DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001 n.158 [1] "Disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di diritto di opzione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, regolandone i termini per l’esercizio ed i criteri di determinazione del conseguente trattamento pensionistico, nonché di consentire l’accesso al trattamento pensionistico per coloro che abbiano esercitato tale diritto di opzione antecedentemente al differimento del termine dal 1° gennaio 2001 al 1° gennaio 2003 operato dall’articolo 69, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi in materia di sussidiazione del reddito, per fronteggiare situazioni di grave crisi occupazionale ovvero per consentire la ricollocazione dei lavoratori; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1
Art. 2 1. Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali o settoriali, dalla crisi connessa alle encefalopatie spongiformi bovine, nonché dall’emergenza idrica nella Regione Puglia, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, interventi, per l’anno 2001, concernenti: a. proroghe di trattamenti di sussidiazione salariale già previsti da disposizioni di legge; b. sussidiazioni del reddito in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi; c. misure in materia di ammortizzatori sociali, quali sussidiazioni del reddito e riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa, in relazione a riduzioni, sospensioni e cessazioni di attività lavorativa connesse alla crisi derivante dalle encefalopatie spongiformi bovine, con particolare riferimento ai settori non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione; d. aumenti, rispettivamente, fino all’80 per cento e fino al 20 per cento, della misura massima dell’esonero di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in relazione allo stato di emergenza idrica nella Regione Puglia dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente alle aree territoriali che presentino situazioni di maggiore siccità, individuate dal Dipartimento della protezione civile.
Art. 3 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 2001 CIAMPI [1] Convertito in legge dalla Legge 2 luglio 2001 n. 248, entrata in vigore il 4/7/2001 e pubblicata sulla G.U. del 3/7/2001 n. 152. |