LEGGE 10 giugno 2003, n.133
(GU n. 136 del 14-6-2003)
Conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile
2003,  n.  73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze
per  i  nuclei  familiari  con  almeno  tre  figli  minori  e  per la
maternita'.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  14  aprile 2003, n. 73, recante disposizioni
urgenti  in  materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno
tre  figli  minori e per la maternita', e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 10 giugno 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                         LAVORI PREPARATORI

          Senato della Repubblica (atto n. 2205):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          (Berlusconi),  dal  Ministro  del  lavoro e delle politiche
          sociali  (Maroni)  e  dal  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze (Tremonti) il 15 aprile 2003.
              Assegnato  alla  11ª  commissione  (Lavoro e previdenza
          sociale),  in  sede  referente, il 2 maggio 2003 con pareri
          delle commissioni 1ª e 5ª.
              Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
          in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
          costituzionalita' il 6 maggio 2003.
              Esaminato dalla 11ª commissione il 7, 13 maggio 2003.
              Esaminato in aula e approvato il 13 maggio 2003.
          Camera dei deputati (atto n. 3970):
              Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in
          sede  referente,  il 14 maggio 2003 con pareri del Comitato
          per la legislazione e delle commissioni I, V e XI.
              Esaminato  dalla  XII  commissione il 27, 28, 29 maggio
          2003.
              Esaminato  in  aula  il  3 giugno 2003 e approvato il 4
          giugno 2003.

      
                                                             Allegato
MODIFICAZIONI  APPORTATE  IN  SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14
                         APRILE 2003, n. 73.
  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  1. - 1. Le disponibilita' non utilizzate per l'anno 2003, in
funzione  degli  ulteriori  minori  oneri  accertati  nell'attuazione
dell'articolo  38  della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448, vengono
versate  dall'INPS  all'entrata  del  bilancio dello Stato per essere
destinate  alle  finalita'  di  cui  all'articolo  65  della legge 23
dicembre  1998, n. 448, e successive modificazioni, e all'articolo 74
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151».