DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003
(GU n. 239 del 14-10-2003)
Fissazione, per le amministrazioni provinciali e comunali, di criteri
e  limiti  per  le  assunzioni di personale a tempo indeterminato per
l'anno 2003.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2003);
  Visto,  in  particolare,  l'art.  34,  comma  11 della citata legge
27 dicembre  2002, n. 289, il quale prevede che, ai fini del concorso
delle  autonomie  regionali  e  locali al rispetto degli obiettivi di
finanza  pubblica,  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  previo  accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da
concludere  in  sede  di  Conferenza  unificata,  sono fissati per le
amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto
di  stabilita'  interno  per l'anno 2002, per gli altri enti locali e
per  gli  enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per
le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003;
  Considerato  che  l'art.  34,  comma  11,  della  legge n. 289/2002
stabilisce  che  le  assunzioni  che  riguardano  le  amministrazioni
regionali,  le  province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti  che  abbiano  rispettato  le regole del patto di stabilita'
interno  per  l'anno  2002  e  gli  altri  enti locali e gli enti del
Servizio  sanitario nazionale devono comunque, fatto salvo il ricorso
alle  procedure  di mobilita', essere contenute entro percentuali non
superiori  al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi
nel  corso  dell'anno  2002,  ad  eccezione  delle  assunzioni per il
personale  infermieristico  del  Servizio sanitario nazionale, tenuto
conto,   in  relazione  alla  tipologia  di  enti,  della  dimensione
demografica,  dei  profili  professionali  del personale da assumere,
dell'essenzialita'  di  servizi  da  garantire e dell'incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti;
  Considerato,  inoltre, che il citato art. 34, comma 11, della legge
n.  289/2002  prevede  che  venga  definito  per  le  regioni, per le
autonomie  locali  e  per  gli  enti del Servizio sanitario nazionale
l'ambito  applicativo  delle  disposizioni relative ai commi 1, 2 e 3
del  medesimo  art.  34,  concernenti  le  dotazioni  organiche delle
amministrazioni pubbliche;
  Ritenuto  di  dover procedere alla individuazione per le province e
per  i  comuni  dei  criteri  e dei limiti relativi alle assunzioni a
tempo   indeterminato   nell'anno   2003,  nonche'  alla  definizione
dell'ambito    applicativo    delle    disposizioni   relative   alla
rideterminazione degli organici;
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito nella legge
20 maggio  2003, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti in materia di
bilanci degli enti locali»;
  Visto  l'accordo  sancito,  nella  seduta del 19 giugno 2003, dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art.
9,  comma  2,  lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, con la Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali;
  Vista la nota (prot. n. 3552/03/2.2.1 in data 1° luglio 2003) della
Conferenza  unificata  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri
concernente l'Accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali per la
fissazione di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo
indeterminato  nell'anno 2003 per le regioni, le province e i comuni,
per  gli  altri  enti  locali  e  per gli enti del Servizio sanitario
nazionale,  ai  sensi dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
  Acquisiti  i  pareri  dei  Ministeri dell'economia e delle finanze,
dell'interno,   della  salute  e  del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente
con  note n. 13607 del 28 luglio 2003, uf. Gab. del 3 luglio 2003, n.
100/275.0/10546 del 6 agosto 2003 e n. 1248/590 del 7 agosto 2003;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002,
concernente  delega  di  funzioni  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri   in   materia   di  funzione  pubblica  al  Ministro  senza
portafoglio avv. Luigi Mazzella;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto,  ai  sensi dell'art. 34, comma 11, della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289, individua, per le amministrazioni
provinciali  e  comunali,  i  criteri e i limiti per le assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato per l'anno 2003, nonche' definisce
l'ambito     applicativo    delle    disposizioni    relative    alla
rideterminazione  degli  organici  ai  sensi  dei  commi 1, 2 e 3 del
citato  art.  34,  in  attuazione dell'Accordo tra Governo, regioni e
autonomie locali sancito in data 19 giugno 2003 in sede di Conferenza
unificata.

      
                               Art. 2.
                   Rideterminazione degli organici
                     dei comuni e delle province
  1.  I  comuni  e  le province procedono alla rideterminazione delle
rispettive  dotazioni  organiche  in  applicazione di quanto previsto
dall'art. 34, commi 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  2.  Sono  esclusi  dagli  adempimenti  di cui al comma precedente i
seguenti enti:
    a) gli enti terremotati e quelli colpiti da calamita' naturali;
    b)  gli  enti  in  dissesto  finanziario  di cui all'art. 244 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    c) le unioni di comuni e le comunita' montane.
  3.  I  comuni  appartenenti  alla  fascia demografica fino a 10.000
abitanti,   nel   provvedere   alla  determinazione  delle  dotazioni
organiche,      possono      fare     riferimento     al     rapporto
dipendenti-popolazione  della  fascia  demografica di appartenenza di
cui  all'art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, anziche' ai criteri
ed  ai  limiti  di  cui all'art. 34, comma 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
  4.  Le province appartenenti alla fascia demografica fino a 299.999
abitanti,   nel  provvedere  alla  rideterminazione  delle  dotazioni
organiche,      possono      fare     riferimento     al     rapporto
dipendenti-popolazione  della  fascia  demografica di appartenenza di
cui  all'art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n.  77, anziche' ai criteri ed ai limiti di cui all'art. 34, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  5.  Gli  enti istituiti nel corso del quadriennio 1999-2002 possono
provvedere  alla  rideterminazione  definiva della dotazione organica
sulla  base  dei posti in organico complessivamente vigenti alla data
del 31 dicembre 2002.
  6.  Ai  fini  del  calcolo  per  la  determinazione delle dotazioni
organiche  di  cui  al  comma  2  dell'art.  34  della  citata  legge
27 dicembre  2002,  n.  289,  va  tenuto  conto dei posti formalmente
istituiti,  successivamente al 29 settembre 2002 ma comunque entro il
31 dicembre  2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato
e  dalle  regioni  ai comuni ed alle province. Detti posti sono fatti
salvi  anche ai fini della provvisoria individuazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 3 del medesimo art. 34.
  7.  Qualora la provvisoria individuazione delle dotazioni organiche
come  determinate secondo le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 34
della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  risultasse  numericamente
superiore  a  quella di cui al comma 2 del citato art. 34, i comuni e
le   province  possono  rideterminare  definitivamente  gli  organici
prendendo  come riferimento le dotazioni provvisoriamente individuate
al 31 dicembre 2002.

      
                               Art. 3.
           Criteri e limiti per le assunzioni di personale
                   nelle amministrazioni comunali
  1.  Per l'anno 2003, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3
dell'art.  34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le assunzioni
di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni comunali, ai
sensi del comma 11 del citato art. 34, le classi demografiche sono le
seguenti:
    oltre 65.000 abitanti;
    da 10.001 a 65.000 abitanti;
    fino a 10.000 abitanti.
  2.  I  comuni  con  popolazione superiore a 65.000 abitanti possono
procedere  ad  assunzioni  di  personale  a tempo indeterminato entro
percentuali   non   superiori  ai  limiti  della  spesa  annua  lorda
corrispondente   al  48  per  cento  delle  cessazioni  dal  servizio
verificatesi  nel  corso  del  2002,  ovvero al 20 per cento nei casi
previsti  dal  quarto  periodo  del comma 11 dell'art. 34 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (allegata Tabella A).
  Detti   enti,  nel  rispetto  della  programmazione  triennale  dei
fabbisogni  di  cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
procedono  nella  scelta  della  tipologia  e  della distribuzione di
personale  da  assumere,  in  relazione  a  specifici  fabbisogni  ed
esigenze,  tenendo  conto  dei profili professionali del personale da
assumere e dell'essenzialita' dei servizi da garantire.
  3.  I  comuni  con  popolazione  fino  a  65.000  abitanti  possono
procedere  ad  assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un
numero  di  unita'  pari  al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei
casi  previsti  dal  quarto  periodo  del comma 11 dell'art. 34 della
legge n. 289/2002 (allegata tabella A), delle cessazioni dal servizio
verificatesi  nel  corso  dell'anno  2002  moltiplicato  per i valori
numerici attribuiti ai seguenti parametri:
    a) classe demografica:
      enti con popolazione fino a 14.999 abitanti, parametro 1,15;
      enti  con  popolazione  da  15.000 a 24.999 abitanti, parametro
1,05;
      enti  con  popolazione  da  25.000 a 49.999 abitanti, parametro
1,00;
      enti  con  popolazione  da  50.000 a 65.000 abitanti, parametro
0,80;
    b) incidenza  della  spesa  del  personale sulle entrate correnti
accertata nell'ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000:
      inferiore o uguale al 30%, parametro 1,15;
      superiore al 30%, parametro 0,85;
    c) tipologia di servizi:
      servizi sociali, scolastici ed assistenziali, parametro 1,20;
      servizi tecnici ed ambientali, parametro 1,10;
      servizi  amministrativi,  contabili  e  di vigilanza, parametro
1,00;
      servizi culturali e sportivi, parametro 0,90;
      altri servizi, parametro 0,70.
  4.  Ai  fini  del  calcolo  per  la  determinazione delle unita' di
personale   da  assumere  nell'anno  2003  e'  consentito  agli  enti
l'arrotondamento per eccesso.
  5.  I  comuni  con  popolazione  da  10.001  a  65.000 abitanti non
possono,  comunque,  assumere  a  tempo  indeterminato  un  numero di
dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi
previsti  dal quarto periodo del comma 11 dell'art. 34 della legge n.
289/2002   (allegata   tabella  A),  delle  cessazioni  dal  servizio
verificatesi  nell'anno  2002, anche se dal calcolo di cui al comma 3
dovessero risultare percentuali superiori.
  6.  I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, fermo restando
l'applicazione  dei  parametri previsti dal comma 3, sono esclusi dai
limiti di cui al precedente comma 5.
  7.  Ai  comuni  il  cui turn over relativo all'anno 2002 sia pari a
zero  o  ad  una  unita'  e'  consentita comunque l'assunzione di una
unita'.

      
                               Art. 4.
           Criteri e limiti per le assunzioni di personale
                  nelle amministrazioni provinciali
  1.  Per l'anno 2003, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3
dell'art. 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le assunzioni
di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni provinciali,
ai sensi del comma 11 del citato art. 34, le classi demogratiche sono
le seguenti:
    oltre 2.000.000 abitanti;
    da 300.000 a 2.000.000 abitanti;
    fino a 299.999 abitanti.
  2.  Le  province con popolazione superiore ai 2.000.000 di abitanti
possono  procedere  ad  assunzioni di personale a tempo indeterminato
entro  percentuali  non  superiori  ai limiti della spesa annua lorda
corrispondente   al  48  per  cento  delle  cessazioni  dal  servizio
verificatesi  nel  corso  del  2002  ovvero  al 20 per cento nei casi
previsti  dal quarto periodo del comma 11 dell'art. 34 della legge n.
289/2002 (allegata Tabella B).
  Detti   enti,  nel  rispetto  della  programmazione  triennale  dei
fabbisogni  di  cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
procedono  nella  scelta  della  tipologia  e  della distribuzione di
personale  da  assumere,  in  relazione  agli specifici fabbisogni ed
esigenze,  tenendo  conto  dei profili professionali del personale da
assumere e dell'essenzialita' dei servizi da garantire.
  3.  Le  province  con  popolazione  fino  ai 2.000.000 di abitanti,
possono  procedere  ad  assunzioni di personale a tempo indeterminato
entro  un  numero  di  unita'  pari al 50 per cento, ovvero al 20 per
cento  nei casi previsti dal quarto periodo del comma 11 dell'art. 34
della  legge  n.  289/2002 (allegata Tabella B), delle cessazioni dal
servizio  verificatesi  nel  corso  dell'anno 2002 moltiplicato per i
valori numerici attribuiti ai seguenti parametri:
    a) classe demografica:
      enti con popolazione fino a 299.999 abitanti, parametro 1,15;
      enti  con  popolazione da 300.000 a 499.999 abitanti, parametro
1,05;
      enti  con  popolazione da 500.000 a 999.999 abitanti, parametro
1,00;
      enti   con  popolazione  da  1.000.000  a  2.000.000  abitanti,
parametro 0,80.
    b) incidenza  della  spesa  del  personale sulle entrate correnti
accertata nell'ultimo consuntivo approvato nel corso del 2000:
      inferiore o uguale al 24%, parametro 1,15;
      superiore al 24%, parametro 0,85.
    c) tipologia di servizi:
      servizi istruzione, formazione e lavoro, parametro 1,20;
      servizi tecnici ed ambientali, parametro 1,15;
      servizi di vigilanza, parametro 1,10;
      servizi culturali e sportivi, parametro 0,85;
      servizi amministrativi e contabili, parametro 0,90;
      altri servizi, parametro 0,80.
  4.  Ai  fini  del  calcolo  per  la  determinazione delle unita' di
personale  da  assumere  nell'anno  2003  e' consentito alle province
l'arrotondamento per eccesso.
  5.  Le province con popolazione da 300.000 a 2.000.000 abitanti non
possono,  comunque,  assumere  a  tempo  indeterminato  un  numero di
dipendenti superiore al 50 per cento, ovvero al 20 per cento nei casi
previsti  dal quarto periodo del comma 11 dell'art. 34 della legge n.
289/2002   (allegata   Tabella  B),  delle  cessazioni  dal  servizio
verificatesi  nell'anno  2002, anche se dal calcolo di cui al comma 3
dovessero risultare percentuali superiori.
  6.  Le  province  con  popolazione  fino  a 299.999 abitanti, fermo
restando  l'applicazione  dei  parametri  previsti  dal comma 3, sono
escluse dai limiti di cui al precedente comma 5.
  7. Alle province il cui turn over relativo all'anno 2002 sia pari a
zero  o  ad  una  unita',  e' consentita comunque l'assunzione di una
unita'.

      
                               Art. 5.
                       Assunzione di personale
          nelle unioni di comuni e nelle comunita' montane
  1.  Le  unioni  di  comuni e le comunita' montane, per l'anno 2003,
possono  procedere  ad  assunzioni di personale a tempo indeterminato
entro  percentuali  non  superiori  ai limiti della spesa annua lorda
corrispondente   al  50  per  cento  delle  cessazioni  dal  servizio
verificatesi nel corso del 2002.
  Detti   enti,  nel  rispetto  della  programmazione  triennale  dei
fabbisogni  di  cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
procedono  nella  scelta  della  tipologia  e  della distribuzione di
personale  da  assumere,  in  relazione  agli specifici fabbisogni ed
esigenze,  tenendo  conto  dei profili professionali del personale da
assumere e dell'essenzialita' dei servizi da garantire.
  2.  Le  unioni di comuni istituite nel corso dell'anno 2002 possono
assumere  nel  limite delle dotazioni organiche vigenti alla data del
31 dicembre 2002.

      
                               Art. 6.
         Passaggi di funzioni e competenze agli enti locali
  1. Fermo restando quanto previsto dal terz'ultimo periodo del comma
11  dell'art. 34 - con cui si consentono, in ogni caso, le assunzioni
connesse  a  passaggi  di  funzioni e competenze alle regioni ed agli
enti  locali  il  cui onere risulta coperto da trasferimenti erariali
compensativi  della mancata assegnazione delle unita' di personale -,
e'  consentita,  in  caso  di  trasferimento di funzioni e competenze
previsto  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri con
relativa  assegnazione  di  personale,  l'assunzione,  in deroga alle
disposizioni  del  presente  decreto,  di  un numero di unita' pari a
quello  definito  dal citato decreto presidenziale nel caso in cui le
previste procedure di mobilita' non siano mai state attivate.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte dei conti per gli
adempimenti  di  competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 settembre 2003
                                           p. Il Presidente: Mazzella

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 178
                                                         Tabella A

      ----> vedere tabella pag. 9 - 10 - 11 della G.U. <----
                                                         Tabella B

           ----> vedere tabella a pag. 12 della G.U. <----