LEGGE 15 luglio 2003,
n.189
Norme per la
promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.
(GU n. 171 del 25-7-2003)
500mila euro alla Federazione italiana degli atleti con handicap
Incentivi per i disabili che praticano lo sport
Una legge per tutelare il diritto dei disabili a praticare attività
sportive. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 171
del 25 luglio 2003 e dispone un finanziamento straordinario di 500mila
euro alla Federazione italiana sport disabili (Fisd) per porre in atto
questi intendimenti. Il dispositivo prevede, inoltre, che il Coni provveda
alla promozione della diffusione delle attività sportive sia per gli
atleti normodotati che per i disabili. In più, in occasione delle
olimpiadi degli atleti disabili (paraolimpiadi) , questi ultimi avranno
diritto agli stessi compensi e agli stessi premi previsti per gli atleti
delle olimpiadi normali e gli eventuali accompagnatori avranno titolo ad
accompagnarli sul podio per ricevere le medaglie. (30 luglio 2003)
LEGGE 15 luglio 2003, n.189
Norme per la
promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.
(GU n. 171 del 25-7-2003)
Articolo 1.
Contributo straordinario alla Federazione italiana sport disabili
1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e
agonistica delle persone disabili e' autorizzata la concessione alla
Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario
di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base
[1] di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni
e le attività culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 2.
Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano
paraolimpico
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni
e le attività culturali, individua, con proprio decreto di natura non
regolamentare, le attività della FISD quale Comitato italiano paraolimpico,
per l'organizzazione e la gestione delle attività sportive praticate dalle
persone disabili in armonia, per l'attività paraolimpica, con le
deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale
paraolimpico.
Articolo 3.
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di
pratica dello sport da parte delle persone disabili.
1. All'articolo 2 [2] , comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999,
n. 242, dopo le parole: "nonché la promozione della massima diffusione
della pratica sportiva," sono inserite le seguenti: "sia per i normodotati
che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili,".
2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è
inserito il seguente:
"Art. 12-bis (Promozione dello sport dei disabili). - 1. Il CONI si
impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in
materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali, affinche':
a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell'ambito di tali
strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei
disabili;
b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso
trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti
normodotati alle Olimpiadi;
c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di
accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
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