LEGGE 16 aprile 2002, n.62 Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2002) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA ART. 1. (Prolungamento dell'orario di votazione). 1. All'articolo 45 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il nono comma, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 4 agosto 1993, n. 277, e' sostituito dal seguente: "Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica". 2. All'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali". 3. L'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 4 agosto 1993, n. 277, e' sostituito dal seguente: "ART. 64. - 1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. 2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare le urne e le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. 3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. 4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi. 5. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa". 4. Dopo l'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' inserito il seguente: "ART. 64-bis. - 1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto". 5. All'articolo 67, primo comma, alinea, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, le parole: "ai sensi dell'articolo 64, il presidente," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente,". 6. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "entro le ore 22" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 14"; b) al secondo comma, le parole: "alle ore 22 del lunedi'" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del martedi'". 7. L'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' abrogato. 8. All'articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: "fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali;" sono sostituite dalle seguenti: "fino alle ore 15 del lunedi', fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;"; b) al comma 6, le parole: "entro le ore ventiquattro del giorno successivo a quello della votazione;" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 14 del martedi' successivo alla votazione;". 9. All'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271, le parole: "lunedi' successivo al giorno di votazione," sono sostituite dalle seguenti: "martedi' successivo alla votazione,". 10. All'articolo 47, decimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, le parole: "alle ore sei" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore otto". 11. All'articolo 48, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: "Alle ore sei del giorno fissato per la votazione," sono sostituite dalle seguenti: "Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione,". 12. All'articolo 52, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: "fino alle ore 14;" sono sostituite dalle seguenti: "fino alle ore 15;". 13. L'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' sostituito dal seguente: "ART. 11. - (Durata delle operazioni di voto e di scrutinio). - 1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale, ai sensi degli articoli 51 e 52 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si svolgono, sia in occasione del primo turno di votazione, sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedi' successivo. 2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, da' inizio alle operazioni per lo spoglio delle schede". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale degli articoli 45, 46, 67 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), cosi' come modificati dalla presente legge: "Art. 45. - Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa. Il presidente, previa constatazione dell'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno puo' allontanarsi dalla sala. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica. Art. 46. - 1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali. 2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 50, ultimo comma. 3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione. Art. 67. - Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio: 1) dichiara chiusa la votazione; 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonche' i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta; 3) estrae e conta le schede rimaste nelle rispettive cassette e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al pretore del mandamento. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale. Art. 73. - Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedi' successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede gia' spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti dei candidati nel collegio uninominale e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonche' le firme del presidente e di almeno due scrutatori. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.". - Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), come modificato dalla presente legge: "Art. 22 - 1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno. 2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali e' regolato dalle disposizioni seguenti. 3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che e' stata riconosciuta la sua identita' personale, ritira dal presidente del seggio le schede relative alle due votazioni, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne. 4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15 del lunedi', fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare. 5. Le operazioni di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione. 6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 14 del martedi' successivo alla votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare. 8. Se non e' possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'art. 64 del testo unico sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.". - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonche' norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976), come modificato dalla presente legge: "Art. 2. - In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si osservano le seguenti norme: a) (abrogato); b) per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361; c) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonche' le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio da' inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del martedi' successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali; d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune, nella misura di due quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per la provincia e per il comune. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della provincia o della regione.". - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale degli articoli 47, 48 e 52, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), come modificati dalla presente legge: "Art. 47. - Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il piu' giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del comune, purche' abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere. Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore. Quindi il presidente, constatata l'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda. Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del consiglio comunale si svolge anche quella del consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno puo' allontanarsi dalla sala. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali. Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno puo' avvicinarsi. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. Art. 48. - Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, il presidente, constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facolta' del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti: a) carta d'identita' o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla pubblica amministrazione, purche' la loro validita' non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione; b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purche' munita di fotografia e convalidata da un comando militare; c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purche' munita di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identita' apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione. Se nessuno dei membri dell'ufficio puo' accertare, sotto la sua responsabilita', la identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identita'. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'art. 95. L'elettore, che attesta della identita', deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54. Art. 52. - Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione. La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare. La legge 25 marzo 1993, n. 81 reca: "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale". ART. 2. (Cabine elettorali). 1. All'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto". 2. All'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto". Note all'art. 2: - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1), come modificato dalla presente legge: "Art. 42. - La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilita' di assicurare un accesso separato alle donne. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, e' riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario. Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista possano girarvi attorno, allorche' sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti. Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, nonche' due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.". - Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (per l'argomento v. nelle note all'art. 1), come modificato dalla presente legge: "Art. 37. - La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso puo' essere aperta, salva la possibilita' di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio. Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario. Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti. Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno. Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.". ART. 3. (Adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione). 1. L'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e' sostituito dal seguente: "ART. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale. 2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120. 3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. 4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61. 5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104; b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22; c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53. 6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96; b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49". 2. Le misure degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione previste dal presente articolo sono aggiornate con le modalita' indicate dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, all'unita' di euro. 3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione delle disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali, prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e fissando i criteri ai quali deve attenersi il decreto medesimo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili. Note all'art. 3: - La legge 13 marzo 1980, n. 70, reca: "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione". ART. 4. (Disposizioni relative alle elezioni regionali). 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia. ART. 5. (Copertura degli oneri finanziari). 1. In deroga all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla presente legge si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum", iscritto nell'unita' previsionale di base 4.1.5.3 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Note all'art. 5: - Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale): "Art. 17. - Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni. Sono comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonche' le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro. Nel caso di contemporaneita' di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo. In qualunque caso di contemporaneita' di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. Nel caso di contemporaneita' della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune meta' della spesa totale. Nel caso di contemporaneita' della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla ragione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. Lo Stato, le regioni o le province sono tenute ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare. Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.". ART. 6. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1211): Presentato dal Ministro dell'interno (Scajola) il 6 marzo 2002. Assegnato alla la commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 marzo 2002 con pareri delle commissioni 2a 5a, 7a della Giunta per gli affari delle comunita' europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1a commissione il 19, 26, 27 marzo 2002. Relazione scritta annunciata il 3 aprile 2002 (atto n. 1211/A - relatore sen. Magnalbo). Esaminato in aula ed approvato il 3 aprile 2002. Camera dei deputati (atto n. 2600): Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 aprile 2002 con pareri della commissione V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla I commissione il 9 e 10 aprile 2002. Esaminato in aula il 10 aprile 2002 ed approvato l'11 aprile 2002. |