LEGGE 16 aprile 2002, n.62

Modifiche  ed  integrazioni  alle  disposizioni  di legge relative al
procedimento elettorale.
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 
  aprile 2002)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

                               ART. 1.
              (Prolungamento dell'orario di votazione).
1.  All'articolo  45 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione  della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,  il  nono  comma,  come
modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto
1993, n. 277, e' sostituito dal seguente:
"Successivamente,  il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle
ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della
scatola  contenente  le  schede  firmate  e  dei documenti alla Forza
pubblica".
2.  All'articolo  46  del  citato  testo  unico di cui al decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come  sostituito
dall'articolo  3,  comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n.
277, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.  Alle  ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio
della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali".
3.  L'articolo  64  del  citato  testo  unico  di  cui al decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come  sostituito
dall'articolo  3,  comma 1, lettera g), della legge 4 agosto 1993, n.
277, e' sostituito dal seguente:
"ART. 64. - 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22
in  tutte  le  sezioni  elettorali;  gli  elettori  che a tale ora si
trovano  ancora  nei  locali  del  seggio sono ammessi a votare anche
oltre il termine predetto.
2.  Il  presidente  rinvia  quindi la votazione alle ore 7 del giorno
successivo  e,  dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole
recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i
verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
3.  Successivamente,  fatti  uscire  dalla  sala  tutti  gli estranei
all'Ufficio,  il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di
essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli
scrutatori,  si  assicura  che  tutte le finestre e gli accessi della
sala,   esclusa   la  porta  o  le  porte  d'ingresso,  siano  chiusi
dall'interno,  vi  applica  opportuni  mezzi  di segnalazione di ogni
apertura  e  provvede,  quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la
porta   o   le   porte  d'ingresso,  applicandovi  gli  stessi  mezzi
precauzionali.
4.  Il  presidente,  infine,  affida  alla Forza pubblica la custodia
esterna della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi.
5.  E'  tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi
all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa".
4.  Dopo  l'articolo  64 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' inserito il seguente:
"ART.  64-bis.  - 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente,
ricostituito   l'Ufficio   e   constatata   l'integrita'   dei  mezzi
precauzionali  apposti  agli  accessi  della sala e dei sigilli delle
urne  e  dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino
alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali
del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto".
5.  All'articolo  67,  primo comma, alinea, del citato testo unico di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come
modificato   dall'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo   20   dicembre  1993,  n.  534,  le  parole:  "ai  sensi
dell'articolo 64, il presidente," sono sostituite dalle seguenti: "ai
sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente,".
6.  All'articolo  73  del  citato  testo  unico di cui al decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come  modificato
dall'articolo  3,  comma  1,  lettera  g), del decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 534, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "entro le ore 22" sono sostituite dalle
seguenti: "entro le ore 14";
b)  al  secondo  comma,  le  parole:  "alle  ore 22 del lunedi'" sono
sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del martedi'".
7.  L'articolo  3  del  testo  unico  delle  leggi  recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, e' abrogato.
8.  All'articolo  22  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo   n.   533   del   1993,   sono   apportate  le  seguenti
modificazioni:
a)  al  comma  4,  le  parole:  "fino alle ore 22 in tutte le sezioni
elettorali;"  sono  sostituite  dalle seguenti: "fino alle ore 15 del
lunedi',  fermo  restando  quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis
del  testo  unico  delle  leggi  recanti  norme per la elezione della
Camera   dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;";
b)  al  comma  6,  le  parole:  "entro le ore ventiquattro del giorno
successivo a quello della votazione;" sono sostituite dalle seguenti:
"entro le ore 14 del martedi' successivo alla votazione;".
9.  All'articolo  2,  primo  comma,  lettera  c), del decreto-legge 3
maggio  1976,  n.  161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio   1976,   n.   240,   come   modificato  dall'articolo  1  del
decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, convertito dalla legge 6 luglio
2001, n. 271, le parole: "lunedi' successivo al giorno di votazione,"
sono   sostituite   dalle   seguenti:   "martedi'   successivo   alla
votazione,".
10. All'articolo 47, decimo comma, del testo unico delle leggi per la
composizione   e  la  elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960,  n.  570, e successive modificazioni, le parole: "alle ore sei"
sono sostituite dalle seguenti: "alle ore otto".
11.  All'articolo  48,  primo comma, del citato testo unico di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole:
"Alle  ore  sei del giorno fissato per la votazione," sono sostituite
dalle  seguenti:  "Alle  ore otto della domenica fissata per l'inizio
della votazione,".
12.  All'articolo 52, secondo comma, del citato testo unico di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole:
"fino  alle  ore  14;" sono sostituite dalle seguenti: "fino alle ore
15;".
13. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' sostituito dal
seguente:
"ART. 11. - (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). - 1. Le
operazioni  di  voto  per  le  elezioni  del  sindaco,  del consiglio
comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale,
ai  sensi  degli  articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la
composizione   e  la  elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960,  n.  570,  si  svolgono,  sia  in  occasione del primo turno di
votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della
domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedi' successivo.
2.  Dichiarata  chiusa  la  votazione, il presidente del seggio, dopo
aver  proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53
del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 570 del 1960, da' inizio alle operazioni per lo spoglio
delle schede".

      
                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
          integrale  degli  articoli  45, 46, 67 e 73 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   30 marzo   1957,  n.  361
          (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
          la   elezione   della  Camera  dei  deputati),  cosi'  come
          modificati dalla presente legge:
              "Art.   45.   -   Appena   accertata   la  costituzione
          dell'ufficio,  il  presidente,  dopo  aver preso nota sulla
          lista  sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui
          all'art.  30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di
          ogni   gruppo   di  100  schede,  le  quali  devono  essere
          autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
              Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce
          agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello
          degli elettori iscritti nella sezione.
              Lo    scrutatore    scrive    il   numero   progressivo
          sull'appendice  di  ciascuna  scheda ed appone la sua firma
          sulla faccia posteriore della scheda stessa.
              Il presidente, previa constatazione dell'integrita' del
          sigillo  che  chiude  il  plico  contenente  il bollo della
          sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione
          del  numero  indicato  nel bollo. Subito dopo il presidente
          imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.
              Durante  le  operazioni  di  cui  al presente articolo,
          nessuno puo' allontanarsi dalla sala.
              Nel  processo  verbale  si  fa  menzione della serie di
          schede firmate da ciascun scrutatore.
              Il  presidente  depone le schede nell'apposita cassetta
          e,  sotto  la  sua personale responsabilita', provvede alla
          custodia  delle  schede  rimaste  nel pacco, di cui al n. 7
          dell'art. 30.
              Le  operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute
          prima  per  le  schede  per  l'elezione  dei  candidati nei
          collegi  uninominali  e  successivamente  per le schede per
          l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
              Successivamente,  il  presidente  rimanda  le ulteriori
          operazioni  alle ore otto del giorno seguente, affidando la
          custodia  delle  urne,  della  scatola contenente le schede
          firmate e dei documenti alla Forza pubblica.
              Art.  46.  -  1.  Alle  ore  otto  antimeridiane  della
          domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente
          riprende le operazioni elettorali.
              2.  Il  presidente prende nota sulla lista sezionale, a
          fianco  dei  relativi  nominativi,  degli elettori compresi
          nell'elenco di cui all'art. 50, ultimo comma.
              3.  Successivamente,  il  presidente dichiara aperta la
          votazione.
              Art.  67.  -  Dopo  che gli elettori abbiano votato, ai
          sensi  degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato
          il  tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo
          scrutinio:
                1) dichiara chiusa la votazione;
                2)  accerta  il  numero  dei votanti risultanti dalla
          lista  elettorale  autenticata dalla Commissione elettorale
          mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53,
          dalla  lista  di  cui  all'art.  52  e  dai  tagliandi  dei
          certificati  elettorali.  Le liste devono essere firmate in
          ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e
          devono  essere  chiuse  in un plico sigillato con lo stesso
          bollo   dell'ufficio.  Sul  plico  appongono  la  firma  il
          presidente    ed   almeno   due   scrutatori,   nonche'   i
          rappresentanti  dei  candidati  nei  collegi  uninominali e
          delle  liste  dei  candidati  che  lo vogliano, ed il plico
          stesso  e' immediatamente consegnato o trasmesso al pretore
          del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;
                3)  estrae e conta le schede rimaste nelle rispettive
          cassette   e  riscontra  se,  calcolati  come  votanti  gli
          elettori  che,  dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano
          restituita  o  ne  abbiano consegnata una senza appendice o
          senza  il  numero  o  il bollo o la firma dello scrutatore,
          corrispondano  al  numero  degli  elettori iscritti che non
          hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco
          consegnato  al presidente dal sindacato, ed i tagliandi dei
          certificati   elettorali   vengono,  con  le  stesse  norme
          indicate  nel  n.  2, consegnati o trasmessi al pretore del
          mandamento.   Queste   operazioni  devono  essere  eseguite
          nell'ordine  indicato.  Di  esse e del loro risultato si fa
          menzione nel processo verbale.
              Art.  73.  -  Le  operazioni  di  cui  all'art.  67  e,
          successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate
          subito  dopo  la chiusura della votazione, proseguite senza
          interruzione  ed  ultimate  entro  le  ore  14  del  giorno
          seguente.
              Se  per  causa  di  forza maggiore  l'ufficio non possa
          ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il
          presidente  deve,  alle  ore  14 del martedi' successivo al
          giorno  delle  elezioni,  chiudere  la cassetta contenente,
          secondo  i casi, le schede non distribuite o le schede gia'
          spogliate,  l'urna  contenente  le  schede non spogliate, e
          chiudere  in  un  plico  le  schede  residue, quelle che si
          trovassero  fuori  della  cassetta  o  dell'urna,  le liste
          indicate  nel  n.  2  dell'art.  67  e tutte le altre carte
          relative alle operazioni elettorali.
              Alla  cassetta,  all'urna ed al plico devono apporsi le
          indicazioni  del  collegio  e della sezione, il sigillo col
          bollo   dell'ufficio   e   quello  dei  rappresentanti  dei
          candidati  nel collegio uninominale e di lista che vogliano
          aggiungere il proprio, nonche' le firme del presidente e di
          almeno due scrutatori.
              La  cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e
          con   le   carte  annesse,  vengono  subito  portati  nella
          cancelleria  del tribunale nella cui circoscrizione ha sede
          la  sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene
          personalmente responsabile.
              In  caso  di  inadempimento, si applica la disposizione
          del penultimo comma dell'art. 75.".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  del  decreto
          legislativo  20 dicembre  1993,  n.  533 (Testo unico delle
          leggi   recanti  norme  per  l'elezione  del  Senato  della
          Repubblica), come modificato dalla presente legge:
              "Art.  22  -  1. Nel caso di coincidenza delle elezioni
          della  Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono
          indette per il medesimo giorno.
              2.   Lo  svolgimento  delle  operazioni  elettorali  e'
          regolato dalle disposizioni seguenti.
              3.  L'elettore  iscritto  nelle liste elettorali per le
          elezioni  delle  due Camere, dopo che e' stata riconosciuta
          la  sua  identita'  personale,  ritira  dal  presidente del
          seggio  le  schede  relative alle due votazioni, che devono
          essere  di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le
          riconsegna  contemporaneamente  al  presidente  il quale le
          pone nelle rispettive urne.
              4.  Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore
          15  del  lunedi',  fermo  restando  quanto  disposto  dagli
          articoli  64  e  64-bis  del  testo  unico  delle leggi per
          l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 marzo  1957,  n.  361,  e
          successive  modificazioni;  gli  elettori che a tale ora si
          trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.
              5.  Le  operazioni  di  cui all'art. 67 del testo unico
          delle  leggi  per  l'elezione  della  Camera  dei deputati,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          30 marzo   1957,   n.   361,   devono   essere   effettuate
          immediatamente dopo la chiusura della votazione.
              6.  Il  presidente  procede  quindi  alle operazioni di
          scrutinio,  con  precedenza di quelle relative all'elezione
          del   Senato.   Tali   operazioni  devono  svolgersi  senza
          interruzione  ed  essere  ultimate  entro  le  ore  14  del
          martedi'  successivo  alla  votazione; se non sono compiute
          entro  tale  ora, si applicano le disposizioni dell'art. 73
          del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei
          deputati,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
              7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato
          devono   essere   compilati  distintamente  da  quelli  per
          l'elezione  della  Camera dei deputati e redatti in duplice
          esemplare.
              8.  Se  non e' possibile l'immediato recapito, i plichi
          contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere
          nella  sala  della  votazione, che viene chiusa e custodita
          secondo  le prescrizioni di cui all'art. 64 del testo unico
          sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a
          cura del presidente, al mattino.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 del decreto-legge
          3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  14 maggio  1976,  n.  240 (Conversione in legge, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  3 maggio  1976, n. 161,
          concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni
          di   legge  relative  al  procedimento  elettorale  per  le
          elezioni   politiche,  regionali,  provinciali  e  comunali
          nonche'   norme   per  il  rinvio  delle  elezioni  per  la
          rinnovazione  dei consigli comunali nei comuni nei quali si
          vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica
          scade  il  12 giugno  1976), come modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  2.  - In caso di contemporaneo svolgimento delle
          elezioni  politiche  con  quelle  per  la  rinnovazione dei
          consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli
          comunali, si osservano le seguenti norme:
                a) (abrogato);
                b) per  la  costituzione  dell'ufficio  elettorale di
          sezione  si  applicano  le  norme  del testo unico 30 marzo
          1957, n. 361;
                c) il  seggio,  dopo  che  siano  state  ultimate  le
          operazioni   di   riscontro   dei   votanti  per  tutte  le
          consultazioni   che   hanno   avuto   luogo,  procede  alla
          formazione  dei  plichi contenenti gli atti relativi a tali
          operazioni nonche' le schede avanzate.
              I  plichi  devono  essere  rimessi  contemporaneamente,
          prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il
          tramite  del  comune  al  pretore  del  mandamento  che  ne
          rilascia ricevuta.
              Effettuate  le  anzidette  operazioni,  il  seggio  da'
          inizio  alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine
          prima  lo  scrutinio  per  il  Senato  e  poi quello per la
          Camera.
              Lo  scrutinio  per  le elezioni dei consigli regionali,
          dei  consigli  provinciali  e  dei  consigli comunali viene
          rinviato   alle   ore   14  del  martedi'  successivo  alla
          votazione,  dando  la  precedenza allo spoglio delle schede
          per  le  elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni
          provinciali;
                d) le  spese derivanti dall'attuazione di adempimenti
          comuni  alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali,
          provinciali  e  comunali  sono  ripartite  fra lo Stato, la
          regione,  la  provincia  ed  il comune, nella misura di due
          quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la
          regione, per la provincia e per il comune.
              Le   spese  derivanti  dall'attuazione  di  adempimenti
          comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali
          e  comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il
          comune,  nella  misura  di  due quarti per lo Stato e di un
          quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune.
              Le   spese  derivanti  dall'attuazione  di  adempimenti
          comuni  alle  elezioni  politiche  ed  alle  sole  elezioni
          regionali,   o  alle  elezioni  provinciali,  o  alle  sole
          elezioni  comunali sono ripartite in ragione di due terzi a
          carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della
          provincia o della regione.".
              -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
          integrale  degli  articoli  47,  48  e  52, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo
          unico  delle  leggi per la composizione e la elezione degli
          organi  delle  amministrazioni  comunali),  come modificati
          dalla presente legge:
              "Art.  47.  -  Alle  ore  16  del giorno che precede le
          elezioni,  il  presidente costituisce l'ufficio chiamando a
          farne  parte gli scrutatori e il segretario. Nei comuni con
          popolazione  superiore  a  10.000  abitanti,  il presidente
          invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati
          ad assistere alle operazioni.
              Quando  tutti  od  alcuni  degli  scrutatori  non siano
          presenti  o  ne  sia mancata la designazione, il presidente
          chiama  in  sostituzione,  alternativamente, l'anziano e il
          piu' giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste
          del comune, purche' abbiano conseguito almeno la promozione
          alla  quarta  classe  elementare o dimostrino, comunque, di
          saper leggere e scrivere.
              Quindi  il presidente, dopo aver effettuato sulla lista
          sezionale  le  eventuali annotazioni previste dalla lettera
          a)  dell'art.  42,  estrae a sorte il numero progressivo di
          ogni   gruppo   di  100  schede,  le  quali  devono  essere
          autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.
              Il   presidente   apre  il  pacco  delle  schede  e  ne
          distribuisce  agli  scrutatori  un  numero corrispondente a
          quello degli elettori iscritti nella sezione.
              Lo    scrutatore    scrive    il   numero   progressivo
          sull'appendice  di ciascuna scheda ed appone la sua firma a
          tergo della scheda stessa.
              Nel  verbale  si  fa  menzione  della  serie  di schede
          firmate da ciascuno scrutatore.
              Quindi   il  presidente,  constatata  l'integrita'  del
          sigillo  che  chiude  il  plico  contenente  il bollo della
          sezione,  lo  apre  e,  dopo  aver  fatta  attestazione nel
          verbale  del  numero  indicato  sul bollo, imprime il bollo
          stesso a tergo di ciascuna scheda.
              Il  presidente  depone  le schede nella prima urna o in
          apposita   cassetta,   se   unitamente  alla  elezione  del
          consiglio  comunale  si  svolge  anche quella del consiglio
          provinciale,  e,  sotto  la  sua personale responsabilita',
          provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.
              Durante  le  operazioni  di  cui  al presente articolo,
          nessuno puo' allontanarsi dalla sala.
              Il  presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni
          alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a
          sigillare  le urne, le cassette o scatole recanti le schede
          ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali
          ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.
              Successivamente,  fatta  sfollare  la sala da tutti gli
          estranei  al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia
          di  essa  in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il
          presidente,  coadiuvato  dagli  scrutatori, si assicura che
          tutte  le  finestre  e  gli  accessi della sala, esclusa la
          porta  o  le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e
          vi   applica   opportuni  mezzi  di  segnalazione  di  ogni
          fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente
          dall'esterno  la  porta o le porte d'ingresso, applicandovi
          gli stessi mezzi precauzionali.
              Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna
          della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi.
              E'  tuttavia  consentito  ai rappresentanti di lista di
          trattenersi  all'esterno della sala durante il tempo in cui
          questa rimane chiusa.
              Art.  48.  -  Alle  ore otto della domenica fissata per
          l'inizio   della   votazione,   il  presidente,  constatata
          l'integrita'  dei  mezzi precauzionali apposti agli accessi
          della  sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara
          aperta  la  votazione  alla quale gli elettori sono ammessi
          nell'ordine  di presentazione indipendentemente dall'ordine
          di  iscrizione  nella  lista.  E'  tuttavia in facolta' del
          presidente  di  far  procedere  all'appello da parte di uno
          scrutatore,  qualora  si  verifichi  eccessivo affollamento
          nella sala.
              Sono  ammessi  a votare gli elettori che esibiscono uno
          dei seguenti documenti:
                a) carta    d'identita'    o   altro   documento   di
          identificazione   munito  di  fotografia  rilasciato  dalla
          pubblica amministrazione, purche' la loro validita' non sia
          scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;
                b) tessera  di  riconoscimento rilasciata dall'Unione
          nazionale  ufficiali in congedo d'Italia, purche' munita di
          fotografia e convalidata da un comando militare;
                c) tessera  di riconoscimento rilasciata da un ordine
          professionale,  purche'  munita di fotografia. In tal caso,
          nell'apposita   colonna   di  identificazione  sulla  lista
          autenticata   dalla  Commissione  elettorale  mandamentale,
          saranno indicati gli estremi del documento.
              In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno
          dei   membri   dell'ufficio,   che   conosca  personalmente
          l'elettore,  ne  attesta  l'identita'  apponendo la propria
          firma nella suddetta colonna di identificazione.
              Se  nessuno  dei  membri  dell'ufficio  puo' accertare,
          sotto  la  sua responsabilita', la identita' dell'elettore,
          questi  puo'  presentare un altro elettore del comune, noto
          all'ufficio,  che  attesti  la sua identita'. Il presidente
          avverte  quest'ultimo  elettore  che,  se afferma il falso,
          sara' punito con le pene stabilite dall'art. 95.
              L'elettore,  che  attesta della identita', deve mettere
          la  sua  firma  nell'apposita  colonna  della  lista di cui
          sopra.
              In  caso  di  dissenso sull'accertamento dell'identita'
          degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.
              Art.  52.  -  Alle  ore  7  del  giorno  successivo, il
          presidente,    ricostituito    l'ufficio    e    constatata
          l'integrita'  dei  mezzi precauzionali apposti agli accessi
          della  sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara
          riaperta la votazione.
              La  votazione  deve  proseguire  fino  alle ore 15; gli
          elettori  che  a  tale ora si trovano ancora nei locali del
          seggio sono ammessi a votare.
              La  legge  25 marzo 1993, n. 81 reca: "Elezione diretta
          del  sindaco, del presidente della provincia, del consiglio
          comunale e del consiglio provinciale".

      
                               ART. 2.
                        (Cabine elettorali).
1.  All'articolo  42  del  citato  testo  unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957, il quinto comma e'
sostituito dal seguente:
"Ogni  sala,  salva  comprovata  impossibilita' logistica, deve avere
quattro  cabine,  di  cui  una destinata ai portatori di handicap. Le
cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di
un riparo che assicura la segretezza del voto".
2.  All'articolo  37  del  citato  testo  unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  570  del  1960, il quarto comma e'
sostituito dal seguente:
"Ogni  sala,  salva  comprovata  impossibilita' logistica, deve avere
quattro  cabine,  di  cui  una destinata ai portatori di handicap. Le
cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di
un riparo che assicura la segretezza del voto".

      
                  Note all'art. 2:
              -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
          integrale  dell'art.  42  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  30 marzo 1957, n. 361 (per l'argomento v. nelle
          note all'art. 1), come modificato dalla presente legge:
              "Art.  42. - La sala delle elezioni deve avere una sola
          porta  d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilita'
          di assicurare un accesso separato alle donne.
              La  sala  dev'essere  divisa in due compartimenti da un
          solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.
              Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la
          porta  d'ingresso,  e'  riservato  agli  elettori,  i quali
          possono  entrare in quello riservato all'ufficio elettorale
          soltanto  per votare, trattenendovisi il tempo strettamente
          necessario.
              Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che
          i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di
          lista  possano  girarvi attorno, allorche' sia stata chiusa
          la  votazione.  Le  urne  devono  essere fissate sul tavolo
          stesso e sempre visibili a tutti.
              Ogni  sala,  salva comprovata impossibilita' logistica,
          deve   avere  quattro  cabine,  di  cui  una  destinata  ai
          portatori  di handicap. Le cabine sono collocate in maniera
          da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura
          la segretezza del voto.
              Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente
          ai  tavoli,  ad  una  distanza minore di due metri dal loro
          spigolo  piu'  vicino,  devono  essere  chiuse  in  modo da
          impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.
              L'estratto  delle  liste degli elettori e due copie del
          manifesto  contenente  le  liste dei candidati, nonche' due
          copie  del  manifesto  contenente  i  candidati nei collegi
          uninominali  devono essere visibilmente affissi, durante il
          corso  delle  operazioni  elettorali,  in  modo che possano
          essere letti dagli intervenuti.".
                - Per completezza d'informazione, si riporta il testo
          integrale  dell'art.  37  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (per l'argomento v. nelle
          note all'art. 1), come modificato dalla presente legge:
              "Art.  37.  -  La  sala  dell'elezione, in cui una sola
          porta  d'ingresso puo' essere aperta, salva la possibilita'
          di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere
          divisa  in  due  compartimenti  da  un  solido tramezzo con
          un'apertura nel mezzo per il passaggio.
              Nel  compartimento destinato all'ufficio elettorale gli
          elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo
          per il tempo strettamente necessario.
              Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che
          gli   elettori  possano  girarvi  intorno  dopo  chiusa  la
          votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.
              Ogni  sala,  salva comprovata impossibilita' logistica,
          deve   avere  quattro  cabine,  di  cui  una  destinata  ai
          portatori  di handicap. Le cabine sono collocate in maniera
          da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura
          la segretezza del voto.
              Le  porte  e  le  finestre, che si trovino nella parete
          adiacente  alla cabina ad una distanza minore di due metri,
          devono  essere  chiuse in modo da impedire la vista ed ogni
          comunicazione dall'esterno.
              Nella  sala  delle  elezioni  devono  essere  affissi i
          manifesti  con  le  liste  dei  candidati  ed  un manifesto
          recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali
          sanzioni penali previste dal presente testo unico.".

      
                               ART. 3.
         (Adeguamento degli onorari spettanti ai componenti
                degli uffici elettorali di sezione).
1.  L'articolo  1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e' sostituito dal
seguente:
"ART.  1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con
esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al
Parlamento  europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione
e'  corrisposto,  dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario
fisso  forfettario  di euro 150, oltre al trattamento di missione, se
dovuto,  nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti
dell'amministrazione statale.
2.   A  ciascuno  degli  scrutatori  ed  al  segretario  dell'ufficio
elettorale  di  sezione,  il  comune  nel  quale  ha  sede  l'ufficio
elettorale  deve  corrispondere un onorario fisso forfettario di euro
120.
3.  Per  ogni  elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e
sino  alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati,
rispettivamente,  di  euro  37 e di euro 25. In caso di contemporanea
effettuazione  di  piu'  consultazioni  elettorali o referendarie, ai
componenti  degli  uffici  elettorali di sezione possono riconoscersi
fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
4.  Al  presidente  ed  ai  componenti  del  seggio  speciale  di cui
all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario
fisso  forfettario,  quale  che sia il numero delle consultazioni che
hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro
61.
5.  In  occasione  di  consultazioni  referendarie,  gli  onorari dei
componenti  degli  uffici elettorali di sezione sono determinati come
segue:
a)   gli   importi   di   cui  ai  commi  1  e  2  sono  determinati,
rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b)  gli  importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente,
in euro 33 ed in euro 22;
c)  gli  importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente,
in euro 79 ed in euro 53.
6.  In  occasione  di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti
dell'Italia  al  Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli
uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:
a)   gli   importi   di   cui  ai  commi  1  e  2  sono  determinati,
rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
b)  gli  importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente,
in euro 72 ed in euro 49".
2.  Le misure degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di
sezione  previste  dal  presente  articolo  sono  aggiornate  con  le
modalita' indicate dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117.
Le  cifre  risultanti  sono  arrotondate,  per eccesso, all'unita' di
euro.
3.  Il  Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  e'  autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la
revisione   delle  disposizioni  concernenti  la  determinazione  dei
compensi  e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli
organi   collegiali   preposti   allo  svolgimento  dei  procedimenti
elettorali, prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  e  fissando  i  criteri  ai  quali deve attenersi il
decreto  medesimo.  Dalla  data  di entrata in vigore del regolamento
sono abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili.

      
                  Note all'art. 3:
              -  La legge 13 marzo 1980, n. 70, reca: "Determinazione
          degli  onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle
          caratteristiche   delle   schede   e   delle  urne  per  la
          votazione".

      
                               ART. 4.
          (Disposizioni relative alle elezioni regionali).
1.  Le  disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano nelle
regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali,
fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno
emanate in materia.

      
                               ART. 5.
                 (Copertura degli oneri finanziari).
1.  In  deroga  all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e
successive  modificazioni,  ai  maggiori oneri a carico della finanza
pubblica  derivanti  dalla  presente  legge  si provvede a carico del
"Fondo  da  ripartire  per  fronteggiare  le  spese  derivanti  dalle
elezioni   politiche,   amministrative,   del  Parlamento  europeo  e
dall'attuazione dei referendum", iscritto nell'unita' previsionale di
base  4.1.5.3  "Spese  elettorali"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze.

      
                  Note all'art. 5:
              -  Per  completezza d'informazione, si riporta il testo
          dell'art.  17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione
          dei termini e semplificazione del procedimento elettorale):
              "Art. 17. - Tutte le spese per l'organizzazione tecnica
          e  l'attuazione  delle  elezioni politiche e dei referendum
          previsti  dai  titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n.
          352, sono a carico dello Stato.
              Le  spese  per  l'organizzazione tecnica e l'attuazione
          delle   elezioni  dei  consigli  regionali,  provinciali  e
          comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo
          comma,  sono  a  carico  degli  enti  ai  quali  i consigli
          appartengono.   Le   spese  inerenti  all'attuazione  delle
          elezioni  dei  consigli  circoscrizionali sono a carico dei
          rispettivi comuni.
              Sono  comunque,  a  carico  dello Stato le spese per il
          funzionamento  dei propri uffici interessati alle elezioni,
          per  la spedizione dei certificati elettorali agli elettori
          residenti  fuori  del  comune e delle cartoline avviso agli
          elettori  residenti  all'estero,  per  la  fornitura  delle
          schede  per  la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei
          candidati  e  degli  eletti,  degli  stampati e delle buste
          occorrenti  per  le  operazioni  degli uffici elettorali di
          sezione  nonche'  le spese per la spedizione dei plichi dei
          predetti  uffici,  comprese  quelle  per  l'apertura  degli
          uffici postali fuori del normale orario di lavoro.
              Nel  caso di contemporaneita' di elezioni politiche con
          le   elezioni   dei  consigli  regionali,  tutte  le  spese
          derivanti  da  adempimenti  comuni  alle  elezioni  vengono
          ripartite  tra  lo Stato e la regione rispettivamente nella
          misura di due terzi e di un terzo.
              In  qualunque  caso di contemporaneita' di elezioni dei
          consigli   regionali,   provinciali   e  comunali,  vengono
          ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le
          spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.
              Gli  oneri  per il trattamento economico dei componenti
          dei  seggi  e  per  gli adempimenti di spettanza dei comuni
          quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli
          comunali,  sono  anticipati  dai  comuni e rimborsati dallo
          Stato,   dalla   regione  o  dalla  provincia,  in  base  a
          documentato  rendiconto, da presentarsi entro il termine di
          tre mesi dalla data delle consultazioni.
              Nel   caso   di  contemporaneita'  della  elezione  dei
          consigli  comunali  e  dei consigli circoscrizionali con la
          elezione  dei  consigli  regionali  e provinciali, tutte le
          spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non
          fanno  carico  allo  Stato  sono  ripartite  tra  gli  enti
          interessati  alla consultazione ponendo a carico del comune
          meta' della spesa totale.
              Nel   caso   di  contemporaneita'  della  elezione  dei
          consigli  comunali  e  dei consigli circoscrizionali con la
          elezione  del solo consiglio regionale o del solo consiglio
          provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste
          a carico del comune in ragione dei due terzi del totale.
              Gli  oneri  per il trattamento economico dei componenti
          dei  seggi  e  per  gli adempimenti di spettanza dei comuni
          quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli
          comunali  e  circoscrizionali  sono anticipati dai comuni e
          rimborsati dallo Stato, dalla ragione o dalla provincia, in
          base  a  documentato  rendiconto,  da  presentarsi entro il
          termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.
              Lo  Stato,  le  regioni  o  le  province sono tenute ad
          erogare  ai  comuni,  nel mese precedente le consultazioni,
          acconti  pari  al  90  per cento delle spese che si presume
          essi debbano anticipare.
              Ai  fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto
          delle   presenti   disposizioni,   si  applicano  le  norme
          contenute  nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del regio
          decreto   18 novembre   1923,   n.   2440,   e   successive
          modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con
          ordini  di  accreditamento  di ammontare anche superiore ai
          limiti  di  cui  all'art.  56 del regio decreto 18 novembre
          1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali
          ordini  di  accreditamento  possono  essere  imputate,  per
          intero, spese dipendenti da contratti.".

      
                               ART. 6.
                        (Entrata in vigore).
1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Scajola, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli
                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 1211):
              Presentato  dal  Ministro  dell'interno  (Scajola) il 6
          marzo 2002.
              Assegnato  alla la commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  l'11  marzo  2002  con  pareri  delle
          commissioni  2a  5a,  7a  della Giunta per gli affari delle
          comunita'  europee  e della Commissione parlamentare per le
          questioni regionali.
              Esaminato  dalla  1a  commissione  il  19, 26, 27 marzo
          2002.
              Relazione  scritta annunciata il 3 aprile 2002 (atto n.
          1211/A - relatore sen. Magnalbo).
              Esaminato in aula ed approvato il 3 aprile 2002.
          Camera dei deputati (atto n. 2600):
              Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  referente,  il  5  aprile  2002  con pareri della
          commissione  V  e  della  Commissione  parlamentare  per le
          questioni regionali.
              Esaminato dalla I commissione il 9 e 10 aprile 2002.
              Esaminato  in  aula il 10 aprile 2002 ed approvato l'11
          aprile 2002.