Decreto Legislativo 27 dicembre 2002 n. 301
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
16 del 21 gennaio 2003)
Modifiche ed integrazioni al d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia
Art. 1
Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate
le seguenti modificazioni:
- all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: "successiva
fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi,
area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente"
sono sostituite dalle seguenti: "ricostruzione con la stessa volumetria
e sagoma di quello preesistente";
- all'articolo 10, comma 1, lettera c), dopo le parole: "ristrutturazione
edilizia" sono inserite le seguenti: "che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e";
- all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "opere
di urbanizzazione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto
dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni,";
- all'articolo 20, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis.
Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi
di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data
di presentazione della domanda.";
- l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"Art. 22 (L) (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività).
- Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli
interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo
6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
- Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività
le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici
e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali
prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività
di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio
del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso
di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate
prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
- In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati
mediante denuncia di inizio attività:
- gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma
1, lettera c);
- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica
qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati,
ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo,
che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche,
formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente
dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione
degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora
i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata
in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto
di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta
degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione,
purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione
di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
- Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre
l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
- Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione
ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge
gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività,
diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione
definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
- La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale,
è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme
di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
- È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere
il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi
di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di
costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo
periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia
non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed
è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
37.";
- l'articolo 23, è sostituito dal seguente:
"Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della
denuncia di inizio attività)
- Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare
la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico
la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di
un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali,
che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati
ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle
norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
- La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione
dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta
al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione
della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a
nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare
allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
- Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al
comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
- Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale,
ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In
caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
- La sussistenza del titolo è provata con la copia della
denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento
della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto,
l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti
di assenso eventualmente necessari.
- Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza
di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in
caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia
di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie
per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
- Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia
un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello
unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attività.";
- all'articolo 31, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.";
- all'articolo 33, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti
in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità
dalla stessa.";
- all'articolo 34, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità
dalla denuncia di inizio attività.";
- all'articolo 35, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia
di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità
dalla stessa.";
- all'articolo 36, comma 1, dopo le parole: "in difformità
da esso," sono aggiunte le seguenti: "ovvero in assenza di
denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo
22, comma 3, o in difformità da essa,";
- all'articolo 37, comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo
22," sono aggiunte le seguenti: "commi 1 e 2,";
- all'articolo 38, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza
dei presupposti per la formazione del titolo.";
- all'articolo 39, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni
degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in
contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della
scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia
di inizio attività.";
- all'articolo 40, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia
di inizio attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente
al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione
della denuncia di inizio attività.";
- all'articolo 44, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività
ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale
difformità dalla stessa.";
- all'articolo 46, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli
estremi della stessa.";
- all'articolo 48, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi
edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività
ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.".
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