LEGGE 30 dicembre 2004, n.311

   Ripubblicazione  del  testo  della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
recante:  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2005)", corredato delle
relative  note.  (Pubblicata  nel supplemento ordinario n. 192/L alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004).
   AVVERTENZA:
   Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per  materia, ai sensi dell'art.10,
comma  3-bis,  del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle   leggi,  sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.1092,  al solo fine di
facilitare  la  lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali  e'  operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia
dell'atto legislativo qui trascritto.
                               Art. 1

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1. Per l'anno 2005, il livello   |
massimo del saldo netto da       |
finanziare resta determinato in  |
termini di competenza in 50.000  |
milioni di euro, al netto di     |
7.494 milioni di euro per        |
regolazioni debitorie. Tenuto    |
conto delle operazioni di        |
rimborso di prestiti, il livello |
massimo del ricorso al mercato   |
finanziario di cui all'articolo  |
11 della legge 5 agosto 1978, n. |
468, e successive modificazioni, |
ivi compreso l'indebitamento     |
all'estero per un importo        |
complessivo non superiore a 2.000|
milioni di euro relativo ad      |
interventi non considerati nel   |
bilancio di previsione per il    |
2005, resta fissato, in termini  |
di competenza, in 245.000 milioni|
di euro per l'anno finanziario   |
2005.                            |Risultati differenziali
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2. Per gli anni 2006 e 2007 il   |
livello massimo del saldo netto  |
da finanziare del bilancio       |
pluriennale a legislazione       |
vigente, tenuto conto degli      |
effetti della presente legge, e' |
determinato, rispettivamente, in |
41.000 milioni di euro ed in     |
24.500 milioni di euro, al netto |
di 3.572 milioni di euro per     |
l'anno 2006 e 3.176 milioni di   |
euro per l'anno 2007, per le     |
regolazioni debitorie; il livello|
massimo del ricorso al mercato e'|
determinato, rispettivamente, in |
235.000 milioni di euro ed in    |
210.000 milioni di euro. Per il  |
bilancio programmatico degli anni|
2006 e 2007, il livello massimo  |
del saldo netto da finanziare e' |
determinato, rispettivamente, in |
43.000 milioni di euro ed in     |
39.000 milioni di euro ed il     |
livello massimo del ricorso al   |
mercato e' determinato,          |
rispettivamente, in 281.000      |
milioni di euro ed in 246.000    |Livello massimo del saldo netto
milioni di euro.                 |da finanziare
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3. I livelli del ricorso al      |
mercato di cui ai commi 1 e 2 si |
intendono al netto delle         |
operazioni effettuate al fine di |
rimborsare prima della scadenza o|
ristrutturare passivita'         |
preesistenti con ammortamento a  |
carico dello Stato.              |Livelli del ricorso al mercato
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4. Per ciascuno degli anni 2005, |
2006 e 2007, le maggiori entrate |
rispetto alle previsioni         |
derivanti dalla normativa vigente|
sono interamente utilizzate per  |
la riduzione del saldo netto da  |
finanziare, salvo che si tratti  |
di assicurare la copertura       |
finanziaria di interventi urgenti|
ed imprevisti necessari per      |
fronteggiare calamita' naturali, |
improrogabili esigenze connesse  |
con la tutela della sicurezza del|
Paese, situazioni di emergenza   |
economico-finanziaria ovvero     |
riduzioni della pressione fiscale|
finalizzate al conseguimento     |
degli obiettivi indicati nel     |Destinazione delle maggiori
Documento di programmazione      |entrate rispetto alle previsioni,
economico-finanziaria.           |a legislazione vigente
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5. Al fine di assicurare il      |
conseguimento degli obiettivi di |
finanza pubblica stabiliti in    |
sede di Unione europea, indicati |
nel Documento di programmazione  |
economico-finanziaria e nelle    |
relative note di aggiornamento,  |
per il triennio 2005 - 2007 la   |
spesa complessiva delle          |
amministrazioni pubbliche        |
inserite nel conto economico     |
consolidato, individuate per     |
l'anno 2005 nell'elenco 1        |
allegato alla presente legge e   |
per gli anni successivi          |
dall'Istituto nazionale di       |
statistica (ISTAT) con proprio   |
provvedimento pubblicato nella   |
Gazzetta Ufficiale non oltre il  |
31 luglio di ogni anno, non puo' |
superare il limite del 2 per     |
cento rispetto alle              |
corrispondenti previsioni        |
aggiornate del precedente anno,  |
come risultanti dalla Relazione  |
previsionale e programmatica.    |
6. Le disposizioni del comma 5   |
non si applicano alle spese per  |
gli organi costituzionali, per il|
Consiglio superiore della        |
Magistratura, per interessi sui  |
titoli di Stato, per prestazioni |
sociali in denaro connesse a     |
diritti soggettivi e per         |
trasferimenti all'Unione europea |
a titolo di risorse proprie.     |
7. Le amministrazioni di cui al  |
comma 5, oltre ad applicare le   |
specifiche disposizioni di cui ai|
commi successivi, adottano       |
comportamenti coerenti con quanto|
previsto nel comma 5.5. Al fine  |
di assicurare il conseguimento   |
degli obiettivi di finanza       |
pubblica stabiliti in sede di    |
Unione europea, indicati nel     |
Documento di programmazione      |
economico-finanziaria e nelle    |
relative note di aggiornamento,  |
per il triennio 2005 - 2007 la   |
spesa complessiva delle          |
amministrazioni pubbliche        |
inserite nel conto economico     |
consolidato, individuate per     |
l'anno 2005 nell'elenco 1        |
allegato alla presente legge e   |
per gli anni successivi          |
dall'Istituto nazionale di       |
statistica (ISTAT) con proprio   |
provvedimento pubblicato nella   |
Gazzetta Ufficiale non oltre il  |
31 luglio di ogni anno, non puo' |
superare il limite del 2 per     |
cento rispetto alle              |
corrispondenti previsioni        |
aggiornate del precedente anno,  |
come risultanti dalla Relazione  |Limite all'incremento delle spese
previsionale e programmatica.    |delle pubbliche amministrazioni
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8. Al fine di assicurare il      |
concorso del bilancio dello Stato|
al raggiungimento degli obiettivi|
di cui ai commi da 5 a 7, per il |
triennio 2005-2007 gli           |
stanziamenti iniziali di         |
competenza e di cassa delle spese|
aventi impatto diretto sul conto |
economico consolidato delle      |
pubbliche amministrazioni, tranne|
quelli di cui al comma 6 nonche' |
quelli connessi ad accordi       |
internazionali gia' ratificati, a|
limiti di impegno gia' attivati e|
a rate di ammortamento mutui,    |
possono essere incrementati entro|
il limite del 2 per cento        |
rispetto alle corrispondenti     |
previsioni iniziali del          |
precedente esercizio ridotte ai  |
sensi del decreto-legge 12 luglio|
2004, n. 168, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 30    |
luglio 2004, n. 191, intendendosi|
corrispondentemente rideterminate|
le relative autorizzazioni di    |
spesa mediante rimodulazione nei |
successivi esercizi. Le dotazioni|
di competenza e di cassa del     |
bilancio dello Stato sono        |
conseguentemente ridotte secondo |
quanto previsto nell'elenco 2    |
allegato alla presente legge. Per|
gli stanziamenti relativi ad     |
oneri di personale si fa         |
riferimento alla dinamica        |
tendenziale complessiva dei      |
relativi livelli di spesa.       |
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9. Per il triennio 2005-2007, le |
riassegnazioni di entrate e      |
l'utilizzo dei fondi di riserva  |
per spese obbligatorie e d'ordine|
e per spese impreviste non       |
possono essere superiori a quelli|
del precedente esercizio         |
incrementati del 2 per cento. Nei|
casi di particolare necessita' e |
urgenza, il predetto limite puo' |
essere superato, con decreto del |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri, su proposta del        |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, da comunicare alle      |
competenti Commissioni           |Applicazione al bilancio dello
parlamentari e alla Corte dei    |Stato del criterio di incremento
conti.                           |delle spese delle PP.AA.
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10. Le dotazioni indicate nella  |
Tabella C allegata alla presente |
legge sono rideterminate, nella  |
medesima Tabella, in coerenza con|
i limiti di cui ai commi da 8 a  |Rideterminazione dotazioni
14.                              |Tabella C
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11. Fermo quanto stabilito per   |
gli enti locali dal comma 42, la |
spesa annua per studi ed         |
incarichi di consulenza conferiti|
a soggetti estranei              |
all'amministrazione sostenuta per|
ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
2007 dalle pubbliche             |
amministrazioni di cui           |
all'articolo 1, comma 2, del     |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, esclusi le         |
universita', gli enti di ricerca |
e gli organismi equiparati, non  |
deve essere superiore a quella   |
sostenuta nell'anno 2004.        |
L'affidamento di incarichi di    |
studio o di ricerca, ovvero di   |
consulenze a soggetti estranei   |
all'amministrazione in materie e |
per oggetti rientranti nelle     |
competenze della struttura       |
burocratica dell'ente, deve      |
essere adeguatamente motivato ed |
e' possibile soltanto nei casi   |
previsti dalla legge ovvero      |
nell'ipotesi di eventi           |
straordinari. In ogni caso,      |
l'atto di affidamento di         |
incarichi e consulenze di cui al |
secondo periodo deve essere      |
trasmesso alla Corte dei conti.  |
L'affidamento di incarichi in    |
assenza dei presupposti di cui al|
presente comma costituisce       |Limite alle spese per incarichi
illecito disciplinare e determina|di consulenza a soggetti esterni
responsabilita' erariale.        |alla P.A.
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12. Per ciascuno degli anni 2005,|
2006 e 2007, le pubbliche        |
amministrazioni di cui           |
all'articolo 1, comma 2, del     |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, non possono        |
effettuare spese di ammontare    |
superiore rispettivamente al 90, |
80 e 70 per cento della spesa    |
sostenuta nell'anno 2004, come   |
rideterminata ai sensi del       |
decreto-legge 12 luglio 2004, n. |
168, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 30    |
luglio 2004, n. 191, per         |
l'acquisto, la manutenzione, il  |
noleggio e l'esercizio di        |
autovetture. Ai fini di cui al   |
primo periodo, le medesime       |
pubbliche amministrazioni sono   |
tenute a trasmettere, entro il 31|
marzo 2005, al Ministero         |
dell'economia e delle finanze -  |
Dipartimento della Ragioneria    |
generale dello Stato una         |
relazione da cui risulti la      |
consistenza dei mezzi di         |
trasporto a disposizione e la    |
loro destinazione. In caso di    |
mancata trasmissione della       |
relazione nei termini suddetti,  |
le pubbliche amministrazioni     |
inadempienti non possono         |
effettuare, relativamente alle   |
spese di cui al primo periodo,   |
pagamenti in misura superiore al |
50 per cento della spesa         |
complessiva sostenuta nell'anno  |Riduzione spese P.A. per
2004.                            |autovetture.
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13. Sulla base di effettive,     |
motivate e documentate esigenze  |
delle amministrazioni competenti,|
il Ministro dell'economia e delle|
finanze puo', con proprio        |
decreto, stabilire che le        |
disposizioni di cui al primo     |
periodo del comma 12 non si      |
applicano alle spese sostenute da|
specifiche amministrazioni.      |
Contestualmente alla loro        |
adozione, i decreti di cui al    |
primo periodo, corredati da      |
apposite relazioni, sono         |Esclusione delle spese sostenute
trasmessi alle Camere.           |da specifiche amministrazioni
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14. Entro il 30 giugno 2005, il  |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze trasmette alle Camere una|
relazione concernente lo stato di|
attuazione degli interventi di   |
cui ai commi 12 e 13 in cui si   |
evidenzino i risultati conseguiti|
in termini di riduzione della    |Relazione del Ministro
spesa.                           |dell'economia e delle finanze
--------------------------------------------------------------------
15. Per l'anno 2005, il concorso |
al raggiungimento degli obiettivi|
di cui ai commi da 5 a 7, per i  |
settori di intervento di cui alle|
lettere a), b) e c) del presente |
comma, e' garantito anche        |
mediante la limitazione dei      |
pagamenti a favore dei soggetti  |
beneficiari negli ammontari      |
indicati:                        |
a) strumenti di intervento       |
finanziati con i fondi di cui    |
agli articoli 60 e 61 della legge|
27 dicembre 2002, n. 289, e      |
successive modificazioni: 6.550  |
milioni di euro, ivi compresi gli|
interventi di cui alle lettere b)|
e c) del presente comma per      |
complessivi 1.850 milioni di     |
euro;                            |
b) fondo investimenti-incentivi  |
alle imprese del Ministero delle |
attivita' produttive: 2.750      |
milioni di euro, ivi comprese le |
risorse erogate dal Fondo        |
innovazione tecnologica e gli    |
interventi finanziati con gli    |
strumenti di cui alla lettera a);|
c) interventi finanziati         |
dall'articolo 13, comma 1, della |
legge 1º agosto 2002, n. 166, i  |
cui stanziamenti sono iscritti   |
nello stato di previsione del    |
Ministero delle infrastrutture e |
dei trasporti: 450 milioni di    |
euro, ivi inclusi gli interventi |
finanziati con gli strumenti di  |
cui alla lettera a).             |Limitazione ai pagamenti
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16. Al fine di assicurare il     |
rispetto dei limiti di cui al    |
comma 15, i soggetti che         |
gestiscono le risorse ivi        |
indicate trasmettono             |
trimestralmente al Ministero     |
dell'economia e delle finanze -  |
Dipartimento per le politiche di |
sviluppo e di coesione e al      |
Dipartimento della Ragioneria    |
generale dello Stato, le         |
informazioni sull'ammontare delle|
somme erogate per singolo        |
strumento e intervento           |Trasmissione trimestrale di
aggiornando le previsioni        |informazioni al Ministero
relative ai trimestri successivi.|dell'economia e delle finanze
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17. Fermo restando il limite     |
complessivo dei pagamenti di cui |
al comma 15, pari a 7.900 milioni|
di euro, al fine di garantire gli|
obiettivi di spesa del Fondo per |
le aree sottoutilizzate per      |
l'intero territorio nazionale, di|
cui alla revisione di meta'      |
periodo del Quadro comunitario di|
sostegno 2000-2006 per le regioni|
dell'obiettivo 1, prevista       |
dall'articolo 14 del regolamento |
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, |
del 21 giugno 1999, i limiti     |
settoriali di cui al comma 15,   |
lettere a), b) e c), possono     |
essere modificati con decreto del|
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, in relazione            |
all'andamento dei pagamenti. Per |
le stesse finalita' le           |
amministrazioni centrali si      |
conformano all'obiettivo di      |
destinare al Mezzogiorno almeno  |
il 30 per cento della spesa      |
ordinaria in conto capitale. Le  |
amministrazioni centrali,        |
nell'esercizio dei diritti       |
dell'azionista nei confronti     |
delle societa' di capitali a     |
prevalente partecipazione        |
pubblica diretta o indiretta,    |
adottano le opportune direttive  |
per conformarsi ai principi di   |
cui al presente comma.           |Limiti settoriali
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18. A modifica di quanto         |
stabilito dall'articolo 32, comma|
1, della legge 27 dicembre 2002, |
n. 289, per il triennio 2005-2007|
i soggetti titolari di conti     |
correnti e di contabilita'       |
speciali aperti presso la        |
Tesoreria dello Stato, inseriti  |
nell'elenco 1 allegato alla      |
presente legge, non possono      |
effettuare prelevamenti dai      |
rispettivi conti aperti presso la|
Tesoreria dello Stato superiori  |
all'importo cumulativamente      |
prelevato alla fine di ciascun   |
bimestre dell'anno precedente    |
aumentato del 2 per cento. Sono  |
esclusi da tale limite le regioni|
e le province autonome di Trento |
e di Bolzano, gli enti locali di |
cui all'articolo 2, commi 1 e 2, |
del testo unico di cui al decreto|
legislativo 18 agosto 2000, n.   |
267, gli enti previdenziali, gli |
enti del Servizio sanitario      |
nazionale, il Consiglio nazionale|
dell'economia e del lavoro, il   |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze, per i conti relativi    |
alle funzioni trasferite a       |
seguito della trasformazione     |
della Cassa depositi e prestiti  |
in Spa, le agenzie fiscali di cui|
all'articolo 57 del decreto      |
legislativo 30 luglio 1999, n.   |
300, ed i conti accesi ai sensi  |
dell'articolo 576 del regolamento|
di cui al regio decreto 23 maggio|
1924, n. 827, e successive       |
modificazioni. Sono, inoltre,    |
esclusi i conti riguardanti      |
interventi di politica           |
comunitaria, i conti intestati ai|
fondi di rotazione individuati ai|
sensi dell'articolo 93, comma 8, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, o ai loro gestori, i conti  |
relativi ad interventi di        |
emergenza, il conto finalizzato  |
alla ripetizione di titoli di    |
spesa non andati a buon fine,    |
nonche' i conti istituiti        |Limiti ai prelevamenti dei
nell'anno precedente a quello di |titolari di contabilita' speciali
riferimento.                     |presso la Tesoreria.
--------------------------------------------------------------------
19. I soggetti interessati       |
possono richiedere al Ministero  |
dell'economia e delle finanze    |
deroghe al vincolo di cui al     |
comma 18 per effettive e motivate|
esigenze. L'accoglimento della   |
richiesta ovvero l'eventuale     |
diniego, totale o parziale, e'   |
disposto con determinazione      |
dirigenziale. Le eccedenze di    |
spesa riconosciute in deroga     |
devono essere riassorbite; nelle |
more del riassorbimento possono  |
essere effettuate solo le spese  |
previste per legge o derivanti da|
contratti perfezionati, nonche'  |
le spese indifferibili la cui    |
mancata effettuazione comporta un|
danno. I prelievi delle          |
amministrazioni periferiche dello|
Stato sono regolati con          |
provvedimenti del Ministro       |
dell'economia e delle finanze.   |Deroghe al comma 18
--------------------------------------------------------------------
20. Le disposizioni di cui       |
all'articolo 66, comma 1, della  |Riduzione giacenze per gli enti
legge 23 dicembre 2000, n. 388,  |obbligati a tenere disponibilita'
continuano ad applicarsi per il  |liquide nelle contabilita'
triennio 2005-2007.              |speciali.
--------------------------------------------------------------------
21. Ai fini della tutela         |
dell'unita' economica della      |
Repubblica, le regioni, le       |
province, i comuni con           |
popolazione superiore a 3.000    |
abitanti, nonche' le comunita'   |
montane, le comunita' isolane e  |
le unioni di comuni con          |
popolazione superiore a 10.000   |
abitanti concorrono, in armonia  |
con i principi recati dai commi  |
da 5 a 7, alla realizzazione     |
degli obiettivi di finanza       |
pubblica per il triennio         |
2005-2007 con il rispetto delle  |
disposizioni di cui ai commi da  |
22 a 53, che costituiscono       |
principi fondamentali del        |
coordinamento della finanza      |
pubblica ai sensi degli articoli |
117, terzo comma, e 119, secondo |
comma, della Costituzione.       |Patto di stabilita' interno
--------------------------------------------------------------------
22. Per gli stessi fini di cui al|
comma 21:                        |
a) per l'anno 2005, il complesso |
delle spese correnti e delle     |
spese in conto capitale,         |
determinato ai sensi del comma   |
24, per ciascuna provincia, per  |
ciascun comune con popolazione   |
superiore a 3.000 abitanti, per  |
ciascuna comunita' montana con   |
popolazione superiore a 10.000   |
abitanti non puo' essere         |
superiore alla corrispondente    |
spesa annua mediamente sostenuta |
nel triennio 2001-2003,          |
incrementata dell'11,5 per cento |
limitatamente agli enti locali   |
che nello stesso triennio hanno  |
registrato una spesa corrente    |
media pro-capite inferiore a     |
quella media pro-capite della    |
classe demografica di            |
appartenenza e incrementata del  |
10 per cento per i restanti enti |
locali. Per le comunita' isolane |
e le unioni di comuni di cui al  |
comma 21 l'incremento e'         |
dell'11,5 per cento. Per         |
l'individuazione della spesa     |
media del triennio si tiene conto|
della media dei pagamenti, in    |
conto competenza e in conto      |
residui, e per l'individuazione  |
della popolazione, ai fini       |
dell'appartenenza alla classe    |
demografica, si tiene conto della|
popolazione residente calcolata  |
secondo i criteri previsti       |
dall'articolo 156 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267. Con decreto |
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze, da emanare entro  |
trenta giorni dalla data di      |
entrata in vigore della presente |
legge, e' stabilita la spesa     |
media pro-capite per ciascuna    |
delle classi demografiche di     |
seguito indicate:                |
1) province con popolazione fino |
a 400.000 abitanti e superficie  |
fino a 3.000 Kmq;                |
2) province con popolazione fino |
a 400.000 abitanti e superficie  |
superiore a 3.000 Kmq;           |
3) province con popolazione      |
superiore a 400.000 abitanti e   |
superficie fino a 3.000 Kmq;     |
4) province con popolazione      |
superiore a 400.000 abitanti e   |
superficie superiore a 3.000 Kmq;|
5) comuni da 3.000 a 4.999       |
abitanti;                        |
6) comuni da 5.000 a 9.999       |
abitanti;                        |
7) comuni da 10.000 a 19.999     |
abitanti;                        |
8) comuni da 20.000 a 59.999     |
abitanti;                        |
9) comuni da 60.000 a 99.999     |
abitanti;                        |
10) comuni da 100.000 a 249.999  |
abitanti;                        |
11) comuni da 250.000 a 499.999  |
abitanti;                        |
12) comuni da 500.000 abitanti ed|
oltre;                           |
13) comunita' montane con        |
popolazione superiore a 10.000 e |
fino a 50.000 abitanti;          |
14) comunita' montane con        |
popolazione superiore a 50.000   |
abitanti;                        |
b) per gli anni 2006 e 2007 si   |
applica la percentuale di        |
incremento del 2 per cento alle  |
corrispondenti spese correnti e  |
in conto capitale determinate per|
l'anno precedente in conformita' |
agli obiettivi stabiliti dai     |Criteri per la definizione dei
commi da 21 a 53.                |limiti di spesa per enti locali
--------------------------------------------------------------------
23. Per gli stessi fini di cui al|
comma 21, per l'anno 2005, il    |
complesso delle spese correnti e |
delle spese in conto capitale,   |
determinato ai sensi del comma   |
24, per ciascuna regione a       |
statuto ordinario non puo' essere|
superiore al corrispondente      |
ammontare di spese dell'anno 2003|
incrementato del 4,8 per cento.  |
Per gli anni 2006 e 2007 si      |
applica la percentuale di        |
incremento del 2 per cento alle  |
corrispondenti spese correnti e  |
in conto capitale determinate per|
l'anno precedente in conformita' |
agli obiettivi stabiliti dai     |Limiti alle spese per le regioni
commi da 21 a 53.                |a statuto ordinario
--------------------------------------------------------------------
24. Il complesso delle spese di  |
cui ai commi 22 e 23 e'          |
calcolato, sia per la gestione di|
competenza che per quella di     |
cassa, quale somma tra le spese  |
correnti e quelle in conto       |
capitale al netto delle:         |
a) spese di personale, cui si    |
applica la specifica disciplina  |
di settore;                      |
b) spese per la sanita' per le   |
regioni che sono disciplinate dai|
commi da 164 a 188;              |
c) spese derivanti               |
dall'acquisizione di             |
partecipazioni azionarie e di    |
altre attivita' finanziarie, dai |
conferimenti di capitale e dalle |
concessioni di crediti;          |
d) spese per trasferimenti       |
destinati alle amministrazioni   |
pubbliche individuate in         |
applicazione dei commi da 5 a 7; |
e) spese connesse agli interventi|
a favore dei minori soggetti a   |
provvedimenti dell'autorita'     |
giudiziaria minorile;            |
f) spese per calamita' naturali  |
per le quali sia stato dichiarato|
lo stato di emergenza nonche'    |
quelle sostenute dai comuni per  |
il completamento dell'attuazione |
delle ordinanze emanate dal      |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri a seguito di            |
dichiarazioni di stato di        |
emergenza.                       |Calcolo del complesso delle spese
--------------------------------------------------------------------
25. Limitatamente all'anno 2005  |
il complesso delle spese di cui  |
al comma 24 e' calcolato anche al|
netto delle spese in conto       |
capitale derivanti da interventi |
cofinanziati dall'Unione europea,|
ivi comprese le corrispondenti   |Calcolo del complesso delle spese
quote di parte nazionale.        |per l'anno 2005
--------------------------------------------------------------------
26. Gli enti possono eccedere i  |
limiti di spesa stabiliti dai    |
commi 22 e 23 solo per spese di  |
investimento e nei limiti dei    |
proventi derivanti da alienazione|
di beni immobili, mobili, nonche'|
delle erogazioni a titolo        |
gratuito e liberalita'. Le       |
regioni possono destinare le     |
nuove entrate alla copertura     |
degli eventuali disavanzi di     |Possibilita', per gli enti
gestione accertati nel settore   |locali, di eccedere i limiti di
sanitario.                       |spesa solo per investimenti.
--------------------------------------------------------------------
27. Le spese in conto capitale   |
degli enti locali che eccedono il|
limite di spesa stabilito dai    |
commi da 21 a 53 possono essere  |
anticipate a carico di un        |
apposito fondo istituito presso  |
la gestione separata della Cassa |
depositi e prestiti Spa. Il fondo|
e' dotato per l'anno 2005 di euro|
250 milioni. Le anticipazioni    |
sono estinte dagli enti locali   |
entro il 31 dicembre 2006 e i    |
relativi interessi, determinati e|
liquidati sulla base di quanto   |
previsto ai commi 2, 3 e 4       |
dell'articolo 6 del decreto del  |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze 5 dicembre 2003,         |
pubblicato nel supplemento       |
ordinario alla Gazzetta Ufficiale|
n. 288 del 12 dicembre 2003,     |
valutati in 10 milioni di euro,  |
sono a carico del bilancio       |
statale. Le anticipazioni sono   |
corrisposte dalla Cassa depositi |
e prestiti Spa direttamente ai   |
soggetti beneficiari secondo     |
indicazioni e priorita' fissate  |
dal Comitato interministeriale   |
per la programmazione economica  |
(CIPE). Gli enti locali          |
comunicano al CIPE e alla Cassa  |
depositi e prestiti Spa, entro il|
31 gennaio 2005, le spese che    |
presentano le predette           |
caratteristiche e, ove ad esse   |
connessi, i progetti a cui si    |
riferiscono, nonche' le scadenze |Anticipazioni della Cdp per le
di pagamento e le coordinate dei |spese degli enti locali eccedenti
soggetti beneficiari.            |il limite.
--------------------------------------------------------------------
28. Fermo restando quanto        |
previsto ai commi 26 e 27, al    |
fine di promuovere lo sviluppo   |
economico, e' autorizzata la     |
spesa di euro 201.500.000 per    |
l'anno 2005, di euro 176.500.000 |
per l'anno 2006 e di euro        |
170.500.000 per l'anno 2007 per  |
la concessione di contributi     |
statali al finanziamento di      |
interventi diretti a tutelare    |
l'ambiente e i beni culturali, e |
comunque a promuovere lo sviluppo|
economico e sociale del          |
territorio. Possono accedere ai  |
contributi gli interventi        |
realizzati dagli enti destinatari|
nei rispettivi territori per il  |Contributi per il finanziamento
risanamento e il recupero        |di interventi a tutela
dell'ambiente e per la tutela dei|dell'ambiente e dei beni
beni culturali.                  |culturali.
--------------------------------------------------------------------
29. Il Ministro dell'economia e  |
delle finanze, individua con     |
proprio decreto gli interventi e |
gli enti destinatari dei         |
contributi di cui al comma 28    |
sulla base dei progetti          |
preliminari da presentare entro  |
novanta giorni dalla data di     |
entrata in vigore della presente |
legge, in coerenza con apposito  |
atto di indirizzo parlamentare.  |
Il Ministero dell'economia e     |
delle finanze provvede           |
all'erogazione dei contributi in |Interventi ed enti destinatari
favore degli enti destinatari.   |dei contributi
--------------------------------------------------------------------
30. Al fine di consentire il     |
monitoraggio degli adempimenti   |
relativi al patto di stabilita'  |
interno, anche secondo i criteri |
adottati in contabilita'         |
nazionale, le regioni e le       |
province autonome di Trento e di |
Bolzano, le province e i comuni  |
con popolazione superiore a      |
30.000 abitanti e le comunita'   |
montane con popolazione superiore|
a 50.000 abitanti trasmettono    |
trimestralmente al Ministero     |
dell'economia e delle finanze -  |
Dipartimento della Ragioneria    |
generale dello Stato, entro      |
trenta giorni dalla fine del     |
periodo di riferimento,          |
utilizzando il sistema web       |
appositamente previsto per il    |
patto di stabilita' interno nel  |
sito                             |
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,|
le informazioni riguardanti sia  |
la gestione di competenza che    |
quella di cassa, attraverso un   |
prospetto e con le modalita'     |
definiti con decreto del predetto|
Ministero, di concerto con il    |
Ministero dell'interno, sentiti  |
la Conferenza unificata di cui   |
all'articolo 8 del decreto       |
legislativo 28 agosto 1997, n.   |Monitoraggio adempimenti relativi
281, e l'ISTAT.                  |al patto di stabilita' interno.
--------------------------------------------------------------------
31. Le province e i comuni con   |
popolazione superiore a 5.000    |
abitanti sono tenuti a           |
predisporre entro il mese di     |
febbraio una previsione di cassa |
cumulata e articolata per        |
trimestri del complesso delle    |
spese come definite dal comma 24 |
coerente con l'obiettivo annuale,|
che comunicano: le province e i  |
comuni con popolazione superiore |
a 30.000 abitanti al Ministero   |
dell'economia e delle finanze    |
attraverso il sistema web, e i   |
comuni con popolazione superiore |
a 5.000 e fino a 30.000 abitanti |
alle Ragionerie provinciali dello|
Stato competenti per territorio. |
Il collegio dei revisori dei     |
conti dell'ente locale verifica, |
entro il mese successivo al      |
trimestre di riferimento, il     |
rispetto dell'obiettivo          |
trimestrale e la sua coerenza con|
l'obiettivo annuale e, in caso di|
inadempienza, ne da'             |
comunicazione sia all'ente che al|
Ministero dell'economia e delle  |
finanze, per le province e i     |
comuni con popolazione superiore |
a 30.000 abitanti attraverso il  |
predetto sistema web, e alle     |
Ragionerie provinciali dello     |
Stato competenti per territorio  |
per i comuni con popolazione     |
superiore a 5.000 e fino a 30.000|
abitanti. I comuni con           |
popolazione superiore a 3.000 e  |
fino a 5.000 abitanti e le       |
comunita' montane con popolazione|
superiore a 10.000 abitanti      |
predispongono, entro il mese di  |
marzo, una previsione di cassa   |
semestrale alla cui verifica e   |
comunicazione alle Ragionerie    |
provinciali dello Stato          |
competenti per territorio        |
provvede il revisore dei conti   |
dell'ente. A seguito             |
dell'accertamento del mancato    |
rispetto dell'obiettivo          |
trimestrale, o semestrale, gli   |
enti sono tenuti nel trimestre, o|
nel semestre, successivo a       |
riassorbire lo scostamento       |
registrato intervenendo sui      |
pagamenti, computati ai sensi del|
comma 24, nella misura necessaria|
a garantire il rientro delle     |
spese nei limiti stabiliti.      |
Restano ferme per il mancato     |
conseguimento degli obiettivi    |
annuali le disposizioni recate   |Previsioni di cassa per province
dai commi 32, 33, 34 e 35.       |e comuni
--------------------------------------------------------------------
32. Per gli enti locali, l'organo|
di revisione                     |
economico-finanziaria previsto   |
dall'articolo 234 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, verifica il |
rispetto degli obiettivi annuali |
del patto, sia in termini di     |
competenza che di cassa, e in    |
caso di mancato rispetto ne da'  |
comunicazione al Ministero       |
dell'interno sulla base di un    |
modello e con le modalita' che   |
verranno definiti con decreto del|
Ministero dell'interno, di       |Verifica del rispetto degli
concerto con il Ministero        |obiettivi del patto di
dell'economia e delle finanze.   |stabilita'.
--------------------------------------------------------------------
33. Gli enti locali che non hanno|
rispettato gli obiettivi del     |
patto di stabilita' interno      |
stabiliti per l'anno precedente  |
non possono a decorrere dall'anno|
2006:                            |
a) effettuare spese per acquisto |
di beni e servizi in misura      |
superiore alla corrispondente    |
spesa dell'ultimo anno in cui si |
e' accertato il rispetto degli   |
obiettivi del patto di stabilita'|
interno, ovvero, ove l'ente sia  |
risultato sempre inadempiente, in|
misura superiore a quella del    |
penultimo anno precedente ridotta|
del 10 per cento. Per gli enti   |
locali soggetti al patto di      |
stabilita' interno dall'anno 2005|
il limite e' commisurato, in sede|
di prima applicazione, al livello|
delle spese dell'anno 2003;      |
b) procedere ad assunzioni di    |
personale a qualsiasi titolo;    |Limitazioni per gli enti locali
c) ricorrere all'indebitamento   |che non hanno rispettato il patto
per gli investimenti.            |di stabilita'.
--------------------------------------------------------------------
34. La disposizione di cui al    |
comma 33 si applica anche nel    |
2005 per le province e i comuni  |
con popolazione superiore a 5.000|
abitanti che non hanno rispettato|
gli obiettivi del patto di       |
stabilita' interno per l'anno    |
2004.                            |Estensione a province e comuni
--------------------------------------------------------------------
35. A decorrere dall'anno 2006, i|
mutui e i prestiti obbligazionari|
posti in essere dagli enti di cui|
al comma 21 con istituzioni      |
creditizie e finanziarie per il  |
finanziamento degli investimenti |
devono essere corredati da       |
apposita attestazione da cui     |
risulti il conseguimento degli   |
obiettivi del patto di stabilita'|
interno per l'anno precedente.   |
L'istituto finanziatore o        |
l'intermediario finanziario non  |
possono procedere al             |
finanziamento o al collocamento  |
del prestito in assenza della    |
predetta attestazione, che deve  |
essere acquisita anche per l'anno|
2005 con riferimento agli        |
obiettivi del patto di stabilita'|
interno delle province e dei     |Adempimenti degli enti locali per
comuni con popolazione superiore |porre in essere mutui e prestiti
a 5.000 abitanti.                |obbligazionari con banche.
--------------------------------------------------------------------
36. Gli enti di nuova istituzione|
nell'anno 2005, o negli anni     |
successivi, sono soggetti alle   |
regole dei commi da 21 a 53      |
dall'anno in cui e' disponibile  |
la base di calcolo su cui        |
applicare gli incrementi di spesa|Applicabilita' delle disposizioni
stabiliti al comma 22.           |agli enti di nuova istituzione.
--------------------------------------------------------------------
37. Attraverso le loro           |
associazioni, le province, i     |
comuni e le comunita' montane    |
concorrono al monitoraggio       |
sull'andamento delle spese. Le   |
comunicazioni previste dai commi |
30, 31 e 32 sono trasmesse anche |
all'Unione delle province        |
d'Italia (UPI), all'Associazione |
nazionale dei comuni italiani    |
(ANCI) e all'Unione nazionale    |Concorrenza delle associazioni
comuni, comunita' ed enti montani|degli enti locali al monitoraggio
(UNCEM), per via telematica.     |della spesa pubblica.
--------------------------------------------------------------------
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e|
2007, le regioni a statuto       |
speciale e le province autonome  |
di Trento e di Bolzano           |
concordano, entro il 31 marzo di |
ciascun anno, con il Ministero   |
dell'economia e delle finanze, il|
livello delle spese correnti e in|
conto capitale, nonche' dei      |
relativi pagamenti, in coerenza  |
con gli obiettivi di finanza     |
pubblica per il periodo          |
2005-2007. In caso di mancato    |
accordo si applicano le          |Esclusione dal limite delle spese
disposizioni di cui ai commi da  |per le regioni a statuto
21 a 53.                         |speciale.
--------------------------------------------------------------------
39. Per gli enti locali dei      |
rispettivi territori provvedono  |
alle finalita' di cui ai commi da|
21 a 53 le regioni a statuto     |
speciale e le province autonome  |
di Trento e di Bolzano ai sensi  |
delle competenze alle stesse     |
attribuite dai rispettivi statuti|
di autonomia e dalle relative    |
norme di attuazione. Qualora le  |
predette regioni e province      |
autonome non provvedano entro il |
31 marzo di ciascun anno, si     |
applicano, per gli enti locali   |
dei rispettivi territori, le     |Regioni a statuto speciale e le
disposizioni di cui ai commi da  |province autonome di Trento e di
21 a 53.                         |Bolzano
--------------------------------------------------------------------
40. Resta ferma la facolta' delle|
regioni e delle province autonome|
di Trento e di Bolzano di        |
estendere le regole del patto di |
stabilita' interno nei confronti |Facolta' per le regioni a statuto
degli enti ed organismi          |speciale e le province autonome
strumentali.                     |di Trento e di Bolzano
--------------------------------------------------------------------
41. Sono abrogate le disposizioni|
recate dall'articolo 29 della    |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e|
successive modificazioni,        |
limitatamente alle regole del    |
patto di stabilita' interno      |
previsto per gli enti            |
territoriali per gli anni 2005 e |
successivi.                      |Abrogazioni di norme
--------------------------------------------------------------------
42. L'affidamento da parte degli |
enti locali di incarichi di      |
studio o di ricerca, ovvero di   |
consulenze a soggetti estranei   |
all'amministrazione, deve essere |
adeguatamente motivato con       |
specifico riferimento all'assenza|
di strutture organizzative o     |
professionalita' interne all'ente|
in grado di assicurare i medesimi|
servizi, ad esclusione degli     |
incarichi conferiti ai sensi     |
della legge 11 febbraio 1994, n. |
109, e successive modificazioni. |
In ogni caso l'atto di           |
affidamento di incarichi e       |
consulenze di cui al primo       |
periodo deve essere corredato    |
della valutazione dell'organo di |
revisione economico-finanziaria  |
dell'ente locale e deve essere   |
trasmesso alla Corte dei conti.  |
L'affidamento di incarichi in    |
difformita' dalle previsioni di  |
cui al presente comma costituisce|
illecito disciplinare e determina|
responsabilita' erariale. Le     |
disposizioni di cui al presente  |Motivazione, da parte degli enti
comma si applicano agli enti con |locali, degli incarichi di
popolazione superiore a 5.000    |consulenza a soggetti estranei
abitanti.                        |all'amministrazione.
--------------------------------------------------------------------
43. I proventi delle concessioni |
edilizie e delle sanzioni        |
previste dal testo unico di cui  |
al decreto del Presidente della  |
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,|
possono essere destinati al      |
finanziamento di spese correnti  |
entro il limite del 75 per cento |
per il 2005 e del 50 per cento   |Utilizzo proventi concessioni
per il 2006.                     |edilizie e relative sanzioni.
--------------------------------------------------------------------
44. All'articolo 204 del testo   |
unico di cui al decreto          |
legislativo 18 agosto 2000, n.   |
267, sono apportate le seguenti  |
modificazioni:                   |
0a) al comma 1, dopo le parole:   |
"nuovi mutui" sono inserite le   |
seguenti: "e accedere ad altre   |
forme di finanziamento reperibili|
sul mercato" e le parole: "25 per|
cento" sono sostituite dalle     |
seguenti: "12 per cento";        |
b) dopo il comma 2, e' inserito  |
il seguente:                     |
"2-bis. Le disposizioni del comma|
2 si applicano, ove compatibili, |Modifica alle regole per
alle altre forme di indebitamento|l'assunzione di mutui da parte
cui l'ente locale acceda".       |degli enti locali.
--------------------------------------------------------------------
45. Gli enti che alla data di    |
entrata in vigore della presente |
legge superino il limite di      |
indebitamento di cui al comma 1  |
dell'articolo 204 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, come        |
modificato dal comma 44, sono    |
tenuti a ridurre il proprio      |
livello di indebitamento entro i |
seguenti termini:                |
a) un importo annuale degli      |
interessi di cui al citato comma |
1 dell'articolo 204 non superiore|
al 20 per cento entro la fine    |
dell'esercizio 2008;             |
b) un importo annuale degli      |
interessi di cui al citato comma |
1 dell'articolo 204 non superiore|
al 16 per cento entro la fine    |
dell'esercizio 2010;             |
c) un importo annuale degli      |
interessi di cui al citato comma |
1 dell'articolo 204 non superiore|
al 12 per cento entro la fine    |Obbligo di riduzione del livello
dell'esercizio 2013.             |di indebitamento.
--------------------------------------------------------------------
46. All'articolo 101 del testo   |
unico di cui al decreto          |
legislativo 18 agosto 2000, n.   |
267, sono apportate le seguenti  |
modificazioni:                   |
a) al comma 1, le parole:        |
"quattro anni" sono sostituite   |
dalle seguenti: "due anni";      |
b) al comma 4, le parole:        |Riduzione del periodo di
"quattro anni" sono sostituite   |collocazione in disponibilita'
dalle seguenti: "due anni".      |per i segretari comunali.
--------------------------------------------------------------------
47. In vigenza di disposizioni   |
che stabiliscono un regime di    |
limitazione delle assunzioni di  |
personale a tempo indeterminato, |
sono consentiti trasferimenti per|
mobilita', anche                 |
intercompartimentale, tra        |
amministrazioni sottoposte al    |
regime di limitazione, nel       |
rispetto delle disposizioni sulle|
dotazioni organiche e, per gli   |
enti locali, purche' abbiano     |
rispettato il patto di stabilita'|
interno per l'anno precedente.   |Trasferimenti per mobilita'.
--------------------------------------------------------------------
48. In caso di mobilita' presso  |
altre pubbliche amministrazioni, |
con la conseguente cancellazione |
dall'albo, nelle more della nuova|
disciplina contrattuale, i       |
segretari comunali e provinciali |
appartenenti alle fasce          |
professionali A e B possono      |
essere collocati, analogamente a |
quanto previsto per i segretari  |
appartenenti alla fascia C, nella|
categoria o area professionale   |
piu' alta prevista dal sistema di|
classificazione vigente presso   |
l'amministrazione di             |
destinazione, previa espressa    |Collocazione professionale dei
manifestazione di volonta' in    |segretari comunali in caso di
tale senso.                      |mobilita'.
--------------------------------------------------------------------
49. Nell'ambito del processo di  |
mobilita' di cui al comma 48, i  |
soggetti che abbiano prestato    |
servizio effettivo di ruolo come |
segretari comunali o provinciali |
per almeno tre anni e che si     |
siano avvalsi della facolta' di  |
cui all'articolo 18 del          |
regolamento di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 4    |
dicembre 1997, n. 465, sono      |
inquadrati, nei limiti del       |
contingente di cui al comma 96,  |
nei ruoli unici delle            |
amministrazioni in cui prestano  |
servizio alla data di entrata in |
vigore della presente legge,     |
ovvero di altre amministrazioni  |
in cui si riscontrano carenze di |
organico, previo consenso        |
dell'interessato, ai sensi ed    |
agli effetti delle disposizioni  |
in materia di mobilita' e delle  |
condizioni del contratto         |Inquadramento dei segretari
collettivo vigenti per la        |comunali in caso di mobilita' nei
categoria.                       |ruoli unici.
--------------------------------------------------------------------
50. All'articolo 10, comma 10,   |
lettera c), del decreto-legge 18 |
gennaio 1993, n. 8, convertito,  |
con modificazioni, dalla legge 19|
marzo 1993, n. 68, le parole:    |
"lire 50.000" e "lire 150.000"   |Aumento diritti di segreteria per
sono sostituite, rispettivamente,|autorizzazione edilizia e
dalle seguenti: "euro 51,65" e   |denuncia di inizio
"euro 516,46".                   |dell'attivita'.
--------------------------------------------------------------------
51. Per gli anni 2005, 2006 e    |
2007 e' consentita la variazione |
in aumento dell'aliquota di      |
compartecipazione                |
dell'addizionale comunale        |
all'imposta sul reddito delle    |
persone fisiche, di cui al comma |
3 dell'articolo 1 del decreto    |
legislativo 28 settembre 1998, n.|
360, e successive modificazioni, |
ai soli enti che, alla data di   |
entrata in vigore della presente |
legge, non si siano avvalsi della|
facolta' di aumentare la suddetta|
addizionale. L'aumento deve      |
comunque essere limitato entro la|
misura complessiva dello 0,1 per |
cento. Fermo restando quanto     |
stabilito al primo e al secondo  |
periodo, fino al 31 dicembre 2006|
restano sospesi gli effetti degli|
aumenti delle addizionali e delle|
maggiorazioni di cui alla lettera|
a) del comma 1 dell'articolo 3   |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, eventualmente deliberati.   |
Gli effetti decorrono, in ogni   |
caso, dal periodo d'imposta      |
successivo alla predetta data.   |Addizionali IRE ed IRAP.
--------------------------------------------------------------------
52. Ai fini del comma 2          |
dell'articolo 4 del decreto      |
legislativo 12 dicembre 2003, n. |
344, e' istituito per l'anno     |
2005, presso lo stato di         |
previsione del Ministero         |
dell'interno, il fondo per il    |
rimborso agli enti locali delle  |
minori entrate derivanti         |
dall'abolizione del credito      |
d'imposta con una dotazione di 10|
milioni di euro. Con regolamento |
emanato ai sensi dell'articolo   |
17, comma 1, della legge 23      |
agosto 1988, n. 400, su proposta |
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze, di concerto con il|
Ministro dell'interno, sono      |
dettate le norme per l'attuazione|Istituzione Fondo per rimborso ad
della disposizione di cui al     |enti locali delle minori entrate
presente comma e per la          |derivanti dall'abolizione del
ripartizione del fondo.          |credito d'imposta.
--------------------------------------------------------------------
                                 |Soppressione della riduzione dei
                                 |trasferimenti agli enti locali
                                 |per mancata certificazione del
                                 |requisito che attesti la
53. All'articolo 3, comma 51,    |corresponsione del trattamento
della legge 24 dicembre 2003, n. |economico al personale immesso
350, il secondo periodo e'       |nei ruoli speciali ad
soppresso.                       |esaurimento.
--------------------------------------------------------------------
54. Per l'anno 2005 e' istituito,|
presso il Ministero dell'interno,|
con finalita' di riequilibrio    |
economico e sociale, il fondo per|
l'insediamento nei comuni montani|
con popolazione inferiore a 1.000|
abitanti, sottodotati ai sensi   |
del decreto legislativo 30 giugno|
1997, n. 244, con una dotazione  |
di 5 milioni di euro per il 2005.|
--------------------------------------------------------------------
55. Il fondo di cui al comma 54  |
e' finalizzato, oltre a quanto   |
previsto dal medesimo comma 54,  |
al riequilibrio insediativo,     |
quindi all'incentivazione        |
dell'insediamento nei centri     |
abitati di attivita' artigianali |
e commerciali, al recupero di    |
manufatti, edifici e case rurali |
per finalita' economiche e       |
abitative, al recupero degli     |Fondo insediamento comuni montani
antichi mestieri.                |sottodotati.
--------------------------------------------------------------------
56. Entro sessanta giorni dalla  |
data di entrata in vigore della  |
presente legge il Ministro       |
dell'interno definisce con       |
proprio decreto i criteri di     |
ripartizione e le modalita' per  |Criteri di ripartizione e
l'accesso ai finanziamenti di cui|modalita' per l'accesso ai
ai commi 54 e 55.                |finanziamenti
--------------------------------------------------------------------
57. Per il triennio 2005-2007,   |
gli enti indicati nell'elenco 1  |
allegato alla presente legge, ad |
eccezione degli enti di          |
previdenza di cui ai decreti     |
legislativi 30 giugno 1994, n.   |
509, e successive modificazioni, |
e 10 febbraio 1996, n. 103, e    |
successive modificazioni, delle  |
altre associazioni e fondazioni  |
di diritto privato e degli enti  |
del sistema camerale, possono    |
incrementare per l'anno 2005 le  |
proprie spese, al netto delle    |
spese di personale, in misura non|
superiore all'ammontare delle    |
spese dell'anno 2003 incrementato|
del 4,5 per cento. Per gli anni  |
2006 e 2007 si applica la        |
percentuale di incremento del 2  |
per cento alle corrispondenti    |
spese determinate per l'anno     |
precedente con i criteri         |
stabiliti dal presente comma. Per|
le spese di personale si applica |
la specifica disciplina di       |
settore. Alle regioni e agli enti|
locali di cui ai commi da 21 a   |
53, agli enti del Servizio       |
sanitario nazionale di cui ai    |
commi da 164 a 188, nonche' agli |
enti indicati nell'articolo 3,   |
commi 1 e 2, della legge 24      |Limite all'incremento delle spese
dicembre 2003, n. 350, si applica|per enti pubblici non
la disciplina ivi prevista.      |territoriali.
--------------------------------------------------------------------
58. Con riferimento alla perdita |
di gettito realizzata dalle      |
regioni a statuto ordinario per  |
gli anni 2003 e successivi, a    |
seguito della riduzione          |
dell'accisa sulla benzina non    |
compensata dal maggior gettito   |
delle tasse automobilistiche,    |
come determinato dall'articolo   |
17, comma 22, della legge 27     |
dicembre 1997, n. 449, viene     |
riconosciuto l'importo di euro   |
342,583 milioni. Detto importo e'|
ripartito tra le regioni entro il|
30 aprile 2005, con decreto del  |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, sentita la Conferenza   |
permanente per i rapporti tra lo |
Stato, le regioni e le province  |
autonome di Trento e di Bolzano, |
e integra i trasferimenti        |
soppressi di cui all'articolo 1, |
comma 1, del decreto legislativo |
18 febbraio 2000, n. 56, ai fini |
dell'aliquota definitiva da      |
determinare entro il 31 luglio   |
2005 ai sensi dell'articolo 5,   |
comma 3, del medesimo decreto    |
legislativo n. 56 del 2000, e    |
successive modificazioni. Il     |
decreto e' predisposto sulla base|
della proposta delle regioni da  |Ristoro minori entrate accise su
presentare in sede di Conferenza |benzina per le regioni a statuto
permanente per i rapporti tra lo |ordinario, non compensate
Stato, le regioni e le province  |dall'aumento delle tasse
autonome di Trento e di Bolzano. |automobilistiche.
--------------------------------------------------------------------
59. Ai fini della determinazione |
dell'aliquota definitiva di cui  |
al comma 58 si tiene altresi'    |
conto dei trasferimenti          |
attribuiti per l'anno 2004 alle  |
regioni a statuto ordinario in   |
applicazione dell'articolo 70    |
della legge 28 dicembre 2001, n. |
448. Il fondo di cui al citato   |Determinazione dell'aliquota
articolo 70 e' soppresso.        |definitiva
--------------------------------------------------------------------
60. Il Fondo di cui all'articolo |
52, comma 8, della legge 23      |
dicembre 2000, n. 388, e'        |Utilizzo del Fondo per le
utilizzato anche per l'esercizio |funzioni trasferite agli enti
delle funzioni conferite agli    |locali, anche per l'attuazione
enti territoriali ai sensi       |dell'art. 118 della Cost.
dell'articolo 7 della legge 5    |(esercizio di funzioni
giugno 2003, n. 131.             |amministrative).
--------------------------------------------------------------------
61. Salvo quanto disposto nel    |
comma 175, la sospensione degli  |
aumenti delle addizionali        |
all'imposta sul reddito e delle  |
maggiorazioni dell'aliquota      |
dell'imposta regionale sulle     |
attivita' produttive di cui      |
all'articolo 3, comma 1, lettera |
a), della legge 27 dicembre 2002,|
n. 289, e all'articolo 2, comma  |
21 della legge 24 dicembre 2003, |
n. 350, e' confermata sino al 31 |
dicembre 2005. Resta ferma       |
l'applicazione del comma 22      |
dell'articolo 2 della legge n.   |
350 del 2003 alle disposizioni   |
regionali in materia di IRAP     |
diverse da quelle riguardanti la |
maggiorazione dell'aliquota,     |
nonche', unitamente al comma 23  |
del medesimo articolo, alle      |
disposizioni regionali in materia|
di tassa automobilistica; le     |
regioni possono modificare tali  |
disposizioni nei soli limiti dei |
poteri loro attribuiti dalla     |
normativa statale di riferimento |Sospensione addizionali IRE e
ed in conformita' con essa.      |IRAP
--------------------------------------------------------------------
62. Sono autorizzate, a carico di|
somme a qualsiasi titolo         |
spettanti, le compensazioni degli|
importi a credito e a debito di  |
ciascuna regione, connessi alle  |
perdite di entrata realizzate    |
dalle stesse per effetto delle   |
disposizioni recate dall'articolo|
17, comma 22, della legge 27     |
dicembre 1997, n. 449, indicate, |
solo a questo fine, nella tabella|
di riparto approvata con decreto |
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze sulla base della   |
proposta presentata dalle regioni|
in sede di Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le  |
regioni e le province autonome di|
Trento e di Bolzano. Tale        |
compensazione sara' effettuata   |
dal Ministero dell'economia e    |
delle finanze - Dipartimento     |
della Ragioneria generale dello  |Compensazione importi a credito e
Stato, in quattro rate annuali di|debito di ciascuna regione
eguale importo a partire         |connessi a perdite da tassa
dall'esercizio 2005.             |automobilistica.
--------------------------------------------------------------------
63. I trasferimenti erariali per |
l'anno 2005 di ogni singolo ente |
locale sono determinati in base  |
alle disposizioni recate         |
dall'articolo 31, comma 1, primo |
periodo, della legge 27 dicembre |Determinazione trasferimenti agli
2002, n. 289.                    |enti locali.
--------------------------------------------------------------------
64. Per l'anno 2005, l'incremento|
delle risorse, pari a 340 milioni|
di euro, derivante dal reintegro |
della riduzione dei trasferimenti|
erariali conseguente alla        |
cessazione dell'efficacia delle  |
disposizioni di cui all'articolo |
24, comma 9, della legge 28      |
dicembre 2001, n. 448, e'        |
attribuito, quanto ad euro 260   |
milioni, a favore degli enti     |
locali per confermare i          |
contributi di cui all'articolo 3,|
commi 27, 35, secondo periodo, 36|
e 141, della legge 24 dicembre   |
2003, n. 350, e quanto ad 80     |
milioni di euro in favore dei    |
comuni di cui all'articolo 9,    |
comma 3, del decreto legislativo |Attribuzione dell'incremento
30 giugno 1997, n. 244.          |delle risorse
--------------------------------------------------------------------
65. Le disposizioni in materia di|
compartecipazione provinciale e  |
comunale al gettito dell'imposta |
sul reddito delle persone fisiche|
di cui all'articolo 31, comma 8, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, gia' confermate per l'anno  |
2004 dall'articolo 2, comma 18,  |
della legge 24 dicembre 2003, n. |Proroga compartecipazione
350, sono prorogate per l'anno   |provinciale e comunale al gettito
2005.                            |dell'IRPEF.
--------------------------------------------------------------------
66. Gli enti locali di cui       |
all'articolo 2, comma 1, del     |
testo unico di cui al decreto    |
legislativo 18 agosto 2000, n.   |
267, hanno facolta' di utilizzare|
le entrate derivanti dal         |
plusvalore realizzato con        |
l'alienazione di beni            |
patrimoniali, inclusi i beni     |
immobili, per il rimborso della  |Utilizzo plusvalore alienazione
quota di capitale delle rate di  |beni patrimoniali per rimborso
ammortamento dei mutui.          |rate ammortamento mutui.
--------------------------------------------------------------------
67. In deroga alle disposizioni  |
dell'articolo 3, comma 3, della  |
legge 27 luglio 2000, n. 212,    |
concernente l'efficacia temporale|
delle norme tributarie, i termini|
per l'accertamento dell'imposta  |
comunale sugli immobili che      |
scadono il 31 dicembre 2004 sono |
prorogati al 31 dicembre 2005,   |
limitatamente alle annualita'    |
d'imposta 2000 e successive.     |Proroga termini accertamento ICI.
--------------------------------------------------------------------
68. Al testo unico di cui al     |
decreto legislativo 18 agosto    |
2000, n. 267, sono apportate le  |
seguenti modificazioni:          |
a) all'articolo 42, comma 2, la  |
lettera h) e' sostituita dalla   |
seguente:                        |
"h) contrazione di mutui e       |
aperture di credito non previste |
espressamente in atti            |
fondamentali del consiglio ed    |
emissioni di prestiti            |
obbligazionari";                 |
b) all'articolo 204, comma 2, le |
lettere a) e b) sono sostituite  |
dalle seguenti:                  |
"a) l'ammortamento non puo' avere|
durata inferiore ai cinque anni; |
b) la decorrenza                 |
dell'ammortamento deve essere    |
fissata al 1º gennaio dell'anno  |
successivo a quello della stipula|
del contratto. In alternativa, la|
decorrenza dell'ammortamento puo'|
essere posticipata al 1º luglio  |
seguente o al 1º gennaio         |
dell'anno successivo e, per i    |
contratti stipulati nel primo    |
semestre dell'anno, puo' essere  |
anticipata al 1º luglio dello    |
stesso anno";                    |
c) dopo l'articolo 205 e'        |
inserito il seguente:            |
"Art. 205-bis. - (Contrazione di |
aperture di credito) - 1. Gli    |
enti locali sono autorizzati a   |
contrarre aperture di credito nel|
rispetto della disciplina di cui |
al presente articolo.            |
2. Le spese per investimenti     |
finanziate con il contratto di   |
apertura di credito si           |
considerano impegnate all'atto   |
della stipula del contratto      |
stesso e per l'ammontare         |
dell'importo del progetto o dei  |
progetti definitivi o esecutivi  |
finanziati; alla chiusura        |
dell'esercizio le somme oggetto  |
del contratto di apertura di     |
credito costituiscono residui    |
attivi.                          |
3. Il ricorso alle aperture di   |
credito e' possibile solo se     |
sussistono le condizioni di cui  |
all'articolo 203, comma 1, e nel |
rispetto dei limiti di cui       |
all'articolo 204, comma 1,       |
calcolati con riferimento        |
all'importo complessivo          |
dell'apertura di credito         |
stipulata.                       |
4. L'utilizzo del ricavato       |
dell'operazione e' sottoposto    |
alla disciplina di cui           |
all'articolo 204, comma 3.       |
5. I contratti di apertura di    |
credito devono, a pena di        |
nullita', essere stipulati in    |
forma pubblica e contenere le    |
seguenti clausole e condizioni:  |
a) la banca e' tenuta ad         |
effettuare erogazioni, totali o  |
parziali, dell'importo del       |
contratto in base alle richieste |
di volta in volta inoltrate      |
dall'ente e previo rilascio da   |
parte di quest'ultimo delle      |
relative delegazioni di pagamento|
ai sensi dell'articolo 206.      |
L'erogazione dell'intero importo |
messo a disposizione al momento  |
della contrazione dell'apertura  |
di credito ha luogo nel termine  |
massimo di tre anni ferma        |
restando la possibilita' per     |
l'ente locale di disciplinare    |
contrattualmente le condizioni   |
economiche di un eventuale       |
utilizzo parziale;               |
b) gli interessi sulle aperture  |
di credito devono riferirsi ai   |
soli importi erogati.            |
L'ammortamento di tali importi   |
deve avere una durata non        |
inferiore a cinque anni con      |
decorrenza dal 1º gennaio o dal  |
1º luglio successivi alla data   |
dell'erogazione;                 |
c) le rate di ammortamento devono|
essere comprensive, sin dal primo|
anno, della quota capitale e     |
della quota interessi;           |
d) unitamente alla prima rata di |
ammortamento delle somme erogate |
devono essere corrisposti gli    |
eventuali interessi di           |
preammortamento, gravati degli   |
ulteriori interessi decorrenti   |
dalla data di inizio             |
dell'ammortamento e sino alla    |
scadenza della prima rata;       |
e) deve essere indicata la natura|
delle spese da finanziare e, ove |
necessario, avuto riguardo alla  |
tipologia dell'investimento, dato|
atto dell'intervenuta            |
approvazione del progetto o dei  |
progetti definitivi o esecutivi, |
secondo le norme vigenti;        |
f) deve essere rispettata la     |
misura massima di tasso          |
applicabile alle aperture di     |
credito i cui criteri di         |
determinazione sono demandati ad |
apposito decreto del Ministro    |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro         |
dell'interno, da emanare entro   |
novanta giorni dalla data di     |
entrata in vigore della presente |
disposizione.                    |
6. Le aperture di credito sono   |
soggette, al pari delle altre    |
forme di indebitamento, al       |
monitoraggio di cui all'articolo |
41 della legge 28 dicembre 2001, |
n. 448, nei termini e modalita'  |
previsti dal relativo regolamento|
di attuazione, di cui al decreto |
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze 1º dicembre 2003,  |
n. 389. I modelli per la         |
comunicazione delle              |
caratteristiche finanziarie delle|
singole operazioni di apertura di|
credito sono pubblicati in       |
allegato al decreto di cui alla  |
lettera f) del comma 5";         |
d) all'articolo 207, dopo il     |
comma 1, e' inserito il seguente:|
"1-bis. A fronte di operazioni di|
emissione di prestiti            |
obbligazionari effettuate        |
congiuntamente da piu' enti      |
locali, gli enti capofila possono|
procedere al rilascio di garanzia|
fideiussoria riferita all'insieme|
delle operazioni stesse.         |
Contestualmente gli altri enti   |
emittenti rilasciano garanzia    |
fideiussoria a favore dell'ente  |
capofila in relazione alla quota |
parte dei prestiti di propria    |
competenza. Ai fini              |
dell'applicazione del comma 4, la|
garanzia prestata dall'ente      |
capofila concorre alla formazione|
del limite di indebitamento solo |
per la quota parte dei prestiti  |
obbligazionari di competenza     |Aperture di credito da parte di
dell'ente stesso".               |enti locali.
--------------------------------------------------------------------
69. Per la gestione del fondo di |
ammortamento del debito di cui   |
all'articolo 41, comma 2, della  |
legge 28 dicembre 2001, n. 448,  |
non si applica il principio di   |
accentramento di ogni deposito   |
presso il tesoriere stabilito    |
dagli articoli 209, comma 3, e   |
211, comma 2, del testo unico di |
cui al decreto legislativo 18    |Deroga al principio di
agosto 2000, n. 267.             |accentramento
--------------------------------------------------------------------
70. All'articolo 41, comma 2,    |
primo periodo, della legge 28    |
dicembre 2001, n. 448, sono      |
soppresse le parole: "e contrarre|
mutui" e le parole: "o           |
dell'accensione".                |Modifiche di coordinamento
--------------------------------------------------------------------
71. Lo Stato, le regioni, le     |
province autonome di Trento e di |
Bolzano e gli enti locali sono   |
tenuti a provvedere, se          |
consentito dalle clausole        |
contrattuali, alla conversione   |
dei mutui con oneri di           |
ammortamento anche parzialmente a|
carico dello Stato in titoli     |
obbligazionari di nuova emissione|
o alla rinegoziazione, anche con |
altri istituti, dei mutui stessi,|
in presenza di condizioni di     |
rifinanziamento che consentano   |
una riduzione del valore         |
finanziario delle passivita'     |
totali. Nel valutare la          |
convenienza dell'operazione di   |
rifinanziamento si dovra' tenere |
conto anche delle commissioni. In|
caso di mutuo a tasso fisso, per |
la verifica delle condizioni di  |
rifinanziamento, lo Stato o      |
l'ente pubblico interessato      |
osservano regolarmente i tassi di|
mercato e si attivano allorche'  |
il tasso swap con scadenza pari  |
alla vita media residua del mutuo|
sia inferiore al tasso del mutuo |Conversione dei mutui in titoli
di almeno un punto percentuale.  |obbligazionari.
--------------------------------------------------------------------
72. Gli stanziamenti di bilancio |
previsti per il pagamento dei    |
mutui con oneri integralmente o  |
parzialmente a carico dello Stato|
sono proporzionalmente adeguati  |
ai nuovi piani di ammortamento   |
conseguenti alla conclusione     |
delle operazioni di conversione o|
rinegoziazione dei mutui di cui  |Stanziamenti di bilancio previsti
al comma 71.                     |per il pagamento dei mutui
--------------------------------------------------------------------
73. Ai fini dell'attuazione di   |
quanto stabilito dai commi 71 e  |
72 l'ente pubblico e' tenuto a   |
trasmettere, entro trenta giorni |
dal perfezionamento delle        |
operazioni di cui al comma 71,   |
all'amministrazione statale      |
interessata, la relativa         |
documentazione contrattuale,     |
compresi i piani di ammortamento |Trasmissione della documentazione
o di rimborso.                   |contrattuale
--------------------------------------------------------------------
74. In caso di nuove emissioni di|
titoli obbligazionari con        |
rimborso del capitale in un'unica|
soluzione alla scadenza, e'      |
necessario che al momento        |
dell'emissione venga costituito  |
un fondo di ammortamento del     |
debito o conclusa una operazione |
di swap per l'ammortamento dello |
stesso, secondo quanto disposto  |
dall'articolo 2 del regolamento  |
di cui al decreto del Ministro   |
dell'economia e delle finanze 1º |Costituzione di un fondo di
dicembre 2003, n. 389.           |ammortamento del debito
--------------------------------------------------------------------
75. Al fine del consolidamento   |
dei conti pubblici rilevanti per |
il rispetto degli obiettivi      |
adottati con l'adesione al patto |
di stabilita' e crescita le rate |
di ammortamento dei mutui        |
attivati dalle regioni, dalle    |
province autonome di Trento e di |
Bolzano, dagli enti locali e     |
dagli altri enti pubblici ad     |
intero carico del bilancio dello |
Stato sono pagate agli istituti  |
finanziatori direttamente dallo  |
Stato.                           |Mutui enti locali.
--------------------------------------------------------------------
76. Per le stesse finalita' di   |
cui al comma 75 e con riferimento|
agli enti pubblici diversi dallo |
Stato, il debito derivante dai   |
mutui e' iscritto nel bilancio   |
dell'amministrazione pubblica che|
assume l'obbligo di corrispondere|
le rate di ammortamento agli     |
istituti finanziatori, ancorche' |
il ricavato del prestito sia     |
destinato ad un'amministrazione  |
pubblica diversa.                |
L'amministrazione pubblica       |
beneficiaria del mutuo, nel caso |
in cui le rate di ammortamento   |
siano corrisposte agli istituti  |
finanziatori da                  |
un'amministrazione pubblica      |
diversa, iscrive il ricavato del |
mutuo nelle entrate per          |
trasferimenti in conto capitale  |
con vincolo di destinazione agli |
investimenti. L'istituto         |
finanziatore, contestualmente    |
alla stipula dell'operazione di  |
finanziamento, ne da' notizia    |
all'amministrazione pubblica     |
tenuta al pagamento delle rate di|
ammortamento che, unitamente alla|
contabilizzazione del ricavato   |
dell'operazione tra le accensioni|
di prestiti, provvede            |
all'iscrizione del corrispondente|
importo tra i trasferimenti in   |
conto capitale al fine di        |
consentire la regolazione        |Iscrizione in bilancio del debito
contabile dell'operazione.       |derivante dai mutui
--------------------------------------------------------------------
77. Le amministrazioni pubbliche |
sono tenute ad adeguarsi alle    |
disposizioni di cui ai commi 75 e|
76 con riferimento alle nuove    |Adeguamento delle amministrazioni
operazioni finanziarie.          |pubbliche
--------------------------------------------------------------------
78. Il Ministero dell'economia e |
delle finanze - Dipartimento del |
tesoro procede alla gestione     |
delle nuove posizioni finanziarie|Gestione delle nuove posizioni
attive di sua competenza.        |attive
--------------------------------------------------------------------
79. Al fine di sperimentare gli  |
effetti del superamento del      |
sistema di tesoreria unica il    |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, sentiti la Conferenza   |
unificata di cui all'articolo 8  |
del decreto legislativo 28 agosto|
1997, n. 281, il Ministro        |
dell'interno e il Ministro       |
dell'istruzione, dell'universita'|
e della ricerca, individua con   |
proprio decreto una regione, tre |
province, tre comunita' montane, |
sei comuni e tre universita' nei |
quali durante l'anno 2005 i      |
trasferimenti statali e le       |
entrate proprie affluiscono      |
direttamente ai tesorieri degli  |
enti. L'individuazione degli     |
enti, salvo che per la regione,  |
viene effettuata assicurando la  |
rappresentativita' per aree      |
geografiche; gli enti sono       |
comunque individuati tra quelli  |
che possono collegarsi, tramite i|
loro tesorieri, al sistema       |
informativo delle operazioni     |
degli enti pubblici (SIOPE)      |
istituito ai sensi dell'articolo |
28, commi 3, 4 e 5, della legge  |
27 dicembre 2002, n. 289. La     |
rilevazione per via telematica   |
riguarda i dati contabili sia ai |
fini del calcolo del fabbisogno  |
di cassa sia ai fini del calcolo |
dell'indebitamento netto. Con il |
predetto decreto vengono altresi'|
definiti i criteri, le modalita' |
e i tempi della sperimentazione  |
relativa sia alle entrate sia    |
alle spese. In relazione ai      |
risultati registrati la          |
sperimentazione puo' essere      |
estesa, nel corso dello stesso   |Superamento del sistema della
anno 2005, ad altri enti.        |tesoreria unica.
--------------------------------------------------------------------
80. L'articolo 213 del testo     |
unico di cui al decreto          |
legislativo 18 agosto 2000, n.   |
267, e' sostituito dal seguente: |
"Art. 213. - (Gestione           |
informatizzata del servizio di   |
tesoreria) - 1. Qualora          |
l'organizzazione dell'ente e del |
tesoriere lo consentano il       |
servizio di tesoreria puo' essere|
gestito con modalita' e criteri  |
informatici e con l'uso di       |
ordinativi di pagamento e di     |
riscossione informatici, in luogo|
di quelli cartacei, le cui       |
evidenze informatiche valgono a  |
fini di documentazione, ivi      |
compresa la resa del conto del   |
tesoriere di cui all'articolo    |
226.                             |
2. La convenzione di tesoreria di|
cui all'articolo 210 puo'        |
prevedere che la riscossione     |
delle entrate e il pagamento     |
delle spese possano essere       |
effettuati, oltre che per        |
contanti presso gli sportelli di |
tesoreria, anche con le modalita'|
offerte dai servizi elettronici  |
di incasso e di pagamento        |
interbancari.                    |
3. Gli incassi effettuati dal    |
tesoriere mediante i servizi     |
elettronici interbancari danno   |
luogo al rilascio di quietanza o |
evidenza bancaria ad effetto     |
liberatorio per il debitore; le  |
somme rivenienti dai predetti    |
incassi sono versate alle casse  |
dell'ente, con rilascio della    |
quietanza di cui all'articolo    |
214, non appena si rendono       |
liquide ed esigibili in relazione|
ai servizi elettronici adottati e|
comunque nei tempi previsti nella|
predetta convenzione di          |Gestione informatizzata del
tesoreria".                      |servizio di tesoreria.
--------------------------------------------------------------------
81. Ai fini della                |
razionalizzazione e della        |
semplificazione dell'attivita'   |
amministrativa, con decreto da   |
adottare ai sensi dell'articolo  |
17, comma 3, della legge 23      |
agosto 1988, n. 400, di concerto |
con il Ministro dell'economia e  |
delle finanze, entro novanta     |
giorni dalla data di entrata in  |
vigore della presente legge, il  |
Ministro degli affari esteri     |
emana disposizioni per la        |
semplificazione della gestione   |
finanziaria degli uffici         |Semplificazione gestione
all'estero.                      |finanziaria uffici all'estero.
--------------------------------------------------------------------
82. Per il contrasto e la        |
prevenzione del rischio di       |
utilizzazione illecita di        |
finanziamenti pubblici, tutti gli|
enti e le societa' che fruiscono |
di finanziamenti a carico di     |
bilanci pubblici o dell'Unione   |
europea, anche sotto forma di    |
esenzioni, incentivi o           |
agevolazioni fiscali, in materia |
di avviamento, aggiornamento e   |
formazione professionale,        |
utilizzazione di lavoratori,     |
sgravi contributivi per personale|
addetto all'attivita' produttiva,|
devono dotarsi entro il 31       |
ottobre 2005 di specifiche misure|
organizzative e di funzionamento |
idonee a prevenire il rischio del|
compimento di illeciti nel loro  |
interesse o a loro vantaggio, nel|
rispetto dei principi previsti   |
dal decreto legislativo 8 giugno |
2001, n. 231, predisposte ovvero |
verificate ed approvate dall'ente|
di cui al decreto del Presidente |
del Consiglio dei ministri 19    |
marzo 2003, pubblicato nella     |
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 |
giugno 2003, secondo tariffe,    |
predeterminate e pubbliche,      |
determinate sulla base del costo |
effettivo del servizio,          |
attribuite allo stesso ente      |
mediante riassegnazione ai sensi |
del regolamento di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica  |
10 novembre 1999, n. 469.        |
Dell'avvenuta adozione delle     |
misure indicate al primo periodo |
viene data comunicazione al      |
competente comitato di           |
coordinamento finanziario        |
regionale, per l'adozione delle  |
rispettive iniziative ispettive e|
di verifica nei confronti dei    |
soggetti che non risultino avere |
adottato le citate misure        |
organizzative e di funzionamento.|
L'Agenzia delle entrate comunica |
con evidenze informatiche        |
all'ente di cui al primo periodo |
l'elenco dei soggetti che        |
dichiarano di fruire delle       |
agevolazioni o degli incentivi   |
citati, per l'adozione delle     |
conseguenti iniziative.          |
Dall'attuazione del presente     |Contrasto al rischio di atti
comma non possono derivare nuovi |illeciti per gli enti che
o maggiori oneri per la finanza  |utilizzano finanziamenti
pubblica.                        |pubblici.
--------------------------------------------------------------------
83. Al fine di incentivare il    |
passaggio dal sistema            |
contributivo-indennizzatorio per |
danni all'agricoltura al sistema |
assicurativo contro i danni,     |
l'autorizzazione di spesa di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettere |
b) e c), del decreto legislativo |
29 marzo 2004, n. 102, Fondo di  |
solidarieta' nazionale -         |
interventi indennizzatori, e'    |
ridotta di 50 milioni di euro per|
ciascuno degli anni 2005 e 2006 e|
il corrispondente importo e'     |
destinato agli interventi        |
agevolativi per la stipula di    |
contratti assicurativi contro i  |
danni in agricoltura alla        |
produzione e alle strutture, di  |
cui all'articolo 1, comma 3,     |
lettera a), del decreto          |
legislativo 29 marzo 2004, n.    |
102, Fondo di solidarieta'       |
nazionale - incentivi            |Sistema assicurativo contro i
assicurativi.                    |danni all'agricoltura.
--------------------------------------------------------------------
84. All'articolo 15 del decreto  |
legislativo 29 marzo 2004, n.    |
102, il comma 3 e' sostituito dal|
seguente:                        |
"3. Per la dotazione finanziaria |
del Fondo di solidarieta'        |
nazionale-incentivi assicurativi |
destinato agli interventi di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettera |
a), si provvede ai sensi         |
dell'articolo 11, comma 3,       |
lettera f), della legge 5 agosto |
1978, n. 468, e successive       |
modificazioni. Per la dotazione  |
finanziaria del Fondo di         |
solidarieta' nazionale -         |
interventi indennizzatori,       |
destinato agli interventi di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettere |
b) e c), si provvede a valere    |
sulle risorse del Fondo di       |
protezione civile, come          |
determinato ai sensi             |
dell'articolo 11, comma 3,       |
lettera d), della legge 5 agosto |
1978, n. 468, e successive       |
modificazioni, nel limite        |
stabilito annualmente dalla legge|Fondo di solidarieta' nazionale a
finanziaria".                    |sostegno delle imprese agricole.
--------------------------------------------------------------------
85. Per gli stessi fini di cui al|
comma 83, per l'anno 2005 la     |
dotazione del Fondo per la       |
riassicurazione dei rischi,      |
istituito presso l'Istituto per  |
studi, ricerche e informazioni   |
sul mercato agricolo (ISMEA), ai |
sensi dell'articolo 127, comma 3,|
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, e' incrementata di 50       |
milioni di euro, di cui 5 milioni|
di euro da destinare             |
preferenzialmente agli interventi|
di riassicurazione relativi ai   |Incremento Fondo riassicurazione
fondi rischi di mutualita'.      |rischi ISMEA.
--------------------------------------------------------------------
86. Per gli interventi previsti  |
all'articolo 66, comma 3, della  |
legge 27 dicembre 2002, n. 289,  |
la dotazione del Fondo di        |
investimento nel capitale di     |
rischio, previsto dal regolamento|
di cui al decreto del Ministro   |
delle politiche agricole e       |Incremento Fondo per l'accesso al
forestali 22 giugno 2004, n. 182,|mercato dei capitali da parte di
e' incrementata per l'anno 2005  |imprese agricole e
di 50 milioni di euro.           |agroalimentari.
--------------------------------------------------------------------
87. Nell'ambito del Fondo per lo |
sviluppo dell'agricoltura        |
biologica e di qualita' di cui   |
all'articolo 59, comma 2-bis,    |
della legge 23 dicembre 1999, n. |
488, e successive modificazioni, |
e' istituito un apposito capitolo|
per l'attuazione del Piano       |
d'azione nazionale per           |
l'agricoltura biologica e i      |
prodotti biologici con una       |
dotazione di 5 milioni di euro   |
per l'anno 2005, a valere, per la|
somma di 3 milioni di euro, sulle|
disponibilita' di cui            |
all'autorizzazione di spesa      |
recate dall'articolo 5, comma 7, |
della legge 21 marzo 2001, n.    |
122, che sono a tal fine versate |
all'entrata del bilancio dello   |
Stato per essere riassegnate     |
all'apposita unita' previsionale |
di base. Le modalita' di spesa   |
inerenti tale capitolo sono      |
definite con apposito decreto del|
Ministro delle politiche agricole|
e forestali da emanare entro     |
quattro mesi dalla data di       |
entrata in vigore della presente |Stanziamento per Piano nazionale
legge.                           |agricoltura biologica.
--------------------------------------------------------------------
88. Ai fini di quanto disposto   |
dall'articolo 48, comma 1, del   |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, le risorse per la  |
contrattazione collettiva        |
nazionale previste dall'articolo |
3, comma 46, della legge 24      |
dicembre 2003, n. 350, a carico  |
del bilancio statale, sono       |
incrementate di 292 milioni di   |
euro per l'anno 2005 e di 396    |
milioni di euro a decorrere      |Risorse per contrattazione
dall'anno 2006.                  |collettiva P.A.
--------------------------------------------------------------------
89. Le risorse previste          |
dall'articolo 3, comma 47, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
per corrispondere i miglioramenti|
retributivi al personale statale |
in regime di diritto pubblico    |
sono incrementate di 119 milioni |
di euro per l'anno 2005 e di 159 |
milioni di euro a decorrere      |
dall'anno 2006, con specifica    |
destinazione, rispettivamente, di|
105 milioni di euro e di 139     |
milioni di euro per il personale |
delle Forze armate e dei Corpi di|
polizia di cui al decreto        |Miglioramenti retributivi al
legislativo 12 maggio 1995, n.   |personale statale in regime di
195.                             |diritto pubblico
--------------------------------------------------------------------
90. Le somme di cui ai commi 88 e|
89, comprensive degli oneri      |
contributivi ai fini             |
previdenziali e dell'IRAP,       |
costituiscono l'importo          |
complessivo massimo di cui       |
all'articolo 11, comma 3, lettera|
h), della legge 5 agosto 1978, n.|
468, e successive modificazioni. |
A decorrere dal 2005, e'         |
stanziata la somma di un milione |
di euro da destinare alla        |
copertura delle spese connesse   |
alla responsabilita' civile e    |
amministrativa per gli eventi    |
dannosi, non dolosi, causati a   |Copertura delle spese connesse
terzi dal personale delle Forze  |alla responsabilita' civile e
armate nello svolgimento delle   |amministrativa del personale
proprie attivita' istituzionali. |FF.AA.
--------------------------------------------------------------------
91. Per il personale dipendente  |
da amministrazioni, istituzioni  |
ed enti pubblici diversi         |
dall'amministrazione statale gli |
oneri derivanti dai rinnovi      |
contrattuali per il biennio      |
2004-2005, nonche' quelli        |
derivanti dalla corresponsione   |
dei miglioramenti economici al   |
personale di cui all'articolo 3, |
comma 2, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165, sono posti|
a carico dei rispettivi bilanci  |
ai sensi dell'articolo 48, comma |
2, del medesimo decreto          |
legislativo, tenuto anche conto  |
dei risparmi derivanti dalle     |
disposizioni di cui ai commi da  |
93 a 106 riferite all'anno 2005. |
In sede di deliberazione degli   |
atti di indirizzo previsti       |
dall'articolo 47, comma 1, del   |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, i comitati di      |
settore provvedono alla          |
quantificazione delle relative   |
risorse e alla determinazione    |
della quota da destinare         |
all'incentivazione della         |
produttivita', attenendosi, quale|
tetto massimo di crescita delle  |
retribuzioni, ai criteri previsti|
per il personale delle           |Oneri derivanti dai rinnovi
amministrazioni dello Stato di   |contrattuali per il biennio
cui al comma 88.                 |2004-2005 per il settore pubblico
--------------------------------------------------------------------
92. Il decreto del Presidente    |
della Repubblica 25 agosto 2004, |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale n. 225 del 24 settembre|
2004, concernente le piante      |
organiche degli enti di ricerca, |
si intende applicabile anche     |
all'Istituto per lo sviluppo     |
della formazione professionale   |
dei lavoratori (ISFOL), di cui al|
decreto del Presidente del       |
Consiglio dei ministri 19 marzo  |
2003, pubblicato nella Gazzetta  |
Ufficiale n. 139 del 18 giugno   |
2003.                            |Piante organiche ISFOL.
--------------------------------------------------------------------
93. Le dotazioni organiche delle |
amministrazioni dello Stato anche|
ad ordinamento autonomo, delle   |
agenzie, incluse le agenzie      |
fiscali di cui agli articoli 62, |
63 e 64 del decreto legislativo  |
30 luglio 1999, n. 300, e        |
successive modificazioni, degli  |
enti pubblici non economici,     |
degli enti di ricerca e degli    |
enti di cui all'articolo 70,     |
comma 4, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165, e         |
successive modificazioni, sono   |
rideterminate, sulla base dei    |
principi e criteri di cui        |
all'articolo 1, comma 1, del     |
predetto decreto legislativo e   |
all'articolo 34, comma 1, della  |
legge 27 dicembre 2002, n. 289,  |
apportando una riduzione non     |
inferiore al 5 per cento della   |
spesa complessiva relativa al    |
numero dei posti in organico di  |
ciascuna amministrazione, tenuto |
comunque conto del processo di   |
innovazione tecnologica. Ai      |
predetti fini le amministrazioni |
adottano adeguate misure di      |
razionalizzazione e              |
riorganizzazione degli uffici,   |
anche sulla base di quanto       |
previsto dal comma 192, mirate ad|
una rapida e razionale           |
riallocazione del personale ed   |
alla ottimizzazione dei compiti  |
direttamente connessi con le     |
attivita' istituzionali e dei    |
servizi da rendere all'utenza,   |
con significativa riduzione del  |
numero di dipendenti attualmente |
applicati in compiti             |
logistico-strumentali e di       |
supporto. Le amministrazioni     |
interessate provvedono a tale    |
rideterminazione secondo le      |
disposizioni e le modalita'      |
previste dai rispettivi          |
ordinamenti. Le amministrazioni  |
dello Stato, anche ad ordinamento|
autonomo, provvedono con decreto |
del Presidente del Consiglio dei |
ministri su proposta del Ministro|
competente, di concerto con il   |
Ministro per la funzione pubblica|
e con il Ministro dell'economia e|
delle finanze. Per le            |
amministrazioni che non          |
provvedono entro il 30 aprile    |
2005 a dare attuazione agli      |
adempimenti contenuti nel        |
presente comma la dotazione      |
organica e' fissata sulla base   |
del personale in servizio,       |
riferito a ciascuna qualifica,   |
alla data del 31 dicembre 2004.  |
In ogni caso alle amministrazioni|
e agli enti, finche' non         |
provvedono alla rideterminazione |
del proprio organico secondo le  |
predette previsioni, si applica  |
il divieto di cui all'articolo 6,|
comma 6, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165. Al termine|
del triennio 2005-2007 le        |
amministrazioni di cui al        |
presente comma rideterminano     |
ulteriormente le dotazioni       |
organiche per tener conto degli  |
effetti di riduzione del         |
personale derivanti dalle        |
disposizioni del presente comma e|
dei commi da 94 a 106. Sono      |
comunque fatte salve le          |
previsioni di cui al combinato   |
disposto dell'articolo 3, commi  |
53, ultimo periodo, e 71, della  |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
nonche' le procedure concorsuali |
in atto alla data del 30 novembre|
2004, le mobilita' che           |
l'amministrazione di destinazione|
abbia avviato alla data di       |
entrata in vigore della presente |
legge e quelle connesse a        |
processi di trasformazione o     |
soppressione di amministrazioni  |
pubbliche ovvero concernenti     |
personale in situazione di       |
eccedenza, compresi i docenti di |
cui all'articolo 35, comma 5,    |
terzo periodo, della legge 27    |
dicembre 2002, n. 289. Ai fini   |
del concorso delle autonomie     |
regionali e locali al rispetto   |
degli obiettivi di finanza       |
pubblica, le disposizioni di cui |
al presente comma costituiscono  |
principi e norme di indirizzo per|
le predette amministrazioni e per|
gli enti del Servizio sanitario  |
nazionale, che operano le        |
riduzioni delle rispettive       |
dotazioni organiche secondo      |
l'ambito di applicazione da      |
definire con il decreto del      |Riduzione delle dotazioni
Presidente del Consiglio dei     |organiche dello Stato e degli
ministri di cui al comma 98      |enti pubblici.
--------------------------------------------------------------------
94. Le disposizioni di cui al    |
comma 93 non si applicano alle   |
Forze armate, al Corpo nazionale |
dei vigili del fuoco, ai Corpi di|
polizia, al personale della      |
carriera diplomatica e           |
prefettizia, ai magistrati       |
ordinari, amministrativi e       |
contabili, agli avvocati e       |
procuratori dello Stato, agli    |
ordini e collegi professionali e |
relativi consigli e federazioni, |
alle universita', al comparto    |
scuola ed alle istituzioni di    |
alta formazione e                |
specializzazione artistica e     |
musicale.                        |Deroghe
--------------------------------------------------------------------
95. Per gli anni 2005, 2006 e    |
2007 alle amministrazioni dello  |
Stato, anche ad ordinamento      |
autonomo, alle agenzie, incluse  |
le agenzie fiscali di cui agli   |
articoli 62, 63 e 64 del decreto |
legislativo 30 luglio 1999, n.   |
300, e successive modificazioni, |
agli enti pubblici non economici,|
agli enti di ricerca ed agli enti|
di cui all'articolo 70, comma 4, |
del decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive       |
modificazioni, e' fatto divieto  |
di procedere ad assunzioni di    |
personale a tempo indeterminato, |
ad eccezione delle assunzioni    |
relative alle categorie protette.|
Il divieto si applica anche alle |
assunzioni dei segretari comunali|
e provinciali nonche' al         |
personale di cui all'articolo 3  |
del decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive       |
modificazioni. Per le regioni, le|
autonomie locali ed il Servizio  |
sanitario nazionale si applicano |
le disposizioni di cui al comma  |
98. Sono fatte salve le norme    |
speciali concernenti le          |
assunzioni di personale          |
contenute: nell'articolo 3, commi|
59, 70, 146 e 153, e             |
nell'articolo 4, comma 64, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350;  |
nell'articolo 2 del decreto-legge|
30 gennaio 2004, n. 24,          |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,|
nell'articolo 1, comma 2, della  |
legge 27 marzo 2004, n. 77, e    |
nell'articolo 2, comma 2-ter, del|
decreto-legge 27 gennaio 2004, n.|
16, convertito, con              |
modificazioni, dalla legge 27    |
marzo 2004, n. 77. Sono fatte    |
salve le assunzioni connesse con |
la professionalizzazione delle   |
Forze armate di cui alla legge 14|
novembre 2000, n. 331, al decreto|
legislativo 8 maggio 2001, n.    |
215, ed alla legge 23 agosto     |
2004, n. 226. Sono, altresi',    |
fatte salve le assunzioni        |
autorizzate con decreto del      |
Presidente della Repubblica del  |
25 agosto 2004, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 |
settembre 2004, e quelle di cui  |
ai decreti del Presidente del    |
Consiglio dei ministri del 27    |
luglio 2004, pubblicati nella    |
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 |
settembre 2004, non ancora       |
effettuate alla data di entrata  |
in vigore della presente legge.  |
E' consentito, in ogni caso, il  |
ricorso alle procedure di        |
mobilita', anche                 |
intercompartimentale.            |Blocco assunzioni.
--------------------------------------------------------------------
96. Per fronteggiare             |
indifferibili esigenze di        |
servizio di particolare rilevanza|
ed urgenza, in deroga al divieto |
di cui al comma 95, per ciascuno |
degli anni 2005, 2006 e 2007, le |
amministrazioni ivi previste     |
possono procedere ad assunzioni, |
previo effettivo svolgimento     |
delle procedure di mobilita', nel|
limite di un contingente         |
complessivo di personale         |
corrispondente ad una spesa annua|
lorda pari a 120 milioni di euro |
a regime. A tal fine e'          |
costituito un apposito fondo     |
nello stato di previsione della  |
spesa del Ministero dell'economia|
e delle finanze con uno          |
stanziamento pari a 40 milioni di|
euro per l'anno 2005, a 160      |
milioni di euro per l'anno 2006, |
a 280 milioni di euro per l'anno |
2007 e a 360 milioni di euro a   |
decorrere dall'anno 2008. Per    |
ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
2007, nel limite di una spesa    |
pari a 40 milioni di euro in     |
ciascun anno iniziale e a 120    |
milioni di euro a regime, le     |
autorizzazioni ad assumere       |
vengono concesse secondo le      |
modalita' di cui all'articolo 39,|
comma 3-ter, della legge 27      |
dicembre 1997, n. 449, e         |Deroga al blocco delle
successive modificazioni.        |assunzioni.
--------------------------------------------------------------------
97. Nell'ambito delle procedure e|
nei limiti di autorizzazione     |
all'assunzione di cui al comma 96|
e' prioritariamente considerata  |
l'immissione in servizio:        |
a) del personale del settore     |
della ricerca;                   |
b) del personale che presti      |
attualmente o abbia prestato     |
servizio per almeno due anni in  |
posizione di comando o distacco  |
presso l'Agenzia per la          |
promozione dell'ambiente e per i |
servizi tecnici ai sensi         |
dell'articolo 2, comma 6, del    |
decreto-legge 11 giugno 1998, n. |
180, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 3     |
agosto 1998, n. 267;             |
c) per la copertura delle vacanze|
organiche nei ruoli degli        |
ufficiali giudiziari C1 e nei    |
ruoli dei cancellieri C1         |
dell'amministrazione giudiziaria,|
dei vincitori e degli idonei al  |
concorso pubblico per la         |
copertura di 443 posti di        |
ufficiale giudiziario C1,        |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. |
98 del 13 dicembre 2002;         |
d) del personale del Consiglio   |
per la ricerca e la              |
sperimentazione in agricoltura;  |
e) dei candidati a magistrato del|
Consiglio di Stato risultati     |
idonei al concorso a posti di    |
consiglieri di Stato che abbiano |
conservato, senza soluzione di   |
continuita', i requisiti per la  |
nomina a tale qualifica fino alla|
data di entrata in vigore della  |
presente legge;                  |
f) a decorrere dal 2006, dei     |
dirigenti e funzionari del       |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze e delle agenzie fiscali  |
previo superamento di uno        |
speciale corso-concorso pubblico |
unitario, bandito e curato dalla |
Scuola superiore dell'economia e |
delle finanze e disciplinato con |
decreto non regolamentare del    |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, anche in deroga al      |
decreto legislativo n. 165 del   |
2001. A tal fine e per le        |
ulteriori finalita' istituzionali|
della suddetta Scuola, possono   |
essere utilizzate le attivita' di|
cui all'articolo 19, comma 2,    |
della legge 27 luglio 2000, n.   |
212;                             |
g) del personale necessario per  |
assicurare il rispetto degli     |
impegni internazionali e il      |
controllo dei confini dello      |
Stato;                           |
h) degli addetti alla difesa     |
nazionale e dei vincitori di     |
concorsi banditi per le esigenze |
di personale civile degli        |
arsenali della Marina militare ed|
espletati alla data del 30       |Prioritaria immissione in
settembre 2004.                  |servizio
--------------------------------------------------------------------
98. Ai fini del concorso delle   |
autonomie regionali e locali al  |
rispetto degli obiettivi di      |
finanza pubblica, con decreti del|
Presidente del Consiglio dei     |
ministri, da emanare previo      |
accordo tra Governo, regioni e   |
autonomie locali da concludere in|
sede di Conferenza unificata, per|
le amministrazioni regionali, gli|
enti locali di cui all'articolo  |
2, commi 1 e 2, del testo unico  |
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, e gli enti  |
del Servizio sanitario nazionale,|
sono fissati criteri e limiti per|
le assunzioni per il triennio    |
2005-2007, previa attivazione    |
delle procedure di mobilita' e   |
fatte salve le assunzioni del    |
personale infermieristico del    |
Servizio sanitario nazionale. Le |
predette misure devono garantire,|
per le regioni e le autonomie    |
locali, la realizzazione di      |
economie di spesa lorde non      |
inferiori a 213 milioni di euro  |
per l'anno 2005, a 572 milioni di|
euro per l'anno 2006, ad 850     |
milioni per l'anno 2007 ed a 940 |
milioni a decorrere dall'anno    |
2008 e, per gli enti del servizio|
sanitario nazionale, economie di |
spesa lorde non inferiori a 215  |
milioni di euro per l'anno 2005, |
a 579 milioni per l'anno 2006, a |
860 milioni per l'anno 2007 ed a |
949 milioni di euro a decorrere  |
dall'anno 2008. Fino             |
all'emanazione dei decreti di cui|
al presente comma trovano        |
applicazione le disposizioni di  |
cui al primo periodo del comma   |
95. Le province e i comuni che   |
non abbiano rispettato le regole |
del patto di stabilita' interno  |
non possono procedere ad         |
assunzioni di personale a        |
qualsiasi titolo nell'anno       |
successivo a quello del mancato  |
rispetto. I singoli enti in caso |
di assunzioni di personale devono|
autocertificare il rispetto delle|
disposizioni del patto di        |
stabilita' interno per l'anno    |
precedente quello nel quale      |
vengono disposte le assunzioni.  |
In ogni caso sono consentite,    |
previa autocertificazione degli  |
enti, le assunzioni connesse al  |
passaggio di funzioni e          |
competenze alle regioni e agli   |
enti locali il cui onere sia     |
coperto dai trasferimenti        |
erariali compensativi della      |
mancata assegnazione di unita' di|
personale. Per le Camere di      |
commercio, industria, artigianato|
e agricoltura e l'Unioncamere,   |
con decreto del Ministero delle  |
attivita' produttive, d'intesa   |
con la Presidenza del Consiglio  |
dei ministri - Dipartimento della|
funzione pubblica e con il       |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze, sono individuati        |
specifici indicatori di          |
equilibrio economico-finanziario,|
volti a fissare criteri e limiti |
per le assunzioni a tempo        |
indeterminato, nel rispetto delle|Limiti alle assunzioni per
previsioni di cui al presente    |regioni ed enti del Servizio
comma.                           |sanitario nazionale.
--------------------------------------------------------------------
99. Le disposizioni in materia di|
assunzioni di cui ai commi da 93 |
a 107 si applicano anche al      |
trattenimento in servizio di cui |
all'articolo 1-quater del        |
decreto-legge 28 maggio 2004, n. |
136, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 27    |
luglio 2004, n. 186. A tal fine, |
per il comparto scuola si applica|
la specifica disciplina          |Permanenza in servizio oltre i
autorizzatoria delle assunzioni. |limiti di eta'.
--------------------------------------------------------------------
100. I termini di validita' delle|
graduatorie per le assunzioni di |
personale presso le              |
amministrazioni pubbliche che per|
gli anni 2005, 2006 e 2007 sono  |
soggette a limitazioni delle     |
assunzioni sono prorogati di un  |
triennio. In attesa              |
dell'emanazione del regolamento  |
di cui all'articolo 9 della legge|
16 gennaio 2003, n. 3, continuano|
ad applicarsi le disposizioni di |
cui all'articolo 3, comma 61,    |Proroga termini di validita'
terzo periodo, della legge 24    |delle graduatorie per assunzioni
dicembre 2003, n. 350.           |presso PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
101. Le disposizioni di cui ai   |
commi 95 e 96 non si applicano al|
comparto scuola, alle universita'|
nonche' agli ordini ed ai collegi|
professionali e relativi consigli|Esclusione del comparto scuola
e federazioni.                   |dal blocco assunzioni.
--------------------------------------------------------------------
102. Le amministrazioni pubbliche|
di cui all'articolo 1, comma 2, e|
all'articolo 70, comma 4, del    |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, e successive       |
modificazioni, non ricomprese    |
nell'elenco 1 allegato alla      |
presente legge, adeguano le      |
proprie politiche di reclutamento|
di personale al principio del    |
contenimento della spesa in      |
coerenza con gli obiettivi       |
fissati dai documenti di finanza |
pubblica. A tal fine, secondo    |
modalita' indicate dal Ministero |
dell'economia e delle finanze,   |
d'intesa con la Presidenza del   |
Consiglio dei ministri -         |
Dipartimento della funzione      |
pubblica, gli organi competenti  |
ad adottare gli atti di          |
programmazione dei fabbisogni di |
personale trasmettono annualmente|
alle predette amministrazioni i  |Principio del contenimento della
dati previsionali dei fabbisogni |spesa per il reclutamento del
medesimi.                        |personale presso PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
103. A decorrere dall'anno 2008, |
le amministrazioni di cui        |
all'articolo 1, comma 2, e       |
all'articolo 70, comma 4, del    |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, e successive       |
modificazioni, possono, previo   |
esperimento delle procedure di   |
mobilita', effettuare assunzioni |
a tempo indeterminato entro i    |
limiti delle cessazioni dal      |
servizio verificatesi nell'anno  |
precedente.                      |Turn over dal 2008
--------------------------------------------------------------------
104. Il secondo periodo del comma|
4 dell'articolo 35 del decreto   |
legislativo 30 marzo 2001, n.    |
165, e successive modificazioni, |
e' sostituito dal seguente: "Per |
le amministrazioni dello Stato,  |
anche ad ordinamento autonomo, le|
agenzie, ivi compresa l'Agenzia  |
autonoma per la gestione         |
dell'albo dei segretari comunali |
e provinciali, gli enti pubblici |
non economici e gli enti di      |
ricerca, con organico superiore  |
alle 200 unita', l'avvio delle   |
procedure concorsuali e'         |
subordinato all'emanazione di    |
apposito decreto del Presidente  |
del Consiglio dei ministri, da   |
adottare su proposta del Ministro|
per la funzione pubblica di      |Subordinazione dell'avvio delle
concerto con il Ministro         |procedure concorsuali
dell'economia e delle finanze".  |all'emanazione di apposito DPCM.
--------------------------------------------------------------------
105. A decorrere dall'anno 2005, |
le universita' adottano programmi|
triennali del fabbisogno di      |
personale docente, ricercatore e |
tecnico-amministrativo, a tempo  |
determinato e indeterminato,     |
tenuto conto delle risorse a tal |
fine stanziate nei rispettivi    |
bilanci. I programmi sono        |
valutati dal Ministero           |
dell'istruzione, dell'universita'|
e della ricerca ai fini della    |
coerenza con le risorse stanziate|
nel fondo di finanziamento       |
ordinario, fermo restando il     |
limite del 90 per cento ai sensi |Programmi fabbisogno personale
della normativa vigente.         |docente universita'
--------------------------------------------------------------------
106. Per il funzionamento del    |
Dipartimento Nazionale per le    |
politiche antidroga e'           |
autorizzata l'ulteriore spesa di |
6 milioni di euro annui a        |Finanziamento Dipartimento
decorrere dall'anno 2005.        |politiche antidroga
--------------------------------------------------------------------
107. Per le regioni, le autonomie|
locali e gli enti del Servizio   |
sanitario nazionale le economie  |
derivanti dall'attuazione dei    |
commi da 93 a 105 conseguenti a  |
misure limitative delle          |
assunzioni per gli anni 2006,    |
2007 e 2008 restano acquisite ai |
bilanci degli enti ai fini del   |Acquisizione ai bilanci degli
miglioramento dei relativi saldi.|enti dei risparmi.
--------------------------------------------------------------------
108. E' stanziata, per l'anno    |
2005, la somma di 10 milioni di  |
euro per il finanziamento delle  |
attivita' inerenti alla          |
programmazione e realizzazione   |
del sistema integrato di         |
trasporto denominato "Autostrade |
del mare", di cui al Piano       |
generale dei trasporti e della   |
logistica, approvato con         |
deliberazione del Consiglio dei  |
ministri del 2 marzo 2001,       |
attuato dal Ministero delle      |
infrastrutture e dei trasporti   |
per il tramite della societa'    |
Rete autostrade mediterranee Spa |
(RAM) del gruppo Sviluppo Italia |Finanziamento "Autostrade del
Spa.                             |mare"
--------------------------------------------------------------------
109. I soggetti che              |
nell'esercizio di impresa si     |
rendono acquirenti di tartufi da |
raccoglitori dilettanti od       |
occasionali non muniti di partita|
IVA sono tenuti ad emettere      |
autofattura con le modalita' e   |
nei termini di cui all'articolo  |
21 del decreto del Presidente    |
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633, e successive             |
modificazioni. In deroga         |
all'articolo 21, comma 2, lettera|
a), del decreto del Presidente   |
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633, e successive             |
modificazioni, i soggetti        |
acquirenti di cui al primo       |
periodo omettono l'indicazione   |
nell'autofattura delle           |
generalita' del cedente e sono   |
tenuti a versare all'erario,     |
senza diritto di detrazione, gli |
importi dell'IVA relativi alle   |
autofatture emesse nei termini di|
legge. La cessione di tartufo non|
obbliga il cedente raccoglitore  |
dilettante od occasionale non    |
munito di partita IVA ad alcun   |
obbligo contabile. I cessionari  |
sono obbligati a comunicare      |
annualmente alle regioni di      |
appartenenza la quantita' del    |
prodotto commercializzato e la   |
provenienza territoriale dello   |
stesso, sulla base delle         |
risultanze contabili. I          |
cessionari sono obbligati a      |
certificare al momento della     |
vendita la provenienza del       |
prodotto, la data di raccolta e  |Disciplina IVA raccoglitori
quella di commercializzazione.   |occasionali tartufi.
--------------------------------------------------------------------
110. Allo scopo di concorrere al |
soddisfacimento della domanda di |
abitazioni, con particolare      |
riferimento alle aree            |
metropolitane ad alta tensione   |
abitativa, e per agevolare la    |
mobilita' del personale          |
dipendente da amministrazioni    |
dello Stato, e' consentita la    |
modifica in aumento del limite   |
numerico degli alloggi da        |
realizzare nell'ambito di        |
programmi straordinari di        |
edilizia residenziale pubblica di|
cui al comma 150 dell'articolo 4 |
della legge 24 dicembre 2003, n. |
350, da concedere in locazione o |
in godimento ai medesimi         |
dipendenti, fermo restando il    |
limite volumetrico complessivo   |
degli interventi oggetto dei     |Alloggi edilizia residenziale
programmi stessi.                |pubblica.
--------------------------------------------------------------------
111. Allo scopo di favorire      |
l'accesso delle giovani coppie   |
alla prima casa di abitazione, e'|
istituito, per l'anno 2005,      |
presso il Ministero dell'economia|
e delle finanze, un fondo per il |
sostegno finanziario all'acquisto|
di unita' immobiliari da adibire |
ad abitazione principale in      |
regime di edilizia convenzionata |
da cooperative edilizie, aziende |
territoriali di edilizia         |
residenziale pubbliche ed imprese|
private. La dotazione finanziaria|
del predetto fondo per l'anno    |
2005 e' fissata in 10 milioni di |
euro. Con decreto del Ministro   |
dell'economia e delle finanze di |
concerto con i Ministri delle    |
infrastrutture e dei trasporti e |
per le pari opportunita', sono   |
fissati i criteri per l'accesso  |
al fondo e i limiti di fruizione |
dei benefici di cui al presente  |Fondo acquisto prima casa giovani
comma.                           |coppie.
--------------------------------------------------------------------
112. Il contributo statale annuo |
a favore della Federazione       |
nazionale delle istituzioni pro  |
ciechi di cui all'articolo 3,    |
comma 3, della legge 28 agosto   |
1997, n. 284, e' aumentato a     |
decorrere dal 2005 di euro       |Aumento contributo Federazione
350.000.                         |ciechi.
--------------------------------------------------------------------
113. Il contributo statale annuo |
a favore dell'Associazione       |
nazionale vittime civili di      |
guerra e' aumentato a decorrere  |Aumento contributo Associazione
dall'anno 2005 di euro 250.000.  |vittime civili di guerra.
--------------------------------------------------------------------
114. All'articolo 2, comma 31,   |
della legge 24 dicembre 2003, n. |
350, le parole: "legalmente      |
riconosciute" sono sostituite    |
dalle seguenti: "legalmente      |Agevolazioni fiscali per cori e
costituite".                     |bande legalmente costituite.
--------------------------------------------------------------------
115. Nell'ambito delle risorse   |
preordinate sul Fondo per        |
l'occupazione di cui all'articolo|
1, comma 7, del decreto-legge 20 |
maggio 1993, n. 148, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19|
luglio 1993, n. 236, con decreto |
del Ministro del lavoro e delle  |
politiche sociali, di concerto   |
con il Ministro dell'economia e  |
delle finanze, sono determinati i|
criteri e le modalita' per la    |
destinazione dell'importo        |
aggiuntivo di 2 milioni di euro  |
per il 2005, per il finanziamento|
degli interventi di cui          |Destinazione finanziamento
all'articolo 80, comma 4, della  |aggiuntivo Fondo per
legge 23 dicembre 1998, n. 448.  |l'occupazione.
--------------------------------------------------------------------
116. Per l'anno 2005, le         |
amministrazioni di cui agli      |
articoli 1, comma 2, e 70, comma |
4, del decreto legislativo 30    |
marzo 2001, n. 165, e successive |
modificazioni, possono avvalersi |
di personale a tempo determinato,|
ad eccezione di quanto previsto  |
dall'articolo 108 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, o con       |
convenzioni ovvero con contratti |
di collaborazione coordinata e   |
continuativa, nel limite della   |
spesa media annua sostenuta per  |
le stesse finalita' nel triennio |
1999-2001. La spesa per il       |
personale a tempo determinato in |
servizio presso il Corpo         |
forestale dello Stato nell'anno  |
2005, assunto ai sensi della     |
legge 5 aprile 1985, n. 124, non |
puo' superare quella sostenuta   |
per lo stesso personale nell'anno|
2004. Le limitazioni di cui al   |
presente comma non trovano       |
applicazione nei confronti del   |
personale infermieristico del    |
Servizio sanitario nazionale. Le |
medesime limitazioni non trovano |
altresi' applicazione nei        |
confronti delle regioni e delle  |
autonomie locali. Gli enti locali|
che per l'anno 2004 non abbiano  |
rispettato le regole del patto di|
stabilita' interno non possono   |
avvalersi di personale a tempo   |
determinato o con convenzioni    |
ovvero con contratti di          |
collaborazione coordinata e      |
continuativa. Per il comparto    |
scuola e per quello delle        |
istituzioni di alta formazione e |
specializzazione artistica e     |
musicale trovano applicazione le |
specifiche disposizioni di       |Personale a tempo determinato
settore.                         |PP.AA. per l'anno 2005.
--------------------------------------------------------------------
117. I Ministeri per i beni e le |
attivita' culturali, della       |
giustizia, della salute e        |
l'Agenzia del territorio sono    |
autorizzati ad avvalersi, sino al|
31 dicembre 2005, del personale  |
in servizio con contratti di     |
lavoro a tempo determinato,      |
prorogati ai sensi dell'articolo |
3, comma 62, della legge 24      |
dicembre 2003, n. 350. Il        |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze puo' continuare ad       |
avvalersi fino al 31 dicembre    |
2005 del personale utilizzato ai |Proroga contratti di lavoro a
sensi dell'articolo 47, comma 10,|tempo determinato per Min. beni
della legge 27 dicembre 1997, n. |culturali, giustizia, salute e
449, e successive modificazioni. |Agenzia del territorio.
--------------------------------------------------------------------

      
118. Possono essere prorogati    |
fino al 31 dicembre 2005 i       |
contratti di lavoro a tempo      |
determinato stipulati dagli      |
organi della magistratura        |
amministrativa nonche' i         |
contratti di lavoro a tempo      |
determinato stipulati dall'INPS, |
dall'INPDAP e dall'INAIL gia'    |
prorogati ai sensi dell'articolo |
1 del decreto-legge 28 maggio    |
2004, n. 136, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 27    |
luglio 2004, n. 186, i cui oneri |
continuano ad essere posti a     |Proroga contratti di lavoro a
carico dei bilanci degli enti    |tempo determinato magistratura e
predetti.                        |istituti previdenziali.
--------------------------------------------------------------------
119. L'Agenzia per la protezione |
dell'ambiente e per i servizi    |
tecnici (APAT) puo' continuare ad|
avvalersi, sino al 31 dicembre   |
2005, del personale in servizio  |
nell'anno 2004 con contratto a   |
tempo determinato o con          |
convenzione o con altra forma di |
flessibilita' e di collaborazione|
nel limite massimo di spesa      |
complessivamente stanziata per lo|
stesso personale nell'anno 2004  |
dalla predetta Agenzia. I        |
relativi oneri continuano a fare |
carico sul bilancio dell'Agenzia.|
Il Centro nazionale per          |
l'informatica nella pubblica     |
amministrazione (CNIPA) e'       |
autorizzato a prorogare, fino al |
31 dicembre 2005, i rapporti di  |
lavoro del personale con         |
contratto a tempo determinato in |
servizio nell'anno 2004. I       |
relativi oneri continuano a fare |Proroga contratti a tempo
carico sul bilancio del Centro.  |determinato personale APAT.
--------------------------------------------------------------------
120. Al fine di consentire il    |
completamento e l'aggiornamento  |
dei dati per la rilevazione dei  |
cittadini italiani residenti     |
all'estero, i rapporti di impiego|
a tempo determinato stipulati ai |
sensi dell'articolo 2, comma 1,  |
della legge 27 maggio 2002, n.   |
104, possono proseguire nell'anno|
2005 fino al completamento       |
dell'ultimo rinnovo semestrale   |
autorizzato ai sensi             |
dell'articolo 1-bis del          |
decreto-legge 31 marzo 2003, n.  |
52, convertito, con              |Proroga contratti a tempo
modificazioni, dalla legge 30    |determinato rappresentanze
maggio 2003, n. 122.             |diplomatiche e uffici consolari.
--------------------------------------------------------------------
121. Le procedure di conversione |
in rapporti di lavoro a tempo    |
indeterminato dei contratti di   |
formazione e lavoro di cui       |
all'articolo 3, comma 63, della  |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
possono essere effettuate        |
unicamente nel rispetto delle    |
limitazioni e delle modalita'    |
previste dalla normativa vigente |
per l'assunzione di personale a  |
tempo indeterminato. I rapporti  |
in essere instaurati con il      |
personale interessato alla       |
predetta conversione sono        |
comunque prorogati al 31 dicembre|Proroga contratti di formazione e
2005.                            |lavoro.
--------------------------------------------------------------------
122. Per l'anno 2005 per gli enti|
di ricerca, l'Istituto superiore |
di sanita', l'Istituto superiore |
per la prevenzione e la sicurezza|
del lavoro, gli istituti         |
zooprofilattici sperimentali,    |
l'Agenzia per i servizi sanitari |
regionali, l'Agenzia italiana del|
farmaco, gli Istituti di ricovero|
e cura a carattere scientifico,  |
l'Agenzia spaziale italiana,     |
l'Ente per le nuove tecnologie,  |
l'energia e l'ambiente, il CNIPA,|
nonche' per le universita' e le  |
scuole superiori ad ordinamento  |
speciale, sono fatte comunque    |
salve le assunzioni a tempo      |
determinato e la stipula di      |
contratti di collaborazione      |
coordinata e continuativa per    |
l'attuazione di progetti di      |
ricerca e di innovazione         |
tecnologica ovvero di progetti   |
finalizzati al miglioramento di  |
servizi anche didattici per gli  |
studenti, i cui oneri non        |
risultino a carico dei bilanci di|
funzionamento degli enti o del   |
Fondo di finanziamento degli enti|Salvezza assunzioni a tempo
o del Fondo di finanziamento     |determinato per l'anno 2005, per
ordinario delle universita'.     |alcuni Enti, Istituti e Agenzie.
--------------------------------------------------------------------
123. I comandi del personale     |
della societa' Poste italiane Spa|
e dell'Istituto Poligrafico e    |
Zecca dello Stato, di cui        |
dall'articolo 3, comma 64, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |Proroga per il 2005 dei comandi
sono prorogati al 31 dicembre    |del personale delle Poste e del
2005.                            |Poligrafico.
--------------------------------------------------------------------
124. Nulla e' dovuto a titolo di |
indennita' o trattamento         |
economico aggiuntivo comunque    |
denominato nei confronti del     |
personale in servizio presso enti|
e societa' derivanti da processi |
di privatizzazione di            |
amministrazioni pubbliche        |
esercenti attivita' e servizi in |
regime di monopolio e gia'       |
proveniente dalle predette       |
amministrazioni pubbliche che sia|
trasferito a domanda con il      |
semplice consenso dell'ente o    |
della societa' e                 |
dell'amministrazione di          |
destinazione presso le pubbliche |
amministrazioni di cui           |
all'articolo 1, comma 2, del     |Trattamento economico aggiuntivo
decreto legislativo 30 marzo     |del personale in servizio presso
2001, n. 165, e successive       |enti a seguito della
modificazioni.                   |privatizzazione di PP. AA.
--------------------------------------------------------------------
125. All'articolo 40, comma 2,   |
del decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive       |
modificazioni, al terzo periodo  |
le parole: "i ricercatori e i    |
tecnologi degli enti di ricerca, |Area contrattuale dei ricercatori
compresi quelli dell'ENEA," sono |e tecnologi degli enti di
soppresse.                       |ricerca.
--------------------------------------------------------------------
126. Per la proroga delle        |
attivita' di cui all'articolo 78,|
comma 31, della legge 23 dicembre|
2000, n. 388, e' autorizzata, per|
l'anno 2005, la spesa di 375     |Finanziamento per LSU impegnati
milioni di euro.                 |presso istituti scolastici.
--------------------------------------------------------------------
127. Per l'anno scolastico       |
2005-2006, la consistenza        |
numerica della dotazione del     |
personale docente in organico di |
diritto non potra' superare      |
quella complessivamente          |
determinata nel medesimo organico|
di diritto per l'anno scolastico |Limite numerico personale docente
2004-2005.                       |nelle scuole.
--------------------------------------------------------------------
128. L'insegnamento della lingua |
straniera nella scuola primaria  |
e' impartito dai docenti della   |
classe in possesso dei requisiti |
richiesti o da altro docente     |
facente parte dell'organico di   |
istituto sempre in possesso dei  |
requisiti richiesti. Possono     |
essere attivati posti di lingua  |
straniera da assegnare a docenti |
specialisti solo nei casi in cui |
non sia possibile coprire le ore |
di insegnamento con i docenti di |
classe o di istituto. Al fine di |
realizzare quanto previsto dal   |
presente comma, la cui           |
applicazione deve garantire il   |
recupero all'insegnamento sul    |
posto comune di non meno di 7.100|
unita' per ciascuno degli anni   |
scolastici 2005-2006 e 2006-2007,|
sono attivati corsi di           |
formazione, nell'ambito delle    |
annuali iniziative di formazione |
in servizio del personale        |
docente, la cui partecipazione e'|
obbligatoria per tutti i docenti |
privi dei requisiti previsti per |
l'insegnamento della lingua      |
straniera. Il Ministero          |
dell'istruzione, dell'universita'|
e della ricerca adotta ogni      |
idonea iniziativa per assicurare |
il conseguimento del predetto    |Insegnamento della lingua
obiettivo.                       |straniera nella scuola primaria.
--------------------------------------------------------------------
129. La spesa per supplenze brevi|
del personale docente,           |
amministrativo, tecnico ed       |
ausiliario, al lordo degli oneri |
sociali a carico                 |
dell'amministrazione e           |
dell'imposta regionale sulle     |
attivita' produttive, non puo'   |
superare l'importo di 766 milioni|
di euro per l'anno 2005 e di 565 |
milioni di euro a decorrere      |
dall'anno 2006. Il Ministero     |
dell'istruzione, dell'universita'|
e della ricerca adotta ogni      |
idonea misura per assicurare il  |
rispetto dei predetti limiti.    |Supplenze brevi.
--------------------------------------------------------------------
130. Per l'attuazione del piano  |
programmatico di cui all'articolo|
1, comma 3, della legge 28 marzo |
2003, n. 53, e' autorizzata, a   |
decorrere dall'anno 2005,        |
l'ulteriore spesa complessiva di |
110 milioni di euro per i        |
seguenti interventi: anticipo    |
delle iscrizioni e               |
generalizzazione della scuola    |
dell'infanzia, iniziative di     |
formazione iniziale e continua   |
del personale, interventi di     |
orientamento contro la           |Finanziamento per garantire i
dispersione scolastica e per     |livelli essenziali delle
assicurare la realizzazione del  |prestazioni in materia di
diritto-dovere di istruzione e   |istruzione e formazione
formazione.                      |professionale.
--------------------------------------------------------------------
131. Per la realizzazione di     |
interventi di edilizia e per     |
l'acquisizione di attrezzature   |
didattiche e strumentali di      |
particolare rilevanza da parte   |
delle istituzioni di cui         |
all'articolo 1 della legge 21    |
dicembre 1999, n. 508, e'        |
autorizzata a decorrere dall'anno|Finanziamento per edilizia
2005 la spesa di 10 milioni di   |scolastica e attrezzature
euro.                            |didattiche.
--------------------------------------------------------------------
132. Salvo diversa determinazione|
della Presidenza del Consiglio   |
dei ministri - Dipartimento della|
funzione pubblica, per il        |
triennio 2005-2007 e' fatto      |
divieto a tutte le               |
amministrazioni pubbliche di cui |
agli articoli 1, comma 2, e 70,  |
comma 4, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165, e         |
successive modificazioni, di     |
adottare provvedimenti per       |
l'estensione di decisioni        |
giurisdizionali aventi forza di  |
giudicato, o comunque divenute   |Divieto estensione decisioni
esecutive, in materia di         |giurisdizionali aventi forza di
personale delle amministrazioni  |giudicato in materia di personale
pubbliche.                       |PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
133. All'articolo 61 del decreto |
legislativo 30 marzo 2001, n.    |
165, dopo il comma 1 e' inserito |
il seguente:                     |
"1-bis. Le pubbliche             |
amministrazioni comunicano alla  |
Presidenza del Consiglio dei     |
ministri - Dipartimento della    |
funzione pubblica e al Ministero |
dell'economia e delle finanze    |
l'esistenza di controversie      |
relative ai rapporti di lavoro   |
dalla cui soccombenza potrebbero |
derivare oneri aggiuntivi        |
significativamente rilevanti per |
il numero dei soggetti           |
direttamente o indirettamente    |
interessati o comunque per gli   |
effetti sulla finanza pubblica.  |
La Presidenza del Consiglio dei  |
ministri - Dipartimento della    |
funzione pubblica, d'intesa con  |
il Ministero dell'economia e     |
delle finanze, puo' intervenire  |Obbligo di comunicare le
nel processo ai sensi            |controversie relative a rapporti
dell'articolo 105 del codice di  |di lavoro dalla cui soccombenza
procedura civile".               |derivino rilevanti oneri.
--------------------------------------------------------------------
134. Dopo l'articolo 63 del      |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, e' inserito il     |
seguente:                        |
"Art. 63-bis. - (Intervento      |
dell'ARAN nelle controversie     |
relative ai rapporti di lavoro). |
- 1. L'ARAN puo' intervenire nei |
giudizi innanzi al giudice       |
ordinario, in funzione di giudice|
del lavoro, aventi ad oggetto le |
controversie relative ai rapporti|
di lavoro alle dipendenze delle  |
pubbliche amministrazioni di cui |
agli articoli 1, comma 2, e 70,  |
comma 4, al fine di garantire la |
corretta interpretazione e       |
l'uniforme applicazione dei      |
contratti collettivi. Per le     |
controversie relative al         |
personale di cui all'articolo 3, |
derivanti dalle specifiche       |
discipline ordinamentali e       |
retributive, l'intervento in     |
giudizio puo' essere assicurato  |
attraverso la Presidenza del     |
Consiglio dei ministri -         |
Dipartimento della funzione      |
pubblica, d'intesa con il        |Intervento dell'ARAN nelle
Ministero dell'economia e delle  |controversie relative ai rapporti
finanze".                        |di lavoro.
--------------------------------------------------------------------
135. La dotazione del Fondo di   |
cui all'articolo 3, comma 149,   |
della legge 24 dicembre 2003, n. |Incremento Fondo commissione di
350, e' incrementata di un       |garanzia per l'attuazione della
milione di euro per ciascuno     |legge sullo sciopero nei servizi
degli anni 2005 e 2006.          |pubblici essenziali.
--------------------------------------------------------------------
136. Al fine di conseguire       |
risparmi o minori oneri          |
finanziari per le amministrazioni|
pubbliche, puo' sempre essere    |
disposto l'annullamento di       |
ufficio di provvedimenti         |
amministrativi illegittimi, anche|
se l'esecuzione degli stessi sia |
ancora in corso. L'annullamento  |
di cui al primo periodo di       |
provvedimenti incidenti su       |
rapporti contrattuali o          |
convenzionali con privati deve   |
tenere indenni i privati stessi  |
dall'eventuale pregiudizio       |
patrimoniale derivante, e        |
comunque non puo' essere adottato|
oltre tre anni dall'acquisizione |
di efficacia del provvedimento,  |Annullamento d'ufficio di
anche se la relativa esecuzione  |provvedimenti amministrativi
sia perdurante.                  |illegittimi.
--------------------------------------------------------------------
137. Al testo unico delle leggi  |
concernenti il sequestro, il     |
pignoramento e la cessione degli |
stipendi, salari e pensioni dei  |
dipendenti delle pubbliche       |
amministrazioni, di cui al       |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 5 gennaio 1950, n.    |
180, sono apportate le seguenti  |
modificazioni:                   |
a) all'articolo 1, primo comma,  |
dopo le parole: "di comunicazione|
o di trasporto" sono inserite le |
seguenti: "nonche' le aziende    |
private";                        |
b) la rubrica del titolo III e'  |
sostituita dalla seguente: "Della|
cessione degli stipendi e salari |
dei dipendenti dello Stato non   |
garantiti dal Fondo, degli       |
impiegati e dei salariati non    |
dipendenti dallo Stato e dei     |
dipendenti di soggetti privati"; |
c) l'articolo 34 e' abrogato;    |
d) al primo comma dell'articolo  |
54 le parole: "a norma del       |
presente titolo" sono sostituite |Modifiche al testo unico leggi
dalle seguenti: "a norma del     |sul pignoramento degli stipendi a
titolo II e del presente titolo".|dipendenti.
--------------------------------------------------------------------
138. L'articolo 47 del testo     |
unico delle norme sulle          |
prestazioni previdenziali a      |
favore dei dipendenti civili e   |
militari dello Stato, di cui al  |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 29 dicembre 1973, n.  |Garanzia delle cessioni di quote
1032, e' abrogato.               |di retribuzione.
--------------------------------------------------------------------
139. L'adeguamento dei           |
trasferimenti dovuti dallo Stato,|
ai sensi rispettivamente         |
dell'articolo 37, comma 3,       |
lettera c), della legge 9 marzo  |
1989, n. 88, e successive        |
modificazioni, e dell'articolo   |
59, comma 34, della legge 27     |
dicembre 1997, n. 449, e         |
successive modificazioni, e'     |
stabilito per l'anno 2005:       |
a) in 532,37 milioni di euro in  |
favore del Fondo pensioni        |
lavoratori dipendenti, delle     |
gestioni dei lavoratori autonomi,|
della gestione speciale minatori,|
nonche' in favore dell'Ente      |
nazionale di previdenza e di     |
assistenza per i lavoratori dello|
spettacolo (ENPALS);             |
b) in 131,55 milioni di euro in  |
favore del Fondo pensioni        |
lavoratori dipendenti, ad        |
integrazione dei trasferimenti di|
cui alla lettera a), della       |
gestione esercenti attivita'     |
commerciali e della gestione     |Adeguamento trasferimenti dallo
artigiani.                       |Stato ad INPS ed INAIL
--------------------------------------------------------------------
140. Conseguentemente a quanto   |
previsto dal comma 139, gli      |
importi complessivamente dovuti  |
dallo Stato sono determinati per |
l'anno 2005 in 15.740,39 milioni |
di euro per le gestioni di cui al|
comma 139, lettera a), e in      |
3.889,53 milioni di euro per le  |
gestioni di cui al comma 139,    |Importi complessivamente dovuti
lettera b).                      |dallo Stato
--------------------------------------------------------------------
141. I medesimi complessivi      |
importi di cui ai commi 139 e 140|
sono ripartiti tra le gestioni   |
interessate con il procedimento  |
di cui all'articolo 14 della     |
legge 7 agosto 1990, n. 241, e   |
successive modificazioni, al     |
netto, per quanto attiene al     |
trasferimento di cui al comma    |
139, lettera a), della somma di  |
1.059,08 milioni di euro         |
attribuita alla gestione per i   |
coltivatori diretti, mezzadri e  |
coloni a completamento           |
dell'integrale assunzione a      |
carico dello Stato dell'onere    |
relativo ai trattamenti          |
pensionistici liquidati          |
anteriormente al 1º gennaio 1989,|
nonche' al netto delle somme di  |
2,36 milioni di euro e di 54,78  |
milioni di euro di pertinenza,   |Ripartizione degli importi
rispettivamente, della gestione  |complessivamente dovuti dallo
speciale minatori e dell'ENPALS. |Stato
--------------------------------------------------------------------
142. Il termine concernente i    |
contributi previdenziali e i     |
premi assicurativi relativi al   |
sisma del 1990, riguardanti le   |
imprese delle province di        |
Catania, Siracusa e Ragusa,      |
differito al 30 giugno 2005      |
dall'articolo 2, comma 66, della |
legge 24 dicembre del 2003, n.   |Proroga termine versamento
350, e' prorogato al 30 giugno   |contributi previdenziali
2006.                            |terremotati Sicilia orientale.
--------------------------------------------------------------------
143. Ai fini della copertura dei |
maggiori oneri derivanti         |
dall'assunzione, a carico del    |
bilancio dello Stato, del        |
finanziamento della gestione di  |
cui all'articolo 37 della legge 9|
marzo 1989, n. 88, riferiti agli |
esercizi finanziari precedenti   |
l'anno 2004, per un importo pari |
a 7.581,83 milioni di euro, sono |
utilizzate:                      |
a) le somme trasferite dal       |
bilancio dello Stato all'INPS ai |
sensi dell'articolo 35, comma 3, |
della legge 23 dicembre 1998, n. |
448, a titolo di anticipazione   |
sul fabbisogno finanziario delle |
gestioni previdenziali risultate,|
nel loro complesso, eccedenti    |
sulla base dei bilanci consuntivi|
per le esigenze delle predette   |
gestioni, evidenziate nella      |
contabilita' del predetto        |
Istituto ai sensi dell'articolo  |
35, comma 6, della predetta legge|
n. 448 del 1998, per un ammontare|
complessivo non superiore a 5.700|
milioni di euro;                 |
b) le somme che risultano, sulla |
base del bilancio consuntivo     |
dell'anno 2003, trasferite alla  |
predetta gestione dell'INPS in   |
eccedenza rispetto agli oneri per|
prestazioni e provvidenze varie, |
ivi comprese le somme trasferite |
in eccedenza per il finanziamento|
degli oneri di cui all'articolo  |
49, comma 1, della legge 23      |
dicembre 1999, n. 488, e fatto   |
salvo quanto previsto dal        |
decreto-legge 14 aprile 2003, n. |
73, convertito, con              |
modificazioni, dalla legge 10    |
giugno 2003, n. 133, per un      |
ammontare complessivo pari a     |
307,51 milioni di euro;          |
c) le risorse trasferite all'INPS|
e accantonate presso la medesima |
gestione, come risultanti dal    |
bilancio consuntivo dell'anno    |
2003 del predetto Istituto, in   |
quanto non utilizzate per i      |
seguenti scopi:                  |
1) finanziamento delle           |
prestazioni economiche per la    |
tubercolosi di cui all'articolo  |
3, comma 14, della citata legge  |
n. 448 del 1998, per un ammontare|
complessivo pari a 804,98 milioni|
di euro;                         |
2) finanziamento degli oneri per |
pensionamenti anticipati di cui  |
all'articolo 8 del decreto-legge |
16 maggio 1994, n. 299,          |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 19 luglio 1994, n.   |
451, e all'articolo 3 della legge|
23 dicembre 1996, n. 662, per un |
ammontare complessivo pari a     |
457,71 milioni di euro;          |
3) finanziamento degli oneri per |
l'assistenza ai portatori di     |
handicap grave di cui            |
all'articolo 42, comma 5, del    |
testo unico delle disposizioni   |
legislative in materia di tutela |
e sostegno della maternita' e    |
della paternita', di cui al      |
decreto legislativo 26 marzo     |
2001, n. 151, e successive       |
modificazioni, per un ammontare  |
complessivo pari a 300,66 milioni|
di euro;                         |
4) finanziamento degli oneri per |
i trattamenti di integrazione    |
salariale straordinaria previsti |Copertura finanziaria per i
da disposizioni diverse, per un  |maggiori trasferimenti dallo
ammontare complessivo pari a     |Stato all'INPS e all'INAIL per
10,97 milioni di euro.           |annualita' pregresse.
--------------------------------------------------------------------
144. Il complesso degli effetti  |
contabili delle disposizioni di  |
cui al comma 143 sulle gestioni  |
dell'INPS interessate e' definito|
con la procedura di cui          |
all'articolo 14 della legge 7    |Definizione del complesso degli
agosto 1990, n. 241.             |effetti contabili
--------------------------------------------------------------------
145. Ai fini del finanziamento   |
dei maggiori oneri a carico della|
Gestione per l'erogazione delle  |
pensioni, assegni e indennita'   |
agli invalidi civili, ciechi e   |
sordomuti di cui all'articolo 130|
del decreto legislativo 31 marzo |
1998, n. 112, valutati in 1.326  |
milioni di euro per l'esercizio  |
2004 e 827 milioni di euro a     |
decorrere dal 2005:              |
a) per l'esercizio 2004,         |
concorrono, per un importo       |
complessivo di 780 milioni di    |
euro, le risorse derivanti da:   |
1) i minori oneri accertati      |
nell'attuazione dell'articolo 38 |
della legge 28 dicembre 2001, n. |
448, concernente incremento delle|
pensioni in favore di soggetti   |
disagiati, per un ammontare      |
complessivo pari a 245 milioni di|
euro;                            |
2) i minori oneri accertati      |
nell'attuazione dell'articolo 3, |
comma 14, della legge 23 dicembre|
1998, n. 448, concernente        |
prestazioni economiche per la    |
tubercolosi, per un ammontare    |
complessivo pari a 70 milioni di |
euro;                            |
3) i minori oneri accertati      |
nell'attuazione del comma 5      |
dell'articolo 42 del citato testo|
unico di cui al decreto          |
legislativo n. 151 del 2001 e del|
comma 3 dell'articolo 80 della   |
legge 23 dicembre 2000, n. 388,  |
concernenti rispettivamente      |
assistenza ai portatori di       |
handicap grave e contribuzione   |
figurativa in favore di sordomuti|
e invalidi, per un ammontare     |
complessivo pari a 160 milioni di|
euro;                            |
4) i minori oneri, rispetto alla |
somma di 872,8 milioni di euro   |
prevista dalla legge 31 dicembre |
1991, n. 415, e dalla legge 23   |
dicembre 1992, n. 500, per il    |
finanziamento della gestione di  |
cui all'articolo 37 della legge 9|
marzo 1989, n. 88, accertati     |
nell'attuazione delle norme in   |
materia di pensionamenti         |
anticipati, per un ammontare     |
complessivo pari a 305 milioni di|
euro;                            |
b) a decorrere dall'anno 2005,   |
sono utilizzate le risorse       |
derivanti da:                    |
1) i minori oneri accertati      |
nell'attuazione del citato       |
articolo 38 della legge 28       |
dicembre 2001, n. 448, per un    |
ammontare complessivo pari a 245 |
milioni di euro;                 |
2) i minori oneri accertati      |
nell'attuazione del citato       |
articolo 3, comma 14, della legge|
23 dicembre 1998, n. 448, per un |
ammontare complessivo pari a 277 |
milioni di euro;                 |
3) i minori oneri, rispetto alla |
somma di 872,8 milioni di euro   |
prevista dalle citate leggi 31   |
dicembre 1991, n. 415, e 23      |
dicembre 1992, n. 500, per il    |
finanziamento della gestione di  |
cui all'articolo 37 della legge 9|
marzo 1989, n. 88, accertati     |
nell'attuazione delle norme in   |
materia di pensionamenti         |Finanziamento maggiori oneri per
anticipati, per un ammontare     |pensioni ed indennita' ad
complessivo pari a 305 milioni di|invalidi civili, ciechi e
euro.                            |sordomuti.
--------------------------------------------------------------------
146. Per le imprese industriali  |
che svolgono attivita' produttiva|
di fornitura o subfornitura di   |
componenti, di supporto o di     |
servizio, a favore di imprese    |
operanti nel settore             |
automobilistico, i periodi di    |
integrazione salariale ordinaria |
fruiti negli anni 2003 e 2004 non|
vengono computati ai fini della  |
determinazione del limite massimo|
di utilizzo dell'integrazione    |Integrazione salariale ordinaria
salariale ordinaria di cui       |per le imprese di fornitura di
all'articolo 6 della legge 20    |componenti a favore di imprese
maggio 1975, n. 164 entro il     |operanti nel settore
limite di 1.100 unita' annue.    |automobilistico.
--------------------------------------------------------------------
147. La disciplina dell'importo  |
massimo di cui all'articolo 1,   |
secondo comma, della legge 13    |
agosto 1980, n. 427, e successive|
modificazioni, estesa ai         |
trattamenti ordinari di          |
disoccupazione dall'articolo 3,  |
comma 2, del decreto-legge 16    |
maggio 1994, n. 299, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19|
luglio 1994, n. 451, trova       |
applicazione anche per i         |Estensione dell'importo massimo
trattamenti speciali di          |dell'integrazione salariale ai
disoccupazione aventi decorrenza |trattamenti speciali di
dal 1º gennaio 2006.             |disoccupazione.
--------------------------------------------------------------------
148. A decorrere dal 1º gennaio  |
2005, nell'ambito del processo di|
armonizzazione al regime generale|
e' abrogato l'allegato B al regio|
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e|
i trattamenti economici          |
previdenziali di malattia,       |
riferiti ai lavoratori addetti ai|
pubblici servizi di trasporto    |
rientranti nell'ambito di        |
applicazione del citato regio    |
decreto, sono dovuti secondo le  |
norme, le modalita' e i limiti   |
previsti per i lavoratori del    |
settore industria. I trattamenti |
economici previdenziali di       |
malattia aggiuntivi rispetto a   |
quelli spettanti ai lavoratori   |
del settore industria, o comunque|
diversi dagli stessi, previsti ed|
applicati alla predetta data ai  |
sensi del citato allegato B e    |
degli accordi collettivi         |
nazionali che stabilivano a      |
carico delle disciolte Casse di  |
soccorso particolari prestazioni,|
trasferite dal 1º gennaio 1980   |
all'INPS ai sensi della legge 23 |
dicembre 1978, n. 833, sono da   |
considerare, fino ad eventuale   |
diversa disciplina pattizia,     |
obbligazioni contrattuali del    |Trattamenti economici
datore di lavoro.                |previdenziali di malattia.
--------------------------------------------------------------------
149. I commi primo e secondo     |
dell'articolo 2 del decreto-legge|
30 dicembre 1979, n. 663,        |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 29 febbraio 1980, n. |
33, e successive modificazioni,  |
sono sostituiti dai seguenti:    |
"A decorrere dal 1º giugno 2005, |
nei casi di infermita'           |
comportante incapacita'          |
lavorativa, il medico curante    |
trasmette all'INPS il certificato|
di diagnosi sull'inizio e sulla  |
durata presunta della malattia   |
per via telematica on line,      |
secondo le specifiche tecniche e |
le modalita' procedurali         |
determinate dall'INPS medesimo.  |
Il lavoratore e' tenuto, entro   |
due giorni dal relativo rilascio,|
a recapitare o a trasmettere, a  |
mezzo raccomandata con avviso di |
ricevimento, l'attestazione della|
malattia, rilasciata dal medico  |
curante, al datore di lavoro,    |
salvo il caso in cui quest'ultimo|
richieda all'INPS la trasmissione|
in via telematica della suddetta |
attestazione, secondo modalita'  |
stabilite dallo stesso Istituto. |
Con apposito decreto             |
interministeriale dei Ministri   |
del lavoro e delle politiche     |
sociali, della salute,           |
dell'economia e delle finanze e  |
per l'innovazione e le           |
tecnologie, previa intesa con la |
Conferenza permanente per i      |
rapporti tra lo Stato, le regioni|
e le province autonome di Trento |
e di Bolzano, sono individuate le|
modalita' tecniche, operative e  |
di regolamentazione, al fine di  |
consentire l'avvio della nuova   |
procedura di trasmissione        |
telematica on line della         |
certificazione di malattia       |
all'INPS e di inoltro            |
dell'attestazione di malattia    |
dall'lNPS al datore di lavoro,   |Invio telematico all'INPS da
previsti dal primo e dal secondo |parte del medico curante dei
comma del presente articolo".    |certificati di malattia.
--------------------------------------------------------------------
150. L'articolo 1, comma 54,     |Diritto alla pensione di
della legge 23 agosto 2004, n.   |vecchiaia per il personale
243, e' abrogato.                |artistico degli enti lirici.
--------------------------------------------------------------------
151. All'articolo 118 della legge|
23 dicembre 2000, n. 388, e      |
successive modificazioni, sono   |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) al comma 1, ultimo periodo,   |
sono soppresse le parole:        |
"progressivamente e";            |
b) al comma 1, dopo l'ultimo     |
periodo e' aggiunto il seguente: |
"Nel finanziare i piani formativi|
di cui al presente comma, i fondi|
si attengono al criterio della   |
redistribuzione delle risorse    |
versate dalle aziende aderenti a |
ciascuno di essi, ai sensi del   |
comma 3";                        |
c) il comma 3 e' sostituito dal  |
seguente:                        |
"3. I datori di lavoro che       |
aderiscono ai fondi effettuano il|
versamento del contributo        |
integrativo, di cui all'articolo |
25 della legge n. 845 del 1978, e|
successive modificazioni,        |
all'INPS, che provvede a         |
trasferirlo, per intero, una     |
volta dedotti i meri costi       |
amministrativi, al fondo indicato|
dal datore di lavoro. L'adesione |
ai fondi e' fissata entro il 31  |
ottobre di ogni anno, con effetti|
dal 1º gennaio successivo; le    |
successive adesioni o disdette   |
avranno effetto dal 1º gennaio di|
ogni anno. L'INPS, entro il 31   |
gennaio di ogni anno, a decorrere|
dal 2005, comunica al Ministero  |
del lavoro e delle politiche     |
sociali e ai fondi la previsione,|
sulla base delle adesioni        |
pervenute, del gettito del       |
contributo integrativo, di cui   |
all'articolo 25 della legge n.   |
845 del 1978, e successive       |
modificazioni, relativo ai datori|
di lavoro aderenti ai fondi      |
stessi nonche' di quello relativo|
agli altri datori di lavoro,     |
obbligati al versamento di detto |
contributo, destinato al Fondo   |
per la formazione professionale e|
per l'accesso al Fondo sociale   |
europeo (FSE), di cui            |
all'articolo 9, comma 5, del     |
decreto-legge 20 maggio 1993, n. |
148, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 19    |
luglio 1993, n. 236. Lo stesso   |
Istituto provvede a disciplinare |
le modalita' di adesione ai fondi|
interprofessionali e di          |
trasferimento delle risorse agli |
stessi mediante acconti          |
bimestrali nonche' a fornire,    |
tempestivamente e con            |
regolarita', ai fondi stessi,    |
tutte le informazioni relative   |
alle imprese aderenti e ai       |
contributi integrativi da esse   |
versati. Al fine di assicurare   |
continuita' nel perseguimento    |
delle finalita' istituzionali del|
Fondo per la formazione          |
professionale e per l'accesso al |
FSE, di cui all'articolo 9, comma|
5, del decreto-legge 20 maggio   |
1993, n. 148, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 19    |
luglio 1993, n. 236, rimane fermo|
quanto previsto dal secondo      |Formazione professionale e
periodo del comma 2 dell'articolo|attivita' svolte in fondi
66 della legge 17 maggio 1999, n.|comunitari e di Fondo sociale
144.".                           |europeo.
--------------------------------------------------------------------
152. E' istituito, presso la     |
Presidenza del Consiglio dei     |
ministri, il "Fondo per il       |
sostegno delle adozioni          |
internazionali" finalizzato al   |
rimborso delle spese sostenute   |
dai genitori adottivi per        |
l'espletamento della procedura di|
adozione disciplinata dalle      |
disposizioni contenute nel capo I|
del titolo III della legge 4     |
maggio 1983, n. 184. Con decreto |
di natura non regolamentare      |
adottato, entro sessanta giorni  |
dalla data di entrata in vigore  |
della presente legge, dal        |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri, di concerto con il     |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, vengono determinati     |
l'entita' e i criteri del        |
rimborso, nonche' le modalita' di|
presentazione delle istanze. In  |
ogni caso, i rimborsi non        |
potranno superare l'ammontare    |
massimo di 10 milioni di euro per|
l'anno 2005. A favore del Fondo  |
di cui al presente comma e'      |
autorizzata la spesa di 10       |Fondo per il sostegno delle
milioni di euro per l'anno 2005. |adozioni internazionali.
--------------------------------------------------------------------
153. Nell'ambito del Fondo       |
nazionale per le politiche       |
sociali di cui all'articolo 59,  |
comma 44, della legge 27 dicembre|
1997, n. 449, e' destinata una   |
quota di 500.000 euro per l'anno |
2005 per l'istituzione di un     |
Fondo speciale al fine di        |
promuovere le politiche giovanili|
finalizzate alla partecipazione  |
dei giovani sul piano culturale e|
sociale nella societa' e nelle   |
istituzioni, mediante il sostegno|
della loro capacita' progettuale |
e creativa e favorendo il        |
formarsi di nuove realta'        |
associative nonche' consolidando |
e rafforzando quelle gia'        |Fondo speciale per le politiche
esistenti.                       |giovanili sul piano culturale.
--------------------------------------------------------------------
154. Il 70 per cento della quota |
del Fondo di cui al comma 153 e' |
destinato al finanziamento dei   |
programmi e dei progetti del     |
Forum nazionale dei giovani, con |
sede in Roma. Il restante 30 per |
cento e' ripartito tra i Forum   |
dei giovani regionali e locali   |
proporzionalmente alla presenza  |
di associazioni e di giovani sul |Finalizzazione quota Fondo per il
territorio.                      |Forum nazionale dei giovani.
--------------------------------------------------------------------
155. In attesa della riforma     |
degli ammortizzatori sociali e   |
nel limite complessivo di spesa  |
di 310 milioni di euro a carico  |
del Fondo per l'occupazione di   |
cui all'articolo 1, comma 7, del |
decreto-legge 20 maggio 1993, n. |
148, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 19    |
luglio 1993, n. 236, il Ministro |
del lavoro e delle politiche     |
sociali, di concerto con il      |
Ministro dell'economia e finanze,|
puo' disporre entro il 31        |
dicembre 2005, anche in deroga   |
alla vigente normativa,          |
concessioni, anche senza         |
soluzione di continuita', dei    |
trattamenti di cassa integrazione|
guadagni straordinaria, di       |
mobilita' e di disoccupazione    |
speciale, nel caso di programmi  |
finalizzati alla gestione di     |
crisi occupazionali, anche con   |
riferimento a settori produttivi |
e ad aree territoriali ovvero    |
miranti al reimpiego di          |
lavoratori coinvolti in detti    |
programmi definiti in specifici  |
accordi in sede governativa      |
intervenuti entro il 30 giugno   |
2005. Nell'ambito delle risorse  |
finanziarie di cui al primo      |
periodo, i trattamenti concessi  |
ai sensi dell'articolo 3, comma  |
137, quarto periodo, della legge |
24 dicembre 2003, n. 350, e      |
successive modificazioni, possono|
essere prorogati con decreto del |
Ministro del lavoro e delle      |
politiche sociali, di concerto   |
con il Ministro dell'economia e  |
delle finanze, qualora i piani di|
gestione delle eccedenze gia'    |
definiti in specifici accordi in |
sede governativa abbiano         |
comportato una riduzione nella   |
misura almeno del 10 per cento   |
del numero dei destinatari dei   |
trattamenti scaduti il 31        |
dicembre 2004. La misura dei     |
trattamenti di cui al secondo    |
periodo e' ridotta del 10 per    |
cento nel caso di prima proroga e|Trattamenti CIGS per programmi
del 30 per cento per le proroghe |finalizzati alla gestione delle
successive.                      |crisi occupazionali.
--------------------------------------------------------------------
156. All'articolo 118, comma 16, |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, e successive modificazioni, |
le parole: "e di 100 milioni di  |
euro per ciascuno degli anni 2003|
e 2004" sono sostituite dalle    |Finanziamento 2005 per le
seguenti: "e di 100 milioni di   |attivita' di formazione
euro per ciascuno degli anni     |nell'esercizio
2003, 2004 e 2005".              |dell'apprendistato.
--------------------------------------------------------------------
157. All'articolo 43 del         |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 24    |
novembre 2003, n. 326, sono      |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) al comma 1, le parole da: "in |
un'apposita gestione" fino alla  |
fine del comma sono sostituite   |
dalle seguenti: "alla gestione   |
separata di cui all'articolo 2,  |
comma 26, della legge 8 agosto   |
1995, n. 335";                   |
b) al comma 2, le parole da:     |Obbligo di iscrizione in apposita
"alla gestione separata" fino a: |gestione separata previdenziale
"n. 335" sono soppresse;         |presso l'INPS per gli associati
c) il comma 9 e' abrogato.       |in partecipazione.
--------------------------------------------------------------------
158. All'articolo 58 della legge |
17 maggio 1999, n. 144, sono     |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) al comma 2:                   |
1) la parola: "tredici" e'       |
sostituita dalla parola:         |
"dodici";                        |
2) le parole: "sei eletti dagli  |
iscritti al Fondo" sono          |
sostituite dalle seguenti:       |
"cinque designati dalle          |
associazioni sindacali           |
rappresentative degli iscritti al|
Fondo medesimo";                 |
b) il comma 3 e' sostituito dal  |
seguente:                        |
"3. Il comitato amministratore e'|
presieduto dal presidente        |
dell'INPS o da un suo delegato   |
scelto tra i componenti del      |Comitato amministratore del Fondo
consiglio di amministrazione     |per la gestione separata
dell'Istituto medesimo".         |previdenziale.
--------------------------------------------------------------------
159. Limitatamente ai soli enti  |
gestori di forme di previdenza   |
obbligatoria i collegi sindacali |
continuano ad esercitare il      |
controllo contabile e per essi   |
non trova applicazione l'articolo|Collegi sindacali di enti gestori
2409-bis, terzo comma, del codice|di forme di previdenza
civile.                          |obbligatoria.
--------------------------------------------------------------------
160. E' costituita la Fondazione |
per la diffusione della          |
responsabilita' sociale delle    |
imprese. Alla Fondazione         |
partecipano, quali soci          |
fondatori, il Ministero del      |
lavoro e delle politiche sociali,|
oltre ad altri soggetti pubblici |
e privati che ne condividano le  |
finalita'. La Fondazione e'      |
soggetta alle disposizioni del   |
codice civile, delle leggi       |
speciali e dello statuto, che    |
verra' redatto dai fondatori. Per|
lo svolgimento delle sue         |
attivita' istituzionali e'       |
assegnato alla Fondazione un     |Fondazione per la diffusione
contributo di un milione di euro |della responsabilita' sociale
per l'anno 2005.                 |delle imprese.
--------------------------------------------------------------------
161. L'ente nazionale di         |
previdenza e assistenza per i    |
lavoratori dello spettacolo      |
(ENPALS) puo' continuare ad      |
avvalersi, fino al 31 dicembre   |
2005, del personale in servizio  |
nell'anno 2004 con contratto di  |
lavoro a tempo determinato nel   |
limite massimo di spesa          |
complessivamente stanziata per lo|
stesso personale nell'anno 2004. |
I relativi oneri continuano ad   |Proroga al 2005 dei contratti di
essere posti a carico del        |lavoro a tempo determinato
bilancio dell'ente.              |dell'ENPALS.
--------------------------------------------------------------------
162. All'articolo 3, comma 136,  |
della legge 24 dicembre 2003, n. |
350, al primo periodo, le parole:|
"31 dicembre 2004" sono          |
sostituite dalle seguenti: "31   |
dicembre 2005" e, al secondo     |
periodo, le parole: "31 dicembre |
2003" sono sostituite dalle      |
seguenti: "31 dicembre 2004". A  |
tal fine e' autorizzata, per     |
l'anno 2005, la spesa di 5       |
milioni di euro a valere sul     |
Fondo per l'occupazione di cui   |
all'articolo 1, comma 7, del     |
decreto-legge 20 maggio 1993, n. |
148, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 19    |
luglio 1993, n. 236.             |Proroga contratti di solidarieta'
--------------------------------------------------------------------
163. Per la prosecuzione degli   |
interventi di cui all'articolo 3,|
comma 9, e all'articolo 8, comma |
4-bis, del decreto-legge 20      |
maggio 1993, n. 148, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19|
luglio 1993, n. 236, e'          |
autorizzato un contributo di euro|
160.102.000 per l'anno 2005. A   |
tal fine, con decreto del        |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri, e' nominato un         |
Commissario straordinario del    |
Governo con funzioni di vigilanza|Contributo 2005 per manutenzione
sulle modalita' di attuazione del|idraulica e forestale regione
presente comma.                  |Calabria.
--------------------------------------------------------------------
164. Per garantire il rispetto   |
degli obblighi comunitari e la   |
realizzazione degli obiettivi di |
finanza pubblica per il triennio |
2005-2007 il livello complessivo |
della spesa del Servizio         |
sanitario nazionale, al cui      |
finanziamento concorre lo Stato, |
e' determinato in 88.195 milioni |
di euro per l'anno 2005, 89.960  |
milioni di euro per l'anno 2006 e|
91.759 milioni di euro per l'anno|
2007. I predetti importi         |
ricomprendono anche quello di 50 |
milioni di euro, per ciascuno    |
degli anni indicati, a titolo di |
ulteriore finanziamento a carico |
dello Stato per l'ospedale       |
"Bambino Gesu'". Lo Stato, in    |
deroga a quanto stabilito        |
dall'articolo 4, comma 3, del    |
decreto-legge 18 settembre 2001, |
n. 347, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 16    |
novembre 2001, n. 405, concorre  |
al ripiano dei disavanzi del     |
Servizio sanitario nazionale per |
gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal|
fine e' autorizzata, a titolo di |
regolazione debitoria, la spesa  |
di 2.000 milioni di euro per     |
l'anno 2005, di cui 50 milioni di|
euro finalizzati al ripiano dei  |
disavanzi della regione Lazio per|
l'anno 2003, derivanti dal       |
finanziamento dell'ospedale      |
"Bambino Gesu'". Le predette     |
disponibilita' finanziarie sono  |
ripartite tra le regioni con     |
decreto del Ministro della       |
salute, di concerto con il       |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, d'intesa con la         |Livello complessivo di spesa del
Conferenza Stato-Regioni.        |SSN.
--------------------------------------------------------------------
165. Resta fermo l'obbligo in    |
capo all'Agenzia italiana del    |
farmaco di garantire per la quota|
a proprio carico, ai sensi       |
dell'articolo 48 del             |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 24    |
novembre 2003, n. 326, il livello|
della spesa farmaceutica         |
stabilito dalla legislazione     |
vigente. Nell'ambito delle       |
annuali direttive del Ministro   |
della salute all'Agenzia e'      |
incluso il conseguimento         |
dell'obiettivo del rispetto del  |
predetto livello della spesa     |
farmaceutica. Al fine di         |
conseguire il contenimento della |
spesa farmaceutica, l'Agenzia    |
italiana del farmaco stabilisce  |
le modalita' per il              |
confezionamento ottimale dei     |
farmaci a carico del Servizio    |
sanitario nazionale, almeno per  |
le patologie piu' rilevanti,     |
relativamente a dosaggi e numero |
di unita' posologiche, individua |
i farmaci per i quali i medici   |
possono prescrivere "confezioni  |
d'avvio" per terapie usate per la|
prima volta verso i cittadini, al|
fine di evitare prescrizioni     |
quantitativamente improprie e    |
piu' costose, e di verificarne la|
tollerabilita' e l'efficacia, e  |
predispone l'elenco dei farmaci  |
per i quali sono autorizzate la  |
prescrizione e la vendita per    |
unita' posologiche.              |Livello della spesa farmaceutica.
--------------------------------------------------------------------
166. All'articolo 8 della legge  |
24 dicembre 1993, n. 537, sono   |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) al comma 10:                  |
1) alla lettera c), dopo le      |
parole: "indicate alle lettere a)|
e b)" sono aggiunte le seguenti: |
"ad eccezione dei farmaci non    |
soggetti a ricetta con accesso   |
alla pubblicita' al pubblico";   |
2) dopo la lettera c), e'        |
aggiunta la seguente:            |
"c-bis) farmaci non soggetti a   |
ricetta medica con accesso alla  |
pubblicita' al pubblico (OTC)";  |
b) al comma 14, ultimo periodo,  |Classificazione farmaci non
le parole: "lettera c)" sono     |soggetti a ricetta medica con
sostituite dalle seguenti:       |accesso alla pubblicita' al
"lettere c) e c-bis)".           |pubblico (OTC).
--------------------------------------------------------------------
167. All'articolo 70, comma 2,   |
primo periodo, della legge 23    |
dicembre 1998, n. 448, dopo le   |
parole: "l'indicazione della     |
''nota''" la parola: ",          |Specialita' medicinali erogabili
controfirmata," e' soppressa.    |a carico del SSN.
--------------------------------------------------------------------
168. L'Agenzia italiana del      |
farmaco adotta nel limite di     |
spesa annuo di 1 milione di euro |
per ciascuno degli anni 2005,    |
2006 e 2007, nell'ambito del     |
programma annuale di attivita'   |
previsto dall'articolo 48, comma |
5, lettera h), del decreto-legge |
30 settembre 2003, n. 269,       |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326, un piano di comunicazione   |
volto a diffondere l'uso dei     |
farmaci generici, ad assicurare  |
una adeguata informazione del    |
pubblico su tali farmaci e a     |
garantire ai medici, ai          |
farmacisti e agli operatori di   |
settore, a mezzo di apposite     |
pubblicazioni specialistiche, le |
informazioni necessarie sui      |
farmaci generici e le liste      |
complete di farmaci generici     |Diffusione dell'uso dei farmaci
disponibili.                     |generici.
--------------------------------------------------------------------
169. Al fine di garantire che    |
l'obiettivo del raggiungimento   |
dell'equilibrio economico        |
finanziario da parte delle       |
regioni sia conseguito nel       |
rispetto della garanzia della    |
tutela della salute, ferma       |
restando la disciplina dettata   |
dall'articolo 54 della legge 27  |
dicembre 2002, n. 289, per le    |
prestazioni gia' definite dal    |
decreto del Presidente del       |
Consiglio dei ministri 29        |
novembre 2001, pubblicato nel    |
supplemento ordinario alla       |
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8  |
febbraio 2002, e successive      |
modificazioni, anche al fine di  |
garantire che le modalita' di    |
erogazione delle stesse siano    |
uniformi sul territorio          |
nazionale, coerentemente con le  |
risorse programmate per il       |
Servizio sanitario nazionale, con|
regolamento adottato ai sensi    |
dell'articolo 17, comma 3, della |
legge 23 agosto 1988, n. 400, di |
concerto con il Ministro         |
dell'economia e delle finanze,   |
dal Ministro della salute, che si|
avvale della commissione di cui  |
all'articolo 4-bis, comma 10, del|
decreto-legge 15 aprile 2002, n. |
63, convertito, con              |
modificazioni, dalla legge 15    |
giugno 2002, n. 112, sono fissati|
gli standard qualitativi,        |
strutturali, tecnologici, di     |
processo e possibilmente di      |
esito, e quantitativi di cui ai  |
livelli essenziali di assistenza,|
sentita la Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le  |
regioni e le province autonome di|
Trento e di Bolzano. Con la      |
medesima procedura sono          |
individuati le tipologie di      |
assistenza e i servizi, relativi |
alle aree di offerta individuate |
dal vigente Piano sanitario      |
nazionale. In fase di prima      |
applicazione gli standard sono   |Fissazione di standard di cui ai
fissati entro il 30 giugno 2005. |livelli essenziali di assistenza.
--------------------------------------------------------------------
170. Alla determinazione delle   |
tariffe massime per la           |
remunerazione delle prestazioni e|
delle funzioni assistenziali,    |
assunte come riferimento per la  |
valutazione della congruita'     |
delle risorse a disposizione del |
Servizio sanitario nazionale,    |
provvede, con proprio decreto, il|
Ministero della salute, di       |
concerto con il Ministero        |
dell'economia e delle finanze,   |
sentita la Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le  |
regioni e le province autonome di|
Trento e di Bolzano. Gli importi |
tariffari, fissati dalle singole |
regioni, superiori alle tariffe  |
massime restano a carico dei     |
bilanci regionali. Entro il 30   |
marzo 2005, con decreto del      |
Ministero della salute, di       |
concerto con il Ministero        |
dell'economia e delle finanze,   |
sentita la Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le  |
regioni e le province autonome di|
Trento e di Bolzano, si procede  |
alla ricognizione e all'eventuale|
aggiornamento delle tariffe      |
massime, coerentemente con le    |
risorse programmate per il       |
Servizio sanitario nazionale. Con|
la medesima modalita' e i        |
medesimi criteri si procede      |
all'aggiornamento biennale delle |
tariffe massime entro il 31      |Determinazione delle tariffe
dicembre di ogni secondo anno a  |massime per la remunerazione
decorrere dall'anno 2005.        |delle prestazioni assistenziali.
--------------------------------------------------------------------
171. Ferma restando la facolta'  |
delle singole regioni di         |
procedere, per il governo dei    |
volumi di attivita' e dei tetti  |
di spesa, alla modulazione, entro|
i valori massimi nazionali, degli|
importi tariffari praticati per  |
la remunerazione dei soggetti    |
erogatori pubblici e privati, e' |
vietata, nella remunerazione del |
singolo erogatore, l'applicazione|
alle singole prestazioni di      |
importi tariffari diversi a      |
seconda della residenza del      |
paziente, indipendentemente dalle|
modalita' con cui viene regolata |
la compensazione della mobilita' |
sia intraregionale che           |
interregionale. Sono nulli i     |Divieto di tariffe in funzione
contratti e gli accordi stipulati|della residenza del paziente per
con i soggetti erogatori in      |la remunerazione dei soggetti
violazione di detto principio.   |erogatori.
--------------------------------------------------------------------
172. Il potere di accesso del    |
Ministro della salute presso le  |
aziende unita' sanitarie locali e|
le aziende ospedaliere di cui    |
all'articolo 2, comma 6, del     |
decreto-legge 29 agosto 1984, n. |
528, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 31    |
ottobre 1984, n. 733, e          |
all'articolo 4, comma 2, della   |
legge 1º febbraio 1989, n. 37, e'|
esteso a tutti gli Istituti di   |
ricovero e cura a carattere      |
scientifico, anche se trasformati|
in fondazioni, ai policlinici    |
universitari e alle aziende      |
ospedaliere universitarie ed e'  |
integrato con la potesta' di     |
verifica dell'effettiva          |
erogazione, secondo criteri di   |
efficienza ed appropriatezza, dei|
livelli essenziali di assistenza |
di cui all'articolo 1, comma 6,  |
del decreto legislativo 30       |
dicembre 1992, n. 502, e         |
successive modificazioni, al     |
decreto del Presidente del       |
Consiglio dei ministri 29        |
novembre 2001, pubblicato nel    |
supplemento ordinario alla       |
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8  |
febbraio 2002, e all'articolo 54 |
della legge 27 dicembre 2002, n. |Potere di accesso del Ministro
289, compresa la verifica dei    |della salute presso Istituti di
relativi tempi di attesa.        |ricovero.
--------------------------------------------------------------------
173. L'accesso al finanziamento  |
integrativo a carico dello Stato |
derivante da quanto disposto al  |
comma 164, rispetto al livello di|
cui all'accordo Stato-regioni    |
dell'8 agosto 2001, pubblicato   |
nella Gazzetta Ufficiale n. 208  |
del 7 settembre 2001, per l'anno |
2004, rivalutato del 2 per cento |
su base annua a decorrere dal    |
2005, e' subordinato alla stipula|
di una specifica intesa tra Stato|
e regioni ai sensi dell'articolo |
8, comma 6, della legge 5 giugno |
2003, n. 131, che contempli ai   |
fini del contenimento della      |
dinamica dei costi:              |
a) gli adempimenti gia' previsti |
dalla vigente legislazione;      |
b) i casi nei quali debbano      |
essere previste modalita' di     |
affiancamento dei rappresentanti |
dei Ministeri della salute e     |
dell'economia e delle finanze ai |
fini di una migliore definizione |
delle misure da adottare;        |
c) ulteriori adempimenti per     |
migliorare il monitoraggio della |
spesa sanitaria nell'ambito del  |
Nuovo sistema informativo        |
sanitario;                       |
d) il rispetto degli obblighi di |
programmazione a livello         |
regionale, al fine di garantire  |
l'effettivita' del processo di   |
razionalizzazione delle reti     |
strutturali dell'offerta         |
ospedaliera e della domanda      |
ospedaliera, con particolare     |
riguardo al riequilibrio         |
dell'offerta di posti letto per  |
acuti e per lungodegenza e       |
riabilitazione, alla promozione  |
del passaggio dal ricovero       |
ordinario al ricovero diurno,    |
nonche' alla realizzazione degli |
interventi previsti dal Piano    |
nazionale della prevenzione e dal|
Piano nazionale                  |
dell'aggiornamento del personale |
sanitario, coerentemente con il  |
Piano sanitario nazionale;       |
e) il vincolo di crescita delle  |
voci dei costi di produzione, con|
esclusione di quelli per il      |
personale cui si applica la      |
specifica normativa di settore,  |
secondo modalita' che            |
garantiscano che,                |
complessivamente, la loro        |
crescita non sia superiore, a    |
decorrere dal 2005, al 2 per     |
cento annuo rispetto ai dati     |
previsionali indicati nel        |
bilancio dell'anno precedente, al|
netto di eventuali costi di      |
personale di competenza di       |
precedenti esercizi;             |
f) in ogni caso, l'obbligo in    |
capo alle regioni di garantire in|
sede di programmazione regionale,|
coerentemente con gli obiettivi  |
sull'indebitamento netto delle   |
amministrazioni pubbliche,       |
l'equilibrio                     |
economico-finanziario delle      |
proprie aziende sanitarie,       |
aziende ospedaliere, aziende     |
ospedaliere universitarie ed     |
Istituti di ricovero e cura a    |
carattere scientifico sia in sede|
di preventivo annuale che di     |
conto consuntivo, realizzando    |
forme di verifica trimestrale    |
della coerenza degli andamenti   |
con gli obiettivi                |
dell'indebitamento netto delle   |
amministrazioni pubbliche e      |
prevedendo l'obbligatorieta'     |
dell'adozione di misure per la   |
riconduzione in equilibrio della |
gestione ove si prospettassero   |
situazioni di squilibrio, nonche'|Finanziamento integrativo a
l'ipotesi di decadenza del       |carico dello Stato per la spesa
direttore generale.              |del SSN.
--------------------------------------------------------------------
174. Al fine del rispetto        |
dell'equilibrio                  |
economico-finanziario, la        |
regione, ove si prospetti sulla  |
base del monitoraggio trimestrale|
una situazione di squilibrio,    |
adotta i provvedimenti necessari.|
Qualora dai dati del monitoraggio|
del quarto trimestre si evidenzi |
un disavanzo di gestione a fronte|
del quale non sono stati adottati|
i predetti provvedimenti, ovvero |
essi non siano sufficienti, con  |
la procedura di cui all'articolo |
8, comma 1, della legge 5 giugno |
2003, n. 131, il Presidente del  |
Consiglio dei ministri diffida la|
regione a provvedervi entro il 30|
aprile dell'anno successivo a    |
quello di riferimento. Qualora la|
regione non adempia, entro i     |
successivi trenta giorni il      |
presidente della regione, in     |
qualita' di commissario ad acta, |
approva il bilancio di esercizio |
consolidato del Servizio         |
sanitario regionale al fine di   |
determinare il disavanzo di      |
gestione e adotta i necessari    |
provvedimenti per il suo         |
ripianamento, ivi inclusi gli    |
aumenti dell'addizionale         |
all'imposta sul reddito delle    |
persone fisiche e le             |
maggiorazioni dell'aliquota      |
dell'imposta regionale sulle     |
attivita' produttive entro le    |
misure stabilite dalla normativa |
vigente. I predetti incrementi   |
possono essere adottati anche in |
funzione della copertura dei     |
disavanzi di gestione accertati o|Provvedimenti adottati dalla
stimati nel settore sanitario    |regione in caso di squilibrio
relativi all'esercizio 2004 e    |economico-finanziario della spesa
seguenti.                        |sanitaria.
--------------------------------------------------------------------
175. Per le finalita' di cui al  |
comma 174 e per la copertura dei |
disavanzi di gestione accertati o|
stimati nel settore sanitario, la|
regione, in deroga alla          |
sospensione di cui al comma 61,  |
primo periodo, puo' deliberare   |
l'inizio o la ripresa della      |
decorrenza degli effetti degli   |
aumenti dell'addizionale         |
regionale all'imposta sul reddito|
e delle maggiorazioni            |
dell'aliquota dell'imposta       |
regionale sulle attivita'        |
produttive, gia' disposti,       |
oggetto della predetta           |
sospensione. Ai sensi del primo  |
periodo del presente comma e del |
comma 22 dell'articolo 2 della   |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
l'inizio o la ripresa della      |
decorrenza degli effetti puo'    |
concernere anche quelle          |
maggiorazioni dell'aliquota IRAP |
che siano state deliberate dalle |
regioni, antecedentemente al 31  |
dicembre 2003, in difformita'    |
rispetto a quanto previsto dalla |
normativa statale. Per le        |
medesime finalita', le regioni   |
possono altresi', nei limiti     |
della normativa statale di       |
riferimento ed in conformita' ad |
essa, disporre nuovi aumenti     |
dell'addizionale regionale       |
all'imposta sul reddito o nuove  |
maggiorazioni dell'aliquota IRAP |Inizio o ripresa della decorrenza
ovvero modificare gli aumenti e  |degli effetti degli aumenti
le maggiorazioni di cui al primo |dell'addizionale regionale IRE e
periodo del presente comma.      |maggiorazioni dell'aliquota IRAP
--------------------------------------------------------------------
176. In caso di mancato          |
adempimento agli obblighi di cui |
al comma 173 e' precluso         |
l'accesso al maggiore            |
finanziamento previsto per gli   |
anni 2005, 2006 e 2007, con      |
conseguente immediato recupero   |
delle somme eventualmente        |Casi di preclusione al maggiore
erogate.                         |finanziamento.
--------------------------------------------------------------------
177. Le regioni, ai sensi        |
dell'articolo 4, comma 9, della  |
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e|
successive modificazioni,        |
definiscono le fattispecie per   |
l'eventuale trasformazione da    |
tempo determinato a tempo        |
indeterminato del rapporto di    |
lavoro dei professionisti        |
convenzionati a carico del       |
protocollo aggiuntivo ai sensi   |
dei decreti del Presidente della |
Repubblica 28 luglio 2000, n.    |
271, e 21 settembre 2001, n. 446,|
in modo da assicurare una        |
riduzione della relativa spesa   |
pari ad almeno il 20 per cento.  |
La predetta trasformazione e'    |
possibile entro il limite del    |
numero di ore di incarico        |
attivate a titolo convenzionale  |Trasformazione a tempo
presso ciascuna azienda sanitaria|indeterminato del rapporto di
locale alla data del 31 ottobre  |lavoro dei professionisti
2004.                            |convenzionati.
--------------------------------------------------------------------
178. Il rapporto tra il Servizio |
sanitario nazionale, i medici di |
medicina generale, i pediatri di |
libera scelta, i medici          |
specialisti ambulatoriali interni|
e le altre professioni sanitarie |
non dipendenti dal medesimo e'   |
disciplinato da apposite         |
convenzioni conformi agli accordi|
collettivi nazionali stipulati ai|
sensi dell'articolo 4, comma 9,  |
della legge 30 dicembre 1991, n. |
412, e successive modificazioni, |
con le organizzazioni sindacali  |
di categoria maggiormente        |
rappresentative in campo         |
nazionale. La rappresentativita' |
delle organizzazioni sindacali e'|
basata sulla consistenza         |
associativa. Detti accordi hanno |
durata quadriennale per la parte |
normativa e durata biennale per  |
la parte economica. In sede di   |
prima applicazione la durata, per|
le parti normativa ed economica, |
e' definita fino al 31 dicembre  |Convenzioni per il rapporto tra
2005.                            |SSN e medici.
--------------------------------------------------------------------
179. Al fine di garantire il     |
rispetto degli obblighi di cui al|
comma 173, ciascuna regione      |
provvede a disciplinare appositi |
meccanismi di raccordo tra le    |
aziende sanitarie locali, le     |
aziende ospedaliere, le aziende  |
ospedaliere universitarie, gli   |
Istituti di ricovero e cura a    |
carattere scientifico e i medici |
di medicina generale e i pediatri|
di libera scelta, attribuendo a  |
questi ultimi il compito di      |
segnalare tempestivamente alle   |
strutture competenti a livello   |
regionale le situazioni di       |
inefficienza gestionale e        |
organizzativa che costituiscono  |
violazione degli obiettivi di    |Obbligo per le aziende
contenimento della dinamica dei  |ospedaliere di comunicare alle
costi di cui ai commi da 164 a   |strutture regionali situazioni di
187.                             |inefficienza.
--------------------------------------------------------------------
180. La regione interessata,     |
nelle ipotesi indicate ai commi  |
174 e 176, anche avvalendosi del |
supporto tecnico dell'Agenzia per|
i servizi sanitari regionali,    |
procede ad una ricognizione delle|
cause ed elabora un programma    |
operativo di riorganizzazione, di|
riqualificazione o di            |
potenziamento del Servizio       |
sanitario regionale, di durata   |
non superiore al triennio. I     |
Ministri della salute e          |
dell'economia e delle finanze e  |
la singola regione stipulano     |
apposito accordo che individui   |
gli interventi necessari per il  |
perseguimento dell'equilibrio    |
economico, nel rispetto dei      |
livelli essenziali di assistenza |
e degli adempimenti di cui alla  |
intesa prevista dal comma 173. La|
sottoscrizione dell'accordo e'   |
condizione necessaria per la     |
riattribuzione alla regione      |
interessata del maggiore         |
finanziamento anche in maniera   |
parziale e graduale,             |
subordinatamente alla verifica   |Ricognizione da parte della
della effettiva attuazione del   |regione delle cause di
programma.                       |inefficienza.
--------------------------------------------------------------------
181. Con riferimento agli importi|
indicati al comma 164,           |
relativamente alla somma di 1.000|
milioni di euro per l'anno 2005, |
1.200 milioni di euro per l'anno |
2006 e 1.400 milioni di euro per |
l'anno 2007, il relativo         |
riconoscimento alle regioni resta|
condizionato, oltre che agli     |
adempimenti di cui al comma 173, |
anche al rispetto da parte delle |
regioni medesime dell'obiettivo  |
per la quota a loro carico sulla |
spesa farmaceutica previsto      |
dall'articolo 48 del             |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con          |Requisiti per il riconoscimento
modificazioni, dalla legge 24    |alle regioni del finanziamento
novembre 2003, n. 326.           |integrativo.
--------------------------------------------------------------------
182. Limitatamente all'anno 2004:|
a) l'obbligo in capo alle        |
regioni, per la quota del 40 per |
cento a loro carico, di cui      |
all'articolo 48, comma 5, lettera|
f), del decreto-legge 30         |
settembre 2003, n. 269,          |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326, in caso di superamento dei  |
tetti di spesa di cui al comma 1 |
del predetto articolo 48,        |
s'intende comunque adempiuto,    |
anche qualora la regione non     |
abbia provveduto al previsto     |
ripiano, purche' l'equilibrio    |
complessivo del relativo sistema |
sanitario regionale venga        |
rispettato, previa verifica      |
dell'avvenuta erogazione dei     |
livelli essenziali di assistenza |
effettuata dal Ministero della   |
salute, ai sensi del comma 172;  |
b) con specifica intesa tra Stato|
e regioni, sulla base dei dati   |
forniti dall'Agenzia italiana del|
farmaco, su proposta del Ministro|
della salute, sono definite le   |
eventuali compensazioni sugli    |
effetti, per ogni singola        |
regione, derivanti dai           |
provvedimenti a carico delle     |
aziende produttrici di cui       |
all'articolo 1 del decreto-legge |
24 giugno 2004, n. 156,          |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 2 agosto 2004, n.    |
202, nel rispetto degli equilibri|
di finanza pubblica programmati, |
anche ai fini dell'accesso       |
all'integrazione dei             |
finanziamenti a carico dello     |
Stato come stabilito dal citato  |Obbligo in capo alle regioni in
Accordo Stato-regioni dell'8     |caso di superamento del tetto di
agosto 2001.                     |spesa.
--------------------------------------------------------------------
183. A partire dal 2005, sulla   |
base delle rilevazioni condotte  |
dall'Agenzia italiana del        |
farmaco, le regioni che non      |
adottano misure di contenimento  |
della spesa farmaceutica adeguate|
al rispetto dei tetti stabiliti  |
dall'articolo 48, comma 1, del   |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 24    |
novembre 2003, n. 326, sono      |
tenute nell'esercizio successivo |
a quello di rilevazione ad       |
adottare misure di contenimento  |Contenimento della spesa
pari al 50 per cento del proprio |farmaceutica in capo alle
sfondamento.                     |regioni.
--------------------------------------------------------------------
184. Al fine di consentire in via|
anticipata l'erogazione          |
dell'incremento del finanziamento|
a carico dello Stato:            |
a) in deroga a quanto stabilito  |
dall'articolo 13, comma 6, del   |
decreto legislativo 18 febbraio  |
2000, n. 56, il Ministero        |
dell'economia e delle finanze,   |
per gli anni 2005, 2006 e 2007,  |
e' autorizzato a concedere alle  |
regioni a statuto ordinario      |
anticipazioni con riferimento    |
alle somme indicate al comma 164,|
al netto di quelle indicate al   |
comma 181, da accreditare sulle  |
contabilita' speciali di cui     |
all'articolo 66 della legge 23   |
dicembre 2000, n. 388, in essere |
presso le tesorerie provinciali  |
dello Stato, nella misura pari al|
95 per cento delle somme dovute  |
alle regioni a statuto ordinario |
a titolo di finanziamento della  |
quota indistinta del fabbisogno  |
sanitario, quale risulta dalla   |
deliberazione del CIPE per i     |
corrispondenti anni, al netto    |
delle entrate proprie regionali; |
b) per gli anni 2005, 2006 e     |
2007, il Ministero dell'economia |
e delle finanze e' autorizzato a |
concedere alle regioni Sicilia e |
Sardegna anticipazioni nella     |
misura pari al 95 per cento delle|
somme dovute a tali regioni a    |
titolo di finanziamento della    |
quota indistinta quale risulta   |
dalla deliberazione del CIPE per |
i corrispondenti anni, al netto  |
delle entrate proprie e delle    |
partecipazioni delle medesime    |
regioni;                         |
c) all'erogazione dell'ulteriore |
5 per cento o al ripristino del  |
livello di finanziamento previsto|
dal citato accordo Stato-regioni |
dell'8 agosto 2001 per l'anno    |
2004, rivalutato del 2 per cento |
su base annua a decorrere dal    |
2005, nei confronti delle singole|
regioni si provvede a seguito    |
della verifica degli adempimenti |
di cui ai commi 173 e 181;       |
d) nelle more della deliberazione|
del CIPE e della proposta di     |
decreto del Presidente del       |
Consiglio dei ministri di cui al |
comma 4 dell'articolo 2 del      |
decreto legislativo 18 febbraio  |
2000, n. 56, nonche' della       |
stipula dell'intesa di cui al    |
comma 173, le anticipazioni sono |
commisurate al livello del       |
finanziamento corrispondente a   |
quello previsto dal riparto per  |
l'anno 2004 in base alla         |
deliberazione del CIPE,          |
rivalutato del 2 per cento su    |
base annua a decorrere dal 2005; |
e) sono autorizzati, in sede di  |
conguaglio, eventuali recuperi   |
che dovessero rendersi necessari |
anche a carico delle somme a     |Concessione anticipata
qualsiasi titolo spettanti alle  |dell'erogazione dell'incremento
regioni per gli esercizi         |del finanziamento a carico dello
successivi.                      |Stato.
--------------------------------------------------------------------
185. All'articolo 50 del         |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 24    |
novembre 2003, n. 326, dopo il   |
comma 1, e' inserito il seguente:|
"1-bis. Il Ministero             |
dell'economia e delle finanze    |
cura la generazione e la consegna|
della tessera sanitaria a tutti i|
soggetti destinatari, indicati al|
comma 1, entro il 31 dicembre    |Termine per la consegna della
2005".                           |tessera sanitaria.
--------------------------------------------------------------------
186. Nell'ambito delle attivita' |
dirette alla definizione e       |
implementazione del Nuovo Sistema|
Informativo Sanitario (NSIS), il |
Ministero della salute, anche ai |
fini del controllo e monitoraggio|
della spesa per la realizzazione |
degli obiettivi di finanza       |
pubblica, garantisce in ogni caso|
la coerente prosecuzione delle   |
azioni in corso con riduzione    |
della spesa per il rinnovo dei   |
contratti per la fornitura di    |
beni e servizi afferenti al      |
funzionamento del NSIS nella     |
misura di cinque punti           |
percentuali, salva la facolta' di|
ampliare i servizi richiesti nel |Nuovo sistema informativo
limite dell'ordinario            |sanitario (NSIS): riduzione spesa
stanziamento di bilancio.        |per contratti.
--------------------------------------------------------------------
187. In considerazione del       |
rilievo nazionale ed             |
internazionale nella             |
sperimentazione sanitaria di     |
elevata specializzazione e nella |
cura delle piu' rilevanti        |
patologie, per l'anno 2005 e'    |
autorizzata la spesa di 15       |
milioni di euro in favore della  |
fondazione "Centro San Raffaele  |Contributo per il "Centro San
del Monte Tabor".                |Raffaele del Monte Tabor".
--------------------------------------------------------------------
188. Le regioni che alla data del|
1º gennaio 2005 abbiano ancora in|
corso di completamento il proprio|
programma di investimenti in     |
attuazione dell'articolo 20 della|
legge 11 marzo 1988, n. 67, e    |
successive modificazioni,        |
destinano una quota delle risorse|Destinazione quota risorse delle
residue al potenziamento ed      |Regioni al potenziamento
ammodernamento tecnologico.      |tecnologico.
--------------------------------------------------------------------
189. Le sanzioni amministrative  |
per infrazioni al divieto di     |
fumare, previste dall'articolo   |
51, comma 7, della legge 16      |
gennaio 2003, n. 3, sono         |
aumentate del 10 per cento.      |
--------------------------------------------------------------------
190. I proventi delle sanzioni   |
amministrative per infrazioni al |
divieto di fumare inflitte, a    |
norma dell'articolo 51, comma 7, |
della legge 16 gennaio 2003, n.  |
3, da organi statali affluiscono |
al bilancio dello Stato, per     |
essere successivamente           |
riassegnati, limitatamente ai    |
maggiori proventi conseguiti per |
effetto degli aumenti di cui al  |
comma 189, ad appositi capitoli  |
di spesa dello stato di          |
previsione del Ministero della   |
salute per il potenziamento degli|
organi ispettivi e di controllo, |
nonche' per la realizzazione di  |
campagne di informazione e di    |
educazione alla salute           |
finalizzate alla prevenzione del |
tabagismo e delle patologie ad   |Aumento sanzioni per infrazioni
esso correlate.                  |al divieto di fumo.
--------------------------------------------------------------------
191. Resta ferma l'autonoma,     |
integrale disponibilita' da parte|
delle singole regioni, ai sensi  |
degli articoli 17, terzo comma, e|
29, terzo comma, della legge 24  |
novembre 1981, n. 689, dei       |
proventi relativi alle infrazioni|
di cui al comma 189, accertate   |
dagli organi di polizia locale,  |Attribuzione delle somme riscosse
come tali ad esse direttamente   |per infrazioni al divieto di
attribuiti.                      |fumo.
--------------------------------------------------------------------
192. Al fine di migliorare       |
l'efficienza operativa della     |
pubblica amministrazione e per il|
contenimento della spesa         |
pubblica, con decreto del        |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri sono individuati le     |
applicazioni informatiche e i    |
servizi per i quali si rendono   |
necessarie razionalizzazioni ed  |
eliminazioni di duplicazioni e   |
sovrapposizioni. Il CNIPA stipula|
contratti-quadro per             |
l'acquisizione di applicativi    |
informatici e per l'erogazione di|
servizi di carattere generale    |
riguardanti il funzionamento     |
degli uffici con modalita' che   |Accordi quadro del CNIPA per
riducano gli oneri derivanti     |eliminare duplicazioni di
dallo sviluppo, dalla            |carattere informatico nella
manutenzione e dalla gestione.   |PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
193. Le pubbliche amministrazioni|
di cui all'articolo 1 del decreto|
legislativo 12 febbraio 1993, n. |
39, sono tenute ad avvalersi,    |
uniformando le procedure e le    |
prassi amministrative in corso,  |
degli applicativi e dei servizi  |
di cui al comma 192, salvo i casi|
in cui possano dimostrare, in    |
sede di richiesta di parere di   |
congruita' tecnico-economica di  |
cui all'articolo 8 dello stesso  |
decreto legislativo, che la      |
soluzione che intendono adottare,|Obbligo per le PP.AA. di
a parita' di funzioni, risulti   |uniformita' nelle procedure e
economicamente piu' vantaggiosa. |nelle prassi amministrative.
--------------------------------------------------------------------
194. Ai fini di cui al comma 192,|
con decreto del Presidente del   |
Consiglio dei ministri sono      |
individuati interventi di        |
razionalizzazione delle          |
infrastrutture di calcolo,       |
telematiche e di comunicazione   |
delle amministrazioni di cui al  |
comma 193.                       |
--------------------------------------------------------------------
195. Le pubbliche amministrazioni|
diverse da quelle di cui al comma|
193 possono avvalersi dei servizi|
di cui al medesimo comma 193,    |
secondo modalita' da definire in |
sede di Conferenza unificata di  |Interventi di razionalizzazione
cui all'articolo 8 del decreto   |delle infrastrutture di calcolo,
legislativo 28 agosto 1997, n.   |telematiche e di comunicazione
281.                             |delle PP. AA.
--------------------------------------------------------------------
196. Ai fini della copertura     |
delle spese necessarie per lo    |
svolgimento dei compiti di cui al|
comma 193, possono essere        |
assegnati al CNIPA finanziamenti |
a carico del Fondo di            |
finanziamento per i progetti     |
strategici nel settore           |
informatico di cui all'articolo  |
27, comma 2, della legge 16      |Assegnazione al CNIPA di
gennaio 2003, n. 3.              |finanziamenti.
--------------------------------------------------------------------
197. Entro sei mesi dalla data di|
entrata in vigore della presente |
legge, i cedolini per il         |
pagamento delle competenze       |
stipendiali del personale delle  |
amministrazioni di cui           |
all'articolo 1 del decreto       |
legislativo 12 febbraio 1993, n. |
39, purche' sia gia' in possesso |
di caselle di posta elettronica  |
fornite dall'amministrazione,    |
sono trasmessi, tenuto conto del |
diritto alla riservatezza,       |
esclusivamente per via telematica|
all'indirizzo di posta           |
elettronica assegnato a ciascun  |
dipendente. Con decreto di natura|
non regolamentare del Ministro   |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro per     |
l'innovazione e le tecnologie,   |Invio telematico dei cedolini
sono emanate le relative norme   |dello stipendio ai dipendenti
attuative.                       |delle amministrazioni statali.
--------------------------------------------------------------------
198. Entro sei mesi dalla data di|
entrata in vigore della presente |
legge, gli uffici cassa delle    |
amministrazioni, anche           |
periferiche, dello Stato sono    |
organizzati sulla base di        |
procedure amministrative         |
informatizzate. Tutti i contatti |
con il personale dipendente e con|
gli uffici, anche di altra       |
amministrazione, avvengono       |
utilizzando modalita' di         |
trasmissione telematica dei dati.|
Con decreto di natura non        |
regolamentare del Ministro       |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro per     |
l'innovazione e le tecnologie,   |
sono emanate le relative norme   |
attuative.                       |Informatizzazione Uffici cassa
--------------------------------------------------------------------
199. Per l'anno finanziario 2005 |
e successivi, il Ministro        |
dell'economia e delle finanze, su|
proposta del Ministro            |
dell'ambiente e della tutela del |
territorio, e' autorizzato a     |
provvedere con propri decreti    |
alla riassegnazione alle         |
pertinenti unita' previsionali di|
base dello stato di previsione   |
del Ministero dell'ambiente e    |
della tutela del territorio delle|
somme da versare in entrata per  |
revoche ed economie dei          |
finanziamenti di cui alla legge 8|
ottobre 1997, n. 344, adottate   |
con provvedimento del Ministero  |Riassegnazione alle unita'
competente, e con lo stesso      |previsionali di base del
destinate alla realizzazione di  |Ministero dell'ambiente e della
interventi finalizzati allo      |tutela del territorio delle somme
stesso progetto strategico       |per revoche ed economie dei
inseriti negli accordi di        |finanziamenti volti alla
programma quadro da stipulare con|qualificazione degli interventi e
le regioni territorialmente      |dell'occupazione in campo
interessate.                     |ambientale
--------------------------------------------------------------------
200. Al fine di garantire la     |
prosecuzione delle iniziative di |
sostegno allo sviluppo economico |
gia' adottate e per il           |
completamento delle dotazioni    |
infrastrutturali gia'            |
programmate, e' autorizzata la   |
prosecuzione degli interventi    |
previsti dall'articolo 52, comma |
59, della legge 28 dicembre 2001,|
n. 448, e dall'articolo 3, comma |
2-ter, secondo periodo, del      |
decreto-legge 24 settembre 2002, |
n. 209, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 22    |
novembre 2002, n. 265, nei limiti|
delle risorse finanziarie per    |
tali finalita' rispettivamente   |
appostate e disponibili, che a   |
tale fine vengono versate        |
all'entrata del bilancio dello   |
Stato per essere riassegnate     |
negli anni successivi, fino al   |Prosecuzione Interventi di
completamento delle iniziative   |risanamento ambientale delle aree
contemplate nelle citate         |portuali del Basso Adriatico, e
disposizioni di legge.           |per il trasporto marittimo
--------------------------------------------------------------------
201. La richiesta di cambio di   |
destinazione urbanistica delle   |
aree o dei manufatti industriali |
interessati da processi di       |
delocalizzazione dell'intero     |
processo produttivo, soprattutto |
quando essi comportino perdita di|
posti di lavoro, determina la    |Cessazione benefici in caso di
cessazione del diritto acquisito |richiesta di cambio di
dall'impresa ad eventuali        |destinazione urbanistica delle
benefici concessi dallo Stato per|aree o dei manufatti industriali
il sostegno e il miglioramento   |interessati da processi di
del processo produttivo medesimo.|delocalizzazione
--------------------------------------------------------------------
202. Al fine di consentire       |
l'avvio di un regime assicurativo|
volontario per la copertura dei  |
rischi derivanti da calamita'    |
naturali sui fabbricati a        |
qualunque uso destinati,         |
attraverso la sottoscrizione di  |
una quota parte del capitale     |
sociale di una costituenda       |
Compagnia di riassicurazioni     |
finalizzata ad aumentare le      |
capacita' riassicurative del     |
mercato, e di sostenere il       |
Consorzio o l'unione di          |
assicurazioni destinato a coprire|
i danni derivanti da calamita'   |
naturali, e' istituito un        |
apposito Fondo di garanzia la cui|
gestione e' affidata alla        |
Concessionaria di servizi        |
assicurativi pubblici (CONSAP    |
Spa). Per le predette finalita'  |
e' autorizzata la spesa di 50    |
milioni di euro per l'anno 2005. |
Con apposito regolamento emanato |
entro centoventi giorni dalla    |
data di entrata in vigore della  |
presente legge, ai sensi         |
dell'articolo 17, comma 2, della |
legge 23 agosto 1988, n. 400, su |
proposta del Presidente del      |
Consiglio dei ministri, di       |
concerto con i Ministri delle    |
attivita' produttive e           |
dell'economia e delle finanze,   |
sentiti la Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le  |
regioni e le province autonome di|
Trento e di Bolzano e l'Istituto |
per la vigilanza sulle           |
assicurazioni private e di       |
interesse collettivo, che si     |
esprimono entro trenta giorni, e |
acquisito successivamente il     |
parere delle competenti          |
Commissioni parlamentari da      |
esprimere entro trenta giorni    |
dalla data di trasmissione del   |
relativo schema, e' costituita la|
Compagnia di riassicurazioni di  |
cui al primo periodo e sono      |
definite le forme, le condizioni |
e le modalita' di attuazione del |
predetto Fondo, nonche' le misure|
volte ad incentivare lo sviluppo |
delle coperture assicurative in  |
questione, in ogni caso senza    |
nuovi o maggiori oneri per la    |
finanza pubblica, e prevedendo   |
l'esclusione dell'intervento del |
Fondo per i danni prodotti dalle |
calamita' naturali a fabbricati  |
abusivi, ivi compresi i          |
fabbricati abusivi per i quali,  |Istituzione Fondo di garanzia al
pur essendo stata presentata la  |fine di costituire una Compagnia
domanda di definizione           |di riassicurazioni e di sostenere
dell'illecito edilizio, non sono |il Consorzio o l'unione di
stati corrisposti interamente    |assicurazioni destinato a coprire
l'oblazione e gli oneri          |i danni derivanti da calamita'
accessori.                       |naturali
--------------------------------------------------------------------
203. Il Dipartimento della       |
protezione civile e' autorizzato |
ad erogare ai soggetti competenti|
contributi per la prosecuzione   |
degli interventi e dell'opera di |
ricostruzione nei territori      |
colpiti da calamita' naturali per|
i quali e' intervenuta la        |
dichiarazione dello stato di     |
emergenza ai sensi dell'articolo |
5 della legge 24 febbraio 1992,  |
n. 225. Le modalita' di utilizzo |
dei contributi sono stabilite con|
decreto del Presidente del       |
Consiglio dei ministri d'intesa  |
con il Ministro dell'economia e  |
delle finanze. Alla ripartizione |
dei contributi si provvede con   |
ordinanze del Presidente del     |
Consiglio dei ministri, adottate |
ai sensi dell'articolo 5, comma  |
2, della citata legge n. 225 del |
1992, destinando almeno il 5 per |
cento delle risorse complessive, |
per ciascuno degli anni 2005,    |
2006 e 2007 alla realizzazione   |
del piano di ricostruzione del   |
comune di San Giuliano di Puglia,|
ai sensi dell'articolo 4         |
dell'ordinanza del Presidente del|
Consiglio dei ministri 10 aprile |
2003, n. 3279, pubblicata nella  |
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16  |
aprile 2003, nonche' una quota   |
del 5 per cento per il           |
completamento della ricostruzione|
degli edifici situati nei comuni |
delle regioni Marche ed Umbria   |
danneggiati dal terremoto del    |
settembre 1997, per i quali e'   |
stato dichiarato lo stato di     |
emergenza con decreto del        |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri del 27 settembre 1997,  |
una quota del 5 per cento per gli|
interventi di ricostruzione nei  |
comuni della provincia di Brescia|
colpiti dagli eventi sismici del |
24 novembre 2004, per i quali e' |
stato dichiarato lo stato di     |
emergenza con decreto del        |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri del 26 novembre 2004,   |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale n. 287 del 7 dicembre  |
2004, una quota del 2 per cento  |
per gli interventi di            |
ricostruzione nei comuni della   |
regione Sardegna colpiti dagli   |
eventi calamitosi del dicembre   |
2004 ed una quota pari a 4       |
milioni di euro annui per        |
fronteggiare le esigenze         |
derivanti dalla situazione       |
emergenziale conseguente alle    |
intense precipitazioni           |
verificatesi nei giorni 31       |
ottobre e 1º novembre 2004 nel   |
territorio della regione autonoma|
Friuli-Venezia Giulia, nonche'   |
una quota pari a 5 milioni di    |
euro annui per consentire la     |
prosecuzione degli interventi di |
cui all'articolo 50, comma 1,    |
lettera i), della legge 23       |Contributi per la prosecuzione
dicembre 1998, n. 448, ripartendo|degli interventi e dell'opera di
detta quota alla regione         |ricostruzione nei territori
Basilicata e Campania nella      |colpiti da calamita' naturali per
misura rispettivamente del 25 per|i quali e' intervenuta la
cento e del 75 per cento. Per le |dichiarazione dello stato di
finalita' di cui al presente     |emergenza comune di San Giuliano
comma e' autorizzata la spesa    |di Puglia regioni Marche ed
annua di 58,5 milioni di euro per|Umbria Brescia Sardegna
quindici anni, a decorrere       |Friuli-Venezia Giulia Basilicata
dall'anno 2005.                  |e Campania
--------------------------------------------------------------------
204. Per gli interventi di       |
ricostruzione nei comuni della   |
provincia di Brescia colpiti     |
dagli eventi sismici del 24      |
novembre 2004, per i quali e'    |
stato dichiarato lo stato di     |
emergenza con decreto del        |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri del 26 novembre 2004, e'|
autorizzato un contributo di 30  |30 milioni di euro per sisma
milioni di euro per l'anno 2005. |Brescia
--------------------------------------------------------------------
205. Il Fondo di cui all'articolo|
27, comma 1, della legge 27      |
dicembre 2002, n. 289, e'        |
destinato alla copertura delle   |
spese relative al progetto       |
promosso dal Dipartimento per    |
l'innovazione e le tecnologie    |
della Presidenza del Consiglio   |
dei ministri denominato "PC ai   |
giovani", diretto ad incentivare |
l'acquisizione e l'utilizzo degli|
strumenti informatici e digitali |
tra i giovani che compiono sedici|
anni nel 2005, nonche' la loro   |
formazione, fino all'esaurimento |
delle disponibilita' del Fondo   |
stesso. Le modalita' di          |
attuazione del progetto, nonche' |
di erogazione degli incentivi    |
stessi, sono disciplinate con    |
decreto del Ministro             |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro per     |
l'innovazione e le tecnologie,   |
emanato ai sensi dell'articolo   |
27, comma 1, della legge 27      |
dicembre 2002, n. 289.           |"PC ai giovani"
--------------------------------------------------------------------
206. I benefici di cui           |
all'articolo 4, comma 11, della  |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
concessi ai docenti con le       |
modalita' di cui al decreto del  |
Ministro per l'innovazione e le  |
tecnologie 3 giugno 2004,        |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale n. 164 del 15 luglio   |Proroga della riduzione e della
2004, sono prorogati a tutto     |rateizzazione del costo dei pc
l'anno 2005.                     |per i docenti.
--------------------------------------------------------------------
207. Nel corso dell'anno 2005, i |
benefici di cui al comma 206 sono|
concessi anche al personale      |
dirigente e al personale non     |
docente delle scuole pubbliche di|
ogni ordine e grado e delle      |
universita' statali, nonche' al  |
personale dirigente, docente e   |
non docente delle scuole         |
paritarie di ogni ordine e grado,|
delle universita' non statali e  |
delle universita' telematiche    |
riconosciute ai sensi del decreto|
del Ministro dell'istruzione,    |
dell'universita' e della ricerca |
17 aprile 2003, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29  |
aprile 2003. Le modalita'        |
attuative del presente comma sono|
definite ai sensi dell'ultimo    |Estensione della riduzione e
periodo del comma 11             |della rateizzazione del costo dei
dell'articolo 4 della legge 24   |pc anche per il personale non
dicembre 2003, n. 350.           |docente
--------------------------------------------------------------------
208. I dipendenti delle pubbliche|
amministrazioni possono          |
acquistare un personal computer  |
usufruendo di una riduzione di   |
costo ottenuta in esito ad una   |
apposita selezione di produttori |
o distributori operanti nel      |
settore informatico, esperita,   |
previa apposita indagine di      |
mercato, dalla Concessionaria    |
servizi informatici pubblici     |Riduzione del costo dei pc per il
(CONSIP Spa).                    |personale P.A.
--------------------------------------------------------------------
209. La sezione speciale del     |
Fondo di garanzia per le piccole |
e medie imprese di cui           |
all'articolo 2, comma 100,       |
lettera a), della legge 23       |
dicembre 1996, n. 662, istituita |
con decreto del Ministro delle   |
attivita' produttive e del       |
Ministro per l'innovazione e le  |
tecnologie 15 giugno 2004,       |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale n. 150 del 29 giugno   |
2004, e' integrata della somma di|
40 milioni di euro per l'anno    |
2005, 40 milioni di euro per     |
l'anno 2006 e 20 milioni di euro |
per l'anno 2007. Tali somme      |
possono essere altresi'          |
utilizzate, limitatamente a      |
quelle non impegnate al termine  |
di ciascun anno, per altri       |
interventi del Fondo di cui al   |
presente comma. Le               |
caratteristiche degli interventi |
del Fondo di cui al presente     |
comma sono rideterminate con     |
decreto di natura non            |
regolamentare del Ministro delle |
attivita' produttive, da emanare |
entro trenta giorni dalla data di|
entrata in vigore della presente |
legge, in linea con quanto       |
previsto dall'Accordo di Basilea |
recante la disciplina sui        |Integrazione sezione speciale del
requisiti minimi di capitale per |Fondo di garanzia per le piccole
le banche.                       |e medie imprese.
--------------------------------------------------------------------
210. Le risorse del Fondo        |
centrale di garanzia per il      |
credito navale di cui            |
all'articolo 5 della legge 31    |
luglio 1997, n. 261, e successive|
modificazioni, sono destinate,   |
per un importo di 60 milioni di  |
euro, al Fondo di garanzia per le|
piccole e medie imprese di cui   |Assegnazione risorse del Fondo di
all'articolo 2, comma 100,       |garanzia per il credito navale al
lettera a), della legge 23       |Fondo di garanzia per le piccole
dicembre 1996, n. 662.           |medie imprese
--------------------------------------------------------------------
211. L'intervento di cui al comma|
1 dell'articolo 4 della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, e'        |
rifinanziato, per l'anno 2005,   |
per l'importo di 110 milioni di  |
euro. Il contributo ivi previsto,|
la cui misura e' fissata in euro |
70, si applica ai contratti      |
stipulati a decorrere dal 1º     |
dicembre 2004. Le procedure per  |
l'assegnazione dei contributi    |
stabilite, relativamente all'anno|
2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 |
del decreto del Ministro delle   |
comunicazioni 30 dicembre 2003,  |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio   |
2004, sono estese, in quanto     |Rifinanziamento contributo per
compatibili, ai contributi di cui|segnali televisivi in tecnica
al presente comma.               |digitale terrestre.
--------------------------------------------------------------------
212. L'intervento di cui al comma|
2 dell'articolo 4 della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, e'        |
rifinanziato, per l'anno 2005,   |
per l'importo di 30 milioni di   |
euro. Il contributo si applica ai|
contratti stipulati a decorrere  |
dal 1º dicembre 2004 nella misura|
di euro 50, elevata ad euro 75   |
qualora l'accesso alla rete fissa|
o alla rete mobile UMTS da parte |
dell'utente ricada nei comuni il |
cui territorio sia ricompreso    |
nelle aree di cui all'obiettivo 1|
del regolamento (CE) n. 1260/1999|
del Consiglio, del 21 giugno     |Rifinanziamento interventi per
1999, e comunque in quelli con   |gli apparecchi per la
popolazione inferiore a diecimila|trasmissione o la ricezione a
abitanti.                        |larga banda dei dati via Internet
--------------------------------------------------------------------
213. Allo scopo di promuovere il |
potenziamento della              |
strumentazione tecnologica e     |
l'aggiornamento della tecnologia |
impiegata nel settore della      |
radiofonia, a decorrere dall'anno|
2005 la quota prevista a valere  |
sui contributi di cui al comma   |
190 dell'articolo 4 della legge  |
24 dicembre 2003, n. 350, ferma  |
restando la misura del 10 per    |
cento stabilita al medesimo      |
comma, non puo' comunque essere  |
inferiore a 1 milione di euro    |
annui. Ai fini di cui al presente|
comma e' autorizzata la spesa di |
1 milione di euro annui a        |
decorrere dall'anno 2005.        |
L'accesso ai benefici di cui al  |
citato comma 190 dell'articolo 4 |
e' subordinato alla              |
presentazione, da parte dei      |
soggetti interessati, della      |
relativa domanda entro il 31     |
gennaio di ciascun anno.         |Contributo radiofonia
--------------------------------------------------------------------
214. ll finanziamento annuale    |
previsto dall'articolo 52, comma |
18, della legge 28 dicembre 2001,|
n. 448, come rideterminato dalla |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e|
dalla legge 24 dicembre 2003, n. |
350, e' incrementato di 5 milioni|Incremento finanziamento annuale
di euro per l'anno 2005.         |per radiofonia
--------------------------------------------------------------------
215. Al fine di rafforzare       |
l'attrazione di nuovi            |
investimenti nelle aree          |
sottoutilizzate, Sviluppo Italia |
Spa e' autorizzata a concedere   |
agevolazioni alle imprese capaci |
di produrre effetti economici    |
addizionali e durevoli e tali da |
generare esternalita' positive   |Agevolazioni alle imprese da
sul territorio.                  |parte di Sviluppo Italia spa
--------------------------------------------------------------------
216. Le agevolazioni di cui al   |
comma 215, il cui cumulo non puo'|
comunque superare i vigenti      |
limiti massimi di intensita' di  |
aiuto, consistono in:            |
a) un contributo in conto        |
interessi a valere su mutui di   |
durata non inferiore a cinque    |
anni e non superiore a dieci,    |
concessi da istituti autorizzati |
all'esercizio dell'attivita'     |
bancaria ai sensi del testo unico|
di cui al decreto legislativo 1º |
settembre 1993, n. 385. E'       |
previsto un pre-ammortamento di  |
durata non superiore a tre anni a|
decorrere dalla stipula del      |
contratto di finanziamento. Il   |
mutuo agevolato puo' coprire fino|
al 50 per cento degli            |
investimenti ammissibili;        |
b) un contributo in conto        |
capitale fino al limite massimo  |
del 20 per cento degli           |
investimenti ammissibili;        |
c) partecipazioni temporanee al  |
capitale sociale, in misura non  |
superiore al 15 per cento del    |
capitale sociale delle imprese   |
beneficiarie. Le percentuali di  |
cui alle lettere b) e c) possono |
essere elevate, rispettivamente, |
al 35 per cento ed al 20 per     |Tipologia delle agevolazioni di
cento nel caso di piccole e medie|cui al comma 215 alle imprese da
imprese.                         |parte di Sviluppo Italia spa
--------------------------------------------------------------------
217. Le agevolazioni di cui al   |
comma 216 sono finanziate a      |
valere sul Fondo di cui          |
all'articolo 61 della legge 27   |
dicembre 2002, n. 289. A tale    |
fine l'elenco degli strumenti che|
confluiscono nel Fondo per le    |
aree sottoutilizzate, di cui     |
all'allegato 1 della citata legge|Finanziamento delle agevolazioni
n. 289 del 2002, e' esteso agli  |erogate da Sviluppo Italia
interventi previsti dai commi da |attraverso il Fondo per le aree
215 a 221.                       |sottoutilizzate.
--------------------------------------------------------------------
218. Con delibera del CIPE, da   |
emanare entro sessanta giorni    |
dalla data di entrata in vigore  |
della presente legge, sono       |
definiti le procedure di         |
assegnazione e riprogrammazione  |
delle risorse del Fondo destinate|Procedure di assegnazione e
agli interventi previsti al comma|riprogrammazione delle risorse
215 nonche' le condizioni e i    |del Fondo per le aree
limiti delle agevolazioni di cui |sottoutilizzate ed interventi
al comma 217.                    |nelle medesime aree.
--------------------------------------------------------------------
219. Il CIPE, in sede di riparto |
annuale delle risorse per le aree|
sottoutilizzate, tenuto conto dei|
programmi pluriennali predisposti|
dall'Istituto italiano per gli   |
studi storici e dall'Istituto    |
italiano per gli studi           |
filosofici, aventi sede in       |
Napoli, assegna risorse per la   |
realizzazione delle rispettive   |
attivita' di ricerca e formazione|
di rilevante interesse pubblico  |
per lo sviluppo dell'integrazione|
europea e mediterranea delle aree|
del Mezzogiorno. Con la delibera |Risorse per l'Istituto italiano
di assegnazione delle risorse    |per gli studi storici e per
sono disposte le relative        |l'Istituto italiano per gli studi
modalita' di erogazione.         |filosofici, aventi sede in Napoli
--------------------------------------------------------------------
220. Ai fini di cui al comma 219,|
i predetti istituti presentano al|
Ministero dell'economia e delle  |
finanze - Dipartimento delle     |
politiche di sviluppo e coesione |
- e al Ministero dell'istruzione,|
dell'universita' e della ricerca |
i programmi di attivita' entro il|
31 dicembre di ciascun anno; per |
l'anno 2005 i programmi sono     |
presentati entro il 31 gennaio   |
2005. Tali programmi, nel        |
rispetto del consolidato         |
principio comunitario del        |
cofinanziamento, indicano le     |
altre fonti, pubbliche e private,|
con cui si intende contribuire   |
alla loro realizzazione e sono   |
accompagnati da una relazione di |
rendiconto sulle attivita', gia' |Modalita' per accedere al
oggetto di finanziamento,        |finanziamento destinato
concluse e in corso, nonche'     |all'Istituto italiano per gli
sull'equilibrio patrimoniale     |studi storici e all'Istituto
ovvero sulle azioni assunte per  |italiano per gli studi
conseguirlo.                     |filosofici, aventi sede in Napoli
--------------------------------------------------------------------
221. L'efficacia delle           |
disposizioni di cui ai commi da  |
215 a 220 e' subordinata, ai     |
sensi dell'articolo 88, paragrafo|Approvazione UE per i
3, del Trattato istitutivo della |finanziamenti di Sviluppo Italia
Comunita' europea, alla          |e per quelli per gli Istituti per
preventiva approvazione da parte |gli studi storici e filosofici di
della Commissione europea.       |Napoli
--------------------------------------------------------------------
222. Al fine di favorire         |
l'afflusso di capitale di rischio|
verso piccole e medie imprese    |
innovative localizzate nelle aree|
sottoutilizzate, il Dipartimento |
per l'innovazione e le tecnologie|
della Presidenza del Consiglio   |
dei ministri puo' sottoscrivere e|
alienare quote di uno o piu'     |
fondi comuni di investimento, in |
misura non superiore al 50 per   |
cento del patrimonio, promossi e |
gestiti da una o piu' societa' di|
gestione del risparmio (SGR)     |
previste dal testo unico di cui  |
al decreto legislativo 24        |
febbraio 1998, n. 58. Tali SGR   |
saranno individuate dal citato   |
Dipartimento, d'intesa con il    |
Dipartimento per le politiche di |
sviluppo e di coesione e con il  |
Dipartimento del tesoro del      |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze, con procedure           |
competitive, anche in deroga alle|
vigenti norme di legge e di      |
regolamento sulla contabilita'   |
generale dello Stato, nel        |
rispetto delle norme comunitarie |
applicabili, assicurando che     |
l'organizzazione e la gestione   |
dei fondi siano coerenti con le  |
finalita' pubbliche ed           |
eventualmente prevedendo a tale  |Alienazione fondi comuni di
fine la presenza di un           |investimento per favorire
rappresentante della pubblica    |l'afflusso del capitale di
amministrazione negli organi di  |rischio verso le piccole e medie
gestione dei fondi.              |imprese innovative.
--------------------------------------------------------------------
223. Alla copertura degli oneri  |
derivanti dall'attuazione del    |
comma 222 si provvede mediante le|
risorse previste dalla legge 30  |
giugno 1998, n. 208, e stanziate |
con delibera del CIPE n. 20 del  |
29 settembre 2004, punto 4.1.2,  |
in attuazione dell'articolo 61   |
della legge 27 dicembre 2002, n. |Risorse per la vendita dei fondi
289.                             |comuni di investimento
--------------------------------------------------------------------
224. Gli immobili di cui         |
all'articolo 9, comma 1-bis,     |
lettera a), del decreto-legge 15 |
aprile 2002, n. 63, convertito,  |
con modificazioni, dalla legge 15|
giugno 2002, n. 112, ivi compresi|
quelli individuati dal decreto   |
dirigenziale del 10 giugno 2003, |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale n. 150 del 1º luglio   |
2003, possono essere alienati    |
anche nell'ambito dell'attivita' |
di gestione della liquidazione   |
gia' affidata a societa'         |
direttamente controllata dallo   |
Stato ai sensi di quanto previsto|Alienazione immobili degli enti
dall'articolo 9, comma 1-bis,    |pubblici soppressi anche
lettera c), del medesimo         |nell'ambito dell'attivita' di
decreto-legge.                   |gestione della liquidazione
--------------------------------------------------------------------
225. All'articolo 9, comma 1-bis,|
lettera c), del decreto-legge 15 |
aprile 2002, n. 63, convertito,  |
con modificazioni, dalla legge 15|
giugno 2002, n. 112, sono        |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) al secondo periodo, le parole:|
"La societa' si avvale" sono     |
sostituite dalle seguenti: "La   |Alienazione immobili degli enti
societa' puo' avvalersi anche";  |pubblici soppressi anche
b) dopo il secondo periodo e'    |nell'ambito dell'attivita' di
inserito il seguente: "E',       |gestione della liquidazione:
altresi', facolta' della societa'|correzioni relative ai poteri
di procedere alla revoca dei     |della societa' che si occupa
mandati gia' conferiti".         |della liquidazione degli enti.
--------------------------------------------------------------------
226. Con riguardo a tutte le     |
liquidazioni di cui al comma     |
1-ter dell'articolo 9 del        |
decreto-legge 15 aprile 2002, n. |
63, convertito, con              |
modificazioni, dalla legge 15    |
giugno 2002, n. 112, la societa',|
direttamente controllata dallo   |
Stato, di cui al comma 1-bis,    |
lettera c), del medesimo articolo|
9 del citato decreto-legge n. 63 |
del 2002, esercita ogni potere   |
finora attribuito all'Ispettorato|
generale per la liquidazione     |Attribuzione alla societa' che si
degli enti disciolti e puo'      |occupa della liquidazione dei
procedere alla revoca degli      |poteri attribuiti all'Ispettorato
incarichi di Commissario         |generale per la liquidazione
liquidatore in essere.           |degli enti disciolti.
--------------------------------------------------------------------
227. Al fine di rendere piu'     |
efficienti ed economicamente     |
convenienti per la finanza       |
pubblica le procedure di         |
liquidazione, il commissario     |
nominato ai sensi dell'articolo 5|
della legge 28 ottobre 1999, n.  |
410, e successive modificazioni, |
non puo' cessare dall'ufficio    |
fino a che non sia garantita la  |
ricostituzione degli organi      |
statutari e comunque non oltre   |
due anni dalla conclusione delle |
procedure di cui all'articolo 214|
del regio decreto 16 marzo 1942, |
n. 267, in mancanza di           |
procedimenti contenziosi a quella|
data pendenti, ovvero, in tale   |
ultima ipotesi, fino alla        |
definitiva conclusione degli     |
stessi procedimenti.             |
Nell'articolo 5, comma 7-bis,    |
della legge 28 ottobre 1999, n.  |
410, le parole: "e per una durata|
massima di dodici mesi" sono     |Procedure liquidatorie presso
soppresse.                       |consorzi agrari.
--------------------------------------------------------------------
228. L'ufficio stralcio di cui   |
all'articolo 119 del decreto del |
Presidente della Repubblica 24   |
luglio 1977, n. 616, e al decreto|
del Presidente del Consiglio dei |
ministri 24 marzo 1979,          |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale n. 90 del 31 marzo     |
1979, e' soppresso; le residue   |
funzioni sono svolte dalle       |
regioni interessate.             |Soppressione ufficio stralcio
--------------------------------------------------------------------
229. Congiuntamente al Ministro  |
dell'economia e delle finanze, la|
societa' direttamente controllata|
dallo Stato, di cui al comma     |
1-bis, lettera c), dell'articolo |
9 del decreto-legge 15 aprile    |
2002, n. 63, convertito, con     |
modificazioni, dalla legge 15    |
giugno 2002, n. 112, riferisce   |
annualmente alle Camere sullo    |
stato della liquidazione degli   |
enti pubblici, di cui alla legge |
4 dicembre 1956, n. 1404, per i  |
quali la liquidazione stessa non |Rapporto annuale alle Camere da
sia stata esaurita entro il 31   |parte della societa' liquidatrice
dicembre 2005.                   |degli enti pubblici
--------------------------------------------------------------------
230. Le risorse del fondo di cui |
all'articolo 4, comma 61, della  |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
sono complessivamente destinate  |
alle attivita' previste ai commi |
61, 68, 76 e 77 del citato       |
articolo 4 della legge n. 350 del|
2003, nonche' alle attivita' di  |
cui al comma 232 del presente    |
articolo. Il relativo riparto e' |
stabilito con decreto del        |
Ministro delle attivita'         |
produttive, di concerto con il   |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, fermo restando quanto   |
stabilito nell'articolo 4, comma |
70, della legge 24 dicembre 2003,|
n. 350. Per le finalita' di cui  |Risorse del Fondo Made in italy
al citato comma 70 e' autorizzata|utilizzate anche per altre
la spesa di 10 milioni di euro   |attivita' volte alla tutela della
per l'anno 2005.                 |proprieta' industriale
--------------------------------------------------------------------
231. All'articolo 2, comma 8, del|
decreto-legge 12 agosto 1983, n. |
371, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 11    |
ottobre 1983, n. 546, le parole: |
"dall'AIMA" sono sostituite dalle|
seguenti: "dall'Agenzia per le   |
erogazioni in agricoltura (AGEA) |
e dagli altri organismi pagatori |
istituiti ai sensi dell'articolo |
3 del decreto legislativo 27     |
maggio 1999, n. 165" e le parole:|
"mercato agricolo" sono          |
sostituite dalle seguenti:       |Somme erogate dall'AGEA e da
"settore agricolo".              |tutti gli organismi pagatori
--------------------------------------------------------------------
232. Per l'utilizzo delle risorse|
del fondo di cui al comma 230 il |
Ministero delle attivita'        |
produttive puo' promuovere       |
protocolli di intesa con le      |
associazioni imprenditoriali di  |
categoria e puo' avvalersi della |
collaborazione dell'Istituto     |
nazionale per il commercio       |
estero. Resta fermo quanto       |
stabilito ai sensi dell'articolo |
4, comma 61, secondo periodo,    |
della legge n. 350 del 2003, nei |
limiti della dotazione           |
finanziaria ivi prevista. Nel    |
citato comma 61, al secondo      |
periodo, le parole: "5 milioni"  |
sono sostituite dalle seguenti:  |
"10 milioni", e nel quarto       |
periodo le parole: "per l'anno   |
2004" sono sostituite dalle      |
seguenti: "per l'anno 2004 e     |
successivi, ivi comprese quelle  |Per l'utilizzo del fondo per il
di cui al secondo periodo del    |Made in Italy: protocolli di
presente comma, allo stesso      |intesa tra MAP e associazioni di
direttamente attribuite,".       |categoria e collaborazione ICE.
--------------------------------------------------------------------
233. Per l'anno 2005 e'          |
confermato il Fondo di riserva di|
1.200 milioni di euro per        |
provvedere ad eventuali esigenze |
connesse con la proroga delle    |
missioni internazionali di pace. |
Il Ministro dell'economia e delle|
finanze provvede ad inviare al   |
Parlamento copia delle           |
deliberazioni relative           |
all'utilizzo del Fondo e di esse |
viene data formale comunicazione |
alle competenti Commissioni      |Fondo missioni internazionali di
parlamentari.                    |pace
--------------------------------------------------------------------
234. Al fine di assicurare       |
l'efficace svolgimento delle     |
attivita' di cui all'articolo 17 |
del decreto-legge 8 febbraio     |
1995, n. 32, convertito, con     |
modificazioni, dalla legge 7     |
aprile 1995, n. 104, l'Istituto  |
per la promozione industriale    |
(IPI) adotta, d'intesa con il    |
Ministero delle attivita'        |
produttive, appositi programmi   |
pluriennali. I relativi          |
finanziamenti, ai sensi          |
dell'articolo 14 della legge 5   |
marzo 2001, n. 57, e             |
dell'articolo 60 della legge 27  |
dicembre 2002, n. 289, e         |
successive modificazioni, sono   |
determinati, a decorrere         |
dall'anno 2005, in 25 milioni di |
euro annui, intendendosi         |
corrispondentemente ridotte le   |
autorizzazioni di spesa di cui   |
all'articolo 52 della legge 23   |
dicembre 1998, n. 448, per 16,5  |
milioni di euro ed all'articolo  |
60, comma 3, della legge n. 289  |Programmi pluriennali Istituto
del 2002 per 8,5 milioni di euro.|per la promozione industriale
--------------------------------------------------------------------
235. All'articolo 36 della legge |
17 maggio 1999, n. 144, e        |
successive modificazioni, dopo il|
comma 5, e' inserito il seguente:|
"5-bis. Per l'applicazione delle |
disposizioni dell'articolo 2,    |
comma 3, del decreto-legge 28    |
dicembre 1998, n. 451,           |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 26 febbraio 1999, n. |
40, in materia di riduzione      |
compensata di pedaggi            |
autostradali, il Ministro delle  |
infrastrutture e dei trasporti,  |
limitatamente alle imprese di    |
autotrasporto con sede legale e  |
stabilimento operativo nelle aree|
interessate dalla continuita'    |
territoriale, modifica le        |
direttive ivi previste tenendo   |
conto dei costi marittimi        |
gravanti sulle imprese di        |
autotrasporto, nonche' delle     |
distanze chilometriche percorse  |
in mare e per raggiungere i punti|
d'imbarco. Nelle medesime        |
direttive il Ministro delle      |
infrastrutture e dei trasporti   |
provvede ad introdurre il        |
rimborso parziale dei costi      |
marittimi, secondo criteri che   |Riduzione compensata dei pedaggi
garantiscano la parita' di       |autostradali viene operata
condizioni di esercizio tra tutte|tenendo conto anche dei costi
le imprese del settore".         |marittimi.
--------------------------------------------------------------------
236. Il fondo di cui all'articolo|
145, comma 40, della legge 23    |
dicembre 2000, n. 388, e         |
successive modificazioni, deve   |
intendersi destinato al settore  |
della nautica da diporto, nella  |
misura e con le modalita'        |
disciplinate dal combinato       |
disposto della lettera c) del    |
comma 14 dell'articolo 22 della  |
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e|Estensione fondo per la
del comma 13 dell'articolo 80    |promozione di trasporti marittimi
della legge 27 dicembre 2002, n. |sicuri anche al settore della
289.                             |nautica da diporto
--------------------------------------------------------------------
237. Al fine di incentivare lo   |
sviluppo economico nelle aree    |
sottoutilizzate del Paese, con   |
particolare riferimento a quelle |
meridionali, il Consiglio        |
nazionale delle ricerche         |
costituisce un Osservatorio sul  |
mercato creditizio regionale     |
procedendo, d'intesa con le      |
corrispondenti strutture di      |
ricerca delle amministrazioni    |
regionali, alla elaborazione di  |
studi di fattibilita' per        |
favorire la creazione di banche a|
carattere regionale. A tale fine |
e' autorizzata la spesa di       |
500.000 euro a decorrere dal     |Osservatorio sul mercato
2005.                            |creditizio regionale
--------------------------------------------------------------------

      
238. Con decreto del Ministro    |
delle infrastrutture e dei       |
trasporti, di concerto con il    |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, da emanare entro il 31  |
gennaio 2005, e' stabilito un    |
incremento delle tariffe         |
applicabili per le operazioni in |
materia di motorizzazione di cui |
all'articolo 18 della legge 1º   |
dicembre 1986, n. 870, in modo da|
assicurare, su base annua,       |
maggiori entrate pari a 24       |
milioni di euro a decorrere      |
dall'anno 2005. Una quota delle  |
predette maggiori entrate, pari  |
ad euro 20 milioni per l'anno    |
2005, e ad euro 12 milioni a     |
decorrere dall'anno 2006, e'     |
riassegnata allo stato di        |
previsione del Ministero delle   |
infrastrutture e dei trasporti   |
per la copertura degli oneri di  |
cui all'articolo 2, commi 3, 4 e |
5, del decreto legislativo 20    |Adeguamento tariffe operazioni in
agosto 2002, n. 190.             |materia di motorizzazione
--------------------------------------------------------------------
239. I soggetti di cui           |
all'articolo 3 del decreto       |
legislativo 16 settembre 1996, n.|
564, e successive modificazioni, |
che non hanno presentato la      |
domanda di accredito della       |
contribuzione figurativa per i   |
periodi anteriori al 1º gennaio  |Riapertura dei termini per la
2003, secondo le modalita'       |domanda di accredito della
previste dal medesimo articolo 3 |contribuzione figurativa dei
del citato decreto legislativo,  |lavoratori chiamati a ricoprire
possono esercitare tale facolta' |funzioni pubbliche elettive o
entro il 31 marzo 2005.          |cariche sindacali
--------------------------------------------------------------------
240. All'articolo 24, comma 6,   |
della legge 11 febbraio 1994, n. |
109, e successive modificazioni, |
dopo le parole: "comma 7-bis"    |
sono aggiunte le seguenti: ", e  |
degli organismi di cui agli      |
articoli 3, 4 e 6 della legge 24 |
ottobre 1977, n. 801, che sono   |
disciplinati con decreto del     |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri, emanato su proposta del|
Comitato di cui all'articolo 2   |
della citata legge n. 801 del    |
1977, previa intesa con il       |Deroga al limite massimo dei
Ministro dell'economia e delle   |lavori in economia per i servizi
finanze".                        |segreti.
--------------------------------------------------------------------
241. Al fine di garantire        |
l'efficienza e la sostenibilita' |
delle infrastrutture olimpiche   |
finanziate, quali opere connesse |
ai sensi della legge 9 ottobre   |
2000, n. 285, e quali opere di   |
accompagnamento ai sensi         |
dell'articolo 21 della legge 1º  |
agosto 2002, n. 166, e'          |
autorizzato l'utilizzo dei fondi |
previsti anche successivamente   |
all'evento olimpico onde         |
garantire il completamento       |
funzionale di alcune opere per   |
l'uso post-olimpico.             |Infrastrutture olimpiche
--------------------------------------------------------------------
242. Per il triennio 2005-2007 e'|
autorizzato uno stanziamento pari|
a 5.418.000 euro per ciascuno    |
degli anni 2005, 2006 e 2007,    |
destinato all'adeguamento delle  |
risorse previste per il          |Alto Commissario per la
funzionamento dell'Alto          |prevenzione e il contrasto della
Commissario di cui al comma 2    |corruzione e delle altre forme di
dell'articolo 1 della legge 16   |illecito all'interno della
gennaio 2003, n. 3.              |pubblica amministrazione
--------------------------------------------------------------------
243. Nella regione Sardegna, in  |
deroga al disposto dell'articolo |
10, comma 15, del decreto-legge  |
28 marzo 2003, n. 49, convertito,|
con modificazioni, dalla legge 30|
maggio 2003, n. 119, e successive|
modificazioni, sono consentiti i |
trasferimenti a titolo           |
temporaneo, fino al 31 dicembre  |
2007, di quote latte anche tra   |
zone disomogenee.                |Quote latte Sardegna
--------------------------------------------------------------------
244. All'articolo 141 del testo  |
unico delle disposizioni         |
sull'edilizia popolare ed        |
economica, di cui al regio       |
decreto 28 aprile 1938, n. 1165, |
sono apportate le seguenti       |
modificazioni:                   |
a) dopo il primo comma e'        |
inserito il seguente:            |
"Nelle cooperative edilizie a    |
proprieta' divisa qualora i soci |
si siano accollati l'intero      |
importo del mutuo pro capite, si |
puo' procedere allo scioglimento |
delle cooperative stesse.";      |
b) al secondo comma, le parole:  |
"previsto dal precedente comma"  |
sono sostituite dalle seguenti:  |
"previsto dal primo comma".      |Cooperative edilizie
--------------------------------------------------------------------
245. Allo scopo di favorire      |
l'ammodernamento e il            |
potenziamento del comparto della |
pesca, anche ai fini             |
dell'adozione di tecniche di     |
pesca finalizzate a garantire la |
protezione delle risorse         |
acquatiche, e' autorizzata, per  |
ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
2007, la spesa di 5 milioni di   |
euro per la concessione di       |
contributi a favore delle piccole|
e medie imprese operanti nelle   |
aree per le quali sia stata      |
prevista l'interruzione          |
temporanea obbligatoria delle    |
attivita' di pesca. Il contributo|
di cui al presente comma e'      |
riconosciuto nei limiti della    |
normativa comunitaria in materia |Contributo per pescatori e fermo
di aiuti di Stato.               |biologico
--------------------------------------------------------------------
246. Per la prosecuzione degli   |
interventi previsti dall'articolo|
4, comma 153, della legge 24     |
dicembre 2003, n. 350, e'        |
autorizzata, per l'anno 2005, la |
spesa di 1 milione di euro.      |Infrastrutture aeroportuali
--------------------------------------------------------------------
247. Allo scopo di rafforzare il |
monitoraggio del rischio sismico |
attraverso l'utilizzo di nuove   |
tecnologie, il Centro di         |
geomorfologia integrata per      |
l'area del Mediterraneo provvede |
alla predisposizione di          |
metodologie scientifiche         |
innovative integrate dei fattori |
di rischio delle diverse aree del|
territorio. A tal fine, e'       |
autorizzata la spesa di 1,5      |
milioni di euro per ciascuno     |Centro di geomorfologia integrata
degli anni 2005, 2006 e 2007.    |per l'area del Mediterraneo
--------------------------------------------------------------------
248. Al fine di incentivare lo   |
sviluppo delle energie prodotte  |
da fonti rinnovabili, con        |
particolare attenzione alle      |
potenzialita' di produzione      |
dell'idrogeno da fonti di energia|
solare, eolica, idraulica o      |
geotermica e' istituto, per      |
l'anno 2005, nello stato di      |
previsione del Ministero         |
dell'economia e delle finanze, il|
Fondo per la promozione delle    |
risorse rinnovabili con una      |
dotazione finanziaria di 10      |
milioni di euro. Il Fondo e'     |
finalizzato al cofinanziamento di|
studi e ricerche nel campo       |
ambientale e delle fonti di      |
energia rinnovabile destinate    |
all'utilizzo per i mezzi di      |
locomozione e per migliorare la  |
qualita' ambientale all'interno  |
dei centri urbani. Sono ammessi  |
al finanziamento gli studi e le  |
ricerche che presentino una      |
partecipazione al finanziamento  |
non inferiore alla meta' del     |
costo totale del singolo progetto|
di ricerca da parte di           |
universita', laboratori          |
scientifici, enti o strutture di |
ricerca ovvero imprese per il    |
successivo diretto utilizzo      |
industriale e commerciale dei    |
risultati di tale attivita' di   |Fondo per la promozione delle
ricerca e progettuale.           |risorse rinnovabili
--------------------------------------------------------------------
249. Per la prosecuzione degli   |
interventi di cui all'articolo 4,|
comma 160, della legge 24        |
dicembre 2003, n. 350, e'        |
autorizzata la spesa di 2 milioni|
di euro per ciascuno degli anni  |
2005 e 2006.                     |Istituto nazionale di astrofisica
--------------------------------------------------------------------
250. Nello stato di previsione   |
del Ministero delle              |
comunicazioni, e' istituito, per |
l'anno 2005, con una dotazione   |
finanziaria pari a 10 milioni di |
euro, un Fondo per la promozione |
e la realizzazione di aree all   |
digital e servizi di T-Government|
sulla piattaforma della          |Fondo per la promozione e la
televisione digitale terrestre.  |realizzazione di aree all digital
--------------------------------------------------------------------
251. Allo scopo di promuovere la |
ricerca avanzata nei settori di  |
rilevanza strategica per         |
l'industria nazionale, e'        |
autorizzata la spesa di 30       |
milioni di euro per ciascuno     |
degli anni 2005, 2006 e 2007     |
destinata al finanziamento di    |
progetti pilota realizzati da    |
societa' operanti nel settore    |
aeronautico, di cui alla legge 24|Societa' operanti nel settore
dicembre 1985, n. 808.           |aeronautico
--------------------------------------------------------------------
252. Il Fondo rotativo nazionale |
per gli interventi nel capitale  |
di rischio delle imprese, di cui |
all'articolo 4, comma 106, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
e' rifinanziato per un importo   |
pari a 10 milioni di euro per il |Fondo rotativo interventi nel
2005.                            |capitale di rischio delle imprese
--------------------------------------------------------------------
253. All'articolo 67, comma 1,   |
lettera m), del testo unico di   |
cui al decreto del Presidente    |
della Repubblica 22 dicembre     |
1986, n. 917, e successive       |
modificazioni, dopo le parole:   |
"associazioni sportive           |
dilettantistiche" sono inserite  |
le seguenti: "e di cori, bande e |
filodrammatiche da parte del     |
direttore e dei collaboratori    |
tecnici".                        |Esenzione per cori e bande
--------------------------------------------------------------------
254. Per le esigenze connesse    |
all'esercizio dei compiti di     |
vigilanza e controllo operativi  |
in materia di sicurezza delle    |
navi e delle strutture portuali  |
svolti dal Corpo delle           |
Capitanerie di porto-Guardia     |
costiera, e' autorizzata la spesa|
di 10 milioni di euro per l'anno |
2005 e per ciascuno degli anni   |
2006 e 2007, iscritta in un fondo|
dello stato di previsione del    |
Ministero delle infrastrutture e |
dei trasporti, da ripartire nel  |
corso della gestione tra le      |
unita' previsionali di base      |
interessate con decreto del      |
Ministro delle infrastrutture e  |
dei trasporti, da comunicare,    |
anche con evidenze informatiche, |
al Ministero dell'economia e     |
delle finanze, tramite l'Ufficio |
centrale del bilancio, nonche'   |
alle competenti Commissioni      |
parlamentari e alla Corte dei    |
conti.                           |Capitanerie di porto
--------------------------------------------------------------------
255. Agli enti non commerciali di|
cui all'articolo 41, comma 7,    |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, e successive modificazioni, |
che abbiano almeno una sede      |
operativa nei territori di cui al|
decreto-legge 4 novembre 2002, n.|
245, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 27    |
dicembre 2002, n. 286, si applica|
la sospensione dei termini di cui|
all'articolo 4 del citato        |
decreto-legge n. 245 del 2002    |
fino al 31 dicembre 2005 nonche',|
per i versamenti non eseguiti a  |
questa ultima data, compresi i   |
sostituti di imposta, l'articolo |
3, comma 2, e l'articolo 4, comma|
3, dell'ordinanza del Presidente |
del Consiglio dei ministri 7     |Sospensione termini tributari per
maggio 2004, n. 3354, pubblicata |enti non commerciali che hanno
nella Gazzetta Ufficiale n. 112  |una sede operativa in regioni
del 14 maggio 2004.              |Molise, Sicilia e Puglia
--------------------------------------------------------------------
256. Per la prosecuzione degli   |
interventi necessari allo        |
svolgimento dei Campionati       |
mondiali di sci alpino del 2005  |
in Valtellina e' autorizzata la  |
spesa di 2 milioni di euro per   |
l'anno 2005.                     |Campionati mondiali di sci alpino
--------------------------------------------------------------------
257. Al fine di garantire la     |
piena realizzazione della misura |
di riconversione di cui          |
all'articolo 2 del decreto-legge |
7 maggio 2002, n. 85, convertito,|
con modificazioni, dalla legge 6 |
luglio 2002, n. 134, e'          |
autorizzata l'ulteriore spesa di |Riconversione reti da pesca
260.000 euro.                    |derivanti
--------------------------------------------------------------------
258. Al fine di consentire la    |
piena realizzazione degli        |
obiettivi di ammodernamento della|
flotta peschereccia delle regioni|
dell'obiettivo 1, il Ministero   |
delle politiche agricole e       |
forestali e' autorizzato a       |
liquidare le istanze di          |
contributo ritenute idonee ai    |
sensi del decreto 15 marzo 2002  |
recante modalita' di attuazione  |
delle misure di costruzione di   |
nuove navi e di ammodernamento di|
navi esistenti non ancora ammesso|
a finanziamento per mancanza     |
delle relative risorse           |Ammodernamento flotta
finanziarie, valutate in 320.000 |peschereccia nelle regioni
euro per l'anno 2005.            |obiettivo 1.
--------------------------------------------------------------------
259. Per la liquidazione delle   |
istanze risultate idonee ai sensi|
della legge 28 agosto 1989, n.   |
302, pervenute al Ministero delle|
politiche agricole e forestali   |
entro il 31 dicembre 1999,       |
l'autorizzazione di spesa di cui |
all'articolo 52, comma 82, della |
legge 28 dicembre 2001, n. 448,  |
e' incrementata di 833.000 euro  |
per l'anno 2005.                 |Contributo credito peschereccio
--------------------------------------------------------------------
260. Al fine di valorizzare le   |
iniziative celebrative della     |
figura di Cristoforo Colombo     |
curate dall'apposito Comitato    |
nazionale istituito presso la    |
Presidenza del Consiglio dei     |
ministri, e' autorizzata la spesa|Comitato nazionale per la
di 1 milione di euro per ciascuno|celebrazione di Cristoforo
degli anni 2005 e 2006.          |Colombo
--------------------------------------------------------------------
261. Per le attivita' di         |
monitoraggio delle politiche     |
pubbliche adottate dal Governo,  |
di analisi del loro impatto sul  |
Sistema-Paese, di informazione e |
comunicazione istituzionale sulle|
riforme attuate, il Presidente   |
del Consiglio dei ministri,      |
ovvero il Ministro a cio'        |
delegato, puo' avvalersi di enti |
o istituti di ricerca, pubblici o|
privati, di istituti demoscopici |
nonche' di consulenti dotati di  |
specifica professionalita'. A tal|
fine e' autorizzata la spesa di 3|
milioni di euro per ciascuno     |
degli anni 2005 e 2006.          |Monitoraggio politiche pubbliche
--------------------------------------------------------------------
262. Nel limite complessivo di 22|
milioni di euro, il Ministro del |
lavoro e delle politiche sociali |
e' autorizzato a prorogare,      |
limitatamente all'esercizio 2005,|
le convenzioni stipulate, anche  |
in deroga alla normativa vigente |
relativa ai lavori socialmente   |
utili, direttamente con i comuni,|
per lo svolgimento di attivita'  |
socialmente utili (ASU) e per    |
l'attuazione, nel limite         |
complessivo di 36 milioni di     |
euro, di misure di politica      |
attiva del lavoro, riferite a    |
lavoratori impiegati in ASU nella|
disponibilita' degli stessi      |
comuni da almeno un triennio,    |
nonche' ai soggetti, provenienti |
dal medesimo bacino, utilizzati  |
attraverso convenzioni gia'      |
stipulate in vigenza             |
dell'articolo 10, comma 3, del   |
decreto legislativo 1º dicembre  |
1997, n. 468, e successive       |
modificazioni, e prorogate nelle |
more di una definitiva           |
stabilizzazione occupazionale di |
tali soggetti. In presenza delle |
suddette convenzioni il termine  |
di cui all'articolo 78, comma 2, |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, e' prorogato al 31 dicembre |
2005. Il Ministro dell'interno e'|
autorizzato a concedere, nel     |
limite complessivo di 98 milioni |
di euro, in prosecuzione degli   |
interventi per favorire          |
l'occupazione previsti           |
dall'articolo 3 del decreto-legge|
25 marzo 1997, n. 67, convertito,|
con modificazioni, dalla legge 23|
maggio 1997, n. 135, contributi  |
per spese pubbliche nei comuni di|
Napoli e Palermo.                |LSU
--------------------------------------------------------------------
263. Nel limite di spesa         |
complessivo di 1 milione di euro,|
il Ministero del lavoro e delle  |
politiche sociali e' autorizzato |
a prorogare, limitatamente       |
all'anno 2005, le convenzioni di |
cui all'articolo 3, comma 82,    |
della legge 24 dicembre 2003,    |
n.350, avvalendosi della         |
graduatoria allegata al decreto  |
dirigenziale del Ministero del   |
lavoro e delle politiche sociali |
del 25 ottobre 2004.             |Proroga ASU
--------------------------------------------------------------------
264. All'onere di cui ai commi   |
262 e 263, pari a 157 milioni di |
euro per l'anno 2005, si provvede|
a valere sul Fondo per           |
l'occupazione di cui all'articolo|
1, comma 7, del decreto-legge 20 |
maggio 1993, n. 148, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19|Copertura finanziaria commi 262
luglio 1993, n. 236.             |e263.
--------------------------------------------------------------------
265. Gli interventi di           |
reindustrializzazione e di       |
promozione industriale di cui al |
decreto-legge 1º aprile 1989, n. |
120, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 15    |
maggio 1989, n. 181, sono estesi |
al territorio dei comuni di      |
Arese, Rho, Garbagnate Milanese e|
Lainate (provincia di Milano),   |
limitatamente alle aree          |
individuate nell'accordo di      |
programma per la                 |
reindustrializzazione dell'area  |
Fiat-Alfa Romeo, approvato con   |
decreto del presidente della     |
Giunta regionale della Lombardia |
n. 58158 del 26 giugno 1997,     |
pubblicato nel Bollettino        |
Ufficiale della regione Lombardia|
n. 29 del 14 luglio 1997, e      |
aggiornato con decreto del       |
presidente della Giunta regionale|
della Lombardia n. 8980 del 20   |
maggio 2004, pubblicato nel      |
Bollettino Ufficiale della       |
regione Lombardia n. 23 del 31   |
maggio 2004, nonche' al comune di|
Marcianise (provincia di Caserta)|
e al distretto di Brindisi.      |Deindustrializzazione di aree
--------------------------------------------------------------------
266. Il programma di             |
reindustrializzazione, di cui al |
comma 265, proposto e attuato da |
Sviluppo Italia Spa in accordo   |
con le rispettive regioni, potra'|
prevedere anche interventi di    |Estensione del programma di
acquisizione, bonifica e         |reindustrializzazione di cui al
infrastrutture di aree           |comma 265 alla bonifica di aree
industriali dismesse.            |industriali dimesse
--------------------------------------------------------------------
267. Il programma di cui ai commi|
265 e 266 prevede interventi per |
la promozione imprenditoriale e  |
l'attrazione degli investimenti  |
nel settore delle industrie e dei|
servizi ai sensi e per gli       |
effetti dell'articolo 5 del      |
decreto-legge 1º aprile 1989, n. |
120, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 15    |Inclusione anche degli interventi
maggio 1989, n. 181.             |per la promozione imprenditoriale
--------------------------------------------------------------------
268. Per gli interventi di cui ai|
commi da 265 a 267 e' concesso un|
contributo straordinario pari a  |
32 milioni di euro per il 2005,  |Contributo straordinario per gli
52 milioni di euro per il 2006 e |interventi di cui ai commi da 265
72 milioni di euro per il 2007.  |a 267.
--------------------------------------------------------------------
269. Per garantire la            |
prosecuzione degli interventi per|
la continuita' territoriale di   |
cui all'articolo 82 della legge  |
27 dicembre 2002, n. 289, per il |
triennio 2005-2007, per Trapani, |
Pantelleria e Lampedusa sono     |
assegnate risorse finanziarie per|
complessivi 10 milioni di euro   |Continuita' territoriale Trapani
annui.                           |Pantelleria e Lampedusa
--------------------------------------------------------------------
270. Al fine di sostenere i      |
processi di innovazione delle    |
imprese del commercio, il fondo  |
di cui all'articolo 14 della     |
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e'|
destinato altresi' ai programmi  |
di investimento delle imprese dei|
settori del commercio, del       |
turismo e dei servizi (sezioni G,|
H, I, J, K, M, N ed O della      |
classificazione delle attivita'  |
economiche ISTAT 91) rivolti:    |
a) alla ricerca e progettazione  |
di nuove formule e processi      |
distributivi o aziendali         |
innovativi ed agli investimenti  |
materiali connessi con la loro   |
attivazione, alla formazione e   |
consulenza necessarie all'avvio  |
dei processi innovativi;         |
b) all'accesso ai mercati        |
elettronici e strumentazione     |
connessa;                        |
c) alla progettazione ed alla    |
realizzazione di investimenti    |
connessi all'adozione di moderne |
tecniche di vendita e di offerta |
dei servizi (software per la     |
gestione automatica di spazi     |
espositivi);                     |
d) all'acquisizione di servizi di|
connessione a larga banda;       |
e) al check-up sulla struttura   |
aziendale per rilevare la        |
situazione presente in azienda   |
concernente gli                  |
approvvigionamenti, il lavoro, la|
commercializzazione, il          |
personale, le risorse            |
strumentali;                     |
f) alla progettazione e          |
realizzazione di interventi di   |
assistenza tecnica intesa quale  |
elaborazione ed applicazione di  |
tecniche innovative volte        |
all'innovazione dell'assetto e   |
dell'offerta dell'impresa        |
commerciale;                     |
g) alla realizzazione di         |
innovazione tecnologica intesa   |
quale acquisizione di sistemi    |
informatici integrati, per la    |
gestione aziendale ed            |
interaziendale, per la           |
realizzazione di impianti        |
automatizzati per la             |Estensione Fondo speciale
movimentazione delle merci nel   |rotativo per l'innovazione
magazzino e per operazioni di    |tecnologica anche alle imprese
allestimento degli ordini e per  |dei settori del commercio, del
la distribuzione commerciale.    |turismo e dei servizi
--------------------------------------------------------------------
271. Con decreto del Ministero   |
delle attivita' produttive sono  |
stabiliti termini, criteri e     |Modalita' per l'estensione Fondo
modalita' per la concessione     |speciale rotativo per
delle agevolazioni, di cui al    |l'innovazione tecnologica anche
comma 270, alle imprese del      |alle imprese dei settori del
commercio, del turismo e dei     |commercio, del turismo e dei
servizi.                         |servizi
--------------------------------------------------------------------
272. L'indennizzo di cui         |
all'articolo 1 del decreto       |
legislativo 28 marzo 1996, n.    |
207, e' concesso, con le medesime|
modalita' ivi previste, anche ai |
soggetti che si trovino in       |
possesso dei requisiti di cui    |
all'articolo 2 del predetto      |
decreto legislativo nel periodo  |
compreso fra il 1º gennaio 2005  |
ed il 31 dicembre 2007.          |
L'aliquota contributiva di cui   |
all'articolo 5 del citato decreto|
legislativo 28 marzo 1996, n.    |
207, dovuta dagli iscritti alla  |
Gestione dei contributi e delle  |
prestazioni previdenziali degli  |
esercenti attivita' commerciali  |
presso l'INPS, e' prorogata, con |
le medesime modalita', fino al 31|
dicembre 2009. Le domande di cui |
all'articolo 7 del citato decreto|
legislativo 28 marzo 1996, n.    |
207, possono essere presentate   |
dai soggetti di cui al primo     |Proroga dell'inden nizzo per
periodo del presente comma entro |cessazione di attivita'
il 31 gennaio 2008.              |commerciale.
--------------------------------------------------------------------
273. All'articolo 29, comma 1,   |
quinto periodo, del decreto-legge|
30 settembre 2003, n. 269,       |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326, le parole: "per provvedere  |
alla spesa per i canoni di       |
locazione degli immobili stessi" |Quota parte delle entrate
sono sostituite dalle seguenti:  |rivenienti dalla vendita degli
"per provvedere alla spesa per   |immobili adibiti ad uffici
canoni, oneri e ogni ulteriore   |pubblici a copertura di ogni
incombenza connessi alla         |incombenza connessa alla
locazione degli immobili stessi".|locazione degli immobili.
--------------------------------------------------------------------
274. Relativamente alle somme non|
corrisposte all'erario per       |
l'utilizzo, a qualsiasi titolo,  |
di immobili di proprieta' dello  |
Stato, decorsi novanta giorni    |
dalla notificazione, da parte    |
dell'Agenzia del demanio ovvero  |
degli enti gestori, della seconda|
richiesta di pagamento delle     |
somme dovute, anche a titolo di  |
occupazione di fatto, si procede |
alla loro riscossione mediante   |
ruolo, con la rivalutazione      |
monetaria e gli interessi legali.|
Limitatamente alle situazioni    |
debitorie per le quali la seconda|
richiesta di pagamento e'        |
intervenuta entro il 31 dicembre |
2004, la riscossione di cui al   |
primo periodo non e' effettuata  |
nel caso in cui i soggetti       |
interessati provvedono, entro il |
30 aprile 2005, a dichiarare alla|
Agenzia del demanio ovvero       |
all'ente gestore di voler        |
adempiere, in unica soluzione,   |
l'intera sorte del debito        |
maturato, effettuando altresi'   |
contestualmente il relativo      |
versamento. I giudizi pendenti,  |
aventi ad oggetto l'accertamento,|
la liquidazione ovvero la        |
condanna al pagamento dei debiti |
di cui al secondo periodo, si    |
estinguono di diritto con        |
l'esatto adempimento di quanto   |Riscossione a mezzo ruolo canoni
previsto nel medesimo periodo.   |demaniali
--------------------------------------------------------------------
275. Ai fini della valorizzazione|
del patrimonio immobiliare le    |
operazioni, gli atti, i          |
contratti, i conferimenti ed i   |
trasferimenti di immobili di     |
proprieta' dei comuni, ivi       |
comprese le operazioni di        |
cartolarizzazione di cui alla    |
legge n. 410 del 2001, in favore |
di fondazioni o societa' sono    |
esenti dall'imposta di registro, |
dall'imposta di bollo, dalle     |
imposte ipotecaria e catastale e |
da ogni altra imposta indiretta, |
nonche' da ogni altro tributo o  |Esenzione imposte indirette per
diritto.                         |operazioni di cartolarizzazione
--------------------------------------------------------------------
276. Al fine di consentire il    |
tempestivo pagamento dei canoni, |
oneri e ogni ulteriore incombenza|
connessi agli immobili locati ai |
sensi dell'articolo 4, comma     |
2-ter, del decreto-legge 25      |
settembre 2001, n. 351,          |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 23 novembre 2001, n. |
410, l'Agenzia del demanio puo'  |
richiedere al Dipartimento della |
Ragioneria generale dello Stato  |
anticipazioni di tesoreria per   |
gli importi necessari. Alla      |
regolazione contabile            |
dell'anticipazione di tesoreria  |
si provvede con le modalita'     |
stabilite dal predetto           |
Dipartimento d'intesa con        |
l'Agenzia del demanio.           |
L'anticipazione di tesoreria e'  |
comunque estinta entro l'anno a  |
valere sul fondo di cui al comma |
1, quinto periodo, dell'articolo |
29 del decreto-legge 30 settembre|
2003, n. 269, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 24    |Anticipazioni di cassa per canoni
novembre 2003, n. 326.           |di locazione di immobili.
--------------------------------------------------------------------
277. Al comma 6-bis dell'articolo|
1 del decreto-legge 25 settembre |
2001, n. 351, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 23    |
novembre 2001, n. 410, sono      |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) al primo periodo, dopo le     |
parole: "sono alienati" sono     |
inserite le seguenti: "e         |
valorizzati";                    |
b) all'ultimo periodo, dopo le   |
parole: "al momento              |
dell'alienazione" sono inserite  |Valorizzazione beni ferrovie
le seguenti: "e valorizzazione". |dello Stato
--------------------------------------------------------------------
278. Per il potenziamento delle  |
attivita' di ricerca, formazione |
e studi internazionali della     |
Scuola di ateneo per la          |
formazione europea Jean Monnet,  |
costituita in facolta', e'       |Attivita' di ricerche, formazione
autorizzata la spesa di 2 milioni|e studi della Scuola di Ateneo
di euro a decorrere dall'anno    |per la formazione europea "Jean
2005.                            |Monnet."
--------------------------------------------------------------------
279. Per dare attuazione alle    |
azioni della Convenzione sulla   |
biodiversita' fatta a Rio de     |
Janeiro il 5 giugno 1992, di cui |
alla legge 14 febbraio 1994, n.  |
124, e per dare avvio            |
all'esecuzione del Protocollo di |
Cartagena sulla prevenzione dei  |
rischi biotecnologici relativo   |
alla Convenzione sulla diversita'|
biologica, fatto a Montreal il 29|
gennaio 2000, di cui alla legge  |
15 gennaio 2004, n. 27, e'       |
autorizzata la spesa complessiva |
di 2 milioni di euro per l'anno  |
2005 per campagne di             |
comunicazione e sensibilizzazione|
riferite alle citate Convenzioni |Convenzione sulla diversita'
internazionali.                  |biologica.
--------------------------------------------------------------------
280. A decorrere dal 1º gennaio  |
2005 le dichiarazioni di         |
conformita' di cui all'articolo  |
76, commi 6 e 7, del decreto     |
legislativo 30 aprile 1992, n.   |
285, sono assoggettate           |
all'imposta di bollo di cui      |
all'articolo 2 della tariffa,    |
parte prima, allegata al decreto |
del Presidente della Repubblica  |
26 ottobre 1972, n. 642, e       |
successive modificazioni. Una    |
quota pari a 5 milioni di euro   |
per ciascuno degli anni 2005,    |
2006 e 2007 delle maggiori       |
entrate derivanti dalle          |
disposizioni di cui al presente  |
comma e' destinata al            |
funzionamento e                  |
all'implementazione del centro   |
elaborazione dati del            |
Dipartimento dei trasporti       |
terrestri del Ministero delle    |
infrastrutture e dei trasporti. A|
valere sulle maggiori entrate di |
cui al presente comma, e'        |
autorizzata la spesa di 2 milioni|
di euro per ciascuno degli anni  |
2005, 2006 e 2007 per la         |
realizzazione a cura del         |
Dipartimento dei trasporti       |
terrestri del Ministero delle    |
infrastrutture e dei trasporti di|
una campagna di comunicazione    |
volta a diffondere i valori della|
sicurezza stradale e ad          |
assicurare una adeguata          |
informazione agli utenti,        |
soprattutto di piu' giovane eta',|
al fine di consolidare e         |
accrescere l'attivita' di        |
prevenzione in materia di        |Imposta di bollo per
circolazione e antinfortunistica |dichiarazioni di conformita' dei
stradale.                        |veicoli.
--------------------------------------------------------------------
281. A partire dal 1º gennaio    |
2005, una quota parte delle      |
entrate erariali ed extraerariali|
derivanti dai concorsi pronostici|
su base sportiva, dalle          |
scommesse, dal gioco del lotto,  |
dall'enalotto, dal bingo, dagli  |
apparecchi da divertimento ed    |
intrattenimento, dalle lotterie  |
ad estrazione istantanea e       |
differita, nonche' da eventuali  |Destinazione al Coni di quota
giochi di istituzione successiva |parte delle entrate derivanti da
a tale data, e' destinata al CONI|concorsi pronostici e altri
per il finanziamento dello sport.|giochi.
--------------------------------------------------------------------
282. Le modalita' operative di   |
determinazione della base di     |
calcolo delle entrate erariali ed|
extraerariali provenienti dai    |
giochi di cui al comma 281,      |
nonche' le modalita' di          |
trasferimento periodico dei fondi|
per il finanziamento del CONI,   |
sono determinate con             |
provvedimento del Ministero      |
dell'economia e delle finanze -  |
Amministrazione autonoma dei     |
monopoli di Stato, d'intesa con  |
il Dipartimento della ragioneria |
generale dello Stato, da emanare |
entro il 31 marzo 2005. Per il   |
quadriennio 2005-2008, le risorse|
a favore del CONI sono stabilite |
in misura pari a 450 milioni di  |
euro annui, secondo quanto       |
stabilito dall'articolo 4 del    |
decreto-legge 8 luglio 2002, n.  |
138, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 8     |
agosto 2002, n. 178. Dette       |
risorse sono comprensive del     |
contributo straordinario         |
finalizzato alla preparazione    |
degli atleti per i Giochi        |Modalita' destinazione al Coni di
olimpici invernali di Torino 2006|quota parte delle entrate
e per i Giochi olimpici di       |derivanti da concorsi pronostici
Pechino 2008.                    |e altri giochi.
--------------------------------------------------------------------
283. Ferme restando le competenze|
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze di cui agli        |
articoli 12, comma 2, della legge|
18 ottobre 2001, n. 383, e       |
successive modificazioni, e 16,  |
comma 1, secondo, terzo e quarto |
periodo, della legge 13 maggio   |
1999, n. 133, a partire dal 1º   |
gennaio 2005, al fine di         |
assicurare l'incremento dei      |
volumi di raccolta derivanti dai |
concorsi pronostici su base      |
sportiva e tenuto conto delle    |
nuove modalita' di finanziamento |
del CONI, la posta di gioco dei  |
concorsi pronostici, prevista    |
dall'articolo 5 del regolamento  |
di cui al decreto del Ministro   |
dell'economia e delle finanze 19 |
giugno 2003, n. 179, e' cosi'    |
rideterminata:                   |
a) 8 per cento, come aggio al    |
luogo di vendita autorizzato;    |
b) 50 per cento, come montepremi;|
c) 33,84 per cento, come imposta |
unica;                           |
d) 2,45 per cento, come          |
contributo all'Istituto per il   |
credito sportivo;                |
e) 5,71 per cento, come          |
contributo alle spese di         |
gestione. Le vincite non riscosse|
entro i termini stabiliti dal    |
regolamento di gioco, per i      |
concorsi indetti dopo il 1º      |
gennaio 2005, sono riportate sul |Rideterminazione della posta di
montepremi del concorso          |gioco dei concorsi pronostici su
immediatamente successivo.       |base sportiva.
--------------------------------------------------------------------
284. Ferme restando le competenze|
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze di cui agli        |
articoli 12, comma 2, della legge|
18 ottobre 2001, n. 383, e       |
successive modificazioni, e 16,  |
comma 1, secondo, terzo e quarto |
periodo, della legge 13 maggio   |
1999, n. 133, a partire dal 1º   |
gennaio 2005, in funzione delle  |
nuove modalita' di finanziamento |
del CONI di cui ai commi 281 e   |
282, l'aliquota dell'imposta     |
unica sulle scommesse a quota    |
fissa su eventi diversi dalle    |
corse dei cavalli, di cui        |
all'articolo 4, comma 1, lettera |
b), numero 2), del decreto       |
legislativo 23 dicembre 1998, n. |
504, e' fissata nella misura del |
33 per cento della quota di      |
prelievo stabilita per ciascuna  |
scommessa. Dalla stessa data     |
cessa la corresponsione delle    |
quote di prelievo sull'ammontare |
lordo delle scommesse. Le vincite|
non riscosse ed i rimborsi non   |
richiesti entro i termini        |
stabiliti dal regolamento di     |
gioco, per le scommesse indette  |Aliquota per scommesse a quota
dopo il 1º gennaio 2005, sono    |fissa su eventi diversi dalle
acquisite dall'erario.           |corse dei cavalli
--------------------------------------------------------------------
285. Ferme restando le competenze|
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze di cui agli        |
articoli 12, comma 2, della legge|
1º ottobre 2001, n. 383, e       |
successive modificazioni, e 16,  |
comma 1, secondo, terzo e quarto |
periodo, della legge 13 maggio   |
1999, n. 133, a partire dal 1º   |
gennaio 2005, la posta unitaria  |
di gioco delle scommesse a       |
totalizzatore su eventi diversi  |
dalle corse dei cavalli, come    |
definita dall'articolo 12 del    |
regolamento di cui al decreto del|
Ministro delle finanze 2 agosto  |
1999, n. 278, e successive       |
modificazioni, e' cosi'          |
rideterminata, trovando          |
applicazione, per la percentuale |
residua, la disposizione di cui  |
all'articolo 16, comma 2, lettera|
b), della legge 13 maggio 1999,  |
n. 133:                          |
a) 57 per cento, come disponibile|
a vincite;                       |
b) 8 per cento, come aggio al    |
luogo di vendita autorizzato;    |
c) 20 per cento, come imposta    |
unica;                           |
d) 5,71 per cento, come          |
contributo alle spese complessive|
di gestione;                     |
e) 2,54 per cento, come fondo    |
speciale di riserva. A partire   |
dalla stessa data, in funzione   |
delle nuove modalita' di         |
finanziamento del CONI, e'       |Rideterminazione posta unitaria
abrogata la lettera a) del comma |di gioco delle scommesse a
2 dell'articolo 16 della legge 13|totalizzatore su eventi diversi
maggio 1999, n. 133.             |dalle corse dei cavalli
--------------------------------------------------------------------
286. Con uno o piu' decreti, da  |
adottare ai sensi dell'articolo  |
17, comma 3, della legge 23      |
agosto 1988, n. 400, il Ministro |
dell'economia e delle finanze,   |
entro tre mesi dalla data di     |
entrata in vigore della presente |
legge, provvede al riordino delle|
scommesse su eventi sportivi     |
diversi dalle corse dei cavalli e|
su eventi non sportivi, in       |
particolare per quanto attiene   |
agli aspetti organizzativi,      |
gestionali, amministrativi,      |Riordino delle scommesse su
impositivi, sanzionatori, nonche'|eventi sportivi diversi dalle
a quelli relativi al contenzioso |corse dei cavalli e su eventi non
ed al riparto dei proventi.      |sportivi.
--------------------------------------------------------------------
287. Con provvedimenti del       |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze - Amministrazione        |
autonoma dei monopoli di Stato   |
sono stabilite le nuove modalita'|
di distribuzione delle scommesse |
a quota fissa su eventi diversi  |
dalle corse dei cavalli e su     |
eventi non sportivi, da adottare |
nel rispetto della disciplina    |
comunitaria e nazionale, secondo |
principi di:                     |
a) armonizzazione delle modalita'|
di commercializzazione a quella  |
dei concorsi pronostici;         |
b) economicita' ed efficienza    |
delle reti di vendita, fisiche e |
telematiche;                     |
c) diffusione capillare delle    |
stesse sul territorio nazionale; |
d) sicurezza e trasparenza del   |
gioco nonche' tutela della buona |
fede dei partecipanti;           |
e) salvaguardia dei diritti      |
derivanti dall'applicazione del  |Nuove modalita' di distribuzione
regolamento di cui al decreto del|delle scommesse a quota fissa su
Ministro delle finanze 2 giugno  |eventi diversi dalle corse dei
1998, n. 174.                    |cavalli e su eventi non sportivi
--------------------------------------------------------------------
288. Ciascun concessionario per  |
l'adduzione delle scommesse a    |
totalizzatore al totalizzatore   |
nazionale e per la ricezione del |
nulla osta all'emissione della   |
ricevuta di scommessa, nonche'   |
per l'adduzione delle scommesse a|
libro al servizio centrale di    |
registrazione utilizza e remunera|
i servizi di un operatore da     |
indicare entro sessanta giorni   |
dalla data di entrata in vigore  |
della presente legge nel rispetto|
dei rapporti contrattuali in     |
corso. L'operatore deve essere in|
possesso di requisiti di         |
capacita' tecnica ed             |
affidabilita' economica accertati|
dal Ministero dell'economia e    |
delle finanze - Amministrazione  |
autonoma dei monopoli di Stato e |
deve dimostrare di essere stato  |
indicato da non meno di trecento |
concessionari. Il rapporto tra   |
l'operatore e l'Amministrazione  |
autonoma dei monopoli di Stato e'|
regolato da apposita convenzione.|
Ove l'operatore assuma l'obbligo |
di provvedere, in nome e per     |
conto del concessionario, al     |
versamento di quanto da lui      |
dovuto per l'esercizio della     |
concessione, la convenzione di   |
cui al periodo precedente        |
stabilisce:                      |
a) il termine, di natura         |
essenziale, entro il quale deve  |
essere effettuato mensilmente il |
versamento;                      |
b) l'anticipazione al            |
concessionario, da parte         |
dell'operatore, delle            |
integrazioni eventualmente       |
necessarie al pagamento delle    |
scommesse a totalizzatore        |
vincenti, contabilizzate nel mese|
di cui alla lettera a);          |
c) la retribuzione del servizio  |
prestato dall'operatore in misura|
non superiore al 2 per cento     |
dell'ammontare delle somme       |
versate;                         |
d) la prestazione di idonea      |
cauzione o fideiussione a        |
garanzia dell'adempimento delle  |
obbligazioni assunte, a fronte   |
della quale verranno svincolate, |Utilizzo da parte del
per la parte corrispondente, le  |concessionario per la raccolta
garanzie prestate dal            |delle scommesse a totalizzatore,
concessionario.                  |di un operatore.
--------------------------------------------------------------------
289. A decorrere dal 1º febbraio |
2005, la posta unitaria per      |
scommesse a libro sulle corse dei|
cavalli e' stabilita in 1 euro.  |
L'importo di ciascuna scommessa  |
non puo' essere inferiore a 3    |Posta unitaria per scommesse a
euro.                            |libro sulle corse di cavalli.
--------------------------------------------------------------------
290. Al fine di assicurare la    |
tutela della fede pubblica e per |
una piu' efficace azione di      |
contrasto al gioco illecito ed   |
illegale il Ministero            |
dell'economia e delle finanze -  |
Amministrazione autonoma dei     |
monopoli di Stato adotta i       |
provvedimenti necessari per la   |
definizione, diffusione e        |
gestione, con organizzazione     |
propria o di terzi, dei mezzi di |
pagamento specifici per la       |
partecipazione al gioco a        |
distanza. Tali mezzi di pagamento|
possono essere abilitati dal     |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze - Amministrazione        |
autonoma dei monopoli di Stato   |
anche per le transazioni relative|
a forme di gioco non a distanza. |
--------------------------------------------------------------------
291. Per le attivita' di         |
diffusione e gestione di cui al  |
comma 290, il Ministero          |
dell'economia e delle finanze,   |
sulla base di apposita direttiva |
del Ministro, puo' costituire    |
societa' di scopo ovvero puo'    |
procedere, attraverso            |
l'Amministrazione autonoma dei   |
monopoli di Stato,               |
all'individuazione di uno o piu' |Prevenzione crimine da parte
soggetti selezionati con         |dell'AAMS attraverso la
procedura ad evidenza pubblica   |definizione dei mezzi di
nel rispetto della normativa     |pagamento per la partecipazione
nazionale e comunitaria.         |al gioco a distanza
--------------------------------------------------------------------
292. Il Ministero dell'economia e|
delle finanze - Amministrazione  |
autonoma dei monopoli di Stato   |
regola le lotterie, differite ed |
istantanee, con partecipazione a |
distanza definendo la            |
ripartizione percentuale della   |
posta di gioco relativamente     |
all'erario, ai giocatori ed ai   |
soggetti terzi, nonche' i criteri|
e le modalita' di gestione delle |
lotterie telefoniche e           |Regolamentazione lotterie con
telematiche.                     |partecipazione a distanza
--------------------------------------------------------------------
293. Il Ministero dell'economia e|
delle finanze - Amministrazione  |
autonoma dei monopoli di Stato   |
puo' organizzare, congiuntamente |
alle amministrazioni competenti  |
di altri Stati dell'Unione       |
europea, la gestione di giochi   |
ovvero di singoli concorsi od    |
estrazioni.                      |
--------------------------------------------------------------------
294. Nel caso di cui al comma    |
293, l'Amministrazione autonoma  |
dei monopoli di Stato, in accordo|
con le amministrazioni competenti|
degli altri Stati, stabilisce la |Collaborazione con
ripartizione della posta di      |Amministrazioni europee per la
gioco.                           |gestione di giochi
--------------------------------------------------------------------
295. In aggiunta a quanto        |
previsto dal comma 8, le         |
dotazioni iniziali delle unita'  |
previsionali di base dello stato |
di previsione dei Ministeri per  |
consumi intermedi non aventi     |
natura obbligatoria sono         |
ulteriormente ridotte in maniera |
lineare, assicurando una minore  |
spesa pari a 700 milioni di euro |
per l'anno 2005 ed una minore    |Riduzione delle dotazioni
spesa annua di 1.300 milioni di  |iniziale delle UPB dei ministeri
euro a decorrere dall'anno 2006. |per consumi intermedi
--------------------------------------------------------------------
296. Le dotazioni di parte       |
corrente indicate nella tabella  |
C, salve quelle concernenti il   |
settore universitario, oltre a   |
quanto previsto dal comma 10,    |
sono ridotte in maniera lineare, |
in modo da assicurare, per l'anno|
2005, una minore spesa di 650    |
milioni di euro, e, a decorrere  |
dall'anno 2006, in modo tale da  |
assicurare una minore spesa annua|Riduzione dotazioni di parte
di 850 milioni di euro.          |corrente indicate nella tabella C
--------------------------------------------------------------------
297. L'autorizzazione di spesa   |
relativa al Fondo per interventi |
strutturali di politica          |
economica, di cui al comma 5     |
dell'articolo 10 del             |
decreto-legge 29 novembre 2004,  |
n. 282, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 27    |
dicembre 2004, n. 307, e' ridotta|
di 2.000 milioni di euro per     |Fondo per interventi strutturali
l'anno 2005.                     |di politica economica.
--------------------------------------------------------------------
298. A decorrere dal 1º gennaio  |
2005 e' assicurato un gettito    |
annuo pari a 100 milioni di euro |
mediante il versamento           |
all'entrata del bilancio dello   |
Stato di una quota pari al 70 per|
cento degli importi derivanti    |
dall'applicazione dell'aliquota  |
della componente della tariffa   |
elettrica di cui al comma 1-bis  |
dell'articolo 4 del decreto-legge|
14 novembre 2003, n. 314,        |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 24 dicembre 2003, n. |
368, nonche' di una ulteriore    |
quota che assicuri il predetto   |
gettito a valere sulle entrate   |
derivanti dalla componente       |
tariffaria A2 sul prezzo         |
dell'energia elettrica, definito |
ai sensi dell'articolo 3, comma  |
11, del decreto legislativo 16   |
marzo 1999, n. 79, e             |
dell'articolo 1, comma 1, del    |
decreto-legge 18 febbraio 2003,  |
n. 25, convertito, con           |
modificazioni, dalla legge 17    |
aprile 2003, n. 83. Con decreto  |
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze, sentita           |
l'Autorita' per l'energia        |
elettrica ed il gas, sono        |Versamento al bilancio dello
stabiliti modalita' e termini dei|Stato di quota parte
versamenti di cui al presente    |dell'aliquota della componente
comma.                           |della tariffa elettrica
--------------------------------------------------------------------
299. I trasferimenti correnti    |
alle imprese pubbliche sono      |
ridotti, per ciascuno degli anni |
2005, 2006 e 2007, per gli       |
importi di seguito indicati:     |
a) Ferrovie dello Stato Spa      |
(Ministero dell'economia e delle |
finanze - u.p.b. 3.1.2.8 -       |
Ferrovie dello Stato): 90 milioni|
di euro per il 2005, 100 milioni |
di euro per il 2006 e 90 milioni |
di euro per il 2007;             |
b) Poste italiane Spa (Ministero |
dell'economia e delle finanze -  |
u.p.b. 3.1.2.4. - Poste          |
italiane): 40 milioni di euro per|
il 2005, 50 milioni di euro per  |
il 2006 e 40 milioni di euro per |
il 2007;                         |
c) ANAS Spa (Ministero           |
dell'economia e delle finanze -  |
u.p.b. 3.1.2.45 - ANAS): 40      |
milioni di euro per il 2005, 50  |
milioni di euro per il 2006 e 40 |
milioni di euro per il 2007;     |
d) altre imprese pubbliche       |
(Ministero dell'economia e delle |
finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo|
contratti programma): 90 milioni |
di euro per il 2005, 130 milioni |
di euro per il 2006 e 90 milioni |Riduzione dei trasferimenti
di euro per il 2007.             |correnti alle imprese pubbliche
--------------------------------------------------------------------
300. Gli importi fissi           |
dell'imposta di registro, della  |
tassa di concessione governativa,|
dell'imposta di bollo,           |
dell'imposta ipotecaria e        |
catastale, delle tasse ipotecarie|
e dei diritti speciali di cui al |
titolo III della tabella A       |
allegata al decreto-legge 31     |
luglio 1954, n. 533, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 26|
settembre 1954, n. 869, e        |
successive modificazioni, sono   |
aggiornati, con decreto non      |
avente natura regolamentare del  |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, da emanare entro il 31  |
gennaio 2005, tenuto conto anche |
dell'aumento dei prezzi al       |
consumo quale risultante dagli   |
indici ISTAT per le famiglie     |
degli operai e degli impiegati, e|
dell'esigenza di semplificazione |
o di integrazioni innovative per |
servizi telematici a valore      |Aggiornamento dell'imposta di
aggiunto, in misura tale da      |registro, della tassa di
assicurare un maggiore gettito   |concessione governativa,
annuo, pari a 1.120 milioni di   |dell'imposta di bollo,
euro per gli anni 2005 e 2006, e |dell'imposta ipotecaria e
a 1.320 milioni di euro a        |catastale, delle tasse ipotecarie
decorrere dall'anno 2007.        |e dei diritti speciali
--------------------------------------------------------------------
301. A decorrere dal periodo     |
d'imposta in corso al 31 dicembre|
2006, la misura dell'acconto     |
dell'imposta sul reddito delle   |
persone fisiche e' fissata al 99 |
per cento e quella dell'acconto  |
dell'imposta sul reddito delle   |
societa' e' fissata al 100 per   |
cento.                           |Acconto IRE e IRES
--------------------------------------------------------------------
302. All'articolo 1, comma 1, del|
decreto-legge 10 dicembre 2003,  |
n. 341, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 9     |
febbraio 2004, n. 31, e'         |
aggiunto, in fine, il seguente   |
periodo: "Per l'anno 2006 il     |
versamento e' determinato con il |
decreto di cui al comma 5 in modo|
che complessivamente garantisca  |
maggiori entrate per il bilancio |Versamento delle somme riscosse
dello Stato pari a 650 milioni di|dai concessionari della
euro".                           |riscossione
--------------------------------------------------------------------
303. I beni culturali immobili   |
dello Stato, delle regioni e     |
degli enti locali, per l'uso dei |
quali attualmente non e'         |
corrisposto alcun canone e che   |
richiedono interventi di         |
restauro, possono essere dati in |
concessione a soggetti privati   |
con pagamento di un canone       |
fissato dai competenti organi. Il|
concessionario si impegna a      |
realizzare a proprie spese gli   |
interventi di restauro e         |
conservazione indicati dal       |Concessione ai privati dei beni
predetto ufficio.                |culturali immobili
--------------------------------------------------------------------
304. Dal canone di concessione   |
vengono detratte le spese        |
sostenute dal concessionario per |
il restauro entro il limite      |
massimo del canone stesso. Il    |
concessionario e' obbligato a    |
rendere fruibile il bene da parte|
del pubblico con le modalita' e i|
tempi stabiliti nell'atto di     |
concessione o in apposita        |
convenzione unita all'atto       |Determinazione del canone di
stesso.                          |concessione
--------------------------------------------------------------------
305. I beni culturali che possono|
formare oggetto delle concessioni|
di cui ai commi 303 e 304 sono   |
individuati con decreto del      |
Ministro per i beni e le         |
attivita' culturali su proposta  |
del Direttore regionale          |
competente. L'individuazione del |
concessionario avviene mediante  |
procedimento ad evidenza         |Beni culturali che possono
pubblica.                        |formare oggetto di concessione
--------------------------------------------------------------------
306. All'articolo 10, comma 4,   |
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica  |
30 maggio 2002, n. 115, le       |
parole: "il processo di valore   |Esenzione dal contributo
inferiore a euro 1.100 e" sono   |unificato per le spese di
soppresse.                       |giustizia
--------------------------------------------------------------------
307. I commi 1 e 2 dell'articolo |
13 del testo unico di cui al     |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 30 maggio 2002, n.    |
115, sono sostituiti dai         |
seguenti:                        |
"1. Il contributo unificato e'   |
dovuto nei seguenti importi:     |
a) euro 30 per i processi di     |
valore fino a 1.100 euro;        |
b) euro 70 per i processi di     |
valore superiore a euro 1.100 e  |
fino a euro 5.200 e per i        |
processi di volontaria           |
giurisdizione, nonche' per i     |
processi speciali di cui al libro|
IV, titolo II, capo VI, del      |
codice di procedura civile;      |
c) euro 170 per i processi di    |
valore superiore a euro 5.200 e  |
fino a euro 26.000 e per i       |
processi contenziosi di valore   |
indeterminabile di competenza    |
esclusiva del giudice di pace;   |
d) euro 340 per i processi di    |
valore superiore a euro 26.000 e |
fino a euro 52.000 e per i       |
processi civili e amministrativi |
di valore indeterminabile;       |
e) euro 500 per i processi di    |
valore superiore a euro 52.000 e |
fino a euro 260.000;             |
f) euro 800 per i processi di    |
valore superiore a euro 260.000 e|
fino a euro 520.000;             |
g) euro 1.110 per i processi di  |
valore superiore a euro 520.000. |
2. Per i processi di esecuzione  |
immobiliare il contributo dovuto |
e' pari a euro 200. Per gli altri|
processi esecutivi lo stesso     |
importo e' ridotto della meta'.  |
Per i processi di opposizione    |
agli atti esecutivi il contributo|Rideterminazione della misura del
dovuto e' pari a euro 120".      |contributo unificato
--------------------------------------------------------------------
308. L'articolo 46, comma 1,     |
della legge 21 novembre 1991, n. |
374, e' sostituito dal seguente: |
"1. Le cause e le attivita'      |
conciliative in sede non         |
contenziosa il cui valore non    |
eccede la somma di euro 1.033,00 |
e gli atti e i provvedimenti ad  |
esse relativi sono soggetti      |
soltanto al pagamento del        |
contributo unificato, secondo gli|
importi previsti dall'articolo 13|
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica  |Contributo unificato per le cause
30 maggio 2002, n. 115, e        |e le attivita' conciliative in
successive modificazioni"        |sede non contenziosa
--------------------------------------------------------------------
309. Il maggior gettito derivante|
dall'applicazione delle          |
disposizioni di cui ai commi da  |
306 a 308 e' versato al bilancio |
dello Stato, per essere          |
riassegnato allo stato di        |
previsione del Ministero della   |
giustizia per il pagamento di    |
debiti pregressi nonche' per     |
l'adeguamento delle spese di     |
funzionamento degli uffici       |
giudiziari.                      |Destinazione del maggior gettito
--------------------------------------------------------------------
310. All'articolo 11 della legge |
21 novembre 1991, n. 374, e      |
successive modificazioni, e'     |
aggiunto, in fine, il seguente   |
comma:                           |
"4-ter. Le indennita' previste   |
dal presente articolo non possono|
superare in ogni caso l'importo  |Limite massimo per le indennita'
di euro 72.000 lordi annui".     |del giudice di pace
--------------------------------------------------------------------
311. La disposizione recata dal  |
comma 310 si applica anche ai    |
giudici tributari.               |Compensi dei giudici tributari
--------------------------------------------------------------------
312. I veicoli giacenti presso i |
custodi a seguito                |
dell'applicazione di             |
provvedimenti di sequestro       |
dell'autorita' giudiziaria, anche|
se non confiscati, sono alienati,|
anche ai soli fini della         |
rottamazione, mediante cessione  |
al soggetto titolare del deposito|
ove ricorrano le seguenti        |
condizioni:                      |
a) siano ritenute cessate, con   |
ordinanza dell'autorita'         |
giudiziaria da comunicare        |
all'avente diritto alla          |
restituzione, le esigenze che    |
avevano motivato l'adozione del  |
provvedimento di sequestro;      |
b) siano immatricolati per la    |
prima volta da oltre cinque anni |
e siano privi di interesse       |
storico e collezionistico;       |
c) siano comunque custoditi da   |
oltre due anni alla data del 1º  |
luglio 2002;                     |
d) siano trascorsi sessanta      |
giorni dalla comunicazione       |
all'avente diritto alla          |
restituzione dell'ordinanza di   |Alienazione di veicoli giacenti
cui alla lettera a) senza che    |presso i custodi a seguito
questi abbia provveduto al       |dell'applicazione di
ritiro.                          |provvedimenti di sequestro
--------------------------------------------------------------------
313. La cessione di cui al comma |
312 e' disposta, anche in assenza|
di documentazione in ordine allo |
stato di conservazione, sulla    |
base di elenchi predisposti dalla|
cancelleria o dalla segreteria   |
nei quali i veicoli sono         |
individuati secondo il tipo, il  |
modello e il numero di targa o di|
telaio.                          |Modalita' della cessione
--------------------------------------------------------------------
314. All'alienazione di cui ai   |
commi 312 e 313 e alle attivita' |
ad essa funzionali e connesse    |
procede una commissione          |
costituita presso i tribunali e  |
presso i tribunali per i         |
minorenni, secondo modalita'     |
stabilite con decreto del        |
Ministero della giustizia di     |Commissione costituita presso i
concerto con le altre            |tribunali e presso i tribunali
amministrazioni interessate.     |per i minorenni
--------------------------------------------------------------------
315. L'alienazione del veicolo si|
perfeziona con la notifica al    |
custode acquirente del           |
provvedimento, eventualmente     |
relativo ad elenchi di veicoli,  |
dal quale risulta la             |
determinazione all'alienazione da|
parte dell'ufficio giudiziario   |
competente.                      |Perfezionamento dell'alienazione
--------------------------------------------------------------------
316. Il provvedimento di         |
alienazione e' comunicato        |
all'autorita' giudiziaria che    |Comunicazione all'A.G. del
aveva disposto il sequestro.     |provvedimento di alienazione
--------------------------------------------------------------------
317. Il provvedimento di         |
alienazione e' altresi'          |
comunicato al pubblico registro  |
automobilistico competente, il   |
quale provvede, senza oneri,     |
all'aggiornamento delle relative |
iscrizioni.                      |Comunicazione al PRA
--------------------------------------------------------------------
318. Al custode e' riconosciuto, |
in deroga alle tariffe previste  |
dagli articoli 59 e 276 del testo|
unico di cui al decreto del      |
Presidente della Repubblica 30   |
maggio 2002, n. 115, un importo  |
complessivo forfettario,         |
comprensivo del trasporto,       |
determinato, per ciascuno degli  |
anni di custodia, nel modo       |
seguente:                        |
a) euro 6 per ogni mese o        |
frazione di esso per i           |
motoveicoli e i ciclomotori;     |
b) euro 24 per ogni mese o       |
frazione di esso per gli         |
autoveicoli e i rimorchi di massa|
complessiva inferiore a 3,5      |
tonnellate, per le macchine      |
agricole e operatrici;           |
c) euro 30 per ogni mese o       |
frazione di esso per gli         |
autoveicoli e i rimorchi di massa|
complessiva superiore a 3,5      |Importo complessivo forfetario
tonnellate.                      |riconosciuto al custode
--------------------------------------------------------------------
319. Gli importi di cui al comma |
318 sono progressivamente ridotti|
del 20 per cento per ogni anno o |
frazione di esso successivo al   |
primo di custodia del veicolo,   |
salva l'eventuale intervenuta    |Riduzione degli importi forfetari
prescrizione delle somme dovute. |riconosciuti al custode.
--------------------------------------------------------------------
320. Le somme complessivamente   |
dovute sono corrisposte in cinque|
ratei annui costanti a decorrere |
dall'anno 2006.                  |Rateizzazione delle somme
--------------------------------------------------------------------
321. Alle procedure di           |
alienazione o rottamazione gia'  |
avviate e non ancora concluse e  |
alle relative istanze di         |
liquidazione dei compensi,       |
comunque presentate dai custodi, |
si applicano, qualora esse       |
concernano veicoli in possesso   |
dei requisiti di cui al comma    |Procedure di alienazione o
312, le disposizioni di cui ai   |rottamazione gia' avviate e non
commi da 312 a 320.              |ancora concluse
--------------------------------------------------------------------
322. All'articolo 82, comma 1,   |
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica  |
30 maggio 2002, n. 115, le       |
parole: "e previo parere del     |
consiglio dell'ordine," sono     |
soppresse.                       |Onorario e spese del difensore
--------------------------------------------------------------------
323. L'articolo 30, comma 1, del |
testo unico di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 30   |
maggio 2002, n. 115, e'          |
sostituito dal seguente:         |
"1. La parte che per prima si    |
costituisce in giudizio, che     |
deposita il ricorso introduttivo,|
ovvero che, nei processi         |
esecutivi di espropriazione      |
forzata, fa istanza per          |
l'assegnazione o la vendita di   |
beni pignorati, anticipa i       |
diritti, le indennita' di        |
trasferta e le spese di          |
spedizione per la notificazione  |
eseguita su richiesta del        |
funzionario addetto all'ufficio, |
in modo forfettizzato, nella     |
misura di euro 8, eccetto che nei|
processi previsti dall'articolo  |
unico della legge 2 aprile 1958, |
n. 319, e successive             |
modificazioni, e in quelli in cui|
si applica lo stesso articolo".  |
--------------------------------------------------------------------
324. La tabella di cui           |
all'allegato n. 1 del testo unico|
di cui al decreto del Presidente |Anticipazioni forfettarie dai
della Repubblica 30 maggio 2002, |privati all'erario nel processo
n. 115, e' abrogata.             |civile
--------------------------------------------------------------------
325. All'articolo 3, comma 1,    |
della legge 19 febbraio 1981, n. |
27, le parole: "assenza          |
obbligatoria o facoltativa       |
previsti negli articoli 4 e 7    |
della legge 30 dicembre 1971, n. |
1204," sono sostituite dalle     |
seguenti: "astensione facoltativa|
previsti dagli articoli 32 e 47, |
commi 1 e 2, del testo unico di  |Attribuzione dell'indennitaai
cui al decreto legislativo 26    |magistrati ordinari in caso di
marzo 2001, n. 151".             |assenza obbligatoria.
--------------------------------------------------------------------
326. Al comma 1 dell'articolo 5  |
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica  |
30 maggio 2002, n. 115, dopo la  |
lettera i), e' aggiunta la       |
seguente:                        |
"i-bis) le spese relative alle   |
prestazioni previste             |
dall'articolo 96 del decreto     |
legislativo 1º agosto 2003, n.   |
259, e quelle funzionali         |
all'utilizzo delle prestazioni   |
medesime".                       |Spese di giustizia ripetibili
--------------------------------------------------------------------
327. All'articolo 205 del testo  |
unico di cui al decreto del      |
Presidente della Repubblica 30   |
maggio 2002, n. 115, dopo il     |
comma 2 sono aggiunti i seguenti:|
"2-bis. Le spese relative alle   |
prestazioni previste             |
dall'articolo 96 del decreto     |
legislativo 1º agosto 2003, n.   |
259, e successive modificazioni, |
e quelle funzionali all'utilizzo |
delle prestazioni medesime sono  |
recuperate in misura fissa       |
stabilita con decreto del        |
Ministro della giustizia di      |
concerto con il Ministro         |
dell'economia e delle finanze, ai|
sensi dell'articolo 17, commi 3 e|
4, della legge 23 agosto 1988, n.|
400.                             |
2-ter. Il decreto di cui al comma|
2-bis determina la misura del    |
recupero con riferimento al costo|
medio delle singole tipologie di |
prestazione. L'ammontare degli   |
importi puo' essere rideterminato|Recupero delle spese del processo
ogni anno".                      |anticipate dall'erario
--------------------------------------------------------------------
328. Il primo periodo del comma 2|
dell'articolo 96 del decreto     |
legislativo 1º agosto 2003, n.   |
259, e' sostituito dai seguenti: |
"Le prestazioni previste al comma|
1 sono individuate in un apposito|
repertorio nel quale vengono     |
stabiliti le modalita' ed i tempi|
di effettuazione delle           |
prestazioni stesse e gli obblighi|
specifici degli operatori. Il    |
ristoro dei costi sostenuti dagli|
operatori e le modalita' di      |
pagamento sono stabiliti con     |
decreto del Ministro della       |
giustizia di concerto con il     |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze e con il Ministro delle  |
comunicazioni, in forma di canone|
annuo determinato anche in       |
considerazione del numero e della|
tipologia delle prestazioni      |
complessivamente effettuate      |
nell'anno precedente".           |
--------------------------------------------------------------------
329. Al comma 4 dell'articolo 96 |
del decreto legislativo 1º agosto|Prestazioni obbligatorie
2003, n. 259, dopo le parole:    |effettuate a fini di giustizia da
"comma 2" sono inserite le       |parte degli operatori delle
seguenti: ", secondo periodo,".  |comunicazioni
--------------------------------------------------------------------
330. Le disposizioni contenute   |
nei commi da 326 a 329 si        |
applicano alle prestazioni       |
previste al comma 326 disposte   |
successivamente alla emanazione  |
del decreto previsto             |
dall'articolo 205, comma 2-bis,  |
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica  |
30 maggio 2002, n. 115, e del    |
decreto previsto dall'articolo   |
96, comma 2, secondo periodo, del|
decreto legislativo 1º agosto    |
2003, n. 259, come modificati dai|Applicazione delle nuove
commi 327 e 328.                 |disposizioni
--------------------------------------------------------------------
331. Dall'attuazione delle       |
disposizioni di cui ai commi da  |
326 a 330 non devono derivare    |
maggiori oneri per il bilancio   |Attuazione senza oneri a carico
dello Stato.                     |del bilancio
--------------------------------------------------------------------
332. Al decreto del Presidente   |
della Repubblica 29 settembre    |
1973, n. 605, sono apportate le  |
seguenti modificazioni:          |
a) all'articolo 6, primo comma:  |
1) dopo la lettera e) e' inserita|
la seguente:                     |
"e-bis) denunce di inizio        |
attivita' presentate allo        |
sportello unico comunale per     |
l'edilizia, permessi di costruire|
e ogni altro atto di assenso     |
comunque denominato in materia di|
attivita' edilizia rilasciato dai|
comuni ai sensi del testo unico  |
delle disposizioni legislative e |
regolamentari in materia         |
edilizia, di cui al decreto del  |
Presidente della Repubblica 6    |
giugno 2001, n. 380,             |
relativamente ai soggetti        |
dichiaranti, agli esecutori e ai |
progettisti dell'opera";         |
2) alla lettera g-ter), dopo le  |
parole: "contratti di            |
somministrazione di energia      |
elettrica," sono inserite le     |
seguenti: "di servizi idrici e   |
del gas,";                       |
b) all'articolo 7:               |
1) al primo comma, le parole:    |
"riguardanti gli atti di cui alla|
lettera g) dell'articolo 6" sono |
sostituite dalle seguenti:       |
"contenuti negli atti di cui alle|
lettere e-bis) e g) del primo    |
comma dell'articolo 6";          |
2) al quinto comma, e' aggiunto, |
in fine, il seguente periodo: "Al|
fine dell'emersione delle        |
attivita' economiche, con        |
particolare riferimento          |
all'applicazione dei tributi     |
erariali e locali nel settore    |
immobiliare, gli stessi soggetti |
devono comunicare i dati         |
catastali identificativi         |
dell'immobile presso cui e'      |
attivata l'utenza";              |
3) il sesto comma e' sostituito  |
dal seguente:                    |
"Le banche, la societa' Poste    |
italiane Spa, gli intermediari   |
finanziari, le imprese di        |
investimento, gli organismi di   |
investimento collettivo del      |
risparmio, le societa' di        |
gestione del risparmio, nonche'  |
ogni altro operatore finanziario,|
fatto salvo quanto disposto dal  |
secondo comma dell'articolo 6 per|
i soggetti non residenti, sono   |
tenuti a rilevare e a tenere in  |
evidenza i dati identificativi,  |
compreso il codice fiscale, di   |
ogni soggetto che intrattenga con|
loro qualsiasi rapporto o        |
effettui qualsiasi operazione di |
natura finanziaria";             |
4) l'undicesimo comma e'         |
sostituito dal seguente:         |
"Le comunicazioni di cui ai commi|
dal primo all'ottavo del presente|
articolo sono trasmesse          |
esclusivamente per via           |
telematica. Le modalita' e i     |
termini delle trasmissioni       |
nonche' le specifiche tecniche   |
del formato dei dati sono        |
definite con provvedimento del   |
direttore dell'Agenzia delle     |
entrate";                        |
5) al dodicesimo comma, le       |
parole: "il Ministro delle       |
finanze" sono sostituite dalle   |
seguenti: "il direttore          |
dell'Agenzia delle entrate".     |
333. Ai fini dell'applicazione   |
delle disposizioni previste      |
dall'articolo 7, quinto comma,   |
ultimo periodo, del decreto del  |
Presidente della Repubblica 29   |
settembre 1973, n. 605, come     |
modificato dal numero 2) della   |
lettera b) del comma 332, a      |
decorrere dal 1º aprile 2005 le  |
aziende, gli istituti, gli enti e|
le societa' richiedono i dati    |
identificativi catastali all'atto|
della sottoscrizione dei relativi|
contratti; per i contratti in    |
essere le medesime informazioni  |
sono acquisite dai predetti      |
soggetti solo in occasione del   |
rinnovo ovvero della             |Disposizioni in materia di codice
modificazione del contratto      |fiscale e comunicazioni
stesso.                          |all'anagrafe tributaria
--------------------------------------------------------------------
334. Con provvedimento dei       |
direttori delle Agenzie delle    |
entrate e del territorio, sono   |
stabilite le informazioni        |
analitiche che individuano       |
univocamente le unita'           |
immobiliari, da acquisire con    |
riferimento ai contratti di cui  |Individuazione univoca delle
al comma 333.                    |unita' immobiliari
--------------------------------------------------------------------
335. La revisione parziale del   |
classamento delle unita'         |
immobiliari di proprieta' privata|
site in microzone comunali, per  |
le quali il rapporto tra il      |
valore medio di mercato          |
individuato ai sensi del         |
regolamento di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 23   |
marzo 1998, n. 138, e il         |
corrispondente valore medio      |
catastale ai fini                |
dell'applicazione dell'imposta   |
comunale sugli immobili si       |
discosta significativamente      |
dall'analogo rapporto relativo   |
all'insieme delle microzone      |
comunali, e' richiesta dai comuni|
agli Uffici provinciali          |
dell'Agenzia del territorio. Per |
i calcoli di cui al precedente   |
periodo, il valore medio di      |
mercato e' aggiornato secondo le |
modalita' stabilite con il       |
provvedimento di cui al comma    |
339. L'Agenzia del territorio,   |
esaminata la richiesta del comune|
e verificata la sussistenza dei  |
presupposti, attiva il           |
procedimento revisionale con     |Revisione del classamento delle
provvedimento del direttore      |unita' immobiliari private site
dell'Agenzia medesima.           |in microzone comunali.
--------------------------------------------------------------------
336. I comuni, constatata la     |
presenza di immobili di          |
proprieta' privata non dichiarati|
in catasto ovvero la sussistenza |
di situazioni di fatto non piu'  |
coerenti con i classamenti       |
catastali per intervenute        |
variazioni edilizie, richiedono  |
ai titolari di diritti reali     |
sulle unita' immobiliari         |
interessate la presentazione di  |
atti di aggiornamento redatti ai |
sensi del regolamento di cui al  |
decreto del Ministro delle       |
finanze 19 aprile 1994, n. 701.  |
La richiesta, contenente gli     |
elementi constatati, tra i quali,|
qualora accertata, la data cui   |
riferire la mancata presentazione|
della denuncia catastale, e'     |
notificata ai soggetti           |
interessati e comunicata, con gli|
estremi di notificazione, agli   |
uffici provinciali dell'Agenzia  |
del territorio. Se i soggetti    |
interessati non ottemperano alla |
richiesta entro novanta giorni   |
dalla notificazione, gli uffici  |
provinciali dell'Agenzia del     |
territorio provvedono, con oneri |
a carico dell'interessato, alla  |
iscrizione in catasto            |
dell'immobile non accatastato    |
ovvero alla verifica del         |
classamento delle unita'         |
immobiliari segnalate,           |
notificando le risultanze del    |
classamento e la relativa        |
rendita. Si applicano le sanzioni|
previste per le violazioni       |
dell'articolo 28 del regio       |
decreto-legge 13 aprile 1939, n. |
652, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 11    |Aggiornamento del classamento
agosto 1939, n. 1249, e          |catastale per intervenute
successive modificazioni.        |variazioni edilizie
--------------------------------------------------------------------
337. Le rendite catastali        |
dichiarate o comunque attribuite |
a seguito della notificazione    |
della richiesta del comune di cui|
al comma 336 producono effetto   |
fiscale, in deroga alle vigenti  |
disposizioni, a decorrere dal 1º |
gennaio dell'anno successivo alla|
data cui riferire la mancata     |
presentazione della denuncia     |
catastale, indicata nella        |
richiesta notificata dal comune, |
ovvero, in assenza della suddetta|
indicazione, dal 1º gennaio      |
dell'anno di notifica della      |Decorrenza degli effetti fiscali
richiesta del comune.            |delle variazioni catastali
--------------------------------------------------------------------
338. Gli importi minimo e massimo|
della sanzione amministrativa    |
prevista per l'inadempimento     |
degli obblighi di cui            |
all'articolo 31 del regio        |
decreto-legge 13 aprile 1939, n. |
652, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 11    |
agosto 1939, n. 1249,            |
dall'articolo 31 del medesimo    |
regio decreto-legge n. 652 del   |
1939, come rideterminati         |
dall'articolo 8, comma 1, del    |
decreto-legge 30 settembre 1989, |
n. 332, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 27    |
novembre 1989, n. 384, con       |
riferimento al mancato           |
adempimento degli obblighi       |
previsti dagli articoli 20 e 28  |
del citato decreto-legge 13      |
aprile 1939, n. 652, sono elevati|
rispettivamente a euro 258 e a   |
euro 2.066.                      |Aumento delle sanzioni
--------------------------------------------------------------------
339. Con provvedimento del       |
direttore dell'Agenzia del       |
territorio, da adottare entro    |
trenta giorni dalla data di      |
entrata in vigore della presente |
legge, e da pubblicare nella     |
Gazzetta Ufficiale, sono         |
stabilite, previa intesa con la  |
Conferenza Stato-citta' ed       |
autonomie locali, le modalita'   |
tecniche e operative per         |
l'applicazione delle disposizioni|
di cui ai commi 336 e 337.       |Modalita' tecniche
--------------------------------------------------------------------
340. Al comma 3 dell'articolo 70 |
del decreto legislativo 15       |
novembre 1993, n. 507, sono      |
aggiunti i seguenti periodi: "A  |
decorrere dal 1º gennaio 2005,   |
per le unita' immobiliari di     |
proprieta' privata a destinazione|
ordinaria censite nel catasto    |
edilizio urbano, la superficie di|
riferimento non puo' in ogni caso|
essere inferiore all'80 per cento|
della superficie catastale       |
determinata secondo i criteri    |
stabiliti dal regolamento di cui |
al decreto del Presidente della  |
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;|
per gli immobili gia' denunciati,|
i comuni modificano d'ufficio,   |
dandone comunicazione agli       |
interessati, le superfici che    |
risultano inferiori alla predetta|
percentuale a seguito di incrocio|
dei dati comunali, comprensivi   |
della toponomastica, con quelli  |
dell'Agenzia del territorio,     |
secondo modalita' di interscambio|
stabilite con provvedimento del  |
direttore della predetta Agenzia,|
sentita la Conferenza            |
Stato-citta' ed autonomie locali.|
Nel caso in cui manchino, negli  |
atti catastali, gli elementi     |
necessari per effettuare la      |
determinazione della superficie  |
catastale, i soggetti privati    |
intestatari catastali,           |
provvedono, a richiesta del      |
comune, a presentare all'ufficio |
provinciale dell'Agenzia del     |
territorio la planimetria        |
catastale del relativo immobile, |
secondo le modalita' stabilite   |
dal regolamento di cui al decreto|
del Ministro delle finanze 19    |
aprile 1994, n. 701, per         |
l'eventuale conseguente modifica,|Superficie di riferimento minima
presso il comune, della          |ai fini della tassa per lo
consistenza di riferimento".     |smaltimento dei rifiuti
--------------------------------------------------------------------
341. Al testo unico delle        |
disposizioni concernenti         |
l'imposta di registro, di cui al |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 26 aprile 1986, n.    |
131, e successive modificazioni, |
dopo l'articolo 52 e' inserito il|
seguente:                        |
"Art. 52-bis. - (Liquidazione    |
dell'imposta derivante dai       |
contratti di locazione) - 1. La  |
liquidazione dell'imposta        |
complementare di cui all'articolo|
42, comma 1, e' esclusa qualora  |
l'ammontare del canone di        |
locazione relativo ad immobili,  |
iscritti in catasto con          |
attribuzione di rendita, risulti |
dal contratto non inferiore al 10|
per cento del valore             |
dell'immobile determinato ai     |
sensi dell'articolo 52, comma 4, |
e successive modificazioni.      |
Restano comunque fermi i poteri  |
di liquidazione dell'imposta per |Liquidazione dell'imposta di
le annualita' successive alla    |registro derivante dai contratti
prima".                          |di locazione
--------------------------------------------------------------------
342. Al decreto del Presidente   |
della Repubblica 29 settembre    |
1973, n. 600, e successive       |
modificazioni, dopo l'articolo   |
41-bis e' inserito il seguente:  |
"Art. 41-ter.- (Accertamento dei |
redditi di fabbricati) - 1. Le   |
disposizioni di cui agli articoli|
32, primo comma, numero 7), 38,  |
40 e 41-bis non si applicano con |
riferimento ai redditi di        |
fabbricati derivanti da locazione|
dichiarati in misura non         |
inferiore ad un importo          |
corrispondente al maggiore tra il|
canone di locazione risultante   |
dal contratto ridotto del 15 per |
cento e il 10 per cento del      |
valore dell'immobile.            |
2. In caso di omessa             |
registrazione del contratto di   |
locazione di immobili, si        |
presume, salva documentata prova |
contraria, l'esistenza del       |
rapporto di locazione anche per i|
quattro periodi d'imposta        |
antecedenti quello nel corso del |
quale e' accertato il rapporto   |
stesso; ai fini della            |
determinazione del reddito si    |
presume, quale importo del       |
canone, il 10 per cento del      |
valore dell'immobile.            |
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2,|
il valore dell'immobile e'       |
determinato ai sensi             |
dell'articolo 52, comma 4, del   |
testo unico di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 26   |
aprile 1986, n. 131, e successive|Accertamento dei redditi di
modificazioni".                  |fabbricati
--------------------------------------------------------------------
343. Le disposizioni degli       |
articoli 52-bis del testo unico  |
delle disposizioni concernenti   |
l'imposta di registro, di cui al |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 26 aprile 1986, n.    |
131, e 41-ter del decreto del    |
Presidente della Repubblica 29   |
settembre 1973, n. 600,          |
introdotti, rispettivamente, dai |
commi 341 e 342 del presente     |
articolo, non trovano            |
applicazione nei confronti dei   |
contratti di locazione di        |
immobili ad uso abitativo        |
stipulati o rinnovati a norma    |
degli articoli 2, comma 3, e 4,  |
commi 2 e 3, della legge 9       |Esclusione dell'applicazione dei
dicembre 1998, n. 431.           |commi 341 e 342.
--------------------------------------------------------------------
344. Il modello per la           |
comunicazione di cui all'articolo|
12 del decreto-legge 21 marzo    |
1978, n. 59, convertito, con     |
modificazioni, dalla legge 18    |
maggio 1978, n. 191, approvato   |
con decreto interdirigenziale del|
Ministero dell'interno e della   |
Agenzia delle entrate, e' reso   |
disponibile gratuitamente, in    |
modalita' telematica, dalla      |
predetta Agenzia; la             |
comunicazione e' effettuata,     |
anche avvalendosi degli          |
intermediari di cui all'articolo |
3 del regolamento di cui al      |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 22 luglio 1998, n.    |
322, e successive modificazioni, |
nonche' degli uffici dell'Agenzia|
delle entrate, con la            |
compilazione in formato          |
elettronico del relativo modello |
e con la sua trasmissione, in    |
modalita' telematica, alla       |
predetta Agenzia, che provvede,  |
con la medesima modalita', a dare|
avviso di ricevimento. L'Agenzia |
delle entrate, secondo intese con|
il Ministero dell'interno, ordina|
i dati contenuti nelle           |
comunicazioni per la loro        |
successiva trasmissione          |
telematica al predetto Ministero.|
La presentazione per la          |
registrazione degli atti di      |
cessione di cui al predetto      |
articolo 12 del decreto-legge n. |
59 del 1978 tiene luogo della    |
comunicazione di cui al medesimo |Comunicazione all'autorita'
articolo 12.                     |locale di pubblica sicurezza
--------------------------------------------------------------------
345. L'obbligo di comunicazione  |
di cui al comma 344 trova        |
applicazione anche nei riguardi  |
dei soggetti che esercitano      |
abitualmente attivita' di        |
intermediazione nel settore      |
immobiliare; la comunicazione e' |
dovuta per le cessioni di cui i  |
predetti soggetti hanno diretta  |
conoscenza, per avervi concorso  |
ovvero assistito in ragione della|
loro attivita', e, relativamente |
a quelle diverse dalle cessioni  |
in proprieta', anche per le      |
cessioni di durata inferiore al  |
mese. In caso di violazione      |
dell'obbligo di cui al precedente|
periodo, si applica la sanzione  |
amministrativa di cui al quarto  |
comma dell'articolo 12 del       |
decreto-legge 21 marzo 1978, n.  |
59, convertito, con              |
modificazioni, dalla legge 18    |
maggio 1978, n. 191; in caso di  |
seconda violazione, il sindaco   |
del comune in cui operano i      |
soggetti di cui al primo periodo,|
su segnalazione dell'Agenzia     |Comunicazione da parte dei
delle entrate, dispone nei       |soggetti che esercitano
riguardi dei medesimi soggetti la|abitualmente attivita' di
sospensione per un mese della    |intermediazione nel settore
loro attivita'.                  |immobiliare
--------------------------------------------------------------------
346. I contratti di locazione, o |
che comunque costituiscono       |
diritti relativi di godimento, di|
unita' immobiliari ovvero di loro|
porzioni, comunque stipulati,    |
sono nulli se, ricorrendone i    |Nullita' dei contratti non
presupposti, non sono registrati.|registrati
--------------------------------------------------------------------
347. All'articolo 11 del decreto |
legislativo 15 dicembre 1997, n. |
446, e successive modificazioni, |
sono apportate le seguenti       |
modificazioni:                   |
a) nel comma 1, lettera a), sono |
aggiunte, in fine, le seguenti   |
parole: ", nonche', per i        |
soggetti di cui all'articolo 3,  |
comma 1, lettere da a) ad e), i  |
costi sostenuti per il personale |
addetto alla ricerca e sviluppo, |
ivi compresi quelli per il       |
predetto personale sostenuti da  |
consorzi tra imprese costituiti  |
per la realizzazione di programmi|
comuni di ricerca e sviluppo, a  |
condizione che l'attestazione di |
effettivita' degli stessi sia    |
rilasciata dal presidente del    |
collegio sindacale ovvero, in    |
mancanza, da un revisore dei     |
conti o da un professionista     |
iscritto negli albi dei revisori |
dei conti, dei dottori           |
commercialisti, dei ragionieri e |
periti commerciali o dei         |
consulenti del lavoro, nelle     |
forme previste dall'articolo 13, |
comma 2, del decreto-legge 28    |
marzo 1997, n. 79, convertito,   |
con modificazioni, dalla legge 28|
maggio 1997, n. 140, e successive|
modificazioni, ovvero dal        |
responsabile del centro di       |
assistenza fiscale";             |
b) nel medesimo comma 1, lettera |
b), il numero 1) e' sostituito   |
dal seguente:                    |
"1) fatte salve le disposizioni  |
di cui alla lettera a), i costi  |
relativi al personale            |
classificabili nell'articolo     |
2425, primo comma, lettera B),   |
numeri 9) e 14), del codice      |
civile";                         |
c) il comma 4-bis e' sostituito  |
dal seguente:                    |
"4-bis. Per i soggetti di cui    |
all'articolo 3, comma 1, lettera |
da a) ad e), sono ammessi in     |
deduzione, fino a concorrenza, i |
seguenti importi:                |
a) euro 8.000 se la base         |
imponibile non supera euro       |
180.759,91;                      |
b) euro 6.000 se la base         |
imponibile supera euro 180.759,91|
ma non euro 180.839,91;          |
c) euro 4.000 se la base         |
imponibile supera euro 180.839,91|
ma non euro 180.919,91;          |
d) euro 2.000 se la base         |
imponibile supera euro 180.919,91|
ma non euro 180.999,91";         |
d) dopo il comma 4-ter, sono     |
aggiunti i seguenti:             |
"4-quater. Per i soggetti di cui |
all'articolo 3, comma 1, lettere |
da a) ad e), che incrementano il |
numero di lavoratori dipendenti  |
assunti con contratto a tempo    |
indeterminato, rispetto al numero|
dei lavoratori assunti con il    |
medesimo contratto mediamente    |
occupati nel periodo d'imposta in|
corso al 31 dicembre 2004, e'    |
deducibile il costo del predetto |
personale per un importo annuale |
non superiore a 20.000 euro per  |
ciascun nuovo dipendente assunto,|
e nel limite dell'incremento     |
complessivo del costo del        |
personale classificabile         |
nell'articolo 2425, primo comma, |
lettera B), numeri 9) e 14), del |
codice civile. Rilevano gli      |
incrementi del predetto personale|
nei tre periodi d'imposta        |
successivi a quello in corso al  |
31 dicembre 2004; la media       |
dell'incremento occupazionale    |
raggiunto nei predetti periodi di|
imposta costituisce l'incremento |
massimo agevolabile nei periodi  |
d'imposta successivi.            |
L'incremento della base          |
occupazionale va considerato al  |
netto delle diminuzioni          |
occupazionali verificatesi in    |
societa' controllate o collegate |
ai sensi dell'articolo 2359 del  |
codice civile o facenti capo,    |
anche per interposta persona,    |
allo stesso soggetto. Per i      |
soggetti di cui all'articolo 3,  |
comma 1, lettera e), la base     |
occupazionale di cui al terzo    |
periodo e' individuata con       |
riferimento al personale         |
dipendente con contratto di      |
lavoro a tempo indeterminato     |
impiegato nell'attivita'         |
commerciale e la deduzione spetta|
solo con riferimento             |
all'incremento dei lavoratori    |
utilizzati nell'esercizio di tale|
attivita'. In caso di lavoratori |
impiegati anche nell'esercizio   |
dell'attivita' istituzionale si  |
considera, sia ai fini della     |
individuazione della base        |
occupazionale di riferimento e   |
del suo incremento, sia ai fini  |
della deducibilita' del costo, il|
solo personale dipendente con    |
contratto di lavoro a tempo      |
indeterminato riferibile         |
all'attivita' commerciale        |
individuato in base al rapporto  |
di cui all'articolo 10, comma 2. |
Non rilevano ai fini degli       |
incrementi occupazionali i       |
trasferimenti di dipendenti      |
dall'attivita' istituzionale     |
all'attivita' commerciale.       |
Nell'ipotesi di imprese di nuova |
costituzione non rilevano gli    |
incrementi occupazionali         |
derivanti dallo svolgimento di   |
attivita' che assorbono anche    |
solo in parte attivita' di       |
imprese giuridicamente           |
preesistenti, ad esclusione delle|
attivita' sottoposte a limite    |
numerico o di superficie. Nel    |
caso di impresa subentrante ad   |
altra nella gestione di un       |
servizio pubblico, anche gestito |
da privati, comunque assegnata,  |
la deducibilita' del costo del   |
personale spetta limitatamente al|
numero di lavoratori assunti in  |
piu' rispetto a quello           |
dell'impresa sostituita.         |
4-quinquies. Nelle aree          |
ammissibili alle deroghe previste|
dall'articolo 87, paragrafo 3,   |
lettere a) e c), del Trattato che|
istituisce la Comunita' europea, |
individuate dalla Carta italiana |
degli aiuti a finalita' regionale|
per il periodo 2000-2006,        |
l'importo deducibile determinato |
ai sensi del comma 4-quater e'   |Deducibilita' dalla base
raddoppiato".                    |imponibile IRAP
--------------------------------------------------------------------
348. Le disposizioni del comma   |
347 si applicano a partire dal   |
periodo d'imposta che inizia     |
successivamente al 31 dicembre   |
2004, ad eccezione di quelle     |
della lettera d), che si         |
applicano a decorrere dal periodo|
d'imposta in cui interviene      |
l'approvazione da parte della    |
Commissione europea ai sensi     |
dell'articolo 88, paragrafo 3,   |
del Trattato istitutivo della    |Applicabilita' delle disposizioni
Comunita' europea.               |del comma 347
--------------------------------------------------------------------
349. A decorrere dal 1º gennaio  |
2005, al testo unico delle       |
imposte sui redditi, di cui al   |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  |
917, e successive modificazioni, |
sono apportate le seguenti       |
modificazioni:                   |
a) nell'articolo 3, comma 1, le  |
parole: "nonche' della deduzione |
spettante ai sensi dell'articolo |
11" sono sostituite dalle        |
seguenti: "nonche' delle         |
deduzioni effettivamente         |
spettanti ai sensi degli articoli|
11 e 12";                        |
b) l'articolo 13 e' rinumerato in|
articolo 12 e la relativa rubrica|
e' sostituita dalla seguente:    |
"Deduzioni per oneri di          |
famiglia"; nel medesimo articolo |
sono, altresi', apportate le     |
seguenti modificazioni:          |
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti |
dai seguenti:                    |
"1. Dal reddito complessivo si   |
deducono per oneri di famiglia i |
seguenti importi:                |
a) 3.200 euro per il coniuge non |
legalmente ed effettivamente     |
separato;                        |
b) 2.900 euro per ciascun figlio,|
compresi i figli naturali        |
riconosciuti, i figli adottivi e |
gli affidati o affiliati, nonche'|
per ogni altra persona indicata  |
nell'articolo 433 del codice     |
civile che conviva con il        |
contribuente o percepisca assegni|
alimentari non risultanti da     |
provvedimenti dell'autorita'     |
giudiziaria da ripartire tra     |
coloro che hanno diritto alla    |
deduzione.                       |
2. La deduzione di cui al comma  |
1, lettera b), e' aumentata a:   |
a) 3.450 euro, per ciascun figlio|
di eta' inferiore a tre anni;    |
b) 3.200 euro, per il primo      |
figlio se l'altro genitore manca |
o non ha riconosciuto i figli    |
naturali e il contribuente non e'|
coniugato o se coniugato, si e'  |
successivamente legalmente ed    |
effettivamente separato, ovvero  |
se vi sono figli adottivi,       |
affidati o affiliati del solo    |
contribuente e questi non e'     |
coniugato o, se coniugato, si e' |
successivamente legalmente ed    |
effettivamente separato;         |
c) 3.700 euro, per ogni figlio   |
portatore di handicap ai sensi   |
dell'articolo 3 della legge 5    |
febbraio 1992, n. 104.";         |
2) nei commi 3 e 4, le parole:   |
"Le detrazioni per carichi di    |
famiglia" sono sostituite dalle  |
seguenti: "Le deduzioni di cui ai|
commi 1 e 2";                    |
3) dopo il comma 4, sono aggiunti|
i seguenti:                      |
"4-bis. Dal reddito complessivo  |
si deducono, fino ad un massimo  |
di 1.820 euro, le spese          |
documentate sostenute dal        |
contribuente per gli addetti alla|
propria assistenza personale nei |
casi di non autosufficienza nel  |
compimento degli atti della vita |
quotidiana. Le medesime spese    |
sono deducibili anche se sono    |
state sostenute nell'interesse   |
delle persone indicate           |
nell'articolo 433 del codice     |
civile.                          |
4-ter. Le deduzioni di cui ai    |
commi 1, 2 e 4-bis spettano per  |
la parte corrispondente al       |
rapporto tra l'ammontare di      |
78.000 euro, aumentato delle     |
medesime deduzioni e degli oneri |
deducibili di cui all'articolo   |
10, e diminuito del reddito      |
complessivo, e l'importo di      |
78.000 euro. Se il predetto      |
rapporto e' maggiore o uguale a  |
1, la deduzione compete per      |
intero; se lo stesso e' zero o   |
minore di zero, la deduzione non |
compete; negli altri casi, ai    |
fini del predetto rapporto, si   |
computano le prime quattro cifre |
decimali.";                      |
c) l'articolo 12 e' rinumerato in|
articolo 13 e sono, altresi',    |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
1) nell'alinea del comma 1, le   |
parole: "della deduzione per     |
assicurare la progressivita'     |
dell'imposizione di cui          |
all'articolo 11" sono sostituite |
dalle seguenti: "delle deduzioni |
di cui agli articoli 11 e 12";   |
2) le lettere da a) ad e) dello  |
stesso comma 1 sono sostituite   |
dalle seguenti:                  |
"a) fino a 26.000 euro, 23 per   |
cento;                           |
b) oltre 26.000 euro e fino a    |
33.500 euro, 33 per cento;       |
c) oltre 33.500 euro, 39 per     |
cento";                          |
3) nel comma 2, le parole: "negli|
articoli 13, 14 e 15" sono       |
sostituite dalle seguenti: "negli|Riduzione delle aliquote IRE e
articoli 15 e 16 nonche' in altre|trasformazione delle detrazioni
disposizioni di legge";          |per oneri di famiglia in
d) l'articolo 14 e' abrogato.    |deduzioni
--------------------------------------------------------------------
350. E' introdotto un contributo |
di solidarieta' del 4 per cento  |
sulla parte di reddito imponibile|
di cui all'articolo 13 del testo |
unico delle imposte sui redditi, |
di cui al decreto del Presidente |
della Repubblica 22 dicembre     |
1986, n. 917, come modificato dal|
comma 349, eccedente l'importo di|
100.000 euro. Per la             |
dichiarazione, il versamento,    |
l'accertamento, la riscossione ed|
il contenzioso riguardante il    |
contributo di solidarieta', si   |
applicano le disposizioni vigenti|
per le imposte sui redditi.      |Contributo di solidarieta'
--------------------------------------------------------------------
351. Quando leggi, regolamenti,  |
decreti, o altre norme o         |
provvedimenti fanno riferimento a|
disposizioni contenute in        |
articoli del testo unico delle   |
imposte sui redditi, di cui al   |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  |
917, vigenti prima del 1º gennaio|
2005, il riferimento, salvo che  |
tali disposizioni non risultino  |
abrogate per effetto di quanto   |
disposto dal comma 349, si       |
intende alle corrispondenti      |
disposizioni contenute negli     |
articoli che recano la           |Riferimento a disposizioni
numerazione disposta dal medesimo|contenute in articoli del testo
comma 349.                       |unico delle imposte sui redditi
--------------------------------------------------------------------
352. I contribuenti, in sede di  |
dichiarazione dei redditi per    |
l'anno 2005, possono applicare le|
disposizioni del testo unico     |
delle imposte sui redditi in     |
vigore al 31 dicembre 2002 ovvero|
quelle in vigore al 31 dicembre  |Clausola di salvaguardia ai fini
2004, se piu' favorevoli.        |IRE
--------------------------------------------------------------------
353. Al decreto del Presidente   |
della Repubblica 29 settembre    |
1973, n. 600, e successive       |
modificazioni, sono apportate le |
seguenti modificazioni:          |
a) nell'articolo 23:             |
1) nel comma 2, lettera a), le   |
parole: "al netto della deduzione|
di cui all'articolo 10-bis del   |
medesimo testo unico, ed         |
effettuando le detrazioni        |
previste negli articoli 12 e 13  |
del citato testo unico,          |
rapportate al periodo stesso. Le |
detrazioni di cui agli articoli  |
12 e 13 del citato testo unico   |
sono effettuate" sono sostituite |
dalle seguenti: "al netto delle  |
deduzioni di cui agli articoli 11|
e 12 commi 1 e 2 del medesimo    |
testo unico, rapportate al       |
periodo stesso. Le deduzioni di  |
cui all'articolo 12 commi 1 e 2  |
del citato testo unico sono      |
riconosciute"; nel medesimo      |
comma, lettera c), dopo le       |
parole: "biennio precedente" sono|
aggiunte le seguenti: ", al netto|
delle deduzioni di cui agli      |
articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del |
medesimo testo unico";           |
2) nel comma 3, il primo periodo |
e' sostituito dal seguente: "I   |
soggetti indicati nel comma 1    |
devono effettuare, entro il 28   |
febbraio dell'anno successivo e, |
in caso di cessazione del        |
rapporto di lavoro, alla data di |
cessazione, il conguaglio tra le |
ritenute operate sulle somme e i |
valori di cui alle lettere a) e  |
b) del comma 2, e l'imposta      |
dovuta sull'ammontare complessivo|
degli emolumenti stessi, tenendo |
conto delle deduzioni di cui agli|
articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del |
testo unico delle imposte sui    |
redditi, di cui al decreto del   |
Presidente della Repubblica 22   |
dicembre 1986, n. 917, e         |
successive modificazioni, e delle|
detrazioni eventualmente         |
spettanti a norma dell'articolo  |
15 dello stesso testo unico, e   |
successive modificazioni, per    |
oneri a fronte dei quali il      |
datore di lavoro ha effettuato   |
trattenute, nonche',             |
limitatamente agli oneri di cui  |
al comma 1, lettere c) e f),     |
dello stesso articolo, per       |
erogazioni in conformita' a      |
contratti collettivi o ad accordi|
e regolamenti aziendali.";       |
3) nel comma 4, il terzo periodo |
e' soppresso;                    |
b) nell'articolo 29:             |
1) nel comma 1, lettera c), dopo |
le parole: "biennio precedente"  |
sono aggiunte le seguenti: ", al |
netto delle deduzioni di cui agli|
articoli 11 e 12, commi 1 e 2,   |
del medesimo testo unico";       |
2) nel comma 2, il secondo       |
periodo e' sostituito dal        |
seguente: "A tal fine, all'inizio|
del rapporto, il sostituito deve |
specificare quale delle opzioni  |
previste al comma 3 dell'articolo|Trasformazione di detrazioni in
23 intende adottare".            |deduzioni.
--------------------------------------------------------------------
354. E' istituito, presso la     |
gestione separata della Cassa    |
depositi e prestiti Spa, un      |
apposito fondo rotativo,         |
denominato "Fondo rotativo per il|
sostegno alle imprese". Il Fondo |
e' finalizzato alla concessione  |
alle imprese di finanziamenti    |
agevolati che assumono la forma  |
dell'anticipazione, rimborsabile |
con un piano di rientro          |
pluriennale. La dotazione        |
iniziale del Fondo, alimentato   |
con le risorse del risparmio     |
postale, e' stabilita in 6.000   |
milioni di euro. Le successive   |
variazioni della dotazione sono  |
disposte dalla Cassa depositi e  |
prestiti Spa, in relazione alle  |
dinamiche di erogazione e di     |
rimborso delle somme concesse, e |
comunque nel rispetto dei limiti |
annuali di spesa sul bilancio    |
dello Stato fissati ai sensi del |Istituzione del Fondo rotativo
comma 361.                       |per il sostegno alle imprese
--------------------------------------------------------------------
355. Con apposite delibere del   |
CIPE, presieduto dal Presidente  |
del Consiglio dei ministri in    |
maniera non delegabile, da       |
sottoporre al controllo          |
preventivo della Corte dei conti,|
il Fondo e' ripartito per essere |
destinato ad interventi          |
agevolativi alle imprese,        |
individuati dalle stesse delibere|
sulla base degli interventi gia' |
disposti a legislazione vigente e|
per i quali sussiste apposito    |Ripartizione del Fondo rotativo
stanziamento di bilancio.        |per il sostegno alle imprese
--------------------------------------------------------------------
356. Il CIPE, con una o piu'     |
delibere adottate con le         |
modalita' previste dal comma 355:|
a) stabilisce i criteri generali |
di erogazione dei finanziamenti  |
agevolati;                       |
b) approva una convenzione tipo  |
che regola i rapporti tra la     |
Cassa depositi e prestiti Spa e i|
soggetti abilitati a svolgere le |
istruttorie dei finanziamenti,   |
stabilendo le modalita' per      |
assicurare che l'importo         |
complessivo dei finanziamenti    |
erogati non superi l'importo     |
assegnato dal CIPE e che vengano |
comunque rispettati i limiti     |
annuali di spesa a carico del    |
bilancio dello Stato stabiliti ai|
sensi del comma 361;             |
c) prevede la misura minima del  |
tasso di interesse da applicare; |
d) stabilisce la durata massima  |
del piano di rientro;            |
e) prevede che le nuove modalita'|
di attuazione ed erogazione delle|
misure agevolative previste dai  |
commi da 354 a 361 si applichino |
a programmi di investimento per i|
quali, alla data di pubblicazione|
del decreto di cui al comma 357, |
non e' stata ancora presentata   |
richiesta di erogazione relativa |
all'ultimo stato di avanzamento e|
non sono stati adottati          |
provvedimenti di revoca totale o |
parziale, a condizione che       |
l'impresa agevolata manifesti    |
formale opzione e comunque previo|
parere conforme del soggetto     |
responsabile dell'istruttoria.   |Delibere del CIPE
--------------------------------------------------------------------
357. Con decreto di natura non   |
regolamentare il Ministro        |
competente, di concerto con il   |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, stabilisce, in relazione|
ai singoli interventi previsti   |
dal comma 355, nel rispetto dei  |
principi contenuti nei commi da  |
354 a 361 e di quanto disposto   |
dal comma 356, i requisiti e le  |
condizioni per l'accesso ai      |
finanziamenti agevolati previsti |
dai commi da 354 e 361. In       |
particolare, sono stabilite le   |
condizioni economiche e le       |
modalita' di concessione dei     |
finanziamenti agevolati, anche   |
per quanto concerne i criteri di |
valutazione, i documenti         |
istruttori, la procedura, le     |
ulteriori condizioni per         |
l'accesso, per l'erogazione e per|
la revoca delle agevolazioni, le |
modalita' di controllo e         |
rendicontazione, la quota minima |
di mezzi propri e di             |
finanziamento bancario a         |
copertura delle spese            |
d'investimento, la decorrenza e  |Decreto attuativo relativo alle
le modalita' di rimborso del     |condizioni per l'accesso ai
finanziamento agevolato.         |finanziamenti agevolati
--------------------------------------------------------------------
358. Il tasso di interesse sulle |
somme erogate in anticipazione e'|
determinato con decreto, di      |
natura non regolamentare, del    |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze. La differenza tra il    |
tasso cosi' stabilito e il tasso |
del finanziamento agevolato,     |
nonche' gli oneri derivanti dal  |
comma 360, sono posti, in favore |
della Cassa depositi e prestiti  |
Spa, a carico del bilancio dello |
Stato, a valere                  |Determinazione del tasso di
sull'autorizzazione di spesa di  |interesse sulle somme erogate in
cui al comma 361.                |anticipazione
--------------------------------------------------------------------
359. Sull'obbligo di rimborso al |
Fondo delle somme ricevute in    |
virtu' del finanziamento         |
agevolato e dei relativi         |
interessi puo' essere prevista,  |
secondo criteri, condizioni e    |
modalita' da stabilire con       |
decreto di natura non            |
regolamentare del Ministro       |
dell'economia e delle finanze, la|
garanzia dello Stato. Tale       |
garanzia e' elencata             |
nell'allegato allo stato di      |
previsione del Ministero         |
dell'economia e delle finanze di |
cui all'articolo 13 della legge 5|
agosto 1978, n. 468. Ai relativi |
eventuali oneri si provvede ai   |
sensi dell'articolo 7, secondo   |
comma, numero 2), della legge 5  |
agosto 1978, n. 468, con         |
imputazione nell'ambito          |
dell'unita' previsionale di base |
3.2.4.2 dello stato di previsione|
del Ministero dell'economia e    |
delle finanze per l'anno 2005 e  |
corrispondenti per gli esercizi  |
successivi.                      |Garanzia dello Stato
--------------------------------------------------------------------
360. Alla Cassa depositi e       |
prestiti Spa, sulle somme erogate|
in anticipazione, e'             |
riconosciuto, a valere sui       |
finanziamenti stabiliti ai sensi |
del comma 356, lettera a), il    |
rimborso delle spese di gestione |
del Fondo in misura pari allo    |
0,40 per cento complessivo delle |Rimborso alla Cassa depositi e
somme erogate annualmente.       |prestiti
--------------------------------------------------------------------
361. Per le finalita' previste   |
dai commi da 354 a 360 e'        |
autorizzata la spesa di 80       |
milioni di euro per l'anno 2005 e|
di 150 milioni di euro annui a   |
decorrere dall'anno 2006. Una    |
quota dei predetti oneri, pari a |
55 milioni di euro per l'anno    |
2005 e 100 milioni di euro per   |
ciascuno degli anni 2006 e 2007, |
e' posta a carico del Fondo per  |
le aree sottoutilizzate per gli  |
interventi finanziati dallo      |
stesso. La restante quota        |
relativa agli anni 2005 e 2006,  |
pari rispettivamente a 25 milioni|
di euro e a 50 milioni di euro,  |
e' posta a carico della parte del|
Fondo unico per gli incentivi    |
alle imprese non riguardante gli |
interventi nelle aree            |
sottoutilizzate; alla quota      |
relativa all'anno 2007 e         |
all'onere decorrente dal 2008,   |
pari rispettivamente a 50 milioni|
di euro e a 150 milioni di euro, |
si provvede con le maggiori      |Autorizzazione di spesa per gli
entrate derivanti dal comma 300. |anni 2005 e 2006
--------------------------------------------------------------------
362. Nello stato di previsione   |
del Ministero dell'economia e    |
delle finanze e' istituito un    |
"Fondo per i pagamenti dei debiti|
di fornitura", al quale vengono  |
riassegnate le dotazioni in conto|
residui, previamente versate in  |
entrata, relative a debiti       |
scaduti ed esigibili alla data   |
del 31 dicembre 2004, derivanti  |
dalla fornitura di beni e servizi|
alle amministrazioni dello Stato,|
ceduti alla Cassa depositi e     |
prestiti Spa dai fornitori sulla |Istituzione del Fondo per i
base di idonei titoli giuridici. |pagamenti dei debiti di fornitura
--------------------------------------------------------------------
363. La Cassa depositi e prestiti|
Spa, in relazione alle cessioni  |
di credito di cui al comma 362,  |
dispone i pagamenti a valere su  |
un apposito fondo istituito, con |
una dotazione di 2.000 milioni di|
euro, presso la gestione separata|
della medesima Cassa, le cui     |
risorse costituiscono patrimonio |
destinato, ai sensi dell'articolo|
5, comma 18, del decreto-legge 30|
settembre 2003, n. 269,          |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326. La Cassa depositi e prestiti|
Spa e' autorizzata ad effettuare |
operazioni di cessione dei       |
crediti acquisiti senza          |Pagamento della Cassa depositi e
l'autorizzazione del soggetto    |prestiti Spa a valere su apposito
ceduto.                          |fondo
--------------------------------------------------------------------
364. Il Ministero dell'economia e|
delle finanze puo' provvedere al |
pagamento alla Cassa depositi e  |
prestiti Spa delle somme erogate,|
in un periodo massimo di quindici|
anni, a carico del Fondo di cui  |
al comma 362, nonche', a         |
decorrere dal 2006, alla         |
corresponsione degli oneri di    |Pagamento alla Cassa depositi e
gestione.                        |prestiti Spa
--------------------------------------------------------------------
365. La Cassa depositi e prestiti|
Spa predispone apposita          |
rendicontazione annuale          |
sull'amministrazione del fondo,  |
di cui al comma 363, da          |
trasmettere al Ministero         |
dell'economia e delle finanze,   |
entro novanta giorni dalla       |
chiusura dell'esercizio. Con     |
decreto del Ministro             |
dell'economia e delle finanze, da|
emanare entro novanta giorni     |
dalla data di entrata in vigore  |
della presente legge, sono       |
stabilite le modalita'           |
applicative dei commi da 362 a   |
366, in ordine alle condizioni   |
generali per l'accesso al Fondo, |
alla natura dei crediti ed ai    |
relativi importi ammissibili alla|
cessione, al compenso da         |
riconoscere sulle somme erogate, |
alle modalita', ai tempi ed ai   |
termini di erogazione alla Cassa |
depositi e prestiti Spa di quanto|Rendicontazione annuale
alla stessa dovuto.              |sull'amministrazione del fondo
--------------------------------------------------------------------
366. Agli oneri di cui al comma  |
364, valutati in complessivi 70  |
milioni di euro annui a decorrere|
dal 2006, si provvede mediante   |
utilizzo di quota parte delle    |
maggiori entrate recate dal comma|
300.                             |Copertura degli oneri finanziari
--------------------------------------------------------------------
367. A fini di contrasto di      |
fenomeni di elusione fiscale e di|
tutela della fede pubblica, salvo|
quanto previsto nel comma 371, e'|
vietata la riutilizzazione       |
commerciale dei documenti, dei   |
dati e delle informazioni        |
catastali ed ipotecari, che      |
risultino acquisiti, anche per   |
via telematica in via diretta o  |
mediata, dagli archivi catastali |
o da pubblici registri           |Divieto di riutilizzazione
immobiliari, tenuti dagli uffici |commerciale dei documenti
dell'Agenzia del territorio.     |catastali ed ipotecari
--------------------------------------------------------------------
368. Ai sensi dei commi da 367 a |
375 si ha riutilizzazione        |
commerciale quando i predetti    |
documenti, dati ed informazioni  |
sono ceduti o comunque forniti a |
terzi, anche in copia o          |
parzialmente o previa            |
elaborazione nella forma o nel   |
contenuto, dai soggetti che li   |
hanno acquisiti, in via diretta o|
mediata, anche per via           |
telematica, dagli uffici         |Definizione di riutilizzazione
dell'Agenzia del territorio.     |commerciale
--------------------------------------------------------------------
369. Non si ha riutilizzazione   |
commerciale quando i predetti    |
documenti, dati ed informazioni  |
sono forniti al solo soggetto per|
conto del quale, su preventivo e |
specifico incarico, risultante da|
atto scritto, l'acquisizione     |
stessa, previo pagamento dei     |
tributi dovuti, e' stata         |
effettuata. Anche in tale        |
ipotesi, tuttavia, salva prova   |
contraria, si ha riutilizzazione |
commerciale quando il            |
corrispettivo previsto, o        |
comunque versato, per la         |
fornitura, risulta inferiore     |
all'ammontare dei tributi dovuti |
agli uffici dell'Agenzia del     |
territorio per l'acquisizione,   |
anche telematica, dei predetti   |Casi di esclusione della
documenti, dati o informazioni.  |riutilizzazione commerciale
--------------------------------------------------------------------
370. Per ciascun atto di         |
riutilizzazione commerciale sono |
comunque dovuti i tributi        |
speciali catastali e le tasse    |
ipotecarie, nella misura prevista|
per l'acquisizione, anche        |
telematica, dei documenti, dei   |
dati o delle informazioni        |
catastali o ipotecari            |
direttamente dagli uffici        |Tributi dovuti per la
dell'Agenzia del territorio.     |riutilizzazione commerciale
--------------------------------------------------------------------

      
371. Le attivita' di             |
riutilizzazione commerciale sono |
consentite esclusivamente se     |
regolamentate da specifiche      |
convenzioni stipulate con        |
l'Agenzia del territorio, che    |
disciplinino, a fronte del       |
preventivo pagamento dei tributi |
dovuti anche ai sensi del comma  |
370, modalita' e termini della   |
raccolta, della conservazione,   |
della elaborazione dei dati,     |
nonche' il controllo del limite  |Attivita' di riutilizzazione
di riutilizzo consentito.        |commerciale consentite
--------------------------------------------------------------------
372. Chi pone in essere atti di  |
riutilizzazione commerciale, non |
consentiti, e' soggetto altresi' |
ad una sanzione amministrativa   |
tributaria di ammontare compreso |
fra il triplo ed il quintuplo dei|
tributi speciali e delle tasse   |
dovuti ai sensi del comma 370. Si|
applicano le disposizioni del    |
decreto legislativo 18 dicembre  |Sanzioni per gli atti di
1997, n. 472.                    |riutilizzazione non consentiti
--------------------------------------------------------------------
373. L'accertamento delle        |
violazioni alle disposizioni dei |
commi da 367 a 375 e' demandato  |
al Corpo della guardia di        |
finanza, che esercita, a tal     |
fine, i poteri previsti          |
dall'articolo 32 del decreto del |
Presidente della Repubblica 29   |
settembre 1973, n. 600,          |
avvalendosi della collaborazione |
dell'Agenzia del territorio. A   |
tal fine, per assicurare         |
effettivita' all'indicata azione |
di contrasto all'utilizzazione   |
illecita dei documenti, dei dati |
e delle informazioni catastali ed|
ipotecari, a valere sulle        |
maggiori entrate derivanti       |
dall'attuazione dei commi da 367 |
a 375 e nei limiti di spesa di 5 |
milioni di euro annui, entro il  |
30 aprile 2005 e' avviato dalla  |
Scuola superiore dell'economia e |
delle finanze un programma       |
straordinario di qualificazione  |
continua e ricorrente e          |
formazione mirata e specialistica|
del personale                    |
dell'amministrazione finanziaria |
e delle agenzie fiscali addetto  |
alla predetta attivita' di       |
accertamento. A tale programma di|
qualificazione e formazione puo' |
partecipare, su base             |
convenzionale, anche il personale|
designato da enti locali o altri |
enti pubblici per le analoghe    |
esigenze di consolidamento       |
dell'azione di contrasto         |
all'elusione fiscale, in presenza|Accertamento delle violazioni del
di coincidenti ragioni di        |divieto di riutilizzazione
pubblico interesse.              |commerciale
--------------------------------------------------------------------
374. Alla presentazione degli    |
atti di aggiornamento del catasto|
si puo' provvedere, a decorrere  |
dal lº marzo 2005, con procedure |
telematiche, mediante un modello |
unico informatico di             |
aggiornamento degli atti         |
catastali sottoscritto con firma |
elettronica avanzata dal tecnico |
che li ha redatti ovvero dal     |
soggetto obbligato alla          |
presentazione. In caso di        |
irregolare funzionamento del     |
collegamento telematico, la      |
trasmissione per via telematica  |
e' sostituita dalla presentazione|
su supporto informatico. Con     |
provvedimenti del direttore      |
dell'Agenzia del territorio:     |
a) e' stabilita la progressiva   |
attivazione del servizio, anche  |
limitatamente a determinati      |
soggetti, a specifiche aree      |
geografiche ed a particolari     |
tipologie di adempimenti;        |
b) e' approvato il modello unico |
informatico di aggiornamento     |
degli atti catastali e sono      |
stabilite le modalita' tecniche  |
necessarie per la trasmissione   |
dei dati relativi alla procedura |
telematica di cui al presente    |
articolo;                        |
c) sono fissati i termini, le    |
condizioni e le modalita'        |
relative: alla presentazione del |
modello unico informatico di     |
aggiornamento degli atti         |
catastali; alla presentazione dei|
documenti e degli atti da        |
allegare al predetto modello,    |
anche al fine di accertare       |
l'avvenuto deposito presso i     |
comuni, per gli atti per i quali |
e' previsto; alla conservazione, |
a cura dei soggetti interessati, |
dei documenti cartacei originali |
sottoscritti dal tecnico che li  |
ha redatti e dai soggetti che    |
hanno la titolarita' sui beni;   |
d) sono stabilite, d'intesa con  |
il Dipartimento della Ragioneria |
generale dello Stato, le         |Presentazione con procedure
modalita' di versamento dei      |telematiche degli atti di
tributi dovuti.                  |aggiornamento del catasto
--------------------------------------------------------------------
375. Gli atti comunque           |
attributivi o modificativi delle |
rendite catastali per terreni e  |
fabbricati possono essere        |
prodotti e notificati ai soggetti|
intestatari, a cura dell'Agenzia |
del territorio, avvalendosi di   |
procedure automatizzate. In tal  |
caso, la firma autografa del     |
responsabile e' sostituita       |Comunicazione degli atti
dall'indicazione a stampa del    |attributivi o modificativi delle
nominativo dello stesso.         |rendite catastali
--------------------------------------------------------------------
376. Nell'articolo 2, comma 2,   |
del decreto-legge 24 dicembre    |
2002, n. 282, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 21    |
febbraio 2003, n. 27, le parole: |
"30 settembre 2004", ovunque     |Proroga dei termini di versamento
ricorrano, sono sostituite dalle |per rivalutazione terreni e
seguenti: "30 giugno 2005".      |partecipazioni negoziate.
--------------------------------------------------------------------
377. All'articolo 3, comma 2,    |
primo periodo, del regolamento di|
cui al decreto del Presidente    |
della Repubblica 22 luglio 1998, |
n. 322, le parole: "a lire 50    |Obbligo di presentazione della
milioni" sono sostituite dalle   |dichiarazione, compresa quella
seguenti: "ad euro 10.000".      |unificata.
--------------------------------------------------------------------
378. Ai fini dell'applicazione   |
dell'articolo 53, comma 3, del   |
decreto-legge 30 agosto 1993, n. |
331, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 29    |
ottobre 1993, n. 427, i soggetti |
di imposta trasmettono al        |
Dipartimento dei trasporti       |
terrestri, entro il termine di   |
quindici giorni dall'acquisto e, |
in ogni caso, prima              |
dell'immatricolazione, il numero |
identificativo intracomunitario  |
nonche' il numero di telaio degli|
autoveicoli, motoveicoli e loro  |
rimorchi acquistati. Per i       |
successivi passaggi interni      |
precedenti l'immatricolazione il |
numero identificativo            |
intracomunitario e' sostituito   |
dal codice fiscale del fornitore.|
In mancanza delle informazioni da|
parte dei soggetti di imposta gli|
uffici preposti non procedono    |
all'immatricolazione. La         |
comunicazione e' altresi'        |
effettuata, entro il termine di  |
quindici giorni dalla vendita,   |
anche in caso di cessione        |
intracomunitaria o di            |
esportazione dei medesimi        |Immatricolazione dei veicoli
veicoli.                         |d'importazione
--------------------------------------------------------------------
379. Con decreto del capo del    |
Dipartimento dei trasporti       |
terrestri del Ministero delle    |
infrastrutture e dei trasporti e |
del direttore dell'Agenzia delle |
entrate sono stabiliti i         |
contenuti e le modalita' delle   |
comunicazioni di cui alla        |
disposizione recata dal comma    |Modalita' di attuazione del comma
378.                             |378.
--------------------------------------------------------------------
380. Con la convenzione prevista |
dall'articolo 1, comma 1-bis, del|
regolamento di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 19   |
settembre 2000, n. 358, e'       |
definita la procedura di         |
trasmissione telematica          |
all'Agenzia delle entrate delle  |
informazioni inviate dai soggetti|
di imposta ai sensi del comma    |Trasmissione telematica delle
378.                             |informazioni
--------------------------------------------------------------------
381. All'articolo 1, comma 1,    |
lettera c), del decreto-legge 29 |
dicembre 1983, n. 746,           |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 27 febbraio 1984, n. |
17, e' aggiunto il seguente      |
periodo: "Nella prima ipotesi, il|
cedente o prestatore deve        |
comunicare all'Agenzia delle     |
entrate, esclusivamente per via  |
telematica entro il giorno 16 del|Comunicazione telematica dei dati
mese successivo, i dati contenuti|contenuti nella dichiarazione
nella dichiarazione ricevuta".   |d'intenti
--------------------------------------------------------------------
382. Ai fini del necessario      |
coordinamento delle attivita' di |
controllo, da attuare secondo    |
quanto disposto dall'articolo 63,|
secondo e terzo comma, primo     |
periodo, del decreto del         |
Presidente della Repubblica 26   |
ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia  |
delle entrate condivide con gli  |
altri organi preposti ai         |
controlli in materia di imposta  |
sul valore aggiunto le           |
informazioni risultanti dalle    |
comunicazioni di cui ai commi 378|Condivisione di informazioni da
e 381.                           |parte dell'Agenzia delle entrate
--------------------------------------------------------------------
383. All'articolo 7 del decreto  |
legislativo 18 dicembre 1997, n. |
471, dopo il comma 4 e' inserito |
il seguente:                     |
"4-bis. E' punito con la sanzione|
prevista nel comma 3 il cedente o|
il prestatore che omette di      |
inviare, nei termini previsti, la|
comunicazione di cui all'articolo|
1, comma 1, lettera c), ultimo   |
periodo, del decreto-legge 29    |
dicembre 1983, n. 746,           |
convertito, con modificazioni,   |Sanzioni in materia di
dalla legge 27 febbraio 1984, n. |comunicazione telematica dei dati
17, o la invia con dati          |contenuti nella dichiarazione
incompleti o inesatti".          |d'intenti
--------------------------------------------------------------------
384. Chiunque omette di inviare, |
nei termini previsti, la         |
comunicazione di cui all'articolo|
1, comma 1, lettera c), ultimo   |
periodo, del decreto-legge 29    |
dicembre 1983, n. 746,           |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 27 febbraio 1984, n. |
17, introdotto dal comma 381, o  |
la invia con dati incompleti o   |
inesatti, e' responsabile in     |
solido con il soggetto acquirente|
dell'imposta evasa correlata     |
all'infedelta' della             |Responsabilita' solidale con il
dichiarazione ricevuta.          |soggetto acquirente
--------------------------------------------------------------------
385. Il direttore dell'Agenzia   |
delle entrate determina, con suo |
provvedimento, i contenuti e le  |
modalita' della comunicazione di |
cui all'articolo 1, comma 1,     |
lettera c), ultimo periodo, del  |
decreto-legge 29 dicembre 1983,  |
n. 746, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 27    |
febbraio 1984, n. 17, introdotto |Contenuti e modalita' della
dal comma 381.                   |comunicazione
--------------------------------------------------------------------
386. Al decreto del Presidente   |
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633, dopo l'articolo 60, e'   |
inserito il seguente:            |
"Art. 60-bis. - (Solidarieta' nel|
pagamento dell'imposta). - 1. Con|
decreto del Ministro             |
dell'economia e delle finanze, su|
proposta degli organi competenti |
al controllo, sulla base di      |
analisi effettuate su fenomeni di|
frode, sono individuati i beni   |
per i quali operano le           |
disposizioni dei commi 2 e 3.    |
2. In caso di mancato versamento |
dell'imposta da parte del cedente|
relativa a cessioni effettuate a |
prezzi inferiori al valore       |
normale, il cessionario, soggetto|
agli adempimenti ai fini del     |
presente decreto, e' obbligato   |
solidalmente al pagamento della  |
predetta imposta.                |
3. L'obbligato solidale di cui al|
comma 2 puo' tuttavia            |
documentalmente dimostrare che il|
prezzo inferiore dei beni e'     |
stato determinato in ragione di  |
eventi o situazioni di fatto     |
oggettivamente rilevabili o sulla|
base di specifiche disposizioni  |
di legge e che comunque non e'   |
connesso con il mancato pagamento|Solidarieta' nel pagamento
dell'imposta".                   |dell'imposta sul valore aggiunto
--------------------------------------------------------------------
387. A decorrere dal periodo di  |
imposta in corso al 1º gennaio   |
2005, e' introdotto l'istituto   |
della pianificazione fiscale     |
concordata alla quale possono    |
accedere i titolari di reddito   |
d'impresa e gli esercenti arti e |
professioni cui si applicano gli |
studi di settore per il periodo  |
di imposta in corso al 1º gennaio|
2003. L'adesione alla            |
pianificazione fiscale determina |
preventivamente, per un triennio,|
la base imponibile caratteristica|
dell'attivita' svolta e comporta |
una riduzione dell'imposizione   |
fiscale e contributiva per gli   |
importi eccedenti la base        |Istituzione della pianificazione
imponibile pianificata.          |fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
388. Non possono accedere alla   |
pianificazione fiscale i titolari|
di reddito d'impresa e gli       |
esercenti arti e professioni:    |
a) per i quali sussistano cause  |
di esclusione o di               |
inapplicabilita' degli studi di  |
settore per il periodo di imposta|
in corso al 1º gennaio 2003;     |
b) che svolgono dal 1º gennaio   |
2004 una attivita' diversa da    |
quella esercitata nel biennio    |
2002 e 2003;                     |
c) che non erano in attivita' in |
almeno uno dei periodi di imposta|
in corso al 1º gennaio 2002, al  |
1º gennaio 2003 ovvero al 1º     |
gennaio 2004;                    |
d) che hanno omesso di dichiarare|
il reddito derivante             |
dall'attivita' svolta per almeno |
uno dei periodi di imposta in    |
corso al 1º gennaio 2002 e al 1º |
gennaio 2003;                    |
e) che hanno omesso di presentare|
la dichiarazione ai fini         |
dell'imposta sul valore aggiunto |
per i medesimi periodi di imposta|
di cui alla lettera d);          |
f) che hanno omesso di comunicare|
i dati rilevanti ai fini         |
dell'applicazione degli studi di |
settore per il periodo di imposta|Soggetti esclusi dalla
in corso al 1º gennaio 2003.     |pianificazione fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
389. La proposta individuale di  |
pianificazione fiscale e'        |
formulata sulla base di          |
elaborazioni operate             |
dall'anagrafe tributaria, tenendo|
conto delle risultanze           |
dell'applicazione degli studi di |
settore, dei dati sull'andamento |
dell'economia nazionale per      |
distinti settori economici di    |
attivita', della coerenza dei    |
componenti negativi di reddito e |
di ogni altra informazione       |
disponibile riferibile al        |Proposta individuale di
contribuente.                    |pianificazione fiscale
--------------------------------------------------------------------
390. L'adesione alla             |
pianificazione fiscale si        |
perfeziona, ferma restando la    |
congruita' dei ricavi o dei      |
compensi alle risultanze degli   |
studi di settore per ciascun     |
periodo di imposta, con          |
l'accettazione di importi,       |
proposti al contribuente         |
dall'Agenzia delle entrate, che  |
individuano per un triennio la   |
base imponibile caratteristica   |
dell'attivita' svolta, esclusi   |
gli eventuali componenti positivi|
o negativi di reddito di         |Perfezionamento dell'adesione
carattere straordinario.         |alla pianificazione fiscale
--------------------------------------------------------------------
391. L'adesione alla proposta di |
pianificazione fiscale e'        |
comunicata dal contribuente entro|
sessanta giorni dal suo          |
ricevimento; nel medesimo        |
termine, la proposta puo' essere |
altresi' definita in             |
contraddittorio con il competente|
ufficio dell'Agenzia delle       |
entrate, anche con l'assistenza  |
degli intermediari di cui        |
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, |
del regolamento di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica  |
22 luglio 1998, n. 322,          |
esclusivamente nel caso in cui il|
contribuente sia in grado di     |
documentare una evidente         |
infondatezza della stessa, sulla |
base dell'esistenza di:          |
a) significative variazioni degli|
elementi strutturali             |
nell'esercizio dell'attivita'    |
rispetto a quelli presi a base   |
per la formulazione della        |
proposta;                        |
b) dati ed elementi presi a base |
per la formulazione della        |
proposta divergenti              |Termini per la comunicazione di
sensibilmente, all'atto          |adesione alla proposta di
dell'adesione.                   |pianificazione fiscale
--------------------------------------------------------------------
392. La sussistenza delle        |
circostanze di cui alle lettere  |
a) e b) del comma 391 puo' essere|
asseverata dai soggetti abilitati|
sulla base delle disposizioni    |Asseverazione delle circostanze
vigenti.                         |previste al comma 394
--------------------------------------------------------------------
393. Per i periodi di imposta    |
oggetto di pianificazione,       |
relativamente al reddito         |
caratteristico d'impresa o di    |
arti o professioni:              |
a) sono inibiti i poteri         |
spettanti all'amministrazione    |
finanziaria sulla base delle     |
disposizioni di cui all'articolo |
39 del decreto del Presidente    |
della Repubblica 29 settembre    |
1973, n. 600, e successive       |
modificazioni;                   |
b) esclusa l'aliquota del 23 per |
cento, quelle marginali          |
applicabili al reddito           |
complessivo ai fini dell'imposta |
sul reddito, nonche' quella      |
applicabile ai fini dell'imposta |
sul reddito delle societa', sono |
ridotte di 4 punti percentuali,  |
per la parte di reddito          |
dichiarato eccedente quello      |
pianificato;                     |
c) e' esclusa l'applicazione dei |
contributi previdenziali per la  |
parte di reddito dichiarato che  |
eccede quello pianificato fatto  |
salvo il minimale reddituale     |
previsto ai fini contributivi;   |
restano salve le prerogative     |
delle Casse autonome nonche' la  |Benefici a favore dei soggetti
facolta' di effettuare i         |che aderiscono alla
versamenti su base volontaria.   |pianificazione fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
394. Per gli stessi periodi di   |
imposta di cui al comma 393, ai  |
fini dell'imposta sul valore     |
aggiunto:                        |
a) il contribuente assolve       |
ordinariamente a tutti gli       |
obblighi formali e sostanziali   |
previsti dal decreto del         |
Presidente della Repubblica 26   |
ottobre 1972, n. 633, e          |
successive modificazioni, e dalle|
altre disposizioni in materia di |
imposta sul valore aggiunto;     |
b) all'ammontare degli eventuali |
maggiori ricavi o compensi da    |
dichiarare rispetto a quelli     |
risultanti dalle scritture       |
contabili si applica, tenendo    |
conto della esistenza di         |
operazioni non soggette ad       |
imposta ovvero soggette a regimi |
speciali, l'aliquota media       |
risultante dal rapporto tra      |
l'imposta relativa alle          |
operazioni imponibili, diminuita |
di quella relativa alle cessioni |
di beni ammortizzabili, e il     |
volume d'affari dichiarato;      |
c) sono inibiti i poteri         |
spettanti all'amministrazione    |
finanziaria in base alle         |
disposizioni di cui agli articoli|
54, secondo comma, secondo       |
periodo, e 55, secondo comma,    |
numero 3), del decreto del       |Applicazione delle disposizioni
Presidente della Repubblica 26   |in materia di IVA per i soggetti
ottobre 1972, n. 633, e          |che aderiscono alla
successive modificazioni.        |pianificazione fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
395. In caso di mancato rispetto |
della pianificazione, da         |
comunicare nella dichiarazione   |
presentata ai fini dell'imposta  |
sul reddito, l'Agenzia delle     |
entrate procede ad accertamento  |
parziale in ragione del reddito  |
oggetto della pianificazione     |
nonche', per l'imposta sul valore|
aggiunto, in ragione del volume  |
d'affari corrispondente ai ricavi|
o compensi caratteristici a base |
della stessa, salve le ipotesi di|
documentati accadimenti          |
straordinari e imprevedibili; in |
tale ultima ipotesi trova        |
applicazione il procedimento di  |
accertamento con adesione        |
previsto dal decreto legislativo |
19 giugno 1997, n. 218. La       |
disposizione di cui al presente  |
comma si applica anche nel caso  |
di mancato adeguamento alle      |
risultanze degli studi di        |Mancato rispetto della
settore.                         |pianificazione fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
396. L'inibizione dei poteri di  |
cui ai commi 393, lettera a), e  |
394, lettera c) ed i benefici di |
cui al comma 393, lettere b) e   |
c), non operano qualora:         |
a) il reddito dichiarato         |
differisca da quanto             |
effettivamente conseguito, ovvero|
non siano adempiuti gli obblighi |
di cui al comma 394, lettera a), |
ferma restando, comunque, in tale|
caso l'inibizione dei poteri di  |
cui all'articolo 39, secondo     |
comma, lettera d), del decreto   |
del Presidente della Repubblica  |
29 settembre 1973, n. 600, e     |
successive modificazioni, e      |
all'articolo 55, secondo comma,  |
numero 3), del decreto del       |
Presidente della Repubblica 26   |
ottobre 1972, n. 633, e          |
successive modificazioni;        |
b) siano constatate condotte del |
contribuente che integrano le    |
fattispecie di cui agli articoli |Casi di esclusione dei benefici
da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto |derivanti dalla pianificazione
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.|fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
397. Salva l'applicazione del    |
comma 391, nei casi in cui a     |
seguito di controlli e           |
segnalazioni, anche di fonte     |
esterna all'amministrazione      |
finanziaria, emergano dati ed    |
elementi difformi da quelli      |
comunicati dal contribuente,     |
qualora presi a base per la      |
formulazione della proposta, nei |
suoi confronti non opera         |
l'inibizione dei poteri di cui ai|
commi 393, lettera a), e 394,    |Non operativita' dell'inibizione
lettera c), nonche' i benefici di|dei poteri in caso di dati ed
cui al comma 393, lettere b) e   |elementi difformi da quelli
c).                              |comunicati dal contribuente.
--------------------------------------------------------------------
398. Nel caso in cui l'attivita' |
effettivamente esercitata vari   |
nel corso del triennio,          |
l'istituto della pianificazione  |
fiscale concordata cessa di avere|
effetto dal periodo di imposta   |
nel corso del quale si e'        |
verificata la variazione. Con    |
decreti del Ministro             |
dell'economia e delle finanze, di|
natura non regolamentare, sono   |
individuate le singole categorie |
di contribuenti nei cui riguardi |
progressivamente, nel corso del  |
triennio, decorre l'applicazione |
della pianificazione fiscale     |
concordata nonche' approvate una |
o piu' note metodologiche per la |
formulazione della proposta di   |
cui al comma 389. Con i medesimi |
decreti sono conseguentemente    |
rideterminati i periodi d'imposta|
di cui al comma 388, per i       |
contribuenti nei cui confronti la|
pianificazione fiscale opera a   |
decorrere da periodi di imposta  |
diversi da quello indicato al    |
comma 387. Con provvedimento del |
direttore dell'Agenzia delle     |
entrate sono definite le         |
modalita' di invio delle         |
proposte, anche in via           |
telematica, direttamente al      |
contribuente ovvero per il       |
tramite degli intermediari di cui|
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, |
del regolamento di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica  |
22 luglio 1998, n. 322, nonche'  |
le modalita' di adesione.        |Variazione dell'attivita'.
--------------------------------------------------------------------
399. Gli studi di settore        |
previsti all'articolo 62-bis del |
decreto-legge 30 agosto 1993, n. |
331, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 29    |
ottobre 1993, n. 427, sono       |
soggetti a revisione, di norma,  |
ogni quattro anni dalla data di  |
entrata in vigore dello studio di|
settore ovvero da quella         |
dell'ultima revisione, al fine di|
mantenere la rappresentativita'  |
degli stessi rispetto alla       |
realta' economica cui si         |
riferiscono. La revisione puo'   |
essere disposta anche prima del  |
decorso del termine previsto dal |
primo periodo, tenuto anche conto|
di dati ed informazioni ufficiali|
quali i dati di contabilita'     |
nazionale, sentito il parere     |
della commissione di esperti di  |
cui all'articolo 10, comma 7,    |
della legge 8 maggio 1998, n.    |
146. La revisione degli studi di |
settore e' programmata con       |
provvedimento del direttore      |Revisione quadriennale degli
dell'Agenzia della entrate da    |studi di settore e possibilita'
emanare entro il mese di febbraio|di anticipare l'intervento di
di ciascun anno.                 |revisione.
--------------------------------------------------------------------
400. In deroga a quanto previsto |
al comma 399, entro il mese di   |
febbraio 2005, l'Agenzia delle   |
entrate completa l'attivita' di  |
revisione relativa agli studi di |
settore gia' precedentemente     |
individuati, con effetto dal     |
periodo di imposta in corso al 31|
dicembre 2004, ai sensi          |
dell'articolo 1 del regolamento  |
recante disposizioni concernenti |
i tempi e le modalita' di        |
applicazione degli studi di      |Completamento della revisione
settore, di cui al decreto del   |relativamente ad alcuni studi di
Presidente della Repubblica 31   |settore gia' individuati
maggio 1999, n. 195.             |dall'Agenzia delle entrate.
--------------------------------------------------------------------
401. Gli organi preposti al      |
controllo, in conseguenza della  |
revisione e del potenziamento    |
degli studi di settore, sulla    |
base delle disposizioni dei commi|
da 387 a 432, programmano        |
l'impiego di maggiore capacita'  |
operativa per l'attivita' di     |
contrasto all'evasione nei       |Rafforzamento attivita' di
confronti dei soggetti ai quali  |contrasto all'evasione fiscale
non si applicano gli studi       |nei confronti dei soggetti ai
medesimi.                        |quali non si applicano gli studi.
--------------------------------------------------------------------
402. All'articolo 32 del decreto |
del Presidente della Repubblica  |
29 settembre 1973, n. 600, e     |
successive modificazioni, recante|
disposizioni comuni in materia di|
accertamento delle imposte sui   |
redditi, sono apportate le       |
seguenti modificazioni:          |
a) nel primo comma:              |
1) al numero 2):                 |
1.1) nel primo e secondo periodo,|
le parole da: "alle operazioni"  |
a: "risultanti dai conti" sono   |
sostituite dalle seguenti: "ai   |
rapporti ed alle operazioni, i   |
cui dati, notizie e documenti    |
siano stati acquisiti a norma del|
numero 7), ovvero rilevati a     |
norma dell'articolo 33, secondo e|
terzo comma. I dati ed elementi  |
attinenti ai rapporti ed alle    |
operazioni acquisiti e rilevati  |
rispettivamente a norma del      |
numero 7) e dell'articolo 33,    |
secondo e terzo comma,";         |
1.2) nel secondo periodo, le     |
parole da: "a base delle stesse" |
alla fine del periodo sono       |
sostituite dalle seguenti: "o    |
compensi a base delle stesse     |
rettifiche ed accertamenti, se il|
contribuente non ne indica il    |
soggetto beneficiario e          |
sempreche' non risultino dalle   |
scritture contabili, i           |
prelevamenti o gli importi       |
riscossi nell'ambito dei predetti|
rapporti od operazioni";         |
2) al numero 5):                 |
2.1) nel primo periodo, le parole|
da: ", ovvero" fino a: "in forma |
fiduciaria," sono soppresse;     |
2.2) nel quarto periodo, le      |
parole da: "all'Amministrazione  |
postale," fino alla fine del     |
numero sono sostituite dalle     |
seguenti: "alle banche, alla     |
societa' Poste italiane Spa, per |
le attivita' finanziarie e       |
creditizie, agli intermediari    |
finanziari, alle imprese di      |
investimento, agli organismi di  |
investimento collettivo del      |
risparmio, alle societa' di      |
gestione del risparmio e alle    |
societa' fiduciarie";            |
3) al numero 6-bis), il primo    |
periodo e' sostituito dal        |
seguente: "richiedere, previa    |
autorizzazione del direttore     |
centrale dell'accertamento       |
dell'Agenzia delle entrate o del |
direttore regionale della stessa,|
ovvero, per il Corpo della       |
guardia di finanza, del          |
comandante regionale, ai soggetti|
sottoposti ad accertamento,      |
ispezione o verifica il rilascio |
di una dichiarazione contenente  |
l'indicazione della natura, del  |
numero e degli estremi           |
identificativi dei rapporti      |
intrattenuti con le banche, la   |
societa' Poste italiane Spa, gli |
intermediari finanziari, le      |
imprese di investimento, gli     |
organismi di investimento        |
collettivo del risparmio, le     |
societa' di gestione del         |
risparmio e le societa'          |
fiduciarie, nazionali o          |
stranieri, in corso ovvero       |
estinti da non piu' di cinque    |
anni dalla data della richiesta";|
4) al numero 7):                 |
4.1) il primo periodo e'         |
sostituito dai seguenti:         |
"richiedere, previa              |
autorizzazione del direttore     |
centrale dell'accertamento       |
dell'Agenzia delle entrate o del |
direttore regionale della stessa,|
ovvero, per il Corpo della       |
guardia di finanza, del          |
comandante regionale, alle       |
banche, alla societa' Poste      |
italiane Spa, per le attivita'   |
finanziarie e creditizie, agli   |
intermediari finanziari, alle    |
imprese di investimento, agli    |
organismi di investimento        |
collettivo del risparmio, alle   |
societa' di gestione del         |
risparmio e alle societa'        |
fiduciarie, dati, notizie e      |
documenti relativi a qualsiasi   |
rapporto intrattenuto od         |
operazione effettuata, ivi       |
compresi i servizi prestati, con |
i loro clienti, nonche' alle     |
garanzie prestate da terzi. Alle |
societa' fiduciarie di cui alla  |
legge 23 novembre 1939, n. 1966, |
e a quelle iscritte nella sezione|
speciale dell'albo di cui        |
all'articolo 20 del testo unico  |
delle disposizioni in materia di |
intermediazione finanziaria, di  |
cui al decreto legislativo 24    |
febbraio 1998, n. 58, puo' essere|
richiesto, tra l'altro,          |
specificando i periodi temporali |
di interesse, di comunicare le   |
generalita' dei soggetti per     |
conto dei quali esse hanno       |
detenuto o amministrato o gestito|
beni, strumenti finanziari e     |
partecipazioni in imprese,       |
inequivocamente individuati.";   |
4.2) nel secondo periodo, dopo le|
parole: "deve essere indirizzata"|
sono inserite le seguenti: "al   |
responsabile della struttura     |
accentrata, ovvero";             |
b) nel secondo comma:            |
1) al secondo periodo, la parola:|
"sessanta" e' sostituita dalla   |
seguente: "trenta";              |
2) il terzo periodo e' sostituito|
dal seguente: "Il termine puo'   |
essere prorogato per un periodo  |
di venti giorni su istanza       |
dell'operatore finanziario, per  |
giustificati motivi, dal         |
competente direttore centrale o  |
direttore regionale per l'Agenzia|
delle entrate, ovvero, per il    |
Corpo della guardia di finanza,  |
dal comandante regionale.";      |
c) dopo il secondo comma e'      |
inserito il seguente:            |
"Le richieste di cui al primo    |
comma, numero 7), nonche' le     |
relative risposte, anche se      |
negative, devono essere          |
effettuate esclusivamente in via |
telematica. Con provvedimento del|
direttore dell'Agenzia delle     |
entrate sono stabilite le        |
disposizioni attuative e le      |
modalita' di trasmissione delle  |
richieste, delle risposte,       |
nonche' dei dati e delle notizie |Accertamento e acquisizione dati:
riguardanti i rapporti e le      |invito ai contribuenti a
operazioni indicati nel citato   |comparire per fornire dati e
numero 7)".                      |notizie rilevanti.
--------------------------------------------------------------------
403. All'articolo 51 del decreto |
del Presidente della Repubblica  |
26 ottobre 1972, n. 633, e       |
successive modificazioni,        |
concernente l'istituzione e la   |
disciplina dell'imposta sul      |
valore aggiunto, sono apportate  |
le seguenti modificazioni:       |
a) nel secondo comma:            |
1) al numero 2):                 |
1.1) nel primo periodo, le parole|
da: "alle operazioni" a:         |
"acquisita" sono sostituite dalle|
seguenti: "ai rapporti ed alle   |
operazioni, i cui dati, notizie e|
documenti siano stati acquisiti";|
la parola: "rilevate" e'         |
sostituita dalla seguente:       |
"rilevati";                      |
1.2) nel secondo periodo, le     |
parole: "I singoli dati ed       |
elementi risultanti dai conti"   |
sono sostituite dalle seguenti:  |
"I dati ed elementi attinenti ai |
rapporti ed alle operazioni      |
acquisiti e rilevati             |
rispettivamente a norma del      |
numero 7) e dell'articolo 52,    |
ultimo comma, o dell'articolo 63,|
primo comma,";                   |
2) al numero 5):                 |
2.1) nel primo periodo, le parole|
da: ", ovvero" fino a: "in forma |
fiduciaria," sono soppresse;     |
2.2) nel quarto periodo, le      |
parole da: "all'Amministrazione  |
postale," fino alla fine del     |
numero sono sostituite dalle     |
seguenti: "alle banche, alla     |
societa' Poste italiane Spa, per |
le attivita' finanziarie e       |
creditizie, agli intermediari    |
finanziari, alle imprese di      |
investimento, agli organismi di  |
investimento collettivo del      |
risparmio, alle societa' di      |
gestione del risparmio e alle    |
societa' fiduciarie";            |
3) al numero 6-bis) il primo     |
periodo e' sostituito dal        |
seguente: "Richiedere, previa    |
autorizzazione del direttore     |
centrale accertamento            |
dell'Agenzia delle entrate o del |
direttore regionale della stessa,|
ovvero, per il Corpo della       |
guardia di finanza, del          |
comandante regionale, ai soggetti|
sottoposti ad accertamento,      |
ispezione o verifica il rilascio |
di una dichiarazione contenente  |
l'indicazione della natura, del  |
numero e degli estremi           |
identificativi dei rapporti      |
intrattenuti con le banche, la   |
societa' Poste italiane Spa, gli |
intermediari finanziari, le      |
imprese di investimento, gli     |
organismi di investimento        |
collettivo del risparmio, le     |
societa' di gestione del         |
risparmio e le societa'          |
fiduciarie, nazionali o          |
stranieri, in corso ovvero       |
estinti da non piu' di cinque    |
anni dalla data della            |
richiesta.";                     |
4) al numero 7):                 |
4.1) il primo periodo e'         |
sostituito dai seguenti:         |
"Richiedere, previa              |
autorizzazione del direttore     |
centrale dell'accertamento       |
dell'Agenzia delle entrate o del |
direttore regionale della stessa,|
ovvero, per il Corpo della       |
guardia di finanza, del          |
comandante regionale, alle       |
banche, alla societa' Poste      |
italiane Spa, per le attivita'   |
finanziarie e creditizie, agli   |
intermediari finanziari, alle    |
imprese di investimento, agli    |
organismi di investimento        |
collettivo del risparmio, alle   |
societa' di gestione del         |
risparmio e alle societa'        |
fiduciarie, dati, notizie e      |
documenti relativi a qualsiasi   |
rapporto intrattenuto od         |
operazione effettuata, ivi       |
compresi i servizi prestati, con |
i loro clienti, nonche' alle     |
garanzie prestate da terzi. Alle |
societa' fiduciarie di cui alla  |
legge 23 novembre 1939, n. 1966, |
e a quelle iscritte nella sezione|
speciale dell'albo di cui        |
all'articolo 20 del testo unico  |
delle disposizioni in materia di |
intermediazione finanziaria, di  |
cui al decreto legislativo 24    |
febbraio 1998, n. 58, puo' essere|
richiesto, tra l'altro,          |
specificando i periodi temporali |
di interesse, di comunicare le   |
generalita' dei soggetti per     |
conto dei quali esse hanno       |
detenuto o amministrato o gestito|
beni, strumenti finanziari e     |
partecipazioni in imprese,       |
inequivocamente individuati.";   |
4.2) nel secondo periodo, dopo le|
parole: "deve essere indirizzata"|
sono inserite le seguenti: "al   |
responsabile della struttura     |
accentrata, ovvero";             |
b) nel terzo comma:              |
1) al primo periodo, la parola:  |
"sessanta" e' sostituita dalla   |
seguente: "trenta";              |
2) il secondo periodo e'         |
sostituito dal seguente: "Il     |
termine puo' essere prorogato per|
un periodo di venti giorni su    |
istanza dell'operatore           |
finanziario, per giustificati    |
motivi, dal competente direttore |
centrale o direttore regionale   |
per l'Agenzia delle entrate,     |
ovvero, per il Corpo della       |
guardia di finanza, dal          |
comandante regionale.";          |
c) dopo il terzo comma e'        |
inserito il seguente:            |
"Le richieste di cui al secondo  |
comma, numero 7), nonche' le     |
relative risposte, anche se      |
negative, sono effettuate        |
esclusivamente in via telematica.| Modifiche all'articolo 51 del
Con provvedimento del direttore  | TUIR.
dell'Agenzia delle entrate sono  | Invito degli Uffici IVA a
stabilite le disposizioni        | presentare documenti posti a base
attuative e le modalita' di      | delle rettifiche e degli
trasmissione delle richieste,    | accertamenti se il contribuente
delle risposte, nonche' dei dati | non dimostra che ne ha tenuto
e delle notizie riguardanti i    | conto nelle dichiarazioni o che
rapporti e le operazioni indicati| non si riferiscono ad operazioni
nel citato numero 7)".           | imponibili.
--------------------------------------------------------------------
404. Le disposizioni di cui al   |
terzo comma dell'articolo 32 del |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
600, nonche' quelle di cui al    |
quarto comma dell'articolo 51 del|
decreto del Presidente della     |
Repubblica 26 ottobre 1972, n.   |
633, introdotte rispettivamente  |
dai commi 402 e 403, hanno       |
effetto dal 1º luglio 2005. Con  |
uno o piu' provvedimenti del     |
direttore dell'Agenzia delle     |
entrate puo' essere prevista una |
diversa decorrenza successiva, in|
considerazione delle esigenze di |Richiesta in via telematica dal 1
natura esclusivamente tecnica.   |luglio 2005.
--------------------------------------------------------------------
405. Al fine di una maggiore     |
efficienza, efficacia ed         |
effettivita' dell'istituto della |
pianificazione fiscale           |
concordata, al primo periodo del |
comma 1 dell'articolo 41-bis del |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
600, e successive modificazioni, |
sono apportate le seguenti       |
modificazioni:                   |
a) le parole da: "gli uffici     |
delle imposte" fino a: "delle    |
imposte dirette" sono sostituite |
dalle seguenti: "i competenti    |
uffici dell'Agenzia delle        |
entrate, qualora dagli accessi,  |
ispezioni e verifiche nonche'    |
dalle segnalazioni effettuati    |
dalla Direzione centrale         |
accertamento, da una Direzione   |
regionale ovvero da un ufficio   |
della medesima Agenzia ovvero di |
altre Agenzie fiscali";          |
b) dopo le parole: "non          |
spettanti," sono inserite le     |
seguenti: "nonche' l'esistenza di|
imposte o di maggiori imposte non|
versate, escluse le ipotesi di   |
cui agli articoli 36-bis e       |
36-ter,";                        |
c) sono aggiunte, in fine, le    |
seguenti parole: ", ovvero la    |
maggiore imposta da versare,     |
anche avvalendosi delle procedure|
previste dal decreto legislativo |
19 giugno 1997, n. 218".         |Variazione uffici competenti.
--------------------------------------------------------------------
406. Al quinto comma             |
dell'articolo 54 del decreto del |
Presidente della Repubblica 26   |
ottobre 1972, n. 633, e          |
successive modificazioni, sono   |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) le parole da: "l'ufficio      |
dell'imposta" fino a: "indirette |
sugli affari" sono sostituite    |
dalle seguenti: "i competenti    |
uffici dell'Agenzia delle        |
entrate, qualora dagli accessi,  |
ispezioni e verifiche nonche'    |
dalle segnalazioni effettuati    |
dalla Direzione centrale         |
accertamento, da una Direzione   |
regionale ovvero da un ufficio   |
della medesima Agenzia ovvero di |
altre Agenzie fiscali";          |
b) dopo le parole: "l'esistenza  |
di corrispettivi" sono inserite  |
le seguenti: "o di imposta";     |
c) sono aggiunte, in fine, le    |
seguenti parole: ", nonche'      |
l'imposta o la maggiore imposta  |
non versata, escluse le ipotesi  |
di cui all'articolo 54-bis, anche|
avvalendosi delle procedure      |
previste dal decreto legislativo |
19 giugno 1997, n. 218".         |Variazione uffici competenti.
--------------------------------------------------------------------
407. Al comma 181 dell'articolo 3|
della legge 28 dicembre 1995, n. |
549, primo periodo dell'alinea,  |
le parole: "alle altre categorie |
reddituali" sono sostituite dalle|
seguenti: "alle medesime o alle  |
altre categorie reddituali,      |
nonche' con riferimento ad       |Accertamento sulla base degli
ulteriori operazioni rilevanti ai|studi di settore: estensione
fini dell'imposta sul valore     |degli accertamenti potenzialmente
aggiunto,".                      |eseguibili.
--------------------------------------------------------------------
408. All'articolo 70 della legge |
21 novembre 2000, n. 342, sono   |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) al comma 1, le parole: "alle  |
categorie reddituali diverse da  |
quelle che hanno formato oggetto |
degli accertamenti stessi" sono  |
sostituite dalle seguenti: "alle |
medesime o alle altre categorie  |
reddituali nonche' con           |
riferimento ad ulteriori         |
operazioni rilevanti ai fini     |
dell'imposta sul valore          |
aggiunto";                       |
b) al comma 2, le parole da:     |
"qualora" fino a:                |
"indipendentemente" sono         |
sostituite dalle seguenti:       |
"indipendentemente dalla         |Estensione degli accertamenti
sopravvenuta conoscenza di nuovi |previsti e basati su studi di
elementi e".                     |settore.
--------------------------------------------------------------------
409. All'articolo 10 della legge |
8 maggio 1998, n. 146, sono      |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) il comma 2 e' sostituito dal  |
seguente:                        |
"2. Nei confronti degli esercenti|
attivita' d'impresa in regime di |
contabilita' ordinaria, anche per|
effetto di opzione, e degli      |
esercenti arti e professioni, la |
disposizione del comma 1 trova   |
applicazione quando in almeno in |
due periodi di imposta su tre    |
consecutivi considerati, compreso|
quello da accertare, l'ammontare |
dei compensi o dei ricavi        |
determinabili sulla base degli   |
studi di settore risulta         |
superiore all'ammontare dei      |
compensi o ricavi dichiarati con |
riferimento agli stessi periodi  |
di imposta. La disposizione del  |
comma 1 trova applicazione in    |
ogni caso nei confronti degli    |
esercenti attivita' d'impresa in |
regime di contabilita' ordinaria,|
anche per effetto di opzione,    |
quando emergono significative    |
situazioni di incoerenza rispetto|
ad indici di natura economica,   |
finanziaria o patrimoniale,      |
individuati con apposito         |
provvedimento del direttore      |
dell'Agenzia delle entrate,      |
sentito il parere della          |
commissione di esperti di cui al |
comma 7.";                       |
b) dopo il comma 3 e' inserito il|
seguente:                        |
"3-bis. Nelle ipotesi di cui ai  |
commi 2 e 3 l'ufficio, prima     |
della notifica dell'avviso di    |
accertamento, invita il          |
contribuente a comparire, ai     |
sensi dell'articolo 5 del decreto|
legislativo 19 giugno 1997, n.   |
218.";                           |
c) il comma 6 e' sostituito dal  |
seguente:                        |
"6. I maggiori ricavi, compensi e|
corrispettivi, conseguenti       |
all'applicazione degli           |
accertamenti di cui al comma 1,  |
ovvero dichiarati per effetto    |
dell'adeguamento di cui          |
all'articolo 2 del regolamento   |
recante disposizioni concernenti |
i tempi e le modalita' di        |
applicazione degli studi di      |
settore, di cui al decreto del   |
Presidente della Repubblica 31   |Possibilita' di effettuare gli
maggio 1999, n. 195, non rilevano|accertamenti sulla base degli
ai fini dell'obbligo della       |studi di settore nei confronti
trasmissione della notizia di    |dei contribuenti con contabilita'
reato ai sensi dell'articolo 331 |ordinaria e degli esercenti arti
del codice di procedura penale". |e professioni.
--------------------------------------------------------------------
410. Le disposizioni dei commi 2 |
e 3-bis dell'articolo 10 della   |
legge 8 maggio 1998, n. 146, come|
modificato dal comma 409 del     |
presente articolo, hanno effetto |
a decorrere dal periodo di       |
imposta in corso al 31 dicembre  |Entrata in vigore delle
2004.                            |disposizioni del comma 409.
--------------------------------------------------------------------
411. All'articolo 2 del          |
regolamento di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 31   |
maggio 1999, n. 195, sono        |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) al comma 1:                   |
1) le parole: "il primo periodo" |
sono sostituite dalle seguenti:  |
"i periodi";                     |
2) le parole: "nella             |
dichiarazione dei redditi" sono  |
sostituite dalle seguenti: "nelle|
dichiarazioni di cui all'articolo|
1 del regolamento di cui al      |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 22 luglio 1998, n.    |
322, e successive                |
modificazioni,";                 |
3) le parole: "per adeguare i    |
ricavi o i compensi" sono        |
sostituite dalle seguenti: "per  |
adeguare gli stessi, anche ai    |
fini dell'imposta regionale sulle|
attivita' produttive,";          |
b) al comma 2:                   |
1) le parole da: "Per il primo   |
periodo d'imposta" fino a:       |
"revisione del medesimo," sono   |
sostituite dalle seguenti: "Per i|
medesimi periodi d'imposta di cui|
al comma 1,";                    |
2) le parole: "puo' essere" sono |
sostituite dalla seguente: "e'"; |
3) le parole: "di presentazione  |
della dichiarazione dei redditi" |
sono sostituite dalle seguenti:  |
"del versamento a saldo          |
dell'imposta sul reddito; i      |
maggiori corrispettivi devono    |
essere annotati, entro il        |
suddetto termine, in un'apposita |
sezione dei registri di cui agli |
articoli 23 e 24 del decreto del |
Presidente della Repubblica 26   |
ottobre 1972, n. 633, e          |
successive modificazioni, e      |
riportati nella dichiarazione    |
annuale";                        |
c) dopo il comma 2, e' aggiunto  |
il seguente:                     |
"2-bis. L'adeguamento di cui ai  |
commi 1 e 2 e' effettuato, per i |
periodi d'imposta diversi da     |
quello in cui trova applicazione |
per la prima volta lo studio,    |
ovvero le modifiche conseguenti  |
alla revisione del medesimo, a   |
condizione che sia versata, entro|
il termine per il versamento a   |
saldo dell'imposta sul reddito,  |
una maggiorazione del 3 per      |
cento, calcolata sulla differenza|
tra ricavi o compensi derivanti  |
dall'applicazione degli studi e  |
quelli annotati nelle scritture  |
contabili. La maggiorazione non  |
e' dovuta se la predetta         |
differenza non e' superiore al 10|
per cento dei ricavi o compensi  |Adeguamento alle risultanze degli
annotati nelle scritture         |studi di settore, in sede di
contabili".                      |dichiarazione annuale.
--------------------------------------------------------------------
412. In esecuzione dell'articolo |
6, comma 5, della legge 27 luglio|
2000, n. 212, l'Agenzia delle    |
entrate comunica mediante        |
raccomandata con avviso di       |
ricevimento ai contribuenti      |
l'esito dell'attivita' di        |
liquidazione, effettuata ai sensi|
dell'articolo 36-bis del decreto |
del Presidente della Repubblica  |
29 settembre 1973, n. 600, e     |
successive modificazioni,        |
relativamente ai redditi soggetti|
a tassazione separata. La        |
relativa imposta o la maggiore   |
imposta dovuta, a decorrere dal  |
periodo d'imposta 2001, e'       |
versata mediante modello di      |
pagamento, di cui all'articolo 19|
del decreto legislativo 9 luglio |
1997, n. 241, precompilato       |
dall'Agenzia. In caso di mancato |
pagamento entro il termine di    |
trenta giorni dal ricevimento    |
dell'apposita comunicazione si   |
procede all'iscrizione a ruolo,  |
secondo le disposizioni di cui al|
decreto del Presidente della     |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
602, e successive modificazioni, |
con l'applicazione della sanzione|
di cui all'articolo 13, comma 2, |
del decreto legislativo 18       |
dicembre 1997, n. 471, e degli   |
interessi di cui all'articolo 20 |
del predetto decreto n. 602 del  |
1973, a decorrere dal primo      |
giorno del secondo mese          |
successivo a quello di           |
elaborazione della predetta      |Comunicazione dell'esito
comunicazione.                   |dell'attivita' di liquidazione.
--------------------------------------------------------------------
413. Ai commi 2 e 1,             |
rispettivamente, degli articoli 2|
e 3 del decreto legislativo 18   |
dicembre 1997, n. 462, e         |
successive modificazioni, con    |
riferimento alle dichiarazioni   |
presentate dal 1º gennaio 1999,  |
sono aggiunte, in fine, le       |
seguente parole: "e gli interessi|
sono dovuti fino all'ultimo      |
giorno del mese antecedente a    |
quello dell'elaborazione della   |
comunicazione".                  |Pagamento interessi.
--------------------------------------------------------------------
414. Al decreto legislativo 10   |
marzo 2000, n. 74, dopo          |
l'articolo 10 e' inserito il     |
seguente:                        |
"Art. 10-bis. - (Omesso          |
versamento di ritenute           |
certificate). - 1. E' punito con |
la reclusione da sei mesi a due  |
anni chiunque non versa entro il |
termine previsto per la          |
presentazione della dichiarazione|
annuale di sostituto di imposta  |
ritenute risultanti dalla        |
certificazione rilasciata ai     |
sostituiti, per un ammontare     |
superiore a cinquantamila euro   |Omesso versamento di ritenute
per ciascun periodo d'imposta".  |certificate.
--------------------------------------------------------------------
415. All'articolo 49, comma 1,   |
del decreto del Presidente della |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
602, e successive modificazioni, |
dopo le parole: "costituisce     |
titolo esecutivo" sono aggiunte  |
le seguenti: "; il concessionario|
puo' altresi' promuovere azioni  |
cautelari e conservative, nonche'|
ogni altra azione prevista dalle |Esperibilita' delle azioni
norme ordinarie a tutela del     |cautelari da parte del
creditore".                      |concessionario.
--------------------------------------------------------------------
416. All'articolo 19 del decreto |
legislativo 13 aprile 1999, n.   |
112, sono apportate le seguenti  |
modificazioni:                   |
a) al comma 2, lettera a), le    |
parole: "entro il quinto mese    |
successivo alla consegna del     |
ruolo ovvero" sono sostituite    |
dalle seguenti: "entro il        |
dodicesimo mese successivo alla  |
consegna del ruolo ovvero, per i |
ruoli straordinari, entro il     |
sesto mese successivo nonche'";  |
b) al comma 4, dopo le parole:   |
"di segnalare azioni cautelari ed|
esecutive" sono inserite le      |
seguenti: "nonche' conservative  |
ed ogni altra azione prevista    |
dalle norme ordinarie a tutela   |
del creditore".                  |Discarico per inesigibilita'.
--------------------------------------------------------------------
417. Al decreto del Presidente   |
della Repubblica 29 settembre    |
1973, n. 602, sono apportate le  |
seguenti modificazioni:          |
a) all'articolo 12, comma 3, dopo|
la parola: "contribuente," sono  |
inserite le seguenti: "la specie |
del ruolo,";                     |
b) all'articolo 19, comma 4-bis, |
le parole: "ad espropriazione    |
forzata" sono sostituite dalle   |
seguenti: "alla riscossione      |
coattiva"; nel medesimo comma    |
sono aggiunte, in fine, le       |
seguenti parole: "secondo le     |
disposizioni di cui al titolo II |
del presente decreto";           |
c) all'articolo 25, comma 1, sono|
aggiunte, in fine, le seguenti   |
parole: ", a pena di decadenza,  |
entro l'ultimo giorno del        |
dodicesimo mese successivo a     |
quello di consegna del ruolo,    |
ovvero entro l'ultimo giorno del |
sesto mese successivo alla       |Modifiche in tema di ruoli e di
consegna se la cartella e'       |poteri di riscossione:
relativa ad un ruolo             |indicazione della natura e della
straordinario".                  |specie del ruolo.
--------------------------------------------------------------------
418. Al decreto legislativo 19   |
giugno 1997, n. 218, sono        |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) all'articolo 8, comma 2, terzo|
periodo, le parole: "garanzia con|
le modalita' di cui all'articolo |
38-bis del decreto del Presidente|
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633" sono sostituite dalle    |
seguenti: "idonea garanzia       |
mediante polizza fideiussoria o  |
fideiussione bancaria"; al       |
medesimo articolo 8, dopo il     |
comma 3, e' inserito il seguente:|
"3-bis. In caso di mancato       |
pagamento anche di una sola delle|
rate successive, se il garante   |
non versa l'importo garantito    |
entro trenta giorni dalla        |
notificazione di apposito invito,|
contenente l'indicazione delle   |
somme dovute e dei presupposti di|
fatto e di diritto della pretesa,|
il competente ufficio            |
dell'Agenzia delle entrate       |
provvede all'iscrizione a ruolo  |
delle predette somme a carico del| Disposizioni in materia di
contribuente e dello stesso      | accertamento con adesione e di
garante";                        | conciliazione giudiziale:
b) all'articolo 15, comma 2, le  |previsione della fideiussione
parole: "commi 2 e 3" sono       |bancaria per il pagamento
sostituite dalle seguenti: "commi|dell'importo delle rate
2, 3 e 3-bis".                   |successive.
--------------------------------------------------------------------
419. All'articolo 48, comma 3,   |
del decreto legislativo 31       |
dicembre 1992, n. 546, le parole:|
"garanzia secondo le modalita' di|
cui all'articolo 38-bis del      |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 26 ottobre 1972, n.   |
633" sono sostituite dalle       |
seguenti: "garanzia mediante     |
polizza fideiussoria o           |
fideiussione bancaria"; al       |
medesimo articolo 48, dopo il    |
comma 3, e' inserito il seguente:|
"3-bis. In caso di mancato       |
pagamento anche di una sola delle|
rate successive, se il garante   |
non versa l'importo garantito    |
entro trenta giorni dalla        |
notificazione di apposito invito,|
contenente l'indicazione delle   |
somme dovute e dei presupposti di|
fatto e di diritto della pretesa,|
il competente ufficio            |
dell'Agenzia delle entrate       |
provvede all'iscrizione a ruolo  |
delle predette somme a carico del|Iscrizione a ruolo in caso di
contribuente e dello stesso      |mancato versamento di una sola
garante".                        |rata.
--------------------------------------------------------------------
420. Le disposizioni del comma   |
416, lettera a), e del comma 417,|
lettere a) e c), si applicano con|
riferimento ai ruoli resi        |Termine di decorrenza
esecutivi successivamente al 1º  |dell'applicazione dei ruoli
luglio 2005.                     |differenziati.
--------------------------------------------------------------------
421. Ferme restando le           |
attribuzioni e i poteri previsti |
dagli articoli 31 e seguenti del |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
600, e successive modificazioni, |
nonche' quelli previsti dagli    |
articoli 51 e seguenti del       |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 26 ottobre 1972, n.   |
633, e successive modificazioni, |
per la riscossione dei crediti   |
indebitamente utilizzati in tutto|
o in parte, anche in             |
compensazione ai sensi           |
dell'articolo 17 del decreto     |
legislativo 9 luglio 1997, n.    |
241, e successive modificazioni, |
l'Agenzia delle entrate puo'     |
emanare apposito atto di recupero|
motivato da notificare al        |
contribuente con le modalita'    |
previste dall'articolo 60 del    |
citato decreto del Presidente    |
della Repubblica n. 600 del 1973.|
La disposizione del primo periodo|
non si applica alle attivita' di |
recupero delle somme di cui      |
all'articolo 1, comma 3, del     |
decreto-legge 20 marzo 2002, n.  |
36, convertito, con              |
modificazioni, dalla legge 17    |
maggio 2002, n. 96, e            |
all'articolo 1, comma 2, del     |
decreto-legge 24 dicembre 2002,  |
n. 282, convertito, con          |Atto di recupero motivato per
modificazioni, dalla legge 21    |riscossione crediti indebitamente
febbraio 2003, n. 27.            |utilizzati.
--------------------------------------------------------------------
422. In caso di mancato          |
pagamento, in tutto o in parte,  |
delle somme dovute entro il      |
termine assegnato dall'ufficio,  |
comunque non inferiore a sessanta|
giorni, si procede alla          |
riscossione coattiva con le      |
modalita' previste dal decreto   |
del Presidente della Repubblica  |Riscossione coattiva in caso di
29 settembre 1973, n. 602, e     |inadempienza all'atto di
successive modificazioni.        |recupero.
--------------------------------------------------------------------
423. La competenza all'emanazione|
degli atti di cui al comma 421,  |
emessi prima del termine per la  |
presentazione della              |
dichiarazione, spetta all'ufficio|
nella cui circoscrizione e' il   |
domicilio fiscale del soggetto   |
per il precedente periodo di     |Atto di recupero: competenza
imposta.                         |dell'Ufficio periferico.
--------------------------------------------------------------------
424. In deroga alle disposizioni |
dell'articolo 3, comma 3, della  |
legge 27 luglio 2000, n. 212, i  |
termini di decadenza per         |
l'iscrizione a ruolo previsti    |
dall'articolo 17, comma 1,       |
lettera a), del decreto del      |
Presidente della Repubblica 29   |
settembre 1973, n. 602, e        |
successive modificazioni, sono   |
prorogati al 31 dicembre 2006 per|
le dichiarazioni presentate      |Proroga dei termini di decadenza
nell'anno 2003.                  |per l'iscrizione a ruolo.
--------------------------------------------------------------------
425. Al decreto del Presidente   |
della Repubblica 29 settembre    |
1973, n. 602, dopo l'articolo 75 |
e' inserito il seguente:         |
"Art. 75-bis. - (Dichiarazione   |
stragiudiziale del terzo). - 1.  |
Il concessionario, prima di      |
procedere ai sensi degli articoli|
543 e seguenti del codice di     |
procedura civile, puo' chiedere a|
soggetti terzi, debitori del     |
soggetto che e' iscritto a ruolo |
o dei coobbligati, di indicare   |
per iscritto, anche solo in modo |
generico, le cose e le somme da  |Dichiarazione stragiudiziale del
loro dovute al creditore".       |terzo.
--------------------------------------------------------------------
426. E' effettuato mediante ruolo|
il recupero delle somme dovute,  |
per inadempimento, dal soggetto  |
incaricato del servizio di       |
intermediazione all'incasso      |
ovvero dal garante di tale       |
soggetto o del debitore di       |
entrate riscosse ai sensi        |
dell'articolo 17 del decreto     |
legislativo 26 febbraio 1999, n. |
46, e successive modificazioni.  |
In attesa della riforma organica |
del settore della riscossione,   |
fermi restando i casi di         |
responsabilita' penale, i        |
concessionari del servizio       |
nazionale della riscossione ed i |
commissari governativi delegati  |
provvisoriamente alla            |
riscossione, di cui al decreto   |
legislativo 13 aprile 1999, n.   |
112, hanno facolta' di sanare le |
irregolarita' connesse           |
all'esercizio degli obblighi del |
rapporto concessorio compiute    |
fino alla data del 20 novembre   |
2004 dietro versamento della     |
somma di 3 euro per ciascun      |
abitante residente negli ambiti  |
territoriali ad essi affidati in |
concessione alla data del 1º     |
gennaio 2004. L'importo dovuto e'|
versato in tre rate, la prima    |
pari al 40 per cento del totale, |
da versare entro il 30 giugno    |
2005, e le altre due, ciascuna   |
pari al 30 per cento del totale, |
da versare rispettivamente entro |
il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed |
il 31 dicembre 2006. Con decreto |Riscossione mediante ruolo per il
del Ministro dell'economia e     |recupero delle somme dovute dal
delle finanze sono stabilite le  |concessionario per inadempimento.
modalita' di applicazione delle  |Definizione agevolata di
disposizioni del presente comma. |irregolarita' pregresse.
--------------------------------------------------------------------
427. La durata delle concessioni |
del servizio nazionale della     |
riscossione e degli incarichi di |
commissario governativo, delegato|
provvisoriamente alla            |
riscossione, e' prorogata al 31  |
dicembre 2006.                   |Proroga durata concessioni.
--------------------------------------------------------------------
428. A condizione che la relativa|
imposta sostitutiva sia stata    |
versata entro il termine del 30  |
settembre 2004, i soli termini   |
previsti per la redazione ed il  |
giuramento delle perizie di cui  |
agli articoli 5 e 7 della legge  |
28 dicembre 2001, n. 448, e      |
successive modificazioni, sono   |
stabiliti alla data del 31 marzo |
2005. Tra i soggetti abilitati   |
per tale attivita' di redazione e|
giuramento delle perizie si      |
comprendono i periti regolarmente|
iscritti alle Camere di          |
commercio, industria, artigianato|
e agricoltura, ai sensi del testo|
unico di cui al regio decreto 20 |Termini per la redazione e il
settembre 1934, n. 2011.         |giuramento di perizie.
--------------------------------------------------------------------
429. Le imprese che operano nel  |
settore della grande             |
distribuzione possono trasmettere|
telematicamente all'Agenzia delle|
entrate, distintamente per       |
ciascun punto vendita,           |
l'ammontare complessivo dei      |
corrispettivi giornalieri delle  |
cessioni di beni e delle         |
prestazioni di servizi di cui    |
agli articoli 2 e 3 del decreto  |
del Presidente della Repubblica  |
26 ottobre 1972, n. 633, e       |Trasmissione telematica dei dati
successive modificazioni.        |dei corrispettivi giornalieri.
--------------------------------------------------------------------
430. Ai fini del comma 429 sono  |
imprese di grande distribuzione  |
commerciale, ai sensi            |
dell'articolo 4, comma 1, lettere|
e) ed f), del decreto legislativo|
31 marzo 1998, n. 114, le aziende|
distributive che operano con     |
esercizi commerciali definiti    |
media e grande struttura di      |
vendita aventi, quindi,          |
superficie superiore a 150 metri |
quadri nei comuni con popolazione|
residente inferiore a 10.000     |
abitanti, o superficie superiore |
a 250 metri quadri nei comuni con|
popolazione residente superiore  |Definizione imprese di grande
ai 10.000 abitanti.              |distribuzione.
--------------------------------------------------------------------
431. Le modalita' tecniche ed i  |
termini per la trasmissione      |
telematica di cui al comma 429   |
sono definiti con provvedimento  |
del direttore dell'Agenzia delle |
entrate. La trasmissione         |
telematica di cui al comma 429   |
sostituisce l'obbligo di         |
certificazione fiscale dei       |
corrispettivi di cui all'articolo|
12 della legge 30 dicembre 1991, |
n. 413, e al decreto del         |
Presidente della Repubblica 21   |Definizione delle modalita'
dicembre 1996, n. 696. Resta     |tecniche e dei termini per la
comunque fermo l'obbligo di      |trasmissione telematica con
emissione delle fatture su       |provvedimento del direttore
richiesta del cliente.           |dell'Agenzia delle entrate.
--------------------------------------------------------------------
432. Le violazioni alle          |
prescrizioni di cui ai commi 429 |
e 431 sono soggette alle sanzioni|
previste ai sensi dell'articolo  |
6, comma 3, dell'articolo 11,    |
comma 5, e dell'articolo 12,     |
comma 3, del decreto legislativo |
18 dicembre 1997, n. 471.        |Sanzioni.
--------------------------------------------------------------------
433. Nell'ambito delle attivita' |
volte al riordino, alla          |
razionalizzazione e alla         |
valorizzazione del patrimonio    |
immobiliare dello Stato,         |
l'Agenzia del demanio e'         |
autorizzata, con decreto         |
dirigenziale del Ministero       |
dell'economia e delle finanze, a |
vendere a trattativa privata,    |
anche in blocco, le quote        |
indivise di beni immobili, i     |
fondi interclusi nonche' i       |
diritti reali su immobili, dei   |
quali lo Stato e' proprietario   |
ovvero comunque e' titolare. Il  |
prezzo di vendita e' stabilito   |
secondo criteri e valori di      |
mercato, tenuto conto della      |
particolare condizione giuridica |
dei beni e dei diritti. Il       |
perfezionamento della vendita    |
determina il venire meno dell'uso|
governativo, delle concessioni in|
essere nonche' di ogni altro     |
eventuale diritto spettante a    |Vendita a trattativa privata di
terzi in caso di cessione.       |quote indivise, fondi interclusi.
--------------------------------------------------------------------
434. Le aree che appartengono al |
patrimonio e al demanio dello    |
Stato, sulle quali, alla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, i comuni hanno realizzato |
le opere di urbanizzazione di cui|
all'articolo 4 della legge 29    |
settembre 1964, n. 847, e        |
successive modificazioni, sono   |
trasferite in proprieta', a      |
titolo oneroso, nello stato di   |
fatto e di diritto in cui si     |
trovano, al patrimonio           |
indisponibile del comune che le  |
richiede, con vincolo decennale  |
di inalienabilita'. La richiesta |
di trasferimento e' presentata   |
alla filiale dell'Agenzia del    |
demanio territorialmente         |
competente, corredata dalle      |
planimetrie e dagli atti         |
catastali che identificano le    |
aree oggetto di trasferimento. Il|
corrispettivo del trasferimento  |
e' determinato secondo i         |
parametri fissati nell'elenco 3  |
allegato alla presente legge. I  |
parametri sono aggiornati        |Trasferimento ai comuni dei beni
annualmente, a decorrere dal 1º  |immobili dello Stato su cui i
gennaio 2006, nella misura dell'8|comuni hanno realizzato opere di
per cento.                       |urbanizzazione.
--------------------------------------------------------------------
435. Le somme dovute dai comuni  |
per l'occupazione delle aree di  |
cui al comma 434, non versate    |
fino alla data di stipulazione   |
dell'atto del loro trasferimento,|
sono corrisposte, contestualmente|
al trasferimento, in misura pari |
a un terzo degli importi di cui  |
all'elenco 3 allegato alla       |
presente legge, per ogni anno di |
occupazione, nei limiti della    |
prescrizione quinquennale. Con il|
trasferimento delle aree si      |
estinguono i giudizi pendenti,   |
promossi dall'amministrazione    |
demaniale e comunque preordinati |
alla liberazione delle aree di   |
cui al comma 434, e restano      |Versamento delle somme per
compensate fra le parti le spese |occupazione di aree ed estinzione
di lite.                         |giudizi pendenti.
--------------------------------------------------------------------
436. I beni immobili che non     |
formano oggetto delle procedure  |
di dismissione disciplinate dal  |
decreto-legge 25 settembre 2001, |
n. 351, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 23    |
novembre 2001, n. 410, di valore |
non superiore a 100.000 euro,    |
individuati con i decreti di cui |
all'articolo 1, comma 1, dello   |
stesso decreto-legge n. 351 del  |
2001, possono essere alienati    |
direttamente dall'Agenzia del    |
demanio a trattativa privata, se |
non aggiudicati in vendita, al   |
prezzo piu' alto, a seguito di   |
procedura di invito pubblico ad  |
offrire, della quale sia data    |
adeguata pubblicita' almeno su   |
due quotidiani a diffusione      |
nazionale e su almeno due        |
periodici a diffusione locale, di|
durata non inferiore al mese,    |Vendita a trattativa privata
esperito telematicamente         |degli alloggi cartolarizzabili di
attraverso il sito INTERNET della|valore non superiore a 100.000
medesima Agenzia.                |euro.
--------------------------------------------------------------------
437. Le alienazioni di cui al    |
comma 436 non sono soggette alla |
disposizione di cui al comma 113 |
dell'articolo 3 della legge 23   |
dicembre 1996, n. 662,           |
concernente il diritto di        |
prelazione degli enti locali     |
territoriali. Non sono altresi'  |
soggette alla disposizione di cui|
al primo periodo le alienazioni  |
effettuate direttamente dalla    |
Agenzia del demanio a trattativa |
privata, a seguito di asta       |
pubblica deserta, aventi ad      |
oggetto immobili di valore       |
inferiore a 250.000 euro; in caso|
di valore pari o superiore al    |
predetto importo, il diritto di  |
prelazione e' esercitato         |
dall'ente locale entro quindici  |
giorni dal ricevimento della     |
comunicazione della              |
determinazione a vendere, e delle|Esclusione del diritto di
relative condizioni, da parte    |prelazione degli enti locali
dell'Agenzia del demanio.        |territoriali
--------------------------------------------------------------------
438. Relativamente agli immobili |
di cui al comma 436 e' fatto     |
salvo il diritto di prelazione in|
favore dei concessionari, dei    |
conduttori nonche' dei soggetti  |
che si trovano comunque nel      |
godimento dell'immobile oggetto  |
di alienazione, a condizione che |
gli stessi abbiano soddisfatto   |Diritto di prelazione in favore
tutti i crediti richiesti        |dei concessionari e dei
dall'amministrazione competente. |conduttori.
--------------------------------------------------------------------
439. Le disposizioni agevolative |
previste dalla normativa vigente |
in favore di enti locali         |
territoriali e di enti pubblici e|
privati, in materia di utilizzo  |
di beni immobili di proprieta'   |
statale sono applicate in regime |
di reciprocita' in favore delle  |
amministrazioni dello Stato che a|
loro volta utilizzano, per usi   |Condizione di reciprocita'
governativi, immobili di         |Stato-enti locali in tema di
proprieta' degli stessi enti.    |utilizzazione degli immobili.
--------------------------------------------------------------------
                                 |Abrogazione della disciplina in
                                 |materia di permuta di immobili
440. Il regio decreto-legge 10   |demaniali ad uso di
settembre 1923, n. 2000,         |Amministrazioni governative con
convertito dalla legge 17 aprile |altri immobili da destinare agli
1925, n. 473, e' abrogato.       |stessi o ad analoghi usi.
--------------------------------------------------------------------
441. Entro sei mesi dalla data di|
entrata in vigore della presente |
legge, gli alloggi di cui        |
all'articolo 2 della legge 27    |
dicembre 1997, n. 449, e         |
successive modificazioni, sono   |
trasferiti in proprieta', a      |
titolo gratuito e nello stato di |
fatto e di diritto in cui si     |
trovano al momento del loro      |
trasferimento, ai comuni nel cui |
territorio gli stessi sono       |
ubicati. I comuni procedono,     |
entro centoventi giorni dalla    |
data della volturazione,         |
all'accertamento di eventuali    |
difformita' urbanistico-edilizie.|
Le disposizioni del presente     |
comma non si applicano agli      |
alloggi realizzati in favore dei |
profughi ai sensi dell'articolo  |
18 della legge 4 marzo 1952, n.  |Trasferimento ai comuni degli
137, nonche' agli alloggi di cui |alloggi di edilizia residenziale
al comma 442.                    |pubblica.
--------------------------------------------------------------------
442. Al fine di consentire la    |
regolare e sollecita conclusione |
delle procedure e in coerenza con|
l'articolo 4, comma 223, della   |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
il comma 27 dell'articolo 1 della|
legge 24 dicembre 1993, n. 560,  |
si interpreta nel senso che gli  |
alloggi attualmente di proprieta'|
statale realizzati ai sensi della|
legge 9 agosto 1954, n. 640, sono|
ceduti in proprieta' agli        |
assegnatari o loro congiunti, in |
possesso dei requisiti previsti  |
dalla predetta legge. Per la     |
determinazione delle condizioni  |
di vendita, ivi comprese la      |
fissazione del prezzo e le       |
modalita' di pagamento, si fa    |
riferimento alla normativa in    |
vigore alla data di presentazione| Cessione di alloggi di edilizia
della domanda di acquisto        | residenziale pubblica agli
dell'alloggio.                   | assegnatari o loro congiunti.
--------------------------------------------------------------------
443. Dopo il comma 13-bis        |
dell'articolo 27 del             |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 24    |
novembre 2003, n. 326, sono      |
aggiunti i seguenti:             |
"13-ter. In sede di prima        |
applicazione dei commi 13 e      |
13-bis, il Ministero della       |
difesa, Direzione generale dei   |
lavori e del demanio, di concerto|
con l'Agenzia del demanio,       |
individua entro il 28 febbraio   |
2005 beni immobili comunque in   |
uso all'Amministrazione della    |
difesa, non piu' utili ai fini   |
istituzionali, da dismettere e, a|
tal fine, consegnare al Ministero|
dell'economia e delle finanze e, |
per esso, all'Agenzia del        |
demanio.                         |
13-quater. Gli immobili          |
individuati e consegnati ai sensi|
del comma 13-ter entrano a far   |
parte del patrimonio disponibile |
dello Stato per essere           |
assoggettati alle procedure di   |
valorizzazione e di dismissione  |
di cui al decreto-legge 25       |
settembre 2001, n. 351,          |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 23 novembre 2001, n. |
410, e di cui ai commi da 6 a 8. |
Gli immobili individuati sono    |
stimati a cura dell'Agenzia del  |
demanio nello stato di fatto e di|
diritto in cui si trovano.       |
13-quinquies. La Cassa depositi e|
prestiti concede, entro trenta   |
giorni dalla data di             |
individuazione degli immobili di |
cui al comma 13-ter,             |
anticipazioni finanziarie della  |
quota come sopra determinata,    |
pari al valore degli immobili    |
individuati, per un importo      |
complessivo non inferiore a 954  |
milioni di euro e, comunque, non |
superiore a 1357 milioni di euro.|
Le condizioni generali ed        |
economiche delle anticipazioni   |
sono stabilite in conformita' con|
le condizioni praticate sui      |
finanziamenti della gestione     |
separata di cui all'articolo 5,  |
comma 8. Il Ministro             |
dell'economia e delle finanze    |
provvede al rimborso delle somme |
anticipate e dei connessi oneri  |
finanziari a valere sui proventi |
delle dismissioni degli immobili.|
Le anticipazioni concesse dalla  |
Cassa depositi e prestiti sono   |
versate all'entrata del bilancio |
dello Stato per essere           |
riassegnate al Dicastero della   |
difesa su appositi fondi relativi|
ai consumi intermedi e agli      |
investimenti fissi lordi, da     |
ripartire, nel corso della       |
gestione, sui capitoli           |
interessati, con decreto del     |
Ministro della difesa da         |
comunicare, anche con evidenze   |
informatiche, al Ministero       |
dell'economia e delle finanze,   |
tramite l'Ufficio centrale del   |
bilancio, nonche' alle           |
Commissioni parlamentari         |
competenti e alla Corte dei      |
conti.                           |
13 sexies. Fermo restando quanto |
previsto al comma 13-quinquies, a|
valere sulle risorse derivanti   |
dall'applicazione delle procedure|
di valorizzazione e dismissione  |
dei beni immobili                |
dell'Amministrazione della       |
difesa, non piu' utili ai fini   |
istituzionali, ai sensi dei commi|
13 e 13-bis, e individuati dal   |
Ministero della difesa, Direzione|
generale dei lavori e del        |
demanio, di concerto con         |
l'Agenzia del demanio, per       |
ciascuno degli anni dal 2005 al  |
2009 una somma di 30 milioni di  |
euro e' destinata                |
all'ammodernamento e alla        |
ristrutturazione degli arsenali  |
della Marina militare di Augusta,|
La Spezia e Taranto. Inoltre, una|
somma di 30 milioni di euro per  |
l'anno 2005 e' destinata al      |
finanziamento di un programma di |
edilizia residenziale in favore  |
del personale delle Forze armate |
dei ruoli dei sergenti e dei     |
volontari in servizio            |Dismissioni immobili della
permanente".                     |difesa.
--------------------------------------------------------------------
444. Le finalita' di cui         |
all'articolo 29 della legge 18   |
febbraio 1999, n. 28, e          |
successive modificazioni, possono|
essere conseguite anche          |
attraverso il ricorso alla       |
locazione, anche finanziaria, con|Locazione, anche finanziaria,
l'utilizzo delle risorse non     |degli immobili destinati a
ancora impegnate alla data del 31|caserme e alloggi di servizio
dicembre 2004.                   |della G.d.F.
--------------------------------------------------------------------
                                 |Abrogazione della possibilita' di
445. Il comma 65 dell'articolo 17|acquisizione gratuita da parte
della legge 15 maggio 1997, n.   |dei Comuni dei beni del demanio
127, e' abrogato.                |dello Stato.
--------------------------------------------------------------------
446. Per conseguire obiettivi di |
contenimento, razionalizzazione, |
ottimizzazione e programmazione  |
della spesa pubblica destinata ad|
interventi edilizi sul patrimonio|
immobiliare dello Stato, fermo   |
restando il quadro normativo     |
vigente, ed in particolare le    |
competenze del Ministero delle   |
infrastrutture e dei trasporti,  |
le amministrazioni dello Stato e |
le Agenzie fiscali, ad eccezione |
degli organi costituzionali e    |
degli organismi di sicurezza,    |
provvedono, ai fini del          |
coordinamento, del monitoraggio e|
della ottimale gestione del      |
patrimonio dello Stato a         |
comunicare all'Agenzia del       |
demanio:                         |
a) entro il 30 ottobre di ogni   |
anno, gli schemi di programma    |
triennali e gli elenchi annuali  |
redatti ai sensi dell'articolo 14|
della legge 11 febbraio 1994, n. |
109, e successive modificazioni, |
e del decreto del Ministro delle |
infrastrutture e dei trasporti 22|
giugno 2004, pubblicato nella    |
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 |
giugno 2004, relativi            |
all'esecuzione di interventi     |
edilizi di cui all'articolo 3,   |
comma 1, lettere b), c), d) ed   |
e1), del testo unico delle       |
disposizioni legislative e       |
regolamentari in materia         |
edilizia, di cui al decreto del  |
Presidente della Repubblica 6    |
giugno 2001, n. 380, su immobili |
di proprieta' dello Stato;       |
b) i programmi triennali e gli   |
elenchi annuali definitivi, di   |
cui alla lettera a), entro un    |
mese dalla data della loro       |
approvazione da parte dei        |
competenti organi, secondo i     |
rispettivi ordinamenti. Identica |
comunicazione e' dovuta in tutti |
i casi di variazione apportata ai|
programmi triennali e agli       |
elenchi annuali dei lavori;      |
c) ogni tre mesi, il consuntivo  |
relativo allo stato di           |
realizzazione degli interventi   |
previsti negli elenchi annuali   |
nonche' ai lavori di importo     |
inferiore alla soglia prevista   |
dalla legge 11 febbraio 1994, n. |
109, eventualmente eseguiti      |
nell'anno considerato;           |
d) entro il 31 ottobre di ogni   |
anno, le previsioni in ordine ai |
fabbisogni annuali di nuovi spazi|
allocativi, necessari allo       |
svolgimento delle proprie        |
attivita' istituzionali, nonche' |
le previsioni in ordine alle     |
superfici il cui utilizzo e'     |Obbligo di comunicazione annuale
ritenuto non piu' necessario     |all'Agenzia del demanio da parte
all'esecuzione delle predette    |dei Ministeri e delle Agenzie
finalita'.                       |fiscali.
--------------------------------------------------------------------
447. L'Agenzia del demanio       |
elabora linee guida              |
tecnico-operative per la         |
formazione o l'aggiornamento dei |
programmi triennali degli        |
interventi, finalizzate al       |
raggiungimento degli obiettivi   |
indicati dal Governo, e fornisce |
alle amministrazioni di cui al   |
comma 446 il supporto informatico|
per la redazione e la            |Potesta' dell'Agenzia del demanio
trasmissione dei programmi       |per la formazione e
triennali e degli elenchi        |l'aggiornamento dei programmi
annuali.                         |triennali degli interventi.
--------------------------------------------------------------------
448. L'Agenzia del demanio, entro|
il 30 aprile di ogni anno,       |
presenta al Ministero            |
dell'economia e delle finanze una|
relazione sulle attivita' svolte |
in attuazione delle disposizioni |Termine per la presentazione
di cui al comma 447.             |della relazione annuale.
--------------------------------------------------------------------
449. I piani di investimento     |
immobiliare deliberati dall'INAIL|
sono approvati dal Ministro del  |
lavoro e delle politiche sociali,|
di concerto con il Ministro      |
dell'economia e delle finanze, e |
gli investimenti sono orientati  |
alle finalita' annualmente       |
individuate con decreto del      |
Ministro del lavoro e delle      |
politiche sociali, di concerto   |
con il Ministro dell'economia e  |
delle finanze, sentiti il        |
Ministro della salute e il       |
Ministro dell'istruzione,        |piani di investimento immobiliare
dell'universita' e della ricerca.|INAIL.
--------------------------------------------------------------------
450. Il Ministro dell'economia e |
delle finanze, con uno o piu'    |
decreti, avvia programmi di      |
dismissioni immobiliari da       |
realizzare tramite               |
cartolarizzazioni di fondi       |
immobiliari o cessioni dirette.  |
Con decreto del Ministro         |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro delle   |
infrastrutture e dei trasporti,  |
sentite le competenti Commissioni|
parlamentari, possono essere     |
trasferiti, a prezzo di mercato, |
a Infrastrutture Spa, tratti di  |
rete stradale nazionale di cui   |
all'articolo 7, comma 1-bis, del |
decreto-legge 8 luglio 2002, n.  |
138, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 8     |
agosto 2002, n. 178,             |
assoggettabili a pedaggio        |
figurativo comunque non a carico |
degli utenti. Il prezzo e'       |
fissato con modalita' concordate |
tra il Ministero dell'economia e |
delle finanze, il Ministero delle|
infrastrutture e dei trasporti e |
Infrastrutture Spa. Le modalita' |
di pianificazione, gestione e    |
manutenzione dei tratti di cui al|
secondo periodo, rimangono le    |
stesse della restante rete       |
stradale di interesse nazionale e|
saranno disciplinate da apposita |
convenzione. Con decreto del     |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, di concerto con il      |
Ministro delle infrastrutture e  |
dei trasporti, vengono ridefiniti|
entro sei mesi dalla data di     |
entrata in vigore della presente |Dismissioni immobiliari e
legge, i rapporti finanziari tra |cartolarizzazioni. Vendita di
ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i |strade nazionali assoggettabili a
Ministeri interessati.           |pedaggio.
--------------------------------------------------------------------
451. E' fatta salva              |
l'applicazione delle disposizioni|
del codice dei beni culturali e  |
del paesaggio, di cui al decreto |
legislativo 22 gennaio 2004, n.  |Applicazione delle norme del
42.                              |codice dei beni culturali.
--------------------------------------------------------------------
452. Per il completamento degli  |
interventi infrastrutturali      |
necessari a garantire l'integrale|
attuazione della Convenzione tra |
l'Italia e la Francia, conclusa a|
Roma il 24 giugno 1970, di cui   |
alla legge 18 giugno 1973, n.    |
475, e' autorizzata la spesa di 5|
milioni di euro per dodici anni, |
a decorrere dal 2005, a valere   |
sulle risorse previste           |
dall'articolo 19-bis, comma 1,   |
del decreto-legge 25 marzo 1997, |
n. 67, convertito, con           |
modificazioni, dalla legge 23    |
maggio 1997, n. 135, e successive|
modificazioni, per la            |
realizzazione delle opere di     |
viabilita' stradale e            |
autostradale speciale e di grande|
comunicazione connesse al        |
percorso di cui alla stessa      |
Convenzione. A tal fine, per     |
garantire effettivita' alla      |
realizzazione delle iniziative in|
grado di potenziare e rendere    |
piu' efficiente la grande        |
viabilita' lungo il percorso tra |
Italia e Francia, viene          |
assicurata priorita' al          |
completamento degli interventi   |
infrastrutturali stradali e di   |
grande attraversamento viario    |
nelle localita' in cui sono      |
ubicati gli immobili di cui      |
all'articolo 17 della citata     |
Convenzione per i quali, alla    |
data di entrata in vigore della  |
presente legge, sia gia'         |Autorizzazione di spesa per
perfezionata la fase della       |l'attuazione della Convenzione
progettazione preliminare.       |Italia-Francia.
--------------------------------------------------------------------
453. Per consentire l'inizio dei |
lavori relativi alla strada      |
statale n. 38 previsti dalla     |
delibera del CIPE del 21 dicembre|
2001 per l'accesso alla          |
Valtellina, e' autorizzato un    |
contributo quindicennale di 2    |
milioni di euro, a favore        |
dell'ANAS Spa, a decorrere       |
dall'anno 2005. La Cassa depositi|
e prestiti e' autorizzata a      |
intervenire a favore dell'ANAS   |
Spa ai sensi dell'articolo 47    |
della legge 28 dicembre 2001, n. |Strada statale per l'accesso alla
448.                             |Valtellina.
--------------------------------------------------------------------
454. All'articolo 24, comma 7,   |
della legge 27 dicembre 2002, n. |Estensione all'esecuzione dei
289, dopo le parole: "alla       |lavori della procedura di
procedura" sono inserite le      |autorizzazione per i servizi per
seguenti: "di esecuzione di      |le informazioni e la sicurezza e
lavori e".                       |disciplina del segreto di Stato.
--------------------------------------------------------------------
455. Per la realizzazione ed il  |
completamento di interventi      |
infrastrutturali necessari ad    |
assicurare la tutela             |
dell'ambiente in relazione ad    |
opere di interesse nazionale per |
il collegamento tra le grandi    |
reti viarie urbane ed extraurbane|
delle citta' metropolitane a piu'|
intensa circolazione viaria,     |
nonche' tra nodi di scambio      |
portuali ed aeroportuali ed aree |
urbane attraverso aree naturali  |
protette, e' istituito, nello    |
stato di previsione del Ministero|
delle infrastrutture e dei       |
trasporti, un Fondo per la       |
viabilita' con una dotazione di  |
12 milioni di euro per l'anno    |
2005 e di 5 milioni di euro per  |
l'anno 2006. Con decreto del     |
Ministro delle infrastrutture e  |
dei trasporti da emanare, previo |
parere delle competenti          |
Commissioni parlamentari, entro  |
sessanta giorni dalla data di    |
entrata in vigore della presente |
legge, sono individuati gli      |
interventi ammessi alla fruizione|
dei contributi e gli importi     |
massimi erogabili per ciascun    |
intervento, nel rispetto delle   |
disposizioni comunitarie in      |Istituzione del Fondo per la
materia di aiuti di Stato.       |viabilita'.
--------------------------------------------------------------------
456. Per la concessione di       |
contributi alla realizzazione di |
infrastrutture ad elevata        |
automazione e a ridotto impatto  |
ambientale di supporto a nodi di |
scambio viario intermodali e'    |
autorizzata la spesa di 10       |
milioni di euro per ciascuno     |
degli anni 2005, 2006 e 2007. Con|
decreto del Ministro delle       |
infrastrutture e dei trasporti da|
emanare, previo parere delle     |
competenti Commissioni           |
parlamentari, entro sessanta     |
giorni dalla data di entrata in  |
vigore della presente legge, sono|
individuate le tipologie di      |
intervento che possono fruire dei|
contributi e gli importi massimi |Contributo per infrastrutture ad
erogabili per ciascun intervento,|elevata automazione e a ridotto
nel rispetto delle disposizioni  |impatto ambientale di supporto a
comunitarie in materia di aiuti  |nodi di scambio viario
di Stato.                        |intermodali.
--------------------------------------------------------------------
457. Per la prosecuzione degli   |
interventi previsti all'articolo |
4, comma 158, della legge 24     |
dicembre 2003, n. 350, e'        |Progettazione e realizzazione di
autorizzata la spesa di 3 milioni|tutte le opere di integrazione
di euro per l'anno 2005.         |del passante di Mestre.
--------------------------------------------------------------------
458. E' autorizzata la spesa di 3|
milioni di euro a decorrere      |
dall'anno 2005 allo scopo della  |
prosecuzione degli interventi    |
infrastrutturali previsti ai     |
sensi dell'articolo 3, comma 127 |
della legge 24 dicembre 2003, n. |Parco della Salute e delle nuove
350.                             |Molinette di Torino.
--------------------------------------------------------------------
459. Per le finalita' di cui     |
all'articolo 45, comma 3, della  |
legge 28 dicembre 2001, n. 448,  |
come rideterminate dal comma 180 |
dell'articolo 4 della legge 24   |
dicembre 2003, n. 350, e'        |
autorizzata la spesa di 3 milioni|
di euro per ciascuno degli anni  |
2005, 2006 e 2007. Al relativo   |
onere si provvede mediante       |
corrispondente riduzione         |
dell'autorizzazione di spesa di  |
cui all'articolo 13, comma 1,    |Fiera del Levante di Bari,d Fiera
della legge 1º agosto 2002, n.   |di Verona, Fiera di Foggia e
166.                             |Fiera di Padova.
--------------------------------------------------------------------
460. Fermo restando quanto       |
disposto dall'articolo 6, commi  |
1, 2 e 3, del decreto-legge 15   |
aprile 2002, n. 63, convertito,  |
con modificazioni, dalla legge 15|
giugno 2002, n. 112, l'articolo  |
12 della legge 16 dicembre 1977, |
n. 904, non si applica alle      |
societa' cooperative e loro      |
consorzi a mutualita' prevalente |
di cui al libro V, titolo VI,    |
capo I, sezione I, del codice    |
civile, e alle relative          |
disposizioni di attuazione e     |
transitorie, e che sono iscritti |
all'Albo delle cooperative       |
sezione cooperative a mutualita' |
prevalente di cui all'articolo   |
223-sexiesdecies delle           |
disposizioni di attuazione del   |
codice civile:                   |
                                 |
a) per la quota del 20 per cento |
degli utili netti annuali delle  |
cooperative agricole e loro      |
consorzi di cui al decreto       |
legislativo 18 maggio 2001, n.   |
228, delle cooperative della     |
piccola pesca e loro consorzi;   |
                                 |Non concorrenza alla formazione
b) per la quota del 30 per cento |del reddito delle somme destinate
degli utili netti annuali delle  |a riserve indivisibili nei limiti
altre cooperative e loro         |degli utili annuali destinati
consorzi.                        |alla riserva minima obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
461. L'articolo 10 del decreto   |
del Presidente della Repubblica  |
29 settembre 1973, n. 601, e     |
successive modificazioni, non si |Esclusione dall'esenzione del 20%
applica limitatamente alla       |degli utili delle cooperative
lettera a) del comma 1.          |agricole accantonati a riserva.
--------------------------------------------------------------------
462. L'articolo 11 del decreto   |
del Presidente della Repubblica  |
29 settembre 1973, n. 601, e     |
successive modificazioni, si     |
applica limitatamente al reddito |
imponibile derivante             |
dall'indeducibilita' dell'imposta|Limitazione dell'agevolazione al
regionale sulle attivita'        |reddito imponibile derivante
produttive.                      |dall'indeducibilita' IRAP.
--------------------------------------------------------------------
463. Le previsioni di cui ai     |
commi da 460 a 462 non si        |
applicano alle cooperative       |
sociali e loro consorzi di cui   |
alla legge 8 novembre 1991, n.   |
381. Resta, in ogni caso,        |
l'esenzione da imposte e la      |
deducibilita' delle somme        |Esclusione dalla limitazione
previste dall'articolo 11 della  |delle agevolazioni per le
legge 31 gennaio 1992, n. 59, e  |cooperative sociali e i loro
successive modificazioni.        |consorzi.
--------------------------------------------------------------------
464. A decorrere dall'esercizio  |
in corso al 31 dicembre 2004, in |
deroga all'articolo 3 della legge|
27 luglio 2000, n. 212, per le   |
societa' cooperative e loro      |
consorzi diverse da quelle a     |
mutualita' prevalente            |
l'applicabilita' dell'articolo 12|
della legge 16 dicembre 1977, n. |
904, e' limitata alla quota del  |
30 per cento degli utili netti   |
annuali, a condizione che tale   |Trattamento fiscale delle
quota sia destinata ad una       |societa' cooperative: limitazione
riserva indivisibile prevista    |alla quota del 30 per cento degli
dallo statuto.                   |utili netti annuali.
--------------------------------------------------------------------
465. Gli interessi sulle somme   |
che i soci persone fisiche       |
versano alle societa' cooperative|
e loro consorzi alle condizioni  |
previste dall'articolo 13 del    |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
601, e successive modificazioni, |
sono indeducibili per la parte   |
che supera l'ammontare calcolato |
con riferimento alla misura      |
minima degli interessi spettanti |
ai detentori dei buoni postali   |
fruttiferi, aumentata dello 0,90 |Indeducibilita' degli interessi
per cento.                       |eccedenti.
--------------------------------------------------------------------
466. Le disposizioni dei commi da|
460 a 465 si applicano a         |
decorrere dai periodi d'imposta  |Decorrenza dele disposizioni dei
successivi a quello in corso al  |commi da 460 a 465 dal 31
31 dicembre 2003.                |dicembre 2003.
--------------------------------------------------------------------
467. Al numero 41-bis) della     |
tabella A, parte seconda,        |
allegata al decreto del          |
Presidente della Repubblica 26   |
ottobre 1972, n. 633, sono       |
ricomprese, a decorrere dal 1º   |
gennaio 2005, anche le           |
prestazioni di cui ai numeri 18),|
19), 20) e 21) dell'articolo 10  |
del predetto decreto n. 633 del  |
1972, e successive modificazioni,|
rese, in favore dei soggetti     |
indicati nel medesimo numero     |
41-bis) da cooperative e loro    |
consorzi, sia direttamente che in|
esecuzione di contratti di       |
appalto e convenzioni in genere. |
Resta salva la facolta' per le   |
cooperative sociali di cui alla  |
legge 8 novembre 1991, n. 381, di|
optare per la previsione di      |
maggior favore ai sensi          |
dell'articolo 10, comma 8, del   |
decreto legislativo 4 dicembre   |
1997, n. 460. Le agevolazioni di |
cui al presente comma sono       |
concesse nel limite di spesa di  |
10 milioni di euro annui. Il     |
Ministro dell'economia e delle   |IVA prestazioni
finanze provvede, con propri     |socio-assistenziali qualora
decreti, a dare attuazione al    |effettuate da parte di
presente comma.                  |cooperative e loro consorzi.
--------------------------------------------------------------------
                                 |Abrogazione della possibilita'
                                 |per le casse rurali e artigiane
468. All'articolo 11, comma 4,   |di calcolare la quota di utili
della legge 31 gennaio 1992, n.  |del 3 per cento sulla base degli
59, il secondo periodo e'        |utili, al netto delle riserve
soppresso.                       |obbligatorie.
--------------------------------------------------------------------
469. All'articolo 6 della legge  |
13 maggio 1999, n. 133, e        |
successive modificazioni, sono   |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) al comma 1, lettera b), e'    |
aggiunto, in fine, il seguente   |
periodo: "Qualora a detti        |
consorzi, esistenti alla data di |
entrata in vigore della presente |
disposizione, fossero associati  |
anche soggetti diversi dalle     |
banche, l'esenzione si applica   |
limitatamente alle prestazioni   |
rese nei confronti delle banche, |
a condizione che il relativo     |
ammontare sia superiore al 50 per|
cento del volume d'affari";      |Esenzione Iva per i consorzi fra
b) il comma 4 e' abrogato.       |banche.
--------------------------------------------------------------------
470. All'articolo 90 della legge |
27 dicembre 2002, n. 289, dopo il|
comma 11, e' inserito il         |
seguente:                        |
"11-bis. Per i soggetti di cui al|
comma 1 la pubblicita', in       |
qualunque modo realizzata negli  |
impianti utilizzati per          |
manifestazioni sportive          |
dilettantistiche con capienza    |
inferiore ai tremila posti, e' da|
considerarsi, ai fini            |
dell'applicazione delle          |
disposizioni del decreto del     |
Presidente della Repubblica 26   |
ottobre 1972, n. 640, in rapporto|
di occasionalita' rispetto       |
all'evento sportivo direttamente |
organizzato".                    |Pubblicita' negli stadi.
--------------------------------------------------------------------
471. A decorrere dal 1º gennaio  |
2005, le disposizioni che        |
disciplinano le modalita' di     |
liquidazione e di versamento     |
dell'imposta sul valore aggiunto |
contenute nel regolamento di cui |
al decreto del Ministro delle    |
finanze 24 ottobre 2000, n. 370, |
e nel regolamento di cui al      |
decreto del Ministro delle       |
finanze 24 ottobre 2000, n. 366, |
non si applicano ai soggetti che |
nell'anno solare precedente hanno|
versato imposta sul valore       |
aggiunto per un importo superiore|
a 2 milioni di euro. I soggetti  |
di cui al presente comma hanno   |
facolta' di eseguire le          |
annotazioni relative alle        |
operazioni effettuate entro il   |
giorno 15 del mese successivo a  |
quello di effettuazione          |Versamenti periodici IVA con
dell'operazione.                 |cadenza mensile.
--------------------------------------------------------------------
472. All'articolo 4, comma 1, del|
testo unico delle disposizioni   |
legislative concernenti le       |
imposte sulla produzione e sui   |
consumi e relative sanzioni      |
penali e amministrative, di cui  |
al decreto legislativo 26 ottobre|
1995, n. 504, e successive       |
modificazioni, dopo il terzo     |
periodo, e' inserito il seguente:|
"In tal caso resta altresi'      |
sospesa la procedura di          |
riscossione dell'imposta sul     |Sospensione della procedura di
valore aggiunto gravante sulle   |riscossione dell'IVA gravante
accise stesse".                  |sulle accise.
--------------------------------------------------------------------
473. Le riserve e i fondi in     |
sospensione di imposta, anche se |
imputati al capitale sociale o al|
fondo di dotazione, esistenti nel|
bilancio o nel rendiconto        |
dell'esercizio in corso alla data|
del 31 dicembre 2004, possono    |
essere assoggettati, in tutto o  |
in parte, ad imposta sostitutiva |
dell'imposta sul reddito delle   |Smobilizzo, mediante pagamento di
persone fisiche, dell'imposta sul|un'imposta sostitutiva del 10%,
reddito delle societa' e         |delle riserve e dei fondi in
dell'imposta regionale sulle     |sospensione di imposta esistenti
attivita' produttive, nella      |nel bilancio dell'esercizio in
misura del 10 per cento. La      |corso al 31 dicembre 2004.
disposizione del primo periodo   |Esclusione delle riserve
non si applica alle riserve per  |costituite per ammortamenti
ammortamenti anticipati.         |anticipati
--------------------------------------------------------------------
474. Per i saldi attivi di       |
rivalutazione costituiti ai sensi|
delle leggi 29 dicembre 1990, n. |
408, 30 dicembre 1991, n. 413, e |
21 novembre 2000, n. 342,        |
compresi quelli costituiti ai    |
sensi dell'articolo 14 della     |
legge 21 novembre 2000, n. 342,  |Riduzione della misura
l'imposta sostitutiva di cui al  |dell'imposta sostitutiva nelle
comma 473 e' ridotta al 4 per    |ipotesi di affrancamento di saldi
cento.                           |attivi di rivalutazione.
--------------------------------------------------------------------
475. Le riserve e i fondi di cui |
al comma 473 e i saldi attivi di |
cui al comma 474, assoggettati   |
all'imposta sostitutiva, non     |
concorrono a formare il reddito  |
imponibile dell'impresa ovvero   |
della societa' e dell'ente e in  |
caso di distribuzione dei citati |
saldi attivi non spetta il       |
credito di imposta previsto      |Non concorrenza alla formazione
dall'articolo 4, comma 5, della  |del reddito imponibile della
legge 29 dicembre 1990, n. 408,  |societa' delle riserve, dei
dall'articolo 26, comma 5, della |fondi, dei saldi di
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e|rivalutazione, qualora siano
dall'articolo 13, comma 5, della |assoggettati ad imposta
legge 21 novembre 2000, n. 342.  |sostitutiva.
--------------------------------------------------------------------
476. L'imposta sostitutiva e'    |
liquidata nella dichiarazione dei|
redditi relativa all'esercizio di|
cui al comma 473 ed e' versata,  |Liquidazione dell'imposta
in unica soluzione, entro il     |sostitutiva nella dichiarazione
termine di versamento del saldo  |dei redditi relativa
delle imposte sui redditi di tale|all'esercizio in corso al 31
esercizio.                       |dicembre 2004.
--------------------------------------------------------------------
477. L'imposta sostitutiva e'    |
indeducibile e puo' essere       |
imputata, in tutto o in parte,   |
alle riserve iscritte in bilancio|
o rendiconto. Se l'imposta       |
sostitutiva e' imputata al       |
capitale sociale o fondo di      |
dotazione, la corrispondente     |
riduzione e' operata, anche in   |
deroga all'articolo 2365 del     |
codice civile, con le modalita'  |
di cui all'articolo 2445, secondo|Indeducibilita' dell'imposta
comma, del medesimo codice.      |sostitutiva versata.
--------------------------------------------------------------------
478. Per la liquidazione,        |
l'accertamento, la riscossione, i|
rimborsi, le sanzioni e il       |
contenzioso si applicano le      |
disposizioni previste per le     |Applicazione delle regole
imposte sui redditi.             |previste per le imposte dirette.
--------------------------------------------------------------------
479. Il Fondo bieticolo nazionale|
di cui all'articolo 3 del        |
decreto-legge 21 dicembre 1990,  |
n. 391, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 18    |
febbraio 1991, n. 48, e'         |
incrementato della somma di 10   |
milioni di euro per l'anno 2005. |Fondo bieticolo nazionale
--------------------------------------------------------------------
480. Al decreto legislativo 15   |
novembre 1993, n. 507, sono      |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) all'articolo 6, dopo il comma |
2, e' aggiunto il seguente:      |
"2-bis. Per i soggetti di cui    |
all'articolo 20 non trova        |
applicazione l'imposta sulla     |
pubblicita'.";                   |
b) all'articolo 20, dopo il comma|
1, e' aggiunto il seguente:      |
"1-bis. Il presente articolo si  |
applica alle persone fisiche che |
non intendono affiggere manifesti|
negli spazi previsti             |
dall'articolo 20-bis.";          |
c) dopo l'articolo 20, e'        |
inserito il seguente:            |
"Art. 20-bis. - (Spazi riservati |
ed esenzione dal diritto) - 1. I |
comuni devono riservare il 10 per|
cento degli spazi totali per     |
l'affissione dei manifesti ai    |
soggetti di cui all'articolo 20. |
La richiesta e' effettuata dalla |
persona fisica che intende       |
affiggere manifesti per i        |
soggetti di cui all'articolo 20 e|
deve avvenire secondo le         |
modalita' previste dal presente  |
decreto e dai relativi           |
regolamenti comunali. Il comune  |
non fornisce personale per       |
l'affissione. L'affissione negli |
spazi riservati e' esente dal    |
diritto sulle pubbliche          |
affissioni.                      |
2. Le violazioni ripetute e      |
continuate delle norme in materia|
d'affissioni e pubblicita'       |
commesse fino all'entrata in     |
vigore della presente            |
disposizione, mediante affissioni|
di manifesti politici ovvero di  |
striscioni e mezzi similari      |
possono essere definite in       |
qualunque ordine e grado di      |
giudizio nonche' in sede di      |
riscossione delle somme          |
eventualmente iscritte a titolo  |
sanzionatorio, mediante il       |
versamento, a carico del         |
committente responsabile, di una |
imposta pari, per il complesso   |
delle violazioni commesse e      |
ripetute a 100 euro per anno e   |
per provincia. Tale versamento   |
deve essere effettuato a favore  |
della tesoreria del comune       |
competente o della provincia     |
qualora le violazioni siano state|
compiute in piu' di un comune    |
della stessa provincia; in tal   |
caso la provincia provvede al    |
ristoro, proporzionato al valore |
delle violazioni accertate, ai   |
comuni interessati, ai quali     |
compete l'obbligo di inoltrare   |
alla provincia la relativa       |
richiesta entro il 30 settembre  |
2005. In caso di mancata         |
richiesta da parte dei comuni, la|
provincia destinera' le entrate  |
al settore ecologia. La          |
definizione di cui al presente   |
comma non da' luogo ad alcun     |
diritto al rimborso di somme     |
eventualmente gia' riscosse a    |
titolo di sanzioni per le        |
predette violazioni. Il termine  |
per il versamento e' fissato, a  |
pena di decadenza dal beneficio  |
di cui al presente comma, al 31  |
maggio 2005. Non si applicano le |
disposizioni dell'articolo 15,   |
commi 2 e 3, della legge 10      |
dicembre 1993, n. 515.";         |
d) all'articolo 23, dopo il comma|
4 e' aggiunto il seguente:       |
"4-bis. Se il manifesto riguarda |
l'attivita' di soggetti elencati |
nell'articolo 20, il responsabile|
e' esclusivamente colui che      |
materialmente e' colto in        |
flagranza nell'atto d'affissione.|
Non sussiste responsabilita'     |
solidale.";                      |
e) all'articolo 24, dopo il comma|
5-bis e' aggiunto il seguente:   |
"5-ter. Se il manifesto riguarda |
l'attivita' di soggetti elencati |
nell'articolo 20, il responsabile|
e' esclusivamente colui che      |
materialmente e' colto in        |
flagranza nell'atto di           |
affissione. Non sussiste         |
responsabilita' solidale".       |Affissioni manifesti
--------------------------------------------------------------------
481. All'articolo 23 del decreto |
legislativo 30 aprile 1992, n.   |
285, dopo il comma 13-quater, e' |
aggiunto il seguente:            |
"13-quinquies. Se il manifesto   |
riguarda l'attivita' di soggetti |
elencati nell'articolo 20 del    |
decreto legislativo 15 novembre  |
1993, n. 507, e successive       |
modificazioni, il responsabile e'|
esclusivamente colui che         |
materialmente e' colto in        |
flagranza nell'atto di           |
affissione. Non sussiste         |Esclusione della responsabilita'
responsabilita' solidale".       |solidale.
--------------------------------------------------------------------
482. Alla legge 4 aprile 1956, n.|
212, sono apportate le seguenti  |
modificazioni:                   |
a) all'articolo 6 e' aggiunto il |
seguente comma:                  |
"E' responsabile esclusivamente  |
colui che materialmente e' colto |
in flagranza nell'atto di        |
affissione. Non sussiste         |
responsabilita' solidale.";      |
b) all'articolo 8 e' aggiunto il |
seguente comma:                  |
"E' responsabile esclusivamente  |
colui che materialmente e' colto |
in flagranza nell'atto di        |
affissione. Non sussiste         |Norme per la disciplina della
responsabilita' solidale".       |propaganda elettorale.
--------------------------------------------------------------------
483. Alla legge 10 dicembre 1993,|
n. 515, sono apportate le        |
seguenti modificazioni:          |
a) all'articolo 15, comma 3, le  |
parole: "sono a carico, in       |
solido, dell'esecutore materiale |
e del committente responsabile"  |
sono sostituite dalle seguenti:  |
"sono a carico esclusivamente    |
dell'esecutore materiale. Non    |
sussiste responsabilita' solidale|
neppure del committente";        |
b) all'articolo 15, comma 19, e' |
aggiunto, infine, il seguente    |
periodo: "La responsabilita' in  |Disciplina delle campagne
materia di manifesti e' personale|elettorali per l'elezione alla
e non sussiste responsabilita'   |Camera dei deputati e al Senato
neppure del committente".        |della Repubblica.
--------------------------------------------------------------------
484. Le disposizioni di cui      |
all'articolo 4, commi 181, 182,  |
183, 184, 185 e 186 della legge  |
24 dicembre 2003, n. 350, sono   |
estese alle spese sostenute      |
nell'anno 2005. Il relativo      |
limite di spesa per l'anno 2006  |Proroga del credito d'imposta a
resta fissato in 95 milioni di   |favore delle imprese editrici di
euro.                            |quotidiani e periodici.
--------------------------------------------------------------------
485. Con provvedimento           |
direttoriale del Ministero       |
dell'economia e delle            |
finanze-Amministrazione autonoma |
dei monopoli di Stato, tenuto    |
anche conto dei provvedimenti di |
variazione delle tariffe dei     |
prezzi di vendita al pubblico dei|
tabacchi lavorati, eventualmente |
intervenuti ai sensi             |
dell'articolo 2 della legge 13   |
luglio 1965, n. 825, e successive|
modificazioni, puo' essere       |
aumentata l'aliquota di base     |
della tassazione dei tabacchi    |
lavorati, di cui all'articolo 28,|
comma 1, del decreto-legge 30    |
agosto 1993, n. 331, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 29|
ottobre 1993, n. 427, al fine di |
assicurare un maggiore gettito   |
complessivo pari a 500 milioni di|
euro per l'anno 2005 e a 1.000   |
milioni di euro annui a decorrere|
dall'anno 2006.                  |Aumento accise tabacchi.
--------------------------------------------------------------------
486. Per il perseguimento di     |
obiettivi di pubblico interesse, |
ivi compresi quelli di difesa    |
della salute pubblica, con       |
provvedimento direttoriale del   |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze - Amministrazione        |
autonoma dei monopoli di Stato,  |
sentito il Ministero della       |
salute, possono essere           |
individuati criteri e modalita'  |
di determinazione di un prezzo   |
minimo di vendita al pubblico dei|Prezzo minimo di vendita al
tabacchi lavorati.               |pubblico dei tabacchi lavorati.
--------------------------------------------------------------------
487. La vendita al pubblico delle|
sigarette e' ammessa             |
esclusivamente in pacchetti      |
confezionati con dieci o venti   |Confezionamneto sigarette
pezzi.                           |limitato in dieci o venti pezzi.
--------------------------------------------------------------------
488. Al fine di una tendenziale  |
armonizzazione della misura del  |
prelievo erariale sul Lotto a    |
quella vigente per altri tipi di |
gioco, le percentuali delle      |
ritenute previste dagli articoli |
2, nono comma, della legge 6     |
agosto 1967, n. 699, e successive|
modificazioni, e 17, quarto      |
comma, della legge 29 gennaio    |
1986, n. 25, sono sostituite con |
una ritenuta unica del 6 per     |Ritenuta unica del 6% sulle
cento.                           |vincite al lotto.
--------------------------------------------------------------------
489. Il primo comma dell'articolo|
2 della legge 2 agosto 1982, n.  |
528, e' sostituito dal seguente: |
"Il gioco del lotto si basa      |
sull'utilizzo dei numeri da 1 a  |
90 inclusi, sopra le ruote di    |
Bari, Cagliari, Firenze, Genova, |
Milano, Napoli, Palermo, Roma,   |
Torino, Venezia, e sopra la ruota|
denominata ruota nazionale. I    |
cinque numeri estratti           |
determinano le vincite           |
relativamente a ciascuna ruota.  |Aggiunta di una ulteriore ruota
Le estrazioni della ruota        |per il gioco del lotto denominata
nazionale sono svolte in Roma".  |"ruota nazionale".
--------------------------------------------------------------------
490. Le scommesse sulla ruota    |
nazionale si effettuano puntando |
sulla ruota stessa con esclusione|
di tutte le altre ruote. La      |
raccolta delle scommesse sulla   |
ruota nazionale viene effettuata |
dal concessionario del gioco del |
lotto attraverso la rete         |Modalita' di raccolta per le
automatizzata del lotto.         |scommesse sulla ruota nazionale.
--------------------------------------------------------------------
491. Il primo ed il secondo comma|
dell'articolo 8 della legge 2    |
agosto 1982, n. 528, sono        |
sostituiti dai seguenti:         |
"I premi sono fissati come       |
appresso:                        |
a) sorti del gioco: premi per    |
ogni combinazione;               |
b) estratto semplice: undici     |
volte e duecentotrentadue        |
millesimi della posta;           |
c) estratto determinato:         |
cinquantacinque volte la posta;  |
d) ambo: duecentocinquanta volte |
la posta;                        |
e) terno: quattromilacinquecento |
volte la posta;                  |
f) quaterna: centoventimila volte|
la posta;                        |
g) cinquina: seimilioni di volte |
la posta.                        |
Il premio massimo cui puo' dar   |
luogo ogni scontrino di giocata, |
comunque sia ripartito tra le    |
poste l'importo delle scommesse, |
non puo' eccedere la somma di 6  |Incremento del valori dei premi.
milioni di euro".                |Tetto massimo alle vincite.
--------------------------------------------------------------------
492. Resta fermo quanto stabilito|Possibilita' di adeguamento del
dal terzo comma dell'articolo 8  |limite di importo massimo del
della legge 2 agosto 1982, n.    |premio con decreto del Ministro
528.                             |dell'economia e delle finanze.
--------------------------------------------------------------------

      
493. E' istituita la scommessa   |
dell'estratto determinato. La    |
giocata dell'estratto determinato|
si effettua aggiungendo          |
all'indicazione del numero       |
pronosticato la specificazione   |
relativa alla successione        |Istituzione della scommessa
ordinale di primo, secondo,      |denominata "estratto
terzo, quarto e quinto estratto. |determinato".
--------------------------------------------------------------------
494. Con provvedimento           |
direttoriale del Ministero       |
dell'economia e delle finanze-   |
Amministrazione autonoma dei     |
monopoli di Stato puo' essere    |
istituita una ulteriore          |Possibilita' di istituire una
estrazione settimanale del gioco |ulteriore estrazione settimanale
del lotto abbinata al concorso   |del gioco del lotto abbinata al
Enalotto.                        |concorso Enalotto.
--------------------------------------------------------------------
495. All'articolo 110, comma 7,  |
del testo unico di cui al regio  |
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e|
successive modificazioni, la     |Soppressione degli apparecchi che
lettera b) e' abrogata.          |non consentono vincite in denaro.
--------------------------------------------------------------------
496. La disposizione di cui al   |
secondo periodo del comma 7      |
dell'articolo 39 del             |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 24    |
novembre 2003, n. 326, si intende|
nel senso che dalle date del 1º  |
gennaio e 1º maggio 2004,        |
previste in funzione del rilascio|
o meno del nulla osta, gli       |
apparecchi e congegni di cui alla|
medesima disposizione, se non    |
convertiti in apparecchi e       |
congegni per il gioco lecito,    |
sono illeciti ancorche' non      |
consentano il prolungamento o la |Norma interpretativa in tema di
ripetizione della partita.       |giochi.
--------------------------------------------------------------------
497. L'esenzione di cui          |
all'articolo 10, primo comma,    |
numero 6), del decreto del       |
Presidente della Repubblica 26   |
ottobre 1972, n. 633, si applica |
alla raccolta delle giocate con  |
gli apparecchi da intrattenimento|
di cui all'articolo 110, comma 6,|
del testo unico delle leggi di   |
pubblica sicurezza, di cui al    |
regio decreto 18 giugno 1931, n. |
773, e successive modificazioni, |
anche relativamente ai rapporti  |Esenzione dall'imposta sul valore
tra i concessionari della rete   |aggiunto alla raccolta delle
per la gestione telematica ed i  |giocate con gli apparecchi di
terzi incaricati della raccolta  |intrattenimento di cui al comma 6
stessa.                          |dell'articolo 10 del TULPS.
--------------------------------------------------------------------
498. E' istituita, entro tre mesi|
dalla data di entrata in vigore  |
della presente legge, con        |
provvedimento direttoriale del   |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze - Amministrazione        |
autonoma dei monopoli di Stato,  |
sentito il Ministero delle       |
politiche agricole e forestali - |
Dipartimento della qualita' dei  |
prodotti agroalimentari e dei    |
servizi, una nuova scommessa     |
ippica a totalizzatore, proposta |
dall'UNIRE. Con il medesimo      |
provvedimento sono stabilite le  |
disposizioni attuative relative  |
alla nuova scommessa ippica, da  |
effettuarsi nelle reti dei punti |
di vendita dei concorsi          |
pronostici, delle agenzie ippiche|
e sportive nonche' negli         |
ippodromi, tenendo conto che la  |
raccolta deve essere ripartita   |
assegnando il 72 per cento come  |
montepremi e compenso per        |
l'attivita' di gestione della    |
scommessa, l'8 per cento come    |
compenso dell'attivita' dei punti|
di vendita, il 6 per cento come  |
entrate erariali sotto forma di  |Istituzione di una nuova
imposta unica e il 14 per cento  |scommessa ippica a totalizzatore
come prelievo a favore           |da realizzarsi su proposta
dell'UNIRE.                      |dell'UNIRE
--------------------------------------------------------------------
499. All'articolo 39 del         |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 24    |
novembre 2003, n. 326, dopo il   |
comma 7-bis e' inserito il       |
seguente:                        |
"7-ter. La sanzione di cui alla  |
lettera c) del comma 7 e'        |
applicata al gestore di          |
apparecchi da intrattenimento di |
cui all'articolo 110, comma 7,   |
lettere a) e c), del testo unico |
di cui al regio decreto 18 giugno|
1931, n. 773, e successive       |
modificazioni, in tutti i casi   |
nei quali i predetti apparecchi, |
installati presso esercizi       |
pubblici, risultino non conformi |
alle prescrizioni normative e    |
alle regole tecniche definite ai |
sensi dell'articolo 22, comma 1, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |Sanzioni in materia di apparecchi
289".                            |da divertimento
--------------------------------------------------------------------
500. All'articolo 38 della legge |
23 dicembre 2000, n. 388, al     |
comma 3 e al comma 4 le parole:  |
"comma 6" sono sostituite dalle  |
seguenti: "commi 6 e 7".         |
501. All'articolo 38 della legge |
23 dicembre 2000, n. 388, i commi|
1 e 2 sono abrogati.             |Coordinamento testuale
--------------------------------------------------------------------
502. Il Ministero dell'economia e|
delle finanze-Amministrazione    |
autonoma dei monopoli di Stato   |
definisce i requisiti tecnici dei|
documenti attestanti il rilascio |
dei nulla osta di cui            |
all'articolo 38, commi 3 e 4,    |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, tali da assicurarne la      |
controllabilita' a distanza. Gli |
eventuali costi di rilascio dei  |
predetti documenti sono a carico |
dei richiedenti.                 |Requisiti tecnici del nulla osta
--------------------------------------------------------------------
                                 |L'indetraibilita' dell'imposta
503. All'articolo 30, comma 4,   |sul valore aggiunto afferente le
della legge 23 dicembre 2000, n. |operazioni aventi per oggetto
388, le parole: " 31 dicembre    |ciclomotori, motocicli,
2004" sono sostituite dalle      |autovetture e autoveicoli, e'
seguenti: " 31 dicembre 2005".   |prorogata al 31 dicembre 2005
--------------------------------------------------------------------
504. All'articolo 2, comma 11,   |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, e successive modificazioni, |
le parole: "Per l'anno 2003 e per|
l'anno 2004" sono sostituite     |Proroga al 2005 dell'esenzione
dalle seguenti: "Per gli anni    |IRPEF di 8000 euro per i
2003, 2004 e 2005".              |lavoratori transfrontalieri.
--------------------------------------------------------------------
505. Per l'anno 2005 il limite di|
non concorrenza alla formazione  |
del reddito di lavoro dipendente,|
relativamente ai contributi di   |
assistenza sanitaria, di cui     |
all'articolo 51, comma 2, lettera|
a), del testo unico delle imposte|
sui redditi, di cui al decreto   |
del Presidente della Repubblica  |Esenzione IRPEF dei contributi
22 dicembre 1986, n. 917, e      |versati per assistenza sanitaria
successive modificazioni, e'     |dai lavoratori dipendenti nel
fissato in euro 3.615,20.        |limite di 3.615,20
--------------------------------------------------------------------
506. All'articolo 11 del decreto |
legislativo 2 settembre 1997, n. |
313, concernente il regime       |
speciale per gli imprenditori    |
agricoli, e successive           |
modificazioni, sono apportate le |
seguenti modificazioni:          |
a) al comma 5, primo e secondo   |
periodo, le parole: "anni dal    |
1998 al 2004" sono sostituite    |
dalle seguenti: "anni dal 1998 al|
2005";                           | Proroga agevolazioni in
b) il comma 5-bis e' abrogato.   |agricoltura e nel settore ittico
--------------------------------------------------------------------
                                 |Proroga esenzione imposte di
                                 |bollo, registro, ipotecarie e
507. Il termine previsto         |catastali nonche' dalle tasse di
dall'articolo 43, comma 3, della |concessione governativa per gli
legge 1º agosto 2002, n. 166,    |atti, contratti, documenti e
prorogato, da ultimo, al 31      |formalita' occorrenti per la
dicembre 2004 dall'articolo 2,   |ricostruzione o la riparazione
comma 19, della legge 24 dicembre|degli immobili distrutti o
2003, n. 350, e' ulteriormente   |danneggiati nei comuni della
prorogato al 31 dicembre 2005.   |valle del Belice
--------------------------------------------------------------------
508. All'articolo 19, comma 3,   |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, e successive modificazioni, |
le parole: "31 dicembre 2004"    |
sono sostituite dalle seguenti:  |Proroga della detrazione IRPEF
"31 dicembre 2005".              |per la salvaguardia dei boschi
--------------------------------------------------------------------
509. All'articolo 45, comma 1,   |
del decreto legislativo 15       |
dicembre 1997, n. 446, e         |
successive modificazioni, le     |
parole da: "per i cinque periodi |
d'imposta successivi" fino alla  |
fine del comma sono sostituite   |
dalle seguenti: "per i sei       |
periodi d'imposta successivi     |
l'aliquota e' stabilita nella    |
misura dell'1,9 per cento; per il|
periodo d'imposta in corso al 1º |
gennaio 2005 l'aliquota e'       |Proroga agevolazioni Irap
stabilita nella misura del 3,75  |agricoltura e cooperative piccola
per cento".                      |pesca
--------------------------------------------------------------------
510. Per l'anno 2005 sono        |
prorogate le disposizioni di cui |Proroga agevolazioni fiscali
all'articolo 11 della legge 23   |imprese che esercitano la pesca
dicembre 2000, n. 388.           |nelle acque interne e lagunari
--------------------------------------------------------------------
511. A decorrere dalla data di   |
entrata in vigore della presente |
legge e fino al 31 dicembre 2005,|
si applicano:                    |
a) le disposizioni in materia di |
riduzione di aliquote di accisa  |
sulle emulsioni stabilizzate, di |
cui all'articolo 24, comma 1,    |
lettera d), della legge 23       |
dicembre 2000, n. 388, nonche' la|
disposizione contenuta           |
nell'articolo 1, comma 1-bis, del|
decreto-legge 28 dicembre 2001,  |
n. 452, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 27    |
febbraio 2002, n. 16, e, per il  |
medesimo periodo, l'aliquota di  |
cui al numero 1) della predetta  |
lettera d) e' stabilita in euro  |
256,70 per mille litri;          |
b) le disposizioni in materia di |
aliquota di accisa sul gas metano|
per combustione per uso          |
industriale di cui all'articolo 4|
del decreto-legge 1º ottobre     |
2001, n. 356, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 30    |
novembre 2001, n. 418;           |
c) le disposizioni in materia di |
accisa concernenti le            |
agevolazioni sul gasolio e sul   |
GPL impiegati nelle zone montane |
e in altri specifici territori   |
nazionali, di cui all'articolo 5 |
del decreto-legge 1º ottobre     |
2001, n. 356, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 30    |
novembre 2001, n. 418;           |
d) le disposizioni in materia di |
agevolazione per le reti di      |
teleriscaldamento alimentate con |
biomassa ovvero con energia      |
geotermica, di cui all'articolo 6|
del decreto-legge 1º ottobre     |
2001, n. 356, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 30    |
novembre 2001, n. 418;           |
e) le disposizioni in materia di |
aliquote di accisa sul gas metano|
per combustione per usi civili,  |
di cui all'articolo 27, comma 4, |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388;                             |
f) le disposizioni in materia di |
accisa concernenti le            |
agevolazioni sul gasolio e sul   |
GPL impiegati nelle frazioni     |
parzialmente non metanizzate di  |
comuni ricadenti nella zona      |
climatica E, di cui al comma 2   |
dell'articolo 13 della legge 28  |
dicembre 2001, n. 448;           |
g) le disposizioni in materia di |
accisa concernenti il regime     |
agevolato per il gasolio per     |
autotrazione destinato al        |
fabbisogno della provincia di    |
Trieste e dei comuni della       |
provincia di Udine, di cui al    |
comma 6 dell'articolo 21 della   |
legge 27 dicembre 2002, n. 289;  |
h) le disposizioni in materia di |
accisa concernenti le            |
agevolazioni sul gasolio         |
utilizzato nelle coltivazioni    |
sotto serra, di cui all'articolo |
2, comma 4, della legge 24       |Prooroga agevolazioni in materia
dicembre 2003, n. 350.           |di accise
--------------------------------------------------------------------
512. Al fine di favorire         |
l'accesso al credito alle imprese|
agricole ed agroalimentari, a    |
decorrere dal 1º gennaio 2005 la |
gestione degli interventi di     |
sostegno finanziario di cui      |
all'articolo 36 della legge 2    |
giugno 1961, n. 454, e successive|
modificazioni, e la relativa     |
dotazione finanziaria e'         |
attribuita all'ISMEA. L'ISMEA    |
senza oneri aggiuntivi a carico  |
del bilancio dello Stato succede |
nei diritti, nelle attribuzioni e|
nelle situazioni giuridiche dei  |
quali l'attuale ente gestore dei |
fondi previsti dalle leggi di cui|Affidamento all'ISMEA, della
al presente comma e' titolare in |gestione degli interventi di
forza di leggi, di provvedimenti |agevolazione dell'accesso al
amministrativi e di contratti    |credito delle imprese agricole e
relativi alla gestione degli     |agroalimentari del Fondo
interventi trasferiti.           |interbancario di garanzia
--------------------------------------------------------------------
513. Per l'anno 2004 non si fa   |
luogo all'emanazione del decreto |
del Presidente del Consiglio dei |
ministri previsto dall'articolo  |
8, comma 5, della legge 23       |
dicembre 1998, n. 448. La        |
presente disposizione entra in   |
vigore il giorno stesso della    |
pubblicazione della presente     |Rinvio dell'introduzione della
legge nella Gazzetta Ufficiale.  |disciplina sulla Carbontax
--------------------------------------------------------------------
514. E' abrogato il comma 4      |Soppressione della
dell'articolo 8 della legge 23   |rideterminazione delle accise
dicembre 1998, n. 448.           |sugli oli minerali
--------------------------------------------------------------------
515. A decorrere dal 1º gennaio  |
2004 e fino al 31 dicembre 2004, |
l'aliquota prevista nell'allegato|
I al testo unico delle           |
disposizioni legislative         |
concernenti le imposte sulla     |
produzione e sui consumi e       |
relative sanzioni penali e       |
amministrative, di cui al decreto|
legislativo 26 ottobre 1995, n.  |
504, e successive modificazioni, |
per il gasolio per autotrazione  |
utilizzato dagli esercenti le    |
attivita' di trasporto merci con |
veicoli di massa massima         |
complessiva superiore a 3,5      |
tonnellate e' ridotta di euro    |
33,21391 per mille litri. Per i  |
soggetti che si avvalgono del    |
beneficio di cui all'articolo 8, |
comma 10, lettera e), della legge|
23 dicembre 1998, n. 448, e      |
successive modificazioni, la     |
riduzione di aliquota di cui al  |
primo periodo e' limitata ad euro|
16,03656 per mille litri.        |
--------------------------------------------------------------------
516. La riduzione prevista al    |
comma 515, primo periodo, si     |
applica altresi' ai seguenti     |
soggetti:                        |
a) agli enti pubblici e alle     |
imprese pubbliche locali         |
esercenti l'attivita' di         |
trasporto di cui al decreto      |
legislativo 19 novembre 1997, n. |
422, e relative leggi regionali  |
di attuazione;                   |
b) alle imprese esercenti        |
autoservizi di competenza        |
statale, regionale e locale di   |
cui alla legge 28 settembre 1939,|
n. 1822, al regolamento (CEE) n. |
684/92 del Consiglio, del 16     |
marzo 1992, e successive         |
modificazioni, e al citato       |
decreto legislativo n. 422 del   |
1997;                            |
c) agli enti pubblici e alle     |
imprese esercenti trasporti a    |
fune in servizio pubblico per    |
trasporto di persone.            |
517. Per ottenere il rimborso di |
quanto spettante, anche mediante |
la compensazione di cui          |
all'articolo 17 del decreto      |
legislativo 9 luglio 1997, n.    |
241, e successive modificazioni, |
i destinatari del beneficio di   |
cui ai commi 515 e 516 del       |
presente articolo, presentano,   |
entro il 30 giugno 2005, apposita|
dichiarazione ai competenti      |
uffici dell'Agenzia delle dogane,|
secondo le modalita' e con gli   |
effetti previsti dal regolamento |
recante disciplina               |
dell'agevolazione fiscale a      |
favore degli esercenti le        |
attivita' di trasporto merci, di |
cui al decreto del Presidente    |
della Repubblica 9 giugno 2000,  |
n. 277. Tali effetti, anche per  |
l'agevolazione fiscale di cui al |
predetto regolamento di cui al   |
decreto del Presidente della     |
Repubblica n. 277 del 2000,      |
rilevano altresi' ai fini delle  |
disposizioni di cui al titolo I  |
del decreto legislativo 15       |Agevolazioni sul gasolio per gli
dicembre 1997, n. 446.           |autotrasportatori
--------------------------------------------------------------------
518. Per gli interventi previsti |
dall'articolo 2, comma 2, del    |
decreto-legge 28 dicembre 1998,  |
n. 451, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 26    |
febbraio 1999, n. 40, come       |
prorogati dall'articolo 45, comma|
1, lettera b), della legge 23    |
dicembre 1999, n. 488, e'        |
autorizzata per l'anno 2005 una  |
ulteriore spesa di 15 milioni di |
euro, di cui 6,5 milioni di euro |
quale copertura dell'onere       |
relativo all'anno 2004 e 8,5     |
milioni di euro quale copertura  |
dell'onere relativo all'anno     |
2005.                            |
--------------------------------------------------------------------
519. Per gli interventi previsti |
dall'articolo 2, comma 3, del    |
decreto-legge 28 dicembre 1998,  |
n. 451, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 26    |
febbraio 1999, n. 40, come       |
prorogati dall'articolo 45, comma|
1, lettera c), della legge 23    |
dicembre 1999, n. 488, e'        |
autorizzata per l'anno 2005 una  |Riduzione premi INAIL per
ulteriore spesa di 20 milioni di |autotrasporto e finanziamento
euro.                            |albo autotrasportatori
--------------------------------------------------------------------
520. All'articolo 22, comma 2,   |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, e successive modificazioni, |
le parole: "dal 1º gennaio 2003" |
sono sostituite dalle seguenti:  |
"dal 1º gennaio 2005". Al decreto|
legislativo 26 ottobre 1995, n.  |
504, all'articolo 21, comma      |
6-ter, le parole: "lire 30       |Differimento al 1° gennaio 2005
miliardi annue" sono sostituite  |della decorrenza dell'inizio del
dalle seguenti: "73 milioni di   |progetto sperimentale triennale
euro annui".                     |"bioetanolo",
--------------------------------------------------------------------
521. Il comma 6 dell'articolo 21 |
del testo unico di cui al decreto|
legislativo 26 ottobre 1995, n.  |
504, e successive modificazioni, |
e' sostituito dai seguenti:      |
"6. Le disposizioni del comma 2  |
si applicano anche al biodiesel  |
(codice NC 3824 90 99) usato come|
carburante, come combustibile,   |
come additivo, ovvero per        |
accrescere il volume finale dei  |
carburanti e dei combustibili. La|
fabbricazione o la miscelazione  |
con oli minerali del biodiesel e'|
effettuata in regime di deposito |
fiscale. Nell'ambito di un       |
programma della durata di sei    |
anni, a decorrere dal 1º gennaio |
2005 fino al 31 dicembre 2010, il|
biodiesel, puro o miscelato con  |
oli minerali, e' esentato        |
dall'accisa nei limiti di un     |
contingente annuo di 200.000     |
tonnellate. Con decreto del      |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, di concerto con i       |
Ministri delle attivita'         |
produttive, dell'ambiente e della|
tutela del territorio e delle    |
politiche agricole e forestali,  |
sono determinati i requisiti che |
gli operatori, e i rispettivi    |
impianti di produzione, nazionali|
e comunitari, devono possedere   |
per partecipare al programma     |
pluriennale, nonche' le          |
caratteristiche fiscali del      |
prodotto con i relativi metodi di|
prova, le percentuali di         |
miscelazione con gli oli minerali|
consentite, le modalita' di      |
distribuzione e di assegnazione  |
dei quantitativi esenti agli     |
operatori. Nelle more            |
dell'entrata in vigore del       |
suddetto decreto trovano         |
applicazione, in quanto          |
compatibili, le disposizioni del |
regolamento di cui al decreto del|
Ministro dell'economia e delle   |
finanze 25 luglio 2003, n. 256.  |
Per il trattamento fiscale del   |
biodiesel destinato al           |
riscaldamento valgono, in quanto |
applicabili, le disposizioni     |
dell'articolo 61.                |
6.1. Entro il 1º settembre di    |
ogni anno di validita' del       |
programma di cui al comma 6, i   |
Ministeri delle attivita'        |
produttive e delle politiche     |
agricole e forestali comunicano  |
al Ministero dell'economia e     |
delle finanze i costi industriali|
medi del biodiesel e delle       |
materie prime necessarie alla sua|
produzione, rilevati nell'anno   |
solare precedente. Sulla base    |
delle suddette rilevazioni, al   |
fine di evitare la               |
sovracompensazione dei costi     |
addizionali legati alla          |
produzione, con decreto del      |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, di concerto con i       |
Ministri delle attivita'         |
produttive, dell'ambiente e della|
tutela del territorio e delle    |
politiche agricole e forestali,  |
da emanare entro il 30 ottobre di|
ogni anno di validita' del       |
programma di cui al comma 6, e'  |
eventualmente rideterminata la   |
misura della agevolazione di cui |
al medesimo comma 6.             |
6.2. Per ogni anno di validita'  |
del programma di cui al comma 6, |
i quantitativi del contingente   |
che risultassero, al termine del |
medesimo anno, non immessi in    |
consumo, sono ripartiti tra gli  |
operatori proporzionalmente alle |
quote loro assegnate per l'anno  |
in questione, purche' vengano    |
immessi in consumo entro il      |
successivo 30 giugno. In caso di |
rinuncia, totale o parziale,     |
delle quote risultanti dalla     |
predetta ripartizione da parte di|
un beneficiario, le stesse sono  |
ridistribuite, proporzionalmente |
alle relative assegnazioni, fra  |
gli altri beneficiari".          |
522. L'efficacia delle           |
disposizioni di cui al comma 521 |
e' subordinata, ai sensi         |
dell'articolo 88, paragrafo 3,   |
del Trattato istitutivo della    |
Comunita' europea, alla          |
preventiva approvazione da parte |Esenzione dall'accisa per il
della Commissione europea.       |biodiesel
--------------------------------------------------------------------
523. All'articolo 11, comma 1,   |
lettere a) e b), del regolamento |
recante norme per la elaborazione|
del metodo normalizzato per      |
definire la tariffa del servizio |
di gestione del ciclo dei rifiuti|
urbani, di cui al decreto del    |
Presidente della Repubblica 27   |
aprile 1999, n. 158, e successive|
modificazioni, le parole: "cinque|Proroga del termine per
anni" sono sostituite dalle      |l'adozione del regolamento per
seguenti: "sei anni".            |tariffa rifiuti solidi urbani
--------------------------------------------------------------------
524. In ottemperanza alla        |
decisione della Commissione      |
europea n. C(2004)2638 FIN dell'8|
settembre 2004, l'articolo 94,   |Eliminazione del credito
comma 14, della legge 27 dicembre|d'imposta investimenti nelle aree
2002, n. 289, e' abrogato.       |cuscinetto
--------------------------------------------------------------------
525. L'autorizzazione di spesa di|
cui all'articolo 54 della legge  |
28 dicembre 2001, n. 448, e      |
successive modificazioni, e'     |Riduzioni dell'autorizzazione di
ridotta, per l'anno 2005, di 15  |spesa per il fondo progettazione
milioni di euro.                 |OOPP
--------------------------------------------------------------------
526. L'autorizzazione di spesa di|
cui all'articolo 55 della citata |
legge n. 448 del 2001, e         |
successive modificazioni, e'     |Riduzione dell'autorizzazione di
ridotta, per l'anno 2005, di 50  |spesa relativa al fondo per la
milioni di euro.                 |realizzazione di grandi opere
--------------------------------------------------------------------
527. Tra i soggetti di cui       |
all'articolo 44, comma           |
9-quinquies, del decreto-legge 30|
settembre 2003, n. 269,          |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326, sono ricompresi anche coloro|
che ricoprono cariche sindacali. |
Al citato comma 9-quinquies      |
dell'articolo 44 del             |
decreto-legge n. 269 del 2003, le|
parole: "periodi anteriori al 1º |
gennaio 2002" sono sostituite    |
dalle seguenti: "periodi         |
anteriori al 1º gennaio 2003" e  |
le parole: "possono esercitare   |
tali facolta' entro il 31 marzo  |Proroga del termine per le
2004" sono sostituite dalle      |domande di accredito della
seguenti: "possono esercitare    |contribuzione figurativa per i
tali facolta' entro il 31 marzo  |soggetti che ricoprono cariche
2005".                           |sindacali
--------------------------------------------------------------------
528. In virtu' del combinato     |
disposto dell'articolo 45, comma |
14, della legge 23 dicembre 1998,|
n. 448, e dell'articolo 36 della |
legge della Regione siciliana 31 |
maggio 2004, n. 9, e successive  |
modificazioni, i benefici di cui |
all'articolo 133 della legge 23  |
dicembre 2000, n. 388, si        |
intendono trasferiti, alle       |
medesime condizioni di           |
cofinanziamento regionale ivi    |
previste, all'articolo 134 della |
medesima legge n. 388 del 2000,  |Finanziamenti nel settore dei
nei limiti delle norme di        |trasporti in favore della regione
contabilita' di Stato.           |Sicilia
--------------------------------------------------------------------
529. All'articolo 195 del decreto|
legislativo 30 aprile 1992, n.   |
285, e successive modificazioni, |
dopo il comma 3 e' aggiunto il   |
seguente:                        |
"3-bis. A decorrere dal 1º       |
gennaio 2005, la misura delle    |
sanzioni amministrative          |
pecuniarie, aggiornata ai sensi  |
del comma 3, e' oggetto di       |
arrotondamento all'unita' di     |
euro, per eccesso se la frazione |
decimale e' pari o superiore a 50|Aggiornamento delle sanzioni
centesimi di euro, ovvero per    |amministrative pecuniarie per
difetto se e' inferiore a detto  |violazioni del codice della
limite".                         |strada
--------------------------------------------------------------------
530. E' autorizzata la spesa di  |
1.770.000 euro per l'anno 2005, a|
sostegno delle realta'           |
calcistiche femminili FIGC -     |
Divisione Calcio Femminile - di  |
serie A, A2 e B per ciascuna     |
stagione calcistica da ripartire |
nel seguente modo:               |
a) 50.000 euro per ciascuna delle|
squadre iscritte al campionato di|
serie A (per la stagione         |
2004-2005 n. 12 squadre          |
regolarmente iscritte);          |
b) 25.000 euro per ciascuna delle|
24 squadre iscritte al campionato|
di serie A2 (per la stagione     |
2004-2005 due gironi da 12       |
squadre ciascuno);               |
c) 10.000 euro per ciascuna delle|
57 squadre iscritte al campionato|
di serie B (per la stagione      |
2004-2005 cinque gironi da 12,   |
11, 11 squadre regolarmente      |
iscritte).                       |
531. Il contributo di cui al     |
comma 530 e' corrisposto alle    |
societa' di serie A e A2 presso  |
le quali risultano iscritte,     |
oltre al proprio campionato di   |
competenza, almeno tre squadre   |
giovanili, di cui una            |
appartenente al settore          |
Primavera, e due sotto l'egida   |
del settore scolastico, ed a     |
quelle di serie B presso le quali|
risulta iscritta una squadra del |
settore giovanile.               |
532. I contributi a sostegno     |
dell'attivita' professionistica  |
delle suddette squadre non sono  |
cumulabili con altro genere di   |
finanziamenti di enti pubblici,  |
nazionali o locali. Nel caso le  |
suddette squadre fossero         |
beneficiarie di contributo da    |
parte di ente pubblico, la quota |
ad esse spettante in base al     |
comma 530 verra' calcolata, a    |
defalcazione, sulla base di      |
quanto gia' percepito da altri   |
enti pubblici.                   |
533. In caso di rimanenza delle  |
risorse individuate al comma 530,|
le stesse vengono accantonate per|
l'anno successivo ad integrazione|
di quanto gia' impegnato.        |
534. Le risorse di cui al comma  |
530 vengono erogate mediante     |
bandi dalle amministrazioni      |
regionali in quota pari al numero|
di squadre iscritte e            |
partecipanti, di anno in anno, ai|
campionati FIGC - Divisione      |
Calcio Femminile - delle Serie A,|
A2 e B.                          |Risorse per il calcio femminile
--------------------------------------------------------------------
535. Per il finanziamento del    |
fondo istituito con la legge 27  |
dicembre 2002, n. 288, per la    |
concessione dell'assegno         |
sostitutivo ai grandi invalidi di|
guerra o per servizio, e'        |
autorizzata la spesa di 10       |
milioni di euro per l'anno 2005 e|
di 15 milioni di euro per gli    |Assegno sostitutivo a grandi
anni 2006 e 2007.                |invalidi di guerra o per servizio
--------------------------------------------------------------------
536. Nei casi in cui l'articolo 1|
della legge 24 aprile 2003, n.   |
92, abbia avuto applicazione,    |
perche' il limite di eta'        |
pensionabile era inferiore a     |
quello di 70 anni previsto, sia  |
pure in via facoltativa, dal     |
decreto-legge 28 maggio 2004, n. |
136, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 27    |
luglio 2004, n. 186, il periodo  |
di tre anni di permanenza in     |
servizio, su richiesta, previsto |
per i perseguitati politici      |
antifascisti o razziali dal      |
citato articolo 1 della legge 21 |
aprile 2003, n. 92, si deve      |
intendere fruibile a partire dal |
nuovo limite di eta'             |
pensionabile, sia pure           |
facoltativo, di 70 anni, ai sensi|
del citato articolo 1-quater del |
decreto-legge n. 136 del 2004, ed|
alle medesime condizioni di      |Permanenza in servizio per i
sospensione dei versamenti       |perseguitati politici
contributivi ivi previste.       |antifascisti o razziali
--------------------------------------------------------------------
537. Onde poter assicurare la    |
continuita' nel processo di      |
risanamento e riorganizzazione e |
il conseguente rilancio del      |
territorio del Parco Nazionale   |
d'Abruzzo, Lazio e Molise, e'    |
autorizzato un contributo        |
straordinario di 4,5 milioni di  |
euro per l'anno 2005 a favore    |Finanziamento al Parco nazionale
dell'Ente Parco.                 |d'Abruzzo, Lazio e Molise
--------------------------------------------------------------------
538. Il fondo per il             |
finanziamento ordinario delle    |
universita' statali e'           |
implementato per l'anno 2005 di  |Finanziamento ordinario delle
11 milioni di euro.              |universita' statali
--------------------------------------------------------------------
539. I termini previsti per      |
l'applicazione della disciplina  |
del conto economico, di cui al   |
comma 2 dell'articolo 115 del    |
decreto legislativo 25 febbraio  |
1995, n. 77, sono differiti      |
all'anno 2004 e all'anno 2006,   |
rispettivamente per i comuni di  |
cui ai numeri 4 e 4-bis del comma|
1, lettera d), dell'articolo 8   |
del decreto legge 27 ottobre     |
1995, n. 444, convertito, con    |Differimento dei termini per la
modificazioni, dalla legge 20    |redazione del conto economico
dicembre 1995, n. 539.           |degli enti locali
--------------------------------------------------------------------
540. Ai sensi e per gli effetti  |
dell'articolo 1, comma 2, della  |
legge 27 luglio 2000, n. 212,    |
l'articolo 4 del regio           |
decreto-legge 13 aprile 1939, n. |
652, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 11    |
agosto 1939, n. 1249, si         |
interpreta nel senso che i       |
fabbricati e le costruzioni      |
stabili sono costituiti dal suolo|
e dalle parti ad esso            |
strutturalmente connesse, anche  |
in via transitoria, cui possono  |
accedere, mediante qualsiasi     |
mezzo di unione, parti mobili    |
allo scopo di realizzare un unico|
bene complesso. Pertanto,        |
concorrono alla determinazione   |
della rendita catastale, ai sensi|
dell'articolo 10 del citato regio|
decreto-legge gli elementi       |
costitutivi degli opifici e degli|
altri immobili costruiti per le  |
speciali esigenze di un'attivita'|
industriale o commerciale anche  |
se fisicamente non incorporati al|
suolo. I trasferimenti erariali  |
agli enti locali interessati sono|Rideterminazione della rendita
conseguentemente rideterminati   |catastale di opifici e immobili
per tutti gli anni in            |costituiti per attivita'
riferimento.                     |industriale
--------------------------------------------------------------------
541. Per far fronte ad esigenze  |
straordinarie di controllo del   |
territorio, al fine di potenziare|
l'impiego del poliziotto e del   |
carabiniere di quartiere, oltre  |
alle autorizzazioni alle         |
assunzioni eventualmente disposte|
ai sensi dell'articolo 3, commi  |
54 e 55, della legge 24 dicembre |
2003, n. 350, sono stanziati 32  |
milioni di euro per l'anno 2005, |
56 milioni di euro per l'anno    |
2006, 86 milioni di euro per     |
l'anno 2007 e 88 milioni di euro |
a decorrere dall'anno 2008, per  |
l'assunzione, in deroga a quanto |
previsto dal comma 53 del        |
medesimo articolo 3 della legge  |
n. 350 del 2003 e dalla presente |
legge, di 1.324 agenti della     |
Polizia di Stato e di 1.400      |
carabinieri, come incremento     |
d'organico dei rispettivi ruoli. |
--------------------------------------------------------------------
542. Alla copertura dei posti per|
agente della Polizia di Stato di |
cui al comma 541, si provvede:   |
a) nel limite di 730 posti per   |
l'anno 2005, mediante            |
reclutamento riservato           |
prioritariamente agli agenti     |
ausiliari trattenuti della       |
Polizia di Stato, in servizio al |
momento della presentazione delle|
domande e, per il restante, ai   |
giovani che, al momento della    |
presentazione delle domande,     |
hanno concluso il periodo di     |
servizio di leva nella Polizia di|
Stato o nell'Arma dei carabinieri|
quali ausiliari da almeno un anno|
e da non piu' di quattro anni,   |
secondo le modalita' ed i criteri|
stabiliti con decreto del capo   |
della polizia - direttore        |
generale della pubblica          |
sicurezza, d'intesa con il capo  |
di stato maggiore della difesa.  |
Anche al predetto personale si   |
applica la disciplina prevista   |
per gli agenti ausiliari         |
trattenuti che abbiano chiesto di|
essere ammessi nel ruolo degli   |
agenti e assistenti della Polizia|
di Stato;                        |
b) per i restanti 594 posti, per |
l'anno 2006, per 267 posti,      |
attraverso i volontari di truppa |
delle Forze armate, in servizio o|
in congedo secondo le modalita'  |
previste dai bandi di concorso ai|
sensi del regolamento di cui al  |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 2 settembre 1997, n.  |
332, a partire da quello indetto |
in data 30 aprile 2001,          |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. |
36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai |
restanti 327 posti, si provvede  |
attraverso l'immissione diretta  |
dei volontari in ferma prefissata|
di un anno delle Forze armate    |
idonei ed utilmente collocati    |
nelle graduatorie di cui         |
all'articolo 16, comma 3, della  |Poliziotto e carabiniere di
legge 23 agosto 2004, n. 226, in |quartiere. Ulteriori stanziamenti
aggiunta alle immissioni di cui  |per l'assunzione di 1.324 agenti
al comma 4 del medesimo articolo.|della Polizia di Stato.
--------------------------------------------------------------------
543. Alla copertura dei posti per|
carabiniere di cui al comma 541, |
l'Arma dei carabinieri e'        |
autorizzata a procedere ad un    |
reclutamento di carabinieri in   |
ferma quadriennale:              |
a) nel limite di 770 posti, per  |
l'anno 2005 mediante reclutamento|
riservato ai carabinieri         |
ausiliari che abbiano completato |
il servizio di leva, ovvero in   |
ferma biennale o richiamati nelle|
forze di completamento, oppure ai|
carabinieri ausiliari, congedati |
da non oltre un anno, da         |
riammettere in servizio ai sensi |
dell'articolo 8 del decreto      |
legislativo 12 maggio 1995, n.   |
198, e successive modificazioni; |
b) per i restanti 630 posti, per |
l'anno 2006, per 441 posti,      |
attraverso i volontari di truppa |
delle Forze armate, in servizio o|
in congedo secondo le modalita'  |
previste dai bandi di concorso ai|
sensi del regolamento di cui al  |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 2 settembre 1997, n.  |
332, a partire da quello indetto |
in data 4 giugno 2002, pubblicato|
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª     |
serie speciale, n. 47 del 14     |
giugno 2002. Quanto ai restanti  |
189 posti, si provvede attraverso|
l'immissione diretta dei         |
volontari in ferma prefissata di |
un anno delle Forze armate idonei|
ed utilmente collocati nelle     |
graduatorie di cui all'articolo  |
16, comma 3, della legge 23      |
agosto 2004, n. 226, in aggiunta |
alle immissioni di cui al comma 4|Incremento di organico di 1.400
del medesimo articolo.           |carabinieri
--------------------------------------------------------------------
544. Per l'attuazione del        |
programma di cooperazione AENEAS,|
di cui al regolamento (CE) n.    |
491/2004 del Parlamento europeo e|
del Consiglio, del 10 marzo 2004,|
finalizzato a dare ai Paesi terzi|
interessati assistenza           |
finanziaria e tecnica in materia |
di flussi migratori e di asilo,  |
nonche' per proseguire gli       |
interventi intesi a realizzare   |
nei Paesi di accertata           |
provenienza di flussi di         |
immigrazione clandestina apposite|
strutture e' autorizzata la spesa|
di 23 milioni di euro iscritta in|
un fondo dello stato di          |
previsione del Ministero         |
dell'interno per l'anno 2005 e di|
20 milioni di euro per l'anno    |
2006.                            |
--------------------------------------------------------------------
545. La spesa di cui al comma 544|
e' ripartita nel corso delle     |
gestioni tra le unita'           |
previsionali di base interessate |
con decreto del Ministro         |
dell'interno da comunicare, anche|
con evidenze informatiche, al    |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze, tramite l'Ufficio       |
centrale del bilancio, nonche'   |
alle competenti Commissioni      |Finanziamento programma di
parlamentari e alla Corte dei    |cooperazione AENEAS in materia di
conti.                           |flussi migratori
--------------------------------------------------------------------
546. Per conseguire piu' elevati |
livelli di efficienza ed         |
efficacia nello svolgimento dei  |
compiti e delle funzioni         |
istituzionali, nonche' per       |
avviare la graduale sostituzione |
del contingente dei vigili del   |
fuoco ausiliari di leva, la      |
dotazione organica del Corpo     |
nazionale dei vigili del fuoco e'|
incrementata fino ad un massimo  |
di cinquecento unita'            |
complessive. Con decreto del     |
Ministro dell'interno, di        |
concerto con il Ministro         |
dell'economia e delle finanze, si|
provvede alla distribuzione per  |
qualifiche dirigenziali e per    |
profili professionali delle      |
unita' portate in aumento ai     |
sensi della presente disposizione|
nel limite di spesa di euro 5    |
milioni per l'anno 2005, euro 12 |
milioni per l'anno 2006 ed euro  |
13 milioni a decorrere dal 2007. |
Con successivo decreto del       |
Ministro dell'interno, da        |
comunicare al Ministro per la    |
funzione pubblica, si provvede   |
alla ripartizione per sedi di    |
servizio delle unita' portate in |
aumento ai sensi della presente  |
disposizione. Alla copertura dei |
posti derivanti dal presente     |
incremento di organico           |
disponibili nel profilo di vigile|
del fuoco si provvede, nella     |
misura del 50 per cento, mediante|
l'assunzione degli idonei della  |
graduatoria del concorso pubblico|
a centottantaquattro posti di    |
vigile del fuoco, indetto con    |
decreto direttoriale in data 6   |
marzo 1998, pubblicato nella     |
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie     |
speciale, n. 24 del 27 marzo     |
1998, per il rimanente 50 per    |
cento e per i posti eventualmente|
non coperti con la predetta      |
graduatoria, si provvede mediante|
l'assunzione degli idonei della  |
graduatoria del concorso per     |
titolo a centosettantatre posti  |
di vigile del fuoco, indetto con |
decreto direttoriale in data 5   |
novembre 2001, pubblicato nella  |
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie     |
speciale, n. 92 del 20 novembre  |
2001. Le predette graduatorie    |
rimangono valide fino al 31      |
dicembre 2006. Le assunzioni del |
personale portato in aumento ai  |
sensi della presente disposizione|
sono effettuate in deroga alle   |
vigenti procedure di             |Aumento della dotazione organica
programmazione ed approvazione.  |dei Vigili del fuoco
--------------------------------------------------------------------
547. Per il potenziamento        |
dell'attivita' di soccorso       |
tecnico urgente in materia di    |
rischi nucleare, batteriologico, |
chimico e radiologico e per il   |
proseguimento del programma di   |
interventi previsto dall'articolo|
52, comma 7, della legge 28      |
dicembre 2001, n. 448, per il    |
Corpo nazionale dei vigili del   |
fuoco e' autorizzata la spesa di |
5 milioni di euro per l'anno     |Programma di interventi per la
2005, di 6 milioni di euro per   |prevenzione dei rischi nucleare,
l'anno 2006 e di 1 milione per   |batteriologico, chimico e
l'anno 2007.                     |radiologico.
--------------------------------------------------------------------
548. Per le specifiche esigenze  |
dell'Amministrazione della       |
pubblica sicurezza, compresa     |
l'Arma dei carabinieri e le altre|
forze messe a disposizione delle |
autorita' provinciali di pubblica|
sicurezza, finalizzate alla      |
prevenzione e al contrasto del   |
terrorismo, anche internazionale,|
e della criminalita' organizzata,|
ad integrazione di quanto        |
previsto dall'articolo 3, commi  |
151 e 152, della legge 24        |
dicembre 2003, n. 350, sono      |
autorizzate:                     |
a) la spesa di 34 milioni di euro|
per l'anno 2005, per le esigenze |
di carattere infrastrutturale e  |
di investimento, di cui la spesa |
di 31 milioni di euro iscritta in|
apposito capitolo dello stato di |
previsione del Ministero         |
dell'interno - centro di         |
responsabilita' pubblica         |
sicurezza e la spesa di 3 milioni|
di euro iscritta in apposito     |
capitolo dello stato di          |
previsione del Ministero         |
dell'interno - gabinetto e uffici|
di diretta collaborazione        |
all'opera del Ministro - per il  |
rinnovo e il potenziamento della |
rete nazionale cifrante;         |
b) la spesa di 53 milioni di euro|
per l'anno 2005, per le esigenze |
correnti, iscritta in apposito   |
capitolo dello stato di          |
previsione del Ministero         |
dell'interno - centro di         |
responsabilita' sicurezza        |
pubblica.                        |
--------------------------------------------------------------------
549. Ferma restando la specifica |
finalizzazione, le somme di cui  |
al comma 548 possono essere      |
altresi' ripartite nel corso     |
della gestione tra le unita'     |
previsionali di base interessate |
con decreto del Ministro         |
dell'interno, da comunicare,     |
anche con evidenze informatiche, |
al Ministero dell'economia e     |
delle finanze, tramite l'Ufficio |
centrale del bilancio, nonche'   |Interventi infrastrutturali per
alle competenti Commissioni      |la prevenzione e il contrasto del
parlamentari e alla Corte dei    |terrorismo e della criminalita'
conti.                           |organizzata
--------------------------------------------------------------------
550. All'articolo 26 della legge |
11 febbraio 1994, n. 109, dopo il|
comma 4 sono inseriti i seguenti:|
"4-bis. In deroga a quanto       |
previsto dal comma 3, qualora il |
prezzo di singoli materiali da   |
costruzione, per effetto di      |
circostanze eccezionali, subisca |
variazioni in aumento o in       |
diminuzione, superiori al 10 per |
cento rispetto al prezzo rilevato|
dal Ministero delle              |
infrastrutture e dei trasporti   |
nell'anno di presentazione       |
dell'offerta con il decreto di   |
cui al comma 4-quater, si fa     |
luogo a compensazioni, in aumento|
o in diminuzione, per la         |
percentuale eccedente il 10 per  |
cento e nel limite delle risorse |
di cui al comma 4-sexies.        |
4-ter. La compensazione e'       |
determinata applicando la        |
percentuale di variazione che    |
eccede il 10 per cento al prezzo |
dei singoli materiali da         |
costruzione impiegati nelle      |
lavorazioni contabilizzate       |
nell'anno solare precedente al   |
decreto di cui al comma 4-quater |
nelle quantita' accertate dal    |
direttore dei lavori.            |
4-quater. Il Ministero delle     |
infrastrutture e dei trasporti,  |
entro il 30 giugno di ogni anno, |
a partire dal 30 giugno 2005,    |
rileva con proprio decreto le    |
variazioni percentuali annuali   |
dei singoli prezzi dei materiali |
da costruzione piu'              |
significativi.                   |
4-quinquies. Le disposizioni di  |
cui ai commi 4-bis, 4-ter e      |
4-quater si applicano ai lavori  |
eseguiti e contabilizzati a      |
partire dal 1º gennaio 2004. A   |
tal fine il primo decreto di cui |
al comma 4-quater rileva anche i |
prezzi dei materiali da          |
costruzione piu' significativi   |
rilevati dal Ministero per l'anno|
2003. Per i lavori aggiudicati   |
sulla base di offerte anteriori  |
al 1º gennaio 2003 si fa         |
riferimento ai prezzi rilevati   |
dal Ministero per l'anno 2003.   |
4-sexies. Per le finalita' di cui|
al comma 4-bis si possono        |
utilizzare le somme appositamente|
accantonate per imprevisti, senza|
nuovi o maggiori oneri per la    |
finanza pubblica, nel quadro     |
economico di ogni intervento, in |
misura non inferiore all'1 per   |
cento del totale dell'importo dei|
lavori, fatte salve le somme     |
relative agli impegni            |
contrattuali gia' assunti,       |
nonche' le eventuali ulteriori   |
somme a disposizione della       |
stazione appaltante per lo stesso|
intervento nei limiti della      |
relativa autorizzazione di spesa.|
Possono altresi' essere          |
utilizzate le somme derivanti da |
ribassi d'asta, qualora non ne   |
sia prevista una diversa         |
destinazione sulla base delle    |
norme vigenti, nonche' le somme  |
disponibili relative ad altri    |
interventi ultimati di competenza|
dei soggetti aggiudicatori nei   |
limiti della residua spesa       |
autorizzata; l'utilizzo di tali  |
somme deve essere autorizzato dal|
CIPE, qualora gli interventi     |
siano stati finanziati dal CIPE  |
stesso.                          |
4-septies. Le amministrazioni    |
aggiudicatrici e gli altri enti  |
aggiudicatori o realizzatori     |
provvedono ad aggiornare         |
annualmente i propri prezzari,   |
con particolare riferimento alle |
voci di elenco correlate a quei  |
prodotti destinati alle          |
costruzioni, che siano stati     |
soggetti a significative         |
variazioni di prezzo legate a    |
particolari condizioni di        |
mercato. A decorrere dalla data  |
di entrata in vigore della       |
presente disposizione, i prezzari|
cessano di avere validita' il 31 |
dicembre di ogni anno e possono  |
essere transitoriamente          |
utilizzati fino al 30 giugno     |
dell'anno successivo per i       |
progetti a base di gara la cui   |
approvazione sia intervenuta     |
entro tale data. In caso di      |
inadempienza da parte dei        |
predetti soggetti, i prezzari    |
possono essere aggiornati dalle  |
competenti articolazioni         |
territoriali del Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti di|
concerto con le regioni          |Prezzo dei materiali da
interessate".                    |costruzione
--------------------------------------------------------------------
551. I provvedimenti             |
amministrativi relativi alle     |
misure comunitarie sono          |
impugnabili con i rimedi previsti|Impugnabilita' provvedimenti
dalla legge 24 novembre 1981, n. |amministrativi relativi a misure
689.                             |comunitarie
--------------------------------------------------------------------
552. Le controversie aventi ad   |
oggetto le procedure ed i        |
provvedimenti in materia di      |
impianti di generazione di       |
energia elettrica di cui al      |
decreto-legge 7 febbraio 2002, n.|
7, convertito, con modificazioni,|
dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,|
e le relative questioni          |
risarcitorie sono devolute alla  |
giurisdizione esclusiva del      |
giudice amministrativo. Alle     |
controversie di cui al presente  |
comma si applicano le            |
disposizioni di cui all'articolo |Controversie in materia di
23-bis della legge 6 dicembre    |impianti di generazione di
1971, n. 1034.                   |energia elettrica
--------------------------------------------------------------------
553. In attuazione degli impegni |
derivanti dall'appartenenza      |
dell'Italia all'Unione europea,  |
ovvero in esecuzione degli       |
accordi di collaborazione con i  |
Paesi interessati, il Ministero  |
dell'interno e' autorizzato a    |
provvedere, nel limite di spesa  |
di 4 milioni di euro per gli anni|
2005 e 2006 e di 5 milioni di    |
euro a decorrere dal 2007,       |
all'integrazione e allo sviluppo |
della rete degli ufficiali di    |
collegamento delle Forze di      |
polizia, incaricati di stabilire |
e mantenere contatti con le      |
autorita' dei Paesi di           |
destinazione o con le            |
organizzazioni internazionali che|
vi hanno sede, finalizzati ad    |
incrementare la cooperazione     |
internazionale per la prevenzione|
e repressione della criminalita',|
dei traffici illeciti            |
trasnazionali e del terrorismo.  |
554. Il servizio degli ufficiali |
di collegamento, scelti tra      |
funzionari o ufficiali delle     |
Forze di polizia in servizio     |
presso il Dipartimento della     |
pubblica sicurezza o ivi         |
trasferiti per la specifica      |
esigenza, e le relative          |
dipendenze, nonche' le modalita' |
di selezione, formazione e       |
assegnazione dei funzionari o    |
ufficiali interessati ed il      |
numero degli ufficiali di        |
collegamento di nuova istituzione|
sono stabiliti con regolamento   |
adottato dal Ministro            |
dell'interno, di concerto con i  |
Ministri degli affari esteri,    |
della difesa e dell'economia e   |
delle finanze. Il predetto       |
regolamento stabilisce le linee  |
guida per l'eventuale            |
utilizzazione degli ufficiali di |
collegamento nelle rappresentanze|
diplomatiche e negli uffici      |
consolari in qualita' di esperti |
a norma dell'articolo 168 del    |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,|
e successive modificazioni.      |
555. Gli ufficiali di            |
collegamento possono essere      |
incaricati, sulla base di        |
specifici accordi di livello     |
bilaterale o multilaterale, di   |
curare gli interessi di uno o    |
piu' Stati membri dell'Unione    |
europea, nel rispetto dei vincoli|
conseguenti dalle disposizioni in|
vigore e salvo che possa         |
derivarne un pericolo per gli    |
interessi nazionali.             |
556. Con decreto del Ministro    |
dell'interno, di concerto con il |
Ministro della difesa, con il    |
Ministro degli affari esteri e   |
con il Ministro dell'economia e  |
delle finanze, sono determinati i|
trattamenti economici degli      |
ufficiali di collegamento in     |
misura non inferiore a quelli    |
previsti per gli esperti di cui  |
all'articolo 168 del decreto del |
Presidente della Repubblica 5    |
gennaio 1967, n. 18, e successive|Reti di collegamento delle Forze
modificazioni.                   |di polizia
--------------------------------------------------------------------
557. I comuni con popolazione    |
inferiore ai 5.000 abitanti, i   |
consorzi tra enti locali gerenti |
servizi a rilevanza non          |
industriale, le comunita' montane|
e le unioni di comuni possono    |
servirsi dell'attivita'          |
lavorativa di dipendenti a tempo |
pieno di altre amministrazioni   |
locali purche' autorizzati       |Personale degli enti locali.
dall'amministrazione di          |Utilizzo da parte di altre
provenienza.                     |amministrazioni
--------------------------------------------------------------------
558. All'articolo 23, comma 7,   |
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica 6|
giugno 2001, n. 380, sono        |
aggiunti, in fine, i seguenti    |
periodi: "Contestualmente        |
presenta ricevuta dell'avvenuta  |
presentazione della variazione   |
catastale conseguente alle opere |
realizzate ovvero dichiarazione  |
che le stesse non hanno          |
comportato modificazioni del     |
classamento. In assenza di tale  |
documentazione si applica la     |
sanzione di cui all'articolo 37, |
comma 5".                        |Variazioni catastali
--------------------------------------------------------------------
559. Fermi restando i requisiti  |
di cui all'articolo 2 del        |
decreto-legge 13 marzo 1988, n.  |
69, convertito, con              |
modificazioni, dalla legge 13    |
maggio 1988, n. 153, a decorrere |
dal periodo di paga in corso al  |
1º gennaio 2005, l'assegno per il|
nucleo familiare viene erogato al|
coniuge dell'avente diritto. Con |
decreto del Ministro del lavoro e|
delle politiche sociali, di      |
concerto con il Ministro         |
dell'economia e delle finanze,   |
sono adottate le disposizioni di |Assegni familiari al coniuge
attuazione del presente comma.   |dell'avente diritto
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560. Gli importi da iscrivere nei|
fondi speciali di cui            |
all'articolo 11-bis della legge 5|
agosto 1978, n. 468, introdotto  |
dall'articolo 6 della legge 23   |
agosto 1988, n. 362, per il      |
finanziamento dei provvedimenti  |
legislativi che si prevede       |
possano essere approvati nel     |
triennio 2005-2007, restano      |
determinati, per ciascuno degli  |
anni 2005, 2006 e 2007, nelle    |
misure indicate nelle Tabelle A e|
B, allegate alla presente legge, |
rispettivamente per il fondo     |
speciale destinato alle spese    |
correnti e per il fondo speciale |
destinato alle spese in conto    |
capitale.                        |
561. Le dotazioni da iscrivere   |
nei singoli stati di previsione  |
del bilancio 2005 e triennio     |
2005-2007, in relazione a leggi  |
di spesa permanente la cui       |
quantificazione e' rinviata alla |
legge finanziaria, sono indicate |
nella Tabella C allegata alla    |
presente legge.                  |
562. Ai sensi dell'articolo 11,  |
comma 3, lettera f), della legge |
5 agosto 1978, n. 468, come      |
sostituita dall'articolo 2, comma|
16, della legge 25 giugno 1999,  |
n. 208, gli stanziamenti di spesa|
per il rifinanziamento di norme  |
che prevedono interventi di      |
sostegno dell'economia           |
classificati fra le spese in     |
conto capitale restano           |
determinati, per ciascuno degli  |
anni 2005, 2006 e 2007, nelle    |
misure indicate nella Tabella D  |
allegata alla presente legge.    |
563. Ai termini dell'articolo 11,|
comma 3, lettera e), della legge |
5 agosto 1978, n. 468, le        |
autorizzazioni di spesa recate   |
dalle leggi indicate nella       |
Tabella E allegata alla presente |
legge sono ridotte degli importi |
determinati nella medesima       |
Tabella.                         |
564. Gli importi da iscrivere in |
bilancio in relazione alle       |
autorizzazioni di spesa recate da|
leggi a carattere pluriennale    |
restano determinati, per ciascuno|
degli anni 2005, 2006 e 2007,    |
nelle misure indicate nella      |
Tabella F allegata alla presente |
legge.                           |
565. A valere sulle              |
autorizzazioni di spesa in conto |
capitale recate da leggi a       |
carattere pluriennale, riportate |
nella Tabella F allegata alla    |
presente legge, le               |
amministrazioni e gli enti       |
pubblici possono assumere impegni|
nell'anno 2005, a carico di      |
esercizi futuri nei limiti       |
massimi di impegnabilita'        |
indicati per ciascuna            |
disposizione legislativa in      |
apposita colonna della stessa    |
Tabella, ivi compresi gli impegni|
gia' assunti nei precedenti      |
esercizi a valere sulle          |
autorizzazioni medesime.         |
566. In applicazione             |
dell'articolo 11, comma 3,       |
lettera i-quater), della legge 5 |
agosto 1978, n. 468, e successive|
modificazioni, le misure         |
correttive degli effetti         |
finanziari di leggi di spesa sono|
indicate nell'allegato 1 alla    |
presente legge. A tali misure non|
si applicano le disposizioni di  |
cui ai commi da 8 a 11.          |
567. In applicazione             |
dell'articolo 46, comma 4, della |
legge 28 dicembre 2001, n. 448,  |
le autorizzazioni di spesa e i   |
relativi stanziamenti confluiti  |
nei fondi per gli investimenti   |
dello stato di previsione di     |
ciascun Ministero interessato    |
sono indicati nell'allegato 2    |
alla presente legge.             |Fondi speciali e tabelle
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568. La copertura della presente |
legge per le nuove o maggiori    |
spese correnti, per le riduzioni |
di entrata e per le nuove        |
finalizzazioni nette da iscrivere|
nel Fondo speciale di parte      |
corrente viene assicurata, ai    |
sensi dell'articolo 11, comma 5, |
della legge 5 agosto 1978, n.    |
468, e successive modificazioni, |Prospetto di copertura degli
secondo il prospetto allegato.   |oneri correnti della finanziaria
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569. Le disposizioni della       |
presente legge sono applicabili  |
nelle regioni a statuto speciale |
e nelle province autonome di     |Applicazione della legge
Trento e di Bolzano              |finanziaria nelle regioni a
compatibilmente con le norme dei |statuto speciale e alle province
rispettivi statuti.              |autonome
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570. Le disposizioni della       |
presente legge costituiscono     |
norme di coordinamento della     |
finanza pubblica per gli enti    |
territoriali.                    |
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571. Il termine del 31 dicembre  |
2004, di cui al comma 3          |
dell'articolo 2 della legge 24   |
dicembre 2003, n. 350,           |
concernente le agevolazioni      |
tributarie per la formazione e   |
l'arrotondamento della proprieta'|
contadina, e' prorogato al 31    |
dicembre 2005. Le somme iscritte |
nel conto residui di stanziamento|
per l'anno 2004 di pertinenza    |
dell'unita' previsionale di base |
3.2.3.4 "informazione e ricerca" |
dello stato di previsione del    |
Ministero delle politiche        |
agricole e forestali destinate   |
alle azioni di promozione        |
agricola sono destinate per      |
l'importo di 30 milioni di euro  |
all'entrata del bilancio dello   |Formazione e arrotondamento della
Stato per il 2005.               |proprieta' contadina
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572. La presente legge entra in  |
vigore il 1º gennaio 2005.       |Entrata in vigore