Decreto Legislativo
2 febbraio 2001, n. 18
Attuazione della direttiva 98/50/CE
relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di
imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti
Art. 1. Modifiche
all'articolo 2112 del codice civile - Art. 2. Modifiche
all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - Art. 3.
Disposizioni finali
Art. 1.
Modifiche all'articolo 2112 del codice civile
1. L'articolo 2112 del codice
civile è sostituito dal seguente: "Art. 2112 (Mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il
lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il
cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore
aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione
del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il
cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti
dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data
del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri
contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di
sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo
livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della
normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non
costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni
di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al
trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di
cui all'articolo 2119,
primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende
per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella
titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al
fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali
il trasferimento e' attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di
parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di
un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come
tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identità.".
Art. 2. Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428
1. All'articolo 47 della legge 29
dicembre 1990, n. 428, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai
seguenti: "1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del
codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati
più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una
parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il
cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni
prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia
raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive
rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali
aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n.
300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che
hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al
trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo
l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria
comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal
cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o
conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data
proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le
eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. 2. Su richiesta
scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata
entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il
cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal
ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti
sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi
dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. 3. Il
mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi
previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi
dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 4. Gli obblighi
d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere
assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata
assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di
quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei
predetti obblighi.".
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui agli
articoli 1 e 2 del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1o
luglio 2001.
2. Il presente decreto non
comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello
Stato. |