DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n.297
 
Disposizioni  modificative  e  correttive  del decreto legislativo 21
aprile  2000,  n.  181,  recante  norme  per agevolare l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,
lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  117  della  Costituzione,  cosi' come sostituito
dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo
45,  comma  1,  lettera  a),  numeri  1  e  2,  cosi' come modificato
dall'articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
prescrive  di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento
dei  requisiti  individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse
categorie,  allo  scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed
al  controllo  della effettiva situazione di disagio, con revisione e
razionalizzazione  del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.  469, in
funzione  del  miglioramento  dell'incontro tra domanda ed offerta di
lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
  Vista   la  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  ed  in  particolare
l'articolo 45, comma 5;
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
  Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
442;
  Visti  i  decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di
elenco anagrafico e di scheda professionale;
  Visto  il  confronto  con  le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale  dei  datori  di  lavoro e dei
lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
  Visto  il  parere  della  Conferenza  Unificata, istituita ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 ottobre 2002;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  1  (Finalita' e definizioni). - 1. Le disposizioni contenute
nel presente decreto stabiliscono:
    a) i   principi   fondamentali  per  l'esercizio  della  potesta'
legislativa  delle  regioni  e delle province autonome di Trento e di
Bolzano  in  materia di revisione e razionalizzazione delle procedure
di   collocamento,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo  23 dicembre  1997, n. 469, in funzione del miglioramento
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione
degli strumenti di informatizzazione;
    b) i   principi  per  l'individuazione  dei  soggetti  potenziali
destinatari  di  misure di promozione all'inserimento nel mercato del
lavoro,  definendone  le  condizioni  di  disoccupazione  secondo gli
indirizzi  comunitari  intesi a promuovere strategie preventive della
disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
  2. Ad ogni effetto si intendono per:
    a) "adolescenti  ,  i  minori  di  eta' compresa fra i quindici e
diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;
    b) "giovani , i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino
a  venticinque  anni  compiuti  o,  se  in  possesso  di  un  diploma
universitario  di  laurea,  fino a ventinove anni compiuti, ovvero la
diversa   superiore  eta'  definita  in  conformita'  agli  indirizzi
dell'Unione europea;
    c) "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di
lavoro,  che  sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla
ricerca  di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i
servizi competenti;
    d) "disoccupati  di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un
posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla
ricerca  di una nuova occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di
sei mesi se giovani;
    e) "inoccupati   di   lunga  durata  ,  coloro  che,  senza  aver
precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di
un'occupazione  da  piu'  di  dodici  mesi  o  da piu' di sei mesi se
giovani;
    f) "donne   in   reinserimento  lavorativo  ,  quelle  che,  gia'
precedentemente  occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro
dopo almeno due anni di inattivita';
    g) "servizi   competenti   ,   i  centri  per  l'impiego  di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto legislativo 23
dicembre   1997,   n.  469,  e  gli  altri  organismi  autorizzati  o
accreditati  a  svolgere  le  previste funzioni, in conformita' delle
norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".

      
                                          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                                Note al titolo:
              -   Il  decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n.  181
          (Disposizioni   per  agevolare  l'incontro  fra  domanda  e
          offerta  di  lavoro,  in  attuazione dell'art. 45, comma 1,
          lettera a),   della   legge  17 maggio  1999,  n.  144)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 154 del 4 luglio
          2000.
              -  Il  testo  dell'art.  45, comma 1, lettera a), della
          legge  17  maggio  1999,  n.  144  (Misure  in  materia  di
          investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli
          incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
          l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
          previdenziali), e' il seguente:
              "1.  Allo  scopo  di  realizzare un sistema efficace ed
          organico  di  strumenti  intesi a favorire l'inserimento al
          lavoro  ovvero  la ricollocazione di soggetti rimasti privi
          di  occupazione,  il Governo e' delegato ad emanare, previo
          confronto   con  le  organizzazioni  sindacali maggiormente
          rappresentative  sul piano nazionale dei datori di lavoro e
          dei lavoratori, entro il 30 aprile 2000, uno o piu' decreti
          legislativi  contenenti  norme  intese  a  ridefinire,  nel
          rispetto   degli  indirizzi  dell'Unione  europea  e  delle
          competenze  previste  dal  decreto  legislativo 23 dicembre
          1997,  n.  469,  il sistema degli incentivi all'occupazione
          ivi  compresi  quelli relativi all'autoimprenditorialita' e
          all'autoimpiego,  con  particolare riguardo all'esigenza di
          migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli
          ammortizzatori  sociali, con valorizzazione del ruolo della
          formazione  professionale,  secondo  i  seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) razionalizzazione  delle tipologie e delle diverse
          misure   degli   interventi,   eliminando   duplicazioni  e
          sovrapposizioni,  tenendo  conto  delle  esperienze  e  dei
          risultati  delle  varie  misure  ai  fini  dell'inserimento
          lavorativo  con  rapporto  di lavoro dipendente in funzione
          degli  specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
          particolare riguardo:
                  1)  alle  diverse  caratteristiche  dei destinatari
          delle  misure:  giovani,  disoccupati e inoccupati di lungo
          periodo,  lavoratori fruitori del trattamento straordinario
          di  integrazione  salariale  da consistente lasso di tempo,
          lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
                  2)  alla  revisione  dei criteri per l'accertamento
          dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
          diverse  categorie,  allo  scopo  di renderli piu' adeguati
          alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione
          di   disagio   con   revisione   e   razionalizzazione  del
          collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal
          decreto  legislativo  23 dicembre l997, n. 469, in funzione
          del  miglioramento  dell'incontro  tra domanda e offerta di
          lavoro    e   con   valorizzazione   degli   strumenti   di
          informatizzazione;
                  3)  al  grado  dello svantaggio occupazionale nelle
          diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base
          di quanto previsto all'art. 1, comma 9;
                  4)   al   grado   dello   svantaggio  occupazionale
          femminile nelle diverse aree del Paese;
                  5)  alla  finalita'  di favorire la stabilizzazione
          dei posti di lavoro;
                  6)  alla maggiore  intensita'  della  misura  degli
          incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse
          abbiano  rispettato  le  prescrizioni  sulla salute e sulla
          sicurezza  dei  lavoratori previste dal decreto legislativo
          19  settembre  1994,  n.  626  e  successive modificazioni,
          nonche'  per  le imprese che applicano nuove tecnologie per
          il  risparmio  energetico  e  l'efficienza energetica e che
          prevedono  il  ciclo  integrato delle acque e dei rifiuti a
          valle degli impianti;".
                              Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.".
              -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              -  Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  come
          sostituito  dalla  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
          3, e' il seguente:
              "Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  Governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.".
              -  Per  il  testo  dell'art.  45,  comma 1, lettera a),
          numeri 1 e 2 della citata legge n. 144 del 1999, si veda la
          nota al titolo.
              -  Il  decreto  legislativo  23 dicembre  1997,  n. 469
          (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e
          compiti in materia di mercato di lavoro a norma dell'art. 1
          della  legge  15 marzo  1997,  n.  59)  e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.
              - Il testo dell'art. 45, comma 5, della citata legge n.
          144 del 1999, e' il seguente:
              "5.  Entro  trenta mesi dalla data di entrata in vigore
          dei  decreti  legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo
          puo'   emanare   eventuali   disposizioni   modificative  e
          correttive  con  le  medesime  modalita'  di cui al comma 4
          attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai
          commi 1 e 2.".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
          2000,   n.   442   (Regolamento   recante   norme   per  la
          semplificazione   del   procedimento  per  il  collocamento
          ordinario  dei  lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8,
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001.
              -   Il   decreto   ministeriale   del   30 maggio  2001
          (Approvazione   del   modello   di  scheda  anagrafica  del
          lavoratore,   della  codifica  delle  professioni  e  delle
          classificazioni  dei  lavoratori  ed  art.  4, comma 3, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
          442.   Modalita'   di   trattamento  dei  dati  dell'elenco
          anagrafico)  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001.
              -   Il   decreto   ministeriale   del   30 maggio  2001
          (Approvazione  del  modello  di  scheda  professionale  del
          lavoratore,  ex art. 5, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le  materie e i compiti di
          interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni
          con  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il
          seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il citato decreto legislativo 23 dicembre 1997,
          n. 469, si vedano i riferimenti normativi alle premesse.
              - Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera e), del citato
          decreto   legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469,  e'  il
          seguente:
              "1.  L'organizzazione  amministrativa e le modalita' di
          esercizio  delle  funzioni e dei compiti conferiti ai sensi
          del  presente  decreto  sono disciplinati, anche al fine di
          assicurare  l'integrazione  tra i servizi per l'impiego, le
          politiche  attive  del lavoro e le politiche formative, con
          legge  regionale  da  emanarsi entro sei mesi dalla data di
          entrata  in vigore del presente decreto, secondo i seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a)-d) (Omissis);
                e) gestione ed erogazione da parte delle province dei
          servizi  connessi  alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
          sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
          "centri per l'impiego ;".

      
                               Art. 2.
  1.  Dopo  l'articolo  1  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e' inserito il seguente:
  "Art.  1-bis  (Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e
nella  scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di
collocamento).  -  1.  Con  decreto  del  Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il
modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di
classificazione  dei  dati  contenuti nella scheda anagrafica e nella
scheda  professionale  dei  lavoratori, che costituiscono la base dei
dati del sistema informativo lavoro.
  2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i
modelli  dei  dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti
ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel
supplemento  ordinario  n.  196  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 168 del
21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
  3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad
eccezione   di  quelle  previste  dall'articolo  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo
6  della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12
marzo 1999, n. 68.
  4.  Con  regolamento  emanato su proposta del Ministro del lavoro e
delle   politiche   sociali,   di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato il collocamento
della  gente  di  mare,  prevedendo,  in  applicazione  dei  principi
stabiliti   in   materia   dal   presente   decreto,  il  superamento
dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.".

      
                  Note all'art. 2:
              -  Il testo vigente dell'art. 1 del decreto legislativo
          21 aprile 2000, n. 181, e' stato introdotto dall'art. 1 del
          presente decreto.
              -  Per i citati decreti ministeriali del 30 maggio 2001
          si vedano i riferimenti normativi alle premesse.
              - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica  24 settembre  1963,  n. 2053 (Riordinamento del
          servizio di collocamento per i lavoratori dello spettacolo)
          e' il seguente:
              "Art. 1. - Il collocamento alle altrui dipendenze degli
          orchestrali,  corali,  ballerini,  artisti  e tecnici della
          produzione   cinematografica,  degli  spettacoli  teatrali,
          delle   case   da  giuoco  municipali,  esclusi,  ai  sensi
          dell'art.  11,  n.  2,  della legge 29 aprile 1949, n. 264,
          coloro   che  sono  investiti  di  funzioni  direttive,  e'
          stabilito  su  base  nazionale.  A tal fine e' istituito un
          ufficio  speciale  con  sede  in  Roma e proprie sezioni in
          Milano, Napoli e Palermo.".
              -  Il testo dell'art. 6, della legge 23 luglio 1991, n.
          223  (Norme  in  materia  di cassa integrazione, mobilita',
          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
          della  Comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro ed altre
          disposizioni  in  materia  di  mercato  del  lavoro)  e' il
          seguente:
              "Art. 6 (Lista di mobilita' e compiti della Commissione
          regionale  per  l'impiego).  -  1.  L'Ufficio regionale del
          lavoro  e  della  massima  occupazione,  sulla  base  delle
          direttive  impartite  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  sentita  la  Commissione centrale per
          l'impiego,  dopo  un'analisi  tecnica da parte dell'Agenzia
          per   l'impiego   compila   una  lista  dei  lavoratori  in
          mobilita',  sulla  base  di  schede che contengano tutte le
          informazioni  utili per individuare la professionalita', la
          preferenza  per  una mansione diversa da quella originaria,
          la  disponibilita'  al  trasferimento  sul  territorio;  in
          questa  lista  vengono  iscritti  anche i lavoratori di cui
          agli  articoli  11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli
          che  abbiano  fatto  richiesta  dell'anticipazione  di  cui
          all'art. 7, comma 5.".
              - Il testo dell'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68
          (Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili)  e' il
          seguente:
              "Art. 8 (Elenchi e graduatorie). - 1. Le persone di cui
          al  comma 1,  dell'art.  1,  che  risultano  disoccupate  e
          aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita'
          lavorative,  si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli
          uffici  competenti;  per  ogni  persona, l'organismo di cui
          all'art.  6,  comma  3, del decreto legislativo 23 dicembre
          1997,  n.  469,  come modificato dall'art. 6 della presente
          legge,   annota   in   una  apposita  scheda  le  capacita'
          lavorative,  le  abilita', le competenze e le inclinazioni,
          nonche'  la  natura e il grado della minorazione e analizza
          le  caratteristiche  dei  posti  da assegnare ai lavoratori
          disabili  favorendo  l'incontro  tra  domanda  e offerta di
          lavoro.  Gli  uffici  competenti provvedono al collocamento
          delle  persone  di  cui al primo periodo del presente comma
          alle dipendenze dei datori di lavoro.
              2. Presso gli uffici competenti e' istituito un elenco,
          con   unica   graduatoria,   dei   disabili  che  risultano
          disoccupati;  l'elenco  e  la  graduatoria  sono pubblici e
          vengono  formati  applicando  i  criteri di cui al comma 4.
          Dagli   elementi   che  concorrono  alla  formazione  della
          graduatoria   sono   escluse  le  prestazioni  a  carattere
          risarcitorio  percepite  in conseguenza della perdita della
          capacita' lavorativa.
              3.  Gli  elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono
          formati   nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli  7  e  22  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
          successive modificazioni.
              4.  Le  regioni definiscono le modalita' di valutazione
          degli   elementi   che  concorrono  alla  formazione  della
          graduatoria  di  cui  al  comma  2  sulla  base dei criteri
          indicati  dall'atto  di  indirizzo  e  coordinamento di cui
          all'art. 1, comma 4.
              5.  I  lavoratori disabili, licenziati per riduzione di
          personale  o  per giustificato motivo oggettivo, mantengono
          la    posizione    in    graduatoria   acquisita   all'atto
          dell'inserimento nell'azienda.".
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".

      
                               Art. 3.
  1.  All'articolo  2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  La  condizione  di  cui  all'articolo  1, comma 2, lettera c),
dev'essere  comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il
servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio
del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti
l'eventuale  attivita'  lavorativa  precedentemente  svolta,  nonche'
l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.
  3.   Le   Regioni   definiscono   gli   indirizzi   operativi   per
l'accertamento  e  la verifica dello stato di disoccupazione da parte
dei servizi competenti.
  4.   La   verifica   dell'effettiva   permanenza   nello  stato  di
disoccupazione  e'  effettuata dai servizi competenti con le seguenti
modalita':
    a) sulla  base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di
altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
    b) in  relazione  al  rispetto  delle  misure  concordate  con il
disoccupato.";
    b) al  comma  5,  le  parole:  "20  ottobre  1998,  n. 403." sono
sostituite  dalle  seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.";
    c)  al  comma  6,  la  parola:  "inferiori"  e'  sostituita dalla
seguente: "fino";
    d) il comma 7 e' soppresso.
  2.   Gli  interessati  all'accertamento  della  condizione  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso
il  servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto ed a rendere la
dichiarazione  di  cui al comma 1. Restano valide le dichiarazioni di
disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa prestate ai
sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i
servizi competenti.

      
                  Note all'art. 3:
              -   Il   testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo
          21 aprile  2000,  n.  181,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente:
              "Art.  2  (Stato di disoccupazione). - 1. La condizione
          di   cui   all'art.  1,  comma  2,  lettera c),  dev'essere
          comprovata  dalla  presentazione dell'interessato presso il
          servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il
          domicilio  del medesimo, accompagnata da una dichiarazione,
          ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attivita'
          lavorativa   precedentemente  svolta,  nonche'  l'immediata
          disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.
              2.  In  sede di prima applicazione del presente decreto
          gli  interessati  all'accertamento  della condizione di cui
          all'art.  1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi
          presso   il   servizio   competente  per  territorio  entro
          centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
          medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
              3.  Le  regioni definiscono gli indirizzi operativi per
          l'accertamento  e la verifica dello stato di disoccupazione
          da parte dei servizi competenti.
              4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di
          disoccupazione  e' effettuata dai servizi competenti con le
          seguenti modalita':
                a) sulla   base   delle   comunicazioni   di  cui  al
          successivo art. 4-bis o di altre informazioni fornite dagli
          organi di vigilanza;
                b)  in  relazione al rispetto delle misure concordate
          con il disoccupato.
              5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  e i gestori di pubblici servizi, lo stato di
          disoccupazione   e'  comprovato  con  dichiarazioni,  anche
          contestuali  all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In
          tali  casi, nonche' in quelli di cui al comma 1, si applica
          il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre
          2000, n. 445.
              6.  La  durata dello stato di disoccupazione si calcola
          in  mesi  commerciali.  I  periodi  fino a giorni quindici,
          all'interno  di  un  unico mese, non si computano, mentre i
          periodi  superiori  a  giorni quindici si computano come un
          mese intero.
              7. (comma soppresso).".
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre  2000,  n.  445 (Testo unico delle disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione
          amministrativa.  Testo  A),  e'  pubblicato nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio
          2001.
              -  Per  il  testo dell'art. 1, comma 2, lettera c), del
          decreto  legislativo  n. 181 del 2000, si veda l'art. 1 del
          presente decreto.

      
                               Art. 4.
  1.  L'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  3  (Indirizzi  generali  ai servizi competenti ai fini della
prevenzione  della  disoccupazione  di lunga durata). - 1. Le Regioni
definiscono  gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che
i  servizi  competenti,  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettera g),
effettuano  al  fine  di favorire l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro  e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo
i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e
ad  altre  misure di politica attiva secondo le modalita' definite ed
offrendo almeno i seguenti interventi:
    a) colloquio  di  orientamento  entro  tre mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione;
    b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o
di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che
favorisca l'integrazione professionale:
      1)  nei  confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne
in   cerca  di  reinserimento  lavorativo,  non  oltre  quattro  mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione;
      2)   nei   confronti   degli   altri   soggetti  a  rischio  di
disoccupazione  di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione.".

      
                               Art. 5.
  1.  L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  4  (Perdita  dello stato di disoccupazione). - 1. Le Regioni
stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti
di  procedure  uniformi  in  materia  di  accertamento dello stato di
disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
    a) conservazione  dello  stato  di  disoccupazione  a  seguito di
svolgimento  di  attivita'  lavorativa  tale da assicurare un reddito
annuale   non  superiore  al  reddito  minimo  personale  escluso  da
imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui
all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468;
    b) perdita  dello  stato  di  disoccupazione  in  caso di mancata
presentazione   senza   giustificato  motivo  alla  convocazione  del
servizio  competente  nell'ambito  delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3;
    c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza
giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato  o  determinato  o  di lavoro temporaneo ai sensi della
legge  24  giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o,
rispettivamente,  della missione, in entrambi i casi superiore almeno
a  otto  mesi,  ovvero  a  quattro  mesi  se  si  tratta  di giovani,
nell'ambito  dei  bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto
con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
    d) sospensione   dello   stato   di  disoccupazione  in  caso  di
accettazione  di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro
temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se
si tratta di giovani.".

      
                  Note all'art. 5:
              -  Il  testo  dell'art.  8,  commi  2  e 3, del decreto
          legislativo  1  dicembre  1997,  n.  468  (Revisione  della
          disciplina  sui lavori socialmente utili, a norma dell'art.
          22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), e' il seguente:
              "2.  I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti
          previdenziali  di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d),
          sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla
          proporzione   tra   il  trattamento  stesso  e  il  livello
          retributivo  iniziale,  calcolato  al  netto delle ritenute
          previdenziali  ed  assistenziali, previsto per i dipendenti
          che   svolgono   attivita'   analoghe  presso  il  soggetto
          promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore
          settimanali  e  per non piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso
          di  impegno  per  un  orario superiore, entro il limite del
          normale  orario  contrattuale,  ai  lavoratori  compete  un
          importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria
          relativa   al   livello   retributivo  iniziale,  calcolato
          detraendo   le   ritenute  previdenziali  ed  assistenziali
          previste  per  i dipendenti che svolgono attivita' analoghe
          presso il soggetto utilizzatore.
              3.  Ai  lavoratori utilizzati nelle attivita' di lavori
          socialmente utili ovvero nelle attivita' formative previste
          nell'ambito  dei  progetti  e non percettori di trattamenti
          previdenziali,  compete  un  importo mensile di L. 800.000,
          denominato  assegno  per  i  lavori socialmente utili. Tale
          assegno  e'  erogato  dall'I.N.P.S.  previa  certificazione
          delle presenze secondo le modalita' fissate dall'I.N.P.S. a
          cura    dell'ente   utilizzatore   e   per   esso   trovano
          applicazione,  in  quanto  non  diversamente  disposto,  le
          disposizioni  in  materia  di  indennita'  di  mobilita'. I
          lavoratori  sono  impegnati per un orario settimanale di 20
          ore  e  per  non  piu'  di  8  ore giornaliere. Nel caso di
          impegno  per  un orario superiore, ai lavoratori compete il
          corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.".
              - Il testo della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in
          materia  di  promozione dell'occupazione) e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 154 del
          4 luglio 1997.

      
                               Art. 6.
  1.  Dopo  l'articolo  4  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e' inserito il seguente:
  "Art.  4-bis  (Modalita' di assunzione e adempimenti successivi). -
1.  I  datori  di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici economici,
procedono  all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi
tipologia  di  rapporto  di  lavoro,  salvo  l'obbligo  di assunzione
mediante  concorso  eventualmente  previsto  dagli statuti degli enti
pubblici  economici.  Restano ferme le disposizioni speciali previste
per  l'assunzione  di  lavoratori  non  comunitari  di cui al decreto
legislativo  25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione
di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al
decreto-legge  31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3  ottobre  1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68.
  2.  All'atto  dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti
pubblici  economici  sono  tenuti  a  consegnare  ai  lavoratori  una
dichiarazione   sottoscritta   contenente  i  dati  di  registrazione
effettuata  nel  libro  matricola, nonche' la comunicazione di cui al
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi 1 e 2, le Regioni
possono  prevedere  che  una  quota  delle  assunzioni effettuate dai
datori  di  lavoro  privati  e  dagli  enti  pubblici  economici  sia
riservata   a  particolari  categorie  di  lavoratori  a  rischio  di
esclusione sociale.
  4.  Le  imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo  sono  tenute a
comunicare,  entro  il  giorno venti del mese successivo alla data di
assunzione,  al  servizio  competente  nel cui ambito territoriale e'
ubicata  la  loro  sede  operativa,  l'assunzione,  la  proroga  e la
cessazione  dei  lavoratori  temporanei  assunti  nel  corso del mese
precedente.
  5.  I  datori  di  lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche  amministrazioni,  per  quanto  di competenza, sono tenuti,
anche  in  caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra
esperienza   professionale   a  rapporto  di  lavoro  subordinato,  a
comunicare,  entro  cinque  giorni,  al  servizio  competente nel cui
ambito  territoriale  e'  ubicata  la  sede  di  lavoro  le  seguenti
variazioni del rapporto di lavoro:
    a) proroga del termine inizialmente fissato;
    b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
    c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
    d) trasformazione  da  contratto  di  apprendistato a contratto a
tempo indeterminato;
    e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto
a tempo indeterminato.
  6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle
Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  (INPS)  e  dell'Istituto nazionale per le
assicurazioni  contro  gli  infortuni  sul lavoro (INAIL), o di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive.
  7.  Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema
informativo  lavoro,  i  moduli per le comunicazioni obbligatorie dei
datori  di  lavoro  e  delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo,
nonche'  le modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro   per   l'innovazione  e  le  tecnologie,  d'intesa  con  la
Conferenza Unificata.
  8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono
adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e
di  cui  al  comma  2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996,  n.  608,  e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile
1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge  11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle
vigenti  disposizioni  alla  gestione  ed  alla  amministrazione  del
personale  dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni
sindacali   dei  datori  di  lavoro  alle  quali  essi  aderiscono  o
conferiscono  mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici,  con  riferimento  all'assolvimento dei predetti obblighi,
possono  avvalersi della facolta' di cui all'articolo 5, primo comma,
della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  anche  nei confronti delle
medesime  associazioni  sindacali  che  provvedono  alla  tenuta  dei
documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo
1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.".
  2.  All'articolo  9-bis  del  decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  In  caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e
di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio
lavoratore  di  cooperativa,  i  datori  di  lavoro privati, gli enti
pubblici  economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare
comunicazione  contestuale  al  servizio  competente  nel  cui ambito
territoriale  e'  ubicata  la sede di lavoro, dei dati anagrafici del
lavoratore,  della  data  di  assunzione,  della  data  di cessazione
qualora  il  rapporto  non sia a tempo indeterminato, della tipologia
contrattuale,   della   qualifica  professionale  e  del  trattamento
economico  e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e
orientamento  ed  ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi
assimilata.  Nel  caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in
giorno  festivo,  nelle  ore  serali  o  notturne,  ovvero in caso di
emergenza,  la  comunicazione  di  cui  al presente comma deve essere
effettuata entro il primo giorno utile successivo.".
  3.  All'articolo  21  della  legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo
comma e' sostituito dal seguente:
  "I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione
dei  rapporti  di  lavoro,  entro  i cinque giorni successivi, quando
trattasi  di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la
cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto
dell'assunzione.".
  4.  All'articolo  15,  sesto  comma, della legge 29 aprile 1949, n.
264, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

      
                  Note all'art. 6:
              -  Il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo
          21 aprile 2000, n. 181, e' stato introdotto dall'art. 5 del
          presente decreto.
              -  Il  testo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286   (Testo   unico   delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero),  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998.
              -   Il   testo  della  legge  3 ottobre  1987,  n.  398
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          31 luglio  1987, n. 317, recante norme in materia di tutela
          dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari
          e   di  rivalutazione  delle  pensioni  erogate  dai  fondi
          speciali   gestiti   dall'I.N.P.S.),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231.
              -  Il testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per
          il  diritto  al  lavoro  dei  disabili)  e'  pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 68 del
          23 marzo 1999.
              -  Il  testo del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
          152  (Attuazione  della  direttiva  91/533/CEE  concernente
          l'obbligo  del  datore di lavoro di informare il lavoratore
          delle  condizioni applicabili al contratto o al rapporto di
          lavoro),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del
          12 giugno 1997.
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  9-bis,  comma  2, del
          decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510, convertito dalla
          legge  28 novembre  1996,  n.  608 (Disposizioni urgenti in
          materia  di lavori socialmente utili, interventi a sostegno
          del   reddito   e  nel  settore  previdenziale),  e'  stato
          introdotto dal comma 2 del presente articolo.
              -  Il  testo vigente dell'art. 21, comma 1, della legge
          29 aprile 1949, n. 264, e' stato introdotto dal comma 3 del
          presente articolo.
              -  Il testo dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.
          12, e' il seguente:
              "Art.  1 (Esercizio della professione di consulente del
          lavoro).  -  Tutti  gli  adempimenti  in materia di lavoro,
          previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
          quando  non  sono curati dal datore di lavoro, direttamente
          od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
          se   non   da  coloro  che  siano  iscritti  nell'albo  dei
          consulenti  del  lavoro  a norma dell'art. 9 della presente
          legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da
          coloro  che  siano  iscritti  negli  albi  degli avvocati e
          procuratori   legali,   dei   dottori  commercialisti,  dei
          ragionieri  e  periti commerciali, i quali in tal caso sono
          tenuti  a  darne  comunicazione agli ispettorati del lavoro
          delle   province  nel  cui  ambito  territoriale  intendono
          svolgere gli adempimenti di cui sopra.
              I   dipendenti   del   Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  che  abbiano prestato servizio, almeno
          per  quindici  anni,  con  mansioni di ispettori del lavoro
          presso  gli  ispettorati  del  lavoro, sono esonerati dagli
          esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e
          dal  tirocinio  per esercitare tale attivita'. Il personale
          di  cui  al  presente  comma  non  potra'  essere  iscritto
          all'albo  della  provincia dove ha prestato servizio se non
          dopo quattro anni dalla cessazione del servizio stesso.
              Il  titolo di consulente del lavoro spetta alle persone
          che,  munite dell'apposita abilitazione professionale, sono
          iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
              Le  imprese  considerate artigiane ai sensi della legge
          25 luglio  1956,  n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
          anche  in  forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
          degli  adempimenti  di  cui  al  primo  comma a servizi o a
          centri  di  assistenza  fiscale  istituiti dalle rispettive
          associazioni  di  categoria.  Tali  servizi  possono essere
          organizzati  a  mezzo  dei  consulenti del lavoro, anche se
          dipendenti dalle predette associazioni.
              Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
          relative  agli  adempimenti  di cui al primo comma, nonche'
          per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
          le  imprese  di cui al quarto comma possono avvalersi anche
          di  centri  di  elaborazione  dati  costituiti  e  composti
          esclusivamente  da  soggetti iscritti agli albi di cui alla
          presente legge con versamento, da parte degli stessi, della
          contribuzione  integrativa  alle  casse  di  previdenza sul
          volume  di  affari  ai  fini  I.V.A.,  ovvero  costituiti o
          promossi  dalle  rispettive  associazioni di categoria alle
          condizioni  definite  al  citato quarto comma. I criteri di
          attuazione  della  presente disposizione sono stabiliti dal
          Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale sentiti i
          rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria  e degli
          ordini  e collegi professionali interessati. Le imprese con
          oltre  250  addetti che non si avvalgono, per le operazioni
          suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a
          centri  di  elaborazione  dati,  di diretta costituzione od
          esterni,  i  quali  devono essere in ogni caso assistiti da
          uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
              Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
          dalle  associazioni  di categoria, dai rappresentanti degli
          ordini  e  collegi  di  cui  alla  presente  legge  e delle
          organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
          rappresentative   a   livello   nazionale,  allo  scopo  di
          esaminare  i problemi connessi all'evoluzione professionale
          ed occupazionale del settore.".
              - Il testo dell'art. 5, primo comma, della citata legge
          n. 12 del 1979, e' il seguente:
              "Per  lo  svolgimento  dell'attivita' di cui all'art. 2
          della  presente  legge  i  documenti  dei  datori di lavoro
          possono  essere  tenuti presso lo studio dei consulenti del
          lavoro.  In  tal  caso  devono  essere  tenuti sul luogo di
          lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una
          copia  del  libro  di  matricola  ed  un registro sul quale
          effettuare  le  scritturazioni  previste all'art. 20, primo
          comma,  n.  2,  del  testo  unico  delle  disposizioni  per
          l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  e  le malattie professionali, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.".
              - Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge
          1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti
          in materia di lavoratori socialmente utili, di interventi a
          sostegno  del  reddito  e  nel settore previdenziale), come
          modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).
          -  1.  Nell'ambito  di  applicazione  della  disciplina del
          collocamento  ordinario,  agricolo  e  dello  spettacolo, i
          datori  di  lavoro  privati  e  gli enti pubblici economici
          procedono  a  tutte  le  assunzioni  nell'osservanza  delle
          disposizioni  di legge vigenti in materia. Restano ferme le
          norme  in  materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste
          di  collocamento  nonche' le disposizioni di cui all'art. 8
          della  legge  30  dicembre  1986, n. 943, e dell'art. 2 del
          decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  317,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
              2.  In  caso  di  instaurazione  del rapporto di lavoro
          subordinato  e  di  lavoro  autonomo  in forma coordinata e
          continuativa,  anche  di socio lavoratore di cooperativa, i
          datori  di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
          pubbliche  Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione
          contestuale   al   servizio   competente   nel  cui  ambito
          territoriale  e'  ubicata  la  sede  di  lavoro,  dei  dati
          anagrafici  del lavoratore, della data di assunzione, della
          data  di  cessazione  qualora  il  rapporto non sia a tempo
          indeterminato,    della   tipologia   contrattuale,   della
          qualifica  professionale  e  del  trattamento  economico  e
          normativo.  Le  comunicazioni  possono essere effettuate ai
          sensi   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  2000, n. 445. La medesima procedura si applica
          ai  tirocini  di formazione e orientamento ed ad ogni altro
          tipo  di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso
          in  cui  l'instaurazione  del  rapporto  avvenga  in giorno
          festivo,  nelle  ore  serali  o notturne, ovvero in caso di
          emergenza,  la  comunicazione di cui al presente comma deve
          essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.
              3.  A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro
          e'    tenuto   a   consegnare   al   lavoratore,   all'atto
          dell'assunzione,     una    dichiarazione,    sottoscritta,
          contenente  i dati della registrazione effettuata nel libro
          matricola  in  uso.  Nel  caso  in  cui  non si applichi il
          contratto collettivo il datore di lavoro e' altresi' tenuto
          ad  indicare  la  durata delle ferie, la periodicita' della
          retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la
          durata  normale  giornaliera  o  settimanale  di lavoro. La
          mancata  consegna  al lavoratore della dichiarazione di cui
          al   presente  comma  ed  il  mancato  invio  alla  sezione
          circoscrizionale  per  l'impiego della comunicazione di cui
          al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono
          puniti  con  la  sanzione  amministrativa  da  L. 500.000 a
          L. 3.000.000  per  ciascun  lavoratore  interessato. Con la
          medesima  sanzione  e' punita l'omessa esibizione del libro
          matricola   nel   caso  in  cui  da  quest'ultima  consegua
          l'impossibilita'  di  accertare  che  il registro sia stato
          compilato antecedentemente all'assunzione.
              4.  Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi
          di  cui  ai  commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
          prevista  dalle  vigenti disposizioni. Il predetto Istituto
          provvede  periodicamente a darne comunicazione alla sezione
          circoscrizionale per l'impiego.
              5.  Ove  il  datore di lavoro intenda beneficiare delle
          agevolazioni  eventualmente  previste  per l'assunzione, la
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  viene  integrata con
          l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione
          circoscrizionale  per  l'impiego  provvede alle conseguenti
          comunicazioni    agli    enti    gestori   delle   predette
          agevolazioni.  Con  decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza    sociale    viene   determinato   un   modello
          semplificato   per   tutte   le  predette  comunicazioni  e
          dichiarazioni.
              6.  Il  datore  di  lavoro ha facolta' di effettuare le
          dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
          per  il  tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge
          11  gennaio  1979,  n. 12, e degli altri soggetti abilitati
          dalle   vigenti  disposizioni  di  legge  alla  gestione  e
          all'amministrazione  del  personale  dipendente del settore
          agricolo  ovvero  dell'associazione sindacale dei datori di
          lavoro  alla  quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
          confronti  di  quest'ultima  puo'  altresi' esercitare, con
          riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
          facolta'  di  cui  all'art. 5, comma 1, della citata legge.
          Nei  confronti  del  soggetto  incaricato dall'associazione
          sindacale  alla  tenuta  dei  documenti  trova applicazione
          l'ultimo comma del citato art. 5.
              7.  Il  datore  di  lavoro  che  assume senza osservare
          l'obbligo  di  riserva  di  cui all'art. 25, comma 1, della
          legge  23  luglio  1991,  n. 223, e' punito con la sanzione
          amministrativa  prevista  dal  comma  3, terzo periodo, per
          ogni  lavoratore  riservatario non assunto. Inoltre, fino a
          che  rimane  inadempiente  al  predetto  obbligo,  non puo'
          godere  dei  benefici previsti dalla legislazione statale e
          da  quella  regionale,  con  riferimento  ai lavoratori che
          abbia assunto dal momento della violazione.
              8.  Presso  le  sezioni  circoscrizionali per l'impiego
          possono  essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con
          particolare   riguardo  ai  controlli  sul  rispetto  delle
          disposizioni  contenute  nei  commi precedenti. Ai predetti
          nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato
          provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente adibito
          anche  personale  di profilo professionale non ispettivo in
          possesso   di  adeguata  professionalita'.  A  quest'ultimo
          personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione,
          i  poteri  di cui all'art. 3 del decreto-legge 12 settembre
          1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11
          novembre 1983, n. 638.
              9.  Per  far  fronte  ai maggiori impegni in materia di
          ispezione  e  di servizi all'impiego derivanti dal presente
          decreto,  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          organizza  corsi  di  riqualificazione professionale per il
          personale   interessato,   finalizzati   allo   svolgimento
          dell'attivita'  di  vigilanza  e  di  ispezione.  Per  tali
          finalita'  e'  autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
          l'anno  1995  e  di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
          1996,  1997  e  1998.  Al relativo onere, comprensivo delle
          spese  di  missione  per  tutto  il personale, di qualsiasi
          livello  coinvolto  nell'attivita'  formativa si provvede a
          carico   del   Fondo  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del
          decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
              10.  Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
          dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
          511, conservano efficacia.
              11.  Salvo  diversa  determinazione  della  commissione
          regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
          singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
          presso  pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
          individuati  tra  i  soggetti  che  si presentano presso le
          sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno
          prefissato  per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli uffici,
          attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
          diffusione  alle  richieste  pervenute,  da  evadere  entro
          quindici   giorni.  All'individuazione  dei  lavoratori  da
          avviare  si  perviene  secondo  l'ordine  di  punteggio con
          precedenza  per  coloro  che  risultino gia' inseriti nelle
          graduatorie  di  cui  all'art.  16  della legge 28 febbraio
          1987, n. 56.
              12.  Ai  fini della formazione delle graduatorie di cui
          al  comma  11  si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
          nelle  liste  nel  limite  massimo  di sessanta mesi, salvo
          diversa   deliberazione  delle  commissioni  regionali  per
          l'impiego  le  quali  possono anche rideterminare, ai sensi
          dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
          l'incidenza,   sulle   graduatorie,   degli   elementi  che
          concorrono  alla loro formazione. Gli orientamenti generali
          assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
          modificative  del decreto del Presidente della Repubblica 9
          maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
              13.  Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma
          9,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  al fine di
          realizzare  una  piu'  efficiente  azione amministrativa in
          materia   di   collocamento,   sono   dettate  disposizioni
          modificative  delle  norme del decreto del Presidente della
          Repubblica  18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
          razionalizzare  i  procedimenti  amministrativi concernenti
          gli  esoneri  parziali,  le compensazioni territoriali e le
          denunce  dei  datori  di lavoro, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  9  maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
          e'  emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente decreto, su proposta del Ministro
          del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e,  per  la  materia
          disciplinata   dal  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  346  del  1994,  anche  con il concerto del
          Ministro  degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
          vigore  del decreto e comunque per un periodo non superiore
          a  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  rimane  sospesa  l'efficacia delle norme
          recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994,
          e  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 487 del
          1994,  capo  IV  e  l'allegata  tabella  dei criteri per la
          formazione delle graduatorie.
              14. In attesa della piena attuazione del riordino degli
          uffici   periferici   del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  il personale dei nuclei dell'Arma dei
          carabinieri  in  servizio  presso l'ispettorato provinciale
          del    lavoro    dipende,    funzionalmente,    dal    capo
          dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente,
          dal   comandante  del  reparto  appositamente  istituito  e
          operante  alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  il quale, con proprio decreto,
          puo' attribuire i compiti specifici in materia di ispezione
          al   fine   di   potenziare  i  servizi  di  vigilanza  per
          l'applicazione  della  normativa nel settore del lavoro. La
          dotazione    organica   del   contingente   dell'Arma   dei
          carabinieri  di  cui all'art. 16 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  19  marzo  1955, n. 520, e' aumentata di
          centoquarantatre  unita'  di  cui  due  ufficiali,  novanta
          unita'  ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue
          unita' ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere
          e  brigadiere  capo, ventinove unita' appartenenti al ruolo
          appuntati     e     carabinieri.     All'onere    derivante
          dall'incremento  relativo  alle centodue unita' valutato in
          lire  1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni
          a  decorrere  dall'anno  1996,  si  provvede a carico dello
          stanziamento  iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato
          di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per
          gli   anni  successivi.  All'onere  relativo  alle  residue
          quarantuno  unita'  si  provvede ai sensi e per gli effetti
          del  decreto  dell'assessorato del lavoro, della previdenza
          sociale,  della formazione professionale e dell'emigrazione
          della  regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato
          nella  Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 37 del
          20 luglio 1996.
              15.   Contro  i  provvedimenti  adottati  dagli  uffici
          provinciali  del  lavoro  e  della  massima  occupazione in
          materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
          in  favore  dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
          provvedimenti  adottati  dagli  ispettori  provinciali  del
          lavoro  in  materia  di  rilascio dei libretti di lavoro in
          favore  della  medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
          ricorso,  entro  il  termine di trenta giorni dalla data di
          ricevimento  del  provvedimento impugnato, rispettivamente,
          al  direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro e della
          massima   occupazione   e   al  direttore  dell'ispettorato
          regionale   del  lavoro,  competenti  per  territorio,  che
          decidono  con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
          predetti  provvedimenti,  pendenti  alla data del 14 giugno
          1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21 della legge 29
          aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento
          al  lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente
          disoccupati), come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  21.  - I datori di lavoro sono tenuti altresi' a
          comunicare  la  cessazione  dei rapporti di lavoro, entro i
          cinque  giorni  successivi,  quando  trattasi di rapporti a
          tempo  indeterminato  ovvero  nei casi in cui la cessazione
          sia  avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto
          dell'assunzione.
              I  datori  di  lavoro  dell'agricoltura non sono tenuti
          alla  comunicazione  di  cui  al precedente comma quando si
          tratti di braccianti giornalieri.".
              -  Per il testo del citato decreto del Presidente della
          Repubblica n. 445 del 2000 si veda la nota all'art. 3.
              -  Il  testo  dell'art.  15,  sesto comma, della citata
          legge   n.  264  del 1949,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente:
              "I  lavoratori  licenziati da una azienda per riduzione
          di  personale hanno la precedenza nella riassunzione presso
          la medesima azienda entro sei mesi.".

      
                               Art. 7.
  1.  All'articolo  5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1  le  parole:  "attuazione  della  delega  di  cui
all'articolo  45,  comma  1,  della  legge  17  maggio  1999, n. 144,
concernente la" sono soppresse;
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Le  disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 4, 5, 6,
si  applicano  a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al
comma  7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data
il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, e' soppresso.".
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, si applicano
a  decorrere  dalla  data  stabilita  dal  decreto  di cui al comma 7
dell'articolo  4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
introdotto dall'articolo 6, comma 1.

      
                  Note all'art. 7:
              -  Il  testo  dell'art.  5  del  decreto legislativo 21
          aprile  2000, n. 181, come modificato dal presente decreto,
          e' il seguente:
              "Art. 5. - In attesa della riforma degli ammortizzatori
          sociali  e  degli  incentivi  all'occupazione  continuano a
          trovare  applicazione  le  disposizioni  vigenti in tema di
          trattamenti  previdenziali  in  caso di disoccupazione, ivi
          compresa la disciplina dell'indennita' di mobilita', di cui
          all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
              2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1
          sono  individuati  criteri  e  modalita'  di  raccordo  tra
          l'attivita'  svolta  dai  servizi  competenti  ai sensi del
          presente   decreto   e   quella   delle  strutture  private
          autorizzate  all'attivita'  di  mediazione  tra  domanda  e
          offerta  di  lavoro  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
              2-bis.  Le disposizioni di cui all'art. 4-bis, commi 4,
          5  e  6,  si applicano a decorrere dalla data stabilita dal
          decreto  di  cui  al  comma  7  del  medesimo art. 4-bis. A
          decorrere  dalla medesima data il comma 2 dell'art. 14, del
          decreto   legislativo   23   febbraio   2000,   n.  38,  e'
          soppresso.".
              -  Il  testo  del  comma  2,  dell'art. 14, del decreto
          legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38  (Disposizioni  in
          materia  di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
          le  malattie  professionali, a norma dell'art. 55, comma 1,
          della legge 17 maggio 1999, n. 144), e' il seguente:
              "2.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
          presente  decreto  legislativo, i datori di lavoro soggetti
          alle   disposizioni  del  testo  unico  debbono  comunicare
          all'INAIL,  ferme  restando le disposizioni di cui all'art.
          12   del  medesimo  testo  unico,  il  codice  fiscale  dei
          lavoratori  assunti  o cessati dal servizio contestualmente
          all'instaurazione   del  rapporto  di  lavoro  o  alla  sua
          cessazione.  In  caso  di  omessa o errata comunicazione e'
          applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per
          lavoratore.  Ai  proventi  derivanti  dalla comminazione di
          detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'art.
          197   del   testo   unico   e  successive  modificazioni  e
          integrazioni.".

      
                               Art. 8.
  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono
abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
    a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112;
    b) il  titolo  I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11,
primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della
legge   29   aprile   1949,  n.  264,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni;
    c) gli  articoli  23,  primo  comma,  lettera  a), 27 e 29, primo
comma, lettera a) della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
    d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
    e) gli  articoli  2,  3,  4,  5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del
decreto-legge  3  febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;
    f) la  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3,
4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22;
    g) l'articolo  25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23
luglio 1991, n. 223;
    h) gli  articoli  9-bis,  commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter, comma 1,
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
    i) articolo  2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24
settembre 1963, n. 2053.

      
                  Note all'art. 8:
              -  Il  testo  della  legge  10  gennaio  1935,  n.  112
          (Istituzione  del  libretto di lavoro), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 1935.
              -   Il  testo  della  legge  29  aprile  1949,  n.  264
          (Provvedimenti  in  materia  di  avviamento  al lavoro e di
          assistenza  dei  lavoratori involontariamente disoccupati),
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 125 del 1 giugno 1949.
              -   Il  testo  della  legge  19  gennaio  1955,  n.  25
          (Disciplina   dell'apprendistato),   e'   pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 35 del 14 febbraio 1955.
              -  Il  testo  della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
          sulla  tutela  della  liberta'  e  dignita' dei lavoratori,
          della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita' sindacale nei
          luoghi  di  lavoro e norme sul collocamento), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970.
              -   Il   testo   della  legge  11  marzo  1970,  n.  83
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          3  febbraio  1970,  n.  7,  recante  norme  in  materia  di
          collocamento  e  accertamento  dei lavoratori agricoli), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  71 del 20 marzo
          1970.
              -  Il  testo della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme
          sull'organizzazione  del mercato del lavoro), e' pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del
          3 marzo 1987.
              - Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
          materia  di  cassa  integrazione, mobilita', trattamenti di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre disposizioni in
          materia   di   mercato   del  lavoro),  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27
          luglio 1991.
              -  Il  testo  della  legge  28  novembre  1996,  n. 608
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          1  ottobre  1996,  n.  510, recante disposizioni urgenti in
          materia  di  lavori  socialmente  utili,  di  interventi  a
          sostegno  del  reddito  e  nel  settore  previdenziale), e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996.
              -  Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
          24 settembre  1963,  n. 2053 (Riordinamento del servizio di
          collocamento   per   i  lavoratori  dello  spettacolo),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 17 del 22 gennaio
          1964.

      
                               Art. 9.
  1.  Dal  presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli