Legge 24 dicembre 2003, n. 350
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27
Dicembre 2003 - Supplemento ordinario n. 196
Art. 1.
(Risultati
differenziali)
1. Per l’anno 2004, il livello massimo
del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in
54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 267.000
milioni di euro per l’anno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello
massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al
netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per
il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo
netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed
in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni
di euro. 3. I livelli del ricorso
al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le
maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che
si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed
imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al
conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
Art.
2.
(Disposizioni in materia di
entrate)
1. All’articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole
da: «per i quattro periodi successivi» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «per i cinque periodi d’imposta successivi l’aliquota è
stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al
1º gennaio 2004 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per
cento».
2. All’articolo 11 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per
gli imprenditori agricoli, come modificato dall’articolo 19, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, ovunque
ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«anni dal 1998 al 2004»;
b) al
comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2005».
3. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 70
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina,
prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall’articolo 52, comma 22, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2004.
4. Per l’anno 2004 il gasolio utilizzato
nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione
del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali. 5. Per l’anno 2004
sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. 6. Al testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 29,
comma 2, la lettera c) è sostituita dalla
seguente: «c)
le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di
animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei
criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali»; b) dopo
l’articolo 78 è inserito il seguente: «Art.
78-bis. - (Altre attività agricole) – 1. Per le attività dirette alla
produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’articolo 29, comma
2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a
formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario
relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla
superficie eccedente.
2. Per le attività dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e
commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’articolo 29,
comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito è determinato
applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,
conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per
cento. 3. Per le attività
dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del
codice civile, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei
corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli
effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il
coefficiente di redditività del 25 per cento. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
3 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a),
b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita
semplice. 5. Il
contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente
articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito
nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante
norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul
valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni»;
c) all’articolo 85, è
aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis.
In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui
all’articolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che
svolgono le attività di cui all’articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma
2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di
redditività di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 78-bis. Le disposizioni
del presente comma non incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui
alla legge 7 aprile 2003, n. 80». 7. Dopo
l’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, è inserito il
seguente: «Art. 34-bis. - (Attività agricole
connesse) – 1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla
fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile,
l’imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l’imposta relativa alle
operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo
di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed alle
importazioni.
2. Il contribuente ha facoltà di
non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l’opzione o
la revoca per la determinazione dell’imposta nel modo normale si esercitano con
le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della
disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte
dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 442, e successive modificazioni».
8. All’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nel
primo
comma: 1)
dopo la parola: «manipolazione,» sono inserite le seguenti: «conservazione,
valorizzazione,»;
2)
le parole: «, nei limiti stabiliti alla lettera c) dell’articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,» sono
soppresse; 3)
dopo la parola: «conferiti» è inserita la seguente:
«prevalentemente»; 4)
le parole: «nei limiti della potenzialità dei loro terreni» sono
soppresse;
b) il secondo comma è
abrogato. 9. All’onere derivante dal comma 8,
stabilito in 16,9 milioni di euro per l’anno 2005 e 9,6 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228.
10. All’articolo 33 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
4: 1)
alla lettera a), le parole: «almeno del 9 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «almeno dell’8 per cento»;
2)
alla lettera b), le parole: «i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5
per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003
almeno del 5 per cento, nonché il relativo reddito minimo concordato riferito al
2003 almeno del 3,5 per cento»; 3)
alla lettera b), le parole: «un incremento non superiore al 5 per cento
dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili» sono sostituite dalle
seguenti: «un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi
annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle
imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i
predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili»;
b) al comma 6, le
parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 5»;
c) dopo
il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del
comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal
rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari
dichiarato»; d) il
comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per i
periodi d’imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito
d’impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti
all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di
cui: a) al primo
comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d)
e d-bis), dell’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b)
all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni; c) all’articolo
55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;
e) dopo il comma 8 è
inserito il seguente: «8-bis. Per i medesimi
periodi d’imposta di cui al comma 8, relativamente al reddito d’impresa o di
lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore
reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello
dichiarato»; f) al
comma 9, le parole: «non soddisfa la condizione» sono sostituite dalle seguenti:
«non soddisfa le condizioni»; al medesimo comma, la lettera c) è
sostituita dalla
seguente: «c)
gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d’imposta successivo a
quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma
4»; g) il comma 11 è
sostituito dal seguente: «11. La sospensione
dell’esercizio dell’attività, ovvero della licenza o dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività, prevista dall’articolo 12, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 471 del 1997, è disposta dal direttore regionale
dell’Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi,
qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere
la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso
di un quinquennio; in deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente
esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i
corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il
presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di
entrata in vigore del presente
decreto»; h) al comma
12, lettera b), le parole: «importo superiore a 5.154.569,00 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «importo superiore a 5.164.569,00 euro»; nel medesimo
comma, alla lettera c), le parole: «hanno titolo a regimi forfettari»
sono sostituite dalle seguenti: «si sono avvalsi dei regimi forfettari»;
i) al
comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di
dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono
definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di
soggetti titolari di partita IVA»; l) al comma 14 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il periodo precedente si applica solo
con riferimento agli incrementi di cui al comma 4».
11. Per l’anno 2004 è istituita l’addizionale
comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L’addizionale è
pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all’entrata del bilancio
dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni
di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’interno e
ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri: a) il 20 per
cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso
confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di
superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale
del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di
100 chilometri quadrati;
b) al
fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle persone e
delle strutture, l’80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte
alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della
sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni
ferroviarie.
12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
all’articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: «l’anno 2003», sono inserite le
seguenti: «e per l’anno 2004»;
b)
all’articolo 16, comma 6, dopo le parole: «30 aprile 2004» sono inserite le
seguenti: «, salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione»; c) all’articolo
19, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2004»; d) all’articolo
21, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2004»; e) all’articolo
21, comma 6, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2004».
13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo
13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre
2004.
14. All’articolo 6 del decreto del
Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: «10%» sono sostituite
dalle seguenti: «30 per cento». La presente disposizione si applica anche ai
successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga
esigenza. 15. La detrazione
fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell’amianto, compete,
per le spese sostenute nell’anno 2004, entro l’importo massimo di 60.000 euro,
per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5
dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di prevedere
la riduzione, fino all’esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed
aree pubbliche per l’esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli
oneri correlati al costo di costruzione. 16. All’articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e: «30
giugno 2005» e le parole da: «aliquota del 36 per cento» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «aliquota del 41 per cento del valore
degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo
dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di
assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 60.000
euro». 17. All’articolo 30, comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «prorogata da ultimo al
31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «è stabilita sino al 31 dicembre 2004». 18. Sono confermate per l’anno 2004 le
disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito
dell’IRPEF di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. 19. Il termine
previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, è
prorogato al 31 dicembre 2004. All’onere derivante dall’attuazione del presente
comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il
2004. 20. All’articolo 3 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera
b), sesto periodo, le parole: «31 marzo 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2004»;
b) al
comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: «Il Governo presenta al
Parlamento entro il 30 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «; il
Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta
giorni»; c) al comma 1,
lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la scadenza del
30 settembre 2004 non è rispettata, la Commissione è sciolta, tutti i suoi
membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre
2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento
l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai
principi costituzionali dell’autonomia finanziaria di entrata e di spese dei
comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e della loro
compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro
territorio».
21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli
effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a
decorrere dal periodo d’imposta successivo alla predetta data.
22. Nelle more del completamento dei
lavori dell’Alta Commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato
disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non
conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale,
l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di
tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1º
gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché,
relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base
delle norme statali che disciplinano il tributo. 23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1º
gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro
ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa
statale vigente in materia. 24.
All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le
parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2005». 25. Nell’articolo 10,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «chiuso entro il
31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «chiuso entro il 31 dicembre
2002». L’imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente
comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento
del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:
50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel
2006. 26. Le disposizioni
previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio
relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso
la misura dell’imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e
quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L’imposta sostitutiva dovuta
in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre
rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del
saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50
per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è effettuato
l’affrancamento dei valori. All’articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società
bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria
conferitaria». 27. Ai fini dell’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del presente articolo si fa riferimento,
per quanto compatibili, alle modalità stabilite, rispettivamente, dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28. All’articolo 11, comma 1-bis,
secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole:
«reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «, diminuito degli eventuali
citati redditi di terreni e da abitazione principale,». 29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, gli interventi di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche
in deroga alla normativa vigente. L’importo degli interventi non può essere
superiore a 15.000 euro. 30.
Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le
agevolazioni fiscali di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione
della convenzione con il soggetto attuatore. 31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle
associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza
popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro. 32. All’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono
aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti
fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa
verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico
interesse». 33. In deroga alle
disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la
liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, che scadono
il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle
annualità di imposta 1999 e successive. 34. All’articolo 47, comma 10, primo periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «trenta unità» sono
sostituite dalle seguenti: «33 unità». 35. Per garantire con carattere di continuità le
esigenze di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento
del processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonché per la
prosecuzione dell’attività della struttura interdisciplinare prevista
dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
è determinata, a decorrere dall’anno 2004, in 2,7 milioni di euro
annui. 36. All’articolo 47, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f) è
sostituita dalla seguente:
«f) le indennità, i
gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni,
dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le
prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di
cui all’articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di
impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni
tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad
esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo
Stato;». 37. All’articolo 37, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «conseguente alla» sono
sostituite dalle seguenti: «anche a seguito della»; nello stesso comma, dopo le
parole: «relativi ai rimborsi ed ai recuperi» sono inserite le seguenti: «,
anche mediante iscrizione a ruolo,».
38. Allo scopo di promuovere la
diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di
ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2004. Le
disponibilità di cui al presente comma sono destinate prioritariamente
all’erogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore
degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la
costruzione della propria sede principale. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del
presente comma. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’espressione
del parere delle competenti Commissioni. 39. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti:
«produttrici o» e dopo la parola: «distributrici», sono inserite le seguenti:
«compresi i grossisti». 40. Il
numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal
seguente:
«103) energia
elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese
estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche,
editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas,
gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi
direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere
successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la
produzione di energia elettrica». 41. Per i
fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui
all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’imposta comunale
sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è
dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1º gennaio 2003 sulla base della
rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione,
sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è
comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell’imposta relativo a dette
annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di
uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno
2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia
regolarizzata per ogni anno di imposta.
42. Le misure dei canoni, proventi,
diritti erariali e indennizzi per l’utilizzazione di beni immobili del demanio o
del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell’articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di
definitività per il periodo intercorrente tra il 1º gennaio 1990 e la data di
entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dei seguenti
atti legislativi di settore: decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275,
legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23
dicembre 1994, n. 724. 43.
Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa
vigente, resta sestuplicata dal 1º gennaio 1990 alla data di entrata in vigore
della presente legge, la misura dei canoni di cui all’articolo 14, primo comma,
del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692. 44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi
rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il
31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le
seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato
versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai
sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma
restando la rateizzazione dell’eccedenza, il versamento da effettuare entro il
16 marzo 2004 è
pari: 1)
all’intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di
100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro
per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali
somme;
2)
al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone
fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono
pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione
della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del
predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno omesso la
presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d’imposta di cui al
comma 1 del medesimo articolo, nonché al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2002;
c) non
possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge
n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica
per gli anni pregressi di cui all’articolo 9 della medesima
legge; d) i contribuenti
che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge
n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione
concernente tutti i periodi d’imposta per i quali le relative dichiarazioni sono
state presentate entro il 31 ottobre 2003; e) le definizioni
ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data
di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale
di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle
imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta
regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei
commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all’articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di
definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all’articolo
54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione è ammessa
a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli
importi per la definizione o l’integrazione, le somme derivanti
dall’accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non
si fa luogo a rimborso di quanto già pagato; f) per i
contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si
applica l’articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; g) i contribuenti
che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione
integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono
avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle
dichiarazioni originarie presentate. L’esercizio della facoltà di cui al periodo
precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni
integrative presentate.
45. Le disposizioni dell’articolo 9-bis, commi
1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti
delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della
presente legge, ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004,
ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli
importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del
citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di
3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità stabilite con il
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1,
comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, come
modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.
46. Le disposizioni dell’articolo 11
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato
notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data
di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli
atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture
private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni
presentate entro tale ultima data, nonché all’adempimento delle formalità omesse
per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i
relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme
dovute, l’adempimento delle formalità omesse, di cui allo stesso articolo 11,
sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in particolare, l’articolo
11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del
2002. 47. I soggetti di cui al
comma 1 dell’articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si
avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289
del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al
predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute all’estero
alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
a) le variazioni
ovvero le iscrizioni sono effettuate nell’inventario, nel rendiconto ovvero nel
bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in
corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi
periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei
casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività ed i maggiori
valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo
di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai
fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14; c) il versamento
dell’imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il 16 marzo
2004. 48. Relativamente al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell’articolo 15
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di
accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle
sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non
sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al
contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non è ancora intervenuta la
definizione, nonché ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali,
alla medesima data, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero
ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute è effettuato
entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione
di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell’articolo 15 della predetta
legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell’eccedenza, si
applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004
restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di
accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle
sanzioni, di cui al primo periodo, nonché quelli per il perfezionamento della
definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997,
relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo
periodo. 49. Le disposizioni
dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche
alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3
del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente legge;
si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre
2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono
versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un
massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro.
L’importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 16 marzo
2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sull’importo delle
rate successive. 50. Gli
ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9,
9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché
quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste
dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del
Ministero dell’economia e delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle
entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2003, n. 212, come modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 51. Per i soggetti che, anteriormente alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno
già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti
tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dell’articolo 34 del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente ad
altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché a diversi
avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle
sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si
applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e
2). 52. Ai fini del concordato
preventivo di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni
che hanno dichiarato, relativamente al periodo d’imposta in corso al 1º gennaio
2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli
studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le relative
imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, a condizione che
provvedano alla definizione del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002
ai sensi del comma 44; resta comunque fermo l’obbligo di applicare le
percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal
citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli
risultanti dall’applicazione degli studi di settore, ovvero dei
parametri. 53. Il comma 22
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal
seguente:
«22. Con decreto interministeriale, da emanare
entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140
milioni di euro, a decorrere dal 1º gennaio 2004. In caso di mancata adozione
entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo
periodo, i canoni per la concessione d’uso sono rideterminati, con effetto dal
1º gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342,
rivalutate del trecento per cento». 54. All’articolo
31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter sono
inseriti i seguenti: «2-quater. Il deposito
dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 del codice civile
può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico
degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo
incaricati dai legali rappresentanti della società.
2-quinquies. Il professionista
che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che
i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società.
La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese
su richiesta di quest’ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti
e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai
legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel
registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa
sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente
l’intervento di un notaio».
55. All’allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) le
parole: «Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite
dalle seguenti: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le
parole: «Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro» sono sostituite dalle
seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per
ettolitro»; c) le parole:
«Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle
seguenti: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro».
56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti
dall’aumento dell’aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito
dell’imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli
oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dell’articolo 3, nonché per
l’applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il
periodo di imposta successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di
euro per ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui all’articolo
21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione
forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di
carburante.
57. A decorrere dal 1º gennaio 2003,
all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole:
«reddito complessivo», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, al netto
della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,»;
b) al
comma 1, le parole: «reddito concorrono» sono sostituite dalle seguenti:
«reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma
3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, concorrono».
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le
pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l’Agenzia delle
entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base
alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far
valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
59. Al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, all’articolo 8, comma
1, le parole da: «previsti» fino a: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite
dalle seguenti: «che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che
svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell’anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila
euro». 60. All’articolo 34, comma
4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo le parole:
«dei soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 11, del decreto
del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322» sono inserite
le seguenti: «nonché dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3,
lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,»;
b) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i predetti soggetti
incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista
dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241».
61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all’articolo 3, dopo il comma
3-bis è inserito il seguente: «3-ter.
Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle
dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5
per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico
Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell’imposta
sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. La misura del compenso
è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con
l’applicazione di una percentuale pari alla variazione dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT nell’anno
precedente». 62. A decorrere dall’anno 2004, con i
decreti di cui al comma 8 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni
di euro.
63. A decorrere dal 1º gennaio 2004, ai
soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori
previsti dal comma 5 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per
cento. 64. All’articolo 14, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «50 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro». 65. Al comma 38 dell’articolo 31 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, le parole: «degli utili distribuiti» sono sostituite
dalle seguenti: «dei proventi cui al comma 37», dopo le parole: «la provincia di
Lecco,» sono inserite le seguenti: «la provincia di Varese» e sono soppresse le
seguenti: «, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Lecco». 66. Il termine di cui
all’articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall’articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è differito, limitatamente alle somme dovute per
contributi, al 30 giugno 2005. 67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla
cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare
riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di
poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento,
medicazioni non aderenti con antisettico, si applica l’aliquota IVA nella misura
del 4 per cento. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea. 68. All’articolo 39 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis è
inserito il seguente:
«14-bis.1. L’efficacia delle
disposizioni del comma 14-bis è subordinata, ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea». 69.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20
maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato
dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è
ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici)
1. Il sistema universitario concorre
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006
garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai
dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile,
da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al
fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4
per cento per ciascun anno. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario
programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle
università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella
distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema
universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle opportunità
formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova
istituzione e all’articolazione su più sedi dell’attività didattica.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN) e l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA)
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi
complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno
determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 5 per cento
per ciascun anno. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle attività produttive,
procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun
ente. 3. Gli enti pubblici di
ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse
proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie
imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di
interesse strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche l’interscambio
di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e
attività. 4. Le strutture
universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione
del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con enti e imprese
pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al fine di
sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure
professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per l’attuazione
delle politiche comunitarie e per l’internazionalizzazione delle
imprese. 5. Non concorrono alla
determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell’ASI, i pagamenti relativi
alla contribuzione annuale dovuta all’Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto
correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in
collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali,
ivi compresa la partecipazione al programma «Sistema satellitare di navigazione
globale GNSS-Galileo», ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e
dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 128. 6. Ai fini della
determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto
degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi
dell’articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127. 7. Il fabbisogno
finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli oneri
contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze
arretrate. 8. Per l’anno 2004 è
istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad
eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di
pace. 9. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle
deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di esse viene
data formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari. 10. Ferma restando
la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei
confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono
autorizzate le seguenti spese:
a) 100 milioni di euro
per l’anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i
debiti contratti dall’ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al
31 dicembre 2000;
b) 171
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti
dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, per le
attività svolte fino al 31 dicembre 2003.
11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in
specifici fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’interno, per essere assegnati
nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con
decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti.
12. Al fine di provvedere all’estinzione
delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino
al 31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni di
euro. 13. Ai fini e per gli
effetti del primo comma dell’articolo 6 del Trattato Lateranense tra la Santa
Sede e l’Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, è
autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l’anno 2004 e di 4
milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, da iscrivere in apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le modalità, i criteri e l’entità delle
erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 14. Per le finalità di controllo, trasparenza e
contenimento della spesa pubblica, la Banca d’Italia trasmette al Ministero
dell’economia e delle finanze le informazioni in merito alle operazioni
finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni
creditizie e finanziarie, secondo modalità e tempi indicati con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la stessa Banca
d’Italia. 15. Per le medesime
finalità di cui al comma 14, all’atto del perfezionamento di operazioni
finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a
totale carico dello Stato, l’istituto finanziatore è tenuto a darne
comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, indicando il
beneficiario, l’importo dell’operazione finanziaria e il relativo piano di
rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione bancaria
italiana. 16. Ai sensi
dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto
ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2,
29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali
costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a
statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento delle
aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per
finanziare spese di investimento. 17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono
indebitamento, agli effetti dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
l’assunzione di mutui, l’emissione di prestiti obbligazionari, le
cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un’attività
patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale
inferiore all’85 per cento del prezzo di mercato dell’attività oggetto di
cartolarizzazione valutato da un’unità indipendente e specializzata.
Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione
accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le
cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni
pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo
119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di
superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una
momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già
prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di
indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito l’ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede
europea. 18. Ai fini di cui
all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono
investimenti:
a) l’acquisto, la
costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni
immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la
costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione
straordinaria di opere e impianti; c) l’acquisto di
impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e
altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per
beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l’acquisizione
di aree, espropri e servitù onerose; f) le
partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà
di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi
ordinamenti; g) i trasferimenti
in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti
a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche
amministrazioni; h) i trasferimenti
in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di
proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali
all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici,
le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli
investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale
fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui
al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109; i) gli interventi
contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi,
esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica
volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non
possono ricorrere all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti
alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite.
A tale fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire
dall’ente l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e
l’indicazione che il bilancio dell’azienda o della società partecipata, per la
quale si effettua l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente
l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di
esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui
ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito l’ISTAT. 21. Ai
fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel quadro del
coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della
Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli
enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro
territori. 22. Al fine di
accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29
marzo 2001, n. 137, il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con
società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali
affidare l’istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge
n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una
commissione per la gestione. 23.
All’onere derivante dall’applicazione del comma 22, pari a 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle risorse accantonate nel fondo di cui all’articolo 49, comma 2, della legge
27 dicembre 2002, n. 289. 24. Le disposizioni dell’articolo 2 della legge
15 ottobre 1991, n. 344, relative all’aumento degli importi delle
provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in
favore dei profughi italiani, già prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13
luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998,
n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2001. A tale
fine, è autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e di 869.000
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione
degli importi dell’IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli
enti locali interessati ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 7
dicembre 1999, n. 472, e dell’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è effettuata al lordo delle quote dell’IVA spettanti alle
regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la
spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per
ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio
2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di
compartecipazione. 26. Per le
regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e
per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalità
di determinazione dei rimborsi di cui al comma 25. 27. Per l’anno 2004 il contributo spettante alle
unioni di comuni è incrementato di 20 milioni di euro. L’incremento è riservato
alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato
di servizi. 28. Gli enti locali
di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con
l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi
carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all’articolo 187, comma
2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. 29. I compensi che
gli enti locali, ai sensi dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo
alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell’importo a
base di gara di un’opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli
oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri
accessori a carico degli enti stessi. 30. In deroga a quanto stabilito dall’articolo
13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero
dell’economia e delle finanze, limitatamente all’anno 2004, è autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni, da accreditare sulle
contabilità speciali di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura
pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a statuto
ordinario a titolo di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF, quali risultano
dalla deliberazione del CIPE per l’anno 2004, nonché a titolo di
compartecipazione all’IVA, quali risultano dalla proposta formulata, per lo
stesso anno 2004, dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del
2000. 31. Limitatamente all’anno
2004, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle
regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle
somme previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale
all’IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte corrente, quali risultano dalla
deliberazione del CIPE per il medesimo anno. 32. Ai fini dell’accesso al finanziamento
integrativo previsto a carico dello Stato dall’Accordo tra Governo, regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, restano fermi gli
adempimenti a carico delle regioni, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, all’articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e agli articoli 48 e 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato il mancato
rispetto dei predetti adempimenti resta fermo l’obbligo del ripristino del
livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dall’Accordo tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000,
come integrato dall’articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. 33. Nelle more della
deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula di specifico Accordo tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la
definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali, di cui al
comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento
corrispondente a quello previsto dall’Accordo tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al comma
32. 34. Sono autorizzati, in sede
di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a
carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi. 35. I trasferimenti
erariali per l’anno 2004 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati
in base alle disposizioni recate dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l’anno 2004, l’incremento annuale delle
risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall’applicazione del tasso
programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito in misura del 50 per
cento del totale in favore dei comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per il restante 50 per cento
in favore della generalità dei comuni. 36. Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello
Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime
finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per
gli investimenti. 37. Le
disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province
ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute
a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e
2000, dai concessionari della riscossione. 38. Al comma 14 dell’articolo 45 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2003». 39.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito,
nell’ambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 – Uffici all’estero, un
fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi,
relativi agli uffici all’estero, la cui dotazione iniziale è commisurata al 10
per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unità
previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione
del fondo è disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti. 40. All’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985,
n. 15, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:
«A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
all’estero ed in attesa dell’accreditamento dei finanziamenti ministeriali di
cui all’articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari
esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del
tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta
Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto
il versamento all’entrata del controvalore in euro dell’importo prelevato
seguendo le procedure previste dall’articolo 6 della presente legge e dai
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione
degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell’avvenuto versamento viene data
comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli
affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle
finanze e all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari
esteri».
41. All’articolo 80, comma 41, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le parole: «da emanare entro il 28 febbraio 2003,»
sono soppresse.
42. All’articolo 80, comma 42, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Il 10 per cento delle
maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «di ciascun anno». 43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per
razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le
procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale,
con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle
organizzazioni non governative. 44. Per gli oneri derivanti dall’assunzione, per
il periodo febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per
l’organizzazione dell’attività della «International Task Force per
l’educazione, il ricordo e la ricerca relativi alla Shoah» è autorizzata,
per l’anno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. 45. L’articolo 10 della
legge 14 dicembre 2000, n. 376, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Copertura finanziaria) – 1. Gli
oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di
3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della
salute». 46. Ai fini di quanto disposto dall’articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio
2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla
contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti
incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati
complessivamente in 1.030 milioni di euro per l’anno 2004 ed in 1.970 milioni di
euro a decorrere dal 2005.
47. Le risorse per i miglioramenti
economici e per l’incentivazione della produttività al rimanente personale
statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro
per l’anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 con
specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni
di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In
aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall’anno
2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico
accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in
relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela
economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli
accresciuti impegni in campo internazionale. 48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive
degli oneri contributivi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978,
n. 468. 49. Per il personale
dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il
biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In
sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore
provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione
della quota da destinare all’incentivazione della produttività, attenendosi,
quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal
comma 46 per il personale delle amministrazioni dello Stato. 50. In relazione a quanto previsto dall’articolo
33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per
il biennio contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui all’ultimo
periodo del comma 40 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, non sono considerati, a decorrere dall’anno 2003, ai fini del
calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all’articolo
29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché ai
fini del calcolo dei limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario di cui
alle disposizioni recate dall’articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato articolo
29. 51. A decorrere dall’anno
2004, i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti
dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli
speciali ad esaurimento, di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre
1986, n. 730, già consolidati nel Fondo di cui all’articolo 39, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel loro tetto massimo,
sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti per l’anno 2003. Per i
comuni che non certificheranno il mantenimento del requisito soggettivo dal 1º
gennaio 2004 e per gli anni successivi, sarà effettuata una riduzione sul
trasferimento nella misura del 10 per cento annuo. 52. In deroga a quanto stabilito dall’Accordo tra
Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
2001, e in relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal
predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l’anno 2004 e di 275 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale
del biennio contrattuale 2002-2003. 53. Per l’anno 2004, alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le
assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all’unità, nonché quelle relative alle
categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l’anno 2003
e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel
limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di
ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano
risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le università
continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di
cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal
fine è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, si provvede al trasferimento alle singole università ed enti delle
occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università
e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e
gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni
previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239
del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell’assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a
procedure di mobilità, nel limite complessivo di 200 unità. 54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento
delle procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni
legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti
di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad
assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A
tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70
milioni di euro per l’anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall’anno
2005. 55. Le deroghe di cui al
comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri
individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze. Nell’ambito
delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente
considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla
sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa
nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi
e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore e alla
sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonché dei
vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori
di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore,
dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario.
Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale
da parte dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno in correlazione
all’effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei
ruoli della Polizia di Stato e dell’amministrazione penitenziaria in
correlazione all’effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di
personale del Corpo di polizia penitenziaria. 56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53,
54 e 55, è comunque consentito il trasferimento dei docenti universitari
dall’università nella quale prestano servizio ad altra università
statale. 57. Il pubblico
dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque,
dall’impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a
seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di
proscioglimento, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in
vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta,
dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del
rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo
pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita,
anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio
ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe
avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalità stabilite con
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. 58. Le
disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e
agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al
comparto scuola. Per l’anno 2004, in attesa della completa attuazione della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti,
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica
si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui
all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli
enti del Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e l’Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al
comma 60. 59. Al fine di
consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici
situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è
autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite
massimo di 180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le
qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei
posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con
contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo.
Il personale di cui al precedente periodo è mantenuto in servizio fino alla
conclusione delle predette procedure concorsuali. È garantito in ogni caso un
adeguato accesso dall’esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono
autorizzate, per l’anno 2004, assunzioni per 50 unità di personale e, per l’anno
2005, assunzioni per ulteriori 130 unità. All’onere derivante dall’attuazione
del presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 6,3 milioni
di euro, a decorrere dall’anno 2005, si provvede, quanto a 1,75 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 54 e, quanto a
4,55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, mediante utilizzo delle
disponibilità relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio
1992, n. 225. 60. Ai fini
del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in
sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per
le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano
rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003 e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato per l’anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle
procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per
il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali
non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel
corso dell’anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti,
della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da
assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti
predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere, in ogni
caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto
dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall’articolo 119, comma 3,
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30 per
cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia
superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di
assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni
del patto di stabilità interno per l’anno 2003. Fino all’emanazione dei decreti
di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma
53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri previsti dal presente comma entro il 30 giugno 2004 trovano
applicazione in via provvisoria e fino all’emanazione degli stessi le
disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14
ottobre 2003. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno
2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,
secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli
enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni
e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali
compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del
Ministero delle attività produttive d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia
e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio
economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a
tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente
comma. 61. I termini di validità
delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni
pubbliche che per l’anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono
prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di
valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e
associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive
modificazioni, è prorogata per l’anno 2004. In attesa dell’emanazione del
regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e
delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche
utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate. 62. I Ministeri per
i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del
territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del
personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai
sensi dell’articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il
Ministero dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31
dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il
Ministero della salute, per l’anno 2004, può altresì continuare, nel limite
massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui
all’articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché a stipulare le
convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si
fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. 63. Le procedure di
conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di
formazione e lavoro di cui all’articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle
limitazioni e delle modalità previste dai commi da 53 a 71 per l’assunzione di
personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il
personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31
dicembre 2004. 64. I comandi del
personale delle Poste italiane Spa e dell’Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato, di cui all’articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004. 65. Per l’anno 2004, le amministrazioni di cui al
comma 53 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di
quanto previsto dall’articolo 108 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o
con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nei limiti di spesa previsti dall’articolo 34, comma 13, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. La spesa per il
personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato
nell’anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può
superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2003. Le limitazioni
di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e
delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per
l’anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, cui
si applica quanto disposto dall’articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, nonché nei confronti del personale infermieristico del
Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le
specifiche disposizioni di settore. 66. Il Ministero della giustizia, per far fronte
alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, provvede all’acquisizione di personale civile con professionalità
nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente,
alle procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure
l’Amministrazione può avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro
un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005. 67. La definitiva pianta
organica dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è confermata nel
limite di 320 unità previsto per la pianta organica provvisoria. La ripartizione
dei posti suddetti tra l’aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato,
quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del personale
proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori
ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo
di 30 unità, nonché la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche,
sono stabilite con regolamento adottato dall’Autorità con le modalità di cui
all’articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza
di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il
funzionamento dell’Autorità. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica
dal regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti, anche
mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, da
dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro
provvedimento di distacco presso l’Autorità. La disciplina del personale con
contratto a tempo determinato è stabilita dall’Autorità con propria delibera, in
conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368. 68. Per l’anno 2004,
per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l’ASI, l’ENEA, nonché per le
università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque
salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca
ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per
gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento
degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento
ordinario delle università. 69.
Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di
mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità
sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all’1 per
cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di
cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche
di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in
coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal
fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione
dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per
ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall’articolo 19, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 70. A completamento del programma di sostituzione
dei carabinieri ausiliari di cui all’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, nei
limiti di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2004, 190 milioni di euro per
l’anno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, ad arruolare
contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a
2.490 unità nell’anno 2004, 3.420 nell’anno 2005 e 3.430 nell’anno 2006. In
deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per
gli arruolamenti di cui al presente comma è inferiore al parametro di
riferimento stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione del
numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei
posti messi a concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate
eventualmente non coperti si provvede mediante i reclutamenti
ordinari. 71. Per sopperire a
straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i
tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l’Avvocatura dello
Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga
alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità e,
comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del personale dipendente, alla
data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché
di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle
amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità di
trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le
predette amministrazioni. Con le medesime deroghe e modalità, le citate
amministrazioni possono avvalersi del personale in servizio presso l’Agenzia del
demanio che ha esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad altra
pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio presso l’Agenzia del
demanio può essere destinato anche ad altre amministrazioni con modalità,
criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica. 72. L’articolo 5, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si
interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite
esclusivamente al personale percettore dell’indennità operativa di base di cui
alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive
modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.
L’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta
nel senso che l’emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e
ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche
corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è computabile ai fini
dell’attribuzione dei trattamenti di cui all’articolo 5, commi 3 e 3-bis,
della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo,
ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1º aprile 1981,
n. 121. Gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate
in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente comma rimangono
attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i successivi incrementi
retributivi spettanti a qualsiasi titolo. 73. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, nonché le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il
divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle
gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure
dell’assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e
successive modificazioni. 74.
L’articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e
dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini
dell’applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di
trasferimento di sede. 75. Ai
fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio
di servizio presso le istituzioni dell’Unione europea, ovvero che partecipi, in
Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro,
comunque denominati, nell’ambito o per conto del Consiglio o di altra
istituzione dell’Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e
qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella
classe economica. 76. Nel limite
complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2004, le
convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori
socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività
socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 20,937
milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori
impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio,
nonché ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso
convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente
prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva
stabilizzazione occupazionale. 77. In presenza delle convenzioni di cui al comma
76 il termine di cui all’articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004. 78. Nelle more dell’attuazione della
vicedirigenza di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti dal
decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e dal decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, il personale del Ministero dell’economia e delle finanze
appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, già in servizio
alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, è inquadrato
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella IX
qualifica funzionale, posizione economica C3, a decorrere, ai fini giuridici,
dal 31 dicembre 1990. Le vacanze di organico nella posizione economica C3,
disponibili per le riqualificazioni, sono rideterminate sottraendo i posti in
organico attribuiti al suddetto personale. Al predetto personale è attribuita la
decorrenza economica nel nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n. 154. Sugli emolumenti arretrati maturati prima del 1º
gennaio 2004 non spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria. Le
controversie pendenti, promosse dal predetto personale, relative
all’applicazione dell’articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990,
n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,
n. 21, sono estinte di diritto con compensazione delle spese di
lite. 79. Ai magistrati che
esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la
relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della
Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete l’indennità di
trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti
fuori dal distretto della corte d’appello di Roma. 80. Per le finalità di cui al comma 79, la spesa
prevista è determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall’anno 2004. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del
presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge
n. 468 del 1978. 81. Al fine
di realizzare l’omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori, la misura
mensile dell’indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di
magistratura dall’articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come
stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, è rideterminata in
236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui. 82. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro, e
per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo
svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di
politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività
socialmente utili, nella disponibilità, da almeno un quinquiennio, di comuni con
meno di 50.000 abitanti. 83. Dopo
l’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il
seguente:
«Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga) – 1. Il coordinamento delle politiche per prevenire,
monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle
alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è organizzato in
apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie,
strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite
al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 10, comma 4, comprese
quelle previste dall’articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive
modificazioni.
2. Il Dipartimento collabora con
le associazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel
campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e
aggiornando le metodologie per la rilevazione, l’elaborazione, la valutazione e
il trasferimento all’esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso
opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione
antidroga di cui all’articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni,
ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in
materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite
all’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. 3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il
Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi
effettuati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle
azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresì
l’elenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri di accoglienza,
ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da una apposita
Commissione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, dal Dipartimento, che collaborano a tal fine con il Dipartimento
stesso».
84. All’articolo 1, comma 7, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, le parole: «Dipartimento per gli affari sociali» sono
sostituite dalle seguenti: «Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga».
85. All’articolo 133, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga». 86. All’attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si provvede nei limiti delle
risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
nell’ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei
ministri. 87. Il decreto previsto
dal comma 3-bis dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, è emanato dal Presidente del Consiglio
dei ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida
generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora
concluse. 88. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
dall’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’articolo 459 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti
con funzioni vicarie) – 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal
dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell’articolo 25,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 31
del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto
scuola, di cui all’accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può
essere disposto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei
criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola
dell’infanzia ed elementare possono ottenere l’esonero quando si tratti di
circolo didattico con almeno ottanta classi. 3. I docenti di scuola media, di istituti
comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti
comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l’esonero
quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il
semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta
classi. 4. L’esonero o il
semiesonero dall’insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero
di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti
commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque
ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate. 5. Negli istituti e scuole che funzionino
con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati,
l’esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti
alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi
non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1».
89. Nell’ambito delle attività di riconversione
previste dall’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, gli
uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a
livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di
soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di
personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 25 ottobre 2002, prot.
n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono
realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare
annualmente nell’ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione
del personale del comparto scuola.
90. I docenti in situazione di
soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso in esubero a livello
provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione
per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il
trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non
producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste,
d’ufficio. 91. Al comma 21
dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Al predetto piano straordinario è destinato un importo non
inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della
legge 1º agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1º gennaio
2004». 92. Per l’attuazione del
piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003,
n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la spesa complessiva di
90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle
tecnologie multimediali;
b)
interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il
diritto-dovere di istruzione e formazione; c) interventi per
lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione
degli adulti; d) istituzione del
Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.
93. Per consentire alle istituzioni scolastiche
l’affidamento, nell’anno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai
sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.
94. Dopo il comma 7 dell’articolo 2
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono
individuati, altresì, i limiti di reddito per l’attribuzione del contributo
medesimo.
7-ter. In attesa della
regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i
decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003,
n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie
superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse
scolastiche».
95. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo
Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, è stabilito per l’anno
2004: a) in 557,01
milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle
gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in
favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS);
b) in
137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad
integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione
esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95,
gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2004
in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera
a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95,
lettera b).
97. I medesimi complessivi importi di
cui ai commi 95 e 96 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il
procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 95, lettera a), della somma di 1.101,12 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché
al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell’ENPALS. 98. All’elenco di
cui all’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è aggiunto il
seguente:
«23-bis) lavoratori autonomi esercenti
attività musicali». 99. All’articolo 6, secondo
comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n. 708, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa il
certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero
23-bis) del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia
dello stesso che è posto a carico del committente».
100. All’articolo 1 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è aggiunto il seguente
comma:
«15-bis. I lavoratori autonomi di cui al
numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo
del Capo provvisiorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono
direttamente all’adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente
articolo».
101. Nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l’anno 2004 e fino a 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all’ulteriore
finanziamento delle finalità previste dall’articolo 2, comma 7, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell’attività di
ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle
regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di
accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai
nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano
beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di
lavoro. 102. A decorrere dal 1º
gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi
risultino complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello
stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
rivalutato annualmente nella misura stabilita all’articolo 38, comma 5, lettera
d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto un
contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al predetto importo
concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui
confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai
dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto
speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui
all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle
imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e
per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte
dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L’importo complessivo
assoggettato al contributo non potrà comunque risultare inferiore, al netto
dello stesso contributo, all’importo di cui al primo periodo del presente comma.
Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente
all’applicazione dell’aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per
l’imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di cui al
comma 101. 103. Con uno o più
decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di
attuazione dei commi 101 e 102. 104. In relazione alle competenze riconosciute
alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione, contenuti nel testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto
ivi residenti l’assegno di maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla
normativa statale per ogni figlio nato dal 1º dicembre 2003 e fino al 31
dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni
figlio adottato nel medesimo periodo, è concesso ed erogato dalle province
medesime, a valere sulle risorse all’uopo corrisposte dall’apposita gestione
speciale dell’INPS. 105. Dopo
l’articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei
lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) – 1. Il genitore con
figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo
frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una
sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro
genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla
sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione
retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e
destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso
devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente
lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova
assunzione».
106. All’articolo 42, comma 5, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole:
«da almeno cinque anni» sono soppresse.
107. All’articolo 49, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «e delle aziende
sanitarie locali,» sono inserite le seguenti: «degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico pubblici e privati e degli ospedali
classificati,». 108. È istituito,
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per
l’edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Per
gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. 109. Il Fondo di
cui al comma 108 è ripartito annualmente, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad
alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei
comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. 110. Le somme
assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per l’attuazione di
programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei
comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di
abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma
113. 111. Ai fini di cui al comma
110, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate, nei limiti
delle disponibilità di cui al comma 108:
a) le agevolazioni
fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti necessari per
l’attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli oneri per la
progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il
contributo concessorio, nonché gli oneri per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell’attuatore e per i successivi
interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
b) la
misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti in
attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione della base
imponibile dei percettori.
112. L’attuazione dei programmi di cui al comma 110 è
condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui
territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di
specifica convenzione la cui efficacia è soggetta alla condizione sospensiva
della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
113. I contratti di locazione a canone
speciale possono essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito
annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo
previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ma inferiore all’importo determinato, ai sensi della
presente legge, dalla regione nel cui territorio si trovano le unità
immobiliari, tenuto conto dell’andamento del mercato delle locazioni immobiliari
e dell’incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di disagio
abitativo. 114. Le unità
abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma
110, la cui superficie complessiva non può essere superiore a 100 metri
quadrati, saranno vincolate alla locazione a canone speciale per la durata
prevista della convenzione di cui al comma 112, e comunque per un periodo non
inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono
essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore
ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 113. La
misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore
convenzionale dell’alloggio locato. 115. I comuni, nell’ambito delle convenzioni di
cui al comma 112, possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli
oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l’esenzione dai
contributi stessi nonché la riduzione dell’aliquota ICI, anche differenziando
tali benefìci in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni
assunti dall’imprenditore. 116.
L’incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta
per l’anno 2004 dall’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel
medesimo anno 2004 per le seguenti finalità:
a) politiche per la
famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70
milioni di euro;
b)
abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989,
n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro; c) servizi per
l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un
importo pari a 40 milioni di euro; d) servizi per la
prima infanzia e scuole dell’infanzia, per un importo pari a 67 milioni di
euro.
117. Gli interventi di cui alle lettere c) e
d) del comma 116, limitatamente alle scuole dell’infanzia, devono essere
adottati previo accordo tra i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.
118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite
di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente,
relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 48,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20. 119. All’articolo 18, comma 8-quater, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: «fino al termine di
tale periodo,» sono soppresse. 120. Nei confronti dei fondi di previdenza
complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato
articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 47, nonché l’articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga
alla normativa vigente, secondo le modalità fissate attraverso la contrattazione
collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti. 121. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti
l’invalidità civile di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nei casi in cui sia legittimata la regione, quest’ultima,
fatte salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, può essere difesa da
propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali
ovvero, in base ad apposita convenzione con l’INPS, da avvocati dipendenti da
tale ente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le
controversie concernenti il trattamento economico per l’esercizio delle funzioni
di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non
configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del
giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992,
all’articolo 27, comma 1, la parola: «regionale» è soppressa. 122. All’articolo 8 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai
fondi d’investimento immobiliare chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall’articolo 14-bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento dell’imposta è tenuta la
società di gestione del risparmio per ciascun fondo da essa istituito. La
fattura, emessa dall’apportante senza addebito dell’imposta, con l’osservanza
delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con l’indicazione della
disposizione di cui al presente comma, deve essere integrata dalla società di
gestione del risparmio con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta
e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro il mese di
ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal
ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25 del
medesimo decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta
nel terzo comma dell’articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, le
cessioni sono considerate operazioni
imponibili». 123. L’efficacia delle disposizioni del
comma 122 è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio
dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del
Consiglio, del 17 maggio 1977.
124. Al comma 2-bis dell’articolo
37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
introdotto dall’articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per
cento» e le parole: «dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento
delle quote emesse» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento più una
quota degli intervenuti all’assemblea. Il quorum deliberativo non potrà
in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in
circolazione». 125. Il Centro di
alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con
connessa scuola di specializzazione, previsto dall’articolo 48 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione Istituto
mediterraneo di ematologia (IME), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23
aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
2003, n. 141. 126. Le
autorizzazioni di spesa per l’attivazione del Centro di alta specializzazione di
cui al comma 125 sono assegnate alla Fondazione IME, per l’anno
2004. 127. Al fine di favorire
l’integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con l’attività di ricerca
scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento
professionale degli operatori, è autorizzato un limite di impegno quindicennale
di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 funzionali alla realizzazione
del Parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino. 128. Per la prosecuzione degli interventi
necessari allo svolgimento dei giochi olimpici «Torino 2006» è autorizzato il
limite d’impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005,
quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla
contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui alla legge 9 ottobre 2000,
n. 285, e successive modificazioni. Nell’attesa che sia portata a termine
la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dal
presente comma, i soggetti di cui al medesimo comma sono autorizzati a stipulare
contratti per l’affidamento di incarichi di progettazione, di attività
accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria di cui al presente
comma. 129. Al comma 1-bis
dell’articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, introdotto
dall’articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole:
«formalmente delegati», sono inserite le seguenti: «nonché da tre rappresentanti
scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’economia e
delle finanze» e il periodo: «Partecipa alle riunioni del Comitato di regia,
senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei
ministri» è soppresso. 130. Per
il completamento e l’ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale
mediante l’interconnessione tra la strada statale n. 32 e la strada
provinciale n. 299 è autorizzato il limite d’impegno quindicennale di 3,5
milioni di euro a decorrere dal 2005. 131. All’articolo 39, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, dopo la parola: «drepanocitosi» sono inserite le
seguenti: «, nonché talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in
trattamento trasfusionale o con idrossiurea,». 132. In favore dei lavoratori che abbiano già
maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici
previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni
previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al
primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di
riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate
entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate
dall’INAIL. All’onere relativo all’applicazione del presente comma e del comma
133, valutato in 25 milioni di euro per l’anno 2004, 97 milioni di euro per
l’anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. 133. I benefìci
previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti
al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di
Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal
2004. 134. All’articolo 3, comma
20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo
è inserito il seguente: «Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di
pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata
offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre
2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al
prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data
della predetta manifestazione di volontà di acquisto». 135. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 41,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «31 dicembre
2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e le parole: «e di 45
milioni di euro per l’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004». 136. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 41,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «31 dicembre
2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma si provvede, nel limite di 18 milioni di
euro, a carico delle risorse preordinate per la medesima finalità e non
utilizzate alla data del 31 dicembre 2003. 137. Per le finalità di cui all’articolo 117,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel
limite massimo di euro 51.645.690 nell’esercizio finanziario 2004 a far carico
sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. L’intervento di cui all’articolo 15 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, può proseguire nell’anno 2004 nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non
utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. All’articolo 118, comma 16, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 47, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e di 100 milioni di euro
per l’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004». In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, a carico del
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2004,
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge,
anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché concessioni, anche
senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che devono essere stati
definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno
2004. La misura dei trattamenti è ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non
si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Il lavoratore
decade dal trattamento di mobilità, qualora l’iscrizione nelle relative liste
sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione
ordinaria o speciale o da altra indennità o sussidio, la cui corresponsione è
collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: a)
rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel
mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione
professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; b)
non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il
lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria
qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale o non
lo frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione ordinaria o
speciale, o da altra indennità o sussidio qualora non accetti di essere
impiegato in opere o servizi di pubblica utilità. Il lavoratore percettore del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal
diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma,
perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale
a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di
cui al settimo, ottavo e nono periodo del presente comma si applicano quando le
attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di
50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta
minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni
legislative e regolamentari incompatibili con il presente comma. 138. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge
11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo,
le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2004»;
b) al
terzo periodo, le parole: «con passaggio diretto presso le imprese dello stesso
settore di attività» sono sostituite dalle seguenti: «con passaggio diretto o
anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilità,
purché non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso
settore di attività o che operano all’interno dello stesso
stabilimento».
139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328. La presente
disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004.
140. Dopo il comma 3 dell’articolo 20
della legge 1º agosto 2002, n. 166, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le somme relative ad eventuali
economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di
mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia per la
realizzazione degli interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005
in Valtellina a valere sui limiti di impegno quindicennali possono essere
destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dalla
regione per la realizzazione dell’evento». 141. Per
l’anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane sono
incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati alle
province.
142. Nell’ambito del tavolo di
monitoraggio della spesa sanitaria costituito in attuazione dell’Accordo tra
Governo, regioni e le province autonome dell’8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, sono analizzati
anche gli effetti finanziari della legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari prevista dall’articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del
predetto monitoraggio sono sottoposte all’esame della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. 143. In considerazione
dell’accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero
dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, nonché in relazione alle prioritarie esigenze collegate alle
attività di previsione, di gestione, di controllo e di monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto Dicastero dal decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque milioni di euro
annui è destinata, d’intesa con le organizzazioni sindacali, all’incentivazione
della produttività del personale delle aree professionali in servizio presso il
predetto Ministero. 144. In
attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo, regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001 ed in relazione al Piano di
risanamento del Policlinico Umberto I di Roma, presentato dalla regione Lazio,
per gli anni 2002-2004, sono assegnati alla regione Lazio a favore dell’Azienda
Policlinico Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l’anno 2004, 60 milioni di
euro per l’anno 2005 e 75 milioni di euro per l’anno 2006, nonché 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell’ospedale Casa
sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Per le ulteriori definitive
occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria dell’Azienda universitaria
Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad
attribuire alla regione Lazio l’importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo
dei disavanzi che residuano dopo l’assegnazione della quota parte di risorse
attribuite alla regione Lazio ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. 145. La reversibilità dell’assegno di cui al
comma 1 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive
modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui
al comma 3 dell’articolo 2 della stessa legge. 146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
consentire la più efficace attuazione delle norme di riforma del sistema
fiscale, nonché al fine di rafforzare significativamente i risultati
dell’attività di controllo tributario in relazione a quanto previsto
dall’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
l’Agenzia delle entrate può procedere ad assumere a tempo indeterminato fino a
750 unità di personale appartenente all’area C che abbia superato procedure
selettive pubbliche che prevedono un tirocinio teorico-pratico
retribuito. 147. Al fine di
garantire la piena operatività delle pubbliche amministrazioni che, in relazione
a quanto previsto dall’articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 27
dicembre 2002, n. 289, siano state interessate da una rideterminazione o da
una diversa distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale,
all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «70 per cento». Per le amministrazioni pubbliche indicate al primo
periodo del presente comma, i cui posti di livello dirigenziale generale
contrattualizzato dell’area 1 non superino le cinque unità, il predetto articolo
19, comma 4, fino al 31 dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai
limiti percentuali indicati. 148.
Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti
istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, per l’anno
2004, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) è
autorizzata ad avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o con
convenzione o con altre forme di flessibilità e di collaborazione nel limite
massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno
2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul
bilancio dell’Agenzia. 149. In
attuazione dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al
finanziamento delle spese di funzionamento della commissione di garanzia per
l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si
provvede mediante un fondo appositamente costituito ed iscritto nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del
suddetto fondo è pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. 150. In relazione all’accresciuta complessità dei
compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di
previdenza sociale e di lavoro derivanti dall’attuazione dell’articolo 8 della
legge 14 febbraio 2003, n. 30, l’intera quota del 10 per cento dell’importo
proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate
dalle direzioni provinciali del lavoro – servizio ispezioni del lavoro per le
violazioni delle leggi sul lavoro, di cui all’articolo 79, comma 2, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, è destinata, limitatamente all’anno 2004,
all’incentivazione del personale con le modalità previste dallo stesso articolo
79. Per gli anni successivi l’importo percentuale della predetta quota da
destinare alla formazione ed aggiornamento del personale da assegnare al
servizio ispezione del lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione
individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparati indispensabili
per lo svolgimento dell’attività e delle procedure ad essa connesse è definito
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 151. Nello stato di previsione del Ministero
dell’interno è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di
funzionamento dei servizi dell’Amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall’anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell’interno,
da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e
delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione. 152. Per le esigenze
infrastrutturali e di investimento delle Forze dell’ordine, è autorizzata la
spesa di 125 milioni di euro per l’anno 2004, iscritta in un fondo dello stato
di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire nel corso della gestione
tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro
dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 153. Per conseguire un più elevato livello di
efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni
istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è
incrementata di 500 unità complessive. Con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla
distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle
unità portate in incremento ai sensi della presente disposizione nel limite di
spesa di euro 5.000.000 per l’anno 2004, euro 12.000.000 per l’anno 2005 ed euro
16.000.000 a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui
all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, i
posti portati in incremento nel profilo di vigile del fuoco sono riservati nella
misura del 50 per cento ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli
anni 2004 e 2005 e con decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti i
relativi criteri, modalità e requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello
stesso profilo di vigile del fuoco si provvede, in uguale misura, mediante
assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di
vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24
del 27 marzo 1998, e del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco,
indetto con decreto del Ministro dell’interno del 5 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre
2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2005. Le
assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto
di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di programmazione ed
approvazione. 154.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22 della legge 26 marzo 2001,
n. 128, è rideterminata in euro 48 milioni per l’anno 2004 e in euro 14
milioni a decorrere dall’anno 2005. 155. È autorizzata la spesa di 87 milioni di euro
per l’anno 2004, 42 milioni di euro per l’anno 2005 e 38 milioni di euro a
decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al
riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1º gennaio 2003, delle
posizioni di carriera del personale dell’Esercito, della Marina, ivi comprese le
Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai
sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con
quelle del personale dell’Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli
ispettori ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198. È altresì autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l’anno
2004, 118 milioni di euro per l’anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei
ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze
armate e delle Forze di polizia. 156. A decorrere dal 1º gennaio 2004, per
continuare nel progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale
specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite
dall’analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2,
lettera d), dell’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142
del 20 giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da
destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione
integrativa, rispettivamente al personale del settore operativo che svolge
mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore aeronavigante, nelle
more dell’inquadramento previsto dall’articolo 28 dello stesso contratto
collettivo nazionale, ed al personale in possesso di specializzazione di
sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalità le
risorse per la contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 46 sono
incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al trattamento
accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura
in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. 157. Al fine di garantire
il proseguimento e la funzionalità dell’attività di soccorso aereo svolto dal
nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 120 unità
appartenenti al profilo operativo della posizione economica B1, che svolgono
mansioni corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti della posizione
economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero con progressivo
riassorbimento nell’ambito della dotazione organica del settore aeronavigante di
cui alla Tabella A del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli oneri derivanti sono determinati
nella misura complessiva massima di 282.000 euro a decorrere dal 1º gennaio
2004. 158. Per l’anno 2004,
nell’ambito delle deroghe di cui al comma 54, le vacanze organiche nei ruoli dei
sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla
tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono
essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma breve
delle Forze armate di cui ai bandi già emanati in applicazione dell’articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, e successive modificazioni, per le assunzioni di agenti anche
in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della
predetta tabella F, utilizzando i candidati già idonei collocati nella residua
graduatoria di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1996, nonché
mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia
penitenziaria, reclutati ai sensi dell’articolo 6 della legge 30 novembre 2000,
n. 356, e dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche
se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo
degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per
qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e
degli ispettori. Ferme restando le procedure autorizzatorie di cui al comma 55,
con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le
modalità per le predette assunzioni, nonché i criteri per la formazione della
relativa graduatoria e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in
deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443. 159. Nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri è istituito un fondo da ripartire
per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, con dotazione a decorrere
dall’anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari
esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede
alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del
medesimo stato di previsione. 160. All’articolo 51 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. L’aliquota prevista dal comma 4
dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al
comma 8 dell’articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono
determinate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze». 161. All’articolo 4, comma 1, della legge
23 dicembre 1999, n. 499, dopo le parole: «università degli studi e da
altri enti pubblici di ricerca», sono inserite le seguenti: «nonché, nei limiti
stabiliti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, alle
attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche
agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali
e, per l’anno 2004, dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».
162. Le disposizioni di cui all’articolo
32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano ai
contributi dello Stato in favore degli enti e delle associazioni per
l’assistenza alle collettività italiane all’estero di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. 163. Al comma 4, ultimo periodo, dell’articolo 7
del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole da: «, salvo
una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze» fino a: «stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze». 164. In relazione a quanto previsto dal comma 163
le disposizioni di cui ai commi 193 e 194 dell’articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, non trovano applicazione relativamente al
potenziamento dell’Amministrazione finanziaria e alla erogazione di compensi
incentivanti la produttività del personale. I commi 195 e 196 dell’articolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati. 165. All’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: «1. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva
correlabili ad attività di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate
con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell’articolo 3,
comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei
risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive
di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e
con l’attività di controllo e di monitoraggio dell’andamento della finanza
pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi
programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare
su ciascuna di tali risorse, con effetto dall’anno 2004, per le finalità di cui
al comma 2 e per il potenziamento dell’Amministrazione economica e finanziaria,
in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente
sistema»; b) il comma
2 è sostituito dal seguente: «2. Le somme
derivanti dall’applicazione del comma 1, secondo modalità determinate con il
decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale
dell’Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici
adibiti alle attività di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi
di produttività definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione
integrativa sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione dei fondi
determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici
in relazione all’apporto recato dagli Uffici medesimi alle attività di cui al
comma 1». 166. L’articolo 24 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato, ad eccezione
dell’ultimo periodo del comma 3, nonché dei commi 6-bis e 7. Il comma 6
dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il comma 1-bis
dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati.
All’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le
seguenti modificazioni: a)
nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «che abbiano rilevanza
nazionale»;
b) al
comma 1, dopo le parole: «di fornitura» sono inserite le seguenti: «di beni e
servizi a rilevanza nazionale»; c) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni pubbliche possono fare
ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i
parametri di prezzo-qualità per l’acquisto di beni e servizi comparabili con
quelli oggetto di convenzionamento». 167.
All’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le
seguenti modificazioni: a)
nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: «e servizi» sono inserite le
seguenti: «a rilevanza regionale»;
b) al
comma 5 è soppresso il secondo periodo.
168. Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono
apportate le seguenti
modificazioni: a) al
comma 1 dell’articolo 2, le parole: «aderiscano alle convenzioni stipulate ai
sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad» sono
sostituite dalle seguenti: «attuino i princìpi di cui all’articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all’articolo 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ovvero»;
b) il
comma 2 dell’articolo 2 è abrogato.
169. All’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al
comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e servizi» sono inserite le seguenti:
«di rilevanza nazionale» e sono soppressi il secondo ed il terzo periodo;
b) il
comma 7 è abrogato.
170. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: «Tali enti, per l’acquisto di beni e per
l’approvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità dei
servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono alle convenzioni
stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388» sono soppresse.
171. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche possono decidere se
continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla
CONSIP Spa. 172. Al fine di
razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità
interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul
territorio, può fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le
esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro
consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali
nel rispetto dei princìpi di concorrenza.
Art. 4.
(Finanziamento agli
investimenti)
1. Per l’anno 2004, nei confronti di
ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l’anno in corso con
il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un
apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per
l’utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica
digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto
un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta
entro il limite di spesa di 110 milioni di euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro
è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o
noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione
o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo è
corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato
sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a
larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1º dicembre 2003. La
concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di
euro. 3. Il contributo di cui al
comma 2 è riconosciuto, nel caso dell’acquisto, immediatamente sulle prime
bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del
noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata
annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del
primo anno. 4. Con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei
contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non
può essere cumulato, nell’ambito della stessa offerta commerciale, con quello di
cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello
stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per
l’acquisto o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB è riconosciuto a
condizione che l’offerta commerciale indichi chiaramente all’utente i fornitori
di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano
concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale
diffuso in tecnica digitale terrestre. 5. Il finanziamento annuale previsto
dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
rideterminato dall’articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.
Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è incrementato di ulteriori 10
milioni di euro. 6. All’articolo
28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al
secondo comma, dopo le parole: «cessione in uso di circuiti telefonici» sono
inserite le seguenti: «e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito
nazionale per fonia e trasmissione dati,». All’onere derivante dalle
disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota
parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma
8. 7. È autorizzata l’ulteriore
spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la
proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di
produzione spa, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11
luglio 1998, n. 224, avviando la sperimentazione dei seguenti servizi
multimediali: trasmissione audio e video su Internet della totalità delle
sedute d’aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e
video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione
dell’archivio audio e video delle sedute. 8. Per il finanziamento del Fondo per progetti
strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dell’articolo 27 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata l’ulteriore spesa di 51,5
milioni di euro per l’anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed
allo sviluppo della società dell’informazione nel Paese. 9. Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle
spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai
giovani», diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti
informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonché la
loro formazione. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione
degli incentivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie,
emanato ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. 10. Il Fondo di cui
al comma 9 è destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2004,
all’istituzione di un fondo speciale, denominato «PC alle famiglie», finalizzato
alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri,
diretto all’erogazione di un contributo di 200 euro per l’acquisizione e
l’utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il
collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti
persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a
15.000 euro, relativo all’anno d’imposta 2002. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i
limiti delle disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di
attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei
soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione degli
incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal fine della
collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo
non è cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11. 11. Nel corso dell’anno 2004 i docenti delle
scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico
annuale, nonché il personale docente presso le università statali, possono
acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica,
anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, usufruendo di
riduzione di costo e di rateizzazione. I benefìci per l’acquisto sono ottenuti,
rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto
di natura non regolamentare il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fissa le modalità attuative
per poter accedere ai benefìci previsti dal presente comma. 12. Per il proseguimento degli studi e il
perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, già avviati nei
decorsi anni dal Ministero dell’interno, aventi per oggetto l’applicazione del
voto elettronico alle consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 13. All’articolo 1, comma 6, della legge 29
gennaio 2001, n. 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le
quote versate all’ENAV e all’ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio
2004 all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
stesso». 14. L’Istituto per il
credito sportivo opera nel settore del credito per lo sport e le attività
culturali, ai sensi dell’articolo 151 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, impartisce
le necessarie direttive all’Istituto per il credito sportivo al fine di adeguare
il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191, assicurando negli organi
anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie locali, nonché stabilendo le
procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al
fondo di dotazione dell’Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, è approvato lo statuto e sono nominati i componenti dei nuovi organi.
Resta salvo quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. 15. All’articolo 145 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, al comma 52, le parole: «di un polo di attività industriali
ad alta tecnologia» sono sostituite dalle seguenti: «di un polo di ricerca e di
attività industriali ad alta tecnologia»; dopo le parole: «del comune di
Genova», sono inserite le seguenti: «anche in relazione all’attuazione
dell’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,» ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma non possono
essere utilizzate per altre finalità fino al 31 dicembre 2006». 16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti
agevolati a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della
medesima legge, e successive modificazioni, e che hanno ancora in essere rate di
mutuo in sofferenza, è dovuto solo il versamento della quota originaria residua
con esclusione degli interessi di mora anche se ricapitalizzati, da eseguire
entro il 31 gennaio 2004. Per importi superiori a 25.000 euro è consentito il
versamento in quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il
30 giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli
interessi legali. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 17. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19
aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno
2002, n. 118, dopo le parole: «connesse all’attività antincendi boschivi di
competenza,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle relative al
funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta
agli incendi boschivi,». 18. Le
risorse provenienti da iniziative di cui all’articolo 67, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, nonché quelle relative agli interventi di cui
all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre
di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 66
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di
cui al comma 18, e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche
agricole e forestali sottopone all’approvazione del CIPE nuovi contratti di
programma nei settori agricolo e della pesca. 20. Alla riscossione dei contributi previdenziali
dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le
calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge 14
febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 21. All’articolo 116 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Per le aziende agricole colpite da
eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del
comma 2 dell’articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le
emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al
comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non
inferiore al tasso di interesse legale». 22.
All’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 è
inserito il seguente: «17-bis. Nei casi di
particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui
all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può
essere consentito fino a venti rate trimestrali
costanti». 23. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole
rate, è fissato nella misura del tasso legale vigente all’atto della
rateizzazione.
24. Le disposizioni di cui ai commi 21,
22 e 23 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30
settembre 2003. 25. All’articolo
36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni, le parole: «1º gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1º
gennaio 2004». 26. Per la
prosecuzione delle attività nel campo della ricerca e sperimentazione agraria, è
concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, un
contributo annuo pari a un milione di euro per ciascun anno del triennio
2004-2006. 27. Le disposizioni
dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli eventi previsti dall’articolo 9,
comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché alle imprese del
settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni
naturali che comportino la moria della fauna marina o l’impossibilità di
svolgere attività di pesca o di allevamento. 28. In deroga a quanto stabilito al comma 12
dell’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di
riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui
all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17
maggio 1999, della regione autonoma della Sardegna, possono essere trasferiti ad
aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione. 29. Nelle more dell’adozione dei decreti
legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003,
n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17
febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle
province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte
IV del VI Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura adottato con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio
2000. 30. Entro il 28 febbraio
2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in deroga alle disposizioni
di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e
successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura per
l’anno 2004. 31. Per assicurare
la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi
1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di
impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e di
50 milioni di euro dal 2006. 32.
Le economie d’asta conseguite sono utilizzate con le modalità risultanti dalle
relative disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti
rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per
opere di accumulo di nuove risorse idriche in aree critiche. 33. Gli enti interessati agli interventi di cui
al comma 31 presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio,
al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30
aprile 2004. 34. Entro il 31
maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse
finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al
comma 31. 35. Al fine di
garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del
settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, è
definito il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico». Il
Programma comprende:
a) le opere relative
al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche»
di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
approvato con delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo
conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190;
b) gli
interventi previsti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio; c) gli interventi
di cui al comma 31; d) gli interventi
inseriti negli Accordi di programma di cui all’articolo 17 della legge 5 gennaio
1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti
transfrontalieri delle risorse idriche.
36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri
dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta
al CIPE il Programma nazionale di cui al comma 35. Il Programma nazionale indica
le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui al comma 35,
lettere a), b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa e,
con esclusione di quelli già inseriti negli Accordi di programma quadro, ne
definisce la gerarchia delle priorità, tenuto conto dello stato di avanzamento
delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi
del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro
sempreché presentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di
risorse finanziarie coerenti con lo strumento.
37. Agli interventi individuati dal
Programma nazionale è assegnata priorità anche in relazione all’attuazione del
programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con
la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni, tenendo
conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190. 38. Le regioni
attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni
classificati come montani ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31
gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all’articolo 89, comma 1, lettera
i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine è
attribuito alle stesse province l’introito dei proventi di cui all’articolo 86,
comma 2, dello stesso decreto legislativo. 39. A copertura dell’onere aggiuntivo a carico
delle regioni interessate, derivante dall’attuazione del comma 38, è assegnato
un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006. 40. Con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 39 sono
ripartite fra le regioni interessate, proporzionalmente all’ammontare dei
proventi attribuiti alle province di cui al comma 38. 41. Fatte salve le disposizioni recate dalla
legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le
regioni possono riconoscere alle province di cui al comma 38 condizioni speciali
di autonomia nella gestione delle risorse del territorio
montano. 42. Le risorse
finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di cui alla delibera
CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle
previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli
interventi di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, sono trasferite all’ISMEA. 43. L’ISMEA subentra nelle funzioni già
esercitate da Sviluppo Italia Spa per l’attuazione degli interventi di cui al
comma 42, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonché nei relativi
rapporti giuridici e finanziari. 44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definite le modalità e le procedure per l’attribuzione delle risorse finanziarie
e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma
43. 45. Per le finalità di cui
all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
l’ISMEA può:
a) prestare garanzie
finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo
termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e
agroalimentare;
b)
provvedere all’acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo
termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e
agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione; c) effettuare
anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti
di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995.
46. Allo scopo di promuovere l’introduzione di nuove
tecniche produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari
di qualità del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la istituzione dell’Istituto per
la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la
valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità.
47. L’Istituto di cui al comma 46
effettua ricerche e studi in materia di:
a) nutraceutica,
qualità e tracciabilità dei prodotti agroalimentari;
b)
applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e
biomedici; c) confezionamento
dei prodotti agroalimentari e biomedici; d) genomica
funzionale e proteomica.
48. L’Istituto di cui al comma 46 ha sede presso
l’università degli studi di Foggia che può avvalersi, allo scopo di assicurare
la massima efficacia dello stesso, di collaborazioni con altre università o con
istituti di ricerca.
49. L’importazione e l’esportazione a
fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti
false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai
sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la
stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari
dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace
indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei
prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il
consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le
fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in
dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al
dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano
amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni
o delle figure o di quant’altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto
di origine italiana. La falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di
prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l’esatta
indicazione dell’origine o l’asportazione della stampigliatura «made in
Italy». 50. Per potenziare le
attività di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità
antifrode, sono istituite, presso l’Agenzia delle dogane, una centrale operativa
mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e
una banca dati delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da
quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento
delle immagini è da intendere attività di rilevante interesse pubblico ai sensi
della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta
all’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane. Ai
medesimi fini si applica a dipendenti dell’Agenzia delle dogane addetti a tali
servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di cui all’articolo 7,
comma 10, dell’accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, nella parte in cui il limite di 240 giorni di missione
continuativa nella medesima località, previsto dall’articolo 1, comma 3, della
legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni. Le spese derivanti
dall’estensione del citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui al
comma 53. 51. La centrale
operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci provenienti da Paesi
terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire informazioni agli uffici
doganali dei Paesi destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a
tutela del «made in Italy». 52. L’accesso alla banca dati delle immagini di
cui al comma 50 è disciplinato d’intesa tra il direttore dell’Agenzia delle
dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza. 53. Al fine di cui al comma 50, è autorizzata la
spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004. 54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e
per tutelare la specificità dei prodotti, l’Agenzia delle dogane può
sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta
in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a
contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello
Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento
è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla
protezione dei dati personali, essendo diretta all’applicazione delle
disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane. 55. Con determinazione dirigenziale, adottata
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma
54. 56. Per le finalità di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, è consentito al Corpo della guardia di finanza l’accesso
diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo modalità stabilite di intesa
tra il direttore dell’Agenzia delle dogane ed il comandante generale della
Guardia di finanza. 57. Presso
gli uffici dell’Agenzia delle dogane, è istituito lo «sportello unico doganale»,
per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare
i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni. 58. Ferme tutte le competenze di legge, lo
sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via
telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle
amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi
procedimenti ed attività. 59. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri interessati e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi che concorrono per l’assolvimento delle operazioni
doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le
amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque
non superiore, con i regolamenti di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241. 60. Dalla
attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato. 61. È
istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con
dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20
milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno
di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy»,
anche attraverso la regolamentazione dell’indicazione di origine o l’istituzione
di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul
territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di
origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e
scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy»
nei mercati mediterranei, dell’Europa continentale e orientale, a cura di
apposita sezione dell’ente di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti,
con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna
nell’ambito del territorio nazionale. A tale fine, e per l’adeguamento delle
relative dotazioni organiche, è destinato all’attuazione delle attività di
supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non
superiore a 5 milioni di euro annui. Tale attività è svolta prioritariamente dal
personale del ruolo di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale, per
la medesima attività, fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul
trattamento economico complessivo in godimento secondo l’ordinamento di
provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera,
nessun emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse assegnate all’ente di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l’anno
2004 possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. 62. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni
agroalimentari italiane di qualità «Naturalmenteitaliano». 63. Le modalità di regolamentazione delle
indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61
sono definite con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli
affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche
comunitarie. 64. Al fine di
garantire il consolidamento dell’azione di contrasto all’economia sommersa,
nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e
finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente
legge e dell’articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
l’organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di
finanza è incrementato di 470 unità dall’anno 2004, e di ulteriori 530 unità a
decorrere dall’anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti da tale incremento
di organico si provvede mediante l’assunzione in deroga a quanto previsto al
comma 53 dell’articolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite
di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2004, 28 milioni di euro per l’anno
2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. 65. All’articolo 6, comma 1, alinea, della legge
28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: «Livorno,» è inserita la seguente:
«Manfredonia,». 66. Allo scopo di
assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la
corretta informazione dei consumatori, con uno o più decreti del Ministro delle
attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, in
coerenza con quanto previsto dall’Unione europea in materia, sono definite le
condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di
salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresì i requisiti dei
soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare i controlli,
garantendone l’integrità e l’indipendenza di giudizio. 67. Salve le norme penali e le sanzioni
amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti
alimentari, l’uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei
prodotti da forno italiani in difformità dalle disposizioni dei decreti di cui
al comma 66 è punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila
euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di
vendita in violazione dei decreti di cui al comma 66 è sempre disposta, anche
qualora non sia stata emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione
di cui al presente comma. 68. Al
fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, è istituita dal
Ministero delle attività produttive in collaborazione con la società EUR Spa
l’Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy,
con sede in Roma. 69.
L’Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy
ha finalità di valorizzazione dello stile italiano, nonché obiettivi di
promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di
qualità. 70. Per l’attuazione dei
commi 68 e 69 è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma
61. 71. All’articolo 80, comma
31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «per l’anno 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2003 e 2004». 72. Presso il Ministero delle attività produttive
è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale
anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di
violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di
coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di
assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali
sleali. 73. Con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali,
dell’interno e della giustizia, sono definite le modalità di composizione e di
funzionamento del Comitato di cui al comma 72, garantendo la rappresentanza
degli interessi pubblici e privati. 74. Con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle
politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli uffici
dell’Istituto per il commercio con l’estero o presso gli uffici delle
rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e
di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per
l’assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel
contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale. 75. Per l’attuazione del comma 74 è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio
2004-2006. 76. Presso il
Ministero delle attività produttive è istituito un fondo destinato
all’assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le
violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale,
nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi
di cui al comma 61. 77. Le
modalità di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal decreto di
cui al comma 73. 78. Per
l’attuazione dei commi 76 e 77 è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro
per l’anno 2004, 4 milioni di euro per l’anno 2005 e 2 milioni di euro per
l’anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui al comma
61. 79. Qualora ne abbia notizia,
il Ministero delle attività produttive segnala all’autorità giudiziaria, per le
iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di
proprietà intellettuale. 80.
L’autorità amministrativa, quando accerta, sia all’atto dell’importazione o
esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un
diritto di proprietà intellettuale o industriale, può disporre anche d’ufficio,
previo assenso dell’autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il
sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la distruzione, a
spese, ove possibile, del contravventore; è fatta salva la conservazione di
campioni da utilizzare a fini giudiziari. 81. L’opposizione avverso il provvedimento di
distruzione è proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; a tale fine il termine
per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale. 82. Le
disponibilità del fondo di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952,
n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro
per l’anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i
programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai
consorzi di esportazione a queste collegati. 83. Le modalità, le condizioni e le forme
tecniche delle attività di cui al comma 82 sono definite con decreto del
Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001,
n. 57. 84. All’articolo 6,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
come modificato dal comma 2-ter dell’articolo 23 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le parole: «delle imprese industriali e dei servizi»
sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese industriali ed artigiane di
produzione di beni e di servizi». 85. All’articolo 72, comma 5,
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