Legge di conversione 10 luglio 2003, n. 166
Il decreto anti-Sars è definitivo

Definitivo il decreto legge anti-Sars. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 159, dell’11 luglio 2003, che reca anche il testo del decreto-legge, coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione. Il dispositivo estende i controlli medici, inizialmente previsti solo per i passeggeri, anche al personale viaggiante sugli aerei provenienti dalle aree a rischio, disponendo anche la misurazione della temperatura corporea. Nel caso i test risultino positivi è prevista la messa in quarantena dei soggetti infetti, secondo le disposizioni del regolamento sanitario internazionale contro il colera, la febbre gialla e la peste. I test di laboratorio da usare a scopo diagnostico per la sindrome respiratoria acuta severa (SARS) dovranno essere validati dall'Istituto superiore di sanità. Di seguito pubblichiamo il testo del decreto legge 103/2003, coordinato con la legge di conversione. Le modifiche apportate al testo originario sono riportate tra doppie parentesi. (15 luglio 2003)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n.103.

Testo del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 del 12 maggio 2003), coordinato con la legge di conversione 10 luglio 2003, n. 166 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS).».

Articolo 1.
Controlli sanitari

1. Ferme restando le disposizioni [1] (( dell'articolo 32 )) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, (( di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, )) per la durata dello stato di emergenza conseguente all'epidemia della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) è fatto obbligo ai passeggeri (( e al personale )) dei voli aerei provenienti dalla aree affette, come individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), (( e al personale degli scali aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS )) di sottoporsi, presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative.
2. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per sindrome respiratoria acuta severa (SARS), secondo le definizioni di caso dell'Organizzazione mondiale della sanità, trovano applicazione le procedure previste dal regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, per le malattie sottoposte a regolamento (colera, febbre gialla, peste).

Articolo 2.
Validazione test e controlli sanitari

1. I test di laboratorio da usare a scopo diagnostico per la sindrome respiratoria acuta severa (SARS) sono validati dall'Istituto superiore di sanità, senza ulteriori oneri a carico del bilancio
dello Stato.

Articolo 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.