Legge
3 aprile 2001, n. 142
"Revisione della legislazione in
materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del
socio lavoratore"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001
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Soci lavoratori di cooperativa |
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Diritti individuali e collettivi del socio
lavoratore di cooperativa |
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Trattamento economico del socio
lavoratore |
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Disposizioni in materia
previdenziale |
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Altre normative applicabili al socio
lavoratore |
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Regolamento interno |
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Vigilanza in materia di
cooperazione |
Art.
1. (Soci lavoratori di cooperativa).
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle
quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività
lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che
definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa: a) concorrono alla gestione
dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla
definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b)
partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi
produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del
capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed
alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le
proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato
dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro
disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o
successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e
distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi
altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non
occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi
sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in
qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e
tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge,
nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre
leggi o da qualsiasi altra fonte.
Art. 2. (Diritti
individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa).
1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si
applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni
volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si
applicano altresí tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene
del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15
della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e
quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto
compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle
peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti
sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le
associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.
Art.
3. (Trattamento economico del socio lavoratore).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio
1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio
lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e
qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per
prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o
della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi
medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e
possono essere erogati: a) a titolo di maggiorazione retributiva,
secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di
ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi
complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni
delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale
sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive
modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui
all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Art.
4. (Disposizioni in materia previdenziale).
1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa
riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti
di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di
quanto previsto dall'articolo 6.
2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un
rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3,
comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali,
reddito da lavoro dipendente.
3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni,
secondo i seguenti criteri e princípi direttivi: a) equiparazione
della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di
cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa; b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e
territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non
superiore a cinque anni; c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
Art. 5. (Altre
normative applicabili al socio lavoratore).
1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di
lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, si
intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti
del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a).
La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni
medesime.
2. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui
al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del
lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
409 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui
rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le
procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti
legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998,
n. 387. Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra
soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.
Art.
6. (Regolamento interno).
1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato
dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma
alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro
trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni
caso: a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che
attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato; b) le
modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in
relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del
lavoro subordinato; c) il richiamo espresso alle normative di legge
vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato; d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un
piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i
livelli occupazionali e siano altresí previsti: la possibilità di riduzione
temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di
distribuzione di eventuali utili; e) l'attribuzione all'assemblea
della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui
alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci
lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e
capacita finanziarie; f) al fine di promuovere nuova
imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per
l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle
condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le
associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1,
il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus
rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai
contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la
disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.
Art.
7. (Vigilanza in materia di cooperazione).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento
e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e
loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei seguenti princípi e criteri
direttivi: a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle
società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997,
n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa, e dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) esercizio ordinario
della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa,
finalizzata: 1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società
cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la
democrazia cooperativa; 2) a verificare la natura mutualistica delle società
cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e
dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto
delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello
stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo
d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio; c)
esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati
dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con i soci
lavoratori; d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti
attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed
agli uffici periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui
all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i princípi e i criteri direttivi della
presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno del
movimento cooperativo; e) svolgimento della vigilanza nei termini e
nel contesto di cui alla lettera d), anche mediante revisioni cooperative
per le società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai
sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalità di
quelle di cui alle lettere b) e d), a cura del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che puó affidarne l'esecuzione, sulla base di
apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute,
nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale
della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni
medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento; f)
facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre e far
eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a
campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni
cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità, finalizzate ad accertare
principalmente: 1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari,
statutarie e mutualistiche; 2) la sussistenza dei requisiti richiesti da
leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra
natura; 3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo
dell'ente; 4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle
attività specifiche promosse o assunte dall'ente; 5) la consistenza
patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività; 6) la
correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva
rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione
collettiva di settore; g) adeguamento dei parametri previsti
dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione
obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una effettiva congruità
dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e
patrimoniale della società cooperativa; h) definizione delle funzioni
dell'addetto alle revisioni delle cooperative, nominato dalle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
quale incaricato di pubblico servizio e definizione dei requisiti per
l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; i)
distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le
ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la
sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie di
controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la
generalità delle imprese; l) corrispondenza, in coerenza con
l'articolo 45, primo comma, della Costituzione, tra l'intensità e l'onerosità
dei controlli e l'entità delle agevolazioni assegnate alle cooperative per
promuoverne lo sviluppo; m) adeguamento dei requisiti per il
riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le
condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative,
tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera e) circa i compiti di
vigilanza che possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui
all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577; n) istituzione dell'Albo nazionale delle
società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni
provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura
fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze
specifiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto
mutualistico di cui alla lettera b); o) unificazione di tutti i
codici identificativi delle singole società cooperative; p)
cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative, e conseguente
perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative che si
sottraggono all'attività di vigilanza o che non rispettano le finalità
mutualistiche, nonché applicazione dell'articolo 2543 del codice civile in caso
di reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della
presente legge; q) abrogazione del Capo II del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in
quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti legislativi di
cui al presente comma.
2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima
della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni
parlamentari competenti si esprimono entro quaranta giorni dalla data della
trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta
giorni.
3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova
normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e
correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi princípi e criteri
direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità di cui al comma 2.
4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. |