LEGGE 30 dicembre 2004, n.311 Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", corredato delle relative note. (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 192/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004). AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1 -------------------------------------------------------------------- 1. Per l'anno 2005, il livello | massimo del saldo netto da | finanziare resta determinato in | termini di competenza in 50.000 | milioni di euro, al netto di | 7.494 milioni di euro per | regolazioni debitorie. Tenuto | conto delle operazioni di | rimborso di prestiti, il livello | massimo del ricorso al mercato | finanziario di cui all'articolo | 11 della legge 5 agosto 1978, n. | 468, e successive modificazioni, | ivi compreso l'indebitamento | all'estero per un importo | complessivo non superiore a 2.000| milioni di euro relativo ad | interventi non considerati nel | bilancio di previsione per il | 2005, resta fissato, in termini | di competenza, in 245.000 milioni| di euro per l'anno finanziario | 2005. |Risultati differenziali -------------------------------------------------------------------- 2. Per gli anni 2006 e 2007 il | livello massimo del saldo netto | da finanziare del bilancio | pluriennale a legislazione | vigente, tenuto conto degli | effetti della presente legge, e' | determinato, rispettivamente, in | 41.000 milioni di euro ed in | 24.500 milioni di euro, al netto | di 3.572 milioni di euro per | l'anno 2006 e 3.176 milioni di | euro per l'anno 2007, per le | regolazioni debitorie; il livello| massimo del ricorso al mercato e'| determinato, rispettivamente, in | 235.000 milioni di euro ed in | 210.000 milioni di euro. Per il | bilancio programmatico degli anni| 2006 e 2007, il livello massimo | del saldo netto da finanziare e' | determinato, rispettivamente, in | 43.000 milioni di euro ed in | 39.000 milioni di euro ed il | livello massimo del ricorso al | mercato e' determinato, | rispettivamente, in 281.000 | milioni di euro ed in 246.000 |Livello massimo del saldo netto milioni di euro. |da finanziare -------------------------------------------------------------------- 3. I livelli del ricorso al | mercato di cui ai commi 1 e 2 si | intendono al netto delle | operazioni effettuate al fine di | rimborsare prima della scadenza o| ristrutturare passivita' | preesistenti con ammortamento a | carico dello Stato. |Livelli del ricorso al mercato -------------------------------------------------------------------- 4. Per ciascuno degli anni 2005, | 2006 e 2007, le maggiori entrate | rispetto alle previsioni | derivanti dalla normativa vigente| sono interamente utilizzate per | la riduzione del saldo netto da | finanziare, salvo che si tratti | di assicurare la copertura | finanziaria di interventi urgenti| ed imprevisti necessari per | fronteggiare calamita' naturali, | improrogabili esigenze connesse | con la tutela della sicurezza del| Paese, situazioni di emergenza | economico-finanziaria ovvero | riduzioni della pressione fiscale| finalizzate al conseguimento | degli obiettivi indicati nel |Destinazione delle maggiori Documento di programmazione |entrate rispetto alle previsioni, economico-finanziaria. |a legislazione vigente -------------------------------------------------------------------- 5. Al fine di assicurare il | conseguimento degli obiettivi di | finanza pubblica stabiliti in | sede di Unione europea, indicati | nel Documento di programmazione | economico-finanziaria e nelle | relative note di aggiornamento, | per il triennio 2005 - 2007 la | spesa complessiva delle | amministrazioni pubbliche | inserite nel conto economico | consolidato, individuate per | l'anno 2005 nell'elenco 1 | allegato alla presente legge e | per gli anni successivi | dall'Istituto nazionale di | statistica (ISTAT) con proprio | provvedimento pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale non oltre il | 31 luglio di ogni anno, non puo' | superare il limite del 2 per | cento rispetto alle | corrispondenti previsioni | aggiornate del precedente anno, | come risultanti dalla Relazione | previsionale e programmatica. | 6. Le disposizioni del comma 5 | non si applicano alle spese per | gli organi costituzionali, per il| Consiglio superiore della | Magistratura, per interessi sui | titoli di Stato, per prestazioni | sociali in denaro connesse a | diritti soggettivi e per | trasferimenti all'Unione europea | a titolo di risorse proprie. | 7. Le amministrazioni di cui al | comma 5, oltre ad applicare le | specifiche disposizioni di cui ai| commi successivi, adottano | comportamenti coerenti con quanto| previsto nel comma 5.5. Al fine | di assicurare il conseguimento | degli obiettivi di finanza | pubblica stabiliti in sede di | Unione europea, indicati nel | Documento di programmazione | economico-finanziaria e nelle | relative note di aggiornamento, | per il triennio 2005 - 2007 la | spesa complessiva delle | amministrazioni pubbliche | inserite nel conto economico | consolidato, individuate per | l'anno 2005 nell'elenco 1 | allegato alla presente legge e | per gli anni successivi | dall'Istituto nazionale di | statistica (ISTAT) con proprio | provvedimento pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale non oltre il | 31 luglio di ogni anno, non puo' | superare il limite del 2 per | cento rispetto alle | corrispondenti previsioni | aggiornate del precedente anno, | come risultanti dalla Relazione |Limite all'incremento delle spese previsionale e programmatica. |delle pubbliche amministrazioni -------------------------------------------------------------------- 8. Al fine di assicurare il | concorso del bilancio dello Stato| al raggiungimento degli obiettivi| di cui ai commi da 5 a 7, per il | triennio 2005-2007 gli | stanziamenti iniziali di | competenza e di cassa delle spese| aventi impatto diretto sul conto | economico consolidato delle | pubbliche amministrazioni, tranne| quelli di cui al comma 6 nonche' | quelli connessi ad accordi | internazionali gia' ratificati, a| limiti di impegno gia' attivati e| a rate di ammortamento mutui, | possono essere incrementati entro| il limite del 2 per cento | rispetto alle corrispondenti | previsioni iniziali del | precedente esercizio ridotte ai | sensi del decreto-legge 12 luglio| 2004, n. 168, convertito, con | modificazioni, dalla legge 30 | luglio 2004, n. 191, intendendosi| corrispondentemente rideterminate| le relative autorizzazioni di | spesa mediante rimodulazione nei | successivi esercizi. Le dotazioni| di competenza e di cassa del | bilancio dello Stato sono | conseguentemente ridotte secondo | quanto previsto nell'elenco 2 | allegato alla presente legge. Per| gli stanziamenti relativi ad | oneri di personale si fa | riferimento alla dinamica | tendenziale complessiva dei | relativi livelli di spesa. | -------------------------------------------------------------------- 9. Per il triennio 2005-2007, le | riassegnazioni di entrate e | l'utilizzo dei fondi di riserva | per spese obbligatorie e d'ordine| e per spese impreviste non | possono essere superiori a quelli| del precedente esercizio | incrementati del 2 per cento. Nei| casi di particolare necessita' e | urgenza, il predetto limite puo' | essere superato, con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri, su proposta del | Ministro dell'economia e delle | finanze, da comunicare alle | competenti Commissioni |Applicazione al bilancio dello parlamentari e alla Corte dei |Stato del criterio di incremento conti. |delle spese delle PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 10. Le dotazioni indicate nella | Tabella C allegata alla presente | legge sono rideterminate, nella | medesima Tabella, in coerenza con| i limiti di cui ai commi da 8 a |Rideterminazione dotazioni 14. |Tabella C -------------------------------------------------------------------- 11. Fermo quanto stabilito per | gli enti locali dal comma 42, la | spesa annua per studi ed | incarichi di consulenza conferiti| a soggetti estranei | all'amministrazione sostenuta per| ciascuno degli anni 2005, 2006 e | 2007 dalle pubbliche | amministrazioni di cui | all'articolo 1, comma 2, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, esclusi le | universita', gli enti di ricerca | e gli organismi equiparati, non | deve essere superiore a quella | sostenuta nell'anno 2004. | L'affidamento di incarichi di | studio o di ricerca, ovvero di | consulenze a soggetti estranei | all'amministrazione in materie e | per oggetti rientranti nelle | competenze della struttura | burocratica dell'ente, deve | essere adeguatamente motivato ed | e' possibile soltanto nei casi | previsti dalla legge ovvero | nell'ipotesi di eventi | straordinari. In ogni caso, | l'atto di affidamento di | incarichi e consulenze di cui al | secondo periodo deve essere | trasmesso alla Corte dei conti. | L'affidamento di incarichi in | assenza dei presupposti di cui al| presente comma costituisce |Limite alle spese per incarichi illecito disciplinare e determina|di consulenza a soggetti esterni responsabilita' erariale. |alla P.A. -------------------------------------------------------------------- 12. Per ciascuno degli anni 2005,| 2006 e 2007, le pubbliche | amministrazioni di cui | all'articolo 1, comma 2, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, non possono | effettuare spese di ammontare | superiore rispettivamente al 90, | 80 e 70 per cento della spesa | sostenuta nell'anno 2004, come | rideterminata ai sensi del | decreto-legge 12 luglio 2004, n. | 168, convertito, con | modificazioni, dalla legge 30 | luglio 2004, n. 191, per | l'acquisto, la manutenzione, il | noleggio e l'esercizio di | autovetture. Ai fini di cui al | primo periodo, le medesime | pubbliche amministrazioni sono | tenute a trasmettere, entro il 31| marzo 2005, al Ministero | dell'economia e delle finanze - | Dipartimento della Ragioneria | generale dello Stato una | relazione da cui risulti la | consistenza dei mezzi di | trasporto a disposizione e la | loro destinazione. In caso di | mancata trasmissione della | relazione nei termini suddetti, | le pubbliche amministrazioni | inadempienti non possono | effettuare, relativamente alle | spese di cui al primo periodo, | pagamenti in misura superiore al | 50 per cento della spesa | complessiva sostenuta nell'anno |Riduzione spese P.A. per 2004. |autovetture. -------------------------------------------------------------------- 13. Sulla base di effettive, | motivate e documentate esigenze | delle amministrazioni competenti,| il Ministro dell'economia e delle| finanze puo', con proprio | decreto, stabilire che le | disposizioni di cui al primo | periodo del comma 12 non si | applicano alle spese sostenute da| specifiche amministrazioni. | Contestualmente alla loro | adozione, i decreti di cui al | primo periodo, corredati da | apposite relazioni, sono |Esclusione delle spese sostenute trasmessi alle Camere. |da specifiche amministrazioni -------------------------------------------------------------------- 14. Entro il 30 giugno 2005, il | Ministro dell'economia e delle | finanze trasmette alle Camere una| relazione concernente lo stato di| attuazione degli interventi di | cui ai commi 12 e 13 in cui si | evidenzino i risultati conseguiti| in termini di riduzione della |Relazione del Ministro spesa. |dell'economia e delle finanze -------------------------------------------------------------------- 15. Per l'anno 2005, il concorso | al raggiungimento degli obiettivi| di cui ai commi da 5 a 7, per i | settori di intervento di cui alle| lettere a), b) e c) del presente | comma, e' garantito anche | mediante la limitazione dei | pagamenti a favore dei soggetti | beneficiari negli ammontari | indicati: | a) strumenti di intervento | finanziati con i fondi di cui | agli articoli 60 e 61 della legge| 27 dicembre 2002, n. 289, e | successive modificazioni: 6.550 | milioni di euro, ivi compresi gli| interventi di cui alle lettere b)| e c) del presente comma per | complessivi 1.850 milioni di | euro; | b) fondo investimenti-incentivi | alle imprese del Ministero delle | attivita' produttive: 2.750 | milioni di euro, ivi comprese le | risorse erogate dal Fondo | innovazione tecnologica e gli | interventi finanziati con gli | strumenti di cui alla lettera a);| c) interventi finanziati | dall'articolo 13, comma 1, della | legge 1º agosto 2002, n. 166, i | cui stanziamenti sono iscritti | nello stato di previsione del | Ministero delle infrastrutture e | dei trasporti: 450 milioni di | euro, ivi inclusi gli interventi | finanziati con gli strumenti di | cui alla lettera a). |Limitazione ai pagamenti -------------------------------------------------------------------- 16. Al fine di assicurare il | rispetto dei limiti di cui al | comma 15, i soggetti che | gestiscono le risorse ivi | indicate trasmettono | trimestralmente al Ministero | dell'economia e delle finanze - | Dipartimento per le politiche di | sviluppo e di coesione e al | Dipartimento della Ragioneria | generale dello Stato, le | informazioni sull'ammontare delle| somme erogate per singolo | strumento e intervento |Trasmissione trimestrale di aggiornando le previsioni |informazioni al Ministero relative ai trimestri successivi.|dell'economia e delle finanze -------------------------------------------------------------------- 17. Fermo restando il limite | complessivo dei pagamenti di cui | al comma 15, pari a 7.900 milioni| di euro, al fine di garantire gli| obiettivi di spesa del Fondo per | le aree sottoutilizzate per | l'intero territorio nazionale, di| cui alla revisione di meta' | periodo del Quadro comunitario di| sostegno 2000-2006 per le regioni| dell'obiettivo 1, prevista | dall'articolo 14 del regolamento | (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, | del 21 giugno 1999, i limiti | settoriali di cui al comma 15, | lettere a), b) e c), possono | essere modificati con decreto del| Ministro dell'economia e delle | finanze, in relazione | all'andamento dei pagamenti. Per | le stesse finalita' le | amministrazioni centrali si | conformano all'obiettivo di | destinare al Mezzogiorno almeno | il 30 per cento della spesa | ordinaria in conto capitale. Le | amministrazioni centrali, | nell'esercizio dei diritti | dell'azionista nei confronti | delle societa' di capitali a | prevalente partecipazione | pubblica diretta o indiretta, | adottano le opportune direttive | per conformarsi ai principi di | cui al presente comma. |Limiti settoriali -------------------------------------------------------------------- 18. A modifica di quanto | stabilito dall'articolo 32, comma| 1, della legge 27 dicembre 2002, | n. 289, per il triennio 2005-2007| i soggetti titolari di conti | correnti e di contabilita' | speciali aperti presso la | Tesoreria dello Stato, inseriti | nell'elenco 1 allegato alla | presente legge, non possono | effettuare prelevamenti dai | rispettivi conti aperti presso la| Tesoreria dello Stato superiori | all'importo cumulativamente | prelevato alla fine di ciascun | bimestre dell'anno precedente | aumentato del 2 per cento. Sono | esclusi da tale limite le regioni| e le province autonome di Trento | e di Bolzano, gli enti locali di | cui all'articolo 2, commi 1 e 2, | del testo unico di cui al decreto| legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, gli enti previdenziali, gli | enti del Servizio sanitario | nazionale, il Consiglio nazionale| dell'economia e del lavoro, il | Ministero dell'economia e delle | finanze, per i conti relativi | alle funzioni trasferite a | seguito della trasformazione | della Cassa depositi e prestiti | in Spa, le agenzie fiscali di cui| all'articolo 57 del decreto | legislativo 30 luglio 1999, n. | 300, ed i conti accesi ai sensi | dell'articolo 576 del regolamento| di cui al regio decreto 23 maggio| 1924, n. 827, e successive | modificazioni. Sono, inoltre, | esclusi i conti riguardanti | interventi di politica | comunitaria, i conti intestati ai| fondi di rotazione individuati ai| sensi dell'articolo 93, comma 8, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, o ai loro gestori, i conti | relativi ad interventi di | emergenza, il conto finalizzato | alla ripetizione di titoli di | spesa non andati a buon fine, | nonche' i conti istituiti |Limiti ai prelevamenti dei nell'anno precedente a quello di |titolari di contabilita' speciali riferimento. |presso la Tesoreria. -------------------------------------------------------------------- 19. I soggetti interessati | possono richiedere al Ministero | dell'economia e delle finanze | deroghe al vincolo di cui al | comma 18 per effettive e motivate| esigenze. L'accoglimento della | richiesta ovvero l'eventuale | diniego, totale o parziale, e' | disposto con determinazione | dirigenziale. Le eccedenze di | spesa riconosciute in deroga | devono essere riassorbite; nelle | more del riassorbimento possono | essere effettuate solo le spese | previste per legge o derivanti da| contratti perfezionati, nonche' | le spese indifferibili la cui | mancata effettuazione comporta un| danno. I prelievi delle | amministrazioni periferiche dello| Stato sono regolati con | provvedimenti del Ministro | dell'economia e delle finanze. |Deroghe al comma 18 -------------------------------------------------------------------- 20. Le disposizioni di cui | all'articolo 66, comma 1, della |Riduzione giacenze per gli enti legge 23 dicembre 2000, n. 388, |obbligati a tenere disponibilita' continuano ad applicarsi per il |liquide nelle contabilita' triennio 2005-2007. |speciali. -------------------------------------------------------------------- 21. Ai fini della tutela | dell'unita' economica della | Repubblica, le regioni, le | province, i comuni con | popolazione superiore a 3.000 | abitanti, nonche' le comunita' | montane, le comunita' isolane e | le unioni di comuni con | popolazione superiore a 10.000 | abitanti concorrono, in armonia | con i principi recati dai commi | da 5 a 7, alla realizzazione | degli obiettivi di finanza | pubblica per il triennio | 2005-2007 con il rispetto delle | disposizioni di cui ai commi da | 22 a 53, che costituiscono | principi fondamentali del | coordinamento della finanza | pubblica ai sensi degli articoli | 117, terzo comma, e 119, secondo | comma, della Costituzione. |Patto di stabilita' interno -------------------------------------------------------------------- 22. Per gli stessi fini di cui al| comma 21: | a) per l'anno 2005, il complesso | delle spese correnti e delle | spese in conto capitale, | determinato ai sensi del comma | 24, per ciascuna provincia, per | ciascun comune con popolazione | superiore a 3.000 abitanti, per | ciascuna comunita' montana con | popolazione superiore a 10.000 | abitanti non puo' essere | superiore alla corrispondente | spesa annua mediamente sostenuta | nel triennio 2001-2003, | incrementata dell'11,5 per cento | limitatamente agli enti locali | che nello stesso triennio hanno | registrato una spesa corrente | media pro-capite inferiore a | quella media pro-capite della | classe demografica di | appartenenza e incrementata del | 10 per cento per i restanti enti | locali. Per le comunita' isolane | e le unioni di comuni di cui al | comma 21 l'incremento e' | dell'11,5 per cento. Per | l'individuazione della spesa | media del triennio si tiene conto| della media dei pagamenti, in | conto competenza e in conto | residui, e per l'individuazione | della popolazione, ai fini | dell'appartenenza alla classe | demografica, si tiene conto della| popolazione residente calcolata | secondo i criteri previsti | dall'articolo 156 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267. Con decreto | del Ministro dell'economia e | delle finanze, da emanare entro | trenta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, e' stabilita la spesa | media pro-capite per ciascuna | delle classi demografiche di | seguito indicate: | 1) province con popolazione fino | a 400.000 abitanti e superficie | fino a 3.000 Kmq; | 2) province con popolazione fino | a 400.000 abitanti e superficie | superiore a 3.000 Kmq; | 3) province con popolazione | superiore a 400.000 abitanti e | superficie fino a 3.000 Kmq; | 4) province con popolazione | superiore a 400.000 abitanti e | superficie superiore a 3.000 Kmq;| 5) comuni da 3.000 a 4.999 | abitanti; | 6) comuni da 5.000 a 9.999 | abitanti; | 7) comuni da 10.000 a 19.999 | abitanti; | 8) comuni da 20.000 a 59.999 | abitanti; | 9) comuni da 60.000 a 99.999 | abitanti; | 10) comuni da 100.000 a 249.999 | abitanti; | 11) comuni da 250.000 a 499.999 | abitanti; | 12) comuni da 500.000 abitanti ed| oltre; | 13) comunita' montane con | popolazione superiore a 10.000 e | fino a 50.000 abitanti; | 14) comunita' montane con | popolazione superiore a 50.000 | abitanti; | b) per gli anni 2006 e 2007 si | applica la percentuale di | incremento del 2 per cento alle | corrispondenti spese correnti e | in conto capitale determinate per| l'anno precedente in conformita' | agli obiettivi stabiliti dai |Criteri per la definizione dei commi da 21 a 53. |limiti di spesa per enti locali -------------------------------------------------------------------- 23. Per gli stessi fini di cui al| comma 21, per l'anno 2005, il | complesso delle spese correnti e | delle spese in conto capitale, | determinato ai sensi del comma | 24, per ciascuna regione a | statuto ordinario non puo' essere| superiore al corrispondente | ammontare di spese dell'anno 2003| incrementato del 4,8 per cento. | Per gli anni 2006 e 2007 si | applica la percentuale di | incremento del 2 per cento alle | corrispondenti spese correnti e | in conto capitale determinate per| l'anno precedente in conformita' | agli obiettivi stabiliti dai |Limiti alle spese per le regioni commi da 21 a 53. |a statuto ordinario -------------------------------------------------------------------- 24. Il complesso delle spese di | cui ai commi 22 e 23 e' | calcolato, sia per la gestione di| competenza che per quella di | cassa, quale somma tra le spese | correnti e quelle in conto | capitale al netto delle: | a) spese di personale, cui si | applica la specifica disciplina | di settore; | b) spese per la sanita' per le | regioni che sono disciplinate dai| commi da 164 a 188; | c) spese derivanti | dall'acquisizione di | partecipazioni azionarie e di | altre attivita' finanziarie, dai | conferimenti di capitale e dalle | concessioni di crediti; | d) spese per trasferimenti | destinati alle amministrazioni | pubbliche individuate in | applicazione dei commi da 5 a 7; | e) spese connesse agli interventi| a favore dei minori soggetti a | provvedimenti dell'autorita' | giudiziaria minorile; | f) spese per calamita' naturali | per le quali sia stato dichiarato| lo stato di emergenza nonche' | quelle sostenute dai comuni per | il completamento dell'attuazione | delle ordinanze emanate dal | Presidente del Consiglio dei | ministri a seguito di | dichiarazioni di stato di | emergenza. |Calcolo del complesso delle spese -------------------------------------------------------------------- 25. Limitatamente all'anno 2005 | il complesso delle spese di cui | al comma 24 e' calcolato anche al| netto delle spese in conto | capitale derivanti da interventi | cofinanziati dall'Unione europea,| ivi comprese le corrispondenti |Calcolo del complesso delle spese quote di parte nazionale. |per l'anno 2005 -------------------------------------------------------------------- 26. Gli enti possono eccedere i | limiti di spesa stabiliti dai | commi 22 e 23 solo per spese di | investimento e nei limiti dei | proventi derivanti da alienazione| di beni immobili, mobili, nonche'| delle erogazioni a titolo | gratuito e liberalita'. Le | regioni possono destinare le | nuove entrate alla copertura | degli eventuali disavanzi di |Possibilita', per gli enti gestione accertati nel settore |locali, di eccedere i limiti di sanitario. |spesa solo per investimenti. -------------------------------------------------------------------- 27. Le spese in conto capitale | degli enti locali che eccedono il| limite di spesa stabilito dai | commi da 21 a 53 possono essere | anticipate a carico di un | apposito fondo istituito presso | la gestione separata della Cassa | depositi e prestiti Spa. Il fondo| e' dotato per l'anno 2005 di euro| 250 milioni. Le anticipazioni | sono estinte dagli enti locali | entro il 31 dicembre 2006 e i | relativi interessi, determinati e| liquidati sulla base di quanto | previsto ai commi 2, 3 e 4 | dell'articolo 6 del decreto del | Ministro dell'economia e delle | finanze 5 dicembre 2003, | pubblicato nel supplemento | ordinario alla Gazzetta Ufficiale| n. 288 del 12 dicembre 2003, | valutati in 10 milioni di euro, | sono a carico del bilancio | statale. Le anticipazioni sono | corrisposte dalla Cassa depositi | e prestiti Spa direttamente ai | soggetti beneficiari secondo | indicazioni e priorita' fissate | dal Comitato interministeriale | per la programmazione economica | (CIPE). Gli enti locali | comunicano al CIPE e alla Cassa | depositi e prestiti Spa, entro il| 31 gennaio 2005, le spese che | presentano le predette | caratteristiche e, ove ad esse | connessi, i progetti a cui si | riferiscono, nonche' le scadenze |Anticipazioni della Cdp per le di pagamento e le coordinate dei |spese degli enti locali eccedenti soggetti beneficiari. |il limite. -------------------------------------------------------------------- 28. Fermo restando quanto | previsto ai commi 26 e 27, al | fine di promuovere lo sviluppo | economico, e' autorizzata la | spesa di euro 201.500.000 per | l'anno 2005, di euro 176.500.000 | per l'anno 2006 e di euro | 170.500.000 per l'anno 2007 per | la concessione di contributi | statali al finanziamento di | interventi diretti a tutelare | l'ambiente e i beni culturali, e | comunque a promuovere lo sviluppo| economico e sociale del | territorio. Possono accedere ai | contributi gli interventi | realizzati dagli enti destinatari| nei rispettivi territori per il |Contributi per il finanziamento risanamento e il recupero |di interventi a tutela dell'ambiente e per la tutela dei|dell'ambiente e dei beni beni culturali. |culturali. -------------------------------------------------------------------- 29. Il Ministro dell'economia e | delle finanze, individua con | proprio decreto gli interventi e | gli enti destinatari dei | contributi di cui al comma 28 | sulla base dei progetti | preliminari da presentare entro | novanta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, in coerenza con apposito | atto di indirizzo parlamentare. | Il Ministero dell'economia e | delle finanze provvede | all'erogazione dei contributi in |Interventi ed enti destinatari favore degli enti destinatari. |dei contributi -------------------------------------------------------------------- 30. Al fine di consentire il | monitoraggio degli adempimenti | relativi al patto di stabilita' | interno, anche secondo i criteri | adottati in contabilita' | nazionale, le regioni e le | province autonome di Trento e di | Bolzano, le province e i comuni | con popolazione superiore a | 30.000 abitanti e le comunita' | montane con popolazione superiore| a 50.000 abitanti trasmettono | trimestralmente al Ministero | dell'economia e delle finanze - | Dipartimento della Ragioneria | generale dello Stato, entro | trenta giorni dalla fine del | periodo di riferimento, | utilizzando il sistema web | appositamente previsto per il | patto di stabilita' interno nel | sito | www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,| le informazioni riguardanti sia | la gestione di competenza che | quella di cassa, attraverso un | prospetto e con le modalita' | definiti con decreto del predetto| Ministero, di concerto con il | Ministero dell'interno, sentiti | la Conferenza unificata di cui | all'articolo 8 del decreto | legislativo 28 agosto 1997, n. |Monitoraggio adempimenti relativi 281, e l'ISTAT. |al patto di stabilita' interno. -------------------------------------------------------------------- 31. Le province e i comuni con | popolazione superiore a 5.000 | abitanti sono tenuti a | predisporre entro il mese di | febbraio una previsione di cassa | cumulata e articolata per | trimestri del complesso delle | spese come definite dal comma 24 | coerente con l'obiettivo annuale,| che comunicano: le province e i | comuni con popolazione superiore | a 30.000 abitanti al Ministero | dell'economia e delle finanze | attraverso il sistema web, e i | comuni con popolazione superiore | a 5.000 e fino a 30.000 abitanti | alle Ragionerie provinciali dello| Stato competenti per territorio. | Il collegio dei revisori dei | conti dell'ente locale verifica, | entro il mese successivo al | trimestre di riferimento, il | rispetto dell'obiettivo | trimestrale e la sua coerenza con| l'obiettivo annuale e, in caso di| inadempienza, ne da' | comunicazione sia all'ente che al| Ministero dell'economia e delle | finanze, per le province e i | comuni con popolazione superiore | a 30.000 abitanti attraverso il | predetto sistema web, e alle | Ragionerie provinciali dello | Stato competenti per territorio | per i comuni con popolazione | superiore a 5.000 e fino a 30.000| abitanti. I comuni con | popolazione superiore a 3.000 e | fino a 5.000 abitanti e le | comunita' montane con popolazione| superiore a 10.000 abitanti | predispongono, entro il mese di | marzo, una previsione di cassa | semestrale alla cui verifica e | comunicazione alle Ragionerie | provinciali dello Stato | competenti per territorio | provvede il revisore dei conti | dell'ente. A seguito | dell'accertamento del mancato | rispetto dell'obiettivo | trimestrale, o semestrale, gli | enti sono tenuti nel trimestre, o| nel semestre, successivo a | riassorbire lo scostamento | registrato intervenendo sui | pagamenti, computati ai sensi del| comma 24, nella misura necessaria| a garantire il rientro delle | spese nei limiti stabiliti. | Restano ferme per il mancato | conseguimento degli obiettivi | annuali le disposizioni recate |Previsioni di cassa per province dai commi 32, 33, 34 e 35. |e comuni -------------------------------------------------------------------- 32. Per gli enti locali, l'organo| di revisione | economico-finanziaria previsto | dall'articolo 234 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, verifica il | rispetto degli obiettivi annuali | del patto, sia in termini di | competenza che di cassa, e in | caso di mancato rispetto ne da' | comunicazione al Ministero | dell'interno sulla base di un | modello e con le modalita' che | verranno definiti con decreto del| Ministero dell'interno, di |Verifica del rispetto degli concerto con il Ministero |obiettivi del patto di dell'economia e delle finanze. |stabilita'. -------------------------------------------------------------------- 33. Gli enti locali che non hanno| rispettato gli obiettivi del | patto di stabilita' interno | stabiliti per l'anno precedente | non possono a decorrere dall'anno| 2006: | a) effettuare spese per acquisto | di beni e servizi in misura | superiore alla corrispondente | spesa dell'ultimo anno in cui si | e' accertato il rispetto degli | obiettivi del patto di stabilita'| interno, ovvero, ove l'ente sia | risultato sempre inadempiente, in| misura superiore a quella del | penultimo anno precedente ridotta| del 10 per cento. Per gli enti | locali soggetti al patto di | stabilita' interno dall'anno 2005| il limite e' commisurato, in sede| di prima applicazione, al livello| delle spese dell'anno 2003; | b) procedere ad assunzioni di | personale a qualsiasi titolo; |Limitazioni per gli enti locali c) ricorrere all'indebitamento |che non hanno rispettato il patto per gli investimenti. |di stabilita'. -------------------------------------------------------------------- 34. La disposizione di cui al | comma 33 si applica anche nel | 2005 per le province e i comuni | con popolazione superiore a 5.000| abitanti che non hanno rispettato| gli obiettivi del patto di | stabilita' interno per l'anno | 2004. |Estensione a province e comuni -------------------------------------------------------------------- 35. A decorrere dall'anno 2006, i| mutui e i prestiti obbligazionari| posti in essere dagli enti di cui| al comma 21 con istituzioni | creditizie e finanziarie per il | finanziamento degli investimenti | devono essere corredati da | apposita attestazione da cui | risulti il conseguimento degli | obiettivi del patto di stabilita'| interno per l'anno precedente. | L'istituto finanziatore o | l'intermediario finanziario non | possono procedere al | finanziamento o al collocamento | del prestito in assenza della | predetta attestazione, che deve | essere acquisita anche per l'anno| 2005 con riferimento agli | obiettivi del patto di stabilita'| interno delle province e dei |Adempimenti degli enti locali per comuni con popolazione superiore |porre in essere mutui e prestiti a 5.000 abitanti. |obbligazionari con banche. -------------------------------------------------------------------- 36. Gli enti di nuova istituzione| nell'anno 2005, o negli anni | successivi, sono soggetti alle | regole dei commi da 21 a 53 | dall'anno in cui e' disponibile | la base di calcolo su cui | applicare gli incrementi di spesa|Applicabilita' delle disposizioni stabiliti al comma 22. |agli enti di nuova istituzione. -------------------------------------------------------------------- 37. Attraverso le loro | associazioni, le province, i | comuni e le comunita' montane | concorrono al monitoraggio | sull'andamento delle spese. Le | comunicazioni previste dai commi | 30, 31 e 32 sono trasmesse anche | all'Unione delle province | d'Italia (UPI), all'Associazione | nazionale dei comuni italiani | (ANCI) e all'Unione nazionale |Concorrenza delle associazioni comuni, comunita' ed enti montani|degli enti locali al monitoraggio (UNCEM), per via telematica. |della spesa pubblica. -------------------------------------------------------------------- 38. Per gli esercizi 2005, 2006 e| 2007, le regioni a statuto | speciale e le province autonome | di Trento e di Bolzano | concordano, entro il 31 marzo di | ciascun anno, con il Ministero | dell'economia e delle finanze, il| livello delle spese correnti e in| conto capitale, nonche' dei | relativi pagamenti, in coerenza | con gli obiettivi di finanza | pubblica per il periodo | 2005-2007. In caso di mancato | accordo si applicano le |Esclusione dal limite delle spese disposizioni di cui ai commi da |per le regioni a statuto 21 a 53. |speciale. -------------------------------------------------------------------- 39. Per gli enti locali dei | rispettivi territori provvedono | alle finalita' di cui ai commi da| 21 a 53 le regioni a statuto | speciale e le province autonome | di Trento e di Bolzano ai sensi | delle competenze alle stesse | attribuite dai rispettivi statuti| di autonomia e dalle relative | norme di attuazione. Qualora le | predette regioni e province | autonome non provvedano entro il | 31 marzo di ciascun anno, si | applicano, per gli enti locali | dei rispettivi territori, le |Regioni a statuto speciale e le disposizioni di cui ai commi da |province autonome di Trento e di 21 a 53. |Bolzano -------------------------------------------------------------------- 40. Resta ferma la facolta' delle| regioni e delle province autonome| di Trento e di Bolzano di | estendere le regole del patto di | stabilita' interno nei confronti |Facolta' per le regioni a statuto degli enti ed organismi |speciale e le province autonome strumentali. |di Trento e di Bolzano -------------------------------------------------------------------- 41. Sono abrogate le disposizioni| recate dall'articolo 29 della | legge 27 dicembre 2002, n. 289, e| successive modificazioni, | limitatamente alle regole del | patto di stabilita' interno | previsto per gli enti | territoriali per gli anni 2005 e | successivi. |Abrogazioni di norme -------------------------------------------------------------------- 42. L'affidamento da parte degli | enti locali di incarichi di | studio o di ricerca, ovvero di | consulenze a soggetti estranei | all'amministrazione, deve essere | adeguatamente motivato con | specifico riferimento all'assenza| di strutture organizzative o | professionalita' interne all'ente| in grado di assicurare i medesimi| servizi, ad esclusione degli | incarichi conferiti ai sensi | della legge 11 febbraio 1994, n. | 109, e successive modificazioni. | In ogni caso l'atto di | affidamento di incarichi e | consulenze di cui al primo | periodo deve essere corredato | della valutazione dell'organo di | revisione economico-finanziaria | dell'ente locale e deve essere | trasmesso alla Corte dei conti. | L'affidamento di incarichi in | difformita' dalle previsioni di | cui al presente comma costituisce| illecito disciplinare e determina| responsabilita' erariale. Le | disposizioni di cui al presente |Motivazione, da parte degli enti comma si applicano agli enti con |locali, degli incarichi di popolazione superiore a 5.000 |consulenza a soggetti estranei abitanti. |all'amministrazione. -------------------------------------------------------------------- 43. I proventi delle concessioni | edilizie e delle sanzioni | previste dal testo unico di cui | al decreto del Presidente della | Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,| possono essere destinati al | finanziamento di spese correnti | entro il limite del 75 per cento | per il 2005 e del 50 per cento |Utilizzo proventi concessioni per il 2006. |edilizie e relative sanzioni. -------------------------------------------------------------------- 44. All'articolo 204 del testo | unico di cui al decreto | legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, sono apportate le seguenti | modificazioni: | 0a) al comma 1, dopo le parole: | "nuovi mutui" sono inserite le | seguenti: "e accedere ad altre | forme di finanziamento reperibili| sul mercato" e le parole: "25 per| cento" sono sostituite dalle | seguenti: "12 per cento"; | b) dopo il comma 2, e' inserito | il seguente: | "2-bis. Le disposizioni del comma| 2 si applicano, ove compatibili, |Modifica alle regole per alle altre forme di indebitamento|l'assunzione di mutui da parte cui l'ente locale acceda". |degli enti locali. -------------------------------------------------------------------- 45. Gli enti che alla data di | entrata in vigore della presente | legge superino il limite di | indebitamento di cui al comma 1 | dell'articolo 204 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, come | modificato dal comma 44, sono | tenuti a ridurre il proprio | livello di indebitamento entro i | seguenti termini: | a) un importo annuale degli | interessi di cui al citato comma | 1 dell'articolo 204 non superiore| al 20 per cento entro la fine | dell'esercizio 2008; | b) un importo annuale degli | interessi di cui al citato comma | 1 dell'articolo 204 non superiore| al 16 per cento entro la fine | dell'esercizio 2010; | c) un importo annuale degli | interessi di cui al citato comma | 1 dell'articolo 204 non superiore| al 12 per cento entro la fine |Obbligo di riduzione del livello dell'esercizio 2013. |di indebitamento. -------------------------------------------------------------------- 46. All'articolo 101 del testo | unico di cui al decreto | legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1, le parole: | "quattro anni" sono sostituite | dalle seguenti: "due anni"; | b) al comma 4, le parole: |Riduzione del periodo di "quattro anni" sono sostituite |collocazione in disponibilita' dalle seguenti: "due anni". |per i segretari comunali. -------------------------------------------------------------------- 47. In vigenza di disposizioni | che stabiliscono un regime di | limitazione delle assunzioni di | personale a tempo indeterminato, | sono consentiti trasferimenti per| mobilita', anche | intercompartimentale, tra | amministrazioni sottoposte al | regime di limitazione, nel | rispetto delle disposizioni sulle| dotazioni organiche e, per gli | enti locali, purche' abbiano | rispettato il patto di stabilita'| interno per l'anno precedente. |Trasferimenti per mobilita'. -------------------------------------------------------------------- 48. In caso di mobilita' presso | altre pubbliche amministrazioni, | con la conseguente cancellazione | dall'albo, nelle more della nuova| disciplina contrattuale, i | segretari comunali e provinciali | appartenenti alle fasce | professionali A e B possono | essere collocati, analogamente a | quanto previsto per i segretari | appartenenti alla fascia C, nella| categoria o area professionale | piu' alta prevista dal sistema di| classificazione vigente presso | l'amministrazione di | destinazione, previa espressa |Collocazione professionale dei manifestazione di volonta' in |segretari comunali in caso di tale senso. |mobilita'. -------------------------------------------------------------------- 49. Nell'ambito del processo di | mobilita' di cui al comma 48, i | soggetti che abbiano prestato | servizio effettivo di ruolo come | segretari comunali o provinciali | per almeno tre anni e che si | siano avvalsi della facolta' di | cui all'articolo 18 del | regolamento di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 4 | dicembre 1997, n. 465, sono | inquadrati, nei limiti del | contingente di cui al comma 96, | nei ruoli unici delle | amministrazioni in cui prestano | servizio alla data di entrata in | vigore della presente legge, | ovvero di altre amministrazioni | in cui si riscontrano carenze di | organico, previo consenso | dell'interessato, ai sensi ed | agli effetti delle disposizioni | in materia di mobilita' e delle | condizioni del contratto |Inquadramento dei segretari collettivo vigenti per la |comunali in caso di mobilita' nei categoria. |ruoli unici. -------------------------------------------------------------------- 50. All'articolo 10, comma 10, | lettera c), del decreto-legge 18 | gennaio 1993, n. 8, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19| marzo 1993, n. 68, le parole: | "lire 50.000" e "lire 150.000" |Aumento diritti di segreteria per sono sostituite, rispettivamente,|autorizzazione edilizia e dalle seguenti: "euro 51,65" e |denuncia di inizio "euro 516,46". |dell'attivita'. -------------------------------------------------------------------- 51. Per gli anni 2005, 2006 e | 2007 e' consentita la variazione | in aumento dell'aliquota di | compartecipazione | dell'addizionale comunale | all'imposta sul reddito delle | persone fisiche, di cui al comma | 3 dell'articolo 1 del decreto | legislativo 28 settembre 1998, n.| 360, e successive modificazioni, | ai soli enti che, alla data di | entrata in vigore della presente | legge, non si siano avvalsi della| facolta' di aumentare la suddetta| addizionale. L'aumento deve | comunque essere limitato entro la| misura complessiva dello 0,1 per | cento. Fermo restando quanto | stabilito al primo e al secondo | periodo, fino al 31 dicembre 2006| restano sospesi gli effetti degli| aumenti delle addizionali e delle| maggiorazioni di cui alla lettera| a) del comma 1 dell'articolo 3 | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, eventualmente deliberati. | Gli effetti decorrono, in ogni | caso, dal periodo d'imposta | successivo alla predetta data. |Addizionali IRE ed IRAP. -------------------------------------------------------------------- 52. Ai fini del comma 2 | dell'articolo 4 del decreto | legislativo 12 dicembre 2003, n. | 344, e' istituito per l'anno | 2005, presso lo stato di | previsione del Ministero | dell'interno, il fondo per il | rimborso agli enti locali delle | minori entrate derivanti | dall'abolizione del credito | d'imposta con una dotazione di 10| milioni di euro. Con regolamento | emanato ai sensi dell'articolo | 17, comma 1, della legge 23 | agosto 1988, n. 400, su proposta | del Ministro dell'economia e | delle finanze, di concerto con il| Ministro dell'interno, sono | dettate le norme per l'attuazione|Istituzione Fondo per rimborso ad della disposizione di cui al |enti locali delle minori entrate presente comma e per la |derivanti dall'abolizione del ripartizione del fondo. |credito d'imposta. -------------------------------------------------------------------- |Soppressione della riduzione dei |trasferimenti agli enti locali |per mancata certificazione del |requisito che attesti la 53. All'articolo 3, comma 51, |corresponsione del trattamento della legge 24 dicembre 2003, n. |economico al personale immesso 350, il secondo periodo e' |nei ruoli speciali ad soppresso. |esaurimento. -------------------------------------------------------------------- 54. Per l'anno 2005 e' istituito,| presso il Ministero dell'interno,| con finalita' di riequilibrio | economico e sociale, il fondo per| l'insediamento nei comuni montani| con popolazione inferiore a 1.000| abitanti, sottodotati ai sensi | del decreto legislativo 30 giugno| 1997, n. 244, con una dotazione | di 5 milioni di euro per il 2005.| -------------------------------------------------------------------- 55. Il fondo di cui al comma 54 | e' finalizzato, oltre a quanto | previsto dal medesimo comma 54, | al riequilibrio insediativo, | quindi all'incentivazione | dell'insediamento nei centri | abitati di attivita' artigianali | e commerciali, al recupero di | manufatti, edifici e case rurali | per finalita' economiche e | abitative, al recupero degli |Fondo insediamento comuni montani antichi mestieri. |sottodotati. -------------------------------------------------------------------- 56. Entro sessanta giorni dalla | data di entrata in vigore della | presente legge il Ministro | dell'interno definisce con | proprio decreto i criteri di | ripartizione e le modalita' per |Criteri di ripartizione e l'accesso ai finanziamenti di cui|modalita' per l'accesso ai ai commi 54 e 55. |finanziamenti -------------------------------------------------------------------- 57. Per il triennio 2005-2007, | gli enti indicati nell'elenco 1 | allegato alla presente legge, ad | eccezione degli enti di | previdenza di cui ai decreti | legislativi 30 giugno 1994, n. | 509, e successive modificazioni, | e 10 febbraio 1996, n. 103, e | successive modificazioni, delle | altre associazioni e fondazioni | di diritto privato e degli enti | del sistema camerale, possono | incrementare per l'anno 2005 le | proprie spese, al netto delle | spese di personale, in misura non| superiore all'ammontare delle | spese dell'anno 2003 incrementato| del 4,5 per cento. Per gli anni | 2006 e 2007 si applica la | percentuale di incremento del 2 | per cento alle corrispondenti | spese determinate per l'anno | precedente con i criteri | stabiliti dal presente comma. Per| le spese di personale si applica | la specifica disciplina di | settore. Alle regioni e agli enti| locali di cui ai commi da 21 a | 53, agli enti del Servizio | sanitario nazionale di cui ai | commi da 164 a 188, nonche' agli | enti indicati nell'articolo 3, | commi 1 e 2, della legge 24 |Limite all'incremento delle spese dicembre 2003, n. 350, si applica|per enti pubblici non la disciplina ivi prevista. |territoriali. -------------------------------------------------------------------- 58. Con riferimento alla perdita | di gettito realizzata dalle | regioni a statuto ordinario per | gli anni 2003 e successivi, a | seguito della riduzione | dell'accisa sulla benzina non | compensata dal maggior gettito | delle tasse automobilistiche, | come determinato dall'articolo | 17, comma 22, della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, viene | riconosciuto l'importo di euro | 342,583 milioni. Detto importo e'| ripartito tra le regioni entro il| 30 aprile 2005, con decreto del | Ministro dell'economia e delle | finanze, sentita la Conferenza | permanente per i rapporti tra lo | Stato, le regioni e le province | autonome di Trento e di Bolzano, | e integra i trasferimenti | soppressi di cui all'articolo 1, | comma 1, del decreto legislativo | 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini | dell'aliquota definitiva da | determinare entro il 31 luglio | 2005 ai sensi dell'articolo 5, | comma 3, del medesimo decreto | legislativo n. 56 del 2000, e | successive modificazioni. Il | decreto e' predisposto sulla base| della proposta delle regioni da |Ristoro minori entrate accise su presentare in sede di Conferenza |benzina per le regioni a statuto permanente per i rapporti tra lo |ordinario, non compensate Stato, le regioni e le province |dall'aumento delle tasse autonome di Trento e di Bolzano. |automobilistiche. -------------------------------------------------------------------- 59. Ai fini della determinazione | dell'aliquota definitiva di cui | al comma 58 si tiene altresi' | conto dei trasferimenti | attribuiti per l'anno 2004 alle | regioni a statuto ordinario in | applicazione dell'articolo 70 | della legge 28 dicembre 2001, n. | 448. Il fondo di cui al citato |Determinazione dell'aliquota articolo 70 e' soppresso. |definitiva -------------------------------------------------------------------- 60. Il Fondo di cui all'articolo | 52, comma 8, della legge 23 | dicembre 2000, n. 388, e' |Utilizzo del Fondo per le utilizzato anche per l'esercizio |funzioni trasferite agli enti delle funzioni conferite agli |locali, anche per l'attuazione enti territoriali ai sensi |dell'art. 118 della Cost. dell'articolo 7 della legge 5 |(esercizio di funzioni giugno 2003, n. 131. |amministrative). -------------------------------------------------------------------- 61. Salvo quanto disposto nel | comma 175, la sospensione degli | aumenti delle addizionali | all'imposta sul reddito e delle | maggiorazioni dell'aliquota | dell'imposta regionale sulle | attivita' produttive di cui | all'articolo 3, comma 1, lettera | a), della legge 27 dicembre 2002,| n. 289, e all'articolo 2, comma | 21 della legge 24 dicembre 2003, | n. 350, e' confermata sino al 31 | dicembre 2005. Resta ferma | l'applicazione del comma 22 | dell'articolo 2 della legge n. | 350 del 2003 alle disposizioni | regionali in materia di IRAP | diverse da quelle riguardanti la | maggiorazione dell'aliquota, | nonche', unitamente al comma 23 | del medesimo articolo, alle | disposizioni regionali in materia| di tassa automobilistica; le | regioni possono modificare tali | disposizioni nei soli limiti dei | poteri loro attribuiti dalla | normativa statale di riferimento |Sospensione addizionali IRE e ed in conformita' con essa. |IRAP -------------------------------------------------------------------- 62. Sono autorizzate, a carico di| somme a qualsiasi titolo | spettanti, le compensazioni degli| importi a credito e a debito di | ciascuna regione, connessi alle | perdite di entrata realizzate | dalle stesse per effetto delle | disposizioni recate dall'articolo| 17, comma 22, della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, indicate, | solo a questo fine, nella tabella| di riparto approvata con decreto | del Ministro dell'economia e | delle finanze sulla base della | proposta presentata dalle regioni| in sede di Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano. Tale | compensazione sara' effettuata | dal Ministero dell'economia e | delle finanze - Dipartimento | della Ragioneria generale dello |Compensazione importi a credito e Stato, in quattro rate annuali di|debito di ciascuna regione eguale importo a partire |connessi a perdite da tassa dall'esercizio 2005. |automobilistica. -------------------------------------------------------------------- 63. I trasferimenti erariali per | l'anno 2005 di ogni singolo ente | locale sono determinati in base | alle disposizioni recate | dall'articolo 31, comma 1, primo | periodo, della legge 27 dicembre |Determinazione trasferimenti agli 2002, n. 289. |enti locali. -------------------------------------------------------------------- 64. Per l'anno 2005, l'incremento| delle risorse, pari a 340 milioni| di euro, derivante dal reintegro | della riduzione dei trasferimenti| erariali conseguente alla | cessazione dell'efficacia delle | disposizioni di cui all'articolo | 24, comma 9, della legge 28 | dicembre 2001, n. 448, e' | attribuito, quanto ad euro 260 | milioni, a favore degli enti | locali per confermare i | contributi di cui all'articolo 3,| commi 27, 35, secondo periodo, 36| e 141, della legge 24 dicembre | 2003, n. 350, e quanto ad 80 | milioni di euro in favore dei | comuni di cui all'articolo 9, | comma 3, del decreto legislativo |Attribuzione dell'incremento 30 giugno 1997, n. 244. |delle risorse -------------------------------------------------------------------- 65. Le disposizioni in materia di| compartecipazione provinciale e | comunale al gettito dell'imposta | sul reddito delle persone fisiche| di cui all'articolo 31, comma 8, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, gia' confermate per l'anno | 2004 dall'articolo 2, comma 18, | della legge 24 dicembre 2003, n. |Proroga compartecipazione 350, sono prorogate per l'anno |provinciale e comunale al gettito 2005. |dell'IRPEF. -------------------------------------------------------------------- 66. Gli enti locali di cui | all'articolo 2, comma 1, del | testo unico di cui al decreto | legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, hanno facolta' di utilizzare| le entrate derivanti dal | plusvalore realizzato con | l'alienazione di beni | patrimoniali, inclusi i beni | immobili, per il rimborso della |Utilizzo plusvalore alienazione quota di capitale delle rate di |beni patrimoniali per rimborso ammortamento dei mutui. |rate ammortamento mutui. -------------------------------------------------------------------- 67. In deroga alle disposizioni | dell'articolo 3, comma 3, della | legge 27 luglio 2000, n. 212, | concernente l'efficacia temporale| delle norme tributarie, i termini| per l'accertamento dell'imposta | comunale sugli immobili che | scadono il 31 dicembre 2004 sono | prorogati al 31 dicembre 2005, | limitatamente alle annualita' | d'imposta 2000 e successive. |Proroga termini accertamento ICI. -------------------------------------------------------------------- 68. Al testo unico di cui al | decreto legislativo 18 agosto | 2000, n. 267, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) all'articolo 42, comma 2, la | lettera h) e' sostituita dalla | seguente: | "h) contrazione di mutui e | aperture di credito non previste | espressamente in atti | fondamentali del consiglio ed | emissioni di prestiti | obbligazionari"; | b) all'articolo 204, comma 2, le | lettere a) e b) sono sostituite | dalle seguenti: | "a) l'ammortamento non puo' avere| durata inferiore ai cinque anni; | b) la decorrenza | dell'ammortamento deve essere | fissata al 1º gennaio dell'anno | successivo a quello della stipula| del contratto. In alternativa, la| decorrenza dell'ammortamento puo'| essere posticipata al 1º luglio | seguente o al 1º gennaio | dell'anno successivo e, per i | contratti stipulati nel primo | semestre dell'anno, puo' essere | anticipata al 1º luglio dello | stesso anno"; | c) dopo l'articolo 205 e' | inserito il seguente: | "Art. 205-bis. - (Contrazione di | aperture di credito) - 1. Gli | enti locali sono autorizzati a | contrarre aperture di credito nel| rispetto della disciplina di cui | al presente articolo. | 2. Le spese per investimenti | finanziate con il contratto di | apertura di credito si | considerano impegnate all'atto | della stipula del contratto | stesso e per l'ammontare | dell'importo del progetto o dei | progetti definitivi o esecutivi | finanziati; alla chiusura | dell'esercizio le somme oggetto | del contratto di apertura di | credito costituiscono residui | attivi. | 3. Il ricorso alle aperture di | credito e' possibile solo se | sussistono le condizioni di cui | all'articolo 203, comma 1, e nel | rispetto dei limiti di cui | all'articolo 204, comma 1, | calcolati con riferimento | all'importo complessivo | dell'apertura di credito | stipulata. | 4. L'utilizzo del ricavato | dell'operazione e' sottoposto | alla disciplina di cui | all'articolo 204, comma 3. | 5. I contratti di apertura di | credito devono, a pena di | nullita', essere stipulati in | forma pubblica e contenere le | seguenti clausole e condizioni: | a) la banca e' tenuta ad | effettuare erogazioni, totali o | parziali, dell'importo del | contratto in base alle richieste | di volta in volta inoltrate | dall'ente e previo rilascio da | parte di quest'ultimo delle | relative delegazioni di pagamento| ai sensi dell'articolo 206. | L'erogazione dell'intero importo | messo a disposizione al momento | della contrazione dell'apertura | di credito ha luogo nel termine | massimo di tre anni ferma | restando la possibilita' per | l'ente locale di disciplinare | contrattualmente le condizioni | economiche di un eventuale | utilizzo parziale; | b) gli interessi sulle aperture | di credito devono riferirsi ai | soli importi erogati. | L'ammortamento di tali importi | deve avere una durata non | inferiore a cinque anni con | decorrenza dal 1º gennaio o dal | 1º luglio successivi alla data | dell'erogazione; | c) le rate di ammortamento devono| essere comprensive, sin dal primo| anno, della quota capitale e | della quota interessi; | d) unitamente alla prima rata di | ammortamento delle somme erogate | devono essere corrisposti gli | eventuali interessi di | preammortamento, gravati degli | ulteriori interessi decorrenti | dalla data di inizio | dell'ammortamento e sino alla | scadenza della prima rata; | e) deve essere indicata la natura| delle spese da finanziare e, ove | necessario, avuto riguardo alla | tipologia dell'investimento, dato| atto dell'intervenuta | approvazione del progetto o dei | progetti definitivi o esecutivi, | secondo le norme vigenti; | f) deve essere rispettata la | misura massima di tasso | applicabile alle aperture di | credito i cui criteri di | determinazione sono demandati ad | apposito decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro | dell'interno, da emanare entro | novanta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | disposizione. | 6. Le aperture di credito sono | soggette, al pari delle altre | forme di indebitamento, al | monitoraggio di cui all'articolo | 41 della legge 28 dicembre 2001, | n. 448, nei termini e modalita' | previsti dal relativo regolamento| di attuazione, di cui al decreto | del Ministro dell'economia e | delle finanze 1º dicembre 2003, | n. 389. I modelli per la | comunicazione delle | caratteristiche finanziarie delle| singole operazioni di apertura di| credito sono pubblicati in | allegato al decreto di cui alla | lettera f) del comma 5"; | d) all'articolo 207, dopo il | comma 1, e' inserito il seguente:| "1-bis. A fronte di operazioni di| emissione di prestiti | obbligazionari effettuate | congiuntamente da piu' enti | locali, gli enti capofila possono| procedere al rilascio di garanzia| fideiussoria riferita all'insieme| delle operazioni stesse. | Contestualmente gli altri enti | emittenti rilasciano garanzia | fideiussoria a favore dell'ente | capofila in relazione alla quota | parte dei prestiti di propria | competenza. Ai fini | dell'applicazione del comma 4, la| garanzia prestata dall'ente | capofila concorre alla formazione| del limite di indebitamento solo | per la quota parte dei prestiti | obbligazionari di competenza |Aperture di credito da parte di dell'ente stesso". |enti locali. -------------------------------------------------------------------- 69. Per la gestione del fondo di | ammortamento del debito di cui | all'articolo 41, comma 2, della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, | non si applica il principio di | accentramento di ogni deposito | presso il tesoriere stabilito | dagli articoli 209, comma 3, e | 211, comma 2, del testo unico di | cui al decreto legislativo 18 |Deroga al principio di agosto 2000, n. 267. |accentramento -------------------------------------------------------------------- 70. All'articolo 41, comma 2, | primo periodo, della legge 28 | dicembre 2001, n. 448, sono | soppresse le parole: "e contrarre| mutui" e le parole: "o | dell'accensione". |Modifiche di coordinamento -------------------------------------------------------------------- 71. Lo Stato, le regioni, le | province autonome di Trento e di | Bolzano e gli enti locali sono | tenuti a provvedere, se | consentito dalle clausole | contrattuali, alla conversione | dei mutui con oneri di | ammortamento anche parzialmente a| carico dello Stato in titoli | obbligazionari di nuova emissione| o alla rinegoziazione, anche con | altri istituti, dei mutui stessi,| in presenza di condizioni di | rifinanziamento che consentano | una riduzione del valore | finanziario delle passivita' | totali. Nel valutare la | convenienza dell'operazione di | rifinanziamento si dovra' tenere | conto anche delle commissioni. In| caso di mutuo a tasso fisso, per | la verifica delle condizioni di | rifinanziamento, lo Stato o | l'ente pubblico interessato | osservano regolarmente i tassi di| mercato e si attivano allorche' | il tasso swap con scadenza pari | alla vita media residua del mutuo| sia inferiore al tasso del mutuo |Conversione dei mutui in titoli di almeno un punto percentuale. |obbligazionari. -------------------------------------------------------------------- 72. Gli stanziamenti di bilancio | previsti per il pagamento dei | mutui con oneri integralmente o | parzialmente a carico dello Stato| sono proporzionalmente adeguati | ai nuovi piani di ammortamento | conseguenti alla conclusione | delle operazioni di conversione o| rinegoziazione dei mutui di cui |Stanziamenti di bilancio previsti al comma 71. |per il pagamento dei mutui -------------------------------------------------------------------- 73. Ai fini dell'attuazione di | quanto stabilito dai commi 71 e | 72 l'ente pubblico e' tenuto a | trasmettere, entro trenta giorni | dal perfezionamento delle | operazioni di cui al comma 71, | all'amministrazione statale | interessata, la relativa | documentazione contrattuale, | compresi i piani di ammortamento |Trasmissione della documentazione o di rimborso. |contrattuale -------------------------------------------------------------------- 74. In caso di nuove emissioni di| titoli obbligazionari con | rimborso del capitale in un'unica| soluzione alla scadenza, e' | necessario che al momento | dell'emissione venga costituito | un fondo di ammortamento del | debito o conclusa una operazione | di swap per l'ammortamento dello | stesso, secondo quanto disposto | dall'articolo 2 del regolamento | di cui al decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze 1º |Costituzione di un fondo di dicembre 2003, n. 389. |ammortamento del debito -------------------------------------------------------------------- 75. Al fine del consolidamento | dei conti pubblici rilevanti per | il rispetto degli obiettivi | adottati con l'adesione al patto | di stabilita' e crescita le rate | di ammortamento dei mutui | attivati dalle regioni, dalle | province autonome di Trento e di | Bolzano, dagli enti locali e | dagli altri enti pubblici ad | intero carico del bilancio dello | Stato sono pagate agli istituti | finanziatori direttamente dallo | Stato. |Mutui enti locali. -------------------------------------------------------------------- 76. Per le stesse finalita' di | cui al comma 75 e con riferimento| agli enti pubblici diversi dallo | Stato, il debito derivante dai | mutui e' iscritto nel bilancio | dell'amministrazione pubblica che| assume l'obbligo di corrispondere| le rate di ammortamento agli | istituti finanziatori, ancorche' | il ricavato del prestito sia | destinato ad un'amministrazione | pubblica diversa. | L'amministrazione pubblica | beneficiaria del mutuo, nel caso | in cui le rate di ammortamento | siano corrisposte agli istituti | finanziatori da | un'amministrazione pubblica | diversa, iscrive il ricavato del | mutuo nelle entrate per | trasferimenti in conto capitale | con vincolo di destinazione agli | investimenti. L'istituto | finanziatore, contestualmente | alla stipula dell'operazione di | finanziamento, ne da' notizia | all'amministrazione pubblica | tenuta al pagamento delle rate di| ammortamento che, unitamente alla| contabilizzazione del ricavato | dell'operazione tra le accensioni| di prestiti, provvede | all'iscrizione del corrispondente| importo tra i trasferimenti in | conto capitale al fine di | consentire la regolazione |Iscrizione in bilancio del debito contabile dell'operazione. |derivante dai mutui -------------------------------------------------------------------- 77. Le amministrazioni pubbliche | sono tenute ad adeguarsi alle | disposizioni di cui ai commi 75 e| 76 con riferimento alle nuove |Adeguamento delle amministrazioni operazioni finanziarie. |pubbliche -------------------------------------------------------------------- 78. Il Ministero dell'economia e | delle finanze - Dipartimento del | tesoro procede alla gestione | delle nuove posizioni finanziarie|Gestione delle nuove posizioni attive di sua competenza. |attive -------------------------------------------------------------------- 79. Al fine di sperimentare gli | effetti del superamento del | sistema di tesoreria unica il | Ministro dell'economia e delle | finanze, sentiti la Conferenza | unificata di cui all'articolo 8 | del decreto legislativo 28 agosto| 1997, n. 281, il Ministro | dell'interno e il Ministro | dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca, individua con | proprio decreto una regione, tre | province, tre comunita' montane, | sei comuni e tre universita' nei | quali durante l'anno 2005 i | trasferimenti statali e le | entrate proprie affluiscono | direttamente ai tesorieri degli | enti. L'individuazione degli | enti, salvo che per la regione, | viene effettuata assicurando la | rappresentativita' per aree | geografiche; gli enti sono | comunque individuati tra quelli | che possono collegarsi, tramite i| loro tesorieri, al sistema | informativo delle operazioni | degli enti pubblici (SIOPE) | istituito ai sensi dell'articolo | 28, commi 3, 4 e 5, della legge | 27 dicembre 2002, n. 289. La | rilevazione per via telematica | riguarda i dati contabili sia ai | fini del calcolo del fabbisogno | di cassa sia ai fini del calcolo | dell'indebitamento netto. Con il | predetto decreto vengono altresi'| definiti i criteri, le modalita' | e i tempi della sperimentazione | relativa sia alle entrate sia | alle spese. In relazione ai | risultati registrati la | sperimentazione puo' essere | estesa, nel corso dello stesso |Superamento del sistema della anno 2005, ad altri enti. |tesoreria unica. -------------------------------------------------------------------- 80. L'articolo 213 del testo | unico di cui al decreto | legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, e' sostituito dal seguente: | "Art. 213. - (Gestione | informatizzata del servizio di | tesoreria) - 1. Qualora | l'organizzazione dell'ente e del | tesoriere lo consentano il | servizio di tesoreria puo' essere| gestito con modalita' e criteri | informatici e con l'uso di | ordinativi di pagamento e di | riscossione informatici, in luogo| di quelli cartacei, le cui | evidenze informatiche valgono a | fini di documentazione, ivi | compresa la resa del conto del | tesoriere di cui all'articolo | 226. | 2. La convenzione di tesoreria di| cui all'articolo 210 puo' | prevedere che la riscossione | delle entrate e il pagamento | delle spese possano essere | effettuati, oltre che per | contanti presso gli sportelli di | tesoreria, anche con le modalita'| offerte dai servizi elettronici | di incasso e di pagamento | interbancari. | 3. Gli incassi effettuati dal | tesoriere mediante i servizi | elettronici interbancari danno | luogo al rilascio di quietanza o | evidenza bancaria ad effetto | liberatorio per il debitore; le | somme rivenienti dai predetti | incassi sono versate alle casse | dell'ente, con rilascio della | quietanza di cui all'articolo | 214, non appena si rendono | liquide ed esigibili in relazione| ai servizi elettronici adottati e| comunque nei tempi previsti nella| predetta convenzione di |Gestione informatizzata del tesoreria". |servizio di tesoreria. -------------------------------------------------------------------- 81. Ai fini della | razionalizzazione e della | semplificazione dell'attivita' | amministrativa, con decreto da | adottare ai sensi dell'articolo | 17, comma 3, della legge 23 | agosto 1988, n. 400, di concerto | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, entro novanta | giorni dalla data di entrata in | vigore della presente legge, il | Ministro degli affari esteri | emana disposizioni per la | semplificazione della gestione | finanziaria degli uffici |Semplificazione gestione all'estero. |finanziaria uffici all'estero. -------------------------------------------------------------------- 82. Per il contrasto e la | prevenzione del rischio di | utilizzazione illecita di | finanziamenti pubblici, tutti gli| enti e le societa' che fruiscono | di finanziamenti a carico di | bilanci pubblici o dell'Unione | europea, anche sotto forma di | esenzioni, incentivi o | agevolazioni fiscali, in materia | di avviamento, aggiornamento e | formazione professionale, | utilizzazione di lavoratori, | sgravi contributivi per personale| addetto all'attivita' produttiva,| devono dotarsi entro il 31 | ottobre 2005 di specifiche misure| organizzative e di funzionamento | idonee a prevenire il rischio del| compimento di illeciti nel loro | interesse o a loro vantaggio, nel| rispetto dei principi previsti | dal decreto legislativo 8 giugno | 2001, n. 231, predisposte ovvero | verificate ed approvate dall'ente| di cui al decreto del Presidente | del Consiglio dei ministri 19 | marzo 2003, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 | giugno 2003, secondo tariffe, | predeterminate e pubbliche, | determinate sulla base del costo | effettivo del servizio, | attribuite allo stesso ente | mediante riassegnazione ai sensi | del regolamento di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 10 novembre 1999, n. 469. | Dell'avvenuta adozione delle | misure indicate al primo periodo | viene data comunicazione al | competente comitato di | coordinamento finanziario | regionale, per l'adozione delle | rispettive iniziative ispettive e| di verifica nei confronti dei | soggetti che non risultino avere | adottato le citate misure | organizzative e di funzionamento.| L'Agenzia delle entrate comunica | con evidenze informatiche | all'ente di cui al primo periodo | l'elenco dei soggetti che | dichiarano di fruire delle | agevolazioni o degli incentivi | citati, per l'adozione delle | conseguenti iniziative. | Dall'attuazione del presente |Contrasto al rischio di atti comma non possono derivare nuovi |illeciti per gli enti che o maggiori oneri per la finanza |utilizzano finanziamenti pubblica. |pubblici. -------------------------------------------------------------------- 83. Al fine di incentivare il | passaggio dal sistema | contributivo-indennizzatorio per | danni all'agricoltura al sistema | assicurativo contro i danni, | l'autorizzazione di spesa di cui | all'articolo 1, comma 3, lettere | b) e c), del decreto legislativo | 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di | solidarieta' nazionale - | interventi indennizzatori, e' | ridotta di 50 milioni di euro per| ciascuno degli anni 2005 e 2006 e| il corrispondente importo e' | destinato agli interventi | agevolativi per la stipula di | contratti assicurativi contro i | danni in agricoltura alla | produzione e alle strutture, di | cui all'articolo 1, comma 3, | lettera a), del decreto | legislativo 29 marzo 2004, n. | 102, Fondo di solidarieta' | nazionale - incentivi |Sistema assicurativo contro i assicurativi. |danni all'agricoltura. -------------------------------------------------------------------- 84. All'articolo 15 del decreto | legislativo 29 marzo 2004, n. | 102, il comma 3 e' sostituito dal| seguente: | "3. Per la dotazione finanziaria | del Fondo di solidarieta' | nazionale-incentivi assicurativi | destinato agli interventi di cui | all'articolo 1, comma 3, lettera | a), si provvede ai sensi | dell'articolo 11, comma 3, | lettera f), della legge 5 agosto | 1978, n. 468, e successive | modificazioni. Per la dotazione | finanziaria del Fondo di | solidarieta' nazionale - | interventi indennizzatori, | destinato agli interventi di cui | all'articolo 1, comma 3, lettere | b) e c), si provvede a valere | sulle risorse del Fondo di | protezione civile, come | determinato ai sensi | dell'articolo 11, comma 3, | lettera d), della legge 5 agosto | 1978, n. 468, e successive | modificazioni, nel limite | stabilito annualmente dalla legge|Fondo di solidarieta' nazionale a finanziaria". |sostegno delle imprese agricole. -------------------------------------------------------------------- 85. Per gli stessi fini di cui al| comma 83, per l'anno 2005 la | dotazione del Fondo per la | riassicurazione dei rischi, | istituito presso l'Istituto per | studi, ricerche e informazioni | sul mercato agricolo (ISMEA), ai | sensi dell'articolo 127, comma 3,| della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e' incrementata di 50 | milioni di euro, di cui 5 milioni| di euro da destinare | preferenzialmente agli interventi| di riassicurazione relativi ai |Incremento Fondo riassicurazione fondi rischi di mutualita'. |rischi ISMEA. -------------------------------------------------------------------- 86. Per gli interventi previsti | all'articolo 66, comma 3, della | legge 27 dicembre 2002, n. 289, | la dotazione del Fondo di | investimento nel capitale di | rischio, previsto dal regolamento| di cui al decreto del Ministro | delle politiche agricole e |Incremento Fondo per l'accesso al forestali 22 giugno 2004, n. 182,|mercato dei capitali da parte di e' incrementata per l'anno 2005 |imprese agricole e di 50 milioni di euro. |agroalimentari. -------------------------------------------------------------------- 87. Nell'ambito del Fondo per lo | sviluppo dell'agricoltura | biologica e di qualita' di cui | all'articolo 59, comma 2-bis, | della legge 23 dicembre 1999, n. | 488, e successive modificazioni, | e' istituito un apposito capitolo| per l'attuazione del Piano | d'azione nazionale per | l'agricoltura biologica e i | prodotti biologici con una | dotazione di 5 milioni di euro | per l'anno 2005, a valere, per la| somma di 3 milioni di euro, sulle| disponibilita' di cui | all'autorizzazione di spesa | recate dall'articolo 5, comma 7, | della legge 21 marzo 2001, n. | 122, che sono a tal fine versate | all'entrata del bilancio dello | Stato per essere riassegnate | all'apposita unita' previsionale | di base. Le modalita' di spesa | inerenti tale capitolo sono | definite con apposito decreto del| Ministro delle politiche agricole| e forestali da emanare entro | quattro mesi dalla data di | entrata in vigore della presente |Stanziamento per Piano nazionale legge. |agricoltura biologica. -------------------------------------------------------------------- 88. Ai fini di quanto disposto | dall'articolo 48, comma 1, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, le risorse per la | contrattazione collettiva | nazionale previste dall'articolo | 3, comma 46, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, a carico | del bilancio statale, sono | incrementate di 292 milioni di | euro per l'anno 2005 e di 396 | milioni di euro a decorrere |Risorse per contrattazione dall'anno 2006. |collettiva P.A. -------------------------------------------------------------------- 89. Le risorse previste | dall'articolo 3, comma 47, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | per corrispondere i miglioramenti| retributivi al personale statale | in regime di diritto pubblico | sono incrementate di 119 milioni | di euro per l'anno 2005 e di 159 | milioni di euro a decorrere | dall'anno 2006, con specifica | destinazione, rispettivamente, di| 105 milioni di euro e di 139 | milioni di euro per il personale | delle Forze armate e dei Corpi di| polizia di cui al decreto |Miglioramenti retributivi al legislativo 12 maggio 1995, n. |personale statale in regime di 195. |diritto pubblico -------------------------------------------------------------------- 90. Le somme di cui ai commi 88 e| 89, comprensive degli oneri | contributivi ai fini | previdenziali e dell'IRAP, | costituiscono l'importo | complessivo massimo di cui | all'articolo 11, comma 3, lettera| h), della legge 5 agosto 1978, n.| 468, e successive modificazioni. | A decorrere dal 2005, e' | stanziata la somma di un milione | di euro da destinare alla | copertura delle spese connesse | alla responsabilita' civile e | amministrativa per gli eventi | dannosi, non dolosi, causati a |Copertura delle spese connesse terzi dal personale delle Forze |alla responsabilita' civile e armate nello svolgimento delle |amministrativa del personale proprie attivita' istituzionali. |FF.AA. -------------------------------------------------------------------- 91. Per il personale dipendente | da amministrazioni, istituzioni | ed enti pubblici diversi | dall'amministrazione statale gli | oneri derivanti dai rinnovi | contrattuali per il biennio | 2004-2005, nonche' quelli | derivanti dalla corresponsione | dei miglioramenti economici al | personale di cui all'articolo 3, | comma 2, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165, sono posti| a carico dei rispettivi bilanci | ai sensi dell'articolo 48, comma | 2, del medesimo decreto | legislativo, tenuto anche conto | dei risparmi derivanti dalle | disposizioni di cui ai commi da | 93 a 106 riferite all'anno 2005. | In sede di deliberazione degli | atti di indirizzo previsti | dall'articolo 47, comma 1, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, i comitati di | settore provvedono alla | quantificazione delle relative | risorse e alla determinazione | della quota da destinare | all'incentivazione della | produttivita', attenendosi, quale| tetto massimo di crescita delle | retribuzioni, ai criteri previsti| per il personale delle |Oneri derivanti dai rinnovi amministrazioni dello Stato di |contrattuali per il biennio cui al comma 88. |2004-2005 per il settore pubblico -------------------------------------------------------------------- 92. Il decreto del Presidente | della Repubblica 25 agosto 2004, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 225 del 24 settembre| 2004, concernente le piante | organiche degli enti di ricerca, | si intende applicabile anche | all'Istituto per lo sviluppo | della formazione professionale | dei lavoratori (ISFOL), di cui al| decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri 19 marzo | 2003, pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 139 del 18 giugno | 2003. |Piante organiche ISFOL. -------------------------------------------------------------------- 93. Le dotazioni organiche delle | amministrazioni dello Stato anche| ad ordinamento autonomo, delle | agenzie, incluse le agenzie | fiscali di cui agli articoli 62, | 63 e 64 del decreto legislativo | 30 luglio 1999, n. 300, e | successive modificazioni, degli | enti pubblici non economici, | degli enti di ricerca e degli | enti di cui all'articolo 70, | comma 4, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165, e | successive modificazioni, sono | rideterminate, sulla base dei | principi e criteri di cui | all'articolo 1, comma 1, del | predetto decreto legislativo e | all'articolo 34, comma 1, della | legge 27 dicembre 2002, n. 289, | apportando una riduzione non | inferiore al 5 per cento della | spesa complessiva relativa al | numero dei posti in organico di | ciascuna amministrazione, tenuto | comunque conto del processo di | innovazione tecnologica. Ai | predetti fini le amministrazioni | adottano adeguate misure di | razionalizzazione e | riorganizzazione degli uffici, | anche sulla base di quanto | previsto dal comma 192, mirate ad| una rapida e razionale | riallocazione del personale ed | alla ottimizzazione dei compiti | direttamente connessi con le | attivita' istituzionali e dei | servizi da rendere all'utenza, | con significativa riduzione del | numero di dipendenti attualmente | applicati in compiti | logistico-strumentali e di | supporto. Le amministrazioni | interessate provvedono a tale | rideterminazione secondo le | disposizioni e le modalita' | previste dai rispettivi | ordinamenti. Le amministrazioni | dello Stato, anche ad ordinamento| autonomo, provvedono con decreto | del Presidente del Consiglio dei | ministri su proposta del Ministro| competente, di concerto con il | Ministro per la funzione pubblica| e con il Ministro dell'economia e| delle finanze. Per le | amministrazioni che non | provvedono entro il 30 aprile | 2005 a dare attuazione agli | adempimenti contenuti nel | presente comma la dotazione | organica e' fissata sulla base | del personale in servizio, | riferito a ciascuna qualifica, | alla data del 31 dicembre 2004. | In ogni caso alle amministrazioni| e agli enti, finche' non | provvedono alla rideterminazione | del proprio organico secondo le | predette previsioni, si applica | il divieto di cui all'articolo 6,| comma 6, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165. Al termine| del triennio 2005-2007 le | amministrazioni di cui al | presente comma rideterminano | ulteriormente le dotazioni | organiche per tener conto degli | effetti di riduzione del | personale derivanti dalle | disposizioni del presente comma e| dei commi da 94 a 106. Sono | comunque fatte salve le | previsioni di cui al combinato | disposto dell'articolo 3, commi | 53, ultimo periodo, e 71, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | nonche' le procedure concorsuali | in atto alla data del 30 novembre| 2004, le mobilita' che | l'amministrazione di destinazione| abbia avviato alla data di | entrata in vigore della presente | legge e quelle connesse a | processi di trasformazione o | soppressione di amministrazioni | pubbliche ovvero concernenti | personale in situazione di | eccedenza, compresi i docenti di | cui all'articolo 35, comma 5, | terzo periodo, della legge 27 | dicembre 2002, n. 289. Ai fini | del concorso delle autonomie | regionali e locali al rispetto | degli obiettivi di finanza | pubblica, le disposizioni di cui | al presente comma costituiscono | principi e norme di indirizzo per| le predette amministrazioni e per| gli enti del Servizio sanitario | nazionale, che operano le | riduzioni delle rispettive | dotazioni organiche secondo | l'ambito di applicazione da | definire con il decreto del |Riduzione delle dotazioni Presidente del Consiglio dei |organiche dello Stato e degli ministri di cui al comma 98 |enti pubblici. -------------------------------------------------------------------- 94. Le disposizioni di cui al | comma 93 non si applicano alle | Forze armate, al Corpo nazionale | dei vigili del fuoco, ai Corpi di| polizia, al personale della | carriera diplomatica e | prefettizia, ai magistrati | ordinari, amministrativi e | contabili, agli avvocati e | procuratori dello Stato, agli | ordini e collegi professionali e | relativi consigli e federazioni, | alle universita', al comparto | scuola ed alle istituzioni di | alta formazione e | specializzazione artistica e | musicale. |Deroghe -------------------------------------------------------------------- 95. Per gli anni 2005, 2006 e | 2007 alle amministrazioni dello | Stato, anche ad ordinamento | autonomo, alle agenzie, incluse | le agenzie fiscali di cui agli | articoli 62, 63 e 64 del decreto | legislativo 30 luglio 1999, n. | 300, e successive modificazioni, | agli enti pubblici non economici,| agli enti di ricerca ed agli enti| di cui all'articolo 70, comma 4, | del decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni, e' fatto divieto | di procedere ad assunzioni di | personale a tempo indeterminato, | ad eccezione delle assunzioni | relative alle categorie protette.| Il divieto si applica anche alle | assunzioni dei segretari comunali| e provinciali nonche' al | personale di cui all'articolo 3 | del decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni. Per le regioni, le| autonomie locali ed il Servizio | sanitario nazionale si applicano | le disposizioni di cui al comma | 98. Sono fatte salve le norme | speciali concernenti le | assunzioni di personale | contenute: nell'articolo 3, commi| 59, 70, 146 e 153, e | nell'articolo 4, comma 64, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350; | nell'articolo 2 del decreto-legge| 30 gennaio 2004, n. 24, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,| nell'articolo 1, comma 2, della | legge 27 marzo 2004, n. 77, e | nell'articolo 2, comma 2-ter, del| decreto-legge 27 gennaio 2004, n.| 16, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | marzo 2004, n. 77. Sono fatte | salve le assunzioni connesse con | la professionalizzazione delle | Forze armate di cui alla legge 14| novembre 2000, n. 331, al decreto| legislativo 8 maggio 2001, n. | 215, ed alla legge 23 agosto | 2004, n. 226. Sono, altresi', | fatte salve le assunzioni | autorizzate con decreto del | Presidente della Repubblica del | 25 agosto 2004, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 | settembre 2004, e quelle di cui | ai decreti del Presidente del | Consiglio dei ministri del 27 | luglio 2004, pubblicati nella | Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 | settembre 2004, non ancora | effettuate alla data di entrata | in vigore della presente legge. | E' consentito, in ogni caso, il | ricorso alle procedure di | mobilita', anche | intercompartimentale. |Blocco assunzioni. -------------------------------------------------------------------- 96. Per fronteggiare | indifferibili esigenze di | servizio di particolare rilevanza| ed urgenza, in deroga al divieto | di cui al comma 95, per ciascuno | degli anni 2005, 2006 e 2007, le | amministrazioni ivi previste | possono procedere ad assunzioni, | previo effettivo svolgimento | delle procedure di mobilita', nel| limite di un contingente | complessivo di personale | corrispondente ad una spesa annua| lorda pari a 120 milioni di euro | a regime. A tal fine e' | costituito un apposito fondo | nello stato di previsione della | spesa del Ministero dell'economia| e delle finanze con uno | stanziamento pari a 40 milioni di| euro per l'anno 2005, a 160 | milioni di euro per l'anno 2006, | a 280 milioni di euro per l'anno | 2007 e a 360 milioni di euro a | decorrere dall'anno 2008. Per | ciascuno degli anni 2005, 2006 e | 2007, nel limite di una spesa | pari a 40 milioni di euro in | ciascun anno iniziale e a 120 | milioni di euro a regime, le | autorizzazioni ad assumere | vengono concesse secondo le | modalita' di cui all'articolo 39,| comma 3-ter, della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, e |Deroga al blocco delle successive modificazioni. |assunzioni. -------------------------------------------------------------------- 97. Nell'ambito delle procedure e| nei limiti di autorizzazione | all'assunzione di cui al comma 96| e' prioritariamente considerata | l'immissione in servizio: | a) del personale del settore | della ricerca; | b) del personale che presti | attualmente o abbia prestato | servizio per almeno due anni in | posizione di comando o distacco | presso l'Agenzia per la | promozione dell'ambiente e per i | servizi tecnici ai sensi | dell'articolo 2, comma 6, del | decreto-legge 11 giugno 1998, n. | 180, convertito, con | modificazioni, dalla legge 3 | agosto 1998, n. 267; | c) per la copertura delle vacanze| organiche nei ruoli degli | ufficiali giudiziari C1 e nei | ruoli dei cancellieri C1 | dell'amministrazione giudiziaria,| dei vincitori e degli idonei al | concorso pubblico per la | copertura di 443 posti di | ufficiale giudiziario C1, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale, 4ª serie speciale, n. | 98 del 13 dicembre 2002; | d) del personale del Consiglio | per la ricerca e la | sperimentazione in agricoltura; | e) dei candidati a magistrato del| Consiglio di Stato risultati | idonei al concorso a posti di | consiglieri di Stato che abbiano | conservato, senza soluzione di | continuita', i requisiti per la | nomina a tale qualifica fino alla| data di entrata in vigore della | presente legge; | f) a decorrere dal 2006, dei | dirigenti e funzionari del | Ministero dell'economia e delle | finanze e delle agenzie fiscali | previo superamento di uno | speciale corso-concorso pubblico | unitario, bandito e curato dalla | Scuola superiore dell'economia e | delle finanze e disciplinato con | decreto non regolamentare del | Ministro dell'economia e delle | finanze, anche in deroga al | decreto legislativo n. 165 del | 2001. A tal fine e per le | ulteriori finalita' istituzionali| della suddetta Scuola, possono | essere utilizzate le attivita' di| cui all'articolo 19, comma 2, | della legge 27 luglio 2000, n. | 212; | g) del personale necessario per | assicurare il rispetto degli | impegni internazionali e il | controllo dei confini dello | Stato; | h) degli addetti alla difesa | nazionale e dei vincitori di | concorsi banditi per le esigenze | di personale civile degli | arsenali della Marina militare ed| espletati alla data del 30 |Prioritaria immissione in settembre 2004. |servizio -------------------------------------------------------------------- 98. Ai fini del concorso delle | autonomie regionali e locali al | rispetto degli obiettivi di | finanza pubblica, con decreti del| Presidente del Consiglio dei | ministri, da emanare previo | accordo tra Governo, regioni e | autonomie locali da concludere in| sede di Conferenza unificata, per| le amministrazioni regionali, gli| enti locali di cui all'articolo | 2, commi 1 e 2, del testo unico | di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, e gli enti | del Servizio sanitario nazionale,| sono fissati criteri e limiti per| le assunzioni per il triennio | 2005-2007, previa attivazione | delle procedure di mobilita' e | fatte salve le assunzioni del | personale infermieristico del | Servizio sanitario nazionale. Le | predette misure devono garantire,| per le regioni e le autonomie | locali, la realizzazione di | economie di spesa lorde non | inferiori a 213 milioni di euro | per l'anno 2005, a 572 milioni di| euro per l'anno 2006, ad 850 | milioni per l'anno 2007 ed a 940 | milioni a decorrere dall'anno | 2008 e, per gli enti del servizio| sanitario nazionale, economie di | spesa lorde non inferiori a 215 | milioni di euro per l'anno 2005, | a 579 milioni per l'anno 2006, a | 860 milioni per l'anno 2007 ed a | 949 milioni di euro a decorrere | dall'anno 2008. Fino | all'emanazione dei decreti di cui| al presente comma trovano | applicazione le disposizioni di | cui al primo periodo del comma | 95. Le province e i comuni che | non abbiano rispettato le regole | del patto di stabilita' interno | non possono procedere ad | assunzioni di personale a | qualsiasi titolo nell'anno | successivo a quello del mancato | rispetto. I singoli enti in caso | di assunzioni di personale devono| autocertificare il rispetto delle| disposizioni del patto di | stabilita' interno per l'anno | precedente quello nel quale | vengono disposte le assunzioni. | In ogni caso sono consentite, | previa autocertificazione degli | enti, le assunzioni connesse al | passaggio di funzioni e | competenze alle regioni e agli | enti locali il cui onere sia | coperto dai trasferimenti | erariali compensativi della | mancata assegnazione di unita' di| personale. Per le Camere di | commercio, industria, artigianato| e agricoltura e l'Unioncamere, | con decreto del Ministero delle | attivita' produttive, d'intesa | con la Presidenza del Consiglio | dei ministri - Dipartimento della| funzione pubblica e con il | Ministero dell'economia e delle | finanze, sono individuati | specifici indicatori di | equilibrio economico-finanziario,| volti a fissare criteri e limiti | per le assunzioni a tempo | indeterminato, nel rispetto delle|Limiti alle assunzioni per previsioni di cui al presente |regioni ed enti del Servizio comma. |sanitario nazionale. -------------------------------------------------------------------- 99. Le disposizioni in materia di| assunzioni di cui ai commi da 93 | a 107 si applicano anche al | trattenimento in servizio di cui | all'articolo 1-quater del | decreto-legge 28 maggio 2004, n. | 136, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | luglio 2004, n. 186. A tal fine, | per il comparto scuola si applica| la specifica disciplina |Permanenza in servizio oltre i autorizzatoria delle assunzioni. |limiti di eta'. -------------------------------------------------------------------- 100. I termini di validita' delle| graduatorie per le assunzioni di | personale presso le | amministrazioni pubbliche che per| gli anni 2005, 2006 e 2007 sono | soggette a limitazioni delle | assunzioni sono prorogati di un | triennio. In attesa | dell'emanazione del regolamento | di cui all'articolo 9 della legge| 16 gennaio 2003, n. 3, continuano| ad applicarsi le disposizioni di | cui all'articolo 3, comma 61, |Proroga termini di validita' terzo periodo, della legge 24 |delle graduatorie per assunzioni dicembre 2003, n. 350. |presso PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 101. Le disposizioni di cui ai | commi 95 e 96 non si applicano al| comparto scuola, alle universita'| nonche' agli ordini ed ai collegi| professionali e relativi consigli|Esclusione del comparto scuola e federazioni. |dal blocco assunzioni. -------------------------------------------------------------------- 102. Le amministrazioni pubbliche| di cui all'articolo 1, comma 2, e| all'articolo 70, comma 4, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni, non ricomprese | nell'elenco 1 allegato alla | presente legge, adeguano le | proprie politiche di reclutamento| di personale al principio del | contenimento della spesa in | coerenza con gli obiettivi | fissati dai documenti di finanza | pubblica. A tal fine, secondo | modalita' indicate dal Ministero | dell'economia e delle finanze, | d'intesa con la Presidenza del | Consiglio dei ministri - | Dipartimento della funzione | pubblica, gli organi competenti | ad adottare gli atti di | programmazione dei fabbisogni di | personale trasmettono annualmente| alle predette amministrazioni i |Principio del contenimento della dati previsionali dei fabbisogni |spesa per il reclutamento del medesimi. |personale presso PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 103. A decorrere dall'anno 2008, | le amministrazioni di cui | all'articolo 1, comma 2, e | all'articolo 70, comma 4, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni, possono, previo | esperimento delle procedure di | mobilita', effettuare assunzioni | a tempo indeterminato entro i | limiti delle cessazioni dal | servizio verificatesi nell'anno | precedente. |Turn over dal 2008 -------------------------------------------------------------------- 104. Il secondo periodo del comma| 4 dell'articolo 35 del decreto | legislativo 30 marzo 2001, n. | 165, e successive modificazioni, | e' sostituito dal seguente: "Per | le amministrazioni dello Stato, | anche ad ordinamento autonomo, le| agenzie, ivi compresa l'Agenzia | autonoma per la gestione | dell'albo dei segretari comunali | e provinciali, gli enti pubblici | non economici e gli enti di | ricerca, con organico superiore | alle 200 unita', l'avvio delle | procedure concorsuali e' | subordinato all'emanazione di | apposito decreto del Presidente | del Consiglio dei ministri, da | adottare su proposta del Ministro| per la funzione pubblica di |Subordinazione dell'avvio delle concerto con il Ministro |procedure concorsuali dell'economia e delle finanze". |all'emanazione di apposito DPCM. -------------------------------------------------------------------- 105. A decorrere dall'anno 2005, | le universita' adottano programmi| triennali del fabbisogno di | personale docente, ricercatore e | tecnico-amministrativo, a tempo | determinato e indeterminato, | tenuto conto delle risorse a tal | fine stanziate nei rispettivi | bilanci. I programmi sono | valutati dal Ministero | dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca ai fini della | coerenza con le risorse stanziate| nel fondo di finanziamento | ordinario, fermo restando il | limite del 90 per cento ai sensi |Programmi fabbisogno personale della normativa vigente. |docente universita' -------------------------------------------------------------------- 106. Per il funzionamento del | Dipartimento Nazionale per le | politiche antidroga e' | autorizzata l'ulteriore spesa di | 6 milioni di euro annui a |Finanziamento Dipartimento decorrere dall'anno 2005. |politiche antidroga -------------------------------------------------------------------- 107. Per le regioni, le autonomie| locali e gli enti del Servizio | sanitario nazionale le economie | derivanti dall'attuazione dei | commi da 93 a 105 conseguenti a | misure limitative delle | assunzioni per gli anni 2006, | 2007 e 2008 restano acquisite ai | bilanci degli enti ai fini del |Acquisizione ai bilanci degli miglioramento dei relativi saldi.|enti dei risparmi. -------------------------------------------------------------------- 108. E' stanziata, per l'anno | 2005, la somma di 10 milioni di | euro per il finanziamento delle | attivita' inerenti alla | programmazione e realizzazione | del sistema integrato di | trasporto denominato "Autostrade | del mare", di cui al Piano | generale dei trasporti e della | logistica, approvato con | deliberazione del Consiglio dei | ministri del 2 marzo 2001, | attuato dal Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti | per il tramite della societa' | Rete autostrade mediterranee Spa | (RAM) del gruppo Sviluppo Italia |Finanziamento "Autostrade del Spa. |mare" -------------------------------------------------------------------- 109. I soggetti che | nell'esercizio di impresa si | rendono acquirenti di tartufi da | raccoglitori dilettanti od | occasionali non muniti di partita| IVA sono tenuti ad emettere | autofattura con le modalita' e | nei termini di cui all'articolo | 21 del decreto del Presidente | della Repubblica 26 ottobre 1972,| n. 633, e successive | modificazioni. In deroga | all'articolo 21, comma 2, lettera| a), del decreto del Presidente | della Repubblica 26 ottobre 1972,| n. 633, e successive | modificazioni, i soggetti | acquirenti di cui al primo | periodo omettono l'indicazione | nell'autofattura delle | generalita' del cedente e sono | tenuti a versare all'erario, | senza diritto di detrazione, gli | importi dell'IVA relativi alle | autofatture emesse nei termini di| legge. La cessione di tartufo non| obbliga il cedente raccoglitore | dilettante od occasionale non | munito di partita IVA ad alcun | obbligo contabile. I cessionari | sono obbligati a comunicare | annualmente alle regioni di | appartenenza la quantita' del | prodotto commercializzato e la | provenienza territoriale dello | stesso, sulla base delle | risultanze contabili. I | cessionari sono obbligati a | certificare al momento della | vendita la provenienza del | prodotto, la data di raccolta e |Disciplina IVA raccoglitori quella di commercializzazione. |occasionali tartufi. -------------------------------------------------------------------- 110. Allo scopo di concorrere al | soddisfacimento della domanda di | abitazioni, con particolare | riferimento alle aree | metropolitane ad alta tensione | abitativa, e per agevolare la | mobilita' del personale | dipendente da amministrazioni | dello Stato, e' consentita la | modifica in aumento del limite | numerico degli alloggi da | realizzare nell'ambito di | programmi straordinari di | edilizia residenziale pubblica di| cui al comma 150 dell'articolo 4 | della legge 24 dicembre 2003, n. | 350, da concedere in locazione o | in godimento ai medesimi | dipendenti, fermo restando il | limite volumetrico complessivo | degli interventi oggetto dei |Alloggi edilizia residenziale programmi stessi. |pubblica. -------------------------------------------------------------------- 111. Allo scopo di favorire | l'accesso delle giovani coppie | alla prima casa di abitazione, e'| istituito, per l'anno 2005, | presso il Ministero dell'economia| e delle finanze, un fondo per il | sostegno finanziario all'acquisto| di unita' immobiliari da adibire | ad abitazione principale in | regime di edilizia convenzionata | da cooperative edilizie, aziende | territoriali di edilizia | residenziale pubbliche ed imprese| private. La dotazione finanziaria| del predetto fondo per l'anno | 2005 e' fissata in 10 milioni di | euro. Con decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze di | concerto con i Ministri delle | infrastrutture e dei trasporti e | per le pari opportunita', sono | fissati i criteri per l'accesso | al fondo e i limiti di fruizione | dei benefici di cui al presente |Fondo acquisto prima casa giovani comma. |coppie. -------------------------------------------------------------------- 112. Il contributo statale annuo | a favore della Federazione | nazionale delle istituzioni pro | ciechi di cui all'articolo 3, | comma 3, della legge 28 agosto | 1997, n. 284, e' aumentato a | decorrere dal 2005 di euro |Aumento contributo Federazione 350.000. |ciechi. -------------------------------------------------------------------- 113. Il contributo statale annuo | a favore dell'Associazione | nazionale vittime civili di | guerra e' aumentato a decorrere |Aumento contributo Associazione dall'anno 2005 di euro 250.000. |vittime civili di guerra. -------------------------------------------------------------------- 114. All'articolo 2, comma 31, | della legge 24 dicembre 2003, n. | 350, le parole: "legalmente | riconosciute" sono sostituite | dalle seguenti: "legalmente |Agevolazioni fiscali per cori e costituite". |bande legalmente costituite. -------------------------------------------------------------------- 115. Nell'ambito delle risorse | preordinate sul Fondo per | l'occupazione di cui all'articolo| 1, comma 7, del decreto-legge 20 | maggio 1993, n. 148, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19| luglio 1993, n. 236, con decreto | del Ministro del lavoro e delle | politiche sociali, di concerto | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, sono determinati i| criteri e le modalita' per la | destinazione dell'importo | aggiuntivo di 2 milioni di euro | per il 2005, per il finanziamento| degli interventi di cui |Destinazione finanziamento all'articolo 80, comma 4, della |aggiuntivo Fondo per legge 23 dicembre 1998, n. 448. |l'occupazione. -------------------------------------------------------------------- 116. Per l'anno 2005, le | amministrazioni di cui agli | articoli 1, comma 2, e 70, comma | 4, del decreto legislativo 30 | marzo 2001, n. 165, e successive | modificazioni, possono avvalersi | di personale a tempo determinato,| ad eccezione di quanto previsto | dall'articolo 108 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, o con | convenzioni ovvero con contratti | di collaborazione coordinata e | continuativa, nel limite della | spesa media annua sostenuta per | le stesse finalita' nel triennio | 1999-2001. La spesa per il | personale a tempo determinato in | servizio presso il Corpo | forestale dello Stato nell'anno | 2005, assunto ai sensi della | legge 5 aprile 1985, n. 124, non | puo' superare quella sostenuta | per lo stesso personale nell'anno| 2004. Le limitazioni di cui al | presente comma non trovano | applicazione nei confronti del | personale infermieristico del | Servizio sanitario nazionale. Le | medesime limitazioni non trovano | altresi' applicazione nei | confronti delle regioni e delle | autonomie locali. Gli enti locali| che per l'anno 2004 non abbiano | rispettato le regole del patto di| stabilita' interno non possono | avvalersi di personale a tempo | determinato o con convenzioni | ovvero con contratti di | collaborazione coordinata e | continuativa. Per il comparto | scuola e per quello delle | istituzioni di alta formazione e | specializzazione artistica e | musicale trovano applicazione le | specifiche disposizioni di |Personale a tempo determinato settore. |PP.AA. per l'anno 2005. -------------------------------------------------------------------- 117. I Ministeri per i beni e le | attivita' culturali, della | giustizia, della salute e | l'Agenzia del territorio sono | autorizzati ad avvalersi, sino al| 31 dicembre 2005, del personale | in servizio con contratti di | lavoro a tempo determinato, | prorogati ai sensi dell'articolo | 3, comma 62, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350. Il | Ministero dell'economia e delle | finanze puo' continuare ad | avvalersi fino al 31 dicembre | 2005 del personale utilizzato ai |Proroga contratti di lavoro a sensi dell'articolo 47, comma 10,|tempo determinato per Min. beni della legge 27 dicembre 1997, n. |culturali, giustizia, salute e 449, e successive modificazioni. |Agenzia del territorio. -------------------------------------------------------------------- 118. Possono essere prorogati | fino al 31 dicembre 2005 i | contratti di lavoro a tempo | determinato stipulati dagli | organi della magistratura | amministrativa nonche' i | contratti di lavoro a tempo | determinato stipulati dall'INPS, | dall'INPDAP e dall'INAIL gia' | prorogati ai sensi dell'articolo | 1 del decreto-legge 28 maggio | 2004, n. 136, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | luglio 2004, n. 186, i cui oneri | continuano ad essere posti a |Proroga contratti di lavoro a carico dei bilanci degli enti |tempo determinato magistratura e predetti. |istituti previdenziali. -------------------------------------------------------------------- 119. L'Agenzia per la protezione | dell'ambiente e per i servizi | tecnici (APAT) puo' continuare ad| avvalersi, sino al 31 dicembre | 2005, del personale in servizio | nell'anno 2004 con contratto a | tempo determinato o con | convenzione o con altra forma di | flessibilita' e di collaborazione| nel limite massimo di spesa | complessivamente stanziata per lo| stesso personale nell'anno 2004 | dalla predetta Agenzia. I | relativi oneri continuano a fare | carico sul bilancio dell'Agenzia.| Il Centro nazionale per | l'informatica nella pubblica | amministrazione (CNIPA) e' | autorizzato a prorogare, fino al | 31 dicembre 2005, i rapporti di | lavoro del personale con | contratto a tempo determinato in | servizio nell'anno 2004. I | relativi oneri continuano a fare |Proroga contratti a tempo carico sul bilancio del Centro. |determinato personale APAT. -------------------------------------------------------------------- 120. Al fine di consentire il | completamento e l'aggiornamento | dei dati per la rilevazione dei | cittadini italiani residenti | all'estero, i rapporti di impiego| a tempo determinato stipulati ai | sensi dell'articolo 2, comma 1, | della legge 27 maggio 2002, n. | 104, possono proseguire nell'anno| 2005 fino al completamento | dell'ultimo rinnovo semestrale | autorizzato ai sensi | dell'articolo 1-bis del | decreto-legge 31 marzo 2003, n. | 52, convertito, con |Proroga contratti a tempo modificazioni, dalla legge 30 |determinato rappresentanze maggio 2003, n. 122. |diplomatiche e uffici consolari. -------------------------------------------------------------------- 121. Le procedure di conversione | in rapporti di lavoro a tempo | indeterminato dei contratti di | formazione e lavoro di cui | all'articolo 3, comma 63, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | possono essere effettuate | unicamente nel rispetto delle | limitazioni e delle modalita' | previste dalla normativa vigente | per l'assunzione di personale a | tempo indeterminato. I rapporti | in essere instaurati con il | personale interessato alla | predetta conversione sono | comunque prorogati al 31 dicembre|Proroga contratti di formazione e 2005. |lavoro. -------------------------------------------------------------------- 122. Per l'anno 2005 per gli enti| di ricerca, l'Istituto superiore | di sanita', l'Istituto superiore | per la prevenzione e la sicurezza| del lavoro, gli istituti | zooprofilattici sperimentali, | l'Agenzia per i servizi sanitari | regionali, l'Agenzia italiana del| farmaco, gli Istituti di ricovero| e cura a carattere scientifico, | l'Agenzia spaziale italiana, | l'Ente per le nuove tecnologie, | l'energia e l'ambiente, il CNIPA,| nonche' per le universita' e le | scuole superiori ad ordinamento | speciale, sono fatte comunque | salve le assunzioni a tempo | determinato e la stipula di | contratti di collaborazione | coordinata e continuativa per | l'attuazione di progetti di | ricerca e di innovazione | tecnologica ovvero di progetti | finalizzati al miglioramento di | servizi anche didattici per gli | studenti, i cui oneri non | risultino a carico dei bilanci di| funzionamento degli enti o del | Fondo di finanziamento degli enti|Salvezza assunzioni a tempo o del Fondo di finanziamento |determinato per l'anno 2005, per ordinario delle universita'. |alcuni Enti, Istituti e Agenzie. -------------------------------------------------------------------- 123. I comandi del personale | della societa' Poste italiane Spa| e dell'Istituto Poligrafico e | Zecca dello Stato, di cui | dall'articolo 3, comma 64, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, |Proroga per il 2005 dei comandi sono prorogati al 31 dicembre |del personale delle Poste e del 2005. |Poligrafico. -------------------------------------------------------------------- 124. Nulla e' dovuto a titolo di | indennita' o trattamento | economico aggiuntivo comunque | denominato nei confronti del | personale in servizio presso enti| e societa' derivanti da processi | di privatizzazione di | amministrazioni pubbliche | esercenti attivita' e servizi in | regime di monopolio e gia' | proveniente dalle predette | amministrazioni pubbliche che sia| trasferito a domanda con il | semplice consenso dell'ente o | della societa' e | dell'amministrazione di | destinazione presso le pubbliche | amministrazioni di cui | all'articolo 1, comma 2, del |Trattamento economico aggiuntivo decreto legislativo 30 marzo |del personale in servizio presso 2001, n. 165, e successive |enti a seguito della modificazioni. |privatizzazione di PP. AA. -------------------------------------------------------------------- 125. All'articolo 40, comma 2, | del decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni, al terzo periodo | le parole: "i ricercatori e i | tecnologi degli enti di ricerca, |Area contrattuale dei ricercatori compresi quelli dell'ENEA," sono |e tecnologi degli enti di soppresse. |ricerca. -------------------------------------------------------------------- 126. Per la proroga delle | attivita' di cui all'articolo 78,| comma 31, della legge 23 dicembre| 2000, n. 388, e' autorizzata, per| l'anno 2005, la spesa di 375 |Finanziamento per LSU impegnati milioni di euro. |presso istituti scolastici. -------------------------------------------------------------------- 127. Per l'anno scolastico | 2005-2006, la consistenza | numerica della dotazione del | personale docente in organico di | diritto non potra' superare | quella complessivamente | determinata nel medesimo organico| di diritto per l'anno scolastico |Limite numerico personale docente 2004-2005. |nelle scuole. -------------------------------------------------------------------- 128. L'insegnamento della lingua | straniera nella scuola primaria | e' impartito dai docenti della | classe in possesso dei requisiti | richiesti o da altro docente | facente parte dell'organico di | istituto sempre in possesso dei | requisiti richiesti. Possono | essere attivati posti di lingua | straniera da assegnare a docenti | specialisti solo nei casi in cui | non sia possibile coprire le ore | di insegnamento con i docenti di | classe o di istituto. Al fine di | realizzare quanto previsto dal | presente comma, la cui | applicazione deve garantire il | recupero all'insegnamento sul | posto comune di non meno di 7.100| unita' per ciascuno degli anni | scolastici 2005-2006 e 2006-2007,| sono attivati corsi di | formazione, nell'ambito delle | annuali iniziative di formazione | in servizio del personale | docente, la cui partecipazione e'| obbligatoria per tutti i docenti | privi dei requisiti previsti per | l'insegnamento della lingua | straniera. Il Ministero | dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca adotta ogni | idonea iniziativa per assicurare | il conseguimento del predetto |Insegnamento della lingua obiettivo. |straniera nella scuola primaria. -------------------------------------------------------------------- 129. La spesa per supplenze brevi| del personale docente, | amministrativo, tecnico ed | ausiliario, al lordo degli oneri | sociali a carico | dell'amministrazione e | dell'imposta regionale sulle | attivita' produttive, non puo' | superare l'importo di 766 milioni| di euro per l'anno 2005 e di 565 | milioni di euro a decorrere | dall'anno 2006. Il Ministero | dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca adotta ogni | idonea misura per assicurare il | rispetto dei predetti limiti. |Supplenze brevi. -------------------------------------------------------------------- 130. Per l'attuazione del piano | programmatico di cui all'articolo| 1, comma 3, della legge 28 marzo | 2003, n. 53, e' autorizzata, a | decorrere dall'anno 2005, | l'ulteriore spesa complessiva di | 110 milioni di euro per i | seguenti interventi: anticipo | delle iscrizioni e | generalizzazione della scuola | dell'infanzia, iniziative di | formazione iniziale e continua | del personale, interventi di | orientamento contro la |Finanziamento per garantire i dispersione scolastica e per |livelli essenziali delle assicurare la realizzazione del |prestazioni in materia di diritto-dovere di istruzione e |istruzione e formazione formazione. |professionale. -------------------------------------------------------------------- 131. Per la realizzazione di | interventi di edilizia e per | l'acquisizione di attrezzature | didattiche e strumentali di | particolare rilevanza da parte | delle istituzioni di cui | all'articolo 1 della legge 21 | dicembre 1999, n. 508, e' | autorizzata a decorrere dall'anno|Finanziamento per edilizia 2005 la spesa di 10 milioni di |scolastica e attrezzature euro. |didattiche. -------------------------------------------------------------------- 132. Salvo diversa determinazione| della Presidenza del Consiglio | dei ministri - Dipartimento della| funzione pubblica, per il | triennio 2005-2007 e' fatto | divieto a tutte le | amministrazioni pubbliche di cui | agli articoli 1, comma 2, e 70, | comma 4, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165, e | successive modificazioni, di | adottare provvedimenti per | l'estensione di decisioni | giurisdizionali aventi forza di | giudicato, o comunque divenute |Divieto estensione decisioni esecutive, in materia di |giurisdizionali aventi forza di personale delle amministrazioni |giudicato in materia di personale pubbliche. |PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 133. All'articolo 61 del decreto | legislativo 30 marzo 2001, n. | 165, dopo il comma 1 e' inserito | il seguente: | "1-bis. Le pubbliche | amministrazioni comunicano alla | Presidenza del Consiglio dei | ministri - Dipartimento della | funzione pubblica e al Ministero | dell'economia e delle finanze | l'esistenza di controversie | relative ai rapporti di lavoro | dalla cui soccombenza potrebbero | derivare oneri aggiuntivi | significativamente rilevanti per | il numero dei soggetti | direttamente o indirettamente | interessati o comunque per gli | effetti sulla finanza pubblica. | La Presidenza del Consiglio dei | ministri - Dipartimento della | funzione pubblica, d'intesa con | il Ministero dell'economia e | delle finanze, puo' intervenire |Obbligo di comunicare le nel processo ai sensi |controversie relative a rapporti dell'articolo 105 del codice di |di lavoro dalla cui soccombenza procedura civile". |derivino rilevanti oneri. -------------------------------------------------------------------- 134. Dopo l'articolo 63 del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e' inserito il | seguente: | "Art. 63-bis. - (Intervento | dell'ARAN nelle controversie | relative ai rapporti di lavoro). | - 1. L'ARAN puo' intervenire nei | giudizi innanzi al giudice | ordinario, in funzione di giudice| del lavoro, aventi ad oggetto le | controversie relative ai rapporti| di lavoro alle dipendenze delle | pubbliche amministrazioni di cui | agli articoli 1, comma 2, e 70, | comma 4, al fine di garantire la | corretta interpretazione e | l'uniforme applicazione dei | contratti collettivi. Per le | controversie relative al | personale di cui all'articolo 3, | derivanti dalle specifiche | discipline ordinamentali e | retributive, l'intervento in | giudizio puo' essere assicurato | attraverso la Presidenza del | Consiglio dei ministri - | Dipartimento della funzione | pubblica, d'intesa con il |Intervento dell'ARAN nelle Ministero dell'economia e delle |controversie relative ai rapporti finanze". |di lavoro. -------------------------------------------------------------------- 135. La dotazione del Fondo di | cui all'articolo 3, comma 149, | della legge 24 dicembre 2003, n. |Incremento Fondo commissione di 350, e' incrementata di un |garanzia per l'attuazione della milione di euro per ciascuno |legge sullo sciopero nei servizi degli anni 2005 e 2006. |pubblici essenziali. -------------------------------------------------------------------- 136. Al fine di conseguire | risparmi o minori oneri | finanziari per le amministrazioni| pubbliche, puo' sempre essere | disposto l'annullamento di | ufficio di provvedimenti | amministrativi illegittimi, anche| se l'esecuzione degli stessi sia | ancora in corso. L'annullamento | di cui al primo periodo di | provvedimenti incidenti su | rapporti contrattuali o | convenzionali con privati deve | tenere indenni i privati stessi | dall'eventuale pregiudizio | patrimoniale derivante, e | comunque non puo' essere adottato| oltre tre anni dall'acquisizione | di efficacia del provvedimento, |Annullamento d'ufficio di anche se la relativa esecuzione |provvedimenti amministrativi sia perdurante. |illegittimi. -------------------------------------------------------------------- 137. Al testo unico delle leggi | concernenti il sequestro, il | pignoramento e la cessione degli | stipendi, salari e pensioni dei | dipendenti delle pubbliche | amministrazioni, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 5 gennaio 1950, n. | 180, sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) all'articolo 1, primo comma, | dopo le parole: "di comunicazione| o di trasporto" sono inserite le | seguenti: "nonche' le aziende | private"; | b) la rubrica del titolo III e' | sostituita dalla seguente: "Della| cessione degli stipendi e salari | dei dipendenti dello Stato non | garantiti dal Fondo, degli | impiegati e dei salariati non | dipendenti dallo Stato e dei | dipendenti di soggetti privati"; | c) l'articolo 34 e' abrogato; | d) al primo comma dell'articolo | 54 le parole: "a norma del | presente titolo" sono sostituite |Modifiche al testo unico leggi dalle seguenti: "a norma del |sul pignoramento degli stipendi a titolo II e del presente titolo".|dipendenti. -------------------------------------------------------------------- 138. L'articolo 47 del testo | unico delle norme sulle | prestazioni previdenziali a | favore dei dipendenti civili e | militari dello Stato, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 29 dicembre 1973, n. |Garanzia delle cessioni di quote 1032, e' abrogato. |di retribuzione. -------------------------------------------------------------------- 139. L'adeguamento dei | trasferimenti dovuti dallo Stato,| ai sensi rispettivamente | dell'articolo 37, comma 3, | lettera c), della legge 9 marzo | 1989, n. 88, e successive | modificazioni, e dell'articolo | 59, comma 34, della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, e | successive modificazioni, e' | stabilito per l'anno 2005: | a) in 532,37 milioni di euro in | favore del Fondo pensioni | lavoratori dipendenti, delle | gestioni dei lavoratori autonomi,| della gestione speciale minatori,| nonche' in favore dell'Ente | nazionale di previdenza e di | assistenza per i lavoratori dello| spettacolo (ENPALS); | b) in 131,55 milioni di euro in | favore del Fondo pensioni | lavoratori dipendenti, ad | integrazione dei trasferimenti di| cui alla lettera a), della | gestione esercenti attivita' | commerciali e della gestione |Adeguamento trasferimenti dallo artigiani. |Stato ad INPS ed INAIL -------------------------------------------------------------------- 140. Conseguentemente a quanto | previsto dal comma 139, gli | importi complessivamente dovuti | dallo Stato sono determinati per | l'anno 2005 in 15.740,39 milioni | di euro per le gestioni di cui al| comma 139, lettera a), e in | 3.889,53 milioni di euro per le | gestioni di cui al comma 139, |Importi complessivamente dovuti lettera b). |dallo Stato -------------------------------------------------------------------- 141. I medesimi complessivi | importi di cui ai commi 139 e 140| sono ripartiti tra le gestioni | interessate con il procedimento | di cui all'articolo 14 della | legge 7 agosto 1990, n. 241, e | successive modificazioni, al | netto, per quanto attiene al | trasferimento di cui al comma | 139, lettera a), della somma di | 1.059,08 milioni di euro | attribuita alla gestione per i | coltivatori diretti, mezzadri e | coloni a completamento | dell'integrale assunzione a | carico dello Stato dell'onere | relativo ai trattamenti | pensionistici liquidati | anteriormente al 1º gennaio 1989,| nonche' al netto delle somme di | 2,36 milioni di euro e di 54,78 | milioni di euro di pertinenza, |Ripartizione degli importi rispettivamente, della gestione |complessivamente dovuti dallo speciale minatori e dell'ENPALS. |Stato -------------------------------------------------------------------- 142. Il termine concernente i | contributi previdenziali e i | premi assicurativi relativi al | sisma del 1990, riguardanti le | imprese delle province di | Catania, Siracusa e Ragusa, | differito al 30 giugno 2005 | dall'articolo 2, comma 66, della | legge 24 dicembre del 2003, n. |Proroga termine versamento 350, e' prorogato al 30 giugno |contributi previdenziali 2006. |terremotati Sicilia orientale. -------------------------------------------------------------------- 143. Ai fini della copertura dei | maggiori oneri derivanti | dall'assunzione, a carico del | bilancio dello Stato, del | finanziamento della gestione di | cui all'articolo 37 della legge 9| marzo 1989, n. 88, riferiti agli | esercizi finanziari precedenti | l'anno 2004, per un importo pari | a 7.581,83 milioni di euro, sono | utilizzate: | a) le somme trasferite dal | bilancio dello Stato all'INPS ai | sensi dell'articolo 35, comma 3, | della legge 23 dicembre 1998, n. | 448, a titolo di anticipazione | sul fabbisogno finanziario delle | gestioni previdenziali risultate,| nel loro complesso, eccedenti | sulla base dei bilanci consuntivi| per le esigenze delle predette | gestioni, evidenziate nella | contabilita' del predetto | Istituto ai sensi dell'articolo | 35, comma 6, della predetta legge| n. 448 del 1998, per un ammontare| complessivo non superiore a 5.700| milioni di euro; | b) le somme che risultano, sulla | base del bilancio consuntivo | dell'anno 2003, trasferite alla | predetta gestione dell'INPS in | eccedenza rispetto agli oneri per| prestazioni e provvidenze varie, | ivi comprese le somme trasferite | in eccedenza per il finanziamento| degli oneri di cui all'articolo | 49, comma 1, della legge 23 | dicembre 1999, n. 488, e fatto | salvo quanto previsto dal | decreto-legge 14 aprile 2003, n. | 73, convertito, con | modificazioni, dalla legge 10 | giugno 2003, n. 133, per un | ammontare complessivo pari a | 307,51 milioni di euro; | c) le risorse trasferite all'INPS| e accantonate presso la medesima | gestione, come risultanti dal | bilancio consuntivo dell'anno | 2003 del predetto Istituto, in | quanto non utilizzate per i | seguenti scopi: | 1) finanziamento delle | prestazioni economiche per la | tubercolosi di cui all'articolo | 3, comma 14, della citata legge | n. 448 del 1998, per un ammontare| complessivo pari a 804,98 milioni| di euro; | 2) finanziamento degli oneri per | pensionamenti anticipati di cui | all'articolo 8 del decreto-legge | 16 maggio 1994, n. 299, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 19 luglio 1994, n. | 451, e all'articolo 3 della legge| 23 dicembre 1996, n. 662, per un | ammontare complessivo pari a | 457,71 milioni di euro; | 3) finanziamento degli oneri per | l'assistenza ai portatori di | handicap grave di cui | all'articolo 42, comma 5, del | testo unico delle disposizioni | legislative in materia di tutela | e sostegno della maternita' e | della paternita', di cui al | decreto legislativo 26 marzo | 2001, n. 151, e successive | modificazioni, per un ammontare | complessivo pari a 300,66 milioni| di euro; | 4) finanziamento degli oneri per | i trattamenti di integrazione | salariale straordinaria previsti |Copertura finanziaria per i da disposizioni diverse, per un |maggiori trasferimenti dallo ammontare complessivo pari a |Stato all'INPS e all'INAIL per 10,97 milioni di euro. |annualita' pregresse. -------------------------------------------------------------------- 144. Il complesso degli effetti | contabili delle disposizioni di | cui al comma 143 sulle gestioni | dell'INPS interessate e' definito| con la procedura di cui | all'articolo 14 della legge 7 |Definizione del complesso degli agosto 1990, n. 241. |effetti contabili -------------------------------------------------------------------- 145. Ai fini del finanziamento | dei maggiori oneri a carico della| Gestione per l'erogazione delle | pensioni, assegni e indennita' | agli invalidi civili, ciechi e | sordomuti di cui all'articolo 130| del decreto legislativo 31 marzo | 1998, n. 112, valutati in 1.326 | milioni di euro per l'esercizio | 2004 e 827 milioni di euro a | decorrere dal 2005: | a) per l'esercizio 2004, | concorrono, per un importo | complessivo di 780 milioni di | euro, le risorse derivanti da: | 1) i minori oneri accertati | nell'attuazione dell'articolo 38 | della legge 28 dicembre 2001, n. | 448, concernente incremento delle| pensioni in favore di soggetti | disagiati, per un ammontare | complessivo pari a 245 milioni di| euro; | 2) i minori oneri accertati | nell'attuazione dell'articolo 3, | comma 14, della legge 23 dicembre| 1998, n. 448, concernente | prestazioni economiche per la | tubercolosi, per un ammontare | complessivo pari a 70 milioni di | euro; | 3) i minori oneri accertati | nell'attuazione del comma 5 | dell'articolo 42 del citato testo| unico di cui al decreto | legislativo n. 151 del 2001 e del| comma 3 dell'articolo 80 della | legge 23 dicembre 2000, n. 388, | concernenti rispettivamente | assistenza ai portatori di | handicap grave e contribuzione | figurativa in favore di sordomuti| e invalidi, per un ammontare | complessivo pari a 160 milioni di| euro; | 4) i minori oneri, rispetto alla | somma di 872,8 milioni di euro | prevista dalla legge 31 dicembre | 1991, n. 415, e dalla legge 23 | dicembre 1992, n. 500, per il | finanziamento della gestione di | cui all'articolo 37 della legge 9| marzo 1989, n. 88, accertati | nell'attuazione delle norme in | materia di pensionamenti | anticipati, per un ammontare | complessivo pari a 305 milioni di| euro; | b) a decorrere dall'anno 2005, | sono utilizzate le risorse | derivanti da: | 1) i minori oneri accertati | nell'attuazione del citato | articolo 38 della legge 28 | dicembre 2001, n. 448, per un | ammontare complessivo pari a 245 | milioni di euro; | 2) i minori oneri accertati | nell'attuazione del citato | articolo 3, comma 14, della legge| 23 dicembre 1998, n. 448, per un | ammontare complessivo pari a 277 | milioni di euro; | 3) i minori oneri, rispetto alla | somma di 872,8 milioni di euro | prevista dalle citate leggi 31 | dicembre 1991, n. 415, e 23 | dicembre 1992, n. 500, per il | finanziamento della gestione di | cui all'articolo 37 della legge 9| marzo 1989, n. 88, accertati | nell'attuazione delle norme in | materia di pensionamenti |Finanziamento maggiori oneri per anticipati, per un ammontare |pensioni ed indennita' ad complessivo pari a 305 milioni di|invalidi civili, ciechi e euro. |sordomuti. -------------------------------------------------------------------- 146. Per le imprese industriali | che svolgono attivita' produttiva| di fornitura o subfornitura di | componenti, di supporto o di | servizio, a favore di imprese | operanti nel settore | automobilistico, i periodi di | integrazione salariale ordinaria | fruiti negli anni 2003 e 2004 non| vengono computati ai fini della | determinazione del limite massimo| di utilizzo dell'integrazione |Integrazione salariale ordinaria salariale ordinaria di cui |per le imprese di fornitura di all'articolo 6 della legge 20 |componenti a favore di imprese maggio 1975, n. 164 entro il |operanti nel settore limite di 1.100 unita' annue. |automobilistico. -------------------------------------------------------------------- 147. La disciplina dell'importo | massimo di cui all'articolo 1, | secondo comma, della legge 13 | agosto 1980, n. 427, e successive| modificazioni, estesa ai | trattamenti ordinari di | disoccupazione dall'articolo 3, | comma 2, del decreto-legge 16 | maggio 1994, n. 299, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19| luglio 1994, n. 451, trova | applicazione anche per i |Estensione dell'importo massimo trattamenti speciali di |dell'integrazione salariale ai disoccupazione aventi decorrenza |trattamenti speciali di dal 1º gennaio 2006. |disoccupazione. -------------------------------------------------------------------- 148. A decorrere dal 1º gennaio | 2005, nell'ambito del processo di| armonizzazione al regime generale| e' abrogato l'allegato B al regio| decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e| i trattamenti economici | previdenziali di malattia, | riferiti ai lavoratori addetti ai| pubblici servizi di trasporto | rientranti nell'ambito di | applicazione del citato regio | decreto, sono dovuti secondo le | norme, le modalita' e i limiti | previsti per i lavoratori del | settore industria. I trattamenti | economici previdenziali di | malattia aggiuntivi rispetto a | quelli spettanti ai lavoratori | del settore industria, o comunque| diversi dagli stessi, previsti ed| applicati alla predetta data ai | sensi del citato allegato B e | degli accordi collettivi | nazionali che stabilivano a | carico delle disciolte Casse di | soccorso particolari prestazioni,| trasferite dal 1º gennaio 1980 | all'INPS ai sensi della legge 23 | dicembre 1978, n. 833, sono da | considerare, fino ad eventuale | diversa disciplina pattizia, | obbligazioni contrattuali del |Trattamenti economici datore di lavoro. |previdenziali di malattia. -------------------------------------------------------------------- 149. I commi primo e secondo | dell'articolo 2 del decreto-legge| 30 dicembre 1979, n. 663, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 29 febbraio 1980, n. | 33, e successive modificazioni, | sono sostituiti dai seguenti: | "A decorrere dal 1º giugno 2005, | nei casi di infermita' | comportante incapacita' | lavorativa, il medico curante | trasmette all'INPS il certificato| di diagnosi sull'inizio e sulla | durata presunta della malattia | per via telematica on line, | secondo le specifiche tecniche e | le modalita' procedurali | determinate dall'INPS medesimo. | Il lavoratore e' tenuto, entro | due giorni dal relativo rilascio,| a recapitare o a trasmettere, a | mezzo raccomandata con avviso di | ricevimento, l'attestazione della| malattia, rilasciata dal medico | curante, al datore di lavoro, | salvo il caso in cui quest'ultimo| richieda all'INPS la trasmissione| in via telematica della suddetta | attestazione, secondo modalita' | stabilite dallo stesso Istituto. | Con apposito decreto | interministeriale dei Ministri | del lavoro e delle politiche | sociali, della salute, | dell'economia e delle finanze e | per l'innovazione e le | tecnologie, previa intesa con la | Conferenza permanente per i | rapporti tra lo Stato, le regioni| e le province autonome di Trento | e di Bolzano, sono individuate le| modalita' tecniche, operative e | di regolamentazione, al fine di | consentire l'avvio della nuova | procedura di trasmissione | telematica on line della | certificazione di malattia | all'INPS e di inoltro | dell'attestazione di malattia | dall'lNPS al datore di lavoro, |Invio telematico all'INPS da previsti dal primo e dal secondo |parte del medico curante dei comma del presente articolo". |certificati di malattia. -------------------------------------------------------------------- 150. L'articolo 1, comma 54, |Diritto alla pensione di della legge 23 agosto 2004, n. |vecchiaia per il personale 243, e' abrogato. |artistico degli enti lirici. -------------------------------------------------------------------- 151. All'articolo 118 della legge| 23 dicembre 2000, n. 388, e | successive modificazioni, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1, ultimo periodo, | sono soppresse le parole: | "progressivamente e"; | b) al comma 1, dopo l'ultimo | periodo e' aggiunto il seguente: | "Nel finanziare i piani formativi| di cui al presente comma, i fondi| si attengono al criterio della | redistribuzione delle risorse | versate dalle aziende aderenti a | ciascuno di essi, ai sensi del | comma 3"; | c) il comma 3 e' sostituito dal | seguente: | "3. I datori di lavoro che | aderiscono ai fondi effettuano il| versamento del contributo | integrativo, di cui all'articolo | 25 della legge n. 845 del 1978, e| successive modificazioni, | all'INPS, che provvede a | trasferirlo, per intero, una | volta dedotti i meri costi | amministrativi, al fondo indicato| dal datore di lavoro. L'adesione | ai fondi e' fissata entro il 31 | ottobre di ogni anno, con effetti| dal 1º gennaio successivo; le | successive adesioni o disdette | avranno effetto dal 1º gennaio di| ogni anno. L'INPS, entro il 31 | gennaio di ogni anno, a decorrere| dal 2005, comunica al Ministero | del lavoro e delle politiche | sociali e ai fondi la previsione,| sulla base delle adesioni | pervenute, del gettito del | contributo integrativo, di cui | all'articolo 25 della legge n. | 845 del 1978, e successive | modificazioni, relativo ai datori| di lavoro aderenti ai fondi | stessi nonche' di quello relativo| agli altri datori di lavoro, | obbligati al versamento di detto | contributo, destinato al Fondo | per la formazione professionale e| per l'accesso al Fondo sociale | europeo (FSE), di cui | all'articolo 9, comma 5, del | decreto-legge 20 maggio 1993, n. | 148, convertito, con | modificazioni, dalla legge 19 | luglio 1993, n. 236. Lo stesso | Istituto provvede a disciplinare | le modalita' di adesione ai fondi| interprofessionali e di | trasferimento delle risorse agli | stessi mediante acconti | bimestrali nonche' a fornire, | tempestivamente e con | regolarita', ai fondi stessi, | tutte le informazioni relative | alle imprese aderenti e ai | contributi integrativi da esse | versati. Al fine di assicurare | continuita' nel perseguimento | delle finalita' istituzionali del| Fondo per la formazione | professionale e per l'accesso al | FSE, di cui all'articolo 9, comma| 5, del decreto-legge 20 maggio | 1993, n. 148, convertito, con | modificazioni, dalla legge 19 | luglio 1993, n. 236, rimane fermo| quanto previsto dal secondo |Formazione professionale e periodo del comma 2 dell'articolo|attivita' svolte in fondi 66 della legge 17 maggio 1999, n.|comunitari e di Fondo sociale 144.". |europeo. -------------------------------------------------------------------- 152. E' istituito, presso la | Presidenza del Consiglio dei | ministri, il "Fondo per il | sostegno delle adozioni | internazionali" finalizzato al | rimborso delle spese sostenute | dai genitori adottivi per | l'espletamento della procedura di| adozione disciplinata dalle | disposizioni contenute nel capo I| del titolo III della legge 4 | maggio 1983, n. 184. Con decreto | di natura non regolamentare | adottato, entro sessanta giorni | dalla data di entrata in vigore | della presente legge, dal | Presidente del Consiglio dei | ministri, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, vengono determinati | l'entita' e i criteri del | rimborso, nonche' le modalita' di| presentazione delle istanze. In | ogni caso, i rimborsi non | potranno superare l'ammontare | massimo di 10 milioni di euro per| l'anno 2005. A favore del Fondo | di cui al presente comma e' | autorizzata la spesa di 10 |Fondo per il sostegno delle milioni di euro per l'anno 2005. |adozioni internazionali. -------------------------------------------------------------------- 153. Nell'ambito del Fondo | nazionale per le politiche | sociali di cui all'articolo 59, | comma 44, della legge 27 dicembre| 1997, n. 449, e' destinata una | quota di 500.000 euro per l'anno | 2005 per l'istituzione di un | Fondo speciale al fine di | promuovere le politiche giovanili| finalizzate alla partecipazione | dei giovani sul piano culturale e| sociale nella societa' e nelle | istituzioni, mediante il sostegno| della loro capacita' progettuale | e creativa e favorendo il | formarsi di nuove realta' | associative nonche' consolidando | e rafforzando quelle gia' |Fondo speciale per le politiche esistenti. |giovanili sul piano culturale. -------------------------------------------------------------------- 154. Il 70 per cento della quota | del Fondo di cui al comma 153 e' | destinato al finanziamento dei | programmi e dei progetti del | Forum nazionale dei giovani, con | sede in Roma. Il restante 30 per | cento e' ripartito tra i Forum | dei giovani regionali e locali | proporzionalmente alla presenza | di associazioni e di giovani sul |Finalizzazione quota Fondo per il territorio. |Forum nazionale dei giovani. -------------------------------------------------------------------- 155. In attesa della riforma | degli ammortizzatori sociali e | nel limite complessivo di spesa | di 310 milioni di euro a carico | del Fondo per l'occupazione di | cui all'articolo 1, comma 7, del | decreto-legge 20 maggio 1993, n. | 148, convertito, con | modificazioni, dalla legge 19 | luglio 1993, n. 236, il Ministro | del lavoro e delle politiche | sociali, di concerto con il | Ministro dell'economia e finanze,| puo' disporre entro il 31 | dicembre 2005, anche in deroga | alla vigente normativa, | concessioni, anche senza | soluzione di continuita', dei | trattamenti di cassa integrazione| guadagni straordinaria, di | mobilita' e di disoccupazione | speciale, nel caso di programmi | finalizzati alla gestione di | crisi occupazionali, anche con | riferimento a settori produttivi | e ad aree territoriali ovvero | miranti al reimpiego di | lavoratori coinvolti in detti | programmi definiti in specifici | accordi in sede governativa | intervenuti entro il 30 giugno | 2005. Nell'ambito delle risorse | finanziarie di cui al primo | periodo, i trattamenti concessi | ai sensi dell'articolo 3, comma | 137, quarto periodo, della legge | 24 dicembre 2003, n. 350, e | successive modificazioni, possono| essere prorogati con decreto del | Ministro del lavoro e delle | politiche sociali, di concerto | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, qualora i piani di| gestione delle eccedenze gia' | definiti in specifici accordi in | sede governativa abbiano | comportato una riduzione nella | misura almeno del 10 per cento | del numero dei destinatari dei | trattamenti scaduti il 31 | dicembre 2004. La misura dei | trattamenti di cui al secondo | periodo e' ridotta del 10 per | cento nel caso di prima proroga e|Trattamenti CIGS per programmi del 30 per cento per le proroghe |finalizzati alla gestione delle successive. |crisi occupazionali. -------------------------------------------------------------------- 156. All'articolo 118, comma 16, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e successive modificazioni, | le parole: "e di 100 milioni di | euro per ciascuno degli anni 2003| e 2004" sono sostituite dalle |Finanziamento 2005 per le seguenti: "e di 100 milioni di |attivita' di formazione euro per ciascuno degli anni |nell'esercizio 2003, 2004 e 2005". |dell'apprendistato. -------------------------------------------------------------------- 157. All'articolo 43 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1, le parole da: "in | un'apposita gestione" fino alla | fine del comma sono sostituite | dalle seguenti: "alla gestione | separata di cui all'articolo 2, | comma 26, della legge 8 agosto | 1995, n. 335"; | b) al comma 2, le parole da: |Obbligo di iscrizione in apposita "alla gestione separata" fino a: |gestione separata previdenziale "n. 335" sono soppresse; |presso l'INPS per gli associati c) il comma 9 e' abrogato. |in partecipazione. -------------------------------------------------------------------- 158. All'articolo 58 della legge | 17 maggio 1999, n. 144, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 2: | 1) la parola: "tredici" e' | sostituita dalla parola: | "dodici"; | 2) le parole: "sei eletti dagli | iscritti al Fondo" sono | sostituite dalle seguenti: | "cinque designati dalle | associazioni sindacali | rappresentative degli iscritti al| Fondo medesimo"; | b) il comma 3 e' sostituito dal | seguente: | "3. Il comitato amministratore e'| presieduto dal presidente | dell'INPS o da un suo delegato | scelto tra i componenti del |Comitato amministratore del Fondo consiglio di amministrazione |per la gestione separata dell'Istituto medesimo". |previdenziale. -------------------------------------------------------------------- 159. Limitatamente ai soli enti | gestori di forme di previdenza | obbligatoria i collegi sindacali | continuano ad esercitare il | controllo contabile e per essi | non trova applicazione l'articolo|Collegi sindacali di enti gestori 2409-bis, terzo comma, del codice|di forme di previdenza civile. |obbligatoria. -------------------------------------------------------------------- 160. E' costituita la Fondazione | per la diffusione della | responsabilita' sociale delle | imprese. Alla Fondazione | partecipano, quali soci | fondatori, il Ministero del | lavoro e delle politiche sociali,| oltre ad altri soggetti pubblici | e privati che ne condividano le | finalita'. La Fondazione e' | soggetta alle disposizioni del | codice civile, delle leggi | speciali e dello statuto, che | verra' redatto dai fondatori. Per| lo svolgimento delle sue | attivita' istituzionali e' | assegnato alla Fondazione un |Fondazione per la diffusione contributo di un milione di euro |della responsabilita' sociale per l'anno 2005. |delle imprese. -------------------------------------------------------------------- 161. L'ente nazionale di | previdenza e assistenza per i | lavoratori dello spettacolo | (ENPALS) puo' continuare ad | avvalersi, fino al 31 dicembre | 2005, del personale in servizio | nell'anno 2004 con contratto di | lavoro a tempo determinato nel | limite massimo di spesa | complessivamente stanziata per lo| stesso personale nell'anno 2004. | I relativi oneri continuano ad |Proroga al 2005 dei contratti di essere posti a carico del |lavoro a tempo determinato bilancio dell'ente. |dell'ENPALS. -------------------------------------------------------------------- 162. All'articolo 3, comma 136, | della legge 24 dicembre 2003, n. | 350, al primo periodo, le parole:| "31 dicembre 2004" sono | sostituite dalle seguenti: "31 | dicembre 2005" e, al secondo | periodo, le parole: "31 dicembre | 2003" sono sostituite dalle | seguenti: "31 dicembre 2004". A | tal fine e' autorizzata, per | l'anno 2005, la spesa di 5 | milioni di euro a valere sul | Fondo per l'occupazione di cui | all'articolo 1, comma 7, del | decreto-legge 20 maggio 1993, n. | 148, convertito, con | modificazioni, dalla legge 19 | luglio 1993, n. 236. |Proroga contratti di solidarieta' -------------------------------------------------------------------- 163. Per la prosecuzione degli | interventi di cui all'articolo 3,| comma 9, e all'articolo 8, comma | 4-bis, del decreto-legge 20 | maggio 1993, n. 148, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19| luglio 1993, n. 236, e' | autorizzato un contributo di euro| 160.102.000 per l'anno 2005. A | tal fine, con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri, e' nominato un | Commissario straordinario del | Governo con funzioni di vigilanza|Contributo 2005 per manutenzione sulle modalita' di attuazione del|idraulica e forestale regione presente comma. |Calabria. -------------------------------------------------------------------- 164. Per garantire il rispetto | degli obblighi comunitari e la | realizzazione degli obiettivi di | finanza pubblica per il triennio | 2005-2007 il livello complessivo | della spesa del Servizio | sanitario nazionale, al cui | finanziamento concorre lo Stato, | e' determinato in 88.195 milioni | di euro per l'anno 2005, 89.960 | milioni di euro per l'anno 2006 e| 91.759 milioni di euro per l'anno| 2007. I predetti importi | ricomprendono anche quello di 50 | milioni di euro, per ciascuno | degli anni indicati, a titolo di | ulteriore finanziamento a carico | dello Stato per l'ospedale | "Bambino Gesu'". Lo Stato, in | deroga a quanto stabilito | dall'articolo 4, comma 3, del | decreto-legge 18 settembre 2001, | n. 347, convertito, con | modificazioni, dalla legge 16 | novembre 2001, n. 405, concorre | al ripiano dei disavanzi del | Servizio sanitario nazionale per | gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal| fine e' autorizzata, a titolo di | regolazione debitoria, la spesa | di 2.000 milioni di euro per | l'anno 2005, di cui 50 milioni di| euro finalizzati al ripiano dei | disavanzi della regione Lazio per| l'anno 2003, derivanti dal | finanziamento dell'ospedale | "Bambino Gesu'". Le predette | disponibilita' finanziarie sono | ripartite tra le regioni con | decreto del Ministro della | salute, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, d'intesa con la |Livello complessivo di spesa del Conferenza Stato-Regioni. |SSN. -------------------------------------------------------------------- 165. Resta fermo l'obbligo in | capo all'Agenzia italiana del | farmaco di garantire per la quota| a proprio carico, ai sensi | dell'articolo 48 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, il livello| della spesa farmaceutica | stabilito dalla legislazione | vigente. Nell'ambito delle | annuali direttive del Ministro | della salute all'Agenzia e' | incluso il conseguimento | dell'obiettivo del rispetto del | predetto livello della spesa | farmaceutica. Al fine di | conseguire il contenimento della | spesa farmaceutica, l'Agenzia | italiana del farmaco stabilisce | le modalita' per il | confezionamento ottimale dei | farmaci a carico del Servizio | sanitario nazionale, almeno per | le patologie piu' rilevanti, | relativamente a dosaggi e numero | di unita' posologiche, individua | i farmaci per i quali i medici | possono prescrivere "confezioni | d'avvio" per terapie usate per la| prima volta verso i cittadini, al| fine di evitare prescrizioni | quantitativamente improprie e | piu' costose, e di verificarne la| tollerabilita' e l'efficacia, e | predispone l'elenco dei farmaci | per i quali sono autorizzate la | prescrizione e la vendita per | unita' posologiche. |Livello della spesa farmaceutica. -------------------------------------------------------------------- 166. All'articolo 8 della legge | 24 dicembre 1993, n. 537, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 10: | 1) alla lettera c), dopo le | parole: "indicate alle lettere a)| e b)" sono aggiunte le seguenti: | "ad eccezione dei farmaci non | soggetti a ricetta con accesso | alla pubblicita' al pubblico"; | 2) dopo la lettera c), e' | aggiunta la seguente: | "c-bis) farmaci non soggetti a | ricetta medica con accesso alla | pubblicita' al pubblico (OTC)"; | b) al comma 14, ultimo periodo, |Classificazione farmaci non le parole: "lettera c)" sono |soggetti a ricetta medica con sostituite dalle seguenti: |accesso alla pubblicita' al "lettere c) e c-bis)". |pubblico (OTC). -------------------------------------------------------------------- 167. All'articolo 70, comma 2, | primo periodo, della legge 23 | dicembre 1998, n. 448, dopo le | parole: "l'indicazione della | ''nota''" la parola: ", |Specialita' medicinali erogabili controfirmata," e' soppressa. |a carico del SSN. -------------------------------------------------------------------- 168. L'Agenzia italiana del | farmaco adotta nel limite di | spesa annuo di 1 milione di euro | per ciascuno degli anni 2005, | 2006 e 2007, nell'ambito del | programma annuale di attivita' | previsto dall'articolo 48, comma | 5, lettera h), del decreto-legge | 30 settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326, un piano di comunicazione | volto a diffondere l'uso dei | farmaci generici, ad assicurare | una adeguata informazione del | pubblico su tali farmaci e a | garantire ai medici, ai | farmacisti e agli operatori di | settore, a mezzo di apposite | pubblicazioni specialistiche, le | informazioni necessarie sui | farmaci generici e le liste | complete di farmaci generici |Diffusione dell'uso dei farmaci disponibili. |generici. -------------------------------------------------------------------- 169. Al fine di garantire che | l'obiettivo del raggiungimento | dell'equilibrio economico | finanziario da parte delle | regioni sia conseguito nel | rispetto della garanzia della | tutela della salute, ferma | restando la disciplina dettata | dall'articolo 54 della legge 27 | dicembre 2002, n. 289, per le | prestazioni gia' definite dal | decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri 29 | novembre 2001, pubblicato nel | supplemento ordinario alla | Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 | febbraio 2002, e successive | modificazioni, anche al fine di | garantire che le modalita' di | erogazione delle stesse siano | uniformi sul territorio | nazionale, coerentemente con le | risorse programmate per il | Servizio sanitario nazionale, con| regolamento adottato ai sensi | dell'articolo 17, comma 3, della | legge 23 agosto 1988, n. 400, di | concerto con il Ministro | dell'economia e delle finanze, | dal Ministro della salute, che si| avvale della commissione di cui | all'articolo 4-bis, comma 10, del| decreto-legge 15 aprile 2002, n. | 63, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 | giugno 2002, n. 112, sono fissati| gli standard qualitativi, | strutturali, tecnologici, di | processo e possibilmente di | esito, e quantitativi di cui ai | livelli essenziali di assistenza,| sentita la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano. Con la | medesima procedura sono | individuati le tipologie di | assistenza e i servizi, relativi | alle aree di offerta individuate | dal vigente Piano sanitario | nazionale. In fase di prima | applicazione gli standard sono |Fissazione di standard di cui ai fissati entro il 30 giugno 2005. |livelli essenziali di assistenza. -------------------------------------------------------------------- 170. Alla determinazione delle | tariffe massime per la | remunerazione delle prestazioni e| delle funzioni assistenziali, | assunte come riferimento per la | valutazione della congruita' | delle risorse a disposizione del | Servizio sanitario nazionale, | provvede, con proprio decreto, il| Ministero della salute, di | concerto con il Ministero | dell'economia e delle finanze, | sentita la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano. Gli importi | tariffari, fissati dalle singole | regioni, superiori alle tariffe | massime restano a carico dei | bilanci regionali. Entro il 30 | marzo 2005, con decreto del | Ministero della salute, di | concerto con il Ministero | dell'economia e delle finanze, | sentita la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano, si procede | alla ricognizione e all'eventuale| aggiornamento delle tariffe | massime, coerentemente con le | risorse programmate per il | Servizio sanitario nazionale. Con| la medesima modalita' e i | medesimi criteri si procede | all'aggiornamento biennale delle | tariffe massime entro il 31 |Determinazione delle tariffe dicembre di ogni secondo anno a |massime per la remunerazione decorrere dall'anno 2005. |delle prestazioni assistenziali. -------------------------------------------------------------------- 171. Ferma restando la facolta' | delle singole regioni di | procedere, per il governo dei | volumi di attivita' e dei tetti | di spesa, alla modulazione, entro| i valori massimi nazionali, degli| importi tariffari praticati per | la remunerazione dei soggetti | erogatori pubblici e privati, e' | vietata, nella remunerazione del | singolo erogatore, l'applicazione| alle singole prestazioni di | importi tariffari diversi a | seconda della residenza del | paziente, indipendentemente dalle| modalita' con cui viene regolata | la compensazione della mobilita' | sia intraregionale che | interregionale. Sono nulli i |Divieto di tariffe in funzione contratti e gli accordi stipulati|della residenza del paziente per con i soggetti erogatori in |la remunerazione dei soggetti violazione di detto principio. |erogatori. -------------------------------------------------------------------- 172. Il potere di accesso del | Ministro della salute presso le | aziende unita' sanitarie locali e| le aziende ospedaliere di cui | all'articolo 2, comma 6, del | decreto-legge 29 agosto 1984, n. | 528, convertito, con | modificazioni, dalla legge 31 | ottobre 1984, n. 733, e | all'articolo 4, comma 2, della | legge 1º febbraio 1989, n. 37, e'| esteso a tutti gli Istituti di | ricovero e cura a carattere | scientifico, anche se trasformati| in fondazioni, ai policlinici | universitari e alle aziende | ospedaliere universitarie ed e' | integrato con la potesta' di | verifica dell'effettiva | erogazione, secondo criteri di | efficienza ed appropriatezza, dei| livelli essenziali di assistenza | di cui all'articolo 1, comma 6, | del decreto legislativo 30 | dicembre 1992, n. 502, e | successive modificazioni, al | decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri 29 | novembre 2001, pubblicato nel | supplemento ordinario alla | Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 | febbraio 2002, e all'articolo 54 | della legge 27 dicembre 2002, n. |Potere di accesso del Ministro 289, compresa la verifica dei |della salute presso Istituti di relativi tempi di attesa. |ricovero. -------------------------------------------------------------------- 173. L'accesso al finanziamento | integrativo a carico dello Stato | derivante da quanto disposto al | comma 164, rispetto al livello di| cui all'accordo Stato-regioni | dell'8 agosto 2001, pubblicato | nella Gazzetta Ufficiale n. 208 | del 7 settembre 2001, per l'anno | 2004, rivalutato del 2 per cento | su base annua a decorrere dal | 2005, e' subordinato alla stipula| di una specifica intesa tra Stato| e regioni ai sensi dell'articolo | 8, comma 6, della legge 5 giugno | 2003, n. 131, che contempli ai | fini del contenimento della | dinamica dei costi: | a) gli adempimenti gia' previsti | dalla vigente legislazione; | b) i casi nei quali debbano | essere previste modalita' di | affiancamento dei rappresentanti | dei Ministeri della salute e | dell'economia e delle finanze ai | fini di una migliore definizione | delle misure da adottare; | c) ulteriori adempimenti per | migliorare il monitoraggio della | spesa sanitaria nell'ambito del | Nuovo sistema informativo | sanitario; | d) il rispetto degli obblighi di | programmazione a livello | regionale, al fine di garantire | l'effettivita' del processo di | razionalizzazione delle reti | strutturali dell'offerta | ospedaliera e della domanda | ospedaliera, con particolare | riguardo al riequilibrio | dell'offerta di posti letto per | acuti e per lungodegenza e | riabilitazione, alla promozione | del passaggio dal ricovero | ordinario al ricovero diurno, | nonche' alla realizzazione degli | interventi previsti dal Piano | nazionale della prevenzione e dal| Piano nazionale | dell'aggiornamento del personale | sanitario, coerentemente con il | Piano sanitario nazionale; | e) il vincolo di crescita delle | voci dei costi di produzione, con| esclusione di quelli per il | personale cui si applica la | specifica normativa di settore, | secondo modalita' che | garantiscano che, | complessivamente, la loro | crescita non sia superiore, a | decorrere dal 2005, al 2 per | cento annuo rispetto ai dati | previsionali indicati nel | bilancio dell'anno precedente, al| netto di eventuali costi di | personale di competenza di | precedenti esercizi; | f) in ogni caso, l'obbligo in | capo alle regioni di garantire in| sede di programmazione regionale,| coerentemente con gli obiettivi | sull'indebitamento netto delle | amministrazioni pubbliche, | l'equilibrio | economico-finanziario delle | proprie aziende sanitarie, | aziende ospedaliere, aziende | ospedaliere universitarie ed | Istituti di ricovero e cura a | carattere scientifico sia in sede| di preventivo annuale che di | conto consuntivo, realizzando | forme di verifica trimestrale | della coerenza degli andamenti | con gli obiettivi | dell'indebitamento netto delle | amministrazioni pubbliche e | prevedendo l'obbligatorieta' | dell'adozione di misure per la | riconduzione in equilibrio della | gestione ove si prospettassero | situazioni di squilibrio, nonche'|Finanziamento integrativo a l'ipotesi di decadenza del |carico dello Stato per la spesa direttore generale. |del SSN. -------------------------------------------------------------------- 174. Al fine del rispetto | dell'equilibrio | economico-finanziario, la | regione, ove si prospetti sulla | base del monitoraggio trimestrale| una situazione di squilibrio, | adotta i provvedimenti necessari.| Qualora dai dati del monitoraggio| del quarto trimestre si evidenzi | un disavanzo di gestione a fronte| del quale non sono stati adottati| i predetti provvedimenti, ovvero | essi non siano sufficienti, con | la procedura di cui all'articolo | 8, comma 1, della legge 5 giugno | 2003, n. 131, il Presidente del | Consiglio dei ministri diffida la| regione a provvedervi entro il 30| aprile dell'anno successivo a | quello di riferimento. Qualora la| regione non adempia, entro i | successivi trenta giorni il | presidente della regione, in | qualita' di commissario ad acta, | approva il bilancio di esercizio | consolidato del Servizio | sanitario regionale al fine di | determinare il disavanzo di | gestione e adotta i necessari | provvedimenti per il suo | ripianamento, ivi inclusi gli | aumenti dell'addizionale | all'imposta sul reddito delle | persone fisiche e le | maggiorazioni dell'aliquota | dell'imposta regionale sulle | attivita' produttive entro le | misure stabilite dalla normativa | vigente. I predetti incrementi | possono essere adottati anche in | funzione della copertura dei | disavanzi di gestione accertati o|Provvedimenti adottati dalla stimati nel settore sanitario |regione in caso di squilibrio relativi all'esercizio 2004 e |economico-finanziario della spesa seguenti. |sanitaria. -------------------------------------------------------------------- 175. Per le finalita' di cui al | comma 174 e per la copertura dei | disavanzi di gestione accertati o| stimati nel settore sanitario, la| regione, in deroga alla | sospensione di cui al comma 61, | primo periodo, puo' deliberare | l'inizio o la ripresa della | decorrenza degli effetti degli | aumenti dell'addizionale | regionale all'imposta sul reddito| e delle maggiorazioni | dell'aliquota dell'imposta | regionale sulle attivita' | produttive, gia' disposti, | oggetto della predetta | sospensione. Ai sensi del primo | periodo del presente comma e del | comma 22 dell'articolo 2 della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | l'inizio o la ripresa della | decorrenza degli effetti puo' | concernere anche quelle | maggiorazioni dell'aliquota IRAP | che siano state deliberate dalle | regioni, antecedentemente al 31 | dicembre 2003, in difformita' | rispetto a quanto previsto dalla | normativa statale. Per le | medesime finalita', le regioni | possono altresi', nei limiti | della normativa statale di | riferimento ed in conformita' ad | essa, disporre nuovi aumenti | dell'addizionale regionale | all'imposta sul reddito o nuove | maggiorazioni dell'aliquota IRAP |Inizio o ripresa della decorrenza ovvero modificare gli aumenti e |degli effetti degli aumenti le maggiorazioni di cui al primo |dell'addizionale regionale IRE e periodo del presente comma. |maggiorazioni dell'aliquota IRAP -------------------------------------------------------------------- 176. In caso di mancato | adempimento agli obblighi di cui | al comma 173 e' precluso | l'accesso al maggiore | finanziamento previsto per gli | anni 2005, 2006 e 2007, con | conseguente immediato recupero | delle somme eventualmente |Casi di preclusione al maggiore erogate. |finanziamento. -------------------------------------------------------------------- 177. Le regioni, ai sensi | dell'articolo 4, comma 9, della | legge 30 dicembre 1991, n. 412, e| successive modificazioni, | definiscono le fattispecie per | l'eventuale trasformazione da | tempo determinato a tempo | indeterminato del rapporto di | lavoro dei professionisti | convenzionati a carico del | protocollo aggiuntivo ai sensi | dei decreti del Presidente della | Repubblica 28 luglio 2000, n. | 271, e 21 settembre 2001, n. 446,| in modo da assicurare una | riduzione della relativa spesa | pari ad almeno il 20 per cento. | La predetta trasformazione e' | possibile entro il limite del | numero di ore di incarico | attivate a titolo convenzionale |Trasformazione a tempo presso ciascuna azienda sanitaria|indeterminato del rapporto di locale alla data del 31 ottobre |lavoro dei professionisti 2004. |convenzionati. -------------------------------------------------------------------- 178. Il rapporto tra il Servizio | sanitario nazionale, i medici di | medicina generale, i pediatri di | libera scelta, i medici | specialisti ambulatoriali interni| e le altre professioni sanitarie | non dipendenti dal medesimo e' | disciplinato da apposite | convenzioni conformi agli accordi| collettivi nazionali stipulati ai| sensi dell'articolo 4, comma 9, | della legge 30 dicembre 1991, n. | 412, e successive modificazioni, | con le organizzazioni sindacali | di categoria maggiormente | rappresentative in campo | nazionale. La rappresentativita' | delle organizzazioni sindacali e'| basata sulla consistenza | associativa. Detti accordi hanno | durata quadriennale per la parte | normativa e durata biennale per | la parte economica. In sede di | prima applicazione la durata, per| le parti normativa ed economica, | e' definita fino al 31 dicembre |Convenzioni per il rapporto tra 2005. |SSN e medici. -------------------------------------------------------------------- 179. Al fine di garantire il | rispetto degli obblighi di cui al| comma 173, ciascuna regione | provvede a disciplinare appositi | meccanismi di raccordo tra le | aziende sanitarie locali, le | aziende ospedaliere, le aziende | ospedaliere universitarie, gli | Istituti di ricovero e cura a | carattere scientifico e i medici | di medicina generale e i pediatri| di libera scelta, attribuendo a | questi ultimi il compito di | segnalare tempestivamente alle | strutture competenti a livello | regionale le situazioni di | inefficienza gestionale e | organizzativa che costituiscono | violazione degli obiettivi di |Obbligo per le aziende contenimento della dinamica dei |ospedaliere di comunicare alle costi di cui ai commi da 164 a |strutture regionali situazioni di 187. |inefficienza. -------------------------------------------------------------------- 180. La regione interessata, | nelle ipotesi indicate ai commi | 174 e 176, anche avvalendosi del | supporto tecnico dell'Agenzia per| i servizi sanitari regionali, | procede ad una ricognizione delle| cause ed elabora un programma | operativo di riorganizzazione, di| riqualificazione o di | potenziamento del Servizio | sanitario regionale, di durata | non superiore al triennio. I | Ministri della salute e | dell'economia e delle finanze e | la singola regione stipulano | apposito accordo che individui | gli interventi necessari per il | perseguimento dell'equilibrio | economico, nel rispetto dei | livelli essenziali di assistenza | e degli adempimenti di cui alla | intesa prevista dal comma 173. La| sottoscrizione dell'accordo e' | condizione necessaria per la | riattribuzione alla regione | interessata del maggiore | finanziamento anche in maniera | parziale e graduale, | subordinatamente alla verifica |Ricognizione da parte della della effettiva attuazione del |regione delle cause di programma. |inefficienza. -------------------------------------------------------------------- 181. Con riferimento agli importi| indicati al comma 164, | relativamente alla somma di 1.000| milioni di euro per l'anno 2005, | 1.200 milioni di euro per l'anno | 2006 e 1.400 milioni di euro per | l'anno 2007, il relativo | riconoscimento alle regioni resta| condizionato, oltre che agli | adempimenti di cui al comma 173, | anche al rispetto da parte delle | regioni medesime dell'obiettivo | per la quota a loro carico sulla | spesa farmaceutica previsto | dall'articolo 48 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con |Requisiti per il riconoscimento modificazioni, dalla legge 24 |alle regioni del finanziamento novembre 2003, n. 326. |integrativo. -------------------------------------------------------------------- 182. Limitatamente all'anno 2004:| a) l'obbligo in capo alle | regioni, per la quota del 40 per | cento a loro carico, di cui | all'articolo 48, comma 5, lettera| f), del decreto-legge 30 | settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326, in caso di superamento dei | tetti di spesa di cui al comma 1 | del predetto articolo 48, | s'intende comunque adempiuto, | anche qualora la regione non | abbia provveduto al previsto | ripiano, purche' l'equilibrio | complessivo del relativo sistema | sanitario regionale venga | rispettato, previa verifica | dell'avvenuta erogazione dei | livelli essenziali di assistenza | effettuata dal Ministero della | salute, ai sensi del comma 172; | b) con specifica intesa tra Stato| e regioni, sulla base dei dati | forniti dall'Agenzia italiana del| farmaco, su proposta del Ministro| della salute, sono definite le | eventuali compensazioni sugli | effetti, per ogni singola | regione, derivanti dai | provvedimenti a carico delle | aziende produttrici di cui | all'articolo 1 del decreto-legge | 24 giugno 2004, n. 156, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 2 agosto 2004, n. | 202, nel rispetto degli equilibri| di finanza pubblica programmati, | anche ai fini dell'accesso | all'integrazione dei | finanziamenti a carico dello | Stato come stabilito dal citato |Obbligo in capo alle regioni in Accordo Stato-regioni dell'8 |caso di superamento del tetto di agosto 2001. |spesa. -------------------------------------------------------------------- 183. A partire dal 2005, sulla | base delle rilevazioni condotte | dall'Agenzia italiana del | farmaco, le regioni che non | adottano misure di contenimento | della spesa farmaceutica adeguate| al rispetto dei tetti stabiliti | dall'articolo 48, comma 1, del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, sono | tenute nell'esercizio successivo | a quello di rilevazione ad | adottare misure di contenimento |Contenimento della spesa pari al 50 per cento del proprio |farmaceutica in capo alle sfondamento. |regioni. -------------------------------------------------------------------- 184. Al fine di consentire in via| anticipata l'erogazione | dell'incremento del finanziamento| a carico dello Stato: | a) in deroga a quanto stabilito | dall'articolo 13, comma 6, del | decreto legislativo 18 febbraio | 2000, n. 56, il Ministero | dell'economia e delle finanze, | per gli anni 2005, 2006 e 2007, | e' autorizzato a concedere alle | regioni a statuto ordinario | anticipazioni con riferimento | alle somme indicate al comma 164,| al netto di quelle indicate al | comma 181, da accreditare sulle | contabilita' speciali di cui | all'articolo 66 della legge 23 | dicembre 2000, n. 388, in essere | presso le tesorerie provinciali | dello Stato, nella misura pari al| 95 per cento delle somme dovute | alle regioni a statuto ordinario | a titolo di finanziamento della | quota indistinta del fabbisogno | sanitario, quale risulta dalla | deliberazione del CIPE per i | corrispondenti anni, al netto | delle entrate proprie regionali; | b) per gli anni 2005, 2006 e | 2007, il Ministero dell'economia | e delle finanze e' autorizzato a | concedere alle regioni Sicilia e | Sardegna anticipazioni nella | misura pari al 95 per cento delle| somme dovute a tali regioni a | titolo di finanziamento della | quota indistinta quale risulta | dalla deliberazione del CIPE per | i corrispondenti anni, al netto | delle entrate proprie e delle | partecipazioni delle medesime | regioni; | c) all'erogazione dell'ulteriore | 5 per cento o al ripristino del | livello di finanziamento previsto| dal citato accordo Stato-regioni | dell'8 agosto 2001 per l'anno | 2004, rivalutato del 2 per cento | su base annua a decorrere dal | 2005, nei confronti delle singole| regioni si provvede a seguito | della verifica degli adempimenti | di cui ai commi 173 e 181; | d) nelle more della deliberazione| del CIPE e della proposta di | decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri di cui al | comma 4 dell'articolo 2 del | decreto legislativo 18 febbraio | 2000, n. 56, nonche' della | stipula dell'intesa di cui al | comma 173, le anticipazioni sono | commisurate al livello del | finanziamento corrispondente a | quello previsto dal riparto per | l'anno 2004 in base alla | deliberazione del CIPE, | rivalutato del 2 per cento su | base annua a decorrere dal 2005; | e) sono autorizzati, in sede di | conguaglio, eventuali recuperi | che dovessero rendersi necessari | anche a carico delle somme a |Concessione anticipata qualsiasi titolo spettanti alle |dell'erogazione dell'incremento regioni per gli esercizi |del finanziamento a carico dello successivi. |Stato. -------------------------------------------------------------------- 185. All'articolo 50 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, dopo il | comma 1, e' inserito il seguente:| "1-bis. Il Ministero | dell'economia e delle finanze | cura la generazione e la consegna| della tessera sanitaria a tutti i| soggetti destinatari, indicati al| comma 1, entro il 31 dicembre |Termine per la consegna della 2005". |tessera sanitaria. -------------------------------------------------------------------- 186. Nell'ambito delle attivita' | dirette alla definizione e | implementazione del Nuovo Sistema| Informativo Sanitario (NSIS), il | Ministero della salute, anche ai | fini del controllo e monitoraggio| della spesa per la realizzazione | degli obiettivi di finanza | pubblica, garantisce in ogni caso| la coerente prosecuzione delle | azioni in corso con riduzione | della spesa per il rinnovo dei | contratti per la fornitura di | beni e servizi afferenti al | funzionamento del NSIS nella | misura di cinque punti | percentuali, salva la facolta' di| ampliare i servizi richiesti nel |Nuovo sistema informativo limite dell'ordinario |sanitario (NSIS): riduzione spesa stanziamento di bilancio. |per contratti. -------------------------------------------------------------------- 187. In considerazione del | rilievo nazionale ed | internazionale nella | sperimentazione sanitaria di | elevata specializzazione e nella | cura delle piu' rilevanti | patologie, per l'anno 2005 e' | autorizzata la spesa di 15 | milioni di euro in favore della | fondazione "Centro San Raffaele |Contributo per il "Centro San del Monte Tabor". |Raffaele del Monte Tabor". -------------------------------------------------------------------- 188. Le regioni che alla data del| 1º gennaio 2005 abbiano ancora in| corso di completamento il proprio| programma di investimenti in | attuazione dell'articolo 20 della| legge 11 marzo 1988, n. 67, e | successive modificazioni, | destinano una quota delle risorse|Destinazione quota risorse delle residue al potenziamento ed |Regioni al potenziamento ammodernamento tecnologico. |tecnologico. -------------------------------------------------------------------- 189. Le sanzioni amministrative | per infrazioni al divieto di | fumare, previste dall'articolo | 51, comma 7, della legge 16 | gennaio 2003, n. 3, sono | aumentate del 10 per cento. | -------------------------------------------------------------------- 190. I proventi delle sanzioni | amministrative per infrazioni al | divieto di fumare inflitte, a | norma dell'articolo 51, comma 7, | della legge 16 gennaio 2003, n. | 3, da organi statali affluiscono | al bilancio dello Stato, per | essere successivamente | riassegnati, limitatamente ai | maggiori proventi conseguiti per | effetto degli aumenti di cui al | comma 189, ad appositi capitoli | di spesa dello stato di | previsione del Ministero della | salute per il potenziamento degli| organi ispettivi e di controllo, | nonche' per la realizzazione di | campagne di informazione e di | educazione alla salute | finalizzate alla prevenzione del | tabagismo e delle patologie ad |Aumento sanzioni per infrazioni esso correlate. |al divieto di fumo. -------------------------------------------------------------------- 191. Resta ferma l'autonoma, | integrale disponibilita' da parte| delle singole regioni, ai sensi | degli articoli 17, terzo comma, e| 29, terzo comma, della legge 24 | novembre 1981, n. 689, dei | proventi relativi alle infrazioni| di cui al comma 189, accertate | dagli organi di polizia locale, |Attribuzione delle somme riscosse come tali ad esse direttamente |per infrazioni al divieto di attribuiti. |fumo. -------------------------------------------------------------------- 192. Al fine di migliorare | l'efficienza operativa della | pubblica amministrazione e per il| contenimento della spesa | pubblica, con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri sono individuati le | applicazioni informatiche e i | servizi per i quali si rendono | necessarie razionalizzazioni ed | eliminazioni di duplicazioni e | sovrapposizioni. Il CNIPA stipula| contratti-quadro per | l'acquisizione di applicativi | informatici e per l'erogazione di| servizi di carattere generale | riguardanti il funzionamento | degli uffici con modalita' che |Accordi quadro del CNIPA per riducano gli oneri derivanti |eliminare duplicazioni di dallo sviluppo, dalla |carattere informatico nella manutenzione e dalla gestione. |PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 193. Le pubbliche amministrazioni| di cui all'articolo 1 del decreto| legislativo 12 febbraio 1993, n. | 39, sono tenute ad avvalersi, | uniformando le procedure e le | prassi amministrative in corso, | degli applicativi e dei servizi | di cui al comma 192, salvo i casi| in cui possano dimostrare, in | sede di richiesta di parere di | congruita' tecnico-economica di | cui all'articolo 8 dello stesso | decreto legislativo, che la | soluzione che intendono adottare,|Obbligo per le PP.AA. di a parita' di funzioni, risulti |uniformita' nelle procedure e economicamente piu' vantaggiosa. |nelle prassi amministrative. -------------------------------------------------------------------- 194. Ai fini di cui al comma 192,| con decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri sono | individuati interventi di | razionalizzazione delle | infrastrutture di calcolo, | telematiche e di comunicazione | delle amministrazioni di cui al | comma 193. | -------------------------------------------------------------------- 195. Le pubbliche amministrazioni| diverse da quelle di cui al comma| 193 possono avvalersi dei servizi| di cui al medesimo comma 193, | secondo modalita' da definire in | sede di Conferenza unificata di |Interventi di razionalizzazione cui all'articolo 8 del decreto |delle infrastrutture di calcolo, legislativo 28 agosto 1997, n. |telematiche e di comunicazione 281. |delle PP. AA. -------------------------------------------------------------------- 196. Ai fini della copertura | delle spese necessarie per lo | svolgimento dei compiti di cui al| comma 193, possono essere | assegnati al CNIPA finanziamenti | a carico del Fondo di | finanziamento per i progetti | strategici nel settore | informatico di cui all'articolo | 27, comma 2, della legge 16 |Assegnazione al CNIPA di gennaio 2003, n. 3. |finanziamenti. -------------------------------------------------------------------- 197. Entro sei mesi dalla data di| entrata in vigore della presente | legge, i cedolini per il | pagamento delle competenze | stipendiali del personale delle | amministrazioni di cui | all'articolo 1 del decreto | legislativo 12 febbraio 1993, n. | 39, purche' sia gia' in possesso | di caselle di posta elettronica | fornite dall'amministrazione, | sono trasmessi, tenuto conto del | diritto alla riservatezza, | esclusivamente per via telematica| all'indirizzo di posta | elettronica assegnato a ciascun | dipendente. Con decreto di natura| non regolamentare del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro per | l'innovazione e le tecnologie, |Invio telematico dei cedolini sono emanate le relative norme |dello stipendio ai dipendenti attuative. |delle amministrazioni statali. -------------------------------------------------------------------- 198. Entro sei mesi dalla data di| entrata in vigore della presente | legge, gli uffici cassa delle | amministrazioni, anche | periferiche, dello Stato sono | organizzati sulla base di | procedure amministrative | informatizzate. Tutti i contatti | con il personale dipendente e con| gli uffici, anche di altra | amministrazione, avvengono | utilizzando modalita' di | trasmissione telematica dei dati.| Con decreto di natura non | regolamentare del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro per | l'innovazione e le tecnologie, | sono emanate le relative norme | attuative. |Informatizzazione Uffici cassa -------------------------------------------------------------------- 199. Per l'anno finanziario 2005 | e successivi, il Ministro | dell'economia e delle finanze, su| proposta del Ministro | dell'ambiente e della tutela del | territorio, e' autorizzato a | provvedere con propri decreti | alla riassegnazione alle | pertinenti unita' previsionali di| base dello stato di previsione | del Ministero dell'ambiente e | della tutela del territorio delle| somme da versare in entrata per | revoche ed economie dei | finanziamenti di cui alla legge 8| ottobre 1997, n. 344, adottate | con provvedimento del Ministero |Riassegnazione alle unita' competente, e con lo stesso |previsionali di base del destinate alla realizzazione di |Ministero dell'ambiente e della interventi finalizzati allo |tutela del territorio delle somme stesso progetto strategico |per revoche ed economie dei inseriti negli accordi di |finanziamenti volti alla programma quadro da stipulare con|qualificazione degli interventi e le regioni territorialmente |dell'occupazione in campo interessate. |ambientale -------------------------------------------------------------------- 200. Al fine di garantire la | prosecuzione delle iniziative di | sostegno allo sviluppo economico | gia' adottate e per il | completamento delle dotazioni | infrastrutturali gia' | programmate, e' autorizzata la | prosecuzione degli interventi | previsti dall'articolo 52, comma | 59, della legge 28 dicembre 2001,| n. 448, e dall'articolo 3, comma | 2-ter, secondo periodo, del | decreto-legge 24 settembre 2002, | n. 209, convertito, con | modificazioni, dalla legge 22 | novembre 2002, n. 265, nei limiti| delle risorse finanziarie per | tali finalita' rispettivamente | appostate e disponibili, che a | tale fine vengono versate | all'entrata del bilancio dello | Stato per essere riassegnate | negli anni successivi, fino al |Prosecuzione Interventi di completamento delle iniziative |risanamento ambientale delle aree contemplate nelle citate |portuali del Basso Adriatico, e disposizioni di legge. |per il trasporto marittimo -------------------------------------------------------------------- 201. La richiesta di cambio di | destinazione urbanistica delle | aree o dei manufatti industriali | interessati da processi di | delocalizzazione dell'intero | processo produttivo, soprattutto | quando essi comportino perdita di| posti di lavoro, determina la |Cessazione benefici in caso di cessazione del diritto acquisito |richiesta di cambio di dall'impresa ad eventuali |destinazione urbanistica delle benefici concessi dallo Stato per|aree o dei manufatti industriali il sostegno e il miglioramento |interessati da processi di del processo produttivo medesimo.|delocalizzazione -------------------------------------------------------------------- 202. Al fine di consentire | l'avvio di un regime assicurativo| volontario per la copertura dei | rischi derivanti da calamita' | naturali sui fabbricati a | qualunque uso destinati, | attraverso la sottoscrizione di | una quota parte del capitale | sociale di una costituenda | Compagnia di riassicurazioni | finalizzata ad aumentare le | capacita' riassicurative del | mercato, e di sostenere il | Consorzio o l'unione di | assicurazioni destinato a coprire| i danni derivanti da calamita' | naturali, e' istituito un | apposito Fondo di garanzia la cui| gestione e' affidata alla | Concessionaria di servizi | assicurativi pubblici (CONSAP | Spa). Per le predette finalita' | e' autorizzata la spesa di 50 | milioni di euro per l'anno 2005. | Con apposito regolamento emanato | entro centoventi giorni dalla | data di entrata in vigore della | presente legge, ai sensi | dell'articolo 17, comma 2, della | legge 23 agosto 1988, n. 400, su | proposta del Presidente del | Consiglio dei ministri, di | concerto con i Ministri delle | attivita' produttive e | dell'economia e delle finanze, | sentiti la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano e l'Istituto | per la vigilanza sulle | assicurazioni private e di | interesse collettivo, che si | esprimono entro trenta giorni, e | acquisito successivamente il | parere delle competenti | Commissioni parlamentari da | esprimere entro trenta giorni | dalla data di trasmissione del | relativo schema, e' costituita la| Compagnia di riassicurazioni di | cui al primo periodo e sono | definite le forme, le condizioni | e le modalita' di attuazione del | predetto Fondo, nonche' le misure| volte ad incentivare lo sviluppo | delle coperture assicurative in | questione, in ogni caso senza | nuovi o maggiori oneri per la | finanza pubblica, e prevedendo | l'esclusione dell'intervento del | Fondo per i danni prodotti dalle | calamita' naturali a fabbricati | abusivi, ivi compresi i | fabbricati abusivi per i quali, |Istituzione Fondo di garanzia al pur essendo stata presentata la |fine di costituire una Compagnia domanda di definizione |di riassicurazioni e di sostenere dell'illecito edilizio, non sono |il Consorzio o l'unione di stati corrisposti interamente |assicurazioni destinato a coprire l'oblazione e gli oneri |i danni derivanti da calamita' accessori. |naturali -------------------------------------------------------------------- 203. Il Dipartimento della | protezione civile e' autorizzato | ad erogare ai soggetti competenti| contributi per la prosecuzione | degli interventi e dell'opera di | ricostruzione nei territori | colpiti da calamita' naturali per| i quali e' intervenuta la | dichiarazione dello stato di | emergenza ai sensi dell'articolo | 5 della legge 24 febbraio 1992, | n. 225. Le modalita' di utilizzo | dei contributi sono stabilite con| decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri d'intesa | con il Ministro dell'economia e | delle finanze. Alla ripartizione | dei contributi si provvede con | ordinanze del Presidente del | Consiglio dei ministri, adottate | ai sensi dell'articolo 5, comma | 2, della citata legge n. 225 del | 1992, destinando almeno il 5 per | cento delle risorse complessive, | per ciascuno degli anni 2005, | 2006 e 2007 alla realizzazione | del piano di ricostruzione del | comune di San Giuliano di Puglia,| ai sensi dell'articolo 4 | dell'ordinanza del Presidente del| Consiglio dei ministri 10 aprile | 2003, n. 3279, pubblicata nella | Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 | aprile 2003, nonche' una quota | del 5 per cento per il | completamento della ricostruzione| degli edifici situati nei comuni | delle regioni Marche ed Umbria | danneggiati dal terremoto del | settembre 1997, per i quali e' | stato dichiarato lo stato di | emergenza con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri del 27 settembre 1997, | una quota del 5 per cento per gli| interventi di ricostruzione nei | comuni della provincia di Brescia| colpiti dagli eventi sismici del | 24 novembre 2004, per i quali e' | stato dichiarato lo stato di | emergenza con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri del 26 novembre 2004, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 287 del 7 dicembre | 2004, una quota del 2 per cento | per gli interventi di | ricostruzione nei comuni della | regione Sardegna colpiti dagli | eventi calamitosi del dicembre | 2004 ed una quota pari a 4 | milioni di euro annui per | fronteggiare le esigenze | derivanti dalla situazione | emergenziale conseguente alle | intense precipitazioni | verificatesi nei giorni 31 | ottobre e 1º novembre 2004 nel | territorio della regione autonoma| Friuli-Venezia Giulia, nonche' | una quota pari a 5 milioni di | euro annui per consentire la | prosecuzione degli interventi di | cui all'articolo 50, comma 1, | lettera i), della legge 23 |Contributi per la prosecuzione dicembre 1998, n. 448, ripartendo|degli interventi e dell'opera di detta quota alla regione |ricostruzione nei territori Basilicata e Campania nella |colpiti da calamita' naturali per misura rispettivamente del 25 per|i quali e' intervenuta la cento e del 75 per cento. Per le |dichiarazione dello stato di finalita' di cui al presente |emergenza comune di San Giuliano comma e' autorizzata la spesa |di Puglia regioni Marche ed annua di 58,5 milioni di euro per|Umbria Brescia Sardegna quindici anni, a decorrere |Friuli-Venezia Giulia Basilicata dall'anno 2005. |e Campania -------------------------------------------------------------------- 204. Per gli interventi di | ricostruzione nei comuni della | provincia di Brescia colpiti | dagli eventi sismici del 24 | novembre 2004, per i quali e' | stato dichiarato lo stato di | emergenza con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri del 26 novembre 2004, e'| autorizzato un contributo di 30 |30 milioni di euro per sisma milioni di euro per l'anno 2005. |Brescia -------------------------------------------------------------------- 205. Il Fondo di cui all'articolo| 27, comma 1, della legge 27 | dicembre 2002, n. 289, e' | destinato alla copertura delle | spese relative al progetto | promosso dal Dipartimento per | l'innovazione e le tecnologie | della Presidenza del Consiglio | dei ministri denominato "PC ai | giovani", diretto ad incentivare | l'acquisizione e l'utilizzo degli| strumenti informatici e digitali | tra i giovani che compiono sedici| anni nel 2005, nonche' la loro | formazione, fino all'esaurimento | delle disponibilita' del Fondo | stesso. Le modalita' di | attuazione del progetto, nonche' | di erogazione degli incentivi | stessi, sono disciplinate con | decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro per | l'innovazione e le tecnologie, | emanato ai sensi dell'articolo | 27, comma 1, della legge 27 | dicembre 2002, n. 289. |"PC ai giovani" -------------------------------------------------------------------- 206. I benefici di cui | all'articolo 4, comma 11, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | concessi ai docenti con le | modalita' di cui al decreto del | Ministro per l'innovazione e le | tecnologie 3 giugno 2004, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 164 del 15 luglio |Proroga della riduzione e della 2004, sono prorogati a tutto |rateizzazione del costo dei pc l'anno 2005. |per i docenti. -------------------------------------------------------------------- 207. Nel corso dell'anno 2005, i | benefici di cui al comma 206 sono| concessi anche al personale | dirigente e al personale non | docente delle scuole pubbliche di| ogni ordine e grado e delle | universita' statali, nonche' al | personale dirigente, docente e | non docente delle scuole | paritarie di ogni ordine e grado,| delle universita' non statali e | delle universita' telematiche | riconosciute ai sensi del decreto| del Ministro dell'istruzione, | dell'universita' e della ricerca | 17 aprile 2003, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 | aprile 2003. Le modalita' | attuative del presente comma sono| definite ai sensi dell'ultimo |Estensione della riduzione e periodo del comma 11 |della rateizzazione del costo dei dell'articolo 4 della legge 24 |pc anche per il personale non dicembre 2003, n. 350. |docente -------------------------------------------------------------------- 208. I dipendenti delle pubbliche| amministrazioni possono | acquistare un personal computer | usufruendo di una riduzione di | costo ottenuta in esito ad una | apposita selezione di produttori | o distributori operanti nel | settore informatico, esperita, | previa apposita indagine di | mercato, dalla Concessionaria | servizi informatici pubblici |Riduzione del costo dei pc per il (CONSIP Spa). |personale P.A. -------------------------------------------------------------------- 209. La sezione speciale del | Fondo di garanzia per le piccole | e medie imprese di cui | all'articolo 2, comma 100, | lettera a), della legge 23 | dicembre 1996, n. 662, istituita | con decreto del Ministro delle | attivita' produttive e del | Ministro per l'innovazione e le | tecnologie 15 giugno 2004, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 150 del 29 giugno | 2004, e' integrata della somma di| 40 milioni di euro per l'anno | 2005, 40 milioni di euro per | l'anno 2006 e 20 milioni di euro | per l'anno 2007. Tali somme | possono essere altresi' | utilizzate, limitatamente a | quelle non impegnate al termine | di ciascun anno, per altri | interventi del Fondo di cui al | presente comma. Le | caratteristiche degli interventi | del Fondo di cui al presente | comma sono rideterminate con | decreto di natura non | regolamentare del Ministro delle | attivita' produttive, da emanare | entro trenta giorni dalla data di| entrata in vigore della presente | legge, in linea con quanto | previsto dall'Accordo di Basilea | recante la disciplina sui |Integrazione sezione speciale del requisiti minimi di capitale per |Fondo di garanzia per le piccole le banche. |e medie imprese. -------------------------------------------------------------------- 210. Le risorse del Fondo | centrale di garanzia per il | credito navale di cui | all'articolo 5 della legge 31 | luglio 1997, n. 261, e successive| modificazioni, sono destinate, | per un importo di 60 milioni di | euro, al Fondo di garanzia per le| piccole e medie imprese di cui |Assegnazione risorse del Fondo di all'articolo 2, comma 100, |garanzia per il credito navale al lettera a), della legge 23 |Fondo di garanzia per le piccole dicembre 1996, n. 662. |medie imprese -------------------------------------------------------------------- 211. L'intervento di cui al comma| 1 dell'articolo 4 della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | rifinanziato, per l'anno 2005, | per l'importo di 110 milioni di | euro. Il contributo ivi previsto,| la cui misura e' fissata in euro | 70, si applica ai contratti | stipulati a decorrere dal 1º | dicembre 2004. Le procedure per | l'assegnazione dei contributi | stabilite, relativamente all'anno| 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 | del decreto del Ministro delle | comunicazioni 30 dicembre 2003, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 18 del 23 gennaio | 2004, sono estese, in quanto |Rifinanziamento contributo per compatibili, ai contributi di cui|segnali televisivi in tecnica al presente comma. |digitale terrestre. -------------------------------------------------------------------- 212. L'intervento di cui al comma| 2 dell'articolo 4 della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | rifinanziato, per l'anno 2005, | per l'importo di 30 milioni di | euro. Il contributo si applica ai| contratti stipulati a decorrere | dal 1º dicembre 2004 nella misura| di euro 50, elevata ad euro 75 | qualora l'accesso alla rete fissa| o alla rete mobile UMTS da parte | dell'utente ricada nei comuni il | cui territorio sia ricompreso | nelle aree di cui all'obiettivo 1| del regolamento (CE) n. 1260/1999| del Consiglio, del 21 giugno |Rifinanziamento interventi per 1999, e comunque in quelli con |gli apparecchi per la popolazione inferiore a diecimila|trasmissione o la ricezione a abitanti. |larga banda dei dati via Internet -------------------------------------------------------------------- 213. Allo scopo di promuovere il | potenziamento della | strumentazione tecnologica e | l'aggiornamento della tecnologia | impiegata nel settore della | radiofonia, a decorrere dall'anno| 2005 la quota prevista a valere | sui contributi di cui al comma | 190 dell'articolo 4 della legge | 24 dicembre 2003, n. 350, ferma | restando la misura del 10 per | cento stabilita al medesimo | comma, non puo' comunque essere | inferiore a 1 milione di euro | annui. Ai fini di cui al presente| comma e' autorizzata la spesa di | 1 milione di euro annui a | decorrere dall'anno 2005. | L'accesso ai benefici di cui al | citato comma 190 dell'articolo 4 | e' subordinato alla | presentazione, da parte dei | soggetti interessati, della | relativa domanda entro il 31 | gennaio di ciascun anno. |Contributo radiofonia -------------------------------------------------------------------- 214. ll finanziamento annuale | previsto dall'articolo 52, comma | 18, della legge 28 dicembre 2001,| n. 448, come rideterminato dalla | legge 27 dicembre 2002, n. 289, e| dalla legge 24 dicembre 2003, n. | 350, e' incrementato di 5 milioni|Incremento finanziamento annuale di euro per l'anno 2005. |per radiofonia -------------------------------------------------------------------- 215. Al fine di rafforzare | l'attrazione di nuovi | investimenti nelle aree | sottoutilizzate, Sviluppo Italia | Spa e' autorizzata a concedere | agevolazioni alle imprese capaci | di produrre effetti economici | addizionali e durevoli e tali da | generare esternalita' positive |Agevolazioni alle imprese da sul territorio. |parte di Sviluppo Italia spa -------------------------------------------------------------------- 216. Le agevolazioni di cui al | comma 215, il cui cumulo non puo'| comunque superare i vigenti | limiti massimi di intensita' di | aiuto, consistono in: | a) un contributo in conto | interessi a valere su mutui di | durata non inferiore a cinque | anni e non superiore a dieci, | concessi da istituti autorizzati | all'esercizio dell'attivita' | bancaria ai sensi del testo unico| di cui al decreto legislativo 1º | settembre 1993, n. 385. E' | previsto un pre-ammortamento di | durata non superiore a tre anni a| decorrere dalla stipula del | contratto di finanziamento. Il | mutuo agevolato puo' coprire fino| al 50 per cento degli | investimenti ammissibili; | b) un contributo in conto | capitale fino al limite massimo | del 20 per cento degli | investimenti ammissibili; | c) partecipazioni temporanee al | capitale sociale, in misura non | superiore al 15 per cento del | capitale sociale delle imprese | beneficiarie. Le percentuali di | cui alle lettere b) e c) possono | essere elevate, rispettivamente, | al 35 per cento ed al 20 per |Tipologia delle agevolazioni di cento nel caso di piccole e medie|cui al comma 215 alle imprese da imprese. |parte di Sviluppo Italia spa -------------------------------------------------------------------- 217. Le agevolazioni di cui al | comma 216 sono finanziate a | valere sul Fondo di cui | all'articolo 61 della legge 27 | dicembre 2002, n. 289. A tale | fine l'elenco degli strumenti che| confluiscono nel Fondo per le | aree sottoutilizzate, di cui | all'allegato 1 della citata legge|Finanziamento delle agevolazioni n. 289 del 2002, e' esteso agli |erogate da Sviluppo Italia interventi previsti dai commi da |attraverso il Fondo per le aree 215 a 221. |sottoutilizzate. -------------------------------------------------------------------- 218. Con delibera del CIPE, da | emanare entro sessanta giorni | dalla data di entrata in vigore | della presente legge, sono | definiti le procedure di | assegnazione e riprogrammazione | delle risorse del Fondo destinate|Procedure di assegnazione e agli interventi previsti al comma|riprogrammazione delle risorse 215 nonche' le condizioni e i |del Fondo per le aree limiti delle agevolazioni di cui |sottoutilizzate ed interventi al comma 217. |nelle medesime aree. -------------------------------------------------------------------- 219. Il CIPE, in sede di riparto | annuale delle risorse per le aree| sottoutilizzate, tenuto conto dei| programmi pluriennali predisposti| dall'Istituto italiano per gli | studi storici e dall'Istituto | italiano per gli studi | filosofici, aventi sede in | Napoli, assegna risorse per la | realizzazione delle rispettive | attivita' di ricerca e formazione| di rilevante interesse pubblico | per lo sviluppo dell'integrazione| europea e mediterranea delle aree| del Mezzogiorno. Con la delibera |Risorse per l'Istituto italiano di assegnazione delle risorse |per gli studi storici e per sono disposte le relative |l'Istituto italiano per gli studi modalita' di erogazione. |filosofici, aventi sede in Napoli -------------------------------------------------------------------- 220. Ai fini di cui al comma 219,| i predetti istituti presentano al| Ministero dell'economia e delle | finanze - Dipartimento delle | politiche di sviluppo e coesione | - e al Ministero dell'istruzione,| dell'universita' e della ricerca | i programmi di attivita' entro il| 31 dicembre di ciascun anno; per | l'anno 2005 i programmi sono | presentati entro il 31 gennaio | 2005. Tali programmi, nel | rispetto del consolidato | principio comunitario del | cofinanziamento, indicano le | altre fonti, pubbliche e private,| con cui si intende contribuire | alla loro realizzazione e sono | accompagnati da una relazione di | rendiconto sulle attivita', gia' |Modalita' per accedere al oggetto di finanziamento, |finanziamento destinato concluse e in corso, nonche' |all'Istituto italiano per gli sull'equilibrio patrimoniale |studi storici e all'Istituto ovvero sulle azioni assunte per |italiano per gli studi conseguirlo. |filosofici, aventi sede in Napoli -------------------------------------------------------------------- 221. L'efficacia delle | disposizioni di cui ai commi da | 215 a 220 e' subordinata, ai | sensi dell'articolo 88, paragrafo|Approvazione UE per i 3, del Trattato istitutivo della |finanziamenti di Sviluppo Italia Comunita' europea, alla |e per quelli per gli Istituti per preventiva approvazione da parte |gli studi storici e filosofici di della Commissione europea. |Napoli -------------------------------------------------------------------- 222. Al fine di favorire | l'afflusso di capitale di rischio| verso piccole e medie imprese | innovative localizzate nelle aree| sottoutilizzate, il Dipartimento | per l'innovazione e le tecnologie| della Presidenza del Consiglio | dei ministri puo' sottoscrivere e| alienare quote di uno o piu' | fondi comuni di investimento, in | misura non superiore al 50 per | cento del patrimonio, promossi e | gestiti da una o piu' societa' di| gestione del risparmio (SGR) | previste dal testo unico di cui | al decreto legislativo 24 | febbraio 1998, n. 58. Tali SGR | saranno individuate dal citato | Dipartimento, d'intesa con il | Dipartimento per le politiche di | sviluppo e di coesione e con il | Dipartimento del tesoro del | Ministero dell'economia e delle | finanze, con procedure | competitive, anche in deroga alle| vigenti norme di legge e di | regolamento sulla contabilita' | generale dello Stato, nel | rispetto delle norme comunitarie | applicabili, assicurando che | l'organizzazione e la gestione | dei fondi siano coerenti con le | finalita' pubbliche ed | eventualmente prevedendo a tale |Alienazione fondi comuni di fine la presenza di un |investimento per favorire rappresentante della pubblica |l'afflusso del capitale di amministrazione negli organi di |rischio verso le piccole e medie gestione dei fondi. |imprese innovative. -------------------------------------------------------------------- 223. Alla copertura degli oneri | derivanti dall'attuazione del | comma 222 si provvede mediante le| risorse previste dalla legge 30 | giugno 1998, n. 208, e stanziate | con delibera del CIPE n. 20 del | 29 settembre 2004, punto 4.1.2, | in attuazione dell'articolo 61 | della legge 27 dicembre 2002, n. |Risorse per la vendita dei fondi 289. |comuni di investimento -------------------------------------------------------------------- 224. Gli immobili di cui | all'articolo 9, comma 1-bis, | lettera a), del decreto-legge 15 | aprile 2002, n. 63, convertito, | con modificazioni, dalla legge 15| giugno 2002, n. 112, ivi compresi| quelli individuati dal decreto | dirigenziale del 10 giugno 2003, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 150 del 1º luglio | 2003, possono essere alienati | anche nell'ambito dell'attivita' | di gestione della liquidazione | gia' affidata a societa' | direttamente controllata dallo | Stato ai sensi di quanto previsto|Alienazione immobili degli enti dall'articolo 9, comma 1-bis, |pubblici soppressi anche lettera c), del medesimo |nell'ambito dell'attivita' di decreto-legge. |gestione della liquidazione -------------------------------------------------------------------- 225. All'articolo 9, comma 1-bis,| lettera c), del decreto-legge 15 | aprile 2002, n. 63, convertito, | con modificazioni, dalla legge 15| giugno 2002, n. 112, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al secondo periodo, le parole:| "La societa' si avvale" sono | sostituite dalle seguenti: "La |Alienazione immobili degli enti societa' puo' avvalersi anche"; |pubblici soppressi anche b) dopo il secondo periodo e' |nell'ambito dell'attivita' di inserito il seguente: "E', |gestione della liquidazione: altresi', facolta' della societa'|correzioni relative ai poteri di procedere alla revoca dei |della societa' che si occupa mandati gia' conferiti". |della liquidazione degli enti. -------------------------------------------------------------------- 226. Con riguardo a tutte le | liquidazioni di cui al comma | 1-ter dell'articolo 9 del | decreto-legge 15 aprile 2002, n. | 63, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 | giugno 2002, n. 112, la societa',| direttamente controllata dallo | Stato, di cui al comma 1-bis, | lettera c), del medesimo articolo| 9 del citato decreto-legge n. 63 | del 2002, esercita ogni potere | finora attribuito all'Ispettorato| generale per la liquidazione |Attribuzione alla societa' che si degli enti disciolti e puo' |occupa della liquidazione dei procedere alla revoca degli |poteri attribuiti all'Ispettorato incarichi di Commissario |generale per la liquidazione liquidatore in essere. |degli enti disciolti. -------------------------------------------------------------------- 227. Al fine di rendere piu' | efficienti ed economicamente | convenienti per la finanza | pubblica le procedure di | liquidazione, il commissario | nominato ai sensi dell'articolo 5| della legge 28 ottobre 1999, n. | 410, e successive modificazioni, | non puo' cessare dall'ufficio | fino a che non sia garantita la | ricostituzione degli organi | statutari e comunque non oltre | due anni dalla conclusione delle | procedure di cui all'articolo 214| del regio decreto 16 marzo 1942, | n. 267, in mancanza di | procedimenti contenziosi a quella| data pendenti, ovvero, in tale | ultima ipotesi, fino alla | definitiva conclusione degli | stessi procedimenti. | Nell'articolo 5, comma 7-bis, | della legge 28 ottobre 1999, n. | 410, le parole: "e per una durata| massima di dodici mesi" sono |Procedure liquidatorie presso soppresse. |consorzi agrari. -------------------------------------------------------------------- 228. L'ufficio stralcio di cui | all'articolo 119 del decreto del | Presidente della Repubblica 24 | luglio 1977, n. 616, e al decreto| del Presidente del Consiglio dei | ministri 24 marzo 1979, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 90 del 31 marzo | 1979, e' soppresso; le residue | funzioni sono svolte dalle | regioni interessate. |Soppressione ufficio stralcio -------------------------------------------------------------------- 229. Congiuntamente al Ministro | dell'economia e delle finanze, la| societa' direttamente controllata| dallo Stato, di cui al comma | 1-bis, lettera c), dell'articolo | 9 del decreto-legge 15 aprile | 2002, n. 63, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 | giugno 2002, n. 112, riferisce | annualmente alle Camere sullo | stato della liquidazione degli | enti pubblici, di cui alla legge | 4 dicembre 1956, n. 1404, per i | quali la liquidazione stessa non |Rapporto annuale alle Camere da sia stata esaurita entro il 31 |parte della societa' liquidatrice dicembre 2005. |degli enti pubblici -------------------------------------------------------------------- 230. Le risorse del fondo di cui | all'articolo 4, comma 61, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | sono complessivamente destinate | alle attivita' previste ai commi | 61, 68, 76 e 77 del citato | articolo 4 della legge n. 350 del| 2003, nonche' alle attivita' di | cui al comma 232 del presente | articolo. Il relativo riparto e' | stabilito con decreto del | Ministro delle attivita' | produttive, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, fermo restando quanto | stabilito nell'articolo 4, comma | 70, della legge 24 dicembre 2003,| n. 350. Per le finalita' di cui |Risorse del Fondo Made in italy al citato comma 70 e' autorizzata|utilizzate anche per altre la spesa di 10 milioni di euro |attivita' volte alla tutela della per l'anno 2005. |proprieta' industriale -------------------------------------------------------------------- 231. All'articolo 2, comma 8, del| decreto-legge 12 agosto 1983, n. | 371, convertito, con | modificazioni, dalla legge 11 | ottobre 1983, n. 546, le parole: | "dall'AIMA" sono sostituite dalle| seguenti: "dall'Agenzia per le | erogazioni in agricoltura (AGEA) | e dagli altri organismi pagatori | istituiti ai sensi dell'articolo | 3 del decreto legislativo 27 | maggio 1999, n. 165" e le parole:| "mercato agricolo" sono | sostituite dalle seguenti: |Somme erogate dall'AGEA e da "settore agricolo". |tutti gli organismi pagatori -------------------------------------------------------------------- 232. Per l'utilizzo delle risorse| del fondo di cui al comma 230 il | Ministero delle attivita' | produttive puo' promuovere | protocolli di intesa con le | associazioni imprenditoriali di | categoria e puo' avvalersi della | collaborazione dell'Istituto | nazionale per il commercio | estero. Resta fermo quanto | stabilito ai sensi dell'articolo | 4, comma 61, secondo periodo, | della legge n. 350 del 2003, nei | limiti della dotazione | finanziaria ivi prevista. Nel | citato comma 61, al secondo | periodo, le parole: "5 milioni" | sono sostituite dalle seguenti: | "10 milioni", e nel quarto | periodo le parole: "per l'anno | 2004" sono sostituite dalle | seguenti: "per l'anno 2004 e | successivi, ivi comprese quelle |Per l'utilizzo del fondo per il di cui al secondo periodo del |Made in Italy: protocolli di presente comma, allo stesso |intesa tra MAP e associazioni di direttamente attribuite,". |categoria e collaborazione ICE. -------------------------------------------------------------------- 233. Per l'anno 2005 e' | confermato il Fondo di riserva di| 1.200 milioni di euro per | provvedere ad eventuali esigenze | connesse con la proroga delle | missioni internazionali di pace. | Il Ministro dell'economia e delle| finanze provvede ad inviare al | Parlamento copia delle | deliberazioni relative | all'utilizzo del Fondo e di esse | viene data formale comunicazione | alle competenti Commissioni |Fondo missioni internazionali di parlamentari. |pace -------------------------------------------------------------------- 234. Al fine di assicurare | l'efficace svolgimento delle | attivita' di cui all'articolo 17 | del decreto-legge 8 febbraio | 1995, n. 32, convertito, con | modificazioni, dalla legge 7 | aprile 1995, n. 104, l'Istituto | per la promozione industriale | (IPI) adotta, d'intesa con il | Ministero delle attivita' | produttive, appositi programmi | pluriennali. I relativi | finanziamenti, ai sensi | dell'articolo 14 della legge 5 | marzo 2001, n. 57, e | dell'articolo 60 della legge 27 | dicembre 2002, n. 289, e | successive modificazioni, sono | determinati, a decorrere | dall'anno 2005, in 25 milioni di | euro annui, intendendosi | corrispondentemente ridotte le | autorizzazioni di spesa di cui | all'articolo 52 della legge 23 | dicembre 1998, n. 448, per 16,5 | milioni di euro ed all'articolo | 60, comma 3, della legge n. 289 |Programmi pluriennali Istituto del 2002 per 8,5 milioni di euro.|per la promozione industriale -------------------------------------------------------------------- 235. All'articolo 36 della legge | 17 maggio 1999, n. 144, e | successive modificazioni, dopo il| comma 5, e' inserito il seguente:| "5-bis. Per l'applicazione delle | disposizioni dell'articolo 2, | comma 3, del decreto-legge 28 | dicembre 1998, n. 451, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 26 febbraio 1999, n. | 40, in materia di riduzione | compensata di pedaggi | autostradali, il Ministro delle | infrastrutture e dei trasporti, | limitatamente alle imprese di | autotrasporto con sede legale e | stabilimento operativo nelle aree| interessate dalla continuita' | territoriale, modifica le | direttive ivi previste tenendo | conto dei costi marittimi | gravanti sulle imprese di | autotrasporto, nonche' delle | distanze chilometriche percorse | in mare e per raggiungere i punti| d'imbarco. Nelle medesime | direttive il Ministro delle | infrastrutture e dei trasporti | provvede ad introdurre il | rimborso parziale dei costi | marittimi, secondo criteri che |Riduzione compensata dei pedaggi garantiscano la parita' di |autostradali viene operata condizioni di esercizio tra tutte|tenendo conto anche dei costi le imprese del settore". |marittimi. -------------------------------------------------------------------- 236. Il fondo di cui all'articolo| 145, comma 40, della legge 23 | dicembre 2000, n. 388, e | successive modificazioni, deve | intendersi destinato al settore | della nautica da diporto, nella | misura e con le modalita' | disciplinate dal combinato | disposto della lettera c) del | comma 14 dell'articolo 22 della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, e|Estensione fondo per la del comma 13 dell'articolo 80 |promozione di trasporti marittimi della legge 27 dicembre 2002, n. |sicuri anche al settore della 289. |nautica da diporto -------------------------------------------------------------------- 237. Al fine di incentivare lo | sviluppo economico nelle aree | sottoutilizzate del Paese, con | particolare riferimento a quelle | meridionali, il Consiglio | nazionale delle ricerche | costituisce un Osservatorio sul | mercato creditizio regionale | procedendo, d'intesa con le | corrispondenti strutture di | ricerca delle amministrazioni | regionali, alla elaborazione di | studi di fattibilita' per | favorire la creazione di banche a| carattere regionale. A tale fine | e' autorizzata la spesa di | 500.000 euro a decorrere dal |Osservatorio sul mercato 2005. |creditizio regionale -------------------------------------------------------------------- 238. Con decreto del Ministro | delle infrastrutture e dei | trasporti, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, da emanare entro il 31 | gennaio 2005, e' stabilito un | incremento delle tariffe | applicabili per le operazioni in | materia di motorizzazione di cui | all'articolo 18 della legge 1º | dicembre 1986, n. 870, in modo da| assicurare, su base annua, | maggiori entrate pari a 24 | milioni di euro a decorrere | dall'anno 2005. Una quota delle | predette maggiori entrate, pari | ad euro 20 milioni per l'anno | 2005, e ad euro 12 milioni a | decorrere dall'anno 2006, e' | riassegnata allo stato di | previsione del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti | per la copertura degli oneri di | cui all'articolo 2, commi 3, 4 e | 5, del decreto legislativo 20 |Adeguamento tariffe operazioni in agosto 2002, n. 190. |materia di motorizzazione -------------------------------------------------------------------- 239. I soggetti di cui | all'articolo 3 del decreto | legislativo 16 settembre 1996, n.| 564, e successive modificazioni, | che non hanno presentato la | domanda di accredito della | contribuzione figurativa per i | periodi anteriori al 1º gennaio |Riapertura dei termini per la 2003, secondo le modalita' |domanda di accredito della previste dal medesimo articolo 3 |contribuzione figurativa dei del citato decreto legislativo, |lavoratori chiamati a ricoprire possono esercitare tale facolta' |funzioni pubbliche elettive o entro il 31 marzo 2005. |cariche sindacali -------------------------------------------------------------------- 240. All'articolo 24, comma 6, | della legge 11 febbraio 1994, n. | 109, e successive modificazioni, | dopo le parole: "comma 7-bis" | sono aggiunte le seguenti: ", e | degli organismi di cui agli | articoli 3, 4 e 6 della legge 24 | ottobre 1977, n. 801, che sono | disciplinati con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri, emanato su proposta del| Comitato di cui all'articolo 2 | della citata legge n. 801 del | 1977, previa intesa con il |Deroga al limite massimo dei Ministro dell'economia e delle |lavori in economia per i servizi finanze". |segreti. -------------------------------------------------------------------- 241. Al fine di garantire | l'efficienza e la sostenibilita' | delle infrastrutture olimpiche | finanziate, quali opere connesse | ai sensi della legge 9 ottobre | 2000, n. 285, e quali opere di | accompagnamento ai sensi | dell'articolo 21 della legge 1º | agosto 2002, n. 166, e' | autorizzato l'utilizzo dei fondi | previsti anche successivamente | all'evento olimpico onde | garantire il completamento | funzionale di alcune opere per | l'uso post-olimpico. |Infrastrutture olimpiche -------------------------------------------------------------------- 242. Per il triennio 2005-2007 e'| autorizzato uno stanziamento pari| a 5.418.000 euro per ciascuno | degli anni 2005, 2006 e 2007, | destinato all'adeguamento delle | risorse previste per il |Alto Commissario per la funzionamento dell'Alto |prevenzione e il contrasto della Commissario di cui al comma 2 |corruzione e delle altre forme di dell'articolo 1 della legge 16 |illecito all'interno della gennaio 2003, n. 3. |pubblica amministrazione -------------------------------------------------------------------- 243. Nella regione Sardegna, in | deroga al disposto dell'articolo | 10, comma 15, del decreto-legge | 28 marzo 2003, n. 49, convertito,| con modificazioni, dalla legge 30| maggio 2003, n. 119, e successive| modificazioni, sono consentiti i | trasferimenti a titolo | temporaneo, fino al 31 dicembre | 2007, di quote latte anche tra | zone disomogenee. |Quote latte Sardegna -------------------------------------------------------------------- 244. All'articolo 141 del testo | unico delle disposizioni | sull'edilizia popolare ed | economica, di cui al regio | decreto 28 aprile 1938, n. 1165, | sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) dopo il primo comma e' | inserito il seguente: | "Nelle cooperative edilizie a | proprieta' divisa qualora i soci | si siano accollati l'intero | importo del mutuo pro capite, si | puo' procedere allo scioglimento | delle cooperative stesse."; | b) al secondo comma, le parole: | "previsto dal precedente comma" | sono sostituite dalle seguenti: | "previsto dal primo comma". |Cooperative edilizie -------------------------------------------------------------------- 245. Allo scopo di favorire | l'ammodernamento e il | potenziamento del comparto della | pesca, anche ai fini | dell'adozione di tecniche di | pesca finalizzate a garantire la | protezione delle risorse | acquatiche, e' autorizzata, per | ciascuno degli anni 2005, 2006 e | 2007, la spesa di 5 milioni di | euro per la concessione di | contributi a favore delle piccole| e medie imprese operanti nelle | aree per le quali sia stata | prevista l'interruzione | temporanea obbligatoria delle | attivita' di pesca. Il contributo| di cui al presente comma e' | riconosciuto nei limiti della | normativa comunitaria in materia |Contributo per pescatori e fermo di aiuti di Stato. |biologico -------------------------------------------------------------------- 246. Per la prosecuzione degli | interventi previsti dall'articolo| 4, comma 153, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | autorizzata, per l'anno 2005, la | spesa di 1 milione di euro. |Infrastrutture aeroportuali -------------------------------------------------------------------- 247. Allo scopo di rafforzare il | monitoraggio del rischio sismico | attraverso l'utilizzo di nuove | tecnologie, il Centro di | geomorfologia integrata per | l'area del Mediterraneo provvede | alla predisposizione di | metodologie scientifiche | innovative integrate dei fattori | di rischio delle diverse aree del| territorio. A tal fine, e' | autorizzata la spesa di 1,5 | milioni di euro per ciascuno |Centro di geomorfologia integrata degli anni 2005, 2006 e 2007. |per l'area del Mediterraneo -------------------------------------------------------------------- 248. Al fine di incentivare lo | sviluppo delle energie prodotte | da fonti rinnovabili, con | particolare attenzione alle | potenzialita' di produzione | dell'idrogeno da fonti di energia| solare, eolica, idraulica o | geotermica e' istituto, per | l'anno 2005, nello stato di | previsione del Ministero | dell'economia e delle finanze, il| Fondo per la promozione delle | risorse rinnovabili con una | dotazione finanziaria di 10 | milioni di euro. Il Fondo e' | finalizzato al cofinanziamento di| studi e ricerche nel campo | ambientale e delle fonti di | energia rinnovabile destinate | all'utilizzo per i mezzi di | locomozione e per migliorare la | qualita' ambientale all'interno | dei centri urbani. Sono ammessi | al finanziamento gli studi e le | ricerche che presentino una | partecipazione al finanziamento | non inferiore alla meta' del | costo totale del singolo progetto| di ricerca da parte di | universita', laboratori | scientifici, enti o strutture di | ricerca ovvero imprese per il | successivo diretto utilizzo | industriale e commerciale dei | risultati di tale attivita' di |Fondo per la promozione delle ricerca e progettuale. |risorse rinnovabili -------------------------------------------------------------------- 249. Per la prosecuzione degli | interventi di cui all'articolo 4,| comma 160, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | autorizzata la spesa di 2 milioni| di euro per ciascuno degli anni | 2005 e 2006. |Istituto nazionale di astrofisica -------------------------------------------------------------------- 250. Nello stato di previsione | del Ministero delle | comunicazioni, e' istituito, per | l'anno 2005, con una dotazione | finanziaria pari a 10 milioni di | euro, un Fondo per la promozione | e la realizzazione di aree all | digital e servizi di T-Government| sulla piattaforma della |Fondo per la promozione e la televisione digitale terrestre. |realizzazione di aree all digital -------------------------------------------------------------------- 251. Allo scopo di promuovere la | ricerca avanzata nei settori di | rilevanza strategica per | l'industria nazionale, e' | autorizzata la spesa di 30 | milioni di euro per ciascuno | degli anni 2005, 2006 e 2007 | destinata al finanziamento di | progetti pilota realizzati da | societa' operanti nel settore | aeronautico, di cui alla legge 24|Societa' operanti nel settore dicembre 1985, n. 808. |aeronautico -------------------------------------------------------------------- 252. Il Fondo rotativo nazionale | per gli interventi nel capitale | di rischio delle imprese, di cui | all'articolo 4, comma 106, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | e' rifinanziato per un importo | pari a 10 milioni di euro per il |Fondo rotativo interventi nel 2005. |capitale di rischio delle imprese -------------------------------------------------------------------- 253. All'articolo 67, comma 1, | lettera m), del testo unico di | cui al decreto del Presidente | della Repubblica 22 dicembre | 1986, n. 917, e successive | modificazioni, dopo le parole: | "associazioni sportive | dilettantistiche" sono inserite | le seguenti: "e di cori, bande e | filodrammatiche da parte del | direttore e dei collaboratori | tecnici". |Esenzione per cori e bande -------------------------------------------------------------------- 254. Per le esigenze connesse | all'esercizio dei compiti di | vigilanza e controllo operativi | in materia di sicurezza delle | navi e delle strutture portuali | svolti dal Corpo delle | Capitanerie di porto-Guardia | costiera, e' autorizzata la spesa| di 10 milioni di euro per l'anno | 2005 e per ciascuno degli anni | 2006 e 2007, iscritta in un fondo| dello stato di previsione del | Ministero delle infrastrutture e | dei trasporti, da ripartire nel | corso della gestione tra le | unita' previsionali di base | interessate con decreto del | Ministro delle infrastrutture e | dei trasporti, da comunicare, | anche con evidenze informatiche, | al Ministero dell'economia e | delle finanze, tramite l'Ufficio | centrale del bilancio, nonche' | alle competenti Commissioni | parlamentari e alla Corte dei | conti. |Capitanerie di porto -------------------------------------------------------------------- 255. Agli enti non commerciali di| cui all'articolo 41, comma 7, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, e successive modificazioni, | che abbiano almeno una sede | operativa nei territori di cui al| decreto-legge 4 novembre 2002, n.| 245, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | dicembre 2002, n. 286, si applica| la sospensione dei termini di cui| all'articolo 4 del citato | decreto-legge n. 245 del 2002 | fino al 31 dicembre 2005 nonche',| per i versamenti non eseguiti a | questa ultima data, compresi i | sostituti di imposta, l'articolo | 3, comma 2, e l'articolo 4, comma| 3, dell'ordinanza del Presidente | del Consiglio dei ministri 7 |Sospensione termini tributari per maggio 2004, n. 3354, pubblicata |enti non commerciali che hanno nella Gazzetta Ufficiale n. 112 |una sede operativa in regioni del 14 maggio 2004. |Molise, Sicilia e Puglia -------------------------------------------------------------------- 256. Per la prosecuzione degli | interventi necessari allo | svolgimento dei Campionati | mondiali di sci alpino del 2005 | in Valtellina e' autorizzata la | spesa di 2 milioni di euro per | l'anno 2005. |Campionati mondiali di sci alpino -------------------------------------------------------------------- 257. Al fine di garantire la | piena realizzazione della misura | di riconversione di cui | all'articolo 2 del decreto-legge | 7 maggio 2002, n. 85, convertito,| con modificazioni, dalla legge 6 | luglio 2002, n. 134, e' | autorizzata l'ulteriore spesa di |Riconversione reti da pesca 260.000 euro. |derivanti -------------------------------------------------------------------- 258. Al fine di consentire la | piena realizzazione degli | obiettivi di ammodernamento della| flotta peschereccia delle regioni| dell'obiettivo 1, il Ministero | delle politiche agricole e | forestali e' autorizzato a | liquidare le istanze di | contributo ritenute idonee ai | sensi del decreto 15 marzo 2002 | recante modalita' di attuazione | delle misure di costruzione di | nuove navi e di ammodernamento di| navi esistenti non ancora ammesso| a finanziamento per mancanza | delle relative risorse |Ammodernamento flotta finanziarie, valutate in 320.000 |peschereccia nelle regioni euro per l'anno 2005. |obiettivo 1. -------------------------------------------------------------------- 259. Per la liquidazione delle | istanze risultate idonee ai sensi| della legge 28 agosto 1989, n. | 302, pervenute al Ministero delle| politiche agricole e forestali | entro il 31 dicembre 1999, | l'autorizzazione di spesa di cui | all'articolo 52, comma 82, della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, | e' incrementata di 833.000 euro | per l'anno 2005. |Contributo credito peschereccio -------------------------------------------------------------------- 260. Al fine di valorizzare le | iniziative celebrative della | figura di Cristoforo Colombo | curate dall'apposito Comitato | nazionale istituito presso la | Presidenza del Consiglio dei | ministri, e' autorizzata la spesa|Comitato nazionale per la di 1 milione di euro per ciascuno|celebrazione di Cristoforo degli anni 2005 e 2006. |Colombo -------------------------------------------------------------------- 261. Per le attivita' di | monitoraggio delle politiche | pubbliche adottate dal Governo, | di analisi del loro impatto sul | Sistema-Paese, di informazione e | comunicazione istituzionale sulle| riforme attuate, il Presidente | del Consiglio dei ministri, | ovvero il Ministro a cio' | delegato, puo' avvalersi di enti | o istituti di ricerca, pubblici o| privati, di istituti demoscopici | nonche' di consulenti dotati di | specifica professionalita'. A tal| fine e' autorizzata la spesa di 3| milioni di euro per ciascuno | degli anni 2005 e 2006. |Monitoraggio politiche pubbliche -------------------------------------------------------------------- 262. Nel limite complessivo di 22| milioni di euro, il Ministro del | lavoro e delle politiche sociali | e' autorizzato a prorogare, | limitatamente all'esercizio 2005,| le convenzioni stipulate, anche | in deroga alla normativa vigente | relativa ai lavori socialmente | utili, direttamente con i comuni,| per lo svolgimento di attivita' | socialmente utili (ASU) e per | l'attuazione, nel limite | complessivo di 36 milioni di | euro, di misure di politica | attiva del lavoro, riferite a | lavoratori impiegati in ASU nella| disponibilita' degli stessi | comuni da almeno un triennio, | nonche' ai soggetti, provenienti | dal medesimo bacino, utilizzati | attraverso convenzioni gia' | stipulate in vigenza | dell'articolo 10, comma 3, del | decreto legislativo 1º dicembre | 1997, n. 468, e successive | modificazioni, e prorogate nelle | more di una definitiva | stabilizzazione occupazionale di | tali soggetti. In presenza delle | suddette convenzioni il termine | di cui all'articolo 78, comma 2, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e' prorogato al 31 dicembre | 2005. Il Ministro dell'interno e'| autorizzato a concedere, nel | limite complessivo di 98 milioni | di euro, in prosecuzione degli | interventi per favorire | l'occupazione previsti | dall'articolo 3 del decreto-legge| 25 marzo 1997, n. 67, convertito,| con modificazioni, dalla legge 23| maggio 1997, n. 135, contributi | per spese pubbliche nei comuni di| Napoli e Palermo. |LSU -------------------------------------------------------------------- 263. Nel limite di spesa | complessivo di 1 milione di euro,| il Ministero del lavoro e delle | politiche sociali e' autorizzato | a prorogare, limitatamente | all'anno 2005, le convenzioni di | cui all'articolo 3, comma 82, | della legge 24 dicembre 2003, | n.350, avvalendosi della | graduatoria allegata al decreto | dirigenziale del Ministero del | lavoro e delle politiche sociali | del 25 ottobre 2004. |Proroga ASU -------------------------------------------------------------------- 264. All'onere di cui ai commi | 262 e 263, pari a 157 milioni di | euro per l'anno 2005, si provvede| a valere sul Fondo per | l'occupazione di cui all'articolo| 1, comma 7, del decreto-legge 20 | maggio 1993, n. 148, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19|Copertura finanziaria commi 262 luglio 1993, n. 236. |e263. -------------------------------------------------------------------- 265. Gli interventi di | reindustrializzazione e di | promozione industriale di cui al | decreto-legge 1º aprile 1989, n. | 120, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 | maggio 1989, n. 181, sono estesi | al territorio dei comuni di | Arese, Rho, Garbagnate Milanese e| Lainate (provincia di Milano), | limitatamente alle aree | individuate nell'accordo di | programma per la | reindustrializzazione dell'area | Fiat-Alfa Romeo, approvato con | decreto del presidente della | Giunta regionale della Lombardia | n. 58158 del 26 giugno 1997, | pubblicato nel Bollettino | Ufficiale della regione Lombardia| n. 29 del 14 luglio 1997, e | aggiornato con decreto del | presidente della Giunta regionale| della Lombardia n. 8980 del 20 | maggio 2004, pubblicato nel | Bollettino Ufficiale della | regione Lombardia n. 23 del 31 | maggio 2004, nonche' al comune di| Marcianise (provincia di Caserta)| e al distretto di Brindisi. |Deindustrializzazione di aree -------------------------------------------------------------------- 266. Il programma di | reindustrializzazione, di cui al | comma 265, proposto e attuato da | Sviluppo Italia Spa in accordo | con le rispettive regioni, potra'| prevedere anche interventi di |Estensione del programma di acquisizione, bonifica e |reindustrializzazione di cui al infrastrutture di aree |comma 265 alla bonifica di aree industriali dismesse. |industriali dimesse -------------------------------------------------------------------- 267. Il programma di cui ai commi| 265 e 266 prevede interventi per | la promozione imprenditoriale e | l'attrazione degli investimenti | nel settore delle industrie e dei| servizi ai sensi e per gli | effetti dell'articolo 5 del | decreto-legge 1º aprile 1989, n. | 120, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 |Inclusione anche degli interventi maggio 1989, n. 181. |per la promozione imprenditoriale -------------------------------------------------------------------- 268. Per gli interventi di cui ai| commi da 265 a 267 e' concesso un| contributo straordinario pari a | 32 milioni di euro per il 2005, |Contributo straordinario per gli 52 milioni di euro per il 2006 e |interventi di cui ai commi da 265 72 milioni di euro per il 2007. |a 267. -------------------------------------------------------------------- 269. Per garantire la | prosecuzione degli interventi per| la continuita' territoriale di | cui all'articolo 82 della legge | 27 dicembre 2002, n. 289, per il | triennio 2005-2007, per Trapani, | Pantelleria e Lampedusa sono | assegnate risorse finanziarie per| complessivi 10 milioni di euro |Continuita' territoriale Trapani annui. |Pantelleria e Lampedusa -------------------------------------------------------------------- 270. Al fine di sostenere i | processi di innovazione delle | imprese del commercio, il fondo | di cui all'articolo 14 della | legge 17 febbraio 1982, n. 46, e'| destinato altresi' ai programmi | di investimento delle imprese dei| settori del commercio, del | turismo e dei servizi (sezioni G,| H, I, J, K, M, N ed O della | classificazione delle attivita' | economiche ISTAT 91) rivolti: | a) alla ricerca e progettazione | di nuove formule e processi | distributivi o aziendali | innovativi ed agli investimenti | materiali connessi con la loro | attivazione, alla formazione e | consulenza necessarie all'avvio | dei processi innovativi; | b) all'accesso ai mercati | elettronici e strumentazione | connessa; | c) alla progettazione ed alla | realizzazione di investimenti | connessi all'adozione di moderne | tecniche di vendita e di offerta | dei servizi (software per la | gestione automatica di spazi | espositivi); | d) all'acquisizione di servizi di| connessione a larga banda; | e) al check-up sulla struttura | aziendale per rilevare la | situazione presente in azienda | concernente gli | approvvigionamenti, il lavoro, la| commercializzazione, il | personale, le risorse | strumentali; | f) alla progettazione e | realizzazione di interventi di | assistenza tecnica intesa quale | elaborazione ed applicazione di | tecniche innovative volte | all'innovazione dell'assetto e | dell'offerta dell'impresa | commerciale; | g) alla realizzazione di | innovazione tecnologica intesa | quale acquisizione di sistemi | informatici integrati, per la | gestione aziendale ed | interaziendale, per la | realizzazione di impianti | automatizzati per la |Estensione Fondo speciale movimentazione delle merci nel |rotativo per l'innovazione magazzino e per operazioni di |tecnologica anche alle imprese allestimento degli ordini e per |dei settori del commercio, del la distribuzione commerciale. |turismo e dei servizi -------------------------------------------------------------------- 271. Con decreto del Ministero | delle attivita' produttive sono | stabiliti termini, criteri e |Modalita' per l'estensione Fondo modalita' per la concessione |speciale rotativo per delle agevolazioni, di cui al |l'innovazione tecnologica anche comma 270, alle imprese del |alle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei |commercio, del turismo e dei servizi. |servizi -------------------------------------------------------------------- 272. L'indennizzo di cui | all'articolo 1 del decreto | legislativo 28 marzo 1996, n. | 207, e' concesso, con le medesime| modalita' ivi previste, anche ai | soggetti che si trovino in | possesso dei requisiti di cui | all'articolo 2 del predetto | decreto legislativo nel periodo | compreso fra il 1º gennaio 2005 | ed il 31 dicembre 2007. | L'aliquota contributiva di cui | all'articolo 5 del citato decreto| legislativo 28 marzo 1996, n. | 207, dovuta dagli iscritti alla | Gestione dei contributi e delle | prestazioni previdenziali degli | esercenti attivita' commerciali | presso l'INPS, e' prorogata, con | le medesime modalita', fino al 31| dicembre 2009. Le domande di cui | all'articolo 7 del citato decreto| legislativo 28 marzo 1996, n. | 207, possono essere presentate | dai soggetti di cui al primo |Proroga dell'inden nizzo per periodo del presente comma entro |cessazione di attivita' il 31 gennaio 2008. |commerciale. -------------------------------------------------------------------- 273. All'articolo 29, comma 1, | quinto periodo, del decreto-legge| 30 settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326, le parole: "per provvedere | alla spesa per i canoni di | locazione degli immobili stessi" |Quota parte delle entrate sono sostituite dalle seguenti: |rivenienti dalla vendita degli "per provvedere alla spesa per |immobili adibiti ad uffici canoni, oneri e ogni ulteriore |pubblici a copertura di ogni incombenza connessi alla |incombenza connessa alla locazione degli immobili stessi".|locazione degli immobili. -------------------------------------------------------------------- 274. Relativamente alle somme non| corrisposte all'erario per | l'utilizzo, a qualsiasi titolo, | di immobili di proprieta' dello | Stato, decorsi novanta giorni | dalla notificazione, da parte | dell'Agenzia del demanio ovvero | degli enti gestori, della seconda| richiesta di pagamento delle | somme dovute, anche a titolo di | occupazione di fatto, si procede | alla loro riscossione mediante | ruolo, con la rivalutazione | monetaria e gli interessi legali.| Limitatamente alle situazioni | debitorie per le quali la seconda| richiesta di pagamento e' | intervenuta entro il 31 dicembre | 2004, la riscossione di cui al | primo periodo non e' effettuata | nel caso in cui i soggetti | interessati provvedono, entro il | 30 aprile 2005, a dichiarare alla| Agenzia del demanio ovvero | all'ente gestore di voler | adempiere, in unica soluzione, | l'intera sorte del debito | maturato, effettuando altresi' | contestualmente il relativo | versamento. I giudizi pendenti, | aventi ad oggetto l'accertamento,| la liquidazione ovvero la | condanna al pagamento dei debiti | di cui al secondo periodo, si | estinguono di diritto con | l'esatto adempimento di quanto |Riscossione a mezzo ruolo canoni previsto nel medesimo periodo. |demaniali -------------------------------------------------------------------- 275. Ai fini della valorizzazione| del patrimonio immobiliare le | operazioni, gli atti, i | contratti, i conferimenti ed i | trasferimenti di immobili di | proprieta' dei comuni, ivi | comprese le operazioni di | cartolarizzazione di cui alla | legge n. 410 del 2001, in favore | di fondazioni o societa' sono | esenti dall'imposta di registro, | dall'imposta di bollo, dalle | imposte ipotecaria e catastale e | da ogni altra imposta indiretta, | nonche' da ogni altro tributo o |Esenzione imposte indirette per diritto. |operazioni di cartolarizzazione -------------------------------------------------------------------- 276. Al fine di consentire il | tempestivo pagamento dei canoni, | oneri e ogni ulteriore incombenza| connessi agli immobili locati ai | sensi dell'articolo 4, comma | 2-ter, del decreto-legge 25 | settembre 2001, n. 351, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 23 novembre 2001, n. | 410, l'Agenzia del demanio puo' | richiedere al Dipartimento della | Ragioneria generale dello Stato | anticipazioni di tesoreria per | gli importi necessari. Alla | regolazione contabile | dell'anticipazione di tesoreria | si provvede con le modalita' | stabilite dal predetto | Dipartimento d'intesa con | l'Agenzia del demanio. | L'anticipazione di tesoreria e' | comunque estinta entro l'anno a | valere sul fondo di cui al comma | 1, quinto periodo, dell'articolo | 29 del decreto-legge 30 settembre| 2003, n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 |Anticipazioni di cassa per canoni novembre 2003, n. 326. |di locazione di immobili. -------------------------------------------------------------------- 277. Al comma 6-bis dell'articolo| 1 del decreto-legge 25 settembre | 2001, n. 351, convertito, con | modificazioni, dalla legge 23 | novembre 2001, n. 410, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al primo periodo, dopo le | parole: "sono alienati" sono | inserite le seguenti: "e | valorizzati"; | b) all'ultimo periodo, dopo le | parole: "al momento | dell'alienazione" sono inserite |Valorizzazione beni ferrovie le seguenti: "e valorizzazione". |dello Stato -------------------------------------------------------------------- 278. Per il potenziamento delle | attivita' di ricerca, formazione | e studi internazionali della | Scuola di ateneo per la | formazione europea Jean Monnet, | costituita in facolta', e' |Attivita' di ricerche, formazione autorizzata la spesa di 2 milioni|e studi della Scuola di Ateneo di euro a decorrere dall'anno |per la formazione europea "Jean 2005. |Monnet." -------------------------------------------------------------------- 279. Per dare attuazione alle | azioni della Convenzione sulla | biodiversita' fatta a Rio de | Janeiro il 5 giugno 1992, di cui | alla legge 14 febbraio 1994, n. | 124, e per dare avvio | all'esecuzione del Protocollo di | Cartagena sulla prevenzione dei | rischi biotecnologici relativo | alla Convenzione sulla diversita'| biologica, fatto a Montreal il 29| gennaio 2000, di cui alla legge | 15 gennaio 2004, n. 27, e' | autorizzata la spesa complessiva | di 2 milioni di euro per l'anno | 2005 per campagne di | comunicazione e sensibilizzazione| riferite alle citate Convenzioni |Convenzione sulla diversita' internazionali. |biologica. -------------------------------------------------------------------- 280. A decorrere dal 1º gennaio | 2005 le dichiarazioni di | conformita' di cui all'articolo | 76, commi 6 e 7, del decreto | legislativo 30 aprile 1992, n. | 285, sono assoggettate | all'imposta di bollo di cui | all'articolo 2 della tariffa, | parte prima, allegata al decreto | del Presidente della Repubblica | 26 ottobre 1972, n. 642, e | successive modificazioni. Una | quota pari a 5 milioni di euro | per ciascuno degli anni 2005, | 2006 e 2007 delle maggiori | entrate derivanti dalle | disposizioni di cui al presente | comma e' destinata al | funzionamento e | all'implementazione del centro | elaborazione dati del | Dipartimento dei trasporti | terrestri del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti. A| valere sulle maggiori entrate di | cui al presente comma, e' | autorizzata la spesa di 2 milioni| di euro per ciascuno degli anni | 2005, 2006 e 2007 per la | realizzazione a cura del | Dipartimento dei trasporti | terrestri del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti di| una campagna di comunicazione | volta a diffondere i valori della| sicurezza stradale e ad | assicurare una adeguata | informazione agli utenti, | soprattutto di piu' giovane eta',| al fine di consolidare e | accrescere l'attivita' di | prevenzione in materia di |Imposta di bollo per circolazione e antinfortunistica |dichiarazioni di conformita' dei stradale. |veicoli. -------------------------------------------------------------------- 281. A partire dal 1º gennaio | 2005, una quota parte delle | entrate erariali ed extraerariali| derivanti dai concorsi pronostici| su base sportiva, dalle | scommesse, dal gioco del lotto, | dall'enalotto, dal bingo, dagli | apparecchi da divertimento ed | intrattenimento, dalle lotterie | ad estrazione istantanea e | differita, nonche' da eventuali |Destinazione al Coni di quota giochi di istituzione successiva |parte delle entrate derivanti da a tale data, e' destinata al CONI|concorsi pronostici e altri per il finanziamento dello sport.|giochi. -------------------------------------------------------------------- 282. Le modalita' operative di | determinazione della base di | calcolo delle entrate erariali ed| extraerariali provenienti dai | giochi di cui al comma 281, | nonche' le modalita' di | trasferimento periodico dei fondi| per il finanziamento del CONI, | sono determinate con | provvedimento del Ministero | dell'economia e delle finanze - | Amministrazione autonoma dei | monopoli di Stato, d'intesa con | il Dipartimento della ragioneria | generale dello Stato, da emanare | entro il 31 marzo 2005. Per il | quadriennio 2005-2008, le risorse| a favore del CONI sono stabilite | in misura pari a 450 milioni di | euro annui, secondo quanto | stabilito dall'articolo 4 del | decreto-legge 8 luglio 2002, n. | 138, convertito, con | modificazioni, dalla legge 8 | agosto 2002, n. 178. Dette | risorse sono comprensive del | contributo straordinario | finalizzato alla preparazione | degli atleti per i Giochi |Modalita' destinazione al Coni di olimpici invernali di Torino 2006|quota parte delle entrate e per i Giochi olimpici di |derivanti da concorsi pronostici Pechino 2008. |e altri giochi. -------------------------------------------------------------------- 283. Ferme restando le competenze| del Ministro dell'economia e | delle finanze di cui agli | articoli 12, comma 2, della legge| 18 ottobre 2001, n. 383, e | successive modificazioni, e 16, | comma 1, secondo, terzo e quarto | periodo, della legge 13 maggio | 1999, n. 133, a partire dal 1º | gennaio 2005, al fine di | assicurare l'incremento dei | volumi di raccolta derivanti dai | concorsi pronostici su base | sportiva e tenuto conto delle | nuove modalita' di finanziamento | del CONI, la posta di gioco dei | concorsi pronostici, prevista | dall'articolo 5 del regolamento | di cui al decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze 19 | giugno 2003, n. 179, e' cosi' | rideterminata: | a) 8 per cento, come aggio al | luogo di vendita autorizzato; | b) 50 per cento, come montepremi;| c) 33,84 per cento, come imposta | unica; | d) 2,45 per cento, come | contributo all'Istituto per il | credito sportivo; | e) 5,71 per cento, come | contributo alle spese di | gestione. Le vincite non riscosse| entro i termini stabiliti dal | regolamento di gioco, per i | concorsi indetti dopo il 1º | gennaio 2005, sono riportate sul |Rideterminazione della posta di montepremi del concorso |gioco dei concorsi pronostici su immediatamente successivo. |base sportiva. -------------------------------------------------------------------- 284. Ferme restando le competenze| del Ministro dell'economia e | delle finanze di cui agli | articoli 12, comma 2, della legge| 18 ottobre 2001, n. 383, e | successive modificazioni, e 16, | comma 1, secondo, terzo e quarto | periodo, della legge 13 maggio | 1999, n. 133, a partire dal 1º | gennaio 2005, in funzione delle | nuove modalita' di finanziamento | del CONI di cui ai commi 281 e | 282, l'aliquota dell'imposta | unica sulle scommesse a quota | fissa su eventi diversi dalle | corse dei cavalli, di cui | all'articolo 4, comma 1, lettera | b), numero 2), del decreto | legislativo 23 dicembre 1998, n. | 504, e' fissata nella misura del | 33 per cento della quota di | prelievo stabilita per ciascuna | scommessa. Dalla stessa data | cessa la corresponsione delle | quote di prelievo sull'ammontare | lordo delle scommesse. Le vincite| non riscosse ed i rimborsi non | richiesti entro i termini | stabiliti dal regolamento di | gioco, per le scommesse indette |Aliquota per scommesse a quota dopo il 1º gennaio 2005, sono |fissa su eventi diversi dalle acquisite dall'erario. |corse dei cavalli -------------------------------------------------------------------- 285. Ferme restando le competenze| del Ministro dell'economia e | delle finanze di cui agli | articoli 12, comma 2, della legge| 1º ottobre 2001, n. 383, e | successive modificazioni, e 16, | comma 1, secondo, terzo e quarto | periodo, della legge 13 maggio | 1999, n. 133, a partire dal 1º | gennaio 2005, la posta unitaria | di gioco delle scommesse a | totalizzatore su eventi diversi | dalle corse dei cavalli, come | definita dall'articolo 12 del | regolamento di cui al decreto del| Ministro delle finanze 2 agosto | 1999, n. 278, e successive | modificazioni, e' cosi' | rideterminata, trovando | applicazione, per la percentuale | residua, la disposizione di cui | all'articolo 16, comma 2, lettera| b), della legge 13 maggio 1999, | n. 133: | a) 57 per cento, come disponibile| a vincite; | b) 8 per cento, come aggio al | luogo di vendita autorizzato; | c) 20 per cento, come imposta | unica; | d) 5,71 per cento, come | contributo alle spese complessive| di gestione; | e) 2,54 per cento, come fondo | speciale di riserva. A partire | dalla stessa data, in funzione | delle nuove modalita' di | finanziamento del CONI, e' |Rideterminazione posta unitaria abrogata la lettera a) del comma |di gioco delle scommesse a 2 dell'articolo 16 della legge 13|totalizzatore su eventi diversi maggio 1999, n. 133. |dalle corse dei cavalli -------------------------------------------------------------------- 286. Con uno o piu' decreti, da | adottare ai sensi dell'articolo | 17, comma 3, della legge 23 | agosto 1988, n. 400, il Ministro | dell'economia e delle finanze, | entro tre mesi dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, provvede al riordino delle| scommesse su eventi sportivi | diversi dalle corse dei cavalli e| su eventi non sportivi, in | particolare per quanto attiene | agli aspetti organizzativi, | gestionali, amministrativi, |Riordino delle scommesse su impositivi, sanzionatori, nonche'|eventi sportivi diversi dalle a quelli relativi al contenzioso |corse dei cavalli e su eventi non ed al riparto dei proventi. |sportivi. -------------------------------------------------------------------- 287. Con provvedimenti del | Ministero dell'economia e delle | finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | sono stabilite le nuove modalita'| di distribuzione delle scommesse | a quota fissa su eventi diversi | dalle corse dei cavalli e su | eventi non sportivi, da adottare | nel rispetto della disciplina | comunitaria e nazionale, secondo | principi di: | a) armonizzazione delle modalita'| di commercializzazione a quella | dei concorsi pronostici; | b) economicita' ed efficienza | delle reti di vendita, fisiche e | telematiche; | c) diffusione capillare delle | stesse sul territorio nazionale; | d) sicurezza e trasparenza del | gioco nonche' tutela della buona | fede dei partecipanti; | e) salvaguardia dei diritti | derivanti dall'applicazione del |Nuove modalita' di distribuzione regolamento di cui al decreto del|delle scommesse a quota fissa su Ministro delle finanze 2 giugno |eventi diversi dalle corse dei 1998, n. 174. |cavalli e su eventi non sportivi -------------------------------------------------------------------- 288. Ciascun concessionario per | l'adduzione delle scommesse a | totalizzatore al totalizzatore | nazionale e per la ricezione del | nulla osta all'emissione della | ricevuta di scommessa, nonche' | per l'adduzione delle scommesse a| libro al servizio centrale di | registrazione utilizza e remunera| i servizi di un operatore da | indicare entro sessanta giorni | dalla data di entrata in vigore | della presente legge nel rispetto| dei rapporti contrattuali in | corso. L'operatore deve essere in| possesso di requisiti di | capacita' tecnica ed | affidabilita' economica accertati| dal Ministero dell'economia e | delle finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato e | deve dimostrare di essere stato | indicato da non meno di trecento | concessionari. Il rapporto tra | l'operatore e l'Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato e'| regolato da apposita convenzione.| Ove l'operatore assuma l'obbligo | di provvedere, in nome e per | conto del concessionario, al | versamento di quanto da lui | dovuto per l'esercizio della | concessione, la convenzione di | cui al periodo precedente | stabilisce: | a) il termine, di natura | essenziale, entro il quale deve | essere effettuato mensilmente il | versamento; | b) l'anticipazione al | concessionario, da parte | dell'operatore, delle | integrazioni eventualmente | necessarie al pagamento delle | scommesse a totalizzatore | vincenti, contabilizzate nel mese| di cui alla lettera a); | c) la retribuzione del servizio | prestato dall'operatore in misura| non superiore al 2 per cento | dell'ammontare delle somme | versate; | d) la prestazione di idonea | cauzione o fideiussione a | garanzia dell'adempimento delle | obbligazioni assunte, a fronte | della quale verranno svincolate, |Utilizzo da parte del per la parte corrispondente, le |concessionario per la raccolta garanzie prestate dal |delle scommesse a totalizzatore, concessionario. |di un operatore. -------------------------------------------------------------------- 289. A decorrere dal 1º febbraio | 2005, la posta unitaria per | scommesse a libro sulle corse dei| cavalli e' stabilita in 1 euro. | L'importo di ciascuna scommessa | non puo' essere inferiore a 3 |Posta unitaria per scommesse a euro. |libro sulle corse di cavalli. -------------------------------------------------------------------- 290. Al fine di assicurare la | tutela della fede pubblica e per | una piu' efficace azione di | contrasto al gioco illecito ed | illegale il Ministero | dell'economia e delle finanze - | Amministrazione autonoma dei | monopoli di Stato adotta i | provvedimenti necessari per la | definizione, diffusione e | gestione, con organizzazione | propria o di terzi, dei mezzi di | pagamento specifici per la | partecipazione al gioco a | distanza. Tali mezzi di pagamento| possono essere abilitati dal | Ministero dell'economia e delle | finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | anche per le transazioni relative| a forme di gioco non a distanza. | -------------------------------------------------------------------- 291. Per le attivita' di | diffusione e gestione di cui al | comma 290, il Ministero | dell'economia e delle finanze, | sulla base di apposita direttiva | del Ministro, puo' costituire | societa' di scopo ovvero puo' | procedere, attraverso | l'Amministrazione autonoma dei | monopoli di Stato, | all'individuazione di uno o piu' |Prevenzione crimine da parte soggetti selezionati con |dell'AAMS attraverso la procedura ad evidenza pubblica |definizione dei mezzi di nel rispetto della normativa |pagamento per la partecipazione nazionale e comunitaria. |al gioco a distanza -------------------------------------------------------------------- 292. Il Ministero dell'economia e| delle finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | regola le lotterie, differite ed | istantanee, con partecipazione a | distanza definendo la | ripartizione percentuale della | posta di gioco relativamente | all'erario, ai giocatori ed ai | soggetti terzi, nonche' i criteri| e le modalita' di gestione delle | lotterie telefoniche e |Regolamentazione lotterie con telematiche. |partecipazione a distanza -------------------------------------------------------------------- 293. Il Ministero dell'economia e| delle finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | puo' organizzare, congiuntamente | alle amministrazioni competenti | di altri Stati dell'Unione | europea, la gestione di giochi | ovvero di singoli concorsi od | estrazioni. | -------------------------------------------------------------------- 294. Nel caso di cui al comma | 293, l'Amministrazione autonoma | dei monopoli di Stato, in accordo| con le amministrazioni competenti| degli altri Stati, stabilisce la |Collaborazione con ripartizione della posta di |Amministrazioni europee per la gioco. |gestione di giochi -------------------------------------------------------------------- 295. In aggiunta a quanto | previsto dal comma 8, le | dotazioni iniziali delle unita' | previsionali di base dello stato | di previsione dei Ministeri per | consumi intermedi non aventi | natura obbligatoria sono | ulteriormente ridotte in maniera | lineare, assicurando una minore | spesa pari a 700 milioni di euro | per l'anno 2005 ed una minore |Riduzione delle dotazioni spesa annua di 1.300 milioni di |iniziale delle UPB dei ministeri euro a decorrere dall'anno 2006. |per consumi intermedi -------------------------------------------------------------------- 296. Le dotazioni di parte | corrente indicate nella tabella | C, salve quelle concernenti il | settore universitario, oltre a | quanto previsto dal comma 10, | sono ridotte in maniera lineare, | in modo da assicurare, per l'anno| 2005, una minore spesa di 650 | milioni di euro, e, a decorrere | dall'anno 2006, in modo tale da | assicurare una minore spesa annua|Riduzione dotazioni di parte di 850 milioni di euro. |corrente indicate nella tabella C -------------------------------------------------------------------- 297. L'autorizzazione di spesa | relativa al Fondo per interventi | strutturali di politica | economica, di cui al comma 5 | dell'articolo 10 del | decreto-legge 29 novembre 2004, | n. 282, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | dicembre 2004, n. 307, e' ridotta| di 2.000 milioni di euro per |Fondo per interventi strutturali l'anno 2005. |di politica economica. -------------------------------------------------------------------- 298. A decorrere dal 1º gennaio | 2005 e' assicurato un gettito | annuo pari a 100 milioni di euro | mediante il versamento | all'entrata del bilancio dello | Stato di una quota pari al 70 per| cento degli importi derivanti | dall'applicazione dell'aliquota | della componente della tariffa | elettrica di cui al comma 1-bis | dell'articolo 4 del decreto-legge| 14 novembre 2003, n. 314, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 dicembre 2003, n. | 368, nonche' di una ulteriore | quota che assicuri il predetto | gettito a valere sulle entrate | derivanti dalla componente | tariffaria A2 sul prezzo | dell'energia elettrica, definito | ai sensi dell'articolo 3, comma | 11, del decreto legislativo 16 | marzo 1999, n. 79, e | dell'articolo 1, comma 1, del | decreto-legge 18 febbraio 2003, | n. 25, convertito, con | modificazioni, dalla legge 17 | aprile 2003, n. 83. Con decreto | del Ministro dell'economia e | delle finanze, sentita | l'Autorita' per l'energia | elettrica ed il gas, sono |Versamento al bilancio dello stabiliti modalita' e termini dei|Stato di quota parte versamenti di cui al presente |dell'aliquota della componente comma. |della tariffa elettrica -------------------------------------------------------------------- 299. I trasferimenti correnti | alle imprese pubbliche sono | ridotti, per ciascuno degli anni | 2005, 2006 e 2007, per gli | importi di seguito indicati: | a) Ferrovie dello Stato Spa | (Ministero dell'economia e delle | finanze - u.p.b. 3.1.2.8 - | Ferrovie dello Stato): 90 milioni| di euro per il 2005, 100 milioni | di euro per il 2006 e 90 milioni | di euro per il 2007; | b) Poste italiane Spa (Ministero | dell'economia e delle finanze - | u.p.b. 3.1.2.4. - Poste | italiane): 40 milioni di euro per| il 2005, 50 milioni di euro per | il 2006 e 40 milioni di euro per | il 2007; | c) ANAS Spa (Ministero | dell'economia e delle finanze - | u.p.b. 3.1.2.45 - ANAS): 40 | milioni di euro per il 2005, 50 | milioni di euro per il 2006 e 40 | milioni di euro per il 2007; | d) altre imprese pubbliche | (Ministero dell'economia e delle | finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo| contratti programma): 90 milioni | di euro per il 2005, 130 milioni | di euro per il 2006 e 90 milioni |Riduzione dei trasferimenti di euro per il 2007. |correnti alle imprese pubbliche -------------------------------------------------------------------- 300. Gli importi fissi | dell'imposta di registro, della | tassa di concessione governativa,| dell'imposta di bollo, | dell'imposta ipotecaria e | catastale, delle tasse ipotecarie| e dei diritti speciali di cui al | titolo III della tabella A | allegata al decreto-legge 31 | luglio 1954, n. 533, convertito, | con modificazioni, dalla legge 26| settembre 1954, n. 869, e | successive modificazioni, sono | aggiornati, con decreto non | avente natura regolamentare del | Ministro dell'economia e delle | finanze, da emanare entro il 31 | gennaio 2005, tenuto conto anche | dell'aumento dei prezzi al | consumo quale risultante dagli | indici ISTAT per le famiglie | degli operai e degli impiegati, e| dell'esigenza di semplificazione | o di integrazioni innovative per | servizi telematici a valore |Aggiornamento dell'imposta di aggiunto, in misura tale da |registro, della tassa di assicurare un maggiore gettito |concessione governativa, annuo, pari a 1.120 milioni di |dell'imposta di bollo, euro per gli anni 2005 e 2006, e |dell'imposta ipotecaria e a 1.320 milioni di euro a |catastale, delle tasse ipotecarie decorrere dall'anno 2007. |e dei diritti speciali -------------------------------------------------------------------- 301. A decorrere dal periodo | d'imposta in corso al 31 dicembre| 2006, la misura dell'acconto | dell'imposta sul reddito delle | persone fisiche e' fissata al 99 | per cento e quella dell'acconto | dell'imposta sul reddito delle | societa' e' fissata al 100 per | cento. |Acconto IRE e IRES -------------------------------------------------------------------- 302. All'articolo 1, comma 1, del| decreto-legge 10 dicembre 2003, | n. 341, convertito, con | modificazioni, dalla legge 9 | febbraio 2004, n. 31, e' | aggiunto, in fine, il seguente | periodo: "Per l'anno 2006 il | versamento e' determinato con il | decreto di cui al comma 5 in modo| che complessivamente garantisca | maggiori entrate per il bilancio |Versamento delle somme riscosse dello Stato pari a 650 milioni di|dai concessionari della euro". |riscossione -------------------------------------------------------------------- 303. I beni culturali immobili | dello Stato, delle regioni e | degli enti locali, per l'uso dei | quali attualmente non e' | corrisposto alcun canone e che | richiedono interventi di | restauro, possono essere dati in | concessione a soggetti privati | con pagamento di un canone | fissato dai competenti organi. Il| concessionario si impegna a | realizzare a proprie spese gli | interventi di restauro e | conservazione indicati dal |Concessione ai privati dei beni predetto ufficio. |culturali immobili -------------------------------------------------------------------- 304. Dal canone di concessione | vengono detratte le spese | sostenute dal concessionario per | il restauro entro il limite | massimo del canone stesso. Il | concessionario e' obbligato a | rendere fruibile il bene da parte| del pubblico con le modalita' e i| tempi stabiliti nell'atto di | concessione o in apposita | convenzione unita all'atto |Determinazione del canone di stesso. |concessione -------------------------------------------------------------------- 305. I beni culturali che possono| formare oggetto delle concessioni| di cui ai commi 303 e 304 sono | individuati con decreto del | Ministro per i beni e le | attivita' culturali su proposta | del Direttore regionale | competente. L'individuazione del | concessionario avviene mediante | procedimento ad evidenza |Beni culturali che possono pubblica. |formare oggetto di concessione -------------------------------------------------------------------- 306. All'articolo 10, comma 4, | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 30 maggio 2002, n. 115, le | parole: "il processo di valore |Esenzione dal contributo inferiore a euro 1.100 e" sono |unificato per le spese di soppresse. |giustizia -------------------------------------------------------------------- 307. I commi 1 e 2 dell'articolo | 13 del testo unico di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 30 maggio 2002, n. | 115, sono sostituiti dai | seguenti: | "1. Il contributo unificato e' | dovuto nei seguenti importi: | a) euro 30 per i processi di | valore fino a 1.100 euro; | b) euro 70 per i processi di | valore superiore a euro 1.100 e | fino a euro 5.200 e per i | processi di volontaria | giurisdizione, nonche' per i | processi speciali di cui al libro| IV, titolo II, capo VI, del | codice di procedura civile; | c) euro 170 per i processi di | valore superiore a euro 5.200 e | fino a euro 26.000 e per i | processi contenziosi di valore | indeterminabile di competenza | esclusiva del giudice di pace; | d) euro 340 per i processi di | valore superiore a euro 26.000 e | fino a euro 52.000 e per i | processi civili e amministrativi | di valore indeterminabile; | e) euro 500 per i processi di | valore superiore a euro 52.000 e | fino a euro 260.000; | f) euro 800 per i processi di | valore superiore a euro 260.000 e| fino a euro 520.000; | g) euro 1.110 per i processi di | valore superiore a euro 520.000. | 2. Per i processi di esecuzione | immobiliare il contributo dovuto | e' pari a euro 200. Per gli altri| processi esecutivi lo stesso | importo e' ridotto della meta'. | Per i processi di opposizione | agli atti esecutivi il contributo|Rideterminazione della misura del dovuto e' pari a euro 120". |contributo unificato -------------------------------------------------------------------- 308. L'articolo 46, comma 1, | della legge 21 novembre 1991, n. | 374, e' sostituito dal seguente: | "1. Le cause e le attivita' | conciliative in sede non | contenziosa il cui valore non | eccede la somma di euro 1.033,00 | e gli atti e i provvedimenti ad | esse relativi sono soggetti | soltanto al pagamento del | contributo unificato, secondo gli| importi previsti dall'articolo 13| del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica |Contributo unificato per le cause 30 maggio 2002, n. 115, e |e le attivita' conciliative in successive modificazioni" |sede non contenziosa -------------------------------------------------------------------- 309. Il maggior gettito derivante| dall'applicazione delle | disposizioni di cui ai commi da | 306 a 308 e' versato al bilancio | dello Stato, per essere | riassegnato allo stato di | previsione del Ministero della | giustizia per il pagamento di | debiti pregressi nonche' per | l'adeguamento delle spese di | funzionamento degli uffici | giudiziari. |Destinazione del maggior gettito -------------------------------------------------------------------- 310. All'articolo 11 della legge | 21 novembre 1991, n. 374, e | successive modificazioni, e' | aggiunto, in fine, il seguente | comma: | "4-ter. Le indennita' previste | dal presente articolo non possono| superare in ogni caso l'importo |Limite massimo per le indennita' di euro 72.000 lordi annui". |del giudice di pace -------------------------------------------------------------------- 311. La disposizione recata dal | comma 310 si applica anche ai | giudici tributari. |Compensi dei giudici tributari -------------------------------------------------------------------- 312. I veicoli giacenti presso i | custodi a seguito | dell'applicazione di | provvedimenti di sequestro | dell'autorita' giudiziaria, anche| se non confiscati, sono alienati,| anche ai soli fini della | rottamazione, mediante cessione | al soggetto titolare del deposito| ove ricorrano le seguenti | condizioni: | a) siano ritenute cessate, con | ordinanza dell'autorita' | giudiziaria da comunicare | all'avente diritto alla | restituzione, le esigenze che | avevano motivato l'adozione del | provvedimento di sequestro; | b) siano immatricolati per la | prima volta da oltre cinque anni | e siano privi di interesse | storico e collezionistico; | c) siano comunque custoditi da | oltre due anni alla data del 1º | luglio 2002; | d) siano trascorsi sessanta | giorni dalla comunicazione | all'avente diritto alla | restituzione dell'ordinanza di |Alienazione di veicoli giacenti cui alla lettera a) senza che |presso i custodi a seguito questi abbia provveduto al |dell'applicazione di ritiro. |provvedimenti di sequestro -------------------------------------------------------------------- 313. La cessione di cui al comma | 312 e' disposta, anche in assenza| di documentazione in ordine allo | stato di conservazione, sulla | base di elenchi predisposti dalla| cancelleria o dalla segreteria | nei quali i veicoli sono | individuati secondo il tipo, il | modello e il numero di targa o di| telaio. |Modalita' della cessione -------------------------------------------------------------------- 314. All'alienazione di cui ai | commi 312 e 313 e alle attivita' | ad essa funzionali e connesse | procede una commissione | costituita presso i tribunali e | presso i tribunali per i | minorenni, secondo modalita' | stabilite con decreto del | Ministero della giustizia di |Commissione costituita presso i concerto con le altre |tribunali e presso i tribunali amministrazioni interessate. |per i minorenni -------------------------------------------------------------------- 315. L'alienazione del veicolo si| perfeziona con la notifica al | custode acquirente del | provvedimento, eventualmente | relativo ad elenchi di veicoli, | dal quale risulta la | determinazione all'alienazione da| parte dell'ufficio giudiziario | competente. |Perfezionamento dell'alienazione -------------------------------------------------------------------- 316. Il provvedimento di | alienazione e' comunicato | all'autorita' giudiziaria che |Comunicazione all'A.G. del aveva disposto il sequestro. |provvedimento di alienazione -------------------------------------------------------------------- 317. Il provvedimento di | alienazione e' altresi' | comunicato al pubblico registro | automobilistico competente, il | quale provvede, senza oneri, | all'aggiornamento delle relative | iscrizioni. |Comunicazione al PRA -------------------------------------------------------------------- 318. Al custode e' riconosciuto, | in deroga alle tariffe previste | dagli articoli 59 e 276 del testo| unico di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 30 | maggio 2002, n. 115, un importo | complessivo forfettario, | comprensivo del trasporto, | determinato, per ciascuno degli | anni di custodia, nel modo | seguente: | a) euro 6 per ogni mese o | frazione di esso per i | motoveicoli e i ciclomotori; | b) euro 24 per ogni mese o | frazione di esso per gli | autoveicoli e i rimorchi di massa| complessiva inferiore a 3,5 | tonnellate, per le macchine | agricole e operatrici; | c) euro 30 per ogni mese o | frazione di esso per gli | autoveicoli e i rimorchi di massa| complessiva superiore a 3,5 |Importo complessivo forfetario tonnellate. |riconosciuto al custode -------------------------------------------------------------------- 319. Gli importi di cui al comma | 318 sono progressivamente ridotti| del 20 per cento per ogni anno o | frazione di esso successivo al | primo di custodia del veicolo, | salva l'eventuale intervenuta |Riduzione degli importi forfetari prescrizione delle somme dovute. |riconosciuti al custode. -------------------------------------------------------------------- 320. Le somme complessivamente | dovute sono corrisposte in cinque| ratei annui costanti a decorrere | dall'anno 2006. |Rateizzazione delle somme -------------------------------------------------------------------- 321. Alle procedure di | alienazione o rottamazione gia' | avviate e non ancora concluse e | alle relative istanze di | liquidazione dei compensi, | comunque presentate dai custodi, | si applicano, qualora esse | concernano veicoli in possesso | dei requisiti di cui al comma |Procedure di alienazione o 312, le disposizioni di cui ai |rottamazione gia' avviate e non commi da 312 a 320. |ancora concluse -------------------------------------------------------------------- 322. All'articolo 82, comma 1, | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 30 maggio 2002, n. 115, le | parole: "e previo parere del | consiglio dell'ordine," sono | soppresse. |Onorario e spese del difensore -------------------------------------------------------------------- 323. L'articolo 30, comma 1, del | testo unico di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 30 | maggio 2002, n. 115, e' | sostituito dal seguente: | "1. La parte che per prima si | costituisce in giudizio, che | deposita il ricorso introduttivo,| ovvero che, nei processi | esecutivi di espropriazione | forzata, fa istanza per | l'assegnazione o la vendita di | beni pignorati, anticipa i | diritti, le indennita' di | trasferta e le spese di | spedizione per la notificazione | eseguita su richiesta del | funzionario addetto all'ufficio, | in modo forfettizzato, nella | misura di euro 8, eccetto che nei| processi previsti dall'articolo | unico della legge 2 aprile 1958, | n. 319, e successive | modificazioni, e in quelli in cui| si applica lo stesso articolo". | -------------------------------------------------------------------- 324. La tabella di cui | all'allegato n. 1 del testo unico| di cui al decreto del Presidente |Anticipazioni forfettarie dai della Repubblica 30 maggio 2002, |privati all'erario nel processo n. 115, e' abrogata. |civile -------------------------------------------------------------------- 325. All'articolo 3, comma 1, | della legge 19 febbraio 1981, n. | 27, le parole: "assenza | obbligatoria o facoltativa | previsti negli articoli 4 e 7 | della legge 30 dicembre 1971, n. | 1204," sono sostituite dalle | seguenti: "astensione facoltativa| previsti dagli articoli 32 e 47, | commi 1 e 2, del testo unico di |Attribuzione dell'indennitaai cui al decreto legislativo 26 |magistrati ordinari in caso di marzo 2001, n. 151". |assenza obbligatoria. -------------------------------------------------------------------- 326. Al comma 1 dell'articolo 5 | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 30 maggio 2002, n. 115, dopo la | lettera i), e' aggiunta la | seguente: | "i-bis) le spese relative alle | prestazioni previste | dall'articolo 96 del decreto | legislativo 1º agosto 2003, n. | 259, e quelle funzionali | all'utilizzo delle prestazioni | medesime". |Spese di giustizia ripetibili -------------------------------------------------------------------- 327. All'articolo 205 del testo | unico di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 30 | maggio 2002, n. 115, dopo il | comma 2 sono aggiunti i seguenti:| "2-bis. Le spese relative alle | prestazioni previste | dall'articolo 96 del decreto | legislativo 1º agosto 2003, n. | 259, e successive modificazioni, | e quelle funzionali all'utilizzo | delle prestazioni medesime sono | recuperate in misura fissa | stabilita con decreto del | Ministro della giustizia di | concerto con il Ministro | dell'economia e delle finanze, ai| sensi dell'articolo 17, commi 3 e| 4, della legge 23 agosto 1988, n.| 400. | 2-ter. Il decreto di cui al comma| 2-bis determina la misura del | recupero con riferimento al costo| medio delle singole tipologie di | prestazione. L'ammontare degli | importi puo' essere rideterminato|Recupero delle spese del processo ogni anno". |anticipate dall'erario -------------------------------------------------------------------- 328. Il primo periodo del comma 2| dell'articolo 96 del decreto | legislativo 1º agosto 2003, n. | 259, e' sostituito dai seguenti: | "Le prestazioni previste al comma| 1 sono individuate in un apposito| repertorio nel quale vengono | stabiliti le modalita' ed i tempi| di effettuazione delle | prestazioni stesse e gli obblighi| specifici degli operatori. Il | ristoro dei costi sostenuti dagli| operatori e le modalita' di | pagamento sono stabiliti con | decreto del Ministro della | giustizia di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze e con il Ministro delle | comunicazioni, in forma di canone| annuo determinato anche in | considerazione del numero e della| tipologia delle prestazioni | complessivamente effettuate | nell'anno precedente". | -------------------------------------------------------------------- 329. Al comma 4 dell'articolo 96 | del decreto legislativo 1º agosto|Prestazioni obbligatorie 2003, n. 259, dopo le parole: |effettuate a fini di giustizia da "comma 2" sono inserite le |parte degli operatori delle seguenti: ", secondo periodo,". |comunicazioni -------------------------------------------------------------------- 330. Le disposizioni contenute | nei commi da 326 a 329 si | applicano alle prestazioni | previste al comma 326 disposte | successivamente alla emanazione | del decreto previsto | dall'articolo 205, comma 2-bis, | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 30 maggio 2002, n. 115, e del | decreto previsto dall'articolo | 96, comma 2, secondo periodo, del| decreto legislativo 1º agosto | 2003, n. 259, come modificati dai|Applicazione delle nuove commi 327 e 328. |disposizioni -------------------------------------------------------------------- 331. Dall'attuazione delle | disposizioni di cui ai commi da | 326 a 330 non devono derivare | maggiori oneri per il bilancio |Attuazione senza oneri a carico dello Stato. |del bilancio -------------------------------------------------------------------- 332. Al decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 605, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) all'articolo 6, primo comma: | 1) dopo la lettera e) e' inserita| la seguente: | "e-bis) denunce di inizio | attivita' presentate allo | sportello unico comunale per | l'edilizia, permessi di costruire| e ogni altro atto di assenso | comunque denominato in materia di| attivita' edilizia rilasciato dai| comuni ai sensi del testo unico | delle disposizioni legislative e | regolamentari in materia | edilizia, di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 6 | giugno 2001, n. 380, | relativamente ai soggetti | dichiaranti, agli esecutori e ai | progettisti dell'opera"; | 2) alla lettera g-ter), dopo le | parole: "contratti di | somministrazione di energia | elettrica," sono inserite le | seguenti: "di servizi idrici e | del gas,"; | b) all'articolo 7: | 1) al primo comma, le parole: | "riguardanti gli atti di cui alla| lettera g) dell'articolo 6" sono | sostituite dalle seguenti: | "contenuti negli atti di cui alle| lettere e-bis) e g) del primo | comma dell'articolo 6"; | 2) al quinto comma, e' aggiunto, | in fine, il seguente periodo: "Al| fine dell'emersione delle | attivita' economiche, con | particolare riferimento | all'applicazione dei tributi | erariali e locali nel settore | immobiliare, gli stessi soggetti | devono comunicare i dati | catastali identificativi | dell'immobile presso cui e' | attivata l'utenza"; | 3) il sesto comma e' sostituito | dal seguente: | "Le banche, la societa' Poste | italiane Spa, gli intermediari | finanziari, le imprese di | investimento, gli organismi di | investimento collettivo del | risparmio, le societa' di | gestione del risparmio, nonche' | ogni altro operatore finanziario,| fatto salvo quanto disposto dal | secondo comma dell'articolo 6 per| i soggetti non residenti, sono | tenuti a rilevare e a tenere in | evidenza i dati identificativi, | compreso il codice fiscale, di | ogni soggetto che intrattenga con| loro qualsiasi rapporto o | effettui qualsiasi operazione di | natura finanziaria"; | 4) l'undicesimo comma e' | sostituito dal seguente: | "Le comunicazioni di cui ai commi| dal primo all'ottavo del presente| articolo sono trasmesse | esclusivamente per via | telematica. Le modalita' e i | termini delle trasmissioni | nonche' le specifiche tecniche | del formato dei dati sono | definite con provvedimento del | direttore dell'Agenzia delle | entrate"; | 5) al dodicesimo comma, le | parole: "il Ministro delle | finanze" sono sostituite dalle | seguenti: "il direttore | dell'Agenzia delle entrate". | 333. Ai fini dell'applicazione | delle disposizioni previste | dall'articolo 7, quinto comma, | ultimo periodo, del decreto del | Presidente della Repubblica 29 | settembre 1973, n. 605, come | modificato dal numero 2) della | lettera b) del comma 332, a | decorrere dal 1º aprile 2005 le | aziende, gli istituti, gli enti e| le societa' richiedono i dati | identificativi catastali all'atto| della sottoscrizione dei relativi| contratti; per i contratti in | essere le medesime informazioni | sono acquisite dai predetti | soggetti solo in occasione del | rinnovo ovvero della |Disposizioni in materia di codice modificazione del contratto |fiscale e comunicazioni stesso. |all'anagrafe tributaria -------------------------------------------------------------------- 334. Con provvedimento dei | direttori delle Agenzie delle | entrate e del territorio, sono | stabilite le informazioni | analitiche che individuano | univocamente le unita' | immobiliari, da acquisire con | riferimento ai contratti di cui |Individuazione univoca delle al comma 333. |unita' immobiliari -------------------------------------------------------------------- 335. La revisione parziale del | classamento delle unita' | immobiliari di proprieta' privata| site in microzone comunali, per | le quali il rapporto tra il | valore medio di mercato | individuato ai sensi del | regolamento di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 23 | marzo 1998, n. 138, e il | corrispondente valore medio | catastale ai fini | dell'applicazione dell'imposta | comunale sugli immobili si | discosta significativamente | dall'analogo rapporto relativo | all'insieme delle microzone | comunali, e' richiesta dai comuni| agli Uffici provinciali | dell'Agenzia del territorio. Per | i calcoli di cui al precedente | periodo, il valore medio di | mercato e' aggiornato secondo le | modalita' stabilite con il | provvedimento di cui al comma | 339. L'Agenzia del territorio, | esaminata la richiesta del comune| e verificata la sussistenza dei | presupposti, attiva il | procedimento revisionale con |Revisione del classamento delle provvedimento del direttore |unita' immobiliari private site dell'Agenzia medesima. |in microzone comunali. -------------------------------------------------------------------- 336. I comuni, constatata la | presenza di immobili di | proprieta' privata non dichiarati| in catasto ovvero la sussistenza | di situazioni di fatto non piu' | coerenti con i classamenti | catastali per intervenute | variazioni edilizie, richiedono | ai titolari di diritti reali | sulle unita' immobiliari | interessate la presentazione di | atti di aggiornamento redatti ai | sensi del regolamento di cui al | decreto del Ministro delle | finanze 19 aprile 1994, n. 701. | La richiesta, contenente gli | elementi constatati, tra i quali,| qualora accertata, la data cui | riferire la mancata presentazione| della denuncia catastale, e' | notificata ai soggetti | interessati e comunicata, con gli| estremi di notificazione, agli | uffici provinciali dell'Agenzia | del territorio. Se i soggetti | interessati non ottemperano alla | richiesta entro novanta giorni | dalla notificazione, gli uffici | provinciali dell'Agenzia del | territorio provvedono, con oneri | a carico dell'interessato, alla | iscrizione in catasto | dell'immobile non accatastato | ovvero alla verifica del | classamento delle unita' | immobiliari segnalate, | notificando le risultanze del | classamento e la relativa | rendita. Si applicano le sanzioni| previste per le violazioni | dell'articolo 28 del regio | decreto-legge 13 aprile 1939, n. | 652, convertito, con | modificazioni, dalla legge 11 |Aggiornamento del classamento agosto 1939, n. 1249, e |catastale per intervenute successive modificazioni. |variazioni edilizie -------------------------------------------------------------------- 337. Le rendite catastali | dichiarate o comunque attribuite | a seguito della notificazione | della richiesta del comune di cui| al comma 336 producono effetto | fiscale, in deroga alle vigenti | disposizioni, a decorrere dal 1º | gennaio dell'anno successivo alla| data cui riferire la mancata | presentazione della denuncia | catastale, indicata nella | richiesta notificata dal comune, | ovvero, in assenza della suddetta| indicazione, dal 1º gennaio | dell'anno di notifica della |Decorrenza degli effetti fiscali richiesta del comune. |delle variazioni catastali -------------------------------------------------------------------- 338. Gli importi minimo e massimo| della sanzione amministrativa | prevista per l'inadempimento | degli obblighi di cui | all'articolo 31 del regio | decreto-legge 13 aprile 1939, n. | 652, convertito, con | modificazioni, dalla legge 11 | agosto 1939, n. 1249, | dall'articolo 31 del medesimo | regio decreto-legge n. 652 del | 1939, come rideterminati | dall'articolo 8, comma 1, del | decreto-legge 30 settembre 1989, | n. 332, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | novembre 1989, n. 384, con | riferimento al mancato | adempimento degli obblighi | previsti dagli articoli 20 e 28 | del citato decreto-legge 13 | aprile 1939, n. 652, sono elevati| rispettivamente a euro 258 e a | euro 2.066. |Aumento delle sanzioni -------------------------------------------------------------------- 339. Con provvedimento del | direttore dell'Agenzia del | territorio, da adottare entro | trenta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, e da pubblicare nella | Gazzetta Ufficiale, sono | stabilite, previa intesa con la | Conferenza Stato-citta' ed | autonomie locali, le modalita' | tecniche e operative per | l'applicazione delle disposizioni| di cui ai commi 336 e 337. |Modalita' tecniche -------------------------------------------------------------------- 340. Al comma 3 dell'articolo 70 | del decreto legislativo 15 | novembre 1993, n. 507, sono | aggiunti i seguenti periodi: "A | decorrere dal 1º gennaio 2005, | per le unita' immobiliari di | proprieta' privata a destinazione| ordinaria censite nel catasto | edilizio urbano, la superficie di| riferimento non puo' in ogni caso| essere inferiore all'80 per cento| della superficie catastale | determinata secondo i criteri | stabiliti dal regolamento di cui | al decreto del Presidente della | Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;| per gli immobili gia' denunciati,| i comuni modificano d'ufficio, | dandone comunicazione agli | interessati, le superfici che | risultano inferiori alla predetta| percentuale a seguito di incrocio| dei dati comunali, comprensivi | della toponomastica, con quelli | dell'Agenzia del territorio, | secondo modalita' di interscambio| stabilite con provvedimento del | direttore della predetta Agenzia,| sentita la Conferenza | Stato-citta' ed autonomie locali.| Nel caso in cui manchino, negli | atti catastali, gli elementi | necessari per effettuare la | determinazione della superficie | catastale, i soggetti privati | intestatari catastali, | provvedono, a richiesta del | comune, a presentare all'ufficio | provinciale dell'Agenzia del | territorio la planimetria | catastale del relativo immobile, | secondo le modalita' stabilite | dal regolamento di cui al decreto| del Ministro delle finanze 19 | aprile 1994, n. 701, per | l'eventuale conseguente modifica,|Superficie di riferimento minima presso il comune, della |ai fini della tassa per lo consistenza di riferimento". |smaltimento dei rifiuti -------------------------------------------------------------------- 341. Al testo unico delle | disposizioni concernenti | l'imposta di registro, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 26 aprile 1986, n. | 131, e successive modificazioni, | dopo l'articolo 52 e' inserito il| seguente: | "Art. 52-bis. - (Liquidazione | dell'imposta derivante dai | contratti di locazione) - 1. La | liquidazione dell'imposta | complementare di cui all'articolo| 42, comma 1, e' esclusa qualora | l'ammontare del canone di | locazione relativo ad immobili, | iscritti in catasto con | attribuzione di rendita, risulti | dal contratto non inferiore al 10| per cento del valore | dell'immobile determinato ai | sensi dell'articolo 52, comma 4, | e successive modificazioni. | Restano comunque fermi i poteri | di liquidazione dell'imposta per |Liquidazione dell'imposta di le annualita' successive alla |registro derivante dai contratti prima". |di locazione -------------------------------------------------------------------- 342. Al decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 600, e successive | modificazioni, dopo l'articolo | 41-bis e' inserito il seguente: | "Art. 41-ter.- (Accertamento dei | redditi di fabbricati) - 1. Le | disposizioni di cui agli articoli| 32, primo comma, numero 7), 38, | 40 e 41-bis non si applicano con | riferimento ai redditi di | fabbricati derivanti da locazione| dichiarati in misura non | inferiore ad un importo | corrispondente al maggiore tra il| canone di locazione risultante | dal contratto ridotto del 15 per | cento e il 10 per cento del | valore dell'immobile. | 2. In caso di omessa | registrazione del contratto di | locazione di immobili, si | presume, salva documentata prova | contraria, l'esistenza del | rapporto di locazione anche per i| quattro periodi d'imposta | antecedenti quello nel corso del | quale e' accertato il rapporto | stesso; ai fini della | determinazione del reddito si | presume, quale importo del | canone, il 10 per cento del | valore dell'immobile. | 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2,| il valore dell'immobile e' | determinato ai sensi | dell'articolo 52, comma 4, del | testo unico di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 26 | aprile 1986, n. 131, e successive|Accertamento dei redditi di modificazioni". |fabbricati -------------------------------------------------------------------- 343. Le disposizioni degli | articoli 52-bis del testo unico | delle disposizioni concernenti | l'imposta di registro, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 26 aprile 1986, n. | 131, e 41-ter del decreto del | Presidente della Repubblica 29 | settembre 1973, n. 600, | introdotti, rispettivamente, dai | commi 341 e 342 del presente | articolo, non trovano | applicazione nei confronti dei | contratti di locazione di | immobili ad uso abitativo | stipulati o rinnovati a norma | degli articoli 2, comma 3, e 4, | commi 2 e 3, della legge 9 |Esclusione dell'applicazione dei dicembre 1998, n. 431. |commi 341 e 342. -------------------------------------------------------------------- 344. Il modello per la | comunicazione di cui all'articolo| 12 del decreto-legge 21 marzo | 1978, n. 59, convertito, con | modificazioni, dalla legge 18 | maggio 1978, n. 191, approvato | con decreto interdirigenziale del| Ministero dell'interno e della | Agenzia delle entrate, e' reso | disponibile gratuitamente, in | modalita' telematica, dalla | predetta Agenzia; la | comunicazione e' effettuata, | anche avvalendosi degli | intermediari di cui all'articolo | 3 del regolamento di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 22 luglio 1998, n. | 322, e successive modificazioni, | nonche' degli uffici dell'Agenzia| delle entrate, con la | compilazione in formato | elettronico del relativo modello | e con la sua trasmissione, in | modalita' telematica, alla | predetta Agenzia, che provvede, | con la medesima modalita', a dare| avviso di ricevimento. L'Agenzia | delle entrate, secondo intese con| il Ministero dell'interno, ordina| i dati contenuti nelle | comunicazioni per la loro | successiva trasmissione | telematica al predetto Ministero.| La presentazione per la | registrazione degli atti di | cessione di cui al predetto | articolo 12 del decreto-legge n. | 59 del 1978 tiene luogo della | comunicazione di cui al medesimo |Comunicazione all'autorita' articolo 12. |locale di pubblica sicurezza -------------------------------------------------------------------- 345. L'obbligo di comunicazione | di cui al comma 344 trova | applicazione anche nei riguardi | dei soggetti che esercitano | abitualmente attivita' di | intermediazione nel settore | immobiliare; la comunicazione e' | dovuta per le cessioni di cui i | predetti soggetti hanno diretta | conoscenza, per avervi concorso | ovvero assistito in ragione della| loro attivita', e, relativamente | a quelle diverse dalle cessioni | in proprieta', anche per le | cessioni di durata inferiore al | mese. In caso di violazione | dell'obbligo di cui al precedente| periodo, si applica la sanzione | amministrativa di cui al quarto | comma dell'articolo 12 del | decreto-legge 21 marzo 1978, n. | 59, convertito, con | modificazioni, dalla legge 18 | maggio 1978, n. 191; in caso di | seconda violazione, il sindaco | del comune in cui operano i | soggetti di cui al primo periodo,| su segnalazione dell'Agenzia |Comunicazione da parte dei delle entrate, dispone nei |soggetti che esercitano riguardi dei medesimi soggetti la|abitualmente attivita' di sospensione per un mese della |intermediazione nel settore loro attivita'. |immobiliare -------------------------------------------------------------------- 346. I contratti di locazione, o | che comunque costituiscono | diritti relativi di godimento, di| unita' immobiliari ovvero di loro| porzioni, comunque stipulati, | sono nulli se, ricorrendone i |Nullita' dei contratti non presupposti, non sono registrati.|registrati -------------------------------------------------------------------- 347. All'articolo 11 del decreto | legislativo 15 dicembre 1997, n. | 446, e successive modificazioni, | sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) nel comma 1, lettera a), sono | aggiunte, in fine, le seguenti | parole: ", nonche', per i | soggetti di cui all'articolo 3, | comma 1, lettere da a) ad e), i | costi sostenuti per il personale | addetto alla ricerca e sviluppo, | ivi compresi quelli per il | predetto personale sostenuti da | consorzi tra imprese costituiti | per la realizzazione di programmi| comuni di ricerca e sviluppo, a | condizione che l'attestazione di | effettivita' degli stessi sia | rilasciata dal presidente del | collegio sindacale ovvero, in | mancanza, da un revisore dei | conti o da un professionista | iscritto negli albi dei revisori | dei conti, dei dottori | commercialisti, dei ragionieri e | periti commerciali o dei | consulenti del lavoro, nelle | forme previste dall'articolo 13, | comma 2, del decreto-legge 28 | marzo 1997, n. 79, convertito, | con modificazioni, dalla legge 28| maggio 1997, n. 140, e successive| modificazioni, ovvero dal | responsabile del centro di | assistenza fiscale"; | b) nel medesimo comma 1, lettera | b), il numero 1) e' sostituito | dal seguente: | "1) fatte salve le disposizioni | di cui alla lettera a), i costi | relativi al personale | classificabili nell'articolo | 2425, primo comma, lettera B), | numeri 9) e 14), del codice | civile"; | c) il comma 4-bis e' sostituito | dal seguente: | "4-bis. Per i soggetti di cui | all'articolo 3, comma 1, lettera | da a) ad e), sono ammessi in | deduzione, fino a concorrenza, i | seguenti importi: | a) euro 8.000 se la base | imponibile non supera euro | 180.759,91; | b) euro 6.000 se la base | imponibile supera euro 180.759,91| ma non euro 180.839,91; | c) euro 4.000 se la base | imponibile supera euro 180.839,91| ma non euro 180.919,91; | d) euro 2.000 se la base | imponibile supera euro 180.919,91| ma non euro 180.999,91"; | d) dopo il comma 4-ter, sono | aggiunti i seguenti: | "4-quater. Per i soggetti di cui | all'articolo 3, comma 1, lettere | da a) ad e), che incrementano il | numero di lavoratori dipendenti | assunti con contratto a tempo | indeterminato, rispetto al numero| dei lavoratori assunti con il | medesimo contratto mediamente | occupati nel periodo d'imposta in| corso al 31 dicembre 2004, e' | deducibile il costo del predetto | personale per un importo annuale | non superiore a 20.000 euro per | ciascun nuovo dipendente assunto,| e nel limite dell'incremento | complessivo del costo del | personale classificabile | nell'articolo 2425, primo comma, | lettera B), numeri 9) e 14), del | codice civile. Rilevano gli | incrementi del predetto personale| nei tre periodi d'imposta | successivi a quello in corso al | 31 dicembre 2004; la media | dell'incremento occupazionale | raggiunto nei predetti periodi di| imposta costituisce l'incremento | massimo agevolabile nei periodi | d'imposta successivi. | L'incremento della base | occupazionale va considerato al | netto delle diminuzioni | occupazionali verificatesi in | societa' controllate o collegate | ai sensi dell'articolo 2359 del | codice civile o facenti capo, | anche per interposta persona, | allo stesso soggetto. Per i | soggetti di cui all'articolo 3, | comma 1, lettera e), la base | occupazionale di cui al terzo | periodo e' individuata con | riferimento al personale | dipendente con contratto di | lavoro a tempo indeterminato | impiegato nell'attivita' | commerciale e la deduzione spetta| solo con riferimento | all'incremento dei lavoratori | utilizzati nell'esercizio di tale| attivita'. In caso di lavoratori | impiegati anche nell'esercizio | dell'attivita' istituzionale si | considera, sia ai fini della | individuazione della base | occupazionale di riferimento e | del suo incremento, sia ai fini | della deducibilita' del costo, il| solo personale dipendente con | contratto di lavoro a tempo | indeterminato riferibile | all'attivita' commerciale | individuato in base al rapporto | di cui all'articolo 10, comma 2. | Non rilevano ai fini degli | incrementi occupazionali i | trasferimenti di dipendenti | dall'attivita' istituzionale | all'attivita' commerciale. | Nell'ipotesi di imprese di nuova | costituzione non rilevano gli | incrementi occupazionali | derivanti dallo svolgimento di | attivita' che assorbono anche | solo in parte attivita' di | imprese giuridicamente | preesistenti, ad esclusione delle| attivita' sottoposte a limite | numerico o di superficie. Nel | caso di impresa subentrante ad | altra nella gestione di un | servizio pubblico, anche gestito | da privati, comunque assegnata, | la deducibilita' del costo del | personale spetta limitatamente al| numero di lavoratori assunti in | piu' rispetto a quello | dell'impresa sostituita. | 4-quinquies. Nelle aree | ammissibili alle deroghe previste| dall'articolo 87, paragrafo 3, | lettere a) e c), del Trattato che| istituisce la Comunita' europea, | individuate dalla Carta italiana | degli aiuti a finalita' regionale| per il periodo 2000-2006, | l'importo deducibile determinato | ai sensi del comma 4-quater e' |Deducibilita' dalla base raddoppiato". |imponibile IRAP -------------------------------------------------------------------- 348. Le disposizioni del comma | 347 si applicano a partire dal | periodo d'imposta che inizia | successivamente al 31 dicembre | 2004, ad eccezione di quelle | della lettera d), che si | applicano a decorrere dal periodo| d'imposta in cui interviene | l'approvazione da parte della | Commissione europea ai sensi | dell'articolo 88, paragrafo 3, | del Trattato istitutivo della |Applicabilita' delle disposizioni Comunita' europea. |del comma 347 -------------------------------------------------------------------- 349. A decorrere dal 1º gennaio | 2005, al testo unico delle | imposte sui redditi, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 22 dicembre 1986, n. | 917, e successive modificazioni, | sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) nell'articolo 3, comma 1, le | parole: "nonche' della deduzione | spettante ai sensi dell'articolo | 11" sono sostituite dalle | seguenti: "nonche' delle | deduzioni effettivamente | spettanti ai sensi degli articoli| 11 e 12"; | b) l'articolo 13 e' rinumerato in| articolo 12 e la relativa rubrica| e' sostituita dalla seguente: | "Deduzioni per oneri di | famiglia"; nel medesimo articolo | sono, altresi', apportate le | seguenti modificazioni: | 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti | dai seguenti: | "1. Dal reddito complessivo si | deducono per oneri di famiglia i | seguenti importi: | a) 3.200 euro per il coniuge non | legalmente ed effettivamente | separato; | b) 2.900 euro per ciascun figlio,| compresi i figli naturali | riconosciuti, i figli adottivi e | gli affidati o affiliati, nonche'| per ogni altra persona indicata | nell'articolo 433 del codice | civile che conviva con il | contribuente o percepisca assegni| alimentari non risultanti da | provvedimenti dell'autorita' | giudiziaria da ripartire tra | coloro che hanno diritto alla | deduzione. | 2. La deduzione di cui al comma | 1, lettera b), e' aumentata a: | a) 3.450 euro, per ciascun figlio| di eta' inferiore a tre anni; | b) 3.200 euro, per il primo | figlio se l'altro genitore manca | o non ha riconosciuto i figli | naturali e il contribuente non e'| coniugato o se coniugato, si e' | successivamente legalmente ed | effettivamente separato, ovvero | se vi sono figli adottivi, | affidati o affiliati del solo | contribuente e questi non e' | coniugato o, se coniugato, si e' | successivamente legalmente ed | effettivamente separato; | c) 3.700 euro, per ogni figlio | portatore di handicap ai sensi | dell'articolo 3 della legge 5 | febbraio 1992, n. 104."; | 2) nei commi 3 e 4, le parole: | "Le detrazioni per carichi di | famiglia" sono sostituite dalle | seguenti: "Le deduzioni di cui ai| commi 1 e 2"; | 3) dopo il comma 4, sono aggiunti| i seguenti: | "4-bis. Dal reddito complessivo | si deducono, fino ad un massimo | di 1.820 euro, le spese | documentate sostenute dal | contribuente per gli addetti alla| propria assistenza personale nei | casi di non autosufficienza nel | compimento degli atti della vita | quotidiana. Le medesime spese | sono deducibili anche se sono | state sostenute nell'interesse | delle persone indicate | nell'articolo 433 del codice | civile. | 4-ter. Le deduzioni di cui ai | commi 1, 2 e 4-bis spettano per | la parte corrispondente al | rapporto tra l'ammontare di | 78.000 euro, aumentato delle | medesime deduzioni e degli oneri | deducibili di cui all'articolo | 10, e diminuito del reddito | complessivo, e l'importo di | 78.000 euro. Se il predetto | rapporto e' maggiore o uguale a | 1, la deduzione compete per | intero; se lo stesso e' zero o | minore di zero, la deduzione non | compete; negli altri casi, ai | fini del predetto rapporto, si | computano le prime quattro cifre | decimali."; | c) l'articolo 12 e' rinumerato in| articolo 13 e sono, altresi', | apportate le seguenti | modificazioni: | 1) nell'alinea del comma 1, le | parole: "della deduzione per | assicurare la progressivita' | dell'imposizione di cui | all'articolo 11" sono sostituite | dalle seguenti: "delle deduzioni | di cui agli articoli 11 e 12"; | 2) le lettere da a) ad e) dello | stesso comma 1 sono sostituite | dalle seguenti: | "a) fino a 26.000 euro, 23 per | cento; | b) oltre 26.000 euro e fino a | 33.500 euro, 33 per cento; | c) oltre 33.500 euro, 39 per | cento"; | 3) nel comma 2, le parole: "negli| articoli 13, 14 e 15" sono | sostituite dalle seguenti: "negli|Riduzione delle aliquote IRE e articoli 15 e 16 nonche' in altre|trasformazione delle detrazioni disposizioni di legge"; |per oneri di famiglia in d) l'articolo 14 e' abrogato. |deduzioni -------------------------------------------------------------------- 350. E' introdotto un contributo | di solidarieta' del 4 per cento | sulla parte di reddito imponibile| di cui all'articolo 13 del testo | unico delle imposte sui redditi, | di cui al decreto del Presidente | della Repubblica 22 dicembre | 1986, n. 917, come modificato dal| comma 349, eccedente l'importo di| 100.000 euro. Per la | dichiarazione, il versamento, | l'accertamento, la riscossione ed| il contenzioso riguardante il | contributo di solidarieta', si | applicano le disposizioni vigenti| per le imposte sui redditi. |Contributo di solidarieta' -------------------------------------------------------------------- 351. Quando leggi, regolamenti, | decreti, o altre norme o | provvedimenti fanno riferimento a| disposizioni contenute in | articoli del testo unico delle | imposte sui redditi, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 22 dicembre 1986, n. | 917, vigenti prima del 1º gennaio| 2005, il riferimento, salvo che | tali disposizioni non risultino | abrogate per effetto di quanto | disposto dal comma 349, si | intende alle corrispondenti | disposizioni contenute negli | articoli che recano la |Riferimento a disposizioni numerazione disposta dal medesimo|contenute in articoli del testo comma 349. |unico delle imposte sui redditi -------------------------------------------------------------------- 352. I contribuenti, in sede di | dichiarazione dei redditi per | l'anno 2005, possono applicare le| disposizioni del testo unico | delle imposte sui redditi in | vigore al 31 dicembre 2002 ovvero| quelle in vigore al 31 dicembre |Clausola di salvaguardia ai fini 2004, se piu' favorevoli. |IRE -------------------------------------------------------------------- 353. Al decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 600, e successive | modificazioni, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) nell'articolo 23: | 1) nel comma 2, lettera a), le | parole: "al netto della deduzione| di cui all'articolo 10-bis del | medesimo testo unico, ed | effettuando le detrazioni | previste negli articoli 12 e 13 | del citato testo unico, | rapportate al periodo stesso. Le | detrazioni di cui agli articoli | 12 e 13 del citato testo unico | sono effettuate" sono sostituite | dalle seguenti: "al netto delle | deduzioni di cui agli articoli 11| e 12 commi 1 e 2 del medesimo | testo unico, rapportate al | periodo stesso. Le deduzioni di | cui all'articolo 12 commi 1 e 2 | del citato testo unico sono | riconosciute"; nel medesimo | comma, lettera c), dopo le | parole: "biennio precedente" sono| aggiunte le seguenti: ", al netto| delle deduzioni di cui agli | articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del | medesimo testo unico"; | 2) nel comma 3, il primo periodo | e' sostituito dal seguente: "I | soggetti indicati nel comma 1 | devono effettuare, entro il 28 | febbraio dell'anno successivo e, | in caso di cessazione del | rapporto di lavoro, alla data di | cessazione, il conguaglio tra le | ritenute operate sulle somme e i | valori di cui alle lettere a) e | b) del comma 2, e l'imposta | dovuta sull'ammontare complessivo| degli emolumenti stessi, tenendo | conto delle deduzioni di cui agli| articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del | testo unico delle imposte sui | redditi, di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 22 | dicembre 1986, n. 917, e | successive modificazioni, e delle| detrazioni eventualmente | spettanti a norma dell'articolo | 15 dello stesso testo unico, e | successive modificazioni, per | oneri a fronte dei quali il | datore di lavoro ha effettuato | trattenute, nonche', | limitatamente agli oneri di cui | al comma 1, lettere c) e f), | dello stesso articolo, per | erogazioni in conformita' a | contratti collettivi o ad accordi| e regolamenti aziendali."; | 3) nel comma 4, il terzo periodo | e' soppresso; | b) nell'articolo 29: | 1) nel comma 1, lettera c), dopo | le parole: "biennio precedente" | sono aggiunte le seguenti: ", al | netto delle deduzioni di cui agli| articoli 11 e 12, commi 1 e 2, | del medesimo testo unico"; | 2) nel comma 2, il secondo | periodo e' sostituito dal | seguente: "A tal fine, all'inizio| del rapporto, il sostituito deve | specificare quale delle opzioni | previste al comma 3 dell'articolo|Trasformazione di detrazioni in 23 intende adottare". |deduzioni. -------------------------------------------------------------------- 354. E' istituito, presso la | gestione separata della Cassa | depositi e prestiti Spa, un | apposito fondo rotativo, | denominato "Fondo rotativo per il| sostegno alle imprese". Il Fondo | e' finalizzato alla concessione | alle imprese di finanziamenti | agevolati che assumono la forma | dell'anticipazione, rimborsabile | con un piano di rientro | pluriennale. La dotazione | iniziale del Fondo, alimentato | con le risorse del risparmio | postale, e' stabilita in 6.000 | milioni di euro. Le successive | variazioni della dotazione sono | disposte dalla Cassa depositi e | prestiti Spa, in relazione alle | dinamiche di erogazione e di | rimborso delle somme concesse, e | comunque nel rispetto dei limiti | annuali di spesa sul bilancio | dello Stato fissati ai sensi del |Istituzione del Fondo rotativo comma 361. |per il sostegno alle imprese -------------------------------------------------------------------- 355. Con apposite delibere del | CIPE, presieduto dal Presidente | del Consiglio dei ministri in | maniera non delegabile, da | sottoporre al controllo | preventivo della Corte dei conti,| il Fondo e' ripartito per essere | destinato ad interventi | agevolativi alle imprese, | individuati dalle stesse delibere| sulla base degli interventi gia' | disposti a legislazione vigente e| per i quali sussiste apposito |Ripartizione del Fondo rotativo stanziamento di bilancio. |per il sostegno alle imprese -------------------------------------------------------------------- 356. Il CIPE, con una o piu' | delibere adottate con le | modalita' previste dal comma 355:| a) stabilisce i criteri generali | di erogazione dei finanziamenti | agevolati; | b) approva una convenzione tipo | che regola i rapporti tra la | Cassa depositi e prestiti Spa e i| soggetti abilitati a svolgere le | istruttorie dei finanziamenti, | stabilendo le modalita' per | assicurare che l'importo | complessivo dei finanziamenti | erogati non superi l'importo | assegnato dal CIPE e che vengano | comunque rispettati i limiti | annuali di spesa a carico del | bilancio dello Stato stabiliti ai| sensi del comma 361; | c) prevede la misura minima del | tasso di interesse da applicare; | d) stabilisce la durata massima | del piano di rientro; | e) prevede che le nuove modalita'| di attuazione ed erogazione delle| misure agevolative previste dai | commi da 354 a 361 si applichino | a programmi di investimento per i| quali, alla data di pubblicazione| del decreto di cui al comma 357, | non e' stata ancora presentata | richiesta di erogazione relativa | all'ultimo stato di avanzamento e| non sono stati adottati | provvedimenti di revoca totale o | parziale, a condizione che | l'impresa agevolata manifesti | formale opzione e comunque previo| parere conforme del soggetto | responsabile dell'istruttoria. |Delibere del CIPE -------------------------------------------------------------------- 357. Con decreto di natura non | regolamentare il Ministro | competente, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, stabilisce, in relazione| ai singoli interventi previsti | dal comma 355, nel rispetto dei | principi contenuti nei commi da | 354 a 361 e di quanto disposto | dal comma 356, i requisiti e le | condizioni per l'accesso ai | finanziamenti agevolati previsti | dai commi da 354 e 361. In | particolare, sono stabilite le | condizioni economiche e le | modalita' di concessione dei | finanziamenti agevolati, anche | per quanto concerne i criteri di | valutazione, i documenti | istruttori, la procedura, le | ulteriori condizioni per | l'accesso, per l'erogazione e per| la revoca delle agevolazioni, le | modalita' di controllo e | rendicontazione, la quota minima | di mezzi propri e di | finanziamento bancario a | copertura delle spese | d'investimento, la decorrenza e |Decreto attuativo relativo alle le modalita' di rimborso del |condizioni per l'accesso ai finanziamento agevolato. |finanziamenti agevolati -------------------------------------------------------------------- 358. Il tasso di interesse sulle | somme erogate in anticipazione e'| determinato con decreto, di | natura non regolamentare, del | Ministro dell'economia e delle | finanze. La differenza tra il | tasso cosi' stabilito e il tasso | del finanziamento agevolato, | nonche' gli oneri derivanti dal | comma 360, sono posti, in favore | della Cassa depositi e prestiti | Spa, a carico del bilancio dello | Stato, a valere |Determinazione del tasso di sull'autorizzazione di spesa di |interesse sulle somme erogate in cui al comma 361. |anticipazione -------------------------------------------------------------------- 359. Sull'obbligo di rimborso al | Fondo delle somme ricevute in | virtu' del finanziamento | agevolato e dei relativi | interessi puo' essere prevista, | secondo criteri, condizioni e | modalita' da stabilire con | decreto di natura non | regolamentare del Ministro | dell'economia e delle finanze, la| garanzia dello Stato. Tale | garanzia e' elencata | nell'allegato allo stato di | previsione del Ministero | dell'economia e delle finanze di | cui all'articolo 13 della legge 5| agosto 1978, n. 468. Ai relativi | eventuali oneri si provvede ai | sensi dell'articolo 7, secondo | comma, numero 2), della legge 5 | agosto 1978, n. 468, con | imputazione nell'ambito | dell'unita' previsionale di base | 3.2.4.2 dello stato di previsione| del Ministero dell'economia e | delle finanze per l'anno 2005 e | corrispondenti per gli esercizi | successivi. |Garanzia dello Stato -------------------------------------------------------------------- 360. Alla Cassa depositi e | prestiti Spa, sulle somme erogate| in anticipazione, e' | riconosciuto, a valere sui | finanziamenti stabiliti ai sensi | del comma 356, lettera a), il | rimborso delle spese di gestione | del Fondo in misura pari allo | 0,40 per cento complessivo delle |Rimborso alla Cassa depositi e somme erogate annualmente. |prestiti -------------------------------------------------------------------- 361. Per le finalita' previste | dai commi da 354 a 360 e' | autorizzata la spesa di 80 | milioni di euro per l'anno 2005 e| di 150 milioni di euro annui a | decorrere dall'anno 2006. Una | quota dei predetti oneri, pari a | 55 milioni di euro per l'anno | 2005 e 100 milioni di euro per | ciascuno degli anni 2006 e 2007, | e' posta a carico del Fondo per | le aree sottoutilizzate per gli | interventi finanziati dallo | stesso. La restante quota | relativa agli anni 2005 e 2006, | pari rispettivamente a 25 milioni| di euro e a 50 milioni di euro, | e' posta a carico della parte del| Fondo unico per gli incentivi | alle imprese non riguardante gli | interventi nelle aree | sottoutilizzate; alla quota | relativa all'anno 2007 e | all'onere decorrente dal 2008, | pari rispettivamente a 50 milioni| di euro e a 150 milioni di euro, | si provvede con le maggiori |Autorizzazione di spesa per gli entrate derivanti dal comma 300. |anni 2005 e 2006 -------------------------------------------------------------------- 362. Nello stato di previsione | del Ministero dell'economia e | delle finanze e' istituito un | "Fondo per i pagamenti dei debiti| di fornitura", al quale vengono | riassegnate le dotazioni in conto| residui, previamente versate in | entrata, relative a debiti | scaduti ed esigibili alla data | del 31 dicembre 2004, derivanti | dalla fornitura di beni e servizi| alle amministrazioni dello Stato,| ceduti alla Cassa depositi e | prestiti Spa dai fornitori sulla |Istituzione del Fondo per i base di idonei titoli giuridici. |pagamenti dei debiti di fornitura -------------------------------------------------------------------- 363. La Cassa depositi e prestiti| Spa, in relazione alle cessioni | di credito di cui al comma 362, | dispone i pagamenti a valere su | un apposito fondo istituito, con | una dotazione di 2.000 milioni di| euro, presso la gestione separata| della medesima Cassa, le cui | risorse costituiscono patrimonio | destinato, ai sensi dell'articolo| 5, comma 18, del decreto-legge 30| settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326. La Cassa depositi e prestiti| Spa e' autorizzata ad effettuare | operazioni di cessione dei | crediti acquisiti senza |Pagamento della Cassa depositi e l'autorizzazione del soggetto |prestiti Spa a valere su apposito ceduto. |fondo -------------------------------------------------------------------- 364. Il Ministero dell'economia e| delle finanze puo' provvedere al | pagamento alla Cassa depositi e | prestiti Spa delle somme erogate,| in un periodo massimo di quindici| anni, a carico del Fondo di cui | al comma 362, nonche', a | decorrere dal 2006, alla | corresponsione degli oneri di |Pagamento alla Cassa depositi e gestione. |prestiti Spa -------------------------------------------------------------------- 365. La Cassa depositi e prestiti| Spa predispone apposita | rendicontazione annuale | sull'amministrazione del fondo, | di cui al comma 363, da | trasmettere al Ministero | dell'economia e delle finanze, | entro novanta giorni dalla | chiusura dell'esercizio. Con | decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze, da| emanare entro novanta giorni | dalla data di entrata in vigore | della presente legge, sono | stabilite le modalita' | applicative dei commi da 362 a | 366, in ordine alle condizioni | generali per l'accesso al Fondo, | alla natura dei crediti ed ai | relativi importi ammissibili alla| cessione, al compenso da | riconoscere sulle somme erogate, | alle modalita', ai tempi ed ai | termini di erogazione alla Cassa | depositi e prestiti Spa di quanto|Rendicontazione annuale alla stessa dovuto. |sull'amministrazione del fondo -------------------------------------------------------------------- 366. Agli oneri di cui al comma | 364, valutati in complessivi 70 | milioni di euro annui a decorrere| dal 2006, si provvede mediante | utilizzo di quota parte delle | maggiori entrate recate dal comma| 300. |Copertura degli oneri finanziari -------------------------------------------------------------------- 367. A fini di contrasto di | fenomeni di elusione fiscale e di| tutela della fede pubblica, salvo| quanto previsto nel comma 371, e'| vietata la riutilizzazione | commerciale dei documenti, dei | dati e delle informazioni | catastali ed ipotecari, che | risultino acquisiti, anche per | via telematica in via diretta o | mediata, dagli archivi catastali | o da pubblici registri |Divieto di riutilizzazione immobiliari, tenuti dagli uffici |commerciale dei documenti dell'Agenzia del territorio. |catastali ed ipotecari -------------------------------------------------------------------- 368. Ai sensi dei commi da 367 a | 375 si ha riutilizzazione | commerciale quando i predetti | documenti, dati ed informazioni | sono ceduti o comunque forniti a | terzi, anche in copia o | parzialmente o previa | elaborazione nella forma o nel | contenuto, dai soggetti che li | hanno acquisiti, in via diretta o| mediata, anche per via | telematica, dagli uffici |Definizione di riutilizzazione dell'Agenzia del territorio. |commerciale -------------------------------------------------------------------- 369. Non si ha riutilizzazione | commerciale quando i predetti | documenti, dati ed informazioni | sono forniti al solo soggetto per| conto del quale, su preventivo e | specifico incarico, risultante da| atto scritto, l'acquisizione | stessa, previo pagamento dei | tributi dovuti, e' stata | effettuata. Anche in tale | ipotesi, tuttavia, salva prova | contraria, si ha riutilizzazione | commerciale quando il | corrispettivo previsto, o | comunque versato, per la | fornitura, risulta inferiore | all'ammontare dei tributi dovuti | agli uffici dell'Agenzia del | territorio per l'acquisizione, | anche telematica, dei predetti |Casi di esclusione della documenti, dati o informazioni. |riutilizzazione commerciale -------------------------------------------------------------------- 370. Per ciascun atto di | riutilizzazione commerciale sono | comunque dovuti i tributi | speciali catastali e le tasse | ipotecarie, nella misura prevista| per l'acquisizione, anche | telematica, dei documenti, dei | dati o delle informazioni | catastali o ipotecari | direttamente dagli uffici |Tributi dovuti per la dell'Agenzia del territorio. |riutilizzazione commerciale -------------------------------------------------------------------- 371. Le attivita' di | riutilizzazione commerciale sono | consentite esclusivamente se | regolamentate da specifiche | convenzioni stipulate con | l'Agenzia del territorio, che | disciplinino, a fronte del | preventivo pagamento dei tributi | dovuti anche ai sensi del comma | 370, modalita' e termini della | raccolta, della conservazione, | della elaborazione dei dati, | nonche' il controllo del limite |Attivita' di riutilizzazione di riutilizzo consentito. |commerciale consentite -------------------------------------------------------------------- 372. Chi pone in essere atti di | riutilizzazione commerciale, non | consentiti, e' soggetto altresi' | ad una sanzione amministrativa | tributaria di ammontare compreso | fra il triplo ed il quintuplo dei| tributi speciali e delle tasse | dovuti ai sensi del comma 370. Si| applicano le disposizioni del | decreto legislativo 18 dicembre |Sanzioni per gli atti di 1997, n. 472. |riutilizzazione non consentiti -------------------------------------------------------------------- 373. L'accertamento delle | violazioni alle disposizioni dei | commi da 367 a 375 e' demandato | al Corpo della guardia di | finanza, che esercita, a tal | fine, i poteri previsti | dall'articolo 32 del decreto del | Presidente della Repubblica 29 | settembre 1973, n. 600, | avvalendosi della collaborazione | dell'Agenzia del territorio. A | tal fine, per assicurare | effettivita' all'indicata azione | di contrasto all'utilizzazione | illecita dei documenti, dei dati | e delle informazioni catastali ed| ipotecari, a valere sulle | maggiori entrate derivanti | dall'attuazione dei commi da 367 | a 375 e nei limiti di spesa di 5 | milioni di euro annui, entro il | 30 aprile 2005 e' avviato dalla | Scuola superiore dell'economia e | delle finanze un programma | straordinario di qualificazione | continua e ricorrente e | formazione mirata e specialistica| del personale | dell'amministrazione finanziaria | e delle agenzie fiscali addetto | alla predetta attivita' di | accertamento. A tale programma di| qualificazione e formazione puo' | partecipare, su base | convenzionale, anche il personale| designato da enti locali o altri | enti pubblici per le analoghe | esigenze di consolidamento | dell'azione di contrasto | all'elusione fiscale, in presenza|Accertamento delle violazioni del di coincidenti ragioni di |divieto di riutilizzazione pubblico interesse. |commerciale -------------------------------------------------------------------- 374. Alla presentazione degli | atti di aggiornamento del catasto| si puo' provvedere, a decorrere | dal lº marzo 2005, con procedure | telematiche, mediante un modello | unico informatico di | aggiornamento degli atti | catastali sottoscritto con firma | elettronica avanzata dal tecnico | che li ha redatti ovvero dal | soggetto obbligato alla | presentazione. In caso di | irregolare funzionamento del | collegamento telematico, la | trasmissione per via telematica | e' sostituita dalla presentazione| su supporto informatico. Con | provvedimenti del direttore | dell'Agenzia del territorio: | a) e' stabilita la progressiva | attivazione del servizio, anche | limitatamente a determinati | soggetti, a specifiche aree | geografiche ed a particolari | tipologie di adempimenti; | b) e' approvato il modello unico | informatico di aggiornamento | degli atti catastali e sono | stabilite le modalita' tecniche | necessarie per la trasmissione | dei dati relativi alla procedura | telematica di cui al presente | articolo; | c) sono fissati i termini, le | condizioni e le modalita' | relative: alla presentazione del | modello unico informatico di | aggiornamento degli atti | catastali; alla presentazione dei| documenti e degli atti da | allegare al predetto modello, | anche al fine di accertare | l'avvenuto deposito presso i | comuni, per gli atti per i quali | e' previsto; alla conservazione, | a cura dei soggetti interessati, | dei documenti cartacei originali | sottoscritti dal tecnico che li | ha redatti e dai soggetti che | hanno la titolarita' sui beni; | d) sono stabilite, d'intesa con | il Dipartimento della Ragioneria | generale dello Stato, le |Presentazione con procedure modalita' di versamento dei |telematiche degli atti di tributi dovuti. |aggiornamento del catasto -------------------------------------------------------------------- 375. Gli atti comunque | attributivi o modificativi delle | rendite catastali per terreni e | fabbricati possono essere | prodotti e notificati ai soggetti| intestatari, a cura dell'Agenzia | del territorio, avvalendosi di | procedure automatizzate. In tal | caso, la firma autografa del | responsabile e' sostituita |Comunicazione degli atti dall'indicazione a stampa del |attributivi o modificativi delle nominativo dello stesso. |rendite catastali -------------------------------------------------------------------- 376. Nell'articolo 2, comma 2, | del decreto-legge 24 dicembre | 2002, n. 282, convertito, con | modificazioni, dalla legge 21 | febbraio 2003, n. 27, le parole: | "30 settembre 2004", ovunque |Proroga dei termini di versamento ricorrano, sono sostituite dalle |per rivalutazione terreni e seguenti: "30 giugno 2005". |partecipazioni negoziate. -------------------------------------------------------------------- 377. All'articolo 3, comma 2, | primo periodo, del regolamento di| cui al decreto del Presidente | della Repubblica 22 luglio 1998, | n. 322, le parole: "a lire 50 |Obbligo di presentazione della milioni" sono sostituite dalle |dichiarazione, compresa quella seguenti: "ad euro 10.000". |unificata. -------------------------------------------------------------------- 378. Ai fini dell'applicazione | dell'articolo 53, comma 3, del | decreto-legge 30 agosto 1993, n. | 331, convertito, con | modificazioni, dalla legge 29 | ottobre 1993, n. 427, i soggetti | di imposta trasmettono al | Dipartimento dei trasporti | terrestri, entro il termine di | quindici giorni dall'acquisto e, | in ogni caso, prima | dell'immatricolazione, il numero | identificativo intracomunitario | nonche' il numero di telaio degli| autoveicoli, motoveicoli e loro | rimorchi acquistati. Per i | successivi passaggi interni | precedenti l'immatricolazione il | numero identificativo | intracomunitario e' sostituito | dal codice fiscale del fornitore.| In mancanza delle informazioni da| parte dei soggetti di imposta gli| uffici preposti non procedono | all'immatricolazione. La | comunicazione e' altresi' | effettuata, entro il termine di | quindici giorni dalla vendita, | anche in caso di cessione | intracomunitaria o di | esportazione dei medesimi |Immatricolazione dei veicoli veicoli. |d'importazione -------------------------------------------------------------------- 379. Con decreto del capo del | Dipartimento dei trasporti | terrestri del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti e | del direttore dell'Agenzia delle | entrate sono stabiliti i | contenuti e le modalita' delle | comunicazioni di cui alla | disposizione recata dal comma |Modalita' di attuazione del comma 378. |378. -------------------------------------------------------------------- 380. Con la convenzione prevista | dall'articolo 1, comma 1-bis, del| regolamento di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 19 | settembre 2000, n. 358, e' | definita la procedura di | trasmissione telematica | all'Agenzia delle entrate delle | informazioni inviate dai soggetti| di imposta ai sensi del comma |Trasmissione telematica delle 378. |informazioni -------------------------------------------------------------------- 381. All'articolo 1, comma 1, | lettera c), del decreto-legge 29 | dicembre 1983, n. 746, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 27 febbraio 1984, n. | 17, e' aggiunto il seguente | periodo: "Nella prima ipotesi, il| cedente o prestatore deve | comunicare all'Agenzia delle | entrate, esclusivamente per via | telematica entro il giorno 16 del|Comunicazione telematica dei dati mese successivo, i dati contenuti|contenuti nella dichiarazione nella dichiarazione ricevuta". |d'intenti -------------------------------------------------------------------- 382. Ai fini del necessario | coordinamento delle attivita' di | controllo, da attuare secondo | quanto disposto dall'articolo 63,| secondo e terzo comma, primo | periodo, del decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia | delle entrate condivide con gli | altri organi preposti ai | controlli in materia di imposta | sul valore aggiunto le | informazioni risultanti dalle | comunicazioni di cui ai commi 378|Condivisione di informazioni da e 381. |parte dell'Agenzia delle entrate -------------------------------------------------------------------- 383. All'articolo 7 del decreto | legislativo 18 dicembre 1997, n. | 471, dopo il comma 4 e' inserito | il seguente: | "4-bis. E' punito con la sanzione| prevista nel comma 3 il cedente o| il prestatore che omette di | inviare, nei termini previsti, la| comunicazione di cui all'articolo| 1, comma 1, lettera c), ultimo | periodo, del decreto-legge 29 | dicembre 1983, n. 746, | convertito, con modificazioni, |Sanzioni in materia di dalla legge 27 febbraio 1984, n. |comunicazione telematica dei dati 17, o la invia con dati |contenuti nella dichiarazione incompleti o inesatti". |d'intenti -------------------------------------------------------------------- 384. Chiunque omette di inviare, | nei termini previsti, la | comunicazione di cui all'articolo| 1, comma 1, lettera c), ultimo | periodo, del decreto-legge 29 | dicembre 1983, n. 746, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 27 febbraio 1984, n. | 17, introdotto dal comma 381, o | la invia con dati incompleti o | inesatti, e' responsabile in | solido con il soggetto acquirente| dell'imposta evasa correlata | all'infedelta' della |Responsabilita' solidale con il dichiarazione ricevuta. |soggetto acquirente -------------------------------------------------------------------- 385. Il direttore dell'Agenzia | delle entrate determina, con suo | provvedimento, i contenuti e le | modalita' della comunicazione di | cui all'articolo 1, comma 1, | lettera c), ultimo periodo, del | decreto-legge 29 dicembre 1983, | n. 746, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | febbraio 1984, n. 17, introdotto |Contenuti e modalita' della dal comma 381. |comunicazione -------------------------------------------------------------------- 386. Al decreto del Presidente | della Repubblica 26 ottobre 1972,| n. 633, dopo l'articolo 60, e' | inserito il seguente: | "Art. 60-bis. - (Solidarieta' nel| pagamento dell'imposta). - 1. Con| decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze, su| proposta degli organi competenti | al controllo, sulla base di | analisi effettuate su fenomeni di| frode, sono individuati i beni | per i quali operano le | disposizioni dei commi 2 e 3. | 2. In caso di mancato versamento | dell'imposta da parte del cedente| relativa a cessioni effettuate a | prezzi inferiori al valore | normale, il cessionario, soggetto| agli adempimenti ai fini del | presente decreto, e' obbligato | solidalmente al pagamento della | predetta imposta. | 3. L'obbligato solidale di cui al| comma 2 puo' tuttavia | documentalmente dimostrare che il| prezzo inferiore dei beni e' | stato determinato in ragione di | eventi o situazioni di fatto | oggettivamente rilevabili o sulla| base di specifiche disposizioni | di legge e che comunque non e' | connesso con il mancato pagamento|Solidarieta' nel pagamento dell'imposta". |dell'imposta sul valore aggiunto -------------------------------------------------------------------- 387. A decorrere dal periodo di | imposta in corso al 1º gennaio | 2005, e' introdotto l'istituto | della pianificazione fiscale | concordata alla quale possono | accedere i titolari di reddito | d'impresa e gli esercenti arti e | professioni cui si applicano gli | studi di settore per il periodo | di imposta in corso al 1º gennaio| 2003. L'adesione alla | pianificazione fiscale determina | preventivamente, per un triennio,| la base imponibile caratteristica| dell'attivita' svolta e comporta | una riduzione dell'imposizione | fiscale e contributiva per gli | importi eccedenti la base |Istituzione della pianificazione imponibile pianificata. |fiscale concordata -------------------------------------------------------------------- 388. Non possono accedere alla | pianificazione fiscale i titolari| di reddito d'impresa e gli | esercenti arti e professioni: | a) per i quali sussistano cause | di esclusione o di | inapplicabilita' degli studi di | settore per il periodo di imposta| in corso al 1º gennaio 2003; | b) che svolgono dal 1º gennaio | 2004 una attivita' diversa da | quella esercitata nel biennio | 2002 e 2003; | c) che non erano in attivita' in | almeno uno dei periodi di imposta| in corso al 1º gennaio 2002, al | 1º gennaio 2003 ovvero al 1º | gennaio 2004; | d) che hanno omesso di dichiarare| il reddito derivante | dall'attivita' svolta per almeno | uno dei periodi di imposta in | corso al 1º gennaio 2002 e al 1º | gennaio 2003; | e) che hanno omesso di presentare| la dichiarazione ai fini | dell'imposta sul valore aggiunto | per i medesimi periodi di imposta| di cui alla lettera d); | f) che hanno omesso di comunicare| i dati rilevanti ai fini | dell'applicazione degli studi di | settore per il periodo di imposta|Soggetti esclusi dalla in corso al 1º gennaio 2003. |pianificazione fiscale concordata -------------------------------------------------------------------- 389. La proposta individuale di | pianificazione fiscale e' | formulata sulla base di | elaborazioni operate | dall'anagrafe tributaria, tenendo| conto delle risultanze | dell'applicazione degli studi di | settore, dei dati sull'andamento | dell'economia nazionale per | distinti settori economici di | attivita', della coerenza dei | componenti negativi di reddito e | di ogni altra informazione | disponibile riferibile al |Proposta individuale di contribuente. |pianificazione fiscale -------------------------------------------------------------------- 390. L'adesione alla | pianificazione fiscale si | perfeziona, ferma restando la | congruita' dei ricavi o dei | compensi alle risultanze degli | studi di settore per ciascun | periodo di imposta, con | l'accettazione di importi, | proposti al contribuente | dall'Agenzia delle entrate, che | individuano per un triennio la | base imponibile caratteristica | dell'attivita' svolta, esclusi | gli eventuali componenti positivi| o negativi di reddito di |Perfezionamento dell'adesione carattere straordinario. |alla pianificazione fiscale -------------------------------------------------------------------- 391. L'adesione alla proposta di | pianificazione fiscale e' | comunicata dal contribuente entro| sessanta giorni dal suo | ricevimento; nel medesimo | termine, la proposta puo' essere | altresi' definita in | contraddittorio con il competente| ufficio dell'Agenzia delle | entrate, anche con l'assistenza | degli intermediari di cui | all'articolo 3, commi 2-bis e 3, | del regolamento di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 22 luglio 1998, n. 322, | esclusivamente nel caso in cui il| contribuente sia in grado di | documentare una evidente | infondatezza della stessa, sulla | base dell'esistenza di: | a) significative variazioni degli| elementi strutturali | nell'esercizio dell'attivita' | rispetto a quelli presi a base | per la formulazione della | proposta; | b) dati ed elementi presi a base | per la formulazione della | proposta divergenti |Termini per la comunicazione di sensibilmente, all'atto |adesione alla proposta di dell'adesione. |pianificazione fiscale -------------------------------------------------------------------- 392. La sussistenza delle | circostanze di cui alle lettere | a) e b) del comma 391 puo' essere| asseverata dai soggetti abilitati| sulla base delle disposizioni |Asseverazione delle circostanze vigenti. |previste al comma 394 -------------------------------------------------------------------- 393. Per i periodi di imposta | oggetto di pianificazione, | relativamente al reddito | caratteristico d'impresa o di | arti o professioni: | a) sono inibiti i poteri | spettanti all'amministrazione | finanziaria sulla base delle | disposizioni di cui all'articolo | 39 del decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 600, e successive | modificazioni; | b) esclusa l'aliquota del 23 per | cento, quelle marginali | applicabili al reddito | complessivo ai fini dell'imposta | sul reddito, nonche' quella | applicabile ai fini dell'imposta | sul reddito delle societa', sono | ridotte di 4 punti percentuali, | per la parte di reddito | dichiarato eccedente quello | pianificato; | c) e' esclusa l'applicazione dei | contributi previdenziali per la | parte di reddito dichiarato che | eccede quello pianificato fatto | salvo il minimale reddituale | previsto ai fini contributivi; | restano salve le prerogative | delle Casse autonome nonche' la |Benefici a favore dei soggetti facolta' di effettuare i |che aderiscono alla versamenti su base volontaria. |pianificazione fiscale concordata -------------------------------------------------------------------- 394. Per gli stessi periodi di | imposta di cui al comma 393, ai | fini dell'imposta sul valore | aggiunto: | a) il contribuente assolve | ordinariamente a tutti gli | obblighi formali e sostanziali | previsti dal decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, e | successive modificazioni, e dalle| altre disposizioni in materia di | imposta sul valore aggiunto; | b) all'ammontare degli eventuali | maggiori ricavi o compensi da | dichiarare rispetto a quelli | risultanti dalle scritture | contabili si applica, tenendo | conto della esistenza di | operazioni non soggette ad | imposta ovvero soggette a regimi | speciali, l'aliquota media | risultante dal rapporto tra | l'imposta relativa alle | operazioni imponibili, diminuita | di quella relativa alle cessioni | di beni ammortizzabili, e il | volume d'affari dichiarato; | c) sono inibiti i poteri | spettanti all'amministrazione | finanziaria in base alle | disposizioni di cui agli articoli| 54, secondo comma, secondo | periodo, e 55, secondo comma, | numero 3), del decreto del |Applicazione delle disposizioni Presidente della Repubblica 26 |in materia di IVA per i soggetti ottobre 1972, n. 633, e |che aderiscono alla successive modificazioni. |pianificazione fiscale concordata -------------------------------------------------------------------- 395. In caso di mancato rispetto | della pianificazione, da | comunicare nella dichiarazione | presentata ai fini dell'imposta | sul reddito, l'Agenzia delle | entrate procede ad accertamento | parziale in ragione del reddito | oggetto della pianificazione | nonche', per l'imposta sul valore| aggiunto, in ragione del volume | d'affari corrispondente ai ricavi| o compensi caratteristici a base | della stessa, salve le ipotesi di| documentati accadimenti | straordinari e imprevedibili; in | tale ultima ipotesi trova | applicazione il procedimento di | accertamento con adesione | previsto dal decreto legislativo | 19 giugno 1997, n. 218. La | disposizione di cui al presente | comma si applica anche nel caso | di mancato adeguamento alle | risultanze degli studi di |Mancato rispetto della settore. |pianificazione fiscale concordata -------------------------------------------------------------------- 396. L'inibizione dei poteri di | cui ai commi 393, lettera a), e | 394, lettera c) ed i benefici di | cui al comma 393, lettere b) e | c), non operano qualora: | a) il reddito dichiarato | differisca da quanto | effettivamente conseguito, ovvero| non siano adempiuti gli obblighi | di cui al comma 394, lettera a), | ferma restando, comunque, in tale| caso l'inibizione dei poteri di | cui all'articolo 39, secondo | comma, lettera d), del decreto | del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 600, e | successive modificazioni, e | all'articolo 55, secondo comma, | numero 3), del decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, e | successive modificazioni; | b) siano constatate condotte del | contribuente che integrano le | fattispecie di cui agli articoli |Casi di esclusione dei benefici da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto |derivanti dalla pianificazione legislativo 10 marzo 2000, n. 74.|fiscale concordata -------------------------------------------------------------------- 397. Salva l'applicazione del | comma 391, nei casi in cui a | seguito di controlli e | segnalazioni, anche di fonte | esterna all'amministrazione | finanziaria, emergano dati ed | elementi difformi da quelli | comunicati dal contribuente, | qualora presi a base per la | formulazione della proposta, nei | suoi confronti non opera | l'inibizione dei poteri di cui ai| commi 393, lettera a), e 394, |Non operativita' dell'inibizione lettera c), nonche' i benefici di|dei poteri in caso di dati ed cui al comma 393, lettere b) e |elementi difformi da quelli c). |comunicati dal contribuente. -------------------------------------------------------------------- 398. Nel caso in cui l'attivita' | effettivamente esercitata vari | nel corso del triennio, | l'istituto della pianificazione | fiscale concordata cessa di avere| effetto dal periodo di imposta | nel corso del quale si e' | verificata la variazione. Con | decreti del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| natura non regolamentare, sono | individuate le singole categorie | di contribuenti nei cui riguardi | progressivamente, nel corso del | triennio, decorre l'applicazione | della pianificazione fiscale | concordata nonche' approvate una | o piu' note metodologiche per la | formulazione della proposta di | cui al comma 389. Con i medesimi | decreti sono conseguentemente | rideterminati i periodi d'imposta| di cui al comma 388, per i | contribuenti nei cui confronti la| pianificazione fiscale opera a | decorrere da periodi di imposta | diversi da quello indicato al | comma 387. Con provvedimento del | direttore dell'Agenzia delle | entrate sono definite le | modalita' di invio delle | proposte, anche in via | telematica, direttamente al | contribuente ovvero per il | tramite degli intermediari di cui| all'articolo 3, commi 2-bis e 3, | del regolamento di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 22 luglio 1998, n. 322, nonche' | le modalita' di adesione. |Variazione dell'attivita'. -------------------------------------------------------------------- 399. Gli studi di settore | previsti all'articolo 62-bis del | decreto-legge 30 agosto 1993, n. | 331, convertito, con | modificazioni, dalla legge 29 | ottobre 1993, n. 427, sono | soggetti a revisione, di norma, | ogni quattro anni dalla data di | entrata in vigore dello studio di| settore ovvero da quella | dell'ultima revisione, al fine di| mantenere la rappresentativita' | degli stessi rispetto alla | realta' economica cui si | riferiscono. La revisione puo' | essere disposta anche prima del | decorso del termine previsto dal | primo periodo, tenuto anche conto| di dati ed informazioni ufficiali| quali i dati di contabilita' | nazionale, sentito il parere | della commissione di esperti di | cui all'articolo 10, comma 7, | della legge 8 maggio 1998, n. | 146. La revisione degli studi di | settore e' programmata con | provvedimento del direttore |Revisione quadriennale degli dell'Agenzia della entrate da |studi di settore e possibilita' emanare entro il mese di febbraio|di anticipare l'intervento di di ciascun anno. |revisione. -------------------------------------------------------------------- 400. In deroga a quanto previsto | al comma 399, entro il mese di | febbraio 2005, l'Agenzia delle | entrate completa l'attivita' di | revisione relativa agli studi di | settore gia' precedentemente | individuati, con effetto dal | periodo di imposta in corso al 31| dicembre 2004, ai sensi | dell'articolo 1 del regolamento | recante disposizioni concernenti | i tempi e le modalita' di | applicazione degli studi di |Completamento della revisione settore, di cui al decreto del |relativamente ad alcuni studi di Presidente della Repubblica 31 |settore gia' individuati maggio 1999, n. 195. |dall'Agenzia delle entrate. -------------------------------------------------------------------- 401. Gli organi preposti al | controllo, in conseguenza della | revisione e del potenziamento | degli studi di settore, sulla | base delle disposizioni dei commi| da 387 a 432, programmano | l'impiego di maggiore capacita' | operativa per l'attivita' di | contrasto all'evasione nei |Rafforzamento attivita' di confronti dei soggetti ai quali |contrasto all'evasione fiscale non si applicano gli studi |nei confronti dei soggetti ai medesimi. |quali non si applicano gli studi. -------------------------------------------------------------------- 402. All'articolo 32 del decreto | del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 600, e | successive modificazioni, recante| disposizioni comuni in materia di| accertamento delle imposte sui | redditi, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) nel primo comma: | 1) al numero 2): | 1.1) nel primo e secondo periodo,| le parole da: "alle operazioni" | a: "risultanti dai conti" sono | sostituite dalle seguenti: "ai | rapporti ed alle operazioni, i | cui dati, notizie e documenti | siano stati acquisiti a norma del| numero 7), ovvero rilevati a | norma dell'articolo 33, secondo e| terzo comma. I dati ed elementi | attinenti ai rapporti ed alle | operazioni acquisiti e rilevati | rispettivamente a norma del | numero 7) e dell'articolo 33, | secondo e terzo comma,"; | 1.2) nel secondo periodo, le | parole da: "a base delle stesse" | alla fine del periodo sono | sostituite dalle seguenti: "o | compensi a base delle stesse | rettifiche ed accertamenti, se il| contribuente non ne indica il | soggetto beneficiario e | sempreche' non risultino dalle | scritture contabili, i | prelevamenti o gli importi | riscossi nell'ambito dei predetti| rapporti od operazioni"; | 2) al numero 5): | 2.1) nel primo periodo, le parole| da: ", ovvero" fino a: "in forma | fiduciaria," sono soppresse; | 2.2) nel quarto periodo, le | parole da: "all'Amministrazione | postale," fino alla fine del | numero sono sostituite dalle | seguenti: "alle banche, alla | societa' Poste italiane Spa, per | le attivita' finanziarie e | creditizie, agli intermediari | finanziari, alle imprese di | investimento, agli organismi di | investimento collettivo del | risparmio, alle societa' di | gestione del risparmio e alle | societa' fiduciarie"; | 3) al numero 6-bis), il primo | periodo e' sostituito dal | seguente: "richiedere, previa | autorizzazione del direttore | centrale dell'accertamento | dell'Agenzia delle entrate o del | direttore regionale della stessa,| ovvero, per il Corpo della | guardia di finanza, del | comandante regionale, ai soggetti| sottoposti ad accertamento, | ispezione o verifica il rilascio | di una dichiarazione contenente | l'indicazione della natura, del | numero e degli estremi | identificativi dei rapporti | intrattenuti con le banche, la | societa' Poste italiane Spa, gli | intermediari finanziari, le | imprese di investimento, gli | organismi di investimento | collettivo del risparmio, le | societa' di gestione del | risparmio e le societa' | fiduciarie, nazionali o | stranieri, in corso ovvero | estinti da non piu' di cinque | anni dalla data della richiesta";| 4) al numero 7): | 4.1) il primo periodo e' | sostituito dai seguenti: | "richiedere, previa | autorizzazione del direttore | centrale dell'accertamento | dell'Agenzia delle entrate o del | direttore regionale della stessa,| ovvero, per il Corpo della | guardia di finanza, del | comandante regionale, alle | banche, alla societa' Poste | italiane Spa, per le attivita' | finanziarie e creditizie, agli | intermediari finanziari, alle | imprese di investimento, agli | organismi di investimento | collettivo del risparmio, alle | societa' di gestione del | risparmio e alle societa' | fiduciarie, dati, notizie e | documenti relativi a qualsiasi | rapporto intrattenuto od | operazione effettuata, ivi | compresi i servizi prestati, con | i loro clienti, nonche' alle | garanzie prestate da terzi. Alle | societa' fiduciarie di cui alla | legge 23 novembre 1939, n. 1966, | e a quelle iscritte nella sezione| speciale dell'albo di cui | all'articolo 20 del testo unico | delle disposizioni in materia di | intermediazione finanziaria, di | cui al decreto legislativo 24 | febbraio 1998, n. 58, puo' essere| richiesto, tra l'altro, | specificando i periodi temporali | di interesse, di comunicare le | generalita' dei soggetti per | conto dei quali esse hanno | detenuto o amministrato o gestito| beni, strumenti finanziari e | partecipazioni in imprese, | inequivocamente individuati."; | 4.2) nel secondo periodo, dopo le| parole: "deve essere indirizzata"| sono inserite le seguenti: "al | responsabile della struttura | accentrata, ovvero"; | b) nel secondo comma: | 1) al secondo periodo, la parola:| "sessanta" e' sostituita dalla | seguente: "trenta"; | 2) il terzo periodo e' sostituito| dal seguente: "Il termine puo' | essere prorogato per un periodo | di venti giorni su istanza | dell'operatore finanziario, per | giustificati motivi, dal | competente direttore centrale o | direttore regionale per l'Agenzia| delle entrate, ovvero, per il | Corpo della guardia di finanza, | dal comandante regionale."; | c) dopo il secondo comma e' | inserito il seguente: | "Le richieste di cui al primo | comma, numero 7), nonche' le | relative risposte, anche se | negative, devono essere | effettuate esclusivamente in via | telematica. Con provvedimento del| direttore dell'Agenzia delle | entrate sono stabilite le | disposizioni attuative e le | modalita' di trasmissione delle | richieste, delle risposte, | nonche' dei dati e delle notizie |Accertamento e acquisizione dati: riguardanti i rapporti e le |invito ai contribuenti a operazioni indicati nel citato |comparire per fornire dati e numero 7)". |notizie rilevanti. -------------------------------------------------------------------- 403. All'articolo 51 del decreto | del Presidente della Repubblica | 26 ottobre 1972, n. 633, e | successive modificazioni, | concernente l'istituzione e la | disciplina dell'imposta sul | valore aggiunto, sono apportate | le seguenti modificazioni: | a) nel secondo comma: | 1) al numero 2): | 1.1) nel primo periodo, le parole| da: "alle operazioni" a: | "acquisita" sono sostituite dalle| seguenti: "ai rapporti ed alle | operazioni, i cui dati, notizie e| documenti siano stati acquisiti";| la parola: "rilevate" e' | sostituita dalla seguente: | "rilevati"; | 1.2) nel secondo periodo, le | parole: "I singoli dati ed | elementi risultanti dai conti" | sono sostituite dalle seguenti: | "I dati ed elementi attinenti ai | rapporti ed alle operazioni | acquisiti e rilevati | rispettivamente a norma del | numero 7) e dell'articolo 52, | ultimo comma, o dell'articolo 63,| primo comma,"; | 2) al numero 5): | 2.1) nel primo periodo, le parole| da: ", ovvero" fino a: "in forma | fiduciaria," sono soppresse; | 2.2) nel quarto periodo, le | parole da: "all'Amministrazione | postale," fino alla fine del | numero sono sostituite dalle | seguenti: "alle banche, alla | societa' Poste italiane Spa, per | le attivita' finanziarie e | creditizie, agli intermediari | finanziari, alle imprese di | investimento, agli organismi di | investimento collettivo del | risparmio, alle societa' di | gestione del risparmio e alle | societa' fiduciarie"; | 3) al numero 6-bis) il primo | periodo e' sostituito dal | seguente: "Richiedere, previa | autorizzazione del direttore | centrale accertamento | dell'Agenzia delle entrate o del | direttore regionale della stessa,| ovvero, per il Corpo della | guardia di finanza, del | comandante regionale, ai soggetti| sottoposti ad accertamento, | ispezione o verifica il rilascio | di una dichiarazione contenente | l'indicazione della natura, del | numero e degli estremi | identificativi dei rapporti | intrattenuti con le banche, la | societa' Poste italiane Spa, gli | intermediari finanziari, le | imprese di investimento, gli | organismi di investimento | collettivo del risparmio, le | societa' di gestione del | risparmio e le societa' | fiduciarie, nazionali o | stranieri, in corso ovvero | estinti da non piu' di cinque | anni dalla data della | richiesta."; | 4) al numero 7): | 4.1) il primo periodo e' | sostituito dai seguenti: | "Richiedere, previa | autorizzazione del direttore | centrale dell'accertamento | dell'Agenzia delle entrate o del | direttore regionale della stessa,| ovvero, per il Corpo della | guardia di finanza, del | comandante regionale, alle | banche, alla societa' Poste | italiane Spa, per le attivita' | finanziarie e creditizie, agli | intermediari finanziari, alle | imprese di investimento, agli | organismi di investimento | collettivo del risparmio, alle | societa' di gestione del | risparmio e alle societa' | fiduciarie, dati, notizie e | documenti relativi a qualsiasi | rapporto intrattenuto od | operazione effettuata, ivi | compresi i servizi prestati, con | i loro clienti, nonche' alle | garanzie prestate da terzi. Alle | societa' fiduciarie di cui alla | legge 23 novembre 1939, n. 1966, | e a quelle iscritte nella sezione| speciale dell'albo di cui | all'articolo 20 del testo unico | delle disposizioni in materia di | intermediazione finanziaria, di | cui al decreto legislativo 24 | febbraio 1998, n. 58, puo' essere| richiesto, tra l'altro, | specificando i periodi temporali | di interesse, di comunicare le | generalita' dei soggetti per | conto dei quali esse hanno | detenuto o amministrato o gestito| beni, strumenti finanziari e | partecipazioni in imprese, | inequivocamente individuati."; | 4.2) nel secondo periodo, dopo le| parole: "deve essere indirizzata"| sono inserite le seguenti: "al | responsabile della struttura | accentrata, ovvero"; | b) nel terzo comma: | 1) al primo periodo, la parola: | "sessanta" e' sostituita dalla | seguente: "trenta"; | 2) il secondo periodo e' | sostituito dal seguente: "Il | termine puo' essere prorogato per| un periodo di venti giorni su | istanza dell'operatore | finanziario, per giustificati | motivi, dal competente direttore | centrale o direttore regionale | per l'Agenzia delle entrate, | ovvero, per il Corpo della | guardia di finanza, dal | comandante regionale."; | c) dopo il terzo comma e' | inserito il seguente: | "Le richieste di cui al secondo | comma, numero 7), nonche' le | relative risposte, anche se | negative, sono effettuate | esclusivamente in via telematica.| Modifiche all'articolo 51 del Con provvedimento del direttore | TUIR. dell'Agenzia delle entrate sono | Invito degli Uffici IVA a stabilite le disposizioni | presentare documenti posti a base attuative e le modalita' di | delle rettifiche e degli trasmissione delle richieste, | accertamenti se il contribuente delle risposte, nonche' dei dati | non dimostra che ne ha tenuto e delle notizie riguardanti i | conto nelle dichiarazioni o che rapporti e le operazioni indicati| non si riferiscono ad operazioni nel citato numero 7)". | imponibili. -------------------------------------------------------------------- 404. Le disposizioni di cui al | terzo comma dell'articolo 32 del | decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 600, nonche' quelle di cui al | quarto comma dell'articolo 51 del| decreto del Presidente della | Repubblica 26 ottobre 1972, n. | 633, introdotte rispettivamente | dai commi 402 e 403, hanno | effetto dal 1º luglio 2005. Con | uno o piu' provvedimenti del | direttore dell'Agenzia delle | entrate puo' essere prevista una | diversa decorrenza successiva, in| considerazione delle esigenze di |Richiesta in via telematica dal 1 natura esclusivamente tecnica. |luglio 2005. -------------------------------------------------------------------- 405. Al fine di una maggiore | efficienza, efficacia ed | effettivita' dell'istituto della | pianificazione fiscale | concordata, al primo periodo del | comma 1 dell'articolo 41-bis del | decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 600, e successive modificazioni, | sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) le parole da: "gli uffici | delle imposte" fino a: "delle | imposte dirette" sono sostituite | dalle seguenti: "i competenti | uffici dell'Agenzia delle | entrate, qualora dagli accessi, | ispezioni e verifiche nonche' | dalle segnalazioni effettuati | dalla Direzione centrale | accertamento, da una Direzione | regionale ovvero da un ufficio | della medesima Agenzia ovvero di | altre Agenzie fiscali"; | b) dopo le parole: "non | spettanti," sono inserite le | seguenti: "nonche' l'esistenza di| imposte o di maggiori imposte non| versate, escluse le ipotesi di | cui agli articoli 36-bis e | 36-ter,"; | c) sono aggiunte, in fine, le | seguenti parole: ", ovvero la | maggiore imposta da versare, | anche avvalendosi delle procedure| previste dal decreto legislativo | 19 giugno 1997, n. 218". |Variazione uffici competenti. -------------------------------------------------------------------- 406. Al quinto comma | dell'articolo 54 del decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, e | successive modificazioni, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) le parole da: "l'ufficio | dell'imposta" fino a: "indirette | sugli affari" sono sostituite | dalle seguenti: "i competenti | uffici dell'Agenzia delle | entrate, qualora dagli accessi, | ispezioni e verifiche nonche' | dalle segnalazioni effettuati | dalla Direzione centrale | accertamento, da una Direzione | regionale ovvero da un ufficio | della medesima Agenzia ovvero di | altre Agenzie fiscali"; | b) dopo le parole: "l'esistenza | di corrispettivi" sono inserite | le seguenti: "o di imposta"; | c) sono aggiunte, in fine, le | seguenti parole: ", nonche' | l'imposta o la maggiore imposta | non versata, escluse le ipotesi | di cui all'articolo 54-bis, anche| avvalendosi delle procedure | previste dal decreto legislativo | 19 giugno 1997, n. 218". |Variazione uffici competenti. -------------------------------------------------------------------- 407. Al comma 181 dell'articolo 3| della legge 28 dicembre 1995, n. | 549, primo periodo dell'alinea, | le parole: "alle altre categorie | reddituali" sono sostituite dalle| seguenti: "alle medesime o alle | altre categorie reddituali, | nonche' con riferimento ad |Accertamento sulla base degli ulteriori operazioni rilevanti ai|studi di settore: estensione fini dell'imposta sul valore |degli accertamenti potenzialmente aggiunto,". |eseguibili. -------------------------------------------------------------------- 408. All'articolo 70 della legge | 21 novembre 2000, n. 342, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1, le parole: "alle | categorie reddituali diverse da | quelle che hanno formato oggetto | degli accertamenti stessi" sono | sostituite dalle seguenti: "alle | medesime o alle altre categorie | reddituali nonche' con | riferimento ad ulteriori | operazioni rilevanti ai fini | dell'imposta sul valore | aggiunto"; | b) al comma 2, le parole da: | "qualora" fino a: | "indipendentemente" sono | sostituite dalle seguenti: | "indipendentemente dalla |Estensione degli accertamenti sopravvenuta conoscenza di nuovi |previsti e basati su studi di elementi e". |settore. -------------------------------------------------------------------- 409. All'articolo 10 della legge | 8 maggio 1998, n. 146, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) il comma 2 e' sostituito dal | seguente: | "2. Nei confronti degli esercenti| attivita' d'impresa in regime di | contabilita' ordinaria, anche per| effetto di opzione, e degli | esercenti arti e professioni, la | disposizione del comma 1 trova | applicazione quando in almeno in | due periodi di imposta su tre | consecutivi considerati, compreso| quello da accertare, l'ammontare | dei compensi o dei ricavi | determinabili sulla base degli | studi di settore risulta | superiore all'ammontare dei | compensi o ricavi dichiarati con | riferimento agli stessi periodi | di imposta. La disposizione del | comma 1 trova applicazione in | ogni caso nei confronti degli | esercenti attivita' d'impresa in | regime di contabilita' ordinaria,| anche per effetto di opzione, | quando emergono significative | situazioni di incoerenza rispetto| ad indici di natura economica, | finanziaria o patrimoniale, | individuati con apposito | provvedimento del direttore | dell'Agenzia delle entrate, | sentito il parere della | commissione di esperti di cui al | comma 7."; | b) dopo il comma 3 e' inserito il| seguente: | "3-bis. Nelle ipotesi di cui ai | commi 2 e 3 l'ufficio, prima | della notifica dell'avviso di | accertamento, invita il | contribuente a comparire, ai | sensi dell'articolo 5 del decreto| legislativo 19 giugno 1997, n. | 218."; | c) il comma 6 e' sostituito dal | seguente: | "6. I maggiori ricavi, compensi e| corrispettivi, conseguenti | all'applicazione degli | accertamenti di cui al comma 1, | ovvero dichiarati per effetto | dell'adeguamento di cui | all'articolo 2 del regolamento | recante disposizioni concernenti | i tempi e le modalita' di | applicazione degli studi di | settore, di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 31 |Possibilita' di effettuare gli maggio 1999, n. 195, non rilevano|accertamenti sulla base degli ai fini dell'obbligo della |studi di settore nei confronti trasmissione della notizia di |dei contribuenti con contabilita' reato ai sensi dell'articolo 331 |ordinaria e degli esercenti arti del codice di procedura penale". |e professioni. -------------------------------------------------------------------- 410. Le disposizioni dei commi 2 | e 3-bis dell'articolo 10 della | legge 8 maggio 1998, n. 146, come| modificato dal comma 409 del | presente articolo, hanno effetto | a decorrere dal periodo di | imposta in corso al 31 dicembre |Entrata in vigore delle 2004. |disposizioni del comma 409. -------------------------------------------------------------------- 411. All'articolo 2 del | regolamento di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 31 | maggio 1999, n. 195, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1: | 1) le parole: "il primo periodo" | sono sostituite dalle seguenti: | "i periodi"; | 2) le parole: "nella | dichiarazione dei redditi" sono | sostituite dalle seguenti: "nelle| dichiarazioni di cui all'articolo| 1 del regolamento di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 22 luglio 1998, n. | 322, e successive | modificazioni,"; | 3) le parole: "per adeguare i | ricavi o i compensi" sono | sostituite dalle seguenti: "per | adeguare gli stessi, anche ai | fini dell'imposta regionale sulle| attivita' produttive,"; | b) al comma 2: | 1) le parole da: "Per il primo | periodo d'imposta" fino a: | "revisione del medesimo," sono | sostituite dalle seguenti: "Per i| medesimi periodi d'imposta di cui| al comma 1,"; | 2) le parole: "puo' essere" sono | sostituite dalla seguente: "e'"; | 3) le parole: "di presentazione | della dichiarazione dei redditi" | sono sostituite dalle seguenti: | "del versamento a saldo | dell'imposta sul reddito; i | maggiori corrispettivi devono | essere annotati, entro il | suddetto termine, in un'apposita | sezione dei registri di cui agli | articoli 23 e 24 del decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, e | successive modificazioni, e | riportati nella dichiarazione | annuale"; | c) dopo il comma 2, e' aggiunto | il seguente: | "2-bis. L'adeguamento di cui ai | commi 1 e 2 e' effettuato, per i | periodi d'imposta diversi da | quello in cui trova applicazione | per la prima volta lo studio, | ovvero le modifiche conseguenti | alla revisione del medesimo, a | condizione che sia versata, entro| il termine per il versamento a | saldo dell'imposta sul reddito, | una maggiorazione del 3 per | cento, calcolata sulla differenza| tra ricavi o compensi derivanti | dall'applicazione degli studi e | quelli annotati nelle scritture | contabili. La maggiorazione non | e' dovuta se la predetta | differenza non e' superiore al 10| per cento dei ricavi o compensi |Adeguamento alle risultanze degli annotati nelle scritture |studi di settore, in sede di contabili". |dichiarazione annuale. -------------------------------------------------------------------- 412. In esecuzione dell'articolo | 6, comma 5, della legge 27 luglio| 2000, n. 212, l'Agenzia delle | entrate comunica mediante | raccomandata con avviso di | ricevimento ai contribuenti | l'esito dell'attivita' di | liquidazione, effettuata ai sensi| dell'articolo 36-bis del decreto | del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 600, e | successive modificazioni, | relativamente ai redditi soggetti| a tassazione separata. La | relativa imposta o la maggiore | imposta dovuta, a decorrere dal | periodo d'imposta 2001, e' | versata mediante modello di | pagamento, di cui all'articolo 19| del decreto legislativo 9 luglio | 1997, n. 241, precompilato | dall'Agenzia. In caso di mancato | pagamento entro il termine di | trenta giorni dal ricevimento | dell'apposita comunicazione si | procede all'iscrizione a ruolo, | secondo le disposizioni di cui al| decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 602, e successive modificazioni, | con l'applicazione della sanzione| di cui all'articolo 13, comma 2, | del decreto legislativo 18 | dicembre 1997, n. 471, e degli | interessi di cui all'articolo 20 | del predetto decreto n. 602 del | 1973, a decorrere dal primo | giorno del secondo mese | successivo a quello di | elaborazione della predetta |Comunicazione dell'esito comunicazione. |dell'attivita' di liquidazione. -------------------------------------------------------------------- 413. Ai commi 2 e 1, | rispettivamente, degli articoli 2| e 3 del decreto legislativo 18 | dicembre 1997, n. 462, e | successive modificazioni, con | riferimento alle dichiarazioni | presentate dal 1º gennaio 1999, | sono aggiunte, in fine, le | seguente parole: "e gli interessi| sono dovuti fino all'ultimo | giorno del mese antecedente a | quello dell'elaborazione della | comunicazione". |Pagamento interessi. -------------------------------------------------------------------- 414. Al decreto legislativo 10 | marzo 2000, n. 74, dopo | l'articolo 10 e' inserito il | seguente: | "Art. 10-bis. - (Omesso | versamento di ritenute | certificate). - 1. E' punito con | la reclusione da sei mesi a due | anni chiunque non versa entro il | termine previsto per la | presentazione della dichiarazione| annuale di sostituto di imposta | ritenute risultanti dalla | certificazione rilasciata ai | sostituiti, per un ammontare | superiore a cinquantamila euro |Omesso versamento di ritenute per ciascun periodo d'imposta". |certificate. -------------------------------------------------------------------- 415. All'articolo 49, comma 1, | del decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 602, e successive modificazioni, | dopo le parole: "costituisce | titolo esecutivo" sono aggiunte | le seguenti: "; il concessionario| puo' altresi' promuovere azioni | cautelari e conservative, nonche'| ogni altra azione prevista dalle |Esperibilita' delle azioni norme ordinarie a tutela del |cautelari da parte del creditore". |concessionario. -------------------------------------------------------------------- 416. All'articolo 19 del decreto | legislativo 13 aprile 1999, n. | 112, sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 2, lettera a), le | parole: "entro il quinto mese | successivo alla consegna del | ruolo ovvero" sono sostituite | dalle seguenti: "entro il | dodicesimo mese successivo alla | consegna del ruolo ovvero, per i | ruoli straordinari, entro il | sesto mese successivo nonche'"; | b) al comma 4, dopo le parole: | "di segnalare azioni cautelari ed| esecutive" sono inserite le | seguenti: "nonche' conservative | ed ogni altra azione prevista | dalle norme ordinarie a tutela | del creditore". |Discarico per inesigibilita'. -------------------------------------------------------------------- 417. Al decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 602, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) all'articolo 12, comma 3, dopo| la parola: "contribuente," sono | inserite le seguenti: "la specie | del ruolo,"; | b) all'articolo 19, comma 4-bis, | le parole: "ad espropriazione | forzata" sono sostituite dalle | seguenti: "alla riscossione | coattiva"; nel medesimo comma | sono aggiunte, in fine, le | seguenti parole: "secondo le | disposizioni di cui al titolo II | del presente decreto"; | c) all'articolo 25, comma 1, sono| aggiunte, in fine, le seguenti | parole: ", a pena di decadenza, | entro l'ultimo giorno del | dodicesimo mese successivo a | quello di consegna del ruolo, | ovvero entro l'ultimo giorno del | sesto mese successivo alla |Modifiche in tema di ruoli e di consegna se la cartella e' |poteri di riscossione: relativa ad un ruolo |indicazione della natura e della straordinario". |specie del ruolo. -------------------------------------------------------------------- 418. Al decreto legislativo 19 | giugno 1997, n. 218, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) all'articolo 8, comma 2, terzo| periodo, le parole: "garanzia con| le modalita' di cui all'articolo | 38-bis del decreto del Presidente| della Repubblica 26 ottobre 1972,| n. 633" sono sostituite dalle | seguenti: "idonea garanzia | mediante polizza fideiussoria o | fideiussione bancaria"; al | medesimo articolo 8, dopo il | comma 3, e' inserito il seguente:| "3-bis. In caso di mancato | pagamento anche di una sola delle| rate successive, se il garante | non versa l'importo garantito | entro trenta giorni dalla | notificazione di apposito invito,| contenente l'indicazione delle | somme dovute e dei presupposti di| fatto e di diritto della pretesa,| il competente ufficio | dell'Agenzia delle entrate | provvede all'iscrizione a ruolo | delle predette somme a carico del| Disposizioni in materia di contribuente e dello stesso | accertamento con adesione e di garante"; | conciliazione giudiziale: b) all'articolo 15, comma 2, le |previsione della fideiussione parole: "commi 2 e 3" sono |bancaria per il pagamento sostituite dalle seguenti: "commi|dell'importo delle rate 2, 3 e 3-bis". |successive. -------------------------------------------------------------------- 419. All'articolo 48, comma 3, | del decreto legislativo 31 | dicembre 1992, n. 546, le parole:| "garanzia secondo le modalita' di| cui all'articolo 38-bis del | decreto del Presidente della | Repubblica 26 ottobre 1972, n. | 633" sono sostituite dalle | seguenti: "garanzia mediante | polizza fideiussoria o | fideiussione bancaria"; al | medesimo articolo 48, dopo il | comma 3, e' inserito il seguente:| "3-bis. In caso di mancato | pagamento anche di una sola delle| rate successive, se il garante | non versa l'importo garantito | entro trenta giorni dalla | notificazione di apposito invito,| contenente l'indicazione delle | somme dovute e dei presupposti di| fatto e di diritto della pretesa,| il competente ufficio | dell'Agenzia delle entrate | provvede all'iscrizione a ruolo | delle predette somme a carico del|Iscrizione a ruolo in caso di contribuente e dello stesso |mancato versamento di una sola garante". |rata. -------------------------------------------------------------------- 420. Le disposizioni del comma | 416, lettera a), e del comma 417,| lettere a) e c), si applicano con| riferimento ai ruoli resi |Termine di decorrenza esecutivi successivamente al 1º |dell'applicazione dei ruoli luglio 2005. |differenziati. -------------------------------------------------------------------- 421. Ferme restando le | attribuzioni e i poteri previsti | dagli articoli 31 e seguenti del | decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 600, e successive modificazioni, | nonche' quelli previsti dagli | articoli 51 e seguenti del | decreto del Presidente della | Repubblica 26 ottobre 1972, n. | 633, e successive modificazioni, | per la riscossione dei crediti | indebitamente utilizzati in tutto| o in parte, anche in | compensazione ai sensi | dell'articolo 17 del decreto | legislativo 9 luglio 1997, n. | 241, e successive modificazioni, | l'Agenzia delle entrate puo' | emanare apposito atto di recupero| motivato da notificare al | contribuente con le modalita' | previste dall'articolo 60 del | citato decreto del Presidente | della Repubblica n. 600 del 1973.| La disposizione del primo periodo| non si applica alle attivita' di | recupero delle somme di cui | all'articolo 1, comma 3, del | decreto-legge 20 marzo 2002, n. | 36, convertito, con | modificazioni, dalla legge 17 | maggio 2002, n. 96, e | all'articolo 1, comma 2, del | decreto-legge 24 dicembre 2002, | n. 282, convertito, con |Atto di recupero motivato per modificazioni, dalla legge 21 |riscossione crediti indebitamente febbraio 2003, n. 27. |utilizzati. -------------------------------------------------------------------- 422. In caso di mancato | pagamento, in tutto o in parte, | delle somme dovute entro il | termine assegnato dall'ufficio, | comunque non inferiore a sessanta| giorni, si procede alla | riscossione coattiva con le | modalita' previste dal decreto | del Presidente della Repubblica |Riscossione coattiva in caso di 29 settembre 1973, n. 602, e |inadempienza all'atto di successive modificazioni. |recupero. -------------------------------------------------------------------- 423. La competenza all'emanazione| degli atti di cui al comma 421, | emessi prima del termine per la | presentazione della | dichiarazione, spetta all'ufficio| nella cui circoscrizione e' il | domicilio fiscale del soggetto | per il precedente periodo di |Atto di recupero: competenza imposta. |dell'Ufficio periferico. -------------------------------------------------------------------- 424. In deroga alle disposizioni | dell'articolo 3, comma 3, della | legge 27 luglio 2000, n. 212, i | termini di decadenza per | l'iscrizione a ruolo previsti | dall'articolo 17, comma 1, | lettera a), del decreto del | Presidente della Repubblica 29 | settembre 1973, n. 602, e | successive modificazioni, sono | prorogati al 31 dicembre 2006 per| le dichiarazioni presentate |Proroga dei termini di decadenza nell'anno 2003. |per l'iscrizione a ruolo. -------------------------------------------------------------------- 425. Al decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 | e' inserito il seguente: | "Art. 75-bis. - (Dichiarazione | stragiudiziale del terzo). - 1. | Il concessionario, prima di | procedere ai sensi degli articoli| 543 e seguenti del codice di | procedura civile, puo' chiedere a| soggetti terzi, debitori del | soggetto che e' iscritto a ruolo | o dei coobbligati, di indicare | per iscritto, anche solo in modo | generico, le cose e le somme da |Dichiarazione stragiudiziale del loro dovute al creditore". |terzo. -------------------------------------------------------------------- 426. E' effettuato mediante ruolo| il recupero delle somme dovute, | per inadempimento, dal soggetto | incaricato del servizio di | intermediazione all'incasso | ovvero dal garante di tale | soggetto o del debitore di | entrate riscosse ai sensi | dell'articolo 17 del decreto | legislativo 26 febbraio 1999, n. | 46, e successive modificazioni. | In attesa della riforma organica | del settore della riscossione, | fermi restando i casi di | responsabilita' penale, i | concessionari del servizio | nazionale della riscossione ed i | commissari governativi delegati | provvisoriamente alla | riscossione, di cui al decreto | legislativo 13 aprile 1999, n. | 112, hanno facolta' di sanare le | irregolarita' connesse | all'esercizio degli obblighi del | rapporto concessorio compiute | fino alla data del 20 novembre | 2004 dietro versamento della | somma di 3 euro per ciascun | abitante residente negli ambiti | territoriali ad essi affidati in | concessione alla data del 1º | gennaio 2004. L'importo dovuto e'| versato in tre rate, la prima | pari al 40 per cento del totale, | da versare entro il 30 giugno | 2005, e le altre due, ciascuna | pari al 30 per cento del totale, | da versare rispettivamente entro | il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed | il 31 dicembre 2006. Con decreto |Riscossione mediante ruolo per il del Ministro dell'economia e |recupero delle somme dovute dal delle finanze sono stabilite le |concessionario per inadempimento. modalita' di applicazione delle |Definizione agevolata di disposizioni del presente comma. |irregolarita' pregresse. -------------------------------------------------------------------- 427. La durata delle concessioni | del servizio nazionale della | riscossione e degli incarichi di | commissario governativo, delegato| provvisoriamente alla | riscossione, e' prorogata al 31 | dicembre 2006. |Proroga durata concessioni. -------------------------------------------------------------------- 428. A condizione che la relativa| imposta sostitutiva sia stata | versata entro il termine del 30 | settembre 2004, i soli termini | previsti per la redazione ed il | giuramento delle perizie di cui | agli articoli 5 e 7 della legge | 28 dicembre 2001, n. 448, e | successive modificazioni, sono | stabiliti alla data del 31 marzo | 2005. Tra i soggetti abilitati | per tale attivita' di redazione e| giuramento delle perizie si | comprendono i periti regolarmente| iscritti alle Camere di | commercio, industria, artigianato| e agricoltura, ai sensi del testo| unico di cui al regio decreto 20 |Termini per la redazione e il settembre 1934, n. 2011. |giuramento di perizie. -------------------------------------------------------------------- 429. Le imprese che operano nel | settore della grande | distribuzione possono trasmettere| telematicamente all'Agenzia delle| entrate, distintamente per | ciascun punto vendita, | l'ammontare complessivo dei | corrispettivi giornalieri delle | cessioni di beni e delle | prestazioni di servizi di cui | agli articoli 2 e 3 del decreto | del Presidente della Repubblica | 26 ottobre 1972, n. 633, e |Trasmissione telematica dei dati successive modificazioni. |dei corrispettivi giornalieri. -------------------------------------------------------------------- 430. Ai fini del comma 429 sono | imprese di grande distribuzione | commerciale, ai sensi | dell'articolo 4, comma 1, lettere| e) ed f), del decreto legislativo| 31 marzo 1998, n. 114, le aziende| distributive che operano con | esercizi commerciali definiti | media e grande struttura di | vendita aventi, quindi, | superficie superiore a 150 metri | quadri nei comuni con popolazione| residente inferiore a 10.000 | abitanti, o superficie superiore | a 250 metri quadri nei comuni con| popolazione residente superiore |Definizione imprese di grande ai 10.000 abitanti. |distribuzione. -------------------------------------------------------------------- 431. Le modalita' tecniche ed i | termini per la trasmissione | telematica di cui al comma 429 | sono definiti con provvedimento | del direttore dell'Agenzia delle | entrate. La trasmissione | telematica di cui al comma 429 | sostituisce l'obbligo di | certificazione fiscale dei | corrispettivi di cui all'articolo| 12 della legge 30 dicembre 1991, | n. 413, e al decreto del | Presidente della Repubblica 21 |Definizione delle modalita' dicembre 1996, n. 696. Resta |tecniche e dei termini per la comunque fermo l'obbligo di |trasmissione telematica con emissione delle fatture su |provvedimento del direttore richiesta del cliente. |dell'Agenzia delle entrate. -------------------------------------------------------------------- 432. Le violazioni alle | prescrizioni di cui ai commi 429 | e 431 sono soggette alle sanzioni| previste ai sensi dell'articolo | 6, comma 3, dell'articolo 11, | comma 5, e dell'articolo 12, | comma 3, del decreto legislativo | 18 dicembre 1997, n. 471. |Sanzioni. -------------------------------------------------------------------- 433. Nell'ambito delle attivita' | volte al riordino, alla | razionalizzazione e alla | valorizzazione del patrimonio | immobiliare dello Stato, | l'Agenzia del demanio e' | autorizzata, con decreto | dirigenziale del Ministero | dell'economia e delle finanze, a | vendere a trattativa privata, | anche in blocco, le quote | indivise di beni immobili, i | fondi interclusi nonche' i | diritti reali su immobili, dei | quali lo Stato e' proprietario | ovvero comunque e' titolare. Il | prezzo di vendita e' stabilito | secondo criteri e valori di | mercato, tenuto conto della | particolare condizione giuridica | dei beni e dei diritti. Il | perfezionamento della vendita | determina il venire meno dell'uso| governativo, delle concessioni in| essere nonche' di ogni altro | eventuale diritto spettante a |Vendita a trattativa privata di terzi in caso di cessione. |quote indivise, fondi interclusi. -------------------------------------------------------------------- 434. Le aree che appartengono al | patrimonio e al demanio dello | Stato, sulle quali, alla data di | entrata in vigore della presente | legge, i comuni hanno realizzato | le opere di urbanizzazione di cui| all'articolo 4 della legge 29 | settembre 1964, n. 847, e | successive modificazioni, sono | trasferite in proprieta', a | titolo oneroso, nello stato di | fatto e di diritto in cui si | trovano, al patrimonio | indisponibile del comune che le | richiede, con vincolo decennale | di inalienabilita'. La richiesta | di trasferimento e' presentata | alla filiale dell'Agenzia del | demanio territorialmente | competente, corredata dalle | planimetrie e dagli atti | catastali che identificano le | aree oggetto di trasferimento. Il| corrispettivo del trasferimento | e' determinato secondo i | parametri fissati nell'elenco 3 | allegato alla presente legge. I | parametri sono aggiornati |Trasferimento ai comuni dei beni annualmente, a decorrere dal 1º |immobili dello Stato su cui i gennaio 2006, nella misura dell'8|comuni hanno realizzato opere di per cento. |urbanizzazione. -------------------------------------------------------------------- 435. Le somme dovute dai comuni | per l'occupazione delle aree di | cui al comma 434, non versate | fino alla data di stipulazione | dell'atto del loro trasferimento,| sono corrisposte, contestualmente| al trasferimento, in misura pari | a un terzo degli importi di cui | all'elenco 3 allegato alla | presente legge, per ogni anno di | occupazione, nei limiti della | prescrizione quinquennale. Con il| trasferimento delle aree si | estinguono i giudizi pendenti, | promossi dall'amministrazione | demaniale e comunque preordinati | alla liberazione delle aree di | cui al comma 434, e restano |Versamento delle somme per compensate fra le parti le spese |occupazione di aree ed estinzione di lite. |giudizi pendenti. -------------------------------------------------------------------- 436. I beni immobili che non | formano oggetto delle procedure | di dismissione disciplinate dal | decreto-legge 25 settembre 2001, | n. 351, convertito, con | modificazioni, dalla legge 23 | novembre 2001, n. 410, di valore | non superiore a 100.000 euro, | individuati con i decreti di cui | all'articolo 1, comma 1, dello | stesso decreto-legge n. 351 del | 2001, possono essere alienati | direttamente dall'Agenzia del | demanio a trattativa privata, se | non aggiudicati in vendita, al | prezzo piu' alto, a seguito di | procedura di invito pubblico ad | offrire, della quale sia data | adeguata pubblicita' almeno su | due quotidiani a diffusione | nazionale e su almeno due | periodici a diffusione locale, di| durata non inferiore al mese, |Vendita a trattativa privata esperito telematicamente |degli alloggi cartolarizzabili di attraverso il sito INTERNET della|valore non superiore a 100.000 medesima Agenzia. |euro. -------------------------------------------------------------------- 437. Le alienazioni di cui al | comma 436 non sono soggette alla | disposizione di cui al comma 113 | dell'articolo 3 della legge 23 | dicembre 1996, n. 662, | concernente il diritto di | prelazione degli enti locali | territoriali. Non sono altresi' | soggette alla disposizione di cui| al primo periodo le alienazioni | effettuate direttamente dalla | Agenzia del demanio a trattativa | privata, a seguito di asta | pubblica deserta, aventi ad | oggetto immobili di valore | inferiore a 250.000 euro; in caso| di valore pari o superiore al | predetto importo, il diritto di | prelazione e' esercitato | dall'ente locale entro quindici | giorni dal ricevimento della | comunicazione della | determinazione a vendere, e delle|Esclusione del diritto di relative condizioni, da parte |prelazione degli enti locali dell'Agenzia del demanio. |territoriali -------------------------------------------------------------------- 438. Relativamente agli immobili | di cui al comma 436 e' fatto | salvo il diritto di prelazione in| favore dei concessionari, dei | conduttori nonche' dei soggetti | che si trovano comunque nel | godimento dell'immobile oggetto | di alienazione, a condizione che | gli stessi abbiano soddisfatto |Diritto di prelazione in favore tutti i crediti richiesti |dei concessionari e dei dall'amministrazione competente. |conduttori. -------------------------------------------------------------------- 439. Le disposizioni agevolative | previste dalla normativa vigente | in favore di enti locali | territoriali e di enti pubblici e| privati, in materia di utilizzo | di beni immobili di proprieta' | statale sono applicate in regime | di reciprocita' in favore delle | amministrazioni dello Stato che a| loro volta utilizzano, per usi |Condizione di reciprocita' governativi, immobili di |Stato-enti locali in tema di proprieta' degli stessi enti. |utilizzazione degli immobili. -------------------------------------------------------------------- |Abrogazione della disciplina in |materia di permuta di immobili 440. Il regio decreto-legge 10 |demaniali ad uso di settembre 1923, n. 2000, |Amministrazioni governative con convertito dalla legge 17 aprile |altri immobili da destinare agli 1925, n. 473, e' abrogato. |stessi o ad analoghi usi. -------------------------------------------------------------------- 441. Entro sei mesi dalla data di| entrata in vigore della presente | legge, gli alloggi di cui | all'articolo 2 della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, e | successive modificazioni, sono | trasferiti in proprieta', a | titolo gratuito e nello stato di | fatto e di diritto in cui si | trovano al momento del loro | trasferimento, ai comuni nel cui | territorio gli stessi sono | ubicati. I comuni procedono, | entro centoventi giorni dalla | data della volturazione, | all'accertamento di eventuali | difformita' urbanistico-edilizie.| Le disposizioni del presente | comma non si applicano agli | alloggi realizzati in favore dei | profughi ai sensi dell'articolo | 18 della legge 4 marzo 1952, n. |Trasferimento ai comuni degli 137, nonche' agli alloggi di cui |alloggi di edilizia residenziale al comma 442. |pubblica. -------------------------------------------------------------------- 442. Al fine di consentire la | regolare e sollecita conclusione | delle procedure e in coerenza con| l'articolo 4, comma 223, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | il comma 27 dell'articolo 1 della| legge 24 dicembre 1993, n. 560, | si interpreta nel senso che gli | alloggi attualmente di proprieta'| statale realizzati ai sensi della| legge 9 agosto 1954, n. 640, sono| ceduti in proprieta' agli | assegnatari o loro congiunti, in | possesso dei requisiti previsti | dalla predetta legge. Per la | determinazione delle condizioni | di vendita, ivi comprese la | fissazione del prezzo e le | modalita' di pagamento, si fa | riferimento alla normativa in | vigore alla data di presentazione| Cessione di alloggi di edilizia della domanda di acquisto | residenziale pubblica agli dell'alloggio. | assegnatari o loro congiunti. -------------------------------------------------------------------- 443. Dopo il comma 13-bis | dell'articolo 27 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, sono | aggiunti i seguenti: | "13-ter. In sede di prima | applicazione dei commi 13 e | 13-bis, il Ministero della | difesa, Direzione generale dei | lavori e del demanio, di concerto| con l'Agenzia del demanio, | individua entro il 28 febbraio | 2005 beni immobili comunque in | uso all'Amministrazione della | difesa, non piu' utili ai fini | istituzionali, da dismettere e, a| tal fine, consegnare al Ministero| dell'economia e delle finanze e, | per esso, all'Agenzia del | demanio. | 13-quater. Gli immobili | individuati e consegnati ai sensi| del comma 13-ter entrano a far | parte del patrimonio disponibile | dello Stato per essere | assoggettati alle procedure di | valorizzazione e di dismissione | di cui al decreto-legge 25 | settembre 2001, n. 351, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 23 novembre 2001, n. | 410, e di cui ai commi da 6 a 8. | Gli immobili individuati sono | stimati a cura dell'Agenzia del | demanio nello stato di fatto e di| diritto in cui si trovano. | 13-quinquies. La Cassa depositi e| prestiti concede, entro trenta | giorni dalla data di | individuazione degli immobili di | cui al comma 13-ter, | anticipazioni finanziarie della | quota come sopra determinata, | pari al valore degli immobili | individuati, per un importo | complessivo non inferiore a 954 | milioni di euro e, comunque, non | superiore a 1357 milioni di euro.| Le condizioni generali ed | economiche delle anticipazioni | sono stabilite in conformita' con| le condizioni praticate sui | finanziamenti della gestione | separata di cui all'articolo 5, | comma 8. Il Ministro | dell'economia e delle finanze | provvede al rimborso delle somme | anticipate e dei connessi oneri | finanziari a valere sui proventi | delle dismissioni degli immobili.| Le anticipazioni concesse dalla | Cassa depositi e prestiti sono | versate all'entrata del bilancio | dello Stato per essere | riassegnate al Dicastero della | difesa su appositi fondi relativi| ai consumi intermedi e agli | investimenti fissi lordi, da | ripartire, nel corso della | gestione, sui capitoli | interessati, con decreto del | Ministro della difesa da | comunicare, anche con evidenze | informatiche, al Ministero | dell'economia e delle finanze, | tramite l'Ufficio centrale del | bilancio, nonche' alle | Commissioni parlamentari | competenti e alla Corte dei | conti. | 13 sexies. Fermo restando quanto | previsto al comma 13-quinquies, a| valere sulle risorse derivanti | dall'applicazione delle procedure| di valorizzazione e dismissione | dei beni immobili | dell'Amministrazione della | difesa, non piu' utili ai fini | istituzionali, ai sensi dei commi| 13 e 13-bis, e individuati dal | Ministero della difesa, Direzione| generale dei lavori e del | demanio, di concerto con | l'Agenzia del demanio, per | ciascuno degli anni dal 2005 al | 2009 una somma di 30 milioni di | euro e' destinata | all'ammodernamento e alla | ristrutturazione degli arsenali | della Marina militare di Augusta,| La Spezia e Taranto. Inoltre, una| somma di 30 milioni di euro per | l'anno 2005 e' destinata al | finanziamento di un programma di | edilizia residenziale in favore | del personale delle Forze armate | dei ruoli dei sergenti e dei | volontari in servizio |Dismissioni immobili della permanente". |difesa. -------------------------------------------------------------------- 444. Le finalita' di cui | all'articolo 29 della legge 18 | febbraio 1999, n. 28, e | successive modificazioni, possono| essere conseguite anche | attraverso il ricorso alla | locazione, anche finanziaria, con|Locazione, anche finanziaria, l'utilizzo delle risorse non |degli immobili destinati a ancora impegnate alla data del 31|caserme e alloggi di servizio dicembre 2004. |della G.d.F. -------------------------------------------------------------------- |Abrogazione della possibilita' di 445. Il comma 65 dell'articolo 17|acquisizione gratuita da parte della legge 15 maggio 1997, n. |dei Comuni dei beni del demanio 127, e' abrogato. |dello Stato. -------------------------------------------------------------------- 446. Per conseguire obiettivi di | contenimento, razionalizzazione, | ottimizzazione e programmazione | della spesa pubblica destinata ad| interventi edilizi sul patrimonio| immobiliare dello Stato, fermo | restando il quadro normativo | vigente, ed in particolare le | competenze del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti, | le amministrazioni dello Stato e | le Agenzie fiscali, ad eccezione | degli organi costituzionali e | degli organismi di sicurezza, | provvedono, ai fini del | coordinamento, del monitoraggio e| della ottimale gestione del | patrimonio dello Stato a | comunicare all'Agenzia del | demanio: | a) entro il 30 ottobre di ogni | anno, gli schemi di programma | triennali e gli elenchi annuali | redatti ai sensi dell'articolo 14| della legge 11 febbraio 1994, n. | 109, e successive modificazioni, | e del decreto del Ministro delle | infrastrutture e dei trasporti 22| giugno 2004, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 | giugno 2004, relativi | all'esecuzione di interventi | edilizi di cui all'articolo 3, | comma 1, lettere b), c), d) ed | e1), del testo unico delle | disposizioni legislative e | regolamentari in materia | edilizia, di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 6 | giugno 2001, n. 380, su immobili | di proprieta' dello Stato; | b) i programmi triennali e gli | elenchi annuali definitivi, di | cui alla lettera a), entro un | mese dalla data della loro | approvazione da parte dei | competenti organi, secondo i | rispettivi ordinamenti. Identica | comunicazione e' dovuta in tutti | i casi di variazione apportata ai| programmi triennali e agli | elenchi annuali dei lavori; | c) ogni tre mesi, il consuntivo | relativo allo stato di | realizzazione degli interventi | previsti negli elenchi annuali | nonche' ai lavori di importo | inferiore alla soglia prevista | dalla legge 11 febbraio 1994, n. | 109, eventualmente eseguiti | nell'anno considerato; | d) entro il 31 ottobre di ogni | anno, le previsioni in ordine ai | fabbisogni annuali di nuovi spazi| allocativi, necessari allo | svolgimento delle proprie | attivita' istituzionali, nonche' | le previsioni in ordine alle | superfici il cui utilizzo e' |Obbligo di comunicazione annuale ritenuto non piu' necessario |all'Agenzia del demanio da parte all'esecuzione delle predette |dei Ministeri e delle Agenzie finalita'. |fiscali. -------------------------------------------------------------------- 447. L'Agenzia del demanio | elabora linee guida | tecnico-operative per la | formazione o l'aggiornamento dei | programmi triennali degli | interventi, finalizzate al | raggiungimento degli obiettivi | indicati dal Governo, e fornisce | alle amministrazioni di cui al | comma 446 il supporto informatico| per la redazione e la |Potesta' dell'Agenzia del demanio trasmissione dei programmi |per la formazione e triennali e degli elenchi |l'aggiornamento dei programmi annuali. |triennali degli interventi. -------------------------------------------------------------------- 448. L'Agenzia del demanio, entro| il 30 aprile di ogni anno, | presenta al Ministero | dell'economia e delle finanze una| relazione sulle attivita' svolte | in attuazione delle disposizioni |Termine per la presentazione di cui al comma 447. |della relazione annuale. -------------------------------------------------------------------- 449. I piani di investimento | immobiliare deliberati dall'INAIL| sono approvati dal Ministro del | lavoro e delle politiche sociali,| di concerto con il Ministro | dell'economia e delle finanze, e | gli investimenti sono orientati | alle finalita' annualmente | individuate con decreto del | Ministro del lavoro e delle | politiche sociali, di concerto | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, sentiti il | Ministro della salute e il | Ministro dell'istruzione, |piani di investimento immobiliare dell'universita' e della ricerca.|INAIL. -------------------------------------------------------------------- 450. Il Ministro dell'economia e | delle finanze, con uno o piu' | decreti, avvia programmi di | dismissioni immobiliari da | realizzare tramite | cartolarizzazioni di fondi | immobiliari o cessioni dirette. | Con decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro delle | infrastrutture e dei trasporti, | sentite le competenti Commissioni| parlamentari, possono essere | trasferiti, a prezzo di mercato, | a Infrastrutture Spa, tratti di | rete stradale nazionale di cui | all'articolo 7, comma 1-bis, del | decreto-legge 8 luglio 2002, n. | 138, convertito, con | modificazioni, dalla legge 8 | agosto 2002, n. 178, | assoggettabili a pedaggio | figurativo comunque non a carico | degli utenti. Il prezzo e' | fissato con modalita' concordate | tra il Ministero dell'economia e | delle finanze, il Ministero delle| infrastrutture e dei trasporti e | Infrastrutture Spa. Le modalita' | di pianificazione, gestione e | manutenzione dei tratti di cui al| secondo periodo, rimangono le | stesse della restante rete | stradale di interesse nazionale e| saranno disciplinate da apposita | convenzione. Con decreto del | Ministro dell'economia e delle | finanze, di concerto con il | Ministro delle infrastrutture e | dei trasporti, vengono ridefiniti| entro sei mesi dalla data di | entrata in vigore della presente |Dismissioni immobiliari e legge, i rapporti finanziari tra |cartolarizzazioni. Vendita di ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i |strade nazionali assoggettabili a Ministeri interessati. |pedaggio. -------------------------------------------------------------------- 451. E' fatta salva | l'applicazione delle disposizioni| del codice dei beni culturali e | del paesaggio, di cui al decreto | legislativo 22 gennaio 2004, n. |Applicazione delle norme del 42. |codice dei beni culturali. -------------------------------------------------------------------- 452. Per il completamento degli | interventi infrastrutturali | necessari a garantire l'integrale| attuazione della Convenzione tra | l'Italia e la Francia, conclusa a| Roma il 24 giugno 1970, di cui | alla legge 18 giugno 1973, n. | 475, e' autorizzata la spesa di 5| milioni di euro per dodici anni, | a decorrere dal 2005, a valere | sulle risorse previste | dall'articolo 19-bis, comma 1, | del decreto-legge 25 marzo 1997, | n. 67, convertito, con | modificazioni, dalla legge 23 | maggio 1997, n. 135, e successive| modificazioni, per la | realizzazione delle opere di | viabilita' stradale e | autostradale speciale e di grande| comunicazione connesse al | percorso di cui alla stessa | Convenzione. A tal fine, per | garantire effettivita' alla | realizzazione delle iniziative in| grado di potenziare e rendere | piu' efficiente la grande | viabilita' lungo il percorso tra | Italia e Francia, viene | assicurata priorita' al | completamento degli interventi | infrastrutturali stradali e di | grande attraversamento viario | nelle localita' in cui sono | ubicati gli immobili di cui | all'articolo 17 della citata | Convenzione per i quali, alla | data di entrata in vigore della | presente legge, sia gia' |Autorizzazione di spesa per perfezionata la fase della |l'attuazione della Convenzione progettazione preliminare. |Italia-Francia. -------------------------------------------------------------------- 453. Per consentire l'inizio dei | lavori relativi alla strada | statale n. 38 previsti dalla | delibera del CIPE del 21 dicembre| 2001 per l'accesso alla | Valtellina, e' autorizzato un | contributo quindicennale di 2 | milioni di euro, a favore | dell'ANAS Spa, a decorrere | dall'anno 2005. La Cassa depositi| e prestiti e' autorizzata a | intervenire a favore dell'ANAS | Spa ai sensi dell'articolo 47 | della legge 28 dicembre 2001, n. |Strada statale per l'accesso alla 448. |Valtellina. -------------------------------------------------------------------- 454. All'articolo 24, comma 7, | della legge 27 dicembre 2002, n. |Estensione all'esecuzione dei 289, dopo le parole: "alla |lavori della procedura di procedura" sono inserite le |autorizzazione per i servizi per seguenti: "di esecuzione di |le informazioni e la sicurezza e lavori e". |disciplina del segreto di Stato. -------------------------------------------------------------------- 455. Per la realizzazione ed il | completamento di interventi | infrastrutturali necessari ad | assicurare la tutela | dell'ambiente in relazione ad | opere di interesse nazionale per | il collegamento tra le grandi | reti viarie urbane ed extraurbane| delle citta' metropolitane a piu'| intensa circolazione viaria, | nonche' tra nodi di scambio | portuali ed aeroportuali ed aree | urbane attraverso aree naturali | protette, e' istituito, nello | stato di previsione del Ministero| delle infrastrutture e dei | trasporti, un Fondo per la | viabilita' con una dotazione di | 12 milioni di euro per l'anno | 2005 e di 5 milioni di euro per | l'anno 2006. Con decreto del | Ministro delle infrastrutture e | dei trasporti da emanare, previo | parere delle competenti | Commissioni parlamentari, entro | sessanta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, sono individuati gli | interventi ammessi alla fruizione| dei contributi e gli importi | massimi erogabili per ciascun | intervento, nel rispetto delle | disposizioni comunitarie in |Istituzione del Fondo per la materia di aiuti di Stato. |viabilita'. -------------------------------------------------------------------- 456. Per la concessione di | contributi alla realizzazione di | infrastrutture ad elevata | automazione e a ridotto impatto | ambientale di supporto a nodi di | scambio viario intermodali e' | autorizzata la spesa di 10 | milioni di euro per ciascuno | degli anni 2005, 2006 e 2007. Con| decreto del Ministro delle | infrastrutture e dei trasporti da| emanare, previo parere delle | competenti Commissioni | parlamentari, entro sessanta | giorni dalla data di entrata in | vigore della presente legge, sono| individuate le tipologie di | intervento che possono fruire dei| contributi e gli importi massimi |Contributo per infrastrutture ad erogabili per ciascun intervento,|elevata automazione e a ridotto nel rispetto delle disposizioni |impatto ambientale di supporto a comunitarie in materia di aiuti |nodi di scambio viario di Stato. |intermodali. -------------------------------------------------------------------- 457. Per la prosecuzione degli | interventi previsti all'articolo | 4, comma 158, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' |Progettazione e realizzazione di autorizzata la spesa di 3 milioni|tutte le opere di integrazione di euro per l'anno 2005. |del passante di Mestre. -------------------------------------------------------------------- 458. E' autorizzata la spesa di 3| milioni di euro a decorrere | dall'anno 2005 allo scopo della | prosecuzione degli interventi | infrastrutturali previsti ai | sensi dell'articolo 3, comma 127 | della legge 24 dicembre 2003, n. |Parco della Salute e delle nuove 350. |Molinette di Torino. -------------------------------------------------------------------- 459. Per le finalita' di cui | all'articolo 45, comma 3, della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, | come rideterminate dal comma 180 | dell'articolo 4 della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | autorizzata la spesa di 3 milioni| di euro per ciascuno degli anni | 2005, 2006 e 2007. Al relativo | onere si provvede mediante | corrispondente riduzione | dell'autorizzazione di spesa di | cui all'articolo 13, comma 1, |Fiera del Levante di Bari,d Fiera della legge 1º agosto 2002, n. |di Verona, Fiera di Foggia e 166. |Fiera di Padova. -------------------------------------------------------------------- 460. Fermo restando quanto | disposto dall'articolo 6, commi | 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 | aprile 2002, n. 63, convertito, | con modificazioni, dalla legge 15| giugno 2002, n. 112, l'articolo | 12 della legge 16 dicembre 1977, | n. 904, non si applica alle | societa' cooperative e loro | consorzi a mutualita' prevalente | di cui al libro V, titolo VI, | capo I, sezione I, del codice | civile, e alle relative | disposizioni di attuazione e | transitorie, e che sono iscritti | all'Albo delle cooperative | sezione cooperative a mutualita' | prevalente di cui all'articolo | 223-sexiesdecies delle | disposizioni di attuazione del | codice civile: | | a) per la quota del 20 per cento | degli utili netti annuali delle | cooperative agricole e loro | consorzi di cui al decreto | legislativo 18 maggio 2001, n. | 228, delle cooperative della | piccola pesca e loro consorzi; | |Non concorrenza alla formazione b) per la quota del 30 per cento |del reddito delle somme destinate degli utili netti annuali delle |a riserve indivisibili nei limiti altre cooperative e loro |degli utili annuali destinati consorzi. |alla riserva minima obbligatoria -------------------------------------------------------------------- 461. L'articolo 10 del decreto | del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 601, e | successive modificazioni, non si |Esclusione dall'esenzione del 20% applica limitatamente alla |degli utili delle cooperative lettera a) del comma 1. |agricole accantonati a riserva. -------------------------------------------------------------------- 462. L'articolo 11 del decreto | del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 601, e | successive modificazioni, si | applica limitatamente al reddito | imponibile derivante | dall'indeducibilita' dell'imposta|Limitazione dell'agevolazione al regionale sulle attivita' |reddito imponibile derivante produttive. |dall'indeducibilita' IRAP. -------------------------------------------------------------------- 463. Le previsioni di cui ai | commi da 460 a 462 non si | applicano alle cooperative | sociali e loro consorzi di cui | alla legge 8 novembre 1991, n. | 381. Resta, in ogni caso, | l'esenzione da imposte e la | deducibilita' delle somme |Esclusione dalla limitazione previste dall'articolo 11 della |delle agevolazioni per le legge 31 gennaio 1992, n. 59, e |cooperative sociali e i loro successive modificazioni. |consorzi. -------------------------------------------------------------------- 464. A decorrere dall'esercizio | in corso al 31 dicembre 2004, in | deroga all'articolo 3 della legge| 27 luglio 2000, n. 212, per le | societa' cooperative e loro | consorzi diverse da quelle a | mutualita' prevalente | l'applicabilita' dell'articolo 12| della legge 16 dicembre 1977, n. | 904, e' limitata alla quota del | 30 per cento degli utili netti | annuali, a condizione che tale |Trattamento fiscale delle quota sia destinata ad una |societa' cooperative: limitazione riserva indivisibile prevista |alla quota del 30 per cento degli dallo statuto. |utili netti annuali. -------------------------------------------------------------------- 465. Gli interessi sulle somme | che i soci persone fisiche | versano alle societa' cooperative| e loro consorzi alle condizioni | previste dall'articolo 13 del | decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 601, e successive modificazioni, | sono indeducibili per la parte | che supera l'ammontare calcolato | con riferimento alla misura | minima degli interessi spettanti | ai detentori dei buoni postali | fruttiferi, aumentata dello 0,90 |Indeducibilita' degli interessi per cento. |eccedenti. -------------------------------------------------------------------- 466. Le disposizioni dei commi da| 460 a 465 si applicano a | decorrere dai periodi d'imposta |Decorrenza dele disposizioni dei successivi a quello in corso al |commi da 460 a 465 dal 31 31 dicembre 2003. |dicembre 2003. -------------------------------------------------------------------- 467. Al numero 41-bis) della | tabella A, parte seconda, | allegata al decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, sono | ricomprese, a decorrere dal 1º | gennaio 2005, anche le | prestazioni di cui ai numeri 18),| 19), 20) e 21) dell'articolo 10 | del predetto decreto n. 633 del | 1972, e successive modificazioni,| rese, in favore dei soggetti | indicati nel medesimo numero | 41-bis) da cooperative e loro | consorzi, sia direttamente che in| esecuzione di contratti di | appalto e convenzioni in genere. | Resta salva la facolta' per le | cooperative sociali di cui alla | legge 8 novembre 1991, n. 381, di| optare per la previsione di | maggior favore ai sensi | dell'articolo 10, comma 8, del | decreto legislativo 4 dicembre | 1997, n. 460. Le agevolazioni di | cui al presente comma sono | concesse nel limite di spesa di | 10 milioni di euro annui. Il | Ministro dell'economia e delle |IVA prestazioni finanze provvede, con propri |socio-assistenziali qualora decreti, a dare attuazione al |effettuate da parte di presente comma. |cooperative e loro consorzi. -------------------------------------------------------------------- |Abrogazione della possibilita' |per le casse rurali e artigiane 468. All'articolo 11, comma 4, |di calcolare la quota di utili della legge 31 gennaio 1992, n. |del 3 per cento sulla base degli 59, il secondo periodo e' |utili, al netto delle riserve soppresso. |obbligatorie. -------------------------------------------------------------------- 469. All'articolo 6 della legge | 13 maggio 1999, n. 133, e | successive modificazioni, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1, lettera b), e' | aggiunto, in fine, il seguente | periodo: "Qualora a detti | consorzi, esistenti alla data di | entrata in vigore della presente | disposizione, fossero associati | anche soggetti diversi dalle | banche, l'esenzione si applica | limitatamente alle prestazioni | rese nei confronti delle banche, | a condizione che il relativo | ammontare sia superiore al 50 per| cento del volume d'affari"; |Esenzione Iva per i consorzi fra b) il comma 4 e' abrogato. |banche. -------------------------------------------------------------------- 470. All'articolo 90 della legge | 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il| comma 11, e' inserito il | seguente: | "11-bis. Per i soggetti di cui al| comma 1 la pubblicita', in | qualunque modo realizzata negli | impianti utilizzati per | manifestazioni sportive | dilettantistiche con capienza | inferiore ai tremila posti, e' da| considerarsi, ai fini | dell'applicazione delle | disposizioni del decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 640, in rapporto| di occasionalita' rispetto | all'evento sportivo direttamente | organizzato". |Pubblicita' negli stadi. -------------------------------------------------------------------- 471. A decorrere dal 1º gennaio | 2005, le disposizioni che | disciplinano le modalita' di | liquidazione e di versamento | dell'imposta sul valore aggiunto | contenute nel regolamento di cui | al decreto del Ministro delle | finanze 24 ottobre 2000, n. 370, | e nel regolamento di cui al | decreto del Ministro delle | finanze 24 ottobre 2000, n. 366, | non si applicano ai soggetti che | nell'anno solare precedente hanno| versato imposta sul valore | aggiunto per un importo superiore| a 2 milioni di euro. I soggetti | di cui al presente comma hanno | facolta' di eseguire le | annotazioni relative alle | operazioni effettuate entro il | giorno 15 del mese successivo a | quello di effettuazione |Versamenti periodici IVA con dell'operazione. |cadenza mensile. -------------------------------------------------------------------- 472. All'articolo 4, comma 1, del| testo unico delle disposizioni | legislative concernenti le | imposte sulla produzione e sui | consumi e relative sanzioni | penali e amministrative, di cui | al decreto legislativo 26 ottobre| 1995, n. 504, e successive | modificazioni, dopo il terzo | periodo, e' inserito il seguente:| "In tal caso resta altresi' | sospesa la procedura di | riscossione dell'imposta sul |Sospensione della procedura di valore aggiunto gravante sulle |riscossione dell'IVA gravante accise stesse". |sulle accise. -------------------------------------------------------------------- 473. Le riserve e i fondi in | sospensione di imposta, anche se | imputati al capitale sociale o al| fondo di dotazione, esistenti nel| bilancio o nel rendiconto | dell'esercizio in corso alla data| del 31 dicembre 2004, possono | essere assoggettati, in tutto o | in parte, ad imposta sostitutiva | dell'imposta sul reddito delle |Smobilizzo, mediante pagamento di persone fisiche, dell'imposta sul|un'imposta sostitutiva del 10%, reddito delle societa' e |delle riserve e dei fondi in dell'imposta regionale sulle |sospensione di imposta esistenti attivita' produttive, nella |nel bilancio dell'esercizio in misura del 10 per cento. La |corso al 31 dicembre 2004. disposizione del primo periodo |Esclusione delle riserve non si applica alle riserve per |costituite per ammortamenti ammortamenti anticipati. |anticipati -------------------------------------------------------------------- 474. Per i saldi attivi di | rivalutazione costituiti ai sensi| delle leggi 29 dicembre 1990, n. | 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e | 21 novembre 2000, n. 342, | compresi quelli costituiti ai | sensi dell'articolo 14 della | legge 21 novembre 2000, n. 342, |Riduzione della misura l'imposta sostitutiva di cui al |dell'imposta sostitutiva nelle comma 473 e' ridotta al 4 per |ipotesi di affrancamento di saldi cento. |attivi di rivalutazione. -------------------------------------------------------------------- 475. Le riserve e i fondi di cui | al comma 473 e i saldi attivi di | cui al comma 474, assoggettati | all'imposta sostitutiva, non | concorrono a formare il reddito | imponibile dell'impresa ovvero | della societa' e dell'ente e in | caso di distribuzione dei citati | saldi attivi non spetta il | credito di imposta previsto |Non concorrenza alla formazione dall'articolo 4, comma 5, della |del reddito imponibile della legge 29 dicembre 1990, n. 408, |societa' delle riserve, dei dall'articolo 26, comma 5, della |fondi, dei saldi di legge 30 dicembre 1991, n. 413, e|rivalutazione, qualora siano dall'articolo 13, comma 5, della |assoggettati ad imposta legge 21 novembre 2000, n. 342. |sostitutiva. -------------------------------------------------------------------- 476. L'imposta sostitutiva e' | liquidata nella dichiarazione dei| redditi relativa all'esercizio di| cui al comma 473 ed e' versata, |Liquidazione dell'imposta in unica soluzione, entro il |sostitutiva nella dichiarazione termine di versamento del saldo |dei redditi relativa delle imposte sui redditi di tale|all'esercizio in corso al 31 esercizio. |dicembre 2004. -------------------------------------------------------------------- 477. L'imposta sostitutiva e' | indeducibile e puo' essere | imputata, in tutto o in parte, | alle riserve iscritte in bilancio| o rendiconto. Se l'imposta | sostitutiva e' imputata al | capitale sociale o fondo di | dotazione, la corrispondente | riduzione e' operata, anche in | deroga all'articolo 2365 del | codice civile, con le modalita' | di cui all'articolo 2445, secondo|Indeducibilita' dell'imposta comma, del medesimo codice. |sostitutiva versata. -------------------------------------------------------------------- 478. Per la liquidazione, | l'accertamento, la riscossione, i| rimborsi, le sanzioni e il | contenzioso si applicano le | disposizioni previste per le |Applicazione delle regole imposte sui redditi. |previste per le imposte dirette. -------------------------------------------------------------------- 479. Il Fondo bieticolo nazionale| di cui all'articolo 3 del | decreto-legge 21 dicembre 1990, | n. 391, convertito, con | modificazioni, dalla legge 18 | febbraio 1991, n. 48, e' | incrementato della somma di 10 | milioni di euro per l'anno 2005. |Fondo bieticolo nazionale -------------------------------------------------------------------- 480. Al decreto legislativo 15 | novembre 1993, n. 507, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) all'articolo 6, dopo il comma | 2, e' aggiunto il seguente: | "2-bis. Per i soggetti di cui | all'articolo 20 non trova | applicazione l'imposta sulla | pubblicita'."; | b) all'articolo 20, dopo il comma| 1, e' aggiunto il seguente: | "1-bis. Il presente articolo si | applica alle persone fisiche che | non intendono affiggere manifesti| negli spazi previsti | dall'articolo 20-bis."; | c) dopo l'articolo 20, e' | inserito il seguente: | "Art. 20-bis. - (Spazi riservati | ed esenzione dal diritto) - 1. I | comuni devono riservare il 10 per| cento degli spazi totali per | l'affissione dei manifesti ai | soggetti di cui all'articolo 20. | La richiesta e' effettuata dalla | persona fisica che intende | affiggere manifesti per i | soggetti di cui all'articolo 20 e| deve avvenire secondo le | modalita' previste dal presente | decreto e dai relativi | regolamenti comunali. Il comune | non fornisce personale per | l'affissione. L'affissione negli | spazi riservati e' esente dal | diritto sulle pubbliche | affissioni. | 2. Le violazioni ripetute e | continuate delle norme in materia| d'affissioni e pubblicita' | commesse fino all'entrata in | vigore della presente | disposizione, mediante affissioni| di manifesti politici ovvero di | striscioni e mezzi similari | possono essere definite in | qualunque ordine e grado di | giudizio nonche' in sede di | riscossione delle somme | eventualmente iscritte a titolo | sanzionatorio, mediante il | versamento, a carico del | committente responsabile, di una | imposta pari, per il complesso | delle violazioni commesse e | ripetute a 100 euro per anno e | per provincia. Tale versamento | deve essere effettuato a favore | della tesoreria del comune | competente o della provincia | qualora le violazioni siano state| compiute in piu' di un comune | della stessa provincia; in tal | caso la provincia provvede al | ristoro, proporzionato al valore | delle violazioni accertate, ai | comuni interessati, ai quali | compete l'obbligo di inoltrare | alla provincia la relativa | richiesta entro il 30 settembre | 2005. In caso di mancata | richiesta da parte dei comuni, la| provincia destinera' le entrate | al settore ecologia. La | definizione di cui al presente | comma non da' luogo ad alcun | diritto al rimborso di somme | eventualmente gia' riscosse a | titolo di sanzioni per le | predette violazioni. Il termine | per il versamento e' fissato, a | pena di decadenza dal beneficio | di cui al presente comma, al 31 | maggio 2005. Non si applicano le | disposizioni dell'articolo 15, | commi 2 e 3, della legge 10 | dicembre 1993, n. 515."; | d) all'articolo 23, dopo il comma| 4 e' aggiunto il seguente: | "4-bis. Se il manifesto riguarda | l'attivita' di soggetti elencati | nell'articolo 20, il responsabile| e' esclusivamente colui che | materialmente e' colto in | flagranza nell'atto d'affissione.| Non sussiste responsabilita' | solidale."; | e) all'articolo 24, dopo il comma| 5-bis e' aggiunto il seguente: | "5-ter. Se il manifesto riguarda | l'attivita' di soggetti elencati | nell'articolo 20, il responsabile| e' esclusivamente colui che | materialmente e' colto in | flagranza nell'atto di | affissione. Non sussiste | responsabilita' solidale". |Affissioni manifesti -------------------------------------------------------------------- 481. All'articolo 23 del decreto | legislativo 30 aprile 1992, n. | 285, dopo il comma 13-quater, e' | aggiunto il seguente: | "13-quinquies. Se il manifesto | riguarda l'attivita' di soggetti | elencati nell'articolo 20 del | decreto legislativo 15 novembre | 1993, n. 507, e successive | modificazioni, il responsabile e'| esclusivamente colui che | materialmente e' colto in | flagranza nell'atto di | affissione. Non sussiste |Esclusione della responsabilita' responsabilita' solidale". |solidale. -------------------------------------------------------------------- 482. Alla legge 4 aprile 1956, n.| 212, sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) all'articolo 6 e' aggiunto il | seguente comma: | "E' responsabile esclusivamente | colui che materialmente e' colto | in flagranza nell'atto di | affissione. Non sussiste | responsabilita' solidale."; | b) all'articolo 8 e' aggiunto il | seguente comma: | "E' responsabile esclusivamente | colui che materialmente e' colto | in flagranza nell'atto di | affissione. Non sussiste |Norme per la disciplina della responsabilita' solidale". |propaganda elettorale. -------------------------------------------------------------------- 483. Alla legge 10 dicembre 1993,| n. 515, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) all'articolo 15, comma 3, le | parole: "sono a carico, in | solido, dell'esecutore materiale | e del committente responsabile" | sono sostituite dalle seguenti: | "sono a carico esclusivamente | dell'esecutore materiale. Non | sussiste responsabilita' solidale| neppure del committente"; | b) all'articolo 15, comma 19, e' | aggiunto, infine, il seguente | periodo: "La responsabilita' in |Disciplina delle campagne materia di manifesti e' personale|elettorali per l'elezione alla e non sussiste responsabilita' |Camera dei deputati e al Senato neppure del committente". |della Repubblica. -------------------------------------------------------------------- 484. Le disposizioni di cui | all'articolo 4, commi 181, 182, | 183, 184, 185 e 186 della legge | 24 dicembre 2003, n. 350, sono | estese alle spese sostenute | nell'anno 2005. Il relativo | limite di spesa per l'anno 2006 |Proroga del credito d'imposta a resta fissato in 95 milioni di |favore delle imprese editrici di euro. |quotidiani e periodici. -------------------------------------------------------------------- 485. Con provvedimento | direttoriale del Ministero | dell'economia e delle | finanze-Amministrazione autonoma | dei monopoli di Stato, tenuto | anche conto dei provvedimenti di | variazione delle tariffe dei | prezzi di vendita al pubblico dei| tabacchi lavorati, eventualmente | intervenuti ai sensi | dell'articolo 2 della legge 13 | luglio 1965, n. 825, e successive| modificazioni, puo' essere | aumentata l'aliquota di base | della tassazione dei tabacchi | lavorati, di cui all'articolo 28,| comma 1, del decreto-legge 30 | agosto 1993, n. 331, convertito, | con modificazioni, dalla legge 29| ottobre 1993, n. 427, al fine di | assicurare un maggiore gettito | complessivo pari a 500 milioni di| euro per l'anno 2005 e a 1.000 | milioni di euro annui a decorrere| dall'anno 2006. |Aumento accise tabacchi. -------------------------------------------------------------------- 486. Per il perseguimento di | obiettivi di pubblico interesse, | ivi compresi quelli di difesa | della salute pubblica, con | provvedimento direttoriale del | Ministero dell'economia e delle | finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato, | sentito il Ministero della | salute, possono essere | individuati criteri e modalita' | di determinazione di un prezzo | minimo di vendita al pubblico dei|Prezzo minimo di vendita al tabacchi lavorati. |pubblico dei tabacchi lavorati. -------------------------------------------------------------------- 487. La vendita al pubblico delle| sigarette e' ammessa | esclusivamente in pacchetti | confezionati con dieci o venti |Confezionamneto sigarette pezzi. |limitato in dieci o venti pezzi. -------------------------------------------------------------------- 488. Al fine di una tendenziale | armonizzazione della misura del | prelievo erariale sul Lotto a | quella vigente per altri tipi di | gioco, le percentuali delle | ritenute previste dagli articoli | 2, nono comma, della legge 6 | agosto 1967, n. 699, e successive| modificazioni, e 17, quarto | comma, della legge 29 gennaio | 1986, n. 25, sono sostituite con | una ritenuta unica del 6 per |Ritenuta unica del 6% sulle cento. |vincite al lotto. -------------------------------------------------------------------- 489. Il primo comma dell'articolo| 2 della legge 2 agosto 1982, n. | 528, e' sostituito dal seguente: | "Il gioco del lotto si basa | sull'utilizzo dei numeri da 1 a | 90 inclusi, sopra le ruote di | Bari, Cagliari, Firenze, Genova, | Milano, Napoli, Palermo, Roma, | Torino, Venezia, e sopra la ruota| denominata ruota nazionale. I | cinque numeri estratti | determinano le vincite | relativamente a ciascuna ruota. |Aggiunta di una ulteriore ruota Le estrazioni della ruota |per il gioco del lotto denominata nazionale sono svolte in Roma". |"ruota nazionale". -------------------------------------------------------------------- 490. Le scommesse sulla ruota | nazionale si effettuano puntando | sulla ruota stessa con esclusione| di tutte le altre ruote. La | raccolta delle scommesse sulla | ruota nazionale viene effettuata | dal concessionario del gioco del | lotto attraverso la rete |Modalita' di raccolta per le automatizzata del lotto. |scommesse sulla ruota nazionale. -------------------------------------------------------------------- 491. Il primo ed il secondo comma| dell'articolo 8 della legge 2 | agosto 1982, n. 528, sono | sostituiti dai seguenti: | "I premi sono fissati come | appresso: | a) sorti del gioco: premi per | ogni combinazione; | b) estratto semplice: undici | volte e duecentotrentadue | millesimi della posta; | c) estratto determinato: | cinquantacinque volte la posta; | d) ambo: duecentocinquanta volte | la posta; | e) terno: quattromilacinquecento | volte la posta; | f) quaterna: centoventimila volte| la posta; | g) cinquina: seimilioni di volte | la posta. | Il premio massimo cui puo' dar | luogo ogni scontrino di giocata, | comunque sia ripartito tra le | poste l'importo delle scommesse, | non puo' eccedere la somma di 6 |Incremento del valori dei premi. milioni di euro". |Tetto massimo alle vincite. -------------------------------------------------------------------- 492. Resta fermo quanto stabilito|Possibilita' di adeguamento del dal terzo comma dell'articolo 8 |limite di importo massimo del della legge 2 agosto 1982, n. |premio con decreto del Ministro 528. |dell'economia e delle finanze. -------------------------------------------------------------------- 493. E' istituita la scommessa | dell'estratto determinato. La | giocata dell'estratto determinato| si effettua aggiungendo | all'indicazione del numero | pronosticato la specificazione | relativa alla successione |Istituzione della scommessa ordinale di primo, secondo, |denominata "estratto terzo, quarto e quinto estratto. |determinato". -------------------------------------------------------------------- 494. Con provvedimento | direttoriale del Ministero | dell'economia e delle finanze- | Amministrazione autonoma dei | monopoli di Stato puo' essere | istituita una ulteriore |Possibilita' di istituire una estrazione settimanale del gioco |ulteriore estrazione settimanale del lotto abbinata al concorso |del gioco del lotto abbinata al Enalotto. |concorso Enalotto. -------------------------------------------------------------------- 495. All'articolo 110, comma 7, | del testo unico di cui al regio | decreto 18 giugno 1931, n. 773, e| successive modificazioni, la |Soppressione degli apparecchi che lettera b) e' abrogata. |non consentono vincite in denaro. -------------------------------------------------------------------- 496. La disposizione di cui al | secondo periodo del comma 7 | dell'articolo 39 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, si intende| nel senso che dalle date del 1º | gennaio e 1º maggio 2004, | previste in funzione del rilascio| o meno del nulla osta, gli | apparecchi e congegni di cui alla| medesima disposizione, se non | convertiti in apparecchi e | congegni per il gioco lecito, | sono illeciti ancorche' non | consentano il prolungamento o la |Norma interpretativa in tema di ripetizione della partita. |giochi. -------------------------------------------------------------------- 497. L'esenzione di cui | all'articolo 10, primo comma, | numero 6), del decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, si applica | alla raccolta delle giocate con | gli apparecchi da intrattenimento| di cui all'articolo 110, comma 6,| del testo unico delle leggi di | pubblica sicurezza, di cui al | regio decreto 18 giugno 1931, n. | 773, e successive modificazioni, | anche relativamente ai rapporti |Esenzione dall'imposta sul valore tra i concessionari della rete |aggiunto alla raccolta delle per la gestione telematica ed i |giocate con gli apparecchi di terzi incaricati della raccolta |intrattenimento di cui al comma 6 stessa. |dell'articolo 10 del TULPS. -------------------------------------------------------------------- 498. E' istituita, entro tre mesi| dalla data di entrata in vigore | della presente legge, con | provvedimento direttoriale del | Ministero dell'economia e delle | finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato, | sentito il Ministero delle | politiche agricole e forestali - | Dipartimento della qualita' dei | prodotti agroalimentari e dei | servizi, una nuova scommessa | ippica a totalizzatore, proposta | dall'UNIRE. Con il medesimo | provvedimento sono stabilite le | disposizioni attuative relative | alla nuova scommessa ippica, da | effettuarsi nelle reti dei punti | di vendita dei concorsi | pronostici, delle agenzie ippiche| e sportive nonche' negli | ippodromi, tenendo conto che la | raccolta deve essere ripartita | assegnando il 72 per cento come | montepremi e compenso per | l'attivita' di gestione della | scommessa, l'8 per cento come | compenso dell'attivita' dei punti| di vendita, il 6 per cento come | entrate erariali sotto forma di |Istituzione di una nuova imposta unica e il 14 per cento |scommessa ippica a totalizzatore come prelievo a favore |da realizzarsi su proposta dell'UNIRE. |dell'UNIRE -------------------------------------------------------------------- 499. All'articolo 39 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, dopo il | comma 7-bis e' inserito il | seguente: | "7-ter. La sanzione di cui alla | lettera c) del comma 7 e' | applicata al gestore di | apparecchi da intrattenimento di | cui all'articolo 110, comma 7, | lettere a) e c), del testo unico | di cui al regio decreto 18 giugno| 1931, n. 773, e successive | modificazioni, in tutti i casi | nei quali i predetti apparecchi, | installati presso esercizi | pubblici, risultino non conformi | alle prescrizioni normative e | alle regole tecniche definite ai | sensi dell'articolo 22, comma 1, | della legge 27 dicembre 2002, n. |Sanzioni in materia di apparecchi 289". |da divertimento -------------------------------------------------------------------- 500. All'articolo 38 della legge | 23 dicembre 2000, n. 388, al | comma 3 e al comma 4 le parole: | "comma 6" sono sostituite dalle | seguenti: "commi 6 e 7". | 501. All'articolo 38 della legge | 23 dicembre 2000, n. 388, i commi| 1 e 2 sono abrogati. |Coordinamento testuale -------------------------------------------------------------------- 502. Il Ministero dell'economia e| delle finanze-Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | definisce i requisiti tecnici dei| documenti attestanti il rilascio | dei nulla osta di cui | all'articolo 38, commi 3 e 4, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, tali da assicurarne la | controllabilita' a distanza. Gli | eventuali costi di rilascio dei | predetti documenti sono a carico | dei richiedenti. |Requisiti tecnici del nulla osta -------------------------------------------------------------------- |L'indetraibilita' dell'imposta 503. All'articolo 30, comma 4, |sul valore aggiunto afferente le della legge 23 dicembre 2000, n. |operazioni aventi per oggetto 388, le parole: " 31 dicembre |ciclomotori, motocicli, 2004" sono sostituite dalle |autovetture e autoveicoli, e' seguenti: " 31 dicembre 2005". |prorogata al 31 dicembre 2005 -------------------------------------------------------------------- 504. All'articolo 2, comma 11, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, e successive modificazioni, | le parole: "Per l'anno 2003 e per| l'anno 2004" sono sostituite |Proroga al 2005 dell'esenzione dalle seguenti: "Per gli anni |IRPEF di 8000 euro per i 2003, 2004 e 2005". |lavoratori transfrontalieri. -------------------------------------------------------------------- 505. Per l'anno 2005 il limite di| non concorrenza alla formazione | del reddito di lavoro dipendente,| relativamente ai contributi di | assistenza sanitaria, di cui | all'articolo 51, comma 2, lettera| a), del testo unico delle imposte| sui redditi, di cui al decreto | del Presidente della Repubblica |Esenzione IRPEF dei contributi 22 dicembre 1986, n. 917, e |versati per assistenza sanitaria successive modificazioni, e' |dai lavoratori dipendenti nel fissato in euro 3.615,20. |limite di 3.615,20 -------------------------------------------------------------------- 506. All'articolo 11 del decreto | legislativo 2 settembre 1997, n. | 313, concernente il regime | speciale per gli imprenditori | agricoli, e successive | modificazioni, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) al comma 5, primo e secondo | periodo, le parole: "anni dal | 1998 al 2004" sono sostituite | dalle seguenti: "anni dal 1998 al| 2005"; | Proroga agevolazioni in b) il comma 5-bis e' abrogato. |agricoltura e nel settore ittico -------------------------------------------------------------------- |Proroga esenzione imposte di |bollo, registro, ipotecarie e 507. Il termine previsto |catastali nonche' dalle tasse di dall'articolo 43, comma 3, della |concessione governativa per gli legge 1º agosto 2002, n. 166, |atti, contratti, documenti e prorogato, da ultimo, al 31 |formalita' occorrenti per la dicembre 2004 dall'articolo 2, |ricostruzione o la riparazione comma 19, della legge 24 dicembre|degli immobili distrutti o 2003, n. 350, e' ulteriormente |danneggiati nei comuni della prorogato al 31 dicembre 2005. |valle del Belice -------------------------------------------------------------------- 508. All'articolo 19, comma 3, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, e successive modificazioni, | le parole: "31 dicembre 2004" | sono sostituite dalle seguenti: |Proroga della detrazione IRPEF "31 dicembre 2005". |per la salvaguardia dei boschi -------------------------------------------------------------------- 509. All'articolo 45, comma 1, | del decreto legislativo 15 | dicembre 1997, n. 446, e | successive modificazioni, le | parole da: "per i cinque periodi | d'imposta successivi" fino alla | fine del comma sono sostituite | dalle seguenti: "per i sei | periodi d'imposta successivi | l'aliquota e' stabilita nella | misura dell'1,9 per cento; per il| periodo d'imposta in corso al 1º | gennaio 2005 l'aliquota e' |Proroga agevolazioni Irap stabilita nella misura del 3,75 |agricoltura e cooperative piccola per cento". |pesca -------------------------------------------------------------------- 510. Per l'anno 2005 sono | prorogate le disposizioni di cui |Proroga agevolazioni fiscali all'articolo 11 della legge 23 |imprese che esercitano la pesca dicembre 2000, n. 388. |nelle acque interne e lagunari -------------------------------------------------------------------- 511. A decorrere dalla data di | entrata in vigore della presente | legge e fino al 31 dicembre 2005,| si applicano: | a) le disposizioni in materia di | riduzione di aliquote di accisa | sulle emulsioni stabilizzate, di | cui all'articolo 24, comma 1, | lettera d), della legge 23 | dicembre 2000, n. 388, nonche' la| disposizione contenuta | nell'articolo 1, comma 1-bis, del| decreto-legge 28 dicembre 2001, | n. 452, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | febbraio 2002, n. 16, e, per il | medesimo periodo, l'aliquota di | cui al numero 1) della predetta | lettera d) e' stabilita in euro | 256,70 per mille litri; | b) le disposizioni in materia di | aliquota di accisa sul gas metano| per combustione per uso | industriale di cui all'articolo 4| del decreto-legge 1º ottobre | 2001, n. 356, convertito, con | modificazioni, dalla legge 30 | novembre 2001, n. 418; | c) le disposizioni in materia di | accisa concernenti le | agevolazioni sul gasolio e sul | GPL impiegati nelle zone montane | e in altri specifici territori | nazionali, di cui all'articolo 5 | del decreto-legge 1º ottobre | 2001, n. 356, convertito, con | modificazioni, dalla legge 30 | novembre 2001, n. 418; | d) le disposizioni in materia di | agevolazione per le reti di | teleriscaldamento alimentate con | biomassa ovvero con energia | geotermica, di cui all'articolo 6| del decreto-legge 1º ottobre | 2001, n. 356, convertito, con | modificazioni, dalla legge 30 | novembre 2001, n. 418; | e) le disposizioni in materia di | aliquote di accisa sul gas metano| per combustione per usi civili, | di cui all'articolo 27, comma 4, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388; | f) le disposizioni in materia di | accisa concernenti le | agevolazioni sul gasolio e sul | GPL impiegati nelle frazioni | parzialmente non metanizzate di | comuni ricadenti nella zona | climatica E, di cui al comma 2 | dell'articolo 13 della legge 28 | dicembre 2001, n. 448; | g) le disposizioni in materia di | accisa concernenti il regime | agevolato per il gasolio per | autotrazione destinato al | fabbisogno della provincia di | Trieste e dei comuni della | provincia di Udine, di cui al | comma 6 dell'articolo 21 della | legge 27 dicembre 2002, n. 289; | h) le disposizioni in materia di | accisa concernenti le | agevolazioni sul gasolio | utilizzato nelle coltivazioni | sotto serra, di cui all'articolo | 2, comma 4, della legge 24 |Prooroga agevolazioni in materia dicembre 2003, n. 350. |di accise -------------------------------------------------------------------- 512. Al fine di favorire | l'accesso al credito alle imprese| agricole ed agroalimentari, a | decorrere dal 1º gennaio 2005 la | gestione degli interventi di | sostegno finanziario di cui | all'articolo 36 della legge 2 | giugno 1961, n. 454, e successive| modificazioni, e la relativa | dotazione finanziaria e' | attribuita all'ISMEA. L'ISMEA | senza oneri aggiuntivi a carico | del bilancio dello Stato succede | nei diritti, nelle attribuzioni e| nelle situazioni giuridiche dei | quali l'attuale ente gestore dei | fondi previsti dalle leggi di cui|Affidamento all'ISMEA, della al presente comma e' titolare in |gestione degli interventi di forza di leggi, di provvedimenti |agevolazione dell'accesso al amministrativi e di contratti |credito delle imprese agricole e relativi alla gestione degli |agroalimentari del Fondo interventi trasferiti. |interbancario di garanzia -------------------------------------------------------------------- 513. Per l'anno 2004 non si fa | luogo all'emanazione del decreto | del Presidente del Consiglio dei | ministri previsto dall'articolo | 8, comma 5, della legge 23 | dicembre 1998, n. 448. La | presente disposizione entra in | vigore il giorno stesso della | pubblicazione della presente |Rinvio dell'introduzione della legge nella Gazzetta Ufficiale. |disciplina sulla Carbontax -------------------------------------------------------------------- 514. E' abrogato il comma 4 |Soppressione della dell'articolo 8 della legge 23 |rideterminazione delle accise dicembre 1998, n. 448. |sugli oli minerali -------------------------------------------------------------------- 515. A decorrere dal 1º gennaio | 2004 e fino al 31 dicembre 2004, | l'aliquota prevista nell'allegato| I al testo unico delle | disposizioni legislative | concernenti le imposte sulla | produzione e sui consumi e | relative sanzioni penali e | amministrative, di cui al decreto| legislativo 26 ottobre 1995, n. | 504, e successive modificazioni, | per il gasolio per autotrazione | utilizzato dagli esercenti le | attivita' di trasporto merci con | veicoli di massa massima | complessiva superiore a 3,5 | tonnellate e' ridotta di euro | 33,21391 per mille litri. Per i | soggetti che si avvalgono del | beneficio di cui all'articolo 8, | comma 10, lettera e), della legge| 23 dicembre 1998, n. 448, e | successive modificazioni, la | riduzione di aliquota di cui al | primo periodo e' limitata ad euro| 16,03656 per mille litri. | -------------------------------------------------------------------- 516. La riduzione prevista al | comma 515, primo periodo, si | applica altresi' ai seguenti | soggetti: | a) agli enti pubblici e alle | imprese pubbliche locali | esercenti l'attivita' di | trasporto di cui al decreto | legislativo 19 novembre 1997, n. | 422, e relative leggi regionali | di attuazione; | b) alle imprese esercenti | autoservizi di competenza | statale, regionale e locale di | cui alla legge 28 settembre 1939,| n. 1822, al regolamento (CEE) n. | 684/92 del Consiglio, del 16 | marzo 1992, e successive | modificazioni, e al citato | decreto legislativo n. 422 del | 1997; | c) agli enti pubblici e alle | imprese esercenti trasporti a | fune in servizio pubblico per | trasporto di persone. | 517. Per ottenere il rimborso di | quanto spettante, anche mediante | la compensazione di cui | all'articolo 17 del decreto | legislativo 9 luglio 1997, n. | 241, e successive modificazioni, | i destinatari del beneficio di | cui ai commi 515 e 516 del | presente articolo, presentano, | entro il 30 giugno 2005, apposita| dichiarazione ai competenti | uffici dell'Agenzia delle dogane,| secondo le modalita' e con gli | effetti previsti dal regolamento | recante disciplina | dell'agevolazione fiscale a | favore degli esercenti le | attivita' di trasporto merci, di | cui al decreto del Presidente | della Repubblica 9 giugno 2000, | n. 277. Tali effetti, anche per | l'agevolazione fiscale di cui al | predetto regolamento di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica n. 277 del 2000, | rilevano altresi' ai fini delle | disposizioni di cui al titolo I | del decreto legislativo 15 |Agevolazioni sul gasolio per gli dicembre 1997, n. 446. |autotrasportatori -------------------------------------------------------------------- 518. Per gli interventi previsti | dall'articolo 2, comma 2, del | decreto-legge 28 dicembre 1998, | n. 451, convertito, con | modificazioni, dalla legge 26 | febbraio 1999, n. 40, come | prorogati dall'articolo 45, comma| 1, lettera b), della legge 23 | dicembre 1999, n. 488, e' | autorizzata per l'anno 2005 una | ulteriore spesa di 15 milioni di | euro, di cui 6,5 milioni di euro | quale copertura dell'onere | relativo all'anno 2004 e 8,5 | milioni di euro quale copertura | dell'onere relativo all'anno | 2005. | -------------------------------------------------------------------- 519. Per gli interventi previsti | dall'articolo 2, comma 3, del | decreto-legge 28 dicembre 1998, | n. 451, convertito, con | modificazioni, dalla legge 26 | febbraio 1999, n. 40, come | prorogati dall'articolo 45, comma| 1, lettera c), della legge 23 | dicembre 1999, n. 488, e' | autorizzata per l'anno 2005 una |Riduzione premi INAIL per ulteriore spesa di 20 milioni di |autotrasporto e finanziamento euro. |albo autotrasportatori -------------------------------------------------------------------- 520. All'articolo 22, comma 2, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e successive modificazioni, | le parole: "dal 1º gennaio 2003" | sono sostituite dalle seguenti: | "dal 1º gennaio 2005". Al decreto| legislativo 26 ottobre 1995, n. | 504, all'articolo 21, comma | 6-ter, le parole: "lire 30 |Differimento al 1° gennaio 2005 miliardi annue" sono sostituite |della decorrenza dell'inizio del dalle seguenti: "73 milioni di |progetto sperimentale triennale euro annui". |"bioetanolo", -------------------------------------------------------------------- 521. Il comma 6 dell'articolo 21 | del testo unico di cui al decreto| legislativo 26 ottobre 1995, n. | 504, e successive modificazioni, | e' sostituito dai seguenti: | "6. Le disposizioni del comma 2 | si applicano anche al biodiesel | (codice NC 3824 90 99) usato come| carburante, come combustibile, | come additivo, ovvero per | accrescere il volume finale dei | carburanti e dei combustibili. La| fabbricazione o la miscelazione | con oli minerali del biodiesel e'| effettuata in regime di deposito | fiscale. Nell'ambito di un | programma della durata di sei | anni, a decorrere dal 1º gennaio | 2005 fino al 31 dicembre 2010, il| biodiesel, puro o miscelato con | oli minerali, e' esentato | dall'accisa nei limiti di un | contingente annuo di 200.000 | tonnellate. Con decreto del | Ministro dell'economia e delle | finanze, di concerto con i | Ministri delle attivita' | produttive, dell'ambiente e della| tutela del territorio e delle | politiche agricole e forestali, | sono determinati i requisiti che | gli operatori, e i rispettivi | impianti di produzione, nazionali| e comunitari, devono possedere | per partecipare al programma | pluriennale, nonche' le | caratteristiche fiscali del | prodotto con i relativi metodi di| prova, le percentuali di | miscelazione con gli oli minerali| consentite, le modalita' di | distribuzione e di assegnazione | dei quantitativi esenti agli | operatori. Nelle more | dell'entrata in vigore del | suddetto decreto trovano | applicazione, in quanto | compatibili, le disposizioni del | regolamento di cui al decreto del| Ministro dell'economia e delle | finanze 25 luglio 2003, n. 256. | Per il trattamento fiscale del | biodiesel destinato al | riscaldamento valgono, in quanto | applicabili, le disposizioni | dell'articolo 61. | 6.1. Entro il 1º settembre di | ogni anno di validita' del | programma di cui al comma 6, i | Ministeri delle attivita' | produttive e delle politiche | agricole e forestali comunicano | al Ministero dell'economia e | delle finanze i costi industriali| medi del biodiesel e delle | materie prime necessarie alla sua| produzione, rilevati nell'anno | solare precedente. Sulla base | delle suddette rilevazioni, al | fine di evitare la | sovracompensazione dei costi | addizionali legati alla | produzione, con decreto del | Ministro dell'economia e delle | finanze, di concerto con i | Ministri delle attivita' | produttive, dell'ambiente e della| tutela del territorio e delle | politiche agricole e forestali, | da emanare entro il 30 ottobre di| ogni anno di validita' del | programma di cui al comma 6, e' | eventualmente rideterminata la | misura della agevolazione di cui | al medesimo comma 6. | 6.2. Per ogni anno di validita' | del programma di cui al comma 6, | i quantitativi del contingente | che risultassero, al termine del | medesimo anno, non immessi in | consumo, sono ripartiti tra gli | operatori proporzionalmente alle | quote loro assegnate per l'anno | in questione, purche' vengano | immessi in consumo entro il | successivo 30 giugno. In caso di | rinuncia, totale o parziale, | delle quote risultanti dalla | predetta ripartizione da parte di| un beneficiario, le stesse sono | ridistribuite, proporzionalmente | alle relative assegnazioni, fra | gli altri beneficiari". | 522. L'efficacia delle | disposizioni di cui al comma 521 | e' subordinata, ai sensi | dell'articolo 88, paragrafo 3, | del Trattato istitutivo della | Comunita' europea, alla | preventiva approvazione da parte |Esenzione dall'accisa per il della Commissione europea. |biodiesel -------------------------------------------------------------------- 523. All'articolo 11, comma 1, | lettere a) e b), del regolamento | recante norme per la elaborazione| del metodo normalizzato per | definire la tariffa del servizio | di gestione del ciclo dei rifiuti| urbani, di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 27 | aprile 1999, n. 158, e successive| modificazioni, le parole: "cinque|Proroga del termine per anni" sono sostituite dalle |l'adozione del regolamento per seguenti: "sei anni". |tariffa rifiuti solidi urbani -------------------------------------------------------------------- 524. In ottemperanza alla | decisione della Commissione | europea n. C(2004)2638 FIN dell'8| settembre 2004, l'articolo 94, |Eliminazione del credito comma 14, della legge 27 dicembre|d'imposta investimenti nelle aree 2002, n. 289, e' abrogato. |cuscinetto -------------------------------------------------------------------- 525. L'autorizzazione di spesa di| cui all'articolo 54 della legge | 28 dicembre 2001, n. 448, e | successive modificazioni, e' |Riduzioni dell'autorizzazione di ridotta, per l'anno 2005, di 15 |spesa per il fondo progettazione milioni di euro. |OOPP -------------------------------------------------------------------- 526. L'autorizzazione di spesa di| cui all'articolo 55 della citata | legge n. 448 del 2001, e | successive modificazioni, e' |Riduzione dell'autorizzazione di ridotta, per l'anno 2005, di 50 |spesa relativa al fondo per la milioni di euro. |realizzazione di grandi opere -------------------------------------------------------------------- 527. Tra i soggetti di cui | all'articolo 44, comma | 9-quinquies, del decreto-legge 30| settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326, sono ricompresi anche coloro| che ricoprono cariche sindacali. | Al citato comma 9-quinquies | dell'articolo 44 del | decreto-legge n. 269 del 2003, le| parole: "periodi anteriori al 1º | gennaio 2002" sono sostituite | dalle seguenti: "periodi | anteriori al 1º gennaio 2003" e | le parole: "possono esercitare | tali facolta' entro il 31 marzo |Proroga del termine per le 2004" sono sostituite dalle |domande di accredito della seguenti: "possono esercitare |contribuzione figurativa per i tali facolta' entro il 31 marzo |soggetti che ricoprono cariche 2005". |sindacali -------------------------------------------------------------------- 528. In virtu' del combinato | disposto dell'articolo 45, comma | 14, della legge 23 dicembre 1998,| n. 448, e dell'articolo 36 della | legge della Regione siciliana 31 | maggio 2004, n. 9, e successive | modificazioni, i benefici di cui | all'articolo 133 della legge 23 | dicembre 2000, n. 388, si | intendono trasferiti, alle | medesime condizioni di | cofinanziamento regionale ivi | previste, all'articolo 134 della | medesima legge n. 388 del 2000, |Finanziamenti nel settore dei nei limiti delle norme di |trasporti in favore della regione contabilita' di Stato. |Sicilia -------------------------------------------------------------------- 529. All'articolo 195 del decreto| legislativo 30 aprile 1992, n. | 285, e successive modificazioni, | dopo il comma 3 e' aggiunto il | seguente: | "3-bis. A decorrere dal 1º | gennaio 2005, la misura delle | sanzioni amministrative | pecuniarie, aggiornata ai sensi | del comma 3, e' oggetto di | arrotondamento all'unita' di | euro, per eccesso se la frazione | decimale e' pari o superiore a 50|Aggiornamento delle sanzioni centesimi di euro, ovvero per |amministrative pecuniarie per difetto se e' inferiore a detto |violazioni del codice della limite". |strada -------------------------------------------------------------------- 530. E' autorizzata la spesa di | 1.770.000 euro per l'anno 2005, a| sostegno delle realta' | calcistiche femminili FIGC - | Divisione Calcio Femminile - di | serie A, A2 e B per ciascuna | stagione calcistica da ripartire | nel seguente modo: | a) 50.000 euro per ciascuna delle| squadre iscritte al campionato di| serie A (per la stagione | 2004-2005 n. 12 squadre | regolarmente iscritte); | b) 25.000 euro per ciascuna delle| 24 squadre iscritte al campionato| di serie A2 (per la stagione | 2004-2005 due gironi da 12 | squadre ciascuno); | c) 10.000 euro per ciascuna delle| 57 squadre iscritte al campionato| di serie B (per la stagione | 2004-2005 cinque gironi da 12, | 11, 11 squadre regolarmente | iscritte). | 531. Il contributo di cui al | comma 530 e' corrisposto alle | societa' di serie A e A2 presso | le quali risultano iscritte, | oltre al proprio campionato di | competenza, almeno tre squadre | giovanili, di cui una | appartenente al settore | Primavera, e due sotto l'egida | del settore scolastico, ed a | quelle di serie B presso le quali| risulta iscritta una squadra del | settore giovanile. | 532. I contributi a sostegno | dell'attivita' professionistica | delle suddette squadre non sono | cumulabili con altro genere di | finanziamenti di enti pubblici, | nazionali o locali. Nel caso le | suddette squadre fossero | beneficiarie di contributo da | parte di ente pubblico, la quota | ad esse spettante in base al | comma 530 verra' calcolata, a | defalcazione, sulla base di | quanto gia' percepito da altri | enti pubblici. | 533. In caso di rimanenza delle | risorse individuate al comma 530,| le stesse vengono accantonate per| l'anno successivo ad integrazione| di quanto gia' impegnato. | 534. Le risorse di cui al comma | 530 vengono erogate mediante | bandi dalle amministrazioni | regionali in quota pari al numero| di squadre iscritte e | partecipanti, di anno in anno, ai| campionati FIGC - Divisione | Calcio Femminile - delle Serie A,| A2 e B. |Risorse per il calcio femminile -------------------------------------------------------------------- 535. Per il finanziamento del | fondo istituito con la legge 27 | dicembre 2002, n. 288, per la | concessione dell'assegno | sostitutivo ai grandi invalidi di| guerra o per servizio, e' | autorizzata la spesa di 10 | milioni di euro per l'anno 2005 e| di 15 milioni di euro per gli |Assegno sostitutivo a grandi anni 2006 e 2007. |invalidi di guerra o per servizio -------------------------------------------------------------------- 536. Nei casi in cui l'articolo 1| della legge 24 aprile 2003, n. | 92, abbia avuto applicazione, | perche' il limite di eta' | pensionabile era inferiore a | quello di 70 anni previsto, sia | pure in via facoltativa, dal | decreto-legge 28 maggio 2004, n. | 136, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | luglio 2004, n. 186, il periodo | di tre anni di permanenza in | servizio, su richiesta, previsto | per i perseguitati politici | antifascisti o razziali dal | citato articolo 1 della legge 21 | aprile 2003, n. 92, si deve | intendere fruibile a partire dal | nuovo limite di eta' | pensionabile, sia pure | facoltativo, di 70 anni, ai sensi| del citato articolo 1-quater del | decreto-legge n. 136 del 2004, ed| alle medesime condizioni di |Permanenza in servizio per i sospensione dei versamenti |perseguitati politici contributivi ivi previste. |antifascisti o razziali -------------------------------------------------------------------- 537. Onde poter assicurare la | continuita' nel processo di | risanamento e riorganizzazione e | il conseguente rilancio del | territorio del Parco Nazionale | d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' | autorizzato un contributo | straordinario di 4,5 milioni di | euro per l'anno 2005 a favore |Finanziamento al Parco nazionale dell'Ente Parco. |d'Abruzzo, Lazio e Molise -------------------------------------------------------------------- 538. Il fondo per il | finanziamento ordinario delle | universita' statali e' | implementato per l'anno 2005 di |Finanziamento ordinario delle 11 milioni di euro. |universita' statali -------------------------------------------------------------------- 539. I termini previsti per | l'applicazione della disciplina | del conto economico, di cui al | comma 2 dell'articolo 115 del | decreto legislativo 25 febbraio | 1995, n. 77, sono differiti | all'anno 2004 e all'anno 2006, | rispettivamente per i comuni di | cui ai numeri 4 e 4-bis del comma| 1, lettera d), dell'articolo 8 | del decreto legge 27 ottobre | 1995, n. 444, convertito, con |Differimento dei termini per la modificazioni, dalla legge 20 |redazione del conto economico dicembre 1995, n. 539. |degli enti locali -------------------------------------------------------------------- 540. Ai sensi e per gli effetti | dell'articolo 1, comma 2, della | legge 27 luglio 2000, n. 212, | l'articolo 4 del regio | decreto-legge 13 aprile 1939, n. | 652, convertito, con | modificazioni, dalla legge 11 | agosto 1939, n. 1249, si | interpreta nel senso che i | fabbricati e le costruzioni | stabili sono costituiti dal suolo| e dalle parti ad esso | strutturalmente connesse, anche | in via transitoria, cui possono | accedere, mediante qualsiasi | mezzo di unione, parti mobili | allo scopo di realizzare un unico| bene complesso. Pertanto, | concorrono alla determinazione | della rendita catastale, ai sensi| dell'articolo 10 del citato regio| decreto-legge gli elementi | costitutivi degli opifici e degli| altri immobili costruiti per le | speciali esigenze di un'attivita'| industriale o commerciale anche | se fisicamente non incorporati al| suolo. I trasferimenti erariali | agli enti locali interessati sono|Rideterminazione della rendita conseguentemente rideterminati |catastale di opifici e immobili per tutti gli anni in |costituiti per attivita' riferimento. |industriale -------------------------------------------------------------------- 541. Per far fronte ad esigenze | straordinarie di controllo del | territorio, al fine di potenziare| l'impiego del poliziotto e del | carabiniere di quartiere, oltre | alle autorizzazioni alle | assunzioni eventualmente disposte| ai sensi dell'articolo 3, commi | 54 e 55, della legge 24 dicembre | 2003, n. 350, sono stanziati 32 | milioni di euro per l'anno 2005, | 56 milioni di euro per l'anno | 2006, 86 milioni di euro per | l'anno 2007 e 88 milioni di euro | a decorrere dall'anno 2008, per | l'assunzione, in deroga a quanto | previsto dal comma 53 del | medesimo articolo 3 della legge | n. 350 del 2003 e dalla presente | legge, di 1.324 agenti della | Polizia di Stato e di 1.400 | carabinieri, come incremento | d'organico dei rispettivi ruoli. | -------------------------------------------------------------------- 542. Alla copertura dei posti per| agente della Polizia di Stato di | cui al comma 541, si provvede: | a) nel limite di 730 posti per | l'anno 2005, mediante | reclutamento riservato | prioritariamente agli agenti | ausiliari trattenuti della | Polizia di Stato, in servizio al | momento della presentazione delle| domande e, per il restante, ai | giovani che, al momento della | presentazione delle domande, | hanno concluso il periodo di | servizio di leva nella Polizia di| Stato o nell'Arma dei carabinieri| quali ausiliari da almeno un anno| e da non piu' di quattro anni, | secondo le modalita' ed i criteri| stabiliti con decreto del capo | della polizia - direttore | generale della pubblica | sicurezza, d'intesa con il capo | di stato maggiore della difesa. | Anche al predetto personale si | applica la disciplina prevista | per gli agenti ausiliari | trattenuti che abbiano chiesto di| essere ammessi nel ruolo degli | agenti e assistenti della Polizia| di Stato; | b) per i restanti 594 posti, per | l'anno 2006, per 267 posti, | attraverso i volontari di truppa | delle Forze armate, in servizio o| in congedo secondo le modalita' | previste dai bandi di concorso ai| sensi del regolamento di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 2 settembre 1997, n. | 332, a partire da quello indetto | in data 30 aprile 2001, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale, 4ª serie speciale, n. | 36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai | restanti 327 posti, si provvede | attraverso l'immissione diretta | dei volontari in ferma prefissata| di un anno delle Forze armate | idonei ed utilmente collocati | nelle graduatorie di cui | all'articolo 16, comma 3, della |Poliziotto e carabiniere di legge 23 agosto 2004, n. 226, in |quartiere. Ulteriori stanziamenti aggiunta alle immissioni di cui |per l'assunzione di 1.324 agenti al comma 4 del medesimo articolo.|della Polizia di Stato. -------------------------------------------------------------------- 543. Alla copertura dei posti per| carabiniere di cui al comma 541, | l'Arma dei carabinieri e' | autorizzata a procedere ad un | reclutamento di carabinieri in | ferma quadriennale: | a) nel limite di 770 posti, per | l'anno 2005 mediante reclutamento| riservato ai carabinieri | ausiliari che abbiano completato | il servizio di leva, ovvero in | ferma biennale o richiamati nelle| forze di completamento, oppure ai| carabinieri ausiliari, congedati | da non oltre un anno, da | riammettere in servizio ai sensi | dell'articolo 8 del decreto | legislativo 12 maggio 1995, n. | 198, e successive modificazioni; | b) per i restanti 630 posti, per | l'anno 2006, per 441 posti, | attraverso i volontari di truppa | delle Forze armate, in servizio o| in congedo secondo le modalita' | previste dai bandi di concorso ai| sensi del regolamento di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 2 settembre 1997, n. | 332, a partire da quello indetto | in data 4 giugno 2002, pubblicato| nella Gazzetta Ufficiale, 4ª | serie speciale, n. 47 del 14 | giugno 2002. Quanto ai restanti | 189 posti, si provvede attraverso| l'immissione diretta dei | volontari in ferma prefissata di | un anno delle Forze armate idonei| ed utilmente collocati nelle | graduatorie di cui all'articolo | 16, comma 3, della legge 23 | agosto 2004, n. 226, in aggiunta | alle immissioni di cui al comma 4|Incremento di organico di 1.400 del medesimo articolo. |carabinieri -------------------------------------------------------------------- 544. Per l'attuazione del | programma di cooperazione AENEAS,| di cui al regolamento (CE) n. | 491/2004 del Parlamento europeo e| del Consiglio, del 10 marzo 2004,| finalizzato a dare ai Paesi terzi| interessati assistenza | finanziaria e tecnica in materia | di flussi migratori e di asilo, | nonche' per proseguire gli | interventi intesi a realizzare | nei Paesi di accertata | provenienza di flussi di | immigrazione clandestina apposite| strutture e' autorizzata la spesa| di 23 milioni di euro iscritta in| un fondo dello stato di | previsione del Ministero | dell'interno per l'anno 2005 e di| 20 milioni di euro per l'anno | 2006. | -------------------------------------------------------------------- 545. La spesa di cui al comma 544| e' ripartita nel corso delle | gestioni tra le unita' | previsionali di base interessate | con decreto del Ministro | dell'interno da comunicare, anche| con evidenze informatiche, al | Ministero dell'economia e delle | finanze, tramite l'Ufficio | centrale del bilancio, nonche' | alle competenti Commissioni |Finanziamento programma di parlamentari e alla Corte dei |cooperazione AENEAS in materia di conti. |flussi migratori -------------------------------------------------------------------- 546. Per conseguire piu' elevati | livelli di efficienza ed | efficacia nello svolgimento dei | compiti e delle funzioni | istituzionali, nonche' per | avviare la graduale sostituzione | del contingente dei vigili del | fuoco ausiliari di leva, la | dotazione organica del Corpo | nazionale dei vigili del fuoco e'| incrementata fino ad un massimo | di cinquecento unita' | complessive. Con decreto del | Ministro dell'interno, di | concerto con il Ministro | dell'economia e delle finanze, si| provvede alla distribuzione per | qualifiche dirigenziali e per | profili professionali delle | unita' portate in aumento ai | sensi della presente disposizione| nel limite di spesa di euro 5 | milioni per l'anno 2005, euro 12 | milioni per l'anno 2006 ed euro | 13 milioni a decorrere dal 2007. | Con successivo decreto del | Ministro dell'interno, da | comunicare al Ministro per la | funzione pubblica, si provvede | alla ripartizione per sedi di | servizio delle unita' portate in | aumento ai sensi della presente | disposizione. Alla copertura dei | posti derivanti dal presente | incremento di organico | disponibili nel profilo di vigile| del fuoco si provvede, nella | misura del 50 per cento, mediante| l'assunzione degli idonei della | graduatoria del concorso pubblico| a centottantaquattro posti di | vigile del fuoco, indetto con | decreto direttoriale in data 6 | marzo 1998, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale, 4ª serie | speciale, n. 24 del 27 marzo | 1998, per il rimanente 50 per | cento e per i posti eventualmente| non coperti con la predetta | graduatoria, si provvede mediante| l'assunzione degli idonei della | graduatoria del concorso per | titolo a centosettantatre posti | di vigile del fuoco, indetto con | decreto direttoriale in data 5 | novembre 2001, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale, 4ª serie | speciale, n. 92 del 20 novembre | 2001. Le predette graduatorie | rimangono valide fino al 31 | dicembre 2006. Le assunzioni del | personale portato in aumento ai | sensi della presente disposizione| sono effettuate in deroga alle | vigenti procedure di |Aumento della dotazione organica programmazione ed approvazione. |dei Vigili del fuoco -------------------------------------------------------------------- 547. Per il potenziamento | dell'attivita' di soccorso | tecnico urgente in materia di | rischi nucleare, batteriologico, | chimico e radiologico e per il | proseguimento del programma di | interventi previsto dall'articolo| 52, comma 7, della legge 28 | dicembre 2001, n. 448, per il | Corpo nazionale dei vigili del | fuoco e' autorizzata la spesa di | 5 milioni di euro per l'anno |Programma di interventi per la 2005, di 6 milioni di euro per |prevenzione dei rischi nucleare, l'anno 2006 e di 1 milione per |batteriologico, chimico e l'anno 2007. |radiologico. -------------------------------------------------------------------- 548. Per le specifiche esigenze | dell'Amministrazione della | pubblica sicurezza, compresa | l'Arma dei carabinieri e le altre| forze messe a disposizione delle | autorita' provinciali di pubblica| sicurezza, finalizzate alla | prevenzione e al contrasto del | terrorismo, anche internazionale,| e della criminalita' organizzata,| ad integrazione di quanto | previsto dall'articolo 3, commi | 151 e 152, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, sono | autorizzate: | a) la spesa di 34 milioni di euro| per l'anno 2005, per le esigenze | di carattere infrastrutturale e | di investimento, di cui la spesa | di 31 milioni di euro iscritta in| apposito capitolo dello stato di | previsione del Ministero | dell'interno - centro di | responsabilita' pubblica | sicurezza e la spesa di 3 milioni| di euro iscritta in apposito | capitolo dello stato di | previsione del Ministero | dell'interno - gabinetto e uffici| di diretta collaborazione | all'opera del Ministro - per il | rinnovo e il potenziamento della | rete nazionale cifrante; | b) la spesa di 53 milioni di euro| per l'anno 2005, per le esigenze | correnti, iscritta in apposito | capitolo dello stato di | previsione del Ministero | dell'interno - centro di | responsabilita' sicurezza | pubblica. | -------------------------------------------------------------------- 549. Ferma restando la specifica | finalizzazione, le somme di cui | al comma 548 possono essere | altresi' ripartite nel corso | della gestione tra le unita' | previsionali di base interessate | con decreto del Ministro | dell'interno, da comunicare, | anche con evidenze informatiche, | al Ministero dell'economia e | delle finanze, tramite l'Ufficio | centrale del bilancio, nonche' |Interventi infrastrutturali per alle competenti Commissioni |la prevenzione e il contrasto del parlamentari e alla Corte dei |terrorismo e della criminalita' conti. |organizzata -------------------------------------------------------------------- 550. All'articolo 26 della legge | 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il| comma 4 sono inseriti i seguenti:| "4-bis. In deroga a quanto | previsto dal comma 3, qualora il | prezzo di singoli materiali da | costruzione, per effetto di | circostanze eccezionali, subisca | variazioni in aumento o in | diminuzione, superiori al 10 per | cento rispetto al prezzo rilevato| dal Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti | nell'anno di presentazione | dell'offerta con il decreto di | cui al comma 4-quater, si fa | luogo a compensazioni, in aumento| o in diminuzione, per la | percentuale eccedente il 10 per | cento e nel limite delle risorse | di cui al comma 4-sexies. | 4-ter. La compensazione e' | determinata applicando la | percentuale di variazione che | eccede il 10 per cento al prezzo | dei singoli materiali da | costruzione impiegati nelle | lavorazioni contabilizzate | nell'anno solare precedente al | decreto di cui al comma 4-quater | nelle quantita' accertate dal | direttore dei lavori. | 4-quater. Il Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti, | entro il 30 giugno di ogni anno, | a partire dal 30 giugno 2005, | rileva con proprio decreto le | variazioni percentuali annuali | dei singoli prezzi dei materiali | da costruzione piu' | significativi. | 4-quinquies. Le disposizioni di | cui ai commi 4-bis, 4-ter e | 4-quater si applicano ai lavori | eseguiti e contabilizzati a | partire dal 1º gennaio 2004. A | tal fine il primo decreto di cui | al comma 4-quater rileva anche i | prezzi dei materiali da | costruzione piu' significativi | rilevati dal Ministero per l'anno| 2003. Per i lavori aggiudicati | sulla base di offerte anteriori | al 1º gennaio 2003 si fa | riferimento ai prezzi rilevati | dal Ministero per l'anno 2003. | 4-sexies. Per le finalita' di cui| al comma 4-bis si possono | utilizzare le somme appositamente| accantonate per imprevisti, senza| nuovi o maggiori oneri per la | finanza pubblica, nel quadro | economico di ogni intervento, in | misura non inferiore all'1 per | cento del totale dell'importo dei| lavori, fatte salve le somme | relative agli impegni | contrattuali gia' assunti, | nonche' le eventuali ulteriori | somme a disposizione della | stazione appaltante per lo stesso| intervento nei limiti della | relativa autorizzazione di spesa.| Possono altresi' essere | utilizzate le somme derivanti da | ribassi d'asta, qualora non ne | sia prevista una diversa | destinazione sulla base delle | norme vigenti, nonche' le somme | disponibili relative ad altri | interventi ultimati di competenza| dei soggetti aggiudicatori nei | limiti della residua spesa | autorizzata; l'utilizzo di tali | somme deve essere autorizzato dal| CIPE, qualora gli interventi | siano stati finanziati dal CIPE | stesso. | 4-septies. Le amministrazioni | aggiudicatrici e gli altri enti | aggiudicatori o realizzatori | provvedono ad aggiornare | annualmente i propri prezzari, | con particolare riferimento alle | voci di elenco correlate a quei | prodotti destinati alle | costruzioni, che siano stati | soggetti a significative | variazioni di prezzo legate a | particolari condizioni di | mercato. A decorrere dalla data | di entrata in vigore della | presente disposizione, i prezzari| cessano di avere validita' il 31 | dicembre di ogni anno e possono | essere transitoriamente | utilizzati fino al 30 giugno | dell'anno successivo per i | progetti a base di gara la cui | approvazione sia intervenuta | entro tale data. In caso di | inadempienza da parte dei | predetti soggetti, i prezzari | possono essere aggiornati dalle | competenti articolazioni | territoriali del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti di| concerto con le regioni |Prezzo dei materiali da interessate". |costruzione -------------------------------------------------------------------- 551. I provvedimenti | amministrativi relativi alle | misure comunitarie sono | impugnabili con i rimedi previsti|Impugnabilita' provvedimenti dalla legge 24 novembre 1981, n. |amministrativi relativi a misure 689. |comunitarie -------------------------------------------------------------------- 552. Le controversie aventi ad | oggetto le procedure ed i | provvedimenti in materia di | impianti di generazione di | energia elettrica di cui al | decreto-legge 7 febbraio 2002, n.| 7, convertito, con modificazioni,| dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,| e le relative questioni | risarcitorie sono devolute alla | giurisdizione esclusiva del | giudice amministrativo. Alle | controversie di cui al presente | comma si applicano le | disposizioni di cui all'articolo |Controversie in materia di 23-bis della legge 6 dicembre |impianti di generazione di 1971, n. 1034. |energia elettrica -------------------------------------------------------------------- 553. In attuazione degli impegni | derivanti dall'appartenenza | dell'Italia all'Unione europea, | ovvero in esecuzione degli | accordi di collaborazione con i | Paesi interessati, il Ministero | dell'interno e' autorizzato a | provvedere, nel limite di spesa | di 4 milioni di euro per gli anni| 2005 e 2006 e di 5 milioni di | euro a decorrere dal 2007, | all'integrazione e allo sviluppo | della rete degli ufficiali di | collegamento delle Forze di | polizia, incaricati di stabilire | e mantenere contatti con le | autorita' dei Paesi di | destinazione o con le | organizzazioni internazionali che| vi hanno sede, finalizzati ad | incrementare la cooperazione | internazionale per la prevenzione| e repressione della criminalita',| dei traffici illeciti | trasnazionali e del terrorismo. | 554. Il servizio degli ufficiali | di collegamento, scelti tra | funzionari o ufficiali delle | Forze di polizia in servizio | presso il Dipartimento della | pubblica sicurezza o ivi | trasferiti per la specifica | esigenza, e le relative | dipendenze, nonche' le modalita' | di selezione, formazione e | assegnazione dei funzionari o | ufficiali interessati ed il | numero degli ufficiali di | collegamento di nuova istituzione| sono stabiliti con regolamento | adottato dal Ministro | dell'interno, di concerto con i | Ministri degli affari esteri, | della difesa e dell'economia e | delle finanze. Il predetto | regolamento stabilisce le linee | guida per l'eventuale | utilizzazione degli ufficiali di | collegamento nelle rappresentanze| diplomatiche e negli uffici | consolari in qualita' di esperti | a norma dell'articolo 168 del | decreto del Presidente della | Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,| e successive modificazioni. | 555. Gli ufficiali di | collegamento possono essere | incaricati, sulla base di | specifici accordi di livello | bilaterale o multilaterale, di | curare gli interessi di uno o | piu' Stati membri dell'Unione | europea, nel rispetto dei vincoli| conseguenti dalle disposizioni in| vigore e salvo che possa | derivarne un pericolo per gli | interessi nazionali. | 556. Con decreto del Ministro | dell'interno, di concerto con il | Ministro della difesa, con il | Ministro degli affari esteri e | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, sono determinati i| trattamenti economici degli | ufficiali di collegamento in | misura non inferiore a quelli | previsti per gli esperti di cui | all'articolo 168 del decreto del | Presidente della Repubblica 5 | gennaio 1967, n. 18, e successive|Reti di collegamento delle Forze modificazioni. |di polizia -------------------------------------------------------------------- 557. I comuni con popolazione | inferiore ai 5.000 abitanti, i | consorzi tra enti locali gerenti | servizi a rilevanza non | industriale, le comunita' montane| e le unioni di comuni possono | servirsi dell'attivita' | lavorativa di dipendenti a tempo | pieno di altre amministrazioni | locali purche' autorizzati |Personale degli enti locali. dall'amministrazione di |Utilizzo da parte di altre provenienza. |amministrazioni -------------------------------------------------------------------- 558. All'articolo 23, comma 7, | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica 6| giugno 2001, n. 380, sono | aggiunti, in fine, i seguenti | periodi: "Contestualmente | presenta ricevuta dell'avvenuta | presentazione della variazione | catastale conseguente alle opere | realizzate ovvero dichiarazione | che le stesse non hanno | comportato modificazioni del | classamento. In assenza di tale | documentazione si applica la | sanzione di cui all'articolo 37, | comma 5". |Variazioni catastali -------------------------------------------------------------------- 559. Fermi restando i requisiti | di cui all'articolo 2 del | decreto-legge 13 marzo 1988, n. | 69, convertito, con | modificazioni, dalla legge 13 | maggio 1988, n. 153, a decorrere | dal periodo di paga in corso al | 1º gennaio 2005, l'assegno per il| nucleo familiare viene erogato al| coniuge dell'avente diritto. Con | decreto del Ministro del lavoro e| delle politiche sociali, di | concerto con il Ministro | dell'economia e delle finanze, | sono adottate le disposizioni di |Assegni familiari al coniuge attuazione del presente comma. |dell'avente diritto -------------------------------------------------------------------- 560. Gli importi da iscrivere nei| fondi speciali di cui | all'articolo 11-bis della legge 5| agosto 1978, n. 468, introdotto | dall'articolo 6 della legge 23 | agosto 1988, n. 362, per il | finanziamento dei provvedimenti | legislativi che si prevede | possano essere approvati nel | triennio 2005-2007, restano | determinati, per ciascuno degli | anni 2005, 2006 e 2007, nelle | misure indicate nelle Tabelle A e| B, allegate alla presente legge, | rispettivamente per il fondo | speciale destinato alle spese | correnti e per il fondo speciale | destinato alle spese in conto | capitale. | 561. Le dotazioni da iscrivere | nei singoli stati di previsione | del bilancio 2005 e triennio | 2005-2007, in relazione a leggi | di spesa permanente la cui | quantificazione e' rinviata alla | legge finanziaria, sono indicate | nella Tabella C allegata alla | presente legge. | 562. Ai sensi dell'articolo 11, | comma 3, lettera f), della legge | 5 agosto 1978, n. 468, come | sostituita dall'articolo 2, comma| 16, della legge 25 giugno 1999, | n. 208, gli stanziamenti di spesa| per il rifinanziamento di norme | che prevedono interventi di | sostegno dell'economia | classificati fra le spese in | conto capitale restano | determinati, per ciascuno degli | anni 2005, 2006 e 2007, nelle | misure indicate nella Tabella D | allegata alla presente legge. | 563. Ai termini dell'articolo 11,| comma 3, lettera e), della legge | 5 agosto 1978, n. 468, le | autorizzazioni di spesa recate | dalle leggi indicate nella | Tabella E allegata alla presente | legge sono ridotte degli importi | determinati nella medesima | Tabella. | 564. Gli importi da iscrivere in | bilancio in relazione alle | autorizzazioni di spesa recate da| leggi a carattere pluriennale | restano determinati, per ciascuno| degli anni 2005, 2006 e 2007, | nelle misure indicate nella | Tabella F allegata alla presente | legge. | 565. A valere sulle | autorizzazioni di spesa in conto | capitale recate da leggi a | carattere pluriennale, riportate | nella Tabella F allegata alla | presente legge, le | amministrazioni e gli enti | pubblici possono assumere impegni| nell'anno 2005, a carico di | esercizi futuri nei limiti | massimi di impegnabilita' | indicati per ciascuna | disposizione legislativa in | apposita colonna della stessa | Tabella, ivi compresi gli impegni| gia' assunti nei precedenti | esercizi a valere sulle | autorizzazioni medesime. | 566. In applicazione | dell'articolo 11, comma 3, | lettera i-quater), della legge 5 | agosto 1978, n. 468, e successive| modificazioni, le misure | correttive degli effetti | finanziari di leggi di spesa sono| indicate nell'allegato 1 alla | presente legge. A tali misure non| si applicano le disposizioni di | cui ai commi da 8 a 11. | 567. In applicazione | dell'articolo 46, comma 4, della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, | le autorizzazioni di spesa e i | relativi stanziamenti confluiti | nei fondi per gli investimenti | dello stato di previsione di | ciascun Ministero interessato | sono indicati nell'allegato 2 | alla presente legge. |Fondi speciali e tabelle -------------------------------------------------------------------- 568. La copertura della presente | legge per le nuove o maggiori | spese correnti, per le riduzioni | di entrata e per le nuove | finalizzazioni nette da iscrivere| nel Fondo speciale di parte | corrente viene assicurata, ai | sensi dell'articolo 11, comma 5, | della legge 5 agosto 1978, n. | 468, e successive modificazioni, |Prospetto di copertura degli secondo il prospetto allegato. |oneri correnti della finanziaria -------------------------------------------------------------------- 569. Le disposizioni della | presente legge sono applicabili | nelle regioni a statuto speciale | e nelle province autonome di |Applicazione della legge Trento e di Bolzano |finanziaria nelle regioni a compatibilmente con le norme dei |statuto speciale e alle province rispettivi statuti. |autonome -------------------------------------------------------------------- 570. Le disposizioni della | presente legge costituiscono | norme di coordinamento della | finanza pubblica per gli enti | territoriali. | -------------------------------------------------------------------- 571. Il termine del 31 dicembre | 2004, di cui al comma 3 | dell'articolo 2 della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, | concernente le agevolazioni | tributarie per la formazione e | l'arrotondamento della proprieta'| contadina, e' prorogato al 31 | dicembre 2005. Le somme iscritte | nel conto residui di stanziamento| per l'anno 2004 di pertinenza | dell'unita' previsionale di base | 3.2.3.4 "informazione e ricerca" | dello stato di previsione del | Ministero delle politiche | agricole e forestali destinate | alle azioni di promozione | agricola sono destinate per | l'importo di 30 milioni di euro | all'entrata del bilancio dello |Formazione e arrotondamento della Stato per il 2005. |proprieta' contadina -------------------------------------------------------------------- 572. La presente legge entra in | vigore il 1º gennaio 2005. |Entrata in vigore |