DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n.195
(GU n. 174 del 29-7-2003)
Modifiche  ed  integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.   626,  per  l'individuazione  delle  capacita'  e  dei  requisiti
professionali  richiesti  agli addetti ed ai responsabili dei servizi
di  prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21
della legge 1° marzo 2002, n. 39.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria per l'anno
2001, ed in particolare l'articolo 21;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i
Ministri  dell'economia  e  delle finanze, degli affari esteri, della
giustizia,  della salute, delle attivita' produttive, per la funzione
pubblica e per gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
     Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
  1.  Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo
19 settembre  1994,  n.  626,  e successive modificazioni, le parole:
«attitudini  e  capacita'  adeguate»  sono sostituite dalle seguenti:
«delle  capacita'  e  dei requisiti professionali di cui all'articolo
8-bis».
  2.  Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e
capacita'  adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacita'
e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
  3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  e successive modificazioni, le parole: «attitudini e
capacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «le capacita' e i
requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».

      
                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine,  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  legge  1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.
          L'art. 21, cosi' recita:
              «Art.  21  (Delega  al  Governo  per l'esecuzione della
          sentenza  della  Corte di giustizia delle Comunita' europee
          del  15 novembre  2001,  nella  causa  C-49/00  e  parziale
          attuazione).  -  1.  Il Governo e' delegato ad emanare, nel
          termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge,
          un  decreto  legislativo  recante  le  modifiche al decreto
          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni,   necessarie  ai  fini  dell'adeguamento  ai
          principi  e criteri affermati dalla sentenza della Corte di
          giustizia  delle  Comunita'  europee  del 15 novembre 2001,
          nella  causa C-49/00. Il decreto legislativo e' emanato con
          le  modalita'  di  cui  ai  commi  2 e 3 dell'art. 1, e nel
          rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'art. 2.
              2. L'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n.
          626  del 1994, e' sostituito dal seguente: "1. Il datore di
          lavoro,    in    relazione   alla   natura   dell'attivita'
          dell'azienda  ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i
          rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
          compresi  quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
          rischi  particolari,  anche nella scelta delle attrezzature
          di   lavoro  e  delle  sostanze  o  dei  preparati  chimici
          impiegati,   nonche'   nella  sistemazione  dei  luoghi  di
          lavoro".
              3.  All'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo
          n.  626  del  1994,  dopo  la  parola: "lavoro", la parola:
          "puo'" e' sostituita dalla seguente: "deve".
              4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei
          commi  1,  2 e 3 si provvede ai sensi dell'art. 2, comma 1,
          lettera d).».
          Note all'art. 1:
              -  Il  decreto  legislativo  19 settembre 1994, n. 626,
          reca:  «Attuazione  delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,  93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42,  98/24  e  99/38
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          del  lavoratori  durante  il lavoro». Il testo dell'art. 2,
          cosi'  come  modificato  dal  decreto qui pubblicato, cosi'
          recita:
              «Art.   2   (Definizioni).  -  1.  Agli  effetti  delle
          disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
                a) lavoratore:  persona  che presta il proprio lavoro
          alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti
          ai  servizi  domestici  e familiari, con rapporto di lavoro
          subordinato   anche   speciale.   Sono  equiparati  i  soci
          lavoratori  di  cooperative  o di societa', anche di fatto,
          che  prestino  la loro attivita' per conto delle societa' e
          degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento
          o  di  formazione scolastica, universitaria e professionale
          avviati  presso  datori  di  lavoro  per  agevolare  o  per
          perfezionare  le  loro  scelte professionali. Sono altresi'
          equiparati  gli  allievi  degli  istituti  di istruzione ed
          universitari   e  i  partecipanti  a  corsi  di  formazione
          professionale  nei  quali  si  faccia  uso  di  laboratori,
          macchine,  apparecchi  ed attrezzature di lavoro in genere,
          agenti  chimici,  fisici  e biologici. I soggetti di cui al
          precedente  periodo  non  vengono  computati  ai fini della
          determinazione  del  numero  dei  lavoratori  dal  quale il
          presente decreto fa discendere particolari obblighi;
                b) datore   di   lavoro:  il  soggetto  titolare  del
          rapporto  di  lavoro  con  il  lavoratore  o,  comunque, il
          soggetto   che,   secondo   il   tipo   e  l'organizzazione
          dell'impresa,  ha  la  responsabilita'  dell'impresa stessa
          ovvero  dell'unita'  produttiva,  quale  definita  ai sensi
          della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali
          e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          per  datore  di  lavoro  si  intende  il dirigente al quale
          spettano  i  poteri  di gestione, ovvero il funzionario non
          avente   qualifica  dirigenziale,  nei  soli  casi  in  cui
          quest'ultimo  sia  preposto  ad un ufficio avente autonomia
          gestionale;
                c) servizio  di  prevenzione e protezione dai rischi:
          insieme  delle  persone,  sistemi e mezzi esterni o interni
          all'azienda  finalizzati  all'attivita'  di  prevenzione  e
          protezione  dai  rischi  professionali nell'azienda, ovvero
          unita' produttiva;
                d) medico  competente:  medico in possesso di uno dei
          seguenti titoli:
                  1)  specializzazione  in  medicina  del lavoro o in
          medicina  preventiva  dei  lavoratori  e  psicotecnica o in
          tossicologia  industriale  o  in  igiene  industriale  o in
          fisiologia  ed  igiene del lavoro o in clinica del lavoro o
          in  igiene  e  medicina  preventiva  o in medicina legale e
          delle  assicurazioni ed altre specializzazioni individuate,
          ove  necessario,  con decreto del Ministro della sanita' di
          concerto  con  il Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica;
                  2)  docenza o libera docenza in medicina del lavoro
          o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
          tossicologia  industriale  o  in  igiene  industriale  o in
          fisiologia ed igiene del lavoro;
                  3)  autorizzazione  di  cui all'art. 55 del decreto
          legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
                e) responsabile   del   servizio   di  prevenzione  e
          protezione:  persona  designata  dal  datore  di  lavoro in
          possesso  delle  capacita' e dei requisiti professionali di
          cui all'art. 8-bis;
                f)  rappresentante  dei  lavoratori per la sicurezza:
          persona,   ovvero   persone,   eletta   o   designata   per
          rappresentare  i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
          della  salute  e  della  sicurezza  durante  il  lavoro, di
          seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
                g) prevenzione:  il  complesso  delle  disposizioni o
          misure  adottate o previste in tutte le fasi dell'attivita'
          lavorativa  per  evitare o diminuire i rischi professionali
          nel    rispetto    della   salute   della   popolazione   e
          dell'integrita' dell'ambiente esterno;
                h) agente:  l'agente  chimico,  fisico  o  biologico,
          presente  durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la
          salute;
                i) unita'   produttiva:   stabilimento   o  struttura
          finalizzata  alla  produzione  di beni o servizi, dotata di
          autonomia finanziaria e tecnico-funzionale».
              -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo n.
          626/1994, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato,
          cosi' recita:
              «Art.  8  (Servizio  di prevenzione e protezione). - 1.
          Salvo  quanto  previsto  dall'art.  10, il datore di lavoro
          organizza   all'interno  dell'azienda,  ovvero  dell'unita'
          produttiva,  il  servizio  di  prevenzione  e protezione, o
          incarica  persone o servizi esterni all'azienda, secondo le
          regole di cui al presente articolo.
              2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
          ovvero  dell'unita'  produttiva,  una o piu' persone da lui
          dipendenti  per  l'espletamento dei compiti di cui all'art.
          9,  tra  cui il responsabile del servizio in possesso delle
          capacita'  e  dei  requisiti  professionali di cui all'art.
          8-bis   previa  consultazione  del  rappresentante  per  la
          sicurezza.
              3.  I  dipendenti  di  cui  al comma 2 devono essere in
          numero  sufficiente,  possedere  le  capacita' necessarie e
          disporre  di  mezzi  e di tempo adeguati per lo svolgimento
          dei   compiti  loro  assegnati.  Essi  non  possono  subire
          pregiudizio a causa dell'attivita' svolta nell'espletamento
          del proprio incarico.
              4.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma 2, il datore di
          lavoro  puo'  avvalersi  di  persone esterne all'azienda in
          possesso  delle  conoscenze  professionali  necessarie  per
          integrare l'azione di prevenzione o protezione,
              5.  L'organizzazione  del  servizio  di  prevenzione  e
          protezione  all'interno  dell'azienda,  ovvero  dell'unita'
          produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:
                a) nelle  aziende  industriali  di cui all'art. 1 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
          175,   e  successive  modifiche,  soggette  all'obbligo  di
          dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del
          decreto stesso;
                b) nelle centrali termoelettriche;
                c) negli impianti e laboratori nucleari;
                d) nelle  aziende  per la fabbricazione e il deposito
          separato di esplosivi, polveri e munizioni;
                e) nelle   aziende  industriali  con  oltre  duecento
          dipendenti;
                f)  nelle  industrie  estrattive  con oltre cinquanta
          lavoratori dipendenti;
                g) nelle  strutture  di ricovero e cura sia pubbliche
          sia private.
              6.  Salvo  quanto previsto dal comma 5, se le capacita'
          dei  dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita'
          produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far
          ricorso  a  persone  o  servizi esterni all'azienda, previa
          consultazione del rappresentante per la sicurezza.
              7.  Il  servizio  esterno  deve  essere  adeguato  alle
          caratteristiche  dell'azienda,  ovvero unita' produttiva, a
          favore della quale e' chiamato a prestare la propria opera,
          anche con riferimento al numero degli operatori.
              8.  Il responsabile del servizio esterno deve possedere
          le  capacita'  e  i requisiti professionali di cui all'art.
          8-bis.
              9.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          con  decreto  di  concerto  con  i Ministri della sanita' e
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentita
          la  commissione  consultiva  permanente,  puo'  individuare
          specifici   requisiti,   modalita'   e  procedure,  per  la
          certificazione  dei servizi, nonche' il numero minimo degli
          operatori di cui ai commi 3 e 7.
              10.  Qualora  il  datore  di lavoro ricorra a persone o
          servizi  esterni  egli  non  e'  per  questo liberato dalla
          propria responsabilita' in materia.
              11.  Il  datore  di lavoro comunica all'ispettorato del
          lavoro  e  alle  unita'  sanitarie  locali territorialmente
          competenti  il  nominativo  della  persona  designata  come
          responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione
          interno  ovvero  esterno all'azienda. Tale comunicazione e'
          corredata  da  una dichiarazione nella quale si attesti con
          riferimento alle persone designate:
                a) i  compiti  svolti  in  materia  di  prevenzione e
          protezione;
                b) il  periodo  nel  quale  tali  compiti  sono stati
          svolti;
                c) il curriculum professionale.».

      
                               Art. 2.
            Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8
          del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
  1.  Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  «Art.  8-bis  (Capacita'  e requisiti professionali degli addetti e
dei  responsabili  dei  servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni).  -  1.  Le  capacita'  ed  i  requisiti  professionali  dei
responsabili  e  degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione
interni  o  esterni  devono  essere  adeguati  alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
  2.  Per  lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui
al  comma  1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere
inoltre  in  possesso  di  un  attestato  di  frequenza, con verifica
dell'apprendimento,  a  specifici  corsi  di formazione adeguati alla
natura  dei  rischi  presenti  sul  luogo  di  lavoro e relativi alle
attivita' lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano  sono  individuati  gli  indirizzi  ed i requisiti minimi dei
corsi.
  3.  I  corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni   e   province   autonome,  dalle  universita',  dall'ISPESL,
dall'INAIL,   dall'Istituto   italiano   di   medicina  sociale,  dal
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della
difesa   civile,  dall'amministrazione  della  Difesa,  dalla  Scuola
superiore   della   pubblica   amministrazione,   dalle  associazioni
sindacali  dei  datori  di  lavoro o dei lavoratori o dagli organismi
paritetici.  Altri  soggetti  formatori possono essere individuati in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  4.  Per  lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione  e  protezione,  oltre ai requisiti di cui al comma 2, e'
necessario   possedere   un  attestato  di  frequenza,  con  verifica
dell'apprendimento,  a  specifici  corsi  di formazione in materia di
prevenzione  e  protezione  dei  rischi, anche di natura ergonomica e
psico-sociale,  di  organizzazione e gestione delle attivita' tecnico
amministrative  e  di  tecniche  di  comunicazione  in  azienda  e di
relazioni sindacali.
  5.  I  responsabili  e  gli  addetti  dei  servizi di prevenzione e
protezione  sono  tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo
indirizzi  definiti  in  sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
  6.  Coloro  che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria
della  sicurezza  e  protezione"  o  di  "Scienze  della  sicurezza e
protezione"  o  di  "Tecnico  della  prevenzione  nell'ambiente e nei
luoghi  di  lavoro"  sono  esonerati  dalla  frequenza  ai  corsi  di
formazione di cui al comma 2.
  7. E' fatto salvo l'articolo 10.
  8.  Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma
3,  organizzano  i  corsi  di formazione secondo tariffe, determinate
sulla  base  del  costo  effettivo del servizio, da stabilire, con le
relative modalita' di versamento, con decreto del Ministro competente
per  materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  9.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  presente  decreto,
organizzano   i   corsi   di  formazione  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie   proprie   o   con   le   maggiori   entrate   derivanti
dall'espletamento di dette attivita' a carico dei partecipanti.
  10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni
ai  corsi  di  formazione di cui al presente articolo e' disposta nei
limiti  delle  risorse  destinate  dalla  legislazione  vigente  alla
formazione del personale medesimo.».

      
                               Art. 3.
             Norma transitoria e clausola di cedevolezza
  1.  Possono  svolgere  l'attivita' di addetto o di responsabile del
servizio  di  prevenzione  e  protezione  coloro  che  dimostrino  di
svolgere l'attivita' medesima, professionalmente o alle dipendenze di
un  datore  di  lavoro,  da  almeno sei mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire
un  attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo
2,  primo  capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo
2,  primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivita' di addetto
o  di  responsabile  del  servizio di prevenzione e protezione coloro
che,  in  possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione   secondaria   superiore,  abbiano  frequentato  corsi  di
formazione  organizzati  da  enti  e  organismi  pubblici  o da altri
soggetti  ritenuti  idonei  dalle  regioni.  Tali corsi devono essere
rispondenti  ai  contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3
del  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro  della  sanita'  in  data  16 gennaio 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
  3.  In  relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma
della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie
di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento  e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi,
con  riferimento  al  requisiti  e capacita' dei responsabili e degli
addetti  ai  servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della
Corte  di  giustizia  della  Comunita'  europea del 15 novembre 2001,
nella  causa  n.  49/00,  si  applicano  sino alla data di entrata in
vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia
autonoma,   nel   rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario  e  dei  principi  fondamentali  desumibili  dal presente
decreto.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 giugno 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

      
                  Note all'art. 3:
              - Il decreto del Ministro della sanita' 16 gennaio 1997
          reca:  «Definizioni  dei  casi di riduzione della frequenza
          della  visita  degli ambienti di lavoro da parte del medico
          competente.».
              -  L'art.  117,  quinto comma della Costituzione, cosi'
          recita:
              «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».