LEGGE 16 novembre 2001, n.405

Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del  decreto-legge
18 settembre  2001,  n. 347, recante interventi urgenti in materia di
spesa sanitaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi
urgenti  in materia di spesa sanitaria, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
    2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 16 novembre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                         LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 633):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi),  dal  Ministro  dell'economia e delle finanze
          (Tremonti),  dal  Ministro  della  salute  (Sirchia)  il 19
          settembre 2001.
              Assegnato   alle  commissioni  riunite  5a  commissione
          (Bilancio)  e  12a (Igiene e sanita), in sede referente, il
          20 settembre  2001  con il parere delle commissioni 1a, 6a,
          8a, 10a della Giunta per gli affari delle Comunita' europee
          e Parlamentare per le questioni regionali.
              Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita' il 25 settembre 2001.
              Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente,
          il 26 settembre 2001; 9, 10, 11 e 16 ottobre 2001.
              Esaminato  in aula il 23 e 24 ottobre 2001 ed approvato
          il 25 ottobre 2001.
          Camera dei deputati (atto n. 1876):
              Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in
          sede  referente,  il  29  ottobre  2001  con  il parere del
          Comitato  per la legislazione e delle commissioni I, II, V,
          VI,   VIII,  XI,  XIV,  e  Parlamentare  per  le  questioni
          regionali.
              Esaminato  dalla  XII  commissione il 6, 7 e 8 novembre
          2001.
              Esaminato  in  aula  l'8,  9  e  14  novembre  2001  ed
          approvato il 15 novembre 2001.

      
                  Avvertenza:
              Il  decreto-legge  18 settembre  2001, n. 347, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          218 del 19 settembre 2001.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1998,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 21.

      
                                                             ALLEGATO

           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
             AL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 2001, n. 347.

All'articolo  1,  al coma 1, terzo periodo, la parola: "approvato" e'
sostituita dalla seguente: "sancito".

All'articolo 2:

al   comma  1,  seconda  periodo,  le  parole:  "prevedono,  inoltre,
l'individuazione  e  l'irrogazione di sanzioni" sono sostituite dalle
seguenti: ", inoltre, prevedono con legge le sanzioni da applicare";

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis.  Al  fine  del  contenimento  della  spesa sanitaria, pur nel
rispetto  dei parametri di sicurezza previsti dalla vigente normativa
in  materia di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, gli stessi
possono  essere  smaltiti  attraverso  procedimenti  di  disinfezione
mediante  prodotti  registrati  presso  il Ministero della salute che
assicurino  un  abbattimento  della carica batterica non inferiore al
99,999  per  cento  e  nel  pieno rispetto del decreto legislativo 19
settembre  1994,  n.  626,  in  materia  di  sicurezza e salute degli
operatori.  I  rifiuti  sanitari speciali non tossico-nocivi, dopo un
procedimento  di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o
sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di
sistemi  di  monitoraggio  e controllo delle fasi di sterilizzazione,
possono essere assimilati ai rifiuti urbani";

al  comma  2, primo periodo, dopo la parola: "decidere" sono inserite
le seguenti: ", con proprio provvedimento,";

al  comma  3,  dopo  le  parole: "per beni e servizi," e' inserita la
seguente: "e";

al comma 5, nell'alinea, le parole: "dopo il comma 6" sono sostituite
dalle  seguenti:  "dopo  il  comma 5" e le parole: "6-bis", "6-ter" e
"6-quater" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
"5-bis", "5-ter" e "5-quater";

dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

"5-bis.  Al  comma  3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni, sono aggiunte,
prima  delle  parole: "Sono soppressi" le seguenti: "A far data dal 1
febbraio 2002"".

All'articolo 3:

al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a)  per  stabilire  l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere
nonche' delle aziende ospedaliere autonome, di garantire l'equilibrio
economico;";

ai commi 3, 4, 6 e 7 le parole: "ed integrazioni" sono soppresse;

il comma 5 e' soppresso.

All'articolo 4:

al  comma  3,  le  parole: "Stato-regioni 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "Stato-regioni di cui all'articolo 1, comma 1";

dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

"3-bis.  Limitatamente  all'anno  2002,  in deroga ai termini ed alle
modalita'  previste  dall'articolo  50, comma 3, secondo periodo, del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997, n. 446, ed all'articolo 24,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni
possono  disporre  la  maggiorazione  dell'aliquota  dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinare
i  tributi  regionali  di  cui  all'articolo  23  del  citato decreto
legislativo  n.  504  del 1992 con propri provvedimenti da pubblicare
nella  Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001. La maggiorazione
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche  superiore  alla  aliquota dello 0,5 e' determinata con legge
regionale".

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: "ed un migliore rapporto tra costi e benefici"
sono  sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio delle categorie
terapeutiche  omogenee";  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Con  decreto  del Presidente del Consiglia dei ministri, da adottare
entro  il  30  novembre,  su  proposta  del  Ministro della salute di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, sono definiti i livelli
essenziali  di  assistenza,  ai  sensi  dell'articolo  1  del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".

All'articolo 7:

al  comma  1,  le  parole:  "A  decorrere  dal  1 novembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 dicembre 2001";

al  comma  2,  la  parola: "spedizione" e' sostituita dalle seguenti:
"presentazione, da parte dell'assistito,";

al  comma  4, sono aggiunte, in fine, le parole: "con l'eccezione dei
pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie".

All'articolo 8, comma 1:

la lettera a) e' soppressa;

alla  lettera b), la parola: "b)" e' sostituita dalla seguente: "a)";
le  parole:  "dei  medicinali di cui alla lettera a)" sono sostituite
dalle  seguenti:  "delle  categorie  di  medicinali che richiedono un
controllo  ricorrente  del  paziente"  e  sono  aggiunte, in fine, le
seguenti   parole:   "con  le  medesime  modalita'  previste  per  la
distribuzione   attraverso   le   strutture  aziendali  del  Servizio
sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione";

alla lettera c), la parola: "c)" e' sostituita dalla seguente: "b)";

alla  lettera d), la parola: "d)" e' sostituita dalla seguente: "c)";
le   parole:   "dimissione   del"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dimissione dal".

L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

"Art.  9. - (Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta).
-  1.  Fermo  restando  quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 85
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali
destinati  al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti
emanati  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1, lettere a) e b), del
decreto  legislativo  29  aprile  1998, n. 124, e' limitata al numero
massimo  di  tre pezzi per ricetta. La prescrizione non puo' comunque
superare i sessanta giorni di terapia.
2.  Sono  abrogati  il  comma  6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30
maggio  1994,  n.  325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994, n. 467, nonche' il primo e il secondo periodo del comma
9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
3.  Limitatamente  ai  medicinali a base di antibiotici in confezione
monodose  ai  medicinali  a base di interferone a favore dei soggetti
affetti   da   epatite   cronica   e   ai   medicinali  somministrati
esclusivamente  per  fleboclisi  e'  confermata  la  possibilita'  di
prescrizione  fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
4.  Per  i  farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del
dolore  di  cui  all'articolo  43, comma 3-bis, del testo unico delle
leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
ottobre  1990,  n.  309, e successive modificazioni, e' consentita la
prescrizione   in   un'unica  ricetta  di  un  numero  di  confezioni
sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni".

Dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente:

"Art.  9-bis.  -  (Medicinali non soggetti a ricetta medica). - 1. Le
confezioni  esterne  dei  medicinali  non  soggette  a ricetta medica
immesse  sul  mercato  a  partire  dal  1 marzo 2002 devono recare un
bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da
parte  del  consumatore;  il  bollino  sara' definito con decreto non
regolamentare  del  Ministro  della  salute da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. E' ammesso il libero e diretto accesso da parte dei
cittadini ai medicinali di automedicazione in farmacia".

All'articolo 10:

al comma 1, lettera a), la parola: "terapeutiche" e' soppressa.

L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:

"Art.  11. - (Percentuale di sconto a carica delle farmacie). - 1. Il
terzo  e  quarto  periodo  dell'articolo  1, comma 40, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: "Per le farmacie
rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi dell'articolo
2  della  legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con
un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto
dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote
di  sconto  di  cui  all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre
1995,  n.  549.  Per  le  farmacie  con  fatturato annuo in regime di
Servizio  sanitario  nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire
500  milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte
in misura pari al 60 per cento"".

Dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente:

"Art.  11-bis.  - (Monitoraggio). - 1. Il Ministro della salute ed il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  verificano periodicamente
l'attuazione   del   presente  decreto  con  particolare  riferimento
all'andamento della spesa farmaceutica".