LEGGE 14 febbraio 2003, n. 30

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 Febbraio 2003 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
(Delega  al  Governo  per  la  revisione della disciplina dei servizi
pubblici   e   privati   per   l'impiego,   nonche'   in  materia  di
intermediazione  e  interposizione  privata nella somministrazione di
                               lavoro)

1.  Allo  scopo  di  realizzare  un  sistema  efficace  e coerente di
strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del
lavoro  e  a migliorare le capacita' di inserimento professionale dei
disoccupati  e  di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con
particolare  riguardo alle donne e ai giovani, il Governo e' delegato
ad  adottare,  su  proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  sentito  il  Ministro  per le pari opportunita' ed entro il
termine  di  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  diretti  a stabilire, nel
rispetto  delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela
e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3,  e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione
europea  in  materia  di  occupabilita',  i  principi fondamentali in
materia  di  disciplina  dei  servizi  per l'impiego, con particolare
riferimento  al  sistema  del  collocamento, pubblico e privato, e di
somministrazione di manodopera.
2.  La  delega  e'  esercitata  nel  rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)  snellimento  e  semplificazione  delle  procedure di incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
b)  modernizzazione  e razionalizzazione del sistema del collocamento
pubblico,  al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo,
secondo una disciplina incentrata su:
1)  rispetto  delle competenze previste dalla legge costituzionale 18
ottobre  2001,  n.  3,  con  particolare  riferimento alle competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano;
2)   sostegno   e  sviluppo  dell'attivita'  lavorativa  femminile  e
giovanile, nonche' sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani;
3)   abrogazione  di  tutte  le  norme  incompatibili  con  la  nuova
regolamentazione  del  collocamento,  ivi  inclusa la legge 29 aprile
1949,   n.   264,  fermo  restando  il  regime  di  autorizzazione  o
accreditamento  per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto
dalla  lettera  l) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico,
un   nuovo   apparato   sanzionatorio,  con  previsione  di  sanzioni
amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge;
4)  mantenimento  da parte dello Stato delle competenze in materia di
conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;
c)  mantenimento  da  parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative  alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali
e  plurime, nonche' alla risoluzione delle controversie collettive di
rilevanza pluriregionale;
d)  mantenimento  da  parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative  alla  vigilanza  in  materia  di  lavoro, alla gestione dei
flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea,
all'autorizzazione per attivita' lavorative all'estero;
e) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative
attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f)  incentivazione  delle  forme  di  coordinamento  e  raccordo  tra
operatori  privati  e  operatori  pubblici,  ai  fini  di un migliore
funzionamento  del  mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle province;
g)  ridefinizione  del  regime  del  trattamento  dei  dati  relativi
all'incontro  tra  domanda  e  offerta  di lavoro, nel rispetto della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare oneri aggiuntivi e
ingiustificati  rispetto  alle  esigenze  di monitoraggio statistico;
prevenzione  delle  forme  di  esclusione  sociale  e vigilanza sugli
operatori,  con  previsione  del  divieto  assoluto per gli operatori
privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di
dati  ovvero  di  preselezione  dei  lavoratori,  anche  con  il loro
consenso,  in  base  all'affiliazione  sindacale o politica, al credo
religioso,   al   sesso,   all'orientamento   sessuale,   allo  stato
matrimoniale,  o  di  famiglia, o di gravidanza, nonche' ad eventuali
controversie  con  i  precedenti  datori di lavoro. E' altresi' fatto
divieto  di  raccogliere,  memorizzare  o diffondere informazioni sui
lavoratori  che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo;
h)  coordinamento  delle  disposizioni  sull'incontro  tra  domanda e
offerta  di  lavoro  con  la  disciplina  in  materia  di  lavoro dei
cittadini  non  comunitari,  nel  rispetto della normativa vigente in
modo  da  prevenire  l'adozione  di forme di lavoro irregolare, anche
minorile,  e  sommerso  e  al  fine  di  semplificare le procedure di
rilascio delle autorizzazioni al lavoro;
h)  eliminazione  del  vincolo  dell'oggetto sociale esclusivo per le
imprese  di  fornitura  di  prestazioni  di  lavoro temporaneo di cui
all'articolo  2  della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti
di  cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre
1997,  n.  469,  e  successive  modificazioni,  garantendo un periodo
transitorio di graduale adeguamento per le societa' gia' autorizzate;
i)   identificazione   di   un   unico  regime  autorizzatorio  o  di
accreditamento   per   gli  intermediari  pubblici,  con  particolare
riferimento  agli  enti  locali,  e  privati,  che  abbiano  adeguati
requisiti  giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo
di attivita' svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della
autorizzazione   e   modulato  in  relazione  alla  natura  giuridica
dell'intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non
riconosciute  ovvero  a  enti  o  organismi  bilaterali costituiti da
associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro
comparativamente   piu'   rappresentative   a   livello  nazionale  o
territoriale,  ai  consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio
1979,  n.  12,  nonche'  alle  universita'  e agli istituti di scuola
secondaria  di  secondo grado, prevedendo, altresi', che non vi siano
oneri  o  spese  a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo  7 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale
del  Lavoro  (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia
in data 1º febbraio 2000;
l)   abrogazione  della  legge  23  ottobre  1960,  n.  1369,  e  sua
sostituzione  con  una  nuova  disciplina basata sui seguenti criteri
direttivi:
1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte
dei soggetti identificati ai sensi della lettera l);
2) ammissibilita' della somministrazione di manodopera, anche a tempo
indeterminato,   in   presenza   di  ragioni  di  carattere  tecnico,
produttivo  od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti
collettivi  nazionali  o  territoriali  stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative;
3)   chiarificazione   dei  criteri  di  distinzione  tra  appalto  e
interposizione,  ridefinendo  contestualmente  i  casi  di  comando e
distacco,  nonche'  di  interposizione  illecita  laddove  manchi una
ragione  tecnica,  organizzativa  o  produttiva ovvero si verifichi o
possa  verificarsi  la  lesione di diritti inderogabili di legge o di
contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro;
4)   garanzia   del   regime   della  solidarieta'  tra  fornitore  e
utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro altrui;
5)  trattamento  assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attivita' di
somministrazione  di  manodopera  non  inferiore a quello a cui hanno
diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice;
6)  conferma  del  regime  sanzionatorio  civilistico  e  penalistico
previsto  per  i casi di violazione della disciplina della mediazione
privata  nei  rapporti  di  lavoro,  prevedendo  altresi'  specifiche
sanzioni   penali   per   le   ipotesi   di   esercizio   abusivo  di
intermediazione privata nonche' un regime sanzionatorio piu' incisivo
nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;
7)  utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5
ai  fini  della  distinzione  concreta  tra interposizione illecita e
appalto  genuino,  sulla  base  di  indici  e codici di comportamento
elaborati  in  sede  amministrativa  che tengano conto della rigorosa
verifica  della  reale  organizzazione  dei  mezzi  e dell'assunzione
effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore;
m)  attribuzione  della facolta' ai gruppi di impresa, individuati ai
sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile  nonche' ai sensi del
decreto  legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento
degli  adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n.  12,  alla societa' capogruppo per tutte le societa' controllate e
collegate,   ferma   restando   la   titolarita'  delle  obbligazioni
contrattuali  e  legislative in capo alle singole societa' datrici di
lavoro;
o)   abrogazione  espressa  di  tutte  le  normative,  anche  se  non
espressamente   indicate   nelle   lettere  da  a)  a  n),  che  sono
direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi
emanati ai sensi del presente articolo;
p)  revisione  del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha
modificato l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento
d'azienda,  al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella
presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi:
1)  completo  adeguamento  della  disciplina  vigente  alla normativa
comunitaria,  anche  alla  luce  del  necessario coordinamento con la
legge  1º  marzo  2002,  n.  39,  che  dispone  il  recepimento della
direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al
mantenimento  dei  diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
2)  previsione  del  requisito  dell'autonomia funzionale del ramo di
azienda nel momento del suo trasferimento;
3) previsione di un regime particolare di solidarieta' tra appaltante
e appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile,
per  le  ipotesi  in  cui il contratto di appalto sia connesso ad una
cessione di ramo di azienda;
q) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  di  uno o piu' testi unici delle normative e
delle  disposizioni  in  materia di mercato del lavoro e incontro tra
domanda e offerta di lavoro.

      
                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1:
              - Il  testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
          n.  3  (Modifiche  al  titolo  V  della parte seconda della
          Costituzione),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 2001, n. 248.
              - Il   testo   della   legge  29 aprile  1949,  n.  264
          (Provvedimenti  in  materia  di  avviamento  al lavoro e di
          assistenza  dei  lavoratori involontariamente disoccupati),
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1949, n.
          125, supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo  23 dicembre  1997,  n. 469,
          reca:  "Conferimento  alle  regioni  e  agli enti locali di
          funzioni  e  compiti  in  materia  di mercato del lavoro, a
          norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - Il testo della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela
          delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento
          dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n.
          196  (Norme  in materia di promozione dell'occupazione), e'
          il seguente:
              "Art.  2 (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura
          di  prestazioni  di lavoro temporaneo). - 1. L'attivita' di
          fornitura  di  lavoro  temporaneo  puo'  essere  esercitata
          soltanto  da  societa'  iscritte in apposito albo istituito
          presso  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
          Il   Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          rilascia,  sentita  la  commissione centrale per l'impiego,
          entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento
          della   sussistenza  dei  requisiti  di  cui  al  comma  2,
          l'autorizzazione  provvisoria  all'esercizio dell'attivita'
          di   fornitura   di   prestazioni   di  lavoro  temporaneo,
          provvedendo  contestualmente  all'iscrizione delle societa'
          nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro
          e  della  previdenza  sociale,  su  richiesta  del soggetto
          autorizzato,  entro  i  trenta giorni successivi rilasciata
          l'autorizzazione  a  tempo  indeterminato  subordinatamente
          alla verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta.
              2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'
          di cui al comma 1 sono i seguenti:
                a) la  costituzione  della  societa'  nella  forma di
          societa'  di  capitali  ovvero  cooperativa,  italiana o di
          altro  Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella
          denominazione  sociale delle parole: "societa' di fornitura
          di  lavoro  temporaneo";  l'individuazione,  quale  oggetto
          esclusivo,  della  predetta attivita'; l'acquisizione di un
          capitale  versato  non  inferiore a un miliardo di lire; la
          sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato
          o di altro Stato membro dell'Unione europea;
                b) la   disponibilita'  di  uffici  e  di  competenze
          professionali  idonee  allo  svolgimento  dell'attivita' di
          fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita'
          interessi  un  ambito  distribuito  sull'intero  territorio
          nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
                c) a  garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con
          il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti
          contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per
          i  primi  due  anni,  di un deposito cauzionale di lire 700
          milioni  presso  un  istituto  di  credito  avente  sede  o
          dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro
          dell'Unione  europea; a decorrere dal terzo anno solare, la
          disposizione,  in luogo della cauzione, di una fidejussione
          bancaria  o  assicurativa  non inferiore al 5 per cento del
          fatturato,  al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          realizzato  nell'anno precedente e comunque non inferiore a
          lire 700 milioni;
                d) in   capo   agli   amministratori,   ai  direttori
          generali,  ai  dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
          accomandatari:   assenza  di  condanne  penali,  anche  non
          definitive,  ivi  comprese  le  sanzioni sostitutive di cui
          alla  legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
          patrimonio,  per  delitti  contro la fede pubblica o contro
          l'economia  pubblica,  per  il  delitto  previsto dall'art.
          416-bis  del codice penale, o per delitti non colposi per i
          quali  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore   nel   massimo   a   tre  anni,  per  delitti  o
          contravvenzioni  previsti da leggi dirette alla prevenzione
          degli  infortuni  sul  lavoro  o, in ogni caso, previsti da
          leggi  in  materia  di  lavoro  o  di  previdenza  sociale;
          assenza,   altresi',   di  sottoposizione  alle  misure  di
          prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
          n.  1423,  o  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, o della
          legge    13 settembre    1982,   n.   646,   e   successive
          modificazioni.
              3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1 puo' essere
          concessa  anche  a  societa'  cooperative  di  produzione e
          lavoro  che,  oltre  a  soddisfare  le condizioni di cui al
          comma  2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come
          socio  sovventore,  almeno  un  fondo  mutualistico  per la
          promozione  e  lo  sviluppo della cooperazione, di cui agli
          articoli  11  e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 9, e che
          occupino  lavoratori  dipendenti  per un numero di giornate
          non   superiore  ad  un  terzo  delle  giornate  di  lavoro
          effettuate  dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i
          lavoratori   dipendenti   dalla   societa'  cooperativa  di
          produzione  e  lavoro possono essere da questa forniti come
          prestatori di lavoro temporaneo.
              4.  I  requisiti  di  cui  ai  commi  2  e 3 nonche' le
          informazioni  di  cui  al  comma  7  sono  dichiarati dalla
          societa' alla camera di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura  della  provincia in cui ha la sede legale, per
          l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
              5.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          con  decreto  da  emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  stabilisce le
          modalita'    della   presentazione   della   richiesta   di
          autorizzazione di cui al comma 1.
              6.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          svolge  vigilanza  e  controllo sull'attivita' dei soggetti
          abilitati   alla   fornitura   di   prestazioni  di  lavoro
          temporaneo   ai   sensi   del  presente  articolo  e  sulla
          permanenza  in  capo  ai medesimi soggetti dei requisiti di
          cui al comma 2.
              7.  La  societa'  comunica all'autorita' concedente gli
          spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali,
          la  cessazione  dell'attivita'  ed  ha inoltre l'obbligo di
          fornire  all'autorita'  concedente tutte le informazioni da
          questa richiesta.
              8.  La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie
          e  l'obbligo  di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della
          legge  23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa
          fornitrice  con  riferimento  ai lavoratori da assumere con
          contratto  per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti
          lavoratori  non  sono  computati ai fini dell'applicazione,
          all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.".
              - Il  testo  dell'art.  10, comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 469 del 1997, e' il seguente:
              "2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di
          lavoro   puo'  essere  svolta,  previa  autorizzazione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese
          o   gruppi  di  imprese,  anche  societa'  cooperative  con
          capitale  versato  non  inferiore  a  200  milioni  di lire
          nonche'   da   enti  non  commerciali  con  patrimonio  non
          inferiore  a  200  milioni. Fermo restando forme societarie
          anche  non  di capitali, per lo svolgimento di attivita' di
          ricerca e selezione nonche' di supporto alla ricollocazione
          professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire
          50 milioni.".
              - Il  testo  della  legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme
          per  l'ordinamento  della  professione  di  consulente  del
          lavoro),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio
          1979, n. 20.
              - Il    testo    dell'art.    7    della    Convenzione
          dell'Organizzazione  internazionale  del  lavoro  (OIL) del
          19 giugno  1997,  n.  181  (Convenzione  sulle  agenzie per
          l'impiego private), e' il seguente:
              "Art.  7.  -  1.  Le  agenzie per l'impiego private non
          devono   far   pagare   ai   lavoratori,   direttamente   o
          indirettamente, spese o altri costi.
              2.    Nell'interesse    dei   lavoratori,   l'autorita'
          competente,  previa  consultazione  delle organizzazioni di
          datori    di    lavoro    e    di   lavoratori maggiormente
          rappresentative, puo' autorizzare deroghe alle disposizioni
          del  paragrafo  1  di  cui  sopra  per  alcune categorie di
          lavoratori,  e  per  servizi  specificamente  identificati,
          forniti dalle agenzie per l'impiego private.
              3.  Ogni  membro che avra' autorizzato deroghe ai sensi
          del  paragrafo  2  di cui sopra dovra', nei suoi rapporti a
          titolo  dell'art. 22 della Costituzione dell'Organizzazione
          internazionale  del  lavoro,  fornire  informazioni su tali
          deroghe ed esplicitarne i motivi.".
              - Il   testo  della  legge  23 ottobre  1960,  n.  1369
          (Divieto   di   intermediazione   ed  interposizione  nelle
          prestazioni  di  lavoro  e nuova disciplina dell'impiego di
          mano  d'opera  negli  appalti  di  opere  e di servizi), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 25 novembre 1960, n.
          289.
              - Il  testo  dell'art.  2359  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
                1)  le  societa'  in  cui  un'altra  societa' dispone
          della maggioranza   dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".
              - Il testo del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74
          (Attuazione  della direttiva del Consiglio del 22 settembre
          1994,  94/45/CE,  relativa  all'istituzione  di un comitato
          aziendale  europeo  o di una procedura per l'informazione e
          la  consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi
          di  imprese di dimensioni comunitarie), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96.
              - Il  testo  dell'art.  1  della citata legge n. 12 del
          1979, e' il seguente:
              "Art.  1 (Esercizio della professione di consulente del
          lavoro). -  Tutti  gli  adempimenti  in  materia di lavoro,
          previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
          quando  non  sono curati dal datore di lavoro, direttamente
          od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
          se   non   da  coloro  che  siano  iscritti  nell'albo  dei
          consulenti  del  lavoro  a norma dell'art. 9 della presente
          legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da
          coloro  che  siano  iscritti  negli  albi  degli avvocati e
          procuratori   legali,   dei   dottori  commercialisti,  dei
          ragionieri  e  periti commerciali, i quali in tal caso sono
          tenuti  a  darne  comunicazione agli ispettorati del lavoro
          delle   province  nel  cui  ambito  territoriale  intendono
          svolgere gli adempimenti di cui sopra.
              I   dipendenti   del   Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  che  abbiano prestato servizio, almeno
          per  quindici  anni,  con  mansioni di ispettori del lavoro
          presso  gli  ispettorati  del  lavoro, sono esonerati dagli
          esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e
          dal  tirocinio  per esercitare tale attivita'. Il personale
          di  cui  al  presente  comma  non  potra'  essere  iscritto
          all'albo  della  provincia dove ha prestato servizio se non
          dopo quattro anni dalla cessazione del servizio stesso.
              Il  titolo di consulente del lavoro spetta alle persone
          che,  munite dell'apposita abilitazione professionale, sono
          iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
              Le  imprese  considerate artigiane ai sensi della legge
          25 luglio  1956,  n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
          anche  in  forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
          degli  adempimenti  di  cui  al  primo  comma a servizi o a
          centri  di  assistenza  fiscale  istituiti dalle rispettive
          associazioni  di  categoria.  Tali  servizi  possono essere
          organizzati  a  mezzo  dei  consulenti del lavoro, anche se
          dipendenti dalle predette associazioni.
              Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
          relative  agli  adempimenti  di cui al primo comma, nonche'
          per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
          le  imprese  di cui al quarto comma possono avvalersi anche
          di  centri  di  elaborazione  dati  costituiti  e  composti
          esclusivamente  da  soggetti iscritti agli albi di cui alla
          presente legge con versamento, da parte degli stessi, della
          contribuzione  integrativa  alle  casse  di  previdenza sul
          volume  di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi
          dalle  rispettive associazioni di categoria alle condizioni
          definite  al  citato  quarto comma. I criteri di attuazione
          della  presente  disposizione  sono stabiliti dal Ministero
          del   lavoro   e   della   previdenza   sociale  sentiti  i
          rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria  e degli
          ordini  e collegi professionali interessati. Le imprese con
          oltre  duecentocinquanta  addetti che non si avvalgono, per
          le   operazioni  suddette,  di  proprie  strutture  interne
          possono  demandarle  a  centri  di  elaborazione  dati,  di
          diretta  costituzione  od esterni, i quali devono essere in
          ogni  caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo
          comma.
              Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale  e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
          dalle  associazioni  di categoria, dai rappresentanti degli
          ordini  e  collegi  di  cui  alla  presente  legge  e delle
          organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
          rappresentative   a   livello   nazionale,  allo  scopo  di
          esaminare  i problemi connessi all'evoluzione professionale
          ed occupazionale del settore.".
              - Il  testo del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
          18   (Attuazione   della  direttiva  98/50/CE  relativa  al
          mantenimento   dei   diritti  dei  lavoratori  in  caso  di
          trasferimento  di  imprese,  di  stabilimenti o di parti di
          stabilimenti),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          21 febbraio 2001, n. 43.
              - Il   testo   della   legge   1   marzo  2002,  n.  39
          (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria  2001),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          26 marzo 2002, n. 72, supplemento ordinario.
              - Il testo della direttiva 12 marzo 2001, n. 2001/23/CE
          (Direttiva  del  Consiglio  concernente  il  ravvicinamento
          delle   legislazioni   degli   Stati   membri  relative  al
          mantenimento   dei   diritti  dei  lavoratori  in  caso  di
          trasferimenti  di  imprese,  di  stabilimenti o di parti di
          imprese  o  di  stabilimenti), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale C.E. 22 marzo 2001 n. L 82.
              - Il  testo  dell'art.  1676  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art.  1676  (Diritti  degli ausiliari dell'appaltatore
          verso  il  committente).  -  Coloro  che,  alle  dipendenze
          dell'appaltatore, hanno dato la loro attivita' per eseguire
          l'opera  o per prestare il servizio possono proporre azione
          diretta contro il committente per conseguire quanto e' loro
          dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente
          ha  verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la
          domanda.".

      
                               Art. 2.
              (Delega al Governo in materia di riordino
                 dei contratti a contenuto formativo
                           e di tirocinio)

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali, sentito il Ministro per le pari
opportunita',  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
con  il  Ministro  per  gli affari regionali, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti   legislativi   diretti   a  stabilire,  nel  rispetto  delle
competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del
lavoro  dalla  legge  costituzionale  18  ottobre 2001, n. 3, e degli
obiettivi  indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in
materia  di  occupazione,  la  revisione  e  la razionalizzazione dei
rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a)  conformita'  agli  orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato alla occupazione;
b)   attuazione  degli  obiettivi  e  rispetto  dei  criteri  di  cui
all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine
di   riordinare   gli  speciali  rapporti  di  lavoro  con  contenuti
formativi,  cosi'  da  valorizzare  l'attivita'  formativa  svolta in
azienda,  confermando  l'apprendistato come strumento formativo anche
nella  prospettiva  di una formazione superiore in alternanza tale da
garantire  il  raccordo  tra  i  sistemi  della  istruzione  e  della
formazione,   nonche'   il  passaggio  da  un  sistema  all'altro  e,
riconoscendo  nel  contempo  agli  enti  bilaterali  e alle strutture
pubbliche    designate    competenze   autorizzatorie   in   materia,
specializzando  il  contratto  di  formazione  e  lavoro  al  fine di
realizzare  l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in
azienda;
c)  individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato
e  di  tirocinio  di  impresa al fine del subentro nella attivita' di
impresa;
d)  revisione  delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti
rapporto  di  lavoro,  mirate  alla  conoscenza diretta del mondo del
lavoro  con  valorizzazione  dello  strumento  convenzionale  fra  le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese,
secondo modalita' coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18
della  legge  24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile
fra  uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti
disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche
della  attivita'  lavorativa e al territorio di appartenenza nonche',
con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della
menomazione  e all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi
di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono
inseriti,  e  prevedendo  altresi'  la eventuale corresponsione di un
sussidio   in   un   quadro  di  razionalizzazione  delle  misure  di
inserimento non costituenti rapporti di lavoro;
e)  orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei
criteri  direttivi  di  cui  alle  lettere  b), c) e d), nel senso di
valorizzare  l'inserimento  o il reinserimento al lavoro delle donne,
particolarmente   di   quelle  uscite  dal  mercato  del  lavoro  per
l'adempimento  di  compiti  familiari e che desiderino rientrarvi, al
fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f)  semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e
di  attribuzione  degli  incentivi  connessi ai contratti a contenuto
formativo,  tenendo  conto  del  tasso  di  occupazione  femminile  e
prevedendo anche criteri di automaticita';
g)  rafforzamento  dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e
di   valutazione   dei   risultati  conseguiti,  anche  in  relazione
all'impatto  sui  livelli  di  occupazione  femminile  e sul tasso di
occupazione  in  generale,  per  effetto  della  ridefinizione  degli
interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni
competenti  e  tenuto  conto  dei criteri che saranno determinati dai
provvedimenti  attuativi,  in  materia  di  mercato del lavoro, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
h)   sperimentazione   di   orientamenti,  linee-guida  e  codici  di
comportamento,  al  fine  di  determinare  i contenuti dell'attivita'
formativa,  concordati  da  associazioni  dei  datori e prestatori di
lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative sul piano nazionale e
territoriale,  anche  all'interno  di  enti  bilaterali,  ovvero,  in
difetto  di accordo, determinati con atti delle regioni, d'intesa con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
i)  rinvio  ai  contratti  collettivi  stipulati  da associazioni dei
datori  e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione,
anche   all'interno   degli   enti  bilaterali,  delle  modalita'  di
attuazione dell'attivita' formativa in azienda.

      
                  Note all'art. 2:
              - Il  testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
          n.  3  (Modifiche  al  titolo  V  della parte seconda della
          Costituzione),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 2001, n. 248.
              - Il testo dell'art. 16, comma 5, della citata legge n.
          196 del 1997, e' il seguente:
              "5.  Il  Governo  emana  entro  nove mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
          competenti commissioni parlamentari, norme regolamentari ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  e  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
          sociale  in  materia  di  speciali  rapporti  di lavoro con
          contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di
          formazione  e  lavoro,  allo  scopo  di  pervenire  ad  una
          disciplina   organica   della   materiasecondo  criteri  di
          valorizzazione  dei  contenuti  formativi,  con  efficiente
          utilizzo    delle    risorse    finanziarie   vigenti,   di
          ottimizzazione  ai  fini  della  creazione  di occasioni di
          impiego  delle specifiche tipologiche contrattuali, nonche'
          di  semplificazione,  razionalizzazione  e delegificazione,
          con  abrogazione,  ove occorra, delle norme vigenti. Dovra'
          altresi'  essere definito, nell'ambito delle suddette norme
          regolamentari,  un  sistema  organico  di  controlli  sulla
          effettivita'  dell'addestramento  e  sul reale rapporto tra
          attivita'   lavorativa   e   attivita'  formativa,  con  la
          previsione   di   specifiche  sanzioni  amministrative  per
          l'ipotesi  in  cui  le  condizioni previste dalla legge non
          siano state assicurate.".
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma  2,  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
              - Il  testo dell'art. 17, della citata legge n. 196 del
          1997, e' il seguente:
              "Art.  17  (Riordino della formazione professionale). -
          1.   Allo   scopo  di  assicurare  ai  lavoratori  adeguate
          opportunita'  di  formazione  ed  elevazione  professionale
          anche  attraverso  l'integrazione del sistema di formazione
          professionale  con il sistema scolastico e con il mondo del
          lavoro  e un piu' razionale utilizzo delle risorse vigenti,
          anche  comunitarie, destinate alla formazione professionale
          e  al  fine di realizzare la semplificazione normativa e di
          pervenire  ad  una disciplina organica della materia, anche
          con  riferimento  ai profili formativi di speciali rapporti
          di   lavoro   quali   l'apprendistato  e  il  contratto  di
          formazione  e  lavoro,  il  presente  articolo definisce  i
          seguenti  principi  e  criteri  generali,  nel rispetto dei
          quali   sono   adottate   norme   di  natura  regolamentare
          costituenti  la  prima  fase  di  un  piu'  generale, ampio
          processo di riforma della disciplina in materia:
                a) valorizzazione   della   formazione  professionale
          quale  strumento per migliorare la qualita' dell'offerta di
          lavoro,   elevare  le  capacita'  competitive  del  sistema
          produttivo,  in  particolare  con  riferimento alle medie e
          piccole  imprese  e  alle  imprese artigiane e incrementare
          l'occupazione,    attraverso    attivita'   di   formazione
          professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati
          alle   diverse   realta'   produttive   locali  nonche'  di
          promozione     e    aggiornamento    professionale    degli
          imprenditori,   dei   lavoratori   autonomi,  dei  soci  di
          cooperative,   secondo   modalita'   adeguate   alle   loro
          rispettive specifiche esigenze;
                b) attuazione  dei diversi interventi formativi anche
          attraverso  il  ricorso generalizzato a stages, in grado di
          realizzare   il   raccordo   tra   formazione  e  lavoro  e
          finalizzati    a    valorizzare   pienamente   il   momento
          dell'orientamento  nonche' a favorire un primo contatto dei
          giovani con le imprese;
                c) svolgimento    delle   attivita'   di   formazione
          professionale  da  parte  delle  regioni e/o delle province
          anche  in convenzione con istituti di istruzione secondaria
          e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
                d) destinazione  progressiva  delle risorse di cui al
          comma  5  dell'art.  9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori
          e  degli  altri soggetti di cui alla lettera a) nell'ambito
          di  piani formativi aziendali o territoriali concordati tra
          le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione
          di  lavoratori  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  di
          lavoratori    collocati   in   mobilita',   di   lavoratori
          disoccupati   per   i   quali   l'attivita'   formativa  e'
          propedeutica   all'assunzione;   le  risorse  di  cui  alla
          presente   lettera   confluiranno   in  uno  o  piu'  fondi
          nazionali,   articolati  regionalmente  e  territorialmente
          aventi  configurazione  giuridica  di  tipo  privatistico e
          gestiti  con  partecipazione  delle parti sociali; dovranno
          altresi'  essere  definiti i meccanismi di integrazione del
          fondo di rotazione;
                e) attribuzione   al  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  di  funzioni propositive ai fini della
          definizione  da parte del comitato di cui all'art. 5, comma
          5,  dei  criteri  e delle modalita' di certificazione delle
          competenze acquisite con la formazione professionale;
                f) adozione  di  misure  idonee  a  favorire, secondo
          piani   di   intervento   predisposti   dalle  regioni,  la
          formazione  e  la  mobilita'  interna  o esterna al settore
          degli  addetti  alla  formazione  professionale  nonche' la
          ristrutturazione    degli   enti   di   formazione   e   la
          trasformazione  dei  centri in agenzie formative al fine di
          migliorare  l'offerta formativa e facilitare l'integrazione
          dei  sistemi;  le  risorse  finanziarie da destinare a tali
          interventi saranno individuate con decreto del Ministro del
          lavoro   e   della  previdenza  sociale  nell'ambito  delle
          disponibilita',  da  preordinarsi allo scopo, esistenti nel
          Fondo   di  cui  all'art.  1,  comma 7,  del  decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
                g) semplificazione  delle  procedure, ivi compresa la
          eventuale sostituzione della garanzia fidejussoria prevista
          dall'art.  56  della  legge  6 febbraio  1996,  n.  52, per
          effetto  delle  disposizioni  di  cui ai commi 3 e seguenti
          definite  a  livello  nazionale  anche attraverso parametri
          standard,  con  deferimento  ad  atti delle amministrazioni
          competenti,  adottati anche ai sensi dell'art. 17, comma 3,
          della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive
          modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle
          disposizioni    di    natura   integrativa,   esecutiva   e
          organizzatoria  anche della disciplina di specifici aspetti
          nei  casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate
          ai  sensi  del  comma  2,  con particolare riferimento alla
          possibilita'  di  stabilire  requisiti  minimi e criteri di
          valutazione     delle     sedi     operative     ai    fini
          dell'accreditamento;
                h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
              2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono
          emanate,  a  norma  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  entro  sei  mesi  dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, con uno o piu'
          decreti,  sulla  proposta  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
          sociale,   di   concerto  con  i  Ministri  della  pubblica
          istruzione,  dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  per  le  pari  opportunita',  del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, per la funzione
          pubblica  e  gli  affari  regionali,  sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, previo parere
          delle competenti commissioni parlamentari.
              3.  A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo
          o  di  acconto  a  valere  sulle  risorse del Fondo sociale
          europeo   e   dei  relativi  cofinanziamenti  nazionali  e'
          istituito,  presso  il  Ministero  del  tesoro - Ragioneria
          generale   dello   Stato   -   Ispettorato   generale   per
          l'amministrazione  del  Fondo di rotazione per l'attuazione
          delle  politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione
          con  amministrazione  autonoma e gestione fuori bilancio ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              4.  Il  Fondo  di  cui  al  comma 3 e' alimentato da un
          contributo  a  carico  dei soggetti privati attuatori degli
          interventi  finanziati,  nonche',  per  l'anno  1997, da un
          contributo   di   lire   30  miliardi  che  gravera'  sulle
          disponibilita'    derivanti    dal    terzo   del   gettito
          della maggiorazione   contributiva  prevista  dall'art.  25
          della  legge  21 dicembre  1978,  n. 845, che affluisce, ai
          sensi  dell'art.  9,  comma  5, del decreto-legge 20 maggio
          1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 luglio  1993,  n.  236,  al  Fondo  di  rotazione per la
          formazione  professionale  e per l'accesso al Fondo sociale
          europeo previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n.
          845 del 1978.
              5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di
          cui  al  comma 4  per rimborsare gli organismi comunitari e
          nazionali,  erogatori  dei  finanziamenti, nelle ipotesi di
          responsabilita'  sussidiaria  dello  Stato membro, ai sensi
          dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio
          del  20 luglio  1993,  accertate anche precedentemente alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge  il  Ministro del tesoro, di
          concerto  con  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
          sociale,   stabilisce  con  proprio  decreto  le  norme  di
          amministrazione  e di gestione del Fondo di cui al comma 3.
          Con  il  medesimo  decreto  e'  individuata  l'aliquota del
          contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4,
          da  calcolare  sull'importo del funzionamento concesso, che
          puo'   essere  rideterminata  con  successivo  decreto  per
          assicurare  l'equilibrio finanziario del predetto Fondo. Il
          contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al
          quale hanno diritto i beneficiari.".
              - Il  testo dell'art. 18, della citata legge n. 196 del
          1997, e' il seguente:
              "Art.  18  (Tirocini formativi e di orientamento). - 1.
          Al  fine  di  realizzare momenti di alternanza tra studio e
          lavoro  e  di agevolare le scelte professionali mediante la
          conoscenza   diretta   del  mondo  del  lavoro,  attraverso
          iniziative  di  tirocini  pratici  e  stages  a  favore  di
          soggetti  che  hanno  gia'  assolto l'obbligo scolastico ai
          sensi  della  legge  31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto   con   il  Ministro  della  pubblica  istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da  adottarsi  ai  sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, disposizioni nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
                a) possibilita'  di  promozione delle iniziative, nei
          limiti   delle   risorse  rese  disponibili  dalla  vigente
          legislazione,  anche  su  proposta  degli enti bilaterali e
          delle  associazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
          lavoratori,   da   parte   di   soggetti   pubblici   o   a
          partecipazione  pubblica  e  di soggetti privati non aventi
          scopo  di  lucro,  in  possesso  degli  specifici requisiti
          preventivamente  determinati in funzione di idonee garanzie
          all'espletamento    delle    iniziative   medesime   e   in
          particolare:  agenzie  regionali  per  l'impiego  e  uffici
          periferici  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale;    universita';    provveditorati    agli   studi;
          istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di
          studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
          orientamento,  ovvero  a partecipazione pubblica o operanti
          in  regime  di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge
          21 dicembre  1978,  n.  845;  comunita'  terapeutiche  enti
          ausiliari  e  cooperative  sociali,  purche' iscritti negli
          specifici   albi   regionali,  ove  esistenti;  servizi  di
          inserimento   lavorativo   per  disabili  gestiti  da  enti
          pubblici delegati dalla regione;
                b) attuazione   delle   iniziative   nell'ambito   di
          progetti di orientamento e di formazione, con priorita' per
          quelli  definiti  all'interno di programmi operativi quadro
          predisposti   dalle   regioni,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                c) svolgimento  dei  tirocini  sulla base di apposite
          convenzioni  intervenute tra i soggetti di cui alla lettera
          a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
                d) previsione   della   durata   dei   rapporti   non
          costituenti  rapporti  di lavoro, in misura non superiore a
          dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
          portatori  di  handicap,  da  modulare  in  funzione  della
          specificita' dei diversi tipi di utenti;
                e) obbligo   da   parte  dei  soggetti  promotori  di
          assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
          l'Istituto   nazionale   per   l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  per  la responsabilita'
          civile  e  di  garantire  la  presenza  di  un  tutore come
          responsabile  didattico-organizzativo  delle attivita'; nel
          caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
          per  l'impiego  e  gli  uffici periferici del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il datore di lavoro
          ospitante   puo'  stipulare  la  predetta  convenzione  con
          l'INAIL direttamente e a proprio carico;
                f) attribuzione  del valore di crediti formativi alle
          attivita'  svolte nel corso degli stages e delle iniziative
          di  tirocinio  pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove
          debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
          lavoro;
                g) possibilita'  di  ammissione,  secondo modalita' e
          criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  e  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
          cui  all'art.  1  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.   236,   al  rimborso  totale  o  parziale  degli  oneri
          finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
          di  cui  al  presente  articolo a  favore  dei  giovani del
          Mezzogiorno  presso  imprese  di  regioni diverse da quelle
          operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
          i  progetti  lo  prevedano,  gli  oneri relativi alla spesa
          sostenuta  dall'impresa  per  il  vitto  e  l'alloggio  del
          tirocinante;
                h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
                i) computabilita'  dei soggetti portatori di handicap
          impiegati  nei  tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968,
          n.  482,  e  successive  modificazioni,  purche' gli stessi
          tirocini  siano  oggetto  di  convenzione  ai  sensi  degli
          articoli  5  e  17  della  legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
          siano finalizzati all'occupazione.".

      
                               Art. 3.
              (Delega al Governo in materia di riforma
            della disciplina del lavoro a tempo parziale)

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali, sentito il Ministro per le pari
opportunita',  entro  il  termine di un anno dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi, con
esclusione  dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni
pubbliche,  recanti  norme per promuovere il ricorso a prestazioni di
lavoro  a  tempo  parziale,  quale  tipologia  contrattuale  idonea a
favorire l'incremento del tasso di occupazione e, in particolare, del
tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con
eta'  superiore  ai  55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a)  agevolazione  del  ricorso  a prestazioni di lavoro supplementare
nelle  ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei
casi   e  secondo  le  modalita'  previsti  da  contratti  collettivi
stipulati   da   associazioni  dei  datori  e  prestatori  di  lavoro
comparativamente   piu'   rappresentative   su   scala   nazionale  o
territoriale,   anche   sulla   base   del  consenso  del  lavoratore
interessato in carenza dei predetti contratti collettivi;
b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro
a  tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto
verticale  e  misto,  anche  sulla  base  del consenso del lavoratore
interessato  in  carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera
a),   e  comunque  a  fronte  di  una  maggiorazione  retributiva  da
riconoscere al lavoratore;
c)  estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti
a tempo parziale a tempo determinato;
d)  previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino
l'utilizzo  di  contratti  a  tempo  parziale da parte dei lavoratori
anziani   al  fine  di  contribuire  alla  crescita  dell'occupazione
giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
e)  abrogazione  o integrazione di ogni disposizione in contrasto con
l'obiettivo  della  incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo
restando  il  rispetto  dei  principi  e delle regole contenute nella
direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997;
f) affermazione della computabilita' pro rata temporis in proporzione
dell'orario  svolto  dal  lavoratore  a  tempo parziale, in relazione
all'applicazione   di   tutte   le   norme   legislative  e  clausole
contrattuali  a loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa
come numero dei dipendenti occupati in ogni unita' produttiva;
g)  integrale  estensione  al  settore  agricolo  del  lavoro a tempo
parziale.

      
                  Nota all'art. 3:
              - Il   testo   della  direttiva  15 dicembre  1997,  n.
          97/81/CE  (Direttiva  del  Consiglio  relativa  all'accordo
          quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal
          CEEP  e  dalla CES), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          C.E. 20 gennaio 1998, n. L 14.

      
                               Art. 4.
             (Delega al Governo in materia di disciplina
          delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo,
         coordinato e continuativo, occasionale, accessorio
                     e a prestazioni ripartite)

1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro  e  delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi   recanti  disposizioni  volte  alla  disciplina  o  alla
razionalizzazione  delle  tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo,
coordinato  e  continuativo,  occasionale, accessorio e a prestazioni
ripartite, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)   riconoscimento   di   una   congrua   indennita'  cosiddetta  di
disponibilita'  a  favore del lavoratore che garantisca nei confronti
del  datore  di  lavoro la propria disponibilita' allo svolgimento di
prestazioni  di  carattere  discontinuo  o  intermittente, cosi' come
individuate  dai  contratti  collettivi stipulati da associazioni dei
datori  e  prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
su   scala  nazionale  o  territoriale  o,  in  via  provvisoriamente
sostitutiva,  per  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,   ed   in   ogni   caso   prevedendosi  la  possibilita'  di
sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni
rese  da  soggetti  in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di
eta' ovvero da lavoratori con piu' di 45 anni di eta' che siano stati
espulsi  dal  ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o
trasformazione  di  attivita'  o  di  lavoro e iscritti alle liste di
mobilita'  e  di  collocamento;  eventuale non obbligatorieta' per il
prestatore  di  rispondere  alla  chiamata  del datore di lavoro, non
avendo  quindi  titolo  a  percepire  la  predetta  indennita' ma con
diritto  di  godere  di  una  retribuzione  proporzionale  al  lavoro
effettivamente svolto;
b)  con  riferimento  alle prestazioni di lavoro temporaneo, completa
estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia,
con  conseguente  applicabilita'  degli  oneri contributivi di questo
settore;
1)  ricorso  alla  forma  del  lavoro  a  tempo  determinato  di  cui
all'articolo  1  del  decreto  legislativo  6 settembre 2001, n. 368,
ovvero  alla  forma  della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla
legge  24  giugno  1997,  n.  196,  anche  per  soddisfare  le  quote
obbligatorie  di  assunzione di lavoratori disabili di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, secondo il principio pro rata temporis;
2)  completa  estensione  al  settore  agricolo del lavoro temporaneo
tramite   agenzia,   con   conseguente   applicabilita'  degli  oneri
contributivi di questo settore;
c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:
1)  previsione  della stipulazione dei relativi contratti mediante un
atto scritto da cui risultino la durata, determinata o determinabile,
della  collaborazione,  la  riconducibilita'  di  questa a uno o piu'
progetti  o  programmi  di  lavoro  o  fasi  di esso, resi con lavoro
prevalentemente  proprio  e  senza vincolo di subordinazione, nonche'
l'indicazione di un corrispettivo, che deve essere proporzionato alla
qualita' e quantita' del lavoro;
2)   differenziazione   rispetto  ai  rapporti  di  lavoro  meramente
occasionali,  intendendosi  per tali i rapporti di durata complessiva
non  superiore  a  trenta  giorni  nel  corso dell'anno solare con lo
stesso   committente,  salvo  che  il  compenso  complessivo  per  lo
svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro;
3)  riconduzione  della fattispecie a uno o piu' progetti o programmi
di lavoro o fasi di esso;
4)  previsione  di  tutele  fondamentali  a presidio della dignita' e
della  sicurezza  dei  collaboratori,  con  particolare riferimento a
maternita',  malattia e infortunio, nonche' alla sicurezza nei luoghi
di lavoro, anche nel quadro di intese collettive;
5)  previsione  di  un  adeguato  sistema  sanzionatorio  nei casi di
inosservanza delle disposizioni di legge;
6)  ricorso,  ai  sensi  dell'articolo  5,  ad adeguati meccanismi di
certificazione della volonta' delle parti contraenti;
d)  ammissibilita' di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio,
in   generale   e  con  particolare  riferimento  a  opportunita'  di
assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di
lucro,  da  disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di
esclusione  sociale  o  comunque  non  ancora entrati nel mercato del
lavoro,  ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la
tecnica  di  buoni  corrispondenti  a un certo ammontare di attivita'
lavorativa,   ricorrendo,  ai  sensi  dell'articolo  5,  ad  adeguati
meccanismi di certificazione;
e) ammissibilita' di prestazioni ripartite fra due o piu' lavoratori,
obbligati  in  solido  nei  confronti  di  un  datore  di lavoro, per
l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa.
f)  configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato
del lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo
occasionale  o  ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo
aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le
spese  di  mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare
riguardo alle attivita' agricole.

      
Art. 5.
                  (Delega al Governo in materia di
               certificazione dei rapporti di lavoro)

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei
rapporti  di  lavoro,  con  esclusione  dei  rapporti  di lavoro alle
dipendenze  di  amministrazioni  pubbliche, il Governo e' delegato ad
adottare,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche
sociali,  entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della   presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni  in  materia  di  certificazione  del relativo contratto
stipulato  tra le parti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)   carattere   volontario   e   sperimentale   della  procedura  di
certificazione;
b)   individuazione  dell'organo  preposto  alla  certificazione  del
rapporto  di  lavoro  in  enti  bilaterali costituiti a iniziativa di
associazioni  dei  datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu'   rappresentative,  ovvero  presso  strutture  pubbliche  aventi
competenze in materia, o anche universita';
c)  definizione  delle  modalita'  di  organizzazione  delle  sedi di
certificazione e di tenuta della relativa documentazione;
d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;
e)  attribuzione  di  piena  forza legale al contratto certificato ai
sensi  della  procedura  di cui alla lettera d), con esclusione della
possibilita'  di  ricorso  in  giudizio  se  non  in  caso di erronea
qualificazione  del programma negoziale da parte dell'organo preposto
alla  certificazione  e  di  difformita'  tra  il programma negoziale
effettivamente  realizzato  dalle  parti  e  il  programma  negoziale
concordato dalle parti in sede di certificazione;
f) previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione
previsto  dall'articolo  410  del  codice di procedura civile innanzi
all'organo  preposto  alla certificazione quando si intenda impugnare
l'erronea  qualificazione  dello  stesso  o  la  difformita'  tra  il
programma  negoziale  certificato  e  la  sua  successiva attuazione,
prevedendo  che  gli  effetti  dell'accertamento  svolto  dall'organo
preposto  alla certificazione permangano fino al momento in cui venga
provata   l'erronea  qualificazione  del  programma  negoziale  o  la
difformita' tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede
di  certificazione  e  il  programma  attuato.  In caso di ricorso in
giudizio, introduzione dell'obbligo in capo all'autorita' giudiziaria
competente  di  accertare  anche  le dichiarazioni e il comportamento
tenuto  dalle  parti  davanti all'organo preposto alla certificazione
del contratto di lavoro;
g)  attribuzione  agli enti bilaterali della competenza a certificare
non  solo  la  qualificazione  del contratto di lavoro e il programma
negoziale  concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni
di  cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volonta'
abdicativa o transattiva delle parti stesse;
h)  estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito
del regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati
da  una  cooperativa  ai  sensi  dell'articolo 6 della legge 3 aprile
2001, n. 142, e successive modificazioni;
i)  verifica  dell'attuazione  delle  disposizioni, dopo ventiquattro
mesi  dalla  data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.

      
                  Note all'art. 5:
              - Il  testo  dell'art.  410  del  codice  di  procedura
          civile, e' il seguente:
              "Art.  410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). -
          Chi  intende  proporre  in giudizio una domanda relativa ai
          rapporti  previsti dall'art. 409 e non ritiene di avvalersi
          delle  procedure  di conciliazione previste dai contratti e
          accordi   collettivi   deve   promuovere,   anche   tramite
          l'associazione  sindacale  alla quale aderisce o conferisca
          mandato,   il   tentativo   di   conciliazione   presso  la
          commissione  di conciliazione individuata secondo i criteri
          di cui all'art. 413.
              La  comunicazione  della  richiesta di espletamento del
          tentativo  di  conciliazione  interrompe  la prescrizione e
          sospende,  per  la  durata del tentativo di conciliazione e
          per  i  venti  giorni  successivi  alla sua conclusione, il
          decorso di ogni termine di decadenza.
              La   commissione,   ricevuta   la  richiesta  tenta  la
          conciliazione  della controversia, convocando le parti, per
          una   riunione  da  tenersi  non  oltre  dieci  giorni  dal
          ricevimento della richiesta.
              Con    provvedimento    del    direttore   dell'ufficio
          provinciale  del  lavoro  e  della  massima  occupazione e'
          istituita  in  ogni  provincia presso l'ufficio provinciale
          del  lavoro  e  della  massima occupazione, una commissione
          provinciale   di   conciliazione   composta  dal  direttore
          dell'ufficio  stesso,  o da un suo delegato, in qualita' di
          presidente,   da  quattro  rappresentanti  effettivi  e  da
          quattro  supplenti  dei  datori  di  lavoro  e  da  quattro
          rappresentanti   effettivi   e  da  quattro  supplenti  dei
          lavoratori,   designati   dalle  rispettive  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
              Commissioni  di conciliazione possono essere istituite,
          con  le  stesse modalita' e con la medesima composizione di
          cui  al  precedente  comma,  anche presso le sezioni zonali
          degli   uffici  provinciali  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione.
              Le  commissioni,  quando  se  ne ravvisi la necessita',
          affidano   il   tentativo   di   conciliazione   a  proprie
          sottocommissioni,  presiedute  dal  direttore  dell'ufficio
          provinciale  del lavoro e della massima occupazione o da un
          suo  delegato  che rispecchino la composizione prevista dal
          precedente terzo comma.
              In  ogni  caso  per  la  validita'  della  riunione  e'
          necessaria  la  presenza  del  presidente  e  di  almeno un
          rappresentante   dei   datori   di  lavoro  e  di  uno  dei
          lavoratori.
              Ove la riunione della commissione non sia possibile per
          la  mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al
          precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del
          lavoro certifica l'impossibilita' di procedere al tentativo
          di conciliazione.".
              - Il  testo  dell'art.  2113  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e le
          transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di
          lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e
          dei  contratti  o accordi collettivi concernenti i rapporti
          di  cui  all'art.  409  del codice di procedura civile, non
          sono valide.
              L'impugnazione   deve   essere   proposta,  a  pena  di
          decadenza,  entro  sei  mesi  dalla  data di cessazione del
          rapporto  o  dalla data della rinunzia o della transazione,
          se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
              Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti
          possono  essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche
          stragiudiziale,  del  lavoratore  idoneo a renderne nota la
          volonta'.
              Le  disposizioni del presente articolo non si applicano
          alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185,
          410 e 411 del codice di procedura civile.".
              - Per  il  testo dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001,
          n.   142   (Revisione   della   legislazione   in   materia
          cooperativistica,    con   particolare   riferimento   alla
          posizione del socio lavoratore), si vedano le note all'art.
          9.

      
                               Art. 6.
                            (Esclusione)

1.  Le  disposizioni  degli  articoli  da  1  a 5 non si applicano al
personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente
richiamate.

      
                               Art. 7.
             (Disposizioni concernenti l'esercizio delle
               deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)

1.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5,
deliberati  dal  Consiglio  dei  ministri e corredati da una apposita
relazione cui e' allegato il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281,
sentite    le    associazioni    sindacali    comparativamente   piu'
rappresentative  dei  datori  e  prestatori di lavoro, sono trasmessi
alle  Camere  per  l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni  parlamentari  permanenti  entro  la scadenza del termine
previsto per l'esercizio della relativa delega.
2.  In  caso  di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari  esprimono  il  parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3.  Qualora  il  termine  previsto  per  il  parere delle Commissioni
parlamentari  scada  nei  trenta giorni che precedono la scadenza del
termine  per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
e' prorogato di sessanta giorni.
4.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore dei
decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1, il Governo puo' adottare
eventuali  disposizioni  modificative  e  correttive  con le medesime
modalita' e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi.
5.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  degli articoli da 1 a 5 non
devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

      
                  Nota all'art. 7:
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali), e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".

      
                               Art. 8.
             Delega al Governo per la razionalizzazione
          delle funzioni ispettive in materia di previdenza
                        sociale e di lavoro)

1.  Allo  scopo  di definire un sistema organico e coerente di tutela
del  lavoro  con  interventi  omogenei,  il  Governo  e'  delegato ad
adottare,  nel  rispetto  delle  competenze affidate alle regioni, su
proposta  del Ministro del lavoro delle politiche sociali ed entro il
termine  di  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il  riassetto  della
disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e
di  lavoro,  nonche'  per  la  definizione  di  un quadro regolatorio
finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro
in sede conciliativa, ispirato a criteri di equita' ed efficienza.
2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e' esercitata nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a)   improntare   il  sistema  delle  ispezioni  alla  prevenzione  e
promozione    dell'osservanza   della   disciplina   degli   obblighi
previdenziali,  del  rapporto  di lavoro, del trattamento economico e
normativo   minimo   e   dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto  il  territorio  nazionale,  anche  valorizzando l'attivita' di
consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata
disciplina;
b)  definizione  di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione
del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;
c)  ridefinizione  dell'istituto  della prescrizione e diffida propri
della direzione provinciale del lavoro;
d)  semplificazione  dei  procedimenti  sanzionatori amministrativi e
possibilita' di ricorrere alla direzione regionale del lavoro;
e)  semplificazione  della procedura per la soddisfazione dei crediti
di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede
pubblica;
f) riorganizzazione dell'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro
e  delle  politiche  sociali  in  materia  di previdenza sociale e di
lavoro  con  l'istituzione  di  una direzione generale con compiti di
direzione  e  coordinamento delle strutture periferiche del Ministero
ai  fini  dell'esercizio  unitario della predetta funzione ispettiva,
tenendo   altresi'   conto   della   specifica  funzione  di  polizia
giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
g)  razionalizzazione  degli interventi ispettivi di tutti gli organi
di  vigilanza,  compresi  quelli  degli  istituti  previdenziali, con
attribuzione  della  direzione  e  del  coordinamento  operativo alle
direzioni  regionali  e  provinciali  del  lavoro  sulla  base  delle
direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f).
3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1 sono
trasmessi  alle  Camere  per  l'espressione del parere da parte delle
competenti  Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del
termine   previsto   per  l'esercizio  della  delega.  Le  competenti
Commissioni  parlamentari  esprimono  il  parere  entro trenta giorni
dalla  data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del
parere  decorra  inutilmente,  i  decreti  legislativi possono essere
comunque adottati.
4.  Qualora  il  termine  previsto  per  il  parere delle Commissioni
parlamentari  scada  nei  trenta giorni che precedono la scadenza del
termine  per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
e' prorogato di sessanta giorni.
5.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore dei
decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  il Governo puo' emanare
eventuali  disposizioni  modificative  e  correttive  con le medesime
modalita' di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai principi e ai criteri
direttivi indicati al comma 2.
6.  L'attuazione  della  delega  di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

      
Art. 9. (Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142)

1.  Alla  legge  3  aprile  2001,  n. 142, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)  all'articolo  1,  comma 3, primo periodo, le parole: "e distinto"
sono soppresse;
b)  all'articolo  2,  comma  1, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente:  "L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata
legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato
di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi
tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative";
c) all'articolo 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative
della  piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono
corrispondere  ai  propri  soci  lavoratori un compenso proporzionato
all'entita'  del  pescato,  secondo criteri e parametri stabiliti dal
regolamento interno previsto dall'articolo 6";
d) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  Il  rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione
del  socio  deliberati  nel rispetto delle previsioni statutarie e in
conformita'  con  gli  articoli  2526  e  2527  del codice civile. Le
controversie  tra  socio  e  cooperativa  relative  alla  prestazione
mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario";
e) all'articolo 6, comma 1, le parole: "Entro nove mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Entro il 31 dicembre 2003";
f)  all'articolo  6,  comma  2,  dopo  le parole: "del comma 1", sono
inserite  le  seguenti:  "nonche'  all'articolo  3, comma 2-bis" e le
parole:  "ai  trattamenti  retributivi  ed  alle condizioni di lavoro
previsti  dai  contratti  collettivi nazionali di cui all'articolo 3"
sono sostituite dalle seguenti: "al solo trattamento economico minimo
di cui all'articolo 3, comma 1";
g) all'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis.  Le  cooperative  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della  legge  8  novembre  1991,  n.  381,  possono  definire accordi
territoriali  con  le  organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative  per rendere compatibile l'applicazione del contratto
collettivo  di  lavoro nazionale di riferimento all'attivita' svolta.
Tale  accordo  deve essere depositato presso la direzione provinciale
del lavoro competente per territorio".

      
                  Note all'art. 9:
              - Il testo della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione
          della   legislazione   in   materia  cooperativistica,  con
          particolare    riferimento   alla   posizione   del   socio
          lavoratore),   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          23 aprile 2001, n. 94.
              - Il  testo  dell'art. 1, comma 3, primo periodo, della
          citata  legge  n. 142 del 2001, come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "3.  Il  socio lavoratore di cooperativa stabilisce con
          la propria adesione o successivamente all'instaurazione del
          rapporto  associativo  un  ulteriore rapporto di lavoro, in
          forma  subordinata  o  autonoma o in qualsiasi altra forma,
          ivi  compresi  i  rapporti di collaborazione coordinata non
          occasionale,    con    cui    contribuisce    comunque   al
          raggiungimento degli scopi sociali.".
              - Il  testo dell'art. 2, comma 1, della citata legge n.
          142  del  2001, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
              "1.  Ai  soci lavoratori di cooperativa con rapporto di
          lavoro  subordinato  si applica la legge 20 maggio 1970, n.
          300,  con  esclusione  dell'art.  18 ogni volta che venga a
          cessare,  col rapporto di lavoro, anche quello associativo.
          L'esercizio  dei  diritti di cui al titolo III della citata
          legge  n.  300  del 1970 trova applicazione compatibilmente
          con   lo   stato   di   socio  lavoratore,  secondo  quanto
          determinato   da   accordi   collettivi   tra  associazioni
          nazionali   del   movimento  cooperativo  e  organizzazioni
          sindacali     dei    lavoratori    comparativamente    piu'
          rappresentative.  Si  applicano  altresi'  tutte le vigenti
          disposizioni  in  materia di sicurezza e igiene del lavoro.
          Agli  altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8,
          14  e  15  della medesima legge n. 300 del 1970, nonche' le
          disposizioni  previste dal decreto legislativo 19 settembre
          1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste
          dal  decreto  legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto
          compatibili  con le modalita' della prestazione lavorativa.
          In  relazione  alle  peculiarita'  del sistema cooperativo,
          forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono
          essere  individuate  in  sede  di accordi collettivi tra le
          associazioni  nazionali  del  movimento  cooperativo  e  le
          organizzazioni  sindacali  dei lavoratori, comparativamente
          piu' rappresentative.".
              - Il  testo  dell'art. 3, della citata legge n. 142 del
          2001,  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art. 3 (Trattamento economico del socio lavoratore). -
          1.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 della legge
          20 maggio 1970, n. 300, le societa' cooperative sono tenute
          a   corrispondere   al   socio  lavoratore  un  trattamento
          economico   complessivo   proporzionato  alla  quantita'  e
          qualita'  del  lavoro  prestato e comunque non inferiore ai
          minimi    previsti,   per   prestazioni   analoghe,   dalla
          contrattazione  collettiva  nazionale  del  settore o della
          categoria  affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi
          da  quello  subordinato,  in assenza di contratti o accordi
          collettivi   specifici,   ai   compensi  medi  in  uso  per
          prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
              2.   Trattamenti  economici  ulteriori  possono  essere
          deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
                a) a  titolo di maggiorazione retributiva, secondo le
          modalita' stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'art.
          2;
                b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio,
          a  titolo  di  ristorno,  in misura non superiore al 30 per
          cento  dei  trattamenti  retributivi  complessivi di cui al
          comma  1  e  alla  lettera  a), mediante integrazioni delle
          retribuzioni   medesime,   mediante  aumento  gratuito  del
          capitale  sociale  sottoscritto  e  versato,  in  deroga ai
          limiti  stabiliti  dall'art. 24 del decreto legislativo del
          Capo  provvisorio  dello  Stato  14 dicembre 1947, n. 1577,
          ratificato,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951,
          n.   302,   e  successive  modificazioni,  ovvero  mediante
          distribuzione  gratuita  dei titoli di cui all'art. 5 della
          legge 31 gennaio 1992, n. 59.
              2-bis.  In  deroga alle disposizioni di cui al comma 1,
          le  cooperative  della  piccola  pesca  di  cui  alla legge
          13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci
          lavoratori   un   compenso  proporzionato  all'entita'  del
          pescato,   secondo   criteri   e  parametri  stabiliti  dal
          regolamento interno previsto dall'art. 6.".
              - Il   testo   della   legge   13 marzo  1958,  n.  250
          (Previdenze  a  favore  dei  pescatori  della piccola pesca
          marittima  e  delle  acque  interne)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1958, n. 83.
              - Il  testo  dell'art. 5, della citata legge n. 142 del
          2001,  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.   5   (Altre   normative   applicabili  al  socio
          lavoratore).  -  1.  Il riferimento alle retribuzioni ed ai
          trattamenti   dovuti   ai  prestatori  di  lavoro,  previsi
          dall'art.  2751-bis,  numero  1),  del  codice  civile,  si
          intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative
          di  lavoro  nei  limiti  del  trattamento  economico di cui
          all'art.  3,  commi  1  e  2, lettera a). La presente norma
          costituisce  interpretazione  autentica  delle disposizioni
          medesime.
              2.  Il  rapporto di lavoro si estingue con il recesso o
          l'esclusione   del  socio  deliberati  nel  rispetto  delle
          previsioni  statutarie  e  in  conformita' con gli articoli
          2526  e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e
          cooperativa  relative alla prestazione mutualistica sono di
          competenza del tribunale ordinario.".
              - Il  testo  dell'art.  2526  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art.  2526  (Recesso del socio). - La dichiarazione di
          recesso,  nei  casi  in cui questo e' ammesso dalla legge o
          dall'atto   costitutivo,   deve   essere   comunicata   con
          raccomandata alla societa' e deve essere annotata nel libro
          dei  soci  a cura degli amministratori. Essa ha effetto con
          la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi
          prima  e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio
          successivo.".
              - Il  testo  dell'art.  2527  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art.  2527  (Esclusione del socio). - L'esclusione del
          socio,  qualunque sia il tipo della societa', oltre che nel
          caso  indicato  nell'art. 2524, puo' aver luogo negli altri
          casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, e in
          quelli stabiliti dall'atto costitutivo.
              Quando  l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve
          essere  deliberata  dall'assemblea  dei  soci  o, se l'atto
          costitutivo  lo  consente,  dagli  amministratori,  e  deve
          essere comunicata al socio.
              Contro  la  deliberazione  di esclusione il socio puo',
          nel  termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre
          opposizione  davanti  al  tribunale. Questo puo' sospendere
          l'esecuzione della deliberazione.
              L'esclusione  ha effetto dall'annotazione nel libro dei
          soci, da farsi a cura degli amministratori.".
              - Il  testo  dell'art.  6 della citata legge n. 142 del
          2001,  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.   6   (Regolamento   interno).   -  1.  Entro  il
          31 dicembre   2003,   le  cooperative  di  cui  all'art.  1
          definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla
          tipologia  dei  rapporti che si intendono attuare, in forma
          alternativa,  con  i  soci  lavoratori. Il regolamento deve
          essere  depositato  entro  trenta  giorni dall'approvazione
          presso  la  direzione provinciale del lavoro competente per
          territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
                a) il  richiamo  ai contratti collettivi applicabili,
          per  cio'  che  attiene  ai soci lavoratori con rapporto di
          lavoro subordinato;
                b) le  modalita'  di  svolgimento  delle  prestazioni
          lavorative    da    parte    dei    soci,    in   relazione
          all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
          professionali  dei soci stessi, anche nei casi di tipologie
          diverse da quella del lavoro subordinato;
                c) il  richiamo  espresso  alle  normative  di  legge
          vigenti   per  i  rapporti  di  lavoro  diversi  da  quello
          subordinato;
                d) l'attribuzione  all'assemblea  della  facolta'  di
          deliberare,  all'occorrenza,  un  piano di crisi aziendale,
          nel  quale  siano  salvaguardati,  per  quanto possibile, i
          livelli   occupazionali   e  siano  altresi'  previsti:  la
          possibilita'   di   riduzione  temporanea  dei  trattamenti
          economici  integrativi  di  cui  al  comma  2,  lettera b),
          dell'art.  3; il divieto, per l'intera durata del piano, di
          distribuzione di eventuali utili;
                e) l'attribuzione  all'assemblea  della  facolta'  di
          deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui
          alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte
          dei   soci  lavoratori,  alla  soluzione  della  crisi,  in
          proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie;
                f) al  fine  di  promuovere nuova imprenditorialita',
          nelle  cooperative  di  nuova costituzione, la facolta' per
          l'assemblea   della  cooperativa  di  deliberare  un  piano
          d'avviamento   alle   condizioni  e  secondo  le  modalita'
          stabilite   in   accordi  collettivi  tra  le  associazioni
          nazionali  del  movimento  cooperativo  e le organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative.
              2.  Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del
          comma  1,  nonche'  all'art. 3, comma 2-bis, il regolamento
          non   puo'  contenere  disposizioni  derogatorie  in  pejus
          rispetto  al  solo  trattamento  economico  minimo  di  cui
          all'art.  3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione
          di cui al primo periodo, la clausola e' nulla.
              2-bis.  Le  cooperative  di  cui  all'art.  1, comma 1,
          lettera  b),  della  legge 8 novembre 1991, n. 381, possono
          definire   accordi   territoriali   con  le  organizzazioni
          sindacali comparativamente piu' rappresentative per rendere
          compatibile  l'applicazione  del  contratto  collettivo  di
          lavoro  nazionale di riferimento all'attivita' svolta. Tale
          accordo   deve   essere   depositato  presso  la  direzione
          provinciale del lavoro competente per territorio.".
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  1, lettera b), della
          legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative
          sociali), e' il seguente:
              "1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
          l'interesse  generale della comunita' alla promozione umana
          e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
                a) (omissis);
                b) lo  svolgimento  di  attivita'  diverse: agricole,
          industriali,   commerciali   o   di   servizi,  finalizzate
          all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.".

      
                              Art. 10.
             (Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge
                        22 marzo 1993, n. 71)

1.  L'articolo  3  del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito
dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, e' sostituito dal seguente:
"Art.  3.  -  (Benefici  alle  imprese  artigiane,  commerciali e del
turismo).  -  1.  Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo
rientranti  nella  sfera  di  applicazione  degli accordi e contratti
collettivi  nazionali,  regionali e territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti,  il riconoscimento di benefici normativi e contributivi
e'  subordinato  all'integrale  rispetto  degli  accordi  e contratti
citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e  dei  lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative sul piano
nazionale".
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 14 febbraio 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI
          Senato della Repubblica (atto n. 848):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi)  e dal Ministro del lavoro e politiche sociali
          (Maroni) il 15 novembre 2001.
              Assegnato  alla  11a  commissione  (Lavoro,  previdenza
          sociale),  in  sede  referente,  il  13  dicembre 2001, con
          pareri  delle  commissioni  1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a,
          10a,  12a,  13a della Giunta per gli affari delle Comunita'
          europee  e  della Commissione parlamentare per le questioni
          regionali.
              Esaminato  dalla  commissione  il 18 dicembre 2001; 22,
          23, 24, 29, 30, 31 gennaio 2002; 5, 13, 19, 20, 21 febbraio
          2002; 26, 27 marzo 2002; 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 18 aprile
          2002;  7,  8,  9, 14, 15, 16, 28, 29, 30 maggio 2002; 4, 5,
          12, 13 e 19 giugno 2002.
              Esaminato  in  aula il 13 dicembre 2001; 13 giugno 2002
          (stralcio  degli  articoli 2, 3, 10 e 12 che formano l'atto
          n.  848-bis); 17, 18, 19 e 24 settembre 2002 e approvato il
          25 settembre 2002.
          Camera dei deputati (atto n. 3193):
              Assegnato   alla   XI  commissione  (Lavoro),  in  sede
          referente,   il   30 settembre   2002   con   pareri  delle
          commissioni  I,  II,  V,  VII,  X,  XII,  XIII, XIV e della
          commissione parlamentare per le questioni regionali.
              Esaminato  dalla  XI commissione, in sede referente, il
          3, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 24 ottobre 2002.
              Esaminato  in  aula il 28, 29 ottobre 2002 e approvato,
          con modificazioni, il 30 ottobre 2002.
          Senato della Repubblica (atto n. 848-B):
              Assegnato   alla  11a  commissione  (Lavoro),  in  sede
          referente,  il 5 novembre 2002 con pareri delle commissioni
          1a,  2a,  5a, 7a, 9a, 10a della Giunta per gli affari delle
          Comunita'  europee  e della Commissione parlamentare per le
          questioni regionali.
              Esaminato  dalla 11a commissione, in sede referente, il
          6,  12,  13,  14,  19,  26,  27 novembre 2002; il 3, 4, 11,
          17 dicembre 2002; il 21, 23 gennaio 2003.
              Esaminato  in  aula  il  30 gennaio 2003; il 4 febbraio
          2003 ed approvato il 5 febbraio 2003.