DECRETO-LEGGE  3 maggio 2001 n.158 [1]

"Disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di diritto di opzione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, regolandone i termini per l’esercizio ed i criteri di determinazione del conseguente trattamento pensionistico, nonché di consentire l’accesso al trattamento pensionistico per coloro che abbiano esercitato tale diritto di opzione antecedentemente al differimento del termine dal 1° gennaio 2001 al 1° gennaio 2003 operato dall’articolo 69, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi in materia di sussidiazione del reddito, per fronteggiare situazioni di grave crisi occupazionale ovvero per consentire la ricollocazione dei lavoratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo

  1. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5, sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l’aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l’opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS".
  2. Al comma 6 dell’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso l'ultimo periodo.
  3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dal 1°gennaio 2001.

Art. 2
Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali e in situazioni di crisi

1.      Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali o settoriali, dalla crisi connessa alle encefalopatie spongiformi bovine, nonché dall’emergenza idrica nella Regione Puglia, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, interventi, per l’anno 2001, concernenti:

a.      proroghe di trattamenti di sussidiazione salariale già previsti da disposizioni di legge;

b.     sussidiazioni del reddito in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi;

c.      misure in materia di ammortizzatori sociali, quali sussidiazioni del reddito e riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa, in relazione a riduzioni, sospensioni e cessazioni di attività lavorativa connesse alla crisi derivante dalle encefalopatie spongiformi bovine, con particolare riferimento ai settori non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione;

d.     aumenti, rispettivamente, fino all’80 per cento e fino al 20 per cento, della misura massima dell’esonero di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in relazione allo stato di emergenza idrica nella Regione Puglia dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente alle aree territoriali che presentino situazioni di maggiore siccità, individuate dal Dipartimento della protezione civile.

  1. Per consentire un più ampio accesso agli interventi di sussidiazione del reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i relativi trattamenti possono essere determinati in misura inferiore fino al 20% rispetto a quella prevista dalle norme vigenti, anche tenuto conto dei periodi di trattamento già fruiti.
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono adottati con il concerto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, relativamente all’intervento di cui alla lettera c), con il concerto anche dei Ministri delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.
  3. Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti nel limite complessivo massimo di lire 300 miliardi. Relativamente alle misure di cui alla lettera c) sono disposti nel limite massimo di lire 30 miliardi e per quelle di cui alla lettera d) nel limite massimo di lire 12 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità, per l’anno 2001, del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  4. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi. In tali termini è rettificato l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000".
  5. Fino alla modificazione delle relative disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, il parere di cui all’articolo 2, comma 3, del citato decreto, è rilasciato dalle regioni entro venti giorni dalla conclusione della procedura di consultazione attivata dalla richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.

Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2001

CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
SALVI, Ministro del la lavoro e della previdenza sociale
VISCO, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica


[1] Convertito in legge dalla Legge 2 luglio 2001 n. 248, entrata in vigore il 4/7/2001 e pubblicata sulla G.U. del 3/7/2001 n. 152.