DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003
(GU n. 239 del 14-10-2003)
Fissazione,  per  le  amministrazioni  regionali  e per gli enti e le
aziende  appartenenti  al  Servizio sanitario nazionale, di criteri e
limiti  per  le  assunzioni  di  personale  a tempo indeterminato per
l'anno 2003.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2003);
  Visto  l'art.  34, comma 11 della citata legge 27 dicembre 2002, n.
289,  il  quale  prevede  che,  ai  fini del concorso delle autonomie
regionali  e  locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo
tra  Governo,  regioni  e  autonomie  locali da concludere in sede di
Conferenza  unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali,
per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che  abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per
l'anno  2002,  per  gli altri enti locali e per gli enti del Servizio
sanitario  nazionale,  criteri  e  limiti  per  le assunzioni a tempo
indeterminato per l'anno 2003;
  Considerato,  in  particolare, che l'art. 34, comma 11, della legge
n.   289/2002   stabilisce   che  le  assunzioni  che  riguardano  le
amministrazioni  regionali,  le  province  e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto
di  stabilita'  interno per l'anno 2002 e gli altri enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale devono comunque, fatto salvo il
ricorso   alle   procedure   di  mobilita',  essere  contenute  entro
percentuali  non  superiori  al  50  per  cento  delle cessazioni dal
servizio  verificatesi  nel  corso dell'anno 2002, ad eccezione delle
assunzioni  per  il  personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale,  tenuto  conto, in relazione alla tipologia di enti, della
dimensione  demografica,  dei  profili professionali del personale da
assumere, dell'essenzialita' di servizi da garantire e dell'incidenza
delle spese del personale sulle entrate correnti;
  Considerato,  inoltre, che il citato art. 34, comma 11, della legge
n.  289/2002  prevede  che  venga  definito  per  le  regioni, per le
autonomie  locali  e  per  gli  enti del Servizio sanitario nazionale
l'ambito  applicativo  delle  disposizioni relative ai commi 1, 2 e 3
del  medesimo  art.  34,  concernenti  le  dotazioni  organiche delle
amministrazioni pubbliche;
  Ritenuto  di  dover  procedere alla individuazione per le regioni e
per  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale dei criteri e dei
limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2003,
nonche'  alla  definizione dell'ambito applicativo delle disposizioni
relative alla rideterminazione degli organici;
  Visto  l'accordo  sancito,  nella  seduta del 19 giugno 2003, dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art.
9,  comma  2,  lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, con la Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali;
  Vista la nota (prot. n. 3552/03/2.2.1 in data 1° luglio 2003) della
Conferenza  unificata  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri
concernente l'Accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali per la
fissazione di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo
indeterminato  nell'anno 2003 per le regioni, le province e i comuni,
per  gli  altri  enti  locali  e  per gli enti del Servizio sanitario
nazionale,  ai  sensi dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
  Acquisiti  i  pareri  dei  Ministeri  dell'economia e delle fmanze,
dell'interno,   della  salute  e  del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente
con  note n. 13607 del 28 luglio 2003, uf. Gab. del 3 luglio 2003, n.
100/275.0/10546 del 6 agosto 2003 e n. 1248/590 del 7 agosto 2003;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002,
concernente  delega  di  funzioni  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri   in   materia   di  funzione  pubblica  al  Ministro  senza
portafoglio avv. Luigi Mazzella;
                               Decreta
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto,  ai  sensi dell'art. 34, comma 11, della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289, individua, per le amministrazioni
regionali  e  per  gli  enti  e  le  aziende appartenenti al Servizio
sanitario  nazionale,  i  criteri  e  i  limiti  per le assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato per l'anno 2003, nonche' definisce
l'ambito     applicativo    delle    disposizioni    relative    alla
rideterminazione  degli  organici  ai  sensi  dei  commi 1, 2 e 3 del
citato  art.  34,  in  attuazione dell'accordo tra Governo, regioni e
autonomie locali sancito in data 19 giugno 2003 in sede di Conferenza
unificata.
  2.  La  individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e
la  definizione  dell'ambito applicativo della rideterminazione degli
organici  di  cui al precedente comma e' effettuata distintamente per
il  personale  delle  regioni  e  per  quello  del Servizio sanitario
nazionale.
  3.  Le  regioni  e i rispettivi enti strumentali e dipendenti delle
medesime per i quali sussistono provvedimenti che dichiarano lo stato
di emergenza derivante da terremoti o calamita' naturali sono esclusi
dagli  adempimenti  previsti  dall'art.  34,  comma 11 della legge n.
289/2002.
  4.  Le disposizioni del presente decreto non si applicano, ai sensi
dall'art.  95,  comma  2,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome.

      
                               Art. 2.
            Rideterminazione degli organici della regione
  1.  Le  regioni  procedono  alla  rideterminazione delle rispettive
dotazioni  organiche  nel  rispetto  di quanto previsto dall'art. 34,
commi, 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  2.  Ai  fini  del  calcolo  per  la  determinazione delle dotazioni
organiche  di  cui  al  comma  2  dell'art.  34  della  citata  legge
27 dicembre  2002,  n.  289,  va  tenuto  conto dei posti formalmente
istituiti,  successivamente al 29 settembre 2002 ma comunque entro il
31 dicembre  2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato
alle  regioni.  Detti  posti  sono  fatti  salvi  anche ai fini della
provvisoria  individuazione delle dotazioni organiche di cui al comma
3 del medesimo art. 34.
  Qualora  si  procedesse,  nel  corso  dell'anno  2003, ad ulteriori
passaggi  di  personale  dallo  Stato  alle  regioni, queste potranno
procedere  alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche
integrandole   con   i   posti   necessari   ai   fini  dei  predetti
trasferimenti.
  3.  Le  regioni determinano gli indirizzi applicativi relativi alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l'anno 2003, per i
rispettivi  enti  strumentali  o dipendenti della medesima regione in
armonia con quanto previsto dal presente decreto.

      
                               Art. 3.
                   Rideterminazione degli organici
             degli enti del Servizio sanitario nazionale
  1.  Le  amministrazioni statali, per quanto di competenza, e quelle
regionali  possono autorizzare, in attuazione dell'art. 34, commi 1 e
2  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, la rideterminazione delle
dotazioni  organiche  degli  enti  e  delle  aziende  appartenenti al
Servizio  sanitario  nazionale  e  operanti  nella  singola  regione,
tenendo  conto  prioritariamente  delle  risorse  umane necessarie ad
erogare  le  prestazioni  dei livelli essenziali di assistenza (LEA),
fermo  restando  il  numero complessivo dei posti di organico vigenti
alla data del 29 settembre 2002 in tutte le strutture sanitarie della
regione,  nonche'  i vincoli finanziari posti dalle medesime regioni,
in  attuazione  dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome
dell'8 agosto 2001.

      
                               Art. 4.
                Assunzione di personale nelle regioni
  1.  Per l'anno 2003, le regioni, fermo restando quanto previsto dai
commi  2  e  3  dell'art.  34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
dall'art.  2 del presente decreto, possono procedere ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato entro percentuali non superiori ai
limiti della spesa annua lorda corrispondente al 50% delle cessazioni
dal servizio verificatesi nel corso del 2002.
  2.  Ogni  regione,  nel rispetto della programmazione triennale dei
fabbisogni  di  cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
procede   autonomamente   nella   scelta   della  tipologia  e  della
distribuzione  di  personale da assumere, in relazione agli specifici
fabbisogni  ed  esigenze, tenendo conto dei profili professionali del
personale  da assumere, dell'essenzialita' dei servizi da garantire e
dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.
  3.  Le  regioni  determinano,  inoltre,  gli  indirizzi applicativi
relativi  alle  assunzioni  di  personale  a tempo indeterminato, per
l'anno  2003,  per  i  rispettivi enti strumentali o dipendenti della
medesima   regione  in  armonia  con  quanto  previsto  dal  presente
articolo.

      
                               Art. 5.
                 Assunzione di personale negli enti
                  del Servizio sanitario nazionale
  1.  Le  regioni,  fermo  restando  quanto  previsto dai commi 2 e 3
dell'art.  34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 3 del
presente decreto, possono autorizzare, per l'anno 2003, gli enti e le
aziende  del  Servizio sanitario nazionale operanti nell'ambito della
rispettiva regione, ad assumere personale a tempo indeterminato entro
il  limite  e  secondo  i  criteri stabiliti dall'art. 34 della legge
27 dicembre  2002,  n.  289,  e comunque entro i limiti delle risorse
finanziarie  previste  nell'Accordo  tra  Governo, regioni e province
autonome dell'8 agosto 2001.
  2.  Ogni  regione  nel  rispetto della programmazione triennale dei
fabbisogni  di  cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
procede   autonomamente   nella   scelta   della  tipologia  e  della
distribuzione  di  personale da assumere, in relazione agli specifici
fabbisogni  ed  esigenze  degli  enti  e  delle  aziende del Servizio
sanitario  nazionale  operanti  nell'ambito  della  medesima regione,
tenendo  conto  dei  profili professionali del personale da assumere,
dell'essenzialita'  dei  servizi  da garantire e dell'incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte dei conti per gli
adempimenti  di  competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 settembre 2003
                                           p. Il Presidente: Mazzella

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 179