Legge 30 Marzo 2001, n. 152 "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001 Art. 1. (Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato) 1. In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità. Art. 2. (Soggetti promotori) 1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che: a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni; b) abbiano sedi proprie in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale; c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale; d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali. 2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non è necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Art. 3. (Costituzione e riconoscimento) 1. La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale è presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Restano altresì fermi le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine al riconoscimento della personalità giuridica attribuite da previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti. 2. Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l’apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale. 3. La costituzione degli istituti è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 4. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento definitivo. 5. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 hanno l’obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività. 6. Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all’articolo 16 della presente legge. 7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale a norma dell’articolo 2, comma 2. Art. 4. (Atto costitutivo e statuto) 1. Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve indicare: a) l’organizzazione promotrice; b) la denominazione dell’istituto; c) la sede legale; d) l’articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell’istituto; e) gli organi di amministrazione e di controllo; f) le finalità e le funzioni dell’istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge; g) la gratuità delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge; h) la dotazione finanziaria e i mezzi economici. 2. Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie osservazioni, le modificazioni si intendono approvate. 3. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.
Art. 5. (Convenzioni) 1. Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito. A tale fine devono essere sottoscritte apposite convenzioni da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, le stesse si intendono approvate. Art. 6. (Operatori) 1. Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l’estero alle autorità consolari e diplomatiche. 2. È ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l’esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l’estero dalle autorità consolari e diplomatiche. 3. Esclusivamente in relazione all’attività di cui agli articoli 8 e 10 e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessità ed urgenza, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 4. Per lo svolgimento delle attività all’estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all’articolo 2. Art. 7. (Funzioni) 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l’attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all’estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero. 2. Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l’informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici. Art. 8. (Attività di consulenza, di assistenza e di tutela) 1. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano: a) il conseguimento, in Italia e all’estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse; b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale; c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione; d) il conseguimento, in Italia e all’estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori. 2. Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall’adesione dell’interessato all’organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all’articolo 13. 3. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Art. 9. (Attività di assistenza in sede giudiziaria) 1. Il patrocinio in sede giudiziaria é regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato. 2. Gli istituti di patronato assicurano la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell’assistito alle spese relative al patrocinio e all’assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, in considerazione delle finalità etico-sociali perseguite dagli istituti stessi. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Sono altresì esonerati dalla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale tutti gli assistiti che promuovono eventuali cause o ricorsi per errori imputabili al patronato. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, con esclusione di quello della casa di abitazione, il contributo alle predette spese è ridotto nella misura del 50 per cento. 3. Gli avvocati e i patronati non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro assistiti alcun patto di compenso relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e del risarcimento dei danni. 4. Qualora il giudizio possa concludersi con la conciliazione o la transazione, la parte ne viene prontamente informata. 5. L’esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attività ammesse al finanziamento di cui all’articolo 13. 6. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della giustizia, secondo le procedure di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’adeguamento delle disposizioni di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile alla particolarità della materia di cui alla presente legge ed all’intervento dei patronati riconosciuti, nonché per l’introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione delle controversie nelle materie di cui all’articolo 8, in ogni caso senza limitazioni del diritto all’azione in giudizio ed in forme compatibili con il disposto dell’articolo 147 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. 7. Lo schema del decreto legislativo è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimerlo entro trenta giorni. Art. 10. (Attività diverse) 1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica: a) in favore dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell’interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche all’informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo; b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale. 2. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera a), gli istituti di patronato possono svolgere, anche mediante stipula di convenzione, attività finalizzate all’espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall’ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonchè stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale già costituiti. 3. Gli istituti di patronato svolgono, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Le convenzioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2, prevedono il rimborso delle spese sostenute dagli istituti di patronato e di assistenza sociale da parte delle istituzioni pubbliche e private convenzionate. Art. 11. (Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all’estero) 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all’estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all’esclusiva competenza delle predette autorità. Art. 12. (Accesso alle banche dati) 1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell’ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati ad accedere alle banche dati degli enti eroganti le prestazioni. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni. Art. 13. (Finanziamento) 1. Per il finanziamento delle attività e dell’organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all’estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 7, mediante il prelevamento dell’aliquota pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo. 2. Il prelevamento di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali: a) 89,90 per cento all’attività; b) 10 per
cento all’organizzazione, di cui il 2 per cento per l’estero; c) 0,10 per cento per il controllo delle sedi all’estero, finalizzato alla verifica dell’organizzazione e dell’attività. 3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, nell’unità previsionale di base 6.2.2 «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari», sul capitolo 3518, di una somma pari all’80 per cento di quella calcolata applicando l’aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell’anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unità previsionale di base, capitolo 3518, la restante quota. 4. A decorrere dall’anno 2002, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale, nella misura dell’80 per cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime unità previsionali di base nell’ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l’anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all’entrata, per effetto dell’applicazione dell’aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo dell’anno precedente. 5. In ogni caso, è assicurata agli istituti di patronato l’erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell’80 per cento indicato nel comma 4, entro il primo trimestre di ogni anno. 6. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi. 7. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalità di ripartizione del finanziamento di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei seguenti criteri: a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell’attività svolta in Italia e all’estero; b) individuazione dell’attività e dell’organizzazione da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di cui ai commi 1 e 2 e per il loro aggiornamento periodico, definendo, altresì, le modalità di accertamento, di rilevazione e controllo dell’attività, dell’estensione e dell’efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell’efficienza delle sedi, dell’attività svolta, in relazione all’ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi; c) definizione, per le attività svolte e per l’organizzazione, delle modalità di documentazione e dei criteri di verifica anche di qualità, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché delle modalità di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali discordanze nella rilevazione delle attività e dell’organizzazione; d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento. 8. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere: a) eredità, donazioni, legati e lasciti; b) erogazioni liberali; c) sottoscrizioni volontarie; d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche. 9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall’anno 2001, sono compensati mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Art. 14. (Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale) 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale: a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile; b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, il rendiconto dell’esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo; c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nell’anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all’estero. Art. 15. (Vigilanza) 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto attiene alle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente. 2. Per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica dell’organizzazione e dell’attività svolta, utilizzando le risorse di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia. Art. 16. (Commissariamento e scioglimento) 1. In caso di gravi irregolarità amministrative o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attività di cui all’articolo 8. 2. L’istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui: a) non sia stato realizzato il progetto di cui all’articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all’articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3; b) l’istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall’organizzazione promotrice entro il biennio successivo; c) l’istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare. Art. 17. (Divieti e sanzioni) 1. È fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui all’articolo 6. La violazione del suddetto divieto comporta, per la sede in cui si è verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all’articolo 13, per le attività svolte dalla sede in cui si è verificata la infrazione. 2. È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con l’ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi più gravi, con l’arresto da quindici giorni a sei mesi. Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Art. 18. (Trattamento fiscale) 1. I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell’articolo 108, comma 2-bis, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito. Le attività relative a tali contributi non rientrano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell’esercizio di attività commerciali. 2. Le attività istituzionali svolte dalle associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, possono essere svolte dagli istituti di patronato promossi da dette associazioni. Per tali attività trova applicazione il regime fiscale già previsto al riguardo nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette attività siano svolte dagli istituti di patronato in luogo dell’associazione promotrice. Art. 19. (Relazione al Parlamento) 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull’andamento economico degli istituti stessi. Nella prima applicazione della presente legge, la relazione è presentata al termine del primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 20. (Disposizioni transitorie) 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla medesima data, domanda di convalida del riconoscimento. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7. 2. Alla domanda deve essere allegata una documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge. In assenza di detti requisiti, l’istituto deve presentare il progetto di cui all’articolo 3, comma 2. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta entro sei mesi la sussistenza dei requisiti di legge, ovvero verifica entro un anno l’attuazione del progetto di cui all’articolo 3, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 16, comma 2, lettera a). 4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma 1 possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della concessione dell’autorizzazione si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Ai consorzi si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato. 5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 13, comma 7, si applicano i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento delle attività di patronato stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764. 6. Resta invariata la posizione economica e giuridica del personale degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Art. 21. (Abrogazioni) 1. Sono abrogati: a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni; b) la legge 27 marzo 1980, n. 112; c) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017. 2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall’articolo 13. 3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge. |