Legge 30 dicembre 2004, n. 311
"Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 2004 - Supplemento Ordinario n. 192
Parte tabellare in formato
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Art. 1.
1. Per l’anno 2005, il livello massimo
del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in
50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000
milioni di euro per l’anno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello
massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al
netto di 3.572 milioni di euro per l’anno 2006 e 3.176 milioni di euro per
l’anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000
milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il
livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in
43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed
in 246.000 milioni di euro. 3. I
livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le
maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che
si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed
imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al
conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria. 5. Al fine
di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in
sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio
2005 – 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l’anno 2005 nell’elenco 1 allegato
alla presente legge e per gli anni successivi dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite
del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del
precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica. 6. Le disposizioni
del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il
Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per
prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti
all’Unione europea a titolo di risorse proprie. 7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad
applicare le specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano
comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5. 8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio
dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il
triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle
spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche
amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6 nonchè quelli connessi ad
accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate
di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per
cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio
ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi
corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante
rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del
bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto
nell’elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad
oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei
relativi livelli di spesa. 9. Per
il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l’utilizzo dei fondi di
riserva per spese obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste non possono
essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento.
Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere
superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 10. Le dotazioni indicate nella Tabella C
allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in
coerenza con i limiti di cui ai commi da 8 a 14. 11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali
dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a
soggetti estranei all’amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti
di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella
sostenuta nell’anno 2004. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per
oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, deve
essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla
legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l’atto di
affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere
trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in assenza dei
presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale. 12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di
ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa
sostenuta nell’anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di
autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche
amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a
disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della
relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non
possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti
in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell’anno
2004. 13. Sulla base di
effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il
Ministro dell’economia e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che
le disposizioni di cui al primo periodo del comma 12 non si applicano alle spese
sostenute da specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i
decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi
alle Camere. 14. Entro il 30
giugno 2005, il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere una
relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 12
e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della
spesa. 15. Per l’anno 2005, il
concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i
settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei
soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a) strumenti di
intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro,
ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del
presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;
b) fondo
investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive:
2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione
tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera
a); c) interventi
finanziati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, i
cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi
finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).
16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di
cui al comma 15, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono
trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le
politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, le informazioni sull’ammontare delle somme erogate per singolo
strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri
successivi.
17. Fermo restando il limite complessivo
dei pagamenti di cui al comma 15, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di
garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per
l’intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro
comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell’obiettivo 1, prevista
dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma 15, lettere a), b) e
c), possono essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, in relazione all’andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità
le amministrazioni centrali si conformano all’obiettivo di destinare al
Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le
amministrazioni centrali, nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei
confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta
o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui
al presente comma. 18. A modifica
di quanto stabilito dall’articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e
di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti
nell’elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare prelevamenti
dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori
all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell’anno
precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all’articolo
2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale,
il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Ministero dell’economia e
delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della
trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui
all’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti
accesi ai sensi dell’articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i
conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi
di rotazione individuati ai sensi dell’articolo 93, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di
emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a
buon fine, nonchè i conti istituiti nell’anno precedente a quello di
riferimento. 19. I soggetti
interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze
deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze.
L’accoglimento della richiesta ovvero l’eventuale diniego, totale o parziale, è
disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in
deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere
effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti
perfezionati, nonchè le spese indifferibili la cui mancata effettuazione
comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono
regolati con provvedimenti del Ministro dell’economia e delle
finanze. 20. Le disposizioni di
cui all’articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007. 21. Ai fini della tutela dell’unità economica
della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a
3.000 abitanti, nonchè le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i
princìpi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono princìpi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione. 22. Per gli stessi fini di cui al comma
21:
a) per l’anno 2005, il
complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai
sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione
superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione
superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa
annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell’11,5 per
cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato
una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media
pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10
per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di
comuni di cui al comma 21 l’incremento è dell’11,5 per cento. Per
l’individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei
pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l’individuazione della
popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe demografica, si tiene conto
della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo
156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la
spesa media pro-capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito
indicate: 1)
province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000
Kmq;
2)
province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000
Kmq; 3)
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000
Kmq; 4)
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a
3.000 Kmq; 5)
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; 6)
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; 7)
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; 8)
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; 9)
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; 10)
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; 11)
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; 12)
comuni da 500.000 abitanti ed oltre; 13)
comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000
abitanti; 14)
comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) per gli anni 2006 e
2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti
spese correnti e in conto capitale determinate per l’anno precedente in
conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a
53. 23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per
l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale,
determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non
può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell’anno 2003
incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la
percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e
in conto capitale determinate per l’anno precedente in conformità agli obiettivi
stabiliti dai commi da 21 a 53.
24. Il complesso delle spese di cui ai
commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di
cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto
delle:
a) spese di personale,
cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese
per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a
188; c) spese derivanti
dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie,
dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti; d) spese per
trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in
applicazione dei commi da 5 a 7; e) spese connesse
agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria minorile; f) spese per
calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè
quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze
emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di
stato di emergenza.
25. Limitatamente all’anno 2005 il complesso delle
spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto
capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese
le corrispondenti quote di parte nazionale.
26. Gli enti possono eccedere i limiti
di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti
dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonchè delle
erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove
entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel
settore sanitario. 27. Le spese
in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito
dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo
istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il
fondo è dotato per l’anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono
estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi,
determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4
dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5
dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro,
sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla
Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo
indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa
depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le
predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si
riferiscono, nonchè le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti
beneficiari. 28. Fermo restando
quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è
autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l’anno 2005, di euro 176.500.000
per l’anno 2006 e di euro 170.500.000 per l’anno 2007 per la concessione di
contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente
e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del
territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti
destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero
dell’ambiente e per la tutela dei beni culturali. 29. Il Ministro dell’economia e delle finanze
individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei
contributi di cui al comma 28 sulla base dei progetti preliminari da presentare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero dell’economia
e delle finanze provvede all’erogazione dei contributi in favore degli enti
destinatari. 30. Al fine di
consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione
superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel
sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le
modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il
Ministero dell’interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l’ISTAT. 31. Le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio
una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle
spese come definite dal comma 24 coerente con l’obiettivo annuale, che
comunicano: le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti
al Ministero dell’economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei
revisori dei conti dell’ente locale verifica, entro il mese successivo al
trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale e la sua
coerenza con l’obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione
sia all’ente che al Ministero dell’economia e delle finanze, per le province e i
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto
sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per
territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000
abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e
le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono,
entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e
comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio
provvede il revisore dei conti dell’ente. A seguito dell’accertamento del
mancato rispetto dell’obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti
nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento
registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 24, nella
misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti.
Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le
disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35. 32. Per gli enti locali, l’organo di revisione
economico-finanziaria previsto dall’articolo 234 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli
obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, e in
caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell’interno sulla
base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze. 33. Gli enti locali che
non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per
l’anno precedente non possono a decorrere dall’anno 2006:
a) effettuare spese
per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa
dell’ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno, ovvero, ove l’ente sia risultato sempre inadempiente, in
misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per
cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall’anno 2005
il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese
dell’anno 2003;
b)
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; c) ricorrere
all’indebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica
anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno
per l’anno 2004.
35. A decorrere dall’anno 2006, i mutui
e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 21 con
istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto
finanziatore o l’intermediario finanziario non possono procedere al
finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione, che deve essere acquisita anche per l’anno 2005 con riferimento
agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti. 36. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2005,
o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53
dall’anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli
incrementi di spesa stabiliti al comma 22. 37. Attraverso le loro associazioni, le province,
i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull’andamento delle
spese. Le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche
all’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM),
per via telematica. 38. Per gli
esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il
Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in
conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53. 39. Per gli enti locali dei rispettivi territori
provvedono alle finalità di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze
alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative
norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non
provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali
dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a
53. 40. Resta ferma la facoltà
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le
regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi
strumentali. 41. Sono abrogate le
disposizioni recate dall’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilità
interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e
successivi. 42. L’affidamento da
parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di
consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente
motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o
professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad
esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l’atto di affidamento di
incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della
valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e
deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in
difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000
abitanti. 43. I proventi delle
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere
destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento
per il 2005 e del 50 per cento per il 2006. 44. All’articolo 204 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di
finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
b) dopo
il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si
applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l’ente locale
acceda». 45. Gli enti che alla data di entrata in
vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma
1 dell’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come modificato dal comma 44, sono tenuti a ridurre il
proprio livello di indebitamento entro i seguenti
termini: a) un importo
annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore
al 20 per cento entro la fine dell’esercizio 2008;
b) un
importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non
superiore al 16 per cento entro la fine dell’esercizio 2010; c) un importo
annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore
al 12 per cento entro la fine dell’esercizio 2013.
46. All’articolo 101 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al
comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due
anni»;
b) al
comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due
anni».
47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un
regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono
consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra
amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle
disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano
rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente.
48. In caso di mobilità presso altre
pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall’albo, nelle
more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali
appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati,
analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella
categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione
vigente presso l’amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione
di volontà in tale senso. 49.
Nell’ambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti che abbiano
prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per
almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all’articolo 18 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei
ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si
riscontrano carenze di organico, previo consenso dell’interessato, ai sensi ed
agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del
contratto collettivo vigenti per la categoria. 50. All’articolo 10, comma 10, lettera c),
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro
516,46». 51. Per gli anni 2005,
2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della
facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L’aumento deve comunque essere
limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto
stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano
sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui
alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal
periodo d’imposta successivo alla predetta data. 52. Ai fini del comma 2 dell’articolo 4 del
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l’anno 2005,
presso lo stato di previsione del Ministero dell’interno, il fondo per il
rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall’abolizione del
credito d’imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell’interno, sono dettate le norme per l’attuazione della
disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del
fondo. 53. All’articolo 3, comma
51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è
soppresso. 54. Per l’anno 2005 è
istituito, presso il Ministero dell’interno, con finalità di riequilibrio
economico e sociale, il fondo per l’insediamento nei comuni montani con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro
per il 2005. 55. Il fondo di cui
al comma 54 è finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 54, al
riequilibrio insediativo, quindi all’incentivazione dell’insediamento nei centri
abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici
e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi
mestieri. 56. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell’interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le
modalità per l’accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e 55. 57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati
nell’elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di
previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e
successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli
enti del sistema camerale, possono incrementare per l’anno 2005 le proprie
spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all’ammontare
delle spese dell’anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e
2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti
spese determinate per l’anno precedente con i criteri stabiliti dal presente
comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore.
Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del
Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonchè agli enti
indicati nell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, si applica la disciplina ivi prevista. 58. Con riferimento alla perdita di gettito
realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a
seguito della riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior
gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma
22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l’importo di
euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30
aprile 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
ai fini dell’aliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi
dell’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000,
e successive modificazioni. Il decreto è predisposto sulla base della proposta
delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. 59. Ai fini della
determinazione dell’aliquota definitiva di cui al comma 58 si tiene altresì
conto dei trasferimenti attribuiti per l’anno 2004 alle regioni a statuto
ordinario in applicazione dell’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso. 60. Il Fondo di cui all’articolo 52, comma 8,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l’esercizio
delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell’articolo 7 della
legge 5 giugno 2003, n. 131. 61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la
sospensione degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito e delle
maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e all’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è confermata sino al 31 dicembre 2005. Resta ferma l’applicazione
del comma 22 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni
regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione
dell’aliquota, nonchè, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle
disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono
modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla
normativa statale di riferimento ed in conformità con essa. 62. Sono autorizzate, a carico di somme a
qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito
di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse
per effetto delle disposizioni recate dall’articolo 17, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di
riparto approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla
base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate
annuali di eguale importo a partire dall’esercizio 2005. 63. I trasferimenti erariali per l’anno 2005 di
ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. 64. Per l’anno 2005,
l’incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro
della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione
dell’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 9, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a
favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all’articolo 3,
commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui
all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244. 65. Le disposizioni
in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l’anno 2004 dall’articolo 2,
comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l’anno
2005. 66. Gli enti locali di cui
all’articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal
plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni
immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei
mutui. 67. In deroga alle
disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per
l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre
2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d’imposta
2000 e successive. 68. Al testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 42,
comma 2, la lettera h) è sostituita dalla
seguente: «h)
contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti
fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti
obbligazionari»; b)
all’articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle
seguenti: «a)
l’ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b)
la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dell’anno
successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell’ammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente o al 1º gennaio
dell’anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell’anno,
può essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»; c) dopo l’articolo
205 è inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito)
– 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel
rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti
finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate
all’atto della stipula del contratto stesso e per l’ammontare dell’importo del
progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura
dell’esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito
costituiscono residui attivi. 3. Il ricorso alle aperture di credito è
possibile solo se sussistono le condizioni di cui all’articolo 203, comma 1, e
nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 204, comma 1, calcolati con
riferimento all’importo complessivo dell’apertura di credito
stipulata. 4. L’utilizzo
del ricavato dell’operazione è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo
204, comma 3. 5. I
contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in
forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta
ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell’importo del contratto in base
alle richieste di volta in volta inoltrate dall’ente e previo rilascio da parte
di quest’ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell’articolo
206. L’erogazione dell’intero importo messo a disposizione al momento della
contrazione dell’apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni
ferma restando la possibilità per l’ente locale di disciplinare contrattualmente
le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli
interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati.
L’ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni
con decorrenza dal 1º gennaio o dal 1º luglio successivi alla data
dell’erogazione; c) le rate di
ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale
e della quota interessi; d) unitamente alla
prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli
eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi
decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della
prima rata; e) deve essere
indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta approvazione del
progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme
vigenti; f) deve essere
rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui
criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette, al
pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all’articolo 41
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione
delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di
credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del
comma 5»; d)
all’articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il
seguente: «1-bis. A fronte di operazioni di
emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti
locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria
riferita all’insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti
emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell’ente capofila in
relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini
dell’applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall’ente capofila concorre
alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti
obbligazionari di competenza dell’ente stesso». 69.
Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all’articolo 41,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio
di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli
209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
70. All’articolo 41, comma 2, primo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e
contrarre mutui» e le parole: «o dell’accensione». 71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito
dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di
ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di
nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui
stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una
riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la
convenienza dell’operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle
commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di
rifinanziamento, lo Stato o l’ente pubblico interessato osservano regolarmente i
tassi di mercato e si attivano allorchè il tasso swap con scadenza pari
alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un
punto percentuale. 72. Gli
stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri
integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente
adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle
operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma
71. 73. Ai fini dell’attuazione
di quanto stabilito dai commi 71 e 72 l’ente pubblico è tenuto a trasmettere,
entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 71,
all’amministrazione statale interessata, la relativa documentazione
contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso. 74. In caso di nuove emissioni di titoli
obbligazionari con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, è
necessario che al momento dell’emissione venga costituito un fondo di
ammortamento del debito o conclusa una operazione di swap per
l’ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º
dicembre 2003, n. 389. 75.
Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli
obiettivi adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita le rate di
ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del
bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo
Stato. 76. Per le stesse finalità
di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il
debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell’amministrazione pubblica
che assume l’obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti
finanziatori, ancorchè il ricavato del prestito sia destinato ad
un’amministrazione pubblica diversa. L’amministrazione pubblica beneficiaria del
mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti
finanziatori da un’amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del
mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di
destinazione agli investimenti. L’istituto finanziatore, contestualmente alla
stipula dell’operazione di finanziamento, ne dà notizia all’amministrazione
pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla
contabilizzazione del ricavato dell’operazione tra le accensioni di prestiti,
provvede all’iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto
capitale al fine di consentire la regolazione contabile
dell’operazione. 77. Le
amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai
commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie. 78. Il Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie
attive di sua competenza. 79. Al
fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità
montane, sei comuni e tre università nei quali durante l’anno 2005 i
trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri
degli enti. L’individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene
effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono
comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro
tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)
istituito ai sensi dell’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili
sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo
dell’indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i
criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione relativa sia alle entrate
sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può
essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti. 80. L’articolo 213 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di
tesoreria) – 1. Qualora l’organizzazione dell’ente e del tesoriere lo
consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri
informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici,
in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di
documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all’articolo
226.
2. La convenzione di tesoreria di
cui all’articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il
pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso
gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari. 3. Gli incassi effettuati dal tesoriere
mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza
o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti
dai predetti incassi sono versate alle casse dell’ente, con rilascio della
quietanza di cui all’articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in
relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella
predetta convenzione di tesoreria».
81. Ai fini della razionalizzazione e della
semplificazione dell’attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana
disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici
all’estero.
82. Per il contrasto e la prevenzione
del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti
e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o
dell’Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni
fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale,
utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto
all’attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche
misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del
compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei
princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
predisposte ovvero verificate ed approvate dall’ente di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe,
predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del
servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469. Dell’avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene
data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario
regionale, per l’adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica
nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure
organizzative e di funzionamento. L’agenzia delle entrate comunica con evidenze
informatiche all’ente di cui al primo periodo l’elenco dei soggetti che
dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l’adozione
delle conseguenti iniziative. Dall’attuazione del presente comma non possono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 83. Al fine di incentivare il passaggio dal
sistema contributivo-indennizzatorio per danni all’agricoltura al sistema
assicurativo contro i danni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è
ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il
corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di
contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle
strutture, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale -
incentivi assicurativi. 84.
All’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui
all’articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà
nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui
all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere
sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla
legge finanziaria». 85. Per gli stessi fini di cui al
comma 83, per l’anno 2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei
rischi, istituito presso l’Istituto per studi, ricerche e informazioni sul
mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 50 milioni di euro, di cui 5
milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di
riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.
86. Per gli interventi previsti
all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la
dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per l’anno 2005 di 50 milioni di
euro. 87. Nell’ambito del Fondo
per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità di cui all’articolo 59,
comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, è istituito un apposito capitolo per l’attuazione del Piano
d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici con una
dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2005, a valere, per la somma di 3
milioni di euro, sulle disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa recate
dall’articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122 che sono a tal
fine versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
all’apposita unità previsionale di base. Le modalità di spesa inerenti tale
capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. 88.
Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale
previste dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a
carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l’anno
2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. 89. Le risorse previste dall’articolo 3, comma
47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti
retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate
di 119 milioni di euro per l’anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di
euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195. 90. Le somme di cui
ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e
dell’IRAP, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11,
comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro
da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e
amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale
delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività
istituzionali. 91. Per il
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il
biennio 2004-2005, nonchè quelli derivanti dalla corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo,
tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da
93 a 106 riferite all’anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle
relative risorse e alla determinazione della quota da destinare
all’incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di
crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 88. 92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25
agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24
settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si
intende applicabile anche all’Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 18 giugno 2003. 93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca e degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
rideterminate, sulla base dei princìpi e criteri di cui all’articolo 1, comma 1,
del predetto decreto legislativo e all’articolo 34, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per
cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di
ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione
tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di
razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto
previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del
personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le
attività istituzionali e dei servizi da rendere all’utenza, con significativa
riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti
logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a
tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai
rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le amministrazioni
che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti
contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del
personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre
2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finchè non provvedono alla
rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica
il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui
al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener
conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del
presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni
di cui al combinato disposto dell’articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonchè le procedure concorsuali in
atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l’amministrazione di
destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e
quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni
pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i
docenti di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente
comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per le predette
amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le
riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l’ambito di applicazione
da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 98. 94. Le disposizioni di
cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica e
prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e
procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi consigli
e federazioni, alle università, al comparto scuola ed alle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale. 95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti
pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette.
Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali
nonchè al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed
il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale
contenute: nell’articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell’articolo 4, comma
64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell’articolo 2 del decreto-legge
30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2004, n. 87, nell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004,
n. 77, e nell’articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio
2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004,
n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in
ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche
intercompartimentale. 96. Per
fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed
urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un
contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda
pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l’anno 2005, a 160
milioni di euro per l’anno 2006, a 280 milioni di euro per l’anno 2007 e a 360
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale
e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse
secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 97. Nell’ambito delle procedure e nei limiti di
autorizzazione all’assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata
l’immissione in servizio:
a) del personale del
settore della ricerca;
b) del
personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni
in posizione di comando o distacco presso l’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267; c) per la
copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei
ruoli dei cancellieri C1 dell’amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli
idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale
giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 98 del 13 dicembre 2002; d) del personale
del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura; e) dei candidati a
magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di
consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i
requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore
della presente legge; f) a decorrere dal
2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e
delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico
unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze
e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine
e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono essere
utilizzate le attività di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212; g) del personale
necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il
controllo dei confini dello Stato; h) degli addetti
alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di
personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del
30 settembre 2004.
98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo,
regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le
amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le
assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di
mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le
autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a
213 milioni di euro per l’anno 2005, a 572 milioni di euro per l’anno 2006, a
850 milioni di euro per l’anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di
spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l’anno 2005, a 579 milioni
di euro per l’anno 2006, a 860 milioni di euro per l’anno 2007 e a 949 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2008. Fino all’emanazione dei decreti di cui al
presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del
comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto
di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo nell’anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli
enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle
disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno precedente quello nel
quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa
autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e
competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai
trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di
personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d’intesa con
la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica
e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici
indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti
per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al
presente comma.
99. Le disposizioni in materia di
assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si applicano anche al trattenimento in
servizio di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la specifica
disciplina autorizzatoria delle assunzioni. 100. I termini di validità delle graduatorie per
le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni
2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di
un triennio. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350. 101. Le disposizioni
di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto scuola, alle università
nonchè agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e
federazioni. 102. Le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla presente legge,
adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del
contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di
finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad
adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono
annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni
medesimi. 103. A decorrere
dall’anno 2008, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di
mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle
cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente. 104. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: «Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per
la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici
non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità,
l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze». 105. A decorrere
dall’anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di
personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e
indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi
bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate
nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento
ai sensi della normativa vigente. 106. Per il funzionamento del Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga è autorizzata l’ulteriore spesa di 6
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005. 107. Per le regioni, le autonomie locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall’attuazione dei
commi da 93 a 105 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni
2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del
miglioramento dei relativi saldi. 108. È stanziata, per l’anno 2005, la somma di 10
milioni di euro per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione
e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del
mare», di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite della società Rete
autostrade mediterranee Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia
Spa. 109. I soggetti che
nell’esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori
dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere
autofattura con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. In deroga all’articolo 21, comma 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono
l’indicazione nell’autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a
versare all’erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell’IVA relativi
alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga
il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad
alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente
alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la
provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I
cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza
del prodotto, la data di raccolta e quella di
commercializzazione. 110. Allo
scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni, con
particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e
per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello
Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da
realizzare nell’ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale
pubblica di cui al comma 150 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti,
fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei
programmi stessi. 111. Allo scopo
di favorire l’accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è
istituito, per l’anno 2005, presso il Ministero dell’economia e delle finanze,
un fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari da
adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da
cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed
imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l’anno 2005 è
fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le
pari opportunità, sono fissati i criteri per l’accesso al fondo e i limiti di
fruizione dei benefici di cui al presente comma. 112. Il contributo statale annuo a favore della
Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all’articolo 3, comma
3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di
euro 350.000. 113. Il contributo
statale annuo a favore dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra è
aumentato a decorrere dall’anno 2005 di euro 250.000. 114. All’articolo 2, comma 31, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, le parole: «legalmente riconosciute» sono sostituite
dalle seguenti: «legalmente costituite». 115. Nell’ambito delle risorse preordinate sul
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell’importo aggiuntivo
di 2 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui
all’articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. 116. Per l’anno
2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto
previsto dall’articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il
personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato
nell’anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può
superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2004. Le limitazioni
di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non
trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie
locali. Gli enti locali che per l’anno 2004 non abbiano rispettato le regole del
patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata
e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le
specifiche disposizioni di settore. 117. I Ministeri per i beni e le attività
culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono
autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio
con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 3,
comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell’economia
e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del
personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre
2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della
magistratura amministrativa nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati dall’INPS, dall’INPDAP e dall’INAIL già prorogati ai sensi
dell’articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano
ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti. 119. L’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino
al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell’anno 2004 con contratto a
tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di
collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo
stesso personale nell’anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri
continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia. Il Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare,
fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a
tempo determinato in servizio nell’anno 2004. I relativi oneri continuano a fare
carico sul bilancio del Centro. 120. Al fine di consentire il completamento e
l’aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti
all’estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono
proseguire nell’anno 2005 fino al completamento dell’ultimo rinnovo semestrale
autorizzato ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 122. 121. Le procedure di
conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di
formazione e lavoro di cui all’articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle
limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione
di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il
personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31
dicembre 2005. 122. Per l’anno
2005 per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti
zooprofilattici sperimentali, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali,
l’Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, l’Agenzia spaziale italiana, l’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente, il CNIPA, nonchè per le università e le scuole superiori
ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo
determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione
tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di
finanziamento ordinario delle università. 123. I comandi del personale della società Poste
italiane Spa e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui
dall’articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
prorogati al 31 dicembre 2005. 124. Nulla è dovuto a titolo di indennità o
trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale
in servizio presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione di
amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e
già proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a
domanda con il semplice consenso dell’ente o della società e
dell’amministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. 125.
All’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, al terzo periodo le parole: «i ricercatori e i
tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA,» sono
soppresse. 126. Per la proroga
delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 375 milioni di
euro. 127. Per l’anno scolastico
2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in
organico di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata nel
medesimo organico di diritto per l’anno scolastico 2004-2005. 128. L’insegnamento della lingua straniera nella
scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti
richiesti o da altro docente facente parte dell’organico di istituto sempre in
possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua
straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia
possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto.
Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione
deve garantire il recupero all’insegnamento sul posto comune di non meno di
7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono
attivati corsi di formazione, nell’ambito delle annuali iniziative di formazione
in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per
tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l’insegnamento della lingua
straniera. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta
ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto
obiettivo. 129. La spesa per
supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al
lordo degli oneri sociali a carico dell’amministrazione e dell’imposta regionale
sulle attività produttive, non può superare l’importo di 766 milioni di euro per
l’anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta ogni idonea misura per
assicurare il rispetto dei predetti limiti. 130. Per l’attuazione del piano programmatico di
cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è
autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, l’ulteriore spesa complessiva di 110
milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e
generalizzazione della scuola dell’infanzia, iniziative di formazione iniziale e
continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e
formazione. 131. Per la
realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature
didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di
cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a
decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro. 132. Salvo diversa determinazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche
di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per
l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque
divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni
pubbliche. 133. All’articolo 61
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze l’esistenza di
controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero
derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei
soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti
sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell’articolo 105 del codice di
procedura civile». 134. Dopo l’articolo 63 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il
seguente: «Art. 63-bis. (Intervento dell’ARAN
nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). – 1. L’ARAN può
intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e
70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme
applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale
di cui all’articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e
retributive, l’intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze». 135. La dotazione del Fondo di cui
all’articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
136. Al fine di conseguire risparmi o
minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere
disposto l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi,
anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L’annullamento di cui al
primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o
convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall’eventuale
pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre
anni dall’acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa
esecuzione sia perdurante. 137.
Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1,
primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di trasporto» sono inserite le
seguenti: «nonchè le aziende private»;
b) la
rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della cessione degli
stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli
impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di
soggetti privati»; c) l’articolo 34 è
abrogato; d) al primo comma
dell’articolo 54 le parole: «a norma del presente titolo» sono sostituite dalle
seguenti: «a norma del titolo II e del presente titolo».
138. L’articolo 47 del testo unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1032, è abrogato.
139. L’adeguamento dei trasferimenti
dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2005:
a) in 532,37 milioni
di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei
lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore
dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS);
b) in
131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad
integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione
esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
140. Conseguentemente a quanto previsto dal comma
139, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno
2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera
a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139,
lettera b).
141. I medesimi complessivi importi di
cui ai commi 139 e 140 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il
procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 139, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè
al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell’ENPALS. 142. Il termine
concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma
del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa,
differito al 30 giugno 2005 dall’articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2006. 143. Ai fini della copertura dei maggiori oneri
derivanti dall’assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento
della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
riferiti agli esercizi finanziari precedenti l’anno 2004, per un importo pari a
7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:
a) le somme trasferite
dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno
finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso,
eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette
gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi
dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un
ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;
b) le
somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’anno 2003,
trasferite alla predetta gestione dell’INPS in eccedenza rispetto agli oneri per
prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza
per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 49, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 14
aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno
2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di
euro; c) le risorse
trasferite all’INPS e accantonate presso la medesima gestione, come risultanti
dal bilancio consuntivo dell’anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non
utilizzate per i seguenti scopi:
1)
finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui
all’articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un
ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
2)
finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all’articolo 8 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, e all’articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di
euro; 3)
finanziamento degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap grave
di cui all’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, per
un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro; 4)
finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo
pari a 10,97 milioni di euro.
144. Il complesso degli effetti contabili delle
disposizioni di cui al comma 143 sulle gestioni dell’INPS interessate è definito
con la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
145. Ai fini del finanziamento dei
maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni
e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di
euro per l’esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:
a) per l’esercizio
2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse
derivanti
da: 1)
i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2)
i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la
tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di
euro; 3)
i minori oneri accertati nell’attuazione del comma 5 dell’articolo 42 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del comma 3
dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti
rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione
figurativa in favore di sordomuti e invalidi, per un ammontare complessivo pari
a 160 milioni di euro; 4)
i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla
legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992,
n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in materia
di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di
euro;
b) a decorrere
dall’anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti
da: 1)
i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di
euro;
2)
i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 3, comma 14, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277
milioni di euro; 3)
i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle
citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per
il finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in materia di pensionamenti
anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.
146. Per le imprese industriali che svolgono attività
produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio,
a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di
integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono
computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo
dell’integrazione salariale ordinaria di cui all’articolo 6 della legge 20
maggio 1975, n. 164, entro il limite di 1.100 unità annue.
147. La disciplina dell’importo massimo
di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e
successive modificazioni, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione
dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova
applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi
decorrenza dal 1º gennaio 2006. 148. A decorrere dal 1º gennaio 2005, nell’ambito
del processo di armonizzazione al regime generale è abrogato l’allegato B al
regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici
previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di
trasporto rientranti nell’ambito di applicazione del citato regio decreto, sono
dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del
settore industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi
rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque
diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del
citato allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico
delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1º
gennaio 1980 all’INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni
contrattuali del datore di lavoro. 149. I commi primo e secondo dell’articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
«A decorrere dal 1º giugno 2005, nei casi di
infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette
all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della
malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le
modalità procedurali determinate dall’INPS medesimo.
Il lavoratore è tenuto, entro due giorni
dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia, rilasciata dal medico
curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda
all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo
modalità stabilite dallo stesso Istituto. Con apposito decreto interministeriale dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’economia e
delle finanze e per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche,
operative e di regolamentazione, al fine di consentire l’avvio della nuova
procedura di trasmissione telematica on line della certificazione di
malattia all’INPS e di inoltro dell’attestazione di malattia dall’INPS al datore
di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente
articolo».
150. L’articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto
2004, n. 243, è abrogato.
151. All’articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo
periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente e»;
b) al
comma 1, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel finanziare i piani
formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della
redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi,
ai sensi del comma 3»; c) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all’articolo 25
della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all’INPS, che
provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi
amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L’adesione ai fondi è
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1º gennaio successivo;
le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno.
L’INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla
base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui
all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonchè di quello relativo
agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo,
destinato al Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo
sociale europeo (FSE), di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli
stessi mediante acconti bimestrali nonchè a fornire, tempestivamente e con
regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare
continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la
formazione professionale e per l’accesso al FSE, di cui all’articolo 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal
secondo periodo del comma 2 dell’ articolo 66 della legge 17 maggio 1999,
n. 144». 152. È istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, il «Fondo per il sostegno delle adozioni
internazionali» finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori
adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle
disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983,
n. 184. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, vengono determinati l’entità e i criteri del rimborso, nonchè le
modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno
superare l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2005. A favore del
Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
l’anno 2005.
153. Nell’ambito del Fondo nazionale per
le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per l’anno 2005 per
l’istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili
finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella
società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità
progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative
nonchè consolidando e rafforzando quelle già esistenti. 154. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui
al comma 153 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del
Forum nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è
ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente
alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio. 155. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre
2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione
di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il
30 giugno 2005. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i
trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono essere
prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di
gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero
dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di
prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive. 156. All’articolo 118, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005». 157. All’articolo 43 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le
parole da: «in un’apposita gestione» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b) al
comma 2, le parole da: «alla gestione separata» fino a: «n. 335» sono
soppresse; c) il comma 9 è
abrogato.
158. All’articolo 58 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al
comma
2: 1)
la parola: «tredici» è sostituita dalla parola: «dodici»;
2)
le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti:
«cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al
Fondo medesimo»;
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente: «3. Il comitato
amministratore è presieduto dal presidente dell’INPS o da un suo delegato scelto
tra i componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto
medesimo». 159. Limitatamente ai soli enti gestori di
forme di previdenza obbligatoria i collegi sindacali continuano ad esercitare il
controllo contabile e per essi non trova applicazione l’articolo
2409-bis, terzo comma, del codice civile.
160. È costituita la Fondazione per la
diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Alla Fondazione
partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le
finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle
leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo
svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un
contributo di un milione di euro per l’anno 2005. 161. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al
31 dicembre 2005, del personale in servizio nell’anno 2004 con contratto di
lavoro a tempo determinato nel limite massimo di spesa complessivamente
stanziata per lo stesso personale nell’anno 2004. I relativi oneri continuano ad
essere posti a carico del bilancio dell’Ente. 162. All’articolo 3, comma 136, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005» e, al secondo periodo, le parole:
«31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». A tal
fine è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. 163. Per la
prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, e all’articolo 8,
comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzato un
contributo di euro 160.102.000 per l’anno 2005. A tal fine, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un Commissario straordinario
del Governo con funzioni di vigilanza sulle modalità di attuazione del presente
comma. 164. Per garantire il
rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del
Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è
determinato in 88.195 milioni di euro per l’anno 2005, 89.960 milioni di euro
per l’anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l’anno 2007. I predetti importi
ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni
indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per
l’ospedale «Bambino Gesù». Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall’articolo
4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano
dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A
tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000
milioni di euro per l’anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al
ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l’anno 2003, derivanti dal
finanziamento dell’ospedale «Bambino Gesù». Le predette disponibilità
finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni. 165.
Resta fermo l’obbligo in capo all’Agenzia italiana del farmaco di garantire per
la quota a proprio carico, ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla
legislazione vigente. Nell’ambito delle annuali direttive del Ministro della
salute all’Agenzia è incluso il conseguimento dell’obiettivo del rispetto del
predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il contenimento
della spesa farmaceutica, l’Agenzia italiana del farmaco stabilisce le modalità
per il confezionamento ottimale dei farmaci a carico del Servizio sanitario
nazionale, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e
numero di unità posologiche, individua i farmaci per i quali i medici possono
prescrivere «confezioni d’avvio» per terapie usate per la prima volta verso i
cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie e più
costose, e di verificarne la tollerabilità e l’efficacia, e predispone l’elenco
dei farmaci per i quali sono autorizzate la prescrizione e la vendita per unità
posologiche. 166. All’articolo 8
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma
10: 1)
alla lettera c), dopo le parole: «indicate alle lettere a) e
b)» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei farmaci non soggetti a
ricetta con accesso alla pubblicità al pubblico»;
2)
dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) farmaci non
soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico
(OTC)»; b) al comma
14, ultimo periodo, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere c) e c-bis)». 167.
All’articolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, dopo le parole: «l’indicazione della “nota“» la parola: «,
controfirmata,» è soppressa.
168. L’Agenzia italiana del farmaco
adotta nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, nell’ambito del programma annuale di attività previsto
dall’articolo 48, comma 5, lettera h), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, un piano di comunicazione volto a diffondere l’uso dei farmaci
generici, ad assicurare una adeguata informazione del pubblico su tali farmaci e
a garantire ai medici, ai farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di
apposite pubblicazioni specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci
generici e le liste complete di farmaci generici disponibili. 169. Al fine di garantire che l’obiettivo del
raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia
conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute, ferma restando
la disciplina dettata dall’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, per le prestazioni già definite dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e successive
modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di erogazione delle
stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente con le risorse
programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro della
salute, che si avvale della commissione di cui all’articolo 4-bis, comma
10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e
quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di
assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente
Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard
sono fissati entro il 30 giugno 2005. 170. Alla determinazione delle tariffe massime
per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte
come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione
del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero
della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle
singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci
regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e all’eventuale aggiornamento
delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio
sanitario nazionale. Con la medesima modalità e i medesimi criteri si procede
all’aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni
secondo anno a decorrere dall’anno 2005. 171. Ferma restando la facoltà delle singole
regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di
spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi
tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e
privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione
alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza
del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la
compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i
contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di
detto principio. 172. Il potere
di accesso del Ministro della salute presso le aziende unità sanitarie locali e
le aziende ospedaliere di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29
agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre
1984, n. 733, e all’articolo 4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989,
n. 37, è esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e
alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di verifica
dell’effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei
livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8
febbraio 2002, e all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
compresa la verifica dei relativi tempi di attesa. 173. L’accesso al finanziamento integrativo a
carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al
livello di cui all’accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l’anno 2004,
rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato
alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del
contenimento della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti già
previsti dalla vigente legislazione;
b) i casi
nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti
dei Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze ai fini di una
migliore definizione delle misure da adottare; c) ulteriori
adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell’ambito del
Nuovo sistema informativo sanitario; d) il rispetto
degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire
l’effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali
dell’offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo
al riequilibrio dell’offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e
riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
diurno, nonchè alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale
della prevenzione e dal Piano nazionale dell’aggiornamento del personale
sanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale; e) il vincolo di
crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il
personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che
garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a
decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati
nel bilancio dell’anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di
competenza di precedenti esercizi; f) in ogni caso,
l’obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale,
coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie,
aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto
consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli
andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche e prevedendo l’obbligatorietà dell’adozione di misure per la
riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di
squilibrio, nonchè l’ipotesi di decadenza del direttore generale.
174. Al fine del rispetto dell’equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio
trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari.
Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo
di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti,
ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all’articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei
ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario
ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio
sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti
dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le
maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive
entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono
essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi all’esercizio 2004 e
seguenti.
175. Per le finalità di cui al comma 174
e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore
sanitario, la regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 61, primo
periodo, può deliberare l’inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti
degli aumenti dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito e delle
maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive,
già disposti, oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del
presente comma e del comma 22 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, l’inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti può concernere
anche quelle maggiorazioni dell’aliquota IRAP che siano state deliberate dalle
regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto
previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalità, le regioni possono
altresì, nei limiti della normativa statale di riferimento ed in conformità ad
essa, disporre nuovi aumenti dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito
o nuove maggiorazioni dell’aliquota IRAP ovvero modificare gli aumenti e le
maggiorazioni di cui al primo periodo del presente comma. 176. In caso di mancato adempimento agli obblighi
di cui al comma 173 è precluso l’accesso al maggiore finanziamento previsto per
gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme
eventualmente erogate. 177. Le
regioni, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, e successive modificazioni, definiscono le fattispecie per
l’eventuale trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del
rapporto di lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo
aggiuntivo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000,
n. 271, e 21 settembre 2001, n. 446, in modo da assicurare una
riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento. La predetta
trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico
attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda sanitaria locale alla
data del 31 ottobre 2004. 178. Il
rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale, i
pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre
professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite
convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi
dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle
organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi
hanno durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte
economica. In sede di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed
economica, è definita fino al 31 dicembre 2005. 179. Al fine di garantire il rispetto degli
obblighi di cui al comma 173, ciascuna regione provvede a disciplinare appositi
meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere,
le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e i medici di medicina generale e i pediatri di libera
scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di segnalare tempestivamente alle
strutture competenti a livello regionale le situazioni di inefficienza
gestionale e organizzativa che costituiscono violazione degli obiettivi di
contenimento della dinamica dei costi di cui ai commi da 164 a
187. 180. La regione interessata,
nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una
ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione,
di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di
durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell’economia e
delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli
interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla
intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell’accordo è condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore
finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla
verifica della effettiva attuazione del programma. 181. Con riferimento agli importi indicati al
comma 164, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l’anno 2005,
1.200 milioni di euro per l’anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l’anno 2007,
il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli
adempimenti di cui al comma 173, anche al rispetto da parte delle regioni
medesime dell’obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica
previsto dall’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326. 182. Limitatamente
all’anno 2004:
a) l’obbligo in capo
alle regioni, per la quota del 40 per cento a loro carico, di cui all’articolo
48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, in caso di superamento dei tetti di spesa di cui al comma 1 del
predetto articolo 48, s’intende comunque adempiuto, anche qualora la regione non
abbia provveduto al previsto ripiano, purchè l’equilibrio complessivo del
relativo sistema sanitario regionale venga rispettato, previa verifica
dell’avvenuta erogazione dei livelli essenziali di assistenza effettuata dal
Ministero della salute, ai sensi del comma 172;
b) con
specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia
italiana del farmaco, su proposta del Ministro della salute, sono definite le
eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione, derivanti dai
provvedimenti a carico delle aziende produttrici di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica programmati, anche ai fini dell’accesso all’integrazione dei
finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dal citato Accordo
Stato-regioni dell’8 agosto 2001.
183. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni
condotte dall’Agenzia italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure
di contenimento della spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei tetti
stabiliti dall’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sono tenute nell’esercizio successivo a quello di rilevazione ad
adottare misure di contenimento pari al 50 per cento del proprio
sfondamento.
184. Al fine di consentire in via
anticipata l’erogazione dell’incremento del finanziamento a carico dello
Stato:
a) in deroga a quanto
stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006
e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni
con riferimento alle somme indicate al comma 164, al netto di quelle indicate al
comma 181, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all’articolo 66
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie
provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute
alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota
indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE
per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;
b) per
gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella
misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di
finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE
per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni
delle medesime regioni; c) all’erogazione
dell’ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto
dal citato accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001 per l’anno 2004, rivalutato
del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole
regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi
173 e 181; d) nelle more
della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, nonchè della stipula dell’intesa di cui al comma
173, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento
corrispondente a quello previsto dal riparto per l’anno 2004 in base alla
deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal
2005; e) sono
autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi
necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni
per gli esercizi successivi.
185. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, dopo il comma 1, è inserito il
seguente: «1-bis. Il Ministero dell’economia e
delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti
i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre
2005». 186. Nell’ambito delle attività dirette alla
definizione e implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il
Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa
per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni
caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa
per il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi afferenti al
funzionamento del NSIS nella misura di cinque punti percentuali, salva la
facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dell’ordinario stanziamento
di bilancio.
187. In considerazione del rilievo
nazionale ed internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle più rilevanti patologie, per l’anno 2005 è
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione «Centro
San Raffaele del Monte Tabor». 188. Le regioni che alla data del 1º gennaio 2005
abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in
attuazione dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed
ammodernamento tecnologico. 189.
Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste
dall’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono
aumentate del 10 per cento. 190.
I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare
inflitte, a norma dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per
effetto degli aumenti di cui al comma 189, ad appositi capitoli di spesa dello
stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento degli organi
ispettivi e di controllo, nonchè per la realizzazione di campagne di
informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del
tabagismo e delle patologie ad esso correlate. 191. Resta ferma l’autonoma, integrale
disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo
comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei
proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 189, accertate dagli organi di
polizia locale, come tali ad esse direttamente attribuiti. 192. Al fine di migliorare l’efficienza operativa
della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le
applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie
razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA
stipula contratti-quadro per l’acquisizione di applicativi informatici e per
l’erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli
uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla
manutenzione e dalla gestione. 193. Le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute
ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in corso,
degli applicativi e dei servizi di cui al comma 192, salvo i casi in cui possano
dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui
all’articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono
adottare, a parità di funzioni, risulti economicamente più
vantaggiosa. 194. Ai fini di cui
al comma 192, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo,
telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma
193. 195. Le pubbliche
amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 193 possono avvalersi dei
servizi di cui al medesimo comma 193, secondo modalità da definire in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. 196. Ai fini
della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 193, possono essere assegnati al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di
finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui
all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003,
n. 3. 197. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il
pagamento delle competenze stipendiali del personale delle amministrazioni di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purchè
sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite
dall’amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto alla
riservatezza, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta
elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme
attuative. 198. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle
amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di
procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale
dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono
utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme
attuative. 199. Per l’anno
finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato
a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio delle somme da versare in entrata per revoche ed
economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344,
adottate con provvedimento del Ministero competente, e con lo stesso destinate
alla realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico
inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni
territorialmente interessate. 200. Al fine di garantire la prosecuzione delle
iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate e per il
completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è autorizzata la
prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 52, comma 59, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 3, comma 2-ter, secondo
periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse
finanziarie per tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a
tale fine vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative
contemplate nelle citate disposizioni di legge. 201. La richiesta di cambio di destinazione
urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di
delocalizzazione dell’intero processo produttivo, soprattutto quando essi
comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto
acquisito dall’impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il
sostegno e il miglioramento del processo produttivo medesimo. 202. Al fine di consentire l’avvio di un regime
assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità
naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione
di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di
riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità riassicurative del mercato,
e di sostenere il Consorzio o l’unione di assicurazioni destinato a coprire i
danni derivanti da calamità naturali, è istituito un apposito Fondo di garanzia
la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici
(CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per l’anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e
dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il
parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, è costituita la Compagnia
di riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme, le
condizioni e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nonchè le misure
volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in
ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo
l’esclusione dell’intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamità
naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali,
pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell’illecito edilizio,
non sono stati corrisposti interamente l’oblazione e gli oneri
accessori. 203. Il Dipartimento
della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti
contributi per la prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione
nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la
dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si
provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992,
destinando almeno il 5 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune
di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, nonchè una quota
del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati
nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del
settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5
per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di
Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per gli
interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli
eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui
per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente
alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1º novembre
2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonchè una
quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli
interventi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata e
Campania nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento. Per
le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 58,5
milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall’anno 2005. 204. Per gli interventi di ricostruzione nei
comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre
2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, è autorizzato un
contributo di 30 milioni di euro per l’anno 2005. 205. Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle
spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai
giovani», diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti
informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonchè
la loro formazione, fino all’esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso.
Le modalità di attuazione del progetto, nonchè di erogazione degli incentivi
stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, emanato
ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. 206. I benefici di
cui all’articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
concessi ai docenti con le modalità di cui al decreto del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto l’anno
2005. 207. Nel corso dell’anno
2005, i benefici di cui al comma 206 sono concessi anche al personale dirigente
e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle
università statali, nonchè al personale dirigente, docente e non docente delle
scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle
università telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità
attuative del presente comma sono definite ai sensi dell’ultimo periodo del
comma 11 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350. 208. I dipendenti
delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal computer
usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita
selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico,
esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi
informatici pubblici (CONSIP Spa). 209. La sezione speciale del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del
Ministro delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro
per l’anno 2005, 40 milioni di euro per l’anno 2006 e 20 milioni di euro per
l’anno 2007. Tali somme possono essere altresì utilizzate, limitatamente a
quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo
di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui
al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto previsto
dall’Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale
per le banche. 210. Le risorse
del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all’articolo 5 della
legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni, sono destinate,
per un importo di 60 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662. 211. L’intervento di cui al comma 1 dell’articolo
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l’anno 2005,
per l’importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura
è fissata in euro 70, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1º
dicembre 2004. Le procedure per l’assegnazione dei contributi stabilite,
relativamente all’anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro
delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai
contributi di cui al presente comma. 212. L’intervento di cui al comma 2 dell’articolo
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l’anno 2005,
per l’importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti
stipulati a decorrere dal 1º dicembre 2004 nella misura di euro 50, elevata ad
euro 75 qualora l’accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte
dell’utente ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui
all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila
abitanti. 213. Allo scopo di
promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica e l’aggiornamento
della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall’anno
2005 la quota prevista a valere sui contributi di cui al comma 190 dell’articolo
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la misura del 10 per
cento stabilita al medesimo comma, non può comunque essere inferiore a 1 milione
di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1
milione di euro annui a decorrere dall’anno 2005. L’accesso ai benefici di cui
al citato comma 190 dell’articolo 4 è subordinato alla presentazione, da parte
dei soggetti interessati, della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun
anno. 214. ll finanziamento
annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 5 milioni di euro
per l’anno 2005. 215. Al fine di
rafforzare l’attrazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate,
Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci
di produrre effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare
esternalità positive sul territorio. 216. Le agevolazioni di cui al comma 215, il cui
cumulo non può comunque superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto,
consistono in: a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di
durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti
autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. È previsto un
pre-ammortamento di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula
del contratto di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per
cento degli investimenti ammissibili; b) un contributo in conto capitale
fino al limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; c)
partecipazioni temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15
per cento del capitale sociale delle imprese beneficiarie. Le percentuali di cui
alle lettere b) e c) possono essere elevate, rispettivamente, al
35 per cento ed al 20 per cento nel caso di piccole e medie
imprese. 217. Le agevolazioni di
cui al comma 216 sono finanziate a valere sul Fondo di cui all’articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine l’elenco degli strumenti che
confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’allegato 1 della
citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti dai commi
da 215 a 221. 218. Con delibera
del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione
delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 215 nonchè
le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 217. 219. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle
risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali
predisposti dall’Istituto italiano per gli studi storici e dall’Istituto
italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la
realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante
interesse pubblico per lo sviluppo dell’integrazione europea e mediterranea
delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono
disposte le relative modalità di erogazione. 220. Ai fini di cui al comma 219, i predetti
istituti presentano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
delle politiche di sviluppo e coesione – e al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di
ciascun anno; per l’anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio
2005. Tali programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario del
cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si
intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione
di rendiconto sulle attività, già oggetto di finanziamento, concluse e in corso,
nonchè sull’equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per
conseguirlo. 221. L’efficacia
delle disposizioni di cui ai commi da 215 a 220 è subordinata, ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea,
alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. 222. Al fine di favorire l’afflusso di capitale
di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree
sottoutilizzate, il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno
o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del
patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio
(SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d’intesa con
il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento
del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, con procedure
competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla
contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie
applicabili, assicurando che l’organizzazione e la gestione dei fondi siano
coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la
presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di
gestione dei fondi. 223. Alla
copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 222 si provvede
mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e
stanziate con delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2,
in attuazione dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. 224. Gli immobili di
cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del
10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1º
luglio 2003, possono essere alienati anche nell’ambito dell’attività di gestione
della liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, lettera
c), del medesimo decreto-legge. 225. All’articolo 9, comma 1-bis, lettera
c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo,
le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «La società
può avvalersi anche»;
b) dopo
il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì, facoltà della società di
procedere alla revoca dei mandati già conferiti».
226. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al
comma 1-ter dell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la
società, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis,
lettera c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del
2002, esercita ogni potere finora attribuito all’Ispettorato generale per la
liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di
Commissario liquidatore in essere.
227. Al fine di rendere più efficienti
ed economicamente convenienti per la finanza pubblica le procedure di
liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell’articolo 5 della legge 28
ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, non può cessare
dall’ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi
statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui
all’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di
procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi,
fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell’articolo 5,
comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «e per
una durata massima di dodici mesi» sono soppresse. 228. L’ufficio stralcio di cui all’articolo 119
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le residue
funzioni sono svolte dalle regioni interessate. 229. Congiuntamente al Ministro dell’economia e
delle finanze, la società direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma
1-bis, lettera c), dell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti
pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la
liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre
2005. 230. Le risorse del fondo
di cui all’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del
citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonchè alle attività di cui
al comma 232 del presente articolo. Il relativo riparto è stabilito con decreto
del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4,
comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalità di cui al
citato comma 70 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno
2005. 231. All’articolo 2, comma
8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: «dall’AIMA» sono sostituite
dalle seguenti: «dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli
altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165» e le parole: «mercato agricolo» sono
sostituite dalle seguenti: «settore agricolo». 232. Per l’utilizzo delle risorse del fondo di
cui al comma 230 il Ministero delle attività produttive può promuovere
protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e può
avvalersi della collaborazione dell’Istituto nazionale per il commercio estero.
Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 4, comma 61, secondo
periodo, della legge n. 350 del 2003, nei limiti della dotazione
finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, le parole: «5
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni», e nel quarto periodo le
parole: «per l’anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2004 e
successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma,
allo stesso direttamente attribuite,». 233. Per l’anno 2005 è confermato il Fondo di
riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse
con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell’economia
e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni
relative all’utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari. 234. Al fine di assicurare l’efficace svolgimento
delle attività di cui all’articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, l’Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d’intesa con
il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I
relativi finanziamenti, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 marzo 2001,
n. 57, e dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, sono determinati, a decorrere dall’anno 2005, in 25
milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le
autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all’articolo 60, comma 3, della legge
n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro. 235. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il
seguente:
«5-bis. Per l’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in
materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con
sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità
territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi
marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonchè delle distanze
chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d’imbarco. Nelle
medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad
introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che
garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del
settore». 236. Il fondo di cui all’articolo 145,
comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e
con le modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera c) del
comma 14 dell’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma
13 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
237. Al fine di incentivare lo sviluppo
economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a
quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un
Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d’intesa con le
corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla
elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a
carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a
decorrere dal 2005. 238. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è
stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia
di motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986,
n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24
milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. Una quota delle predette maggiori
entrate, pari ad euro 20 milioni per l’anno 2005, e ad euro 12 milioni a
decorrere dall’anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui
all’articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190. 239. I soggetti di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e
successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della
contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio 2003, secondo le
modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo,
possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005. 240. All’articolo 24, comma 6, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «comma
7-bis» sono aggiunte le seguenti: «, e degli organismi di cui agli
articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su
proposta del Comitato di cui all’articolo 2 della citata legge n. 801 del
1977, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze». 241. Al fine di
garantire l’efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche
finanziate, quali opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000,
n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi dell’articolo 21 della
legge 1º agosto 2002, n. 166, è autorizzato l’utilizzo dei fondi previsti
anche successivamente all’evento olimpico onde garantire il completamento
funzionale di alcune opere per l’uso post-olimpico. 242. Per il triennio 2005-2007 è autorizzato uno
stanziamento pari a 5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
destinato all’adeguamento delle risorse previste per il funzionamento dell’Alto
Commissario di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3. 243. Nella regione
Sardegna, in deroga al disposto dell’articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n. 119, e successive modificazioni, sono consentiti i trasferimenti a
titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra zone
disomogenee. 244. All’articolo
141 del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica, di
cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il primo comma
è inserito il seguente: «Nelle cooperative edilizie a
proprietà divisa qualora i soci si siano accollati l’intero importo del mutuo
pro capite, si può procedere allo scioglimento delle cooperative
stesse»;
b) al
secondo comma, le parole: «previsto dal precedente comma» sono sostituite dalle
seguenti: «previsto dal primo comma».
245. Allo scopo di favorire l’ammodernamento e il
potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell’adozione di tecniche
di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è
autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di
euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese
operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l’interruzione temporanea
obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è
riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di
Stato.
246. Per la prosecuzione degli
interventi previsti dall’articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 1 milione di
euro. 247. Allo scopo di
rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di nuove
tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo
provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate
dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è
autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007. 248. Al fine di incentivare
lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare
attenzione alle potenzialità di produzione dell’idrogeno da fonti di energia
solare, eolica, idraulica o geotermica è istituito, per l’anno 2005, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la
promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni
di euro. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo
ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all’utilizzo per i
mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all’interno dei
centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che
presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo
totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori
scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo
diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di
ricerca e progettuale. 249. Per
la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 160, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006. 250. Nello stato di previsione del Ministero
delle comunicazioni, è istituito, per l’anno 2005, con una dotazione finanziaria
pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree
all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della
televisione digitale terrestre. 251. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata
nei settori di rilevanza strategica per l’industria nazionale, è autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata
al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore
aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. 252. Il Fondo rotativo nazionale per gli
interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all’articolo 4, comma
106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo
pari a 10 milioni di euro per il 2005. 253. All’articolo 67, comma 1, lettera m),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «associazioni
sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e di cori, bande e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori
tecnici». 254. Per le esigenze
connesse all’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia
di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle
Capitanerie di porto-Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per l’anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti. 255. Agli enti non commerciali di cui
all’articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di
cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la
sospensione dei termini di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge
n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonchè, per i versamenti non
eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l’articolo 3,
comma 2, e l’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004. 256. Per la prosecuzione degli interventi
necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in
Valtellina è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno
2005. 257. Al fine di garantire
la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l’ulteriore spesa di 260.000
euro. 258. Al fine di consentire
la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta
peschereccia delle regioni dell’obiettivo 1, il Ministero delle politiche
agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute
idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle
misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non
ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie,
valutate in 320.000 euro per l’anno 2005. 259. Per la liquidazione delle istanze risultate
idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero
delle politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 1999, l’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è incrementata di 833.000 euro per l’anno 2005. 260. Al fine di valorizzare le iniziative
celebrative della figura di Cristoforo Colombo curate dall’apposito Comitato
nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006. 261. Per le attività di
monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro
impatto sul Sistema-Paese, di informazione e comunicazione istituzionale sulle
riforme attuate, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a
ciò delegato, può avvalersi di enti o istituti di ricerca, pubblici o privati,
di istituti demoscopici nonchè di consulenti dotati di specifica
professionalità. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006. 262. Nel limite complessivo di 22 milioni di
euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a
prorogare, limitatamente all’esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in
deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente
con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per
l’attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di
politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella
disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè ai soggetti,
provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate
in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997,
n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una
definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle
suddette convenzioni il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro
dell’interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di
euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l’occupazione previsti
dall’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per spese
pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo. 263. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione
di euro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a
prorogare, limitatamente all’anno 2005, le convenzioni di cui all’articolo 3,
comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n.350, avvalendosi della graduatoria
allegata al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 25 ottobre 2004. 264.
All’onere di cui ai commi 262 e 263, pari a 157 milioni di euro per l’anno 2005,
si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 265. Gli interventi di reindustrializzazione e di
promozione industriale di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono
estesi al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate
(provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell’accordo di
programma per la reindustrializzazione dell’area Fiat-Alfa Romeo, approvato con
decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 58158 del
26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia
n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del presidente della
Giunta regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 23 del 31 maggio 2004,
nonchè al comune di Marcianise (provincia di Caserta) e al distretto di
Brindisi. 266. Il programma di
reindustrializzazione, di cui al comma 265, proposto e attuato da Sviluppo
Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potrà prevedere anche
interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali
dismesse. 267. Il programma di
cui ai commi 265 e 266 prevede interventi per la promozione imprenditoriale e
l’attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181. 268. Per gli
interventi di cui ai commi da 265 a 267 è concesso un contributo straordinario
pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per il 2006 e 72
milioni di euro per il 2007. 269.
Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di
cui all’articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio
2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse
finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui. 270. Al fine di sostenere i processi di
innovazione delle imprese del commercio, il fondo di cui all’articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinato altresì ai programmi di
investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi
(sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attività
economiche ISTAT 91) rivolti:
a) alla ricerca e
progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed
agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e
consulenza necessarie all’avvio dei processi innovativi;
b)
all’accesso ai mercati elettronici e strumentazione
connessa; c) alla
progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all’adozione di
moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la
gestione automatica di spazi espositivi); d)
all’acquisizione di servizi di connessione a larga banda; e) al check-up
sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda
concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il
personale, le risorse strumentali; f) alla
progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale
elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all’innovazione
dell’assetto e dell’offerta dell’impresa commerciale; g) alla
realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi
informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la
realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel
magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione
commerciale.
271. Con decreto del Ministero delle attività
produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle
agevolazioni, di cui al comma 270, alle imprese del commercio, del turismo e dei
servizi.
272. L’indennizzo di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime
modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo
compreso fra il 1º gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L’aliquota contributiva
di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,
dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, è prorogata,
con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui
all’articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,
possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente
comma entro il 31 gennaio 2008. 273. All’articolo 29, comma 1, quinto periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «per provvedere alla spesa
per i canoni di locazione degli immobili stessi» sono sostituite dalle seguenti:
«per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza
connessi alla locazione degli immobilistessi». 274. Relativamente alle somme non corrisposte
all’erario per l’utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello
Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell’Agenzia del
demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle
somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro
riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi
legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda
richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione
di cui al primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati
provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio
ovvero all’ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l’intera sorte
del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento.
I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento, la liquidazione ovvero la
condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di
diritto con l’esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo
periodo. 275. Ai fini della
valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti,
i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi
comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del
2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall’imposta di registro,
dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
imposta indiretta, nonchè da ogni altro tributo o diritto. 276. Al fine di consentire il tempestivo
pagamento dei canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili
locati ai sensi dell’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, l’Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi
necessari. Alla regolazione contabile dell’anticipazione di tesoreria si
provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d’intesa con
l’Agenzia del demanio. L’anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro
l’anno a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell’articolo 29
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 277. Al comma 6-bis dell’articolo 1 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo,
dopo le parole: «sono alienati» sono inserite le seguenti: «e valorizzati»;
b)
all’ultimo periodo, dopo le parole: «al momento dell’alienazione» sono inserite
le seguenti: «e valorizzazione».
278. Per il potenziamento delle attività di ricerca,
formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione
europea Jean Monnet, costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2005.
279. Per dare attuazione alle azioni
della Convenzione sulla biodiversità fatta aRio de Janeiro il 5 giugno 1992, di
cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per dare avvio all’esecuzione
del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo
alla Convenzione sulla diversità biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000,
di cui alla legge 15 gennaio 2004, n. 27, è autorizzata la spesa
complessiva di 2 milioni di euro per l’anno 2005 per campagne di comunicazione e
sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni
internazionali. 280. A decorrere
dal 1º gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui all’articolo 76, commi
6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate
all’imposta di bollo di cui all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di
cui al presente comma è destinata al funzionamento e all’implementazione del
centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al
presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura del Dipartimento dei
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una
campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e
ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto di più giovane
età, al fine di consolidare e accrescere l’attività di prevenzione in materia di
circolazione e antinfortunistica stradale. 281. A partire dal 1º gennaio 2005, una quota
parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici
su base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall’enalotto, dal
bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad
estrazione istantanea e differita, nonchè da eventuali giochi di istituzione
successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello
sport. 282. Le modalità operative
di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali
provenienti dai giochi di cui al comma 281, nonchè le modalità di trasferimento
periodico dei fondi per il finanziamento del CONI, sono determinate con
provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, d’intesa con il Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio
2005-2008, le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura pari a 450
milioni di euro annui, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo
straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici
invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino
2008. 283. Ferme restando le
competenze del Ministro dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12,
comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e
16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999,
n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, al fine di assicurare l’incremento
dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e
tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del CONI, la posta di gioco
dei concorsi pronostici, prevista dall’articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179,
è così rideterminata: a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita
autorizzato; b) 50 per cento, come montepremi; c) 33,84 per cento,
come imposta unica; d) 2,45 per cento, come contributo all’Istituto per
il credito sportivo; e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di
gestione. Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di
gioco, per i concorsi indetti dopo il 1º gennaio 2005, sono riportate sul
montepremi del concorso immediatamente successivo. 284. Ferme restando le competenze del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal
1º gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI di
cui ai commi 281 e 282, l’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo
stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione
delle quote di prelievo sull’ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non
riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento
di gioco, per le scommesse indette dopo il 1º gennaio 2005, sono acquisite
dall’erario. 285. Ferme restando
le competenze del Ministro dell’economia e delle finanze di cui agli articoli
12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13
maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, la posta unitaria di
gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli,
come definita dall’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, è così
rideterminata, trovando applicazione, per la percentuale residua, la
disposizione di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13
maggio 1999, n. 133: a) 57 per cento, come disponibile a vincite;
b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; c) 20
per cento, come imposta unica; d) 5,71 per cento, come contributo alle
spese complessive di gestione; e) 2,54 per cento, come fondo speciale di
riserva. A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalità di
finanziamento del CONI, è abrogata la lettera a) del comma 2
dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
286. Con uno o più decreti, da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per
quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi,
impositivi, sanzionatori, nonchè a quelli relativi al contenzioso ed al riparto
dei proventi.
287. Con provvedimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
sono stabilite le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa
su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare
nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo princìpi
di:
a) armonizzazione
delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;
b)
economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e
telematiche; c) diffusione
capillare delle stesse sul territorio nazionale; d) sicurezza e
trasparenza del gioco nonchè tutela della buona fede dei
partecipanti; e) salvaguardia
dei diritti derivanti dall’applicazione del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.
288. Ciascun concessionario per l’adduzione delle
scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del
nulla osta all’emissione della ricevuta di scommessa, nonchè per l’adduzione
delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione utilizza e
remunera i servizi di un operatore da indicare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei rapporti contrattuali
in corso. L’operatore deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica
ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell’economia e delle finanze
– Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e deve dimostrare di essere
stato indicato da non meno di trecento concessionari. Il rapporto tra
l’operatore e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è regolato da
apposita convenzione. Ove l’operatore assuma l’obbligo di provvedere, in nome e
per conto del concessionario, al versamento di quanto da lui dovuto per
l’esercizio della concessione, la convenzione di cui al periodo precedente
stabilisce: a) il
termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente
il versamento;
b)
l’anticipazione al concessionario, da parte dell’operatore, delle integrazioni
eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a totalizzatore vincenti,
contabilizzate nel mese di cui alla lettera a); c) la retribuzione
del servizio prestato dall’operatore in misura non superiore al 2 per cento
dell’ammontare delle somme versate; d) la prestazione
di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni
assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte corrispondente,
le garanzie prestate dal concessionario.
289. A decorrere dal 1º febbraio 2005, la posta
unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro.
L’importo di ciascuna scommessa non può essere inferiore a 3 euro.
290. Al fine di assicurare la tutela
della fede pubblica e per una più efficace azione di contrasto al gioco illecito
ed illegale il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari per la
definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei
mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali
mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le
transazioni relative a forme di gioco non a distanza. 291. Per le attività di diffusione e gestione di
cui al comma 290, il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di
apposita direttiva del Ministro, può costituire società di scopo ovvero può
procedere, attraverso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
all’individuazione di uno o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza
pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. 292. Il Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed
istantanee, con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale
della posta di gioco relativamente all’erario, ai giocatori ed ai soggetti
terzi, nonchè i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e
telematiche. 293. Il Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati
dell’Unione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od
estrazioni. 294. Nel caso di cui
al comma 293, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in accordo con
le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione
della posta di gioco. 295. In
aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni iniziali delle unità
previsionali di base dello stato di previsione dei Ministeri per consumi
intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in maniera
lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro per l’anno 2005
ed una minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006. 296. Le dotazioni di parte
corrente indicate nella tabella C, salve quelle concernenti il settore
universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10, sono ridotte in maniera
lineare, in modo da assicurare, per l’anno 2005, una minore spesa di 650 milioni
di euro, e, a decorrere dall’anno 2006, in modo tale da assicurare una minore
spesa annua di 850 milioni di euro. 297. L’autorizzazione di spesa relativa al Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5
dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2.000
milioni di euro per l’anno 2005. 298. A decorrere dal 1º gennaio 2005 è assicurato
un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all’entrata
del bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi
derivanti dall’applicazione dell’aliquota della componente della tariffa
elettrica di cui al comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, nonchè di una ulteriore quota che assicuri il
predetto gettito a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2
sul prezzo dell’energia elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, sono
stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente
comma. 299. I trasferimenti
correnti alle imprese pubbliche sono ridotti, per ciascuno degli anni 2005, 2006
e 2007, per gli importi di seguito indicati:
a) Ferrovie dello
Stato Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.8 – Ferrovie
dello Stato): 90 milioni di euro per il 2005, 100 milioni di euro per il 2006 e
90 milioni di euro per il 2007;
b) Poste
italiane Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.4 – Poste
italiane): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40
milioni di euro per il 2007; c) ANAS Spa
(Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.45 – ANAS): 40 milioni
di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il
2007; d) altre imprese
pubbliche (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.43 – Fondo
contratti programma): 90 milioni di euro per il 2005, 130 milioni di euro per il
2006 e 90 milioni di euro per il 2007.
300. Gli importi fissi dell’imposta di registro,
della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta
ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al
titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954,
n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954,
n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, con decreto non avente
natura regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dell’aumento dei prezzi al consumo
quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli
impiegati, e dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per
servizi telematici a valore aggiunto, in misura tale da assicurare un maggiore
gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
301. A decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell’acconto
dell’imposta sul reddito delle società è fissata al 100 per
cento. 302. All’articolo 1, comma
1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per l’anno 2006 il versamento è determinato con il decreto di
cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il
bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro». 303. I beni culturali immobili dello Stato, delle
regioni e degli enti locali, per l’uso dei quali attualmente non è corrisposto
alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in
concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti
organi. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi
di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio. 304. Dal canone di concessione vengono detratte
le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo
del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da
parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell’atto di concessione
o in apposita convenzione unita all’atto stesso. 305. I beni culturali che possono formare oggetto
delle concessioni di cui ai commi 303 e 304 sono individuati con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale
competente. L’individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad
evidenza pubblica. 306.
All’articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di valore inferiore a
euro 1.100 e» sono soppresse. 307. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il contributo unificato è dovuto nei
seguenti importi: a)
euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro
70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i
processi di volontaria giurisdizione, nonchè per i processi speciali di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile; c) euro 170 per i
processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi
contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di
pace; d) euro 340 per i
processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi
civili e amministrativi di valore indeterminabile; e) euro 500 per i
processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro
260.000; f) euro 800 per i
processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro
520.000; g) euro 1.110 per
i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso
importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi
il contributo dovuto è pari a euro 120». 308.
L’articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito
dal seguente: «1. Le cause e le attività
conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al
pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni». 309. Il
maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi
da 306 a 308 è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo
stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti
pregressi nonchè per l’adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici
giudiziari.
310. All’articolo 11 della legge 21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«4-ter. Le indennità previste dal presente
articolo non possono superare in ogni caso l’importo di euro 72.000 lordi
annui». 311. La disposizione recata dal comma 310 si
applica anche ai giudici tributari.
312. I veicoli giacenti presso i custodi
a seguito dell’applicazione di provvedimenti di sequestro dell’autorità
giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della
rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano
le seguenti condizioni:
a) siano ritenute
cessate, con ordinanza dell’autorità giudiziaria da comunicare all’avente
diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l’adozione del
provvedimento di sequestro;
b) siano
immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse
storico e collezionistico; c) siano comunque
custoditi da oltre due anni alla data del 1º luglio 2002; d) siano trascorsi
sessanta giorni dalla comunicazione all’avente diritto alla restituzione
dell’ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto
al ritiro.
313. La cessione di cui al comma 312 è disposta,
anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla
base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i
veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di
telaio.
314. All’alienazione di cui ai commi 312
e 313 e alle attività ad essa funzionali e connesse procede una commissione
costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le
altre amministrazioni interessate. 315. L’alienazione del veicolo si perfeziona con
la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad
elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte
dell’ufficio giudiziario competente. 316. Il provvedimento di alienazione è comunicato
all’autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro. 317. Il provvedimento di alienazione è altresì
comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede,
senza oneri, all’aggiornamento delle relative iscrizioni. 318. Al custode è riconosciuto, in deroga alle
tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo
forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di
custodia, nel modo seguente:
a) euro 6 per ogni
mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;
b) euro
24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa
complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e
operatrici; c) euro 30 per
ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa
complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
319. Gli importi di cui al comma 318 sono
progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso
successivo al primo di custodia del veicolo, salva l’eventuale intervenuta
prescrizione delle somme dovute.
320. Le somme complessivamente dovute
sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall’anno
2006. 321. Alle procedure di
alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative
istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si
applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al
comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320. 322. All’articolo 82, comma 1, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le
parole: «e previo parere del consiglio dell’ordine,» sono
soppresse. 323. L’articolo 30,
comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«1. La parte che per prima si costituisce in
giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi
esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita
di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di
spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto
all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei
processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e
successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso
articolo». 324. La tabella di cui all’allegato
n. 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, è abrogata.
325. All’articolo 3, primo comma, della
legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: «assenza obbligatoria o
facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204,» sono sostituite dalle seguenti: «astensione facoltativa previsti
dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151». 326. Al comma 1 dell’articolo 5 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
«i-bis) le spese
relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni
medesime». 327. All’articolo 205 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo
il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis.
Le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle
funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura
fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma
2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio
delle singole tipologie di prestazione. L’ammontare degli importi può essere
rideterminato ogni anno».
328. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 96
del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è sostituito dai seguenti:
«Le prestazioni previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio
nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle
prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei
costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con
decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo
determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle
prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente».
329. Al comma 4 dell’articolo 96 del
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «comma 2» sono
inserite le seguenti: «, secondo periodo,». 330. Le disposizioni contenute nei commi da 326 a
329 si applicano alle prestazioni previste al comma 326 disposte successivamente
alla emanazione del decreto previsto dall’articolo 205, comma 2-bis, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, e del decreto previsto dall’articolo 96, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificati dai commi
327 e 328. 331. Dall’attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 326 a 330 non devono derivare maggiori
oneri per il bilancio dello Stato. 332. Al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 6,
primo
comma: 1)
dopo la lettera e) è inserita la
seguente: «e-bis)
denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per
l’edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti
dell’opera»;
2)
alla lettera g-ter), dopo le parole: «contratti di somministrazione di
energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi idrici e del
gas,»;
b) all’articolo
7: 1)
al primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla lettera g)
dell’articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti negli atti di cui
alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell’articolo 6»;
2)
al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine
dell’emersione delle attività economiche, con particolare riferimento
all’applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli
stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell’immobile
presso cui è attivata l’utenza»; 3)
il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le banche, la società Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio,
nonchè ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo
comma dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a
tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni
soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi
operazione di natura finanziaria»;
4)
l’undicesimo comma è sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni di cui ai commi dal primo
all’ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via
telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonchè le specifiche
tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate»;
5)
al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze» sono sostituite
dalle seguenti: «il Direttore dell’Agenzia delle entrate».
333. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni
previste dall’articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal
numero 2) della lettera b) del comma 332 a decorrere dal 1º aprile 2005
le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi
catastali all’atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti
in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in
occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.
334. Con provvedimento dei direttori
delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni
analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da acquisire con
riferimento ai contratti di cui al comma 333. 335. La revisione parziale del classamento delle
unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali
il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e
il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta
comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto
relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli
Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al
precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità
stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio,
esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti,
attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia
medesima. 336. I comuni,
constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in
catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i
classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai
titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione
di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli
elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la
mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti
interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici
provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non
ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici
provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico
dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato
ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate,
notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le
sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive modificazioni. 337. Le rendite catastali dichiarate o comunque
attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al
comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal
comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell’anno
di notifica della richiesta del comune. 338. Gli importi minimo e massimo della sanzione
amministrativa prevista per l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo
31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall’articolo 31 del
medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come rideterminati
dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con
riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e
28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati
rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066. 339. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le
modalità tecniche e operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 336 e 337. 340. Al comma 3
dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono
aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità
immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto
edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere
inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni
modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che
risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati
comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del
territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del
direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari
per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati
intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare
all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del
relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’eventuale
conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di
riferimento». 341. Al testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, dopo l’articolo 52 è inserito il seguente:
«Art. 52-bis. – (Liquidazione dell’imposta
derivante dai contratti di locazione) – 1. La liquidazione
dell’imposta complementare di cui all’articolo 42, comma 1, è esclusa qualora
l’ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto
con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10
per cento del valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, comma
4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione
dell’imposta per le annualità successive alla
prima». 342. Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo
l’articolo 41-bis è inserito il
seguente: «Art. 41-ter. – (Accertamento dei
redditi di fabbricati) – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32,
primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento
ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non
inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione
risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore
dell’immobile.
2. In caso di omessa
registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva
documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i
quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il
rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale
importo del canone, il 10 per cento del valore dell’immobile. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il
valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e successive modificazioni».
343. Le disposizioni degli articoli 52-bis del
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 341 e 342 del presente
articolo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma
3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
344. Il modello per la comunicazione di
cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto
interdirigenziale del Ministero dell’interno e della Agenzia delle entrate, è
reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia;
la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui
all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonchè degli uffici
dell’Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del
relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla
predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di
ricevimento. L’Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero
dell’interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva
trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la
registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del
decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al
medesimo articolo 12. 345.
L’obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova applicazione anche nei
riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione
nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i
predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito
in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni
in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di
violazione dell’obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione
amministrativa di cui al quarto comma dell’articolo 12 del decreto-legge 21
marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio
1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui
operano i soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell’Agenzia delle
entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese
della loro attività. 346. I
contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di
godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati,
sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati. 347. All’articolo 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 1,
lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè, per i
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), i
costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi
quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti
per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che
l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro,
nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di
assistenza fiscale»;
b) nel
medesimo comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal
seguente:
«1) fatte salve le
disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi al personale
classificabili nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del
codice civile»; c) il
comma 4-bis è sostituito dal
seguente: «4-bis. Per i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in
deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro
8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; b) euro 6.000 se
la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro
180.839,91; c) euro 4.000 se
la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro
180.919,91; d) euro 2.000 se
la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro
180.999,91»; d) dopo il comma
4-ter, sono aggiunti i seguenti:
«4-quater. Per i soggetti di cui all’articolo
3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di
lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al
numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del
predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per
ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del
costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B),
numeri 9) e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto
personale nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2004; la media dell’incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di
imposta costituisce l’incremento massimo agevolabile nei periodi d’imposta
successivi. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle
diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata
con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato impiegato nell’attività commerciale e la deduzione spetta solo con
riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale
attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio dell’attività
istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base
occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della
deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a
tempo indeterminato riferibile all’attività commerciale individuato in base al
rapporto di cui all’articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi
occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale
all’attività commerciale. Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non
rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività
che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente
preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di
superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un
servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità
del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in
più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
4-quinquies. Nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere
a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea,
individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo
2000-2006, l’importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è
raddoppiato».
348. Le disposizioni del comma 347 si applicano a
partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad
eccezione di quelle della lettera d), che si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in cui interviene l’approvazione da parte della Commissione
europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea.
349. A decorrere dal 1º gennaio 2005, al
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 3,
comma 1, le parole: «nonchè della deduzione spettante ai sensi dell’articolo 11»
sono sostituite dalle seguenti: «nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti
ai sensi degli articoli 11 e 12»;
b)
l’articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita
dalla seguente: «Deduzioni per oneri di famiglia»; nel medesimo articolo sono,
altresì, apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
«1. Dal reddito complessivo si
deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 3.200 euro per il
coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.900
euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè per ogni altra persona indicata
nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria da
ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera
b), è aumentata
a: a) 3.450 euro, per
ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
b) 3.200
euro, per il primo figlio se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i
figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o,
se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente
separato; c) 3.700 euro, per
ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104»; 2) nei commi 3 e 4, le
parole: «Le detrazioni per carichi di famiglia» sono sostituite dalle seguenti:
«Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2»; 3) dopo il comma 4, sono
aggiunti i seguenti:
«4-bis. Dal reddito complessivo si deducono,
fino ad un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal
contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime
spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone
indicate nell’articolo 433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai
commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte corrispondente al rapporto tra
l’ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri
deducibili di cui all’articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e
l’importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la
deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione
non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le
prime quattro cifre decimali»; c) l’articolo 12 è
rinumerato in articolo 13 e sono, altresì, apportate le seguenti
modificazioni:
1) nell’alinea del comma 1,
le parole: «della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di
cui all’articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «delle deduzioni di cui
agli articoli 11 e 12»;
2) le lettere da
a) ad e) dello stesso comma 1 sono sostituite dalle
seguenti:
«a) fino a 26.000
euro, 23 per cento;
b) oltre
26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento; c) oltre 33.500
euro, 39 per cento»;
3) nel comma 2, le parole:
«negli articoli 13, 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 15
e 16 nonchè in altre disposizioni di
legge»; d) l’articolo
14 è abrogato. 350. È introdotto un contributo di
solidarietà del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile di cui
all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
comma 349, eccedente l’importo di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il
versamento, l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il
contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte
sui redditi.
351. Quando leggi, regolamenti, decreti,
o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute in
articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti prima del 1º
gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni non risultino abrogate
per effetto di quanto disposto dal comma 349, si intende alle corrispondenti
disposizioni contenute negli articoli che recano la numerazione disposta dal
medesimo comma 349. 352. I
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2005, possono
applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al
31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più
favorevoli. 353. Al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo
23: 1)
nel comma 2, lettera a), le parole: «al netto della deduzione di cui
all’articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al
periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo
unico sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle deduzioni
di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate
al periodo stesso. Le deduzioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del citato
testo unico sono riconosciute»; nel medesimo comma, lettera c), dopo le
parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «, al netto delle
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo
unico»;
2)
nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti indicati
nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in
caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il
conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere
a) e b) del comma 2, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo
degli emolumenti stessi, tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e
12, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell’articolo
15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei
quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonchè, limitatamente agli
oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo,
per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti
aziendali»; 3)
nel comma 4, il terzo periodo è soppresso;
b) nell’articolo
29: 1)
nel comma 1, lettera c), dopo le parole: «biennio precedente» sono
aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12,
commi 1 e 2, del medesimo testo unico»;
2)
nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine,
all’inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni
previste al comma 3 dell’articolo 23 intende adottare».
354. È istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese». Il Fondo è finalizzato alla concessione
alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma
dell’anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La
dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è
stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione
sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche
di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei
limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma
361.
355. Con apposite delibere del CIPE,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile,
da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è
ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese,
individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a
legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di
bilancio. 356. Il CIPE, con una o
più delibere adottate con le modalità previste dal comma 355:
a) stabilisce i
criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;
b)
approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e
prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti,
stabilendo le modalità per assicurare che l’importo complessivo dei
finanziamenti erogati non superi l’importo assegnato dal CIPE e che vengano
comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato
stabiliti ai sensi del comma 361; c) prevede la
misura minima del tasso di interesse da applicare; d) stabilisce la
durata massima del piano di rientro; e) prevede che le
nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai
commi da 354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i quali, alla
data di pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non è stata ancora
presentata richiesta di erogazione relativa all’ultimo stato di avanzamento e
non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione
che l’impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere
conforme del soggetto responsabile dell’istruttoria.
357. Con decreto di natura non regolamentare il
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355, nel
rispetto dei princìpi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto disposto dal
comma 356, i requisiti e le condizioni per l’accesso ai finanziamenti agevolati
previsti dai commi da 354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni
economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per
quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura,
le ulteriori condizioni per l’accesso, per l’erogazione e per la revoca delle
agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di
mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d’investimento,
la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
358. Il tasso di interesse sulle somme
erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare,
del Ministro dell’economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così
stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonchè gli oneri derivanti dal
comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico
del bilancio dello Stato, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma
361. 359. Sull’obbligo di
rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e
dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e
modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata
nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze di cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai
relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo comma,
numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell’ambito
dell’unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi
successivi. 360. Alla Cassa
depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione, è riconosciuto, a
valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a), il
rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento
complessivo delle somme erogate annualmente. 361. Per le finalità previste dai commi da 354 a
360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2005 e di 150
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Una quota dei predetti oneri,
pari a 55 milioni di euro per l’anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate
per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni
2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è
posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non
riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa
all’anno 2007 e all’onere decorrente dal 2008, pari rispettivamente a 50 milioni
di euro e a 150 milioni di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti
dal comma 300. 362. Nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un «Fondo
per i pagamenti dei debiti di fornitura», al quale vengono riassegnate le
dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata, relative a debiti
scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura
di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato, ceduti alla Cassa depositi e
prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei titoli
giuridici. 363. La Cassa depositi
e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362,
dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo istituito, con una dotazione
di 2.000 milioni di euro, presso la gestione separata della medesima Cassa, le
cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell’articolo 5, comma
18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Cassa depositi e
prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti
acquisiti senza l’autorizzazione del soggetto ceduto. 364. Il Ministero dell’economia e delle finanze
può provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme
erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al
comma 362, nonchè, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di
gestione. 365. La Cassa depositi
e prestiti Spa predispone apposita rendicontazione annuale sull’amministrazione
del fondo, di cui al comma 363, da trasmettere al Ministero dell’economia e
delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità
applicative dei commi da 362 a 366, in ordine alle condizioni generali per
l’accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili
alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai
tempi ed ai termini di erogazione alla Cassa depositi e prestiti Spa di quanto
alla stessa dovuto. 366. Agli
oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro annui a
decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate recate dal comma 300. 367. A fini di contrasto di fenomeni di elusione
fiscale e di tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, è
vietata la riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle
informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via
telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici
registri immobiliari, tenuti dagli uffici dell’Agenzia del
territorio. 368. Ai sensi dei
commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti
documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a terzi, anche in
copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai
soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via
telematica, dagli uffici dell’Agenzia del territorio. 369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando
i predetti documenti, dati ed informazioni sono forniti al solo soggetto per
conto del quale, su preventivo e specifico incarico, risultante da atto scritto,
l’acquisizione stessa, previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata.
Anche in tale ipotesi, tuttavia, salva prova contraria, si ha riutilizzazione
commerciale quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la
fornitura, risulta inferiore all’ammontare dei tributi dovuti agli uffici
dell’Agenzia del territorio per l’acquisizione, anche telematica, dei predetti
documenti, dati o informazioni. 370. Per ciascun atto di riutilizzazione
commerciale sono comunque dovuti i tributi speciali catastali e le tasse
ipotecarie, nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei
documenti, dei dati o delle informazioni catastali o ipotecari direttamente
dagli uffici dell’Agenzia del territorio. 371. Le attività di riutilizzazione commerciale
sono consentite esclusivamente se regolamentate da specifiche convenzioni
stipulate con l’Agenzia del territorio, che disciplinino, a fronte del
preventivo pagamento dei tributi dovuti anche ai sensi del comma 370, modalità e
termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonchè
il controllo del limite di riutilizzo consentito. 372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione
commerciale, non consentiti, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa
tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi
speciali e delle tasse dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. 373. L’accertamento
delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367 a 375 è demandato al Corpo
della guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i poteri previsti
dall’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia del territorio. A tal
fine, per assicurare effettività all’indicata azione di contrasto
all’utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle informazioni
catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate derivanti
dall’attuazione dei commi da 367 a 375 e nei limiti di spesa di 5 milioni di
euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla Scuola superiore
dell’economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione
continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale
dell’amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla predetta
attività di accertamento. A tale programma di qualificazione e formazione può
partecipare, su base convenzionale, anche il personale designato da enti locali
o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di consolidamento dell’azione di
contrasto all’elusione fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico
interesse. 374. Alla
presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può provvedere, a
decorrere dal 1º marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello
unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con firma
elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto obbligato
alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento
telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione
su supporto informatico. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia del
territorio:
a) è stabilita la
progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati
soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di
adempimenti;
b) è
approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali e
sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati
relativi alla procedura telematica di cui al presente articolo; c) sono fissati i
termini, le condizioni e le modalità relative: alla presentazione del modello
unico informatico di aggiornamento degli atti catastali; alla presentazione dei
documenti e degli atti da allegare al predetto modello, anche al fine di
accertare l’avvenuto deposito presso i comuni, per gli atti per i quali è
previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei documenti
cartacei originali sottoscritti dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che
hanno la titolarità sui beni; d) sono stabilite,
d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le modalità
di versamento dei tributi dovuti.
375. Gli atti comunque attributivi o modificativi
delle rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e
notificati ai soggetti intestatari, a cura dell’Agenzia del territorio,
avvalendosi di procedure automatizzate. In tal caso, la firma autografa del
responsabile è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo dello
stesso.
376. Nell’articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «30 settembre 2004»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2005». 377. All’articolo 3, comma
2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «a lire 50 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «ad euro 10.000». 378. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 53,
comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta
trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine di
quindici giorni dall’acquisto e, in ogni caso, prima dell’immatricolazione, il
numero identificativo intracomunitario nonchè il numero di telaio degli
autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi
interni precedenti l’immatricolazione il numero identificativo intracomunitario
è sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da
parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non procedono
all’immatricolazione. La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di
quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di
esportazione dei medesimi veicoli. 379. Con decreto del capo del Dipartimento dei
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità
delle comunicazioni di cui alla disposizione recata dal comma
378. 380. Con la convenzione
prevista dall’articolo 1, comma 1-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita la
procedura di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle
informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma
378. 381. All’articolo 1, comma
1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è
aggiunto il seguente periodo: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve
comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il
giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione
ricevuta». 382. Ai fini del
necessario coordinamento delle attività di controllo, da attuare secondo quanto
disposto dall’articolo 63, secondo e terzo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’Agenzia delle
entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia di
imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle comunicazioni di
cui ai commi 378 e 381. 383.
All’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. È punito con la sanzione prevista nel
comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti,
la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo
periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati
incompleti o inesatti». 384. Chiunque omette di
inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,
n. 17, introdotto dal comma 381, o la invia con dati incompleti o inesatti,
è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata
all’infedeltà della dichiarazione ricevuta.
385. Il direttore dell’Agenzia delle
entrate determina, con suo provvedimento, i contenuti e le modalità della
comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo,
del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma
381. 386. Al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 60, è
inserito il seguente:
«Art. 60-bis – (Solidarietà nel pagamento
dell’imposta). – 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi
effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le
disposizioni dei commi 2 e 3.
2. In caso di mancato versamento
dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi
inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini
del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta
imposta. 3. L’obbligato
solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo
inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di
fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge
e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta».
387. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2005, è introdotto l’istituto della pianificazione fiscale concordata
alla quale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti
e professioni cui si applicano gli studi di settore per il periodo di imposta in
corso al 1º gennaio 2003. L’adesione alla pianificazione fiscale determina
preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica
dell’attività svolta e comporta una riduzione dell’imposizione fiscale e
contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata.
388. Non possono accedere alla
pianificazione fiscale i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e
professioni:
a) per i quali
sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per
il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003;
b) che
svolgono dal 1º gennaio 2004 una attività diversa da quella esercitata nel
biennio 2002 e 2003; c) che non erano
in attività in almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1º gennaio 2002, al
1º gennaio 2003 ovvero al 1º gennaio 2004; d) che hanno
omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività svolta per almeno uno
dei periodi d’imposta in corso al 1º gennaio 2002 e al 1º gennaio
2003; e) che hanno
omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
per i medesimi periodi d’imposta di cui alla lettera d); f) che hanno
omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di
settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003.
389. La proposta individuale di pianificazione
fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria,
tenendo conto delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore, dei
dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di
attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra
informazione disponibile riferibile al contribuente.
390. L’adesione alla pianificazione
fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi
alle risultanze degli studi di settore per ciascun periodo d’imposta, con
l’accettazione di importi, proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate,
che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell’attività
svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di
carattere straordinario. 391.
L’adesione alla proposta di pianificazione fiscale è comunicata dal contribuente
entro sessanta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine, la proposta può
essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio
dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari di cui
all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso
in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza
della stessa, sulla base dell’esistenza di:
a) significative
variazioni degli elementi strutturali nell’esercizio dell’attività rispetto a
quelli presi a base per la formulazione della proposta;
b) dati
ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti
sensibilmente, all’atto dell’adesione.
392. La sussistenza delle circostanze di cui alle
lettere a) e b) del comma 391 può essere asseverata dai soggetti
abilitati sulla base delle disposizioni vigenti.
393. Per i periodi d’imposta oggetto di
pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d’impresa o di arti o
professioni:
a) sono inibiti i
poteri spettanti all’amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni
di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni;
b)
esclusa l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonchè quella applicabile ai fini
dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali, per
la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato; c) è esclusa
l’applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato
che eccede quello pianificato fatto salvo il minimale reddituale previsto ai
fini contributivi; restano salve le prerogative delle Casse autonome nonchè la
facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.
394. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma
393, ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto: a) il
contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia
di imposta sul valore aggiunto;
b)
all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto
a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato; c) sono inibiti i
poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di
cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma,
numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni.
395. In caso di mancato rispetto della
pianificazione, da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini
dell’imposta sul reddito, l’Agenzia delle entrate procede ad accertamento
parziale in ragione del reddito oggetto della pianificazione nonchè, per
l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d’affari corrispondente ai
ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di
documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi
trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze
degli studi di settore.
396. L’inibizione dei poteri di cui ai
commi 393, lettera a), e 394, lettera c), ed i benefici di cui al
comma 393, lettere b) e c), non operano qualora:
a) il reddito
dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, ovvero non siano
adempiuti gli obblighi di cui al comma 394, lettera a), ferma restando,
comunque, in tale caso l’inibizione dei poteri di cui all’articolo 39, secondo
comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55,
secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni;
b) siano
constatate condotte del contribuente che integrano le fattispecie di cui agli
articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74.
397. Salva l’applicazione del comma 391, nei casi in
cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna
all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli
comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della
proposta, nei suoi confronti non opera l’inibizione dei poteri di cui ai commi
393, lettera a), e 394, lettera c), nonchè i benefici di cui al
comma 393, lettere b) e c).
398. Nel caso in cui l’attività
effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l’istituto della
pianificazione fiscale concordata cessa di avere effetto dal periodo d’imposta
nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono individuate le
singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso
del triennio, decorre l’applicazione della pianificazione fiscale concordata
nonchè approvate una o più note metodologiche per la formulazione della proposta
di cui al comma 389. Con i medesimi decreti sono conseguentemente rideterminati
i periodi d’imposta di cui al comma 388, per i contribuenti nei cui confronti la
pianificazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da quello
indicato al comma 387. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via
telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli
intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
nonchè le modalità di adesione. 399. Gli studi di settore previsti all’articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a
revisione, di norma, ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore dello
studio di settore ovvero da quella dell’ultima revisione, al fine di mantenere
la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si
riferiscono. La revisione può essere disposta anche prima del decorso del temine
previsto dal primo periodo, tenuto anche conto di dati ed informazioni ufficiali
quali i dati di contabilità nazionale, sentito il parere della commissione di
esperti di cui all’articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di
ciascun anno. 400. In deroga a
quanto previsto al comma 399, entro il mese di febbraio 2005, l’Agenzia delle
entrate completa l’attività di revisione relativa agli studi di settore già
precedentemente individuati, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento recante disposizioni
concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999,
n. 195. 401. Gli organi
preposti al controllo, in conseguenza della revisione e del potenziamento degli
studi di settore, sulla base delle disposizioni dei commi da 387 a 432,
programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per l’attività di contrasto
all’evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli studi
medesimi. 402. All’articolo 32
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo
comma: 1)
al numero 2): 1.1) nel primo
e secondo periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «risultanti dai conti»
sono sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati,
notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati
a norma dell’articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed elementi attinenti ai
rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del
numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma,»;
1.2) nel secondo
periodo, le parole da: «a base delle stesse» alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: «o compensi a base delle stesse rettifiche ed
accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e
semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi
riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni»; 2)
al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le
parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono soppresse;
2.2) nel quarto
periodo, le parole da: «all’Amministrazione postale,» fino alla fine del numero
sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società Poste italiane Spa,
per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle
imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del
risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie»; 3)
al numero 6-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente:
«richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento
dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti
sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una
dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del
risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta»;
4) al
numero 7): 4.1) il primo
periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le
attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di
investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e
documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata,
ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie
prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui
all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può
essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o
amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati»;
4.2) nel secondo
periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite le seguenti:
«al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b)
nel secondo comma: 1) al
secondo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente:
«trenta»;
2) il terzo
periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato per un
periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati
motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia
delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale»;
c)
dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Le
richieste di cui al primo comma, numero 7), nonchè le relative risposte, anche
se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le
disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle
risposte, nonchè dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7)». 403. All’articolo 51
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta
sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nel
secondo
comma: 1)
al numero 2):
1.1) nel primo
periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «acquisita» sono sostituite dalle
seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano
stati acquisiti»; la parola: «rilevate» è sostituita dalla seguente:
«rilevati»; 1.2) nel secondo periodo,
le parole: «I singoli dati ed elementi risultanti dai conti» sono sostituite
dalle seguenti: «I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni
acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 52,
ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma,»;
2) al
numero 5): 2.1) nel primo
periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono
soppresse;
2.2) nel quarto
periodo, le parole da: «all’Amministrazione postale,» fino alla fine del numero
sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società Poste italiane Spa,
per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle
imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del
risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società
fiduciarie»; 3)
al numero 6-bis) il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere,
previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente
l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli
intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le
società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di
cinque anni dalla data della richiesta»;
4) al
numero 7): 4.1) il primo
periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le
attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di
investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e
documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata,
ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie
prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939,
n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui
all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può
essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o
amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati»;
4.2) nel secondo
periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite le seguenti:
«al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b)
nel terzo comma: 1) al primo
periodo, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
2) il secondo
periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato per un
periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati
motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia
delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante
regionale»;
c)
dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Le
richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonchè le relative risposte, anche
se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni
attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonchè
dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel
citato numero 7)». 404. Le disposizioni di cui al
terzo comma dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, nonchè quelle di cui al quarto comma dell’articolo
51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
introdotte rispettivamente dai commi 402 e 403, hanno effetto dal 1º luglio
2005. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate può
essere prevista una diversa decorrenza successiva, in considerazione delle
esigenze di natura esclusivamente tecnica.
405. Al fine di una maggiore efficienza,
efficacia ed effettività dell’istituto della pianificazione fiscale concordata,
al primo periodo del comma 1 dell’articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «gli
uffici delle imposte» fino a: «delle imposte dirette» sono sostituite dalle
seguenti: «i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dagli
accessi, ispezioni e verifiche nonchè dalle segnalazioni effettuati dalla
Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio
della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;
b) dopo
le parole: «non spettanti,» sono inserite le seguenti: «nonchè l’esistenza di
imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli
articoli 36-bis e 36-ter,»; c) sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, ovvero la maggiore imposta da versare, anche
avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218».
406. Al quinto comma dell’articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) le
parole da: «l’ufficio dell’imposta» fino a: «indirette sugli affari» sono
sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate,
qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonchè dalle segnalazioni
effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale
ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie
fiscali»;
b) dopo
le parole: «l’esistenza di corrispettivi» sono inserite le seguenti: «o di
imposta»; c) sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, nonchè l’imposta o la maggiore imposta non
versata, escluse le ipotesi di cui all’articolo 54-bis, anche avvalendosi
delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218».
407. Al comma 181 dell’articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, primo periodo dell’alinea, le parole: «alle altre
categorie reddituali» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle
altre categorie reddituali, nonchè con riferimento ad ulteriori operazioni
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,».
408. All’articolo 70 della legge 21
novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto
degli accertamenti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle
altre categorie reddituali nonchè con riferimento ad ulteriori operazioni
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»;
b) al
comma 2, le parole da: «qualora» fino a: «indipendentemente» sono sostituite
dalle seguenti: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi e».
409. All’articolo 10 della legge 8 maggio 1998,
n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti degli esercenti
attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di
opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova
applicazione quando in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi
considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi
determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all’ammontare
dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta.
La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli
esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per
effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza
rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati
con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il
parere della commissione di esperti di cui al comma 7»;
b) dopo il comma 3 è
inserito il seguente: «3-bis. Nelle
ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l’ufficio, prima della notifica dell’avviso di
accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell’articolo 5 del
decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218»; c) il
comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I
maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all’applicazione degli
accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell’adeguamento
di cui all’articolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e
le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini
dell’obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell’articolo
331 del codice di procedura penale». 410. Le
disposizioni dei commi 2 e 3-bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, come modificato dal comma 409 del presente articolo, hanno
effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.
411. All’articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
1: 1)
le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «i periodi»;
2)
le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti:
«nelle dichiarazioni di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni,»; 3)
le parole: «per adeguare i ricavi o i compensi» sono sostituite dalle seguenti:
«per adeguare gli stessi, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive,»;
b) al comma
2: 1)
le parole da: «Per il primo periodo d’imposta» fino a: «revisione del medesimo,»
sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi periodi d’imposta di cui al
comma 1,»;
2)
le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»; 3)
le parole: «di presentazione della dichiarazione dei redditi» sono sostituite
dalle seguenti: «del versamento a saldo dell’imposta sul reddito; i maggiori
corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un’apposita
sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e
riportati nella dichiarazione annuale»;
c) dopo il comma 2, è
aggiunto il seguente: «2-bis. L’adeguamento di
cui ai commi 1 e 2 è effettuato, per i periodi d’imposta diversi da quello in
cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche
conseguenti alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il
termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito, una maggiorazione
del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti
dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La
maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per
cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture
contabili». 412. In esecuzione dell’articolo 6, comma
5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’Agenzia delle entrate comunica
mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l’esito
dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione
separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal
periodo d’imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato
dall’Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo,
secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l’applicazione
della sanzione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del
predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo
mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.
413. Ai commi 2 e 1, rispettivamente,
degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e
successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1º
gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e gli interessi sono
dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione
della comunicazione». 414. Al
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l’articolo 10 è inserito il
seguente:
«Art. 10-bis. – (Omesso versamento di ritenute
certificate). – 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni
chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a
cinquantamila euro per ciascun periodo
d’imposta». 415. All’articolo 49, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono
aggiunte le seguenti: «; il concessionario può altresì promuovere azioni
cautelari e conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme
ordinarie a tutela del creditore».
416. All’articolo 19 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera
a), le parole: «entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo
ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «entro il dodicesimo mese successivo
alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese
successivo nonchè»;
b) al
comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono
inserite le seguenti: «nonchè conservative ed ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del creditore».
417. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
all’articolo 12, comma 3, dopo la parola: «contribuente,» sono inserite le
seguenti: «la specie del ruolo,»;
b)
all’articolo 19, comma 4-bis, le parole: «ad espropriazione forzata» sono
sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»; nel medesimo comma sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni di cui al titolo
II del presente decreto»; c) all’articolo
25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di decadenza,
entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del
ruolo, ovvero entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna se
la cartella è relativa ad un ruolo straordinario».
418. Al decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
all’articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: «garanzia con le modalità di
cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «idonea garanzia
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 8,
dopo il comma 3, è inserito il
seguente: «3-bis. In caso di mancato pagamento
anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l’importo
garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente
l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede
all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello
stesso garante»;
b)
all’articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis».
419. All’articolo 48, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «garanzia secondo le
modalità di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti:
«garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo
articolo 48, dopo il comma 3 è inserito il
seguente: «3-bis. In caso di mancato pagamento
anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l’importo
garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente
l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della
pretesa, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede
all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello
stesso garante». 420. Le disposizioni del comma 416,
lettera a), e del comma 417, lettere a) e c), si applicano
con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1º luglio 2005.
421. Ferme restando le attribuzioni e i
poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè
quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la
riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, l’Agenzia delle entrate può emanare
apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità
previste dall’articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle
attività di recupero delle somme di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 maggio 2002, n. 96, e all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27. 422.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il
termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si
procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni. 423. La competenza
all’emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la
presentazione della dichiarazione, spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è
il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di
imposta. 424. In deroga alle
disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 17, comma
1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre
2006 per le dichiarazioni presentate nell’anno 2003. 425. Al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo l’articolo 75 è inserito il
seguente:
«Art. 75-bis. – (Dichiarazione
stragiudiziale del terzo). – 1. Il concessionario, prima di procedere ai
sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere
a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei
coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le
somme da loro dovute al creditore». 426. È effettuato
mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dal soggetto
incaricato del servizio di intermediazione all’incasso ovvero dal garante di
tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. In
attesa della riforma organica del settore della riscossione, fermi restando i
casi di responsabilità penale, i concessionari del servizio nazionale della
riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente alla
riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno
facoltà di sanare le irregolarità connesse all’esercizio degli obblighi del
rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre 2004 dietro
versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti
territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1º gennaio 2004.
L’importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del
totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30
per cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra
il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del
presente comma.
427. La durata delle concessioni del
servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario
governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31
dicembre 2006. 428. A condizione
che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro il termine del 30
settembre 2004, i soli termini previsti per la redazione ed il giuramento delle
perizie di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, sono stabiliti alla data del 31 marzo 2005. Tra i
soggetti abilitati per tale attività di redazione e giuramento delle perizie si
comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011. 429. Le imprese che operano nel settore della
grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle
entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei
corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 430. Ai fini del comma 429 sono imprese di grande
distribuzione commerciale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere e)
ed f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende
distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande
struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei
comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie
superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai
10.000 abitanti. 431. Le modalità
tecniche ed i termini per la trasmissione telematica di cui al comma 429 sono
definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. La
trasmissione telematica di cui al comma 429 sostituisce l’obbligo di
certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione delle
fatture su richiesta del cliente. 432. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai
commi 429 e 431 sono soggette alle sanzioni previste ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, dell’articolo 11, comma 5, e dell’articolo 12, comma 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 433. Nell’ambito delle attività volte al
riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare dello Stato, l’Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto
dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, a vendere a trattativa
privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi
nonchè i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero
comunque è titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori
di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei
diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venire meno dell’uso
governativo, delle concessioni in essere nonchè di ogni altro eventuale diritto
spettante a terzi in caso di cessione. 434. Le aree che appartengono al patrimonio e al
demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all’articolo
4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, sono
trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con
vincolo decennale di inalienabilità. La richiesta di trasferimento è presentata
alla filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata
dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di
trasferimento. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo i
parametri fissati nell’elenco 3 allegato alla presente legge. I parametri sono
aggiornati annualmente, a decorrere dal 1º gennaio 2006, nella misura dell’8 per
cento. 435. Le somme dovute dai
comuni per l’occupazione delle aree di cui al comma 434, non versate fino alla
data di stipulazione dell’atto del loro trasferimento, sono corrisposte,
contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi di cui
all’elenco 3 allegato alla presente legge, per ogni anno di occupazione, nei
limiti della prescrizione quinquennale. Con il trasferimento delle aree si
estinguono i giudizi pendenti, promossi dall’amministrazione demaniale e
comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 434, e restano
compensate fra le parti le spese di lite. 436. I beni immobili che non formano oggetto
delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, di valore non superiore a 100.000 euro, individuati con i decreti
di cui all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001,
possono essere alienati direttamente dall’Agenzia del demanio a trattativa
privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a seguito di
procedura di invito pubblico ad offrire, della quale sia data adeguata
pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due
periodici a diffusione locale, di durata non inferiore al mese, esperito
telematicamente attraverso il sito INTERNET della medesima
Agenzia. 437. Le alienazioni di
cui al comma 436 non sono soggette alla disposizione di cui al comma 113
dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il
diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono altresì soggette
alla disposizione di cui al primo periodo le alienazioni effettuate direttamente
dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a seguito di asta pubblica
deserta, aventi ad oggetto immobili di valore inferiore a 250.000 euro; in caso
di valore pari o superiore al predetto importo, il diritto di prelazione è
esercitato dall’ente locale entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione della determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da
parte dell’Agenzia del demanio. 438. Relativamente agli immobili di cui al comma
436 è fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei
conduttori nonchè dei soggetti che si trovano comunque nel godimento
dell’immobile oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano
soddisfatto tutti i crediti richiesti dall’amministrazione
competente. 439. Le disposizioni
agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti locali
territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni
immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in favore
delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi
governativi, immobili di proprietà degli stessi enti. 440. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923,
n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è
abrogato. 441. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui
all’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai
comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro
centoventi giorni dalla data della volturazione, all’accertamento di eventuali
difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si
applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell’articolo
18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, nonchè agli alloggi di cui al comma
442. 442. Al fine di consentire
la regolare e sollecita conclusione delle procedure e in coerenza con l’articolo
4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 27
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel
senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi della
legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti in proprietà agli assegnatari o
loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la
determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del
prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore
alla data di presentazione della domanda di acquisto
dell’alloggio. 443. Dopo il comma
13-bis dell’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono
aggiunti i seguenti:
«13-ter. In sede di prima applicazione dei
commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei
lavori e del demanio, di concerto con l’Agenzia del demanio, individua entro il
28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso all’Amministrazione della difesa,
non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al
Ministero dell’economia e delle finanze e, per esso, all’Agenzia del
demanio.
13-quater. Gli immobili
individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte
del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di
valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a
cura dell’Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano. 13-quinquies. La
Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di
individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni
finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili
individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e,
comunque, non superiore a 1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed
economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni
praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all’articolo 5, comma
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme
anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle
dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e
prestiti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Dicastero della Difesa su appositi fondi relativi ai consumi
intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della
gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle Commissioni
parlamentari competenti e alla Corte dei conti. 13-sexies. Fermo restando quanto previsto
al comma 13-quinquies, a valere sulle risorse derivanti dall’applicazione
delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili
dell’Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, ai sensi
dei commi 13 e 13-bis, e individuati dal Ministero della difesa,
Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l’Agenzia del
demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di
euro è destinata all’ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della
Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di 30
milioni di euro per l’anno 2005 è destinata al finanziamento di un programma di
edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei
sergenti e dei volontari in servizio permanente».
444. Le finalità di cui all’articolo 29 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, possono essere
conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con
l’utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre
2004.
445. Il comma 65 dell’articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato. 446. Per conseguire obiettivi di contenimento,
razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica
destinata ad interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, fermo
restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e
le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi
di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della
ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all’Agenzia del
demanio:
a) entro il 30 ottobre
di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai
sensi dell’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
22 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30
giugno 2004, relativi all’esecuzione di interventi edilizi di cui all’articolo
3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di
proprietà dello Stato;
b) i
programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera
a), entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei
competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è
dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli
elenchi annuali dei lavori; c) ogni tre mesi,
il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti
negli elenchi annuali nonchè ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista
dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell’anno
considerato; d) entro il 31
ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi
spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività
istituzionali, nonchè le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è
ritenuto non più necessario all’esecuzione delle predette finalità.
447. L’Agenzia del demanio elabora linee guida
tecnico-operative per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali
degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal
Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 446 il supporto
informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli
elenchi annuali.
448. L’Agenzia del demanio, entro il 30
aprile di ogni anno, presenta al Ministero dell’economia e delle finanze una
relazione sulle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui al comma
447. 449. I piani di investimento
immobiliare deliberati dall’INAIL sono approvati dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e
gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente individuate con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 450. Il Ministro dell’economia e delle finanze,
con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare
tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a Infrastrutture Spa, tratti di
rete stradale nazionale di cui all’articolo 7, comma 1-bis, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili a pedaggio figurativo comunque
non a carico degli utenti. Il prezzo è fissato con modalità concordate tra il
Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e Infrastrutture Spa. Le modalità di pianificazione, gestione e
manutenzione dei tratti di cui al secondo periodo rimangono le stesse della
restante rete stradale di interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita
convenzione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono ridefiniti entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti
finanziari tra ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i Ministeri
interessati. 451. È fatta salva
l’applicazione delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 452. Per il completamento degli interventi
infrastrutturali necessari a garantire l’integrale attuazione della Convenzione
tra l’Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge
18 giugno 1973, n. 475, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici
anni, a decorrere dal 2005, a valere sulle risorse previste dall’articolo
19-bis, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni,
per la realizzazione delle opere di viabilità stradale e autostradale speciale e
di grande comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione. A
tal fine, per garantire effettività alla realizzazione delle iniziative in grado
di potenziare e rendere più efficiente la grande viabilità lungo il percorso tra
Italia e Francia, viene assicurata priorità al completamento degli interventi
infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario nelle località in
cui sono ubicati gli immobili di cui all’articolo 17 della citata Convenzione
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già
perfezionata la fase della progettazione preliminare. 453. Per consentire l’inizio dei lavori relativi
alla strada statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre
2001 per l’accesso alla Valtellina, è autorizzato un contributo quindicennale di
2 milioni di euro, a favore dell’ANAS Spa, a decorrere dall’anno 2005. La Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a intervenire a favore dell’ANAS Spa ai sensi
dell’articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 454. All’articolo 24, comma 7, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «alla procedura» sono inserite le
seguenti: «di esecuzione di lavori e». 455. Per la realizzazione ed il completamento di
interventi infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela dell’ambiente in
relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra le grandi reti
viarie urbane ed extraurbane delle città metropolitane a più intensa
circolazione viaria, nonchè tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree
urbane attraverso aree naturali protette, è istituito, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la viabilità
con una dotazione di 12 milioni di euro per l’anno 2005 e di 5 milioni di euro
per l’anno 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati gli interventi ammessi alla fruizione dei contributi e gli importi
massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie in materia di aiuti di Stato. 456. Per la concessione di contributi alla
realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto
ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali è autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di
intervento che possono fruire dei contributi e gli importi massimi erogabili per
ciascun intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di
aiuti di Stato. 457. Per la
prosecuzione degli interventi previsti all’articolo 4, comma 158, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
l’anno 2005. 458. È autorizzata
la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 allo scopo della
prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi dell’articolo
3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 459. Per le finalità di cui all’articolo 45,
comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dal comma
180 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002,
n. 166. 460. Fermo restando
quanto disposto dall’articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, l’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si
applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui
al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative
disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all’Albo delle
cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo
223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice
civile:
a) per la quota del 20
per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi
di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative
della piccola pesca e loro consorzi;
b) per la
quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro
consorzi.
461. L’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si
applica limitatamente alla lettera a) del comma 1.
462. L’articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni, si applica limitatamente al reddito imponibile derivante
dall’indeducibilità dell’imposta regionale sulle attività
produttive. 463. Le previsioni di
cui ai commi da 460 a 462 non si applicano alle cooperative sociali e loro
consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso,
l’esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall’articolo 11
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni. 464. A decorrere
dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all’articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi
diverse da quelle a mutualità prevalente l’applicabilità dell’articolo 12 della
legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento
degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una
riserva indivisibile prevista dallo statuto. 465. Gli interessi sulle somme che i soci persone
fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni
previste dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono indeducibili per
la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima
degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata
dello 0,90 per cento. 466. Le
disposizioni dei commi da 460 a 465 si applicano a decorrere dai periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003. 467. Al numero 41-bis) della tabella A,
parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono ricomprese, a decorrere dal 1º gennaio 2005, anche le
prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell’articolo 10 del predetto
decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, rese, in favore dei
soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro
consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e
convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior
favore ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nel
limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione al presente
comma. 468. All’articolo 11,
comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo periodo è
soppresso. 469. All’articolo 6
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera
b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora a detti consorzi,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero
associati anche soggetti diversi dalle banche, l’esenzione si applica
limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che
il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d’affari»;
b) il
comma 4 è abrogato.
470. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, dopo il comma 11, è inserito il
seguente: «11-bis. Per i soggetti di cui al
comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati
per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila
posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in
rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente
organizzato».
471. A decorrere dal 1º gennaio 2005, le
disposizioni che disciplinano le modalità di liquidazione e di versamento
dell’imposta sul valore aggiunto contenute nel regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e nel regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, non si
applicano ai soggetti che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul
valore aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di euro. I soggetti di cui
al presente comma hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle
operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione. 472. All’articolo 4, comma 1, del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il
terzo periodo, è inserito il seguente: «In tal caso resta altresì sospesa la
procedura di riscossione dell’imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise
stesse». 473. Le riserve e i
fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al
fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell’esercizio in
corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in
parte, ad imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività
produttive, nella misura del 10 per cento. La disposizione del primo periodo non
si applica alle riserve per ammortamenti anticipati. 474. Per i saldi attivi di rivalutazione
costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991,
n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai
sensi dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’imposta
sostitutiva di cui al comma 473 è ridotta al 4 per cento. 475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i
saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati all’imposta sostitutiva, non
concorrono a formare il reddito imponibile dell’impresa ovvero della società e
dell’ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il
credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre
1990, n. 408, dall’articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, e dall’articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000,
n. 342. 476. L’imposta
sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio
di cui al comma 473 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale
esercizio. 477. L’imposta
sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle
riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l’imposta sostitutiva è imputata
al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata,
anche in deroga all’articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui
all’articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice. 478. Per la liquidazione, l’accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi. 479. Il Fondo bieticolo nazionale di cui
all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della
somma di 10 milioni di euro per l’anno 2005. 480. Al decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6,
dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente: «2-bis. Per i soggetti di cui
all’articolo 20 non trova applicazione l’imposta sulla
pubblicità»; b)
all’articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente: «1-bis. Il presente articolo si
applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi
previsti dall’articolo
20-bis»; c)
dopo l’articolo 20, è inserito il seguente: «Art.
20-bis. – (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). – 1. I comuni
devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione dei
manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20. La richiesta è effettuata dalla
persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui
all’articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente
decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale
per l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle
pubbliche affissioni.
2. Le violazioni ripetute e
continuate delle norme in materia d’affissioni e pubblicità commesse fino
all’entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di
manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite
in qualunque ordine e grado di giudizio nonchè in sede di riscossione delle
somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a
carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle
violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale
versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente
o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune
della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro,
proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai
quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro
il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la
provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al
presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente
già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il
versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente
comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15,
commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515»;
d) all’articolo 23,
dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente: «4-bis. Se il manifesto riguarda
l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è
esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto
d’affissione. Non sussiste responsabilità
solidale»; e)
all’articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il
seguente: «5-ter. Se il manifesto riguarda
l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è
esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di
affissione. Non sussiste responsabilità
solidale». 481. All’articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 13-quater, è
aggiunto il seguente: «13-quinquies. Se il
manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il
responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza
nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».
482. Alla legge 4 aprile 1956,
n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6 è
aggiunto il seguente comma: «È responsabile
esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di
affissione. Non sussiste responsabilità solidale»;
b)
all’articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
«È responsabile esclusivamente colui che
materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste
responsabilità solidale». 483. Alla legge 10 dicembre
1993, n. 515, sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
all’articolo 15, comma 3, le parole: «sono a carico, in solido, dell’esecutore
materiale e del committente responsabile» sono sostituite dalle seguenti: «sono
a carico esclusivamente dell’esecutore materiale. Non sussiste responsabilità
solidale neppure del committente»;
b)
all’articolo 15, comma 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità
neppure del committente».
484. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi
181, 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
estese alle spese sostenute nell’anno 2005. Il relativo limite di spesa per
l’anno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.
485. Con provvedimento direttoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei
prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti
ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, può essere aumentata l’aliquota di base della tassazione dei
tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 500
milioni di euro per l’anno 2005 e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2006. 486. Per il
perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa
della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e modalità
di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi
lavorati. 487. La vendita al
pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con
dieci o venti pezzi. 488. Al fine
di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a
quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste
dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e
successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986,
n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per
cento. 489. Il primo comma
dell’articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal
seguente:
«Il gioco del lotto si basa sull’utilizzo dei numeri
da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota
nazionale. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a
ciascuna ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma».
490. Le scommesse sulla ruota nazionale
si effettuano puntando sulla ruota stessa con esclusione di tutte le altre
ruote. La raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale viene effettuata dal
concessionario del gioco del lotto attraverso la rete automatizzata del
lotto. 491. Il primo ed il
secondo comma dell’articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono
sostituiti dai seguenti:
«I premi sono fissati come
appresso: a) sorti del
gioco: premi per ogni combinazione;
b)
estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della
posta; c) estratto
determinato: cinquantacinque volte la posta; d) ambo:
duecentocinquanta volte la posta; e) terno:
quattromilacinquecento volte la posta; f) quaterna:
centoventimila volte la posta; g) cinquina:
seimilioni di volte la posta.
Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di
giocata, comunque sia ripartito tra le poste l’importo delle scommesse, non può
eccedere la somma di 6 milioni di euro». 492. Resta
fermo quanto stabilito dal terzo comma dell’articolo 8 della legge 2 agosto
1982, n. 528.
493. È istituita la scommessa
dell’estratto determinato. La giocata dell’estratto determinato si effettua
aggiungendo all’indicazione del numero pronosticato la specificazione relativa
alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto e quinto
estratto. 494. Con provvedimento
direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato può essere istituita una ulteriore estrazione
settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso Enalotto. 495. All’articolo 110, comma 7, del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
la lettera b) è abrogata. 496. La disposizione di cui al secondo periodo
del comma 7 dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si
intende nel senso che dalle date del 1º gennaio e 1º maggio 2004, previste in
funzione del rilascio o meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui
alla medesima disposizione, se non convertiti in apparecchi e congegni per il
gioco lecito, sono illeciti ancorchè non consentano il prolungamento o la
ripetizione della partita. 497.
L’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla
raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo
110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche
relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione
telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa. 498. È istituita, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con provvedimento direttoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali –
Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova
scommessa ippica a totalizzatore, proposta dall’UNIRE. Con il medesimo
provvedimento sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova
scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi
pronostici, delle agenzie ippiche e sportive nonchè negli ippodromi, tenendo
conto che la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come
montepremi e compenso per l’attività di gestione della scommessa, l’8 per cento
come compenso dell’attività dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate
erariali sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come prelievo a favore
dell’UNIRE. 499. All’articolo 39
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis è inserito
il seguente:
«7-ter. La sanzione di cui alla lettera
c) del comma 7 è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di
cui all’articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in
tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi
pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative e alle regole
tecniche definite ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289». 500. All’articolo 38 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 e al comma 4, le parole: «comma 6»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7».
501. All’articolo 38 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati. 502. Il Ministero dell’economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti
tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all’articolo
38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne
la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti
documenti sono a carico dei richiedenti. 503. All’articolo 30, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2005». 504. All’articolo 2, comma 11, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per l’anno
2003 e per l’anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004
e 2005». 505. Per l’anno 2005 il
limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente,
relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20. 506. All’articolo 11 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori
agricoli, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, primo e
secondo periodo, le parole: «anni dal 1998 al 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «anni dal 1998 al 2005»;
b) il
comma 5-bis è abrogato.
507. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3,
della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
2004 dall’articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.
508. All’articolo 19, comma 3, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2005». 509. All’articolo 45,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, le parole da: «per i cinque periodi d’imposta successivi» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sei periodi d’imposta
successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il
periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005 l’aliquota è stabilita nella
misura del 3,75 per cento». 510.
Per l’anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. 511. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:
a) le disposizioni in
materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui
all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, nonchè la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma
1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo
periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è
stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le
disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per
uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418; c) le disposizioni
in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo
5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; d) le disposizioni
in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con
biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge
1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418; e) le disposizioni
in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili,
di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388; f) le disposizioni
in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona
climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448; g) le disposizioni
in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per
autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni
della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27
dicembre 2002, n. 289; h) le disposizioni
in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
512. Al fine di favorire l’accesso al credito alle
imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal 1º gennaio 2005 la gestione
degli interventi di sostegno finanziario di cui all’articolo 36 della legge 2
giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione
finanziaria è attribuita all’ISMEA. L’ISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni
giuridiche dei quali l’attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di
cui al presente comma è titolare in forza di leggi, di provvedimenti
amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi
trasferiti.
513. Per l’anno 2004 non si fa luogo
all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto
dall’articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente
disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. 514. È abrogato il comma 4 dell’articolo 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. 515. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e fino al 31
dicembre 2004, l’aliquota prevista nell’allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per
autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con
veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di
euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di
cui all’articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al
primo periodo è limitata ad euro 16,03656 per mille litri. 516. La riduzione prevista al comma 515, primo
periodo, si applica altresì ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici
e alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di
attuazione;
b) alle
imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui
alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92
del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
decreto legislativo n. 422 del 1997; c) agli enti
pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per
trasporto di persone.
517. Per ottenere il rimborso di quanto spettante,
anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del
beneficio di cui ai commi 515 e 516 del presente articolo presentano, entro il
30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle
dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante
disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di
trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
2000, n. 277. Tali effetti, anche per l’agevolazione fiscale di cui al
predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al
titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
518. Per gli interventi previsti
dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è autorizzata per l’anno 2005 una ulteriore spesa di 15
milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale copertura dell’onere relativo
all’anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale copertura dell’onere relativo all’anno
2005. 519. Per gli interventi
previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,
n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l’anno 2005 una ulteriore
spesa di 20 milioni di euro. 520.
All’articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, le parole: «dal 1º gennaio 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1º gennaio 2005». Al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, all’articolo 21, comma 6-ter, le parole: «lire 30 miliardi
annui» sono sostituite dalle seguenti: «73 milioni di euro
annui». 521. Il comma 6
dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano
anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come
combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei
carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli
minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell’ambito
di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2005 fino
al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato
dall’accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
delle attività produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle
politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori,
e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere
per partecipare al programma pluriennale, nonchè le caratteristiche fiscali del
prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli
oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei
quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell’entrata in vigore del
suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25
luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al
riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo
61. 6.1. Entro il 1º settembre di ogni anno di
validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive
e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell’economia e
delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime
necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla base
delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi
addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive,
dell’ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma
di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura dell’agevolazione di
cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validità
del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono
ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per
l’anno in questione, purchè vengano immessi in consumo entro il successivo 30
giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla
predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite,
proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari».
522. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma
521 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea.
523. All’articolo 11, comma 1, lettere
a) e b), del regolamento recante norme per la elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «cinque anni» sono
sostituite dalle seguenti: «sei anni». 524. In ottemperanza alla decisione della
Commissione europea n. C(2004)2638 FIN dell’8 settembre 2004, l’articolo 94,
comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato. 525. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, è ridotta, per l’anno 2005, di 15 milioni di
euro. 526. L’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive
modificazioni, è ridotta, per l’anno 2005, di 50 milioni di
euro. 527. Tra i soggetti di cui
all’articolo 44, comma 9-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali. Al
citato comma 9-quinquies dell’articolo 44 del decreto-legge n. 269
del 2003, le parole: «periodi anteriori al 1º gennaio 2002» sono sostituite
dalle seguenti: «periodi anteriori al 1º gennaio 2003» e le parole: «possono
esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005». 528. In virtù del combinato disposto
dell’articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
dell’articolo 36 della legge della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9,
e successive modificazioni, i benefici di cui all’articolo 133 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si intendono trasferiti, alle medesime condizioni di
cofinanziamento regionale ivi previste, all’articolo 134 della medesima legge
n. 388 del 2000, nei limiti delle norme di contabilità di
Stato. 529. All’articolo 195 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la
misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma
3, è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione
decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è
inferiore a detto limite». 530. È autorizzata la
spesa di 1.770.000 euro per l’anno 2005, a sostegno delle realtà calcistiche
femminili FIGC – Divisione Calcio Femminile – di serie A, A2 e B per ciascuna
stagione calcistica da ripartire nel seguente
modo: a) 50.000 euro
per ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A (per la stagione
2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);
b) 25.000
euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie A2 (per la
stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno); c) 10.000 euro per
ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie B (per la stagione
2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente iscritte).
531. Il contributo di cui al comma 530 è corrisposto
alle società di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al
proprio campionato di competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una
appartenente al settore Primavera, e due sotto l’egida del settore scolastico,
ed a quelle di serie B presso le quali risulta iscritta una squadra del settore
giovanile.
532. I contributi a sostegno
dell’attività professionistica delle suddette squadre non sono cumulabili con
altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali o locali. Nel caso le
suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico,
la quota ad esse spettante in base al comma 530 verrà calcolata, a defalcazione,
sulla base di quanto già percepito da altri enti pubblici. 533. In caso di rimanenza delle risorse
individuate al comma 530, le stesse vengono accantonate per l’anno successivo ad
integrazione di quanto già impegnato. 534. Le risorse di cui al comma 530 vengono
erogate mediante bandi dalle amministrazioni regionali in quota pari al numero
di squadre iscritte e partecipanti, di anno in anno, ai campionati FIGC –
Divisione Calcio Femminile – delle Serie A, A2 e B. 535. Per il finanziamento del fondo istituito con
la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell’assegno
sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006
e 2007. 536. Nei casi in cui
l’articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92, abbia avuto applicazione,
perchè il limite di età pensionabile era inferiore a quello di 70 anni previsto,
sia pure in via facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il
periodo di tre anni di permanenza in servizio, su richiesta, previsto per i
perseguitati politici antifascisti o razziali dal citato articolo 1 della legge
21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere fruibile a partire dal nuovo
limite di età pensionabile, sia pure facoltativo, di 70 anni, ai sensi
dell’articolo 1-quater del decreto-legge n. 136 del 2004, ed alle
medesime condizioni di sospensione dei versamenti contributivi ivi
previste. 537. Onde poter
assicurare la continuità nel processo di risanamento e riorganizzazione e il
conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise, è autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro per
l’anno 2005 a favore dell’Ente Parco. 538. Il fondo per il finanziamento ordinario
delle università statali è implementato per l’anno 2005 di 11 milioni di
euro. 539. I termini previsti per
l’applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2
dell’articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono
differiti all’anno 2004 e all’anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui ai
numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d), dell’articolo 8 del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1995, n. 539. 540. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e
le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso
strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere,
mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un
unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita
catastale, ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli
elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le
speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale anche se fisicamente
non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati
sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in
riferimento. 541. Per far fronte
ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di potenziare
l’impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere, oltre alle
autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 3,
commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32
milioni di euro per l’anno 2005, 56 milioni di euro per l’anno 2006, 86 milioni
di euro per l’anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, per
l’assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del medesimo articolo 3
della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di 1.324 agenti della
Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento d’organico dei
rispettivi ruoli. 542. Alla
copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di cui al comma 541, si
provvede:
a) nel limite di 730
posti per l’anno 2005, mediante reclutamento riservato prioritariamente agli
agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in servizio al momento della
presentazione delle domande e, per il restante, ai giovani che, al momento della
presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di leva nella
Polizia di Stato o nell’Arma dei carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e
da non più di quattro anni, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con
decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza,
d’intesa con il capo di stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale
si applica la disciplina prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che
abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della
Polizia di Stato;
b) per i
restanti 594 posti, per l’anno 2006, per 267 posti, attraverso i volontari di
truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste
dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in
data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 36 dell’8 maggio 2001. Quanto ai restanti 327 posti, si
provvede attraverso l’immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un
anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui
all’articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta
alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
543. Per la copertura dei posti per carabiniere di
cui al comma 541, l’Arma dei carabinieri è autorizzata a procedere ad un
reclutamento di carabinieri in ferma
quadriennale: a) nel
limite di 770 posti per l’anno 2005, mediante reclutamento riservato ai
carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in
ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri
ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e
successive modificazioni;
b) per i
restanti 630 posti, per l’anno 2006, per 441 posti, attraverso i volontari di
truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le modalità previste
dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in
data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti 189 posti, si
provvede attraverso l’immissione diretta dei volontari in ferma prefissata di un
anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati nelle graduatorie di cui
all’articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, in aggiunta
alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
544. Per l’attuazione del programma di cooperazione
AENEAS, di cui al Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati
assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo,
nonchè per proseguire gli interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata
provenienza di flussi di immigrazione clandestina apposite strutture è
autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di
previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2005 e di 20 milioni di euro
per l’anno 2006.
545. La spesa di cui al comma 544 è
ripartita nel corso delle gestioni tra le unità previsionali di base interessate
con decreto del Ministro dell’interno da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti. 546. Per
conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei
compiti e delle funzioni istituzionali, nonchè per avviare la graduale
sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva, la
dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata fino
ad un massimo di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si
provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili
professionali delle unità portate in aumento ai sensi della presente
disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per l’anno 2005, euro 12
milioni per l’anno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere dal 2007. Con successivo
decreto del Ministro dell’interno, da comunicare al Ministro per la funzione
pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi di servizio delle unità portate
in aumento ai sensi della presente disposizione. Alla copertura dei posti
derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile
del fuoco si provvede: nella misura del 50 per cento, mediante l’assunzione
degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti
di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27
marzo 1998; per il rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente non
coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l’assunzione degli
idonei della graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di
vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20
novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre
2006. Le assunzioni del personale portato in aumento ai sensi della presente
disposizione sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione
ed approvazione. 547. Per il
potenziamento dell’attività di soccorso tecnico urgente in materia di rischi
nucleare, batteriologico, chimico e radiologico e per il proseguimento del
programma di interventi previsto dall’articolo 52, comma 7, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’ anno 2005, di 6 milioni di euro
per l’anno 2006 e di 1 milione di euro per l’anno 2007. 548. Per le specifiche esigenze
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa l’Arma dei carabinieri e
le altre forze messe a disposizione delle autorità provinciali di pubblica
sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del terrorismo, anche
internazionale, e della criminalità organizzata, ad integrazione di quanto
previsto dall’articolo 3, commi 151 e 152, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono autorizzate:
a) la spesa di 34
milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze di carattere infrastrutturale e
di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno – centro di
responsabilità pubblica sicurezza – e la spesa di 3 milioni di euro iscritta in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno –
Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro – per il
rinnovo e il potenziamento della rete nazionale cifrante;
b) la
spesa di 53 milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze correnti, iscritta
in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’interno –
centro di responsabilità sicurezza pubblica.
549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le
somme di cui al comma 548 possono essere altresì ripartite nel corso della
gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro
dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
550. All’articolo 26 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma
3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con il
decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento
o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite
delle risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione è
determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento
al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di cui al comma
4-quater nelle quantità accertate dal direttore dei
lavori. 4-quater. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno,
a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più
significativi. 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai
commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori
eseguiti e contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo
decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da
costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i
lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa
riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. 4-sexies. Per le finalità di cui al comma
4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per
imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro
economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale
dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali
già assunti, nonchè le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di
spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonchè le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa
autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora
gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso. 4-septies. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad
aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci
di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati
soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di
mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e
possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno
successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i
prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni
interessate».
551. I provvedimenti amministrativi relativi alle
misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24
novembre 1981, n. 689.
552. Le controversie aventi ad oggetto
le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia
elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, e le relative questioni
risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034. 553. In attuazione
degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ovvero
in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il
Ministero dell’interno è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4
milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal
2007, all’integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di
collegamento delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e mantenere
contatti con le autorità dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni
internazionali che vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la cooperazione
internazionale per la prevenzione e repressione della criminalità, dei traffici
illeciti transnazionali e del terrorismo. 554. Il servizio degli ufficiali di collegamento,
scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica
esigenza, e le relative dipendenze, nonchè le modalità di selezione, formazione
e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati ed il numero degli
ufficiali di collegamento di nuova istituzione sono stabiliti con regolamento
adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della difesa e dell’economia e delle finanze. Il predetto regolamento
stabilisce le linee guida per l’eventuale utilizzazione degli ufficiali di
collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari in
qualità di esperti a norma dell’articolo 168 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. 555. Gli ufficiali
di collegamento possono essere incaricati, sulla base di specifici accordi di
livello bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi di uno o più Stati
membri dell’Unione europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle
disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi
nazionali. 556. Con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
determinati i trattamenti economici degli ufficiali di collegamento in misura
non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui all’articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. 557. I comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti
servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni
possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre
amministrazioni locali purchè autorizzati dall’amministrazione di
provenienza. 558. All’articolo
23, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse
non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale
documentazione si applica la sanzione di cui all’articolo 37, comma
5». 559. Fermi restando i
requisiti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998, n. 153, a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 2005, l’assegno per il
nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente diritto. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del
presente comma. 560. Gli importi
da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988,
n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede
possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e
B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato
alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale. 561. Le dotazioni da
iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio
2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è
rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla
presente legge. 562. Ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno
1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che
prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese in
conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente
legge. 563. Ai termini
dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima Tabella. 564. Gli
importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla
presente legge. 565. A valere
sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le
amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2005, a
carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi
compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime. 566. In
applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli
effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente
legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a
11. 567. In applicazione
dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli
investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono
indicati nell’allegato 2 alla presente legge. 568. La copertura della presente legge per le
nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto
allegato. 569. Le disposizioni
della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti. 570. Le
disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della
finanza pubblica per gli enti territoriali. 571. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al
comma 3 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente
le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà
contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui
di stanziamento per l’anno 2004 di pertinenza dell’unità previsionale di base
3.2.3.4 «informazione e ricerca» dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali destinate alle azioni di promozione agricola sono
destinate per l’importo di 30 milioni di euro all’entrata del bilancio dello
Stato per il 2005. 572. La
presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2005.
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