LEGGE 8 gennaio 2002, n.1

Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del  decreto-legge
12 novembre  2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di
personale sanitario.
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 10-1-2002
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

    1.   Il   decreto-legge   12   novembre  2001,  n.  402,  recante
disposizioni  urgenti in materia di personale sanitario e' convertito
in  legge  con  le  modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
    2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 8 gennaio 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Sirchia, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

          Senato della Repubblica (atto n. 824):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi)  e  dal  Ministro della salute (Sirchia) il 12
          novembre 2001.
              Assegnato  alla  12a  commissione (Igiene e sanita), in
          sede  referente,  il  12  novembre  2001  con  pareri delle
          commissioni  1a,  5a,  6a,  7a,  11a  e parlamentare per le
          questioni regionali.
              Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita' il 13 novembre 2001.
              Esaminato  dalla  12a  commissione  il  21, 28 novembre
          2001, il 4, 11 dicembre 2001.
              Esaminato  in aula l'11 dicembre 2001 e approvato il 12
          dicembre 2001.
          Camera dei deputati (atto n. 2104):
              Assegnato  alle  commissioni  riunite XI (Lavoro) e XII
          (Affari  sociali),  in  sede referente, il 14 dicembre 2001
          con  pareri  del  comitato  per  la  legislazione  e  delle
          commissioni  I,  V,  VII  e  parlamentare  per le questioni
          regionali.
              Esaminato  dalle  commissioni riunite XI (Lavoro) e XII
          (Affari sociali) il 15 e 17 dicembre 2001.
              Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 19
          dicembre 2001.
          Senato della Repubblica (atto n. 824-B):
              Assegnato  alla  12a  commissione (Igiene e sanita), in
          sede  referente,  il  20  dicembre  2001  con  pareri delle
          commissioni 1a e 5a.
              Esaminato dalla 12a commissione il 20 dicembre 2001.
              Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2001.

      
                  Avvertenza:

              Il  decreto-legge  12  novembre  2001, n. 402, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          263 del 12 novembre 2001.
              A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
              Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 65.

      
                                                             Allegato

Modificazioni  apportate  in  sede di conversione al decreto-legge 12
                        novembre 2001, n. 402

All'articolo 1, comma 1:
all'alinea,  le  parole:  "e  le Aziende ospedaliere" sono sostituite
dalle  seguenti:  ",  le  Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie
assistenziali e le case di riposo";
alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  "il  rapporto  di lavoro" sono
inserite  le  seguenti:  "da non oltre cinque anni nel rispetto della
procedura  di  cui  all'articolo  24  del  CCNL  integrativo  del  20
settembre 2001";
alla  lettera  b), le parole: "dall'articolo 17 del CCNL 1º settembre
1995"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dall'articolo 31 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001".
All'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis.  La  facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta, non oltre il
31  dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  connesse  alle
corrispondenti  vacanze  di  organico ricomprese nella programmazione
triennale  di  cui  all'articolo  39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni".
All'articolo 1, comma 2:
dopo  le  parole:  "gli istituti di riabilitazione," sono inserite le
seguenti:  "gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
le case di riposo,";
dopo  le  parole:  "infermieri dipendenti" sono inserite le seguenti:
"in forza di un contratto con l'azienda";
le  parole:  "sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi,
alla   libera   professione  ancorche'  resa  all'amministrazione  di
appartenenza"  sono  sostituite  dalle seguenti: "sono rese in regime
libero    professionale    e    sono   assimilate,   ancorche'   rese
all'amministrazione  di  appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli
fini  fiscali  e  contributivi  ivi  compresi  i premi e i contributi
versati all'INAIL".
All'articolo  1,  comma  3,  dopo  le  parole:  "gli infermieri" sono
inserite le seguenti: "e i tecnici sanitari di radiologia medica".
All'articolo 1, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7.  Il  Ministro  della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  individua,  con proprio decreto
emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  le  figure  di operatori professionali dell'area sanitaria,
fatte  salve le competenze gia' attribuite alle professioni sanitarie
disciplinate  dalle  leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000,
n.  251,  nonche',  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle
politiche   sociali,   le  figure  professionali  operanti  nell'area
socio-sanitaria  ad  alta  integrazione  sanitaria che possono essere
formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi
o  maggiori  oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono
stabiliti  standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento
pratico,  nonche'  i  principi  per la composizione della commissione
esaminatrice  e  per  l'espletamento  dell'esame finale senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica".
All'articolo  1, comma 8, secondo periodo, la parola: "autonomamente"
e' soppressa.
All'articolo  1,  comma 9, dopo le parole: "Scienze infermieristiche"
sono inserite le seguenti: "e delle professioni sanitarie".
All'articolo  1,  comma  10,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  "I  diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente,
dagli  appartenenti  alle  professioni sanitarie di cui alle leggi 26
febbraio  1999,  n.  42,  e  10  agosto  2000, n. 251, e i diplomi di
assistente  sociale  sono  validi  ai  fini  dell'accesso ai corsi di
laurea  specialistica,  ai  master  ed agli altri corsi di formazione
post-base  di  cui  al  decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attivati
dalle universita'".
All'articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis.  Le Aziende unita' sanitarie locali, le Aziende ospedaliere,
le  altre  istituzioni  e  enti  che  svolgono  attivita' sanitarie e
socio-sanitarie  possono  assumere  personale  sanitario  diplomato o
laureato  non  medico  residente  in altri Paesi dell'Unione europea,
fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1.
10-ter.  Il  Ministro  della  salute  puo'  autorizzare  le regioni a
compiere  gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto
ministeriale  di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio
in Italia della specifica professione".
All'articolo   1,   nella  rubrica,  la  parola:  "professionali"  e'
soppressa.
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626) - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto
legislativo  19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o in clinica
del  lavoro"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  in igiene e medicina
preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni".
Art.  1-ter.  - (Disposizioni particolari per le province autonome di
Trento  e  di Bolzano) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili   alle   province   autonome   di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".