Gazzetta Ufficiale N. 38 del 15 Febbraio 2003

LEGGE 27 dicembre 2002, n.289

Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", corredato delle relative note. (Legge pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2002).

TITOLO I 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO 

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre
2002, n. 289, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
   Art. 1.
   (Risultati differenziali)
 1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da
   finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200
   milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni
   debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
   livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
   all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
   modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
   complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad
   interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003,
   resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro
   per l'anno finanziario 2003.
   2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da
   finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
   conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
   rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di
   euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210
   milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il
   livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
   rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di
   euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il
   livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
   rispettivamente, in 46.500 di euro ed in 42.000 di euro ed il livello
   massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in
   289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.
   3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
   intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
   prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
   ammortamento a carico dello Stato.
   4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate
   rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
   interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
   finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
   finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
   fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con
   la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
   economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
   finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento
   di programmazione economico-finanziaria.
 Avvertenza:
   - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
   dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
   dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
   disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
   sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
   e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
   approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
   fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
   modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
   invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
   qui trascritti.
   Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
   pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
   europee (GUCE).
   Note all'art. 1:
   - Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 della
   legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
   contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
   "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
   tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
   programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
   presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
   disegno di legge finanziaria.
   2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
   di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il
   quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
   nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
   periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
   dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
   finanziari agli obiettivi.
   3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
   delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
   Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
   effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
   considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
   a) il livello massimo del ricorso al mercato
   finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
   competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
   bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
   contabili pregresse specificamente indicate;
   b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
   degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
   determinazione del quantum della prestazione, afferenti
   imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
   vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
   essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
   conseguenti all'andamento dell'inflazione;
   c) la determinazione, in apposita tabella, per le
   leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
   quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
   considerati;
   d) la determinazione, in apposita tabella, della
   quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
   considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
   permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
   quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
   e) la determinazione, in apposita tabella, delle
   riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
   pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
   f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
   per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
   vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
   le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
   stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
   qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
   considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
   prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
   tra le spese in conto capitale;
   g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
   11 - bis e le corrispondenti tabelle;
   h) l'importo complessivo massimo destinato, in
   ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
   rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
   dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
   modifiche del trattamento economico e normativo del
   personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
   compreso nel regime contrattuale;
   i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
   alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
   i - bis) norme che comportano aumenti di entrata o
   riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
   ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
   caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
   dei saldi di cui alla lettera a);
   i - ter) norme che comportano aumenti di spesa o
   riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
   direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
   esclusione di interventi di carattere localistico o
   microsettoriale;
   i - quater) norme recanti misure correttive degli
   effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11 - ter,
   comma 7.
   4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
   delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
   nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
   copertura di nuove o maggiori spese.
   5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
   Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
   ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
   nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
   nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
   11 - bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
   delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
   e contributive e delle riduzioni permanenti di
   autorizzazioni di spesa corrente.
   6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
   copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
   disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
   determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
   correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
   determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
   documento di programmazione economico - finanziaria, come
   deliberato dal Parlamento.
   6 - bis. In allegato alla relazione al disegno di legge
   finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi
   adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 11 -
   ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche' le
   ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del
   comma 3, lettera i - quater).".

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATACAPO IPRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
                               Art. 2.
     (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

   1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo  3,  relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo
   le parole: "al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
   10"   sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  nonche'  della  deduzione
   spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, e' inserito il
   seguente:

   "Art.   10-bis.   (Deduzione   per  assicurare  la  progressivita'
dell'imposizione) - 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito
d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di
cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
   2.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi  di  cui  agli  articoli  46,  con esclusione di quelli
indicati  nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis),  d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata
di  un  importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
   3.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi  di  cui  all'articolo  46,  comma  2,  lettera  a), la
deduzione  di  cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.000
euro,  non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato
al periodo di pensione nell'anno.
   4.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
di  impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e'
aumentata  di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 2 e 3.
   5.  La  deduzione  di  cui ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente  al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato
delle  deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili
di  cui  all'articolo  10  e  diminuito del reddito complessivo e del
credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro.
Se  il  predetto  rapporto  e'  maggiore  o  uguale a 1, la deduzione
compete per intero; se lo stesso ezero o minore di zero, la deduzione
non  compete;  negli  altri  casi,  ai fini del predetto rapporto, si
computano le prime quattro cifre decimali";

   c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
   1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.   L'imposta   lorda   e'  determinata  applicando  al  reddito
complessivo,  al  netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10    e    della   deduzione   per   assicurare   la   progressivita'
dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

   "1-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito complessivo concorrono
soltanto  redditi  di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di
terreni  per  un  importo  non  superiore  a  185,92  euro  e  quello
dell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale e delle
relative  pertinenze  l'imposta  non  e'  dovuta.  Se,  alle medesime
condizioni  previste  nel  periodo  precedente, i redditi di pensione
sono  superiori  a  7.500  euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la
parte  d'imposta  netta  eventualmente eccedente la differenza tra il
reddito complessivo e 7.500 euro";

d) l'articolo  13,  relativo alle altre detrazioni, e' sostituito dal
   seguente:

   "Art.  13.  (Altre detrazioni) - 1. Se alla formazione del reddito
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione
di  quelli  indicati  nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere
a),   b),  c),  c-bis),  d),  h-bis)  e  l),  spetta  una  detrazione
dall'imposta lorda pari a:

a) 130  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma
   non a 29.500 euro;
b) 235  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro ma
   non a 36.500 euro;
c) 180  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma
   non a 41.500 euro;
d) 130  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma
   non a 46.700 euro;
e) 25  euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non
   a 52.000 euro.

   2.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 70  euro  se  il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma
   non a 27.000 euro;
b) 170  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma
   non a 29.000 euro;
c) 290  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma
   non a 31.000 euro;
d) 230  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma
   non a 36.500 euro;
e) 180  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma
   non a 41.500 euro;
f) 130  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma
   non a 46.700 euro;
g) 25  euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non
   a 52.000 euro.

   3.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
di  impresa  di  cui  all'articolo  79,  spetta  una detrazione dall'
imposta lorda pari a:

   a)  80  euro se il reddito complessivo esuperiore a 25.500 euro ma
non a 29.400 euro;
   b)  126 euro se il reddito complessivo esuperiore a 29.400 euro ma
non a 31.000 euro;
   c)  80  euro se i! reddito complessivo esuperiore a 31.000 euro ma
non a 32.000 euro.

   4.  Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra
loro".
   2.   All'articolo  23,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600, dopo le
parole:  "i  corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inserite
le  seguenti:  ", al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis
del medesimo testo unico,".
   3.  Ai  fini  della  determinazione dell'imposta sui redditi delle
persone  fisiche  dovuta  sul  reddito complessivo per l'anno 2003, i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare
le  disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  in  vigore  al  31 dicembre 2002, se piu'
favorevoli.
   4.  La  deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  introdotto dal comma 1 del
presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base
imponibile  delle  addizionali  all'imposta sul reddito delle persone
fisiche,  fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50,
comma  2,  secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446,  e  dall'articolo  1,  comma  4,  del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360.
   5.  La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di  bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30
settembre  2003,  per un ammontare complessivo non superiore a 48.000
euro,  per  una  quota  pari  al 36 per cento degli importi rimasti a
carico  del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo.  Nel  caso  in cui gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio  realizzati  fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera
prosecuzione  di  interventi  iniziati  successivamente  al 1 gennaio
1998,  ai  fini  del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire  della  detrazione  si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra
vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del
patrimonio  edilizio  di  cui  all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente
persona  fisica  dell'unita' immobiliare esclusivamente le detrazioni
non  utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso
dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per  intero,  esclusivamente  all'erede  che  conservi  la detenzione
materiale  e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari
di  un  diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio,
di  eta'  non  inferiore  a 75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere
ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di
pari importo.
   6.  All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le  parole:  "31  dicembre  2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite
rispettivamente  dalle  seguenti:  "31  dicembre  2003" e: "30 giugno
2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  e  successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003".
   7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione
alle  persone  fisiche  di  un contributo, finalizzato alla riduzione
degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita' educativa
di  altri  componenti  del  medesimo  nucleo  familiare presso scuole
paritarie,  nel  limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
   8.  Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e' inserito il seguente:
   "4-bis.  Nella  determinazione  dei redditi di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o
attivita'  qualificabili  come  reato,  fatto  salvo  l'esercizio  di
diritti costituzionalmente riconosciuti".
   9.  Sono  indeducibili  ai sensi dell'articolo 75 del citato testo
unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di
beni  o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari
o  farmacisti,  allo  scopo  di  agevolare,  in  qualsiasi  modo,  la
diffusione  di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico.
   10.  La  revisione  delle  aliquote  e  degli scaglioni di reddito
prevista  nel  comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto
per  i  periodi  di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004
per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b),  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
   11.  Per  l'anno  2003  i  redditi  derivanti da lavoro dipendente
prestato,  in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all'estero  in  zone  di  frontiera  ed  in  altri Paesi limitrofi da
soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il
reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
   12.  Il  primo  periodo  del  sesto comma dell'articolo 25-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
sostituito  dal  seguente:  "Per le prestazioni rese dagli incaricati
alte   vendite  a  domicilio  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite
ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese
di produzione del reddito".
   13.  Al  comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  concernente  l'indetraibilita' dell'IVA afferente le operazioni
aventi  ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:
"31  dicembre  2002"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "31 dicembre
2003".

      
                  Note all'art. 2:
              - Il  testo  del  comma 1 dell'art. 3 (base imponibile)
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n.  917  del
          22 dicembre   1986,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "1.  L'imposta  si  applica sul reddito complessivo del
          soggetto,  formato  per  i  residenti  da  tutti  i redditi
          posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti
          nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili
          indicati nell'art. 10, nonche' della deduzione spettante ai
          sensi dell'art. 10 - bis.";
              - Il  testo  dell'art. 11 (determinazione dell'imposta)
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n.  917  del
          22 dicembre   1986,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
          lorda  e' determinata applicando al reddito complessivo, al
          netto  degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 e della
          deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione
          di  cui  all'art.  10  -  bis,  le  seguenti  aliquote  per
          scaglioni di reddito:
                a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
                b) oltre  15.000  euro  e  fino a 29.000 euro, 29 per
          cento;
                c) oltre  29.000  euro  e  fino a 32.600 euro, 31 per
          cento;
                d) oltre  32.600  euro  e  fino a 70.000 euro, 39 per
          cento;
                e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.
              1  -  bis.  Se  alla formazione del reddito complessivo
          concorrono  soltanto  redditi  di  pensione non superiori a
          7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore
          a  185,92  euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad
          abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta
          non  e'  dovuta.  Se, alle medesime condizioni previste nel
          periodo  precedente, i redditi di pensione sono superiori a
          7.500  euro  ma  non  a  7.800 euro, non e' dovuta la parte
          d'imposta  netta  eventualmente eccedente la differenza tra
          il reddito complessivo e 7.500 euro.
              2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
          lorda,   fino   alla  concorrenza  del  suo  ammontare,  le
          detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13 - bis.
              3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
          di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli
          14  e  15.  Salvo  quanto  disposto  nel  comma 3 - bis, se
          l'ammontare  dei  crediti  di imposta e' superiore a quello
          dell'imposta  netta  il  contribuente  ha  diritto,  a  sua
          scelta,    di    computare   l'eccedenza   in   diminuzione
          dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di
          chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
              3  -  bis.  Il  credito  di  imposta  spettante a norma
          dell'art.   14,   per   la   parte   che   trova  copertura
          nell'ammontare  delle  imposte  di  cui alla lettera b) del
          comma   1  dell'art.  105,  e'  riconosciuto  come  credito
          limitato   ed   e'  escluso  dall'applicazione  dell'ultimo
          periodo  del  comma  3.  Il  credito  limitato si considera
          utilizzato  prima  degli  altri  crediti  di  imposta ed e'
          portato  in  detrazione  fino  a  concorrenza  della  quota
          dell'imposta  netta  relativa  agli  utili  per  i quali e'
          attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
          di   detti   utili   comprensivo  del  credito  limitato  e
          l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
          stesso  e  al  netto delle perdite di precedenti periodi di
          imposta ammesse in diminuzione.
              3  -  ter. Relativamente al credito di imposta limitato
          di  cui  al  comma  3 - bis, il contribuente ha facolta' di
          avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14".
              - Il  testo  del  comma  2,  lettera  a),  dell'art. 23
          (ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 600 del 29 settembre 1973
          (disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte  sui  redditi),  come  modificato  dalla  legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "2. La ritenuta da operare e' determinata:
                a) sulla  parte  imponibile delle somme e dei valori,
          di  cui  all'art.  48  del  testo  unico  delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  esclusi  quelli
          indicati  alle  successive  lettere b) e c), corrisposti in
          ciascun  periodo  di paga, con le aliquote dell'imposta sul
          reddito  delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
          paga  i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto
          della deduzione di cui all'art. 10 - bis del medesimo testo
          unico,   ed   effettuando   le  detrazioni  previste  negli
          articoli 12  e  13,  del  citato testo unico, rapportate al
          periodo  stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13
          del  citato  testo  unico sono effettuate se il percipiente
          dichiara   di  avervi  diritto,  indica  le  condizioni  di
          spettanza  e  si  impegna  a  comunicare tempestivamente le
          eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
          i periodi di imposta successivi;".
              - Il   testo   vigente   del   comma   2  dell'art.  50
          (Istituzione  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
          reddito  delle  persone  fisiche)  del  decreto legislativo
          15 dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione  dell'imposta
          regionale   sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli
          scaglioni,  delle  aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
          istituzione  di  una  addizionale regionale a tale imposta,
          nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' il
          seguente:
              "2.  L'addizionale  regionale e' determinata applicando
          l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha
          la  residenza,  al  reddito complessivo determinato ai fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, al netto
          degli   oneri  deducibili  riconosciuti  ai  fini  di  tale
          imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso
          anno  l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
          delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui
          agli  articoli  14  e  15  del  citato testo unico, risulta
          dovuta.".
              - Il testo vigente del comma 4, dell'art. 1 del decreto
          legislativo  28 settembre 1998, n. 360, (Istituzione di una
          addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma
          10,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
          dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191),
          e' il seguente:
              "4.  L'addizionale e' determinata applicando al reddito
          complessivo  determinato  ai  fini dell'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche,  al  netto  degli oneri deducibili
          riconosciuti  ai  fini di tale imposta l'aliquota stabilita
          ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
          risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          al  netto  delle  detrazioni  per  essa  riconosciute e dei
          crediti  di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
              - Il  testo vigente dell'art. 1 della legge 27 dicembre
          1997,  n.  449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
          pubblica), e' il seguente:
              "Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
          di   recupero  del  patrimonio  edilizio).  -  1.  Ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, si detrae
          dall'imposta   lorda,   fino   alla   concorrenza  del  suo
          ammontare,  una  quota  delle  spese  sostenute  sino ad un
          importo  massimo  delle  stesse  di  lire  150  milioni  ed
          effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
          interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
          della  legge  5 agosto  1978, n. 457, sulle parti comuni di
          edificio  residenziale  di  cui  all'art.  1117, n. 1), del
          codice   civile,   nonche'   per   la  realizzazione  degli
          interventi  di  cui  alle  lettere b), c) e d) dell'art. 31
          della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole
          unita'  immobiliari  residenziali  di  qualsiasi  categoria
          catastale,  anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
          pertinenze.  Tra le spese sostenute sono comprese quelle di
          progettazione  e  per  prestazioni  professionali  connesse
          all'esecuzione  delle  opere  edilizie e alla messa a norma
          degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
          quanto  riguarda  gli impianti elettrici, e delle norme UNI
          -CIG,  di  cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli
          impianti  a  metano.  La stessa detrazione, con le medesime
          condizioni  e  i medesimi limiti, spetta per gli interventi
          relativi  alla  realizzazione  di  autorimesse o posti auto
          pertinenziali  anche a proprieta' comune, alla eliminazione
          delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori
          e  montacarichi,  alla realizzazione di ogni strumento che,
          attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
          di  tecnologia  piu'  avanzata,  sia  adatto  a favorire la
          mobilita'  interna ed esterna all'abitazione per le persone
          portatrici  di handicap in situazioni di gravita', ai sensi
          dell'art.  3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
          all'adozione  di  misure finalizzate a prevenire il rischio
          del  compimento  di  atti  illeciti da parte di terzi, alla
          realizzazione  di  opere  finalizzate  alla cablatura degli
          edifici,  al  contenimento  dell'inquinamento  acustico, al
          conseguimento   di   risparmi  energetici  con  particolare
          riguardo  all'installazione di impianti basati sull'impiego
          delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di
          misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione
          di  opere per la messa in sicurezza statica, in particolare
          sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad
          evitare  gli  infortuni  domestici. Gli interventi relativi
          all'adozione  di  misure  antisismiche  e all'esecuzione di
          opere  per  la  messa  in  sicurezza  statica devono essere
          realizzati   sulle   parti   strutturali  degli  edifici  o
          complessi    di   edifici   collegati   strutturalmente   e
          comprendere  interi  edifici  e,  ove  riguardino  i centri
          storici,  devono  essere  eseguiti  sulla  base di progetti
          unitari  e  non  su singole unita' immobiliari. Gli effetti
          derivanti  dalle disposizioni di cui al presente comma sono
          cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili
          oggetto  di  vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
          1089,  e successive modificazioni, ridotte nella misura del
          50 per cento.
              1  - bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
          sostenute    per    la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria  atta  a  comprovare  la sicurezza statica del
          patrimonio  edilizio,  nonche'  per  la realizzazione degli
          interventi    necessari    al   rilascio   della   suddetta
          documentazione.
              2.  La  detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in
          quote  costanti  nell'anno  in  cui sono state sostenute le
          spese  e  nei  quattro  periodi  d'imposta  successivi.  E'
          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta
          detrazione  in  dieci  quote  annuali  costanti  e  di pari
          importo.
              3.  Con  decreto del Ministro delle finanze di concerto
          con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche'
          le  procedure  di  controllo,  da effettuare anche mediante
          l'intervento  di  banche  o  della  societa' Poste italiane
          S.p.a.,   in   funzione   del   contenimento  del  fenomeno
          dell'evasione   fiscale  e  contributiva,  ovvero  mediante
          l'intervento  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali, in
          funzione  dell'osservanza  delle norme in materia di tutela
          della  salute  e  della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
          cantieri,  previste  dal  decreto  legislativo 19 settembre
          1994,  n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
          494,    e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          prevedendosi  in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
          dal  diritto  alla  detrazione.  Le  detrazioni  di  cui al
          presente   articolo sono   ammesse   per   edifici  censiti
          all'ufficio  del  catasto  o  di  cui  sia  stato richiesto
          l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale
          sugli  immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se
          dovuta.
              4.  In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e
          3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
          tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
              5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
          anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che
          eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari
          inagibili   o   inabitabili  o  interventi  finalizzati  al
          recupero    di    immobili   di   interesse   artistico   o
          architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
          alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche
          pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
          agevolata    e'   applicata   limitatamente   alle   unita'
          immobiliari  oggetto di detti interventi e per la durata di
          tre anni dall'inizio dei lavori.
              6.  La  detrazione  compete, per le spese sostenute nel
          periodo  d'imposta  in corso alla data del 1 gennaio 1998 e
          in  quello  successivo,  per una quota pari al 41 per cento
          delle  stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta
          in  corso  alla  data del 1 gennaio degli anni 2000 e 2001,
          per una quota pari al 36 per cento.
              7.  In  caso  di  vendita dell'unita' immobiliare sulla
          quale  sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
          1   le   detrazioni   previste  dai  precedenti  commi  non
          utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
          rimanenti   periodi   di   imposta   di   cui  al  comma  2
          all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
              8.  I  fondi  di  cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
          della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad
          incrementare  le  risorse di cui alla lettera b) del citato
          comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
          modalita' di cui alla medesima lettera b).
              9.  (Sostituisce i commi 40, 41 e 42 dell'art. 2, della
          legge  23 dicembre  1996,  n.  662),  (riportati  alla nota
          seguente).
              10.  L'art.  32  della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
          successive  modificazioni,  deve  intendersi  nel senso che
          l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
          dell'espressione  del  parere  di  propria competenza, deve
          attenersi    esclusivamente    alla    valutazione    della
          compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
          i  quali  e'  richiesta  la  sanatoria,  in  relazione alle
          specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
              11.  (commi  1 e 2 dell'art. 9, della legge 28 dicembre
          2001, n. 448) (riportati dopo la nota seguente)".
              - Si   riporta   il   testo  del  comma 2  dell'art.  9
          (Ulteriori  effetti  di  precedenti  disposizioni fiscali.)
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2002)",  come  modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "2.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  l'incentivo  fiscale previsto dall'art. 1
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni,  si  applica anche nel caso di interventi di
          restauro  e  risanamento conservativo e di ristrutturazione
          edilizia  di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d),
          della  legge  5 agosto  1978,  n.  457,  riguardanti interi
          fabbricati,  eseguiti  entro il 31 dicembre 2003 da imprese
          di   costruzione   o   ristrutturazione  immobiliare  e  da
          cooperative   edilizie,   che  provvedano  alla  successiva
          alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
          2004.  In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai
          lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente
          o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione
          di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi
          eseguiti,  che  si  assume  pari al 25 per cento del prezzo
          dell'unita'  immobiliare  risultante  nell'atto pubblico di
          compravendita   o   di   assegnazione  e,  comunque,  entro
          l'importo  massimo  previsto  dal medesimo art. 1, comma 1,
          della citata legge n. 449 del 1997.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2000), come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.  7 (Disposizioni in materia di imposta sul valore
          aggiunto,  di  altre imposte indirette e per l'emersione di
          base  imponibile). - 1. Ferme restando le disposizioni piu'
          favorevoli  di  cui  all'art. 10 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle
          ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono
          soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del
          10 per cento:
                a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore
          di  anziani  ed  inabili  adulti,  di  soggetti  affetti da
          disturbi  psichici  e  mentali,  di  tossicodipendenti e di
          malati  di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori
          anche  coinvolti  in  situazioni  di  disadattamento  e  di
          devianza;
                b) le  prestazioni  aventi  per oggetto interventi di
          recupero  del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo
          comma,  lettere a), b), e) e d), della legge 5 agosto 1978,
          n.  457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
          abitativa  privata.  Con decreto del Ministro delle finanze
          sono   individuati  i  beni  che  costituiscono  una  parte
          significativa   del   valore   delle  forniture  effettuate
          nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera,
          ai  quali  l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
          del   valore   complessivo   della   prestazione   relativa
          all'intervento   di  recupero,  al  netto  del  valore  dei
          predetti beni.
              2.  L'aliquota  di  cui  al  comma  1  si  applica alle
          operazioni fatturate a decorrere dal 1 gennaio 2000.".
              - Si  trascrive  il testo vigente del comma 3 dell'art.
          17   (Regolamenti)  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Si riporta il testo dell'art. 14 (Razionalizzazione e
          soppressione  di  agevolazioni  tributarie  e  recupero  di
          imposte e di base imponibile) della legge 24 dicembre 1993,
          n.  537, (Interventi correttivi di finanza pubblica), come,
          da ultimo, modificato dalla legge qui pubblicata.
              "Art.  14. - 1. Nell'art. 8 della legge 31 maggio 1977,
          n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) nel  secondo comma sono soppresse le parole da: ";
          il loro ammontare" fino a: "statuto regionale";
                b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
              "La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi
          interessi,  rimborsati  ai  sensi  del  secondo comma viene
          effettuata  entro  il  31 marzo  dell'anno  successivo  con
          versamenti  a  carico del bilancio della regione siciliana;
          il relativo importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata
          del bilancio dello Stato. I rimborsi effettuati nel periodo
          dal  1  gennaio  1991  al  31 dicembre 1993 sono restituiti
          entro il 30 aprile 1994".
              2.  Il  comma 11  dell'art.  11 della legge 30 dicembre
          1991,   n.   413,  e'  abrogato.  Il  gettito  dell'imposta
          sostitutiva  di  cui  allo  stesso  articolo,  affluito  al
          bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario.
              3.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) nell'art.  50,  comma  2,  le parole; "posseduti a
          titolo  di  proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto reale
          ovvero" sono soppresse;
                b) nell'art.  50,  comma 8, primo periodo, le parole:
          "ridotto  del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
          "ridotto  del  5 per cento"; al secondo periodo, le parole:
          "ridotto  del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
          "ridotto del 25 per cento";
                c) nell'art.   54,  il  comma  4  e'  sostituito  dal
          seguente:
              "4.  Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del
          comma  2,  concorrono  a  formare  il  reddito per l'intero
          ammontare  nell'esercizio  in  cui  sono  state  realizzate
          ovvero,  se  i beni sono stati posseduti per un periodo non
          inferiore  a  tre anni, a scelta del contribuente, in quote
          costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei  successivi ma non
          oltre il quarto.";
                d) nell'art. 55, comma 3, la lettera b) e' sostituita
          dalla seguente:
                "b) i  proventi  in  denaro  o in natura conseguiti a
          titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
          di cui alle lettere e) e f) del comma 1, dell'art. 53. Tali
          proventi  concorrono a formare il reddito in quote costanti
          nell'esercizio   in   cui   sono  stati  conseguiti  e  nei
          successivi   ma   non  oltre  il  nono;  tuttavia  il  loro
          ammontare,  nel limite del 50 per cento e se accantonato in
          apposito  fondo  del passivo, concorre a formare il reddito
          nell'esercizio   e   nella  misura  in  cui  il  fondo  sia
          utilizzato  o  i  beni  ricevuti  siano  destinati  all'uso
          personale  o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci
          o    destinati    a    finalita'   estranee   all'esercizio
          dell'impresa.";
                e) nell'art.   62,  il  comma  3  e'  sostituito  dal
          seguente:
              "3.  I  compensi  spettanti  agli  amministratori delle
          societa'  in nome collettivo e in accomandita semplice sono
          deducibili  nell'esercizio  in cui sono corrisposti; quelli
          erogati  sotto  forma  di  partecipazione  agli  utili sono
          deducibili  anche  se  non imputati al conto dei profitti e
          delle perdite.";
                f) nell'art.   62,   comma  4,  le  parole:  ",  agli
          amministratori  delle  societa'  in  nome  collettivo  e in
          accomandita semplice" sono soppresse;
                g) nell'art.  67,  comma  8  -  bis, le parole: "e le
          spese  di  impiego  e  manutenzione"  sono sostituite dalle
          seguenti:  "e le spese di impiego, custodia, manutenzione e
          riparazione";
                h) nell'art.   73,  comma  3,  il  primo  periodo  e'
          sostituito dal seguente: "Gli accantonamenti a fronte degli
          oneri  derivanti  da  operazioni  a  premio e da concorsi a
          premio   sono   deducibili   in   misura   non   superiore,
          rispettivamente,  al  30  per  cento  e  al  70  per  cento
          dell'ammontare  degli  impegni  assunti  nell'esercizio,  a
          condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo
          distinti per esercizio di formazione."; nello stesso comma,
          le   parole:   "quarto  esercizio"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "terzo esercizio";
                i) nell'art.  95,  comma 2,  il  secondo  periodo  e'
          sostituito  dal  seguente:  "La  disposizione  del comma 3,
          dell'art.  62  vale  anche per le partecipazioni agli utili
          spettanti ai promotori e ai soci fondatori.";
                l) nell'art.  109,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente:
              "2.  Nella  determinazione del reddito di impresa degli
          enti  non  commerciali  che  nel  periodo  di imposta hanno
          esercitato   attivita'   commerciali   senza   contabilita'
          separata  sono  deducibili  le spese e gli altri componenti
          negativi  risultanti  in  bilancio  che  si  riferiscono ad
          operazioni    effettuate    nell'esercizio   di   attivita'
          commerciali.  Le  spese  e  gli  altri componenti negativi,
          relativi   a   beni   e   servizi   adibiti  promiscuamente
          all'esercizio   di   attivita'   commerciali   e  di  altre
          attivita',  sono  deducibili  per la parte del loro importo
          che  corrisponde  al  rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
          altri   proventi   che  concorrono  a  formare  il  reddito
          d'impresa  e  l'ammontare  complessivo  di tutti i ricavi e
          proventi;   per  gli  immobili  e'  deducibile  la  rendita
          catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la
          parte  del  loro  ammontare  che  corrisponde  al  predetto
          rapporto".
              4.  Nelle  categorie  di  reddito  di  cui  all'art. 6,
          comma 1,   del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se
          in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti
          o  attivita'  qualificabili  come illecito civile, penale o
          amministrativo   se  non  gia'  sottoposti  a  sequestro  o
          confisca   penale.  I  relativi  redditi  sono  determinati
          secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.
              4  -  bis.  Nella  determinazione  dei  redditi  di cui
          all'art.  6,  comma  1,  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, non sono ammessi in deduzione i
          costi  o  le  spese riconducibili a fatti, atti o attivita'
          qualificabili   come  reato,  fatto  salvo  l'esercizio  di
          diritti costituzionalmente riconosciuti.
              5.   I  proventi  accantonati  nei  fondi  del  passivo
          costituiti  ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b), del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  nel  testo  vigente  anteriormente  alla  data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  concorrono  a
          formare  il  reddito nell'esercizio e nella misura in cui i
          fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di
          perdite  di  esercizio  o  i  beni ricevuti siano destinati
          all'uso  personale  o  familiare  dell'imprenditore o siano
          assegnati ai soci.
              6.  Nell'art.  25  -  bis, sesto comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni, le parole: "commisurata al 50 per
          cento  delle  provvigioni  percepite" sono sostituite dalle
          seguenti:    "commisurata    all'intero   ammontare   delle
          provvigioni percepite".
              7. Le disposizioni del comma 3, lettere a), b), e), f),
          g),  i)  e l), si applicano dal periodo di imposta in corso
          al   31 dicembre   1993.   Le  disposizioni  del  comma  3,
          lettera c),  si  applicano  per le plusvalenze realizzate a
          decorrere  dal  periodo  di imposta in corso al 31 dicembre
          1993.  La  disposizione del comma 3, lettera d), si applica
          per  i  proventi  conseguiti  a  titolo  di contributo o di
          liberalita'  a  decorrere dal periodo d'imposta in corso al
          31 dicembre  1993. La disposizione del comma 3, lettera h),
          si   applica   per   gli  accantonamenti  deducibili  nella
          determinazione  del  reddito del periodo d'imposta in corso
          al   31 dicembre  1993.  Le  disposizioni  del  comma 6  si
          applicano   alle  provvigioni  corrisposte  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.
              8.   Al   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) nell'art.  4,  quarto comma, e' aggiunto, in fine,
          il  seguente  periodo:  "Per  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni   di   servizio   effettuate   da  associazioni
          culturali  o  sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del
          codice  civile,  la  disposizione  si applica nei confronti
          degli   associati  o  partecipanti  minori  d'eta',  e  per
          i maggiorenni,  a  condizione che questi abbiano il diritto
          di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
          e  dei  regolamenti  e per la nomina degli organi direttivi
          dell'associazione  ed  abbiano diritto a ricevere, nei casi
          di  scioglimento  della  medesima, una quota del patrimonio
          sociale, se questo non e' destinato a finalita' di utilita'
          generale";
                b) nell'art.  10,  primo  comma,  il  numero  20)  e'
          sostituito dal seguente:
                "20)  Le  prestazioni educative dell'infanzia e della
          gioventu'  e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
          formazione,    l'aggiornamento,   la   riqualificazione   e
          riconversione  professionale,  rese  da  istituti  o scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni,  comprese  le
          prestazioni   relative   all'alloggio,   al  vitto  e  alla
          fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
          da  istituzioni,  collegi  o pensioni annessi, dipendenti o
          funzionalmente  collegati,  nonche'  le  lezioni relative a
          materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
          a titolo personale";
                c) nell'art.  19,  secondo comma, la lettere a), b) e
          c) sono sostituite dalle seguenti:
                "a)    l'imposta   relativa   all'acquisto   o   alla
          importazione  di  aeromobili  e  di autoveicoli di cui alla
          lettera  e)  dell'allegata  tabella  B,  quale  ne  sia  la
          cilindrata,  e  dei  relativi componenti e ricambi, nonche'
          alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
          16  ed  a  quelle  di  impiego,  custodia,  manutenzione  e
          riparazione   relative   ai  beni  stessi,  e'  ammessa  in
          detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa  o  sono  destinati  ad  essere esclusivamente
          utilizzati    come   strumentali   nell'attivita'   propria
          dell'impresa  ed  e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
          arti e professioni;
                b) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
          importazione   degli   altri  beni  elencati  nell'allegata
          tabella  B  e  delle  navi  e imbarcazioni da diporto e dei
          relativi  componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
          servizi  di  cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
          impiego,  custodia,  manutenzione e riparazione relative ai
          beni  stessi,  e'  ammessa in detrazione soltanto se i beni
          formano  oggetto  dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
          in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
                c) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
          importazione  di  motocicli e di autovetture ed autoveicoli
          gia'  indicati  nell'art.  26, lettere a) e c), del decreto
          del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non
          compresi  nell'allegata  tabella  B  e  non  adibiti ad uso
          pubblico,  che  non  formano oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa,  e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
          alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
          16  ed  a  quelle  di  impiego,  custodia,  manutenzione  e
          riparazione  relative  ai  beni  stessi,  non e' ammessa in
          detrazione  salvo  che  per  gli agenti o rappresentanti di
          commercio";
                d) nell'art.   19,   secondo  comma,  lettera e),  le
          parole:  "nei  pubblici  esercizi"  sono  sostituite  dalle
          seguenti:   ",   con   esclusione   delle  somministrazioni
          effettuate  nei  confronti  dei datori di lavoro nei locali
          dell'impresa  o  in  locali  adibiti  a  mensa  aziendale o
          interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese
          che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,";
                e) nell'art.  34, dopo il primo comma, e' inserito il
          seguente:
              "La  detrazione  non  e'  forfettizzata per le cessioni
          degli  animali  vivi  della  specie  bovina,  compresi  gli
          animali  del  genere bufalo, e suina il cui acquisto deriva
          da   atto   non   assoggettato   ad  IVA,  ovvero  da  atto
          assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari".
              9.   Le   disposizioni  dell'art.  19,  secondo  comma,
          lettera c),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633, come modificato dal comma 8 del
          presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 2000.
              10.  I  versamenti  eseguiti  dagli  enti  pubblici per
          l'esecuzione   di   corsi   di  formazione,  aggiornamento,
          riqualificazione     e    riconversione    del    personale
          costituiscono  in ogni caso corrispettivi di prestazioni di
          servizi  esenti  dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
          dell'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633.
              11.  Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano
          a  decorrere  dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al
          comma  10  sono  applicabili  ai soli versamenti relativi a
          contributi  deliberati  e assegnati in data successiva al 1
          gennaio 1994.
              12.  Sono abrogati l'art. 5, secondo comma, della legge
          10 maggio 1983, n. 190; l'art. 1, nono comma, del decreto -
          legge   22 dicembre   1981,   n.   790,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47; l'art.
          3  -  terdecies del decreto - legge 1 ottobre 1982, n. 696,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 novembre
          1982,  n. 883, nonche', l'art. 73, comma 2, del testo unico
          approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
              13.  All'art.  5,  secondo  comma, della legge 8 giugno
          1978,  n.  306,  le parole: "che abbiano impostato i propri
          impianti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "che abbiano
          ottenuto  il  decreto  di  approvazione  del  progetto e di
          assegnazione delle aree".
              14.  All'art.  111,  comma  3,  del  testo  unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in
          fine,  il  seguente  periodo: "Per le cessioni di beni e le
          prestazioni   di   servizio   effettuate   da  associazioni
          culturali  o  sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del
          codice  civile,  la  disposizione  si applica nei confronti
          degli   associati  o  partecipanti  minori  d'eta'  e,  per
          i maggiorenni,  a  condizione che questi abbiano il diritto
          di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
          e  dei  regolamenti  e per la nomina degli organi direttivi
          dell'associazione  ed  abbiano diritto a ricevere, nei casi
          di  scioglimento  della  medesima, una quota del patrimonio
          sociale, se questo non e' destinato a finalita' di utilita'
          generale".
              15.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  3 della legge
          26 gennaio  1983,  n.  18, si applicano fino al 31 dicembre
          1997  e  limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di
          utilizzazione  degli apparecchi misuratori fiscali e' stato
          introdotto  dall'art.  12  della legge 30 dicembre 1991. n.
          413.
              16. Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal
          1  gennaio  1994  e  quelle  del  comma 15  a decorrere dal
          periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.
              17.  All'art.  48,  comma  6,  primo periodo, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
          le  parole:  "e dai membri della Corte costituzionale" sono
          inserite  le seguenti: nonche' i vitalizi di cui al secondo
          comma  dell'art.  24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600".
              18.  Il  comma  6 - bis dell'art. 2 del decreto - legge
          2 marzo  1989,  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27 aprile  1989,  n. 154, e' abrogato. Per i periodi
          d'imposta  anteriori  a  quelli aventi inizio dal 1 gennaio
          1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione
          del  regime  fiscale  di cui all'art. 2, comma 6 - bis, del
          decreto   -legge  2 marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.".
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 75 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  75  (Norme  generali  sui componenti del reddito
          d'impresa).  - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
          positivi  e  negativi,  per i quali le precedenti norme del
          presente  capo  non  dispongono  diversamente, concorrono a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,   le   spese   e   gli   altri  componenti  di  cui
          nell'esercizio   di   competenza   non   sia  ancora  certa
          l'esistenza  o  determinabile in modo obiettivo l'ammontare
          concorrono  a  formarlo nell'esercizio in cui si verificano
          tali condizioni.
              2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza:
                a) i  corrispettivi  delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,   e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni  si
          considerano   sostenute,   alla   data   della  consegna  o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per  gli  immobili  e  per le aziende, ovvero, se diversa e
          successiva,   alla   data  in  cui  si  verifica  l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della    proprieta'.   La   locazione   con   clausola   di
          trasferimento  della  proprieta'  vincolante per ambedue le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
                b) i  corrispettivi  delle  prestazioni di servizi si
          considerano  conseguiti,  e  le  spese  di acquisizione dei
          servizi  si  considerano  sostenute,  alla  data  in cui le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti   di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e  altri
          contratti  da  cui  derivano  corrispettivi periodici, alla
          data di maturazione dei corrispettivi.
              3.  I  ricavi,  gli  altri proventi di ogni genere e le
          rimanenze  concorrono  a  formare  il  reddito anche se non
          risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
              4.  Le  spese  e gli altri componenti negativi non sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  dei  profitti e delle perdite relativo
          all'esercizio   di  competenza.  Sono  tuttavia  deducibili
          quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
          e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
          quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
          esercizio  precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
          conformita'  alle  precedenti  norme  del presente capo che
          dispongono  o  consentono  il  rinvio. Le spese e gli oneri
          specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur
          non  risultando  imputati  al  conto  dei  profitti e delle
          perdite  concorrono  a  formare il reddito, sono ammessi in
          deduzione  se  e  nella misura in cui risultano da elementi
          certi  e  precisi,  salvo  quanto stabilito per le apposite
          scritture nel successivo comma 6.
              5.  Le  spese  e  gli altri componenti negativi diversi
          dagli   interessi   passivi,   tranne  gli  oneri  fiscali,
          contributivi  e  di  utilita' sociale, sono deducibili se e
          nella  misura  in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
          cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a
          formare  il  reddito;  se si riferiscono indistintamente ad
          attivita'  o  beni  produttivi di proventi computabili e ad
          attivita'  o  beni  produttivi  di proventi non computabili
          nella  determinazione  del  reddito  sono deducibili per la
          parte  corrispondente  al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3
          dell'art. 63.
              5  - bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti
          gli  interessi  e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63
          che  eccedono  l'ammontare  degli interessi passivi, fino a
          concorrenza  di tale eccedenza non sono deducibili le spese
          e  gli  altri componenti negativi di cui alla seconda parte
          del  precedente  comma e, ai fini del rapporto previsto dal
          predetto  art.  63,  non  si  tiene  conto  di un ammontare
          corrispondente a quello non ammesso in deduzione.".
              - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 16 (Tassazione
          separata)  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          917 del 22 dicembre 1986, e' il seguente:
              "1.  L'imposta  si  applica  separatamente sui seguenti
          redditi:
                a) trattamento  di fine rapporto di cui all'art. 2120
          del  codice  civile  e  indennita'  equipollenti,  comunque
          denominate,  commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e  g)  del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
          all'art.  2122  del codice civile; altre indennita' e somme
          percepite  una  volta  tanto in dipendenza della cessazione
          dei  predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
          le  somme  risultanti  dalla capitalizzazione di pensioni e
          quelle  attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
          ai  sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
          e  i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
          sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
          procedure    esecutive,    a   seguito   di   provvedimenti
          dell'autorita'  giudiziaria  o di transazioni relativi alla
          risoluzione del rapporto di lavoro;
                a  -  bis)  le prestazioni pensionistiche di cui alla
          lettera  h  - bis) del comma l dell'articolo 47, erogate in
          forma   di  capitale,  ad  esclusione  del  riscatto  della
          posizione  individuale  ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
          lettera e), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
          diverso  da  quello esercitato a seguito di pensionamento o
          di  cessazione  del  rapporto di lavoro per mobilita' o per
          altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti;
                b) emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di lavoro
          dipendente  riferibili  ad  anni  precedenti, percepiti per
          effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
          atti  amministrativi  sopravvenuti  o  per  altre cause non
          dipendenti  dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
          e  le  indennita'  di  cui al comma l dell'articolo 47 e al
          comma 2 dell'articolo 46;
                c) indennita'   percepite   per   la  cessazione  dei
          rapporti  di  collaborazione  coordinata e continuativa, di
          cui  al  comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita'
          risulta  da  atto  di  data  certa anteriore all'inizio del
          rapporto  nonche',  in  ogni  caso,  le  somme  e  i valori
          comunque  percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
          anche  se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
          esecutive,   a   seguito  di  provvedimenti  dell'autorita'
          giudiziaria  o di transazioni relativi alla risoluzione dei
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
                c - bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
          comma  5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
          di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1 - bis del
          decreto-legge  10 giugno  1994,  n.  357,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   1994,  n.  489,
          corrisposti anticipatamente;
                d) indennita'   per  la  cessazione  di  rapporti  di
          agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
                e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
          notarili;
                f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
          termine  dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
          dell'articolo  4  della  legge 23 marzo 1981, n. 91, se non
          rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
                g) plusvalenze,  compreso  il  valore  di avviamento,
          realizzate  mediante  cessione  a titolo oneroso di aziende
          possedute  da  piu'  di cinque anni e redditi conseguiti in
          dipendenza  di  liquidazione, anche concorsuale, di imprese
          commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
                g - bis) plusvalenze di cui alla lett. b) del comma l
          dell'art.  81  realizzate  a  seguito  di cessioni a titolo
          oneroso    di   terreni   suscettibili   di   utilizzazione
          edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al
          momento della cessione;
                h) indennita'  per  perdita dell'avviamento spettanti
          al  conduttore  in  caso  di  cessazione della locazione di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione   e  indennita'  di  avviamento  delle  farmacie
          spettanti al precedente titolare;
                i) indennita'  spettanti  a  titolo  di risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa, dei danni consistenti nella
          perdita di redditi relativi a piu' anni;
                l)  redditi  compresi  nelle  somme  attribuite o nel
          valore  normale  dei  beni assegnati ai soci delle societa'
          indicate  nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e
          riduzione  del  capitale  o agli eredi in caso di morte del
          socio,   e  redditi  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di
          liquidazione,  anche concorsuale, delle societa' stesse, se
          il  periodo  di  tempo intercorso tra la costituzione della
          societa'  e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
          la  deliberazione  di  riduzione del capitale, la morte del
          socio  o  l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
          anni;
                m) redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o nel
          valore  normale  dei  beni  assegnati  ai  soci di societa'
          soggette  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche
          nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione,
          anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
          costituzione  della societa', la comunicazione del recesso,
          la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
          liquidazione e' superiore a cinque anni;
                n) redditi  compresi nelle somme o nel valore normale
          dei  beni  attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti e dei
          titoli  di  cui  alle  lettere  a), b), f) e g) del comma l
          dell'articolo  41, quando non sono soggetti a ritenuta alla
          fonte  a  titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          cinque anni;
                n  -  bis)  somme  conseguite a titolo di rimborso di
          imposte  o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
          quali  si  e' fruito della detrazione in periodi di imposta
          precedenti.  La  presente  disposizione non si applica alle
          spese  rimborsate  di  cui  all'articolo 13 - bis, comma l,
          lettera c), quinto e sesto periodo."
              - Il testo del sesto comma dell'art. 25 - bis (Ritenuta
          sulle  provvigioni  inerenti  a rapporti di commissione, di
          agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
          procacciamento  di affari) del decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  600  del  29  settembre  1973 (Disposizioni
          comuni   in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
          redditi), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Per  le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite
          a  domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  114, la ritenuta e' applicata a titolo
          d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
          percepite  ridotto  del  22 per cento a titolo di deduzione
          forfetaria  delle spese di produzione del reddito.". Per le
          prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
          disposizioni indicate nei commi che precedono.
              - Si   riporta  il  testo  del  comma  4  dell'art.  30
          (Disposizioni  in  materia  di imposta sul valore aggiunto)
          della  legge  23 dicembre  2000, n. 388, (legge finanziaria
          2001), come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "4.  L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto
          afferente  le  operazioni  aventi  per oggetto ciclomotori,
          motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c)
          del  comma  l  dell'articolo  19  -  bis  1 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,
          prorogata  da  ultimo  al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7,
          comma   3,   della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  e'
          ulteriormente   prorogata  al  31 dicembre  2003;  tuttavia
          limitatamente         all'acquisto,        all'importazione
          all'acquisizione    mediante    contratti    di   locazione
          finanziaria,   noleggio   e  simili  di  detti  veicoli  la
          indetraibilita'  e'  ridotta  al  90 per cento del relativo
          ammontare  ed  al  50  per  cento  nel  caso di veicoli con
          propulsori non a combustione interna.".

      

                               Art. 3.
(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito
                       delle persone fisiche)

   1.  In  funzione  dell'attuazione del titolo V della parte seconda
della  Costituzione  e  in  attesa della legge quadro sul federalismo
fiscale:

a) gli  aumenti  delle  addizionali  all'imposta  sul  reddito  delle
   persone   fisiche   per   ,i  comuni  e  le  regioni,  nonche'  la
   maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
   produttive   di   cui   all'articolo  16,  comma  3,  del  decreto
   legislativo  15  dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente
   al  29  settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote
   in  vigore  per  l'anno  2002,  sono  sospesi fino a quando non si
   raggiunga  un  accordo  ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
   1997,  n.  281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni
   ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
b) fermo  restando  quanto  stabilito dall'accordo interistituzionale
   tra  il  Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita'
   montane stipulato il 20 giugno 2002, eistituita l'Alta Commissione
   di  studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui
   alla  lettera  a),  i  principi  generali  del coordinamento della
   finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli
   117,  terzo  comma,  118  e 119 della Costituzione. Per consentire
   l'applicazione  del  principio  della compartecipazione al gettito
   dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province,
   citta'  metropolitane  e regioni, previsto dall'articolo 119 della
   Costituzione,  l'Alta  Commissione  di  cui  al precedente periodo
   propone  anche  i parametri da utilizzare per la regionalizzazione
   del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte
   dell'attivita'  produttiva  in regioni diverse. In particolare, ai
   fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto
   della  Regione  siciliana,  di cui al regio decreto legislativo 15
   maggio  1946,  n.  455,  l'Alta  Commissione  propone le modalita'
   mediante  le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo
   4,  comma  2,  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
   successive  modificazioni,  i  soggetti  passivi  dell'imposta sul
   reddito  delle  persone  fisiche  e dell'imposta sul reddito delle
   persone   giuridiche,   che   esercitano   imprese  industriali  e
   commerciali  con  sede  legale  fuori dal territorio della Regione
   siciliana,  ma  che in essa dispongono di stabilimenti o impianti,
   assolvono  la relativa obbligazione tributaria nei confronti della
   Regione  stessa.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
   ministri,  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
   di  concerto  con  il  Ministro  per  gli affari regionali, con il
   Ministro   dell'interno   e   con   il  Ministro  per  le  riforme
   istituzionali  e  la  devoluzione,  e'  definita  la  composizione
   dell'Alta    Commissione,    della   quale   fanno   parte   anche
   rappresentanti  delle regioni e degli enti locali, designati dalla
   Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
   28  agosto  1997,  n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti
   per  il  suo funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle
   sue  attivita'.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
   ministri di cui al precedente periodo eemanato entro il 31 gennaio
   2003.  L'Alta  Commissione  di  studio  presenta al Governo la sua
   relazione   entro  il  31  marzo  2003.  Il  Governo  presenta  al
   Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene
   dato  conto  degli  interventi,  anche  di  carattere legislativo,
   necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione.
   Per  l'espletamento  della  sua  attivita'  l'Alta  Commissione si
   avvale  della  struttura di supporto della Commissione tecnica per
   la spesa pubblica, la quale e' soppressa con decorrenza dalla data
   di  costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia
   e  delle  finanze  fornisce i mezzi necessari per il funzionamento
   dell'Alta  Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie,
   previste  per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica
   per  la  spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell' Alta
   Commissione,  ivi  compresi  gli oneri relativi agli emolumenti da
   corrispondere  ai  componenti,  fissati  con  decreto del Ministro
   dell'economia e delle finanze.

   2.  All'articolo  52  della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il
terzo comma, e' aggiunto il seguente:
   "Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti la Commissione fruisce di
personale,  ivi  comprese  eventuali collaborazioni esterne, locali e
strumenti  operativi,  messi  a  disposizione  dai  Presidenti  delle
Camere, d'intesa fra loro".

      
                  Note all'art. 3:
              - Si  trascrive  la  rubrica  del  titolo V della parte
          seconda della Costituzione:
              "Ordinamento   della   Repubblica   -  le  regioni,  le
          province, i comuni".
              Il   testo   vigente   del   comma   3   dell'art.   16
          (determinazione   dell'imposta),  del  decreto  legislativo
          15 dicembre   1997,   n.   446,  (Istituzione  dell'imposta
          regionale   sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli
          scaglioni,  delle  aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
          istituzione  di  una  addizionale regionale a tale imposta,
          nonche'  riordino  della disciplina dei tributi locali), e'
          il seguente:
              "3.  A  decorrere dal terzo anno successivo a quello di
          emanazione  del presente decreto, le regioni hanno facolta'
          di  variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo
          di   un   punto  percentuale.  La  variazione  puo'  essere
          differenziata  per  settori di attivita' e per categorie di
          soggetti passivi.";
              - Si  trascrive  la  rubrica  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997 n. 281:
              "Definizione  ed  ampliamento  delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato - citta' ed autonomie locali." Pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
              - Si  trascrive  il testo del terzo comma dell'art. 117
          della Costituzione:
              "Sono   materie   di  legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato";
              - Si   trascrive   il  testo  dell'art.  l  l  8  della
          Costituzione:
              "Art.  118 - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le
          citta'    metropolitane    sono    titolari   di   funzioni
          amministrative  proprie  e  di  quelle  conferite con legge
          statale  o  regionale, secondo le rispettive competenze. La
          legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
          regioni  nelle  materie  di  cui  alle  lettere b) e h) del
          secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme
          di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
          beni   culturali.  Stato,  regioni,  citta'  metropolitane,
          province  e  comuni  favoriscono  l'autonoma iniziativa dei
          cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo  svolgimento di
          attivita'  di  interesse generale, sulla base del principio
          di sussidiarieta'.
              - Si   trascrive   il   testo   dell'art.   119   della
          Costituzione:
              "Art.   119   -   I  comuni,  le  province,  le  citta'
          metropolitane  e  le regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata  e  di  spesa.  I  comuni,  le  province, le citta'
          metropolitane   e   le   regioni  hanno  risorse  autonome.
          Stabiliscono  e  applicano  tributi  ed  entrate propri, in
          armonia  con  la  Costituzione  e  secondo  i  principi  di
          coordinamento   della   finanza   pubblica  e  del  sistema
          tributario.  Dispongono  di compartecipazioni al gettito di
          tributi  erariali  riferibile  al loro territorio. La legge
          dello  Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
          di  destinazione,  per  i  territori  con  minore capacita'
          fiscale  per  abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di
          cui   ai   commi  precedenti  consentono  ai  comuni,  alle
          province,  alle  citta'  metropolitane  e  alle  regioni di
          finanziare   integralmente   le   funzioni  pubbliche  loro
          attribuite.   Per  promuovere  lo  sviluppo  economico,  la
          coesione  e  la  solidarieta'  sociale,  per  rimuovere gli
          squilibri  economici  e  sociali,  per favorire l'effettivo
          esercizio  dei  diritti  della  persona, o per provvedere a
          scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo
          Stato  destina  risorse  aggiuntive  ed effettua interventi
          speciali  in favore di determinati comuni, province, citta'
          metropolitane  e  regioni. I comuni, le province, le citta'
          metropolitane  e  le  regioni  hanno un proprio patrimonio,
          attribuito  secondo  i  principi generali determinati dalla
          legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo
          per  finanziare  spese  di  investimento.  E'  esclusa ogni
          garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.".
              - Il  testo  dell'art.  37  dello statuto della Regione
          siciliana,  di  cui  al regio decreto legislativo 15 maggio
          1946,  n.  455,  convertito  in  legge costituzionale dalla
          legge   costituzionale   26 febbraio  1948,  n.  2,  e'  il
          seguente:
              "Art.  37.  -  Per le imprese industriali e commerciali
          che  hanno  la  sede  centrale  fuori  dal territorio della
          regione,  ma  che  in  essa hanno stabilimenti ed impianti,
          nell'accertamento  dei  redditi  viene determinata la quota
          del  reddito  da  attribuire  agli stabilimenti ed impianti
          medesimi.
              L'imposta  relativa  a detta quota compete alla regione
          ed   e'   riscossa   dagli   organi  di  riscossione  della
          medesima.".
              - Il   testo   dell'art.   4,   comma  2,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' il seguente:
              "2. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di piu'
          regioni  si  considera  prodotto nel territorio di ciascuna
          regione  il valore della produzione netta proporzionalmente
          corrispondente  all'ammontare  delle retribuzioni spettanti
          al  personale  a  qualunque  titolo  utilizzato, compresi i
          redditi   assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente,  i
          compensi  ai  collaboratori coordinati e continuativi e gli
          utili  agli associati in partecipazione di cui all'articolo
          11,  comma l, lettera c), n. 5, addetto, con continuita', a
          stabilimenti,  cantieri,  uffici o basi fisse, operanti per
          un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio
          di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e
          societa'  finanziarie,  ad eccezione della Banca d'Italia e
          dell'Ufficio  italiano cambi, le imprese di assicurazione e
          le   imprese   agricole  proporzionalmente  corrispondente,
          rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la
          clientela,  agli  impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi
          raccolti  presso  gli  uffici e all'estensione dei terreni,
          ubicati  nel  territorio  di ciascuna regione. Si considera
          prodotto  nella  regione  nel  cui  territorio  il soggetto
          passivo  e'  domiciliato  il  valore della produzione netta
          derivante  dalle  attivita'  esercitate  nel  territorio di
          altre  regioni  senza  l'impiego,  per  almeno tre mesi, di
          personale.".
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato -
          regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
          legge 8 giugno 1990, n. 142.
              Alle  riunioni possono essere invitati altri membri del
          Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
          locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              - Il  testo  dell'art. 52 della legge 10 febbraio 1953,
          n.  62,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.   52.   -  La  commissione  parlamentare  per  le
          questioni  regionali  prevista dall'art. 126, quarto comma,
          della  Costituzione,  e'  composta  di  quindici deputati e
          quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di
          proporzionalita'.  Essi  rimangono  in carica per la durata
          delle legislature delle rispettive Camere.
              La  commissione  elegge nel proprio seno un presidente,
          due   vicepresidenti   e  due  segretari.  I  membri  della
          commissione  non  possono  partecipare  alle  sedute in cui
          siano  discusse  questioni  della  regione  nei cui collegi
          siano  stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta
          da  deputati  e  senatori all'uopo designati dai Presidenti
          delle rispettive Camere.
              Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti  la commissione
          fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni
          esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione
          dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.".

      

                               Art. 4.
    (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)

   1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo  14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli
   utili  distribuiti  da  societa' ed enti, le parole: "al 53,85 per
   cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
b) all'articolo  91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul
   reddito  delle  persone  giuridiche, le parole: "del 35 per cento"
   sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci
   o  partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per
   cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e,
   al  comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle
   seguenti: "al 51,51 per cento".

   2.  Ai  fini  della determinazione dell'ammontare delle imposte di
cui  al  comma  4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle
plusvalenze  assoggettate  all'imposta  sostitutiva  in  applicazione
degli  articoli  1  e  4,  comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre
1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2
dell'articolo  4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, e'
ridotta al 44,12 per cento.

      
                  Note all'art. 4:
              - Il  testo  del  comma  1 dell'articolo 14 (credito di
          imposta  per gli utili distribuiti da societa' ed enti) del
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre l 986,
          n.  917  (approvazione  del  "testo unico delle imposte sui
          redditi"),  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
              "1.   Se   alla   formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono  utili  distribuiti  in  qualsiasi forma e sotto
          qualsiasi   denominazione   dalle  societa'  o  dagli  enti
          indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87,
          al  contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al
          56,25   per   cento,  per  le  distribuzioni  deliberate  a
          decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a quello in
          corso  al  1  gennaio  2001,  e  al 51,51 per cento, per le
          distribuzioni  deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
          successivo   a   quello   in   corso  al  1  gennaio  2003,
          dell'ammontare  degli  utili  stessi nei limiti in cui esso
          trova  copertura  nell'ammontare  delle imposte di cui alle
          lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105.".
              - Il  testo  del  comma  1  dell'articolo  91 (Aliquota
          dell'imposta)  del  decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917  (approvazione del "testo unico
          delle  imposte  sui  redditi"), come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "1.  L'imposta  e'  commisurata  al reddito complessivo
          netto  con  l'aliquota  del  36  per cento, a decorrere dal
          periodo  d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 34 per
          cento,  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta in corso al 1
          gennaio 2003.".
              - Il   testo   dei   commi  4  e  5  dell'articolo  105
          (Adempimenti  per  l'attribuzione  del credito d'imposta ai
          soci  o  partecipanti  sugli utili distribuiti) del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
          (approvazione del "testo unico delle imposte sui redditi"),
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "4.  Concorrono  a  formare  l'ammontare  di  cui  alla
          lettera  b)  del  comma  1:  1)  l'imposta, calcolata nella
          misura  del  56,25  per  cento, per i proventi conseguiti a
          decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001,
          e  del  51,51  per  cento,  per  i  proventi  conseguiti  a
          decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003,
          corrispondente  ai proventi che in base agli altri articoli
          del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono
          a  formare  il  reddito  della societa' o dell'ente e per i
          quali  e' consentito computare detta imposta fra quelle del
          presente  comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno
          concorso  a formare il reddito della societa' o dell'ente e
          per  i  quali  e' stato attribuito alla societa' o all'ente
          medesimo  il credito d'imposta limitato di cui all'articolo
          94,  comma 1 - bis. L'imposta corrispondente ai proventi di
          cui  al numero l) e' commisurata all'utile di esercizio che
          eccede  quello  che  si  sarebbe  formato  in  assenza  dei
          proventi  medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al
          numero  2)  e'  computata fino a concorrenza del credito di
          imposta   ivi  indicato,  utilizzato  in  detrazione  dalla
          societa'  o  dall'ente  secondo  le disposizioni del citato
          articolo 94, comma 1 - bis.
              5. Indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei
          soci   o   partecipanti   del   credito  d'imposta  di  cui
          all'articolo  14, gli importi indicati alle lettere a) e b)
          del  comma  1  sono  ridotti,  fino  a concorrenza del loro
          ammontare,  di  un  importo pari al 56,25 per cento, per le
          distribuzioni  deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
          successivo  a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 51,51
          per  cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
          periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio
          2003, degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri
          fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo
          44,  distribuiti  ai  soci  o  partecipanti,  nonche' delle
          riduzioni  del capitale che si considerano distribuzione di
          utili  ai  sensi  del comma 2 del medesimo articolo 44. Gli
          importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non e'
          stato   stabilito  diversamente,  comportano  la  riduzione
          prioritariamente   dell'ammontare   indicato   alla  citata
          lettera a).".
              - Si  trascrive  il  testo vigente degli articoli 1 e 4
          del  decreto  legislativo  8 ottobre 1997, n. 358 (Riordino
          delle  imposte  sui  redditi applicabili alle operazioni di
          cessione  e  conferimento  di aziende, fusione, scissione e
          permuta di partecipazioni):
              "Art.  1  (Imposta  sostitutiva  sulle  plusvalenze  da
          cessione  di  azienda o di partecipazioni di controllo o di
          collegamento).  -  1. Le plusvalenze realizzate mediante la
          cessione  di aziende possedute per un periodo non inferiore
          a  tre  anni  e  determinate  secondo  i  criteri  previsti
          dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917, possono essere assoggettate ad
          un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,  con
          l'aliquota  del  19 per cento. La presente disposizione non
          si  applica  alle  plusvalenze realizzate nei casi previsti
          dall'articolo   125   del  medesimo  testo  unico,  recante
          disposizioni  in  materia  di  tassazione dei redditi delle
          imprese fallite o in liquidazione coatta.
              2.    L'opzione    per    l'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva  va  esercitata nella dichiarazione dei redditi
          del  periodo  di  imposta  nel  quale  le  plusvalenze sono
          realizzate; se in un periodo d'imposta sono poste in essere
          piu'   operazioni,   l'opzione  puo'  riguardare  anche  le
          plusvalenze derivanti da singole operazioni.
              3.  Le  disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
          alle   plusvalenze   realizzate  mediante  la  cessione  di
          partecipazioni  di  controllo  o  di collegamento, ai sensi
          dell'articolo    2359   del   codice   civile,   contenente
          disposizioni   in   materia   di   societa'  controllate  e
          collegate,   che   risultano   iscritte   come  tali  nelle
          immobilizzazioni  finanziarie degli ultimi tre bilanci. Per
          le  sollecitazioni  all'investimento,  effettuate  ai sensi
          della  parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo
          24 febbraio   1998,   n.   58,   con   cui  vengono  cedute
          partecipazioni  di collegamento ai sensi dell'articolo 2359
          del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per
          l'offerente  la perdita del controllo ai sensi del medesimo
          articolo,  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2 si
          applicano     indipendentemente    dall'acquisizione    del
          collegamento  o  del  controllo  da  parte  degli  aderenti
          all'offerta.   L'imposta   sostitutiva   e'  applicata  con
          l'aliquota  del  19 per cento sulle plusvalenze determinate
          secondo  le  disposizioni del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              4.  Qualora  le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano
          realizzate  dalle  societa' di cui all'articolo 5 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          l'imposta  sostitutiva e' dovuta dalle societa' stesse, che
          esercitano   l'opzione   nella  dichiarazione  dei  redditi
          indicata  nel  comma  2 e provvedono alla liquidazione e al
          versamento.".
              "Art.  4  (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
          soggetto  conferitario).  -  1.  I  conferimenti di aziende
          possedute   per  un  periodo  non  inferiore  a  tre  anni,
          effettuati  tra i soggetti indicati nell'articolo 87, comma
          1,  lettere  a)  e  b),  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  non costituiscono
          realizzo   di   plusvalenze  o  minusvalenze.  Tuttavia  il
          soggetto  conferente  deve  assumere,  quale  valore  delle
          partecipazioni   ricevute,   l'ultimo   valore  fiscalmente
          riconosciuto   dell'azienda   conferita   e   il   soggetto
          conferitario  subentra nella posizione di quello conferente
          in   ordine   agli   elementi  dell'attivo  e  del  passivo
          dell'azienda   stessa,   facendo   risultare   da  apposito
          prospetto    di    riconciliazione,    da   allegare   alla
          dichiarazione  dei  redditi, i dati esposti in bilancio e i
          valori fiscalmente riconosciuti.
              2.  In  luogo  dell'applicazione delle disposizioni del
          comma  1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto
          di  conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e dell'articolo 1 del presente decreto. L'opzione
          puo'  essere  esercitata  anche  per  i conferimenti di cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          544,  recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive
          comunitarie   relative   al   regime  fiscale  di  fusioni,
          scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni.
              3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma
          2,  l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario
          a  seguito  del  conferimento  si considera formato con gli
          utili  di  cui  all'articolo  41,  comma 1, lettera e), del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  concernente  la  tassazione degli utili derivanti
          dalla   partecipazione   in   societa'   ed  enti  soggetti
          all'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche, per la
          parte   che   eccede  il  valore  fiscalmente  riconosciuto
          dell'azienda conferita.".
              - Il  testo  del  comma 2 dell'articolo 4 (Disposizioni
          speciali)  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467
          recante  "Disposizioni  in  materia  di imposta sostitutiva
          della maggiorazione  di  conguaglio e di credito di imposta
          sugli  utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162,
          lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e'
          il seguente:
              "2.  Ferma  rimanendo  la  disposizione del comma 1, le
          plusvalenze   assoggettate   all'imposta   sostitutiva   in
          applicazione  dell'articolo  1  e dell'articolo 4, comma 2,
          del  predetto  decreto legislativo recante la disciplina ai
          fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione
          e  conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
          partecipazioni  e  il  reddito assoggettato all'imposta sul
          reddito  delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 1,
          comma   1,   del  citato  decreto  legislativo  recante  la
          disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla
          remunerazione  ordinaria  della  variazione  in aumento del
          capitale  investito,  rilevano  anche  agli  effetti  della
          determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
          4  dell'articolo  105,  secondo  i  criteri  previsti per i
          proventi  di  cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si
          considera  come  provento  non assoggettato a tassazione la
          quota  del  47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto
          reddito  conseguiti  a  decorrere  dal periodo d'imposta in
          corso  al  1  gennaio  2001,  e  del  45,72 per cento delle
          plusvalenze  e  dei redditi medesimi conseguiti a decorrere
          dal  periodo  d'imposta  in corso al 1 gennaio 2003; per le
          societa'  quotate,  tali misure sono pari, rispettivamente,
          all'80,56 per cento e all'80 per cento.".

      

                               Art. 5.
    (Riduzioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive)

   1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all'articolo  10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti
   fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse;
b) all'articolo   10-bis,   comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:
   "attribuite fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse.

   2.  All'articolo  11  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  recante  disposizioni  comuni  per la determinazione del valore
della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

   "a)  sono  ammessi  in deduzione i contributi per le assicurazioni
obbligatorie  contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli
apprendisti,  ai  disabili  e  le  spese per il personale assunto con
contratti di formazione lavoro";
   2) alla lettera b), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
   "2)  i  compensi  per  attivita'  commerciali e per prestazioni di
lavoro  autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81,
comma  1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917";
   b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Per  le  imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci,
sono  ammesse  in  deduzione  le  indennita'  di  trasferta  previste
contrattualmente,  per la parte che non concorre a formare il reddito
del  dipendente  ai  sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
   c) al comma 2, primo periodo, le parole:
   "alla   generalita'  dei  dipendenti  e  dei  collaboratori"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "alla  generalita'  o  a  categorie dei
dipendenti e dei collaboratori";
   d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
   "4-bis.  Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a)  ad  e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti
importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro  5.625  se  la  base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
   euro 180.834,91;
c) euro  3.750  se  la  base imponibile supera euro 180.834,91 ma non
   euro 180.909,91;
d) euro  1.875  se  la  base imponibile supera euro 180.909,91 ma non
   euro 180.984,91.";
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

   "4-bis.1.  Ai  soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a)  ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del
valore  della  produzione  non superiori nel periodo d'imposta a euro
400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000
per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a
un  massimo  di  cinque;  la  deduzione  e' ragguagliata ai giorni di
durata  del  rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel
caso  di  contratti  di  lavoro a tempo parziale e' ridotta in misura
proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e),  la  deduzione  spetta  solo in relazione ai dipendenti impiegati
nell'esercizio  di  attivita'  commerciali  e,  in caso di dipendenti
impiegati  anche  nelle  attivita' istituzionali, l'importo di cui al
primo  periodo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10,
comma  2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per
i  quali  spetta  la  deduzione di cui al presente comma non si tiene
conto  degli  apprendisti,  dei  disabili e del personale assunto con
contratti di formazione lavoro.
   4-bis.2.  In  caso  di  periodo  d'imposta  di  durata inferiore o
superiore   a   dodici   mesi  e  in  caso  di  inizio  e  cessazione
dell'attivita'  in  corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della
base  imponibile  di  cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di
cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.";

f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono sostituite
   dalle seguenti: "di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".

   3.  Il  comma  2-quinquies  dell'articolo  3  del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, e' sostituito dal seguente:
   "2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3,
del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i
contributi  erogati  a  norma di legge concorrono alla determinazione
della   base   imponibile   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,   fatta  eccezione  per  quelli  correlati  a  componenti
negativi  non  ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che
tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali
sia  prevista  l'esclusione  dalla  base imponibile delle imposte sui
redditi,  sempre  che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  non sia prevista dalle leggi
istitutive  dei  singoli  contributi  ovvero da altre disposizioni di
carattere speciale".

      
                  Note all'art. 5:
              - Il testo del comma 1 dell'art. 10 (Determinazione del
          valore   della   produzione   netta  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 15 dicembre
          1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta  regionale sulle
          attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle
          aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della  disciplina  dei  tributi  locali),  gia'  modificato
          dall'art.  1  del  decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
          506,   come   ulteriormente   modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "1.  Per  gli  enti  privati  non  commerciali  di  cui
          all'articolo   3,   comma   1,   lettera  e)  che  svolgono
          esclusivamente attivita' non commerciali e in ogni caso per
          i  consorzi  di  garanzia  collettiva  fidi  di  primo e di
          secondo  grado,  anche  costituiti  sotto forma di societa'
          cooperativa  o  consortile, previsti dagli articoli 29 e 30
          della  legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita
          sezione  dell'elenco previsto dell'articolo 106 del decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la base imponibile e'
          determinata   in   un   importo  pari  all'ammontare  delle
          retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi
          assimilati   a   quelli   di   lavoro   dipendente  di  cui
          all'articolo  47 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  dei  compensi  erogati per
          collaborazione   coordinata  e  continuativa  di  cui  agli
          articoli  49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di
          lavoro   autonomo   non   esercitate  abitualmente  di  cui
          all'articolo  81,  comma  1,  lettera  l), del citato testo
          unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base
          imponibile  le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad
          esse  equiparati  di  cui all'articolo 47, comma 1, lettera
          d),  del predetto testo unico, nonche' le somme di cui alla
          lettera  c)  dello  stesso  articolo  47 del medesimo testo
          unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
          relative a borse di studio o assegni.".
              - Il   testo   del   comma   1   dell'art.   10  -  bis
          (Determinazione  del  valore  della  produzione  netta  dei
          soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1, lettera e - bis)
          della  legge  15 dicembre  1997,  n.  446,  gia' modificato
          dall'art. 16 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come
          ulteriormente  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "1.  Per  i  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettera  e  - bis), la base imponibile e' determinata in un
          importo  pari  all'ammontare  delle retribuzioni erogate al
          personale  dipendente,  dei  redditi assimilati a quelli di
          lavoro  dipendente  di  cui all'articolo 47 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei
          compensi    erogati   per   collaborazione   coordinata   e
          continuativa  di  cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
          nonche'  per  attivita'  di  lavoro autonomo non esercitate
          abitualmente  di  cui all'articolo 81, comma 1, lettera l),
          del  citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile
          le  somme  di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del
          medesimo  testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche.  Sono  in  ogni  caso  escluse dalla base
          imponibile  le  borse  di  studio e gli altri interventi di
          sostegno  erogati  dalle regioni, dalle province autonome e
          dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio
          universitario,  nonche'  dalle  universita', ai sensi della
          legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente
          articolo  non  si  applicano ai soggetti indicati nel primo
          periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali
          enti  commerciali  in quanto aventi per oggetto esclusivo o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale per i quali
          la  base  imponibile e' determinata secondo le disposizioni
          contenute  negli  articoli  precedenti.  Sono escluse dalla
          base  imponibile  le  somme  di  cui  all'art. 47, comma 1,
          lettera  c),  del  medesimo testo unico esenti dall'imposta
          sul reddito delle persone fisiche.".
              - Il  testo  dell'art.  11  (Disposizioni comuni per la
          determinazione  del  valore  della  produzione netta) della
          legge 15 dicembre 1997, n. 446, gia' modificato dall'art. 1
          del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, dall'art.
          16   della   legge  del  23 dicembre  2000,  n.  388,  come
          ulteriormente  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
          valore  della  produzione netta). - 1. Nella determinazione
          della base imponibile:
                a) sono  ammessi  in  deduzione  i  contributi per le
          assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro,
          le  spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese
          per  il  personale  assunto  con  contratti di formazione e
          lavoro;
                b) non sono ammessi in deduzione:
                  1)  i  costi  relativi  al personale classificabili
          nell'art.  2425,  primo comma, lettera B), numeri 9) e 14),
          del codice civile;
                  2)  i  compensi  per  attivita'  commerciali  e per
          prestazioni  di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
          di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                  3)   i  costi  per  prestazioni  di  collaborazione
          coordinata  e  continuativa  di  cui  all'art. 49, commi 2,
          lettera  a) e 3, del predetto testo unico delle imposte sui
          redditi;
                  4)  i compensi per prestazioni di lavoro assimilato
          a  quello  dipendente  ai  sensi  dell'art. 47 dello stesso
          testo unico delle imposte sui redditi;
                  5)   gli   utili   spettanti   agli   associati  in
          partecipazione di cui alla lettera c) del predetto art. 49,
          comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
                  6)  il  canone  relativo  a  contratti di locazione
          finanziaria   limitatamente   alla  parte  riferibile  agli
          interessi  passivi  determinata  secondo  le  modalita'  di
          calcolo,   anche  forfetarie,  stabilite  con  decreto  del
          Ministro delle finanze.
              1  -  bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto
          di  merci,  sono  ammesse  in  deduzione  le  indennita' di
          trasferta  previste  contrattualmente, per la parte che non
          concorre  a  formare  il  reddito  del  dipendente ai sensi
          dell'art.  48,  comma  5, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917.
              2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in
          ogni   caso,   escluse   le   somme  erogate  a  terzi  per
          l'acquisizione   di   beni  e  di  servizi  destinati  alla
          generalita'   o   a   categorie   dei   dipendenti   e  dei
          collaboratori    e   quelle   erogate   ai   dipendenti   e
          collaboratori  medesimi  a  titolo di rimborso analitico di
          spese   sostenute   nel   compimento  delle  loro  mansioni
          lavorative.  Gli  importi spettanti a titolo di recupero di
          oneri  di  personale distaccato presso terzi non concorrono
          alla  formazione  della  base imponibile. Nei confronti del
          soggetto  che impiega il personale distaccato, tali importi
          si  considerano  costi relativi al personale non ammessi in
          deduzione  ovvero  concorrenti  alla  formazione della base
          imponibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 10 -
          bis, comma 1.
              3.  Ai  fini della determinazione della base imponibile
          di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e
          gli  oneri  classificabili  fra  le  voci diverse da quelle
          indicate  in  detti  articoli,  se  correlati  a componenti
          positivi  e negativi del valore della produzione di periodi
          d'imposta  precedenti  o  successivi  e,  in  ogni caso, le
          plusvalenze  e  le minusvalenze relative a beni strumentali
          non  derivanti  da  operazioni di trasferimento di azienda,
          nonche'   i   contributi  erogati  a  norma  di  legge  con
          esclusione  di  quelli  correlati a componenti negativi non
          ammessi in deduzione.
              4.   Indipendentemente  dalla  collocazione  nel  conto
          economico,  i componenti positivi e negativi sono accertati
          in ragione della loro corretta classificazione.
              4  -  bis.  Per  i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
          lettere  da  a)  ad  e),  sono ammessi in deduzione, fino a
          concorrenza, i seguenti importi:
                a) euro  7.500  se la base imponibile non supera euro
          180.759,91;
                b) euro  5.625  se  la  base  imponibile  supera euro
          180.759,91 ma non euro 180.834,91;
                c)  euro  3.750  se  la  base  imponibile supera euro
          180.834,91 ma non euro 180.909,91;
                d)  euro  1.875  se  la  base  imponibile supera euro
          180.909,91 ma non euro 180.984,91.
              4  -  bis.  1.  Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
          lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
          alla  formazione  del valore della produzione non superiori
          nel  periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
          dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore
          dipendente  impiegato  nel  periodo  d'imposta  fino  a  un
          massimo  di  cinque; la deduzione e' ragguagliata ai giorni
          di  durata  del  rapporto  di  lavoro nel corso del periodo
          d'imposta  e  nel  caso  di  contratti  di  lavoro  a tempo
          parziale e' ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti
          di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta
          solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di
          attivita'  commerciali  e,  in caso di dipendenti impiegati
          anche  nelle  attivita'  istituzionali, l'importo di cui al
          primo  periodo  e'  ridotto  in  base  al  rapporto  di cui
          all'art.  10,  comma  2.  Ai fini del computo del numero di
          lavoratori  dipendenti  per  i quali spetta la deduzione di
          cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
          dei  disabili  e  del  personale  assunto  con contratti di
          formazione lavoro.
              4  -  bis.  2.  In  caso di periodo d'imposta di durata
          inferiore  o  superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
          cessazione  dell'attivita'  in  corso  d'anno,  gli importi
          delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma bis
          e  dei  componenti  positivi di cui al comma 4 - bis 1 sono
          ragguagliati all'anno solare;
              4  -  ter.  I  soggetti  di  cui  all'art.  4, comma 2,
          applicano  la deduzione di cui ai commi 4 - bis e 4 - bis 1
          sul  valore della produzione netta prima della ripartizione
          dello stesso su base regionale.".
              - Il  testo  dell'art.  3  (Disposizioni  in materia di
          accisa   e   disposizioni   varie)   del  decreto  -  legge
          24 settembre  2002, n. 209 (Disposizioni urgenti in materia
          di  razionalizzazione  della  base imponibile, di contrasto
          all'elusione   fiscale,   di  crediti  di  imposta  per  le
          assunzioni,   di   detassazione   per  l'autotrasporto,  di
          adempimenti  per  i  concessionari  della  riscossione e di
          imposta  di  bollo),  convertito,  con modificazioni, dalla
          legge 22 novembre 2002, n. 265, come sostituito dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   3   (Disposizioni   in   materia  di  accisa  e
          disposizioni  varie).  -  1. Al decreto - legge 28 dicembre
          2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio   2002,   n.   16,   sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) nel  comma 3 dell'art. 6 le parole: "dal 1 ottobre
          2002 sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata
          in  vigore del regolamento di cui all'art. 7, comma 5 - bis
          ;
                b) nel  comma 1 dell'art. 7 le parole: "dal 1 ottobre
          2002 sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata
          in vigore del regolamento di cui al comma 5 - bis ;
                c) nel  comma  4 dell'art. 5 e' aggiunto, in fine, il
          seguente  periodo:  "Tali effetti, anche per l'agevolazione
          fiscale  di  cui  al  predetto decreto del Presidente della
          Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresi' ai fini delle
          disposizioni  di cui al Titolo I del decreto legislativo 15
          dicembre 1997, n. 446 .
              1 - bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle
          regioni,  il  minor  gettito  derivante  dall'attuazione di
          quanto previsto dal comma 1, lettera c), e' rimborsato alle
          regioni stesse con le modalita' individuate con decreto del
          Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              2.  Nel primo periodo del comma 4 dell'art. 3 del testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
          amministrative,  di  cui  al decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n.  504, e successive modificazioni, dopo le parole:
          "di  pagamento  dell'accisa  sono  inserite le seguenti: ",
          anche   relative   ai  parametri  utili  per  garantire  la
          competenza economica di eventuali versamenti in acconto, .
              2 - bis. (aggiunge un periodo alla nota 1 dell'art. 26,
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).
              2   -   ter.   Al  fine  dell'innovazione  del  sistema
          dell'autotrasporto  di  merci,  dello sviluppo delle catene
          logistiche  e  del  potenziamento  dell'intermodalita', con
          particolare riferimento alle  4autostrade del mare, nonche'
          per  lo  sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi
          di    ristrutturazione    aziendale,    per   l'innovazione
          tecnologica  e  per interventi di miglioramento ambientale,
          e'  autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20
          milioni  di  euro,  quale limite di impegno quindicennale a
          carico  dello  Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro
          per  l'anno  2002 per le necessita' del piano straordinario
          di  attivita'  di  cui  all'art.  2, comma 2, del decreto -
          legge  20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  17 maggio  2002,  n. 96. Per la realizzazione
          delle   iniziative   di   sviluppo   delle   infrastrutture
          finalizzate al sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata
          la  spesa  di  14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere
          sulle maggiori   entrate   derivanti   dall'attuazione  del
          presente  decreto,  per  il  completamento delle iniziative
          comprese  in  contratti  d'area  che abbiano registrato una
          percentuale  di attuazione superiore al settanta per cento,
          al  netto  di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  nonche' la spesa di 10 milioni di euro per l'anno
          2003  e  di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2004 quale
          contributo   al   finanziamento  per  la  realizzazione  di
          programmi  di dotazione infrastrutturale diportistica delle
          aree  di cui all'art. 52, comma 59, della legge 28 dicembre
          2001, n. 448.
              2  -  quater.  Con  regolamento,  da  emanare  ai sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su   proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   sono   disciplinate   le   modalita'  di
          ripartizione  e di erogazione della somma di cui al comma 2
          -   ter,   in  relazione  agli  interventi  correlati  alle
          finalita' di cui al medesimo comma 2 - ter.
              2  - quinquies. La disposizione contenuta nell'art. 11,
          comma  3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          secondo  la  quale  i  contributi  erogati a norma di legge
          concorrono   alla   determinazione  della  base  imponibile
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, fatta
          eccezione  per  quelli  correlati a componenti negativi non
          ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale
          concorso  si verifica anche in relazione a contributi per i
          quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle
          imposte  sui  redditi,  sempre  che l'esclusione dalla base
          imponibile    dell'imposta    regionale   sulle   attivita'
          produttive  non  sia  prevista  dalle  leggi istitutive dei
          singoli   contributi   ovvero   da  altre  disposizioni  di
          carattere speciale.
              2   -  sexies.  All'art.  128,  comma  6,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  come  modificato dall'art. 1,
          comma  6,  del  decreto  -  legge  8  luglio  2002, n. 138,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
          n.  178,  le  parole: "il 30 settembre 2002 sono sostituite
          dalle  seguenti: "il 31 marzo 2003 . Entro il 31 marzo 2003
          e'  altresi'  data  attuazione  al provvedimento emanato ai
          sensi  dell'art. 145, comma 62, della predetta legge n. 388
          del 2000".

      


CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
                               Art. 6.
                       (Concordato preventivo)

   1.  E' istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato
possono  accedere  i contribuenti titolari di reddito di impresa e di
lavoro  autonomo  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, nonche' all'imposta regionale sulle attivita' produttive che
hanno  realizzato,  nel periodo di imposta che immediatamente precede
quello  in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o
compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per
oggetto  la  definizione  per  tre  anni  della base imponibile delle
imposte   di   cui  a  periodo  precedente.  Gli  eventuali  maggiori
imponibili.  rispetto  a  quelli  oggetto  del  concordato,  non sono
soggetti  ad imposta e quest'ultima non e' ridotta per gli imponibili
eventualmente minori.
   2.  Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, sono individuate le singole categorie di contribuenti
nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui
al  comma  1,  a  decorrere  dalle  date  stabilite  con  il medesimo
regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.

      
                  Note all'art. 6:
              -  Si  trascrive il testo vigente del comma 3 dell'art.
          17   (Regolamenti)  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".

      

                               Art. 7.
(Definizione  automatica  di  redditi di impresa e di lavoro autonomo
          per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)

   1.  I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti
e  professioni,  nonche'  i  soggetti di cui all'articolo 5 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   22   dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
modificazioni,  possono  effettuare  la  definizione  automatica  dei
redditi  di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi
del  predetto  articolo  5,  relativi  ad  annualita' per le quali le
dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo
le  disposizioni  del  presente  articolo. La definizione automatica,
relativamente  a  uno  o  piu'  periodi d'imposta, ha effetto ai fini
delle  imposte  sui  redditi e relative addizionali, dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
si  perfeziona  con  il  versamento,  mediante  autoliquidazione, dei
tributi  derivanti  dai  maggiori ricavi o compensi determinati sulla
base  dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui
al comma 14, tenendo conto, in alternativa:

a) dell'ammontare  dei  ricavi  o  compensi  determinabili sulla base
   degli   studi   di   settore   di   cui  all'articolo  62-bis  del
   decreto-legge   30   agosto   1993,   n.   331,   convertito,  con
   modificazioni,  dalla  legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
   modificazioni,  per  i  contribuenti  cui  si applicano in ciascun
   periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare  dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei
   parametri  di  cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge
   28  dicembre  1995,  n.  549,  e  successive  modificazioni, per i
   contribuenti  cui  si  applicano  in  ciascun  periodo d'imposta i
   predetti parametri;
c) della  distribuzione,  per  categorie  economiche  raggruppate  in
   classi   omogenee   sulla   base   dei  processi  produttivi,  dei
   contribuenti  per  fasce  di  ricavi  o di compensi di importo non
   superiore  a  5.164.569  euro  annui  e di redditivita' risultanti
   dalle  dichiarazioni,  qualora  non siano determinabili i ricavi o
   compensi con le modalita' di cui alle lettere a) e b).

   2.  La definizione automatica puo' altresi' essere effettuata, con
riferimento  alle  medesime  annualita'  di  cui  al  comma  1, dagli
imprenditori  agricoli  titolari esclusivamente di reddito agrario ai
sensi  dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 917 del
1986,   e   successive   modificazioni,   nonche'  dalle  imprese  di
allevamento  di  cui  all'articolo  78  del  medesimo  testo unico, e
successive  modificazioni,  ed  ha  effetto  ai fini dell'imposta sul
valore  aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
La  definizione  automatica  da  parte dei soggetti di cui al periodo
precedente  avviene mediante pagamento degli importi determinati, per
ciascuna  annualita',  sulla  base  di  una  specifica metodologia di
calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto
del  volume  di  affari  dichiarato  ai  fini dell'imposta sul valore
aggiunto.
   3.  La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per
i soggetti:

a) che  hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno
   indicato  nella  medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo,
   ovvero  il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo
   unico  delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
   della Repubblica n. 917 del 1986;
b) che  hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore
   a 5.164.569 euro;
c) ai  quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e'
   stato  notificato  processo  verbale  di  constatazione  con esito
   positivo,  ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui
   redditi,  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero dell'imposta
   regionale   sulle   attivita'   produttive,   nonche'   invito  al
   contraddittorio  di  cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
   giugno 1997, n. 218;
d) nei  cui riguardi e' stato avviato procedimento penale per i reati
   previsti  dal  decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il
   contribuente ha formale conoscenza.

   4.  In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della
definizione  automatica,  ovvero  di  avvisi  di  accertamento di cui
all'articolo  54,  quinto  e  sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
la  definizione  e'  ammessa  a  condizione che il contribuente versi
entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale
notificato entro la predetta data.
   5.  Per  il  periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1
possono  effettuare la definizione automatica con il versamento entro
il  20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i
periodi   di   imposta   successivi,  la  definizione  automatica  si
perfeziona  con  il  versamento  entro  il 20 giugno 2003 delle somme
determinate  secondo  la  metodologia  di  calcolo  di cui al comma 1
applicabile  al  contribuente.  Gli  importi  calcolati  a  titolo di
maggiore  ricavo  o  compenso non possono essere inferiori a 600 euro
per  le  persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle
relative  maggiori  imposte  non  sono  dovuti  gli  interessi  e  le
sanzioni.  Le  maggiori  imposte  complessivamente dovute a titolo di
definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per
la  parte  eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a
titolo  di  maggiore  imposta  sono aumentati di una somma pari a 300
euro per ciascuna annualita' oggetto di definizione, escluso il 1997.
La  somma  di cui al periodo precedente non e' dovuta dai soggetti di
cui  al  comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per
la  definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma
di  2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli
importi  eccedenti  possono  essere  versati  in  due  rate,  di pari
importo,  entro  il  20  giugno  2004  ed  entro  il  20 giugno 2005,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003.
   L'omesso  versamento  nei  termini indicati nel periodo precedente
non  determina  l'inefficacia  della  definizione  automatica; per il
recupero  delle  somme  non  corrisposte  alle  predette  scadenze si
applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  602,  e  successive
modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti una sanzione amministrativa
pari  al  30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in
caso  di  versamento  eseguito  entro i trenta giorni successivi alle
rispettive scadenze, e gli interessi legali.
   6.  I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare
non  inferiore  a  quelli  determinabili  sulla  base  degli studi di
settore  di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n.  331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n.  427,  e  successive  modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono  riscontrabili  anomalie  negli  indici  di  coerenza economica,
nonche'  i  soggetti  che  hanno  dichiarato  ricavi  e  compensi  di
ammontare  non  inferiore  a  quelli  determinabili  sulla  base  dei
parametri  di  cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare
la  definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una
somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'.
   7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su
dati  non  corrispondenti  a  quelli  contenuti  nella  dichiarazione
originariamente  presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai
soggetti  che  versano  nelle  ipotesi di cui al comma 3 del presente
articolo;  non  si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in
ogni  caso,  valgono  quali  acconti  sugli importi che, risulteranno
eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
   8.  La  definizione  automatica  dei redditi d'impresa o di lavoro
autonomo  esclude  la  rilevanza  a qualsiasi effetto delle eventuali
perdite   risultanti  dalla  dichiarazione.  E  pertanto  escluso  e,
comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il
riporto  delle  perdite  di  impresa riguarda periodi d'imposta per i
quali la definizione automatica non e' intervenuta, il recupero della
differenza  di  imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni
nella   misura  di  un  ottavo  del  minimo,  senza  applicazione  di
interessi.
   9.  La  definizione  automatica ai fini del calcolo dei contributi
previdenziali,  rileva  nella  misura  del  60 per cento per la parte
eccedente  il  minimale  reddituale  ovvero per la parte eccedente il
dichiarato  se  superiore  al  minimale  stesso,  e  non  sono dovuti
interessi e sanzioni.
   10.  Le  societa'  o  associazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986, nonche' i titolari
dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa
familiare,  che hanno effettuato la definizione automatica secondo le
modalita'  del  presente  articolo,  comunicano  alle persone fisiche
titolari   dei   redditi   prodotti  in  forma  associata  l'avvenuta
definizione,  entro  il  20 luglio 2003. La definizione automatica da
parte  delle  persone  fisiche titolari dei redditi prodotti in forma
associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il
16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente articolo; gli
interessi  di  cui  al  comma  5,  ottavo  periodo,  decorrono dal 17
settembre  2003.  La definizione effettuata dai soggetti indicati dal
primo   periodo   del   presente   comma   costituisce   titolo   per
l'accertamento   ai   sensi  dell'articolo  41-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni,  nei  confronti  delle  persone  fisiche che non hanno
definito  i  redditi  prodotti  in forma associata. Per il periodo di
imposta  1997,  la definizione automatica effettuata dalle societa' o
associazioni  nonche' dai titolari dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i
redditi prodotti in forma associata.
   La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresi',
per  gli  altri  periodi  d'imposta  definiti a norma del comma 6 dai
predetti  soggetti  che  abbiano  dichiarato  ricavi  e  compensi  di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi
di  settore  di  cui  all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,  n.  427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
non  siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonche' qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore  a  quelli  determinabili  sulla  base dei parametri di cui
all'articolo  3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive modificazioni.
   11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del
primo  versamento  e  con  riferimento a qualsiasi organo inquirente,
salve  le  disposizioni  del  codice penale e del codice di procedura
penale,  limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro autonomo,
l'esercizio  dei  poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  ed  esclude  l'applicabilita'  delle  presunzioni  di
cessioni  e  di  acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto
del   Presidente   della   Repubblica   10  novembre  1997,  n.  441.
L'inibizione     dell'esercizio    dei    poteri    e    l'esclusione
dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo precedente
sono  opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati
di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
   12.  La  definizione  automatica  non e' revocabile ne' soggetta a
impugnazione  e  non  e'  integrabile  o  modificabile  da  parte del
competente  ufficio  dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini
penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
   13.   La   definizione   automatica,   limitatamente   a  ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti
dalla  dichiarazione  con  riferimento  alla spettanza di deduzioni e
agevolazioni   indicate  dal  contribuente  o  all'applicabilita'  di
esclusioni.  Sono  fatti  salvi  gli effetti della liquidazione delle
imposte  e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo
36-bis  ed  all'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973  n.  600, e successive modificazioni,
nonche'  gli  effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA
ai  sensi  dell'articolo  54-bis  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati
non  rilevano  ai  fini  del calcolo delle maggiori imposte dovute ai
sensi  del  presente articolo. La definizione automatica non modifica
l'importo   degli   eventuali  rimborsi  e  crediti  derivanti  dalle
dichiarazioni  presentate  ai  fini delle imposte sui redditi e delle
relative  addizionali,  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
   14.   Con   decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni
dell'Anagrafe  tributaria,  sono  definite  le  classi omogenee delle
categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione
degli  importi  previsti  al  comma  1,  tenuto conto degli indici di
coerenza  economica,  nonche'  i  criteri per la determinazione delle
relative  maggiori  imposte,  mediante l'applicazione delle ordinarie
aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
   15.  Con  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
sono  definite  le  modalita'  tecniche  per l'utilizzo esclusivo del
sistema  telematico  per  la  presentazione delle comunicazioni delle
definizioni  da  parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro
il  31  luglio  2003,  e  le  modalita' di versamento, secondo quanto
previsto  dall'articolo  17  del  decreto legislativo 9 luglio 241, e
successive  modificazioni,  esclusa in ogni caso la compensazione ivi
prevista.
   16.  I  contribuenti  che  hanno  presentato successivamente al 30
settembre  2002  una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo
2,  comma  8-bis,  dei  regolamento  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n. 322, possono avvalersi delle
disposizioni   di   cui   al   presente  articolo  sulla  base  delle
dichiarazioni  originarie  presentate.  L'esercizio della facolta' di
cui   al   periodo   precedente  costituisce  rinuncia  agli  effetti
favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

      
                  Note all'art. 7:
              -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 5 (Redditi
          prodotti  in forma associata) del testo unico delle imposte
          sui   redditi  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  5 (Redditi  prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
              3. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) le   associazioni   senza  personalita'  giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
                d) si   considerano   residenti   le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o
          l'oggetto  principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
          principale  e' determinato in base all'atto costitutivo, se
          esistente  in forma di atto pubblico o di scrittura privata
          autenticata,   e,   in   mancanza,  in  base  all'attivita'
          effettivamente esercitata.
              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.
          230-bis  del  c.c.,  limitatamente  al  49%  dell'ammontare
          risultante      dalla     dichiarazione     dei     redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente
          disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato   nell'impresa  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
                c) che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
              5.  Si  intendono  per familiari, ai fini delle imposte
          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
          gli affini entro il secondo grado.".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 62 - bis
          (Studi  di  settore) del decreto - legge 30 agosto 1993, n.
          331,  (Armonizzazione  delle  disposizioni  in  materia  di
          imposte  sugli  oli  minerali,  sull'alcole,  sulle bevande
          alcoliche,  sui  tabacchi  lavorati e in materia di IVA con
          quelle  recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti
          a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
          disposizioni   tributarie),   convertito   in   legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge   29 ottobre  1993,  n.  427
          (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto 1993, n.
          203):
              "Art.  62 - bis (Studi di settore). - 1. Gli uffici del
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero delle finanze,
          sentite  le  associazioni  professionali  e  di  categoria,
          elaborano,  entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari
          settori  economici,  appositi  studi  di settore al fine di
          rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
          una   piu'   articolata   determinazione  dei  coefficienti
          presuntivi  di  cui  all'art.  11 del decreto-legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n. 154, e successive modificazioni. A tal
          fine  gli stessi uffici identificano campioni significativi
          di   contribuenti   appartenenti  ai  medesimi  settori  da
          sottoporre  a  controllo allo scopo di individuare elementi
          caratterizzanti   l'attivita'   esercitata.  Gli  studi  di
          settore  sono  approvati  con  decreti  del  Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale entro il
          31 dicembre  1995,  possono  essere soggetti a revisione ed
          hanno  validita'  ai fini dell'accertamento a decorrere dal
          periodo di imposta 1995".
              -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 3, commi da
          181 a 189, (Disposizioni varie in materia di finanza locale
          -  Delega per la revisione del catasto - Disposizioni varie
          in  materia  di  entrate  erariali) della legge 28 dicembre
          1995, n. 549 (legge finanziaria 1996):
              "181.  Fino  alla  approvazione degli studi di settore,
          gli  accertamenti  di cui all'art. 39, primo comma, lettera
          d),   del   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  600,  e  successive modificazioni,
          possono   essere   effettuati,   senza   pregiudizio  della
          ulteriore  azione  accertatrice  con riferimento alle altre
          categorie  reddituali  utilizzando  i  parametri  di cui al
          comma   184   del   presente   articolo   ai   fini   della
          determinazione  presuntiva  dei  ricavi, dei compensi e del
          volume d'affari.
              Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  179 a 189 del
          presente articolo si applicano nei confronti:
                a) dei  soggetti diversi da quelli indicati nell'art.
          87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  che si avvalgono della disciplina di cui all'art.
          79  del  medesimo  testo  unico  e  degli  esercenti arti e
          professioni  che abbiano conseguito, nel periodo di imposta
          precedente,  compensi  per un ammontare non superiore a 360
          milioni  di  lire  e  che  non abbiano optato per il regime
          ordinario di contabilita';
                b) degli  esercenti  attivita'  d'impresa  o  arti  e
          professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di
          ispezione  redatto  ai  sensi  dell'art. 33 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          risulti  l'inattendibilita'  della  contabilita' ordinaria.
          Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della
          Repubblica  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge; sono stabiliti i
          criteri  in  base  ai  quali  la  contabilita' ordinaria e'
          considerata    inattendibile    in    presenza   di   gravi
          contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie
          ovvero  tra  esse  e  i  dati  e  gli elementi direttamente
          rilevati.
              182.  Le  disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del
          presente  articolo  non  si  applicano  nei  confronti  dei
          contribuenti  che  hanno  dichiarato  ricavi  o compensi di
          ammontare superiore a 10 miliardi di lire.
              183.   Ai   fini   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          all'ammontare  dei  maggiori ricavi o compensi, determinato
          sulla  base  dei  predetti  parametri,  si applica, tenendo
          conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
          ovvero   soggette   a  regimi  speciali,  l'aliquota  media
          risultante   dal   rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle
          operazioni  imponibili,  diminuita  di quella relativa alle
          cessioni  di  beni  ammortizzabili,  e  il  volume d'affari
          dichiarato.
              184.  Il  Ministero  delle finanze - Dipartimento delle
          entrate,  elabora  parametri in base ai quali determinare i
          ricavi,  i  compensi  ed  il  volume  d'affari fondatamente
          attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
          alle  condizioni  di  esercizio  della  specifica attivita'
          svolta.  A  tal  fine  sono  identificati, in riferimento a
          settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
          hanno  presentato  dichiarazioni  dalle  quali  si rilevano
          coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
          degli  stessi  sono determinati parametri che tengano conto
          delle    specifiche    caratteristiche    della   attivita'
          esercitata.
              185.  L'accertamento  di  cui  al comma 181 puo' essere
          definito  ai  sensi  dell'art.  2 - bis del decreto - legge
          30 settembre  1994,  n. 564, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  30 novembre  1994, n. 656, limitatamente alla
          categoria   di   reddito   che   ha   formato   oggetto  di
          accertamento.  L'intervenuta  definizione dell'accertamento
          con  adesione  inibisce  la  possibilita'  per l'ufficio di
          effettuare,    per    lo   stesso   periodo   di   imposta,
          l'accertamento  di  cui  all'art.  38,  commi  da  quarto a
          settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 600 del 1973, e successive modificazioni.
              186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta  del  Ministro  delle finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in vigore della presente legge. Il Ministero delle
          finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite
          le  associazioni  di  categoria e gli ordini professionali,
          dei   supporti   meccanografici   contenenti   i  programmi
          necessari  per  il  calcolo dei ricavi o dei compensi sulla
          base dei parametri.
              187.  La  determinazione di maggiori ricavi, compensi e
          corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione
          delle  disposizioni  di  cui  al comma 181, non costituisce
          notizia  di  reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di
          procedura penale.
              188.  Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione
          dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta
          sul  valore  aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle
          scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per
          evitare l'accertamento di cui al comma 181, si applicano le
          disposizioni  di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          e  successive  modificazioni,  e  all'art. 48, primo comma,
          quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ma non
          e'  dovuto  il  versamento della somma pari ad un ventesimo
          dei  ricavi  o  dei compensi non annotati ovvero pari ad un
          decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto.
              189.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 181 e 188 si
          applicano  per  gli  accertamenti  relativi  al  periodo di
          imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.".
              -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 29 (Reddito
          agrario)   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917  ("Approvazione del testo unico
          delle imposte sui redditi"):
              "Art.  29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e'
          costituito  dalla  parte  del  reddito  medio ordinario dei
          terreni  imputabile  al capitale d'esercizio e al lavoro di
          organizzazione  impiegati,  nei  limiti della potenzialita'
          del  terreno,  nell'esercizio  di  attivita' agricole su di
          esso.
              2. Sono considerate attivita' agricole:
                a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
          e alla silvi-coltura;
                b) l'allevamento  di  animali  con mangimi ottenibili
          per  almeno  un  quarto  dal terreno e le attivita' dirette
          alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
          fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
          alla  produzione non eccede il doppio di quella del terreno
          su cui la produzione insiste;
                c) le    attivita'    dirette   alla   manipolazione,
          trasformazione   e   alienazione  di  prodotti  agricoli  e
          zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino
          nell'esercizio  normale dell'agricoltura secondo la tecnica
          che  lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti
          per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su
          di esso.
              3.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  e'
          stabilito  per  ciascuna  specie animale il numero dei capi
          che  rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
          tenuto  conto  della potenzialita' produttiva dei terreni e
          delle  unita'  foraggere  occorrenti a seconda della specie
          allevata.
              4.  Non  si considerano produttivi di reddito agrario i
          terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.".
              -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 78 (Imprese
          di allevamento) del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917  ("Approvazione del testo unico
          delle imposte sui redditi"):
              "Art.  78  (Imprese di allevamento). - 1. Nei confronti
          dei  soggetti  che  esercitano  attivita' di allevamento di
          animali  oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2
          dell'art.  29  il  reddito  relativo  alla  parte eccedente
          concorre  a  formare  il  reddito di impresa nell'ammontare
          determinato  attribuendo  a ciascun capo un reddito pari al
          valore  medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo
          allevato  entro  il  limite  medesimo,  moltiplicato per un
          coefficiente  idoneo  a tener conto delle diverse incidenze
          dei  costi.  Le  relative  spese  e  gli  altri  componenti
          negativi non sono ammessi in deduzione.
              2. Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma 1
          sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il Ministro dell'agricoltura e
          delle foreste. Le disposizioni del presente articolo non si
          applicano  nei  confronti  dei  redditi di cui all'art. 51,
          comma 2, lettera c).
              3.  Il  coefficiente moltiplicatore non si applica agli
          allevatori  che  si  avvalgono esclusivamente dell'opera di
          propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si
          configuri l'impresa familiare.
              4.   Il   contribuente   ha   facolta',   in   sede  di
          dichiarazione   dei   redditi,   di   non  avvalersi  delle
          disposizioni del presente articolo".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 ("Avvio del
          procedimento")  del  decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
          218  ("Disposizioni in materia di accertamento con adesione
          e di conciliazione giudiziale"):
              "Art.  5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          al  contribuente  un  invito  a  comparire,  nel quale sono
          indicati:
                  a) i    periodi    di   imposta   suscettibili   di
          accertamento;
                  b) il  giorno  e  il  luogo  della comparizione per
          definire l'accertamento con adesione.
              2.  La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
          ai  sensi  dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n.  154,  riguardante  la  determinazione
          induttiva  di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
          di  coefficienti  presuntivi,  costituisce  anche invito al
          contribuente  per l'eventuale definizione dell'accertamento
          con adesione.
              3.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'ufficio delle
          entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
          aver  controllato  la  posizione  del contribuente riguardo
          alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
          possesso,  rilevanti  per  la definizione dell'accertamento
          con  adesione  e invia al contribuente l'invito a comparire
          di  cui  al  comma  1,  dandone  comunicazione  all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  puo' delegare un
          proprio   funzionario   a   partecipare   al  procedimento.
          L'ufficio   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  anche  di
          propria   iniziativa,  trasmette  all'ufficio  distrettuale
          delle   imposte   dirette,   gli   elementi   idonei   alla
          formulazione  di  un  avviso  di  rettifica  ai sensi degli
          articoli   54   e  55  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
              -   Il   decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n.  74,
          (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76)
          reca disposizioni in materia di "Nuova disciplina dei reati
          in  materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a
          norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 41 - bis
          ("Accertamento  parziale") del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 ("Accertamento delle
          imposte sui redditi"):
                "Art.  41-bis  ("Accertamento  parziale"). - 1. Senza
          pregiudizio  dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
          stabiliti  dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora,
          dalle  segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle
          imposte  dirette,  dalla  Guardia di finanza o da pubbliche
          amministrazioni   ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati  in
          possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi che
          consentono  di  stabilire  l'esistenza  di  un  reddito non
          dichiarato   o   il maggiore   ammontare   di   un  reddito
          parzialmente  dichiarato,  che  avrebbe dovuto concorrere a
          formare  il  reddito  imponibile,  compresi  i  redditi  da
          partecipazioni  in societa', associazioni ed imprese di cui
          all'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  o  l'esistenza  di deduzioni,
          esenzioni   ed   agevolazioni  in  tutto  o  in  parte  non
          spettanti,  possono  limitarsi  ad  accertare, in base agli
          elementi   predetti,   il   reddito  o  il maggior  reddito
          imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
              2. (soppresso)".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dei commi quinto e
          sesto  dell'art.  54  ("Rettifica delle dichiarazioni") del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  ("Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul valore
          aggiunto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
          1972, n. 292, S.O.:
              "Senza  pregiudizio  dell'ulteriore azione accertatrice
          nei  termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta
          sul  valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate
          dal   Centro   informativo  delle  tasse  e  delle  imposte
          indirette  sugli  affari,  dalla  Guardia  di  finanza o da
          pubbliche  amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati
          in  possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi
          che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in
          tutto  o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o
          in  parte  non  spettanti,  puo' limitarsi ad accertare, in
          base  agli  elementi  predetti,  l'imposta  o  la  maggiore
          imposta dovuta o il minor credito spettante.
              Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  possono essere
          notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
          avviso  di  ricevimento.  La notifica si considera avvenuta
          alla  data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
          dal  destinatario  ovvero  da persona di famiglia o addetto
          alla casa.".
              -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  14
          ("Iscrizione  a ruolo a titolo definitivo") del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602
          ("Disposizioni   sulla   riscossione   delle   imposte  sul
          reddito"),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
          1973, n. 268, S.O. n. 2.:
              "Art.  14  (Iscrizione  a ruolo a titolo definitivo). -
          Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
                a) le  imposte  e le ritenute alla fonte liquidate ai
          sensi  degli  articoli  36 - bis e 36 - ter del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
          netto  dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
          allegate alle dichiarazioni;
                b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
          fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
                c) i  redditi  dominicali  dei  terreni  e  i redditi
          agrari  determinati  dall'ufficio  in  base alle risultanze
          catastali;
                d) i   relativi   interessi,   soprattasse   e   pene
          pecuniarie.".
              -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 32 ("Poteri
          degli  uffici") del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600 ("Accertamento delle imposte sui
          redditi"):
              "Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
          loro compiti gli uffici delle imposte possono:
                1)  procedere  all'esecuzione di accessi, ispezioni e
          verifiche a norma del successivo art. 33;
                2)  invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
          comparire  di  persona  o  per  mezzo di rappresentanti per
          fornire  dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
          nei  loro  confronti,  anche  relativamente alle operazioni
          annotate  nei  conti,  la  cui  copia sia stata acquisita a
          norma  del  numero  7),  o  rilevate  a norma dell'art. 33,
          secondo   e   terzo  comma.  I  singoli  dati  ed  elementi
          risultanti  dai  conti sono posti a base delle rettifiche e
          degli  accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41
          se  il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per
          la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non
          hanno  rilevanza  allo  stesso fine; alle stesse condizioni
          sono  altresi'  posti  come  ricavi  a  base  delle  stesse
          rettifiche  ed  accertamenti,  se  il  contribuente  non ne
          indica  il  soggetto  beneficiario, i prelevamenti annotati
          negli   stessi  conti  e  non  risultanti  dalle  scritture
          contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
          risultare  da verbale sottoscritto anche dal contribuente o
          dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il
          motivo  della  mancata  sottoscrizione.  Il contribuente ha
          diritto ad avere copia del verbale;
                3)  invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
          esibire  o  trasmettere  atti e documenti rilevanti ai fini
          dell'accertamento  nei loro confronti, compresi i documenti
          di  cui  al  successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
          tenuta  di  scritture contabili secondo le disposizioni del
          titolo  III  puo'  essere  richiesta anche l'esibizione dei
          bilanci  o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero  trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
                4)  inviare  ai  contribuenti  questionari relativi a
          dati  e  notizie  di  carattere specifico rilevanti ai fini
          dell'accertamento   nei   loro   confronti,  con  invito  a
          restituirli compilati e firmati;
                5)  richiedere  agli  organi  e  alle Amministrazioni
          dello   Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,  alle
          societa'  ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
          che  effettuano  istituzionalmente  riscossioni e pagamenti
          per   conto  di  terzi,  ovvero  attivita'  di  gestione  e
          intermediazione  finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
          comunicazione,  anche  in  deroga  a contrarie disposizioni
          legislative,  statutarie o regolamentari, di dati e notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti  dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente alla
          durata  del  contratto  di assicurazione, all'ammontare del
          premio   e   alla  individuazione  del  soggetto  tenuto  a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere  fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
          o  specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
          disposizione   non  si  applica  all'Istituto  centrale  di
          statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda
          le  rilevazioni  loro  commesse  dalla  legge,  e, salvo il
          disposto  del  numero 7), all'Amministrazione postale, alle
          aziende  e  istituti  di  credito  per  quanto  riguarda  i
          rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
          raccolta   del   risparmio   e  all'esercizio  del  credito
          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
                6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti e dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri  pubblici  ufficiali.  Le  copie  e gli estratti, con
          l'attestazione  di conformita' all'originale, devono essere
          rilasciate gratuitamente;
                6   -  bis)  richiedere,  previa  autorizzazione  del
          direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di
          finanza,  del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
          accertamento,  ispezione  o  verifica  il  rilascio  di una
          dichiarazione  contenente  l'indicazione  della natura, del
          numero   e   degli   estremi  identificativi  dei  rapporti
          intrattenuti   con  aziende  o  istituti  di  credito,  con
          l'amministrazione  postale, con societa' fiduciarie ed ogni
          altro  intermediario  finanziario nazionale o straniero, in
          corso  ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data
          della  richiesta.  Il  richiedente  e coloro che vengono in
          possesso  dei dati raccolti devono assumere direttamente le
          cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
                7)  richiedere,  previa autorizzazione dell'ispettore
          compartimentale   delle  imposte  dirette  ovvero,  per  la
          Guardia  di finanza, del comandante di zona, alle aziende e
          istituti  credito  per  quanto  riguarda  i  rapporti con i
          clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai
          dati  relativi  ai  servizi  dei conti correnti postali, ai
          libretti  di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia
          dei   conti   intrattenuti   con  il  contribuente  con  la
          specificazione  di  tutti  i rapporti inerenti o connessi a
          tali   conti,  comprese  le  garanzie  prestate  da  terzi;
          ulteriori  dati, notizie e documenti di carattere specifico
          relativi  agli  stessi  conti  possono essere richiesti con
          l'invio    alle   aziende   e   istituti   di   credito   e
          all'Amministrazione   postale  di  questionari  redatti  su
          modello   conforme  a  quello  approvato  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro.   La   richiesta   deve   essere   indirizzata   al
          responsabile  della sede o dell'ufficio destinatario che ne
          da'  notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
          risposta  deve  essere  inviata  al  titolare  dell'ufficio
          procedente;
                8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
          notizie  e  documenti  relativi  ad  attivita' svolte in un
          determinato  periodo  d'imposta  nei  confronti di clienti,
          fornitori  e  prestatori di lavoro autonomo nominativamente
          indicati;
                8  -  bis)  invitare ogni altro soggetto ad esibire o
          trasmettere,  anche  in copia fotostatica, atti o documenti
          fiscalmente   rilevanti   concernenti   specifici  rapporti
          intrattenuti  con il contribuente e a fornire i chiarimenti
          relativi.  Gli  inviti  e  le  richieste di cui al presente
          articolo  devono  essere  notificati ai sensi dell'art. 60.
          Dalla   data   di   notifica  decorre  il  termine  fissato
          dall'ufficio   per   l'adempimento,  che  non  puo'  essere
          inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n.
          7)  a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per
          un  periodo  di  trenta  giorni  su  istanza dell'azienda o
          istituto   di   credito,   per   giustificati  motivi,  dal
          competente ispettore compartimentale;
                8 - ter) richiedere agli amministratori di condominio
          negli  edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi alla
          gestione  condominiale.  Le notizie ed i dati non addotti e
          gli  atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o
          non  trasmessi  in  risposta  agli  inviti dell'ufficio non
          possono   essere  presi  in  considerazione  a  favore  del
          contribuente,    ai    fini   dell'accertamento   in   sede
          amministrativa   e  contenziosa.  Di  cio'  l'ufficio  deve
          informare  il  contribuente contestualmente alla richiesta.
          Le  cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non
          operano  nei  confronti  del  contribuente  che depositi in
          allegato  all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
          in  sede  contenziosa  le  notizie,  i dati, i documenti, i
          libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
          non  aver  potuto adempiere alle richieste degli uffici per
          causa a lui non imputabile".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 33 ("Accessi,
          ispezioni  e  verifiche")  del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 ("Accertamento delle
          imposte sui redditi"):
              "Art.  33  (Accessi,  ispezioni  e  verifiche).  -  Per
          l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le  disposizioni  dell'art.  52  del decreto del Presidente
          della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli uffici delle
          imposte  hanno  facolta'  di  disporre  l'accesso di propri
          impiegati  muniti  di  apposita  autorizzazione  presso  le
          pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti  indicati al n. 5)
          dell'art.  32  allo scopo di rilevare direttamente i dati e
          le  notizie  ivi previste e presso le aziende e istituti di
          credito  e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie relative ai conti la cui
          copia  sia  stata  richiesta a norma del n. 7) dello stesso
          art.   32   e  non  trasmessa  entro  il  termine  previsto
          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
          direttamente   la   completezza  o  l'esattezza,  allorche'
          l'ufficio  abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio,
          dei   dati   e  notizie  contenuti  nella  copia  di  conti
          trasmessa,  rispetto  a  tutti  i rapporti intrattenuti dal
          contribuente   con   l'azienda  o  istituto  di  credito  o
          l'Amministrazione postale.
              La  Guardia  di  finanza  coopera  con gli uffici delle
          imposte  per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
          utili  ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per la
          repressione  delle  violazioni  delle  leggi  sulle imposte
          dirette  procedendo  di  propria  iniziativa o su richiesta
          degli  uffici  secondo  le  norme  e con le facolta' di cui
          all'art.  32  e  al  precedente comma. Essa inoltre, previa
          autorizzazione  dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
          concessa  anche  in  deroga  all'art.  329  del  codice  di
          procedura  penale,  utilizza  e trasmette agli uffici delle
          imposte  documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o
          riferiti   ed   ottenuti  dalle  altre  Forze  di  polizia,
          nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
              Ai  fini del necessario coordinamento dell'azione della
          Guardia  di  finanza  con  quella  degli  uffici finanziari
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba  procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione
          generale  delle imposte dirette e il comando generale della
          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e i comandi territoriali.
              Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi della Guardia di
          finanza,  per evitare la reiterazione di accessi, si devono
          dare  immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
          verifiche  intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
          comunicazione  puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
          l'ispezione   o   la  verifica  l'esecuzione  di  specifici
          controlli  e  l'acquisizione  di  specifici elementi e deve
          trasmettere  i  risultati  dei controlli eventualmente gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai  fini  dell'accertamento.  Al  termine delle ispezioni e
          delle  verifiche  l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
          deve   comunicare   gli   elementi  acquisiti  agli  organi
          richiedenti.
              Gli  accessi  presso le aziende e istituti di credito e
          l'Amministrazione  postale  debbono essere eseguiti, previa
          autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
          dirette  ovvero,  per la Guardia di finanza, del Comandante
          di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
          qualifica  non inferiore a quella di funzionario tributario
          e  da  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  di grado non
          inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse   e'  data  immediata  notizia  a  cura  del  predetto
          responsabile al soggetto interessato.
              Coloro  che  eseguono  le  ispezioni e le rilevazioni o
          vengono  in  possesso  dei  dati  raccolti  devono assumere
          direttamente  le  cautele  necessarie alla riservatezza dei
          dati  acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono determinate le
          modalita'  di  esecuzione  degli  accessi  con  particolare
          riferimento  al  numero  massimo  dei  funzionari  e  degli
          ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle
          caratteristiche   dei  documenti  di  riconoscimento  e  di
          autorizzazione;  alle  condizioni  di tempo, che non devono
          coincidere  con  gli orari di sportello aperto al pubblico,
          in   cui  gli  accessi  possono  essere  espletati  e  alla
          redazione dei processi verbali".
              -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  38
          ("Accertamento sintetico") del decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 ("Accertamento delle
          imposte sui redditi"):
              "Art.  38  (Accertamento  sintetico). - L'ufficio delle
          imposte   procede   alla   rettifica   delle  dichiarazioni
          presentate   dalle   persone   fisiche  quando  il  reddito
          complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo
          o  non  sussistono  o non spettano, in tutto o in parte, le
          deduzioni  dal  reddito  o le detrazioni d'imposta indicate
          nella dichiarazione.
              La  rettifica  deve  essere  fatta con unico atto, agli
          effetti  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta   locale   su   redditi,  ma  con  riferimento
          analitico  ai redditi delle varie categorie di cui all'art.
          6  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 597.
              L'incompletezza,  la  falsita' e l'inesattezza dei dati
          indicati   nella   dichiarazione,  salvo  quanto  stabilito
          nell'art.  39,  possono  essere desunte dalla dichiarazione
          stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
          precedenti  e  dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
          precedente   anche  sulla  base  di  presunzioni  semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
              L'ufficio,  indipendentemente dalle disposizioni recate
          dai  commi  precedenti  e  dall'art.  39,  puo', in base ad
          elementi   e   circostanze   di  fatto  certi,  determinare
          sinteticamente    il    reddito   complessivo   netto   del
          contribuente  in  relazione  al contenuto induttivo di tali
          elementi  e circostanze quando il reddito complessivo netto
          accertabile  si  discosta  per  almeno  un quarto da quello
          dichiarato.  A  tal  fine,  con  decreto del Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabilite  le  modalita'  in base alle quali l'ufficio puo'
          determinare  induttivamente il reddito o il maggior reddito
          in   relazione   ad   elementi   indicativi   di  capacita'
          contributiva  individuati  con  lo stesso decreto quando il
          reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti
          elementi per due o piu' periodi di imposta.
              Qualora  l'ufficio  determini sinteticamente il reddito
          complessivo  netto  in  relazione alla spesa per incrementi
          patrimoniali,  la  stessa si presume sostenuta, salvo prova
          contraria,  con  redditi  conseguiti,  in  quote  costanti,
          nell'anno   in   cui  e'  stata  effettuata  e  nei  cinque
          precedenti.
              Il  contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima
          della   notificazione   dell'accertamento,  che  il maggior
          reddito   determinato  o  determinabile  sinteticamente  e'
          costituito  in  tutto  o  in  parte  da redditi esenti o da
          redditi  soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
          L'entita'  di  tali  redditi  e la durata del loro possesso
          devono risultare da idonea documentazione.
              Dal  reddito complessivo determinato sinteticamente non
          sono  deducibili  gli  oneri di cui all'art. 10 del decreto
          indicato nel secondo comma.
              Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior
          reddito  accertato sinteticamente e' considerato reddito di
          capitale  salva  la  facolta'  del contribuente di provarne
          l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
              Le  disposizioni  di  cui  al quarto comma si applicano
          anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti
          disposti  dagli  uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma,
          numeri 2), 3) e 4)".
              -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 39 ("Redditi
          determinati  in base alle scritture contabili") del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
          ("Accertamento delle imposte sui redditi"):
              "Art.  39  (Redditi  determinati in base alle scritture
          contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
          l'ufficio procede alla rettifica:
                a) se  gli  elementi indicati nella dichiarazione non
          corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
          e  delle  perdite  e  dell'eventuale  prospetto  di  cui al
          secondo comma dell'art. 3;
                b) se   non   sono  state  esattamente  applicate  le
          disposizioni  del titolo V del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
                c) se  l'incompletezza,  la  falsita' o l'inesattezza
          degli  elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
          allegati  risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
          questionari  di  cui  ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli
          atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del
          n.  3)  dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri
          soggetti  previste  negli  articoli  6  e  7,  dai  verbali
          relativi  ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di altri
          contribuenti  o  da  altri  atti  e  documenti  in possesso
          dell'ufficio;
                d) se  l'incompletezza,  la  falsita' o l'inesattezza
          degli  elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
          allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
          dalle  altre  verifiche  di  cui  all'art.  33  ovvero  dal
          controllo  della completezza, esattezza e veridicita' delle
          registrazioni  contabili sulla scorta delle fatture e degli
          altri  atti  e  documenti  relativi all'impresa nonche' dei
          dati   e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei  modi
          previsti   dall'art.   32.  L'esistenza  di  attivita'  non
          dichiarate  o  la  inesistenza  di passivita' dichiarate e'
          desumibile   anche  sulla  base  di  presunzioni  semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
              In   deroga  alle  disposizioni  del  comma  precedente
          l'ufficio  delle  imposte  determina  il  reddito d'impresa
          sulla  base  dei  dati  e delle notizie comunque raccolti o
          venuti  a  sua  conoscenza,  con facolta' di prescindere in
          tutto  o  in  parte  dalle  risultanze del bilancio e dalle
          scritture  contabili  in  quanto  esistenti  e di avvalersi
          anche  di  presunzioni  prive  dei  requisiti  di  cui alla
          lettera d) del precedente comma:
                a) quando  il reddito d'impresa non e' stato indicato
          nella dichiarazione;
                b) (abrogata);
                c) quando  dal  verbale di ispezione redatto ai sensi
          dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
          comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
          contabili   prescritte   dall'art.   14  ovvero  quando  le
          scritture  medesime  non  sono  disponibili  per  causa  di
          forza maggiore;
                d) quando   le   omissioni  e  le  false  o  inesatte
          indicazioni  accertate ai sensi del precedente comma ovvero
          le   irregolarita'   formali   delle   scritture  contabili
          risultanti  dal  verbale  di  ispezione  sono  cosi' gravi,
          numerose  e  ripetute  da  rendere  inattendibili  nel loro
          complesso  le  scritture stesse per mancanza delle garanzie
          proprie  di  una  contabilita'  sistematica.  Le  scritture
          ausiliarie  di  magazzino  non si considerano irregolari se
          gli  errori  e  le omissioni sono contenuti entro i normali
          limiti  di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
          nello  scarico  e dei costi specifici imputati nelle schede
          di  lavorazione  ai  sensi della lettera d) del primo comma
          dell'art. 14 del presente decreto;
                d  -  bis) quando il contribuente non ha dato seguito
          agli  inviti  disposti  dagli uffici ai sensi dell'art. 32,
          primo  comma,  numeri  3)  e 4),  del  presente  decreto  o
          dell'art.  51,  secondo  comma, numeri 3) e 4), del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
          applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
          quelli  derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
          riferimento   alle   scritture   contabili  rispettivamente
          indicate  negli  articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
          soggetti  indicati  nel  quarto comma dell'art. 18, che non
          hanno  provveduto  agli  adempimenti  contabili  di  cui ai
          precedenti  commi  dello stesso articolo, e' determinato in
          ogni   caso   ai  sensi  del  secondo  comma  del  presente
          articolo".
              -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  40
          ("Rettifica  delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle
          persone   fisiche")   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 ("Accertamento delle
          imposte sui redditi"):
              "Art.  40  (Rettifica  delle dichiarazioni dei soggetti
          diversi  dalle  persone  fisiche).  -  Alla rettifica delle
          dichiarazioni   presentate  dai  soggetti  all'imposta  sul
          reddito  delle persone giuridiche si procede con unico atto
          agli  effetti  di  tale  imposta  e dell'imposta locale sui
          redditi,  con  riferimento  unitario al reddito complessivo
          imponibile  ma  tenendo  distinti  i  redditi fondiari. Per
          quanto   concerne  il  reddito  complessivo  imponibile  si
          applicano  le disposizioni dell'art. 39 relative al reddito
          d'impresa,  con  riferimento  al bilancio o rendiconto e se
          del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti,
          ai  fini  della  lettera b) del secondo comma dell'art. 39,
          anche  le  disposizioni  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica   29 settembre  1973,  n.  598,  concernenti  la
          determinazione del reddito complessivo imponibile.
              Alla  rettifica  delle  dichiarazioni  presentate dalle
          societa'  e  associazioni  indicate nell'art. 5 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
          si  procede  con unico atto ai fini dell'imposta locale sui
          redditi  dovuta  dalle  societa'  stesse  e  ai  fini delle
          imposte  sul  reddito delle persone fisiche o delle persone
          giuridiche   dovute   dai  singoli  soci  o  associati.  Si
          applicano  le  disposizioni  del  primo  comma del presente
          articolo  o  quelle  dell'art.  38 secondo che si tratti di
          societa'  in  nome  collettivo,  in accomandita semplice ed
          equiparate  ovvero  di  societa'  semplici  o di societa' o
          associazioni equiparate".
              -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  51
          ("Attribuzione  e  poteri  degli  uffici  dell'imposte  sul
          valore   aggiunto")   del   decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.  633  ("Istituzione  e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"):
              "Art.  51  (Attribuzione  e  poteri  degli uffici delle
          imposte sul valore aggiunto). - Gli uffici dell'imposta sul
          valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i
          versamenti   eseguiti   dai   contribuenti,   ne   rilevano
          l'eventuale  omissione e provvedono all'accertamento e alla
          riscossione   delle   imposte  o maggiori  imposte  dovute;
          vigilano   sull'osservanza  degli  obblighi  relativi  alla
          fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta
          della  contabilita'  e  degli  altri obblighi stabiliti dal
          presente  decreto;  provvedono  alla irrogazione delle pene
          pecuniarie  e  delle  sopratasse  e  alla presentazione del
          rapporto   all'autorita'   giudiziaria  per  le  violazioni
          sanzionate  penalmente.  Il  controllo  delle dichiarazioni
          presentate  e  l'individuazione  dei  soggetti che ne hanno
          omesso  la  presentazione  sono  effettuati  sulla  base di
          criteri  selettivi  fissati  annualmente dal Ministro delle
          finanze  che  tengano anche conto della capacita' operativa
          degli uffici stessi.
              Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
                1)  procedere  all'esecuzione di accessi, ispezioni e
          verifiche ai sensi dell'art. 52;
                2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
          professioni,  indicandone il motivo, a comparire di persona
          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e
          scritture,  ad esclusione dei libri e dei registri in corso
          di   scritturazione,   o   per   fornire  dati,  notizie  e
          chiarimenti  rilevanti  ai fini degli accertamenti nei loro
          confronti  anche relativamente alle operazioni annotate nei
          conti,  la cui copia sia stata acquisita a norma del numero
          7)  del  presente  comma, ovvero rilevate a norma dell'art.
          52,  ultimo  comma,  o dell'art. 63, primo comma. I singoli
          dati  ed  elementi  risultanti  dai conti sono posti a base
          delle   rettifiche  e  degli  accertamenti  previsti  dagli
          articoli 54  e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha
          tenuto  conto  nelle dichiarazioni o che non si riferiscono
          ad  operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia
          gli  acquisti  si  considerano  effettuati  all'aliquota in
          prevalenza  rispettivamente  applicata o che avrebbe dovuto
          essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute
          devono   essere   verbalizzate  a  norma  del  sesto  comma
          dell'art. 52;
                3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
          professioni,  con invito a restituirli compilati e firmati,
          questionari   relativi   a  dati  e  notizie  di  carattere
          specifico  rilevanti  ai  fini dell'accertamento, anche nei
          confronti di loro clienti e fornitori;
                4)   invitare   qualsiasi   soggetto   ad  esibire  o
          trasmettere,   anche  in  copia  fotostatica,  documenti  e
          fatture   relativi   a   determinate  cessioni  di  beni  o
          prestazioni   di   servizi   ricevute  ed  a  fornire  ogni
          informazione relativa alle operazioni stesse;
                5)  richiedere  agli  organi  e  alle amministrazioni
          dello   Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,  alle
          societa'  ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
          che  effettuano  istituzionalmente  riscossioni e pagamenti
          per   conto   terzi,   ovvero   attivita'   di  gestione  e
          intermediazione  finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
          comunicazione,  anche  in  deroga  a contrarie disposizioni
          legislative,  statutarie o regolamentari, di dati e notizie
          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
          richiesti  dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente alla
          durata  del  contratto  di assicurazione, all'ammontare del
          premio   e   alla  individuazione  del  soggetto  tenuto  a
          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono
          essere  fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
          o  specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
          disposizione   non  si  applica  all'Istituto  centrale  di
          statistica   e  agli  ispettorati  del  lavoro  per  quanto
          riguarda  le rilevazioni loro commesse dalla legge e, salvo
          il  disposto  del  n. 7), all'Amministrazione postale, alle
          aziende  e  istituti  di  credito,  per  quanto  riguarda i
          rapporti  con  i clienti inerenti o connessi alla attivita'
          di  raccolta  del  risparmio  e  all'esercizio  del credito
          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
                6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti e dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri pubblici ufficiali;
                6   -  bis)  richiedere,  previa  autorizzazione  del
          direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di
          finanza,  del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
          accertamento,  ispezione  o  verifica,  il  rilascio di una
          dichiarazione  contenente  l'indicazione  della natura, del
          numero   e   degli   estremi  identificativi  dei  rapporti
          intrattenuti   con   aziende   o   istituti   di   credito,
          l'Amministrazione  postale, con societa' fiduciarie ed ogni
          altro  intermediario  finanziario nazionale o straniero, in
          corso  ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data
          della  richiesta.  Il  richiedente  e coloro che vengono in
          possesso  dei dati raccolti devono assumere direttamente le
          cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
                7)  richiedere,  previa autorizzazione dell'ispettore
          compartimentale  delle  tasse  ed  imposte  indirette sugli
          affari  ovvero, per la Guardia di finanza, del comandate di
          zona,  alle  aziende  e  istituti  di  credito  per  quanto
          riguarda  i  rapporti  con  i clienti e all'Amministrazione
          postale  per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei
          conti  correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni
          postali  fruttiferi,  copia  dei  conti intrattenuti con il
          contribuente  con  la  specificazione  di  tutti i rapporti
          inerenti  o  connessi  a  tali  conti  comprese le garanzie
          prestate  da  terzi;  ulteriori dati e notizie di carattere
          specifico   relativi   agli  stessi  conti  possono  essere
          richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' -
          con   l'invio   alle   aziende  e  istituti  di  credito  e
          all'Amministrazione   postale  di  questionari  redatti  su
          modello   conforme  a  quello  approvato  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro.   La   richiesta   deve   essere   indirizzata   al
          responsabile  della sede o dell'ufficio destinatario che ne
          da'  notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
          risposta  deve  essere  inviata  al  titolare  dell'ufficio
          procedente.
              Gli  inviti  e  le richieste di cui al precedente comma
          devono  essere  fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
          ricevimento  fissando  per  l'adempimento  un  termine  non
          inferiore  a  quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
          n.  7),  non  inferiore  a sessanta giorni. Il termine puo'
          essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza
          dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi
          dal  competente  ispettore compartimentale. Si applicano le
          disposizioni  dell'art. 52 del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive
          modificazioni.
              Per  l'inottemperanza  agli  inviti  di  cui al secondo
          comma,  numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
          ai  commi  terzo  e  quarto  dell'art.  32  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 52 ("Accessi,
          ispezioni  e  verifiche")  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633 ("Accertamento delle
          imposte sui redditi"):
              "Art.  52 (Accessi, ispezioni, verifiche). - Gli uffici
          dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
          di  impiegati  dell'Amministrazione  finanziaria nei locali
          destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
          artistiche  o  professionali  per  procedere  ad  ispezioni
          documentali,  verificazioni  e  ricerche  e  ad  ogni altra
          rilevazione  ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
          e   per   la   repressione   dell'evasione  e  delle  altre
          violazioni.  Gli  impiegati  che  eseguono l'accesso devono
          essere  muniti  di apposita autorizzazione che ne indica lo
          scopo,  rilasciata  dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
          Tuttavia  per accedere in locali che siano adibiti anche ad
          abitazione   e'   necessaria   anche  l'autorizzazione  del
          procuratore  della  Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
          locali destinati all'esercizio di arti e professioni dovra'
          essere  eseguito in presenza del titolare dello studio o di
          un  suo  delegato.  L'accesso  in  locali diversi da quelli
          indicati  nel precedente comma puo' essere eseguito, previa
          autorizzazione  del  procuratore della Repubblica, soltanto
          in  caso  di  gravi  indizi  di  violazioni delle norme del
          presente  decreto,  allo scopo di reperire libri, registri,
          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
              E'   in   ogni  caso  necessaria  l'autorizzazione  del
          procuratore  della  Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
          personali  e  all'apertura  coattiva  di  pieghi sigillati,
          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per
          l'esame   di   documenti   e   la   richiesta   di  notizie
          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
          ferma  restando  la norma di cui all'art. 103 del codice di
          procedura penale.
              L'ispezione  documentale  si  estende  a tutti i libri,
          registri,  documenti e scritture che si trovano nei locali,
          compresi  quelli  la  cui  tenuta  e conservazione non sono
          obbligatorie.
              I  libri,  registri,  scritture  e  documenti di cui e'
          rifiutata   l'esibizione   non   possono  essere  presi  in
          considerazione   a   favore   del   contribuente   ai  fini
          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
          rifiuto  di  esibizione si intendono anche la dichiarazione
          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
          la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve
          essere   redatto  processo  verbale  da  cui  risultino  le
          ispezioni  e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al
          contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute.
          Il  verbale  deve essere sottoscritto dal contribuente o da
          chi  lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata
          sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.
              I  documenti  e le scritture possono essere sequestrati
          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
          contenuto   nel   verbale,   nonche'  in  caso  di  mancata
          sottoscrizione   o   di  contestazione  del  contenuto  del
          verbale.   I   libri   e  i  registri  non  possono  essere
          sequestrati;  gli  organi  procedenti  possono  eseguirne o
          farne  eseguire  copie  o  estratti,  possono apporre nelle
          parti  che interessano la propria firma o sigla insieme con
          la  data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
          dei registri.
              Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
          per  l'esecuzione  di  verifiche  e  di ricerche relative a
          merci  o  altri  beni  viaggianti  su autoveicoli e natanti
          adibiti  al  trasporto  per  conto di terzi. In deroga alle
          disposizioni  del settimo comma gli impiegati che procedono
          all'accesso  nei  locali  di  soggetti  che si avvalgono di
          sistemi   meccanografici,   elettronici   e  simili,  hanno
          facolta'  di  provvedere  con mezzi propri all'elaborazione
          dei   supporti   fuori   dei   locali   stessi  qualora  il
          contribuente   non   consenta  l'utilizzazione  dei  propri
          impianti e del proprio personale.
              Se  il contribuente dichiara che le scritture contabili
          o  alcune  di  esse  si  trovano presso altri soggetti deve
          esibire  una  attestazione  dei  soggetti stessi recante la
          specificazione   delle   scritture  in  loro  possesso.  Se
          l'attestazione  non  e'  esibita  e se il soggetto che l'ha
          rilasciata  si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
          in  parte  le  scritture  si  applicano le disposizioni del
          quinto comma.
              Gli  uffici  dell'I.V.A.  hanno  facolta'  di  disporre
          l'accesso   di   propri   impiegati   muniti   di  apposita
          autorizzazione  presso  le  pubbliche amministrazioni e gli
          enti  indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie ivi previste e presso le
          aziende  e  istituti di credito e l'Amministrazione postale
          allo  scopo  di  rilevare  direttamente i dati e le notizie
          relativi  ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
          del  n.  7)  dello  stesso art. 51 e non trasmessa entro il
          termine  previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo
          scopo   di   rilevare  direttamente  la  completezza  o  la
          esattezza  dei  dati  e  notizie, allorche' l'ufficio abbia
          fondati  sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella
          copia  dei  conti  trasmessa,  rispetto  a tutti i rapporti
          intrattenuti  dal contribuente con le aziende e istituti di
          credito   e  l'Amministrazione  postale.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni.".
              -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  54
          ("Rettifica   delle   dichiarazioni")   del   decreto   del
          Presidente   della   Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633
          ("Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul  valore
          aggiunto"):
              "Art.  54  (Rettifica delle dichiarazioni). - L'Ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  procede alla rettifica
          della  dichiarazione  annuale  presentata  dal contribuente
          quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella
          dovuta  ovvero  una  eccedenza  detraibile  o  rimborsabile
          superiore a quella spettante.
              L'infedelta'  della dichiarazione, qualora non emerga o
          direttamente  dal contenuto di essa o dal confronto con gli
          elementi   di   calcolo  delle  liquidazioni  di  cui  agli
          articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
          deve   essere  accertata  mediante  il  confronto  tra  gli
          elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
          registri  di  cui  agli  articoli 23, 24 e 25 e mediante il
          controllo  della completezza, esattezza e veridicita' delle
          registrazioni   sulla   scorta   delle   fatture  ed  altri
          documenti,  delle risultanze di altre scritture contabili e
          degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
          articoli 51  e 51 - bis. Le omissioni e le false o inesatte
          indicazioni  possono  essere indirettamente desunte da tali
          risultanze,  dati  e  notizie  a norma dell'art. 53 o anche
          sulla  base  di  presunzioni semplici, purche' queste siano
          gravi, precise e concordanti.
              L'ufficio   puo'   tuttavia  procedere  alla  rettifica
          indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
          del   contribuente   qualora   l'esistenza   di  operazioni
          imponibili  per ammontare superiore a quello indicato nella
          dichiarazione,  o  l'inesattezza delle indicazioni relative
          alle  operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
          in  modo  certo  e  diretto,  e  non  in via presuntiva, da
          verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
          dell'art.  51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di
          altri  contribuenti  o  da  verbali  relativi  ad ispezioni
          eseguite  nei  confronti  di altri contribuenti, nonche' da
          altri atti e documenti in suo possesso.
              Se  vi  e'  pericolo  per  la  riscossione dell'imposta
          l'ufficio puo' provvedere, prima della scadenza del termine
          per   la   presentazione   della   dichiarazione   annuale,
          all'accertamento  delle  imposte  non versate in tutto o in
          parte  a  norma degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del
          precedente  periodo  non  si  applicano  nei  casi previsti
          dall'art. 60, sesto comma.
              Senza  pregiudizio  dell'ulteriore  azione accertatrice
          nei  termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta
          sul  valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate
          dal   Centro   informativo  delle  tasse  e  delle  imposte
          indirette  sugli  affari,  dalla  Guardia  di  finanza o da
          pubbliche  amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati
          in  possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi
          che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in
          tutto  o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o
          in  parte  non  spettanti,  puo' limitarsi ad accertare, in
          base   agli  elementi  predetti,  l'imposta  o  la maggiore
          imposta dovuta o il minor credito spettante.
              (Comma abrogato).
              Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  possono essere
          notificati  mediante  invio  di  lettera  raccomandata  con
          avviso  di  ricevimento.  La notifica si considera avvenuta
          alla  data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
          dal  destinatario  ovvero  da persona di famiglia o addetto
          alla casa.
              Gli  avvisi  di  accertamento  parziale  sono annullati
          dall'ufficio  che  li  ha  emessi  se, dalla documentazione
          prodotta  dal  contribuente, risultano infondati in tutto o
          in parte".
              -   Si   trascrive   il   testo  vigente  dell'art.  55
          ("Accertamento induttivo") del decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.  633  ("Istituzione  e
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"):
              "Art. 55 (Accertamento induttivo). - Se il contribuente
          non   ha  presentato  la  dichiarazione  annuale  l'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  puo' procedere in ogni
          caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente
          dalla  previa  ispezione  della  contabilita'.  In tal caso
          l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile
          sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle
          notizie   comunque   raccolti   o   venuti   a   conoscenza
          dell'ufficio  e  sono  computati  in  detrazione soltanto i
          versamenti  eventualmente  eseguiti  dal  contribuente e le
          imposte  detraibili  ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle
          liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
              Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
          se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai numeri 1)
          e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi
          richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state
          regolarizzate   entro   il  mese  successivo  a  quello  di
          presentazione  della  dichiarazione. Le disposizioni stesse
          si  applicano,  in  deroga  alle disposizioni dell'art. 54,
          anche nelle seguenti ipotesi:
                1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione
          redatto  ai  sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha
          tenuto,  ha  rifiutato  di  esibire o ha comunque sottratto
          all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
          altre  scritture  contabili  obbligatorie a norma del primo
          comma  dell'art.  2214  del  codice civile e delle leggi in
          materia  di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di
          tali registri e scritture;
                2)  quando  dal  verbale  di ispezione risulta che il
          contribuente  non  ha  emesso  le  fatture  per  una  parte
          rilevante  delle  operazioni  ovvero  non ha conservato, ha
          rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
          totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
                3)   quando  le  omissioni  e  le  false  o  inesatte
          indicazioni  o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54,
          ovvero  le irregolarita' formali dei registri e delle altre
          scritture  contabili  risultanti  dal verbale di ispezione,
          sono   cosi'   gravi,   numerose   e  ripetute  da  rendere
          inattendibile la contabilita' del contribuente.
              Se  vi  e'  pericolo  per  la  riscossione dell'imposta
          l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la
          frazione  di  anno  solare gia' decorsa, senza attendere la
          scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale
          e   con  riferimento  alle  liquidazioni  prescritte  dagli
          articoli 27 e 33".
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          10 novembre  1997, n. 441, reca norme per il riordino della
          disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 36 - bis
          ("Liquidazione  delle  imposte, dei contributi, dei premi e
          dei  rimborsi  dovuti  in  base  alle  dichiarazioni")  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600 ("Accertamento delle imposte sui redditi"):
              "Art.   36  -  bis  (Liquidazione  delle  imposte,  dei
          contributi,  dei  premi  e dei rimborsi dovuti in base alle
          dichiarazioni).    -    1.    Avvalendosi    di   procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle
          imposte,  dei  contributi  e  dei premi dovuti, nonche' dei
          rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'Amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti
          dichiarazioni;
                c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
                d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
          superiore a quella prevista dalla legge;
                e)  ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
                f) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e
          la   tempestivita'   dei   versamenti  delle  imposte,  dei
          contributi  e  dei  premi  dovuti  a titolo di acconto e di
          saldo  e  delle  ritenute alla fonte operate in qualita' di
          sostituto d'imposta.
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli    aspetti   formali.   Qualora   a   seguito   della
          comunicazione  il  contribuente  o  il sostituto di imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  nel presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti,  come  dichiarati dal contribuente e dal sostituto
          d'imposta.".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 36 - ter
          (Controllo  formale  delle  dichiarazioni)  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600
          ("Accertamento delle imposte sui redditi"):
              "Art. 36 - ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
          -    1.    Gli   uffici   periferici   dell'amministrazione
          finanziaria,  procedono,  entro  il 31 dicembre del secondo
          anno  successivo  a  quello  di presentazione, al controllo
          formale  delle  dichiarazioni presentate dai contribuenti e
          dai  sostituti  d'imposta  sulla base dei criteri selettivi
          fissati  dal  Ministro  delle  finanze, tenendo anche conto
          delle capacita' operative dei medesimi uffici.
              2.  Senza  pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
                a) escludere  in  tutto  o in parte lo scomputo delle
          ritenute  d'acconto  non risultanti dalle dichiarazioni dei
          sostituti  d'imposta,  dalle  comunicazioni di cui all'art.
          20,   terzo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica    29 settembre    1973,   n.   605,   o   dalle
          certificazioni   richieste  ai  contribuenti  ovvero  delle
          ritenute  risultanti  in misura inferiore a quella indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
                b) escludere  in  tutto  o  in  parte  le  detrazioni
          d'imposta  non  spettanti in base ai documenti richiesti ai
          contribuenti  o  agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
                c) escludere  in  tutto  o  in parte le deduzioni dal
          reddito  non  spettanti  in  base ai documenti richiesti ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
                d) determinare  i crediti d'imposta spettanti in base
          ai  dati  risultanti  dalle  dichiarazioni  e  ai documenti
          richiesti ai contribuenti;
                e) liquidare  la maggiore  imposta  sul reddito delle
          persone    fisiche    e    i maggiori   contributi   dovuti
          sull'ammontare  complessivo  dei redditi risultanti da piu'
          dichiarazioni  o  certificati  di  cui all'art. 1, comma 4,
          lettera  d),  presentati  per  lo  stesso anno dal medesimo
          contribuente;
                f) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
              3.  Ai  fini  dei  commi  l  e  2, il contribuente o il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai  dati  contenuti  nella  dichiarazione  e  ad eseguire o
          trasmettere  ricevute  di  versamento e altri documenti non
          allegati  alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
          terzi.
              4.  L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi   che   hanno   dato   luogo  alla  rettifica  degli
          imponibili,  delle  imposte, delle ritenute alla fonte, dei
          contributi  e dei premi dichiarati, per consentire anche la
          segnalazione  di eventuali dati ed elementi non considerati
          o  valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 54-bis del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto):
              "Art.  54  -  bis  (Liquidazione dell'imposta dovuta in
          base  alle  dichiarazioni).  -  1. Avvalendosi di procedure
          automatizzate  l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione
          dell'imposta  dovuta  in base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti.
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dai  contribuenti nella determinazione del volume
          d'affari e delle imposte;
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti   nel   riporto  delle  eccedenze  di  imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
                c) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e
          la  tempestivita'  dei  versamenti  dell'imposta risultante
          dalla  dichiarazione  annuale  a  titolo  di  acconto  e di
          conguaglio  nonche'  dalle  liquidazioni  periodiche di cui
          agli artt. 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato ai
          sensi  e  per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  dal presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.".
              - Si   trascrive   il   testo   vigente   dell'art.  17
          ("Oggetto")  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
          ("Norme    di   semplificazione   degli   adempimenti   dei
          contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni"):
              "Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi dell'art. 3, del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  artt.  27  e  33  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d)  all'imposta  prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d - bis) - (Soppressa);
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h  -  bis)  al  saldo  per  il  1997 dell'imposta sul
          patrimonio  netto  delle  imprese,  istituita con decreto -
          legge   30 settembre   1992,   n.   394,   convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del
          contributo  al servizio sanitario nazionale di cui all'art.
          31  della  legge  28 febbraio  1986,  n. 41, come da ultimo
          modificato  dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
          n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
          1995, n. 85;
                h  -  ter) alle altre entrate individuate con decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h  -  quater)  al  credito  d'imposta  spettante agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2 - bis. (Comma soppresso)".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 2, comma
          8-bis ("Termine per la presentazione della dichiarazione in
          materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P."): del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
              "8-bis    (Termine    per    la   presentazione   della
          dichiarazione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e di
          I.R.A.P.).  -  Le  dichiarazioni  dei redditi, dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive  e dei sostituti di
          imposta  possono  essere  integrate  dai  contribuenti  per
          correggere  errori  od  omissioni  che  abbiano determinato
          l'indicazione  di  un  maggior  reddito  o, comunque, di un
          maggior  debito  d'imposta  o di un minor credito, mediante
          dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
          all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati
          per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
          non  oltre il termine prescritto per la presentazione della
          dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta successivo.
          L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni
          puo'  essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.
          17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.".

      

                               Art. 8.
       (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)

   1.  Le  dichiarazioni  relative ai periodi d'imposta per i quali i
termini  per  la  loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre
2002,  possono  essere integrate secondo le disposizioni del presente
articolo. L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
redditi   e   relative   addizionali,   delle   imposte  sostitutive,
dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle imprese, dell'imposta sul
valore  aggiunto,  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
dei  contributi  previdenziali  e  di  quelli  al  Servizio sanitario
nazionale.  I  soggetti  indicati  nel  titolo  III  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad
operare   ritenute   alla   fonte,   possono  integrare,  secondo  le
disposizioni  del  presente articolo, le ritenute relative ai periodi
di imposta di cui al presente comma.
   2.  I  versamenti  delle  imposte  di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera  b),  numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504,  e  all'articolo  8,  commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre
2001,  n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, relativamente ai quali il termine e' scaduto entro il 31
ottobre  2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge,
non  sono  stati  notificati  avvisi  di accertamento, possono essere
definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di
dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di
un  importo  pari  al  20  per  cento  delle  imposte non versate. Le
controversie,  sulle  quali  non  sia ancora intervenuto accertamento
definitivo  o pronunzia non piu' impugnabile, possono essere definite
con  il  pagamento  di  un  importo pari al 30 per cento del dovuto o
della  maggiorazione  accertata  dagli uffici alla data di entrata in
vigore della presente legge.
   3.  L'integrazione  si  perfeziona  con  il pagamento dei maggiori
importi  dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante l'applicazione delle
disposizioni  vigenti  in  ciascun  periodo  di  imposta  relative ai
tributi  indicati  nel  comma  1  nonche' dell'intero ammontare delle
ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da
presentare,  entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero
per  rettificare  in  aumento  la  dichiarazione  gia' presentata. La
predetta  dichiarazione  integrativa  e' presentata in via telematica
direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati
dall'articolo  3  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
salvo  che  per  i  periodi  d'imposta  1996  e  1997, per i quali la
dichiarazione e' presentata su supporto cartaceo. Qualora gli importi
da  versare  per  ciascun periodo di imposta eccedano, per le persone
fisiche,  la  somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma
di  5.000  euro,  gli importi eccedenti possono essere versati in due
rate,  di  pari  importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005,
maggiorati  degli  interessi  legali  a  decorrere dal 17 marzo 2003.
L'omesso  versamento  delle predette eccedenze entro le date indicate
non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle
somme  non  corrisposte  a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi'
dovuti  una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento
del  le  somme  non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito  entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli  interessi  legali.  La dichiarazione integrativa non costituisce
titolo  per  il  rimborso  di  ritenute,  acconti e crediti d'imposta
precedentemente   non   dichiarati,  ne'  per  il  riconoscimento  di
esenzioni  o  agevolazioni  non  richieste  in  precedenza, ovvero di
detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la
differenza  tra  l'importo  dell'eventuale maggior credito risultante
dalla  dichiarazione  originaria e quello del minor credito spettante
in  base  alla  dichiarazione  integrativa,  e'  versata  secondo  le
modalita'  previste dal presente articolo. E in ogni caso preclusa la
deducibilita'  delle  maggiori  imposte  e contributi versati. Per le
ritenute  indicate  nelle  dichiarazioni  integrative non puo' essere
esercitata  la  rivalsa  sui  percettori delle somme o dei valori non
assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del
presente   comma   sono  effettuati  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
   4.  In alternativa alle modalita' di dichiarazione e versamento di
cui  al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli
che  hanno  omesso  la  presentazione  delle dichiarazioni relative a
tutti   i  periodi  d'imposta  di  cui  al  medesimo  comma,  possono
presentare   la  dichiarazione  integrativa  in  forma  riservata  ai
soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
9  luglio  1997,  n.  241.  Questi ultimi rilasciano agli interessati
copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21
marzo   2003,  le  maggiori  somme  dovute  secondo  le  disposizioni
contenute  nel  capo  III del predetto decreto legislativo n. 241 del
1997,  esclusa  la  compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso
decreto   legislativo,   e   comunicano   all'Agenzia  delle  entrate
l'ammontare  complessivo  delle  medesime somme senza indicazione dei
nominativi   dei  soggetti  che  hanno  presentato  la  dichiarazione
integrativa riservata. E esclusa la rateazione di cui al comma 3.
   5.  Per  i  redditi  e  gli  imponibili  conseguiti all'estero con
qualunque  modalita',  anche  tramite  soggetti  non residenti o loro
strutture  interposte,  e'  dovuta  un'imposta  sostitutiva di quelle
indicate  al comma 1, pari al 13 per cento. Per la dichiarazione e il
versamento   della  predetta  imposta  sostitutiva  si  applicano  le
disposizioni dei commi 3 e 4.
   6.  Salvo  quanto  stabilito  al comma 7, il perfezionamento della
procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle
annualita' oggetto di integrazione ai sensi del comma 3 e del comma 4
e  ai  maggiori  imponibili  ovvero alle maggiori ritenute risultanti
dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente, del 100 e
del 50 per cento per ciascun periodo d'imposta:

a) la  preclusione,  nei  confronti  del  dichiarante  e dei soggetti
   coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;
b) l'estinzione    delle   sanzioni   amministrative   tributarie   e
   previdenziali,  ivi comprese quelle accessorie, nonche', ove siano
   stati  integrati  i  redditi  di  cui al comma 5, e ove ricorra la
   ipotesi  di  cui all'articolo 14, comma 4, delle sanzioni previste
   dalle   disposizioni   sul   monitoraggio   fiscale   di   cui  al
   decreto-legge   28   giugno   1990,   n.   167,   convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione  ad  ogni  effetto  della  punibilita'  per  i  reati
   tributari  di  cui  agli  articoli  2,  3,  4,  5 e 10 del decreto
   legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
d) l'esclusione  ad  ogni  effetto  della  punibilita'  per  i  reati
   previsti  dagli  articoli  482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e
   492  del  codice  penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623
   del  codice  civile,  quando  tali  reati siano stati commessi per
   eseguire  od  occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero per
   conseguirne  il  profitto  e siano riferiti alla stessa pendenza o
   situazione  tributaria.  L'esclusione di cui alla presente lettera
   non si applica ai procedimenti in corso.

   7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per
cento  previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alle lettere c) e d)
del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di
cui  all'articolo  14,  comma  4,  si  provveda alla regolarizzazione
contabile  delle  attivita'  detenute all'estero secondo le modalita'
ivi previste.
   8.  Gli  effetti  di  cui  ai  commi  6 e 7 si estendono anche nei
confronti   dei  soggetti  diversi  dal  dichiarante  se  considerati
possessori effettivi dei maggiori imponibili.
   9.  In  caso  di  accesso,  ispezione  o verifica, ovvero di altra
attivita'  di  controllo  fiscale,  il  soggetto che ha presentato la
dichiarazione  riservata  di  cui al comma 4 puo' opporre agli organi
competenti  gli  effetti  preclusivi, estintivi e di esclusione della
punibilita'  di  cui  ai  commi  6  e  7  con invito a controllare la
congruita'  delle  somme  di  cui  ai  commi  3  e  5,  in  relazione
all'ammontare   dei  maggiori  redditi  e  imponibili  nonche'  delle
ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
   10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano
qualora:

a) alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, sia stato
   notificato  processo  verbale di constatazione con esito positivo,
   ovvero  avviso  di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero dell'imposta regionale
   sulle  attivita'  produttive, nonche' invito al contraddittorio di
   cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
   in  caso  di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del
   decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
   e  successive  modificazioni,  relativamente ai redditi oggetto di
   integrazione,  ovvero  di  cui  all'articolo 54, quinto comma, del
   decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
   successive  modificazioni  l'integrazione  e' ammessa a condizione
   che  il  contribuente  versi  entro  il  16  marzo  2003  le somme
   derivanti  dall'accertamento parziale notificato entro la predetta
   data;
b) alla  data  di  presentazione  della dichiarazione integrativa sia
   stato  gia' avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui
   alle  lettere c) e d) del comma 6, di cui il soggetto che presenta
   la dichiarazione ha avuto formale conoscenza.

   11.  Le  societa'  o  associazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   22   dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
modificazioni,  nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la
dichiarazione integrativa secondo le modalita' del presente articolo,
comunicano,  entro  il  16 aprile 2003, alle persone fisiche titolari
dei  redditi  prodotti  in  forma  associata l'avvenuta presentazione
della  relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone
fisiche   titolari   dei  redditi  prodotti  in  forma  associata  si
perfeziona  presentando,  entro  il  20 giugno 2003, la dichiarazione
integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e
i  relativi  contributi secondo le modalita' di cui al medesimo comma
3.  La  presentazione  della  dichiarazione  integrativa da parte dei
soggetti  di  cui  al  primo  periodo  del presente comma costituisce
titolo  per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive  modificazioni, nei confronti dei i soggetti che non hanno
integrato redditi prodotti in forma associata.
   12.  La  conoscenza  dell'intervenuta  integrazione  dei redditi e
degli  imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o
facolta'  della  segnalazione  di  cui all'articolo 331 del codice di
procedura  penale.  L'integrazione  effettuata  ai sensi del presente
articolo non costituisce notizia di reato.
   13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  sono  definite  le  modalita'
applicative del presente articolo.

      
                  Note all'art. 8:
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del decreto
          legislativo 23 dicembre 1998, n. 504:
              "Art. 4 (Aliquota). - 1. Le aliquote dell'imposta unica
          sono stabilite nelle misure seguenti:
                a) per  i  concorsi pronostici: 26,80 per cento della
          base  imponibile;  resta  salva  la  rideterminazione della
          predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
          di  cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 1 della legge
          3 agosto   1998,  n.  288,  ove  necessario  per  garantire
          l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
                b) per le scommesse:
                  1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa
          assimilabili ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 25 per
          cento  della  quota  di  prelievo  stabilita  per  ciascuna
          scommessa;
                  2)  per  ogni  altro  tipo  di scommessa: 20,20 per
          cento  della  quota  di  prelievo  stabilita  per  ciascuna
          scommessa.
              2.   Per   l'anno  1999,  l'aliquota  applicabile  alle
          scommesse  di cui al numero l) della lettera b) del comma l
          e' stabilita nella misura del 32 per cento.".
              -  Si  riporta il testo dei commi l e 2 dell'art. 8 del
          decreto-legge  28 dicembre  2001,  n.  452, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  27 febbraio  2002,  n.  16,
          concernenti:   ridefinizione  delle  condizioni  economiche
          delle   concessioni  per  il  servizio  di  raccolta  delle
          scommesse   ippiche   e  sportive  e  riattribuzione  delle
          concessioni rinnovate:
              "1.   Con  decreto  interdirigenziale,  adottato  entro
          quindici   giorni   dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per
          la  ridefinizione  in  via  amministrativa,  fatto salvo il
          diritto  di  recesso  del  concessionario, delle condizioni
          economiche,  e  delle  relative  garanzie,  previste  dalle
          convenzioni  accessive  alle concessioni per il servizio di
          raccolta  delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto,
          in  particolare,  del  principio della riduzione equitativa
          della  misura  vigente  del  corrispettivo minimo garantito
          nonche'  della  previsione  di un incremento di tale misura
          ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente
          proporzionato   all'effettiva   variazione  dei  volumi  di
          raccolta delle scommesse.
              2. La ridefinizione di cui al comma l assicura, in ogni
          caso,    congrue   forme   di   adempimento   delle   somme
          corrispettive   e   delle  quote  di  prelievo  dovute  dai
          concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con eventuale
          ripartizione  del  debito nell'arco temporale residuo delle
          concessioni.".
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' il seguente:
              "Art.  3  (Modalita'  di  presentazione  ed obblighi di
          conservazione  delle  dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
          sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
          ovvero  per  il  tramite di una banca convenzionata o di un
          ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
          di  cui  ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
          imposta   coincidente  con  l'anno  solare  obbligati  alla
          presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta
          regionale  sulle attivita' produttive e della dichiarazione
          annuale   ai   fini   dell'imposta   sul  valore  aggiunto,
          presentano   la   dichiarazione   unificata   annuale.   La
          dichiarazione   dei   sostituti  di  imposta,  comprese  le
          Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          di  cui  all'art. 4 puo' essere inclusa nella dichiarazione
          unificata.  E'  esclusa  dalla  dichiarazione  unificata la
          dichiarazione  annuale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  degli  enti  e delle societa' che si sono avvalsi
          della  procedura  di  liquidazione  dell'imposta sul valore
          aggiunto  di  gruppo  di cui all'art. 73, ultimo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni.
              2.  Le  dichiarazioni  previste  dal  presente decreto,
          compresa   quella   unificata,   sono   presentate  in  via
          telematica   all'Agenzia   delle  entrate,  direttamente  o
          tramite  gli  incaricati  di  cui ai commi 2 - bis e 3, dai
          soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
          le   predette   dichiarazioni   alla   presentazione  della
          dichiarazione  relativa all'imposta sul valore aggiunto con
          esclusione  delle  persone fisiche che hanno realizzato nel
          medesimo  periodo  un volume di affari inferiore o uguale a
          lire  50  milioni,  dai  soggetti tenuti alla presentazione
          della   dichiarazione  dei  sostituti  di  imposta  di  cui
          all'art.  4  e  dai  soggetti  di cui all'art. 87, comma 1,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre   1986,   n.  917,  dai  soggetti  tenuti  alla
          presentazione  del  modello  per  la comunicazione dei dati
          relativi  alla  applicazione  degli  studi  di  settore. Le
          predette   dichiarazioni  sono  trasmesse  avvalendosi  del
          servizio  telematico  Entratel;  il collegamento telematico
          con  l'Agenzia  delle entrate e' gratuito per gli utenti. I
          soggetti   di   cui   al   primo   periodo  obbligati  alla
          presentazione  della dichiarazione dei sostituti d'imposta,
          anche  in  forma  unificata,  in  relazione ad un numero di
          soggetti  non  superiore  a  venti,  si  avvalgono  per  la
          presentazione  in  via  telematica  del servizio telematico
          Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
              2  -  bis.  Nell'ambito  dei  gruppi  in cui almeno una
          societa'  o  ente  rientra  tra  i soggetti di cui al comma
          precedente,   la  presentazione  in  via  telematica  delle
          dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo essere
          effettuata  da  uno  o  piu'  soggetti  dello stesso gruppo
          avvalendosi    del    servizio    telematico   Entratel. Si
          considerano  appartenenti  al  gruppo  l'ente o la societa'
          controllante  e  le  societa'  da  questi  controllate come
          definite  dall'art. 43 - ter, quarto comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
              2  -  ter.  I  soggetti  diversi da quelli indicati nei
          commi  2  e 2 - bis, non obbligati alla presentazione delle
          dichiarazioni  in  via  telematica,  possono  presentare le
          dichiarazioni  in  via  telematica direttamente avvalendosi
          del   servizio   telematico   Internet  ovvero  tramite  un
          incaricato di cui al comma 3.
              3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
          in  via telematica mediante il servizio telematico Entratel
          si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
          stesse:
                a) gli    iscritti    negli    albi    dei    dottori
          commercialisti,  dei  ragionieri e dei periti commerciali e
          dei consulenti del lavoro;
                b) i  soggetti  iscritti  alla  data del 30 settembre
          1993  nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
          commercio,  industria, artigianato e agricoltura per la sub
          -  categoria  tributi,  in possesso di diploma di laurea in
          giurisprudenza  o  in economia e commercio o equipollenti o
          diploma di ragioneria;
                c) le   associazioni   sindacali   di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
          e  c),  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241,
          nonche'   quelle  che  associano  soggetti  appartenenti  a
          minoranze etnico - linguistiche;
                d) i  centri  di  assistenza fiscale per le imprese e
          per i lavoratori dipendenti e pensionati;
                e) gli  altri  incaricati individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              3 - bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
          predisposizione  delle  dichiarazioni previste dal presente
          decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
          delle stesse.
              4.  I  soggetti  di  cui  ai  commi 2, 2 - bis e 3 sono
          abilitati  dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
          dati   contenuti  nelle  dichiarazioni.  L'abilitazione  e'
          revocata   quando   nello   svolgimento  dell'attivita'  di
          trasmissione  delle  dichiarazioni vengono commesse gravi o
          ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
          di  sospensione  irrogati  dall'ordine  di appartenenza del
          professionista  o  in  caso  di  revoca dell'autorizzazione
          all'esercizio   dell'attivita'   da  parte  dei  centri  di
          assistenza fiscale.
              5.  Salvo  quanto  previsto  dal comma 2 per i soggetti
          obbligati   alla   presentazione   in  via  telematica,  la
          dichiarazione  puo'  essere  presentata  all'Agenzia  delle
          entrate  anche  mediante spedizione effettuata dall'estero,
          utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
          dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
          avvalendosi del servizio telematico Internet.
              6.  Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
          non    richiesta,    ricevuta    di   presentazione   della
          dichiarazione.  I  soggetti  di  cui  ai  commi 2 - bis e 3
          rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
          se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
          all'Agenzia   delle   entrate   i   dati   contenuti  nella
          dichiarazione,  contestualmente alla ricezione della stessa
          o  dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
          nonche¨,  entro  trenta  giorni dal termine previsto per la
          presentazione   in   via   telematica,   la   dichiarazione
          trasmessa,  redatta  su modello conforme a quello approvato
          con  il  provvedimento  di cui all'art. 1, comma 1, e copia
          della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
          della dichiarazione.
              7.  Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
          via  telematica  le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
          entro  cinque  mesi  dalla  data di scadenza del termine di
          presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
          tale termine, entro cinque mesi dalla data di presentazione
          delle  dichiarazioni  stesse, ove non diversamente previsto
          dalle convenzioni di cui al comma 11.
              7 - bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2 - bis, 2 - ter
          e  3,  presentano in via telematica le dichiarazioni per le
          quali  non  e'  previsto  un apposito termine entro un mese
          dalla  scadenza  del  termine previsto per la presentazione
          alle banche e agli uffici postali.
              7   -ter.   Le  dichiarazioni  consegnate  ai  soggetti
          incaricati  di cui ai commi 2 - bis e 3, successivamente al
          termine  previsto  per  la  presentazione in via telematica
          delle  stesse,  sono  trasmesse  entro  un  mese dalla data
          contenuta  nell'impegno  alla  trasmissione  rilasciato dai
          medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
              8.  La dichiarazione si considera presentata nel giorno
          in   cui  e'  consegnata  dal  contribuente  alla  banca  o
          all'ufficio  postale  ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
          entrate   mediante  procedure  telematiche  direttamente  o
          tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2 - bis e 3.
              9.   I  contribuenti  e  i  sostituti  di  imposta  che
          presentano    la    dichiaraz!ione   in   via   telematica,
          direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2 - bis e
          3,  conservano,  per  il  periodo previsto dall'art. 43 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta
          su modello conforme a quello approvato con il provvedimento
          di  cui all'art. 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati
          dal  soggetto  incaricato  di predisporre la dichiarazione.
          L'Amministrazione  finanziaria  puo'  chiedere l'esibizione
          della dichiarazione e dei suddetti documenti.
              9 - bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
          dichiarazioni  conservano,  anche  su supporti informatici,
          per  il  periodo  previsto  dall'art.  43  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          copia    delle   dichiarazioni   trasmesse,   delle   quali
          l'Amministrazione  finanziaria  puo'  chiedere l'esibizione
          previa  riproduzione su modello conforme a quello approvato
          con il provvedimento di cui all'art. 1, comma l.
              10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
          data   dalla   comunicazione   dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante   l'avvenuto   ricevimento  della  dichiarazione
          presentata  in  via  telematica  direttamente  o  tramite i
          soggetti di cui ai commi 2 - bis e 3, ovvero dalla ricevuta
          della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
          della raccomandata di cui al comma 5.
              11.   Le   modalita'  tecniche  di  trasmissione  delle
          dichiarazioni   sono   stabilite   con   provvedimento  del
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate da pubblicare nella
          Gazzetta   Ufficiale.   Le  modalita'  di  svolgimento  del
          servizio  di  ricezione  delle dichiarazioni da parte delle
          banche  e  della  Poste italiane S.p.a., comprese la misura
          del  compenso  spettante  e  le conseguenze derivanti dalle
          irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono
          stabilite  mediante  distinte  convenzioni,  approvate  con
          provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate. La
          misura  del compenso e' determinata tenendo conto dei costi
          del  servizio  e del numero complessivo delle dichiarazioni
          ricevute.
              12.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  alla  presentazione  delle dichiarazioni riguardanti
          imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
              13.   Ai   soggetti   incaricati   della   trasmissione
          telematica si applica l'art. 12 - bis, comma 1, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
          rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
          comma l l del presente articolo.".
              -  Il  testo  dell'art.  14  del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' il seguente:
              "Art.  14  (Iscrizioni  a ruolo a titolo definitivo). -
          Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
                a) le  imposte  e le ritenute alla fonte liquidate ai
          sensi  degli  artt.  36  -  bis  e 36 - ter del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
          netto  dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
          allegate alle dichiarazioni;
                b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
          fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
                c) i  redditi  dominicali  dei  terreni  e  i redditi
          agrari  determinati  dall'ufficio  in  base alle risultanze
          catastali;
                d) i   relativi   interessi,   soprattasse   e   pene
          pecuniarie.".
              -  Per  il  testo  dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, vedi nota all'art. 7.
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  19 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
              "Art.  19  (Modalita' di versamento mediante delega). -
          1.  I  versamenti  delle imposte, dei contributi, dei premi
          previdenziali  ed  assistenziali  e  delle  altre somme, al
          netto  della  compensazione,  sono eseguiti mediante delega
          irrevocabile  ad una banca convenzionata ai sensi del comma
          5.
              2.  La  banca  rilascia al contribuente un'attestazione
          conforme  al  modello  approvato  con  decreto del Ministro
          delle    finanze,    recante    l'indicazione    dei   dati
          identificativi  del soggetto che effettua il versamento, la
          data,  la  causale  e gli importi dell'ordine di pagamento,
          nonche'  l'impegno  ad  effettuare  il  pagamento agli enti
          destinatari  per  conto  del delegante. L'attestazione deve
          recare  altresi'  l'indicazione  dei crediti per i quali il
          contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione.
              3.  La  delega  deve  essere conferita dal contribuente
          anche   nell'ipotesi  in  cui  le  somme  dovute  risultano
          totalmente  compensate  ai  sensi dell'art. 17. La parte di
          credito  che non ha trovato capienza nella compensazione e'
          utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
              4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento
          contenente  i dati relativi alla eseguita compensazione, si
          applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000
          se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.
              5.  Con  convenzione approvata con decreto del Ministro
          delle  finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono  stabiliti  le
          modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
          servizio,  i  dati  delle  operazioni  da  trasmettere e le
          relative  modalita'  di  trasmissione  e  di conservazione,
          tenendo   conto   dei   termini  di  cui  all'art.  13  del
          regolamento  concernente  l'istituzione  del conto fiscale,
          adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
          1993,  n.  567,  nonche'  le  penalita' per l'inadempimento
          degli  obblighi  nascenti  dalla  convenzione  stessa  e la
          misura  del  compenso  per il servizio svolto dalle banche.
          Quest'ultima  e'  determinata  tenendo  conto  del costo di
          svolgimento  del servizio, del numero dei moduli presentati
          dal  contribuente  e  di  quello  delle  operazioni in esso
          incluse,  della  tipologia  degli adempimenti da svolgere e
          dell'ammontare   complessivo  dei  versamenti  gestito  dal
          sistema.  La  convenzione ha durata triennale e puo' essere
          tacitamente rinnovata.
              6.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con   i   Ministri   del  tesoro  e  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni,  la  delega  di  pagamento  puo'  essere
          conferita  all'Ente  poste  italiane,  secondo  modalita' e
          termini   in  esso  fissati.  All'Ente  poste  italiane  si
          applicano le disposizioni del presente decreto.".
              -   Il   decreto   -  legge  28 giugno  1990,  n.  167,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
          n.  227,  concernente  rilevazione a fini fiscali di taluni
          trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori,
          e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30
          giugno 1990.
              - Si trascrive il testo vigente degli articoli 2, 3, 4,
          5, 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74:
              "Art.  2  (Dichiarazione  fraudolenta  mediante  uso di
          fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). - 1.
          E'  punito  con  la  reclusione da un anno e sei mesi a sei
          anni  chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
          sul   valore  aggiunto,  avvalendosi  di  fatture  o  altri
          documenti  per  operazioni inesistenti, indica in una delle
          dichiarazioni  annuali  relative  a  dette imposte elementi
          passivi fittizi.
              2.  Il  fatto  si  considera  commesso  avvalendosi  di
          fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando
          tali  fatture  o  documenti sono registrati nelle scritture
          contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei
          confronti dell'amministrazione finanziaria.
              3.  Se  l'ammontare  degli  elementi passivi fittizi e'
          inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione
          da sei mesi a due anni.
              Art.   3   (Dichiarazione  fraudolenta  mediante  altri
          artifici).  -  1. Fuori  dei  casi previsti dall'art. 2, e'
          punito  con  la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
          chiunque,  al  fine di evadere le imposte sui redditi o sul
          valore  aggiunto,  sulla base di una falsa rappresentazione
          nelle  scritture  contabili  obbligatorie  e avvalendosi di
          mezzi  fraudolenti  idonei  ad  ostacolarne l'accertamento,
          indica  in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
          imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
          effettivo    od    elementi    passivi   fittizi,   quando,
          congiuntamente:
                a) l'imposta  evasa  e'  superiore, con riferimento a
          taluna   delle   singole  imposte,  a  lire  centocinquanta
          milioni;
                b) l'ammontare   complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti  all'imposizione,  anche  mediante indicazione di
          elementi  passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento
          dell'ammontare  complessivo  degli elementi attivi indicati
          in  dichiarazione,  o,  comunque,  e'  superiore a lire tre
          miliardi.
              Art.  4  (Dichiarazione  infedele). - 1. Fuori dei casi
          previsti  dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
          da  uno  a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
          sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto, indica in una delle
          dichiarazioni  annuali  relative  a  dette imposte elementi
          attivi  per  un  ammontare  inferiore a quello effettivo od
          elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
                a) l'imposta  evasa  e'  superiore, con riferimento a
          taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
                b) l'ammontare   complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti  all'imposizione,  anche  mediante indicazione di
          elementi  passivi  fittizi, e' superiore al dieci per cento
          dell'ammontare  complessivo  degli elementi attivi indicati
          in  dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
          miliardi.
              Art.  5  (Omessa  dichiarazione). - 1. E' punito con la
          reclusione  da  uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
          le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
          essendovi   obbligato,   una  delle  dichiarazioni  annuali
          relative   a  dette  imposte,  quando  l'imposta  evasa  e'
          superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
          lire centocinquanta milioni.
              2.  Ai fini della disposizione prevista dal comma l non
          si  considera  omessa  la  dichiarazione  presentata  entro
          novanta   giorni   dalla   scadenza   del   termine  o  non
          sottoscritta  o  non  redatta  su  uno stampato conforme al
          modello prescritto.".
              "Art.  10  (Occultamento  o  distruzione  di  documenti
          contabili).  - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
          reato,  e'  punito  con  la reclusione da sei mesi a cinque
          anni  chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
          sul  valore  aggiunto,  ovvero  di  consentire l'evasione a
          terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture
          contabili   o   i  documenti  di  cui  e'  obbligatoria  la
          conservazione,  in  modo da non consentire la ricostruzione
          dei redditi o del volume di affari.".
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 482, 483, 484,
          485, 489, 490, 491 - bis e 492 del codice penale:
              "Art.  482 (Falsita' materiale commessa dal privato). -
          Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478
          e'  commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale
          fuori  dell'esercizio  delle  sue  funzioni,  si  applicano
          rispettivamente  le  pene  stabilite  nei  detti  articoli,
          ridotte di un terzo.
              Art.  483  (Falsita' ideologica commessa dal privato in
          atto  pubblico).  - Chiunque attesta falsamente al pubblico
          ufficiale,  in  un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e'
          destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione
          fino a due anni.
              Se  si tratta di false attestazioni in atti dello stato
          civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi.
              Art.  484  (Falsita'  in  registri  e notificazioni). -
          Chiunque,  essendo per legge obbligato a fare registrazioni
          soggette all'ispezione all'Autorita' di pubblica sicurezza,
          o  a  fare  notificazioni  all'Autorita'  stessa  circa  le
          proprie operazioni industriali commerciali o professionali,
          scrive o lascia scrivere false indicazioni e' punito con la
          reclusione  fino  a  sei  mesi  o  con la multa fino a lire
          seicentomila.
              Art.  485  (Falsita' in scrittura privata). - Chiunque,
          al  fine  di  procurare  a se' o ad altri un vantaggio o di
          recare  ad  altri un danno, forma, in tutto o in parte, una
          scrittura  privata  falsa,  o  altera una scrittura privata
          vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne
          faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
              Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente
          apposte   a   una   scrittura  vera,  dopo  che  questa  fu
          definitivamente formata.".
              "Art. 489 (Uso di atto falso). - Chiunque, senza essere
          concorso  nella  falsita', fa uso di un atto falso soggiace
          alle  pene  stabilite negli articoli precedenti, ridotte di
          un terzo.
              Qualora si tratti di scritture private, chi commette il
          fatto e' punibile soltanto se ha agito al fine di procurare
          a  se'  o  ad  altri  un  vantaggio o di recare ad altri un
          danno.
              Art.  490  (Soppressione, distruzione e occultamento di
          atti  veri).  -  Chiunque,  in tutto o in parte, distrugge,
          sopprime  od  occulta  un  atto  pubblico  o  una scrittura
          privata  veri  soggiace rispettivamente alle pene stabilite
          negli  articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni
          in essi contenute.
              Si  applica la disposizione del capoverso dell'articolo
          precedente.
              Art.  491  -  bis  (Documenti informatici). - Se alcuna
          delle  falsita'  previste  dal  presente  capo  riguarda un
          documento  informatico  pubblico o privato, si applicano le
          disposizioni  del  capo  stesso concernenti rispettivamente
          gli  atti  pubblici  e le scritture private. A tal fine per
          documento   informatico   si   intende  qualunque  supporto
          informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia
          probatoria   o   programmi   specificamente   destinati  ad
          elaborarli.
              Art.  492  (Copie  autentiche  che  tengono luogo degli
          originali  mancanti).  -  Agli  effetti  delle disposizioni
          precedenti,  nella  denominazione  di  "atti  pubblici e di
          "scritture  private  sono  compresi gli atti originali e le
          copie  autentiche  di essi, quando a norma di legge tengano
          luogo degli originali mancanti.".
              -  Si riporta il testo degli articoli 2621, 2622 e 2623
          del codice civile:
              "Art.    2621    (False   comunicazioni   ed   illegale
          ripartizione  di utili o di acconti sui dividendi). - Salvo
          che  il fatto costituisca reato piu' grave, sono puniti con
          la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 2
          milioni a lire 20 milioni:
                1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori,
          i  direttori  generali,  i sindaci e i liquidatori, i quali
          nelle  relazioni,  nei  bilanci  o  in  altre comunicazioni
          sociali,  fraudolentemente  espongono fatti non rispondenti
          al  vero  sulla  costituzione o sulle condizioni economiche
          della  societa'  o  nascondono  in  tutto  o in parte fatti
          concernenti le condizioni medesime;
                2)  gli amministratori e i direttori generali che, in
          mancanza  di  bilancio approvato o in difformita' da esso o
          in  base  ad  un  bilancio  falso,  sotto  qualunque forma,
          riscuotono  o pagano utili fittizi o che non possono essere
          distribuiti;
                3)  gli  amministratori  e  i  direttori generali che
          distribuiscono acconti sui dividendi:
                  a) in violazione dell'art. 2433-bis, primo comma;
                  b) ovvero  in  misura  superiore  all'importo degli
          utili  conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
          diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva
          per  obbligo  legale  o  statutario  e  delle perdite degli
          esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
                  c) ovvero  in mancanza di approvazione del bilancio
          dell'esercizio   precedente   o   del  prospetto  contabile
          previsto   nell'art.  2433-bis,  quinto  comma,  oppure  in
          difformita'  da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di
          un prospetto contabile falsi.
              Art.  2622 (Divulgazione di notizie sociali riservate).
          -  Gli  amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
          loro  dipendenti,  i  liquidatori,  che, senza giustificato
          motivo,  si servono a profitto proprio od altrui di notizie
          avute  a  causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione,
          sono  puniti,  se  dal fatto puo' derivare pregiudizio alla
          societa',  con la reclusione fino ad un anno e con la multa
          da lire 200.000 a lire 2 milioni. Il delitto e' punibile su
          querela della societa'.
              Art.  2623  (Violazione  di  obblighi  incombenti  agli
          amministratori).  -  Sono  puniti  con la reclusione da sei
          mesi  a  tre  anni  e  con  la multa da lire 400.000 a lire
          2.000.000 gli amministratori che:
                1)  eseguono  una  riduzione di capitale o la fusione
          con  altra  societa'  o  una  scissione in violazione degli
          articoli 2306, 2445 e 2503;
                2)  restituiscono  ai  soci palesemente o sotto forme
          simulate  i  conferimenti  o  li  liberano  dall'obbligo di
          eseguirli,   fuori  del  caso  di  riduzione  del  capitale
          sociale;
                3) impediscono il controllo della gestione sociale da
          parte  del  collegio  sindacale  o, nei casi previsti dalla
          legge, da parte dei soci.".
              -   Il   testo  dell'art.  5  del  decreto  legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, e' il seguente:
              "Art.  5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          al  contribuente  un  invito  a  comparire,  nel quale sono
          indicati:
                a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
                b) il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione.
              2. La  richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
          ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto - legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n.  154,  riguardante  la  determinazione
          induttiva  di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
          di  coefficienti  presuntivi,  costituisce  anche invito al
          contribuente  per l'eventuale definizione dell'accertamento
          con adesione.
              3.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'ufficio delle
          entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
          aver  controllato  la  posizione  del contribuente riguardo
          alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
          possesso,  rilevanti  per  la definizione dell'accertamento
          con  adesione  e invia al contribuente l'invito a comparire
          di  cui  al  comma  1,  dandone  comunicazione  all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  puo' delegare un
          proprio   funzionario   a   partecipare   al  procedimento.
          L'ufficio   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  anche  di
          propria   iniziativa,  trasmette  all'ufficio  distrettuale
          delle   imposte   dirette,   gli   elementi   idonei   alla
          formulazione  di  un  avviso  di  rettifica  ai sensi degli
          artt. 54  e  55 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre1972, n. 633.".
              -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 41 - bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600:
              "Art.  41  -  bis  (Accertamento  parziale in base agli
          elementi  segnalati  dall'anagrafe  tributaria). - 1. Senza
          pregiudizio  dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
          stabiliti  dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora,
          dalle  segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle
          imposte  dirette,  dalla  Guardia di finanza o da pubbliche
          amministrazioni   ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati  in
          possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi che
          consentono  di  stabilire  l'esistenza  di  un  reddito non
          dichiarato   o   il maggiore   ammontare   di   un  reddito
          parzialmente  dichiarato,  che  avrebbe dovuto concorrere a
          formare  il  reddito  imponibile,  compresi  i  redditi  da
          partecipazioni  in societa', associazioni ed imprese di cui
          all'art.  5  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  o  l'esistenza  di deduzioni,
          esenzioni   ed   agevolazioni  in  tutto  o  in  parte  non
          spettanti,  possono  limitarsi  ad  accertare, in base agli
          elementi   predetti,   il   reddito  o  il maggior  reddito
          imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
              2. (Soppresso)".
              -  Il  testo  dell'art.  54  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e' riportato
          nelle note all'art. 7.
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  5  (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
              3. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) le   associazioni   senza  personalita'  giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
                d) si   considerano   residenti   le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
              L'oggetto  principale  e'  determinato in base all'atto
          costitutivo,  se  esistente  in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.
          230-bis   del   codice   civile,   limitatamente   al   49%
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua quota di partecipazione agli utili.
              La presente disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato   nell'impresa  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
                c) che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
              5. Si  intendono  per  familiari, ai fini delle imposte
          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
          gli affini entro il secondo grado.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  331  del codice di
          procedura penale:
              "Art.  331  (Denuncia  da parte di pubblici ufficiali e
          incaricati  di  un  pubblico  servizio).  - 1. Salvo quanto
          stabilito   dall'art.  347,  i  pubblici  ufficiali  e  gli
          incaricati  di  un pubblico servizio che nell'esercizio o a
          causa  delle  loro  funzioni  o  del  loro  servizio, hanno
          notizia  di  un reato perseguibile di ufficio, devono farne
          denuncia  per iscritto, anche quando non sia individuata la
          persona alla quale il reato e' attribuito.
              2.  La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
          al   pubblico   ministero  o  a  un  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria.
              3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il   medesimo   fatto,   esse   possono  anche  redigere  e
          sottoscrivere un unico atto.
              4.   Se,   nel   corso  di  un  procedimento  civile  o
          amministrativo,   emerge   un   fatto  nel  quale  si  puo'
          configurare  un  reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero.".

      

                               Art 9.
           (Definizione automatica per gli anni pregressi)

   1.  I  contribuenti,  al fine di beneficiare delle disposizioni di
cui  al  presente  articolo,  presentano  una  dichiarazione  con  le
modalita' previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, chiedendo, a pena
di  nullita',  la  definizione  automatica  per  tutte  le  imposte e
concernente  tutti  i  periodi d'imposta per i quali i termini per la
presentazione  delle  relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31
ottobre  2002. Non possono essere oggetto di definizione automatica i
redditi  soggetti  a tassazione separata, nonche' i redditi di cui al
comma  5 dell' articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la
possibilita'  di  avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al
medesimo articolo 8, secondo le modalita' ivi indicate.
   2.  La  definizione automatica si perfeziona con il versamento per
ciascun periodo d'imposta:

a) ai  fini  delle  imposte sui redditi e relative addizionali, delle
   imposte   sostitutive,   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
   produttive,   nonche'  dell'imposta  sul  patrimonio  netto  delle
   imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4,
   di  un  importo  pari  al 18 per cento delle imposte lorde e delle
   imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente
   presentata;  se  ciascuna imposta lorda o sostitutiva e' risultata
   di  ammontare  superiore  a 10.000 euro la percentuale applicabile
   all'eccedenza  e'  pari al 16 per cento, mentre se e' risultata di
   ammontare  superiore  a  20.000 euro, la percentuale applicabile a
   quest'ultima eccedenza e' pari al 13 per cento;
b) ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  fermi  restando  i
   versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma
   del  2  per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili
   effettuate  nel  periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta
   detraibile  nel  medesimo  periodo;  se  l'imposta  relativa  alle
   operazioni  imponibili  ovvero  l'imposta  detraibile superano gli
   importi  di  200.000  euro,  le percentuali applicabili a ciascuna
   eccedenza  sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti importi di
   imposta   superano  300.000  euro  le  percentuali  applicabili  a
   ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.

   3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2,  lettera  a),  deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta,
almeno pari:

a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa' semplici titolari
   di  redditi  diversi  da  quelli  di impresa e da quelli derivanti
   dall'esercizio di arti o professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa,
   per  gli  esercenti  arti  e  professioni,  per  le  societa' e le
   associazioni  di  cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte
   sui  redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
   dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i
   soggetti di cui all' articolo 87 del medesimo testo unico:

   1)  450  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi e dei compensi non e'
superiore a 10.000 euro;
   2)  900  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi e dei compensi non e'
superiore a 100.000 euro;
   3)  1.200  euro,  se  l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
superiore a 200.000 euro;
   4)  1.600  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  o  compensi non e'
superiore a 500.000 euro;
   5)  2.000  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  o  compensi non e'
superiore a 5.000.000 di euro;
   6) 450 euro, per ogni 500.000 euro in piu'.
   4.  Ai  fini  della  definizione  automatica,  le  persone fisiche
titolari   dei   redditi   prodotti   in  forma  associata  ai  sensi
dell'articolo  5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa
familiare nonche' il titolare e il Coniuge dell'azienda coniugale non
gestita   in   forma   societaria,   indicano   nella   dichiarazione
integrativa,  per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo
minimo da versare determinato, con le modalita' indicate nel comma 3,
lettera  b),  in  ragione  della  propria quota di partecipazione. In
nessun  caso tale importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200
euro.
   5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere
versato quello di ammontare maggiore.
   6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2,  lettera  b),  deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta,
almeno pari a:

a) 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 10.000 euro;
b) 1.000 euro, per quelli con volume d'affari superiore a 10.000 euro
   ma non a 200.000 euro;
c) 2.000 euro per gli altri soggetti.

   7.  Ai fini della definizione automatica e' esclusa la rilevanza a
qualsiasi   effetto   delle   eventuali   perdite   risultanti  dalle
dichiarazioni originarie. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace
il  riporto  a  nuovo  delle  predette  perdite.  Per  la definizione
automatica  dei  periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio e'
versato  un  importo  almeno  pari a quello minimo di cui al comma 3,
lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.
   8.  Nel  caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative
ai  tributi  di cui al comma 1, e' dovuto, per ciascuna di esse e per
ciascuna  annualita',  un  importo  pari  a 1.500 euro per le persone
fisiche,  elevato  a  3.000 euro per le societa' e le associazioni di
cui  all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 87
del medesimo testo unico.
   9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita',
rende  definitiva  la  liquidazione  delle  imposte  risultanti dalla
dichiarazione   con   riferimento   alla  spettanza  di  deduzioni  e
agevolazioni   indicate  dal  contribuente  o  all'applicabilita'  di
esclusioni.  Sono  fatti  salvi  gli effetti della liquidazione delle
imposte  e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo
36-bis  ed  all'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, e successive modificazioni,
nonche'  gli  effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA
ai  sensi  dell'articolo  54-bis  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni; le
variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle
maggiori   imposte   dovute   ai  sensi  del  presente  articolo.  La
definizione   automatica   non  modifica  l'importo  degli  eventuali
rimborsi  e  crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini
delle  imposte  sui  redditi e relative addizionali, dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche'  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive.  La  dichiarazione integrativa non costituisce titolo per
il  rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente
non dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni
non  richieste  in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse
da quelle originariamente dichiarate.
   10.  Il  perfezionamento  della  procedura  prevista  dal presente
articolo comporta:

a) la  preclusione,  nei  confronti  del  dichiarante  e dei soggetti
   coobbligati, di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione   delle   sanzioni   amministrative  tributarie,  ivi
   comprese quelle accessorie;
c) l'esclusione  della  punibilita' per i reati tributari di cui agli
   articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
   74,  nonche'  per  i  reati previsti dagli articoli 482, 483, 484,
   485,  489,  490,  491-bis  e  492 del codice penale, nonche' dagli
   articoli  2621,  2622  e 2623 del codice civile, quando tali reati
   siano  stati  commessi  per eseguire od occultare i predetti reati
   tributari,  ovvero  per  conseguirne  il profitto e siano riferiti
   alla  stessa  pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti
   operano   a   condizione   che,   ricorrendo  le  ipotesi  di  cui
   all'articolo  14,  comma  5, della presente legge si provveda alla
   regolarizzazione  contabile  di tutte le attivita', anche detenute
   all'estero,  secondo  le modalita' ivi previste, ferma restando la
   decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle
   attivita'  medesime. L'esclusione di cui alla presente lettera non
   si applica ai procedimenti in corso.

   11.   Restano   ferme,   ad  ogni  effetto,  le  disposizioni  sul
monitoraggio  fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227,
salvo  che,  ricorrendo  le  ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5,
della  presente  legge si provveda alla regolarizzazione contabile di
tutte  le  attivita'  detenute  all'estero  secondo  le modalita' ivi
previste,  ferma  restando  la  decadenza  dal  beneficio  in caso di
parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
   12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo,
per  ciascun  periodo  di  imposta, eccedano complessivamente, per le
persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma  di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due  rate,  di  pari  importo,  entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo
2005,  maggiorati  degli  interessi  legali  a decorrere dal 17 marzo
2003.  L'omesso  versamento  delle  predette  eccedenze entro le date
indicate  non  determina  l'inefficacia  della  integrazione;  per il
recupero  delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le
disposizioni  dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e
sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
delle  somme  non  versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito  entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
   13.  In  caso  di  accesso,  ispezione o verifica, ovvero di altra
attivita'  di  controllo  fiscale,  il  soggetto che ha presentato la
dichiarazione  riservata  puo'  opporre  agli  organi  competenti gli
effetti  preclusivi,  estintivi  e di esclusione della punibilita' di
cui  al  comma 10, con invito a controllare la congruita' delle somme
versate   ai   fini  della  definizione  e  indicate  nella  medesima
dichiarazione.
   14.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano
qualora:

a) alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, sia stato
   notificato  processo  verbale di constatazione con esito positivo,
   ovvero  avviso  di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
   dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero dell'imposta regionale
   sulle  attivita'  produttive, nonche' invito al contraddittorio di
   cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
   in  caso  di  avvisi  di accertamento parziale di cui all'articolo
   41-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre
   1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni, ovvero di avvisi di
   accertamento  di  cui  all'articolo  54, quinto e sesto comma, del
   decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
   successive  modificazioni,  la definizione e' ammessa a condizione
   che  il  contribuente  versi  entro  il  16  marzo  2003  le somme
   derivanti  dall'accertamento  parziale  notificato  alla  predetta
   data;
b) alla  data di presentazione della dichiarazione per la definizione
   automatica  di  cui al presente articolo sia stato gia' avviato un
   procedimento  penale  per  gli illeciti di cui alla lettera c) del
   comma  10,  di  cui  il  soggetto che presenta la dichiarazione ha
   avuto formale conoscenza;
c) il   contribuente  abbia  omesso  la  presentazione  di  tutte  le
   dichiarazioni  relative  a tutti i tributi di cui al comma 2 e per
   tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.

   15.  Le  preclusioni  di  cui alle lettere a) e b) del comma 14 si
applicano  con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si
riferiscono  gli  atti  e i procedimenti ivi indicati. La definizione
automatica   non   si  perfeziona  se  essa  si  fonda  su  dati  non
corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente
presentata,  ovvero  se  la  stessa viene effettuata dai soggetti che
versano  nelle  ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non
si  fa  luogo  al  rimborso  degli importi versati che, in ogni caso,
valgono  quali  acconti  sugli importi che risulteranno eventualmente
dovuti in base agli accertamenti definitivi.
   16.  I  contribuenti  che  hanno  presentato successivamente al 30
settembre  2002  una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo
2,  comma  8-bis,  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
possono  avvalersi  delle  disposizioni  di  cui al presente articolo
sulla  base  delle  dichiarazioni  originarie presentate. L'esercizio
della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli
effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
   17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi   dell'articolo   3   dell'ordinanza   del   Ministro   per  il
coordinamento   della   protezione   civile  del  21  dicembre  1990,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  299 del 24 dicembre 1990,
destinatari  dei  provvedimenti  agevolativi in materia di versamento
delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire
in  maniera  automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo
2003,  l'intero  ammontare  dovuto  per  ciascun  tributo a titolo di
capitale,  al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale
ed  interessi,  diminuito  al  10 per cento; il perfezionamento della
definizione  comporta  gli  effetti  di  cui al comma 10. Qualora gli
importi  da  versare  complessivamente  ai  sensi  del presente comma
eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere
versati  in  un  massimo  di  otto rate semestrali con l'applicazione
degli  interessi  legali  a  decorrere  dal  17  marzo 2003. L'omesso
versamento  delle  predette  eccedenze  entro  le scadenze delle rate
semestrali  non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per   il  recupero  delle  somme  non  corrisposte  si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e
sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento
delle  somme  non  versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito  entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
   18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  definite  le modalita'
applicative del presente articolo.

      
                  Note all'art. 9:
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  5  (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore  all'inizio  del  periodo d'imposta; se il valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
              3. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) le   associazioni   senza  personalita'  giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
                d) si   considerano   residenti   le  societa'  e  le
          associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
          hanno  la  sede  legale  o  la  sede dell'amministrazione o
          l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
              L'oggetto  principale  e'  determinato in base all'atto
          costitutivo,  se  esistente  in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.
          230-bis   del   codice   civile,   limitatamente   al   49%
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua quota di partecipazione agli utili.
              La presente disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
          dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato   nell'impresa  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
                c) che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
              5.  Si  intendono  per familiari, ai fini delle imposte
          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
          gli affini entro il secondo grado.".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 87 del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.   87   (Soggetti   passivi)  -  1. Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
                b)   gli   enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) gli   enti   pubblici  e  privati,  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
                d) le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.
              2.  Tra  gli  enti  diversi dalle societa', di cui alle
          lettere  b)  e  c)  del comma 1, si comprendono, oltre alle
          persone  giuridiche,  le  associazioni  non riconosciute, i
          consorzi  e  le  altre  organizzazioni  non appartenenti ad
          altri   soggetti  passivi  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto  dell'imposta  si  verifica  in modo unitario e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del   comma   1  sono  comprese  anche  le  societa'  e  le
          associazioni indicate nell'art. 5.
              3.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi si considerano
          residenti  le  societa' e gli enti che per la maggior parte
          del  periodo  di  imposta  hanno  la  sede legale o la sede
          dell'amministrazione  o l'oggetto principale nel territorio
          dello Stato.
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e'  determinato  in base alla legge, all'atto costitutivo o
          allo  statuto,  se esistenti in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata  o  registrata. Per oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente   gli  scopi  primari  indicati  dalla  legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto.
              4  -  bis.  In  mancanza  dell'atto costitutivo o dello
          statuto   nelle   predette   forme,   l'oggetto  principale
          dell'ente  residente  e'  determinato in base all'attivita'
          effettivamente  esercitata nel territorio dello Stato; tale
          disposizione   si  applica  in  ogni  caso  agli  enti  non
          residenti.".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 36 - bis del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
              "Art.   36  -  bis  (Liquidazione  delle  imposte,  dei
          contributi,  dei  premi  e dei rimborsi dovuti in base alle
          dichiarazioni).    -    1.    Avvalendosi    di   procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle
          imposte,  dei  contributi  e  dei premi dovuti, nonche' dei
          rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'Amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi   dai   contribuenti  nella  determinazione  degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti
          dichiarazioni;
                c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
                d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
          superiore a quella prevista dalla legge;
                e) ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
                f) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e
          la   tempestivita'   dei   versamenti  delle  imposte,  dei
          contributi  e  dei  premi  dovuti  a titolo di acconto e di
          saldo  e  delle  ritenute alla fonte operate in qualita' di
          sostituto d'imposta.
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli    aspetti   formali.   Qualora   a   seguito   della
          comunicazione  il  contribuente  o  il sostituto di imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  nel presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti,  come  dichiarati dal contribuente e dal sostituto
          d'imposta.".
              -  Il  testo vigente dell'art. 36 - ter del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
          il seguente:
              "Art. 36 - ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
          -    1.    Gli   uffici   periferici   dell'amministrazione
          finanziaria,  procedono,  entro  il 31 dicembre del secondo
          anno  successivo  a  quello  di presentazione, al controllo
          formale  delle  dichiarazioni presentate dai contribuenti e
          dai  sostituti  d'imposta  sulla base dei criteri selettivi
          fissati  dal  Ministro  delle  finanze, tenendo anche conto
          delle capacita' operative dei medesimi uffici.
              2.  Senza  pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
                a) escludere  in  tutto  o in parte lo scomputo delle
          ritenute  d'acconto  non risultanti dalle dichiarazioni dei
          sostituti  d'imposta,  dalle  comunicazioni di cui all'art.
          20,   terzo   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica    29 settembre    1973,   n.   605,   o   dalle
          certificazioni   richieste  ai  contribuenti  ovvero  delle
          ritenute  risultanti  in misura inferiore a quella indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
                b) escludere  in  tutto  o  in  parte  le  detrazioni
          d'imposta  non  spettanti in base ai documenti richiesti ai
          contribuenti  o  agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
                c) escludere  in  tutto  o  in parte le deduzioni dal
          reddito  non  spettanti  in  base ai documenti richiesti ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
                d) determinare  i crediti d'imposta spettanti in base
          ai  dati  risultanti  dalle  dichiarazioni  e  ai documenti
          richiesti ai contribuenti;
                e) liquidare  la maggiore  imposta  sul reddito delle
          persone    fisiche   e   i   maggiori   contributi   dovuti
          sull'ammontare  complessivo  dei redditi risultanti da piu'
          dichiarazioni  o  certificati  di  cui all'art. 1, comma 4,
          lettera  d),  presentati  per  lo  stesso anno dal medesimo
          contribuente;
                f) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
              3.  Ai  fini  dei  commi  1  e  2, il contribuente o il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai  dati  contenuti  nella  dichiarazione  e  ad eseguire o
          trasmettere  ricevute  di  versamento e altri documenti non
          allegati  alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
          terzi.
              4.  L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi   che   hanno   dato   luogo  alla  rettifica  degli
          imponibili,  delle  imposte, delle ritenute alla fonte, dei
          contributi  e dei premi dichiarati, per consentire anche la
          segnalazione  di eventuali dati ed elementi non considerati
          o  valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione.".
              -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 54 - bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633:
              "Art.  54  -  bis  (Liquidazione dell'imposta dovuta in
          base  alle  dichiarazioni).  -  1. Avvalendosi di procedure
          automatizzate  l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione
          dell'imposta  dovuta  in base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti.
              2.  Sulla  base  dei dati e degli elementi direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso    dell'anagrafe   tributaria,   l'amministrazione
          finanziaria provvede a:
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dai  contribuenti nella determinazione del volume
          d'affari e delle imposte;
                b) correggere   gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti   nel   riporto  delle  eccedenze  di  imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
                c) controllare  la rispondenza con la dichiarazione e
          la  tempestivita'  dei  versamenti  dell'imposta risultante
          dalla  dichiarazione  annuale  a  titolo  di  acconto  e di
          conguaglio  nonche'  dalle  liquidazioni  periodiche di cui
          agli  articoli 27,  33,  comma  1, lettera a), e 74, quarto
          comma.
              3.  Quando  dai controlli automatici eseguiti emerge un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato ai
          sensi  e  per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione.
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista  dal presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.".
              -  Il  testo vigente degli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
          decreto  legislativo  10 marzo 2000, n. 74, e' riportato in
          nota all'art. 8.
              -  Il  testo vigente degli articoli 482, 483, 484, 485,
          489, 490, 491 - bis e 492 del codice penale e' riportato in
          nota all'art. 8.
              - Il testo vigente degli articoli 2621, 2622 e 2623 del
          codice civile e' riportato in nota all'art. 8.
              -  Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, reca
          disposizioni  in materia di "Rilevazione ai fini fiscali di
          taluni  trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
          valori.
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 14 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
              "Art.  14  (Iscrizioni  a ruolo a titolo definitivo). -
          Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
                a) le  imposte  e le ritenute alla fonte liquidate ai
          sensi  degli  artt.  36  -  bis  e 36 - ter del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
          netto  dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
          allegate alle dichiarazioni;
                b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
          fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
                c) i  redditi  dominicali  dei  terreni  e  i redditi
          agrari  determinati  dall'ufficio  in  base alle risultanze
          catastali;
                d) i   relativi   interessi,   soprattasse   e   pene
          pecuniarie.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218:
              "Art.  5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          al  contribuente  un  invito  a  comparire,  nel quale sono
          indicati:
                a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
                b) il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione.
              2.  La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
          ai  sensi  dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n.  154,  riguardante  la  determinazione
          induttiva  di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
          di  coefficienti  presuntivi,  costituisce  anche invito al
          contribuente  per l'eventuale definizione dell'accertamento
          con adesione.
              3.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'ufficio delle
          entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
          aver  controllato  la  posizione  del contribuente riguardo
          alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
          possesso,  rilevanti  per  la definizione dell'accertamento
          con  adesione  e invia al contribuente l'invito a comparire
          di  cui  al  comma  1,  dandone  comunicazione  all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  puo' delegare un
          proprio   funzionario   a   partecipare   al  procedimento.
          L'ufficio   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  anche  di
          propria   iniziativa,  trasmette  all'ufficio  distrettuale
          delle   imposte   dirette,   gli   elementi   idonei   alla
          formulazione  di  un  avviso  di  rettifica  ai sensi degli
          articoli 54   e   55   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre1972, n. 633.".
              -  Per  il  testo  dell'art.  41  - bis del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vedi
          nota all'art. 7.
              -  Per il testo dell'art. 54 del decreto del Presidente
          della   Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  vedi  nota
          all'art. 7.
              -  Si  trascrive il testo del comma 8 - bis dell'art. 2
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n. 322:
              "8   -   bis   (Termine   per  la  presentazione  della
          dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP).
          Le  dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive  e  dei  sostituti di imposta possono
          essere  integrate dai contribuenti per correggere errori od
          omissioni   che   abbiano   determinato   l'indicazione  di
          un maggior   reddito  o,  comunque,  di  un maggior  debito
          d'imposta  o di un minor credito, mediante dichiarazione da
          presentare,  secondo  le  disposizioni  di  cui all'art. 3,
          utilizzando  modelli  conformi  a  quelli  approvati per il
          periodo  d'imposta  cui  si riferisce la dichiarazione, non
          oltre  il  termine  prescritto  per  la presentazione della
          dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta successivo.
          L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni
          puo'  essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.
          17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.".
              -  Il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per
          il  coordinamento  della  protezione civile del 21 dicembre
          1990 e' il seguente:
              "Art.  3  (Soggetti beneficiari). - Possono beneficiare
          delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti
          articoli   i  soggetti  residenti,  da  data  anteriore  al
          13 dicembre  1990,  nei  comuni che saranno individuati con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta del Ministro per il coordinamento della protezione
          civile, sentito il presidente della regione Sicilia.
              Possono   altresi'   beneficiare   delle   disposizioni
          previste  dai  precedenti articoli i soggetti che svolgono,
          nell'area  dei  comuni  che saranno elencati nel decreto di
          cui  al  precedente  comma,  la loro attivita' industriale,
          commerciale,  artigiana  ed  agricola,  ancorche' residenti
          altrove,  limitatamente  alle  obbligazioni  nascenti dalle
          attivita' stesse.".

      

                              Art. 10.
                        (Proroga di termini)

   1.  Per  i  contribuenti  che  non si avvalgono delle disposizioni
recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui
all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, sono prorogati di un anno.

      
                  Note all'art. 10:
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  43  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600:
              "Art.  43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
          cui  e'  stata  presentata  la  dichiarazione.  Nei casi di
          omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione
          di  dichiarazione  nulla  ai  sensi  delle disposizioni del
          titolo  I,  l'avviso di accertamento puo' essere notificato
          fino  al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
          cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino
          alla  scadenza  del  termine stabilito nei commi precedenti
          l'accertamento   puo'  essere  integrato  o  modificato  in
          aumento  mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base
          alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
              Nell'avviso  devono essere specificatamente indicati, a
          pena  di  nullita',  i  nuovi  elementi  e gli atti o fatti
          attraverso  i  quali  sono venuti a conoscenza dell'ufficio
          delle imposte.".

      

                              Art. 11.
(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria,
catastale,  sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore
                           degli immobili)

   1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni  e  donazioni e sull'incremento di valore degli immobili,
per  gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le
scritture  private  registrate  entro  la  data  del 30 novembre 2002
nonche'  per  le  denunce  e  le  dichiarazioni  presentate  entro la
medesima  data,  i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi
di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti,
ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 marzo 2003, con
l'aumento   del  25  per  cento,  a  condizione  che  non  sia  stato
precedentemente  notificato  avviso di rettifica e liquidazione della
maggiore imposta.
   2.  Alla  liquidazione  dei tributi provvede il competente ufficio
dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via
principale, con esclusione di sanzioni e interessi.
   3.  Qualora  non  venga  eseguito  il pagamento dell'imposta entro
sessanta  giorni  dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la
domanda di definizione e' priva di effetti.
   4.  Se  alla  data  di entrata in vigore della presente legge sono
decorsi  i  termini  per la registrazione ovvero per la presentazione
delle  denunce  o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi
qualora  si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle
formalita' omesse entro il 16 marzo 2003.

      

                              Art. 12.
            (Definizione dei carichi di ruolo pregressi)

   1.  Relativamente  ai  carichi  inclusi  in ruoli emessi da uffici
statali  e  affidati  ai  concessionari  del servizio nazionale della
riscossione  fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il
debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento;

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle  somme  dovute al concessionario a titolo di rimborso per le
   spese   sostenute   per   le   procedure  esecutive  eventualmente
   effettuate dallo stesso.

   2.  Nei  trenta  giorni  successivi alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  relativamente  ai  ruoli  affidati  tra il 1
gennaio  1997  e  il  30  giugno  1999,  i  concessionari informano i
debitori  di  cui  al  comma  1  che, entro il 31 marzo 2003, possono
sottoscrivere  apposito  atto  con  il  quale dichiarano di avvalersi
della facolta' attribuita dal medesimo comma 1. Sulle somme riscosse,
ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
   3.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
approvato  il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le
modalita'   di   versamento  delle  somme  pagate  dai  debitori,  di
riversamento   in   tesoreria   da   parte   dei   concessionari,  di
rendicontazione  delle  somme  riscosse, di invio dei relativi flussi
informativi   e   di  definizione  dei  rapporti  contabili  connessi
all'operazione.

      

                              Art. 13.
                  (Definizione dei tributi locali)

   1.  Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i
comuni  possono  stabilire,  con le forme previste dalla legislazione
vigente  per  l'adozione  dei  propri atti destinati a disciplinare i
tributi  stessi,  la  riduzione  dell'ammontare delle imposte e tasse
loro  dovute,  nonche'  l'esclusione  o  la  riduzione  dei  relativi
interessi  e  sanzioni,  per  le  ipotesi  in  cui,  entro un termine
appositamente  fissato  da  ciascun  ente,  non  inferiore a sessanta
giorni   dalla   data  di  pubblicazione  dell'atto,  i  contribuenti
adempiano  ad  obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte
non adempiuti.
   2.  Le  medesime  agevolazioni  di  cui  al comma 1 possono essere
previste  anche  per  i  casi in cui siano gia' in corso procedure di
accertamento  o  procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In
tali  casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione
o    dall'ente   locale   in   relazione   ai   propri   procedimenti
amministrativi,  la  richiesta  del  contribuente  di avvalersi delle
predette  agevolazioni  comporta la sospensione, su istanza di parte,
del  procedimento  giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo
sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o
dall'ente  locale,  mentre  il  completo  adempimento  degli obblighi
tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale,
determina l'estinzione del giudizio.
   3.  Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono
tributi  propri  delle regioni, delle province e dei comuni i tributi
la  cui  titolarita'  giuridica ed il cui gettito siano integralmente
attribuiti  ai  predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni
ed addizionali a tributi erariali, nonche' delle mere attribuzioni ad
enti   territoriali  del  gettito,  totale  o  parziale,  di  tributi
erariali.
   4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  l'attuazione  delle disposizioni del presente
articolo  avviene  in  conformita'  e  compatibilmente con le forme e
condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

      

                              Art. 14.
            (Regolarizzazione delle scritture contabili)

   1.  Le  societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in
nome   collettivo   e  in  accomandita  semplice  e  quelle  ad  esse
equiparate,  nonche'  le  persone fisiche e gli enti non commerciali,
relativamente  ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle
disposizioni  di  cui all'articolo 8, possono specificare in apposito
prospetto  i  nuovi  elementi  attivi  e  passivi  o le variazioni di
elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori
imponibili  o  le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse;
con  riguardo  ai  predetti  imponibili, maggiori imponibili o minori
perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 75
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,  e  del  terzo  comma dell'articolo 61 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n 600, e successive
modificazioni.  Il  predetto  prospetto  e' conservato per il periodo
previsto  dall'articolo  43,  primo comma, del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni,  e  deve  essere  esibito  o  trasmesso  su  richiesta
dell'ufficio competente.
   2.  Sulla  base  delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del
comma  1,  i  soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto
alla   regolarizzazione   delle  scritture  contabili  apportando  le
conseguenti  variazioni  nell'inventario,  nel  rendiconto ovvero nel
bilancio  chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta  in  corso  a  tale  data.  Le  quantita'  e  i  valori cosi'
evidenziati  si  considerano  riconosciuti  ai fini delle imposte sui
redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative
ai   periodi  di  imposta  successivi,  con  esclusione  dei  periodi
d'imposta  per  i  quali  non  e'  stata  presentata la dichiarazione
integrativa  ai sensi dell'articolo 8, salvo che non siano oggetto di
accertamento o rettifica d'ufficio.
   3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' procedere, nei
medesimi  documenti  di  cui  al  comma  2,  alla  eliminazione delle
attivita'  o  delle  passivita'  fittizie, inesistenti o indicate per
valori  superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano
emergenza   di   componenti   positivi   o  negativi  ai  fini  della
determinazione del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di
ammortamento  o  accantonamento  corrispondenti  alla  riduzione  dei
relativi fondi.
   4.  I  soggetti  indicati  al  comma  1, che si sono avvalsi delle
disposizioni  di  cui  al comma 4 dell'articolo 8, possono procedere,
nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla
regolarizzazione  contabile,  ai  sensi  dei  commi  da  1 a 3, delle
attivita'  detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le
modalita'  anche  dichiarative  di  cui  ai  commi 3 e 4 del medesimo
articolo 8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini delle
imposte   sui   redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive  a  decorrere  dal  terzo  periodo di imposta successivo a
quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002.
   5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  che  si sono avvalsi delle
disposizioni   di   cui   all'articolo   9   possono  procedere  alla
regolarizzazione  delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli
effetti  ivi previsti, nonche', nel rispetto dei principi civilistici
di  redazione  del  bilancio,  alle  iscrizioni  nell'inventario, nel
rendiconto  o  nel  bilancio  chiuso  al  31 dicembre 2002, ovvero in
quelli  del  periodo di imposta in corso a tale data, di attivita' in
precedenza omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni
iscritti  e'  dovuta  un'imposta  sostitutiva  del  13  per cento dei
predetti  valori.  L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente
e'  dovuta  anche  con riferimento alle attivita' detenute all'estero
alla  data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione
contabile  ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si
applicano   le   modalita'  dichiarative  di  cui  ai  commi  3  e  4
dell'articolo 8. L'imposta sostitutiva del 13 per cento non e' dovuta
se i soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal comma
5  dell'articolo  8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente
comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive a decorrere dal
terzo  periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31
dicembre  2002.  L'imposta  sostitutiva e' indeducibile ai fini delle
imposte   sui   redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive.
   6. I soggetti che effettuano la definizione automatica del reddito
d'impresa  di  cui all'articolo 7, relativa a tutte le annualita' per
le  quali  le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2002,  possono procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei
beni  ai  sensi  dell'articolo  59  del  citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni.   L'adeguamento   puo'   essere   effettuato  mediante
l'iscrizione  come  esistenze  iniziali delle rimanenze in precedenza
omesse  e  con il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma
5,   ovvero  mediante  l'eliminazione  delle  esistenze  iniziali  di
quantita'  o  valori  superiori a quelli effettivi. L'adeguamento non
rileva  ai  fini  sanzionatori  di  alcun  genere.  I maggiori valori
iscritti  si  considerano  riconosciuti  ai  fini  delle  imposte sui
redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative
ai periodi d'imposta successivi.

      
                  Note all'art. 14:
              - Si  trascrive  il testo vigente del comma 4 dell'art.
          75  (Norme  generali  sui componenti del reddito d'impresa)
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
              "4.  Le  spese e gli altri componenti negativi non sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  dei  profitti e delle perdite relativo
          all'esercizio   di  competenza.  Sono  tuttavia  deducibili
          quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
          e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
          quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
          esercizio  precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
          conformita'  alle  precedenti  norme  del presente capo che
          dispongono  o  consentono  il  rinvio. Le spese e gli oneri
          specificamente afferenti i ricavi e altri proventi che, pur
          non  risultando  imputati  al  conto  dei  profitti e delle
          perdite,  concorrono  a  formare il reddito sono ammessi in
          deduzione  se  e  nella misura in cui risultano da elementi
          certi  e  precisi,  salvo  quanto stabilito per le apposite
          scritture nel successivo comma 6.".
              - Si   trascrive  il  testo  vigente  del  terzo  comma
          dell'art.  61  (Ricorsi)  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia
          di accertamento delle imposte sui redditi):
              "I  contribuenti  obbligati  alla  tenuta  di scritture
          contabili  non  possono  provare  circostanze  omesse nelle
          scritture  stesse  o  in  contrasto con le loro risultanze.
          Tuttavia  e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi
          e  precisi,  delle  spese e degli oneri di cui all'art. 75,
          comma  4,  terzo periodo, del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  ferma restando la
          disposizione del comma 6 dello stesso articolo.".
              - Si   trascrive  il  testo  vigente  del  primo  comma
          dell'art.  43  (Termine per l'accertamento) del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
              "Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a
          pena  di  decadenza,  entro  il 31 dicembre del quarto anno
          successivo   a   quello  in  cui  e'  stata  presentata  la
          dichiarazione.".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 59 del citato
          testo unico delle imposte sui redditi:
              "Art.   59   (Variazioni  delle  rimanenze).  -  1.  Le
          variazioni  delle  rimanenze  finali dei beni indicati alle
          lettere  a)  e  b)  del comma 1 dell'art. 53, rispetto alle
          esistenze   iniziali,   concorrono  a  formare  il  reddito
          dell'esercizio.  A  tal  fine  le  rimanenze finali, la cui
          valutazione  non sia effettuata a costi specifici o a norma
          dell'art.  60,  sono  assunte per un valore non inferiore a
          quello   che  risulta  raggruppando  i  beni  in  categorie
          omogenee  per  natura  e per valore e attribuendo a ciascun
          gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
          delle disposizioni che seguono.
              2.  Nel  primo  esercizio  in  cui  si  verificano,  le
          rimanenze  sono  valutate  attribuendo  ad  ogni  unita' il
          valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
          beni  prodotti  e  acquistati  nell'esercizio stesso per la
          loro quantita'.
              3.  Negli  esercizi  successivi,  se la quantita' delle
          rimanenze  e'  aumentata rispetto all'esercizio precedente,
          le maggiori  quantita',  valutate  a  norma  del  comma  2,
          costituiscono  voci distinte per esercizi di formazione. Se
          la  quantita'  e'  diminuita, la diminuzione si imputa agli
          incrementi  formati  nei precedenti esercizi, a partire dal
          piu' recente.
              3  -  bis.  Per  le imprese che valutano in bilancio le
          rimanenze  finali con il metodo della media ponderata o del
          "primo  entrato,  primo  uscito o con varianti di quello di
          cui  al  comma  3,  le rimanenze finali sono assunte per il
          valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
              4.  Se  in  un  esercizio  il valore unitario medio dei
          beni,  determinato  a  norma  dei  commi 2, 3 e 3 - bis, e'
          superiore  al valore normale medio di essi nell'ultimo mese
          dell'esercizio,  il  valore  minimo  di  cui al comma 1, e'
          determinato  moltiplicando  l'intera  quantita'  dei  beni,
          indipendentemente  dall'esercizio  di  formazione,  per  il
          valore  normale. Per le valute estere si assume come valore
          normale  il  valore secondo il cambio alla data di chiusura
          dell'esercizio.  Il  minor valore attribuito alle rimanenze
          in  conformita'  alle  disposizioni del presente comma vale
          anche  per  gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
          non  risultino  iscritte  nello  stato  patrimoniale per un
          valore superiore.
              5.  I  prodotti  in corso di lavorazione e i servizi in
          corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati
          in  base  alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo
          quanto  stabilito nell'art. 60 per le opere, le forniture e
          i servizi di durata ultrannuale.
              6.  Le  rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare
          indicato   dal   contribuente  costituiscono  le  esistenze
          iniziali dell'esercizio successivo.
              7.  Per  gli esercenti attivita' di commercio al minuto
          che  valutano  le  rimanenze  delle merci con il metodo del
          prezzo  al  dettaglio  si  tiene  conto  del  valore  cosi'
          determinato  anche in deroga alla disposizione del comma 1,
          a  condizione  che  nella  dichiarazione  dei  redditi o in
          apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
          di   applicazione   del   detto   metodo,  con  riferimento
          all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
              8.  Le  plusvalenze  risultanti  da rivalutazioni delle
          rimanenze   effettuate   fino  all'esercizio  in  corso  al
          31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione
          previsti  dall'art.  12  della  legge 19 marzo 1983, n. 72,
          concorrono   a  formare  il  reddito,  in  quote  costanti,
          nell'esercizio  in cui sono state apportate le variazioni e
          nei quattro esercizi successivi.".

      

                              Art. 15.
(Definizione  degli  accertamenti,  degli inviti al contraddittorio e
               dei processi verbali di constatazione)

   1.  Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in
vigore  della presente legge non sono ancora spirati i termini per la
proposizione  del  ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli
articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i
quali,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, non e'
ancora  intervenuta  la  definizione,  nonche'  i processi verbali di
constatazione  relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore
della  presente legge, non e' stato notificato avviso di accertamento
ovvero  ricevuto  invito  al contraddittorio, possono essere definiti
secondo   le   modalita'   previste   dal  presente  articolo,  senza
applicazione  di  interessi e sanzioni. La definizione non e' ammessa
per  i  soggetti  nei  cui  confronti  sia stato avviato procedimento
penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, di cui il contribuente ha formale conoscenza.
   2.  La  definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al
contraddittorio  di  cui  al  comma  1,  si  perfeziona  mediante  il
pagamento, entro il 16 marzo 2003, degli importi che risultano dovuti
per  effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate,
con riferimento a ciascuno scaglione:

a) 30  per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
   accertati  ovvero  indicati  negli  inviti al contraddittorio, non
   superiori a 15.000 euro;
b) 32  per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
   accertati   ovvero   indicati  negli  inviti  al  contraddittorio,
   superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;
c) 35  per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
   accertati   ovvero   indicati  negli  inviti  al  contraddittorio,
   superiori a 50.000 euro.

   3.  La  definizione  di  cui  al comma 2 e' altresi' ammessa nelle
ipotesi  di  rettifiche  relative a perdite dichiarate, qualora dagli
atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti.
In  tal  caso  la  sola  perdita  risultante dall'atto e' riportabile
nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.
   4.  La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al
comma  1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003,
di un importo calcolato:

a) per  le  imposte  sui  redditi,  relative  addizionali  ed imposte
   sostitutive, applicando l'aliquota del 20 per cento alla somma dei
   maggiori   componenti   positivi   e  minori  componenti  negativi
   complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
b) per  l'imposta regionale sulle attivita' produttive, l'imposta sul
   valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per
   cento   l'aliquota  applicabile  alle  operazioni  risultanti  dal
   verbale stesso.

   5.  I  pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo
sono effettuati entro il 16 marzo 2003, secondo le modalita' previste
dall'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni,  esclusa  la  compensazione  ivi prevista.
Qualora  gli  importi  da versare complessivamente per la definizione
eccedano,  per  le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli
altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono
essere  versati  in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004
ed  entro  il  16  marzo  2005,  maggiorati  degli interessi legali a
decorrere  dal  17  marzo  2003.  L'omesso  versamento delle predette
eccedenze  entro  le  date indicate non determina l'inefficacia della
definizione;  per  il  recupero  delle  somme  non corrisposte a tali
scadenze  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una  sanzione
amministrativa  pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla  meta'  in  caso  di  versamento  eseguito entro i trenta giorni
successivi  alla  scadenza  medesima,  e  gli interessi legali. Entro
dieci  giorni  dal  versamento  dell'intero importo o di quello della
prima  rata  il  contribuente  fa pervenire all'ufficio competente la
quietanza   dell'avvenuto   pagamento   unitamente  ad  un  prospetto
esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.
   6.  La  definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non
corrispondenti  a  quelli  contenuti  negli atti indicati al comma 1,
ovvero  se  la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo
al  rimborso  degli  importi versati che, in ogni caso, valgono quali
acconti  sugli  importi che risulteranno eventualmente dovuti in base
agli accertamenti definitivi.
   7.  Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad
ogni  effetto,  della  punibilita'  per i reati tributari di cui agli
articoli  2,  3,  4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74,  nonche'  per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485,
489,  490,  491-bis  e  492 del codice penale, nonche' dagli articoli
2621,  2622  e  2623 del codice civile, quando tali reati siano stati
commessi  per  eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero
per  conseguirne  il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o
situazione  tributaria.  L'esclusione di cui al presente comma non si
applica ai procedimenti in corso.
   8.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
18  marzo  2003  restano  sospesi  i  termini per la proposizione del
ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, nonche'
quelli  per  il  perfezionamento  della  definizione di cui al citato
decreto  legislativo  n.  218  del 1997, relativamente agli inviti al
contraddittorio di cui al medesimo comma 1.

      
                  Note all'art. 15:
              - Si  trascrive  il  testo vigente degli artioli 5 e 11
          del    decreto   legislativo   19 giugno   1997,   n.   218
          (Disposizioni  in materia di accertamento con adesione e di
          conciliazione giudiziale):
              "Art.  5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          al  contribuente  un  invito  a  comparire,  nel quale sono
          indicati:
                a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
                b) il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione.
              2.  La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
          ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto - legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          27 aprile  1989,  n.  154,  riguardante  la  determinazione
          induttiva  di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
          di  coefficienti  presuntivi,  costituisce  anche invito al
          contribuente  per l'eventuale definizione dell'accertamento
          con adesione.
              3.  Fino  all'entrata  in  funzione  dell'ufficio delle
          entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
          aver  controllato  la  posizione  del contribuente riguardo
          alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
          possesso,  rilevanti  per  la definizione dell'accertamento
          con  adesione  e invia al contribuente l'invito a comparire
          di   cui  al  comma 1,  dandone  comunicazione  all'ufficio
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  che  puo' delegare un
          proprio   funzionario   a   partecipare   al  procedimento.
          L'ufficio   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  anche  di
          propria   iniziativa,  trasmette  all'ufficio  distrettuale
          delle   imposte   dirette,   gli   elementi   idonei   alla
          formulazione  di  un  avviso  di  rettifica  ai sensi degli
          artt. 54  e  55 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633.".
              "Art. 11 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
          ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono
          indicati:
                a) gli   elementi   identificativi  dell'atto,  della
          denuncia   o   della   dichiarazione   cui   si   riferisce
          l'accertamento suscettibile di adesione;
                b) il  giorno  e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione.".
              - Il  decreto  legislativo  10 marzo  2000,  n.  74 (in
          Gazzetta  Ufficiale  n.  76 - serie generale - del 31 marzo
          2000),  reca:  "Nuova  disciplina  dei  reati in materia di
          imposte   sui  redditi  e  sul  valore  aggiunto,  a  norma
          dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205".
              - Per  il  richiamo all'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni) vedi precedente nota all'art. 7.
              - Il   testo  vigente  dell'art.  14  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica n. 602 del 1973 (Disposizioni
          sulla   riscossione   delle  imposte  sul  reddito)  e'  il
          seguente:
              "Art.  14  (Iscrizioni  a ruolo a titolo definitivo). -
          Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
                a) le  imposte  e le ritenute alla fonte liquidate in
          base  alle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36 - bis e 36 -
          ter,   del   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti
          risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;
                b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
          fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
                c) i  redditi  dominicali  dei  terreni  e  i redditi
          agrari  determinati  dall'ufficio  in  base alle risultanze
          catastali;
                d) i   relativi   interessi,   soprattasse   e   pene
          pecuniarie.".
              - Il  testo  degli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
          legislativo  n.  74 del 2000 (Nuova disciplina dei reati in
          materia  di  imposte  sui  redditi e sul valore aggiunto, a
          norma  dell'art.  9  della legge 25 giugno 1999, n. 205) e'
          riportato nelle note all'art. 8.
              - Il testo degli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
          491  -  bis e 492 del codice penale e' riportato nelle note
          all'art. 8.
              - Il  testo degli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice
          civile e' riportato nelle note all'art. 8.

      

                              Art. 16.
               (Chiusura delle liti fiscali pendenti)

   1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in
ogni  grado  del  giudizio, anche a seguito di rinvio, nonche' quelle
gia'  di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al
tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda
del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il
pagamento della somma:

a) di  150  euro,  se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
   euro;
b) pari  al  10  per  cento  del  valore  della lite, se questo e' di
   importo superiore a 2.000 euro.

   2.  Le  somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16
marzo 2003, secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento
diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la
compensazione  prevista  dall'articolo  17  del decreto legislativo 9
luglio  1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono
essere   versate   anche  ratealmente  in  un  massimo  di  sei  rate
trimestrali   di  pari  importo  o  in  un  massimo  di  dodici  rate
trimestrali  se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della
prima  rata  e'  versato entro il termine indicato nel primo periodo.
Gli  interessi  legali  sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull'importo
delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima  entro  le  date  indicate  non  determina  l'inefficacia della
definizione;  per  il  recupero  delle  somme  non corrisposte a tali
scadenze  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 14 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive   modificazioni,  e  sono  altresi'  dovuti  una  sanzione
amministrativa  pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla  meta'  in  caso  di  versamento  eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
   3. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per   lite   pendente,   quella   avente   ad  oggetto  avvisi  di
   accertamento,  provvedimenti  di irrogazione delle sanzioni e ogni
   altro  atto  di  imposizione,  per i quali alla data di entrata in
   vigore della presente legge, e' stato proposto l'atto introduttivo
   del  giudizio, nonche' quella per la quale l'atto introduttivo sia
   stato  dichiarato  inammissibile  con  pronuncia  non  passata  in
   giudicato.  Si  intende,  comunque, pendente la lite per la quale,
   alla  data  del  29  settembre  2002, non sia intervenuta sentenza
   passata in giudicato;
b) per  lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati
   alla   lettera   a)   e   comunque   quella  relativa  all'imposta
   sull'incremento del valore degli immobili;
c) per  valore  della  lite,  da  assumere  a base del calcolo per la
   definizione,  l'importo  dell'imposta  che  ha  formato oggetto di
   contestazione  in  primo  grado,  al netto degli interessi e delle
   eventuali  sanzioni  collegate  al  tributo, anche se irrogate con
   separato  provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione
   di  sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto
   ai fini del valore della lite; il valore della lite e' determinato
   con   riferimento   a  ciascun  atto  introduttivo  del  giudizio,
   indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi
   in esso indicati.

   4.  Per  ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il termine di
cui  al comma 2, un separato versamento ed e' presentata, entro il 21
marzo  2003,  una  distinta  domanda  di definizione in carta libera,
secondo  le  modalita'  stabilite con provvedimento del direttore del
competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte
nel giudizio.
   5.  Restano  comunque  dovute  a titolo definitivo, con esclusione
delle  sanzioni,  le somme il cui pagamento e' previsto dalle vigenti
disposizioni  in  pendenza  di  lite,  anche se non ancora iscritte a
ruolo  o  liquidate.  Dette  somme, se non pagate in precedenza o non
iscritte  in  ruoli  notificati  mediante cartella di pagamento, sono
versate secondo le modalita' e nei termini specificati al comma 2; se
iscritte a ruolo e gia' notificate alla data del versamento di cui al
comma  2,  le predette somme sono pagate alla scadenza della relativa
cartella.  La  definizione  non  da' comunque luogo alla restituzione
delle somme gia' versate.
   6.  Le  liti  fiscali  che  possono  essere  definite ai sensi del
presente  articolo  sono  sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia
stata  gia' fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i
giudizi  sono  sospesi  a  richiesta del contribuente che dichiari di
volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
   7.  Per le liti di cui al comma 6 sono altresi' sospesi fino al 17
marzo  2003  i  termini  per  impugnare le sentenze delle commissioni
tributarie nonche' quelle dei tribunali e delle corti di appello.
   8.  Gli  uffici  di  cui  al  comma 1 trasmettono alle commissioni
tributarie,  ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno
2003,  un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
domanda  di  definizione.  Tali  liti  sono sospese fino al 31 luglio
2005.  L'estinzione  del  giudizio  viene  dichiarata  a  seguito  di
comunicazione   degli   uffici  di  cui  al  comma  1  attestante  la
regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di
quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella
segreteria   della  commissione  o  nella  cancelleria  degli  uffici
giudiziari  entro il 31 luglio 2005. Entro la stessa data l'eventuale
diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria
della  commissione  o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene
notificato,  con  le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del
Presidente    della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.   600,
all'interessato,  il  quale  entro  sessanta giorni lo puo' impugnare
dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel
caso  in  cui  la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
termine  per  impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente
al   diniego  della  definizione  entro  sessanta  giorni  dalla  sua
notifica.
   9.  In  caso  di  pagamento  in  misura inferiore a quella dovuta,
qualora  sia  riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita
la  regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
   10.  La  definizione  di cui al comma 1 effettuata da parte di uno
dei  coobbligati  esplica  efficacia  a  favore  degli altri, inclusi
quelli  per  i  quali  la  lite non sia piu' pendente, fatta salva la
disposizione dell'ultimo periodo del comma 5.

      
                  Note all'art. 16:
              - Per  il  testo  dell'art.  17 del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni) vedi nota all'art. 7.
              - Il  testo  dell'art.  14  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 602 (Disposizioni
          sulla  riscossione  delle  imposte  sul reddito, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  16 ottobre  1973,  n.  268)  e'
          riportato nelle note all'art. 8.

      

                              Art. 17.
        (Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale)

   1.   Le   violazioni   relative   al  canone  previsto  dal  regio
decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.  246, convertito dalla legge 4
giugno  1938,  n. 880, e successive modificazioni, nonche' alla tassa
di  concessione  governativa  prevista,  da  ultimo, dall'articolo 17
della  tariffa  annessa  al  decreto  del  Ministro  delle finanze 28
dicembre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 30 del 30
dicembre  1995,  e  successive  modificazioni,  commesse  fino  al 31
dicembre 2002, possono essere definite, entro il 16 marzo 2003, anche
nelle  ipotesi  in  cui  vi  sia  un  procedimento  amministrativo  o
giurisdizionale  in  corso,  con il versamento di una somma pari a 10
euro  per  ogni  annualita'  dovuta. Il versamento eeffettuato con le
modalita'  di  cui  all'articolo  17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  e  successive modificazioni, esclusa in ogni caso la
compensazione  ivi  prevista. Non si fa comunque luogo a restituzione
di quanto gia' versato.
   2.  Le  violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di
affissioni  e  pubblicita' commesse fino al 30 novembre 2002 mediante
affissioni  di  manifesti politici possono essere sanate in qualunque
ordine e grado di giudizio nonche' in sede di riscossione delle somme
eventualmente   iscritte   a   titolo   sanzionatorio,   mediante  il
versamento,  a  carico  del  committente  responsabile, di un'imposta
pari,  per  il  complesso  delle violazioni commesse e ripetute a 750
euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato
a  favore  della  tesoreria  del  comune competente o della provincia
qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un comune della
stessa  provincia;  in  tal caso la provincia provvede al ristoro dei
comuni  interessati.  La  sanatoria  di cui al presente comma non da'
luogo  ad  alcun  diritto  al  rimborso  di  somme eventualmente gia'
riscosse  a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine
per  il  versamento  e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di
cui  al  presente  comma,  al  31  marzo  2003.  Non  si applicano le
disposizioni  dell'articolo  15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre
1993, n. 515.

      
                  Note all'art. 17:
              - Il  regio  decreto-legge  21 febbraio  1938,  n. 246,
          convertito  dalla  legge  4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina
          degli   abbonamenti   alle   radiodiffusioni),   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1938, n. 78.
              - Si  riporta il testo dell'art. 17 della tariffa delle
          tasse  sulle  concessioni governative approvata con decreto
          del  Ministro  delle  finanze  28 dicembre 1995, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303:
              "1.  -  Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per
          la   detenzione   di  apparecchi  atti  o  adattabili  alla
          ricezione   delle   radioaudizioni   o   delle   diffusioni
          televisive  (art.  6, regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
          n.  246,  convertito  dalla  legge  4 giugno  1938, n. 880,
          articoli  1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; art.
          1  della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della
          legge 15 dicembre 1967, n. 1235; art. 1 del decreto-legge 1
          febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1997,
          n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):
                a) per  ogni  abbonamento  alle  radioaudizioni  lire
          1.000;
                b) per  ogni  abbonamento  alle diffusioni televisive
          lire 8.000;
                c) per  ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante
          apparecchi    stabilmente    installati   su   autovetture,
          autoveicoli  adibiti  al  trasporto  promiscuo di persone e
          cose  e  autoscafi  soggetti  a  tassa automobilisitica con
          motore  di  potenza  superiore  a 26 CV fiscali, nonche' su
          altri   autoveicoli   di   cui   all'art.  54  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lire 2.700;
                d) per  ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante
          apparecchi stabilmente installati:
                  1) su autovetture, autoveicoli adibito al trasposto
          promiscuo  di  persone e cose, o autoscafi soggetti a tassa
          automobilistica,  con  motore  di potenza superiore a 26 CV
          fiscali, lire 30.000;
                  2)    su    autoscafi    non   soggetti   a   tassa
          automobilistica  (unita'  da diporto e navi non da diporto)
          lire 30.000;
                e) per  ogni  abbonamento  alle diffusioni televisive
          mediante  apparecchi  stabilmente  installati su autoscafi,
          autovetture o altri veicoli di cui alla lettera c):
                  1)  riguardante apparecchi di ricezione in bianco e
          nero lire 18.000;
                  2)  riguardante  apparecchi  di  ricezione  anche a
          colori lire 120.000;
                f) per  ogni  abbonamento  alle diffusioni televisive
          mediante  apparecchi stabilmente installati su autovetture,
          autoveicoli e autoscafi di cui alla lettera d) n. 1:
                  1)  riguardante apparecchi di ricezione in bianco e
          nero lire 50.000;
                  2)  riguardante  apparecchi  di  ricezione  anche a
          colori lire 350.000;
                g) per  ogni  abbonamento  alle diffusioni televisive
          mediante  apparecchi stabilmente installati su autoscafi di
          cui alla lettera d) n. 2:
                  1)  riguardante apparecchi di ricezione in bianco e
          nero lire 50.000;
                  2)  riguardante  apparecchi  di  ricezione  anche a
          colori lire 350.000.
                                     Note:
              1.  Sono  soggetti  alle  tasse  anche  gli abbonamenti
          speciali  e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti
          i pubblici esercizi.
              2.  Il  libretto di iscrizione alle radiodiffusioni da'
          diritto  al  titolare  e  ai  suoi familiari di fare uso di
          apparecchi  anche  in luoghi diversi dal domicilio indicato
          nel  libretto  senza  il  pagamento di ulteriore tassa; del
          pagamento   della   tassa  e'  data  prova  anche  mediante
          fotocopia della ricevuta di versamento.
              3.  Le tasse di cui alle lettere a), b), d), n. 2, e g)
          sono  dovute  per  ogni  anno solare e devono essere pagate
          insieme  con il canone di abbonamento. In caso di pagamento
          rateale  del  canone  le  tasse di cui alla lettera b) sono
          dovute   nella   misura   semestrale   di   lire   4.100  o
          trimestralmente di lire 2.200.
              4. Le tasse di cui alle lettere c), d) n. 1, ed f) sono
          dovute  per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate
          insieme con la tassa automobilistica.
              5.  Se  durante  l'anno e' contratto un abbonamento che
          comporta  il  pagamento  della  tassa in misura superiore a
          quella  stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza
          deve  essere  pagata  in  occasione del primo versamento di
          quanto dovuto per il nuovo abbonamento.
              6.    In    caso   di   installazione   di   apparecchi
          radioriceventi  su  un autoveicolo o autoscafo per il quale
          sia stata gia' pagata la tassa automobilistica, la tassa di
          concessione  governativa  deve  essere pagata in ragione di
          tanti   dodicesimi   quanti   sono  i  mesi  da  quello  di
          installazione    a   quello   di   scadenza   della   tassa
          automobilistica.
              7.  In  caso  di omesso o insufficiente pagamento della
          tassa  relativa  ad  apparecchi  stabilmente  installati su
          autoveicoli,    o    su    autoscafi   soggetti   a   tassa
          automobilistica,   si  applica,  in  luogo  delle  sanzioni
          previste dall'art. 6 del testo unico, la soprattassa di cui
          ai  numeri  3  e  4  della  tabella  allegata alla legge 24
          gennaio 1978, n. 27.".
              - Per  il  testo  dell'art.  17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, si veda nota all'art. 7.
              - La  legge  10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle
          campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati
          e  al  Senato  della  Repubblica) e' stata pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  14 dicembre  1993, n. 292, supplemento
          ordinario. Si trascrive il testo dell'art. 15, commi 2 e 3:
              "Art. 15 (Sanzioni). - 1. (Omissis).
              2.  In caso di inosservanza delle norme di cui all'art.
          3  si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
          un milione e lire cinquanta milioni.
              3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della
          propaganda  abusiva  nelle  forme  di  scritte o affissioni
          murali  e  di  volantinaggio  sono  a  carico,  in  solido,
          dell'esecutore materiale e del committente responsabile.".

      


CAPO III
PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI
                              Art. 18.
(Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa
               automobilistica su alcuni quadricicli)

   1.  Per  i  veicoli  storici  e  d'epoca  nonche'  per  i  veicoli
storici-d'epoca  in  deroga  alla normativa vigente, e' consentita la
reiscrizione  nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle
tasse  arretrate  maggiorate  del 50 per cento. Le predette tasse non
possono   superare   la  retroattivita'  triennale.  La  reiscrizione
consente  il  mantenimento delle targhe e dei documenti originari del
veicolo.
   2.  Fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1 gennaio 2003, per i
veicoli  a  motore  a  quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera   a),   del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della
tassa automobilistica e' pari a 50 euro.

      
                  Note all'art. 18:
              - Il  testo  del  comma  10 dell'art. 17 della legge 27
          dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
              "10.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1999 la riscossione,
          l'accertamento,  il  recupero,  i  rimborsi, l'applicazione
          delle  sanzioni  ed  il contenzioso amministrativo relativo
          alle  tasse  automobilistiche  non  erariali sono demandati
          alle  regioni  a  statuto  ordinario  e  sono svolti con le
          modalita'  stabilite con decreto del Ministro delle finanze
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore   della   presente   legge,   previo   parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti.
              Con  lo  stesso  o con separato decreto e' approvato lo
          schema  tipo di convenzione con la quale le regioni possono
          affidare  a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica,
          l'attivita'   di   controllo   e  riscossione  delle  tasse
          automobilistiche. La riscossione coattiva e' svolta a norma
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43.".
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  4,  lettera  a), del
          decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione
          5 aprile 1994, e' il seguente:
              "4.  Le  presenti norme si applicano anche ai veicoli a
          motore  a  quattro  ruote,  detti  quadricicli,  aventi  le
          seguenti caratteristiche:
                a) i  quadricicli  leggeri,  la  cui massa a vuoto e'
          inferiore  a  350 kg, esclusa la massa delle batterie per i
          veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione
          e'  inferiore  o  uguale  a 45 km/h e la cui cilindrata del
          motore  e'  inferiore  o  pari  a  50 cc  per  i  motori ad
          accensione  comandata  (o  la  cui potenza massima netta e'
          inferiore  o  uguale  a 4 kW per gli altri tipi di motore),
          considerati come ciclomotgori.".

      

                              Art. 19.
         (Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)

   1.  All'articolo  45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta
regionale  sulle  attivita'' produttive, le parole da: "per i periodi
d'imposta  in  corso"  fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti:  "per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per
i  quattro  periodi  successivi  l'aliquota e' stabilita nella misura
dell'1,9  per  cento;  per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
2003 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".
   2.  All'articolo  11  del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313,  concernente  il  regime speciale per gli imprenditori agricoli,
come  modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002"
   sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003";
b) al  comma  5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2003" sono
   sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2004".

   3.  Il  beneficio  fiscale  di  cui all'articolo 9, comma 6, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia
dei  boschi,  e'  prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo
complessivo  di  100.000  euro  di  spese,  per le esigenze di tutela
ambientale  e  di  difesa  del  territorio  e del suolo dai rischi da
dissesto idrogeologico.
   4.  Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra  e'  esente  da  accisa.  Per  le  modalita'  di erogazione del
beneficio  si  applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre
2001, n. 454.
   5.  Al  comma  6-bis  dell'articolo  23 del decreto legislativo 11
maggio  1999,  n.  152,  come  da ultimo modificato dall'articolo 52,
comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno
2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
   6.  Al  comma  2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  te  parole:  "dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2003".

      
                  Note all'art. 19:
              - Il   testo   dell'art.   45,  comma  1,  del  decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale
          a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della  disciplina dei
          tributi   locali),   come   modificato   dalla   legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   45  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  Per  i
          soggetti   che  operano  nel  settore  agricolo  e  per  le
          cooperative  della  piccola  pesca  e loro consorzi, di cui
          all'art.  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  601,  per  il periodo d'imposta in
          corso  al 1 gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi
          l'aliquota  e'  stabilita  nella misura dell'1,9 per cento;
          per  il  periodo  d'imposta  in  corso  al  1  gennaio 2003
          l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento.".
              - Il  testo  dei commi 5 e 5-bis dell'art. 11 (norme in
          materia   di  imposta  sul  valore  aggiunto)  del  decreto
          legislativo  2 settembre  1997,  n.  313,  gia'  modificato
          dall'art. 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
          come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata e'
          il seguente:
              "5.  per  gli  anni dal 1998 al 2003 le disposizioni di
          cui   all'art.   34,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26 ottobre   1972,  n.  633,  come  sostituito
          dall'art.  5  del  presente  decreto, si applicano anche ai
          soggetti  che  nel  corso dell'anno solare precedente hanno
          realizzato  un volume d'affari superiore a quaranta milioni
          di  lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di
          cui  al  comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni
          dal  1998  al  2003 dai detti soggetti l'imposta si applica
          con   le  aliquote  proprie  dei  singoli  prodotti,  ferma
          restando  la  detrazione  sulla  base  delle percentuali di
          compensazione.  Per  i  passaggi dei suddetti prodotti agli
          enti,  alle  cooperative e agli altri organismi associativi
          che  applicano  il regime speciale, effettuati da parte dei
          produttori  agricoli,  soci  o  associati  che applicano lo
          stesso   regime,  l'imposta  si  applica  con  le  aliquote
          corrispondenti alle percentuali di compensazione.
              5  -  bis.  Le disposizioni dell'art. 34, comma 10, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  come  sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si
          applicano  ai produttori agricoli a decorrere dal 1 gennaio
          2004.".
              - Si trascrive il testo vigente del comma 6 dell'art. 9
          (Ulteriori  effetti  di  precedenti  disposizioni  fiscali)
          della  legge  28 dicembre  2001,  n. 448 (legge finanziaria
          2002):
              "6.  Ai  fini dell'adozione urgente di misure di tutela
          ambientale  e  di  difesa  del  territorio  e del suolo dai
          rischi  di  dissesto  geologico,  per  l'anno  2002 possono
          essere  adottate  misure di manutenzione e salvaguardia dei
          boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'art. 1
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni, e facolta' di fruizione, a scelta, in cinque
          ovvero  in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, previsto ai
          sensi  dell'art.  1, comma 3, della citata legge n. 449 del
          1997,  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione delle
          disposizioni del presente comma.".
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          14 dicembre  2001, n. 454 (regolamento recante modalita' di
          gestione  dell'agevolazione  fiscale  per  gli oli minerali
          impiegati  nei  lavori  agricoli, orticoli, in allevamento,
          nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica),
          e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del
          31 dicembre 2001.
              - Il testo del comma 6 - bis dell'art. 23 (Modifiche al
          regio  decreto  11 dicembre  1933,  n.  1775)  del  decreto
          legislativo  11 maggio  1999,  n.  152  (disposizioni sulla
          tutela  delle  acque  dall'inquinamento e recepimento della
          direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
          reflue  urbane  e  della direttiva 91/676/CEE relativa alla
          protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai
          nitrati  provenienti  da  fonti  agricole), gia' modificato
          dall'art.  52,  comma  73, della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,   come   ulteriormente   modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "6  - bis. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999,
          n.   238,   per   la   presentazione   delle   domande   di
          riconoscimento   o  di  concessione  preferenziale  di  cui
          all'art.  4  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
          dall'art.  2  della  legge  17 agosto  1999, n. 290, per le
          denunce  dei  pozzi,  sono  prorogati al 30 giugno 2003. In
          tali  casi  i  canoni  demaniali  decorrono  dal  10 agosto
          1999.".
              - Il  testo  dell'art. 22 della legge 23 dicembre 2000,
          n.  388  (legge  finanziaria  2001),  come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  22  (Riduzione  dell'accisa su alcuni prodotti a
          fini  di  tutela  ambientale).  -  1. All'art. 21 del testo
          unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
          sulla  produzione  e  sui  consumi  approvato  con  decreto
          legislativo   26 ottobre   1995,   n.   504,  e  successive
          modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
              "6  -  bis.  Allo  scopo  di incrementare l'utilizzo di
          fonti   energetiche  che  determinino  un  ridotto  impatto
          ambientale   e'   stabilita,  nell'ambito  di  un  progetto
          sperimentale,  una  accisa  ridotta, secondo le aliquote di
          seguito   indicate,   applicabili   sui  seguenti  prodotti
          impiegati  come  carburanti  da  soli od in miscela con oli
          minerali:
                a) bioetanolo   derivato   da   prodotti  di  origine
          agricola lire 560.000 per 1.000 litri;
                b) etere  etilterbutilico  (ETBE), derivato da alcole
          di origine agricola lire 560.000 per 1.000 litri;
                c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
                  1)  per benzina senza piombo lire 560.000 per 1.000
          litri;
                2) per gasolio, escluso il biodiesel lire 475.000 per
          1.000 litri.
              "6  -  ter.  Con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  il Ministro dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
          il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali sono
          fissati,  entro  il  limite complessivo di spesa di lire 30
          miliardi   annue,   comprensivo   dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  i  criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
          le  varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
          tecniche  dei  prodotti singoli e delle relative miscele ai
          fini  dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
          di  verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
          agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita".
              2.  Il  progetto  sperimentale  di cui al comma 1 ha la
          durata di un triennio a decorrere dal 1 gennaio 2003.".

      

                              Art. 20.
            (Emersione di attivita' detenute all'estero)

   1.  Le  disposizioni  del  capo III del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, nonche' dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge
22  febbraio  2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge
23  aprile  2002,  n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e
regolarizzazione  effettuate  tra  il  1  gennaio 2003 e il 30 giugno
2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la   somma  da  versare  e'  pari  al  4  per  cento  dell'importo
   dichiarato.  Il  versamento della somma e' effettuato in denaro ed
   e'  conseguentemente  esclusa  la facolta' di corrisponderla nelle
   forme   previste   dall'articolo   12,   comma   2,  del  predetto
   decreto-legge n. 350 del 2001;
b) il  tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro
   delle  attivita'  finanziarie  e  degli investimenti rimpatriati o
   regolarizzati e' stabilito entro il 15 gennaio 2003;
c) il  modello  di  dichiarazione  riservata  eapprovato  entro dieci
   giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio o di
   regolarizzazione,  la  presentazione della dichiarazione riservata
   esclude  la  punibilita'  per le sanzioni previste dall'articolo 5
   del   decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
   modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le
   dichiarazioni  di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge
   per  gli  anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attivita',
   gli  interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di
   cui  agli  articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il
   periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  presentazione della
   dichiarazione   riservata   nonche'   per   il  periodo  d'imposta
   precedente.   Restano   fermi   gli   obblighi   di  dichiarazione
   all'Ufficio  italiano  dei  cambi  previsti  dall'articolo  3  del
   predetto decreto-legge;
e) la   determinazione   dei   redditi   derivanti   dalle  attivita'
   finanziarie  rimpatriate  percepiti  dal 1 agosto 2001 e fino alla
   data  di  presentazione  della dichiarazione riservata puo' essere
   effettuata   sulla   base   del   criterio   presuntivo   indicato
   nell'articolo   6  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
   convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
   e  successive  modificazioni.  In  tale  caso  sui  redditi  cosi'
   determinati    l'intermediario   al   quale   e'   presentata   la
   dichiarazione   riservata  applica  un'imposta  sostitutiva  delle
   imposte  sui  redditi  con  l'aliquota del 27 per cento. L'imposta
   sostitutiva   e'  prelevata  dall'intermediario,  anche  ricevendo
   apposita  provvista  dagli  interessati,  ed  e'  versata entro il
   sedicesimo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  in cui si e'
   perfezionata l'operazione di rimpatrio;
f) per  i  redditi  derivanti dalle attivita' regolarizzate percepiti
   dal  27  settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione
   della  dichiarazione  riservata  esclude  la  punibilita'  per  le
   sanzioni  amministrative,  tributarie  e  previdenziali nonche' la
   punibilita'  per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto
   legislativo  10  marzo  2000,  n. 74, a condizione che entro il 31
   ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di
   legge,  aumentato  degli  interessi  moratori  calcolati  al tasso
   legale,  e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei
   redditi   integrativa   relativa  al  periodo  d'imposta  2001  da
   trasmettere esclusivamente in via telematica.

   2.  All'articolo  10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche'
per  i  trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili
di  produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati
assoggettati  dall'intermediario  residente  a  ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi".
   3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
   "3.  Le  evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione
dell'amministrazione  finanziaria  per  cinque  anni e trasmesse alla
stessa  secondo  le  modalita'  stabilite  con i provvedimenti di cui
all'articolo 7, comma 1".
   4.  Il  comma  4-bis  dell'articolo  1 del decreto-legge 28 giugno
1990,  n.  167,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
   "4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare,
per  conto  dei  soggetti'  indicati  nell'articolo  4,  comma 1, non
residenti,  trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti
dall'   estero   complessivamente   effettuati   o  ricevuti,  e  dei
corrispettivi  o  altri  introiti  realizzati  in Italia, documentati
all'intermediario  secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di
cui all'articolo 7, comma 1".
   5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono   stabilite   particolari   modalita'  per  l'adempimento  degli
obblighi,  nonche' per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi
1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente
decreto.  Con  gli  stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti
possono  essere limitati per specifiche categorie o causali e possono
esserne variati gli importi".
   6.   La  definizione  degli  imponibili  secondo  le  disposizioni
dell'articolo  7  non  ha  effetto  relativamente ai redditi di fonte
estera  e  alle  violazioni  riguardanti  le  disposizioni  di cui al
decreto-legge  28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

      
                  Note all'art. 20:
              - Il  capo  III  del  decreto  -  legge n. 350 del 2001
          contiene   le   disposizioni  relative  alla  emersione  di
          attivita' detenute all'estero.
              - Si riporta il comma 2 - bis dell'art. 1 del decreto -
          legge  22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il
          completamento  delle  operazioni  di emersione di attivita'
          detenute  all'estero  e  di lavoro irregolare), convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002:
              "2 - bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle
          attivita'  rimpatriate  per  i quali i soggetti interessati
          possono  avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8
          dell'art.  14  del  citato  decreto - legge n. 350 del 2001
          puo'  essere  effettuata sulla base del criterio presuntivo
          indicato nell'art. 6 del decreto - legge 28 giugno 1990, n.
          167,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto
          1990,  n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui
          redditi  cosi'  determinati,  l'intermediario  al  quale e'
          presentata  la  dichiarazione riservata applica una imposta
          sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27
          per cento.".
              - Si  riporta  il  comma  2  dell'art. 12 del decreto -
          legge  n.  350  del  2001  (Disposizioni  urgenti  in vista
          dell'introduzione  dell'euro,  in materia di tassazione dei
          redditi  di  natura  finanziaria, di emersione di attivita'
          detenute   all'estero,  di  cartolarizzazione  e  di  altre
          operazioni  finanziarie),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge n. 409 del 2001:
              "2. In luogo del versamento della somma di cui al comma
          1,  nel  periodo  di  tempo  di  cui al medesimo comma, gli
          interessati  possono  sottoscrivere, per un importo pari al
          12  per  cento  dell'ammontare  delle attivita' finanziarie
          rimpatriate,  titoli  di Stato di cui all'art. 18, comma 2,
          con  tasso  di  interesse  tale da rendere equivalente alla
          somma  dovuta  il differenziale tra il valore nominale e la
          quotazione di mercato.".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  da 1 a 7 del
          decreto-legge  28 giugno  1990  n. 167 (Rilevazione ai fini
          fiscali  di  taluni  trasferimenti  da  e  per  l'estero di
          denaro,  titoli  e  valori), convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  n.  227 del 1990, ed ulteriormente modificato
          dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  1  (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1.
          Le  banche,  le  societa'  di  intermediazione  mobiliare e
          l'Ente  poste  italiane mantengono evidenza, anche mediante
          rilevazione  elettronica,  dei  trasferimenti  da  o  verso
          l'estero  di  denaro,  titoli  o  certificati in serie o di
          massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche
          attraverso  movimentazione  di  conti  o  mediante  assegni
          postali,  bancari  e  circolari,  per  conto  o a favore di
          persone   fisiche,  enti  non  commerciali  e  di  societa'
          semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  residenti  in Italia. Tali evidenze riguardano le
          generalita'  o  la  denominazione  o la ragione sociale, il
          domicilio,  il  codice  fiscale  del  soggetto residente in
          Italia  per  conto  o  a  favore del quale e' effettuato il
          trasferimento,  nonche' la data, la causale e l'importo del
          trasferimento  medesimo  e gli estremi identificativi degli
          eventuali conti di destinazione.
              2.   Analoghe   evidenze  sono  mantenute  da  societa'
          finanziarie,  fiduciarie,  e  da  ogni altro intermediario,
          diverso  da  quelli  indicati  al  comma 1, che per ragioni
          professionali  effettua  il  trasferimento  o  comunque  si
          interpone nella sua esecuzione.
              3.  Le  evidenze  di  cui  ai commi 1 e 2 sono tenute a
          disposizione  dell'amministrazione  finanziaria  per cinque
          anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite
          con i provvedimenti di cui all'art. 7, comma 1.
              4.  Gli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo si
          applicano  altresi'  per  gli  acquisti  e  le  vendite  di
          certificati  in  serie  o  di  massa  o  di  titoli  esteri
          effettuati  da  persone  fisiche, enti non commerciali e di
          societa'   semplici  e  associazioni  equiparate  ai  sensi
          dell'art.  5  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          residenti  in  Italia, e nei quali comunque intervengono le
          banche, le societa' d'intermediazione mobiliare e gli altri
          soggetti indicati nei commi 1 e 2.
              4 - bis. Gli intermediari di cui ai commi i e 2 possono
          effettuare,  per  conto  dei soggetti indicati nell'art. 4,
          comma  1,  non  residenti, trasferimenti verso l'estero nei
          limiti   dei   trasferimenti  dall'estero  complessivamente
          effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti
          realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo
          i  criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 7,
          comma 1.
              Art.  2  (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1.
          Le  persone  fisiche,  gli enti non commerciali, nonche' le
          societa'   semplici  e  associazioni  equiparate  ai  sensi
          dell'art.  5  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre   1986,   n.  917,  residenti  in  Italia,  che
          effettuano  trasferimenti  da  o  verso l'estero di denaro,
          certificati  in  serie  o  di massa o titoli attraverso non
          residenti,  senza  il  tramite  degli  intermediari  di cui
          all'art. 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi
          nella  dichiarazione  annuale  dei redditi quando risultano
          superati  gli  importi  indicati  nel  comma 5 dell'art. 4,
          ovvero nel comma 2 dell'art. 5.
              1  -  bis. In caso di esonero dalla presentazione della
          dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
          apposito  modulo,  conforme a modello approvato con decreto
          del  Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
          termini  previsti  per la presentazione della dichiarazione
          dei redditi.
              Art.  3  (Trasferimenti  al seguito di denaro, titoli e
          valori  mobiliari).  - 1. I trasferimenti al seguito ovvero
          mediante  plico  postale o equivalente da e verso l'estero,
          da  parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e
          valori  mobiliari  in  lire  o  valute  estere,  di importo
          superiore   a   venti   milioni   di  lire  o  al  relativo
          controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano
          dei cambi (UIC).
              2.   La  dichiarazione,  redatta  in  due  esemplari  e
          sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
                a) le   generalita'   complete   e  gli  estremi  del
          documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si
          tratta di residente, il suo codice fiscale;
                b) le generalita' complete del soggetto per conto del
          quale   il   trasferimento   e'  eventualmente  effettuato,
          nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
                c) il  denaro,  i titoli o i valori mobiliari oggetto
          di trasferimento, con il relativo importo;
                d) se il trasferimento e' da o verso l'estero;
                e) per  i  residenti, gli estremi della comunicazione
          effettuata  all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche
          a norma dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia
          valutaria   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
                f) la data.
              3.  Se  si tratta di trasferimenti in cui intervengono,
          come  mittenti  o destinatari, banche residenti, effettuati
          da  vettori  specializzati,  l'indicazione  prevista  dalla
          lettera  c)  del  comma  2  puo'  essere  sostituita da una
          distinta  dei  valori  trasferiti datata e sottoscritta dal
          mittente,    che   costituisce   parte   integrante   della
          dichiarazione.
              4. La dichiarazione e' depositata:
                a) per  i passaggi extracomunitari, presso gli uffici
          doganali di confine al momento del passaggio;
                b) per  i passaggi intracomunitari, presso una banca,
          se  la  dichiarazione e' resa in occasione di un'operazione
          effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio
          doganale,  un ufficio postale o un comando della Guardia di
          finanza,  nelle  quarantotto  ore  successive all'entrata o
          nelle  quarantotto  ore antecedenti l'uscita dal territorio
          dello Stato.
              5.  Per  i  trasferimenti  da e verso l'estero mediante
          plico   postale   la  dichiarazione  e'  depositata  presso
          l'ufficio   postale   all'atto  della  spedizione  o  nelle
          quarantotto ore successive al ricevimento.
              6.  Nel  computo  dei  termini  previsti  dai  commi 4,
          lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.
              7.  Il  soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver
          identificato  il  dichiarante,  restituisce al medesimo uno
          dei  due  esemplari  munito  di  visto. Il dichiarante deve
          recare   tale   esemplare   al   seguito   per  i  passaggi
          extracomunitari  in  entrata  e  in uscita e per i passaggi
          intracomunitari   in  uscita.  Le  stesse  disposizioni  si
          applicano alla distinta prevista dal comma 3.
              Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
          attivita).   -   1.   Le  persone  fisiche,  gli  enti  non
          commerciali,  e le societa' semplici ed equiparate ai sensi
          dell'art.  5  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  residenti  in  Italia  che al
          termine   del   periodo  d'imposta  detengono  investimenti
          all'estero  ovvero  attivita' estere di natura finanziaria,
          attraverso  cui  possono essere conseguiti redditi di fonte
          estera   imponibili   in  Italia,  devono  indicarli  nella
          dichiarazione  dei  redditi. Agli effetti dell'applicazione
          della  presente disposizione si considerano di fonte estera
          i   redditi   corrisposti   da   non   residenti,  soggetti
          all'imposta  sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 - bis e
          1  -  ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, o
          soggetti  alla  ritenuta prevista nel terzo comma dell'art.
          26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  nonche' i redditi derivanti da beni che si
          trovano al di fuori del territorio dello Stato.
              2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
          indicato   l'ammontare   dei   trasferimenti  da,  verso  e
          sull'estero  che  nel corso dell'anno hanno interessato gli
          investimenti  all'estero  e  le  attivita' estere di natura
          finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
          termine  del  periodo  di  imposta i soggetti non detengono
          investimenti e attivita' finanziarie della specie.
              3.   In  caso  di  esonero  dalla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
          apposito  modulo,  conforme a modello approvato con decreto
          del  Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
          termini  previsti  per la presentazione della dichiarazione
          dei redditi.
              4.  Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
          redditi  previsti  nei  commi  1  e  2 non sussistono per i
          certificati  in  serie  o  di massa ed i titoli affidati in
          gestione od in amministrazione agli intermediari residenti,
          soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1
          -  bis e 1 - ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
          239,   indicati  nell'art.  1,  per  i  contratti  conclusi
          attraverso   il  loro  intervento,  anche  in  qualita'  di
          controparti,  nonche' per i depositi ed i conti correnti, a
          condizione che i redditi derivanti da tali attivita' estere
          di    natura    finanziaria   siano   riscossi   attraverso
          l'intervento degli intermediari stessi.
              5.  L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3
          non  sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti
          ed  attivita'  al  termine  del  periodo di imposta, ovvero
          l'ammontare  complessivo dei movimenti effettuati nel corso
          dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.
              6.  Ai  fini  del  presente  articolo viene annualmente
          stabilito,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, il
          controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
          calcolato in base alla media annuale che l'ufficio italiano
          dei  cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura
          delle borse valori di Milano e di Roma.
              7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
          successivamente   al  31 dicembre  1990;  gli  investimenti
          all'estero  e  le  attivita'  estere  di natura finanziaria
          oggetto  di tale dichiarazione, per i quali non siano stati
          compiuti   atti,   anche   preliminari,   di   accertamento
          tributario  o  valutario,  si considerano effettuati, anche
          agli effetti fiscali, nell'anno 1990.
              Art. 5 (Sanzioni) - 1. Per la violazione degli obblighi
          di  cui  all'art.  1, posti a carico degli intermediari, si
          applica  la  sanzione  amministrativa pecuniaria del 25 per
          cento  degli  importi delle operazioni cui le violazioni si
          riferiscono.   All'irrogazione   delle   sanzioni  provvede
          l'ufficio   delle   imposte   competente  in  relazione  al
          domicilio fiscale dell'intermediario.
              2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
          nell'art.  2,  relativo  ai trasferimenti diversi da quelli
          riguardanti  investimenti  all'estero e attivita' estere di
          natura    finanziaria,    e'   punita   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   dal   5   al   25  per  cento
          dell'ammontare   degli   importi   non   dichiarati  quando
          l'ammontare complessivo di tali trasferimenti e' superiore,
          nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.
              3. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 e'
          punita  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria fino al
          quaranta  per  cento dell'importo trasferito o che si tenta
          di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di
          lire, con un minimo di lire duecentomila.
              4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
          nell'art.   4,   comma   1,   e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   dal   5   al   25  per  cento
          dell'ammontare degli importi non dichiarati.
              5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
          nell'art.   4,   comma   2,   e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa   pecuniaria   dal   5   al   25  per  cento
          dell'ammontare degli importi non dichiarati.
              6.  Per  la  violazione dell'obbligo di cui all'art. 4,
          comma 3, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie
          previste    rispettivamente   per   la   violazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 4.
              7. (Comma soppresso).
              8.  Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'art.
          1  false  indicazioni sul soggetto realmente interessato al
          trasferimento  da  o  verso  l'estero  di  denaro, titoli o
          valori  mobiliani  ovvero dichiara falsamente di non essere
          residente   in   Italia,   in   modo   da   non  consentire
          l'adempimento  degli obblighi previsti nello stesso art. 1,
          e'  punito,  salvo  che  il fatto costituisca un piu' grave
          reato,  con  la  reclusione da sei mesi ad un anno e con la
          multa da lire un milione a lire dieci milioni.
              8   -  bis.  Chiunque,  nel  rendere  la  dichiarazione
          prevista dall'art. 3, omette di indicare le generalita' del
          soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o
          verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero
          le  indica false, e' punito, salvo che il fatto costituisca
          piu'  grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno
          e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.
              Art.  6 (Tassazione presuntiva). - 1. Per i soggetti di
          cui  all'art. 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati
          in  serie  o  di  massa od i titoli trasferiti o costituiti
          all'estero,  senza  che  ne  risultino dichiarati i redditi
          effettivi,  si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi
          in  misura  pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente
          in  Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella
          dichiarazione  non  venga  specificato  che  si  tratta  di
          redditi  la cui percezione avviene in un successivo periodo
          d'imposta.   La   prova  contraria  puo'  essere  data  dal
          contribuente  entro  sessanta  giorni dal ricevimento della
          espressa   richiesta   notificatagli   dall'ufficio   delle
          imposte.
              Art.  7 (Criteri e modalita' di applicazione). - 1. Con
          provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate,
          sono  stabilite  particolari  modalita'  per  l'adempimento
          degli  obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze
          di  cui  ai  commi  1  e 2 dell'art. 1 e degli altri dati e
          notizie   di  cui  al  presente  decreto.  Con  gli  stessi
          provvedimenti  tali  obblighi ed adempimenti possono essere
          limitati  per  specifiche  categorie  o  causali  e possono
          esserne variati gli importi.
              1  -  bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche
          sulla  base  di  criteri selettivi adottati per i controlli
          annuali,  a  verifiche nei confronti delle persone fisiche,
          degli  enti  non  commerciali  e  delle societa' semplici e
          associazioni  equiparate  ai  sensi  dell'art.  5 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              1  -  ter.  Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti
          dai  decreti  emanati  ai  sensi  del  comma 1 del presente
          articolo,  si  applicano  le  sanzioni  di cui all'art. 13,
          comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 605.".
              - Si  riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
          legislativo n. 74 del 2000:
              "Art.  4  (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
          previsti  dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
          da  uno  a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
          sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto, indica in una delle
          dichiarazioni  annuali  relative  a  dette imposte elementi
          attivi  per  un  ammontare  inferiore a quello effettivo od
          elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
                a) l'imposta  evasa  e'  superiore, con riferimento a
          taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
                b) l'ammontare   complessivo  degli  elementi  attivi
          sottratti  all'imposizione,  anche  mediante indicazione di
          elementi  passivi  fittizi, e' superiore al dieci per cento
          dell'ammontare  complessivo  degli elementi attivi indicati
          in  dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
          miliardi.
              Art.  5  (Omessa  dichiarazione). - 1. E' punito con la
          reclusione  da  uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
          le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
          essendovi   obbligato,   una  delle  dichiarazioni  annuali
          relative   a  dette  imposte,  quando  l'imposta  evasa  e'
          superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
          lire centocinquanta milioni.
              2.  Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non
          si  considera  omessa  la  dichiarazione  presentata  entro
          novanta   giorni   dalla   scadenza   del   termine  o  non
          sottoscritta  o  non  redatta  su  uno stampato conforme al
          modello prescritto.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo  n.  461/1997,  come modificato dalla legge che
          qui si pubblica:
              "Art.  10  (Obblighi  a carico di intermediari ed altri
          soggetti   che   intervengono   in  operazioni  fiscalmente
          rilevanti).  - 1. Sempreche' non sia esercitata la facolta'
          di  opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonche' gli
          intermediari  professionali,  anche  se  diversi  da quelli
          indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le societa' ed enti
          emittenti,  che comunque intervengano, anche in qualita' di
          controparti,  nelle  cessioni  e nelle altre operazioni che
          possono  generare  redditi  di cui alle lettere da c) a c -
          quinquies)  del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
          dall'art.  3,  comma  1,  rilasciano alle parti la relativa
          certificazione.     Gli    stessi    soggetti    comunicano
          all'amministrazione   finanziaria   i  dati  relativi  alle
          singole  operazioni  effettuate  nell'anno  precedente; nei
          confronti  delle  societa'  emittenti  la  disposizione  si
          applica  anche  in  caso  di  annotazione del trasferimento
          delle  azioni  o  delle  quote sociali. Le disposizioni del
          presente  comma  non  si  applicano  alle cessioni ed altre
          operazioni  che  generino plusvalenze od altri proventi non
          imponibili  nei  confronti  dei  soggetti non residenti. Le
          violazioni  degli obblighi previsti dal presente comma, per
          effetto  delle quali risulti impedita l'identificazione dei
          soggetti  cui le operazioni si riferiscono, sono punite con
          la  sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
          milioni.
              2.  I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi',
          i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura
          ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
              3.  Con  il  decreto di approvazione dei modelli di cui
          all'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, sono stabilite le modalita' per
          l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
              4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'art. 1 del
          decreto  -  legge  28 giugno  1990, n. 167, convertito, con
          modificazioni  dalla  legge  4 agosto  1990, n. 227, non si
          applicano  per i trasferimenti da e verso l'estero relativi
          ad  operazioni  effettuate  nell'ambito dei contratti e dei
          rapporti  di  cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto,
          relativamente  ai quali il contribuente abbia esercitato le
          opzioni  previste  negli  articoli  stessi,  nonche'  per i
          trasferimenti    dall'estero    relativi    ad   operazioni
          suscettibili  di  produrre  redditi  di capitale sempreche'
          detti  redditi  siano stati assoggettati dall'intermediario
          residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte
          sui redditi.".

      

                              Art. 21.
                 (Disposizioni in materia di accise)

   1.  Le  disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle  emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma 1,
lettera  d),  della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, prorogate, da
ultimo,  fino  al  31  dicembre  2002,  dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino
al  30  giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma
1-bis,  del  decreto-legge  28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino
al 30 giugno 2003.
   2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano
per  combustione  per  uso  industriale  di  cui  all'articolo  4 del
decreto-legge  1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  novembre  2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31
dicembre  2002,  dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
   3.  Le  disposizioni  in materia di agevolazioni sul gasolio e sul
GPL  impiegati  nelle  zone  montane  ed in altri specifici territori
nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n.
356,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.
418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1,
comma  3,  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003.
   4.  Le  disposizioni  in  materia  di  agevolazione per le reti di
teleriscaldamento   alimentate   con   biomassa  ovvero  con  energia
geotermica,  di  cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001,
n.  356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo
1,  comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente
prorogate fino al 30 giugno 2003.
   5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano
per  combustione  per  usi  civili,  di cui all'articolo 27, comma 4,
della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno
2003.
   6.  Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio 1992, n. 66, concernente il
gasolio  per  autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di
Trieste  e  dei  comuni  della  provincia  di  Udine, individuati dal
decreto  del  Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino al
31  dicembre  2003.  Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni
per  la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della
provincia di Udine.
   7.  Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma
5,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
sul  carbone,  sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle
emulsioni  stabilizzate  di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
della   legge   23   dicembre   2000,   n.  388,  occorrenti  per  il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1 gennaio 2005.
   8.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze puo' disporre con
propri  decreti,  entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di
base  dell'  imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1,
lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
   9.   I  decreti  di  cui  al  comma  8,  tenuto  anche  conto  dei
provvedimenti  di  variazione  delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico  dei  tabacchi  lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi
dell'articolo  2  della  legge  13  luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni,  devono  assicurare  maggiori  entrate  in  misura non
inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
   10.  I  benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge
30  dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27  febbraio  1998,  n.  30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nei
limite  del  25  per  cento  alle imprese armatoriali per le navi che
esercitano,  anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attivita'
di  cabotaggio,  ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o
di  imprese  che  hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di
servizio.
   11.  Il  comma  1-quater  dell'articolo  62  del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, a 917, e' sostituito dal seguente:
   "1-quater.  Le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci, in
luogo  della  deduzione,  anche  analitica,  delle spese sostenute in
relazione  alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del
territorio  comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al
giorno,  elevate  a  euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto
delle spese di viaggio e di trasporto".
   12.  Le  disposizioni  del  comma  11 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.
   13.  All'articolo  61,  comma  4, della legge 21 novembre 2000, n.
342,  le  parole:  "di  lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75
miliardi a decorrere dall'arino 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"di  euro  48.546.948,51  per  l'anno  2002 e di euro 49.063.405,41 a
decorrere dall'anno 2003".
   14.  Fino  al  31  dicembre  2003  e'  sospeso l'adeguamento delle
tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai
sensi dell'articolo 18 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.
   15.  Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' abrogato.

      
                  Note all'art. 21:
              - Si  trascrive  il testo vigente del comma 1 dell'art.
          24 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
              "1.  Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza
          sui  prezzi  al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi
          internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 gennaio 2001
          e  fino  al  30 giugno  2001,  le  aliquote  di  accisa dei
          seguenti   prodotti   petroliferi   sono   stabilite  nella
          sottoindicata misura:
                a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
                b) benzina  senza  piombo:  lire  1.007.486 per mille
          litri;
                c) olio da gas o gasolio:
                  1)  usato  come  carburante: lire 739.064 per mille
          litri;
                  2)  usato come combustibile per riscaldamento: lire
          697.398 per mille litri;
                d) emulsioni  stabilizzate  di  oli  da gas ovvero di
          olio  combustibile  denso  con  acqua  contenuta  in misura
          variabile   dal   12  al  15  per  cento  in  peso,  idonee
          all'impiego nella carburazione e nella combustione:
                  1)  emulsione con oli da gas usata come carburante:
          lire 474.693 per mille litri;
                  2) emulsione con oli da gas usata come combustibile
          per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
                  3) emulsione con olio combustibile denso usata come
          combustibile per riscaldamento:
                    3.1)  con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
          mille chilogrammi;
                    3.2)  con  olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
          mille chilogrammi;
                  4)  emulsione  con  olio combustibile denso per uso
          industriale:
                    4.1)  con  olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
          mille chilogrammi;
                    4.2)  con  olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
          mille chilogrammi;
                e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
                  1)  usati  come  carburante: lire 509.729 per mille
          chilogrammi;
                  2)  usati come combustibile per riscaldamento: lire
          281.125 per mille chilogrammi;
                f) gas metano:
                  1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
                  2) per combustione per usi civili:
                    2.1)  per  usi  domestici  di  cottura  di cibi e
          produzione  di  acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista
          dal  provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99
          per metro cubo;
                    2.2)  per uso riscaldamento individuale a tariffa
          T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
                    2.3)  per altri usi civili: lire 307,51 per metro
          cubo;
                  3)  per  i  consumi nei territori di cui all'art. 1
          del   testo   unico   delle   leggi  sugli  interventi  nel
          Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  6 marzo  1978, n. 218, si applicano le seguenti
          aliquote:
                    3.1)  per  gli  usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2):
          lire 46,78 per metro cubo;
                    3.2)  per altri usi civili: lire 212,46 per metro
          cubo.".
              - Il  testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto - legge
          8 luglio 2002, n. 138, e' il seguente:
              "1.  Le  disposizioni  in materia di aliquote di accisa
          sulle  emulsioni stabilizzate, di cui all'art. 24, comma 1,
          lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate
          da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 1 del decreto
          -   legge   28 dicembre   2001,  n.  452,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2002, n. 16, sono
          ulteriormente   prorogate   dal   1  luglio  2002  fino  al
          31 dicembre  2002.  La  disposizione contenuta nell'art. 1,
          comma  1  -  bis,  del decreto - legge 28 dicembre 2001, n.
          452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.".
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  del  comma 1 - bis
          dell'art. 1 del decreto - legge 28 dicembre 2001, n. 452:
              "1  -  bis.  Le  aliquote  di  accisa  sulle  emulsioni
          stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), della
          legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  sono prorogate fino al
          30 giugno 2002.
              1  -  bis.  Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
          fino  alla  medesima  data  del  30 giugno 2002, anche alle
          emulsioni  stabilizzate  di  oli  da  gas  ovvero  di  olio
          combustibile  denso con acqua contenuta in misura variabile
          dal  12  al  15  per  cento  in peso, prodotte dal medesimo
          soggetto  che  le  utilizza  per  gli  usi di trazione e di
          combustione,  limitatamente  ai  quantitativi  necessari al
          fabbisogno   di   tale  soggetto,  purche'  tali  emulsioni
          presentino  le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488.".
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del decreto
          - legge 1 ottobre 2001, n. 356:
              "Art.  4. - 1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al
          31 dicembre   2001,   l'accisa  sul  gas  metano,  prevista
          nell'allegato   I   al   testo   unico  delle  disposizioni
          legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui
          consumi   e  relative  sanzioni  penali  e  amministrative,
          emanato  con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
          successive  modificazioni,  e' ridotta del 40 per cento per
          gli  utilizzatori  industriali, termoelettrici esclusi, con
          consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.".
              - Il  testo vigente del comma 2 dell'art. 1 del decreto
          - legge 8 luglio 2002, n. 138, e' il seguente:
              "2.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 4 del decreto -
          legge   1   ottobre   2001,   n.   356,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla  legge  30 novembre  2001,  n.  418,
          prorogate  da  ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 2
          del  decreto  - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2002, n. 16,
          sono  ulteriormente  prorogate  dal  1  luglio 2002 fino al
          31 dicembre 2002.".
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto - legge 1
          ottobre 2001, n. 356:
              "Art.  5.  -  1.  Per  il periodo dal 1 ottobre 2001 al
          31 dicembre  2001,  l'ammontare  della  riduzione minima di
          costo  prevista  dall'art.  8,  comma 10, lettera c), della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
          e'  aumentato  di  lire  50 per litro di gasolio usato come
          combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo
          di gas di petrolio liquefatto.".
              - Il  testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto - legge
          8 luglio 2002, n. 138:
              "3.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 5 del decreto -
          legge   1   ottobre   2001,   n.   356,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla  legge  30 novembre  2001,  n.  418,
          prorogate  da  ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 3
          del  decreto  - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2002, n. 16,
          sono  ulteriormente  prorogate  dal  1  luglio 2002 fino al
          31 dicembre 2002.".
              - Il  testo  dell'art.  6 del decreto - legge 1 ottobre
          2001, n. 356, e' il seguente:
              "Art.  6.  -  1.  Per  il periodo dal 1 ottobre 2001 al
          31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con
          credito  d'imposta  prevista dall'art. 8, comma 10, lettera
          f),  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, e successive
          modificazioni,   e'   aumentato   di   lire   30  per  ogni
          chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
              - Il  testo  dell'art.  1, comma 4, del decreto - legge
          8 luglio 2002, n. 138, e' il seguente:
              "4.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 6 del decreto -
          legge   1   ottobre   2001,   n.   356,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla  legge  30 novembre  2001,  n.  418,
          prorogate  da  ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 4
          del  decreto  - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2002, n. 16,
          sono  ulteriormente  prorogate  dal  1  luglio 2002 fino al
          31 dicembre 2002.".
              - Si  trascrive il testo del comma 4 dell'art. 27 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388:
              "4.  Per  gli  anni  2001  e 2002, per i consumi di gas
          metano  per combustione per usi civili nelle province nelle
          quali  oltre  il  70 per cento dei comuni ricade nella zona
          climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
          della  citata  legge  n.  448  del  1998,  si  applicano le
          seguenti aliquote:
                a) per  uso  riscaldamento  individuale  a tariffe T2
          fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
                b) per  altri  usi  civili:  lire  261,68  per  metro
          cubo.".
              - Il  testo del comma 1 - ter dell'art. 7 del decreto -
          legge 30 dicembre 1991, n. 417, e' il seguente:
                "1  -  ter. Il regime agevolato previsto dall'art. 7,
          comma  4,  del  decreto  -  legge 29 dicembre 1987, n. 534,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 febbraio
          1988,  n.  47,  e'  esteso, dalla data di entrata in vigore
          della   legge  di  conversione  del  presente  decreto,  al
          prodotto    gasolio,   limitatamente   al   suo   uso   per
          autotrazione,  indicato  al  n. 14 della tabella A allegata
          alla   legge   27 dicembre   1975,  n.  700,  destinato  al
          fabbisogno  locale  della  provincia di Trieste e di comuni
          della  provincia  di  Udine  determinati  con  decreto  del
          Ministro   delle   finanze,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          tesoro.  Per  questi ultimi comuni il quantitativo di detto
          prodotto  e'  pari al 40 per cento di quello indicato al n.
          14  della  tabella  A allegata alla citata legge n. 700 del
          1975  per  la  provincia  di  Trieste il quantitativo dello
          stesso  prodotto  e'  pari all'80 per cento del contingente
          indicato  al  n.  14 della medesima tabella A allegata alla
          citata legge n. 700 del 1975.".
              -  Si  trascrive il testo del comma 5 dell'art. 8 della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448:
              "5.  Fino  al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
          di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
          di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
          di  aumenti  intermedi,  occorrenti  per  il raggiungimento
          progressivo  della  misura  delle aliquote decorrenti dal 1
          gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   dell'apposita
          commissione  del  CIPE,  previa deliberazione del Consiglio
          dei Ministri.".
              -  Il  testo  dell'art.  28 del decreto-legge 30 agosto
          1993, n. 331, e' il seguente:
              "Art.  28.  -  1.  Le  aliquote di base dell'imposta di
          consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5 della legge
          7 marzo  1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'art. 1
          della  legge  5 febbraio  1992,  n.  81,  sono stabilite, a
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto, come segue:
                a) sigarette 58 per cento;
                b) sigari e sigaretti naturali 23 per cento;
                c) [sigari e sigaretti altri 46 per cento];
                d) tabacco  da  fumo  trinciato  fino  utilizzato per
          arrotolare  le  sigarette  ed  altro tabacco da fumo 54 per
          cento;
                e) tabacco da masticare 24,78 per cento;
                f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite  le  modalita'  per  l'esenzione  o  il  rimborso
          dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:
                a) prodotti  denaturati  usati  a fini industriali od
          orticoli;
                b)     prodotti    distrutti    sotto    sorveglianza
          amministrativa;
                c) prodotti    destinati   esclusivamente   a   prove
          scientifiche   ed   a  prove  relative  alla  qualita'  dei
          prodotti;
                d) prodotti riutilizzati dal produttore".
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio
          1965, n. 825:
              "Art.  2.  -  Con  decreto  del Ministro delle finanze,
          sentito  il  consiglio  di  amministrazione dei Monopoli di
          Stato,  si  provvede  all'inserimento  di  ciascun prodotto
          soggetto  a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art.
          1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni
          sono  stabiliti  in  conformita'  a  quelli  richiesti  dai
          fabbricanti e dagli importatori.
              Per  i  generi  importati  la  tariffa  di  vendita  e'
          aumentata  dell'importo  dei dazi doganali vigenti all'atto
          della vendita".
              -   Il   comma  1  dell'art.  6  del  decreto  -  legge
          30 dicembre 1997, n. 457, e' il seguente:
              "1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di
          mare, a decorrere dal 1 gennaio 1998, le imprese armatrici,
          per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del
          codice  della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel
          Registro  internazionale  di  cui  all'art.  1,  nonche' lo
          stesso  personale  suindicato sono esonerati dal versamento
          dei  contributi  previdenziali  ed assistenziali dovuti per
          legge.  Il  relativo  onere  e'  a  carico  della  gestione
          commissariale  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali
          lavoratori  portuali  in  liquidazione  di  cui all'art. 1,
          comma  1,  del  decreto  -  legge  22 gennaio  1990,  n. 6,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
          n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 62 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              Art.  62  (Spese  per  prestazioni  di lavoro). - 1. Le
          spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
          determinazione   del   reddito   comprendono  anche  quelle
          sostenute  in  denaro o in natura a titolo di liberalita' a
          favore  dei lavoratori, salvo il disposto comma 1 dell'art.
          65.
              1-bis.  Non sono deducibili i canoni di locazione anche
          finanziaria   e  le  spese  relative  al  funzionamento  di
          strutture  ricettive,  salvo  quelle  relative a servizi di
          mensa  destinati  alla  generalita'  dei  dipendenti  o  ai
          servizi  di  alloggio  destinati  a dipendenti in trasferta
          temporanea.  I  canoni  di locazione anche finanziaria e le
          spese  di  manutenzione  dei  fabbricati concessi in uso ai
          dipendenti  sono  deducibili per un importo non superiore a
          quello  che  costituisce  reddito per i dipendenti stessi a
          norma   dell'art.   48,  comma  4  lettera  c).  Qualora  i
          fabbricati  di cui al primo periodo siano concessi a in uso
          a  dipendenti  che  abbiano  trasferito  la  loro residenza
          anagrafica  per  esigenze  di  lavoro  nel  comune  in  cui
          prestano  l'attivita',  per  il periodo d'imposta in cui si
          verifica  il  trasferimento e nei due periodi successivi, i
          predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.
              1-ter.  Le  spese  di vitto e alloggio sostenute per le
          trasferte  effettuate  fuori  dal  territorio  comunale dai
          lavoratori   dipendenti  e  dai  titolari  di  rapporti  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa sono ammesse in
          deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire
          350.000;  il  predetto limite e' elevato a lire 500.000 per
          le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei
          predetti  rapporti  sia  stato autorizzato ad utilizzare un
          autoveicolo  di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di
          essere  utilizzato  per  una  specifica trasferta, la spesa
          deducibile   e'  limitata,  rispettivamente,  al  costo  di
          percorrenza   o   alle  tariffe  di  noleggio  relative  ad
          autoveicoli  di potenza non superiore a diciassette cavalli
          fiscali, ovvero venti se con motore diesel.
              1-quater.  Le  imprese autorizzate all'autotrasporto di
          merci,  in  luogo  della  deduzione, anche analitica, delle
          spese  sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
          proprio  dipendente  fuori del territorio comunale, possono
          dedurre  un  importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
          euro  95,80  per  le  trasferte  all'estero, al netto delle
          spese di viaggio e di trasporto.
              2.  Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del
          lavoro  prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal
          coniuge,  dai  figli, affidati o affiliati minori di eta' o
          permanentemente   inabili  al  lavoro  e  dagli  ascendenti
          nonche'  dai  familiari  partecipanti all'impresa di cui al
          comma  4  dell'art.  5. I compensi non ammessi in deduzione
          non   concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo  dei
          percipienti.
              3.  I  compensi  spettanti  agli  amministratori  delle
          societa'  in nome collettivo e in accomandita semplice sono
          deducibili  nell'esercizio  in cui sono corrisposti; quelli
          erogati  sotto  forma  di  partecipazione  agli  utili sono
          deducibili  anche  se  non imputati al conto dei profitti e
          delle perdite.
              4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori
          dipendenti,   e   agli  associati  in  partecipazione  sono
          computate  in  diminuzione  del  reddito  dell'esercizio di
          competenza,  indipendentemente  dalla  imputazione al conto
          dei profitti e delle perdite.".
              -   Il   testo  dell'art.  61,  comma  4,  della  legge
          21 novembre  2000,  n. 342, come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "4.  Ai  fini  di  quanto  previsto  dal  comma  3,  e'
          autorizzato lo stanziamento di lire 107 miliardi per l'anno
          2001,  di  euro  48.546.948,51  per  l'anno  2002 e di euro
          49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".
              - Il testo dell'art. 18 della legge 1 dicembre 1986, n.
          870, e' il seguente:
              "Art.  18.  -  1.  La  tabella  allegata al decreto del
          Ministro  dei  trasporti  del  19 dicembre 1980, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  80  del  21 marzo  1981, e'
          sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.
              2.  Gli  aumenti  fra gli importi delle singole tariffe
          previste  dalla  suddetta  tabella  3  e  gli importi delle
          corrispondenti  tariffe  della  tabella  approvata  con  il
          citato  decreto  ministeriale  19 dicembre  1980 entrano in
          vigore   in  misura  limitata  al  60  per  cento  fino  al
          31 dicembre  1986  ed  in  misura  intera a decorrere dal 1
          gennaio 1987.
              3.  Con  decreto del Ministro dei trasporti, emanato di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, puo' essere disposto
          il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi
          per  le  operazioni  di  cui  ai  numeri  4), 5) e 6) della
          tabella    3    suindicata,    quando   queste   richiedono
          l'utilizzazione di particolari attrezzature.
              4.  Con  decreto del Ministro dei trasporti, emanato di
          concerto  con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti
          fissata  nella  tabella  3 e di quelli aggiuntivi di cui al
          precedente comma e' adeguata ogni due anni, a partire dalla
          data di entrata in vigore della presente legge in relazione
          alle  variazioni  dell'indice  ISTAT  del  costo della vita
          nonche'  agli  incrementi del costo dei servizi considerati
          dalla citata tabella.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
          modificato dalla legge qui pubblicata.
              "Art.  9.  -  Costituiscono  servizi  internazionali  o
          connessi agli scambi internazionali:
                1)  i  trasporti  di  persone  eseguiti  in parte nel
          territorio  dello  Stato e in parte in territorio estero in
          dipendenza di unico contratto;
                2)  i  trasporti  relativi a beni in esportazione, in
          transito  o in importazione temporanea, nonche' i trasporti
          relativi  a  beni  in importazione i cui corrispettivi sono
          assoggettati  all'imposta a norma del primo comma dell'art.
          69;
                3)  i  noleggi  e  le  locazioni di navi, aeromobili,
          autoveicoli,  vagoni ferroviari, cabine - letto, containers
          e  carrelli,  adibiti  ai trasporti di cui al precedente n.
          1),  ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in
          temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in
          importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle
          locazioni  siano assoggettati all'imposta a norma del primo
          comma dell'art. 69;
                4)  i  servizi di spedizione relativi ai trasporti di
          cui   al   precedente  n.  1),  ai  trasporti  di  beni  in
          esportazione,  in  transito  o  in  temporanea importazione
          nonche'  ai  trasporti di beni in importazione sempreche' i
          corrispettivi  dei servizi di spedizione siano assoggettati
          all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi
          relativi  alle operazioni doganali; 5) i servizi di carico,
          scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio,
          pesatura,     misurazione,    controllo,    refrigerazione,
          magazzinaggio,  deposito,  custodia  e  simili, relativi ai
          beni   in  esportazione,  in  transito  o  in  importazione
          temporanea   ovvero   relativi   a   beni  in  importazione
          sempreche'   i   corrispettivi  dei  servizi  stessi  siano
          assoggettati  ad  imposta a norma del primo comma dell'art.
          69;
                6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti
          e   negli   scali  ferroviari  di  confine  che  riflettono
          direttamente  il  funzionamento  e  la  manutenzione  degli
          impianti  ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto,
          nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
                7)  i  servizi  di intermediazione relativi a beni in
          importazione,  in  esportazione  o in transito, a trasporti
          internazionali  di  persone  o  di  beni, ai noleggi e alle
          locazioni   di  cui  al  n.  3);  le  cessioni  di  licenze
          all'esportazione;
                7-bis)  i  servizi  di intermediazione resi in nome e
          per  conto  di  agenzie  di viaggio di cui all'art. 74-ter,
          relativi  a prestazioni eseguite fuori del territorio degli
          Stati membri della Comunita' economica europea;
                8)  le  manipolazioni  usuali  eseguite  nei depositi
          doganali  a  norma  dell'art.  152,  primo comma, del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          23 gennaio 1973, n. 43;
                9)  i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          23 gennaio  1973,  n.  43,  eseguiti su beni di provenienza
          estera  non  ancora  definitivamente  importati, nonche' su
          beni  nazionali,  nazionalizzati  o comunitari destinati ad
          essere  esportati da o per conto del prestatore di servizio
          o del committente non residente nel territorio dello Stato;
                10)   [i   servizi  relativi  alle  telecomunicazioni
          internazionali,    con   esclusione   delle   comunicazioni
          telefoniche in partenza dallo Stato];
                11) (abrogato);
                12)  le  operazioni  di  cui  ai  numeri  da  1) a 4)
          dell'art.   10,   effettuate   nei  confronti  di  soggetti
          residenti   fuori   dalla  comunita'  economica  europea  o
          relative  a  beni destinati ad essere esportati fuori dalla
          comunita' stessa.
              Le  disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle
          del  secondo  e  terzo  comma dell'art. 8 si applicano, con
          riferimento  all'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi
          delle  operazioni  indicate nel precedente comma, anche per
          gli  acquisti  di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree
          edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano
          le  operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria
          dell'impresa.".

      

                              Art. 22.
(Misure  di  contrasto  dell'uso illegale di apparecchi e congegni da
divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse
                         ippiche e sportive)

   1.  Per  una  piu'  efficiente ed efficace azione di prevenzione e
contrasto  dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento
e  intrattenimento  nonche'  per  favorire  il  recupero del fenomeno
dell'evasione  fiscale,  la  produzione, l'importazione e la gestione
degli  apparecchi  e congegni da divertimento e intrattenimento, come
tali   idonei  per  il  gioco  lecito,  sono  soggette  a  regime  di
autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato, sulla base delle
regole  tecniche  definite  d'intesa  con il Ministero dell'interno -
Dipartimento    della    pubblica   sicurezza.   Sulla   base   delle
autorizzazioni  rilasciate,  previa  verifica della conformita' degli
apparecchi  e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro
idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato, in attesa del
collegamento  in  rete  obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la
gestione  telematica  degli  apparecchi  e  dei congegni per il gioco
lecito,  organizza  e  gestisce  un  apposito  archivio  elettronico,
costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti
apparecchi e congegni per il gioco lecito.
   2.  L'articolo  38  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.   38.   -   (Nulla   osta   rilasciato  dall'Amministrazione
finanziaria  per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). -
1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze - Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli  di Stato rilascia nulla osta ai produttori e
agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110,
comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio  decreto  18  giugno  1931, n. 773, e successive modificazioni,
nonche'  ai  loro  gestori.  A questo fine, con la richiesta di nulla
osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e
congegni,  ciascuno  identificato  con  un  apposito e proprio numero
progressivo,  i  produttori e gli importatori autocertificano che gli
apparecchi  e  i  congegni  sono conformi alle prescrizioni stabilite
dall'articolo  110,  comma  7,  del  predetto  testo unico, e che gli
stessi   sono   muniti   di   dispositivi   che  ne  garantiscono  la
immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di
funzionamento  e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure,
anche   in   forma   di  programmi  o  schede,  che  ne  bloccano  il
funzionamento   in  caso  di  manomissione  o,  in  alternativa,  con
l'impiego  di  dispositivi  che impediscono l'accesso alla memoria. I
produttori   e   gli  importatori  autocertificano  altresi'  che  la
manomissione  dei  dispositivi  ovvero  dei programmi o delle schede,
anche  solo  tentata,  risulta automaticamente indicata sullo schermo
video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi
comunque   altrimenti  segnalata.  I  produttori  e  gli  importatori
approntano,  per  ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta
di  nulla  osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche
tecniche,   anche   relative   alla   memoria,   delle  modalita'  di
funzionamento  e  di  distribuzione  dei  premi,  dei  dispositivi di
sicurezza,  propri  di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e
gli  importatori  consegnano  ai  cessionari  degli  apparecchi e dei
congegni  una  copia  del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e
congegno  ceduto,  la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla
osta  e la scheda sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e
congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
   2.  I  gestori  degli  apparecchi e dei congegni di cui al comma 1
prodotti  o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta
previsto  dal  medesimo  comma  1 per gli apparecchi e congegni dagli
stessi    gestiti,   precisando   per   ciascuno,   in   particolare,
l'appartenenza  ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma
7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
   3.  Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni
di  cui  all'articolo  110,  comma  6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di
apparecchio  o  congegno  che  essi intendono produrre o importare al
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformita'
alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto
testo   unico,   e   della  loro  dotazione  di  dispositivi  che  ne
garantiscono  la  immodificabilita'  delle caratteristiche tecniche e
delle  modalita'  di  funzionamento e di distribuzione dei premi, con
l'impiego  di  programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in
caso  di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi
che  impediscono  l'accesso  alla  memoria.  La verifica tecnica vale
altresi'  a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei
programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente
indicata  sullo  schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero
che  essa  e' dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica
tecnica    vale   inoltre   a   constatare   la   rispondenza   delle
caratteristiche   tecniche,   anche   relative  alla  memoria,  delle
modalita'   di  funzionamento  e  di  distribuzione  dei  premi,  dei
dispositivi  di  sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno,
ad   un'apposita   scheda   esplicativa   fornita  dal  produttore  o
dall'importatore   in   relazione   all'apparecchio   o  al  congegno
sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica e' rilasciata
apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione   autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  puo'  stipulare
convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.
   4.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli  di Stato rilascia nulla osta ai produttori e
agli  impertatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo
110,  comma  6, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773
del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di
nulla  osta  per  la  distribuzione  di  un  numero predeterminato di
apparecchi  e  congegni,  ciascuno  identificato  con  un  apposito e
proprio   numero   progressivo,   i   produttori  e  gli  importatori
autocertificano  che  gli  apparecchi  e  i congegni sono conformi al
modello  per il quale e' stata conseguita la certificazione di cui al
comma  3.  I  produttori  e gli importatori dotano ogni apparecchio e
congegno,  oggetto  della  richiesta  di  nulla  osta,  della  scheda
esplicativa  di  cui  al  comma  3.  I  produttori  e gli importatori
consegnano  ai  cessionari  degli apparecchi e dei congegni una copia
del  nulla  osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la
relativa  scheda  esplicativa.  La  copia  del nulla osta e la scheda
esplicativa  sono  altresi'  consegnate,  insieme  agli  apparecchi e
congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
   5.  I  gestori  degli  apparecchi e dei congegni di cui al comma 3
prodotti  o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta
previsto  dal  medesimo  comma 3, precisando in particolare il numero
progressivo  di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta
e'  effettuata  nonche'  gli  estremi del nulla osta del produttore o
dell'importatore ad essi relativo.
   6.  Il  nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del
nulla  osta  di  cui  al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico
delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni.
   7.  Oli  ufficiali  e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le
direttive  del  Ministero  dell'interno-Dipartimento  della  pubblica
sicurezza,  nonche'  il Ministero dell'economia e delle finanze e gli
ufficiali  ed  agenti  di  polizia tributaria effettuano il controllo
degli  apparecchi,  anche  a  campione  e  con  accesso alle sedi dei
produttori,  degli  importatori  e dei gestori degli apparecchi e dei
congegni  di  cui  ai  commi  1  e 3 ovvero di coloro che comunque li
detengono  anche  temporaneamente, verificando altresi' che, per ogni
apparecchio  e  congegno,  risulti  rilasciato il nulla osta, che gli
stessi  siano  contrassegnati  dal  numero progressivo e dotati della
relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarita', e' revocato il
nulla  osta  al  produttore  o  all'importatore  ovvero  al  gestore,
relativamente  agli  apparecchi  e congegni irregolari, e il relativo
titolo   e'   ritirato,   ovvero   dallo   stesso  sono  espunti  gli
identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
   8.  Il  Corpo  della  Guardia di finanza, in coordinamento con gli
uffici    finanziari    competenti    per   l'attivita'   finalizzata
all'applicazione   delle   imposte   dovute   sui   giochi,  ai  fini
dell'acquisizione  e  del  reperimento  degli  elementi  utili per la
repressione   delle  violazioni  alle  leggi  in  materia  di  lotto,
lotterie,   concorsi  pronostici,  scommesse  e  degli  altri  giochi
amministrati  dallo  Stato,  procede,  di  propria  iniziativa  o  su
richiesta  dei predetti uffici, secondo le norme e con le facolta' di
cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni, ed agli
articoli  51  e  52  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
   3.  L'articolo  110  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  110.  -  1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli
altri  esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica
del  gioco o alla installazione di apparecchi da gioco e' esposta una
tabella,  vidimata  dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai
giochi  d'azzardo,  quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare
nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici
che ritiene di dispone nel pubblico interesse.
   2.  Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del
divieto delle scommesse.
   3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6
e  7,  lettera b), del presente articolo e' consentita negli esercizi
assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
   4.  L'installazione  e  l'uso di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici  ed  elettronici  da  gioco d'azzardo sono vietati nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di
qualunque specie.
   5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed  elettronici  per  il  gioco  d'azzardo quelli che hanno insita la
scommessa   o  che  consentono  vincite  puramente  aleatorie  di  un
qualsiasi  premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore
ai  limiti  fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i
giochi gestiti dallo Stato.
   6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed  elettronici  da  trattenimento  o da gioco di abilita', come tali
idonei  per  il  gioco  lecito,  quelli  che  si  attivano  solo  con
l'introduzione  di  moneta  metallica,  nei  quali  gli  elementi  di
abilita'  o  trattenimento  sono  preponderanti rispetto all'elemento
aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la
durata  di  ciascuna  partita  non e' inferiore a dieci secondi e che
distribuiscono  vincite  in  denaro,  ciascuna comunque di valore non
superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla
macchina  subito  dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete
metalliche.  In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal
congegno,  in  modo  non predeterminabile, su un ciclo complessivo di
7.000  partite,  devono risultare non inferiori al 90 per cento delle
somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il
gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
   7.  Si  considerano,  altresi', apparecchi e congegni per il gioco
lecito:

a) quelli  elettromeccanici  privi  di  monitor attraverso i quali il
   giocatore  esprime  la  sua abilita' fisica, mentale o strategica,
   attivabili  unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di
   valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro,
   che   distribuiscono,   direttamente   e  immediatamente  dopo  la
   conclusione  della  partita,  premi  consistenti  in  prodotti  di
   piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con
   premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni
   premio non e' superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli  automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento
   o  da gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di
   moneta  metallica,  di valore non superiore per ciascuna partita a
   50  centesimi  di  euro,  nei  quali  gli  elementi  di abilita' o
   trattenimento  sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio,
   che  possono  consentire  per ciascuna partita, subito dopo la sua
   conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino
   a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di
   cui  alla  presente  lettera  possono  essere  impiegati  solo  se
   denunciati   ai   sensi   dell'articolo  14-bis  de]  decreto  del
   Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
   modificazioni,  e  se  per  essi  sono  state  assolte le relative
   imposte.   Dal   1  gennaio  2004,  tali  apparecchi  non  possono
   consentire  il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove
   non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il
   gioco   lecito,  essi  sono  rimossi.  Per  la  conversione  degli
   apparecchi  restano  ferme  le disposizioni di cui all'articolo 38
   della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
c) quelli,  basati  sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica,
   che  non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita
   puo'  variare  in  relazione all'abilita' del giocatore e il costo
   della  singola  partita  puo'  essere  superiore a 50 centesimi di
   euro.

   8.  L'utilizzo  degli apparecchi e dei congegni di cui ai comma e'
vietato ai minori di anni 18.
   9.  Ferme  restando  le sanzioni previste dal codice penale per il
gioco   d'azzardo,  chiunque  procede  all'installazione  o  comunque
consente  l'uso  in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli
ed  associazioni  di  qualunque specie degli apparecchi e congegni di
cui  al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di
cui  al  comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni
indicate  nei  commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000
euro.  E'  inoltre  sempre  disposta  la  confisca degli apparecchi e
congegni,  che  devono  essere  distrutti.  In  caso  di  recidiva la
sanzione  e' raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito
chiunque,  gestendo  apparecchi  e  congegni  di  cui  al comma 6, ne
consente  l'uso  in  violazione  del divieto posto dal comma 8. Fermo
quanto  previsto  dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede
alla  distribuzione  od  installazione  o  comunque consente l'uso in
luoghi  pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque  specie  di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta
previsto  dall'articolo  38  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive  modificazioni,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre, essere disposta la
confisca  degli  apparecchi  e  congegni.  In caso di sequestro degli
apparecchi,  l'autorita'  procedente  provvede  a darne comunicazione
all'amministrazione finanziaria.
   10.  Se  l'autore  degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di
licenza  per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo
da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle
violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981,
n.  689, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e
con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
   11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando
sono   riscontrate   violazioni  alle  disposizioni  concernenti  gli
apparecchi  di  cui  al presente articolo, puo' sospendere la licenza
dell'autore  degli  illeciti,  informandone l'autorita' competente al
rilascio,  per  un  periodo  non  superiore a tre mesi. Il periodo di
sospensione   disposto  a  norma  del  presente  comma  e'  computato
nell'esecuzione della sanzione accessoria".
   4.  L'articolo  14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
   "Art.  14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). -
1.  Per  gli  apparecchi  e  congegni  per  il  gioco  lecito  di cui
all'articolo  110  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773, e successive
modificazioni,  il  pagamento  delle  imposte, determinate sulla base
dell'imponibile  medio  forfetario  annuo  di  cui ai commi 2 e 3, e'
effettuato   in   unica   soluzione,   con   le  modalita'  stabilite
dall'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro
il  giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per
gli  apparecchi  e  congegni  installati dopo il 1 marzo. Entro il 15
febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo
110,  comma  7,  del  predetto  testo  unico,  installati prima del 1
gennaio   2003,   devono  essere  denunciati,  con  apposito  modello
approvato  con  decreto  dirigenziale,  al  Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che
rilascia  apposito  nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione
del  contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione,
nelle  forme  di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  e  successive  modificazioni,  della  sussistenza dei requisiti
tecnici  previsti  dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi
di  pagamento  entro  la  predetta  data  del  15 febbraio 2003 degli
importi  dovuti  per  l'anno  2003,  nulla  e'  dovuto  per  gli anni
precedenti  e  non  si  fa  luogo al rimborso di eventuali somme gia'
pagate  a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di
cui  al  secondo  e  terzo  periodo, gli apparecchi ivi indicati sono
confiscati  e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti
concessionari  dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli di Stato
ovvero  titolari  di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo
88  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al
ritiro del relativo titolo.
   2.  Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di
cui  al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di
cui  all'articolo  110,  comma  6,  del  testo  unico  delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive  modificazioni,  e'  stabilito, ai fini dell'imposta sugli
intrattenimenti,  un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro
per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.
   3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7,
del  testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto  18  giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini
dell'imposta  sugli  intrattenimenti  la misura dell'imponibile medio
forfetario  annuo, per essi previsto alla data del 1 gennaio 2001, e'
per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:

a) di  1.500  euro,  per  gli  apparecchi  di cui alla lettera a) del
   predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) di  4.100  euro,  per  gli  apparecchi  di cui alla lettera b) del
   predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) di  800  euro,  per  gli  apparecchi  di  cui  alla lettera c) del
   predetto comma 7 dell'articolo 110.

   4.  Entro  il  31  dicembre 2003, per la gestione telematica degli
apparecchi  per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del
testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  di cui al regio
decreto   18   giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,
eistituita una o piu' reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di  Stato.  Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  puo'  avvalersi  di  uno  o  piu'
concessionari  individuati  con  procedure  ad evidenza pubblica, nel
rispetto  della  normativa  nazionale  e comunitaria. Con regolamento
adottato  ai  sensi  dell'articolo  17 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  e  successive  modificazioni,  sono dettate disposizioni per la
attuazione del presente comma.
   5.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,
adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono,
possono  essere  stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari
di  cui  ai  commi  2  e 3, nonche' stabilita forfetariamente la base
imponibile  per  gli  apparecchi  meccanici  o  elettromeccanici,  in
relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi".
   5.  Per  gli  apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito
dello  spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, e
successive  modificazioni,  e quelle dell'articolo 14-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni.
   6.  Con  decreto  dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto
con   il  Ministero  dell'interno,  tenuto  conto  del  parere  della
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono individuati il
numero  massimo  di  apparecchi  con  riferimento  alle  loro diverse
tipologie di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle
leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n.  773,  e  successive  modificazioni, che possono essere installati
presso  pubblici  esercizi  o  punti  di  raccolta  di  altri  giochi
autorizzati,  fermo  restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma
2,  del  regolamento  di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio  2000,  n.  29,  nonche' le prescrizioni da osservare ai fini
dell'installazione sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) dimensione   e  natura  dell'attivita'  prevalente  svolta  presso
   l'esercizio o il locale;
b) ubicazione dell'esercizio o del locale.

   7.  Una  quota  pari  a  10 milioni di euro delle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo e' assegnata
all'  Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  per essere
destinata  alla  copertura  delle spese connesse all'espletamento dei
compiti  ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento
e   divertimento.   Il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze
eautorizzato   ad   apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
   8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della
raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti
emanati  sulla  base  degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662, e successive modificazioni, e 3, commi 229,
230  e  231,  della  legge  28  dicembre  1995,  n. 549, e successive
modificazioni,   e'   consentito   previo   assenso   del   Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di  Stato  di  concerto  con  il Ministero delle politiche agricole e
forestali. L'assenso e' subordinato anche in caso di trasferimento in
altro  comune  della  stessa provincia, al riscontro, in particolare,
della  disponibilita'  da  parte  del  richiedente  di locali, idonei
all'uso,  in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto
di   assenso,   comunque   denominato,   da   parte   delle   diverse
amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i
quali,   al   momento  della  richiesta,  sono  gia'  in  atto  altre
concessioni, tenuto conto della possibile capacita' di raccolta delle
scommesse  in  rapporto alla densita' e alla composizione demografica
della zona.
   9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e' consentita,
previo   assenso   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze
-Amministrazione  autonoma  dei Monopoli di Stato, il cui rilascio e'
comunque  subordinato  alla  valutazione  del  non  decremento  della
complessiva  capacita'  di  raccolta,  definita in funzione di quella
gia'   riferibile   a   ciascuno   dei   concessionari   interessati,
l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da
parte  di  non  piu'  di  due  concessionari esercenti la raccolta di
scommesse diverse, purche' rappresentati da un unico soggetto fornito
di autorizzazione di pubblica sicurezza.
   10.  Ai  concessionari  per  la raccolta delle scommesse di cui al
comma  8  e'  consentito  gestire  nei locali destinati alla raccolta
delle  scommesse,  nel  rispetto  delle  discipline derivanti da ogni
fonte   di   pianificazione  regionale  e  locale  vigente  e  previa
acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato,
rilasciato   da   ogni  amministrazione  competente,  anche  statale,
attivita'  diverse  dalla  raccolta  ma ad essa comunque strettamente
connesse,  in  ogni  caso  finalizzate al migliore agio della pratica
della  scommessa,  non  escluse  quelle  di  cessione di alimenti, di
bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di
scommessa, nonche' di audio-video diffusione di programmi inerenti le
medesime   pratiche,  individuate  con  provvedimento  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato.
   11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni
di  cui al comma 8, nonche' di quelle disciplinate dal regolamento di
cui  al  decreto  del  Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
possono partecipare anche le societa' di capitali.
   12.  Il  divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle
quote  del  totalizzatore,  previsto  dall'articolo  4,  comma 4, del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 8
aprile  1998,  n.  169, non si applica alle scommesse multiple libere
con piu' di due eventi.
   13.  L'effettuazione  delle  scommesse al totalizzatore presso gli
sportelli  all'interno  degli ippodromi e' consentita, esclusivamente
nei  giorni  di  svolgimento  delle  gare,  anche per le corse che si
svolgono su altri campi.
   14.  Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede
per   iscritto,  al  soggetto  che  ha  accettato  la  scommessa,  la
restituzione  della  somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti
dalla  data  di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo
scommettitore  decade,  altresi',  dal diritto alla vincita se non ne
chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.
   15.  Le  misure  massime  delle percentuali di allibramento per le
scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto
del  Ministro  delle  finanze  2  giugno  1998,  n. 174, e successive
modificazioni,  su  avvenimenti  che  prevedono  fino a tre possibili
esiti,  per  quelle  su  avvenimenti  che prevedono da quattro a otto
possibili  esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto
possibili  esiti,  sono  elevate,  rispettivamente, a 116, 136 e 152,
ferma nel resto la disciplina vigente.
   16.  I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati
in  attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  8  aprile  1998,  n. 169, e al decreto del Ministro delle
finanze  2 giugno 1998, n. 174, possono essere modificati con decreto
del  Ministro  dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso
di  concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al
fine   di   ridefinire   il   rapporto   tra  la  determinazione  del
corrispettivo   spettante  al  concessionario  della  raccolta  delle
scommesse  ippiche  e  sportive  e  la misura della quota di prelievo
residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle finanze puo' essere disposta la riduzione, in
misura   non   superiore   ad  un  punto  percentuale,  dell'aliquota
dell'imposta  unica  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo
stabilita  per  ciascuna scommessa, per le scommesse di cui al numero
2) della predetta lettera b).
   17.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  16,  comma  1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

      
                  Note all'art. 22:
              -  Si trascrive il testo dell'art. 86 del regio decreto
          18 giugno  1931,  n.  773  recante  "Approvazione del testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza":
              "Art.  86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del
          questore,   alberghi,   compresi  quelli  diurni,  locande,
          pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe' o altri esercizi in
          cui  si  vendono  al  minuto  o  si  consumano vino, birra,
          liquori  od  altre  bevande  anche  non alcoliche, ne' sale
          pubbliche  per  bigliardi  o  per  altri  giuochi  leciti o
          stabilimenti  di  bagni,  ovvero  locali  di  stallaggio  e
          simili.  La  licenza  e' necessaria anche per lo spaccio al
          minuto  o  il  consumo  di  vino,  di  birra o di qualsiasi
          bevanda  alcolica  presso enti collettivi o circoli privati
          di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano
          limitati ai soli soci.
              La  licenza  e'  altresi' necessaria per l'attivita' di
          distribuzione   di   apparecchi   e   congegni  automatici,
          semiautomatici  ed  elettronici  di  cui  al  quinto  comma
          dell'art. 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi
          apparecchi   per   i  giochi  consentiti.  La  licenza  per
          l'esercizio   di  sale  pubbliche  da  gioco  in  cui  sono
          installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici
          ed  elettronici  da  gioco  di  cui  al presente comma e la
          licenza per lo svolgimento delle attivita' di distribuzione
          o  di  gestione,  anche indiretta, di tali apparecchi, sono
          rilasciate    previo    nulla   osta   dell'amministrazione
          finanziaria,  necessario comunque anche per l'installazione
          degli stessi nei circoli privati.".
              -  Si trascrive il testo dell'art. 1 del regolamento di
          cui  al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000,
          n.  29  "Regolamento  recante  norme  per l'istituzione del
          gioco "Bingo ":
              "Art.  1.  - 1. L'esercizio del gioco denominato "Bingo
          e' riservato al Ministero delle finanze.
              2.  La  gestione  del  gioco,  da svolgersi in sale non
          dedicate  all'esercizio  di  altri  giochi  e  comunque non
          collegate  con locali nei quali siano installati apparecchi
          da   divertimento   e  intrattenimento,  nonche'  biliardi,
          biliardini   e   apparecchi   similari,   e'  attribuita  a
          concessionari,  con  gare da espletare secondo la normativa
          comunitaria e secondo i criteri previsti dall'art. 2.
              3.   L'espletamento   delle   gare   e   il   controllo
          centralizzato  del  gioco, dei relativi flussi finanziari e
          delle  procedure previste per la sua effettuazione, nonche'
          la   stampa  delle  cartelle  e  ogni  altro  servizio  non
          richiesto ai singoli concessionari sono affidati sulla base
          di  apposita  convenzione da concludersi nel rispetto della
          normativa nazionale e comunitaria. L'attivita' di controllo
          centralizzato  del  gioco  e'  incompatibile  con quella di
          concessionario del gioco del "Bingo ".
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 3, commi 77 e 78,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
              "77.  L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle
          scommesse  relativi  alle  corse  dei cavalli, disciplinate
          dalla   legge   24 marzo   1942,  n.  315,  e  dal  decreto
          legislativo   14 aprile   1948,   n.   496,   e  successive
          modificazioni,  sono riservate ai Ministeri delle finanze e
          delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali, i quali
          possono  provvedervi  direttamente  ovvero  a mezzo di enti
          pubblici,  societa''  o allibratori da essi individuati. La
          disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del
          regolamento di cui al comma 78.
              78.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si
          provvede  al  riordino  della  materia  dei  giochi e delle
          scommesse  relativi  alle  corse  dei  cavalli,  per quanto
          attiene  agli  aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e
          sanzionatori,  nonche' al riparto dei relativi proventi. Il
          regolamento e' ispirato ai seguenti principi:
                a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione
          ed  alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza
          e  di economicita', provvede direttamente l'amministrazione
          ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi;
                b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di
          trasparenza  ed  in  conformita'  alle  disposizioni, anche
          comunitarie;
                c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e
          delle    risorse    agricole,   alimentari   e   forestali,
          dell'organizzazione  e  della  gestione  dei giochi e delle
          scommesse  compatibilmente con quanto indicato nel criterio
          di  cui  alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra
          le amministrazioni;
                d) ripartizione  dei  proventi al netto delle imposte
          in   modo   da   garantire   l'espletamento   dei   compiti
          istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine
          (UNIRE)  ed  il  finanziamento del montepremi delle corse e
          delle  provvidenze  per  l'allevamento secondo programmi da
          sottoporre  all'approvazione  del  Ministro  delle  risorse
          agricole, alimentari e forestali;
                d-bis)    revisione   e   adeguamento   del   sistema
          sanzionatorio  applicabile  alla materia dei giochi e delle
          scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della
          ridefinizione   degli   ambiti  della  materia  conseguente
          all'osservanza  dei criteri di cui alle lettere precedenti,
          con  la  previsione,  in  particolare,  di  sanzioni  anche
          pecuniarie  coerenti  e  proporzionate  alla  natura e alla
          gravita'  delle violazioni delle nuove fattispecie definite
          nonche'   di   termini   di   prescrizione  ridotti  quanto
          all'azione  di  accertamento delle infrazioni e del diritto
          alla restituzione delle imposte indebitamente pagate.".
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 3, commi 229, 230 e
          231 della legge 28 dicembre 1995, n. 549:
              "229.  L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
          totalizzatore  e  a  quota  fissa  riservate  al CONI sulle
          competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio
          controllo  puo'  essere  affidata  in concessione a persone
          fisiche,  societa'  ed  altri  enti  che  offrano  adeguate
          garanzie.
              230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro
          delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, sono determinate
          le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse
          di  cui  al  comma  229.  Con tale regolamento, il Ministro
          delle  finanze  puo' stabilire, su richiesta del CONI, che,
          nelle  more  della  effettuazione  delle relative gare, che
          dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle
          scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre
          1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di
          cui  all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662.  In  tal  caso, il Ministero delle finanze gestisce il
          totalizzatore  nazionale,  attingendo ai proventi derivanti
          dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed
          esercizio  dello  stesso  e  trasmette  ogni  sei  mesi una
          relazione   informativa   alle   commissioni   parlamentari
          competenti per materia.
              231.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite  le  quote  di prelievo sull'introito lordo delle
          scommesse,  da  destinarsi  al  CONI  al netto dell'imposta
          unica  di  cui  alla  legge  22 dicembre 1951, n. 1379, con
          aliquota   del   5   per  cento,  e  delle  spese  relative
          all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e
          alla  gestione  del  totalizzatore  nazionale. Il CONI deve
          destinare,  d'intesa  con gli enti territoriali competenti,
          una  quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per
          favorire  la diffusione dell'attivita' sportiva, attraverso
          interventi  destinati  ad  infrastrutture  sportive,  anche
          scolastiche,  segnatamente  nelle  zone  piu'  carenti,  in
          particolare  del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi
          aree  urbane,  in  modo  da facilitare la pratica motoria e
          sportiva   di  tutti  i  cittadini  nell'intero  territorio
          nazionale.  Il CONI deve altresi' destinare almeno il 5 per
          cento  dei  suddetti  proventi  alle  attivita' dei settori
          giovanili  ed  allo  sviluppo  dei  vivai  per le attivita'
          agonistiche federali.".
              -  Il  decreto  del  Ministro  delle finanze 31 gennaio
          2000,   n.   29  recante  "Regolamento  recante  norme  per
          l'istituzione  del gioco "Bingo ai sensi dell'art. 16 della
          legge  13 maggio  1999,  n.  133" e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000".
              -  Si  trascrive  il  testo  del  comma  4  dell'art. 4
          (Scommesse  consentite)  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 8 aprile 1998, n. 169:
              "4.  E'  vietato l'utilizzo del sistema del riferimento
          alle quote del totalizzatore.".
              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 33 del decreto del
          Ministero   delle  finanze  n.  174/98  recante  norme  per
          l'organizzazione    e   l'esercizio   delle   scommesse   a
          totalizzatore  ed  a  quota  fissa su competizioni sportive
          organizzate  dal  CONI,  da  adottare ai sensi dell'art. 3,
          comma  230,  della  legge  n. 549 del 1995, come modificato
          dall'art.  33  del  decreto  del  Ministero  delle  finanze
          12 luglio 2000, n. 231:
              "Art.   33  (Percentuale  di  allibramento).  -  1.  La
          percentuale   di  allibramento  e'  data  dalla  somma  dei
          quozienti  ottenuti  dividendo 100 per la quota offerta per
          ogni evento di un singolo avvenimento.
              2.  Le  quote  offerte  dal  gestore che possono essere
          modificate  anche nel corso dell'accettazione, purche' rese
          pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni:
                a) per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino
          a  tre  possibili  esiti, la percentuale di allibramento di
          ogni  singolo avvenimento non puo' superare 112; e' ammesso
          uno scarto non superiore al 2 per cento;
                b) per  le  scommesse su avvenimenti che prevedono da
          quattro   a   otto   possibili  esiti,  la  percentuale  di
          allibramento  non  puo' superare 130; e' ammesso uno scarto
          non superiore al 5 per cento;
                c) per  le  scommesse  su  avvenimenti  che prevedono
          oltre  otto possibili esiti, la percentuale di allibramento
          non puo' superare 145 con uno scarto non superiore al 5 per
          cento;
                d) per  le  scommesse  per  le quali sono offerte due
          possibilita'  di  vincita  in  avvenimenti che prevedono da
          quattro   ad   otto  possibili  esiti,  la  percentuale  di
          allibramento  non  puo' superare 260; e' ammesso uno scarto
          non  superiore  al 5 per cento; non e' ammessa l'offerta di
          due  possibilita'  di vincita per avvenimenti che prevedono
          meno di quattro possibili esiti;
                e)  per  le  scommesse  per le quali sono offerte due
          possibilita'  di vincita in avvenimenti che prevedono oltre
          otto  possibili  esiti,  la percentuale di allibramento non
          puo' superare 290; e' ammesso uno scarto non superiore al 5
          per cento;
                f) per  le  scommesse  per  le quali sono offerte tre
          possibilita'  di vincita in avvenimenti che prevedono oltre
          otto  possibili  esiti,  la percentuale di allibramento non
          puo' superare 435, e' ammesso uno scarto non superiore al 5
          per  cento; non e' ammessa l'offerta di tre possibilita' di
          vincita   per   avvenimenti  che  prevedono  meno  di  otto
          possibili esiti.
              3.  Le quote pari al massimale di pagamento non vengono
          considerate  ai  fini  del  calcolo di detta percentuale di
          allibramento.".
              -  I  decreti  del Presidente della Repubblica 8 aprile
          1998,  n.  169,  "Regolamento recante norme per il riordino
          della  disciplina  organizzativa,  funzionale e fiscale dei
          giochi  e  delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
          nonche'  per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3,
          comma  78,  della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662" e del
          Ministro  delle  Finanze 2 giugno 1998, n. 174 "Regolamento
          recante  norme  per  l'organizzazione  e  l'esercizio delle
          scommesse  a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni
          sportive   organizzate  dal  CONI,  da  adottare  ai  sensi
          dell'art.  3, comma 230, della legge n. 549 del 1995", sono
          stati  pubblicati  rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
          n. 125 del 1 giugno 1998 e n. 5 giugno 1998, n. 129.
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 4, comma 1, lettera
          b) del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 recante
          "Riordino  dell'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici e
          sulle  scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
          3 agosto 1998, n. 288".
              "1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle
          misure seguenti:
                a)  (Omissis);
                b) per le scommesse:
                  1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa
          assimilabili ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 25 per
          cento  della  quota  di  prelievo  stabilita  per  ciascuna
          scommessa;
                  2)  per  ogni  altro  tipo  di scommessa: 20,20 per
          cento  della  quota  di  prelievo  stabilita  per  ciascuna
          scommessa.".
              -   Si  trascrive  l'art.  16,  comma  1,  della  legge
          13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di
          pere quazione, razionalizzazione e federalismo fiscale":
              1.  Il  Ministro  delle finanze puo' disporre, anche in
          via   temporanea,   l'accettazione  di  nuove  scommesse  a
          totalizzatore  o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
          diversi  dalle  corse  dei  cavalli  e  dalle  competizioni
          organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
          da  parte  dei  soggetti  cui  e'  affidata  in concessione
          l'accettazione  delle  scommesse  a totalizzatore e a quota
          fissa  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          8 aprile  1998,  n.  169,  e del decreto del Ministro delle
          finanze  2 giugno  1998,  n.  174,  i  quali  a  tale  fine
          impiegheranno  sedi,  strutture  e impianti gia' utilizzati
          nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali
          nuove  scommesse  nonche'  ad  ogni  altro  tipo  di gioco,
          concorso  pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
          emana  regolamenti  a  norma  dell'art.  17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
          e  i  tempi  di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e
          proventi  dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
          destinare   agli   organizzatori  delle  competizioni.  Con
          decreto  del  Ministro  delle finanze e' altresi' stabilito
          l'ammontare   del  prelievo  complessivo,  comprensivo  dei
          predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo'
          superare  il  62  per  cento  delle  somme  giocate. Per le
          medesime   scommesse  a  totalizzatore  il  Ministro  delle
          finanze  puo'  prevederne l'accettazione anche da parte dei
          gestori  e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
          e   lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di  ricevitorie
          collegate con sistemi informatici in tempo reale.".

      


TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESACAPO ISPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
                              Art. 23.
    (Razionalizzazione delle spese e flessibilita' del bilancio)

   1.  Per  il  conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
dotazioni  iniziali  delle unita' previsionali di base degli stati di
previsione  dei  Ministeri  per  l'anno  finanziario 2003 concernenti
spese  per  consumi  intermedi  non  aventi  natura obbligatoria sono
ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa
e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  nel corso della gestione per
provvedere  ad  eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per
consumi intermedi, la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per
cento  dei  rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione
del  periodo  precedente.  La  ripartizione del fondo e' disposta con
decreto  del  Ministro  competente,  comunicati,  anche  con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli
Uffici  centrali  del  bilancio,  nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
   2.  Ai  fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le
dotazioni  relative  agli enti indicati nella Tabella C allegata alla
presente  legge  sono  rideterminate  nella medesima Tabella, con una
riduzione  complessiva  del  2,5 per cento rispetto alla legislazione
vigente;  analoga  riduzione  e'  disposta  per  gli  stanziamenti di
bilancio  destinati  al  finanziamento degli enti pubblici diversi da
quelli   indicati  nella  Tabella  C,  intendendosi  conseguentemente
modificate le relative autorizzazioni di spesa.
   3.  Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui
al  presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per
consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al
consuntivo  2001.  A  decorrere dal 1 gennaio 2003, in considerazione
dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  della  gestione finanziaria e patrimoniale
unica   dell'istituto   nazionale  di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'amministrazione  pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione
dell'apporto  dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge
8  agosto 1995, n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996,
n.  662,  si  tiene  conto  dell'ammontare  complessivo  di  tutte le
disponibilita' finanziarie dell'ente.
   4.  Agli  enti  territoriali  si  applicano le disposizioni di cui
all'articolo 29.
   5.  I  provvedimenti  di  riconoscimento di debito posti in essere
dalle  amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi
di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.

      
                  Note all'art. 23:
              -  Il  testo  del  comma  14  dell'art.  69 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001)", e' il seguente:
              "14.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001  la  gestione
          finanziaria   e  patrimoniale  dell'Istituto  nazionale  di
          previdenza  per  i dipendenti dell'amministrazione pubblica
          (INPDAP)  e'  unica, ed e' unico il bilancio dell'Istituto,
          per  tutte  le  attivita'  relative  alle  gestioni ad esso
          affidate,    le   quali   conservano   autonoma   rilevanza
          economico-patrimoniale     nell'ambito    della    gestione
          complessiva  dell'Istituto  stesso. Conseguentemente, dalla
          stessa  data,  viene  meno  la  competenza  in  materia  di
          predisposizione  dei  bilanci  da  parte  dei  comitati  di
          vigilanza   di   cui  all'art.  4,  comma  3,  del  decreto
          legislativo   30 giugno   1994,   n.   479,   e  successive
          modificazioni.".
              - Il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 8 agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio  e complementare), come modificato dalla legge
          23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
              "4.  L'onere  derivante  dalle  disposizioni recate dai
          commi  1,  2  e 3, complessivamente valutato in lire 39.550
          miliardi  per  l'anno  1996  ed in lire 41.955 miliardi per
          l'anno 1997, e' cosi' ripartito:
                a) quanto  a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a
          lire  6.600  miliardi  per  l'anno  1997 per minori entrate
          contributive   dovute  dal  dipendente  ed  a  lire  18.600
          miliardi  per  l'anno  1996  ed  a lire 19.150 miliardi per
          l'anno    1997    per    contribuzione   a   carico   delle
          Amministrazioni statali di cui al comma 2;
                b) quanto  a  lire  500 miliardi per l'anno 1996 ed a
          lire  500  miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico
          dello  Stato  in favore della gestione di cui al comma 1. A
          tale  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione
          delle  proiezioni  dello stanziamento iscritto, ai fini del
          bilancio  triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato
          di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno 1995 e
          corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
                b  -  bis) quanto  a  lire 14.050 miliardi per l'anno
          1996  e  a  lire  15.705  miliardi  per  l'anno 1997, quale
          contribuzione  di  finanziamento  aggiuntiva a carico delle
          Amministrazioni statali.".
              - Il   testo  del  comma  2  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".

 


                              Art. 24.
                    (Acquisto di beni e servizi)

   1.  Per  ragioni  di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni
aggiudicatrici,  quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di
cui  al  decreto  legislativo  24  luglio  1992, n. 358, e successive
modificazioni,  e  nell'articolo  2  del decreto Legislativo 17 marzo
1995,  n.  157,  e  successive  modificazioni,  per l'aggiudicazione,
rispettivamente,  delle  pubbliche forniture e degli appalti pubblici
di   servizi  disciplinati  dalle  predette  disposizioni,  espletano
procedure  aperte  o  ristrette,  con  le  modalita'  previste  dalla
normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche
quando  il  valore  del  contratto  e'  superiore  a  50.000 euro. E'
comunque   fatto   salvo,   per   l'affidamento  degli  incarichi  di
progettazione,  quanto  previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
   2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso
   alle  convenzioni  quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli
   articoli  26  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge
   23  dicembre  2000,  n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n.
   448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica
   amministrazione  di  cui all'articolo 11 del regolamento di cui al
   decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
   b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

   3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1,
del   decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della
legge   28  dicembre  2001,  n.  448,  le  pubbliche  amministrazioni
considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque,
gli  enti  pubblici  istituzionali  hanno  l'obbligo di utilizzare le
convenzioni  quadro  definite  dalla  CONSIP  Spa.  Per  procedere ad
acquisti  in  maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma
6,  della  legge  28  dicembre  2001, n. 448, adottano i prezzi delle
convenzioni  di  cui  sopra  come  base  d'asta  al ribasso. Gli atti
relativi  sono  trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile
per  consentire  l'esercizio  delle funzioni di controllo. Al fine di
consentire  il  conseguimento  di  risparmi  di  spesa, alle predette
convenzioni possono, altresi', aderire i soggetti di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
   4.  I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo
di  utilizzare  le  convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono
nulli.  Il  dipendente  che  ha sottoscritto il contratto risponde, a
titolo  personale,  delle  obbligazioni  eventualmente  derivanti dai
predetti   contratti.   La   stipula   degli   stessi   e'  causa  di
responsabilita'  amministrativa;  ai  fini  della  determinazione del
danno  erariale,  si tiene anche conto della differenza tra il prezzo
previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.
   5.  Anche  nelle  ipotesi  in cui la vigente normativa consente la
trattativa   privata,  le  pubbliche  amministrazioni  possono  farvi
ricorso  solo  in  casi eccezionali e motivati, previo esperimento di
una  documentata  indagine  di  mercato,  dandone  comunicazione alla
sezione regionale della Corte dei conti.
   6.  Al  fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per
consentire  il  monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa puo'
stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre    1999,   n.   488,   e   successive   modificazioni,   per
l'approvvigionamento  di beni o servizi di specifico interesse di una
o  piu'  amministrazioni  di cui al comma 1 del presente articolo nel
rispetto  di  quanto  stabilito  al  comma  3,  ovvero  puo' svolgere
facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle
amministrazioni  medesime,  le  attivita' di stazione appaltante, nel
rispetto  della  normativa  nazionale  e  comunitaria  sugli  appalti
pubblici.
   7.  Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24
ottobre  1977, n. 801, i casi e le modalita' differenziati di ricorso
alla  procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero
a  trattativa  privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  emanato  su  proposta  del Comitato di cui
all'articolo  2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
   8.  I  servizi  prestati dalla CONSIP Spa alle societa' per azioni
interamente  partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma
1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali e'
previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12
della  legge  21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono
remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.
   9.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le
regioni, norme di principio e di coordinamento.

      
                  Note all'art. 24:
              -  Il  testo  dell'art.  1  del  testo  unico di cui al
          decreto  legislativo  24 luglio  1992,  n. 358 (Testo unico
          delle  disposizioni  in  materia  di  appalti  pubblici  di
          forniture,   in   attuazione   delle  direttive  77/62/CEE,
          80/767/CEE  e 88/295/CEE), e successive modificazioni e' il
          seguente:
              "Art.  1  (Ambito  di  applicazione).  - 1. Il presente
          testo  unico  disciplina  l'affidamento,  da  parte  di una
          amministrazione   aggiudicatrice  e  nelle  forme  indicate
          dall'art.  2,  di pubbliche forniture di beni, compresi gli
          eventuali  relativi  lavori di installazione, il cui valore
          di  stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione
          del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unita'
          di  conto  europee  (ECU)  di  200.000  diritti speciali di
          prelievo (DPS).
              2. Il  presente  testo  unico  si  applica  anche  alle
          forniture  il  cui  valore  di  stima al netto dell'IVA, al
          momento   della  pubblicazione  del  bando,  sia  uguale  o
          superiore  al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano
          aggiudicate  dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e,
          per  il  solo  settore  difesa,  per  quelle  concernenti i
          prodotti  indicati  nell'allegato  2;  per  i  prodotti del
          settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la
          soglia di cui al comma 1.
              3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
                a) le  amministrazioni  dello Stato, con l'esclusione
          dell'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato  per le sole
          forniture  di  sali  e  tabacchi,  le  regioni, le province
          autonome   di  Trento  e  di  Bolzano,  gli  enti  pubblici
          territoriali  e  i  loro consorzi o associazioni, gli altri
          enti pubblici non economici;
                b) gli  organismi  di diritto pubblico; sono tali gli
          organismi,  dotati di personalita' giuridica, istituiti per
          soddisfare  specifiche  finalita'  d'interesse generale non
          aventi   carattere   industriale   o  commerciale,  la  cui
          attivita'  e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
          dalle  regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
          organismi  di  diritto  pubblico,  o  la  cui  gestione  e'
          sottoposta    al    loro   controllo   o   i   cui   organi
          d'amministrazione,   di   direzione  o  di  vigilanza  sono
          costituiti,  almeno  per  la meta', da componenti designati
          dai  medesimi  soggetti  pubblici; gli organismi di diritto
          pubblico    sono   elencati,   in   modo   non   esaustivo,
          nell'allegato 3.
              4. Le   regioni   a  statuto  ordinario  ed  a  statuto
          speciale, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano,
          nella  loro  rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare
          alle  disposizioni  del  presente  testo unico la normativa
          emanata  nella  materia,  ai  sensi  del combinato disposto
          dell'art.  6  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          24 luglio  1977,  n. 616, e dell'art. 9 della legge 9 marzo
          1989,  n.  86,  nonche' dell'art. 2 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  112.  Costituiscono norme di principio
          quelle  contenute  negli  articoli  da  2  a  21-quater del
          presente testo unico.
              5.  Nelle  gare per l'aggiudicazione delle forniture di
          cui    al   presente   testo   unico   le   amministrazioni
          aggiudicatrici    osservano    il   principio   della   non
          discriminazione  tra  i fornitori. Nell'atto di concessione
          di  un'attivita' di servizio pubblico deve essere stabilito
          che  il  concessionario e' comunque tenuto, per i contratti
          di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio
          del servizio stesso, ad osservare tale principio.
              6.  Il  controvalore  in  ECU  e in moneta nazionale da
          assumere   a  base  per  la  determinazione  degli  importi
          indicati   ai  commi  1  e  2,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee, ha effetto, di norma,
          per  un  biennio,  decorrente  dal primo giorno del secondo
          mese  successivo  alla  data  di pubblicazione o dalla data
          eventualmente  precisata  in sede di pubblicazione; esso e'
          pubblicato  anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana  a  cura  del Ministero del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica,   nei  quindici  giorni
          successivi  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee".
              - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  157  (Attuazione  della  direttiva  92/50/CEE in
          materia  di  appalti  pubblici  di  servizi),  e successive
          modificazioni e' il seguente:
              "Art.  2  (Amministrazioni  aggiudicatrici).  - 1. Sono
          amministrazioni aggiudicatrici:
                a) le  amministrazioni  dello  Stato,  le regioni, le
          province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
          territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli
          altri enti pubblici non economici;
                b) gli  organismi  di diritto pubblico; sono tali gli
          organismi,  dotati di personalita' giuridica, istituiti per
          soddisfare  specifiche  finalita'  d'interesse generale non
          aventi   carattere   industriale   o  commerciale,  la  cui
          attivita'  e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
          dalle  regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
          organismi  di  diritto  pubblico,  o  la  cui  gestione  e'
          sottoposta    al    loro   controllo   o   i   cui   organi
          d'amministrazione,   di   direzione  o  di  vigilanza  sono
          costituiti,  almeno  per  la meta', da componenti designati
          dai medesimi soggetti pubblici.
              2.   Nell'allegato   7   sono  elencati,  in  modo  non
          esaustivo,  gli  organismi  di  diritto  pubblico di cui al
          comma 1, lettera b)".
              -  Il  testo dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994,
          n.  109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e' il
          seguente:
              "Art.    17    (Effettuazione    delle   attivita'   di
          progettazione,  direzione dei lavori e accessorie). - 1. Le
          prestazioni   relative   alla   progettazione  preliminare,
          definitiva  ed  esecutiva nonche' alla direzione dei lavori
          ed agli incarichi di supporto tecnico - amministrativo alle
          attivita'  del  responsabile  unico  del procedimento e del
          dirigente   competente   alla   formazione   del  programma
          triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
                a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
                b) dagli  uffici  consortili  di  progettazione  e di
          direzione  dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
          unioni,  le  comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
          locali,  i  consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
          enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
          agli  articoli  24,  25  e 26 della legge 8 giugno 1990, n.
          142, e successive modificazioni;
                c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
          di  cui  le  singole amministrazioni aggiudicatrici possono
          avvalersi per legge;
                d) da  liberi  professionisti  singoli  od  associati
          nelle  forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
          successive  modificazioni,  ivi  compresi,  con riferimento
          agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
          beni   mobili   e   delle   superfici   decorate   di  beni
          architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
          beni culturali ai sensi della vigente normativa;
                e) dalle  societa'  di professionisti di cui al comma
          6, lettera a);
                f) dalle  societa'  di  ingegneria di cui al comma 6,
          lettera b);
                g) da   raggruppamenti   temporanei   costituiti  dai
          soggetti  di  cui  alle  lettere  d), e) ed f), ai quali si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art. 13 in quanto
          compatibili;
                g-bis) da    consorzi    stabili   di   societa'   di
          professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa'
          di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma
          mista,  formati  da non meno di tre consorziati che abbiano
          operato   nel   settore   dei   servizi   di  ingegneria  e
          architettura,  per  un  periodo  di  tempo  non inferiore a
          cinque  anni,  e  che  abbiano  deciso  di  operare in modo
          congiunto  secondo  le previsioni del comma 1 dell'art. 12.
          E'  vietata  la  partecipazione  a  piu'  di  un  consorzio
          stabile.   Ai  fini  della  partecipazione  alle  gare  per
          l'affidamento  di  incarichi  di  progettazione e attivita'
          tecnico-amministrative   ad  essa  connesse,  il  fatturato
          globale  in servizi di ingegueria e architettura realizzato
          da  ciascuna  societa'  consorziata  nel  quinquennio o nel
          decennio   precedente   e'   incrementato   secondo  quanto
          stabilito  dall'art.  12,  comma  8  -  bis, della presente
          legge;  ai consorzi stabili di societa' di professionisti e
          di   societa'   di  ingegneria  si  applicano  altresi'  le
          disposizioni  di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art.
          12.
              2.  I  progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
          lettere  a),  b)  e  c),  sono  firmati da dipendenti delle
          amministrazioni  abilitati all'esercizio della professione.
          I  tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono
          firmare  i  progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
          professionali,    qualora    siano   in   servizio   presso
          l'amministrazione  aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto
          analogo    incarico    presso    un'altra   amministrazione
          aggiudicatrice,   da   almeno   cinque   anni  e  risultino
          inquadrati  in  un profilo professionale tecnico ed abbiano
          svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
              3. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
          la  stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni
          aggiudicatrici,  di  polizze  assicurative per la copertura
          dei  rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
          incaricati  della  progettazione.  Nel  caso di affidamento
          della  progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
          a carico dei soggetti stessi.
              4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
          esecutivo,    nonche'    lo    svolgimento   di   attivita'
          tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso
          di  carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni
          appaltanti,  ovvero  di  difficolta'  di rispettare i tempi
          della  programmazione  dei lavori o di svolgere le funzioni
          di   istituto,   ovvero  in  caso  di  lavori  di  speciale
          complessita'  o  di rilevanza architettonica o ambientale o
          in  caso  di  necessita' di predisporre progetti integrali,
          cosi'   come   definiti  dal  regolamento,  che  richiedono
          l'apporto  di una pluralita' di competenze, casi che devono
          essere   accertati   e  certificati  dal  responsabile  del
          procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
          comma 1, lettere d), e), f) e g).
              5.  Il regolamento dei lavori per l'attivita' del Genio
          militare  di cui all'art. 3, comma 7-bis, indica i soggetti
          abilitati alla firma dei progetti.
              6. Si intendono per:
                a) societa'  di professionisti le societa' costituite
          esclusivamente  tra  professionisti iscritti negli appositi
          albi  previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
          forme delle societa' di persone di cui ai capi Il, III e IV
          del  titolo  V  del  libro  quinto del codice civile ovvero
          nella  forma  di  societa' cooperativa di cui al capo I del
          titolo  VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
          studi  di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
          o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico -
          economica  o  studi  di  impatto  ambientale.  I soci delle
          societa'  agli  effetti  previdenziali  sono  assimilati ai
          professionisti  che svolgono l'attivita' in forma associata
          ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
          Ai  corrispettivi  delle  societa' si applica il contributo
          integrativo   previsto  dalle  norme  che  disciplinano  le
          rispettive  casse  di  previdenza  di categoria cui ciascun
          firmatario  del  progetto  fa  riferimento  in  forza della
          iscrizione  obbligatoria  al  relativo  albo professionale.
          Detto  contributo  dovra'  essere  versato  pro  quota alle
          rispettive  casse  secondo  gli  ordinamenti  statutari e i
          regolamenti vigenti;
                b) societa'  di ingegneria le societa' di capitali di
          cui  ai  capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
          codice   civile,   che   eseguono  studi  di  fattibilita',
          ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
          valutazioni  di  congruita'  tecnico-economica  o  studi di
          impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette
          attivita'    professionali   si   applica   il   contributo
          integrativo  qualora  previsto  dalle norme legislative che
          regolano  la  Cassa  di previdenza di categoria cui ciascun
          firmatario  del  progetto  fa  riferimento  in  forza della
          iscrizione  obbligatoria  al  relativo  albo professionale.
          Detto  contributo  dovra'  essere  versato  pro  quota alle
          rispettive  casse  secondo  gli  ordinamenti  statutari e i
          regolamenti vigenti.
              7.  Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
          e  tecnici che devono possedere le societa' di cui al comma
          6  del  presente  articolo.  Fino all'entrata in vigore del
          regolamento,  le  societa'  di  cui  al  predetto  comma 6,
          lettera b),   devono  disporre  di  uno  o  piu'  direttori
          tecnici,  aventi  titolo  professionale  di  ingegnere o di
          architetto  o  laureato in una disciplina tecnica attinente
          alla  attivita'  prevalente svolta dalla societa', iscritti
          al  relativo  albo  da  almeno  dieci  anni con funzioni di
          collaborazione  alla definizione degli indirizzi strategici
          della   societa',   di  collaborazione  e  controllo  sulle
          prestazioni    svolte    dai   tecnici   incaricati   della
          progettazione,  in  relazione  alle quali controfirmano gli
          elaborati.
              8.   Indipendentemente   dalla   natura  giuridica  del
          soggetto  affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14,
          lo  stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
          negli   appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti
          professionali, personalmente responsabili e nominativamente
          indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
          specificazione      delle     rispettive     qualificazioni
          professionali.   Deve   inoltre   essere  indicata,  sempre
          nell'offerta,      la     persona     fisica     incaricata
          dell'integrazione  tra le varie prestazioni specialistiche.
          Il  regolamento  definisce  le  modalita' per promuovere la
          presenza   anche   di  giovani  professionisti  nei  gruppi
          concorrenti   ai   bandi   per  l'aggiudicazione.  All'atto
          dell'affidamento  dell'incarico  deve  essere dimostrata la
          regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
              9.  Gli  affidatari  di  incarichi di progettazione non
          possono  partecipare  agli  appalti  o  alle concessioni di
          lavori   pubblici,  nonche'  agli  eventuali  subappalti  o
          cottimi,  per  i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
          di  progettazione;  ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
          lavori  pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
          un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni  di  controllo  e di collegamento si determinano
          con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
          civile.  I  divieti di cui al presente comma sono estesi ai
          dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
          ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai
          loro  dipendenti,  nonche'  agli affidatari di attivita' di
          supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
              10.  Per l'affidamento di incarichi di progettazione di
          importo  pari o superiore alla soglia di applicazione della
          disciplina  comunitaria  in  materia di appalti pubblici di
          servizi,  si  applicano  le  disposizioni di cui al decreto
          legislativo   17 marzo   1995,   n.   157,   e   successive
          modificazioni,    ovvero,    per    i    soggetti    tenuti
          all'applicazione  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          158,   e  successive  modificazioni,  le  disposizioni  ivi
          previste.
              11.  Per l'affidamento di incarichi di progettazione il
          cui  importo  stimato  sia  compreso  tra 100.000 euro e la
          soglia  di  applicazione  della  disciplina  comunitaria in
          materia  di  appalti  pubblici  di  servizi, il regolamento
          disciplina  le  modalita' di aggiudicazione che le stazioni
          appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura
          del  pubblico  incanto, in modo che sia assicurata adeguata
          pubblicita'  agli  stessi  e  siano contemperati i principi
          generali   della  trasparenza  e  del  buon  andamento  con
          l'esigenza   di   garantire   la  proporzionalita'  tra  le
          modalita' procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
              12.  Per  l'affidamento  di  incarichi di progettazione
          ovvero  della  direzione  dei lavori il cui importo stimato
          sia  inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il
          tramite del responsabile del procedimento possono procedere
          all'affidamento  ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
          e),   f)   e   g),   di   loro   fiducia,  previa  verifica
          dell'esperienza   e  della  capacita'  professionale  degli
          stessi  e  con  motivazione  della  scelta  in relazione al
          progetto da affidare.
              12-bis.  Le stazioni appaltanti non possono subordinare
          la  corresponsione  dei  compensi relativi allo svolgimento
          della       progettazione       e      delle      attivita'
          tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
          finanziamento   dell'opera  progettata.  Nella  convenzione
          stipulata  fra stazione appaltante e progettista incaricato
          sono previste le condizioni e le modalita' per il pagamento
          dei  corrispettivi  con riferimento a quanto previsto dagli
          articoli  9  e  10  della  legge  2 marzo  1949,  n. 143, e
          successive   modificazioni.   Ai  fini  dell'individuazione
          dell'importo  stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
          i  servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
          intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
              12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, determina,
          con  proprio  decreto,  le  tabelle dei corrispettivi delle
          attivita'  che possono essere espletate dai soggetti di cui
          al  comma  1  del  presente  articolo,  tenendo conto delle
          tariffe    previste    per   le   categorie   professionali
          interessate.  I  corrispettivi  sono minimi inderogabili ai
          sensi  dell'ultimo  comma  dell'articolo  unico della legge
          4 marzo  1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della
          legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
          Fino  all'emanazione  del  decreto  continua  ad applicarsi
          quanto  previsto  nel  decreto del Ministro della giustizia
          del  4 aprile  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          96 del 26 aprile 2001.
              13.  Quando la prestazione riguardi la progettazione di
          lavori   di   particolare   rilevanza   sotto   il  profilo
          architettonico,   ambientale,   storico   -   artistico   e
          conservativo,  nonche'  tecnologico, le stazioni appaltanti
          valutano in via prioritaria la opportunita' di applicare la
          procedura  del  concorso di progettazione o del concorso di
          idee.  A  tali  concorsi  si  applicano  le disposizioni in
          materia di pubblicita' previste dai commi 10 e 12.
              14.   Nel   caso   di   affidamento   di  incarichi  di
          progettazione   ai   sensi  del  comma  4,  l'attivita'  di
          direzione dei lavori e' affidata, con priorita' rispetto ad
          altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In
          tal  caso  il  conteggio effettuato per stabilire l'importo
          stimato,   ai   fini   dell'affidamento   dell'incarico  di
          progettazione,  deve  comprendere l'importo della direzione
          dei lavori.
              14-bis.    I    corrispettivi    delle   attivita'   di
          progettazione  sono calcolati, ai fini della determinazione
          dell'importo  da  porre a base dell'affidamento, applicando
          le  aliquote  che  il  Ministro  di  grazia e giustizia, di
          concerto  con  il  Ministro dei lavori pubblici, determina,
          con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali
          la  somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli
          di  progettazione,  dalle  tariffe in vigore per i medesimi
          livelli.  Con  lo  stesso  decreto  sono  rideterminate  le
          tabelle  dei  corrispettivi  a  percentuale  relativi  alle
          diverse  categorie  di  lavori, anche in relazione ai nuovi
          oneri  finanziari  assicurativi,  e  la  percentuale per il
          pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di
          cui   all'art.   7,  comma  5,  nonche'  le  attivita'  del
          responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in
          materia  di  sicurezza  introdotti  dal decreto legislativo
          14 agosto 1996, n. 494.
              14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
          14 - bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali
          in  vigore.  Per  la  progettazione  preliminare si applica
          l'aliquota  fissata  per  il  progetto  di massima e per il
          preventivo  sommario;  per  la  progettazione definitiva si
          applica  l'aliquota  fissata per il progetto esecutivo; per
          la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate
          per  il  preventivo  particolareggiato,  per  i particolari
          costruttivi e per i capitolati e i contratti.
              14-quater.  I  corrispettivi determinati dal decreto di
          cui  al  comma 14 - bis nonche' ai sensi del comma 14 - ter
          del  presente  articolo,  fatto  salvo  quanto previsto dal
          comma  12  -  bis  dell'art.  4 del decreto - legge 2 marzo
          1989,  n.  65,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          26 aprile  1989,  n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi
          dell'ultimo  comma  dell'articolo unico della legge 4 marzo
          1958,  n.  143,  introdotto dall'articolo unico della legge
          5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
              14  -  quinquies.  In  tutti  gli affidamenti di cui al
          presente  articolo  l'affidatario  non  puo'  avvalersi del
          subappalto,  fatta eccezione per le attivita' relative alle
          indagini  geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
          rilievi,    a    misurazioni    e    picchettazioni,   alla
          predisposizione  di elaborati specialistici e di dettaglio,
          con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
          sola  redazione  grafica degli elaborati progettuali. Resta
          comunque impregiudicata la responsabilita' del progettista.
              14-sexies.  Le  progettazioni  definitiva  ed esecutiva
          sono  di  norma  affidate  al medesimo soggetto, pubblico o
          privato,   salvo   che   in   senso   contrario  sussistano
          particolari   ragioni,   accertate   dal  responsabile  del
          procedimento.  In tal caso occorre l'accettazione, da parte
          del    nuovo    progettista,   dell'attivita'   progettuale
          precedentemente  svolta.  L'affidamento  puo' ricomprendere
          entrambi  i  livelli  di  progettazione, fermo restando che
          l'avvio   di   quello   esecutivo   resta   sospensivamente
          condizionato  alla determinazione delle stazioni appaltanti
          sulla progettazione definitiva.
              14-septies.  I  soggetti  di  cui  all'art. 2, comma 2,
          lettera b),   operanti   nei  settori  di  cui  al  decreto
          legislativo  17 marzo  1995,  n.  158,  possono affidare le
          progettazioni,  nonche'  le  connesse  attivita'  tecnico -
          amministrative  per  lo  svolgimento  delle  procedure  per
          l'affidamento   e  la  realizzazione  dei  lavori  di  loro
          interesse,  direttamente a societa' di ingegneria di cui al
          comma  1, lettera f), che siano da essi stessi controllate,
          purche'  almeno  l'ottanta  per  cento della cifra d'affari
          media  realizzata  dalle  predette  societa'  nella  Unione
          europea  negli  ultimi tre anni derivi dalla prestazione di
          servizi  al  soggetto  da  cui  esse  sono  controllate. Le
          situazioni  di  controllo si determinano ai sensi dell'art.
          2359 del codice civile".
              -  Il  testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,
          n.   488,  recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2000)", e' il seguente:
              "Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  nel rispetto della vigente normativa in materia
          di  scelta  del  contraente,  stipula, anche avvalendosi di
          societa'  di consulenza specializzate, selezionate anche in
          deroga   alla   normativa  di  contabilita'  pubblica,  con
          procedure  competitive  tra  primarie societa' nazionali ed
          estere,  convenzioni  con  le  quali l'impresa prescelta si
          impegna  ad  accettare,  sino a concorrenza della quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi  e  condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
          deliberati  dalle  amministrazioni dello Stato anche con il
          ricorso  alla  locazione  finanziaria. I contratti conclusi
          con  l'accettazione  di tali ordinativi non sono sottoposti
          al parere di congruita' economica.
              2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
          17,  comma  25,  lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
          127,  non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
          del  presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e ai
          relativi   contratti  stipulati  da  amministrazioni  dello
          Stato,  in  luogo  dell'art.  3, comma 1, lettera g), della
          legge  14 gennaio  1994,  n.  20, si applica il comma 4 del
          medesimo art. 3 della stessa legge.
              3.  Le  amministrazioni  centrali  e  periferiche dello
          Stato   sono  tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le
          convenzioni  stipulate  ai  sensi del comma 1, salvo quanto
          previsto  dall'art.  27,  comma  6.  Le  restanti pubbliche
          amministrazioni  hanno facolta' di aderire alle convenzioni
          stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
          di  prezzo  per  l'acquisto  di beni comparabili con quelli
          oggetto di convenzionamento.
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
          4   del   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,
          verificano  l'osservanza  dei  parametri di cui al comma 3,
          richiedendo  eventualmente  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa     le     caratteristiche    tecnico-funzionali    e
          l'economicita'   dei   prodotti  acquisiti.  Annualmente  i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione  politica  una relazione riguardante i risultati,
          in  termini  di  riduzione  di spesa, conseguiti attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove  gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  presenta annualmente alle Camere
          una  relazione  che illustra le modalita' di attuazione del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti".
              -  Il  testo dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 2001) e' il
          seguente:
              Art.   59  (Acquisto  di  beni  e  servizi  degli  enti
          decentrati   di   spesa).   -   1. Al  fine  di  realizzare
          l'acquisizione  di  beni e servizi alle migliori condizioni
          del  mercato  da  parte  degli enti decentrati di spesa, il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  promuove  aggregazioni di enti con il compito di
          elaborare   strategie  comuni  di  acquisto  attraverso  la
          standardizzazione  degli  ordini  di  acquisto  per  specie
          merceologiche   e   la  eventuale  stipula  di  convenzioni
          valevoli   su   parte   del  territorio  nazionale,  a  cui
          volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
              2.    In    particolare   vengono   promosse,   sentiti
          rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
          sanita'  e  il  Ministro  dell'universita'  e della ricerca
          scientifica e tecnologica:
                a) piu'   aggregazioni   di  province  e  di  comuni,
          appartenenti  a  regioni diverse, indicati dalla Conferenza
          Stato - citta' ed autonomie locali;
                b) piu'   aggregazioni   di   aziende   sanitarie   e
          ospedaliere  appartenenti  a regioni diverse indicate dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                c) piu'  aggregazioni  di  universita' appartenenti a
          regioni  diverse  indicate  dalla Conferenza permanente dei
          rettori delle universita' italiane.
              3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente articolo,
          nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
          supporto   alla  didattica  e  alla  ricerca,  una  o  piu'
          universita'  possono,  in  luogo  delle aggregazioni di cui
          alla  lettera c)  del  comma  2,  costituire  fondazioni di
          diritto   privato   con   la   partecipazione  di  enti  ed
          amministrazioni   pubbliche   e   soggetti   privati.   Con
          regolamento  adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
          modalita'  per  la  costituzione  e  il funzionamento delle
          predette  fondazioni, con individuazione delle tipologie di
          attivita'  e  di  beni  che  possono  essere conferiti alle
          medesime  nell'osservanza del criterio della strumentalita'
          rispetto   alle   funzioni   istituzionali,  che  rimangono
          comunque riservate all'universita'.
              4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   riferisce  periodicamente  sui
          risultati  delle  iniziative alla Conferenza Stato - citta'
          ed  autonomie  locali,  alla  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  e  alla  Conferenza  permanente dei
          rettori delle universita' italiane.
              5.  Le  convenzioni  e  i  prezzi relativi alle singole
          categorie  merceologiche  sono pubblicati sul sito Internet
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica.   Alle  regioni,  alle  aziende
          sanitarie   e   ospedaliere,   agli   enti  locali  e  alle
          universita'   che   non   aderiscono  alle  convenzioni  si
          applicano  le  disposizioni  di cui al comma 3 dell'art. 26
          della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488.  Gli enti devono
          motivare  i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di
          beni  e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di
          quelli  stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di
          cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
              6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
          effettivi  risultati  di economia di spesa nell'acquisto di
          beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai
          sensi   e   per   gli  effetti  dell'art.  26  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  e  della  presente  legge, il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  con  le  medesime  procedure di cui allo stesso
          art.  26, promuove le intese necessarie per il collegamento
          a  rete  delle  amministrazioni  interessate con criteri di
          uniformita'  ed  omogeneita', diretti ad accertare lo stato
          di  attuazione  della normativa in questione ed i risultati
          conseguiti".
              -  Il  testo dell'art. 32 della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2002)" e' il
          seguente:
              "Art.   32   (Contenimento  e  razionalizzazione  delle
          spese).   -  1.  Ai  fini  di  cui  al  presente  capo  gli
          stanziamenti  di  bilancio destinati al funzionamento degli
          enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'art.
          24,  non  considerati  nella tabella C della presente legge
          sono  ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento
          e  del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e
          2004.  Tali  enti  nonche'  gli  enti  privati  interamente
          partecipati  aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi
          dell'art.  26  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488, e
          successive   modificazioni,  e  dell'art.  59  della  legge
          23 dicembre  2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere
          azioni  per  esternalizzare  i  propri  servizi  al fine di
          realizzare  economie  di  spesa  e  migliorare l'efficienza
          gestionale.  Delle  economie  di  gestione  conseguibili si
          tiene  conto  in  sede  di  definizione  dei  trasferimenti
          erariali.
              2.  Gli  importi  dei  contributi di Stato in favore di
          enti,   istituti,   associazioni,   fondazioni   ed   altri
          organismi,  di  cui  alla  tabella 1 allegata alla presente
          legge,  sono  iscritti  in  un unica unita' previsionale di
          base   nello  stato  di  previsione  di  ciascun  Ministero
          interessato.  Il relativo riparto e' annualmente effettuato
          entro  il  31 gennaio  da  ciascun  Ministro,  con  proprio
          decreto,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   previo   parere   delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,        intendendosi       corrispondentemente
          rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
              3.  La  dotazione  delle unita' previsionali di base di
          cui  al  comma  2  e'  quantificata  annualmente  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni. Per gli anni
          2002,  2003  e  2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
          cento   rispetto  all'importo  complessivamente  risultante
          sulla base della legislazione vigente.".
              -  Il  testo  dell'art.  11  del  regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.
          101   (Regolamento   recante   criteri   e   modalita'  per
          l'espletamento  da parte delle amministrazioni pubbliche di
          procedure  telematiche di acquisto per l'approvvigionamento
          di beni e servizi) e' il seguente:
              "Art.    11   (Mercato   elettronico   della   pubblica
          amministrazione).-    1.    Le   unita'   ordinanti   delle
          amministrazioni,   avvalendosi   del  mercato  elettronico,
          possono  effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto
          della  soglia  di  rilievo  comunitario,  direttamente  dai
          cataloghi  predisposti  dagli utenti selezionati attraverso
          un  bando  di  abilitazione.  Per  gli  acquisti  di beni e
          servizi  relativi  a  spese  in  economia  si  applicano le
          procedure   previste   dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
              2.   Il   mercato   elettronico  consente  altresi'  di
          richiedere   ulteriori  offerte  agli  utenti.  Il  sistema
          informatico  di negoziazione provvede a valutare in maniera
          automatica   le   offerte   ricevute,   predisponendo   una
          graduatoria  sulla  base  dei  criteri  scelti  dall'unita'
          ordinante tra le opzioni proposte dal sistema stesso.
              3.    Le    amministrazioni   abilitano,   al   mercato
          elettronico,  i  fornitori  di beni e servizi tramite uno o
          piu'   bandi  pubblicati  in  conformita'  della  normativa
          vigente.
              4.  Il  bando  di  abilitazione  al mercato elettronico
          contiene in particolare:
                a) le categorie merceologiche per settori di prodotti
          e servizi in cui e' organizzato il mercato elettronico;
                b) le  specifiche tecniche, costruttive e di qualita'
          dei  beni,  nonche' i livelli dei servizi cui raffrontare i
          beni  e  servizi  offerti  ai  fini  dell'abilitazione  dei
          fornitori;
                c) le   modalita'   ed  i  requisiti,  soggettivi  ed
          oggettivi,  necessari  per  le domande di abilitazione ed i
          principi di valutazione delle stesse, nonche' l'indicazione
          delle   eventuali   procedure   automatiche   per  la  loro
          valutazione;
                d)   la   durata  dell'abilitazione  degli  utenti  a
          partecipare al mercato elettronico;
                e) l'indicazione  del sito nel quale, conformemente a
          quanto previsto dall'art. 4, comma 2, sono rese disponibili
          al   pubblico   ulteriori   informazioni,  con  particolare
          riferimento   ai   mezzi   telematici  disponibili  per  la
          presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti
          informatici  e telematici messi a disposizione degli utenti
          per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte;
          alle    informazioni    sul   funzionamento   del   mercato
          elettronico;   alle  metodologie  generali  utilizzate  dal
          sistema  per  le  richieste automatiche di quotazione; alle
          fattispecie  automatiche  di esclusione del singolo utente;
          alle  modalita' ed ai criteri per la dimostrazione da parte
          degli  offerenti  del  possesso dei requisiti soggettivi ed
          oggettivi  e  la  loro  permanenza,  anche al momento della
          conclusione   del   contratto;   alle   modalita'  con  cui
          avverranno   le   comunicazioni;  alle  modalita'  con  cui
          verranno  pubblicati sul sito, se necessario, gli avvisi di
          aggiudicazione  delle  forniture  di  beni  e servizi al di
          sotto  della  soglia  di rilievo comunitario cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.
              5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e il
          Dipartimento   per  l'innovazione  e  le  tecnologie  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi di
          proprie   strutture  e  concessionarie,  predispongono  gli
          strumenti   elettronici   e   telematici   necessari   alla
          realizzazione  di  un  mercato  elettronico  della pubblica
          amministrazione,  e  curano  l'esecuzione, anche attraverso
          l'affidamento  a  terzi,  di  tutti  i servizi informatici,
          telematici,   logistici  e  di  consulenza  necessari  alla
          compiuta realizzazione del mercato stesso.
              -  Il testo dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n.
          381 (Disciplina delle cooperative sociali) e' il seguente:
              "Art.  1  (Definizione).  -  1.  Le cooperative sociali
          hanno  lo  scopo  di  perseguire l'interesse generale della
          comunita'  alla promozione umana e all'integrazione sociale
          dei cittadini attraverso:
                a) la   gestione   di   servizi   socio-sanitari   ed
          educativi;
                b) lo  svolgimento  di  attivita' diverse - agricole,
          industriali,   commerciali   o  di  servizi  -  finalizzate
          all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
              2.  Si  applicano  alle  cooperative sociali, in quanto
          compatibili  con  la  presente  legge, le norme relative al
          settore in cui le cooperative stesse operano.
              3.  La  denominazione  sociale,  comunque formata, deve
          contenere l'indicazione di "cooperativa sociale .".
              -  Il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto - legge
          18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di
          spesa sanitaria) e' il seguente:
              "1. Le regioni adottano le iniziative e le disposizioni
          necessarie  affinche'  le aziende sanitarie ed ospedaliere,
          nell'acquisto   di   beni   e   servizi,   aderiscano  alle
          convenzioni  stipulate  ai  sensi  dell'art. 26 della legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  e  dell'art.  59  della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  ovvero  ad altri strumenti di
          contenimento  della  spesa sanitaria approvati dal CIPE, su
          parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome. Le regioni,
          inoltre,  prevedono  con legge le sanzioni da applicare nei
          confronti  degli  amministratori  che  non  si adeguino. Le
          regioni,  in  conformita' alle direttive tecniche stabilite
          dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
          con  i  Ministri  della  salute  e  dell'economia  e  delle
          finanze,  adottano  le opportune iniziative per favorire lo
          sviluppo   del   commercio   elettronico   e   semplificare
          l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria.".
              -  Il  testo  dell'art.  24  della  gia'  citata  legge
          28 dicembre 2001, n. 448 e' il seguente:
              "Art.  24  (Patto  di stabilita' interno per province e
          comuni).  -  1. Ai fini del concorso delle autonomie locali
          al  rispetto  degli obblighi comunitari della Repubblica ed
          alla  conseguente  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio 2002 - 2004, per l'anno 2002 il
          disavanzo  di  ciascuna  provincia  e di ciascun comune con
          popolazione  superiore  a 5.000 abitanti computato ai sensi
          del  comma  l dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,   e   successive   modificazioni,  non  potra'  essere
          superiore  a  quello  dell'anno  2000 aumentato del 2,5 per
          cento.
              2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
          comma  1,  il  complesso  delle  spese correnti, per l'anno
          2002,   rilevanti   ai   fini  del  calcolo  del  disavanzo
          finanziario   di   cui   al  comma  1,  non  puo'  superare
          l'ammontare  degli  impegni a tale titolo assunti nell'anno
          2000 aumentati del 6 per cento.
              3.  Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese
          correnti  connesse  all'esercizio  di  funzioni  statali  e
          regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
          legislative  intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
          anni    successivi,    nei    limiti   dei   corrispondenti
          finanziamenti statali o regionali.
              4.  Le  limitazioni percentuali di incremento di cui al
          comma  2  si applicano anche al complesso dei pagamenti per
          spese  correnti,  come  definite  dai  commi  2  e  3,  con
          riferimento    ai   pagamenti   effettuati   nell'esercizio
          finanziario 2000.
              4  -  bis.  Ai  fini  del rispetto dei limiti di cui ai
          commi  2  e  4,  per  gli  enti  che hanno esternalizzato i
          servizi  negli  anni  1997,  1998,  1999  e  2000, la spesa
          corrente  per  l'anno  2000,  relativa  a  tali servizi, e'
          convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta
          nell'anno  precedente  l'esternalizzazione, nel caso in cui
          tale  spesa  sia  stata superiore. Il complesso delle spese
          correnti  per  l'anno 2002 deve essere, altresi', calcolato
          al  netto  delle maggiori  spese conseguenti a impostazioni
          contabili  determinate  sulla  media degli anni 2000 e 2001
          relative    alla   gestione   dei   servizi   a   carattere
          imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003.
              5.  Per  gli  anni 2003 e 2004, le province ed i comuni
          con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti riducono il
          proprio   disavanzo   attraverso  un  ulteriore  intervento
          correttivo  pari  al  2  per  cento  della  spesa  corrente
          dell'anno  precedente  rilevante  ai  fini  del saldo. Tale
          intervento  correttivo  si  applica  al disavanzo dell'anno
          precedente incrementato del tasso di inflazione programmato
          indicato   dal  Documento  di  programmazione  economico  -
          finanziaria.
              6.  Per  l'acquisto  di  beni  e servizi le province, i
          comuni,  le  comunita'  montane e i consorzi di enti locali
          possono   aderire   alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi
          dell'art.  26  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488, e
          successive   modificazioni,  e  dell'art.  59  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388.  In ogni caso per procedere ad
          acquisti  in  maniera  autonoma  i  citati  enti adottano i
          prezzi  delle  convenzioni di cui sopra come base d'asta al
          ribasso.  Gli  atti  relativi  sono trasmessi ai rispettivi
          organi  di  revisione  contabile per consentire l'esercizio
          delle funzioni di controllo.
              7.  Gli  enti  locali  emanano  direttive affinche' gli
          amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende
          promuovano  l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o
          l'attuazione  delle procedure di cui al secondo periodo del
          comma 6.
              8.  Gli  enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
          promuovere    opportune    azioni    dirette   ad   attuare
          l'esternalizzazione  dei  servizi  al  fine  di  realizzare
          economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
              9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da
          1  a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
          province  a  valere  sui fondi di cui all'art. 34, comma 1,
          lettere  a),  b)  e c), del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  504,  quali  risultanti  per ciascuno degli anni
          2002,  2003  e  2004  in  applicazione  della  legislazione
          vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del
          2  per  cento  e  del 3 per cento. Per l'anno 2002, qualora
          l'ente  non  rispetti i limiti di cui al comma 4, l'importo
          dei   trasferimenti   correnti   ad   esso   spettante   e'
          ulteriormente  ridotto  in  misura pari alla differenza tra
          gli    obiettivi    derivanti,    per   lo   stesso   ente,
          dall'osservanza   del   medesimo  comma  4  e  i  risultati
          conseguiti,  e  comunque  non  oltre  il  25  per cento dei
          suddetti   trasferimenti.   Le   risorse   che  si  rendono
          disponibili  sono  attribuite,  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  alle  province  e  ai  comuni  che  abbiano
          rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a
          trasmettere  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze,
          secondo  modalita'  e  tempi  stabiliti  con  decreto dello
          stesso  Ministero,  le informazioni concernenti il rispetto
          dell'obiettivo  di  cui  al  comma  4;  in  caso di mancata
          trasmissione  delle  informazioni  l'ente viene considerato
          come inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo
          e  i  trasferimenti  ad  esso  spettanti sono ulteriormente
          ridotti  dell'1  per cento rispetto alla riduzione prevista
          al primo periodo.
              10.  Al fine di consentire il monitoraggio del relativo
          fabbisogno   e  degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
          stabilita'  interno,  le  regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
          superiore    a    60.000    abitanti   devono   trasmettere
          trimestralmente  al Ministero dell'economia e delle finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
          venti  giorni  dalla  fine  del  periodo di riferimento, le
          informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
              11.  Informazioni  analoghe a quelle di cui al comma 10
          devono  essere  trasmesse trimestralmente dai predetti enti
          con riferimento agli impegni assunti.
              12.   Per  le  province  e  i  comuni  con  popolazione
          superiore  a  60.000 abitanti le informazioni devono essere
          comprensive    delle   eventuali   operazioni   finanziarie
          effettuate  con  istituti  di  credito e non registrate nel
          conto di tesoreria.
              13.  Il  prospetto contenente le informazioni di cui ai
          commi  10,  11  e  12 e le modalita' della sua trasmissione
          sono  definiti  con  decreto  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002.
              14.    Alle    finalita'    di    cui    al    presente
          articolo provvedono,   per  il  rispettivo  territorio,  le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, ai sensi delle
          competenze  alle stesse attribuite dallo statuto speciale e
          dalle relative norme di attuazione.".
              - Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 3 giugno
          1999,  n.  157  (Nuove  norme  in materia di rimborso delle
          spese   per   consultazioni  elettorali  e  referendarie  e
          abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
          volontaria ai movimenti e partiti politici) e' il seguente:
              "1.  E'  attribuito  ai movimenti o partiti politici un
          rimborso  in  relazione alle spese elettorali sostenute per
          le  campagne  per  il rinnovo del Senato della Repubblica e
          della  Camera  dei  deputati,  del Parlamento europeo e dei
          consigli regionali.".
              -  Il  testo  degli  articoli  2,  3, 4 e 6 della legge
          24 ottobre  1977,  n.  801  (Istituzione  e ordinamento dei
          servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del
          segreto di Stato) e' il seguente:
              "Art.  2.  - Presso  la  Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri  e' istituito un Comitato interministeriale per le
          informazioni  e  la  sicurezza con funzioni di consulenza e
          proposta,  per  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
          sugli  indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da
          perseguire  nel  quadro  della  politica  informativa  e di
          sicurezza.
              Il  Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  ed  e'  composto dai Ministri per gli affari
          esteri,  per  l'interno,  per la grazia e giustizia, per la
          difesa, per l'industria e per le finanze.
              Il  Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiamare
          a  partecipare  alle  sedute del Comitato interministeriale
          altri   Ministri,   i  direttori  dei  Servizi  di  cui  ai
          successivi  articoli  4 e 6, autorita' civili e militari ed
          esperti.
              Art.  3.  - E'  istituito,  alla diretta dipendenza del
          Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  il  Comitato
          esecutivo  per  i  servizi  di  informazione e di sicurezza
          (CESIS).
              E'  compito  del  Comitato  fornire  al  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri, ai fini del concreto espletamento
          delle  funzioni  a  lui  attribuite  dall'art. 1, tutti gli
          elementi  necessari per il coordinamento dell'attivita' dei
          Servizi  previsti  dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi
          degli    elementi    comunicati   dai   suddetti   Servizi;
          l'elaborazione   delle  relative  situazioni.  E'  altresi'
          compito  del  Comitato  il coordinamento dei rapporti con i
          servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
              Il  Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  o,  per sua delega, da un Sottosegretario di
          Stato.
              La  segreteria  generale del Comitato e' affidata ad un
          funzionario  dell'amministrazione  dello  Stato  avente  la
          qualifica  di  dirigente  generale,  la cui nomina e revoca
          spettano  al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
          il Comitato interministeriale di cui all'art. 2.
              Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri determina la
          composizione  del Comitato, di cui dovranno essere chiamati
          a  far  parte  i direttori dei Servizi di cui ai successivi
          articoli  4  e  6,  e  istituisce  gli  uffici strettamente
          necessari per lo svolgimento della sua attivita'.
              Art.  4. - E' istituito il Servizio per le informazioni
          e  la  sicurezza  militare  (SISMI). Esso assolve a tutti i
          compiti  informativi e di sicurezza per la difesa sul piano
          militare  dell'indipendenza  e della integrita' dello Stato
          da  ogni  pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge
          inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.
              Il  Ministro  per  la  difesa,  dal  quale  il Servizio
          dipende,  ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
          sulla   base  delle  direttive  e  delle  disposizioni  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
              Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri  funzionari
          indicati  nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
          dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato
          interministeriale di cui all'art. 2.
              Il  SISMI  e'  tenuto  a  comunicare al Ministro per la
          difesa   e   al   Comitato  di  cui  all'art.  3  tutte  le
          informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
          analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
          tutto cio' che attiene alla sua attivita'.".
              "Art. 6. - E' istituito il Servizio per le informazioni
          e  la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i
          compiti  informativi  e  di  sicurezza  per la difesa dello
          Stato   democratico   e   delle   istituzioni  poste  dalla
          Costituzione  a suo fondamento contro chiunque vi attenti e
          contro ogni forma di eversione.
              Il  Ministro  per  l'interno,  dal  quale  il  Servizio
          dipende,  ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
          sulla   base  delle  direttive  e  delle  disposizioni  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
              Il  direttore  del  Servizio  e  gli  altri  funzionari
          indicati  nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
          dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
          interministeriale di cui all'art. 2.
              Il  SISDE  e'  tenuto  a  comunicare  al  Ministro  per
          l'interno  e  al  Comitato  di  cui  all'art.  3  tutte  le
          informazioni  ricevute  o  comunque  in  suo  possesso,  le
          analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
          tutto cio' che attiene alla sua attivita'.".
              -  Il  testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.
          259  (Partecipazione  della  Corte  dei  conti al controllo
          sulla  gestione  finanziaria  degli  enti  a  cui  lo Stato
          contribuisce in via ordinaria) e' il seguente:
              "Art.  12.  - Il controllo previsto dall'art. 100 della
          Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
          ai   quali   l'Amministrazione  dello  Stato  o  un'azienda
          autonoma  statale contribuisca con apporto al patrimonio in
          capitale  o  servizi  o beni ovvero mediante concessione di
          garanzia  finanziaria,  e'  esercitato,  anziche'  nei modi
          previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte
          dei  conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
          assiste  alle  sedute  degli organi di amministrazione e di
          revisione.".

                              Art. 25.
       (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)

   1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del Ministro dell'economia e delle
finanze,  sono  adottate  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina
del  pagamento  e della riscossione di crediti di modesto ammontare e
di  qualsiasi  natura,  anche  tributaria,  applicabile  a  tutte  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  compresi  gli  enti pubblici
economici.
   2.  Con  i  decreti  di  cui al comma 1 sono stabiliti gli importi
corrispondenti  alle somme considerate di modesto ammontare, le somme
onnicomprensive  di  interessi o sanzioni comunque denominate nonche'
norme  riguardanti  l'esclusione  di  qualsiasi  azione  cautelativa,
ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche
per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi
come franchigia.
   3.  Sono  esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche
amministrazioni a pagamento.
   4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' euro. In
sede  di  prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo
minimo non puo' essere inferiore a 12 euro.

      
                  Note all'art. 25:
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  17  della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".

                              Art. 26.
        (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)

   1.  Per  l'attuazione  del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28
dicembre  2001, n. 448, e' istituito il Fondo per il finanziamento di
progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e
nel  Paese  con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003,
al  cui  finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli
stanziamenti  per  l'informatica  iscritti nel bilancio dello Stato e
quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo
23,  comma  3.  Il  Ministro  per  l'innovazione  e le tecnologie, di
concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione pubblica e il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare,  stabilisce  le  modalita' di funzionamento del Fondo,
individua  i  progetti  da  finanziare e, ove necessario, la relativa
ripartizione tra le amministrazioni interessate.
   2.  Al  fine  di  assicurare  una  migliore  efficacia della spesa
informatica  e  telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni,
di   generare   significativi   risparmi  eliminando  duplicazioni  e
inefficienze,  promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso,
nonche' di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche
e  telematiche,  secondo  una  coordinata  e  integrata strategia, il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce   con   proprie   direttive  le  linee  strategiche,  la
   pianificazione   e   le   aree   di   intervento  dell'innovazione
   tecnologica   nelle   pubbliche  amministrazioni,  e  ne  verifica
   l'attuazione;
b) approva,  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano
   triennale  ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo
   7  del  decreto  legislativo  12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30
   giugno di ogni anno;
c) valuta  la  congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che
   ritiene  di  grande  valenza strategica rispetto alle direttive di
   cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;
d) individua  i progetti intersettoriali che devono essere realizzati
   in   collaborazione   tra  le  varie  amministrazioni  interessate
   assicurandone  il  coordinamento  e  definendone  le  modalita' di
   realizzazione;
e) valuta,  sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della
   spesa,   il   corretto  utilizzo  delle  risorse  finanziarie  per
   l'informatica   e   la   telematica   da   parte   delle   singole
   amministrazioni;
f) stabilisce  le modalita' con le quali le pubbliche amministrazioni
   comunicano  le  informazioni  relative  ai  programmi informatici,
   realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al
   fine  di  consentirne il riuso previsto dall'articolo 25, comma 1,
   della legge 24 novembre 2000, n. 340;
g) individua  specifiche  iniziative  per  i  comuni  con popolazione
   inferiore a 5.000 abitanti e per le isole minori;
h) promuove  l'informazione  circa  le  iniziative  per la diffusione
   delle nuove tecnologie.

   3.  Nei  casi  in  cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino
l'organizzazione  e  la  dotazione  tecnologica delle regioni e degli
enti   territoriali,   i   provvedimenti  sono  adottati  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
   4.  Al  fine  di accelerare la diffusione della carta di identita'
elettronica  e  della  carta  nazionale  dei  servizi,  le  pubbliche
amministrazioni  interessate,  nel  quadro  di un programma nazionale
approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie,
dell'economia  e  delle finanze, della salute e dell'interno, possono
procurarsi  i  necessari  finanziamenti  nelle  seguenti  forme anche
cumulabili tra loro:

a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.

   5.  Con  decreto  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione
e  le  tecnologie,  sono  determinati  i  criteri  e  le procedure di
accreditamento  dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni
universitarie  abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del
regolamento  di  cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine
dei  corsi  stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai
fini  dell'acquisizione  dell'autorizzazione  al  rilascio dei titoli
accademici,  le  istituzioni  devono  disporre  di  adeguate  risorse
organizzative e gestionali in grado di:

a) presentare  un'architettura  di  sistema  flessibile  e  capace di
   utilizzare  in  modo  mirato le diverse tecnologie per la gestione
   dell'interattivita',   salvaguardando   il  principio  della  loro
   usabilita';
b) favorire  l'integrazione  coerente  e  didatticamente valida della
   gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire  la  selezione,  progettazione  e  redazione di adeguate
   risorse di apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione
   e  la  gestione  del  flusso dei contenuti di apprendimento, anche
   attraverso l'offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire  adeguate  procedure di accertamento delle conoscenze in
   funzione   della   certificazione   delle   competenze  acquisite;
   provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative
   di  sistemi  e-learning  in  grado di supportare il flusso di dati
   multimediali  relativi  alla  gamma  di  prodotti di apprendimento
   offerti.

   6.  Per  la  realizzazione  dell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero e per la informatizzazione delle prefetture e' autorizzata
la  spesa  di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005.

      
                  Note all'art. 26:
              -  Il  testo del comma 7 dell'art. 29 della gia' citata
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
              "7.  Al fine di migliorare la qualita' dei servizi e di
          razionalizzare  la spesa per l'informatica, il Ministro per
          l'innovazione e le tecnologie:
                a) definisce   indirizzi   per   l'impiego   ottimale
          dell'informatizzazione   nelle  pubbliche  amministrazioni,
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
                b) definisce  programmi  di  valutazione  tecnica  ed
          economica  dei progetti in corso e di quelli da adottare da
          parte  delle  amministrazioni  statali anche ad ordinamento
          autonomo  e  degli  enti  pubblici non economici nazionali,
          nonche'   assicura   la   verifica   ed   il   monitoraggio
          dell'impiego   delle   risorse  in  relazione  ai  progetti
          informatici  eseguiti,  ove  necessario  avvalendosi  delle
          strutture  dell'Autorita'  per l'informatica nella pubblica
          amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate
          dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  quali
          economie  di  spesa,  sono  destinate  al  finanziamento di
          progetti innovativi nel settore informatico.".
              -   Il   testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo
          12 febbraio  1993,  n.  39,  recante  "Norme  in materia di
          sistemi  informativi  automatizzati  delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' il seguente:
              "Art. 7. - 1. Spetta all'Autorita':
                a) dettare  norme  tecniche  e  criteri  in  tema  di
          pianificazione,   progettazione,  realizzazione,  gestione,
          mantenimento  dei  sistemi  informativi automatizzati delle
          amministrazioni  e  delle  loro  interconnessioni,  nonche'
          della  loro  qualita'  e  relativi  aspetti  organizzativi;
          dettare   criteri  tecnici  riguardanti  la  sicurezza  dei
          sistemi;
                b) coordinare,  attraverso  la  redazione di un piano
          triennale  annualmente  riveduto, i progetti e i principali
          interventi  di  sviluppo e gestione dei sistemi informativi
          automatizzati delle amministrazioni;
                c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche
          finanziaria  delle  amministrazioni  interessate,  progetti
          intersettoriali   e   di   infrastruttura   informatica   e
          telematica  previsti  dal  piano  triennale e sovrintendere
          alla  realizzazione  dei  medesimi anche quando coinvolgano
          apparati  amministrativi non statali, mediante procedimenti
          fondati  su  intese  da  raggiungere  tramite conferenze di
          servizi, ai sensi della normativa vigente;
                d) verificare   periodicamente,   d'intesa   con   le
          amministrazioni  interessate,  i risultati conseguiti nelle
          singole  amministrazioni, con particolare riguardo ai costi
          e  benefici  dei  sistemi  informativi automatizzati, anche
          mediante    l'adozione    di    metriche   di   valutazione
          dell'efficacia, dell'efficienza e della qualita';
                e) definire    indirizzi    e    direttive   per   la
          predisposizione  dei  piani  di formazione del personale in
          materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi
          per  il  reclutamento  di  specialisti, nonche' orientare i
          progetti   generali   di  formazione  del  personale  della
          pubblica  amministrazione  verso  l'utilizzo  di tecnologie
          informatiche,   d'intesa  con  la  Scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione;
                f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei
          Ministri per la valutazione di progetti di legge in materia
          di sistemi informativi automatizzati;
                g) nelle  materie  di  propria  competenza  e per gli
          aspetti  tecnico  -  operativi,  curare  i rapporti con gli
          organi  delle  Comunita' europee e partecipare ad organismi
          comunitari  ed  internazionali,  in base a designazione del
          Presidente del Consiglio dei Ministri;
                h) proporre  al Presidente del Consiglio dei Ministri
          l'adozione  di  raccomandazioni  e di atti d'indirizzo alle
          regioni,  agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali
          o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi;
                i) comporre  e  risolvere  contrasti operativi tra le
          amministrazioni    concernenti    i   sistemi   informativi
          automatizzati;
                l) esercitare  ogni  altra funzione utile ad ottenere
          il piu' razionale impiego dei sistemi informativi, anche al
          fine   di   eliminare  duplicazioni  e  sovrapposizioni  di
          realizzazioni informatiche.
              2.  Anche  nell'attuazione di quanto disposto dal comma
          1,  lettera h), l'Autorita' puo' proporre al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  la  stipulazione di protocolli di
          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e le province autonome di cui all'art.
          12,  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  con  l'Unione delle
          province  italiane  (UPI), con l'Associazione nazionale dei
          comuni  d'Italia  (ANCI),  con  l'Unione  nazionale comuni,
          comunita'  ed  enti  della  montagna  (UNCEM), con l'Unione
          delle   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  (Unioncamere),  nonche'  con  enti  e societa'
          concessionari   di   pubblici   servizi   in   materia   di
          pianificazione    degli    investimenti,    di   linee   di
          normalizzazione  e  di  criteri di progettazione di sistemi
          informativi.
              3.  Spettano  inoltre all'Autorita' le funzioni ad essa
          riferibili  in base al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29.
              4.   L'Autorita'   puo'   corrispondere  con  tutte  le
          amministrazioni  e chiedere ad esse notizie ed informazioni
          utili allo svolgimento dei propri compiti.".
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  25  della legge
          24 novembre    2000,    n.   340   (Disposizioni   per   la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti  amministrativi  -  Legge  di  semplificazione
          1999) e' il seguente:
              "1.  Le  pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1,
          comma  2,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          che  siano  titolari di programmi applicativi realizzati su
          specifiche  indicazioni  del  committente  pubblico,  hanno
          facolta'  di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni
          pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.".
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -  citta' ed autonomie
          locali), e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
          e  Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
          ed  autonomie  locali  e'  unificata  per  le  materie ed i
          compiti  di interesse comune delle regioni, delle province,
          dei  comuni  e  delle  comunita' montane, con la Conferenza
          Stato - regioni.
              2.  La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              -  Il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          3 novembre   1999,   n.   509,   reca:  "Norme  concernenti
          l'autonomia   didattica  degli  atenei"  (Pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2).

                              Art. 27.
                     (Progetto "PC ai giovani")

   1.  Nello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  e'  istituito  un Fondo speciale, denominato "PC ai giovani"
nel  quale  affluiscono le disponibilita', non impegnate alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, di cui all'articolo 103,
comma  4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto
disposto  dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31  ottobre  2002,  n. 246. Il Fondo e'
destinato  alla  copertura  delle spese relative al progetto promosso
dal  Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC ai
giovani",  diretto  ad  incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli
strumenti  informatici  e  digitali tra i giovani che compiono sedici
anni  nel 2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dai
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
per  l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge, sono stabilite le modalita'
di   presentazione   delle  istanze  degli  interessati,  nonche'  di
erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita' di
avvalersi  a  tal fine della collaborazione di organismi esterni alla
pubblica amministrazione.
   2.  Il  comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' abrogato.

      
                  Note all'art. 27:
              -   Il   testo   vigente   dell'art.  103  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria  2001),  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
              "Art.   103  (Utilizzo  dei  proventi  derivanti  dalle
          licenze  UMTS  e  norme  in  materia  di  carta  di credito
          formativa  e di commercio elettronico). - 1. Nello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e' istituito un fondo destinato al
          finanziamento  della  ricerca  scientifica  nel  quadro del
          programma  nazionale della ricerca ed anche con riferimento
          al  settore  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
          comunicazione (ICT) ed al progetto "Genoma", nonche' per il
          finanziamento  di  progetti  per lo sviluppo della societa'
          dell'informazione  relativi  all'introduzione  delle  nuove
          tecnologie       nella       pubblica      amministrazione,
          all'informatizzazione   della   pubblica   amministrazione,
          compreso   il   monitoraggio  della  spesa,  allo  sviluppo
          tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei
          relativi   strumenti,   alla   riduzione   delle  emissioni
          elettromagnetiche,   alla  alfabetizzazione  informatica  e
          delle  nuove  tecnologie, alle ricerche e studi nel settore
          delle   telecomunicazioni.   La   dotazione  del  fondo  e'
          determinata  in  misura  pari  al 10 per cento dei proventi
          derivanti  dal  rilascio  delle  licenze  individuali per i
          sistemi  di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla
          ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo
          restando  quanto previsto dal comma 3 del presente articolo
          e  dall'art.  112  provvede  il  Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
          la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8 del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  sentite la Conferenza unificata di cui all'art.
          8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, e le
          competenti   Commissioni   parlamentari,  sono  determinati
          procedure,  modalita'  e strumenti per l'utilizzo dei fondi
          assegnati.
              3.  Una  quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire
          50  miliardi  nell'anno  2001, e' destinata all'istituzione
          della  carta  di credito formativa per i cittadini italiani
          che  compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro
          delle   attivita'   produttive,  sentito  il  Ministro  per
          l'innovazione  e  le tecnologie, promuove la stipula di una
          convenzione  tra  le  imprese  del settore delle tecnologie
          della  informazione  e  della comunicazione, le imprese del
          credito  bancario e il Ministero delle attivita' produttive
          e  il  Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri al fine di ottenere
          le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di
          credito  formativa per l'acquisto, con particolare riguardo
          alle  iniziative economiche in forma associativa, di beni e
          servizi  nel  settore delle tecnologie della informazione e
          della  comunicazione  e  di corsi di formazione a distanza,
          per  un ammontare pari a 2.500 euro, da effettuare entro il
          2005.  La  convenzione  identifica  i  prodotti  e  servizi
          ammissibili   all'acquisto,  e  prevede  le  condizioni  di
          rimborso  della  somma  utilizzata.  La convenzione prevede
          inoltre  che  lo  Stato sia garante di ultima istanza delle
          imprese  emittenti  di  fronte  ai  casi  di insolvenza nei
          limiti  delle  somme che siano annualmente destinate a tale
          fine  dalla  legge  finanziaria. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri, su proposta del Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
          determinate  le  procedure  e  le modalita' per l'esercizio
          delle finzioni di garanzia di cui al periodo precedente.
              4. (Abrogato).
              5.   Per  lo  sviluppo  delle  attivita'  di  commercio
          elettronico,  di  cui  all'art.  21 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  114,  il Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei
          limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti
          de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che
          puo'  essere  utilizzato dal soggetto beneficiario in una o
          piu'  soluzioni,  per  i  versamenti di cui all'art. 17 del
          decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, e successive
          modificazioni,  entro  il termine massimo di tre anni dalla
          ricezione  del provvedimento di concessione. Per il settore
          produttivo  tessile,  dell'abbigliamento e calzaturiero, il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          adotta  specifiche  misure per la concessione di contributi
          in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
              6.  Alla  selezione  delle  iniziative  finanziabili ai
          sensi  del  comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei
          quali  sono  indicate le tipologie dei soggetti destinatari
          degli  interventi,  con priorita' verso forme associative e
          consortili  tra piccole e medie imprese, mirando a favorire
          iniziative   comuni   delle   stesse,   nonche'   le  spese
          ammissibili  e  le  misure delle agevolazioni. Tra le spese
          ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi
          di  formazione  e  per  i portali internet. I contributi in
          conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il
          credito  di  imposta  di  cui  allo  stesso comma. Potranno
          essere  altresi'  previste  azioni  di  monitoraggio  e  di
          promozione  del  mercato  nell'ambito delle attivita' degli
          osservatori  permanenti  nel limite di lire 500 milioni per
          ciascuno  dei  medesimi  anni. Per la gestione dei predetti
          interventi  il  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato  puo'  avvalersi,  sulla  base di apposite
          convenzioni,  di  enti  pubblici,  ovvero di altri soggetti
          individuati  con  le  procedure di cui all'art. 3, comma 2,
          del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri
          sono  posti  a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
          si  riferiscono.  Con  decreto del Ministro dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con
          i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  sono  determinate,  nel  limite
          delle  risorse  appositamente  stanziate,  le  modalita' di
          controllo  e  regolazione  contabile del credito di imposta
          concesso   a   ciascun   soggetto   beneficiario.  Per  gli
          interventi  di  cui al comma 5 e' conferita al fondo di cui
          all'art.  14  della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma
          di  lire  110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
          di  cui  lire  80 miliardi per la concessione di crediti di
          imposta   e  lire  30  miliardi  per  contributi  in  conto
          capitale".
              - Il titolo del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002,
          n. 246 e' il seguente: "Misure urgenti per il controllo, la
          trasparenza   ed  il  contenimento  della  spesa  pubblica"
          (Pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2002, n.
          209).

                              Art. 28.
                   (Acquisizione di informazioni)

   1.  Allo  scopo  di assicurare il perseguimento degli obiettivi di
finanza  pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede
all'acquisizione  di  ogni utile informazione sul comportamento degli
enti  ed  organismi  pubblici  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, anche con riferimento
all'obbligo  di  utilizzo  delle  convenzioni CONSIP, avvalendosi dei
propri  rappresentanti  nei collegi sindacali o di revisione presso i
suddetti  enti  ed  organismi  e  dei  servizi  ispettivi  di finanza
pubblica.
   2.   Qualora   non   sia   prevista  la  presenza  di  un  proprio
rappresentante  in  seno  al  collegio dei revisori o dei sindaci, il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze puo' acquisire le suddette
informazioni  avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro,
anche  del  collegio  dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di
valutazione  o  dei  servizi  di  controllo interno di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
   3.  Al  fine  di  garantire la rispondenza dei conti pubblici alle
condizioni  dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e
i   dati  di  competenza  economica  rilevati  dalle  amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su
tutto il territorio nazionale.
   4.  Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli
uffici  postali  che  svolgono analoghi servizi non possono accettare
disposizioni  di  pagamento prive della codificazione di cui al comma
5.
   5.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto   1997,   n.   281,   stabilisce,   con   propri  decreti,  la
codificazione,   le  modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri
decreti,  ad  apportare  modifiche  e integrazioni alla codificazione
stabilita.
   6.  Il  comma  6  dell'articolo  227  del  testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
   "6.  Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente
alle  Sezioni  enti  locali  il  rendiconto  completo di allegati, le
informazioni  relative  al  rispetto del patto di stabilita' interno,
nonche'  i  certificati  del  conto  preventivo  e consuntivo. Tempi,
modalita'   e   protocollo   di  comunicazione  per  la  trasmissione
telematica  dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di  natura  non
regolamentare  del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei conti".
   7. Il decreto previsto dal comma 6 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

      
                  Note all'art. 28:
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
              -  Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca:
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999,
          n. 193).
              -  Il testo dell'art. 104 del trattato istitutivo della
          comunita' europea (Ratificato con legge 14 ottobre 1957, n.
          1203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1957,
          n. 317, nel supplemento ordinario) e' il seguente:
              "Art.  104. - [1. E' vietata la concessione di scoperti
          di   conto   o   qualsiasi  altra  forma  di  facilitazione
          creditizia,  da  parte  della  BCE  o da parte delle banche
          centrali degli Stati membri (in appresso denominate "banche
          centrali   nazionali   ),  a  istituzioni  o  organi  della
          comunita',   alle   amministrazioni   statali,   agli  enti
          regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi
          di  diritto  pubblico  o  a  imprese  pubbliche degli Stati
          membri,  cosi'  come  l'acquisto  diretto presso di essi di
          titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali
          nazionali.
              2.  Le  disposizioni  del  paragrafo 1 non si applicano
          agli   enti  creditizi  di  proprieta'  pubblica  che,  nel
          contesto  dell'offerta  di liquidita' da parte delle banche
          centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e
          dalla  BCE  lo  stesso  trattamento  degli  enti  creditizi
          privati.]".
              -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, vedasi in nota all'art. 26.
              -    L'art.   227   del   testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  ci  cui  al decreto
          legislativo  18 agosto  2000, n. 267, cosi' come modificato
          dalla presente legge e' il seguente:
              "Art.   227   (Rendiconto  della  gestione).  -  1.  La
          dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
          rendiconto,  il  quale  comprende il conto del bilancio, il
          conto economico ed il conto del patrimonio.
              2.  Il  rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
          dell'ente  entro  il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto
          motivatamente   conto   della   relazione   dell'organo  di
          revisione.   La   proposta  e'  messa  a  disposizione  dei
          componenti  dell'organo  consiliare prima dell'inizio della
          sessione  consiliare  in  cui viene esaminato il rendiconto
          entro  un  termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
          dal   regolamento.  Il  rendiconto  deliberato  e'  inviato
          all'organo  regionale  di  controllo  ai  sensi  e  con  le
          modalita' di cui all'art. 133.
              3.  Per  le province, le citta' metropolitane, i comuni
          con  popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui
          rendiconti  si  chiudono  in  disavanzo  ovvero  rechino la
          indicazione  di  debiti  fuori  bilancio,  il rendiconto e'
          presentato  alla  Sezione enti locali della Corte dei conti
          per  il  referto  di  cui  all'art.  13  del  decreto-legge
          22 dicembre  1981,  n.  786, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche
          ed integrazioni.
              4.  Ai fini del referto di cui all'art. 3, commi 4 e 7,
          della  legge  14 gennaio  1994, n. 20, e del consolidamento
          dei   conti   pubblici,   la  Sezione  enti  locali  potra'
          richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
              5. Sono allegati al rendiconto:
                a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'art.
          151, comma 6;
                b) la   relazione  dei  revisori  dei  conti  di  cui
          all'art. 239, comma 1, lettera d);
                c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per
          anno di provenienza.
              6.   Gli   enti   locali  di  cui  all'art.  2  inviano
          telematicamente  alle  sezioni  enti  locali  il rendiconto
          completo  di allegati, le informazioni relative al rispetto
          del  patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del
          conto   preventivo   e   consuntivo.   Tempi,  modalita'  e
          protocollo  di comunicazione per la trasmissione telematica
          dei   dati   sono  stabiliti  con  decreto  di  natura  non
          regolamentare  del  Ministro dell'economia e delle finanze,
          sentite  la Conferenza Stato citta' e autonomie locali e la
          Corte dei conti".

                              Art. 29.
       (Patto di stabilita' interno per gli enti territoriali)

   1.  Ai  fini  della tutela dell'unita' economica della Repubblica,
ciascuna  regione  a  statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun
comune  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti concorre alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2003-2005  adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita,
nonche'  alla  condivisione  delle  relative  responsabilita', con il
rispetto   delle   disposizioni   di   cui  ai  seguenti  commi,  che
costituiscono  principi  fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica  ai  sensi  degli  articoli  117 e 119, secondo comma, della
Costituzione.
   2.   Per  le  regioni  a  statuto  ordinario  sono  confermate  le
disposizioni  sul  patto di stabilita' interno di cui all'articolo 1,
commi  1,  2  e  3,  del  decreto-legge  18  settembre  2001, n. 347,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
Per   l'esercizio  2005  si  applica  un  incremento  pari  al  tasso
d'inflazione  programmato  indicato  nel  Documento di programmazione
economico-finanziaria.
   3.  Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del
patto   di   stabilita'   interno   nei  confronti  dei  propri  enti
strumentali.
   4.  Per  gli  stessi  fini  di cui al comma 1, per l'anno 2003, il
disavanzo  finanziario  di ciascuna provincia, computato ai sensi del
comma  5,  deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato
del 7 per cento.
   5.  Il disavanzo finanziario di cui al comma e' calcolato, sia per
la  gestione  di competenza sia per quella di cassa, quale differenza
tra  le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario
non sono considerati:

a) i  trasferimenti,  sia  di  parte  corrente sia in conto capitale,
   dallo  Stato,  dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al
   patto di stabilita' interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le   entrate  derivanti  dalla  dismissione  di  beni  immobili  e
   finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le  spese  per  interessi  passivi, quelle sostenute sulla base di
   trasferimenti  con  vincolo  di destinazione dall'Unione europea e
   quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamita' naturali,
   nonche'   quelle  sostenute  per  lo  svolgimento  delle  elezioni
   amministrative;
e) le  spese  connesse  all'esercizio di funzioni statali e regionali
   trasferite  o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti
   statali o regionali.

   6.  Per  gli  stessi  fini  di cui al comma 1, per l'anno 2003, il
disavanzo  finanziario  di ciascun comune con popolazione superiore a
5.000  abitanti,  computato  ai  sensi  del  comma 7, non puo' essere
superiore a quello dell'anno 2001.
   7.  Il  disavanzo  finanziario di cui al comma 6 e' calcolato, sia
per  la  gestione  di  competenza  che  per  quella  di  cassa, quale
differenza  tra  le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo
finanziario non sono considerati:

a) i  trasferimenti,  sia  di  parte  corrente che in conto capitale,
   dallo  Stato,  dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al
   patto di stabilita' interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le   entrate  derivanti  dalla  dismissione  di  beni  immobili  e
   finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le  spese  per  interessi  passivi, quelle sostenute sulla base di
   trasferimenti  con  vincolo  di destinazione dall'Unione europea e
   quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamita' naturali,
   nonche'   quelle  sostenute  per  lo  svolgimento  delle  elezioni
   amministrative.

   8. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 24 della legge
28  dicembre  2001,  n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, e' soppresso.
   9.  Il  comma  5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  e'  abrogato.  Al comma 9 dello stesso articolo 24 della citata
legge  n.  448  del  2001,  le  parole  da: "Per l'anno 2002, qualora
l'ente" fino alla fine del comma sono soppresse.
   10.  Per  il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per
l'anno  2004,  il  disavanzo  finanziario  di ciascuna provincia e di
ciascun  comune  con  popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo'
essere  superiore a quello dell'anno 2003, determinato secondo quanto
previsto  nei  precedenti  commi, incrementato del tasso d'inflazione
programmato     indicato     nel    Documento    di    programmazione
economico-finanziaria.
   11.  A  decorrere  dall'anno  2005,  per  ciascuna provincia e per
ciascun  comune  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti,  il
disavanzo  finanziario  utile  ai  fini del rispetto delle regole del
patto  di  stabilita'  interno  e'  calcolato, sia per la gestione di
competenza  che  per quella di cassa, quale differenza tra le entrate
finali  e  le  spese  finali.  Nel  disavanzo  finanziario  non  sono
considerati:

a) i  trasferimenti,  sia  di  parte  corrente che in conto capitale,
   provenienti  dallo  Stato,  dall'Unione  europea  e dagli enti che
   partecipano al patto di stabilita' interno;
b) i    trasferimenti    statali    attribuiti    sotto    forma   di
   compartecipazione ai tributi erariali;
c) le  entrate  derivanti dai proventi della dismissione di attivita'
   finanziarie e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e
   di  altre  attivita'  finanziarie,  dai conferimenti di capitale e
   dalle concessioni di crediti.

   12.  Il  disavanzo  finanziario,  come  definito  dal comma 11, di
ciascuna  provincia  e  di ciascun comune con popolazione superiore a
5.000  abitanti,  non  puo'  essere  superiore  a  quello  risultante
dall'applicazione,   al   corrispondente  disavanzo  finanziario  del
penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita,
per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede
di prima applicazione, per l'anno 2005, la percentuale e' fissata nel
7,8 per cento rispetto al 2003.
   13.  Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio  degli adempimenti
relativi  al  patto  di  stabilita'  interno  anche secondo i criteri
adottati  in  contabilita' nazionale, le regioni a statuto ordinario,
le  province  e  i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti
trasmettono   trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta  giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni
riguardanti  sia  la  gestione  di  competenza  che  quella di cassa,
attraverso  un  prospetto e con le modalita' definiti con decreto del
predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e l'istituto nazionale di statistica. Al fine
di  garantire  il  conseguimento  degli  obiettivi di cui al presente
articolo,  gli stessi enti possono costituire societa' consortili con
le  locali  strutture  specialistiche  universitarie, di ricerca e di
alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.
   14.  Per  le  regioni  a  statuto ordinario che non conseguono gli
obiettivi  di  cui  al  comma  2  si applicano le disposizioni recate
dall'articolo  4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
   15.  in  caso  di  mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai
commi  4  e  6  da  parte delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma
16,  i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale
a  qualsiasi  titolo  e non possono avvalersi di eventuali deroghe in
proposito  disposte  per  il  periodo  di riferimento e, inoltre, non
possono  ricorrere  all'indebitamento  per gli investimenti. Gli enti
sono,  altresi',  tenuti  a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto
all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure
operano  per  ciascun  anno successivo a quello per il quale e' stato
accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.
   16.  Per  le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti,  il  collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno
degli  anni  2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai
commi 4, 6, 10 e 11. Qualora l'obiettivo non sia stato rispettato, il
collegio  ne  da'  comunicazione  al  Ministero  dell'interno.  Della
mancata  comunicazione  rispondono  personalmente  i  componenti  del
collegio inadempiente.
   17.  Le  province  ed  i  comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti  sono  tenuti  a  predisporre  entro il mese di febbraio una
previsione  cumulativa  articolata  per trimestri in termini di cassa
del  disavanzo  finanziario,  coerente  con  l'obiettivo annuale, che
comunicano  al  Ministero  dell'economia e delle finanze. Il collegio
dei  revisori  dei conti e' tenuto a verificare, entro e non oltre il
mese   successivo   al   trimestre   di   riferimento,   il  rispetto
dell'obiettivo  trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale
e, in caso di inadempienza, ne da' comunicazione, oltre che all'ente,
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello  Stato.  A  seguito dell'accertamento del
mancato   rispetto   dell'obiettivo,  le  province  e  i  comuni  con
popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  sono  tenuti, nel periodo
successivo  e  fino  a  quando non risulti riassorbito lo scostamento
registrato,  a  limitare  i  pagamenti correnti entro l'ammontare dei
pagamenti  effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno
2001.  Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale si applicano le
disposizioni  del  comma  15.  Attraverso  le  loro  associazioni, le
province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a 5.000 abitanti
concorrono  al monitoraggio sull'andamento delle spese, delle entrate
e  dei  saldi  dei  rispettivi  bilanci.  Pertanto  le  comunicazioni
previste  dal presente comma e dai commi 13 e 16 sono trasmesse anche
all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.
   18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano  concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il
Ministero  dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004
e  2005,  il  livello  delle spese correnti e dei relativi pagamenti.
Fino  a  quando  non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso
gli  enti  sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per
il  triennio  2003-2005.  Alle  finalita' di cui al presente articolo
provvedono,  per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni
a  statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi  delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti
di  autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo
di  ciascun  anno  si  applicano,  per gli enti locali dei rispettivi
territori, le disposizioni di cui al presente articolo.

      
                  Note all'art. 29:
              -  Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione della
          Repubblica  italiana  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          27 dicembre  1947,  n.  298,  edizione straordinaria) e' il
          seguente:
              "Art.  117.  - La  potesta'  legislativa  e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a)  politica  estera  e rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d)  difesa  e  Forze  armate;  sicurezza dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e)   moneta,   tutela   del   risparmio   e  mercanti
          finanziari;  tutela  della  concorrenza; sistema valutario;
          sistema  tributario  e  contabile dello Stato; perequazione
          delle risorse finanziarie;
                f)  organi  dello  Stato e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g)  ordinamento e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h)  ordine  pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l)  giurisdizione  e  norme  processuali; ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m)   determinazione   dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q)   dogane,   protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r)   pesi,   misure   e   determinazione  del  tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s)  tutela  dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settore
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea,  nel  rispetto delle norme di procedura stabile da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La   potesta'  regolarmente  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta'  regolarmente spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta'  regolarmente in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.".
              -  Il  testo del secondo comma dell'art. 119 della gia'
          citata  Costituzione della Repubblica italiana e' riportato
          nelle note all'art. 30.
              -  Il  testo  dei  commi 1 e 2 e 3 dell'art. 1 del gia'
          citato  decreto-legge  18 settembre  2001,  n.  347  e'  il
          seguente:
              "1.  Ai  fini del concorso delle autonomie regionali al
          rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla
          conseguente   realizzazione   degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica per il triennio 2002-2004 il complesso delle spese
          correnti  per  l'esercizio  2002,  al netto delle spese per
          interessi  passivi,  delle  spese  finanziate  da programmi
          comunitari  e delle spese relative all'assistenza sanitaria
          delle   regioni  a  statuto  ordinario  non  puo'  superare
          l'ammontare   degli   impegni   a   tale   titolo  relativi
          all'esercizio  2000,  aumentati  del 4,5 per cento. Per gli
          esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso
          di   inflazione   programmato  indicato  dal  documento  di
          programmazione  economico  finanziaria.  L'ammontare  delle
          spese  per  l'assistenza  sanitaria  resta regolato sino al
          2004   nei  termini  stabiliti  dall'accordo  Stato-regioni
          sancito  l'8 agosto  2001 dalla Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
              2.  In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni
          possono  prevedere  ulteriori spese correnti necessarie per
          l'esercizio  delle  funzioni  statali  ad esse trasferite a
          decorrere   dall'anno  2000  e  seguenti,  nei  limiti  dei
          corrispondenti finanziamenti statali.
              3.  Le  limitazioni percentuali di incremento di cui al
          comma  1, si applicano al complesso dei pagamenti per spese
          correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai
          pagamenti effettuati nell'esercizio 2000.".
              -  Il  testo  dell'art.  24  della  gia'  citata  legge
          28 dicembre  2001,  n.  448,  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
              "Art.  24  (Patto  di stabilita' interno per province e
          comuni).  -  1. Ai fini del concorso delle autonomie locali
          al  rispetto  degli obblighi comunitari della Repubblica ed
          alla  conseguente  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio  2002-2004,  per l'anno 2002 il
          disavanzo  di  ciascuna  provincia  e di ciascun comune con
          popolazione  superiore  a 5.000 abitanti computato ai sensi
          del  comma  1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,   e   successive   modificazioni,  non  potra'  essere
          superiore  a  quello  dell'anno  2000 aumentato del 2,5 per
          cento.
              2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
          comma  1,  il  complesso  delle  spese correnti, per l'anno
          2002,   rilevanti   ai   fini  del  calcolo  del  disavanzo
          finanziario   di   cui   al  comma  1,  non  puo'  superare
          l'ammontare  degli  impegni a tale titolo assunti nell'anno
          2000 aumentati del 6 per cento.
              3.  Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese
          correnti  connesse  all'esercizio  di  funzioni  statali  e
          regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
          legislative  intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
          anni    successivi,    nei    limiti   dei   corrispondenti
          finanziamenti statali o regionali.
              4.  Le  limitazioni percentuali di incremento di cui al
          comma  2  si applicano anche al complesso dei pagamenti per
          spese  correnti,  come  definite  dai  commi  2  e  3,  con
          riferimento    ai   pagamenti   effettuati   nell'esercizio
          finanziario 2000.
            4-bis.  Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2
          e  4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli
          anni  1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa corrente per l'anno
          2000,   relativa   a  tali  servizi,  e'  convenzionalmente
          commisurata   alla   spesa   corrente  sostenuta  nell'anno
          precedente  l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa
          sia stata superiore.
              5. (abrogato).
              6.  Per  l'acquisto  di  beni  e servizi le province, i
          comuni,  le  comunita'  montane e i consorzi di enti locali
          possono   aderire   alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi
          dell'art.  26  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488, e
          successive   modificazioni,  e  dell'art.  59  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388.  In ogni caso per procedere ad
          acquisti  in  maniera  autonoma  i  citati  enti adottano i
          prezzi  delle  convenzioni di cui sopra come base d'asta al
          ribasso.  Gli  atti  relativi  sono trasmessi ai rispettivi
          organi  di  revisione  contabile per consentire l'esercizio
          delle funzioni di controllo.
              7.  Gli  enti  locali  emanano  direttive affinche' gli
          amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende
          promuovano  l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o
          l'attuazione  delle procedure di cui al secondo periodo del
          comma 6.
              8.  Gli  enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
          promuovere    opportune    azioni    dirette   ad   attuare
          l'esternalizzazione  dei  servizi  al  fine  di  realizzare
          economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
              9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da
          1  a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
          province  a  valere  sui fondi di cui all'art. 34, comma 1,
          lettere  a),  b)  e c), del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  504,  quali  risultanti  per ciascuno degli anni
          2002,  2003  e  2004  in  applicazione  della  legislazione
          vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del
          2 per cento e del 3 per cento.
              10.  Al fine di consentire il monitoraggio del relativo
          fabbisogno   e  degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
          stabilita'  interno,  le  regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
          superiore    a    60.000    abitanti   devono   trasmettere
          trimestralmente  al Ministero dell'economia e delle finanze
          - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro
          venti  giorni  dalla  fine  del  periodo di riferimento, le
          informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
              11.  Informazioni  analoghe a quelle di cui al comma 10
          devono  essere  trasmesse trimestralmente dai predetti enti
          con riferimento agli impegni assunti.
              12.   Per  le  province  e  i  comuni  con  popolazione
          superiore  a  60.000 abitanti le informazioni devono essere
          comprensive    delle   eventuali   operazioni   finanziarie
          effettuate  con  istituti  di  credito e non registrate nel
          conto di tesoreria.
              13.  Il  prospetto contenente le informazioni di cui ai
          commi  10,  11  e  12 e le modalita' della sua trasmissione
          sono  definiti  con  decreto  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002.
              14.   Alle   finalita'  di  cui  al  presente  articolo
          provvedono,  per  il  rispettivo  territorio,  le  province
          autonome  di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze
          alle  stesse  attribuite  dallo  statuto  speciale  e dalle
          relative norme di attuazione.".
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          e' riportato nelle note all'art. 26.
              -  Il  testo  dell'art.  4  del decreto-legge 15 aprile
          2002,  n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in
          materia  di  riscossione,  razionalizzazione del sistema di
          formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti
          ed      adeguamenti      comunitari,     cartolarizzazioni,
          valorizzazione   del   patrimonio   e  finanziamento  delle
          infrastrutture) e' il seguente:
              "Art.  4  (Concorso  delle  regioni  al  rispetto degli
          obiettivi di finanze pubblica). - 1. Le disposizioni di cui
          all'art.   40   della   legge  28 dicembre  2001,  n.  448,
          concernenti  taluni obblighi a carico delle regioni e delle
          province  autonome  per l'anno 2001, funzionali al rispetto
          degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli
          anni  2002,  2003  e  2004,  intendendosi  quale livello di
          finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da
          parte  delle  medesime, quello considerato dall'accordo tra
          Governo,  regioni  e  province  autonome del 3 agosto 2000,
          come   integrato   dall'art.   85,  comma  6,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n. 388, rivalutato per i predetti anni,
          secondo  le  percentuali  stabilite  dall'art. 85, comma 8,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

                              Art. 30.
                 (Disposizioni varie per le regioni)

   1.  Al  fine  di  avviare  l'attuazione  dell'articolo  119  della
Costituzione e in attesa di definire le modalita' per il passaggio al
sistema  di  finanziamento  attraverso  la fiscalita', entro sei mesi
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze, di concerto con il Ministro per gli
affari  regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la
devoluzione  e  con le amministrazioni statali interessate e d'intesa
con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, procede alla ricognizione di
tutti  i  trasferimenti  erariali di parte corrente, non localizzati,
attualmente  attribuiti  alle regioni per farli confluire in un fondo
unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
I  criteri  di  ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  di concerto con il Ministro per gli
affari  regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la
devoluzione  d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
   2.  All'articolo 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135, le
parole  da:  "attraverso bandi annuali" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "con la medesima procedura di cui al comma
2.  La  suddetta  quota di risorse e' da finalizzare al miglioramento
della  qualita'  dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e
lo  sviluppo  dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5". Il
comma  4  dell'articolo  6  della  citata  legge  n.  135 del 2001 e'
abrogato.
   3.  All'articolo  5,  comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio
2000,  n. 56, le parole: "a norma del comma 2 si provvede entro il 30
settembre  2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno
2001"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a  norma  del  comma 2 si
provvede,  entro  il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi
risultanti per l'anno 2002".
   4.  L'articolo  6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
e' sostituito dal seguente:
   "Art.  6.  - (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento
delle  funzioni  conferite)  - 1. Il trasferimento dal bilancio dello
Stato  delle  risorse  individuate  dai  decreti  del  Presidente del
Consiglio  dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge
15  marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio
delle  funzioni  nel  settore  del trasporto pubblico locale, cessa a
decorrere dal 1 gennaio 2004.
   2.  Entro  il  30  giugno  2003,  con  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3
e  la  quota  di  compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di
assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni
attribuite alle regioni a statuto ordinario".
   5. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle
regioni  a  statuto  ordinario  derivante dalla riduzione dell'accisa
sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito
delle  tasse  automobilistiche,  come  determinato  dall'articolo 17,
comma  22,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' assunta a carico
del  bilancio  dello  Stato  nella  misura  complessiva annua di euro
342,583  milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004.
Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
   6.  In  attuazione  dell'articolo  38  dello statuto della Regione
siciliana,  di  cui  al  regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il
contributo   di   solidarieta'  nazionale  per  gli  anni  2001-2005,
quantificato  in  80 milioni di euro per ciascun anno, e' corrisposto
alla  regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a
23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma,
la  regione e' autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale.
L'erogazione del contributo e' subordinata alla redazione di un piano
economico  degli  investimenti  che  la  regione  Sicilia e' tenuta a
realizzare,  finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e
PIL nazionale.
   7.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  e'  avviata  con  la  regione  Valle d'Aosta-Vallee
d'Aoste  in  apposita sede tecnica la procedura, secondo le modalita'
previste  dallo statuto della regione medesima, per la definizione di
un'intesa  volta  a  regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la
regione   compresi   quelli   connessi  alle  competenze  in  materia
sanitaria.
   8.  Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria
di  cui  all'articolo  101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato  dall'articolo  52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001,
n.  448,  quantificato  in  196  milioni  di euro annui, alla regione
Friuli  Venezia  Giulia  e' riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003,
una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.
   9.  Al  fine  di  regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la
regione  Friuli  Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico
dello  Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di
cui  all'articolo  8  della  legge  3  maggio  1999,  n. 124, nonche'
all'assegnazione  alle  province  dell'imposta  sulle  formalita'  di
trascrizione,  iscrizione  e  annotazione  dei  veicoli  al  pubblico
registro  automobilistico  (PRA)  di  cui all'articolo 56 del decreto
legislativo  15  dicembre  1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti
locali  dell'aumento  dell'addizionale  provinciale  e  comunale  sul
consumo  di  energia  elettrica,  di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito
dall'articolo  10,  comma  9,  della legge 13 maggio 1999, n. 133, la
compartecipazione  ai  tributi  statali  della regione Friuli Venezia
Giulia  e'  ridotta,  a  decorrere  dall'anno  2003,  per  un importo
complessivo di 49 milioni di euro annui.
   10.  All'articolo  49,  primo  comma,  numero  4),  dello  statuto
speciale  della  regione  Friuli  Venezia  Giulia,  di cui alla legge
costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le
parole: "sei decimi" sono sostituite dalle seguenti: "otto decimi" in
attuazione dei commi 8 e 9.
   11.  Restano  fermi  i  limiti  di impegno di 13 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2002  e  di  25,82  milioni di euro a decorrere
dall'anno  2003  stabiliti  dall'articolo 101 della legge 23 dicembre
2000,  n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge
28  dicembre  2001, n. 448, limitatamente ai mutui gia' assunti dalla
regione.
   12.  Ai  fini  della definizione dei rapporti finanziari pregressi
tra  lo  Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla
regione  sono  ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo
e'  pari  alla  differenza  tra  i  crediti  dello Stato, di cui alla
normativa  richiamata  al  comma  9,  relativi  alle risorse connesse
all'attribuzione  alle  province  dell'imposta  sulle  formalita'  di
trascrizione,  iscrizione  e  annotazione dei veicoli al PRA relativa
agli    anni    1999-2002,    all'assegnazione   agli   enti   locali
dell'incremento  dell'addizionale  provinciale e comunale sul consumo
di  energia  elettrica  relativa  agli  anni  2000-2002, nonche' alle
risorse  relative  alle  funzioni  e  al  personale  ATA per gli anni
2000-2002,  e  i  debiti  dello  Stato  per la copertura del maggiore
fabbisogno  sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione e' operata
in  misura  pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni
in ciascuno degli anni 2004 e 2005.
   13.  La  regione  Friuli  Venezia  Giulia  puo'  destinare a spese
d'investimento  per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad
essa  spettanti ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, e dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537.
   14.   Nel  caso  in  cui  dovesse  verificarsi  una  significativa
modificazione  del  quadro  finanziario di riferimento, lo Stato e la
regione  Friuli Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti
regolati   dal  presente  articolo,  secondo  le  procedure  previste
dall'articolo  63, quinto comma, dello statuto speciale della regione
Friuli  Venezia  Giulia,  di cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963.
   15.  Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per
finanziare  spese  diverse  da  quelle di investimento, in violazione
dell'articolo  119  della  Costituzione,  i relativi atti e contratti
sono  nulli.  Le  sezioni  giurisdizionali  regionali della Corte dei
conti  possono  irrogare  agli  amministratori,  che hanno assunto la
relativa  delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un
minimo  di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennita' di
carica percepita al momento di commissione della violazione.

      
                  Note all'art. 30:
              -  Il  testo  dell'art.  119  della  Costituzione e' il
          seguente:
              "Art.   119.   -  I  comuni,  le  province,  le  citta'
          metropolitane  e  le Regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata e di spesa.
              I  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
          Regioni  hanno  risorse  autonome. Stabiliscono e applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo  i principi di coordinamento della finanza pubblica
          e  del  sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
          al   gettito   di   tributi  erariali  riferibile  al  loro
          territorio.
              La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
          capacita' fiscale per abitante.
              Le  risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai commi
          precedenti consentono ai comuni, alle province, alle citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite.
              Per  promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   comuni,   province,  citta'  metropolitane  e
          Regioni.
              I  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
          Regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
          principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
          Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti".
              -  Per  il  testo  dell'art.  8 del gia' citato decreto
          legislativo  28 agosto 1997, n. 281 vedasi in nota all'art.
          26.
              -  Il  testo  dell'art. 6 della legge 29 marzo 2001, n.
          135  (Riforma  della  legislazione  nazionale del turismo),
          cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente:
              "Art.   6   (Fondo   di   cofinanziamento  dell'offerta
          turistica).   -  1.  Al  fine  di  migliorare  la  qualita'
          dell'offerta  turistica,  e' istituito, presso il Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  un
          apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse
          di  cui all'autorizzazione di spesa stabilita' dall'art. 12
          per  gli interventi di cui all'art. 5.     2. Le risorse di
          cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano che
          erogano  le  somme  per  gli  interventi di cui al medesimo
          comma.  I  criteri  e  le  modalita'  di ripartizione delle
          disponibilita'  del  Fondo sono determinati con decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              3.   Il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  ripartisce  tra  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano il restante 30 per cento
          delle  risorse del Fondo di cui al comma 1, con la medesima
          procedura  di  cui al comma 2. La suddetta quota di risorse
          e'   da   finalizzare   al   miglioramento  della  qualita'
          dell'offerta  turistica,  ivi  compresa  la promozione e lo
          sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'art. 5.
              4. (abrogato)".
              -  Il testo vigente del comma 3 dell'art. 5 del decreto
          legislativo   18 febbraio  2000,  n.  56  (Disposizioni  in
          materia  di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della
          legge  13 maggio 1999, n. 133), cosi' come modificato dalla
          presente legge e' il seguente:
              "3.  Alla  definitiva  determinazione  delle aliquote e
          delle  compartecipazioni  fissate  a  norma  del comma 2 si
          provvede  entro  il  30 novembre  2003, sulla base dei dati
          consuntivi  risultanti  per l'anno 2002, tenuto conto anche
          delle  esigenze  di  rimodulazione derivanti dall'eventuale
          minor   gettito   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante
          la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale.
          regionale  all'IRPEF,  ove  compatibile  con  gli andamenti
          finanziari  delle  singole regioni. Il relativo decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e' trasmesso alle
          competenti Commissioni parlamentari per il parere".
              -  Il  testo  del  comma  22  dell'art.  17 della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica) e' il seguente:
              "22.  Le  tariffe  delle  tasse automobilistiche devono
          fornire  un gettito equivalente a quello delle stesse tasse
          automobilistiche  vigenti  al 31 dicembre 1997, comprese le
          maggiorazioni   previste  dall'art.  3,  comma  154,  legge
          28 dicembre  1995,  n. 549, maggiorato di un importo pari a
          quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7,
          8  e  21,  nonche'  delle  riduzioni  di  cui  al  comma 5.
          Corrispondentemente,  la  quota  dell'accisa spettante alle
          regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 12,
          legge  28 dicembre  1995,  n. 549, e' ridotta da lire 350 a
          lire  242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di
          cui  al  presente  articolo  deve  consentire di realizzare
          maggiori  entrate  nette al bilancio dello Stato per almeno
          100 miliardi di lire".
              -  Il  testo  dell'art.  38 dello statuto della Regione
          siciliana,  di  cui  al regio decreto legislativo 15 maggio
          1946, n. 455 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
          1946, n. 133 - edizione speciale) e' il seguente:
              "Art. 38. - Lo Stato versera' annualmente alla Regione,
          a   titolo   di   solidarieta'   nazionale,  una  somma  da
          impiegarsi,  in base ad un piano economico, nell'esecuzione
          di lavori pubblici.
              Questa  somma tendera' a bilanciare il minore ammontare
          dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media
          nazionale.
              Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta
          assegnazione  con  riferimento  alle  variazioni  dei  dati
          assunti per il precedente computo".
              -  Il testo dell'art. 101 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 2001) e' il
          seguente:
              "Art.   101   (Attribuzione  di  risorse  alla  regione
          Friuli-Venezia Giulia). - 1. Al fine di adeguare le risorse
          attribuite   alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia  con  le
          disposizioni  di cui all'art. 1, commi 144, 145, 146 e 147,
          della   legge   23 dicembre   1996,  n.  662,  al  maggiore
          fabbisogno   della  spesa  sanitaria,  e'  attribuita  alla
          regione  medesima  la somma di lire 25 miliardi a decorrere
          dal  2002,  aumentabili  di 25,82 milioni di euro annui per
          ogni  anno  fino  al  raggiungimento dell'importo di 206,58
          milioni  di  euro  a titolo di anticipazione sulle maggiori
          compartecipazioni  ai  tributi  statali  che, a tale scopo,
          saranno   devolute   con   provvedimento   legislativo   al
          raggiungimento  del  predetto  importo di 206,58 milioni di
          euro.  Utilizzando  la proiezione pluriennale di tale somma
          la  regione  e'  autorizzata  a  contrarre  mutui di durata
          decennale".
              -  Il  testo  dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n.
          124   (Disposizioni   urgenti   in   materia  di  personale
          scolastico) e' il seguente:
              "Art.  8  (Trasferimento  di  personale  ATA degli enti
          locali  alle dipendenze dello Stato). - 1. Il personale ATA
          degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a
          carico  dello  Stato.  Sono  abrogate  le  disposizioni che
          prevedono  la  fornitura  di  tale  personale  da parte dei
          comuni e delle province.
              2.  Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente
          dagli   enti   locali,   in   servizio   nelle  istituzioni
          scolastiche  statali  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  e' trasferito nei ruoli del personale ATA
          statale  ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei
          profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei
          compiti   propri  dei  predetti  profili.  Relativamente  a
          qualifiche  e  profili  che  non trovino corrispondenza nei
          ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per
          l'ente  di  appartenenza,  da esercitare comunque entro tre
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
          economici  l'anzianita'  maturata  presso  l'ente locale di
          provenienza  nonche'  il mantenimento della sede in fase di
          prima    applicazione    in    presenza    della   relativa
          disponibilita' del posto.
              3.  Il  personale  di  ruolo  che  riveste  il  profilo
          professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente
          di  cattedra  appartenente  al  VI livello nell'ordinamento
          degli   enti   locali,   in   servizio   nelle  istituzioni
          scolastiche   statali,   e'  analogamente  trasferito  alle
          dipendenze  dello  Stato  ed  e' inquadrato nel ruolo degli
          insegnanti tecnico-pratici.
              4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3
          avviene   gradualmente,   secondo   tempi  e  modalita'  da
          stabilire   con   decreto   del   Ministro  della  pubblica
          istruzione,    emanato   di   concerto   con   i   Ministri
          dell'interno,    del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica  e  per  la  funzione  pubblica,
          sentite  l'Associazione  nazionale  comuni italiani (ANCI),
          l'Unione   nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  montani
          (UNCEM)  e  l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo
          conto  delle  eventuali disponibilita' di personale statale
          conseguenti  alla  razionalizzazione della rete scolastica,
          nonche'   della   revisione  delle  tabelle  organiche  del
          medesimo  personale  da  effettuare  ai sensi dell'art. 31,
          comma  1,  lettera  c),  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  e successive modificazioni; in relazione al
          graduale  trasferimento  nei  ruoli statali sono stabiliti,
          ove  non  gia'  previsti,  i  criteri per la determinazione
          degli organici delle categorie del personale trasferito.
              5.  A  decorrere  dall'anno  in  cui  hanno  effetto le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  2,  3 e 4 si procede alla
          progressiva  riduzione  dei  trasferimenti statali a favore
          degli  enti  locali  in  misura  pari  alle  spese comunque
          sostenute   dagli   stessi   enti   nell'anno   finanziario
          precedente   a   quello  dell'effettivo  trasferimento  del
          personale;  i  criteri e le modalita' per la determinazione
          degli  oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con
          decreto  del  Ministro  dell'interno, emanato entro quattro
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  della pubblica istruzione e per
          la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI".
              -   Il  testo  dell'art.  56  del  decreto  legislativo
          15 dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione  dell'imposta
          regionale   sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli
          scaglioni,  delle  aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
          istituzione  di  una  addizionale regionale a tale imposta,
          nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' il
          seguente:
              "Art. 56 (Imposta provinciale di trascrizione). - 1. Le
          province   possono,   con   regolamento  adottato  a  norma
          dell'art.   52,   istituire   l'imposta  provinciale  sulle
          formalita'  di  trascrizione, iscrizione ed annotazione dei
          veicoli  richieste  al  pubblico  registro automobilistico,
          avente  competenza  nel  proprio  territorio,  ai sensi del
          regio  decreto-legge  15 marzo  1927,  n.  436,  e relativo
          regolamento  di  cui  al  regio  decreto 29 luglio 1927, n.
          1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
              2.  L'imposta  e'  applicata  sulla  base  di  apposita
          tariffa   determinata   secondo  le  modalita'  di  cui  al
          comma 11,  le  cui  misure potranno essere aumentate, anche
          con  successiva  deliberazione approvata nel termine di cui
          all'art.  54, fino ad un massimo del venti per cento, ed e'
          dovuta  per  ciascun  veicolo al momento della richiesta di
          formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso
          credito  ed  in  virtu'  dello stesso atto devono eseguirsi
          piu'  formalita'  di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di
          gettito  conseguenti  al  suddetto  eventuale  aumento  non
          saranno   computate   ai   fini  della  determinazione  dei
          parametri  utilizzati  ai  sensi  del  decreto  legislativo
          30 giugno  1997,  n.  244, ai fini della perequazione della
          capacita' fiscale tra province.
              3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data
          di   esecutivita'   copia   autentica  della  deliberazione
          istitutiva  o  modificativa  delle  misure  dell'imposta al
          competente   ufficio   provinciale  del  pubblico  registro
          automobilistico  e  all'ente  che provvede alla riscossione
          per  gli  adempimenti  di  competenza. L'aumento tariffario
          interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati
          dalla  sua  decorrenza  e,  qualora esso sia deliberato con
          riferimento  alla  stessa  annualita' in cui e' eseguita la
          notifica  prevista  dal  presente  comma,  opera dalla data
          della notifica stessa.
              4.  Con  lo  stesso  regolamento  di cui al comma 1, le
          province  disciplinano la liquidazione, la riscossione e la
          contabilizzazione  dell'imposta provinciale di trascrizione
          e   i  relativi  controlli,  nonche'  l'applicazione  delle
          sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta
          stessa  ai  sensi  dell'art.  13  del  decreto  legislativo
          18 dicembre  1997,  n.  417. Tali attivita', se non gestite
          direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art.
          52,  sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti,
          allo    stesso   concessionario   del   pubblico   registro
          automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna
          provincia   nel  cui  territorio  sono  state  eseguite  le
          relative   formalita'   le  somme  riscosse  inviando  alla
          provincia  stessa  la relativa documentazione. In ogni caso
          deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale
          dei  dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico
          registro   automobilistico.   L'imposta   suppletiva  ed  i
          rimborsi  devono  essere  richiesti nel termine di tre anni
          dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita.
              5.  Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
          all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui al comma 4, in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  relative  norme di
          attuazione.
              6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque
          effettuate  nei  confronti  dei  contribuenti  che ne fanno
          commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per
          gli  autoveicoli  muniti  di  carta di circolazione per uso
          speciale  ed  i rimorchi destinati a servire detti veicoli,
          sempreche' non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta
          e'  ridotta  ad  un  quarto. Analoga riduzione, da operarsi
          sull'imposta  indicata  dalla tariffa approvata con decreto
          del  Ministro  delle finanze di cui al successivo comma 11,
          si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e
          simili. In caso di fusione tra societa' esercenti attivita'
          di  locazione  di veicoli senza conducente, le iscrizioni e
          le   trascrizioni   gia'  esistenti  al  pubblico  registro
          automobilistico  relative  ai veicoli compresi nell'atto di
          fusione  conservano  la  loro  validita' ed il loro grado a
          favore  del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita'
          o annotazione.
              7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti
          dell'art. 2688 del codice civile si applica un'imposta pari
          al doppio della relativa tariffa.
              8.  Relativamente  agli atti societari e giudiziari, il
          termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della
          relativa   imposta   decorre   a  partire  dal  sesto  mese
          successivo  alla pubblicazione nel registro delle imprese e
          comunque entro sessanta giorni dalla effettiva restituzione
          alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
              9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di
          trascrizione,  le  sanzioni  e  gli accessori sono soggette
          alla  giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le
          disposizioni  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
          546.
              10.   Le  formalita'  di  trascrizione,  iscrizione  ed
          annotazione  respinte dagli uffici provinciali del pubblico
          registro   automobilistico   anteriormente   al  1  gennaio
          dell'anno  dal  quale  ha  effetto il regolamento di cui al
          comma  1,  sono  soggette,  nel  caso  di ripresentazione a
          partire  da tale data, alla disciplina relativa all'imposta
          provinciale.   L'imposta   erariale   di   trascrizione   e
          l'addizionale   provinciale   eventualmente   versate  sono
          rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria
          e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.
              11.   Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          stabilite    le    misure   dell'imposta   provinciale   di
          trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale
          da  garantire  il complessivo gettito dell'imposta erariale
          di  trascrizione,  iscrizione  e annotazione dei veicoli al
          pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale
          provinciale".
              -  Il  testo  del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge
          28 novembre  1988,  n. 511 (Disposizioni urgenti in materia
          di finanza regionale e locale) e' il seguente:
              "2.  Per  ogni  kWh  di consumo di energia elettrica e'
          istituita una addizionale nelle seguenti misure:
                a) lire  36  in  favore  dei comuni per qualsiasi uso
          nelle  abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con
          esclusione  delle forniture, con potenza impegnata fino a 3
          kW,  effettuate  nelle  abitazioni  di residenza anagrafica
          degli  utenti  limitatamente ai primi due scaglioni mensili
          di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;
                b) lire  39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso
          nelle seconde case;
                c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso
          in  locale  e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le
          utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al
          mese.  Le  province  hanno  facolta'  di incrementare detta
          misura   fino  a  22  lire  per  kWh.  Le  province  devono
          deliberare  la  misura  dell'addizionale entro i termini di
          approvazione  del bilancio di previsione e notificare entro
          dieci  giorni  dalla  data  di esecutivita' copia autentica
          della  deliberazione all'ente che provvede alla riscossione
          per gli adempimenti di competenza".
              -  Il  testo  dell'art. 49 dello statuto speciale della
          regione   Friuli-Venezia   Giulia,   di   cui   alla  legge
          costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, cosi' come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  49.  - Sono  devolute  alla  regione le seguenti
          quote   fisse   dei  sottoindicati  proventi  dello  Stato,
          riscossi nel territorio della regione stessa:
                1)  sei  decimi  del gettito dell'imposta sul reddito
          delle persone fisiche;
                2)  quattro  decimi  e mezzo del gettito dell'imposta
          sul reddito delle persone giuridiche;
                3)  sei  decimi del gettito delle ritenute alla fonte
          di  cui  agli  articoli 23,  24,  25  e  29 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed
          all'art.   25  -  bis  aggiunto  allo  stesso  decreto  del
          Presidente  della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del
          decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con
          legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
                4)  otto  decimi  del gettito dell'imposta sul valore
          aggiunto,  esclusa  quella  relativa  all'importazione,  al
          netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni;
                5)  nove  decimi  del  gettito  dell'imposta erariale
          sull'energia elettrica, consumata nella regione;
                6)   nove  decimi  del  gettito  dei  canoni  per  le
          concessioni idroelettriche;
                7)  nove  decimi  del  gettito  della  quota  fiscale
          dell'imposta  erariale  di consumo relativa ai prodotti dei
          monopoli dei tabacchi consumati nella regione.
              La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle
          quote  dei proventi erariali indicati nel presente articolo
          viene  effettuata  al  netto  delle quote devolute ad altri
          enti ed istituti".
              -  Il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n.
          10  (Norme  per l'attuazione del Piano energetico nazionale
          in  materia  di  uso  razionale  dell'energia, di risparmio
          energetico   e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di
          energia) e' il seguente:
              "Art.   11   (Norme  per  il  risparmio  di  energia  e
          l'utilizzazione   di   fonti   rinnovabili   di  energia  o
          assimilate).  -  1. Alle regioni, alle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  alle  province ed ai comuni e loro
          consorzi  e associazioni, sia direttamente sia tramite loro
          aziende e societa', nonche' alle imprese di cui all'art. 4,
          n.  8),  della  legge  6 dicembre 1962, n. 1643, modificato
          dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese
          e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli
          2602  e  seguenti  del codice civile, a consorzi costituiti
          tra  imprese  ed  Ente  nazionale  per  l'energia elettrica
          (ENEL)  e/o  altri  enti  pubblici, possono essere concessi
          contributi  in  conto  capitale  per  studi di fattibilita'
          tecnico-economica   per   progetti  esecutivi  di  impianti
          civili,  industriali o misti di produzione, di recupero, di
          trasporto  e  di distribuzione dell'energia derivante dalla
          cogenerazione,  nonche'  per iniziative aventi le finalita'
          di  cui all'art. 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o
          3  del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli
          articoli 12 e 14.
              2.  Il  contributo  di  cui  al comma 1 e' concesso con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  sentiti i Ministri dell'ambiente, per le
          aree  urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per
          cento  della  spesa ammissibile prevista sino ad un massimo
          di  lire  cinquanta  milioni  per gli studi di fattibilita'
          tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti
          esecutivi  purche'  lo  studio  sia  effettuato  secondo le
          prescrizioni  del  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato    e    l'impianto   abbia   le   seguenti
          caratteristiche minime:
                a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre
          megawatt elettrici;
                b) potenza  elettrica installata per la cogenerazione
          pari  ad  almeno  il  10  per  cento  della potenza termica
          erogata all'utenza.
              3.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma 1 possono altresi'
          essere   concessi  contributi  in  conto  capitale  per  la
          realizzazione  o la modifica di impianti con potenza uguale
          o  superiore  a  dieci  megawatt  termici  o a tre megawatt
          elettrici   relativi   a  servizi  generali  e/o  al  ciclo
          produttivo  che  conseguano risparmio di energia attraverso
          l'utilizzo  di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore
          rendimento   di   macchine   e   apparecchiature   e/o   la
          sostituzione  di  idrocarburi  con  altri  combustibili. Il
          limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di
          nuovi   impianti,   quando   cio'  deriva  da  progetti  di
          intervento   unitari   e   coordinati  a  livello  di  polo
          industriale, di consorzi e forme associative di impresa.
              4.  Il  contributo  di  cui  al  comma  3 e' concesso e
          liquidato  con  decreto  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per
          cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata
          e  documentata,  elevabile  al  40  per  cento  nel caso di
          impianti  di  cogenerazione  e  per  gli  impianti  di  cui
          all'art. 6.
              5.  La  domanda  di  contributo  di cui al comma 3 deve
          essere corredata del progetto esecutivo.
              6.  L'ENEL,  salvo  documentate  ragioni  di  carattere
          tecnico   ed  economico  che  ostino,  deve  includere  nei
          progetti  per la costruzione di nuove centrali elettriche e
          nelle  centrali  esistenti  sistemi  per  la  cessione,  il
          trasporto  e  la  vendita  del  calore prodotto anche al di
          fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento
          con la rete di distribuzione del calore.
              7.     La     realizzazione     degli    impianti    di
          teleriscaldamento,  ammissibili  ai  sensi  dell'art. 6, da
          parte  di  aziende  municipalizzate,  di  enti pubblici, di
          consorzi  tra  enti  pubblici, tra enti pubblici ed imprese
          private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore
          dei   cicli   di   produzione  di  energia  delle  centrali
          termoelettriche  nonche' il calore recuperabile da processi
          industriali   possono  usufruire  di  contributi  in  conto
          capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL e'
          tenuto   a   fornire   la   necessaria  assistenza  per  la
          realizzazione  degli  impianti  ammessi  ai  contributi con
          diritto di rimborso degli oneri sostenuti.
              8.  I  contributi  di  cui  al comma 7 sono erogati dal
          Ministero      dell'industria,      del     commercio     e
          dell'artigianato".
              -  Il  testo  dei  commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge
          24 dicembre  1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
          pubblica) e' il seguente:
              "1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1994, ai sensi degli
          articoli  2  e  3  della  legge 14 giugno 1990, n. 158, gli
          interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del
          bilancio  dello Stato di cui agli allegati elenchi numeri 5
          e  6  si  intendono  di  competenza  regionale.  I predetti
          stanziamenti  confluiscono rispettivamente nei fondi di cui
          agli  articoli  2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990,
          n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5
          e  del  15 per cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per
          lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione
          del  Ministero  del  tesoro  che  confluisce  per  l'intero
          importo  a  partire  dal 1995. Lo stanziamento del capitolo
          7717    dello    stato    di   previsione   del   Ministero
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato mantiene
          le   stesse  finalita'  di  cui  all'art.  11  della  legge
          9 gennaio  1991,  n.  10. La ripartizione del capitolo 7717
          alle singole regioni e l'utilizzo dei relativi stanziamenti
          dovranno  essere  determinati con criteri concordati con il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          sulla  base  della  graduatoria  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale.
              2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di
          settore  ed i criteri di riparto previsti all'art. 3, comma
          3, della legge 14 giugno 1990, n. 158".
              -  Il testo del quinto comma dell'art. 63 (Disposizioni
          integrative,  transitorie e finali) della gia' citata legge
          costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e' il seguente:
              "Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere
          modificate  con  leggi  ordinarie,  su  proposta di ciascun
          membro  delle  Camere,  del  Governo e della Regione, e, in
          ogni caso, sentita la Regione".

                              Art. 31.
              (Disposizioni varie per gli enti locali)

   1.  I  trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente
locale  sono  determinati  in  base  alle  disposizioni  recate dagli
articoli  24  e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento
delle    risorse,   pari   a   151   milioni   di   euro,   derivante
dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003
alla  base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge
27  dicembre  1997, n. 449, e' distribuito secondo i criteri e per le
finalita'  di  cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre
1998,  n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli
importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge
27  dicembre  1997  n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   2.  Per  l'anno  2003  e'  attribuito un contributo statale di 300
milioni  di  euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni
di  euro  a  favore  delle  unioni di comuni e di 5 milioni di euro a
favore delle comunita' montane ad incremento del contributo di cui al
comma  6,  per  il  50 per cento e' destinato ad incremento del fondo
ordinario  e  per  il  restante 50 per cento e' distribuito secondo i
criteri  e  per  le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della
legge   23   dicembre   1998,   n.  448.  Ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo  9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244,  nel  calcolo  delle risorse e' considerato il fondo perequativo
degli squilibri di fiscalita' locale.
   3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli
enti  locali,  salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della
legge  27  dicembre  1997  n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388, le erogazioni di contributi e di
altre  assegnazioni  per  gli  enti  locali  sono disposte secondo le
modalita'  individuate  con  il  decreto del Ministro dell'interno 21
febbraio  2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo
2002.
   4.  Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per
gli  investimenti,  di  cui  all'articolo  34,  comma  3, del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementata di complessivi
60 milioni di euro.
   5.  Per  l'anno  2003  ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
entro  il  limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo
complessivo  di  112  milioni  di euro, per le medesime finalita' dei
contributi  attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
   6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e
alle  comunita'  montane  svolgenti  esercizio  associato di funzioni
comunali  e'  incrementato di 25 milioni di euro. Per la ripartizione
di  tali  contributi, e di quelli previsti per le stesse finalita' da
altre  disposizioni  di  legge,  si  applica il regolamento di cui al
decreto   del  Ministro  dell'interno  10  settembre  2000,  n.  318,
escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui
agli  articoli  3,  4  e  5  dello  stesso  regolamento, i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.
   7.  Allo  scopo  di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo
delle   attivita'   di   controllo   del   territorio  finalizzate  a
incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di
prossimita':

a) l'incremento  del contributo destinato all'unione di comuni di cui
   al  comma  6  eaumentato  di  ulteriori  5  milioni  di  euro  per
   l'esercizio  in  forma  congiunta  dei servizi di 'polizia locale,
   destinati a finalita' di investimento;
b) gli  enti  locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del
   territorio,  possono  prevedere  che le sedi di servizio e caserme
   occorrenti  per  la  realizzazione  dei  presidi  di polizia siano
   inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il
   decreto  ministeriale di cui all'articolo 41-quinquies della legge
   17  agosto 1942, n. 1150, puo' prevedere, su proposta del Ministro
   dell'  interno,  la  quantita'  complessiva  di  spazi pubblici da
   destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di
   servizio o caserme;
c) l'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza   provvede   all'
   adeguamento    funzionale    ed   all'avvio   del   programma   di
   ridislocazione   dei  presidi  di  polizia,  contestualmente  alla
   progressiva  ridotazione  delle risorse occorrenti, determinate in
   25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

   8.  Per  l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al
gettito  dell'IRPEF  di  cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23
dicembre  2000,  n.  388,  come sostituito dall'articolo 25, comma 5,
della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita nella misura del
6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 eistituita per le province una
compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento
del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per
l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di
gestione  iscritte  al capitolo 1023. Per le province si applicano le
modalita'  di  riparto  e di attribuzione previste per i comuni dalla
richiamata normativa.
   9.  Al  comma  6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  dopo le parole: "Per i comuni" sono inserite le seguenti: "e le
province"  e,  alla  fine  del  periodo,  le  parole: "e comuni" sono
sostituite dalle seguenti: ", province e comuni".
   10.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2003,  le  basi di calcolo dei
sovracanoni di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.
   11.  Fermo  restando  quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11
dell'articolo   53  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  come
sostituito  dall'articolo  26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a
decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti
degli  enti  locali  di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del
decreto   legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e'  determinato
annualmente  nella  misura necessaria all'attribuzione dei contributi
sulle  rate  di  ammortamento  dei mutui ancora in essere e dei mutui
contratti  o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge
23  febbraio  1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85.
   12.  Nei  confronti  degli  enti  locali  per  i  quali,  a motivo
dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti
per  gli  anni  1999  e seguenti, non si e' reso possibile operare in
tutto  o  in  parte  le  riduzioni  dei  trasferimenti previste dalle
disposizioni  di  cui  all'articolo  61  del  decreto  legislativo 15
dicembre  1997,  n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.
124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
al completamento di tali riduzioni si provvede:

a) per  i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del
   Ministero  dell'interno  della  compartecipazione al gettito IRPEF
   2003  di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
   nella  misura  stabilita  dal  comma 8 del presente articolo o, in
   caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di
   erogazione   delle  somme  eventualmente  spettanti  a  titolo  di
   addizionale all'IRPEF. Le somme cosi' recuperate sono portate, con
   apposito  decreto  del  Ministro  dell'interno,  in  aumento della
   dotazione  del  pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione
   del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2 comma 4-quinquies,
   della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
b) per  le  province,  a  decorrere  dall'anno  2003,  all'atto della
   devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei
   concessionari  e  sulla base degli importi all'uopo comunicati per
   ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate
   sono  annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per
   essere  successivamente  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
   dell'economia  e  delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello
   stato di previsione del Ministero dell'interno.

   13.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da emanare entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti   i   criteri  e  le  modalita'  per  l'applicazione  delle
disposizioni di cui al comma 12.
   14.  Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti
locali,  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a  decurtare i
trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o,
in  caso  di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi
dalle  somme  spettanti  a  titolo  di  compartecipazione  al gettito
dell'IRPEF.  E  fatta  salva  la facolta', su richiesta dell'ente, di
procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai
sensi  dell'articolo  8, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 1986, n.
318,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 9 agosto 1986, n.
488,  e  successive  modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei
trasferimenti   erariali   e   delle  somme  spettanti  a  titolo  di
compartecipazione   al   gettito   dell'IRPEF,   di   procedere  alla
rateizzazione   in   dieci   annualita'   decorrenti   dall'esercizio
successivo  a  quello della determinazione definitiva dell'importo da
recuperare.
   15.  In  attesa  che venga data attuazione al titolo V della parte
seconda    della    Costituzione,   come   modificato   dalla   legge
costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  e  che venga formulata la
proposta  al  Governo  dall'Alta  Commissione  di cui all'articolo 3,
comma  1,  lettera  b),  della  presente legge, in ordine ai principi
generali  del  coordinamento  della  finanza  pubblica  e del sistema
tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte
II  del  testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  che  disciplinano  l'assunzione  di  mutui  per  il risanamento
dell'ente  locale  dissestato,  nonche'  la contribuzione statale sul
relativo  onere  di  ammortamento.  Resta  ferma l'applicazione delle
predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui
deliberazione  di  dissesto  e'  stata  adottata  prima della data di
entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
   16.  In  deroga  alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000. n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme  tributarie,  i  termini  per  la liquidazione e l'accertamento
dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  che  scadono il 31 dicembre
2002,   sono  prorogati  al  31  dicembre  2003,  limitatamente  alle
annualita' d'imposta 1998 e successive.
   17.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  d), de decreto-legge 27
ottobre  1995,  n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre  1995,  n.  539,  come modificato dall'articolo 53, comma 6,
della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388, i numeri 4) e 4-bis) sono
sostituiti dai seguenti:
   "4)  anno  2003  per  i  comuni  con  popolazione da 3.000 a 4.999
abitanti;
   4-bis)  anno  2004  per i comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti".
   18.  L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali
posseduti  dai  consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo
7,  comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504,  ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere
applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che
siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.
   19.  Le  comunicazioni  relative  ai matrimoni e ai decessi di cui
all'articolo  34  della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in
via  telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo
le   specifiche   tecniche  definite  dall'istituto  nazionale  della
previdenza   sociale  (INPS).  L'INPS,  sulla  scorta  dei  dati  del
Casellario  delle  pensioni,  comunica  le  informazioni ricevute dai
comuni  agli  enti  erogatori  di  trattamenti  pensionistici per gli
adempimenti  di  competenza.  Il  Casellario  delle  pensioni mette a
disposizione dei comuni le proprie banche dati.
   20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area
fabbricabile,  ne  danno  comunicazione  al  proprietario a mezzo del
servizio  postale  con  modalita'  idonee  a  garantirne  l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente.
   21.  All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante
norme  per  la  elaborazione  del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le
parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
   22.  Le  disposizioni  previste  dall'articolo  27, comma 2, della
legge  29  aprile  1949,  n.  264, e successive modificazioni, non si
intendono  applicabili  per  le  esigenze dirette a sopperire, per un
periodo   non   superiore  a  quindici  giorni,  alle  necessita'  di
erogazione  di  servizi  pubblici  essenziali  da  parte  degli  enti
territoriali.

      
                  Note all'art. 31:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 24 e 27 della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2002):
              "Art.  24  (Patto  di stabilita' interno per province e
          comuni).  -  1. Ai fini del concorso delle autonomie locali
          al  rispetto  degli obblighi comunitari della Repubblica ed
          alla  conseguente  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio 2002 - 2004, per l'anno 2002 il
          disavanzo  di  ciascuna  provincia  e di ciascun comune con
          popolazione  superiore  a 5.000 abitanti computato ai sensi
          del  comma  1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,   e   successive   modificazioni,  non  potra'  essere
          superiore  a  quello  dell'anno  2000 aumentato del 2,5 per
          cento.
              2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
          comma  1,  il  complesso  delle  spese correnti, per l'anno
          2002,   rilevanti   ai   fini  del  calcolo  del  disavanzo
          finanziario   di   cui   al  comma  1,  non  puo'  superare
          l'ammontare  degli  impegni a tale titolo assunti nell'anno
          2000 aumentati del 6 per cento.
              3.  Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese
          correnti  connesse  all'esercizio  di  funzioni  statali  e
          regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
          legislative  intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
          anni    successivi,    nei    limiti   dei   corrispondenti
          finanziamenti statali o regionali.
              4.  Le  limitazioni percentuali di incremento di cui al
          comma  2  si applicano anche al complesso dei pagamenti per
          spese  correnti,  come  definite  dai  commi  2  e  3,  con
          riferimento    ai   pagamenti   effettuati   nell'esercizio
          finanziario 2000.
              4  -  bis.  Ai  fini  del rispetto dei limiti di cui ai
          commi  2  e  4,  per  gli  enti  che hanno esternalizzato i
          servizi  negli  anni  1997,  1998,  1999  e  2000, la spesa
          corrente  per  l'anno  2000,  relativa  a  tali servizi, e'
          convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta
          nell'anno  precedente  l'esternalizzazione, nel caso in cui
          tale  spesa  sia  stata superiore. Il complesso delle spese
          correnti  per  l'anno 2002 deve essere, altresi', calcolato
          al  netto  delle  maggiori spese conseguenti a impostazioni
          contabili  determinate  sulla  media degli anni 2000 e 2001
          relative    alla   gestione   dei   servizi   a   carattere
          imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003.
              5.  Per  gli  anni 2003 e 2004, le province ed i comuni
          con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti riducono il
          proprio   disavanzo   attraverso  un  ulteriore  intervento
          correttivo  pari  al  2  per  cento  della  spesa  corrente
          dell'anno  precedente  rilevante  ai  fini  del saldo. Tale
          intervento  correttivo  si  applica  al disavanzo dell'anno
          precedente incrementato del tasso di inflazione programmato
          indicato   dal  Documento  di  programmazione  economico  -
          finanziaria.
              6.  Per  l'acquisto  di  beni  e servizi le province, i
          comuni,  le  comunita'  montane e i consorzi di enti locali
          possono   aderire   alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi
          dell'art.  26  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488, e
          successive   modificazioni,  e  dell'art.  59  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388.  In ogni caso per procedere ad
          acquisti  in  maniera  autonoma  i  citati  enti adottano i
          prezzi  delle  convenzioni di cui sopra come base d'asta al
          ribasso.  Gli  atti  relativi  sono trasmessi ai rispettivi
          organi  di  revisione  contabile per consentire l'esercizio
          delle funzioni di controllo.
              7.  Gli  enti  locali  emanano  direttive affinche' gli
          amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende
          promuovano  l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o
          l'attuazione  delle procedure di cui al secondo periodo del
          comma 6.
              8.  Gli  enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
          promuovere    opportune    azioni    dirette   ad   attuare
          l'esternalizzazione  dei  servizi  al  fine  di  realizzare
          economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
              9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da
          1  a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
          province  a  valere  sui fondi di cui all'art. 34, comma 1,
          lettere  a),  b)  e c), del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  504,  quali  risultanti  per ciascuno degli anni
          2002,  2003  e  2004  in  applicazione  della  legislazione
          vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del
          2  per  cento  e  del 3 per cento. Per l'anno 2002, qualora
          l'ente  non  rispetti i limiti di cui al comma 4, l'importo
          dei   trasferimenti   correnti   ad   esso   spettante   e'
          ulteriormente  ridotto  in  misura pari alla differenza tra
          gli    obiettivi    derivanti,    per   lo   stesso   ente,
          dall'osservanza   del   medesimo  comma  4  e  i  risultati
          conseguiti,  e  comunque  non  oltre  il  25  per cento dei
          suddetti   trasferimenti.   Le   risorse   che  si  rendono
          disponibili  sono  attribuite,  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  alle  province  e  ai  comuni  che  abbiano
          rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a
          trasmettere  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze,
          secondo  modalita'  e  tempi  stabiliti  con  decreto dello
          stesso  Ministero,  le informazioni concernenti il rispetto
          dell'obiettivo  di  cui  al  comma  4;  in  caso di mancata
          trasmissione  delle  informazioni  l'ente viene considerato
          come inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo
          e  i  trasferimenti  ad  esso  spettanti sono ulteriormente
          ridotti  dell'1  per cento rispetto alla riduzione prevista
          al primo periodo.
              10.  Al fine di consentire il monitoraggio del relativo
          fabbisogno   e  degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
          stabilita'  interno,  le  regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
          superiore    a    60.000    abitanti   devono   trasmettere
          trimestralmente  al Ministero dell'economia e delle finanze
          - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
          venti  giorni  dalla  fine  del  periodo di riferimento, le
          informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
              11.  Informazioni  analoghe a quelle di cui al comma 10
          devono  essere  trasmesse trimestralmente dai predetti enti
          con riferimento agli impegni assunti.
              12.   Per  le  province  e  i  comuni  con  popolazione
          superiore  a  60.000 abitanti le informazioni devono essere
          comprensive    delle   eventuali   operazioni   finanziarie
          effettuate  con  istituti  di  credito e non registrate nel
          conto di tesoreria.
              13.  Il  prospetto contenente le informazioni di cui ai
          commi  10,  11  e  12 e le modalita' della sua trasmissione
          sono  definiti  con  decreto  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002.
              14.   Alle   finalita'  di  cui  al  presente  articolo
          provvedono,  per  il  rispettivo  territorio,  le  province
          autonome  di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze
          alle  stesse  attribuite  dallo  statuto  speciale  e dalle
          relative norme di attuazione.".
              "Art.   27   (Disposizioni  finanziarie  per  gli  enti
          locali).  -  1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di
          ogni  singolo  ente  locale  sono  determinati in base alle
          disposizioni  recate  dall'art.  53 della legge 23 dicembre
          2000,   n.   388.  L'incremento  delle  risorse,  derivante
          dall'applicazione  del  tasso programmato di inflazione per
          l'anno  2002  alla  base  di calcolo definita dall'art. 49,
          comma   6,   della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e'
          distribuito  secondo  i  criteri  e  le  finalita'  di  cui
          all'art.  31,  comma  11,  della legge 23 dicembre 1998, n.
          448.  Fino  alla  riforma  del  sistema  dei  trasferimenti
          erariali  e' sospesa l'applicazione del decreto legislativo
          30 giugno  1997,  n.  244,  ad eccezione di quanto disposto
          dall'art.  9,  comma  3.  Ai  fini  dell'applicazione della
          disposizione  di  cui  al  precedente  periodo, nel calcolo
          delle  risorse  e'  considerato  il fondo perequativo degli
          squilibri di fiscalita' locale.
              2.  Fino  alla  revisione del sistema dei trasferimenti
          erariali,  per  gli  enti  locali  diversi da quelli cui si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art. 47, comma 1,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed all'art. 66, comma
          1,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, i contributi
          erariali  sono erogati secondo le modalita' individuate con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              3.  Fino  alla  revisione del sistema dei trasferimenti
          agli  enti  locali,  al  fine di adeguare il concorso dello
          Stato  agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene
          in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede
          della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002
          i  trasferimenti  erariali  correnti  allo stesso spettanti
          sono   incrementati   di   103,29   milioni   di  euro.  In
          correlazione  a  quanto disposto nel periodo precedente, il
          comune  di Roma e' escluso dalla ripartizione delle risorse
          di cui all'art. 21, comma 1, capoverso 11, secondo periodo,
          nonche'  delle  risorse di cui al comma 1, secondo periodo,
          del presente articolo.
              4.  A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e
          comunita' montane che si sono associate per l'esercizio dei
          servizi   e   per  cui  sia  effettivamente  stato  avviato
          l'esercizio  associato delle funzioni e' stanziata la somma
          di 20 milioni di euro per l'anno 2002.
              5.  Fino  alla  riforma  del  sistema dei trasferimenti
          erariali  agli  enti locali, in caso di aggregazione ad una
          comunita' montana di un comune montano proveniente da altra
          comunita'  montana, i trasferimenti erariali spettanti alle
          due   comunita'   sono   rideterminati  in  relazione  alla
          popolazione  ed  al  territorio  oggetto  di variazione. Le
          modalita'  applicative  sono  individuate  con  decreto del
          Ministero dell'interno.
              6. Il contributo annuo attribuito dall'art. 1, comma 3,
          del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  2001,  n. 26, e'
          incrementato  a  decorrere  dall'anno  2002 dell'importo di
          1.500.000 euro.
              7.  Al  testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) all'art.  161, comma 3, le parole: "la sospensione
          della  seconda  rata"  sono  sostituite dalle seguenti: "la
          sospensione dell'ultima rata";
                b) all'art. 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali
          iscrivono"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "E'  data
          facolta' agli enti locali di iscrivere";
                c) all'art.  204,  comma  1,  primo  periodo, dopo le
          parole:   "sommato   a  quello  dei  mutui  precedentemente
          contratti"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  a quello dei
          prestiti obbligazionari precedentemente emessi".
              8.   (sostituisce   il  comma 16  dell'art.  53,  legge
          23 dicembre 2000, n. 388).
              9.  In  deroga  alle disposizioni dell'art. 3, comma 3,
          della  legge  27 luglio  2000,  n.  212,  i  termini per la
          liquidazione  e  l'accertamento dell'imposta comunale sugli
          immobili,  scadenti  al 31 dicembre 2001, sono prorogati al
          31 dicembre  2002,  limitatamente alle annualita' d'imposta
          1998   e   successive.   Il   termine  per  l'attivita'  di
          liquidazione  a seguito di attribuzione di rendita da parte
          degli  uffici del territorio competenti di cui all'art. 11,
          comma   1,   ultimo   periodo,   del   decreto  legislativo
          30 dicembre  1992, n. 504, e' prorogato al 31 dicembre 2002
          per le annualita' d'imposta 1997 e successive.
              10.  A  decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo
          dei  sovracanoni  previsti dagli articoli 1 e 2 della legge
          22 dicembre  1980,  n. 925, sono fissate rispettivamente in
          13  euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire
          l'aggiornamento   biennale   previsto   dall'art.  3  della
          medesima legge n. 925 del 1980.
              11. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del
          gruppo  catastale  D,  in  precedenza  versata  ad un unico
          comune   in   base   a  valori  di  bilancio  unitariamente
          considerati, sia successivamente da versare a piu' comuni a
          seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per
          le  parti  insistenti  su  territori  di  comuni diversi, i
          comuni  interessati sono tenuti a regolare mediante accordo
          i  rapporti  finanziari  relativi,  delegando  il Ministero
          dell'interno   ad   effettuare   le  necessarie  variazioni
          dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti
          erariali, senza oneri per lo Stato.
              12. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore
          a  3.000  abitanti  e'  concesso un contributo a carico del
          bilancio  dello  Stato,  entro il limite di 20.658 euro per
          ciascun  ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni
          di   euro,   per   le  medesime  finalita'  dei  contributi
          attribuiti  a  valere sul Fondo nazionale ordinario per gli
          investimenti.
              13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di
          competenza  degli  enti  locali  a  titolo  di  addizionale
          comunale   e   provinciale   all'IRPEF   disponibili  sulle
          contabilita'  speciali  esistenti presso le tesorerie dello
          Stato  ed  intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di
          sequestro  o  di pignoramento eventualmente notificati sono
          nulli;  la  nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non
          determinano   obbligo  di  accantonamento  da  parte  delle
          tesorerie medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme
          nelle citate contabilita' speciali.
              14.  La facolta' di ricorrere alla contrazione di mutui
          per  il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di
          trasporto  pubblico  locale, attribuita alle regioni e agli
          enti  locali  da  specifiche disposizioni legislative, puo'
          essere esercitata limitatamente ai disavanzi risultanti dai
          bilanci   delle  predette  aziende,  redatti  ed  approvati
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti, relativi agli esercizi
          2000   e  precedenti.  Per  il  finanziamento  degli  oneri
          derivanti  dai contratti di servizio di cui all'art. 19 del
          decreto  legislativo  19 novembre 1997, n. 422 e successive
          modificazioni,   tale   facolta'   puo'  essere  esercitata
          limitatamente  ai  contratti di servizio stipulati entro la
          data del 31 ottobre 2001.
              15.  All'art.  1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
          n.  177,  al secondo periodo, dopo le parole: "in deroga ad
          ogni  normativa  vigente  ,  sono  aggiunte le seguenti: ",
          determinando  il  prezzo  di  cessione  con  riguardo  alla
          valutazione   del   solo   terreno   con  riferimento  alle
          caratteristiche  originarie  e non tenendo conto del valore
          di quanto edificato .
              16.  All'art.  3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
          n. 177, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine,
          le  parole:  ",  non  tenendo  conto  del  valore di quanto
          edificato aumentato delle spese di urbanizzazione .
              17.  (Sostituisce  le  lettere  a),  b) e c) al comma 2
          dell'art. 42 del testo unico delle disposizioni legislative
          e  regolamentari  in  materia di edilizia di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
              18.  (Sostituisce  il  comma  1-bis  dell'art.  14  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917).
              19.  Gli  immobili  di  proprieta'  degli  enti  locali
          destinati  dal piano regolatore generale alla realizzazione
          di  infrastrutture  o  all'esercizio di attivita' dirette a
          perseguire  finalita'  pubbliche,  sociali,  mutualistiche,
          assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi
          in  locazione, a titolo oneroso, nelle more dell'attuazione
          del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o
          privati,  fino  alla data d'inizio dei lavori connessi alla
          realizzazione  di  tali attivita', attraverso la stipula di
          contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle
          disposizioni  di  cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
          alla   legge   27 luglio   1978,   n.   392,  e  successive
          modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di
          locazione  di natura transitoria, ai suddetti immobili puo'
          essere    attribuita   una   destinazione   diversa   dalla
          destinazione   finale   e   in   deroga  alla  destinazione
          urbanistica    dell'area.   Il   contratto   di   locazione
          costituisce  titolo  di provvedimento esecutivo di rilascio
          dell'immobile  alla  scadenza  del  contratto medesimo, con
          esclusione   del  pagamento  dell'eventuale  indennita'  di
          avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviare
          almeno  novanta  giorni prima della scadenza del contratto,
          ciascuna  delle  parti  ha  diritto di comunicare all'altra
          parte  la  propria  intenzione  di proseguire la locazione,
          attivando   la   procedura  per  la  stipula  di  un  nuovo
          contratto.  L'eventuale  accordo fra le parti deve avvenire
          improrogabilmente   nei   sessanta   giorni  successivi  al
          ricevimento della comunicazione".
              - Si riporta il testo degli articoli 47, comma 1, e 49,
          commi  1  e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
          per la stabilizzazione della finanza pubblica):
              "Art.  47  (Disposizioni  generali).  -  1.  Al fine di
          ridurre  le  giacenze  degli  enti  soggetti all'obbligo di
          tenere   le   disponibilita'   liquide  nelle  contabilita'
          speciali  o  in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  vengono  effettuati al
          raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di
          enti,  vengono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica in
          misura  compresa  tra  il 10 e il 20 per cento dell'entita'
          dell'assegnazione  di  competenza;  per gli enti locali, la
          disposizione  si  applica  alle  province  con  popolazione
          superiore  a  quattrocentomila  abitanti  e  ai  comuni con
          popolazione   superiore   a  sessantamila  abitanti.  Ferma
          restando la normativa di cui all'art. 9 del decreto - legge
          31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge  28 febbraio  1997,  n.  30,  che  disciplina
          l'attribuzione  dei trasferimenti erariali agli enti locali
          in   una   o   piu'   rate,  sono  abrogate  le  norme  che
          stabiliscono,   nei  confronti  di  tutti  gli  enti  sopra
          individuati,  scadenze  predeterminate  per  i  pagamenti a
          carico del bilancio dello Stato".
              "Art.   49   (Norme  particolari  per  i  comuni  e  le
          province).  -  1.  Per  l'anno 1998 conservano validita' le
          disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma 164, della legge
          23 dicembre  1996,  n.  662. A valere sul residuo ammontare
          del  fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l'importo
          di  lire  544.300 milioni corrispondente all'incremento dei
          trasferimenti  erariali  per  l'anno 1998 rispetto all'anno
          1997 e' distribuito nel modo seguente:
                a) 245.300  milioni  sono  ripartiti con i criteri di
          cui  all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
          1997, n. 244;
                b) 134.000  milioni  vanno  ad  incrementare il fondo
          perequativo  per  la  fiscalita' locale, di cui all'art. 40
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
                c) 165.000  milioni  vanno  ad  incrementare il fondo
          ordinario  e  sono  ripartiti  ai  sensi  dell'art.  36 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
              (Omissis).
              6.  Per  gli  anni  1999  e  2000, a modifica di quanto
          stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto
          legislativo  30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento
          per  l'aggiornamento  dei trasferimenti statali correnti da
          attribuire  alle  province,  ai  comuni  e  alle  comunita'
          montane  e' costituita dalle dotazioni dell'anno precedente
          relative  al  fondo  ordinario,  al  fondo consolidato e al
          fondo  perequativo.  L'aggiornamento  dei  trasferimenti e'
          determinato   in   misura   pari  ai  tassi  di  inflazione
          programmati  per  gli  anni  1999  e  2000. Con decreto del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          sentita  la  Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali,
          sono  individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle
          predette risorse aggiuntive.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 31, comma 11, della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
          per la stabilizzazione e lo sviluppo):
              "11.  I  trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente
          locale  restano determinati nella medesima misura stabilita
          per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1,
          comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art.
          49,  comma  1, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre
          1997, n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure
          di  riequilibrio  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno
          1997,  n.  244, la distribuzione dell'incremento di risorse
          pari al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene
          con  i  criteri e le finalita' di cui all'art. 49, comma 1,
          lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, comma 164, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica):
              "164.  I contributi erariali ordinari e perequativi per
          gli  squilibri della fiscalita' locale spettanti ai comuni,
          alle  province  ed  alle comunita' montane sulla base della
          legislazione  vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con
          le  variazioni  di  cui  al  comma  156  e  con le seguenti
          ulteriori variazioni:
                a) incremento   del   fondo   ordinario  dell'importo
          complessivo  di lire  212.100  milioni,  pari  per  ciascun
          comune  e  provincia  all'1,239  per  cento  dei contributi
          ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995;
                b) incremento   del   fondo   ordinario  dell'importo
          complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti
          che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai
          sensi  dell'art. 3 del decreto - legge 23 febbraio 1995, n.
          41,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 marzo
          1995,  n.  85,  e  da  ripartire in misura proporzionale ai
          contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo;
                c) incremento  del  fondo  ordinario  dell'importo di
          lire   10.000  milioni,  da  destinare  alla  provincia  di
          Catanzaro  per lire 3.850 milioni, alla provincia di Forli'
          per  lire  3.150  milioni ed alla provincia di Vercelli per
          lire 3.000 milioni;
                d) incremento  del  fondo  ordinario  dell'importo di
          lire  3.000  milioni  per l'erogazione di contributi per la
          fusione   e  l'unione  di  comuni,  da  attribuire  con  le
          modalita' ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;
                e) riduzione  del fondo perequativo per gli squilibri
          della  fiscalita'  locale  di un importo complessivo pari a
          lire  506.100 milioni per il finanziamento degli incrementi
          previsti dalle lettere a), b), c) e d).".
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto
          legislativo  30 giugno  l997,  n. 244 (Riordino del sistema
          dei trasferimenti erariali agli enti locali):
              "3.  Sino  all'entrata  in funzione del nuovo sistema i
          trasferimenti  erariali  sono  corrisposti agli enti locali
          nella  misura  stabilita  dalla  legislazione  vigente.  Le
          eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai soli enti le
          cui  risorse risultino al di sotto della media pro - capite
          della   fascia   demografica   di  appartenenza  in  misura
          proporzionale  allo  scarto  rispetto  alla  media  stessa,
          considerando  le  risorse  quali  costituite dai contributi
          ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'I.C.I.
          al  4  per  mille  a  suo  tempo detratta e per le province
          dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta.".
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 53, comma 11, e
          66,   comma   1,  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
              "Art.  53  (Regole  di  bilancio  per  le  regioni,  le
          province e i comuni). - (Omissis).
              11.  Il  fondo per lo sviluppo degli investimenti degli
          enti  locali  di  cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a
          consuntivo per l'anno 2001 e' mantenuto allo stesso livello
          per  l'anno  2002,  e' incrementato del tasso di inflazione
          programmato    a   decorrere   dall'anno   2003   con   una
          utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti
          degli  enti  locali  ed  e' finalizzato all'attribuzione di
          contributi  sulle  rate di ammortamento dei mutui ancora in
          essere.  Per  l'anno  2002  le restanti risorse disponibili
          sono  destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo
          ordinario  e  per il restante 50 per cento sono distribuite
          secondo  i  criteri  e per le finalita' di cui all'art. 31,
          comma  11,  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini
          dell'applicazione   dell'art.   9,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  30 giugno  1997,  n. 244, recante riordino del
          sistema  dei  trasferimenti  agli  enti locali, nel calcolo
          delle  risorse  e'  considerato  il fondo perequativo degli
          squilibri di fiscalita' locale.
              (Omissis)".
              "Art.  66  (Controllo  dei flussi finanziari degli enti
          pubblici  e norme sulla tesoreria unica). - 1. Per gli anni
          2001  e  2002  conservano  validita'  le  disposizioni  che
          disciplinano  la  riduzione  delle giacenze di cui all'art.
          47,  comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli
          enti  locali  le  disposizioni  si  applicano  a  tutte  le
          province  e  ai  comuni  con popolazione superiore a 50.000
          abitanti.
              (Omissis)".
              -  Il  decreto  del  Ministro  dell'interno 21 febbraio
          2002,  reca:  "Modalita'  di erogazione per l'anno 2002 dei
          trasferimenti erariali ed altre assegnazioni a favore degli
          enti locali".
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  7, comma 1,
          lettera  a),  28,  comma  1, lettera c), e 34, comma 3, del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504 (Riordino
          della  finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
              "Art. 7 (Esenzioni). - 1. Sono esenti dall'imposta:
                a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
          dalle  province,  nonche'  dai comuni, se diversi da quelli
          indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle
          comunita'  montane,  dai  consorzi  fra  detti  enti, dalle
          unita'   sanitarie   locali,  dalle  istituzioni  sanitarie
          pubbliche   autonome   di   cui  all'art.  41  della  legge
          23 dicembre  1978,  n.  833,  dalle  camere  di  commercio,
          industria,    artigianato    ed    agricoltura,   destinati
          esclusivamente ai compiti istituzionali;
              (Omissis)".
              "Art.    28    (Finanziamento   delle   amministrazioni
          provinciali dei comuni e delle comunita' montane). - 1. Per
          l'anno  1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci
          delle  amministrazioni  provinciali,  dei  comuni  e  delle
          comunita' montane con i seguenti fondi:
                a)-b) (omissis);
                c) fondo  per  lo  sviluppo  degli investimenti delle
          amministrazioni  provinciali,  dei comuni e delle comunita'
          montane  pari,  per  l'anno 1993, ai contributi dello Stato
          concessi  per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il
          31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992
          e  negli  anni  precedenti  ma  non utilizzati, valutati in
          complessive lire 11.725.914 milioni.
              (Omissis)".
              "Art.   34   (Assetto   generale   della  contribuzione
          erariale). (Omissis).
              3.   Lo   Stato   potra'   concorrere,   altresi',   al
          finanziamento    dei    bilanci    delle    amministrazioni
          provinciali,  dei  comuni  e delle comunita' montane, anche
          con  un  fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la
          cui   quantificazione   annua   e'   demandata  alla  legge
          finanziaria,  ai  sensi  dell'art. 11, comma 3, lettera d),
          della  legge  5 agosto  1978, n. 468, come modificata dalla
          legge 23 agosto 1988, n. 362.
              (Omissis)".
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 3, 4 e 5, del
          decreto   del   Ministro   dell'interno  1  settembre  2000
          (Regolamento  concernente  i  criteri  di riparto dei fondi
          erariali  destinati  al  finanziamento  delle  procedure di
          fusione  tra  i  comuni e l'esercizio associato di funzioni
          comunali):
              "Art.  3  (Determinazione  dei contributi per le unioni
          dei  comuni  in  base  alla  popolazione).  - 1. A ciascuna
          unione  di  comuni  spetta  in  base  alla  popolazione  un
          contributo  per abitante pari ad una percentuale del valore
          nazionale  medio  per  abitante dei contributi erariali. Le
          percentuali da applicare sono le seguenti:
                a) 5   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva sino a 3.000 abitanti;
                b) 6   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva da 3.001 a 5.000 abitanti;
                c) 7   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva da 5.001 a 10.000 abitanti;
                d) 8   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva da 10.001 a 15.000 abitanti;
                e) 9   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva da 15.001 a 20.000 abitanti;
                f) 5   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva da 20.001 a 30.000 abitanti;
                g) 3   per   cento   per  le  unioni  di  comuni  con
          popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti.
              2.  Il  contributo  di  cui al comma 1 e' rideterminato
          ogni  dieci anni. Il contributo e' comunque rideterminato a
          seguito   di   variazione   del   numero   dei  comuni  che
          costituiscono l'unione".
              Art. 4 (Determinazione dei contributi per le unioni dei
          comuni  in  base  al  numero  degli enti associati). - 1. A
          ciascuna  unione  di  comuni,  in  relazione  al numero dei
          comuni  associati,  spetta  in  base  alla  popolazione dei
          comuni  interessati, un contributo per abitante pari ad una
          percentuale  del  valore  nazionale  medio per abitante dei
          contributi  erariali.  Le  percentuali da applicare sono le
          seguenti:
                a) 5  per cento per le unioni di comuni costituite da
          due comuni;
                b) 7 per cento per le unioni di comuni costituite con
          un massimo di 4 comuni;
                c) 8 per cento per le unioni di comuni costituite con
          un massimo di 10 comuni;
                d) 10  per  cento  per le unioni di comuni costituite
          con oltre 10 comuni.
              2.  Il  contributo di cui al comma 1 e' rideterminato a
          seguito   di   variazione   del   numero   dei  comuni  che
          costituiscono l'unione".
              "Art.  5  (Determinazione  dei contributi per le unioni
          dei  comuni  e le  comunita'  montane  in  base  ai servizi
          esercitati  in  forma  associata). - 1.  In  sede  di prima
          istituzione  delle  unioni,  di  variazione  del numero dei
          comuni  che  costituiscono  le stesse unioni, di variazione
          del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in
          forma  associata di servizi comunali alle comunita' montane
          o   di   variazione  del  numero  degli  stessi,  i  comuni
          interessati  inviano  attraverso  le  unioni di comuni e le
          comunita' montane entro il termine di cui all'art. 2, comma
          6,   apposita   certificazione   al  fine  di  ottenere  il
          contributo  erariale.  Le  notizie sono riferite all'ultimo
          consuntivo approvato dai singoli enti. Per i servizi di cui
          non si dispongano di dati finanziari i comuni indicano dati
          di  previsione corredati da apposita relazione esplicativa,
          in modo analitico, dei dati stessi.
              2.  Con  decreto del Ministero dell'interno da emanarsi
          entro  il  31 maggio  di  ciascun  anno  vengono definiti i
          modelli per le certificazioni di cui al comma 1.
              3.  A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunita'
          montana  spetta  in  base  ai  servizi  esercitati in forma
          associata un contributo pari:
                a) al 10 per cento delle spese certificate ove l'ente
          gestisca in forma associata un servizio;
                b) al 14 per cento delle spese certificate ove l'ente
          gestisca in forma associata 2 servizi;
                c) al 16 per cento delle spese certificate ove l'ente
          gestisca in forma associata da 3 a 5 servizi;
                d) al 20 per cento delle spese certificate ove l'ente
          gestisca in forma associata piu' di 5 servizi.
              4.  La  percentuale  di cui al comma 3 e' elevata del 5
          per  cento per le spese certificate relative al servizio di
          anagrafe  e  stato  civile  e  del 5 per cento per le spese
          certificate relative all'ufficio tecnico. La percentuale di
          incremento  spetta  anche se l'esercizio associato riguarda
          solo tali servizi.
              5.  Mediante apposita certificazione, da trasmettere al
          Ministero  dell'interno, il contributo di cui al comma 1 e'
          rideterminato  ogni  triennio  sulla base dei dati relativi
          alle  spese  correnti  ed in conto capitale impegnate per i
          servizi  esercitati  in  forma  associata  attestate  dalle
          unioni  di  comuni  e  dalle  comunita' montane, nonche' in
          relazione  al miglioramento dei servizi misurato sulla base
          di  parametri  fissati con il decreto di cui al comma 2. Il
          contributo   e'   comunque   rideterminato   a  seguito  di
          variazione  del  numero  dei  servizi  esercitati  in forma
          associata.
              6.  Con il decreto di cui al comma 2 vengono definiti i
          modelli  per  le  certificazioni  di  cui  al  comma 5 e le
          modalita'  relative  alle  dichiarazioni  finalizzate  alla
          rideterminazione del contributo".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 41 - quinquies della
          legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica):
              "Art.  41  -  quinquies.  -  Nei comuni dotati di piano
          regolatore  generale o di programma di fabbricazione, nelle
          zone   in  cui  siano  consentite  costruzioni  per  volumi
          superiori  a  tre  metri  cubi  per  metro quadrato di area
          edificabile,  ovvero  siano  consentite altezze superiori a
          metri  25, non possono essere realizzati edifici con volumi
          ed   altezze  superiori  a  detti  limiti,  se  non  previa
          approvazione   di   apposito   piano   particolareggiato  o
          lottizzazione  convenzionata  estesi  alla  intera  zona  e
          contenenti  la  disposizione planivolumetrica degli edifici
          previsti nella zona stessa.
              In  tutti  i  comuni, ai fini della formazione di nuovi
          strumenti   urbanistici   o   della   revisione  di  quelli
          esistenti,  debbono essere osservati limiti inderogabili di
          densita'   edilizia,   di   altezza,   di  distanza  tra  i
          fabbricati,  nonche'  rapporti  massimi tra spazi destinati
          agli   insediamenti   residenziali  e  produttivi  e  spazi
          pubblici  o  riservati  alle  attivita' collettive, a verde
          pubblico o a parcheggi.
              I  limiti  e  i  rapporti previsti dal precedente comma
          sono  definiti  per zone territoriali omogenee, con decreto
          del  Ministro  per i lavori pubblici di concerto con quello
          per  l'interno,  sentito  il Consiglio superiore dei lavori
          pubblici.  In  sede  di  prima  applicazione della presente
          legge,   tale   decreto   viene   emanato  entro  sei  mesi
          dall'entrata in vigore della medesima.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  67 della legge 23
          dicembre  2000,  n.  388  (Per l'argomento v. nelle note al
          presente articolo), come modificato dalla presente legge:
              "Art.  67  (Compartecipazione  al  gettito  IRPEF per i
          comuni  per l'anno 2002). - 1. I decreti di cui all'art. 1,
          comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
          e   successive   modificazioni,  relativi  all'aliquota  di
          compartecipazione  dell'addizionale  provinciale e comunale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte
          specificata  nel  comma  3  -  bis  dell'art.  2 del citato
          decreto  legislativo,  ovvero  relativamente alla parte non
          connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni,
          ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
          emanati entro il 30 novembre 2002.
              2.   All'art.  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          28 settembre  1998,  n.  360,  sono  apportate  le seguenti
          modificazioni:
                a) nel     primo    periodo,    dopo    le    parole:
          "conseguentemente determinata sono inserite le seguenti: ",
          con i medesimi decreti, ;
                b) nel  primo  periodo,  dopo le parole: "con decreto
          del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ,
          sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  nonche' eventualmente la
          percentuale  dell'acconto  dell'imposta  sul  reddito delle
          persone  fisiche relativamente al periodo di imposta da cui
          decorre la suddetta riduzione delle aliquote .
              3.  Per  gli anni 2002 e 2003 e' istituita per i comuni
          una  compartecipazione  al gettito dell'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche in una misura pari al 4,5 per cento
          del  riscosso  in  conto  competenza  affluente al bilancio
          dello  Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali
          entrate  derivanti  dall'attivita'  ordinaria  di  gestione
          iscritte   al   capitolo   n.   1023.   Il   gettito  della
          compartecipazione,  attribuito  ad  un apposito capitolo di
          spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
          e'  ripartito  dallo  stesso  Ministero a ciascun comune in
          proporzione    all'ammontare,    fornito    dal   Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  sulla  base  dei  dati
          disponibili,  dell'imposta  netta, dovuta dai contribuenti,
          distribuito  territorialmente  in  funzione  del  domicilio
          fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno
          2002,  il  gettito e' ripartito tra i comuni sulla base dei
          dati   statistici   piu'   recenti  forniti  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
              4.  I  trasferimenti  erariali  sono  ridotti a ciascun
          comune   in   misura   pari   al  gettito  spettante  dalla
          compartecipazione  di  cui  al  comma 3. Nel caso in cui il
          livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti
          insufficiente  a  consentire  il  recupero  integrale della
          compartecipazione,    la    compartecipazione   stessa   e'
          corrisposta  al  singolo  ente nei limiti dei trasferimenti
          spettanti per l'anno.
              5.  Ai  fini  del  riparto  del  gettito, relativamente
          all'anno  2003, il Ministero dell'economia e delle finanze,
          entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero
          dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del
          gettito   della   compartecipazione  di  cui  al  comma  3,
          ripartito  per  ciascun comune in base ai criteri di cui al
          medesimo  comma  3.  Entro  il 30 ottobre 2002 il Ministero
          dell'interno  comunica ai comuni l'importo previsionale del
          gettito  della  compartecipazione  spettante e il correlato
          ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali.
          L'importo  del  gettito  della  compartecipazione di cui al
          comma  3  e'  erogato dal Ministero dell'interno, nel corso
          dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime
          due  rate  sono  erogate  sulla  base dei dati previsionali
          anzidetti;  la  terza e la quarta rata sono calcolate sulla
          base   dei   dati   di  consuntivo  relativi  all'esercizio
          finanziano  2002  comunicati  dal Ministero dell'economia e
          delle   finanze   entro  il  30 maggio  2003  al  Ministero
          dell'interno  e  da  questo  ai comuni, e su tali rate sono
          operati   i  dovuti  conguagli  rispetto  alle  somme  gia'
          erogate.
              6.  Per  i comuni e le province delle regioni a statuto
          speciale,   all'attuazione  del  comma  3  si  provvede  in
          conformita'  alle  disposizioni  contenute  nei  rispettivi
          statuti,  anche  al  fine  della  regolazione  dei rapporti
          finanziari tra Stato, regioni, province e comuni".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  46  -  bis  del
          decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22 marzo  1995, n. 85 (Misure
          urgenti  per  il  risanamento  della finanza pubblica e per
          l'occupazione nelle aree depresse):
              "Art.   46   -   bis  (Ammortamento  mutui).  -  1.  Le
          amministrazioni   provinciali,  i  comuni  e  le  comunita'
          montane possono impiegare sino ad esaurimento le quote, non
          ancora  utilizzate,  dei contributi statali assegnati sulle
          rate  di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli
          esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e
          2  dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1990, n. 38, al comma 2 - bis dell'art. 5 del decreto-legge
          31 ottobre  1990,  n.  310,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  22 dicembre  1990,  n.  403, e ai commi l e 2
          dell'art.  5  del  decreto-legge  12 gennaio  1991,  n.  6,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
          n.  80,  nonche'  ai  commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto -
          legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
              2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di
          ammortamento  di  ciascun  mutuo  e sono attivabili, con la
          presentazione,  entro  il  termine  perentorio,  a  pena di
          decadenza,   del   31 marzo   di  ogni  anno,  di  apposita
          certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove
          esista, secondo le modalita' stabilite entro il 30 novembre
          dell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'interno
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro. Si applicano le
          disposizioni  vigenti  per  l'anno  1992, di cui al comma 4
          dell'art.  4  del  decreto  -  legge 18 gennaio 1993, n. 8,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
          n. 68. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di
          dissesto  finanziario di cui all'art. 21 del citato decreto
          - legge n. 8 del 1993, e successive modificazioni, le quote
          dei   contributi   statali   previste   al  comma  1,  sono
          obbligatoriamente   destinate   in   via  prioritaria  alla
          contrazione  dei  mutui  da  assumere  per la procedura del
          risanamento  finanziario,  con  oneri a totale carico dello
          Stato  nell'ambito  delle  quote stesse; la quota capitaria
          residua  puo' essere utilizzata per la contrazione di nuovi
          mutui a totale carico dello Stato.".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  del  decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali):
              "Art.  61  (Riduzione  dei  trasferimenti erariali agli
          enti  locali).  -  1. A  decorrere dall'anno 1999, il fondo
          ordinario  spettante alle province e' ridotto di un importo
          pari  al  gettito  complessivo  riscosso nell'anno 1999 per
          l'imposta  sulle  assicurazioni di cui al comma l dell'art.
          60,   ridotto  dell'importo  corrispondente  all'incremento
          medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno
          1999,   rispetto  all'anno  1998,  secondo  dati  di  fonte
          ufficiale.  La  dotazione del predetto fondo e', per l'anno
          1999,  inizialmente  ridotta,  in  base  ad  una  stima del
          gettito  annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili,
          dal  Ministero  delle  finanze,  per  singola  provincia, e
          comunicata  ai  Ministeri  del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e  dell'interno.  Sulla base dei
          dati  finali,  comunicati  dal  Ministero  delle finanze ai
          predetti   Ministeri,   sono   determinate   le   riduzioni
          definitive  della dotazione del predetto fondo, per singola
          provincia,  e  sono  introdotte  le eventuali variazioni di
          bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e
          la  terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad
          operare  i  conguagli  e  a  determinare  in via definitiva
          l'importo  annuo  del  contributo ridotto spettante ad ogni
          provincia a decorrere dal 1999.
              2.  A  decorrere  dall'anno  1999  il  fondo  ordinario
          spettante  alle  province e' altresi' ridotto di un importo
          pari  al  gettito previsto per il predetto anno per imposta
          erariale  di  trascrizione,  iscrizione  e  annotazione dei
          veicoli  al  pubblico  registro automobilistico di cui alla
          legge   23 dicembre   1977,  n.  952.  La  riduzione  della
          dotazione  del  predetto  fondo  e' operata con la legge di
          approvazione   del   bilancio   dello   Stato   per  l'anno
          finanziario   1999  ed  e'  effettuata,  nei  confronti  di
          ciascuna  provincia,  dal Ministero dell'interno in base ai
          dati  comunicati  dal  Ministero  delle  finanze  entro  il
          30 giugno  1998, determinati ripartendo il gettito previsto
          per   il   1999   tra   le   singole   province  in  misura
          percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997
          a  ciascuna  di  esse  imputabile.  La riduzione definitiva
          delle  dotazioni  del predetto  fondo  e'  altresi' operata
          sulla  base  dei  dati  definitivi  dell'anno 1998 relativi
          all'imposta  di  cui  al  presente  comma,  comunicati  dal
          Ministero  delle finanze al Ministero dell'interno entro il
          30 settembre 1999.
              3.   Le   somme   eventualmente   non  recuperate,  per
          insufficienza  dei  contributi  ordinari,  sono  portate in
          riduzione  dei  contributi  a  qualsiasi  titolo  dovuti al
          singolo   ente   locale   dal  Ministero  dell'interno.  La
          riduzione  e'  effettuata  con  priorita' sui contributi di
          parte corrente.
              4.  Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei
          tributi previsti dal presente articolo sono determinati con
          riferimento   alle   province   delle   regioni  a  statuto
          ordinario.  Per le regioni a statuto speciale le operazioni
          di  riequilibrio  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno
          1997,  n.  244, si applicano solo dopo il recepimento delle
          disposizioni  dell'art.  60  e  del  presente  articolo nei
          rispettivi statuti".
              -  Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 3 maggio
          1999,  n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
          scolastico):
              "Art.  8  (Trasferimento  di  personale  ATA degli enti
          locali  alle dipendenze dello Stato). - 1. Il personale ATA
          degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a
          carico  dello  Stato.  Sono  abrogate  le  disposizioni che
          prevedono  la  fornitura  di  tale  personale  da parte dei
          comuni e delle province.
              2.  Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente
          dagli   enti   locali,   in   servizio   nelle  istituzioni
          scolastiche  statali  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  e' trasferito nei ruoli del personale ATA
          statale  ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei
          profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei
          compiti   propri  dei  predetti  profili.  Relativamente  a
          qualifiche  e  profili  che  non trovino corrispondenza nei
          ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per
          l'ente  di  appartenenza,  da esercitare comunque entro tre
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
          economici  l'anzianita'  maturata  presso  l'ente locale di
          provenienza  nonche'  il mantenimento della sede in fase di
          prima    applicazione    in    presenza    della   relativa
          disponibilita' del posto.
              3.  Il  personale  di  ruolo  che  riveste  il  profilo
          professionale   di   insegnante  tecnico  -  pratico  o  di
          assistente   di   cattedra   appartenente   al  VI  livello
          nell'ordinamento  degli  enti  locali,  in  servizio  nelle
          istituzioni scolastiche statali, e' analogamente trasferito
          alle  dipendenze  dello  Stato  ed  e' inquadrato nel ruolo
          degli insegnanti tecnico - pratici.
              4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3
          avviene   gradualmente,   secondo   tempi  e  modalita'  da
          stabilire   con   decreto   del   Ministro  della  pubblica
          istruzione,    emanato   di   concerto   con   i   Ministri
          dell'interno,    del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica  e  per  la  funzione  pubblica,
          sentite  l'Associazione  nazionale  comuni italiani (ANCI),
          l'Unione   nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  montani
          (UNCEM)  e  l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo
          conto  delle  eventuali disponibilita' di personale statale
          conseguenti  alla  razionalizzazione della rete scolastica,
          nonche'   della   revisione  delle  tabelle  organiche  del
          medesimo  personale  da  effettuare  ai sensi dell'art. 31,
          comma  1,  lettera  c),  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  e successive modificazioni; in relazione al
          graduale  trasferimento  nei  ruoli statali sono stabiliti,
          ove  non  gia'  previsti,  i  criteri per la determinazione
          degli organici delle categorie del personale trasferito.
              5.  A  decorrere  dall'anno  in  cui  hanno  effetto le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  2,  3 e 4 si procede alla
          progressiva  riduzione  dei  trasferimenti statali a favore
          degli  enti  locali  in  misura  pari  alle  spese comunque
          sostenute   dagli   stessi   enti   nell'anno   finanziario
          precedente   a   quello  dell'effettivo  trasferimento  del
          personale;  i  criteri e le modalita' per la determinazione
          degli  oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con
          decreto  del  Ministro  dell'interno, emanato entro quattro
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  della pubblica istruzione e per
          la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 10, comma 11, della
          legge  13 maggio  1999,  n. 133 (Disposizioni in materia di
          perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
              "11.  I  trasferimenti  alle province sono decurtati in
          misura  pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
          dell'aliquota   di   18   lire   per  kWh  dell'addizionale
          provinciale  sul  consumo di energia elettrica. Nel caso in
          cui  la  capienza  dei trasferimenti fosse insufficiente al
          recupero   dell'intero   ammontare   dell'anzidetto maggior
          gettito,  si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
          di   devoluzione   dovuta  dell'imposta  sull'assicurazione
          obbligatoria  per la responsabilita' civile derivante dalla
          circolazione  dei  veicoli  a  motore.  I  trasferimenti ai
          comuni  sono  variati in diminuzione o in aumento in misura
          pari    alla    somma    del maggior    gettito   derivante
          dall'applicazione  delle  aliquote di cui alle lettere a) e
          b)  del  comma  2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre
          1988,  n.  511,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 gennaio  1989,  n.  20,  come sostituito dal comma 9 del
          presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
          disposizione  di  cui  al  comma  10 del presente articolo,
          diminuita  del  mancato  gettito  derivante dall'abolizione
          dell'addizionale  comunale sul consumo di energia elettrica
          nei luoghi diversi dalle abitazioni".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 2, comma 4-quinquies,
          della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
          di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di
          bilancio):
              "4-quinquies.   In  apposito  allegato  allo  stato  di
          previsione,  le  unita' previsionali di base sono ripartite
          in    capitoli,    ai   fini   della   gestione   e   della
          rendicontazione.  I  capitoli sono determinati in relazione
          al  rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto
          economico  e  funzionale  per  la spesa. La ripartizione e'
          effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con
          le  amministrazioni  interessate. Su proposta del dirigente
          responsabile,  con  decreti  del  Ministro  competente,  da
          comunicare,  anche  con  evidenze informatiche, al Ministro
          del  tesoro  e  alle  Commissioni  parlamentari competenti,
          possono   essere  effettuate  variazioni  compensative  tra
          capitoli   della   medesima   unita'   previsionale,  fatta
          eccezione   per   le  autorizzazioni  di  spesa  di  natura
          obbligatoria,  per  le  spese  in  annualita' e a pagamento
          differito  e per quelle direttamente regolate con legge. Al
          fine  di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle
          risorse  destinate  agli  investimenti  e  di consentire la
          determinazione  delle dotazioni di cassa e di competenza in
          misura  tale  da  limitare  la  formazione  di  residui  di
          stanziamento,    possono   essere   effettuate   variazioni
          compensative,  nell'ambito della stessa unita' previsionale
          di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti
          da  leggi  diverse, a condizione che si tratti di leggi che
          finanzino  o rifinanzino lo stesso intervento. Sono escluse
          le  variazioni  compensative fra le unita' di spesa oggetto
          della  deliberazione parlamentare. La legge di assestamento
          del    bilancio   o   eventuali   ulteriori   provvedimenti
          legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni
          tra le diverse unita' revisionali".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  comma  3,  del
          decreto-legge  1  luglio  1986,  n.  318,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   9 agosto   1986,   n.  488
          (Provvedimenti urgenti per la finanza locale):
              "3.  Nel  caso  si  debba provvedere alla riduzione dei
          contributi   per   rettifiche,   ove   l'ente  dimostri  il
          pregiudizio    al   regolare   espletamento   dei   servizi
          indispensabili,  il Ministero dell'interno e' autorizzato a
          consentire  rateizzazioni  della  restituzione  fino  a tre
          anni,  con  gravame  di interessi al tasso riconosciuto sui
          depositi degli enti locali della disciplina della tesoreria
          unica al momento dell'inizio dell'operazione. Sono soggette
          alla   rateizzazione  tutte  le  rettifiche,  in  corso  di
          esecuzione,   anche   conseguenti   a maggiori   erogazioni
          disposte  negli  anni  precedenti, con efficacia dalla data
          dell'autorizzazione alla dilazione del recupero".
              - La  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
          "Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
          Costituzione".
              - Il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
          "Testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali".
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge
          27 luglio  2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
          dei diritti del contribuente):
              "3.  I  termini  di prescrizione e di decadenza per gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  comma  1,  del
          decreto-legge  25 ottobre  1995,  n.  444,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  20 dicembre  1995,  n.  539
          (Disposizioni  urgenti  in materia di finanza locale), come
          modificato dalla presente legge:
              "1.   Il   termine  per  l'emanazione  del  regolamento
          previsto  dall'art.  114  del decreto legislativo n. 77 del
          1995,    per    l'approvazione    dei    modelli   relativi
          all'ordinamento  finanziario  e  contabile, e' prorogato al
          30 novembre 1995. Conseguentemente:
                a) il  termine  previsto  dall'art.  108  del decreto
          legislativo   n.   77   del   1995  per  l'adeguamento  dei
          regolamenti  di contabilita' degli enti locali e' prorogato
          al  30 giugno  1996.  In  caso di inadempienza il Ministero
          dell'interno  provvede  a  sospendere  il  pagamento  della
          seconda  rata  1996  dei  trasferimenti  ordinari agli enti
          locali;
                b) il  riaccertamento  dei  residui  attivi e passivi
          previsto  dal  comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo
          n.  77  del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile
          1996;
                c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'art.
          116  del  decreto  legislativo  n.  77  del  1995,  per  il
          completamento  degli  inventari  e  la  ricostruzione degli
          stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996;
                d) le   disposizioni   relative  alla  struttura  del
          bilancio  di previsione degli enti locali e quelle relative
          al  conto  economico,  al  conto del bilancio, al conto del
          patrimonio  e al conto del tesoriere si applicano a partire
          dall'esercizio  1997. Conseguentemente le scadenze previste
          per  l'applicazione della disciplina del conto economico di
          cui  al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77
          del 1995 sono cosi' prorogate:
                  1)  anno  1997  per  i  comuni  con  popolazione da
          100.000   abitanti   in  poi,  con  esclusione  dei  comuni
          capoluogo  di  provincia  compresi nelle aree metropolitane
          previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
                  2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000
          a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a
          norma del n. 1);
                  3)  anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000
          a 39.999 abitanti;
                  4)  anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
          a 4.999 abitanti;
                  4-bis)  anno  2004  per  i  comuni  con popolazione
          inferiore a 3.000 abitanti;
                e) la    gradualita'    nell'ammortamento   di   beni
          patrimoniali  di  cui  al comma 1 dell'art. 117 del decreto
          legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata:
                  1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
                  2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
                  3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
                  4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
                f) la  disciplina  dei  conti  degli agenti contabili
          interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77
          del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  34  della  legge
          21 luglio   1965,   n.   903  (Avviamento  alla  riforma  e
          miglioramento  dei trattamenti di pensione della previdenza
          sociale):
              "Art.  34.  -  Ai  fini del controllo dell'esistenza in
          vita  dei  pensionati  e della conservazione dello stato di
          vedova  o  di  nubile  nei  casi  previsti  dalla  legge e'
          istituita  presso  ciascun comune l'anagrafe dei pensionati
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
              Per   l'attuazione   di   quanto   disposto   al  comma
          precedente,  l'Istituto  nazionale della previdenza sociale
          comunica   al   comune   di   residenza  i  nominativi  dei
          beneficiari  delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune
          provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza
          sociale delle variazioni per matrimonio o morte.".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 11, comma 1, lettera
          a),  del  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione
          del   metodo  normalizzato  per  definire  la  tariffa  del
          servizio  di  gestione  del ciclo dei rifiuti urbani), come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "1.  Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena
          copertura  dei  costi  del servizio di gestione dei rifiuti
          urbani  attraverso  la  tariffa entro la fine della fase di
          transizione della durata massima cosi' articolata:
                a) quattro  anni  per  i comuni che abbiano raggiunto
          nell'anno  1999  un  grado di copertura dei costi superiore
          all'85%".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  27, comma 2, della
          legge  29 aprile  1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di
          avviamento   al  lavoro  e  di  assistenza  dei  lavoratori
          involontariamente disoccupati):
              "2.  I datori di lavoro che non assumono per il tramite
          degli  uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al
          pagamento    della    sanzione   amministrativa   da   lire
          cinquecentomila  a  lire  tre  milioni  per ogni lavoratore
          interessato.".

                              Art. 32.
                (Flussi di tesoreria e dati di cassa)

   1.  Per il triennio 2003-2005 conservano validita' le disposizioni
di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
   2. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e
annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico
delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, il termine di invio dei dati cumulati
della  gestione  di  cassa  che  le  regioni  e  gli enti del settore
pubblico  di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive    modificazioni,    devono   trasmettere   al   Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n.
468  del 1978, e' fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del
periodo di riferimento.
   3. Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati
di  settore  e  definire  i risultati annuali e trimestrali dei conti
pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli
enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni, ai sensi
del  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  e  successive
modificazioni,  e  agli enti previdenziali di categorie professionali
costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
ferma restando la loro autonomia patrimoniale e gestionale.
   4.  Per  l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  le  imprese  individuali con volume di affari annuo
fino  a  75.000  euro  che  svolgono  attivita' nei piccoli comuni di
montagna  con  popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che
abbiano   avuto  una  riduzione  media  della  popolazione  residente
nell'ultimo  triennio,  possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a
concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.
   5.  Nel  primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 28
dicembre   2001,  n.  448,  le  parole:  "117.797.672,84  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "159.114.224,77 euro".

      
                  Note all'art. 32:
              - Il  testo  dei  commi  1 e 2 dell'art. 66 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2001) e' il seguente:
              "1.  Per  gli  anni 2001 e 2002 conservano validita' le
          disposizioni  che  disciplinano la riduzione delle giacenze
          di  cui all'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a
          tutte  le  province e ai comuni con popolazione superiore a
          50.000 abitanti.
              Per  gli  anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della
          norma  di  cui  all'art.  8,  comma  3,  del  decreto-legge
          31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare
          prelevamenti   dai   rispettivi   conti  aperti  presso  la
          tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente
          prelevato   alla   fine   di   ciascun  bimestre  dell'anno
          precedente   aumentato   del   2  per  cento.  Continua  ad
          applicarsi  la  disposizione  di  cui all'art. 47, comma 1,
          della  legge  27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali
          le  disposizioni  si  applicano  a  tutte  le province e ai
          comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
              2.  Per  gli  anni  2001  e 2002 i soggetti destinatari
          della  norma  di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge
          31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare
          prelevamenti   dai   rispettivi   conti  aperti  presso  la
          tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente
          prelevato   alla   fine   di   ciascun  bimestre  dell'anno
          precedente   aumentato   del   2  per  cento.  Continua  ad
          applicarsi  la  disposizione  di  cui all'art. 47, comma 4,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
              - Il  testo  dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n.
          468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio) e' il seguente:
              "Art.   25   (Normalizzazione   dei  conti  degli  enti
          pubblici).  -  Ai comuni, alle province e relative aziende,
          nonche'  a  tutti  gli enti pubblici non economici compresi
          nella  tabella  A  allegata  alla  presente legge, a quelli
          determinati   ai   sensi  dell'ultimo  comma  del  presente
          articolo,  gli  enti ospedalieri, sino all'attuazione delle
          apposite  norme contenute nella legge di riforma sanitaria,
          alle  aziende  autonome  dello Stato, agli enti portuali ed
          all'ENEL,  e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in
          vigore  della  presente legge, di adeguare il sistema della
          contabilita'  ed  i  relativi  bilanci  a quello annuale di
          competenza   e  di  cassa  dello  Stato,  provvedendo  alla
          esposizione  della  spesa  sulla base della classificazione
          economica  e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli
          introiti  in  relazione  alla  provenienza degli stessi, al
          fine  di  consentire  il  consolidamento  delle  operazioni
          interessanti il settore pubblico.
              La  predetta  tabella  A  potra'  essere modificata con
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e
          della programmazione economica.
              Per  l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli
          enti  territoriali,  l'obbligo  di  cui  al  primo comma si
          riferisce  solo  alle  previsioni e ai consuntivi di cassa,
          restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano
          la tenuta della contabilita'.
              Gli  enti  territoriali  presentano in allegato ai loro
          bilanci  i conti consuntivi delle aziende di servizi che da
          loro  dipendono,  secondo  uno  schema  tipo  definito  dal
          Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
              Ai  fini della formulazione dei conti pluriennali della
          finanza  pubblica  e'  fatto  obbligo  agli  enti di cui al
          presente   articolo  di  fornire  al  Ministro  del  tesoro
          informazioni  su  prevedibili  flussi delle entrate e delle
          spese  per  gli  anni considerati nel bilancio pluriennale,
          ove   questi  non  risultino  gia'  dai  conti  pluriennali
          prescritti da specifiche disposizioni legislative.
              Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta
          dei   Ministri   del   tesoro   e   del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  con  proprio decreto, individua
          gli  organismi  e  gli  enti  anche di natura economica che
          gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti
          la  finanza  pubblica, con eccezione degli enti di gestione
          delle   partecipazioni   statali   e  degli  enti  autonomi
          fieristici,  ai  quali  si  applicano  le  disposizioni del
          presente  articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui
          al  primo  comma  si  riferisce  solo alle previsioni ed ai
          consuntivi in termini di cassa".
              - Il  testo  dell'art.  30  della citata legge 5 agosto
          1978, n. 468, e' il seguente:
              "Art.   30   (Conti  di  cassa).  -  1. Entro  il  mese
          di febbraio  di  ogni anno, il Ministro del tesoro presenta
          al  Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del
          settore  statale  per  l'anno in corso, quale risulta delle
          previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della
          tesoreria,  nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a
          raffronto   con  i  corrispondenti  risultati  verificatisi
          nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresi'
          indicati  i  criteri  adottati  per  la  formulazione delle
          previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del
          debito  pubblico.  Entro  la  stessa  data  il Ministro del
          bilancio   e   della   programmazione  economica  invia  al
          Parlamento  una  relazione contenente i dati sull'andamento
          dell'economia  nell'anno precedente e l'aggiornamento delle
          previsioni per l'esercizio in corso.
              2.   Entro   i  mesi  di maggio, agosto  e novembre  il
          Ministro  del  tesoro  presenta al Parlamento una relazione
          sui  risultati  conseguiti  dalle  gestioni  di  cassa  del
          bilancio  statale  e  della tesoreria, rispettivamente, nel
          primo,  secondo  e  terzo trimestre dell'anno in corso, con
          correlativo aggiornamento della stima annuale.
              3.  Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
          del  tesoro,  presenta  altresi' al Parlamento per l'intero
          settore  pubblico,  costituito  dal  settore statale, dagli
          enti  di  cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente,
          la  stima  della previsione di cassa per l'anno in corso, i
          risultati  riferiti  ai  trimestri  di  cui  al comma 2 e i
          correlativi   aggiornamenti  della  stima  annua  predetta,
          sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari
          e dell'espansione del credito interno.
              4.  Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2,
          il  Ministro  del  tesoro presenta inoltre al Parlamento la
          stima  sull'andamento  dei  flussi  di  entrata  e di spesa
          relativa al trimestre in corso.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro  determina,  con  proprio
          decreto,  lo  schema  tipo  dei  prospetti  contenenti  gli
          elementi  previsionali e i dati periodici della gestione di
          cassa  dei  bilanci  che,  entro i mesi di gennaio, aprile,
          luglio   e ottobre,   i   comuni   e  le  province  debbono
          trasmettere  alla  rispettiva  regione, e gli altri enti di
          cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.
              6.  In  detti  prospetti devono, in particolare, essere
          evidenziati,  oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati
          nell'anno  e  nel trimestre precedente, anche le variazioni
          nelle  attivita'  finanziarie  (in particolare nei depositi
          presso  la  tesoreria  e  presso gli istituti di eredito) e
          nell'indebitamento a breve e medio termine.
              7.  Le  regioni  e  le  province autonome comunicano al
          Ministro   del   tesoro   entro   il  giorno  10  dei  mesi
          di febbraio,  maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra
          aggregati  per l'insieme delle province e per l'insieme dei
          comuni  e  delle  unita'  sanitarie locali, unitamente agli
          analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
              8. Nella  relazione  sul  secondo  trimestre  di cui al
          comma  2,  il  Ministro  del  tesoro comunica al Parlamento
          informazioni,   per   l'intero   settore   pubblico,  sulla
          consistenza    dei   residui   alla   fine   dell'esercizio
          precedente,   sulla   loro   struttura   per  esercizio  di
          provenienza  e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
              9.  A  tal  fine,  gli  enti  di  cui  al  comma  5 con
          esclusione  dell'ENEL  e  delle  aziende di servizi debbono
          comunicare    entro   il   30 giugno   informazioni   sulla
          consistenza    dei   residui   alla   fine   dell'esercizio
          precedente,   sulla   loro   struttura   per  esercizio  di
          provenienza  e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
              10.  I comuni, le province e le unita' sanitarie locali
          trasmettono  le informazioni di cui al comma 9 alle regioni
          entro   il   15 giugno.   Queste  ultime  provvederanno  ad
          aggregare  tali  dati  e  ad  inviarli entro lo stesso mese
          di giugno  al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi
          relativi alle amministrazioni regionali.
              11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato
          puo'  essere  effettuato agli enti di cui all'art. 25 della
          presente   legge   ed   alle   regioni   se  non  risultano
          regolarmente  adempiuti  gli  obblighi di cui ai precedenti
          commi".
              - Il  decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, reca:
          "Attuazione  della  delega conferita dall'art. 1, comma 32,
          della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione   in  persone  giuridiche  private  di  enti
          gestori  di forme obbligatorie di previdenza e assistenza".
          (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23 agosto 1994, n.
          196).
              - Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 reca:
          "Attuazione  della  delega conferita dall'art. 2, comma 25,
          della  legge  8 agosto  1995,  n. 335, in materia di tutela
          previdenziale   obbligatoria   dei  soggetti  che  svolgono
          attivita'  autonoma  di  libera  professione".  (Pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, supplemento
          ordinario).
              - Il  testo del comma 2 dell'art. 14 della citata legge
          28 dicembre 2001, n. 448, cosi' come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "2.  Ai  fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
          di     Euro 159.114.224,77     per    l'anno    2002,    di
          Euro 159.114.224,77 per l'anno 2003 e di 50 milioni di euro
          per  il  2004.  A  decorrere  dal 2005 si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni".
 CAPO II
ONERI DI PERSONALE

Art. 33.
(Rinnovi    contrattuali   e   disposizioni   sul   controllo   della
contrattazione integrativa)

   1.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dall'articolo 48, comma 1, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per la
contrattazione  collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma
1,  della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448, a carico del bilancio
statale,  sono  incrementate,  a  decorrere  dall'anno  2003,  di 570
milioni   di   euro   da  destinare  anche  all'incentivazione  della
produttivita'.  All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della citata
legge  n.  448  del  2001,  le  parole:  "per ciascuno degli anni del
biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".
   2.  Le  risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28
dicembre  2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi
al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate,
a  decorrere  dall'anno  2003,  di  208  milioni  di euro, di cui 185
milioni  di  euro  da destinare ai trattamenti economici, finalizzati
anche  all'incentivazione  della  produttivita',  del personale delle
Forze  armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio   1995,   n.   195,   e   successive  modificazioni,  mediante
l'attivazione  delle apposite procedure previste dallo stesso decreto
legislativo  n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata
una  ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro
da  destinare  ai  dirigenti  delle  Forze  armate  e  delle Forze di
polizia,  osservate  le  procedure  di  cui all'articolo 19, comma 4,
della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai
funzionari  della  carriera  prefettizia  e  2  milioni  di  euro  da
destinare  al  personale  della  carriera  diplomatica. In aggiunta a
quanto  previsto  dall'articolo  16, comma 4, della legge 28 dicembre
2001,  n.  448,  per  la  progressiva  attuazione del disposto di cui
all'articolo  7  della  legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le
ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni
di  euro  per  l'anno  2004  e  di  500  milioni  di euro a decorrere
dall'anno  2005.  Fino a quando non saranno approvate le norme per il
riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento  civile  e  degli ufficiali di grado corrispondente delle
Forze  di  polizia  ad  ordinamento militare e delle Forze armate, in
armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto
conto  delle  disposizioni  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004  e  2005,  al  fine  di  assicurare  una graduale valorizzazione
dirigenziale  dei  trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei
commissari  e  qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia
di  Stato,  delle  altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche
attraverso  l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con
decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, il Ministro dell'interno e
gli altri Ministri interessati.
   3.  Le  somme  di  cui  ai  commi  1  e 2, comprensive degli oneri
contributivi  ai  fini  previdenziali  e dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.   446,   costituiscono   l'importo   complessivo  massimo  di  cui
all'articolo  11,  comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
   4.  Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il  biennio  2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici
non  economici,  delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio
sanitario  nazionale,  delle  istituzioni  e  degli enti di ricerca e
sperimentazione,   delle  universita',  nonche'  degli  enti  di  cui
all'articolo  70,  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni, e gli oneri per la corresponsione
dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma
2,   del   predetto   decreto   legislativo,   sono  a  carico  delle
amministrazioni  di  competenza  nell'ambito delle disponibilita' dei
rispettivi  bilanci.  I comitati di settore, in sede di deliberazione
degli  atti  di  indirizzo  previsti  dall'articolo  47, comma 1, del
decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri
previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del
presente  articolo  e  provvedono  alla quantificazione delle risorse
necessarie   per   l'attribuzione  dei  medesimi  benefici  economici
individuando   le   quote   da   destinare  all'incentivazione  della
produttivita'.
   5.  Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole:
"per  gli  enti pubblici non economici" sono inserite le seguenti: "e
per gli enti e le istituzioni di ricerca".
   6.  A decorrere dal 1 gennaio 2003, in relazione alla peculiarita'
dell'attivita'  svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del
settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale
dei   vigili   del   fuoco,   che   richiede   elevati   livelli   di
specializzazione  in  rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza
del  Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento
alle  indennita'  corrisposte al personale specialista delle Forze di
polizia,  le  risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47
del  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e
amministrazioni  autonome  dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 142 del 20
giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da
destinare,   con   modalita'   e  criteri  da  definire  in  sede  di
contrattazione  integrativa,  rispettivamente  ai profili del settore
aeronavigante  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco istituiti
dall'articolo  28  dello  stesso contratto collettivo nazionale ed al
personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio
presso  le  sedi  di  nucleo. Per le medesime finalita' sono altresi'
incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un
importo  pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio
dei  padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in
servizio  nei  distaccamenti  portuali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
   7. A decorrere dal 1 gennaio 2003, le risorse da far confluire nel
fondo  unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  del  16 febbraio 1999, relativo al
personale   del   comparto   ministeri,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  46  del  25  febbraio 1999,
istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4
milioni  di  euro  per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree
funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione
degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e
dei  centri  di  servizio sociale per adulti uno specifico emolumento
inteso   a   compensare   i  rischi  e  le  responsabilita'  connesse
all'espletamento delle attivita' stesse.

      
                  Note all'art. 33:
              -   Il   testo  dell'art.  48,  comma  1,  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
              "1.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  quantifica,  in  coerenza con i
          parametri  previsti  dagli strumenti di programmazione e il
          bilancio  di  cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
          n.  468  e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
          derivante   dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  con  apposita norma da
          inserire  nella  legge  finanziaria  ai  sensi dell'art. 11
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni   ed  integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono
          determinati  gli  eventuali  oneri  aggiuntivi a carico del
          bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione integrativa
          delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
          3.".
              -  Il  testo  dell'art.  16,  comma  1,  della legge 28
          dicembre  2001,  n. 448 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria   2002),   come   modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "1.  Ai  fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1,
          del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, per il
          biennio  2002-2003  gli  oneri  posti a carico del bilancio
          statale    derivanti    dalla   contrattazione   collettiva
          nazionale,  ivi  comprese  le  risorse  da  destinare  alla
          contrattazione     integrativa,    comportanti    ulteriori
          incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento dell'anno
          2003,  sono  quantificati,  complessivamente,  in  1.240,48
          milioni  di  euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di
          euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono
          ripartite  ai  sensi  dell'art.  48 del decreto legislativo
          30 marzo  2001,  n. 165, fermo restando che quanto disposto
          dall'art.  24,  comma  3, del citato decreto legislativo si
          applica   a  decorrere  dalla  data  di  definizione  della
          contrattazione  integrativa. Fino a tale data i compensi di
          cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai
          dirigenti  cui  gli  incarichi  sono  conferiti.  Restano a
          carico  delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e
          comunque    di   quelle   destinate   alla   contrattazione
          integrativa,  gli  oneri  relativi  ai passaggi all'interno
          delle   aree   in  attuazione  del  nuovo  ordinamento  del
          personale.".
              - Il testo dell'art. 16, comma 2, della citata legge n.
          448 del 2001, e' il seguente:
              "2.   Le   somme   occorrenti   per   corrispondere   i
          miglioramenti  economici  al rimanente personale statale in
          regime  di diritto pubblico sono determinate 454,08 milioni
          di  euro  per  l'anno  2002 e in 843,67 milioni di euro per
          ciascuno   degli   anni   2003   e   2004,   con  specifica
          destinazione,  rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e
          784,92  milioni di euro per il personale delle Forze armate
          e  delle  Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12
          maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.".
              -  Il  testo del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          195 (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo, n. 216, in
          materia  di  procedure  per  disciplinare  i  contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle Forze armate), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 27 maggio 1995, n. 122, S.O.
              - Il testo dell'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio
          1999,  n.  266  (Delega  al  Governo  per il riordino delle
          carriere  diplomatica  e  prefettizia, nonche' disposizioni
          per  il  restante  personale  del  Ministero  degli  affari
          esteri,  per  il  personale  militare  del  Ministero della
          difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria
          e   per   il   personale   del  consiglio  superiore  della
          magistratura), e' il seguente:
              "4.  Previa  definizione  da  parte  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica di
          concerto  con  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
          sentite   le   amministrazioni  interessate,  dei  criteri,
          dell'ammontare   e   delle   decorrenze   degli  emolumenti
          determinati  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e 3 del presente
          articolo,  con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 5,
          della   legge   6 marzo   1992,   n.   216,   si   provvede
          all'attribuzione  dei  predetti emolumenti ai colonnelli ed
          ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi
          ed  alle  qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad
          ordinamento militare e civile.".
              - Il testo dell'art. 16, comma 4, della citata legge n.
          448 del 2001, e' il seguente:
              "4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma 2 e'
          stanziata,  per  l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
          euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
          euro  da  destinare al trattamento accessorio del personale
          delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di polizia di cui al
          decreto  legislativo  12  maggio 1995, n. 195, e successive
          modificazioni,  impiegato  direttamente  in  operazioni  di
          contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
          sicurezza  pubblica  che  presentano  un  elevato  grado di
          rischio  ovvero  in  operazioni  militari  finalizzate alla
          predisposizione    di    interventi    anche    in    campo
          internazionale.  A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
          di  1  milione  di  euro  da destinare alla copertura della
          responsabilita'  civile  ed  amministrativa  per gli eventi
          dannosi  non  dolosi  causati  a  terzi del personale delle
          Forze  di polizia nello svolgimento della propria attivita'
          istituzionale.  Per  la progressiva attuazione del disposto
          di  cui  all'art.  7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
          stanziate  le  ulteriori  somme  di  47 milioni di euro per
          l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.".
              - Il testo dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86
          (Delega  al  Governo  in materia di livelli retributivi del
          personale  delle Forze di polizia e delle Forze armate), e'
          il seguente:
              "Art.  7  (Delega  al  Governo  in  materia  di livelli
          retributivi  del  personale  delle Forze di polizia e delle
          Forze  armate).  -  1. Al fine di garantire la specificita'
          del   personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il
          Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli
          retributivi  di  tale  personale,  ad  esclusione di quello
          dirigente,  prevedendo  in  luogo del vigente inquadramento
          nei  livelli  stipendiali  stabilito  dalla legge 11 luglio
          1980,  n.  312, e successive modificazioni, l'introduzione,
          attraverso  iniziative di razionalizzazione retributiva, di
          parametri  di  stipendio  in  relazione  al  grado  o  alla
          qualifica rivestiti.
              2.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 1, qualora
          dalla  loro  attuazione  derivino  nuovi o maggiori oneri a
          carico  del  bilancio  dello Stato, dovranno essere emanati
          solo  se  nella  legge  finanziaria per l`anno 2002 vengano
          stanziate  le  occorrenti  risorse  nell'ambito delle somme
          previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
              3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e
          della    programmazione    economica,   d'intesa   con   il
          Dipartimento    della   funzione   pubblica,   sentite   le
          amministrazioni  interessate,  definisce  il  quadro  delle
          esigenze  ai  fini  dell'applicazione di quanto previsto al
          comma  1.  Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze
          definite   sentite   le   organizzazioni   sindacali  e  le
          rappresentanze  militari  delle categorie interessate, sono
          allocate  in  appositi  capitoli  distinti da quelli per le
          altre  categorie  di  personale  dei  comparti del pubblico
          impiego.
              4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono  trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
          Repubblica  ai  fini  dell'espressione, entro trenta giorni
          dalla  data  di  assegnazione, del parere delle Commissioni
          parlamentari competenti per materia.".
              -  Il  testo  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165   (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
          dipendenze  delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.".
              - Il testo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
          446  (Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della disciplina dei tributi), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
              -  Il testo dell'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto
          1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme di contabilita'
          generale  dello  Stato  in  materia  di  bilancio),  e'  il
          seguente:
              "3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore,  con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f)  gli  stanziamenti  di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h)   l'importo   complessivo  massimo  destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione    d'interventi    di    carattere   localistico
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.".
              -   Il   testo  dell'art.  48,  comma  2,  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
              "2.  Per  le  altre pubbliche amministrazioni gli oneri
          derivanti dalla contrattazione nazionale sono determinati a
          carico  dei  rispettivi  bilanci in coerenza con i medesimi
          parametri di cui al comma 1.".
              -  Il  testo  dell'art. 70, comma 4, del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
              "4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre
          1936,  n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
          legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
          legge  11 luglio  1988,  n.  266, legge 31 gennaio 1992, n.
          138,  legge  30 dicembre  1986, n. 936, decreto legislativo
          25 luglio  1997,  n.  250  adeguano i propri ordinamenti ai
          principi  di  cui  al  titolo  I.  I rapporti di lavoro dei
          dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della cassa
          depositi  e  prestiti sono regolati da contratti collettivi
          ed  individuali  in  base  alle  disposizioni  di  cui agli
          articoli  2,  comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60,
          comma  3.  Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e
          prestiti   sono   rappresentati  dall'ARAN  ai  fini  della
          stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il
          potere  di  indirizzo  e  le altre competenze inerenti alla
          contrattazione  collettiva sono esercitati dalle aziende ed
          enti  predetti  e della Cassa depositi e prestiti di intesa
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che la
          esprime  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, ai
          sensi  dell'art.  41,  comma 2. La certificazione dei costi
          contrattuali  al  fine  della verifica della compatibilita'
          con  gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
          le procedure dell'art. 47.".
              -  Il  testo  dell'art.  3, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001 e' il seguente:
              "2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui  all'art.  33  della  costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui  all'art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421.".
              -  Il  testo  dell'art. 47, comma 1, del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
              "1.  Gli  indirizzi  per  la  contrattazione collettiva
          nazionale  sono deliberati dai comitati di settore prima di
          ogni  rinnovo  contrattuale  e  negli  altri casi in cui e'
          richiesta  una  attivita'  negoziale dell'ARAN. Gli atti di
          indirizzo  delle  amministrazioni  diverse dallo Stato sono
          sottoposti  al  Governo  che,  non oltre dieci giorni, puo'
          esprimere le sue valutazioni per quanto attiene gli aspetti
          riguardanti  la  compatibilita'  con  le  linee di politica
          economica e finanziaria nazionale.".
              -  Il  testo  dell'art.  39,  comma  3-ter, della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della  finanza  pubblica),  come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle  amministrazioni interessate le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  consiglio dei ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici e per gli enti e le istituzioni di
          ricerca   con  organico  superiore  a  duecento  unita',  i
          contratti   integrativi   sottoscritti,  corredati  da  una
          apposita   relazione  tecnico-finanziaria  riguardante  gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.".
              -  Il  testo  dell'art.  47,  comma  2,  del  contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro relativo al personale del
          comparto   aziende   ed   amministrazioni  dello  Stato  ad
          ordinamento autonomo per il quadriennio normativo 1998/2001
          e per il primo biennio economico 1998/1999, e' il seguente:
              "2. Il Fondo viene, altresi', alimentato dalle seguenti
          risorse economiche:
                a) le  risorse  derivanti  da specifiche disposizioni
          normative   e/o   amministrative   ovvero  da  disposizioni
          particolari riguardanti il personale del CNVF;
                b) i  risparmi  di  gestione  riferiti alle spese del
          personale,  fatte  salve le quote che disposizioni di legge
          riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
                c) le  risorse provenienti da specifiche disposizioni
          normative  che  destinano  risparmi  all'incentivazione del
          personale,    quali    le    economie    conseguenti   alla
          trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  da tempo pieno a
          tempo parziale nei casi consentiti dall'art. 1, commi da 57
          e  segg. della legge n. 662/1996 e successive modificazioni
          ed integrazioni;
                d)  risorse  relative alle indennita' di cui all'art.
          59 del CCNL del 5 aprile 1996;
                e) gli  importi  derivanti dalle maggiorazioni di cui
          all'art. 47, commi 7 e 8, del CCNL del 5 aprile 1996;
                f)  gli importi relativi alle indennita' di rischio e
          mensili  di  cui  alla  tabella 3 del personale cessato dal
          servizio   non   riutilizzati   in   conseguenza  di  nuove
          assunzioni;
                g) le risorse derivanti dai risparmi per il pagamento
          della  retribuzione  individuale di anzianita', relative al
          personale  comunque  cessato dal servizio a decorrere dal 1
          gennaio 1999;
                h) eventuali assegni ad personam attribuiti a seguito
          dell'inquadramento  di  cui agli art. 40, comma 4, art. 42,
          comma  3 e art. 33, comma 3, limitatamente, in quest'ultimo
          caso,   alle   voci  dell'assegno  ad  personam  rientrante
          nell'indennita'  corrisposta  con  il  Fondo, del personale
          cessato  dal servizio prima dell'inquadramento nella fascia
          successiva;
                i) le  somme  derivanti  dall'attuazione dell'art. 43
          della legge n. 449/1997;
                j)  L.  24.000  pro - capite mensili per tredici mesi
          con decorrenza dal 1 settembre 1999;
                k)  L.  11.200  pro-capite  mensili  per tredici mesi
          disponibili  dal  31 dicembre  1999  ed  a  valere dal mese
          successivo;
                l)  risorse sino ad un massimo dello 0,2% della massa
          salariale   1997,   alla   cui   copertura  si  provvedera'
          attraverso  il  ricorso  alle maggiori entrate a condizione
          che siano validate dal servizio di controllo interno.".
              - Il testo dell'art. 28 del citato contratto collettivo
          nazionale, e' il seguente:
              "Art.  28  (Istituzione  di nuovi profili). - 1. Con il
          presente contratto sono istituiti i nuovi profili di cui al
          comma  2 per il settore dei servizi amministrativi, tecnici
          e  informatici,  per  il  settore  aeronavigante  e  per il
          settore operativo.
              2.  I  nuovi  profili  sono  ascritti  alle aree e alle
          posizioni  economiche  sottoindicate e le relative mansioni
          sono individuate nell'allegato A) del presente contratto:
                1)  settore  dei  servizi  amministrativi,  tecnici e
          informatici area C - posizione C2: direttore amministrativo
          - posizione C3: coordinatore amministrativo - posizione C3:
          coordinatore   informatico   II)   settore   del  personale
          aeronavigante: area B posizione B2:
                  pilota   di  elicottero  brevettato  -  specialista
          brevettato posizione B3;
                  pilota di elicottero - tecnico di elicottero area C
          posizione C1;
                  pilota di elicottero professionale - specialista di
          elicottero professionale posizione C2;
                  elicotterista  esperto  -  direttore  aeronavigante
          posizione C3;
                  coordinatore   aeronavigante   III)   settore   del
          personale operativo posizione C2;
                  collaboratore   tecnico   antincendi   esperto   3.
          L'amministrazione  istituira' con oneri a proprio carico ed
          in  relazione alle proprie esigenze i posti di organico per
          i  nuovi  profili  previsti  dal  comma 2. I dipendenti del
          settore  operativo,  che  siano stati adibiti alle mansioni
          corrispondenti  a  quelle dei nuovi profili di cui al comma
          2,  punto  II) sulla base dei requisiti specifici stabiliti
          prima   dell'entrata  in  vigore  del  presente  contratto,
          vengono  inquadrati a parita' di posizione e livello con il
          proprio   consenso   nei   corrispondenti   nuovi   profili
          mantenendo il trattamento economico in godimento.
              4. All'atto di tale primo inquadramento di cui al comma
          3  saranno  considerati  validi i requisiti precedentemente
          richiesti dall'amministrazione.
              5.  Per  effetto  dell'inquadramento di cui al comma 3,
          dalla  dotazione  organica  del  settore  operativo vengono
          scorporati  i  contingenti  relativi  ai posti occupati dal
          personale   transitato   nel   settore   aeronavigante.   I
          dipendenti  che  transitano nei nuovi profili sottoscrivono
          un  nuovo  contratto  individuale  di  lavoro, entro trenta
          giorni  dalla  stipulazione  del  contratto integrativo. Il
          personale che non transita nel settore aeronavigante rimane
          assegnato   al   settore   operativo,  previo  accordo  con
          l'amministrazione sulla sede di destinazione.
              6.  Nel  periodo transitorio ove le mansioni svolte dai
          dipendenti  di  cui  al comma 3 non siano corrispondenti ai
          livelli e profili d'inquadramento, il personale interessato
          rimane  collocato  nel settore operativo; l'amministrazione
          provvedera'   alla   corretta  collocazione  del  personale
          medesimo  mediante  le  procedure selettive di cui all'art.
          26, comma 3, lettera B.
              7.  Per il settore dei servizi amministrativi tecnici e
          informatici,  nella prima applicazione del presente CCNL il
          personale della ex ottava qualifica ad esaurimento cessa da
          tale  posizione  e  viene  inquadrato,  senza incremento di
          spesa, nella posizione economica C2 di cui alla tabella l.
              8.  Nell'area  B  del  settore  operativo il profilo di
          "Assistente Tecnico Antincendi", dall'entrata in vigore del
          presente  CCNL e' collocato nella posizione economica B3 ed
          il personale appartenente al relativo profilo e' inquadrato
          nella citata posizione economica, senza incremento di spesa
          in  quanto tutto proveniente dal profilo di "Capo Reparto",
          inquadrato nella medesima posizione economica.".
              -  Il  testo  dell'art.  31  del  contratto  collettivo
          nazionale  di lavoro relativo al personale del comparto dei
          Ministeri  per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio
          economico 1998/1999, e' il seguente:
              "Art.  31  (Fondo  unico  di  amministrazione). - 1. E'
          costituito  presso  ciascuna amministrazione un Fondo unico
          alimentato dalle seguenti risorse economiche:
                gli  importi  di cui agli stanziamenti degli articoli
          36 e 37 del primo CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto
          il 16 maggio 1995, compresi quelli finalizzati a finanziare
          gli istituti di cui all'art. 38 dello stesso contratto;
                la percentuale prevista al punto 2, commi 1 e 2 degli
          importi   corrispondenti   a   quanto   stanziato   per  le
          prestazioni   di   lavoro  straordinario  risultanti  negli
          appositi  capitoli  dei  bilanci delle amministrazioni, ivi
          comprese  le  quote  di  tali  stanziamenti  percepite  dal
          personale contrattualizzato dell'amministrazione civile del
          Ministero dell'interno;
                i  risparmi  di  gestione  riferiti  alle  spese  del
          personale;  fatte  salve le quote che disposizioni di legge
          riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
                le  risorse  provenienti  da  specifiche disposizioni
          normative  che  destinano  risparmi  all'incentivazione del
          personale;
                le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
          legge n. 449/1997;
                le   economie  conseguenti  alla  trasformazione  del
          rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi
          dell'art.  1, commi da 57 e segg. della legge n. 662/1996 e
          successive modificazione ed integrazioni;
                i  trattamenti  economici  che  recano  incrementi al
          personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti
          o atti amministrativi generali;
                gli importi relatvi all'indennita' di amministrazione
          del  personale  cessato  dal  servizio  non riutilizzati in
          conseguenza di nuove assunzioni;
                L.  24.600  pro-capite  mensili  per tredici mesi con
          decorrenza dal mese di maggio 1999;
                L.   15.000   pro-capite  mensili  per  tredici  mesi
          disponibili  dal  31 dicembre  1999  ed  a  valere dal mese
          successivo.".

                              Art. 34.
(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti
                        e organismi pubblici)

   1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e
70,  comma  4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e
successive  modificazioni,  ad  esclusione dei comuni con popolazione
inferiore  a  3.000  abitanti, provvedono alla rideterminazione delle
dotazioni  organiche  sulla  base dei principi di cui all'articolo 1,
comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del  processo  di  riforma  delle amministrazioni in atto ai sensi
   della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e successive modificazioni,
   della  legge  6  luglio  2002.  n. 137, nonche' delle disposizioni
   relative   al  riordino  e  alla  razionalizzazione  di  specifici
   settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti
   locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59,
   e  successive  modificazioni,  e  dalla  legge  costituzionale  18
   ottobre 2001, n. 3;
c) di  quanto  previsto  dal  capo  III del titolo III della legge 28
   dicembre 2001, n. 448.

   2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
assicurato  il  principio  dell'invarianza della spesa e le dotazioni
organiche  rideterminate  non possono comunque superare il numero dei
posti  di  organico  complessivi  vigenti  alla data del 29 settembre
2001.
   3.  Sino  al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione
di  cui  al  comma  1,  le  dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate  in  misura  pari  ai  posti coperti al 31 dicembre 2002,
tenuto  anche  conto dei posti per i quali alla stessa data risultino
in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di
riqualificazione   del   personale.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti
derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo,
della  legge  15  luglio  2002,  n. 145, nonche' dai provvedimenti di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge
6  luglio  2002,  n.  137,  gia' formalmente avviati alla data del 31
dicembre  2002,  e  dai  provvedimenti di indisponibilita' emanati in
attuazione  dell'articolo 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001,
n.  448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la
predetta data del 31 dicembre 2002.
   4.  Per  l'anno  2003  alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi
comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  e'  fatto  divieto di procedere ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato,  fatte  salve  le  assunzioni  di
personale  relative  a  figure  professionali  non  fungibili  la cui
consistenza  organica  non  sia  superiore all'unita', nonche' quelle
relative  alte  categorie  protette.  Per le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le
assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e
non  ancora  effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge  nonche'  quelle  connesse  con  la professionalizzazione delle
Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel
limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
   5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate
e  indilazionabili  esigenze  di  servizio e previo esperimento delle
procedure  di  mobilita',  le  amministrazioni  dello  Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad  una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale
fine  e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della
spesa   del   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  con  uno
stanziamento  pari  a  80  milioni  di  euro  per l'anno 2003 e a 220
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
   6.  Le  deroghe  di  cui  al  comma  5 sono autorizzate secondo la
procedura  di  cui  all'articolo  39,  comma  3-ter,  della  legge 27
dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle
procedure  di  autorizzazione  delle  assunzioni, e' prioritariamente
considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi
alla  sicurezza  pubblica,  al rispetto degli impegni internazionali,
alla  difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione
e  vigilanza  antincendi,  alla ricerca scientifica e tecnologica, al
settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei
vincitori  di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di
quelli   in   corso   di   svolgimento  alla  medesima  data  che  si
concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito
entro  e  non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi
di  polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di
assunzioni  sono  corredate  da  specifici  programmi  recanti  anche
l'indicazione  delle  esigenze  piu'  immediate  e urgenti al fine di
individuare,  ove  necessario,  un  primo  contingente da autorizzare
entro  il  31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita' del fondo di
cui al comma 5.
   7.  Allo scopo di conseguire un piu' elevato livello di efficienza
ed   efficacia   nello  svolgimento  dei  compiti  e  delle  funzioni
istituzionali,  la  dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco  e'  incrementata  di 230 unita'. Con decreto del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze,  si  provvede  alla  distribuzione per profili professionali
delle  predette  unita' e contestualmente alla rideterminazione delle
dotazioni  organiche  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco per
qualifiche   dirigenziali,   per   profili  professionali,  posizioni
economiche  e  sedi  di  servizio,  nel  limite  del numero dei posti
dell'organico  vigente  come  incrementato dal presente comma nonche'
nel  limite  dei  relativi  oneri  complessivi  previsti dal presente
comma.  Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento di
organico  disponibili  nel  profilo  di vigile del fuoco si provvede,
nella  misura  del  75  per cento, mediante l'assunzione degli idonei
della  graduatoria  del  concorso  pubblico a 184 posti di vigile del
fuoco,  indetto  con  decreto  del Ministero dell'interno del 6 marzo
1998,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 24
del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005. Per il
rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la
predetta  graduatoria,  si  provvede con gli idonei della graduatoria
del  concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto  del  Ministero  dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale,  4^ serie speciale, n. 92 del 20 novembre
2001.  Gli  oneri  derivanti dall'incremento della dotazione organica
sono  determinati  nel  limite  della  misura  massima complessiva di
4.571.000  euro  per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e
di  7.421.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2005. Le assunzioni del
personale  operativo  portato in aumento vengono effettuate nell'anno
2003 in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure
di programmazione e di approvazione.
   8.  In  relazione alle esigenze di cui all'articolo 21 della legge
28  dicembre  2001,  n.  448, e fermo restando quanto ivi previsto, a
decorrere  dall'anno  2003  e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa di 17
milioni  di  euro  per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di
carabinieri  in  ferma  quadriennale  comunque  non  superiore  a 560
unita'.  In  relazione alle esigenze di cui all'articolo 33, comma 2,
della  legge  1  agosto  2002,  n.  166,  e fermo restando quanto ivi
previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa
di  3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo
di  volontari  in  servizio  permanente  comunque non superiore a 110
unita' e ad incremento della dotazione organica fissata dall'articolo
2  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il
contingente  di  militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio
militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto e' ridotto
nell'anno 2003 a 2.811 unita' e nell'anno 2004 a 2.575 unita'.
   9.  All'articolo  6,  comma  2,  del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  199,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole: "in
conseguenza  delle azioni criminose di cui all' articolo 82, comma 1,
della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate"
sono  aggiunte  le  seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni
riportate  nell'espletamento  di  servizi  di  polizia  o di soccorso
pubblico".
   10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle
Forze  armate,  al  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di
polizia  e  al personale della carriera diplomatica e prefettizia. Le
disposizioni  di  cui  ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai
magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  agli avvocati e
procuratori  dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle
relative federazioni nonche' al compatto scuola, per il quale trovano
applicazione  le  disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e 35 della presente legge. Per le regioni e le
autonomie  locali,  nonche'  per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 11.
   11.  Ai  fini  del  concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  con  decreti  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  emanare entro sessanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, previo
accordo tra Governo; regioni e autonomie locali da concludere in sede
di   Conferenza   unificata,  sono  fissati  per  le  amministrazioni
regionali,  per  le  province  e i comuni con popolazione superiore a
5.000  abitanti  che  abbiano  rispettato  le  regole  del  patto  di
stabilita'  interno  per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per
gli  enti  del  Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le
assunzioni  a  tempo  indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni,
fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', devono, comunque,
essere  contenute,  fatta  eccezione per il personale infermieristico
del  Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al
50  per  cento  delle  cessazioni dal servizio verificatesi nel corso
dell'anno  2002  tenuto  conto,  in relazione alla tipologia di enti,
della dimensione demografica, dei profili professionali del personale
da   assumere,   della  essenzialita'  dei  servizi  da  garantire  e
dell'incidenza  delle spese del personale sulle entrate correnti. Per
gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale possono essere disposte
esclusivamente  assunzioni,  entro  i  predetti  limiti, di personale
appartenente  al  ruolo sanitario. Non puo' essere stabilita, in ogni
caso,  una  percentuale  superiore  al  20 per cento per i comuni con
popolazione  superiore  a 5.000 abitanti e le province che abbiano un
rapporto   dipendenti-popolazione   superiore   a   quello   previsto
dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n.  77,  e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la
cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti
sia  superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli
enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare
il  rispetto  delle  disposizioni  relative  al  patto  di stabilita'
interno  per  l'anno  2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al
presente  comma  trovano applicazione le disposizioni di cui al comma
4.  Nei  confronti  delle  province  e  dei  comuni  con  popolazione
superiore  a  5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del
patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno 2002 rimane confermata la
disciplina   delle   assunzioni   a   tempo   indeterminato  prevista
dall'articolo  19  della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso
sono  consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni
connesse  al  passaggio  di funzioni e competenze alle regioni e agli
enti  locali  il  cui  onere  sia  coperto dai trasferimenti erariali
compensativi  della  mancata  assegnazione delle unita' di personale.
Con  i  decreti di cui al presente comma e' altresi' definito, per le
regioni,  per  le  autonomie  locali  e  per  gli  enti  del Servizio
sanitario  nazionale,  l'ambito applicativo delle disposizioni di cui
ai  commi  1,  2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero
delle  attivita'  produttive,  sono  individuati  per  le  Camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  e  l'Unioncamere
specifici  indicatori  volti  a  definire le condizioni di equilibrio
economico-finanziario.
   12.  I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di
personale  presso  le  amministrazioni  pubbliche che per l'anno 2003
sono  soggette  a  limitazioni  delle  assunzioni  di  personale sono
prorogati  di  un  anno.  La  durata delle idoneita' conseguite nelle
procedure  di  valutazione  comparativa  per la copertura di posti di
professore  ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n.
210,  e'  prorogata  per  l'anno  2003.  All'articolo  16 del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
   "1-bis.  Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della
legge  19  febbraio  1981,  n.  27,  la facolta' di cui al comma 1 e'
estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta'".
   13.  Per  l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono
procedere   all'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato,  ad
eccezione  di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui
al  decreto  legislativo  18  agosto  2000, n. 267, o con convenzioni
ovvero  alla  stipula  di  contratti  di  collaborazione coordinata e
continuativa  nel  limite  del  90  per cento della spesa media annua
sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nel  triennio  1999-2001. Tale
limitazione  non  trova  applicazione  nei  confronti delle regioni e
delle  autonomie  locali,  fatta eccezione per le province e i comuni
che  per  l'anno  2002  non abbiano rispettato le regole del patto di
stabilita'    interno,    nonche'   nei   confronti   del   personale
infermieristico  del  Servizio  sanitario  nazionale. Per il comparto
scuola  trovano  applicazione  le specifiche disposizioni di settore.
Per  gli  enti  di  ricerca, per l'istituto superiore di sanita', per
l'Agenzia  spaziale  italiana  e  per l'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia   e   l'ambiente,   nonche'  per  le  scuole  superiori  ad
ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo
determinato  i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con
le  istituzioni  comunitarie  e internazionali di cui all'articolo 5,
comma  27,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti
con le imprese.
   14. E' autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno
2003  in  favore  dell'istituto  superiore  di sanita' per proseguire
l'assolvimento  dei  compiti  di  cui all'articolo 92, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   15.  Per  la  prosecuzione  degli interventi di cui all'articolo 2
della legge 23 luglio 1991, n. 233, e' autorizzato lo stanziamento di
1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.
   16. E' autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno
2003  in  favore  dell'Istituto nazionale per la fisica della materia
(INFM).
   17.  Sono  escluse  dalle limitazioni previste dal comma 13 per la
pubblica  amministrazione,  le  assunzioni di personale delle polizie
municipali  nel  rispetto  del  patto  di  stabilita'  e  dei bilanci
comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni.
   18.  Le  procedure  di  conversione  in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato  dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno
2002  o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre
2003.  I  rapporti  in essere instaurati con il personale interessato
alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.
   19.  I  Ministeri  della  salute, della giustizia, per i beni e le
attivita'  culturali  e  l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad
avvalersi,  sino  al  31 dicembre 2003, del personale in servizio con
contratti   di   lavoro  a  tempo  determinato,  prorogati  ai  sensi
dell'articolo  19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma
24, della legge 28 dicembre 2001. n. 448.
   20.  I  comandi  in  atto  del personale della societa' per azioni
Poste  italiane  e  dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di
cui  all'articolo  19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.
   21.  In  relazione  a  quanto  previsto dal presente articolo, con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono stabilite, anche in
deroga  alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare
e accelerare i processi di mobilita', anche intercompartimentale, del
personale delle pubbliche amministrazioni.
   22.   Per   ciascuno  degli  anni  2004  e  2005,  a  seguito  del
completamento  degli  adempimenti  previsti  dai commi 1 e 2 e previo
esperimento  delle  procedure  di mobilita', le amministrazioni dello
Stato  anche  ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici
non  economici  con  organico  superiore  a  200 unita' sono tenuti a
realizzare  una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento
rispetto  a  quello  in  servizio  al  31  dicembre  2003  secondo le
procedure  di  cui  all'articolo  39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  e  successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche
adeguano  le  proprie  politiche  di  reclutamento  di  personale  al
principio  di  contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi
fissati  dai  documenti  di  finanza  pubblica.  A tale fine, secondo
modalita'  indicate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
d'intesa  con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti
di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente
alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per
le  Forze  armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
i  piani  previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
   23.  All'articolo  28  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita,
di   ridurre   il   complesso  della  spesa  di  funzionamento  delle
amministrazioni   pubbliche,   di   incrementare  l'efficienza  e  di
migliorare  la  qualita'  dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite
le  organizzazioni  sindacali  per  quanto  riguarda i riflessi sulla
destinazione  del  personale,  individua  gli  enti  e  gli organismi
pubblici,   incluse   le  agenzie,  vigilati  dallo  Stato,  ritenuti
indispensabili  in  quanto  le  rispettive  funzioni non possono piu'
proficuamente  essere  svolte  da  altri  soggetti  sia  pubblici che
privati,  disponendone  se  necessario  anche  la  trasformazione  in
societa'  per  azioni  o  in fondazioni di diritto privato, ovvero la
fusione  o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attivita'
analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma
senza  che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti,
gli  organismi  e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun
provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione";
b) al  comma  2, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: "c-bis)
   svolgono   compiti   di   garanzia   di   diritti   di   rilevanza
   costituzionale".

   24.  Il  termine  di  cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12
marzo  1999, n. 68, gia' differito di diciotto mesi dall'articolo 19,
comma  1,  della  legge  28  dicembre  2001,  n. 448, e' prorogato di
ulteriori dodici mesi.
   25. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il corso
   di  cui  al  comma  3  ha  la durata di dodici mesi ed e' seguito,
   previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso
   amministrazioni pubbliche o private.";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
   "7.  In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale
delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge
27  dicembre  1997,  n.  449,  le  amministrazioni  di cui al comma 1
comunicano,  entro  il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, il
numero  dei  posti  che  si  renderanno  vacanti nei propri ruoli dei
dirigenti.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  entro il 31
luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione  i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al
comma  3.  Il  corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno".

      
                  Note all'art. 34:
              -   Il  testo  dell'art.  1  del  gia'  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
              "Art.  1  (Finalita'  ed  ambito di applicazione). - Le
          disposizioni     del    presente    decreto    disciplinano
          l'organizzazione  degli  uffici e i rapporti di lavoro e di
          impiego  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche,
          tenuto  conto  delle  autonomie  locali  e  di quelle delle
          regioni  e  delle province autonome, nel rispetto dell'art.
          97, comma primo, della costituzione, al fine di:
                a) accrescere  l'efficienza  delle amministrazioni in
          relazione  a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
          Paesi  dell'Unione  europea,  anche  mediante il coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici;
                b) razionalizzare   il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il persona1e, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane   nelle   pubbliche   amministrazioni,   curando   la
          formazione  e  lo  sviluppo  professionale  dei dipendenti,
          garantendo   pari   opportunita'  alle  lavoratrici  ed  ai
          lavoratori  e  applicando  condizioni  uniformi  rispetto a
          quello del lavoro privato.
              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
              3.  Le  disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi   fondamentali   ai   sensi  dell'art.  117  della
          costituzione.  Le  Regioni a statuto ordinario si attengono
          ad  esse  tenendo  conto  delle peculiarita' dei rispettivi
          ordinamenti.  I principi desumibili dall'art. 2 della legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  e  successive modificazioni, e
          dall'art.  11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono
          altresi',  le Regioni a statuto speciale e per le provincie
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, norme fondamentali di
          riforma economico-sociali della Repubblica.".
              - Per il testo del comma 4 dell'art. 70 del gia' citato
          decreto   legislativo   n.   165/2001,   vedasi   in   nota
          all'articolo precedente.
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  reca "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e  per  la semplificazione amministrativa"
          (Pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
          Supplemento ordinario.).
              -  La  legge  6 luglio 2002, n. 137 reca "Delega per la
          riforma  dell'organizzazione del Governo e della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  di  enti pubblici"
          (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  8  luglio 2002, n.
          158).
              -  La  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 reca:
          "Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
          costituzione"    (Pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          24 ottobre 2001, n. 248).
              - Il Capo III del titolo III della gia' citata legge n.
          448/2001  comprende gli articoli dal n. 28 al n. 36, qui di
          seguito riportati:
              "Capo  III  -  Patto di stabilita' interno per gli enti
          pubblici
              Art.   28   (Trasformazione   e  soppressione  di  enti
          pubblici).
              Art.   29   (Misure   di   efficienza  delle  pubbliche
          amministrazioni).
              Art.  30 (Attivita' di supporto al Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali).
              Art.  31  (Misure  in materia di servizi della pubblica
          amministrazione   e   di  sostegno  dell'occupazione  nelle
          regioni del sud).
              Art. 32 (Contenimento e razionalizzazione delle spese).
              Art. 33 (Servizi dei beni culturali).
              Art.  34  (Personale  a tempo determinato del Ministero
          per i beni e le attivita' culturali).
              Art. 35 (Norme in materia di servizi pubblici locali).
              Art.  36  (Organici  del  personale).  -  Il  testo del
          comma 7, dell'art. 3 della gia' citata legge n. 145/2002 e'
          il seguente:
              "7. Fermo   restando   il   numero   complessivo  degli
          incarichi  attribuibili, le disposizioni di cui al presente
          articolo  trovano immediata applicazione relativamente agli
          incarichi  di funzione dirigenziale di livello generale e a
          quelli  di  direttore generale degli enti pubblici vigilati
          dallo  Stato  ove  e'  prevista  tale  figura.  I  predetti
          incarichi  cessano  il  sessantesimo  giorno  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  esercitando i
          titolari  degli  stessi  in  tale periodo esclusivamente le
          attivita'  di  ordinaria amministrazione. Fermo restando il
          numero  complessivo  degli  incarichi attribuibili, per gli
          incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale,
          puo'  procedere, entro novanta giorni dalla data di entrata
          in   vigore   della  presente  legge,  all'attribuzione  di
          incarichi  ai  sensi  delle disposizioni di cui al presente
          articolo,  secondo il criterio della rotazione degli stessi
          e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del
          contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio
          1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1. Decorso tale
          termine,  gli incarichi si intendono confermati, ove nessun
          provvedimento   sia   stato  adottato.  In  sede  di  prima
          applicazione  dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165,  come  modificato  dal comma 1 del presente
          articolo,  ai  dirigenti  ai  quali  non  sia  riattribuito
          l'incarico in precedenza svolto e' conferito un incarico di
          livello  retributivo equivalente e precedente. Ove cio' non
          sia  possibile,  per  carenza  di  disponibilita' di idonei
          posti  di funzione o per la mancanza di specifiche qualita'
          professionali,  al  dirigente  e' attribuito un incarico di
          studio,  con  il  mantenimento  del  precedente trattamento
          economico,  di durata non superiore ad un anno. La relativa
          maggiore spesa e' compensata rendendo indisponibile ai fini
          del  conferimento,  un  numero  di  incarichi  di  funzione
          dirigenziale  equivalente  sul  piano  finanziario, tenendo
          conto    prioritariamente    dei   posti   vacanti   presso
          l'amministrazione che conferisce l'incarico .".
              - Il testo del comma 68 dell'art. 52 (Interventi vari),
          della gia' citata legge n. 448/2001 e' il seguente:
              "68.  Al  fine  di  assicurare l'effettivo rispetto del
          principio  dell'invarianza  della spesa nell'attuazione dei
          regolamenti  previsti  dagli  articoli 4  e 7  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, l'eventuale maggiore
          onere  derivante  dalla previsione di trattamento economico
          commisurati  a  quelli  spettanti ai soggetti preposti agli
          uffici  di  cui  all'art.  19,  commi da 3 a 5, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e'  compensato
          considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso
          la  stessa  amministrazione,  un  numero  di  incarichi  di
          funzione   dirigenziale,   anche   di   livello   generale,
          equivalente sul piano finanziario".
              -  Il  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215, reca
          "Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
          progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
          n.  331"  (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 giugno
          2001, n. 133, Supplemento ordinario).
              -  La  legge  14 novembre  2000, n. 331 reca "Norme per
          l'istituzione    del   servizio   militare   professionale"
          (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n.
          269).
              -  Il  testo  dell'art.  39,  comma 3-ter,  della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica) e' il seguente:
              "3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di nuovo persona le e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non economici con l'organico superiore a duecento
          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma 4,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.".
              - Il  testo  dell'art.  21  della  gia' citata legge n.
          448/2001 e' il seguente:
              "Art.  21  (Sostituzione  dei carabinieri ausiliari). -
          1. In   relazione   alla   necessita'   di  procedere  alla
          progressiva   sostituzione  dei  carabinieri  ausiliari  in
          deroga   a   quanto  stabilito  dall'art.  39  della  legge
          27 dicembre  1997,  n.  449, e successive modificazioni, e'
          attivato  un primo programma di arruolamento di contingenti
          annui  di  carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti
          di   spesa  di  20 milioni  di  euro  per  l'anno 2002,  di
          40 milioni  di euro per l'anno 2003 e di 60 milioni di euro
          a  decorrere  dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita'
          di   assicurare   nei  successivi  esercizi  finanziari  la
          completa sostituzione del contingente di ausiliari.
              2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti
          i  criteri  e  le  modalita' per gli arruolamenti di cui al
          comma 1,  ai  quali  possono  partecipare,  se  di eta' non
          superiore a trenta anni:
                a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati
          che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza
          demerito;
                b)  i  volontari  di  truppa  delle  Forze  armate in
          servizio  che, alla data di scadenza delle domande, abbiano
          svolto  almeno  due  anni  di  servizio  senza  demerito in
          qualita'  di  volontario  in  ferma  breve  ovvero in ferma
          prefissata.
              3. Agli  arruolamenti  di  cui al comma 1 si applica la
          riserva  del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto
          dall'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
          I  posti  destinati  ai  volontari  delle  Forze armate per
          effetto   della  predetta  riserva,  e  non  coperti,  sono
          riportati  in  aggiunta  ai  posti  ad  essi  riservati nel
          successivo concorso".
              -  Il  testo del comma 2 dell'art. 33 della gia' citata
          legge n. 166/ 2002 e' il seguente:
              "2.  Al  fine  di  avviare  la  necessaria  progressiva
          sostituzione  dei militari in servizio obbligatorio di leva
          nel  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  con volontari di
          truppa,   sono   autorizzati   l'immissione   in   servizio
          permanente   di   495   volontari   e   l'arruolamento   di
          145 volontari,  in  ferma  volontaria prefissata breve e in
          rafferma,  ad  incremento delle dotazioni organiche fissate
          dagli  articoli 2  e 7  del  decreto  legislativo 12 maggio
          1995,  n.  196,  per  lo  stesso Corpo, secondo la seguente
          progressione:   140 volontari   in  servizio  permanente  e
          35 volontari   in   ferma   volontaria,   nell'anno   2002;
          170 volontari  in  servizio  permanente  e  59 volontari in
          ferma volontaria, nell'anno 2003; 185 volontari in servizio
          permanente    e    51 volontari    in   ferma   volontaria,
          nell'anno 2004.  Contestualmente  il  contingente  di 3.325
          militari  di  truppa  chiamati  ad  assolvere  il  servizio
          militare  obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto
          si  riduce  nell'anno 2002 a 3.150 unita', nell'anno 2003 a
          2.921 unita' e nell'anno 2004 a 2.685 unita'".
              -   Il   testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo
          12 maggio  1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge
          6 marzo  1992,  n.  216,  in materia di riordino dei ruoli,
          modifica  alle  norme di reclutamento, stato di avanzamento
          del  personale  non  direttivo  delle  Forze  armate) e' il
          seguente:
              "Art.  2  (Ruolo  dei  volontari  di truppa in servizio
          permanente). - 1.  Il  ruolo  dei  volontari  di  truppa in
          servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi:
                a) Esercito:
                  1 caporal maggiore;
                  caporal maggiore scelto;
                  caporal maggiore capo;
                  caporal maggiore capo scelto.
                b) Marina:
                  sottocapo di 3a classe;
                  sottocapo di 2a classe;
                  sottocapo di 1a classe;
                  sottocapo di 1a classe scelto.
                c) Aeronautica:
                  aviere capo;
                  1 aviere scelto;
                  1 aviere capo;
                  1 aviere capo scelto.
              2.  La  dotazione  organica  dei ruolo dei volontari di
          truppa in servizio permanente e cosi' costituita:
                Esercito: 16.722;
                Marina: 4.615;
                Aeronautica: 2.250.
              Nell'ambito  della  Marina e' previsto inoltre un ruolo
          dei  volontari  di  truppa  delle capitanerie di porto, con
          dotazione di 675 unita'.
              3.  Le  eventuali  vacanze  organiche nel ruolo possono
          essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
          volontari  in  ferma breve di cui al comma 1 del successivo
          art. 7.".
              -   Il   testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3, della legge
          6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
          personale  non  direttivo  e  non dirigente del Corpo della
          Guardia  di finanza), cosi' come modificato dalla legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              "Art.  6  (Requisiti  per  l'ammissione al corso). - 1.
          L'ammissione  al  corso  per  la promozione a finanziere ha
          luogo  mediante un concorso al quale possono essere ammessi
          i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
                a)  cittadinanza  italiana  e  godimento  dei diritti
          civili e politici;
                b)  eta',  alla  data indicata nel bando di concorso,
          non  inferiore  ad  anni 18  e non superiore ad anni 26. Il
          limite  massimo  di  eta'  e'  elevato  di  un periodo pari
          all'effettivo  servizio  prestato, comunque non superiore a
          tre  anni,  per  i  cittadini che abbiano prestato servizio
          militare volontario, di leva e di leva prolungata;
                c) stato civile di celibe o nubile vedovo o vedova;
                d)   idoneita'   fisico   attitudinale   al  servizio
          incondizionato nella Guardia di finanza;
                e)   statura  non  inferiore  a  metri 1.65  per  gli
          aspiranti  di sesso maschile, e metri 1,61 per le aspiranti
          di sesso femminile;
                f)  possesso  del diploma di istruzione secondaria di
          primo grado;
                g)    non    essere,    alla    data   dell'effettivo
          incorporamento,  imputato  o  condannato  per  delitto  non
          colposo ovvero sottoposto a misure di prevenzione;
                h)    non    trovarsi,   alla   data   dell'effettivo
          incorporamento,  in  situazioni  comunque incompatibili con
          l'acquisizione  o la conservazione dello stato giuridico di
          finanziere;
                i)  essere  in  possesso  delle  qualita' morali e di
          condotta  stabilite  per  l'ammissione  ai  concorsi  della
          magistratura ordinaria;
                l)  non  essere stato espulso dalle forze armate, dai
          Corpi  militarmente  o  civilmente organizzati o destituito
          dai pubblici uffici;
                m)  aver  ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti
          all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva.
              2. Possono  inoltre  essere  ammessi al concorso per la
          promozione   a   finanziere,   nell'ambito   delle  vacanze
          disponibili,  il  coniuge  ed i figli superstiti, nonche' i
          fratelli  o  le  sorelle,  qualora  unici  superstiti,  del
          personale   delle   Forze   di  polizia,  deceduto  o  reso
          permanentemente  invalido  al  servizio con invalidita' non
          inferiore  all'ottanta per cento della capacita' lavorativa
          in  conseguenza  delle azioni criminose di cui all'art. 82,
          comma 1,  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388, ed alle
          leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni
          riportate  nell'espletamento  di  servizi  di  polizia o di
          soccorso  pubblico,  i quali ne facciano richiesta, purche'
          siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1:
              3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 2 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  ed  ai figli superstiti, nonche' ai
          fratelli  o  alle  sorelle,  qualora  unici superstiti, del
          personale  del  Corpo  della  Guardia di finanza deceduto o
          reso  permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
          non   inferiore   all'ottanta  per  cento  della  capacita'
          lavorativa,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni riportate
          nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero
          in attivita' operative individuate con decreto del Ministro
          delle  finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego
          di   mezzi  o  attrezzature  esclusivamente  militari,  una
          particolare esposizione al rischio.".
              - Il  testo  dell'art.  22  della  gia' citata legge n.
          448/2001 e' il seguente:
              "Art.  22  (Disposizioni  in  materia di organizzazione
          scolastica).  -  1.  Nel  quadro della piena valorizzazione
          dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi
          scolastici,  le  dotazioni  organiche del personale docente
          delle  istituzioni  scolastiche  autonome  sono  costituite
          sulla   base   del  numero  degli  alunni  iscritti,  delle
          caratteristiche   e  delle  entita'  orarie  dei  curricoli
          obbligatori  relativi  ad  ogni  ordine  e grado di scuola,
          nonche'  nel rispetto di criteri e di priorita' che tengano
          conto della specificita' dei diversi contesti territoriali,
          delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni
          e della necessita' di garantire interventi a sostegno degli
          alunni   in   particolari   situazioni,   con   particolare
          attenzione  alle  aree  delle  zone  montane  e delle isole
          minori.
              2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  definisce  con  proprio decreto, emanato di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          previo  parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
          parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
          provvede  alla determinazione della consistenza complessiva
          degli   organici   del   personale   docente  ed  alla  sua
          ripartizione su base regionale.
              3.  Le  dotazioni  organiche  di  cui  al  comma 1 sono
          definite,  nell'ambito  di  ciascuna regione, dal dirigente
          preposto  all'ufficio  scolastico  regionale,  su  proposta
          formulata   dai  dirigenti  delle  istituzioni  scolastiche
          interessate,  sentiti  i componenti organi collegiali delle
          medesime  istituzioni,  nel  limite dell'organico regionale
          assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una
          distribuzione  degli  insegnanti  di  sostegno all'handicap
          correlata   all'effettiva   presenza   di  alunni  iscritti
          portatori    di    handicap   nelle   singole   istituzioni
          scolastiche.
              4.  Nel  rispetto  dell'orario  di  lavoro definito dai
          contratti   collettivi   vigenti,  i  dirigenti  scolastici
          attribuiscono   ai  docenti  in  servizio  nell'istituzione
          scolastica,  prioritariamente  e  con  il loro consenso, le
          frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
          ore  aggiuntive  di  insegnamento  oltre l'orario d'obbligo
          fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
              5.  L'insegnamento  della lingua straniera nella scuola
          elementare  viene  prioritariamente  assicurato all'interno
          del   piano   di  studi  obbligatorio  e  dell'organico  di
          istituto.
              6.  Le  istituzioni  scolastiche autonome, ad eccezione
          delle  scuole  dell'infanzia  e  delle  scuole  elementari,
          possono  provvedere alla sostituzione del personale assente
          utilizzando,   in   coerenza   con  il  piano  dell'offerta
          formativa,  le  proprie risorse di personale docente, anche
          oltre   i  limiti  temporali  previsti  dalle  disposizioni
          vigenti  e  fino  a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti
          economie  di risorse finanziarie concorrono ad incrementare
          il fondo di istituto.
              7.  La  commissione  di  cui  all'art.  4  della  legge
          10 dicembre  1997,  n.  425,  e'  composta dagli insegnanti
          delle  materie  di  esame della classe del candidato per le
          scuole  del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole
          legalmente  riconosciute  e pareggiate le classi sostengono
          l'esame  davanti  ad una commissione composta da commissari
          interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a
          quello  dei  componenti  esterni, individuati tra i docenti
          delle  classi  terminali  delle  scuole statali o paritarie
          alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o
          pareggiate   sono   state   preventivamente   abbinate.  La
          designazione  puo'  riguardare  solo  uno dei docenti delle
          materie  oggetto  della  prima  o seconda prova scritta. Il
          dirigente  regionale competente nomina il presidente tra il
          personale  docente  e  dirigente  delle  scuole  secondarie
          superiori,  per  ogni sede di esame. Con decreto, di natura
          non    regolamentare,    del    Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca,  si  provvede  alla
          determinazione  del numero dei componenti la commissione di
          esame.   Per   la   corresponsione  dei  compensi  previsti
          dall'art.  4,  comma 5, della citata legge n. 425 del 1997,
          il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro.
              8.  Nel  primo  corso  concorso per il reclutamento dei
          dirigenti  scolastici,  di  cui  all'art.  29, comma 3, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165, il periodo di
          formazione ha una durata nove mesi e si articola in 160 ore
          di  lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione
          finale.
              9.  Il  reclutamento  dei  presidi incaricati nel primo
          corso  concorso,  di  cui  all'art. 29, comma 3, del citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di
          ammissione  loro riservato nonche' il periodo di formazione
          e  l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge
          sulla  base  di una indizione separata effettuata con bando
          del    competente    direttore   generale   del   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca ed e'
          finalizzato  alla  copertura  del  50 per  cento  dei posti
          disponibili.  Il  periodo  di formazione ha una durata di 4
          mesi,  e'  articolato  in  160 ore di lezione frontale e si
          svolge secondo modalita' che consentano ai presidi medesimi
          l'espletamento  del  servizio che tiene luogo del tirocinio
          di cui al comma 8.
              10.   L'organizzazione   e  lo  svolgimento  del  corso
          concorso  sono  curati  dagli  uffici scolastici regionali.
          L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione
          sono  curati  con la collaborazione dell'Istituto nazionale
          di  documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa
          e degli istituti regionali di ricerca educativa.
              11.  Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di
          formazione  sono  utilizzate  con  priorita'  rispetto alle
          apposite  graduatorie  provinciali  di cui all'art. 477 del
          testo  unico  di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
          n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei
          vincitori  del  corso  concorso,  per  il  conferimento  di
          incarichi  di  presidenza.  A  tal fine il 50 per cento dei
          posti  disponibili  e'  riservato  a coloro che beneficiano
          della  riserva  dei  posti di cui all'art. 29, comma 3, del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
              12.   Il   50   per   cento  dei  risparmi  conseguenti
          all'applicazione  del  comma 9  vanno  ad  incrementare gli
          stanziamenti  di  bilancio destinati allo svolgimento degli
          esami   di   Stato  conclusivi  dell'istruzione  secondaria
          superiore.
              13.  Al  personale  delle amministrazioni pubbliche che
          abbia  superato  il  previsto  ciclo  di  studi  presso  le
          rispettive  scuole di formazione, ivi compresi gli istituti
          di   formazione  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare  e  civile  e  delle  Forze  armate, l'Istituto di
          perfezionamento  della  Polizia  di  Stato,  la  Scuola  di
          polizia  tributaria  della  Guardia  di finanza e la Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze, e' riconosciuto un
          credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio
          di  cui  all'art.  3  del regolamento di cui al decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica  3 novembre  1999,  n.  509.  Le  modalita'  di
          riconoscimento  dei  crediti formativi sono individuate con
          apposite   convenzioni  stipulate  tra  le  amministrazioni
          interessate e le universita'.
              14.  All'art.  145,  comma 40,  della legge 23 dicembre
          2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) la parola: "straordinario e' soppressa;
                b)  le  parole:  "lire 1,5  miliardi  nel  2002  sono
          sostituite  dalle  seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere
          dall'anno 2002 ;
                c) (aggiunge due periodi, dopo il primo, al comma 40,
          dell'art. 145, legge 23 dicembre 2000, n. 388)".
              -  Il  testo  del  comma 3,  dell'art. 119, del decreto
          legislativo    25 febbraio   1995,   n.   77   (Ordinamento
          finanziario e contabile degli enti locali), e' il seguente:
              "3.   Per   il  triennio  1994-1996  i  rapporti  medi,
          dipendenti-popolazione,  validi  per gli enti in condizione
          di dissesto, sono i seguenti:


Fascia demografica         rapporto medio      dipendenti/popolazione
         -                       -                       -
fino                     a     999 abitanti             1/95
da   1.000               a   2.999 abitanti             1/100
da   3.000               a   9.999 abitanti             1/105
da  10.000               a  59.999 abitanti             1/95
da  60.000               a 249.999 abitanti             1/80
oltre 249.999 abitanti                                  1/60

                              PROVINCE

Fascia demografica         rapporto medio      dipendenti/popolazione
         -                       -                       -
fino                      a   299.999 abitanti          1/520
da   300.000              a   499.999 abitanti          1/650
da   500.000              a   999.999 abitanti          1/830
da    1.000.000           a 2.000.000 abitanti          1/770
oltre 2.000.000 abitanti                                1/1000

              - Il  testo dell'articolo 19 della gia' citata legge n.
          448/2001 e' il seguente:
              "Art.  19  (Assunzione  di  personale).- 1.  Per l'anno
          2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
          autonomo,  alle  agenzie, agli enti pubblici non economici,
          alle  universita',  limitatamente  al  personale tecnico ed
          amministrativo,  agli  enti di ricerca ed alle province, ai
          comuni alle comunita' montane ed ai consorzi di enti locali
          che  non  abbiano  rispettato  le disposizioni del patto di
          stabilita'  interno  per  l'anno  2001  e' fatto divieto di
          procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;
          i  singoli  enti locali in caso di assunzione del personale
          devono   autocertificare  il  rispetto  delle  disposizioni
          relative  al  patto  di stabilita' interno per l'anno 2001.
          Alla  copertura  dei  posti  disponibili si puo' provvedere
          mediante ricorso alle procedure di mobilita' previste dalle
          disposizioni  legislalive  e  contrattuali,  tenendo  conto
          degli  attuali processi di riordino e di accorpamento delle
          strutture  nonche'  di  trasferimento  di funzioni. Si puo'
          ricorrere  alle  procedure di mobilita' fuori dalla regione
          di  appartenenza  dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui
          il      comune      ricevente     abbia     un     rapporto
          dipendenti-popolazione    inferiore   a   quello   previsto
          dall'articolo   119,   comma  3,  del  decreto  legislativo
          25 febbraio      1995,      n.     77,     e     successive
          modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite
          le   assunzioni   connesse   al  passaggio  di  funzioni  e
          competenze  agli  enti  locali il cui onere sia coperto dai
          trasferimenti    erariali    compensativi   della   mancata
          assegnazione  delle  unita' di personale. Il divieto non si
          applica  al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni
          di  personale relative a figure professionali non fungibili
          la  cui  consistenza organica non sia superiore all'unita',
          nonche'  quelle  relative  alle categorie protette e quelle
          relative   ai   vincitori  del  secondo  corso-concorso  di
          formazione  dirigenziale  indetto  dalla  Scuola  superiore
          della  pubblica  amministrazione di cui al bando pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  18 marzo  1997,  4a  serie
          speciale,  n.  22.  Il  divieto non si applica al personale
          della  carriera  diplomatica.  Il  divieto  non  si applica
          altresi'   ai   magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato.
          In  deroga  al  divieto  di  assunzioni, il Ministero della
          giusti  zia,  con  riferimento alle specifiche esigenze del
          settore,   definisce   per   l'anno   2002   un   programma
          straordinario  di  assunzioni  nel  limite di 500 unita' di
          personale    appartenente    alle    figure   professionali
          strettamente  necessarie  ad  assicurare  la  funzionalita'
          dell'apparato  giudiziario.  Il  Ministero della giustizia,
          nei  limiti  delle  spese  sostenute  nell'anno  2001 per i
          rapporti  di  lavoro a tempo determinato, e' autorizzato ad
          avvalersi,  fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto
          a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 2,
          lettera   a),  della  legge  18 agosto  2000,  n.  242.  Il
          programma  di  assunzioni  va presentato per l'approvazione
          alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri ed al Ministro
          dell'economia e delle finanze. I termini di validita' delle
          graduatorie   per   l'assunzione  di  personale  presso  le
          amministrazioni  pubbliche  sottoposte al divieto di cui al
          presente  comma  sono  prorogati  di  un anno. Il Ministero
          della   salute   e'   autorizzato  ad  avvalersi,  fino  al
          31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato
          ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre
          1999,  n.  494.  Il termine di cui all'articolo 18 comma 3,
          della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' differito di 18 mesi a
          partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa
          al  personale assunto a tempo determinato o con convenzioni
          dalle  province,  dai comuni, dalle comunita' montane e dai
          consorzi  di  enti locali non puo' superare l'importo della
          spesa  sostenuta  al medesimo titolo nell'anno 2001, con un
          incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato
          nel documento di programmazione economico-finanziaria.
              2.  in  relazione  a quanto disposto dal comma 1 per il
          personale  della  magistratura,  all'articolo  18, comma 1,
          della  legge  13 febbraio  2001, n. 48, le parole: "banditi
          con  unico  decreto  sono  sostituite  dalle  seguenti: "da
          bandire  entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge .
              3.  (Sostituisce l'ultimo periodo del comma 2 dell'art.
          39, legge 27 dicembre 1997, n. 449)
              4.  Per  il  triennio  2002  -  2004,  in  deroga  alla
          disciplina  di  cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e
          i  Corpi  di  polizia nonche' il Corpo nazionale dei vigili
          del   fuoco   predispongono  specifici  piani  annuali  con
          l'indicazione:
                a) delle iniziative da adottare per un piu' razionale
          impiego  delle  risorse  umane, con particolare riferimento
          alla  riallocazione del personale esclusivamente in compiti
          di natura tecnico-operativa;
                b) dei   compiti   strumentali   o  non  propriamente
          istituzionali  il  cui  svolgimento  puo'  essere garantito
          mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale
          di  altre  amministrazioni  pubbliche, o il cui affidamento
          all'esterno risulti economicamente piu' vantaggioso nonche'
          delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
                c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che,
          fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento
          di  organico  per  le quali sia indicata apposita copertura
          finanziaria,  non possono, comunque, superare le cessazioni
          dal   servizio   verificatesi   al  31  dicembre  dell'anno
          precedente  a quello di riferimento. Per le Forze armate si
          tiene  comunque  conto  dei  criteri  e  degli  oneri  gia'
          considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.
              5.  I  piani di cui al comma 4 sono presentati entro il
          31  gennaio  di  ciascun anno alla Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica ed al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello Stato, per la successiva
          approvazione del Consiglio dei Ministri. Le amministrazioni
          procedono  autonomamente  alle  assunzioni  di personale in
          attuazione  dei piani annuali e ne danno comunicazione, per
          la  conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartiniento  della  funzione  pubblica  e al
          Ministero  dell'economia  e  delle  Finanze  - Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun
          quadrimestre;
              6.  Fino  al  conseguimento  delle  dotazioni organiche
          indicate  nella  tabella "A allegata al decreto legislativo
          8 maggio  2001,  n. 215, alle procedure di reclutamento dei
          volontari  in  servizio  permanente  e  in ferma volontaria
          delle  Forze  armate  non  si applicano le disposizioni del
          presente    articolo.    Resta    fermo   quanto   previsto
          dall'articolo  29,  comma 2, del citato decreto legislativo
          n. 215 del 2001.
              7.   Le   assunzioni  effettuate  in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.
              8.  A  decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione
          contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo
          unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di
          cui   al   decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,
          accertano  che i documenti di programmazione del fabbisogno
          di  personale siano improntati al rispetto del principio di
          riduzione  complessiva  della  spesa di cui all'articolo 39
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni,  e  che  eventuali  deroghe a tale principio
          siano analiticamente motivate.
              9.  I  comandi in atto del personale della societa' per
          azioni  Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni,
          disciplinati   dall'articolo  45,  comma  10,  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  sono prorogati al 31 dicembre
          2002.   I  comandi  in  atto  del  personale  dell'istituto
          Poligrafico   e  Zecca  dello  Stato  presso  le  pubbliche
          amministrazioni,  ai  sensi  dell'articolo 11, comma 4, del
          decreto  legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati
          al 31 dicenibre 2002.
              10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina
          generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci
          anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione
          riconosciuti  dall'Unione  europea,  possono, a richiesta e
          secondo  la disponibilita' dei posti, essere inseriti nella
          medicina  specialistica  ambulatoriale  e  sul  territorio,
          rinunciando all'incarico di medico di base.
              11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche
          durante  la  loro iscrizione ai corsi di specializzazione o
          ai  corsi  di  formazione  specifica  in medicina generale,
          possono  sostituire  a tempo determinato medici di medicina
          generale  convenzionati con il Servizio sanitario nazionale
          ed  essere  iscritti  negli  elenchi  della  guardia medica
          notturna  e  festiva  e  della  guardia medica turistica ma
          occupati  solo  in caso di carente disponibilita' di medici
          gia' iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e
          festiva e della guardia medica turistica.
              12.  Il  medico  che  si iscrive ai corsi li formazione
          specifica  in  medicina  generale,  previo  svolgimento  di
          regolare concorso, puo' partecipare successivamente, a fine
          corso  o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole
          universitarie  di  specializzazione in medicina e chirurgia
          per   il   conseguimento  dei  titoli  di  specializzazione
          riconosciuti  dall'Unione europea. Il medico che si iscrive
          alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e
          chirurgia    per    il    conseguimento   dei   titoli   di
          specializzazione   riconosciuti  dall'Unione  europea  puo'
          partecipare  successivamente,  a fine corso o interrompendo
          lo  stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica
          in medicina generale.
              13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri
          aggiuntivi  a  carico del bilancio dello Stato si applicano
          al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le
          disposizioni di cui all'articolo 118, comma 14, della legge
          23 dicembre 2000, n. 388.
              14.  Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative
          di  alta  formazione  del  proprio personale, anche ai fini
          dell'accesso  della  dirigenza, favorendo la partecipazione
          dei   dipendenti  ai  corsi  di  laurea,  anche  triennali,
          organizzati  con  l'impiego prevalente delle metodologie di
          formazione   a   distanza   per   finalita'  connesse  alle
          attribuzioni     istituzionali     della    amministrazioni
          interessate. A tal fine, nei limiti delle ordinarie risorse
          finanziarie  destinate  all'aggiornamento e alla formazione
          del  personale,  le amministrazioni pubbliche e le relative
          Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni
          sindacali  possono anche erogare borse di studio del valore
          massimo  corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di
          laurea o provvedere al relativo rimborso.
              15.   Ai   fini  dello  sviluppo  e  del  potenziamento
          dell'attivita'    di   ricerca   della   Scuola   superiore
          dell'economia  e  delle  finanze,  nei  limiti  della spesa
          relativa  alla  dotazione  del ruolo di cui all'articolo 5,
          comma  5,  del  regolamento  di cui al decreto ministeriale
          28 settembre 2000, n. 301, del Ministro delle finanze e con
          conseguente  indisponibilita'  di  posti  di professore, la
          medesima  Scuola  puo'  assegnare incarichi di ricercatore,
          previo  superamento  di apposite procedure selettive svolte
          secondo la vigente normativa in materia universitaria".
              -  La  legge  3 luglio  1998, n. 210 reca "Norme per il
          reclutamento  dei ricercatori e dei professori universitari
          di  ruolo"  (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 6 luglio
          1998, n. 155.
              -  Il  testo  dell'articolo  16 del decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  503 (Norme per il riordinamento del
          sistema  previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a
          norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
          cosi'  come  modificato  dalla  legge  qui pubblicata e' il
          seguente:
              "Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
          in  facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
          pubblici  non  economici  di  permanere  in  servizio,  con
          effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  per  un  periodo massimo di un
          biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo
          per essi previsti.
              1   -  bis.  Per  le  categorie  di  personale  di  cui
          all'articolo  1  della  legge  19 febbraio  1981, n. 27, la
          facolta' di cui al comma 1 e' estesa sino al compimento del
          settantacinquesimo anno di eta'".
              -  Il testo dell'articolo 108 del testo unico di cui al
          decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267 (Testo unico
          delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali)  e' il
          seguente:
              "Art.  108  (Direttore  generale).  - 1. Il sindaco nei
          comuni  con  popolazione  superiore ai 15.000 abitanti e il
          presidente  della  provincia,  previa  deliberazione  della
          giunta   comunale   o   provinciale,  possono  nominare  un
          direttore  generale, al di fuori della dotazione organica e
          con  contratto  a  tempo  determinato,  e  secondo  criteri
          stabiliti  dal regolamento di organizzazione degli uffici e
          dei  servizi,  che  provvede ad attuare gli indirizzi e gli
          obiettivi  stabiliti  dagli  organi  di  governo dell'ente,
          secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente
          della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente,
          perseguendo  livelli  ottimali  di efficacia ed efficienza.
          Compete   in   particolare   al   direttore   generale   la
          predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
          dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonche' la proposta
          di  piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169.
          A    tali   fini,   al   direttore   generale   rispondono,
          nell'esercizio  delle  funzioni loro assegnate, i dirigenti
          dell'ente,  ad  eccezione del segretario del comune e della
          provincia.
              2.  Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal
          presidente  della  provincia,  previa  deliberazione  della
          Giunta  comunale o provinciale. La durata dell'incarico non
          puo'   eccedere  quella  del  mandato  del  sindaco  o  del
          presidente della provincia.
              3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  ai 15.000
          abitanti  e' consentito procedere alla nomina del direttore
          generale  previa  stipula  di convenzione tra comuni le cui
          popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal
          caso  il  direttore  generale  dovra' provvedere anche alla
          gestione  coordinata  o  unitaria  dei servizi tra i comuni
          interessati.
              4.   Quando  non  risultino  stipulate  le  convenzioni
          previste  dal  comma  3  e  in  ogni  altro  caso in cui il
          direttore  generale  non  sia  stato  nominato, le relative
          funzioni  possono  essere  conferite.  dal  sindaco  o  dal
          presidente della provincia al segretario".
              -  Il  testo  del  comma 27 dell'articolo 5 della legge
          24 dicembre  1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
          pubblica) e' il seguente:
              "27.    Sono   fatti   salvi   i   contratti   previsti
          dall'articolo  36  della  legge  20 marzo  1975,  n.  70, e
          successive  modificazioni,  e dall'articolo 23 dell'accordo
          sindacale  reso  esecutivo dal decreto del Presidente della
          Repubblica  12  febbraio  1991,  n.  171. Sono fatti salvi,
          altresi',   i   contratti   a   tempo   determinato  presso
          istituzioni  ed  enti  di  ricerca  i cui oneri ricadano su
          fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed
          internazionali,  nonche'  quelli  derivanti dall'articolo 2
          della legge 7 agosto 1973, n. 519".
              -  Il  testo  del  comma  7 dell'articolo 92 della gia'
          citata legge n. 388/2000 e' il seguente:
              "7. Per consentire all'istituto superiore di sanita' di
          fare  fronte,  con i propri dipendenti, ai compiti inerenti
          il  coordinamento  delle attivita' di ricerca per la tutela
          della  salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici
          che incidono sulla salute, nonche' la gestione dei registri
          nazionali,  e'  autorizzato  lo  stanziamento  di  lire  15
          miliardi per gli anni 2001 e 2002".
              -  Il testo dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991,
          n.  233 (Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle
          Ville venete) e' il seguente:
              "Art.  2  (Finalita'  del  contributo  -  Programma  di
          interventi).  - 1. L'istituto regionale per le Ville venete
          finanzia  con  il  contributo  di  cui  all'articolo  1  il
          consolidamento, i restauri, la manutenzione straordinaria e
          la  valorizzazione  delle  Ville venete notificate ai sensi
          della  legge  1  giugno  1939,  n.  1089,  e  degli annessi
          giardini   e  parchi,  esistenti  nelle  regioni  Veneto  e
          Friuli-Venezia   Giulia,   che  versino  in  condizioni  di
          particolare   degrado,   secondo   un   programma   annuale
          presentato  dall'Istituto  stesso  al  Ministro  per i beni
          culturali    e    ambientali    tramite    le    competenti
          soprintendenze,   nel   rispetto   dei   criteri   indicati
          nell'articolo 3.
              2.  Il  programma  di  interventi  e'  presentato  alle
          soprintendenze  entro  il 30 settembre dell'anno precedente
          quello  cui  si riferisce. Le soprintendenze lo trasmettono
          al   Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali,  per
          l'approvazione,  con il proprio parere entro il 31 ottobre.
          La   mancata  o  tardiva  presentazione  del  programma  di
          interventi  da  parte dell'Istituto comporta la perdita del
          contributo.
              3.  Entro  il mese di settembre di ogni anno l'istituto
          trasmette  al  Ministero  per i beni culturali e ambientali
          una  relazione  sull'attuazione del programma di interventi
          previsto per l'anno in corso".
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 34 della gia' citata
          legge n. 448/2001:
              "Art.  34  (Personale a tempo determinato del Ministero
          per i beni e le attivita' culturali). - 1. Il Ministero per
          i   beni   e  le  attivita'  culturali  e'  autorizzato  ad
          avvalersi,  fino  al  31 dicembre  2002, del personale gia'
          assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma
          7,  del decreto - legge 30 gennaio 1998 n. 6 convertito con
          modificazioni,   dalla   legge   30 marzo  1998,  n.  61  ,
          dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448  e  dell'articolo  1,  comma 1, della legge 16 dicembre
          1999,  n.  494.  Sono  fatte  salve le eventuali successive
          scadenze  previste  dai  contratti  in essere sulla base di
          specifiche disposizioni legislative.
              - Il  testo  del comma 24 dell'art. 9 della gia' citata
          legge n. 448/2001 e' il seguente:
              "24.  Per  il completamento del programma relativo alla
          costituzione  dell'Anagrafe  dei  beni  immobiliari  di cui
          all'articolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388,  per  l'anno  2002 e' consentita la prosecuzione degli
          interventi  previsti dalla citata disposizione. Ai relativi
          oneri,  pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si provvede
          mediante  quota  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'attuazione del presente comma".
              - Il  testo  dell'art.  28  della  gia' citata legge n.
          448/200l,  cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata
          e' il seguente:
              "Art.   28   (Trasformazione  e  soppressione  di  enti
          pubblici).  -  1.  Al  fine  di conseguire gli obiettivi di
          stabilita'  e crescita, di ridurre il complesso della spesa
          di   funzionamento   delle  amministrazioni  pubbliche,  di
          incrementare  l'efficienza  e di migliorare la qualita' dei
          servizi,  con  uno  o piu' regolamenti, da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro  il  30 giugno  2003,  il  Governo,  su  proposta del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro
          interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto
          riguarda  i  riflessi  sulla  destinazione  del  personale,
          individua  gli  enti  e  gli organismi pubblici, incluse le
          agenzie,  vigilati  dallo Stato, ritenuti indispensabili in
          quanto    le   rispettive   funzioni   non   possono   piu'
          proficuamente  essere svolte da altri soggetti sia pubblici
          che   privati,   disponendone   se   necessario   anche  la
          trasformazione  in  societa'  per azioni o in fondazioni di
          diritto  privato,  ovvero  la  fusione o l'accorpamento con
          enti   od  organismi  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari.  Scaduto il termine di cui al presente comma
          senza  che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti,
          gli  enti,  gli  organismi e le agenzie per i quali non sia
          stato  adottato  alcun provvedimento sono soppressi e posti
          in liquidazione.
              2.  Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma
          1  sono  esclusi  gli  enti, gli istituti, le agenzie e gli
          altri organismi pubblici che:
                a) gestiscono   a   livello   di  primario  interesse
          nazionale la previdenza sociale;
                b) sono  essenziali per le esigenze della difesa o la
          cui natura pubblica e' garanzia per la sicurezza;
                c) svolgono  funzioni  di prevenzione e vigilanza per
          la salute pubblica;
                c-bis)  svolgono  compiti  di  garanzia di diritti di
          rilevanza costituzionale.
              2-bis.  Ai  fini dell'attuazione del presente articolo,
          il  Ministro  dell'economia  e delle finanze puo' avvalersi
          della  struttura  interdisciplinare  prevista dall'art. 73,
          comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
              3.  Gli  schemi  dei  regolamenti di cui al comma 1 del
          presente  articolo,  al  comma 5 dell'art. 29 e all'art. 33
          sono  trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere
          delle  competenti  Commissioni.  Quest'ultimo  e'  espresso
          entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi
          di  regolamento. Le Commissioni possono richiedere una sola
          volta  ai  Presidenti  delle  Camere  una  proroga di venti
          giorni  per  l'adozione  del  parere, qualora cio' si renda
          necessario  per  la  complessita'  della  materia  o per il
          numero  di  schemi  di  regolamento  trasmessi nello stesso
          periodo all'esame delle Commissioni.
              4.  Qualora  sia  richiesta,  ai  sensi del comma 3, la
          proroga  per  l'adozione  del  parere, e limitatamente alle
          materie   per   cui   essa  sia  concessa,  i  termini  per
          l'emanazione  dei  regolamenti  previsti  dal  comma 1 sono
          prorogati  di  venti giorni. Trascorso il termine di cui al
          comma 3,  secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi
          del  terzo  periodo  del  medesimo  comma  3, i regolamenti
          possono comunque essere emanati.
              5.  La  trasformazione di cui al comma 1 e' subordinata
          alla  verifica  che  i  servizi  siano  piu'  proficuamente
          erogabili al di fuori del settore pubblico.
              6.  Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al
          comma  1 si provvede con le modalita' stabilite dalla legge
          4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
              7.   Tutti   gli   atti  connessi  alle  operazioni  di
          trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
              8.  La disposizione di cui al comma 1 si applica in via
          sperimentale,  sentite  le  regioni interessate, anche agli
          istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma
          restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.
              9.  I  bilanci  consuntivi delle Autorita' indipendenti
          sono  annualmente  pubblicati  in  allegato  allo  stato di
          previsione  della spesa del Ministero dell'economia e delle
          finanze.
              10.  La disposizione di cui al comma 7 si applica anche
          agli   atti  connessi  alle  operazioni  di  trasformazione
          effettuate dalle regioni e dalle province autonome.
              11.  Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni
          e  dei  compiti  in  materia  di  approvvigionamento idrico
          primario  per  uso plurimo e per la gestione delle relative
          infrastrutture,  opere ed impianti, possono avvalersi degli
          enti  preposti  al  prevalente  uso  irriguo  della risorsa
          idrica   attraverso  apposite  convenzioni  e  disciplinari
          tecnici".
              -  Il  testo  dell'art.  28  del  gia'  citato  decreto
          legislativo  n. 165/2001, cosi' come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              "Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente) (Art. 28
          del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come sostituito
          prima  dall'art. 8 del decreto legislativo n. 470 del 1993,
          poi  dall'art.  15 del decreto legislativo n. 546 del 1993,
          successivamente   modificato   dall'art.   5   -   bis  del
          decreto-legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni
          della  legge  n.  273 del 1995, e poi nuovamente sostituito
          dall'art. 10 dal decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
          L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
          statali,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  negli  enti
          pubblici  non  economici  avviene  per  concorso  per esami
          indetto  dalle  singole  amministrazioni ovvero per corso -
          concorso  selettivo  di  formazione  bandito  dalla  Scuola
          superiore della pubblica amministrazione.
              2.  Al  concorso  per  esami  possono  essere ammessi i
          dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
          di  laurea,  che  abbiano  compiuto  almeno  cinque anni di
          servizio  svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
          quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i
          dipendenti   delle   amministrazioni  statali  reclutati  a
          seguito  di  corso-concorso,  il  periodo  di  servizio  e'
          ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in
          possesso  della  qualifica di dirigente in enti e strutture
          pubbliche   non   ricomprese   nel  campo  di  applicazione
          dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che
          hanno  svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
          Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
          dirigenziali  o equiparati in amministrazioni pubbliche per
          un  periodo  non inferiore a cinque anni, purche' muniti di
          diploma  di  laurea.  Sono  altresi'  ammessi  i  cittadini
          italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,
          che  hanno  maturato,  con servizio continuativo per almeno
          quattro  anni  presso  enti  od  organismi  internazionali,
          esperienze  lavorative  in posizioni funzionali apicali per
          l'accesso  alle  quali e' richiesto il possesso del diploma
          di laurea.
              3.  Al  corso-concorso  selettivo di formazione possono
          essere  ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
          di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
          dei  seguenti  titoli:  laurea  specialistica,  diploma  di
          specializzazione,  dottorato  di  ricerca,  o  altro titolo
          post-universitario   rilasciato  da  istituti  universitari
          italiani   o  stranieri,  ovvero  da  primarie  istituzioni
          formative   pubbliche   o  private,  secondo  modalita'  di
          riconoscimento  disciplinate con decreto del Presidente del
          Consiglio    dei    Ministri,    sentiti    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e la
          Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso -
          concorso  possono  essere ammessi dipendenti di ruolo delle
          pubbliche  amministrazioni,  muniti  di laurea, che abbiano
          compiuto   almeno   cinque  anni  di  servizio,  svolti  in
          posizioni  funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
          il  possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
          altresi',  dipendenti  di  strutture  private, collocati in
          posizioni  professionali  equivalenti a quelle indicate nel
          comma  2  per  i  dipendenti  pubblici,  secondo  modalita'
          individuate  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400.  Tali  dipendenti  devono essere
          muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque
          anni   di   esperienza   lavorativa   in   tali   posizioni
          professionali all'interno delle strutture stesse.
              4.  Il  corso  di cui al comma 3 ha la durata di dodici
          mesi  ed  e'  seguito,  previo  superamento di esame, da un
          semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
          private.  Al  termine,  i  candidati  sono sottoposti ad un
          esame-concorso  finale.  Ai  partecipanti  al  corso  e  al
          periodo  di applicazione e' corrisposta una borsa di studio
          a    carico   della   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione.
              5.  Con  regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
          comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
          relativa  al  corso-concorso,  la  Scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione, sono definiti:
                a) le   percentuali,   sul  complesso  dei  posti  di
          dirigente  disponibili,  riservate al concorso per esami e,
          in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
                b) la   percentuale   di  posti  che  possono  essere
          riservati  al  personale  di  ciascuna  amministrazione che
          indice i concorsi pubblici per esami;
                c) i  criteri  per  la composizione e la nomina delle
          commissioni esaminatrici;
                d) le   modalita'  di  svolgimento  delle  selezioni,
          prevedendo   anche   la  valutazione  delle  esperienze  di
          servizio  professionali  maturate  nonche',  nella  fase di
          prima  applicazione  del  concorso  di  cui al comma 2, una
          riserva  di  posti  non  superiore  al  30 per cento per il
          personale   appartenente   da  almeno  quindici  anni  alla
          qualifica  apicale,  comunque  denominata,  della  carriera
          direttiva;
                e) l'ammontare   delle   borse   di   studio   per  i
          partecipanti al corso-concorso.
              6.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  2,
          anteriormente    al   conferimento   del   primo   incarico
          dirigenziale,  frequentano  un ciclo di attivita' formative
          organizzato   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione   e   disciplinato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  287.  Tale  ciclo  puo'
          comprendere  anche  l'applicazione  presso  amministrazioni
          italiane  e  straniere,  enti  o  organismi internazionali,
          istituti  o  aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
          formativo,  di  durata  non  superiore  a dodici mesi, puo'
          svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
          italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
          pubbliche o private.
              7.  In coerenza con la programmazione del fabbisogno di
          personale   delle   amministrazioni   pubbliche   ai  sensi
          dell'articolo  39  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
          amministrazioni  di  cui  al  comma  1 comunicano, entro il
          30 giugno  di  ciascun  anno, alla Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica, il
          numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli
          dei  dirigenti.  Il  Dipartimento  della funzione pubblica,
          entro  il  31  luglio  di ciascun anno comunica alla Scuola
          superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
          mediante   corso-concorso   di   cui   ai   comma   3.   Il
          corso-concorso  e'  bandito  dalla  Scuola  superiore della
          pubblica  amministrazione  entro  il 31 dicembre di ciascun
          anno.
              8.  Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
          accesso   alle   qualifiche   dirigenziali  delle  carriere
          diplomatica  e  prefettizia,  delle Forze di polizia, delle
          Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
              9.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo, e'
          attribuito    alla    Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  un  ulteriore contributo di 1.500 migliaia
          di euro a decorrere dall'anno 2002.
              10.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 9,
          pari  a  1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo  speciale dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.".
 Art. 35.
(Misure di razionalizzazione in materia
                    di organizzazione scolastica)

   1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  ed in particolare dal comma 4, le cattedre
costituite    con    orario    inferiore    all'orario   obbligatorio
d'insegnamento   dei   docenti,  definito  dal  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro,  sono  ricondotte  a 18 ore settimanali, anche
mediante  l'individuazione  di moduli organizzativi diversi da quelli
previsti  dai  decreti  costitutivi  delle  cattedre,  salvaguardando
l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare
attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede
di  prima  attuazione  e  fino  all'entrata  in vigore delle norme di
riforma  in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al
presente  comma  trova  applicazione  ove,  nelle singole istituzioni
scolastiche,    non    vengano    a    determinarsi   situazioni   di
soprannumerarieta',  escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per
il  completamento  fino  a  18  ore  settimanali  di insegnamento, di
frazioni  di  orario  gia'  comprese  in cattedre costituite fra piu'
scuole.
   2.  Con  decreto  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze,  sono  fissati  i  criteri  e i parametri per la definizione
delle  dotazioni  organiche  dei  collaboratori scolastici in modo da
conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per
cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati,
detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.
   3.   Rientrano   tra  le  funzioni  dei  collaboratori  scolastici
l'accoglienza  e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza
e  assistenza  agli  alunni  durante  la consumazione del pasto nelle
mense scolastiche.
   4.  Dall'anno  scolastico  2003-2004  il personale amministrativo,
tecnico   e  ausiliario  del  comparto  scuola  utilizzato  presso  i
distretti  scolastici  di  cui  alla  parte I, titolo I, capo II, del
testo  unico  di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni, e' restituito ai compiti d'istituto.
   5.  Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione
per  motivi  di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione
medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di
essere  collocato  fuori  ruolo  o  utilizzato  in  altri compiti, e'
sottoposto  ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di
cui  all'articolo  2-bis,  comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo
29  giugno  1998,  n.  278,  competente  in  relazione  alla  sede di
servizio.  Tale  commissione  e' competente altresi' ad effettuare le
periodiche visite di controllo disposte dall'autorita' scolastica. Il
personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti
per  inidoneita'  permanente  ai compiti di istituto puo' chiedere di
transitare  nei  ruoli  dell'amministrazione  scolastica  o  di altra
amministrazione  statale  o  ente  pubblico.  Il  predetto personale,
qualora  non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per
un  periodo  massimo  di  cinque anni dalla data del provvedimento di
collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso
tale  termine,  si  procede  alla  risoluzione del rapporto di lavoro
sulla   base  delle  disposizioni  vigenti.  Per  il  personale  gia'
collocato  fuori  ruolo  o utilizzato in altri compiti, il termine di
cinque  anni  decorre  dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
   6.   Per   il   personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
dichiarato  inidoneo  a  svolgere le mansioni previste dal profilo di
appartenenza   non   si   procede  al  collocamento  fuori  ruolo.  I
collocamenti  fuori  ruolo  eventualmente  gia'  disposti  per  detto
personale cessano il 31 agosto 2003.
   7.  Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di
handicap  si  intendono  destinatari  delle  attivita' di sostegno ai
sensi  dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
gli   alunni  che  presentano  una  minorazione  fisica,  psichica  o
sensoriale,  stabilizzata  o  progressiva.  L'attivazione di posti di
sostegno  in  deroga  al  rapporto  insegnanti/alunni  in presenza di
handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27
dicembre   1997,  n.  449,  e'  autorizzata  dal  dirigente  preposto
all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per
gli  alunni  in  situazione di handicap di cui al predetto articolo 3
della  legge  5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno
come  soggetto  portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie
locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita' e criteri
definiti  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare,  d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti   Commissioni   parlamentari,  su  proposta  dei  Ministri
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e della salute,
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
   8.  Fermo  restando  il  disposto di cui all'articolo 16, comma 3,
secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di
spesa  derivanti  dall'applicazione del comma 5 del presente articolo
sono  destinate  ad  incrementare le risorse annuali stanziate per le
iniziative  dirette  alla  valorizzazione professionale del personale
docente   della   scuola,  subordinatamente  al  conseguimento  delle
economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004,
di  58  milioni  di  euro  per  l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2006, sono destinati ad incrementare le risorse
per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario,   previa   verifica  dell'effettivo  conseguimento  delle
economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.
   9.  Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in
appalto  dei  servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza
dei   locali  scolastici  e  delle  loro  pertinenze,  come  previsto
dall'articolo  40,  comma  5,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449,
aderendo   prioritariamente   alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi
dell'articolo  26  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni,  e  dell'articolo  59 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.   La   terziarizzazione   dei   predetti   servizi  comporta  la
indisponibilita'   dei   posti   di  collaboratore  scolastico  della
dotazione  organica  dell'istituzione  scolastica  per la percentuale
stabilita    con    il    decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, per la determinazione degli organici
del  personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  del comparto
scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere
conto  dell'affidamento  in  appalto  del  servizio  di vigilanza. La
indisponibilita'  dei posti permane per l'intera durata del contratto
e  non  deve determinare posizioni di soprannumerarieta'. Con decreto
del  Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'istruzione,    dell'universita'    e   della   ricerca,   previo
accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla
predetta  indisponibilita'  di  posti,  sono effettuate le occorrenti
variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.

      
                  Note all'art. 35:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  della  legge
          28 dicembre 2001, n. 448:
                "Art.  22  (Disposizioni in materia di organizzazione
          scolastica).  -  1.  Nel  quadro della piena valorizzazione
          dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi
          scolastici,  le  dotazioni  organiche del personale docente
          delle  istituzioni  scolastiche  autonome  sono  costituite
          sulla   base   del  numero  degli  alunni  iscritti,  delle
          caratteristiche   e  delle  entita'  orarie  dei  curricoli
          obbligatori  relativi  ad  ogni  ordine  e grado di scuola,
          nonche'  nel rispetto di criteri e di priorita' che tengano
          conto della specificita' dei diversi contesti territoriali,
          delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni
          e della necessita' di garantire interventi a sostegno degli
          alunni   in   particolari   situazioni,   con   particolare
          attenzione  alle  aree  delle  zone  montane  e delle isole
          minori.
              2.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  definisce  con  proprio decreto, emanato di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          previo  parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
          parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
          provvede  alla determinazione della consistenza complessiva
          degli   organici   del   personale   docente  ed  alla  sua
          ripartizione su base regionale.
              3.  Le  dotazioni  organiche  di  cui  al  comma 1 sono
          definite,  nell'ambito  di  ciascuna regione, dal dirigente
          preposto  all'ufficio  scolastico  regionale,  su  proposta
          formulata   dai  dirigenti  delle  istituzioni  scolastiche
          interessate,  sentiti  i competenti organi collegiali delle
          medesime  istituzioni,  nel  limite dell'organico regionale
          assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una
          distribuzione  degli  insegnanti  di  sostegno all'handicap
          correlata   alla  effettiva  presenza  di  alunni  iscritti
          portatori    di    handicap   nelle   singole   istituzioni
          scolastiche.
              4.  Nel  rispetto  dell'orario  di  lavoro definito dai
          contratti   collettivi   vigenti,  i  dirigenti  scolastici
          attribuiscono   ai  docenti  in  servizio  nell'istituzione
          scolastica,  prioritariamente  e  con  il loro consenso, le
          frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
          ore  aggiuntive  di  insegnamento  oltre l'orario d'obbligo
          fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
              5.  L'insegnamento  della lingua straniera nella scuola
          elementare  viene  prioritariamente  assicurato all'interno
          del   piano   di  studi  obbligatorio  e  dell'organico  di
          istituto.
              6.  Le  istituzioni  scolastiche autonome, ad eccezione
          delle  scuole  dell'infanzia  e  delle  scuole  elementari,
          possono  provvedere alla sostituzione del personale assente
          utilizzando,   in   coerenza   con  il  piano  dell'offerta
          formativa,  le  proprie risorse di personale docente, anche
          oltre   i  limiti  temporali  previsti  dalle  disposizioni
          vigenti  e  fino  a  un  massimo  di  quindici  giorni.  Le
          conseguenti  economie  di risorse finanziarie concorrono ad
          incrementare il fondo di istituto.
              7.  La  commissione  di  cui  all'art.  4  della  legge
          10 dicembre  1997,  n.  425,  e'  composta dagli insegnanti
          delle  materie  di  esame della classe del candidato per le
          scuole  del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole
          legalmente  riconosciute  e pareggiate le classi sostengono
          l'esame  davanti  ad una commissione composta da commissari
          interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a
          quello  dei  componenti  esterni, individuati tra i docenti
          delle  classi  terminali  delle  scuole statali o paritarie
          alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o
          pareggiate   sono   state   preventivamente   abbinate.  La
          designazione  puo'  riguardare  solo  uno dei docenti delle
          materie  oggetto  della  prima  o seconda prova scritta. Il
          dirigente  regionale competente nomina il presidente tra il
          personale  docente  e  dirigente  delle  scuole  secondarie
          superiori,  per  ogni sede di esame. Con decreto, di natura
          non    regolamentare,    del    Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca,  si  provvede  alla
          determinazione  del numero dei componenti la commissione di
          esame.   Per   la   corresponsione  dei  compensi  previsti
          dall'art.  4,  comma 5, della citata legge n. 425 del 1997,
          il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro.
              8.  Nel  primo  corso-concorso  per il reclutamento dei
          dirigenti  scolastici,  di  cui  all'art.  29, comma 3, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001, n. 165, il periodo di
          formazione  ha  una  durata  di  nove mesi e si articola in
          centosessanta  ore  di  lezione  frontale, e ottanta ore di
          tirocinio con valutazione finale.
              9.  Il  reclutamento  dei  presidi incaricati nel primo
          corso-concorso,  di  cui  all'art.  29, comma 3, del citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di
          ammissione  loro riservato nonche' il periodo di formazione
          e  l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge
          sulla  base  di una indizione separata effettuata con bando
          del    competente    direttore   generale   del   Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca ed e'
          finalizzato  alla  copertura  del  50  per  cento dei posti
          disponibili.  Il  periodo  di  formazione  ha una durata di
          quattro mesi, e' articolato in centosessanta ore di lezione
          frontale  e  si  svolge secondo modalita' che consentano ai
          presidi  medesimi  l'espletamento  del  servizio, che tiene
          luogo del tirocinio di cui al comma 8.
              10.    L'organizzazione    e    lo    svolgimento   del
          corso-concorso   sono   curati   dagli   uffici  scolastici
          regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di
          formazione  sono curati con la collaborazione dell'Istituto
          nazionale  di documentazione per l'innovazione e la ricerca
          educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.
              11.  Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di
          formazione  sono  utilizzate  con  priorita'  rispetto alle
          apposite  graduatorie  provinciali  di cui all'art. 477 del
          testo  unico  di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
          n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei
          vincitori   del  corso-concorso,  per  il  conferimento  di
          incarichi  di  presidenza.  A tale fine il 50 per cento dei
          posti  disponibili  e'  riservato  a coloro che beneficiano
          della  riserva  dei  posti di cui all'art. 29, comma 3, del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
              12.   Il   50   per   cento  dei  risparmi  conseguenti
          all'applicazione  del  comma  9  vanno  ad incrementare gli
          stanziamenti  di  bilancio destinati allo svolgimento degli
          esami   di   Stato  conclusivi  dell'istruzione  secondaria
          superiore.
              13.  Al  personale  delle amministrazioni pubbliche che
          abbia  superato  il  previsto  ciclo  di  studi  presso  le
          rispettive  scuole di formazione, ivi compresi gli istituti
          di   formazione  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare  e  civile  e  delle  Forze  armate, l'Istituto di
          perfezionamento  della  Polizia  di  Stato,  la  Scuola  di
          polizia  tributaria  della  Guardia  di finanza e la Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze, e' riconosciuto un
          credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio
          di  cui  all'art.  3  del regolamento di cui al decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica  3 novembre  1999,  n.  509.  Le  modalita'  di
          riconoscimento  dei  crediti formativi sono individuate con
          apposite   convenzioni  stipulate  tra  le  amministrazioni
          interessate e le universita'.
              14.  All'art.  145,  comma  40, della legge 23 dicembre
          2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) la parola: "straordinario e' soppressa;
                b) le  parole:  "lire  1,5  miliardi  nel  2002  sono
          sostituite  dalle  seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere
          dall'anno 2002 ;
                c) dopo  il  primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
          "A  tale  fine,  per  la razionalizzazione degli interventi
          previsti   ai   sensi   del   presente   comma   e  per  la
          valorizzazione    delle   professionalita'   connesse   con
          l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le
          risorse  del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento
          delle   dotazioni   complessive   per  ciascun  anno,  sono
          destinate  a  misure  di  sostegno  e incentivazione per la
          formazione   professionale   permanente   realizzate  dagli
          istituti    per    la   professionalita'   nautica,   anche
          convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze sono
          stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
          presente comma".
              -  Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2-bis, comma 2, del
          decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157:
              "2.   In  attesa  che  l'INPDAP  si  doti  di  autonoma
          struttura  per  l'accertamento  sanitario  degli  stati  di
          invalidita',  con  lo stesso decreto di cui al comma 1 sono
          definiti  le  modalita'  ed  i criteri di trasmissione alle
          commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e
          l'invalidita' civile del Ministero del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica,  dei  processi verbali
          relativi  agli  accertamenti  sanitari  effettuati da parte
          degli   organi   sanitari   ai   quali   e'   demandata  la
          determinazione  dello  stato  di  invalidita'.  Le predette
          commissioni,  che  assumono la denominazione di commissioni
          mediche  di  verifica, esaminati i verbali di accertamento,
          possono,  entro  il  termine di trenta giorni dalla data di
          ricezione  degli  stessi,  confermare  la valutazione dello
          stato  di  invalidita'  oppure  disporre,  con  esplicita e
          dettagliata  motivazione  medico  -  legale, la sospensione
          della   procedura   per   chiedere   all'organo   sanitario
          l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per
          sottoporre l'interessato a visita diretta.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 29 giugno 1998, n. 278:
              "Art.  5  (Modifiche  al  decreto legislativo 30 aprile
          1997,  n. 157). - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997,
          n. 157, dopo l'art. 2, e' aggiunto il seguente:
              "Art.   2   -   bis   (Riconoscimento  degli  stati  di
          invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di
          pensione).  -  1.  Con decreto del presidente del consiglio
          dei  ministri,  su proposta del ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica, da emanarsi
          entro  il  31 dicembre  1998,  sono definiti i criteri e le
          modalita'  idonee  a  garantire  unita'  di  indirizzo e di
          coordinamento  in capo all'istituto nazionale di previdenza
          per  i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in
          materia   di  riconoscimento  degli  stati  di  invalidita'
          finalizzati  al  conseguimento  dei trattamenti di pensione
          nei   confronti   dei   dipendenti   delle  amministrazioni
          pubbliche   di  cui  all'art.  1  del  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29, iscritti alle forme di previdenza
          esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche'
          per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
          forme di previdenza.
              2. In attesa che L'INPDAP si doti di autonoma struttura
          per  l'accertamento  sanitario  degli stati di invalidita',
          con  lo  stesso  decreto di cui al comma 1 sono definiti le
          modalita'  ed  i  criteri  di trasmissione alle commissioni
          mediche   periferiche   per   le   pensioni   di  guerra  e
          l'invalidita' civile del ministero del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica,  dei  processi verbali
          relativi  agli  accertamenti  sanitari  effettuati da parte
          degli   organi   sanitari   ai   quali   e'   demandata  la
          determinazione  dello  stato  di  invalidita'.  Le predette
          commissioni,  che  assumono la denominazione di commissioni
          mediche  di  verifica, esaminati i verbali di accertamento,
          possono,  entro  il  termine di trenta giorni dalla data di
          ricezione  degli  stessi,  confermare  la valutazione dello
          stato  di  invalidita'  oppure  disporre,  con  esplicita e
          dettagliata  motivazione  medico  -  legale, la sospensione
          della   procedura   per   chiedere   all'organo   sanitario
          l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per
          sottoporre l'interessato a visita diretta.
              3.  L'INPDAP,  in  collaborazione  con il ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          elabora  programmi  annuali  per la revisione e la verifica
          della  sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei
          dipendenti  pubblici  cessati  dal  servizio  e titolari di
          pensione  conseguente  ad  uno  stato  di  invalidita'. Con
          decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il  ministro  del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica, sono definiti gli aspetti
          connessi alla eventuale revoca dei trattamenti. ".
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
          5 febbraio 1992, n. 104:
              "1.  E'  persona  handicappata  colui  che presenta una
          minorazione  fisica,  psichica o sensoriale, stabilizzata o
          progressiva,  che e' causa di difficolta' di apprendimento,
          di  relazione  o  di  integrazione  lavorativa  e  tale  da
          determinare   un   processo  di  svantaggio  sociale  o  di
          emarginazione".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  40  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449:
              "Art.  40  (Personale della scuola). - 1. Il numero dei
          dipendenti  del  comparto  scuola  deve risultare alla fine
          dell'anno  1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello
          rilevato  alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce
          il   limite  massimo  del  personale  in  servizio.  Tra  i
          dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della
          programmazione   sono  inclusi  i  supplenti  annuali  e  i
          supplenti   temporanei   con  la  esclusione  dei  soggetti
          chiamati  a  svolgere  supplenze  brevi.  La  spesa  per le
          supplenze  brevi non potra' essere nell'anno 1998 superiore
          a  quella  resasi  necessaria  per  soddisfare  le esigenze
          dell'anno  1997.  Con  decreto  del Ministro della pubblica
          istruzione,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          per  la  funzione pubblica, previo parere delle Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  da esprimere entro
          trenta  giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla
          determinazione  della  consistenza  numerica  del personale
          alla  data  del  31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro
          della  pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  da esprimere entro
          trenta  giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati
          i  criteri  e  le  modalita'  per  il  raggiungimento delle
          finalita'  predette  mediante  disposizioni  sugli organici
          funzionali  di  istituto, sulla formazione delle cattedre e
          delle  classi,  sul contenimento delle supplenze temporanee
          di  breve  durata  assicurando  comunque  il  perseguimento
          dell'obiettivo   tendenziale  della  riduzione  del  numero
          massimo  di  alunni  per  classe  con priorita' per le zone
          svantaggiate,   per  le  piccole  isole,  per  le  zone  di
          montagna, nonche' per le aree metropolitane a forte rischio
          di   devianza  minorile  e  giovanile.  In  attuazione  dei
          principi  generali  fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n.
          104,  e'  assicurata l'integrazione scolastica degli alunni
          handicappati   con  interventi  adeguati  al  tipo  e  alla
          gravita'   dell'handicap,  compreso  il  ricorso  all'ampia
          flessibilita'   organizzativa  e  funzionale  delle  classi
          prevista  dall'art.  21,  commi 8 e 9, della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  nonche'  la  possibilita'  di  assumere con
          contratto  a  tempo  determinato  insegnanti di sostegno in
          deroga  al  rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in
          presenza  di handicap particolarmente gravi, fermo restando
          il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono
          abrogati  gli  articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a
          3,  e  443  del  testo unico delle disposizioni legislative
          vigenti  in  materia di istruzione, relative alle scuole di
          ogni  ordine  e  grado,  approvato  con decreto legislativo
          16 aprile  1994,  n.  297. Anche in vista dell'attribuzione
          della   personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  di  cui
          all'art.  21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  e'  consentita, altresi', alle istituzioni scolastiche
          la  stipulazione  di  contratti  di prestazione d'opera con
          esperti  per particolari attivita' ed insegnamenti, purche'
          non  sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni
          didattiche  e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta
          formativa  e  per  l'avvio dell'autonomia delle istituzioni
          scolastiche.   Al  fine  di  incrementare  la  preparazione
          tecnico-professionale  dei  giovani,  dopo il conseguimento
          del  diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel
          quadro    del   sistema   formativo   integrato   e   della
          programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e
          le   regioni   concordano   modalita'   di  intese  per  la
          realizzazione,  anche  nelle  istituzioni  scolastiche,  di
          corsi  di  formazione  superiore  non  universitaria, anche
          mediante  la  costituzione  di  forme associative con altri
          soggetti  del  territorio ed utilizzando le risorse messe a
          disposizione  anche  dall'Unione  europea,  dalle  regioni,
          dagli  enti  locali  e  da  altre  istituzioni  pubbliche e
          private.
              2.  I  docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi,
          per  titoli ed esami, ed aventi titolo alla nomina in ruolo
          sulle  cattedre  o  posti  accantonati  al 1 settembre 1992
          secondo  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  22, quarto
          periodo,  della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  hanno
          diritto,  a  decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla
          precedenza   assoluta   nel  conferimento  delle  supplenze
          annuali  e temporanee del personale docente nella provincia
          per   cui   e'  valida  la  graduatoria  del  concorso.  La
          precedenza  opera  prima  di quella prevista dall'art. 522,
          comma 5, del testo unico di cui al comma 1.
              3.  La dotazione organica di insegnanti di sostegno per
          l'integrazione  degli  alunni handicappati e' fissata nella
          misura  di  un  insegnante  per  ogni  gruppo di 138 alunni
          complessivamente   frequentanti   gli  istituti  scolastici
          statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale
          consolidamento,  in  misura non superiore all'80 per cento,
          della  dotazione  di posti di organico e di fatto esistenti
          nell'anno  scolastico  1997-1998, fermo restando il vincolo
          di  cui  al  primo  periodo  del  comma  1.  I  criteri  di
          ripartizione  degli  insegnanti  di  sostegno tra i diversi
          gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari
          dell'istruzione  secondaria,  nonche'  di  assegnazione  ai
          singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di
          cui  al comma 1, assicurando la continuita' educativa degli
          insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti
          volti  a  sperimentare  modelli  efficaci  di integrazione,
          nelle   classi  ordinarie,  e  ad  assicurare  il  successo
          formativo  di alunni con particolari forme di handicap sono
          approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre
          l'assegnazione  delle  risorse umane necessarie e dei mezzi
          finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili
          didattici  funzionali  allo  sviluppo  delle  potenzialita'
          esistenti  nei medesimi alunni, nonche' per l'aggiornamento
          del   personale.  Le  esperienze  acquisite  sono  messe  a
          disposizione di altre scuole.
              4.  Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati
          al  comma  1,  si  procede,  altresi',  alla  revisione dei
          criteri  di  determinazione  degli  organici  del personale
          amministrativo,   tecnico,  ausiliario  della  scuola,  ivi
          compresi  gli  istituti di educazione, nelle forme previste
          dall'art.  31  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, tenendo
          conto  dei  compiti  connessi  all'esercizio dell'autonomia
          delle  istituzioni  scolastiche ed evitando duplicazioni di
          competenze tra aree e profili professionali.
              5.  In  coerenza  con  i  poteri di organizzazione e di
          gestione  attribuiti  sono rimesse alle singole istituzioni
          scolastiche  le  decisioni  organizzative, amministrative e
          gestionali  che  assicurano  efficacia e funzionalita' alla
          prestazione  dei  servizi,  consentendo,  tra l'altro, alle
          stesse   istituzioni,   anche   consorziate  fra  loro,  di
          deliberare  l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia
          dei  locali  scolastici  e  delle  loro  pertinenze, previa
          riduzione  della  dotazione organica di istituto, approvata
          dal   provveditore   agli   studi  sulla  base  di  criteri
          predeterminati   idonei  anche  ad  evitare  situazioni  di
          soprannumero  del  personale,  in misura tale da consentire
          economie  nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica, su proposta
          del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento
          delle  economie  realizzate,  sono effettuate le occorrenti
          variazioni   di   bilancio,   In   sede  di  contrattazione
          decentrata   a   livello  provinciale  sono  ridefinite  le
          modalita'   di  organizzazione  del  lavoro  del  personale
          ausiliario che non svolga attivita' di pulizia.
              6.  Dall'attuazione  dei  commi  1,  3,  4  e 12 devono
          conseguirsi  complessivamente  risparmi  pari  a  lire  442
          miliardi  per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno
          1999  ed  a  lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette
          somme  sono  calcolate  al  netto  dei  risparmi  di  spesa
          destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.
              7.  I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1,
          con  esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di
          spesa  relativa  alle  supplenze brevi, stimati, in ragione
          d'anno,  in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260
          miliardi   a  decorrere  dall'anno  2000,  sono  destinati,
          dall'anno  scolastico  1999-2000,  nel  limite  del  50 per
          cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed
          in  lire  630  miliardi  a  decorrere  dall'anno 2000, alla
          costituzione  di un apposito fondo da iscrivere nello stato
          di  previsione  del Ministero della pubblica istruzione, da
          ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della programmazione economica, su proposta del Ministro
          della  pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei
          fondi  di  istituto  per  la  retribuzione  accessoria  del
          personale,  finalizzata al sostegno delle attivita' e delle
          iniziative   connesse   all'autonomia   delle   istituzioni
          scolastiche.  Le  risorse  che  si rendono disponibili sono
          ripartite   su  base  provinciale.  Previa  verifica  delle
          economie   derivanti  dall'applicazione  del  comma  5,  il
          predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000,
          di  una  ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi
          sulle   economie  riscontrate,  al  netto  delle  somme  da
          riassegnare  alle  singole  istituzioni  scolastiche per la
          stipula  dei  contratti di appalto di cui al medesimo comma
          5.
              8.  Con periodicita' annuale, si provvede alla verifica
          dei  risparmi effettivamente realizzati in applicazione del
          comma  1,  al  fine  di accertarne la corrispondenza con lo
          stanziamento del fondo di cui al comma 7.
              9.  Fermo  restando  quanto disposto dall'art. 1, comma
          24,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 1,
          comma   77,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  e'
          attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica la competenza
          all'ordinazione  dei  pagamenti,  a  mezzo  ruoli  di spesa
          fissa,  delle  retribuzioni  spettanti  al  personale della
          scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze
          annuali   e  supplenze  fino  al  termine  delle  attivita'
          didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.
              10. I concorsi, per titoli ed esami, a cattedre e posti
          d'insegnamento   nelle  scuole  secondarie  possono  essere
          indetti  al  fine di reclutare docenti per gli insegnamenti
          che    presentano maggiore    fabbisogno   e   per   ambiti
          disciplinari  comprensivi di insegnamenti impartiti in piu'
          scuole  e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali
          si puo' accedere con il medesimo titolo di studio.
              11.   E'   estesa   all'anno  scolastico  1998-1999  la
          validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi  per titoli ed
          esami  del  personale  docente  e  a  posti di coordinatore
          amministrativo,  nonche'  delle graduatorie di conferimento
          delle  supplenze  del  personale  docente  e  del personale
          amministrativo tecnico ed ausiliario.
              12.  Con  effetto  dall'anno  scolastico 1997-1998 sono
          aboliti   i   compensi   giornalieri  ai  componenti  delle
          commissioni di esami di licenza media.
              13.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si
          applicano  alla  regione  Valle  d'Aosta  e  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia
          nell'ambito   delle  competenze  derivanti  dai  rispettivi
          statuti e dalle norme di attuazione.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16, comma 3, della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448:
              "3.  Per  la prosecuzione delle iniziative dirette alla
          valorizzazione  professionale  del  personale docente della
          scuola,  ed  in  aggiunta  a  quanto  previsto dal comma 1,
          l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
          di  contrattazione  integrativa,  e' incrementato di 108,46
          milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2002. Il predetto
          fondo  e'  incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni
          di   euro  e,  a  decorrere  dall'anno  2004,  della  somma
          complessiva  di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
          conseguimento   delle   economie   derivanti  dal  processo
          attuativo  delle  disposizioni  contenute  nei  commi 1 e 4
          dell'art.  22  della  presente legge. Eventuali economie di
          spesa,   da   verificarsi   annualmente,   derivanti  dalla
          riduzione   della   consistenza   numerica   del  personale
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  non conseguenti a
          terziarizzazione    del   servizio,   sono   destinate   ad
          incrementare  le  risorse per il trattamento accessorio del
          medesimo  personale.  Un'ulteriore  somma  di 35 milioni di
          euro  per  l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le
          modalita'  fissate  nella  contrattazione  integrativa,  al
          rimborso  delle  spese  di  autoaggiornamento,  debitamente
          documentate,  sostenute  dai  docenti.  In  relazione  alle
          esigenze    determinate    dal   processo   di   attuazione
          dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
          dal  comma  1,  e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002,
          2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
          personale dirigente delle istituzioni scolastiche.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  26  della  legge
          23 dicembre 1999, n. 488:
              "Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  nel rispetto della vigente normativa in materia
          di  scelta  del  contraente,  stipula, anche avvalendosi di
          societa'  di consulenza specializzate, selezionate anche in
          deroga   alla   normativa  di  contabilita'  pubblica,  con
          procedure  competitive  tra  primarie societa' nazionali ed
          estere,  convenzioni  con  le  quali l'impresa prescelta si
          impegna  ad  accettare,  sino a concorrenza della quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi  e  condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
          deliberati  dalle  amministrazioni dello Stato. I contratti
          conclusi  con  l'accettazione  di  tali ordinativi non sono
          sottoposti al parere di congruita' economica.
              2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
          17,  comma  25,  lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
          127  non  e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
          del  presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e ai
          relativi   contratti  stipulati  da  amministrazioni  dello
          Stato,  in  luogo  dell'art.  3, comma 1, lettera g), della
          legge  14 gennaio  1994,  n.  20, si applica il comma 4 del
          medesimo art. 3 della stessa legge.
              3.  Le  amministrazioni  centrali  e  periferiche dello
          Stato   sono  tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le
          convenzioni  stipulate  ai  sensi del comma 1, salvo quanto
          previsto  dall'art.  27,  comma  6.  Le  restanti pubbliche
          amministrazioni  hanno facolta' di aderire alle convenzioni
          stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
          di  prezzo  per  l'acquisto  di beni comparabili con quelli
          oggetto di convenzionamento.
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
          4   del   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,
          verificano  l'osservanza  dei  parametri di cui al comma 3,
          richiedendo  eventualmente  al  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa     le     caratteristiche    tecnico-funzionali    e
          l'economicita'   dei   prodotti  acquisiti.  Annualmente  i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione  politica  una relazione riguardante i risultati,
          in  termini  di  riduzione  di spesa, conseguiti attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove  gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  presenta annualmente alle Camere
          una  relazione  che illustra le modalita' di attuazione del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  59  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388:
              "Art.  59  (Acquisto  di  beni  e  servizi  degli  enti
          decentrati   di   spesa).   -   1. Al  fine  di  realizzare
          l'acquisizione  di  beni e servizi alle migliori condizioni
          del  mercato  da  parte  degli enti decentrati di spesa, il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  promuove  aggregazioni di enti con il compito di
          elaborare   strategie  comuni  di  acquisto  attraverso  la
          standardizzazione  degli  ordini  di  acquisto  per  specie
          merceologiche   e   la  eventuale  stipula  di  convenzioni
          valevoli   su   parte   del  territorio  nazionale,  a  cui
          volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
              2.    In    particolare   vengono   promosse,   sentiti
          rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
          sanita'  e  il  Ministro  dell'universita'  e della ricerca
          scientifica e tecnologica:
                a) piu'   aggregazioni   di  province  e  di  comuni,
          appartenenti  a  regioni diverse, indicati dalla Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali;.
                b) piu'   aggregazioni   di   aziende   sanitarie   e
          ospedaliere  appartenenti  a regioni diverse indicate dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                c) piu'  aggregazioni  di  universita' appartenenti a
          regioni  diverse  indicate  dalla Conferenza permanente dei
          rettori delle universita' italiane.
              3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente articolo,
          nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
          supporto   alla  didattica  e  alla  ricerca,  una  o  piu'
          universita'  possono,  in  luogo  delle aggregazioni di cui
          alla  lettera  c),  del  comma  2, costituire fondazioni di
          diritto   privato   con   la   partecipazione  di  enti  ed
          amministrazioni   pubbliche   e   soggetti   privati.   Con
          regolamento  adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
          modalita'  per  la  costituzione  e  il funzionamento delle
          predette  fondazioni, con individuazione delle tipologie di
          attivita'  e  di  beni  che  possono  essere conferiti alle
          medesime  nell'osservanza del criterio della strumentalita'
          rispetto   alle   funzioni   istituzionali,  che  rimangono
          comunque riservate all'universita'.
              4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   riferisce  periodicamente  sui
          risultati  delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano  e alla Conferenza permanente dei rettori delle
          universita' italiane.
              5.  Le  convenzioni  e  i  prezzi relativi alle singole
          categorie  merceologiche  sono pubblicati sul sito Internet
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica.   Alle  regioni,  alle  aziende
          sanitarie   e   ospedaliere,   agli   enti  locali  e  alle
          universita'   che   non   aderiscono  alle  convenzioni  si
          applicano  le  disposizioni di cui al comma 3, dell'art. 26
          della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488.  Gli enti devono
          motivare  i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di
          beni  e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di
          quelli  stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di
          cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
              6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
          effettivi  risultati  di economia di spesa nell'acquisto di
          beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai
          sensi   e   per   gli  effetti  dell'art.  26  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  e  della  presente  legge, il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  con  le  medesime  procedure di cui allo stesso
          art.  26, promuove le intese necessarie per il collegamento
          a  rete  delle  amministrazioni  interessate con criteri di
          uniformita'  ed  omogeneita', diretti ad accertare lo stato
          di  attuazione  della normativa in questione ed i risultati
          conseguiti.".

                              Art. 36.
(Indennita'  e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del
                          costo della vita)

   1.  Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre  1992, n. 438, come confermate e modificate dall'articolo 1,
commi  66  e  67,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo
dall'articolo  22  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488, per le
amministrazioni  di  cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
modificazioni,  contenenti  il divieto di procedere all'aggiornamento
delle  indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e
dei   rimborsi   spesa  soggetti  ad  incremento  in  relazione  alla
variazione  del  costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel
triennio  2003-2005.  Tale  divieto si applica anche agli emolumenti,
indennita', compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per
l'espletamento   di   particolari  incarichi  e  per  l'esercizio  di
specifiche  funzioni  per  i  quali e' comunque previsto il periodico
aggiornamento  dei  relativi  importi  nonche', fino alla stipula del
contratto  annuale  di  formazione e lavoro previsto dall'articolo 37
del  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio
corrisposte  ai  medici  in  formazione  specialistica  ai  sensi del
decreto  legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico
del   Fondo   sanitario  nazionale  rimane  consolidato  nell'importo
previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
   2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si applicano anche alle
amministrazioni  di  cui  ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n.
39, 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31
luglio  1997,  n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n.
109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985,
n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.

      
                  Note all'art. 36:
              - Il  testo  del  comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge
          19 settembre  1992,  n.  384  (Misure urgenti in materia di
          previdenza,  di  sanita'  e  di  pubblico  impiego, nonche'
          disposizioni fiscali) e' il seguente:
              "5.   Tutte  le  indennita',  compensi,  gratifiche  ed
          emolumenti    di   qualsiasi   genere,   comprensivi,   per
          disposizioni  di legge o atto amministrativo previsto dalla
          legge  o  per  disposizione  contrattuale,  di una quota di
          indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
          1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita'
          di contingenza prevista per il settore privato o che siano,
          comunque,  rivalutabili  in  relazione  alla variazione del
          costo  della  vita,  sono corrisposti per l'anno 1993 nella
          stessa misura dell'anno 1992".
              - Il  testo  del  comma  2  dell'art.  1  e del comma 4
          dell'art.  70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
          (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
              "Art. 1. - (Omissis).
                2.  Per  amministrazioni pubbliche si intendono tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi e associazioni, le istituizioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
              "Art. 70. - 1. - 3. (Omissis).
                4.   Le   aziende  e  gli  enti  di  cui  alle  leggi
          26 dicembre  1936,  n.  2174, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  13 luglio  1984,  n. 312, 30 maggio 1988, n.
          186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge
          30 dicembre  1986,  n.  936,  decreto legislativo 25 luglio
          1997,  n.  250 adeguano i propri ordinamenti ai principi di
          cui  al  titolo  I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
          predetti  enti  ed  aziende  nonche' della Cassa depositi e
          prestiti   sono   regolati   da   contratti  collettivi  ed
          individuaIi  in base alle disposizioni di cui agli articoli
          2,  comma  2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3.
          Le  predette  aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti
          sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei
          contratti  collettivi  che  li  riguardano.  Il  potere  di
          indirizzo    e    le   altre   competenze   inerenti   alla
          contrattazione  collettiva sono esercitati dalle aziende ed
          enti  predetti  e della Cassa depositi e prestiti di intesa
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che la
          esprime  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, ai
          sensi  dell'art.  41,  comma 2. La certificazione dei costi
          contrattuali  al  fine  della verifica della compatibilita'
          con  gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
          le procedure dell'art. 47".
              -   Il  testo  dell'art.  37  del  decreto  legislativo
          17 agosto   1999,   n.   368  (Attuazione  della  direttiva
          93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di
          reciproco  riconoscimento  dei loro diplomi, certificati ed
          altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE
          e  99/46/CE  che  modificano  la direttiva 93/16/CEE) e' il
          seguente:
                "Art.  37.  - 1. All'atto dell'iscrizione alle scuole
          universitarie  di specializzazione in medicina e chirurgia,
          il  medico  stipula  uno  specifico  contratto  annuale  di
          formazione-lavoro,   disciplinato   dal   presente  decreto
          legislativo  e dalla normativa per essi vigente, per quanto
          non  previsto  o  comunque  per  quanto  compatibile con le
          disposizioni  di  cui  al  presente decreto legislativo. Il
          contratto  e'  finalizzato  esclusivamente all'acquisizione
          delle   capacita'   professionali  inerenti  al  titolo  di
          specialista,   mediante   la  frequenza  programmata  delle
          attivita'  didattiche formali e lo svolgimento di attivita'
          assistenziali   funzionali  alla  progressiva  acquisizione
          delle  competenze previste dall'ordinamento didattico delle
          singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
          europea.  Il  contratto  non  da'  in  alcun  modo  diritto
          all'accesso  ai  ruoli  del  Servizio sanitario nazionale e
          dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
          predetti.
              2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,  di concerto con i Ministri della sanita', del
          tesoro  e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              3.  Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha
          sede  la  scuola  di specializzazione, e con la regione nel
          cui  territorio  hanno  sede  le  aziende  sanitarie le cui
          strutture  sono parte prevalente della rete formativa della
          scuola di specializzazione.
              4.  Il  contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno
          in  anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a
          quello  della  durata  del  corso  di  specializzazione. Il
          rapporto  instaurato  ai  sensi  del comma 1 cessa comunque
          alla  data  di  scadenza  del  corso legale di studi, salvo
          quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'art. 40.
              5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
                a) la  rinuncia al corso di studi da parte del medico
          in formazione specialistica;
                b) la  violazione  delle  disposizioni  in materia di
          incompati-bilita';
                c) le  prolungate assenze ingiustificate ai programmi
          di  formazione  e il superamento del periodo di comporto in
          caso di malattia;
                d) il  mancato  superamento delle prove stabilite per
          il   corso   di   studi   di   ogni   singola   scuola   di
          specializzazione.
              6.  In  caso di anticipata risoluzione del contratto il
          medico  ha  comunque  diritto  a  percepire la retribuzione
          maturata  alla  data  della  risoluzione  stessa  nonche' a
          beneficiare   del   trattamento  contributivo  relativo  al
          periodo lavorato.
              7.    Le    eventuali    controversie   sono   devolute
          all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  ai sensi del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 80".
              -  Il  decreto  legislativo  8 agosto 1991, n. 257 reca
          "Attuazione  della  direttiva  n. 82/1976/CEE Consiglio del
          26 gennaio  1982,  recante modifica di precedenti direttive
          in  tema  di  formazione  dei  medici  specialisti, a norma
          dell'art.  6  della  legge  29 dicembre 1990, n. 428 (legge
          comunitaria  1990)"  (Pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          16 agosto 1991, n. 191).
              -  Il  testo  del  comma  12  dell'art.  32 della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica) e' il seguente:
              "12.  A  partire dal 1998 resta consolidata in lire 315
          miliardi  la  quota del Fondo sanitario nazionale destinata
          al  finanziamento  delle  borse di studio per la formazione
          dei  medici  specialisti  di  cui  al  decreto  legislativo
          8 agosto 1991, n. 257 conseguentemente non si applicano per
          il  triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'art. 6,
          comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991".
              - Il  decreto  legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 reca
          "Norme  in  materia  di  sistemi  informativi automatizzati
          delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
          1,  lettera  mm),  della  legge  23 ottobre  1992,  n. 421"
          (Pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n.
          42).
              - Il  decreto  legislativo  21 aprile 1993, n. 124 reca
          "Disciplina  delle  forme  pensionistiche  complementari, a
          norma  dell'art.  3,  comma  1,  lettera  v),  della  legge
          23 ottobre   1992,   n.  421"  (Pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario).
              - La  legge  10 ottobre 1990, n. 287 reca "Norme per la
          tutela  della  concorrenza e del mercato" (Pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240).
              - La  legge  31  luglio  1997, n. 249 reca "Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui  sistemi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo"
          (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  31 luglio 1997, n.
          177, supplemento ordinario).
              - La  legge 14 novembre 1995, n. 481 reca "Norme per la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'.  Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei
          servizi  di  pubblica  utilita'" (Pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, supplemento ordinario).
              - La  legge 11 febbraio 1994, n. 109 reca "Legge quadro
          in  materia  di lavori pubblici" (Pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario).
              -   La   legge  12 giugno  1990,  n.  146  reca  "Norme
          sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
          essenziali  e  sulla salvaguardia dei diritti della persona
          costituzionalmente  tutelati. Istituzione della Commissione
          di  garanzia dell'attuazione della legge" (Pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137).
              -  La legge 31 dicembre 1996, n. 675 reca "Tutela delle
          persone  e  di  altri  soggetti rispetto al trattamento dei
          dati   personali"   (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario).
              - La  legge  4 giugno  1985,  n. 281 reca "Disposizioni
          sull'ordinamento   della   Commissione   nazionale  per  le
          societa'  e  la borsa; norme per l'identificazione dei soci
          delle  societa'  con azioni quotate in borsa delle societa'
          per  azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle
          direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato
          dei  valori  mobiliari  e  disposizioni  per  la tutela del
          risparmio"   (Pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1985, n. 142).
              - La  legge  12 agosto 1982, n. 576 reca "Riforma della
          vigilanza  sulle  assicurazioni" (Pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229).

                              Art. 37.
        (Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale)

   1.  Il  primo comma dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n.
87, e' sostituito dal seguente:
   "I  giudici  della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una
retribuzione corrispondente al piu' elevato livello tabellare che sia
stato   raggiunto   dal   magistrato  della  giurisdizione  ordinaria
investito  delle  piu'  alte  funzioni,  aumentato  della  meta'.  Al
Presidente  e'  inoltre  attribuita  una indennita' di rappresentanza
pari ad un quinto della retribuzione".

      
                 Note all'art. 37:
              - Il  testo  dell'art. 12 della legge 11 marzo l953, n.
          87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul funzionamento della
          Corte costituzionale) cosi' come modificato dalla legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              "Art.  12.  I  giudici della Corte costituzionale hanno
          tutti  egualmente  una  retribuzione corrispondente al piu'
          elevato  livello  tabellare  che  sia  stato  raggiunto dal
          magistrato  della  giurisdizione  ordinaria investiti delle
          piu' alte funzioni, aumentato della meta'. Al Presidente e'
          inoltre attribuita una indennita' di rappresentanza pari ad
          un quinto della retribuzione.
              Tale  trattamento  sostituisce  ed  assorbe  quello che
          ciascuno,  nella  sua qualita' di funzionario di Stato o di
          altro  ente  pubblico,  in servizio o a riposo, aveva prima
          della nomina a giudice della Corte.
              Ai  giudici  eletti a norma dell'ultimo comma dell'art.
          135   della   Costituzione   e'  assegnata  una  indennita'
          giornaliera   di  presenza  pari  ad  un  trentesimo  della
          retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.".

CAPO III
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
                              
Art. 38.
                      (Gestioni previdenziali)

   1.  L'adeguamento  dei  trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente  dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo  1989,  n.  88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma  34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2003:
a) in  426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
   dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
   speciale  minatori,  nonche'  in  favore  dell'Ente  nazionale  di
   previdenza  e  di  assistenza  per  i  lavoratori dello spettacolo
   (ENPALS);
b) in  105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
   dipendenti,  ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
   a),   della  gestione  esercenti  attivita'  commerciali  e  della
   gestione artigiani.

   2.  Conseguentemente  a  quanto  previsto dal comma 1, gli importi
complessivamente  dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2003
in  14.651,01  milioni  di  euro  per  le gestioni di cui al comma 1,
lettera  a),  e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 1, lettera b).
   3.  I  medesimi  complessivi  importi  di  cui ai commi 1 e 2 sono
ripartiti  tra  le  gestioni  interessate  con il procedimento di cui
all'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive
modificazioni,  al  netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al  comma  1,  lettera  a),  della  somma di 1.122,44 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere    relativo   ai   trattamenti   pensionistici   liquidati
anteriormente al 1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,20
milioni   di   euro  e  di  50,99  milioni  di  euro  di  pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell' ENPALS.
   4.  All'articolo  11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo
3,  comma  27,  della  legge  8  agosto  1995,  n. 335, in materia di
dismissioni  del  patrimonio  immobiliare  degli  enti  previdenziali
pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, dopo il
primo periodo e' inserito il seguente:
   "Nell'ambito  della  percentuale  di cui al primo periodo, l'INAIL
destina  specificamente  il  5  per  cento  dei  fondi  ad  asili per
l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia"
   5.  I  lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione
generale   obbligatoria   per   la  invalidita',  la  vecchiaia  e  i
superstiti,  a  favore del personale dipendente dalle aziende private
del  gas  di  cui  alla  legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive
modificazioni,  che,  per  effetto  delle  operazioni  di separazione
societaria  in  conseguenza  degli  obblighi  derivanti  dal  decreto
legislativo  23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilita'
a  seguito  di  ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione
del  rapporto  di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato
il  diritto  alle  prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno
facolta',   in  presenza  di  contestuale  contribuzione  figurativa,
volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria,
di   proseguire   volontariamente   il   versamento   dei  contributi
previdenziali  nel  Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le
predette  prestazioni,  secondo  modalita'  stabilite con decreto del
Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, emanato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e comunque senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
   6.   Gli  enti  erogatori  di  trattamenti  pensionistici  possono
presentare  all'Anagrafe  tributaria  la  domanda di attribuzione del
numero  di  codice  fiscale  per  i  beneficiari  di  prestazioni che
risiedono all'estero.
   7. Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti
dall'estratto  conto  di  cui  all'articolo 1, comma 6, della legge 8
agosto  1995,  n.  335, e successive modificazioni, relativi all'anno
1998,  il  termine  di  prescrizione  di cui all'articolo 3, comma 9,
lettera  a),  secondo  periodo, della citata legge n. 335 del 1995 e'
sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2003.
   8. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio
1999,  n.  46,  come  modificato  dal comma 24 dell'articolo 78 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
   "6.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo 25 si applicano ai
contributi  e  premi  non  versati  e  agli  accertamenti  notificati
successivamente alla data del 1 gennaio 2003".
   9.   A  decorrere  dal  1  gennaio  2003,  previa  verifica  della
condizione  reddituale  prevista  dall'articolo  49,  comma  1, della
presente   legge,  ai  cittadini  italiani  residenti  all'estero  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre
2001,  n.  448,  l'incremento  della  maggiorazione  sociale  di  cui
all'articolo  1  della  legge  29 dicembre 1988, n. 544, e successive
modificazioni,  deve  garantire, nel rispetto delle condizioni di cui
al  predetto  articolo  38,  un  reddito  proprio,  comprensivo della
predetta maggiorazione sociale nonche' di trattamenti previdenziali e
assistenziali  anche  corrisposti  all'estero, tale da raggiungere un
potere  di  acquisto  equivalente a quello conseguibile in Italia con
516,46  euro  mensili per tredici mensilita', tenendo conto del costo
della  vita nei rispettivi Paesi di residenza. Il Ministro del lavoro
e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  per  gli italiani nel mondo,
stabilisce,  con  proprio  decreto,  da emanare entro sessanta giorni
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, il livello di
reddito   equivalente,   per   ciascun   Paese,  al  reddito  di  cui
all'articolo  38,  comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con
la  medesima  procedura  puo' essere annualmente modificato l'importo
della  maggiorazione  sociale  di  cui  al primo periodo del presente
comma,  che  non  puo',  in  ogni  caso,  concorrere a determinare un
reddito   proprio   superiore  a  516,46  euro  mensili  per  tredici
mensilita'  e,  nella parametrazione tra i 516,46 euro mensili con il
costo  della vita nel Paese di residenza, non puo' comunque essere di
importo  inferiore  a  123,77 euro mensili per tredici mensilita'. Il
predetto  incremento  puo' essere superiore a 123,77 euro mensili per
tredici  mensilita'  a  condizione che il titolare di pensione sia in
possesso  del  requisito di cui all' articolo 8, secondo comma, della
legge  30  aprile  1969,  n.  153, e successive modificazioni. Per le
finalita'  di  cui  al  presente  comma e' autorizzata la spesa di 60
milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2003. Qualora dalla verifica
reddituale  prevista  dall'articolo 49, comma 1, della presente legge
si accerti un numero di beneficiari che comporti un onere inferiore a
quello  della  predetta  autorizzazione  di  spesa,  con  decreto del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e con il Ministro per gli
italiani  nel  mondo, sono modificati i requisiti di accesso previsti
dal quarto periodo del presente comma. Qualora, viceversa, si accerti
un  maggiore  onere,  con  lo  stesso  decreto  sono conseguentemente
rideterminati i requisiti di accesso al beneficio.
   10.  E'  autorizzata  la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni
2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai
cittadini  italiani  ed  enti  o  societa'  di  nazionalita' italiana
rimpatriati dalla Tunisia.
   11.  E'  autorizzata  la spesa di 7,5 milioni di euro per gli anni
2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai
cittadini  italiani  ed  enti  o  societa'  di  nazionalita' italiana
rimpatriati  dalla  Libia,  per  i quali la legge 6 dicembre 1971, n.
1066,  ha  previsto  la  concessione  per  beni,  diritti e interessi
perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorita' libiche a
partire  dal  1  gennaio 1969, e che hanno altresi' beneficiato delle
disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985,
n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98.

      
                  Note all'art. 38:
              -  Il  testo  dell'art.  37, comma 3, lettera c), della
          legge  9 marzo 1989, n. 88 - Ristrutturazione dell'istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   e  dell'Istituto
          nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
          lavoro, e' il seguente:
              "3. Sono a carico della gestione:
                a)-b) omissis;
                c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata  dal  Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti, dalle
          gestioni  dei  lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
          minatori  e  dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
          per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
          pari  a  quello  previsto  per  l'anno  1988  dall'art. 21,
          comma 3,  della  legge  11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e'
          annualmente  adeguata,  con  la  legge finanziaria, in base
          alle  variazioni  dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'istituto  centrale  di  statistica  incrementato di un
          punto percentuale;".
              -  Il  testo dell'art. 59, comma 34, della citata legge
          n. 449 del 1997, e' il seguente:
              "34.  L'importo  dei  trasferimenti  dallo  Stato  alle
          gestioni  pensionistiche,  di  cui  all'art.  37,  comma 3,
          lettera c),  della  legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
          modificazioni,  come  rideterminato  al  netto  delle somme
          attribuite   alla   gestione  per  i  coltivatori  diretti,
          mezzadri  e  coloni,  a seguito dell'integrale assunzione a
          carico  dello  Stato  dell'onere  relativo  ai  trattamenti
          pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, e'
          incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto
          dall'anno  1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere
          pensionistico   derivante  dalle  pensioni  di  invalidita'
          liquidate  anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore
          della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e' assegnata
          per   lire  4.780 miliardi  al  fondo  pensioni  lavoratori
          dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e
          per  lire  560 miliardi  alla  gestione esercenti attivita'
          commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i criteri di
          cui  al  predetto art. 37, comma 3, lettera c). A decorrere
          dall'anno  1998,  in attuazione dell'art. 3, comma 2, della
          legge  8 agosto  1995,  n.  335, con il procedimento di cui
          all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base
          degli    elementi    amministrativi   relativi   all'ultimo
          consuntivo  approvato,  sono  definite  le  percentuali  di
          riparto,  fra le gestioni interessate, del predetto importo
          al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da
          tale  procedimento  di  ripartizione  le quote dell'importo
          assegnato   alla  gestione  speciale  minatori  e  all'Ente
          nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per i lavoratori
          dello   spettacolo  (ENPALS).  Sono  altresi'  escluse  dal
          predetto  procedimento  le quote assegnate alle gestioni di
          cui  agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
          per  un importo pari al 50 per cento di quello definito con
          legge   23 dicembre  1996,  n.  663.  Resta  in  ogni  caso
          confermato  che  per  il pagamento delle pensioni INPS sono
          autorizzate,   ove   occorra,  anticipazioni  di  tesoreria
          all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi
          pagabili   mensilmente   da  quest'ultimo  Ente  per  conto
          dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di
          interessi.".
              -  Il  testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
          241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
          e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il
          seguente:
              "Art.  14.  -  1.  Qualora  sia opportuno effettuare un
          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in
          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione
          procedente indice di regola una conferenza di servizi.
              2. La  conferenza  di  servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche e non li ottenga, entro quindici
          giorni  dall'inizio  del procedimento, avendoli formalmente
          richiesti.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.  Per i lavori pubblici si continua ad applicare
          l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
          modificazioni.  L'indizione  della  conferenza  puo' essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4. Quando  l'attivita'  del  privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5. In  caso  di  affidamento  di  concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente   entro   quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA).".
              -   Il   testo   dell'art.  11,  comma 4,  del  decreto
          legislativo  16 febbraio  1996,  n.  104 - Attuazione della
          delega   conferita   dall'art.  3,  comma 27,  della  legge
          8 agosto  1995,  n.  335,  in  materia  di  dismissioni del
          patrimonio  immobiliare degli enti previdenziali pubblici e
          di  investimenti  degli  stessi in campo immobiliare, e' il
          seguente:
              "4. Gli  enti  possono  destinare  una  percentuale non
          superiore   al   15   per   cento   dei  fondi  disponibili
          all'acquisto   di   immobili,   tramite   le   societa'  di
          intermediazione di cui all'art. 7, da destinare a finalita'
          di  pubblico  interesse con particolare riguardo ai settori
          sanitario, dell'istruzione e della ricerca, previa verifica
          da  parte  dell'Osservatorio  di  cui  all'art.  10,  della
          redditivita'   prevedibile   e   comunque  assicurando  una
          equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio
          nazionale.   Resta  in  ogni  caso  fermo  quanto  previsto
          dall'art.  2,  comma 6,  della  legge  28 dicembre 1995, n.
          549.".
              - Il testo della legge 6 dicembre 1971, n. 1084 - Norme
          sul  riordinamento del Fondo di previdenza per il personale
          dipendente  dalle  aziende  private  del gas, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320.
              -  Il  testo del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
          164  - Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme
          comuni  per  il  mercato  interno del gas naturale, a norma
          dell'art.  41  della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
              -  Il  testo dell'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio e complementare, e' il seguente):
              "6.  L'importo  della pensione annua nell'assicurazione
          generale   obbligatoria   e   nelle  forme  sostitutive  ed
          esclusive  della  stessa, e' determinato secondo il sistema
          contributivo  moltiplicando  il  montante  individuale  dei
          contributi  per  il  coefficiente  di trasformazione di cui
          all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
          momento  del  pensionamento. Per tener conto delle frazioni
          di  anno  rispetto  all'eta' dell'assicurato al momento del
          pensionamento,  il  coefficiente  di  trasformazione  viene
          adeguato   con  un  incremento  pari  al  prodotto  tra  un
          dodicesimo   della   differenza   tra  il  coefficiente  di
          trasformazione  dell'eta'  immediatamente  superiore  e  il
          coefficiente  dell'eta'  inferiore a quella dell'assicurato
          ed  il  numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con
          cadenza   annuale,   un   estratto  conto  che  indichi  le
          contribuzioni  effettuate,  la  progressione  del  montante
          contributivo   e   le   notizie   relative  alla  posizione
          assicurativa  nonche'  l'ammontare  dei  redditi  di lavoro
          dipendente   e   delle  relative  ritenute  indicati  nelle
          dichiarazioni dei sostituti d'imposta.".
              -  Il  testo  dell'art.  3,  comma 9, lettera a), della
          citata legge n. 335 del 1995, e' il seguente:
              "9.  Le  contribuzioni  di  previdenza  e di assistenza
          sociale  obbligatoria  si  prescrivono e non possono essere
          versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
                a) dieci  anni per le contribuzioni di pertinenza del
          Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
          pensionistiche  obbligatorie,  compreso  il  contributo  di
          solidarieta'  previsto  dall'art.  9  -  bis,  comma 2, del
          decreto  -  legge  29 marzo  1991,  n. 103, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  1  giugno  1991,  n.  166, ed
          esclusa  ogni  aliquota  di  contribuzione  aggiuntiva  non
          devoluta  alle  gestioni  pensionistiche. A decorrere dal 1
          gennaio  1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i
          casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  36  del  decreto
          legislativo  26 febbraio  1999,  n.  46, come ulteriormente
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.   36   (Disposizioni   transitorie).  -  1.  Fino
          all'entrata  in  vigore  del regolamento previsto nell'art.
          12-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  602,  introdotto  dall'art.  4 del
          presente  decreto,  per le entrate tributarie dello Stato e
          degli  enti  locali  non si fa luogo all'iscrizione a ruolo
          per  gli  importi  individuati  con il regolamento previsto
          nell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
              2.  Le  disposizioni  contenute  nell'art. 17, comma 1,
          lettere a)   e   b),   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito
          dall'art.   6   del  presente  decreto,  si  applicano  con
          riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1
          gennaio 1999.
              2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere
          formati  e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore
          al  30 giugno  1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi
          antecedentemente   al   1  luglio  1999  si  applicano  gli
          articoli 24,  25,  26,  27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel
          testo  vigente  prima  di tale data; in deroga all'art. 68,
          comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su
          tali   ruoli   sono  dovuti  i  compensi  e  gli  interessi
          semestrali di mora di cui all'art. 61, comma 6, del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
              3. Per le entrate amministrative dal dipartimento delle
          entrate  del  Ministero delle finanze, fino all'attivazione
          degli   uffici   delle   entrate  la  sospensione  prevista
          dall'art.  39  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del
          presente  decreto, e' disposta dalla sezione staccata della
          direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha
          provveduto all'iscrizione a ruolo.
              4.  Il  divieto  stabilito nell'art. 55 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
          sostituito  dall'art.  16  del  presente  decreto,  non  si
          applica  se  il  concessionario  e'  una  banca che procede
          all'espropriazione  di beni immobili anche per la tutela di
          crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il
          nulla osta del servizio di vigilanza.
              5.  In  via  transitoria,  e fino all'attivazione degli
          uffici  del  territorio,  i  compiti  agli  stessi affidati
          dall'art.  79,  comma 2,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito
          dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici
          tecnici erariali.
              6.  Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano
          ai  contributi  e  premi  non  versati  e agli accertamenti
          notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2003.
              7.  I  privilegi dei crediti dello Stato per le imposte
          sui  redditi  portati  da  ruoli  resi  esecutivi  in  data
          precedente  a  quella  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto  continuano  ad essere regolati dagli articoli 2752
          e 2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.
              8.  In  via  transitoria, e fino alla data di efficacia
          delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  19 febbraio
          1998,  n.  51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle
          procedure  di espropriazione promosse a norma del titolo II
          del  decreto  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602,
          come  modificato  dal  presente  decreto,  sono  svolte dal
          pretore.
              9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata
          in   vigore  del  presente  decreto  continuano  ad  essere
          regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.
              10.  Resta  fermo quanto disposto in tema di cessione e
          cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della
          previdenza  ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della
          cessione si applicano le disposizioni del presente decreto,
          a partire dalla data della sua entrata in vigore.
              10-bis.  Entro  il  31 dicembre  2002, l'ente creditore
          procede  automaticamente  all'annullamento  dei  ruoli resi
          esecutivi  prima  del  31 dicembre  1994  e non riscossi, a
          condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
                a)  le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto
          di provvedimenti di sospensione;
                b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43,  per  la  presentazione,  da  parte del concessionario,
          delle  domande  di  rimborso  o  di  discarico  delle quote
          iscritte nei predetti ruoli.
              10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al
          com-ma 10-bis,  l'ente creditore rimborsa al concessionario
          le   somme   dello   stesso   anticipate   in   adempimento
          dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
              10-quater.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 10-bis e
          10-ter  non  devono  comportare oneri a carico del bilancio
          dello Stato.".
              -   Il  testo  dell'art.  25  del  decreto  legislativo
          26 febbraio 1999, n. 46, e' il seguente:
              "Art. 25 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo
          dei  crediti  degli  enti  pubblici  previdenziali). - 1. I
          contributi  o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali
          sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
                a) per i contributi o premi non versati dal debitore,
          entro   il  31 dicembre  dell'anno  successivo  al  termine
          fissato   per   il   versamento;  in  caso  di  denuncia  o
          comunicazione  tardiva o di riconoscimento del debito, tale
          termine   decorre   dalla  data  di  conoscenza,  da  parte
          dell'ente;
                b) per  i  contributi  o  premi  dovuti  in  forza di
          accertamenti  effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre
          dell'anno    successivo   alla   data   di   notifica   del
          provvedimento  ovvero,  per  quelli  sottoposti  a  gravame
          giudiziario,  entro  il  31 dicembre dell'anno successivo a
          quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.
              2.  Dopo  l'iscrizione  a  ruolo l'ente, in pendenza di
          gravame  amministrativo, puo' sospendere la riscossione con
          provvedimento  motivato  notificato al concessionario ed al
          contribuente.  Il  provvedimento  puo'  essere revocato ove
          sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.".
              -  Il  testo dell'art. 38 della citata legge n. 448 del
          2001, e' il seguente:
              "Art.  38  (Incremento  delle  pensioni  in  favore  di
          soggetti disagiati). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e'
          incrementata,   a  favore  dei  soggetti  di  eta'  pari  o
          superiore  a  settanta  anni  e fino a garantire un reddito
          proprio  pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita',
          la  misura  delle  maggiorazioni  sociali  dei  trattamenti
          pensionistici di cui:
                a) all'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e
          successive modificazioni;
                b) all'art.  70,  comma 1,  della  legge  23 dicembre
          2000,  n.  388,  con  riferimento  ai titolari dell'assegno
          sociale  di  cui  all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
          1995, n. 335;
                c) all'art.  2  della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
          con  riferimento  ai titolari della pensione sociale di cui
          all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
              2.  I  medesimi  benefici di cui al comma 1 in presenza
          dei  requisiti  anagrafici  di  cui al medesimo comma, sono
          corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS
          ai sensi dell'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e
          dell'art.  19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonche' ai
          ciechi  civili  titolari  di  pensione,  tenendo  conto dei
          medesimi  criteri economici adottati per l'accesso e per il
          calcolo dei predetti benefici.
              3.  L'eta'  anagrafica  relativa  ai soggetti di cui al
          comma 1  e'  ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di
          un  anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal
          soggetto.  Il  requisito  del  quinquennio di contribuzione
          risulta  soddisfatto  in  presenza  di periodi contributivi
          complessivamente   pari   o   superiori   alla   meta'  del
          quinquennio.
              4.  I  benefici  incrementativi  di cui al comma 1 sono
          altresi'  concessi  ai soggetti con eta' pari o superiore a
          sessanta  anni,  che  risultino  invalidi  civili  totali o
          sordomuti  o  ciechi civili assoluti titolari di pensione o
          che  siano  titolari  di  pensione  di  inabilita'  di  cui
          all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
              5.  L'incremento  di cui al comma 1 e' concesso in base
          alle seguenti condizioni:
                a) il  beneficiario  non  possieda  redditi propri su
          base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
                b) il  beneficiario  non possieda, se coniugato e non
          effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
          importo   annuo  pari  o  superiore  a  6.713,98 euro,  ne'
          redditi,  cumulati  con  quello del coniuge, per un importo
          annuo   pari   o  superiore  a  6.713,98 euro  incrementati
          dell'importo annuo dell'assegno sociale;
                e) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
          limiti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  l'incremento e'
          corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
          dei limiti stessi;
                d) per  gli  anni  successivi  al  2002, il limite di
          reddito  annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari
          all'incremento  dell'importo  del  trattamento minimo delle
          pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
          rispetto all'anno precedente.
              6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui
          al  presente  articolo non si tiene conto del reddito della
          casa di abitazione.
              7.  Nei  confronti  dei  soggetti  che  hanno percepito
          indebitamente   prestazioni   pensionistiche   o  quote  di
          prestazioni  pensionistiche  o  trattamenti  di famiglia, a
          carico  dell'INPS, per periodi anteriori al 1 gennaio 2001,
          non  si  fa  luogo  al  recupero  dell'indebito  qualora  i
          soggetti  medesimi siano percettori di un reddito personale
          imponibile  ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o
          inferiore a 8.263,31 euro.
              8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito
          i  trattamenti  di  cui  al  comma 7 siano percettori di un
          reddito  personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno
          2000  di  importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo
          al   recupero   dell'indebito   nei  limiti  di  un  quarto
          dell'importo riscosso.
              9.   Il  recupero  e'  effettuato  mediante  trattenuta
          diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto.
          L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi
          entro  il  limite  di  ventiquattro  mesi. Tale limite puo'
          essere  superato  al fine di garantire che la trattenuta di
          cui  al  presente  comma  non sia superiore al quinto della
          pensione.
              10.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 7, 8 e 9 non si
          applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che
          abbia   indebitamente  percepito  i  trattamenti  a  carico
          dell'INPS.   Il  recupero  dell'indebito  pensionistico  si
          estende  agli  eredi del pensionato solo nel caso in cui si
          accerti il dolo del pensionato medesimo.".
              - Il testo dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n.
          544, e' il seguente:
              "Art.   1   (Maggiorazione   sociale   dei  trattamenti
          pensionistici). - 1.  Con  effetto  dal  1  luglio 1988, ai
          titolari   ultrasessantacinquenni   di  pensioni  a  carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione
          speciale  per  i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
          delle   gestioni  speciali  per  i  commercianti,  per  gli
          artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e'
          corrisposta,  a  domanda,  una maggiorazione  sociale della
          pensione  nella  misura di lire 50.000 mensili, per tredici
          mensilita', a condizione che:
                a) non  posseggano redditi propri per un importo pari
          o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare
          annuo  del  trattamento  minimo delle pensioni a carico del
          Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo
          della maggiorazione sociale;
                b) non  posseggano,  se coniugati, redditi propri per
          un   importo   pari  o  superiore  a  quello  di  cui  alla
          lettera a),  ne'  redditi, cumulati con quelli del coniuge,
          per  un importo pari o superiore al limite costituito dalla
          somma  dell'ammontare  annuo  del  trattamento minimo delle
          pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
          dell'ammontare    annuo   della maggiorazione   sociale   e
          dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede
          al  cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed
          effettivamente separato.
              2.   Con   effetto   dal   1  gennaio  1990  la  misura
          della maggiorazione   di   cui  al  comma 1  e'  elevata  a
          lire 80.000 mensili, per tredici mensilita'.
              3.  Qualora  i redditi posseduti risultino inferiori ai
          limiti   di   cui   alle   lettere a)  e  b)  del  comma 1,
          la maggiorazione  sociale  e' corrisposta in misura tale da
          non comportare il superamento dei limiti stessi.
              4.   Agli   effetti  delle  disposizioni  del  presente
          articolo,  si  tiene conto dei redditi di qualsiasi natura,
          compresi  i  redditi  esenti da imposte e quelli soggetti a
          ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o ad imposta
          sostitutiva,  eccetto  quelli derivanti dall'assegno per il
          nucleo familiare ovvero degli assegni familiari.
              5. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo
          sociale ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste
          per  l'erogazione  delle  pensioni, dall'istituto nazionale
          della   previdenza   sociale   (INPS),   al  quale  compete
          l'accertamento delle condizioni per la concessione.
              6.  La  domanda  per ottenere la maggiorazione sociale,
          corredata  dal certificato di stato di famiglia, nonche' da
          una  dichiarazione  resa dal richiedente su apposito modulo
          attestante   l'esistenza   dei   prescritti  requisiti,  e'
          presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.
              7.  In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato
          all'erogazione   della maggiorazione  di  cui  al  presente
          articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza
          dei  requisiti  prescritti, sottoscritta dagli interessati,
          in  sede  di  riscossione,  su  apposito modulo predisposto
          dall'Istituto stesso.
              8.  Alla  dichiarazione si applicano le disposizioni di
          cui  all'art.  26  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il
          dichiarante  e'  tenuto,  oltre alla restituzione di quanto
          percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
          cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
          a favore del Fondo sociale.
              9.   La   suddetta   sanzione  e'  comminata  dall'INPS
          attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
              10.  La  maggiorazione sociale decorre dal primo giorno
          del mese successivo a quello di presentazione della domanda
          e  non  e' cedibile, ne sequestrabile, ne' pignorabile. Per
          coloro  che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi
          precedenti,  presentino  domanda  entro  il  primo  anno di
          applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre
          dal  1  luglio  1988  o  dal  mese  successivo  a quello di
          compimento  dell'eta',  qualora  questa  ultima  ipotesi si
          verifichi in data successiva al 1 luglio 1988.
              11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
          dell'INPS  concernenti  la concessione della maggiorazione,
          nonche'  per  la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di
          cui  al  comma 8  e per le conseguenti controversie in sede
          giurisdizionale  si  applicano le norme che disciplinano il
          contenzioso    in    materia    di    pensioni   a   carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed  i  superstiti dei lavoratori dipendenti,
          ovvero,  per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle
          gestioni  speciali dei lavoratori autonomi e della gestione
          speciale  per  i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
          le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso
          in materia di pensioni.
              12.  Con  effetto dal 1 gennaio 1989, la corresponsione
          della  maggiorazione  sociale,  secondo  la  disciplina del
          presente  articolo,  e' estesa ai titolari ultrasessantenni
          delle  pensioni  di  cui  al  comma 1,  in  misura  pari  a
          lire 30.000    mensili,   per   tredici   mensilita',   con
          corrispondente  rideterminazione  dei  limiti di reddito di
          cui alle lettere a) e b) del comma 1.
              13.  Il  presente  articolo  sostituisce l'art. 1 della
          legge 15 aprile 1985, n. 140.".
              -  Il  testo dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n.
          153, e' il seguente:
              "Art.  8.  -  Ai  cittadini  italiani, le cui posizioni
          assicurative  sono state trasferite dall'Istituto nazionale
          della   previdenza   sociale   all'istituto   nazionale  di
          assicurazione   sociale   libico,  in  forza  dell'art.  12
          dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con
          legge  17 agosto  1957,  n.  843,  e che hanno acquisito il
          diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro
          il  31 dicembre  1965,  e'  corrisposto  a  decorrere  al 1
          gennaio  1969,  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale  ed  a  totale  carico  del Fondo per l'adeguamento
          delle   pensioni,   un  aumento  dell'integrazione  di  cui
          all'art.  15  della legge 12 agosto 1962, numero 1338, fino
          al  raggiungimento  dell'importo  mensile  dei  trattamenti
          minimi   previsti   dall'assicurazione   obbligatoria   per
          l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
          dipendenti.
              I  trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti
          anche  ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito
          in   virtu'   del   cumulo   dei   periodi  assicurativi  e
          contributivi    previsto    da    accordi   o   convenzioni
          internazionali  in  materia  di  assicurazione  sociale,  a
          condizione   che   l'assicurato   possa  far  valere  nella
          competente    gestione    pensionistica    una   anzianita'
          contributiva  in  costanza  di rapporto di lavoro svolto in
          Italia non inferiore a dieci anni.
              Ai   fini  dell'integrazione  ai  suddetti  trattamenti
          minimi    si   tiene   conto   dell'eventuale   trattamento
          pensionistico    corrisposto    a   carico   di   organismi
          assicuratori  di  Paesi  legati  all'Italia  da  accordi  o
          convenzioni   internazionali   di   sicurezza   sociale;  a
          decorrere  dal  1  gennaio  1996  detta  integrazione viene
          annualmente  ricalcolata  in  funzione  delle variazioni di
          importo   dei  predetti  trattamenti  pensionistici  esteri
          intervenute  al  1  gennaio  di  ciascun  anno;  qualora le
          operazioni  di adeguamento periodico delle pensioni abbiano
          comportato  il  pagamento  di somme eccedenti il dovuto, il
          relativo  recupero sara' effettuato in conformita' all'art.
          11  della  legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al
          trattamento  minimo  che,  al  1  gennaio  1996,  risultino
          eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle
          disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate
          nella  misura  erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il
          relativo  importo  non  venga  assorbito dalle perequazioni
          della  pensione  base.  Le  modalita' di accertamento delle
          variazioni  degli  importi pensionistici esteri ed il tasso
          di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane
          di  tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro
          del  lavoro  e  della  previdenza sociale di concerto con i
          Ministri degli affari esteri e del tesoro.
              I  lavoratori  emigranti  che  siano  in  possesso  dei
          prescritti  requisiti  per  il diritto a pensione in virtu'
          del  cumulo  dei periodi assicurativi e contributivi di cui
          al   secondo  comma  hanno  diritto  anche  sulla  base  di
          certificazione   provvisoria   rilasciata   dai  competenti
          organismi  esteri,  alla  liquidazione  di un'anticipazione
          sulla pensione che e' integrata ai trattamenti minimi. Tale
          integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di
          pensione  ed  e'  riassorbita  in relazione agli importi di
          pro-rata    eventualmente    corrisposti    da    organismi
          assicuratori esteri.".
              -  Il  testo  della  legge  6 dicembre  1971,  n.  1066
          "Concessione  di anticipazioni a persone fisiche giuridiche
          titolari  di  beni, diritti e interessi soggetti in Libia a
          misure  limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni
          e  diritti  in  precedenza  perduti",  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1971, n. 318.
              -   Il   testo  della  legge  26 gennaio  1980,  n.  16
          "Disposizioni  concernenti la corresponsione di indennizzi,
          incentivi  ed  agevolazioni a cittadini ed imprese italiane
          che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori
          gia'  soggetti  alla  sovranita' italiana e all'estero", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 febbraio 1980, n.
          40.
              -   Il   testo   della  legge  5 aprile  1985,  n.  135
          "Disposizioni   sulla   corresponsione   di   indennizzi  a
          cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori
          gia'  soggetti  alla  sovranita' italiana e all'estero", e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1985, n. 93.
              -   Il   testo  della  legge  29 gennaio  1994,  n.  98
          "Interpretazioni  autentiche  e  norme procedurali relative
          alla  legge  5 aprile  1985, n. 135, recante: "Disposizioni
          sulla  corresponsione  di indennizzi a cittadini ed imprese
          italiane  per  beni perduti in territori gia' soggetti alla
          sovranita'  italiana  e  all'estero",  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1994, n. 33.

                              Art. 39.
(Spesa  assistenziale  e  benefici  previdenziali  per  i  lavoratori
                        esposti all'amianto)

   1. Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi
assistenziali  a  carico  del  bilancio dello Stato, il complesso dei
trasferimenti   agli   enti   previdenziali   gestori  dei  medesimi,
determinato  rivalutando  sulla  base  della sola dinamica dei prezzi
l'importo  per  l'anno  2002,  e'  integrato tenendo conto di tutti i
fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa
vigente.  Il  predetto importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma
dei trasferimenti all'INPS a titolo di regolazioni contabili relative
ad  esercizi  pregressi. L'integrazione e' pari a 353 milioni di euro
per  l'anno 2003, 799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2005.
   2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione
dell'  articolo  38  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516
milioni   di   euro   annui  a  decorrere  dal  2003,  concorrono  al
finanziamento  degli  oneri  di cui al comma 3 del presente articolo,
nonche'  al  rifinanziamento  del  Fondo  nazionale  per le politiche
sociali e del Fondo per l'occupazione.
   3.  E'  autorizzato  il  trasferimento all'INPS della somma di 640
milioni  di  euro  per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno
2004  e  di  658  milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2005, per i
maggiori  oneri  derivanti  dall'articolo 18, comma 8, della legge 31
luglio  2002,  n.  179,  recante  la  regolarizzazione  degli atti di
indirizzo  emanati, nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale in materia di benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all'amianto.
   4.  Il  comma  1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  si  interpreta  nel  senso  che  l'incremento delle pensioni in
favore   dei   soggetti   disagiati,   comprensivo   della  eventuale
maggiorazione   sociale,   non   puo'   superare   l'importo  mensile
determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo
del   trattamento  minimo,  ovvero  della  pensione  sociale,  ovvero
dell'assegno sociale.
   5.  Il  comma  2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, si interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili
titolari della relativa pensione.
   6.  A decorrere dal 1 gennaio 2004 l'indennita' speciale istituita
dall'articolo  3,  comma  1,  della legge 21 novembre 1988, n. 508, a
favore  dei  cittadini  riconosciuti  ciechi  con  residuo visivo non
superiore  ad  un  ventesimo  in  entrambi  gli  occhi  con eventuale
correzione, e' aumentata dell'importo di 41 euro mensili.
   7.  Per  la  prosecuzione degli interventi di carattere sociale ed
assistenziale svolti dall'Associazione nazionale famiglie di disabili
intellettivi  e relazionali (ANFFAS), e' assegnato un contributo di 5
milioni di euro per l'anno 2003.
   8.  La  lettera  d)  del  comma  5 dell'articolo 38 della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  si  interpreta nel senso che, per gli anni
successivi  al  2002,  sono  aumentati  in misura pari all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni  lavoratori  dipendenti,  rispetto  all'anno  precedente, il
limite  di  reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro
di cui al comma 1 del predetto articolo.
   9.  L'abbandono  dell'azione  di recupero degli importi oggetto di
ripetizione  di  indebito  pensionistico  disposto  dall'articolo 80,
comma  25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' esteso ai casi di
indebito   pensionistico   derivante   da  sentenze  favorevoli  agli
interessati,  riformate  nei  successivi  gradi di giudizio in favore
dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non
si applica ai recuperi gia' effettuati alla data di entrata in vigore
della presente legge.

      
                  Note all'art. 39:
              -  Per  l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488,
          si veda la nota all'art. 38.
              - Il testo dell'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio
          2002, n. 179, e' il seguente:
              "8.   Le   certificazioni   rilasciate  o  che  saranno
          rilasciate  dall'INAIL  sulla  base  degli atti d'indirizzo
          emanati  sulla  materia  dal  Ministero  del lavoro e delle
          politiche  sociali antecedentemente alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  sono  valide  ai  fini  del
          conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art.
          13,   comma 8,   della  legge  27 marzo  1992,  n.  257,  e
          successive modificazioni.".
              -   Il   testo   dell'art.  3,  comma  1,  della  legge
          21 novembre 1988, n. 508, e' il seguente:
              "1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1988,  ai cittadini
          riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un
          ventesimo  in  entrambi gli occhi con eventuale correzione,
          e' concessa una speciale indennita' non reversibile al solo
          titolo  della  minorazione  di L. 50.000 mensili per dodici
          mensilita'.".
              -   Il  testo  dell'art.  80,  comma  25,  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
              "25.   In   caso  di  rinuncia  all'azione  giudiziaria
          promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi
          i  requisiti  di  cui  alla  legge 27 marzo 1992, n. 257, e
          cessati    dall'attivita'    lavorativa    antecedentemente
          all'entrata  in  vigore  della  predetta legge, la causa si
          estingue  e  le spese e gli onorari relativi alle attivita'
          antecedenti  all'estinzione  sono  compensati.  Non  si da'
          luogo  da  parte dell'INPS al recupero dei relativi importi
          oggetto  di  ripetizione  di  indebito  nei  confronti  dei
          titolari di pensione interessati.".

                              Art. 40.
(Utilizzo  degli  obiettori di coscienza e dei volontari del servizio
       civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)

   1.  Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n.
230,  e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6
marzo  2001,  n.  64, possono essere impiegati per lo svolgimento del
servizio  di  accompagnamento  ai ciechi civili, di cui alla legge 27
maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta.
   2.  Possono  presentare  a  richiesta  di  cui al comma 1 i ciechi
civili  che  svolgono  un'attivita' lavorativa o sociale o abbiano la
necessita' dell'accompagnamento per motivi sanitari.
   3.  La  sussistenza  delle  condizioni  previste  dal  comma  2 e'
certificata  dal  datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli
ordini  e  dagli  albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli
enti  o dalle associazioni per coloro che svolgono attivita' sociale,
dal  medico  di  famiglia  quando l'accompagnamento e' necessario per
motivi sanitari e per periodi determinati.
   4.  L'indennita'  di  accompagnamento  ai ciechi assoluti prevista
dagli  articoli  4  e  7  della  citata  legge  n.  382  del  1970  e
l'indennita'   speciale  dei  ciechi  civili  ventesimisti  istituita
dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di
93  euro  mensili  nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette
indennita'  usufruiscono  del  servizio  di accompagnamento di cui al
presente articolo.
   5.  Le  economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente
il  Fondo  nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma  44,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e successive
modificazioni.

      
                  Note all'art. 40:
              -  Il  titolo  della  legge 8 luglio 1998, n. 230 e' il
          seguente:   "Nuove   norme   in  materia  di  obiezione  di
          coscienza"  (Pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio
          1998, n. 163).
              -  Il  titolo  della  legge  6 marzo  2001, n. 64 e' il
          seguente:   "Istituzione  del  servizio  civile  nazionale"
          (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2001, n. 68).
              -  Il  testo degli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio
          1970,  n.  382  (Disposizioni  in  materia di assistenza ai
          ciechi civili) e' il seguente:
              "Art.   4  (Indennita'  di  accompagnamento  ai  ciechi
          assoluti).  -  A  tutti i ciechi assoluti che hanno diritto
          alla   pensione   non  riversibile  di  cui  ai  precedenti
          articoli,  l'indennita' di accompagnamento istituita con la
          legge  28 marzo  1968, n. 406, e' corrisposta, nella misura
          di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di
          concessione della pensione.
              Per  i  ciechi  che,  al  31 dicembre  1969,  siano  in
          godimento     dell'indennita'     in     misura    ridotta,
          la maggiorazione   e'   concessa   con   provvedimento  del
          presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.".
              "Art.  7.  - lndennita' di accompagnamento per i ciechi
          non aventi diritto alla pensione non riversibile.
              L'indennita'  di  accompagnamento,  nella misura di cui
          all'art.  4,  spetta  altresi'  ai  ciechi assoluti di eta'
          superiore  agli  anni  18, non aventi diritto alla pensione
          non  riversibile, sempre che gli interessati non dispongano
          di  un  reddito  superiore  al  doppio  della  quota esente
          dall'imposta complementare.
              A  tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera
          nazionale  per  i  ciechi  civili  istanza in carta libera,
          corredata   da   un  certificato  di  un  medico  oculista,
          attestante    la   cecita'   assoluta,   nonche'   da   una
          dichiarazione   dell'ufficio  finanziario,  concernente  la
          posizione   dei   richiedenti   agli  effetti  dell'imposta
          complementare.
              L'indennita'  di  accompagnamento  e'  concessa, previo
          l'accertamento  della  cecita'  assoluta e delle condizioni
          economiche,  dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi
          civili.
              Il  godimento  dell'indennita' decorre dal primo giorno
          del    mese    successivo   a   quello   di   presentazione
          dell'istanza.".
              - Il testo dell'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n.
          508  (Norme  integrative in materia di assistenza economica
          agli  invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) e'
          il seguente:
              "3.  Istituzione, misura e periodicita' di una speciale
          indennita' in favore dei ciechi parziali.
              1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1988,  ai  cittadini
          riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un
          ventesimo  in  entrambi gli occhi con eventuale correzione,
          e' concessa una speciale indennita' non reversibile al solo
          titolo  della  minorazione  di L. 50.000 mensili per dodici
          mensilita'.
              2.  Detta  indennita'  sara' corrisposta d'ufficio agli
          attuali  beneficiari  della pensione non reversibile di cui
          all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979,
          n.   663,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          29 febbraio  1980,  n. 33, e a domanda negli altri casi con
          decorrenza   dal   primo   mese  successivo  alla  data  di
          presentazione della domanda stessa.
              3.  L'indennita'  speciale  di  cui  al  comma 1 non si
          applica alle altre categorie di minorati civili.
              4.  Per  gli  anni successivi, l'adeguamento automatico
          della  indennita'  di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla
          base degli importi sopra indicati con le modalita' previste
          dal  comma  2  dell'art.  1  della legge 6 ottobre 1986, n.
          656.".
              -  Il  testo  del  comma 44 dell'art. 59 della legge 27
          dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
          finanza pubblica) e' il seguente:
              "44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
          2000.".

                              Art. 41.
(Disposizioni  in materia di cassa integrazione guadagni, mobilita' e
                      contratti di solidarieta)

   1.  In  attesa  della  riforma  degli ammortizzatori sociali e nel
limite  della complessiva spesa di 376.433.539 euro, per l'anno 2003,
a  carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236, nel caso di
programmi  finalizzati  alla  gestione  di crisi occupazionali ovvero
miranti  al  reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali di concerto con il
Ministero dell'economia e finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre
2003,   proroghe   di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria,  di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  gia'
previsti  da  disposizioni  di  legge, anche in deroga alla normativa
vigente  in  materia,  nonche'  concessioni, anche senza soluzione di
continuita',  dei  predetti  trattamenti,  che  devono  essere  stati
definiti  in  specifici accordi in sede governativa intervenuti entro
il  30  giugno  2003. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20 per
cento.  La  riduzione  non  si applica nei casi di prima proroga o di
nuova  concessione.  Nel  limite  complessivo di 80 milioni di euro a
valere  sul  predetto  importo  di  376.433.539 euro, il Ministro del
lavoro   e  delle  politiche  sociali  e'  autorizzato  a  prorogare,
limitatamente  all'esercizio 2003, le convenzioni stipulate, anche in
deroga  alla  normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante l'esercizio in
corso,  di  attivita' straordinarie riferite a lavoratori socialmente
utili nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio.
Italia  Lavoro  Spa  assiste  i comuni perche' predispongano piani di
reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro
con azioni di politica attiva del lavoro.
   2.  All'articolo  1,  comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998,  n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma
1,  del  decreto-legge  11  giugno  2002,  n.  108,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  31  luglio 2002, n. 172, le parole: "31
dicembre  2002"  sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e
dopo le parole: "nonche' di 60,4 milioni di euro per Panno 2002" sono
aggiunte le seguenti: "e di 45 milioni di euro per l'anno 2003".
   3.  All'articolo  1,  comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall' articolo 52, comma
70,  della  legge  28  dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre
2002"  sono  sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". All'onere
derivante  dall' attuazione del presente comma si provvede nei limiti
delle  risorse  preordinate per la medesima finalita' nell'ambito del
Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e non utilizzate alla data del 31
dicembre 2002, neI limite di 20 milioni di euro.
   4.  All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come  da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 47, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000
e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008".
   5.  Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge
23  dicembre  2000,  n. 388, e' stanziata la somma di euro 51.645.690
nell'esercizio  finanziario 2003 a carico del Fondo per l'occupazione
di  cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
   6. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994,  n.  451,  puo'  proseguire  per  l'anno  2003 nei limiti delle
risorse finanziarie preordinate per la medesima finalita' entro il 31
dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro.
   7.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del
decreto-legge  11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori
licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai
sensi  degli  obiettivi  1  e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio,  del  21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000
unita' lavorative, nel settore della sanita' privata ed in situazione
di   crisi  aziendale  in  seguito  a  processi  di  riconversione  e
ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unita'.
   8.  All'onere  derivante  dal  comma  7,  determinato nella misura
massima  di  6.667.000  euro  per l'anno 2003, di 10.467,000 euro per
l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005, si provvede a carico
del Fondo di cui all'articolo I, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
   9. Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese industriali che svolgono
attivita'  produttiva  di fornitura o sub-fornitura di componenti, di
supporto  o  di  servizio,  a  favore di imprese operanti nel settore
automobilistico,  il trattamento ordinario di integrazione salariale,
di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, puo' essere concesso per un
periodo  non  superiore  a  ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per
piu'  periodi  non  consecutivi  la  durata complessiva dei quali non
superi i ventiquattro mesi in un triennio.
   10.  Per  le imprese indicate nel comma 9, ai fini del computo dei
periodi   massimi   di   godimento   del   trattamento  ordinario  di
integrazione  salariale,  una settimana si considera trascorsa quando
la  riduzione  di  orario  sia  stata  almeno  pari  al  10 per cento
dell'orario  settimanale  relativo ai lavoratori occupati nell'unita'
produttiva.  Le  riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini
del computo dei predetti periodi massimi.
   11.  Fino  al  10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale
ordinaria  concessi ai sensi dei commi 9 e 10, in deroga all'articolo
6  della  legge  20  maggio  1975,  n.  164, non si computano ai fini
dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
   12. Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 e' autorizzata la
spesa  di  64 milioni di euro per l'anno 2003 e 106,5 milioni di euro
per  l'anno  2004. All'onere per l'anno 2004 si provvede a carico del
Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

      
                  Note all'art. 41:
              -  Il  testo  dell'art. 1, comma 7, del decreto - legge
          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  19 luglio  1993, n. 236 (Interventi urgenti a
          sostegno dell'occupazione), e' il seguente:
              "7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.".
              -  Il  testo  dell'art. 1, comma 1, del decreto - legge
          20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 marzo 1998, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia
          di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e
          di  carattere  previdenziale),  come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "1.  Il  termine  previsto  dalle  disposizioni  di cui
          all'art.  4, comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996,  n.  608,  relative  alla  possibilita' di iscrizione
          nelle  liste  di  mobilita'  dei  lavoratori  licenziati da
          imprese  che occupano anche meno di quindici dipendenti per
          giustificato   motivo   oggettivo   connesso  a  riduzione,
          trasformazione  o  cessazione  di attivita' o di lavoro, e'
          prorogato  fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e
          comunque non oltre il 31 dicembre 2003 ai fini dei benefici
          contributivi  in  caso  di assunzione dalle liste medesime,
          nel  limite  complessivo  massimo di 9 miliardi di lire per
          l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni
          1999,  2000  e  2001  nonche'  di  60,4 milioni di euro per
          l'anno  2002  e  di  45  milioni  di euro per l'anno 2003 a
          carico  del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui all'art. 1,
          comma 7,   del   decreto-legge   20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236.  A  tal  fine  il  Ministero  del  lavoro  e della
          previdenza  sociale  rimborsa i relativi oneri all'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS),   previa
          rendicontazione.".
              -  Il  testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto -
          legge  n.  4 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  n.  52  del  1998,  come  modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993, n. 236, come
          modificato  dall'art.  4,  comma  2,  del  decreto  - legge
          16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  19 luglio  1994, n. 451, trovano applicazione
          fino al 31 dicembre 2003. Alle finalita' del presente comma
          si   provvede   nei   limiti   delle   risorse  finanziarie
          preordinate   allo   scopo   nell'ambito   del   Fondo  per
          l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite
          massimo di 30 miliardi di lire.".
              -  Il testo dell'art. 3, comma 8, della citata legge n.
          448  del  1998, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
              "8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
          7,  del  decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito,
          con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
          rifinanziato  per  un  importo di lire 200 miliardi annue a
          decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive
          a  fronte  di  progetti di riduzione dell'orario di lavoro.
          Tale  finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi per gli
          anni  2000  e  2001  e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli
          anni dal 2002 al 2008.".
              -   Il  testo  dell'art.  117,  comma  5,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2001), e' il seguente:
              "5.  Al  fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per
          l'impiego    assicurando    l'esercizio    delle   funzioni
          esplicitate  nell'Accordo  in materia di standard minimi di
          funzionamento  dei  servizi  per l'impiego tra il Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  le regioni, le
          province,  le  province  autonome,  i comuni e le comunita'
          montane   sancito  il  16 dicembre  1999  dalla  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto   1997,  n.  281,  e'  stanziata,  nell'esercizio
          finanziario  2001,  la  somma  di  lire 100 miliardi, a far
          carico  sul  Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1,
          comma   7,   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236.".
              -  Il  testo  dell'art.  15 del decreto-legge 16 maggio
          1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio  1994, n. 451 (Disposizioni urgenti in materia di
          occupazione  e  di fiscalizzazione degli oneri sociali), e'
          il seguente:
              "Art.  15  (Piani  per  l'inserimento professionale dei
          giovani  privi  di  occupazione).  -  1.  Nelle aree di cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          sentite  le commissioni regionali per l'impiego e di intesa
          con  le  regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e
          1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale
          dei giovani di eta' compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35
          anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste
          di collocamento. I piani sono attuati attraverso:
                a) progetti  che  prevedono  lo svolgimento di lavori
          socialmente  utili, nonche' la partecipazione ad iniziative
          formative  volte  al recupero dell'istruzione di base, alla
          qualificazione  professionale dei soggetti gia' in possesso
          del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione
          di secondo livello per giovani gia' in possesso del diploma
          di scuola secondaria superiore;
                b) progetti  che prevedono periodi di formazione e lo
          svolgimento   di   un'esperienza   lavorativa   per  figure
          professionalmente qualificate.
              2.  I  progetti  di  cui al comma 1, lettera a), per la
          parte  relativa  al programma dei lavori socialmente utili,
          sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 14. La
          parte relativa al programma formativo deve essere formulata
          e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
              3.  I  progetti  di  cui  al  comma 1, lettera b), sono
          redatti  dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da
          ordini  e/o  collegi  professionali  sulla base di apposite
          convenzioni  predisposte  di  concerto  con  le agenzie per
          l'impiego  ed  approvate  dalle  commissioni  regionali per
          l'impiego.
              4.  La partecipazione del giovane ai progetti di cui al
          presente  articolo  non  puo' essere superiore alle ottanta
          ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni
          ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane
          e'  corrisposta un'indennita' pari a L. 7.500. Al pagamento
          dell'indennita'  provvede mensilmente l'ufficio provinciale
          del  lavoro  e  della  massima  occupazione,  eventualmente
          avvalendosi  della  rete  di  sportelli  bancari  o postali
          all'uopo  convenzionati.  A  decorrere dal 1 gennaio 1999 i
          soggetti  utilizzatori corrispondono l'indennita' spettante
          ai  giovani  anche  per  la  parte di competenza del citato
          ufficio  a  valere  sul  Fondo  per l'occupazione. Le somme
          anticipate  saranno  conguagliate dai soggetti utilizzatori
          in  sede  di  versamento  dei  contributi  dovuti  all'INPS
          relativi  ai  lavoratori  dipendenti.  Dette  somme, previa
          rendicontazione,    saranno    trimestralmente   rimborsate
          all'INPS   da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale.  La  meta'  del costo dell'indennita',
          esclusa quella relativa alle ore di formazione, e' a carico
          del  soggetto  presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa
          secondo modalita' previste dalla convenzione.
              5.  Per  i  progetti  di cui al comma 1, lettera b), il
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i
          limiti  del  ricorso all'istituto in rapporto al numero dei
          dipendenti  del  soggetto presso cui e' svolta l'esperienza
          lavorativa  e  nel  caso  in  cui  quest'ultimo  non  abbia
          proceduto  all'assunzione  di  almeno il sessanta per cento
          dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
              6.  L'utilizzazione  dei giovani nei progetti di cui al
          comma  1,  lettera  b), non determina l'instaurazione di un
          rapporto  di  lavoro,  non  comporta la cancellazione dalle
          liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la
          possibilita'   di   assumere   il   giovane,   al   termine
          dell'esperienza,  con  contratto  di  formazione  e lavoro,
          relativamente  alla  stessa  area professionale. I medesimi
          progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico
          del   soggetto  utilizzatore  contro  gli  infortuni  e  le
          malattie    professionali    connessi    allo   svolgimento
          dell'attivita' lavorativa.
              7.  L'assegnazione  dei  giovani  avviene  a cura delle
          sezioni   circoscrizionali  per  l'impiego  sulla  base  di
          criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.
              8.  Al  finanziamento  dei  piani  di  cui  al presente
          articolo  si  provvede nei limiti delle risorse finanziarie
          preordinate   allo  scopo  nell'ambito  del  fondo  di  cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236.".
              - Il testo dell'art. 1, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto -
          legge    15 giugno    2002,   n.   108,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   31 luglio   2002,  n.  172
          (Disposizioni   urgenti   in   materia   di  occupazione  e
          previdenza), e' il seguente:
              "5.  Ai  lavoratori  licenziati da aziende operanti nel
          settore  della  sanita'  privata, con un organico superiore
          alle  millecinquecento unita' lavorative, assoggettate alla
          procedura  di  amministrazione straordinaria con cessazione
          dell'esercizio   di   impresa   ed   operanti   nelle  aree
          individuate  ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
          (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i
          quali  sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento
          straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto
          legislativo  8 luglio  1999, n. 270, e' corrisposto, per la
          durata  di  ventiquattro  mesi  e  nel  limite  massimo  di
          milleottocento  unita', un trattamento pari all'ottanta per
          cento  dell'importo  massimo  dell'indennita' di mobilita',
          cosi' come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo
          della  contribuzione  figurativa  e  degli  assegni  per il
          nucleo familiare, ove spettanti.
              6.  I  lavoratori  fruitori  del  trattamento di cui al
          comma  5  sono  tenuti a frequentare, durante il periodo di
          durata   del  trattamento  medesimo,  corsi  di  formazione
          professionale,  indetti dalla regione o dai competenti enti
          locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione
          professionale  che  a  percorsi  di ricollocazione posti in
          essere  per  i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata
          partecipazione  dei  soggetti  interessati  alle  attivita'
          formative  comporta  la  decadenza  dai  benefici di cui al
          comma  5. Sono esentati dalla partecipazione alle attivita'
          formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi
          di  fruizione  della  indennita',  maturino il diritto alla
          pensione.
              7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5
          sono  promosse,  da  parte delle amministrazioni pubbliche,
          procedure   per   l'affidamento  all'esterno  di  attivita'
          attraverso  la  stipula, anche in deroga alla disciplina in
          materia  di  contratti  della  pubblica amministrazione, di
          convenzioni   con  societa'  di  capitale,  cooperative  di
          produzione  e  lavoro,  consorzi di artigiani, a condizione
          che  la  forza  lavoro  in essi occupata sia costituita, in
          misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui
          al comma 5.
              8.  I  lavoratori beneficiari del trattamento di cui al
          comma 5, interessati ad intraprendere un'attivita' autonoma
          in  forma  singola o associata, possono ottenere, secondo i
          criteri  di  cui  al  regolamento del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale  17 febbraio  1993,  n.  142, la
          corresponsione  anticipata  del predetto trattamento, nella
          misura  non  ancora fruita alla data di presentazione della
          richiesta.  Le  somme corrisposte a titolo di anticipazione
          del   trattamento   sono  cumulabili  con  eventuali  altri
          benefici  previsti  dalla normativa in vigore in materia di
          lavoro autonomo.".
              -   Il  testo  degli  articoli  3  (Obiettivo  1)  e  4
          (Obiettivo   2)  del  regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del
          Consiglio del 21 giugno 1999, e' il seguente:
              "Art.  3.  -  1.  L'obiettivo  n. 1 concerne le regioni
          corrispondenti  al  livello  II  della  nomenclatura  delle
          unita'  territoriali  statistiche (NUTS II) il cui prodotto
          interno  lordo  (PIL) pro capite, misurato sulla base degli
          standard  del potere d'acquisto e calcolato con riferimento
          ai  dati  comunitari  disponibili  degli  ultimi  tre anni,
          disponibili  al  26 marzo  1999,  e' inferiore al 75% della
          media comunitaria.
              Esso   concerne  inoltre  le  regioni  ultraperiferiche
          (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole
          Canarie),  tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone
          rientranti  nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n.
          6  dell'atto  di  adesione  dell'Austria, della Finlandia e
          della Svezia, durante il periodo 1995 - 1999.
              2.  La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo
          1,  primo  comma,  stabilisce l'elenco delle regioni cui si
          applica  l'obiettivo  n.  1, salvo il disposto dell'art. 6,
          paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma.
              Tale  elenco e' valido per sette anni a decorrere dal 1
          gennaio 2000.".
              "Art.  4. - 1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo
          n.  2  sono  quelle  aventi  problemi  strutturali  la  cui
          riconversione  economica  e  sociale  deve  essere favorita
          conformemente  all'art.  1, punto 2, e la cui popolazione o
          superficie   sono   sufficientemente   significative.  Esse
          comprendono,  in  particolare, le zone in fase di mutazione
          socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le
          zone  rurali in declino, le zone urbane in difficolta' e le
          zone   dipendenti   dalla  pesca  che  si  trovano  in  una
          situazione di crisi.
              2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli
          interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone
          piu'  gravemente  colpite  e  nell'ambito  geografico  piu'
          appropriato.  La popolazione delle zone di cui al paragrafo
          1  rappresenta  al  massimo il 18% della popolazione totale
          della  Comunita'. Su tale base, la Commissione definisce un
          massimale  di  popolazione  per  Stato  membro in base agli
          elementi seguenti:
                a)  popolazione  totale  delle  regioni  NUTS  III di
          ciascuno  Stato  membro,  conformi  ai  criteri  di  cui ai
          paragrafi 5 e 6;
                b) gravita'   dei   problemi  strutturali  a  livello
          nazionale  in  ciascuno  Stato  membro  rispetto agli altri
          Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della
          disoccupazione  totale  e  della  disoccupazione  di  lunga
          durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
                c) necessita'  di  fare  in  modo  che ciascuno Stato
          membro   contribuisca  equamente  allo  sforzo  globale  di
          concentrazione  di  cui  al  presente  comma;  la riduzione
          massima   della  popolazione  delle  zone  cui  si  applica
          l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla
          popolazione  delle  zone  cui  si  applicano, nel 1999, gli
          obiettivi  n.  2  e  n.  5b  di cui al regolamento (CEE) n.
          2052/88.
              La  Commissione  trasmette  agli  Stati membri tutte le
          informazioni  di  cui dispone riguardo ai criteri di cui ai
          paragrafi 5 e 6.
              3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2,
          gli Stati membri propongono alla Commissione l'elenco delle
          zone significative che rappresentano:
                a) le   regioni   di   livello   NUTS   III,   o   le
          zone maggiormente  colpite  all'interno  di  tali  regioni,
          conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;
                b) le  zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7
          o  8  o ai criteri specifici dello Stato membro a norma del
          paragrafo 9.
              Gli   Stati  membri  trasmettono  alla  Commissione  le
          statistiche  e  le  altre  informazioni,  riferite  al piu'
          appropriato  livello geografico, che le sono necessarie per
          valutare le proposte.
              4.  Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo
          3,  la  Commissione,  in stretta concertazione con lo Stato
          membro  interessato  definisce  l'elenco  delle zone cui si
          applica  l'obiettivo  n.  2,  tenendo conto delle priorita'
          nazionali, senza pregiudizio dell'art. 6, paragrafo 2.
              Le  zone  conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6
          coprono  almeno  il 50% della popolazione delle zone cui si
          applica  l'obiettivo  n.  2 in ciascuno Stato membro, salvo
          eccezione    debitamente    giustificata   da   circostanze
          oggettive.
              5.  Le  zone  in  fase  di mutazione socioeconomica nel
          settore  dell'industria,  di  cui  al  paragrafo 1, debbono
          corrispondere  o  appartenere ad una unita' territoriale di
          livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
                a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
          comunitaria registrato negli ultimi tre anni;
                b) tasso   di  occupazione  nel  settore  industriale
          rispetto all'occupaziore complessiva, pari o superiore alla
          media  comunitaria  per  qualsiasi  anno  di  riferimento a
          decorrere dal 1985;
                c) flessione  constatata dell'occupazione nel settore
          industriale  rispetto  all'anno  di riferimento di cui alla
          lettera b).
              6.  Le  zone  rurali  di  cui  al  paragrafo  1 debbono
          corrispondere  o  appartenere ad una unita' territoriale di
          livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
                a) densita'  di  popolazione inferiore a 100 abitanti
          per  km  2,  oppure  tasso  di  occupazione in agricoltura,
          rispetto  all'occupazione  complessiva, pari o superiore al
          doppio  della  media  comunitaria  per  qualsiasi  anno  di
          riferimento a decorrere dal 1985; oppure;
                b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
          comunitaria   registrato  negli  ultimi  tre  anni,  oppure
          diminuzione della popolazione rispetto al 1985.
              7.  Le  zone  urbane  di  cui  al paragrafo 1 sono zone
          densamente  popolate,  conformi  ad  almeno uno dei criteri
          seguenti:
                a) tasso  di disoccupazione di lunga durata superiore
          alla media comunitaria;
                b) elevato  livello  di poverta', comprese condizioni
          abitative precarie;
                c) situazione ambientale particolarmente degradata;
                d) elevato tasso di criminalita' e di delinquenza;
                e) basso livello d'istruzione della popolazione.
              8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1
          sono  zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel
          settore  dalla  pesca  rispetto all'occupazione complessiva
          raggiunge un livello significativo e che sono confrontate a
          problemi    socioeconomici    strutturali   connessi   alla
          ristrutturazione   del   settore,  la  quale  comporta  una
          diminuzione  significativa del numero di posti di lavoro in
          detto settore.
              9.  L'intervento  comunitario  puo' estendersi ad altre
          zone,  con  popolazione  o  superficie  significative,  che
          rientrano in una delle seguenti tipologie:
                a) zone  conformi  ai  criteri di cui al paragrafo 5,
          contigue  ad una zona industriale; zone conformi ai criteri
          di  cui  al  paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone
          conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6,
          contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1;
                b) zone   rurali   aventi   problemi  socio-economici
          conseguenti  all'invecchiamento  o  alla  diminuzione della
          popolazione attiva del settore agricolo;
                c) zone che, a motivo di caratteristiche importanti e
          verificabili,  hanno  o  corrono  il rischio di avere gravi
          problemi   strutturali   oppure   un   elevato   tasso   di
          disoccupazione  causato da una ristrutturazione in corso, o
          prevista,  di una o piu' attivita' determinanti nei settori
          agricolo, industriale o dei servizi.
              10.  Una  zona  puo' essere ammissibile soltanto ad uno
          degli obiettivi n. 1 o n. 2.
              11.  L'elenco  delle  zone  e'  valido per sette anni a
          decorrere dal 1 gennaio 2000.
              Su  proposta  di  uno  Stato  membro e in caso di grave
          crisi  in  una  regione,  la  Commissione  puo'  modificare
          l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto
          dei  paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di
          popolazione  interessata all'interno di ciascuna regione di
          cui all'art. 13, paragrafo 2.".
              -   Il   testo  della  legge  20 maggio  1975,  n.  164
          (Provvedimenti  per la garanzia del salario), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1975, n. 148.
              -  Il  testo  dell'art. 6 della citata legge n. 164 del
          1975, e' il seguente:
              "Art. 6 (Durata dell'integrazione salariale ordinaria).
          -  L'integrazione  salariale  prevista per i casi di cui al
          precedente art. 1, n. 1), e' corrisposta fino ad un periodo
          massimo  di  3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto
          periodo  puo'  essere  prorogato trimestralmente fino ad un
          massimo complessivo di 12 mesi.
              Le  proroghe  sono autorizzate dal Comitato speciale di
          cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo luogotenenziale
          9 novembre 1945, numero 788.
              Qualora  l'impresa  abbia fruito di 12 mesi consecutivi
          di  integrazione  salariale,  una nuova domanda puo' essere
          proposta  per  la  medesima  unita' produttiva per la quale
          l'integrazione  e'  stata concessa, quando sia trascorso un
          periodo   di  almeno  52  settimane  di  normale  attivita'
          lavorativa.
              L'integrazione  salariale  relativa  a piu' periodi non
          consecutivi non puo' superare complessivamente la durata di
          12 mesi in un biennio.
              Le  disposizioni  di cui al terzo e quarto comma non si
          applicano  nei  casi  d'intervento  determinato  da  eventi
          oggettivamente non evitabili.".
              -  Il testo dell'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio
          1991,  n.  223  (Norme  in  materia  di cassa integrazione,
          mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione di
          direttive  della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
          altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il
          seguente:
              "9.   Per  ciascuna  unita'  produttiva  i  trattamenti
          straordinari  di  integrazione  salariale non possono avere
          una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
          di  un  quinquennio,  indipendentemente  dalle cause per le
          quali  sono  stati  concessi,  ivi compresa quella prevista
          dall'art.   1,   decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1984,  n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di
          trattamento    ordinario   concessi   per   contrazioni   o
          sospensioni   dell'attivita'   produttiva   determinate  da
          situazioni  temporanee  di mercato. Il predetto limite puo'
          essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate
          dal  CIPI  ai  sensi  del  comma  6,  per  i  casi previsti
          dall'art.    3   della   presente   legge,   dall'art.   1,
          decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  19 dicembre  1984,  n.  863,
          dall'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre 1987, n. 536,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 febbraio
          1988,  n.  48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma
          3.".

                              Art. 42.
                 (Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)

   1.  Con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali  (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967,
e'  soppresso  e  tutte  le  strutture  e le funzioni sono trasferite
all'INPS,  che  succede  nei  relativi rapporti attivi e passivi. Con
effetto  dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i superstiti dei
lavoratori  dipendenti  i  titolari  di  posizioni  assicurative  e i
titolari  di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso
il  predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione e' effettuata
con  evidenza  contabile  separata  nell'ambito  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti.
   2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso
di cui al comma 1 e' deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte
le  attivita'  e le passivita', quali risultano dal predetto bilancio
consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile di cui al comma 1, per
quanto  riguarda  le  prestazioni  pensionistiche,  e  alle  gestioni
individuate  dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni
non pensionistiche.
   3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali e'
uniformato,  nel  rispetto del principio del pro-rata, a quello degli
iscritti  al  Fondo  pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1
gennaio  2003.  In particolare, per i lavoratori assicurati presso il
soppresso  INPDAI,  l'importo  della  pensione  e'  determinato dalla
somma:  a)  delle  quote  di  pensione corrispondenti alle anzianita'
contributive  acquisite  fino  al  31  dicembre 2002, applicando, nel
calcolo  della  retribuzione  pensionabile, il massimale annuo di cui
all'articolo  3,  comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
181;  b)  della  quota  di  pensione  corrispondente  alle anzianita'
contributive  acquisite  a  decorrere dal 1 gennaio 2003, applicando,
per  il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel
Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si
applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e
le    fasce    di   retribuzione   secondo   le   norme   in   vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Per  quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad
applicarsi  le  regole  previste  dalla  normativa  vigente presso il
soppresso Istituto.
   4.  Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le
strutture  e le funzioni, e' costituito, per un triennio, un Comitato
di  integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni
di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica alla data del
31 dicembre 2002, nonche' da quattro dirigenti incaricati di funzioni
di  livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore
generale   di   tale  ultimo  Istituto,  che  dovra'  pervenire  atta
unificazione  delle  procedure  operative  e  correnti  entro  il  31
dicembre 2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
   5.   Il  personale  in  servizio  presso  l'INPDAI  alla  data  di
soppressione dello stesso e' trasferito all'INPS e conserva il regime
previdenziale  vigente  presso  l'ente  di  provenienza,  nonche'  il
trattamento   giuridico  ed  economico  fruito,  sino  alla  data  di
approvazione del nuovo contratto collettivo.
   6. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n.
88,  e'  integrato,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle
politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale
maggiormente  rappresentativa  della  categoria,  limitatamente  alle
adunanze  e  alle  problematiche  concernenti  i dirigenti di aziende
industriali.
   7.  E'  autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui
al  comma  1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di
1.055  milioni  di  euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12,
del   decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della
determinazione    dell'effettivo   trasferimento   si   tiene   conto
dell'ammontare  complessivo  di  tutte  le disponibilita' finanziarie
della predetta evidenza contabile.

      
                 Note all'art. 42:
              -  Il  testo  della  legge  27 dicembre  1953,  n.  967
          (Previdenza  dei  dirigenti  di  aziende  industriali),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1953,
          n. 299.
              -   Il   testo   dell'art.  3,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 24 aprile 1997, n. 181 (Attuazione della delega
          conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti
          all'Istituto  nazionale  di  previdenza  per i dirigenti di
          aziende industriali), e' il seguente:
              "7. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per i lavoratori di
          cui  all'art. 2, commi 1 e 2, che non esercitino il diritto
          di  opzione  di  cui  all'art.  1,  comma  23,  della legge
          8 agosto  1995,  n.  335,  il  massimale  annuo  della base
          contributiva  e  pensionabile  e' stabilito nella misura di
          lire  250  milioni  ed e' rivalutato annualmente sulla base
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.".
              - Il testo dell'art. 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88
          (Ristrutturazione  dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale   e  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro), e' il seguente:
              "Art.  22 (Composizione del comitato amministratore del
          fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti).  - 1. Il comitato
          amministratore  del fondo pensioni lavoratori dipendenti di
          cui  all'art.  12,  decreto del Presidente della Repubblica
          30 aprile  1970,  n.  639, e' presieduto dal vicepresidente
          dell'Istituto  rappresentante  dei lavoratori dipendenti ed
          e'  composto,  oltre  che  dal  vicepresidente medesimo, da
          cinque  rappresentanti  dei  lavoratori dipendenti e da tre
          rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di
          amministrazione,   nominati   dal   consiglio  medesimo,  a
          scrutinio  segreto  ed  a maggioranza assoluta dei voti dei
          componenti,  nonche'  dai  rappresentanti del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del Ministero del
          tesoro in seno al consiglio di amministrazione.
              2.  In caso di assenza o impedimento del presidente, le
          funzioni  vicarie  sono  assunte  dal  membro  del comitato
          delegato dal presidente stesso.".
              -  Il  testo  dell'art.  3, comma 12, del decreto-legge
          25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti
          in   materia   di   privatizzazione  e  valorizzazione  del
          patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di sviluppo dei fondi
          comuni di investimento immobiliare), e' il seguente:
              "12.  Il  prezzo per il trasferimento dei beni immobili
          e'  corrisposto  agli  enti previdenziali titolari dei beni
          medesimi.  Le  relative  disponibilita'  sono  acquisite al
          bilancio  per  essere  accreditate  su  conti  di tesoreria
          vincolati  intestati  all'ente venditore; sulle giacenze e'
          riconosciuto  un  interesse  annuo  al  tasso  fissato  con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze. E
          abrogato  il  comma  3  dell'art. 2 della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488. La copertura delle riserve tecniche e delle
          riserve  legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
          a   costituirle   e'   realizzata   anche   utilizzando  il
          corrispettivo  di cui al com-ma 1, lettera a), e i proventi
          di  cui  all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
          accesso   alla   Tesoreria   centrale   dello   Stato   per
          anticipazioni  relative  al  fabbisogno  finanziario  delle
          gestioni   previdenziali,   ai  sensi  di  quanto  disposto
          dall'art.  16  della  legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
          dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.".

                              Art. 43.
                    (Norme in materia di ENPALS)

   1.  Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale
di  previdenza  e  di  assistenza  per  i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1 gennaio 2003:
a) l'aliquota  di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di
   cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,
   e'  quella  in  vigore  nel  Fondo  pensioni lavoratori dipendenti
   dell'INPS;
b) l'ENPALS  non e' tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della
   legge 28 febbraio 1986, n. 41;
c) la  disciplina  prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 30
   giugno  1994,  n.  479,  e  successive  modificazioni,  e'  estesa
   all'ENPALS,  con  applicazione,  relativamente  agli  organi,  dei
   criteri  di  composizione  e  di nomina previsti per l'Istituto di
   previdenza  per  il  settore  marittimo (IPSEMA), salvo che per il
   collegio  dei  revisori  dei  conti,  per  il  quale  continua  ad
   applicarsi  la  vigente  disciplina, senza oneri aggiuntivi per la
   finanza pubblica.

   2.  L'articolo  3, secondo comma, de] decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato  16  luglio 1947, n. 708, e' sostituito dal
seguente:
   "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei lavoratori
maggiormente   rappresentative  a  livello  nazionale,  su  eventuale
proposta  dell'ENPALS,  che  provvede  periodicamente ai monitoraggio
delle  figure  professionali  operanti  nel  campo dello spettacolo e
dello  sport,  sono  adeguate le categorie dei soggetti assicurati di
cui  al  primo  comma.  Con  decreto  del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  puo'  essere,  altresi',  integrata  o ridefinita, ai sensi
dell'articolo  2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
181,  la  distinzione  in  tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo
iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
   3.  Al  fine  di  perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso
contributivo,  i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle
categorie  di  cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del
decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n.  708,  e  successive  modificazioni,  a  titolo  di cessione dello
sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica,
non  possono  eccedere  il  40  per  cento  dell'importo  complessivo
percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attivita'. Tale
quota  rimane  esclusa  dalla  base  contributiva  e pensionabile. La
disposizione  si  applica  anche per le posizioni contributive per le
quali  il relativo contenzioso in essere non e' definito alla data di
entrata in vigore della presente legge.
   4.  All'articolo  1,  comma  15, del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.

      
                  Note all'art. 43:
              -   Il   testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1997,  n. 182 (Attuazione della delega conferita
          dall'art.  2,  commi  22  e  23,  lettera a),  della  legge
          8 agosto  1995,  n. 335, in materia di regime pensionistico
          per  i  lavoratori  dello  spettacolo iscritti all'ENPALS),
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  1  (Contributi).  - 1. A decorrere dal 1 gennaio
          1997  per  il  personale  iscritto  al Fondo pensioni per i
          lavoratori   dello   spettacolo,  istituito  presso  l'Ente
          nazionale  di  previdenza  e di assistenza per i lavoratori
          dello  spettacolo  (ENPALS),  di  seguito denominato Fondo,
          successivamente  al  31 dicembre  1995,  il  contributo  e'
          stabilito  in  base  all'aliquota  di finanziamento e con i
          criteri  di  ripartizione  in  vigore  nel  Fondo  pensioni
          lavoratori     dipendenti    dell'assicurazione    generale
          obbligatoria.
              2. Dal 1 gennaio 1997 per il personale gia' iscritto al
          Fondo  alla  data  del  31 dicembre  1995,  il contributo a
          carico dei lavoratori e' stabilito nella medesima misura in
          vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
              3.  Dal 1 gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui
          al comma 6, l'aliquota contributiva dovuta per il personale
          gia'  iscritto  al  Fondo alla data del 31 dicembre 1995, e
          appartenente  alle  categorie dalla numero 1 alla numero 14
          dell'art.  3  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello  Stato  16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla
          legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni
          e  integrazioni,  e'  confermata nella misura del 10,10 per
          cento per la parte a carico dei lavoratori.
              4.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1997 sono destinate al
          Fondo, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il
          finanziamento  delle  prestazioni temporanee a carico della
          gestione  di  cui  all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n.
          88, con il limite massimo della misura prevista dal decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro, in data 21 febbraio
          1996,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
          - n. 83 in data 9 aprile 1996.
              5. L'eventuale onere residuo derivante dalla differenza
          fra   l'aliquota   in  vigore  nell'assicurazione  generale
          obbligatoria e quella risultante dalla somma fra l'aliquota
          in  vigore  al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione
          destinate  al Fondo ai sensi del comma 4, e' posto a carico
          dei  datori  di  lavoro e l'aliquota e' elevata a decorrere
          dal  1  gennaio  1997 in misura non superiore allo 0,50 per
          cento  ogni  biennio  fino  a  concorrenza dell'aliquota in
          vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
              6.  A  partire  dal  1  gennaio  dell'anno successivo a
          quello   nel   quale  si  e'  verificata  la  parificazione
          dell'aliquota  contributiva  complessiva a quella in vigore
          nell'assicurazione   generale   obbligatoria,  le  aliquote
          contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori
          sono  stabilite  nella medesima misura della corrispondente
          aliquota     in    vigore    nell'assicurazione    generale
          obbligatoria.
              7.  Nei  confronti  dei  lavoratori  di cui all'art. 2,
          comma  1, lettera a), i quali percepiscono una retribuzione
          giornaliera  superiore  a lire 300.000, le imprese potranno
          esercitare  rivalsa  per  un ammontare pari al 40 per cento
          dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente
          il  predetto  importo.  A  decorrere dal 1 gennaio 1998, la
          predetta  percentuale  e'  ridotta  annualmente di 10 punti
          percentuali  fino alla sua completa soppressione. L'art. 3,
          secondo  comma, del decreto del Presidente della Repubblica
          31 dicembre 1971, n. 1420, e' abrogato.
              8.  Le aliquote contributive dovute per il personale di
          cui  ai  commi  2  e  3,  si  applicano integralmente sulla
          retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di
          lire  1.000.000. Fermo restando il disposto di cui all'art.
          2,   quinto   comma,   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   31 dicembre   1971,   n.   1420,   qualora  la
          retribuzione  giornaliera  sia  superiore  a lire 1.000.000
          l'aliquota   contributiva   e'   dovuta  sul  massimale  di
          retribuzione   giornaliera   imponibile   corrispondente  a
          ciascuna  fascia  ed  e' accreditato un numero di giorni di
          contribuzione,  con  un massimo di otto, secondo l'allegata
          Tabella  A  fino  al  raggiungimento  di 312 giornate annue
          superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla
          parte   di   retribuzione   eccedente   il   massimale   di
          retribuzione  imponibile  relativo  a  ciascuna  fascia, si
          applica  un  contributo  di solidarieta' nella misura del 5
          per  cento  di  cui  2,50  per cento a carico del datore di
          lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.
              9.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1998 gli importi delle
          fasce  di  retribuzione  giornaliera  e  del  massimale  di
          retribuzione  imponibile di cui al comma 8 sono annualmente
          rivalutati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per
          le  famiglie  di  operai ed impiegati, cosi' come calcolato
          dall'ISTAT.
              10.  Il  settimo  comma  dell'art.  12  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e'
          sostituito dal seguente:
              "Ai  fini  del  calcolo  della retribuzione giornaliera
          pensionabile  non  si  prendono  in  considerazione, per la
          parte  eccedente,  le retribuzioni giornaliere superiori al
          limite  di  lire 315.000. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il
          predetto   limite  e'  rivalutato  annualmente  sulla  base
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT .
              11.  Per  il  personale  di  cui  al comma 1, nonche' a
          coloro  che  esercitano  la  facolta'  di  opzione ai sensi
          dell'art.  1,  comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          appartenente   al   gruppo  di  cui  all'art.  2,  comma 1,
          lettera a),  e'  stabilita  una retribuzione giornaliera di
          riferimento   pari   al  massimale  annuo  di  retribuzione
          pensionabile  vigente  tempo  per  tempo nell'assicurazione
          generale obbligatoria ai sensi dell'art. 2, comma 18, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312.
              12.  In  caso  di  retribuzioni giornaliere superiori a
          quella di riferimento di cui al comma 11, e' accreditato un
          giorno di contribuzione per ogni quota di retribuzione pari
          alla  retribuzione  di  riferimento, fino a concorrenza del
          numero  di  giornate  individuate dall'art. 6, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 503. La frazione
          di  retribuzione  inferiore  a  quella  di  riferimento  e'
          considerata   utile  al  fine  dell'accreditamento  di  una
          giornata contributiva.
              13.  Il  numero  delle  giornate  di  contribuzione che
          possono  essere  accreditate in ogni anno non deve superare
          le 312.
              14. Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che
          esercitano  la  facolta'  di  opzione ai sensi dell'art. 1,
          comma  23,  della  legge  8 agosto  1995,  n.  335, trovano
          applicazione  a  partire dal 1 gennaio 1997 le disposizioni
          di  cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.
          335.  Sulle  quote  di  retribuzione eccedenti il massimale
          retributivo  e  pensionabile  si  applica  un contributo di
          solidarieta',   aggiuntivo   rispetto   a  quanto  previsto
          nell'art.  1,  comma  5,  lettere  a)  e  b),  del  decreto
          legislativo  14 dicembre  1995, n. 579, da versare al Fondo
          nella  misura  del  5  per  cento,  di cui 2,50 per cento a
          carico  del  datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del
          lavoratore.
              15.  Ai  soli  fini  dell'acquisizione del diritto alla
          corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori
          appartenenti   al  gruppo  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
          lettera a),  che  possano  far valere annualmente almeno 60
          contributi  giornalieri  effettivi  o  figurativi versati o
          accreditati  nel  Fondo,  e'  accreditato, d'ufficio, negli
          anni   in   cui   la  retribuzione  globale  percepita  dal
          lavoratore   non   superi   quattro   volte  l'importo  del
          trattamento  minimo  in  vigore nell'assicurazione generale
          obbligatoria,   un   numero   massimo   di   60  contributi
          giornalieri,   fino   a   concorrenza   di  120  contributi
          giornalieri   annui   complessivi.   In   ogni   caso  tale
          accreditamento  e'  consentito  per  un  numero di anni non
          superiore a 10.".
              -  Il  testo dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1986,
          n.  41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 1986), e' il
          seguente:
              "Art.  25.  -  1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1986 le
          gestioni    di   previdenza   sostitutive,   esclusive   ed
          esonerative  del regime generale, ad eccezione dello Stato,
          sono  tenute  a versare al predetto regime un contributo di
          solidarieta'  commisurato  all'ammontare delle retribuzioni
          imponibili    dei    singoli   ordinamenti   agli   effetti
          pensionistici.
              2.   La   misura  del  contributo  di  solidarieta'  e'
          determinata  ogni  tre anni, per ogni gestione, con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche
          con  il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle
          caratteristiche  demografiche  ed  economiche  di  ciascuna
          gestione.  In  sede  di  prima  applicazione  la misura del
          contributo e' pari al 2%.
              3.   Il   contributo   e'   versato   dalle  competenti
          amministrazioni  e  fondi pensionistici all'anzidetto fondo
          pensioni  lavoratori  dipendenti  entro  venti giorni dalla
          fine  del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle
          amministrazioni e fondi medesimi.".
              -   Il   testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
          30 giugno  1994,  n. 479 (Attuazione della delega conferita
          dall'art.  1,  comma  32,  della legge 24 dicembre 1993, n.
          537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici
          di previdenza e assistenza), e' il seguente:
              "Art.  3  (Ordinamento  degli enti). - 1. L'ordinamento
          degli   enti   pubblici  di  cui  al  presente  decreto  e'
          determinato  dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art.
          1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale.
              2. Sono organi degli enti:
                a) il presidente;
                b) il consiglio di amministrazione;
                c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
                d) il collegio dei sindaci;
                e) il direttore generale.
              3.   Il   presidente   ha   la   rappresentanza  legale
          dell'Istituto;   convoca   e   presiede   il  consiglio  di
          amministrazione;  puo'  assistere alle sedute del consiglio
          di  indirizzo  e  vigilanza.  Il  presidente e' nominato ai
          sensi  della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura
          di  cui  all'art.  3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri e' adottata su
          proposta   del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
              4.  Il  consiglio  di indirizzo e vigilanza definisce i
          programmi  e  individua  le  linee  di indirizzo dell'ente;
          elegge  tra  i  rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
          proprio   presidente;   nell'ambito   della  programmazione
          generale,  determina  gli obiettivi strategici pluriennali;
          definisce,  in  sede  di  autoregolamentazione,  la propria
          organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
          con  cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
          vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
          controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20, decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
          alla  realizzazione  degli  obiettivi  e  alla  corretta ed
          economica  gestione  delle  risorse;  emana le direttive di
          carattere   generale   relative   all'attivita'  dell'ente;
          approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
          consuntivo,   nonche'  i  piani  pluriennali  e  i  criteri
          generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
          sessanta   giorni  dalla  deliberazione  del  consiglio  di
          amministrazione;  in  caso  di  non  concordanza  tra i due
          organi,  il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          provvede    all'approvazione   definitiva.   I   componenti
          dell'organo   di   controllo   interno  sono  nominati  dal
          presidente   dell'ente,   d'intesa   con  il  consiglio  di
          indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP
          e'  composto  da ventiquattro membri, dei quali la meta' in
          rappresentanza    delle    confederazioni   sindacali   dei
          lavoratori   dipendenti  maggiormente  rappresentative  sul
          piano  nazionale  e  la  restante  meta'  ripartita  tra le
          organizzazioni   maggiormente   rappresentative  sul  piano
          nazionale  dei  datori di lavoro e, relativamente all'INPS,
          dei  lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto
          delle  esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui
          le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
          consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
          dei  quali  in  rappresentanza  dell'Associazione nazionale
          mutilati  ed  invalidi  del lavoro; i restanti ventiquattro
          membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
          sindacali  dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni
          dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
          rappresentative   sul   piano   nazionale,  nelle  medesime
          proporzioni  e  secondo  i  medesimi  criteri  previsti dal
          presente   comma   in   relazione  all'INPS.  Il  consiglio
          dell'IPSEMA  e'  composto da dodici membri scelti secondo i
          criteri predetti.
              5.  Il  consiglio di amministrazione predispone i piani
          pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
          disinvestimento,   il   bilancio  preventivo  ed  il  conto
          consuntivo;  approva  i  piani  annuali  nell'ambito  della
          programmazione;   delibera  i  piani  d'impiego  dei  fondi
          disponibili  e gli atti individuati nel regolamento interno
          di  organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
          organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
          maggiormente   rappresentative   del   personale,   nonche'
          l'ordinamento  dei  servizi,  la  dotazione  organica  e  i
          regolamenti     concernenti    l'amministrazione    e    la
          contabilita',  e  i  regolamenti  di cui all'art. 10, legge
          29 febbraio  1988,  n.  48;  trasmette  trimestralmente  al
          consiglio   di   indirizzo   e   vigilanza   una  relazione
          sull'attivita'   svolta   con  particolare  riferimento  al
          processo  produttivo  ed  al  profilo  finanziario, nonche'
          qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
          di  indirizzo  e  vigilanza.  Il consiglio esercita inoltre
          ogni  altra  funzione  che  non sia compresa nella sfera di
          competenza  degli  altri  organi dell'ente. Il consiglio e'
          composto  dal  presidente dell'Istituto, che lo presiede, e
          da  otto  esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei
          per  l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due
          per  l'INPS,  l'INAIL  e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti
          tra  dirigenti  della pubblica amministrazione, da porre in
          posizione  di  fuori  ruolo  secondo  le  disposizioni  dei
          vigenti  ordinamenti  di  appartenenza.  I  componenti  del
          consiglio  sono  scelti  tra persone dotate di riconosciuta
          competenza  e professionalita' e di indiscussa moralita' ed
          indipendenza.  Il  possesso  dei requisiti e' comprovato da
          apposito  curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana.  La  carica  di consigliere di
          amministrazione  e'  incompatibile con quella di componente
          del consiglio di vigilanza.
              6.  Il  direttore  generale,  nominato  su proposta del
          consiglio  di  amministrazione,  con  le  procedure  di cui
          all'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          30 aprile  1970, n. 639, cosi' come modificato dall'art. 12
          della  legge  9 marzo  1989,  n.  88,  partecipa,  con voto
          consultivo,  alle sedute del consiglio di amministrazione e
          puo'  assistere  a quelle del consiglio di vigilanza; ha la
          responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei
          risultati  e  degli  obiettivi; sovraintende al personale e
          all'organizzazione   dei  servizi,  assicurandone  l'unita'
          operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i
          poteri  di  cui  agli  articoli 12 e 48 della legge 9 marzo
          1989, n. 88.
              7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
          cui   all'art.  2403  e  seguenti  del  codice  civile,  e'
          composto:
                a)  per  l'INPS  e  l'INAIL  da  sette  membri di cui
          quattro  in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale  e  tre in rappresentanza del Ministero
          del tesoro;
                b)  per  l'INPDAP  da  sette  membri  di  cui  tre in
          rappresentanza  del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  e  quattro  in  rappresentanza  del  Ministero del
          tesoro;
                c)  per  l'IPSEMA  da  cinque  membri  di  cui tre in
          rappresentanza  del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  e  due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
          Uno  dei  rappresentanti  del  Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale  svolge  le  funzioni  di presidente. I
          rappresentanti    delle   Amministrazioni   pubbliche,   di
          qualifica   non   inferiore   a  dirigente  generale,  sono
          collocati  fuori  ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
          ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
          nominato un membro supplente.
              8.  Il  consiglio  di indirizzo e vigilanza e' nominato
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta   del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  sulla base di designazioni delle confederazioni e
          delle  organizzazioni  di  cui  al comma 4; il consiglio di
          amministrazione  e' nominato con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina
          del  collegio  dei  sindaci  e'  disciplinata dall'art. 10,
          commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
              9.  Gli  organi  di  cui  al comma 2, con esclusione di
          quello  di  cui  alla  lettera e), durano in carica quattro
          anni  e  possono essere confermati una sola volta. I membri
          degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere
          del  quadriennio,  ancorche' siano stati nominati nel corso
          di  esso  in  sostituzione  di altri dimissionari, decaduti
          dalla carica o deceduti.
              10.   Per  l'INPS  continuano  ad  operare  i  comitati
          amministratori   delle  gestioni,  fondi  e  casse  di  cui
          all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
          88.  Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e'
          composto,  oltre  che  dal presidente dell'Istituto, che lo
          presiede,  dai  componenti del consiglio di amministrazione
          scelti  tra  i  dirigenti  della  pubblica amministrazione,
          integrati   da   due   altri  funzionari  dello  Stato,  in
          rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 16 luglio
          1947, n. 708, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  3.  -  Sono  obbligatoriamente iscritti all'Ente
          tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi
          nazionalita':
                1)  artisti  lirici;  2)  attori  di prosa, operetta,
          rivista,   varieta'   ed  attrazioni,  cantanti  di  musica
          leggera,   presentatori,   disc-jockey   ed   animatori  in
          strutture  ricettive  connesse  all'attivita' turistica; 3)
          attori   generici  cinematografici,  attori  di  doppiaggio
          cinematografico;  4)  registi  e  sceneggiatori  teatrali e
          cinematografici,  aiuti-registi,  dialoghisti ed adattatori
          cinetelevisivi;   5)   organizzatori  generali,  direttori,
          ispettori,   segretari   di   produzione   cinematografica,
          cassieri,  segretari  di  edizione; 6) direttori di scena e
          doppiaggio;   7)  direttori  d'orchestra  e  sostituti;  8)
          concertisti   e   professori   d'orchestra,  orchestrali  e
          bandisti;  9)  tersicorei,  coristi,  ballerini, figuranti,
          indossatori  e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
          10)  amministratori  di  formazioni artistiche; 11) tecnici
          del  montaggio,  del  suono,  dello  sviluppo e stampa; 12)
          operatori  di  ripresa  cinematografica e televisiva, aiuto
          operatori  e  maestranze cinematografiche, teatrali e radio
          televisive;   13)   arredatori,   architetti,   scenografi,
          figurinisti  teatrali  e  cinematografici; 14) truccatori e
          parrucchieri;   15)  macchinisti  pontaroli,  elettricisti,
          attrezzisti,   falegnami  e  tappezzieri;  16)  sarti;  17)
          pittori,  stuccatori  e  formatori; 18) artieri ippici; 19)
          operatori   di   cabine,   di  sale  cinematografiche;  20)
          impiegati  amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e
          imprese   esercenti   pubblici  spettacoli,  dalle  imprese
          radiofoniche  e  televisive, dalle imprese della produzione
          cinematografica,  del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
          maschere,  custodi  e personale di pulizia dipendenti dagli
          enti  ed  imprese  soprannominati;  21) impiegati ed operai
          dipendenti  dalle  case  da  gioco, dagli ippodromi e dalle
          scuderie  dei  cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori
          d'opera  addetti  ai  totalizzatori, o alla ricezione delle
          scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonche' presso
          le  sale  da  corsa  e  le  agenzie  ippiche;  addetti agli
          impianti  sportivi;  dipendenti dalle imprese di spettacoli
          viaggianti;  22)  calciatori  ed  allenatori di calcio; 23)
          lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e
          la distribuzione dei films.
              Con  decreto  del Ministro deI lavoro e delle politiche
          sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sentite le organizzazioni sindacali dei datori di
          lavoro  e  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative a
          livello  nazionale,  su eventuale proposta dell'ENPALS, che
          provvede   periodicamente   al  monitoraggio  delle  figure
          professionali  operanti  nel campo dello spettacolo e dello
          sport,  sono  adeguate le categorie dei soggetti assicurati
          di  cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro
          e  delle  politiche  sociali,  di  concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  essere,  altresi',
          integrata  o ridefinita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
          decreto  legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione
          in  tre  gruppi  dei  lavoratori  dello spettacolo iscritti
          all'ENPALS.  Dalle  disposizioni  del  presente  comma  non
          devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della
          finanza pubblica.
              Il Consiglio di amministrazione puo' dichiarare esclusi
          dall'obbligo    dell'iscrizione    all'Ente   limitatamente
          all'assicurazione   di   malattia,  gli  appartenenti  alle
          categorie  suindicate  che  dimostrino di essere obbligati,
          per  la  loro  prevalente attivita', alla iscrizione presso
          altro Ente.".
              -  Il  testo  dell'art.  2, comma 1, del citato decreto
          legislativo n. 181 del 1997, e' il seguente:
              "1.  Per  i  lavoratori,  iscritti all'INPDAI che, alla
          data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita'
          contributiva  complessiva  di  almeno  18  anni  interi, la
          pensione   e'  interamente  liquidata  secondo  il  sistema
          retributivo   previsto   dalla   normativa   vigente,   con
          applicazione  dell'art.  1,  comma 17, della legge 8 agosto
          1995, n. 335.".

                              Art. 44.
(Abolizione  del  divieto  di  cumulo  tra  pensioni  di anzianita' e
                         redditi da lavoro)

   1.   A   decorrere  dal  1  gennaio  2003,  il  regime  di  totale
cumulabilita'  tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni
di  anzianita'  a  carico  dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle  forme  sostitutive,  esclusive  ed esonerative della medesima,
previsto  dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' esteso ai casi di anzianita' contributiva pari o superiore ai
37  anni  a  condizione  che  il lavoratore abbia compiuto 58 anni di
eta'.   I   predetti   requisiti   debbono  sussistere  all'atto  del
pensionamento.
   2.  Gli  iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, gia'
pensionati  di  anzianita'  alla  data  del 1 dicembre 2002 e nei cui
confronti  trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale
di  cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilita' di cui
al comma 1 a decorrere dal 1 gennaio 2003 versando un importo pari al
30  per  cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003,
ridotta  di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante
come differenza fra la somma dei requisiti di anzianita' contributiva
e  di  eta'  anagrafica  di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei
predetti  requisiti  in  possesso  alla  data  del  pensionamento  di
anzianita'.  Le  annualita' di anzianita' contributiva e di eta' sono
arrotondate  al  primo  decimale  e  la  loro  somma  e'  arrotondata
all'intero  piu'  vicino.  Se l'importo da versare e' inferiore al 20
per  cento  della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero e'
nullo  o  negativo,  ma  alla  data del pensionamento non erano stati
raggiunti  entrambi  i  requisiti  di  cui al comma 1, viene comunque
versato il 20 per cento della pensione di gennaio 2003. Il versamento
massimo e' stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione.
La  disposizione  si applica anche agli iscritti che hanno maturato i
requisiti  per  il  pensionamento  di anzianita', hanno interrotto il
rapporto  di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30
novembre  2002;  qualora  essi  non  percepiscano nel gennaio 2003 la
pensione  di anzianita', e' considerata come base di calcolo la prima
rata  di pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio
2003   e'   provvisoria,   si  effettua  un  versamento  provvisorio,
procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione
definitiva.
   3.  Per  gli  iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di
reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto
parziale  o  totale  di  cumulo  e  che  non  hanno  ottemperato agli
adempimenti  previsti  dalla  normativa di volta in volta vigente, le
penalita'  e  le  trattenute  previste,  con  i  relativi interessi e
sanzioni,  non  trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo
2003,  qualora  l'interessato  versi  un importo pari al 70 per cento
della  pensione  relativa  al  mese di gennaio 2003, moltiplicato per
ciascuno   degli   anni  relativamente  ai  quali  si  e'  verificato
l'inadempimento.  A  tal  fine  le  frazioni di anno sono arrotondate
all'unita'  superiore. Il versamento non puo' eccedere la misura pari
a  quattro  volte la pensione di gennaio 2003. La quota di versamento
relativa  ai  mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita
all'iscritto  che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma
2.  Se  la  pensione  di  gennaio 2003 e' provvisoria, si effettua un
versamento  provvisorio,  e  si  procede  al ricalcolo entro due mesi
dall'erogazione della pensione definitiva.
   4.  Gli  importi  di  cui  ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16
marzo  2003,  secondo  modalita'  definite dall'ente previdenziale di
appartenenza.  L'interessato  puo'  comunque optare per il versamento
entro  tale data del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione
in  cinque  rate trimestrali della differenza, applicando l'interesse
legale. Per i pensionati non in attivita' lavorativa alla data del 30
novembre  2002,  il  versamento  puo'  avvenire successivamente al 16
marzo   2003,   purche'  entro  tre  mesi  dall'inizio  del  rapporto
lavorativo,  su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilita'
di   pensione   lorda   erogata  prima  dell'inizio  della  attivita'
lavorativa,  con  la  maggiorazione  del  20  per cento rispetto agli
importi  determinati applicando la procedura di cui al comma 2. Per i
soggetti di cui al penultimo periodo del comma 2, il versamento viene
effettuato  entro  sessanta  giorni  dalla corresponsione della prima
rata  di pensione. Per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma
2  e  all'ultimo  periodo  del  comma  3, il versamento di conguaglio
avviene entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
   5.   Dalla   data   del  1  aprile  2003  i  comparti  interessati
dell'amministrazione   pubblica,   ed   in   particolare   l'anagrafe
tributaria   e   gli  enti  previdenziali  erogatori  di  trattamenti
pensionistici,    procedono   all'incrocio   dei   dati   fiscali   e
previdenziali  da essi posseduti, per l'applicazione delle trattenute
dovute  e  delle  relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno
regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3.
   6.  In  attesa  di un complessivo intervento di armonizzazione dei
regimi  contributivi  delle diverse tipologie di attivita' di lavoro,
anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota
di  finanziamento  e  l'aliquota  di  computo della pensione, per gli
iscritti  alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26
e  seguenti,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  successive
modificazioni,  che  percepiscono  redditi  da pensione previdenziale
diretta,  sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2003
e  di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2004, ripartiti tra
committente  e  lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di
lavoro  parasubordinato.  Alla  predetta gestione affluisce il 10 per
cento  delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di
iniziative  di  formazione degli iscritti non pensionati; con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi
dalla   data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
determinati  criteri e modalita' di finanziamento e di gestione delle
relative risorse.
   7.  Gli  enti  previdenziali  privatizzati  possono  applicare  le
disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di
autonomia  previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto n. 335.

      
                  Note all'art. 44:
              - Il testo dell'art. 72, comma 1, della citata legge n.
          388 del 2000, e' il seguente:
              "1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001 le pensioni di
          vecchiaia   e   le   pensioni   liquidate   con  anzianita'
          contributiva  pari  o  superiore  a  quaranta anni a carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
          sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche
          se  liquidate  anteriormente alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  sono  interamente cumulabili con i
          redditi da lavoro autonomo e dipendente.".
              -  Il  testo  dell'art.  2,  commi 26 e seguenti, della
          citata n. 335 del 1995, e' il seguente:
              "26.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  sono tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
              27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma
          26  comunicano  all'INPS,  entro il 31 gennaio 1996, ovvero
          dalla   data   di   inizio  dell'attivita'  lavorativa,  se
          posteriore,  la tipologia dell'attivita' medesima, i propri
          dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio
              28.  I  soggetti  indicati nel primo comma dell'art. 23
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600 domicilio, che corrispondono compensi comunque
          denominati  anche  sotto forma di partecipazione agli utili
          per  prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono
          tenuti  ad  inoltrare  all'INPS,  nei termini stabiliti nel
          quarto  comma  dell'art. 9 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello
          770-D,  con  esclusione dei dati relativi ai percettori dei
          redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da
          b)  a  f), e nel comma 3 dell'art. 49 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              29.  Il  contributo  alla  gestione  separata di cui al
          comma  26  e'  dovuto  nella  misura percentuale del 10 per
          cento   ed   e'   applicato  sul  reddito  delle  attivita'
          determinato  con  gli  stessi  criteri  stabiliti  ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  quale
          risulta  dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e
          dagli     accertamenti     definitivi.     Hanno    diritto
          all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
          ciascun  anno  solare  cui  si  riferisce  il  versamento i
          soggetti  che  abbiano corrisposto un contributo di importo
          non  inferiore  a  quello calcolato sul minimale di reddito
          stabilito  dall'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,
          n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso
          di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di
          assicurazione  da  accreditare  sono ridotti in proporzione
          alla  somma  versata.  I  contributi come sopra determinati
          sono  attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare
          fino  a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo
          e'  adeguato  con  decreto  del Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
          sentito  l'organo  di  gestione  come definito ai sensi del
          comma 32.
              30.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  delle
          finanze  e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995,
          sono  definiti  le modalita' ed i termini per il versamento
          del  contributo  stesso,  prevedendo,  ove  coerente con la
          natura  dell'attivita'  soggetta  al contributo, il riparto
          del   medesimo   nella   misura   di   un  terzo  a  carico
          dell'iscritto  e  di  due  terzi  a  carico del committente
          dell'attivita'   espletata   ai  sensi  del  comma  26.  Se
          l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello
          del   contributo   dovuto   per   l'anno   di  riferimento,
          l'eccedenza  e'  computata  in  diminuzione dei versamenti,
          anche   di  acconto,  dovuti  per  il  contributo  relativo
          all'anno    successivo,    ferma   restando   la   facolta'
          dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo
          termine  previsto  per  il  pagamento  del  saldo  relativo
          all'anno  cui  il  credito si riferisce. Per i soggetti che
          non  provvedono  entro i termini stabiliti al pagamento dei
          contributi  ovvero  vi  provvedono  in  misura  inferiore a
          quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme
          aggiuntive  previste  per  la  gestione previdenziale degli
          esercenti attivita' commerciali.
              31.  Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui
          ai  commi  26  e  seguenti  si  applicano esclusivamente le
          disposizioni  in  materia di requisiti di accesso e calcolo
          del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge
          per  i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di
          previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
              32.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
          l'assetto  organizzativo  e funzionale della gestione e del
          rapporto  assicurativo  di  cui  ai  commi 26 e seguenti e'
          definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi
          commi,  in  base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
          legislativo  30 giugno  1994, n. 479, e alla legge 2 agosto
          1990,  n.  233, e successive modificazioni ed integrazioni,
          secondo  criteri  di adeguamento alla specifica disciplina,
          anche  in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono
          abrogate,  a  decorrere dal 1 gennaio 1994, le disposizioni
          di  cui  ai  commi  11,  12, 13, 14 e 15 dell'art. 11 della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537.
              33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  norme  volte ad armonizzare la disciplina
          della  gestione  "Mutualita'  pensioni",  istituita in seno
          all'INPS   dalla   legge  5 marzo  1963,  n.  389,  con  le
          disposizioni  recate  dalla  presente  legge avuto riguardo
          alle  peculiarita'  della  specifica forma di assicurazione
          sulla base dei seguenti principi:
                a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
                b) applicazione del sistema contributivo;
                c) adeguamento  della  normativa a quella prevista ai
          sensi  dei  commi  26  e  seguenti,  ivi compreso l'assetto
          autonomo  della  gestione  con  partecipazione dei soggetti
          iscritti all'organo di amministrazione.".
              -  Il  testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
          509  (Attuazione  della delega conferita dall'art. 1, comma
          32,  della  legge  24 dicembre  1993, n. 537, in materia di
          trasformazione   in  persone  giuridiche  private  di  enti
          gestori  di  forme obbligatorie di previdenza e assistenza)
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
          196.
              - Il testo dell'art. 3, comma 12, della citata legge n.
          335 del 1995, e' il seguente:
              "12.  Nel  rispetto dei principi di autonomia affermati
          dal  decreto  legislativo  30 giugno 1994, n. 509, relativo
          agli   enti   previdenziali  privatizzati,  allo  scopo  di
          assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
          previsto   dall'art.  2,  comma  2,  del  predetto  decreto
          legislativo,  la stabilita' delle rispettive gestioni e' da
          ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In
          esito  alle  risultanze  e in attuazione di quanto disposto
          dall'art.  2,  comma 2, del predetto decreto, sono adottati
          dagli  enti  medesimi  provvedimenti  di  variazione  delle
          aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti
          di  rendimento  o  di ogni altro criterio di determinazione
          del  trattamento  pensionistico  nel rispetto del principio
          del  pro  rata  in  relazione alle anzianita' gia' maturate
          rispetto  alla  introduzione  delle modifiche derivanti dai
          provvedimenti  suddetti.  Nei  regimi pensionistici gestiti
          dai  predetti  enti,  il  periodo  di  riferimento  per  la
          determinazione  della  base  pensionabile  e' definito, ove
          inferiore,  secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17,
          per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive
          e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini
          dell'accesso  ai  pensionamenti  anticipati  di anzianita',
          trovano  applicazione  le  disposizioni  di cui all'art. 1,
          commi  25  e  26,  per  gli  enti  che  gestiscono forme di
          previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per
          gli  altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del
          sistema  contributivo  definito  ai  sensi  della  presente
          legge.".

                              Art. 45.
  (Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti)

   1.  In  sede di sperimentazione, per l'anno 2003, gli imprenditori
artigiani   iscritti   nei   relativi   albi   provinciali,   qualora
impossibilitati   per   causa   di  forza  maggiore  all'espletamento
dell'attivita'  lavorativa,  nonche'  i  coltivatori diretti iscritti
negli  elenchi  provinciali,  ai  fini  della  raccolta  di  prodotti
agricoli,  possono  avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale
vigente,  di  collaborazioni  occasionali di parenti entro il secondo
grado  aventi  anche il titolo di studente per un periodo complessivo
nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. E' fatto comunque
obbligo  dell'iscrizione  all'assicurazione  obbligatoria  contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
   2.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e il
Ministro  delle  politiche  agricole e forestali, da emanare ai sensi
dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  definite  le modalita' di attuazione del presente articolo, con
indicazione  delle cause di forza maggiore in relazione alle quali e'
possibile  avvalersi  delle collaborazioni di cui al comma 1, nonche'
le modalita' di comunicazione agli enti previdenziali interessati. Le
suddette  modalita'  di  attuazione  e cause di forza maggiore devono
essere  definite  in  modo  che  l'onere  conseguente  a carico della
finanza  pubblica  non  sia superiore a 10 milioni di euro per l'anno
2003.

      
                  Note all'art. 45:
              -  La  legge  23 agosto  1988,  n. 400, reca disciplina
          dell'attivita'  di  governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 cosi' recita:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b)    individuazione    degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".

                              Art. 46.
(Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali.  Finanziamento  della
                   federazione maestri del lavoro)

   1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo
59,  comma  44,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni,  e'  determinato  dagli  stanziamenti previsti per gli
interventi   disciplinati  dalle  disposizioni  legislative  indicate
all'articolo  80,  comma  17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive  modificazioni,  e  dagli  stanziamenti  previsti  per gli
interventi,   comunque   finanziati  a  carico  del  Fondo  medesimo,
disciplinati  da  altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al
Fondo senza vincolo di destinazione.
   2.  Il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla
ripartizione  delle  risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma 1 per le
finalita'   legislativamente  poste  a  carico  del  Fondo  medesimo,
assicurando    prioritariamente   l'integrale   finanziamento   degli
interventi  che  costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno
il  10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore
delle  famiglie  di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto
della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalita'.
   3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le
politiche  sociali,  tenendo  conto delle risorse ordinarie destinate
alla  spesa  sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto
delle  compatibilita'  finanziarie  definite  per l'intero sistema di
finanza      pubblica     dal     Documento     di     programmazione
economico-finanziaria,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono determinati i
livelli  essenziali  delle  prestazioni  da  garantire  su  tutto  il
territorio nazionale.
   4.  Le  modalita'  di esercizio del monitoraggio, della verifica e
della  valutazione  dei  Costi,  dei  rendimenti  e dei risultati dei
livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite,
secondo  criteri  di semplificazione ed efficacia, con regolamento da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
   5.  In  caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti
destinatari  entro  il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui
sono  state  assegnate,  il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
sociali  provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati
all'  entrata  del bilancio delloStato per la successiva assegnazione
al Fondo di cui al comma 1.
   6.  Per far fronte alle spese derivanti dalle attivita' statutarie
della  federazione  dei  maestri  del  lavoro  d'Italia,  consistenti
nell'assistenza  ai  giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel
mondo  del  lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti
preposti  alla  difesa  civile,  alla  protezione delle opere d'arte,
all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di handicap ed agli
anziani  non autosufficienti, e' conferito alla federazione medesima,
per  il  triennio  2003-2005,  un  contributo  annuo di 260.000 euro.
All'onere  derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a
carico  del  Fondo  per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del   decrto-legge   20   maggio   1993,   n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

      
                  Note all'art. 46:
              -  Il  testo dell'art. 59, comma 44, della citata legge
          n. 449 del 1997, e' il seguente:
              "44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una
          dotazione  di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
          2000.".
              -  Il  testo dell'art. 80, comma 17, della citata legge
          n. 388 del 2000, e' il seguente:
              "17. Con effetto dal 1 gennaio 2001, il Fondo nazionale
          per  le  politiche  sociali  di  cui all'art. 59, comma 44,
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni,  e'  determinato dagli stanziamenti previsti
          per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni
          legislative, e successive modificazioni:
                a) testo  unico  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
                b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
                c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
                d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
                e) decreto-legge  27 maggio 1994, n. 318, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
                f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
                g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
                h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
                i) art.  59,  comma 47, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449;
                l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
                m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
                n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
                o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
                p) articoli  65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448;
                q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
                r) legge 18 febbraio 1999, n. 45;
                r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28;
                r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13.".
                -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1, e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1998,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              -  Per  l'art.  1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
          1993, n. 148 si veda la nota all'art. 41.

                              Art. 47.
    (Finanziamento di interventi per la formazione professionale)

   1.   Nell'ambito   delle   risorse   preordinate   sul  Fondo  per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  236,  con  decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,   sono   determinati   i  criteri  e  le  modalita'  per  la
destinazione  dell'importo  aggiuntivo  di  1 milione di euro, per il
finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
   2.  All'articolo  118,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  dopo le parole: "per l'anno 2001" sono aggiunte le seguenti: "e
di 100 milioni di euro per l'anno 2003".

      
                  Note all'art. 47:
              - Il testo dell'art. 80, comma 4, della citata legge n.
          448 del 1998, e' il seguente:
              "4.  Nell'ambito  del  fondo  per  l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n. 236, la somma di lire 18 miliardi e' destinata al
          finanziamento   degli   interventi   di   cui   alla  legge
          14 febbraio   1987,   n.   40,  in  materia  di  formazione
          professionale.".
              -  Il testo dell'art. 118, comma 16, della citata legge
          n. 388 del 2000, come modificato dalla legge qui pubblicata
          e' il seguente:
              "16.  Il Ministero del lavoro della previdenza sociale,
          con  proprio  decreto, destina nell'ambito delle risorse di
          cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
          1999,  n.  144,  una  quota  fino  a lire 200 miliardi, per
          l'anno  2001  e di 100 milioni di euro per l'anno 2003, per
          le      attivita'      di     formazione     nell'esercizio
          dell'apprendistato  anche se svolte oltre il compimento del
          diciottesimo  anno  di  eta',  secondo  le modalita' di cui
          all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.".

                              Art. 48.
        (Fondi interprofessionali per la formazione continua)

   1.  All'articolo  118  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
   "1.  Al  fine  di  promuovere,  in  coerenza con la programmazione
regionale  e  con  le  funzioni di indirizzo attribuite in materia al
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, lo sviluppo della
formazione  professionale  continua,  in  un'ottica di competitivita'
delle  imprese e di garanzia di occupabilita' dei lavoratori, possono
essere  istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria,
dell'agricoltura,  del  terziario  e dell'artigianato, nelle forme di
cui  al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione  continua,  nel  presente articolo denominati "fondi". Gli
accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori  di  lavoro  e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano  nazionale  possono  prevedere l'istituzione di fondi anche per
settori  diversi,  nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di  un'apposita  sezione  relativa  ai dirigenti. I fondi relativi ai
dirigenti  possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle
organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  dirigenti
comparativamente  piu'  rappresentative, oppure come apposita sezione
all'interno  dei  fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo   tra   le  parti,  si  possono  articolare  regionalmente  o
territorialmente.  I  fondi  possono  finanziare  in tutto o in parte
piani  formativi  aziendali,  territoriali,  settoriali o individuali
concordati   tra   le  parti  sociali,  nonche'  eventuali  ulteriori
iniziative  propedeutiche  e  comunque  direttamente connesse a detti
piani  concordate  tra  le parti. I progetti relativi a tali piani ed
iniziative  sono  trasmessi  alle  regioni  ed alle province autonome
territorialmente   interessate  affinche'  ne  possano  tenere  conto
nell'ambito  delle  rispettive  programmazioni. Ai fondi afferiscono,
progressivamente  e  secondo  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito  dall'articolo  25,  quarto  comma, della legge 21 dicembre
1978,  n.  845,  e  successive  modificazioni,  relative ai datori di
lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
   2.   L'attivazione   dei  fondi  e'  subordinata  al  rilascio  di
autorizzazione  da  parte  del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,  previa  verifica della conformita' alle finalita' di cui al
comma  1  dei  criteri di gestione, degli organi e delle strutture di
funzionamento   dei  fondi  medesimi  e  della  professionalita'  dei
gestori,  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita
altresi' la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso  di  irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e
delle    politiche    sociali    puo'    disporne    la   sospensione
dell'operativita'  o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata
a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
effettuera' una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente  del  collegio  dei  sindaci e' nominato dal Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Presso  lo stesso Ministero e'
istituito,  con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua"
con  il  compito  di  elaborare  proposte  di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in
ordine   alle   attivita'   svolte  dai  fondi,  anche  in  relazione
all'applicazione  delle  suddette  linee-guida.  Tale Osservatorio e'
composto  da  due  rappresentanti  del  Ministero  del lavoro e delle
politiche   sociali,   dal   consigliere  di  parita'  componente  la
Commissione  centrale  per  l'impiego,  da  due  rappresentanti delle
regioni  designati  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche'  da  un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni  sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni
sindacali  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale.   Tale  Osservatorio  si  avvale  dell'assistenza  tecnica
dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
   3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono  ai fondi effettuano il
versamento  del  contributo  integrativo di cui all'articolo 25 della
legge  n.  845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo
indicato  dal  datore  di  lavoro,  fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo  66,  comma  2,  della  legge  17  maggio 1999, n. 144.
L'adesione ai fondi e' fissata entro il 30 giugno 2003; le successive
adesioni  o  disdette  avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo
stesso  Istituto  provvede a disciplinare le modalita' di adesione ai
fondi  e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti
bimestrali,";
   b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
   "6.   Ciascun   fondo   e'   istituito,   sulla  base  di  accordi
interconfederali  stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di  lavoro  e  dei  lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, alternativamente:
a) come   soggetto   giuridico   di   natura   associativa  ai  sensi
   dell'articolo 36 del codice civile;
b) come  soggetto  dotato  di  personalita'  giuridica ai sensi degli
   articoli  1  e  9 del regolamento di cui al decreto del Presidente
   della  Repubblica  10  febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto
   del Ministro del lavoro e delle politiche sociali";
c) il comma 7 e' abrogato;
d) il  comma  8 e' sostituito dal seguente: "8. In caso di omissione,
   anche  parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25
   della  legge  n.  845  del  1978,  il datore di lavoro e' tenuto a
   corrispondere  il  contributo  omesso  e le relative sanzioni, che
   vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.";
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. A decorrere dall'anno
   2001 e' stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo
   da  destinare  ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti
   dal  contributo  integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21
   dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al Fondo di cui all'articolo
   medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per cento per il 2002 e al
   50 per cento per il 2003.";
f) il  comma 12 e' sostituito dal seguente: "12. Gli importi previsti
   per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17
   maggio 1999, n. 144, sono:
a) per  il  75 per cento assegnati al Fondo di cui ai citato articolo
   25   della   legge  n.  845  del  1978,  per  finanziare,  in  via
   prioritaria,   i   piani   formativi   aziendali,  territoriali  o
   settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per  il  restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai
   fondi,  a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro
   del  lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
   dell'economia  e  delle  finanze,  sono determinati i termini ed i
   criteri  di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed
   al comma 10".

   2.  I fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano
i  propri  atti costitutivi alle disposizioni dell'articolo 118 della
legge n. 388 del 2000, come modificato dal presente articolo.

      
                  Note all'art. 48:
              -  Si  riporta  il  testo dei commi dell'art. 118 della
          citata  legge  n.  388 del 2000 come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              "Art.   118   (Interventi   in  materia  di  formazione
          professionale  nonche'  disposizioni di attivita' svolte in
          fondi  comunitari e di Fondo sociale europeo). - 1. Al fine
          di  promuovere, in coerenza con la programmazione regionale
          e  con  le  funzioni  di indirizzo attribuite in materia al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo
          della  formazione  professionale  continua, in un'ottica di
          competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
          dei  lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario  e  dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
          6,  fondi  paritetici  interprofessionali  nazionali per la
          formazione   continua,  nel  presente  articolo  denominati
          "fondi  .  Gli  accordi  interconfederali  stipulati  dalle
          organizzazioni   sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          possono  prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
          di  un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I fondi
          relativi  ai  dirigenti  possono essere costituiti mediante
          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative,  oppure  come apposita sezione all'interno
          dei  fondi  interprofessionali  nazionali.  I fondi, previo
          accordo  tra  le  parti  possono articolare regionalmente o
          territorialmente.  I fondi possono finanziare in tutto o in
          parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o
          individuali   concordati  tra  le  parti  sociali,  nonche'
          eventuali  ulteriori  iniziative  propedeutiche  e comunque
          direttamente  connesse  a  detti  piani  concordate  tra le
          parti.  I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono
          trasmessi     regioni    ed    alle    province    autonome
          territorialmente  interessate  affinche'  ne possano tenere
          conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi
          afferiscono,  progressivamente e secondo le disposizioni di
          cui  al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito
          del  contributo  integrativo stabilito dall'art. 25, quarto
          comma,  della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
          modificazioni,  relative ai datori di lavoro che aderiscono
          a ciascun fondo.
              2.  L'attivazione  dei fondi e' subordinata al rilascio
          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
          politiche  sociali,  previa verifica della conformita' alle
          finalita'  di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli
          organi   e  delle  strutture  di  funzionamento  dei  fondi
          medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
          del  lavoro  e delle politiche sociali esercita altresi' la
          vigilanza  ed  il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
          caso  di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del
          lavoro   e   delle   politiche  sociali  puo'  disporne  la
          sospensione  dell'operativita' o il commissariamento. Entro
          tre  anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del
          lavoro   e   delle   politiche   sociali   effettuera'  una
          valutazione  dei  risultati  conseguiti  dagli  stessi.  Il
          presidente   del  collegio  dei  sindaci  e'  nominato  dal
          Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
          stesso  Ministero  e'  istituito, con decreto ministeriale,
          senza  oneri  aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
          l'"Osservatorio  per  la formazione continua con il compito
          di   elaborare   proposte   di   indirizzo   attraverso  la
          predisposizione  di  linee-guida  e  di  esprimere pareri e
          valutazioni  in  ordine  alle  attivita'  svolte dai fondi,
          anche   in   relazione   all'applicazione   delle  suddette
          linee-guida.   Tale   Osservatorio   e'   composto  da  due
          rappresentanti  del  Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali,   dal   consigliere   di   parita'  componente  la
          Commissione  centrale  per l'impiego, da due rappresentanti
          delle  regioni  designati dalla Conferenza permanente per i
          rapporti  tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome
          Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  da  un  rappresentante di
          ciascuna    delle   confederazioni   delle   organizzazioni
          sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori maggiormente rappresentative sul
          piano    nazionale.    Tale    Osservatorio    si    avvale
          dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della
          formazione   professionale   dei   lavoratori  (lSFOL).  Ai
          componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso ne'
          rimborso spese per l'attivita' espletata.
              3.   I   datori  di  lavoro  che  aderiscono  ai  fondi
          effettuano  il versamento del contributo integrativo di cui
          all'art.  25  della  legge  n.  845  del 1978 all'lNPS, che
          provvede  a  trasferirlo  al  fondo  indicato dal datore di
          lavoro,  fermo restando quanto disposto dall'art. 66, comma
          2,  della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'adesione ai fondi
          e'  fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni
          o  disdette  avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo
          stesso  Istituto  provvede  a  disciplinare le modalita' di
          adesione  ai  fondi  e  di trasferimento delle risorse agli
          stessi, mediante acconti bimestrali.
              4.  Nei  confronti  del contributo versato ai sensi del
          comma  3,  trovano  applicazione  le disposizioni di cui al
          quarto  comma  dell'art.  25  della citata legge n. 845 del
          1978, e successive modificazioni.
              5.   Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che  non
          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il
          contributo  integrativo  o di cui al quarto comma dell'art.
          25  della  citata  legge  n.  845  del  1978,  e successive
          modificazioni,  secondo  le  modalita'  vigenti prima della
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Ciascun  fondo  e'  istituito sulla base di accordi
          interconfederali  stipulati  dalle organizzazioni sindacali
          dei   datori   di   lavoro  e  dei  lavoratori maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
                a)  come  soggetto giuridico di natura associativa ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile;
                b)  come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
          sensi  degli  articoli  1  e  9  del  regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
          n.  361,  concessa  con  decreto  del Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali.
              7. (Comma abrogato).
              8.  In  caso di omissione anche parziale del contributo
          integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978.
          il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo
          omesso   e   le  relative  sanzioni,  che  vengono  versate
          dall'INPS al fondo prescelto.
              9.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale  sono  determinati,  entro  centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  modalita',  termini e condizioni per il concorso al
          finanziamento  di  progetti  di  ristrutturazione elaborati
          dagli  enti  di  formazione entro il limite massimo di lire
          100  miliardi  per  l'anno  2001, nell'ambito delle risorse
          preordinate  allo  scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236.
              Le  disponibilita'  sono ripartite su base regionale in
          riferimento   al   numero   degli  enti  e  dei  lavoratori
          interessati dai processi di ristrutturazione, con priorita'
          per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire
          i  requisiti  previsti per l'accreditamento delle strutture
          formative   ai   sensi  dell'accordo  sancito  in  sede  di
          conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano del
          18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.
              10.  A  decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
          cento  la  quota  del  gettito  complessivo da destinare ai
          fondi  a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti dal
          contributo  integrativo  di  cui  all'art.  25  della legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al  Fondo  di  cui
          all'articolo  medesimo.  Tale  quota e' stabilita al 30 per
          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed i
          criteri  di  destinazioni al finanziamento degli interventi
          di  cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
          n.  448,  dell'importo  aggiuntivo  di lire 25 miliardi per
          l'anno 2001.
              12.  Gli  importi  previsti  per  gli  anni 1999 e 2000
          dall'art.  66, comma 2, della legge 17 maggio 1999. n. 144,
          sono:
                a) per  il  75 per cento assegnati al Fondo di cui al
          citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare,
          in   via   prioritaria   i   piani   formativi   aziendali,
          territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali:
                b)  per  il  restante  25  per  cento accantonati per
          essere   destinati   ai   fondi,   a   seguito  della  loro
          istituzione.  Con  decreto  del Ministro del lavoro e delle
          politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, sono determinati i termini
          ed  i  criteri  di  attribuzione  delle  risorse  di cui al
          presente comma ed al comma 10.
              13.  Per le annualita' di cui comma 12, l'INPS continua
          ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1, comma 72
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione
          per   l'attuazione   delle  politiche  comunitarie  di  cui
          all'art.  5  della  legge  16 aprile  1987,  n.  183, ed il
          versamento  stabilito  dall'art.  9,  comma  5,  del citato
          decreto-legge    n.   148   del   1993,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui
          al medesimo comma.
              14.  Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
          oneri  ricadono  su  fondi comunitari, gli enti pubblici di
          ricerca  sono  autorizzati  a  procedere ad assunzioni o ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli  stessi. La presente disposizione si applica anche ai
          programmi  o  alle attivita' di assistenza tecnica in corso
          di  svolgimento  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.
              15.  Gli  avanzi  finanziari  derivanti  dalla gestione
          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
          esercizi    antecedenti   la   programmazione   comunitaria
          1989-1993  dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del  Fondo  di rotazione istituito dall'art. 25 della legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  e  successive  modificazioni,
          possono  esseredestinati  alla copertura di oneri derivanti
          dalla  responsabilita'  sussidiaria  dello  Stato membro ai
          sensi della normativa comunitaria in materia.
              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con  proprio  decreto, destina nell'ambito delle risorse di
          cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
          1999,  n.  144,  una  quota  fino  a lire 200 miliardi, per
          l'anno  2001  e di 100 milioni di euro per l'anno 2003, per
          le      attivita'      di     formazione     nell'esercizio
          dell'apprendistato  anche se svolte oltre il compimento del
          diciottesimo  anno  di  eta',  secondo  le modalita' di cui
          all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.".
              -  Il testo dell'art. 25, della legge 21 dicembre 1978,
          n. 845, e' il seguente:
              "Art.  25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
          favorire  l'accesso  al  Fondo  sociale  europeo e al Fondo
          regionale  europeo  dei progetti realizzati dagli organismi
          di  cui  all'articolo  precedente,  e' istituito, presso il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          l'amministrazione  autonoma  e  gestione fuori bilancio, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
          Fondo di rotazione.
              Per  la  costituzione  del  Fondo  di rotazione, la cui
          dotazione  e'  fissata  in lire 100 miliardi, si provvede a
          carico  del  bilancio  dello  Stato con l'istituzione di un
          apposito  capitolo  di  spesa nello stato di previsione del
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
          1979.
              A  decorrere  dal periodo di paga in corso al 1 gennaio
          1979,  le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
          dell'art.   20  del  decreto-legge  2 marzo  1974,  n.  30,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
          n.  114,  e  modificato  dall'art.  11 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, sono ridotte:
                1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
                2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
                3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
                4) dal 4,30 al 4 per cento;
                5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
              Con  la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del contributo
          integrativo  dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
          la  disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
          legge  3 giugno  1975,  n. 160, e' aumentata in misura pari
          allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
          contributivo.
              I    due   terzi   delle maggiori   entrate   derivanti
          dall'aumento  contribuitivo  di  cui  al  precedente  comma
          affluiscono  al  Fondo  di  rotazione.  Il versamento delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
              La  parte  di disponibilita' del Fondo di rotazione non
          utilizzata  al termine di ogni biennio, a partire da quello
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  rimane  acquisita alla gestione per l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
              Alla   copertura   dell'onere  di  lire  100  miliardi,
          derivante    dall'applicazione    della    presente   legge
          nell'esercizio  finanziario  1979, si fara' fronte mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento del capitolo
          9001  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              Le  somme  di  cui  ai  commi precedenti affluiscono in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  e  denominato  "Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale  -  somme destinate a promuovere
          l'accesso  al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
          dagli  organismi  di  cui  all'art.  8  della decisione del
          consiglio  delle  Comunita'  europee numero 71/66/CEE del 1
          febbraio  1971,  modificata  dalla  decisione n. 77/801/CEE
          20 dicembre 1977. .".
              - Il testo dell'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio
          1999,  n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
          Governo  per  il riordino degli incentivi all'occupazione e
          della    normativa    che   disciplina   l'INAIL,   nonche'
          disposizioni  per il riordino degli enti previdenziali), e'
          il seguente:
              "2.  In  attuazione  dell'art. 17, comma 1, lettera d),
          della   legge  24 giugno  1997,  n.  196,  e'  stabilita  a
          decorrere  dall'anno  1999 in lire 200 miliardi la quota di
          gettito  dei  contributi  di  cui  all'art. 9, comma 5, del
          decreto  -  legge  20  maggio 1993, n. 148, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  19  luglio  1993,  n.  236,
          destinata agli interventi di cui al medesimo art. 17, comma
          1,   lettera   d).   Conseguentemente,  per  assicurare  la
          continuita'  degli  interventi di cui all'art. 9 del citato
          decreto - legge n. 148 del 1993, e' autorizzata la spesa di
          lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999".
              -  Il  testo  dell'art.  36  del  codice  civile  e' il
          seguente:
              "Art.   36   (Ordinamento   e   amministrazione   delle
          associazioni  non  riconosciute). - L'ordinamento interno e
          l'amministrazione  delle associazioni non riconosciute come
          persone  giuridiche  [codice  civile 12, 600] sono regolati
          dagli accordi degli associati.
              Le  dette  associazioni possono stare in giudizio nella
          persona  di  coloro  ai  quali,  secondo questi accordi, e'
          conferita  la  presidenza o la direzione [codice civile 41;
          c.p.c. 19, 75, 78, 145].".
              -  Il  testo  degli  articoli  1  e  9  del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  10 febbraio  2000,  n.  361
          (Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
          procedimenti   di   riconoscimento  di  persone  giuridiche
          private   e   di  approvazione  delle  modifiche  dell'atto
          costitutivo  e  dello  statuto (n. 17 dell'allegato 1 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
              "Art. 1 (Procedimento per l'acquisto della personalita'
          giuridica). -  1.  Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e
          9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di
          carattere  privato  acquistano  la  personalita'  giuridica
          mediante  il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel
          registro  delle  persone  giuridiche,  istituito  presso le
          prefetture.
              2.  La  domanda  per  il  riconoscimento di una persona
          giuridica,  sottoscritta  dal fondatore ovvero da coloro ai
          quali   e'   conferita   la  rappresentanza  dell'ente,  e'
          presentata alla prefettura nella cui provincia e' stabilita
          la  sede  dell'ente.  Alla  domanda  i richiedenti allegano
          copia  autentica  dell'atto costitutivo e dello statuto. La
          prefettura  rilascia  una  ricevuta  che attesta la data di
          presentazione della domanda.
              3.  Ai  fini del riconoscimento e' necessario che siano
          state  soddisfatte le condizioni previste da norme di legge
          o  di  regolamento  per  la  costituzione dell'ente, che lo
          scopo  sia  possibile  e lecito e che il patrimonio risulti
          adeguato alla realizzazione dello scopo.
              4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata
          da idonea documentazione allegata alla domanda.
              5.  Entro il termine di centoventi giorni dalla data di
          presentazione    della   domanda   il   prefetto   provvede
          all'iscrizione.
              6.  Qualora  la  prefettura  ravvisi  ragioni  ostative
          all'iscrizione   ovvero   la  necessita'  di  integrare  la
          documentazione presentata, entro il termine di cui al comma
          5,  ne  da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali,
          nei  successivi trenta giorni, possono presentare memorie e
          documenti.  Se  nell'ulteriore termine di trenta giorni, il
          prefetto  non  comunica  ai richiedenti il motivato diniego
          ovvero  non  provvede  all'iscrizione,  questa  si  intende
          negata.
              7.  Il  riconoscimento  delle  fondazioni istituite per
          testamento puo' essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in
          caso  di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla
          presentazione della domanda.
              8.  Le  prefetture  istituiscono  il registro di cui al
          comma  1,  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore del presente regolamento.
              9.  Le  prefetture  e  le  regioni provvedono, ai sensi
          dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati
          e delle informazioni.
              10.  Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
          culturali,  da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  regolamento, sentito il
          Ministro  dell'interno,  sono  determinati i casi in cui il
          riconoscimento  delle  persone giuridiche che operano nelle
          materie  di  competenza  del  Ministero  per  i  beni  e le
          attivita'  culturali  e'  subordinato  al preventivo parere
          della  stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di
          sessanta  giorni  dalla richiesta del prefetto. In mancanza
          del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.".
              "Art.  9  (Norme  speciali). - 1. Le norme del presente
          regolamento    sono    applicabili   ai   procedimenti   di
          riconoscimento  delle  associazioni  previste  dall'art. 10
          della  legge  20 maggio  1985,  n.  222, fatto salvo quanto
          disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.
              2.  Nulla  e'  innovato  nella  disciplina  degli  enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti, in base alla legge
          20 maggio  1985,  n.  222,  nonche'  degli  enti civilmente
          riconosciuti  in  base alle leggi di approvazione di intese
          con  le  confessioni  religiose ai sensi dell'art. 8, terzo
          comma,  della  Costituzione.  Nei  confronti  di  tali enti
          trovano   applicazione   le  disposizioni  contenute  negli
          articoli 3 e 4.
              3.  Sono  fatte  comunque salve le altre norme speciali
          derogatorie   rispetto   alla   disciplina   delle  persone
          giuridiche di cui al libro 1, titolo II, del codice civile,
          alle  relative  disposizioni di attuazione e alle norme del
          presente regolamento".

                              Art. 49.
(Accertamenti   sui   redditi  prodotti  all'estero  e  finanziamento
                      indennizzi ex Jugoslavia)

   1.  I  redditi  prodotti  all'estero  che,  se prodotti in Italia,
sarebbero  considerati  rilevanti  per  l'accertamento  dei requisiti
reddituali,   da  valutare  ai  fini  dell'accesso  alle  prestazioni
pensionistiche,  devono essere accertati sulla base di certificazioni
rilasciate   dalla  competente  autorita'  estera.  Con  decreto  del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e con il Ministro per gli
italiani  nel  mondo,  sono  definite  le equivalenze dei redditi, le
certificazioni  e  i  casi  in  cui  la  certificazione  puo'  essere
sostituita  da  autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto
e'   maturato   entro   il   31   dicembre   2002  la  certificazione
dell'autorita'  estera  sara'  acquisita  in  occasione  di  apposita
verifica  reddituale  da  effettuare entro il 31 dicembre 2003. 2. Le
economie  derivanti  dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno
specifico  fondo  presso  l'INPS,  per essere successivamente versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   e   quindi   destinate
all'incremento  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 5
della  legge  29  marzo  2001,  n.  137,  concernente disposizioni in
materia  di  indennizzi  a  cittadini e imprese operanti in territori
della ex Jugoslavia, gia' soggetti alla sovranita' italiana.

      
                  Note all'art. 49:
              -  Il  testo  dell'art. 5 della legge 29 marzo 2001, n.
          137  (Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di
          disciplina   organica   dell'intervento  straordinario  nel
          Mezzogiorno) e' il seguente:
              "Art.   5   (Autorizzazione   di   spesa).  -  Ai  fini
          dell'applicazione  dell'art.  1  e' autorizzata la spesa di
          lire  140  miliardi  nel  2001,  170  miliardi nel 2002, 90
          miliardi  nel  2003,  e di 40 miliardi a decorrere dal 2004
          fino  ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi ai
          sensi dell'art. 3.".

                              Art. 50.
        (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

   1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, e' sostituito dal seguente:
   "1.   Ai  soggetti  aventi  titolo  all'assegno  di  utilizzo  per
prestazioni  in  attivita'  socialmente  utili e relative prestazioni
accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma
1,  in  possesso  alla  data  del  31  dicembre 2003 dei requisiti di
ammissione  alla  contribuzione  volontaria  di  cui all'articolo 12,
comma  5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997,
e  successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti
pensionistici  vigenti  alla data del 1 gennaio 2003, e' riconosciuta
una  indennita' commisurata al trattamento pensionistico spettante in
relazione  all'anzianita'  contributiva  posseduta  alla  data  della
domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle
risorse  preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  141  del  19  giugno  1998. Tale indennita' non potra'
comunque   essere   inferiore   all'ammontare   dell'assegno  di  cui
all'articolo  4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda.
Dalla  data  di  decorrenza  del  predetto trattamento provvisorio ai
beneficiari  non  spettano  i  benefici previsti dall'articolo 12 del
citato   decreto   legislativo   n.   468   del  1997,  e  successive
modificazioni,  con  esclusione  di  quelli di cui al comma 5-bis del
medesimo  articolo.  Al  raggiungimento  dei  requisiti pensionistici
richiesti  dalla  disciplina vigente alla data del 1 gennaio 2003, il
trattamento   provvisorio   viene   rideterminato  sulla  base  delle
disposizioni   recate   dalla   disciplina  medesima.  Ai  lavoratori
destinatari  delle disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche  le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato
decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio
1998".
   2.  Dopo  il  comma  1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, 'e inserito il seguente:
   "1-bis.  I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma
1,  per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma,
devono  presentare  apposita  domanda,  a  pena  di  decadenza, entro
l'ultimo  giorno  del  mese  successivo  a quello nel corso del quale
maturano  i  requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di
cui  all'articolo  12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1
dicembre 1997 n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1,
ovvero,  qualora  abbiano gia' maturato detti requisiti anteriormente
al  1  gennaio  2003,  entro  il termine di decadenza del 28 febbraio
2003.   Nei   loro  confronti  cessano  di  trovare  applicazione  le
disposizioni  in  materia  di attivita' socialmente utili a decorrere
dal  primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono
presentare la relativa domanda".
   3.  Per  facilitare  la stabilizzazione dei lavoratori socialmente
utili  di  cui  all'  articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio  2000, n. 81, con onere a carico del Fondo per l'occupazione
di  cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per l'anno 2003,
mutui   a   tasso   agevolato  stabilito  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e  delle  politiche  sociali.  Il differenziale tra tasso ordinario e
tasso  agevolato non puo' comportare un onere finanziario complessivo
a  carico  del predetto Fondo per l'occupazione, superiore alla somma
di  5,16 milioni di euro, che a tale fine e' preordinata nell' ambito
del Fondo.
   4.  I  lavoratori  aventi  titolo,  alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  all'assegno  di  utilizzo per prestazioni in
attivita'  socialmente  utili  e  relative prestazioni accessorie con
oneri  a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che ne facciano
richiesta   per   intraprendere   un'attivita'  lavorativa  autonoma,
dipendente  o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero per
associarsi   in   cooperativa,  possono  ottenere  la  corresponsione
anticipata  del  predetto  assegno  che  sarebbe loro spettato fino a
tutto  il 31 dicembre 2003, detratte le mensilita' gia' riscosse alla
data  della  domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei
lavoratori  socialmente  utili. La domanda dovra' essere corredata da
una   apposita   dichiarazione   di   responsabilita'  con  la  quale
l'interessato   dovra'  fornire  le  indicazioni  sull'attivita'  che
intende  intraprendere,  precisando  la  data  di  inizio della nuova
attivita'.  L'assegno anticipato e' cumulabile con l'incentivo di cui
all'articolo  3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza   sociale   21  maggio  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  141 del 19 giugno 1998, che, a decorrere dal 1 gennaio
2003, e' concesso con le modalita' previste per l'assegno anticipato.
   5. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come  modificato  dall'articolo  2-bis, comma 1, del decreto-legge 11
giugno  2002,  n.  108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio  2002,  n.  172,  le parole: "e limitatamente agli anni 2001 e
2002"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e limitatamente agli anni
2001,  2002  e  2003".  Gli  interventi di cui al presente comma sono
attivabili   nei   limiti   di  2.789.000  euro  per  l'anno  2003  e
subordinatamente   al   rispetto  delle  disposizioni  del  patto  di
stabilita' interno per l'anno 2002.
   6.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5,
pari  ad  euro 51,949 milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni per
l'anno  2004,  ad euro 44 milioni per l'anno 2005, ad euro 36 milioni
per  l'anno  2006,  ad  euro  23 milioni per l'anno 2007 e ad euro 10
milioni  per  l'anno  2008,  si  provvede  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148. convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
   7.  Le  istituzioni  scolastiche proseguono nell'affidamento delle
attivita'  in  base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo
78,  comma  31,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per
l'anno 2003 pari a 297 milioni di euro.

      
                  Note all'art. 50:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo  28 febbraio 2000, n. 81, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "Art.  10  (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Ai
          soggetti   aventi   titolo   all'assegno  di  utilizzo  per
          prestazioni  in  attivita'  socialmente  utili  e  relative
          prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui
          all'art.  1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre
          2003   dei   requisiti  di  ammissione  alla  contribuzione
          volontaria  di  cui  all'art.  12, comma 5, lettera a), del
          citato  decreto  legislativo  n. 468 del 1997, e successive
          modificazioni,  determinati  con  riferimento  ai requisiti
          pensionistici  vigenti  alla  data  del  1 gennaio 2003, e'
          riconosciuta  una  indennita'  commisurata  al  trattamento
          pensionistico   spettante   in   relazione   all'anzianita'
          contributiva   posseduta   alla   data   della  domanda  di
          ammissione  alla contribuzione volontaria, nel limite delle
          risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del
          lavoro   e   della   previdenza   sociale  21 maggio  1998,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 41 del 19 giugno
          1998.  Tale indennita' non potra' comunque essere inferiore
          all'ammontare  dell'assegno  di  cui  all'art.  4, comma 1,
          spettante  alla  data della suddetta domanda. Dalla data di
          decorrenza   del   predetto   trattamento   provvisorio  ai
          beneficiari  non  spettano i benefici previsti dall'art. 12
          del   citato   decreto  legislativo  n.  468  del  1997,  e
          successive  modificazioni,  con esclusione di quelli di cui
          al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei
          requisiti  pensionistici richiesti dalla disciplina vigente
          alla  data  del  1 gennaio 2003, il trattamento provvisorio
          viene  rideterminato  sulla  base delle disposizioni recate
          dalla  disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle
          disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le
          disposizioni  di  cui  all'art.  2, commi 1 e 2, del citato
          decreto ministeriale 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale.
              1-bis. I lavoratori rientranti nella fattispecie di cui
          al  comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui
          al  medesimo  comma,  devono presentare apposita domanda, a
          pena   di   decadenza,   entro  l'ultimo  giorno  del  mese
          successivo   a  quello  nel  corso  del  quale  maturano  i
          requisiti  di  ammissione  alla contribuzione volontaria di
          cui   all'art.   12,   comma 5,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo  1  dicembre  1997,  n.  468,  determinati come
          indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano gia'
          maturato  detti  requisiti anteriormente al 1 gennaio 2003,
          entro  il  termine  di  decadenza del 28 febbraio 2003. Nei
          loro   confronti   cessano   di   trovare  applicazione  le
          disposizioni  in  materia  di attivita' socialmente utili a
          decorrere  dal  primo  giorno  del mese successivo a quello
          entro il quale possono presentare la relativa domanda.
              2.  Con  appositi  decreti  interministeriali,  possono
          essere  individuate  misure, nell'ambito di quelle previste
          dall'art.  6,  che  prevedano  l'utilizzo  di  risorse, ove
          previste  dalla  normativa  vigente,  delle amministrazioni
          statali  di  volta  in  volta interessate, finalizzate alla
          stabilizzazione  occupazionale  esterna dei soggetti di cui
          all'art.  2,  comma  1,  i  quali hanno svolto attivita' di
          lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni
          stipulate  dal  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  con le amministrazioni pubbliche aventi competenze
          interregionali,  ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto
          legislativo n. 468 del 1997.
              3.   Restano  confermate  le  disposizioni  vigenti  in
          materia  di  lavori  socialmente  utili  di  cui al decreto
          legislativo  n.  468 del 1997, e successive modifiche, a al
          decreto  ministeriale  21 maggio 1998 in quanto compatibili
          con  le  disposizioni  del presente decreto legislativo. In
          particolare  sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni del
          decreto legislativo n. 468/1998:
                a)  art.  1,  comma  2, lettere a), b) e c), comma 3,
          comma 4 e comma 6;
                b) art. 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8;
                c) art. 3, commi 2 e 3;
                d) art. 4;
                e) art. 5;
                f) art. 6;
                g) art. 9;
                h) art. 11".
              -  Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale  21 maggio 1998 (Misure per favorire la
          ricollocazione  lavorativa  ovvero  il  raggiungimento  dei
          requisiti  pensionistici  per  i  lavoratori  impegnati nei
          lavori  socialmente  utili),  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998.
              -  Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo
          n. 468 del 1997, e' il seguente:
              "Art. 12 (Disciplina transitoria). - 1. Le disposizioni
          di  cui  al  presente articolo si riferiscono al lavoratori
          impegnati  o  che  siano stati impegnati, entro la data del
          31 dicembre  1997,  per  almeno  dodici  mesi,  in progetti
          approvati  ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
          1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
              2.  Durante  i  periodi  di  utilizzazione  nei  lavori
          socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano
          ad  essere  inseriti  nelle liste regionali di mobilita' di
          cui  all'art.  6  della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza
          approvazione della lista medesima da parte delle competenti
          commissioni   regionali  per  l'impiego.  L'inserimento  e'
          disposto  dal  responsabile  della  direzione regionale del
          lavoro  -  settore  politiche  del  lavoro, su segnalazione
          delle  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  e  per il
          collocamento    in    agricoltura,    le    quali   inviano
          tempestivamente  al  predetto  ufficio  i  relativi elenchi
          comprendenti  i  nominativi  dei  lavoratori  impegnati  in
          lavori socialmente utili.
              3.   L'utilizzazione   nei   lavori  socialmente  utili
          costituisce,  per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di
          preferenza   nei  pubblici  concorsi  qualora,  per  questi
          ultimi,  sia  richiesta la medesima professionalita' con la
          quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
              4.  Ai  lavoratori  di  cui al comma 1, gli stessi enti
          pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30
          per  cento  dei  posti  da  ricoprire mediante avviamenti a
          selezione  di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
          n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
              5.  Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il
          raggiungimento   dei   trattamenti   pensionistici   per  i
          lavoratori  di cui al comma 1, possono essere adottate, nei
          limiti  delle  risorse  a  cio'  preordinate  sul Fondo per
          l'occupazione  e secondo le modalita' stabilite nel decreto
          di cui al comma 8, le seguenti misure:
                a) nel  caso  in  cui  ai lavoratori manchino meno di
          cinque   anni   al  raggiungimento  dei  requisiti  per  il
          pensionamento  di anzianita' o di vecchiaia, la concessione
          di  un  contributo  a  fondo  perduto  a  fronte dell'onere
          relativo  al  proseguimento  volontario della contribuzione
          ovvero  all'erogazione  anticipata del trattamento relativo
          all'anzianita' maturata;
                b) l'assunzione  a carico del Fondo per l'occupazione
          del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di
          un  progetto di lavoro autonomo secondo le modalita' di cui
          all'art.  9  -  septies del citato decreto-legge n. 510 del
          1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del
          1996;
                c) la  concessione  al datore di lavoro, ivi compresi
          quelli  di  cui  all'art.  2 della legge 24 giugno 1997, n.
          196,  di un contributo aggiuntivo ai benefici gia' previsti
          dalla  legislazione  vigente,  fino  al  massimo consentito
          dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo
          indeterminato.
              5  -  bis. I contributi previsti ai sensi della lettera
          c)  del  comma  5  possono essere concessi nei limiti delle
          risorse  finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui
          alla  lettera  a)  del comma 5, in aggiunta al contributo a
          fondo perduto ivi previsto.
              6.  Allo  scopo  di  favorire  la  creazione di stabili
          opportunita'   occupazionali  per  i  soggetti  di  cui  al
          presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui
          all'art.  10, comma l, lettera b), potra' avvenire anche in
          deroga alle procedure di evidenza pubblica.
              7.  Per  i  progetti  di pubblica utilita' destinati ai
          soggetti  di  cui  al presente articolo, approvati entro il
          31 dicembre  1998,  non si applicano le disposizioni di cui
          agli  articoli  2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui
          all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti
          di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili
          nei   limiti   dello   stanziamento   allo  scopo  previsto
          nell'ambito  del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
          comma   7,   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, fino a tutto il 1999.
              8.  Le  risorse  del  Fondo  per  l'occupazione  di cui
          all'art. 1, comma 7, del decreto - legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n. 236, destinate agli interventi di cui al presente
          articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro  e  del  bilancio  e della programmazione economica,
          sentite  le  organizzazioni sindacali comparativamente piu'
          rappresentative   sul  piano  nazionale.  Con  il  medesimo
          decreto  sono  definite  ulteriori  forme di incentivazione
          alla  ricollocazione  lavorativa  dei  lavoratori di cui al
          presente articolo, nonche' le modalita' di attuazione delle
          misure di cui al comma 5".
              - Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del citato decreto
          del   Ministro   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          21 maggio 1998, e' il seguente:
              "1.  I  lavoratori  di  cui  all'art.  1  del  presente
          decreto, cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento
          dei   requisiti   per  il  pensionamento  di  anzianita'  o
          vecchiaia,  richiesti  secondo  la  disciplina vigente alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, sono
          ammessi   alla  contribuzione  volontaria  per  il  periodo
          mancante.  Ad  essi  e'  concesso  un  contributo  a  fondo
          perduto,  a  valere sul Fondo per l'occupazione, pari al 50
          per  cento  dell'onere relativo al proseguimento volontario
          della  contribuzione,  cosi'  come determinato dall'INPS ai
          sensi  del  successivo comma 3. Il contributo viene versato
          all'INPS  in  rate  annuali, previa richiesta dell'istituto
          medesimo,   complessivamente   per   tutti   i   lavoratori
          interessati   e   indicati  nella  richiesta  medesima.  La
          rimanente  quota di contribuzione volontaria resta a carico
          del lavoratore che puo' versarla in rate mensili, per tutto
          il   periodo   mancante,  sotto  forma  di  conguaglio  con
          l'erogazione   dei  trattamenti  pensionistici  di  cui  al
          seguente comma 2.
              2.  I  lavoratori  di  cui  al  comma  1  ammessi  alla
          contribuzione  volontaria  sono immediatamente collocati in
          pensione,  in deroga alle norme vigenti, con un trattamento
          pensionistico    ridotto,    commisurato   alla   effettiva
          anzianita'   contributiva  dimostrabile  al  momento  della
          domanda  di ammissione alla contribuzione volontaria di cui
          al   comma   3   seguente,   per  il  periodo  mancante  al
          raggiungimento   dei  requisiti  pensionistici.  Una  volta
          raggiunti  tali  requisiti  pensionistici,  il  trattamento
          pensionistico  viene  erogato  in  modo pieno. I lavoratori
          possono  essere  utilizzati nei comuni di residenza, per lo
          svolgimento  delle  attivita'  di  cui all'art. 1, comma 2,
          lettera d) del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468,
          sino  al  raggiungimento  dei  requisiti  pensionistici. Ai
          predetti   lavoratori   puo'   essere   erogato   l'importo
          integrativo  di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto
          legislativo   n.   468  del  1997,  fermo  restando  quanto
          stabilito dal comma 6 del medesimo articolo".
              -   Il   testo   dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto
          legislativo   28 febbraio   2000,  n.  81  (Integrazioni  e
          modifiche  della disciplina dei lavori socialmente utili, a
          norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
          144), e' il seguente:
              "1.  Le disposizioni del presente decreto si applicano,
          salvo  quanto  previsto  dall'art. 10, comma 1, ai soggetti
          impegnati  in  progetti  di  lavori socialmente utili e che
          abbiano  effettivamente  maturato dodici mesi di permanenza
          in  tali  attivita'  nel  periodo  dal  1  gennaio  1998 al
          31 dicembre 1999".
              - Per il testo dell'art. 1, comma 7, del citato decreto
          - legge n. 148 del 1993 si veda la nota all'art. 41.
              -  Il  testo  dell'art.  3,  comma  5,  del decreto del
          Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale 21 maggio
          1998, e' il seguente:
              "5.  Ai  lavoratori di cui al comma 4 che dimostrino di
          aver     avviato     forme     di    autoimpiego    o    di
          microimprenditorialita',  a  prescindere dai casi di cui al
          comma  1,  spetta  altresi'  l'incentivo di cui all'art. 4,
          comma  1,  del  presente  decreto,  che  in  tal caso viene
          erogato in unica soluzione.
              Il  predetto incentivo e' riconosciuto anche in caso di
          avvio di nuove societa' operative, qualora il lavoratore vi
          partecipi in qualita' di socio. In tali casi la cooperativa
          di  che trattasi non ha diritto, per i medesimi lavoratori,
          agli incentivi di cui all'art. 4, comma 1".
              - Il testo dell'art. 78, comma 6, della citata legge n.
          388  del  2000, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
              "6.  In deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4,
          del   decreto  legislativo  1  dicembre  1997,  n.  468,  e
          limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003, le regioni e gli
          altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito
          delle  disponibilita'  finanziarie  possono,  relativamente
          alle  qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
          1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in
          attivita'  socialmente utili. L'incentivo previsto all'art.
          7,  comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000,
          e'  esteso  agli enti locali e agli enti pubblici dotati di
          autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'art.
          12,  comma  4,  del  citato  decreto legislativo n. 468 del
          1997".
              -  Il  testo dell'art. 78, comma 31, della citata legge
          n. 388 del 2000, e' il seguente:
              "31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei
          soggetti  impegnati in progetti di lavori socialmente utili
          presso  gli  istituti scolastici, sono definite, in base ai
          criteri  stabiliti  ai  sensi  dell'art.  10,  comma 2, del
          decreto  legislativo  28 febbraio  2000,  n.  81,  mediante
          decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
          con  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  procedure  di  terziarizzazione, ai sensi della
          normativa   vigente,   secondo   criteri  e  modalita'  che
          assicurino   la   trasparenza  e  la  competitivita'  degli
          affidamenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 287
          miliardi  per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno
          2002.  Al  relativo  onere  si  provvede, quanto a lire 249
          miliardi    per    l'anno    2002,    mediante    riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 66, comma 1,
          della legge 17 maggio 1999, n. 144.".

                              Art. 51.
      (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)

   1.  A  decorrere  dal  1  luglio  2003,  sono soggetti all'obbligo
assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti,
dirigenti   e  tecnici  alle  Federazioni  sportive  nazionali,  alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
   2.   L'obbligatorieta'  dell'assicurazione  comprende  i  casi  di
infortunio  avvenuti  in  occasione e a causa dello svolgimento delle
attivita'  sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilita'
permanente.

      

CAPO IV
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

                              Art. 52.
              (Razionalizzazione della spesa sanitaria)

   1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono
delle   cure   termali,   con  esclusione  dei  soggetti  individuati
dall'articolo  8,  comma  16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di
cui  al  decreto  del  Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329,
degli  invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei
grandi  invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento
e  dei  grandi  invalidi  del  lavoro, sono tenuti a partecipare alla
spesa per un importo di 50 euro.
   2.  A  decorrere dal 10 gennaio 2004, nell'ambito degli accordi di
cui  all'articolo  4,  comma  4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323,
sara'  fissata  la misura dell'importo massimo di partecipazione alla
spesa  per  cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge
24  dicembre  1993,  n.  537,  e successive modificazioni, qualora le
previsioni di spesa definite nell'ambito degli stessi accordi rendano
necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
   3.  Al  fine  di  consentire  il  pieno  ed effettivo rilancio del
settore  termale,  il  Governo,  anche  nell'ambito  della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, assicura la compiuta attuazione
delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.
   4.  Tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le regioni, ai sensi
dell'articolo  4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  giugno  2002,  n. 112, ai fini
dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale  per  gli  anni  2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i
seguenti:
a) l'attivazione   nel  proprio  territorio  del  monitoraggio  delle
   prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere,
   di  cui  ai  commi  5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 87 della
   legge  23  dicembre  2000,  n.  388;  la relativa verifica avviene
   secondo  modalita' definite in sede di Conferenza permanente per i
   rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
   e di Bolzano;
b) l'adozione  dei  criteri  e delle modalita' per l'erogazione delle
   prestazioni  che  non  soddisfano  il  principio di appropriatezza
   organizzativa e di economicita' nella utilizzazione delle risorse,
   in  attuazione  del  punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e
   province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento
   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002; la
   relativa  verifica  avviene  secondo modalita' definite in sede di
   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
   province autonome di Trento e di Bolzano;
c) l'attuazione    nel    proprio   territorio,   nella   prospettiva
   dell'eliminazione  o del significativo contenimento delle liste di
   attesa,  di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del
   bilancio  dello  Stato,  dirette a favorire lo svolgimento, presso
   gli  ospedali  pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera
   continuativa,  con l'obiettivo finale della copertura del servizio
   nei  sette  giorni della settimana, in armonia con quanto previsto
   dall'accordo  tra  il  Ministro  della  salute,  le  regioni  e le
   province  autonome  di  Trento  e di Bolzano del 14 febbraio 2002,
   sulle   modalita'  di  accesso  alle  prestazioni  diagnostiche  e
   terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa. A tale
   fine,  la  flessibilita' organizzativa e gli istituti contrattuali
   della   turnazione   del   lavoro  straordinario  e  della  pronta
   disponibilita', potranno essere utilizzati, unitamente al recupero
   di  risorse  attualmente utilizzate per finalita' non prioritarie,
   per  ampliare  notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione
   delle  giornate  complessive  di  degenza.  Annualmente le regioni
   predispongono  una  relazione,  da  inviare  al  Parlamento, circa
   l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti;
d) l'adozione   di   provvedimenti  diretti  a  prevedere,  ai  sensi
   dell'articolo  3,  comma 2, lettera c), del decreto-legge 2001, n.
   347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
   n.   405,   la   decadenza   automatica   dei  direttori  generali
   nell'ipotesi  di  mancato raggiungimento dell'equilibrio economico
   delle  aziende  sanitarie  e  ospedaliere,  nonche'  delle aziende
   ospedaliere autonome.

   5.  Il  comma  3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, e' abrogato.
   6.  Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo i della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  le  parole:  "e  al  12,5  per cento" sono
sostituite dalle seguenti: ", al 12,5 per cento" e le parole: "pari o
superiore  a  lire 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "compreso
tra  euro  103,29  e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialita'
medicinali  il  cui prezzo di vendita al pubblico e' superiore a euro
154,94.   Il   Ministero  della  salute,  sentite  le  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  delle  farmacie pubbliche e
private,  sottopone  a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i
limiti di fatturato, di cui al presente comma".
   7.  Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre   1996,   n.   662,  e'  soppresso.  Conseguentemente,  sono
rideterminati   i  prezzi  dei  medicinali  stabiliti  in  base  alla
deliberazione  del  CIPE 1 febbraio 2001, n. 3/2001, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
   8.  La riduzione del prezzo delle specialita' medicinali di cui al
decreto  del  Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre
2002, e' rideterminata nella misura massima del 20 per cento.
   9.  Anche  al  fine  di  potenziare il processo di attivazione del
monitoraggio     delle     prescrizioni    mediche,    farmaceutiche,
specialistiche  e  ospedaliere,  di  cui  al  comma 4, lettera a), di
contenere    la    spesa    sanitaria,    nonche'    di    accelerare
l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con
i  cittadini  e  le  pubbliche  amministrazioni  e gli incaricati dei
pubblici  servizi,  il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
della  salute,  il  Ministro  dell'interno,  e  sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, con propri decreti di natura non
regolamentare  stabilisce  le  modalita'  per  l'assorbimento, in via
sperimentale  e  senza  oneri  aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato,  della tessera recante il codice fiscale nella carta nazionale
dei  servizi  e per la progressiva utilizzazione della carta medesima
ai fini sopra descritti.
   10.  All'articolo  3  del  decreto-legge  15  aprile  2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al
comma  3,  le  parole:  "l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"gli  anni  2002  e  2003"; al comma 4, le parole: "l'esercizio 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "gli esercizi 2002 e 2003".
   11.   Dalla   data   di   entrata   in   vigore   del  decreto  di
riclassificazione  dei  medicinali adottato ai sensi dell'articolo 9,
commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e comunque entro e
non  oltre  il  16  gennaio  2003  la  riduzione  di  cui  al comma 1
dell'articolo  3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con   modificazioni,   dalla   legge  15  giugno  2002,  n.  112,  e'
rideterminata nella misura del 7 per cento.
   12.  Il  termine  del  31  dicembre 2003 previsto dall'articolo 7,
comma  1,  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  185, come
modificato  dall'articolo  2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n.
347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e
dall'articolo  85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
prorogato al 31 dicembre 2008.
   13.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  le imprese produttrici devono versare, a favore del
Ministero  della  salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale
sia  stato  gia'  corrisposto  il  contributo di lire 40.000 previsto
dall'articolo  85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la
somma  di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di
primo  rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2, lettera
A),  annesso  al decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998.
   14.  Entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma
13  sara'  attribuito, da parte del Ministero della salute, un numero
provvisorio di registrazione.
   15.  A  tutti  i  medicinali  omeopatici  per  i  quali le aziende
produttrici   hanno  versato  la  somma  di  lire  40.000,  ai  sensi
dell'articolo  85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi:
a) variazioni del confezionamento primario;
b) quantita' del contenuto;
c) variazione  di  una  o  piu'  diluizioni  del  o  dei materiali di
   partenza   purche'   la  nuova  diluizione  sia  piu'  alta  della
   precedente;
d) sostituzione di un componente con uno analogo;
e) eliminazione di uno o piu' componenti;
f) variazione      del      titolare     dell'autorizzazione     alla
   commercializzazione;
g) variazione del nome commerciale;
h) variazione del sito di produzione;
i) variazione del produttore.

   16.  Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata,
la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal citato
decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre 1997. La variazione si
intende accordata trascorsi novanta giorni dalla data di notifica.
   17.  Ai  medicinali  omeopatici  non  si applicano le disposizioni
previste  dall'articolo  5-bis  del  decreto  legislativo 30 dicembre
1992,  n.  540, introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1
marzo 2002, n. 39.
   18.  Per il solo anno 2002 sono posti a carico dello Stato, in via
aggiuntiva  rispetto  a  quanto  stabilito  dall'Accordo tra Governo,
regioni  e  province  autonome  di  Trento e di Bolzano dell'8 agosto
2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 207 del 6 settembre
2001,  l'importo  di 165 milioni di euro a compensazione della minore
somma  definita a titolo di entrate proprie e l'importo di 50 milioni
di euro per il finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesu'" di Roma.
   19.   Alle   imprese  farmaceutiche  titolari  dell'autorizzazione
all'immissione  in commercio di medicinali, e' consentito organizzare
o  contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in
Italia  o  all'estero  per  gli  anni  2004,  2005  e 2006 congressi,
convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo
30  dicembre  1992,  n. 541, e successive modificazioni, nella misura
massima  del  50  per  cento  di  quelli notificati al Ministro della
salute  nell'anno  2003 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato
articolo.  Non  concorrono al raggiungimento della percentuale di cui
al  periodo  precedente  gli  eventi  espressamente autorizzati dalla
Commissione  nazionale per la formazione continua di cui all'articolo
16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
   20.  A  decorrere  dal  1 gennaio 2003 l'importo del reddito annuo
netto  indicato  all'articolo  1, comma 1, lettera d), della legge 27
ottobre  1993,  n.  433, e' elevato a 10.717 euro. L'importo suddetto
puo'  essere  elevato  ogni  due  anni con decreto del Ministro della
salute,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla  base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
   21.  Al  fine  di potenziare le attivita' di ricerca, assistenza e
cura  dei  malati  oncologici,  e'  assegnato  al Centro nazionale di
adroterapia  oncologica  (CNAO)  l'importo  di  5 milioni di euro per
l'anno  2003  e  di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005  per  la  realizzazione  di  un  centro nazionale di adroterapia
oncologica   integrato   con  strutture  di  ricerca  e  sviluppo  di
tecnologie utilizzanti fasci di particelle ad alta energia.
   22.  Al comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel  primo  periodo,  dopo  le  parole: "di alta formazione", sono
   inserite  le  seguenti:  "di  cui al decreto legislativo 30 luglio
   1999, n. 287";
b) nel  secondo  periodo,  dopo le parole: "credito di imposta", sono
   inserite  le  seguenti:  ",  riconosciuto  automaticamente secondo
   l'ordine  cronologico  dei  relativi  atti  di convenzionamento, e
   subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande
   da  presentare  entro  il  31  marzo  di ciascun anno al Ministero
   dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento per le politiche
   fiscali,  e' assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per
   ciascun istituto richiedente";
c) nel  terzo  periodo,  le parole: "sono individuati annualmente gli
   istituti"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sono  individuate
   annualmente le categorie degli istituti" e le parole: "e la misura
   massima dello stesso" sono soppresse.

   23.  La  lettera  e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n.
306, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
   "e)  il  contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli
ordini  professionali  italiani  dei  farmacisti,  medici  chirurghi,
odontoiatri  e  veterinari,  nella  misura stabilita dal consiglio di
amministrazione  della fondazione, che ne fissa misura e modalita' di
versamento  con  regolamenti  soggetti  ad approvazione dei ministeri
vigilanti  ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509".
   24.  All'articolo  29  della  legge  18 febbraio 1999, n. 28, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) al  comma 4, primo periodo, le parole da: "e' autorizzato" fino a:
   "per   l'anno  1999  e"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "puo'
   assumere,  secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e
   delle  finanze,  impegni  pluriennali  corrispondenti alle rate di
   ammortamento  dei  mutui  contratti  dai  fornitori, nei limiti di
   impegno ventennali";
c) al comma 4, dopo il primo periodo, einserito il seguente: "Le rate
   di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte
   dal  Corpo  della  Guardia  di  finanza direttamente agli istituti
   bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento".

   25.   Gli   ulteriori  adeguamenti  al  prezzo  medio  europeo  da
effettuarsi  secondo  criteri  e  modalita' stabilite dal CIPE, sulla
base  dei  dati  di  vendita  e  dei  prezzi nell'anno 2001 nei paesi
dell'Unione  europea,  avranno  effetto a partire dal 10 luglio 2003.
Fino a tale data e' comunque sospeso il processo di riallineamento al
prezzo  medio  europeo  calcolato  secondo  i  criteri  di  cui  alla
deliberazione  del  CIPE n. 10 del 26 febbraio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998.
   26.  Il  termine di cui al comma 25 e' ulteriormente prorogato nel
caso  in  cui  l'incidenza  della spesa per l'assistenza farmaceutica
risulti  eccedere  il  tetto programmato previsto dall'articolo 5 del
decreto-legge   18   settembre   2001,   n.   347,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
   27.  L'articolo  4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
e' sostituito dal seguente:
   "9.  E'  istituita  la  struttura  tecnica  interregionale  per la
disciplina  dei  rapporti  con  il  personale  convenzionato  con  il
Servizio  sanitario  nazionale.  Tale  struttura,  che rappresenta la
delegazione   di   parte   pubblica  per  il  rinnovo  degli  accordi
riguardanti  il  personale  sanitario  a  rapporto  convenzionale, e'
costituita  da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei
presidenti  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di
Bolzano.  Della  predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle
materie  di  rispettiva  competenza,  i  rappresentanti dei Ministeri
dell'economia  e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali,
e  della  salute,  designati  dai rispettivi Ministri. Con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il
procedimento   di  contrattazione  collettiva  relativo  ai  predetti
accordi  tenendo  conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale
fine e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2003".

      
                  Note all'art. 52:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8, comma 16, della
          legge   24 dicembre   1993,  n.  537,  recante  "Interventi
          correttivi di finanza pubblica":
              "16. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
          i  cittadini  di  eta'  inferiore  a  sei  anni  e  di eta'
          superiore  a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo
          familiare  con  un  reddito  complessivo  riferito all'anno
          precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal
          1  gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione
          alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di
          patologie  neoplastiche  maligne,  i  pazienti in attesa di
          trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali
          ed  i  familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla
          stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla
          spesa  sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i
          loro  familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al
          minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari
          a  carico,  purche' appartenenti ad un nucleo familiare con
          un   reddito  complessivo,  riferito  all'anno  precedente,
          inferiore  a  lire  16 milioni, incrementato fino a lire 22
          milioni  in  presenza  del  coniuge  ed  in  ragione  di un
          ulteriore  milione  di  lire  per  ogni figlio a carico. Le
          esenzioni   connesse  ai  livelli  di  reddito  operano  su
          dichiarazione  dell'interessato  o  di  un suo familiare da
          apporre  sul  retro della ricetta. I soggetti affetti dalle
          forme  morbose  e  le  categorie  previste  dal decreto del
          Ministro  della  sanita'  1 febbraio 1991, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   sono   esentati  dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
          limitatamente  alle  prestazioni  individuate  dallo stesso
          decreto.".
              - Il decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999,
          n.   329,   concerne:   "Regolamento   recante   norme   di
          individuazione  delle  malattie  croniche  e invalidanti ai
          sensi   dell'art.  5,  comma  1,  lettera a),  del  decreto
          legislativo 29 aprile 1998, n. 124.".
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, della legge
          24 ottobre  2000,  n.  323,  recante: "Riordino del settore
          termale":
              "4.   L'unitarieta'   del  sistema  termale  nazionale,
          necessaria   in   rapporto   alla   specificita'   e   alla
          particolarita' del settore e delle relative prestazioni, e'
          assicurata   da   appositi   accordi   stipulati,   con  la
          partecipazione  del Ministero della sanita', tra le regioni
          e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e le
          organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
          aziende  termali;  tali  accordi  divengono efficaci con il
          recepimento  da  parte  della  Conferenza  permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e
          3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8, comma 15, della
          legge  24 dicembre  1993, n. 537 gia' citata nella presente
          nota:
              "15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle
          prestazioni  di  diagnostica strumentale e di laboratorio e
          delle  altre  prestazioni  specialistiche,  ivi comprese le
          prestazioni  di  fisiokinesiterapia e le cure termali, fino
          all'importo   massimo  di  lire  70.000  per  ricetta,  con
          assunzione  a carico del Servizio sanitario nazionale degli
          importi eccedenti tale limite.".
              - La  legge 24 ottobre 2000, n. 323 concerne: "Riordino
          del settore termale".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 4 del decreto-legge
          15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   15 giugno  2002,  n.  112,  recante:  "Disposizioni
          finanziarie  e  fiscali  urgenti in materia di riscossione,
          razionalizzazione  del  sistema di formazione del costo dei
          prodotti    farmaceutici,    adempimenti   ed   adeguamenti
          comunitari,     cartolarizzazioni,    valorizzazione    del
          patrimonio e finanziamento delle infrastrutture":
              "Art.  4  (Concorso  delle  regioni  al  rispetto degli
          obiettivi di finanza pubblica). - 1. Le disposizioni di cui
          all'art.   40   della   legge  28 dicembre  2001,  n.  448,
          concernenti  taluni obblighi a carico delle regioni e delle
          province  autonome  per l'anno 2001, funzionali al rispetto
          degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli
          anni  2002,  2003  e  2004,  intendendosi  quale livello di
          finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da
          parte  delle  medesime, quello considerato dall'accordo tra
          Governo,  regioni  e  province  autonome del 3 agosto 2000,
          come   integrato   dall'art.   85,  comma  6,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n. 388, rivalutato per i predetti anni,
          secondo  le  percentuali  stabilite  dall'art. 85, comma 8,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388.".
              - Si  riportano  il  testo  dell'art.  87, commi 5-bis,
          5-ter  e  5-quater  della citata legge 23 dicembre 2000, n.
          388:
              "5-bis.  Le  regioni  adottano le necessarie iniziative
          per attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle
          prescrizioni   mediche,  farmaceutiche,  specialistiche  ed
          ospedaliere  previsto dal presente articolo, assicurando la
          tempestiva disponibilita' delle informazioni, anche per via
          telematica,  ai  Ministeri  della  salute e dell'economia e
          delle  finanze,  nonche'  alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
              5-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei
          dati  e  l'interoperabilita'  delle  soluzioni tecnologiche
          adottate  con  quelle che verranno definite nell'ambito del
          nuovo  sistema  informativo  nazionale  del Ministero della
          salute.
              5-quater.  Le  regioni  determinano  le modalita' e gli
          strumenti   del   monitoraggio.   Le  regioni  determinano,
          inoltre, le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che
          abbiano  omesso  gli adempimenti connessi al monitoraggio o
          che  abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al
          livello appropriato.".
              - Si  riporta  il  testo del punto 4.3 dell'Accordo tra
          Governo,  regioni  e province autonome del 22 novembre 2001
          sui  livelli  essenziali  di  assistenza sanitaria ai sensi
          dell'art.  1  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502 e successive modificazioni:
              "4.3.  Le regioni disciplinano i criteri e le modalita'
          per contenere il ricorso e l'erogazione di prestazioni, che
          non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa
          e  di economicita' nella utilizzazione delle risorse, anche
          tenendo conto delle indicazioni riportate nell'allegato 2C.
              In sede di prima applicazione la disciplina e' adottata
          dalle regioni entro il 30 giugno 2002.".
              - L'Accordo  tra il Ministro della salute, le regioni e
          le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio
          2002  concerne  i  criteri  di priorita' per l'accesso alle
          prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi
          di attesa.
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettera c),
          del  decreto-legge  18 settembre  2001, n. 347, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 16 novembre 2001, n. 405,
          recante: "Interventi urgenti in materia sanitaria":
              "2. Le regioni adottano le disposizioni necessarie:
                a)-b) (omissis);
                c) per  determinare  le misure a carico dei direttori
          generali    nell'ipotesi    di    mancato    raggiungimento
          dell'equilibrio economico.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 40, della
          legge   23 dicembre  1996,  n.  662,  recante:  "Misure  di
          razionalizzazione   della  finanza  pubblica",  cosi'  come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "40.  A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza
          sul   prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle  specialita'
          medicinali  collocate nelle classi a) e b), di cui all'art.
          8,  comma  10,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
          fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per
          i  farmacisti  rispettivamente  al 66,65 per cento, al 6,65
          per  cento  e  al  26,7  per cento sul prezzo di vendita al
          pubblico  al  netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
          Il   Servizio   sanitario  nazionale,  nel  procedere  alla
          corresponsione  alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a
          titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket
          e  al  netto  dell'I  VA  pari  al  3,75  per  cento per le
          specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
          e'  inferiore  a  lire  50.000,  al  6  per  cento  per  le
          specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
          e'  compreso  tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento
          per  le  specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al
          pubblico  e'  compreso  tra lire 100.000 e lire 199.999, al
          12,5  per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo
          di  vendita  al pubblico e' compreso tra euro 103,29 e euro
          154,94  e  al 19 per cento per le specialita' medicinali il
          cui  prezzo  di  vendita  al  pubblico  e' superiore a euro
          154,94.    Il    Ministero   della   salute,   sentite   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
          farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale
          gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al
          presente   comma.   Per   le  farmacie  rurali  che  godono
          dell'indennita'  di  residenza  ai  sensi dell'art. 2 della
          legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con
          un   fatturato   annuo  in  regime  di  Servizio  sanitario
          nazionale  al  netto  dell'IVA  non  superiore  al lire 750
          milioni,  restano  in  vigore  le  quote  di  sconto di cui
          all'art.  2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
          Per  le  farmacie  con  un  fatturato  annuo  in  regime di
          servizio   sanitario   nazionale   al  netto  dell'IVA  non
          superiore  a  lire 500 milioni, le percentuali previste dal
          presente  comma  sono  ridotte  in  misura  pari  al 60 per
          cento.".
              - La deliberazione del CIPE 1 febbraio 2001, n. 3/2001,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 73, del 28 marzo
          2001,    reca:   "Individuazione   dei   criteri   per   la
          contrattazione del prezzo dei farmaci.".
              - Il  decreto  del  Ministro  della salute 27 settembre
          2002  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale   n.   249   del   23 ottobre   2002,   concerne:
          "Riclassificazione  dei  medicinali  ai  sensi dell'art. 9,
          commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, commi 3 e 4, del
          decreto-legge   15 aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 giugno  2002,  n. 112 gia'
          citato nella presente nota, come modificati dalla legge qui
          pubblicata:
              "3.     Alle     imprese     farmaceutiche     titolari
          dell'autorizzazione    all'immissione   in   commercio   di
          medicinali,  e'  consentito  di organizzare o contribuire a
          realizzare    mediante    finanziamenti   anche   indiretti
          all'estero  per  gli anni 2002 e 2003 congressi, convegni o
          riunioni  ai  sensi  dell'art.  12  del decreto legislativo
          30 dicembre   1992,   n.  541,  nella  misura  massima  del
          cinquanta per cento di quelli notificati al Ministero della
          salute  nell'anno  2001  o autorizzati ai sensi del comma 7
          del citato art. 12.
              4.   La   spesa  delle  imprese  farmaceutiche  per  la
          organizzazione,  partecipazione  e  il  finanziamento anche
          indiretto  di  convegni,  congressi, seminari o riunioni di
          cui  al  comma  3  per  gli esercizi 2002 e 2003 non potra'
          eccedere  il  cinquanta  per  cento delle spese sostenute e
          documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 9, commi 2 e 3, del
          decreto-legge   8 luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 9 agosto 2002, n. 178 recante:
          "Interventi    urgenti    in    materia    tributaria,   di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per    il   sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree
          svantaggiate":
              "2.   Il  Ministro  della  salute,  su  proposta  della
          Commissione  unica del farmaco, provvede annualmente, e per
          l'anno  corrente  entro  il  30 settembre  2002, a redigere
          l'elenco  dei  farmaci  rimborsabili dal Servizio sanitario
          nazionale.
              3. La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma
          2  e'  effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia
          in  modo  da  assicurare,  su  base  annua, il rispetto dei
          livelli   di   spesa   programmata  nei  vigenti  documenti
          contabili  di finanza pubblica, nonche', in particolare, il
          rispetto  dei  livelli  di  spesa definiti nell'accordo tra
          Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in
          data  8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          207 del 6 settembre 2001.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 3, conma 1, del citato
          decreto-legge   15 aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112:
              "1.  Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di
          cui  alla  lettera  a)  dell'art.  8, comma 10, della legge
          24 dicembre  1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal
          decreto  ministeriale  4 dicembre  2001  del Ministro della
          salute   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   n.  33
          dell'8 febbraio 2002, e' ridotto, fino al 31 dicembre 2002,
          del cinque per cento al netto dell'I.VA.".
              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 185 recante "Attuazione della
          direttiva  92/73/CEE  in materia di medicinali omeopatici",
          come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 8 ottobre
          1997,   n.   347   recante   "Disposizioni  in  materia  di
          commercializzazione di medicinali omeopatici", dall'art. 5,
          comma  2,  della  legge  14 ottobre  1999,  n.  362 recante
          "Disposizioni  urgenti  in materia sanitaria" dall'art. 85,
          comma  32,  della  legge  23 dicembre  2000, n. 388 recante
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)":
              "1.  Per  i  medicinali omeopatici prodotti in un Paese
          dell'Unione  europea  e  presenti sul mercato italiano alla
          data  del  31 dicembre  1992,  l'autorizzazione  ad  essere
          mantenuti  in commercio con la medesima presentazione scade
          il    31 dicembre    1997,    purche'    il    responsabile
          dell'immissione  in commercio, entro sei mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  documenti  al
          Ministero della sanita' tale presenza.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 85, comma 34, della
          legge  23 dicembre  2000, n. 388 gia' citata nella presente
          nota:
              "34.  Entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore   della   presente   legge,  le  imprese  che  hanno
          provveduto  a  presentare  la  documentazione  al Ministero
          della  sanita'  ai sensi dell'art. 7, com-ma 1, del decreto
          legislativo   17 marzo   1995,   n.   185,   e   successive
          modificazioni,  devono versare a favore del Ministero della
          sanita'  la  somma di lire quarantamila per ogni medicinale
          omeopatico  notificato,  individuato ai sensi dell'allegato
          2,  lettera  A),  numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto
          22 dicembre  1997,  del Ministro della sanita', a titolo di
          contributo  per  l'attivita' di gestione e di controllo del
          settore omeopatico.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato  2,  lettera A)
          annesso  al  decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre
          1997,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  33  del
          10 febbraio  1998,  recante  "Tariffe  residuali  di cui al
          decreto ministeriale 19 luglio 1993, concernente le tariffe
          e   i   diritti   spettanti  al  Ministero  della  sanita',
          all'Istituto  superiore di sanita' e all'Istituto superiore
          per  la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni
          rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati":
                "A)  Medicinali  omeopatici  soggetti a registrazione
          semplificata.
    1.  Accertamenti  conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la
registrazione  di  medicinali  omeopatici  per uso umano a base di un
solo componente attivo (unitari):
per ogni materiale di partenza omeopatico e per la prima   |
forma farmaceutica, a prescindere dal grado e dal numero   |
delle diluizioni                                           |L. 50.000
---------------------------------------------------------------------
per ogni ulteriore forma farmaceutica a prescindere dal    |
grado e dal numero delle diluzioni                         | " 10.000

    2.  Accertamenti  conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la
registrazione  di medicinali omeopatici per uso umano a base di due o
piu' componenti attivi (composti o complessi):
      a) fino ad un massimo di 8 componenti attivi        |L. 250.000
---------------------------------------------------------------------
per ogni eventuale ulteriore forma farmaceutica di pari   |
composizione                                              |  " 10.000
---------------------------------------------------------------------
      b) oltre gli 8 componenti attivi                    | " 350.000
---------------------------------------------------------------------
per ogni eventuale ulteriore forma farmaceutica di pari   |
composizione                                              |  " 10.000

    3.  Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una
integrazione  o  alla  modifica  della registrazione di un medicinale
omeopatico oggetto di un singolo decreto di registrazione:
      a) per ogni integrazione o  |
modifica non imposta dal Ministero|
della sanita' attinente alla      |
composizione, al confezionamento, |
al numero di unita' posologiche,  |          L. 20.000 per medicinale
alle modalita' di distribuzione,  |  omeopatico fino ad un massimo di
vendita o dispensazione           |                     L. 20.000.000
---------------------------------------------------------------------
      b) per ogni integrazione o  |          L. 20.000 per medicinale
modifica attinente alla sede di   |  omeopatico fino ad un massimo di
produzione                        |                     L. 20.000.000
---------------------------------------------------------------------
      c) per ogni modifica        |
concernente la ragione o          |
denominazione sociale della       |
societa' titolare della           |
registrazione anche a seguito di  |          L. 20.000 per medicinale
trasferimento della proprieta' del|  omeopatico fino ad un massimo di
medicinale o dei medicinali       |                     L. 20.000.000
---------------------------------------------------------------------
      d) per ogni modifica        |
concernente la ragione o          |
denominazione sociale della       |
societa' distributrice o della    |
societa' che rappresenta in Italia|
la societa' estera titolare della | L. 1.000.000 per il complesso dei
registrazione                     |              prodotti interessati
---------------------------------------------------------------------
    4. Accertamenti conseguenti   |
alla domanda di autorizzazione    |
all'importazione di medicinali    |
omeopatici per uso umano ai sensi |          L. 50.000 per medicinale
dell'art. 6 del decreto           | omeopatico (*) fino ad un massimo
legislativo n. 178/1991           |                  di L. 20.000.000

              Per le prestazioni non specificate nel presente settore
          si  ritengono  applicabili  le tariffe gia' previste per le
          analoghe   fattispecie,   da   quello   delle   specialita'
          medicinali.
              Le  tariffe  di  cui  ai  punti  1),  2)  e  3) debbono
          intendersi  applicabili ai medicinali omeopatici sottoposti
          a   procedura   semplificata   (articoli 3   e   5  decreto
          legislativo n. 185/1995) sia di nuova registrazione, sia in
          sede   di   primo   rinnovo  dell'autorizzazione  ai  sensi
          dell'art. 7 del decreto legislativo n. 185/1995.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5-bis  del decreto
          legislativo  30 dicembre  1992, n. 540 recante: "Attuazione
          della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il
          foglietto  illustrativo dei medicinali per uso umano", come
          introdotto  dal  comma  1, dell'art. 40 della legge 1 marzo
          2002,  n.  39  recante:  "Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 2001":
              "Art.  5-bis  (Bollini  farmaceutici). - 1. Il Ministro
          della  salute  stabilisce, con proprio decreto, i requisiti
          tecnici  e  le  modalita' per l'adozione, entro il 31 marzo
          2001,    della   numerazione   progressiva,   per   singola
          confezione,  dei  bollini  autoadesivi a lettura automatica
          dei   medicinali  prescrivibili  nell'ambito  del  Servizio
          sanitario   nazionale   di   cui  al  decreto  ministeriale
          29 febbraio  1988  del  Ministro  della  sanita' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  79  del  5 aprile  1988,  e
          successive   modificazioni.  A  decorrere  dal  sesto  mese
          successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al
          precedente  periodo, le confezioni dei medicinali erogabili
          dal  Servizio  sanitario  nazionale devono essere dotate di
          bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. E'
          istituita, presso il Ministero della salute, una banca dati
          centrale  che,  partendo dai dati di produzione e fornitura
          dei  bollini  numerati di cui al primo periodo del presente
          comma,  raccolga  e  registri  i  movimenti  delle  singole
          confezioni    dei   prodotti   medicinali   attraverso   il
          rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo
          delle  confezioni  apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno
          2002  il Ministro della salute con proprio decreto fissa le
          modalita'  ed  i  tempi  di  impianto e funzionamento della
          banca  dati  e  le  modalita'  di  accesso  alla  stessa. I
          produttori  sono  tenuti ad archiviare e trasmettere a tale
          banca  dati  il codice prodotto ed il numero identificativo
          di  ciascun  pezzo  uscito  e  la  relativa destinazione; i
          depositari,  i grossisti, le farmacie aperte al pubblico ed
          i  centri  sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono
          tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il
          numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia
          di  ciascuno  dei  pezzi  comunque  usciti  o  impiegati e,
          rispettivamente,  la provenienza o la destinazione nei casi
          in  cui  sia  diversa  dal  singolo  consumatore finale; le
          aziende  sanitarie  locali  sono  tenute  ad  archiviare  e
          trasmettere  il  numero  di  codice  prodotto  ed il numero
          identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio
          conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare
          e   trasmettere   il   codice   prodotto   ed   il   numero
          identificativo  di ciascuna confezione farmaceutica avviata
          allo  smaltimento  quale  rifiuto farmaceutico. A decorrere
          dal  1  gennaio  2003  tutte  le  confezioni  di medicinali
          immesse  in  commercio  dovranno  essere  dotate di bollini
          conformi a quanto disposto dal presente comma. La mancata o
          non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non
          corretta  trasmissione degli stessi secondo le disposizioni
          del  presente comma e del decreto ministeriale previsto dal
          quarto  periodo  del presente comma comporta l'applicazione
          della  sanzione  amministrativa  pecuniaria da 1.500 euro a
          9.000 euro.".
              - L'accordo tra Governo, regioni e province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  207 del 6 settembre 2001, concerne
          integrazioni  e  modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto
          2000 e il 22 marzo 2001 in materia sanitaria.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.   541  e  successive
          modificazioni recante "Attuazione della direttiva 92/28/CEE
          concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano":
              "Art.   12   (Convegni   o   congressi   riguardanti  i
          medicinali).   -   1. Ogni  impresa  farmaceutica  titolare
          dell'autorizzazione    all'immissione   in   commercio   di
          medicinali  che  organizzi  o  contribuisca  a  realizzare,
          mediante   finanziamenti   anche  indiretti,  in  Italia  o
          all'estero  un  congresso,  un  convegno  o una riunione su
          tematiche  comunque  attinenti  all'impiego  di medicinali,
          deve  trasmettere al competente ufficio del Ministero della
          sanita',   almeno   sessanta   giorni   prima   della  data
          dell'inizio  del  congresso  o incontro, una comunicazione,
          con firma autenticata, contenente i seguenti elementi:
                a) propria  denominazione  o  ragione sociale, codice
          fiscale e sede;
                b) sede e data della manifestazione;
                c) destinatari dell'iniziativa;
                d) oggetto  della  tematica  trattata  e correlazione
          esistente  fra  questa  e  i medicinali di cui l'impresa e'
          titolare;
                e) qualificazione  professionale  e  scientifica  dei
          relatori;
                f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa
          si  limiti  a  fornire  un  contributo  agli organizzatori,
          devono  essere  indicati  l'entita'  e  le  modalita' dello
          stesso, nonche' eventuali diritti o facolta' concessi dagli
          organizzatori come corrispettivo.
              2.  Per  le  riunioni  di  non  piu'  di  dieci  medici
          organizzate   direttamente  dall'impresa  farmaceutica,  la
          comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al Ministero
          della  sanita'  almeno  quindici giorni prima della data di
          svolgimento.
              3.  Quando  alla realizzazione di uno stesso congresso,
          convegno    o    riunione   contribuiscono   piu'   imprese
          farmaceutiche,  le  comunicazioni  di cui al comma 1 devono
          pervenire    congiuntamente,    per    il   tramite   degli
          organizzatori, con un prospetto riepilogativo delle imprese
          partecipanti.  Le  comunicazioni  inviate in difformita' da
          quanto   stabilito   dal   presente  comma  sono  prive  di
          efficacia.
              4.  Le  manifestazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 devono
          attenersi  a  criteri  di  stretta natura tecnica ed essere
          orientate  allo sviluppo delle conoscenze nei settori della
          chimica,   tecnica  farmaceutica,  biochimica,  fisiologia,
          patologia  e  clinica.  E'  vietata  la  partecipazione  di
          imprese  farmaceutiche  a  convegni o riunioni di carattere
          sindacale.
              5. Nell'ambito delle manifestazioni di cui ai commi 1 e
          2,  eventuali  oneri per spese di viaggio o per ospitalita'
          devono   essere   limitati   agli   operatori  del  settore
          qualificati  e  non  possono  essere  estesi  ad  eventuali
          accompagnatori.  Detti  oneri non possono riguardare medici
          generici.  L'ospitalita'  non  puo',  inoltre,  eccedere il
          periodo  di  tempo  compreso  tra  le dodici ore precedenti
          l'inizio  del  congresso  e  le  dodici ore successive alla
          conclusione  del  medesimo,  ne' presentare caratteristiche
          tali  da  prevalere  sulle  finalita'  tecnico-scientifiche
          della manifestazione.
              6. L'impresa farmaceutica puo' realizzare o contribuire
          a  realizzare  il  congresso, il convegno o la riunione se,
          entro  quarantacinque  giorni dalla comunicazione di cui al
          comma 1 o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre
          cinque giorni prima della data della riunione, il Ministero
          della sanita' non comunica la propria motivata opposizione.
              7.  Per  le manifestazioni che si svolgono all'estero e
          per  quelle  che comportano, per l'impresa farmaceutica, un
          onere  superiore a cinquanta milioni, l'impresa stessa deve
          ottenere   espressa   autorizzazione  dal  Ministero  della
          sanita',  il  quale  adotta le proprie determinazioni entro
          quarantacinque  giorni  dalla comunicazione di cui al comma
          1.   Nelle  ipotesi  disciplinate  dal  presente  comma  la
          comunicazione  predetta deve essere redatta in carta legale
          ed  essere  corredata  dell'attestazione  del pagamento, ai
          sensi  dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990,
          n. 407, dell'importo di lire tremilioni.
              8.  Le  somme  di  cui  al  comma  7  dovranno affluire
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per la successiva
          riassegnazione   ai  competenti  capitoli  dello  stato  di
          previsione   del  Ministero  della  sanita'  relativi  alla
          pubblicazione del bollettino d'informazione sui farmaci del
          Ministero  stesso  e  ad  altre  iniziative ministeriali in
          materia  di  informazione  degli  operatori  sanitari  e di
          farmacovigilanza.
              9.  In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o
          collateralmente  allo  stesso,  non  puo' essere effettuata
          alcuna  forma  di  distribuzione  o esposizione di campioni
          medicinali  o  di  materiale  illustrativo  di  farmaci, ad
          eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto,
          approvato dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 9,
          comma  5,  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
          degli  atti  congressuali  e di lavori scientifici, purche'
          integrali  e  regolarmente  depositati  presso il Ministero
          della  sanita' ai sensi dell'art. 8, comma 1. Limitatamente
          ai congressi internazionali, e' consentita la divulgazione,
          nelle  lingue  originali, di materiale informativo conforme
          alle   autorizzazioni   all'immissione   in  commercio  del
          medicinale   rilasciate  in  altri  Paesi,  purche'  medici
          provenienti   da  questi  ultimi  risultino  presenti  alla
          manifestazione.
              10.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  ai  congressi,  convegni e riunioni di farmacisti su
          tematiche comunque attinenti ai medicinali.
              11.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          ai  congressi,  convegni e riunioni che si svolgono in data
          successiva al 30 giugno 1993.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16-ter del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.   502  e  successive
          modificazioni   recante:   "Riordino  della  disciplina  in
          materia   sanitaria,   a  norma  dell'art.  1  della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421":
              "Art.  16-ter  (Commissione nazionale per la formazione
          continua).  - 1. Con decreto del Ministro della sanita', da
          emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  del  decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e'
          nominata   una  Commissione  nazionale  per  la  formazione
          continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione e'
          presieduta  dal  Ministro  della  salute  ed e' composta da
          quattro  vicepresidenti,  di  cui uno nominato dal Ministro
          della    salute,    uno   dal   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  uno  dalla Conferenza
          permanente  dei  presidenti  delle regioni e delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, uno rappresentato dal
          Presidente  della  Federazione  nazionale  degli ordini dei
          medici   chirurghi   e   degli   odontoiatri,   nonche'  da
          venticinque membri, di cui due designati dal Ministro della
          salute,  due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica,
          uno dal Ministro per le pari opportunita', uno dal Ministro
          per  gli  affari regionali, sei dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome   di  Trento  e  di  Bolzano,  su  proposta  della
          Conferenza  permanente dei presidenti delle regioni e delle
          province  autonome,  due  dalla Federazione nazionale degli
          ordini  dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla
          Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  farmacisti, uno
          dalla   Federazione   nazionale  degli  ordini  dei  medici
          veterinari,  uno  dalla  Federazione  nazionale dei collegi
          infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici
          d'infanzia,  uno  dalla  Federazione  nazionale dei collegi
          delle  ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni
          dell'area  della  riabilitazione  di  cui  all'art. 2 della
          legge  10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle
          professioni  dell'area  tecnico-sanitaria di cui all'art. 3
          della  citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni
          delle   professioni  dell'area  della  prevenzione  di  cui
          all'art.  4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla
          Federazione  nazionale  degli ordini dei biologi, uno dalla
          Federazione  nazionale  degli  ordini degli psicologi e uno
          dalla  Federazione nazionale. degli ordini dei chimici. Con
          il  medesimo  decreto  sono  disciplinate  le  modalita' di
          consultazione  delle categorie professionali interessate in
          ordine alle materie di competenza della Commissione.
              2.  La  Commissione  di  cui  al comma 1 definisce, con
          programmazione  pluriennale,  sentita  la  Conferenza per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   Bolzano   nonche'   gli  ordini  e  i  collegi
          professionali   interessati,  gli  obiettivi  formativi  di
          interesse   nazionale,  con  particolare  riferimento  alla
          elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei
          relativi  percorsi  diagnostico-terapeutici. La Commissione
          definisce   i   crediti   formativi   che   devono   essere
          complessivamente maturati dagli operatori in un determinato
          arco  di  tempo,  gli  indirizzi  per la organizzazione dei
          programmi  di  formazione  predisposti  a livello regionale
          nonche'  i  criteri e gli strumenti per il riconoscimento e
          la  valutazione  delle esperienze formative. La Commissione
          definisce  altresi'  i requisiti per l'accreditamento delle
          societa'  scientifiche  nonche'  dei  soggetti  pubblici  e
          privati  che  svolgono  attivita'  formative e procede alla
          verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
              3.   Le   regioni,   prevedendo  appropriate  forme  di
          partecipazione  degli  ordini  e dei collegi professionali,
          provvedono  alla  programmazione  e alla organizzazione dei
          programmi  regionali per la formazione continua, concorrono
          alla  individuazione degli obiettivi formativi di interesse
          nazionale  di  cui  al  comma  2,  elaborano  gli obiettivi
          formativi  di  specifico interesse regionale, accreditano i
          progetti  di  formazione  di  rilievo  regionale  secondo i
          criteri  di  cui  al  comma 2. Le regioni predispongono una
          relazione   annuale   sulle   attivita'  formative  svolte,
          trasmessa  alla  Commissione  nazionale,  anche  al fine di
          garantire  il  monitoraggio  dello  stato di attuazione dei
          programmi regionali di formazione continua.".
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d),
          della    legge    27 ottobre   1993,   n.   433,   recante:
          "Rivalutazione  del  sussidio  a  favore degli hanseniani e
          loro familiari":
              "1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1993  l'entita' del
          sussidio  spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo
          di  Hansen, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge
          31  marzo  1980,  n. 126, come sostituito dall'art. 1 della
          legge  24  gennaio  1986,  n.  31,  e'  rivalutata nel modo
          seguente:
                a)-c) (omissis);
                d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini
          affetti  da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella
          misura  concorrente  alla  formazione  di  un reddito annuo
          netto di L. 18.400.000.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 52, comma 37, della
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              "37.  Allo scopo di promuovere l'attivita di formazione
          internazionale   e  di  diffusione  delle  diverse  culture
          nazionali,  e'  riconosciuto  per  gli  istituti di cultura
          stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          4 novembre  1960,  n.  1574,  ovvero  diretta emanazione di
          universita'  estere, appositamente convenzionati con scuole
          pubbliche  di alta formazione di cui al decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n. 287, un contributo fruibile anche come
          credito  di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99
          euro  annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca,
          formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile
          anche come credito di imposta, riconosciuto automaticamente
          secondo   l'ordine   cronologico   dei   relativi  atti  di
          convenzionamento,   e   subordinatamente   di   quelli   di
          presentazione delle relative domande da presentare entro il
          31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle
          finanze   -  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali,  e'
          assegnato  nel  limite  massimo  di  un milione di euro per
          ciascun    istituto    richiedente,   non   concorre   alla
          determinazione   della   base   imponibile  e  puo'  essere
          utilizzato   in   compensazione   ai   sensi   del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, sono
          determinate le modalita' di attuazione del presente comma e
          sono  individuate  annualmente  le categorie degli istituti
          per  i  quali  e' riconosciuto il contributo fruibile anche
          come credito di imposta.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 luglio
          1901,   n.   306,   e   successive   modificazioni  recante
          "Provvedimenti  pel  Collegio-convitto  per  gli orfani dei
          sanitari  italiani in Perugia", come modificato dalla legge
          qui pubblicata:
              "Art.  2.  -  Alle  spese  occorrenti pel mantenimento,
          l'educazione  e l'istruzione degli orfani e delle orfane di
          cui all'art. 1, concorreranno:
                a) il patrimonio della fondazione;
                b) i  lasciti,  le  donazioni e in generale qualunque
          altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;
                c) gli  accrescimenti che subira' il patrimonio della
          fondazione  col  residuo delle entrate ordinarie, che sara'
          in fine d'anno capitalizzato;
                d) le  elargizioni  degli ordini dei medici, di altre
          associazioni  di  sanitari  e di qualunque persona fisica e
          morale;
                e) il  contributo  obbligatorio  di  tutti i sanitari
          iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti,
          medici  chirurghi,  odontoiatri  e veterinari, nella misura
          stabilita    dal   consiglio   di   amministrazione   della
          fondazione,  che  ne fissa misura e modalita' di versamento
          con  regolamenti  soggetti  ad  approvazione  dei Ministeri
          vigilanti  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
                f) il   contributo  volontario  di  tutti  gli  altri
          sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme
          di cui al precedente comma.".
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
          legislativo  30 giugno  1994,  n. 509, recante: "Attuazione
          della  delega  conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
          24 dicembre  1993,  n. 537, in materia di trasformazione in
          persone   giuridiche  private  di  enti  gestori  di  forme
          obbligatorie di previdenza e assistenza":
              "2.  Nell'esercizio  della  vigilanza  il Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con i
          Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
                a) lo  statuto  e  i regolamenti, nonche' le relative
          integrazioni o modificazioni;
                b) le   delibere   in   materia   di   contributi   e
          prestazioni,  sempre  che la relativa potesta' sia prevista
          dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza
          sostitutive  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  le
          delibere  sono  adottate  sulla  base  delle determinazioni
          definite dalla contrattazione collettiva nazionale.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  29  della  legge
          18 febbraio  1999,  n.  28, come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.  29  (Costruzione,  ammodernamento  e acquisto di
          immobili  per  il Corpo della Guardia di f inanza). - 1. Al
          fine  di  assicurare una maggiore efficienza nell'attivita'
          di  contrasto  dei  fenomeni  dell'evasione, attraverso una
          migliore  articolazione  sul territorio delle strutture del
          Corpo  della  guardia  di finanza ed una maggiore mobilita'
          del  personale,  e'  autorizzata  la  realizzazione  di  un
          programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto
          di  immobili  destinati  a  caserme ed alloggi di servizio,
          nonche'  per  lo  svolgimento  delle  relative attivita' di
          gestione.
              2. L'approvazione dei progetti ricompresi nel programma
          di  cui al comma 1, in corrispondenza di effettive esigenze
          di  difesa  e  di  sicurezza,  equivale  a dichiarazione di
          pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere e
          costituisce variante dello strumento urbanistico del comune
          interessato.  Le  relative  opere  sono equiparate a quelle
          destinate alla difesa militare.
              3. (Comma abrogato).
              4.  Per  l'attuazione  del programma di cui al presente
          articolo,  il Corpo della guardia di finanza puo' assumere,
          secondo  un  piano  approvato  dal Ministro dell'economia e
          delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate
          di  ammortamento  dei  mutui  contratti  dai fornitori, nei
          limiti  di  impegno  ventennali  di lire 12.100 milioni per
          l'anno  2000.  Le  rate di ammortamento dei mutui contratti
          dai  fornitori  sono corrisposte dal Corpo della guardia di
          finanza  direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo
          il  caso  di  autofinanziamento.  Al relativo onere, pari a
          lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 70.900 milioni
          a   decorrere   dall'anno   2000,   si   provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di  base di conto capitale Fondo
          speciale  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          il    1999,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero delle finanze. Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.".
              - La  deliberazione  del  CIPE del 26 febbraio 1998, n.
          10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
          1998,    reca:   "Individuazione   dei   criteri   per   la
          determinazione  del  prezzo medio europeo delle specialita'
          medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
          18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  16 novembre  2001,  n. 405, gia' citata nella
          presente nota:
              "Art.  5  (Tetti  di spesa). - 1. A decorrere dall'anno
          2002  l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
          l'assistenza farmaceutica territoriale non puo' superare, a
          livello  nazionale  ed  in  ogni singola regione, il 13 per
          cento  della  spesa  sanitaria  complessiva. A tale fine le
          regioni  adottano,  sentite  le  associazioni  di categoria
          interessate,  i  provvedimenti  necessari  ad assicurare il
          rispetto della disposizione di cui al presente articolo.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  della  legge
          30 dicembre  1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia
          di  finanza  pubblica",  come  modificato  dalla  legge qui
          pubblicata:
              "Art.   4  (Assistenza  sanitaria).  -  1.  Il  Governo
          determina,  con  effetto  dal  1 gennaio 1992, i livelli di
          assistenza   sanitaria   da  assicurare  in  condizioni  di
          uniformita'  sul  territorio nazionale nonche' gli standard
          organizzativi  e  di attivita' da utilizzare per il calcolo
          del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello
          assistenziale   per   l'anno   1992.  Il  provvedimento  e'
          adottato,  ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della
          legge  23  agosto  1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, ed emanato a'
          termini  dell'art.  1  della  legge 12 gennaio 1991, n. 13,
          sulla base dei seguenti limiti e principi:
                a) i  livelli  di  assistenza sanitaria sono definiti
          nel  rispetto  delle disposizioni di legge, delle direttive
          comunitarie  e, limitatamente alle modalita' di erogazione,
          degli accordi di lavoro per il personale dipendente;
                b) gli  standard  organizzativi  e  di attivita' sono
          determinati  a  fini  di calcolo del parametro capitario di
          finanziamento e non costituiscono vincolo organizzativo per
          le regioni e le unita' sanitarie locali;
                c) il  parametro  capitario  per  ciascun  livello di
          assistenza  e'  finanziato  in  rapporto  alla  popolazione
          residente.   La   mobilita'   sanitaria  interregionale  e'
          compensata in sede nazionale;
                d) per  favorire  la manovra di rientro e' istituito,
          nell'ambito   delle   disponibilita'  del  Fondo  sanitario
          nazionale,  un  fondo  di  riequilibrio  da utilizzarsi per
          sostenere le regioni con dotazione di servizi eccedenti gli
          standard di riferimento:
                e) in  ogni  caso  e'  garantita  la somministrazione
          gratuita  di  farmaci  salvavita  ed il regime di esenzione
          dalla  partecipazione  alla  spesa sanitaria prevista dalle
          leggi vigenti. La verifica dell'andamento della spesa ed il
          rispetto  dell'uniformita'  delle prestazioni e' effettuata
          in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e
          Bolzano.  I  risultati  della  verifica  sono  trasmessi al
          Parlamento  al  31 luglio  ed al 31 dicembre, anche ai fini
          dell'adozione di eventuali misure correttive.
              2.    Le    regioni,    con    apposito   provvedimento
          programmatorio  di  carattere generale anche a stralcio del
          piano  sanitario regionale, possono dichiarare la decadenza
          delle  convenzioni  in  atto per la specialistica esterna e
          con  le  case  di  cura  e  rideterminare  il fabbisogno di
          attivita' convenzionate necessarie per assicurare i livelli
          obbligatori  uniformi  di  assistenza,  nel  rispetto delle
          indicazioni  di  cui  agli  articoli  9  e  10  della legge
          23 ottobre  1985,  n.  595.  Le  convenzioni possono essere
          stipulate  anche  con istituzioni sanitarie private gestite
          da  persone  fisiche  e da societa' che erogano prestazioni
          poliambulatoriali,  di laboratorio generale e specialistico
          in  materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per
          immagini,  di  medicina fisica e riabilitazione, di terapia
          radiante  ambulatoriale,  di medicina nucleare in vivo e in
          vitro.  Dette  istituzioni  sanitarie  sono  sottoposte  al
          regime  di  autorizzazione  e  vigilanza  sanitaria  di cui
          all'art.  43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono
          avere  un  direttore  sanitario  o  tecnico,  che  risponde
          personalmente  dell'organizzazione tecnica e funzionale dei
          servizi  e del possesso dei prescritti titoli professionali
          da parte del personale che ivi opera.
              3.  Le  regioni  sono  tenute ad attuare, a modifica di
          quanto  previsto  dalla  legge 12 febbraio 1968, n. 132, il
          modello   delle   aree  funzionali  omogenee  con  presenza
          obbligatoria  di  day  hospital,  conservando  alle  unita'
          operative  che  vi  confluiscono  l'autonomia funzionale in
          ordine  alle  patologie  di  competenza,  nel quadro di una
          efficace  integrazione e collaborazione con altre strutture
          affini   e   con  uso  in  comune  delle  risorse  umane  e
          strumentali.
              4.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1992,  la  quota  di
          partecipazione  alla spesa farmaceutica del 40 per cento e'
          elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento
          lire  superiori;  la quota fissa sulle singole prescrizioni
          farmaceutiche  e' determinata in lire 3.000 e in lire 1.500
          per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in
          fleboclisi  e  in confezione monodose. Tale quota e' dovuta
          da  tutti  i  cittadini,  esclusi i pensionati esenti dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e
          gli   invalidi  di  guerra  titolari  di  pensione  diretta
          vitalizia,  nonche',  ai  sensi  dell'art.  5  della  legge
          3 aprile  1958,  n. 474, i grandi invalidi per servizio. La
          quota  di  partecipazione  alla spesa per le prestazioni di
          cui  all'art.  1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25
          novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  25 gennaio  1990,  n.  8,  e  per  le prestazioni di
          medicina  fisica  e  di riabilitazione e' determinata nella
          misura  del  50  per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1992,
          per  ciascuna  ricetta  relativa  a  prestazioni sanitarie,
          esclusi  i  ricoveri,  diverse  da quelle farmaceutiche, e'
          dovuta  una  quota  fissa  di  lire 3.000 da corrispondere,
          all'atto  della  prestazione,  dagli assistiti non esentati
          dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria. E' soppresso
          l'ultimo   periodo  del  comma  4  dell'art.  5della  legge
          29 dicembre   1990,   n.   407,  e  il  limite  massimo  di
          partecipazione  alla spesa per prestazioni specialistiche e
          di   diagnostica   strumentale   e  di  laboratorio  e  per
          prestazioni  di  medicina  fisica  e  di  riabilitazione e'
          fissato  in  lire  70.000 per prescrizioni contemporanee di
          ciascuna  branca  specialistica  oltre  al  pagamento della
          quota fissa per singola ricetta; la quota di partecipazione
          alla  spesa per le cure termali e' determinata nella misura
          del  50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite
          massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo
          di  partecipazione  alla  spesa  farmaceutica e' fissato in
          lire  50.000  per  ricetta  oltre  al pagamento della quota
          fissa  per  singola prescrizione. Le quote di spettanza sul
          prezzo  di vendita al pubblico delle specialita' medicinali
          in  prontuario  terapeutico sono fissate per i grossisti al
          7,5  per  cento  sul prezzo di vendita al pubblico al netto
          dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al
          25,5  per  cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
          dell'IVA.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1992, i prezzi delle
          specialita'   medicinali  collocate  nelle  classi  di  cui
          all'art. 19, comma 4, lettere a) e b), della legge 11 marzo
          1988,   n.   67,   sono   ridotti   delle  seguenti  misure
          percentuali;  specialita' medicinali con prezzo fino a lire
          15.000:  1  per cento; specialita' medicinali con prezzo da
          lire  15.001  a  lire  50.000:  2  per  cento;  specialita'
          medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento.
          La  riduzione  non  si  applica ai prezzi delle specialita'
          medicinali   determinati   con   il   metodo   di   cui  al
          provvedimento  del  CIP  n.  29  del 1990, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 238 dell'11 ottobre 1990, ai prezzi
          dei   farmaci  di  cui  alla  parte  A  dell'allegato  alla
          direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, ed
          inclusi   nell'art.  10,  comma  2,  del  decreto-legge  12
          settembre  1983,  n.  463,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  11 novembre  1983,  n.  638,  ed  a quelli di
          biotecnologia   da   DNA   ricombinante.  Per  le  cessioni
          effettuate  dalle  farmacie  i nuovi prezzi si applicano al
          quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale del relativo provvedimento del CIP. Nel
          1992  non  si  da'  luogo  all'ammissione nel prontuario di
          nuove specialita' che rappresentino modifiche di confezione
          o  di  composizione o di forma o di dosaggio di specialita'
          gia'  presenti  nel  prontuario e che comportino un aumento
          del  costo  per  ciclo terapeutico. Le ricette a carico del
          Servizio sanitario nazionale per prescrizioni o prestazioni
          con  prezzo  superiore  a  lire  100.000  sono sottoposte a
          controllo,   anche  con  riscontri  presso  gli  assistiti,
          adottando  il  codice  fiscale  come  numero distintivo del
          cittadino,  incrociando  i  dati  di  esenzione  con quelli
          fiscali  e previdenziali e inserendo gli esenti per reddito
          nelle   verifiche   fiscali   a  cura  dell'amministrazione
          finanziaria,    adottando    metodiche    che    permettano
          l'evidenziazione    delle    ricette    per   gli   esenti,
          formalizzando e pubblicizzando gli indicatori di consumo di
          farmaci di esenzione per cittadino e di consumo dei farmaci
          per  giornata  di  degenza per le distinte unita' operative
          ospedaliere,   riorganizzando  le  farmacie  ospedaliere  e
          procedendo agli acquisti di farmaci solo attraverso normali
          gare  di  appalto, adottando la numerazione progressiva sui
          bollini   autoadesivi   delle   specialita'  medicinali  ed
          effettuando  dall'interno  dell'Osservatorio  dei  prezzi e
          delle  tecnologie  il controllo incrociato tra i dati delle
          forniture farmaceutiche industriali per regione e i dati di
          liquidazione   alle   farmacie,   con  le  seguenti  azioni
          repressive,   anche  a  cura  dei  Carabinieri  dei  nuclei
          antisofisticazione e sanita', in caso di accertate anomalie
          di   danno   del  Servizio  sanitario  nazionale,  restando
          attribuiti  alla  responsabilita'  regionale  gli ulteriori
          ritardi  nella  adozione generalizzata della lettura ottica
          delle   prescrizioni   mediche  e  la  conseguente  mancata
          attivazione  delle  commissioni  professionali  di verifica
          previste  dal  contratto di lavoro e dalle convenzioni; gli
          amministratori  straordinari  sono responsabili della piena
          attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 5, comma 6,
          della   legge  29 dicembre  1990,  n.  407,  relative  alle
          sanzioni  a carico dei cittadini e dei medici che fanno uso
          abusivo  delle  esenzioni  dalla  partecipazione alla spesa
          sanitaria.  I  comuni  e  le  unita'  sanitarie locali sono
          tenuti  a rendere disponibili per la consultazione pubblica
          gli  elenchi  dei soggetti esenti dalla partecipazione alla
          spesa sanitaria per motivi di reddito.
              5.  In  caso  di  spesa  sanitaria  superiore  a quella
          parametrica  correlata  ai  livelli obbligatori uniformi di
          cui  al  comma  1  non  compensata da minori spese in altri
          settori,  le  regioni  decidono  il  ricorso alla propria e
          autonoma   capacita'   impositiva   ovvero   adottano,   in
          condizioni  di  uniformita'  all'interno  della regione, le
          altre  misure previste dall'art. 29 della legge 28 febbraio
          1986, n. 41.
              6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei
          livelli   uniformi   di   assistenza   e   dei   rispettivi
          finanziamenti,  sono consentite sperimentazioni gestionali,
          ivi comprese quelle riguardanti modalita' di pagamento e di
          remunerazione  dei  servizi,  quelle  riguardanti servizi e
          prestazioni  forniti  da  soggetti  singoli, istituzioni ed
          associazioni   volontarie   di   mutua   assistenza  aventi
          personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi.
              7.   Con   il   Servizio   sanitario   nazionale   puo'
          intercorrere  un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e'
          incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,
          pubblico  o  privato,  e con altri rapporti anche di natura
          convenzionale  con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Il
          rapporto  di  lavoro con il Servizio sanitario nazionale e'
          altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o
          con  la  titolarita' o con la compartecipazione delle quote
          di  imprese  che possono configurare conflitto di interessi
          con   lo   stesso.  L'accertamento  delle  incompatibilita'
          compete,   anche   su   iniziativa  di  chiunque  vi  abbia
          interesse,  all'amministratore  straordinario  della unita'
          sanitaria  locale  al quale compete altresi' l'adozione dei
          conseguenti     provvedimenti.     Le     situazioni     di
          incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di
          entrata  in  vigore della presente legge. A decorrere dal 1
          gennaio  1993, al personale medico con rapporto di lavoro a
          tempo  definito, in servizio alla data di entrata in vigore
          della presente legge, e' garantito il passaggio, a domanda,
          anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno.
          In  corrispondenza  dei  predetti  passaggi si procede alla
          riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso
          rapporto   orario,  con  progressivo  riassorbimento  delle
          posizioni   soprannumerarie.   L'esercizio   dell'attivita'
          libero-professionale  dei  medici  dipendenti  del Servizio
          sanitario  nazionale  e'  compatibile  col  rapporto  unico
          d'impiego,  purche'  espletato  fuori dell'orario di lavoro
          all'interno  delle  strutture sanitarie o all'esterno delle
          stesse,  con  esclusione di strutture private convenzionate
          con  il  Servizio  sanitario nazionale. Le disposizioni del
          presente  comma  si  applicano  anche  al  personale di cui
          all'art.  102  del  decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio    1980,    n.    382.    Per   detto   personale
          all'accertamento   delle   incompatibilita'  provvedono  le
          autorita'   accademiche  competenti.  Resta  valido  quanto
          stabilito  dagli  articoli  78,  116 e 117, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 novembre 1990, n. 384. In
          sede  di  definizione  degli  accordi  convenzionali di cui
          all'art. 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' definito il
          campo   di  applicazione  del  principio  di  unicita'  del
          rapporto   di   lavoro  a  valere  tra  i  diversi  accordi
          convenzionali.
              8.  E'  abolito  il controllo dei comitati regionali di
          controllo  sugli atti delle unita' sanitarie locali e degli
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,
          nonche' degli enti di cui all'art. 41, secondo comma, legge
          23  dicembre  1978, n. 833, e degli enti ospedalieri di cui
          all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 6 gebbraio 1991, n.
          35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 aprile
          1991,   n.   111.  Limitatamente  agli  atti  delle  unita'
          sanitarie   locali   e  dei  sopracitati  enti  ospedalieri
          riguardanti  il  bilancio  di  previsione, le variazioni di
          bilancio  e  il  conto  consuntivo, la determinazione della
          consistenza  qualitativa  e  quantitativa  complessiva  del
          personale,   la   deliberazione   di   programmi  di  spese
          pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione
          dei  contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo
          e'  assicurato  direttamente dalla regione, che e' tenuta a
          pronunciarsi,  anche  in  forma  di silenzio-assenso, entro
          quaranta  giorni dal ricevimento dell'atto. I provvedimenti
          come sopra approvati diventano definitivi. Per gli istituti
          di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di
          cui  agli  articoli  16, 17 e 18 del decreto del Presidente
          della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, e' esteso anche ai
          provvedimenti  riguardanti i programmi di spesa pluriennali
          e quelli per la disciplina e l'attribuzione dei contratti e
          delle  convenzioni.  Il  termine  di trenta giorni previsto
          dall'art.  18,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          31 luglio 1980, n. 617, e' modificato in quaranta giorni.
              9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per
          la  disciplina  dei rapporti con il personale convenzionato
          con  il  Servizio  sanitario nazionale. Tale struttura, che
          rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
          degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
          convenzionale,  e'  costituita  da rappresentanti regionali
          nominati  dalla  Conferenza  dei presidenti delle regioni e
          delle  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano. Della
          predetta   delegazione   fanno  parte,  limitatamente  alle
          materie  di  rispettiva  competenza,  i  rappresentanti dei
          Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
          politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
          Ministri.  Con accordo in sede di Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento di
          contrattazione  collettiva  relativo  ai  predetti  accordi
          tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
          46,  47,  48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165.  A  tale fine e' autorizzata la spesa annua nel limite
          massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
              10.   Le  tariffe  relative  alle  prestazioni  di  cui
          all'art.  7  della  legge  23 dicembre  1978,  n. 833, sono
          rideterminate,   a   decorrere  dal  1  gennaio  1992,  con
          riferimento    alle    tariffe   vigenti   nell'anno   1981
          incrementate  della  variazione percentuale dell'indice dei
          prezzi  al  consumo  per  famiglie  di  operai  e impiegati
          intervenuta  tra  il  1981 e 1991; la rideterminazione deve
          comunque   comportare   un  incremento  delle  tariffe  non
          inferiore  al 70 per cento di quelle vigenti al 31 dicembre
          1991.  A  partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme
          di  cui  all'art.  69,  primo  comma, lettere b), c) ed e),
          della legge 23 dicembre 1977, n. 833, sono trattenute dalle
          unita'  sanitarie  locali,  dalle  regioni e dalle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, per essere totalmente
          utilizzate  ad  integrazione  del  finanziamiento  di parte
          corrente.
              11. Per le regioni a statuto speciale e per le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  le misure del 20 per
          cento,  del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all'art.
          19,  comma  1, del decreto-l egge 28 dicembre 1989, n. 415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1990,  n.  38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per
          cento,  dal  14  per  cento  e  dal  7  per  cento.  Per il
          finanziamento  degli  oneri a carico dei rispettivi bilanci
          conseguenti  alle  riduzioni disposte dal predetto art. 19,
          le  regioni  e  le province autonome possono assumere mutui
          con  istituti  di  credito  nel rispetto dei limiti massimi
          previsti   dai   rispettivi   statuti   e   dalle   vigenti
          disposizioni.
              12.  Quanto  disposto dall'art. 2, comma 6, della legge
          28 luglio  1989, n. 262, non si applica nei confronti delle
          istituzioni  ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano
          prestazioni    di    natura    sanitaria   direttamente   o
          convenzionalmente  sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni
          o dalle unita' sanitarie locali.
              13.  Le  regioni a statuto ordinario per le esigenze di
          manutenzione   straordinaria   e  per  gli  acquisti  delle
          attrezzature  sanitarie  in sostituzione di quelle obsolete
          sono   autorizzate   per  l'anno  1992  ad  assumere  mutui
          decennali,  ad un tasso di interesse non superiore a quello
          massimo  stabilito  in  applicazione dell'art. 13, comma 1,
          del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un
          complessivo  importo  di lire 1.500 miliardi; per le stesse
          finalita', per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura
          a    carattere    scientifico    nonche'    gli    istituti
          zoo-profilattici  sperimentali sono autorizzati a contrarre
          mutui  per  un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE),  su proposta del Ministro della sanita', sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          delibera  gli  importi  mutuabili  da  ciascuna regione, da
          ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
          e  da  ciascun  istituto  zoo-profilattico sperimentale. Le
          operazioni  di  mutuo  sono effettuate con le aziende e gli
          istituti  di  credito  ordinario  speciale  individuati  da
          apposito  decreto  del  Ministro del tesoro. Ai conseguenti
          oneri  di  ammortamento  valutati  in lire 384 miliardi per
          l'anno  1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi
          si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale -
          parte in conto capitale, allo scopo vincolata.
              14.  Per  le finalita' previste dal decreto legislativo
          8 agosto  1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'art. 6,
          comma  2,  della  legge  29 dicembre  1990,  n.  428,  sono
          integrati  di lire 30 miliardi, per l'anno 1991, di lire 60
          miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per gli anni
          1993   e   successivi.  Ai  conseguenti maggiori  oneri  si
          provvede   per  il  1991  con  quota  parte  delle  risorse
          accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente
          da  destinare  nel medesimo anno agli interventi di piano e
          per  gli  anni  1992  e  successivi  con  quote  del  Fondo
          sanitario nazionale da vincolare alle predette finalita'.
              15.  Gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione,
          gli  ospedali  classificati,  gli istituti zoo-profilattici
          sperimentali  e  l'Istituto  superiore  di  sanita' possono
          essere  ammessi direttamente a beneficiare degli interventi
          di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una
          apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta
          del  Ministro  della  sanita', previo conforme parere della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano in
          sede di definizione della disponibilita' per i mutui.
              16.  Nell'ambito  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e  di  Bolzano  e'  costituita,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  una commissione
          tecnica  per  la  verifica,  entro il 31 luglio 1992, degli
          andamenti  di  spesa  nelle  distinte regioni in attuazione
          delle   disposizioni   di   cui   al   presente   articolo.
          L'attuazione  delle  disposizioni e' condizione preliminare
          per  essere  ammessi  alla verifica. La predetta Conferenza
          esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica.
              17.  Per  l'anno 1992, in attesa della approvazione del
          piano  sanitario  nazionale,  la  quota del Fondo sanitario
          nazionale  destinata  alla  prevenzione  e'  fissata in una
          misura non inferiore al 6 per cento.
              18.  Dal  1  gennaio  1992  i cittadini che non abbiano
          ritirato  i  risultati  di  visite o esami diagnostici e di
          laboratorio  sono  tenuti  al  pagamento  per  intero della
          prestazione   usufruita.   E'  compito  dell'amministratore
          straordinario  della  unita'  sanitaria locale stabilire le
          modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute.".
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 40, 41, 42, 46,
          47,  48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          recante:  "Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche":
              "Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi)
          (Art.  45  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come
          sostituito  prima  dall'art.  15 del decreto legislativo n.
          470  del  1993 e poi dall'art. 1 del decreto legislativo n.
          396  del  1997  e  successivamente modificato dall'art. 43,
          comma  1  del  decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. La
          contrattazione  collettiva  si  svolge  su tutte le materie
          relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
              2.   Mediante   appositi   accordi   tra  l'ARAN  e  le
          confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma
          4,   sono   stabiliti   i   comparti  della  contrattazione
          collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
          I  dirigenti  costituiscono  un'area  contrattuale autonoma
          relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli
          enti   pubblici,   gia'   appartenenti   alla  X  qualifica
          funzionale,  i  ricercatori  e  i  tecnologi  degli enti di
          ricerca,  compresi  quelli  dell'ENEA, costituiscono, senza
          alcun   onere   aggiuntivo   di   spesa   a   carico  delle
          amministrazioni  interessate, unitamente alla dirigenza, in
          separata   sezione,   un'area  contrattuale  autonoma,  nel
          rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo
          per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario
          quanto   previsto  dall'art.  15  del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni ed
          integrazioni.  Agli accordi che definiscono i comparti o le
          aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art.
          41,  comma 6. Per le figure professionali che, in posizione
          di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o
          che   comportano   iscrizione   ad   albi   oppure  tecnico
          scientifici   e   di  ricerca,  sono  stabilite  discipline
          distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
              3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
          con  il settore privato, la durata dei contratti collettivi
          nazionali  e  integrativi,  la  struttura  contrattuale e i
          rapporti  tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni
          attivano  autonomi  livelli  di  contrattazione  collettiva
          integrativa,   nel   rispetto   dei   vincoli  di  bilancio
          risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione  annuale e
          pluriennale  di ciascuna amministrazione. La contrattazione
          collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
          stabiliti   dai   contratti  collettivi  nazionali,  tra  i
          soggetti  e  con  le  procedure negoziali che questi ultimi
          prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare
          piu'  amministrazioni.  Le  pubbliche  amministrazioni  non
          possono   sottoscrivere   in   sede   decentrata  contratti
          collettivi  integrativi in contrasto con vincoli risultanti
          dai  contratti  collettivi nazionali o che comportino oneri
          non  previsti  negli  strumenti di programmazione annuale e
          pluriennale   di   ciascuna  amministrazione.  Le  clausole
          difformi sono nulle e non possono essere applicate.
              4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
          assunti  con i contratti collettivi nazionali o integrativi
          dalla  data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
          l'osservanza    nelle   forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti.
              Art.  41 (Poteri di indirizzo nei confronti del l'ARAN)
          (Art.  46  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come
          sostituito  dall'art.  3 del decreto legislativo n. 396 del
          1997 e successivamente modificato prima dall'art. 44, comma
          3 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e poi dall'art. 55
          del  decreto  legislativo n. 300 del 1999; art. 44, comma 8
          del  decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Le pubbliche
          amministrazioni  esercitano  il  potere  di  indirizzo  nei
          confronti  dell'ARAN  e  le  altre competenze relative alle
          procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso
          le  loro  istanze  associative  o rappresentative, le quali
          danno  vita  a  tal  fine  a  comitati  di settore. Ciascun
          comitato   di   settore  regola  autonomamente  le  proprie
          modalita'  di  funzionamento  e  di  deliberazione. In ogni
          caso,  le  deliberazioni  assunte  in  materia di indirizzo
          all'ARAN  o  di  parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito
          della   procedura   di  contrattazione  collettiva  di  cui
          all'art.  47,  si  considerano  definitive e non richiedono
          ratifica    da    parte   delle   istanze   associative   o
          rappresentative   delle   pubbliche   amministrazioni   del
          comparto.
              2.  Per  le  amministrazioni,  le  agenzie e le aziende
          autonome  dello  Stato,  opera  come comitato di settore il
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri tramite il Ministro
          per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          nonche',  per  il  sistema  scolastico,  di concerto con il
          Ministro della pubblica istruzione.
              3.  Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato
          di   settore   per   ciascun   comparto  di  contrattazione
          collettiva viene costituito:
                a) nell'ambito  della Conferenza dei presidenti delle
          regioni,   per   le  amministrazioni  regionali  e  per  le
          amministrazioni   del   Servizio   sanitario  nazionale,  e
          dell'Associazione  nazionale  dei  comuni d'Italia - ANCI e
          dell'Unione    delle    province    d'Italia    -   UPI   e
          dell'Unioncamere,   per  gli  enti  locali  rispettivamente
          rappresentati;
                b) nell'ambito  della  Conferenza dei rettori, per le
          universita';
                c) nell'ambito    delle    istanze    rappresentative
          promosse,  ai  fini  del  presente articolo, dai presidenti
          degli  enti,  d'intesa  con il Presidente del Consiglio dei
          Ministri  tramite  il  Ministro  per  la funzione pubblica,
          rispettivamente  per  gli enti pubblici non economici e per
          gli enti di ricerca.
              4.   Un   rappresentante  del  Governo,  designato  dal
          Ministro  della  sanita',  partecipa al comitato di settore
          per   il   comparto   di  contrattazione  collettiva  delle
          amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.
              5.  L'ARAN  regola i rapporti con i comitati di settore
          sulla base di appositi protocolli.
              6.  Per la stipulazione degli accordi che definiscono o
          modificano  i  comparti o le aree di cui all'art. 40, comma
          2, o che regolano istituti comuni a piu' comparti o a tutte
          le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le
          altre  competenze  inerenti  alla contrattazione collettiva
          sono  esercitate  in  forma collegiale, tramite un apposito
          organismo   di   coordinamento   dei  comitati  di  settore
          costituito  presso  l'ARAN,  al quale partecipa il Governo,
          tramite  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  che lo
          presiede.
              7.   L'ARAN   assume,   nell'ambito   degli   indirizzi
          deliberati  dai  comitati  di  settore,  iniziative  per il
          coordinamento  delle  parti  datoriali,  anche  da essa non
          rappresentate,  al  fine  di favorire, ove possibile, anche
          con  la  contestualita'  delle  procedure  del  rinnovo dei
          contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o
          contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.
              Art.  42 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
          lavoro)  (Art.  47  del decreto legislativo n. 29 del 1993,
          come  sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 396
          del 1997). - 1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta'
          e  l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste
          dalle  disposizioni  della  legge 20 maggio 1970, n. 300, e
          successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non
          vengano   emanate   norme   di   carattere  generale  sulla
          rappresentativita'    sindacale    che    sostituiscano   o
          modifichino     tali     disposizioni,     le     pubbliche
          amministrazioni,  in attuazione dei criteri di cui all'art.
          2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
          osservano   le   disposizioni   seguenti   in   materia  di
          rappresentativita'  delle  organizzazioni sindacali ai fini
          dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali
          nei  luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione
          collettiva.
              2.   In  ciascuna  amministrazione,  ente  o  struttura
          amministrativa   di  cui  al  comma  8,  le  organizzazioni
          sindacali  che,  in  base  ai  criteri  dell'art. 43, siano
          ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
          collettivi,  possono  costituire  rappresentanze  sindacali
          aziendali  ai  sensi  dell'art.  19  e seguenti della legge
          20 maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni.   Ad   esse  spettano,  in  proporzione  alla
          rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23,
          24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori
          condizioni derivanti dai contratti collettivi.
              3.   In  ciascuna  amministrazione,  ente  o  struttura
          amministrativa  di  cui  al  comma  8,  ad iniziativa anche
          disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
          viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi
          seguenti,  un  organismo  di  rappresentanza  unitaria  del
          personale  mediante  elezioni  alle  quali  e' garantita la
          partecipazione di tutti i lavoratori.
              4.   Con   appositi   accordi  o  contratti  collettivi
          nazionali,  tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
          sindacali  rappresentative  ai  sensi  dell'art.  43,  sono
          definite  la  composizione dell'organismo di rappresentanza
          unitaria  del  personale  e  le  specifiche modalita' delle
          elezioni,  prevedendo  in  ogni  caso  il  voto segreto, il
          metodo   propor-zionale   e   il   periodico  rinnovo,  con
          esclusione  della  prorogabilita'. Deve essere garantita la
          facolta'  di  presentare  liste,  oltre alle organizzazioni
          che,  in  base  ai criteri dell'art. 43, siano ammesse alle
          trattative  per la sottoscrizione dei contratti collettivi,
          anche  ad  altre  organizzazioni  sindacali,  purche' siano
          costituite in associazione con un proprio statuto e purche'
          abbiano  aderito  agli  accordi  o contratti collettivi che
          disciplinano  l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
          Per  la  presentazione delle liste, puo' essere richiesto a
          tutte  le  organizzazioni sindacali promotrici un numero di
          firme  di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3
          per  cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
          enti  o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
          e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
              5.  I  medesimi  accordi o contratti collettivi possono
          prevedere  che,  alle  condizioni  di cui al comma 8, siano
          costituite  rappresentanze  unitarie del personale comuni a
          piu'  amministrazioni  o enti di modeste dimensioni ubicati
          nel  medesimo  territorio.  Essi possono altresi' prevedere
          che  siano  costituiti  organismi  di  coordinamento tra le
          rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
          e  enti  con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma
          8.
              6.  I  componenti  della  rappresentanza  unitaria  del
          personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze
          sindacali  aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.
          300,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, e del
          presente  decreto.  Gli  accordi o contratti collettivi che
          regolano  l'elezione  e  il  funzionamento  dell'organismo,
          stabiliscono   i  criteri  e  le  modalita'  con  cui  sono
          trasferite   ai   componenti  eletti  della  rappresentanza
          unitaria   del   personale   le   garanzie  spettanti  alle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  delle  organizzazioni
          sindacali  di  cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o
          vi aderiscano.
              7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita'
          con  le  quali  la  rappresentanza  unitaria  del personale
          esercita  in  via  esclusiva i diritti di informazione e di
          partecipazione  riconosciuti  alle rappresentanze sindacali
          aziendali dall'art. 9 o da altre disposizioni della legge e
          della  contrattazione  collettiva.  Essi  possono  altresi'
          prevedere  che, ai fini dell'esercizio della contrattazione
          collettiva  integrativa,  la  rappresentanza  unitaria  del
          personale    sia    integrata   da   rappresentanti   delle
          organizzazioni    sindacali    firmatarie   del   contratto
          collettivo nazionale del comparto.
              8.  Salvo  che i contratti collettivi non prevedano, in
          relazione   alle   caratteristiche  del  comparto,  diversi
          criteri  dimensionali,  gli organismi di cui ai commi 2 e 3
          del  presente  articolo  possono  essere  costituiti,  alle
          condizioni  previste  dai  commi  precedenti,  in  ciascuna
          amministrazione   o   ente   che   occupi   oltre  quindici
          dipendenti.   Nel   caso  di  amministrazioni  o  enti  con
          pluralita'  di sedi o strutture periferiche, possono essere
          costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che
          siano  considerate  livelli  decentrati  di  contrattazione
          collettiva dai contratti collettivi nazionali.
              9.  Fermo  restando quanto previsto dal comma 2, per la
          costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
          dell'art.   19  della  legge  20 maggio  1970,  n.  300,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza
          dei  dirigenti  nelle  amministrazioni,  enti  o  strutture
          amministrative  e'  disciplinata, in coerenza con la natura
          delle  loro  funzioni,  agli accordi o contratti collettivi
          riguardanti la relativa area contrattuale.
              10.   Alle   figure  professionali  per  le  quali  nel
          contratto   collettivo   del   comparto  sia  prevista  una
          disciplina  distinta  ai  sensi dell'art. 40, comma 2, deve
          essere  garantita  una adeguata presenza negli organismi di
          rappresentanza   unitaria  del  personale,  anche  mediante
          l'istituzione,    tenuto   conto   della   loro   incidenza
          quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
          specifici collegi elettorali.
              11.  Per  quanto  riguarda  i  diritti e le prerogative
          sindacali  delle  organizzazioni  sindacali delle minoranze
          linguistiche,  nell'ambito  della  provincia  di  Bolzano e
          della  regione  Valle  d'Aosta,  si applica quanto previsto
          dall'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          6 gennaio   1978,   n.   58,   e  dal  decreto  legislativo
          28 dicembre 1989, n. 430.".
              "Art. 46 (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
          pubbliche  amministrazioni)  (Art. 50, commi da 1 a 12 e 16
          del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come sostituiti
          prima  dall'art. 17 del decreto legislativo n. 470 del 1993
          e  poi  dall'art.  2  del  decreto  legislativo  n. 396 del
          1997). -  1.  Le  pubbliche amministrazioni sono legalmente
          rappresentate  dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale
          delle  pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della
          contrattazione  collettiva  nazionale.  L'ARAN  esercita  a
          livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi
          degli  articoli  41  e  47,  ogni  attivita'  relativa alle
          relazioni   sindacali,   alla  negoziazione  dei  contratti
          collettivi    e    alla    assistenza    delle    pubbliche
          amministrazioni  ai  fini  dell'uniforme  applicazione  dei
          contratti  collettivi.  Sottopone  alla  valutazione  della
          commissione   di   garanzia   dell'attuazione  della  legge
          12 giugno  1990,  n.  146,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,   gli  accordi  nazionali  sulle  prestazioni
          indispensabili ai sensi dell'art. 2 della legge citata.
              2.   Le  pubbliche  amministrazioni  possono  avvalersi
          dell'assistenza  dell'ARAN  ai  fini  della  contrattazione
          integrativa.  Sulla  base  di apposite intese, l'assistenza
          puo'    essere    assicurata   anche   collettivamente   ad
          amministrazioni  dello  stesso  tipo o ubicate nello stesso
          ambito  territoriale. Su richiesta dei comitati di settore,
          in   relazione   all'articolazione   della   contrattazione
          collettiva  integrativa  nel  comparto  ed  alle specifiche
          esigenze   delle   pubbliche  amministrazioni  interessate,
          possono  essere  costituite, anche per periodi determinati,
          delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
              3.  L'ARAN  cura le attivita' di studio, monitoraggio e
          documentazione      necessario      all'esercizio     della
          contrattazione    collettiva.    Predispone    a    cadenza
          trimestrale,  ed invia al Governo, ai comitati di settore e
          alle   commissioni  parlamentari  competenti,  un  rapporto
          sull'evoluzione  delle  retribuzioni  di fatto dei pubblici
          dipendenti.   A   tal   fine   l'ARAN   si   avvale   della
          collaborazione    dell'ISTAT    per    l'acquisizione    di
          informazioni  statistiche  e per la formulazione di modelli
          statistici  di  rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti
          dal   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica  in  sede  di predisposizione del
          bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del
          monitoraggio  dei  flussi  di cassa e relativi agli aspetti
          riguardanti il costo del lavoro pubblico.
              4.  Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti
          collettivi  nazionali  e  sulla  contrattazione  collettiva
          integrativa,  viene  istituito  presso  l'ARAN  un apposito
          osservatorio  a  composizione paritetica. I suoi componenti
          sono  designati  dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle
          organizzazioni    sindacali    firmatarie   dei   contratti
          collettivi nazionali.
              5.   Le   pubbliche   amministrazioni   sono  tenute  a
          trasmettere    all'ARAN,    entro   cinque   giorni   dalla
          sottoscrizione,  il  testo  contrattuale  e  la indicazione
          delle   modalita'  di  copertura  dei  relativi  oneri  con
          riferimento   agli   strumenti  annuali  e  pluriennali  di
          bilancio.
              6.  Il  comitato  direttivo  dell'ARAN e' costituito da
          cinque componenti ed e' nominato con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei
          Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, designa tre dei componenti,
          tra  i quali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni
          e  Stato-citta', il presidente. Degli altri componenti, uno
          e'  designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
          e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
              7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta
          competenza  in materia di relazioni sindacali e di gestione
          del     personale,    anche    estranei    alla    pubblica
          amministrazione,   ai   sensi   dell'art.  31  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  e del decreto legislativo 29 luglio 1999, n.
          303.  Il  comitato  dura  in  carica  quattro anni e i suoi
          componenti   possono   essere   riconfermati.  Il  comitato
          delibera  a maggioranza  dei  componenti.  Non  possono far
          parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici
          elettivi  o cariche in partiti politici o in organizzazioni
          sindacali  ovvero  che  ricoprano  rapporti continuativi di
          collaborazione    o   di   consulenza   con   le   predette
          organizzazioni.
              8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:
                a) delle  risorse  derivanti  da  contributi  posti a
          carico  delle  singole  amministrazioni  dei vari comparti,
          corrisposti  in misura fissa per dipendente in servizio. La
          misura  annua  del contributo individuale e' concordata tra
          l'ARAN  e  l'organismo di coordinamento di cui all'art. 41,
          comma 6, ed e' riferita a ciascun biennio contrattuale;
                b) di  quote  per  l'assistenza  alla  contrattazione
          integrativa   e  per  le  altre  prestazioni  eventualmente
          richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
              9.  La  riscossione dei contributi di cui al comma 8 e'
          effettuata:
                a) per  le  amministrazioni  dello Stato direttamente
          attraverso  la previsione di spesa complessiva da iscrivere
          nell'apposito  capitolo  dello stato di previsione di spesa
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                b) per   le   amministrazioni  diverse  dallo  Stato,
          mediante  un  sistema di trasferimenti da definirsi tramite
          decreti  del  Ministro per la funzione pubblica di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e,  a  seconda del comparto, dei
          Ministri  competenti, nonche', per gli aspetti di interesse
          regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza
          unificata Stato-regioni e Stato-citta'.
              10.   L'ARAN   ha  personalita'  giuridica  di  diritto
          pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti
          del  proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio
          dell'ARAN  i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce
          con     propri    regolamenti    le    norme    concernenti
          l'organizzazione  interna,  il  funzionamento e la gestione
          finanziaria.  I  regolamenti sono soggetti al controllo del
          Dipartimento  della  funzione pubblica da esercitarsi entro
          quindici  giorni  dal ricevimento degli stessi. La gestione
          finanziaria e' soggetta al controllo consuntivo della Corte
          dei conti.
              11.  Il  ruolo  del  personale  dipendente dell'ARAN e'
          costituito  da cinquanta unita', ripartite tra il personale
          dei  livelli  e  delle  qualifiche  dirigenziali in base ai
          regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi
          posti  si  provvede  nell'ambito  delle  disponibilita'  di
          bilancio   tramite   concorsi   pubblici,  ovvero  mediante
          assunzioni  con  contratto  di  lavoro a tempo determinato,
          regolati dalle norme di diritto privato.
              12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di
          venticinque   unita'   di   personale  anche  di  qualifica
          dirigenziale  proveniente  dalle  pubbliche amministrazioni
          rappresentate,  in  posizione  di comando o collocati fuori
          ruolo.  I  dipendenti  comandati  o  collocati  fuori ruolo
          conservano  lo  stato giuridico ed il trattamento economico
          delle   amministrazioni   di   provenienza.  Ad  essi  sono
          attribuite  dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali
          vigenti,  le  voci  retributive accessorie, ivi compresa la
          produttivita'  per  il  personale  non  dirigente  e  per i
          dirigenti  la  retribuzione di posizione e di risultato. Il
          collocamento  in  posizione  di comando o di fuori ruolo e'
          disposto  secondo  le disposizioni vigenti nonche' ai sensi
          dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          L'ARAN  puo'  utilizzare,  sulla  base  di apposite intese,
          anche  personale  direttamente  messo  a disposizione dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  rappresentati, con oneri a
          carico  di  questi.  Nei  limiti  di  bilancio, l'ARAN puo'
          avvalersi  di esperti e collaboratori esterni con modalita'
          di  rapporto  stabilite con i regolamenti adottati ai sensi
          del comma 10.
              13.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome   possono   avvalersi,   per   la   contrattazione
          collettiva   di   loro   competenza,  di  agenzie  tecniche
          istituite   con   legge   regionale  o  provinciale  ovvero
          dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
              Art.  47  (Procedimento  di  contrattazione collettiva)
          (Art.  51  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come
          sostituito  prima  dall'art.  18 del decreto legislativo n.
          470  del 1993 e poi dall'art. 4 del decreto legislativo. n.
          396  del  1997  e  successivamente modificato dall'art. 14,
          com-ma 1  del decreto legislativo n. 387 del 1998; art. 44,
          comma  6  del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Gli
          indirizzi  per  la contrattazione collettiva nazionale sono
          deliberati  dai  comitati  di settore prima di ogni rinnovo
          contrattuale  e  negli  altri  casi in cui e' richiesta una
          attivita'  negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle
          amministrazioni  diverse  dallo  Stato  sono  sottoposti al
          Governo  che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere le sue
          valutazioni  per quanto attiene agli aspetti riguardanti la
          compatibilita'   con  le  linee  di  politica  economica  e
          finanziaria nazionale.
              2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e
          il Governo sullo svolgimento delle trattative.
              3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il
          parere   favorevole  del  comitato  di  settore  sul  testo
          contrattuale  e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti
          che    ne   conseguono   a   carico   dei   bilanci   delle
          amministrazioni   interessate.   Il   comitato  di  settore
          esprime,  con  gli  effetti di cui all'art. 41, comma 1, il
          proprio  parere  entro  cinque  giorni  dalla comunicazione
          dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma
          2,  il  parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  tramite  il  Ministro  per la funzione pubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri. Per le
          amministrazioni  di cui all'art. 41, comma 3, l'esame delle
          ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di
          settore e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che si
          esprime  attraverso  il  Ministro per la funzione pubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di
          divergenza  nella valutazione degli oneri e ove il comitato
          di   settore   disponga   comunque  per  l'ulteriore  corso
          dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso
          dello  Stato  alla  copertura  delle  spese derivanti dalle
          disposizioni   sulle   quali   il   Governo   ha  formulato
          osservazioni.
              4.  Acquisito  il  parere  favorevole  sull'ipotesi  di
          accordo,   il   giorno   successivo   l'ARAN  trasmette  la
          quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti
          ai  fini  della  certificazione  di  compatibilita' con gli
          strumenti  di  programmazione e di bilancio di cui all'art.
          1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468, e successive
          modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica
          l'attendibilita'   dei   costi   quantificati   e  la  loro
          compatibilita'  con  gli  strumenti  di programmazione e di
          bilancio, e puo' acquisire a tal fine elementi istruttori e
          valutazioni  da  tre  esperti  designati dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica. La
          designazione  degli  esperti,  per  la  certificazione  dei
          contratti  collettivi delle amministrazioni delle regioni e
          degli  enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza
          Stato-regioni e con la Conferenza Stato-citta'. Gli esperti
          sono  nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa
          alla Corte dei conti.
              5.  La  Corte  dei conti delibera entro quindici giorni
          dalla   trasmissione   della   quantificazione   dei  costi
          contrattuali,  decorsi i quali la certificazione si intende
          effettuata   positivamente.  L'esito  della  certificazione
          viene  comunicato  dalla  Corte  all'ARAN,  al  comitato di
          settore  e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il
          presidente   dell'ARAN   sottoscrive   definitivamente   il
          contratto collettivo.
              6.  Se  la  certificazione della Corte dei conti non e'
          positiva,  l'ARAN,  sentito  il  comitato  di  settore o il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, assume le iniziative
          necessarie   per  adeguare  la  quantificazione  dei  costi
          contrattuali  ai fini della certificazione, ovvero, qualora
          non   lo   ritenga  possibile,  convoca  le  organizzazioni
          sindacali  ai  fini  della  riapertura delle trattative. Le
          iniziative  assunte  dall'ARAN  in seguito alla valutazione
          espressa  dalla  Corte  dei  conti sono comunicate, in ogni
          caso,  al  Governo  ed  alla  Corte  dei  conti,  la  quale
          riferisce  al  Parlamento  sulla definitiva quantificazione
          dei  costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e
          sulla    loro   compatibilita'   con   gli   strumenti   di
          programmazione e di bilancio.
              7.  In  ogni  caso, la procedura di certificazione deve
          concludersi  entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo,
          decorsi  i  quali  il  Presidente  dell'ARAN  ha mandato di
          sottoscrivere   definitivamente  il  contratto  collettivo,
          salvo  che  non  si  renda  necessaria  la riapertura delle
          trattative ai sensi del comma precedente.
              8.  I  contratti  e accordi collettivi nazionali di cui
          all'art.  40,  commi  2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.
              Art.  48  (Disponibilita' destinate alla contrattazione
          collettiva  nelle  amministrazioni  pubbliche  e  verifica)
          (Art.  52  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come
          sostituito  prima  dall'art.  19 del decreto legislativo n.
          470  del  1993 e poi dall'art. 5 del decreto legislativo n.
          396  del  1997  e  successivamente modificato dall'art. 14,
          commi  da 2 a 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998). -
          1.   Il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  quantifica,  in  coerenza con i
          parametri  previsti  dagli strumenti di programmazione e di
          bilancio di cuiall'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, l'onere
          derivante   dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  con  apposita norma da
          inserire  nella  legge  finanziaria  ai  sensi dell'art. 11
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni   ed  integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono
          determinati  gli  eventuali  oneri  aggiuntivi a carico del
          bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione integrativa
          delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
          3.
              2.  Per  le  altre  pubbliche amministrazioni gli oneri
          derivanti  dalla  contrattazione  collettiva nazionale sono
          determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con
          i medesimi parametri di cui al comma 1.
              3.  I  contratti collettivi sono corredati da prospetti
          contenenti   la   quantificazione   degli   oneri   nonche'
          l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero
          periodo  di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
          clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
          del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
          totale  in  caso  di  accertata  esorbitanza  dai limiti di
          spesa.
              4.  La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
          iscritta  in  apposito  fondo dello stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  in  ragione dell'ammontare complessivo. In esito
          alla  sottoscrizione  dei singoli contratti di comparto, il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  e'  autorizzato a ripartire, con propri decreti,
          le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
          diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche
          di  nuova istituzione per il personale dell'amministrazione
          statale,  ovvero  mediante  trasferimento  ai bilanci delle
          amministrazioni  autonome  e degli enti in favore dei quali
          sia  previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
          dei  relativi  oneri.  Per le amministrazioni diverse dalle
          amministrazioni  dello  Stato  e  per gli altri enti cui si
          applica  il  presente  decreto,  l'autorizzazione  di spesa
          relativa  al  rinnovo  dei contratti collettivi e' disposta
          nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con
          distinta indicazione dei mezzi di copertura.
              5.  Le  somme  provenienti  dai trasferimenti di cui al
          comma  4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
          dei  bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
          essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei
          medesimi  bilanci.  I  relativi stanziamenti sia in entrata
          che  in  uscita  non possono essere incrementati se non con
          apposita autorizzazione legislativa.
              6.  Il  controllo  sulla compatibilita' dei costi della
          contrattazione  collettiva  integrativa  con  i  vincoli di
          bilancio  ai sensi dell'art. 40, comma 3, e' effettuato dal
          collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo
          non  sia  previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi
          di  controllo  interno  ai  sensi  del  decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 286.
              7.  Ferme  restando  le disposizioni di cui al titolo V
          del  presente  decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
          articolazioni     regionali    di    controllo,    verifica
          periodicamente  gli  andamenti della spesa per il personale
          delle  pubbliche  amministrazioni, utilizzando, per ciascun
          comparto,  insiemi  significativi di amministrazioni. A tal
          fine,  la  Corte  dei  conti  puo' avvalersi, oltre che dei
          servizi  di  controllo  interno o nuclei di valutazione, di
          esperti  designati  a  sua  richiesta da amministrazioni ed
          enti pubblici.
              Art.   49   (Interpretazione  autentica  dei  contratti
          collettivi)  (Art.  53  del  decreto  legislativo n. 29 del
          1993,  come sostituito dall'art. 24 del decreto legislativo
          n.  546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 43,
          comma  1  del  decreto  legislativo  n.  80 del 1998). - 1.
          Quando   insorgano  controversie  sull'interpretazione  dei
          contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si
          incontrano  per  definire  consensualmente  il  significato
          della  clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato
          con  le  procedure  di  cui  all'art.  47,  sostituisce  la
          clausola  in  questione  sin  dall'inizio della vigenza del
          contratto.".

                              Art. 53.
               (Medici con titolo di specializzazione)

   1.  Ai  medici  che  conseguono  il  titolo di specializzazione e'
riconosciuto,  ai  fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito
per il lavoro dipendente.

      

                              Art. 54.
                 (Livelli essenziali di assistenza)

   1.  Dal  1  gennaio  2001  sono confermati i livelli essenziali di
assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
   2.  Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza
e  garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate
all'allegato  1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29  novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di
cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data
di entrata in vigore dello stesso decreto.
   3.  La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi
e  le  condizioni  stabiliti  dall'articolo  1,  comma 7, del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni,
nonche' le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del presente
articolo  sono  definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  di  intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      
                  Note all'art. 54:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, commi 6 e 7, del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni, gia' citato nelle note all'art. 52:
              "6.  I  livelli essenziali di assistenza comprendono le
          tipologie   di  assistenza,  i  servizi  e  le  prestazioni
          relativi   alle  aree  di  offerta  individuate  dal  Piano
          sanitario  nazionale.  Tali  livelli  comprendono,  per  il
          1998-2000:
                a) l'assistenza  sanitaria  collettiva in ambiente di
          vita e di lavoro;
                b) l'assistenza distrettuale;
                c) l'assistenza ospedaliera.
              7.  Sono  posti  a  carico  del  Servizio  sanitario le
          tipologie   di  assistenza,  i  servizi  e  le  prestazioni
          sanitarie   che   presentano,   per  specifiche  condizioni
          cliniche   o   di  rischio,  evidenze  scientifiche  di  un
          significativo  beneficio  in  termini  di salute, a livello
          individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
          Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
          Servizio  sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i
          servizi e le prestazioni sanitarie che:
                a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate
          in  base  ai  principi  ispiratori  del  Servizio sanitario
          nazionale di cui al comma 2;
                b) non   soddisfano  il  principio  dell'efficacia  e
          dell'appropriatezza,   ovvero   la  cui  efficacia  non  e'
          dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
          o  sono  utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche
          non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
                c) in  presenza  di altre forme di assistenza volte a
          soddisfare   le   medesime   esigenze,  non  soddisfano  il
          principio  dell'economicita'  nell'impiego  delle  risorse,
          ovvero  non  garantiscono  un  uso efficiente delle risorse
          quanto   a   modalita'   di  organizzazione  ed  erogazione
          dell'assistenza.".
              - Si  riporta il testo degli allegati 2 e 3 del decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n. 33 dell'8 febbraio 2002, recante "Definizione
          dei livelli essenziali di assistenza":
                                                          "ALLEGATO 1
          1.A Classificazione dei livelli.
              Le  prestazioni  di  assistenza sanitaria garantite dal
          Servizio  sanitario  nazionale sono quelle riconducibili ai
          seguenti livelli essenziali di assistenza:
          1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di
          lavoro.
              A. Profilassi delle malattie infettive e parassitarie.
              B.  Tutela della collettivita' e dei singoli dai rischi
          connessi  con  gli  ambienti di vita, anche con riferimento
          agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali.
              C.  Tutela della collettivita' e dei singoli dai rischi
          infortunistici  e  sanitari  connessi  con  gli ambienti di
          lavoro.
              D. Sanita' pubblica veterinaria.
              E.    Tutela   igienico   sanitaria   degli   alimenti;
          sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
              F. Attivita' di prevenzione rivolte alla persona:
                vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;
                programmi di diagnosi precoce.
              G. Servizio medico-legale.
          2. Assistenza distrettuale.
              A. Assistenza sanitaria di base:
                medicina   di   base   in   forma   ambulatoriale   e
          domiciliare;
                continuita' assistenziale notturna e festiva;
                guardia  medica  turistica  (su  determinazione della
          regione).
              B. Attivita' di emergenza sanitaria territoriale.
              C.   Assistenza   farmaceutica  erogata  attraverso  le
          farmacie territoriali.
                fornitura   di   specialita'  medicinali  e  prodotti
          galenici  classificati  in classe A (e in classe C a favore
          degli   invalidi   di   guerra),   nonche'  dei  medicinali
          parzialmente   rimborsabili   ai  sensi  del  decreto-legge
          18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;
                fornitura di medicinali innovativi non autorizzati in
          Italia,  ma  autorizzati  in  altri  Stati  o  sottoposti a
          sperimentazione   clinica   di  fase  II  o  impiegati  per
          indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate.
              D. Assistenza integrativa:
                fornitura   di   prodotti   dietetici   a   categorie
          particolari;
                fornitura  di presidi sanitari ai soggetti affetti da
          diabete mellito.
              E. Assistenza specialistica ambulatoriale:
                prestazioni terapeutiche e riabilitative;
                diagnostica strumentale e di laboratorio.
              F. Assistenza protesica:
                fornitura  di  protesi  e ausili a favore di disabili
          fisici, psichici e sensoriali.
              G. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:
                assistenza   programmata   a   domicilio  (assistenza
          domiciliare  integrata, assistenza programmata domiciliare,
          comprese  le  varie  forme  di  assistenza  infermieristica
          territoriale);
                attivita'  sanitaria  e  sociosanitaria  rivolta alle
          donne,   alle   coppie  e  alle  famiglie  a  tutela  della
          maternita',    per    la    procreazione   responsabile   e
          l'interruzione della gravidanza;
                attivita'  sanitaria  e  sociosanitaria  rivolta alle
          persone con problemi psichiatrici e alle loro famiglie;
                attivita'  riabilitativa  sanitaria  e sociosanitaria
          rivolta  alle  persone  con  disabilita' fisica, psichica e
          sensoriale;
                attivita'  sanitaria  e  sociosanitaria  rivolta alle
          persone  dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o
          da alcool;
                attivita'   sanitaria   e  sociosanitaria  rivolta  a
          pazienti nella fase terminale;
                attivita'  sanitaria  e  sociosanitaria  rivolta alle
          persone con infezione da HIV.
              H.     Assistenza     territoriale    residenziale    e
          semi-residenziale:
                attivita'  sanitaria  e  sociosanitaria  rivolta alle
          persone anziane non autosufficienti;
                attivita'  riabilitativa  sanitaria  e sociosanitaria
          rivolta  alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o
          psicotrope o da alcool;
                attivita'  sanitaria  e  sociosanitaria  rivolta alle
          persone con problemi psichiatrici;
                attivita'  riabilitativa  sanitaria  e sociosanitaria
          rivolta  alle  persone  con  disabilita' fisica, psichica e
          sensoriale;
                attivita'   sanitaria   e  sociosanitaria  rivolta  a
          pazienti nella fase terminale;
                attivita'  sanitaria  e  sociosanitaria  rivolta alle
          persone con infezione da HIV.
              I. Assistenza termale:
                cicli  di  cure  idrotermali  a  soggetti  affetti da
          determinate patologie.
          3. Assistenza ospedaliera.
              A. Pronto soccorso.
              B. Degenza ordinaria.
              C. Day hospital.
              D. Day surgery.
              E.  Interventi  ospedalieri  a  domicilio  (in  base ai
          modelli organizzativi fissati dalle regioni).
              F. Riabilitazione.
              G. Lungodegenza.
              H.  Raccolta,  lavorazione,  controllo  e distribuzione
          degli emocomponenti e servizi trasfusionali.
              I. Attivita' di prelievo, conservazione e distribuzione
          di tessuti; attivita' di trapianto di organi e tessuti.
              Nell'ambito  delle tre macroaree precedenti, e' inclusa
          l'assistenza  specifica  rivolta a particolari categorie di
          cittadini, ovvero erogata in condizioni particolari:
              * Invalidi:
                prestazioni   sanitarie   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti  alla  data di entrata in vigore della legge n.
          833 del 1978;
              * Soggetti affetti da malattie rare:
                prestazioni  di assistenza sanitaria finalizzate alla
          diagnosi,  al trattamento ed al monitoraggio della malattia
          ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti;
              * Soggetti affetti da fibrosi cistica:
                fornitura  gratuita  del  materiale medico, tecnico e
          farmaceutico, compresi i supplementi nutrizionali;
              * Nefropatici cronici in trattamento dialitico:
                rimborso spese di trasporto al centro dialisi;
                altre   provvidenze   a  favore  dei  dializzati  (su
          determinazione regionale);
              * Soggetti affetti da diabete mellito:
                fornitura gratuita di ulteriori presidi diagnostici e
          terapeutici;
              * Soggetti affetti da Morbo di Hansen:
                fornitura  gratuita  di  accertamenti  diagnostici  e
          farmaci specifici;
                spese di viaggio per l'esecuzione del trattamento;
              *  Cittadini  residenti in Italia autorizzati alle cure
          all'estero:
                assistenza sanitaria autorizzata.
          1.B Ricognizione della normativa vigente, con l'indicazione
          delle  prestazioni  erogabili, delle strutture di offerta e
          delle funzioni.
              La  ricognizione  della  normativa  vigente, per quanto
          possibile,  e'  presentata  con  apposite  schede  per ogni
          livello,  cosi'  come  precedentemente  individuato, in cui
          accanto  a  ciascuna  tipologia  assistenziale  sono  stati
          richiamati   i   riferimenti   normativi   vigenti   e,  se
          disponibili, la lista di prestazioni erogabili, i parametri
          di offerta strutturali eventualmente previsti.
              Si precisa che per l'area della prevenzione collettiva,
          in  ulteriore specifico allegato, vi e' l'elencazione delle
          funzioni  garantite.  Si  precisa altresi', con riferimento
          all'area medico-legale, che occorre operare una distinzione
          tra  le  prestazioni  erogate  in  base  ad  una competenza
          istituzionale,   e   talvolta   esclusiva,   delle  aziende
          sanitarie,  e  le  prestazioni  che  rientrano  nei livelli
          essenziali di assistenza.
              Tra  le  fonti  dei  LEA  sono stati inseriti anche gli
          accordi  sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni per il
          raggiungimento  degli  obiettivi  del  PSN e secondo quanto
          disposto  dall'art.  4  del  decreto  legislativo 28 agosto
          1997, n. 281, che dispone in tal senso:
              "1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di
          Bolzano,    in    attuazione   del   principio   di   leale
          collaborazione  e  nel  perseguimento  degli  obiettivi  di
          funzionalita',   economicita'  dell'azione  amministrativa,
          possono  concludere  in  sede  di Conferenza Stato-regioni,
          accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
          competenze e svolgere attivita' di interesse comune.
              2.   Gli  accordi  si  perfezionano  con  l'espressione
          dell'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano .
              Le  prestazioni  individuate  dagli accordi fanno parte
          dei  LEA  nei  limiti  previsti  dal grado di cogenza degli
          accordi medesimi, desumibile da quanto in essi convenuto.
          RICOGNIZIONE  DELLA  NORMATIVA  VIGENTE,  CON L'INDICAZIONE
          DELLE  PRESTAZIONI  EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI OFFERTA E
                                DELLE FUNZIONI.
              LIVELLI DI ASSISTENZA.
              Fonti normative.
              Assistenza  sanitaria  collettiva in ambienti di vita e
          di lavoro.
              Prevenzione collettiva (1).


=====================================================================
                |               |   Modalita' |                 |
                |               |organizzative|    Liste di     |
  Prestazioni   |     Fonti     |  e standard |   prestazioni   |Rif.
=====================================================================
Profilassi delle|               |             |                 |
malattie        |               |             |                 |
infettive e     |               |             |                 |
parassitarie;   |               |             |                 |
tutela della    |               |             |                 |
collettivita' e |               |             |                 |
dei singoli dai |               |             |                 |
rischi sanitari |               |             |                 |
degli ambienti  |               |             |                 |
di vita anche   |               |             |                 |
con riferimento |               |             |                 |
agli effetti    |               |             |                 |
sanitari degli  |               |             |                 |
inquinanti      |Decreto        |             |                 |
ambientali;     |legislativo    |             |                 |
tutela della    |30 dicembre    |             |                 |
collettivita' e |1992, n. 502,  |             |                 |
dei singoli dai |art. 7-ter,    |             |                 |
rischi          |"Riordino della|             |                 |
infortunistici e|disciplina in  |             |                 |
sanitari        |materia        |             |                 |
connessi agli   |sanitaria, a   |             |                 |
ambienti di     |norma dell'art.|             |                 |
lavoro; sanita' |1 della legge  |             |La lista delle   |
pubblica        |23 ottobre     |             |prestazioni non  |
veterinaria,    |1992, n. 421   |             |e' riportata in  |
tutela igienico |(supplemento   |             |atti normativi.  |
sanitaria degli |ordinario n. 3 |             |Convenzionalmente|1A
alimenti;       |alla Gazzetta  |             |puo' essere      |1B
sorveglianza e  |Ufficiale n. 4 |             |condivisa la     |1C
prevenzione     |del 7 gennaio  |             |lista di cui alle|1D
nutrizionale.   |1994).         |             |pagine seguenti. |1E

-------
    (1)  In  questo  settore,  parte  dell'attivita'  si  effettua su
richiesta di privati, in base a tariffe regionali.
    Legenda:  La  quinta  colonna  della  tabella  (Rif.)  indica  il
riferimento  alla  classificazione  dei livelli contenuta nella parte
prima.

          PREVENZIONE COLLETTIVA
              Tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, tra
          cui:
          1. Igiene e sanita' pubblica.
          1.1. Profilassi delle malattie infettive e diffusive.
              Controllo malattie infettive e bonifica focolai.
              Interventi  di profilassi e di educazione per prevenire
          il diffondersi delle malattie infettive.
              Medicina del viaggiatore.
              Vigilanza  igienica  sulle  attivita'  di disinfezione,
          disinfestazione e derattizzazione.
          1.2. Tutela   della   collettivita'   dai  rischi  sanitari
          connessi all'inquinamento ambientale.
                Verifica  degli  effetti sulla salute da inquinamento
          atmosferico e acustico.
                Verifica  degli  effetti  sulla salute da impianti di
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
                Verifica  degli  effetti sulla salute da detenzione e
          smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.
                Verifica  degli  effetti  sulla salute dalla qualita'
          delle acque destinate al consumo umano.
                Verifica  degli  effetti  sulla salute dalla qualita'
          delle piscine pubbliche o di uso pubblico.
                Verifica  degli  effetti  sulla salute dalla qualita'
          delle acque di balneazione.
                Verifica  degli  effetti  sulla  salute  da  scarichi
          civili, produttivi e sanitari.
          1.3. Tutela  della  collettivita'  e dei singoli dai rischi
          sanitari degli ambienti di vita.
              Valutazione dell'impatto sulla salute umana dei fattori
          di  nocivita',  pericolosita'  e  di  deterioramento  negli
          ambienti  di  vita  e  indicazione delle misure idonee alla
          tutela della salute umana.
              Determinazione  qualitativa  e quantitativa dei fattori
          di  rischio  di  tipo  biologico presenti negli ambienti di
          vita.
              Controllo  e  sicurezza  di  impianti negli ambienti di
          vita.
              Formulazione di mappe di rischio ambientale.
              Verifica  della  compatibilita' dei piani urbanistici e
          dei  progetti  di  insediamento  industriali e di attivita'
          lavorative in genere con le esigenze di tutela della salute
          della popolazione.
              Tutela  delle condizioni igieniche e di sicurezza degli
          edifici   in   relazione  alle  diverse  utilizzazioni  con
          particolare riferimento agli edifici ad uso pubblico.
              Tutela igienico sanitaria degli stabilimenti termali.
              Vigilanza e controllo sui cosmetici.
              Controllo    sui    farmaci,   stupefacenti,   sostanze
          psicotrope, presidi medico chirurgici.
              Controllo  sulla  produzione,  detenzione,  commercio e
          impiego dei gas tossici.
              Controllo  sull'uso  delle  radiazioni ionizzanti e non
          negli ambienti.
              Vigilanza  e  controllo  delle sostanze e dei preparati
          pericolosi e sulla loro etichettatura.
              Vigilanza sulle industrie insalubri.
              Controlli e vigilanza in materia di polizia mortuaria e
          medicina necroscopica.
          2. Igiene degli alimenti e nutrizione.
              Controllo    igienico-sanitario   nei   settori   della
          produzione,          trasformazione,         conservazione,
          commercializzazione,  trasporto e deposito, distribuzione e
          somministrazione  degli  alimenti  e  bevande,  comprese le
          acque minerali.
              Campionamento  ed  esecuzione  dei  controlli analitici
          secondo la tipologia degli alimenti e delle bevande.
              Controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di
          fitofarmaci, additivi e coloranti ed altro.
              Controllo sulla produzione e sul commercio dei prodotti
          dietetici e degli alimenti per la prima infanzia.
              Controllo   della   contaminazione   ambientale   sugli
          alimenti e bevande.
              Prevenzione  e controllo delle tossinfezioni alimentari
          e delle patologie collettive di origine alimentare.
                 Informazione  di  prevenzione  nei  confronti  degli
          addetti    alla   produzione,   manipolazione,   trasporto,
          somministrazione,   deposito   e   vendita  delle  sostanze
          alimentari e delle bevande.
              Prevenzione   nella   collettivita'   degli   squilibri
          nutrizionali qualitativi e quantitativi.
          3. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.
              Individuazione, accertamento e controllo dei fattori di
          nocivita', pericolosita' e deterioramento negli ambienti di
          lavoro   anche  attraverso  la  formulazione  di  mappe  di
          rischio.
              Determinazione  qualitativa  e quantitativa e controllo
          dei  fattori  di rischio di tipo chimico, fisico, biologico
          ed organizzativo presenti negli ambienti di lavoro.
              Controllo   della  sicurezza  e  delle  caratteristiche
          ergonomiche  e  di igiene di ambienti, macchine, impianti e
          prestazioni di lavoro.
              Sorveglianza  epidemiologica  e costruzione del sistema
          informativo su rischi e danni di lavoro.
              Indicazione  delle  misure  idonee all'eliminazione dei
          fattori  di  rischio  ed  al  risanamento degli ambienti di
          lavoro.
              Verifica   della   compatibilita'   dei   progetti   di
          insediamento  industriale  e  di  attivita' lavorative e in
          genere   con   le  esigenze  di  tutela  della  salute  dei
          lavoratori.
              Attuazione  dei  compiti  di  vigilanza  relativi  alle
          aziende con rischi di incidenti rilevanti.
              Controllo  della  salute  dei  minori  e  adolescenti e
          informazione in relazione alla loro collocazione al lavoro.
              Valutazione  delle  idoneita'  al  lavoro specifico nei
          casi previsti dalla legge.
              Elaborazione  e  conduzione di programmi di ricerca per
          il  miglioramento  delle condizioni di salute e di igiene e
          sicurezza  del  lavoro-  Indagini  per infortuni e malattie
          professionali.
              Controllo  sull'utilizzo delle radiazioni ionizzanti in
          ambiente di lavoro finalizzato alla tutela della salute dei
          lavoratori.
              Informazione  e  formazione  dell'utenza  in materia di
          igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
              Tutela della salute delle lavoratrici madri.
          4. Sanita' pubblica veterinaria.
          4.1. Sanita' animale.
              Sorveglianza  epidemiologica e profilassi ai fini della
          eradicazione  delle  malattie  infettive  e diffusive degli
          animali.
              Prevenzione e controllo delle zoonosi.
              Interventi di polizia veterinaria.
              Vigilanza  sui  concentramenti  e  spostamenti animali,
          compresa  l'importazione e l'esportazione e sulle strutture
          ed attrezzature a tal fine utilizzate.
              Igiene urbana e veterinaria.
              Lotta  al  randagismo  e  controllo  della  popolazione
          canina.
              Controllo  delle popolazioni sinantrope e selvatiche ai
          fini  della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra
          uomo, animale e ambiente.
          4.2.   Igiene   degli   allevamenti   e   delle  produzioni
          zootecniche.
              Controllo  e  vigilanza  sulla distribuzione ed impiego
          del  farmaco  veterinario  in coordinamento con il servizio
          farmaceutico  e  programmi  per  la  ricerca dei residui di
          trattamenti illeciti o impropri.
              Controllo  e  vigilanza  sull'alimentazione  animale  e
          sulla produzione e distribuzione dei mangimi.
              Controllo e vigilanza sulla riproduzione animale.
              Controllo     sul     latte    e    sulle    produzioni
          lattiero-casearie.
              Sorveglianza  sul  benessere degli animali da reddito e
          da affezione.
              Protezione dell'ambiente da rischi biologici, chimici e
          fisici con documentazione epidemiologica.
              Vigilanza  e  controllo  sull'impiego  di animali nella
          sperimentazione.
          4.3.  Tutela  igienico-sanitaria  degli alimenti di origine
          animale.
              Ispezione negli impianti di macellazione.
              Controllo   igienico   sanitario   nei   settori  della
          produzione,          trasformazione,         conservazione,
          cormmercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e
          somministrazione degli alimenti di origine animale.
              Vigilanza  ed  ispezione  nelle  strutture  in  cui  la
          normativa vigente prevede il veterinario ufficiale.
              Disposizioni  di  indagini  microbiologiche in tutte le
          fasi della produzione e sui prodotti.
              Valutazione  degli  esiti analitici ed informazione dei
          conduttori degli stabilimenti, dei risultati, degli esami e
          degli eventuali accorgimenti da adottare.
              Certificazioni   sanitarie   sui   prodotti   destinati
          all'esportazione o ad usi particolari.
              Monitoraggio  della  presenza  di  residui di farmaci e
          contaminanti ambientali negli alimenti di origine animale.

            ATTIVITA' DI PREVENZIONE RIVOLTA ALLE PERSONE
=====================================================================
               |               |   Modalita'   |                |
               |               |organizzative e|    Liste di    |
  Prestazioni  |     Fonti     |   standard    |  prestazioni   |Rif.
=====================================================================
               |Legge          |               |                |
               |23 dicembre    |               |                |
               |1996, n. 662,  |               |                |
               |art. 1, comma  |               |                |
               |34; D.P.R.     |Il Piano       |                |
               |23 luglio 1998 |nazionale      |                |
               |"PSN           |vaccini        |Il PSN e il     |
Vaccinazioni   |1998-2000";    |individua le   |Piano nazionale |
obbligatorie e |Provvedimento  |percentuali di |vaccini elencano|
vaccini per le |Conferenza     |copertura      |le vaccinazioni |
vaccinazioni   |Stato-regioni  |vaccinale      |obbligatorie e  |
raccomandate   |18 giugno 1999 |attese, le     |raccomandate. Le|
anche a favore |"Piano         |modalita'      |linee guida     |
dei bambini    |nazionale      |operative, i   |individuano gli |
extracomunitari|vaccini        |requisiti dei  |screening       |
non residenti. |1999-2000".    |servizi.       |oncologici.     | 1F
---------------------------------------------------------------------
               |D.lgs.         |               |                |
               |29 aprile 1998,|               |                |
               |n. 124, art. 1.|               |                |
               |Provvedimento  |               |                |
               |Conferenza     |               |                |
Programmi      |Stato-regioni  |               |                |
organizzati di |8 marzo 2001   |               |                |
diagnosi       |(Linee guida   |               |                |
precoce e      |per            |               |                |
prevenzione    |prevenzione,   |               |                |
collettiva in  |diagnostica e  |               |                |
attuazione del |assistenza in  |               |                |
PSN.           |oncologia).    |               |                |
---------------------------------------------------------------------
Prestazioni    |               |               |                |
specialistiche |               |               |                |
e diagnostiche |               |               |                |
per la tutela  |               |               |                |
della salute   |               |               |                |
collettiva     |               |               |                |
obbligatorie   |               |               |                |
per legge o    |               |               |                |
disposte       |               |               |                |
localmente in  |               |               |                |
situazioni     |               |               |                |
epidemiche (2).|               |               |                |
-------
    (2)  Si  fornisce  di  seguito un elenco di riferimenti normativi
relativi  all'erogazione di prestazioni specialistiche e diagnostiche
per  la  tutela  della  salute  collettiva  obbligatorie  per legge o
disposte localmente in situazioni epidemiche.


=====================================================================
                 |                 |                 |  Gazzetta
     Ambito      |  Provvedimento  |                 |  Ufficiale
=====================================================================
                 |R.D. 27 luglio   |                 |
Malattie         |1934, n. 1265,   |                 |
infettive e      |art. 253, e      |Testo unico delle|S.O. 9 agosto
diffuse          |seguenti         |leggi sanitarie  |1934, n. 186
---------------------------------------------------------------------
                 |                 |Linee guida per  |
                 |                 |il controllo     |
                 |                 |della malattia   |
                 |                 |tubercolare, ai  |
                 |                 |sensi dell'art.  |
                 |                 |115, comma 1,    |
                 |                 |lettera b) del   |
                 |                 |decreto          |
                 |                 |legislativo      |
Malattia         |Provvedimento    |31 marzo 1998, n.|18 febbraio
tubercolare      |17 dicembre 1998 |112              |1999, n. 40
---------------------------------------------------------------------
                 |                 |Linee guida per  |
                 |Circolare n. 14, |la prevenzione e |
                 |dell'11 novembre |il controllo     |
Malaria          |1997             |della malaria    |
---------------------------------------------------------------------
                 |                 |Linee guida per  |
                 |                 |gli interventi di|
                 |                 |sanita' pubblica |
                 |                 |in caso di       |
                 |                 |massiccio        |
                 |                 |afflusso di      |
                 |                 |popolazione      |
                 |                 |straniera sul    |
                 |Nota del 20 marzo|territorio       |
Sanita' pubblica |1997             |italiano         |
---------------------------------------------------------------------
                 |                 |Sorveglianza     |
                 |O.M. 12 febbraio |malattia di      |
Creutzfeld-Jacob.|2001             |Creutzfeld-Jacob |
---------------------------------------------------------------------
                 |                 |Misure per la    |
                 |                 |prevenzione delle|
Malattie         |Circolare n. 10  |malattie         |
trasmesse da     |del 13 luglio    |trasmesse da     |
zecche           |2002             |zecche           |
---------------------------------------------------------------------
Malattia di Lyme,|Circolare n. 19  |Malattia di Lyme,|
encefalite da    |del 10 luglio    |encefalite da    |
zecche           |1995             |zecche           |
---------------------------------------------------------------------
                 |                 |Linee guida per  |
                 |                 |la prevenzione   |
Colera           |17 settembre 1994|del colera       |
---------------------------------------------------------------------
                 |                 |Linee guida per  |
                 |                 |il controllo     |
Peste            |28 settembre 1994|della peste      |
---------------------------------------------------------------------
                 |                 |Linee guida per  |
                 |                 |la prevenzione e |
                 |Conferenza       |il controllo     |
                 |Stato-regioni    |della            |5 maggio 2000,
Legionellosi     |4 aprile 2002    |legionellosi     | n. 103
---------------------------------------------------------------------
                 |                 |Linee guida per  |
                 |                 |la prevenzione e |
                 |                 |il controllo     |
                 |                 |delle febbri     |
Febbri           |Lettera circolare|emorragiche      |
emorragiche      |dell'11 maggio   |virali (Ebola,   |
virali           |1995             |Marburg, Lassa)  |
---------------------------------------------------------------------
                 |                 |Aggiornamento    |
                 |                 |linee guida virus|
Virus Ebola      |26 maggio 1995   |Ebola            |

-------
Attivita' medico legale (3)

=====================================================================
               |               |   Modalita'   |                |
               |               |organizzative e|    Liste di    |
  Prestazioni  |     Fonti     |   standard    |  prestazioni   |Rif.
=====================================================================
               |Art. 14 della  |               |                |
               |legge          |               |                |
               |23 dicembre    |               |                |
Certificazioni |1978, n. 833   |               |                |
sanitarie ai   |(Istituzione   |               |                |
dipendenti     |del Servizio   |               |                |
pubblici       |sanitario      |               |                |
assenti dal    |nazionale)     |               |                |
servizio per   |(S.O. alla G.U.|               |                |
motivi di      |del 28 dicembre|               |                |
salute.        |1978, n. 360.  |               |                | 1G
--------
    (3)  Non  rientrano  tra i livelli essenziali di assistenza, come
specificato   nell'allegato   2A,   le   certificazioni  mediche  non
rispondenti  a  fini  di tutela della salute collettiva, anche quando
richieste  da  disposizioni  di  legge.  Si  fornisce di seguito, per
completezza,   un   elenco  di  tali  prestazioni  che,  sebbene  non
ricomprese  nei  LEA  ed erogate con onere a carico dell'interessato,
costituiscono compito istituzionale delle strutture erogatrici.


=====================================================================
Certificazioni di |                  |                   |
    idoneita'     |                  |                   | Gazzetta
    sanitaria     |  Provvedimento   |                   | Ufficiale
=====================================================================
                  |                  |Conversione in     |
                  |                  |legge, con         |
                  |                  |modificazioni del  |
                  |                  |decreto-legge 30   |
                  |                  |dicembre 1969, n.  |
                  |                  |663, concernente   |
                  |Legge 29 febbraio |provvedimenti per  |
                  |1980, n. 33; art. |il finanziamento   |
                  |15, dodicesimo    |del servizio       |29 febbraio
Attivita' sportiva|capoverso         |sanitario nazionale|1980, n. 86
---------------------------------------------------------------------
                  |                  |Norme in materia di|
                  |                  |rapporti tra       |
                  |Legge 23 marzo    |societa' e sportivi|27 marzo
                  |1981, n. 91       |professionisti     |1981, n. 86
---------------------------------------------------------------------
                  |                  |Norme per la tutela|
                  |                  |sanitaria          |
                  |D.M. 18 febbraio  |dell'attivita'     |5 marzo
                  |1982              |sportiva agonistica|1982, n. 63
---------------------------------------------------------------------
                  |                  |Norme per la tutela|
                  |                  |dell'attivita'     |
                  |D.M. 18 febbraio  |sportiva non       |15 marzo
                  |1983              |agonistica         |1983, n. 72
---------------------------------------------------------------------
                  |                  |Norme sulla tutela |
                  |                  |sanitaria degli    |
                  |                  |sportivi           |28 aprile
                  |D.M. 13 marzo 1995|professionisti     |1995, n. 98
---------------------------------------------------------------------
                  |                  |Determinazione dei |
                  |                  |protocolli per la  |
                  |                  |concessione della  |
                  |                  |idoneita' alla     |
                  |                  |pratica sportiva   |
                  |                  |agonistica alle    |
                  |                  |persone            |18 marzo
                  |D.M. 4 marzo 1993 |handicappate       |1993, n. 64
---------------------------------------------------------------------
                  |                  |Norme per          |
                  |                  |l'accertamento     |
                  |                  |medico             |
                  |                  |all'idoneita' al   |
                  |                  |porto delle armi e |
                  |                  |per l'utilizzazione|
                  |                  |di mezzi di        |
                  |                  |segnalazione       |
Rilascio di porto |Legge 6 marzo     |luminosi per il    |18 marzo
d'armi            |1987, n. 89       |soccorso alpino    |1987, n. 64
---------------------------------------------------------------------
                  |                  |Determinazione dei |
                  |                  |requisiti          |
                  |D.M. 4 dicembre   |psicofisici per il |
                  |1991, e successive|rilascio del porto |30 dicembre
                  |integrazioni      |d'armi             |1991,n. 304
---------------------------------------------------------------------
                  |                  |Legge quadro per   |
                  |                  |l'assistenza,      |
                  |                  |l'integrazione     |
                  |Legge 5 luglio    |sociale e i diritti|S.O.
                  |1992, n. 104, art.|delle persone      |17 febbraio
                  |23                |handicappate       |1992, n. 39
---------------------------------------------------------------------
                  |                  |Requisiti          |
                  |                  |psicofisici minimi |
                  |                  |per il rilascio ed |
                  |                  |il rinnovo         |
                  |                  |dell'autorizzazione|
                  |                  |al porto di fucile |
                  |                  |da caccia e al     |
                  |D.M. 28 aprile    |porto d'armi per   |
                  |1998, e successive|uso di difesa      |22 giugno
                  |integrazioni      |personale          |1998,n. 143
---------------------------------------------------------------------
                  |                  |Recepimento della  |
                  |                  |direttiva del      |
                  |                  |Consiglio n.       |
                  |                  |91/439/CEE del 29  |
                  |                  |luglio 1991        |
                  |                  |concernente la     |
                  |D.M. 8 agosto     |patente di guida e |
                  |1994, e successive|successive         |19 agosto
Guida di veicoli  |modificazioni     |modifiche          |1994,n. 193
---------------------------------------------------------------------
                  |D.Lgs. 30 aprile  |                   |
                  |1992, n. 285 e    |                   |
                  |successive        |                   |S.O.
                  |modificazioni,    |Nuovo codice della |18 maggio
                  |art. 119          |strada             |1992,n. 114
---------------------------------------------------------------------
                  |                  |Regolamento sulla  |
Imbarcazioni e    |D.P.R. 9 ottobre  |disciplina delle   |17 dicembre
navi da diporto   |1997, n. 431      |patenti nautiche   |1997,n. 293
---------------------------------------------------------------------
Attivita' di volo |                  |Disciplina del volo|
da diporto o      |Legge 25 marzo    |da diporto o       |1° aprile
sportivo          |1985, n. 106      |sportivo           |1985, n. 78
---------------------------------------------------------------------
                  |D.P.R. 5 agosto   |Regolamento di     |13settembre
                  |1988, n. 404      |attuazione         |1988,n. 215
---------------------------------------------------------------------
                  |                  |Norme per          |
Conduzione di     |                  |l'abilitazione alla|
caldaie o         |                  |conduzione di      |
generatori di     |                  |generatori di      |16 aprile
vapore            |D.M. 1° marzo 1974|vapore             |1974, n. 99
---------------------------------------------------------------------
                  |                  |Regolamento di     |
                  |                  |esecuzione della   |
                  |                  |legge 30 aprile    |
                  |                  |1962, n. 283, e    |
                  |                  |successive         |
                  |                  |modificazioni in   |
                  |                  |materia di         |
                  |                  |disciplina igienica|
Rilascio o rinnovo|                  |della produzione e |
libretto di       |D.P.R. 26 marzo   |della vendita delle|
idoneita'         |1980, n. 327, art.|sostanze alimentari|16 luglio
sanitaria         |37                |e delle bevande    |1980,n. 193
---------------------------------------------------------------------
                  |                  |Approvazione del   |
                  |                  |regolamento        |
                  |                  |speciale per       |
                  |R.D. 9 gennaio    |l'impiego dei gas  |
                  |1927, n. 147, e   |tossici e          |
Impiego gas       |successive        |successive         |1° marzo
tossici           |modifiche         |modifiche          |1927, n. 49
---------------------------------------------------------------------
                  |D.Lgs. 30 aprile  |                   |
Esecuzione uso    |1992, n. 285, e   |                   |18 maggio
cinture di        |successive        |Nuovo codice della |1992, n.
sicurezza         |modiche; art. 172 |strada             |114, S.O.
---------------------------------------------------------------------
Concessione       |                  |Regolamento di     |
contrassegni      |                  |esecuzione e di    |
libera            |D.P.R. 16 dicembre|attuazione del     |
circolazione per  |1992, n. 495, art.|nuovo codice della |28 dicembre
invalidi          |381               |strada             |1992,n. 303


=====================================================================
  Accertamenti  |                |                 |
 medico legali  |                |                 |
nei confronti di|                |                 |
   dipendenti   |                |                 |    Gazzetta
    pubblici    | Provvedimento  |                 |    Ufficiale
=====================================================================
                |                |Norme di         |
                |                |esecuzione del   |
                |                |testo unico delle|
                |                |disposizioni     |
                |                |sullo statuto    |
                |                |degli impiegati  |
                |                |civili dello     |
                |                |Stato, approvato |
                |                |con decreto del  |
                |                |Presidente della |
                |                |Repubblica 10    |
Idoneita' fisica|D.P.R. 3 maggio |gennaio 1957, n. |8 agosto 1956, n.
al servizio     |1957, n. 686    |3                |198
---------------------------------------------------------------------
                |                |Sovvenzioni,     |
                |                |contro cessione  |
                |                |del quinto della |
                |                |retribuzione, a  |
                |                |favore degli     |
Cessione del    |                |iscritti presso  |
quinto dello    |Legge 19 ottobre|il Ministero del |7 novembre 1956,
stipendio       |1956, n. 1224   |tesoro           |n. 282
---------------------------------------------------------------------
Accertamenti    |                |                 |
medico          |                |                 |
collegiali      |                |                 |
richiesti da    |                |                 |
amministrazioni |                |                 |
pubbliche       |                |                 |
(idoneita'      |                |                 |
fisica al       |                |                 |
servizio,       |                |                 |
idoneita' allo  |                |Stato giuridico  |
svolgimento di  |D.P.R. 20       |del personale    |
mansioni        |dicembre 1979,  |delle Unita'     |S.O. 15 febbraio
lavorative)     |n. 761          |sanitarie locali |1980, n. 45

=====================================================================
 Idoneita' allo |                |                 |
 svolgiemnto di |                |                 |
  particolari   |                |                 |
    mansioni    |                |                 |    Gazzetta
   lavorative   | Provvedimento  |                 |    Ufficiale
=====================================================================
                |Legge 5 marzo   |                 |
                |1963, n. 292    |                 |
                |decreto del     |                 |
                |Presidente della|                 |
                |Repubblica 7    |                 |
                |settembre 1965, |                 |
                |n. 1301 (art. 2 |                 |
                |comma 4 abrogato|                 |
                |dalla legge     |Vaccinazione     |
Vaccinazioni    |finanziaria     |antitetanica     |27 marzo 1963, n.
obbligatorie    |2001)           |obbligatoria     |83
---------------------------------------------------------------------
                |                |Regolamento di   |
                |                |esecuzione della |
                |                |legge 5 marzo    |
                |                |1963, n. 292,    |
                |                |concernente la   |
                |                |vaccinazione     |
                |                |antitetanica     |6 giugno 1968, n.
                |                |obbligatoria     |143
---------------------------------------------------------------------
                |                |Testo unico delle|
                |                |disposizioni     |
                |                |legislative in   |
                |                |materia di tutela|
                |                |e sostegno della |
                |                |maternita' e     |
                |                |della paternita',|
                |                |a norma dell'art.|
Tutela della    |D.Lgs. 26 marzo |15 della legge 8 |S.O. 26 aprile
maternita'      |2001, n. 151    |marzo 2000, n. 53|2001, n. 96

                       ASSISTENZA DISTRETTUALE
Medicina di base e pediatria di libera scelta

=====================================================================
               |               |   Modalita'   |                |
               |               |organizzative e|    Liste di    |
  Prestazioni  |     Fonti     |   standard    |  prestazioni   |Rif.
=====================================================================
               |               |Gli accordi    |                |
               |               |collettivi dei |                |
               |               |MMG e dei PLS  |                |
               |               |identificano i |                |
               |               |requisiti degli|                |
               |               |studi e le     |                |
               |               |modalita' di   |                |
               |               |prestazioni.   |                |
               |               |Gli accordi    |                |
               |               |prevedono che  |                |
               |               |per ciascun    |                |
               |               |ambito         |                |
               |               |territoriale   |                |
               |               |puo' essere    |                |
               |               |iscritto 1 MMG |                |
               |               |ogni 1000      |                |
               |               |residenti o    |                |
               |D.Lgs. 30      |frazione di    |                |
               |dicembre 1992, |1000 > 500,    |                |
               |n. 502, art. 8;|detratta la    |                |
               |D.P.R. 28      |popolazione di |                |
               |luglio 2000, n.|eta' 0-14. Per |                |
               |270, articoli  |i PLS il       |Gli accordi     |
               |31 e 32; D.P.R.|rapporto e' di |collettivi dei  |
               |28 luglio 2000,|1 PLS ogni 600 |MMG e dei PLS   |
               |n. 272,        |residenti o    |individuano le  |
Educazione     |articoli 29 e  |frazione >300  |prestazioni     |
sanitaria      |30             |di eta' 0-6    |erogabili *     | 2A
---------------------------------------------------------------------
Vaccinazioni   |               |               |                |
influenzali    |               |               |                |
nell'ambito di |               |               |                |
campagne       |               |               |                |
vaccinali.     |               |               |                |
Certificazioni |               |               |                |
per la         |               |               |                |
riammissione a |               |               |                |
scuola e       |               |               |                |
l'incapacita'  |               |               |                |
temporanea al  |               |               |                |
lavoro,        |               |               |                |
certificazioni |               |               |                |
idoneita'      |               |               |                |
all'attivita'  |               |               |                |
sportiva non   |               |               |                |
agonistica     |               |               |                |
nell'ambito    |               |               |                |
scolastico.    |               |               |                |
Prestazioni    |               |               |                |
previste come  |               |               |                |
aggiuntive     |               |               |                |
negli accordi  |               |               |                |
collettivi.    |               |               |                |
Visite         |               |               |                |
occasionali.   |               |               |                |
Continuita'    |               |               |                |
assistenziale  |               |               |L'accordo       |
notturna e     |               |               |collettivo dei  |
festiva.       |D.P.R. 28      |               |MMG individua le|
Assistenza     |luglio 2000, n.|               |prestazioni     |
medica nelle   |270, capo III. |               |erogabili       |
residenze      |Secondo        |               |nell'ambito     |
protette e     |disposizioni   |               |della           |
nelle          |regionali o    |               |continuita'     |
collettivita'  |aziendali      |               |assistenziale   |

    Non  rientrano, comunque, nei livelli essenziali di assistenza le
prestazioni previste soltanto da accordi regionali e/o aziendali.

Emergenza sanitaria territoriale

=====================================================================
               |               |   Modalita'   |                |
               |               |organizzative e|    Liste di    |
  Prestazioni  |     Fonti     |   standard    |  prestazioni   |Rif.
=====================================================================
Ricezione delle|               |               |                |
richieste di   |               |               |                |
intervento per |D.P.R. 27 marzo|               |                |
emergenza      |1992 intesa    |               |                |
sanitaria e    |Stato regioni  |Le linee guida |Le linee guida  |
coordinamento  |di approvazione|1/1996         |1/1996          |
degli          |linee guida    |individuano le |individuano le  |
interventi     |1/1996 sul     |modalita'      |funzioni        |
nell'ambito    |sistema di     |organizzative  |fondamentali    |
territoriale di|emergenza      |del sistema di |delle centrali  |
riferimento    |sanitaria      |emergenza      |operative       |
---------------------------------------------------------------------
Assistenza e   |               |               |                |
soccorso di    |               |               |                |
base e         |               |               |                |
avanzato,      |               |               |                |
esterni al     |               |               |                |
presidio       |               |               |                |
ospedaliero,   |               |               |Il contratto    |
anche in       |               |               |collettivo del  |
occasione di   |               |               |MMG individua i |
maxiemergenze, |               |               |compiti del     |
trasferimento  |               |               |medico          |
assistiti a    |               |               |nell'ambito     |
bordo di       |D.P.R. 28      |               |dell'emergenza  |
autoambulanze  |luglio 2000, n.|               |sanitaria       |
attrezzate     |270, capo V    |               |territoriale    |

Farmaceutica convenzionata erogata attraverso farmacie territoriali

=====================================================================
               |               |   Modalita'   |                |
               |               |organizzative e|    Liste di    |
  Prestazioni  |     Fonti     |   standard    |  prestazioni   |Rif.
=====================================================================
               |               |L'accordo      |                |
               |               |collettivo     |                |
               |               |nazionale con  |                |
               |               |le farmacie    |                |
Fornitura di   |Legge 24       |pubbliche e    |                |
specialita'    |dicembre 1983, |private (D.P.R.|                |
medicinali e   |n. 537; art. 8;|n. 371 del     |                |
prodotti       |D.P.R. 8 luglio|1998)          |                |
galenice       |1998, n. 371;  |disciplina le  |                |
classificati   |provvedimenti  |modalita'      |E' disponibile  |
nella classe   |di             |organizzative  |l'elenco dei    |
A); fornitura  |classificazione|dell'assistenza|farmaci immessi |
medicinali non |CUF;           |farmaceutica   |in commercio con|
essenziali a   |decreto-legge  |attraverso le  |la relativa     |
parziale carico|18 settembre   |farmacie       |classificazione |
dell'assistito |2001, n. 347   |territoriale   |CUF             | 2C
---------------------------------------------------------------------
Fornitura di   |               |               |                |
medicinali     |               |               |                |
classificati in|               |               |                |
classe C) agli |               |               |                |
invalidi di    |Legge 19 luglio|               |                |
guerra         |2000, n. 203   |               |                |
---------------------------------------------------------------------
Fornitura di   |               |               |                |
medicinali     |               |               |                |
innovativi non |               |               |                |
autorizzati in |               |               |                |
Italia ma      |               |               |                |
autorizzati in |               |               |                |
altri Stati    |               |               |                |
ovvero         |               |               |                |
sottoposti a   |               |               |                |
sperimentazione|               |               |                |
clinica per i  |               |               |                |
quali sono     |Decreto-legge  |               |                |
disponibili    |21 ottobre     |               |                |
risultati di   |1996, n. 536,  |               |                |
studi clinici  |convertito     |               |                |
di fase        |nella legge 23 |               |                |
seconda;       |dicembre 1996, |               |                |
medicinali da  |n. 648.        |               |L'elenco dei    |
impiegare per  |Circolare      |               |farmaci         |
indicazione    |Ministro       |               |erogabili e'    |
terapeutica    |sanita' 30     |               |periodicamente  |
diversa da     |agosto 1999, n.|               |aggiornato e    |
quella         |13; parere     |               |pubblicato nella|
autorizzata*   |della CUF      |               |G.U.            | 2C
--------
    * La  legge  fissa  un  limite  di spesa annua pari a 30 miliardi
annui.

Assistenza integrativa

=====================================================================
               |               |   Modalita'   |                |
               |               |organizzative e|    Liste di    |
  Prestazioni  |     Fonti     |   standard    |  prestazioni   |Rif.
=====================================================================
               |               |               |Il D.M. 8 giugno|
               |               |               |2001 elenca le  |
               |               |               |categorie degli |
               |               |               |aventi diritto  |
               |               |               |e, per alcune   |
               |               |               |patologie, i    |
               |               |               |tetti di spesa  |
               |               |               |mensili per     |
               |               |               |l'acquisto dei  |
               |               |               |prodotti. Si    |
               |               |               |prevede         |
               |               |               |l'istituzione di|
               |Decreto-legge  |               |un registro     |
               |25 gennaio     |               |nazionale dei   |
               |1982,          |               |prodotti. La    |
               |convertito     |               |fornitura di    |
               |nella legge 25 |               |prodotti        |
               |marzo 1982, n. |               |aproteici ai    |
               |98, art. 1,    |               |nefropatici     |
               |secondo comma. |               |cronici non e'  |
Erogazione di  |D.Lgs. 29      |               |prevista dal    |
prodotti       |aprile 1998, n.|               |D.M. e non      |
dietetici a    |124, art. 2;   |               |rientra         |
categorie      |D.M. 8 giugno  |               |attualmente nei |
particolari    |2001           |               |LEA.            | 2D
---------------------------------------------------------------------
Fornitura di   |               |               |                |
presidi        |               |               |                |
sanitari ai    |               |               |Il D.M. elenca i|
soggetti       |               |               |presidi         |
affetti da     |D.M. 8 febbraio|               |concedibili ai  |
diabete mellito|1982           |               |diabetici       |

Assistenza specialistica ambulatoriale

=====================================================================
               |               |   Modalita'   |                |
               |               |organizzative e|    Liste di    |
  Prestazioni  |     Fonti     |   standard    |  prestazioni   |Rif.
=====================================================================
               |               |               |Il D.M. 22      |
               |               |               |luglio 1996     |
               |               |               |elenca le       |
               |               |               |prestazioni     |
               |               |Il D.M. 22     |specialistiche e|
               |               |luglio 1996 e  |diagnostiche    |
               |               |la nota del 1° |erogate dal     |
               |               |aprile 1997    |s.s.n. Sono     |
               |               |"Prime         |esclusi dal     |
               |               |indicazioni per|livello di      |
Prestazioni    |Legge 28       |l'applicazione |assistenza i    |
specialistiche |dicembre 1995, |del D.M. 22    |materiali degli |
e di           |n. 549, art. 2,|luglio 1996    |apparecchi      |
diagnostica    |comma 9; D.Lgs.|indicano       |ortodontici e   |
strumentale e  |29 aprile 1998,|requisiti dei  |delle protesi   |
di laboratorio |n. 124; D.M. 22|servizi        |dentarie, che   |
erogate in     |luglio 1996 e  |abilitati a    |rimangono a     |
regime         |successive     |fornire alcune |carico degli    |
ambulatoriale  |modificazioni  |prestazioni    |assistiti       | 2E
---------------------------------------------------------------------
               |               |Decreto-legge  |                |
               |               |25 novembre    |Per la medicina |
               |               |1989, n. 382,  |fisica e        |
               |               |convertito     |riabilitazione  |
               |               |nella legge 25 |sono previste   |
               |               |gennaio 1990,  |particolari     |
               |               |n. 8; D.M. 20  |modalita'       |
               |               |ottobre 1998   |prescrittive    |
---------------------------------------------------------------------
               |               |               |Il D.M. n. 329  |
               |               |Il D.M. n. 279 |del 1999 e il   |
               |               |del 2001 indica|D.M. n. 279 del |
               |D.M. 28 maggio |i criteri per  |2001 individuano|
               |1999, n. 329 e |l'istituzione  |le prestazioni  |
               |successive     |della rete     |in esenzione per|
               |modificazioni  |nazionale per  |gli affetti da  |
               |D.M. 18 maggio |le malattie    |malattie        |
               |2001, n. 279   |rare           |croniche e rare |
---------------------------------------------------------------------
               |               |               |Il D.M. n. 329  |
               |               |Il D.M. n. 279 |del 1999 e il   |
               |               |del 2001 indica|D.M. n. 279 del |
               |D.M. 28 maggio |i criteri per  |2001 individuano|
               |1999, n. 329 e |l'istituzione  |le prestazioni  |
               |successive     |della rete     |in esenzione per|
               |modificazioni  |nazionale per  |gli affetti da  |
               |D.M. 18 maggio |le malattie    |malattie        |
               |2001, n. 279   |rare           |croniche e rare |
---------------------------------------------------------------------
               |               |               |Elenca le       |
               |               |               |prestazioni     |
               |               |               |specialistiche a|
               |               |               |tutela della    |
               |               |               |maternita'      |
               |               |               |escluse da      |
               |D.M. 10        |               |partecipazione  |
               |settembre 1998 |               |al costo        |
---------------------------------------------------------------------
               |               |               |Elenca le       |
               |               |               |prestazioni di  |
               |               |               |diagnosi precoce|
               |               |               |dei tumori      |
               |Legge 23       |               |escluse dalla   |
               |dicembre 2000, |               |partecipazione  |
               |n. 388         |               |al costo        |

Assistenza protesica

=====================================================================
               |               |   Modalita'   |                |
               |               |organizzative e|    Liste di    |
  Prestazioni  |     Fonti     |   standard    |  prestazioni   |Rif.
=====================================================================
Fornitura di   |Legge 23       |               |                |
protesi, ortesi|dicembre 1978, |               |                |
ed ausili      |n. 833,        |               |                |
tecnici ai     |articoli 26 e  |               |                |
disabili       |57;            |               |                | 2F
---------------------------------------------------------------------
               |Legge 29       |               |                |
               |dicembre 1990, |               |                |
               |n. 407, art. 5;|               |                |
---------------------------------------------------------------------
               |Legge 5        |               |                |
               |febbraio 1992, |               |                |
               |n. 104,        |               |                |
               |articoli 7 e   |               |                |
               |34;            |               |                |
---------------------------------------------------------------------
               |               |Il D.M. n. 332 |                |
               |               |del 1999 elenca|                |
               |               |le protesi, le |                |
               |               |ortesi e gli   |                |
               |D.Lgs. 29      |ausili         |                |
               |aprile 1998, n.|tecnologici    |                |
               |124, art. 2;   |concedibili    |                |
---------------------------------------------------------------------
               |D.Lgs. 30      |               |                |
               |dicembre 1992, |               |                |
               |n. 502, art.   |               |                |
               |8-sexies; legge|               |                |
               |21 maggio 1998,|               |                |
               |n. 162; D.M. 27|               |                |
               |agosto 1999, n.|               |                |
               |332; D.M. 21   |               |                |
               |maggio 2001, n.|               |                |
               |321;           |               |                |
---------------------------------------------------------------------
               |Legge 8        |               |                |
               |novembre 2000, |               |                |
               |n. 320, art.   |               |                |
               |14;            |               |                |

Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare


=====================================================================
                 |          |    Modalita'    |                 |
                 |          | organizzative e |    Liste di     |
   Prestazioni   |  Fonti   |    standard     |   prestazioni   |Rif.
=====================================================================
                 |          |                 |L'accordo        |
                 |          |                 |collettivo MMG   |
                 |          |                 |individua le     |
Assistenza       |          |                 |prestazioni      |
programmata a    |          |                 |erogabili. Non si|
domicilio (ADI e |D.P.R. 28 |                 |rinviene una     |
ADP), compresa   |luglio    |                 |specifica fonte  |
l'assistenza     |2000, n.  |                 |per l'assistenza |
infermieristica  |270, all. |                 |infermieristica  |
distrettuale.    |G e H.    |                 |distrettuale.    | 2C
---------------------------------------------------------------------
Assistenza       |          |                 |                 |
sanitaria e      |          |                 |                 |
socio-sanitaria  |          |Il P.O. individua|                 |
alle donne, ai   |          |modalita'        |                 |
minori, alle     |          |organizzative    |                 |
coppie e alle    |          |nell'ambito del  |                 |
famiglie;        |          |"percorso nascita|                 |
educazione alla  |          |, trasporto      |                 |
maternita'       |          |materno e        |                 |
responsabile e   |          |neonatale,       |                 |
somministrazione |          |assistenza       |                 |
dei mezzi        |Legge 29  |ospedaliera      |                 |
necessari per la |luglio    |(compresa urgenza|                 |
procreazione     |1975, n.  |ed emergenza) ai |                 |
responsabile;    |405;      |bambini,         |                 |
tutela della     |Legge 22  |riabilitazione,  |                 |
salute della     |maggio    |tutela salute    |                 |
donna e del      |1978, n.  |della donna. Lo  |                 |
prodotto del     |194;      |stesso P.O.      |                 |
concepimento,    |D.M. 24   |individua        |                 |
assistenza alle  |aprile    |requisiti        |                 |
donne in stato   |2000 "P.O.|organizzativi e  |                 |
gravidanza;      |materno   |standard di      |                 |
assistenza per   |infantile;|qualita' delle   |                 |
l'interruzione   |D.P.C.M.  |U.O. di          |                 |
volontaria della |14febbraio|ostetricia e     |                 |
gravidanza,      |2001;     |neonatologia     |                 |
assistenza ai    |D.L. 1    |ospedaliere,     |                 |
minori in stato  |dicembre  |inclusa la       |Le prestazioni   |
di abbandono o in|1995, con-|dotazione di     |erogabili sono   |
situazione di    |vertito   |personale. La    |diffusamente     |
disagio;         |nella leg-|legge n. 34 del  |elencate nel P.O.|
adempimenti per  |ge 31 gen-|1996 prevede 1   |materno infantile|
affidamenti ed   |naio 1996,|C.F. ogni 200    |e nel D.P.C.M. 14|
adozioni.        |n. 34.    |mila abitanti.   |febbraio 2001.   | 2C
---------------------------------------------------------------------
                 |          |Il P.O. individua|                 |
                 |          |modalita' di     |                 |
                 |          |organizzazione   |                 |
                 |          |dei servizi,     |                 |
                 |          |prevedendo che il|                 |
                 |          |DSM sia istituito|                 |
                 |          |in ogni azienda; |                 |
                 |          |qualora sia      |                 |
                 |          |articolato in    |                 |
                 |          |moduli, ogni     |                 |
                 |          |modulo serve un  |                 |
                 |          |ambito           |                 |
                 |          |territoriale con |                 |
                 |          |un bacino        |                 |
                 |          |d'utenza non     |                 |
                 |          |superiore a 150  |                 |
                 |          |mila abitanti. Il|                 |
                 |          |DSM ha un        |                 |
                 |          |organico di      |                 |
                 |          |almeno un        |                 |
                 |D.P.R. 10 |operatore ogni   |                 |
                 |novembre  |1500 abitanti.   |                 |
Attivita'        |1999 P.O. |Ogni SPDC ha un  |Il P.O. Tutela   |
sanitaria e      |Tutela    |numero di P.L.   |della salute     |
sociosanitaria a |della     |non superiore a  |mentale descrive |
favore delle     |salute    |16; il totale dei|diffusamente le  |
persone con      |mentale;  |P.L. e'          |prestazioni      |
problemi         |D.P.C.M.  |tendenzialmente  |ambulatoriale e  |
psichiatrici e/o |14febbraio|pari per 10 mila |domiciliari dei  |
delle famiglie.  |2001.     |ab.              |servizi.         | 2C
---------------------------------------------------------------------
Attivita'        |          |                 |                 |
sanitaria e      |          |                 |L'accordo 21     |
socio-sanitaria a|          |                 |gennaio 1999     |
favore dei       |D.P.R. 1  |L'accordo 21     |individua le     |
soggetti         |ottobre   |gennaio 1999     |specifiche       |
dipendenti da    |1990, n.  |formula "calde   |prestazioni delle|
sostanze         |309 (TU   |raccomandazioni  |unita' operative |
stupefacenti o   |disciplina|circa            |specializzate nel|
psicotrope e da  |stupefa-  |l'organizzazione |settore delle    |
alcool.          |centi).   |dei servizi      |t.d.             | 2C
---------------------------------------------------------------------
                 |Provvedi- |                 |                 |
                 |mento 21  |                 |                 |
                 |gennaio   |                 |                 |
                 |1999      |                 |                 |
                 |Accordo   |                 |                 |
                 |Stato-Re- |                 |                 |
                 |gioni per |                 |                 |
                 |la"Riorga-|                 |                 |
                 |nizzazione|                 |                 |
                 |del siste-|                 |                 |
                 |ma di as- |                 |                 |
                 |sistenza  |                 |                 |
                 |ai tossi- |                 |                 |
                 |codipen-  |                 |                 |
                 |denti.    |                 |                 |
                 |Legge 30  |                 |                 |
                 |marzo     |                 |                 |
                 |2001, n.  |                 |                 |
                 |125;      |                 |                 |
                 |Provvedi- |                 |                 |
                 |mento 5   |                 |                 |
                 |agosto    |                 |                 |
                 |1999 -    |                 |                 |
                 |Intesa    |                 |                 |
                 |Stato-Re- |                 |                 |
                 |gioni "De-|                 |                 |
                 |termina-  |                 |                 |
                 |zione dei |                 |                 |
                 |requisiti |                 |                 |
                 |minimi    |                 |                 |
                 |standard  |                 |                 |
                 |dei servi-|                 |                 |
                 |zi privati|                 |                 |
                 |di assi-  |                 |                 |
                 |stenza ai |                 |                 |
                 |tossicodi-|                 |                 |
                 |pendenti; |                 |                 |
                 |D.Lgs. 19 |                 |                 |
                 |giugno    |                 |                 |
                 |1999, n.  |                 |                 |
                 |230; D.M. |                 |                 |
                 |21 aprile |                 |                 |
                 |2000 "P.O.|                 |                 |
                 |Tutela sa-|                 |                 |
                 |lute in   |                 |                 |
                 |ambito pe-|Il provvedimento |Il provvedimento |
                 |nitenzia- |5 agosto 1999    |5 agosto 1999    |
                 |rio;      |individua i      |individua le     |
(compresi i td.  |D.P.C.M.  |requisiti delle  |specifiche       |
detenuti o       |14        |strutture e del  |prestazioni      |
internati) e/o   |febbraio  |personale        |erogate dai      |
delle famiglie.  |2001.     |impiegato.       |servizi privati. | 2C
---------------------------------------------------------------------
                 |Legge 23  |Le linee guida   |                 |
                 |dicembre  |del 1998         |                 |
                 |1978, n.  |definiscono e    |                 |
                 |833, art. |descrivono le    |                 |
                 |26;       |caratteristiche e|                 |
                 |D.Lgs. 29 |le funzioni dei  |                 |
                 |aprile    |centri           |                 |
                 |1998, n.  |ambulatoriali di |                 |
                 |124, art. |riabilitazione   |                 |
                 |3 Linee   |(distinguendole  |                 |
                 |guida 7   |da quelle dei    |                 |
                 |maggio    |presidi          |                 |
                 |1998 per  |ambulatoriali -  |                 |
Attivita'        |le attivi-|che operano ex   |                 |
sanitaria        |ta' di    |D.M. 22 luglio   |                 |
socio-sanitaria  |riabilita-|1996).           |                 |
nell'ambito di   |zione;    |L'inserimento nei|Le prestazioni   |
programmi        |D.P.C.M. 1|programmi e'     |erogabili sono   |
riabilitativi a  |dicembre  |subordinato alla |solo             |
favore di        |2000;     |formulazione di  |genericamente    |
disabili fisici, |D.P.C.M.  |un programma     |descritte nelle  |
psichici e       |14 febb-  |terapeutico      |linee guida del  |
sensoriali.      |raio 2001.|globale.         |1998             | 2C
---------------------------------------------------------------------
Soggiorno per    |          |                 |                 |
cure dei         |          |                 |                 |
portatori di     |          |                 |                 |
handicap in      |          |                 |                 |
centri           |          |                 |                 |
all'estero di    |          |                 |                 |
elevata          |          |                 |                 |
specializzazione.|          |                 |                 |
---------------------------------------------------------------------
                 |D.L. 28   |                 |                 |
                 |dicembre  |                 |                 |
                 |1998, n.  |                 |                 |
                 |450 conv. |                 |                 |
                 |nella leg-|                 |                 |
                 |ge 26 feb-|                 |                 |
                 |braio1999,|                 |                 |
                 |n. 39;    |                 |                 |
                 |D.M. 28   |                 |La definizione   |
Attivita'        |settembre |                 |dei protocolli   |
sanitaria e      |1999;     |                 |operativi e'     |
socio-sanitaria a|D.P.C.M.  |                 |demandata dal    |
favore di malati |14febbraio|                 |D.M. alle regioni|
terminali.       |2001.     |                 |e P.A.           | 2C
---------------------------------------------------------------------
                 |La legge 5
                 |giugno
                 |1990, n.
                 |135;D.P.R.|Il P.O. descrive |                 |
Attivita'        |8 marzo   |le               |Le prestazioni   |
sanitaria e      |2000 "P.O.|caratteristiche  |erogabili sono   |
socio-sanitaria a|AIDS;     |dei servizi      |solo             |
favore di persone|D.P.C.M.  |inseriti nella   |genericamente    |
con infezione da |14febbraio|rete             |descritte nel    |
HIV              |2001.     |assistenziale.   |P.O.             | 2C

Assistenza territoriale e semiresidenziale e residenziale


=====================================================================
                 |                 |    Modalita'    |           |
                 |                 | organizzative e | Liste di  |
   Prestazioni   |      Fonti      |    standard     |prestazioni|Rif
=====================================================================
Attivita'        |                 |                 |           |
sanitaria e      |                 |                 |           |
socio-sanitaria  |                 |In base al P.O., |           |
nell'ambito di   |                 |ogni struttura   |           |
programmi        |                 |residenziale no  |Le presta- |
riabilitativi a  |                 |ha piu' di 20    |zioni ero- |
favore delle     |D.P.R. 10        |p.l. con una     |gabili sono|
persone con      |novembre 1999    |dotazione        |solo gene- |
problemi         |"P.O. Tutela     |complessiva di 1 |ricamente  |
psichiatrici e/o |della salute     |p.l. per 10 mila |descritte  |
delle famiglie.  |mentale".        |ab.              |dal P.O.   | 2H
---------------------------------------------------------------------
                 |                 |Le linee guida   |           |
                 |                 |del 1998         |           |
Attivita'        |                 |definiscono e    |           |
sanitaria e      |                 |descrivono le    |           |
socio-sanitaria  |                 |caratteristiche e|           |
nell'ambito di   |                 |le funzioni dei  |           |
programmi        |                 |presidi di       |           |
riabilitativi a  |Legge 23 dicembre|riabilitazione   |           |
favore di        |1978, n. 833,    |extraospedalieri |           |
disabili fisici, |art. 26; D.Lgs.  |a ciclo diurno o |           |
psichici e       |29 aprile 1998,  |continuativo e   |Le presta- |
sensoriali.      |n. 214, art. 3;  |delle RSA per    |zioni ero- |
Soggiorni per    |Linee guida 7    |disabili. Il D.M.|gabili sono|
cure dei         |maggio 1998 per  |21 maggio 2001   |solo gene- |
portatori di     |le attivita' di  |fissa i requisiti|ricamente  |
handicap in      |riabilitazione   |minimi delle     |descritte  |
centri all'estero|D.M. 21 maggio   |strutture        |nelle Linee|
di elevata       |2001. D.P.C.M. 1°|alternative alla |guida del  |
specializzazione.|dicembre 2000.   |famiglia.        |1998.      | 2H
---------------------------------------------------------------------
                 |DP.R. 1° ottobre |                 |           |
                 |1990, n. 309     |                 |           |
                 |(Testo unico     |                 |           |
                 |disciplina       |                 |           |
                 |stupefacenti).   |                 |           |
                 |Provvedimento 21 |                 |           |
                 |gennaio 1999     |                 |           |
                 |Accordo          |                 |           |
                 |Stato-Regioni per|                 |           |
                 |la               |                 |           |
                 |"Riorganizzazione|                 |           |
                 |del sistema di   |                 |           |
                 |assistenza ai    |                 |           |
                 |tossicodipendenti|                 |           |
                 |Legge 30 marzo   |                 |           |
Attivita'        |2001, n. 125;    |                 |           |
sanitaria e      |Provvedimento 5  |                 |           |
socio-sanitaria  |agosto 1999 -    |                 |           |
nell'ambito di   |Intesa           |                 |           |
programmi        |Stato-Regioni    |Il provvedimento |           |
riabilitivi a    |"Determinazione  |individua le     |           |
favore di persone|dei requisiti    |specifiche       |Le presta- |
dipendenti da    |minimi standard  |prestazioni      |zioni ero- |
sostanze         |dei servizi      |erogate dai      |gabili sono|
stupefacenti o   |privati di       |servizi privati, |generica-  |
psicotrope e dal |assistenza ai    |i requisiti delle|mente desc-|
alcool (compresi |tossicodipendenti|strutture e del  |ritte nell'|
i td. detenuti o |D.P.C.M. 14      |personale        |accordo Sta-|
internati).      |febbraio 2001.   |impiegato.       |to-Regioni.| 2H
---------------------------------------------------------------------
                 |Legge 11 marzo   |                 |           |
Attivita'        |1988, n. 67;     |                 |           |
sanitaria e      |"P.O. anziani    |                 |Le presta- |
socio-sanitaria  |1991; Linee guida|                 |zioni ero- |
nell'ambito di   |sulle RSA 31     |Il D.M. 21 maggio|gabili sono|
programmi        |marzo 1994;      |2001 fissa i     |generica-  |
riabilitativi a  |D.P.C.M. 14      |requisiti minimi |mente      |
favore di anziani|febbraio 2001;   |delle strutture  |descritte  |
(RSA per non     |D.M. 21 maggio   |alternative alla |nel P.O.   |
autosufficienti).|2001.            |famiglia.        |anziani.   | 2H
---------------------------------------------------------------------
Attivita'        |Legge 5 giugno   |Il D.M. 21 maggio|Le presta- |
sanitaria        |1990, n. 135;    |2001 fissa i     |zioni ero- |
socio-sanitaria a|D.P.R. 8 marzo   |requisiti minimi |gabili sono|
favore di persone|2000 "P.O. AIDS  |delle strutture  |genericamente|
con infezione da |D.M. 21 maggio   |alternative alla |descritte  |
HIV.             |2001.            |famiglia.        |nel P.O.   | 2H
---------------------------------------------------------------------
                 |D.L. 28 dicembre |                 |           |
                 |1998, n. 450     |                 |La defini- |
                 |convertito in    |                 |zione dei  |
Attivita'        |Legge 26 febbraio|                 |protocolli |
sanitaria e      |1999, n. 39; D.M.|                 |operativi  |
socio-sanitaria a|28 settembre 1999|                 |e' demanda-|
favore di malati |D.P.C.M. 14      |                 |ta alle    |
terminali        |febbraio 2001.   |                 |regioni.   |2H

Cure termali

=====================================================================
               |               |   Modalita'   |                |
               |               |organizzative e|    Liste di    |
  Prestazioni  |     Fonti     |   standard    |  prestazioni   |Rif.
=====================================================================
               |               |               |I cicli di      |
               |               |               |prestazioni     |
               |               |               |erogabili sono  |
               |               |               |individuati nel |
               |               |               |D.M. 15 aprile  |
               |               |               |1994; possono   |
               |               |               |fruirne solo i  |
               |               |               |soggetti affetti|
               |               |               |dalle patologie |
               |               |               |indicate dal    |
               |               |               |D.M. 15 dicembre|
               |               |               |1994. Gli       |
               |               |               |assicurati INPS |
               |               |               |e INAIL godono  |
               |               |               |di prestazioni  |
               |               |               |ulteriori       |
               |               |               |rispetto agli   |
               |               |               |altri assistiti.|
               |               |               |Con D.M. 22     |
               |Legge 23       |               |marzo 2001 e'   |
               |dicembre 1978, |               |stato           |
               |n. 833, art.   |               |temporaneamente |
               |36; Legge 30   |               |confermato      |
               |dicembre 1991, |               |l'elenco delle  |
               |n. 412, art.   |               |patologie gia'  |
               |16; D.Lgs. 29  |               |previsto dal    |
               |aprile 1998, n.|               |D.M. 15 aprile  |
               |124, art. 3;   |               |1994 per il cui |
               |Legge 24       |               |trattamento e'  |
               |ottobre 2000,  |               |assicurata      |
               |n. 323; D.M. 15|               |l'erogazione    |
               |aprile 1994;   |               |delle cure      |
               |D.M. 15        |               |termali a carico|
Cicli di       |dicembre 1994; |               |del Servizio    |
prestazioni    |D.M. 22 marzo  |               |Sanitario       |
idrotermali    |2001.          |               |Nazionale.      | 2I

Assistenza ospedaliera

=====================================================================
              |              |  Modalita'   |               |
              |              |organizzative |   Liste di    |
 Prestazioni  |    Fonti     |  e standard  |  prestazioni  |  Rif.
=====================================================================
              |D.P.R. 27     |              |               |
              |marzo 1992;   |              |               |
              |Intesa        |              |               |
              |Stato-Regioni |              |               |
              |di            |              |               |
              |approvazione  |              |               |
              |Linee guida   |              |               |
              |1/1996 sul    |              |               |
              |sistema di    |              |               |
Pronto        |emergenza     |              |               |
soccorso.     |sanitaria     |              |               |   3A
---------------------------------------------------------------------
              |D.P.R. 27     |              |               |
              |marzo 1992;   |              |               |
              |Intesa        |              |               |
              |Stato-regioni |              |               |
              |di            |              |               |
              |approvazione. |              |               |
              |Linee guida   |              |               |
              |1/1996 sul    |              |               |
              |sistema di    |              |               |
Pronto        |emergenza     |              |               |
soccorso      |sanitaria.    |              |               |   3A
---------------------------------------------------------------------
              |              |              |Non risultano  |
              |              |              |disciplinate in|
              |              |              |atti normativi |
              |              |              |le prestazioni |
              |              |              |che            |
              |              |              |costituiscono  |
              |              |              |il livello di  |
              |              |              |assistenza se  |
              |              |              |non, in alcuni |
              |              |              |casi, in       |
              |              |              |negativo (es.  |
              |              |              |chirurgia      |
              |              |              |estetica -     |
              |              |              |P.S.N.         |
              |              |              |1998-2000). Il |
              |              |              |trattamento    |
              |              |              |ospedaliero    |
              |              |              |include,       |
              |              |              |comunque la    |
              |              |              |somministra-   |
              |              |              |zione di       |
              |              |              |farmaci (anche |
              |Legge 23      |              |di classe C) e |
              |dicembre 1978,|              |la diagnostica |
              |n. 833, art.  |              |strumentale e  |
              |25;           |Tasso         |di laboratorio |
              |Decreto-legge |spedalizza-   |(anche non     |
Trattamenti   |17 maggio     |zione 160 per |inclusa nel    |
erogati nel   |1996, n. 280, |mille Tasso di|D.M. 22 luglio |
corso di      |convertito    |occupazione   |1996).         |
ricovero      |nella legge 18|minimo 75%    |Peraltro, la   |
ospedaliero in|luglio 1996,  |Dotazione     |somministra-   |
regime        |n. 382, art.  |media 5 posti |zione di alcuni|
ordinario,    |1, comma      |letto per 1000|farmaci e      |
inclusi i     |2-ter; Legge  |ab. di cui l'1|alcune         |
ricoveri di   |23 dicembre   |per mille per |prestazioni    |
riabilitazione|1996, n. 662; |riabilita-    |specialistiche |
e di          |Decreto-legge |zione e       |sono eseguibili|
lungodegenza  |18 settembre  |lungodegenza  |solo in ambito |
post-acuzie   |2001, n. 347. |post-acuzie   |ospedaliero.   |3B 3F 3G
---------------------------------------------------------------------
              |              |Dotazione     |               |
              |              |media         |               |
              |              |regionale non |L'atto di      |
              |              |inferiore al  |indirizzo      |
Ricovero      |D.lgs. 29     |10% dei posti |(D.P.R.)       |
diurno        |aprile 1998,  |letto della   |fornisce la    |
(day-hospital |n. 124, art.  |dotazione     |definizione    |
e             |3; D.P.R. 20  |standard per  |dell'attivita' |
day-surgery): |ottobre 1992  |acuti.        |di day-hospital| 3C 3D
---------------------------------------------------------------------
              |P.O. Anziani  |              |               |
              |1991; D.P.R. 8|              |               |
              |marzo 2000    |              |               |
              |"P.O. AIDS    |              |               |
              |Provvedimento |              |               |
              |8 marzo 2001 -|              |               |
              |Accordo       |              |               |
              |Stato-regioni |              |               |
Interventi    |sulle Linee   |              |               |
ospedalieri a |guida in      |              |               |
domicilio     |oncologia     |              |               |   3E
---------------------------------------------------------------------
Raccolta,     |              |              |               |
lavorazione,  |Legge 4 maggio|              |               |
controllo e   |1990, n. 107; |              |               |
distribuzione |D.M. 1° marzo |              |               |
di            |2000 "Piano   |              |               |
emocomponenti |nazionale     |              |               |
e servizi     |sangue e      |              |               |
trasfusionali |plasma Legge  |              |               |
Prelievo,     |1° aprile     |              |               |
conservazione |1999, n. 91;  |              |               |
e             |D.P.R. 27     |              |               |
distribuzione |marzo 1992;   |              |               |
di organi e   |Intesa        |              |               |
tessuti;      |Stato-regioni |              |               |
trapianto di  |di            |              |               |
organi e      |approvazione  |              |               |
tessuti       |Linee guida   |              |               |
Attivita'     |1/1996 sul    |              |               |
ospedaliera di|sistema di    |              |               |
emergenza/    |emergenza     |              |               |
urgenza       |sanitaria.    |              |               | 3H 3I

                 ASSISTENZA A CATEGORIE PARTICOLARI

Invalidi

=====================================================================
               |               |   Modalita'   |               |
               |               |organizzative e|   Liste di    |
  Prestazioni  |     Fonti     |   standard    |  prestazioni  |Rif.
=====================================================================
               |               |               |Gli invalidi di|
               |               |               |guerra e per   |
               |               |               |servizio hanno |
               |               |               |diritto a      |
               |               |               |particolari    |
               |               |               |prestazioni    |
Prestazioni    |               |               |protesiche,    |
sanitarie gia' |               |               |cure climatiche|
previste dai   |               |               |e a due cicli  |
relativi       |               |               |di cure        |
ordinamenti    |               |               |termali,       |
prima della    |Legge 23       |               |elencate nel   |
Legge n. 833   |dicembre 1978, |               |regolamento ex |
del 1978       |n. 833, art. 57|               |ONIG           |2F 2I

Soggetti affetti da malattie rare

=====================================================================
               |               |   Modalita'   |               |
               |               |organizzative e|   Liste di    |
  Prestazioni  |     Fonti     |   standard    |  prestazioni  |Rif.
=====================================================================
Prestazioni di |               |               |               |
assistenza     |               |               |               |
sanitaria      |               |               |               |
finalizzate    |               |E' istituita la|               |
alla diagnosi, |               |rete dei       |Il decreto n.  |
al trattamento |               |presidi        |279 del 2001 fa|
ed al          |               |competenti per |riferimento a  |
monitoraggio   |               |le malattie    |tutte le       |
della malattia |D.lgs. 29      |rare ed        |prestazioni    |
ed alla        |aprile 1998, n.|individuati i  |incluse nei    |
prevenzione    |124; D.M. 18   |centri di      |livelli        |
degli ulteriori|maggio 2001, n.|riferimento    |essenziali di  |
aggravamenti   |279            |interregionali |assistenza     |2 e 3

Soggetti affetti da fibrosi cistica

=====================================================================
               |               |   Modalita'   |                |
               |               |organizzative e|    Liste di    |
  Prestazioni  |     Fonti     |   standard    |  prestazioni   |Rif.
=====================================================================
Fornitura      |               |               |                |
gratuita del   |               |               |                |
materiale      |               |               |                |
medico, tecnico|               |               |                |
e farmaceutico |               |               |                |
necessario per |               |               |                |
la cura e la   |               |               |                |
riabilitazione |               |               |                |
a domicilio,   |               |Sono istituiti |Le prestazioni  |
compresi i     |Legge 23       |centri di      |sono indicate   |
supplementi    |dicembre 1993, |riferimento    |dall'art. 3     |
nutrizionali   |n. 548, art. 3 |specialistici  |della legge     | 2

Soggetti affetti da diabete mellito

=====================================================================
               |               |   Modalita'   |                |
               |               |organizzative e|    Liste di    |
  Prestazioni  |     Fonti     |   standard    |  prestazioni   |Rif.
=====================================================================
Fornitura      |               |               |La legge fa     |
gratuita di    |               |Sono istituiti |riferimento ai  |
presidi        |Legge 16 marzo |centri e       |"presidi        |
diagnostici e  |1987, n. 115,  |servizi di     |sanitari        |
terapeutici    |art. 3         |diabetologia   |ritenuti idonei"| 2

Soggetti affetti da morbo di Hansen

=====================================================================
               |               |   Modalita'   |               |
               |               |organizzative e|   Liste di    |
  Prestazioni  |     Fonti     |   standard    |  prestazioni  |Rif.
=====================================================================
Fornitura      |               |               |               |
gratuita di    |               |               |               |
accertamenti   |Legge 31 marzo |               |La legge indica|
diagnostici e  |1980, n. 126,  |               |gli            |
farmaci        |art. 1;        |               |accertamenti ed|
specifici      |provvedimento  |               |i trattamenti  |
(anche non in  |Conferenza     |               |profilattici e |
commercio in   |Stato-Regioni  |               |terapeutici,   |
Italia). Spese |18 giugno 1999 |               |inclusi i      |
di viaggio per |- Linee guida  |Sono istituiti |farmaci        |
l'esecuzione   |per il         |centri di      |specifici non  |
del trattamento|controllo del  |riferimento    |ancora compresi|
profilattico e |Morbo Hansen in|territoriali e |nel prontuario |
terapeutico    |Italia.        |nazionali      |terapeutico    |2 e 3

Soggetti residenti in italia autorizzati alle cure all'estero

=====================================================================
               |                |   Modalita'   |               |
               |                |organizzative e|   Liste di    |
  Prestazioni  |     Fonti      |   standard    |  prestazioni  |Rif.
=====================================================================
               |Legge 23 ottobre|               |               |
               |1985, n. 595    |               |               |
               |"norme per la   |               |               |
               |programmazione  |               |               |
               |sanitaria e per |               |               |
               |il piano        |               |               |
               |sanitario       |               |               |
               |nazionale       |               |               |
               |1986-88 art. 3, |               |               |
               |comma 5         |               |               |
               |(Gazzetta       |               |               |
               |Ufficiale n. 260|               |               |
               |del 5 novembre  |               |               |
               |1985); D.M. 3   |               |               |
               |novembre 1989   |               |               |
               |"Criteri per la |               |               |
               |fruizione di    |               |               |
               |prestazioni     |               |               |
               |assistenziali in|               |               |
               |forma indiretta |               |               |
               |presso centri di|               |               |
               |altissima       |               |               |
               |specializzazione|               |               |
               |all'estero      |               |               |
               |(Gazzetta       |               |               |
               |Ufficiale n. 273|               |               |
               |del 22 novembre |               |               |
               |1989); D.M. 24  |               |               |
               |gennaio 1990    |               |               |
               |"Identificazione|               |               |
               |delle classi di |               |               |
               |patologie e     |               |               |
               |delle           |               |               |
               |prestazioni     |               |               |
               |fruibili presso |               |               |
               |centri di       |               |               |
               |altissima       |               |               |
               |specializzazione|               |               |
               |all'estero      |               |               |
               |(Gazzetta       |               |               |
Assistenza     |Ufficiale n. 27 |               |               |
sanitaria      |del 2 febbraio  |               |               |
autorizzata    |1990)           |               |               | 3

Stranieri extracomunitari non iscritti al SSN

=====================================================================
               |               |   Modalita'   |               |
               |               |organizzative e|   Liste di    |
  Prestazioni  |     Fonti     |   standard    |  prestazioni  |Rif.
=====================================================================
Interventi di  |               |               |               |
medicina       |               |               |               |
preventiva,    |               |               |               |
tutela della   |               |               |               |
gravidanza,    |               |               |               |
tutela della   |               |               |               |
salute dei     |               |               |               |
minori,        |               |               |               |
vaccinazioni,  |               |               |               |
profilassi     |               |               |               |
internazionale,|               |               |               |
prevenzione    |D.lgs. 25      |               |Le prestazioni |
diagnosi e cura|luglio 1998, n.|               |sono indicate  |
delle malattie |286 (T.U.),    |               |dall'art. 35   |
infettive.     |art. 35.       |               |del T.U.       |1 2 3

          1.C AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
              Nella  tabella  riepilogativa, per le singole tipologie
          erogative  di  carattere socio-sanitario, sono evidenziate,
          accanto  al  richiamo  alle  prestazioni  sanitarie,  anche
          quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni
          nelle  quali  la  componente sanitaria e quella sociale non
          risultano operativamente distinguibili e per le quali si e'
          convenuta  una  percentuale  di costo non attribuibile alle
          risorse   finanziarie   destinate   al  Servizio  sanitario
          nazionale.
              In particolare, per ciascun livello sono individuate le
          prestazioni  a  favore di minori, donne, famiglia, anziani,
          disabili,  pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da
          alcool,  droghe  e  farmaci,  malati terminali, persone con
          patologie da HIV.

Tabelle

  
d) chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri erogabile limitatamente a casi particolari di pazienti con anisometropia grave o che non possono portare lenti a contatto o occhiali. Allegato 2C Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare modalita' piu' appropriate di erogazione: possono essere definiti "inappropriati" i casi trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse. Si riporta di seguito un elenco di DRG "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogate in regime di degenza ordinaria, per i quali, sulla base delle rilevazioni regionali, dovra' essere indicato un valore percentuale/soglia di ammissibilita', fatto salvo, da parte delle regioni, l'individuazione di ulteriori DRG e prestazioni assistenziali. Elenco DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria. 006 Decompressione tunnel carpale 019 Malattie dei nervi cranici e periferici 025 Convulsioni e cefalea 039 Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia 040 Interventi extraoculari eccetto orbita eta'>17
            041 Interventi extraoculari eccetto orbita eta' 0-17
            042 Interventi   sulle   strutture  intraoculari  eccetto
          retine, iride e cristallino (eccetto trapianti di cornea)
            055  Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e
          gola
            065 Turbe dell'equilibrio (eccetto urgenze)
            119 Legatura e stripping di vene
            131   Malattie   vascolari  periferiche  no  CC  (eccetto
          urgenze)
            133 Aterosclerosi no CC (eccetto urgenze)
            134 Ipertensione (eccetto urgenze)
            142 Sincope e collasso (eccetto urgenze)
            158 Interventi su ano e stoma
            160 Interventi  per  ernia, eccetto inguinale e femorale,
          eta' >17 senza CC (eccetto ricoveri 0-1 g)
            162 Interventi  per ernia, inguinale e femorale, eta' >17
          no CC (eccetto ricoveri 0-1 g)
            163  Interventi per ernia eta' 0-17 (eccetto ricoveri 0-1
          g)
            183 Esofagite,   gastroenterite  e  miscellanea  malattie
          gastroenteriche apparato digerente, eta' >17 no CC
            184 Esofagite,   gastroenterite  e  miscellanea  malattie
          gastroenteriche  apparato  digerente,  eta'  0-17  (eccetto
          urgenze)
            187 Estrazione e riparazione dentaria
            208 Malattie delle vie biliari (eccetto urgenze)
            222 Interventi sul ginocchio (codice intervento 80.6)
            232 Artroscopia
            243 Affezioni mediche del dorso (eccetto urgenze)
            262 Biopsia della mammella ed asportazione locale non per
          neoplasie maligne (codici intervento 85.20 e 85.21)
            267 Interventi perianali e pilonidali
            270 Altri interventi pelle, sottocute e mammella no CC
            276 Patologie non maligne della mammella
            281 Traumi  pelle,  sottocute  e  mammella eta' >17 no CC
          (eccetto urgenze)
            282 Traumi pelle, sottocute e mammella eta' 0-17 (eccetto
          urgenze)
            283 Malattie minori della pelle con CC
            284 Malattie minori della pelle no CC
            294 Diabete eta' >35 (eccetto urgenze)
            301 Malattie endocrine no CC
            324 Calcolosi urinaria no CC (eccetto urgenze)
            326 Segni  e  sintomi relativi a rene e vie urinarie eta'
          >17 no CC (eccetto urgenze)
            364 Dilatazione  o  raschiamento,  conizzazione  non  per
          tumore maligno
            395 Anomalie dei globuli rossi eta' >17 (eccetto urgenze)
            426 Nevrosi depressiva (eccetto urgenze)
            427 Nevrosi eccetto nevrosi depressiva (eccetto urgenze)
            429 Disturbi organici e ritardo mentale
            467  Altri  fattori  che  influenzano  lo stato di salute
          (eccetto urgenze)
                                     ----
                                                           Allegato 3
          Indicazioni  particolari  per l'applicazione dei livelli in
          materia di assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica,
          assistenza  specialistica  e  integrazione socio sanitaria,
          nonche' in materia di assistenza sanitaria alle popolazioni
          delle isole minori ed alle altre comunita' isolate.
          a) Prestazioni di ricovero e cura ospedaliere.
              Nell'affrontare  il  tema della rimodulazione dell'area
          prestazionale  garantita  dall'assistenza  ospedaliera,  e'
          necessario  tenere  conto  che  la  fisionomia  di ospedale
          nell'attuale  scenario  sta profondamente mutando. Da luogo
          di   riferimento   per  qualsiasi  problema  di  una  certa
          rilevanza  di natura sanitaria, e spesso socio-sanitaria, a
          organizzazione  ad  alto  livello  tecnologico  deputata (e
          capace)   di   fornire   risposte   assistenziali  di  tipo
          diagnostico-terapeutico a problemi di salute caratterizzati
          da acuzie e gravita'.
              Tale     specifica    caratterizzazione    del    ruolo
          dell'ospedale   nel   complesso  della  rete  assistenziale
          sanitaria  tuttavia  non  e' automaticamente associabile ad
          una  lista  negativa  di prestazioni da non erogare nel suo
          ambito,  bensi'  e'  sollecitativa di coerenti programmi di
          riassetto  strutturale  e  qualificazione  tecnologica,  di
          concorrenti  programmi  di  sviluppo della rete dei servizi
          territoriali,    nonche'    di   incisivi   programmi   per
          l'incremento del grado di appropriatezza rispetto al quale:
                va    rilanciata    la    indicazione   di   percorsi
          diagnostico-terapeutici che minimizzino la quota di accessi
          impropri;
                va    sollecitata    una   dimensione   di   coerente
          collegamento in rete tra presidi ospedalieri e tra questi e
          le strutture territoriali;
                va sviluppata, anche attraverso adeguate politiche di
          aggiornamento e formazione, quello che e' stato definito lo
          spazio del "governo clinico";
                va   rimodulato   il  sistema  di  remunerazione  per
          scoraggiare artificiose induzioni di domanda;
                va  ulteriormente implementato il sistema informativo
          finalizzato  all'incremento  non  solo  dell'efficienza  ma
          anche  della qualita', in grado di generare un adeguato set
          di indicatori sull'appropriatezza. Si allega a riguardo una
          proposta  di "Indicatori di livello ospedaliero . (Allegato
          n. 3.1).
          b) Prestazioni di assistenza specialistica.
              La  elencazione,  nel  nomenclatore  tariffario,  delle
          prestazioni  erogabili,  definite  sulla  base dei principi
          generali  richiamati  dal  comma  2 dell'art. 1 del decreto
          legislativo  n.  502  del  2000,  e la specificazione delle
          condizioni  di  erogabilita'  non risolve a priori tutte le
          problematiche   di   un   utilizzo   appropriato   di  tali
          prestazioni.   Pertanto   anche  in  questo  settore  vanno
          realizzati coerenti programmi per l'incremento del grado di
          appropriatezza,  nonche' di qualificazione tecnologica e di
          sviluppo   della   rete   dei   servizi   territoriali.  In
          particolare:
                va    sviluppata    la    definizione   di   percorsi
          diagnostico-terapeutici   che   minimizzino   la  quota  di
          utilizzo improprio di questo livello assistenziale;
                vanno  rilanciati  i  programmi  di  aggiornamento  e
          formazione;
                va   rimodulato   il  sistema  di  remunerazione  per
          scoraggiare artificiose induzioni di domanda;
                va  sviluppato  il  sistema  informativo  in grado di
          monitorare  le  prestazioni  e  generare un adeguato set di
          indicatori sull'appropriatezza.
          c) L'assistenza farmaceutica.
              L'impianto  delle  decisioni,  concordate  in  sede  di
          accordo  del-l'8 agosto  2001  e  successivamente  recepite
          dall'art.  6,  commi  1 e 2, del decreto-legge 18 settembre
          2001,   n.   347,  nel  prevedere  un  maggiore  potere  di
          regolazione  da parte delle regioni delle modalita' con cui
          viene assicurata l'assistenza farmaceutica territoriale, ha
          affidato  alle  stesse  anche  una  facolta' di modulazione
          della   erogazione  individuando  una  fascia  di  farmaci,
          preventivamente selezionati dalla CUF, rispetto ai quali le
          regioni  stesse  potranno  decidere misure di co-payment in
          relazione all'andamento della spesa.
              L'insieme delle misure attivabili per il contenimento e
          la qualificazione dell'assistenza farmaceutica territoriale
          puo'  comportare  un  quadro  di  rilevante difformita' dei
          profili  erogativi  assicurati  ai  cittadini,  rispetto al
          quale  si  ritiene  necessario  che  le  regioni  tra  loro
          concordino  modalita' omogenee di applicazione della citata
          normativa di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge
          18 settembre 2001, n. 347.
          d)   Integrazione   socio-sanitaria,   per   la   quale  la
          precisazione   delle  linee  prestazionali,  a  carico  del
          Servizio   sanitario  nazionale,  dovra'  tener  conto  dei
          diversi  livelli di dipendenza o non autosufficienza, anche
          in relazione all'ipotesi di utilizzo di fondi integrativi.
              Va ricordato che questa specifica area erogativa merita
          una trattazione specifica, ad integrazione di quanto in via
          generale  gia' chiarito ai punti precedenti, per il rilievo
          che   assume,  all'interno  delle  politiche  destinate  al
          sostegno  e allo sviluppo dell'individuo e della famiglia e
          alla razionalizzazione dell'offerta di servizio, al fine di
          assicurare  le  prestazioni  necessarie per la diagnosi, la
          cura    (compresa    l'assistenza   farmacologica)   e   la
          riabilitazione  delle persone in tutte le fasi della vita e
          in modo particolare nell'infanzia e nella vecchiaia.
              Il  riferimento  fondamentale,  sul piano normativo, e'
          costituito   dall'atto   di   indirizzo   e   coordinamento
          sull'integrazione  sociosanitaria  di  cui  al  decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001.
              L'erogazione   delle   prestazioni   va   modulata   in
          riferimento  ai  criteri  dellappropriatezza,  del  diverso
          grado di fragilita' sociale e dell'accessibilita'.
              Risultano inoltre determinanti:
                1)  l'organizzazione  della  rete  delle strutture di
          offerta;
                2)  le  modalita'  di  presa  in carico del problema,
          anche attraverso una valutazione multidimensionale;
                3)  una omogenea modalita' di rilevazione del bisogno
          e  classificazione  del  grado  di  non  autosufficienza  o
          dipendenza.
              Sul primo punto va ricordato quanto gia' indicato dalle
          innovazioni  introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  502  e  successive modifiche ed integrazioni, in
          materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture
          socio-sanitarie  e,  per le strutture socio- assistenziali,
          dalla  legge  8  novembre 2000, n. 328, nonche', per quanto
          attiene  l'organizzazione  dei  servizi a rete, dai diversi
          progetti obiettivo.
          e) Assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori
          ed alle altre comunita' isolate.
              Per  i  livelli  di  assistenza  di cui all'allegato 1,
          vanno   garantite  le  specifiche  esigenze  di  assistenza
          sanitaria  delle  popolazioni  delle  isole  minori e delle
          altre comunita' isolate.
                                ----
                                                         Allegato 3.1
                   INDICATORI LIVELLO OSPEDALIERO
Organizzativa

=====================================================================
                |  Sottolivello  |  Significato e  |
   Indicatore   |   esaminato    |    utilita'     |  Fattibilita'
=====================================================================
% di pazienti   |                |Limitare il      |
ospedalizzati   |                |ricorso improprio|
dal Pronto      |                |alle cure di PS; |  Informazioni
soccorso        |                |aumentare le     |  disponibili;
rispetto al     |Medicina        |capacita' di     |  indicatore da
totale degli    |primaria e      |filtro del PS    |  sottoporre a
accessi in PS   |Pronto soccorso |verso i ricoveri |    verifica
---------------------------------------------------------------------
                |                |Aumentare le     |
                |                |capacita' di     |
                |                |filtro del PS    |
Incidenza       |                |verso i ricoveri;|
ricoveri medici |                |aumentare la     |
da PS e dimessi |Ricovero        |quota di         |
con degenza di  |ordinario e     |attivita'        |    Dati non
0-30 gg.        |Pronto soccorso |programmata      |   disponibili
---------------------------------------------------------------------
                |                |Limitere         |
                |                |l'eccessivo      |
Tassi di        |                |ricorso alle cure|
ospedalizzazione|                |ospedaliere e    |
generali e      |                |favorire lo      |
standardizzati  |Ricovero        |sviluppo di      |
per eta*        |ordinario       |alternative      |    Immediata
---------------------------------------------------------------------
                |                |Ridurre,         |    Dati non
                |                |indipendentemente|  disponibili a
                |                |dalle diagnosi,  |livello nazionale
% di giornate di|Ricovero        |il consumo di    |- sperimentazione
degenza         |ordinario e day |giornate inutili |   in corso in
inappropriate   |hospital        |di ricovero      | alcune regioni
---------------------------------------------------------------------
                |                |Limitare il      |
% di "day       |                |ricorso improprio|
surgery" + "one |                |al ricovero      |
day surgery" per|                |ordinario (elenco|
interventi di   |                |estendibile in   |
cataratta,      |                |base alle        |
stripping delle |                |proposte della   |
vene, tunnel    |                |commissione per  |
carpale, ecc.   |Day hospital    |la day surgery)  |    Immediata
---------------------------------------------------------------------
Giornate di DH  |                |                 |
rispetto a      |                |                 |
quelle di       |                |                 |
ricovero        |                |Favorire lo      |
ordinario       |Day hospital    |sviluppo del DH  |    Immediata
---------------------------------------------------------------------
% di giornate DH|                |Ridurre il       |
medico (escluse |                |ricorso a day    |
chemioterapie)  |                |hospital di tipo |
rispetto a      |                |diagnostico (i DH|
quelle di       |                |terapeutici sono |
ricovero        |                |pero'            |
ordinario       |Day hospital    |appropriati)     |Dati disponibili
---------------------------------------------------------------------
                |Ricovero        |Ridurre          |
                |ordinario, DH   |l'occupazione    |
% di ricoveri   |assistenza      |impropria di     |
brevi*          |extraospedaliera|reparti ordinari |    Immediata
---------------------------------------------------------------------
% di ricoveri di|                |Limitare il      |
degenza         |                |protrarsi di cure|
prolungata per  |Ricovero        |acute e favorire |
determinate     |ordinario -     |lo sviluppo di   |
diagnosi (es.   |assistenza      |alternative non  |
fratture)       |residenziale    |ospedaliere      |Dati disponibili
---------------------------------------------------------------------
                |                |Ridurre          |
                |                |l'utilizzo       |
                |                |improprio dei    |
                |                |reparti in       |
                |Ricovero        |relazione alle   |
Degenza media   |ordinario - sale|capacita' delle  |
pre-operatoria  |operatorie      |sale operatorie  |    Immediata
---------------------------------------------------------------------
Degenza media   |                |Ridurre          |
grezza e        |                |l'utilizzo       |
corretta per il |Ricovero        |improprio dei    |
case-mix        |ordinario       |reparti          |    Immediata
---------------------------------------------------------------------
% di ricoveri di|                |                 |
0-1 giorno      |                |Ridurre          |
medici sul      |                |l'occupazione    |
totale dei      |Ricovero        |impropria di     |
ricoveri medici |ordinario       |reparti ordinari |
---------------------------------------------------------------------
% di dimessi da |                |Favorire il      |
reparti         |Sale operatorie |miglior uso dei  |
chirurgici con  |e reparti       |reparti          |
DRG medici*     |chirurgici      |chirurgici       |    Immediata
---------------------------------------------------------------------
% di casi medici|                |                 |
con degenza     |                |Ridurre il       |
oltre soglia per|                |ricorso improprio|
pazienti con    |                |al ricovero      |
eta' > 65 anni  |                |ordinario come   |
rispetto al tot.|                |alternativa a    |
di casi medici  |                |regimi a piu'    |
per paz. >65    |                |bassa intensita' |
anni            |                |assistenziale    |Dati disponibili
---------------------------------------------------------------------
                |                |Ridurre il       |
                |                |ricorso al       |
                |                |ricovero per     |
                |                |condizioni       |
Peso medio dei  |Ricovero        |semplici e       |
ricoveri di     |ordinario e     |trattabili in    |
pazienti        |assistenza      |ambito           |
anziani*        |extraospedaliera|extraospedaliero |Dati disponibili

Clinica

=====================================================================
                |  Sottolivello  |  Significato e  |
   Indicatore   |   esaminato    |    utilita'     |  Fattibilita'
=====================================================================
                |                |Limitazione      |
                |                |dell'inap-       |
                |                |propriata        |
                |                |indicazione ad un|
% di parti      |                |intervento       |
cesarei*        |                |chirurgico       |    Imediata
---------------------------------------------------------------------
Tassi di        |                |                 |
ospedalizzazione|                |                 |
per interventi  |                |                 |
chirurgici ove  |                |                 |
esista o si     |                |                 |
possa stabilire |                |                 |
uno standard di |                |                 |
appropriatezza  |                |Limitare il      |
(es.            |                |ricorso ad       |
tonsillectomie, |                |interventi       |
colecistectomie,|                |chirurgici non   |
ernioplastica in|                |necessari,       |
et pediatrica,  |                |rispetto ad altre|
ecc.)           |                |modalita' di cura|    Immediata
---------------------------------------------------------------------
                |                |Limitazione      |
                |                |dell'inap-       |
% di            |                |propriata        |
prostatectomia  |                |indicazione ad   |
TURP rispetto   |                |una tecnica      |
alla via        |                |superata (per via|
laparotomia     |                |laparotomica)    |Dati disponibili
---------------------------------------------------------------------
                |                |Verificare il    |
% di            |                |ricorso          |
orchidopessi in |                |all'intervento   |
bambini di eta' |                |nell'eta'        |
inferiore ai 5  |                |considerata      |
anni            |                |appropriata      |Dati disponibili
---------------------------------------------------------------------
                |                |Ridurre          |
Numero di       |                |l'inappro-       |
rientri entro 30|                |priatezza delle  |Dati disponibili
gg. dalla       |                |dimissioni       |  a partire dal
dimissione      |                |precoci          |      2001

          Indicatori livello ospedaliero - Possibile quadro organico.
              Ai  fini  della  integrazione in un quadro organico del
          set  iniziale  degli  indicatori e come semplice ipotesi di
          lavoro,   puo'  essere  ragionevole  adottare  una  duplice
          prospettiva:
                la  prospettiva  "per  territorio  , che partendo dal
          macro indicatore del tasso di ospedalizzazione, procede per
          scomposizioni  successive  ad  identificare  nelle  diverse
          tipologie  di  ricovero  le  componenti  piu'  a rischio di
          inappropriatezza (indicatori rapportati alla popolazione);
                la  prospettiva  "per struttura , che analizza invece
          il  fenomeno  dal punto di vista delle strutture erogatrici
          (indicatori rapportati al totale dei ricoveri).
          Prospettiva "per territorio .
              Lo  schema  sotto  riportato  consente  di scomporre il
          tasso  di  ospedalizzazione  per zoom successivi ai fini di
          identificare  le  singole  componenti  a maggior rischio di
          inappropriatezza  (evidenziate  con  sottolineatura).  Tale
          elaborazione  puo'  essere  effettuata ad esempio a livello
          aggregato regionale.
              Il   vantaggio   di  tale  schema  e'  che,  una  volta
          identificate la distribuzione sul territorio nazionale ed i
          valori  obiettivo di ogni indicatore "soglia , e' possibile
          "sommare  gli  scostamenti  per  ogni  regione,  al fine di
          ottenere   anche   una  misura  macro  di  inappropriatezza
          complessiva.
              Lo  schema  puo'  ovviamente essere adottato dapprima a
          livello sperimentale e poi perfezionato nel tempo:
                n Tasso di ospedalizzazione (per 1.000 abitanti);
                n Acuti;
                n Degenza ordinaria;
                n Ricoveri medici;
                n Ricoveri "brevi medici;
                n Ricoveri di 1 giorno medici;
                n Ricoveri di 2-3 giorni medici;
                n Ricoveri oltre soglia medici;
                n Altri ricoveri medici;
                n Ricoveri chirurgici;
                n  Ricoveri  chirurgici  per  interventi ove si possa
          definire uno standard di appropriatezza;
                n Tonsillectomia;
                n  Isterectomia  (tasso  per 100.000 donne; tasso per
          donne oltre 49 anni);
                n Appendicectomia;
                n Ernioplastica pediatrica (tasso per 100.000 bambini
          &60;14 anni);
                n Prostatectomia (tasso per 100.000 uomini; tasso per
          uomini oltre 49 anni);
                n Parti cesarei (tasso per 100 parti);
                n Altri ricoveri chirurgici;
                n Day hospital;
                n Dh medico escluso chemioterapie;
                n Dh chemioterapie;
                n Dh chirurgico;
                n Riabilitazione;
                n Degenza ordinaria;
                n Day hospital;
                n Lungodegenza.
          Prospettiva "per struttura :
                n Ricoveri;
                n Ordinari;
                n In reparti medici;
                n Medici;
                n Brevi (0-3 gg.);
                n 0-1 giorno;
                n 2-3 giorni;
                n Oltre soglia;
                n Altri;
                n Chirurgici;
                n In reparti chirurgici;
                n Medici;
                n Brevi (0-3 gg.);
                n 0-1 giorno;
                n 2-3 giorni;
                n Oltre soglia;
                n Altri;
                n Chirurgici;
                n 0-1 giorno;
                n >= 2 giorni;
                n Per interventi trattabili in day surgery;
                n Per altri interventi;
                n Day hospital;
                n Medici;
                n Non chemioterapie;
                n Chemioterapie;
                n Chirurgici.".

                              Art. 55.
(Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico
                 del patrimonio sanitario pubblico)

   1.  All'articolo  5-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502, e successive modificazioni, dopo le parole:
"nei  limiti  delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio
dello Stato" sono inserite le seguenti: "e nei bilanci regionali".

      
                  Nota all'art. 55:
            - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5-bis del gia' citato
          decreto   legislativo   30  dicembre  1992,  n.  502,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art. 5-bis (Ristrutturazione edilizia e ammodernamento
          tecnologico).  - 1. Nell'ambito dei programmi regionali per
          la  realizzazione  degli  interventi  previsti dall'art. 20
          della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  il Ministero della
          sanita'  puo'  stipulare,  di concerto con il Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  e  nei  limiti  delle  disponibilita' finanziarie,
          iscritte  nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali,
          accordi  di  programma  con le regioni e con altri soggetti
          pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura
          finanziaria   nell'arco   pluriennale   degli   interventi,
          l'accelerazione  delle  procedure  e  la  realizzazione  di
          opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa
          a norma delle strutture sanitarie.
            2. Gli   accordi   di  programma  previsti  dal  comma  1
          disciplinano  altresi'  le  funzioni  di  monitoraggio e di
          vigilanza  demandate al Ministero della sanita', i rapporti
          finanziari  fra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo, le
          modalita'  di  erogazione  dei  finanziamenti  statali,  le
          modalita'  di  partecipazione  finanziaria  delle regioni e
          degli  altri  soggetti  pubblici  interessati,  nonche' gli
          eventuali    apporti    degli    enti   pubblici   preposti
          all'attuazione.
            3.  In  caso di mancata attivazione del programma oggetto
          dell'accordo   entro   i   termini  previsti  dal  medesimo
          programma,   la   copertura   finanziaria   assicurata  dal
          Ministero  della sanita' viene riprogrammata e riassegnata,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province autonome, in favore di
          altre  regioni  o enti pubblici interessati al programma di
          investimenti,  tenuto  conto  della capacita' di spesa e di
          immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi".

                              Art. 56.
                   (Fondo per progetti di ricerca)

   1.  E' istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti
di  ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla
tutela  della salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione
finanziaria  di  225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni
di  euro  a  decorrere  dall'anno  2004. Alla ripartizione del fondo,
istituito  nello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  tra  le diverse finalita' provvede il Presidente del
Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  della  salute  e per l'innovazione
tecnologica.   Con   lo  stesso  decreto  sono  stabiliti  procedure,
modalita'  e  strumenti  per l'utilizzo delle risorse, assicurando in
via  prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti
che abbiano ottenuto, negli anni prece denti, un eccellente risultato
nell'utilizzo  e  nella  capacita' di spesa delle risorse comunitarie
assegnate  e  delle  risorse  finanziarie  provenienti  dai programmi
quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.

      

                              Art. 57.
             (Commissione unica sui dispositivi medici)

   1.  Presso  il  Ministero  della  salute e' istituita, senza oneri
aggiuntivi  a  carico  del bilancio dello Stato, la Commissione unica
sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della
salute,  con  il  compito  di definire e aggiornare il repertorio dei
dispositivi  medici,  di  classificare  tutti  i prodotti in classi e
sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
   2.  La  Commissione  unica  sui dispositivi medici e' nominata con
decreto  del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni
parlamentari,  e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente
da  lui  designato  ed  e'  composta  da  cinque  membri nominati dal
Ministro  della  salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  da  sette  membri  nominati  dalla  Conferenza dei
presidenti  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di
Bolzano.  Sono,  inoltre, componenti di diritto il Direttore generale
della  Direzione  generale  della  valutazione dei medicinali e della
farmacovigilanza   del   Ministero   della  salute  e  il  presidente
dell'istituto superiore di sanita' o un suo direttore di laboratorio.
   3.  La  Commissione dura in carica due anni e i componenti possono
essere confermati una sola volta.
   4.  La  Commissione  puo' invitare a partecipare alle sue riunioni
esperti nazionali e stranieri.
   5. Le aziende sanitarie devono espone on line via Internet i costi
unitari    dei    dispositivi   medici   acquistati   semestralmente,
specificando  aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono
essere  disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate
almeno ogni sei mesi.

      

                              Art. 58.
               (Incentivi per la ricerca farmaceutica)

   1.  Nell'ambito  della  procedura negoziale del prezzo dei farmaci
innovativi   registrati   con  procedura  centralizzata  o  di  mutuo
riconoscimento  e'  riconosciuto  un  sistema  di  "premio di prezzo"
(premium   price)   alle   aziende   farmaceutiche   che   effettuano
investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo
sviluppo  del  settore  farmaceutico.  Tale  procedura  negoziale  si
applica   anche   ai  farmaci  innovativi  registrati  con  procedura
nazionale  ove  l'Italia  sia  designata  Paese di riferimento per la
procedura di mutuo riconoscimento in Europa.
   2.  Il  "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entita' e'
sottoposta a verifica annuale, e' determinato sulla base dei seguenti
criteri  nell'ambito  delle disponibilita' finanziarie prefissate per
la spesa farmaceutica:
a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca;
b) rapporto   investimenti   in   officine  di  produzione  dell'anno
   considerato  rispetto  alla  media degli investimenti del triennio
   precedente;
c) livelli annuali delle esportazioni;
d) rapporto   incrementale  delle  esportazioni  (prodotti  finiti  e
   semilavorati) rispetto all'anno precedente;
e) numero  degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca,
   al  netto  del  personale  per il marketing, rapportato alla media
   degli addetti dei tre anni precedenti;
f) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul
   territorio   nazionale   ed   il   fatturato  relativo  agli  anni
   precedenti.  I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e
   l'entita'  massima  del  "premio  di prezzo" in rapporto al prezzo
   negoziato  sono definiti con decreto del Ministro della salute, di
   concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle finanze, delle
   attivita'  produttive  e dell'istruzione, dell'universita' e della
   ricerca,   su  proposta  del  Comitato  interministeriale  per  la
   programmazione   economica   (CIPE),  nei  limiti  di  un  importo
   finanziario  pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo
   per la spesa farmaceutica.

   3.  I  criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in
licenza.

      

                              Art. 59.
(Deducibilita' delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle
                       malattie neoplastiche)

   1.  Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore
a  500  euro,  effettuate  nei  primi  quattro mesi dell'anno 2003 da
persone  fisiche  a  favore  di  enti,  istituti, anche universitari,
pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge svolgono direttamente o
indirettamente  attivita'  di  studio  e di ricerca scientifica sulle
malattie  neoplastiche,  presso  laboratori  universitari, ospedali e
istituti,  sono  deducibili  dal  reddito complessivo determinato per
l'anno  2003  ai  sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.

      
                  Nota all'art. 59:
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986, n. 917, reca: "Approvazione del testo unico
          delle imposte sui redditi".

CAPO V
FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI

                              Art. 60.
         (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)

   1.  Gli  stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo  61  della  presente  legge nonche' le risorse del Fondo
unico  per  gli  incentivi  alle imprese di cui all'articolo 52 della
legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  limitatamente  agli  interventi
territorializzati  rivolti  alle  aree sottoutilizzate e segnatamente
alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n.  415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n.   488,   e   alle   disponibilita'  assegnate  agli  strumenti  di
programmazione  negoziata,  in  fase  di  regionalizzazione,  possono
essere  diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del
Consiglio   dei  ministri  in  maniera  non  delegabile.  La  diversa
allocazione,  limitata  esclusivamente agli interventi finanziati con
le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui
all'articolo  61  della  presente  legge,  eeffettuata  in  relazione
rispettivamente  allo stato di attuazione degli interventi finanziati
o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di
incentivazione.
   2.   Il  CIPE  informa  ogni  quattro  mesi  il  Parlamento  delle
operazioni  effettuate  in  base  al  comma  1. A tal fine i soggetti
gestori  delle  diverse forme di intervento, con la medesima cadenza,
comunicano  al  CIPE  i  dati sugli interventi effettuati, includenti
quelli sulla relativa localizzazione.
   3.  Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un
apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre
1998,  n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  dicembre  1992, n. 488, le disponibilita' assegnate
alla  programmazione  negoziata  per  patti  territoriali,  contratti
d'area  e  contratti  di  programma, nonche' le risorse che gli siano
allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli
interventi  citati,  nonche' quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8
della   legge   7   agosto  1997,  n.  266.  Gli  oneri  relativi  al
funzionamento  dell'istituto  per  la  promozione industriale, di cui
all'articolo   14,  comma  3,  della  legge  5  marzo  2001,  n.  57,
riguardanti  le  iniziative  e  le  attivita'  di  assistenza tecnica
afferenti  le  autorizzazioni  di spesa di cui al Fondo istituito dal
presente  comma,  gravano  su  detto  Fondo. A tal fine provvede, con
proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
   4.   Il   3   per   cento   degli  stanziamenti  previsti  per  le
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi
a  favore  dei  beni e delle attivita' culturali. Con regolamento del
Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali, da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto  con  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definiti  i  criteri  e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione
della quota percentuale di cui al precedente periodo.
   5.  Ai  fini  del riequilibrio socio-economico e del completamento
delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma
di  infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443,  puo' essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui
all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   6.  Per  le  attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative
alle  istruttorie  dei  patti  territoriali  e  dei contratti d'area,
nonche'  per  quelle  di  assistenza tecnico-amministrativa dei patti
territoriali,  il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato
a  corrispondere  i  compensi  previsti dalle convenzioni a suo tempo
stipulate  dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme  disponibili in relazione a quanto previsto dalle delibere CIPE
17  marzo  2000,  n.  31,  e  21  dicembre  2001,  n. 123, pubblicate
rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e
n.  88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attivita' produttive e'
altresi'  autorizzato,  aggiornando  le  condizioni operative per gli
importi  previsti  dalle  convenzioni,  a  stipulare  con  gli stessi
soggetti  contratti  a  trattativa privata per il completamento delle
attivita' previste dalle stesse convenzioni.

      
                  Note all'art. 60:
              -  Il  testo dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1998,
          n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
          lo sviluppo) e' il seguente:
              "Art.  52 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese e
          disposizioni  concernenti  le  grandi  imprese  in stato di
          insolvenza).  - 1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e
          dell'art.  7,  comma  9,  del  decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  123,  si  applicano,  a decorrere dal 1999, alle
          autorizzazioni  legislative  di spesa ed ai rifinanziamenti
          concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   previo   parere   delle
          commissioni   parlamentari   competenti,   e'  disposta  la
          ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari
          interventi.
              3.  Il  decreto  legislativo previsto dall'art. 1 della
          legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione
          straordinaria  delle grandi imprese in stato di insolvenza,
          e'  emanato  entro  il  30 settembre  1999,  sulla base dei
          principi  e  dei  criteri direttivi indicati nella medesima
          legge.
              4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  al  fine  di consentire il
          perseguimento   delle   finalita'   di  salvaguardia  delle
          attivita'  produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto
          conto  dell'interesse  dei  creditori,  puo' autorizzare la
          prosecuzione  dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore
          anno,  oltre  i  termini di cui al primo e al secondo comma
          dell'art.  2  del  decreto  - legge 30 gennaio 1979, n. 26,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
          n.  95,  e  successive  modificazioni.  Detta previsione si
          applica    anche    nei    confronti   delle   imprese   in
          amministrazione  straordinaria  per  le  quali  la scadenza
          dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998".
              -  Il  titolo  del  decreto - legge 22 ottobre 1992, n.
          415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1992,  n.  488,  e'  il  seguente: "Modifiche della legge 1
          marzo   1986,   n.  64,  in  tema  di  disciplina  organica
          dell'intervento  straordinario nel Mezzogiorno" (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249).
              - Il testo del comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto
          1997,  n.  266  (Interventi  urgenti  per l'economia) e' il
          seguente:
              "6.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle agevolazioni di cui alla legge 1
          marzo   1986,   n.   64,   sono  utilizzate  dal  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per la
          concessione  dei  benefici  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  -  legge  22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488".
              - Il testo del comma 3 dell'art. 14 della legge 5 marzo
          2001,   n.  57  (Disposizioni  in  materia  di  apertura  e
          regolazione dei mercati) e' il seguente:
              "3.  A  decorrere  dall'esercizio finanziario 2001, gli
          oneri  per il finanziamento delle iniziative che l'Istituto
          per  la  promozione  industriale (IPI) assume sulla base di
          programmi  di  sostegno  delle iniziative per la promozione
          imprenditoriale  sull'intero  territorio  nazionale gravano
          sulle disponibilita' del Fondo unico per gli incentivi alle
          imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448".
              -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  17  della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Il titolo della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' il
          seguente:  "Delega  al Governo in materia di infrastrutture
          ed  insediamenti  produttivi strategici ed altri interventi
          per  il  rilancio  delle  attivita' produttive" (pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale   27 dicembre  2001,  n.  299,
          supplemento ordinario).
              -  Il  testo  del  comma  21  dell'art. 145 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2001), e' il seguente:
              "21.  Gli  oneri  per il completamento del programma di
          metanizzazione  del  Mezzogiorno,  di cui all'art. 11 della
          legge  28 novembre  1980, n. 784, sono posti a carico delle
          risorse  stanziate dalla presente legge per la prosecuzione
          degli  interventi  per  le aree depresse di cui all'art. 1,
          comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari
          a  lire  150  miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
          2003".
              -  La delibera CIPE 17 marzo 2000, n. 31, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2000, n. 125.
              -  La  delibera  CIPE  21 dicembre  2001,  n.  123,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2002, n. 88.

                              Art. 61.
(Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)

   1.  A  decorrere  dall'anno 2003 e' istituito il Fondo per le aree
sottoutilizzate,  coincidenti  con  l'ambito  territoriale delle aree
depresse  di  cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al quale
confluiscono  le  risorse  disponibili autorizzate dalle disposizioni
legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con
finalita'  di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche'  la  dotazione  aggiuntiva  di 400 milioni di euro per l'anno
2003,  di  650  milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di
euro per l'anno 2005.
   2.  A  decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo
11,  comma  3,  lettera  f),  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
   3.  Il  Fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli  interventi
previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui  al  comma 1, con
apposite  delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale
di   destinazione   territoriale  delle  risorse  disponibili  e  per
finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche':
a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono  finalizzate le
   risorse  stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di
   cui  all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque
   realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di
   cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei
   metodi  indicati  all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n.
   448;
b) per  gli  incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare
   l'efficacia  complessiva  dell'intervento  e  la  sua  rapidita' e
   semplicita',  sulla  base dei risultati ottenuti e degli indirizzi
   annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a
   rispondere alle esigenze del mercato.

   4.  Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti
massimi  di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
   5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da  sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita'
di   attuazione   degli   interventi   previsti   dalle  disposizioni
legislative  di  cui  al  comma  1,  anche  al fine di dare immediata
applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino
all'adozione  delle  delibere  di  cui  al  presente  comma,  ciascun
intervento   resta  disciplinato  dalle  disposizioni  di  attuazione
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
   6.  Al  fine  di  dare  attuazione al comma 3, il CIPE effettua un
monitoraggio  periodico  della domanda rivolta ai diversi strumenti e
del  loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle
azioni   di  monitoraggio  gia'  in  atto,  di  specifici  contributi
dell'ISTAT  e  delle  Camere  di  commercio, industria, artigianato e
agricoltura.  Entro  il  30  giugno  di ogni anno il CIPE approva una
relazione   sugli   interventi   effettuati   nell'anno   precedente,
contenente  altresi'  elementi  di  valutazione sull'attivita' svolta
nell'anno  in  corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze trasmette tale relazione al
Parlamento.
   7.  Partecipano  in  via  ordinaria  alle  riunioni  del CIPE, con
diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di
presidente  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, e il
presidente  della  Conferenza  dei  presidenti  delle regioni e delle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, o un suo delegato, in
rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del
CIPE relative all'utilizzo del Fondo di cui al presente articolo sono
trasmesse  al  Parlamento  e di esse viene data formale comunicazione
alle competenti Commissioni.
   8.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti,
le   occorrenti   variazioni  di  bilancio  in  termini  di  residui,
competenza  e  cassa  tra  le  pertinenti unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
   9.  Le  economie  derivanti  da  provvedimenti  di revoca totale o
parziale  delle  agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge
23  giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1995,  n. 341, nonche' quelle di cui all'articolo 8, comma 2,
della  legge  7  agosto  1997,  n. 266, sono utilizzate dal Ministero
delle  attivita'  produttive  per  la  copertura  degli oneri statali
relativi   alle   iniziative   imprenditoriali   comprese  nei  patti
territoriali  e per il finanziamento di nuovi contratti di programma.
Per  il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari
al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree sottoutilizzate
del  Centro-Nord,  ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe
previste  dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce   la  Comunita'  europea,  nonche'  alle  aree  ricomprese
nell'obiettivo  2,  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999.
   10.  Le  economie  derivanti  da  provvedimenti di revoca totale o
parziale  delle  agevolazioni  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero
delle attivita' produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato  decreto-legge  n.  415 del 1992, anche, nel limite del 30 per
cento  delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti
di  programma.  Per  il finanziamento di nuovi contratti di programma
una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree
depresse  del  Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo  1,  di cui al
citato  regolamento  (CE)  n.  1260/1999,  e una quota pari al 15 per
cento  alle  aree  sottoutilizzate  del Centro-Nord, ricomprese nelle
aree  ammissibili  alle  deroghe  previste  dal  citato  articolo 87,
paragrafo  3,  lettera  c),  del Trattato che istituisce la Comunita'
europea,  nonche'  alle  aree  ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al
predetto regolamento.
   11.  All'articolo  18  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, dopo il comma 1, einserito il seguente:
   "1-bis.   Sono   esclusi  dal  finanziamento  i  progetti  che  si
riferiscono  a  settori  esclusi  o  sospesi  dal  CIPE,  con propria
delibera,  sentita  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da
disposizioni comunitarie "
   12.  All'articolo  23  del  decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, dopo il comma 3, einserito il seguente:
   "3-bis.  La societa' di cui al comma 1 puo' essere autorizzata dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ad  effettuare,  con  le
modalita'  da  esso  stabilite ed a valere sulle risorse del fondo di
cui  all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i
mutui  di  cui  al  presente  decreto.  Alle  predette  operazioni di
cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15
della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I
ricavi  rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo
fondo  per  essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente
decreto.  Dell'entita'  e  della  destinazione dei ricavi suddetti la
societa' informa quadrimestralmente il CIPE".
   13.  Nei  limiti  delle  risorse  di cui al comma 3 possono essere
concesse  agevolazioni  in  favore  delle imprese operanti in settori
ammissibili  alle  agevolazioni  ai  sensi  del  decreto-legge del 22
ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre  1992,  n.  488,  ed aventi sede nelle aree ammissibili alle
deroghe  previste  dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del
Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del  Consiglio,  del  21  giugno  1999, che investono, nell'ambito di
programmi  di  penetrazione  commerciale,  in  campagne pubblicitarie
localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione
e' riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento
che  eccedono  il  totale  delle  spese  pubblicitarie dell'esercizio
precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalita'
regionale,  nel  rispetto dei limiti della regola "de minimis" di cui
al  regolamento  (CE)  n.  69/2001  della Commissione, del 12 gennaio
2001.  Il  CIPE,  con  propria  delibera  da  sottoporre al controllo
preventivo   della   Corte   dei  conti,  stabilisce  le  risorse  da
riassegnare  all'unita'  previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di
proventi"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  ed  indica  la  data  da  cui decorre la facolta' di
presentazione  e  le modalita' delle relative istanze. I soggetti che
intendano  avvalersi  dei  contributi di cui al presente comma devono
produrre  istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta
giorni  a  comunicare  il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine
cronologico  delle  domande  pervenute.  Qualora  l'utilizzazione del
contributo    esposta    nell'istanza    non    risulti   effettuata,
nell'esercizio  di  imposta  cui si riferisce la domanda, il soggetto
interessato  decade  dal  diritto al contributo e non puo' presentare
una  nuova  istanza  nei  dodici  mesi  successivi  alla  conclusione
dell'esercizio fiscale.

      
                  Note all'art. 61:
              -  Il testo del comma 3, lettera f), dell'art. 11 della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni
          (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
              "3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a)-e) (Omissis).
                f)  gli  stanziamenti  di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale".
              -  Il  testo dell'art. 1 della legge 30 giugno 1998, n.
          208  (Attivazione  delle  risorse  preordinate  dalla legge
          finanziaria   per   l'anno  1998,  al  fine  di  realizzare
          interventi  nelle  aree  depresse.  Istituzione di un Fondo
          rotativo  per  il finanziamento dei programmi di promozione
          imprenditoriale nelle aree depresse), e' il seguente:
              "Art.  1.  -  1.  Per  assicurare la prosecuzione degli
          interventi  di  cui all'art. 1 del decreto - legge 25 marzo
          1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          23 maggio 1997, n. 135, e' autorizzata la spesa complessiva
          di  lire 12.200 miliardi per il periodo 1999 - 2004, di cui
          lire  1.700  miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100 miliardi
          per  ciascuno  degli  anni  dal  2000  al 2004. A decorrere
          dall'anno 1999, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
          lettera  d),  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  come
          sostituito  dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
          Le predette risorse affluiscono al Fondo di cui all'art. 19
          del  decreto  legislativo  3 aprile  1993,  n.  96,  e sono
          ripartite    dal    Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione  economica (CIPE), sentite le indicazioni di
          priorita' della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  tenuto  conto,  nella destinazione delle medesime
          risorse,  della  necessita'  di completare le opere situate
          nelle  aree  depresse,  commissariate ai sensi dell'art. 13
          del  decreto  - legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 23 maggio 1997, n. 135, per le
          quali l'amministrazione proponente accerti le condizioni di
          attualita' e di cantierabilita'.
              2.   Al  fine  di  consentire  il  completamento  degli
          interventi di cui all'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n.
          526,  realizzati  nelle  aree  depresse,  ricompresi tra le
          opere  commissariate  di  cui  al  comma  1,  e  al fine di
          riattivare  l'operativita' della legge 27 febbraio 1985, n.
          49,  con  particolare  riferimento  alla  promozione e allo
          sviluppo   di   piccole  e  medie  imprese  cooperative  di
          produzione  e lavoro nelle aree depresse, e' autorizzata la
          spesa  di  lire  2.550  milioni  per  l'anno 1999 e di lire
          73.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
              3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2,
          pari  a  lire  1.702.550  milioni  per  l'anno 1999, a lire
          2.173.100  milioni  per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e a
          lire  2.100  miliardi  per  ciascuno degli anni dal 2002 al
          2004,  si  provvede  per  gli  anni  1999  e 2000, mediante
          utilizzo   delle  proiezioni  per  i  medesimi  anni  dello
          stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998
          -  2000,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base di
          conto  capitale  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1998,  parzialmente
          utilizzando    l'accantonamento    relativo   al   medesimo
          Ministero.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              4.  Per  consentire la concessione e l'erogazione delle
          agevolazioni  previste  dall'art. 1, comma 2, del decreto -
          legge    22 ottobre   1992,   n.   415,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, con
          riferimento  alle istanze presentate nel 1998, il Ministero
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  e'
          autorizzato   ad   utilizzare,  nei  limiti  delle  risorse
          assegnate  dal  CIPE,  le  disponibilita'  esistenti  nelle
          sezioni   del   Fondo   di  cui  all'art.  14  della  legge
          17 febbraio  1982,  n.  46.  Le  somme  utilizzate  per  le
          predette  finalita'  saranno  reintegrate  a  valere  sulle
          risorse stanziate dai commi 1 e 2.
              5.  E' istituito un Fondo rotativo per il finanziamento
          dei  programmi  di  promozione  imprenditoriale  nelle aree
          depresse.  Per  tale  finalita'  e' autorizzata la spesa di
          lire  50  miliardi per il 1998. Il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica e' autorizzato a
          far  confluire  nel  Fondo  i  cofinanziamenti  dell'Unione
          europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree
          depresse. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  e  sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  sono  definite  le
          modalita' di funzionamento del Fondo. Le disponibilita' del
          Fondo sono assegnate con delibera del CIPE, su proposta del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  anche per il riordino e l'attivita' del sistema
          nazionale   di   promozione   imprenditoriale  tra  cui  le
          occorrenze  relative  alla costituzione di una societa' per
          azioni  incaricata del predetto riordino, e per l'attivita'
          delle  agenzie  regionali  e  locali,  sentita  la predetta
          Conferenza  unificata.  A  tale  Fondo  possono accedere le
          societa' e le agenzie di promozione e le altre societa' che
          presentano  progetti,  anche  di  carattere  generale, e le
          relative   istruttorie   sono   svolte   con  le  modalita'
          corrispondenti  a  quelle  previste  per  l'attuazione  del
          predetto  decreto  - legge n. 415 del 1992, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  n.  488  del  1992. All'onere
          derivante  dall'attuazione  del  presente comma si provvede
          mediante  riduzione  di  lire  50  miliardi per il 1998 del
          Fondo  di  cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile
          1993,  n.  96,  considerando corrispondentemente ridotte le
          altre finalizzazioni".
              -  Il  testo dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2002), e' il
          segente:
              "Art.  73  (Assegnazione di fondi). - 1. I fondi di cui
          alla  legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla
          presente  legge,  sono  assegnati  a  progetti  selezionati
          secondo  criteri  di  avanzamento progettuale e di coerenza
          programmatica,  con  particolare riferimento alle priorita'
          della programmazione comunitaria 2000 - 2006, e con ricorso
          a  metodi  premiali; tali criteri e metodi sono attuati con
          le procedure di cui all'art. 19, comma 5 - bis, del decreto
          legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
              2.  Il limite di impegno quindicennale, di cui all'art.
          50,  comma  1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,  per  la  costruzione  della  superstrada  a  pedaggio
          Pedemontana Veneta, e' assegnato alla regione Veneto".
              -  Il  testo del comma 6 - bis dell'art. 11 - ter della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
          e' il seguente:
              "6   -   bis.  Le  disposizioni  che  comportano  nuove
          o maggiori  spese  hanno effetto entro i limiti della spesa
          espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
          legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
          dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
          l'anno in corso alla medesima data".
              -  Il  testo  dell'art. 1 del decreto - legge 23 giugno
          1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto  1995,  n.  341  (Misure  dirette ad accelerare il
          completamento  degli interventi pubblici e la realizzazione
          dei nuovi interventi nelle aree depresse), e' il seguente:
              "Art.  1  (Agevolazioni  in  forma automatica). - 1. Ai
          fini  dell'immediato  avvio dell'intervento ordinario nelle
          aree   depresse,   le   somme   individuate   dal  Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione economica (CIPE)
          per  consentire  l'erogazione  di  incentivi industriali in
          forma   automatica   nelle  aree  depresse  del  territorio
          nazionale  ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge
          23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita
          sezione   del   fondo   di  cui  all'art.  14  della  legge
          17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del
          decreto-legge  8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito dalla
          legge   7 aprile   1995,   n.   104,   per  essere  versate
          trimestralmente  all'entrata  del  bilancio  dello Stato in
          relazione agli interventi di cui al comma 2.
              2.  Ai  sensi  dell'art.  9, comma 3, del decreto-legge
          23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          nel  rispetto  dei  principi  e  degli  indirizzi stabiliti
          dall'Unione  europea per gli incentivi nelle aree depresse,
          nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al comma 1, individua
          l'ammontare  massimo  dell'agevolazione, la tipologia degli
          investimenti   ammissibili   alle   agevolazioni  in  forma
          automatica,   detta   le   modalita'   e  le  procedure  di
          attuazione,  approvando  altresi'  un  apposito  modello di
          documento   dal   quale  dovra'  risultare  in  particolare
          l'investimento  da effettuare e l'importo del beneficio. Il
          documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello,
          sara'  utilizzato  dal beneficiario delle agevolazioni, che
          si  avvale  del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre
          1991,  n.  413,  e  successive  modificazioni, solo dopo la
          liquidazione  finale  delle agevolazioni stesse, effettuata
          sulla   base  di  una  verifica  di  regolarita'  meramente
          formale,  per il pagamento di imposte che affluiscono sullo
          stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita'
          di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo
          di corrispondente regolazione contabile per i concessionari
          della  riscossione,  ai quali viene concessa una tolleranza
          di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da
          emanarsi  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma
          3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le
          norme   attuative   sulla   regolazione   contabile  per  i
          concessionari della riscossione.
              3.  Il  documento  di  cui  al comma 2 e' presentato al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          ai   fini   della  prenotazione  delle  risorse.  L'importo
          dell'agevolazione  in  forma  automatica  e' pari al 60 per
          cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite
          dalla  Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma
          automatica  esclude  ogni  possibilita'  di  richiedere  ed
          ottenere,  a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti,
          altre  agevolazioni.  La  limitazione  del 60 per cento non
          vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite
          da    disposizioni   normative   finalizzate   a   favorire
          specialmente    l'occupazione,    sempre    nel    rispetto
          dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.
              4.  Ai  fini  della  fruizione dell'agevolazione, entro
          diciotto   mesi  dalla  presentazione  del  documento  come
          prevista   dal   comma  3,  l'investimento  deve  risultare
          effettuato  ed  interamente pagato l'importo delle relative
          spese.
              5.  Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al
          soggetto   beneficiario   delle   agevolazioni   in   forma
          automatica,  che  abbia  rilasciato false dichiarazioni, il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da
          due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
              6.  Nel  periodo intercorrente tra la presentazione del
          documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e' tenuto
          ad  acquisire  la  documentazione  antimafia  ai  sensi del
          decreto  legislativo  8  agosto  1994, n. 490, e successive
          modificazioni".
              - Il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 7 agosto
          1997,  n.  266  (Interventi  urgenti per l'economia), e' il
          seguente:
              "2.  Al  fine  di sviluppare le attivita' produttive di
          piccole  e  medie  imprese  nel  territorio  nazionale sono
          concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione
          europea  in  materia  di  aiuti  statali alle imprese e nei
          corrispondenti  limiti  compatibili con gli stanziamenti di
          bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi
          in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non
          cumulabili   per   il   medesimo   investimento  con  altre
          agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo
          previsti  affluiscono  al  fondo  di  cui all'art. 14 della
          legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un ammontare complessivo
          pari all'autorizzazione di cui al comma 5".
              -  Il  testo dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del
          Trattato   che  istituisce  la  Comunita'  europea,  e'  il
          seguente:
              "3.  Possono  considerarsi  compatibili  con il mercato
          comune:
                a) - b) (Omissis);
                c) gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse".
              -  Il testo dell'obiettivo 2 di cui al Regolamento (CE)
          n.  1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 (Regolamento
          CE  n.  1260/1999  del Consiglio del 21 giugno 1999 recante
          disposizioni   generali   sui  Fondi  strutturali),  e'  il
          seguente:
                                                      "Obiettivo n. 2
              1. Le  regioni  in cui si applica l'obiettivo n. 2 sono
          quelle  aventi  problemi  strutturali  la cui riconversione
          economica  e  sociale  deve  essere  favorita conformemente
          all'art. 1, punto 2, e la cui popolazione o superficie sono
          sufficientemente   significative.   Esse   comprendono,  in
          particolare,  le  zone in fase di mutazione socio-economica
          nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in
          declino, le zone urbane in difficolta' e le zone dipendenti
          dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi.
              2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli
          interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone
          piu'  gravemente  colpite  e  nell'ambito  geografico  piu'
          appropriato.  La popolazione delle zone di cui al paragrafo
          1  rappresenta  al  massimo il 18% della popolazione totale
          della  Comunita'. Su tale base, la Commissione definisce un
          massimale  di  popolazione  per  Stato  membro in base agli
          elementi seguenti:
                a) popolazione  totale  delle  regioni  NUTS  III  di
          ciascuno  Stato  membro,  conformi  ai  criteri  di  cui ai
          paragrafi 5 e 6;
                b) gravita'   dei   problemi  strutturali  a  livello
          nazionale  in  ciascuno  Stato  membro  rispetto agli altri
          Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della
          disoccupazione  totale  e  della  disoccupazione  di  lunga
          durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
                c) necessita'  di  fare  in  modo  che ciascuno Stato
          membro   contribuisca  equamente  allo  sforzo  globale  di
          concentrazione  di  cui  al  presente  comma;  la riduzione
          massima   della  popolazione  delle  zone  cui  si  applica
          l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla
          popolazione  delle  zone  cui  si  applicano, nel 1999, gli
          obiettivi  n.  2  e  n.  5b  di cui al regolamento (CEE) n.
          2052/88.
              La  Commissione  trasmette  agli  Stati membri tutte le
          informazioni  di  cui dispone riguardo ai criteri di cui ai
          paragrafi 5 e 6.
              3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2,
          gli Stati membri propongono alla Commissione l'elenco delle
          zone significative che rappresentano:
                a) le   regioni  di  livello  NUTS  III,  o  le  zone
          maggiormente  colpite all'interno di tali regioni, conformi
          ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;
                b) le  zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7
          o  8  o ai criteri specifici dello Stato membro a norma del
          paragrafo 9.
              Gli   Stati  membri  trasmettono  alla  Commissione  le
          statistiche  e  le  altre  informazioni,  riferite  al piu'
          appropriato  livello geografico, che le sono necessarie per
          valutare le proposte.
              4.  Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo
          3,  la  Commissione,  in stretta concertazione con lo Stato
          membro  interessato  definisce  l'elenco  delle zone cui si
          applica  l'obiettivo  n.  2,  tenendo conto delle priorita'
          nazionali, senza pregiudizio dell'art. 6, paragrafo 2.
              Le  zone  conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6
          coprono  almeno  il 50% della popolazione delle zone cui si
          applica  l'obiettivo  n.  2 in ciascuno Stato membro, salvo
          eccezione    debitamente    giustificata   da   circostanze
          oggettive.
              5.  Le  zone  in  fase di mutazione socio-economica nel
          settore  dell'industria,  di  cui  al  paragrafo 1, debbono
          corrispondere  o  appartenere ad una unita' territoriale di
          livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
                a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
          comunitaria registrato negli ultimi tre anni;
                b) tasso   di  occupazione  nel  settore  industriale
          rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore alla
          media  comunitaria  per  qualsiasi  anno  di  riferimento a
          decorrere dal 1985;
                c) flessione  constatata dell'occupazione nel settore
          industriale  rispetto  all'anno  di riferimento di cui alla
          lettera b).
              6.  Le  zone  rurali  di  cui  al  paragrafo  1 debbono
          corrispondere  o  appartenere ad una unita' territoriale di
          livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
                a) densita'  di  popolazione inferiore a 100 abitanti
          per  km2,  oppure  tasso  di  occupazione  in  agricoltura,
          rispetto  all'occupazione  complessiva, pari o superiore al
          doppio  della  media  comunitaria  per  qualsiasi  anno  di
          riferimento a decorrere dal 1985; oppure
                b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
          comunitaria   registrato  negli  ultimi  tre  anni,  oppure
          diminuzione della popolazione rispetto al 1985.
              7.  Le  zone  urbane  di  cui  al paragrafo 1 sono zone
          densamente  popolate,  conformi  ad  almeno uno dei criteri
          seguenti:
                a) tasso  di disoccupazione di lunga durata superiore
          alla media comunitaria;
                b) elevato  livello  di poverta', comprese condizioni
          abitative precarie;
                c) situazione ambientale particolarmente degradata;
                d) elevato tasso di criminalita' e di delinquenza;
                e) basso livello d'istruzione della popolazione.
              8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1
          sono  zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel
          settore  dalla  pesca  rispetto all'occupazione complessiva
          raggiunge un livello significativo e che sono confrontate a
          problemi    socio-economici   strutturali   connessi   alla
          ristrutturazione   del   settore,  la  quale  comporta  una
          diminuzione  significativa del numero di posti di lavoro in
          detto settore.
              9.  L'intervento  comunitario  puo' estendersi ad altre
          zone,  con  popolazione  o  superficie  significative,  che
          rientrano in una delle seguenti tipologie:
                a) zone  conformi  ai  criteri di cui al paragrafo 5,
          contigue  ad una zona industriale; zone conformi ai criteri
          di  cui  al  paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone
          conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6,
          contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1;
                b) zone   rurali   aventi   problemi  socio-economici
          conseguenti  all'invecchiamento  o  alla  diminuzione della
          popolazione attiva del settore agricolo;
                c) zone che, a motivo di caratteristiche importanti e
          verificabili,  hanno  o  corrono  il rischio di avere gravi
          problemi   strutturali   oppure   un   elevato   tasso   di
          disoccupazione  causato da una ristrutturazione in corso, o
          prevista,  di una o piu' attivita' determinanti nei settori
          agricolo, industriale o dei servizi.
              10.  Una  zona  puo' essere ammissibile soltanto ad uno
          degli obiettivi n. 1 o n. 2.
              11.  L'elenco  delle  zone  e'  valido per sette anni a
          decorrere dal 1 gennaio 2000.
              Su  proposta  di  uno  Stato  membro e in caso di grave
          crisi  in  una  regione,  la  Commissione  puo'  modificare
          l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto
          dei  paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di
          popolazione  interessata all'interno di ciascuna regione di
          cui all'art. 13, paragrafo 2.".
              -  Il  testo  del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge
          22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Modifiche della legge
          1  marzo  1986,  n.  64,  in  tema  di  disciplina organica
          dell'intervento   straordinario   nel  Mezzogiorno)  e'  il
          seguente:
              "2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
          economica  (CIPE)  e  il  Comitato interministeriale per il
          coordinamento    della    politica    industriale   (CIPI),
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          conversione  del presente decreto, previa determinazione di
          indirizzo   del  Consiglio  dei  Ministri,  definiscono  le
          disposizioni  per  la concessione delle agevolazioni, sulla
          base dei seguenti criteri:
                a) le  agevolazioni  sono  calcolate  in "equivalente
          sovvenzione  netto  secondo  i criteri e nei limiti massimi
          consentiti   dalla   vigente   normativa   della  Comunita'
          economica  europea  (CEE)  in  materia  di concorrenza e di
          aiuti regionali;
                b) la  graduazione  dei  livelli  di sovvenzione deve
          essere  attuata  secondo  un'articolazione  territoriale  e
          settoriale  e  per  tipologia  di  iniziative che concentri
          l'intervento   straordinario   nelle   aree   depresse  del
          territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
          condizioni  delle  aree  montane,  nei  settori  a maggiore
          redditivita'   anche   sociale  identificati  nella  stessa
          delibera;
                c) le   agevolazioni   debbono   essere   corrisposte
          utilizzando  meccanismi  che  garantiscano  la  valutazione
          della  redditivita'  delle  iniziative  ai  fini della loro
          selezione,  evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
          la  massima  trasparenza  mediante  il rispetto dell'ordine
          cronologico  nell'esame  delle  domande  ed  il  ricorso  a
          sistemi  di  monitoraggio  e,  per le iniziative di piccole
          dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
          sistemi di tutoraggio;
                d) gli  stanziamenti  individuati  dal  CIPI  per  la
          realizzazione  dei  singoli  contratti  di  programma e gli
          impegni   assunti   per  le  agevolazioni  industriali  con
          provvedimento   di  concessione  provvisoria  non  potranno
          essere   aumentati   in   relazione   ai  maggiori  importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo".
              - Il testo dell'obiettivo 1 del gia' citato regolamento
          (CE) n. 1260/1999 e' il seguente:
                                                      "Obiettivo n. 1
              1.  L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti
          al  livello II della nomenclatura delle unita' territoriali
          statistiche  (NUTS  II) il cui prodotto interno lordo (PIL)
          pro  capite,  misurato sulla base degli standard del potere
          d'acquisto  e  calcolato con riferimento ai dati comunitari
          disponibili  degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo
          1999, e' inferiore al 75% della media comunitaria.
              Esso   concerne  inoltre  le  regioni  ultraperiferiche
          (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole
          Canarie),  tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone
          rientranti  nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n.
          6  dell'atto  di  adesione  dell'Austria, della Finlandia e
          della Svezia, durante il periodo 1995-1999.
              2.  La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo
          1,  primo  comma,  stabilisce l'elenco delle regioni cui si
          applica  l'obiettivo  n.  1, salvo il disposto dell'art. 6,
          paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma.
              Tale  elenco e' valido per sette anni a decorrere dal 1
          gennaio 2000.".
              -   Il  testo  dell'art.  18  del  decreto  legislativo
          21 aprile        2000,        n.       185       (Incentivi
          all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
          dell'art.  45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144)
          cosi'  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  18  (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere
          finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal
          CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative
          nei  settori  della  produzione di beni, della fornitura di
          servizi  e  del commercio e la cui realizzazione avvenga in
          forma di ditta individuale.
              1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si
          riferiscono  a  settori  esclusi  o  sospesi  dal CIPE, con
          propria  delibera,  sentita  la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitarie.
              2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
                a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni
          al netto dell'IVA;
                b) si  riferiscono  a  settori  esclusi o sospesi dal
          CIPE o da disposizioni comunitarie.".
              -  Il  testo  dell'art.  23  del  gia'  citato  decreto
          legislativo  n.  185/2000,  come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  23  (Disposizioni  di  attuazione).  -  1.  Alla
          societa'   Sviluppo  Italia  S.p.a.,  costituita  ai  sensi
          dell'art.  1  del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
          e'  affidato  il  compito  di  provvedere alla selezione ed
          erogazione   delle   agevolazioni,   anche  finanziarie,  e
          all'assistenza  tecnica  dei  progetti  e  delle iniziative
          presentate   ai   fini   della   concessione  delle  misure
          incentivanti previste nel presente decreto legislativo.
              2.  Nell'attuazione  delle attribuzioni di cui al comma
          1,  la  societa'  Sviluppo  Italia  S.p.a. stipula apposita
          convenzione  triennale  con il Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  sentito  il Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della  programmazione  economica,  entro  il
          sessantesimo  giorno  dalla data di emanazione del presente
          decreto.
              3.  La  societa'  di  cui  al  comma 1 e' autorizzata a
          stipulare  contratti  di  finanziamento  con  i beneficiari
          delle misure previste dal presente decreto.
              3-bis.  La  societa'  di  cui  al  comma  1 puo' essere
          autorizzata  dal Ministero dell'economia e delle finanze ad
          effettuare,  con le modalita' da esso stabilite ed a valere
          sulle risorse del fondo di cui all'art. 27, comma 11, della
          legge  23 dicembre  1999,  n. 488, una o piu' operazioni di
          cartolarizzazione  dei  crediti maturati con i mutui di cui
          al   presente   decreto.   Alle   predette   operazioni  di
          cartolarizzazione  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  15  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  e
          successive   modificazioni.   I  ricavi  rinvenienti  dalle
          predette  operazioni  affluiscono  al  medesimo  fondo  per
          essere  riutilizzati  per gli interventi di cui al presente
          decreto.  Dell'entita'  e  della  destinazione  dei  ricavi
          suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE.
              4.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli
          18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".
              -  Il  titolo  del  regolamento  (CE)  n. 69/2001 della
          Commissione,   del   12 gennaio   2001,   e'  il  seguente:
          Regolamento  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e
          88  del  trattato  CE  agli  aiuti d'importanza minore ("de
          minimis") (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 010 del
          13 gennaio 2001).

                              Art. 62.
                    (Incentivi agli investimenti)

   1.   Al   fine  di  assicurare  una  corretta  applicazione  delle
disposizioni  in  materia  di agevolazioni per gli investimenti nelle
aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000,
n.   388,   e   successive  modificazioni,  nonche'  di  favorire  la
prevenzione     di     comportamenti     elusivi,     di    acquisire
all'amministrazione  i  dati  necessari  per  adeguati  monitoraggi e
pianificazioni  dei  flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni
utilizzi  dei  contributi,  attribuiti  nella  forma  di  crediti  di
imposta:
a) i   soggetti   che  hanno  conseguito  il  diritto  al  contributo
   anteriormente  alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia
   delle  entrate,  a  pena  di  decadenza  dal contributo conseguito
   automaticamente,  i  dati  occorrenti  per  la  ricognizione degli
   investimenti  realizzati  e, in particolare, quelli concernenti le
   tipologie  degli  investimenti,  gli identificativi dei contraenti
   con  i  quali  i  soggetti  interessati  intrattengono  i rapporti
   necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalita' di
   regolazione  finanziaria  delle  spese relative agli investimenti,
   l'ammontare  degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli
   ancora  da  utilizzare,  nonche' ogni altro dato utile ai predetti
   fini.  Tali  dati  sono  stabiliti con provvedimento del direttore
   dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data
   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, con il quale sono
   altresi' approvati il modello di comunicazione e il termine per la
   sua  effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I
   soggetti  di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli
   ulteriori  utilizzi  del  contributo  a  decorrere  dalla  data di
   entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere
   dal  10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi
   e'  consentita  nella  misura  non  superiore  al  rapporto tra lo
   stanziamento  in  bilancio,  pari a 450 milioni di euro per l'anno
   2003  e  a  250  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2004, e
   l'ammontare  complessivo  dei  crediti  d'imposta  conseguenti  ai
   contributi  maturati  e  non  utilizzati, risultante dalla analisi
   delle  comunicazioni  di  cui  al primo periodo. L'entita' massima
   della   predetta  misura  e'  determinata  con  provvedimento  del
   Ministero  dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
   Ufficiale   entro  il  termine  stabilito  per  la  ripresa  della
   utilizzazione dei contributi;
b) i  soggetti  che, a decorrere dall'8 luglio 2002, hanno conseguito
   l'assenso  dell'Agenzia  delle  entrate relativamente alla istanza
   presentata  ai  sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del
   2000   effettuano   la  comunicazione  di  cui  alla  lettera  a),
   sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo
   a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
   la  riprendono  a  decorrere  dal 10 aprile 2003. La ripresa della
   utilizzazione  dei contributi e' consentita fino a concorrenza del
   35  per  cento  del  suo  ammontare  complessivo nell'anno 2003 e,
   rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni
   successivi;
c) a  decorrere  dal  1  gennaio  2003 il contributo di cui al citato
   articolo  8 della legge n. 388 del 2000 e' attribuito, nella forma
   di  credito  di  imposta,  esclusivamente  per gli investimenti da
   effettuare   nelle   aree   ammissibili   alle   deroghe  previste
   dall'articolo  87,  paragrafo  3,  lettera  a),  del  Trattato che
   istituisce  la Comunita' europea, nonche' nelle aree delle regioni
   Abruzzo  e  Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
   87,  paragrafo  3,  lettera c), dello stesso Trattato, individuate
   dalla  Carta  italiana  degli  aiuti  a finalita' regionale per il
   periodo  2000-2006.  Nelle  aree  ammissibili alla deroga ai sensi
   dell'articolo  87, paragrafo 3, lettera a), del predetto Trattato,
   il  contributo spetta nel limite dell'85 per cento dell'intensita'
   fissata per tali aree dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
   regionale  per il periodo 2000-2006; nelle aree dell'Abruzzo e del
   Molise  ammesse  alla deroga, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo
   3,  lettera  c),  del  Trattato, il contributo spetta nella misura
   della  intensita'  fissata per tali aree dalla predetta Carta. Per
   gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe
   previste  dall'articolo  87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso
   Trattato,  diverse  da quelle di cui al primo e al secondo periodo
   della  presente  lettera, eattribuito un contributo nelle forme di
   credito  d'imposta  secondo  le  stesse  modalita' di cui al primo
   periodo,  nei  limiti  di  30  milioni di euro annui fino al 2006.
   L'efficacia   delle   disposizioni   del   periodo  precedente  e'
   subordinata,  ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
   istitutivo  della  Comunita' europea, alla preventiva approvazione
   da parte della Commissione europea;
d) i  soggetti  che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni
   di  cui alla lettera 1,), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per
   esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002,
   e  che  comunque  intendono  conseguire  il contributo di cui alla
   lettera  c),  a  decorrere  dalla  data  prevista  nella  medesima
   lettera,   rinnovano  l'istanza,  esponendo  un  importo  relativo
   all'investimento  non superiore a quello indicato nell'istanza non
   accolta,  nonche'  gli  altri  dati  di cui alla medesima istanza,
   integrati   con   gli   ulteriori   elementi   stabiliti   con  il
   provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate previsto
   dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al
   periodo precedente conservano l'ordine di priorita' conseguito con
   la  precedente  istanza  non accolta, ai sensi del comma 1-ter del
   citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000;
e) le  istanze  presentate  per  la  prima  volta  dai  soggetti  che
   intendono  effettuare  investimenti a decorrere dal 1 gennaio 2003
   contengono  le  indicazioni  di  cui  al  comma  1-bis  del citato
   articolo   8   della  legge  n.  388  del  2000,  come  modificato
   dall'articolo  10  del  citato  decreto-legge  n.  138  del  2002,
   integrate   con   gli   ulteriori   elementi   stabiliti   con  il
   provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate previsto
   dalla lettera a);
f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi
   delle  lettere  d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi
   del  contributo  suddivisi,  secondo  la pianificazione scelta dai
   soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza
   viene presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni caso,
   l'utilizzo  del  contributo, in relazione al singolo investimento,
   e'  consentito  esclusivamente  entro il secondo anno successivo a
   quello  nel  quale  e'  presentata  l'istanza e, in ogni caso, nel
   rispetto  di  limiti  di  utilizzazione  minimi e massimi pari, in
   progressione,  al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione
   dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo;
g) qualora  le  utilizzazioni  del  contributo pianificate ed esposte
   nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate
   nei  limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il
   soggetto  interessato  decade dal diritto al contributo e non puo'
   presentare  una  nuova  istanza prima dei dodici mesi successivi a
   quello nel quale la decadenza si e' verificata;
h) l'Agenzia  delle  entrate,  con riferimento alle istanze rinnovate
   ovvero  presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed
   e),  provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo
   8  della  legge  n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10
   del  citato  decreto-legge  n.  138  del  2002,  nei  limiti dello
   stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno
   degli anni dal 2003 al 2006;
i) i  soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato articolo
   8  della  legge  n.  388  del  2000,  indicano nella dichiarazione
   annuale  dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati
   gli investimenti il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi
   investimenti  effettuati suddivisi per area regionale interessata,
   l'ammontare  del contributo utilizzato in compensazione, il limite
   di  intensita'  di aiuto utilizzabile, nonche' ogni altro elemento
   ritenuto   utile  indicato  nelle  istruzioni  dei  modelli  della
   predetta dichiarazione.

   2.  E'  abrogato  il comma 1-quater dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
   3.  Al  comma  1  dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  come  modificato  dall'articolo  10,  comma  1, lettera b), del
decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8 agosto 2002, n. 178, le parole: "pari a 1.740 milioni
di  euro  per  ciascuno  degli anni dal 2003 al 2006" sono sostituite
dalle  seguenti: "pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740
milioni  di  euro  per  l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno
2005,  1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per
l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008".
   4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 335 milioni di euro per
l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.
   5.  I  contribuenti  titolari  di  reddito  d'impresa  o di lavoro
autonomo  che  hanno  dichiarato  ricavi  o compensi di ammontare non
superiore  a  5.164.569  euro  sospendono,  a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003,
l'effettuazione  della  compensazione  di  cui  all'articolo  17  del
decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti
d'imposta derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo   risultante   da   dichiarazioni   integrative,  presentate
successivamente al 30 settembre 2002.
   6.  In  caso  di  effettuazione della compensazione del credito in
violazione  di  quanto  stabilito  dal  comma  5  non si applicano le
riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13
del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
   7.  Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre
2002,  n.  253;  restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono  fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti
sulla base delle predette disposizioni.

      
                 Note all'art. 62:
              - Il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
          388  (legge  finanziaria  2001),  gia' modificato da ultimo
          dall'art.  1  del  decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
          convertito  con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002,
          n.  265,  come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  8  (Agevolazione per gli investimenti nella aree
          svantaggiate).  -  1.  Alle imprese che operano nei settori
          delle  attivita'  estrattive e manifatturiere, dei servizi,
          del   turismo,  del  commercio,  delle  costruzioni,  della
          produzione  e distribuzione di energia elettrica, vapore ed
          acqua   calda,   della  pesca  e  dell'acquacoltura,  della
          trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
          di  cui  all'allegato  I  del  Trattato  che  istituisce la
          Comunita'  europea,  e  successive modificazioni, che, fino
          alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del
          31 dicembre  2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree
          ammissibili  alle  deroghe previste dall'art. 87, paragrafo
          3, lettere a) e c), del citato Trattato, nonche' nelle aree
          delle  regioni  Abruzzo  e  Molise ammissibili alle deroghe
          previste  dall'art.  87,  paragrafo 3, lettere a) e c), del
          citato  Trattato,  individuate  dalla  Carta italiana degli
          aiuti  a  finalita'  regionale per il periodo 2000-2006, e'
          attribuito  un contributo nella forma di credito di imposta
          nei  limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per
          l'anno 2002 e pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003,
          1.740  milioni  di  euro  per l'anno 2004, 1.511 milioni di
          euro  per  l'anno  2005,  1.250  milioni di euro per l'anno
          2006,  700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di
          euro  per  l'anno  2008.  Ai  fini  dell'individuazione dei
          predetti  settori,  salvo  per  il  settore  della  pesca e
          dell'acquacoltura,  si rinvia alla disciplina di attuazione
          delle   agevolazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
          decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per le
          aree  ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87,
          paragrafo  3,  lettere a) e c), il credito compete entro la
          misura dell'85 per cento delle intensita' di aiuto previste
          dalla  Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per
          il   periodo   2000-2006.   Il  credito  d'imposta  non  e'
          cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o
          con  altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che
          fruiscono del credito di imposta.
              1-bis.  Per fruire del contributo le imprese inoltrano,
          in   via   telematica,   al  Centro  operativo  di  Pescara
          dell'Agenzia   delle   entrate  un'istanza  contenente  gli
          elementi     identificativi    dell'impresa,    l'ammontare
          complessivo   dei  nuovi  investimenti  e  la  ripartizione
          regionale  degli  stessi,  nonche'  l'impegno,  a  pena  di
          disconoscimento  del beneficio, ad avviare la realizzazione
          degli    investimenti    successivamente   alla   data   di
          presentazione  della  medesima istanza e comunque entro sei
          mesi dalla predetta data.
              1-ter.   L'Agenzia   delle  entrate  rilascia,  in  via
          telematica  e  con  procedura automatizzata, certificazione
          della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina
          le  istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo
          l'ordine   cronologico   di   presentazione,  alle  domande
          presentate   nell'anno   precedente   e   non  accolte  per
          esaurimento  dei  fondi  stanziati  e, tra queste, a quelle
          delle  piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
          I  del  regolamento  (CE) n. 70/2001 della Commissione, del
          12 gennaio  2001,  e  successivamente,  secondo l'ordine di
          presentazione,  alle altre domande. L'Agenzia delle entrate
          comunica  in  via  telematica,  entro  trenta  giorni dalla
          presentazione  delle domande, il diniego del contributo per
          la  mancanza  di  uno degli elementi di cui al comma 1-bis,
          ovvero  per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio
          si   intende   concesso   decorsi   trenta   giorni   dalla
          presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego
          da parte dell'Agenzia delle entrate.
              1-quater. (abrogato).
              1-quinquies.    Con    provvedimento    del   Direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  sono  stabilite le specifiche
          tecniche  per  la  trasmissione dei dati di cui ai commi 1,
          1-bis, 1-ter e 1-quater.
              1-sexies.   Per   le   modalita'   delle   trasmissioni
          telematiche  previste dal presente articolo si applicano le
          disposizioni  contenute  nell'art. 3 del regolamento di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n.  322, come sostituito dall'art. 3 del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001,
          n. 435.
              1-septies.   L'Agenzia   delle   entrate   provvede   a
          pubblicare,   con  cadenza  semestrale,  sul  proprio  sito
          Internet,  il  numero  delle istanze pervenute, l'ammontare
          totale   dei  contributi  concessi,  nonche'  quello  delle
          risorse finanziarie residue.
              2.  Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni
          di  beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e
          macchine ordinarie di ufficio di cui alla tabella approvata
          con  decreto  del  Ministro delle finanze 31 dicembre 1988,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.   27  del  2 febbraio  1989,  concernente  i
          "coefficienti  di  ammortamento  ,  destinati  a  strutture
          produttive  gia'  esistenti  o che vengono impiantate nelle
          aree  territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro
          costo  complessivo  eccedente  le cessioni e le dismissioni
          effettuate  nonche'  gli  ammortamenti  dedotti nel periodo
          d'imposta,  relativi  a  beni  d'investimento  della stessa
          struttura  produttiva.  Sono  esclusi  gli ammortamenti dei
          beni   che   formano  oggetto  dell'investimento  agevolato
          effettuati  nel  periodo  d'imposta  della  loro entrata in
          funzione.   Per   gli   investimenti   effettuati  mediante
          contratti  di  locazione  finanziaria,  si  assume il costo
          sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo
          non  comprende  le  spese  di  manutenzione.  Per le grandi
          imprese,   come   definite   ai   sensi   della   normativa
          comunitaria,  gli  investimenti  in  beni  immateriali sono
          agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli
          altri investimenti agevolati.
              3. (abrogato).
              4.   All'art.  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          18 dicembre  1997,  n.  466,  sono  aggiunte,  in  fine, le
          seguenti  parole:  "differenziabile in funzione del settore
          di attivita' e delle dimensioni dell'impresa, nonche' della
          localizzazione .
              5.  Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai
          nuovi  investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e
          va  indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso
          non  concorre  alla  formazione  del reddito ne' della base
          imponibile    dell'imposta    regionale   sulle   attivita'
          produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'art.
          63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, ed utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
          sensi  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241, a
          decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
              6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attivita'
          che  riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti
          a   discipline   comunitarie  specifiche,  ivi  inclusa  la
          disciplina   multisettoriale   dei   grandi   progetti,  e'
          riconosciuto  nel  rispetto  delle condizioni sostanziali e
          procedurali  definite dalle predette discipline dell'Unione
          europea  e  previa  autorizzazione  della Commissione delle
          Comunita'   europee.   Il   Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e  dell'artigianato  procede  all'inoltro  alla
          Commissione  della  richiesta di preventiva autorizzazione,
          ove  prescritta,  nonche'  al  controllo del rispetto delle
          norme    sostanziali    e   procedurali   della   normativa
          comunitaria.
              7.  Se  i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
          funzione  entro  il  secondo periodo d'imposta successivo a
          quello  della  loro  acquisizione o ultimazione, il credito
          d'imposta  e'  rideterminato  escludendo dagli investimenti
          agevolati  il  costo  dei  beni non entrati in funzione. Se
          entro  il  quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
          quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
          a  terzi,  destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio
          dell'impresa   ovvero   destinati  a  strutture  produttive
          diverse  da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,
          il  credito  d'imposta  e'  rideterminato  escludendo dagli
          investimenti  agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
          periodo  di  imposta  in cui si verifica una delle predette
          ipotesi  vengono  acquisiti  beni della stessa categoria di
          quelli  agevolati,  il  credito  d'imposta e' rideterminato
          escludendo  il  costo  non  ammortizzato degli investimenti
          agevolati  per  la  parte  che  eccede  i costi delle nuove
          acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
          le  disposizioni precedenti si applicano anche se non viene
          esercitato  il  riscatto.  Il  minore credito d'imposta che
          deriva  dall'applicazione  del  presente  comma  e' versato
          entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui
          redditi   dovuta   per  il  periodo  d'imposta  in  cui  si
          verificano le ipotesi ivi indicate.
              7-bis.   Con   decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie
          di  investimento per le imprese agricole e per quelle della
          prima  trasformazione  e  commercializzazione  ammesse agli
          aiuti,  in  osservanza  di  quanto  previsto  dal  piano di
          sviluppo  rurale  di  cui  al  citato  regolamento  (CE) n.
          1257/1999  e  di  quanto  previsto dall'art. 17 del decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
              8.  Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze,
          di  concerto  con  il  Ministero del tesoro, del bilancio e
          della   programmazione   economica   e   con  il  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  da
          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, verranno emanate disposizioni
          per  l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire
          la  corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali
          verifiche,   da   effettuare   dopo   almeno   dodici  mesi
          dall'attribuzione  del  credito  di  imposta, sono altresi'
          finalizzate   alla   valutazione   della   qualita'   degli
          investimenti   effettuati,   anche   al  fine  di  valutare
          l'opportunita'  di  effettuare  un  riequilibrio  con altri
          strumenti aventi analoga finalita'.".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 87, paragrafo 3,
          lettere  a)  e c), del Trattato che istituisce la Comunita'
          europea,   contenente   talune   deroghe   ai  principi  di
          incompatibilita' con il mercato comune degli aiuti concessi
          dagli  Stati  membri mediante risorse statali che falsano o
          minacciano di falsare la concorrenza:
              "3.  Possono  considerarsi  compatibili  con il mercato
          comune:
                a) gli   aiuti   destinati  a  favorire  lo  sviluppo
          economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
          anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
          sottoccupazione;
                b) (omissis);
                c) gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse;
                d) (omissis);
                e) (omissis).".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  7  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388  (legge finanziaria 2001), come
          modificato   da   ultimo   dall'art.  1  del  decreto-legge
          24 settembre  2002,  n.  209, convertito con modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 2002, n. 265:
              "Art.  7 (Incentivi per l'incremento dell'occupazione).
          - 1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1
          ottobre  2000  e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero
          dei  lavoratori  dipendenti con contratto di lavoro a tempo
          indeterminato  e'  concesso  un  credito  di  imposta. Sono
          esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              2.  Il  credito di imposta e' commisurato, nella misura
          di  lire  800.000  per  ciascun  lavoratore  assunto  e per
          ciascun  mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori
          con  contratto  di lavoro a tempo indeterminato rilevato in
          ciascun   mese   rispetto  al  numero  dei  lavoratori  con
          contratto   di  lavoro  a  tempo  indeterminato  mediamente
          occupati  nel  periodo  compreso tra il 1 ottobre 1999 e il
          30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base
          annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a
          tempo  indeterminato  e  a  tempo  determinato,  compresi i
          lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo,
          risulta   inferiore   o  pari  al  numero  complessivo  dei
          lavoratori   dipendenti  mediamente  occupati  nel  periodo
          compreso  tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per
          le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo
          parziale,   il   credito   d'imposta   spetta   in   misura
          proporzionale  alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle del
          contratto nazionale. Il credito d'imposta e' concesso anche
          ai  datori  di  lavoro  operanti  nel  settore agricolo che
          incrementano  il  numero  dei  lavoratori  operai, ciascuno
          occupato per almeno 230 giornate all'anno.
              3. L'incremento della base occupazionale va considerato
          al  netto  delle  diminuzioni occupazionali verificatesi in
          societa'  controllate  o  collegate ai sensi dell'art. 2359
          del  codice  civile  o  facenti  capo, anche per interposta
          persona,  allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono
          la  qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 ottobre
          2000,   ogni   lavoratore  dipendente  assunto  costituisce
          incremento   della   base   occupazionale.   I   lavoratori
          dipendenti  con  contratto  di  lavoro  a tempo parziale si
          assumono  nella  base occupazionale in misura proporzionale
          alle   ore   prestate   rispetto  a  quelle  del  contratto
          nazionale.
              4.   Il   credito  d'imposta,  che  non  concorre  alla
          formazione  del  reddito  e  del  valore  della  produzione
          rilevante  ai  fini  dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive  ne' ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e'  utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio 2001,
          esclusivamente   in  compensazione  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
              5.  Il  credito  d'imposta  di  cui al comma 1 spetta a
          condizione che:
                a) i  nuovi  assunti  siano  di  eta' non inferiore a
          25 anni;
                b) i  nuovi  assunti  non abbiano svolto attivita' di
          lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o
          siano  portatori  di  handicap  individuati  ai sensi della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104;
                c) siano  osservati  i contratti collettivi nazionali
          anche  con  riferimento  ai  soggetti  che  non  hanno dato
          diritto al credito d'imposta;
                d) siano  rispettate  le  prescrizioni sulla salute e
          sulla   sicurezza   dei  lavoratori  previste  dal  decreto
          legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e  dal  decreto
          legislativo  14 agosto  1996,  n.  494,  e  loro successive
          modificazioni,  nonche'  dai successivi decreti legislativi
          attuativi  di direttive comunitarie in materia di sicurezza
          ed igiene del lavoro.
              6.  Nel  caso  di  impresa  subentrante  ad altra nella
          gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati,
          comunque    assegnata,    il   credito   d'imposta   spetta
          limitatamente  al  numero  di  lavoratori  assunti  in piu'
          rispetto a quello dell'impresa sostituita.
              7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni
          non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di
          importo  superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale
          e  contributiva  in  materia  di  lavoro dipendente, ovvero
          violazioni  alla  normativa  sulla salute e sulla sicurezza
          dei    lavoratori,   prevista   dal   decreto   legislativo
          19 settembre  1994,  n.  626,  e  dal  decreto  legislativo
          14 agosto  1996,  n.  494, e loro successive modificazioni,
          nonche'  dai  successivi  decreti  legislativi attuativi di
          direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del
          lavoro,  commesse  nel  periodo  in  cui  si  applicano  le
          disposizioni  del presente articolo e qualora siano emanati
          provvedimenti   definitivi  della  magistratura  contro  il
          datore  di  lavoro  per  condotta  antisindacale  ai  sensi
          dell'art.  28  della  legge  20 maggio  1970,  n.  300,  le
          agevolazioni  sono  revocate.  Dalla  data  del  definitivo
          accertamento  delle violazioni, decorrono i termini per far
          luogo  al  recupero  delle  minori  imposte  versate  o del
          maggiore  credito  riportato  e  per  l'applicazione  delle
          relative sanzioni.
              8.  Le agevolazioni previste dal presente articolo sono
          cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
              9.  Entro  il  31 dicembre  2001 il Governo provvede ad
          effettuare  la  verifica  ed  il monitoraggio degli effetti
          delle   disposizioni   di   cui   al   presente   articolo,
          identificando   la  nuova  occupazione  generata  per  area
          territoriale, sesso, eta' e professionalita'.
              10.  Le  disposizioni  di cui all'art. 4 della legge 23
          dicembre  1998, n. 448, e successive modificazioni, restano
          in   vigore  per  le  assunzioni  intervenute  nel  periodo
          compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i
          datori  di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio
          2001  e  il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di
          lavoratori  dipendenti  con contratto a tempo indeterminato
          da  destinare  a  unita'  produttive  ubicate nei territori
          individuati   nel  citato  art.  4  e  nelle  aree  di  cui
          all'obiettivo  1  del  regolamento  (CE)  n. 1260/1999, del
          Consiglio,  del  21 giugno  1999,  nonche'  in quelle delle
          regioni  Abruzzo  e  Molise,  spetta  un  ulteriore credito
          d'imposta.  L'ulteriore credito d'imposta, che e' pari a L.
          400.000  per  ciascun  nuovo dipendente, compete secondo la
          disciplina  di  cui  al  presente  articolo.  All'ulteriore
          credito  di  imposta di cui al presente comma si applica la
          regola   de   minimis   di  cui  alla  comunicazione  della
          Commissione  delle  Comunita' europee 96/C68/06, pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6
          marzo  1996,  e  ad  esso  sono  cumulabili  altri benefici
          eventualmente    concessi    ai    sensi   della   predetta
          comunicazione  purche' non venga superato il limite massimo
          di lire 180 milioni nel triennio.
              11. Ai  fini  delle  agevolazioni previste dal presente
          articolo,  i  soci  lavoratori di societa' cooperative sono
          equiparati ai lavoratori dipendenti.".
              - Per  il  testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
          luglio   1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione  degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni), vedi nota all'art. 7.
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
          in  materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
          norme  tributarie,  a  norma  dell'art. 3, comma 133, della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662), come modificato da ultimo
          dall'art. 7 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32:
              "Art.  13  (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
          sempreche'  la  violazione  non sia stata gia' constatata e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre  attivita' amministrative di accertamento delle quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza:
                a) ad  un  ottavo  del  minimo  nei  casi  di mancato
          pagamento  del  tributo  o  di  un  acconto,  se esso viene
          eseguito  nel termine di trenta giorni dalla data della sua
          commissione;
                b) ad  un  quinto  del minimo, se la regolarizzazione
          degli  errori  e  delle omissioni, anche se incidenti sulla
          determinazione  o  sul pagamento del tributo, avviene entro
          il   termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione
          relativa  all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
          violazione  ovvero,  quando  non  e' prevista dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
                c) ad  un  ottavo  del  minimo di quella prevista per
          l'omissione  della  presentazione  della  dichiarazione, se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
          l'omessa   presentazione   della   dichiarazione  periodica
          prescritta  in  materia  di imposta sul valore aggiunto, se
          questa  viene presentata con ritardo non superiore a trenta
          giorni.
              2.  Il  pagamento  della  sanzione  ridotta deve essere
          eseguito    contestualmente   alla   regolarizzazione   del
          pagamento  del  tributo  o della differenza, quando dovuti,
          nonche'  al pagamento degli interessi moratori calcolati al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno.
              3.   Quando   la   liquidazione  deve  essere  eseguita
          dall'ufficio,    il    ravvedimento   si   perfeziona   con
          l'esecuzione  dei  pagamenti nel termine di sessanta giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
              4. (abrogato).
              5.  Le  singole  leggi  e  atti  aventi  forza di legge
          possono  stabilire,  a  integrazione di quanto previsto nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2,  comma 2, del
          decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione
          ai   fini   fiscali   e  contributivi  delle  procedure  di
          liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'art.
          3,  comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n.
          662),  come  modificato  da  ultimo dall'art. 3 del decreto
          legislativo 26 gennaio 2001, n. 32:
              "Art.  2  (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
          controlli  automatici).  -  2.  L'iscrizione a ruolo non e'
          eseguita,  in  tutto  o  in  parte, se il contribuente o il
          sostituto  d'imposta  provvede a pagare le somme dovute con
          le  modalita' indicate nell'art. 19 del decreto legislativo
          9   luglio  1997,  n.  241,  concernente  le  modalita'  di
          versamento   mediante   delega,  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento  della  comunicazione, prevista dai commi 3 dei
          predetti   articoli   36-bis   e   54-bis,   ovvero   della
          comunicazione  definitiva contenente la rideterminazione in
          sede  di  autotutela  delle  somme  dovute,  a  seguito dei
          chiarimenti   forniti  dal  contribuente  o  dal  sostituto
          d'imposta.   In   tal   caso,  l'ammontare  delle  sanzioni
          amministrative dovute e' ridotto ad un terzo.".

                              Art. 63.
                     (Incentivi alle assunzioni)

   1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un
contributo attribuito nella forma di credito di imposta, e' prorogato
fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli  incrementi  occupazionali  che rientrano nella misura massima
   prevista  dall'articolo  2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
   209,  determinano  anche  per l'anno 2003 il diritto al contributo
   negli  importi  stabiliti  dall'articolo 7 della legge 23 dicembre
   2000,  n.  388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi
   trova  applicazione  il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209
   del  2002.  Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che da' luogo
   ad  un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla
   misura  di  cui  al  primo periodo attribuisce ai datori di lavoro
   indicati  nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale,
   un  contributo  di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto e' di
   eta'  superiore  ai  quarantacinque  anni,  nel limite finanziario
   complessivo  di  125  milioni  di euro. Nei casi di cui al secondo
   periodo,  se  l'assunzione e' effettuata negli ambiti territoriali
   di  cui  al comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del
   2000, e' attribuito un ulteriore contributo di 300 euro nel limite
   finanziario  complessivo  fissato  con  deliberazione  del CIPE in
   attuazione  degli  articoli 60 e 61 della presente legge, a valere
   sui fondi previsti dagli stessi articoli;
b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di
   lavoro  diversi  da quelli di cui alla lettera a), e dal 1 gennaio
   2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui
   alla lettera a) per ogni assunzione che da' luogo ad un incremento
   della  base  occupazionale, rispetto alla base occupazionale media
   riferita  al  periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002, e'
   attribuito  il  contributo  di 100 euro ovvero di 150 euro nonche'
   quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo
   della  lettera  a),  a  valere,  per  l'anno  2003,  sulle  stesse
   dotazioni  finanziarie  di cui alla medesima lettera a) e, per gli
   anni  dal  2004  al  2006,  relativamente  ai contributi di cui al
   secondo   periodo   della   lettera   a),  nei  limiti  finanziari
   complessivi  di  125  milioni  di  euro annui, e, relativamente al
   contributo  di  cui  al terzo periodo della lettera a), nel limite
   finanziario  complessivo  annuo fissato con deliberazione del CIPE
   in  attuazione  degli  articoli  60  e  61 della presente legge, a
   valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel
   resto,  le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n.
   388  del  2000, in particolare quelle relative alle modalita' e ai
   tempi  di  rilevazione delle assunzioni che determinano incremento
   della base occupazionale.

   2.  Il  contributo  di  cui al comma 1, lettera a), primo periodo,
puo' essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli
di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b),
possono  essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In
entrambi  i  casi  previsti  dal  primo periodo, i contributi possono
essere  fruiti,  solo  mediante  compensazione  ai  sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date,
in caso di incapienza.
   3.  Per  maturare  il  diritto  ai  contributi  di cui al comma 1,
lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro
devono,  in  ogni  caso,  inoltrare  al  centro  operativo di Pescara
dell'Agenzia  delle  entrate una istanza preventiva contenente i dati
stabiliti  con  provvedimento  del  direttore della medesima Agenzia,
emanato  entro  il  31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base
occupazionale  di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza
e  la durata dell'assunzione, l'entita' dell'incremento occupazionale
nonche'  gli  identificativi  del  datore di lavoro e dell'assunto. I
contributi  di  cui  al  periodo  precedente possono essere fruiti ai
sensi  del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottate espressamente
dall'Agenzia  delle  entrate  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate,
d'intesa  con  il  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresi', in
funzione  dei  dati  raccolti  ai  sensi  del  primo  periodo,  della
proiezione   degli  effetti  finanziari  sugli  anni  successivi,  in
considerazione  dei  limiti  di  spesa progressivamente impegnati nel
corso  dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione
delle   istanze  trovano  applicazione,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni  dell'articolo  6  del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.
   4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti
di  utilizzazione  dei  crediti  di imposta previsti dall'articolo 2,
comma  1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
relativamente  ai  quali  non  operano  i limiti finanziari di cui al
comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
   5.  Al  maggiore  onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo,  pari  a  725  milioni di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante  corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata
dall'articolo  10,  comma  1,  lettera b), del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178.

      
                  Note all'art. 63:
              - Si   trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  2  del
          decreto-legge   24 settembre  2002,  n.  209  (Disposizioni
          urgenti   in   materia   di  razionalizzazione  della  base
          imponibile,  di  contrasto all'elusione fiscale, di crediti
          di   imposta   per   le  assunzioni,  di  detassazione  per
          l'autotrasporto,  di  adempimenti per i concessionari della
          riscossione e di imposta di bollo):
              "Art.   2  (Disposizioni  in  materia  di  agevolazioni
          fiscali  per  le  assunzioni). - 1. L'incremento del numero
          dei  lavoratori  dipendenti rilevato alla data del 7 luglio
          2002  secondo  le  modalita'  dell'art.  7  della  legge 23
          dicembre  2000,  n.  388,  costituisce la misura massima di
          incremento  occupazionale  entro  la  quale  puo'  maturare
          mensilmente  il  diritto  al  credito  d'imposta  di cui al
          predetto  articolo,  per  il  periodo  dal  1  luglio al 31
          dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31
          dicembre  2002  rilevano  solo  se l'incremento mensile del
          numero  dei  lavoratori  dipendenti  non  supera  la misura
          massima  di cui al periodo precedente. I crediti di imposta
          maturati tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del
          presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal
          1  gennaio  2003  in  quote  non  superiori  a un terzo del
          totale.  In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei
          crediti  d'imposta  relativi agli incrementi del numero dei
          lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002.".
              - Il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n.
          388 e' riportato in note all'art. 62.
              - Il  decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241 (in
          Gazzetta  Ufficiale  n.  174,  supplemento ordinario del 28
          luglio   1997)   reca:   "Norme  di  semplificazione  degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni.".
              - Si   trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  6  del
          regolamento  di  cui al decreto ministeriale 3 agosto 1988,
          n.  311  (Regolamento  recante  incentivi  fiscali  per  le
          piccole  e  medie  imprese,  ai sensi dell'art. 4, comma 6,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449):
              "Art. 6 (Procedura di comunicazione e di riconoscimento
          del  credito  di  imposta).  -  1. All'atto del ricevimento
          delle  richieste  di  cui all'art. 5, il Centro di servizio
          delle  imposte  dirette  e indirette di Pescara provvede ad
          ordinarle  cronologicamente  in  elenco  secondo la data di
          spedizione predisponendo apposito elenco. A parita' di data
          di  spedizione  delle  richieste,  ai fini dell'inserimento
          nell'elenco,  vengono  scelte  le  richieste  con  date  di
          assunzione  piu'  remote; nel caso sussista la coincidenza,
          ai fini della preferenza, si fa riferimento alle assunzioni
          a tempo indeterminato.
              2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste,
          il  Centro  di servizio previa verifica della completezza e
          della regolarita' delle stesse accerta la sussistenza delle
          disponibilita' finanziarie entro le quali e' ammissibile il
          riconoscimento  del credito d'imposta dandone comunicazione
          alle  imprese  richiedenti mediante raccomandata con avviso
          di ricevimento.
              Dalla   data  di  ricevimento  della  comunicazione  le
          imprese  utilizzano  il  credito d'imposta per i versamenti
          delle  imposte  con  le  modalita' previste dall'art. 4 del
          presente regolamento.
              3.  L'incompleta  compilazione  del modello costituisce
          causa  di  non  riconoscimento  del  credito  d'imposta, se
          l'impresa   invitata   a  regolarizzare  la  richiesta  non
          ottempera    entro    quindici   giorni   dal   ricevimento
          dell'invito.  In  tale  caso, ai fini della predisposizione
          dell'elenco di cui al comma 1, rileva la data di spedizione
          della integrazione della richiesta.
              4.  Se  la  richiesta  e'  priva  di  uno dei requisiti
          previsti  dalla  normativa  vigente,  ovvero  se  risultano
          esauriti   i  fondi  disponibili,  il  Centro  di  servizio
          comunica  all'impresa  il  diniego  del  beneficio entro il
          predetto  termine  di  trenta  giorni dal ricevimento della
          richiesta.
              5. Le piccole e medie imprese interessate hanno diritto
          al   credito  d'imposta  esclusivamente  nei  limiti  delle
          disponibilita'   finanziarie   previste   dalla  legge.  Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          comunica, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento dei fondi
          disponibili.".
              - Si trascrive il testo vigente del comma 1 dell'art. 2
          del  decreto  legge 24 settembre 2002, n. 209 (Disposizioni
          urgenti   in   materia   di  razionalizzazione  della  base
          imponibile,  di  contrasto all'elusione fiscale, di crediti
          di   imposta   per   le  assunzioni,  di  detassazione  per
          l'autotrasporto,  di  adempimenti per i concessionari della
          riscossione e di imposta di bollo):
              "1. L'incremento  del  numero dei lavoratori dipendenti
          rilevato  alla  data del 7 luglio 2002 secondo le modalita'
          dell'art.   7   della   legge  23 dicembre  2000,  n.  388,
          costituisce  la  misura massima di incremento occupazionale
          entro  la  quale  puo'  maturare  mensilmente il diritto al
          credito  d'imposta  di  cui  al  predetto  articolo, per il
          periodo  dal  1  luglio  al 31 dicembre 2002. Le assunzioni
          effettuate  dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo
          se   l'incremento   mensile   del   numero  dei  lavoratori
          dipendenti  non  supera la misura massima di cui al periodo
          precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1 luglio e
          il  31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono
          essere  utilizzati  a decorrere dal 1 gennaio 2003 in quote
          non superiori a un terzo del totale. In ogni caso non si fa
          luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agli
          incrementi  del numero dei lavoratori effettuati a tutto il
          7 luglio 2002.".
              - Il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
          388,  come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b) del
          decreto-legge   8  luglio  2002,  n.  138,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178,  e'
          riportato nelle note all'art. 62.

                              Art. 64.
       (Misure compensative per le regioni e gli enti locali)

   1.  A  valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste
all'articolo  62,  comma  1,  lettera h), e' garantita alle regioni o
agli  enti  locali  cui  sono  attribuiti tributi erariali o quote di
compartecipazione  agli  stessi  l'invarianza  del gettito tributario
attraverso    misure    compensative   determinate   con   successivo
provvedimento   ministeriale   da   emanare  d'intesa  con  gli  enti
interessati  anche  sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia
delle entrate - struttura di gestione.
   2.  Allo  scopo  di  quantificare  le minori entrate di tributi di
spettanza  delle  regioni  e degli enti locali conseguenti ai crediti
d'imposta  concessi  per  gli  esercizi  pregressi  e' istituito, con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, un apposito
Comitato tecnico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

      

                              Art. 65.
                  (Operazioni sui titoli di Stato)

   1.  Ai  fini  dell'articolo 8, ventinovesimo comma, della legge 22
dicembre  1984, n. 887, e successive modificazioni, i titoli di Stato
di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 483,
possono essere concambiati con effetto dal 30 dicembre 2002 con altri
titoli  di  Stato  per un ammontare di pari valore di mercato, previa
intesa  fra  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze e la Banca
d'Italia.  Modalita'  e termini dell'operazione sono disciplinati con
apposita convenzione.
   2.  A  decorrere  dal  periodo  di  imposta in corso alla data del
concambio,  la  perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di
cui al predetto concambio e' integralmente deducibile anche in deroga
al  limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 102 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   22   dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
modificazioni,  e  comunque  non oltre il ventesimo periodo d'imposta
successivo.
   3.  A  copertura  della  minusvalenza  di cui al comma 2, la Banca
d'Italia  puo' utilizzare, in esenzione d'imposta, i fondi costituiti
con  la  rivalutazione  dell'oro, per le quote accertate al 1 gennaio
1999 e ancora esistenti alla data del concambio. Il costo fiscalmente
riconosciuto  dell'oro  e'  pari  al  valore iscritto in bilancio, al
netto del relativo conto rivalutazione che residua dopo il concambio.
   4.  E'  abrogata  la  lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 del
citato testo unico.

      
                  Note all'art. 65:
              - Il testo dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n.
          887   e   successive  modificazioni  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 1985) e' il seguente:
              "Art. 8. - Per l'anno 1985 le anticipazioni dello Stato
          all'Amministrazione  delle  poste e delle telecomunicazioni
          ed  all'Azienda  autonoma delle ferrovie dello Stato per il
          pareggio    dei   relativi   bilanci   restano   stabilite,
          rispettivamente,    in    L.    1.990.865.950.000   ed   in
          L. 1.798.020.984.000.
              E'   altresi'   autorizzata   la   concessione  di  una
          anticipazione   di   lire   835.500   milioni   in   favore
          dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          a  fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983
          e 1984.
              Le   riduzioni   previste   per   i  viaggi  in  regime
          concessionale sulle ferrovie dello Stato sono ridotte di 10
          punti rispetto a quelle in vigore al 30 novembre 1983.
              Entro  sei  mesi  dall'entrata in vigore della presente
          legge, il Ministro dei trasporti predispone un piano per la
          graduale  soppressione,  in non piu' di tre anni, sia delle
          linee  a  scarso  traffico,  il cui esercizio non abbia una
          funzione  integrativa  dei servizi svolti sulle linee della
          rete  fondamentale,  sia degli impianti passivi posti sulle
          linee della stessa rete.
              Il   predetto  piano  deve  anche  prevedere,  entro  i
          suddetti  limiti  di  tempo,  la  soppressione di eventuali
          ulteriori   obblighi  di  esercizio  non  indispensabili  a
          garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto.
              Il  Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
          del   tesoro,  d'intesa  con  la  regione  interessata,  e'
          autorizzato  a dichiarare la risoluzione consensuale ovvero
          il  riscatto  delle  concessioni  le  cui linee ferroviarie
          risultano  essenziali  al  fine  di  rendere funzionale nel
          breve  periodo  l'assetto  definitivo di reti integrate nel
          sistema  ferroviario  nazionale,  assumendo  per il 1985 la
          gestione  commissariale  governativa  anche delle autolinee
          sostitutive  ed integrative esistenti. Il relativo onere e'
          valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1985.
              Il  Ministro  dei  trasporti  e' altresi' autorizzato a
          procedere   ad  una  ulteriore  revisione  triennale  della
          sovvenzione  annua  di  esercizio,  oltre  quella  prevista
          dall'art.  1  della legge 29 novembre 1971, n. 1080, per le
          ferrovie  esercitate  in  regime  di  concessione  che, non
          ammesse  a  fruire  dei benefici di cui alla legge 8 giugno
          1978,  n.  297,  abbiano  ottenuto  gli  acconti  di cui al
          decreto-legge  13  marzo  1980,  n. 66, convertito in legge
          dalla  legge  16  maggio 1980, n. 176, ed all'art. 27 della
          legge  7  agosto  1982,  n.  526, provvedendo allo scomputo
          degli  acconti suddetti. L'onere relativo, valutato in lire
          200  miliardi  a  tutto  il 1984, e' ripartito nel triennio
          1985-1987  in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1985 e
          di lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
              A  parziale  copertura degli oneri derivanti per l'anno
          1985  dal sesto e settimo comma si fa fronte, quanto a lire
          40    miliardi,    con   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto  al  capitolo  9001  dello  stato di
          previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
          1984,    all'uopo    utilizzando   la   voce   "Risanamento
          tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o
          in gestione commissariale governativa .
              Gli  interventi  finanziari dello Stato e di altri enti
          pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi
          di  trasporto  in  regime  di  concessione  ed  in gestione
          governativa   non   sono  considerati  contributi  ai  fini
          dell'applicazione  delle  disposizioni di cui agli articoli
          28,  secondo  comma,  e  29,  ultimo comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
              Nell'ambito delle assegnazioni del piano integrativo di
          cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, un fondo di lire 50
          miliardi  per  anno, nel triennio 1985-1987, e' finalizzato
          al   finanziamento  di  accordi,  stipulati  fra  l'Azienda
          autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato  e gli enti locali,
          aventi ad oggetto interventi finalizzati alla realizzazione
          di    progetti    di   trasporto   integrato   nelle   aree
          metropolitane.
              La  convenzione  approvata  dal  Ministro dei trasporti
          equivale  all'intesa  di  cui all'art. 81, terzo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616  ed  ha diretta efficacia di variazione degli strumenti
          urbanistici.   A   tal   fine  si  adottano  le  misure  di
          pubblicita',  nazionali  o  locali,  in  relazione  al  suo
          contenuto.
              Per  il  finanziamento  degli  interventi  previsti dal
          piano  decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di
          telecomunicazioni,  a  cura  delle  aziende  dipendenti dal
          Ministero   delle   poste  e  delle  telecomunicazioni,  si
          provvede  con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti
          sui  fondi dei conti correnti postali di cui all'art. 1 del
          decreto  legislativo  luogotenenziale  22 novembre 1945, n.
          822,  per  l'importo complessivo di lire 5.000 miliardi nel
          periodo 1985-1994.
              Le  anticipazioni,  di  cui  al  comma  precedente, non
          possono superare, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987,
          il    limite   di   200   miliardi   di   lire   a   favore
          dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          e  di  300  miliardi di lire a favore dell'Azienda di Stato
          per i servizi telefonici.
              Negli  anni successivi i predetti limiti sono stabiliti
          dalla legge finanziaria.
              L'ammortamento  delle singole anticipazioni della Cassa
          depositi  e prestiti e' assunto a carico del bilancio dello
          Stato  ed e' effettuato in non piu' di 35 anni al tasso del
          3,70  per  cento annuo. Al relativo onere, valutato in lire
          26 miliardi nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi nell'anno
          1987,   si   provvede  mediante  apposito  stanziamento  da
          iscrivere  nello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1986.
              Ai  sensi  dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 12
          febbraio 1981, n. 17, l'importo complessivo di cui al terzo
          comma  dell'art. 1 della stessa legge, gia' elevato da lire
          12.450  miliardi a lire 18.850 miliardi con l'art. 7, primo
          comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' ulteriormente
          aumentato  di  lire  15.900 miliardi. Conseguentemente, gli
          importi  stabiliti  al  primo  e al terzo comma dell'art. 2
          della  citata  legge 12 febbraio 1981, n. 17, sono elevati,
          rispettivamente,  di lire 14.500 miliardi, per gli impianti
          fissi, e di lire 1.400 miliardi per il materiale rotabile.
              Detta maggiore  occorrenza  di  lire  15.900  miliardi,
          nonche'  l'importo di lire 6.400 miliardi di cui all'art. 7
          della  legge  26 aprile  1983,  n.  130, sono destinati, ai
          sensi  dell'art.  3,  ultimo comma, della legge 12 febbraio
          1981,  n. 17, secondo necessita', alla revisione dei prezzi
          e  al completamento delle opere e delle forniture previste,
          ai  fini  dell'integrale realizzazione del programma di cui
          al decreto del Ministro dei trasporti 10 settembre 1981, n.
          1881.
              Al  finanziamento  della maggiore  occorrenza  di  lire
          15.900  miliardi  si provvede con operazioni di credito cui
          si  applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli
          4 e 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.
              L'Azienda   autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato  e'
          autorizzata  ad  assumere,  anche in via immediata, impegni
          fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di
          15.900 miliardi di lire.
              I   pagamenti  non  possono  superare  i  limiti  degli
          stanziamenti  che sono iscritti nel bilancio della predetta
          Azienda,  i quali, per effetto delle disposizioni di cui ai
          precedenti commi, restano determinati come segue:
                a) lire 4.300 miliardi per l'anno 1986;
                b) lire 3.000 miliardi per l'anno 1987;
                c) lire   12.900   miliardi   per  gli  anni  1988  e
          successivi.
              Per   provvedere   alla   realizzazione  del  programma
          triennale  1979-1981,  predisposto  dall'Azienda  nazionale
          autonoma  delle  strade  (ANAS)  in attuazione dell'art. 41
          della  legge  21  dicembre  1978, n. 843, l'importo di lire
          3.500  miliardi, gia' autorizzato con l'art. 17 della legge
          7  agosto  1982,  n.  526,  e' ulteriormente elevato a lire
          5.500 miliardi.
              L'integrazione di lire 2.000 miliardi e' iscritta nello
          stato  di previsione del Ministero del tesoro in ragione di
          lire  500  miliardi  per ciascuno degli anni finanziari dal
          1985  al  1988  ed  e'  versata  all'ANAS in relazione alle
          effettive  esigenze  di  cassa dell'Azienda connesse con la
          realizzazione del predetto programma.
              Lo  stanziamento di cui al comma precedente, fino ad un
          importo massimo di lire 100 miliardi per ciascun esercizio,
          puo'  essere  destinato  dall'ANAS  a maggior finanziamento
          degli  interventi  derivanti  dall'attuazione  dell'art.  5
          della legge 12 agosto 1982, n. 531.
              Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della
          presente legge, il programma di interventi dell'ANAS di cui
          ai   commi  precedenti  e'  presentato  al  Parlamento  per
          acquisire    il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari,  che  deve essere espresso entro i successivi
          trenta giorni.
              Per  il finanziamento del programma triennale di cui al
          ventiduesimo  comma,  l'ANAS  e'  autorizzata  a  contrarre
          prestiti  con  la  Banca europea per gli investimenti (BEI)
          oppure,  previo  parere  del  consiglio  di amministrazione
          dell'Azienda stessa e del Comitato interministeriale per il
          credito  ed il risparmio, prestiti anche obbligazionari sia
          all'interno  che  all'estero  per l'ammontare netto di lire
          1.500  miliardi  per l'esecuzione dei programmi costruttivi
          durante il triennio 1985-1987.
              Le  operazioni  di  credito sono contratte nelle forme,
          alle  condizioni  e  con le modalita' stabilite in apposite
          convenzioni,  da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti,
          previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
              L'onere  dei  suddetti prestiti e' assunto a carico del
          bilancio  dello  Stato  mediante  iscrizione delle relative
          rate   di  ammortamento,  per  capitale  ed  interessi,  in
          appositi  capitoli  dello stato di previsione del Ministero
          del  tesoro.  Il  ricavo  netto  dei prestiti contratti sul
          mercato  interno  ed  il  controvalore in lire dei prestiti
          contratti  all'estero sono portati a scomputo degli importi
          annualmente   iscritti   nello   stato  di  previsione  del
          Ministero  del  tesoro ai sensi del ventitreesimo comma del
          presente  articolo  e del secondo e terzo comma dell'art. 7
          della legge 30 marzo 1981, n. 119.
              Il  Ministro  del tesoro, tenuto conto delle condizioni
          del  mercato, puo' ristrutturare il debito pubblico interno
          ed   estero  attraverso  operazioni  di  trasformazione  di
          scadenze,  di  scambio  o sostituzione di titoli di diverso
          tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei
          mercati  finanziari.  Il  Ministro del tesoro puo' altresi'
          autorizzare  gli  enti pubblici economici e le societa' per
          azioni  a  prevalente  capitale  pubblico  ad effettuare le
          stesse  operazioni per il loro indebitamento sull'interno e
          sull'estero.
              Per  promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e'  autorizzato,  anche  in deroga alle norme di
          contabilita'    generale    dello    Stato,   ad   emettere
          temporaneamente   tranche   di  prestiti  vigenti  mediante
          ricorso  ad operazioni di pronti contro termine od altre in
          uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni,
          in  considerazione  del  loro  carattere  transitorio,  non
          modificano  la  consistenza  dei  relativi prestiti e danno
          luogo  alla  movimentazione  di  un  apposito  conto  della
          gestione  di  tesoreria.  I  conseguenti effetti finanziari
          vengono  imputati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
          ovvero  gravano  sugli oneri del debito fluttuante, secondo
          le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica.  Con le
          stesse  modalita'  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica e' autorizzato a procedere a
          operazioni di prestito sul mercato interbancario".
              - Il  testo  del  comma  1  dell'art.  2 della legge 26
          novembre  1993,  n.  483 (Disciplina del conto intrattenuto
          dal  Tesoro  presso  la  Banca  d'Italia per il servizio di
          tesoreria   e   modifica  della  disciplina  della  riserva
          obbligatoria degli enti creditizi) e' il seguente:
              "1.  Il  debito del Tesoro sul conto corrente presso la
          Banca  d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta
          alla   fine   del  mese  in  cui  e'  stato  completato  il
          collocamento dei titoli di cui all'art. 3, viene trasferito
          il   giorno  successivo  in  apposito  conto  di  transito,
          all'interesse  annuo  dell'1  per cento, e convertito entro
          trenta   giorni   in   titoli  di  Stato,  per  un  importo
          corrispondente,  da  assegnare alla Banca d'Italia al tasso
          annuo dell'1 per cento, con cedola annuale".
              - Il  testo  del  comma 1 dell'art. 102 del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917 e successive
          modificazioni  (Approvazione  del testo unico delle imposte
          sui redditi) e' il seguente:
              "1.  La  perdita  di un periodo di imposta, determinata
          con  le  stesse  norme  valevoli  per la determinazione del
          reddito,  puo'  essere computata in diminuzione del reddito
          complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre
          il  quinto,  per  l'intero  importo  che trova capienza nel
          reddito  complessivo  di  ciascuno  di  essi. La perdita e'
          diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del
          loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
          ai  sensi  degli  articoli  63 e 75, commi 5 e 5-bis. Detta
          differenza  potra' tuttavia essere computata in diminuzione
          del  reddito  complessivo  in  misura  tale  che  l'imposta
          corrispondente  al reddito imponibile risulti compensata da
          eventuali  crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo
          di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
          al precedente art. 94".
              - Il  testo  del comma 1 dell'art. 104 del citato testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente   della   Repubblica   n.  917/1986  cosi'  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "1.   Nella  determinazione  del  reddito  della  Banca
          d'Italia  e  dell'Ufficio  italiano  dei cambi non si tiene
          conto:
                a) degli  utili  e dei proventi da versare allo Stato
          in  ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari,
          statutarie,  a deliberazioni del Comitato interministeriale
          per  il  credito  e  il  risparmio  o  a convenzioni con il
          Ministero del tesoro;
                b) (lettera abrogata);
                c) delle  plusvalenze  e  sopravvenienze  relative  a
          valute  estere,  titoli,  crediti e debiti in valuta estera
          iscritte  in  bilancio  in  base  all'andamento dei cambi e
          accantonate in apposito fondo del passivo".

                              Art. 66.
               (Sostegno della filiera agroalimentare)

   1.  Al  fine  di  favorire  l'integrazione  di filiera del sistema
agricolo   e   agroalimentare   e   il  rafforzamento  dei  distretti
agroalimentari   nelle   aree  sottoutilizzate,  il  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali,  nel rispetto della programmazione
regionale,  promuove,  nel limite finanziario complessivo fissato con
deliberazione  del  CIPE  in  attuazione degli articoli 60 e 61 della
presente  legge,  contratti  di filiera a rilevanza nazionale con gli
operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati
alla  realizzazione  di  programmi  di  investimenti aventi carattere
interprofessionale,  in  coerenza  con gli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato in agricoltura.
   2.  I  criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle
iniziative  di  cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro
delle   politiche   agricole   e  forestali,  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
   3.  Al  fine  di  facilitare  l'accesso al mercato dei capitali da
parte  delle  imprese  agricole  e  agroalimentari,  con  decreto del
Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e' istituito un regime di
aiuti  conformemente  a quanto disposto dagli orientamenti comunitari
in   materia   di   aiuti  di  Stato  in  agricoltura  nonche'  dalla
comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03
del  23  maggio  2001,  recante aiuti di Stato e capitale di rischio,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del
21  agosto  2001.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente comma e'
autorizzata  la  spesa  di  5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005.

      

                              Art. 67.
      (Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)

   1.  La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e
successive  modificazioni,  concernente  misure  straordinarie per la
promozione   e  lo  sviluppo  dell'imprenditorialita'  giovanile  nel
Mezzogiorno,  e'  estesa, fino all'ammontare massimo di 10 milioni di
euro  annui,  anche  ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non
ricadenti  nelle  delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico
delle  leggi  sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
   2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al
comma  1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere
di  cui  al  decreto-legge  30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1986, n. 44, e successive
modificazioni,  a  tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su
proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.

      
                Note all'art. 67:
              - Il titolo del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1986,  n.  44, e' il seguente: "Misure straordinarie per la
          promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile
          nel   Mezzogiorno"  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre 1985, n. 306).
              -  Il  testo  dell'art.  1  del testo unico delle leggi
          sugli  interventi  nel  Mezzogiorno  di  cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6 marzo  1978, n. 218, e' il
          seguente:
              "Art.  1  (Sfera territoriale di applicazione). - (Art.
          3, legge n. 646/1950; art. unico, legge n. 13/1955; art. 1,
          legge  n.  105/1955;  art.  unico,  legge n. 760/1956; art.
          unico,  legge  n.  2523/1952).  Il  presente testo unico si
          applica,  qualora  non  sia  prescritto  diversamente dalle
          singole   disposizioni,   alle   regioni  Abruzzo,  Molise,
          Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna,
          alle  province  di  Latina  e di Frosinone, ai comuni della
          provincia  di  Rieti  gia'  compresi nell'ex circondario di
          Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio
          di  bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di
          Roma   compresi   nella  zona  della  bonifica  di  Latina,
          all'Isola  d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni
          di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
              (Art.  3,  comma 2, legge n. 646/1950; art. 8, legge n.
          634/1957).   Qualora   il  territorio  dei  comprensori  di
          bonifica  di  cui  al  precedente  comma comprenda parte di
          quello  di  un  comune  con popolazione superiore ai 10.000
          abitanti  alla  data del 18 agosto 1957, l'applicazione del
          testo  unico  sara'  limitata  al  solo  territorio di quel
          comune facente parte dei comprensori medesimi.
              (Articolo  unico,  legge n. 2523/1952; art. 1, comma 2,
          legge  n.  853/1971).  Gli  interventi comunque previsti da
          leggi  in  favore  del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle
          che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si
          intendono,  in  ogni  caso,  estesi  a  tutti  i  territori
          indicati nel presente articolo".

                              Art. 68.
   (Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)

   1.  Al  fine  di assicurare la realizzazione di interventi urgenti
diretti  a  fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  zootecnico  e in
particolare   nel   comparto   suinicolo,   causata   dalla  malattia
vescicolare  dei  suini,  nell'ambito  delle  disponibilita'  di  cui
all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della
legge  27  marzo  2001,  n.  122,  e'  destinato, per l'anno 2003, un
importo  di  5  milioni  di  euro,  in  conformita'  all'articolo 87,
paragrafo  2,  lettera  b),  del  Trattato istitutivo della Comunita'
europea,   e  successive  modificazioni,  a  sostegno  delle  imprese
costrette  a misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione
delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.
   2.  Il  Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce
alle  regioni  colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il
limite  di  cui  al  comma  1,  gli  importi  per l'attivazione degli
interventi  di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento
presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
   3. Il programma regionale deve contenere:
a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali in
   cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di
   protezione,   in   cui  sono  stati  effettuati  gli  abbattimenti
   obbligatori,  e  i  territori  limitrofi individuati quali aree di
   sorveglianza;
b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:
1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini;
2) i  costi  imputabili  all'abbattimento  del bestiame e al relativo
   smaltimento;
3) gli  oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficolta'
   di  sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi
   di  attesa  imposti o raccomandaci dalle autorita' competenti, con
   priorita' per le imprese ricadenti in zona di protezione;
c) per  quanto  concerne  i beneficiari: le imprese i cui allevamenti
   ricadono  nelle  zone  indicate  alla  lettera  a)  e per le quali
   l'autorita'  sanitaria  abbia  previsto  un  idoneo  programma  di
   prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto
   sulla base della normativa sanitaria in materia;
d) l'entita'  del  contributo,  fino  al  cento per cento delle spese
   sostenute  per  gli  interventi  indicati  alla lettera b) entro i
   limiti, comunque, dell'importo trasferito ai sensi del comma 2.

   4.  All'articolo  129,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
   "a-bis)  interventi  strutturali e di sostegno per fronteggiare le
conseguenze  della  malattia  scrapie  negli  allevamenti  ovini: 2,5
milioni di euro;".

      
                  Note all'art. 68:
              -  Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 27 marzo
          2001,   n.   122,   recante  "Disposizioni  modificative  e
          integrative   alla  normativa  che  disciplina  il  settore
          agricolo e forestale" e' il seguente:
              "1.  Lo  stanziamento  previsto  dall'art.  2, comma 2,
          della  legge  23 dicembre  1999, n. 499, e' incrementato di
          lire  89  miliardi  per  l'anno 2000 e di lire 100 miliardi
          annue  per  ciascuno  degli  anni 2001 e 2002, destinate al
          cofinanziamento  delle  azioni  e  dei  programmi  previsti
          dall'art.  2,  comma  7,  della  medesima  legge n. 499 del
          1999".
              -  Il  testo dell'art. 87, paragrafo 2, lettera b), del
          Trattato istitutivo delle Comunita' europee e' il seguente:
              "2. Sono compatibili con il mercato comune:
                a) (Omissis);
                b) gli  aiuti  destinati  a ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali".
              -  Il testo dell'art. 129 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, legge finanziaria 2001, cosi' come modificato dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art.   129   (Emergenze   nel   settore   agricolo   e
          zootecnico).   -   1.   Per   fare  fronte  alle  emergenze
          determinatesi  nel  settore agricolo e zootecnico a seguito
          delle   malattie   e   della   crisi  di  mercato  da  esse
          determinata,  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole  e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, sono
          stabilite  le  modalita' per l'attivazione degli interventi
          in base ai seguenti tetti di spesa:
                a) interventi   strutturali   e   di  indennizzo  per
          assicurare   l'agibilita'   degli  allevamenti  bovini  che
          operano  nella  linea vacca-vitello, nonche' di prevenzione
          in  allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di
          sorveglianza  istituite  dall'autorita' sanitaria a seguito
          della   accertata   presenza  di  influenza  catarrale  dei
          ruminanti:  euro  10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e
          2003;
                a-bis) interventi   strutturali  e  di  sostegno  per
          fronteggiare  le  conseguenze  della malattia scrapie negli
          allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;
                b) interventi  strutturali  e  di  prevenzione  dalla
          encefalopatia  spongiforme  bovina  negli allevamenti anche
          con  riguardo  al  sostegno  dei sistemi di tracciabilita',
          nonche'  delle  razze da carne italiana e delle popolazioni
          bovine   autoctone:   lire   10  miliardi  per  il  2001  e
          20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                c) interventi  strutturali  e  di  prevenzione  e  di
          indennizzo  negli  impianti  avicoli  e  di fauna selvatica
          colpiti  dall'influenza  aviaria:  lire  20 miliardi per il
          2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                d) interventi  strutturali  negli  impianti  viticoli
          colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001
          e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali
          conseguenti  alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire
          6  miliardi  per  il  2001 e 25 miliardi per ciascuno degli
          anni 2002 e 2003;
                f)  interventi  strutturali negli impianti frutticoli
          colpiti  dalla  malattia  della sharka: lire 5 miliardi per
          ciascuno degli anni 2001 e 2002".

                               Art. 69
                    (Misure in materia agricola)

   1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, dopo le parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite le seguenti:
"ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione
della Commissione delle Comunita' europee".
   2. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n.
178,  dopo  le  parole:  "di  Trento  e  di Bolzano" sono inserite le
seguenti:  "nonche'  ai  sensi di regimi di aiuto nazionali approvati
con decisione della Commissione delle Comunita' europee".
   3.  Dopo  il  comma  3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e' inserito il seguente:
   "3-bis.  Per  le  domande  di  cui al comma 3 relative a regimi di
aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente
incaricato,  ma non ancora istruite, la verifica della compatibilita'
dei  requisiti  dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa
comunitaria puo' essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero
delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine
di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande".
   4. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
1  38,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178,  dopo  le  parole:  "85  milioni  di  euro per l'anno 2002 e 175
milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" e' inserito il
seguente  periodo:  "A decorrere dal 10 gennaio 2003, con decreto del
Ministro   delle   politiche  agricole  e  forestali  e'  determinato
l'ammontare  delle  risorse  destinate  agli  investimenti realizzati
nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe  previste  dall'articolo  87,
paragrafo  3,  lettere  a)  e  c),  del  Trattato  che  istituisce la
Comunita' europea, e successive modificazioni".
   5.  Dopo  il  comma  5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e' inserito il seguente:
   "5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validita'
annuale.  L'Agenzia  delle  entrate,  con  riferimento alle richieste
rinnovate  ovvero  presentate  per  la  prima  volta, provvede a dare
attuazione  al  comma  1-ter  dell'articolo 8 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  introdotto dall'articolo 10 del presente decreto, in
base   all'ordine   cronologico  di  presentazione  delle  domande  a
decorrere dal 1 gennaio di ogni anno".
   6.  Al  fine  di  dare  attuazione all'articolo 47, comma 6, della
legge  28 dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di
spesa di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo,
la  Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'istituto
di   servizi   per  il  mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA)  mutui
ventennali  per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprieta'
coltivatrice  di  cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive
modificazioni.
   7.  All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.
381,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.
441,  le  parole:  "e'  prorogato  di  un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "e' prorogato di due anni".
   8.  Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  di  cui  ai  decreti
legislativi  18  maggio  2001  n.  227 e n. 228, un importo pari a 30
milioni  di  euro  per  l'anno  2003  e' destinato all'Agenzia per le
erogazioni  in  agricoltura per le esigenze connesse agli adempimenti
di  cui  al  regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile
1970,  ed  al  regolamento  (CE)  n. 1663/95 della Commissione, del 7
luglio 1995.
   9.  Per  l'attuazione  degli  interventi  autorizzati  dall'Unione
europea  nel  settore  bieticolo-saccarifero  e' destinata per l'anno
2003  la  somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede,
quanto  a  5,165  milioni  di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 36, della
legge  23  dicembre  2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro,
nell'ambito  delle  risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi
18 maggio 2001, n. 227 e n. 228.
   10.  Alla  legge  14  febbraio  1992,  n.  185,  sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con esclusione
   di quella zootecnica";
b) all'articolo  3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole:
   "esclusa quella zootecnica".

   11.  All'articolo  3, comma 2, lettera a), della legge 14 febbraio
1992, n. 185, dopo le parole "primo comma, numero 5),", sono inserite
le seguenti: "lettere a) e b)".
   12.  Le  disponibilita'  finanziarie accertate al 31 dicembre 2002
sul  fondo  per  lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di
cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere successivamente
riassegnate  alla  pertinente unita' previsionale di base dello stato
di  previsione  del Ministero delle politiche agricole e forestali ai
fini  di  trasferimento  al  fondo  di cui all'articolo 127, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
   13.  Al  comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n.  138,  convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178,   dopo   le   parole:  "e'  esteso"  e'  inserita  la  seguente:
"esclusivamente".
   14. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del
settore   ittico   con   le   misure   comunitarie  e  consentire  il
consolidamento  della  riforma  della politica comune della pesca, il
periodo   di   vigenza   del   VI   Piano  nazionale  della  pesca  e
dell'acquacoltura  2000-2002,  di cui alla legge 17 febbraio 1982, n.
41,  e  successive  modificazioni,  e'  prorogato sino al 31 dicembre
2003.
   15.  In  conseguenza  di quanto previsto dal comma 14, le relative
dotazioni finanziarie per l'anno 2003 sono fmalizzate agli interventi
di cui alla proroga del medesimo comma 14.
   16. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle  risorse  biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge
17  febbraio  1982,  n.  41,  e successive modificazioni, si provvede
all'aggiornamento del Piano di cui al comma 14.
   17.  All'articolo  67  della  legge  28  dicembre 2001, n. 448, e'
aggiunto il seguente comma:
   "2-bis.  Agli  investimenti  finanziati  ai  sensi  del comma 2 si
applicano  i  limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai
regimi  di  aiuti  di  cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e successive modificazioni".
   18. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre
2000,   n.   388,  dopo  le  parole:  "interventi  strutturali  e  di
prevenzione" sono inserite le seguenti: "e di indennizzo".

      
                  Note all'art. 69:
              -  Il  testo  dell'art.  11  del decreto-legge 8 luglio
          2000,  n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto  2002,  n.  178,  come  modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   11   (Contributi   per   gli   investimenti  in
          agricoltura).  - 1. Il contributo nella forma di credito di
          imposta  di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, come modificato dall'art. 10, e' esteso esclusivamente
          alle  imprese  agricole  di  cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,  che effettuano, in
          tutto  il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi
          dell'art.   51   del  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del
          Consiglio, del 17 maggio 1999, ovvero ai sensi di regimi di
          aiuto  nazionali  approvati con decisione della Commissione
          delle  Comunita'  europee  nel  settore  della  produzione,
          commercializzazione  e trasformazione dei prodotti agricoli
          di  cui  all'allegato  I  del  Trattato  che  istituisce la
          Comunita' europea e successive modificazioni.
              2.  Le  tipologie  degli  investimenti  ammissibili  al
          contributo  di  cui  al  comma  1 sono determinate ai sensi
          dell'art.  8,  comma  7-bis,  della citata legge n. 388 del
          2000.
              3.  Le  imprese  agricole sono ammesse al contributo di
          cui  al  comma  1  qualora  abbiano  presentato  domanda su
          investimenti  ammissibili  ad  agevolazione  ai  sensi  del
          citato  regolamento  (CE)  n.  1257/1999 a valere sui bandi
          emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
          di  Bolzano  nonche'  ai sensi di regimi di aiuto nazionali
          approvati  con  decisione della Commissione delle Comunita'
          europee   e   purche'   la   domanda   sia  stata  istruita
          favorevolmente dall'ente incaricato.
              3-bis.  Per  le  domande  di  cui al comma 3 relative a
          regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state
          presentate  all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la
          verifica della compatibilita' dei requisiti dei richiedenti
          il  credito  d'imposta  con  la  normativa comunitaria puo'
          essere  richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle
          politiche  agricole  e  forestali,  che si esprime entro il
          termine  di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento
          delle domande.
              4.  Per  le  imprese agricole soggette a determinazione
          del  reddito  ai  sensi  dell'art. 29 del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  il calcolo degli
          ammortamenti   dedotti   e'   effettuato   sulla  base  dei
          coefficienti   di   ammortamento   previsti   dal   decreto
          ministeriale  31 dicembre  1988  del Ministro delle finanze
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  27  del 2 febbraio 1989, e la determinazione
          degli   investimenti   dismessi   o   ceduti   si  effettua
          considerando   il   valore   di   acquisto   ridotto  degli
          ammortamenti  calcolati  applicando i medesimi coefficienti
          del  citato  decreto  ministeriale  31  dicembre  1988  del
          Ministro delle finanze.
              5. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato
          nei  limiti  massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per
          l'anno  2002  e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2003  e  2004.  A decorrere dal 1 gennaio 2003, con decreto
          del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  e'
          determinato   l'ammontare   delle  risorse  destinate  agli
          investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe
          previste  dall'art.  87,  paragrafo 3, lettere a) e c), del
          Trattato  che istituisce la Comunita' europea, e successive
          modificazioni.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del
          presente  articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro
          per  l'anno  2002  e 155 milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori
          entrate  di cui all'art. 3; quanto a 10 milioni di euro per
          l'anno  2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere
          sulle  risorse  iscritte  sull'unita'  previsionale di base
          6.1.2.7  "Devoluzione  di  proventi  -  capitolo 3860 dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze;  quanto  a  20  milioni  di  euro per l'anno 2004,
          mediante  utilizzo  delle  risorse resesi disponibili dalla
          riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui al comma 4
          dell'art. 10.
              5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha
          validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento
          alle  richieste  rinnovate  ovvero  presentate per la prima
          volta,  provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'art.
          8   della   legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  introdotto
          dall'art.  10  del  presente  decreto,  in  base all'ordine
          cronologico  di presentazione delle domande a decorrere dal
          1 gennaio di ogni anno.
              6.  Per  quanto non diversamente disposto, si applicano
          le  disposizioni  dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, come modificato dall'art. 10.
              7.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio".
              -  Il  testo  dell'art.  8,  comma  1-ter,  della legge
          23 dicembre  2000,  n. 388, cosi' come modificato dall'art.
          10 del decreto-legge 8 luglio 2000, n. 138, convertito, con
          modficazioni,  dalla  legge  8 agosto  2002,  n. 178, e' il
          seguente:
              "1-ter.   L'Agenzia  delle  entrate  rilascia,  in  via
          telematica  e  con  procedura automatizzata, certificazione
          della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina
          le  istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo
          l'ordine   cronologico   di   presentazione,  alle  domande
          presentate   nell'anno   precedente   e   non  accolte  per
          esaurimento  dei  fondi  stanziati  e, tra queste, a quelle
          delle  piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
          I  del  regolamento  (CE) n. 70/2001 della Commissione, del
          12 gennaio  2001,  e  successivamente,  secondo l'ordine di
          presentazione,  alle altre domande. L'Agenzia delle entrate
          comunica  in  via  telematica,  entro  trenta  giorni dalla
          presentazione  delle domande, il diniego del contributo per
          la  mancanza  di  uno degli elementi di cui al comma 1-bis,
          ovvero  per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio
          si   intende   concesso   decorsi   trenta   giorni   dalla
          presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego
          da parte dell'Agenzia delle entrate".
              -  Il  testo  dell'art.  47,  commi  6  e 7 della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448,  legge finanziaria 2002, e' il
          seguente:
              "6.   La  Cassa  depositi  e  prestiti  puo'  concedere
          finanziamenti   volti   a   garantire   l'integrita'  e  il
          miglioramento   delle  aziende  agricole,  con  particolare
          riferimento  agli  interventi  di  cui alla legge 14 agosto
          1971, n. 817, a favore della proprieta' contadina.
              7.  Restano  a carico dello Stato gli oneri connessi al
          pagamento  degli interessi relativi ai finanziamenti di cui
          al  comma  6  fino  al limite di 2 milioni di euro annui, a
          decorrere dal 2002.".
              -   La   legge   14 agosto   1971,   n.   817,  recante
          "Disposizioni  per il rifinanziamento delle provvidenze per
          lo  sviluppo  della proprieta' coltivatrice", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261.
              -  Il  testo  dell'art.  5,  comma 1, del decreto-legge
          22 ottobre  2001,  n.  381,  convertito, con modificazioni,
          nella legge 21 dicembre 2001, n. 441, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "1. Il termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre
          1961, n. 1048, gia' prorogato dall'art. 1 del decreto-legge
          6  novembre  1991,  n.  352, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  30 dicembre 1991, n. 411, e' prorogato di due
          anni.".
              -  Il  decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n.  227,
          recante:   "Orientamento   e  modernizzazione  del  settore
          forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
          57",  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137.
              -  Il  decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,
          recante:   "Orientamento   e  modernizzazione  del  settore
          agricolo,  a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
          57",  e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137.
              -  Il  regolamento  (CEE)  n.  729/70 del Consiglio del
          21 aprile  1970,  relativo  al finanziamento della politica
          agricola  comune,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          della Comunita' europea 28 aprile 1970, n. L 94.
              -  Il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del
          7 luglio  1995, che stabilisce modalita' d'applicazione del
          regolamento   (CEE)   n.  729/70  per  quanto  riguarda  la
          procedura  di  liquidazione  dei  conti  del FEAOG, sezione
          "garanzia",  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
          Comunita' europea 8 luglio 1995, n. L 158.
              -  Il  testo  dell'art.  145,  comma  36,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  legge finanziaria 2001, e' il
          seguente:
              "36.   Per   l'assegnazione   dei  contributi  relativi
          all'acquisto  di  macchine  agricole,  di  cui all'art. 17,
          comma   34,  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e'
          autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2001, 10
          miliardi nell'anno 2002 e 10 miliardi nell'anno 2003.".
              -  La  legge  14 febbraio  1992, n. 185, recante "Nuova
          disciplina   del   Fondo   di  solidarieta'  nazionale"  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  del 2 marzo 1992, n. 51. Il testo degli articoli
          2  e  3,  come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  2  (Procedure  di  trasferimento alle regioni di
          disponibilita'  del  Fondo di solidarieta' nazionale). - 1.
          Per  far  fronte ai danni derivanti da calamita' naturali o
          da  avversita'  atmosferiche  di carattere eccezionale alle
          infrastrutture,  alle strutture aziendali o alla produzione
          agricola  delle  zone  interessate,  le regioni competenti,
          attuata   la  procedura  di  delimitazione  del  territorio
          colpito   e   di   accertamento   dei   danni  conseguenti,
          deliberano,  entro il termine perentorio di sessanta giorni
          dalla   cessazione  dell'evento  dannoso,  la  proposta  di
          declaratoria   della   eccezionalita'  dell'evento  stesso,
          nonche',  tenendo  conto  della  natura  dell'evento  e dei
          danni,  l'individuazione delle provvidenze da concedere fra
          quelle  previste  dall'art.  3  e  la relativa richiesta di
          spesa.
              2.  Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo
          accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara
          entro   trenta   giorni   dalla   richiesta  delle  regioni
          interessate   l'esistenza   di   eccezionale   calamita'  o
          avversita' atmosferica ai sensi dell'art. 70, quarto comma,
          lettera  a), del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e
          le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1
          del presente articolo.
              3.   Il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
          d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni e le province autonome, di cui all'art.
          12  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei
          fabbisogni  di  spesa, dispone trimestralmente, con proprio
          decreto,  il  piano  di  riparto,  distinto  per oggetto di
          spesa,  delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire
          alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali
          delle  somme  assegnate si provvede mediante giro conto. Il
          decreto  di  cui  all'art.  3,  terzo  comma,  della  legge
          15 ottobre  1981,  n.  590,  deve  essere  emanato,  con le
          modalita' ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno.
              4.  Le regioni sono tenute a rispettare la destinazione
          e  la  ripartizione  tra  i  diversi  tipi  di  intervento,
          stabilite  col  decreto  di  cui al comma 3, delle somme ad
          esse  trasferite.  Alle  modifiche  di  destinazione che si
          rendessero   necessarie   nel   corso  della  procedura  di
          erogazione   si   provvede,   d'intesa   con   la   regione
          interessata,  con  decreto  del Ministro dell'agricoltura e
          delle foreste".
              "Art.   3   (Interventi   per   favorire   la   ripresa
          dell'attivita'   produttiva).   -   1.  Hanno  titolo  agli
          interventi  di cui al presente articolo e agli articoli 4 e
          5,  le  aziende  agricole,  singole ed associate, ricadenti
          nelle   zone  delimitate,  che  abbiano  subito  danni  non
          inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile.
          Sono  esclusi altresi' dal computo del 35 per cento e dalle
          agevolazioni  predette  i danni alle produzioni ammissibili
          all'assicurazione   agevolata,  relativamente  agli  eventi
          determinati  dal  decreto  di  cui all'art. 9, comma 2. Nel
          calcolo  della  percentuale  dei  danni  sono  comprese  le
          perdite  derivanti  da precedenti eventi calamitosi, subiti
          dalla  stessa  azienda,  nel corso dell'annata agraria, che
          non   siano   stati  oggetto  di  precedenti  benefici.  La
          produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di
          danno  non  e'  comprensiva  dei  contributi  o delle altre
          integrazioni concessi dall'Unione europea.
              2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle
          aree  colpite,  a  favore  delle aziende agricole di cui al
          comma   1,   delle  aziende  zootecniche  e  delle  aziende
          apistiche, possono essere concessi i seguenti aiuti:
                a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
          del  danno  accertato  sulla  base  della  produzione lorda
          vendibile  ordinaria  del  triennio  precedente,  al  netto
          dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del
          15  per  cento.  In  alternativa  al  contributo  in  conto
          capitale  ed al fine di reintegrare i redditi perduti, puo'
          essere  richiesta  l'erogazione di un prestito quinquennale
          fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della
          produzione   lorda   vendibile   ordinaria   del   triennio
          precedente,  al  netto  dell'ordinario  rischio  di impresa
          stabilito  nella  misura  del  15  per cento, da erogare al
          tasso  agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma,
          numero  5),  lettera a) e b) del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre l985;
                b) prestiti   ad  ammortamento  quinquennale  per  le
          esigenze  di  conduzione  dell'anno in cui si e' verificato
          l'evento  e  per  l'anno  successivo,  da  erogare  con  le
          modalita'  di  cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964,
          n.  38,  al  tasso  agevolato previsto dall'articolo unico,
          primo  comma,  numero  5),  lettere a) e b) del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 29 novembre 1985,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre
          1985;  nell'ammontare  del  prestito  sono comprese le rate
          delle  operazioni  di credito agrario in scadenza nell'anno
          in cui si e' verificato l'evento;
                c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
          per  il  ripristino  delle  strutture  aziendali  e  per la
          ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte;
                d) [i limiti contributivi di cui alle lettere a) e c)
          sono  stabiliti  con  decreto  del Ministro delle politiche
          agricole   e   forestali,   di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano];
                d-bis)   concessione   a  favore  delle  associazioni
          riconosciute   dei   produttori   ortofrutticoli   e  delle
          cooperative   frutticole,   singole   o   consorziate,  del
          contributo  di  cui all'art. 9 della legge 15 ottobre 1981,
          n.  590,  secondo  i parametri e con le modalita' stabilite
          con   decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali.
              2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta,
          di  lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione
          dei  prodotti  agricoli e delle associazioni dei produttori
          riconosciute  che  abbiano subito danni economici a seguito
          della  riduzione dei conferimenti delle imprese associate e
          della  conseguente minore commercializzazione in misura non
          inferiore  al 35 per cento rispetto al triennio precedente.
          sono   concessi   prestiti   agevolati,   ad   ammortamento
          quinquennale,  a  copertura dei costi fissi che non trovano
          compensazione per la minore attivita' lavorativa; l'entita'
          del  prestito  e'  contenuta  nel  limite percentuale delle
          minori entrate.
              2-ter.  I  limiti contributivi di cui alle lettere a) e
          c)  del  comma  2  sono  stabiliti con decreto del Ministro
          delle  politiche  aricole  e  forestali, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              3.   Le   regioni,  compatibilmente  con  le  finalita'
          primarie  della  presente  legge,  possono  adottare misure
          volte:
                a) al  ripristino  delle  strade interpoderali, delle
          opere  di  approvvigionamento  idrico  nonche'  delle  reti
          idrauliche   e   degli   impianti  irrigui,  ancorche'  non
          ricadenti  in comprensori di bonifica, con onere di spesa a
          totale carico del fondo;
                b) al  ripristino delle opere pubbliche di bonifica e
          di  bonifica  montana,  ivi  compresi i lavori diretti alla
          migliore  efficienza delle opere da ripristinare, con onere
          di spesa a totale carico del fondo.
              4.  Le  domande di intervento debbono essere presentate
          alle   autorita'  regionali  competenti  entro  il  termine
          perentorio   di   quarantacinque   giorni   dalla  data  di
          pubblicazione    del   decreto   di   declaratoria   e   di
          individuazione  delle  zone interessate, di cui all'art. 2,
          comma 2.
              5.  Nel  caso  che le aziende di cui al comma 1 abbiano
          subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in
          conto  capitale  sono aumentati del 10 per cento e il tasso
          degli  interessi  passivi  a  carico  del  beneficiario sui
          prestiti  e  mutui  agevolati viene ridotto di un punto. Le
          stesse  misure  si  applicano  nel  caso  in  cui la stessa
          azienda  sia colpita dagli eventi di cui all'art. 2 per due
          o   piu'  anni  consecutivi,  a  partire  dagli  interventi
          riguardanti il secondo anno".
              - Il testo dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n.
          910,     recante    "Provvedimenti    per    lo    sviluppo
          dell'agricoltura   nel   quinquennio   1966-1970",   e'  il
          seguente:
              "Art.  12  (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione
          agricola).  -  Il  fondo  di  cui  al  capo III della legge
          25 luglio  1952,  n.  949,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  assume  la  denominazione  di  "fondo per lo
          sviluppo  della  meccanizzazione  in  agricoltura" e la sua
          durata  e' prorogata al 31 dicembre 1980. Esso e' destinato
          alla  concessione  di  prestiti  per l'acquisto di macchine
          agricole  e  connesse  attrezzature,  ivi  comprese  quelle
          destinate  a  centri dimostrativi od operativi di meccanica
          agraria   aventi   per  scopo  l'assistenza  tecnica  e  la
          formazione  professionale, gestiti da enti di sviluppo o da
          associazioni  di  produttori  agricoli  che  svolgano  tali
          attivita' a favore di propri associati, nonche' ad istituti
          o  a  scuole  statali  di  meccanica  agraria  ad indirizzo
          professionale.  A  carico del Fondo possono essere altresi'
          concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per
          la   copertura  di  colture  di  pregio,  ivi  compresa  la
          floricoltura.
              Le  provvidenze  di cui al primo comma sono estese, per
          giudizio  dei  competenti organi territoriali del Ministero
          dell'agricoltura  e  delle foreste, anche ai mezzi agricoli
          per  trasporto  di  persone, animali e cose, a favore delle
          aziende  silvo-pastorali  che  operano strettamente in zone
          carenti di rete viaria.
              Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi
          diversi  da  quelli  indicati  al  primo  comma,  quando le
          relative  domande  presentate ai termini della citata legge
          n.  949  siano state prodotte in data anteriore all'entrata
          in vigore della presente legge.
              L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni
          poste  in essere posteriormente all'entrata in vigore della
          presente legge, e' ridotto al 2 per cento.
              Per  gli  acquisti  effettuati  da coltivatori diretti,
          singoli o associati, il prestito puo' essere concesso nella
          misura  del  90  per cento della spesa ammissibile. Saranno
          tenute  in particolare considerazione le domande presentate
          da cooperative di coltivatori diretti.
              Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni
          e   mezzadri,   di   macchine   operatrici  e  attrezzature
          meccaniche  per  una  spesa  non superiore ad un milione di
          lire,  possono  essere concessi, in alternativa ai prestiti
          di  cui  al  comma precedente, contributi in conto capitale
          nella misura massima del 25 per cento.
              Per  i  prestiti  concessi  con  le  disponibilita' del
          "Fondo  gli  istituti  ed  enti  daranno atto dell'avvenuto
          acquisto delle macchine ed attrezzature nonche' della spesa
          relativa    al    competente    ufficio    del    Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste  che  ha  rilasciato il
          preventivo   nullaosta  per  la  concessione  dei  prestiti
          medesimi.
              Sulle   anticipazioni   accordate   per  l'acquisto  di
          macchine   agricole  nell'anno  successivo  all'entrata  in
          vigore  della presente legge potra' essere accreditata agli
          istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalita' da
          stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni gia'
          stipulate,  una  somma  non superiore al 20 per cento delle
          anticipazioni  medesime,  da  impiegare  per  la  sollecita
          erogazione  dei  prestiti  nelle  more degli acereditamenti
          disposti dalla Tesoreria".
              -   Il  testo  dell'art.  127,  comma  3,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  legge finanziaria 2001, e' il
          seguente:
              "3.  I valori delle produzioni assicurabili con polizze
          agevolate  sono  stabiliti  con  decreto del Ministro delle
          politiche  agricole  e  forestali,  da  adottare  entro  il
          31 dicembre  di ogni anno, per l'anno successivo sulla base
          delle  rilevazioni  dei  prezzi  unitari  di  mercato  alla
          produzione,  effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e
          informazioni  sul  mercato  agricolo  (ISMEA).  Al  fine di
          sostenere  la  competitivita'  delle  imprese e favorire la
          riduzione  delle  conseguenze  dei  rischi  atmosferici, e'
          istituito  presso  l'ISMEA  un Fondo per la riassicurazione
          dei  rischi.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole  e forestali, sentita la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative
          del fondo."
              -  La  legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante "Piano per
          la  razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima",
          e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 24 febbraio
          1982, n. 53.
              - Il testo dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n.
          41 e' il seguente:
              "Art.  3  (Comitato nazionale per la conservazione e la
          gestione   delle   risorse  biologiche  del  mare).  -  Per
          l'elaborazione  e  l'aggiornamento  del  piano  di  cui  al
          precedente art. 1 la Commissione consultiva centrale per la
          pesca  marittima,  istituita dalla legge 14 luglio 1965, n.
          963,   si   costituisce   in  "Comitato  nazionale  per  la
          conservazione  e  la  gestione delle risorse biologiche del
          mare ; a tal fine la Commissione e' integrata da:
                a) un  rappresentante  del  Ministro  per  la ricerca
          scientifica e tecnologica;
                b) un   rappresentante  per  ciascuna  delle  regioni
          Sicilia, Sardegna e Friuli - Venezia Giulia;
                c) cinque    rappresentanti   delle   altre   regioni
          designati  dalla Commissione interregionale di cui all'art.
          13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
                d) un rappresentante delle industrie conserviere;
                e) un  rappresentante  designato  dal Comitato per il
          coordinamento   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica
          applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art.
          6.
              Il  presidente del Comitato puo' invitare alle riunioni
          rappresentanti   di   associazioni   e   di  organizzazioni
          interessate alla materia.
              Il Comitato puo' operare anche per gruppi di lavoro. Le
          funzioni  di  segreteria del Comitato e dei relativi gruppi
          di  lavoro  sono  affidate  al segretario della Commissione
          consultiva  centrale  per la pesca marittima, coadiuvato da
          due impiegati di livello inferiore al VII.
              Il  regolamento interno del Comitato e' approvato entro
          tre  mesi  dalla entrata in vigore della presente legge con
          decreto  del  Ministro della Marina mercantile, su proposta
          dello stesso Comitato.".
              -  Il  testo dell'art. 67 della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448, legge finanziaria 2002, come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  67  (Programmazione negoziata in agricoltura). -
          1.  I finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale
          per  la  programmazione  economica  (CIPE) ad iniziative di
          programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della
          pesca  sono  assegnati  al  finanziamento  di  nuovi  patti
          territoriali   e  contratti  di  programma  riguardanti  il
          settore medesimo.
              2.   Con   decreto   del   Ministro  per  le  attivita'
          produttive,  di  concerto  con  il Ministro delle politiche
          agricole   e   forestali,  sono  predisposti  contratti  di
          programma  ed emanati bandi di gara per patti territoriali,
          attivabili  e finanziabili su tutto il territorio nazionale
          previa   delibera   del   CIPE   secondo  cli  orientamenti
          comunitari  in materia di aiuti di Stato per l'agricoltura,
          nei  limiti  delle  risorse  rese disponibili attraverso le
          revoche di cui al comma 1.
              2-bis.  Agli investimenti finanziati ai sensi del comma
          2   si   applicano   i   limiti  previsti  dalle  decisioni
          comunitarie  relative ai regimi di aiuti di cui all'art. 11
          del  decreto - legge 8 luglio 2002, n. 138. convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  8 agosto  2002,  n.  178,  e
          successive modificazioni.
              3.  (Aggiunge  un  periodo all'art. 124, comma 1, della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388).".

                              Art. 70.
                (Fondo rotativo per la progettualita)

   1.  I  commi  54,  56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
1995,  n.  549,  come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25
marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
a) "54.   Al  fine  di  razionalizzare  e  accelerare  la  spesa  per
   investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione
   degli   interventi  ammessi  al  cofinanziamento  comunitario,  di
   competenza  dello  Stato, delle regioni, degli enti locali e degli
   altri  enti  pubblici,  e'  istituito  presso  la Cassa depositi e
   prestiti  il  Fondo  rotativo  per  la  progettualita'.  Il  Fondo
   anticipa  le  spese  necessarie  per  la redazione degli studi per
   l'individuazione  del  quadro  dei bisogni e delle esigenze, degli
   studi  di  fattibilita',  delle valutazioni di impatto ambientale,
   dei  documenti  componenti  i  progetti preliminari, definitivi ed
   esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo
   e'  stabilita  periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che
   provvede  alla  sua  alimentazione, in relazione alle dinamiche di
   erogazione  e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e
   comunque  nel  rispetto  dei  limiti annuali di spesa sul bilancio
   dello  Stato  fissati  dal  comma  58.  La  dotazione del Fondo e'
   riservata,  per  un  biennio  ed entro il limite del 30 per cento,
   alle  esigenze  progettuali  degli  interventi  inseriti nel piano
   straordinario  di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con
   particolare  riguardo  a quelli che insistono sul territorio delle
   zone  soggette  a  rischio  sismico. La quota residua del Fondo e'
   riservata,  per  almeno  il  60  per  cento,  in favore delle aree
   depresse  del  territorio  nazionale  nonche'  per l'attuazione di
   progetti   comunitari   da   parte   di  strutture  specialistiche
   universitarie  e  di  alta  formazione europea localizzati in tali
   aree,  ed  entro  il limite del 10 per cento per le opere comprese
   nel  programma  di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
   dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate
   nelle predette aree depresse";
b) "56.   I  criteri  di  valutazione,  i  documenti  istruttori,  la
   procedura,  i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e
   il  rimborso  dei  finanziamenti  del  Fondo  sono  stabiliti  con
   deliberazione   del   consiglio  di  amministrazione  della  Cassa
   depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione
   del direttore generale, non possono superare l'importo determinato
   sulla  base  delle  tariffe  professionali stabilite dalla vigente
   normativa  e  comunque  il  dieci  per  cento  del  costo presunto
   dell'opera.

   56-bis.   Nello  stabilire  le  modalita'  di  cui  al  comma  56,
relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di
euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti
e'  tenuto  ad  introdurre,  tra i presupposti istruttori, i seguenti
requisiti:
a) studio   di   fattibilita'   valutato  positivamente,  con  parere
   motivato,  dal  nucleo  di valutazione e verifica regionale di cui
   all'articolo  1  della  legge  17 maggio 1999, n. 144. Tale parere
   deve  essere  emesso  entro  il  termine massimo di quarantacinque
   giorni  dalla  data  di ricevimento dello studio, anche in caso di
   valutazione  negativa.  Scaduto  il termine, in mancanza di parere
   espresso, si da' per acquisita la valutazione positiva:
b) provvedimento  del  presidente  della  regione  che  certifichi la
   compatibilita'  dell'opera  con gli indirizzi della programmazione
   regionale.";
c) "57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del
   consiglio  di  amministrazione,  anche  per  le anticipazioni gia'
   concesse,  le cause, le modalita' e i tempi di revoca e riduzione,
   nel  rispetto  della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il
   piu' efficace utilizzo".

   2.  Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio
1999, n. 144, e l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
   3.  Il  primo  periodo del comma 5 dell'articolo 54 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le disponibilita'
del  Fondo  sono  ripartite  con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze.  Entro  il  31  gennaio di ciascun anno, lo schema di
decreto  e'  trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte  delle  competenti  Commissioni,  da  esprimere  entro quindici
giorni  dalla  data  di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'
essere emanato".
   4.  Il  primo  periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le disponibilita'
del  Fondo  sono  ripartite  con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze.  Entro  il  31  gennaio di ciascun anno, lo schema di
decreto  e'  trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte  delle  competenti  Commissioni,  da  esprimere  entro quindici
giorni  dalla  data  di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'
essere emanato".

      
                  Note all'art. 70:
              -  Il  testo dell'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n.
          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo
          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della
          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
          il riordino degli enti previdenziali) cosi' come modificato
          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art.  4  (Studi  di fattibilita' delle amministrazioni
          pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni
          regionali  e  locali).  - 1.  Lo studio di fattibilita' per
          opere  di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi e'
          lo  strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione
          delle    decisioni   di   investimento   da   parte   delle
          amministrazoni pubbliche.
              2.   Gli   studi   di   fattibilita'   approvati  dalle
          amministrazioni  costituiscono  certificazione  di utilita'
          degli  investimenti  ai  fini dell'accesso preferenziale ai
          fondi   disponibili  per  la  progettazione  preliminare  e
          costituiscono    titolo   preferenziale   ai   fini   della
          valutazione  dei  finanziamenti  delle  opere  in base alle
          disponibilita' finanziarie degli esercizi futuri.
              3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo
          e'    superiore    a    100   miliardi   di   lire   devono
          obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica
          interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da
          parte  di  enti  ed  amministrazioni  pubblici esterni alle
          stesse.
              4.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica si provvedera' ad aggiornare
          periodicamente  i  limiti  di cui al comma 3, tenendo conto
          degli indici ISTAT.
              5.   Per   il   finanziamento  a  fondo  perduto  della
          progettazione    preliminare    dei   soggetti   richiamati
          espressamente   dall'art.   1,   comma   54,   della  legge
          28 dicembre  1995,  n. 549, come modificato dall'art. 8 del
          decreto  -  legge  25 marzo  1997,  n.  67, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 maggio  1997,  n.  135, e'
          assegnata  alla  Cassa  depositi e prestiti la somma di 110
          miliardi  di  lire  per  il triennio 1999 - 2001, di cui 30
          miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi
          per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione
          del  fondo  si  provvede  ai  sensi  dell'art.11,  comma 3,
          lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.  I  finanziamenti  di  cui al presente comma
          sono  riservati  per  il  50  per cento alle regioni di cui
          all'obiettivo  1  del  regolamento  (CEE)  n.  2052/88  del
          Consiglio,  del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.
          La  ripartizione  delle  risorse  e'  effettuata  dal  CIPE
          assegnando   il  70  per  cento  alle  diverse  regioni  in
          percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione
          ai  fondi  comunitari  e  il  residuo  30 per cento secondo
          l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle domande che
          eccedano la quota attribuita alla regione.
              6.  I  finanziamenti  previsti dal comma 5 sono erogati
          dalla  Cassa  depositi  e  prestiti, con determinazione del
          direttore   generale,   non   oltre   trenta  giorni  dalla
          presentazione  delle  domande, secondo l'ordine cronologico
          di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche,
          in   misura  pari  a  quella  richiesta  ma  non  superiore
          all'importo  della  tariffa  professionale  prevista per la
          redazione  del progetto preliminare dell'opera, che non puo
          avere  un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti
          delle  disponibilita'  dei  fondi  assegnati  ai  sensi del
          medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per
          le  quali sia stato redatto lo studio di fattibilita' i cui
          risultati   sono   valutati   positivamente   e  come  tali
          certificati dalla struttura di valutazione regionale di cui
          all'art.  1  e  giudicati, con provvedimento del presidente
          della  Regione,  compatibili con le previsioni dei rapporti
          interinali   di   cui   alla  deliberazione  del  CIPE  del
          22 dicembre  1998,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.
          302  del  29 dicembre  1998.  L'assegnazione e' revocata se
          entro   novanta   giorni   dalla   sua  erogazione  non  e'
          documentato   l'avvenuto   affidamento   dell'incarico   di
          progettazione.
              7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari  a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire
          40  miliardi  per  l'anno  2000  ed  a lire 40 miliardi per
          l'anno   2001,   si   provvede   mediante  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999
          -  2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base di
          conto  capitale.  "Fondo speciale dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  1999,  parzialmente
          utilizzando    l'accantonamento    relativo   al   medesimo
          Ministero.
              8. (abrogato).".
              -  Il testo vigente del comma 5 dell'art. 54 della gia'
          citata legge n. 448/2001, cosi' come modificato dalla legge
          qui pubblicata e' il seguente:
              "5.  Le  disponibilita'  del  Fondo  sono ripartite con
          decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
          il  31  gennaio  di  ciascun  anno, lo schema di decreto e'
          trasmesso  al  Parlamento  per l'acquisizione del parere da
          parte  delle  competenti  commissioni,  da  esprimere entro
          quindici  giori dalla data di trasmissione, decorsi i quali
          il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
          della  presente  legge,  per  l'anno  2002,  gli interventi
          ammessi  a  fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
          prioritariamente   individuati   tra   quelli  indicati  in
          apposita   deliberazione   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari.".
              -  Il  testo del comma 3 dell'art. 55 della gia' citata
          legge  n.  448/2001,  cosi' come modificato dalla legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              "3.  Le  disponibilita'  del  Fondo  sono ripartite con
          decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
          il  31  gennaio  di  ciascun  anno, lo schema di decreto e'
          trasmesso  al  Parlamento  per l'acquisizione del parere da
          parte  delle  competenti  commissioni,  da  esprimere entro
          quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
          il   decreto   puo'   essere  emanato.  In  sede  di  prima
          applicazione,  per  l'anno  2002,  gli interventi ammessi a
          fruire   dei   finanziamenti   erogati   dal   Fondo   sono
          prioritariamente   individuati   tra   quelli  indicati  in
          apposita   deliberazione   delle   competenti   commissioni
          parlamentari".

                              Art. 71.
               (Fondo rotativo per le opere pubbliche)

   1.  Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28
dicembre  2001, n. 448, e dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile
2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, con il quale e' istituita Infrastrutture Spa, presso la
Cassa depositi e prestiti e' istituito il Fondo rotativo per le opere
pubbliche (FROP).
   2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed e'
alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia
e  delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  su proposta del direttore generale della Cassa depositi e
prestiti,   puo'   apportare  con  proprio  decreto  variazioni  alla
consistenza del Fondo.
   3. Il Fondo e' finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di
competenza  dei  soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  284,  da realizzare
mediante:
a) contratto  di  concessione  di  cui all'articolo 19 della legge 11
   febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
b) concessione  di  costruzione  e  gestione o affidamento unitario a
   contraente  generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
   20 agosto 2002, n. 190.

   4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo
perduto,  presta  garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati
coinvolti  nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad
assicurare     il     mantenimento     del     relativo    equilibrio
economico-finanziario.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio
decreto   limiti,   condizioni,   modalita',   caratteristiche  della
prestazione  delle  garanzie  e  dei relativi rimborsi, tenendo conto
della  redditivita' potenziale dell'opera e della decorrenza e durata
della   concessione  o  della  gestione.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e delle finanze puo' essere disposta la garanzia dello
Stato  per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato  allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  di  cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n.
468.
   6.  Il  Governo  procede  annualmente ad una verifica, e riferisce
alle  competenti  Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione
degli  interventi  di  cui  alla  legge  21  dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento
di  valutare  l'efficacia  della strumentazione adottata, in funzione
della  realizzazione  tempestiva,  a  perfetta  regola  d'arte  e nel
rispetto  delle  vigenti  disposizioni nazionali e comunitarie, degli
interventi  di infrastrutturazione strategica di preminente interesse
nazionale.

      
                  Note all'art. 71:
              -  Il  testo  dell'art.  47  della gia' citata legge n.
          448/2001 e' il seguente:
              "Art.  47  (Finanziamento delle grandi opere e di altri
          interventi).   -   1.   Per   il  finanziamento  del  piano
          straordinario  delle infrastrutture e delle opere di grandi
          dimensioni  a  livello  regionale e locale, individuate dal
          CIPE,  la  Cassa  depositi e prestiti puo' intervenire, per
          fini  di  interesse  generale,  anche in collaborazione con
          altre   istituzioni   finanziarie,  a  favore  di  soggetti
          pubblici  e  privati  ai  quali  fanno carico gli studi, la
          progettazione,  la realizzazione e la gestione delle opere,
          mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma,
          anche  di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e
          di  assunzioni  di  nuove  partecipazioni  che non dovranno
          essere  di maggioranza  ne'  comunque di controllo ai sensi
          dell'art. 2359 del codice civile.
              2. La Cassa depositi e prestiti puo' utilizzare, per le
          operazioni  di  cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi
          di   provvista,   ferma   restando  la  compatibilita'  con
          l'ordinaria attivita' di finanziamento prevista dal decreto
          legislativo  30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti
          dal   collocamento   sul  mercato  italiano  ed  estero  di
          specifici  prodotti  finanziari, attraverso la societa' per
          azioni  Poste  italiane,  banche  e intermediari finanziari
          vigilati.
              3.  L'attivita' di cui al comma 1 e' svolta dalla Cassa
          depositi   e   prestiti  in  via  sussidiaria  rispetto  ai
          finanziamenti  concessi da banche o intermediari finanziari
          ad  un  tasso  di  mercato determinato secondo le modalita'
          indicate  nel  decreto  di  cui  al comma 4. Gli interventi
          della  Cassa  depositi  e  prestiti  non  possono essere di
          ammontare   superiore   al   50   per   cento  dell'importo
          complessivo    del    finanziamento,    privilegiando    la
          realizzazione  delle  opere  con  la forma della finanza di
          progetto.
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta  della  Cassa  depositi  e prestiti, entro quattro
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          fissa  con  proprio  decreto limiti, condizioni e modalita'
          dei   finanziamenti,   nonche'   le  caratteristiche  della
          prestazione di garanzie.
              5.  Ai  fini della necessaria autonomia e flessibilita'
          operativa  e  per  consentire  lo  svolgimento dei maggiori
          compiti  di  cui al presente articolo, al comma 4 dell'art.
          70  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le
          parole:  "I  rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti
          enti  ed  aziende sono inserite le seguenti: "nonche' della
          Cassa  depositi  e  prestiti , dopo le parole: "Le predette
          aziende  o  enti  sono  inserite  le  seguenti: "e la Cassa
          depositi  e  prestiti  e  al quarto periodo dopo le parole:
          "sono  esercitati  dalle  aziende  ed  enti  predetti  sono
          inserite le seguenti: "e dalla Cassa depositi e prestiti .
              6.   La   Cassa  depositi  e  prestiti  puo'  concedere
          finaziamenti   volti   a   garantire   l'integrita'   e  il
          miglioramento   delle  aziende  agricole,  con  particolare
          riferimento  agli  interventi  di  cui alla legge 14 agosto
          1971, n. 817 a favore della proprieta' contadina.
              7.  Restano  a carico dello Stato gli oneri connessi al
          pagamento  degli interessi relativi ai finanziamenti di cui
          al  comma  6,  fino al limite di 2 milioni di euro annui, a
          decorrere dal 2002.
              8.  (Sostituisce il secondo periodo alla lettera f) del
          comma 1 dell'art. 50, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
              9. All'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662, ,
          sono  inserite  le  seguenti:  "ad  eccezione dei mutui con
          organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie,
          al  cui  capitale o Fondo lo Stato partecipi, vincolate per
          statuto  a concedere mutui solo per finalita' specifiche di
          interesse pubblico .
              10.  A  valere  sulle  risorse destinate dalla presente
          legge  al  rifinanziamento  del  Fondo  di  cui  alla legge
          15 dicembre  1990,  n.  396,  una somma pari a 3 milioni di
          euro  per  il  2002  e'  utilizzata per la progettazione di
          interventi,   di   particolare   pregio  architettonico  ed
          urbanistico,   nel   quadro   delle   iniziative  volte  al
          perseguimento  dell'obiettivo  di  definizione organica del
          piano  di  localizzazione  degli  uffici  pubblici,  di cui
          all'art. 1 della medesima legge n. 396 del 1990. I soggetti
          pubblici  interessati  presentano  le  proposte relative ai
          predetti  interventi entro quarantacinque giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge.".
              -  Il  testo  dell'art. 8 del decreto - legge 15 aprile
          2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          15 giugno  2002, n. 112 (Disposizioni finanziarie e fiscali
          urgenti  in  materia  di riscossione, razionalizzazione del
          sistema  di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,
          adempimenti  ed  adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
          valorizzazione   del   patrimonio   e  finanziamento  delle
          infrastrutture) e' il seguente:
              "Art.   8   (Societa'   per   il   finanziamento  delle
          infrastrutture).  -  1.  La  Cassa  depositi  e prestiti e'
          autorizzata  a  costituire, anche con atto unilaterale, una
          societa'  finanziaria per azioni denominata "Infrastrutture
          S.p.a.  ;  non  si applicano le disposizioni dell'art. 2362
          del  codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il capitale
          iniziale  e'  pari a euro 1 milione, da versare interamente
          all'atto  della  costituzione;  i  successivi  aumenti  del
          capitale   sono   determinati   con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti
          dalla  Cassa  depositi  e  prestiti,  anche  a valere sulla
          cartolarizzazione   di   una   parte  dei  propri  crediti,
          individuati  tenendo  conto  dei  principi  di  convenienza
          economica  e  di  salvaguardia delle finalita' di interesse
          pubblico  della  Cassa stessa. Le azioni della societa' non
          possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne e'
          ammesso  il  trasferimento con la preventiva autorizzazione
          del Ministro dell'economia e delle finanze.
              2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze  puo' essere disposta la garanzia dello Stato per i
          titoli  e  i  finanziamenti  di  cui  al  comma  5, per gli
          strumenti derivati impiegati dalla societa', nonche' per le
          garanzie  di  cui  al  comma  3.  Tale garanzia e' elencata
          nell'allegato   allo  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  di  cui all'art. 13 della
          legge 5 agosto 1978, n. 468.
              3.   La   societa',  in  via  sussidiaria  rispetto  ai
          finanziamenti  concessi  da  banche  e  altri  intermediari
          finanziari:
                a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e
          le   grandi   opere   pubbliche,  purche'  suscettibili  di
          utilizzazione economica;
                b) concede   finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma
          finalizzati  ad  investimenti  per  lo  sviluppo economico.
          Inoltre,  la  societa' concede garanzie per le finalita' di
          cui  alle  lettere  a)  e  b).  La  societa'  puo' altresi'
          assumere   partecipazioni,   che  non  dovranno  essere  di
          maggioranza  ne'  comunque  di controllo ai sensi dell'art.
          2359 del codice civile, detenere immobili e esercitare ogni
          attivita'   strumentale,  connessa  o  accessoria  ai  suoi
          compiti istituzionali. Per lo svolgimento di tali attivita'
          la  societa'  puo'  altresi'  acquisire  quote azionarie di
          societa'  gia'  partecipate dalla Cassa depositi e prestiti
          operanti nel settore delle infrastrutture. E' preclusa alla
          societa' la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per
          conto terzi di strumenti finanziari
              4.  Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  sono  formulate  le  linee  direttrici  per
          l'operativita'  della  societa'.  I finanziamenti di cui al
          comma  3,  lettera a), possono essere concessi anche per il
          tramite  di  banche  e  altre  istituzioni  finanziarie.  I
          finanziamenti  di cui al comma 3, lettera b), sono concessi
          per  il  tramite  di  banche, altre istituzioni finanziarie
          ovvero    sono    messi    a   disposizione   di   soggetti
          istituzionalmente   deputati  al  sostegno  dello  sviluppo
          economico.  I  finanziamenti  sono a medio e lungo termine,
          salva   diversa   e   motivata  determinazione  dell'organo
          amministrativo della societa'. La societa' puo' destinare i
          propri beni e i diritti relativi a una o piu' operazioni di
          finanziamento  al soddisfacimento dei diritti dei portatori
          dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma
          5.   I  beni  e  i  diritti  cosi  destinati  costituiscono
          patrimonio  separato  a  tutti  gli effetti da quello della
          societa'  e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla
          data  dell'emissione  dei  titoli da parte della societa' o
          della  concessione  dei  finanziamenti  da essa assunti, su
          ciascun  patrimonio  separato  non  sono  ammesse azioni da
          parte  di  qualsiasi  creditore  diverso  dai portatori dei
          titoli  emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle
          obbligazioni  nei  confronti dei portatori dei titoli e dei
          concedenti i finanziamenti, nonche' di ogni altro creditore
          nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente
          il  patrimonio  separato  con i beni e i diritti destinati.
          Per   ciascuna   operazione   puo'   essere   nominato   un
          rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne
          cura  gli  interessi  e  in  loro  rappresentanza esclusiva
          esercita  i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
          modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni
          di  beni  in  favore  della  societa' da parte dello Stato,
          degli   enti   pubblici  non  territoriali  e  di  societa'
          interamente  controllate  dallo  Stato  sono operate con le
          modalita'  di  cui  ai  commi  10 e 12 dell'art. 7. Restano
          ferme   le  competenze  in  materia  di  gestione  di  beni
          demaniali  attribuite agli enti locali dalle norme vigenti.
          Si  applicano  ai  finanziamenti  di  cui  al  comma  3  le
          disposizioni  di  cui  all'art.  42, commi 3 e 4, del testo
          unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
          al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.
              5.   La  societa'  raccoglie  la  provvista  necessaria
          mediante   l'emissione   di   titoli   e   l'assunzione  di
          finanziamenti.  I  titoli  sono strumenti finanziari e agli
          stessi  si  applicano le disposizioni del testo unico delle
          disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, di
          cui   al  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58.
          L'organo   amministrativo   delibera  sull'emissione  e  le
          caratteristiche  dei  titoli. Alla societa' si applicano il
          comma  2  dell'art. 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e
          le  disposizioni  contenute  nel  titolo  V del testo unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia, di cui al
          decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione
          dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonche' le
          corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII
          del   medesimo   testo   unico.   La  societa'  si  iscrive
          nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  107, comma 1, del
          citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
          1993.   La   Banca   d'Italia,  tenuto  conto  dei  compiti
          istituzionali  della  societa'  e  delle  linee  direttrici
          formulate  dal  Ministro  dell'economia  e delle finanze ai
          sensi  del  comma  4,  adotta i provvedimenti specifici nei
          confronti,   della   societa'   in   materia  di  vigilanza
          prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia.
              6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze  sono  regolati  la  composizione  del consiglio di
          amministrazione  e  del collegio sindacale della societa' e
          la  durata  in  carica  dei rispettivi membri. E ammessa la
          delega  dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato
          esecutivo o a uno o piu' dei suoi membri.
              7.  Lo  statuto della societa' e' approvato con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze.
              8.  Il  bilancio  della  societa' e' redatto secondo le
          disposizioni  applicabili relative ai soggetti operanti nel
          settore finanziario.
              9.  Gli  utili  netti  della  societa' sono destinati a
          riserva   se   non   altrimenti   determinato   dall'organo
          amministrativo della societa'.
              10.  Ai  titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si
          applica  lo  stesso trattamento previsto nell'art. 2, comma
          5,   del   decreto  -  legge  25 settembre  2001,  n.  351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001,  n.  410.  Le  cessioni  a qualsiasi titolo in favore
          della  societa',  le  operazioni  di  provvista,  quelle di
          finanziamento,   nonche'   quelle   relative   a  strumenti
          finanziari   derivati,   e  tutti  i  provvedimenti,  atti,
          contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' inerenti
          alle  cessioni e operazioni medesime, alla loro esecuzione,
          modificazione  ed  estinzione,  alle  garanzie di qualunque
          tipo  da  chiunque  e  in qualsiasi momento prestate e alle
          loro   eventuali   surroghe,  sostituzioni,  postergazioni,
          frazionamenti  e  cancellazioni anche parziali (ivi incluse
          le  cessioni  di  credito  stipulate  in  relazione  a tali
          operazioni e le cessioni, anche parziali, dei crediti e dei
          contratti  ad  esse  relativi), sono esenti dall'imposta di
          registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
          catastale  e  da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni
          altro  tributo  o  diritto.  Non  si  applica  la  ritenuta
          prevista  dai  commi  2  e  3  dell'art. 26 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari
          della societa'. Ciascun patrimonio separato di cui al comma
          4  non e' soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta
          regionale   sulle   attivita'   produttive.   Sono  esclusi
          dall'applicazione   dell'imposta   sul  valore  aggiunto  i
          trasferimenti  di  immobili alla societa' e le locazioni in
          favore   di  amministrazioni  dello  Stato,  enti  pubblici
          territoriali e altri soggetti pubblici.
              11.  La  societa'  e'  posta  sotto  la  vigilanza  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' adottare,
          ove  la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
          confronti  della  societa'  al  fine  di  assicurare  che i
          comportamenti  operativi  della  stessa siano conformi alla
          legge, alle disposizioni attuative, nonche' allo statuto, e
          siano  coerenti  con  le  linee  strategiche  indicate  nei
          decreti di cui al primo periodo del comma 4.
              12. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
              12  -  bis.  Resta  fermo quanto previsto dalla vigente
          disciplina sostanziale in materia di infrastrutture.".
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n. 284 (Riordino della Cassa
          depositi  e  prestiti,  a  norma  dell'art.  11 della legge
          15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
              "1. La Cassa depositi e prestiti, amministrazione dello
          Stato  dotata, ai sensi della legge 13 maggio 1983, n. 197,
          e   successive   modifiche   e   integrazioni,  di  propria
          personalita'   giuridica   e  di  autonomia  ordinamentale,
          organizzativa,  patrimoniale  e  di  bilancio,  svolge, nel
          rispetto dell'equilibrio gestionale e garantendo la propria
          solidita'  patrimoniale, le seguenti attivita' e servizi di
          interesse economico generale:
                a) ricevere  direttamente  depositi,  con la garanzia
          dello  Stato, da parte di amministrazioni statali, regioni,
          enti  locali  e  di altri enti pubblici, nonche' di privati
          nei  casi  prescritti  da  leggi o da regolamenti ovvero su
          disposizione dell'autorita' amministrativa o giudiziaria;
                b) concedere  finanziamenti,  sotto  qualsiasi forma,
          allo Stato, alle regioni, agli enti locali, agli altri enti
          pubblici,  ai  gestori di pubblici servizi, alle societa' a
          cui la Cassa partecipa e agli altri soggetti indicati dalla
          legge;
                c) gestire fondi e svolgere attivita' per conto delle
          amministrazioni  pubbliche  e,  nei casi e per le finalita'
          previsti dalla legge, di altri soggetti;
                d) svolgere  altre  attivita' e altri servizi ad essa
          assegnati.".
              -  Il  testo dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994,
          n. 109 (legge quadro in lavori pubblici) e' il seguente:
              "Art.   19   (Sistemi   di   realizzazione  dei  lavori
          pubblici).  -  01.  I  lavori pubblici di cui alla presente
          legge  possono  essere  realizzati  esclusivamente mediante
          contratti  di  appalto o di concessione di lavori pubblici,
          salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6.
              1.  I  contratti  di  appalto di lavori pubblici di cui
          alla  presente  legge  sono  contratti  a  titolo  oneroso,
          conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto
          di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
                a) la  sola  esecuzione  dei  lavori  pubblici di cui
          all'art. 2, comma 1;
                b) la  progettazione  esecutiva  di  cui all'art. 16,
          comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.
          2, comma 1, qualora:
                  1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
          euro;
                  2)    riguardino    lavori    la   cui   componente
          impiantistica  o  tecnologica  incida  per  piu' del 60 per
          cento del valore dell'opera;
                  3)  riguardino  lavori  di manutenzione, restauro e
          scavi archeologici;
                  4)  riguardino lavori di importo pari o superiore a
          10 milioni di euro.
              1  -  bis.  Per  l'affidamento  dei contratti di cui al
          comma  1,  lettera b),  la  gara  e' indetta sulla base del
          progetto definitivo di cui all'art. 16, comma 4.
              1  -  ter.  L'appaltatore  che  partecipa ad un appalto
          integrato  di  cui al comma 1, lettera b), deve possedere i
          requisiti  progettuali  previsti dal bando o deve avvalersi
          di   un  progettista  qualificato  alla  realizzazione  del
          progetto   esecutivo  individuato  in  sede  di  offerta  o
          eventualmente  associato; il bando indica l'ammontare delle
          spese  di  progettazione  esecutiva comprese nell'importo a
          base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in
          conformita'  a  quanto richiesto dalla normativa in materia
          di  gare  di  progettazione.  L'ammontare  delle  spese  di
          progettazione   non   e'   soggetto   a   ribasso   d'asta.
          L'appaltatore   risponde   dei   ritardi   e   degli  oneri
          conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
          d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi
          e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
          1999,  n.  554,  nel  caso  di  opere di particolare pregio
          architettonico, il responsabile del procedimento procede in
          contraddittorio   con   il   progettista  qualificato  alla
          realizzazione   del  progetto  esecutivo  a  verificare  la
          conformita'   con   il  progetto  definitivo,  al  fine  di
          accertare    l'unita'   progettuale.   Al   contraddittorio
          partecipa  anche  il  progettista titolare dell'affidamento
          del  progetto  definitivo,  che si esprime in ordine a tale
          conformita'.
              1 - quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni
          mobili  e  delle  superfici decorate di beni architettonici
          sottoposte  alle  disposizioni di tutela previste dal testo
          unico  di  cui  al  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
          490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad
          altre  lavorazioni  afferenti  ad  altre categorie di opere
          generali  e  speciali  individuate  dal  regolamento di cui
          all'art.  3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'art.
          8,   comma  2.  L'affidamento  dei  lavori  di  restauro  e
          manutenzione  di  beni mobili e delle superfici decorate di
          beni  architettonici  comprende,  di  regola, l'affidamento
          dell'attivita'   di   progettazione  successiva  a  livello
          preliminare.
              1  -  quinquies.  Nel caso di affidamento dei lavori in
          assicurazione  di  qualita', qualora la stazione appaltante
          non  abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita', e'
          fatto  obbligo  alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
          qualificati,   secondo  le  procedure  di  cui  al  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al
          responsabile  del  procedimento ed al direttore dei lavori,
          in  modo  da  assicurare  che  anche il funzionamento della
          stazione  appaltante  sia  conforme  ai livelli di qualita'
          richiesti dall'appaltatore.
              2.  Le  concessioni  di  lavori pubblici sono contratti
          conclusi  in  forma  scritta  fra  un  imprenditore  ed una
          amministrazione   aggiudicatrice,   aventi  ad  oggetto  la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
          di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
          nonche'  la  loro  gestione  funzionale  ed  economica.  La
          controprestazione  a  favore  del  concessionario  consiste
          unicamente  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e di
          sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
          necessario    il    soggetto    concedente    assicura   al
          concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico -
          finanziario degli investimenti e della connessa gestione in
          relazione  alla  qualita'  del  servizio da prestare, anche
          mediante  un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di
          prezzo,   i   soggetti   aggiudicatori  possono  cedere  in
          proprieta'  o  diritto  di  godimento  beni  immobili nella
          propria  disponibilita',  o  allo scopo espropriati, la cui
          utilizzazione  sia  strumentale  o  connessa  all'opera  da
          affidare  in  concessione,  nonche'  beni  immobili che non
          assolvono  piu'  a  funzioni  di  interesse  pubblico, gia'
          indicati  nel  programma  di cui all'art. 14, ad esclusione
          degli  immobili  ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
          sensi  del  decreto  -  legge  25 settembre  2001,  n. 351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001,  n.  410.  Qualora il soggetto concedente disponga di
          progettazione   definitiva  o  esecutiva,  l'oggetto  della
          concessione,  quanto  alle  prestazioni  progettuali,  puo'
          essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
          suo completamento da parte del concessionario.
              2  -  bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di
          assicurare  il  perseguimento  dell'equilibrio  economico -
          finanziario  degli  investimenti  del  concessionario, puo'
          stabilire   che  la  concessione  abbia  una  durata  anche
          superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della
          concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2
          sull'importo  totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
          modifiche  delle condizioni del mercato. I presupposti e le
          condizioni di base che determinano l'equilibrio economico -
          finanziario  degli  investimenti e della connessa gestione,
          da    richiamare   nelle   premesse   del   contratto,   ne
          costituiscono  parte  integrante.  Le  variazioni apportate
          dall'amministrazione  aggiudicatrice  a detti presupposti o
          condizioni   di   base,   nonche'   norme   legislative   e
          regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o
          nuove  condizioni  per l'esercizio delle attivita' previste
          nella   concessione,   qualora   determinino  una  modifica
          dell'equilibrio  del  piano,  comportano  la sua necessaria
          revisione  da attuare mediante rideterminazione delle nuove
          condizioni  di  equilibrio,  anche  tramite  la proroga del
          termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della
          predetta  revisione  il  concessionario puo' recedere dalla
          concessione.  Nel  caso in cui le variazioni apportate o le
          nuove   condizioni   introdotte   risultino  favorevoli  al
          concessionario,   la  revisione  del  piano  dovra'  essere
          effettuata  a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso
          del  concessionario  si applicano le disposizioni dell'art.
          37  -  septies,  comma  1,  lettere  a) e b), e comma 2. Il
          contratto  deve contenere il piano economico-finanziario di
          copertura   degli   investimenti   e   deve   prevedere  la
          specificazione   del   valore   residuo   al   netto  degli
          ammortamenti  annuali,  nonche'  l'eventuale valore residuo
          dell'investimento   non   ammortizzato   al  termine  della
          concessione.
              2  -  ter.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici possono
          affidare  in concessione opere destinate alla utilizzazione
          diretta   della   pubblica   amministrazione,   in   quanto
          funzionali  alla gestione di servizi pubblici, a condizione
          che  resti  al  concessionario l'alea economico-finanziaria
          della gestione dell'opera.
              2  -  quater.  Il concessionario, ovvero la societa' di
          progetto  di  cui  all'art.  37  - quater, partecipano alla
          Conferenza   di   servizi  finalizzata  all'esame  ed  alla
          approvazione  dei progetti di loro competenza; in ogni caso
          essi non hanno diritto di voto.
              3.  Le  amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di
          cui  all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a
          soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
          finzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
          pubblici.   Sulla   base   di   apposito   disciplinare  le
          amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le
          finzioni  di  stazione  appaltante  ai  Provveditorati alle
          opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
              4.  I  contratti  di appalto di cui alla presente legge
          sono  stipulati  a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge
          20 marzo  1865,  n.  2248,  allegato  F, ovvero a corpo e a
          misura  ai  sensi  dell'art. 329 della citata legge n. 2248
          del  1865,  allegato  F; salvo il caso di cui al comma 5, i
          contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4)
          del presente articolo, sono stipulati a corpo.
              5. E' in facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma
          2,  stipulare  a misura, ai sensi del terzo comma dell'art.
          326  della  legge  20 marzo  1865,  n.  2248, allegato F, i
          contratti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  di importo
          inferiore  a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi
          a  manutenzione,  restauro  e  scavi  archeologici  nonche'
          quelli   relativi   alle  opere  in  sotterraneo  e  quelli
          afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
              5  - bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in
          ogni  caso  soltanto  dopo  che  la  stazione appaltante ha
          approvato  il  progetto  esecutivo. L'esecuzione dei lavori
          puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
          progetto   esecutivo   qualora   si  tratti  di  lavori  di
          manutenzione o di scavi archeologici.
              5  - ter. In sostituzione totale o parziale delle somme
          di  denaro  costituenti  il  corrispettivo dell'appalto, il
          bando    di    gara   puo'   prevedere   il   trasferimento
          all'appaltatore   della   proprieta'   di   beni   immobili
          appartenenti    all'amministrazione   aggiudicatrice   gia'
          indicati  nel  programma  di  cui all'art. 14 in quanto non
          assolvono  piu'  a  funzioni  di  interesse pubblico; fermo
          restando   che   detto  trasferimento  avviene  non  appena
          approvato  il  certificato di collaudo dei lavori, il bando
          di   gara   puo'   prevedere  un  momento  antecedente  per
          l'immissione nel possesso dell'immobile.
              5 - quater. La gara avviene tramite offerte che possono
          riguardare   la   sola   acquisizione  dei  beni,  la  sola
          esecuzione  dei  lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione
          dei  lavori  e  l'acquisizione  dei  beni. L'aggiudicazione
          avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa
          alla  esecuzione  dei  lavori  e alla acquisizione dei beni
          ovvero  in  favore  delle  due  migliori  offerte  separate
          relative,  rispettivamente,  alla  acquisizione dei beni ed
          alla  esecuzione  dei  lavori, qualora la loro combinazione
          risulti     piu'    conveniente    per    l'amministrazione
          aggiudicatrice  rispetto  alla  predetta  migliore  offerta
          congiunta.  La  gara  si  intende deserta qualora non siano
          presentate   offerte   per   l'acquisizione  del  bene.  Il
          regolamento   di   cui  all'art.  3,  comma  2,  disciplina
          compiutamente  le modalita' per l'effettuazione della stima
          degli immobili di cui al comma 5 - ter nonche' le modalita'
          di aggiudicazione".
              -   Il   testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo
          20 agosto  2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre
          2001,  n.  443, per la realizzazione delle infrastrutture e
          degli  insediamenti  produttivi  strategici  e di interesse
          nazionale) e' il seguente:
              "Art.  6  (Modalita'  di realizzazione). - 1. In deroga
          alle  previsioni  di cui all'art. 19 della legge quadro, la
          realizzazione delle infrastrutture e' oggetto di:
                a) concessione di costruzione e gestione;
                b) affidamento unitario a contraente generale.".
              -  Il  testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n.
          468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio) e' il seguente:
              "Art.  13  (Garanzie statali). - In allegato allo stato
          di  previsione  della  spesa  del Ministero del tesoro sono
          elencate  le  garanzie  principali  e  sussidiarie prestate
          dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.".
              -  Il  titolo  della  legge  21 dicembre 2001, n. 443 e
          successive modificazioni e' il seguente: "Delega al Governo
          in  materia  di  infrastrutture  ed insediamenti produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita'  produttive" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          27 dicembre 2001, n. 299, S.O.)

                              Art. 72.
                   (Fondi rotativi per le imprese)

   1.   Fatte   salve   le  risorse  destinate  all'attuazione  degli
interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme
iscritte  nei  capitoli  del  bilancio  dello  Stato aventi natura di
trasferimenti  alle  imprese  per  contributi  alla produzione e agli
investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato
di previsione della spesa.
   2.  I  contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a
decorrere  dal  10  gennaio  2003,  sono attribuiti secondo criteri e
modalita'  stabiliti  dal  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,
d'intesa   con  il  Ministro  competente,  sulla  base  dei  seguenti
principi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non puo'
   essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
b) la  decorrenza  del  rimborso  inizia  dal primo quinquennio dalla
   concessione  contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro
   da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
c) il  tasso  d'interesse  da  applicare  alle somme rimborsate viene
   determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

   3.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita' delle concessioni, i
decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere
emanati  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto
il Presidente del Consiglio dei ministri.
   4.  Ai  fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto
degli  obblighi  comunitari  per  la realizzazione degli obiettivi di
finanza  pubblica,  le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo
costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente
gli  enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle
disposizioni di cui al presente articolo.
   5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
contributi  in  conto interessi nonche' alla concessione di incentivi
per  attivita'  produttive  disposti  con  le  procedure  di  cui  al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i
contratti  d'area  e  i contratti di programma, e alla concessione di
incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti
finanziari,  di  cui  al  presente articolo, con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze,  per  quanto riguarda gli aspetti finanziari, e' definita la
programmazione   temporale,   per   il   triennio   2003-2005,  degli
adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.

      
                  Note all'art. 72:
              -  Il  titolo  del  decreto - legge 22 ottobre 1992, n.
          415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1992, n. 488 e' il seguente: "Modifiche della legge 1 marzo
          1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento
          straordinario  nel  Mezzogiorno" (Pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249).
              -  Il titolo del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
          297   e'   il   seguente:   "Riordino  della  disciplina  e
          snellimento  delle  procedure per il sostegno della ricerca
          scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle
          tecnologie,  per  la mobilita' dei ricercatori" (Pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201).

                              Art. 73.
        (Estensione di interventi di promozione industriale)

   1.  Con  delibera  del  CIPE,  da emanare su proposta del Ministro
delle  attivita'  produttive, puo' essere disposto che gli interventi
di  promozione  industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1
aprile  1989,  n.  120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio  1989,  n.  181, siano effettuati anche in aree interessate da
crisi   di  settore  nel  comparto  industriale,  diverse  da  quelle
individuate  ai  sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120
del 1989, nonche' nelle aree industriali ricomprese nei territori per
i  quali  con  decreti  del  Presidente del Consiglio dei ministri e'
stato  dichiarato  o  prorogato  lo  stato di emergenza. Le aree sono
individuate  dal  CIPE  su  proposta  del  Ministro  delle  attivita'
produttive  tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli
ripercussioni sull'economia locale.
   2.  Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli
investimenti  nel  settore  delle  industrie e dei servizi nelle aree
individuati  dal  CIPE  ai sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo
Italia  Spa,  su  direttive del Ministero delle attivita' produttive,
approvato  dallo stesso Ministero, e' finalizzato in primo luogo alla
salvaguardia   dei  livelli  occupazionali  esistenti,  nonche'  allo
sviluppo  del  tessuto  economico  locale,  attraverso  il ricorso ad
attivita'  sostitutive,  nel  rispetto della normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.
   3.  Al  fine  di  effettuare  il  monitoraggio  dell'efficienza  e
dell'efficacia  degli  interventi  agevolativi,  Sviluppo  Italia Spa
trasmette  annualmente  al  Ministero delle attivita' produttive, che
riferisce  al  CIPE,  un  rapporto  sullo  stato  di attuazione degli
interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri stabiliti
dal Ministero delle attivita' produttive.
   4. L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 e' subordinata
all'approvazione   da  parte  della  Commissione  europea,  ai  sensi
dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea.

      
                  Note all'art. 73:
              -  Il  decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, (pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77 e convertito
          in  legge,  con  modificazioni,  con l'art. 1, primo comma,
          legge  15 maggio 1989, n. 181, Gazzetta Ufficiale 23 maggio
          1989,   n.   118),   reca:   "Misure   di   sostegno  e  di
          reindustrializzazione    in   attuazione   del   piano   di
          risanamento della siderurgia".L'art. 5 cosi recita:
              "Art.  5.  -  1.  Al  fine  di  accelerare  la  ripresa
          economica  ed  occupazionale  delle  aree  interessate  dal
          processo  di  ristrutturazione  del comparto siderurgico di
          cui  all'art.  1  il  CIPI,  su proposta del Ministro delle
          partecipazioni   statali,   di   concerto,  per  quanto  di
          competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari
          nel  Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, il
          programma  speciale  di reindustrializzazione delle aree di
          crisi  siderurgica,  nel  quale sono specificate le singole
          iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova,
          Terni,   Napoli   e   Taranto   individuati   per  il  loro
          insediamento,    nonche'   il   programma   di   promozione
          industriale   predisposto  dalla  Societa'  finanziaria  di
          promozione  e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI
          (SPI  S.p.a.),  relativo  ad iniziative imprenditoriali nei
          settori   dell'industria  e  dei  servizi  con  particolare
          riferimento  a  quelle  da realizzare in collaborazione con
          imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.
              2.  Con  la  stessa  procedura  di  cui  al  comma 1 si
          provvede   alla   integrazione   e   all'aggiornamento  dei
          programmi.
              3.   Ai   fini   dell'attribuzione   dei   livelli   di
          incentivazione  di cui all'art. 6, il programma speciale di
          reindustrializzazione  di  cui  al  comma  1 definisce, con
          riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare
          nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura
          percentuale  minima del personale siderurgico esuberante da
          assumere,  correlata  alla  natura  ed alle caratteristiche
          delle   singole   iniziative   ed   alle   professionalita'
          richieste.  L'inosservanza  del disposto del presente comma
          determina  la  decadenza  dal beneficio dell'incentivazione
          aggiuntiva di cui all'art. 6.
              3  -  bis.  Le opere occorrenti per il primo impianto e
          per   l'ampliamento   degli   immobili  aziendali  relativi
          all'insediamento  delle  iniziative  di cui al comma 1 sono
          dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili".
              -  Il  Trattato  che  istituisce  la Comunita' europea,
          firmato  a  Roma  il 25 marzo 1957, e' stato ratificato con
          legge  14 ottobre  1957, n. 1203, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  23 dicembre 1957, n. 317, supplemento ordinario.
          La  numerazione  degli  articoli  del  suddetto trattato e'
          stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997,
          firmato ad Amsterdam, che ha apportato numerose modifiche e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea
          10 novembre 1997, n. C 340.

                              Art. 74.
(Incentivi  per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati
       di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)

   1.  Per  l'anno  2003 e' attribuito un contributo di 10 milioni di
euro  per  il  cofinanziamento di programmi regionali di investimento
per  la  riqualificazione  e  il  potenziamento  dei  sistemi e degli
apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.
   2.   Il   Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle attivita'
produttive,  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede  con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui
al  comma  1,  nonche'  all'individuazione  delle aree del territorio
nazionale   a  maggiore  incidenza  di  fenomeni  di  criminalita'  e
microcriminalita'  urbana  a  danno  delle  piccole  e  medie imprese
commerciali sulla base dei seguenti criteri:
a) la  sussistenza  e  l'eventuale  natura ed entita' degli incentivi
   disposti  da  leggi  regionali  o  da  provvedimenti  adottati  da
   province,  comuni  e  citta'  metropolitane,  per il sostegno agli
   investimenti   in   sicurezza   delle   piccole  e  medie  imprese
   commerciali;
b) la densita' di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;
c) gli indici di criminalita' locali.

      

                              Art. 75.
                       (Interventi ferroviari)

   1.  Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso
la  costituzione  di  uno o piu' patrimoni separati, gli investimenti
per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema
alta  velocita/alta  capacita'",  anche al fine di ridurre la quota a
carico  dello  Stato.  Le risorse necessarie per i finanziamenti sono
reperite  sul  mercato  bancario  e  su  quello  dei capitali secondo
criteri  di  trasparenza  ed  economicita'.  Al  fine  di  preservare
l'equilibrio  economico  e  finanziario  di  Infrastrutture  Spa e' a
carico  dello  Stato  l'integrazione dell'onere per il servizio della
parte  del  debito  nei  confronti  di  Infrastrutture Spa che non e'
adeguatamente   remunerabile  utilizzando  i  soli  flussi  di  cassa
previsionali  per  il  periodo di sfruttamento economico del "Sistema
alta velocita/alta capacita'".
   2.  Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla
gestione   dell'infrastruttura   ferroviaria   nazionale,  nella  sua
interezza  o  anche  solo  per la parte relativa alla realizzazione e
gestione   del  "Sistema  alta  velocita/alta  capacita'",  il  nuovo
concessionario  assume, senza liberazione del debitore originario, il
debito  residuo  nei  confronti  di Infrastrutture Spa e subentra nei
relativi  rapporti  contrattuali.  Le  somme eventualmente dovute dal
concedente  al  precedente  concessionario  per  l'utilizzo  dei beni
necessari  per  lo  svolgimento  del  servizio, per il riscatto degli
stessi  o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al
rimborso  del  debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo
Stato  garantisce  il  debito residuo nei confronti di Infrastrutture
Spa fino al rilascio della nuova concessione.
   3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti esercita
anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e
di  controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per
la  parte  relativa  alla  realizzazione e gestione del "Sistema alta
velocita/alta capacita'".
   4.  I  crediti  e  i proventi derivanti dall'utilizzo del "Sistema
alta  velocita/alta  capacita'"  sono  destinati  prioritariamente al
rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi
non   sono   ammesse   azioni   da  parte  di  creditori  diversi  da
Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.
   5.  Il  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  eautorizzato  a
compensare  l'onere  relativo  alla manutenzione dell' infrastruttura
medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di
cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
   6.  All'articolo  48,  comma  4, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
   "c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati
gratuitamente,  si  assume,  al  netto  degli ammontari eventualmente
trattenuti,   l'importo   corrispondente   all'introito   medio   per
passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto nazionale dei trasporti e
stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   per   una   percorrenza  media  convenzionale,  riferita
complessivamente  ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri.
Il  decreto  dei  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti e'
emanato  entro  il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo
di  imposta  successivo  a  quello  in  corso  alla  data  della  sua
emanazione".

      
                  Note all'art. 75:
              -   Il   testo   dell'art.  43,  comma  5  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  recante:  Misure  di  finanza
          pubblica  per  la  stabilizzazione e lo sviluppo pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29 dicembre  1998, n. 302,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              "5.  In  attesa  che  vengano  definiti gli assetti del
          settore   ferroviario   in   attuazione   del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e che,
          conseguentemente,  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica disponga la valutazione del
          ramo   d'azienda  "Gestione  dell'infrastruttura  ai  sensi
          dell'art.  55  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, la
          societa'  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  e'  autorizzata a
          costituire,  a  valere  sul  proprio netto patrimoniale, un
          fondo  di  ristrutturazione di importo pari al valore netto
          dell'infrastruttura     risultante    dal    bilancio    al
          31 dicembre 1997".
              -  Il  testo  dell'art.  48,  comma  4  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          recante:  Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
          redditi,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1986,  n. 302, supplemento ordinario, come modificato dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              "4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
                a) per  gli  autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
          1,  lettere  a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
          promiscuo,   si   assume   il  30  per  cento  dell'importo
          corrispondente  ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
          chilometri  calcolato  sulla base del costo chilometrico di
          esercizio    desumibile   dalle   tabelle   nazionali   che
          l'Automobile   club   d'Italia   deve  elaborare  entro  il
          30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
          finanze   che   provvede   alla   pubblicazione   entro  il
          31 dicembre,  con effetto dal periodo d'imposta successivo,
          al   netto  degli  ammontari  eventualmente  trattenuti  al
          dipendente;
                b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
          per  cento  della  differenza tra l'importo degli interessi
          calcolato  al  tasso ufficiale di sconto vigente ai termine
          di  ciascun  anno  e l'importo degli interessi calcolato al
          tasso  applicato  sugli  stessi.  Tale  disposizione non si
          applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
          1997,  per  quelli  di  durata  inferiore  ai  dodici  mesi
          concessi,  a  seguito  di  accordi aziendali, dal datore di
          lavoro  ai  dipendenti  in  contratto  di solidarieta' o in
          cassa   integrazione   guadagni   o  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto  -  legge 31 dicembre 1991, n. 419,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio
          1992, n. 172;
                c) per  i  fabbricati concessi in locazione, in uso o
          in  comodato,  si  assume  la  differenza  tra  la  rendita
          catastale  del  fabbricato  aumentata  di  tutte  le  spese
          inerenti  il  fabbricato  stesso,  comprese le utenze non a
          carico   dell'utilizzatore  e  quanto  corrisposto  per  il
          godimento  del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
          in   connessione   all'obbligo  di  dimorare  nell'alloggio
          stesso,   si   assume   il  30  per  cento  della  predetta
          differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
          nel  catasto  si  assume  la  differenza  tra il valore del
          canone  di  locazione determinato in regime vincolistico o,
          in   mancanza,  quello  determinato  in  regime  di  libero
          mercato,   e   quanto  corrisposto  per  il  godimento  del
          fabbricato.
                c-bis)  per  i  servizi  di  trasporto ferroviario di
          persone  prestati  gratuitamente, si assume, al netto degli
          ammontari      eventualmente      trattenuti,     l'importo
          corrispondente         all'introito        medio        per
          passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
          trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei trasporti, per una percorrenza media
          convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
          al  comma 3,  di  2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti e' emanato entro il
          31 dicembre  di  ogni  anno  ed  ha  effetto dal periodo di
          imposta  successivo  a  quello in corso alla data della sua
          emanazione.".

                              Art. 76.
                        (Interventi stradali)

   1.  All'articolo  7  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n. 138,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178,
recante  tra  l'altro  la  trasformazione  dell'ANAS  in societa' per
azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
   "1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, e'
trasferita  all'ANAS societa' per azioni, di seguito denominata "ANAS
Spa",  in  conto  aumento del capitale sociale la rete autostradale e
stradale  nazionale,  individuata  con decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n.  461,  e  successive  modificazioni. La pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiate  del  decreto di cui al primo periodo produce gli
effetti  previsti  dall'articolo  2644  del  codice  civile in favore
dell'ANAS  Spa,  nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni
in  catasto.  Gli  uffici  competenti provvedono, se necessario, alle
conseguenti  attivita'  di  trascrizione, intavolazione e voltura. Il
trasferimento  non  modifica  il  regime  giuridico,  previsto  dagli
articoli  823  e  829,  primo  comma,  del  codice  civile,  dei beni
demaniali  trasferiti.  Modalita'  e  valori  di  trasferimento  e di
iscrizione  dei  beni  nel  bilancio della societa' sono definiti con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, anche in deroga
agli articoli 2254 e da 2342 a 2345 del codice civile.
   1-ter.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  conferisce
all'ANAS  Spa,  con  proprio  decreto,  in conto aumento del capitale
sociale,  in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto
all'ANAS  Spa  medesima  e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto
del  Ministro dell'economia e delle finanze e' quantificato l'importo
da conferire e sono definite le modalita' di erogazione dello stesso.
   1-quater.  L'ANAS  Spa  e'  autorizzata a costituire, a valere sul
proprio  netto  patrimoniale,  un fondo speciale di importo pari alla
somma  del  valore netto della rete autostradale e stradale nazionale
di  cui  al  comma  1-bis  e  del  valore  dei residui passivi dovuto
all'ANAS  Spa  di  cui al comma 1-ter. E' escluso dal fondo il valore
delle  relative  pertinenze  ed accessori, strumentali alle attivita'
della  stessa  societa'  e  gia'  trasferite  in  proprieta' all'Ente
dall'articolo  3,  commi da 1 a 119, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  della  rete  autostradale  e stradale nazionale. Detto fondo e'
finalizzato    principalmente   alla   copertura   degli   oneri   di
ammortamento,   anche  relativamente  ai  nuovi  investimenti,  e  al
mantenimento  della  rete  stradale e autostradale nazionale, nonche'
alla  copertura  degli  oneri  inerenti  l'eventuale ristrutturazione
societaria";
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"All'ANAS  Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo
   14  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n. 333, convertito, con
   modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1992,  n. 359, di seguito
   denominata  "concessione",  i compiti di cui all'articolo 2, comma
   1,  lettere  da  a)  a  g), nonche' l), del decreto legislativo 26
   febbraio 1994, n. 143";
c) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
d) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell'economia e
   delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa
   con  il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le
   direttive del Presidente del Consiglio dei ministri";
e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10.  Agli  atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS
   in  societa' per azioni si applica la disciplina tributaria di cui
   all'articolo   19  del  decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,
   convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
   nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del
   decreto-legge   23   gennaio   1993,   n.   16,   convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75";
f) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente comma: "12-bis. I mutui e i
   prestiti  in  capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla
   data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione sono da
   intendere  a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del
   Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
   per l'ammortamento del debito".

   2.   Per   il   completamento   degli  interventi  di  adeguamento
infrastrutturale  previsti  dall'articolo  19,  comma  1, lettera i),
della  legge  1  agosto  2002, n. 166, e' autorizzata la spesa di 5,5
milioni  di  euro  per  l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno
2004.

      
                  Note all'art. 76:
              - Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2002,
          n.  138,  convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
          2002,   n.   178,   recante:   Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge  8 luglio  2002, n. 138,
          recante   interventi  urgenti  in  materia  tributaria,  di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per    il   sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree
          svantaggiate,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 187
          del  10 agosto  2002 supplemento ordinario, come modificato
          dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art.  7  (ANAS). - 1. In attuazione delle disposizioni
          contenute   nel   capo  III  del  titolo  III  della  legge
          28 dicembre  2001,  n.  448,  e  per  assicurare  l'urgente
          realizzazione   degli   obiettivi   ivi   previsti,  l'Ente
          nazionale per le strade ANAS e' trasformato in societa' per
          azioni con la denominazione di: "ANAS societa' per azioni -
          anche  ANAS con effetto dalla data dell'assemblea di cui al
          comma 7.
              1-bis.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti, e' trasferita all'ANAS societa' per azioni,
          di  seguito  denominata "ANAS S.p.a. , in conto aumento del
          capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale,
          individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461,
          e successive modificazioni. La pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto di cui al primo periodo produce gli
          effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile in favore
          dell'ANAS     S.p.a.,     nonche'    effetti    sostitutivi
          dell'iscrizione  dei beni in catasto. Gli uffici competenti
          provvedono,  se  necessario,  alle conseguenti attivita' di
          trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non
          modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e
          829,  primo  comma,  del  codice civile, dei beni demaniali
          trasferiti.  Modalita'  e  valori  di  trasferimento  e  di
          iscrizione  dei  beni  nel  bilancio  della  societa'  sono
          definiti  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342
          a 2345 del codice civile.
              1-ter.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          conferisce  all'ANAS  S.p.a., con proprio decreto, in conto
          aumento   del  capitale  sociale,  in  tutto  o  in  parte,
          l'ammontare  dei  residui  passivi  dovuto  all'ANAS S.p.a.
          medesima  e  in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' quantificato
          l'importo  da  conferire  e  sono  definite le modalita' di
          erogazione dello stesso.
              1-quater.  L'ANAS S.p.a. e' autorizzata a costituire, a
          valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di
          importo  pari  alla  somma  del  valore  netto  della  rete
          autostradale  e  stradale nazionale di cui al comma 1-bis e
          del  valore  dei  residui passivi dovuto all'ANAS S.p.a. di
          cui  al  comma  1-ter. E' escluso dal Fondo il valore delle
          relative   pertinenze   ed   accessori,   strumentali  alle
          attivita'  della  stessa  societa'  e  gia'  trasferite  in
          proprieta'  all'Ente dall'art. 3, commi da 115 a 119, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662, della rete autostradale e
          stradale    nazionale.    Detto    fondo   e'   finalizzato
          principalmente  alla copertura degli oneri di ammortamento,
          anche   relativamente   ai   nuovi   investimenti,   e   al
          mantenimento  della rete stradale e autostradale nazionale,
          nonche'  alla  copertura  degli  oneri inerenti l'eventuale
          ristrutturazione societaria.
              2.  All'ANAS  S.p.a. sono attribuiti con concessione ai
          sensi  dell'art.  14  del  decreto-legge 11 luglio 1992, n.
          333,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1992,  n.  359,  di  seguito  denominata  "concessione  , i
          compiti  di  cui  all'art.  2, comma 1, lettere da a) a g),
          nonche',  l)  del  decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
          143.  L'ANAS  S.p.a.  approva  i progetti di cui al decreto
          legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS S.p.a. approva
          i  progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini
          di  cui  all'art.  2,  comma  2, del decreto legislativo 26
          febbraio  1994,  n.  143, e ad essa compete l'emanazione di
          tutti  gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del
          testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
          al  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
          n.  327.  La  concessione e' assentita entro il 31 dicembre
          2002  dal  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
          intesa,  per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e'
          stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra
          l'altro:
                a) le  modalita' di esercizio da parte del concedente
          dei  poteri  di vigilanza e di indirizzo sull'attivita' del
          concessionario;
                b) le modalita', ivi compreso il ricorso ai contratti
          di  concessione  a  terzi  da  parte  di  ANAS  S.p.a., per
          gestione,  manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle
          strade  ed autostrade statali e per la costruzione di nuove
          strade ed autostrade statali;
                c) le   modalita'   per  l'erogazione  delle  risorse
          finanziarie   occorrenti  per  l'espletamento  dei  compiti
          affidati  in  concessione, e per la copertura degli oneri a
          carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti
          esercitati fino alla trasformazione;
                d) la   durata   della   concessione,  comunque,  non
          superiore a trenta anni.
              4.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  d'intesa  con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, e' approvato lo schema dello
          statuto  di  ANAS  S.p.a.  Con  decreto  del Ministro delle
          infrastrutture  e  dei trasporti, di intesa con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  per  quanto attiene agli
          aspetti  finanziari,  da adottarsi entro lo stesso termine,
          e'  approvato  lo  schema della convenzione di concessione.
          Con  le  medesime  modalita'  sono  approvate  le eventuali
          successive  modifiche  dello statuto o della convenzione di
          concessione.
              5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze, e' determinato il capitale sociale di ANAS S.p.a.,
          in   base  al  netto  patrimoniale  risultante  dall'ultimo
          bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto
          del  Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di
          concerto   con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  sono  designati uno o piu' soggetti di adeguata
          esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
          stima   del   patrimonio   sociale.   Entro  tre  mesi  dal
          ricevimento   della  relazione  giurata,  il  consiglio  di
          amministrazione   della   societa'   determina   il  valore
          definitivo  del  capitale  sociale nei limiti del valore di
          stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
          non  superiore  a  quella  risultante dall'applicazione dei
          criteri   di   cui   all'art.  11,  comma  2,  della  legge
          21 novembre 2000, n. 342.
              6. Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro
          dell'economia  e delle finanze, il quale esercita i diritti
          dell'azionista    d'intesa    con    il    Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti, secondo le direttive del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri. Il presidente della
          societa'  e  gli altri componenti degli organi sociali sono
          designati   dal   Ministro   delle   infrastrutture  e  dei
          trasporti,   ad   eccezione  del  presidente  del  collegio
          sindacale, il quale e' designato dal Ministro dell'economia
          e delle finanze.
              7.   L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina  dei
          componenti  degli  organi  sociali  previsti  dallo statuto
          stesso  sono  effettuati  dalla  prima  assemblea che viene
          convocata,  a  cura dell'amministratore dell'Ente nazionale
          per  le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione
          dei decreti di cui al comma 4.
              8.   La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          presente  decreto  tiene luogo degli adempimenti in materia
          di  costituzione  di  societa'  per  azioni  previsti dalle
          vigenti disposizioni.
              9.  Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
          dell'Ente  nazionale  per le strade - ANAS al momento della
          trasformazione  prosegue  con  ANAS  S.p.a.  e  continua ad
          essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.
              10.    Agli    atti   ed   operazioni   connesse   alla
          trasformazione  dell'ANAS in societa' per azioni si applica
          la  disciplina  tributaria di cui all'art. 19 del decreto -
          legge    11 luglio    1992,   n.   333,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   1992,  n.  359,
          nell'interpretazione  autentica di cui all'art. 4, comma 4,
          del decreto - legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
              11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
          modalita'  previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958,
          n.   259.  L'ANAS  S.p.a.  puo'  avvalersi  del  patrocinio
          dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi  dell'art. 43 del
          testo  unico  delle  leggi  e  delle norme giuridiche sulla
          rappresentanza   e   difesa   in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  di cui al
          regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1 611, e successive
          modificazioni.
              12. In via transitoria, sono confermati per la medesima
          durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti
          del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio
          sindacale,  gli  stessi  componenti  del  consiglio  e  del
          collegio  dei  revisori dell'Ente nazionale per le strade -
          ANAS.   Sono   assicurate   per  le  attivita'  oggetto  di
          concessione  ad  ANAS  S.p.a.  le  risorse  gia'  assegnate
          all'Ente   nazionale  per  le  strade  -  ANAS.  Fino  alla
          efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS S.p.a.
          continua  nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni
          attribuiti   all'Ente   nazionale  per  le  strade  -  ANAS
          utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa
          si  applicano  le  norme  ed  i provvedimenti pertinenti il
          predetto  Ente. L'ANAS S.p.a. succede nei rapporti attivi e
          passivi  dell'Ente  nazionale  per  le  strade - ANAS. Ogni
          riferimento  all'ANAS,  contenuto  in  leggi, regolamenti o
          provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS S.p.a.
              12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale
          per  le  strade  in  essere  alla data di entrata in vigore
          della  presente  disposizione sono da intendere a tutti gli
          effetti  debiti  dello  Stato.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze sono stabilite le modalita'
          per l'ammortamento del debito".
              -  Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 reca:
          Individuazione   della   rete   autostradale   e   stradale
          nazionale,  a  norma  dell'art.  98,  comma  2, del decreto
          legislativo  31 marzo  1998, n. 112, ed e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1999, n. 288.
              - Il testo degli articoli 2644, 823, 829, comma 1, 2254
          e da 2342 a 2345 del codice civile e' il seguente:
              "Art.  2644  (Effetti  della  trascrizione). - Gli atti
          enunciati   nell'articolo   precedente  non  hanno  effetto
          riguardo  ai  terzi che a qualunque titolo hanno acquistato
          diritti  sugli  immobili  in  base  a  un atto trascritto o
          iscritto   anteriormente   alla   trascrizione  degli  atti
          medesimi.
              Seguita  la trascrizione, non puo' avere effetto contro
          colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di
          diritti   acquistati   verso   il  suo  autore,  quantunque
          l'acquisto risalga a data anteriore.".
              "Art.  823 (Condizione giuridica del demanio pubblico).
          -  I  beni  che  fanno  parte  del  demanio  pubblico, sono
          inalienabili  e  non  possono  formare oggetto di diritti a
          favore  di  terzi,  se  non nei modi e nei limiti stabiliti
          dalle   leggi   che  li  riguardano.  Spetta  all'autorita'
          amministrativa  la  tutela  dei  beni  che  fanno parte del
          demanio  pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via
          amministrativa,  sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa
          della  proprieta'  e  del  possesso  regolati  dal presente
          codice.".
              "Art.   829   (Passaggio   di   beni   dal  demanio  al
          patrimonio).  -  Il passaggio dei beni dal demanio pubblico
          al    patrimonio    dello   Stato   dev'essere   dichiarato
          dall'autorita'  amministrativa.  Dell'atto deve essere dato
          annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.".
              "Art.  2342  (Conferimenti). - Se nell'atto costitutivo
          non  e'  stabilito diversamente, il conferimento deve farsi
          in danaro.
              Per  i  conferimenti  di beni in natura e di crediti si
          osservano  le  disposizioni  degli articoli 2254 e 2255. Le
          azioni  corrispondenti  a  tali  conferimenti devono essere
          integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Non
          possono  formare  oggetto di conferimento le prestazioni di
          opera o di servizi.
              Art.  2343  (Stima dei conferimenti di beni in natura e
          di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
          presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
          presidente  del  tribunale,  contenente  la descrizione dei
          beni  o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi
          attribuito,  i  criteri  di  valutazione  seguiti,  nonche'
          l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al
          valore   nominale,  aumentato  dell'eventuale  sopraprezzo,
          delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione
          deve essere allegata all'atto costitutivo.
              All'esperto  nominato  dal  presidente del tribunale si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  64  del  codice  di
          procedura  civile.  Gli  amministratori e i sindaci devono,
          nel  termine di sei mesi dalla costituzione della societa',
          controllare   le   valutazioni  contenute  nella  relazione
          indicata  nel  primo comma e, se sussistano fondati motivi,
          devono  procedere alla revisione della stima. Fino a quando
          le  valutazioni  non  sono  state  controllate,  le  azioni
          corrispondenti  ai  conferimenti sono inalienabili e devono
          restare  depositate  presso  la societa'. Se risulta che il
          valore  dei  beni  o dei crediti conferiti era inferiore di
          oltre  un  quinto a quello per cui avvenne il conferimento,
          la  societa'  deve  proporzionalmente  ridurre  il capitale
          sociale,  annullando  le  azioni  che  risultano  scoperte.
          Tuttavia  il socio conferente puo' versare la differenza in
          danaro o recedere dalla societa'.
              Art.  2343 - bis (Acquisto della societa' da promotori,
          fondatori,  soci  e  amministratori). - L'acquisto da parte
          della  societa',  per  un corrispettivo pari o superiore al
          decimo  del  capitale  sociale,  di  beni  o di crediti dei
          promotori,  dei fondatori, dei soci o degli amministratori,
          nei  due  anni dalla iscrizione della societa' nel registro
          delle   imprese,  deve  essere  autorizzato  dall'assemblea
          ordinaria.
              L'alienante  deve presentare la relazione giurata di un
          esperto  designato  dai presidente del tribunale contenente
          la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno
          di  essi  attribuito,  i  criteri  di  valutazione seguiti,
          nonche'  l'attestazione che tale valore non e' inferiore al
          corrispettivo   che   deve  comunque  essere  indicato.  La
          relazione  deve essere depositata nella sede della societa'
          durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci
          possono    prenderne    visione.    Entro   trenta   giorni
          dall'autorizzazione  il  verbale  dell'assemblea, corredato
          dalla  relazione  dell'esperto designato dal presidente del
          tribunale,    deve   essere   depositato   a   cura   degli
          amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese:
          del  deposito  deve  essere  fatta  menzione nel Bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
          limitata.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si
          applicano  agli  acquisti che siano effettuati a condizioni
          normali nell'ambito delle operazioni correnti della societa
          ne'  a  quelli  che avvengono in borsa o sotto il controllo
          dell'autorita' giudiziaria o amministrativa.
              Art.  2344  (Mancato  pagamento  delle  quote). - Se il
          socio   non   esegue   il   pagamento   delle   quote,  gli
          amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione
          di  una  diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
          possono  far  vendere  le  azioni  a  suo rischio e per suo
          conto,  a  mezzo di un agente di cambio o di un istituto di
          credito.
              Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di
          compratori,  gli amministratori possono dichiarare decaduto
          il   socio,   trattenendo   le  somme  riscosse,  salvo  il
          risarcimento  dei maggiori danni. Le azioni non vendute, se
          non   possono   essere   rimesse   in   circolazione  entro
          l'esercizio  in  cui  fu pronunziata la decadenza del socio
          moroso,   devono   essere  estinte  con  la  corrispondente
          riduzione del capitale. Il socio in mora nei versamenti non
          puo'  esercitare  il  diritto  di voto. Denominazione cosi'
          modificata  dall'art. 10, decreto legislativo presidenziale
          19  giugno  1946,  n.  1,  recante  nuove  formule  per  la
          emanazione   dei  decreti  conseguenti  alla  mutata  forma
          istituzionale dello Stato.
              Art.  2345  (Prestazioni accessorie). - Oltre l'obbligo
          dei   conferimenti,   l'atto   costitutivo  puo'  stabilire
          l'obbligo  dei  soci di eseguire prestazioni accessorie non
          consistenti  in  denaro,  determinandone  il  contenuto, la
          durata,   le   modalita'   e   il  compenso,  e  stabilendo
          particolari  sanzioni  per  il caso di inadempimento. Nella
          determinazione  del  compenso  devono  essere  osservate le
          norme   corporative  applicabili  ai  rapporti  aventi  per
          oggetto  le  stesse  prestazioni.  Le  azioni alle quali e'
          connesso   l'obbligo  delle  prestazioni  anzidette  devono
          essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso
          degli amministratori.
              Se  non e' diversamente disposto dall'atto costitutivo,
          gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere
          modificati senza il consenso di tutti soci.".
              - Il testo dell'art. 3, commi da 115 a 119, della legge
          23    dicembre   1996,   n.   662,   recante:   Misure   di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica, pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
          1996, n. 303, e' il seguente:
              "115.  I  beni  gia'  in  capo  alla  Azienda nazionale
          autonoma delle strade, strumentali alle attivita' dell'Ente
          nazionale  per  le  strade,  sono  trasferiti in proprieta'
          all'Ente  medesimo,  con  le seguenti modalita', anche agli
          effetti dell'art. 2657 del codice civile:
                a) per   i   beni  mobili,  all'atto  dell'iscrizione
          nell'inventario dell'Ente;
                b) per   i  beni  mobili  registrati,  alla  data  di
          presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da
          parte    della   direzione   generale   dell'Ente   o   dei
          compartimenti competenti per territorio;
                e) per i beni immobili, alla data di presentazione ai
          competenti   uffici   e   conservatorie   delle  schede  di
          identificazione di cui al comma 116.
              116. Gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei
          registri  immobiliari,  nonche'  gli  uffici tavolari delle
          regioni  Friuli  -  Venezia  Giulia e Trentino - Alto Adige
          sono   autorizzati   a   provvedere   agli  adempimenti  di
          rispettiva   competenza   in   ordine  alle  operazioni  di
          trascrizione  e  voltura  sulla  base di schede compilate e
          predisposte     dall'Ente     contenenti    gli    elementi
          identificativi  di  ciascun  bene,  con l'indicazione degli
          eventuali  oneri  gravanti  su  di  essi  e  la valutazione
          riferita  ai  valori  di  mercato  correnti alla data del 2
          marzo   1994,   fatte   salve   le   successive  variazioni
          intervenute  alla  data di entrata in vigore della presente
          legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base
          imponibile   agli   effetti   dell'imposta  comunale  sugli
          immobili.
              117.  Le  schede  compilate  ai  sensi  del  comma  116
          contengono   l'attestazione,   da   parte   dei   dirigenti
          compartimentali  dell'Ente  competente  per territorio, che
          alla  data  del  2  marzo  1994  il  bene  risultava  nella
          disponibilita'   dell'Azienda   nazionale   autonoma  delle
          strade.
              118.  L'Ente  nazionale  per  le  strade  trasmette con
          adeguata gradualita' temporale copia delle schede e note di
          trascrizione  relative  ai beni immobili al Ministero delle
          finanze.   Il   direttore  generale  del  dipartimento  del
          territorio  del  Ministero  delle  finanze,  entro sessanta
          giorni,  sentito  l'amministratore dell'Ente, verificata la
          condizione  di  cui  all'art.  4 del decreto legislativo 26
          febbraio  1994,  n.  143,  dispone  con  proprio decreto il
          trasferimento  del  bene. Il decreto costituisce titolo per
          la trascrizione e la voltura.
              119.  Tutti  gli  atti  connessi con l'acquisizione del
          patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da
          imposte e tasse.".
              -  Il  testo dell'art. 14 del decreto - legge 11 luglio
          1992,  n.  333,  recante: Misure urgenti per il risanamento
          della finanza pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          11  luglio  1992,  n.  162,  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 1992, n. 190), e' il seguente:
              "Art.  14.  -  1.  Con  riferimento agli enti di cui al
          presente  capo  ed alle societa' da essi controllate, tutte
          le  attivita',  nonche'  i  diritti  minerari, attribuiti o
          riservati   per   legge   o   con  atti  amministrativi  ad
          amministrazioni   diverse   da   quelle   istituzionalmente
          competenti,   ad   enti   pubblici,  ovvero  a  societa'  a
          partecipazione  statale,  restano  attribuiti  a  titolo di
          concessione  ai  medesimi  soggetti che ne sono attualmente
          titolari.
              2.  Le  concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate
          dalle   amministrazioni   competenti  in  conformita'  alle
          disposizioni  vigenti.  Ove  la materia non sia regolata da
          leggi preesistenti, la disciplina sara' stabilita dall'atto
          di  concessione in conformita' ai principi generali vigenti
          in materia.
              3.  Le  concessioni di cui al comma 1 avranno la durata
          massima   prevista   dalle   norme  vigenti,  comunque  non
          interiore  a  venti  anni,  con  decorrenza  dalla  data di
          entrata in vigore del presente decreto.
              4.  Le  concessioni di attivita' in favore dei soggetti
          di cui al comma 1, che siano gia' in vigore, sono prorogate
          per   la   stessa   durata   prevista   dal   comma  3.  Le
          amministrazioni    competenti    potranno,   ove   occorra,
          modificarle o integrarle.
              4  - bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina,
          le societa' per azioni derivate dalla trasformazione di cui
          agli  artt. 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i
          medesimi   effetti,   le   attribuzioni   in   materia   di
          dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e di necessita' e di
          urgenza, gia' spettanti agli enti originari".
              -  Il  testo  dell'art.  2, comma 1, lettere da a) a g)
          nonche'  l),  del  decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
          143, recante: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 marzo 1994, n. 49, e'
          il seguente:
              "1. L'Ente provvede a:
                a) gestire  le  strade  e le autostrade di proprieta'
          dello  Stato  nonche'  alla  loro  manutenzione ordinaria e
          straordinaria;
                b) realizzare   il   progressivo   miglioramento   ed
          adeguamento  della  rete  delle  strade  e delle autostrade
          statali e della relativa segnaletica;
                c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade,
          sia direttamente che in concessione;
                d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione
          delle  opere  date in concessione e controllare la gestione
          delle  autostrade  il  cui  esercizio  sia  stato  dato  in
          concessione;
                e) curare     l'acquisto,    la    costruzione,    la
          conservazione,  il  miglioramento  e  l'incremento dei beni
          mobili  ed  immobili  destinati  al servizio delle strade e
          delle autostrade statali;
                f) attuare  le  leggi ed i regolamenti concernenti la
          tutela  del  patrimonio  delle  strade  e  delle autostrade
          statali,   nonche'   la   tutela   del   traffico  e  della
          segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai
          fini   della   sicurezza   del  traffico  sulle  strade  ed
          autostrade   medesime;   esercitare,   per   le  strade  ed
          autostrade   ad  esso  affidate,  i  diritti  ed  i  poteri
          attribuiti all'ente proprietario;
                g) effettuare  e  partecipare  a  studi,  ricerche  e
          sperimentazioni   in  materia  di  viabilita',  traffico  e
          circolazione;
                h)-i) (omissis);
                l) espletare,   mediante   il  proprio  personale,  i
          compiti  di  cui  al  comma  3  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, e dell'art. 23 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
          n. 495.".
              -  Il  testo dell'art. 19 del decreto - legge 11 luglio
          1992,  n.  333,  recante: misure urgenti per il risanamento
          della  finanza pubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          11   luglio  1992,  n.  162  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 1992, n. 190), e' il seguente:
              "Art.  19.  -  1.  Tutte  le operazioni connesse con la
          trasformazione  di  cui  al  presente  capo  sono esenti da
          imposte e tasse.".
              - Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto - legge 23
          gennaio  1993,  n.  16, recante: disposizioni in materia di
          imposte  sui  redditi,  sui  trasferimenti  di  immobili di
          civile  abitazione, di termini per la definizione agevolata
          delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
          della  ritenuta  sugli  interessi,  premi  ed  altri frutti
          derivanti   da  depositi  e  conti  correnti  interbancari,
          nonche'  altre  disposizioni  tributarie  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  23 gennaio 1993, n. 18 e convertito in
          legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,
          e' il seguente:
              "Art.  4.  -  L'art.  19  del decreto - legge 11 luglio
          1992,  n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto  1992,  n.  359,  si  interpreta  nel senso che sono
          esenti  da  imposte  dirette  e  indirette  e  da  tasse le
          operazioni  di  trasformazione di enti pubblici in societa'
          per   azioni   e  quelle  con  esse  connesse,  incluse  le
          operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in
          via  definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti
          e  non  concorrono alla formazione del reddito imponibile i
          maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito
          alle  predette  operazioni,  dalle  societa' derivate dalla
          trasformazione;  detti maggiori valori sono riconosciuti ai
          fini delle imposte sui redditi".
              -  Il  testo  dell'art.  19, comma 1, lettera i), della
          legge  1  agosto  2002,  n.  166,  recante: disposizioni in
          materia   di  infrastrutture  e  trasporti  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  n.  158  alla  Gazzetta Ufficiale 3
          agosto 2002, e' il seguente:
              "1.   Al  fine  di  garantire  il  miglioramento  della
          viabilita'   di   particolari  realta'  territoriali,  sono
          attribuiti    agli    enti    rispettivamente   interessati
          stanziamenti  destinati alle seguenti iniziative nei limiti
          finanziari indicati:
                a)-h) (omissis);
                i) per  il  potenziamento delle infrastrutture viarie
          nell'area   industriale   denominata  Bacino  del  Salotto,
          compresa  tra  i  comuni di Santeramo, Altamura e Matera, e
          con   particolare   riferimento  alla  circonvallazione  di
          Santeramo  in Colle, secondo il progetto gia' approvato, e'
          autorizzata  la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002,
          2.000.000  di  euro  per  l'anno  2003 e 2.500.000 euro per
          l'anno 2004, da attribuire all'ANAS".

                              Art. 77.
                       (Interventi ambientali)

   1.  Ai  fini  dell'accelerazione  dell'attivita' istruttoria della
commissione   per  le  valutazioni  dell'impatto  ambientale  di  cui
all'articolo  18,  comma  5,  della  legge  1988,  n. 67, il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e'  autorizzato  ad
avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per  i  servizi  tecnici  (APAT),  dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR)  e  di  altri  enti  o istituti pubblici o privati a prevalente
capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.
   2.  Per  fare  fronte  al maggiore onere derivante dal comma 1 del
presente  articolo,  il  limite  di  valore  dei progetti di opere di
competenza  statale  sottoposti  al versamento dello 0,5 per mille di
cui  all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e' portato a
5 milioni di euro.
   3.  Sono  soggetti  ad autorizzazione integrata ambientale statale
tutti  gli impianti esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione,
relativi  alle  attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988,
n.  377,  rientranti  nelle  categorie elencate nell'allegato I della
direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.
   4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto   con   il   Ministro   delle   attivita'  produttive,  sono
disciplinate  le  modalita'  di  autorizzazione  nel caso in cui piu'
impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti
dal   medesimo   gestore,  e  soggetti  ad  autorizzazione  integrata
ambientale  da  rilasciare  da  piu'  di  una  autorita'  competente.
L'autorizzazione  di  cui  al  comma  3 e' rilasciata con decreto del
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, sentite le
regioni interessate.
   5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3
e  4  sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive  e  con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e sono quantificati in
relazione  alla  complessita'  delle  attivita' svolte dall'autorita'
competente,  sulla  base  del  numero  dei  punti di emissione, della
tipologia  delle emissioni e delle componenti ambientali interessate.
Tali  oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del
bilancio  dello  Stato,  per  essere  riassegnati,  con  decreto  del
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,  ad  apposita  unita'
previsionale   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio, per essere riutilizzati
esclusivamente per le predette spese.
   6.  Al  fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area
individuata  alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della
legge  9  dicembre 1998. n. 426, e' autorizzata la spesa di 2 milioni
di  euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1
milione di euro per l'anno 2005.
   7.  All'articolo  15  della  legge  5 gennaio 1994, n. 36, dopo il
comma 2, sono inseriti i seguenti:
   "2-bis.  Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione
e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta
giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto.
   2-ter.  Previa  richiesta del gestore del servizio di acquedotto e
contestuale  versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione
del  tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di
cui  al  comma  2-bis,  e' differito di un anno dal ricevimento delle
fatture.
   2-quater.   Per   omesso   o   ritardato  pagamento  oltre  l'anno
dall'emissione  delle  fatture e' dovuta una penalita' pari al 10 per
cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.
   2-quinquies.  Per  le  fatture o per i corrispettivi dovuti per il
servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1 gennaio 2003
il termine di pagamento e' fissato al 31 dicembre 2003".

      
                  Note all'art. 77:
              - Il comma 5 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n.
          67,  recante:  disposizioni  per la formazione del bilancio
          annuale  e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 14 marzo 1988, n. 61, e' il seguente:
              "5.   Ai   fini   dell'applicazione   della  disciplina
          transitoria  sulla  valutazione  dell'impatto ambientale di
          cui  all'art.  6  della  legge  8  luglio  1986, n. 349, e'
          istituita,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,   su   proposta   del   Ministro   dell'ambiente,
          nell'ambito    del    Servizio   valutazione   dell'impatto
          ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto
          ambientale,  presieduta  dal direttore generale competente,
          composta  da venti membri. Il relativo onere e' valutato in
          lire  2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri
          di  selezione, per lo status giuridico e per i compensi dei
          membri  della  commissione  si  applicato  le  norme di cui
          all'art.  3  e  all'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n.
          878.".
              -  L'art.  27  della  legge  30  aprile  1999,  n. 136,
          recante: norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia
          residenziale  pubblica e per interventi in materia di opere
          a   carattere   ambientale,   pubblicata   nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1999, n. 114,
          e' il seguente:
              "Art.  27  (Interventi in materia ambientale). - 1. Per
          le   maggiori  esigenze  connesse  allo  svolgimento  della
          procedura   di   valutazione   dell'impatto  ambientale  di
          progetti  di  opere di competenza statale il cui valore sia
          di  entita' superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione
          disposta  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'ambiente, per le
          relative  verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per
          le conseguenti necessita' logistiche ed operative, e' posto
          a carico del soggetto committente il progetto il versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo
          0,5  per mille del valore delle opere da realizzare, che e'
          riassegnata  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e della programmazione economica, su proposta del
          Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di
          previsione   del   Ministero   dell'ambiente   per   essere
          riutilizzata  esclusivamente  per  le  spese attinenti alla
          valutazione ambientale.
              2.  L'obbligo  di  versamento  di  cui  al  comma l del
          presente  articolo  non  si applica alle opere per le quali
          alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge sia
          gia'  stata  attivata  la procedura di cui all'art. 6 della
          legge 8 luglio 1986, n. 349".
              -  Il  comma 1, dell'art. 1, del decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante:
          regolamentazione    delle    pronunce   di   compatibilita'
          ambientale  di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.
          349,  recante:  istituzione  del  Ministero dell'ambiente e
          norme  in  materia  di  danno  ambientale, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204, e' il seguente:
              "1.  Sono  sottoposti  alla procedura di valutazione di
          cui  all'art.  6  della  legge  8  luglio  1986,  n. 349, i
          progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:
                a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese
          che  producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio),
          nonche'  impianti  di  gassificazione  e di liquefazione di
          almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
                b) centrali termiche ed altri impianti di combustione
          con  potenza  termica  di  almeno  300 MW, nonche' centrali
          nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di
          ricerca  per  la  produzione e la lavorazione delle materie
          fissili  e  fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW
          di durata permanente termica);
                c) impianti  destinati esclusivamente allo stoccaggio
          definitivo   o   all'eliminazione  definitiva  dei  residui
          radioattivi;
                d) acciaierie  integrate di prima fusione della ghisa
          e dell'acciaio;
                e) impianti  per l'estrazione di amianto, nonche' per
          il  trattamento  e  la  trasformazione  dell'amianto  e dei
          prodotti  contenenti  amianto:  per i prodotti di amianto -
          cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti
          finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua
          di  oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi
          dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t;
                f) impianti  chimici integrati, ossia impianti per la
          produzione  su  scala  industriale,  mediante  processi  di
          trasformazione  chimica  di  sostanze,  in  cui  si trovano
          affiancate  varie unita' produttive funzionalmente connesse
          tra  di  loro:  per  la  fabbricazione  di prodotti chimici
          organici  di base; per la fabbricazione di prodotti chimici
          inorganici di base; per la fabbricazione di fertilizzanti a
          base  di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o
          composti);   per  la  fabbricazione  di  prodotti  di  base
          fitosanitari e di biocidi; per la fabbricazione di prodotti
          farmaceutici   di  base  mediante  procedimento  chimico  o
          biologico; per la fabbricazione di esplosivi;
                g) tronchi   ferroviari  per  il  traffico  a  grande
          distanza   nonche'   aeroporti  con  piste  di  atterraggio
          superiori  a  1.500  m  di  lunghezza;  autostrade e strade
          riservate  alla  circolazione  automobilistica  o tratti di
          esse,  accessibili  solo attraverso svincoli o intersezioni
          controllate   e   sulle  quali  sono  vietati  tra  l'altro
          l'arresto  e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o
          tratti  di  esse,  a quattro o piu' corsie o raddrizzamento
          e/o  allargamento  di  strade  esistenti  a  due  corsie al
          massimo per renderle a quattro o piu' corsie;
                h) porti    commerciali    marittimi,   nonche'   vie
          navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a
          battelli con stazza superiore a 1.350 t;
                i) impianti  di  eliminazione  dei  rifiuti tossici e
          nocivi   mediante   incenerimento,  trattamento  chimico  o
          stoccaggio a terra;
                l) impianti   destinati   a  trattenere,  regolare  o
          accumulare  le acque in modo durevole, di altezza superiore
          a  15  m  o che determinano un volume d'invaso superiore ad
          1.000.000  mc,  nonche'  impianti  destinati  a trattenere,
          regolare  o  accumulare  le acque a fini energetici in modo
          durevole,  di altezza superiore a 10 m o che determinano un
          volume d'invaso superiore a 100.000 mc;
                m) elettrodotti  aerei  esterni  per  il trasporto di
          energia   elettrica   con  tensione  normale  di  esercizio
          superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a
          15 km;
                n) oleodotti  e  gasdotti di lunghezza superiore a 40
          km  e  diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli
          disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18
          aprile 1994, n. 526;
                o) stoccaggio  di prodotti chimici, petrolchimici con
          capacita'  complessiva  superiore  a  80.000 mc; stoccaggio
          superficiale  di gas naturali con una capacita' complessiva
          superiore  a  80.000  mc;  stoccaggio di prodotti di gas di
          petrolio  liquefatto  con capacita' complessiva superiore a
          40.000  mc;  stoccaggio  di prodotti petroliferi liquidi di
          capacita' complessiva superiore a 80.000 mc;
                p) impianti   termoelettrici  con  potenza  elettrica
          complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli cori
          potenza  termica  fino  a  300  MW  di  cui agli accordi di
          programma  previsti  dall'art.  22,  comma  11, del decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
                q) impianti    per    la    produzione   dell'energia
          idroelettrica  con potenza di concessione superiore a 30 MW
          incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
                r) stoccaggio  di  prodotti  combustibili  solidi con
          capacita' complessiva superiore a 150.000 t;
                s) impianti di gassificazione e liquefazione;
                t) impianti    destinati:    al    ritrattamento   di
          combustibili   nucleari   irradiati,   alla   produzione  o
          all'arricchimento  di combustibili nucleari; al trattamento
          di  combustibile  nucleare  irradiato  o  residui altamente
          radioattivi;  esclusivamente  allo stoccaggio (previsto per
          piu'  di  dieci  anni) di combustibile nucleare irradiato o
          residui  radioattivi  in  un  sito  diverso  da  quello  di
          produzione   o  l'arricchimento  di  combustibili  nucleari
          irradiati,  per  la  raccolta  e  il trattamento di residui
          radioattivi;
                u) attivita'    minerarie    per   la   ricerca,   la
          coltivazione   ed   il   trattamento  minerallurgico  delle
          sostanze minerali di miniera ai sensi dell'art. 2, comma 2,
          del  regio  decreto  29  luglio 1927, n. 1443, e successive
          modifiche,  ivi  comprese  le  pertinenziali  discariche di
          residui derivanti dalle medesime attivita' ed alle relative
          lavorazioni,  i cui lavori interessino direttamente aree di
          superficie complessiva superiore a 20 ettari.".
              - La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
          1996   sulla   prevenzione   e   la   riduzione   integrate
          dell'inquinamento  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee n. L 257 del 10 ottobre 1996.
              -  Il  comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
          n.  42,  recante:  nuovi  interventi  in  campo ambientale,
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre
          1998,  come  modificata  rispettivamente:  dalla  legge  23
          dicembre   2000,  n.  388,  recante:  disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge   finanziaria   2001),  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  n.  21  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 302 del 29
          dicembre  2000;  dalla  legge 23 marzo 2001, n. 93 recante:
          disposizioni in campo ambientale, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  79 del 4 aprile 2001, nonche' dalla legge 3l
          luglio  2002,  n.  179  recante:  disposizioni  in  materia
          ambientale,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del
          13 agosto 2002, e' il seguente:
              "4.  Sono  considerati  primi interventi di bonifica di
          interesse  nazionale  quelli  compresi  nelle seguenti aree
          industriali  e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
          sono   perimetrati,   sentiti  i  comuni  interessati,  dal
          Ministro  dell'ambiente  sulla  base  del  criteri  di  cui
          all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5
          febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
                a) Venezia (Porto Marghera);
                b) Napoli orientale;
                c) Gela e Priolo;
                d) Manfredonia;
                e) Brindisi;
                f) Taranto;
                g) Cengio e Saliceto;
                h) Piombino;
                i) Massa e Carrara;
                l) Casal Monferrato;
                m) Litorale   Domizio   -  Flegreo  e  Agro  aversano
          (Caserta-Napoli);
                n) Pitelli (La Spezia);
                o) Balangero;
                p) Pieve Vergante;
                p-bis) Sesto   San   Giovanni   (aree  industriali  e
          relative discariche);
                p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
                p - quater) Pioltello e Rodano;
                p-quinquies) Brescia  -  Caffaro  (aree industriali e
          relative discariche da bonificare);
                p-sexies) Broni;
                p-septies) Falconara Marittima;
                p - octies) Serravalle Scrivia;
                p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
                p - decies) Orbetello area ex Sitoco;
                p - undecies) aree del litorale vesuviano;
                p - duodecies) aree industriali di Porto Torres;
                p - terdecies) area industriale della Val Basento.".
              -  Il testo dell'art. 15 della legge 5 gennaio 1994, n.
          36,  recante:  disposizioni  in materia di risorse idriche,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 19 gennaio 1994, n. 14, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   15   (Riscossione   della  tariffa).  -  1.  In
          attuazione  delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 5,
          della  legge  23  dicembre  1992,  n.  498,  la  tariffa e'
          riscossa  dal  soggetto  che  gestisce  il  servizio idrico
          integrato  come  definito  all'art. 4, comma l, lettera f),
          della presente legge.
              2.    Qualora    il   servizio   idrico   sia   gestito
          separatamente,  per  effetto  di  particolari convenzioni e
          concessioni,  la  relativa tariffa e' riscossa dal soggetto
          che  gestisce  il servizio di acquedotto, il quale provvede
          al  successivo  riparto  tra i diversi gestori entro trenta
          giorni dalla riscossione.
              2  - bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di
          depurazione  e fognatura deve essere effettuato dal diverso
          gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture
          per effetto del riparto.
              2  -  ter. Previa richiesta del gestore del servizio di
          acquedotto   e   contestuale  versamento  degli  interessi,
          calcolati  con l'applicazione del tasso legale aumentato di
          due  punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis,
          e' differito di un anno dal ricevimento delle fatture.
              2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno
          dall'emissione  delle  fatture e' dovuta una penalita' pari
          al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.
              2-quinquies.  Per  le  fatture  o  per  i corrispettivi
          dovuti  per il servizio di depurazione e fognatura maturati
          prima del 1 gennaio 2003 il termine di pagamento e' fissato
          al 31 dicembre 2003.
              3.  Con  apposita  convenzione, sottoposta al controllo
          della  regione,  sono  definiti  i  rapporti  tra i diversi
          gestori per il riparto delle spese di riscossione.".

                              Art. 78.
                 (Fondo per lo sviluppo sostenibile)

   1.  La  dotazione  del  fondo  per  lo sviluppo sostenibile di cui
all'articolo  109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' riservata,
fino  ad  una  percentuale  pari  al  25  per  cento  della dotazione
complessiva,  alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui
all'articolo  74  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 112,
istituite a decorrere dal 1 gennaio 2000.

      
                  Note all'art. 78:
              - Il  testo dell'art. 109 della legge 23 dicembre 2000,
          n.  388,  recante:  "Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2001)" e' il seguente:
              "Art.  109  (Interventi  in materia di promozione dello
          sviluppo  sostenibile).  - 1. Al fine di incentivare misure
          ed  interventi  di promozione dello sviluppo sostenibile e'
          istituito  presso  il  Ministero  dell'ambiente un apposito
          fondo,  con  dotazione complessiva di lire 150 miliardi per
          l'anno  2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per
          l'anno  2003.  Per  le annualita' successive si provvede ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  3,  lettera  f),  della legge
          5 agosto   1978,   n.  468,  come  modificata  dalla  legge
          25 giugno 1999, n. 208.
              2.  Le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  1 sono
          prioritariamente  destinate  al  finanziamento di misure ed
          interventi nelle seguenti materie:
                a) riduzione  della  quantita'  e della pericolosita'
          dei rifiuti;
                b) raccolta  differenziata  dei rifiuti, loro riuso e
          riutilizzo;
                c) minore    uso    delle    risorse   naturali   non
          riproducibili nei processi produttivi;
                d) riduzione  del  consumo  di  risorsa  idrica e sua
          restituzione,   dopo   il   processo  di  depurazione,  con
          caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
                e) minore  consumo  energetico e maggiore utilizzo di
          fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo
          di   combustibili   fossili,   e   per  quanto  concerne  i
          finanziamenti  relativi  a  risparmi energetici riferiti ad
          attivita'  produttive,  tenendo  in  particolare  conto  le
          richieste  delle  aziende  la  cui  attivita' si svolge nei
          territori interessati dai patti territoriali approvati;
                f) innovazione     tecnologica    finalizzata    alla
          protezione dell'ambiente;
                g) azioni   di   sperimentazione  della  contabilita'
          ambientale territoriale;
                h) promozione  presso  i  comuni,  le  province  e le
          regioni  dell'adozione  delle  procedure  e  dei  programmi
          denominati  Agende XXI  ovvero  certificazioni  di qualita'
          ambientale territoriale;
                i) attivita'    agricole    multifunzionali    e   di
          forestazione  finalizzate  alla  promozione  dello sviluppo
          sostenibile;
                l) interventi  per  il  miglioramento  della qualita'
          dell'ambiente urbano;
                m) promozione  di  tecnologie  ed  interventi  per la
          mitigazione  degli impatti prodotti dalla navigazione e dal
          trasporto marittimi sugli ecosistemi marini;
                m-bis)   elaborazione   ed  attuazione  di  piani  di
          sostenibilita'   in   aree   territoriali   di  particolare
          interesse  dal punto di vista delle relazioni fra i settori
          economico, sociale ed ambientale.
              3.  Entro  il  31 gennaio  di ciascun anno, il Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio definisce,
          previa  approvazione  del Comitato interministeriale per la
          programmazione   economica,   il   programma   annuale   di
          utilizzazione  del fondo di cui al comma 1, elaborato anche
          sulla  base  delle  proposte  fatte  pervenire  dalle altre
          amministrazioni   interessate.   In   tale  programma  sono
          individuati:
                a) le specifiche tipologie di azione da finanziare;
                b) i    settori   prioritari   di   intervento,   con
          particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;
                c) i   fondi  attribuibili  alle  singole  misure  ed
          interventi   programmati,   in   relazione   alle   risorse
          finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;
                d) le  condizioni e le modalita' per l'attribuzione e
          l'erogazione   delle  forme  di  sostegno,  anche  mediante
          credito di imposta;
                e) le priorita' territoriali e tematiche;
                f) le categorie di soggetti beneficiari;
                g) le   modalita'   di   verifica  della  corretta  e
          tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei
          risultati conseguiti".
              - Il   testo   dell'art.  74  del  decreto  legislativo
          31 marzo  1998,  n. 112 (conferimento di funzioni e compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59) e' il seguente:
              "Art.  74  (Disciplina delle aree ad elevato rischio di
          crisi ambientale). - 1. L'art. 7 della legge 8 luglio 1986,
          n. 349, e' abrogato.
              2.  Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi
          territori,  individuano  le  aree  caratterizzate  da gravi
          alterazioni  degli  equilibri  ecologici  nei corpi idrici,
          nell'atmosfera  e  nel  suolo  che  comportano  rischio per
          l'ambiente e la popolazione.
              3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le
          regioni  dichiarano  tali  aree di elevato rischio di crisi
          ambientale. La dichiarazione ha validita' per un periodo di
          cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta.
              4.  Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma
          2,  un  piano  di  risanamento  teso  ad individuare in via
          prioritaria   le   misure   urgenti  atte  a  rimuovere  le
          situazioni di rischio e al ripristino ambientale.
              5.  Le  disposizioni  contenute  nei  commi da 1 a 4 si
          applicano  anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di
          crisi  ambientale  al  momento  dell'entrata  in vigore del
          presente decreto legislativo.
              6.  Resta  salva l'efficacia dei provvedimenti adottati
          in  base all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino
          all'emanazione  della  disciplina  regionale e all'adozione
          dei relativi strumenti di pianificazione.".

                              Art. 79.
                         (Limiti di impegno)

   1.   Al   fine   di   agevolare   lo   sviluppo   dell'economia  e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di
impegno  di  cui  alla  tabella 1 allegata alla presente legge con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

      

CAPO VI
ALTRI INTERVENTI
                              Art. 80.
                (Misure di razionalizzazione diverse)

   1.  Alla  legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   .ilp;
   a)  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a), le parole: ", per un
   importo  non  inferiore  al controvalore di 3.000 miliardi di lire
   italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire
   italiane" sono soppresse;
   b)  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b), le parole: ", per un
   importo  non  inferiore  al controvalore di 5.000 miliardi di lire
   italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire
   italiane" sono soppresse;
   c)  all'articolo  2,  il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I
   crediti    di    cui   al   presente   articolo   sono   annullati
   progressivamente".

   2.  Le  disponibilita'  finanziarie  esistenti  sul conto corrente
   presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  intestato  al Fondo
   rotativo  di  cui  all'articolo  26 della legge 24 maggio 1977, n.
   227,  e  all'articolo  6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono
   destinate  fino  ad  un  massimo  del  20 per cento, nel corso del
   triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle
   finanze,  di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
   Ministro   delle   attivita'  produttive,  a  fondi  rotativi  per
   l'internazionalizzazione  finalizzati  all'erogazione  di prestiti
   per  attivita' di investimento delle imprese italiane nei Paesi in
   via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.
   3.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
   tesoro,  ai  fini  della  valorizzazione  dei beni trasferiti alla
   societa'  costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15
   aprile  2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
   giugno  2002,  n.  112, convoca una o piu' conferenze di servizi o
   promuove  accordi di programma fissandone i termini per sottoporre
   all'approvazione  iniziative  per  la valorizzazione degli stessi.
   Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze sono
   stabiliti  i  criteri  per  l'assegnazione  agli enti territoriali
   interessati   dal   procedimento   di   una   quota  del  ricavato
   attribuibile  alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in
   luogo della quota del ricavato, di uno o piu' beni immobili la cui
   valutazione,  per  tale finalita', e' effettuata in conformita' ai
   criteri fissati nel citato decreto.
   4.  Al  fine  della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del
   recupero,  della riqualificazione e della eventuale ridestinazione
   d'uso,   entro  il  30  aprile  di  ogni  anno,  gli  enti  locali
   interessati  ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato
   ubicati  nel  loro territorio possono fare richiesta di detti beni
   all'Agenzia del demanio.
   5.  Entro  il  31  agosto  di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su
   conforme  parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche
   sulle  modalita'  e sulle condizioni della cessione, comunica agli
   enti locali la propria disponibilita' all'eventuale cessione.
   6. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di
   attivita', di interesse generale, in attuazione dell'articolo 118,
   quarto  comma,  della Costituzione, le istituzioni di assistenza e
   beneficenza   e   gli  enti  religiosi  che  perseguono  rilevanti
   finalita' umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o
   locazione  di  beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato,
   non  trasferiti  alla  "Patrimonio dello Stato Spa", costituita ai
   sensi  dell'articolo  7  del  decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
   ne' suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone
   ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge
   11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.
   7.  Le  operazioni  di  alienazione delle partecipazioni di cui al
   comma  1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
   qualora   i  relativi  titoli  siano  gia'  negoziati  in  mercati
   finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato
   facendo  riferimento  al  valore  dei  titoli  riscontrato su tali
   mercati  nel  periodo  dell'alienazione  stessa  e  tenendo  conto
   dell'esigenza  di  incentivare  la  domanda  di  titoli al fine di
   assicurare  il  buon  esito  dell'operazione,  anche  qualora tale
   valore  risulti  inferiore  al  prezzo al quale si sono completate
   offerte  precedenti  dei medesimi titoli. La congruita' del prezzo
   di  cui al primo periodo e' attestata da un consulente finanziario
   terzo,  non  coinvolto  nella  strutturazione  dell'operazione  di
   alienazione.
   8.   Per  la  piena  efficacia  degli  interventi  in  materia  di
   immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni
   internazionali,  l'apertura  e  la  gestione  di centri, la rapida
   attuazione  del  Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, e'
   autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno
   di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
   Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
   proposta  del  Ministro dell'interno viene definito il riparto tra
   le singole unita' previsionali di base. Con lo stesso stanziamento
   di  100  milioni  di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni
   2003,  2004  e  2005, e' incrementato l'organico del personale dei
   ruoli  della  Polizia  di  Stato  di  1.000  agenti ed e' altresi'
   autorizzata     l'assunzione     di     personale     dei    ruoli
   dell'Amministrazione  civile  dell'interno  nel  limite  di  1.000
   unita'  delle  aree  funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di
   organico  esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico
   si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale
   della  Polizia  di  Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003. 32,7
   milioni  di euro per l'anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l'anno
   2005;  per  il  personale dell'amministrazione civile dell'interno
   6,3  milioni  di  euro  per  l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per
   l'anno  2004,  25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni
   per  il  personale  della  Polizia di Stato e dell'amministrazione
   civile  dell'interno,  di cui ai periodi precedenti, sono disposte
   in deroga all'articolo 34, comma 4, della presente legge.
   9.   Per   il   potenziamento  dei  mezzi  aeroportuali,  ai  fini
   dell'adeguamento  del  servizio  antincendi  negli  aeroporti alle
   norme   ICAO   (International   Civil  Aviation  Organization)  e'
   autorizzata  per  il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa
   di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
   10.  All'articolo  5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al
   decreto   legislativo   25   luglio   1998,   n.  286,  introdotto
   dall'articolo  5. comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 2002,
   n.  189,  dopo  le  parole:  "ne  da'  comunicazione  anche in via
   telematica  al Ministero dell'interno e all'INPS" sono inserite le
   seguenti: "nonche' all'INAIL".
   11.  All'articolo  22,  comma 9, del testo unico di cui al decreto
   legislativo  25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo
   18,  comma  1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole:
   "Le  questure  forniscono  all'INPS" sono inserite le seguenti: "e
   all'INAIL".
   12.  All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
   e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "E' data facolta'
   all'INAIL di accedere al registro informatizzato".
   13.  All'articolo  145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.
   388,  come  modificato  dall'articolo 22, comma 14, della legge 28
   dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le  parole:  "al  70  per  cento"  sono sostituite dalle seguenti:
   "all'80 per cento";
b) le   parole   da:   "incentivazione   per"   fino  a:  "istruzione
   universitaria" sono sostituite dalle seguenti: "incentivazione per
   l'alta  formazione professionale tramite l'istituzione di un forum
   permanente  realizzato da una o piu' ONLUS per la professionalita'
   nautica  partecipate  da  istituti  di  istruzione universitaria o
   convenzionate  con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non
   superiore  al  50  per  cento, possono essere destinate dai citati
   enti  alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di
   idonee infrastrutture".

   14.   Limitatamente   alle  misure  adottate  con  riferimento  ai
disavanzi  dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo  del  Servizio  sanitario nazionale a carico dello Stato,
sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate,
ancorche'   le  stesse,  pur  non  manifestando  i  relativi  effetti
finanziari   interamente  nell'anno  2002,  siano  indicate,  per  le
finalita'   di   cui   sopra,  alla  realizzazione  di  tali  effetti
complessivamente in un periodo pluriennale.
   15.  Per  l'organizzazione  e la promozione degli eventi culturali
del  programma  "Genova  capitale  europea  della  cultura 2004" sono
assegnati  al  comune  di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004.
   16.  Gli  stanziamenti  aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei
Paesi  in  via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
sono  aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi
di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore
della   promozione  dell'attuazione  delle  Convenzioni  fondamentali
dell'OIL  e  delle  linee  guida  dell'OCSE  destinate  alle  imprese
multinazionali.  Quota  parte  degli  stanziamenti aggiuntivi, per un
importo  pari  a  5 milioni di euro, e' destinata al finanziamento di
iniziative  di  sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro
della cooperazione interparlamentare.
   17.  A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennita' di comunicazione
di  cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa
ai  sordomuti  come  definiti  al secondo comma dell'articolo 1 della
legge  26  maggio  1970, n. 381, e' aumentata dell'importo di 41 euro
per dodici mensilita'.
   18.  Al  fine  di  assicurare  l'integrale  utilizzo delle risorse
comunitarie  relative  al  Programma  operativo  assistenza tecnica e
azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle
regioni dell'obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei
limiti   delle   risorse  disponibili,  su  richiesta  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento per le politiche di
sviluppo  e  di  coesione  -  Servizio  per  le  politiche  dei fondi
strutturali  comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali
previste  per  il  periodo 2000-2004. Per le annualita' successive il
fondo  procede  alle relative anticipazioni sulla base dello stato di
avanzamento del Programma.
   19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del
comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli
accrediti  disposti  dall'Unione  europea  a titolo di rimborso delle
spese   sostenute  nell'ambito  del  Programma  operativo  assistenza
tecnica  e  azioni  di sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con
imputazione  agli  stanziamenti  autorizzati  in  favore del medesimo
Programma  nell'ambito  delle  procedure  di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183.
   20.  Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo  4,  il  comma  3  e'  sostituito dal seguente: "3. I
   soggetti  che  svolgono  funzioni  di  indirizzo, amministrazione,
   direzione  o  controllo presso le fondazioni non possono ricoprire
   funzioni  di  amministrazione,  direzione  o  controllo  presso la
   societa'  bancaria  conferitaria  o  altre  societa'  operanti nel
   settore  bancario,  finanziario  o  assicurativo  in  rapporto  di
   partecipazione  azionaria  o di controllo ai sensi dell'articolo 6
   con  tale  societa' bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle,
   non  operanti  nei  confronti  del  pubblico,  di limitato rilievo
   economico o patrimoniale";
b) all'articolo 25, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis.
   Per  le  fondazioni  con  patrimonio  netto  contabile  risultante
   dall'ultimo  bilancio  approvato  non  superiore  a 200 milioni di
   euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a
   statuto  speciale,  le parole "quarto", "quattro" e "quadriennio",
   contenute  negli  articoli  12,  13  e  nel  comma  1 del presente
   articolo   sono   sostituite,   rispettivamente,  dalle  seguenti:
   "settimo", "sette" e "settennio".

   21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui
alla  legge  21  dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli
interventi  straordinari  di  ricostruzione delle aree danneggiate da
eventi  calamitosi  ed e' inserito un piano straordinario di messa in
sicurezza  degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli
che  insistono  sul territorio delle zone soggette a rischio sismico.
Il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenta
entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il  predetto  piano  straordinario  al  CIPE  che,  sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui
all'articolo  13,  comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. tenuto
conto  di  quanto  stabilito  dall'articolo  3 della legge 11 gennaio
1996, n. 23.
   22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
3  agosto  1949,  n.  623,  e  successive  modificazioni  concernente
l'immissione  in  consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti
annui  di  merci  in  esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi
produttivi,  nel  territorio  della  regione medesima, di generi e di
merci  in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere
considerata,  a  tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale.
La  disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione
autentica  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000,  n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente.
   23.  Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n. 285, e' inserito il seguente: "11-bis. Al pagamento
del pedaggio di cui al comma 11, quando esso e' dovuto, e degli oneri
di  accertamento  dello  stesso,  sono  obbligati  solidamente sia il
conducente   sia   il   proprietario   del  veicolo,  come  stabilito
dall'articolo 196".
   24.  Il  limite  d'impegno  di cui all'articolo 73, comma 2, della
legge  28  dicembre  2001,  n. 448, deve intendersi come stanziamento
annuo per quindici anni da erogare annualmente.
   25.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della
legge  6  dicembre  1991,  n. 394, la sorveglianza sul territorio del
Parco  nazionale  Gran Paradiso e' esercitata dal Corpo delle guardie
alle   dipendenze  dell'Ente  Parco.  In  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo  9  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394, il Parco
nazionale  Gran  Paradiso  ha  sede  legale  in  Torino,  e  una sede
amministrativa  ad  Aosta, come gia' previsto dal decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato
dalla  legge  17  aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti uffici
operativi e di coordinamento all'interno del Parco.
   26.  All'articolo  55,  comma 3, lettera b), del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole: "nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a
proprieta'   indivisa   e   di   abitazione   per   la   costruzione,
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili
destinati all'assegnazione in godimento o locazione".
   27.  Per  il  rifinanziamento  delle  iniziative per la promozione
della  cultura  italiana all'estero e per le attivita' degli Istituti
italiani  di cultura all'estero, e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per l'anno 2003.
   28.  Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13
della  legge  1  agosto  2002,  n.  166,  puo'  essere  destinata  al
finanziamento  degli  interventi previsti dall'articolo 6 della legge
29  novembre  1984, n. 798, con le modalita' ivi previste, nonche' di
quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.
   29.  Per  il  completamento  degli interventi urgenti per le opere
pubbliche  e  la  loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a
seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e
2002, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni
di  euro  a  decorrere  dall'anno  2004 in favore degli enti e con le
procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre
2001,   n.   448.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  pubblici
conseguenti  a  calamita'  naturali  che  abbiano  formato oggetto di
disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato
di  emergenza  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato  a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i
soggetti  competenti  possono  stipulare  allo  scopo. A tale fine e'
autorizzato  un  limite  d'impegno  di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2004.  Alla  ripartizione del predetto limite d'impegno si
provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della citata
legge  n.  225  del 1992, sulla base di un piano predisposto d'intesa
con  il  Presidente  della  Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  tenendo conto
dell'effettivo  stato  di  utilizzo,  da  parte  degli enti erogatori
finali, dei finanziamenti gia' autorizzati.
   30.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  del  programma di
adeguamento  della  dotazione  infrastrutturale del comune di Milano,
nonche'  per  l'ulteriore  finanziamento degli interventi previsti ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400,
e'  autorizzata  la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003 quale
contributo   agli   oneri   per   la   realizzazione   di  interventi
infrastrutturali  per  la  riqualificazione urbana e della rete della
mobilita'.
   31.  Ai  fini  della  promozione  culturale  delle  citta' e delle
regioni   che   si   affacciano  sul  Mediterraneo,  con  particolare
riferimento  al  patrimonio storico e architettonico, per l'anno 2003
e'  autorizzata,  in  favore  del Ministero per i beni e le attivita'
culturali,  la  spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell'attivita'
dell'Agenzia  per  il  patrimonio culturale euromediterraneo. La sede
del  coordinamento  delle predette iniziative di promozione culturale
e' individuata nella citta' di Lecce.
   32.  I  benefici previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12
ottobre  2000,  n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
dicembre  2000,  n.  365,  si  applicano,  nei  limiti  delle risorse
individuate  ai  sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche
alle  associazioni,  alle  fondazioni  e  agli enti, anche religiosi,
nonche'  alle  istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le
cui  strutture siano state danneggiate dalle calamita' idrogeologiche
verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.
   33.  All'articolo  52,  comma  51,  primo  periodo, della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  le  parole: "e 2000" sono sostituite dalle
seguenti: ", 2000 e 2002".
   34.  Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: "per il 2001" sono inserite le seguenti: "e di 2
milioni di euro per l'anno 2003".
   35.  Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementato di 5 milioni di
euro  a  decorrere  dall'anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta
somma e' incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.
   36.  Al  fine di favorire il coordinamento delle attivita' e degli
interventi  per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso
sessuale  dei  minori, nonche' il funzionamento della Commissione per
le  adozioni  internazionali, e' autorizzata, per ciascuno degli anni
2003,  2004  e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni
di  spesa  nonche' le spese relative al coordinamento delle attivita'
di  contrasto  dello  sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei
minori  di  cui  all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e
quelle  relative  all'esecuzione  della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a  L'Aia  il  29  maggio  1993,  di cui all'articolo 9 della legge 31
dicembre  1998,  n. 476, sono iscritte nel Fondo per il funzionamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
   37.  Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione
delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e
le  associazioni  sportive  dilettantistiche,  di  cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche
alle   associazioni  pro-loco  per  le  manifestazioni  dalle  stesse
organizzate.
   38.  Il  contributo  previsto  dall'articolo  145, comma 17, della
legge  23  dicembre  2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano
(CAI),  per  le  attivita'  del  Corpo  nazionale  soccorso  alpino e
speleologico  (CNSAS),  eincrementato, a decorrere dall'anno 2003, di
200.000 euro.
   39.  Il  soccorso  in  montagna,  in  grotta, in ambienti ostili e
impervi,  e' di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs
-  Dienst  (BRD)  dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD
spetta  il  coordinamento  dei  soccorsi in caso di presenza di altri
enti  o  organizzazioni,  con  esclusione  delle  grandi  emergenze o
calamita'.
   40.  Il  requisito  della  distanza  tra  le ricevitorie del lotto
gestite  da  rivenditori  di  generi  di  monopolio  e le ricevitorie
gestite  da  ex  dipendenti  del  lotto,  introdotto  dal decreto del
Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n.
85,  distanza successivamente ridotta dall'articolo 33 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e' soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.
   41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro
il  28  febbraio  2003,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  si provvede alla variazione in aumento della tariffa
di  cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio  1967,  n. 200, e successive modificazioni, ed in particolare
al  riallineamento  degli  importi  da  percepire per il rilascio dei
visti  nazionali  di  lunga  durata alle somme riscosse, per analoghe
finalita',  dagli  altri  Stati  che  aderiscono  alla Convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen.
   42.  Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate prendendo
a  base  la  differenza  tra  la  somma  accertata  e quella rilevata
nell'anno  immediatamente  precedente,  provenienti dalla riscossione
dei   diritti   consolari   in   relazione   all'applicazione   delle
disposizioni di cui al comma 41, certificate con decreto del Ministro
degli  affari  esteri,  e' prioritariamente destinato, attraverso gli
strumenti  della contrattazione integrativa, all'incentivazione della
produttivita'  del  personale  non  dirigente  in  servizio presso il
predetto  Ministero,  in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo
svolgimento  del  semestre  di presidenza dell'Unione europea e dalle
attivita'  di  contrasto all'immigrazione clandestina alle quali sono
chiamate  le  rappresentanze  diplomatiche  e  consolari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   43.  All'articolo  10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7,
le  parole  da:  "ventiquattro" fino a: "legge" sono sostituite dalle
seguenti: "il 30 marzo 2005".
   44.  All'articolo  1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n.  457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, e successive modificazioni, la parola: "quattro" e' sostituita
dalla seguente: "sei".
   45. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma  3  e'  inserito  il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare il
corretto  funzionamento  degli  enti di cui al comma 1 nonche' per la
realizzazione  di  ulteriori  investimenti  e'  autorizzato il limite
d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003.
Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle
politiche  agricole  e forestali propri programmi finalizzati al loro
corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti".
   46.  Al  terzo  comma  dell'articolo  490  del codice di procedura
civile,   e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Sono  equiparati  ai
quotidiani,  i  giornali  di  informazione locale, multisettimanali o
settimanali  editi  da  soggetti iscritti al Registro operatori della
comunicazione  (ROC)  e  aventi caratteristiche editoriali analoghe a
quelle  dei  quotidiani  che garantiscono la maggior diffusione nella
zona interessata".
   47.  Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca
europea  di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti,
cui  lo  Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa di 5.000.000
di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l'anno 2005.
   48.  E'  concesso  un  contributo  straordinario di 516.000 euro a
favore dell'UNICEF, per l'anno 2003.
   49.  I  trasferimenti  erariali  correnti  di cui all'articolo 27,
comma  3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aumentati: a) di
20  milioni  di  euro  per  l'anno 2003; b) di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005. Agli oneri derivanti dall'attuazione
della  lettera  b)  si  provvede  mediante quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.
   50.  Le  disposizioni  previste  dall'articolo 44, comma 3, ultimo
periodo,   della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
modificazioni, si intendono applicabili alle procedure di alienazione
di  cui  al  comma  1  del medesimo articolo 44, con esclusione delle
permute.
   51.   E'  concessa  al  Ministro  dell'interno  la  facolta',  per
l'esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative tra le unita'
previsionali  di  base,  concernenti  il  funzionamento,  1.1.1.0.  e
5.1.1.1.  nella  misura massima di euro 2.521.300, ed altresi' tra le
unita'  previsionali  di base, concernenti il funzionamento, le spese
generali  e  i  mezzi  operativi  e  strumentali, 1.1.1.0. e 2.1.1.0,
3.1.1.1.,  5.1.1.1., 5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente di
euro  1.333.000,  euro  841.825,  euro  191.089, euro 516.457 ed euro
816.543.
   52.  All'articolo  10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea,  le  parole:  "valorizzazione  dei  beni  culturali  e
   ambientali", sono sostituite dalle seguenti: "gestione dei servizi
   relativi  ai  beni culturali di interesse nazionale individuati ai
   sensi  dell'articolo  2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento
   di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 settembre
   2000, n. 283";
b) alla  lettera  b-bis),  primo  periodo,  le  parole  da:  "servizi
   finalizzati"  a:  "numero  112,"  sono  sostituite dalle seguenti:
   "servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale".

   53.  All'Istituto  per  la  contabilita'  nazionale e' concesso un
contributo  a valere sulle risorse di cui all'articolo 32 della legge
28  dicembre  2001,  n. 448. A tale fine, a decorrere dall'anno 2003,
l'Istituto  per  la contabilita' nazionale viene inserito nell'elenco
degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge n. 448
del  2001  per  essere  incluso  nel  riparto delle risorse di cui al
predetto articolo 32. L'Istituto invia annualmente alle Camere, entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di
bilancio, i rendiconti dell'attivita' svolta.
   54.  Le  disponibilita' finanziarie di EFIM in liquidazione coatta
amministrativa,  di Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa,
di  Efimpianti  Spa in liquidazione coatta amministrativa, depositate
presso  la  tesoreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive  modificazioni,  e dell'articolo 156, comma 3, della legge
23  dicembre 2000, n. 388, possono essere versate al Capo X, capitolo
2368,   entrate  eventuali  e  diverse,  dello  stato  di  previsione
dell'entrata  per  l'anno  finanziario 2003 e corrispondente capitolo
per  gli  anni  successivi. Con decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze Dipartimento del tesoro, sulla base delle comunicazioni
fornite  dal commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta
amministrativa,   tenuto   conto  del  fabbisogno  finanziario  delle
suddette  procedure  liquidatorie,  e'  determinato l'ammontare delle
somme  da  versare al Capo X dello stato di previsione dell'entrata e
le modalita' di versamento.
   55.  La  concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici
di  cui  all'articolo  19,  comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109,   e   successive   modificazioni,   non  costituisce  operazione
permutativa.
   56.  Ai  sensi  dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre
1998,  n. 448, alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti
dal  sisma  del  12  e  16  dicembre  1990  e  da  successivi  eventi
calamitosi,   per   tutti  i  debiti  contributivi  ed  alle  aziende
industriali,  per i mutui agevolati di ricerca, di cui all'articolo 4
del   decreto-legge   30   agosto   1968,  n.  918,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  25  ottobre 1968, n. 1089, per entrambe
maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' concessa una sospensione fino al 30 giugno 2003.
   57.  All'articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316, e'
aggiunto  il  seguente  comma:  "Il venditore ha tuttavia facolta' di
produrre  al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico
gli  atti  di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui
e'  stata  effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della
presentazione    di   idonea   autocertificazione,   provvisoriamente
sostitutiva  degli  atti predetti, e della contestuale corresponsione
di  tutti  gli  importi  a  qualsiasi  titolo dovuti; l'iscrizione e'
cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine".
   58.   Gli   effetti  economici  dei  decreti  legislativi  di  cui
all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il
31  maggio  2003,  sono  determinati  utilizzando  anche  le  risorse
stanziate  allo  scopo  dall'articolo  16,  comma  4,  della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
   59.  Per  fronteggiare  le  esigenze  derivanti  dalle eccezionali
avversita'  atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali e'
intervenuta  la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza di cui ai
decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri del 29 novembre
2002,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290,
rispettivamente  del  9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della
protezione   civile   provvede,   con   ordinanze  emanate  ai  sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le
regioni interessate, ed e' autorizzato a concorrere con contributi in
favore  delle  regioni  medesime  che contraggono mutui allo scopo. A
tale   fine,  in  aggiunta  alle  risorse  gia'  a  disposizione  del
Dipartimento  medesimo, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per l'anno 2003.
   60.  Per l'anno 2003 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per  le  esigenze di prosecuzione del programma EFA (European Fighter
Aircraft).

      
                  Note all'art. 80:
              - Il  testo  dell'art. 2 della legge 25 luglio 2000, n.
          209  (misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a
          piu'   basso   reddito   e maggiormente  indebitati),  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  2 (Crediti annullabili). - 1. Formano oggetto di
          annullamento,  totale  o  parziale,  i  crediti,  in  conto
          capitale  e  in  conto  interessi,  verso  i  Paesi  di cui
          all'art. 1, relativi a:
                a) crediti  di  aiuto  concessi  ai sensi della legge
          9 febbraio 1979, n. 38, legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge
          26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;
                b) crediti    assicurati   ai   sensi   della   legge
          22 dicembre  1953,  n.  955,  legge  5 luglio 1961, n. 635,
          legge  28 febbraio 1967, n. 131, e legge 24 maggio 1977, n.
          227,  e  successive modificazioni, nella cui titolarita' la
          SACE  e'  succeduta  per  effetto  del  relativo  pagamento
          dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana.
              2.  I  crediti  di  cui al comma 1, lettera b), possono
          essere  ridotti,  sentiti  i  Paesi maggiormente creditori,
          anche mediante i seguenti interventi:
                a) riduzione   o  rinegoziazione,  mediante  appositi
          accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati;
                b) conversione   a  favore  di  investimenti  per  lo
          sviluppo,  purche'  effettuati nel rispetto dell'ambiente e
          dell'equilibrio  geobiologico,  e  per  la  riduzione della
          poverta', da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti
          e  organizzazioni che abbiano raccolto liberalita' in forma
          documentata per iniziative di riduzione del debito;
                c) conversione  mediante  appositi accordi bilaterali
          definiti  con  i  Paesi  interessati, a condizione che tali
          Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese
          sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della poverta',
          per   il   mantenimento  o  il  ripristino  dell'equilibrio
          geobiologico,  con  il coinvolgimento della societa' civile
          locale.
              3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati
          progressivamente".
              - Il  testo  vigente dell'art. 26 della legge 24 maggio
          1977,   n.   227  (disposizioni  sull'assicurazione  e  sul
          finanziamento  dei  crediti  inerenti  alle esportazioni di
          merci   e  servizi,  all'esecuzione  di  lavori  all'estero
          nonche'  alla cooperazione economica e finanziaria in campo
          internazionale) e' il seguente:
              "Art.  26. - Nel quadro della cooperazione italiana con
          i  Paesi  in  via  di sviluppo e sulla base degli indirizzi
          stabiliti  dal  CIPES,  il Ministro del tesoro, su proposta
          del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con il
          Ministro  del  commercio  con l'estero, puo' autorizzare il
          Mediocredito  centrale  a concedere, anche in consorzio con
          enti  o  banche  estere, a Stati, banche centrali o enti di
          Stato  di  Paesi  in  via  di  sviluppo, crediti finanziari
          agevolati   destinati  al  miglioramento  della  situazione
          economica  e  monetaria  di tali Paesi, tenendo conto della
          partecipazione   italiana   a   progetti   e  programmi  di
          cooperazione  approvati  nelle  forme  di legge e diretti a
          favorire  e  promuovere  il  progresso  tecnico, culturale,
          economico e sociale di detti Stati.
              Per  le  operazioni  di  cui  al  precedente  comma  e'
          costituito   presso   il  Mediocredito  centrale  un  fondo
          rotativo.  La  dotazione  del  fondo  avverra'  con  legge,
          mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa
          del Ministero del tesoro".
              - Il  testo vigente dell'art. 6 della legge 26 febbraio
          1987,   n.   49   (nuova   disciplina   della  cooperazione
          dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' il seguente:
              "Art.   6   (Fondo   rotativo  presso  il  Mediocredito
          centrale). - 1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del
          CICS,   su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri,
          autorizza  il  Mediocredito  centrale a concedere, anche in
          consorzio  con  enti  o  banche  estere,  a  Stati,  banche
          centrali  o  enti  di  Stato  di  Paesi in via di sviluppo,
          crediti  finanziari  agevolati  a valere sul fondo rotativo
          costituito presso di esso.
              2.  In  estensione  a  quanto  previsto  dall'art.  13,
          secondo  comma,  del  decreto-legge  6 giugno 1956, n. 476,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956,
          n.  786,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, il
          Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di
          cui  al  citato  art.  13,  primo  comma,  lettera  d),  al
          Mediocredito  centrale in ordine alle operazioni finanziate
          con crediti di aiuto o con crediti misti.
              3.  I  crediti di aiuto, anche quando sono associati ad
          altri   strumenti   finanziari   (doni,  crediti  agevolati
          all'esportazione,   crediti   a   condizioni  di  mercato),
          potranno essere concessi solamente per progetti e programmi
          di  sviluppo  rispondenti  alle  finalita'  della  presente
          legge.   Nel   predetto  fondo  rotativo  confluiscono  gli
          stanziamenti gia' effettuati ai sensi della legge 24 maggio
          1977,  n.  227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della
          legge 3 gennaio 1981, n. 7.
              4.  Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi
          di  sviluppo,  i crediti di aiuto possono essere destinati,
          in  particolare  nei  Paesi  a piu' basso reddito, anche al
          finanziamento  di  parte  dei  costi  locali e di eventuali
          acquisti  in  Paesi  terzi  di  beni  inerenti  ai progetti
          approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione
          tra Paesi in via di sviluppo".
              - Il   testo  vigente  dell'art.  7  del  decreto-legge
          15 aprile  2002,  n. 63 (disposizioni finanziarie e fiscali
          urgenti  in  materia  di riscossione, razionalizzazione del
          sistema  di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,
          adempimenti  ed  adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
          valorizzazione   del   patrimonio   e  finanziamento  delle
          infrastrutture) e' il seguente:
              "Art.  7  (Patrimonio  dello Stato S.p.a.). - 1. Per la
          valorizzazione,  gestione  ed  alienazione  del  patrimonio
          dello  Stato e nel rispetto dei requisiti e delle finalita'
          propri  dei  beni  pubblici  e'  istituita una societa' per
          azioni,  che  assume  la denominazione di "Patrimonio dello
          Stato S.p.a. .
              2.  Il  capitale  sociale  e' stabilito in 1.000.000 di
          euro.
              3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
          e  delle  finanze.  Il  Ministero  puo' trasferire a titolo
          gratuito  la  totalita'  delle  azioni, o parte di esse, ad
          altre  societa'  di  cui  il Ministero detenga direttamente
          l'intero capitale sociale.
              4.  La  societa' opera secondo gli indirizzi strategici
          stabiliti  dal  Ministero,  previa definizione da parte del
          CIPE delle direttive di massima.
              5.   L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina  dei
          componenti  degli  organi  sociali  previsti  dallo statuto
          stesso  sono  effettuati  dalla  prima  assemblea,  che  il
          Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          provvedimento.
              6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della
          societa'  e'  disciplinato dalle norme di diritto privato e
          dalla contrattazione collettiva.
              7.  La  pubblicazione  del presente decreto tiene luogo
          degli  adempimenti  in  materia di costituzione di societa'
          per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
              8.  Gli atti posti in essere in attuazione del presente
          articolo per la costituzione della societa' sono esclusi da
          ogni tributo o diritto.
              9.  All'onere  derivante  dal presente articolo, pari a
          1.000.000  di  euro,  si provvede per l'anno 2002, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo
          speciale   dello   stato   di   previsione   del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
          per   1.000.000   di   euro  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  medesimo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.
              10.  Alla  Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere
          trasferiti  diritti  pieni  o  parziali  sui  beni immobili
          facenti  parte  del  patrimonio disponibile e indisponibile
          dello  Stato,  sui  beni immobili facenti parte del demanio
          dello  Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto
          generale  del patrimonio dello Stato di cui all'art. 14 del
          decreto  legislativo  7 agosto  1997,  n.  279, ovvero ogni
          altro  diritto costituito a favore dello Stato. Modalita' e
          valori  di  trasferimento  e  di  iscrizione  dei  beni nel
          bilancio  della  societa'  sono  definiti  con  decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, anche in deroga
          agli  articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile. Il
          trasferimento  puo'  essere  operato con le modalita' e per
          gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19,
          del  decreto-legge  25 settembre  2001, n. 351, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410,
          escluse  le  norme  concernenti  la garanzia per vizi e per
          evizione  previste dal citato comma 19. Il trasferimento di
          beni   di   particolare   valore  artistico  e  storico  e'
          effettuato  di  intesa  con  il  Ministro  per  i beni e le
          attivita'  culturali.  Il  trasferimento  non  modifica  il
          regime  giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo
          comma,  del  codice  civile, dei beni demaniali trasferiti.
          Restano   comunque   fermi  i  vincoli  gravanti  sui  beni
          trasferiti  e,  sino  al  termine  di scadenza prevista nel
          titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi.
              10-bis.
              11.   La   societa'   puo'   effettuare  operazioni  di
          cartolarizzazione,  alle quali si applicano le disposizioni
          contenute  nel  decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001, n. 410.
              12.  I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a. possono
          essere  trasferiti  esclusivamente  a  titolo  oneroso alla
          societa'  di  cui  all'art.  8 con le modalita' previste al
          comma 10.
              12-bis.  Il conto consuntivo, economico e patrimoniale,
          della Patrimonio dello Stato S.p.a. e' allegato, ogni anno,
          al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al
          rendiconto   generale   dello   Stato   contiene  il  conto
          consolidato  della  gestione  di  bilancio  statale e della
          gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.".
              - Il  testo  dell'art.  118  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza.
              I  comuni,  le  province e le citta' metropolitane sono
          titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
          conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
          rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di
          coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle
          lettere  b)  e  h)  del  secondo  comma  dell'art.  117,  e
          disciplina  inoltre  forme  di intesa e coordinamento nella
          materia della tutela dei beni culturali.
              Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
          favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
          associati,  per  lo  svolgimento  di attivita' di interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'".
              - Il  testo  degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio
          1986,   n.   390  (disciplina  delle  concessioni  e  delle
          locazioni  di  beni immobili demaniali e patrimoniali dello
          Stato  in  favore  di enti o istituti culturali, degli enti
          pubblici  territoriali,  delle  unita' sanitarie locali, di
          ordini   religiosi   e  degli  enti  ecclesiastici)  e'  il
          seguente:
              "Art.  1.  - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare
          in  concessione  o  locazione,  per  la durata di non oltre
          diciannove  anni,  beni  immobili  demaniali o patrimoniali
          dello  Stato,  non  suscettibili  anche  temporaneamente di
          utilizzazione per usi governativi:
                a) a  istituzioni  culturali  indicate  nella tabella
          emanata  con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica
          6 novembre 1984, n. 834;
                b) a enti pubblici, indicati con decreto dei Ministro
          delle  finanze,  da emanarsi sentito il Ministro per i beni
          culturali   e  ambientali,  che  fruiscono  dei  contributi
          ordinari   previsti   dalle   vigenti  disposizioni  e  che
          perseguono   esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse
          culturale;
                b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte
          nei registri nazionale e regionali;
                c) ad   altri  enti  o  istituti  o  a  fondazioni  o
          associazioni    riconosciute,    istituiti   o   costituiti
          successivamente   data   di  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale    del    predetto    decreto,   che   perseguono
          esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse  culturale e
          svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di
          un programma almeno triennale;
                c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di
          volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che
          perseguono  rilevanti  finalita' culturali o umanitarie. Le
          concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e
          stipulate  per un canone ricognitorio annuo non inferiore a
          lire  centomila  e  non superiore al 10 per cento di quello
          determinato,   sentito   il   competente   ufficio  tecnico
          erariale,  sulla  base  dei valori in comune commercio. Gli
          immobili  devono  essere  destinati  a  sede  dei  predetti
          soggetti  o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro
          attivita' istituzionali o statutarie.
              2.  Le  concessioni  e  le  locazioni  di  cui al comma
          precedente  devono  prevedere  la  assunzione, da parte del
          concessionario  o locatario, degli oneri della manutenzione
          ordinaria e straordinaria salvo, quest'ultima, che lo Stato
          ritenga  necessario provvedervi direttamente, nonche' degli
          oneri,  delle  contribuzioni  e degli obblighi di qualsiasi
          natura  gravanti  sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto
          della  concessione  faccia  parte  dei  demanio  artistico,
          storico   o   archeologico,   le   opere   di  ordinaria  e
          straordinaria  manutenzione  devono essere eseguite secondo
          le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.
              3. (Comma abrogato).
              4. (Comma abrogato).
              5. (Comma abrogato).
              6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i
          quali  e'  stata  assentita  la  concessione o stipulata la
          locazione,  ne  determina rispettivamente la decadenza o la
          risoluzione.   Gli   stessi  effetti  sono  prodotti  dalla
          violazione  del  divieto  di  subconcessione o sublocazione
          ovvero dal mancato pagamento del canone.
              7.  Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano
          anche  alle  concessioni,  a favore di ordini religiosi, di
          immobili  statali  che  fanno  parte del demanio artistico,
          storico  o archeologico, anche ai fini della loro custodia,
          costituenti  abbazie,  certose e monasteri, per l'esercizio
          esclusivo   di   attivita'  religiosa,  di  assistenza,  di
          beneficenza  o  comunque  connessa  con  le prescrizioni di
          regole monastiche.".
              "Art.  4.  - 1. Le disposizioni dell'art. 1 concernenti
          l'ammontare del canone annuo ricognitorio si applicano alle
          utilizzazioni da parte dei soggetti indicati nei precedenti
          articoli  1  e  2,  in corso alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  per  le quali alla stessa data non
          sono stati posti in essere i relativi atti di concessione o
          locazione,  ferme  rimanendo  acquisite all'erario le somme
          gia'  corrisposte a titolo di indennita' di occupazione per
          importi  superiori  a  quello  determinato  con  i  criteri
          previsti dalla presente legge.
              1-bis.  Il  canone  ricognitorio annuo si applica per i
          periodi  di  utilizzazione precedenti la data di entrata in
          vigore  della presente legge, anche nell'ipotesi in cui sia
          stato  accertato, con provvedimento giurisdizionale passato
          in  giudicato,  l'obbligo del pagamento di somme superiori,
          secondo la disciplina anteriormente vigente.".
              - Il  testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del decreto
          -  legge  31 maggio 1994, n. 332 (norme per l'accelerazione
          delle  procedure  di  dismissione  di  partecipazioni dello
          Stato  e  degli enti pubblici in societa' per azioni) e' il
          seguente:
              "Art.    1    (Modalita'    delle   dismissioni   delle
          partecipazioni   azionarie   dello   Stato   e  degli  enti
          pubblici).  - 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento
          sulla  contabilita'  generale  dello Stato non si applicano
          alle  alienazioni  delle partecipazioni dello Stato e degli
          enti  pubblici  in  societa'  per  azioni e ai conferimenti
          delle  stesse  societa'  partecipate,  nonche' agli atti ed
          alle  operazioni  complementari e strumentali alle medesime
          alienazioni  inclusa la concessione di indennita' e manleva
          secondo la prassi dei mercati.".
              - Il  testo  del  comma  3  - quinquies dell'art. 5 del
          testo  unico  di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n.  286  (testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero),  come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
              "3   -   quinquies.  La  rappresentanza  diplomatica  o
          consolare  italiana  che  rilascia il visto di ingresso per
          motivi  di  lavoro,  ai  sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4,
          ovvero  il  visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
          del comma 5 dell'art. 26, ne da' comunicazione anche in via
          telematica  al  Ministero  dell'interno  e all'INPS nonche'
          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
          comma  9  dell'art.  22 entro trenta giorni dal ricevimento
          della  documentazione.  Uguale  comunicazione  e'  data  al
          Ministero   dell'interno   per  i  visti  di  ingresso  per
          ricongiungimento  familiare di cui all'art. 29 entro trenta
          giorni dal ricevimento della documentazione.".
              - Il  testo del comma 9 dell'art. 22 del testo unico di
          cui  al  gia' citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286,  come  modificato  dalla  legge  qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "9.   Le  questure  forniscono  all'INPS  e  all'INAIL,
          tramite    collegamenti    telematici,    le   informazioni
          anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
          e'  concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
          o  comunque  idoneo  per  l'accesso al lavoro, e comunicano
          altresi'  il  rilascio dei permessi concernenti i familiari
          ai  sensi  delle  disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS,
          sulla  base  delle  informazioni  ricevute,  costituisce un
          "Archivio  anagrafico  dei  lavoratori extracomunitari , da
          condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
          delle  informazioni  avviene  in  base a convenzione tra le
          amministrazioni  interessate.  Le  stesse informazioni sono
          trasmesse,  in  via  telematica,  a  cura  delle  questure,
          all'ufficio    finanziario    competente    che    provvede
          all'attribuzione del codice fiscale.".
              - Il  testo  del  comma  4  dell'art.  33  della  legge
          30 luglio  2002, n. 189 (modifica alla normativa in materia
          di  immigrazione  e  di asilo), come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "4.  Nei  venti  giorni successivi alla ricezione della
          dichiarazione  di  cui  al comma 1, la prefettura - ufficio
          territoriale del Governo competente per territorio verifica
          l'ammissibilita'  e  la ricevibilita' della dichiarazione e
          la   questura   accerta   se   sussistono  motivi  ostativi
          all'eventuale  rilascio  del  permesso  di  soggiorno della
          durata  di un anno, dandone comunicazione alla prefettura -
          ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di
          un  registro  informatizzato di coloro che hanno presentato
          la   denuncia   di   cui   al  comma  1  e  dei  lavoratori
          extracomunitari cui e' riferita la denuncia.
              E'  data  facolta'  alIINAIL  di  accedere  al registro
          informatizzato.".
              - Il  testo  del  comma  40  dell'art.  145 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 "Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria   2001)",   come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "40.  E'  istituito  un  fondo di lire 1,5 miliardi nel
          2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la
          promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il
          finanziamento  di  studi  e  ricerche.  A tale fine, per la
          razionalizzazione  degli  interventi  previsti ai sensi del
          presente    comma    e    per   la   valorizzazione   delle
          professionalita'  connesse  con  l'utilizzo  delle  risorse
          nautiche,  negli  anni  successivi le risorse del fondo, in
          misura  non  inferiore  all'80  per  cento  delle dotazioni
          complessive  per  ciascun  anno, sono destinate a misure di
          sostegno    e    incentivazione   per   l'alta   formazione
          professionale  tramite l'istituzione di un forum permanente
          realizzato  da  una  o  piu'  ONLUS per la professionalita'
          nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria
          o  convenzionate  con  gli  stessi.  Tali  misure,  in  una
          percentuale  non  superiore al 50 per cento, possono essere
          destinate  dai  citati  enti alla realizzazione, tramite il
          recupero  di  beni  pubblici, di idonee infrastrutture. Con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze sono
          stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
          presente comma.".
              - Il  titolo  della  legge  26 febbraio 1987, n. 49, e'
          "Nuova  disciplina  della  cooperazione  dell'Italia  con i
          Paesi  in  via  di  sviluppo"  (pubblicata  nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49).
              - Il testo dell'art. 4 della legge 21 novembre 1988, n.
          508  (norme  integrative in materia di assistenza economica
          agli  invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) e'
          il seguente:
              "Art.  4  (Istituzione,  misura  e  periodicita' di una
          indennita'   di   comunicazione   in   favore   dei   sordi
          prelinguali).  -  1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1988, ai
          sordomuti come definiti nel secondo comma dell'art. 1 della
          legge 26 maggio 1970, n. 381, e' concessa una indennita' di
          comunicazione   non   reversibile,  al  solo  titolo  della
          minorazione,  dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici
          mensilita'.
              2.  Detta  indennita'  sara'  corrisposta  d'ufficio ai
          sordomuti  titolari  dell'assegno mensile di cui alla legge
          26 maggio   1970,  n.  381,  trasformato  in  pensione  non
          reversibile  dall'art.  14  -  septies  del decreto - legge
          30 dicembre  1979,  n.  663, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  29 febbraio  1980,  n.  33, e a domanda negli
          altri  casi  con  decorrenza dal primo mese successivo alla
          data di presentazione della domanda stessa.
              3.  Per  gli  anni successivi, l'adeguamento automatico
          della  indennita'  di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla
          base   degli  importi  sopra  indicati,  con  le  modalita'
          previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986,
          n. 656.".
              - Il  testo  del  secondo comma dell'art. 1 della legge
          26 maggio  1970,  n.  381 (aumento del contributo ordinario
          dello  Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione
          e  l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di
          assistenza ai sordomuti) e' il seguente:
              "Agli   effetti   della  presente  legge  si  considera
          sordomuto  il  minorato  sensoriale  dell'udito  affetto da
          sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che
          gli  abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio
          parlato,   purche'   la   sordita'   non   sia   di  natura
          esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
          lavoro o di servizio".
              - Il  testo  dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
          183     (coordinamento    delle    politiche    riguardanti
          l'appartenenza   dell'Italia   alle  Comunita'  europee  ed
          adeguamento  dell'ordinamento  interno  agli atti normativi
          comunitari) e' il seguente:
              "Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E' istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato "Ministero del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie , nel quale sono versate:
                a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
                c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi   dell'art.  2,  comma 1,  lettera  c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                d) le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
              3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748".
              - Il   testo   dell'art.   4  del  decreto  legislativo
          17 maggio  1999,  n.  153 (disciplina civilistica e fiscale
          degli  enti  conferenti  di  cui  all'art. 11, comma 1, del
          decreto  legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina
          fiscale  delle  operazioni  di ristrutturazione bancaria, a
          norma  dell'art.  1  della legge 23 dicembre 1998, n. 461),
          cosi'  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  4  (Organi).  -  1.  Gli  statuti,  nel definire
          l'assetto  organizzativo delle fondazioni, si conformano ai
          seguenti principi:
                a) previsione  di  organi distinti per le funzioni di
          indirizzo, di amministrazione e di controllo;
                b) attribuzione   all'organo   di   indirizzo   della
          competenza  in  ordine  alla  determinazione dei programmi,
          delle  priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla
          verifica  dei  risultati,  prevedendo  che  l'organo stesso
          provveda comunque in materia di:
                  1)  approvazione  e  modifica  dello  statuto e dei
          regolamenti interni;
                  2)  nomina  e  revoca dei componenti dell'organo di
          amministrazione   e   di  controllo  e  determinazione  dei
          relativi compensi;
                  3)  esercizio  dell'azione  di  responsabilita' nei
          confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di
          controllo;
                  4) approvazione del bilancio;
                  5)  definizione delle linee generali della gestione
          patrimoniale e della politica degli investimenti;
                  6) trasformazioni e fusioni;
                c) previsione,  nell'ambito dell'organo di indirizzo,
          di  una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti,
          diversi   dallo   Stato,   di   cui   all'art.   114  della
          Costituzione,   idonea  a  rifletterne  le  competenze  nei
          settori  ammessi  in  base  agli  articoli  117 e 118 della
          Costituzione,   fermo  restando  quanto  stabilito  per  le
          fondazioni  di origine associativa dalla successiva lettera
          d),   nonche'   dell'apporto   di   personalita'   che  per
          professionalita',  competenza ed esperienza, in particolare
          nei  settori  cui  e' rivolta l'attivita' della fondazione,
          possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini
          istituzionali,  fissando  un numero di componenti idoneo ad
          assicurare  l'efficace  esercizio  dei  relativi  compiti e
          prevedendo  modalita' di designazione e di nomina dirette a
          consentire  un'equilibrata,  e  comunque non maggioritaria,
          rappresentanza   di   ciascuno  dei  singoli  soggetti  che
          partecipano   alla  formazione  dell'organo.  Salvo  quanto
          previsto  al  periodo  precedente,  i  soggetti ai quali e'
          attribuito il potere di designare componenti dell'organo di
          indirizzo   e   i  componenti  stessi  degli  organi  delle
          fondazioni   non   devono  essere  portatori  di  interessi
          riferibili    ai   destinatari   degli   interventi   delle
          fondazioni;
                d) le  fondazioni  di  origine  associativa  possono,
          nell'esercizio  della  loro autonomia statutaria, prevedere
          il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la
          composizione,  ferme  rimanendo  in ogni caso le competenze
          dell'organo  di  indirizzo  da  costituirsi  ai  sensi  del
          presente  articolo.  All'assemblea  dei  soci  puo'  essere
          attribuito  dallo  statuto il potere di designare una quota
          non maggioritaria  dei componenti dell'organo medesimo, nel
          rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso,
          i  soggetti  nominati  per  designazione dell'assemblea dei
          soci  non possono comunque superare la meta' del totale dei
          componenti l'organo di indirizzo;
                e) attribuzione  all'organo  di  amministrazione  dei
          compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e
          di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei
          programmi,  delle  priorita'  e  degli  obiettivi stabiliti
          dall'organo di indirizzo;
                f) previsione,  nell'ambito  degli  organi collegiali
          delle   fondazioni  la  cui  attivita'  e'  indirizzata  ai
          rispettivi  statuti  a specifici ambiti territoriali, della
          presenza  di  una rappresentanza non inferiore al cinquanta
          per  cento  di  persone  residenti  da  almeno tre anni nei
          territori stessi;
                g) determinazione,   per   i  soggetti  che  svolgono
          funzioni   di   indirizzo,   amministrazione,  direzione  e
          controllo   presso   le   fondazioni,  nel  rispetto  degli
          indirizzi  generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3,
          lettera    e),   di   requisiti   di   professionalita'   e
          onorabilita',  intesi  come  requisiti  di  esperienza e di
          idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,
          ipotesi  di incompatibilita', riferite anche alla carica di
          direttore  generale  della  societa'  bancaria conferitaria
          ovvero  ad  incarichi  esterni o cariche pubbliche, e cause
          che  comportano la sospensione temporanea dalla carica o la
          decadenza,  in  modo da evitare conflitti di interesse e di
          assicurare  l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi
          compiti e la trasparenza delle decisioni;
                h) previsione   dell'obbligo   dei  componenti  degli
          organi  della  fondazione  di  dare immediata comunicazione
          delle  cause  di  decadenza  o sospensione e delle cause di
          incompatibilita' che li riguardano;
                i) previsione  che  i  componenti  degli organi della
          fondazione  sono nominati per periodi di tempo delimitati e
          possono essere confermati per una sola volta;
                j) previsione  che  ciascun  organo  verifica  per  i
          propri   componenti  la  sussistenza  dei  requisiti  delle
          incompatibilita'   o   delle  cause  di  sospensione  e  di
          decadenza  ed  assume  entro  trenta  giorni  i conseguenti
          provvedimenti.
              2.   I   componenti   dell'organo   di   indirizzo  non
          rappresentano  i soggetti esterni che li hanno nominati ne'
          ad essi rispondono.
              3.  I  soggetti  che  svolgono  funzioni  di indirizzo,
          amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni
          non   possono   ricoprire   funzioni   di  amministrazione,
          direzione   o   controllo   presso   la  societa'  bancaria
          conferitaria   o   altre   societa'  operanti  nel  settore
          bancario,   finanziario  o  assicurativo,  in  rapporto  di
          partecipazione  azionaria o di controllo ai sensi dell'art.
          6  con tale societa' bancaria conferitaria, ad eccezione di
          quelle,   non  operanti  nei  confronti  del  pubblico,  di
          limitato rilievo economico o patrimoniale.
              4.  L'organo  di  controllo  e' composto da persone che
          hanno   i   requisiti  professionali  per  l'esercizio  del
          controllo legale dei conti.
              5.  Alle  associazioni  rappresentative  o di categoria
          delle   fondazioni  non  possono  essere  attribuiti  sotto
          qualsiasi  forma  poteri  di nomina o di designazione degli
          organi della fondazione".
              - Il   testo  dell'art.  25  del  gia'  citato  decreto
          legislativo  17 maggio  1999, n. 153, cosi' come modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  25 (Detenzione delle partecipazioni di controllo
          nel   periodo  transitorio).  -  1.  Le  partecipazioni  di
          controllo  nelle  societa' bancarie conferitarie, in essere
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto,
          possono  continuare ad essere detenute, in via transitoria,
          per  il  periodo  di  quattro anni dalla data di entrata in
          vigore   del   presente   decreto,   ai   fini  della  loro
          dismissione.
              1  -  bis.  Al fine del rispetto di quanto previsto nel
          comma   1,   la   partecipazione  nella  societa'  bancaria
          conferitaria  puo'  essere  affidata  ad  una  societa'  di
          gestione  del  risparmio  che  la  gestisce in nome proprio
          secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e'
          scelta  nel  rispetto di procedure competitive; resta salva
          la  possibilita'  per la fondazione di dare indicazioni per
          le  deliberazioni  dell'assemblea  straordinaria  nei  casi
          previsti  dall'art.  2365 del codice civile. La dismissione
          e'  comunque  realizzata non oltre il terzo anno successivo
          alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
              1 - ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la
          Banca  d'Italia  esercitano i poteri ad essi attribuiti dal
          testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia,
          di  cui  al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
          dal   testo   unico   delle   disposizioni  in  materia  di
          intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58.
              2.  Le  partecipazioni di controllo in societa' diverse
          da  quelle  di  cui  al  comma  1, con esclusione di quelle
          detenute  dalla  fondazione  in  imprese  strumentali, sono
          dismesse  entro  il  termine  stabilito  dall'Autorita'  di
          vigilanza  tenuto  conto  dell'esigenza di salvaguardare il
          valore  del  patrimonio  e,  comunque, non oltre il termine
          quadriennale di cui allo stesso comma 1.
              3.  Qualora  la  fondazione, scaduti i periodi di tempo
          rispettivamente  indicati  ai  commi  1  e  2,  continui  a
          detenere  le partecipazioni di controllo ivi previste, alla
          dismissione   provvede,  sentita  la  fondazione  ed  anche
          mediante un apposito commissario, l'Autorita' di vigilanza,
          nella  misura idonea a determinare la perdita del controllo
          e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni
          di  mercato  ed all'esigenza di salvaguardare il valore del
          patrimonio.
              3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile
          risultante  dall'ultimo  bilancio approvato non superiore a
          200  milioni  di  euro,  e  per  quelle  con sedi operative
          prevalentemente  in  regioni  a statuto speciale, le parole
          "quarto   ,  "quattro  e  "quadriennio  ,  contenute  negli
          articoli 12,  13  e  nel comma 1 del presente articolo sono
          sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti:  "settimo ,
          "sette e "settennio ".
              -  Il  titolo  della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e'
          "Delega   al   Governo  in  materia  di  infrastrutture  ed
          insediamenti  produttivi strategici ed altri interventi per
          il  rilancio  delle attivita' produttive" (pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  27 dicembre  2001, n. 299, supplemento
          ordinario).
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
              -  Il  testo del primo comma dell'art. 13 della legge 1
          agosto   2002,   n.   166   (disposizioni   in  materia  di
          infrastrutture e trasporti) e' il seguente:
              "1.  Per  la  progettazione e realizzazione delle opere
          strategiche  di preminente interesse nazionale, individuate
          in    apposito    programma    approvato    dal    Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e
          per  le  attivita'  di  istruttoria  e  monitoraggio  sulle
          stesse,  nonche'  per  opere  di captazione ed adduzione di
          risorse   idriche   necessarie   a   garantire  continuita'
          dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del
          Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono
          autorizzati  limiti di impegno quindicennali di 193.900.000
          euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e
          di  109.400.000  euro per l'anno 2004. Le predette risorse,
          che,   ai   fini   del  soddisfacimento  del  principio  di
          addizionalita',  devono  essere destinate, per almeno il 30
          per  cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti
          da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici,
          comunitari  e  privati  allo scopo disponibili. Con decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o
          ad  effettuare  altre  operazioni  finanziarie e le quote a
          ciascuno   assegnate,   sono   stabilite  le  modalita'  di
          erogazione  delle  somme dovute dagli istituti finanziatori
          ai  mutuatari  e le quote da utilizzare per le attivita' di
          progettazione,  istruttoria  e  monitoraggio.  Le somme non
          utilizzate   dai   soggetti   attuatori  al  termine  della
          realizzazione  delle  opere  sono  versate  all'entrata del
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreto
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, ad apposito
          capitolo   da  istituire  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti per gli
          interventi di cui al presente articolo".
              -  Il testo dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n.
          23 (norme per l'edilizia scolastica) e' il seguente:
              "Art.  3  (Competenze  degli  enti  locali).  -  1.  In
          attuazione  dell'art.  14, comma 1, lettera i), della legge
          8 giugno  1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla
          fornitura  e  alla  manutenzione  ordinaria e straordinaria
          degli edifici:
                a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole
          materne, elementari e medie;
                b) le  province,  per  quelli  da destinare a sede di
          istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,
          compresi  i  licei  artistici  e  gli  istituti  d'arte, di
          conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
          per  le  industrie  artistiche,  nonche'  di  convitti e di
          istituzioni educative statali.
              2.  In  relazione  agli obblighi per essi stabiliti dal
          comma  1,  i  comuni e le province provvedono altresi' alle
          spese  varie  di ufficio e per l'arredamento e a quelle per
          le  utenze  elettriche  e  telefoniche,  per  la  provvista
          dell'acqua  e  del gas, per il riscaldamento ed ai relativi
          impianti.
              3.   Per   l'allestimento  e  l'impianto  di  materiale
          didattico  e  scientifico  che  implichi  il rispetto delle
          norme  sulla  sicurezza  e sull'adeguamento degli impianti,
          l'ente  locale  competente  e'  tenuto  a  dare alle scuole
          parere  obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali
          ovvero  ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali
          contestualmente all'impianto delle attrezzature.
              4.  Gli  enti  territoriali competenti possono delegare
          alle  singole  istituzioni  scolastiche, su loro richiesta,
          funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
          destinati   ad   uso   scolastico.  A  tal  fine  gli  enti
          territoriali  assicurano  le risorse finanziarie necessarie
          per l'esercizio delle funzioni delegate.
              4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2 hanno
          effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
          quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge".
              -  La  legge  3 agosto  1949, n. 623, reca "Concessione
          alla  Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate
          merci  e  contingenti" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          15 settembre 1949, n. 212).
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  1  della  legge
          27 luglio  2000, n. 212 (disposizioni in materia di statuto
          dei diritti del contribuente) e' il seguente:
              "2.  L'adozione  di  norme  interpretative  in  materia
          tributaria   puo'   essere   disposta   soltanto   in  casi
          eccezionali  e  con legge ordinaria, qualificando come tali
          le disposizioni di interpretazione autentica".
              -  Il  testo  dell'art.  176  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1992,  n. 285 (nuovo codice della strada), cosi'
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  176 (Comportamenti durante la circolazione sulle
          autostrade  e  sulle  strale  extraurbane principali). - 1.
          Sulle  carreggiate,  sulle  rampe  e  sugli  svincoli delle
          strade di cui all'art. 175, comma 1, e' vietato:
                a) invertire  il  senso  di  marcia e attraversare lo
          spartitraffico,   anche  all'altezza  dei  varchi,  nonche'
          percorrere  la  carreggiata  o  parte  di essa nel senso di
          marcia opposto a quello consentito;
                b) effettuare  la retromarcia, anche sulle corsie per
          la  sosta  di  emergenza,  fatta  eccezione  per le manovre
          necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
                c) circolare  sulle  corsie per la sosta di emergenza
          se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
                d) circolare  sulle corsie di variazione di velocita'
          se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
              2. E' fatto obbligo:
                a) di   impegnare  la  corsia  di  accelerazione  per
          immettersi  sulla  corsia  di  marcia,  nonche'  di dare la
          precedenza  ai  veicoli  in  circolazione  su  quest'ultima
          corsia;
                b) di  impegnare  tempestivamente,  per  uscire dalla
          carreggiata,  la  corsia  di  destra,  immettendosi  quindi
          nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
                c) di  segnalare  tempestivamente  nei  modi indicati
          nell'art. 154 il cambiamento di corsia.
              3.  In  occasione  di  arresto  della  circolazione per
          ingorghi  o  comunque  per  formazione  di code, qualora la
          corsia  per  la sosta di emergenza manchi o sia occupata da
          veicoli  in  sosta  di emergenza o non sia sufficiente alla
          circolazione  dei  veicoli  di  polizia  e  di  soccorso, i
          veicoli  che  occupano  la  prima  corsia  di destra devono
          essere  disposti  il  piu vicino possibile alla striscia di
          sinistra.
              4.  In  caso  di ingorgo e' consentito transilare sulla
          corsia  per  la  sosta  di emergenza al solo fine di uscire
          dall'autostrada  a  partire  dal  cartello  di preavviso di
          uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
              5.  Sulle  carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e'
          vietato  sostare  o  solo  fermarsi, fuorche' in situazioni
          d'emergenza  dovute a malessere degli occupanti del veicolo
          o  ad  inefficienza  dei veicolo medesimo; in tali casi, il
          veicolo  deve essere portato nel piu' breve tempo possibile
          sulla  corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa,
          sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque
          qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
              6.  La  sosta  d'emergenza  non  deve eccedere il tempo
          strettamente  necessario  per superare l'emergenza stessa e
          non  deve,  comunque,  protrarsi  oltre le tre ore. Decorso
          tale termine il veicolo puo' essere rimosso coattivamente e
          si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.
              7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la
          sosta  e  la  fermata  di  notte,  in  caso  di visibilita'
          limitata,  devono  sempre  essere  tenute accese le luci di
          posizione,   nonche'   gli   altri  dispositivi  prescritti
          dall'art. 153, comma 5.
              8.  Qualora  la  natura  dei  guasto  renda impossibile
          spostare  il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza
          o  sulla  piazzola d'emergenza, oppure allorche' il veicolo
          sia  costretto  a fermarsi su tratti privi di tali appositi
          spazi,  deve  essere collocato, posteriormente al veicolo e
          alla  distanza  di  almeno  100  m dallo stesso, l'apposito
          segnale  mobile.  Lo  stesso  obbligo incombe al conducente
          durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in
          ogni  altro  caso  di  limitata  visibilita', qualora siano
          inefficienti le luci di posizione.
              9.  Nelle  autostrade  con  carreggiate  a  tre  o piu'
          corsie,   salvo   diversa   segnalazione,   e'  vietato  ai
          conducenti  di  veicoli  adibiti al trasporto merci, la cui
          massa  a  pieno  carico  supera le 5 t, ed ai conducenti di
          veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore
          ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu'
          vicine al bordo destro della carreggiata.
              10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la
          marcia  per  file parallele e' vietato affiancarsi ad altro
          veicolo nella stessa corsia.
              11.  Sulle  autostrade  per  il  cui  uso sia dovuto il
          pagamento  di  un  pedaggio,  i  conducenti, ove previsto e
          segnalato,   devono   arrestarsi  in  corrispondenza  delle
          apposite  barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le
          indicazioni   date   dalle  segnalazioni  esistenti  o  dal
          personale  addetto  e  corrispondere il pedaggio secondo le
          modalita' e le tariffe vigenti.
              11-bis.  Al  pagamento del pedaggio di cui al comma 11,
          quando  esso e' dovuto, e degli oneri di accertamento dello
          stesso,  sono  obbligati solidalmente sia il conducente sia
          il proprietario del veicolo, come stabilito dall'art. 196.
              12.   I  conducenti  dei  veicoli  adibiti  ai  servizi
          dell'autostrada, purche' muniti di specifica autorizzazione
          dell'ente  proprietario,  sono  esentati, quando sussistano
          effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme
          dcl presente articolo relative al divieto di effettuare:
                a) la manovra di inversione del senso di marcia;
                b) la  marcia,  la retromarcia e la sosta in banchina
          di emergenza;
                c) il traino dei veicoli in avaria.
              Sono   esonerati   dall'osservanza   del   divieto   di
          attraversare  i  varchi  in contromano in prossimita' delle
          stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o
          trasporti  eccezionali  purche'  muniti  di  autorizzazione
          dell'ente proprietario della strada.
              13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le
          manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza
          e  cautela,  devono  tenere  in  funzione  sui  veicoli  il
          dispositivo  supplementare  di  segnalazione  visiva a luce
          gialla lampeggiante.
              14.  Sono  esonerati  dall'osservanza  del  divieto  di
          effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti
          degli  autoveicoli  e  motoveicoli  adibiti  a  servizi  di
          polizia,  antincendio e delle autoambulanze, che tengano in
          funzione   il  dispositivo  supplementare  di  segnalazione
          visiva a luce blu lampeggiante.
              15.  Il  personale  in servizio sulle autostrade e loro
          pertinenze  e'  esonerato, in caso di effettive esigenze di
          servizio   e   con   l'adozione   di   opportune   cautele,
          dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
              16.  Per  l'utente  di autostrada a pedaggio sprovvisto
          dei  titolo  di  entrata,  o  che  impegni  gli impianti di
          controllo  in  maniera  impropria rispetto al titolo in suo
          possesso,  il  pedaggio da corrispondere e' calcolato dalla
          piu'  lontana  stazione  di  entrata  per la classe del suo
          veicolo.  All'utente e' data la facolta' di prova in ordine
          alla stazione di entrata.
              17.  Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza
          delle  stazioni,  creando  pericolo  per  la  circolazione,
          nonche'  per  la sicurezza individuale e collettiva, ovvero
          ponga  in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto
          o  in  parte  il pagamento del pedaggio, e' soggetto, salvo
          che    il    fatto   costituisca   reato,   alla   sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          seicentotrentacinquemilanovanta            a           lire
          duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
              18.   Parimenti   il   conducente   che  circola  sulle
          autostrade  con  veicolo  non  in  regola  con la revisione
          prevista  dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con
          esito  favorevole, e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del      pagamento     di     una     somma     da     lire
          duecentocinquantaquattromilatrenta          a          lire
          unmilionesedicimilacentoquaranta.  E'  sempre  disposto  il
          fermo  amministrativo  del veicolo che verra' restituito al
          conducente,  proprietario  o  legittimo detentore, ovvero a
          persona   delegata   dal   proprietario,   solo   dopo   la
          prenotazione  per  la  visita di revisione. Si applicano le
          norme dell'art. 214.
              19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera
          a),  quando  il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle
          rampe   o   sugli  svincoli,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni.
              20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere
          b),  c)  e  d), e dei commi 6 e 7 e' soggetto alla sanzione
          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire
          seicentotrentacinquemilanovanta            a           lire
          duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
              21.  Chiunque  viola le altre disposizioni del presente
          articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una somma da lire centoventisettemilaventi a
          lire cinquecentottomilasettanta.
              22.  Alle  violazioni  di  cui  al comma 19 consegue la
          sanzione  accessoria  della  sospensione  della  patente di
          guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo
          amministrativo  del  veicolo per un periodo di tre mesi. In
          caso  di  reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
          amministrativo,   consegue  la  sanzione  accessoria  della
          confisca  amministrativa del veicolo. Si osservano le norme
          di  cui  al  capo  I,  sezione II, del titolo VI. Quando si
          tratti  di  violazione  delle  disposizioni  del  comma  1,
          lettere  c)  e  d), alla sanzione amministrativa pecuniaria
          consegue   la   sanzione  amministrativa  accessoria  della
          sospensione  della patente di guida per un periodo da due a
          sei mesi".
              -  Il  testo del comma 2 dell'art. 73 della gia' citata
          legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
              "2. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'art.
          50,  comma  1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,  per  la  costruzione  della  superstrada  a  pedaggio
          Pedemontana Veneta, e' assegnato alla regione Veneto".
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  21  della legge
          6 dicembre  1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette)
          e' il seguente:
              "2.  La  sorveglianza sui territori delle aree naturali
          protette   di   rilievo   internazionale   e  nazionale  e'
          esercitata,   ai  fini  della  presente  legge,  dal  Corpo
          forestale  dello Stato senza variazioni alla attuale pianta
          organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e
          di  quant'altro  affidato  al Corpo medesimo dalla presente
          legge,   con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente legge, su proposta del Ministro
          dell'ambiente  e,  sino all'emanazione dei provvedimenti di
          riforma  in  attuazione  dell'art.  11 della legge 15 marzo
          1997,  n. 59, e del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del
          decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando
          il  disposto del mediesimo art. 4, comma 1, di concerto con
          il   Ministro   dell'agricoltura   e  delle  foreste,  sono
          individuate  le  strutture  ed  il  personale  del Corpo da
          dislocare  presso  il  Ministero dell'ambiente e presso gli
          enti  parco,  sotto  la dipendenza funzionale degli stessi,
          secondo   modalita'  stabilite  dal  decreto  medesimo.  Il
          decreto  determina  altresi'  i  sistemi  e le modalita' di
          reclutamento  e  di ripartizione su base regionale, nonche'
          di  formazione  professionale  del  personale  forestale di
          sorveglianza.  Ai dipendenti dell'ente parco possono essere
          attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta
          o  in  concomitanza  degli  ordinari  obblighi di servizio.
          Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono
          la  qualifica  di guardia giurata. Fino alla emanazione del
          predetto   decreto  alla  sorveglianza  provvede  il  Corpo
          forestale  dello  Stato,  sulla  base di apposite direttive
          impartite  dal  Ministro  dell'ambiente,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste.  Nelle  aree
          protette  marine  la  sorveglianza  e'  esercitata ai sensi
          dell'art. 19, comma 7".
              -  Il  testo  dell'art.  9  della  gia'  citata legge 6
          olicembre 1991, n. 394, e' il seguente:
              "Art. 9 (Ente parco). - 1. L'ente parco ha personalita'
          di  diritto  pubblico,  sede  legale  e  amministrativa nel
          territorio  del  parco  ed e' sottoposto alla vigilanza del
          Ministro dell'ambiente.
              2. Sono organi dell'ente:
                a) il presidente;
                b) il consiglio direttivo;
                c) la giunta esecutiva;
                d) il collegio dei revisori dei conti;
                e) la comunita' del parco.
              3.  Il  presidente e' nominato con decreto del Ministro
          dell'ambiente,  d'intesa  con  i presidenti delle regioni o
          delle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano nel cui
          territorio  ricada in tutto in parte il parco nazionale. Il
          presidente  ha la legale rappresentanza dell'ente parco, ne
          coordina  l'attivita',  esplica  le  funzioni  che gli sono
          delegate  dal  consiglio  direttivo, adotta i provvedimenti
          urgenti  ed  indifferibili  che sottopone alla ratifica del
          consiglio direttivo nella seduta successiva.
              4.  Il  consiglio direttivo e' formato dal presidente e
          da  dodici  componenti,  nominati  con decreto del Ministro
          dell'ambiente,  sentite  le regioni interessate, scelti tra
          persone  particolarmente  qualificate  per  le attivita' in
          materia   di   conservazione   della   natura   o   tra   i
          rappresentanti  della  comunita'  del parco di cui all'art.
          10, secondo le seguenti modalita':
                a) cinque, su designazione della comunita' del parco,
          con voto limitato;
                b) due,   su   designazione   delle  associazioni  di
          protezione  ambientale  individuate  ai  sensi dell'art. 13
          della  legge  8 luglio  1986, n. 349, scelti tra esperti in
          materia naturalisticoambientale;
                c) due,  su designazione dell'Accademia nazionale dei
          Lincei,   della  Societa'  botanica  italiana,  dell'Unione
          zoologica  italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche
          e delle universita' degli studi con sede nelle province nei
          cui  territori  ricade il parco; in caso di designazione di
          un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati
          e' effettuata dal Ministro dell'ambiente;
                d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura
          e delle foreste;
                e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
              5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque
          giorni  dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Qualora
          siano designati membri dalla comunita' del parco sindaci di
          un  comune  oppure  presidenti di una comunita' montana, di
          una provincia o di una regione presenti nella comunita' del
          parco,  la  cessazione  dalla  predetta  carica a qualsiasi
          titolo  comporta  la  decadenza  immediata dall'incarico di
          membro  del  consiglio  direttivo  e il conseguente rinnovo
          della   designazione.   La  stessa  norma  si  applica  nei
          confronti  degli  assessori  e dei consiglieri degli stessi
          enti.
              6.  Il consiglio direttivo elegge al proprio interno un
          vice   presidente  scelto  tra  i  membri  designati  dalla
          comunita'  del  parco  ed  una  giunta esecutiva formata da
          cinque  componenti,  compreso  il  presidente,  secondo  le
          modalita'   e  con  le  funzioni  stabilite  nello  statuto
          dell'ente parco.
              7.  Il  consiglio direttivo e' legittimamente insediato
          quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
              8. Il consiglio direttivo delibera in merito a tutte le
          questioni  generali ed in particolare sui bilanci, che sono
          approvati  dal  Ministro  dell'ambiente  di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  sui regolamenti e sulla proposta di
          piano  per  il  parco  di  cui  all'art.  12 esprime parere
          vincolate  sul piano pluriennale economico e sociale di cui
          all'art. 14.
              8-bis. Lo statuto dell'ente e' deliberato dal consiglio
          direttivo,  sentito  il parere della comunita' del parco ed
          e'  trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la
          legittimita'  e  puo' richiederne il riesame entro sessanta
          giorni  dal  ricevimento.  L'ente  parco deve controdedurre
          entro   sessanta  giorni  dal  ricevimento  alle  eventuali
          osservazioni  di  legittimita' del Ministero dell'ambiente,
          con  deliberazione  dei  consiglio  direttivo.  Il Ministro
          dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i
          successivi trenta giorni.
              9.   Lo   statuto  dell'ente  definisce  in  ogni  caso
          l'organizzazione  interna,  le  modalita' di partecipazione
          popolare, le forme di pubblicita' degli atti.
              10.  Il  collegio  dei  revisori  dei conti esercita il
          riscontro  contabile  sugli atti dell'ente parco secondo le
          norme   di  contabilita'  dello  Stato  e  sulla  base  dei
          regolamenti  di contabilita' dell'ente parco, approvati dal
          Ministro   dei   tesoro   di   concerto   con  il  Ministro
          dell'ambiente.  Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  e'
          nominato  con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato
          da  tre  componenti  scelti tra funzionari della Ragioneria
          generale  dello  Stato  ovvero  tra  iscritti nel ruolo dei
          revisori  ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal
          Ministro  del  tesoro, di cui uno in qualita' di presidente
          del  collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni
          interessate.
              11.  Il  direttore  del parco e' nominato, con decreto,
          dal  Ministro  dell'ambiente,  scelto  in  una  rosa di tre
          candidati  proposti  dal  consiglio  direttivo tra soggetti
          iscritti  ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita'
          di   direttore  di  parco  istituito  presso  il  Ministero
          dell'ambiente,   al  quale  si  accede  mediante  procedura
          concorsuale  per titoli. Il presidente del parco provvede a
          stipulare  con  il direttore nominato un apposito contratto
          di  diritto  privato  per una durata non superiore a cinque
          anni.
              12.  Gli organi dell'ente parco durano in carica cinque
          anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.
              13. Agli enti parco si applicano le disposizioni di cui
          alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti
          nella tabella IV allegata alla medesima legge.
              14.   La   pianta   organica  di  ogni  ente  parco  e'
          commisurata  alle  risorse  finalizzate  alle  spese per il
          personale  ad  esso assegnate. Per le finalita' di cui alla
          presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico
          e  di  manodopera  con  contratti  a  tempo  determinato ed
          indeterminato  ai  sensi dei contratti collettivi di lavoro
          vigenti per il settore agricolo-forestale.
              15.  Il  Consiglio  direttivo  puo'  nominare  appositi
          comitati  di  consulenza  o  avvalersi  di  consulenti  per
          problemi  specifici  nei  settori  di  attivita'  dell'ente
          parco".
              -   Il   titolo   del   decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio   dello   Stato  5 agosto  1947,  n.  871  reca
          "Istituzione dell'ente "Parco nazionale Gran Paradiso , con
          sede   in  Torino"  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 settembre  1947, n. 211 e ratificato con legge 17 aprile
          1956, n. 561).
              -  Il  testo  dell'art.  55  del decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
          testo   unico   delle  imposte  sui  redditi),  cosi'  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  55  (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano
          sopravvenienze  attive i ricavi o altri proventi conseguiti
          a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
          iscritte  in  bilancio  in precedenti esercizi e i ricavi o
          altri  proventi conseguiti per ammontare superiore a quello
          che   ha  concorso  a  formare  il  reddito  in  precedenti
          esercizi,  nonche'  la sopravvenuta insussistenza di spese,
          perdite  od  oneri  dedotti  o  di  passivita'  iscritte in
          bilancio in precedenti esercizi.
              2.  Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1
          dell'art.  54  vengono conseguite per ammontare superiore a
          quello  che  ha concorso a formare il reddito in precedenti
          esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
          del comma 4 del detto articolo.
              3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
                a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa,  di danni diversi da quelli
          considerati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 53 e alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 54;
                b) i  proventi  in  denaro  o  in natura conseguiti a
          titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
          di  cui  alle  lettere  e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 e
          quelli    per    l'acquisto    di    beni    ammortizzabili
          indipendentemente  dal tipo di finanziamento adottato. Tali
          proventi  concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
          cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
          in  cui  sono stati incassati e nei successivi ma non oltre
          il  quarto.  Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
          realizzazione   di  investimenti  produttivi  concesse  nei
          territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
          nonche'  quelle  concesse  ai  sensi  del testo unico delle
          leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218,   per   la   decorrenza   prevista  al  momento  della
          concessione  delle  stesse. Non si considerano contributi o
          liberalita'  i  finanziamenti  erogati  dallo  Stato, dalle
          regioni  e  dalle  province  autonome  per  la costruzione,
          ristrutturazione  e manutenzione straordinaria ed ordinaria
          di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
          Istituti   autonomi   per   le   case   popolari,  comunque
          denominati,   nonche'   quelli   erogati  alle  cooperative
          edilizie  a  proprieta'  indivisa  e  di  abitazione per la
          costruzione,  ristrutturazione  e  manutenzione ordinaria e
          straordinaria  di  immobili  destinati  all'assegnazione in
          godimento o locazione.
              4.   Non   si   considerano   sopravvenienze  attive  i
          versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
          conto  capitale  alle  societa'  in  nome  collettivo  o in
          accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci
          ai  crediti,  ne'  la  riduzione dei debiti dell'impresa in
          sede di concordato fallimentare o preventivo.
              5.  In  caso  di  cessione  del  contratto di locazione
          finanziaria   il   valore   normale  del  bene  costituisce
          sopravvenienza attiva".
              -  Il  testo  dell'art.  13  della  gia' citata legge 1
          agosto 2002, n. 166, e' il seguente:
              "Art.  13  (Attivazione  degli  interventi previsti nel
          programma  di  infrastrutture). - 1. Per la progettazione e
          realizzazione   delle   opere   strategiche  di  preminente
          interesse  nazionale,  individuate  in  apposito  programma
          approvato    dal    Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione  economica  (CIPE),  e  per  le attivita' di
          istruttoria  e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere
          di  captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a
          garantire  continuita'  dell'approvvigionamento  idrico per
          quanto  di  competenza del Ministero delle infrastrutture e
          dei   trasporti,   sono   autorizzati   limiti  di  impegno
          quindicennali  di  193.900.000  euro  per  l'anno  2002, di
          160.400.000  euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per
          l'anno   2004.  Le  predette  risorse,  che,  ai  fini  del
          soddisfacimento  del  principio  di  addizionalita', devono
          essere   destinate,   per   almeno  il  30  per  cento,  al
          Mezzogiorno,  unitamente  a  quelle provenienti da rimborsi
          comunitari,  integrano i finanziamenti pubblici, comunitari
          e  privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze, sono individuati i
          soggetti  autorizzati  a  contrarre  mutui  o ad effettuare
          altre   operazioni   finanziarie  e  le  quote  a  ciascuno
          assegnate,  sono stabilite le modalita' di erogazione delle
          somme  dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le
          quote  da  utilizzare  per  le  attivita' di progettazione,
          istruttoria  e  monitoraggio.  Le  somme non utilizzate dai
          soggetti  attuatori  al  termine  della realizzazione delle
          opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
          essere  riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  ad apposito capitolo da istituire nello
          stato  di  previsione  del Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  per  gli  interventi  di  cui  al  presente
          articolo.
              2.   Al   fine  di  permettere  la  prosecuzione  degli
          investimenti  nel  settore dei trasporti di cui all'art. 2,
          comma  5,  della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la
          riduzione   delle   emissioni  inquinanti  derivanti  dalla
          circolazione  di  mezzi  adibiti  a  servizi  di  trasporto
          pubblico   locale,   sono  autorizzati  limiti  di  impegno
          quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a
          ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non
          inferiore  al 10 per cento delle risorse attivabili con gli
          stanziamenti   di  cui  al  presente  comma  dovra'  essere
          destinata  dalle  regioni  all'esecuzione di interventi che
          prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata
          efficienza   ambientale   e   l'acquisto   di   autobus  ad
          alimentazione   non   convenzionale   e   a  basso  impatto
          ambientale.
              3.  (sostituisce  il  comma  1  dell'art.  1,  legge 21
          dicembre 2001, n. 443).
              4.  (aggiunge  il  comma  1-bis,  dell'art. 1, legge 21
          dicembre 2001, n. 443).
              5.  (aggiunge  la  lettera  c)  al comma 2 dell'art. 1,
          legge 21 dicembre 2001, n. 443).
              6.  (aggiunge  il  comma  3-bis  all'art.  1,  legge 21
          dicembre 2001, n. 443).
              7.  Al  comma  12  dell'art.  1 della legge 21 dicembre
          2001,  n.  443,  dopo le parole: "della presente legge sono
          inserite le seguenti: "salvo che le leggi regionali emanate
          prima  della data di entrata in vigore della presente legge
          siano gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b),
          c)  e  d)  del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali
          categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici .
              8.   (sostituisce   il  secondo  periodo  al  comma  12
          dell'art. 1, legge 21 dicembre 2001, n. 443).
              9.   Per  avviare  la  realizzazione  degli  interventi
          necessari  per  il completamento delle strutture logistiche
          dell'Istituto   universitario   europeo   di   Firenze,  e'
          autorizzata,  a favore del Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  la  spesa  di 2.000.000 di euro per l'anno
          2002,  4.500.000  euro  per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro
          per l'anno 2004.
              10.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 9,
          pari  a  2.000.000  di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro
          per  l'anno  2003  e  5.000.000 di euro per l'anno 2004, si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002
          -  2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base di
          conto  capitale  "Fondo  speciale dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
              11.  All'onere  derivante dall'attuazione dei commi 1 e
          2,  pari  a  193.900.000  euro per l'anno 2002, 384.300.000
          euro  per  l'anno  2003  e  533.700.000  euro  a  decorrere
          dall'anno  2004,  si  provvede,  per  gli anni 2002, 2003 e
          2004,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002 - 2004,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  "Fondo  speciale  dello  stato  di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo   al   Ministero   delle   infrastrutture   e  dei
          trasporti".
              -  Il  testo  dell'art.  6 della legge 29 novembre 1984
          (Nuovi  interventi  per la salvaguardia di Venezia), n. 798
          e' il seguente:
              "Art. 6. - La somma di cui alla lettera c) dell'art. 2,
          destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia
          e Chioggia, e' cosi' utilizzata:
                a) lire   87   miliardi,  di  cui  lire  22  miliardi
          nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e
          lire  43  miliardi nell'esercizio 1986, per la acquisizione
          ed  il  restauro  e risanamento conservativo di immobili da
          destinare  alla  residenza,  nonche' ad attivita' sociali e
          culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali
          per   il   mantenimento   delle   caratteristiche  socio  -
          economiche  degli  insediamenti  urbani  lagunari, compresi
          quelli  finalizzati  all'apprestamento  di sedi sostitutive
          necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e
          risanamento;
                b) lire   20   miliardi,   di  cui  lire  5  miliardi
          nell'esercizio  1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e
          lire  10 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione
          delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  nonche'  per la
          sistemazione  di  ponti,  canali e fondamenta sui canali di
          competenza comunale;
                c) lire   28   miliardi,   di  cui  lire  5  miliardi
          nell'esercizio  1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e
          lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da
          parte  dei  comuni  di Venezia e Chioggia di contributi per
          l'esecuzione   di   opere   di   restauro   e   risanamento
          conservativo del patrimonio immobiliare privato;
                d)   lire  10  miliardi  nell'esercizio  1984  per la
          acquisizione   di   aree   da   destinare  ad  insediamenti
          produttivi  e  per  la urbanizzazione primaria e secondaria
          delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale.
              Al  comune  di  Chioggia  e'  assegnato il 15 per cento
          delle  somme  di  cui  ai  punti a), b) e c) del precedente
          comma.
              Nell'ambito  delle somme indicate alle lettere a), b) e
          c)  del  primo comma, gli enti competenti possono impiegare
          importi  non  superiori al 2 per cento delle somme suddette
          per  lo  svolgimento  di  studi  e  ricerche attinenti alle
          finalita' della presente legge e alle competenze degli enti
          medesimi.
              La  complessiva  somma di lire 145 miliardi finalizzata
          alla  realizzazione  degli  interventi  di  cui al presente
          articolo  sara'  iscritta  nello  stato di previsione della
          spesa  del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire
          42  miliardi  per l'esercizio 1984, di lire 32 miliardi per
          l'esercizio  1985  e lire 71 miliardi per l'esercizio 1986,
          per  essere  assegnata  annualmente  ai comuni di Venezia e
          Chioggia   in   relazione  alle  previsioni  dei  programmi
          comunali  relativi  agli  interventi  di  cui al precedente
          primo comma.
              I  comuni  di  Venezia  e  Chioggia,  nell'ambito delle
          assegnazioni  annuali,  sentito il Comitato di cui all'art.
          4,  potranno  procedere  ad una diversa utilizzazione delle
          somme   previste,  sempre  nei  limiti  dello  stanziamento
          autorizzato nel triennio.
              Con  decreto  del  Ministro del tesoro, di concerto con
          quello  dei  lavori  pubblici,  su  proposta  dei comuni di
          Venezia  e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'art. 4,
          si  provvedera' ad una eventuale diversa ripartizione dello
          stanziamento   complessivo   autorizzato,   in   vista   di
          particolari  esigenze  connesse  all'attuazione dei singoli
          programmi di intervento".
              -  Il  testo  del  comma  51  dell'art.  52 della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2002)",  cosi'  come  modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "51.  Per il completamento degli interventi urgenti per
          le  opere  pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito
          degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000
          e   2002   il   Dipartimento  della  protezione  civile  e'
          autorizzato  a  provvedere  con contributi quindicennali ai
          mutui  che  la  regione  Piemonte stipula. A tale fine sono
          autorizzati  due  limiti di impegno di 10 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2002  e  di  10  milioni  di  euro  a
          decorrere  dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi
          sono  emanate  ordinanze  ai  sensi dell'art. 5 della legge
          24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con la regione medesima.
          La  regione  presenta,  entro  trenta  giorni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, specifico piano di
          utilizzo  al  Dipartimento  della  protezione  civile,  che
          dispone  l'assegnazione  nei  successivi trenta giorni. Gli
          interventi  previsti  dall'art.  3,  comma  1,  lettera c),
          dall'art.  6,  comma  1,  e  dall'art.  8, commi 1 e 3, del
          decreto  -  legge  30 maggio  1994, n. 328, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 25 luglio 1994, n. 471, per le
          regioni  Liguria  e Piemonte sono destinati ai rimborso dei
          danni subiti dai privati".
              - Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
          225  (Istituzione  del  Servizio nazionale della protezione
          civile) e' il seguente:
              "Art.  5. - Al verificarsi degli eventi di cui all'art.
          2,  comma  1,  lettera  c),  il  Consiglio dei Ministri, su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro
          per  il  coordinamento della protezione civile, delibera lo
          stato  di  emergenza,  determinandone  durata ed estensione
          territoriale  in  stretto riferimento alla qualita' ed alla
          natura  degli  eventi. Con le medesime modalita' si procede
          alla  eventuale  revoca  dello  stato di emergenza al venir
          meno dei relativi presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".
              -  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  3  della  legge
          29 dicembre  2000,  n.  400  (Rifinanziamento  della  legge
          21 dicembre  1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia
          di beni e attivita' culturali) e' il seguente:
              4.  Per  la biblioteca europea di Milano, da realizzare
          anche  attraverso  soggetti  a tali fini costituiti, cui lo
          Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa complessiva
          di  lire  2.000 milioni nel 2000, di lire 7.000 milioni nel
          2001 e di lire 7.000 milioni nel 2002".
              - Il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 ottobre
          2000,  n.  279  (Interventi  urgenti  per le aree a rischio
          idrogeologico  molto  elevato  e  in  materia di protezione
          civile,  nonche'  a  favore  di  zone  colpite da calamita'
          naturali) e' il seguente:
              "Art.  4-bis  (Interventi  urgenti  a favore delle zone
          danneggiate  dalle  calamita' idrogeologiche dell'ottobre e
          del novembre 2000). - 1. Ai soggetti privati e alle imprese
          gravemente  danneggiati  dalle calamita' idrogeologiche dei
          mesi  di  ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali
          e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai
          sensi  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225, si applicano
          i benefici  e  le  disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5,
          5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'art. 4.
              2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si
          applicano  le  disposizioni  previste dall'art. 3, comma 6,
          dell'ordinanza  del  Ministro  dell'interno delegato per il
          coordinamento   della   protezione   civile   n.  3090  del
          18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246
          del 20 ottobre 2000.
              3.  Alle  attivita'  produttive,  che  hanno subito una
          riduzione  del  volume  di  affari  di almeno il trenta per
          cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente
          per   effetto   della   interruzione   delle  comunicazioni
          protrattasi  per  oltre  trenta  giorni in conseguenza alle
          calamita'  di  cui  al  comma 1, sono concessi contributi a
          fondo  perduto al 75 per cento dei minori introiti. Al fine
          di  assicurare  omogeneita' per la concessione dei benefici
          di  cui al presente comma, il Dipartimento della protezione
          civile emana apposita direttiva.
              4.  Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali
          di  immobili  residenziali,  gia'  danneggiati dagli eventi
          alluvionali  della  prima  decade del mese di novembre 1994
          verificatisi  in  Piemonte,  e'  assegnato  un contributo a
          fondo  perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria
          per  la  riparazione dei danni alle abitazioni principali e
          fino  al  60 per cento per ogni altra unita' immobiliare ad
          uso  abitativo.  La  spesa  ammissibile  non  puo' superare
          l'importo  determinato secondo i criteri di cui al comma 2,
          primo periodo, dell'art. 4.
              5.  Alle  imprese,  ai  soggetti  che esercitano libera
          attivita'    professionale,    alle    organizzazioni    di
          volontariato  e  del  terzo settore, gia' danneggiati dagli
          eventi  alluvionali della prima decade del mese di novembre
          1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a
          fondo  perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei danni
          subiti.   Le   imprese,   beneficiarie   dei  finanziamenti
          agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio
          1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale
          del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di
          cui  al  comma  8  dell'art. 4, possono estinguere il mutuo
          contratto  ai  sensi  del citato decreto - legge n. 691 del
          1994,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del
          1995,  con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita'
          residue del medesimo decreto.
              6.  All'onere  per  gli  interventi  di cui al presente
          articolo  si  provvede a carico delle disponibilita' di cui
          all'art.   7   dell'ordinanza   del  Ministro  dell'interno
          delegato  per  il  coordinamento della protezione civile n.
          3090   del   18 ottobre  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000".
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  146 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato, legge
          finanziaria  2001),  cosi'  come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "1.  Nell'ambito  degli interventi dello Stato a favore
          dello  spettacolo  ed  al fine di incentivare la produzione
          televisiva destinata ai mercato nazionale ed internazionale
          da parte delle emittenti televisive locali, e' stanziata la
          somma  di  lire  10  miliardi per il 2001 e di 2 milioni di
          euro  per  l'anno  2003  da prelevare dagli stanziamenti di
          competenza   del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali".
              -  Il testo del comma 18 dell'art. 52 della gia' citata
          legge n. 448/2001 e' il seguente:
              "18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma
          10,  sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
          successive  modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal
          2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di
          anno.  La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo
          periodo,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende
          agli  esercizi  finanziari  1999  e  2000.  Delle misure di
          sostegno  di  cui  al presente comma possono beneficiare, a
          decorrere  dall'anno  2002, anche le emittenti radiofoniche
          locali  legittimamente  esercenti  alla  data di entrata in
          vigore  della presente legge, nella misura complessivamente
          non  superiore  ad  un  decimo  dell'ammontare  globale dei
          contributi  stanziati.  Per  queste  ultime  emittenti, con
          decreto  del  Ministro delle comunicazioni, di concerto con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri
          di attribuzione ed erogazione".
              -  Il  testo dell'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n.
          269  (Norme  contro  lo  sfruttamento  della prostituzione,
          della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori,
          quali   nuove  forme  di  riduzione  in  schiavitu)  e'  il
          seguente:
              "Art.  17  (Attivita'  di  coordinamento).  -  1.  Sono
          attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,
          fatte  salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
          285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
          tutte   le   pubbliche   amministrazioni,   relative   alla
          prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
          minori  dallo  sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
          Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
          al  Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
          del comma 3.
              2.  Le  multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
          quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
          della  presente legge sono versate all'entrata del bilancio
          dello  Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
          iscrivere  nello  stato  di previsione della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  e  destinate, nella misura di due
          terzi,  a  finanziare  specifici  programmi di prevenzione,
          assistenza  e  recupero  psicoterapeutico  dei minori degli
          anni  diciotto  vittime  dei  delitti  di cui agli articoli
          600-bis,  600-ter,  600-quater  e  600-quinquies del codice
          penale,  introdotti  dagli  articoli  2,  comma 1, 3, 4 e 5
          della  presente  legge.  La  parte  residua  del  fondo  e'
          destinata,   nei   limiti   delle   risorse  effettivamente
          disponibili,   al  recupero  di  coloro  che,  riconosciuti
          responsabili  dei  delitti previsti dagli articoli 600-bis,
          secondo  comma,  600-ter,  terzo  comma,  e  600-quater del
          codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.
              3.  Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
                a) acquisisce   dati   e   informazioni,   a  livello
          nazionale  ed  internazionale, sull'attivita' svolta per la
          prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
          programmate o realizzate da altri Stati;
                b) promuove,  in collaborazione con i Ministeri della
          pubblica  istruzione,  della  sanita',  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di  grazia  e
          giustizia  e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
          agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
          sfruttamento sessuale dei minori;
                c) partecipa,  d'intesa con il Ministero degli affari
          esteri,  agli  organismi comunitari e internazionali aventi
          compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
              4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
          e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
          relativo   onere   si  fa  fronte  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di  parte corrente "Fondo speciale dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  1998,  allo  scopo
          utilizzando  l'accantonamento  relativo alla Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              5.  Il  Ministro  dell'interno,  in virtu' dell'accordo
          adottato   dai   Ministri  di  giustizia  europei  in  data
          27 settembre  1996,  volto  ad  estendere  la competenza di
          EUROPOL  anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
          istituisce,  presso la squadra mobile di ogni questura, una
          unita'  specializzata  di  polizia  giudiziaria,  avente il
          compito  di  condurre  le  indagini  sul  territorio  nella
          materia regolata dalla presente legge.
              6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
          la  sede  centrale  della  questura  un  nucleo  di polizia
          giudiziaria  avente  il  compito  di  raccogliere  tutte le
          informazioni  relative alle indagini nella materia regolata
          dalla  presente  legge  e  di  coordinarle  con  le sezioni
          analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
              7.  L'unita'  specializzata  ed  il  nucleo  di polizia
          giudiziaria  sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
          mezzi  e  delle  vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
          stanziamenti   iscritti   nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'interno".
              - Il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n.
          476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela
          dei  minori  e  la  cooperazione  in  materia  di  adozione
          internazionale,  fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche
          alla  legge  4 maggio  1983, n. 184, in tema di adozione di
          minori stranieri), e' il seguente:
              "Art. 9. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della
          presente  legge,  valutato  in  lire 13.200 milioni annue a
          decorrere  dal  1998,  si  provvede mediante corrispondente
          riduzione    dello    stanziamento   iscritto   nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno    finanziario   1998,   allo   scopo   parzialmente
          utilizzando,  per  11.200 milioni di lire, l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri e, per 2.000
          milioni  di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
              2.  Le  somme  di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo
          per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  con  esclusione  della  quota di
          minori   entrate  pari  a  3.000  milioni  di  lire  recate
          dall'art.  39-quater  della  legge  4 maggio  1983, n. 184,
          introdotto   dall'art.  3  della  presente  legge,  nonche'
          dall'art. 4 della presente legge.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
          2002,  n.  69,  reca:  "Regolamento  per la semplificazione
          delle  modalita' di certificazione dei corrispettivi per le
          societa'   e  le  associazioni  sportive  dilettantistiche"
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19 aprile 2002, n.
          92).
              - Il testo del comma 17 dell'art. 145 della gia' citata
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
              "17.  A  decorrere  dall'anno  2001,  sono  concessi un
          contributo  annuo  di  lire  800  milioni  al  Club  alpino
          italiano,  per  le  attivita'  del Corpo nazionale soccorso
          alpino  e  speleologico  (CNSAS),  e un contributo annuo di
          lire 1.500 milioni complessivamente al Forum permanente per
          le  comunicazioni, di cui all'art. 1, comma 24, della legge
          31 luglio 1997, n. 249, nonche' al Forum internazionale per
          lo sviluppo delle comunicazioni del Mediterraneo".
              -  La  legge 19 aprile 1990, n. 85, reca "Modificazioni
          alla  legge  2 agosto  1982,  n.  528, sull'ordinamento del
          gioco  del  lotto"  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          27 aprile 1990, n. 97).
              -  Il  testo dell'art. 33 della legge 23 dicembre 1994,
          n.   724   (Misure   di   razionalizzazione  della  finanza
          pubblica), e' il seguente:
              "Art.  33  (Gioco  del  lotto).  - 1. Il Ministro delle
          finanze,   con  proprio  decreto,  provvede  a  fissare  in
          anticipo  sui  tempi previsti dal comma 2 dell'art. 5 della
          legge  19 aprile  1990, n. 85, l'allargamento della rete di
          raccolta  del  gioco  del  lotto in modo che entro tre anni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge sia
          raggiunto  il  numero  di  15.000  punti  di raccolta e che
          successivamente  sia  estesa  a  tutti  i  tabaccai  che ne
          facciano  richiesta  entro il 1 marzo di ogni anno, purche'
          sia  assicurato  un  incasso  medio  annuo da stabilire con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di  intesa  con le
          organizzazioni        sindacali        dei       rispettivi
          settori maggiormente  rappresentative  sul piano nazionale,
          salvaguardando  l'esigenza  di  garantire la presenza nelle
          zone  periferiche  del  Paese.  Sulla  base  delle  domande
          presentate  il  Ministro delle finanze, con propri decreti,
          definisce  il  piano di progressiva estensione della rete a
          tutti  i  tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni
          anno.  Per  conseguire  tali  obiettivi, la distanza tra le
          ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e
          le  ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto prevista
          come  requisito  dal  decreto  del  Ministro  delle finanze
          6 maggio  1987,  e  dalla  legge  19 aprile 1990, n. 85, e'
          ridotta  a  200  metri,  seguendo il percorso pedonale piu'
          breve. (Tale requisito e' soppresso dal 31 dicembre 1998).
              2.  Il  ritardato versamento dei proventi del gioco del
          lotto  e'  soggetto  a  sanzione  amministrativa  stabilita
          dall'autorita'  concedente  nella  misura  minima  di  lire
          200.000  e  massima  di lire 1.000.000 oltre agli interessi
          sul  ritardato  pagamento nella misura di una volta e mezzo
          gli interessi legali.
              3.  Il Ministro delle finanze, ad invarianza di gettito
          complessivo,  provvede  con  proprio  decreto  a riordinare
          l'imposta di concessione governativa dovuta per l'esclusiva
          di vendita di tabacco ai sensi della legge 6 giugno 1973, n
          312,  e  del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre
          1975,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del
          26 gennaio  1976,  e  successive  modificazioni,  e  per la
          gestione di una ricevitoria del lotto, ai sensi della legge
          19  aprile  1990, n. 85, perequando gli importi relativi in
          funzione   della   redditivita'   media   delle  rispettive
          attivita'".
              -  Il  testo  dell'art.  56  del decreto del Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 220 (Disposizioni sulle
          funzioni e sui poteri consolari), e' il seguente:
              "Art.  56  (Diritti  consolari).  - I diritti consolari
          sono  determinati dalla tariffa di cui all'annessa tabella,
          vistata  dal  Ministro per gli affari esteri e dai Ministri
          per il tesoro e per le finanze".
              - Il testo dell'art. 10 della legge 11 gennaio 2001, n.
          7   (legge  quadro  sul  settore  fieristico),  cosi'  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   10   (Riordino   degli   enti  fieristici  gia'
          costituiti e riconosciuti). - 1. Ai fini di quanto previsto
          al  comma  2, le regioni, su istanza dei soggetti che hanno
          svolto  e  svolgono  di  fatto  e con continuita' operativa
          attivita'  di  carattere  fieristico  almeno  nei  tre anni
          precedenti  la  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge,  iscrivono i soggetti medesimi in un apposito elenco
          regionale  degli  enti  fieristici.  L'istanza  deve essere
          presentata  entro  quattro  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge.  Nell'elenco si considerano
          iscritti   d'ufficio   gli   enti   fieristici   dotati  di
          personalita' giuridica.
              2.  Le  regioni  disciplinano  il  riordino  degli enti
          fieristici   iscritti   nell'elenco  di  cui  al  comma  1,
          prevedendone   la  trasformazione  anche  in  societa'  per
          azioni,  tenendo conto, in tale caso, anche degli eventuali
          contestuali  conferimenti  da  parte  di terzi. Gli statuti
          delle  societa'  per  azioni  possono  prevedere  la libera
          circolazione   delle   azioni   emesse   a   seguito  della
          trasformazione.
              3.  Il  progetto  di  trasformazione, redatto dall'ente
          fieristico,   deve   essere   approvato  dalla  regione  ed
          identificare  il  patrimonio dell'ente fieristico. Nel caso
          in  cui  la trasformazione preveda anche la costituzione di
          una  societa'  per  azioni  il progetto dovra' identificare
          anche:
                a) gli  ulteriori  apporti  finanziari  o  di  beni e
          diritti,  strumentali all'attivita' dell'ente, da conferire
          nella  societa'  per  azioni da parte di enti pubblici e di
          societa' od enti privati;
                b) la ripartizione del capitale sociale.
              4. L'atto di trasformazione deve essere accompagnato da
          una  relazione di' stima redatta a norma dell'art. 2343 del
          codice  civile  per  quanto  attiene  ai  beni e ai diritti
          indicati al comma 3, lettera a).
              5.  Gli  atti  di  trasformazione previsti dal presente
          articolo  sono  soggetti,  in  luogo  di  tutte  le imposte
          dirette  e  indirette  applicabili,  alla  sola  imposta di
          registro  in  misura fissa. Il medesimo trattamento fiscale
          si applica ai conferimenti di cui al comma 3.
              6.  Per  gli  atti  di  trasformazione  in societa' per
          azioni  o  di  conferimento  a societa' per azioni dei beni
          patrimoniali  identificati  ai sensi del comma 3, attuativi
          del progetto di cui al medesimo comma 3, il valore dei beni
          e  diritti  si  trasferisce  sulle azioni emesse a seguito,
          rispettivamente,  della  trasformazione e del conferimento.
          Detto  valore puo', a scelta del contribuente da effettuare
          nell'atto  di  trasformazione  o  di  conferimento,  essere
          elevato  fino  all'importo  indicato  negli  atti  medesimi
          sottoponendolo  a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1,
          del   decreto   legislativo   8 ottobre   1997,   n.   358,
          indipendentemente   dal   periodo   di   previo   possesso.
          Il maggior   valore   delle   azioni   ha   effetto   anche
          quale maggior  valore  fiscalmente  riconosciuto dei beni e
          diritti    compresi    nell'atto    di   trasformazione   e
          conferimento.
              7.  1  benefici di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli
          atti  perfezionati entro il 30 marzo 2005 nonche' agli atti
          relativi   ad  enti  gia'  trasformati  in  fondazione  che
          conferiscono  entro il suddetto termine beni patrimoniali a
          societa'  per  azioni nel quadro di un progetto di riordino
          complessivo dell'ente medesimo".
              -  Il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
          1997,  n.  457  (Disposizioni  urgenti  per lo sviluppo del
          settore  dei  trasporti  e  l'incremento dell'occupazione),
          cosi'  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
          E'   istituito   il   registro   delle  navi  adibite  alla
          navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
          internazionale  ,  nel  quale  sono  iscritte, a seguito di
          specifica  autorizzazione  del  Ministero  dei  trasporti e
          della   navigazione,   le  navi  adibite  esclusivamente  a
          traffici commerciali internazionali.
              2.  Il  Registro  internazionale  di  cui al comma 1 e'
          diviso   in   tre   sezioni   nelle   quali  sono  iscritte
          rispettivamente:
                a) le  navi che appartengono a soggetti italiani o di
          altri  Paesi  dell'Unione  europea  ai  sensi  del comma 1,
          lettera  a),  dell'art.  143  del codice della navigazione,
          come sostituito dall'art. 7;
                b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari
          ai  sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice
          della navigazione;
                c) le   navi   che   appartengono   a   soggetti  non
          comunitari,   in  regime  di  sospensione  da  un  registro
          straniero  non  comunitario,  ai  sensi  del  secondo comma
          dell'art.  145  del  codice della navigazione, a seguito di
          locazione  a  scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di
          altri Paesi dell'Unione europea.
              3.  L'autorizzazione  di  cui  al comma 1 e' rilasciata
          tenuto    conto   degli   appositi   contratti   collettivi
          sottoscritti  dalle  organizzazioni sindacali dei datori di
          lavoro  e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
          e 3.
              4.  Non  possono  comunque essere iscritte nel Registro
          internazionale  le  navi  da  guerra,  le  navi di Stato in
          servizio  non  commerciale, le navi da pesca e le unita' da
          diporto.
              5.  Le  navi  iscritte  nel Registro internazionale non
          possono  effettuare  servizi  di  cabotaggio per i quali e'
          operante  la  riserva  di cui all'art. 224 del codice della
          navigazione,  come sostituito dall'art. 7, salvo che per le
          navi  da  carico  di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
          nei  limiti  di  un viaggio di cabotaggio mensile quando il
          viaggio  di  cabotaggio  segua  o  preceda  un  viaggio  in
          provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano
          i  criteri  di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le
          predette  navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel
          limite  massimo  di  sei  viaggi  mensili,  se  osservano i
          criteri  di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera a), e comma
          1-bis".
              -  Il  testo  dell'art.  141  della  gia'  citata legge
          23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  141  (Patrimonio idrico nazionale). - 1. Al fine
          di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in
          aree   di   crisi   del   territorio  nazionale  e  per  il
          miglioramento   e   la   protezione   ambientale,  mediante
          eliminazione  di  perdite,  incremento  di efficienza della
          distribuzione   e   risanamento   delle  gestioni,  nonche'
          mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e
          di  interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio
          e della programmazione economica provvede alla concessione,
          ed  alla  conseguente erogazione direttamente agli istituti
          mutuanti,  di  contributi  pari agli oneri, per capitale ed
          interessi,  di  ammortamento  di  mutui  o altre operazioni
          finanziarie  che  i  seguenti  soggetti  sono autorizzati a
          contrarre  in  rapporto  alle rispettive quote di limiti di
          impegno  quindicennali  con  decorrenza  dagli  anni 2002 e
          2003:
                a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale
          Cavour  Vercellese,  per  la  quota  di lire 8 miliardi per
          ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                b) Consorzio  Irrigazione Est Sesia di Novara, per la
          quota  di  lire  8  miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
          2003;
                c) Canale  Emiliano-Romagnolo,  per  la quota di lire
          7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                d)  Ente  Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire
          7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                e) Complessi  Irrigui della Campania Centrale e Piana
          del  Sele,  per  la  quota  di lire 4 miliardi per ciascuno
          degli anni 2002 e 2003;
                f) Ente   per   lo  sviluppo  dell'irrigazione  e  la
          trasformazione  fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per
          la  quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002
          e 2003;
                g) Sistema  Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota
          di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                h) Consorzio  di  bonifica Medio Astico Bacchiglione,
          per  la  quota  di  lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
          2002 e 2003;
                i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota
          di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
                l) Consorzio  bacini del Trebbia e del Tidone, per la
          quota  di  lire  1 miliardo  per ciascuno degli anni 2002 e
          2003.
              2. Gli  enti  indicati  al  comma 1 presentano entro il
          31 dicembre  2001  progetti esecutivi e cantierabili per la
          realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse
          idriche.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione   economica   provvede   alla  revoca  della
          concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse
          risorse tra i rimanenti.
              3. Per   assicurare  altresi'  il  perseguimento  delle
          finalita'  di  cui  al  comma 2  nelle  restanti  aree  del
          territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti
          di  impegno  quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno
          degli  anni  2002  e  2003,  da  iscrivere  nello  stato di
          previsione   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali  per la concessione di contributi pluriennali per
          la  realizzazione  degli  interventi  da parte dei soggetti
          interessati.
              3-bis. Al  fine di assicurare il corretto funzionamento
          degli  enti  di cui al comma 1 nonche' per la realizzazione
          di   ulteriori   investimenti   e'  autorizzato  il  limite
          d'impegno  quindicennale  di  5.270.000  euro  a  decorrere
          dall'anno  2003.  Entro  il  30 giugno 2003 i suddetti enti
          presentano   al   Ministero   delle  politiche  agricole  e
          forestali  propri  programmi  finalizzati  al loro corretto
          funzionamento e alla realizzazione di investimenti.
              4. Per   l'adempimento  degli  obblighi  comunitari  in
          materia  di  fognatura,  collettamento e depurazione di cui
          agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio
          1999,  n.  152,  e  successive  modificazioni, le autorita'
          istituite  per  gli  ambiti  territoriali  ottimali  di cui
          all'art.  8  della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel
          caso in cui queste non siano ancora operative, le province,
          predispongono,  entro  novanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore della presente legge, ed attuano un programma di
          interventi  urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di
          quello previsto dall'art. 11, comma 3, della medesima legge
          5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorita' e province
          risultino  inadempienti,  sono  sostituite,  anche ai sensi
          dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999,
          come   modificato   dall'art.  2  del  decreto  legislativo
          18 agosto   2000,  n.  258,  dai  presidenti  delle  giunte
          regionali,  su  delega  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri".
              - Il  testo  dell'art.  490  del  codice  di  procedura
          civile,  cosi'  come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
              "Art. 490 (Pubblicita' degli avvisi). - Quando la legge
          dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia,
          un  avviso contenente tutti i dati, che possono interessare
          il  pubblico,  deve  essere affisso per tre giorni continui
          nell'albo  dell'ufficio  giudiziario  davanti  al  quale si
          svolge il procedimento esecutivo.
              In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso
          e' inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia
          in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.
              Il  giudice  dispone  inoltre che l'avviso sia inserito
          una  o  piu'  volte  sui  quotidiani di informazione locali
          aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando
          opportuno,  sui  quotidiani  di  informazione  nazionali e,
          quando  occorre,  che  sia  divulgato  con  le  forme della
          pubblicita'  commerciale.  La divulgazione degli avvisi con
          altri  mezzi  diversi  dai  quotidiani di informazione deve
          intendersi complementare e non alternativa.
              Sono   equiparati   ai   quotidiani,   i   giornali  di
          informazione  locale,  multisettimanali o settimanali editi
          da   soggetti   iscritti   al   Registro   operatori  della
          comunicazione  (ROC)  e  aventi  caratteristiche editoriali
          analoghe  a  quelle  dei  quotidiani  che  garantiscono  la
          maggior diffusione nella zona interessata".
              - Il  testo  del  comma 3  dell'art.  27  (Disposizioni
          finanziarie  per  gli  enti locali) della gia' citata legge
          28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
              "3. Fino  alla  revisione del sistema dei trasferimenti
          agli  enti  locali,  al  fine di adeguare il concorso dello
          Stato  agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene
          in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede
          della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002
          i  trasferimenti  erariali  correnti  allo stesso spettanti
          sono   incrementati   di   103,29   milioni   di  euro.  In
          correlazione  a  quanto disposto nel periodo precedente, il
          comune  di Roma e' escluso dalla ripartizione delle risorse
          di cui all'art. 21, comma 1, capoverso 11, secondo periodo,
          nonche'  delle  risorse di cui al comma 1, secondo periodo,
          del presente articolo".
              - Il   testo  dell'art.  44  della  gia'  citata  legge
          23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
              "Art.  4 (Sgravi  per  i nuovi assunti). - 1. A tutti i
          datori  di  lavoro privati ed agli enti pubblici economici,
          operanti   nelle  regioni  Campania,  Basilicata,  Sicilia,
          Puglia,  Calabria  e Sardegna, e' riconosciuto, per i nuovi
          assunti   nell'anno   2002   ad   incremento  delle  unita'
          effettivamente  occupate  al  31 dicembre  2001  e  per  un
          periodo  di  tre  anni dalla data di assunzione del singolo
          lavoratore,  lo  sgravio  contributivo in misura totale dei
          contributi  dovuti  all'Istituto nazionale della previdenza
          sociale  (INPS)  e  all'Ente  nazionale  di previdenza e di
          assistenza  per  i  lavoratori  dello spettacolo (ENPALS) a
          loro    carico,    sulle    retribuzioni   assoggettate   a
          contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
          per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il
          beneficio  si  intende  riconosciuto  anche  alle  societa'
          cooperative   di   lavoro,   relativamente  ai  nuovi  soci
          lavoratori  con  i  quali  venga  instaurato un rapporto di
          lavoro  assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini
          della concessione delle predette agevolazioni, si applicano
          le  condizioni  stabilite  all'art. 3, comma 6, della legge
          23 dicembre  1998,  n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001
          le  date  di  cui  alla  lettera a)  del  medesimo  comma 6
          dell'art. 3.
              2. L'efficacia  della  misura  di  cui  al  comma 1  e'
          subordinata   all'autorizzazione   ed   ai   vincoli  della
          Commissione  europea  ai sensi degli articoli 87 e seguenti
          del   Trattato   istitutivo   della  Comunita'  europea,  e
          successive modificazioni.
              3. Il  beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto, nei
          limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di
          cui  al  regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del
          12 gennaio  2001,  anche  ai  datori di lavoro operanti nei
          territori  delle  regioni  Abruzzo  e  Molise,  nonche' dei
          territori  delle  sezioni circoscrizionali del collocamento
          nelle  quali  il  tasso  medio di disoccupazione, calcolato
          riparametrando  il  dato provinciale secondo la definizione
          allargata  ISTAT,  rilevata per il 2000, sia superiore alla
          media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che
          siano  confinanti  con  le  aree  dell'obiettivo 1  di  cui
          all'allegato I  della  decisione  (CE)  n.  1999/502, del 1
          luglio  1999.  Il  beneficio  di  cui  al presente comma e'
          cumulabile  con  altri benefici eventualmente concessi, nel
          rispetto  dei  limiti  e  delle  modalita' di cui al citato
          regolamento (CE) n. 69/2001".
              - Il   testo   dell'art.  10  del  decreto  legislativo
          20 ottobre  1998,  n.  368 (Istituzione del Ministero per i
          beni  e  le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n. 59), cosi' come modificato dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art.   10 (Accordi   e   forme   associative). - 1. Il
          Ministero  ai  fini  del  piu' efficace esercizio delle sue
          funzioni  e,  in  particolare,  per la gestione dei servizi
          relativi   ai   beni   culturali   di  interesse  nazionale
          individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e c),
          del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, puo':
                a) stipulare  accordi con amministrazioni pubbliche e
          con soggetti privati;
                b) costituire    o   partecipare   ad   associazioni,
          fondazioni  o societa' secondo modalita' e criteri definiti
          con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'art. 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                b-bis) dare  in  concessione  a  soggetti  diversi da
          quelli  statali  la  gestione  di  servizi relativi ai beni
          culturali   di   interesse  nazionale,  secondo  modalita',
          criteri  e  garanzie  definiti  con  regolamento emanato ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400.
              Il  suddetto regolamento dovra' stabilire, tra l'altro:
          le  procedure  di  affidamento  dei  servizi,  che dovranno
          avvenire   mediante  licitazione  privata,  con  i  criteri
          concorrenti dell'offerta economica piu' vantaggiosa e della
          proposta   di  offerta  di  servizi  qualitativamente  piu'
          favorevole  dal  punto  di  vista  della crescita culturale
          degli  utenti  e  della tutela e valorizzazione dei beni, e
          comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea;
          i  rispettivi  compiti  dello  Stato  e  dei  concessionari
          riguardo    alle   questioni   relative   ai   restauri   e
          all'ordinaria  manutenzione  dei beni oggetto del servizio,
          ferma  restando la riserva statali e sulla tutela dei beni;
          i  criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del
          personale,   le  professionalita'  necessarie  rispetto  ai
          diversi  compiti,  i  livelli  retributivi  minimi  per  il
          personale,  a  prescindere  dal  contratto  di  impiego;  i
          parametri  di  offerta  al  pubblico e di gestione dei siti
          culturali.  Tali  parametri  dovranno attenersi ai principi
          stabiliti    all'art.    2,    comma 1,    dello    Statuto
          dell'International   Council  of  Museums.  Con  lo  stesso
          regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione
          della durata della concessione per un periodo non inferiore
          a  cinque  anni  e  del canone complessivo da corrispondere
          allo  Stato  per  tutta  la  durata  stabilita,  da versare
          anticipatamente  all'atto della stipulazione della relativa
          convenzione  nella  misura  di  almeno  il 50 per cento; la
          stessa  convenzione  deve  prevedere  che,  all'atto  della
          cessazione  per  qualsiasi  causa della concessione, i beni
          culturali  conferiti  in  gestione  dal Ministero ritornino
          nella  disponibilita' di quest'ultimo. La presentazione, da
          parte  dei  soggetti concorrenti, di progetti di gestione e
          valorizzazione  complessi e plurimi che includano accanto a
          beni  e  siti  di  maggiore  rilevanza  anche  beni  e siti
          cosiddetti   "minori   collocati   in   centri  urbani  con
          popolazione  pari  o  inferiore  a  30.000 abitanti, verra'
          considerata  titolo  di  preferenza  a  condizione  che sia
          sempre  e  comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e
          di immagine individuale propria del museo minore.
              2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e
          delle  societa'  il Ministero puo' partecipare anche con il
          conferimento  in  uso di beni culturali che ha in consegna.
          L'atto  costitutivo  e lo statuto delle associazioni, delle
          fondazioni  e delle societa' debbono prevedere che, in caso
          di  estinzione  o di scioglimento, i beni culturali ad esse
          conferite    in   uso   dal   Ministero   ritornano   nella
          disponibilita' di quest'ultimo.
              3. Il  Ministro  presenta  annualmente  alle Camere una
          relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1".
              - Il   testo  dell'art.  32  della  gia'  citata  legge
          28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
              "Art.   32 (Contenimento   e   razionalizzazione  delle
          spese).   - 1. Ai   fini   di  cui  al  presente  capo  gli
          stanziamenti  di  bilancio destinati al funzionamento degli
          enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'art.
          24,  non  considerati  nella tabella C della presente legge
          sono  ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento
          e  del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e
          2004.  Tali  enti  nonche'  gli  enti  privati  interamente
          partecipati  aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi
          dell'art.  26  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488, e
          successive   modificazioni,  e  dell'art.  59  della  legge
          23 dicembre  2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere
          azioni  per  esternalizzare  i  propri  servizi  al fine di
          realizzare  economie  di  spesa  e  migliorare l'efficienza
          gestionale.  Delle  economie  di  gestione  conseguibili si
          tiene  conto  in  sede  di  definizione  dei  trasferimenti
          erariali.
              2. Gli  importi  dei  contributi  di Stato in favore di
          enti,   istituti,   associazioni,   fondazioni   ed   altri
          organismi,  di  cui  alla  tabella 1 allegata alla presente
          legge,  sono  iscritti  in  un'unica unita' previsionale di
          base   nello  stato  di  previsione  di  ciascun  Ministero
          interessato.  Il relativo riparto e' annualmente effettuato
          entro  il  31 gennaio  da  ciascun  Ministro,  con  proprio
          decreto,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   previo   parere   delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,        intendendosi       corrispondentemente
          rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
              3. La  dotazione  delle  unita' previsionali di base di
          cui   al  comma 2  e'  quantificata  annualmente  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma 3,  lettera d),  della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni. Per gli anni
          2002,  2003  e  2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
          cento   rispetto  all'importo  complessivamente  risultante
          sulla base della legislazione vigente".
              - Il  testo  del  comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge
          19 dicembre    1992,   n.   487   (Soppressione   dell'Ente
          partecipazioni  e  finanziamento industria manifatturiera -
          EFIM) e' il seguente:
              "7. Gli  importi  delle  anticipazioni  concesse  dalla
          Cassa  depositi  e  prestiti al commissario liquidatore, ad
          esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti
          nei  confronti  dell'ente  soppresso,  devono  affluire  in
          apposito   conto  correte  infruttifero  aperto  presso  la
          Tesoreria  centrale  dello  Stato,  intestato  all'EFIM  in
          liquidazione.  Allo  stesso  conto  corrente  devono essere
          versate  tutte  le  disponibilita'  di  spettanza dell'ente
          soppresso  e  del commissario liquidatore depositate presso
          il  sistema  bancario.  Con decreto del Ministro del tesoro
          puo'  essere fissato l'importo massimo delle disponibilita'
          depositate  presso  il sistema bancario per le piu' urgenti
          ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore".
              - Il testo del comma 3 dell'art. 156 (Razionalizzazione
          e  accelerazione  delle  procedure  di  liquidazione  delle
          societa'   del   gruppo   EFIM)  della  gia'  citata  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
              "3. Tutte  le  cause  pendenti, promosse da e contro le
          societa'  i  cui  patrimoni  sono  trasferiti  ai sensi dei
          commi 1  e  2, sono proseguite direttamente ed a cura della
          societa'    Alumix    S.p.a.    in    liquidazione   coatta
          amministrativa   e  della  societa'  Efimpianti  S.p.a.  in
          liquidazione  coatta  amministrativa,  che,  nella veste di
          societa'  subentranti  nei patrimoni trasferiti, devono, ai
          fini  della  prosecuzione,  costituirsi  nei  giudizi nella
          udienza  immediatamente  successiva  al  trentesimo  giorno
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
          farsi   luogo   alla   interruzione  dei  procedimenti.  Il
          commissario  liquidatore  dell'EFIM,  nella sua qualita' di
          autorita'  di  vigilanza ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
          decreto-legge  19 dicembre  1992,  n.  487, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  17 febbraio 1993, n. 33, come
          sostituito  dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994,
          n.   643,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e
          attuazione  della disposizione di cui al precedente periodo
          impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o
          di  nuova  nomina  affinche' assumano tutte le necessarie e
          opportune  iniziative  per  la sollecita cura e definizione
          dei  giudizi  pendenti,  ivi  compresi  quelli che hanno ad
          oggetto    l'accertamento    di   responsabilita'   ed   il
          risarcimento  dei  danni, gia' promossi nei confronti di ex
          amministratori, di direttori generali investiti formalmente
          di  poteri  gestionali diretti nelle predette societa' e di
          componenti   dei   collegi   sindacali  delle  societa'  in
          liquidazione,  nonche'  nei  confronti  delle  societa'  di
          revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e
          di  terzi  che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali
          con    le    medesime   societa'.   Alla   gestione   delle
          disponibilita'  finanziarie della societa' Alumix S.p.a. in
          liquidazione   coatta   amministrativa   e  della  societa'
          Efimpianti  S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa si
          applica  l'art.  5,  comma 7,  secondo e terzo periodo, del
          decreto-legge  19 dicembre  1992,  n.  487, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  17 febbraio  1993,  n.  33,
          sostituendosi  al  conto  infruttifero intestato ad EFIM in
          liquidazione  coatta  amministrativa il conto aperto presso
          la    Tesoreria    centrale    dello    Stato    intestato,
          rispettivamente,    alla    societa'   Alumix   S.p.a.   in
          liquidazione   coatta   amministrativa   e   alla  societa'
          Efimpianti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa".
              - Il   testo  del  comma 2  dell'art.  19  (Sistemi  di
          realizzazione  dei lavori pubblici) della gia' citata legge
          11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
              "2. Le  concessioni  di  lavori pubblici sono contratti
          conclusi  in  forma  scritta  fra  un  imprenditore  ed una
          amministrazione   aggiudicatrice,   aventi  ad  oggetto  la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
          di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
          nonche'  la  loro  gestione  funzionale  ed  economica.  La
          controprestazione  a  favore  del  concessionario  consiste
          unicamente  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e di
          sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
          necessario    il    soggetto    concedente    assicura   al
          concessionario     il     perseguimento     dell'equilibrio
          economico-finanziario  degli  investimenti e della connessa
          gestione   in  relazione  alla  qualita'  del  servizio  da
          prestare,  anche  mediante  un prezzo, stabilito in sede di
          gara.  A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
          cedere  in  proprieta' o diritto di godimento beni immobili
          nella  propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la
          cui  utilizzazione  sia strumentale o connessa all'opera da
          affidare  in  concessione,  nonche'  beni  immobili che non
          assolvono  piu'  a  funzioni  di  interesse  pubblico, gia'
          indicati  nel  programma  di cui all'art. 14, ad esclusione
          degli  immobili  ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
          sensi   del   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001,  n.  410.  Qualora il soggetto concedente disponga di
          progettazione   definitiva  o  esecutiva,  l'oggetto  della
          concessione,   quanto  alle  prestazioni  progettuali  puo'
          essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
          suo completamento da parte del concessionario".
              - Il  testo  del  comma  3  dell'art.  13  (Cessione  e
          cartolarizzazione dei crediti INPS) della gia' citata legge
          23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
              "3. Alla cessione non si applica l'art. 1264 del codice
          civile  e si applica l'art. 5 della legge 21 febbraio 1991,
          n.  52.  I  privilegi  e  le garanzie di qualunque tipo che
          assistono  i  crediti  oggetto della cessione conservano la
          loro  validita'  e il loro grado in favore del cessionario,
          senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. L'INPS e'
          tenuto  a  garantire l'esistenza dei crediti al tempo della
          cessione,  ma  non  risponde  dell'insolvenza dei debitori.
          Restano  impregiudicate  le  attribuzioni  dell'INPS quanto
          alle  facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi
          della  normativa  vigente, compresi i crediti oggetto della
          cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione".
              - Il  testo  dell'art.  4 del decreto - legge 30 agosto
          1968,  n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali
          e  sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti
          nei     settori    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato) e' il seguente:
              "Art. 4. - Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5
          della  legge 16 settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con
          legge  25 gennaio  1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21
          febbraio  1963,  n.  264,  23 marzo  1964, n. 153, 6 maggio
          1966,  n.  308  e   12 marzo 1968, n. 315, e' ulteriormente
          prorogato al 31 dicembre 1970.
              Per  la corresponsione dei contributi concessi ai sensi
          della  legge  16 settembre  1960,  n.  1016,  e  successive
          integrazioni,  a  partire dall'anno finanziario 1969 e fino
          all'anno  finanziario  1978  sara' stanziata nello stato di
          previsione  della  spesa  del Ministero dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato  la  somma annua di lire 700
          milioni.
              Le  somme  non  impegnate  nei  singoli anni finanziari
          potranno esserlo negli anni finanziari successivi.".
              -     Il    testo   dell'articolo unico   della   legge
          27 settembre  1963,  n.  1316 (Abrogazione dell'art. 1, del
          decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399,
          recante  modificazioni  del  trattamento tributario e degli
          emolumenti  dovuti  sugli  atti  da  prodursi  al  Pubblico
          registro  automobilistico),  cosi'  come  modificato  dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Abrogazione   dell'art.  1,  del  decreto  legislativo
          luogotenenziale    18 giugno    1945,   n.   399,   recante
          modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti
          dovuti   sugli   atti  da  prodursi  al  Pubblico  registro
          automobilistico.
              Il  venditore  ha  tuttavia  facolta'  di  produrre  al
          competente  ufficio  del  Pubblico registro automobilistico
          gli  atti  di  cui  al primo comma entro dieci giorni dalla
          data  in  cui  e'  stata effettuata la prima iscrizione del
          veicolo   a   seguito   della   presentazione   di   idonea
          autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti
          predetti,  e  della contestuale corresponsione di tutti gli
          importi   a   qualsiasi   titolo  dovuti;  l'iscrizione  e'
          cancellata  d'ufficio  se  gli  atti  non sono prodotti nel
          termine".
              - Il testo dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86
          (Disposizioni  in materia di personale delle Forze armate e
          delle Forze di polizia) e' il seguente:
              "Art.  7  (Delega  al  Governo  in  materia  di livelli
          retributivi  del  personale  delle Forze di polizia e delle
          Forze  armate).  -  1. Al fine di garantire la specificita'
          del   personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il
          Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli
          retributivi  di  tale  personale,  ad  esclusione di quello
          dirigente,  prevedendo  in  luogo del vigente inquadramento
          nei  livelli  stipendiali  stabilito  dalla legge 11 luglio
          1980,  n.  312, e successive modificazioni, l'introduzione,
          attraverso  iniziative di razionalizzazione retributiva, di
          parametri  di  stipendio  in  relazione  al  grado  o  alla
          qualifica rivestiti.
              2.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 1, qualora
          dalla  loro  attuazione  derivino  nuovi o maggiori oneri a
          carico  del  bilancio  dello Stato, dovranno essere emanati
          solo  se  nella  legge  finanziaria per l'anno 2002 vengano
          stanziate  le  occorrenti  risorse  nell'ambito delle somme
          previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
              3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e
          della    programmazione    economica,   d'intesa   con   il
          Dipartimento    della   funzione   pubblica,   sentite   le
          amministrazioni  interessate,  definisce  il  quadro  delle
          esigenze  ai  fini  dell'applicazione di quanto previsto al
          comma  1.  Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze
          definite   sentite   le   organizzazioni   sindacali  e  le
          rappresentanze  militari  delle categorie interessate, sono
          allocate  in  appositi  capitoli  distinti da quelli per le
          altre  categorie  di  personale  dei  comparti del pubblico
          impiego.
              4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono  trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
          Repubblica  ai  fini  dell'espressione, entro trenta giorni
          dalla  data  di  assegnazione, del parere delle Commissioni
          parlamentari competenti per materia".
              - Il   testo   del   comma   4  dell'art.  16  (Rinnovi
          contrattuali)  della gia' citata legge 28 dicembre 2001, n.
          448, e' il seguente:
              "4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma 2 e'
          stanziata,  per  l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
          euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
          euro  da  destinare al trattamento accessorio del personale
          delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di polizia di cui al
          decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 195, e successive
          modificazioni,  impiegato  direttamente  in  operazioni  di
          contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
          sicurezza  pubblica  che  presentano  un  elevato  grado di
          rischio  ovvero  in  operazioni  militari  finalizzate alla
          predisposizione    di    interventi    anche    in    campo
          internazionale.  A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
          di  1  milione  di  euro  da destinare alla copertura della
          responsabilita'  civile  ed  amministrativa  per gli eventi
          dannosi  non  dolosi  causati  a  terzi dal personale delle
          Forze  di polizia nello svolgimento della propria attivita'
          istituzionale.  Per  la progressiva attuazione del disposto
          di  cui  all'art.  7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
          stanziate  le  ulteriori  somme  di  47 milioni di euro per
          l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2004".
              - Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
          225  (Istituzione  del  Servizio nazionale della protezione
          civile) e' il seguente:
              "Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.   Le   ordinanze   emanate  ai  sensi  del  presente
          articolo sono  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale della
          Repubblica   italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci
          interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art.
          47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".

                              Art. 81.
  (Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)

   1.  Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e
in  attuazione  dei  principi  di  libera  concorrenza  stabiliti dal
diritto  comunitario  e delle disposizioni del decreto legislativo 17
marzo  1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del
Consiglio,  del  18  giugno  1992,  e  coerentemente con le norme sul
rispetto  dell'obbligo  a  contrarre, sono o restano inapplicabili ai
rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge,
o   costituiti   dopo   tale   data,   le  disposizioni  legislative,
regolamentari  e  amministrative che impongono limiti alle imprese di
assicurazione    nella   individuazione   dei   parametri   tariffari
statisticamente significativi ai fini della costruzione della tariffa
stessa.
   2. Il Ministro delle attivita' produttive eautorizzato ad adottare
i  provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1.

      
                 Note all'art. 81:
              - Il  titolo  del  decreto legislativo 7 marzo 1995, n.
          175,  e' il seguente: "Attuazione della direttiva 92/49/CEE
          in     materia    di    assicurazione    diretta    diversa
          dall'assicurazione  sulla  vita" (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114, supplemento ordinario).
              - La  direttiva  92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno
          1992,    che    coordina   le   disposizioni   legislative,
          regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione
          diretta   diversa   dell'assicurazione  sulla  vita  e  che
          modifica   le  direttive  73/239/CEE  e  88/357/CEE  (terza
          direttiva  assicurazione  non  vita)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta ufficiale n. L 311 del 14 novembre 1997.

                              Art. 82.
                     (Continuita' territoriale)

   1.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio
1999,  n.  144,  si  applicano  anche  alle citta' di Albenga, Cuneo,
Taranto,  Trapani,  Crotone,  Bolzano,  Aosta,  e  per  le  isole  di
Pantelleria  e  Lampedusa, in conformita' alle disposizioni di cui al
regolamento  (CEE)  n.  2408/92  del Consiglio del 23 luglio 1992 nei
limiti delle risorse gia' preordinate.

      
                  Note all'art. 82:
              - Il  testo dell'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n.
          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo
          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della
          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
          il riordino degli enti previdenziali) e' il seguente:
              "Art. 36 (Continuita' territoriale per la Sardegna e le
          isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali). -
          1.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine
          di  conseguire  l'obiettivo  della continuita' territoriale
          per  la  Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di
          scali aeroportuali, in conformita' alle disposizioni di cui
          al   regolamento   (CEE)  n.  2408/92  del  Consiglio,  del
          23 luglio 1992, dispone con proprio decreto:
                a) gli  oneri  di  servizio  pubblico, in conformita'
          alle  conclusioni  della  conferenza  di  servizi di cui al
          comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati
          tra  scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori
          della   Sicilia   e   i   principali   aeroporti  nazionali
          individuati dalla stessa conferenza;
                b) d'intesa  con  i presidenti delle regioni autonome
          della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea
          per  l'assegnazione  delle rotte tra gli scali aeroportuali
          della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di
          scali  aeroportuali  e  gli  aeroporti  nazionali,  qualora
          nessun   vettore  abbia  istituito  servizi  di  linea  con
          assunzione di oneri di servizio pubblico.
              2.  I  presidenti  delle regioni interessate, su delega
          del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione, entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  indicono  e  presiedono una conferenza di
          servizi  con  la  partecipazione,  oltre che delle regioni,
          delle pubbliche amministrazioni competenti.
              3.  La conferenza di servizi ha il compito di precisare
          i  contenuti  dell'onere  di servizio pubblico, senza oneri
          per il bilancio dello Stato, indicando:
                a) le tipologie e i livelli tariffari;
                b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
                c) il numero dei voli;
                d) gli orari dei voli;
                e) i tipi di aeromobili;
                f) la capacita' di offerta.
              4.  Qualora  nessun vettore accetti l'imposizione degli
          oneri  di  servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a),
          il  Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con
          i  presidenti  delle  regioni interessate indice la gara di
          appalto  europea secondo le procedure previste dall'art. 4,
          comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE)
          n.  2408/92  del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso
          al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo' comunque
          superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e
          l'importo  di  70  miliardi  di  lire a decorrere dall'anno
          200l.  L'1  per  cento della spesa autorizzata dal presente
          comma  e'  destinato alle isole minori della Sicilia dotate
          di scali aeroportuali.
              4-bis.  Al  fine  di contenere i costi di trasporto che
          gravano  sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori
          dalla   regione   da  aziende  agricole,  estrattive  e  di
          trasformazione  con  sede  di  stabilimento in Sardegna, la
          conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma 3 definisce uno
          schema  di  contratto  di  servizio  di  cui all'art. 4 del
          regolamento  (CEE)  n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre
          1992  da  sottoporre ai vettori interessati. In tale schema
          sono  precisati  le  tariffe  e  i  noli  in relazione alle
          tipologie  merceologiche  da  trasportare.  Qualora  nessun
          vettore  accetti  di sottoscrivere il contratto di servizio
          conforme  allo  schema  proposto  si  applica  la procedura
          prevista  dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e
          le  agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  l'importo  di  lire 20
          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere
          dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della
          regione  non  puo'  essere  inferiore  al  50 per cento del
          contributo statale.
              5.  E' concesso alle piccole e medie imprese estrattive
          e di trasformazione, come definite dal decreto ministeriale
          18 settembre   1997   del   Ministro   dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  229  del  1  ottobre 1997, con sede legale e
          stabilimento  operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle
          di  distillazione dei petroli, un contributo delle spese di
          trasporto  ferroviario,  marittimo  e  aereo nei limiti del
          massimale  previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato
          per  la  piccola  e  media  impresa  nelle  regioni  di cui
          all'obiettivo  1  del  regolamento  (CE)  n.  1260/1999 del
          Consiglio,  del  21 giugno  1999,  per  i semilavorati ed i
          prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde
          e  destinati al restante territorio comunitario, secondo le
          procedure  di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui
          al comma 7.
              6.  Il  Ministro  delle  finanze,  con proprio decreto,
          emana  le  norme di attuazione delle disposizioni di cui al
          comma  5  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  disposizione.  L'attuazione  delle
          disposizioni  di  cui  al comma 5 e' affidata alla Societa'
          finanziaria  industriale  rinascita Sardegna (SFIRS). A tal
          fine  con  apposita convenzione, da definire entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione,   sono   stabilite   le   modalita'   per  il
          trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS.
              7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999,
          in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di
          lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
              8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
              - Il   testo  del  regolamento  (CEE)  n.  2408/92  del
          Consiglio del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei
          della  Comunita'  alle rotte intracomunitarie e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. L 169 del 27 giugno 1997.

                              Art. 83.
                          (Mutui agevolati)

   1.  Al fine di assicurare, per l'anno 2003, il finanziamento degli
interventi  a  titolo  di mutuo agevolato di cui ai titoli I e II del
decreto   legislativo   21  aprile  2000,  n.  185,  e'  concesso  un
contributo, limitatamente al triennio 2003-2005, pari a 10 milioni di
euro  per  l'anno  2003,  a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45
milioni  di euro per l'anno 2005, quale concorso dello Stato a fronte
degli oneri per interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia Spa
puo'  contrarre  sul  mercato, o derivanti dall'emissione di prestiti
obbligazionari emessi dalla medesima Sviluppo Italia.
   2.  Agli  oneri  di  cui al presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1
dell'articolo 61.
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, anche con riferimento all'articolo 61, con propri decreti,
le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  tra  le  pertinenti  unita'
previsionali  di base degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate.

      
              Note all'art. 83:
              - I  titoli  I  e  II del decreto legislativo 21 aprile
          2000,   n.   185  (Incentivi  all'autoimprenditorialita'  e
          all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della
          legge 17 maggio 1999, n. 144) recano, rispettivamente:
              "Titolo      I      -      Incentivi      in     favore
          dell'autoimprenditorialita'.
              Titolo II - Incentivi in favore dell'autoimpiego".

                               Art 84.
(Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti
                 locali e degli altri enti pubblici)

   1.  Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono
autorizzati  a  costituire  o  a  promuovere  la  costituzione, anche
attraverso   soggetti  terzi,  di  piu'  societa'  a  responsabilita'
limitata  con  capitale  iniziale  di  10.000 euro, aventi ad oggetto
esclusivo   la   realizzazione   di   una   o   piu'   operazioni  di
cartolarizzazione   dei  proventi  derivanti  dalla  dismissione  dei
rispettivi patrimoni immobiliari.
   2.  Si  applicano  le  disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7
dell'articolo   2  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
in  quanto  compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli
emessi  dalle  societa'  di  cui al comma 1 si applica il trattamento
stabilito  all'articolo  6,  comma  1, della legge 30 aprile 1999, n.
130.
   3.  I  beni  immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono
essere  trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite ai sensi
del comma 1 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa
delibera  dell'organo  competente  degli  enti proprietari secondo il
rispettivo ordinamento. La predetta delibera ha il contenuto previsto
al  comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.
Gli  onorari  notarili  relativi  al  trasferimento sono ridotti a un
terzo.
   4.  L'inclusione  dei  beni  nelle  delibere di cui al comma 3 non
modifica  il  regime  giuridico,  previsto  dagli articoli 823 e 829,
primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
   5.  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi  2,  7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo e 19 dell'articolo 3
del citato decreto-legge n. 351 del 2001.
   6.  Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai
beni  immobili  degli enti pubblici strumentali di regioni, province,
comuni  ed  altri  enti  locali  che  ne  facciano richiesta all'ente
territoriale  di  riferimento,  e  ai  beni  immobili  delle  aziende
sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere.  I  predetti  beni
immobili  sono  trasferiti a titolo oneroso dagli enti proprietari ai
rispettivi  enti territoriali di riferimento mediante atto pubblico o
scrittura  privata  autenticata.  Gli  onorari  notarili  relativi al
trasferimento sono ridotti a un terzo. Al trasferimento si applica la
disposizione   di   cui   al  comma  6  dell'articolo  2  del  citato
decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351.
   7. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i
beni immobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione delle
operazioni  di cartolarizzazione in conformita' alle disposizioni del
presente  articolo.  Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili
e'  corrisposto  agli  enti  i  cui  beni costituiscono oggetto delle
operazioni di trasferimento.
   8.    Gli    enti   che   intendono   realizzare   operazioni   di
cartolarizzazione   ai   sensi   del   presente   articolo  ne  danno
comunicazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze.
   9. All'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte
le  seguenti  parole: "ovvero di altri crediti dello Stato e di altri
enti pubblici".
   10.    La    destinazione   del   ricavo   delle   operazioni   di
cartolarizzazione effettuate ai sensi del comma 9 e' stabilita con le
modalita'  previste ai sensi del comma 5 del citato articolo 15 della
legge n. 448 del 1998.

      
                Note all'art. 84:
              -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
          integrale   degli   articoli   2  e  3,  del  decreto-legge
          25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti
          in   materia   di   privatizzazione  e  valorizzazione  del
          patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di sviluppo dei fondi
          comuni di investimento immobiliare):
              "Art.  2  (Privatizzazione  del  patrimonio immobiliare
          pubblico).  -  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze
          e' autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione,
          anche   attraverso  soggetti  terzi,  di  piu'  societa'  a
          responsabilita'  limitata  con  capitale iniziale di 10.000
          euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o
          piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti
          dalla  dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e
          degli  altri  enti  pubblici di cui all'art. 1. Le societa'
          possono  essere  costituite  anche con atto unilaterale del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze; non si applicano
          in  tale  caso  le  disposizioni  previste  dall'art. 2497,
          secondo  comma,  del  codice civile. Delle obbligazioni nei
          confronti  dei  portatori  dei  titoli  e  dei concedenti i
          finanziamenti  di  cui  al  comma  2, nonche' di ogni altro
          creditore    nell'ambito    di   ciascuna   operazione   di
          cartolarizzazione,  risponde  esclusivamente  il patrimonio
          separato  con  i  beni  e  diritti  di  cui  al comma 2. Il
          Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  riferisce  al
          parlamento  ogni  sei  mesi,  a  decorrere  dalla  data  di
          costituzione  delle  societa' di cui al presente comma, sui
          risultati economico-finanziari conseguiti.
              2.   Le  societa'  costituite  ai  sensi  del  comma  1
          effettuano  le  operazioni  di  cartolarizzazione, anche in
          piu' fasi, mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di
          finanziamenti.  Per ogni operazione sono individuati i beni
          immobili  destinati  al  soddisfacimento  dei  diritti  dei
          portatori  dei  titoli  e dei concedenti i finanziamenti. I
          beni   cosi'   individuati,   nonche'  ogni  altro  diritto
          acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione,
          dalle  societa'  ivi  indicate  nei confronti dello Stato e
          degli   altri  enti  pubblici  o  di  terzi,  costituiscono
          patrimonio  separato  a  tutti  gli effetti da quello delle
          societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
          Su  ciascun  patrimonio separato non sono ammesse azioni da
          parte  di  qualsiasi  creditore  diverso  dai portatori dei
          titoli  emessi  dalle  societa'  ovvero  dai  concedenti  i
          finanziamenti da esse reperiti.
              3.  Con  i  decreti  di cui al comma 1 dell'art. 3 sono
          disciplinati   i   casi   in   cui  i  titoli  emessi  e  i
          finanziamenti  reperiti  dalle  societa'  di cui al comma 1
          beneficiano  in tutto o in parte della garanzia dello Stato
          e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
              4.  Alle  societa'  di  cui  al comma 1 si applicano le
          disposizioni  contenute  nel titolo V del testo unico delle
          leggi  in  materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
          legislativo   1  settembre  1993,  n.  385,  ad  esclusione
          dell'art.  106,  commi  2,  3,  lettere  b)  e  c),  e 4, e
          dell'art.    107,    nonche'    le   corrispondenti   norme
          sanzionatorie  previste  dal titolo VIII del medesimo testo
          unico.
              5.  I  titoli  emessi  dalle societa' di cui al comma 1
          sono  assimilati  ai fini fiscali ai titoli di cui all'art.
          31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  601,  e si considerano emessi all'estero qualora
          siano   ammessi   a   quotazione   in   almeno  un  mercato
          regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento
          anche  sui  mercati  esteri. Gli interessi e altri proventi
          corrisposti  in  relazione  ai  finanziamenti effettuati da
          soggetti  non residenti, esclusi i soggetti residenti negli
          Stati   o   nei   territori   aventi   un   regime  fiscale
          privilegiato,  individuati  dal  decreto  4 maggio 1999 del
          Ministro  delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle societa' di cui
          al  comma  1  ai fini delle operazioni di cartolarizzazione
          ivi indicate, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
              6. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non e'
          soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale
          sulle    attivita'    produttive.    Le    operazioni    di
          cartolarizzazione  di  cui  al  comma  1  e tutti gli atti,
          contratti,  trasferimenti e prestazioni posti in essere per
          il  perfezionamento  delle stesse, nonche' le formalita' ad
          essi   connesse,  sono  esenti  dall'imposta  di  registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
          e  da  ogni  altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro
          tributo   o   diritto.   Ai   fini   dell'imposta  comunale
          sull'incremento  di  valore degli immobili, i trasferimenti
          di  beni  immobili  alle  societa'  costituite ai sensi del
          comma  1  non  si considerano atti di alienazione. Soggetti
          passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori
          individuati  ai  sensi del comma 1, lettera d), dell'art. 3
          per  tutta  la  durata  della  gestione,  nei limiti in cui
          l'imposta  era  dovuta  prima  del  trasferimento di cui al
          comma  1,  dell'art. 3. Non si applica la ritenuta prevista
          dai  commi  2  e  3 dell'art. 26 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
          ed altri proventi dei conti correnti bancari delle societa'
          di   cui   al   comma 1.   Sono  escluse  dall'applicazione
          dell'imposta  sul valore aggiunto le locazioni in favore di
          amministrazioni  dello  Stato, enti pubblici territoriali e
          altri soggetti pubblici.
              7.  Si  applicano le disposizioni della legge 30 aprile
          1999,  n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6
          dell'art.  2  della  medesima  legge,  la  riscossione  dei
          crediti  ceduti  e dei proventi derivanti dalla dismissione
          del  patrimonio  immobiliare  puo' essere svolta, oltre che
          dalle  banche  e dagli intermediari finanziari indicati nel
          citato  comma  6,  anche dallo Stato, dagli enti pubblici e
          dagli  altri  soggetti  il cui intervento e' previsto dalle
          disposizioni  del  presente decreto e dei decreti di cui al
          comma  1  dell'art.  3.  In  tale  caso  le  operazioni  di
          riscossione  non  sono  oggetto dell'obbligo di verifica di
          cui al medesimo comma 6.".
              "Art.  3  (Modalita' per la cessione degli immobili). -
          1. I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono
          essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite
          ai sensi del comma 1, dell'art. 2 con uno o piu' decreti di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze,    da   pubblicare   nella   Gazzetta   Ufficiale.
          L'inclusione  nei  decreti produce il passaggio dei beni al
          patrimonio   disponibile,   Con  gli  stessi  decreti  sono
          determinati:
                a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
          titolo  definitivo  a  fronte  del  trasferimento  dei beni
          immobili   e   le  modalita'  di  pagamento  dell'eventuale
          residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
                b) le      caratteristiche     dell'operazione     di
          cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
          il  pagamento  del  prezzo.  All'atto di ogni operazione di
          cartolarizzazione  e  nominato un rappresentante comune dei
          portatori  dei  titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
          in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
          titoli,   approva   le   modificazioni   delle   condizioni
          dell'operazione;
                c) l'immissione  delle societa' nel possesso dei beni
          immobili trasferiti;
                d) la  gestione  dei  beni  immobili trasferiti e dei
          contratti  accessori, da regolarsi in via convenzionale con
          criteri di remunerativita';
                e) le  modalita' per la valorizzazione e la rivendita
          dei beni immobili trasferiti.
              1-bis.  Per  quanto  concerne  i  beni immobili di enti
          pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
          concerto  con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
          di  particolare  valore  artistico  e storico i decreti del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze sono adottati di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali.
              2.  Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
          sensi  del  comma 1, i gestori degli stessi, individuati ai
          sensi  del  comma  1, lettera d), sono responsabili a tutti
          gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
          di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonche' per
          l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
              3.  E'  riconosciuto  in  favore  dei  conduttori delle
          unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  il  diritto  di
          opzione  per  l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di
          mandato  collettivo,  al  prezzo determinato secondo quanto
          disposto  dai  commi  7  e  8.  Le  modalita'  di esercizio
          dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
          1.  Sono  confermate  le  agevolazioni  di  cui  al comma 8
          dell'art.  6  del  decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
          104.
              4.  E'  riconosciuto  il  diritto  dei conduttori delle
          unita'   immobiliari   ad  uso  residenziale,  con  reddito
          familiare  complessivo  annuo  lordo,  determinato  con  le
          modalita'  previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978,
          n.  457,  e  successive  modificazioni,  inferiore a 19.000
          euro,  al rinnovo del contratto di locazione per un periodo
          di   nove  anni,  a  decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          contratto    successiva    al   trasferimento   dell'unita'
          immobiliare  alle  societa' di cui al comma 1, dell'art. 2,
          con  applicazione  del medesimo canone di locazione in atto
          alla  data  di  scadenza del contratto. Per le famiglie con
          componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
          il   limite   del   reddito  familiare  complessivo  lordo,
          determinato   con   le   modalita'   indicate  nel  periodo
          precedente,   e'   pari   a  22.000  euro.  Per  le  unita'
          immobiliari  occupate  da conduttori ultrasessantacinquenni
          e'  consentita  l'alienazione  della  sola nuda proprieta',
          quando  essi  abbiano  esercitato  il  diritto di opzione e
          prelazione  di  cui  al  comma  5  con  riferimento al solo
          diritto di usufrutto.
              5.  E'  riconosciuto il diritto di prelazione in favore
          dei    conduttori   delle   unita'   immobiliari   ad   uso
          residenziale, solo per il caso di vendita degli immobili ad
          un  prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il
          diritto  di  prelazione eventualmente spettante ai sensi di
          legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
          diverso  da  quello  residenziale  puo'  essere  esercitato
          unicamente  nel  caso di vendita frazionata degli immobili.
          La  vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
          in  cui  ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
          singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
          unita'.  Il  diritto  di  prelazione  sussiste  anche se la
          vendita  frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
          Le modalita' di esercizio della prelazione sono determinate
          con i decreti di cui al comma 1.
              6.  I  diritti dei conduttori sono riconosciuti se essi
          sono  in  regola  con il pagamento dei canoni e degli oneri
          accessori   e   sempre   che   non   sia   stata  accertata
          l'irregolarita'  della locazione. Sono inoltre riconosciuti
          i  diritti  dei  conduttori delle unita' immobiliari ad uso
          residenziale purche' essi o gli altri membri conviventi del
          nucleo  familiare non siano proprietari di altra abitazione
          adeguata  alle  esigenze del nucleo familiare nel comune di
          residenza.  I  diritti  di opzione e di prelazione spettano
          anche  ai  familiari  conviventi,  nonche'  agli  eredi del
          conduttore  con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
          oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
          di portineria.
              7.  Il  prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
          immobiliari  e'  determinato  in ogni caso sulla base delle
          valutazioni  correnti di mercato, prendendo a riferimento i
          prezzi  effettivi  di  compravendite  di  immobili e unita'
          immobiliari  aventi  caratteristiche  analoghe.  Le  unita'
          immobiliari  libere,  quelle  occupate  ad  uso  diverso da
          quello  residenziale  e  quelle ad uso residenziale, per le
          quali  i  conduttori  non  hanno  esercitato  il diritto di
          opzione  per  l'acquisto,  sono poste in vendita al miglior
          offerente  individuato  con  procedura  competitiva, le cui
          caratteristiche  sono  determinate  dai  decreti  di cui al
          comma  1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al
          comma 5.
              7-bis.  Ai  conduttori  delle unita' immobiliari ad uso
          diverso  da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
          blocco,  spetta  il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
          di   mandato   collettivo,  a  condizione  che  questo  sia
          conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
          delle  unita'  facenti parte del blocco oggetto di vendita.
          Il  prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
          procedura   competitiva.  Le  modalita'  ed  i  termini  di
          esercizio  del  diritto  di  opzione stabilito dal presente
          comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
              8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
          residenziale,  escluse  quelle di pregio ai sensi del comma
          13,  offerte  in  opzione  ai  conduttori che acquistano in
          forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
          unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
          medesimi   immobili   e'  altresi'  confermato  l'ulteriore
          abbattimento  di  prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
          in  favore  esclusivamente  dei conduttori che acquistano a
          mezzo  di  mandato  collettivo  unita'  immobiliari  ad uso
          residenziale  che rappresentano almeno l'80 per cento delle
          unita'  residenziali complessive dell'immobile, al netto di
          quelle libere.
              9.  La  determinazione  esatta del prezzo di vendita di
          ciascun   bene   immobile  e  unita'  immobiliare,  nonche'
          l'espletamento,  ove  necessario,  delle attivita' inerenti
          l'accatastamento   dei   beni   immobili  trasferiti  e  la
          ricostruzione   della   documentazione  ad  essi  relativa,
          possono  essere  affidati  all'Agenzia  del  territorio e a
          societa'   aventi   particolare   esperienza   nel  settore
          immobiliare,  individuate con procedura competitiva, le cui
          caratteristiche  sono  determinate  dai  decreti  di cui al
          comma 1.
              10.  I  beni immobili degli enti previdenziali pubblici
          ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
          all'art.   7   del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  e  successive  modificazioni,  che non sono stati
          aggiudicati  alla  data  del 31 ottobre 2001, sono alienati
          con le modalita' di cui al presente decreto.
              11.  I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
          diversi  da  quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
          venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
          modalita'  di  cui al presente decreto. La disposizione non
          si   applica   ai  beni  immobili  ad  uso  prevalentemente
          strumentale.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche
          sociali  emana  direttive  agli enti previdenziali pubblici
          per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
              12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
          corrisposto  agli  enti  previdenziali  titolari  dei  beni
          medesimi.  Le  relative  disponibilita'  sono  acquisite al
          bilancio  per  essere  accreditate  su  conti  di tesoreria
          vincolati  intestati  all'ente venditore; sulle giacenze e'
          riconosciuto  un  interesse  annuo  al  tasso  fissato  con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze. E'
          abrogato  il  comma  3  dell'art. 2 della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488. La copertura delle riserve tecniche e delle
          riserve  legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
          a   costituirle   e'   realizzata   anche   utilizzando  il
          corrispettivo di cui al comma 1, lettera a) e i proventi di
          cui  all'art.  4.  Viene  estesa  all'INPDAI la facolta' di
          accesso   alla   Tesoreria   centrale   dello   Stato   per
          anticipazioni  relative  al  fabbisogno  finanziario  delle
          gestioni   previdenziali,   ai  sensi  di  quanto  disposto
          dall'art.  16  della  legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
          dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
              13.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 1, su proposta
          dell'Osservatorio  sul  patrimonio  immobiliare  degli enti
          previdenziali,  di  concerto  con l'Agenzia del territorio,
          sono  individuati  gli  immobili  di pregio. Si considerano
          comunque  di pregio gli immobili situati nei centri storici
          urbani,  ad  eccezione di quelli individuati nei decreti di
          cui   al   comma 1,   su   proposta  dell'Osservatorio  sul
          patrimonio   immobiliare   degli   enti  previdenziali,  di
          concerto con l'Agenzia del territorio.
              14.  Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
          acquistati   per  effetto  dell'esercizio  del  diritto  di
          opzione  e  del  diritto  di  prelazione  prima  che  siano
          trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
              15.  Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
          dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
          di  servizi  o promuove accordi di programma per sottoporre
          all'approvazione  iniziative  per  la  valorizzazione degli
          immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di
          cui  al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
          agli  enti territoriali interessati dal procedimento di una
          quota,  non  inferiore al 5 per cento e non superiore al 15
          per  cento,  del ricavato attribuibile alla rivendita degli
          immobili valorizzati.
              16.  La  pubblicazione  dei  decreti  di cui al comma 1
          produce  gli  effetti  previsti  dall'art.  2644 del codice
          civile   in   favore   della   societa'   beneficiaria  del
          trasferimento.  Si  applica la disposizione di cui al comma
          4, dell'art. 1.
              17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
          terzi  sui  beni  immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
          non  si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
          esercitato  all'atto della successiva rivendita dei beni da
          parte  delle  societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
          le    successive   rivendite   non   sono   soggetti   alle
          autorizzazioni  previste  dal testo unico di cui al decreto
          legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
          dal  comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
          territoriali,  e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
          n.  448,  come  modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
          2001,  n.  136,  concernente la proposizione di progetti di
          valorizzazione  e  gestione  di  beni  immobili statali. Le
          amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
          e  gli  altri  soggetti  pubblici non possono in alcun caso
          rendersi  acquirenti  dei  beni immobili di cui al presente
          decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
          comma  non  si  applica agli enti pubblici territoriali che
          intendono  acquistare beni immobili ad uso non residenziale
          per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi.
              18.  Lo  Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
          dalla  consegna  dei documenti relativi alla proprieta' dei
          beni  e  alla  regolarita'  urbanistica-edilizia e fiscale.
          Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
          decreti  di  cui  al comma 1 puo' essere disposta in favore
          delle  societa'  beneficiarie del trasferimento la garanzia
          di  un  valore  minimo  dei  beni  ad esse trasferiti e dei
          canoni di locazione.
              19.   Per  la  rivendita  dei  beni  immobili  ad  esse
          trasferiti,  le  societa' sono esonerate dalla garanzia per
          vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
          alla    proprieta'    dei    beni    e   alla   regolarita'
          urbanistica-edilizia  e fiscale. La garanzia per vizi e per
          evizione  e  a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
          proprietario  del  bene  prima  del  trasferimento a favore
          delle  societa'.  Le  disposizioni di cui all'art. 2, comma
          59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle
          rivendite  da parte delle societa' di tutti i beni immobili
          trasferiti  ai  sensi  del  comma  1.  Gli onorari notarili
          relativi  alla  vendita  dei  beni  immobiliari  di  cui al
          presente  articolo  sono  ridotti  alla  meta'.  La  stessa
          riduzione   si   applica   agli  onorari  notarili  per  la
          stipulazione  di  mutui  collegati  agli  atti  di  vendita
          medesimi,  anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
          unico  di  cui  al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
          385.  In  caso di cessione ai conduttori detti onorari sono
          ridotti  al  25 per cento. I notai, in occasione degli atti
          di  rivendita,  provvederanno  a  curare  le  formalita' di
          trascrizione,  di  intavolazione  e  di  voltura  catastale
          relative  ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1
          e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo
          se le stesse non siano state gia' eseguite.
              20.  Le  unita'  immobiliari definitivamente offerte in
          opzione  entro  il  26 settembre  2001  sono vendute, anche
          successivamente  al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
          condizioni  indicati  nell'offerta.  Le unita' immobiliari,
          escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
          per  le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
          in  opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
          il  31 ottobre  2001  a  mezzo  di lettera raccomandata con
          avviso  di  ricevimento,  sono  vendute  al  prezzo  e alle
          condizioni  determinati in base alla normativa vigente alla
          data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto.
          Per  gli  acquisti  in  forma  non individuale, l'ulteriore
          abbattimento  di prezzo di cui al secondo periodo del comma
          8  e'  confermato  limitatamente ad acquisti di sole unita'
          immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
          l'80   per  cento  delle  unita'  residenziali  complessive
          dell'immobile, al netto di quelle libere.".
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge
          30 aprile     1999,     n.    130    (Disposizioni    sulla
          cartolarizzazione dei crediti):
              "1.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  ai titoli
          indcati  nell'art.  5  si  applica  lo  stesso  trattamento
          stabilito per obbligazioni emesse dalle societa' per azioni
          con  azioni  negoziate in mercati regolamentati' italiani e
          per  titoli  similari, ivi compreso il trattamento previsto
          dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.".
              -  Si  riporta il testo degli articoli 823 e 829, primo
          comma, del codice civile:
              "Art.  823 (Condizione giuridica del demanio pubblico).
          -  I  beni  che  fanno  parte  del  demanio  pubblico, sono
          inalienabili  e  non  possono  formare oggetto di diritti a
          favore  di  terzi,  se  non nei modi e nei limiti stabiliti
          dalle leggi che li riguardano.
              Spetta  all'autorita' amministrativa la tutela dei beni
          che  fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia
          di  procedere  in  via  amministrativa,  sia di valersi dei
          mezzi  ordinari  a  difesa  della proprieta' e del possesso
          regolati dal presente codice.".
              "Art.   829   (Passaggio   di   beni   dal  demanio  al
          patrimonio).  Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al
          patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita'
          amministrativa.  Dell'atto  deve essere dato annunzio nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
              (Omissis).".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 15, comma 1, della
          legge  23 dicembre  1998,  n. 448 (Per l'argomento v. nelle
          note   all'art.   31),  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, nonche' il comma 5 del predetto art. 15:
              "1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze e'
          autorizzato  a  costituire  o a promuovere la costituzione,
          anche   attraverso   soggetti  terzi,  di  una  societa'  a
          responsabilita'  limitata  con capitale sociale iniziale di
          10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di
          una  o  piu'  operazioni  di  cartolarizzazione dei crediti
          d'imposta  e  contributivi  ovvero  di  altri crediti dello
          Stato  e  di  altri  enti  pubblici. Ai crediti futuri sono
          assimilati   altri   proventi   di  natura  non  tributaria
          appartenenti allo Stato. La societa' puo' essere costituita
          anche  con  atto  unilaterale del Ministero dell'economia e
          delle   finanze;   non   si   applicano  in  tale  caso  le
          disposizioni  previste  dall'art.  2497, secondo comma, del
          codice  civile.  Delle obbligazioni risponde, nei confronti
          dei  portatori  dei titoli e dei concedenti i finanziamenti
          di  cui  al  comma  3,  nonche'  di  ogni  altro creditore,
          nell'ambito  di  ciascuna  operazione di cartolarizzazione,
          esclusivamente  il  patrimonio  separato  con  i  beni  e i
          diritti di cui al comma 4.
              (Omissis).
              5.  Il  ricavo delle operazioni di cessione dei crediti
          di  imposta  viene  destinato  al  rimborso  dei  debiti di
          imposta  o  in alternativa, secondo modalita' da definirsi,
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
              (Omissis).".

                              Art. 85.
         (Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)

   1.   Al   fine   di   tutelare   l'originalita'   del   patrimonio
storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione
dei   loro   prodotti  protetti  con  "denominazione  di  origine"  o
"indicazione  geografica"  ai  sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92
del   Consiglio,  del  14  luglio  1992,  ed  in  accoglimento  della
raccomandazione  n.  1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3
settembre  2002,  e'  istituito  presso  il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a
fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna" seguita
dall'indicazione    geografica   del   territorio   interessato,   da
attribuire,  sentite  le  comunita'  montane  interessate,  alle sole
produzioni  agroalimentari  originate  nei  comuni montani per quanto
riguarda  sia  tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la
provenienza della materia prima.
   2.  Le  produzioni  di  cui  al  comma  1  possono fregiarsi della
menzione  aggiuntiva  anche  se aggregate a piu' vasti comprensori di
consorzi di tutela.
   3.  L'iscrizione  all'Albo  di  cui  al  comma  1  per l'uso della
menzione  "prodotto  nella montagna" e' esente dai diritti annuali di
segreteria.
   4.  In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30
aprile  1962,  n.  283, e successive modificazioni, e con riferimento
alle  strutture  artigianali  destinate alla preparazione di prodotti
alimentati  tipici situate in comuni montani ad alta marginalita', le
regioni  possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari
per   il  rilascio  della  relativa  autorizzazione,  salva  comunque
l'esigenza   di   assicurare  l'igiene  completa  degli  alimenti  da
accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.
   5. L'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' abrogato.

      
                 Note all'art. 85:
              -  Il  regolamento  (CEE)  n. 2081/92 del Consiglio del
          14 luglio  1992, relativo alla protezione delle indicazioni
          geografiche  e  delle  denominazioni d'origine dei prodotti
          agricoli   ed  alimentari,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europea 24 luglio 1992, n. L/208.
              -   La   Raccomandazione  n.  1575/2002  approvata  dal
          Consiglio  d'Europa  il  3 settembre 2002 e' disponibile su
          sito internet www.coe.int
              -  Il  testo dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n.
          283,  recante "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e
          262  del  testo  unico  delle leggi sanitarie approvato con
          regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica
          della  produzione e della vendita delle sostanze alimentari
          e delle bevande", e' il seguente:
              "Art.  2.  - L'esercizio di stabilimenti, laboratori di
          produzione,  preparazione  e  confezionamento,  nonche'  di
          depositi    all'ingrosso   di   sostanze   alimentari,   e'
          subordinato ad autorizzazione sanitaria.
              Il   rilascio  ditale  autorizzazione  e'  condizionato
          dall'accertamento dei requisiti igienico - sanitari, sia di
          impianto,  che  funzionali,  previsti  dalle  leggi  e  dai
          regolamenti.
              I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonche' dei
          depositi   all'ingrosso,   di  cui  al  primo  comma,  gia'
          esistenti  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,  debbono,  nel termine di tre mesi dalla detta data,
          richiedere  la  prescritta  autorizzazione sanitaria, anche
          nel   caso   che  fossero  in  possesso  di  autorizzazioni
          rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.
              I  contravventori  sono  puniti  con  l'ammenda da lire
          300.000 a lire 1.500.000.".

                              Art. 86.
(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici
              di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219)

   1.   Al   fine   della   definitiva   chiusura   degli  interventi
infrastrutturali  di  cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981,
n.  219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, e'
nominato,  con  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive, un
commissario  ad  acta  che  provvede  alla realizzazione in regime di
concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al
completamento   del   programma,   le  cui  opere  siano  state  gia'
individuate  e  la  cui  progettazione gia' affidata alla data del 28
febbraio  1991.  Il  commissario provvede altresi' alla realizzazione
degli  interventi  resi  necessari  da  eventi naturali eccezionali e
riferiti  ad  opere  non  ancora  consegnate  in  via  definitiva  al
destinatario  finale,  nonche'  alla  consegna definitiva delle opere
collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.
   2.  Sono  revocate le concessioni per la realizzazione di opere di
viabilita', finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i
cui  lavori  alla  data  del  31 dicembre 2001 non abbiano conseguito
significativi  avanzamenti  da almeno tre anni. Il commissario di cui
al  comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, il completamento
della  realizzazione  delle  opere suddette con le modalita' ritenute
piu'  vantaggiose  per  la  pubblica amministrazione sulla base della
medesima  disciplina  straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219, e ne cura l'esecuzione.
   3. Il commissario, nel dare avvio alle attivita' di cui ai commi 1
e  2, valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il
CIPE  per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con le
regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad
esse  assegnati.  All'onere  per il compenso del commissario e per il
funzionamento  della  struttura  di supporto composta da personale in
servizio  presso  il  Ministero  delle  attivita'  produttive, per un
massimo   di   300.000   euro  annui,  si  provvede  a  valere  sulle
disponibilita'  del  Ministero delle attivita' produttive di cui alla
contabilita'  speciale  1728,  che  saranno  versate  all'entrata del
bilancio  dello  Stato per la successiva riassegnazione allo stato di
previsione del predetto Ministero.

      
                  Note all'art. 86:
              -  Il testo dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n.
          219,conversione    in   legge,   con   modificazioni,   del
          decreto-legge  19 marzo  1981,  n.  75,  recante  ulteriori
          interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
          sismici    del novembre    1980    e   del febbraio   1981.
          Provvedimenti  organici  per la ricostruzione e lo sviluppo
          dei territori colpiti, pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  18 maggio  1981,  n.  134, e' il
          seguente:
              "Art. 32 (Aree da destinare agli impianti industriali).
          -  Le  regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni
          dall'entrata   in   vigore   della   presente   legge,  per
          incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola
          dimensione,    nonche'   quelli   commerciali   di   ambito
          sovracomunale,  individuano  le  aree a tal fine destinate.
          L'individuazione  di  tali  aree e' effettuata, su proposta
          delle  comunita'  montane interessate, con riferimento alle
          zone  disastrate,  in coerenza con gli indirizzi di assetto
          territoriale  della regione e con l'obiettivo di assicurare
          l'occupazione   degli   abitanti   di  tali  zone.  Per  la
          progettazione  ed  attuazione  di tutte le opere necessarie
          all'insediamento  e  ai servizi di impianti industriali, le
          comunita'  montane  interessate  provvedono con il fondo di
          cui all'art. 3.
              In  tali  aree le iniziative dirette alla realizzazione
          di  nuovi  stabilimenti industriali con investimenti fino a
          20  miliardi  e  le  cui  domande siano presentate entro il
          30 giugno  1982  agli  istituti  di credito a medio termine
          sono  ammesse  alle  sole agevolazioni finanziarie previste
          dal precedente art. 21.
              Le    agevolazioni    sono    concesse   dal   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, previa
          istruttoria  tecnica degli istituti abilitati all'esercizio
          del credito industriale a medio e lungo termine.
              Le domande devono indicare il termine entro il quale le
          iniziative saranno realizzate. Trascorso detto termine, per
          ragioni non dipendenti da forza maggiore e, ove l'opera non
          abbia  raggiunto  il  90 per cento della sua realizzazione,
          sara' pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa
          diffida all'interessato.".

                              Art. 87.
                        (Banconote e monete)

   1.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n.
96,  e'  inserito  il  seguente: "1-bis. Le banconote in lire possono
essere  convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non
oltre il 28 febbraio 2012".
   2. Dopo il comma 1 dell'articolo 52-ter del decreto legislativo 24
giugno  1998,  n.  213, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le monete in
lire  possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca
d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012".
   3. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle
monete  in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile
1997,  n.  96,  e  all'articolo  52-ter,  comma 1, del citato decreto
legislativo  24  giugno 1998, n. 213, anche ai fini della conversione
in euro di cui ai commi 1 e 2.
   4.  Entro  il  31  gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle
finanze  e  la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote
in  lire  che si prevede non saranno presentate per la conversione in
euro  entro  il  28  febbraio  2012.  Il  65  per  cento dell'importo
risultante   dalla  stima  predetta  sara'  corrisposto  dalla  Banca
d'Italia  all'erario  entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento
dell'importo  risultante  dalla  stima  sara' corrisposto dalla Banca
d'Italia   all'erario   entro   il  31  gennaio  2008,  tenuto  conto
dell'andamento  dei  rimborsi  effettuati.  L'importo  residuo  delle
banconote  in lire non presentate per la conversione in euro entro il
28  febbraio  2012  sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario
entro il 31 marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore delle banconote
in  lire  presentate  per  il  rimborso eccedesse gli importi versati
all'erario,  la  Banca  d'Italia provvedera' alla conversione in euro
utilizzando  le  disponibilita' del conto di cui all'articolo 4 della
legge 26 novembre 1993, n. 483.
   5.  E'  autorizzata  la  coniazione  e  l'emissione  di monete per
collezionisti  aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10,
20 e 50 euro. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze
sono   determinate  le  caratteristiche  tecniche  ed  artistiche,  i
contingenti  e la data dalla quale le monete di cui al presente comma
avranno corso legale in Italia.

      
               Note all'art. 87:
              - Il testo dell'art. 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96
          (Norme  in  materia  di circolazione monetaria), cosi' come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' la segente:
              "Art. 3 (Prescrizione delle banconote e dei biglietti a
          debito  dello  Stato).  -  1. Le banconote ed i biglietti a
          debito  dello  Stato  si  prescrivono  a favore dell'Erario
          decorsi  dieci  anni  dalla  data  di  cessazione del corso
          legale.
              1-bis. Le  banconote  in lire possono essere convertite
          in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il
          28 febbraio 2012.
              2.  In  deroga  a  quanto  stabilito  dal  comma  1, le
          banconote  ed  i  biglietti dello Stato per i quali e' gia'
          stata  disposta  da  almeno  cinque  anni la cessazione del
          corso  legale  si  prescrivono  a  favore  dell'Erario  nel
          termine  di  cinque  anni  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge".
              -  Il  testo dell'art. 52 - ter del decreto legislativo
          24 giugno  1998,  n.  213  (Disposizioni per l'introduzione
          dell'euro  nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1,
          comma  1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433), cosi' come
          modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art.  52-ter (Prescrizione delle monete metalliche). -
          1. Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario
          decorsi  dieci  anni  dalla  data  di  cessazione del corso
          legale.
              1 - bis. Le monete in lire possono essere convertite in
          euro  presso  le  filiali della Banca d'Italia non oltre il
          28 febbraio 2012".
              - Il testo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1993, n.
          483 (Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la
          Banca  d'Italia  per  il  servizio  di tesoreria e modifica
          della  disciplina  della  riserva  obbligatoria  degli enti
          creditizi) e' il seguente:
              "Art.  4.  -  1. Non  appena completato il collocamento
          dell'emissione  di  cui  all'art.  3,  il  saldo  del conto
          transitorio  di  cui al medesimo art. 3 viene trasferito in
          un  conto  istituito  presso  la Banca d'Italia, denominato
          "Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria , e
          utilizzato  per  assicurare  il  regolare  svolgimento  del
          servizio medesimo.
              2. Sul conto "Disponibilita' del Tesoro per il servizio
          di  tesoreria vengono giornalmente registrate le operazioni
          di  introito  e  di  pagamento  connesse con il servizio di
          tesoreria,  effettuate  dalle  sezioni  di  tesoreria della
          Banca d'Italia.
              3.  Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di
          ogni  semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale
          a  quello  medio  dei  buoni ordinari del tesoro emessi nel
          semestre  precedente.  Con decreti dei Ministro dei Tesoro,
          viene  stabilito l'eventuale importo differenziale a carico
          della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione
          dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e
          quello  relativo ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, fino
          al loro rimborso.
              4.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato,  ove lo
          ritenga  opportuno,  sentita la Banca d'Italia, ad assumere
          direttamente  la  gestione,  nell'ambito  del  servizio  di
          tesoreria  dello  Stato, dei fondi disponibili nel conto di
          cui al comma 1, o a procedere secondo il disposto dell'art.
          2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104.
              5.  Sul  predetto  conto  non  sono  ammessi sequestri,
          pignoramenti,  opposizioni  o  altre  misure cautelari. Non
          sono  altresi' ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni
          o  altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed
          ai   partecipanti  al  collocamento  dei  titoli  di  Stato
          risultati  assegnatari  in sede d'asta e volti a colpire il
          ricavato  di  tale  collocamento  non  ancora  affluito  al
          predetto  conto.  Gli  atti  compiuti  in  violazione della
          presente  norma  sono  nulli  e  la  nullita'  deve  essere
          rilevata  d'ufficio  dal  giudice. Tali atti non comportano
          pertanto  alcun  onere di accantonamento sulle giacenze del
          conto  e  sulle  somme  rivenienti  dal collocamento di cui
          sopra".

                              Art. 88.
            (Disposizioni concernenti i consorzi agrari)

   1.  All'articolo  4  della  legge  28  ottobre  1999,  n.  410,  e
successive  modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.
I  provvedimenti  di  cui  agli  articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del
codice  civile sono adottati dal Ministero delle attivita' produttive
di  concerto  con  il Ministero delle politiche agricole e forestali,
che  assicura  il monitoraggio economico e finanziario sull'attivita'
dei   consorzi   agrari,   anche   in  funzione  dell'emanazione  dei
provvedimenti di cui al presente comma".
   2.  All'articolo  5  della  legge  28  ottobre  1999,  n.  410, e'
aggiunto,  in fine, il seguente comma: "7-bis. Nel caso in cui per la
presentazione  del  concordato  ai  sensi dell'articolo 214 del regio
decreto   16  marzo  1942,  n.  267,  il  Ministero  delle  attivita'
produttive,  di  concerto con il Ministero delle politiche agricole e
forestali,  abbia  disposto  la  nomina  di un commissario ad acta in
sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare
l'efficiente  gestione  del  consorzio  stesso  e  la  ricostituzione
ordinaria  degli  organi  sociali,  apportando le opportune modifiche
statutarie,  in  linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai
consorzi  agrari,  puo'  essere  nominato,  con  le  modalita' di cui
all'articolo  4,  comma  2,  della  presente  legge  e per una durata
massima   di  dodici  mesi,  un  commissario  con  i  poteri  di  cui
all'articolo 2543 del codice civile".

      
                  Note all'art. 88:
              -  La  legge  28 ottobre  1999,  n.  410,  reca  "Nuovo
          ordinamento dei consorzi agrari".
              - L'art. 4, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          cosi' recita:
              "Art.  4  (Vigilanza).  -  1.  I  consorzi  agrari sono
          sottoposti  alla vigilanza di cui all'art. 1 e seguenti del
          decreto   legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato
          14 dicembre  1947,  n.  1577,  e  successive modificazioni,
          nonche'  alla  certificazione di bilancio qualora ricorrano
          le  condizioni  di  cui  all'art. 15 della legge 31 gennaio
          1992,  n.  59.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  e' tenuto ad inviare una informativa semestrale al
          Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali  sulla
          gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'art.
          11.
              2.  I  provvedimenti  di  cui agli articoli 2540, 2543,
          2544  e  2545 del codice civile sono adottati dal Ministero
          delle  attivita'  produttive  di  concerto con il Ministero
          delle  politiche  agricole  e  forestali,  che  assicura il
          monitoraggio  economico  e  finanziario  sull'attivita' dei
          consorzi  agrari,  anche  in  funzione  dell'emanazione dei
          provvedimenti di cui al presente comma".
              -  Gli  articoli 2540,  2543,  2544  e  2545 del codice
          civile cosi' recitano:
              "Art.  2540  (Insolvenza). - Qualora le attivita' della
          societa',  anche  se  questa  e' in liquidazione, risultino
          insufficienti  per  il  pagamento  dei  debiti, l'autorita'
          governativa  alla  quale spetta il controllo sulla societa'
          puo'  disporre la liquidazione coatta amministrativa [disp.
          att. c.c. 105].
              Sono   tuttavia  soggette  al  fallimento  le  societa'
          cooperative  che hanno per oggetto un'attivita' commerciale
          [c.c. 2195], salve le disposizioni delle leggi speciali".
              "Art.  2543  (Gestione  commissariale).  -  In  caso di
          irregolare   funzionamento   delle   societa'  cooperative,
          l'autorita'  governativa puo' revocare gli amministratori e
          i  sindaci,  e  affidare  la  gestione  della societa' a un
          commissario  governativo,  determinandone  i  poteri  e  la
          durata.  Ove  l'importanza  della  societa'  cooperativa lo
          richieda,  l'autorita'  governativa  puo'  nominare un vice
          commissario   che   collabora   con  il  commissario  e  lo
          sostituisce in caso di impedimento.
              Al commissario governativo possono essere conferiti per
          determinati  atti  anche  i  poteri  dell'assemblea,  ma le
          relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
          dell'autorita' governativa [c.c. 2542].".
              "Art.  2544 (Scioglimento per atto dell'autorita). - Le
          societa'   cooperative,   che   a  giudizio  dell'autorita'
          governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi
          per   cui  sono  state  costituite,  o  che  per  due  anni
          consecutivi  non hanno depositato il bilancio annuale [c.c.
          2516],  o  non  hanno  compiuto  atti  di gestione, possono
          essere    sciolte    con    provvedimento    dell'autorita'
          governativa,  da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese [c.c.
          2188, 2511]. Le societa' cooperative edilizie di abitazione
          e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei
          termini  prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni
          sono   sciolti   di   diritto  e  perdono  la  personalita'
          giuridica.
              Se   vi   e'   luogo  a  liquidazione,  con  lo  stesso
          provvedimento   sono   nominati   uno   o  piu'  commissari
          liquidatori [c.c. 2542].".
              "Art.  2545  (Sostituzione  dei liquidatori). - In caso
          d'irregolarita'  o  di  eccessivo ritardo nello svolgimento
          della  liquidazione  ordinaria di una societa' cooperativa,
          l'autorita' governativa puo' sostituire i liquidatori o, se
          questi sono stati nominati dall'autorita' giudiziaria, puo'
          chiederne la sostituzione al tribunale [c.c. 2516, 2542].".
              -  La  legge  28 ottobre  1999,  n.  410,  reca  "Nuovo
          ordinamento dei consorzi agrari".
              - L'art. 5, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          cosi' recita:
              "Art.   5   (Disposizioni   particolari).   -   1.   Le
          disposizioni  di  cui  alla  presente  legge  devono essere
          recepite   negli   statuti  dei  consorzi  agrari,  con  le
          modalita'  e  le  maggioranze previste per le deliberazioni
          delle  assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              2.  La  Federconsorzi,  a  seguito della esecuzione del
          concordato   preventivo  in  corso,  e'  sciolta  ai  sensi
          dell'art. 2544 del codice civile.
              3.   I   consorzi   agrari  conservano  l'inquadramento
          previdenziale  nella categoria di riferimento stabilita nel
          decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.
              4. Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge l'autorita' amministrativa che vigila
          sulla  liquidazione  revoca  l'autorizzazione all'esercizio
          provvisorio    dell'impresa    dei   consorzi   agrari   in
          liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo
          sia  stata  presentata ed autorizzata domanda di concordato
          ai  sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267,  o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione
          di  azienda  o  di  ramo  d'azienda  in  favore di un altro
          consorzio   agrario  o  di  societa'  cooperativa  agricola
          operanti  nella stessa regione o in regione confinante, che
          siano  in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede
          nella  titolarita'  delle  attivita'  d'impresa cedute, ivi
          compresi  i contratti di locazione di immobili e le licenze
          di commercio e di produzione.
              5.   Nel  caso  in  cui  le  operazioni  connesse  alla
          procedura  di  concordato  di  cui  all'art.  214 del regio
          decreto  16 marzo  1942,  n. 267, o alle cessioni di cui al
          comma  4,  comportino  effetti sui livelli occupazionali il
          consorzio  interessato puo' richiedere, per la durata di un
          biennio,  l'intervento  della  cassa  integrazione guadagni
          straordinaria   per  riorganizzazione  aziendale  ai  sensi
          dell'art.   1   della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  e
          successive  modificazioni, indipendentemente dai periodi di
          cassa   integrazione   guadagni  straordinaria  di  cui  il
          consorzio abbia gia' usufruito.
              6.  Per  i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in
          servizio  alla  data  del  1 gennaio 1997 e successivamente
          collocati  in  mobilita' e per i lavoratori che, in base ai
          piani   di   riorganizzazione   aziendale,   non  rientrano
          nell'organico  aziendale,  il Comitato per il coordinamento
          delle  iniziative  per  l'occupazione di cui al decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del 15 settembre
          1992,  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con
          i  Ministeri  competenti,  sentita la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  fra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali,
          individua  le modalita' di ricollocazione di tale personale
          presso   enti  pubblici  e  privati  operanti  nel  settore
          agricolo   e  dei  servizi  all'agricoltura,  anche  previa
          riqualificazione  professionale dei lavoratori interessati.
          Alle  imprese private che assumono detti lavoratori saranno
          applicate  le  agevolazioni contributive previste dall'art.
          8,  commi  2  e  4,  e  dall'art.  25, comma 9, della legge
          23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
              7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 6,
          valutato  in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999 e
          2000,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999
          -  2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo  speciale dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica per l'anno finanziario 1999, allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero per le politiche agricole.
              7  -  bis.  Nel  caso  in  cui per la presentazione del
          concordato   ai  sensi  dell'art.  214  del  regio  decreto
          16 marzo   1942,  n.  267,  il  Ministero  delle  attivita'
          produttive,  di  concerto  con il Ministero delle politiche
          agricole  e  forestali,  abbia  disposto  la  nomina  di un
          commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del
          consorzio,  al fine di assicurare l'efficiente gestione del
          consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi
          sociali,  apportando  le opportune modifiche statutarie, in
          linea  con  gli  scopi  anche  pubblicistici  assegnati  ai
          consorzi  agrari, puo' essere nominato, con le modalita' di
          cui  all'art.  4,  comma  2, della presente legge e per una
          durata  massima di dodici mesi, un commissario con i poteri
          di cui all'art. 2543 del codice civile.".
              -  Il  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  reca:
          "Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta  amministrativa (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          6 aprile 1942, n. 81).
              - L'art. 214 cosi' recita:
              "Art.  214 (Concordato). - Dopo il deposito dell'elenco
          previsto   dall'art.   209  l'autorita'  che  vigila  sulla
          liquidazione,   su   parere  del  commissario  liquidatore,
          sentito   il  comitato  di  sorveglianza  puo'  autorizzare
          l'impresa  in  liquidazione  a  proporre  al  tribunale  un
          concordato,  osservate le disposizioni dell'art. 152, se si
          tratta di societa'.
              La proposta di concordato deve indicare le condizioni e
          le eventuali garanzie. Essa e' depositata nella cancelleria
          del  tribunale col parere del commissario liquidatore e del
          comitato  di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte
          dall'autorita'  che vigila sulla liquidazione. Entro trenta
          giorni  dal  deposito  gli  interessati  possono presentare
          nella   cancelleria   le   loro   opposizioni  che  vengono
          comunicate al commissario.
              Il  tribunale,  sentito  il  parere  dell'autorita' che
          vigila   sulla   liquidazione,  decide  sulla  proposta  di
          concordato,  tenendo  conto delle opposizioni, con sentenza
          in   camera  di  consiglio.  La  sentenza  che  approva  il
          concordato e' pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre
          forme che sono stabilite dal tribunale.
              Contro   la   sentenza,   che  approva  o  respinge  il
          concordato,   l'impresa  in  liquidazione,  il  commissario
          liquidatore   e   gli  opponenti  possono  appellare  entro
          quindici  giorni dall'affissione. La sentenza e' pubblicata
          a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in
          cassazione decorre dall'affissione.
              Il   commissario   liquidatore   con  l'assistenza  del
          comitato   di   sorveglianza,  sorveglia  l'esecuzione  del
          concordato".

                              Art. 89.
(Contributo  per  l'acquisto  o  il  noleggio  di  ricevitori  per la
televisione  digitale  terrestre  e  per  l'accesso  o larga banda ad
                              Internet)

   1.   Per   l'anno   2003,   in  sostituzione  di  quanto  previsto
dall'articolo  22  della  legge  5  marzo  2001,  n. 57, alle persone
fisiche,  ai  pubblici  esercizi  e  agli  alberghi  che acquistano o
noleggiano  un  apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali
televisivi  in  tecnica  digitale  terrestre (T-DVB) e la conseguente
interattivita',  e'  riconosciuto  un  contributo  statale pari a 150
euro.
   2.  Un  contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto
alle  persone  fisiche  o  giuridiche  che  acquistano o noleggiano o
de-tengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la
ricezione  a  larga  banda  dei  dati  via Internet. Il contributo e'
corrisposto   mediante   uno   sconto  di  ammontare  corrispondente,
praticato  sull'ammontare  previsto  nei  contratti di abbonamento al
servizio  di  accesso  a larga banda ad Internet, stipulati dopo il 1
dicembre 2002.
   3.   Nel   caso   dell'acquisto,  il  contributo  e'  riconosciuto
immediatamente   sulle  prime  bollette  di  pagamento  e  fino  alla
concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in
comodato,  il  cui contratto deve avere durata annuale, il contributo
e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
   4.  La  concessione  dei  contributi  previsti  ai  commi 1 e 2 e'
disposta  entro  il  limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno
2003  a  valere  sulle  disponibilita', utilizzabili sulla base della
vigente  normativa  contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
   5.  Con  decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il  Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del contributo.
   6.  Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e'  stabilita  la  disciplina  dei  contributi  inerenti alle licenze
individuali   e   alle  autorizzazioni  generali  per  i  servizi  di
telecomunicazione  ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei
commi  20  e 21 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
   7.  Fino  all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma
la  disciplina  transitoria  di  cui  al  decreto  del Ministro delle
comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
32 del 7 febbraio 2002.

      
                 Note all'art. 89:
              -  L'art.  22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante:
          "Disposizioni  in  materia  di  apertura  e regolazione dei
          mercati", e' il seguente:
              "Art.  22  (Contributo  per  l'acquisto di ricevitori -
          decodificatori  e  disposizioni in favore della ricerca nel
          campo  delle  comunicazioni). - 1. Alle persone fisiche, ai
          pubblici  esercizi  ed  agli  alberghi  che  acquistano  un
          apparato   ricevitore-decodificatore  per  la  ricezione  e
          trasmissione  di  dati,  di  programmi digitali con accesso
          condizionato  e  di  programmi  radiotelevisivi digitali in
          chiaro    conforme    alle    caratteristiche   determinate
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
          del decreto - legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 marzo 1999, n. 78, nonche'
          alle   persone  fisiche  e  giuridiche  che  acquistano  un
          apparato  di  utente  per  la trasmissione e la ricezione a
          larga  banda  dei dati via Internet e' riconosciuto per una
          sola volta un contributo statale fino a lire 150.000 fino a
          concorrenza  di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31
          miliardi  per  l'anno  2001, lire 113,1 miliardi per l'anno
          2002  e  lire  25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del
          Ministro  delle  comunicazioni, di concerto con il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,    previo    parere    delle   competenti
          Commissioni  parlamentari,  sono  definite  le modalita' di
          erogazione  del  contributo ai fini del rispetto dei limiti
          di stanziamento.
              2.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 1 si
          provvede,   per   l'anno   2000,   mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2000 - 2002, nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  2000,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  delle  comunicazioni, e, per ciascuno degli anni
          2001,  2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001
          -  2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base di
          conto  capitale  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica  per  l'anno  2001,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero delle comunicazioni.
              3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel
          settore  di  cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle
          comunicazioni   e'   autorizzato   il   limite  di  impegno
          quindicennale  di  lire  6.000  milioni  annue  a decorrere
          dall'anno 2001.
              4.  I  soggetti  di  alta  specializzazione che operano
          prevalentemente   per   il  conseguimento  delle  finalita'
          pubbliche  nel  campo  delle comunicazioni, con particolare
          riferimento  ai  programmi  di ricerca mirati allo sviluppo
          della  tecnologia  nel  settore  di  cui al comma 1, ovvero
          attinenti  alle  politiche  di  allocazione ed assegnazione
          dello   spettro   radio  e  di  gestione  efficiente  delle
          frequenze  sia  radiomobili  che  televisive,  nonche' allo
          studio dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute
          dei  cittadini  e  sull'ambiente, individuati dal Ministero
          delle   comunicazioni,   sono   autorizzati   a   contrarre
          operazioni  finanziarie  il cui ammontare e' correlato alla
          quota  limite  di  impegno  agli  stessi  assegnata  con il
          medesimo provvedimento di individuazione.
              5.   Il   Ministero   delle  comunicazioni  corrisponde
          direttamente   agli   istituti   finanziari   le  quote  di
          ammortamento  per  capitale  e  per interessi relative alle
          operazioni finanziarie di cui al comma 4.
              6.    All'onere    derivante    dall'attuazione   delle
          disposizioni  di  cui  ai commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000
          milioni,  a  decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  2001  -  2003,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno    2001,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento     relativo     al     Ministero    delle
          comunicazioni".
              -  Il testo dell'art. 6, commi 20 e 21, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  19 settembre  1997,  n. 318,
          recante:   "Regolamento   per   l'attuazione  di  direttive
          comunitarie  nel  settore  delle  telecomunicazioni"  e' il
          seguente:
              "20.   Fatti  salvi  i  contributi  finanziari  per  la
          prestazione  del servizio universale conformemente all'art.
          3,  il  contributo  richiesto alle imprese per le procedure
          relative   alle   licenze   individuali  e'  esclusivamente
          finalizzato  a coprire i costi amministrativi sostenuti per
          l'istruttoria, per il controllo della gestione del servizio
          e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze
          stesse.  La  misura  di  tale  contributo  e'  fissata  con
          apposito  provvedimento, da pubblicare secondo le normative
          vigenti  ed  in  coerenza con le disposizioni dell'art. 19,
          comma 3, lettera b).
              21.  In  caso  di  utilizzo  di  risorse  scarse, e' in
          facolta'   dell'Autorita'  imporre  contributi  finalizzati
          anche  ad  assicurare  l'uso  ottimale  di  dette  risorse,
          tenendo anche conto dei corrispondenti aspetti commerciali.
          I  contributi  devono  essere  non  discriminatori e tenere
          conto  in  particolare  della necessita' di incoraggiare lo
          sviluppo  di  servizi innovativi e della competitivita'. La
          misura   dei   contributi  e'  fissata  dall'Autorita'  con
          apposito  provvedimento  e  resa  pubblica  ai  sensi delle
          normative   vigenti   ed  incoerenza  con  le  disposizioni
          dell'art, 19, comma 3, lettera b).".
              -   Il   decreto   del   Ministro  delle  comunicazioni
          30 gennaio   2002  reca:  "Determinazione  transitoria  dei
          contributi relativi all'esercizio delle licenze individuali
          e    delle    autorizzazioni   generali   in   materia   di
          telecomunicazioni ad uso privato".

                              Art. 90.
       (Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica)

   1.  Le  disposizioni  della  legge  16  dicembre  1991,  n. 398, e
successive   modificazioni,   e   le  altre  disposizioni  tributarie
riguardanti  le  associazioni  sportive dilettantistiche si applicano
anche  alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa'
di capitali senza fine di lucro.
   2.  A  decorrere  dal  periodo  di  imposta  in corso alla data di
entrata   in   vigore   della   presente   legge,  l'importo  fissato
dall'articolo  1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come
sostituito  dall'articolo  25  della  legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.
   3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo  81,  comma  1,  lettera m), e' aggiunto, in fine, il
   seguente  periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti
   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa  di  carattere
   amministrativo-gestionale  di  natura  non  professionale  resi in
   favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche.";
b) all'articolo  83,  comma  2,  le  parole: "a lire 10.000.000" sono
   sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".

   4.  Il  CONI,  le  Federazioni  sportive  nazionali  e gli enti di
promozione  sportiva  riconosciuti  dal  CONI  non  sono obbligati ad
operare  la  ritenuta  del  4  per  cento  a  titolo  di  acconto sui
contributi    erogati   alle   societa'   e   associazioni   sportive
dilettantistiche,  stabilita  dall'articolo  28,  secondo  comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
   5.  Gli  atti  costitutivi  e  di  trasformazione delle societa' e
associazioni  sportive  dilettantistiche,  nonche'  delle Federazioni
sportive  e  degli  enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
direttamente  connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono
soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
   6.  Al  n.  27-bis  della tabella di cui all'allegato 8 annesso al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono
aggiunte,  in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive
ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
   7.  All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti:
"e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
   8.  Il  corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa',
associazioni  sportive  dilettantistiche  e  fondazioni costituite da
istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche
che  svolgono  attivita'  nei  settori  giovanili  riconosciuta dalle
Federazioni  sportive  nazionali  o  da  enti  di promozione sportiva
costituisce,  per  il  soggetto  erogante,  fino  ad un importo annuo
complessivamente  non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita',
volta  alla  promozione  dell'immagine  o  dei  prodotti del soggetto
erogante  mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi
dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
   9.  Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo  13-bis,  comma  1,  la  lettera i-ter) e' sostituita
   dalla  seguente:  "i-ter)  le erogazioni liberali in denaro per un
   importo  complessivo  in ciascun periodo d'imposta non superiore a
   1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e associazioni sportive
   dilettantistiche,   a   condizione   che  il  versamento  di  tali
   erogazioni  sia  eseguito  tramite  banca o ufficio postale ovvero
   secondo   altre  modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro
   dell'economia  e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo
   17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e' abrogata.

   10.  All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  le  parole:  "delle indennita' e dei rimborsi di cui
all'articolo  81,  comma  1, lettera m), del citato testo unico delle
imposte sui redditi" sono soppresse.
   11.  All'articolo  111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
   12.  Presso  l'istituto  per  il  credito sportivo e' istituito il
Fondo  di  garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella
ipotecaria  per  i  mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento,
all'attrezzatura,   al   miglioramento  o  all'acquisto  di  impianti
sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di
societa'  o  associazioni  sportive dilettantistiche con personalita'
giuridica.
   13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal  Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa deliberazione del
Consiglio   nazionale   del   CONI.  Il  regolamento  disciplina,  in
particolare,   le   forme   di  intervento  del  Fondo  in  relazione
all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
   14.   Il  Fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo  gratuito
dall'istituto per il credito sportivo.
   15.  La  garanzia  prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si
esplica  nei  limiti  e con le modalita' stabiliti dal regolamento di
cui  al  comma  13  e  opera  entro i limiti delle disponibilita' del
Fondo.
   16.  La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo
annuale  acquisito  dal  fondo  speciale di cui all' articolo 5 della
legge  24  dicembre  1957,  n.  1295, e successive modificazioni, dei
premi   riservati  al  CONI  a  norma  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
   17.  Le  societa'  e associazioni sportive dilettantistiche devono
indicare  nella  denominazione  sociale  la  finalita'  sportiva e la
ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata
   dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione   sportiva  con  personalita'  giuridica  di  diritto
   privato  ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
   della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
c) societa'  sportiva  di capitali costituita secondo le disposizioni
   vigenti,  ad  eccezione  di  quelle  che prevedono le finalita' di
   lucro.

   18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, nel rispetto delle
disposizioni  dell'ordinamento  generale e dell'ordinamento sportivo,
secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa' e
   delle  associazioni  sportive  dilettantistiche,  con  particolare
   riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione  di  attivita'  sportive dilettantistiche, compresa
   l'attivita'   didattica   per   l'avvio,   l'aggiornamento   e  il
   perfezionamento nelle attivita' sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche
   sociali  in  altre  societa'  e  associazioni sportive nell'ambito
   della medesima disciplina;
5) gratuita' degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione   ai   fini   sportivi   del  patrimonio  in  caso  di
   scioglimento delle societa' e delle associazioni;
7) obbligo  di  conformarsi  alle  norme  e  alle  direttive del CONI
   nonche'  agli  statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive
   nazionali  o  dell'ente  di  promozione sportiva cui la societa' o
   l'associazione intende affiliarsi;
b) le  modalita'  di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai
   fini sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive
   nazionali  del  CONI  o alle discipline sportive associate o a uno
   degli  enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su
   base regionale;
c) i  provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o
   di   gravi   irregolarita'  di  gestione  o  di  gravi  infrazioni
   all'ordinamento sportivo.

   19.  Sono  fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi
delle  Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  di  cui  all'articolo 6, comma 4, della legge 31
marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
   20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza
oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato, il registro delle
societa'  e  delle  associazioni  sportive  dilettantistiche distinto
nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni    sportive   dilettantistiche   senza   personalita'
   giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica;
c) societa'  sportive  dilettantistiche  costituite  nella  forma  di
   societa' di capitali.

   21.  Le  modalita'  di  tenuta  del  registro  di cui al comma 20,
nonche'  le  procedure  di verifica, la notifica delle variazioni dei
dati  e  l'eventuale  cancellazione  sono  disciplinate  da  apposita
delibera  del  Consiglio  nazionale  del  CONI,  che  e' trasmessa al
Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
gennaio 1992, n. 138.
   22.  Per  accedere  ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le
societa'   e   le   associazioni   sportive  dilettantistiche  devono
dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.
   23.  I  dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita',
nell'ambito  delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
fuori  dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi
gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza.   Ai  medesimi  soggetti  possono  essere  riconosciuti
esclusivamente  le  indennita'  e  i rimborsi di cui all'articolo 81,
comma  1,  lettera  m), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
   24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti
locali  territoriali  e'  aperto  a  tutti  i cittadini e deve essere
garantito,  sulla  base  di  criteri obiettivi, a tutte le societa' e
associazioni sportive.
   25.  Ai  fini del conseguimento degli obiettivi di cu all'articolo
29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale
non  intenda  gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione
e'  affidata  in via preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche,  enti  di  promozione sportiva, discipline sportive
associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni
che  ne  stabiliscono  i  criteri  d'uso  e  previa determinazione di
criteri  generali  e  obiettivi  per  l'individuazione  dei  soggetti
affidatari.  Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita'
di affidamento.
   26.  Le  palestre,  le  aree  di  gioco  e  gli  impianti sportivi
scolastici,  compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica
e   delle   attivita'   sportive   della   scuola,   comprese  quelle
extracurriculari  ai  sensi  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 ottobre 1996, n. 567, devono essere
posti   a   disposizione   di   societa'   e   associazioni  sportive
dilettantistiche  aventi  sede  nel  medesimo  comune  in cui ha sede
l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

      
                 Note all'art. 90:
              - Il   testo  della  legge  16 dicembre  1991,  n.  398
          (Disposizioni   tributarie   relative   alle   associazioni
          sportive  dilettantistiche)  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale del 17 dicembre 1991, n. 295.
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  1, della gia' citata
          legge  16 dicembre  1991, n. 398, come sostituito dall'art.
          25  della  legge  13 maggio  1999,  n.  133,  e  successive
          modificazioni, e' il seguente:
              "1.  Le  associazioni  sportive  e relative sezioni non
          aventi  scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive
          nazionali  o  agli  enti  nazionali  di promozione sportiva
          riconosciuti  ai  sensi  delle  leggi  vigenti, chesvolgono
          attivita'  sportive  dilettantistiche  e  che  nel  periodo
          d'imposta  precedente  hanno  conseguito  dall'esercizio di
          attivita' commerciali proventi per un importo non superiore
          a  lire  360  milioni,  possono  optare  per l'applicazione
          dell'imposta  sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito
          delle  persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
          secondo  le  disposizioni  di  cui all'art. 2. L'opzione e'
          esercitata   mediante   comunicazione   a   mezzo   lettera
          raccomandata  da inviare al competente ufficio dell'imposta
          sul  valore  aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del
          mese  successivo  a  quello  in  cui  e' esercitata, fino a
          quando  non  sia  revocata  e,  in ogni caso, per almeno un
          triennio.  I  soggetti  che  intraprendono  l'esercizio  di
          attivita'    commerciali    esercitano    l'opzione   nella
          dichiarazione  da  presentare  ai  sensi  dell'art.  35 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche
          ai  fini  delle  imposte  sui redditi e di essa deve essere
          data  comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro
          i trenta giorni successivi".
              - Il  testo  dell'art.  81,  comma  1,  del decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi), come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "1.  Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi
          di capitali ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
          arti  e  professioni o di imprese commerciali o da societa'
          in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  ne' in
          relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
                a) le     plusvalenze    realizzate    mediante    la
          lottizzazione  di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
          renderli   edificabili,  e  la  successiva  vendita,  anche
          parziale, dei terreni o degli edifici;
                b) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo  oneroso  di beni immobili acquistati o costruiti da
          non  piu'  di  cinque  anni,  esclusi  quelli acquisiti per
          successione  o donazione e le unita' immobiliari urbane che
          per  la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
          o  la  costruzione  e  la  cessione  sono  state adibite ad
          abitazione  principale  del  cedente  o dei suoi familiari,
          nonche',  in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
          di  cessioni  a  titolo  oneroso di terreni suscettibili di
          utilizzazione    edificatoria    secondo    gli   strumenti
          urbanistici vigenti al momento della cessione;
                c) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo  oneroso  di partecipazioni qualificate. Costituisce
          cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
          azioni,  diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
          partecipazione  al capitale od al patrimonio delle societa'
          di  cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
          3,  lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
          lettere  a),  b)  e  d),  nonche'  la cessione di diritti o
          titoli  attraverso cui possono essere acquisite le predette
          partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,  i  diritti o
          titoli    ceduti   rappresentino,   complessivamente,   una
          percentuale  di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
          ordinaria  superiore  al  2  o  al  20 per cento ovvero una
          partecipazione  al capitale od al patrimonio superiore al 5
          o  al  25  per  cento,  secondo  che  si  tratti  di titoli
          negoziati    in    mercati   regolamentati   o   di   altre
          partecipazioni.  Per  i  diritti  o  titoli  attraverso cui
          possono  essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette  partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
          e  di  partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
          le  cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
          nei  confronti  di  soggetti  diversi. Tale disposizione si
          applica  dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
          diritti  posseduti rappresentano una percentuale di diritti
          di  voto  o  di  partecipazione  superiore alle percentuali
          suindicate;
                c-bis)  le  plusvalenze, diverse da quelle imponibili
          ai  sensi  della lettera c), realizzate mediante cessione a
          titolo  oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
          capitale  o  al  patrimonio  di societa' di cui all'art. 5,
          escluse  le  associazioni  di cui al comma 3, lettera c), e
          dei  soggetti  di  cui  all'art.  87,  nonche' di diritti o
          titoli  attraverso cui possono essere acquisite le predette
          partecipazioni;
                c-ter)  le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
          lettere  c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
          oneroso  ovvero  rimborso  di titoli non rappresentativi di
          merci,  di  certificati di massa, di valute estere, oggetto
          di  cessione  a  termine  o  rivenienti da depositi o conti
          correnti,  di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
          grezzo   o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione  ad
          organismi    d'investimento    collettivo.   Agli   effetti
          dell'applicazione   della  presente  lettera  si  considera
          cessione  a  titolo  oneroso anche il prelievo delle valute
          estere dal deposito o conto corrente;
                c-quater)    i    redditi,    diversi    da    quelli
          precedentemente   indicati,  comunque  realizzati  mediante
          rapporti  da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
          acquistare  a termine strumenti finanziari, valute, metalli
          preziosi  o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
          uno  o  piu'  pagamenti  collegati  a tassi di interesse, a
          quotazioni  o  valori  di  strumenti  finanziari, di valute
          estere,  di  metalli  preziosi  o  di merci e ad ogni altro
          parametro    di    natura    finanziaria.    Agli   effetti
          dell'applicazione  della  presente lettera sono considerati
          strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
                c-quinquies)   le   plusvalenze  ed  altri  proventi,
          diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati
          mediante  cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura di
          rapporti  produttivi  di  redditi  di  capitale  e mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
          pecuniari   o   di  strumenti  finanziari,  nonche'  quelli
          realizzati  mediante rapporti attraverso cui possono essere
          conseguiti  differenziali positivi e negativi in dipendenza
          di un evento incerto;
                d) le  vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
          dei  giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
          i  premi  derivanti  da  prove  di  abilita'  o dalla sorte
          nonche'  quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
          meriti artistici, scientifici o sociali;
                e) i  redditi  di  natura fondiaria non determinabili
          catastalmente,  compresi quelli dei terreni dati in affitto
          per usi non agricoli;
                f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
                g) i  redditi  derivanti dall'utilizzazione economica
          di   opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e  di
          processi,  formule  e  informazioni  relativi ad esperienze
          acquisite  in campo industriale, commerciale o scientifico,
          salvo  il  disposto  della lettera b) del comma 2 dell'art.
          49;
                h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
          e   dalla  sublocazione  di  beni  immobili,  dall'affitto,
          locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
          macchine   e   altri  beni  mobili,  dall'affitto  e  dalla
          concessione   in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e  la
          concessione   in  usufrutto  dell'unica  azienda  da  parte
          dell'imprenditore  non  si considerano fatti nell'esercizio
          dell'impresa,  ma  in  caso  di successiva vendita totale o
          parziale  le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
          reddito complessivo come redditi diversi;
                h-bis)   le   plusvalenze   realizzate   in  caso  di
          successiva   cessione,   anche   parziale,   delle  aziende
          acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo;
                i) redditi  derivanti  da  attivita'  commerciali non
          esercitate abitualmente;
                l) i   redditi   derivanti  da  attivita'  di  lavoro
          autonomo  non  esercitate abitualmente o dall'assunzione di
          obblighi di fare, non fare o permettere;
                m) le  indennita' di trasferta, i rimborsi forfettari
          di  spesa,  i  premi  e  i  compensi erogati nell'esercizio
          diretto  di  attivita'  sportive dilettantistiche dal CONI,
          dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale
          per  l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di
          promozione  sportiva  e  da  qualunque  organismo, comunque
          denominato,     che     persegua     finalita'     sportive
          dilettantistiche  e  che  da  essi  sia  riconosciuto. Tale
          disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
          coordinata  e  continuativa  di  carattere amministrativo -
          gestionale  di  natura  non professionale resi in favore di
          societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
              - Il  testo  dell'art.  83,  comma  2,  del gia' citato
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917  (Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi), come
          modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art. 83 (Premi vincite e indennita). - 1. I premi e le
          vincite  di  cui  alla  lettera d) del comma 1 dell'art. 81
          costituiscono  reddito per l'intero ammontare percepito nel
          periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
              2.  Le  indennita',  i rimborsi forfettari, i premi e i
          compensi  di  cui  alla lettera m) del comma 1 dell'art. 81
          non  concorrono  a  formare  il  reddito per un importo non
          superiore  complessivamente  nel  periodo d'imposta a 7.500
          euro.  Non  concorrono,  altresi',  a  formare il reddito i
          rimborsi   di   spese   documentate   relative   al  vitto,
          all'alloggio,  al  viaggio  e  al  trasporto  sostenute  in
          occasione  di  prestazioni  effettuate fuori dal territorio
          comunale".
              - Il testo dell'art. 28, secondo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi) e' il seguente:
              "2.  Le  regioni, le province, i comuni, gli altri enti
          pubblici  e privati devono operare una ritenuta del quattro
          per  cento  a  titolo di acconto delle imposte indicate nel
          comma  precedente  e  con obbligo di rivalsa sull'ammontare
          dei  contributi  corrisposti ad imprese, esclusi quelli per
          l'acquisto di beni strumentali.".
              - Il   testo   del  n.  27-bis  della  tabella  di  cui
          all'allegato  B  annesso  al  decreto  del Presidente della
          Repubblica    26 ottobre    1972,   n.   642,   (Disciplina
          dell'imposta  di  bollo),  come  modificato dalla legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              "Tabella  art.  27-bis  (Agevolazioni  ed  esenzioni  a
          favore   delle  ONLUS).  -  1.  Atti,  documenti,  istanze,
          contratti,  nonche'  copie  anche  se  dichiarate conformi,
          estratti,   certificazioni,  dichiarazioni  e  attestazioni
          poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative
          di utilita' sociale e dalle federazioni sportive ed enti di
          promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
              - Il  testo  dell'art. 13-bis, comma 1, del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  641
          (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) come
          modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "1.   Gli   atti   e  i  provvedimenti  concernenti  le
          organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e
          le  societa'  e associazioni sportive dilettantistiche sono
          esenti dalle tasse sulle concessioni governative.".
              - Il  testo  dell'art.  74,  comma  2,  del decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' il
          seguente:
              "2.  Le  spese  di  pubblicita'  e  di  propaganda sono
          deducibili  nell'esercizio in cui sono state sostenute o in
          quote   costanti   nell'esercizio   stesso  e  nei  quattro
          successivi.  Le  spese  di  rappresentanza  sono ammesse in
          deduzione  nella  misura  di  un terzo del loro ammontare e
          sono  deducibili  per  quote costanti nell'esercizio in cui
          sono   state   sostenute   e  nei  quattro  successivi.  Si
          considerano  spese di rappresentanza anche quelle sostenute
          per  i  beni  distribuiti  gratuitamente,  anche  se recano
          emblemi,   denominazioni   o   altri   riferimenti  atti  a
          distinguerli  come  prodotti  dell' impresa, e i contributi
          erogati  per  l'organizzazione  di  convegni  e  simili. Le
          predette  limitazioni  non  si  applicano  ove  le spese di
          rappresentanza  siano  riferite  a  beni  di cui al periodo
          precedente   di   valore   unitario   non   eccedente  lire
          cinquantamila".
              - Il  testo  dell'art. 13-bis, comma 1, del decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art.  13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
          lorda  si  detrae  un  importo  pari  al  19  per cento dei
          seguenti   oneri   sostenuti   dal   contribuente,  se  non
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
                a)  gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione,  pagati a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari  di  ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
          dichiarati:
                b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione  pagati  a soggetti residenti nel territorio
          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea
          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
          di  soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare  da  adibire  ad abitazione principale entro un
          anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
          milioni  di  lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
          essere  effettuato  nell'anno  precedente o successivo alla
          data  della  stipulazione  del  contratto  di mutuo. Non si
          tiene   conto   del   suddetto  periodo  nel  caso  in  cui
          l'originario  contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
          nuovo  di  importo  non  superiore  alla  residua  quota di
          capitale  da  rimborsare,  maggiorata  delle  spese e degli
          oneri  correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare
          locata,  la  detrazione  spetta  a condizione che entro tre
          mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
          di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
          e  che  entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
          adibita ad abilazione principale. Per abitazione principale
          si  intende  quella  nella  quale  il contribuente o i suoi
          familiari  dimorano  abitualmente. La detrazione spetta non
          oltre  il  periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
          la  dimora  abituale;  non  si tiene conto delle variazioni
          dipendenti  da  trasferimenti  per motivi di lavoro. Non si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri  permanenti  in istituti di ricovero o sanitari, a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso   l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori  di
          ristrutturazione   edilizia,   comprovata   dalla  relativa
          concessione  edilizia  o  atto  equivalente,  la detrazione
          spetta  a  decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
          e'  adibita  a  dimora  abituale, e comunque entro due anni
          dall'acquisto.  In  caso di contitolarita' del contratto di
          mutuo  o  di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni
          di   lire   e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli
          interessi,   oneri   accessori  e  quote  di  rivalutazione
          sostenuti.   La  detrazione  spetta,  nello  stesso  limite
          complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
          alle  somme  corrisposte  dagli  assegnatari  di alloggi di
          cooperative  e  dagli  acquirenti  di unita' immobiliari di
          nuova   costruzione,   alla   cooperativa   o   all'impresa
          costruttrice  a titolo di rimborso degli interessi passivi,
          oneri  accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
          ipotecari  contratti  dalla stessa e ancora indivisi. Se il
          mutuo  e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
          puo'  fruire  della  detrazione  unicamente  per la propria
          quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote;
                c) le  spese  sanitarie, per la parte che eccede lire
          250  mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
          spese  mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
          indicate  nell'art.  10, comma 1, lettera b), e dalle spese
          chirurgiche,  per  prestazioni specialistiche e per protesi
          dentarie  e  sanitarie  in  genere.  Le spese riguardanti i
          mezzi  necessari  all'accompagnamento,  alla deambulazione,
          alla  locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
          informatici  rivolti  a  facilitare  l'autosufficienza e le
          possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
          della   legge   5   febbraio  1992,  n.  104,  si  assumono
          integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
          soggetti  indicati  nel  precedente  periodo, con ridotte o
          impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si comprendono i
          motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
          articoli  53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
          lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285,  anche  se  prodotti in serie e adattati in
          funzione   delle   suddette  limitazioni  permanenti  delle
          capacita'  motorie.  Tra i veicoli adattati alla guida sono
          compresi  anche  quelli  dotati  di solo cambio automatico,
          purche'  prescritto  dalla commissione medica locale di cui
          all'art.  119  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.
          285.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la locomozione dei non
          vedenti  sono  compresi  i  cani  guida  e  gli autoveicoli
          rispondenti  alle  caratteristiche da stabilire con decreto
          del  Ministro  delle  finanze. Tra i mezzi necessari per la
          locomozione  dei  sordomuti  sono  compresi gli autoveicoli
          rispondenti  alle  caratteristiche da stabilire con decreto
          del  Ministro  delle finanze. La detrazione spetta una sola
          volta  in  un  periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
          dal   pubblico  registro  automobilistico  risulti  che  il
          suddetto  veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
          con  riferimento  a un solo veicolo, nei limiti della spesa
          di  lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
          che  il  suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
          nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
          da  cui  va  detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta
          detrazione  in  quattro  quote  annuali  costanti e di pari
          importo.  La  medesima  ripartizione  della  detrazione  in
          quattro  quote  annuali  di pari importo e' consentita, con
          riferimento  alle altre spese di cui alla presente lettera,
          nel  caso  in cui queste ultime eccedano, complessivamente,
          il  limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste
          a  carico  del  contribuente  anche le spese rimborsate per
          effetto  di  contributi  o  premi  di  assicurazione da lui
          versati  e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
          redditi che concorrono a formarlo. Si considerano altresi',
          rimaste  a  carico del contribuente le spese rimborsate per
          effetto  di  contributi o premi che, pur essendo versati da
          altri,  concorrono  a  formare il suo reddito, salvo che il
          datore  di  lavoro  ne  abbia riconosciuto la detrazione in
          sede di ritenuta.
                c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
          750.000,  limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
          Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
          tipologie  di  animali per le quali spetta la detraibilita'
          delle predette spese;
                c-ter)    le   spese   sostenute   per   servizi   di
          interpretariato  dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti, ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
                d)  le  spese  funebri  sostenute in dipendenza della
          morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
          di  affidati  o  affiliati,  per  importo non superiore a 3
          milioni di lire per ciascuna di esse;
                e) le  spese  per  frequenza  di  corsi di istruzione
          secondaria  e  universitaria,  in  misura  non  superiore a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali;
                f) i  premi  per  assicurazioni a enti per oggetto il
          rischio  di morte o di invalidita' permanente non inferiore
          al  5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
          autosufficienza   nel  compimento  degli  atti  della  vita
          quotidiana,  se  l'impresa di assicurazione non ha facolta'
          di  recesso  dal contratto, per un importo complessivamente
          non  superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
          Ministero   delle   finanze,   sentito  l'Istituto  per  la
          vigilanza   sulle   assicurazioni   private  (ISVAP).  sono
          stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
          contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza,
          Per   i  percettori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e
          assimilato,  si  tiene  conto, ai fini del predetto limite,
          anche  dei  premi di assicurazione in relazione ai quali il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato la detrazione in sede di
          ritenuta;
                g) le  spese  sostenute  dai  soggetti obbligati alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 settembre  1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
          competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro
          congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio
          del  territorio  del Ministero delle finanze. La detrazione
          non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per
          i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento
          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del
          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e
          mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
          di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente
          ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle
          violazioni  che  comportano  la  perdita  del  diritto alla
          detrazione;  dalla  data di ricevimento della comunicazione
          inizia  a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica della
          dichiarazione dei redditi;
                h) le  erogazioni  liberali  in denaro a favore dello
          Stato,  delle  regioni,  degli enti locali territoriali, di
          enti  o  istituzioni  pubbliche,  di comitati organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali   e  ambientali,  di  fondazioni  e  associazioni
          legalmente  riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
          o   promuovono   attivita'  di  studio,  di  ricerca  e  di
          documentazione  di rilevante valore culturale e artistico o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la  manutenzione,  la  protezione  o il restauro delle cose
          indicate  nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
          nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963,  n.  1409,  ivi comprese le erogazioni effettuate per
          l'organizzazione  in  Italia  e  all'estero  di mostre e di
          esposizioni  di  rilevante  interesse scientifico-culturale
          delle  cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le ricerche
          eventualmente  a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche  ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le  pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
          culturali  devono  essere  autorizzate,  previo  parere del
          competente  comitato di settore del Consiglio nazionale per
          i  beni  culturali  e  ambientali, dal Ministero per i beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa  ed  il  conto  consuntivo.  Il  Ministero per i beni
          culturali   e   ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari
          affinche'  le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore delle
          associazioni  legalmente  riconosciute. delle istituzioni e
          delle  fondazioni  siano  utilizzate per gli scopi indicati
          nella   presente   lettera   e  controlla  l'impiego  delle
          erogazioni  stesse.  Detti  termini  possono  per causa non
          imputabile  al  donatario, essere prorogati una sola volta.
          Le  erogazioni  liberali  non  integralmente utilizzate nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello   Stato,   o   delle  regioni  e  degli  enti  locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi  siano  direttamente  coinvolti e sono destinate ad un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno  successivo.  Il  Ministero  per  i beni culturali e
          ambientali  comunica,  entro il 31 marzo di ciascun anno al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero  delle  finanze  l'elenco nominativo dei soggetti
          erogatori,  nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
                h-bis)  il  costo specifico o, in mancanza, il valore
          normale  dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
          convenzione,  ai  soggetti  e  per le attivita' di cui alla
          lettera h);
                i)  le erogazioni liberali in denaro, per importo non
          superiore   al   2   per   cento  del  reddito  complessivo
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato;
                i-bis)  le erogazioni liberali in denaro, per importo
          non   superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore  delle
          organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
          delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
          fondazioni,  associazioni, comitati ed enti individuati con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi
          non  appartenenti  all'Organizzazione per la cooperazione e
          lo   sviluppo   economico   (OCSE)   nonche'  i  contributi
          associativi,  per  importo  non superiore a 2 milioni e 500
          mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso
          che  operano  esclusivamente  nei settori di cui all'art. 1
          della  legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare
          ai  soci  un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al
          lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto
          alle   loro   famiglie.   La  detrazione  e'  consentita  a
          condizione   che   il   versamento  di  tali  erogazioni  e
          contributi  sia  eseguito  tramite  banca o ufficio postale
          ovvero  mediante  gli  altri  sistemi di pagamento previsti
          dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
          e   secondo   ulteriori   modalita'   idonee  a  consentire
          all'amministrazione  finanziaria lo svolgimento di efficaci
          controlli,  che  possono  essere  stabilite con decreto del
          Ministro  delle  finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  per  un
          importo   complessivo  in  ciascun  periodo  d'imposta  non
          superiore   a  1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e
          associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
          versamento  di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
          ufficio  postale  ovvero  secondo altre modalita' stabilite
          con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400;
                i-quater)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per
          importo  non  superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
          associazioni  di  promozione  sociale iscritte nei registri
          previsti  dalle  vigenti  disposizioni di legge. Si applica
          l'ultimo periodo della lettera i-bis)".
              - Il  testo  dell'art.  65,  comma  2,  del decreto del
          presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente
              "2. Sono inoltre deducibili:
                a) le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone
          giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
          fra  quelle  indicate  nel  comma  1 o finalita' di ricerca
          scientifica,  nonche'  i  contributi,  le  donazioni  e  le
          oblazioni  di  cui  alla  lettera  g)  dell'art. 10, per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento dei
          reddito d'impresa dichiarato;
                b) le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone
          giuridiche  aventi  sede  nel  Mezzogiorno  che  perseguono
          esclusivamente  finalita'  di  ricerca  scientifica, per un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento dei
          reddito d'impresa dichiarato;
                c) le   erogazioni   liberali   fatte   a  favore  di
          universita'  e di istituti di istruzione universitaria, per
          un  ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
          del reddito d'impresa dichiarato;
                c   -  bis)  le  erogazioni  liberali  a  favore  dei
          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  a
          carattere  comunitario  per  un  ammontare  complessivo non
          superiore  all'1  per  cento  del  reddito  imponibile  del
          soggetto che effettua l'erogazione stessa;
                c  -  ter)  le spese sostenute dai soggetti obbligati
          alla   manutenzione,   protezione  o  restauro  delle  cose
          vincolate  ai  sensi  della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963, n. 1409 nella misura effettivamente rimasta a carico.
          La  necessita'  delle  spese, quando non siano obbligatorie
          per   legge,  deve  risultare  da  apposita  certificazione
          rilasciata  dalla  competente  soprintendenza del Ministero
          per  i  beni  culturali  e  ambientali, previo accertamento
          della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente
          ufficio  del  territorio  dei  Ministero  delle finanze. La
          deduzione  non  spetta in caso di mutamento di destinazione
          dei     beni    senza    la    preventiva    autorizzazione
          dell'Amministrazione  per i beni culturali e ambientali, di
          mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
          l'esercizio  del diritto di prelazione dello Stato sui beni
          immobili  e  mobili vincolati e di tentata esportazione non
          autorizzata  di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni
          culturali  ed  ambientali  da'  immediata  comunicazione al
          competente   ufficio  delle  entrate  del  Ministero  delle
          finanze  delle violazioni che comportano la indeducibilita'
          e  dalla  data  di ricevimento della comunicazione inizia a
          decorrere  il  termine per la rettifica della dichiarazione
          dei redditi;
                c - quater) le erogazioni liberali in denaro a favore
          dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
          e  di  associazioni legalmente riconosciute che senza scopo
          di  lucro  svolgono  o  promuovono  attivita' di studio, di
          ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
          artistico,  effettuate  per l'acquisto, la manutenzione, la
          protezione  o  il restauro delle cose indicate nell'art. 1,
          1³ giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della
          Repubblica  30 settembre  1963,  n.  1409,  ivi comprese le
          erogazioni  effettuate  per l'organizzazione di mostre e di
          esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o
          culturale,  delle  cose  anzidette,  e  per  gli studi e le
          ricerche  eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le
          esposizioni,   gli   studi  e  le  ricerche  devono  essere
          autorizzati,  previo  parere  del  competente  comitato  di
          settore  del  Consiglio  nazionale  per  i beni culturali e
          ambientali,   dal   Ministero   per   i  beni  culturali  e
          ambientali,  che dovra' approvare la previsione di spesa ed
          il  conto  consuntivo.  Il Ministero per i beni culturali e
          ambientali   stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'  le
          erogazioni  fatte  a  favore  delle associazioni legalmente
          riconosciute,  delle  istituzioni  e delle fondazioni siano
          utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
          delle  erogazioni stesse. Detti, termini possono, per causa
          non  imputabile  al  donatario,  essere  prorogati una sola
          volta.  Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
          nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita'
          alla   destinazione,  affluiscono,  nella  loro  totalita',
          all'entrata dello Stato;
                c  - quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per
          importo  non superiore al 2 per cento dei reddito d'impresa
          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello
          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari
          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro
          totalita', all'entrata dello Stato;
                c  -  sexies)  le  erogazioni liberali in denaro, per
          importo  non  superiore  a  4  milioni o al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche'
          le  iniziative  umanitarie,  religiose o laiche, gestite da
          fondazioni,  associazioni, comitati ed enti individuati con
          decreto  del Presidente dei Consiglio dei Ministri ai sensi
          dell'art.  13  -  bis, comma 1, lettera i - bis), nei Paesi
          non appartenenti all'OCSE;
                c   -  septies)  le  spese  relative  all'impiego  di
          lavoratori   dipendenti,  assunti  a  tempo  indeterminato,
          utilizzati  per  prestazioni di servizi erogate a favore di
          ONLUS,  nel  limite  del  cinque  per  mille dell'ammontare
          complessivo   delle   spese   per   prestazioni  di  lavoro
          dipendente,  cosi'  come  risultano dalla dichiarazione dei
          redditi;
                c - octies) abrogata;
                c - nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore
          dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali,
          di  enti  o  istituzioni  pubbliche,  di  fondazioni  e  di
          associazioni  legalmente  riconosciute,  per lo svolgimento
          dei  loro  compiti  istituzionali e per la realizzazione di
          programmi  culturali nei settori dei beni culturali e dello
          spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
          individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
          criteri   che   saranno   definiti  sentita  la  Conferenza
          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281,  i  soggetti  e  le categorie di
          soggetti  che possono beneficiare delle predette erogazioni
          liberali;  determina,  a  valere  sulla  somma  allo  scopo
          indicata,  le  quote  assegnate  a  ciascun ente o soggetto
          beneficiario;  definisce  gli  obblighi  di informazione da
          parte  dei  soggetti  erogatori e dei soggetti beneficiari;
          vigila  sull'impiego  delle erogazioni e comunica, entro il
          31 marzo  dell'anno  successivo  a quello di riferimento al
          Centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero  delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e
          l'ammontare  delle  erogazioni liberali da essi effettuate.
          Nel  caso  che,  in un dato anno, le somme complessivamente
          erogate  abbiano  superato  la  somma allo scopo indicata o
          determinata,  i  singoli  soggetti  beneficiari che abbiano
          ricevuto  somme  di  importo maggiore della quota assegnata
          dal  Ministero  per i beni e le attivita' culturali versano
          all'entrata  dello  Stato  un  importo pari al 37 per cento
          della differenza;
                c - decies) le erogazioni liberali in denaro a favore
          di  organismi  di  gestione  di  parchi e riserve naturali,
          terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
          zona  di  tutela  speciale  paesistico  -  ambientale  come
          individuata  dalla vigente disciplina, statale e regionale,
          nonche'  gestita  dalle  associazioni  e fondazioni private
          indicate  alla  lettera a) del comma 2 - bis dell'art. 114,
          effettuate   per   sostenere  attivita'  di  conservazione,
          valorizzazione,  studio,  ricerca  e  sviluppo  dirette  al
          conseguimento  delle  finalita'  di  interesse generale cui
          corrispondono    tali    ambiti   protetti.   Il   Ministro
          dell'ambiente     individua     con     proprio    decreto,
          periodicamente,  i  soggetti e le categorie di soggetti che
          possono  beneficiare  delle  predette  erogazioni liberali;
          determina,  a  valere  sulla  somma allo scopo indicata, le
          quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
          caso  che in un dato anno le somme complessivamente erogate
          abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
          i  singoli  soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme
          di  importo maggiore  della  quota  assegnata dal Ministero
          dell'ambiente,  versano  all'entrata dello Stato un importo
          pari al 37 per cento della differenza;
                c  -  undecies)  le  erogazioni  liberali in denaro a
          favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali,
          di  enti  o  istituzioni  pubbliche,  di  fondazioni  e  di
          associazioni  legalmente riconosciute, per la realizzazione
          di  programmi  di  ricerca  scientifica  nel  settore della
          sanita' autorizzate dal Ministro della sanita' con apposito
          decreto  che  individua  annualmente, sulla base di criteri
          che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          i   soggetti   che   possono   beneficiare  delle  predette
          erogazioni   liberali.   Il   predetto   decreto  determina
          altresi',   fino  a  concorrenza  delle  somme  allo  scopo
          indicate,   l'ammontare  delle  erogazioni  deducibili  per
          ciascun  soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi
          di  informazione  da  parte  dei  soggetti  erogatori e dei
          soggetti  beneficiari.  Il  Ministero  della sanita' vigila
          sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
          dell'anno  successivo  a  quello  di riferimento, al centro
          informativo  del  Dipartimento  delle entrate del Ministero
          delle   finanze,   l'elenco   dei   soggetti   erogatori  e
          l'ammontare  delle  erogazioni  liberali deducibili da essi
          effettuate.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "Art.  17 (Agevolazioni di carattere territoriale e per
          categorie  di  soggetti). - 1. Per i soggetti che alla data
          di  entrata  in vigore del presente decreto hanno acquisito
          il  diritto  a  fruire  di  uno  dei  regimi  di  esenzione
          decennale  a carattere territoriale dell'imposta locale sui
          redditi  nel  rispetto  delle  condizioni  e  dei requisiti
          previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto
          nel territorio della regione ove e' ubicato lo stabilimento
          o  l'impianto  cui  il  regime  agevolativo  si  riferisce,
          determinato a norma degli articoli 4 e 5, e' ridotto per il
          residuo  periodo  di  applicabilita' del detto regime di un
          ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.
              2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi
          si  avvalgono  di  regimi  forfetari  di determinazione del
          reddito,  con  esclusione  di  quelli indicati nell'art. 9,
          comma 1, il valore della produzione netta puo' determinarsi
          aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle
          retribuzioni  sostenute  per  il  personale dipendente, dei
          compensi    spettanti   ai   collaboratori   coordinati   e
          continuativi  di  quelli per prestazioni di lavoro autonomo
          non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi.
              3.   Ai  soggetti  che  svolgono  attivita'  produttive
          attraverso     stabilimenti     industriali    tecnicamente
          organizzati  impiantati  nel territorio del Mezzogiorno, di
          cui   alla  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'
          europee  1  marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione
          dall'imposta determinata ai sensi del precedente art. 10 di
          ammontare   pari,   rispettivamente,   al   2   per   cento
          dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro
          dipendente  risultante  dalle  dichiarazioni  presentate ai
          fini  fiscali  relative al periodo di imposta in corso al 1
          gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in
          corso  al  1 gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni
          per   l'applicazione   delle   disposizioni  relative  alla
          fiscalizzazione degli oneri sociali.
              4. Per le cooperative edilizie a proprieta' indivisa, e
          sino  al  frazionamento  del mutuo, per quelle a proprieta'
          divisa,   la   base  imponibile  e'  determinata  ai  sensi
          dell'art. 10, commi 1 e 2.
              5.  Per le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma
          1,  lettera  b),  della  legge  8 novembre 1991, n. 381, il
          costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art.
          4 della medesima legge, e' deducibile per intero dalla base
          imponibile.
              6.  Per  l'anno  1998,  le  cooperative  sociali di cui
          all'art.  1,  comma  1,  lettera a), della legge 8 novembre
          1991,  n.  381,  nonche'  le  cooperative  di  lavoro e gli
          organismi  di  fatto di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  30 aprile  1970,  n.  602,  deducono dalla base
          imponibile  una  somma pari alla differenza tra l'ammontare
          delle  retribuzioni  effettivamente  corrisposte  e  quello
          calcolato  in  base  ai  salari convenzionali. Per gli anni
          1999  e  2000  la somma da dedurre dalla base imponibile e'
          pari,  rispettivamente,  al  75 per cento e al 50 per cento
          della   predetta   differenza  calcolata  con  le  medesime
          modalita'. A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile e'
          determinata in maniera ordinaria.".
              -  Il  testo  dell'art.  111 - bis, comma 4, del citato
          testo  unico  delle  imposte  dei  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
              "Art.  111  -  bis (Perdita della qualifica di ente non
          commerciale). - 1.   Indipendentemente   dalle   previsioni
          statutarie,   l'ente   perde   la  qualifica  di  ente  non
          commerciale   qualora  eserciti  prevalentemente  attivita'
          commerciale per un intero periodo d'imposta.
              2.  Ai  fini della qualificazione commerciale dell'ente
          si tiene conto anche dei seguenti parametri:
                a) prevalenza    delle    immobilizzazioni   relative
          all'attivita'  commerciale,  al  netto  degli ammortamenti,
          rispetto alle restanti attivita';
                b) prevalenza   dei  ricavi  derivanti  da  attivita'
          commerciali  rispetto  al  valore  normale delle cessioni o
          prestazioni afferenti le attivita' istituzionali;
                c) prevalenza  dei  redditi  derivanti  da  attivita'
          commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo
          per   queste   ultime  i  contributi,  le  sovvenzioni,  le
          liberalita' e le quote associative;
                d)  prevalenza  delle  componenti  negative  inerenti
          all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese.
              3.  Il  mutamento  di  qualifica  opera  a  partire dal
          periodo  d'imposta  in  cui  vengono meno le condizioni che
          legittimano   le   agevolazioni  e  comporta  l'obbligo  di
          comprendere  tutti  i  beni  facenti  parte  del patrimonio
          dell'ente  nell'inventario  di  cui all'art. 15 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
          L'iscrizione  nell'inventario  deve essere effettuata entro
          sessanta  giorni  dall'inizio del periodo di imposta in cui
          ha  effetto  il mutamento di qualifica secondo i criteri di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
          1974, n. 689.
              4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 non si
          applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
          giuridiche   agli   effetti  civili  ed  alle  associazioni
          sportive dilettantistiche con personalita' giuridica.".
              - Il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n.
          1295  (Costituzione  di un Istituto per il credito sportivo
          con  sede  in  Roma), come da ultimo modificato dal decreto
          legge  27 dicembre  2000,  n. 392, convertito in legge, con
          modificazioni,  con  legge  28 febbraio  2001, n. 26, e' il
          seguente:
              "Art.  5. - L'Istituto  puo'  concedere contributi agli
          interessi  sui mutui anche se accordati da altre aziende di
          credito  e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
          della  presente  legge,  con  le disponibilita' di un fondo
          speciale costituito presso l'istituto medesimo e alimentato
          con  il  versamento  da  parte  del  C.O.N.I. dell'aliquota
          dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi
          pronostici  a  norma  dell'art.  6  del decreto legislativo
          14 aprile 1948, n. 496, nonche' con l'importo dei premi dei
          concorsi medesimi colpiti da decadenza.
              Per  i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
          cui  al  primo comma del presente articolo la relativa rata
          di   ammortamento  verra'  ridotta  di  un  ammontare  pari
          all'importo annuale del contributo concesso.
              La  concessione  del  contributo  agli  interessi  puo'
          essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
          anche  con  effetto  retroattivo,  nei  confronti  di  quei
          mutuatari  che  non  si trovassero, a seguito di successivi
          controlli,  nelle  condizioni  previste  dal  contratto  di
          concessione del finanziamento.".
              -   Il   testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo
          14 aprile  1948,  n.  496,  (Disciplina  delle attivita' di
          giuoco), e' il seguente:
              "Art.  6. - E'  riservato  rispettivamente  al Comitato
          olimpico   nazionale   italiano   e   all'Unione  nazionale
          incremento   razze   equine   l'esercizio  delle  attivita'
          previste   dall'art.   1,   qualora   siano   connesse  con
          manifestazioni  sportive  organizzate  o  svolte  sotto  il
          controllo degli enti predetti.
              La  disposizione  del comma precedente non si applica a
          quelle   attivita'   che  il  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano  e  l'Unione nazionale incremento razze equine non
          intendano   svolgere.   In   tal   caso   si  osservano  le
          disposizioni  dell'art. 2, salvo che si tratti di attivita'
          che  turbino  il  regolare svolgimento delle manifestazioni
          sportive.
              Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e l'Unione
          nazionale  incremento  razze  equine  sono  tenuti,  per le
          attivita'  da  essi  svolte  a  norma  del  primo  comma, a
          corrispondere  allo Stato una tassa di lotteria pari al 16%
          di  tutti  gli introiti lordi. Il provento della tassa deve
          affluire  al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze
          indicato nell'art. 3.
              Nulla  e'  innovato  circa  l'applicazione  degli altri
          tributi attualmente in vigore.".
              - Il   regolamento   approvato   con   il  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, reca
          norme   per   la   semplificazione   dei   procedimenti  di
          riconoscimento   di   persone   giuridiche   private  e  di
          approvazione  delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
          statuto   iniziative   complementari   e   delle  attivita'
          integrative nelle istituzioni scolastiche.
              - Il  testo  dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo
          2000,  n.  78  (Delega  al  Governo  in materia di riordino
          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
          del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e della Polizia di
          Stato.  Norme  in  materia  di coordinamento delle Forze di
          polizia),  come  da  ultimo modificato dalla legge 29 marzo
          2001, n. 86, e' il seguente:
              "4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono  determinate  le  modalita'  per il reclutamento ed il
          trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
          alle  specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
          e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
          armate,  nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
          individuali  e  collettive,  con  l'osservanza dei seguenti
          criteri:
                a) valutazione,  per  il  personale  da reclutare nei
          gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
          ottenuti nell'anno precedente;
                b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
          armate,  delle  Forze  di polizia e del Corpo nazionale dei
          vigili  dei fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
          nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
          ai  fini  sportivi  e  possano ottenere l'affiliazione alle
          federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
          statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
          disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
          societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
                c) valutazione,  per  il personale da reclutare nelle
          bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
          titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;
                d) previsione  che  il personale non piu' idoneo alle
          attivita'  dei  gruppi  sportivi e delle bande musicali, ma
          idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa essere impiegato in
          altre  attivita'  istituzionali o trasferito in altri ruoli
          delle Amministrazioni di appartenenza;
                d  -  bis) assicurare criteri omogenei di valutazione
          per    l'autorizzazione   delle   sponsorizzazioni   e   di
          destinazione  dei proventi, tenuto conto di quanto previsto
          dall'art.  43,  comma  7,  della legge 27 dicembre 1997, n.
          449".
              - Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio
          1992,  n.  138  [Disposizioni  urgenti  per  assicurare  la
          funzionalita'  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (CONI)] e' il seguente:
              "3. Le delibere concernenti norme di funzionamento e di
          organizzazione   e  quelle  concernenti  l'ordinamento  dei
          servizi  sono  trasmesse per l'approvazione al Ministro del
          turismo  e  dello  spettacolo  e  divengono esecutive se il
          Ministro,  nel  termine  di  venti  giorni  dalla  data  di
          ricezione,   non  formula  motivati  rilievi  per  vizi  di
          legittimita'.".
              - Il   regolamento   approvato   con   il  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  10 ottobre  1996,  n.  567,
          disciplina  le  iniziative  complementari e delle attivita'
          integrative nelle istituzioni scolastiche.

                              Art. 91.
                  (Asili nido nei luoghi di lavoro)

   1.  Al  fine  di  assicurare un'adeguata assistenza familiare alle
lavoratrici  e  ai  lavoratori  dipendenti  con  prole,  e' istituito
dall'anno  2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori
di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido
e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
   2.  Ai  fini  dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro
presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali contenente le seguenti indicazioni:
a) stima   dei   tempi   di  realizzazione  delle  opere  ammesse  al
   finanziamento;
b) entita'  del  finanziamento  richiesto,  in  valore  assoluto e in
   percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera.

   3.  Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le
relative  modalita'  di  trasmissione  sono  definiti con decreto del
Ministro  del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31
marzo  2003.  In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita'
nell'impiego del contributo, il finanziamento e' revocato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
   4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati
con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro  per  le  pari opportunita', entro il 31 marzo 2003, tenendo
conto in ogni caso dei seguenti principi:
a) il  tasso  di  interesse  da  applicare  alle  somme rimborsate e'
   determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
b) i  finanziamenti  devono  essere rimborsati al cinquanta per cento
   mediante  un piano di ammortamento di durata non superiore a sette
   anni,  articolato  in  rate  semestrali  posticipate corrisposte a
   decorrere   dal  terzo  anno  successivo  a  quello  di  effettiva
   erogazione delle risorse;
c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.

   5.  Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo
nazionale  per  le  politiche  sociali  a sostegno delle politiche in
favore  delle  famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite
massimo  di  10  milioni  di  euro,  sono  preordinate  le risorse da
destinare  per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma
1.  Per  gli  anni  successivi, con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  e'  determinata  la  quota da attribuire al predetto
Fondo  di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le
politiche sociali.
   6.  Il  comma  6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di
partecipazione  alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di
lavoro,  prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con
riferimento  ai  nidi  e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai
datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non
devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.

      
                Nota all'art. 91:
              -  Il  testo dell'art. 70 della citata legge n. 448 del
          2001, e' il seguente:
              "Art.  70 (Disposizioni in materia di asili nido). - 1.
          E'  istituito un fondo per gli asili nido nell'ambito dello
          stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e delle
          politiche sociali.
              2.  Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire
          la  formazione  e  la  socializzazione  delle bambine e dei
          bambini  di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a
          sostenere  le  famiglie  ed  i  genitori,  rientrano tra le
          competenze  fondamentali dello Stato, delle regioni e degli
          enti locali.
              3.  Entro  il 30 settembre di ogni anno il Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con il
          Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  provvede  con
          proprio  decreto  a ripartire tra le regioni le risorse del
          fondo,  sentita  la  Conferenza unificata di cui all'art. 8
          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              4.   Le  regioni,  nei  limiti  delle  proprie  risorse
          ordinarie  di  bilancio  e  di  quelle aggiuntive di cui al
          comma  3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra
          i  comuni,  singoli o associati, che ne fanno richiesta per
          la  costruzione  e  la gestione degli asili nido nonche' di
          micro - nidi nei luoghi di lavoro.
              5.  Le  amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
          nazionali,  allo  scopo  di  favorire  la conciliazione tra
          esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
          possono,   nei   limiti   degli  ordinari  stanziamenti  di
          bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro -
          nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura
          e  all'accoglienza  dei  figli  dei  dipendenti, aventi una
          particolare   flessibilita'   organizzativa  adeguata  alle
          esigenze  dei  lavoratori  stessi,  i  cui  standard minimi
          organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281.
              6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro -
          asili  e  dei  nidi  nei  luoghi  di lavoro sono deducibili
          dall'imposta  sul  reddito  dei  genitori  e  dei datori di
          lavoro  nella misura che verra' determinata con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze da emanare entro
          sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          legge.    L'onere    complessivo    non   potra'   superare
          rispettivamente  6,20  e  25  milioni  di euro per ciascuno
          degli anni 2002, 2003 e 2004.
              7.  Anche in deroga al limite di indebitamento previsto
          dall'art. 204 del testo unico di cui al decreto legislativo
          18 agosto  2000,  n.  267,  la  Cassa  depositi  e prestiti
          concede   ai   comuni   i   mutui  necessari  ai  fini  del
          finanziamento  delle  opere  relative  alla  costruzione di
          asili  -  nido,  anche  in relazione all'eventuale acquisto
          dell'area    da   parte   del   comune,   corredata   dalla
          certificazione  della  regione  circa  la regolarita' degli
          atti dovuti.
              8.  La dotazione del fondo di cui al comma 1 e' fissata
          in  50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro
          per  l'anno  2003  e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A
          decorrere   dal  2005  alla  determinazione  del  fondo  si
          provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.".

                              Art. 92.
         (Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani)

   1.  I  centri  sociali  per  anziani gestiti dai soggetti e per le
finalita'  di  cui  al  comma  2, nelle cui strutture ricettive siano
installati    apparecchi    radioriceventi    destinati   all'ascolto
collettivo,   sono   esentati  dal  pagamento  del  canone  annuo  di
abbonamento  alle  radiodiffusioni.  I  medesimi centri sono altresi'
esentati  dal  pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per
lo  svolgimento  delle  attivita'  indicate nella tariffa allegata al
citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 640 del 1972, e
successive  modificazioni,  svolte  occasionalmente  e  in attuazione
delle finalita' di cui al comma 2 del presente articolo.
   2. L'esenzione di cui al comma 1 e' concessa ai centri sociali per
anziani  gestiti  da  ONLUS,  da  associazioni  o  enti di promozione
sociale,  da  fondazioni  o  enti  di patronato, da organizzazioni di
volontariato  nonche'  da  altri soggetti, pubblici o privati, le cui
finalita'  rientrino  nei  principi generali del sistema integrato di
interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n.
328,   e   in   particolare   siano  volte  alla  socializzazione  ed
all'integrazione delle persone anziane.
   3.  La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo,
e'  presentata  dai  soggetti  legalmente responsabili dei centri per
anziani  all'Ufficio  registro  abbonamento  radio  e TV (URAR-TV) di
Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei
requisiti  di  cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del
comma  1,  secondo  periodo,  e'  presentata,  prima  dell'inizio  di
ciascuna  manifestazione,  all'ufficio  accertatore  territorialmente
competente.
   4.  Per  l'attuazione del presente articolo eistituito un apposito
fondo  che  costituisce  limite  di  spesa. Tale fondo e' definito in
300.000 euro annui.

      
                  Note all'art. 92:
                 -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli) e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre
          1972.
              -  Si  trascrive  il  testo  della  tariffa allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  come  modificata dall'art. 22 del decreto legislativo
          26 febbraio 1999, n. 60:

             "Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti

=====================================================================
Punto Tariffa|           Genere di attivita'            |  Aliquota
=====================================================================
             |Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad|
             |esclusione dei concerti e strumentali, e  |
             |trattenimenti danzanti anche in discoteche|
             |e sale da ballo quando l'esecuzione di    |
             |musica dal vivo e' di durata inferiore al |
             |cinquanta per cento dell'orario           |
             |complessivo di apertura al pubblico       |
      1      |dell'esercizio.                           |16 per cento
---------------------------------------------------------------------
             |Utilizzazione dei bigliardi, degli        |
             |elettrogrammofoni, dei bigliardini e di   |
             |qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a|
             |gettone, a moneta o scheda, da            |
             |divertimento o trattenimento, anche se    |
             |automatico o luoghi pubblici o aperti al  |
             |pubblico sia in circoli o associazioni di |
             |qualunque specie; utilizzazione ludica di |
             |strumenti multimediali; gioco del bowling;|
      2      |noleggio go - kart.                       |8 per cento
---------------------------------------------------------------------
             |Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi |
             |specificatamente riservati all'esercizio  |
      3      |delle scommesse.                          |60 per cento
---------------------------------------------------------------------
             |Esercizio del gioco nelle case da gioco e |
      4      |negli altri luoghi a cio' destinati.      |10 per cento

          Note:
              l.  Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente
          indicati  nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti
          all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i
          quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
              2.   Per  gli  intrattenimenti  e  le  altre  attivita'
          soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non
          soggetti  oppure  costituiti  da  piu' attivita' soggette a
          tassazione  con  differenti  aliquote,  l'imponibile  sara'
          determinato  con  ripartizione forfettaria degli incassi in
          proporzione alla durata di ciascuna componente.
              3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento
          e  intrattenimento  di  cui  all'art.  14  -  bis, comma 1,
          l'aliquota e' fissata al 6 per cento.".
              - La legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali)  e'  stata  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          265 del 13 novembre 2000.

TITOLO IV
NORME FINALI

                              Art. 93.
                     (Fondi speciali e tabelle)

   1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis  della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6
della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il  finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio  2003-2005,  restano  determinati,  per  ciascuno degli anni
2003,  2004  e  2005,  nelle  misure  indicate  nelle  Tabelle A e B,
allegate  alla  presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato  alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese in conto capitale.
   2.  Le  dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio  2003  e  triennio  2003-2005, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
   3.  Ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 2, comma 16, della
legge  25  giugno  1999,  n.  208,  gli  stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento   di  norme  che  prevedono  interventi  di  sostegno
dell'economia  classificati  fra  le  spese di conto capitale restano
determinati,  per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
   4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto  1978,  n.  468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
   5.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
   6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da  leggi  a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al
comma  5,  le  amministrazioni  e  gli enti pubblici possono assumere
impegni  nell'anno  2003,  a  carico  di  esercizi  futuri nei limiti
massimi   di   impegnabilita'   indicati  per  ciascuna  disposizione
legislativa  in  apposita  colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli  impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
   7.  In  applicazione  dell'articolo  46,  comma  4, della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  le  autorizzazioni  di  spesa e i relativi
stanziamenti  confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione   di   ciascun   Ministero   interessato   sono   indicati
nell'allegato  2. All'articolo 46, comma 1, della citata legge n. 448
del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con autonoma
evidenziazione    contabile    in   allegato   delle   corrispondenti
autorizzazioni legislative".
   8.  Al  fine  di  ricondurre  all'unitario bilancio dello Stato le
gestioni  che  comunque interessano la finanza statale, il Presidente
del  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  con  uno  o piu' decreti da emanare entro centoventi
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
individua  le  gestioni  fuori  bilancio  per  le quali permangono le
caratteristiche  proprie  dei  fondi  di rotazione. A decorrere dal 1
luglio  2003  le  altre  gestioni  fuori bilancio, fatto salvo quanto
previsto  dagli  articoli  da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n.
559,  e  successive  modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello
Stato  alla  cui  entrata sono versate le relative disponibilita' per
essere  riassegnate  alle  pertinenti  unita'  previsionali  di base.
L'elenco   delle   gestioni   fuori  bilancio,  esistenti  presso  le
amministrazioni  dello Stato dopo le operazioni previste dal presente
comma,   e'   allegato   allo   stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.

      
                Note all'art. 93:
              -  Il  testo  dell'art.  11  - bis della legge 5 agosto
          1978,  n.  468  (Riforma  di  alcune  norme di contabilita'
          generale  dello  Stato  in materia di bilancio), introdotto
          dall'art.  6  della  legge  23 agosto  1988,  n. 362, e' il
          seguente:
              "Art.  11-bis  (Fondi speciali). - La legge finanziaria
          in  apposita  norma  prevede gli importi dei fondi speciali
          destinati   alla  copertura  finanziaria  di  provvedimenti
          legislativi  che si prevede siano approvati nel corso degli
          esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in
          particolare  di  quelli  correlati  al  perseguimento degli
          obiettivi   del  documento  di  programmazione  finanziaria
          deliberato  dal  Parlamento. In tabelle allegate alla legge
          finanziaria  sono  indicate,  distintamente  per  la  parte
          corrente  e  per  la  parte  in  conto  capitale,  le somme
          destinate   alla   copertura   dei  predetti  provvedimenti
          legislativi  ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella
          relazione  illustrativa  del  disegno di legge finanziaria,
          con  apposite  note,  sono indicati i singoli provvedimenti
          legislativi  che  motivano  lo  stanziamento  proposto  per
          ciascun  Ministero  e  per  i  singoli  programmi.  I fondi
          speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato
          di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli
          la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza
          e  cassa  di  capitoli  esistenti o di nuovi capitoli, puo'
          avvenire  solo  dopo  la  pubblicazione  dei  provvedimenti
          legislativi che li utilizzano.
              2.  Gli  importi  previsti  nei fondi di cui al comma 1
          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
          per  nuove  o maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate  e
          accantonamenti  di  segno negativo per riduzioni di spese o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono  collegati mediante apposizione della medesima lettera
          alfabetica,  ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
          o  parte  di  essi,  la cui utilizzazione resta subordinata
          all'entrata   in   vigore   del  provvedimento  legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori
          entrate   da   essi   previsti   per  ciascuno  degli  anni
          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
          legislativi'   relativi  ad  accantonamenti  negativi,  con
          decreto  del  Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
          riduzioni  di  spesa  o  incrementi di entrata sono portati
          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di
          spesa   ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio  e
          correlativamente  assegnati  in  aumento alle dotazioni dei
          fondi di cui al comma 1.
              3.  Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
          previsti  solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
          legge siano stati presentati alle Camere.
              4.  Le  quote dei fondi di cui al presente articolo non
          possono  essere  utilizzate  per  destinazioni  diverse  da
          quelle  previste  nelle  relative  tabelle per la copertura
          finanziaria  di  provvedimenti  adottati ai sensi dell'art.
          77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che essi
          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare
          calamita'  naturali  o improrogabili esigenze connesse alla
          tutela  della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
          economico - finanziaria.
              5.  Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
          non  corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
          ramo  del  Parlamento,  di  quelli  di  parte  capitale non
          utilizzate  entro  l'anno  cui si riferiscono costituiscono
          economie  di  bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
          obblighi  internazionali  ovvero ad obbligazioni risultanti
          dai  contratti  o  dai  provvedimenti  di  cui  al comma 3,
          lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
          per  il  primo  anno  resta valida anche dopo il termine di
          scadenza  dell'esercizio  a  cui  si  riferisce  purche' il
          provvedimento  risulti  presentato alle Camere entro l'anno
          ed  entri  in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
          successivo.  Le  economie di spesa da utilizzare a tal fine
          nell'esercizio   successivo  formano  oggetto  di  appositi
          elenchi  trasmessi  alle  Camere  a  cura  del Ministro del
          tesoro  entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
          al  conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
          le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
          relativi  provvedimenti  legislativi sono comunque iscritte
          nel  bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
          vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
          limiti   dei  saldi  previsti  dal  comma  3,  lettera  b),
          dell'art. 11".
              -  Il  testo del comma 3 dell'art. 11 della gia' citata
          legge  n.  468/1978, come sostituito dall'art. 2, comma 16,
          della legge 25 giugno 1999, n. 208, e' il seguente:
              "3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore,  con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f)  gli  stanziamenti  di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11 - bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i  -  bis)  norme che comportano aumenti di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i  -  ter)  norme  che  comportano aumenti di spesa o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i  -  quater)  norme  recanti misure correttive degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7".
              -  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  46  della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2002) e' il seguente:
              "4.   In   apposito   allegato   al  disegno  di  legge
          finanziaria  sono analiticamente indicati le autorizzazioni
          di  spesa  e  gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
          dei fondi di cui al presente articolo".
              -  Il  testo del comma 1 dell'art. 46 della gia' citata
          legge  n.  448/2001,  cosi' come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "1.  Nello  stato  di previsione della spesa di ciascun
          Ministero  e'  istituito  un fondo per gli investimenti per
          ogni  comparto  omogeneo  di  spesa al quale confluiscono i
          nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione
          contabile  in  allegato delle corrispondenti autorizzazioni
          legislative".
              -  Il  testo  degli  articoli  da 1 a 20 della legge 23
          dicembre  1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle
          gestioni  fuori  bilancio nell'ambito delle Amministrazioni
          dello Stato) e' il seguente:
              "Art. 1 (Avvocatura dello Stato). - 1. Le competenze di
          cui  all'art.  21 del testo unico delle leggi e delle norme
          giuridiche  sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
          Stato   e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,
          approvato  con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come
          modificato  dall'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103,
          sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione
          dell'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per  essere
          riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ad
          apposito  capitolo  di  spesa,  da iscrivere nello stato di
          previsione  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
          rubrica 41 - Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati
          i relativi pagamenti.
              2. Le disponibilita' finanziarie esistenti alla data di
          entrata  in  vigore della presente legge sulle contabilita'
          speciali  intestate all'Avvocatura dello Stato sono versate
          e   riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,
          rispettivamente ai capitoli di entrata e di spesa di cui al
          comma 1.
              3.  Le  somme  di cui al comma 1, per le quali non puo'
          farsi  luogo  a  ripartizione a norma dell'art. 21, secondo
          comma,  secondo  periodo,  del citato testo unico approvato
          con   regio  decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611,  possono
          mantenersi  in  bilancio  fino  a  quando non venga meno il
          motivo   ostativo   alla   predetta  ripartizione  o  sorga
          l'obbligo alla restituzione".
              "Art.  2 (Programma straordinario di edilizia abitativa
          di  cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219).
          -  1.  Entro  il 31 dicembre 1993 il funzionario incaricato
          delle  gestioni  fuori bilancio di cui al titolo VIII della
          legge  14  mazgio  1981,  n. 219, trasmette al Ministro del
          bilancio   e   della   programmazione   economica  l'elenco
          analitico  dei  lavori  in  corso,  nonche'  di  quelli che
          restano  da  effettuare  nei  limiti  delle  disponibilita'
          finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle
          pagate  e  gli  importi  che  restano da impegnare, formula
          concrete  proposte  per  l'ultimazione  dei  lavori e degli
          interventi  residui  e  fornisce  l'elenco del personale in
          servizio,  nonche'  di  quello utilizzato con convenzione o
          contratto, indicandone la relativa provenienza.
              2.  Il  Ministro  del  bilancio  e della programmazione
          economica,  con  proprio  decreto,  fissa  il  termine  per
          l'ultimazione dei lavori e degli interventi di cui al comma
          1,  stabilendo  l'entita' del personale utilizzabile a tale
          scopo,  e indica le opere da trasferire all'amministrazione
          ordinaria  e  quelle da stralciare. Con il medesimo decreto
          il  Ministro  detta  norme  sul  personale utilizzato dalle
          gestioni  di cui al comma 1, tenendo conto della rispettiva
          provenienza  e  dei  rapporti  giuridici  instaurati con il
          personale   medesimo.  Resta  esclusa  la  possibilita'  di
          assumere   presso   le   amministrazioni  o  di  inquadrare
          personale  non  di  ruolo utilizzato a qualunque titolo, in
          deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
              3.  Alla  stessa  data  di  cui  al comma 1 cessano gli
          incarichi  speciali  e  professionali comunque denominati e
          viene  soppressa  l'indennita'  di  cui  all'art.  84 della
          citata legge n. 219 del 1981.
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  bilancio  e della
          programmazione  economica,  di concerto con il Ministro del
          tesoro, sono stabilite le modalita' di rendicontazione agli
          organi  di  controllo,  i  quali  potranno  assoggettare  a
          riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato
          e disporre accertamenti ispettivi".
              "Art.  3  (Fondo  per  gli  interventi  nella citta' di
          Reggio   Calabria).   -   1.   Le   somme   relative   alle
          autorizzazioni  di  spesa  di  cui all'art. 5, comma 3, del
          decreto-legge   8 maggio  1989,  n.  166,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  5 luglio  1989,  n.  246, ivi
          comprese  le  disponibilita'  esistenti  nella contabilita'
          speciale  istituita,  ai  sensi  della  medesima normativa,
          presso  la  tesoreria  provinciale  dello  Stato di Roma ed
          intestata  "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro
          per   i   problemi   delle   aree   urbane:  particolari  e
          straordinarie  esigenze  della  citta' di Reggio Calabria ,
          sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato, per
          essere  riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello
          stato  di  previsione  della  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri.
              2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro per i problemi delle aree
          urbane,  sentito  il sindaco del comune di Reggio Calabria,
          predispone  un piano di riparto delle somme di cui al comma
          1  del  presente  articolo, nel rispetto di quanto previsto
          dall'art.  2,  comma 1, del citato decreto-legge n. 166 del
          1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del
          1989.
              3.   Per  gli  interventi  di  propria  competenza,  il
          Ministro  per  i problemi delle aree urbane puo' provvedere
          anche  a  mezzo  di  propri  delegati titolari di pubbliche
          funzioni,   ancorche'   non  dipendenti  statali,  mediante
          apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non
          trovano applicazione le norme della legge e del regolamento
          di contabilita' generale dello Stato sui limiti di somma. I
          relativi   ordini   di  accreditamento  sono  sottoposti  a
          controllo   successivo   e,   se  non  estinti  al  termine
          dell'esercizio  in  cui  sono  stati emessi, possono essere
          trsportati all'esercizio seguente".
              "Art. 4 (Fondo per la cooperazione allo sviluppo). - 1.
          A  decorrere  dal  1  gennaio  1995 i mezzi finanziari gia'
          destinati  al  "Fondo  speciale  per  la  cooperazione allo
          sviluppo  di  cui  all'art.  14,  comma 1,  della  legge 26
          febbraio  1987,  n.  49,  sono iscritti in apposita rubrica
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero  degli  affari
          esteri.
              2.  Le  disponibilita'  esistenti sul conto corrente di
          tesoreria  intestato  al Fondo speciale per la cooperazione
          allo  sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente
          articolo,  le entrate di cui all'art. 14 della citata legge
          n.  49  del  1987, come sostituito dal comma 7 del presente
          articolo,   e  quelle  derivanti  dalla  realizzazione  dei
          crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate
          all'entrata  del  bilancio  dello Stato e sono riassegnate,
          con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, ai capitoli della
          rubrica di cui al medesimo comma 1.
              3.  Le  obbligazioni  giuridiche  assunte  a carico del
          Fondo   speciale   per   la   cooperazione   allo  sviluppo
          anteriormente  alla  data  di  cui al comma 1 danno luogo a
          formali  impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti
          capitoli  di  spesa,  iscritti  nella  rubrica  di  cui  al
          medesimo comma.
              4.   L'attivita'   della   direzione  generale  per  la
          cooperazione  allo sviluppo continua ad essere disciplinata
          dalla  citata  legge  n.  49  del 1987, come modificata dal
          presente articolo.
              5. Al comma 2 dell'art. 11 della citata legge n. 49 del
          1987, le parole: "del Fondo di cooperazione di cui all'art.
          37  della  presente  legge  sono sostituite dalle seguenti:
          "della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
          .
              6. (sostituisce il secondo periodo al comma 3 dell'art.
          11, legge 26 febbraio 1987, n. 49).
              7.  (sostituisce  l'art. 14, legge 26 febbraio 1987, n.
          49).
              8.  (sostituisce  il  comma  1  dell'art.  15, legge 26
          febbraio 1987, n. 49).
              9. Al comma 2 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del
          1987, le parole da: "al quale vengono sottoposti" fino alla
          fine del comma sono soppresse.
              10.  (aggiunge  un  periodo  al  comma  4 dell'art. 15,
          legge 26 febbraio 1987, n. 49).
              11.  (sostituisce  il  comma  9  dell'art. 15, legge 26
          febbraio 1987, n. 49).
              12.  Il  comma 10 dell'art. 15 della citata legge n. 49
          del 1987 e' abrogato.
              13.  Al  comma  1 dell'art. 32 della citata legge n. 49
          del 1987, le parole: "del Fondo speciale di cui all'art. 14
          sono  sostituite  dalle  seguenti: "dei pertinenti capitoli
          dell'apposita  rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera
          a) .
              14.  Il  comma  3 dell'art. 37 della citata legge n. 49
          del 1987 e' abrogato.
              15.  Al  comma  4,  primo  periodo,  dell'art. 37 della
          citata  legge  n.  49  del  1987,  le parole: "sul Fondo di
          cooperazione sono sostituite dalle seguenti: "sull'apposita
          rubrica  di  cui  all'art.  14,  comma  1,  lettera  a) ; e
          l'ultimo periodo e' soppresso.
              16.   Per   l'accreditamento  di  somme  all'estero  si
          applicano  le  disposizioni previste dalla legge 6 febbraio
          1985, n. 15.
              17.  La  direzione  generale  per  la cooperazione allo
          sviluppo puo' nominare un consegnatario cassiere.
              18.   Con   apposito   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica,  su  proposta del Ministro degli affari esteri,
          sentito  il  Ministro  del  tesoro,  saranno  apportate  le
          necessarie  modifiche  al  regolamento  di esecuzione della
          citata  legge  n.  49  del  1987, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.
              19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
          in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1995.
              Art.  5  (Attivita' di protezione sociale). - 1. I beni
          patrimoniali  gia'  di  pertinenza  delle  cessate gestioni
          fuori  bilancio  dei  Ministeri della difesa e dell'interno
          nonche'  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  di  cui,
          rispettivamente,  al  comma  12  dell'art.  13,  al comma 4
          dell'art.   9   e  al  comma  6  dell'art.  4  della  legge
          27 dicembre  1989,  n.  409,fatta  eccezione  per i beni di
          consumo  acquistati  con  l'esclusivo apporto del personale
          dipendente,  le cui rimanenze sono destinate agli organismi
          di  cui  al  comma 4 del presente articolo, sono trasferiti
          negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse
          sono state svolte.
              2.  Le  disponibilita' liquide delle gestioni di cui al
          comma  1,  accertate alla data di cessazione delle gestioni
          stesse,  sono  versate  ad apposito capitolo dello stato di
          previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per
          essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai
          competenti  capitoli  di  spesa.  I  crediti accertati e le
          obbligazioni  risultanti  alla  stessa  data costituiscono,
          rispettivamente,   accertamenti  ed  impegni  dei  predetti
          capitoli di entrata e di spesa.
              3.  Per assicurare gli interventi di protezione sociale
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1977,  n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica
          17  gennaio  1990, n. 44, a favore del personale militare e
          civile   delle  Forze  armate,  dell'amministrazione  della
          pubblica  sicurezza,  del  Corpo  nazionale  dei vigili del
          fuoco  e  del  Corpo  della  guardia  di finanza e dei loro
          familiari,   nonche'  a  favore  del  personale  del  Corpo
          forestale   dello   Stato,   sono   concessi  in  uso  alle
          organizzazioni  di  cui  al  comma  4 i locali demaniali, i
          mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per
          i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti,
          di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanare entro
          sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  saranno  determinati le consistenze ed il valore di
          tali apporti nonche' le relative norme d'uso.
              4.  Per  l'esercizio  delle  attivita' connesse con gli
          interventi  di  protezione  sociale  di  cui al comma 3, le
          amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento
          in   concessione  alle  organizzazioni  costituite  tra  il
          personale  dipendente,  ai  sensi  dell'art.  8 della legge
          11 luglio  1978,  n.  382,  oppure  ad  enti  e  terzi, con
          procedure  negoziali semplificate, secondo le modalita' che
          saranno  stabilite  con  regolamento approvato dai Ministri
          interessati,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da
          emanare  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge.
              Art.  6  (Concorsi pronostici). - 1. Le riscossioni dei
          giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo
          Stato a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile
          1948,  n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,
          e  gestiti  ai  sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e
          successive  modificazioni,  vengono versate dai gestori, al
          netto  della  quota  destinata  al  pagamento  dei premi ai
          vincitori  e  dell'eventuale  acconto  d'aggio, al bilancio
          dello  Stato  e,  per la quota del 12,25 per cento relativa
          alle giocate effettuate in Sicilia, alla regione siciliana.
          Vengono  altresi'  versati  dai  gestori  al bilancio dello
          Stato  i  premi non pagati ai vincitori entro il termine di
          decadenza previsto dal regolamento del gioco.
              2. Il pagamento del conguaglio annuale d'aggio a favore
          dei  gestori  e  degli  eventuali  premi  richiesti entro i
          termini   regolamentari,   che   non   e'  stato  possibile
          corrispondere  ai vincitori entro tali termini, grava su un
          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero
          delle finanze qualificato come spesa obbligatoria.
              Art. 7 (Fondo a disposizione del Comando generale della
          Guardia  di  finanza).  -  1.  Le  somme di cui all'art. 5,
          secondo  comma,  lettera a), n. 5), della legge 15 novembre
          1973,  n.  734, e successive modificazioni, sono assegnate,
          con  decreti  del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero delle finanze,
          rubrica  6  -  Corpo  della  guardia  di  finanza, per fini
          assistenziali  in  favore  del  personale  in servizio e in
          congedo  e  per  la  corresponsione  di  premi in danaro ai
          militari  distintisi  in  operazioni  di  servizio, secondo
          modalita' fissate con decreto del Ministro delle finanze.
              2.  Le  eventuali  disponibilita'  del  Fondo di cui al
          presente  articolo  sono versate ad un apposito capitolo di
          entrata  per  la riassegnazione al capitolo di spesa di cui
          al comma 1.
              Art.    8    (Fondi    amministrati    dal    Ministero
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato). - 1. Le
          disponibilita'  esistenti  sui  Fondi di cui al primo comma
          dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'art.
          20  della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla contabilita'
          speciale di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del
          Presidente dellaRepubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonche'
          le  somme  non  ancora  utilizzate  di  cui  al terzo comma
          dell'art.  16  della  citata  legge  n.  675 del 1977, come
          modificata dall'art. 9 del decreto - legge 30 gennaio 1979,
          n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
          1979,  n.  91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4
          dell'art.  11  del  decreto  - legge 1 aprile 1989, n. 120,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
          n.  181, nonche' le somme di cui al primo comma dell'art. 7
          della legge 15 giugno 1984, n. 246, affluiscono ad appositi
          capitoli   dello   stato  di  previsione  dell'entrata  del
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreti
          del  Ministro  del  tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa
          dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato.
              2.  Sui  capitoli  di  spesa  di  cui  al  comma 1 sono
          iscritte  le  autorizzazioni  che  prevedono conferimenti a
          favore  dei  Fondi di cui al medesimo comma 1. Su di essi e
          sui   corrispondenti  capitoli  degli  esercizi  successivi
          gravano   gli   oneri   derivanti   dall'attuazione   degli
          interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono
          posti  a  carico dei Fondi e della contabilita' speciale di
          cui allo stesso comma 1.
              3.  Le  obbligazioni  assunte  negli esercizi pregressi
          costituiscono  impegno  a  carico  degli  stanziamenti  dei
          pertinenti capitoli dell'esercizio in corso.
              4. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui
          al comma 2 e' esercitato in via successiva.
              Art.  9  (Riserva  Fondo  Lire  UNRRA). - 1. I proventi
          derivanti  dall'utilizzazione  dei  beni  facenti parte del
          patrimonio   della   Riserva   Fondo   Lire  UNRRA  di  cui
          all'accordo  approvato  con  decreto  legislativo 10 aprile
          1948,  n.  1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva
          medesima  affluiscono  all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere  riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del
          tesoro,  ad  appositi capitoli, anche di nuova istituzione,
          dello  stato  di  previsione della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri, in misura non superiore a 500 milioni di lire
          per   ciascun   anno,   e   del   Ministero   dell'interno,
          rispettivamente,  per il funzionamento del Centro nazionale
          per  la  tutela  dell'infanzia e per il conseguimento degli
          ulteriori fini della Riserva.
              2. Le eventuali disponibilita' della soppressa gestione
          di  cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per
          essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.
              3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  i  Ministri  per  gli  affari  sociali e del
          tesoro,  sono  stabiliti  le modalita' per il perseguimento
          dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonche' i criteri
          per   la  gestione  del  relativo  patrimonio  in  modo  da
          garantirne la coerenza con i fini predetti.
              Art.  10 (Spese relative all'organizzazione della DIA).
          -  1. (Aggiunge  due periodi all'art. 2, comma 2-quinquies,
          decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345).
              Art. 11 (Distribuzione di carte d'identita' ai comuni).
          -  1.  Per  il ritiro dei modelli delle carte d'identita' i
          comuni   effettuano   il   versamento  dell'importo  dovuto
          direttamente  presso  la  sezione  di tesoreria provinciale
          dello  Stato  competente per territorio, nei modi stabiliti
          dall'art.  230  del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
          successive  modificazioni,  ovvero  dall'art.  2  del regio
          decreto-legge   22 dicembre   1927,   n.  2609,  convertito
          dall'art.  1  della  legge  14 giugno  1928,  n.  1325, con
          imputazione al capitolo 3484 - "Entrate eventuali e diverse
          del  Provveditorato  generale  dello Stato - dello stato di
          previsione dell'entrata del bilancio dello Stato .
              Art.  12  (Tasse  dei  concorsi a segretario comunale e
          provinciale). 1. A decorrere dalla data di soppressione del
          fondo di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604,
          le  tasse  di ammissione a concorsi a segretario comunale e
          provinciale per l'assegnazione ad unica sede predeterminata
          sono  versate  all'ente  locale nell'interesse del quale e'
          indetto  il  concorso,  a  parziale rimborso delle spese da
          esso sostenute.
              2.   Le  tasse  di  ammissione  a  concorsi  cumulativi
          riguardanti  piu'  sedi  sono  versate  dai  concorrenti ad
          apposito  capitolo  dello  stato di previsione dell'entrata
          del  bilancio  dello  Stato. Allo stesso capitolo tutti gli
          enti  locali  appartenenti  alla  classe cui il concorso si
          riferisce  versano  le  quote  di  spesa  non coperte dalla
          predetta  tassa,  sulla  base della ripartizione effettuata
          con decreto del Ministro dell'interno.
              3.  Le  somme affluite al capitolo di entrata di cui al
          comma  2  sono  riassegnate,  con  decreti del Ministro del
          tesoro,  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  del Ministero
          dell'interno.
              4. Le eventuali disponibilita' della soppressa gestione
          di  cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per
          essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.
              Art. 13 (Proventi dei diritti di segreteria dei comuni,
          delle  province,  delle comunita' montane e dei consorzi di
          comuni,  nonche' dei diritti di stato civile dei comuni). -
          1.  Le  somme  di  spettanza  dello  Stato  derivanti dalla
          riscossione  dei  diritti  di  segreteria dei comuni, delle
          province, delle comunita' montane e dei consorzi di comuni,
          nonche'  quelle  derivanti dalla riscossione dei diritti di
          stato civile dei comuni, sono versate trimestralmente dagli
          enti  locali in appositi capitoli dello stato di previsione
          dell'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per  essere
          riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  ai
          competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dell'interno  per  le  finalita'  di  cui all'art. 42 della
          legge  8 giugno  1962,  n. 604, come modificato dall'art. 6
          della  legge  17 febbraio  1968, n. 107, all'art. 25, comma
          16,  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24 aprile  1989,  n.  144,  e
          all'art. 15-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1990,   n.   38,  nonche'  all'art.  27  del  decreto-legge
          28 febbraio  1983,  n.  55,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 aprile  1983,  n.  131,  e  all'art. 7 del
          decreto-legge  31 agosto  1987,  n.  359,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.
              2.  Le  disponibilita'  delle  soppresse gestioni fuori
          bilancio  di  cui  al  comma 1 sono versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreti
          del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero dell'interno.
              Art.   14   (Ministero   dei  lavori  pubblici).  -  1.
          (Sostituisce   il   comma   5   dell'art.  4,  del  decreto
          legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 6 dicembre
          1947, n. 1501).
              2. Le eventuali disponibilita' della gestione soppressa
          ai  sensi del comma 1 del presente articolo sono versate ad
          apposito  capitolo  dello  stato di previsione dell'entrata
          del bilancio dello Stato.
              Art.  15  (Contabilita'  speciali  dell'ANAS). - 1. Nel
          bilancio  di  previsione  dell'Azienda  nazionale  autonoma
          delle  strade  (ANAS)  sono  istituiti appositi capitoli di
          entrata  cui saranno versate le somme giacenti in tesoreria
          sulle  contabilita'  speciali previste, per ciascun ufficio
          compartimentale   della  viabilita',  dall'art.  31,  commi
          quarto  e  quinto,  della  legge  7 febbraio  1961,  n. 59,
          nonche'  quelle  previste  dall'art.  9  del  decreto-legge
          10 febbraio  1977,  n.  19,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6 aprile  1977,  n. 106, e dall'art. 2, sesto
          comma,   del   decreto-legge   23 dicembre  1978,  n.  813,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 febbraio
          1979, n. 51.
              2.  Le  entrate  di  cui al comma 1 ed ogni altra somma
          dovuta  da  privati o da altre amministrazioni ed enti, che
          affluisce  ai  capitoli di entrata di cui al medesimo comma
          1,  sono  riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro,
          ai  pertinenti  capitoli  di spesa per la realizzazione dei
          fini di cui alle norme richiamate nello stesso comma 1.
              Art.  16 (Fondi amministrati dal Ministero del lavoro e
          della   previdenza   sociale).   -   1.   A  seguito  della
          soppressione delle gestioni fuori bilancio amministrate dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernenti
          il Fondo per il finanziamento degli Istituti di patronato e
          di  assistenza sociale, istituito ai sensi degli articoli 4
          e  5  del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello
          Stato 29 luglio 1947, n. 804, il Fondo per il finanziamento
          degli   Istituti  di  patronato  e  di  assistenza  sociale
          operanti  nella  provincia di Trieste, istituito con ordini
          del  Governo  militare alleato n. 77 del 27 dicembre 1947 e
          n.  80  del  14 aprile 1949, il Fondo speciale infortuni di
          cui  all'art.  197  del  testo unico delle disposizioni per
          l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  e  le malattie professionali, approvato con decreto
          del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
          successive  modificazioni,  il Fondo per la mobilita' della
          manodopera,  istituito  dall'art.  28 della legge 12 agosto
          1977, n. 675, il Fondo per il finanziamento integrativo dei
          progetti  speciali  di  formazione professionale, istituito
          dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e,al fine
          di  assicurare  l'esercizio da parte del predetto Ministero
          delle  relative  funzioni, i finanziamenti in atto previsti
          dalle  norme  sopra  richiamate  sono  versati  in appositi
          capitoli   dello   stato  di  previsione  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del
          Ministro  del  tesoro,  ai  pertinenti capitoli di spesa da
          istituire  nello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale.
              2.  Le disponibilita' esistenti alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge  sui Fondi di cui al comma 1
          sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato, per
          essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai
          capitoli  di  spesa  di  cui al medesimo comma 1. I crediti
          accertati  e  le  obbligazioni  risultanti alla stessa data
          costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni sui
          capitoli di entrata e di spesa di cui allo stesso comma 1.
              3.  Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza
          possono esserlo nell'esercizio successivo.
              Art.  17 (Fondi amministrati dal Ministero della marina
          mercantile).  -  1. Le entrate afferenti ai depositi per le
          controversie  della  gente  di mare di cui all'art. 350 del
          codice   della   navigazione,   alla   vendita  di  oggetti
          appartenenti  a  persone  morte  o scomparse in mare di cui
          all'art.  195  del  codice  della  navigazione, ai depositi
          cauzionali  per  danni causati da navi ad impianti ed opere
          portuali  di  cui all'art. 75 del codice della navigazione,
          ai recuperi e alla vendita di oggetti ritrovati di cui agli
          articoli  508  e  511  del  codice  della  navigazione,  al
          collocamento   della   gente   di  mare  di  cui  al  regio
          decreto-legge  24 maggio  1925,  n.  1031, convertito dalla
          legge  18 marzo 1926, n. 562, al movimento ufficiali di cui
          alla  legge 16 dicembre 1928, n. 3042, ai depositi di terzi
          per  spese  relative  ad  inchieste  formali  sulle cause e
          responsabilita' dei sinistri di cui all'art. 583 del codice
          della  navigazione,  nonche'  ai  depositi  di terzi per le
          spese  di  istruttoria  delle concessioni demaniali, di cui
          agli  articoli 11, 17 e 51 del regolamento per l'esecuzione
          del   codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          15 febbraio 1952, n. 328, sono versate ad appositi capitoli
          dello  stato  di previsione dell'entrata del bilancio dello
          Stato  per  la riassegnazione, con decreti del Ministro del
          tesoro,  a  capitoli  di  spesa da istituire nello stato di
          previsione del Ministero della marina mercantile.
              2. Al personale civile assunto con contratto di diritto
          privato  presso  gli  uffici di collocamento della gente di
          mare  e movimento ufficiali di Genova e Napoli si applicano
          le  disposizioni  di  cui  all'art.  4-bis,  comma  3,  del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
              3. Le entrate afferenti alla sezione di garanzia per il
          credito  peschereccio  di  cui  all'art. 13, comma 1, della
          legge  28 agosto  1989,  n.  302,  sono versate in apposito
          capitolo   dello   stato  di  previsione  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del
          Ministro  del  tesoro,  ad  apposito  capitolo  di spesa da
          istituire  nello  stato  di  previsione del Ministero della
          marina mercantile.
              4. Tutte le disponibilita' comunque esistenti sui conti
          correnti  postali  o  bancari  devono  essere  versate  sui
          capitoli  di cui ai commi 1 e 3. I beni mobili degli uffici
          di  collocamento  della gente di mare e movimento ufficiali
          sono acquisiti al patrimonio dello Stato.
              Art.   18  (Istituto  superiore  di  sanita).  -  1.  I
          contributi derivanti dagli accordi di collaborazione di cui
          all'art.  2,  terzo  e  quarto  comma, della legge 7 agosto
          1973,  n.  519,  nonche' i fondi relativi alle attivita' di
          cui  all'art.  5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 dicembre
          1987,  n.  531,  ed all'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio
          1988,  n.  27,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          8 aprile 1988, n. 109, sono gestiti in deroga alle norme di
          contabilita'  generale dello Stato. I pareri previsti dalle
          vigenti  norme  di  contabilita' sono sostituiti dal parere
          del  comitato  amministrativo  dell'Istituto, reso ai sensi
          della citata legge n. 519 del 1973.
              2. Gli atti ed i provvedimenti compiuti nella attivita'
          di  cui  al comma 1 sono sottoposti al controllo consuntivo
          della  competente  Ragioneria  centrale  e  della Corte dei
          conti  mediante rendiconto annuale finanziario delle spese,
          reso  con  le  modalita'  di  cui  agli  articoli 4 e 7 del
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.
              Art.   19   (Gestioni   commissariali  governative  che
          esercitano  pubblici servizi di trasporto). - 1. I proventi
          del  traffico  e  fuori traffico e gli altri introiti delle
          gestioni  commissariali governative di cui all'art. 3 della
          legge  15 dicembre  1990, n. 385, affluiscono ai rispettivi
          bilanci  autonomi, unitamente ai trasferimenti dal bilancio
          dello Stato a copertura del disavanzo d'esercizio.
              2.  Il  commissario  governativo presenta il rendiconto
          annuale  della  gestione  nelle  forme  e  con le modalita'
          stabilite  ai  sensi  del  comma 6 dell'art. 3 della citata
          legge  n.  385  del 1990. Detto rendiconto, corredato della
          relazione   del   collegio   dei  revisori,  e'  sottoposto
          all'approvazione   del   Ministro   dei   trasporti  ed  e'
          successivamente  inoltrato  alla Ragioneria centrale che ne
          cura, dopo il controllo, l'invio alla Corte dei conti.
              Art.  20  (Esclusione dalla soppressione delle gestioni
          fuori   bilancio).   -  1.  Alle  gestioni  fuori  bilancio
          menzionate  nella  presente  legge  le cui entrate derivano
          prevalentemente  da  contribuzioni da parte degli associati
          ovvero  dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o
          degli  acquirenti,  di  beni  e  servizi, con esclusione di
          quelle  di  cui all'art. 5, e non superano annualmente, per
          ciascun  organo  gestirono,  l'importo di lire 100 milioni,
          escluse  le partite di giro, nonche' alle gestioni dei beni
          confiscati  ai  sensi  del decreto-legge 14 giugno 1989, n.
          230,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto
          1989, n. 282, non si applica il disposto di cui all'art. 8,
          comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
              2.  Sulle  gestioni  di  cui al comma 1 il controllo si
          esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n.
          1041, e successive modificazioni.
              3.  L'importo  di cui al comma 1 puo' essere aggiornato
          ogni  due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora
          esso  venga superato a chiusura dell'esercizio, le relative
          gestioni  sono  ricondotte  al  bilancio dello Stato con le
          procedure previste dalla presente legge.".

                              Art. 94.
                        (Disposizioni varie)

   1.  Nei  comuni  con  sede  di  tribunale e' mantenuta l'autonomia
dell'Ufficio  unico  delle  entrate.  Ove questa sia stata soppressa,
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,   essa  e'  ripristinata  con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
competenti amministrazioni.
   2.  All'articolo  115, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative  e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'
aggiunto  il  seguente  periodo:  "Nel  caso  in cui il difensore sia
iscritto  nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello
diverso  da  quello  dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga
all'articolo  82,  comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e
le indennita' di trasferta nella misura minima consentita".
   3.  In  considerazione  del  carattere specifico della disabilita'
intellettiva  solo  in  parte  stabile,  definita  ed  evidente, e in
particolare  al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di
autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessita' della vita
quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su
richiesta  corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate,
dalle  competenti  commissioni  insediate presso le aziende sanitarie
locali  o  dal  proprio  medico di base, in situazione di gravita' ai
sensi  dell'articolo  3  della  legge  5  febbraio  1992,  n. 104, ed
esentate   da   ulteriori   successive   visite   e   controlli.  Per
l'accertamento  delle  condizioni  di  invalidita'  e  la conseguente
erogazione  di  indennita', secondo la legge in vigore, delle persone
affette  dal  morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute
ad  accogliere  le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai
medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unita' di
valutazione Alzheimer.
   4.  Fra  le calamita' naturali, di cui all' articolo 80, comma 29,
si intendono comprese anche le ceneri vulcaniche.
   5.  Il  temine  per  l'installazione  degli  apparecchi misuratori
fiscali  o  delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei
titoli  di  accesso,  di  cui all'articolo 11 del regolamento recante
norme  per  la  semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
materia  di  imposta  sugli  intrattenimenti,  di  cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e' prorogato al
30 giugno 2003.
   6.  Al  fine  di  accrescere  la presenza e la professionalita' di
personale  italiano nell'ambito delle organizzazioni internazionali e
delle  istituzioni  europee,  le amministrazioni pubbliche e gli enti
territoriali,  per finalita' connesse alle attribuzioni istituzionali
delle   amministrazioni   interessate,   nell'ambito   dei  programmi
formativi  e  delle risorse allo scopo destinate, promuovono anche in
forma  consorziata  o  associata,  ovvero  mediante  convenzioni  con
soggetti terzi finanziatori, pubblici o privati, tramite le strutture
specialistiche  universitarie  e  di  alta  formazione europea, corsi
specialistici  e  di aggiornamento del proprio personale su tematiche
comunitarie ed internazionali.
   7.  All'articolo  13, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
il  primo  periodo  e' sostituito dal seguente: "L'incarico ha durata
quadriennale  ed  e'  rinnovabile  tenendo presenti professionalita',
produttivita' ed attivita' gia' svolta".
   8.  All'articolo  13  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "13-bis. Con relazione annuale,
il  Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo
stato  dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica
fiscale".
   9. Le disposizioni dell'articolo 72, comma 5, primo periodo, della
presente  legge  riferite  al  decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2006.
   10.  E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003
a  favore  del  Policlinico "S. Matteo" di Pavia per la realizzazione
del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA).
   11.  I contributi erogati ai sensi dell' articolo 34, comma 3, del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  ai  fini  di cui
all'articolo  162,  comma  6,  del  testo  unico  di  cui  al decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267, possono essere utilizzati in
compensazione  della parte capitale di precedenti finanziamenti per i
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
   12.  Per  fronteggiare  la crisi occupazionale del Parco nazionale
d'Abruzzo,  Lazio  e  Molise  e  del Parco del Gran Sasso e dei Monti
della  Laga  e' autorizzato a favore dei citati Parchi un contributo,
rispettivamente,  di  2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004
e 2005.
   13.   Le   disposizioni   relative   al   Fondo  rotativo  per  la
progettualita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  54,  della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, si applicano anche
per i documenti preparatori del concorso di idee e di progettazione.
   14.  Il  contributo  di  cui all'articolo 62, comma 1, lettera c),
primo  periodo,  della  presente  legge e' concesso nella misura di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 anche per i
territori  individuati  ai  sensi  dell'articolo  4  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

      
               Note all'art. 94:
              - Il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in  materia di spese di giustizia, approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002.
          n.  115,  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          15 giugno  2002, n. 139, supplemento ordinario n. 126/L. Si
          trascrive  il  testo  dell'art.  115, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "Art.  115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al
          difensore di persona ammessa al programma di protezione dei
          collaboratori  di  giustizia).  -  1. L'onorario e le spese
          spettanti  al  difensore di persona ammessa al programma di
          protezione  di  cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
          n.  82,  e  successive  modificazioni,  sono  liquidati dal
          magistrato   nella  misura  e  con  le  modalita'  previste
          dall'art.  82  ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'art.
          84.  Nel  caso  in  cui il difensore sia iscritto nell'albo
          degli  avvocati  di un distretto di Corte d'appello diverso
          da  quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga
          all'art.   82,   comma 2,   sono  sempre  dovute  le  spese
          documentate  e  le  indennita'  di  trasferta  nella misura
          minima consentita.".
              - La  legge  5 febbraio  1992, n. 104 (Legge-quadro per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone  handicappate)  e'  stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  17 febbraio  1992, n. 39, supplemento ordinario.
          Si trascrive il testo dell'art. 3:
              "Art.  3  (Soggetti  aventi  diritto).  - 1. E' persona
          handicappata  colui  che  presenta  una minorazione fisica,
          psichica  o  sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
          causa  di  difficolta'  di apprendimento, di relazione o di
          integrazione  lavorativa  e tale da determinare un processo
          di svantaggio sociale o di emarginazione.
              2.  La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
          stabilite  in  suo  favore  in relazione alla natura e alla
          consistenza  della  minorazione, alla capacita' complessiva
          individuale   residua   e   alla  efficacia  delle  terapie
          riabilitative.
              3.  Qualora  la  minorazione,  singola o plurima, abbia
          ridotto  l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente,  continuativo e globale nella sfera individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di gravita'.
              Le  situazioni  riconosciute  di  gravita'  determinano
          priorita'  nei  programmi  e  negli  interventi dei servizi
          pubblici.
              4.  La presente legge si applica anche agli stranieri e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora  nel  territorio  nazionale. Le relative prestazioni
          sono  corrisposte  nei  limiti  ed alle condizioni previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          30 dicembre  1999, n. 544 (Regolamento recante norme per la
          semplificazione   degli  adempimenti  dei  contribuenti  in
          materia   di   imposta   sugli  intrattenimenti)  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 18 febbraio 2000, n.
          40. Si trascrive il testo dell'art. 11:
              "Art.  11 (Disposizioni transitorie e decorrenza). - 1.
          I  soggetti  di  cui  all'art.  74-quater  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
          quelli  previsti  dall'art.  2  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, come modificato
          dall'art. 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora
          alla  data  del  1  gennaio  2000  non  siano  dotati degli
          appositi   apparecchi  misuratori  fiscali  o  biglietterie
          automatizzate,  emettono  i titoli di accesso a partire dal
          giorno  dell'installazione  dell'apparecchio da effettuare,
          in  ogni  caso,  entro  il  30 giugno 2000. In tale periodo
          certificano   i   corrispettivi   mediante  rilascio  della
          ricevuta  fiscale  di  cui all'art. 8 della legge 10 maggio
          1976,   n.   249,  o  dello  scontrino  fiscale  manuale  o
          prestampato  a  tagli fissi di cui al decreto 30 marzo 1992
          del  Ministro delle finanze ovvero dei biglietti recanti il
          contrassegno  del  concessionario  di  cui  all'art. 17 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e
          la  numerazione  progressiva, provvedendo ai corrispondenti
          adempimenti  contabili  previsti dal decreto del Presidente
          della  Repubblica  n. 633 del 1972 e decreto del Presidente
          della Repubblica n. 640 del 1972.
              2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
          rapporti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2000.".
              - La  legge  27 luglio  2000,  n.  212 (Disposizioni in
          materia  di  statuto dei diritti del contribuente) e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
          Si  trascrive  il  testo dell'art. 13 come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "Art.  13  (Garante del contribuente). - 1. Presso ogni
          direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate
          delle   province  autonome  e'  istituito  il  Garante  del
          contribuente.
              2.  Il  Garante  del  contribuente,  operante  in piena
          autonomia,   e'   organo   collegiale   costituito  da  tre
          componenti   scelti   e   nominati   dal  Presidente  della
          Commissione  tributaria  regionale o sua sezione distaccata
          nella cui circoscrizione e' compresa la direzione regionale
          delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:
                a) magistrati,  professori  universitari  di  materie
          giuridiche  ed  economiche,  notai,  sia  a  riposo  sia in
          attivita' di servizio;
                b) dirigenti   dell'amministrazione   finanziaria   e
          ufficiali  generali e superiori della Guardia di finanza, a
          riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per
          ciascuna     direzione     regionale     delle     entrate,
          rispettivamente,  per  i  primi, dal direttore generale del
          Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante
          generale della Guardia di finanza;
                c) avvocati,   dottori  commercialisti  e  ragionieri
          collegiati,  pensionati,  scelti  in una terna formata, per
          ciascuna  direzione regionale delle entrate, dai rispettivi
          ordini di appartenenza.
              3.  L'incarico ha durata quadriennale ed e' rinnovabile
          tenendo   presenti   professionalita',   produttivita'   ed
          attivita'  gia'  svolta.  Le  funzioni  di  Presidente sono
          svolte dal componente scelto nell'ambito delle categorie di
          cui  alla  lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti
          sono  scelti  uno  nell'ambito  delle categorie di cui alla
          lettera  b)  e  l'altro  nell'ambito delle categorie di cui
          alla lettera c) del comma 2.
              4.   Con   decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono
          determinati   il   compenso  ed  i  rimborsi  spettanti  ai
          componenti del Garante del contribuente.
              5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate
          al  Garante  del  contribuente dagli uffici delle direzioni
          regionali  delle  entrate  presso  le  quali  lo  stesso e'
          istituito.
              6.  Il  Garante  del  contribuente, anche sulla base di
          segnalazioni  inoltrate  per iscritto dal contribuente o da
          qualsiasi    altro   soggetto   interessato   che   lamenti
          disfunzioni,     irregolarita',     scorrettezze,    prassi
          amministrative  anomale  o  irragionevoli o qualunque altro
          comportamento  suscettibile  di  incrinare  il  rapporto di
          fiducia   tra   cittadini  e  amministrazione  finanziaria,
          rivolge  richieste  di  documenti o chiarimenti agli uffici
          competenti,  i  quali  rispondono  entro  trenta  giorni, e
          attiva  le  procedure  di  autotutela nei confronti di atti
          amministrativi  di accertamento o di riscossione notificati
          al  contribuente.  Il  Garante  del  contribuente  comunica
          l'esito  dell'attivita'  svolta  alla direzione regionale o
          compartimentale  o  al  comando  di  zona  della Guardia di
          finanza   competente  nonche'  agli  organi  di  controllo,
          informandone l'autore della segnalazione.
              7.  Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni
          ai   dirigenti  degli  uffici  ai  fini  della  tutela  del
          contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.
              8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere
          agli  uffici  finanziari  e di controllare la funzionalita'
          dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente
          nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al pubblico.
              9.  Il  Garante del contribuente richiama gli uffici al
          rispetto  di  quanto  previsto  dagli articoli 5 e 12 della
          presente legge.
              10.  Il Garante del contribuente richiama gli uffici al
          rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.
              11.  Il  Garante  del  contribuente individua i casi di
          particolare  rilevanza  in  cui  le  disposizioni in vigore
          ovvero  i comportamenti dell'amministrazione determinano un
          pregiudizio  dei  contribuenti  o  conseguenze negative nei
          loro   rapporti   con  l'amministrazione,  segnalandoli  al
          direttore  regionale  o  compartimentale o al comandante di
          zona  della  Guardia  di  finanza  competente e all'ufficio
          centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un
          eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al
          Ministro  delle  finanze  i  casi  in  cui  possono  essere
          esercitati  i  poteri  di  rimessione  in  termini previsti
          dall'art. 9.
              12.  Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta
          una  relazione  sull'attivita'  svolta  al  Ministro  delle
          finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori
          compartimentali  delle  dogane  e del territorio nonche' al
          comandante  di  zona della Guardia di finanza, individuando
          gli  aspetti  critici  piu'  rilevanti  e  prospettando  le
          relative soluzioni.
              13.  Il  Ministro  delle  finanze riferisce annualmente
          alle  competenti  Commissioni  parlamentari  in  ordine  al
          funzionamento  del  Garante del contribuente, all'efficacia
          dell'azione  da  esso svolta ed alla natura delle questioni
          segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle
          segnalazioni del Garante stesso.
              13-bis.  Con  relazione annuale, il Garante fornisce al
          Governo  ed  al  Parlamento  dati e notizie sullo stato dei
          rapporti  tra fisco e contribuenti nel campo della politica
          fiscale.".
              - Il   decreto   legislativo  27 luglio  1999,  n.  297
          (Riordino  della  disciplina  e snellimento delle procedure
          per  il  sostegno  della ricerca scientifica e tecnologica,
          per  la  diffusione  delle tecnologie, per la mobilita' dei
          ricercatori)  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          27 agosto 1999, n. 201.
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504
          (Riordino  della  finanza  degli enti territoriali, a norma
          dell'art.  4  della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
          305, supplemento ordinario. Si trascrive il testo dell'art.
          34, comma 3:
              "3.   Lo   Stato   potra'   concorrere,   altresi',  al
          finanziamento    dei    bilanci    delle    amministrazioni
          provinciali,  dei  comuni  e delle comunita' montane, anche
          con  un  fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la
          cui   quantificazione   annua   e'   demandata  alla  legge
          finanziaria,  ai  sensi  dell'art. 11, comma 3, lettera d),
          della  legge  5 agosto  1978, n. 468, come modificata dalla
          legge 23 agosto 1988, n. 362.".
              - Il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
          unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali) e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28 settembre
          2000, n. 227, supplemento ordinario.
              - Si trascrive il testo dell'art. 162, comma 6:
              "6. Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio
          finanziario   complessivo.   Inoltre   le   previsioni   di
          competenza   relative  alle  spese  correnti  sommate  alle
          previsioni  di  competenza  relative alle quote di capitale
          delle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti
          obbligazionari    non   possono   essere   complessivamente
          superiori  alle  previsioni  di  competenza  dei  primi tre
          titoli  dell'entrata  e  non  possono  avere altra forma di
          finanziamento,  salvo  le eccezioni previste per legge. Per
          le  comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli
          delle entrate".
              - La   legge   28 dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di
          razionalizzazione   della   finanza   pubblica)   e'  stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 1995, n.
          302, supplemento ordinario.
              - La  legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
          pubblica   per   la   stabilizzazione  e  lo  sviluppo),  e
          successive   modificazioni,   e'   stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  29 dicembre  1998, n. 302, supplemento
          ordinario. Si trascrive il testo dell'art. 4:
              "Art.  4  (Incentivi per le piccole e medie imprese). -
          1.  Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto
          18 settembre   1997   del   Ministro   dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, che dal 1 gennaio 1999
          al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti, e' concesso,
          in  conformita'  alla disciplina comunitaria, un credito di
          imposta  per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di
          lire  annue per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio
          1999  e  a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta
          successivi.   Il  credito  di  imposta  non  puo'  comunque
          superare  l'importo complessivo di lire 60 milioni annue in
          ciascuno  dei  tre periodi di imposta successivi alla prima
          assunzione.  Si  applicano  le condizioni di cui al comma 6
          dell'art. 3.
              2.  Il credito di imposta e' pari a tre milioni di lire
          annue   per   ogni  lavoratore  disabile  assunto  a  tempo
          indeterminato  che abbia un'invalidita' superiore al 65 per
          cento.
              3.  Le  unita'  produttive  delle imprese devono essere
          ubicate  nei  territori  delle sezioni circoscrizionali del
          collocamento  nelle quali il tasso medio di disoccupazione,
          calcolato  riparametrando  il  dato  provinciale secondo la
          definizione  allargata  ISTAT,  rilevata  per  il 1998, sia
          superiore  alla  media  nazionale risultante dalla medesima
          rilevazione  e  che  siano  confinanti  con  le aree di cui
          all'obiettivo  1  del  regolamento  (CEE)  n.  2052/88  del
          Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, o
          con  quelle  per  le  quali  la Commissione delle Comunita'
          europee  ha  riconosciuto  la  necessita' di intervento con
          decisione   n.  836  dell'11 aprile  1997,  confermata  con
          decisione  n.  SG  [97]  D/4949 del 30 giugno 1997, nonche'
          nelle  aree  di  crisi  di  cui  all'art.  1,  comma 1, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate
          in   province   nelle  quali  il  tasso  di  disoccupazione
          accertato, secondo la predetta definizione allargata ISTAT,
          sia  superiore  del  20  per cento alla media nazionale. La
          disposizione  di  cui  all'art.  4  della legge 27 dicembre
          1997, n. 449, come modificato dal comma 4 dell'art. 3 della
          presente  legge e, limitatamente ai nuovi assunti nell'anno
          1999,  le  disposizioni  di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
          art.  3,  trovano  applicazione  nei limiti della regola de
          minimis  prevista  dalla  comunicazione  della  Commissione
          delle   Comunita'   europee  96/C  68/06  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6 marzo
          1996, e alle altre condizioni di cui al citato art. 4 della
          legge  n. 449 del 1997, anche per le aziende industriali ed
          artigiane ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle
          isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.
              4.  Il  credito  di  imposta,  che  non  concorre  alla
          formazione   del   reddito   imponibile   ed   e'  comunque
          riportabile  nei periodi di imposta successivi, puo' essere
          fatto  valere  ai  fini  del  versamento  dell'imposta  sul
          reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta sul reddito
          delle   persone   giuridiche   e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  anche  in  compensazione  ai  sensi  del decreto
          legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  per  i soggetti nei
          confronti  dei quali trova applicazione la nuova normativa.
          Il  credito  di  imposta non e' rimborsabile; tuttavia esso
          non  limita  il  diritto  al  rimborso  di imposte ad altro
          titolo spettante.
              5.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          per  i  settori  esclusi  di  cui  alla comunicazione della
          Commissione  delle Comunita' europee 96/C 68/06, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee C 68 del
          6 marzo  1996. Le agevolazioni previste sono cumulabili con
          altri   benefici  eventualmente  concessi  ai  sensi  della
          predetta comunicazione purche' non venga superato il limite
          massimo di lire 180 milioni nel triennio.
              6.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dell'ultimo
          periodo  del  comma  3,  valutati  in  lire 25 miliardi per
          ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante
          riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 3
          del  decreto-legge  20 gennaio  1998, n. 4, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  20 marzo  1998,  n.  52.  Gli
          ulteriori   oneri  derivanti  dal  presente  articolo fanno
          carico   sulle   quote   messe   a   riserva  dal  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in
          sede  di  riparto  delle risorse finanziarie destinate allo
          sviluppo  delle  aree depresse. Il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              7.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  sono stabilite le modalita' per
          la  regolazione  contabile dei crediti di imposta di cui al
          comma 1.".

                               Art. 95
            (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

   1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti,  per  le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte  corrente viene
assicurata,  ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  secondo  il prospetto
allegato.
   2.  Le  disposizioni  della  presente legge sono applicabili nelle
regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
   3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2003.

   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.

   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 dicembre 2002

                               CIAMPI

                              BERLUSCONI,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              TREMONTI,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

                              Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

                              LAVORI PREPARATORI

          Camera dei deputati (atto n. 3200-bis):

             Disegno  di  legge risultante dallo stralcio, deliberato
          dall'Aula  il 3 ottobre 2002, degli articoli da 1 a 41; 42,
          commi  1,  2, 4, 5; e degli articoli da 43 a 46 del disegno
          di legge n. 3200.
             Presentato  dal  Ministro  dell'economia (TREMONTI) il 3
          ottobre 2002.
             Assegnato   alla   V  commissione  (Bilancio),  in  sede
          referente, il 3 ottobre con pareri delle commissioni I, II,
          III,  IV,  VI,  VII,  VIII,  IX,  X,  XI,  XII, XIII, XIV e
          Parlamentare per le questioni regionali.
             Esaminato  dalla  V  commissione, il 15, 16, 17, 22, 23,
          24, 25 e 26 ottobre 2002.
             Presentata la relazione scritta il 26 ottobre 2002 (atto
          n. 3200-bis 3201/A - relatore on.le ALFANO).
             Esaminato  in aula il 31 ottobre 2002; il 4, 6, 7, 8, 9,
          10 ed approvata l'11 novembre 2002.

          Senato della Repubblica (atto n. 1826):

             Assegnato   alla  5^  commissione  (Bilancio),  in  sede
          referente, il 14 novembre 2002 con pareri delle commissioni
          1^, 2^, 3^ 4^ 6^, 7^, 8^, 9^ 10^, 11^, 12^, 13^, Giunta per
          gli  affari  delle  Comunita' europee e Parlamentare per le
          questioni regionali.
             Esaminato  dalla  5^  commissione, in sede referente, il
          19,  20, 21, 27, 28, 29 novembre 2002; 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
          dicembre 2002.
             Relazione scritta presentata il 9 dicembre 2002 (atto n.
          1826-1827/A - relatore sen. GRILLOTTI).
             Esaminato  in  aula  il  10,  11,  16,  17,  18, 19 e 20
          dicembre 2002 ed approvato il 21 dicembre 2002.

          Camera dei deputati (atto n. 3200-bis/B):

             Assegnato   alla   V  commissione  (Bilancio),  in  sede
          referente, il 22 dicembre 2002 con parere delle commissioni
          I,  II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e
          Parlamentare per le questioni regionali.
             Esaminato dalla V commissione il 22 dicembre 2002.
             Esaminato  in  aula il 22 e 23 dicembre 2002 e approvato
          il 23 dicembre 2002.

          AVVERTENZA:

             In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale   -   del  31  gennaio  2003  si  procedera'  alla
          ripubblicazione  del  testo  della presente legge corredato
          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.

      
               Nota all'art. 95:
              - Il  testo  del comma 5 dell'art. 11 della gia' citata
          legge  n.  468/1978,  e  successive  modificazioni,  e'  il
          seguente:
              "5.  In  attuazione  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o maggiori  spese  correnti,  riduzioni di entrata e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11  - bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
          autorizzazioni di spesa corrente.".

                                                           ALLEGATO 1
                                                   (art. 61, comma 1)

            ELENCO DELLE LEGGI CHE CONFLUISCONO NEL FONDO
                     PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE

   Legge n. 64 del 1986, Intervento straordinario nel Mezzogiorno
   Legge  n. 208 del 1998, art. 1, c. 1, come integrata dall'articolo
73 della legge n. 488 del 2001, Fondo aree depresse
   Legge  n.  488  del 1999, art. 27, c. 11, Autoimprenditorialita' e
autoimpiego
   Legge  n.  388  del 2000, art. 8, credito di imposta investimenti,
come  integrato  dall'articolo  10 del decreto-legge n. 138 del 2002,
convertito,   con   modificazioni,  dalla  legge  n.  178  del  2002:
Interventi  urgenti  in  materia  tributaria,  di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate.
   Legge  n.  388  del  2000,  art.  7, Credito di imposta incremento
occupazione.

                                                            TABELLA 1
                                               (Articolo 79, comma 1)


====================================================================
                              2003      2004      2005       Anno
                                                           terminale
                             ---------------------------------------
                                (in migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
   E DELLE FINANZE

Legge 30 novembre 1998,
n. 413, articolo 8:
Programma di interventi
per l'adeguamento della
componente aeronavale
della Guardia di finanza
(7.2.3.4 - cap. 7848)            -    15.000         -          2018

Legge 13 ottobre 1998,
n. 362, articolo 1,
comma 1:
Edilizia scolastica
(3.2.3.9 - cap. 7080)       10.000         -         -          2017

Legge 18 febbraio 1999,
n. 28:
Guardia di finanza:
costruzione di immobili
(7.2.3.1 - cap. 7822)            -    18.000         -          2023

Legge 9 ottobre 2000,
n. 285: Interventi
per i giochi olimpici
invernali "Torino 2006"
(3.2.3.44 - cap. 7366)      10.000         -         -          2017
                             -            10.000     -          2018


MINISTERO DELLE ATTIVITÀ
     PRODUTTIVE

Legge 7 agosto 1997,
n. 266, articolo 4,
comma 3: Interventi
per l'industria
aeronautica
(3.2.3.8 - cap. 7420)            -   100.000         -          2018


MINISTERO DELL'AMBIENTE
  E DELLA TUTELA DEL
     TERRITORIO

Legge 9 dicembre 1998,
n. 426: Bonifica e
ripristino
ambientale dei
siti inquinati
(1.2.3.6 - cap. 7090)          140         -         -          2017
TOTALE LIMITI DI            ---------------------------
IMPEGNO AUTORIZZATI         20.140   143.000         -
                            ---------------------------
SPESA COMPLESSIVA ANNUA     20.140   163.140   163.140
                            ===========================


                                                          ALLEGATO 2
                                                  (art. 93, comma 7)
====================================================================
AMMINISTRAZIONE                                    STANZIAMENTI 2003
                                                         (in euro)
--------------------------------------------------------------------
Ministero dell'economia e delle finanze

Calamità naturali                                        254.035.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, c. 5                  2.582.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 45, c. 1              5.000.000
Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, c. 1             180.760.000
Legge 2 maggio 1990, n. 102                               65.693.000

Incentivi alle imprese                                   204.001.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18,
  c. ottavo e nono                                       103.292.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, c. 2                25.823.000
Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
   convertito, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 35                                   36.152.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, c. 1                38.734.000

Difesa del suolo e tutela ambientale                      82.116.000
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 141, c. 1            23.757.000
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12                      5.165.000
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, c. 15            1.549.000
Legge 31 gennaio 1994, n. 97                              51.645.000

Totale Ministero dell'economia e delle finanze           540.152.000


Ministero della giustizia

Edilizia penitenziaria e giudiziaria                     137.367.207
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787                     116.708.931
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201,
   convertito, con modificazioni dalla legge
   14 novembre 2002, n. 259                               20.658.276

Totale Ministero della giustizia                         137.367.207


Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca

Università e ricerca                                     348.337.743
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5                       28.405.000
Legge 10 gennaio 2000, n. 6                               10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 108, c. 7            46.481.121
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art 104                  115.493.707
Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411,
   convertito, con modificazioni, dalla legge
   31 dicembre 2001, n. 463, art. 8-nonies,
   c. 1, lett. c)                                         20.658.000
Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411,
   convertito, con modificazioni,
   dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463,
   art. 8-nonies, c. 1, lett. a)                          43.124.000
Legge 21 febbraio 1980, n. 28                             34.783.372
Decreto legislativo 30 gennaio 1999,
   n. 19, art. 13                                         49.063.405

Edilizia universitaria                                   201.447.393
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, c. 8             158.228.000
Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, c. 2                    820.393
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, c. 90             42.399.000

Totale Ministero dell'istruzione, dell'università
   e della ricerca                                       549.785.136


Ministero dell'Interno

Enti locali                                            2.271.052.527
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
   art. 28, c. 1                                       1.863.502.299
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
   art. 34, c. 3                                         105.874.000
Legge 7 dicembre 1999, n 472                             100.000.000
Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
   con modificazioni, dalla legge
   23 maggio 1997, n. 135, art. 3                         98.127.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27                  103.291.000
Legge 11 dicembre 2000, n. 381                               258.228

Totale Ministero dell'interno                          2.271.052.527


Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio

Difesa del suolo e tutela ambientale                     991.683.207
Legge 9 dicembre 1998, n. 426...                         141.856.827
Legge 28 dicembre 2001, n. 448..                          23.411.000
Legge 8 ottobre 1997, n. 344                              13.118.005
Legge 23 dicembre 2000, n. 388.                          118.785.087
Legge 22 febbraio 2001, n. 36                              6.713.940
Legge 23 marzo 2001. n. 93                                 2.065.828
Legge 5 marzo 1963, n. 366                                11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
   convertito, con modificazioni, dalla legge
   3 agosto 1998, n. 267                                 154.937.000
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523                      41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010                2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica
   30 giugno 1955, n. 1534                                 2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183                             388.760.865
Legge 31 luglio 2002, n. 179                               7.453.000
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49                   77.469.000

Totale Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio                            991.683.207


Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti

Opere strategiche
Legge 1° agosto 2002,n. 166, art. 13                     354.300.000

Totale Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti                                          354.300.000


Ministero della difesa

Ricerca scientifica                                      154.505.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264,
   art. 9, 10 e 11                                       116.700.320
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, art. 12       37.804.680

Totale Ministero della difesa                            154.505.000


Ministero delle politiche agricole e forestali

Agricoltura, foresta e pesca                             474.933.156
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 123, c. 1, lett. b)   7.746.853
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. a)  10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. b)  10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. c)  15.493.707
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. d)  12.911.422
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. e)  12.911.422
Legge 14 agosto 1971, n. 817                               5.164.569
Legge 23 dicembre 2000, n 388, art. 145, c. 36             5.164.569
Legge 15 dicembre 1998, n. 441 . . ..                      1.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 268                               1.549.371
Legge 25 febbraio 2000, n. 39                              2.582.285
Legge 2 dicembre 1998, n. 423                              2.582.284
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2          6.870.908
Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4                   232.276.000
Legge 27 marzo 2001, n. 122, art. 15, c. 1                18.323.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, c. 1                 13.428.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 2, c. 1                  2.066.000
Legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, c. 3, lett. d)      5.164.568
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, c. quarto             551.060
Decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito,
   con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995,
n. 265, art. 6, c. 1                                      14.977.250
Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito,
   con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995,
   n. 104, art. 19                                        67.139.397
Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito,
   con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002,
   n. 118, art. 2, c. 1                                   25.822.844

Totale Ministero delle politiche agricole e forestali    474.933.156


Ministero per i beni e le attività culturali

Patrimonio culturale                                     348.931.050
Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368              211.897.564
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 1, c. 1,
   art. 7, c. 1 e 2                                       25.306.389
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, c. 1                5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, c. 1                 206.583
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, c. 32              2.582.285
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 83             77.468.535
Decreto del Presidente della Repubblica
   29 dicembre 2000, n. 441                                  896.793
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490               11.387.874
Decreto del Presidente della Repubblica
   30 settembre 1963, n. 1409                              6.504.001
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 23, c. 1                5.000.000
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 42, c. 6                2.000.000
Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19                   516.457

Totale Ministero per i beni e le attività culturali      348.931.050


                                              PROSPETTO DI COPERTURA
                                                  (art. 95, comma 1)

                  COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
                      PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
             (Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
====================================================================
                                   2003           2004          2005
                                  ----------------------------------
                                      (importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Nuove o maggiori spese correnti:
Articolato                        5.814          6.225         6.824
Disposizioni per enti locali        838            417           417
Pubblico impiego                  1.147          1.334         1.711
Assistenza e previdenza (1)       2.757          3.167         3.711
Spesa sanitaria                     755          1.091           788
Altri interventi                    303            170           129
Effetti indotti                      14             47            68

Tabella "A"                         565          1.088         1.423
Tabella "C"                         878            606           718

Minori entrate correnti:
Articolato:                       4.291          9.009         5.144
Sgravi fiscali                    4.222          8.884         5.102
Altro                                69            125            42
                                 -----------------------------------
       Totale oneri da coprire   11.548         16.929        14.110


2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate
Articolato:                       7.287          3.432         1.485
Interventi (condoni, ecc.)        7.148          3.286         1.307
Effetti indotti                     139            146           178
Altro                                 0              0             0

Riduzione spese correnti
Articolato                        2.398          4.241         4.823
Consumi intermedi                   725            700           700
Pubblico impiego                     37            130           192
Disposizioni per enti locali         63             95           121
Assistenza e previdenza             516            568           568
Spesa sanitaria                     501            153             0
Effetti indotti (effetto netto)     556          2.595         3.243
                                  ----------------------------------
       Totale mezzi di copertura  9.685          7.673         6.309
                                  ==================================

Utilizzo miglioramento
risparmio pubblico                1.863          9.256         7.801
                                  ----------------------------------
                       TOTALE    11.548         16.929        14.110

Miglioramento risparmio pubblico  4.301         15.731        29.843

Margine                           2.438          6.475        22.042

N.B.: La copertura è al netto di 2.000 milioni di euro relativi alle
maggiori entrate previste per  il rientro dei capitali dall'estero e
975  milioni  relativi  al  signoraggio  Banca  d'Italia  in  quanto
considerate secondo i criteri di  contabilità  nazionale  entrate in
conto capitale.

(1) Comprende:
           Disavanzo INPDAI                         1041  1055  1067
           Maggiori spese assistenza - DL 194/2002   353   799  1323
           Adeguamento ISTAT pensioni                533   533   533
già scontati nel tendenziale.

                               TABELLE

   TABELLA  A.  -  INDICAZIONE  DELLE  VOCI  DA  INCLUDERE  NEL FONDO
SPECIALE DI PARTE CORRENTE

   TABELLA  B.  -  INDICAZIONE  DELLE  VOCI  DA  INCLUDERE  NEL FONDO
SPECIALE DI CONTO CAPITALE

   TABELLA  C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI
DI  LEGGE  LA  CUI  QUANTIFICAZIONE  ANNUA  E'  DEMANDATA  ALLA LEGGE
FINANZIARIA

   TABELLA  D.  -  RIFINANZIAMENTO  DI  NORME  RECANTI  INTERVENTI DI
SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

   TABELLA  E.  -  VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE  A  SEGUITO  DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI
SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

   TABELLA  F.  -  IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI


                              TABELLA A

                       INDICAZIONE DELLE VOCI
          DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

                                                            TABELLA A

       INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
                          DI PARTE CORRENTE


====================================================================
       MINISTERI                   2003           2004          2005
--------------------------------------------------------------------
                                           (migliaia di euro)

Ministero dell'economia
e delle finanze                 244.668        188.494       184.734

Di cui:
   regolazione debitoria
        2003: 100.000
        2004: 100.000
        2005: 100.000

Ministero delle attivita'
  produttive                      4.000          5.165         5.165
Ministero del lavoro e delle
  politiche sociali             287.354        782.000       785.000
Ministero della giustizia        33.005         39.643        39.643
Ministero degli affari esteri   191.167        201.065       162.065
Ministero dell'istruzione ,
  dell'universita'
  e della ricerca               286.527        241.951       248.951
Ministero dell'interno           15.429         12.956        12.579
Ministero dell'ambiente
  e della tutela del territorio   6.000          6.000         6.000
Ministero delle comunicazioni    19.648          4.648         4.648
Ministero della difesa            6.697          6.709       399.709
Ministero delle politiche
  agricole e forestali          517.058        519.911       519.911

Di cui:
   regolazione debitoria
        2003: 517.000
        2004: 517.000
        2005: 517.000

Ministero per i beni e
  le attivita' culturali         12.537          8.130           500
Ministero della salute          123.582        222.267       222.267
                              --------------------------------------
       TOTALE TABELLA  A      1.747.672      2.238.939     2.591.172
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA    617.000        617.000       617.000
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO            -              -             -
                              ======================================


                               TABELLA B

                        INDICAZIONE DELLE VOCI
          DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

====================================================================
       MINISTERI                   2003           2004          2005
--------------------------------------------------------------------
                                           (migliaia di euro)

Ministero dell'economia
  e delle finanze             1.011.732      1.057.919     1.302.434

Di cui:
   regolazione debitoria
        2003: 75.000
        2004: 75.000
        2005: 75.000

   limite di impegno
        2003:  41.862
        2004: 137.520
        2005: 137.520

Ministero delle attivita'
  produttive                     76.769        104.740       104.740
Ministero dell'istruzione,
  dell'universita'
  e della ricerca                 9.350          9.100         9.100
Ministero dell'interno            6.550         10.300         9.500
Ministero dell'ambiente
  e della tutela del territorio 101.550         201.050      201.050
Ministero delle infrastrutture
  e dei trasporti                95.200          76.550       72.600
Ministero delle comunicazioni     5.165           5.165        5.165
Ministero delle politiche
  agricole e forestali            7.388           7.388        7.388

Di cui:
   limite di impegno:
        2003: 5.058
        2004: 5.058
        2005: 5.058

Ministero per i beni e
  le attivita' culturali         52.029         50.279        52.279
Ministero della salute           83.200         83.400        82.900
                                ------------------------------------
          TOTALE TABELLA B    1.448.933      1.605.891     1.847.156
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA     75.000         75.000        75.000
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO          46.920        142.578       142.578
                              ======================================


                              TABELLA C

   STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
  LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B.  -  Le  autorizzazioni  di  spesa  di  cui alla presente tabella
riportano  il  riferimento  alla  unita' previsionale di base, con il
relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.

  STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
 LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO          2003          2004           2005
--------------------------------------------------------------------
                                           (migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
   E DELLE FINANZE

Legge n. 195 del 1958 e legge
n. 1198 del 1967:
Norme sulla costituzione
e sul funzionamento del
Consiglio superiore della
magistratura (3.1.5.1
- Organi costituzionali
- cap. 2107)                     28.852        27.358         27.358

Legge n. 17 del 1973:
Aumento dell'assegnazione
annua a favore del Consiglio
nazionale dell'economia
e del lavoro (3.1.5.1 - Organi
costituzionali
- cap. 2106)                     14.646        14.742         14.742

Decreto-legge n. 95 del 1974,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 216 del 1974:
Disposizioni relative al
mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei
titoli azionari (CONSOB)
(3.1.2.11 - CONSOB
- cap. 1560)                     23.299        22.768         22.768

Decreto del Presidente della
Repubblica n. 701 del 1977:
Approvazione del regolamento
di esecuzione del decreto
del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1972,
n. 472, sul riordinamento
e potenziamento della
Scuola superiore della
pubblica amministrazione
(12.1.2.15 - Scuola
superiore della pubblica
amministrazione - cap. 5217)     11.248        11.026         11.026

Legge n. 385 del 1978:
Adeguamento della disciplina
dei compensi per lavoro
straordinario ai dipendenti
dello Stato (4.1.5.4 - Fondi
da ripartire per oneri di
personale - cap. 3026)           50.000        50.000         50.000

Legge n. 468 del 1978:
Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio:
- ART. 9-ter: Fondo di riserva
per le autorizzazioni di spesa
delle leggi permanenti di
natura corrente (4.1.5.2
- Altri fondi di riserva
- cap. 3003)                    448.733        449.676       561.256

Legge n. 16 del 1980
e legge n. 137 del 2001:
Disposizioni concernenti
la corresponsione di
indennizzi, incentivi ed
agevolazioni a cittadini
ed imprese italiane che
abbiano perduto beni,
diritti ed interessi in
territori gia' soggetti
alla sovranita' italiana
e all'estero (3.2.3.29
- Accordi ed organismi
internazionali - cap. 7256)      41.316         25.823        25.823

Legge n. 146 del 1980:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1980):
- ART. 36: Assegnazione a
favore dell'istituto nazionale
di statistica (3.1.2.27
- Istituto nazionale di
statistica - cap. 1680)         114.062        111.415       111.415

Legge n. 67 del 1987:
Rinnovo della legge
5 agosto 1981, n 416,
recante disciplina delle
imprese editrici e
provvidenze per l'editoria
(3.1.5.14 - Presidenza del
Consiglio del ministri
- Editoria - cap. 2183;
3.2.10.2 - Presidenza del
Consiglio del ministri
- Editoria - cap. 7442)         490.664        480.119       480.119

Legge n. 440 del 1989:
Ratifica ed esecuzione
del protocollo tra il
Governo della Repubblica
italiana ed il Governo
della Repubblica popolare
ungherese sulla
utilizzazione del porto
franco di Trieste,
firmato a Trieste il
19 aprile 1988 (3.1.2.8
- Ferrovie dello Stato
- cap. 1539)                        286            286           286

Decreto-legge n. 142 del 1991,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 195 del 1991:
Provvedimenti in favore delle
popolazioni delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa
colpite dal terremoto nel
dicembre 1990 ed altre
disposizioni in favore delle
zone danneggiate da
eccezionali avversita'
atmosferiche dal giugno 1990
al gennaio 1991:
- ART. 6, comma 1:
Reintegro fondo protezione
civile (3.2.10.3
- Presidenza del Consiglio
dei ministri
- Protezione civile
- cap. 7446/p)                  154.937        154.937       154.937

- ART. 6, comma 1:
Provvedimenti in favore delle
popolazioni delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa
colpite dal terremoto del 1990
(3.2.10.3 - Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Protezione civile
- cap. 7446/p)                   92.962         92.962        92.962

Legge n. 225 del 1992:
Istituzione del Servizio
nazionale della protezione
civile:
- ART. 1: Servizio nazionale
della protezione civile
(3.1.5.15 - Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Protezione civile
- cap. 2184)                     47.273         46.198        46.198

- ART. 3: Attivita' e compiti
di protezione civile
(3.2.10.3 - Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Protezione civile
- cap. 7447)                    472.733        472.733       472.733

Decreto legislativo n. 39
del 1993: Norme in materia
di sistemi informativi
automatizzati delle
amministrazioni pubbliche:
- ART. 4: istituzione
dell'Autorita' per
l'informatica nella
pubblica amministrazione
(3.1.2.33 - Autorita' per
l'informatica nella pubblica
amministrazione - cap. 1707)     12.087         11.820        11.820

Legge n. 20 del 1994:
Disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti:
- ART. 4: Autonomia finanziaria
Corte dei conti (3.1.5.10
- Corte dei conti - cap. 2160)  213.563        213.141       213.141

Legge n. 109 del 1994:
Legge quadro in materia di
lavori pubblici:
- ART. 4: Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici
(3.1.2.32 - Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici
- cap. 1702)                     13.979         13.661        13.661

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica;
- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (3.1.2.17
- Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 1613)            2.219          2.214         2.214

Legge n. 675 del 1996:
Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al
trattamento del dati personali
(3.1.2.42 - Ufficio del garante
per la tutela della privacy
- cap. 1733)                     10.252         10.018        10.018

Legge n. 94 del 1997:
Modifiche alla legge n. 468
del 1978, e successive
modificazioni e integrazioni,
recante norme di contabilita'
generale dello Stato in materia
di bilancio. Delega al Governo
per l'individuazione delle
unita' previsionali di base
del bilancio dello Stato:
- ART. 7, comma 6:
Contributo in favore
dell'istituto di studi e
analisi economica (ISAE)
(2.1.2.4 -Istituti di
ricerche e studi economici
e congiunturali - cap. 1321)     10.200         10.173        10.173

Legge n. 249 del 1997:
Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunica-
zioni e radiotelevisivo
(3.12.14 - Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni
- cap. 1575)                     23.298         22.768        22.768

Decreto legislativo n. 446
del 1997: Imposta regionale
sulle attivita' produttive:
- ART. 39, comma 3
Integrazione FSN, minori
entrate IRAP, eccetera
(Regolazione debitoria)
(4.1.2.1 - Fondo sanitario
nazionale - cap. 2701)                -              -             -

Legge n. 128 del 1998:
Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee:
- ART. 23: Istituzione
Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo (3.1.2.37
- Agenzia nazionale per la
sicurezza deL volo
- cap. 1723)                      4.660          4.554         4.554

Legge n. 230 del 1998:
Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza:
- ART. 19: Fondo nazionale
per il servizio civile
(3.1.5.16 - Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Servizio civile nazionale
- cap. 2185)                    119.475        119.239       119.239

Legge n. 144 del 1999:
Misure in materia di
investimenti, delega al
Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni
per il riordino degli enti
previdenziali:
- ART. 51: Contributo dello
Stato in favore dell'Asso-
ciazione per lo sviluppo
dell'industria nel Mezzo-
giorno (SVIMEZ) (3.2.3.38
- SVIMEZ - cap. 7330)             1.790          1.753         1.753

Decreto legislativo n. 165
del 1999 e decreto
legislativo n. 188 del 2000:
Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (ACEA)
(3.1.2.7 - Agenzia per le
erogazioni in agricoltura
- cap. 1525/p)                  193.108        125.425       125.425

Decreto legislativo n. 285
del 1999: Riordino del centro
di formazione studi (FORMEZ),
a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ
- cap. 5200)                     14.026         13.706        13.706

Decreto legislativo n. 287
del 1999: Riordino della Scuola
superiore della pubblica
amministrazione e riqualifica-
zione del personale delle
amministrazioni pubbliche,
a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (6.1.2.13 - Scuola
superiore dell'economia e
delle finanze - cap. 3935)        4.758          4.650         4.650

Decreto legislativo n. 300
del 1999: Riforma dell'orga-
nizzazione del Governo, a
norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59:
- ART. 70, comma 2:
Finanziamento agenzie
fiscali (Agenzia delle entrate)
(6.1.2.8 - Agenzia delle entrate
- capp. 3890, 3891; 6.2.3.4
- Agenzia delle entrate
- cap. 7775)                  2.316.310      2.316.310     2.316.310

- ART. 70, comma 2:
Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia del demanio)
(6.1.2.9 - Agenzia del demanio
- capp. 3901, 3902; 6.2.3.5
- Agenzia del demanio
- cap. 7777)                    211.970        211.970       211.970

- ART. 70, comma 2:
Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia del territorio)
(6.1.2.10 - Agenzia del
territorio - capp. 3911,
3912; 6.2.3.6 - Agenzia del
territorio - cap. 7779)         428.014        428.014       428.014

- ART. 70, comma 2:
Finanziamento agenzie fiscali
(Agenzia delle dogane) (6.1.2.11
- Agenzia delle dogane
- capp. 3920, 3921; 6.2.3.7
- Agenzia delle dogane
- cap. 7781)                    528.723        528.723       528.723

Decreto legislativo n. 303
del 1999: Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell'articolo
11 della legge n. 59 del 1997
(3.1.5.2 - Presidenza del
Consiglio dei ministri
- cap. 2115)                    308.450        300.577       300.577

Legge n. 205 del 2000:
Disposizioni in materia di
giustizia amministrativa:
- ART. 20: Autonomia
finanziaria del Consiglio
di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali
(3.1.5.11 - Consiglio di
Stato e tribunali ammini-
strativi regionali
- cap. 2170/p)                  137.922        134.783       134.783

Legge n. 353 del 2000:
Legge quadro in materia di
incendi boschivi (4.1.2.14
- Interventi diversi
- cap. 2820)                     10.329         10.329        10.329

Legge n 38 del 2001:
Norme a tutela della minoranza
linguistica slovena della
regione Friuli-Venezia Giulia:
- ART. 16, comma 2:
Contributo alla regione
Friuli-Venezia Giulia
(4.2.3.12 - Sviluppo
economico delle regioni
a statuto speciale e province
autonome - cap. 7513)             5.000          5.000         5.000

Decreto legislativo n. 165
del 2001: Norme generali
sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
- ART. 46: Agenzia per la
rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministra-
zioni (12.1.2.16 - Agenzia
per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche
amministrazioni - cap. 5223)      4.194          4.098         4.098
                              --------------------------------------
                              6.565.338      6.452.969     6.564.549
                              ======================================


MINISTERO DELLE ATTIVITA'
     PRODUTTIVE

Legge n. 287 del 1990: Norme
per la tutela della
concorrenza e del mercato:

- ART. 10, comma 7: Somme da
erogare per il finanziamento
dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato
(3.1.2.3 - Autorita' garante
della Concorrenza e del
mercato - cap. 2275)             23.298         22.768        22.768

Legge n. 292 del 1990:
Ordinamento dell'Ente
nazionale italiano per il
turismo (3.1.2.2 - Ente
nazionale italiano per il
turismo - cap. 2270)             26.174         24.171        24.171

Legge n. 282 del 1991,
decreto-legge n. 496 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1994 e
decreto-legge n. 26 del 1995,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 95 del 1995:
Riforma dell'ENEA (4.2.3.4
- Ente nazionale energia e
ambiente - cap. 7630)           201.419        201.419       201.419

Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della
finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (3.1.2.4 -
Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 2280).          29.021         28.968        28.968

Legge n. 68 del 1997:
Riforma dell'Istituto
nazionale per il commercio
estero:

- ART. 8, comma 1, lettera a):
Spese di funzionamento ICE
(5.1.2.2 - Istituto commercio
estero - cap. 5101)             109.639        106.784       106.784

- ART. 8, comma 1, lettera b):
Contributo di finanziamento
attivita' promozionale (5.1.2.2
- Istituto commercio estero -
cap. 5102)                       64.454         61.534        61.534
                                ------------------------------------
                                454.005        445.644       445.644
                                ====================================


MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 335 del 1995:
Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio
e complementare:
- ART. 13: Vigilanza sui
fondi pensione (3.1.2.19
- Vigilanza sui fondi pensione
- cap. 1990)                      2.331          2.277         2.277

Legge n. 448 del 1998: Misure
di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 80, comma 4: Formazione
professionale (2.1.2.5
- Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 1395)            2.331          2.277         2.277

Legge n. 328 del 2000: Legge
quadro per la realizzazione
del sistema integrato di
interventi e servizi sociali:
- ART. 20 comma 8: Fondo da
ripartire per le politiche
sociali (3.1.5.1 - Fondo
per le politiche sociali
- cap. 1711)                  1.528.034      1.202.525     1.202.525
                              --------------------------------------
                              1.532.696      1.207.079     1.207.079
                              ======================================


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990:
Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza:
- ART. 135: Programmi finaliz-
zati alla prevenzione e alla
cura dell'AIDS, al trattamento
socio-sanitario, al recupero e
al successivo reinserimento dei
tossicodipendenti detenuti
(4.1.2.1 - Mantenimento,
assistenza, rieducazione e
trasporto detenuti
- cap. 1768/p)                    9.956          9.936         9.936

Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della
finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(1.1.2.1 - Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 1160).    138            137           137
                                 -----------------------------------
                                 10.094         10.073        10.073
                                 ===================================


MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962:
Riordinamento dell'istituto
agronomico per l'oltremare,
con sede in Firenze:
- ART. 12: Mezzi finanziari
per il funzionamento
dell'Istituto (9.1.2.2
- Paesi in via di sviluppo
- cap. 2201)                       2.796          2.732        2.732

Legge n. 794 del 1966:
Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale
per la costituzione
dell'istituto italo-latino-
americano firmata a Roma il
10 giugno 1966 (16.1.2.2
- Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 4131)            1.632          1.595         1.595

Legge n. 883 del 1977:
Approvazione ed esecuzione
dell'accordo relativo ad un
programma internazionale per
l'energia, firmato a Parigi
il 18 novembre 1974 (13.1.2.2
- Accordi ed organismi inter-
nazionali - cap. 3749)              946            944           944

Legge n. 140 del 1980:
Partecipazione italiana al
Fondo europeo per la gioventu'
(15.1.2.5 - Accordi ed
organismi internazionali
- cap. 4052)                        274            273           273

Legge n. 7 del 1981 e legge
n. 49 del 1987: Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto
pubblico a favore dei Paesi
in via di sviluppo (9.1.1.0
- Funzionamento - capp. 2150,
2152, 2153, 2160, 2161, 2162,
2163, 2164, 2165, 2166, 2167,
2168, 2169, 2170; 9.1.2.2
- Paesi in via di sviluppo
- capp. 2180, 2181, 2182,
        2183, 2184, 2195)       617.813        546.516       546.516

Legge n. 960 del 1982:
Rifinanziamento della legge
14 marzo 1977, n. 73,
concernente la ratifica degli
accordi di Osimo tra l'Italia
e la Jugoslavia (15.1.2.2
- Collettivita' italiana
all'estero - capp. 4061, 4063)    2.738          2.733         2.733

Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43; Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.2 - Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 1163)   9.981          9.960         9.960

Legge n. 299 del 1998:
Finanziamento italiano della
PESC (Politica estera e di
sicurezza comune dell'Unione
europea) relativo
all'applicazione dell'arti-
colo J. 11, comma 2, del Trat-
tato sull'Unione europea
(20.1.2.1 - Accordi ed
organismi internazionali
- cap. 4534)                      4.978          4.968         4.968
                                ------------------------------------
                                641.158        569.721       569.721
                                ====================================


  MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Legge n. 407 del 1974:
Ratifica ed esecuzione degli
accordi firmati a Bruxelles
il 23 novembre 1971 nell'ambito
del programma europeo di
cooperazione scientifica e
tecnologica, ed autorizzazione
alle spese connesse alla
partecipazione italiana ad
iniziative da attuarsi in
esecuzione del programma
medesimo (25.2.3.4 - Accordi
internazionali per la ricerca
scientifica - cap. 8973)          4.648          4.648         4.648

Legge n. 394 del 1977:
Potenziamento dell'attivita'
sportiva universitaria
(25.1.2.9 - Altri interventi
per le universita' statali
- cap. 5547)                      7.990          7.830         7.830

Legge n. 181 del 1990:
Ratifica ed esecuzione
dell'accordo, effettuato
mediante scambio di note,
tra il Governo italiano ed
il Consiglio superiore delle
Scuole europee che modifica
l'articolo 1 della convenzione
del 5 settembre 1963 relativa
al funzionamento della Scuola
europea di Ispra (Varese),
avvenuto a Bruxelles i giorni
29 febbraio e 5 luglio 1988
(7.1.2.3 - Interventi diversi
- cap. 2193)                        373            373           373

Legge n. 245 del 1990: Norme
sul piano triennale di
sviluppo dell'universita' e
per l'attuazione del piano
quadriennale 1986-1990
(25.1.2.3 - Piani e programmi
di sviluppo dell'universita'
- cap. 5496)                    121.964        121.724       121.724

Legge n. 243 del 1991:
Universita' non statali
legalmente riconosciute
(25.1.2.4 - Universita' ed
istituti non statali
- cap. 5502)                    104.355        104.149       104.149

Legge n. 147 del 1992:
Modifiche ed integrazioni
alla legge 2 dicembre 1991,
n. 390, recante norme sul
diritto agli studi
universitari (25.1.2.7
- Diritto allo studio
- cap. 5517)                    124.453        124.208       124.208

Legge n. 537 del 1993:
Interventi correttivi di
finanza pubblica:
- ART. 5, comma 1, lettera a):
Costituzione fondo finanzia-
mento ordinario delle
universita' (25.1.2.5
- Finanziamento ordinario
delle Universita' statali
- cap. 5507/p)                6.225.000      6.235.000     6.235.000

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (25.1.2.1
- Ricerca scientifica
- cap. 5483)                     18.537         18.500        18.500

Legge n. 662 del 1996: Misure
di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 87: Costitu-
zione del Fondo per il
finanziamento ordinario degli
Osservatori (25.1.2.6
- Finanziamento ordinario degli
Osservatori - cap. 5512)         39.607         38.705        38.705

Legge n. 440 del 1997 e legge
n. 144 del 1999 (articolo 68,
comma 4, lettera b): Fondo per
l'ampliamento dell'offerta
formativa (4.1.5.1 - Fondo
per il funzionamento della
scuola - cap. 1722)             214.059        198.732       198.723

Decreto legislativo n. 204
del 1998: Disposizioni per
il coordinamento, la
programmazione e la
valutazione della politica
nazionale relativa alla
ricerca scientifica e
tecnologica (25.2.3.1
- Ricerca scientifica
- cap. 8922)                  1.550.000      1.600.000     1.600.000

Legge n. 338 del 2000:
Disposizioni in materia di
alloggi e residenze per
studenti universitari:
- ART. 1, comma 1: Interventi
per alloggi e residenze per
studenti universitari
(25.2.3.3 - Edilizia univer-
sitaria, grandi attrezzature
e ricerca scientifica
- cap. 8967)                     30.987         30.987        30.987
                              --------------------------------------
                              8.441.973      8.484.856     8.484.847
                              ======================================


MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959:
Istituzione del capitolo
"Fondo scorta" per il perso-
nale della Polizia di Stato
(5.1.1.1 - Spese generali di
funzionamento - cap. 2674)       24.891         24.842        24.842

Legge n. 968 del 1969 e
decreto-legge n. 361 del 1995,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 437 del 1995
(articolo 4): "Fondo scorta"
del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco (3.1.1.1 - Spese
generali di funzionamento
- cap. 1916)                     19.913         19.873        19.873

Decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990:
Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza:
- ART. 101: Potenziamento
delle attivita' di prevenzione
e repressione del traffico
illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope
(5.1.1.1 - Spese generali
di funzionamento - cap. 2668;
5.1.1.4 - Potenziamento
- cap. 2815)                      3.385          3.378         3.378

Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della
finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.1 - Contributi ad enti
ed altri organismi
- cap. 1286)                        440            122           122
                                 -----------------------------------
                                 48.629         48.215        48.215
                                 ===================================


  MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 979 del 1982:
Disposizioni per la difesa
del mare (articolo 7)
(5.1.2.1 - Difesa del mare
- capp. 2754, 2756)              48.785         47.696        47.696

Decreto-legge n. 2 del 1993,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 59 del 1993:
Modifiche e integrazioni alla
legge 7 febbraio 1992, n. 150,
in materia di commercio e
detenzione di esemplari di
fauna e flora minacciati di
estinzione (4.1.1.0
- Funzionamento
- capp. 2068, 2O69/p)               249            248           248

Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della
finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi
(4.1.2.4 - Contributi ad enti
ed altri organismi
- cap. 2251)                     53.779         53.672        53.672

Decreto legislativo n. 300
del 1999: Riforma dell'organiz-
zazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59:
- ART. 38: Agenzia per la
protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici (2.1.2.1
- Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi
tecnici - cap. 1550; 2.2.3.3
- Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi
tecnici - cap. 7240)             57.747         56.516        56.516
                               -------------------------------------
                                160.560        158.132       158.132
                               =====================================


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Legge n. 721 del 1954:
Istituzione del fondo scorta
per le Capitanerie di porto
(6.1.1.1 - Spese generali di
funzionamento - cap. 2661)        4.978          4.968         4.968

Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del terzo piano
nazionale della pesca marittima
e misure in materia di credito
peschereccio, nonche' di
riconversione delle unita'
adibite alla pesca con reti
da posta derivante:
- ART. 1, comma 1: Attuazione
del piano nazionale della pesca
marittima (6.1. 1.5 - Mezzi
operativi e strumentali
- cap. 2719)                      1.529          1.495         1.495

Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della
finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associazioni
fondazioni ed altri organismi
(2.1.2.2 - Contributi ad enti
ed altri organismi - cap. 1336).    410            409           409

Decreto-legge n. 535 del 1996,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 647 del 1996
(articolo 3): Contributo al
"Centro internazionale
radio-medico CIRM" (4.1.2.7
- Centro internazionale
radio-medico - cap. 2098)           729            727           727

Decreto legislativo n. 250
del 1997: Istituzione
dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC)
(articolo 7) (4.1.2.13
- Ente nazionale per
l'aviazione civile
- cap. 2161)                     48.537         48.441        48.441

Legge n. 431 del 1998:
Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo
(articolo 11, comma 1)
(3.1.2.1 - Sostegno
all'accesso alle locazioni
abitative
- cap. 1690)                    246.496        246.010       246.010
                                ------------------------------------
                                302.679        302.050       302.050
                                ====================================


MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928:
Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti l'ammi-
nistrazione e la contabilita'
dei corpi, istituti e stabili-
menti militari:
- ART. 17, primo comma:
Esercito, Marina ed Aerona-
utica (27.1.1.1 - Spese
generali di funzionamento
- cap. 3908)                     45.550         45.460        45.460

- ART. 17, primo comma: Arma
dei carabinieri (23.1.1.1
- Spese generali di
funzionamento - cap. 2691)       16.179         16.147        16.147

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (27.1.2.2
- Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 4091).           6.224          4.339         4.339

Decreto legislativo n. 300 del
1999: Riforma dell'organizza-
zione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59:
- ART. 22, comma 1: Agenzia
industrie difesa (31.1.2.1
Agenzia industrie difesa
- cap. 4761)                      1.865          1.822         1.822
                                 -----------------------------------
                                 69.818         67.768        67.768
                                 ===================================


MINISTERO DELLE POLITICHE
  AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991:
Attuazione del terzo piano
nazionale della pesca
marittima e misure in materia
di credito peschereccio,
nonche' di riconversione delle
unita' adibite alla pesca con
reti da posta derivante:
- ART. 1, comma 1: Attuazione
del piano nazionale della
pesca marittima (2.1.1.0
- Funzionamento - capp. 1173,
1413, 1414, 1415; 2.1.2.1
- Enti e istituti di ricerca,
informazione, sperimentazione
e controllo - cap. 1467;
2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476,
1477, 1482)                      22.402         22.358        22.358

Legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi
ad enti, istituti, associa-
zioni, fondazioni ed altri
organismi (3.1.2.8
- Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 2200).           5.653          5.641         5.641

Decreto legislativo n. 454
del 1999: Riorganizzazione del
settore della ricerca in
agricoltura, a norma
dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1
- Enti e istituti di ricerca,
informazione, sperimentazione
e controllo - cap. 2083)         19.415         19.377        19.377
                                 -----------------------------------
                                 47.470         47.376        47.376
                                 ===================================


  MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

Legge n. 190 del 1975:
Norme relative al funziona-
mento della biblioteca
nazionale centrale "Vittorio
Emanuele II" di Roma (3.1.1.0
- Funzionamento - cap. 1941)      2.797          2.732         2.732

Decreto del Presidente della
Repubblica n. 805 del 1975:
Organizzazione del Ministero
per i beni culturali e
ambientali - Assegnazioni
per il funzionamento degli
istituti centrali (2.1.1.0
- Funzionamento
- capp. 1261, 1262; 3.1.1.0
- Funzionamento
- capp. 1942, 1943)               4.660          4.556         4.556

Legge n. 163 del 1985: Nuova
disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello
spettacolo (2.1.2.1
- Fondo unico per lo spettacolo
- capp. 1381, 1382; 7.1.2.2
- Fondo unico per lo spettacolo
- capp. 3191, 3192, 3193,
        3194, 3195; 7.2.3.2
- Fondo unico per lo spettacolo
- capp. 8501,  8502; 8.1.2.1
- Fondo unico per lo spettacolo
- cap. 3460; 8.2.3.2
- Fondo unico per lo spettacolo
- capp. 8641, 8642, 8643, 8645) 506.629        500.000       500.000

Legge n. 118 del 1987:
Norme relative alla Scuola
archeologica italiana in
Atene (4.1.2.1 - Enti ed
attivita' culturali
- cap. 2363)                        986            967           967

Legge n. 466 del 1988:
Contributo all'Accademia
nazionale dei Lincei (3.1.2.1
- Enti ed attivita' culturali
- cap. 2052)                      3.262          3.188         3.188

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (3.1.2.3
- Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 2100)           32.336         33.248        33.248
                                ------------------------------------
                                550.670        544.691       544.691
                                ====================================


MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato
n. 1068 del 1947: Contributo
all'Organizzazione mondiale
della sanita' (3.1.2.14
- Organizzazione Mondiale
della Sanita' - cap. 3440)       18.668         18.631        18.631

Decreto del Presidente della
Repubblica n. 613 del 1980:
Contributo alla Croce rossa
italiana  (2.1.2.8
- Croce Rossa Italiana
- cap. 2380)                     34.476         34.408        34.408

Decreto legislativo n. 502
del 1992: Riordino della
disciplina in materia
sanitaria:
- ART. 12: Fondo da destinare
ad attivita' di ricerca e
sperimentazione (2.1.2.1
- Ricerca scientifica
- cap. 2300)                    191.160        186.809       186.809

Decreto legislativo n. 267
del 1993: Riordinamento
dell'istituto superiore di
sanita' (2.1.2.2 - Istituto
 superiore di sanita'
- cap. 2320)                     93.191         91.070        91.070

Decreto legislativo n. 268
del 1993: Riordinamento
dell'Istituto superiore di
prevenzione e sicurezza
del lavoro (2.1.2.3 - Istituto
superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro
- cap. 2330)                     69.893         68.302        68.302

Legge n. 549 del 1995:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43:
Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed
altri organismi (2.1.2.9
- Contributi ad enti ed altri
organismi - cap. 2390)            6.413          6.400         6.400

Legge n. 434 del 1998:
Finanziamento degli interventi
in materia di animali di
affezione e per la preven-
zione del randagismo
(3.1.2.12 - Prevenzione
del randagismo - cap. 3420)       2.389          2.335         2.335

Decreto-legge n. 17 del 2001,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 129 del 2001:
Agenzia per i servizi sanitari
regionali (articolo 2, comma 4)
(2.1.2.10 - Agenzia per i
servizi sanitari regionali
- cap. 2391)                      5.966          5.829         5.829
                             ---------------------------------------
                                422.156        413.784       413.784
                             ---------------------------------------
          TOTALE GENERALE    19.247.246     18.752.358    	18.863.929
                             =======================================

                              TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
             CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

   N.B.  Le  autorizzazioni  di  spesa  di  cui alla presente tabella
riportano  -  dopo  l'indicazione  del  settore  di  intervento  - il
riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice,
sotto la quale e' ricompreso il capitolo.

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
             CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE


===================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2003        2004        2005
-------------------------------------------------------------------
                                          (migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
   E DELLE FINANZE

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49
del 1987: Stanziamenti aggiuntivi
per l'aiuto pubblico a favore dei
Paesi in via di sviluppo.
(Settore n. 27) (3.2.4.4 - Fondo
rotativo per la cooperazione allo
sviluppo - cap. 7415).............     20.000     20.000     20.000

Decreto-legge  n. 251  del  1981,
convertito,  con   modificazioni,
dalla legge n. 394 del 1981:
Provvedimenti  per   il  sostegno
delle esportazioni italiane:
- Art. 2: Fondo rotativo
finanziamento imprese
esportatrici. (Settore n. 9)
(3.2.3.33 - Sostegno
finanziario del sistema
produttivo - cap. 7301)...........     46.000    123.000    102.000

Legge n. 26 del 1986:
Incentivi per il  rilancio
dell'economia delle  province
di  Trieste  e Gorizia:
- Art. 6,  primo comma, lettera
b): Fondo per  Trieste (Settore
n. 6) (4.2.3.7 - Fondo  per gli
interventi  nel  territorio  di
Trieste - cap. 7490).............          -        -         5.000

Legge n. 183 del 1987:
Coordinamento  delle  politiche
riguardanti  l'appartenenza
dell'Italia  alle  Comunita'
europee ed adeguamento
dell'ordinamento  interno  agli
atti normativi comunitari:
- Art. 5:  Fondo  destinato  al
coordinamento  delle  politiche
riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita'
europee. (Settore n. 27)
(4.2.3.8 - Fondo di rotazione
per le politiche  comunitarie
- cap 7493/p)..................    1.844.723        -    4.292.225

Legge n. 67 del 1988:
Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 43: Fondo per
il consorzio  statale nel
pagamento degli interessi
(Settore n. 10) (3.2.3.19 -
Artigiancassa - cap. 7165).......     10.500     59.500           -

- Art. 17, comma 35: Somme
occorrenti per sopperire ai
minori finanziamenti decisi
dalla Banca europea per gli
investimenti. (Settore n. 27)
(5.2.3.4 - Progetti
immediatamente eseguibili
- cap. 7646).....................     13.000     13.000     13.000

Legge n. 86 del 1989:
Norme generali sulla
partecipazione   dell'Italia
al processo normativo  comu-
nitario e sulle procedure di
esecuzione   degli  obblighi
comunitari (articolo 3).
(Settore n. 27)  ( 4.2.3.8 -
Fondo  di  rotazione  per le
politiche comunitarie
- cap. 7493/p)....................     50.000     50.000     50.000

Legge n. 321 del 1990:
Aumento  del  fondo  per il
concorso nel pagamento degli
interessi sulle operazioni
di credito a favore delle im-
prese artigiane, costituito
presso la Cassa per il credito
alle imprese artigiane
(Settore n. 10) (3.2.3.19
- Artigiancassa - cap. 7165).......      4.500     25.500          -

Decreto-legge n. 142
del 1991, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge n. 195
del 1991:
Provvedimenti  in favore delle
popolazioni delle province  di
Siracusa,  Catania  e   Ragusa
colpite  dal  terremoto  nel
dicembre 1990 ed altre  dispo-
sizioni  in  favore delle zone
danneggiate   da   eccezionali
avversita' atmosferiche dal
giugno 1990 al gennaio 1991:
- Art. 6, comma 1: Reintegro
fondo protezione civile.
(Settore n. 3)  (3.2.10.3
- Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Protezione
civile -  cap. 7446)..............     77.000     77.000     77.000

Legge n. 185 del 1992:
Nuova  disciplina del Fondo
di  solidarieta'  nazionale:
- Art. 1, comma 3: Fondo di
solidarieta' nazionale.
(Settore n. 21)  (3.2.4.3 -
Fondo di solidarieta' nazio-
nale - cap. 7411).................    100.000       -            -

Legge n. 97 del 1994:
Nuove  disposizioni   per le
zone montane. (Settore n. 19)
(1.2.3.6  -  Fondo  unico da
ripartire - Investimenti
difesa del suolo e tutela
ambientale - cap. 7003/p).........     10.000     15.000     20.000

Legge n. 662 del 1996:
Misure di  razionalizzazione
della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 14:
Apporto al capitale  sociale
delle Ferrovie dello Stato
spa. (Settore n. 11)
(3.2.3.15 - Ferrovie dello
Stato - cap. 7122)................    500.000  1.000.000  2.442.000

Decreto legislativo n. 143
del 1998: Disposizioni  in
materia  di  commercio con
l'estero:
- Art. 8, comma 2:
Fondo di riserva e  inden-
nizzi SACE. (Settore n. 27)
(3.2.4.1 - SACE -  cap. 7400).....     50.000     50.000          -

Legge n. 84 del 2001:
Disposizioni per la parteci-
pazione italiana alla stabi-
lizzazione, alla ricostruzione
e allo sviluppo di Paesi
dell'area balcanica:
- Art. 3, comma 3:
Fondo stabilizzazione Balcani
(Settore n. 27) (4.2.3.13 -
Accordi ed organismi interna-
zionali - cap. 7521)..............     25.000       -             -

Legge n. 448 del 2001:
Disposizioni per la formazione
del biiancio annuale e
pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002):
- Art. 54: Fondo nazionale per
il sostegno alla
progettazione delle opere
pubbliche delle regioni
e degli enti locali
(Settore n. 27) (5.2.3.17
- Fondo progettazione opere
pubbliche
- cap. 7719)....................        5.000     15.000     15.000

- Art. 55: Fondo nazionale
per la realizzazione di
infrastrutture di interesse
locale (Settore n. 27)
(5.2.3.18 - Province, comuni
e comunita' montane - cap.
7720)...........................       69.000     50.000     50.000

                                    -------------------------------
                                    2.824.723  1.498.000  7.086.225
                                    ===============================


MINISTERO DELLE ATTIVITA'
      PRODUTTIVE

===================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2003        2004        2005
-------------------------------------------------------------------
                                          (migliaia di euro)
Legge n. 26 del 1986:
Incentivi per il rilancio
dell'economia delle province
di Trieste e Gorizia:
- Art. 6, primo comma,
lettera c): Fondo per
Gorizia (Settore n. 6)
(3.2.3.6 - Aree depresse
- cap. 7380)....................       -            -         5.000

Decreto-legge n. 415 del 1992,
convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 488 del 1992:
Rifinanziamento della legge 1°
marzo 1986, n. 64, recante
disciplina organica
dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno:
- Art. 1, comma 3: interventi
di agevolazione alle attivita'
produttive. (Settore n. 4)
(3.2.3.8 - Fondo investimenti
- Incentivi alle imprese
-  cap. 7420)...................     100.000     100.000    750.000

                                     ------------------------------
                                     100.000     100.000    755.000
                                     ==============================


MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

===================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO             2003        2004         2005
-------------------------------------------------------------------
                                          (migliaia di euro)
Decreto-legge n. 791 del
1981, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 54 del 1982:
Disposizioni in materia
previdenziale:
- Art. 12: Finanziamento
delle attivita' di
formazione professionale
(Settore n. 27) (2.2.3.2 -
Formazione professionale
- cap. 7111)....................      12.746     12.746      12.746

Decreto-legge n. 148 del
1993, convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 236 del 1993:
Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione:
- Art. 1, comma 7: Fondo
per l'occupazione.
(Settore n. 27) (2.2.3.3
- Occupazione
- cap.  7141)..................       44.667     11.467     520.999
                                      ------------------------------
                                      57.413     24.213     533.745
                                      ==============================


   MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

===================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2003        2004        2005
-------------------------------------------------------------------
                                          (migliaia di euro)
Legge n. 448 del 2001:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria
2002), art. 46, comma 3
- Fondo investimenti:
Legge n. 266 del
1997: Interventi urgenti per
l'economia:
- Art. 5, comma 3: Programma
nazionale di ricerche in
Antartide. (Settore n. 13)
(25.2.3.7 - Fondo unico da
ripartire - Investimenti
universita' e ricerca
- cap. 9000/p)..................         -          -       28.405

Decreto legislativo n. 297
del 1999: Riordino della
disciplina e snellimento
delle procedure per il
sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica,
per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilita'
dei ricercatori:
- Art. 5:
Fondo agevolazioni per la
ricerca. (Settore n. 4)
(25.2.3.7 - Fondo unico
da ripartire
- Investimenti universita'
e ricerca - cap. 8932/p)........       20.000     40.000     40.000

Legge n. 388 del 2000:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001):
- Art. 104: Ricerca di base.
(Settore n. 13) (25.2.3.7
- Fondo unico da ripartire
- Investimenti universita'
e ricerca
- cap. 9000/p)..................      100.000    100.000    100.000
                                     ------------------------------
                                      120.000    140.000    168.405
                                     ==============================


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
   TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 448 del 2001:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria
2002), art. 46, comma 3
- Fondo investimenti:
Legge n. 979 del 1982:
Disposizioni per la difesa
del mare (articolo 7).
(Settore n. 27) (1.2.3.6
- Fondo unico da ripartire
- Investimenti difesa del suolo
e tutela ambientale
- cap. 7090/p)................       10.500     10.500     10.500

Legge n. 426 del 1998:
Nuovi interventi in campo
ambientale:
- Art. 1, comma 1:
Interventi di bonifica e
ripristino ambientale dei
siti inquinati.
(Settore n. 19) (1.2.3.6.
- Fondo unico da ripartire
- Investimenti difesa del
suolo e tutela ambientale
- cap. 7090/p)..................       33.360     33.360     33.360
                                      -----------------------------
                                       43.860     43.860     43.860
                                      =============================


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
     E DEI TRASPORTI

===================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2003        2004        2005
-------------------------------------------------------------------
                                          (migliaia di euro)
Legge n. 979 del 1982:
Disposizioni per la difesa
del mare, art. 4 (Settore
n. 27) (6.2.3.4 - Mezzi
navali ed aerei - cap. 8344)....       2.500         -           -

Legge n. 396 del 1990:
Interventi per Roma,
capitale della Repubblica
(Settore n. 25) (3.2.3.20
- Fondo per Roma capitale
- cap. 7657)..................        30.000        -            -
                                      ----------------------------
                                      32.500        -            -
                                      ============================


MINISTERO DELLE POLITICHE
  AGRICOLE E FORESTALI

===================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2003        2004        2005
-------------------------------------------------------------------
                                          (migliaia di euro)
Legge n. 185 del 1992:
Nuova disciplina del Fondo
di solidarieta' nazionale:
- Art. 1, comma 3: Fondo di
solidarieta' nazionale.
(Settore n. 21) (3.2.3.3
- Bonifica, miglioramento e
sviluppo fondiario
- cap. 7439)...................      100.000    100.000    100.000
                                     ------------------------------
                                     100.000    100.000    100.000
                                     ==============================


MINISTERO PER I BENI E LE
  ATTIVITA' CULTURALI

===================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2003        2004        2005
-------------------------------------------------------------------
                                          (migliaia di euro)
Legge n. 400 del 2000:
Rifinanziamento della legge
21 dicembre 1999, n. 513, ed
altre disposizioni
in materia di beni e
attivita' culturali:
- Art. 3, comma 4:
Biblioteca europea di
Milano. (Settore n. 27)
(3.2.3.2
- Enti ed attivita'
culturali - cap. 7431)..........       2.000          -          -

Legge n. 29 del 2001: Nuove
disposizioni in materia di
interventi per i beni e le
attivita' culturali:
- Art. 4: Interventi per
Genova capitale europea della
cultura 2004. (Settore n. 27)
(6.2.3.4 - Patrimonio
culturale statale - cap. 8337)...        500          -          -
                                       ----------------------------
                                       2.500          -          -
                                       ============================


MINISTERO DELLA SALUTE

===================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO              2003        2004        2005
-------------------------------------------------------------------
                                          (migliaia di euro)
Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo
sviluppo:
- Art. 71, comma 1:
Interventi sanitari nei
grandi centri urbani.
(Settore n. 27) (2.2.3.3
- Riqualificazione assistenza
sanitaria - cap. 7040)..........            -          -    100.000
                                    -------------------------------
                                            -          -    100.000
                                    ===============================
              TOTALE GENERALE...    3.280.996  1.906.073  8.787.235
                                    ===============================


                             TABELLA E

           VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
           VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
             LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna "definanziamento" il codice "0" indica che la
riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni
relativi al triennio considerato e per gli importi previsti;
il codice "1" indica che la riduzione viene disposta in via
permanente per gli importi stessi, fino all'anno di scadenza
dell'autorizzazione di spesa.


N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella
riportano - dopo l'indicazione della amministrazione -  il rife-
rimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice,
sotto la quale e' ricompreso il capitolo.

====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO     2003      2004      2005     Definan-
                                                           ziamento
--------------------------------------------------------------------
                                  (migliaia di euro)

Legge n. 183 del 1987:
Coordinamento delle
politiche riguardanti
l'appartenenza
dell'Italia alle
Comunita' europee ed
adeguamento
dell'ordinamento
interno agli atti
normativi
comunitari:
- Art. 5: Fondo
destinato al
coordinamento delle
politiche
riguardanti
l'appartenenza
dell'Italia alle
Comunita' europee
(Settore n. 27)
(Ministero dell'economia
e delle finanze:
4.2.3.8 - Fondo di
rotazione per le
politiche comunitarie
- cap. 7493/p).............      -   -103.950        -

Legge n. 144 del
1999: Misure in
materia di
investimenti,
delega al Governo
per il riordino
degli incentivi
all'occupazione e
della normativa che
disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni
per il riordino
degli enti
previdenziali:
Art. 22:
Ristrutturazione
finanziaria
dell'Istituto
poligrafico e zecca
dello Stato.
(Settore n. 27)
(Ministero
dell'economia e
delle Finanze:
3.2.3.39 - Servizi
del Poligrafico
dello Stato
- cap. 7335/p).........     -8.500     -8.500    -8.500            1

Legge n. 28 del
2000: Disposizioni
per la parita' di
accesso ai mezzi di
informazione
durante le campagne
elettorali e
referendarie e per
la comunicazione
politica (Ministero
delle comunicazioni:
4.1.2.5
- Radiodiffusione
televisiva locale
- cap. 3123)............   -5.000     -5.000    -5.000             1

Legge n. 122 del
2001: Disposizioni
modificative e
integrative alla
normativa che
disciplina il
settore agricolo e
forestale:
- Art. 15, comma 1:
Incremento
stanziamento
previsto
dall'articolo 2,
comma 2, della
legge n. 499 del
1999 (Settore n. 21)
(Ministero delle
politiche agricole
e forestali:
1.2.10.2 - Fondo
unico da ripartire
- Investimenti agricol-
tura foreste e  pesca
- cap. 7003/p) .........    -7.500          -         -

Legge n. 166 del
2002: Disposizioni
in materia di
infrastrutture
e trasporti:
- Art. 13, comma 1:
Realizzazione opere
strategiche (limite
impegno) (Settore
n. 27) (Ministero
delle infrastrutture
e dei trasporti:
1.2.10.2 - Fondo
opere strategiche
- cap. 7060/p)........         -    -18.000   -18.000
                         -----------------------------
  TOTALE GENERALE ...    -21.000   -135.450   -31.500

                              TABELLA F

IMPORTI  DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI
                  SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B.  -  Le  autorizzazioni  di  spesa  di  cui alla presente tabella
riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento
alla  unita'  previsionale  di  base, con il relativo codice, sono la
quale e' ricompreso il capitolo.

   Gli   importi  risultanti  dalla  presente  tabella  scontano  gli
   eventuali  effetti  delle precedenti tabelle "D" (Rifinanziamento)
   ed "E" (Definanziamento).
   Nelle   autorizzazioni   di   spesa  che  confluiscono  nei  Fondi
   investimenti  di  cui all'articolo 46 della legge finanziaria 2002
   (Allegato  2  -  Fondo  investimenti)  viene  indicato il capitolo
   relativo al fondo pertinente.
   I  limiti  di  impegno  figurano  nella  tabella  solo  se la loro
   decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.
   La  natura  dei  limiti  stessi  consente  solo uno spostamento di
   decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto
   l'importo complessivo residuale successivo al triennio, ne' l'anno
   terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.
   Per  quanto  sopra  la  tabella  non  espone  piu'  i  limiti  con
   decorrenza  anteriore  al  primo  anno  del  bilancio triennale di
   riferimento.
   Nella  colonna  "Limite  impeg."  i  numeri  1,  2  e  3 stanno ad
   indicare:

      1)  non  impegnabili  le  quote  degli  anni  2004  ed esercizi
      successivi;
      2)  impegnabili  al  50  per  cento  le quote degli anni 2004 e
      successivi;
      3)   interamente   impegnabili  le  quote  degli  anni  2004  e
      successivi.

   Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre
   2002 e quelli derivanti da spese di annualita'.

                  INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamita' naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi  a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree
     limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione  nuove  sedi  di servizio per gli appartenenti alle
      Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi  per  la  viabilita' ordinaria, speciale e di grande
      comunicazione
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Universita' (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 15, 18,
20, 22.


                                                         TABELLA F

 IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI
              DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

====================================================================
ESTREMI  ED
OGGETTO DEI
PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI
PER   SETTORI
DI INTERVENTO       2003     2004     2005     2006    Anno   Limite
                                              e succ.  term.  impeg.
--------------------------------------------------------------------
                                    (migliaia di euro)
1. Infrastrutture
   portuali e delle
   capitanerie di
   porto.

Legge n. 166
del 2002:
Disposizioni
in materia di
infrastrutture
e trasporti:
- Art. 36,
comma 2:
Ammodernamento
e riqualifi-
cazione delle
infrastrutture
portuali (limite
impegno)(Infra-
strutture e tra-
sporti: 4.2.3.3
- Opere marit-
time e portuali
- cap. 7849/p)... 34.000   34.000   34.000        -               3
- art. 36.
comma 2:
Ammodernamento
e riqualifica-
zione delle
infrastrutture
portuali (Limite
impegno) (Infra-
strutture e tra-
sporti: 4.2.3.3
- Opere marittime
e portuali
- cap. 7849/p)...      -   64.000   64.000         -              3
                  -------------------------------------------------
                  34.000   98.000   98.000         -
                  =================================================

2. Interventi a
   favore delle
   imprese
   industriali.

Legge n. 808
del 1985:
interventi  per
lo sviluppo  e
l'accrescimento
di competitivita'
delle  industrie
operanti nel
settore aeronau-
tico, articolo
3, primo comma,
lettera a);
decreto-legge
n. 547 del 1994,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge
n. 644 del 1994,
articolo 2, com-
ma 6 (limite
impegno)(Attivita'
produttive: 3.2.3.8
- Fondo investimenti
- incentivi alle imprese
- cap. 7421)........        42.349    42.349    42.349     -       3

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione
e lo sviluppo:
- Art. 52,
comma 1: Fondo
unico per gli
incentivi alle
imprese (Attivita'
produttive: 3.2.3.8
- Fondo investimenti
- Incentivi alle
imprese
- cap. 7420/p)....         393.925   358.228  100.000      -       3
                  --------------------------------------------------
                           436.274  400.577   142.349      -
                  ==================================================

3. Interventi
   per calamita'
   naturali

Legge n. 67
del 1988:
Disposizioni
per la formazione
del bilancio annuale
e pluriennale dello
Stato (legge finan-
ziaria 1988):
- Art. 17,
comma 5:
Completamento
degli interventi nelle
zone del Belice
terremotate nel 1968
(Economia e finanze:
1.2.3.3 - Fondo
unico da ripartire
- Investimenti calamita'
naturali
- cap. 7004/p).....          5.165     2.582       -       -       3

Legge n. 102
del 1990:
Disposizioni per
la ricostruzione
e la rinascita
della Valtellina
e delle adiacenti
zone delle province
di Bergamo, Brescia
e Como, nonche'
della provincia
di Novara, colpite
dalle eccezionali
avversita' atmosferiche
dei mesi di luglio
ed agosto 1987
(Economia e
finanze: 1.2.3.3
- Fondo unico da
ripartire
- Investimenti
calamita' naturali
- cap. 7004/p)..........   65.693        -        -         -

Decreto-legge
n. 142 del 1991,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge
n. 195 del 1991:
Provvedimenti
in favore delle
popolazioni delle
province di Siracusa,
Catania e Ragusa
colpite dal terremoto
nel dicembre 1990 ed
altre disposizioni
in favore delle zone
danneggiate da ecce-
zionali avversita'
atmosferiche dal
giugno 1990 al
gennaio 1991:
- Art. 6,
comma 1: Reintegro
fondo protezione civile
(Economia e finanze:
3.2.10.3
- Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Protezione civile
- cap. 7446/p)....        335.228    391.811   227.000      -      3

Legge n. 433
del 1991:
Disposizioni per
la ricostruzione
e la rinascita
delle zone
colpite dagli
eventi sismici
del dicembre 1990
nelle province di
Siracusa, Catania
e Ragusa:
- Art. 1, comma 1:
Contributo
straordinario
alla Regione
siciliana per la
ricostruzione
dei comuni colpiti
da eventi sismici
(Economia e
finanze: 1.2.3.3
- Fondo unico
da ripartire
- Investimenti
calamita' naturali
- cap. 7004/p) ...        180.760   168.558   100.000      -       3

Legge n. 32 del 1992:
Disposizioni in
ordine alla
ricostruzione
dei territori
di cui al testo
unico delle leggi
per gli interventi
nei territori della
Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria
colpiti dagli
eventi sismici
del novembre 1980,
del febbraio 1981
e del marzo 1982,
approvato con
decreto legislativo
30 marzo 1990,
n. 76 (articolo 1
comma 4) (Economia e
Finanze: 3.2.10.3
- Presidenza del
Consiglio dei
ministri
- Protezione civile
- cap. 7444)....           2.582        -        -        -

Decreto-legge
n. 6 del 1998,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n. 61
del 1998:
Ulteriori interventi
urgenti in favore
delle zone terremotate
delle regioni
Marche e Umbria
e di altre zone
colpite da eventi
calamitosi:
- ART. 15, comma 1:
Contributi straordinari
alle regioni Marche
e Umbria per la
ricostruzione delle zone
colpite dagli eventi
sismici (limite impegno)
(Economia e finanze:
3.2.10.3 - Presidenza
del Consiglio dei ministri
- Protezione civile
- cap. 7443/p)          170.430  201.417  201.417  738.533  2019   3

- Art. 21, comma 1:
Contributi straordinari
alla regione Emilia-
Romagna e alla provincia
di Crotone (Economia
e finanze: 3.2.10.3
- Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Protezione civile
- cap. 7443/p)        18.076   18.076   18.076  216.912    2017    3

Decreto-legge n. 180
del 1998, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 267
del 1998:
Misure urgenti
per la prevenzione
del rischio
idrogeologico ed a
favore delle zone
colpite da disastri
franosi nella
regione Campania:
- ART. 1, comma 2:
Misure di prevenzi-
one per le aree a
rischio (Ambiente
e territorio:
1.2.3.6 - Fondo
unico da ripartire
- Investimenti
difesa del suolo
e tutela ambientale
- cap. 7090/P)             154.937   206.583     -      -          3

- ART. 4, comma 5:
Piani di insediamenti
produttivi e rilocaliz-
zazione delle attivita'
produttive (Economia
e finanze: 3.2.10.3
- Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Protezione civile
- cap. 7443/p)            2.066    2.066    2.066   4.131   2007   3

Legge n. 448 del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la stabiliz-
zazione e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1,
lettera i):
Ricostruzione zone
terremotate
Basilicata e Campania
(limite impegno)
(Economia e finanze:
3.2.3.12 - Calamita'
naturali e danni bellici
- cap. 7095)             5.000    5.000    5.000        -

Decreto-legge
n. 132 del 1999,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n. 226
del 1999:
Interventi urgenti
in materia di
protezione civile:
- ART. 4, comma 1:
Contributi in
favore delle
regioni Basilicata,
Calabria e Campania
colpite da eventi
calamitosi (Economia
e finanze: 3.2.10.3
- Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Protezione civile
- cap. 7443/p)     24.273  24.273   24.273  339.829    2019        3

- ART: 4, comma 2:
Contributi per il
recupero degli
edifici monumentali
privati (Economia
e finanze: 3.2.10.3
- Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Protezione civile
- cap. 7443/p)     1.549    1.549    1.549    22.108    2019       3

- ART. 7, comma 1:
Contributi
a favore delle
regioni Campania,
Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia
Giulia e Toscana,
colpite da eventi
calamitosi (Economia
e finanze: 3.2.10.3
- Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Protezione civile
- cap. 7443/p)    17.043   17.043   17.043  238.603    2019        3

Legge n. 388
del 2000:
Disposizioni per
la formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello
Stato (legge finan-
ziaria 2001):
- ART. 144, comma 5:
Spese per fronteggiare
le esigenze derivanti
da eventi calamitosi e
avversita' atmosferiche
(limite impegno)
(Economia e finanze:
3.2.10.3
- Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Protezione civile
- cap. 7443/p)    38.734   38.734   38.734        -

Legge n. 448
del 2001:
Disposizioni per
la Formazione
del bilancio
annuale e
pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2002):
- ART. 52, comma 51:
Contributi
regione Piemonte
(limite impegno)
(Economia e
finanze: 3.2.10.3
- Presidenza del
Consiglio dei ministri
- Protezione civile
- cap. 7443/p)    10.000   10.000   10.000        -

Legge n. 166
del 2002:
Disposizioni in
materia di
infrastrutture
e trasporti:
- ART. 42, comma 4:
Eventi sismici
1980-1981,
provincia di Foggia
(Infrastrutture
e trasporti:
3.2.3.4
- Risanamento e
ricostruzione
zone terremotate
- cap. 7417)       1.000     1.000       -        -                3

- ART. 42, comma 6:
Interventi nelle
aree colpite
dagli eventi
sismici del 1997
(Beni e attivita'
culturali: 2.2.10.3
- Fondo unico
da ripartire
- Investimenti
patrimonio
culturale
- cap. 7370/p)    2.000      2.000       -          -              3
              ------------------------------------------------------
              1.034.536  1.090.692    645.158   1.560.216
              ======================================================

4. Interventi nelle
   aree depresse.

Legge n. 64
del 1986 e
articolo 6
del decreto-legge
n. 166 del 1989,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge
n. 246 del 1989:
Disciplina
organica
dell'intervento
straordinario
nel Mezzogiorno
(Economia e finanze:
4.2.3.27 - Aree
sottoutilizzate
- cap. 7576/p)   877.914   677.914   674.685   300.000    2006     3

Decreto-legge
n. 415 del 1992,
convertito, con
modificazioni
dalla legge
n. 488 del 1992:
Rifinanziamento
della legge
1° marzo 1986,
n. 64, recante
disciplina
organica
dell'intervento
straordinario nel
Mezzogiorno:
- ART. 1, comma 3:
Interventi di
agevolazione alle
attivita' produttive
(Attivita' produttive:
3.2.3.8
- Fondo investimenti
- Incentivi alle
imprese
- cap. 7420/p)  1.203.800   893.925   750.000       -              3

Legge n. 36
del 1994:
Disposizioni in
materia di
risorse idriche
(limite impegno)
(Ambiente e
territorio: 5.2.3.7
- Acquedotti,
fognature ed
opere igienico
sanitarie
- cap. 8614)       7.747     7.747     7.747         -             3

Decreto-legge
n. 548 del 1996,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge
n. 641 del 1996:
Interventi per
le aree depresse
e protette
(articolo 1)
(Attivita'
produttive: 3.2.3.8
- Fondo investimenti
- Incentivi
alle imprese
- cap. 7420/p)   258.228         -         -         -

Legge n. 208
del 1998:
Attivazione
delle risorse
preordinate
dalla legge
finanziaria
per l'anno 1998
al fine di
realizzare
interventi
nelle aree
depresse.
Istituzione
di un Fondo
rotativo per
il finanziamento
dei programmi
di promozione
imprenditoriale
nelle aree
depresse:
- ART. 1, comma 1:
Prosecuzione
degli interventi
per le aree
depresse:
Economia e finanze:
4.2.3.27 - Aree
sottoutilizzate
- cap. 7576/p;
4.2.3.16 - Intese
istituzionali
di programma
- cap. 7531; 5.2.3.8
- Aree depresse
- cap. 7669; 5.2.3.10
- Accordi di programma
- cap. 7685; 5.2.3.16
- Intese istituzionali
di programma
- capp.  7707,
7709, 7710     5.023.961   1.659.245       -         -             3

Attivita'
produttive:
3.2.3.8
- Fondo
  investimenti
- Incentivi
  alle imprese
- cap. 7420/p  1.167.193   1.032.914   2.375.702      -            3

Lavoro e
politiche
sociali: 2.2.3.3
- Occupazione
- cap. 7141       28.405          -            -      -            3

Istruzione,
universita' e
ricerca: 2.1.2.1
- Aree depresse
- cap. 1272;
25.2.3.2 - Ricerca
applicata
- cap. 8932/p    151.993         -             -      -            3

Infrastrutture
e trasporti:
3.2.3.11
- Aree depresse
- cap. 7546       46.481         -             -      -

Decreto
legislativo
n. 297 del 1999:
Riordino della
disciplina e
snellimento
delle procedure
per il sostegno
della ricerca
scientifica e
tecnologica,
per la diffusione
delle tecnologie,
per la mobilita'
dei ricercatori:
- ART. 5:
Fondo agevolazioni
per la ricerca
(istruzione,
universita' e
ricerca: 25.2.3.7
- Fondo unico
da ripartire
- Investimenti
universita' e
ricerca
- cap. 8932/p)   200.760   246.583     40.000         -            3

Legge n. 488
del 1999:
Disposizioni
per la formazione
del bilancio
annuale e
pluriennale
dello Stato
(legge
finanziaria 2000):
- ART. 27,
comma 11:
Disposizioni

      
per la raziona-
lizzazione degli
interventi per
la imprendito-
rialita' giovanile
(Economia e
finanze: 4.2.3.27
- Aree sotto-
  utilizzate
- cap. 7576)     309.937   216.975         -         -             3

Legge n. 388
del 2000:
Disposizioni
per la formazione
del bilancio
annuale e
pluriennale
dello Stato
(legge
finanziaria 2001):
- ART. 8:
Agevolazione
per gli
investimenti
nelle aree
svantaggiate
(Economia e
finanze: 4.2.3.27
- Aree sotto-
  utilizzate
- cap. 7576/p)   557.000          -          -         -

- ART. 145,
comma 21:
Metanizzazione
del Mezzogiorno
(Economia e
finanze: 3.2.3.17
- Metanizzazione
- cap. 7150)      77.469     51.646          -        -            3
               -----------------------------------------------------
               9.910.888  4.786.949  3.848.134  300.000
               =====================================================

6. Interventi
   a favore della
   regione Friuli-
   Venezia Giulia
   ed aree limitrofe
 - Interventi
   per Venezia.

Legge n. 798
del 1984,
articolo 3,
primo comma;
legge n. 295
del 1998,
articolo 3,
comma 2;
legge n. 448
del 1998,
articolo 50,
comma 1,
lettera b):
Prosecuzione
degli interventi
per la
salvaguardia
di Venezia
(limite impegno):
Economia e
finanze: 3.2.3.30
- Interventi
per Venezia
- cap. 7270       12.237    21.244    21.244         -             3

- Istruzione,
universita' e
ricerca: 25.2.3.8
- Fondo unico
per l'edilizia
universitaria
- cap. 9005/p        821     1.182     1.182         -             3

- Infrastrutture
e trasporti:
2.2.3.7
- Interventi per
Venezia - capp. 7186,
7187, 7188, 7189, 7193,
7194, 7195; 4.2.3.3
- Opere marittime
e portuali
- capp. 7846, 7860;
4.2.3.12
- Ente nazionale per
l'aviazione civile
- cap. 7954/p     28.257    49.875    49.875         -             3

Legge n. 26
del 1986:
Incentivi per
il rilancio
dell'economia
delle province
di Trieste
e Gorizia:
- ART. 6,
primo comma,
lettera b):
Fondo per Trieste
(Economia e
finanze: 4.2.3.7
- Fondo per gli
interventi nel
territorio
di Trieste
- cap. 7490)      10.000    10.000     5.000         -             3

- ART. 6,
primo comma,
lettera c):
Fondo per Gorizia
(Attivita'
produttive: 3.2.3.6
- Aree depresse
- cap. 7380)      10.165     5.000     5.000         -             3

Legge n. 483
del 1998:
Finanziamenti
e interventi
per opere di
interesse locale:
- ART. 3, comma 1:
Progetto di
ampliamento della
base di Aviano
(Economia e
finanze: 4.2.3.12
- Sviluppo
economico delle
regioni a statuto
speciale e province
autonome
- cap. 7505)       2.066         -         -         -
                  -------------------------------------------------
                  63.546    87.301    82.301         -
                  =================================================

7. Provvidenze per
   l'editoria.

Legge n. 549
del 1995:
Misure di
razionalizzazione
della finanza
pubblica:
- ART. 2,
comma 32:
Mutui agevolati
per l'editoria
libraria
(Beni e attivita'
culturali: 2.2.10.3
- Fondo unico da
ripartire
- Investimenti
patrimonio culturale
- cap. 7370/p)     2.582     2.582     2.582         -             3
                   -------------------------------------------------
                   2.582     2.582     2.582         -
                   =================================================

8. Edilizia
   residenziale
   e agevolata.

Decreto-legge
n. 9 del 1982,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge
n. 94 del 1982:
Norme per
l'edilizia
residenziale
e provvidenze
in materia
di sfratti
(Economia e
finanze: 3.2.3.8
- Edilizia
  abitativa
- cap. 7073)      51.646         -         -         -

Legge n. 662
del 1996:
Misure di
razionalizzazione
della finanza
pubblica:
- ART. 2, comma 63,
  lettera b):
Edilizia
residenziale
(Infrastrutture
e trasporti:
3.2.3.5
- Edilizia
  abitativa
- cap. 7437)      41.317    41.317         -         -             3
                  --------------------------------------------------
                  92.963    41.317         -         -
                  ==================================================

9. Mediocredito
   centrale
 - SIMEST Spa.

Decreto-legge
n. 251 del 1981,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge
n. 394 del 1981:
Provvedimenti
per il sostegno
delle esportazioni
italiane:
- ART. 2:
Fondo rotativo
finanziamento
imprese esportatrici
(Economia e
finanze: 3.2.3.33
- Sostegno
  finanziario
  del sistema
  produttivo
- cap. 7301)      46.000   123.000   102.000         -

Legge n. 730
del 1983:
Disposizioni per
la formazione
del bilancio
annuale e
pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1984):
- ART. 18, commi
ottavo e nono:
Fondo per il
finanziamento
di esportazioni
a pagamento
differito
(Economia e
finanze: 1.2.3.4
- Fondo unico da
  ripartire
- Investimenti
  incentivi alle
  imprese
- cap. 7005/p)   103.292    25.823         -         -             3

Decreto-legge
n. 691 del 1994,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n. 35
del 1995:
Misure urgenti
per la
ricostruzione
e la ripresa
delle attivita'
produttive
nelle zone
colpite dalle
eccezionali
avversita'
atmosferiche
e dagli eventi
alluvionali
nella prima
decade del mese
di novembre 1994:
- ART. 2, comma 1:
Fondo per
contributi
conto interessi
su finanziamenti
concessi
(Economia e
finanze: 1.2.3.3
- Fondo unico
da ripartire
- Investimenti
incentivi
alle imprese
- cap. 7005/p)    36.152   281.985         -         -             3

Legge n. 266
del 1997:
Interventi
urgenti per
l'economia:
- ART: 12, comma 1:
Contributi per
l'acquisto di
nuove macchine
utensili
(Economia e
finanze: 1.2.3.4
- Fondo unico
da ripartire
- Investimenti
incentivi
alle imprese
- cap. 7005/p)    38.734    38.734    38.734    77.469    2007     3

- ART. 12, comma 2:
Finanziamento
di esportazioni
a pagamento
differito
(Economia e
finanze: 1.2.3.4
- Fondo unico
da ripartire
- Investimenti
incentivi
alle imprese
- cap. 7005/p)    25.823    25.823    25.823   232.405    2006     3
                 ---------------------------------------------------
                 250.001   495.365   166.557   309.874
                 ===================================================

10. Artigiancassa.

Legge n. 67
del 1988:
Disposizioni per
la formazione
del bilancio
annuale e
pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):
- ART. 15, comma 43:
Fondo per il
concorso statale
nel pagamento
degli interessi
(Economia e
finanze: 3.2.3.19
- Artigiancassa
- cap. 7165)      10.500    59.500         -         -       -

Legge n. 321
del 1990:
Aumento del
fondo per il
concorso nel
pagamento degli
interessi sulle
operazioni di
credito a favore
delle imprese
artigiane,
costituito presso
la Cassa per il
credito alle
imprese artigiane
(Economia e
finanze: 3.2.3.19
- Artigiancassa
- cap. 7165)       4.500    25.500         -         -       -
                  --------------------------------------------------
                  15.000    85.000         -         -       -
                  ==================================================

11. Interventi
    nel settore
    dei trasporti.

Legge n. 211
del 1992:
Interventi nel
settore dei
sistemi di
trasporto
rapido di massa:
- ART. 9:
Contributi
per lo sviluppo
del trasporto
pubblico nelle
aree urbane
e per l'installa-
zione di sistemi
di trasporto
rapido di massa
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti:
5.2.3.9
- Trasporto rapido
  di massa
- cap. 8163)      25.307    25.307    25.307         -             3

Decreto-legge
n. 517 del 1996,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge
n. 611 del 1996:
Interventi nel
settore dei
trasporti:
- ART. 1, comma 3:
Oneri derivanti
dall'ammortamento
dei mutui contratti
dalle ferrovie in
regime di
concessione e
in gestione
commissariale
governativa
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti:
5.2.3.4
- Trasporti in
gestione diretta
ed in concessione
- cap. 8095)      20.658    20.658    20.658         -             3

Legge n. 662
del 1996:
Misure di
razionalizzazione
della finanza
pubblica:
- ART. 2, comma 14:
Apporto al
capitale sociale
delle Ferrovie
dello Stato Spa
(Economia e
finanze: 3.2.3.15
- Ferrovie
  dello Stato
- cap. 7122)   3.804.000  3.751.000 4.082.000 7.371.596            3

Decreto
legislativo
n. 250 del 1997:
Istituzione
dell'Ente
nazionale per
l'aviazione
civile (ENAC)
(articolo 7)
(Infrastrutture
e trasporti:
4.2.3.12
- Ente Nazionale
  per l'Aviazione
  civile
- cap. 7954/p):   53.502         -         -         -

Decreto-legge
n. 457 del 1997,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge
n. 30 del 1998:
Disposizioni
urgenti per lo
sviluppo del
settore dei
trasporti e
l'incremento
dell'occupazione:
- ART. 9-bis:
Piano triennale
per l'informatica
e sistema di
controllo del
traffico marittimo
(Vessel Traffic
Services - VTS)
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti:
5.2.3.3
- Informatica
  di servizio
- cap. 8019/p)     3.873     3.873     3.873         -

- ART. 10,
  comma 1:
Contributi
alle Ferrovie
dello Stato Spa
per il
completamento
della linea
ferroviaria
Genova-Ventimiglia
e per la proget-
tazione del nodo
ferroviario
di Genova (Economia
e finanze: 3.2.3.15
- Ferrovie dello
  Stato
- cap. 7123/p)     1.808     1.808     1.808     5.422    2008     3

Legge n. 194
del 1998:
Interventi
nel settore
dei trasporti:
- ART. 2, comma 5:
Parco autobus
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti:
5.2.3.8
- Trasporti
  pubblici locali
- cap. 8151/p)    15.494    15.494    15.494         -             3

- ART. 2,
  comma 5:
Acquisto di
autobus e di
altri mezzi
di trasporto
di persone
(Infrastrutture
e trasporti:
5.2.3.8
- Trasporti
pubblici locali
- cap. 8151/p)   100.709   100.709   100.709   604.255    2011     3

- ART. 2,
  comma 10:
Parco automo-
bilistico
regione Sicilia
(Infrastrutture
e trasporti:
5.2.3.8
- Trasporti
pubblici locali
- cap. 8151/p)       516       516       516     3.612    2012     3

- ART. 3, comma 1:
Contributi per
la realizzazione
dei passanti
ferroviari di
Milano e di Torino
(Infrastrutture
e trasporti:
5.2.3.9
- Trasporto
rapido di massa
- cap. 8164)      25.823    25.823    25.823    87.798    2009     3

Legge n. 354
del 1998:
Piano triennale
per la
soppressione
di passaggi
a livello
sulle linee
ferroviarie
dello Stato.
Misure per il
potenziamento
di itinerari
ferroviari di
particolare
rilevanza:
- ART. 1, comma 3:
Apporto al
capitale sociale
delle Ferrovie
dello Stato Spa
per il piano
triennale di
soppressione
di passaggi
a livello
(Economia e
finanze: 3.2.3.15
Ferrovie dello
Stato
- cap. 7123/p)    56.810    56.810    56.810   115.687    2007     3

- ART. 3:
Potenziamento
e ammodernamento
di itinerari
ferroviari
(Economia e
finanze: 3.2.3.15
- Ferrovie dello
  Stato
- cap. 7123/p)   129.114   129.114   129.114   258.229    2007     1

Legge n. 366
del 1998:
Norme per il
finanziamento
della mobilita'
ciclistica
(Infrastrutture
e trasporti:
5.2.3.11
- Mobilita'
  ciclistica
- cap. 8188)      10.829       500         -         -             3

Legge n. 413
del 1998:
Rifinanziamento
degli interventi
per l'industria
cantieristica
ed armatoriale
ed attuazione
della normativa
comunitaria
di settore:
- ART. 9: Opere
infrastrutturali
relative ai
porti e per la
realizzazione
delle autostrade
del mare
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti: 4.2.3.3
- Opere marittime
e portuali
- cap. 7849/p)    20.658    20.658    20.658         -             3

Legge n. 388
del 2000:
Disposizioni per
la formazione
del bilancio
annuale e
pluriennale
dello Stato
(legge finan-
 ziaria 2001):
- ART. 144,
  comma 12:
Raddoppio
galleria di
valico della
ferrovia
Parma-La Spezia
(Infrastrutture
e trasporti:
5.2.3.6
- Ferrovie dello
  Stato
- cap.  8128)      2.582         -         -         -

- ART. 144,

  comma 13:
Mutui per la
regione Sicilia
per il
completamento
della tratta
ferroviaria
Siracusa-Ragusa-Gela
(limite impegno)
(Economia e
finanze: 4.2.3.12
- Sviluppo economico
delle regioni a
statuto speciale
e province autonome
- cap. 7511)         516       516       516         -             3

- ART. 145,
  comma 48:
Interventi
infrastrutturali
nel canale
navigabile
dei Navicelli
(Infrastrutture
e trasporti:
4.23.7
- Sistemi idroviari
- cap. 7901)       2.582         -         -         -

- ART. 145,
  comma 71:
Realizzazione di
infrastrutture
nuovo polo
fieristico Milano
(Infrastrutture
e trasporti:
5.2.3.9
- Trasporto rapido
  di massa
- cap. 8167/p)    25.823         -         -         -

Legge n. 448
del 2001:
Disposizioni per
la formazione
del bilancio
annuale e
pluriennale
dello Stato
(legge finan-
 ziaria 2002):
- ART. 45, comma 2:
Infrastrutture
per la mobilita'
nuovo polo fieri-
stico di Milano
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti:
5.2.3.9
- Trasporto rapido
  di massa
- cap. 8167/p)      4.000     9.000     9.000         -

- ART. 45,
  comma 3:
Infrastrutture
per la mobilita'
Fiere di Bari
e Verona
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti:
5.2.3.9
- Trasporto rapido
  di massa
- capp. 8168, 8169) 2.000    2.000     2.000         -

Legge n. 166
del 2002:
Disposizioni
in materia
di infrastrutture
e trasporti:
- ART. 13, comma 2:
Riduzioni emissioni
inquinanti
trasporti pubblici
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti:
5.2.3.8
- Trasporti
  pubblici locali
- cap. 8151/p)    30.000    30.000    30.000         -             3

- ART. 13,
comma 2:
Riduzioni emissioni
inquinanti
trasporti pubblici
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti
5.2.3.8
- Trasporti
  pubblici locali
- cap. 8151/p)         -    40.000    40.000         -             3

- ART. 17,
  comma 1:
Veicoli a
minimo impatto
ambientale
(Economia
e finanze: 3.2.3.35
- Prevenzione
  inquinamento
  atmosferico e
  acustico
- cap. 7320)      30.000    30.000         -         -             3

- ART. 38,
  comma 6:
Fondo per lo
sviluppo del
trasporto merci
per ferrovia
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti:
5.2.3.10
- Autotrasporto
  di cose per
  conto terzi
- cap. 8179/p)     5.000     5.000     5.000         -             3

- ART 38,
  comma 6:
Fondo per lo
sviluppo del
trasporto merci
per ferrovia
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti:
5.2.3.10
- Autotrasporto
  di cose per
  conto terzi
- cap. 8179/p)         -    13.000    13.000         -             3
               -----------------------------------------------------
               4.371.604 4.281.786 4.582.286 8.446.599
               =====================================================

12. Costruzione
    nuove sedi
    di servizio
    per gli
    appartenenti
    alle Forze
    dell'ordine.

Legge n. 28
del 1999:
Disposizioni
in materia
tributaria,
di funzionamento
dell'Amministrazione
finanziaria
e di revisione
generale del catasto:
- ART. 29:
Costruzione,
ammodernamento
e acquisto
immobili per
il Corpo della
guardia di finanza
(limite impegno)
(Economia e
finanze: 7.2.3.1
- Edilizia di
  servizio
- cap. 7822)      12.911    12.911    12.911         -             3

Legge n. 166
del 2002:
Disposizioni in
materia di
infrastrutture
e trasporti:
- ART. 30,
  comma 8:
Ammodernamento
infrastrutture
e impianti
Forze dell'ordine
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti:
3.2.3.1
- Edilizia di
  servizio
- cap. 7354/p)    10.000    10.000    10.000         -             3

- ART. 30,
  comma 8:
Ammodernamento
infrastrutture
e impianti
Forze dell'ordine
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti:
3.2.3.1
- Edilizia di
  servizio
- cap. 7354/p)         -    15.000    15.000         -             3
                  --------------------------------------------------
                  22.911    37.911    37.911         -
                  ==================================================

13. interventi nel
    settore della
    ricerca.

Legge n. 266
del 1997:
Interventi urgenti
per l'economia:
- ART. 5, comma 3:
Programma nazionale
di ricerche in
Antartide
(Istruzione,
universita' e
ricerca:
25.2.3.7
- Fondo unico
  da ripartire
- Investimenti
  universita' e
  ricerca
- cap. 9000/p)    28.405    28.405    28.405         -             3

Legge n. 388
del 2000:
Disposizioni per
la formazione
del bilancio
annuale e
pluriennale
dello Stato
(legge finan-
 ziaria 2001):
- ART. 104:
Ricerca di base
(Istruzione,
universita' e
ricerca: 25.2.3.7
- Fondo unico
  da ripartire
- Investimenti
  universita' e
  ricerca
- cap. 9000/p)   100.000   100.000   100.000         -

Legge n. 166
del 2002:
Disposizioni
in materia di
infrastrutture
e trasporti:
- ART. 35, comma 3:
Ricerca in
materia di
cabotaggio e
navigazione a
corto raggio
(Infrastrutture
e trasporti:
4.2.3.1
- Imprese naval-
  meccaniche e
  armatoriali
- cap. 1812)         300       300         -         -             3
                 --------------------------------------------------
                 128.705   128.705   128.405         -
                 ==================================================


14. Interventi
    a favore
    dell'industria
    navalmeccanica.

Legge n. 522
del 1999:
Misure di sostegno
all'industria
cantieristica
ed armatoriale
(articolo 2)
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti:
4.2.3.1 - Imprese
navalmeccaniche e
armatoriali
- cap. 7807)      11.620    11.620    11.620         -            3
                  -------------------------------------------------
                  11.620    11.620    11.620         -
                  =================================================

16. Interventi per
    la viabilita'
    ordinaria, speciale
    e di grande
    comunicazione.

Legge n. 662
del 1996:
Misure di razio-
nalizzazione
della finanza
pubblica:
- Art. 2,
comma 86:
Completamento
del raddoppio
dell'autostrada
A6 Torino-Savona
(Infrastrutture
e trasporti: 3.2.3.8
- Opere stradali
- cap. 7142)       10.329    10.329    10.329   113.621    2016    3

- Art. 2,
comma 87:
Avvio della
realizzazione
della variante
di valico
Firenze-Bologna
(Infrastrutture
e trasporti: 3.2.3.8
- Opere stradali
- cap. 7143)       10.329    10.329    10.329   113.621    2016    3

Decreto-legge
n. 67 del 1997,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge
n. 135 del 1997:
Disposizioni
urgenti per
favorire
l'occupazione:
- Art. 19-bis:
Realizzazione e
potenziamento tratte
autostradali
(Infrastrutture
e trasporti: 3.2.3.8
- Opere stradali
- cap. 1144)       38.734    38.734    38.734   529.370    2017    3

Legge n. 295
del 1998:
Disposizioni per
il finanziamento
di interventi e
opere di inte-
resse pubblico:
- Art. 3:
Autostrade
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti: 3.2.3.8
- Opere stradali
- cap. 7145)       12.911    12.911    12.911         -            3

Legge n. 388
del 2000:
Disposizioni per
la formazione
del bilancio
annuale e
pluriennale dello
Stato (legge finan-
ziaria 2001):
- Art. 144,
comma 8:
Completamento
dorsale
appenninica
Atina-Isernia
(Infrastrutture
e trasporti: 3.2.3.8
- Opere stradali
- cap. 1146)        2.582         -         -         -

Decreto-legge
n. 138 del 2002,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge
n. 178 del 2002:
Interventi
urgenti in ma-
teria tributaria,
di privatizza-
zioni, di conte-
nimento della
spesa farmaceutica
e per il sostegno
dell'economia
anche nelle aree
svantaggiate:
- Art. 7:
Apporto al capitale
sociale dell'ANAS Spa
(Economia e finanze:
3.2.3.48 - ANAS
- cap. 7372)      1.817.892  1.526.094   562.360        -          3

Legge n. 166
del 2002:
Disposizioni
in materia di
infrastrutture
e trasporti:
- Art. 19, comma 1:
Interventi per
la viabilita' di
interesse locale
- Province, comuni,
comunita' montane
(Infrastrutture
e trasporti: 3.2.3.8
- Opere stradali
- cap. 7493)        5.500     6.000          -         -           3
               ----------------------------------------------------
                1.898.277 1.604.397    634.663  756.612
               ====================================================

17. Edilizia
    penitenziaria
    e giudiziaria.

Legge n. 910
del 1986:
Disposizioni per
la formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 6:
Completamento
delle opere, di
cui al programma
costruttivo predisposto
d'intesa con il
Ministro di
grazia e giustizia
per gli immobili da
destinare agli
istituti di pre-
venzione e pena
(Infrastrutture
e trasporti: 3.2.3.1
- Edilizia giudiziaria
- cap. 7413)           51.646   327.950        -         -         3

Legge n. 448
del 1998: Misure
di finanza
pubblica per la
stabilizzazione
e lo sviluppo:

- Art. 50, comma 1,
lettera f):
Mutui per manutenzione
straordinaria
uffici giudiziari
(limite impegno)
(Economia e
finanze: 4.2.3.15
- Edilizia giudiziaria
- cap. 7528)        12.911    12.911    12.911        -           3
                  -------------------------------------------------
                    64.557   340.861    12.911         -
                  =================================================

19. Difesa del
    suolo e tutela
    ambientale.

Legge n. 752 del 1986:
Legge pluriennale di
interventi
programmati in
agricoltura:
- Art. 4, comma 3,
lettera d): Opere
di bonifica idraulica
(Politiche agricole:
1.2.10.2
- Fondo unico da
ripartire
- Investimenti
agricoltura foreste
e pesca
- cap. 7003/p)     5.165          -        -         -

Legge n. 183
del 1989 e
decreto-legge
n. 398 del 1993,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge n. 493 del 1993
(articolo 12): Norme
per il riassetto
organizzativo e
funzionale della
difesa del suolo:
Economia e finanze:
1.2.3.6
- Fondo unico da
ripartire
- Investimenti
difesa del suolo
e tutela ambientale
- cap. 7003/p       5.165   258.228         -         -            3

- Ambiente e
territorio:
1.2.3.6 - Fondo
unico da ripartire
- Investimenti
difesa del
suolo e tutela
ambientale
- cap. 7090/p     388.761   200.000         -         -            3

Legge n. 97
del 1994:
Nuove disposizioni
per le zone montane:
- Economia e
finanze: 1.2.3.6
- Fondo unico da
ripartire
- investimenti
difesa del suolo
e tutela ambientale
- cap. 7003/p      61.646   61.646    20.000         -            3

Legge n. 426
del 1998:
Nuovi interventi
in campo ambientale:
- Art. 1, comma 1:
Interventi di
bonifica e
ripristino
ambientale dei
siti inquinati
(Ambiente e
territorio:
1.2.3.6 - Fondo
unico da ripartire
- Investimenti
difesa del
suolo e tutela
ambientale
- cap. 7090/p)    33.360   33.360     33.360         -            3

- Art. 1,
comma 1:
Ripristino
ambientale dei
siti inquinati
(Ambiente e
territorio:
1.2.3.6 - Fondo
unico da ripartire
- Investimenti
difesa del suolo
e tutela
ambientale
- cap. 7090/p)    106.291   183.760         -         -         3

- Art. 4, comma 8:
Piano di risanamento
ambientale dell'area
portuale di Genova
(Ambiente e terri-
torio: 1.2.3.5
- Programmi di
tutela ambientale
- cap. 7082/p)     2.066         -         -         -

Legge n. 448
del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione
e lo sviluppo:

- Art. 49:
Programmi di
tutela ambientale
(Ambiente e
territorio:
1.2.3.6
- Fondo unico
da ripartire
- Investimenti
difesa del suolo
e tutela
ambientale
- cap. 7090/p)    77.469   206.583          -        -            3

Legge n. 388
del 2000:
Disposizioni per
la formazione
del bilancio
annuale e
pluriennale
dello Stato
(legge finan-
ziaria 2001):

- Art. 144,
comma 15:
Autorita' di
bacino del fiume
Arno e interventi
urgenti per la
difesa del suolo
(limite impegno)
(Economia e
finanze: 1.2.3.6
- Fondo unico da
ripartire
- Investimenti del
suolo e tutela
ambientale
- cap. 7003/p)      1.549     1.549     1.549         -            3

Legge n. 166
del 2002:
Disposizioni in
materia di
infrastrutture e
trasporti:

- Art. 16,
comma 1: Fondo di
rotazione per gli
interventi di
compensazione
ambientale
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti:
3.2.3.8
- Opere stradali
- cap. 7495)      10.000    10.000    10.000         -            3
                 --------------------------------------------------
                 691.472   954.961    64.909         -
                 ==================================================

21. Interventi
    in agricoltura.

Legge n. 817
del 1971:
Disposizioni per il
rifinanziamento
delle provvidenze
per lo sviluppo
della proprieta'
coltivatrice:
(Politiche agricole:
1.2.10.2
- Fondo unico
da ripartire
- Investimenti
agricoltura
foreste e pesca
- cap. 7003/p)     5.165         -         -         -

Legge n. 185
del 1992: Nuova
disciplina del
Fondo di solida-
rieta' nazionale:
- Art. 1,
comma 3: Fondo di
solidarieta'
nazionale (Economia
e finanze: 3.2.4.3
- Fondo di solida-
rieta' nazionale
- cap. 7411)     100.000         -         -         -

- Art. 1,
comma 3: Fondo
di solidarieta'
nazionale
(Politiche
agricole: 3.2.3.3
- Bonifica, miglio-
ramento e sviluppo
fondiario
- cap. 7439)    100.000   100.000   100.000         -

Legge n. 499
del 1999: Raziona-
lizzazione degli
interventi nei
settori agricolo,
agroalimentare,
agroindustriale
e forestale:
- Art. 4:
Attivita' di
competenza del
Ministero delle
politiche agri-
cole e forestali.
(Politiche
agricole:
1.2.10.2 - Fondo
unico da ripartire
- Investimenti agri-
coltura foreste
e pesca
- cap. 7003/p)     232.276   103.291         -         -           3

Legge n. 388
del 2000:
Disposizioni per
la formazione del
bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato
(legge finan-
ziaria 2001):
- Art. 129, comma 1,
lettera a):
Interventi
allevamenti ovini.
(Politiche
agricole:
1.2.10.2
- Fondo unico da
ripartire
- Investimenti
agricoltura
foreste  e pesca
- cap. 7003/p)    10.329         -         -         -

- Art. 129,
comma 1, lettera b):
Prevenzione BSE.
(Politiche
agricole: 1.2.10.2
- Fondo unico da
ripartire
- Investimenti
agricoltura
foreste e pesca
- cap. 7003/p)    10.329         -         -         -

- Art 129,
comma 1,  lettera c):
Influenza aviaria.
(Politiche agricole:
1.2.10.2
- Fondo unico da
ripartire
- Investimenti
agricoltura
foreste e pesca
- cap.  7003/p)   15.494         -         -         -

- Art. 129,
comma 1, lettera d):
Impianti viticoli.
(Politiche
agricole:
1.2.10.2
- Fondo unico
da ripartire
- Investimenti
agricoltura
foreste e pesca
- cap. 7003/p)    12.911         -         -         -

- Art. 129,
comma 1, lettera e):
Crisi mercato degli
agrumi. (Politiche
agricole: 1.2.10.2
- Fondo unico da
ripartire
- Investimenti
agricoltura foreste
e pesca
- cap. 7003/p)    12.911         -         -         -

- Art. 141,
comma 3:
Recupero di
risorse idriche.
(limite impegno)
(Politiche
agricole: 1.2.10.2
- Fondo unico da
ripartire
- Investimenti
agricoltura
foreste e pesca
- cap. 7003/p)     5.165     5.165     5.165         -            3

- Art. 145,
comma 36:
Contributi per
l'acquisto di
macchine agricole.
(Politiche
agricole:
1.2.10.2
- Fondo unico da
ripartire
- Investimenti
agricoltura
foreste e pesca
- cap. 7003/p)     5.165         -         -         -

Legge n. 122
del 2001:
Disposizioni
modificative e
integrative alla
normativa che
disciplina il
settore agricolo
e forestale:
- Art. 15, comma 1:
Incremento
stanziamento
previsto
dall'articolo 2,
comma 2, della
legge n. 499
del 1999.
(Politiche
agricole:
1.2.10.2
- Fondo unico
da ripartire
- Investimenti
agricoltura
foreste e pesca
- cap. 7003/p)    18.323         -         -         -

Decreto-legge
n. 68 del 2002,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n. 118
del 2002:
Disposizioni
urgenti per il
settore zootecnico
e per la lotta
agli incendi
boschivi:
- Art. 2,
comma 1: Lotta
agli incendi
boschivi.
(Politiche agricole:
1.2.10.2
- Fondo unico
da ripartire
- Investimenti
agricoltura
foreste e pesca
- cap. 7003/p)    25.823    25.823         -         -            3
                 --------------------------------------------------
                 553.891   234.279    105.165        -
                 ==================================================

23. Universita'
   (compresa edilizia).

Legge n. 910
del 1986:
Disposizioni
per la
formazione
del bilancio
annuale e
pluriennale
dello Stato
(legge finan-
ziaria 1987):
- Art. 7,
comma 8: Edilizia
universitaria.
(Istruzione,
universita' e
ricerca: 25.2.3.8
- Fondo unico per
l'edilizia
universitaria
- cap. 9005/p)   158.228   153.773   300.000         -            3

Legge n. 662
del 1996: Misure
di razionaliz-
zazione della
finanza pubblica:
- Art. 1, commi
90, 91 e 92;
legge n. 331 del
1985, articolo 1;
legge n. 910 del
1986, articolo 7,
comma 8: Interventi
di decongestionamento
degli atenei
(limite impegno)
(Istruzione,
universita' e
ricerca: 25.2.3.8
- Fondo unico per
l'edilizia
universitaria
- cap. 9005/p)    73.386    73.386    42.399         -            3
                 --------------------------------------------------
                 231.614   227.159   342.399         -
                 ==================================================

24. Impiantistica
    sportiva.

Legge n. 285
del 2000:
Interventi per i
Giochi olimpici
invernali
"Torino 2006"
(limite impegno)
(Economia e
finanze: 3.2.3.44
- Giochi olimpici
invernali
- cap. 7366)      14.323    14.323    14.323         -            3

Legge n. 166
del 2002:
Disposizioni in
materia di
infrastrutture
e trasporti:

- Art. 20,
comma 1:
Campionati
mondiali di sci
alpino del 2005
in Valtellina
(limite impegno)
(Economia e
finanze: 4.2.3.21
- Regioni a statuto
ordinario
- cap. 7558/p)     5.165     5.165     5.165         -            3

- Art. 20,
comma 1:
Campionati
mondiali di sci
alpino del 2005
in Valtellina
(limite impegno)
(Economia e
finanze: 4.2.3.21
- Regioni a
statuto ordinario
- cap. 7558/p)         -       165       165         -            3

- Art. 21,
comma 3:
Giochi olimpici
invernali
Torino 2006
(limite impegno)
(Economia e
finanze: 3.2.3.44
- Giochi olimpici
invernali
- cap. 7366/p)    10.329    10.329    10.329         -            3

- Art. 21,
comma 3:
Giochi olimpici
invernali
Torino 2006
(limite impegno)
(Economia e
finanze: 3.2.3.44
- Giochi olimpici
invernali
- cap. 7366/p)         -     5.165     5.165         -            3
                   ------------------------------------------------
                   29.817   35.147    35.147         -
                   ================================================

25. Sistemazione
    aree urbane.

Legge n. 396
del 1990:
Interventi per
Roma, capitale
della Repubblica
(Infrastrutture
e trasporti:
3.2.3.20
- Fondo per Roma
capitale
- cap. 7657)     184.937   103.291         -         -            3

Legge n. 662
del 1996: Misure
di razionalizzazione
della finanza
pubblica:
- Art. 2,
comma 63:
Programmi di
riqualificazione
urbana (Infrastrut-
ture e trasporti:
2.2.3.3
- Edilizia abitativa
- cap. 7131)     152.355         -         -         -

Legge n. 166
del 2002:
Disposizioni
in materia di
infrastrutture
e trasporti:
- Art. 19, comma 3:
Conservazione e
recupero dei rioni
Sassi di Matera
(Infrastrutture
e trasporti:
3.2.3.19
- Patrimonio
culturale non
statale
- cap. 7647)       1.500     1.500         -         -            3
                 --------------------------------------------------
                 338.792   104.791         -         -            3
                 ==================================================

26. Ripiano disavanzi
    pregressi aziende
    sanitarie locali.

Decreto-legge
n. 17 del 2001,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n. 129
del 2001:
Agenzia per i
servizi sanitari
regionali
(articolo 2,
comma 4): (Economia
e finanze: 4.2.3.22
- Ripiano deficit
spesa sanitaria
- cap. 7563)   1.549.371         -         -         -
               ----------------------------------------------------
               1.549.371         -         -         -
               ====================================================

27. Interventi
    diversi.

Legge n. 7 del 1981
e legge n. 49
del 1987:
Stanziamenti
aggiuntivi per
l'aiuto pubblico
a favore dei
Paesi in via di
sviluppo (Economia e
finanze: 3.2.4.4.
- Fondo rotativo
per la cooperazione
allo sviluppo
- cap. 7415)      20.000    20.000    20.000         -

Decreto-legge
n. 791 del 1981,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n. 54
del 1982:
Disposizioni in
materia
previdenziale
(articolo 12):
Finanziamento
delle attivita'
di formazione
professionale
(Lavoro e politiche
sociali: 2.2.3.2
- Formazione
professionale
- cap. 7111)      12.746    12.746    12.746         -

Legge n. 979
del 1982:
Disposizioni
per la difesa
del mare

- Art. 4
(Infrastrutture e
trasporti: 6.2.3.4
- Mezzi navali ed
aerei
- cap. 8344)       2.500         -         -         -

- Art. 7
(Ambiente e
territorio: 1.2.3.6
- Fondo unico da
ripartire
- Investimenti
difesa del suolo
e tutela ambientale
- cap. 7090/p)    10.500    10.500    10.500         -

Legge n. 183
del 1987:
Coordinamento
delle politiche
riguardanti
l'appartenenza
dell'Italia alle
Comunita' europee
ed adeguamento
dell'ordinamento
interno agli
atti nominativi
comunitari:
- Art. 5: Fondo
destinato al
coordinamento
delle politiche
riguardanti
l'appartenenza
dell'Italia alle
Comunita' europee
(Economia e
finanze: 4.2.3.8
- Fondo di rota-
zione per le
politiche
comunitarie
- cap. 7493/p) 3.772.100 3.946.050 10.189.300        -             3

Legge n. 67
del 1988:
Disposizioni per
la formazione
del bilancio
annuale e
pluriennale
dello Stato
(legge finan-
ziaria 1988):
- Art. 17, comma 35:
Somme occorrenti
per sopperire ai
minori finan-
ziamenti decisi
dalla Banca
europea per gli
investimenti
(Economia e
finanze:  5.2.3.4
- Progetti
immediatamente
eseguibili
-  cap. 7646)     13.000    13.000    13.000         -

Legge n. 86
del 1989: Norme
generali sulla
partecipazione
dell'Italia al
processo
normativo
comunitario e
sulle procedure
di esecuzione
degli obblighi
comunitari
(articolo 3)
(Economia e
finanze: 4.2.3.8
- Fondo di
rotazione per le
politiche
comunitarie
- cap. 7493)      50.000    50.000    50.000         -

Decreto-legge
n. 166 del 1989,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge
n. 246 del 1989:
Contributo
straordinario
al comune di
Reggio Calabria
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti:
3.2.3.3
- Interventi nelle
grandi citta'
- cap. 7374)       5.165     5.165     5.165         -

Legge n. 267
del 1991:
Attuazione del
terzo piano
nazionale della
pesca marittima
e misure in
materia di
credito
peschereccio,
nonche' di
riconversione
delle unita'
adibite alla
pesca con reti
da posta derivante:
- Art. 1,
comma 1:
Attuazione del
piano nazionale
della pesca marittima
(Politiche agricole:
1.2.10.2 - Fondo
unico da ripartire
- Investimenti
agricoltura
foreste e pesca
- cap. 7003/p)    15.495    10.329         -         -             3

Legge n. 212
del 1992:
Collaborazione
con i Paesi
dell'Europa
centrale ed
orientale
(Economia e
finanze: 4.2.3.13
- Accordi ed
organismi
internazionali
- cap. 7520)      15.495    15.494         -         -             3

Decreto legi-
slativo n. 502
del 1992:
Riordino della
disciplina in
materia sanitaria:
- Art. 12:
Fondo da destinare
ad attivita' di
ricerca e
sperimentazione
(Salute: 2.2.3.2
- Ricerca
scientifica
- cap. 7010)      77.469         -         -         -

Decreto
legislativo
n. 504 del 1992:
Riordino della
finanza degli
enti terri-
toriali, a norma
dell'articolo 4
della legge
23 ottobre 1992,
n. 421:
- Art. 34,
  comma 3:
Fondo nazionale
ordinario per gli
investimenti
(Interno: 2.2.10.2
 - Fondo unico
da ripartire
- Investimenti
enti locali
- cap. 7272)     105.874   103.291         -         -             3

Decreto-legge
n. 148 del 1993,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge
n. 236 del 1993:
Interventi urgenti
a sostegno
dell'occupazione:
- ART. 1, comma 7:
Fondo per
l'occupazione
(Lavoro e
politiche
sociali: 2.2.3.3
- Occupazione
- cap. 7141)     560.866   527.666   520.999                       3

- ART. 3,
  comma 9, e 8,
  comma 4-bis:
Contributo
speciale alla
regione Calabria
(Economia e
finanze: 4.2.3.10
- Interventi
straordinari
per la Calabria
- cap. 7499)     160.102   160.102         -         -             3

Decreto-legge
n. 67 del 1997,
convertito,
con modificazioni,
dalla legge
n. 135 del 1997:
Disposizioni
urgenti per
favorire
l'occupazione:
- ART. 3:
Contributi
per spese
pubbliche
nei comuni di
Napoli e Palermo
(Interno: 2.2.10.2
- Fondo unico
da ripartire
- Investimenti
enti locali
- cap. 7272)      98.127    98.127         -         -             3

Decreto
legislativo
n. 143 del 1998:
Disposizioni
in materia
di commercio
con l'estero:
- ART. 6, comma 1:
Fondo dotazione
SACE (Economia e
finanze: 3.2.4.1
- SACE
- capp. 7400,
        7401)     46.481         -         -         -             3

- ART. 8,
  comma 2:
Fondo di
riserva e
indennizzi SACE
(Economia e
finanze: 3.2.4.1
- SACE
- cap. 7400)      50.000    50.000         -         -

Legge n. 362
del 1998:
Edilizia
scolastica:
- ART. 1, comma 1:
Edilizia
scolastica
(limite impegno)
(Economia e
finanze: 3.2.3.9
- Edilizia
  scolastica
- cap. 7080)           -    30.987    30.987         -             3

Legge n. 398
del 1998:
Disposizioni
finanziarie
a favore dell'Ente
autonomo acque-
dotto pugliese
- EAAP
(articolo 1)
(Infrastrutture
e trasporti:
2.2.3.5
- Opere varie
- cap. 7156)      15.494    15.494    15.494   201.418    2018     1

Legge n. 448
del 1998:
Misure di finanza
pubblica per la
stabilizzazione
e lo sviluppo:
- ART. 27:
Fornitura
gratuita libri
di testo
(Interno: 22.10.2
- Fondo unico
  da ripartire
- Investimenti
  enti locali
- cap. 7272)     103.291   103.291         -         -             3

- ART. 50,
  comma 1,
  lettera c):
Edilizia
sanitaria
pubblica
(Economia e
finanze: 4.2.3.3
- Edilizia
  sanitaria
- cap. 7464)     700.136   670.116   761.119  1.500.000   2006     3

- ART. 71,
  comma 1:
Interventi
sanitari nei
grandi centri
urbani
(Salute: 2.2.3.3
- Riqualificazione
  assistenza
  sanitaria
- cap. 7040)           -         -   100.000         -

Legge n. 477
del 1998:
Acquisto,
ristrutturazione
e costruzione
di immobili
da adibite
a sedi di
rappresentanze
diplomatiche
e di uffici
consolari,
nonche' di
alloggi per
il personale
(Affari esteri:
6.2.3.3
- Edilizia di
  servizio
- cap. 7245)      11.879    10.071         -         -             3

Legge n. 144
del 1999:
Misure in
materia di
investimenti,
delega al
Governo per
il riordino
degli incentivi
all'occupazione
e della normativa
che disciplina
l'INAIL, nonche'
disposizioni
per il riordino
degli enti
previdenziali:

- ART. 22:
Ristrutturazione
finanziaria
dell'Istituto
poligrafico
e zecca dello Stato
(Economia e
finanze: 3.2.3.39
- Servizi del
Poligrafico
dello Stato
- cap. 7335)      32.817    32.817    32.817   459.438    2019     3

- ART. 28:
Metanizzazione
comuni montani
centro-sud
(Economia e
finanze: 3.2.3.17
- Metanizzazione
- cap. 7151)       5.165     5.165     5.165    20.658    2009     3

Legge n. 388
del 2000:
Disposizioni
per la formazione
del bilancio
annuale e
pluriennale
dello Stato
(legge finan-
 ziaria 2001):
- ART. 141,
  comma 1:
Recupero di risorse
idriche nelle
aree di crisi
del territorio
nazionale
(limite impegno)
(Economia e
finanze: 1.2.3.6
- Fondo unico
  da ripartire
- Investimenti
  difesa del
  suolo e tutela
  ambientale
- cap. 7003/p)    23.757    23.757    23.757         -             3

- ART. 145,
  comma 4:
Finanziamento
programmi
interforze
ad elevato
contenuto
tecnologico
(autorizzazione
permanente)
(Difesa: 10.2.3.2
- Attrezzature
e impianti
- cap. 7127;
11.2.3.2
- Attrezzature
  e impianti
- cap. 7177;
26.2.3.2
- Attrezzature
  e impianti
- cap. 7510)     103.291   103.291   103.291   103.291             3

Legge n. 400
del 2000:
Rifinanziamento
della legge
n. 513 del 1999
e altre
disposizioni
in materia
di beni
e attivita'
culturali:
- ART. 3,
  comma 4:
Biblioteca
europea di
Milano
(Beni e attivita'
culturali: 3.2.3.2
- Enti ed attivita'
  culturali
- cap. 7431)       2.000                             -

Legge n. 29
del 2001: Nuove
disposizioni
in materia di
interventi
per i beni e
le attivita'
culturali:
- ART. 1,
  comma 1:
Interventi su
beni culturali
(Beni e attivita'
culturali: 2.2.10.3
- Fondo unico
  da ripartire
- Investimenti
  patrimonio
  culturale
- cap. 7370/p)    20.658         -         -         -

- ART. 4:
Interventi per
Genova capitale
europea della
cultura 2004
(Beni e attivita'
culturali: 6.2.3.4
- Patrimonio
  culturale
  statale
- cap. 8337)         500         -         -         -

- ART. 7,
  comma 1:
Interventi per
la citta' di Siena
(Beni e attivita'
culturali: 2.2.10.3
- Fondo unico
  da ripartire
- Investimenti
  patrimonio
  culturale
- cap. 7370/p)     2.066         -         -         -

- ART. 7,
  comma 2:
Auditorium del
Maggio musicale
fiorentino
(Beni e attivita'
culturali: 2.2.10.3
- Fondo unico
  da ripartire
- Investimenti
  patrimonio
  culturale
- cap. 7370/p)     2.582         -         -         -

Legge n. 57
del 2001:
Disposizioni
in materia
di apertura
e regolazione
dei mercati:
- ART. 22,
  comma 1:
Acquisto
ricevitori -
decodificatori
(Comunicazioni:
4.2.3.4
- Apparati di
  comunicazioni
- cap. 7590)      12.911         -         -         -

Legge n. 84
del 2001:
Disposizioni per
la partecipazione
italiana alla
stabilizzazione,
alla ricostruzione
e allo sviluppo
di Paesi dell'area
balcanica:
- ART. 3,
  comma 3: Fondo
stabilizzazione
Balcani (Economia
e finanze: 4.2.3.13
- Accordi ed
  organismi
  internazionali
- cap. 7521)      25.000         -         -         -

Legge n. 135
del 2001:
Riforma della
legislazione
nazionale
del turismo:
- ART. 12,
  comma 3:
Fondo di
cofinanziamento
dell'offerta
turistica
(Attivita'
produttive: 3.2.3.5
- Strutture
  turistiche
  e ricettive
- cap. 7359)      77.582    75.000         -         -             3

Legge n. 448
del 2001:
Disposizioni per
la formazione
del bilancio
annuale e
pluriennale
dello Stato
(legge finan-
 ziaria 2002):
- ART. 54: Fondo
nazionale per il
sostegno alla
progettazione
delle opere
pubbliche
delle regioni
e degli enti
locali (Economia
e finanze: 5.2.3.17
- Fondo
  progettazione
  opere pubbliche
- cap. 7719)       5.000    15.000    15.000

- ART. 55: Fondo
nazionale per la
realizzazione di
infrastrutture di
interesse locale
(Economia
e finanze: 5.2.3.18
- Province, comuni
  e comunita'
  montane
- cap. 7720)      69.000    50.000    50.000

Legge n. 166
del 2002:
Disposizioni
in materia di
infrastrutture
e trasporti:
- ART. 13,
  comma 1:
Infrastrutture
strategiche di
preminente
interesse
nazionale
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti:
1.2.10.2
- Fondo opere
  strategiche
- cap. 7060/p)   135.400   135.400   135.400         -             3

- ART. 13,
  comma 1:
Realizzazione
opere strategiche
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti:
1.2.10.2
- Fondo opere
  strategiche
- cap. 7060/p)         -    91.400    91.400         -             3

- ART. 13,
  comma 9:
Strutture
logistiche
dell'istituto
universitario
europeo di
Firenze
(Infrastrutture
e trasporti:
3.2.3.9
- Opere varie
- cap. 7508)       4.500     5.000         -         -             3

- ART. 23,
  comma 1:
Genova capitale
europea della
cultura (Beni
e attivita'
culturali: 2.2.10.3
- Fondo unico
  da ripartire
- Investimenti
  patrimonio
  culturale
- cap. 7370/p)     5.000     5.000         -         -             3

- ART. 39,
  comma 2:
Sistemi informativi
automatizzati
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti:
5.2.3.3
- informatica
  di servizio
- cap. 8079/p)     6.229     6.229     6.229         -             3

- ART. 39,
  comma 2:
Sistemi informativi
automatizzati
(limite impegno)
(Infrastrutture
e trasporti:
5.2.3.3
- Informatica
  di servizio
- cap. 8079/p)        -     18.228     18.228          -           3
             -------------------------------------------------------
              6.380.117  6.418.716 12.210.597  2.284.805
             -------------------------------------------------------
  TOTALE...  28.112.598 21.468.116 23.151.094 13.658.106
             =======================================================

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato