Legge 284/2002 I librai non potranno praticare sconti superiori al 15% del prezzo di copertina per un anno ancora. Il termine della relativa disciplina, originariamente fissato al 31 dicembre 2002, è stato prorogato, infatti, allo stesso giorno del 2003. E ‘quanto prevede un decreto legge, convertito con la legge 27 dicembre 2002, n. 284, che reca anche la proroga di altri termini che sarebbero scaduti in coincidenza con la fine dell’anno. Il testo del decreto, coordinato con la legge di conversione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 303, del 28 dicembre 2002. Ecco qualche altro rinvio previsto nel provvedimento. La sperimentazione del reddito minimo di inserimento nei comuni, che applicano questo strumento per agevolare il collocamento al lavoro, è stata rimandata alla fine del 2004. Tale proroga si applica anche ai comuni che hanno aderito ai patti territoriali. Il 31 dicembre 2003 è, invece, il termine ultimo per la privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici. L’entrata in vigore delle norme integrative e correttive del nuovo codice della strada, inizialmente prevista per il 1° gennaio 2003, slitta al 30 giugno dello stesso anno. Un altro anno di tempo è previsto per l’indizione dei concorsi in magistratura, che, senza la proroga, si sarebbero dovuti indire al più tardi entro il prossimo mese di febbraio. Un anno in più è previsto anche per la scadenza del termine sulla durata massima delle indagini preliminari per i delitti di strage, che passa da 5 a 6 anni. Prorogato anche il termine per la valutazione annuale dei dirigenti, inizialmente prevista già da quest’anno, che avverrà, invece, dal 2004. TESTO COORDINATO del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 29 ottobre 2002), coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2002, n. 284, recante: "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.".
Articolo 1. (( 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".)) Articolo 2. (( 1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 [1] , e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999. L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, è abrogato.)) Articolo 3. Articolo 4. 1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005". Articolo 5. 1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [2] , dopo le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2002" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti". Articolo 6. Proroga di termini in materia di privatizzazione trasformazione e fusione di enti pubblici 1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, già differito dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Articolo 6-bis. (( 1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogato nella sua attuale composizione fino al 30 giugno 2003. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) Articolo 7. (( 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole: "sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.".)) Articolo 7-bis. (( 1. All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003.". 2. All'articolo 5, comma 4, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "Entro il termine del 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine del 30 giugno 2003.".)) Articolo 8. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione già espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, ((determinato nella misura massima di)) euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede ((mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto,)) ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 9. 1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: (("31 dicembre 2004")). Articolo 9-bis. (( 1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "regionali o di enti locali" sono inserite le seguenti: ", nonché quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006 ".)) Articolo 10. 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, il termine del 1 gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 [3] , è prorogato al 30 giugno 2003. Articolo 10-bis. (( 1. Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, è prorogato al 30 giugno 2003.)) Articolo 11. 1. ((Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 2, comma 1,)) della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: (("31 dicembre 2003")). Articolo 12. 1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 [4] , le parole: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Articolo 13. 1. All'articolo 9, ((comma 1,)) del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni". Articolo 13-bis. 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, già sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, è sostituito dal seguente: "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano: a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi; b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione". 2. I termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.)) Articolo 13-ter. 1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge. 2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione")). Articolo 13-quater. 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".)) Articolo 13-quinquies. 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.)) Articolo 13-sexies. 1. Al secondo periodo dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2003". 2. All'ultimo periodo dell'art. 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, le parole: "devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003".)) Articolo 13-septies. 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 16 aprile 2002, n. 62, è prorogato di dodici mesi.)) Articolo 13-octies 1. Il termine previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente l'aggiornamento delle posizioni del ruolo di anzianità dei vice prefetti e dei vice prefetti aggiunti, previsto dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto, è prorogato di un anno. 2. All'articolo 62, comma 9, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003".)) Articolo 13-nonies. 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2003.)) Articolo 13-decies 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "sono confermati fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono confermati fino al 31 dicembre 2003".)) Articolo 13-undecies 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 maggio 2001, n. 306, è prorogato al 1 settembre 2005.)) Articolo 13-duodecies. 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99 [5] , convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, convertito dalla legge 23 ottobre 2002, n. 234, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2003".)) Articolo 14. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |