DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2003, n.115 (GU n. 121 del 27-5-2003) Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternita' e della paternita'; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; Visto in particolare, l'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 53 del 2000, come modificato dall'articolo 54 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede la possibilita' di emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore del testo unico disposizioni correttive del medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri della salute e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al Capo I 1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato: «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: «determinato o» sono inserite le seguenti: «utilizzare personale con contratto»; b) al comma 2 dopo le parole: «determinato e» e' inserita la seguente: «l'utilizzazione». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96, supplemento ordinario. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente: «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.». - Il testo dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta), e' il seguente: «Art. 15 (Testo unico). - 1. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni; c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo; d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico , che restano comunque in vigore; e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico; f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico. 2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' deliberato dal Consiglio dei Ministri ed e' trasmesso, con apposita relazione cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al comma 2, disposizioni correttive del testo unico». - Per il decreto legislativo n. 151 del 2001, vedere nota al titolo. - Il testo della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 4 (Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo). - 1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtu' delle disposizioni del presente testo unico , il datore di lavoro puo' assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime. 2. L'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico puo' avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. 3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. 4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. 5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, e' possibile procedere, in caso di maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.». Art. 2. Modifiche al Capo III 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico dopo le parole: «dopo il parto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto all'articolo 20». 2. Al comma 2 dell'articolo 17 del testo unico dopo le parole: «dell'articolo 16,» sono inserite le seguenti: «o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2,». 3. All'articolo 22 del testo unico il comma 2 e' sostituito con il seguente: «2. L'indennita' di maternita', comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.». Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto qui pubblicato, e' il seguente: «1. E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternita' dopo il parto.». - Il testo dell'art. 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 12, comma 2, per uno o piu' periodi, la cui duraa sara' determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.». - Il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 22 (Trattamento economico e normativo) (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5). - 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternita', anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2. 2. L'indennita' di maternita', comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con le modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbilgatoria contro le malattie. 3. I periodi di congedo di maternita' devono essere computati nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia e alle ferie. 4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennita' di mobilita'. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennita' di mobilita'. 5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attivita' lavorativa. quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti. 6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternita'. 7. Non viene cancellata dalla lista di mobilita' ai sensi dell'art. 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternita', rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilita', ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale. - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonche' proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), e' il seguente: «Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennita' di malattia e di maternita di cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attivita' lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio. Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalita che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternita', nonche' alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e all'indennita' per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute dall'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili. Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, e' tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvedera' direttamente al relativo recupero. Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'I.N.P.S. e' tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto e' tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternita' per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni. Si applicano comunque le modalita disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. Ai soci delle compagnie del danno industriale e carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di cui all'art. 3, punto e), della legge 22 marzo 1967, n. 161, che sono poste a carico del fondo assistenza sociale lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli organismi interessati. Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle prestazioni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione a particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e dell'organizzazione aziendale, puo' con proprio decreto stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle prestazioni di cui al presente articolo. Chiunque compia atti preordinati a procurare a se' o ad altri le prestazioni economiche per malattia e per maternita' non spettanti, ovvero per periodi ed in misura superiore a quelli spettanti, e' punito con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto costituisce reato piu' grave, relativamente a ciascun soggetto cui riferisce l'infrazione. Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini di cui al primo comma, all'erogazione dell'indennita' giornaliera di malattia e di maternita' dovuta e' punito con una sanzione amministrativa di lire 50.000 per ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche per maternita', malattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia, stabiliti - per i marittimi, in misura pari all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai dell'industria - e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternita' per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle norme gia in vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse mediante convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che rimborsera' gli oneri relativi al servizio prestato per suo conto.». Art. 3. Modifiche al Capo VI 1. La rubrica del Capo VI del testo unico e' sostituita dal seguente: «Riposi, permessi e congedi». 2. Al comma 5 dell'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: «all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»; b) all'ultimo periodo le parole: «all'articolo 33» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,». Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 42, comma 5, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo dicui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.». Art. 4. Modifiche al Capo IX 1. Alla rubrica del Capo IX, dopo la parola: «dimissioni» e' inserita la seguente: «e». 2. Al comma 4 dell'articolo 54 del testo unico dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, salva l'ipotesi di collocamento in mobilita' a seguito della cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3, lettera b),». 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 del testo unico e' inserito il seguente: «4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». Note all'art. 4: - Il titolo del Capo IX del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Divieto di licenziamento, dimissioni e diritto al rientro». - Il testo dell'art. 54, comma 4, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa lattivita' dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita' a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilita' a seguito della cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3, lettera b).». - Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 56 (Diritto al rientro e alla conservazione del posto). - 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'. 3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». Art. 5. Modifiche al Capo X 1. Al comma 1 dell'articolo 57 del testo unico dopo le parole: «n. 230, o» e' inserita la seguente: «utilizzati». 2. All'articolo 64 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell'articolo 64 e' sostituita dalla seguente: «Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»; b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche apportate con il predetto provvedimento, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.». Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 57, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «1. Ferma restando la titolarita' del diritto ai congedi di cui al presente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o utilizzati con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennita' prevista dal presente testo unico per i congedi di maternita', di paternita' e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.». - Il testo dell'art. 64 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 64 (Lavoratri iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). - 1. In materia di tutela della maternita', alle lavoratrici di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2. Ai sensi del comma 12 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternita' prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche apportate con il predetto provvedimento, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002.». - Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e' il seguente: «26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.». - Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 aprile 2002 (Attuazione dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternita' ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. Art. 6. Modifiche al Capo XI 1. All'articolo 69 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «compreso il relativo trattamento economico» sono sostituite dalle seguenti: «compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.». Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 69 (Congedo parentale). - 1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio e' esteso il diritto al congedo parentale di cui all'art. 32, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'art. 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino. 1-bis. - Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.». Art. 7. Modifiche al Capo XII 1. Al comma 1 dell'articolo 70 del testo unico le parole: «a una cassa di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza». 2. All'articolo 71 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti»; b) al comma 2 le parole: «Capo III e al Capo XI», sono sostituite dalle seguenti: «Capo III, al Capo X e al Capo XI»; c) al comma 4 le parole: «Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti». 3. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico le parole: «alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti». 4. Al comma 2 dell'articolo 73 del testo unico le parole: «alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti». Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 70, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza cui alla tabella D allegata al presente testo unico, e' corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.». - Il testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente; «Art. 71 (Termini e modalita' della domanda). -1. L'indennita' di cui all'art. 70 e' corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attivita' dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di cenottanta giorni dal parto. 2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonche' dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubbhica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennita' di maternita' di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI. 3. L'indennita' di maternita' spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194. 4. I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.». - Il testo dell'art. 72, comma 2, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «2. La domanda, in carta libera deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.». - Il testo dell'art. 73, comma 2, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.». Art. 8. Modifiche al Capo XV 1. All'articolo 83 del testo unico i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita' di cui all'articolo 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternita' avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente. 3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.». Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 83 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 83 (Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle libere professioniste). - 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. 2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita' di cui all'art. 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternita' avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente. 3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.». Art. 9. Modifiche al Capo XVI 1. All'articolo 85 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 la lettera k) e' sostituita dalla seguente: «k) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002;»; b) al comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «r-bis) il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e successive modificazioni.». 2. All'articolo 86 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera t) del comma 2 le parole: «e gli articoli 14, 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «e l'articolo 14»; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.». Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 85, comma 2, del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari: a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403; b) il decreto del Presidente della Repubbhica 25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21; c) il comma 4 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubbhica 11 luglio 1980, n. 382; d) il comma 2, dell'art. 20-quinquies e il comma 2 dell'art. 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; e) il decreto 2 giugno 1982 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; f) il decreto 23 maggio 1991 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; g) l'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione cosi' come prevista dalla lettera c) del comma 1, dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287; h) il decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanita'; i) il comma 4 dell'art. 8 e il comma 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465; j) il comma 2 dell'art. 7 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; k) il decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002; l) il comma 1 dell'art. 1 del decreto 10 settembre 1998 del Ministro della sanita'; m) gli articoli 1 e 3 del decreto 12 febbraio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; n) il comma 2 dell'art. 6 del decreto 30 aprile 1999, n. 224 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica; o) il decreto 4 agosto 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; p) il comma 6 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; q) il decreto 20 dicembre 1999, n. 553 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; r) il decreto 24 aprile 2000 del Ministro della sanita'. r-bis) Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni.». - Il testo del decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000, n. 452 (Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternita' e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2001, n. 81. - Il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 86 (Disposizioni abrogate). - 1. Restano abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653; b) la legge 26 agosto 1950, n. 860. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative: a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni; b) il secondo comma dell'art. 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'art. 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903; c) la lettera n) del comma 3 dell'art. 31 e l'art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonche' le parole e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente del secondo comma dell'art. 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184; d) il comma 4 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546; f) l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433; g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379; h) l'art. 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166; i) il comma 1 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; j) commi 1 e 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; k) i commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; l) il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566; m) l'art. 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; n) l'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564; o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645; p) il comma 15 dell'art. 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468; q) l'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144; r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; s) i commi 2 e 3 dell'art. 4 e i commi 2 e 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24; t) il comma 5 dell'art. 3, il comma 4-bis dell'art. 4 e l'art. 10 e i commi 2 e 3 dell'art. 12, salvo quanto previsto dalla lettera dd) dell'art. 85 del presente testo unico, e l'art. 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53; u) i commi 10 e 11 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari: a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026. 3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.». Art. 10. Modifiche all'allegato D 1. L'allegato D del testo unico e' sostituito dal seguente: «Allegato D Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti. 1. Cassa nazionale del notariato. 2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. 3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti. 4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari. 5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici. 6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti. 7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti. 8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti. 9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. 10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro. 11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi. 12. Ente di previdenza dei periti industriali. 13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi. 14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia. 15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale. 16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola», limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti. 17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici.». Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 aprile 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita' Sirchia, Ministro della salute Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli |