Legge 1 agosto 2002 n. 166
(stralcio)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002 - Supplemento
Ordinario)
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.
[...]
Art. 7
Modifiche alla Legge 11 febbraio 1994 n. 109. Ulteriori disposizioni
concernenti gli appalti e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
- Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche
allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).
- 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento
di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati
dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività
di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione
di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei
contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori,
si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo
economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo
3, comma 2, si applicano:
- alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli
enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni
locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi
di diritto pubblico;
- ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,
alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di
cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle
società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente,
che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di
beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime
di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli
7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;
- ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A
del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori
civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il
tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati
a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione
di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti
di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto
interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli
7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni
della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e
termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi
dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché
in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori
eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate
ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative
alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con
espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti
corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale
dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati
concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista,
del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono
affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni
già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate
ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare
a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le
disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19,
commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. è fatto divieto ai soggetti di cui al
comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione
al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo
aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento
deve essere data comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano
le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'articolo 8,
comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti
i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano
le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative
all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo
dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e
regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture
e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi
eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti
abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui
al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per
le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti
privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di
gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8,
non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 119
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed
all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti
a questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma
1, ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni
di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
- per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità
giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività
sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri
enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui
gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui
organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti
in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai
medesimi soggetti;
- per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori
il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
- per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera
a);
- per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma
2, lettere b) e c).";
b. all'articolo 3, comma 6, lettera l):
- le parole: "ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089,
e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai
sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490";
- sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici
decorate di beni architettonici";
c. all'articolo 4, comma 17, primo periodo, le parole: "150.000
Ecu" sono sostituite dalle seguenti: "150.000 euro"; le
parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
giorni"; le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "sessanta giorni"; al medesimo comma 17 dell'articolo
4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli
appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la
comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento";
d. all'articolo 8:
- al comma 2, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite dalle
seguenti: "150.000 euro";
- al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b)
le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca
nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti
soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi
devono possedere";
- al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g)
le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa
alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia
dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione è
di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità
strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento
sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione
in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia
della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro
e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico
ottenuta antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso,
è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso
dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale
individuati dal suddetto regolamento";
- al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "è
facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare,
quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al
presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore
cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito
relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce
l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente
ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto
di cottimi e subaffidamenti.";
- dopo il comma 11-sexies è aggiunto il seguente: "11-septies.
Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori
e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti
esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.";
e. all'articolo 12:
- al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "è
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile";
- dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle
gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori
realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di
una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al
20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10
per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è
acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale
o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle
possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica
di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una
tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero
che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione
per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero
che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione
e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali
di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente
che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese
consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate
non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente
inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche
possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà
dell'intervallo tra le due classifiche";
f. all'articolo 13:
- al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie
scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione
ai sensi del comma 1.";
- al comma 7, la parola: "ciascuna" è sostituita dalle
seguenti: "una o più" ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Per le medesime speciali categorie di lavori,
che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito,
non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.";
g. all'articolo 14:
- al comma 1, dopo le parole: "L'attività di realizzazione
dei lavori di cui alla presente legge" sono inserite le seguenti:
"di singolo importo superiore a 100.000 euro";
- il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori
di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché
gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento
con capitale privato maggioritario";
- al comma 6, dopo le parole: "è subordinata" sono
inserite le seguenti: ", per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità
e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,";
- al comma 7, le parole: "o un tronco di lavoro a rete" sono
soppresse;
h. all'articolo 16:
- dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte
alle disposizioni di tutela di cui al testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento
deve ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto
con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa e finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche
del bene vincolato e dell'intervento da realizzare.";
- al comma 6, dopo le parole: "e momenti di verifica" è
inserita la seguente: "tecnica";
i. all'articolo 17:
- al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro
e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali
ai sensi della vigente normativa"; al medesimo comma 1, dopo la
lettera g) è aggiunta la seguente: "g-bis) da consorzi stabili
di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e
di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche
in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato
nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo
di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare
in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12.
è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi
di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse,
il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato
da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo
12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società
di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì
le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12";
- al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
- al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento
in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;"
e alla lettera b), secondo periodo, le parole: "di ciascun professionista
firmatario del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "di
categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse
secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti";
- al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata
la regolarità contributiva del soggetto affidatario";
- i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo
pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria
in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni,
ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi
previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato
sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento
disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti
devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto,
in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e
siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon
andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra
le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione
dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni
appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono
procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della
capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta
in relazione al progetto da affidare";
- dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
"12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto,
le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere
espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo
conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate.
I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo
unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è
nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto
previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.";
l. all'articolo 19:
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b)
la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione
dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
- riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
- riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica
incida per più del 60 per cento del valore dell'opera;
- riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
- riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro";
- dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
"1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di
cui al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti
dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione
del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente
associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione
esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti
al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa
in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione
non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi
e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti
in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile
del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato
alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità
con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale.
Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento
del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità.
1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente
ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali
e speciali individuate dal regolamento di cui all'articolo 3, commi
2 e 3, e dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2. L'affidamento
dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento
dell'attività di progettazione successiva a livello preliminare.
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di
qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già
adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo
alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le
procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi
di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori,
in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante
sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore";
- al comma 2, le parole: "Qualora nella gestione siano previsti
prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati" sono
sostituite dalle seguenti: "Qualora necessario"; le parole:
", che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo
totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo
effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o
variabili" sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in
proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria
disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione
sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché
beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico,
già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad esclusione
degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente
disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione,
quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto
alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del
concessionario";
- al comma 2-bis, le parole: "La durata della concessione non può
essere superiore a trenta anni" sono sostituite dalle seguenti:
"L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario,
può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore
a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della
percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori,
e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato";
- dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
"2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione
opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione,
in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione
che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione
dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di
cui all'articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata
all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni
caso essi non hanno diritto di voto";
- al comma 4, le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle
seguenti: "salvo il caso di cui al comma 5,"; e le parole:
"numero 1)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 1),
2) e 4)";
- al comma 5, dopo le parole: "i contratti" sono inserite
le seguenti: "di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore
a 500.000 euro e i contratti" e, dopo le parole: "scavi archeologici",
sono aggiunte le seguenti: "nonché quelli relativi alle
opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento
dei terreni";
m. all'articolo 20:
- al comma 2, dopo le parole: "ponendo a base di gara un progetto"
sono inserite le seguenti: "almeno di livello";
- al comma 4, dopo le parole: "previo parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici" sono inserite le seguenti: "per i lavori
di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro";
n. all'articolo 21:
- al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 5 milioni di ECU"
sono sostituite dalle seguenti: "al controvalore in euro di 5.000.000
di DSP"; è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo
sono inseriti i seguenti: "Il bando o la lettera di invito devono
precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni,
nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità
delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi
i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle
giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere
l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato
ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà
provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio";
- dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto
o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi
di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore
alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica
o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali,
si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata
con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore";
- dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte
alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore
a 5.000.000 di DSP, è disposta secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori
di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei curricula in relazione
alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica
di cui all'articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento
prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente
secondo criteri predeterminati";
o. all'articolo 23, comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito
dai seguenti: "Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti
a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione,
ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente
attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto
e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto
al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono
a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti
aggiudicatari";
p. all'articolo 24:
- al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente: "0a)
lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro";
- al comma 1, lettera a), le parole: "non superiore a 300.000 ECU"
sono sostituite dalle seguenti: "compreso tra oltre 100.000 euro
e 300.000 euro"; alle lettere b) e c), la parola: "ECU"
è sostituita dalla seguente: "euro";
- dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. L'affidamento
di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia
superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base
di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono
essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto
dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera
c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati,
di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono
verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di
cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni
da affidare.";
- dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte
alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ammissibile l'affidamento
a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori
complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento
precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di
circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreché
tali lavori non possano essere tecnicamente o economicamente separati
dall'appalto principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario
oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale,
siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori
complementari non può complessivamente superare il 50 per cento
dell'appalto principale.";
q. all'articolo 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte
alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori
del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni
di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della normativa vigente.";
r. all'articolo 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente
ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato
servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.è abrogata ogni
diversa disposizione, anche di natura regolamentare";
s. all'articolo 29:
- al comma 1, lettera a), le parole: "superiore a 5 milioni di
ECU" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore al
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP"; alla lettera b), alla
parola: "superiore", sono premesse le parole: "pari o"
e la parola: "ECU" è sostituita dalla seguente: "euro";
alla lettera c) la parola: "ECU" è sostituita dalla
seguente: "euro";
- il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite
nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione,
che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di
cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di
cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso
di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare
a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza
alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione";
t. all'articolo 30:
- al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento,
la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è
progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo
dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o
analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al
raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente
periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento
dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo
in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore
10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini
e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale
o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali
di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti
in corso"; al terzo periodo, dopo le parole: "La mancata costituzione
della garanzia" sono inserite le seguenti: "di cui al primo
periodo";
- il comma 6 è sostituito dai seguenti: "6. Prima di iniziare
le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono
verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento,
la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo
16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.
Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati
progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione
delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi
ai seguenti criteri:
- per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica
deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai
sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
- per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica
può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette
stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti
esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema
interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti
autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
- in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto
deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni
a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività
di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici
delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla
lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti
di fiducia della stazione appaltante.";
- al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti
di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a
75 milioni di euro";
u. all'articolo 31-bis, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora,
a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo
economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso
non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile
del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perché
formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima
delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito
alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore
ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà
dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura
per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per
una sola volta. La costituzione della commissione è altresì
promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo
economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello
stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo
28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione è formulata
entro novanta giorni dal predetto ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti
in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente,
il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice
o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già
designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico.
In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede
su istanza della parte più diligente, per le opere di competenza
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro
concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è stato
stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione
del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta
del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente
la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi
ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi
stanziati per i singoli interventi.
1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi
1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti
hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere
decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo
bonario risolutivo delle riserve.
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori
per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta
alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti
di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione
è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere
componente della commissione stessa.";
v. all'articolo 32:
- al comma 2, sono premesse le parole: "Per i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a), della presente legge,";
- al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi
arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle
clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla
data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi
arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione";
- dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con
i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle
controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo
2";
z. all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: "destinate
ad attività" sono inserite le seguenti: "della Banca
d'Italia,";
aa. all'articolo 37-bis:
- al comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni anno"
sono soppresse; dopo le parole: "promotori stessi", è
inserito il seguente periodo: "Le proposte sono presentate entro
il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza
non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro
il 31 dicembre."; dopo le parole: "un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito" sono inserite le seguenti:
"o da società di servizi costituite dall'istituto di credito
stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari,
ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo
1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966"; dopo le parole: "garanzie
offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice" sono
inserite le seguenti: "; il regolamento detta indicazioni per chiarire
ed agevolare le attività di asseverazione"; e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "I soggetti pubblici e privati possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase
di programmazione di cui all'articolo 14 della presente legge, proposte
d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica
utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non
determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione.
Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi,
le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse;
l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per
le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti";
- al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La realizzazione
di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori
ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti,
possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento,
ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di
lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia
decisionale";
- dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi
di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica
la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali
privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un
avviso indicativo con le modalità di cui all'articolo 80 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno
sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso,
a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio
sito informatico. L'avviso è trasmesso all'Osservatorio dei lavori
pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di
pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà
di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità,
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente
legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono:
- alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del
procedimento;
- alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad
eventuale dettagliata richiesta di integrazione.";
bb. all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: "Entro il 31
ottobre di ogni anno" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici
deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del
promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per
iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione.
Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il promotore potrà
adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più
conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario
della concessione";
cc. all'articolo 37-quater:
- al comma 1, all'alinea, le parole: "il 31 dicembre" sono
sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo
37-ter"; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: ";
è altresì consentita la procedura di appalto-concorso";
- al comma 5 le parole da: "Nel caso" fino a: "secondo
offerente" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui
la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura
negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario,
lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli
altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso
delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, quinto periodo";
- il comma 6 è abrogato;
- le parole: "articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 37-bis, comma
1, quinto periodo";
dd. all'articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, è
aggiunto il seguente: "1-ter. Per effetto del subentro di cui al
comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società
di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente.
Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica
amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili
con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per
l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società
di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie
bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo
di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.
Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale
cessione delle quote della società di progetto, fermo restando
che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione
sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti
di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino
alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso
nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo
delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali
che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono
tuttavia avvenire in qualsiasi momento.";
ee. dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:
"Art. 38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale).
-
1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto,
viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria
e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi
da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti
gli effetti".
- Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore
della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo
avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale
data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà
luogo all'avviso indicativo. La procedura di comparazione delle proposte,
di cui all'articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è estesa
anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici
e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Per i subappalti
o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
metà".
- Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo
provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge,
determinando in particolare i requisiti di idoneità e i criteri
di remunerazione dei componenti della commissione istituita ai sensi del
comma 1, lettera u), del presente articolo, e apportando altresì
allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel
corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo
provvede altresì a modificare il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine
di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino
la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza. Il Governo provvede
infine a modificare il regolamento di cui al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la possibilità per l'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni rapportate
alla gravità delle violazioni compiute dagli organismi di attestazione
(SOA).
- Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio
superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro
di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del
predetto organo tecnico consultivo.
- è abrogato l'articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925,
n. 2537.
- In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito
del centro di responsabilità di cui al comma 5 è trasferita,
nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
quota parte delle risorse iscritte per l'anno 2002 nell'unità previsionale
di base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità
"Opere pubbliche ed edilizia".
- Ai fini di cui al comma 5, è altresì autorizzata la spesa
aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.
- All'unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono,
sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione
ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benestare
tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale
di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e
ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte
dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti
relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali,
ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove
geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del
1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli
aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso
impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale
nelle costruzioni civili.
- All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 1.000.000
di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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