DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2003, n.115
(GU n. 121 del 27-5-2003)
Modifiche  ed  integrazioni  al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela  e  sostegno  della  maternita'  e  della  paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega
al  Governo  per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il
testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di
sostegno della maternita' e della paternita';
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela  e sostegno della maternita' e della paternita', approvato con
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
  Visto in particolare, l'articolo 15, comma 3, della citata legge n.
53  del 2000, come modificato dall'articolo 54 della legge 16 gennaio
2003,  n.  3,  che  prevede la possibilita' di emanare entro due anni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  testo  unico  disposizioni
correttive   del  medesimo,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi della delega;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 aprile 2003;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
del  Ministro  per  le  pari opportunita', di concerto con i Ministri
della salute e per la funzione pubblica;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                         Modifiche al Capo I
  1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  di  tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, approvato con
decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n. 151, di seguito denominato:
«testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1  dopo  le parole: «determinato o» sono inserite le
seguenti: «utilizzare personale con contratto»;
    b) al  comma 2  dopo  le  parole:  «determinato e» e' inserita la
seguente: «l'utilizzazione».

      
                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.10,   commi   2   e   3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  testo  del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
          151  (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
          di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
          norma  dell'art.  15  della  legge 8 marzo 2000, n. 53), e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96,
          supplemento ordinario.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              «Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello  Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
          messaggi alle camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
          e  ne  fissa  la prima riunione. Autorizza la presentazione
          alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
          Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
          e  i  regolamenti.  Indice  il referendum popolare nei casi
          previsti dalla Costituzione.».
              - Il testo dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
          (Disposizioni  per  il  sostegno  della  maternita' e della
          paternita',  per  il  diritto alla cura e alla formazione e
          per   il  coordinamento  dei  tempi  delle  citta),  e'  il
          seguente:
              «Art.  15  (Testo  unico).  -  1.  Al fine di conferire
          organicita'  e  sistematicita'  alle  norme  in  materia di
          tutela  e  sostegno  della  maternita'  e della paternita',
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  emanare un
          decreto   legislativo   recante   il   testo   unico  delle
          disposizioni  legislative  vigenti in materia, nel rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) puntuale  individuazione  del  testo vigente delle
          norme;
                b) esplicita  indicazione delle norme abrogate, anche
          implicitamente, da successive disposizioni;
                c) coordinamento formale del testo delle disposizioni
          vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
          modifiche  necessarie  per  garantire  la coerenza logica e
          sistematica  della  normativa,  anche al fine di adeguare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                d) esplicita   indicazione  delle  disposizioni,  non
          inserite nel testo unico , che restano comunque in vigore;
                e) esplicita   abrogazione   di  tutte  le  rimanenti
          disposizioni,  non  richiamate,  con  espressa  indicazione
          delle stesse in apposito allegato al testo unico;
                f) esplicita   abrogazione   delle  norme  secondarie
          incompatibili  con le disposizioni legislative raccolte nel
          testo unico.
              2.  Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1
          e'  deliberato  dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso,
          con  apposita  relazione  cui  e'  allegato  il  parere del
          Consiglio    di    Stato,   alle   competenti   Commissioni
          parlamentari  permanenti,  che  esprimono  il  parere entro
          quarantacinque giorni dall'assegnazione.
              3.  Entro  due anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  possono essere
          emanate,  nel  rispetto dei principi e criteri direttivi di
          cui  al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma
          2, disposizioni correttive del testo unico».
              -  Per  il  decreto legislativo n. 151 del 2001, vedere
          nota al titolo.
              -   Il  testo  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri) e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario.
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
          n.   151   del   2001,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  4  (Sostituzione  di lavoratrici e lavoratori in
          congedo).  -  1.  In  sostituzione  delle lavoratrici e dei
          lavoratori assenti dal lavoro, in virtu' delle disposizioni
          del  presente  testo  unico  ,  il  datore  di  lavoro puo'
          assumere  personale  con  contratto  a  tempo determinato o
          utilizzare  personale  con  contratto temporaneo, ai sensi,
          rispettivamente,  dell'art.  1,  secondo comma, lettera b),
          della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'art. 1, comma 2,
          lettera  c),  della  legge  24 giugno  1997,  n. 196, e con
          l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
              2.  L'assunzione  di  personale  a  tempo determinato e
          l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di
          lavoratrici  e  lavoratori in congedo ai sensi del presente
          testo  unico  puo'  avvenire  anche con anticipo fino ad un
          mese  rispetto  al  periodo  di  inizio  del congedo, salvo
          periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
              3.  Nelle  aziende  con meno di venti dipendenti, per i
          contributi  a  carico  del  datore  di  lavoro  che  assume
          personale con contratto a tempo determinato in sostituzione
          di  lavoratrici  e  lavoratori  in congedo, e' concesso uno
          sgravio   contributivo   del   50   per  cento.  Quando  la
          sostituzione  avviene  con  contratto di lavoro temporaneo,
          l'impresa   utilizzatrice   recupera   dalla   societa'  di
          fornitura  le  somme  corrispondenti allo sgravio da questa
          ottenuto.
              4.  Le  disposizioni  del  comma 3 trovano applicazione
          fino  al  compimento  di  un  anno di eta' del figlio della
          lavoratrice  o  del  lavoratore  in  congedo  o per un anno
          dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
              5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di
          cui  al  Capo  XI,  e'  possibile  procedere,  in  caso  di
          maternita'  delle suddette lavoratrici, e comunque entro il
          primo  anno  di  eta'  del  bambino  o  nel  primo  anno di
          accoglienza   del   minore   adottato   o  in  affidamento,
          all'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  e  di
          personale  temporaneo,  per  un  periodo  massimo di dodici
          mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.».

      
                               Art. 2.
                        Modifiche al Capo III
  1. Alla  lettera  c)  del  comma 1 dell'articolo 16 del testo unico
dopo  le  parole: «dopo il parto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo
quanto previsto all'articolo 20».
  2. Al  comma 2  dell'articolo 17  del  testo  unico dopo le parole:
«dell'articolo 16,»  sono inserite le seguenti: «o fino ai periodi di
astensione   di   cui  all'articolo 7,  comma 6,  e  all'articolo 12,
comma 2,».
  3. All'articolo  22 del testo unico il comma 2 e' sostituito con il
seguente:
  «2. L'indennita'   di   maternita',   comprensiva   di  ogni  altra
indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con le modalita' di
cui  all'articolo 1,  del  decreto-legge  30 dicembre  1979,  n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e
con  gli  stessi  criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.».

      
                  Note all'art. 2:
              -  Il  testo  dell'art. 16, comma 1, del citato decreto
          legislativo  n.  151 del 2001, come modificato dal presente
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
              «1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
                a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
          parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
                b) ove  il  parto  avvenga  oltre  tale  data, per il
          periodo  intercorrente  tra  la  data  presunta  e  la data
          effettiva del parto;
                c) durante  i  tre  mesi  dopo il parto, salvo quanto
          previsto all'art. 20;
                d) durante  gli ulteriori giorni non goduti prima del
          parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
          a  quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
          congedo di maternita' dopo il parto.».
              -  Il  testo  dell'art. 17, comma 2, del citato decreto
          legislativo  n.  151  del 2001, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
              «2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo'
          disporre,  sulla  base  di accertamento medico, avvalendosi
          dei  competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai
          sensi  degli  articoli 2  e  7  del  decreto legislativo 30
          dicembre  1992,  n.  502,  l'interdizione  dal lavoro delle
          lavoratrici  in  stato  di  gravidanza,  fino al periodo di
          astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 16, o
          fino ai periodi di astensione di cui all'art. 7, comma 6, e
          all'art.  12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui duraa
          sara'  determinata  dal  servizio  stesso,  per  i seguenti
          motivi:
                a) nel  caso  di gravi complicanze della gravidanza o
          di preesistenti forme morbose che si presume possano essere
          aggravate dallo stato di gravidanza;
                b) quando  le condizioni di lavoro o ambientali siano
          ritenute  pregiudizievoli  alla  salute  della  donna e del
          bambino;
                c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
          altre  mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e
          12.».
              -  Il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo
          n.   151   del   2001,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  22  (Trattamento  economico  e normativo) (legge
          30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5;
          legge   9   dicembre   1977,  n.  903,  art.  3,  comma  2;
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5). - 1. Le
          lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari
          all'80  per  cento  della retribuzione per tutto il periodo
          del  congedo  di  maternita',  anche  in  attuazione  degli
          articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
              2. L'indennita'  di  maternita',  comprensiva  di  ogni
          altra indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con
          le  modalita'  di  cui  all'art.  1  del  decreto-legge  30
          dicembre  1979,  n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio
          1980,  n.  33,  e  con  gli  stessi  criteri  previsti  per
          l'erogazione     delle    prestazioni    dell'assicurazione
          obbilgatoria contro le malattie.
              3.  I  periodi  di  congedo di maternita' devono essere
          computati  nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti,
          compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita' o alla
          gratifica natalizia e alle ferie.
              4.  I  medesimi  periodi  non  si computano ai fini del
          raggiungimento  dei  limiti  di  permanenza  nelle liste di
          mobilita'  di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n.
          223,   fermi  restando  i  limiti  temporali  di  fruizione
          dell'indennita'   di   mobilita'.  I  medesimi  periodi  si
          computano  ai  fini del raggiungimento del limite minimo di
          sei  mesi  di  lavoro  effettivamente  prestato  per  poter
          beneficiare dell'indennita' di mobilita'.
              5.  Gli  stessi periodi sono considerati, ai fini della
          progressione  nella  carriera,  come  attivita' lavorativa.
          quando  i  contratti collettivi non richiedano a tale scopo
          particolari requisiti.
              6.  Le  ferie e le assenze eventualmente spettanti alla
          lavoratrice    ad    altro    titolo   non   vanno   godute
          contemporaneamente ai periodi di congedo di maternita'.
              7.  Non  viene  cancellata  dalla lista di mobilita' ai
          sensi  dell'art.  9  della legge 23 luglio 1991, n. 223, la
          lavoratrice  che,  in  periodo  di  congedo  di maternita',
          rifiuta  l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi
          di  pubblica  utilita',  ovvero  l'avviamento  a  corsi  di
          formazione professionale.
              -  Il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
          1979,  n.  663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n.
          33  (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche'
          proroga    dei    contratti   stipulati   dalle   pubbliche
          amministrazioni  in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,
          sulla occupazione giovanile), e' il seguente:
              «Art.  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1980,  per i
          lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo
          sesto  comma,  le  indennita' di malattia e di maternita di
          cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
          n.  833,  sono  corrisposte  agli aventi diritto a cura dei
          datori   di  lavoro  all'atto  della  corresponsione  della
          retribuzione  per  il  periodo  di paga durante il quale il
          lavoratore   ha   ripreso   l'attivita'  lavorativa,  fermo
          restando  l'obbligo  del  datore di lavoro di corrispondere
          anticipazioni  a  norma dei contratti collettivi e, in ogni
          caso,  non inferiori al 50 per cento della retribuzione del
          mese precedente, salvo conguaglio.
              Il  datore  di  lavoro  deve  comunicare nella denuncia
          contributiva,   con   le  modalita  che  saranno  stabilite
          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale, i dati
          relativi  alle  prestazioni  economiche  di  malattia  e di
          maternita',  nonche' alla prestazione ai donatori di sangue
          di  cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e all'indennita'
          per  riposi  giornalieri  alle  lavoratrici  madri  di  cui
          all'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei
          periodi  di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la
          denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo
          di  detti  trattamenti  con  quelli  dei contributi e delle
          altre   somme  dovute  dall'Istituto  predetto  secondo  le
          disposizioni  previste  in materia di assegni familiari, in
          quanto compatibili.
              Le  prestazioni  di  cui  al primo comma, indebitamente
          erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate
          dal  datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo
          in   dipendenza   del   rapporto  di  lavoro  e  restituite
          all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
              Qualora  il  datore  di  lavoro non possa recuperare le
          somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto,
          che provvedera' direttamente al relativo recupero.
              Nel  caso  che  dalla  denuncia contributiva risulti un
          saldo  attivo  a favore del datore di lavoro, l'I.N.P.S. e'
          tenuto  a  rimborsare  l'importo  del  saldo  a credito del
          datore  di  lavoro entro novanta giorni dalla presentazione
          della   denuncia   stessa;  scaduto  il  predetto  termine,
          l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma risultante
          a  credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo
          giorno,  e  gli  interessi  legali maggiorati di 5 punti, a
          decorrere  dal  centottantesimo giorno. Qualora la denuncia
          contributiva  risulti  inesatta o incompleta, il termine di
          novanta  giorni  decorre  dalla  data  in  cui il datore di
          lavoro  abbia  provveduto  a  rettificare  o  integrare  la
          denuncia stessa.
              L'Istituto  nazionale della previdenza sociale provvede
          direttamente   al   pagamento  agli  aventi  diritto  delle
          prestazioni  di  malattia  e  maternita'  per  i lavoratori
          agricoli,  esclusi  i  dirigenti  e  gli  impiegati;  per i
          lavoratori   assunti  a  tempo  determinato  per  i  lavori
          stagionali;   per   gli  addetti  ai  servizi  domestici  e
          familiari;  per  i  lavoratori  disoccupati  o  sospesi dal
          lavoro  che  non  usufruiscono  del  trattamento  di  Cassa
          integrazione guadagni.
              Si  applicano  comunque  le  modalita  disciplinate dai
          primi  cinque  commi del presente articolo, nei casi in cui
          esse  siano  previste dai contratti collettivi nazionali di
          lavoro di categoria.
              Ai   soci  delle  compagnie  del  danno  industriale  e
          carenanti  di  Genova  vengono assicurate le prestazioni di
          cui  all'art.  3,  punto  e), della legge 22 marzo 1967, n.
          161,  che  sono poste a carico del fondo assistenza sociale
          lavoratori  portuali  di cui alla suddetta legge attraverso
          appositi  accordi  e  convenzioni  da  stipularsi  tra  gli
          organismi interessati.
              Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale i dati retributivi ed
          ogni  altra  notizia necessaria per la determinazione delle
          prestazioni.
              Il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale,
          sentito   il  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale,  in  relazione  a
          particolari  situazioni  e  tenuto conto delle esigenze dei
          lavoratori   e   dell'organizzazione  aziendale,  puo'  con
          proprio   decreto   stabilire   sistemi   diversi   per  la
          corresponsione   delle   prestazioni  di  cui  al  presente
          articolo.
              Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad
          altri   le   prestazioni  economiche  per  malattia  e  per
          maternita'  non  spettanti, ovvero per periodi ed in misura
          superiore  a  quelli  spettanti,  e' punito con la multa da
          lire   200.000   a  lire  1.000.000,  salvo  che  il  fatto
          costituisce  reato  piu'  grave,  relativamente  a  ciascun
          soggetto cui riferisce l'infrazione.
              Il  datore  di lavoro che non provveda, entro i termini
          di  cui  al  primo  comma,  all'erogazione  dell'indennita'
          giornaliera  di  malattia  e di maternita' dovuta e' punito
          con  una sanzione amministrativa di lire 50.000 per ciascun
          dipendente cui si riferisce l'infrazione.
              Fino  alla  data  di  entrata  in vigore della legge di
          riordinamento  della  materia  concernente  le  prestazioni
          economiche  per  maternita',  malattia ed infortunio di cui
          all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
          833,  l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali
          di  malattia,  stabiliti  - per i marittimi, in misura pari
          all'aliquota   vigente   nell'anno   1979  per  gli  operai
          dell'industria   -   e   il   pagamento  delle  prestazioni
          economiche  di  malattia e maternita' per gli iscritti alle
          casse  marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie
          restano  affidati,  con  l'osservanza  delle  norme  gia in
          vigore,  alle  gestioni  previdenziali  delle  casse stesse
          mediante   convenzione   con   l'Istituto  nazionale  della
          previdenza  sociale,  che rimborsera' gli oneri relativi al
          servizio prestato per suo conto.».

      
                               Art. 3.
                        Modifiche al Capo VI
  1. La  rubrica  del  Capo VI  del  testo  unico  e'  sostituita dal
seguente: «Riposi, permessi e congedi».
  2. Al   comma 5   dell'articolo 42   sono   apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al  primo periodo le parole: «all'articolo 33, commi 1, 2 e 3,
della  medesima  legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo
33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;
    b) all'ultimo   periodo   le   parole:   «all'articolo  33»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo 33, comma 1, del presente
testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,».

      
                  Nota all'art. 3:
              -  Il  testo  dell'art. 42, comma 5, del citato decreto
          legislativo  n.  151  del 2001, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
              «5.   La   lavoratrice  madre  o,  in  alternativa,  il
          lavoratore  padre  o,  dopo  la  loro  scomparsa,  uno  dei
          fratelli  o  sorelle conviventi di soggetto con handicap in
          situazione  di  gravita'  di cui all'art. 3, comma 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
          4,  comma  1,  della legge medesima da almeno cinque anni e
          che  abbiano  titolo  a fruire dei benefici di cui all'art.
          33,  comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi
          2   e   3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per
          l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo
          dicui  al  comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n.
          53,  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta.  Durante il
          periodo  di  congedo, il richiedente ha diritto a percepire
          un'indennita'  corrispondente  all'ultima retribuzione e il
          periodo  medesimo  e'  coperto da contribuzione figurativa;
          l'indennita'  e la contribuzione figurativa spettano fino a
          un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
          il  congedo  di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
          annualmente,  a  decorrere dall'anno 2002, sulla base della
          variazione  dell'indice  Istat dei prezzi al consumo per le
          famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
          dal  datore  di  lavoro secondo le modalita previste per la
          corresponsione  dei  trattamenti economici di maternita'. I
          datori  di  lavoro  privati,  nella  denuncia contributiva,
          detraggono  l'importo  dell'indennita'  dall'ammontare  dei
          contributi   previdenziali  dovuti  all'ente  previdenziale
          competente.  Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
          privati,  compresi  quelli  per  i  quali  non  e' prevista
          l'assicurazione   per   le   prestazioni   di   maternita',
          l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
          modalita'  di  cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
          1979,  n.  663,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 febbraio  1980,  n.  33.  Il congedo fruito ai sensi del
          presente  comma alternativamente da entrambi i genitori non
          puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
          periodo  di  congedo entrambi i genitori non possono fruire
          dei  benefici  di  cui  all'art.  33, comma 1, del presente
          testo  unico  e  all'art.  33,  commi  2 e 3, della legge 5
          febbraio  1992,  n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
          ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.».

      
                               Art. 4.
                        Modifiche al Capo IX
  1. Alla  rubrica  del  Capo  IX,  dopo  la  parola: «dimissioni» e'
inserita la seguente: «e».
  2. Al  comma  4 dell'articolo 54 del testo unico dopo le parole: «e
successive   modificazioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  salva
l'ipotesi  di  collocamento  in  mobilita' a seguito della cessazione
dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3, lettera b),».
  3. Dopo  il comma 4 dell'articolo 56 del testo unico e' inserito il
seguente:
  «4-bis.  L'inosservanza  delle  disposizioni contenute nel presente
articolo   e'   punita   con   la   sanzione  amministrativa  di  cui
all'articolo 54,  comma 8.  Non  e'  ammesso  il  pagamento in misura
ridotta  di  cui  all'articolo 16  della  legge  24 novembre 1981, n.
689.».

      
                  Note all'art. 4:
              -  Il titolo del Capo IX del citato decreto legislativo
          n.   151   del   2001,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato,  e'  il  seguente:  «Divieto  di licenziamento,
          dimissioni e diritto al rientro».
              -  Il  testo  dell'art. 54, comma 4, del citato decreto
          legislativo  n.  151  del 2001, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
              «4.  Durante  il  periodo nel quale opera il divieto di
          licenziamento,  la  lavoratrice non puo' essere sospesa dal
          lavoro,   salvo   il   caso   che  sia  sospesa  lattivita'
          dell'azienda  o del reparto cui essa e' addetta, sempreche'
          il   reparto   stesso   abbia   autonomia   funzionale.  La
          lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita'
          a  seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge
          23  luglio  1991, n. 223, e successive modificazioni, salva
          l'ipotesi  di  collocamento  in  mobilita'  a seguito della
          cessazione  dell'attivita'  dell'azienda di cui al comma 3,
          lettera b).».
              -  Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo
          n.   151   del   2001,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  56  (Diritto al rientro e alla conservazione del
          posto).  -  1.  Al termine dei periodi di divieto di lavoro
          previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di
          conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi
          rinuncino,  di rientrare nella stessa unita' produttiva ove
          erano  occupate  all'inizio  del periodo di gravidanza o in
          altra  ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al
          compimento  di  un anno di eta' del bambino; hanno altresi'
          diritto  di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o
          a mansioni equivalenti.
              2.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche
          al  lavoratore  al  rientro al lavoro dopo la fruizione del
          congedo di paternita'.
              3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo
          disciplinati  dal presente testo unico, la lavoratrice e il
          lavoratore  hanno  diritto  alla conservazione del posto di
          lavoro  e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro
          nella  stessa  unita'  produttiva  ove  erano  occupati  al
          momento  della  richiesta,  o in altra ubicata nel medesimo
          comune;  hanno  altresi'  diritto  di  essere  adibiti alle
          mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
              4.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni
          di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  fino  a un anno
          dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
              4-bis.  L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
          presente  articolo e' punita con la sanzione amministrativa
          di cui all'art. 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in
          misura  ridotta  di cui all'art. 16 della legge 24 novembre
          1981, n. 689.».

      
                               Art. 5.
                         Modifiche al Capo X
  1. Al  comma 1 dell'articolo 57 del testo unico dopo le parole: «n.
230, o» e' inserita la seguente: «utilizzati».
  2. All'articolo 64  del  testo  unico  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a) la  rubrica  dell'articolo 64  e'  sostituita  dalla seguente:
«Lavoratrici  iscritte  alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
    b) al  comma  2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal
fine,  con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e'
disciplinata  tale  estensione  nei  limiti delle risorse rinvenienti
dallo  specifico  gettito  contributivo.  Fino ad eventuali modifiche
apportate  con  il  predetto provvedimento, si applica il decreto del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.».

      
                  Note all'art. 5:
              -  Il  testo  dell'art. 57, comma 1, del citato decreto
          legislativo  n.  151  del 2001, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
              «1.  Ferma  restando  la  titolarita'  del  diritto  ai
          congedi  di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e
          ai  lavoratori  assunti dalle amministrazioni pubbliche con
          contratto  a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile
          1962,   n.  230,  o  utilizzati  con  contratto  di  lavoro
          temporaneo,  di  cui  alla  legge  24 giugno  1997, n. 196,
          spetta   il   trattamento   economico  pari  all'indennita'
          prevista   dal  presente  testo  unico  per  i  congedi  di
          maternita', di paternita' e parentali, salvo che i relativi
          ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.».
              -  Il testo dell'art. 64 del citato decreto legislativo
          n.   151   del   2001,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  64 (Lavoratri iscritte alla gestione separata di
          cui  all'art.  2,  comma  26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335).  -  1.  In  materia  di tutela della maternita', alle
          lavoratrici  di  cui  all'art.  2,  comma  26 della legge 8
          agosto   1995,   n.   335,  non  iscritte  ad  altre  forme
          obbligatorie,  si applicano le disposizioni di cui al comma
          16  dell'art.  59  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
          successive modificazioni.
              2.  Ai  sensi  del  comma  12  dell'art. 80 della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  la  tutela  della  maternita'
          prevista  dalla  disposizione  di  cui  al comma 16, quarto
          periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          avviene  nelle  forme  e  con  le modalita' previste per il
          lavoro dipendente. A tal fine, con decreto del Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e' disciplinata
          tale  estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo
          specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche
          apportate  con  il  predetto  provvedimento,  si applica il
          decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          del 4 aprile 2002.».
              -  Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio e complementare), e' il seguente:
              «26.  A  decorrere  dal  1° gennaio  1996,  sono tenuti
          all'iscrizione   presso  una  apposita  gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.».
              -  Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle
          politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  4 aprile 2002 (Attuazione
          dell'art.  80,  comma  12, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388.  Tutela  relativa  alla  maternita' ed agli assegni al
          nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di
          cui  all'art.  2,  comma  26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 136 del
          12 giugno 2002.

      
                               Art. 6.
                        Modifiche al Capo XI
  1. All'articolo  69  del  testo  unico  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al  comma  1  le  parole:  «compreso  il  relativo trattamento
economico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «compresi il relativo
trattamento   economico   e   il  trattamento  previdenziale  di  cui
all'articolo 35»;
    b) dopo   il   comma 1   e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Le
disposizioni  del  presente  articolo  trovano applicazione anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari.».

      
                  Nota all'art. 6:
              -  Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo
          n.   151   del   2001,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              «Art.  69 (Congedo parentale). - 1. Alle lavoratrici di
          cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal
          1° gennaio e' esteso il diritto al congedo parentale di cui
          all'art.  32,  compresi il relativo trattamento economico e
          il   trattamento   previdenziale   di   cui   all'art.  35,
          limitatamente  ad  un  periodo  di tre mesi, entro il primo
          anno di vita del bambino.
              1-bis.  - Le disposizioni del presente articolo trovano
          applicazione  anche  nei  confronti dei genitori adottivi o
          affidatari.».

      
                               Art. 7.
                        Modifiche al Capo XII
  1. Al  comma 1  dell'articolo 70  del testo unico le parole: «a una
cassa di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad
un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza».
  2. All'articolo  71  del  testo  unico  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al  comma 1 le parole: «dalla competente cassa di previdenza e
assistenza   per  i  liberi  professionisti»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «dal  competente  ente  che gestisce forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti»;
    b) al comma 2 le parole: «Capo III e al Capo XI», sono sostituite
dalle seguenti: «Capo III, al Capo X e al Capo XI»;
    c) al  comma 4  le  parole:  «Le competenti casse di previdenza e
assistenza   per  i  liberi  professionisti»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «I  competenti  enti  che gestiscono forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti».
  3. Al  comma 2  dell'articolo 72  del  testo unico le parole: «alla
competente   cassa   di   previdenza   e   assistenza  per  i  liberi
professionisti»  sono  sostituite dalle seguenti: «al competente ente
che  gestisce  forme  obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti».
  4. Al  comma 2  dell'articolo 73  del  testo unico le parole: «alla
competente   cassa   di   previdenza   e   assistenza  per  i  liberi
professionisti»  sono  sostituite dalle seguenti: «al competente ente
che  gestisce  forme  obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti».

      
                  Note all'art. 7:
              -  Il  testo  dell'art. 70, comma 1, del citato decreto
          legislativo  n.  151  del 2001, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
              «1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che
          gestisce  forme obbligatorie di previdenza cui alla tabella
          D   allegata   al  presente  testo  unico,  e'  corrisposta
          un'indennita'  di  maternita' per i due mesi antecedenti la
          data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.».
              -  Il testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo
          n.   151   del   2001,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente;
              «Art.  71  (Termini  e  modalita'  della  domanda). -1.
          L'indennita'   di   cui   all'art.   70   e'   corrisposta,
          indipendentemente  dall'effettiva astensione dall'attivita'
          dal  competente  ente  che  gestisce  forme obbligatorie di
          previdenza  in  favore dei liberi professionisti, a seguito
          di  apposita  domanda presentata dall'interessata a partire
          dal  compimento  del  sesto  mese di gravidanza ed entro il
          termine perentorio di cenottanta giorni dal parto.
              2.  La  domanda, in carta libera, deve essere corredata
          da  certificato  medico comprovante la data di inizio della
          gravidanza  e  quella  presunta  del  parto,  nonche' dalla
          dichiarazione  redatta  ai sensi del decreto del Presidente
          della  Repubbhica  28 dicembre  2000,  n.  445,  attestante
          l'inesistenza  del diritto alle indennita' di maternita' di
          cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI.
              3.  L'indennita'  di maternita' spetta in misura intera
          anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di
          gravidanza,  questa  sia  interrotta per motivi spontanei o
          volontari,  nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della
          legge 22 maggio 1978, n. 194.
              4.  I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie
          di   previdenza   in   favore   dei  liberi  professionisti
          provvedono   d'ufficio   agli  accertamenti  amministrativi
          necessari.».
              -  Il  testo  dell'art. 72, comma 2, del citato decreto
          legislativo  n.  151  del 2001, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
              «2.  La domanda, in carta libera deve essere presentata
          dalla   madre   al   competente  ente  che  gestisce  forme
          obbligatorie   di   previdenza   in   favore   dei   liberi
          professionisti  entro  il termine perentorio di centottanta
          giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da
          idonee  dichiarazioni,  ai sensi del decreto del Presidente
          della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  attestanti
          l'inesistenza  del  diritto  a indennita' di maternita' per
          qualsiasi  altro titolo e la data di effettivo ingresso del
          bambino nella famiglia.».
              -  Il  testo  dell'art. 73, comma 2, del citato decreto
          legislativo  n.  151  del 2001, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
              «2.  La  domanda  deve  essere corredata da certificato
          medico,  rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni
          sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione
          della  gravidanza,  spontanea  o volontaria, ai sensi della
          legge  22  maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al
          competente   ente   che   gestisce  forme  obbligatorie  di
          previdenza  in  favore  dei liberi professionisti, entro il
          termine   perentorio   di  centottanta  giorni  dalla  data
          dell'interruzione della gravidanza.».

      
                               Art. 8.
                        Modifiche al Capo XV
  1. All'articolo 83  del  testo  unico i commi 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti:
  «2. A  seguito  della  riduzione  degli  oneri di maternita' di cui
all'articolo 78,  per  gli  enti  comunque  denominati che gestiscono
forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti,
la  ridefinizione  dei  contributi  dovuti dagli iscritti ai fini del
trattamento  di  maternita'  avviene  mediante  delibera  degli  enti
medesimi,  approvata  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche
sociali,  di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche'   con  gli  altri  Ministeri  rispettivamente  competenti  ad
esercitare la vigilanza sul relativo ente.
  3. Ai  fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli
enti  presentano  ai  Ministeri  vigilanti  idonea documentazione che
attesti   la  situazione  di  equilibrio  tra  contributi  versati  e
prestazioni erogate.».

      
                  Nota all'art. 8:
              -  Il testo dell'art. 83 del citato decreto legislativo
          n.   151   del   2001,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              «Art. 83 (Oneri derivanti dal trattamento di maternita'
          delle  libere  professioniste).  -  1. Alla copertura degli
          oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede
          con  un  contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse
          di  previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il
          contributo  e'  annualmente rivalutato con lo stesso indice
          di  aumento  dei  contributi  dovuti in misura fissa di cui
          all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
          modificazioni.
              2.  A seguito della riduzione degli oneri di maternita'
          di  cui  all'art.  78, per gli enti comunque denominati che
          gestiscono  forme  obbligatorie di previdenza in favore dei
          liberi  professionisti,  la  ridefinizione  dei  contributi
          dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternita'
          avviene  mediante  delibera  degli enti medesimi, approvata
          dal  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di
          concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
          nonche'  con gli altri Ministeri rispettivamente competenti
          ad esercitare la vigilanza sul relativo ente.
              3.  Ai  fini dell'approvazione della delibera di cui al
          comma  2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea
          documentazione  che attesti la situazione di equilibrio tra
          contributi versati e prestazioni erogate.».

      
                               Art. 9.
                        Modifiche al Capo XVI
  1. All'articolo 85  del  testo  unico  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a) al  comma 2 la lettera k) e' sostituita dalla seguente: «k) il
decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile
2002;»;
    b) al  comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «r-bis)
il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000,
n. 452, e successive modificazioni.».
  2. All'articolo 86  del  testo  unico  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a) alla  lettera t) del comma 2 le parole: «e gli articoli 14, 17
e 18» sono sostituite dalle seguenti: «e l'articolo 14»;
    b) dopo   il   comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Le
disposizioni  di  cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000,
n.  53,  non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal
presente testo unico.».

      
                  Note all'art. 9:
              -  Il  testo  dell'art. 85, comma 2, del citato decreto
          legislativo  n.  151  del 2001, come modificato dal decreto
          qui pubblicato, e' il seguente:
              «2.  Restano  in  vigore,  in  particolare, le seguenti
          disposizioni regolamentari:
                a) il   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          31 dicembre 1971, n. 1403;
                b) il   decreto   del   Presidente  della  Repubbhica
          25 novembre  1976,  n. 1026, ad eccezione degli articoli 1,
          11 e 21;
                c) il comma 4 dell'art. 58 del decreto del Presidente
          della Repubbhica 11 luglio 1980, n. 382;
                d) il  comma  2,  dell'art. 20-quinquies e il comma 2
          dell'art.   25-quater  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
                e) il decreto 2 giugno 1982 del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale;
                f) il  decreto 23 maggio 1991 del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale;
                g) l'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della
          sua  abrogazione  cosi'  come prevista dalla lettera c) del
          comma  1,  dell'art.  10  del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 287;
                h) il   decreto  6  marzo  1995  del  Ministro  della
          sanita';
                i) il  comma  4 dell'art. 8 e il comma 3 dell'art. 19
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4 dicembre
          1997, n. 465;
                j) il  comma 2 dell'art. 7 del decreto 25 marzo 1998,
          n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                k)  il  decreto Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali 4 aprile 2002;
                l)  il  comma  1 dell'art. 1 del decreto 10 settembre
          1998 del Ministro della sanita';
                m) gli  articoli 1  e  3 del decreto 12 febbraio 1999
          del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
                n) il comma 2 dell'art. 6 del decreto 30 aprile 1999,
          n.  224  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica;
                o) il decreto 4 agosto 1999 del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale;
                p) il comma 6 dell'art. 42 del decreto del Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
                q) il  decreto  20 dicembre 1999, n. 553 del Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale;
                r) il  decreto  24  aprile  2000  del  Ministro della
          sanita'.
                r-bis) Il  decreto  del  Ministro per la solidarieta'
          sociale   21   dicembre   2000,   n.   452   e   successive
          modificazioni.».
              - Il testo del decreto del Ministro per la solidarieta'
          sociale  21 dicembre  2000,  n.  452  (Regolamento  recante
          disposizioni  in  materia di assegni di maternita' e per il
          nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 23
          dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge
          23  dicembre  1998,  n.  448), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 6 aprile 2001, n. 81.
              -  Il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo
          n.   151   del   2001,  come  modificato  dal  decreto  qui
          pubblicato, e' il seguente:
              «Art. 86 (Disposizioni abrogate). - 1. Restano abrogate
          le seguenti disposizioni:
                a) gli  articoli  18 e 19 della legge 26 aprile 1934,
          n. 653;
                b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.
              2.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo
          unico,   sono   abrogate,   in   particolare,  le  seguenti
          disposizioni legislative:
                a) la  legge  30  dicembre 1971, n. 1204 e successive
          modificazioni;
                b) il  secondo  comma  dell'art.  3;  i  commi 1 e 2,
          lettere  a) e b), dell'art. 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter
          e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;
                c) la  lettera  n)  del comma 3 dell'art. 31 e l'art.
          39-quater  della  legge  4 maggio  1983, n. 184, nonche' le
          parole e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n.
          903,  si  applicano  anche  agli affidatari di cui al comma
          precedente  del  secondo  comma  dell'art.  80  della legge
          4 maggio 1983, n. 184;
                d) il  comma  4  dell'art. 31 della legge 28 febbraio
          1986, n. 41;
                e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;
                f) l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi'
          come  modificato  dall'art.  3  del  decreto-legge 6 maggio
          1994,  n.  271,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          6 luglio 1994, n. 433;
                g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
                h) l'art.  8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991,
          n. 166;
                i) il  comma  1  dell'art.  33 della legge 5 febbraio
          1992, n. 104;
                j) commi  1  e 3 dell'art. 14 del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 503;
                k) i  commi  3,  4  e 5 dell'art. 6 del decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
                l)  il  comma  2  dell'art. 2 del decreto legislativo
          9 settembre 1994, n. 566;
                m) l'art.  69  del decreto legislativo 17 marzo 1995,
          n. 230;
                n) l'art.  2  del  decreto  legislativo  16 settembre
          1996, n. 564;
                o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;
                p) il  comma  15  dell'art. 8 del decreto legislativo
          1° dicembre 1997, n. 468;
                q) l'art.  66  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448,
          cosi'  come  modificato  dagli articoli 50 e 63 della legge
          17 maggio 1999, n. 144;
                r) i  commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 49
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
                s) i  commi  2  e  3  dell'art.  4  e  i  commi 2 e 3
          dell'art. 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;
                t) il comma 5 dell'art. 3, il comma 4-bis dell'art. 4
          e  l'art.  10  e  i  commi 2 e 3 dell'art. 12, salvo quanto
          previsto  dalla lettera dd) dell'art. 85 del presente testo
          unico, e l'art. 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
                u) i   commi   10  e  11  dell'art.  80  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388.
              3.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo
          unico,    sono    abrogate    le    seguenti   disposizioni
          regolamentari:
                a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente
          della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
              3-bis.  Le  disposizioni  di  cui agli articoli 17 e 18
          della  legge  8 marzo  2000,  n.  53,  non si applicano con
          riferimento  ai  congedi  disciplinati  dal  presente testo
          unico.».

      
                              Art. 10.
                      Modifiche all'allegato D
  1. L'allegato D del testo unico e' sostituito dal seguente:
                                                          «Allegato D
         Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie
         di previdenza in favore dei liberi professionisti.
   1. Cassa nazionale del notariato.
   2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.
   3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.
   4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.
   5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.
   6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti.
   7. Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a  favore dei
dottori commercialisti.
   8. Cassa  nazionale  di previdenza ed assistenza per gli ingegneri
ed architetti liberi professionisti.
   9. Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a  favore dei
ragionieri e periti commerciali.
  10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del
lavoro.
  11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.
  12. Ente di previdenza dei periti industriali.
  13. Ente  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a  favore  dei
biologi.
  14. Cassa  di  previdenza  ed  assistenza a favore degli infermieri
professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia.
  15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.
  16. Istituto  nazionale  di previdenza dei giornalisti italiani «G.
Amendola»,  limitatamente  alla  gestione  separata per i giornalisti
professionisti.
  17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in
agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e
degli agrotecnici.».

      
                              Art. 11.
                          Entrata in vigore
  1. Il  presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore  il giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 aprile 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Prestigiacomo,  Ministro  per  le  pari
                              opportunita'
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli