DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n.368. Attuazione della direttiva 1999/70/CE
relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES. (GU n. 235 del
9-10-2001)
N O T E
[1] L’articolo 4 della legge
23 luglio 1991, n. 223, "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato
del lavoro" è il seguente: "Articolo 4 (Procedura per la dichiarazione di
mobilità). 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario
di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma
di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del
presente articolo. 2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto
alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchè alle rispettive associazioni
di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La
comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
aderisce o conferisce mandato. 3. La comunicazione di cui al comma 2 deve
contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si
ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta
situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità;
del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del
personale eccedente, nonchè del personale abitualmente impiegato; dei
tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le
attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla
legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione
va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato
per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. 4. Copia della
comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al
comma 3 devono essere contestualmente inviate all'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione. 5. Entro sette giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si
procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le
cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le
possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di
solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora
non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la
possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei
lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono
farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti. 6. La procedura
di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla
data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del
suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere
inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 7. Qualora non sia
stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte
per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi
entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6. 8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla
procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e
7 sono ridotti alla metà. 9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita
la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare
in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando
per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di
preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità,
con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di
residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del
carico di famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con le
quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5,
comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione competente, alla commissione regionale
per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2. 10. Nel
caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne
collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di
cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in
eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con
il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del
numero dei lavoratori posti in mobilità. 11. Gli accordi sindacali
stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che
prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma
dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni
diverse da quelle svolte. 12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono
prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della
forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. 13. I
lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del
periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano
in azienda. 14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di
eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività
stagionali o saltuarie, nonchè per i lavoratori assunti con contratto di
lavoro a tempo determinato. 15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità
produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più
regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta
rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono
essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative
all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che
viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata
trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni
relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure. Omissis…" Questo invece il testo dell’articolo 24: " Articolo
24 (Norme in materia di riduzione del personale). 1. Le disposizioni di
cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1
a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e
che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di
lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di
centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive
nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si
applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e
nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione
o trasformazione. 2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano
anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano cessare
l'attività. 3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e
10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui
all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4,
è dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura di
nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed
è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale. 4. Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei
rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei
casi di attività stagionali o saltuarie. 5. La materia dei licenziamenti
collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6
della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima
della data di entrata in vigore della presente legge.".
[2] L'articolo 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, è il seguente: "2. I lavoratori in
mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di
durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del
datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge
19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel
corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo
indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi
in aggiunta a quello previsto dal comma 4.".
[3] L’articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, "Attuazione delle direttive n.
89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/ CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE,
n. 90/270/CEE, n. 90/394/ CEE, n. 90/679/CEE, n. 93/88/CEE, n. 97/42/CE e
n. 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro". "Articolo 4 (Obblighi del datore di
lavoro, del dirigente e del preposto). - 1. Il datore di lavoro, in
relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei
luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari. 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il
datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro,
nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei
dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui
alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 3. Il
documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. 4. Il
datore di lavoro: a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui
all'articolo 8; b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui
all'articolo 8; c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico
competente. 5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: a) designa
preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e
comunque, di gestione dell'emergenza; b) aggiorna le misure di prevenzione
in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d)
fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione; e) prende le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori
che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico; f) richiede l'osservanza da parte dei
singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali
messi a loro disposizione; g) richiede l'osservanza da parte del medico
competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui
processi e sui rischi connessi all'attività produttiva; h) adotta le
misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dà istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato
ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i)
informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese
o da prendere in materia di protezione; l) si astiene, salvo eccezioni
debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato; m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza
e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza
di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui
all'articolo 19, comma 1, lettera e); n) prende appropriati provvedimenti
per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; o) tiene un
registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro
che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale
dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonchè la
data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto
conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di
cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro,
a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale
decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati
dalle leggi vigenti; p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei
casi previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d); q) adotta le
misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei
lavoratori, nonchè per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone
presenti. 6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1
ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico
competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. La valutazione
di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in
occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori. 8. Il datore di lavoro
custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella
sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al
lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro,
ovvero quando lo stesso ne fa richiesta. 9. Per le piccole e medie
aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene
del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni
dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti
documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si
applicano alle attività industriali di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli
impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività
minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia
pubbliche sia private. 10. Per le medesime aziende di cui al comma 9,
primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere
altresì definiti: a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei
quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di
addetti superiore a quello indicato nell'allegato I; b) i casi in cui è
possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui
all'articolo 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè
si modificano le situazioni di rischio. 11. Fatta eccezione per le aziende
indicate nella nota [1]
dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonchè delle
aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di
cui ai commi 2 e 3 ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento
degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata
al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli
obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le aziende che
occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio,
individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e
dell'interno, per quanto di rispettiva competenza. 12. Gli obblighi
relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per
assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici,
ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro
fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente
decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da
parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la
richiesta del loro adempimento l'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.".
[4] La legge 20 maggio 1970,
n. 300, reca: "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento". Questo il testo dell'articolo 35: "Articolo 35
(Disposizioni finali e penali). - 1. Per le imprese industriali e
commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma
dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di
quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese
agricole che occupano più di cinque dipendenti. 2. Le norme suddette si
applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata,
non raggiunge tali limiti. 3. Ferme restando le norme di cui agli articoli
1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad
applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di
navigazione per il personale navigante.".
[5] La legge 24 giugno 1997,
n. 196, e successive modificazioni, reca: "Norme in materia di promozione
dell'occupazione".
[6] Il decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 375, reca: "Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione
dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi
contributi". L'articolo 12, comma 2, così recita: "2. Ai fini della
distinzione di cui al comma 1 le locuzioni di salariato fisso a contratto
annuo e categorie similari contenute in leggi, atti aventi forza di legge
ed atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio a tempo
indeterminato, ferma restando per ogni altra locuzione l'equivalenza a
quella di operaio a tempo determinato.".
[7] Si riporta il testo
dell'articolo 2118 del codice civile: "Articolo 2118 (Recesso dal
contratto a tempo indeterminato). - 1. Ciascuno dei contraenti può
recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso
nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o
secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso
l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione
che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è
dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte
del prestatore di lavoro.
[8]L’articolo 10 della legge
8 marzo 2000, n. 53, reca: "Disposizioni per il sostegno della maternità e
della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città." Prevede che: "Articolo 10
(Sostituzione di lavoratori in astensione). - 1. L'assunzione di
lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione
obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche
con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio
dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione
collettiva. 2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i
contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con
contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione
ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo
del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione
fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del
lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore
adottato o in affidamento.".
[9] L’articolo 75 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, reca: "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"
prevede: "Articolo 75 (Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani).
- 1. Per favorire l'occupabilità dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1
aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano
maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8
agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'articolo 59, commi 6 e
7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per
l'accesso al pensionamento di anzianità, è attribuita la facoltà di
rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza
dell'esercizio della predetta facoltà e per il periodo considerato ai
commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte
del datore di lavoro a tali forme assicurative. 2. La facoltà di cui al
comma 1 è esercitabile a condizione che: a) il lavoratore si impegni, al
momento dell'esercizio della facoltà medesima, a posticipare l'accesso al
pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima
scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data
dell'esercizio della predetta facoltà; b) il lavoratore e il datore di
lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al
periodo di cui alla lettera a). 3. La facoltà di cui al comma 1 è
esercitabile più volte. Dopo il primo periodo, tale facoltà può essere
esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma
2, lettera a). 4. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a
favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al pensionamento
esercitando la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe
spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base
dell'anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi
gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della
rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di
posticipo di cui ai commi 2 e 3. 5. Per i lavoratori i quali abbiano
raggiunto un'anzianità contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del
raggiungimento dell'età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che
scelgano di restare in attività, il 40 per cento della contribuzione
versata sul reddito di attività è destinato alle regioni di residenza ed è
finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non
autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre
all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo
contributivo, a decorrere dal compimento dell'età di quiescenza. 6. Con
uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo,
con particolare riferimento all'esercizio della facoltà di cui al comma 1,
alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla
reiterabilità della facoltà medesima di cui al comma 3.". - Il decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, recita: "Elenco che
determina le attività a carattere stagionale di cui all'articolo 1, comma
secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato".
[10] Il decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni, reca: "Elenco che determina le attività a carattere
stagionale di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera a), della legge
l8 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato".
[11] La legge 28 febbraio
1987, n. 56, reca: "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro".
L'articolo 23, comma 2, della succitata legge così recita: "2. I
lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo
determinato nelle ipotesi previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge
29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione presso la
stessa azienda, con la medesima qualifica, a condizione che manifestino la
volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione
del rapporto di lavoro.".
[12] La legge 23 luglio
1991, n. 223, reca: "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato
del lavoro". L'articolo 25, comma 1, della succitata legge così recita:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai
sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai
competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i
lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono
tenuti, quando occupino più di dieci dipendenti e qualora effettuino
assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento
obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai
lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando
siano assunzioni a termine ai sensi dell'articolo 17 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, purchè rapportate al tempo annuale di lavoro.".
[13] La legge l8 aprile
1962, n. 230, recava: "Disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato.".
[14] La legge 25 marzo
1983, n. 79, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento
del costo del lavoro e per favorire l'occupazione".
[15] La legge 28 febbraio
1987, n. 56, reca: "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro".
L'articolo 23, concerneva: "Disposizioni in materia di contratto a
termine".
[16] Il decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, così recita: "Disposizioni per la
trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni
di diritto privato". Gli articoli 4 e 5 del succitato decreto legislativo
così recitano: "Articolo 4 (Personalità giuridica delle fondazioni e norme
applicabili). - 1. Le fondazioni di cui all'articolo 1 hanno personalità
giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non
espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle
disposizioni di attuazione del medesimo.". "Articolo 5 (Deliberazione di
trasformazione). - 1. La deliberazione di trasformazione deve essere
assunta dall'organo dell'ente competente in materia statutaria, nella
forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Per gli enti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b), il termine decorre dall'adozione del decreto previsto
dall'articolo 2, comma 2. 2. Alla seduta devono prendere parte i
componenti in carica eventualmente nominati dallo Stato, dalla regione e
dal comune. L'organo può deliberare in loro assenza nella terza seduta
consecutiva nella quale l'argomento è posto all'ordine del giorno. 3. La
fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di
Santa Cecilia assorbe la "Fondazione gestione autonoma dei concerti di
Santa Cecilia", assumendo la titolarità di tutti i rapporti attivi e
passivi di tale ultima fondazione.". |