DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 220
(GU n. 134 del 12-6-2001- Suppl. Ordinario n.144)
    Regolamento  recante  disciplina  concorsuale  del  personale non
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  e,  in  particolare, l'articolo 18,
comma  1,  secondo  il quale il Governo con atto regolamentare dovra'
adeguare la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio
sanitario   nazionale   alle   disposizioni   contenute  nel  decreto
legislativo  medesimo,  nonche'  alle  norme  del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni e integrazioni,
stabilendo  in  particolare i requisiti specifici per l'ammissione ai
concorsi,  i  titoli valutabili, i criteri di valutazione le prove di
esame,  la  composizione delle commissioni esaminatrici, le procedure
concorsuali,   le  modalita'  di  nomina  dei  vincitori  nonche'  le
modalita' e i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  e  successive  modificazioni,  recante  norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi  e  delle  altre  forme  di assunzione nei
pubblici impieghi:
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni e in particolare gli articoli 2 e 72;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n.  761,  recante  norme  sullo  stato  giuridico del personale delle
unita'  sanitarie  locali  ed  in  particolare  gli  articoli 25 e 26
recanti norme sui servizi e titoli equipollenti ed equiparabili;
  Considerato   che  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 dicembre  1997, n. 483, e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina   concorsuale  del  personale  dirigenziale  del  Servizio
sanitario  nazionale,  rinviando  ad  un  successivo provvedimento la
disciplina   relativa  ai  singoli  concorsi  per  il  personale  non
dirigenziale,   provvedimento   da   adottare   dopo   la   revisione
dell'ordinamento del personale del camparto sanita';
  Considerato  che  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del
personale   non   dirigenziale  del  comparto  sanita',  relativo  al
quadriennio  normativo  1998-2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 74 del 19 aprile
1999, ha dettato il nuovo sistema di classificazione del personale in
quattro  categorie,  all'interno delle quali sono stati individuati i
diversi profili;
  Visto,  in particolare, l'art. 14 del predetto contratto collettivo
nazionale  di  lavoro,  secondo  cui,  qualora  l'accesso non avvenga
tramite  le  procedure  di  avviamento  di cui alla legge 28 febbraio
1987,  n.  56, l'accesso dall'esterno e' disciplinato dal regolamento
previsto dal citato art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 512, e successive modificazioni;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  provvedere, ai sensi del succitato
art.   18   del   decreto   legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,
all'emanazione  del regolamento concernente la disciplina concorsuale
del  personale  non dirigenziale del comparto sanita' relativamente a
tutti i profili previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro
suindicato;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano, che ha espresso
il parere nella seduta del 9 novembre 2000;
  Visto  l'art.  17,  comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante   norme   sulla   disciplina   dell'attivita'  di  Governo  e
sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Titolo I
AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo I
Norme generali per lo svolgimento dei concorsi

 Art. 1. 
                        Accesso dall'esterno
  1.  Le  procedure  concorsuali  previste  dal  presente regolamento
riguardano una percentuale non inferiore al 70% dei posti disponibili
per ciascuna categoria nel suo complesso, al fine di garantire quanto
disposto   dall'articolo   36,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni e
integrazioni.
  2. La copertura della restante percentuale non superiore, comunque,
al  30% dei posti disponibili, sara' effettuata mediante le selezioni
interne  previste  dal  contratto  collettivo nazionale di lavoro. E'
esclusa  ogni  ulteriore  riserva  di  posti  a  favore del personale
interno.  Nell'ipotesi  di disponibilita' di un solo posto, lo stesso
e' attribuito mediante la procedura concorsuale esterna. Nell'ipotesi
di  disponibilita'  di  due  posti,  uno  e'  attribuito  mediante la
procedura  concorsuale esterna ed uno mediante la procedura selettiva
di   cui   al   presente  comma.  Nelle  ulteriori  ipotesi,  qualora
l'applicazione  percentuale  del  70%  da'  luogo a frazionamento, si
applica l'arrotondamento all'unita' superiore se il risultato e' pari
o superiore alla meta' dell'unita'.
  3.  Le  procedure  relative  alle  selezioni di cui al comma 2 sono
individuate dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
con   atti   regolamentari   interni   improntati   ai   criteri   di
imparzialita',  trasparenza,  tempestivita', economicita' e celerita'
di  espletamento,  previsti  dall'articolo  36,  comma 3, del decreto
legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni e
integrazioni,  in  base  ai  principi stabiliti dalla legge 10 aprile
1991,  n.  125,  nonche'  conformi ai criteri contenuti nel contratto
collettivo  nazionale di lavoro ed ai principi stabiliti nel presente
regolamento.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  di  emanare  i  decreti  aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  18,  comma  1, del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502 (Riordino
          della  disciplina  in materia sanitaria a norma dell'art. 1
          della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421) precisando che il
          decreto  legislativo n. 502/1992 viene riportato nelle note
          nella  versione  come  modificata  dai  decreti legislativi
          7 dicembre  1993,  n.  517; 19 giugno 1999, n. 229; 2 marzo
          2000, n. 49; 7 giugno 2000, n. 168; 28 luglio 2000, n. 254:
              "1.  Il  Governo,  con  atto  regolamentare, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni   e   le   province  autonome,  adegua  la  vigente
          disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario
          nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle
          norme  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29 e
          successive   modificazioni   e   integrazioni,   in  quanto
          applicabili, prevedendo:
                a) i  requisiti specifici, compresi i limiti di eta',
          per l'ammissione;
                b) i   titoli   valutabili   ed  i  criteri  di  loro
          valutazione;
                c) le prove di esame;
                d) la composizione delle commissioni esaminatrici;
                e) le procedure concorsuali;
                f) le modalita' di nomina dei vincitori;
                g) le  modalita'  ed  i  tempi di utilizzazione delle
          graduatorie degli idonei.".
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.
          487/1994 reca: "Regolamento recante norme sull'accesso agli
          impieghi  nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
          svolgimento  dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
          forme di assunzione nei pubblici impieghi.".
              - Si   riportano  gli  articoli  2  e  72  del  decreto
          legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29  (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a
          norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
              "Art.  2  (Fonti).  -  1.  Le amministrazioni pubbliche
          definiscono,   secondo   principi   generali   fissati   da
          disposizioni  di legge e, sulla base dei medesimi, mediante
          atti  organizzativi  secondo  i  rispettivi ordinamenti, le
          linee   fondamentali   di   organizzazione   degli  uffici;
          individuano  gli  uffici  di maggiore rilevanza e i modi di
          conferimento della titolarita' dei medesimi; determinano le
          dotazioni  organiche  complessive.  Esse  ispirano  la loro
          organizzazione ai seguenti criteri:
                a) funzionalita'  rispetto  ai compiti e ai programmi
          di   attivita',   nel   perseguimento  degli  obiettivi  di
          efficienza,   efficacia   ed   economicita'.  A  tal  fine,
          periodicamente  e  comunque  all'atto della definizione dei
          programmi  operativi  e dell'assegnazione delle risorse, si
          procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
                b) ampia  flessibilita',  garantendo adeguati margini
          alle  determinazioni operative e gestionali da assumersi ai
          sensi dell'art. 4, comma 2;
                c) collegamento   delle   attivita'   degli   uffici,
          adeguandosi  al dovere di comunicazione interna ed esterna,
          ed   interconnessione   mediante   sistemi   informatici  e
          statistici pubblici;
                d) garanzia  dell'imparzialita'  e  della trasparenza
          dell'azione  amministrativa, anche attraverso l'istituzione
          di  apposite  strutture  per  l'informazione ai cittadini e
          attribuzione  ad un unico ufficio, per ciascun procedimento
          della responsabilita' complessiva dello stesso;
                e) armonizzazione   degli  orari  di  servizio  e  di
          apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli
          orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione
          europea.
              2.   I   rapporti   di   lavoro  dei  dipendenti  delle
          amministrazioni    pubbliche    sono   disciplinati   dalle
          disposizioni  del capo I, titolo II, del libro V del codice
          civile  e  dalle  leggi  sui rapporti di lavoro subordinato
          nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
          nel  presente  decreto.  Eventuali  disposizioni  di legge,
          regolamento  o  statuto,  che  introducano  discipline  dei
          rapporti  di  lavoro  la cui applicabilita' sia limitata ai
          dipendenti  delle  amministrazioni pubbliche, o a categorie
          di  essi, possono essere derogate da successivi contratti o
          accordi  collettivi  e,  per  la  parte  derogata, non sono
          ulteriormente  applicabili,  salvo  che  la  legge disponga
          espressamente in senso contrario.
              3.  I  rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
          sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
          stipulati  secondo  i  criteri  e le modalita' previsti nel
          titolo  III  del  presente decreto; i contratti individuali
          devono conformarsi ai principi di cui all'art. 49, comma 2.
          L'attribuzione   di  trattamenti  economici  puo'  avvenire
          esclusivamente   mediante   contratti  collettivi  o,  alle
          condizioni  previste,  mediante  contratti  individuali. Le
          disposizioni  di  legge,  regolamenti o atti amministrativi
          che  attribuiscono  incrementi  retributivi non previsti da
          contratti   cessano   di   avere   efficacia   a  far  data
          dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I
          trattamenti  economici  piu'  favorevoli  in godimento sono
          riassorbiti  con  le  modalita' e nelle misure previste dai
          contratti   collettivi   e  i  risparmi  di  spesa  che  ne
          conseguono  incrementano  le  risorse  disponibili  per  la
          contrattazione collettiva.
              4.  In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai
          rispettivi     ordinamenti:    i    magistrati    ordinari,
          amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e procuratori
          dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
          di  Stato,  il personale della carriera diplomatica e della
          carriera   prefettizia,   quest'ultima   a   partire  dalla
          qualifica  di  vice  consigliere  di  prefettura, nonche' i
          dipendenti  degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
          materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
          Capo  provvisorio  dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 dalla
          legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre 1990,
          n. 287.
              5.  Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori
          universitari    resta   disciplinato   dalle   disposizioni
          rispettivamente   vigenti,   in   attesa   della  specifica
          disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
          ai   principi   della   autonomia   universitaria   di  cui
          all'articolo  33  della  Costituzione  ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto
          dei  principi  di  cui all'articolo 2, comma 1, della legge
          23 ottobre 1992, n. 421.".
              "Art.  72  (Norma  transitoria).  - 1. Salvo che per le
          materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge
          23 ottobre  1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in
          decreti  del Presidente della Repubblica in base alla legge
          29 marzo  1983,  n.  93, e le norme generali e speciali del
          pubblico  impiego,  vigenti  alla data di entrata in vigore
          del   presente   decreto  e  non  abrogate,  costituiscono,
          limitatamente  agli  istituti  del  rapporto  di lavoro, la
          disciplina  di  cui  all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni
          sono   inapplicabili   a  seguito  della  stipulazione  dei
          contratti  collettivi  disciplinati dal presente decreto in
          relazione   ai   soggetti   e  alle  materie  dagli  stessi
          contemplati.  Le  disposizioni vigenti cessano in ogni caso
          di  produrre  effetti dal momento della sottoscrizione, per
          ciascun   ambito  di  riferimento,  del  secondo  contratto
          collettivo previsto dal presente decreto.
              2. (abrogato);
              3. (abrogato).
              4. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale
          della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art.
          2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento
          di fine rapporto.
              5.  Resta ferma, per quanto non modificato dal presente
          decreto,  la  disciplina dell'accordo sindacale riguardante
          tutto  il  personale  delle  istituzioni  e  degli  enti di
          ricerca  e  sperimentazione, reso esecutivo con decreto del
          Presidente  della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino
          alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto
          dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso.".
              - Si  riportano  gli  articoli  25 e 26 del decreto del
          Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato
          giuridico del personale delle unita' sanitarie locali).
              "Art. 25 (Servizi e titoli equipollenti). - I servizi e
          titoli   acquisiti   nelle   cliniche   e   negli  istituti
          universitari di ricovero e cura, negli organi degli enti di
          ricerca di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833,  negli  ospedali  che abbiano ottenuto l'equiparazione
          prevista  dall'art.  129  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale "Galliera"
          di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino,
          negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
          negli  ospedali  militari,  sono  equiparati, ai fini degli
          esami  di idoneita' ed ai fini dei concorsi di assunzione e
          dei  trasferimenti,  ai  corrispondenti  servizi  e  titoli
          acquisiti presso le unita' sanitarie locali.
              A  tali fini, l'ospedale "Galliera" di Genova, l'Ordine
          mauriziano  di  Torino,  gli  ospedali che abbiano ottenuto
          l'equiparazione  prevista  dall'art.  129  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  27 marzo 1969, n. 130, e gli
          istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico devono
          adeguare,  per  la  parte compatibile, i propri ordinamenti
          del personale alle disposizioni del presente decreto, entro
          sei  mesi  dalla  sua  entrata  in  vigore. Gli ordinamenti
          predetti possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo
          determinato  o  comunque non espressamente disciplinati dal
          presente    decreto,    purche'    comportino   prestazioni
          equiparabili  a  quelle  del  personale addetto ai servizi,
          presidi e uffici delle unita' sanitarie locali.".
              "Art.   26  (Servizi  e  titoli  equiparabili).  -  Gli
          istituti,  enti e istituzioni private, i cui ospedali siano
          stati  considerati  presidi dell'unita' sanitaria locale ai
          sensi   del   secondo   comma   dell'art.  43  della  legge
          23 dicembre  1978,  n.  833 e il Sovrano Ordine militare di
          Malta,  ove  gli  ordinamenti del personale in servizio nei
          propri   presidi   sanitari  siano  equipollenti  a  quelli
          stabiliti con le disposizioni del presente decreto, possono
          ottenere   la  domanda,  con  decreto  del  Ministro  della
          sanita',  ai  fini  degli esami di idoneita' ed ai fini dei
          concorsi di assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione
          dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai
          servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso
          le  unita'  sanitarie  locali. I servizi e titoli acquisiti
          prima  del provvedimento di equiparazione sono valutati con
          i criteri di cui al successivo comma.
              Salvo  quanto  previsto  dal  precedente  art.  15,  il
          servizio  prestato  nelle  case  d  cura  convenzionate dal
          personale  con rapporto continuativo e' equiparato, ai fini
          della  valutazione  come  titolo nei concorsi di assunzione
          per  il 25 per cento della sua durata, al servizio prestato
          presso  gli  ospedali  pubblici  nella posizione funzionale
          iniziale della categoria di appartenenza.
              Il  servizio prestato all'estero dai cittadini italiani
          e  dai  cittadini  di  cui  all'art. 11 nelle istituzioni e
          fondazioni  sanitarie  pubbliche  e  private senza scopo di
          lucro,  equiparabile a quello prestato dal personale di cui
          all'art.  2,  e'  riconosciuto ai fini dei concorsi e degli
          esami  di  idoneita'  con  le modalita' stabile nella legge
          10 luglio 1960, n. 735.".
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.
          483/1997   reca:   "Regolamento   recante   la   disciplina
          concorsuale  per  il  personale  dirigenziale  del Servizio
          sanitario nazionale".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del  contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al quadriennio
          normativo  1998-2001  ed al biennio economico 1998-1999 del
          personale  del comparto "Sanita'", firmato in data 7 aprile
          1999   tra:   l'Aran  e  i  rappresentanti  delle  seguenti
          organizzazioni e confederazioni sindacali:
                per le organizzazioni sindacali di categoria:
                  CGIL-F.P. Sanita'; FIST - CISL; UIL - Sanita'; RSU:
          Snatoss,   Adass,  Fase,  Fapas,  Sunas,  Soi;  Federazione
          nazionale  Fials - Confsal Sanita'; C.S.A. di Cisas Sanita'
          (Cisas  Sanita',  Cisal  [Fls/Cisal,  Cisal Sanita', Dirsan
          Cisal], Confill Sanita' - Cusal, Confail - Failel - Unsiau,
          Fenspro - Fasil - Usppi);
                per le confederazioni sindacali:
                  CGIL, CISL, UIL, U.S.A.E., CONFSAL, CISAS:
              "Art.  14  (Accesso  dall'esterno). - 1. Il regolamento
          previsto  dall'art.  18 del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,   n.   502,   disciplina   l'accesso  alle  categorie
          dall'esterno  mediante  i  pubblici  concorsi ovvero con le
          procedure di avviamento di cui alla legge 28 febbraio 1987,
          n.   56,   stabilendo,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
          dall'art.  36  del  decreto  legislativo n. 29 del 1993, le
          modalita'   per  garantire  in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno a ciascuna categoria.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri).
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (abrogato).".
          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1, lettera a)
          e  comma  3  del  decreto  legislativo n. 29/1993 citato in
          premessa:
              "1.   L'assunzione   nelle   amministrazioni  pubbliche
          avviene con contratto individuale di lavoro:
                a) tramite  procedure selettive, conformi ai principi
          del  comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
          richiesta,  che  garantiscano  in misura adeguata l'accesso
          all'esterno;
              lettera b) (omissis);
              comma 2 (omissis).
              3.   Le   procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
                a) adeguata  pubblicita'  della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino   economicita'   e  celerita'  di  espletamento,
          ricorrendo,   ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di  sistemi
          automatizzati,   diretti   anche   a  realizzare  forme  di
          preselezione;
                b) adozione  di  meccanismi  oggettivi e trasparenti,
          idonei  a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
          e  professionali  richiesti  in relazione alla posizione da
          ricoprire;
                c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
          lavoratori;
                d) decentramento delle procedure di reclutamento;
                e) composizione  delle commissioni esclusivamente con
          esperti  di  provata  competenza nelle materie di concorso,
          scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni, docenti ed
          estranei   alle   medesime,   che   non   siano  componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non   ricoprano   cariche   politiche   e   che  non  siano
          rappresentanti  sindacali  o designati dalle confederazioni
          ed    organizzazioni   sindacali   o   dalle   associazioni
          professionali.".
              - Per  il  testo  del contratto collettivo nazionale di
          lavoro vedi note alle premesse.
              - La  legge  10 aprile  1991,  n.  125,  reca:  "Azioni
          positive  per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
          lavoro.".
                               Art. 2.
                  Requisiti generali di ammissione
  1.  Ai  sensi  dell'art.  18,  comma  1,  del  decreto  legislativo
30 dicembre   1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  possono
partecipare  ai  concorsi  coloro che possiedono i seguenti requisiti
generali:
    a) cittadinanza  italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
    b) idoneita' fisica all'impiego:
      1)   l'accertamento   dell'idoneita'  fisica  all'impiego,  con
l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, e' effettuato
da  una  struttura  pubblica  del Servizio sanitario nazionale, prima
della immissione in servizio;
      2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui
al n. 1 della presente lettera e' dispensato dalla visita medica;
    c) titolo  di  studio  previsto  per  l'accesso  alle  rispettive
carriere;
    d) iscrizione   all'albo   professionale,   ove   richiesto   per
l'esercizio   professionale.   L'iscrizione  al  corrispondente  albo
professionale  di  uno  dei  Paesi dell'Unione europea, ove prevista,
consente  la  partecipazione  ai  concorsi,  fermo restando l'obbligo
dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
  2.  Non  possono  accedere  agli  impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato   attivo  e  coloro  che  siano  stati  destituiti  o
dispensati   dall'impiego  presso  pubbliche  amministrazioni  ovvero
licenziati  a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
  3.  I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per
la presentazione delle domande di ammissione.
          Nota all'art. 2:
              - Per  il  testo  dell'art.  18,  comma  1, del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.   502  e  successive
          modificazioni si veda nelle note alla premessa.".
                               Art. 3.
                          Bando di concorso
  1.  L'assunzione  in  servizio  e'  disposta  dall'unita' sanitaria
locale  o  dall'azienda  ospedaliera  nei  limiti  di cui all'art. 1,
mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende.
  2. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalita'
di  cui  all'articolo  3,  comma  2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
  3.  I  bandi  devono  anche  indicare il numero dei posti riservati
previsti  da  leggi  speciali  in  favore di particolari categorie di
cittadini,  numero  che non puo' complessivamente superare il 30% dei
posti  messi  a  concorso  e  possono  stabilire che la prova scritta
consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. I bandi devono
indicare le specifiche materie di esame riferite ai singoli profili.
  4.  I  bandi  possono  prevedere,  con apposita motivazione, che le
prove  di  esame siano precedute da forme di preselezione predisposte
anche da aziende specializzate in selezione del personale.
  5.  I  bandi  di  concorso  devono  prevedere  l'accertamento della
conoscenza   dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni
informatiche  piu'  diffuse  e  di almeno una lingua straniera, oltre
alla  lingua  italiana,  cosi'  come  stabilito  nel  Titolo III, con
riferimento  ai concorsi  per  i  profili  professionali  di ciascuna
categoria.
  6. Al bando viene allegato uno schema esemplificativo della domanda
di ammissione al concorso.
  7.  Il  bando deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della
regione  o  della  provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Al bando deve essere data la
massima diffusione.
  8.  Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
  9.  Per  le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di  spedizione  e'  comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
          Nota all'art. 3:
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  487/1994  citato in
          premessa.
              "2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le
          modalita'  di  presentazione delle domande nonche' l'avviso
          per  la  determinazione  del  diario  e la sede delle prove
          scritte  ed  orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare
          le   materie  oggetto  delle  prove  scritte  e  orali,  il
          contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta
          per  l'ammissione  alle prove orali, i requisiti soggettivi
          generali   e   particolari   richiesti   per   l'ammissione
          all'impiego,  i  titoli  che  danno  luogo a precedenza o a
          preferenza a parita' di punteggio, i termini e le modalita'
          della   loro   presentazione,   le  percentuali  dei  posti
          riservati   al   personale  interno,  in  conformita'  alle
          normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei
          posti  riservati da leggi a favore di deteminate categorie.
          Il bando di concorso deve, altresi', contenere la citazione
          della  legge  10 aprile  1991,  n. 125, che garantisce pari
          opportunita'  tra  uomini  e  donne per l'accesso al lavoro
          come  anche  previsto  dall'art. 61 del decreto legislativo
          3 febbraio  1993, n. 29, cosi' come modificato dall'art. 29
          del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.".
                               Art. 4.
                  Domande di ammissione ai concorsi
  1.  Per  l'ammissione  ai concorsi, gli aspiranti devono presentare
domanda redatta in carta semplice, nella quale devono indicare:
    a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
    b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
    c) il  comune  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali, ovvero i
motivi  della  loro  non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
    d) le eventuali condanne penali riportate;
    e) i titoli di studio posseduti;
    f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
    g) i   servizi   prestati   come   impiegati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le  eventuali  cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
    h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze
o preferenze.
  2.  Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono
allegare  tutte  le  certificazioni  relative ai titoli che ritengano
opportuno  presentare  agli  effetti della valutazione di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
  3.  I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
  4.  Nella  certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se   ricorrano   o   meno  le  condizioni  di  cui  all'ultimo  comma
dell'articolo   46   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
20 dicembre  1979,  n.  761,  in presenza delle quali il punteggio di
anzianita' deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio.
  5. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
  6. Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei
documenti e dei titoli presentati.
  7.  Nella  domanda  di  ammissione  al  concorso  l'aspirante  deve
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta  ogni  necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione
vale,  ad  ogni  effetto, la residenza di cui alla precedente lettera
a), del comma 1.
          Nota all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo dell'ultimo comma dell'art. 46
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 761/1979
          citato in premessa:
              "5.   La  mancata  partecipazione,  senza  giustificato
          motivo,  alle  attivita' di aggiornamento professionale per
          un  periodo  superiore ai cinque anni comporta la riduzione
          del  punteggio  di  anzianita'  ai  soli fini dei concorsi,
          delle   promozioni   e  dei  trasferimenti  in  una  misura
          stabilita  dalla  commissione di disciplina in relazione al
          profilo  professionale  e  alle mansioni del dipendente. La
          riduzione non puo' comunque superare il 50 per cento.".
                               Art. 5.
                       Esclusione dai concorsi
  1.   L'esclusione  dal  concorso  e'  disposta,  con  provvedimento
motivato, dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera, da
notificarsi  entro  trenta  giorni  dalla esecutivita' della relativa
decisione.
                               Art. 6.
                 Nomina delle commissioni - Compensi
  1.  L'unita'  sanitaria  locale  o  l'azienda  ospedaliera, dopo la
scadenza  del bando di concorso, nomina la commissione esaminatrice e
mette  a  disposizione  il personale necessario per l'attivita' della
stessa.
  2.  Almeno  un  terzo  dei posti di componente delle commissioni di
concorso,  salva  motivata impossibilita', e' riservato alle donne in
conformita'  all'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  ai  precedenti  commi, ove i
candidati  presenti  alla  prova  scritta siano in numero superiore a
1.000,  possono  essere  nominate,  con le stesse modalita' di cui al
comma  1  del  presente articolo, unico restante il presidente, una o
piu'  sottocommissioni,  nella  stessa composizione della commissione
del  concorso,  per  l'espletamento  delle ulteriori fasi, escluse la
determinazione   dei   criteri   di   valutazione   dei   titoli,  la
determinazione delle prove di esame, dei criteri di valutazione delle
stesse e la formulazione della graduatoria finale.
  4.  In  relazione  al  numero delle domande ed alla sede prescelta,
qualora  per  lo svolgimento della prova scritta siano necessari piu'
locali,  per  il  lavoro  di  vigilanza e di raccolta degli elaborati
possono   essere   nominati  appositi  comitati,  costituiti  da  tre
funzionari amministrativi dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda
ospedaliera,  di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente  ed uno con
funzioni di segretario.
  5.  In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno
dei componenti della commissione o della sottocommissione.
  6.  Espletato  il  lavoro  di competenza del comitato, nello stesso
giorno,   il  segretario  provvede  alla  consegna  degli  elaborati,
raccolti   in  plichi  debitamente  sigillati,  al  segretario  della
commissione esaminatrice del concorso.
  7.  Il  segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento
della   prova   scritta,  svolge  tutte  le  funzioni  attribuite  al
segretario della commissione esaminatrice.
  8. Ai componenti della commissione ed ai componenti del comitato di
vigilanza  spettano,  nel corso delle singole operazioni concorsuali,
se  ed  in  quanto  dovuti,  il rimborso delle spese di viaggio ed il
trattamento economico di trasferta.
  9.  Per  la  misura  ed  i  criteri di attribuzione dei compensi ai
componenti   delle   commissioni   esaminatrici   si   applicano   le
disposizioni generali vigenti in materia.
  10.   Nelle  commissioni  giudicatrici  disciplinate  dal  presente
regolamento  per  ogni componente titolare va designato un componente
supplente.
  11.  Al  fine  di  consentire  l'espletamento  delle prove previste
dall'articolo  3,  comma  5, del presente regolamento, le commissioni
giudicatrici,  ove  necessario,  potranno  essere integrate da membri
aggiunti   per   l'accertamento   della   conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature  e  delle  applicazioni  informatiche  e della lingua
straniera.
          Nota all'art. 6:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  61  del  decreto
          legislativo n. 29/1993 citato in premessa:
              "Art.   61   (Pari  opportunita).  -  1.  Le  pubbliche
          amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra
          uomini  e  donne  per l'accesso al lavoro ed il trattamento
          sul lavoro:
                a) riservano     alle     donne,    salva    motivata
          impossibilita',  almeno  un  terzo  dei posti di componente
          delle  commissioni di concorso, fermo restando il principio
          di cui all'art. 36, comma 3, lettera e);
                b) adottano  propri atti regolamentari per assicurare
          pari   opportunita'   di   uomini   e   donne  sul  lavoro,
          conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica;
                c) garantiscono   la   partecipazione  delle  proprie
          dipendenti  ai  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento
          professionale  in rapporto proporzionale alla loro presenza
          nella   amministrazioni   interessate  ai  corsi  medesimi,
          adottando  modalita'  organizzative  atte  a  favorirne  la
          partecipazione,   consentendo  la  conciliazione  fra  vita
          professionale e vita familiare;
                d) possono  finanziare programmi di azioni positive e
          l'attivita'  dei  Comitati  pari  opportunita'  nell'ambito
          delle proprie disponibilita' di bilancio.
              2.  Le  pubbliche amministrazioni, secondo le modalita'
          di cui all'art. 10, adottano tutte le misure per attuare le
          direttive   dell'Unione   europea   in   materia   di  pari
          opportunita',   sulla   base   di   quanto  disposto  dalla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica.".
Capo II
Procedure concorsuali
                               Art. 7.
                       Svolgimento delle prove
  1.  Il  diario  della  prova  scritta  deve essere pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami"  -  non  meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove
medesime,  ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere
comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
  2.  Le  prove  del  concorso, sia scritte che pratiche e orali, non
possono  aver  luogo  nei giorni festivi ne' nei giorni di festivita'
religiose ebraiche o valdesi.
  3.  Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alle prove pratica e
orale  deve  essere  data  comunicazione  con  l'indicazione del voto
riportato  nella  prova  scritta.  L'avviso per la presentazione alla
prova  pratica  e  orale deve essere dato ai singoli candidati almeno
venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
  4.  In  relazione  al  numero  dei  candidati  la  commissione puo'
stabilire  la  effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello  dedicato  alla  prova  pratica.  In tal caso la comunicazione
della  avvenuta  ammissione  alla  prova stessa sara' dato al termine
della effettuazione della prova pratica.
  5. La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
  6.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale, la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.
                               Art. 8.
                    Concorso per titoli ed esami
  1.  Nei  casi  in  cui  l'ammissione  a determinati profili avvenga
mediante concorso per titoli ed esami, la determinazione dei criteri,
per  la  valutazione  dei  titoli  deve essere effettuata prima delle
prove  di  esame.  La  valutazione  dei  titoli, da limitarsi ai soli
candidati  presenti  alla  prova  scritta,  va effettuata prima della
correzione  della  prova  stessa.  Il risultato della valutazione dei
titoli    deve    essere    reso    noto   agli   interessati   prima
dell'effettuazione della prova orale.
  2. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalita' previste dagli
specifici articoli del presente regolamento.
  3.   I   punteggi   per   i   titoli  e  le  prove  di  esame  sono
complessivamente 100, cosi' ripartiti:
    a) 30 punti per i titoli;
    b) 70 punti per le prove di esame.
  I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
    a) 30 punti per la prova scritta;
    b) 20 punti per la prova pratica;
    c) 20 punti per la prova orale.
  I  punti  per  la  valutazione  dei  titoli  sono  ripartiti fra le
seguenti categorie:
    a) titoli di carriera;
    b) titoli accademici e di studio;
    c) pubblicazioni e titoli scientifici;
    d) curriculum formativo e professionale.
  La  ripartizione  dei  punti fra le suddette categorie di titoli e'
stabilita in sede di bando di concorso.
  4.  Per  i concorsi per i quali sono previste due prove di esame, i
100  punti  previsti  per  i  titoli  e  le prove di esame sono cosi'
ripartiti:
    a) 40 punti per i titoli;
    b) 60 punti per le prove di esame.
  I punti per le prove di esame sano cosi' ripartiti:
    a) 30 punti per la prova pratica;
    b) 30 punti per la prova orale.
  5.  La  votazione  complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove d'esame, costituito dalla somma dei voti attribuiti nella
prova scritta, pratica ed orale.
                               Art. 9.
                       Adempimenti preliminari
  1.  Prima  dell'inizio  delle prove concorsuali, la commissione, in
relazione   al  numero  dei  candidati,  stabilisce  il  termine  del
procedimento concorsuale, rendendolo pubblico.
  2.  I  componenti,  presa  visione  dell'elenco  dei  partecipanti,
sottoscrivono  la  dichiarazione  che  non  sussistono  situazioni di
incompatibilita'  tra  essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli
51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili.
  3.  La  commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le
modalita'  di  valutazione,  da  formulare  nei  verbali, delle prove
concorsuali  ai  fini  della motivazione dei punteggi attribuiti alle
singole prove.
  4.   La   commissione,  immediatamente  prima  della  prova  orale,
predetermina  i  quesiti  da porre ai candidati mediante estrazione a
sorte.   I   quesiti  sono  proposti  a  ciascun  candidato  mediante
estrazione a sorte.
  5.  All'ora  stabilita  per  ciascuna  prova,  prima dell'inizio di
ciascuna  di  esse,  il  segretario  della commissione, eventualmente
coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei
candidati attraverso un documento personale di identita'.
  6.  La  durata  delle  singole  prove e le modalita' di svolgimento
delle stesse sono stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle
norme del presente decreto.
          Nota all'art. 9:
              - Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del codice
          di procedura civile:
              "Art.  51  (Astensione  del  giudice).  - Il giudice ha
          l'obbligo di astenersi:
                1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
          identica questione di diritto;
                2)  se  egli  stesso  o  la moglie e' parente fino al
          quarto  grado  o  legato  da  vincoli di affiliazione, o e'
          convivente  o  commensale  abituale di una delle parti o di
          alcuno dei difensori;
                3)  se  egli  stesso  o la moglie ha causa pendente o
          grave  inimicizia  o  rapporti  di credito o debito con una
          delle parti o alcuno dei suoi difensori;
                4)  se  ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
          causa,  o  ha  deposto in essa come testimone, oppure ne ha
          conosciuto  come  magistrato  in altro grado del processo o
          come  arbitro  o  vi ha prestato assistenza come consulente
          tecnico;
                5)  se  e'  tutore,  curatore,  procuratore, agente o
          datore  di  lavoro  di  una  delle  parti;  se, inoltre, e'
          amministratore  o  gerente  di  un ente, di un'associazione
          anche  non  riconosciuta, di un comitato, di una societa' o
          stabilimento che ha interesse nella causa.
              In  ogni  altro  caso  in cui esistono gravi ragioni di
          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
          dell'ufficio    l'autorizzazione   ad   astenersi;   quando
          l'astensione     riguarda     il     capo     dell'ufficio,
          l'autorizzazione    e'   chiesta   al   capo   dell'ufficio
          superiore.".
              "Art.  52  (Ricusazione del giudice). - Nei casi in cui
          e'  fatto  obbligo  al giudice di astenersi, ciascuna delle
          parti   puo'   proporne  la  ricusazione  mediante  ricorso
          contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
              Il  ricorso,  sottoscritto dalla parte o dal difensore,
          deve  essere  depositato  in  cancelleria  due giorni prima
          dell'udienza,  se  al ricusante e' noto il nome dei giudici
          che  sono  chiamati a trattare o decidere la causa, e prima
          dell'inizio  della  trattazione o discussione di questa nel
          caso contrario. La ricusazione sospende il processo.".
                              Art. 10.
                    Verbali relativi al concorso
  1.  Di  ogni seduta della commissione il segretario redige processo
verbale  dal  quale  devono  risultare  descritte  tutte  le fasi del
concorso.
  2.  La  commissione  deve  procedere,  alla  presenza  di  tutti  i
componenti,   alla   determinazione   dei  criteri  generali  per  la
valutazione  dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione
ed  alla  valutazione  della  prova scritta, alla effettuazione delle
prove   pratiche,   all'espletamento   delle  prove  orali,  ed  alla
formulazione della graduatoria di merito dei candidati.
  3.  I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi;
in  caso  di  differenti  valutazioni,  il punteggio da attribuire e'
quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun
commissario.
  4.   Per   l'ipotesi   di   cui   all'articolo   6,   comma  3,  le
sottocommissioni  rimettono  i  verbali  e gli atti del concorso alla
commissione   giudicatrice  per  la  formulazione  della  graduatoria
finale.
  5.  Ciascun  commissario,  fermo restando l'obbligo della firma dei
verbali    del    concorso,   puo'   far   inserire   nei   medesimi,
controfirmandole,   tutte   le  osservazioni  in  merito  a  presunte
irregolarita'  nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale
dissenso  circa  le  decisioni  adottate dagli altri componenti della
commissione.  Eventuali  osservazioni  dei  candidati,  inerenti allo
svolgimento  della procedura concorsuale, devono essere formulate con
esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.
  6.  Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi
dalla prova scritta.
  7.  Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilita' di
ultimare  i  suoi  lavori  entro tale termine, le ragioni del ritardo
devono  essere  precisate in motivata relazione da allegare agli atti
del concorso.
  8.  Al  termine  dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti
del  concorso sono rimessi ai competenti uffici dell'unita' sanitaria
locale o dell'azienda ospedaliera per le conseguenti determinazioni.
                              Art. 11.
                  Criteri di valutazione dei titoli
  1.  Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri
di massima si effettua prima dell'espletamento della prova scritta e,
ai  fini  della  valutazione  dei  titoli,  ad  eccezione  di  quelli
richiesti  quale  requisito  d'ammissione  al  concorso, che non sono
oggetto  di  valutazione,  la  commissione deve attenersi ai seguenti
principi:
    a) titoli di carriera:
      1)  i  titoli  di  carriera  sono  valutabili  se  si tratta di
servizio   reso   presso  le  unita'  sanitarie  locali,  le  aziende
ospedaliere,  gli  enti  di  cui  agli  articoli 21 e 22 del presente
regolamento  e  presso  altre  pubbliche amministrazioni, nel profilo
professionale  a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio
reso  nel  corrispondente  profilo  della  categoria  inferiore  o in
qualifiche  corrispondenti e' valutato con un punteggio non superiore
al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
      2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
      3)  le  frazioni  di  anno  sono  valutate  in  ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni;
      4)  i  periodi  di  servizio  prestati  a  tempo  parziale sono
valutati   proporzionalmente   all'orario   di  lavoro  previsto  dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro;
      5)  in  caso  di  servizi contemporanei e' valutato quello piu'
favorevole al candidato;
    b) titoli accademici e di studio:
      i  titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio
attribuito  dalla  commissione con motivata valutazione, tenuto conto
dell'attinenza  dei  titoli posseduti con il profilo professionale da
conferire;
    c) pubblicazioni e titoli scientifici:
      1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente
motivata,   in   relazione   alla   originalita'   della   produzione
scientifica,  all'importanza  delle  riviste,  alla continuita' ed ai
contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi
con    la    posizione   funzionale   da   conferire,   all'eventuale
collaborazione di piu' autori;
      2)  la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una
corretta valutazione:
    a) della   data   di   pubblicazione   dei  lavori  in  relazione
all'eventuale  conseguimento  di  titoli  accademici gia' valutati in
altra categoria di punteggi;
    b) del  fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di
dati  e  casistiche,  non  adeguatamente  avvalorate ed interpretate,
ovvero  abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalita';
      3)  i  titoli  scientifici sono valutati con motivata relazione
tenuto  conto  dell'attinenza  dei  titoli  posseduti  con il profilo
professionale da conferire;
      4) curriculum formativo e professionale:
    a) nel  curriculum  formativo  e  professionale, sono valutate le
attivita'  professionali  e  di  studio, formalmente documentate, non
riferibili ai titoli gia' valutati nelle precedenti categorie, idonee
ad   evidenziare,   ulteriormente,   il   livello  di  qualificazione
professionale  acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche
rispetto   alla   posizione  funzionale  da  conferire,  nonche'  gli
incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
    b) in  tale  categoria rientrano anche i corsi di formazione e di
aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e
alla previsione di esame finale;
    c) il  punteggio  attribuito  dalla commissione e' globale e deve
essere  adeguatamente  motivato. La motivazione deve essere riportata
nel verbale dei lavori della commissione.
                              Art. 12.
              Prova scritta: modalita' di espletamento
  1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la
commissione al completo predispone una terna di temi o di questionari
a  risposte  sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando
il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova.
I  fogli  contenenti i temi o i questionari, firmati dai componenti e
dal   segretario,   sono   chiusi  in  pieghi  suggellati  e  firmati
esteriormente  sui lembi di chiusura dai componenti della commissione
e dal segretario.
  2.  Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della
commissione  fa  procedere  all'appello  nominale  dei  candidati, e,
previo  accertamento  della loro identita' personale, li fa collocare
in  modo  che  non  possano  comunicare  tra loro. Indi fa constatare
l'integrita'  della chiusura dei pieghi contenenti le tracce dei temi
o  dei  questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o
il questionario da svolgere.
  3.  Durante  lo  svolgimento  della  prova  scritta  e'  vietato ai
concorrenti  di  comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di
mettersi  in  relazione  con  altri,  salvo  che  con  i membri della
commissione  esaminatrice  o  del  comitato  di vigilanza, per motivi
attinenti alle modalita' di svolgimento del concorso.
  4.  A  tutti  i  candidati  viene  fornita  carta recante il timbro
dell'unita' sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera e la firma di
un  membro  della  commissione  esaminatrice.  L'uso di carta diversa
comporta la nullita' della prova.
  5.  Ai  candidati  sono consegnate, nel giorno della prova scritta,
una  busta  grande  ed una piccola dello stesso colore, contenente un
cartoncino bianco.
  6.  Il  candidato,  dopo  aver  svolto  il  tema,  o  compilato  il
questionario,  senza  apporvi  sottoscrizione ne' altro contrassegno,
mette  il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome
e  cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude
nella   busta  piccola.  Pone,  quindi,  alla  presenza  di  uno  dei
componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che
richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di
vigilanza  od  a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o
del   comitato   di   vigilanza,   o   chi  ne  fa  le  veci,  appone
trasversalmente  sulla  busta, in modo che vi resti compreso il lembo
della  chiusura  e  la  restante parte della busta stessa, la propria
firma e l'indicazione della data della consegna.
  7.  Al  termine  della prova, tutte le buste contenenti l'elaborato
vengono  racchiuse  in  uno  o  piu'  plichi  che, sigillati, vengono
siglati   sui  lembi  di  chiusura  dai  componenti  presenti  e  dal
segretario.
  8.  Sono  esclusi dal concorso - previa decisione della commissione
esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata
motivatamente,  seduta  stante  e  verbalizzata  -  i  candidati  che
risultino  in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque specie afferenti le materie d'esame.
  9.  Nel  caso  in  cui  risulti  che  uno  o piu' candidati abbiano
copiato,  in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti
del candidato o di tutti i candidati coinvolti.
  10. E' consentita la consultazione di testi di legge non commentati
e di dizionari.
  11.  Durante  lo  svolgimento della prova scritta, sono obbligati a
permanere  nei  locali  degli  esami,  almeno  uno  dei  membri della
commissione  e  il  segretario: tale adempimento deve, espressamente,
constare dai verbali del concorso.
  12.  Durante  lo  svolgimento  della  prova  e  fino  alla consegna
dell'elaborato,  il  candidato non puo' uscire dai locali degli esami
che devono essere efficacemente vigilati.
  13.  La  commissione,  ferme restanti le proprie competenze per gli
adempimenti inerenti allo svolgimento della prova, puo' avvalersi del
personale   messo  a  disposizione  dall'unita'  sanitaria  locale  o
dall'azienda ospedaliera scelto tra i propri dipendenti.
                              Art. 13.
                    Adempimenti della commissione
  1.   I   plichi  sono  tenuti  in  custodia  dal  segretario  della
commissione   e  sono  aperti,  esclusivamente  alla  presenza  della
commissione, quando essa deve procedere all'esame degli elaborati.
  2.  Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova,
il  presidente  appone  su  ciascuna  busta  grande,  man mano che si
procede  all'apertura  della  stessa, un numero progressivo che viene
ripetuto  su  ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che
vi e' acclusa.
  3.  Tale  numero  e'  riprodotto su apposito elenco, destinato alla
registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
  4.  Al  termine  della  lettura collegiale di ciascun elaborato, la
commissione  procede  alla sua valutazione, attribuendo il punteggio.
Successivamente, al termine della valutazione di tutti gli elaborati,
si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalita'
dei candidati:
    a) il  numero  segnato  sulla  busta  piccola  e'  riportato  sul
foglietto inserito nella stessa;
    b) nel  caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente
provvede  alla  distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta
piccola  avverra'  dopo l'attribuzione dei punteggi da parte di tutte
le sottocommissoni.
                              Art. 14.
                   Valutazione delle prove d'esame
  1.   Il   superamento   della   prova  scritta  e'  subordinato  al
raggiungimento  di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
  2.  Il  superamento  della  prova  pratica  e  della prova orale e'
subordinato  al  raggiungimento  di  una  valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
  3.  Il  superamento  della  prova  pratica  e della prova orale nei
concorsi   per  i  quali  sono  previste  solo  dette  due  prove  e'
subordinato  al  raggiungimento  di  una  valutazione  di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
  4.  La valutazione e' effettuata con il rispetto di quanto previsto
dall'art. 9, comma 3.
                              Art. 15.
               Prova pratica: modalita' di svolgimento
  1.    L'ammissione   alla   prova   pratica   e'   subordinata   al
raggiungimento,  nella  prova  scritta, del punteggio minimo previsto
dall'articolo precedente.
  2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima
del  suo  svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalita' ed i
contenuti  che  devono  comportare uguale impegno tecnico per tutti i
concorrenti.  Nel caso in cui la commissione decida di far effettuare
a  tutti  i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le
medesime modalita' previste per la prova scritta per far procedere al
sorteggio della prova oggetto di esame.
  3. La commissione mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e
materiali necessari per l'espletamento della prova stessa.
  4.   La   prova   pratica   si  svolge  alla  presenza  dell'intera
commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.
                              Art. 16.
                             Prova orale
  1.  L'ammissione  alla prova orale e' subordinata al conseguimento,
nella  prova  pratica,  del  punteggio minimo previsto dal precedente
articolo 14.
  2.  L'esame  orale  si  svolge, nel giorno stabilito, alla presenza
della intera commissione in sala aperta al pubblico.
Capo III
Graduatoria - Nomina - Decadenza
                              Art. 17.
                             Graduatoria
  1.  La  commissione,  al  termine  delle  prove d'esame, formula la
graduatoria  di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame,
la prevista valutazione di sufficienza.
  2   La  graduatoria  viene  trasmessa  agli  uffici  amministrativi
dell'unita'   sanitaria  locale  o  dell'azienda  ospedaliera  per  i
provvedimenti di cui all'articolo seguente.
                              Art. 18.
                       Conferimento dei posti
  1.   Il   direttore   generale   dell'unita'   sanitaria  locale  o
dell'azienda  ospedaliera  riconosciuta la regolarita' degli atti del
concorso, li approva.
  2.  La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste  dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
  3.  Sono  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n.
68,  o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve
di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
  4.  Si  applicano,  per  quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo  16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni.
  5.  La  graduatoria  di  merito  e' approvata con provvedimento del
direttore   generale  dell'unita'  sanitaria  locale  o  dell'azienda
ospedaliera, ed e' immediatamente efficace.
  6.  La  graduatoria  del  concorso  e'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della regione.
  7.  La  graduatoria  degli idonei rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture
di  posti  per  i  quali il concorso e' stato bandito ovvero di posti
della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed
entro  tale  termine  dovessero rendersi disponibili. In tale seconda
ipotesi   la   utilizzazione   avviene  nel  rispetto  del  principio
dell'adeguato  accesso  dall'esterno,  garantendo,  a  tal  fine,  la
prevista  percentuale  di  posti  per  gli idonei utilmente collocati
nella  graduatoria.  E' vietata l'utilizzazione della graduatoria per
la  copertura  dei  posti  istituiti  successivamente  alla  data  di
indizione del concorso.
          Nota all'art. 18:
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 16 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  487/1994  citato in
          premessa:
              "Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
          pubblici   concorsi,   le  riserve  di  posti,  di  cui  al
          successivo  comma 3 del presente articolo, gia' previste da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadino,  non  possono complessivamente superare la meta'
          dei posti messi a concorso.
              2.  Se,  in relazione a tale limite, sia necessaria una
          riduzione  dei  posti  da  riservare secondo legge, essa si
          attua  in  misura  proporzionale  per ciascuna categoria di
          aventi diritto a riserva.
              3.  Qualora  tra  i concorrenti dichiarati idonei nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu'  categorie  che  danno  titolo a differenti riserve di
          posti,  si  tiene conto prima del titolo che da' diritto ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine:
                1)   riserva   di   posti  a  favore  di  coloro  che
          appartengono  alle  categorie  di  cui  alla legge 2 aprile
          1968,  n.  482,  e  successive modifiche ed integrazioni, o
          equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
          profili professionali o categorie nella percentuale del 15%
          senza  computare  gli  appartenenti  alle  categorie stesse
          vincitori del concorso;
                2)  riserva  di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
          in  ferma  di  leva prolungata e di volontari specializzati
          delle  tre Forze armate congedati senza demerito al termine
          della  ferma  o rafferma contrattuale nel limite del 20 per
          cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
                3)  riserva  del  2  per  cento dei posti destinati a
          ciascun  concorso,  ai  sensi  dell'art. 40, secondo comma,
          della  legge  20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficilali
          di    complemento    dell'Esercito,    della    Marina    e
          dell'Aeronautica  che  hanno  terminato  senza  demerito la
          ferma biennale.
              4.  Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi
          hanno  preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
          sono  appresso  elencate.  A  parita' di merito i titoli di
          preferenza sono:
                1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
                2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
                3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
                4)  i  mutilati  ed invalidi per servizio nel settore
          pubblico e privato;
                5) gli orfani di guerra;
                6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
                7)  gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore
          pubblico e privato;
                8) i feriti in combattimento;
                9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o di altra
          attestazione  speciale  di merito di guerra, nonche' i capi
          di famiglia numerosa;
                10)  i  figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
          ex combattenti;
                11)  i  figli dei mutilati e degli invalidi per fatto
          di guerra;
                12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per
          servizio nel settore pubblico e privato;
                13)  i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non
          risposati  e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
          dei caduti di guerra;
                14)  i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non
          risposati  e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
          dei caduti per fatto di guerra;
                15)  i  genitori  vedovi non risposati, i coniugi non
          risposati  e  le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
          dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
                16)  coloro  che  abbiano  prestato servizio militare
          come combattenti;
                17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a
          qualunque    titolo,    per    non    meno   di   un   anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
                18)  i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al
          numero dei figli a carico;
                19) gli invalidi ed i mutilati civili;
                20)  militari  volontari delle Forze armate congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma.
              5.  A  parita'  di  merito e di titoli la preferenza e'
          determinata:
                a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente
          dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
                b) dall'aver   prestato   lodevole   servizio   nelle
          amministrazioni pubbliche;
                c) dalla maggiore eta'.".
              "Art.  16  (Presentazione dei titoli preferenziali e di
          riserva  nella  nomina).  -  1.  I  concorrenti che abbiano
          superato   la  prova  orale  dovranno  far  pervenire  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione    pubblica,    per    i    concorsi    unici,   o
          all'amministrazione   interessata,  nel  caso  di  concorso
          espletato  dalla  medesima,  entro il termine perentorio di
          quindici  giorni  decorrenti dal giorno successivo a quello
          in  cui  hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta
          semplice  attestanti  il  possesso  dei  titoli di riserva,
          preferenza  e  precedenza,  a  parita'  di  valutazione, il
          diritto  ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di
          eta',  gia'  indicati  nella  domanda,  dai  quali risulti,
          altresi',  il  possesso del requisito alla data di scadenza
          del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
          ammissione   al   concorso.   Tale  documentazione  non  e'
          richiesta  nei  casi in cui le pubbliche amministrazioni ne
          siano  in  possesso o ne possano disporre facendo richiesta
          ad altre pubbliche amministrazioni.
              2.  I candidati appartenenti a categorie previste dalla
          legge   2 aprile  1968,  n.  482,  che  abbiano  conseguito
          l'idoneita'   verranno  inclusi  nella  graduatoria  tra  i
          vincitori,  purche',  ai  sensi dell'art. 19 della predetta
          legge  n.  482,  risultino  iscritti negli appositi elenchi
          istituiti  presso gli uffici provinciali del lavoro e della
          massima  occupazione e risultino disoccupati sia al momento
          della  scadenza  del  termine  per  la  presentazione delle
          domande    di   ammissione   al   concorso   sia   all'atto
          dell'immissione in servizio.".
              - La  legge  12 marzo  1999, n. 68, reca: "Norme per il
          diritto al lavoro dei disabili".
                              Art. 19.
                      Adempimenti dei vincitori
  1.  I  candidati  dichiarati  vincitori  sono  invitati dall'unita'
sanitaria  locale  o  dall'azienda ospedaliera, ai fini della stipula
del  contratto  individuale di lavoro, a presentare nel termine e con
le  modalita'  stabilite  dal  bando di concorso e in carta legale, a
pena  di  decadenza  nei diritti conseguenti alla partecipazione allo
stesso:
    a) i  documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda  di  partecipazione  al concorso per i quali non sia prevista
autodichiarazione sostitutiva;
    b) certificato generale del casellario giudiziale;
    c) altri  titoli  che  danno  diritto ad usufruire della riserva,
precedenza e preferenza a parita' di valutazione.
  2.  I  candidati  dichiarati vincitori hanno facolta' di richiedere
all'amministrazione  che  ha  bandito il concorso, entro dieci giorni
dalla   comunicazione   dell'esito   del   concorso,   l'applicazione
dell'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. L'unita' sanitaria locale o l'azienda ospedaliera, verificata la
sussistenza  dei  requisiti,  procede  alla stipula del contratto nel
quale  sara'  indicata  la  data  di  presa  di servizio. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
  4.  Scaduto  inutilmente  il termine assegnato per la presentazione
della   documentazione,   l'unita'   sanitaria   locale  o  l'azienda
ospedaliera  comunica la propria determinazione di non dar luogo alla
stipulazione del contratto.
          Nota all'art. 19:
              - Si riporta il testo del'art. 18, comma 3, della legge
          n.   241/1990  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
              "3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
          del  procedimento  i  fatti, gli stati e le qualita' che la
          stessa   amministrazione   procedente   o   altra  pubblica
          amministrazione e' tenuta a certificare.".
Titolo II
NORME GENERALI RELATIVE
ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
                              Art. 20.
                      Equiparazione dei servizi
                  non di ruolo al servizio di ruolo
  1.  Ai  soli  fini  della  valutazione  come titolo nei concorsi di
assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche
amministrazioni,  in  base  alle  tipologie  di  rapporto  di  lavoro
prevista  dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e' equiparato
al servizio a tempo indeterminato.
  2.  I  periodi  di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle  armi,  di  ferma  volontaria  e di rafferma, prestati presso le
Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986,
n.  958,  sono  valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i
concorsi  disciplinati  dal  presente  decreto  per  i servizi presso
pubbliche  amministrazioni,  ove  durante  il  servizio  abbia svolto
mansioni  riconducibii  al  profilo  a  concorso, ovvero con il minor
punteggio  previsto  dal  presente  decreto per il profilo o mansioni
diverse, ridotto del 50%.
          Nota all'art. 20:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  22  della  legge
          24 dicembre  1986,  n.  958 (Norme sul servizio militare di
          leva e sulla ferma di leva prolungata):
              "Art.  22  (Sospensione  del rapporto di lavoro - Norma
          particolare  per  i  pubblici concorsi). - Gli arruolati di
          leva  sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata
          prevista dalla normativa vigente.
              La  chiamata  alle  armi  per adempiere gli obblighi di
          leva  sospende  il  rapporto di lavoro per tutto il periodo
          della  ferma  e il lavoratore ha diritto alla conservazione
          del posto.
              Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza
          illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a
          disposizione  del datore di lavoro per riprendere servizio.
          In mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto.
              Per    l'ammissione   ai   concorsi   nelle   pubbliche
          amministrazioni  e per le assunzioni in impieghi, servizi e
          attivita'  in  uffici  pubblici  e  privati non deve essere
          imposta  la  condizione  di  avere soddisfatto gli obblighi
          militari di leva o di esserne esente.
              L'interessato e' comunque tenuto a comprovare di essere
          in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e
          nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
              Per  la  partecipazione  ai pubblici concorsi il limite
          massimo  di  eta'  richiesto  e' elevato di un periodo pari
          all'effettivo  servizio  prestato, comunque non superiore a
          tre  anni,  per  i  cittadini  che  hanno prestato servizio
          militare volontario, di leva e di leva prolungata.
              I  periodi  di  effettivo servizio militare di leva, di
          richiamo  alle  armi,  di  ferma  volontaria e di rafferma,
          prestati   presso   le   Forze   armate   e  nell'Arma  dei
          carabinieri,  sono  valutati  nei  pubblici concorsi con lo
          stesso    punteggio   che   le   commissioni   esaminatrici
          attribuiscono  per i servizi prestati negli impieghi civili
          presso enti pubblici.
              Ai  fini  dell'ammissibilita'  e  della valutazione dei
          titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
          e'  da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo
          trascorso  come  militare di leva o richiamato, in pendenza
          di rapporto di lavoro.
              Le  norme  del  presente  articolo  sono applicabili ai
          concorsi   banditi   dalle   amministrazioni  dello  Stato,
          comprese  le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici,
          regionali,   provinciali  e  comunali  per  l'assunzione  e
          l'immissione  di  personale esterno in tutte le qualifiche,
          carriere,   fasce   o  categorie  funzionali  previste  dai
          rispettivi ordinamenti organici.
              La copia del foglio matricolare dello stato di servizio
          costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione
          delle norme contenute nel presente articolo.".
                              Art. 21.
              Valutazione servizi e titoli equiparabili
  1.  I  servizi  e  i  titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed
istituzioni  private  di  cui  agli  articoli  4,  commi  12  e 13, e
15-undecies  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 502, e
successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e
titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto
dagli  articoli  25  e 26 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761.
  2.   I   servizi   antecedenti   alla  data  del  provvedimento  di
equiparazione  sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con
i  punteggi  previsti  per  i  servizi  prestati  presso gli ospedali
pubblici nella categoria di appartenenza.
  3.  Il  servizio  prestato  presso  case  di  cura  convenzionate o
accreditate, con rapporto continuativo, e' valutato, per il 25% della
sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella
categoria di appartenenza.
          Nota all'art. 21:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4, commi 12 e 13 e
          dell'art.  15undecies  del  decreto legislativo n. 502/1992
          citato in premessa:
              "Art.  4 (Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri). -
          (Omissis).
              12.  Nulla  e'  innovato  alla  vigente  disciplina per
          quanto  concerne  l'ospedale  Galliera  di Genova, l'Ordine
          mauriziano   e   gli   istituti   ed  enti  che  esercitano
          l'assistenza  ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43,
          secondo  comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo
          restando  che l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi
          ospedalieri    al    Servizio    sanitario   nazionale   e'
          regolamentato   con  le  modalita'  previste  dal  presente
          articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  7 dicembre  1993, n. 517, i requisiti
          tecnico-organizzativi  ed  i  regolamenti  sulla  dotazione
          organica  e  sull'organizzazione  dei predetti presidi sono
          adeguati,   per  la  parte  compatibile,  ai  principi  del
          presente  decreto  e  a  quelli di cui all'art. 4, comma 7,
          della  legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con
          decreto del Ministro della sanita'.
              13.   I   rapporti   tra   l'ospedale   Bambino  Gesu',
          appartenente  alla  Santa  Sede,  le  strutture del Sovrano
          militare   Ordine   di   Malta  ed  il  Servizio  sanitario
          nazionale,  relativamente all'attivita' assistenziale, sono
          disciplinati    da    appositi    accordi   da   stipularsi
          rispettivamente  tra  la  Santa  Sede,  il Sovrano militare
          Ordine di Malta ed il Governo italiano.".
              "Art. 15-undecies (Applicabilita' al personale di altri
          enti).  -  1.  Gli enti e istituti di cui all'art. 4, comma
          12,  nonche'  gli  Istituti  di ricovero e cura a carattere
          scientifico   di   diritto   privato   adeguano   i  propri
          ordinamenti  del  personale  alle disposizioni del presente
          decreto.  A  seguito  di tale adeguamento, al personale dei
          predetti  enti  e  istituti si applicano le disposizioni di
          cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 dicembre  1979,  n.  761,  anche  per  quanto attiene ai
          trasferimenti da e verso le strutture pubbliche.".
              - Per  il  testo degli articoli 25 e 26 del decreto del
          Presidente  della Repubblica n. 761/1979 si veda nelle note
          alle premesse.
                              Art. 22.
                    Servizio prestato all'estero
  1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri
dell'Unione   europea,   nelle  istituzioni  e  fondazioni  sanitarie
pubbliche  e  private  senza  scopo  di  lucro,  ivi  compreso quello
prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a
quello  prestato  dal  personale di ruolo, e' valutato con i punteggi
previsti  per  il  corrispondente  servizio  di  ruolo,  prestato nel
territorio  nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio
1960, n. 735.
  2.   Il   servizio  prestato  presso  organismi  internazionali  e'
riconosciuto  con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai
fini  della  valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma
1.
          Nota all'art. 22:
              - La  legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  reca:  "Nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via di sviluppo".
              - La    legge    10 luglio    1960,   n.   735,   reca:
          "Riconoscimento  del servizio sanitario prestato all'estero
          dai medici italiani negli ospedali all'estero".
Titolo III
CONCORSI DI ASSUNZIONE
Capo I
Categoria A
                              Art. 23.
               Assunzione per i profili professionali
                         della categoria "A"
  1.  Per  il  personale  appartenente ai profili professionali della
categoria   "A"   per   i   quali  e'  richiesto  il  solo  requisito
dell'assolvimento  dell'obbligo  scolastico, l'assunzione in servizio
avviene  per pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui al
capo  III  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  e  successive  modificazioni,  intendendosi  attribuite  al
Direttore   generale  dell'unita'  sanitaria  locale  o  dell'Azienda
ospedaliera le competenze degli organi centrali dello Stato.
          Nota all'art. 23:
              - Il   Capo   III  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   n.   487/1994   citato   in   premessa,  reca:
          "Assunzioni   mediante   gli  uffici  circoscrizionali  per
          l'impiego  ai  sensi  dell'art.  16 della legge 28 febbraio
          1987, n. 56.".
Capo II
Categoria B
                              Art. 24.
                      Assunzione per i profili
                  professionali della categoria "B"
  1.  Per  il  personale  appartenente ai profili professionali della
categoria  "B"  e  richiesto  l'assolvimento  dell'obbligo scolastico
unitamente,   ove   previsti,  a  specifici  titoli,  abilitazioni  o
attestati  di  qualifica.  Per  il  personale appartenente al profilo
professionale  di  coadiutore amministrativo e' richiesto il possesso
del  diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente, ove
previsti, ad attestati di qualifica.
  2. L'assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi
delle  disposizioni  di  cui  al  capo III del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni,
intendendosi  attribuite  al Direttore generale dell'Unita' sanitaria
locale o dell'Azienda ospedaliera le competenze degli organi centrali
dello Stato.
          Nota all'art. 24:
              - Per   l'argomento   del  capo  III  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n. 487/1994, si veda in nota
          all'art. 23.
Capo III
Categoria B - livello economico super (Bs)
Assunzione per i profili professionali
della categoria "B" livello economico super (Bs)
                              Art. 25.
                    Concorso per titoli ed esami,
            per la posizione funzionale di puericultrice
  1. Requisito specifico di ammissione al concorso:
    a) titolo di istruzione secondaria di primo grado;
    b) diploma  di cui al regio decreto 19 luglio 1940, n. 1098, o di
cui  al  decreto  del Ministro della sanita' 21 ottobre 1991, n. 458,
articolo 6, comma 2 (Gazzetta Ufficiale n. 75/1992).
          Nota all'art. 25:
              - La  legge  19 luglio 1940, n. 1098, reca: "Disciplina
          delle  professioni  sanitarie ausiliarie infermieristiche e
          di   igiene   sociale,   nonche'  dell'arte  ausiliaria  di
          puericultrice".
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto
          del   Ministro   della  sanita'  21 ottobre  1991,  n.  458
          (Regolamento  di  attuazione dell'art. 11 del decreto-legge
          24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, in
          legge  23 gennaio 1991, n. 21, concernente riserva di posti
          per il personale appartenente al comparto sanita):
              "2. Tra le figure di cui al primo comma sono ricompresi
          la    puericultrice    e    l'operatore   tecnico   addetto
          all'assistenza,  al quale e' obbligatoriamente richiesto il
          possesso  del  titolo  di qualificazione previsto dall'art.
          40,   terzo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28 novembre  1990, n. 384, che ne istituisce il
          profilo.  Ai  concorsi  per  puericultrice  possono  essere
          ammessi  i  candidati in possesso del diploma di assistente
          all'infanzia di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 338.".
                              Art. 26.
                   Concorso, per titoli ed esami,
                     per la posizione funzionale
                 di operatore tecnico specializzato
  1. Requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
    a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento
dell'obbligo scolastico;
    b) cinque   anni   di   esperienza  professionale  acquisita  nel
corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni
o imprese private;
    c) possesso  di  specifici  titoli e abilitazioni professionali o
attestati   di  qualifica  di  mestieri  necessari  allo  svolgimento
dell'attivita'  inerente  il  profilo professionale messo a concorso,
individuati  in relazione alle esigenze organizzative dell'azienda ed
indicati nel bando.
                              Art. 27.
                   Concorso, per titoli ed esami,
                     per la posizione funzionale
                di coadiutore amministrativo esperto
  1. Requisito specifico di ammissione al concorso:
    a) titolo di istruzione secondaria di primo grado;
    b) attestato  di  superamento  di  due anni di scolarita' dopo il
diploma di istruzione secondaria di primo grado.
                              Art. 28.
                      Commissioni esaminatrici
  1.  Le  commissioni  esaminatrici,  nominate dal Direttore generale
dell'unita'   sanitaria   locale  o  dell'azienda  ospedaliera,  sono
composte  dal  presidente,  da due operatori appartenenti a categoria
non   inferiore  alla  "B"  -  livello  economico  super  di  profilo
corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario.
  2.  Dei  due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno
viene  designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
modificazioni,   fra  il  personale  in  servizio  presso  le  unita'
sanitarie  locali  o  le  aziende  ospedaliere  o  gli  enti  di  cui
all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
  3.  La  presidenza  e'  affidata  a  personale  in  servizio presso
l'azienda  che  bandisce  il  concorso  con  qualifica  di  dirigente
sanitario  per  il  profilo  di puericultrice; di dirigente del ruolo
professionale  per  il profilo di operatore tecnico specializzato; di
dirigente  amministrativo per il profilo di coadiutore amministrativo
esperto.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte da un dipendente
amministrativo  dell'unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera di
categoria non inferiore alla "C".
          Nota all'art. 28:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo n. 502/1992 citato in premessa.
              "Art.  17 (Collegio di direzione). - 1. In ogni azienda
          e' costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore
          generale si avvale per il governo delle attivita' cliniche,
          la    programmazione    e   valutazione   delle   attivita'
          tecnico-sanitarie   e   di   quelle  ad  alta  integrazione
          sanitaria.   Il   Collegio   di   direzione  concorre  alla
          formulazione  dei  programmi di formazione, delle soluzioni
          organizzative     per    l'attuazione    della    attivita'
          libero-professionale  intramuraria  e  alla valutazione dei
          risultati  conseguiti  rispetto  agli obiettivi clinici, Il
          direttore  generale si avvale del Collegio di direzione per
          la  elaborazione  del  programma di attivita' dell'azienda,
          nonche'  per  l'organizzazione  e  lo sviluppo dei servizi,
          anche  in  attuazione  del  modello  dipartimentale  e  per
          l'utilizzazione delle risorse umane.
              2.  La regione disciplina l'attivita' e la composizione
          del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del
          direttore  sanitario  e  amministrativo,  di  direttori  di
          distretto, di dipartimento e di presidio.
              2-bis.  Fino  all'entrata  in  vigore  della disciplina
          regionale  sull'attivita' e la composizione del Collegio di
          direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi
          operano nella composizione e secondo le modalita' stabilite
          da  ciascuna  azienda  sanitaria,  fermo  restando  per  il
          Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto.".
                              Art. 29.
                           Prove di esame
  1.  Le  prove  di  esame  per  i  profili  della  categoria Bs sono
articolate in una prova pratica ed in una prova orale.
  2.  I  bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove
prevedendo  che la prova pratica consista nell'esecuzione di tecniche
specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.
Capo IV
Categoria C
                              Art. 30.
             Concorso per titoli ed esami per la figura
                di operatore professionale sanitario
                    del personale infermieristico
  1.  Per  il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di
infermiere,  ostetrica,  dietista,  assistente  sanitario, infermiere
pediatrico,  podologo  e igienista dentale, il requisito specifico di
ammissione  ai  concorso  e'  il diploma universitario, conseguito ai
sensi  dell'articolo 6,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  ovvero  i  diplomi  e
attestati  conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti
equipollenti,   ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  al  diploma
universitario  ai  fini dell'esercizio dell'attivita' professionale e
dell'accesso ai pubblici uffici.
          Nota all'art. 30:
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del decreto
          legislativo n. 502/1992 citato in premessa:
              "3.  A  norma  dell'art.  1,  lettera  o),  della legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  la  formazione  del  personale
          sanitario  infermieristico,  tecnico e della riabilitazione
          avviene  in  sede ospedaliera ovvero presso altre strutture
          del  Servizio  sanitario  nazionale  e  istituzioni private
          accreditate.  I  requisiti  di idoneita' e l'accreditamento
          delle  strutture sono disciplinati con decreto del Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          d'intesa  con  il Ministro della sanita'. Il Ministro della
          sanita'   individua   con   proprio   decreto   le   figure
          professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
          ordinamento  didattico  e'  definito,  ai sensi dell'art. 9
          della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  con decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica  emanato  di  concerto  con  il  Ministro della
          sanita'.  Per  tali  finalita'  le regioni e le universita'
          attivano  appositi  protocolli di intesa per l'espletamento
          dei  corsi  di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990,
          n.  341.  La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti
          dall'ordinamento  didattico  universitario  e'  affidata di
          norma  a  personale  del  ruolo  sanitario dipendente dalle
          strutture  presso  le quali si svolge la formazione stessa,
          in   possesso   dei   requisiti  previsti.  I  rapporti  in
          attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
          accordi  tra  le  universita',  le  aziende ospedaliere, le
          unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private
          accreditate  e  gli istituti di ricovero e cura a carattere
          scientifico.  I  diplomi conseguiti sono rilasciati a firma
          del  responsabile  del corso e del rettore dell'universita'
          competente.  L'esame  finale,  che  consiste  in  una prova
          scritta  e  in  una  prova  pratica,  abilita all'esercizio
          professionale.  Nelle commissioni di esame e' assicurata la
          presenza  di  rappresentanti dei collegi professionali, ove
          costituiti.   I   corsi  di  studio  relativi  alle  figure
          professionali  individuate ai sensi del presente articolo e
          previsti  dal  precedente  ordinamento  che non siano stati
          riordinati   ai   sensi  del  citato  art.  9  della  legge
          19 novembre  1990, n. 341, sono soppressi, entro due anni a
          decorrere  dal  1o gennaio  1994,  garantendo, comunque, il
          completamento  degli  studi  agli studenti che si iscrivono
          entro  il  predetto  termine  al  primo  anno  di  corso. A
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati
          dal  precedente  ordinamento  e'  in ogni caso richiesto il
          possesso  di  un  diploma di scuola secondaria superiore di
          secondo  grado  di  durata  quinquennale. Alle scuole ed ai
          corsi  disciplinati  dal  precedente  ordinamento  e per il
          predetto  periodo  temporale possono accedere gli aspiranti
          che  abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria
          superiore  per i posti che non dovessero essere coperti dai
          soggetti  in  possesso  del  diploma  di  scuola secondaria
          superiore di secondo grado.".
                              Art. 31.
             Concorso per titoli ed esami per la figura
                di operatore professionale sanitario
                   del personale tecnico-sanitario
  1.  Per  il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di
tecnico  sanitario  di  laboratorio  biomedico,  tecnico sanitario di
radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico
e   tecnico  della  fisiopatologia  cardiocircolatoria  e  perfusione
cardiovascolare  il  requisito specifico di ammissione al concorso e'
il  diploma universitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma
3,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  ovvero  i  diplomi  e attestati conseguiti in base al
precedente  ordinamento  riconosciuti  equipollenti,  ai  sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio
dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
  2.  Per  il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di
odontotecnico  ed  ottico  il  requisito  specifico  di ammissione al
concorso e' il diploma abilitante alla specifica professione prevista
dalla vigente legislazione.
          Nota all'art. 31:
              - Per  il  testo  dell'art.  6,  comma  3,  del decreto
          legislativo n. 502/1992 si veda in nota all'art. 30.
                              Art. 32.
             Concorso per titoli ed esami per la figura
                di operatore professionale sanitario
                 del personale della riabilitazione
  1.  Per  il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di
tecnico   audiometrista,   tecnico  audioprotesista,  fisioterapista,
logopedista  e ortottista, di terapista della neuro e psicomotricita'
dell'eta'   evolutiva,   tecnico   dell'educazione  e  riabilitazione
psichiatrica  e  psicosociale,  terapista  occupazionale  e educatore
professionale, il requisito specifico di ammissione al concorso e' il
diploma  universitario  conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive
modificazioni,  ovvero  i  diplomi  e attestati conseguiti in base al
precedente  ordinamento,  riconosciuti  equipollenti,  ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio
dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.
  2.  Per  il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di
massaggiatore  non  vedente  il  requisito specifico di ammissione al
concorso e' il diploma abilitante alla specifica professione previsto
dalla vigente legislazione.
          Nota all'art. 32:
              - Per  il  testo  dell'art.  6,  comma  3,  del decreto
          legislativo n. 502/1992 si veda in nota all'art. 30.
                              Art. 33.
             Concorso per titoli ed esami per la figura
                di operatore professionale sanitario
              del personale di vigilanza ed ispezione.
  1.  Per  il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di
tecnico  della  prevenzione  nell'ambiente  e nei luoghi di lavoro il
requisito   specifico   di  ammissione  al  concorso  e'  il  diploma
universitario  conseguito  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma 3, del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
modificazioni,  ovvero  i  diplomi  e attestati conseguiti in base al
precedente  ordinamento,  riconosciuti  equipollenti,  ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio
dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.
          Nota all'art. 33:
              - Per  il  testo  dell'art.  6,  comma  3,  del decreto
          legislativo n. 502/1992 si veda in nota all'art. 30.
                              Art. 34.
             Concorso per titoli ed esami per la figura
                di operatore professionale sanitario
               del personale dell'assistenza sociale.
  1.  Per  il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di
operatore  professionale assistente sociale il requisito specifico di
ammissione  al  concorso  e'  il  diploma  abilitante  alla specifica
professione previsto dalla vigente legislazione.
                              Art. 35.
             Concorso per titoli ed esami per la figura
              di assistente tecnico e di programmatore
                         (personale tecnico)
  1.  Per  il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di
assistente  tecnico  il requisito specifico di ammissione al concorso
e'  il diploma di istruzione secondaria di secondo grado specifico in
relazione alla professionalita' richiesta.
  2.  Per  il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di
programmatore  il requisito specifico di ammissione al concorso e' il
diploma   di   perito   in   informatica  o  altro  equipollente  con
specializzazione  in informatica o altro diploma di scuola secondaria
di  secondo  grado  unitamente  a  corso di formazione in informatica
legalmente riconosciuto.
                              Art. 36.
             Concorso per titoli ed esami per la figura
                    di assistente amministrativo
                     (personale amministrativo)
  1.  Per  il  personale  appartenente  al  profilo  professionale di
assistente  amministrativo  il  requisito  specifico di ammissione al
concorso e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
                              Art. 37.
                           Prove di esame
  1.  Le  prove  di  esame  per  i  profili  della categoria "C" sono
articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova
orale.
  2.  I  bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove
prevedendo   che  la  prova  scritta  possa  consistere  anche  nella
soluzione  di  quesiti  a  risposta  sintetica,  che la prova pratica
consista    nell'esecuzione    di   tecniche   specifiche   o   nella
predisposizione  di  atti  connessi alla qualificazione professionale
richiesta  e  che  la  prova  orale  comprenda, oltre che elementi di
informatica,  anche  la  verifica  della  conoscenza almeno a livello
iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando
di concorso.
                              Art. 38.
                      Commissioni esaminatrici
  1.  Le  commissioni  esaminatrici  nominate  dal Direttore generale
dell'azienda   sanitaria  locale  o  dell'azienda  ospedaliera,  sono
composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria
"C" dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.
  2.  Dei  due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno
viene  designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
modificazioni,   fra  il  personale  in  servizio  presso  le  unita'
sanitarie  locali  o  le  aziende  ospedaliere  o  gli  enti  di  cui
all'articolo 21, comna 1, situati nel territorio della regione.
  3.  La  presidenza  e'  affidata  a  personale  in  servizio presso
l'azienda  che  bandisce  il  concorso  con  qualifica  di  Dirigente
sanitario  per  i  profili  del  personale  infermieristico,  tecnico
sanitario,  della  riabilitazione  e della vigilanza ed ispezioni; di
dirigente per il personale dell'assistenza sociale, profilo operatore
professionale    assistente   sociale;   di   dirigente   del   ruolo
professionale per il personale tecnico, profilo di assistente tecnico
e   programmatore;  di  dirigente  amministrativo  per  il  personale
amministrativo,  profilo  assistente  amministrativo.  Le funzioni di
segretario  sono  svolte  da un dipendente amministrativo dell'unita'
sanitaria  locale  o  azienda  ospedaliera di categoria non inferiore
alla "C".
          Nota all'art. 38:
              - Per  il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n.
          502/1992 si veda in nota all'art. 28.
Capo V
Categoria D
Collaboratore professionale sanitario
nei profili e nelle discipline corrispondenti
a quelle previste nella categoria "C".
                              Art. 39.
  1.  Concorso,  per titoli ed esami, per il profilo di collaboratore
professionale sanitario:
  Requisiti specifici di ammissione al concorso:
    a) diploma  di  abilitazione  alla specifica professione prevista
dalla vigente normativa;
    b) esperienza     professionale     triennale    acquisita    nel
corrispondente  profilo  della  categoria  "C" in aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale.
  2.  Per  il  profilo  dell'infermiere,  l'esperienza  professionale
richiesta e' biennale in caso di possesso del diploma di abilitazione
alle funzioni direttive.
  3.  Per  il  personale  di  cui ai commi precedenti la regione puo'
disporre,  disciplinandone  le modalita', la durata e le materie, che
le  aziende sanitarie prevedano nei bandi di concorso l'obbligo per i
vincitori  di  frequentare  un  corso  di  formazione  su tecniche di
organizzazione  prima dell'immissione in servizio. Dalla frequenza al
corso  sono  esonerati  gli  infermieri  in  possesso  del diploma di
abilitazione alle funzioni direttive.
                              Art. 40.
                   Concorso, per titoli ed esami,
            per il profilo professionale di collaboratore
                  professionale assistente sociale
  1. Requisiti specifici di ammissione al concorso:
    a) diploma  di  abilitazione  alla specifica professione prevista
dalla vigente normativa;
    b) esperienza   professionale  triennale  acquisita  nel  profilo
corrispondente  della  categoria  "C" in aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale.
                              Art. 41.
                   Concorso, per titoli ed esami,
        per il profilo di collaboratore tecnico-professionale
  1. Requisito specifico di ammissione al concorso:
    a) diploma  di  laurea  corrispondente  allo specifico settore di
attivita'  da  indicarsi  nel  bando  di  concorso  in relazione alle
esigenze organizzative dell'azienda sanitaria;
    b) abilitazione professionale, ove prevista.
                              Art. 42.
                   Concorso, per titoli ed esami,
                   per il profilo professionale di
             collaboratore amministrativo-professionale
  1. Requisito specifico di ammissione al concorso:
    a) diploma  di  laurea  corrispondente  allo specifico settore di
attivita'  da  indicarsi  nel  bando  di  concorso  in relazione alle
esigenze organizzative dell'azienda sanitaria;
    b) abilitazione professionale, ove prevista.
                              Art. 43.
                           Prove di esame
  1.  Le  prove  di  esame  per  i  profili  della  categona "D" sono
articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova
orale.
  2.  I  bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove
prevedendo   che  la  prova  scritta  possa  consistere  anche  nella
soluzione  di  quesiti  a  risposta  sintetica,  che la prova pratica
consista    nell'esecuzione    di   tecniche   specifiche   o   nella
predisposizione  di  atti  connessi alla qualificazione professionale
richiesta  e  che  la  prova  orale  comprenda, oltre che elementi di
informatica,  anche  la  verifica  della  conoscenza almeno a livello
iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando
di concorso.
                              Art. 44.
                      Commissioni esaminatrici
  1.  Le  commissioni  esaminatrici,  nominate dal Direttore generale
dell'unita'   sanitaria   locale  o  dell'azienda  ospedaliera,  sono
composte dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria
"D" dello stesso profilo di quello messo a concorso e dal segretario.
  2.  Dei  due operatori, uno e' scelto dal Direttore generale ed uno
viene  designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
modificazioni,   fra  il  personale  in  servizio  presso  le  unita'
sanitarie  locali  o  le  aziende  ospedaliere  o  gli  enti  di  cui
all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
  3.  La  presidenza  e'  affidata  a  personale  in  servizio presso
l'azienda  che  bandisce  il  concorso  con  qualifica  di  dirigente
sanitario per il profilo di collaboratore professionale sanitario; di
dirigente  per  il  profilo di collaboratore professionale assistente
sociale;  di  dirigente  del  ruolo  professionale  per il profilo di
collaboratore  tecnico professionale; di dirigente amministrativo per
il profilo di collaboratore amministrativo professionale. Le funzioni
di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'Unita'
sanitaria  locale  o  azienda  ospedaliera di categoria non inferiore
alla "C".
          Nota all'art. 44:
              - Per  il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n.
          502/1992 si veda in nota all'art. 28.
Capo VI
Categoria D - livello economico super (Ds)
Assunzione per i profili professionali
della categoria D - livello economico super (Ds)
                              Art. 45.
                   Concorso, per titoli ed esami,
                    per il profilo professionale
          di collaboratore professionale sanitario esperto
  1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
    a) diploma   di  abilitazione  alla  professione  prevista  dalla
vigente normativa;
    b) esperienza   professionale   quinquennale  nel  corrispondente
profilo della categoria "D" in aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale,   ovvero,   per   il  profilo  infermieristico  esperienza
triennale  nel  corrispondente profilo della categoria "C", corredato
del  diploma  di  scuola  diretta  a  fini  speciali  nell'assistenza
infermieristica.
                              Art. 46.
                   Concorso, per titoli ed esami,
            per il profilo professionale di collaboratore
              professionale assistenie sociale esperto
  1. I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
    a) diploma   di  abilitazione  alla  professione  previsto  dalla
vigente normativa;
    b) esperienza   professionale   quinquennale  nel  corrispondente
profilo  della categoria "D" in aziende ed enti del Servizio sanitano
nazionale.
                              Art. 47.
                   Concorso, per titoli ed esami,
            per il profilo professionale di collaboratore
                    tecnico professionale esperto
  1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
    a) diploma  di  laurea  corrispondente  allo specifico settore di
attivita'  da  indicarsi  nel  bando  di  concorso  in relazione alle
esigenze organizzative dell'azienda sanitaria;
    b) iscrizione  all'albo  professionale, ove necessaria, da almeno
tre anni.
                              Art. 48.
                    Concorso per titoli ed esami,
            per il profilo professionale di collaboratore
                amministrativo professionale esperto
  1. I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
    a) diploma  di  laurea  corrispondente  allo specifico settore di
attivita'  da  indicarsi  nel  bando  di  concorso  in relazione alle
esigenze organizzative dell'azienda sanitaria;
    b) iscrizione  all'albo  professionale, ove necessaria, da almeno
tre anni.
                              Art. 49.
                           Prove di esame
  1.  Le  prove  di  esame  per  i  profili  della  categoria Ds sono
articolate in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova
orale.
  2.  I  bandi di concorso stabiliscono l'oggetto delle singole prove
prevedendo   che  la  prova  scritta  possa  consistere  anche  nella
soluzione  di  quesiti  a  risposta  sintetica,  che la prova pratica
consista    nell'esecuzione    di   tecniche   specifiche   o   nella
predisposizione  di  atti  connessi alla qualificazione professionale
richiesta  e  che  la  prova  orale  comprenda, oltre che elementi di
informatica,  anche  la  verifica  della  conoscenza almeno a livello
iniziale di una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando
di concorso.
                              Art. 50.
                      Commissioni esaminatrici
  1.  Le  commissioni  esaminatrici,  nominate dal direttore generale
dell'unita'   sanitaria   locale  o  dell'azienda  ospedaliera,  sono
composte  dal presidente, da due operatori di livello non inferiore a
Ds,  di  profilo  corrispondente  a  quello  messo  a  concorso e dal
segretario.
  2.  Dei  due operatori, uno e' scelto dal Direttole generale ed uno
viene  designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
modificazioni,   fra  il  personale  in  servizio  presso  le  unita'
sanitarie  locali  o  le  aziende  ospedaliere  o  gli  enti  di  cui
all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
  3.  La  presidenza  e'  affidata  a  personale  in  servizio presso
l'azienda  che  bandisce  il  concorso  con  qualifica  di  dirigente
sanitario  per  il  profilo  di collaboratore professionale sanitario
esperto;  di  dirigente per il profilo di collaboratore professionale
assistente  sociale esperto; di dirigente del ruolo professionale per
il   profilo  di  collaboratore  tecnico  professionale  esperto;  di
dirigente    amministrativo   per   il   profilo   di   collaboratore
amministrativo  professionale esperto. Le funzioni di segretario sono
svolte da un dipendente amministrativo dell'unita' sanitaria locale o
azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".
          Nota all'art. 50:
              - Per  il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n.
          502/1992 si veda in nota all'art. 28.
Titolo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 51.
                 Iscrizione negli albi degli ordini
                       e collegi professionali
  1.  L'iscrizione  negli  albi degli ordini e collegi professionali,
prevista  tra  i  requisiti  specifici  nei concorsi disciplinati nel
presente  regolamento,  non e' richiesta ai fini della partecipazione
ai  concorsi  per  i  dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse
dalle  aziende  sanitarie  che,  in base all'ordinamento dell'ente di
appartenenza,    non    possono   risultare   iscritti   negli   albi
professionali. In tal caso e' richiesto il possesso dell'abilitazione
all'esercizio della relativa attivita' professionale.
                              Art. 52.
                        Campo di applicazione
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si applicano anche ai
concorsi  relativi  a categorie di personale di nuova istituzione. Le
eventuali  disposizioni di coordinamento sono emanate con decreto del
Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilanclo  e  della  programmazione  economica,  sentita la Conferenza
Stato-regioni.  Con  la  stessa  procedura  si  provvede ai necessari
adattamenti conseguenti a modifiche contrattuali.
                              Art. 53.
                        Regione Valle d'Aosta
  1.  L'ammissione  ai  concorsi  di  cui al presente regolamento, da
espletarsi  nelle  strutture  sanitarie  ubicate  nella regione Valle
d'Aosta,  e'  subordinata al preventivo accertamento della conoscenza
della lingua francese.
  2.  A  tal  fine,  le commissioni esaminatrici sono integrate da un
esperto  di  lingua  francese nominato dall'unita' sanitaria locale o
azienda ospedaliera.
                              Art. 54.
                       Assunzioni obbligatorie
  1.  Per  le  assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle
categorie   protette   si   applicano,  per  quanto  compatibili,  le
disposizioni  contenute  nel Capo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
          Nota all'art. 54:
              - Il   Capo   IV   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   n.   487/1994   citato   in   premessa,  reca:
          "Assunzioni   obbligatorie   presso   i  datori  di  lavoro
          pubblici. Requisiti e modalita'".
                              Art. 55.
           Modalita' di espletamento dei concorsi in atto
  1.  I  concorsi  per  i  quali,  alla data di entrata in vigore del
presente  regolamento,  siano  iniziate  le prove di esame o comunque
prove  preselettive  sono portati a termine con le procedure previste
dal  decreto  ministeriale 30 gennaio 1982 nel rispetto delle riserve
al  personale  interno  sulla  base  delle  previsioni  dei  bandi di
concorso.
          Nota all'art. 55:
              - Il   decreto   ministeriale  30 gennaio  1992,  reca:
          "Normativa concorsuale del personale delle unita' sanitarie
          locali   in  applicazione  dell'art.  12  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.".
                              Art. 56.
                             Abrogazione
  1.  A  deconere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
regolamento  e'  abrogato  il  decreto  ministeriale 30 gennaio 1982,
recante  normativa  concorsuale  del personale delle unita' sanitarie
locali  in  applicazione  dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 27 marzo 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2001
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2 Sanita', foglio n. 33