LEGGE 21 febbraio 2003, n.27

   Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del decreto-legge 24
dicembre  2002,  n.  282,  recante disposizioni urgenti in materia di
adempimenti  comunitari  e  fiscali, di riscossione e di procedure di
contabilita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.
1.  Il  decreto-legge  24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni
urgenti   in   materia   di  adempimenti  comunitari  e  fiscali,  di
riscossione  e  di  procedure di contabilita', e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 21 febbraio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                         LAVORI PREPARATORI

          Camera dei deputati (atto n. 3524):
          Presentato   dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
          (BERLUSCONI)  e  dal Ministro dell'economia e delle finanze
          (TREM0NTI) il 14 gennaio 2003.
          Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente,
          il   14  gennaio  2003  con  pareri  del  Comitato  per  la
          legislazione  e  delle  commissioni  I,  II, V, XIV e della
          Commissione parlamentare per le questioni regionali.
          Esaminato  dalla  VI commissione il 16, 21, 22, 23, 28, 29,
          30 gennaio 2003.
          Esaminato in aula il 3, 4, 5 febbraio 2003 e approvato il 6
          febbraio 2003.
          Senato della Repubblica (atto n. 1996):
          Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede referente,
          il  10  febbraio  2003 con pareri delle commissioni 1a, 2a,
          3a,  5a,  7a,  8a, 9a, 10a, 11a, 13a, Giunta per gli affari
          delle  Comunita'  europee e Commissione parlamentare per le
          questioni regionali.
          Esaminato  dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in
          sede   consultiva,   sull'esistenza   dei   presupposti  di
          costituzionalita' l'11 febbraio 2003.
          Esaminato dalla 6" commissione 1' I l e 12 febbraio 2003.
          Esaminato  in  aula  il  13 febbraio 2003 e approvato il 18
          febbraio 2003.
          AVVERTENZA:
          Il   decreto-legge  24  dicembre  2002,  n.  82,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 301
          del 24 dicembre 2002.
          A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche
          apportate   dalla   presente  legge  di  conversione  hanno
          efficacia   dal   giorno  successivo  a  quello  della  sua
          pubblicazione.
          Il  testo  del  decreto-legge  coordinato  con  la legge di
          conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
          in   questo  stesso  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 29.

      
                                                             ALLEGATO


          MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
               DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2002, N. 282

Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"Art.  1-bis.  (Esecuzione  della  sentenza  della Corte di giustizia
delle  Comunita'  europee  sull'attivita'  di spedizioniere). - 1. Al
fine  di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita'   europee   dell'8   giugno   2000,   nella  causa  264/99,
all'articolo  11  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  14  dicembre  1999,  n.  558,  dopo  il comma 3 e'
aggiunto il seguente:
3-bis.   Gli   spedizionieri  comunitari  che  esercitano  in  Italia
l'attivita'  di  spedizione  in qualita' di prestatori di servizi non
sono  soggetti  all'obbligo  di iscrizione nel registro delle imprese
ne' all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso
le  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui
alla legge 14 novembre 1941, n. 1442".
All'articolo 3:
alla  rubrica  sono  aggiunte, in fine, le parole: "e disposizioni in
materia di bilanci delle societa' sportive professionistiche";
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis.  Dopo  l'articolo  18  della  legge  23 marzo 1981, n. 91, e'
aggiunto il seguente:
''Art. 18-bis. (Disposizioni in materia di bilanci). - 1. Le societa'
sportive  previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito
conto  nel  primo  bilancio da approvare successivamente alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  tra le componenti
attive  quali  oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del
collegio   sindacale,  l'ammontare  delle  svalutazioni  dei  diritti
pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti,
determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.
2.  Le  societa'  che  si  avvalgono della facolta' di cui al comma 1
devono  procedere,  ai  fini  civilistici e fiscali, all'ammortamento
della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo''".
All'articolo 4, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis.  All'articolo  3  del  decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
''9-bis.  La  sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9
non  si  applica  in caso di versamento delle anticipazioni di cui al
comma  7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza;
in tale caso, non si applicano interessi''.
1-ter.  Le  penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22
febbraio  1999,  n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi
riguardanti   le   operazioni  di  riscossione  e  per  il  ritardato
riversamento  delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al
dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri
di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
1-quater.  Il  beneficio  previsto  dal  comma  1-ter  si  applica  a
condizione  che  il  ritardato  invio  dei  flussi  informativi  e il
ritardato  riversamento  delle  somme riscosse siano stati effettuati
entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalita' ridotta
avvenga:
a)  per  le penalita' gia' contestate alla data del 31 dicembre 2002,
entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto;
b)  per  le penalita' non ancora contestate alla predetta data del 31
dicembre  2002,  entro  dieci  giorni  dalla  notifica dell'invito al
pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.
1-quinquies.  Non  si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle
penalita'  gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "16 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "16
aprile";
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. All'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
''di  cui all'articolo 49, decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  597,'', sono inserite le seguenti: ''nonche' le
prestazioni  di  lavoro  effettuate  dagli  associati nell'ambito dei
contratti  di  associazione in partecipazione di cui all'articolo 49,
comma  2,  lettera  c), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,''".
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
"Art.  5-bis. - (Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). - 1.
Alla  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 3:
1.1)  alla  lettera  c),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole: '',
relativamente  ai  quali  non e' stata perfezionata la definizione ai
sensi degli articoli 15 e 16'';
1.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
''d) nei cui riguardi e' stata esercitata l'azione penale per i reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione
automatica'';
2)  al  comma  4, le parole da: ''la definizione'' fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: ''divenuti definitivi alla data
di  entrata in vigore della presente legge, la definizione e' ammessa
a  condizione  che  il  contribuente  versi,  entro  la prima data di
pagamento  degli  importi  per  la  definizione,  le  somme derivanti
dall'accertamento  parziale,  con  esclusione  delle sanzioni e degli
interessi.  Non  si  fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato. Per i
periodi  di  imposta  per  i quali sono divenuti definitivi avvisi di
accertamento  diversi  da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
il   contribuente   ha   comunque  la  facolta'  di  avvalersi  delle
disposizioni  del  presente  articolo, fermi restando gli effetti dei
suddetti atti'';
3)   al  comma  5,  sesto  periodo,  dopo  le  parole:  ''oggetto  di
definizione'' sono inserite le seguenti: ''aumentati a 600 euro per i
soggetti  cui  si  applicano gli studi di settore di cui all'articolo
62-bis  del  decreto-legge  30  agosto  1993, n. 331, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993, n. 427, e successive
modificazioni,  e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
negli  indici di coerenza economica''; all'ottavo periodo, le parole:
''2.000  euro''  e  ''5.000  euro'' sono sostituite, rispettivamente,
dalle  seguenti:  ''3.000  euro''  e ''6.000 euro'' e le parole: ''20
giugno  2004  ed  entro  il  20  giugno  2005'' sono sostituite dalle
seguenti: ''30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004'';
4) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I soggetti
che  hanno  dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli  determinabili  sulla  base  degli  studi  di  settore  di cui
all'articolo  62-bis  del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei
confronti  dei  quali  sono  riscontrabili  anomalie  negli indici di
coerenza  economica, possono effettuare la definizione automatica con
il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualita''';
5)  al  comma  10,  secondo  periodo,  dopo  le  parole: ''secondo le
disposizioni  del  presente articolo'' sono inserite le seguenti: '',
esclusa  la  somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo'';
all'ultimo  periodo,  le parole: ''e nei confronti dei quali non sono
riscontrabili  anomalie  negli  indici  di coerenza economica,'' sono
soppresse;
6)  al comma 14, le parole: '', tenuto conto degli indici di coerenza
economica,'' sono soppresse;
7)  al  comma  15,  dopo  le parole: ''entro il 31 luglio 2003'' sono
inserite  le  seguenti:  '',  ovvero  entro  il 31 ottobre 2003 per i
soggetti di cui al comma 10, secondo periodo'';
8) dopo il comma 15, e' inserito il seguente:
''15-bis.  All'articolo  12,  comma  1,  del  decreto  legislativo 23
gennaio  2002,  n.  10, sono premesse le parole: 'Ferma la disciplina
riguardante   le   trasmissioni  telematiche  gestite  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,' e le parole: 'entro il 30 novembre
2002' sono soppresse'';
b) all'articolo 8:
1)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  ''dell'imposta  regionale sulle
attivita'  produttive,''  sono inserite le seguenti: ''del contributo
straordinario  per  l'Europa,  di  cui  all'articolo  3,  commi 194 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,'';
2) al comma 3:
2.1.)  al primo periodo, le parole: ''16 marzo 2003'' sono sostituite
dalle seguenti: ''16 aprile 2003'';
2.2.) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ''Agli effetti
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  per  l'omessa  osservanza degli
obblighi  di  cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma
6,  primo  periodo,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con
riferimento  all'imposta  che  non avrebbe potuto essere computata in
detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si
avvalga   della   definizione   di   cui  all'articolo  9-bis.  Nella
dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullita',
maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di
imposta'';
2.3.)  al  secondo  periodo,  le  parole: '', salvo che per i periodi
d'imposta  1996 e 1997, per i quali la dichiarazione e' presentata su
supporto cartaceo'' sono soppresse;
2.4.) al terzo periodo, le parole: ''per ciascun periodo di imposta''
sono  soppresse;  le  parole:  ''2.000  euro''  e ''5.000 euro'' sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''3.000 euro'' e ''6.000
euro'';  le  parole:  ''16  marzo  2004  ed  il  16 marzo 2005'' sono
sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004'',
e  le  parole: ''17 marzo 2003'' sono sostituite dalle seguenti: ''17
aprile 2003'';
3)  al  comma  4,  le parole: ''21 marzo 2003'' sono sostituite dalle
seguenti:  ''24  aprile  2003'', ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:     ''Gli     istituti    previdenziali    non    comunicano
all'amministrazione  finanziaria  i dati indicati nella dichiarazione
riservata di cui vengono a conoscenza'';
4)  al  comma  5,  primo  periodo,  le  parole: ''13 per cento'' sono
sostituite dalle seguenti: ''6 per cento'';
5) al comma 6:
5.1.) l'alinea e' sostituito dal seguente:
''6.  Salvo  quanto  stabilito  al  comma 7, il perfezionamento della
procedura  prevista  dal  presente  articolo  comporta  per  ciascuna
annualita'  oggetto  di  integrazione  ai  sensi  dei  commi  3 e 4 e
limitatamente  ai  maggiori  imponibili  o  alla maggiore imposta sul
valore  aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati
del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per
cento:'';
5.2.) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
''c)  l'esclusione  ad  ogni  effetto  della  punibilita' per i reati
tributari  di  cui  agli  articoli  2,  3,  4,  5  e  10  del decreto
legislativo  10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli
articoli  482,  483,  484,  485,  489,  490, 491-bis e 492 del codice
penale,  nonche'  dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile,
quando  tali  reati  siano stati commessi per eseguire od occultare i
predetti  reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano
riferiti  alla  stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione
di  cui  alla  presente  lettera  non si applica in caso di esercizio
dell'azione  penale  della  quale  il  contribuente  ha avuto formale
conoscenza   entro  la  data  di  presentazione  della  dichiarazione
integrativa'';
5.3.) la lettera d) e' abrogata;
6) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
''6-bis.  In  caso  di accertamento relativo ad annualita' oggetto di
integrazione,  le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono
comunque   limitate  all'eccedenza  rispetto  alle  maggiori  imposte
corrispondenti  agli  imponibili  integrati,  all'eccedenza  rispetto
all'imposta   sul  valore  aggiunto  e  all'eccedenza  rispetto  alle
ritenute, aumentate ai sensi del comma 6'';
7)  al  comma  7, le parole: ''alle lettere c) e d)'' sono sostituite
dalle seguenti: ''alla lettera c)'';
8) al comma 10:
8.1.) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
''a)  alla  data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato  processo  verbale  di  constatazione  con esito positivo,
ovvero  avviso  di  accertamento  ai  fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta  sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive,  nonche'  invito  al  contraddittorio  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  legislativo  19  giugno  1997, n. 218,
relativamente  ai  quali  non e' stata perfezionata la definizione ai
sensi  degli  articoli  15 e 16; in caso di avvisi di accertamento di
cui  all'articolo  41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente
ai  redditi  oggetto  di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54,
quinto  comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633,  e successive modificazioni, divenuti definitivi alla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, la definizione e'
ammessa  a  condizione che il contribuente versi, entro la prima data
di  pagamento  degli  importi  per l'integrazione, le somme derivanti
dall'accertamento  parziale,  con  esclusione  delle sanzioni e degli
interessi.  Non  si  fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato. Per i
periodi  di  imposta  per  i quali sono divenuti definitivi avvisi di
accertamento  diversi  da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto
comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
il   contribuente   ha   comunque  la  facolta'  di  avvalersi  delle
disposizioni  del  presente  articolo, fermi restando gli effetti dei
suddetti atti'';
8.2.) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
''b) e' stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla
lettera  c) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto formale
conoscenza   entro  la  data  di  presentazione  della  dichiarazione
integrativa'';
9)  al  comma  11,  primo periodo, le parole: ''16 aprile 2003'' sono
sostituite dalle seguenti: ''16 maggio 2003''; al secondo periodo, le
parole:  ''20  giugno  2003''  sono  sostituite  dalle seguenti: ''16
settembre 2003'';
c) all'articolo 9:
1)  al  comma 1, primo periodo, le parole da: ''chiedendo'' fino alla
fine  del  periodo  sono  sostituite dalle seguenti: ''concernente, a
pena di nullita', tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per
la  presentazione  delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il
31  ottobre  2002,  chiedendo  la definizione automatica per tutte le
imposte  di cui al comma 2, lettera a), nonche', anche separatamente,
per l'imposta sul valore aggiunto'';
2) al comma 2:
2.1)  alla  lettera  a),  le  parole:  ''al  18 per cento'', ''16 per
cento''  e  ''13  per cento'' sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti:  ''all'8  per  cento'',  ''6 per cento'' e ''4 per cento'';
dopo    le   parole:   ''dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive,'',   sono   inserite   le   seguenti:   ''del  contributo
straordinario  per  l'Europa  di  cui  all'articolo  3,  commi  194 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,'';
2.2)  alla  lettera  b), le parole: ''ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un
importo  pari  alla  somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle
operazioni  imponibili  effettuate nel periodo di imposta e del 2 per
cento  dell'imposta detraibile nel medesimo periodo'' sono sostituite
dalle  seguenti:  ''ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto, fermi
restando  i  versamenti  minimi di cui al comma 6, di un importo pari
alla  somma  del  2  per cento dell'imposta relativa alle cessioni di
beni  e  alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per
le quali l'imposta e' divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del
2  per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo''; le parole:
''se  l'imposta  relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta
detraibile'' sono sostituite dalle seguenti: ''se l'imposta esigibile
ovvero l'imposta detratta'';
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
''3.  Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2,  lettera  a), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta,
almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa' semplici titolari
di  redditi  diversi  da  quelli  di  impresa  e  da quelli derivanti
dall'esercizio di arti e professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa,
per   gli  esercenti  arti  e  professioni,  per  le  societa'  e  le
associazioni  di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, nonche' per i
soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:
1)  400  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e  dei  compensi non e'
superiore a 50.000 euro;
2)  500  euro,  se  l'ammontare  dei  ricavi  e  dei  compensi non e'
superiore a 180.000 euro;
3)  600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi e' superiore a
180.000 euro'';
4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
''3-bis.  I  soggetti  che  hanno  dichiarato  ricavi  e  compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi
di  settore  di  cui  all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,  n.  427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
non  sono  riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonche'  i  soggetti  che  hanno  dichiarato  ricavi  e  compensi  di
ammontare  non  inferiore  a  quelli  determinabili  sulla  base  dei
parametri  di  cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare
la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma
2  del  presente  articolo  con il versamento di una somma pari a 500
euro  per ciascuna annualita'. I soggetti che hanno dichiarato ricavi
e  compensi  di  ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla
base  degli  studi  di  settore  di cui al citato articolo 62-bis del
decreto-legge  n.  331  del  1993,  e  nei  confronti  dei quali sono
riscontrabili  anomalie  negli  indici di coerenza economica, possono
effettuare  la  definizione automatica con il versamento di una somma
pari a 700 euro per ciascuna annualita''';
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
''6.  Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2,  lettera  b),  deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta,
almeno pari a:
a)  500  euro,  se l'ammontare del volume d'affari non e' superiore a
50.000 euro;
b)  600  euro,  se l'ammontare del volume d'affari non e' superiore a
180.000 euro;
c)  700  euro,  se  l'ammontare  del  volume  d'affari e' superiore a
180.000 euro'';
6)  al  comma  7,  primo periodo, dopo la parola: ''originarie'' sono
aggiunte  le  seguenti:  '',  fatta  eccezione  di quelle determinate
dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 4 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383''; il secondo periodo e' sostituito dal
seguente:  ''Il  riporto a nuovo delle predette perdite e' consentito
con  il  versamento  di  una somma pari al 10 per cento delle perdite
stesse'';
7) al comma 10, lettera c), le parole: ''i predetti effetti operano''
sono  sostituite  dalle seguenti: ''i predetti effetti, limitatamente
ai  reati  previsti dal codice penale e dal codice civile, operano'';
le  parole: ''di tutte le attivita''' sono sostituite dalle seguenti:
''delle  attivita''';  le parole: '', ferma restando la decadenza dal
beneficio  in  caso  di  parziale  regolarizzazione  delle  attivita'
medesime''   sono  soppresse;  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  ''L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica
in  caso  di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente
ha  avuto  formale  conoscenza  entro  la data di presentazione della
dichiarazione per la definizione automatica'';
8)  al comma 12, primo periodo, le parole: '', per ciascun periodo di
imposta,'',  sono  soppresse;  al  medesimo comma, le parole: ''2.000
euro''  e  ''5.000  euro''  sono  sostituite,  rispettivamente, dalle
seguenti: ''3.000 euro'' e ''6.000 euro'', le parole: ''16 marzo 2004
ed  il  16 marzo 2005'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre
2003  ed  il  20  giugno  2004''  e le parole: ''17 marzo 2003'' sono
sostituite dalle seguenti: ''17 aprile 2003'';
9) al comma 14:
9.1.) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
''a)  alla  data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato  processo  verbale  di  constatazione  con esito positivo,
ovvero  avviso  di  accertamento  ai  fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta  sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive,  nonche'  invito  al  contraddittorio  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  legislativo  19  giugno  1997, n. 218,
relativamente  ai  quali  non e' stata perfezionata la definizione ai
sensi  degli articoli 15 e 16 della presente legge; in caso di avvisi
di  accertamento  parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni,  ovvero  di avvisi di accertamento di cui all'articolo
54,  quinto  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi
alla  data  di entrata in vigore della presente legge, la definizione
e'  ammessa  a  condizione  che il contribuente versi, entro la prima
data  di  pagamento  degli  importi  per  la  definizione,  le  somme
derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e
degli  interessi.  Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' pagato.
Per  i  periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi
di  accertamento  diversi  da quelli di cui ai citati articoli 41-bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 600 del 1973 e 54,
quinto  comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972,  il  contribuente  ha  comunque  la facolta' di avvalersi delle
disposizioni  del  presente  articolo, fermi restando gli effetti dei
suddetti atti'';
9.2.) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
''b) e' stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla
lettera c) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto formale
conoscenza  entro la data di presentazione della dichiarazione per la
definizione automatica'';
10)  al  comma 17, secondo periodo, le parole: ''16 marzo 2003'' sono
sostituite  dalle  seguenti: ''16 aprile 2003''; al terzo periodo, le
parole: ''17 marzo 2003'' sono sostituite dalle seguenti: ''17 aprile
2003'';
d) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
''Art.  9-bis.  - (Definizione dei ritardati od omessi versamenti). -
1.  Le  sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n.  471,  non  si  applicano  ai  contribuenti  e ai
sostituti  d'imposta  che  alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai
pagamenti   delle   imposte   o   delle   ritenute  risultanti  dalle
dichiarazioni  annuali  presentate  entro  il 31 ottobre 2002, per le
quali  il termine di versamento e' scaduto anteriormente a tale data.
Se  gli  importi  da versare per ciascun periodo di imposta eccedono,
per  le  persone  fisiche,  la  somma  di 3.000 euro e, per gli altri
soggetti,  la  somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere
versati  in  tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il
30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.
2.  Se  le  imposte  e le ritenute non versate e le relative sanzioni
sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma
1  non  sono  dovute  limitatamente alle rate non ancora scadute alla
data  del  16  aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute
non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle
relative  scadenze  del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono
dovute  anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i
soggetti  interessati  dimostrano  che  il  versamento  non  e' stato
eseguito  per  fatto  doloso  di terzi denunciato, anteriormente alla
data del 31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria.
3.  Per  avvalersi  delle  disposizioni  dei  commi  1 e 2 i soggetti
interessati  sono  tenuti a presentare una dichiarazione integrativa,
in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari
abilitati  indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in
apposito  prospetto  le  imposte  o  le  ritenute  dovute per ciascun
periodo  di  imposta  e i dati del versamento effettuato, nonche' gli
estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.
4.  Sulla  base  della  dichiarazione  di  cui al comma 3, gli uffici
provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a
ruolo,  o  al  loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento
con  ingiunzione,  non  ancora  versate alla data del 16 aprile 2003,
sempre  che  il mancato pagamento non dipenda da morosita', ovvero al
rimborso  di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso
compete  altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se
i  soggetti  interessati  dimostrano  che  il versamento non e' stato
eseguito  tempestivamente  per  fatto  doloso  di  terzi  denunciato,
anteriormente   alla   data   del  31  dicembre  2002,  all'autorita'
giudiziaria.  Restano  fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme
da  versare,  diverse  da  quelle  iscritte  a  ruolo,  devono essere
maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo'';
e)  all'articolo  10,  comma  1,  dopo  le  parole:  ''della presente
legge,''  sono  inserite  le  seguenti: ''in deroga alle disposizioni
dell'articolo  3,  comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,''; al
medesimo   comma,  le  parole:  ''un  anno''  sono  sostituite  dalle
seguenti: ''due anni'';
f) all'articolo 11:
1)  la rubrica e' sostituita dalla seguente: ''(Definizione agevolata
ai  fini  delle  imposte  di  registro,  ipotecaria, catastale, sulle
successioni  e  donazioni e sull'incremento di valore degli immobili.
Proroga di termini)'';
2)  al  comma  1,  le parole: ''16 marzo 2003'' sono sostituite dalle
seguenti:  ''16  aprile 2003''; le parole: ''a condizione che non sia
stato  precedentemente  notificato avviso di rettifica e liquidazione
della   maggiore   imposta''  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ''a
condizione  che  non  sia  stato  notificato  avviso  di  rettifica e
liquidazione  della  maggiore  imposta alla data di entrata in vigore
della  presente  legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non
sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in
deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i
termini  per  la  rettifica  e la liquidazione della maggiore imposta
sono prorogati di due anni'';
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
''1-bis.  Le  violazioni  relative all'applicazione, con agevolazioni
tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni
di  cui  al  comma  1, possono essere definite con il pagamento delle
maggiori   imposte  a  condizione  che  il  contribuente  provveda  a
presentare   entro   il   16  aprile  2003  istanza  con  contestuale
dichiarazione    di    non   volere   beneficiare   dell'agevolazione
precedentemente  richiesta.  La  disposizione non si applica qualora,
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, sia stato
notificato   avviso   di  rettifica  e  liquidazione  delle  maggiori
imposte'';
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
''4.  Se  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge sono
decorsi  i  termini  per la registrazione ovvero per la presentazione
delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti
annuali  di  cui  al  comma  3 dell'articolo 17 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti
sanzioni  e  interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e
all'adempimento delle formalita' omesse entro il 16 aprile 2003'';
g) all'articolo 12:
1)  al  comma  1, le parole: ''30 giugno 1999'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 dicembre 2000'';
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
''2.  Nei  sessanta  giorni successivi alla data di entrata in vigore
della  presente  disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il
1º  gennaio  1997  e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i
debitori  di  cui  al  comma  1 che, entro il 16 aprile 2003, possono
sottoscrivere  apposito  atto  con  il  quale dichiarano di avvalersi
della    facolta'   attribuita   dal   citato   comma   1,   versando
contestualmente  almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo
comma 1. Il residuo importo e' versato entro il 16 aprile 2004. Sulle
somme  riscosse,  ai  concessionari  spetta  un  aggio  pari al 4 per
cento'';
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
''2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi
costituenti risorse proprie dell'Unione europea'';
h) all'articolo 14:
1)  al  comma  2,  primo  periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:
''nonche'  negli  altri libri e registri relativi ai medesimi periodi
previsti dalle vigenti disposizioni'';
2)  al comma 4, primo periodo, le parole: ''comma 4'' sono sostituite
dalle seguenti: ''comma 5'';
3)  al  comma 5, le parole: ''13 per cento'', ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: ''6 per cento''; al primo periodo, dopo le
parole: ''in corso a tale data'' sono inserite le seguenti: ''nonche'
negli  altri  libri  e registri relativi ai medesimi periodi previsti
dalle  vigenti  disposizioni'';  dopo  le parole: ''e' dovuta'', sono
inserite  le  seguenti:  '',  entro  il  16 aprile 2003,''; al quinto
periodo,  sono  aggiunte,  in fine, le parole: '', a condizione che i
soggetti  si  siano  avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9
relativamente alle imposte sui redditi'';
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
''6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o
di  destinazione  a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero  al  consumo  personale  e  familiare  dell'imprenditore delle
attivita'  regolarizzate  e assoggettate ad imposta sostitutiva nella
misura  del  6  per  cento,  in data anteriore a quella di inizio del
terzo  periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31
dicembre  2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, e'
attribuito  un  credito  d'imposta,  ai fini dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche  o  dell'imposta  sul  reddito  delle persone
giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata'';
i) all'articolo 15:
1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla seguente: ''(Definizione degli
accertamenti,   degli   atti   di   contestazione,  degli  avvisi  di
irrogazione  delle  sanzioni,  degli  inviti al contraddittorio e dei
processi verbali di constatazione)'';
2)  al  comma  1,  primo  periodo, dopo la parola: ''interessi'' sono
inserite  le  seguenti: '', indennita' di mora'', e sono aggiunte, in
fine,  le  parole:  ''salvo  quanto  previsto  dal  comma  4, lettera
b-bis)'';  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  ''La
definizione  non e' ammessa per i soggetti nei cui confronti e' stata
esercitata   l'azione   penale  per  i  reati  previsti  dal  decreto
legislativo  10  marzo  2000,  n. 74, di cui il contribuente ha avuto
formale   conoscenza   entro   la   data   di  perfezionamento  della
definizione'';
3)  al  comma 2, alinea, le parole: ''16 marzo 2003'' sono sostituite
dalle  seguenti:  ''16 aprile 2003''; al medesimo comma, alle lettere
a),  b)  e  c),  le  parole:  ''maggiori  imposte e contributi'' sono
sostituite   dalle   seguenti:   ''maggiori   imposte,   ritenute   e
contributi'';
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
''3-bis.  Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle
sanzioni  per  i  quali alla data di entrata in vigore della presente
legge  non  sono  ancora  spirati  i  termini per la proposizione del
ricorso  possono  essere  definiti  mediante  il pagamento del 10 per
cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione'';
5) al comma 4:
5.1.)  all'alinea, le parole: ''16 marzo 2003'' sono sostituite dalle
seguenti: ''16 aprile 2003'';
5.2.)  alla  lettera  a), le parole: ''20 per cento'' sono sostituite
dalle seguenti: ''18 per cento'';
5.3.)  alla  lettera  b),  le  parole:  ''l'aliquota applicabile alle
operazioni  risultanti  dal''  sono  sostituite  dalle seguenti: ''la
maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel'';
5.4.) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
''b-bis)  per  le  violazioni per le quali non risulta applicabile la
procedura  di  irrogazione  immediata  prevista  dall'articolo 17 del
decreto   legislativo   18   dicembre  1997,  n.  472,  e  successive
modificazioni,   riducendo  del  90  per  cento  le  sanzioni  minime
applicabili;
b-ter)  per  le  violazioni  concernenti  l'omessa  effettuazione  di
ritenute  e  il  conseguente omesso versamento da parte del sostituto
d'imposta,  riducendo  del  65  per  cento l'ammontare delle maggiori
ritenute omesse risultante dal verbale stesso'';
6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
''4-bis.  Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente
articolo,   le  violazioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
4-ter.  Restano  comunque dovute per intero le somme relative ai dazi
costituenti risorse proprie dell'Unione europea'';
7) al comma 5:
7.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  ''16  marzo  2003, secondo le
modalita'  previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  e successive modificazioni, esclusa la compensazione
ivi  prevista''  sono  sostituite  dalle  seguenti: ''16 aprile 2003,
secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento diretto dei
relativi  tributi,  esclusa  in  ogni  caso la compensazione prevista
dall'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni'';
7.2)  al  secondo periodo, le parole: ''2.000 euro'' e ''5.000 euro''
sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle seguenti: ''3.000 euro'' e
''6.000  euro'',  le  parole:  ''16  marzo  2004 ed entro il 16 marzo
2005''  sono  sostituite  dalle seguenti: ''30 novembre 2003 ed il 20
giugno  2004'',  e le parole: ''17 marzo 2003'' sono sostituite dalle
seguenti: ''17 aprile 2003'';
8)  al  comma  7,  l'ultimo  periodo e' sostituito dai seguenti: ''e'
altresi'  esclusa,  per  le  definizioni perfezionate, l'applicazione
delle   sanzioni  accessorie  di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo  18  dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 21 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente
comma  non  si  applica in caso di esercizio dell'azione penale della
quale  il  contribuente  ha avuto formale conoscenza entro la data di
perfezionamento della definizione'';
9)  al  comma  8,  le parole: ''18 marzo 2003'' sono sostituite dalle
seguenti:  ''18 aprile 2003''; dopo le parole: ''di cui al comma 1,''
sono inserite le seguenti: ''gli atti di cui al comma 3-bis,'';
l) all'articolo 16:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
''1.  Le  liti  fiscali  pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle
commissioni  tributarie  o  al  giudice  ordinario  in ogni grado del
giudizio  e  anche  a  seguito  di  rinvio possono essere definite, a
domanda   del  soggetto  che  ha  proposto  l'atto  introduttivo  del
giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
b) se il valore della lite e' di importo superiore a 2.000 euro:
1)  il  10  per  cento  del  valore della lite in caso di soccombenza
dell'Amministrazione  finanziaria  dello  Stato  nell'ultima  o unica
pronuncia  giurisdizionale  non  cautelare  resa,  sul  merito ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di
presentazione della domanda di definizione della lite;
2)  il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del
contribuente   nell'ultima  o  unica  pronuncia  giurisdizionale  non
cautelare  resa,  sul  merito  ovvero  sull'ammissibilita'  dell'atto
introduttivo del giudizio, alla predetta data;
3)  il  30  per  cento  del  valore  della lite nel caso in cui, alla
medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non
sia  stata  gia'  resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare
sul  merito  ovvero  sull'ammissibilita'  dell'atto  introduttivo del
giudizio'';
2)  al  comma  2,  primo  periodo,  le parole: ''16 marzo 2003'' sono
sostituite  dalle seguenti: ''16 aprile 2003''; al quarto periodo, le
parole: ''17 marzo 2003'' sono sostituite dalle seguenti: ''17 aprile
2003'';
3) al comma 3:
3.1)  alla  lettera a), dopo le parole: ''per lite pendente, quella''
sono  inserite  le  seguenti:  ''in  cui  e'  parte l'Amministrazione
finanziaria dello Stato'';
3.2)  alla  lettera  c), dopo le parole: ''al netto degli interessi''
sono inserite le seguenti: '', delle indennita' di mora'';
4)  al  comma  4,  dopo  la  parola: ''versamento'', sono inserite le
seguenti:  '', se dovuto ai sensi del presente articolo''; le parole:
''21 marzo 2003'' sono sostituite dalle seguenti: ''21 aprile 2003'';
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
''5.  Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano
quelle  gia'  versate  prima  della  presentazione  della  domanda di
definizione,  per  effetto  delle  disposizioni vigenti in materia di
riscossione  in  pendenza  di  lite.  Fuori  dai  casi di soccombenza
dell'Amministrazione  finanziaria  dello  Stato  previsti al comma 1,
lettera  b),  la definizione non da' comunque luogo alla restituzione
delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto
per  il  perfezionamento  della  definizione stessa. Restano comunque
dovute  per  intero  le  somme  relative  ai dazi costituenti risorse
proprie dell'Unione europea'';
6)  al  comma  6  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per le
liti  fiscali  che  possono  essere  definite  ai  sensi del presente
articolo sono altresi' sospesi, sino al 30 giugno 2003, i termini per
la  proposizione  di  ricorsi,  appelli, controdeduzioni, ricorsi per
cassazione,  controricorsi  e  ricorsi  in  riassunzione,  compresi i
termini per la costituzione in giudizio'';
7) il comma 7 e' abrogato;
8) al comma 8, le parole: ''di cui al comma 1'' sono sostituite dalla
seguente:  ''competenti'';  dopo le parole: ''corti di appello'' sono
inserite  le  seguenti:  ''nonche'  alla  Corte  di  cassazione''; le
parole:  ''30  giugno  2003''  sono  sostituite  dalle seguenti: ''31
ottobre  2003'';  le  parole:  ''31 luglio 2005'', ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: ''31 luglio 2004'';
9) dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
''9-bis.   Per   l'estinzione   dei  giudizi  pendenti  innanzi  alla
Commissione  tributaria  centrale  all'esito  della definizione della
lite  trova  applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione
alla  quale  e'  stato  assegnato  il ricorso puo' delegare un membro
della  Commissione  a  dichiarare  cessata la materia del contendere,
mediante  emissione  di  ordinanze  di  estinzione;  il  termine  per
comunicare  la  data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso
tali ordinanze e' di trenta giorni'';
10) al comma 10, le parole: ''fatta salva la disposizione dell'ultimo
periodo  del  comma 5'' sono sostituite dalle seguenti: ''fatte salve
le disposizioni del comma 5'';
m)  all'articolo  17,  comma  1,  le  parole:  ''16 marzo 2003'' sono
sostituite dalle seguenti: ''16 aprile 2003'';
n) all'articolo 20, i commi da 1 a 5 sono abrogati; conseguentemente,
la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  ''(Norme in materia di
redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero)'';
o)  all'articolo  22,  comma  5,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
periodo:  ''Resta  ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in
relazione alle attrazioni 'gioco al gettone azionato a mano, gioco al
gettone  azionato  a  ruspe,  pesca  verticale di abilita'', inseriti
nell'elenco  istituito  ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo
1968,  n.  337,  di  cui  al  decreto interministeriale del Ministero
dell'interno  e  del  Ministero del turismo e dello spettacolo del 10
aprile   1991,   e   successive  modificazioni,  che  risultino  gia'
installati  al  31  dicembre  2002,  nelle attivita' dello spettacolo
viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968''.
2.  Dopo  l'articolo  16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
''Art.  16-bis.  (Disposizioni  per  l'accelerazione dell'irrogazione
delle  sanzioni)  - 1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo
16,  relativo  alle  violazioni  previste dall'articolo 6, comma 3, e
dall'articolo  11,  commi  5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre
1997,   n.   471,   e  successive  modificazioni,  e'  notificato  al
trasgressore   entro   novanta   giorni   dalla  constatazione  della
violazione,  ovvero  entro  centottanta  giorni  se  la notifica deve
essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.
2.  Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di
un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, e' ridotto alla meta'.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni
constatate a decorrere dal 1º aprile 2003''.
3.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dalle disposizioni del presente
articolo  sono  destinate  in  via prioritaria agli interventi per la
ricostruzione   e  per  i  danni  causati  dalle  calamita'  naturali
verificatesi nel corso del 2002.
Art. 5-ter. - (Disposizioni in materia di versamenti e di definizione
degli  accertamenti).  - 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' abrogato con effetto dal 1º gennaio 2003. I
versamenti  effettuati sulla base della disposizione di cui al citato
comma  2 dell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002 prima della data
di  entrata in vigore della disposizione di cui al precedente periodo
sono  restituiti  ai  contribuenti  dall'Amministrazione  finanziaria
ovvero  dalla  stessa  trattenuti,  anche  in  acconto, se i relativi
importi sono dovuti ad altro titolo.
2.  Si intendono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 15
della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo
5-bis  del  presente decreto, gli avvisi di accertamento e ogni altro
atto  di  imposizione  o,  comunque, di pretesa di pagamento relativi
alle  imposte  di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2),
del  decreto  legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 8,
commi  1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
Art. 5-quater. - (Definizione del diritto annuale di cui all'articolo
18  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580). - 1. L'articolo 13 della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  si applica anche alle camere di
commercio,  industria,  artigianato e agricoltura, con riferimento al
diritto  annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993,
n.  580,  come  modificato  dall'articolo  17 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione  del  presente decreto, con decreto del
Ministro  delle  attivita' produttive, sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente comma.
2.  Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con
il  Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  disciplinate  le  modalita' di applicazione
dell'articolo  44  della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto
dei  principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti
dovuti per gli anni 2001 e 2002.
Art.   5-quinquies.   -   (Definizione  della  tassa  automobilistica
erariale).  -  1.  Le  violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001,
connesse  al  mancato pagamento della tassa automobilistica erariale,
possono  essere  definite  mediante  il  pagamento della tassa stessa
entro   il   16  aprile  2003,  secondo  le  ordinarie  modalita'  di
versamento. In tale caso non sono dovuti interessi e sanzioni.
2.  Qualora  sia stata notificata cartella di pagamento relativa alla
tassa  di  cui  al  comma  1,  le  violazioni possono essere definite
mediante il pagamento al concessionario della riscossione della tassa
medesima  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Non  si  fa luogo al
rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima data.
Art.  5-sexies.  (Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi
calamitosi)  1.  A  valere sulle maggiori entrate recate dal presente
decreto,  le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge
18  ottobre  2001,  n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di
imposta  successivo  a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001,
limitatamente  agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in
sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi
dichiarati  con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del
29  ottobre  2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29
novembre  2002  e  nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre
2002,   ordinanze   sindacali   di   sgombero   ovvero  ordinanze  di
interdizione   al   traffico  delle  principali  vie  di  accesso  al
territorio  comunale.  Per gli investimenti immobiliari la proroga di
cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001,
e, comunque, entro il 31 luglio 2004".
All'articolo 6:
al comma 1:
all'alinea, le parole: "tra il 1º gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003,"
sono   sostituite   dalle   seguenti:   "fino   al  30  giugno  2003,
relativamente  ad attivita' detenute fuori dal territorio dello Stato
alla data del 31 dicembre 2001,";
la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b)  per  la  determinazione del controvalore in euro delle attivita'
finanziarie  e  degli  investimenti  rimpatriati  o  regolarizzati si
applica   il  tasso  di  cambio  individuato  dal  provvedimento  del
direttore  dell'Agenzia delle entrate, emanato ai sensi dell'articolo
13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001";
alla  lettera d), sono soppresse le parole: ", la presentazione della
dichiarazione  riservata  esclude  la  punibilita'  per  le  sanzioni
previste  dall'articolo  5  del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 1990, n. 227,
riguardanti  le  dichiarazioni  di cui agli articoli 2 e 4 del citato
decreto-legge  per  gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime
attivita',";  alla  medesima lettera le parole: "decreto-legge n. 167
del  1990"  sono  sostituite dalle seguenti: "decreto-legge 28 giugno
1990,  n.  167,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227";
alla  lettera  e),  le parole: "1º agosto 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2001";
la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f)  nella  dichiarazione  riservata  di  cui  alla  lettera  c), gli
interessati  devono attestare che le attivita' oggetto di rimpatrio o
di regolarizzazione erano da essi detenute fuori dal territorio dello
Stato  alla  data  del  31  dicembre  2001.  La  disposizione  di cui
all'articolo  19,  comma  2-bis,  del citato decreto-legge n. 350 del
2001, si applica con riferimento alla data del 31 dicembre 2001";
al  comma  6,  le  parole:  "16  marzo  2003"  sono  sostituite dalle
seguenti: "16 aprile 2003".
Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
"Art.   6-bis.   -   (Attivita'   regolarizzate   e   successivamente
rimpatriate).  -  1. Il denaro e le altre attivita' finanziarie, gia'
oggetto  di  regolarizzazione nel periodo dal 1º gennaio al 30 giugno
2002  ai  sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.  409,  possono  essere  trasferiti  in  Italia  dopo  la  data  di
presentazione della relativa dichiarazione riservata, ma non oltre il
30  giugno  2003, con l'applicazione delle disposizioni in materia di
rimpatrio  di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del
2001.
2.  Ai  fini  del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1, gli
interessati  presentano  richiesta scritta agli intermediari ai quali
e'    stata    presentata   la   dichiarazione   riservata   relativa
all'operazione  di  regolarizzazione,  conferendo  agli  intermediari
stessi  l'incarico  di  ricevere  in  deposito  il  denaro e le altre
attivita'  finanziarie  provenienti  dall'estero.  Nel caso in cui il
rimpatrio  avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a
cui  e'  stata  presentata  la  dichiarazione riservata, una copia di
quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.
3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attivita' finanziarie
rimpatriati  ai  sensi  del  comma 1 e' superiore a quello risultante
dalla   dichiarazione   riservata,  le  disposizioni  in  materia  di
rimpatrio  di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del
2001   si   applicano   limitatamente  all'ammontare  indicato  nella
dichiarazione  riservata.  All'eventuale eccedenza le disposizioni in
materia  di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge
n.  350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati
attestino  che  si  tratta di redditi relativi al denaro e alle altre
attivita'  finanziarie  trasferiti  in Italia, percepiti dopo la data
del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo
14,  comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001. Sono altresi'
applicabili  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 1, commi 2-bis e
2-ter,  primo  periodo,  del  decreto-legge  22 febbraio 2002, n. 12,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se
l'importo  totale  del  denaro  e  delle  altre attivita' finanziarie
rimpatriati  e'  inferiore  a  quello  risultante dalla dichiarazione
riservata,   le   disposizioni   in   materia  di  rimpatrio  di  cui
all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano
con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.
4.  Relativamente  alle  operazioni  di  rimpatrio  di cui al comma 1
effettuate  dopo  il 16 aprile 2003 e' dovuta una somma pari allo 0,5
per cento del denaro e delle altre attivita' finanziarie rimpatriati.
Gli  intermediari  ai  quali  e'  conferito l'incarico di ricevere in
deposito  il denaro e le altre attivita' finanziarie versano la somma
dello  0,5  per  cento secondo le disposizioni contenute nel capo III
del   decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  senza effettuare la compensazione di cui all'articolo
17  dello stesso decreto, entro il 16 del mese successivo a quello in
cui   il   denaro   e  le  altre  attivita'  finanziarie  sono  stati
rimpatriati,  trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero,
ove    l'interessato   non   fornisca   direttamente   la   provvista
corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari.
Art.  6-ter.  -  (Comunicazione  tra  intermediari). - 1. Nel caso di
trasferimento  tra intermediari residenti in Italia di denaro e altre
attivita'  finanziarie  oggetto  di  rimpatrio  ai sensi del presente
decreto,  nonche'  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
l'intermediario    che    effettua    il    trasferimento    rilascia
contestualmente  apposita  comunicazione all'intermediario che riceve
il  trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime
della  riservatezza  ai  sensi  dell'articolo 14, comma 2, del citato
decreto-legge  n.  350  del  2001, salva diversa indicazione da parte
dell'interessato.  L'intermediario  che  riceve  il  trasferimento e'
tenuto  al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma
2,  del  decreto-legge  n.  350  del  2001, a decorrere dalla data di
ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente.
Art.   6-quater.   -   (Regolarizzazione   degli   adempimenti  degli
intermediari).  - 1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti
della  somma prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001,  n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge
n. 350 del 2001 entro il 16 aprile 2003.
2. Gli intermediari possono altresi' regolarizzare, nei termini e con
le modalita' di cui al comma 1, i versamenti relativi alle ritenute e
alle  imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato
decreto-legge  n.  350  del  2001  e all'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
Art.  6-quinquies.  -  (Compensazione  delle somme restituite e delle
eccedenze di versamento). - 1. Le somme restituite ai sensi del comma
3-bis  dell'articolo  1  del  decreto-legge  22 febbraio 2002, n. 12,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 23 aprile 2002, n. 73,
possono  essere  compensate  ai  sensi  dell'articolo  17 del decreto
legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza
limiti    d'importo,    a   decorrere   dalla   data   di   ricezione
dell'integrazione   della   dichiarazione   riservata   di   cui   al
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002.
2.  Le eccedenze di versamento delle somme previste dagli articoli 6,
comma  1,  lettera  a),  e  comma  6,  e 6-bis, comma 4, del presente
decreto,  nonche'  dall'articolo  12,  comma  1, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre  2001,  n.  409,  rispetto  a  quelle  effettivamente dovute
possono  essere compensate dagli intermediari con le stesse modalita'
di  cui  al comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto".
All'articolo 8:
al  comma  1,  sono  aggiunti,  in  fine, i seguenti periodi: "Dal 1º
aprile  2003  le funzioni dell'Amministrazione finanziaria in materia
di   amministrazione,   riscossione   e   contenzioso  delle  entrate
tributarie  riferite  ai  giochi,  anche  di  abilita',  ai  concorsi
pronostici,  alle  scommesse  e  agli  apparecchi  da  divertimento e
intrattenimento,  sono  esercitate  dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in
materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse, emanati sino alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,   dall'Agenzia   delle   entrate  anche  congiuntamente  con
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato";
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis.  Al  secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 14-bis
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
come  sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  le  parole:  ''15  febbraio''  sono sostituite dalle
seguenti: ''21 marzo''".
All'articolo  9,  comma  1,  primo periodo, dopo la parola: "locali,"
sono   inserite   le   seguenti:   "degli   ordini   e   dei  collegi
professionali,"  e  dopo  le  parole:  "a  carico"  sono  inserite le
seguenti: "dello Stato e".
All'Allegato B:
al numero 3, la parola: "XXXIV" e' sostituita dalla seguente: "XXIV";
il numero 9 e' soppresso.