Legge 30 dicembre 2004, n. 312
"Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio
2005-2007"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 193
Art. 1.
(Stato di previsione dell’entrata e disposizioni
relative)
1. L’ammontare delle entrate previste
per l’anno finanziario 2005, relative a imposte, tasse, contributi di ogni
specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello
Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta
dall’annesso stato di previsione dell’entrata (Tabella n. 1).
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il
pagamento delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2005, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella
n. 2). Per l’anno 2005 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a
cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese
già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze
relative all’attività di controllo della predetta gestione sono esercitate
dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’economia e delle
finanze.
2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di
previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
finanziario 2005. Il Ministro dell’economia e delle finanze è, altresì,
autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome
le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente
comma. 3. L’importo massimo di
emissione di titoli pubblici, in Italia e all’estero, al netto di quelli da
rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 70.000 milioni
di euro. 4. I limiti di cui
all’articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del
Commercio Estero, sono fissati per l’anno finanziario 2005, rispettivamente, in
5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in
7.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro
mesi. 5. La SACE S.p.A. è altresì
autorizzata, per l’anno finanziario 2005, a rilasciare garanzie entro una quota
massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma
4. 6. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento
ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2005 delle somme iscritte,
per competenza e cassa, nell’ambito della unità previsionale di base «Interessi
sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del
centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione
agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli
7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per
le spese obbligatorie e d’ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e
«Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto
capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria
generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 2.000 milioni di euro, 1.600
milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.500 milioni di euro e 10.000 milioni di
euro. 8. Per gli effetti di cui
all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle descritte
nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze. 9.
Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare in
applicazione del disposto dell’articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5
agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nell’ambito delle unità previsionali di
base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni
interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3,
annessi allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze. 10. Le spese per le
quali può esercitarsi la facoltà prevista dall’articolo 9 della legge 5 agosto
1978, n. 468, sono indicate nell’elenco n. 4, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. 11. Gli importi di compensazione monetaria
riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell’Unione europea sono versati
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di
consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall’attività di accertamento e
controllo) dello stato di previsione dell’entrata. Corrispondentemente la spesa
per contributi da corrispondere all’Unione europea in applicazione del regime
delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del
21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea»
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2005, sul conto di tesoreria denominato:
«Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia». 12. Gli importi di compensazione monetaria
accertati nei mesi di novembre e dicembre 2004 sono riferiti alla competenza
dell’anno 2005 ai fini della correlativa spesa da imputare nell’ambito
dell’unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione
europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria
generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze. 13. Le somme di
pertinenza dei centri di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» e
«Politiche di sviluppo e coesione» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2005, relative ai seguenti
fondi da ripartire non utilizzate al termine dell’esercizio sono conservate nel
conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo: Fondo da
ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del
personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle
amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di
personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l’attuazione dell’ordinamento
regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale»
(interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di
base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le
aree sottoutilizzate, iscritto nell’unità previsionale di base «Aree
sottoutilizzate» (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità
tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici, iscritto nell’unità previsionale di base
«Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici»
(interventi). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni
interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei
predetti Fondi. 14. Ai fini
dell’attuazione dell’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
l’utilizzazione dello stanziamento dell’unità previsionale di base «8 per mille
IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria
generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2005 è stabilita con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di
parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 15. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base «Interventi diversi»
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2005 delle somme affluite all’entrata per essere
destinate ad alimentare il fondo di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio
1992, n. 157. Il Ministro dell’economia e delle finanze è, altresì,
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto
fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157
del 1992. 16. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla assegnazione all’unità previsionale di base «Acquedotti e fognature»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2005 delle somme affluite all’entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui
all’articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive
modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze è, altresì, autorizzato
a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in
attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del
1994. 17. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione all’unità previsionale di base «Ammortamento titoli di
Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2005 delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate ad alimentare il fondo per l’ammortamento dei titoli di
Stato. 18. Ai fini della
compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione
dell’articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione all’unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale»
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2005 delle somme versate all’entrata del bilancio
dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano. 19. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le
amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello
specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni
centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca
europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili
di cui all’articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in
termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’unità previsionale di base
«Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze. 20. Ferma restando la disposizione di cui
all’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui,
competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni
interessate del fondo iscritto nell’unità previsionale di base «Calamità
naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di
cui all’articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102. 21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai
sensi dell’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
nell’ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di
tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del
centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell’economia e delle finanze)
dello stato di previsione dell’entrata (cap. 3689), per essere correlativamente
iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, nell’ambito dell’unità previsionale di base
«Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria» (oneri comuni) di pertinenza
del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze. 22. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri
comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno finanziario
2005, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per contributi
destinati dall’Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione
nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con
l’Unione europea. 23. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento delle somme occorrenti per l’effettuazione delle elezioni
politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l’attuazione dei
referendum dall’unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri
comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello
Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno finanziario 2005 alle competenti unità previsionali di base degli stati
di previsione del medesimo Ministero dell’economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell’interno per lo stesso anno
finanziario, per l’effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i
seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per
lavoro straordinario, a compensi agli estranei all’amministrazione, a missioni,
a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e
trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di
carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a
servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall’effettuazione delle
predette consultazioni elettorali. 24. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l’anno 2005 alle
unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie)
degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte,
per competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Rimborsi
anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di
responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso
anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico
dello Stato. 25. Ai sensi
dell’articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli
ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in
servizio di prima nomina, per l’anno finanziario 2005, è stabilito in
150. 26. Nell’elenco n. 7,
annesso allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario
2005, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all’articolo 9, comma 4,
della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di
pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato
di previsione. 27. Per l’anno
2005 l’Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e
riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio
decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre
1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell’economia e delle finanze (Appendice n. 1). 28. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le
pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2005 occorrenti per
l’attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all’istituzione e al
funzionamento delle agenzie fiscali, nonché in applicazione del decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, in relazione alla trasformazione
dell’Agenzia del demanio in ente pubblico economico. 29. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze le somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per canoni
di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione
all’articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni. 30. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l’unità
previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» e l’unità previsionale
di base 4.1.2.18 «Federalismo fiscale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi
dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446. 31. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le
variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente
unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i
fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo
speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204. 32.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle
pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme
iscritte nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.2.43 «Contratti di
programma» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai fini
dell’utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio
pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai
contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per
agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni
legislative. 33. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti
in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per
azioni, prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni. 34. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza
e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l’attuazione
dell’articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni. 35. Le
disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi dell’articolo 36,
secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, relative agli interventi connessi alle politiche antidroga, in
applicazione dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, introdotto dall’articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, nonché per l’esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori
e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all’Aja il 29
maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze. 36. Per l’anno 2005, una
quota delle entrate, nel limite di 270 milioni di euro, rivenienti dalla
cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai
sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili
stessi. 37. Le risorse statali da
destinare alle Agenzie fiscali sono stanziate su un unico capitolo nell’ambito
delle pertinenti unità previsionali di base.
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle
attività produttive e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il
pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l’anno
finanziario 2005, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella
n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati
con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti»
e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro
di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell’entrata sono
correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, nello specifico fondo nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Fondo investimenti – incentivi alle imprese»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato
di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al
rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l’innovazione
tecnologica. 3. Per l’attuazione
dell’articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell’economia
e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
all’entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero
delle attività produttive per l’anno finanziario 2005. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di
previsione del Ministero delle attività produttive per l’anno finanziario 2005
delle somme affluite all’entrata in relazione alle spese da sostenere per
l’attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166. 5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero
delle attività produttive per l’anno finanziario 2005, delle somme affluite
all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all’articolo 9, comma 5, della legge
9 gennaio 1991, n. 10. 6. Le
somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all’articolo 1
del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10
dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno
dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito
di provvedimenti di revoca, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui
al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993. 7. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione
del Ministero delle attività produttive per l’anno finanziario 2005, in
attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del
settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il
pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per
l’anno finanziario 2005, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella
n. 4).
2. Ai fini dell’attuazione del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della
giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il
pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l’anno finanziario
2005, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella
n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi
notarili, per l’anno finanziario 2005, sono stabilite in conformità degli stati
di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice
n. 1). 3. Per provvedere
alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo
stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi di riserva» (oneri
comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I
prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle
competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al
conto consuntivo degli Archivi stessi. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme
versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle
province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all’entrata del bilancio
dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per
il mantenimento, per l’assistenza e per la rieducazione dei detenuti e
internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia
penitenziaria e dei detenuti e internati nell’ambito delle unità previsionali di
base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi)
e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione
penitenziaria» e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità
«Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per
l’anno finanziario 2005.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il
pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l’anno finanziario
2005, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella
n. 6).
2. È approvato, in termini di competenza
e di cassa, il bilancio dell’Istituto agronomico per l’oltremare, per l’anno
finanziario 2005, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari
esteri (Appendice n. 1). 3.
In relazione alle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per
contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE
del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme
stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri per l’anno finanziario 2005 per essere utilizzate
per gli scopi per cui tali somme sono state versate. 4. In relazione alle somme affluite all’entrata
del bilancio dell’Istituto agronomico per l’oltremare, per anticipazioni e
rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni all’entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l’anno finanziario
2005. 5. Il Ministero degli
affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero
dell’economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari
alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso
le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 5
della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che
risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo
controvalore in euro è acquisito all’entrata del bilancio dello Stato ed è
contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli
affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero medesimo per l’anno finanziario 2005, per
l’effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione,
ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti
di cultura e di scuole italiane all’estero, ad acquisto di mobili, suppellettili
e macchine d’ufficio e funzionamento degli uffici all’estero, nonché alla
sicurezza ed all’acquisto dei mezzi di trasporto. 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri,
variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati
nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 – Funzionamento – e 9.1.2.2 – Paesi in
via di sviluppo – dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri,
relativamente agli stanziamenti per l’aiuto pubblico allo sviluppo determinati
nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il
pagamento delle spese del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, per l’anno finanziario 2005, in conformità dell’annesso stato di
previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti
nell’ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di
personale», «Fondi da ripartire per l’operatività scolastica» e «Scuole non
statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione
ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e
dell’informazione» dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. 3. L’assegnazione autorizzata a favore del
Consiglio nazionale delle ricerche, per l’anno finanziario 2005, è comprensiva
delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei
programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata
nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell’Istituto di biologia
cellulare per attività internazionale afferente all’area di
Monterotondo. 4. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione, all’unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di
pertinenza del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica,
musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle
somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 9
del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le
attività produttive. 5. Il
Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di
cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione
al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la
ricerca. 6. In relazione
all’andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri
riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità degli uffici
scolastici regionali, per i capitoli interessati all’erogazione delle suddette
competenze.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell’interno
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il
pagamento delle spese del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2005,
in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi
vari» (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità
«Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione
dell’entrata per l’anno 2005 sono riassegnate, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, per le spese relative all’educazione fisica,
all’attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di
infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento»
(funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro
di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello
stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario
2005. 3. Nell’elenco n. 1,
annesso allo stato di previsione del Ministero dell’interno, sono indicate le
spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le
quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui all’articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001,
iscritto nell’unità previsionale di base «Spese generali di
funzionamento». 4. Sono
autorizzati l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle
entrate del Fondo edifici di culto, nonché l’impegno e il pagamento delle spese,
relative all’anno finanziario 2005, in conformità degli stati di previsione
annessi a quello del Ministero dell’interno (Appendice
n. 1). 5. Per gli effetti di
cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine del bilancio del
Fondo edifici di culto, quelle indicate nell’elenco n. 1, annesso al
bilancio predetto. 6. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’interno, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in
termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell’entrata e della
spesa del Fondo edifici di culto per l’anno finanziario 2005, conseguenti alle
somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al
predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall’attuazione degli
articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il
pagamento delle spese del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
per l’anno finanziario 2005, in conformità dell’annesso stato di previsione
(Tabella n. 9).
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il
pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per
l’anno finanziario 2005, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella
n. 10).
2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa
nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno
1974, n. 298, nonché dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la
disciplina dell’utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati
del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici. 3. Il numero massimo
degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in
servizio come forza media nell’anno 2005, ai sensi dell’articolo 21, comma 3,
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni,
è stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e
c) del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b)
del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215. 4. Il numero massimo
degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza
dei corsi presso l’Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina
militare, per l’anno 2005, è fissato in 150 unità. 5. Nell’elenco annesso allo stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi,
per l’anno finanziario 2005, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli
articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
l’amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari,
di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell’unità
previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di
pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo
stato di previsione. 6. Ai sensi
dell’articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle
Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i
fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale
dai funzionari delegati. 7. Le
disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della
difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di
pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla
legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio
dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed
infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle
caserme, di cui all’unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali»
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di
porto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, si applicano, per l’anno finanziario 2005, le disposizioni contenute
nel secondo comma dell’articolo 36 e nell’articolo 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilità generale dello Stato. 8. Ai fini dell’attuazione della legge 15
dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire,
con propri decreti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni
interessate, le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale
iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Infrastrutture
stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici» dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 9. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell’ambito delle dotazioni di cui all’articolo 7
del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, le risorse di cui al comma 4
dell’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come da ultimo
determinate dal comma 207 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, assumono una autonoma evidenziazione contabile.
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle
comunicazioni e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il
pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l’anno finanziario
2005, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella
n. 11).
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il
pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l’anno finanziario 2005,
in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo dei graduati di
leva aiuto specialisti in servizio nell’Esercito, nella Marina militare e
nell’Aeronautica militare, ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 gennaio 1952,
n. 15, è fissato, in termini di forza media, nell’anno 2005, come
segue:
a) Esercito
n. 10.787;
b) Marina
n. 1.600; c) Aeronautica
n. 1.215.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da
mantenere in servizio come forza media nell’anno 2005, ai sensi dell’articolo
21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, è stabilito come
segue: a) ufficiali
ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 21
del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215: 1)
Esercito n. 397;
2)
Marina n. 725; 3)
Aeronautica n. 302; 4)
Carabinieri n. 578;
b) ufficiali ausiliari
piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 21
del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215: 1)
Esercito n. 5;
2)
Marina n. 200; 3)
Aeronautica n. 92;
c) ufficiali ausiliari
delle forze di completamento di cui alla lettera d) del comma 1
dell’articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215: 1)
Esercito n. 74;
2)
Marina n. 7; 3)
Aeronautica n. 20.
4. La consistenza organica degli allievi ufficiali
dell’Accademia dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 6, comma
1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata,
per l’anno 2005, in n. 102 unità.
5. La forza organica dei graduati e
militari di truppa dell’Esercito in ferma volontaria a norma dell’articolo 9,
ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l’anno
2005, in n. 1.330 unità. 6.
La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari
marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell’articolo 2 del
regio decreto-legge 1º luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall’articolo
18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l’anno 2005, in
n. 965 unità. 7. La forza
organica dei graduati e militari di truppa dell’Aeronautica in ferma volontaria
a norma dell’articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447,
e successive modificazioni, è fissata, per l’anno 2005, in n. 593
unità. 8. Il contingente di
carabinieri ausiliari da mantenere in servizio di leva per l’anno finanziario
2005, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è fissato, in termini di forza media,
in 4.589 unità. 9. Alle spese di
cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali»
(interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e
«Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del
Ministero della difesa, si applicano, per l’anno finanziario 2005, le
disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell’articolo 36 e
nell’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, sulla contabilità generale dello
Stato. 10. Alle spese per le
infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali
di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) dello stato di
previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di
esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve
essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di
assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982,
n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell’articolo
2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496. 11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo
stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le
quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2005, i prelevamenti dal
«Fondo a disposizione» di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti l’amministrazione e la contabilità dei
corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio
1928, n. 263, ed all’articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958,
iscritto nell’unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento di
bilancio e affari finanziari» (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell’unità previsionale di base
«Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilità «Arma dei Carabinieri». 12. Ai fini dell’attuazione del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424,
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia industrie
difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio connesse con l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia
medesima.
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il
pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per
l’anno finanziario 2005, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella
n. 13).
2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza
e cassa, ai sensi dell’articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, dell’articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nonché per l’attuazione del decreto legislativo 4 giugno
1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell’Amministrazione centrale. 3.
Per l’attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente
modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il
piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
nell’ambito della parte corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l’anno
finanziario 2005, le variazioni compensative di bilancio, in termini di
competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi
tra i vari settori d’intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca
marittima. 4. Per l’anno
finanziario 2005 il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali per l’anno medesimo delle somme iscritte nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Interventi diversi» – capitolo 2827 – di
pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo la
ripartizione percentuale indicata all’articolo 24, comma 2, della legge 11
febbraio 1992, n. 157. 5. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell’unità
previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza
del centro di responsabilità «Dipartimento della qualità dei prodotti
agroalimentari e dei servizi» dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999,
n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori
agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. 6. Ai fini dell’attuazione dei decreti
legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti
norme per l’orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo,
il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti,
gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali. 7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a
ripartire con propri decreti le somme iscritte nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Economia montana e forestale» di pertinenza del centro di
responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali. 8. Per l’anno 2005, il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle
pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità
«Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali delle somme versate in entrata dall’Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale
dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE)
n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e
le attività culturali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il
pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per
l’anno finanziario 2005, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella
n. 14).
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l’impegno e il
pagamento delle spese del Ministero della salute, per l’anno finanziario 2005,
in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Alle spese di cui all’unità
previsionale di base «Programmi anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro
di responsabilità «Prevenzione e comunicazione» dello stato di previsione del
Ministero della salute si applicano, per l’anno finanziario 2005, le
disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità
generale dello Stato. 3. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2005,
delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei
collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero della salute, per l’anno finanziario 2005, i fondi per il
finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione delle unità
previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione
del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall’articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. 5. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l’anno finanziario
2005, con propri decreti, le entrate di cui all’articolo 5, comma 12, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di
controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del
Ministero stesso, nonché per le finalità di cui all’articolo 7 della legge 14
ottobre 1999, n. 362. 6. Ai
fini dell’attuazione dell’articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre
2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001,
n. 27, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri
della salute, dell’interno e della difesa, è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri della salute, dell’interno e della difesa il «Fondo da ripartire
per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie
dei cittadini italiani impegnati nell’area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché
per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area»
dell’unità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza
del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del
Ministero della salute per l’anno finanziario 2005. 7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro della salute, è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario
2005, occorrenti per l’attuazione delle norme contenute nell’articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.
Art. 16.
(Totale generale della
spesa)
1. È approvato, in euro 645.360.868.034
in termini di competenza ed in euro 663.952.068.372 in termini di cassa il
totale generale della spesa dello Stato per l’anno finanziario 2005.
Art. 17.
(Quadro generale
riassuntivo)
1. È approvato, in termini di competenza
e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l’anno
finanziario 2005, con le tabelle allegate.
Art. 18.
(Disposizioni diverse)
1. Per l’anno finanziario 2005, le spese
considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per
le quali il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per
competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente
legge.
2. Per l’anno finanziario 2005, le spese
delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di
previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel
settimo comma dell’articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono
quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge. 3. In relazione all’accertamento dei residui di
entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i
corrispondenti capitoli nell’ambito delle unità previsionali di base, il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti
capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova
istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei
conti. 4. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in
termini di residui, competenza e cassa, dall’unità previsionale di base «Fondo
per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro
di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2005 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le
quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell’ultimo comma
dell’articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616. 5. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in
termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio
occorrenti per l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 13 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria. 6. Ai fini dell’attuazione della legge 26
febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell’Europa
centrale e orientale, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la
ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti
d’intervento. 7. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è
autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri
decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli
stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità
previsionali di base destinate all’attuazione di interventi cofinanziati dalla
Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria
della pubblica amministrazione. 8. Per l’attuazione dei provvedimenti di
riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi
quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio
1999, n. 303, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari
competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa,
ivi comprese l’individuzione dei centri di responsabilità amministrativa,
l’istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di
base. 9. Su proposta del Ministro
competente, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da
comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione
della spesa che nell’esercizio 2004 ed in quello in corso siano stati
interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 8, nonché previsti
da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative,
in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di
base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per
le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra
capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione
limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di
personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle
amministrazioni. 10. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in
termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per
l’attuazione dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo
versate in entrata dalle amministrazioni interessate. 11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse
con l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell’articolo
40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di
concertazione, adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il
trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale
interessato. 12. Gli stanziamenti
iscritti in bilancio per l’esercizio 2005, relativamente ai fondi destinati
all’incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per
la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale
dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell’esercizio sono conservati nel
conto dei residui per essere utilizzati nell’esercizio successivo. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi
conservati. 13. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali
interessate delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute
dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di
base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui
all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente
versate all’entrata del bilancio dello Stato. 14. Al fine della razionalizzazione del
patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle
unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei
pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla
pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’acquisto di immobili, anche attraverso la
locazione finanziaria. Per l’acquisto di immobili all’estero, di competenza del
Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le
variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti
unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari
esteri. 15. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, occorrenti per l’attuazione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri emanati in relazione all’articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi
concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge
15 marzo 1997, n. 59. 16. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione
degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di
bilancio occorrenti per l’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. 17. Al fine di apportare le occorrenti variazioni
di bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministri
interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all’articolo 24, comma
8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la
congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in
base ai contratti individuali. 18. In relazione alle disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data
16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’assegnazione
temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base
delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del
trattamento economico al personale comandato a carico dell’amministrazione di
destinazione. 19. Ai fini
dell’attuazione dell’articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da
comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le
variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di
responsabilità e le unità previsionali di base degli stati di previsione
interessati delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione
individuata dal Ministro competente. 20. Per l’anno finanziario 2005, al fine di
agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del
Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale
del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei
conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle
unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione
per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità
e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con
legge. 21. Ai fini
dell’attuazione dell’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, concernente i fondi rotativi per le imprese, il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate. 22.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, per l’anno finanziario 2005, delle somme versate all’entrata a
titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso
le amministrazioni statali ai sensi dell’articolo 70, comma 5, della legge 28
dicembre 2001, n. 448. 23.
Per l’anno finanziario 2005, le unità previsionali di base e le funzioni
obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e
n. 2 alla presente legge. 24. Il comma 40 dell’articolo 2 della legge 14
novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:
«40. Le somme di cui al comma 38, lettera
b), afferenti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai
bilanci dei predetti enti».
Art. 19.
(Bilancio pluriennale)
1. È approvato ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per
il triennio 2005-2007, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla
presente legge.
Tabella
A Unità previsionali di base
del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2005 per le quali il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro
compensative. Stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:
Tesoro:
3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2214, 2215, 2216 e
2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2230 e 2231); 3.1.7.5
«Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri interessi su mutui» (cap. 2256 e
2263). Ragioneria
generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700); 4.1.2.7
«Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 2746); 4.1.2.8 «Risorse proprie Unione
europea» (cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 «Interessi conti di tesoreria» (cap.
3100). Politiche
fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811 e 3813);
6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap.
4015). Politiche
fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810, 3812 e 3814);
6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4016).
Stato di
previsione del Ministero della giustizia:
Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap.
7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7211 e
7212); Amministrazione
penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2
«Attrezzature e impianti» (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1
«Edilizia di servizio» (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti»
(cap. 7421 e 7422).
Stato di
previsione del Ministero degli affari esteri:
Gabinetto
e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro: 1.1.1.0
«Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap.
1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap.
1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all’estero: 4.1.1.0
«Funzionamento» (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1241);
Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap.
1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Informatica,
comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Cooperazione allo
sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); Promozione e cooperazione
culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401); Italiani all’estero e
politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); Affari politici
multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301);
Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento»
(cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901); Paesi
dell’Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003); Paesi delle Americhe:
16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio
Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201); Paesi dell’Africa Sub Sahariana:
18.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4301); Paesi dell’Asia, dell’Oceania, del
Pacifico e l’Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Integrazione
europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap.
4501). Affari
amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all’estero» (cap. 1501 e
1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e
culturali all’estero» (cap. 2502 e 2503).
Tabella
B Unità previsionali di base
per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma
dell’articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:
Tesoro:
3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415).
Stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio:
Difesa
del suolo: 6.2.3.4 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8582).
Stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
Trasporti
terrestri: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054
e 8055). Navigazione
e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali»
(cap.7841); Infrastrutture
stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.1 «Edilizia di
servizio» (cap.
7341); Infrastrutture
stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.10 «Calamità
naturali e danni bellici» (cap. 7527).
Stato di
previsione del Ministero della difesa:
Segretariato
generale: 3.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap.
7101); Gabinetto
e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro: 1.2.3.1 «Fondo unico
da ripartire – investimenti università e ricerca»
(cap. 7000). |