LEGGE 10 giugno 2003, n.133 (GU n. 136 del 14-6-2003) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternita'. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternita', e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 giugno 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2205): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Maroni) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 15 aprile 2003. Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro e previdenza sociale), in sede referente, il 2 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 6 maggio 2003. Esaminato dalla 11ª commissione il 7, 13 maggio 2003. Esaminato in aula e approvato il 13 maggio 2003. Camera dei deputati (atto n. 3970): Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 14 maggio 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e XI. Esaminato dalla XII commissione il 27, 28, 29 maggio 2003. Esaminato in aula il 3 giugno 2003 e approvato il 4 giugno 2003. Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 2003, n. 73. L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1. - 1. Le disponibilita' non utilizzate per l'anno 2003, in funzione degli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, vengono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate alle finalita' di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e all'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151». |