Legge 15 luglio 2002, n. 145
"Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24
luglio 2002
ART. 1. (Modifica all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono aggiunte, in fine, le parole: "l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
ART. 2. (Delega di funzioni dei dirigenti).
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. I dirigenti, per specifiche
e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo
determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle
funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1
a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli
uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice
civile".
ART. 3. (Norme in materia di incarichi dirigenziali e di
ingresso
dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione).
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal
seguente: "1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche
degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del
singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con
riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di
indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Tutti gli
incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con
separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto
dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai
piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di
indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del
rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli
obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di
funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli
altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli
incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico
accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento
economico, nel rispetto dei princípi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa
la risoluzione consensuale del rapporto"; c) al comma 3, le parole:
"del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli"; d) il
comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della
prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 50
per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai
medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6"; e)
dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. I criteri di
conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale,
conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle
condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7"; f) dopo il
comma 5 sono inseriti i seguenti: "5-bis. Gli incarichi di cui ai
commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione
organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non
appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali,
previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i
rispettivi ordinamenti. 5-ter. I criteri di conferimento degli
incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi
del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari
opportunità di cui all'articolo 7"; g) il comma 6 è sostituito dal
seguente: "6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere
conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal
presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre
anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque
anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita
per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso
amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla
dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità
commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell'anzianità di servizio"; h) il comma 7 è
abrogato; i) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8.
Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta
giorni dal voto sulla fiducia al Governo"; l) il comma 10 è
sostituito dal seguente: "10. I dirigenti ai quali non sia affidata
la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di
vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti
pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali"; m) al
comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n.
246"; n) dopo il comma 12 è aggiunto il
seguente: "12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi".
2. All'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal
seguente: "1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e
le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo
la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo
dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi,
l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a
disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo"; b) il
comma 2 è abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
al primo periodo, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma
1"; al secondo periodo, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle
seguenti: "dei ruoli" e le parole: "del medesimo ruolo con le modalità stabilite
dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,".
4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito
dal seguente: "ART. 23 - (Ruolo dei dirigenti) - 1. In ogni
amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo
dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale
specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso
i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia
transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di
uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti
di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza
essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di
responsabilità dirigenziale. 2. È assicurata la mobilità dei
dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili. I relativi provvedimenti sono
adottati, su domanda dell'interessato, con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, sentite l'amministrazione di provenienza e quella di destinazione. I
contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della
continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli
effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al
mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento
di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al
fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente
i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato".
5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito
dal seguente: "ART. 28. - (Accesso alla qualifica di dirigente). -
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per
concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione. 2. Al concorso per esami possono essere
ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea,
che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di
corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresí,
ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture
pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2,
muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresí
ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,
che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso
enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali
apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea. 3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere
ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti
muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica,
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri,
ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità
di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono
essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di
laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea. Possono essere ammessi, altresí, dipendenti di strutture private,
collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2
per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma
di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali
posizioni professionali all'interno delle strutture stesse. 4. Il
corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo
superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni
pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un
esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è
corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica
amministrazione. 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, sono definiti: a) le
percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al
concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al
corso-concorso; b) la percentuale di posti che possono essere
riservati al personale di ciascuna amministrazione che indíce i concorsi
pubblici per esami; c) i criteri per la composizione e la nomina
delle commissioni esaminatrici; d) le modalità di svolgimento delle
selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio
professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di
cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque
denominata, della carriera direttiva; e) l'ammontare delle borse di
studio per i partecipanti al corso-concorso. 6. I vincitori dei
concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche
l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi
internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in
collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie
istituzioni formative pubbliche o private. 7. Le amministrazioni di
cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati
alla selezione mediante corso-concorso. 8. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 9. Per le finalità di cui al
presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere
dall'anno 2002. 10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".
6. È fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità delle
graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di
dirigente nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti.
7. Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, le
disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione
relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a
quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato ove è
prevista tale figura. I predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli
stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione.
Fermo restando il numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente
articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse
procedure previste dagli articoli 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di
lavoro per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1. Decorso
tale termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun provvedimento
sia stato adottato. In sede di prima applicazione dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito l'incarico in precedenza
svolto è conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente.
Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di
funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è
attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento
economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa maggiore spesa è
compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di
incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo
conto prioritariamente dei posti vacanti presso l'amministrazione che conferisce
l'incarico.
8. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 15, comma 1, primo periodo, le
parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei
ruoli"; b) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: "10 gennaio
1957, n. 3," sono inserite le seguenti: "salva la deroga prevista dall'articolo
23-bis del presente decreto,".
ART. 4. (Concorsi per la qualifica dirigenziale).
1. A coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, sono stati ammessi con riserva ai concorsi
banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si applicano i medesimi requisiti di accesso previsti dal citato
decreto legislativo n. 387 del 1998.
ART. 5. (Personale di cui all'articolo 69, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
1. Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito della
dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna
amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per
titoli di servizio e professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla
medesima data, nella seconda fascia dirigenziale.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la
disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti
previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge,
con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento.
3. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
ART. 6. (Norme in materia di incarichi presso enti,
società e agenzie).
1. Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di
amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società
controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi
comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi
antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza
dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente lo
scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate,
revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al
Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si
intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si
applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a
qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi
ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.
2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative
negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima
legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della
quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo,
possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 7. (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,
e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente: "ART. 23-bis. - (Disposizioni in materia
di mobilità tra pubblico e privato). - 1. In deroga all'articolo
60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti
alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici,
i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori
dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni
per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati,
anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo
trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di
collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta
il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione
dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7
febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali
abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi
contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. 2. I
dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in
aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al
comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di
appartenenza. 3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti
deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà
di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 4. Nel
caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni
pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può
superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza
e previdenza. 5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o
incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al
comma 1 non può comunque essere disposta se: a) il personale, nei
due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo
ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri
o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i
quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia
presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette
attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile; b) il personale intende svolgere attività in organismi e
imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle
funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine
dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o
l'imparzialità. 6. Il dirigente non può, nei successivi due anni,
ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla
lettera a) del comma 5. 7. Sulla base di appositi
protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico
dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione
temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le
funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso
aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie. 8. Il
servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea
di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
carriera. 9. Le disposizioni del presente articolo non trovano
comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di
polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 10. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali
di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del
presente articolo".
2. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è
aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo
23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai
segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle
procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene
collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di
appartenenza".
3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente: "ART. 17-bis. - (Vicedirigenza) -
1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina
l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso
il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato
complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle
corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima
applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale
non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato
vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva
anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle
competenze di cui all'articolo 17. 2. La disposizione di cui al
comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni
equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle
posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le
competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito
dall'articolo 27".
4. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "I professionisti degli enti
pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza
alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate,
unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma,
nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni".
5. Dalla disposizione di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 8. (Semplificazione delle procedure di collocamento
fuori ruolo).
1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal
seguente: "ART. 1 - 1. Il personale dipendente delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione
interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un
impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti
o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere
continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui
contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto
per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla
scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto
disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. 2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1,
può essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata
utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che
hanno richiesto il collocamento fuori ruolo".
2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1
della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste
dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti,
organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini
della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 27 luglio 1962,
n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della
valutazione dei titoli.
3. All'articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le
parole: "o di fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "o svolge altra forma di
collaborazione autorizzata".
ART. 9. (Accesso di dipendenti privati allo svolgimento
di incarichi e attività internazionali).
1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per
l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio
personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito
delle organizzazioni internazionali.
2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate
inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando
espressamente: a) l'area di attività in cui operano; b)
gli enti od organismi internazionali di interesse; c) i settori
professionali ed il numero massimo di candidati che intendono
fornire; d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto
al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o
incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione
della durata massima dell'aspettativa.
3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1
avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza
e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere
motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica
amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può
essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non
rinnovabile.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione di alcuna
indennità o emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni
pubbliche italiane.
ART. 10. (Disposizioni di attuazione).
1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure attuative
dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
sostituito dall'articolo 3, comma 5, della presente legge, nonché degli articoli
8 e 9 della presente legge.
2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: le modalità
di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti
delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per
l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e
seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta
salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro
nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura
concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia
affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del
componente del comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 3,
della presente legge. Alla data di entrata in vigore di tale regolamento è
abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
febbraio 1999, n. 150.
3. La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla
contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la
funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle
risorse finanziarie da destinarvi.
ART. 11. (Norma finale).
1. In tutte le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali nelle
quali è espressamente o implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti,
tale richiamo va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle singole
amministrazioni.
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