LEGGE 30 dicembre 2004, n.312
 

   Ripubblicazione  del  testo  della legge 30 dicembre 2004, n. 312,
recante:  «Bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2005  e  bilancio  pluriennale  per il triennio 2005-2007», corredato
delle  relative  note.  (Legge pubblicata in supplemento ordinario n.
193/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  306  del
31 dicembre 2004).
   Avvertenza:

       Si   procede   alla  ripubblicazione  del  testo  della  legge
30 dicembre  2004,  n.  312,  corredato delle relative note, ai sensi
dell'art.  8,  comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986,  n.  217.  Resta  invariato  il  valore e l'efficacia dell'atto
legislativo qui trascritto.

                               Art. 1.
                  (Stato di previsione dell'entrata
                      e disposizioni relative)

   1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2005,
relative  a  imposte,  tasse,  contributi di ogni specie e ogni altro
provento,  accertate,  riscosse e versate nelle casse dello Stato, in
virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta
dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

      
                     Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

      
                               Art. 2.
(Stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze e
                       disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005,
in  conformita'  dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per
l'anno 2005 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui
afferiscono  gli  stanziamenti  concernenti  la  gestione transitoria
delle  spese  gia'  attribuite  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri;  le  competenze  relative  all'attivita' di controllo della
predetta  gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
ripartire,  con  propri  decreti,  fra  gli stati di previsione delle
varie  amministrazioni  statali  i  fondi da ripartire iscritti nello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno  finanziario  2005.  Il Ministro dell'economia e delle finanze
e',  altresi',  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti, ai
bilanci   delle  aziende  autonome  le  variazioni  connesse  con  le
ripartizioni di cui al presente comma.
   3.  L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 70.000 milioni di euro.
   4.  1  limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE
S.p.A.  - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per
l'anno  finanziario  2005,  rispettivamente, in 5.000 milioni di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 7.000 milioni
di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
   5.  La SACE S.p.A. e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario
2005,  a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento
di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
   6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento ad altre unita'
previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme
iscritte,   per   competenza   e   cassa,  nell'ambito  della  unita'
previsionale  di  base  "Interessi  sui  titoli  del debito pubblico"
(oneri   del   debito   pubblico)   di   pertinenza   del  centro  di
responsabilita'   "Tesoro"   del  medesimo  stato  di  previsione  in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
   7.  Gli  importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni,
inseriti  nelle  unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le
spese  obbligatorie  e  d'ordine"  e  "Altri fondi di riserva" (oneri
comuni)  e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di
spesa  in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello stato di
previsione   del   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabiliti,  rispettivamente,  in 2.000 milioni di euro, 1.600 milioni
di  euro, 500 milioni di euro, 1.500 milioni di euro e 10.000 milioni
di euro.
   8.  Per  gli  effetti  di  cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni, sono considerate spese
obbligatorie  e  d'ordine  quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
   9.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da
emanare  in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e
secondo,   della   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  sono  iscritte,
nell'ambito  delle  unita'  previsionali  di  base  di pertinenza dei
centri  di responsabilita' delle amministrazioni interessate le spese
descritte,  rispettivamente,  negli  elenchi  nn. 2 e 3, annessi allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
   10.  Le  spese  per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo  9  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, sono indicate
nell'elenco  n.  4,  annesso  allo  stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
   11.  Gli  importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra  gli  Stati  membri  dell'Unione europea sono versati nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  "Accisa  e  imposta  erariale di
consumo  su  altri  prodotti"  (Entrate  derivanti  dall'attivita' di
accertamento  e  controllo)  dello  stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente   la   spesa   per  contributi  da  corrispondere
all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie"
(decisione  70/244/CECA,  CEE,  Euratom  del Consiglio, del 21 aprile
1970)  nonche'  per  importi  di compensazione monetaria, e' imputata
nell'ambito  dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione
europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di previsione del
Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005,
sul  conto  di  tesoreria  denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA,
Sezione garanzia".
   12.  Gli  importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 2004 sono riferiti alla competenza dell'anno 2005
ai  fini  della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita'
previsionale   di  base  sopra  richiamata  "Risorse  proprie  Unione
europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
"Ragioneria  generale  dello  Stata"  dello  stato  di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
   13.   Le   somme  di  pertinenza  dei  centri  di  responsabilita'
"Ragioneria   generale  dello  Stato"  e  "Politiche  di  sviluppo  e
coesione"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2005, relative ai seguenti fondi
da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate
nel   conto   dei   residui   per  essere  utilizzate  nell'esercizio
successivo:  Fondo  da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo
da  ripartire  per  oneri  del  personale gia' dipendente da istituti
finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed
in  enti  pubblici  non  economici,  iscritti nell'ambito dell'unita'
previsionale  di  base  "Fondi  da  ripartire per oneri di personale"
(oneri  comuni);  Fondo  occorrente per l'attuazione dell'ordinamento
regionale  delle  regioni  a  statuto  speciale, iscritto nell'ambito
dell'unita'   previsionale  di  base  "Fondo  attuazione  ordinamento
regioni  a  statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il
funzionamento  del  comitato  tecnico faunistica-venatorio nazionale,
iscritto  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base "Interventi
diversi"  (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree
sottoutilizzate,  iscritto  nell'unita'  previsionale  di  base "Aree
sottoutilizzate"   (investimenti);   Fondo   da   ripartire   per  la
costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla
valutazione  e  al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto
nell'unita'  previsionale  di  base  "Programmazione,  valutazione  e
monitoraggio  degli  investimenti pubblici" (interventi). Il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato a ripartire, tra le
pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni
interessate,  con  propri  decreti, le somme conservate nel conto dei
residui dei predetti Fondi.
   14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985,   n.   222,   l'utilizzazione  dello  stanziamento  dell'unita'
previsionale  di  base  "8  per  mille  IRPEF  Stato" (interventi) di
pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno  finanziario  2005  e' stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni
dalla  richiesta  di parere alle competenti Commissioni parlamentari.
Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   15.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'
previsionale  di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno  finanziario  2005 delle somme affluite all'entrata per essere
destinate  ad  alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge
11  febbraio  1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e',  altresi,  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla
ripartizione  del  predetto fondo in attuazione del medesimo articolo
24 della predetta legge n. 157 del 1992.
   16.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con   propri   decreti,  alla  assegnazione  all'unita'
previsionale  di  base  "Acquedotti  e  fognature"  (investimenti) di
pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata
del  bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo
di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
successive  modificazioni.  Il Ministro dell'economia e delle finanze
e',  altresi',  autorizzato  a  provvedere,  con propri decreti, alla
ripartizione  del  predetto fondo in attuazione del medesimo articolo
18 della citata legge n. 36 del 1994.
   17.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'
previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del
centro  di  responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2005
delle  somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate  ad  alimentare  il  fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato.
   18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita'
sanitaria  in  attuazione  dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione
all'unita'   previsionale   di   base   "Fondo  sanitario  nazionale"
(interventi)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme
versate  all'entrata  del  bilancio dello Stato dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
   19.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare  il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le
eventuali   successive   variazioni,   dello  specifico  stanziamento
concernente  la  somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e
regionali  per  sopperire  ai minori finanziamenti decisi dalla Banca
europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente
eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130,
iscritto  in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita'
previsionale    di    base   "Progetti   immediatamente   eseguibili"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche
di  sviluppo  e  di coesione" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
   20.  Ferma  restando  la  disposizione  di cui all'articolo 36 del
regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare,  con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini
di  residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le
amministrazioni    interessate   del   fondo   iscritto   nell'unita'
previsionale   di   base   "Calamita'   naturali   e  danni  bellici"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche
di  sviluppo  e  di coesione" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
   21.   Le   somme   dovute  dagli  istituti  di  credito  ai  sensi
dell'articolo  5  della  legge  7  marzo  2001,  n.  62, sono versate
nell'ambito  della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti
di  tesoreria;  restituzioni,  rimborsi, recuperi e concorsi vari" di
pertinenza   del   centro   di  responsabilita'  "Tesoro"  (Ministero
dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata
(cap.  3689),  per  essere  correlativamente  iscritte, in termini di
competenza  e  cassa,  con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del
Consiglio  dei  ministri - Editoria" (oneri comuni) di pertinenza del
centro  di  responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
   22.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  "Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri"  (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro"  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  per  l'anno  finanziario  2005, delle somme affluite
all'entrata   del  bilancio  dello  Stato  per  contributi  destinati
dall'Unione  europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione
nazionale  per  la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in
accordo con l'Unione europea.
   23.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con   propri  decreti,  al  trasferimento  delle  somme
occorrenti    per    l'effettuazione    delle   elezioni   politiche,
amministrative  e  del  Parlamento  europeo  e  per  l'attuazione dei
referendum dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri
comuni)  di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Ragioneria
generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2005 alle
competenti  unita' previsionali di base degli stati di previsione del
medesimo  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze e dei Ministeri
della  giustizia,  degli  affari  esteri e dell'interno per lo stesso
anno  finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze
ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti
di  seggio,  a  compensi  per  lavoro  straordinario, a compensi agli
estranei  all'amministrazione,  a  missioni,  a premi, a indennita' e
competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle
Forze  di  polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni  di viaggio agli
elettori,  a  spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a
fornitura  di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di
materiale  elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
   24.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  a trasferire per l'anno 2005 alle
unita'  previsionali  di  base del titolo III (Rimborso di passivita'
finanziarie)   degli   stati   di  previsione  delle  amministrazioni
interessate,  le  somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito
dell'unita'    previsionale    di    base"Rimborsi    anticipati    o
ristrutturazione   di   passivita'"   di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del Ministero
dell'economia  e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle
operazioni  di  rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con
onere a totale o parziale carico dello Stato.
   25.  Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
il  numero  degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di
finanza  da  mantenere  in  servizio  di  prima  nomina,  per  l'anno
finanziario 2005, e' stabilito in 150.
   26.  Nell'elenco  n.  7,  annesso  allo  stato  di  previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono indicate le spese per
le   quali   possono   effettuarsi,   per  l'anno  finanziario  2005,
prelevamenti  dal  fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma
4,  della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  831,  iscritto nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base "Spese generali di funzionamento"
(funzionamento)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia
di finanza" del medesimo stato di previsione.
   27.  Per  l'anno  2005  l'Amministrazione dei monopoli di Stato e'
autorizzata  ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare
e  a  pagare  le  spese,  ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre
1927,  n.  2258,  convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in
conformita'  degli stati di previsione annessi a quello del Ministero
dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
   28.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alle variazioni di bilancio tra le
pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2005
occorrenti  per  l'attuazione  delle  norme  contenute nel capo I del
titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione
all'istituzione  e al funzionamento delle agenzie fiscali, nonche' in
applicazione  del  decreto  legislativo  3  luglio  2003,  n. 173, in
relazione  alla  trasformazione  dell'Agenzia  del  demanio  in  ente
pubblico economico.
   29.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare,  con propri decreti, alla pertinente unita' previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  le  somme  affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
canoni  di  concessioni  su  demanio  idrico,  ai fini della relativa
restituzione  alle  regioni  ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive modificazioni.
   30.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare,  con  propri decreti, variazioni compensative, in termini
di  competenza  e  cassa,  tra  l'unita' previsionale di base 4.1.2.1
"Fondo  sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18
"Federalismo   fiscale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione  alle  deliberazioni
annuali   del   Comitato   interministeriale  per  la  programmazione
economica  (CIPE)  ai  sensi  dell'articolo  39, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
   31.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le variazioni
compensative  di  bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente
unita'  previsionale  di  base dello stato di previsione del predetto
Ministero,  i  fondi  per  il  funzionamento  delle  Commissioni  che
gestiscono  il  Fondo  integrativo  speciale  per  la ricerca (FISR),
istituito  in  attuazione  del  decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.
   32.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova
istituzione,  le  somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale
di base 3.1.2.43 "Contratti di programma" di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Tesoro"  dello  stato  di  previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi
relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle
imprese  pubbliche,  rispettivamente  disciplinati  dai  contratti di
programma  stipulati  con  le  amministrazioni  pubbliche nonche' per
agevolazioni  concesse  in  applicazione  di  specifiche disposizioni
legislative.
   33.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alle variazioni di bilancio, anche
mediante  riassegnazione  di  fondi,  occorrenti  in  relazione  alla
trasformazione  della  Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa' per
azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni.
   34.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti, in termini di residui, competenza e
cassa,   le   variazioni  compensative  di  bilancio  occorrenti  per
l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia
di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
   35.  Le  disponibilita'  conservate nel conto dei residui ai sensi
dell'articolo  36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923,
n.   2440,  e  successive  modificazioni,  relative  agli  interventi
connessi  alle  politiche  antidroga,  in  applicazione dell'articolo
6-bis  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 303, introdotto
dall'articolo  3,  comma  83,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350,
nonche' per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e
la  cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja
il  29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998,
n.  476, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate,  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
   36.  Per  l'anno  2005, una quota delle entrate, nel limite di 270
milioni  di  euro,  rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello
Stato  adibiti  ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' riassegnata,
con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, al fondo
iscritto  nello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  per  provvedere alla spesa per i canoni di locazione
degli immobili stessi.
   37.  Le  risorse  statali  da  destinare alle Agenzie fiscali sono
stanziate  su  un  unico capitolo nell'ambito delle pertinenti unita'
previsionali di base.

      
                     Note all'art. 2:
                 - Si  riporta  il  testo  del  comma  9  dell'art. 6
          (Trasformazione  della  SACE  in  societa'  per azioni) del
          decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326
          (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici):
                 «9.  La  SACE  S.p.a.  svolge  le  funzioni  di  cui
          all'art.  2,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  143,  e successive modificazioni e integrazioni,
          come  definite  dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 143, e successive
          modificazioni    e   integrazioni,   e   dalla   disciplina
          dell'Unione  europea in materia di assicurazione e garanzia
          dei  rischi  non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE
          S.p.a. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
          al  presente  comma  sono  garantiti dallo Stato nei limiti
          indicati  dalla  legge  di  approvazione del bilancio dello
          Stato  distintamente  per le garanzie di durata inferiore e
          superiore  a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  puo',  con uno o piu' decreti di natura non
          regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
          affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
          nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione europea e dei
          limiti  fissati  dalla  legge  di approvazione del bilancio
          dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
          natura,  caratteristiche,  controparti,  rischi  connessi o
          Paesi   di  destinazione  non  beneficiano  della  garanzia
          statale.  La  garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
          per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
          in  vigore  dei  decreti  di  cui  sopra  in relazione alle
          operazioni ivi contemplate.».
                 - Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni  (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita'
          generale dello Stato in materia di bilancio):
                 «Art.  7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie
          e  di  ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine," le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
                 Con  decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                   1)  per  il pagamento dei residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
                   2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
                 Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del  tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei capitoli di cui al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.».
                 «Art.  8  (Fondo  speciale  per la riassegnazione di
          residui  perenti  delle  spese  in conto capitale). - Nello
          stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
          istituito, nella parte in conto capitale, un Fondo speciale
          per  la  riassegnazione  dei residui passivi della spesa in
          conto  capitale,  eliminati  negli  esercizi precedenti per
          perenzione amministrativa.».
                 «Art.  9 (Fondo di riserva per le spese impreviste).
          -  Nello  stato  di previsione del Ministero del tesoro, e'
          istituito,  nella  parte corrente, un "Fondo di riserva per
          le   spese   impreviste",  per  provvedere  alle  eventuali
          deficienze   delle   assegnazioni   di  bilancio,  che  non
          riguardino  le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2),
          ed  al  successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i
          bilanci futuri con carattere di continuita'.
                 Il  trasferimento  di  somme dal predetto fondo e la
          loro  corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di bilancio
          hanno   luogo   mediante   decreti   del  Presidente  della
          Repubblica   su   proposta  del  Ministro  del  tesoro,  da
          registrarsi  alla  Corte  dei  conti,  e  riguardano sia le
          dotazioni  di  competenza  che quelle di cassa dei capitoli
          interessati.
                 Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del  tesoro  e'  allegato  un  elenco  da  approvarsi,  con
          apposito   articolo,   dalla   legge  di  approvazione  del
          bilancio,  delle  spese  per  le  quali puo' esercitarsi la
          facolta' di cui al comma precedente.
                 Alla  legge  di approvazione del rendiconto generale
          dello  Stato  e'  allegato  un elenco dei decreti di cui al
          secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si
          e'  proceduto  ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
          articolo.».
                 «Art.  9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni
          di cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del
          tesoro e' istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione
          delle  autorizzazioni  di  cassa",  il  cui stanziamento e'
          annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge
          di approvazione del bilancio.
                 2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta
          del   Ministro   interessato,   che   ne   da'  contestuale
          comunicazione  alle  Commissioni  parlamentari  competenti,
          sono  trasferite  dal  Fondo  ed  iscritte in aumento delle
          autorizzazioni  di  cassa dei capitoli iscritti negli stati
          di   previsione  delle  amministrazioni  statali  le  somme
          necessarie  a  provvedere  ad  eventuali  deficienze  delle
          dotazioni  dei  capitoli medesimi, ritenute compatibili con
          gli  obiettivi  di  finanza pubblica. In deroga all'art. 3,
          comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono
          trasmessi   alla   Corte  dei  conti  al  solo  fine  della
          parificazione   del  rendiconto  generale  dello  Stato.  I
          medesimi   decreti   di   variazione   sono   trasmessi  al
          Parlamento.».
                 - Si  riporta  il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 12
          della gia' citata legge n. 468 del 1978:
                 «Art.  12  (Assegnazioni di bilancio). - Con decreti
          del  Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro
          del  tesoro,  sentito  il  Consiglio  dei Ministri, possono
          iscriversi  in  bilancio  somme per restituzioni di tributi
          indebitamente  riscossi,  ovvero  di  tasse  ed  imposte su
          prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per
          eseguire   pagamenti   relativi   al  debito  pubblico,  in
          dipendenza  di  operazioni di conversione od altre analoghe
          autorizzate   da   leggi,  per  integrare  le  assegnazioni
          relative  a  stipendi,  pensioni  e  altri  assegni  fissi,
          tassativamente   autorizzati  e  regolati  per  legge,  per
          integrare  le  dotazioni  del  fondo  speciale  di  cui  al
          precedente  art.  8,  nonche'  per fronteggiare le esigenze
          derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui
          agli  articoli 10,  paragrafo  II,  e 12, paragrafo II, del
          regolamento  (CEE,  EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio
          in data 19 dicembre 1957, e successive modificazioni.
                 In  corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata
          possono,   mediante   decreti   del  Ministro  del  tesoro,
          iscriversi   in   bilancio   le  somme  occorrenti  per  la
          restituzione  di somme avute in deposito o per il pagamento
          di  quote  di  entrata  devolute  ad enti ed istituti, o di
          somme comunque riscosse per conto di terzi.».
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  48  della legge
          20 maggio  1985,  n.  222  (Disposizioni  sugli enti e beni
          ecclesiastici  in  Italia  e per il sostentamento del clero
          cattolico in servizio nelle diocesi):
                 «Art.  48.  -  Le  quote di cui all'art. 47, secondo
          comma,   sono   utilizzate:   dallo  Stato  per  interventi
          straordinari   per  fame  nel  mondo,  calamita'  naturali,
          assistenza  ai  rifugiati, conservazione di beni culturali;
          dalla   Chiesa   cattolica  per  esigenze  di  culto  della
          popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
          a favore della collettivita' nazionale o di Paesi del terzo
          mondo.».
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  della legge
          11 febbraio  1992,  n.  157  (Norme per la protezione della
          fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):
                 «Art.  24  (Fondo presso il Ministero del tesoro). -
          1.  A  decorrere  dall'anno  1992  presso  il Ministero del
          tesoro e' istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata
          da  una  addizionale  di  lire  10.000 alla tassa di cui al
          numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto
          del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
          successive modificazioni.
                 2.  Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro
          il  31 marzo  di  ciascun anno con decreto del Ministro del
          tesoro,   di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e
          dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
                   a) 4    per   cento   per   il   funzionamento   e
          l'espletamento   dei  compiti  istituzionali  del  Comitato
          tecnico faunistico-venatorio nazionale;
                   b) 1  per  cento  per  il pagamento della quota di
          adesione  dello  Stato italiano al Consiglio internazionale
          della caccia e della conservazione della selvaggina;
                   c) 95  per  cento  fra  le  associazioni venatorie
          nazionali  riconosciute,  in  proporzione  alla rispettiva,
          documentata consistenza associativa.
                 3.  L'addizionale di cui al presente articolo non e'
          computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
                 4.   L'attribuzione  della  dotazione  prevista  dal
          presente  articolo alle  associazioni  venatorie  nazionali
          riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al
          controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.».
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  della legge
          5 gennaio   1994,   n.   36,   e  successive  modificazioni
          (Disposizioni in materia di risorse idriche):
                 «Art. 18 (Canoni per le utenze di acqua pubblica). -
          1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1 gennaio 1994,
          i  canoni  annui  relativi  alle  utenze di acqua pubblica,
          previsti dall'art. 35 del testo unico delle disposizioni di
          legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
          regio  decreto  11 dicembre  1933,  n.  1775,  e successive
          modificazioni,  costituiscono  il corrispettivo per gli usi
          delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti:
                   a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione,
          lire 70.400, ridotte alla meta' se le colature ed i residui
          di acqua sono restituiti anche in falda;
                   b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con
          derivazione  non  suscettibile  di  essere  fatta  a  bocca
          tassata, lire 640;
                   c) per  ogni  modulo  di  acqua  assentito  per il
          consumo umano, lire 3 milioni;
                   d) per  ogni  modulo  di  acqua  assentito  ad uso
          industriale,  lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari
          a tre milioni di metri cubi annui. Il canone e' ridotto del
          50  per  cento  se  il  concessionario attua un riuso delle
          acque  a  ciclo  chiuso  reimpiegando le acque risultanti a
          valle  del processo produttivo o se restituisce le acque di
          scarico  con  le  medesime  caratteristiche  qualitative di
          quelle  prelevate.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  5
          dell'art.   12,   decreto-legge   27 aprile  1990,  n.  90,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  non  si  applicano
          limitatamente al canone di cui alla presente lettera;
                   e) per  ogni  modulo di acqua per la pescicoltura,
          l'irrigazione  di attrezzature sportive e di aree destinate
          a verde pubblico, lire 500.000;
                   f) per  ogni kilowatt di potenza nominale concessa
          o  riconosciuta,  per  le concessioni di derivazione ad uso
          idroelettrico  lire 20.467.  E'  abrogato  l'art.  32 della
          legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni;
                   g) per  ogni  modulo  di  acqua ad uso igienico ed
          assimilati,  concernente  l'utilizzo dell'acqua per servizi
          igienici   e   servizi  antincendio,  ivi  compreso  quello
          relativo  ad impianti sportivi, industrie e strutture varie
          qualora  la  richiesta  di  concessione  riguardi solo tale
          utilizzo,  per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e
          comunque  per  tutti  gli  usi non previsti alle precedenti
          lettere, lire 1.500.000.
                 2.  Gli  importi  dei  canoni  di cui al comma 1 non
          possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per
          il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso
          industriale.
                 3.   E'   istituito   un   fondo   speciale  per  il
          finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico
          e  al  riuso  delle acque reflue, nonche' alle finalita' di
          cui  alla  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  e  successive
          modificazioni.     Le     maggiori     entrate    derivanti
          dall'applicazione  del presente articolo e quelle derivanti
          da  eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in
          atto  alla  data  di entrata in vigore della presente legge
          sono  conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme
          sono  ripartite  con  delibera  del  CIPE,  su proposta del
          Ministro dei lavori pubblici.
                 4.  A  far  data dal 1° gennaio 1994, l'art. 2 della
          legge  16 maggio  1970,  n.  281,  non  si  applica  per le
          concessioni  di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima
          data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10
          per  cento  dell'ammontare  dei canoni di cui al comma 1. I
          proventi   derivanti   dall'addizionale   di   tali  canoni
          affluiscono  in  un fondo vincolato e sono destinati in via
          prioritaria  alleattivita' di ricognizione delle opere e di
          programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art.
          11 della presente legge, qualora non ancora effettuate.
                 5.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente    legge,   sono   definite   le   modalita'   per
          l'applicazione  del presente articolo e per l'aggiornamento
          triennale  dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione
          programmato e delle finalita' di cui alla presente legge.
                 6.   E'   abrogato   il  comma  1  dell'art.  5  del
          decreto-legge  15 settembre  1990,  n. 261, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.
                 7.  Al  comma  2 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
          1992,  n. 498, le parole da: "Le maggiori risorse,, fino a:
          "delle sostanze disperse.,, sono soppresse.».
                 - Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 12 del
          decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502 e successive
          modificazioni   (Riordino   della   disciplina  in  materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421):
                 «3.  Il  Fondo  sanitario  nazionale, al netto della
          quota   individuata  ai  sensi  del  comma  precedente,  e'
          ripartito  con  riferimento al triennio successivo entro il
          15 ottobre  di  ciascun anno, in coerenza con le previsioni
          del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal
          CIPE,  su  proposta  del Ministro della sanita', sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome;  la  quota capitaria di
          finanziamento  da assicurare alle regioni viene determinata
          sulla  base  di  un sistema di coefficienti parametrici, in
          relazione  ai  livelli uniformi di prestazioni sanitarie in
          tutto   il   territorio  nazionale,  determinati  ai  sensi
          dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:
                   a) popolazione residente;
                   b) mobilita'    sanitaria    per    tipologia   di
          prestazioni,  da compensare, in sede di riparto, sulla base
          di  contabilita'  analitiche per singolo caso fornite dalle
          unita'   sanitarie   locali  e  dalle  aziende  ospedaliere
          attraverso le regioni e le province autonome;
                   c) consistenza  e  stato  di  conservazione  delle
          strutture  immobiliari,  degli impianti tecnologici e delle
          dotazioni strumentali.».
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  della legge
          26 aprile  1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 1983):
                 «Art.  21.  -  In  apposito  capitolo dello stato di
          previsione  della  spesa del Ministero del bilancio e della
          programmazione  economica  e' iscritta, per l'anno 1983, la
          somma  di  lire  1.300  miliardi  per  il  finanziamento di
          progetti   immediatamente   eseguibili  per  interventi  di
          rilevante     interesse     economico    sul    territorio,
          nell'agricoltura,   nell'edilizia  e  nelle  infrastrutture
          nonche'  per la tutela di beni ambientali e culturali e per
          le opere di edilizia scolastica e universitaria.
                 Nei   venti   giorni   successivi   alla   data   di
          pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del
          Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica,
          determina,   con  delibera  da  pubblicare  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica,  i  criteri  di  riparto  tra
          amministrazioni  centrali  e  regionali  e  tra  settori di
          intervento nonche' i parametri di valutazione dei progetti.
                 Entro  sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione
          della   delibera   di   cui   al   precedente   comma,   le
          amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i
          rispettivi   progetti   al   CIPE,  che  delibera  entro  i
          successivi  sessanta giorni, tenuto conto del contributo di
          ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine.
                 Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa
          le  modalita'  e  i  tempi di erogazione, avvalendosi della
          Cassa   depositi   e   prestiti,   per   le   procedure  di
          finanziamento delle opere di competenza regionale.
                 In  aggiunta  all'autorizzazione  di spesa di cui al
          primo  comma,  e' autorizzato il ricorso alla Banca europea
          per  gli  investimenti  (BEI),  fino  alla  concorrenza del
          controvalore  di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di
          appositi mutui per le finalita' del presente articolo.
                 Con  la  medesima delibera di cui al terzo comma, il
          CIPE  stabilisce,  in relazione ai progetti per i quali sia
          possibile  il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e
          per    ciascun    progetto,   la   quota   per   la   quale
          l'amministrazione  interessata  e' autorizzata, a decorrere
          dal  secondo  semestre  dell'anno 1983, a contrarre i mutui
          stessi.
                 L'onere   dei   suddetti   mutui,  per  capitale  ed
          interessi,  e'  assunto  a  carico del bilancio dello Stato
          mediante  iscrizione  delle  relative rate di ammortamento,
          per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato
          di  previsione  della  spesa  del  Ministero del tesoro. La
          Direzione  generale  del  tesoro provvede al rimborso sulla
          base  di  un  elenco riepilogativo che, alla scadenza delle
          rate,   la  BEI  comunica  con  l'indicazione  dell'importo
          complessivo  e  dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del
          tesoro  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.
                 Le  proposte  delle  amministrazioni  devono situare
          ciascun   progetto   nel   contesto  dei  rispettivi  piani
          settoriali,    se   esistenti,   e   contenere   indicatori
          quantitativi di convenienza economica del progetto quali il
          saggio  di  rendimento  interno  e  il valore attuale netto
          stimato  per  progetto, secondo la metodologia indicata dal
          Ministero del bilancio e della programmazione economica.
                 La  riserva  del  40  per cento di cui all'art. 107,
          primo  comma,  del  testo  unico  approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6 marzo  1978, n. 218, viene
          determinata sulle disponibilita' nette complessive.».
                 - Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto
          18 novembre  1923,  n.  2440,  e  successive  modificazioni
          (Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
          sulla contabilita' generale dello Stato):
                 «Art.  36.  -  I  residui  delle  spese correnti non
          pagati  entro  il  secondo esercizio successivo a quello in
          cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono
          perenti  agli  effetti  amministrativi;  quelli concernenti
          spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
          mantenuti  in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
          quello  in  cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
          Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio con
          riassegnazione   ai   pertinenti  capitoli  degli  esercizi
          successivi.
                 Le  somme  stanziate per spese in conto capitale non
          impegnate   alla  chiusura  dell'esercizio  possono  essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
          di   stanziamenti   iscritti   in   forza  di  disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio  precedente.  In  tale  caso  il  periodo di
          conservazione e' protratto di un anno.
                 I  residui  delle spese in conto capitale, derivanti
          da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per
          contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di
          forniture  eseguiti,  non pagati entro il settimo esercizio
          successivo  a  quello  in cui e' stato iscritto il relativo
          stanziamento,    si    intendono   perenti   agli   effetti
          amministrativi.  Le  somme  eliminate possono riprodursi in
          bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli degli
          esercizi successivi.
                 Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
          esercizi  1979  e  precedenti,  che al 31 dicembre 1982 non
          risultino   ancora   formalmente  impegnate,  costituiscono
          economie  di  bilancio  da  accertare in sede di rendiconto
          dell'esercizio 1982.
                 I  conti  dei  residui,  distinti  per Ministeri, al
          31 dicembre  dell'esercizio  precedente  a quello in corso,
          con  distinta  indicazione  dei  residui  di cui al secondo
          comma  del  presente  articolo,  sono allegati oltre che al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
                 Il  conto  dei  residui e' tenuto distinto da quello
          della  competenza,  in  modo che nessuna spesa afferente ai
          residui  possa essere imputata sui fondi della competenza e
          viceversa.».
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge
          2 maggio  1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e
          la  rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle
          province   di   Bergamo,  Brescia  e  Como,  nonche'  della
          provincia  di  Novara, colpite dalle eccezionali avversita'
          atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987):
                 «Art.  2  (Procedure).  -  1.  Gli interventi per la
          difesa  del  suolo  e per la ricostruzione e lo sviluppo di
          cui  rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto
          delle  risorse  disponibili  ai fini della presente legge e
          con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico
          sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
                 2.  La  regione  Lombardia,  sentiti gli enti locali
          interessati:
                   a) individua  e  propone  all'Autorita' di bacino,
          nell'ambito  di  interventi  urgenti di cui alla lettera c)
          dell'art.  31  della  legge  18 maggio 1989, n. 183, quelli
          aventi carattere di assoluta urgenza;
                   b) formula   proposte   all'Autorita'   di  bacino
          relativamente agli stralci di cui all'art. 3;
                   c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.
                 3.   Gli   stralci   dello   schema  previsionale  e
          programmatico  del  bacino  del  Po  di cui all'art. 3 e il
          piano  di  cui  all'art.  5  possono  essere  sottoposti  a
          revisione  annuale,  secondo le procedure stabilite in sede
          di prima approvazione.».
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge
          7 marzo  2001,  n.  62  (Nuove  norme  sull'editoria  e sui
          prodotti  editoriali  e modifiche alla legge 5 agosto 1981,
          n. 416):
                 «Art.  5  (Fondo per le agevolazioni di credito alle
          imprese  del settore editoriale). - 1. E' istituito, presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
          l'informazione  e  l'editoria,  fino  all'attuazione  della
          riforma  di  cui  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  e  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il
          Fondo  per  le  agevolazioni  di  credito  alle imprese del
          settore editoriale, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo
          e'  finalizzato  alla  concessione  di  contributi in conto
          interessi  sui  finanziamenti della durata massima di dieci
          anni   deliberati  da  soggetti  autorizzati  all'attivita'
          bancaria.
                 2.  Al  Fondo  affluiscono  le  risorse  finanziarie
          stanziate   a  tale  fine  nel  bilancio  dello  Stato,  il
          contributo  dell'1  per  cento trattenuto sull'ammontare di
          ciascun   beneficio   concesso,   le   somme  comunque  non
          corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto
          1981,  n.  416, e successive modificazioni. Il fondo di cui
          al  citato art. 29 e' mantenuto fino al completamento della
          corresponsione  dei  contributi  in  conto interessi per le
          concessioni gia' effettuate.
                 3.  I  contributi  sono  concessi,  nei limiti delle
          disponibilita'  finanziarie, mediante procedura automatica,
          ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7.
                 4.  Sono  ammessi  al  finanziamento  i  progetti di
          ristrutturazione   tecnico-produttiva;   di  realizzazione,
          ampliamento  e  modifica  degli  impianti,  con particolare
          riferimento  all'installazione  e  potenziamento della rete
          informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
          telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
          della   distribuzione;   di   formazione  professionale.  I
          progetti  sono  presentati  dalle  imprese  partecipanti al
          ciclo  di  produzione,  distribuzione e commercializzazione
          del prodotto editoriale.
                 5.  In  caso di realizzazione dei progetti di cui al
          comma  4  con  il  ricorso  alla  locazione  finanziaria, i
          contributi  in  conto  canone sono concessi con le medesime
          procedure  di  cui  agli  articoli 6  e  7  e  non possono,
          comunque,   superare  l'importo  dei  contributi  in  conto
          interessi  di  cui  godrebbero  i progetti se effettuati ai
          sensi  e  nei  limiti  previsti  per  i contributi in conto
          interessi.
                 6.  Una quota del 5 per cento del Fondo e' riservata
          alle   imprese   che,  nell'anno  precedente  a  quello  di
          presentazione    della    domanda    per   l'accesso   alle
          agevolazioni,  presentano  un  fatturato  non superiore a 5
          miliardi  di  lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a
          quelle  impegnate  in progetti di particolare rilevanza per
          la  diffusione  della lettura in Italia o per la diffusione
          di  prodotti  editoriali in lingua italiana all'estero. Ove
          tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
          riaffluisce  al Fondo per essere destinata ad interventi in
          favore delle altre imprese.
                 7. Una quota del 10 per cento del Fondo e' destinata
          ai  progetti  volti  a  sostenere  spese  di  gestione o di
          esercizio per le imprese costituite in forma di cooperative
          di giornalisti o di poligrafici.
                 8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al
          presente  articolo,  la  spesa  per  la  realizzazione  dei
          progetti e' ammessa in misura non eccedente il 90 per cento
          di  quella  prevista  nel  progetto,  ivi  comprese  quelle
          indicate  nel  primo  comma  dell'art.  16  del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  9 novembre  1976,  n.  902,
          nonche'  le  spese previste per il fabbisogno annuale delle
          scorte  in  misura  non  superiore  al  40  per cento degli
          investimenti  fissi  ammessi  al finanziamento. La predetta
          percentuale  del  90  per cento e' elevata al 100 per cento
          per  le  cooperative di cui all'art. 6 della legge 5 agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni.
                 9.  I  contributi  in conto interessi possono essere
          concessi  anche alle imprese editrici dei giornali italiani
          all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n.
          416,  e  successive  modificazioni, per progetti realizzati
          con  il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio
          dell'attivita'   bancaria   aventi   sede   in   uno  Stato
          appartenente all'Unione europea.
                 10.  L'ammontare  del  contributo  e' pari al 50 per
          cento  degli  interessi  sull'importo ammesso al contributo
          medesimo,  calcolati  al  tasso  di riferimento fissato con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica. Il tasso di interesse e le altre
          condizioni   economiche   alle   quali   e'   riferito   il
          finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
                 11.  In  aggiunta  alle risorse di cui al comma 2, a
          decorrere   dall'anno   2001   e  fino  all'anno  2003,  e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire  7,9 miliardi per il primo
          anno,  di  lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire
          18,7 miliardi per il terzo anno.
                 12.  Ai  contributi  di  cui  al  presente articolo,
          erogati  secondo  le  procedure  di cui agli articoli 6 e 7
          della  presente  legge, si applicano le disposizioni di cui
          agli   articoli 8  e  9,  commi  da  1  a  5,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
                 13.  Con  regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  Ministro  per i beni e le attivita'
          culturali,   sono   dettate  disposizioni  attuative  della
          presente   legge.   Sono  in  particolare  disciplinati  le
          modalita'  ed i termini di presentazione o di rigetto delle
          domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
          condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
          delle  spese  inerenti  ai  progetti,  gli adempimenti ed i
          termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
          funzionamento  del  Comitato di cui al comma 4 dell'art. 7,
          il  procedimento di decadenza dai benefici, le modalita' di
          verifica  finale  della  corrispondenza  degli investimenti
          effettuati  al  progetto,  della loro congruita' economica,
          nonche'   dell'inerenza   degli  investimenti  stessi  alle
          finalita' del progetto.
                 14. All'istruttoria dei provvedimenti di concessione
          dei  contributi  di  cui agli articoli 6 e 7 della presente
          legge provvede, fino all'attuazione della riforma di cui al
          decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
                 15.  Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7,
          a qualunque titolo restituite, sono versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato per essere successivamente assegnate
          al  Fondo.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della legge
          23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia
          di finanza):
                 «Art. 11. - I ruoli organici del personale del Corpo
          della  guardia  di  finanza  sono  stabiliti in conformita'
          della tabella allegata alla presente legge.
                 Il  numero  degli  ufficiali  di  complemento che e'
          consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato
          annualmente con la legge di approvazione del bilancio.».
                 - Si  riporta il testo del comma 4 dell'art. 9 della
          legge   1 dicembre   1986,  n.  831  (Disposizioni  per  la
          realizzazione   di   un   programma   di   interventi   per
          l'adeguamento  alle esigenze operative delle infrastrutture
          del Corpo della Guardia di finanza):
                 «4.  Nello  stato  di previsione del Ministero delle
          finanze,  rubrica 6,  Corpo  della  Guardia  di finanza, e'
          istituito  un  capitolo  con  un  fondo  a disposizione per
          sopperire  alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli dello
          stato  di  previsione medesimo indicati in apposita tabella
          da approvarsi con legge di bilancio.».
                 - Si  riporta  il  titolo  del  regio  decreto-legge
          8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre
          1928,  n.  3474:  «Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato».  (Pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 14 dicembre
          1927, n. 288).
                 - Il   del   Capo   II  del  Titolo  V  del  decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997, n. 59); reca: «Riforma del Ministero
          delle finanze e dell'amministrazione fiscale».
                 - Si  riporta  il  titolo  del  decreto  legislativo
          3 luglio  2003,  n.  173:  «Riorganizzazione  del Ministero
          dell'economia  e  delle finanze e delle agenzie fiscali», a
          norma  dell'art.  1  della  legge  6 luglio  2002,  n. 137.
          (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14 luglio 2003, n.
          161).
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  86  del decreto
          legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   e   successive
          modificazioni   (Conferimento   di   funzioni   e   compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59):
                 «Art.  86  (Gestione  del demanio idrico). - 1. Alla
          gestione  dei beni del demanio idrico provvedono le regioni
          e gli enti locali competenti per territorio.
                 2.    I   proventi   dei   canoni   ricavati   dalla
          utilizzazione  del  demanio  idrico  sono  introitati dalla
          regione.
                 3.
                 - Si  riporta  il testo del comma 1 dell'art. 39 del
          decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali):
                 «Art.   39   (Ripartizione   del   Fondo   sanitario
          nazionale).  -  1.  Il  CIPE su proposta del Ministro della
          sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, delibera
          annualmente  l'assegnazione  in  favore  delle  regioni,  a
          titolo   di   acconto,  delle  quote  del  Fondo  sanitario
          nazionale  di  parte  corrente,  tenuto  conto dell'importo
          complessivo    presunto    del   gettito   dell'addizionale
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
          all'art.   50   e  della  quota  del  gettito  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita' produttive, di cui all'art. 38,
          comma  1,  stimati  per  ciascuna  regione.  Il CIPE con le
          predette  modalita'  provvede  entro  il  mese  di febbraio
          dell'anno  successivo all'assegnazione definitiva in favore
          delle  regioni  delle  quote del Fondo sanitario nazionale,
          parte   corrente,  ad  esse  effettivamente  spettanti.  Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  autorizzato  a  procedere  alle  risultanti
          compensazioni  a  valere  sulle  quote  del Fondo sanitario
          nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.».
                 - Si  riporta  il  titolo  del  decreto  legislativo
          5 giugno  1998, n. 204: «Disposizioni per il coordinamento,
          la programmazione e la valutazione della politica nazionale
          relativa  alla  ricerca  scientifica e tecnologica, a norma
          dell'art.  11,  comma  1,  lettera d), della legge 15 marzo
          1997, n. 59» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio
          1998, n. 151.).
                 - Si  riporta  il  testo dell'art. 5 del gia' citato
          decreto-legge n. 269 del 2003:
                 «Art.  5  (Trasformazione  della  Cassa  depositi  e
          prestiti  in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e
          prestiti  e'  trasformata  in  societa'  per  azioni con la
          denominazione  di  "Cassa  depositi e prestiti societa' per
          azioni"   (CDP   S.p.a.),  con  effetto  dalla  data  della
          pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   del  decreto
          ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.a., salvo quanto
          previsto  dal  comma  3,  subentra  nei  rapporti  attivi e
          passivi  e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla
          trasformazione.
                 2.  Le  azioni della CDP S.p.a. sono attribuite allo
          Stato,  che  esercita  i  diritti  dell'azionista  ai sensi
          dell'art.  24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300; non si applicano le disposizioni
          dell'art.  2362  del  codice  civile.  Le fondazioni di cui
          all'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e
          altri  soggetti  pubblici  o privati possono detenere quote
          complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.a.
                 3.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
          finanze  di  natura non regolamentare, da emanare entro due
          mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
          sono determinati:
                   a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono  trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
          e  quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.a.
          di cui al comma 8;
                   b) i  beni  e  le  partecipazioni societarie dello
          Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a.
          e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
          in  deroga  alla  normativa  vigente.  I relativi valori di
          trasferimento  e di iscrizione in bilancio sono determinati
          sulla  scorta  della relazione giurata di stima prodotta da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale  nominati dal Ministero, anche in deroga agli
          articoli da  2342  a  2345del  codice civile ed all'art. 24
          della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti;
                   c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
                   d) il  capitale sociale della CDP S.p.a., comunque
          in  misura  non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
          depositi  e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio di
          esercizio approvato.
                 4.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  di  natura  non  regolamentare,  su proposta del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e' approvato lo
          statuto  della  CDP S.p.a. e sono nominati i componenti del
          consiglio  di  amministrazione e del collegio sindacale per
          il  primo  periodo  di  durata  in  carica.  Per tale primo
          periodo  restano  in  carica  i componenti del collegio dei
          revisori  indicati  ai sensi e per gli effetti dell'art. 10
          della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche
          allo  statuto  della  CDP S.p.a. e le nomine dei componenti
          degli   organi   sociali  per  i  successivi  periodi  sono
          deliberate a norma del codice civile.
                 5.  Il  primo  esercizio sociale della CDP S.p.a. si
          chiude al 31 dicembre 2004.
                 6.  Alla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni del
          Titolo  V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
          creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993,
          n.  385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco
          speciale   di   cui   all'art.  107  del  medesimo  decreto
          legislativo,   tenendo   presenti  le  caratteristiche  del
          soggetto  vigilato  e la speciale disciplina della gestione
          separata di cui al comma 8.
                 7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:
                   a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
          pubblici  e  gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
          fondi  rimborsabili  sotto  forma  di libretti di risparmio
          postale  e  di  buoni  fruttiferi  postali, assistiti dalla
          garanzia   dello   Stato  e  distribuiti  attraverso  Poste
          italiane  S.p.a.  o  societa'  da essa controllate, e fondi
          provenienti  dall'emissione  di  titoli, dall'assunzione di
          finanziamenti   e  da  altre  operazioni  finanziarie,  che
          possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;
                   b) le  opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
          destinati  alla  fornitura  di  servizi  pubblici  ed  alle
          bonifiche,  utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
          titoli,   dall'assunzione   di  finanziamenti  e  da  altre
          operazioni  finanziarie,  senza  garanzia dello Stato e con
          preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
          fondi   e'  effettuata  esclusivamente  presso  investitori
          istituzionali.
                 8.  La  CDP S.p.a. assume partecipazioni e svolge le
          attivita',   strumentali,   connesse   e   accessorie;  per
          l'attuazione  di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
          CDP  S.p.a.  istituisce  un  sistema  separato ai soli fini
          contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
          criteri  di  trasparenza  e di salvaguardia dell'equilibrio
          economico.   Sono   assegnate  alla  gestione  separata  le
          partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
          e  accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
          in  favore  dei  soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
          decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
          di  razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
          detenute  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  alla data di
          trasformazione in societa' per azioni.
                 9.  Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta
          il  potere  di  indirizzo della gestione separata di cui al
          comma  8.  E'  confermata,  per  la  gestione  separata, la
          Commissione  di  vigilanza  prevista  dall'art. 3 del regio
          decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
                 10. Per l'amministrazione della gestione separata di
          cui  al  comma 8  il consiglio di amministrazione della CDP
          S.p.a.   e'   integrato   dai   membri,   con  funzioni  di
          amministratore,  indicati  alle  lettere  c),  d) ed f) del
          primo comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.
                 11.  Per  l'attivita' della gestione separata di cui
          al  comma  8  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze
          determina con propri decreti di natura non regolamentare:
                   a) i  criteri  per la definizione delle condizioni
          generali  ed  economiche dei libretti di risparmio postale,
          dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
          e   delle  altre  operazioni  finanziarie  assistiti  dalla
          garanzia dello Stato;
                   b) i  criteri  per la definizione delle condizioni
          generali  ed  economiche  degli  impieghi, nel rispetto dei
          principi  di  accessibilita',  uniformita'  di trattamento,
          predeterminazione e non discriminazione;
                   c) le    norme    in   materia   di   trasparenza,
          pubblicita', contratti e comunicazioni periodiche;
                   d) i  criteri  di  gestione  delle  partecipazioni
          assegnate ai sensi del comma 3.
                 12.  Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma
          11  la  CDP  S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto
          della  gestione  separata  di  cui  al  comma  8 secondo le
          disposizioni  vigenti  alla  data  di  trasformazione della
          Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa'  per  azioni.  I
          rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso
          alla  data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma
          11 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati
          e  dalle  norme legislative e regolamentari vigenti in data
          anteriore.  Per  quanto non disciplinato dai decreti di cui
          al  comma 11 continua ad applicarsi la normativa vigente in
          quanto   compatibile.  Le  attribuzioni  del  consiglio  di
          amministrazione   e  del  direttore  generale  della  Cassa
          depositi  e  prestiti  anteriori  alla  trasformazione sono
          esercitate,     rispettivamente,     dal    consiglio    di
          amministrazione   e,   se   previsto,   dall'amministratore
          delegato della CDP S.p.a.
                 13. All'attivita' di impiego della gestione separata
          di  cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni
          piu'  favorevoli  previste per la Cassa depositi e prestiti
          anteriori  alla  trasformazione, inclusa la disposizione di
          cui   all'art.   204,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267.
                 14.  La gestione separata di cui al comma 8 subentra
          nei  rapporti  attivi  e passivi e conserva i diritti e gli
          obblighi  sorti  per  effetto  della  cartolarizzazione dei
          crediti  effettuata  ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge
          15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 giugno 2002, n. 112.
                 15.  La  gestione  separata  di  cui al comma 8 puo'
          avvalersi  dell'Avvocatura  dello Stato, ai sensi dell'art.
          43  del  testo  unico  delle leggi e delle norme giuridiche
          sulla  rappresentanza  e  difesa  in giudizio dello Stato e
          sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  di cui al
          regio   decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611  e  successive
          modificazioni.
                 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
          base  di  apposita  relazione  presentata dalla CDP S.p.a.,
          riferisce  annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte
          e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.a.
                 17.  Il  controllo  della  Corte dei conti si svolge
          sulla  CDP  S.p.a.  con  le modalita' previste dall'art. 12
          della legge 21 marzo 1958, n. 259.
                 18.  La  CDP  S.p.a.  puo'  destinare  propri beni e
          rapporti  giuridici  al  soddisfacimento  dei  diritti  dei
          portatori  di  titoli  da  essa  emessi e di altri soggetti
          finanziatori.  A  tal  fine  la  CDP S.p.a. adotta apposita
          deliberazione  contenente  l'esatta  descrizione dei beni e
          dei  rapporti  giuridici  destinati,  dei  soggetti  a  cui
          vantaggio  la  destinazione  e'  effettuata, dei diritti ad
          essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile
          disporre,  integrare  e  sostituire elementi del patrimonio
          destinato.  La  deliberazione  e'  depositata  e iscritta a
          norma  dell'art.  2436  del  codice  civile.  Dalla data di
          deposito  della deliberazione i beni e i rapporti giuridici
          individuati     sono     destinati     esclusivamente    al
          soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
          destinazione   e'  effettuata  e  costituiscono  patrimonio
          separato  a  tutti gli effetti da quello della CDP S.p.a. e
          dagli   altri   patrimoni   destinati.   Fino  al  completo
          soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
          destinazione  e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui
          frutti  e  proventi  da  esso derivanti sono ammesse azioni
          soltanto  a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la
          deliberazione  di  destinazione  del patrimonio non dispone
          diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti
          a cui vantaggio la destinazione e' effettuata la CDP S.p.a.
          risponde  esclusivamente  nei limiti del patrimonio ad essi
          destinato  e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in
          ogni  caso  la  responsabilita' illimitata della CDP S.p.a.
          per  le  obbligazioni  derivanti  da  fatto  illecito.  Con
          riferimento  a  ciascun  patrimonio  separato la CDP S.p.a.
          tiene  separatamente  i  libri  e  le  scritture  contabili
          prescritti   dagli  articoli 2214  e  seguenti  del  codice
          civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.a. alle
          procedure  di  cui al Titolo IV del testo unico delle leggi
          in  materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
          legislativo  1 settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura
          concorsuale  applicabile,  i  contratti  relativi a ciascun
          patrimonio  destinato  continuano  ad  avere  esecuzione  e
          continuano   ad  applicarsi  le  previsioni  contenute  nel
          presente  comma.  Gli  organi della procedura provvedono al
          tempestivo  pagamento  delle  passivita' al cui servizio il
          patrimonio  e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo
          le  scadenze  e  gli  altri  termini  previsti nei relativi
          contratti  preesistenti. Gli organi della procedura possono
          trasferire  o  affidare  in  gestione  a  banche i beni e i
          rapporti   giuridici   ricompresi   in  ciascun  patrimonio
          destinato e le relative passivita'.
                 19.  Alla  scadenza,  anche anticipata per qualsiasi
          motivo,  del  contratto di servizio ovvero del rapporto con
          il  quale  e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la
          gestione  delle  opere,  degli impianti, delle reti e delle
          dotazioni  destinati  alla fornitura di servizi pubblici in
          relazione  ai  quali  e' intervenuto il finanziamento della
          CDP S.p.a. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
          di  credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono
          destinati  prioritariamente  al soddisfacimento dei crediti
          della  CDP  S.p.a.  e  degli  altri  finanziatori di cui al
          presente  comma,  sono  indisponibili da parte del soggetto
          uscente  fino  al  completo  soddisfacimento  dei  predetti
          crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
          creditori   diversi   dalla   CDP   S.p.a.  e  dagli  altri
          finanziatori  di  cui  al presente comma. Il nuovo soggetto
          gestore  assume, senza liberazione del debitore originario,
          l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.a. e
          degli  altri  finanziatori di cui al presente comma. L'ente
          affidante  e,  se  prevista, la societa' proprietaria delle
          opere,   degli  impianti,  delle  reti  e  delle  dotazioni
          garantiscono    in    solido   il   debito   residuo   fino
          all'individuazione  del  nuovo  soggetto  gestore. Anche ai
          finanziamenti  concessi  dalla  CDP  S.p.a. si applicano le
          disposizioni  di  cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 del testo
          unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
          al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
                 20.   Salvo   le  deleghe  previste  dallo  statuto,
          l'organo   amministrativo  della  CDP  S.p.a.  delibera  le
          operazioni  di  raccolta  di  fondi con obbligo di rimborso
          sotto  qualsiasi  forma.  Ad  esse  non si applicano, fermo
          restando  quanto  previsto dalla lettera b) del comma 7 del
          presente articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra
          il pubblico previsto dall'art. 11, comma 2, del testo unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia, di cui al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ne' i limiti
          quantitativi   alla   raccolta   previsti  dalla  normativa
          vigente;  non trovano altresi' applicazione gli articoli da
          2410  a  2420  del codice civile. Per ciascuna emissione di
          titoli  puo'  essere  nominato un rappresentante comune dei
          portatori  dei  titoli, il quale ne cura gli interessi e in
          loro  rappresentanza  esclusiva esercita i poteri stabiliti
          in   sede  di  nomina  e  approva  le  modificazioni  delle
          condizioni dell'operazione.
                 21.  Ai  decreti  ministeriali  emanati in base alle
          norme  contenute  nel  presente  articolo  si  applicano le
          disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma  13, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20.
                 22.  La  pubblicazione del decreto di cui al comma 3
          nella  Gazzetta  Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in
          materia  di  costituzione  delle  societa'  previsti  dalla
          normativa vigente.
                 23.  Tutti  gli atti e le operazioni posti in essere
          per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per
          l'effettuazione  dei  trasferimenti e conferimenti previsti
          dal  presente  articolo sono esenti da imposizione fiscale,
          diretta e indiretta.
                 24.   Tutti   gli  atti,  contratti,  trasferimenti,
          prestazioni   e  formalita'  relativi  alle  operazioni  di
          raccolta  e  di  impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate
          dalla  gestione  separata  di  cui  al  comma  8, alla loro
          esecuzione,  modificazione  ed  estinzione,  alle  garanzie
          anche  reali  di  qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
          momento  prestate,  sono  esenti  dall'imposta di registro,
          dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
          e  da  ogni  altra  imposta  indiretta,  nonche' ogni altro
          tributo  o  diritto.  Non  si applica la ritenuta di cui ai
          commi  2  e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
          altri  proventi  dei  conti correnti dedicati alla gestione
          separata di cui al comma 8.
                 25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di
          qualsiasi  natura  e  di  qualsiasi durata emessi dalla CDP
          S.p.a.  sono  soggetti  al  regime dell'imposta sostitutiva
          delle  imposte  sui redditi nella misura del 12,50%, di cui
          al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
                 26.   Il  rapporto  di  lavoro  del  personale  alle
          dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della
          trasformazione   prosegue   con   la   CDP   S.p.a.  ed  e'
          disciplinato  dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
          che  regolano  il  rapporto  di  lavoro privato. Sono fatti
          salvi  i  diritti  quesiti  e gli effetti, per i dipendenti
          della  Cassa,  rivenienti  dalla originaria natura pubblica
          dell'ente  di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai
          concorsi  pubblici  per i quali sia richiesta una specifica
          anzianita'  di  servizio,  ove  conseguita.  I  trattamenti
          vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
          continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
          Cassa  depositi  e  prestiti  fino  alla stipulazione di un
          nuovo  contratto.  In  sede di prima applicazione, non puo'
          essere  attribuito  al  predetto  personale  un trattamento
          economico  meno favorevole di quello spettante alla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto. Per il personale
          gia'  dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa
          richiesta,  entro  sessanta  giorni dalla trasformazione si
          attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
          di  mobilita',  con  collocamento  prioritario al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze. Il personale trasferito e'
          inquadrato,  in  base  all'ex  livello  di  appartenenza  e
          secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente
          della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4 agosto 1986 e
          successive   modificazioni,  nella  corrispondente  area  e
          posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in
          precedenti   servizi   prestati   presso   altre  pubbliche
          amministrazioni,  se  superiore.  Al personale trasferito o
          reinquadrato  nelle  pubbliche amministrazioni ai sensi del
          presente   comma   e'  riconosciuto  un  assegno  personale
          pensionabile,   riassorbibile   con   qualsiasi  successivo
          miglioramento,  pari  alla  differenza  tra la retribuzione
          globale  percepibile  al momento della trasformazione, come
          definita  dal  vigente  CCNL, e quella spettante in base al
          nuovo   inquadramento;   le   indennita'  spettanti  presso
          l'amministrazione  di  destinazione  sono corrisposte nella
          misura   eventualmente  eccedente  l'importo  del  predetto
          assegno  personale. Entro cinque anni dalla trasformazione,
          il   personale  gia'  dipendente  della  Cassa  depositi  e
          prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
          con CDP S.p.a. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli
          delle  amministrazioni  pubbliche  secondo le modalita' e i
          termini previsti dall'art. 54 del CCNL per il personale non
          dirigente   della   Cassa   depositi   e  prestiti  per  il
          quadriennio  normativo  1998-2001. I dipendenti in servizio
          all'atto   della   trasformazione   mantengono   il  regime
          pensionistico   e   quello   relativo   all'indennita'   di
          buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
          pubbliche  amministrazioni.  Entro  sei  mesi dalla data di
          trasformazione,  i  predetti dipendenti possono esercitare,
          con  applicazione  dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979,
          n.  29,  opzione per il regime pensionistico applicabile ai
          dipendenti  assunti in data successiva alla trasformazione,
          i   quali   sono  iscritti  all'assicurazione  obbligatoria
          gestita  dall'I.N.P.S.  e  hanno  diritto al trattamento di
          fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.».
                 -  Si riporta il testo dell'art. 127 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309, e
          successive   modificazioni  (testo  unico  delle  leggi  in
          materia   di   disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati di tossicodipendenza):
                 «Art.  127  (Legge  26 giugno 1990, n. 162, art. 32,
          commi  1 e 2). - Fondo nazionale di intervento per la lotta
          alla   droga).   -  1.  Il  decreto  del  Ministro  per  la
          solidarieta'  sociale  di  cui all'art. 59, comma 46, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del
          Fondo  per  le  politiche  sociali,  individua, nell'ambito
          della  quota destinata al Fondo nazionale di intervento per
          la  lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento
          dei  progetti  triennali  finalizzati alla prevenzione e al
          recupero  dalle  tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza
          correlata,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal presente
          articolo.  Le  dotazioni  del Fondo nazionale di intervento
          per  la  lotta alla droga individuate ai sensi del presente
          comma  non  possono  essere  inferiori  a  quelle dell'anno
          precedente,   salvo   in   presenza   di   dati  statistici
          inequivocabili     che     documentino    la    diminuzione
          dell'incidenza della tossicodipendenza.
                 2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la
          lotta  alla  droga  di  cui  al comma 1 e' ripartita tra le
          regioni   in   misura  pari  al  75  per  cento  delle  sue
          disponibilita'.  Alla  ripartizione si provvede annualmente
          con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
          conto,  per  ciascuna  regione, del numero degli abitanti e
          della  diffusione  delle  tossicodipendenze, sulla base dei
          dati   raccolti   dall'Osservatorio  permanente,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 7.
                 3.  Le  province,  i  comuni  e  i loro consorzi, le
          comunita'  montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli
          enti  di  cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di
          volontariato  di  cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
          cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
          della  legge  8 novembre  1991,  n.  381,  e loro consorzi,
          possono  presentare  alle regioni progetti finalizzati alla
          prevenzione   e   al  recupero  dalle  tossicodipendenze  e
          dall'alcoldipendenza    correlata    e   al   reinserimento
          lavorativo  dei  tossicodipendenti,  da finanziare a valere
          sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
          nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
                 4.  Le  regioni,  sentiti  gli enti locali, ai sensi
          dell'art.  3,  comma  6, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
          nonche'   le   organizzazioni  rappresentative  degli  enti
          ausiliari,  delle  organizzazioni  del volontariato e delle
          cooperative   sociali  che  operano  sul  territorio,  come
          previsto  dall'atto  di indirizzo e coordinamento di cui al
          comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
          criteri  e  i  termini  per la presentazione delle domande,
          nonche'  la  procedura per la erogazione dei finanziamenti,
          dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
          assegnati  e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia
          degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
          progetti  volti  alla  riduzione  del danno nei quali siano
          utilizzati  i  farmaci  sostitutivi.  Le regioni provvedono
          altresi'  ad  inviare  una  relazione  al  Ministro  per la
          solidarieta'  sociale  sugli interventi realizzati ai sensi
          del  presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art.
          131.
                 5.  Il  25  per cento delle disponibilita' del Fondo
          nazionale  di  cui al comma 1 e' destinato al finanziamento
          dei  progetti  finalizzati  alla  prevenzione e al recupero
          dalle  tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza correlata
          promossi  e  coordinati  dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  per gli affari sociali, d'intesa
          con  i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
          difesa,  della  pubblica  istruzione,  della  sanita' e del
          lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
          sensi del presente comma sono finalizzati:
                   a) alla  promozione  di  programmi sperimentali di
          prevenzione sul territorio nazionale;
                   b) alla    realizzazione    di    iniziative    di
          razionalizzazione   dei   sistemi   di   rilevazione  e  di
          valutazione dei dati;
                   c) alla  elaborazione di efficaci collegamenti con
          le iniziative assunte dall'Unione europea;
                   d) allo  sviluppo  di iniziative di informazione e
          di sensibilizzazione;
                   e) alla  formazione  del  personale nei settori di
          specifica competenza;
                   f) alla  realizzazione  di programmi di educazione
          alla salute;
                   g) al  trasferimento  dei dati tra amministrazioni
          centrali e locali.
                 6.  Per  la  valutazione  e  la verifica delle spese
          connesse  ai  progetti  di  cui  al  comma 5 possono essere
          disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5
          e  6,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni.
                 7.  Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato
          dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
          solidarieta'   sociale,  previo  parere  delle  commissioni
          parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,  e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali
          di  cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per
          la  valutazione  e  il finanziamento dei progetti di cui al
          comma   3.  Tali  criteri  devono  rispettare  le  seguenti
          finalita':
                   a) realizzazione   di   progetti   integrati   sul
          territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria,
          compresi  quelli  volti  alla  riduzione  del danno purche'
          finalizzati al recupero psico-fisico della persona;
                   b) promozione  di progetti personalizzati adeguati
          al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
                   c) diffusione  sul territorio di servizi sociali e
          sanitari  di  primo intervento, come le unita' di strada, i
          servizi  a  bassa  soglia  ed  i servizi di consulenza e di
          orientamento telefonico;
                   d) individuazione  di  indicatori  per la verifica
          della qualita' degli interventi e dei risultati relativi al
          recupero dei tossicodipendenti;
                   e) in  particolare,  trasferimento  dei  dati  tra
          assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
          di   ascolto,  responsabili  degli  istituti  scolastici  e
          amministrazioni centrali;
                   f) trasferimento  e  trasmissione  dei  dati tra i
          soggetti  che operano nel settore della tossicodipendenza a
          livello regionale;
                   g) realizzazione  coordinata  di  programmi  e  di
          progetti  sulle  tossicodipendenze  e  sull'alcoldipendenza
          correlata,   orientati   alla   strutturazione  di  sistemi
          territoriali di intervento a rete;
                   h) educazione alla salute.
                 8.  I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma
          7  non possono prevedere la somministrazione delle sostanze
          stupefacenti  incluse  nelle tabelle I e II di cui all'art.
          14   e   delle   sostanze  non  inserite  nella  farmacopea
          ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai
          progetti  e  ai  servizi  interamente gestiti dalle aziende
          unita' sanitarie locali e purche' i dosaggi somministrati e
          la  durata  del  trattamento abbiano la esclusiva finalita'
          clinico-terapeutica  di  avviare  gli  utenti  a successivi
          programmi riabilitativi.
                 9.  Il  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  il
          Ministro  per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le
          competenti   commissioni  parlamentari,  l'elaborazione  di
          linee  guida  per la verifica dei progetti di riduzione del
          danno di cui al comma 7, lettera a).
                 10.  Qualora  le  regioni  non  provvedano  entro la
          chiusura   di   ciascun  anno  finanziario  ad  adottare  i
          provvedimenti  di  cui  al  comma 4 e all'impegno contabile
          delle  quote  del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse
          assegnate,  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 5
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
                 11.  Per l'esame istruttorio dei progetti presentati
          dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
          di  supporto  tecnico-scientifico  al Comitato nazionale di
          coordinamento  per  l'azione  antidroga,  e' istituita, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, una
          commissione  presieduta  da  un  esperto  o da un dirigente
          generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
          e  composta  da  nove esperti nei campi della prevenzione e
          del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
          sanitario-infettivologico,           farmaco-tossicologico,
          psicologico,     sociale,    sociologico,    riabilitativo,
          pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
          segreteria  della  commissione  e'  preposto un funzionario
          della  carriera  direttiva  dei  ruoli della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri.
                 Gli  oneri  per  il  funzionamento della commissione
          sono valutati in lire 200 milioni annue.
                 12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato
          nazionale  di  coordinamento  per  l'azione  antidroga sono
          disciplinati  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri.  L'attuazione  amministrativa delle decisioni del
          Comitato  e'  coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento per gli affari sociali attraverso
          un'apposita   conferenza   dei   dirigenti  generali  delle
          amministrazioni  interessate,  disciplinata con il medesimo
          decreto.».
                 - Si  riporta  il  testo dell'art. 6-bis del decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  303,  (Ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
          della  legge  15 marzo 1997, n. 59) introdotto dall'art. 3,
          comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:
                 «6-bis  (Dipartimento  nazionale  per  le  politiche
          antidroga).  -  1.  Il  coordinamento  delle  politiche per
          prevenire,  monitorare  e  contrastare il diffondersi delle
          tossicodipendenze,  e  delle alcooldipendenze correlate, di
          cui  al  testo  unico  delle leggi in materia di disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e  riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990,  n.  309, e' organizzato in apposito Dipartimento, al
          quale  sono  trasferite le risorse finanziarie, strumentali
          ed  umane  connesse  allo svolgimento delle competenze gia'
          attribuite  al  Dipartimento  per  le  politiche  sociali e
          previdenziali  del  Ministero  del lavoro e delle politiche
          sociali  di  cui  all'art.  10,  comma  4,  comprese quelle
          previste  dall'art.  127  del  citato testo unico di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e
          successive modificazioni.
                 2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le
          cooperative  sociali  di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
          381,  le  comunita'  terapeutiche e i centri di accoglienza
          operanti   nel   campo   della   prevenzione,   recupero  e
          reinserimento   sociale  dei  tossicodipendenti;  raccoglie
          informazioni   e  documentazione  sulle  tossicodipendenze,
          definendo  e aggiornando le metodologie per la rilevazione,
          l'elaborazione,   la   valutazione   e   il   trasferimento
          all'esterno  delle  informazioni  sulle  tossicodipendenze.
          Esso  opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di
          coordinamento  per l'azione antidroga di cui all'art. 1 del
          citato  testo  unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  309  del  1990, e successive modificazioni,
          ferme   restando   le   competenze   attribuite   ad  altre
          amministrazioni  pubbliche  in  materia  di  prevenzione  e
          contrasto  alla  droga  e  recupero  delle  persone  dedite
          all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
                 3.   Entro   il   30 aprile   di   ciascun  anno  il
          Dipartimento   trasmette   al   Parlamento   una  relazione
          dettagliata  sugli  interventi effettuati in attuazione del
          presente  articolo, con particolare riferimento alle azioni
          di  contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura
          e  riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza,
          contenente  altresi' l'elenco delle associazioni, comunita'
          terapeutiche  e centri di accoglienza, ritenuti validamente
          idonei  alle  loro  funzioni  statutarie  da  una  apposita
          Commissione  istituita,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri a
          carico  del  bilancio  dello  Stato,  dal Dipartimento, che
          collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso.».
                 - Si riporta il titolo della legge 31 dicembre 1998,
          n.  476:  «Ratifica  ed esecuzione della Convenzione per la
          tutela  dei minori e la cooperazione in materia di adozione
          internazionale,  fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche
          alla  legge  4 maggio  1983,  n.  184.»  (Pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1999, n. 8).
                 - Si  riporta  il testo dell'art. 29 del gia' citato
          decreto-legge n. 269 del 2003:
                 «Art.  29  (Cessione  di  immobili adibiti ad uffici
          pubblici).  -  1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi
          di  finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la
          dismissione  di  beni immobili dello Stato, in funzione del
          patto   di   stabilita'   e   crescita,  si  provvede  alla
          alienazione  di tali immobili con prioritario riferimento a
          quelli  per i quali sia stato gia' determinato il valore di
          mercato.  L'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto
          dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di
          concerto   con   i   Ministeri  interessati,  a  vendere  a
          trattativa  privata, anche in blocco, beni immobili adibiti
          o  comunque  destinati  ad uffici pubblici non assoggettati
          alle  disposizioni  in  materia  di  tutela  del patrimonio
          culturale  dettato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n.  490,  ovvero  per  i  quali sia stato accertato, con le
          modalita'  indicate  nell'art.  27  del  presente  decreto,
          l'inesistenza   dell'interesse  culturale.  La  vendita  fa
          venire  meno  l'uso  governativo,  ovvero  l'uso pubblico e
          l'eventuale   diritto   di  prelazione  spettante  ad  enti
          pubblici  anche  in  caso  di  rivendita.  Si  applicano le
          disposizioni  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  17
          dell'art.  3  del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001,  n.  410,  nonche' al primo ed al secondo periodo del
          comma  18  del  medesimo art. 3. Per l'anno 2004, una quota
          delle  entrate  rivenienti  dalla vendita degli immobili di
          cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro,
          e'   iscritta  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  in  apposito  fondo,  per
          provvedere  alla  spesa  per  i  canoni  di locazione degli
          immobili  stessi.  Una  quota,  stabilita  con  decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, delle risorse di
          cui  agli  articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge
          18 febbraio   1999,   n.   28,  non  impegnate  al  termine
          dell'esercizio finanziario 2003, e' versata all'entrata del
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnata, con decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui
          al  precedente  periodo, ai sensi del regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
          n.  469.  Resta  fermo  che  le risorse di cui all'art. 29,
          comma  4,  della  legge  n. 28 del 1999, affidate al citato
          fondo  sono  destinate alla spesa per i canoni di locazione
          di  immobili  per  il  Corpo  della  Guardia di finanza; la
          rimanente  parte  delle risorse stanziate per l'anno 2000 e
          non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 2003 e'
          destinata   all'incremento   delle   dotazioni  finanziarie
          finalizzate  alla realizzazione del programma di interventi
          infrastrutturali  del  Corpo.  Il  fondo e' attribuito alle
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione    interessati    con   decreti   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del Ministro
          competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
          tramite   l'Ufficio  centrale  di  bilancio  alle  relative
          Commissioni   parlamentari   e  alla  Corte  dei  conti.  A
          decorrere   dall'anno   2005,   l'importo   del   fondo  e'
          determinato  con la legge di bilancio. Agli immobili ceduti
          ai  sensi  del presente comma si applicano l'ultimo periodo
          dell'art.  2,  comma  6,  e  l'art.  4,  comma  2-ter,  del
          decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
                 1-bis.    Alle   procedure   di   valorizzazione   e
          dismissione  previste  dai  commi  15  e 17 dell'art. 3 del
          decreto-legge  25 settembre  2001,  n. 351, convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  23 novembre  2001,  n.  410,
          nonche'  dai  commi  dal  3  al  5 dell'art. 80 della legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  e  dall'art.  30 del presente
          decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cui
          al  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n.  383,  e  dell'art.  81,  quarto  comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616, e
          successive  modificazioni.  Per  le  opere rientranti nelle
          procedure  di  valorizzazione  e  dismissione  indicate nel
          primo   periodo   del   presente   comma,   ai   soli  fini
          dell'accertamento  di conformita' previsto dagli articoli 2
          e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione ad uffici
          pubblici  e'  equiparata alla destinazione, contenuta negli
          strumenti   urbanistici   e  nei  regolamenti  edilizi,  ad
          attivita'  direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta
          ferma,  per quanto attiene al contributo di costruzione, la
          disciplina  contenuta  nella  sezione  II  del  capo II del
          titolo  II della parte I del testo unico delle disposizioni
          legislative  e regolamentari in materia edilizia, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
          380 .».

      
                               Art. 3.
(Stato  di  previsione  del  Ministero  delle  attivita' produttive e
                       disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero delle attivita' produttive, per l'anno finanziario 2005, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
   2.  Gli  importi  dei  versamenti  effettuati con imputazione alle
unita'   previsionali  di  base  "Restituzione  di  finanziamenti"  e
"Rimborso  di  anticipazioni  e riscossione di crediti" di pertinenza
del  centro  di  responsabilita'  "Imprese" dello stato di previsione
dell'entrata  sono correlativamente iscritti in termini di competenza
e  di  cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
nello  specifico  fondo  nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Fonda  investimenti  -  incentivi  alle  imprese"  (investimenti) di
pertinenza  del  centro  di  responsabilita' "Imprese" dello stato di
previsione  del  Ministero delle attivita' produttive, in connessione
al  rimborso  dei  mutuiconcessi  a  carico  del  Fondo  rotativo per
l'innovazione tecnologica.
   3.  Per  l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n.
46,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato ad apportare, con
propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni all'entrata del bilancio
dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attivita'
produttive per l'anno finanziario 2005.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione nello stato di
previsione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  per  l'anno
finanziario  2005  delle somme affluite all'entrata in relazione alle
spese  da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n.
166.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato a provvedere, con
propri  decreti,  alla  riassegnazione  nello stato di previsione del
Ministero  delle  attivita'  produttive  per l'anno finanziario 2005,
delle   somme  affluite  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in
relazione  all'articolo  2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n.
421,  nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n.
10.
   6.  Le  somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative
di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  9 ottobre 1993, n. 410,
convertito  dalla legge 1.0 dicembre 1993, n. 513, recante interventi
urgenti  a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica,
resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con
decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, allo stato di
previsione  del  Ministero delle attivita' produttive, ai fini di cui
al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
   7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
ripartire,  con  propri  decreti,  fra  gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, gli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  per  l'anno
finanziario  2005,  in attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 239,
concernente  riordino  del  settore  energetico,  nonche'  delega  al
Governo  per  il  riassetto  delle disposizioni vigenti in materia di
energia.

      
                     Note all'art. 3:
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge
          5 marzo   1990,   n.  46  (Norme  per  la  sicurezza  degli
          impianti):
                 «Art.  8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione
          tecnica).  -  1. Il  3  per  cento  del  contributo  dovuto
          annualmente  dall'Istituto  nazionale  per la assicurazione
          contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di
          ricerca  di  cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge
          30 giugno  1982,  n.  390,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   12 agosto   1982,   n.  597,  e'  destinato
          all'attivita'  di  normazione  tecnica,  di  cui all'art. 7
          della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
                 2.   La   somma   di   cui  al  comma  1,  calcolata
          sull'ammontare  del contributo versato dall'INAIL nel corso
          dell'anno  precedente,  e'  iscritta  a carico del capitolo
          3030,  dello  stato di previsione della spesa del Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per il
          1990   e  a  carico  delle  proiezioni  del  corrispondente
          capitolo per gli anni seguenti.».
                 - Si riporta il titolo della legge 17 febbraio 1992,
          n.  166:  «Istituzione  e funzionamento del ruolo nazionale
          dei  periti  assicurativi per l'accertamento e la stima dei
          danni  ai  veicoli  a  motore  ed  ai natanti soggetti alla
          disciplina   della   legge   24 dicembre  1969,  n.  990.».
          (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1992, n.
          48).
                 - Si  riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
          legge   28 dicembre   1991,   n.  421  (Rifinanziamento  di
          interventi in campo economico):
                 «3.  Le  somme  impegnate  per  la  concessione  dei
          contributi  alle societa' consortili che realizzano mercati
          agroalimentari  all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio
          1986,  n.  41, e successive modificazioni, e non liquidate,
          sono  riassegnate  per  le  stesse  finalita' allo stato di
          previsione  della  spesa  del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato.».
                 - Si  riporta il testo del comma 5 dell'art. 9 della
          legge  9 gennaio  1991,  n.  10 (Norme per l'attuazione del
          Piano  energetico  nazionale  in  materia  di uso razionale
          dell'energia,  di  risparmio energetico e di sviluppo delle
          fonti rinnovabili di energia):
                 «5.  I  fondi  assegnati alle singole regioni e alle
          province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano   sono
          improrogabilmente   impegnati  mediante  appositi  atti  di
          concessione  dei  contributi  entro centoventi giorni dalla
          ripartizione  dei  fondi.  I  fondi residui, per i quali le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano non
          hanno  fornito  la  documentazione  relativa  agli  atti di
          impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  con  proprio  provvedimento ad iniziative
          inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
          di  Bolzano  sulla  base  delle percentuali di ripartizione
          gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.».
                 - Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
          9 ottobre  1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre
          1993,    n.    513    (Interventi    urgenti   a   sostegno
          dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):
                 «Art.1.  -  1. La Societa' di promozione industriale
          (SPI),  previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
          destinati  alle  iniziative rientranti nei programmi di cui
          all'art.  5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989,
          n.   120,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          15 maggio  1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
          i  fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal
          decreto-legge  28 dicembre  1989,  n.  415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n. 38, ed
          assegnati  alla  SPI  ai  sensi  della  delibera  CIPI  del
          3 agosto   1993,  per  erogare  direttamente  contributi  e
          finanziamenti  anche  per  iniziative  nelle  aree  del Sud
          indicate  dal  citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
          nonche'  per  assumere  partecipazioni  di  minoranza nelle
          iniziative  di  promozione  industriale in tutte le aree di
          intervento,  ferma  restando  la destinazione dei fondi per
          area  gia'  definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
          operativi  della  SPI,  da sottoporre per l'approvazione al
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          devono   essere   indicati,  per  ciascuna  iniziativa,  la
          tipologia  ed il livello degli interventi proposti, in ogni
          caso  entro i limiti e secondo le modalita' di cui all'art.
          6  del  richiamato  decreto-legge  1° aprile  1989, n. 120,
          nonche'  l'entita'  degli  oneri di istruttoria e controllo
          complessivi  da  riconoscere  alla  SPI.  Per  le  medesime
          finalita',  la  SPI puo' utilizzare anche ulteriori risorse
          che  si  renderanno  disponibili per lo scopo, ivi comprese
          quelle     eventualmente    derivanti    da    revoche    o
          riprogrammazione  di  interventi di cui alla legge 1° marzo
          1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.».
                 - Si  riporta  il titolo della legge 23 agosto 2004,
          n. 239: «Riordino del settore energetico, nonche' delega al
          Governo  per  il  riassetto  delle  disposizioni vigenti in
          materia  di  energia.  (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          13 settembre 2004, n. 215).
             Note all'art. 4.
                 -  Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514,
          reca:  «Norme  di  attuazione dello statuto speciale per la
          regione  Friuli-Venezia  Giulia  recanti delega di funzioni
          amministrative  alla  regione  in materia di collocamento e
          avviamento  al lavoro» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          4 ottobre 1996, n. 233).
             Note all'art. 6.
                 -  Si  riporta il titolo della direttiva 77/486/CEE:
          «Direttiva  77/486/CEE  del  Consiglio, del 25 luglio 1977,
          relativa   alla   formazione   scolastica   dei  figli  dei
          lavoratori  migranti»  (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. L 199 del 6 agosto 1977, pag. 0032 - 0033).
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della legge
          6 febbraio   1985,   n.   15  (Disciplina  delle  spese  da
          effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri):
                 «Art.  5. - Presso  sedi all'estero, da individuarsi
          con  decreto  del  Ministro degli affari esteri di concerto
          con  il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti
          valuta Tesoro.
                 A  detti  conti affluiscono le entrate consolari, le
          eccedenze  sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su
          indicazione  del  Ministero del tesoro, altre entrate dello
          Stato realizzate all'estero.
                 Per  la gestione di detti fondi vengono aperti conti
          correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
                 Le  ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
          Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
          della  riscossione  che  hanno effettuato detti versamenti,
          quietanze   liberatorie  da  allegarsi  a  discarico  delle
          rispettive contabilita'.
                 I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
          vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
          dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
          corredate  dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
          al  Ministero  degli  affari  esteri  ed  alla  coesistente
          ragioneria centrale.
                 A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
          all'estero    ed    in   attesa   dell'accreditamento   dei
          finanziamenti ministeriali di cui all'art. 2, la competente
          Direzione  generale  del Ministero degli affari esteri puo'
          autorizzare,    previa    comunicazione    al    competente
          Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
          finanze  e  all'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso il
          Ministero    degli   affari   esteri,   le   rappresentanze
          diplomatiche  e  gli uffici consolari a prelevare somme dai
          rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
          esigenze delle sedi stesse.
                 Ad   operazione   effettuata   viene   disposto   il
          versamento    all'entrata    del   controvalore   in   euro
          dell'importo   prelevato  seguendo  le  procedure  previste
          dall'art. 6 della presente leggi e dai decreti ministeriali
          6 agosto  2003  del Ministro dell'economia e delle finanze,
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 197 del 26 agosto
          2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento
          di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          15 dicembre  2001,  n.  482. Dell'avvenuto versamento viene
          data  comunicazione,  a  cura  della  competente  Direzione
          generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento
          del  tesoro  del  Ministero dell'economia e delle finanze e
          all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli
          affari esteri.
                 La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
          Stato,   compatibilmente   con  le  disposizioni  valutarie
          locali,   autorizza   il   trasferimento  in  Italia  delle
          disponibilita'  in  valuta  esistenti  sui  conti  correnti
          valuta   Tesoro  per  il  successivo  versamento  del  loro
          controvalore in lire all'entrata dello Stato.».
             Note all'art. 7.
                 Si  riporta  il  testo dell'art. 9 del decreto-legge
          17 giugno  1996,  n. 321, recante «Disposizioni urgenti per
          le  attivita'  produttive»,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 8 agosto 1996, n. 421:
                 «Art. 9 (Cooperazione aerospaziale). - 1. (omissis).
                 2.  Allo  scopo  di  integrare  le  finalita'  e gli
          obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva
          aeronautica  e  spaziale  compatibile con la pianificazione
          strategica   pluriennale  dell'ASI,  il  Governo  assumera'
          provvedimenti  idonei  a  realizzare  una  migliore  e piu'
          efficiente   utilizzazione   delle   strutture  di  ricerca
          pubbliche  del  settore  aerospaziale.  Il  termine  di cui
          all'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, e'
          prorogato  fino  alla costituzione degli organi dell'ASI, e
          comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
                 3.  La  parte  annuale  di risorse eventualmente non
          utilizzata  per gli anni 1994 e successivi per le finalita'
          di  cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, e' destinata al
          perseguimento  degli  obiettivi di cui alla legge 16 maggio
          1989,  n.  184,  ed  e'  corrisposta  con  i  criteri  e le
          modalita'  di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro
          e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio».
             Note all'art. 8.
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della legge
          12 dicembre  1969, n. 1001 recante «Istituzione nello stato
          di  previsione della spesa del Ministero dell'interno di un
          capitolo  con  un  fondo  a disposizione per sopperire alle
          eventuali    deficienze   di   alcuni   capitoli   relativi
          all'Amministrazione della pubblica sicurezza»:
                 «Art. 1. - Nello stato di previsione della spesa del
          Ministero  dell'interno  e'  istituito  un  capitolo con un
          fondo   a   disposizione   per   sopperire  alle  eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati  in apposita tabella da approvarsi con la legge di
          bilancio.
                 I  prelevamenti  di  somme  da  tale  fondo,  con la
          conseguente  iscrizione  nei  capitoli suddetti, sono fatti
          con  decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
          Corte dei conti.
                 Per  l'anno  finanziario 1969 la dotazione del fondo
          e'  fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
          seguenti  riduzioni  degli  stanziamenti  dei sottoindicati
          capitoli   dello   stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero dell'interno per l'anno stesso:
             Capitolo 1446.... L. 400.000.000
                 »   1452.... » 300.000.000
                 »   1459.... » 500.000.000
                 »   1469.... » 300.000.000
                 I   capitoli   a  favore  dei  quali  possono  farsi
          prelevamenti  dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
          sono indicati nell'annessa tabella».
                 Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto
          1978,   n.   468,  recante  «Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»:
                 «Art.  7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie
          e  di  ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
                 Con  decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                   1)  per  il pagamento dei residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
          degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
          soppresso];
                   2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
                 Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del  tesoro  e'  allegato  l'elenco  dei capitoli di cui al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio».
                 -  Si riportano i testi degli articoli 55 e 69 della
          legge  20 maggio  1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli
          enti  e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento
          del clero cattolico in servizio nelle diocesi»:
                 «Art.  55. - Il  patrimonio  degli  ex economati dei
          benefici  vacanti  e dei fondi di religione di cui all'art.
          18  della  legge  27 maggio  1929, n. 848, del Fondo per il
          culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di
          Roma  e  delle  Aziende speciali di culto, denominate Fondo
          clero  veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto -
          gestione  grande  cartella, Azienda speciale di culto della
          Toscana,  Patrimonio  ecclesiastico di Grosseto, e' riunito
          dal   1°   gennaio   1987   in   patrimonio  unico  con  la
          denominazione di Fondo edifici di culto.
                 Il  Fondo  edifici  di  culto  succede  in  tutti  i
          rapporti  attivi  e passivi degli enti, aziende e patrimoni
          predetti».
                 «Art.   69. - I  patrimoni  della  Basilica  di  San
          Francesco  di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro
          nel  palazzo  ex  reale  di  Palermo  e della chiesa di San
          Gottardo  annessa  al  palazzo  ex  reale  di  Milano  sono
          trasferiti,  con  i  relativi  oneri,  al  Fondo edifici di
          culto».
             Note all'art. 10.
                 -  La legge 6 giugno 1974, n. 298, reca «Istituzione
          dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
          conto  di  terzi,  disciplina degli autotrasporti di cose e
          istituzione  di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i
          trasporti  di  merci  su strada» (Pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200).
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 10 del regolamento
          di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 settembre 1994, n. 634:
                 «Art.  10. - 1.  L'utenza  del  servizio e' concessa
          dietro pagamento degli oneri di seguito indicati:
                   a) cauzione  a  garanzia  degli obblighi derivanti
          dalla  convenzione da prestarsi secondo le modalita' di cui
          alla legge 10 giugno 1982, n. 348;
                   b) canone  di  abbonamento  per ciascun anno della
          durata della convenzione. Per il primo anno di durata della
          convenzione  il  canone  e'  dovuto  in  ragione  di  tanti
          dodicesimi  quanti  sono i mesi intercorrenti fra quello di
          stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
          la convenzione e' computato nei dodicesimi;
                   c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per
          le  informazioni  ricevute nel trimestre precedente in base
          alle  tariffe  unitarie  in  vigore  o  in  base  al  costo
          stabilito  per la fornitura di informazioni con particolari
          stati di aggregazione.
                 2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
                   a) quanto  alla  cauzione  in  un  importo  pari a
          quello  del  canone annuo di abbonamento in vigore all'atto
          della stipula della convenzione;
                   b) quanto al canone annuo di abbonamento:
                     b.1)  in  lire  1.500.000  per gli utenti di cui
          alla categoria A dell'art. 3;
                     b.2)  in  lire  2.500.000  per gli utenti di cui
          alla categoria B dell'art. 3;
                   c) quanto  al  costo  delle  singole  informazioni
          ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il
          centro  elaborazione  dati,  in  lire  cinquecento per ogni
          informazione  ricevuta  utilizzando le apparecchiature ed i
          collegamenti  di  cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille
          per    ogni    informazione    ricevuta    utilizzando   le
          apparecchiature  ed  i  collegamenti  di  cui  al  comma  4
          dell'art.  6.  Il costo delle informazioni ricevute secondo
          stati  di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo
          restando  il  contenuto  dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara'
          valutato  di  volta  in  volta dal direttore generale della
          M.C.T.C.
                 3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma
          2   vengono   revisionati   in  relazione  alla  variazione
          accertata  dall'Istituto centrale di statistica dell'indice
          dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
          verificatasi  nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti
          dalle  revisioni  conservano  la medesima destinazione, dei
          canoni  e  dei  corrispettivi,  prevista  al  comma  4  del
          presente articolo.
                 4.  L'importo  dei canoni di cui al comma 2, lettera
          Ðb),  e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente
          postale  intestato alla sezione della tesoreria provinciale
          dello  Stato  competente  per  territorio,  con imputazione
          all'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  delle
          entrate   del   bilancio   dello   Stato.   L'importo   dei
          corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
          con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
          dello  stato di previsione delle entrate del bilancio dello
          Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
          tesoro,  ai  pertinenti  capitoli dello stato di previsione
          della   spesa   del   Ministero   dei   trasporti  e  della
          navigazione.  Gli  attestati  dei  versamenti devono essere
          trasmessi  al centro elaborazione dati della motorizzazione
          civile.
                 5.  Il versamento degli oneri di cui alle lettere a)
          e b) del comma 2 deve essere effettuato:
                   a) la   prima   volta,   dopo   la  stipula  della
          convenzione  e  prima  dell'attivazione  del  collegamento.
          Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del
          centro  elaborazione  dati  della  M.C.T.C.,  dei  relativi
          attestati di versamento;
                   b) per  ogni  anno  di  rinnovo della convenzione,
          entro  il  31 gennaio  dell'anno in corso, limitatamente al
          corrispettivo di cui alla lettera b).
                 6.  Il  versamento  dei  corrispettivi  di  cui alla
          lettera  c)  del comma 2 deve essere effettuato con cadenza
          trimestrale  e per intero entro trenta giorni dalla data di
          emissione  di  apposita  comunicazione  che  altrimenti  e'
          considerata   insoluta   a   tutti  gli  effetti.  Ciascuna
          comunicazione    riguarda    l'ammontare    relativo   alle
          informazioni ricevute nel trimestre precedente.
                 7.  In caso di insolvenza, relativamente anche ad un
          solo  pagamento,  il servizio viene sospeso con diritto del
          Ministero  dei  trasporti  e della navigazione di rivalersi
          sulla  cauzione.  In  caso  di  ripristino  del servizio la
          cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
          in  vigore.  Il  collegamento  e'  riattivato soltanto dopo
          l'effettuazione  dei  pagamenti di cui alle lettere b) e c)
          del comma 1.
                 8.  Il  Ministro  dei trasporti e della navigazione,
          con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro,  puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti
          di cui all'art. 3».
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21 del decreto
          legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante «Disposizioni
          per   disciplinare   la  trasformazione  progressiva  dello
          strumento  militare  in professionale, a norma dell'art. 3,
          comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331»:
                 «Art.  21 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali
          ausiliari   di   ciascuna   Forza   armata,  dell'Arma  dei
          carabinieri  e  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  i
          cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di:
                   a) ufficiali  di  complemento in servizio di prima
          nomina  e  in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi
          della normativa vigente, o del congedo;
                   b) ufficiali  piloti  di  complemento reclutati ai
          sensi  dei  titoli  II e III della legge 19 maggio 1986, n.
          224;
                   c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
                   d) ufficiali delle forze di completamento.
                 2.  Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
          alle  lettere  c)  e  d)  puo'  avvenire  solo  al  fine di
          soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
          armate  connesse  alla carenza di professionalita' tecniche
          nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
          particolari esigenze operative.
                 3.  Il  numero  massimo  delle  singole categorie di
          ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio e'
          fissato  con  la  legge  di  bilancio,  in  coerenza con il
          processo  di  trasformazione  dello  strumento  militare in
          professionale».
                 -  Si  riportano  i testi degli articoli 20 e 44 del
          testo  unico  di  cui  al regio decreto 2 febbraio 1928, n.
          263,   recante   «Approvazione   del   testo   unico  delle
          disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la
          contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari»:
                 «Art.   20   (art.  15,  legge  17 luglio  1910,  n.
          511). - Per   provvedere   alle  eventuali  deficienze  dei
          capitoli  riguardanti  le  spese  di  cui all'art. 11 ed ai
          bisogni  di  cui  all'art.  39  e' istituito nello stato di
          previsione  della spesa del Ministero della guerra un fondo
          a disposizione.
                 La   prelevazione  di  somme  da  tale  fondo  e  la
          iscrizione  nei  capitoli suddetti e' fatta per decreto del
          Ministro per le finanze registrato alla Corte dei conti.
                 I   capitoli   a  favore  dei  quali  possono  farsi
          prelevamenti  dal detto fondo sono indicati in un elenco da
          annettersi   allo  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero della guerra».
                 «Art.   44   (art.  50,  legge  17 luglio  1910,  n.
          511). - Le  disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26,
          28,  29,  36,  37,  38,  39  e  41  sono  estese, in quanto
          applicabili, all'amministrazione della marina militare».
                 - Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento di
          cui  al  regio  decreto  6 febbraio  1933,  n. 391, recante
          «Approvazione  del  regolamento  per  servizi  di  cassa  e
          contabilita' delle Capitanerie di porto»:
                 «Art.  2. - In  cassa non devono essere tenuti fondi
          per   un   importo  eccedente  le  normali  necessita'  dei
          pagamenti diretti di prossima scadenza. Entro tale limite i
          fondi possono essere parzialmente investiti in vaglia della
          Banca d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia.
          Dei vaglia il comandante tiene apposita nota.
                 Tutti  gli  altri fondi, compresi quelli provenienti
          da  depositi  di qualsiasi specie in valuta nazionale, sono
          versati  in  conto corrente postale o, qualora cio' non sia
          conveniente  nei riguardi della speditezza del servizio, in
          conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari.
                 Il  conto  corrente  e' intestato alla Capitaneria o
          all'Ufficio  di porto e i prelevamenti a favore della cassa
          della  Capitaneria  o dell'Ufficio di porto hanno luogo con
          quietanza   congiunta   del   comandante  e  dell'ufficiale
          corresponsabile, ove esista.
                 Gli  interessi  realizzati  sulle  somme  versate in
          conto  corrente,  dedotte  le  eventuali  spese inerenti al
          servizio   di  esso  conto,  sono  versati  annualmente  in
          Tesoreria a favore del bilancio dello Stato.
                 Le   somme   in   valuta   estera,   provenienti  da
          successioni  o  depositi,  non possono essere convertite in
          valuta  nazionale,  salvo  espressa richiesta scritta degli
          aventi diritto o disposizioni ministeriali.
                 Qualora si tratti di importi rilevanti e di giacenza
          presumibilmente  non  breve, le predette somme sono versate
          in  conto  corrente,  in  valuta  estera,  presso uno degli
          istituti bancari di cui al comma primo».
                 -   La   legge   6 agosto   1991,   n.   255,   reca
          «Potenziamento  degli organici del personale militare delle
          capitanerie  di porto» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14 agosto 1991, n. 190).
                 -  Si  riportano  i  testi  dell'art. 36 e dell'art.
          61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
          «Nuove  disposizioni  sull'amministrazione del patrimonio e
          sulla contabilita' generale dello Stato»:
                 «Art.  36. - I  residui  delle  spese  correnti  non
          pagati  entro  il  secondo esercizio successivo a quello in
          cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono
          perenti  agli  effetti  amministrativi;  quelli concernenti
          spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
          mantenuti  in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
          quello  in  cui e' stato iscritto il relativo stanziamento.
          Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio con
          riassegnazione   ai   pertinenti  capitoli  degli  esercizi
          successivi.
                 Le  somme  stanziate per spese in conto capitale non
          impegnate   alla  chiusura  dell'esercizio  possono  essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti
          di   stanziamenti   iscritti   in   forza  di  disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio  precedente.  In  tale  caso  il  periodo di
          conservazione e' protratto di un anno.
                 I  residui  delle spese in conto capitale, derivanti
          da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per
          contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di
          forniture  eseguiti,  non pagati entro il settimo esercizio
          successivo  a  quello  in cui e' stato iscritto il relativo
          stanziamento,    si    intendono   perenti   agli   effetti
          amministrativi.  Le  somme  eliminate possono riprodursi in
          bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli degli
          esercizi successivi.
                 Le somme stanziate per spese in conto capitale negli
          esercizi  1979  e  precedenti,  che al 31 dicembre 1982 non
          risultino   ancora   formalmente  impegnate,  costituiscono
          economie  di  bilancio  da  accertare in sede di rendiconto
          dell'esercizio 1982.
                 I  conti  dei  residui,  distinti  per Ministeri, al
          31 dicembre  dell'esercizio  precedente  a quello in corso,
          con  distinta  indicazione  dei  residui  di cui al secondo
          comma  del  presente  articolo,  sono allegati oltre che al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
                 Il  conto  dei  residui e' tenuto distinto da quello
          della  competenza,  in  modo che nessuna spesa afferente ai
          residui  possa essere imputata sui fondi della competenza e
          viceversa».
                 «Art.   61-bis. - Gli   ordini   di   accreditamento
          riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto
          competenze  che  in  conto  residui,  rimasti in tutto o in
          parte   inestinti  alla  chiusura  dell'esercizio,  possono
          essere  trasportati  interamente  o  per la parte inestinta
          all'esercizio  successivo,  su  richiesta  del  funzionario
          delegato.
                 La  disposizione  di  cui al precedente comma non si
          applica  agli  ordini  di accreditamento emessi sui residui
          che,  ai  sensi  dell'art.  36, secondo comma, del presente
          decreto,    devono    essere    eliminati   alla   chiusura
          dell'esercizio».
                 -   La   legge   15 dicembre   1990,  n.  396,  reca
          «Interventi    per   Roma,   capitale   della   Repubblica»
          (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n.
          300).
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del decreto
          legislativo  25 luglio  1997,  n. 250, recante «Istituzione
          dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)»:
                 «Art.  7  (Fonti  di finanziamento). - 1. Le entrate
          dell'E.N.A.C. sono costituite da:
                   a) i  trasferimenti  da parte dello Stato connessi
          all'espletamento  dei compiti previsti dal presente decreto
          ed  all'attuazione  del  contratto di programma, nel limite
          delle somme iscritte nei capitoli dello stato di previsione
          del  Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione per il
          triennio  1997-1999,  individuati  con decreto del Ministro
          dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
          Ministro del tesoro. A decorrere dall'anno 2000 si provvede
          mediante  inserimento  delle  apposite voci nella tabella C
          della legge finanziaria annuale;
                   b) le   tariffe  per  le  prestazioni  di  servizi
          stabilite   con   apposito   regolamento,   deliberato  dal
          consiglio  di  amministrazione ed approvato con decreto del
          Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con
          il Ministro del tesoro;
                   c) i  proventi  previsti  dall'art.  7 della legge
          22 agosto  1985,  n.  449, come successivamente integrata e
          modificata;
                   d) proventi derivanti da entrate diverse».
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  36 della legge
          17 maggio  1999,  n.  144,  recante  «Misure  in materia di
          investimenti,  delega  al  Governo  per  il  riordino degli
          incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina
          l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti
          previdenziali»:
                 «Art. 36 (Continuita' territoriale per la Sardegna e
          le   isole   minori   della   Sicilia   dotate   di   scali
          aeroportuali). - 1.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione,   al  fine  di  conseguire  l'obiettivo  della
          continuita'  territoriale per la Sardegna e le isole minori
          della  Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformita'
          alle  disposizioni  di  cui al regolamento (CEE) n. 2408/92
          del  Consiglio,  del  23 luglio  1992,  dispone con proprio
          decreto:
                   a) gli  oneri di servizio pubblico, in conformita'
          alle  conclusioni  della  conferenza  di  servizi di cui al
          comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati
          tra  gli  scali  aeroportuali  della Sardegna e delle isole
          minori  della  Sicilia  e  i principali aeroporti nazionali
          individuati dalla stessa conferenza;
                   b) d'intesa   con   i   presidenti  delle  regioni
          autonome  della  Sardegna  e  della  Sicilia,  una  gara di
          appalto  europea  per  l'assegnazione  delle  rotte tra gli
          scali  aeroportuali  della  Sardegna  e  delle isole minori
          della  Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti
          nazionali,  qualora  nessun vettore abbia istituito servizi
          di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.
                 2. I presidenti delle regioni interessate, su delega
          del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione, entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  indicono  e  presiedono una conferenza di
          servizi  con  la  partecipazione,  oltre che delle regioni,
          delle pubbliche amministrazioni competenti.
                 3.  La  conferenza  di  servizi  ha  il  compito  di
          precisare  i  contenuti  dell'onere  di  servizio pubblico,
          senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:
                   a) le tipologie e i livelli tariffari;
                   b) i   soggetti   che   usufruiscono   di   sconti
          particolari;
                   c) il numero dei voli;
                   d) gli orari dei voli;
                   e) i tipi di aeromobili;
                   f) la capacita' di offerta.
                 4.  Qualora  nessun  vettore  accetti  l'imposizione
          degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera
          a),  il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa
          con  i  presidenti delle regioni interessate indice la gara
          di  appalto europea secondo le procedure previste dall'art.
          4,  comma  1,  lettere d), e), f), g) e h), del regolamento
          (CEE)  n.  2408/92  del  Consiglio,  del 23 luglio 1992. Il
          rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo'
          comunque  superare  l'importo  di  50  miliardi di lire per
          l'anno  2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere
          dall'anno  2001.  L'1 per cento della spesa autorizzata dal
          presente comma e' destinato alle isole minori della Sicilia
          dotate di scali aeroportuali.
                 4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che
          gravano  sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori
          dalla  regione da aziende artigianali, agricole e di pesca,
          estrattive  e di trasformazione con sede di stabilimento in
          Sardegna,  la  conferenza  di  servizi  di  cui  al comma 3
          definisce  uno  schema  di  contratto  di  servizio  di cui
          all'art.  4  del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio
          del  7 dicembre  1992 da sottoporre ai vettori interessati.
          In  tale  schema  sono  precisati  le  tariffe  e i noli in
          relazione  alle  tipologie  merceologiche  da  trasportare.
          Qualora   nessun   vettore   accetti  di  sottoscrivere  il
          contratto  di  servizio  conforme  allo  schema proposto si
          applica  la  procedura prevista dal comma 4. Il rimborso ai
          vettori  selezionati  e le agevolazioni previste al comma 5
          non  possono  superare  a  carico  del bilancio dello Stato
          l'importo  di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30
          miliardi   a   decorrere   dall'anno   2000.   L'onere   di
          compartecipazione  a  carico  della regione non puo' essere
          inferiore al 50 per cento del contributo statale.
                 5.   E'   concesso  alle  piccole  e  medie  imprese
          estrattive  e  di trasformazione, come definite dal decreto
          ministeriale 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  229  del  1° ottobre 1997, con sede legale e
          stabilimento  operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle
          di  distillazione dei petroli, un contributo delle spese di
          trasporto  ferroviario,  marittimo  e  aereo nei limiti del
          massimale  previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato
          per  la  piccola  e  media  impresa  nelle  regioni  di cui
          all'obiettivo  1  del  regolamento  (CE)  n.  1260/1999 del
          Consiglio,  del  21 giugno  1999,  per  i semilavorati ed i
          prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde
          e  destinati al restante territorio comunitario, secondo le
          procedure  di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui
          al comma 7.
                 6.  Il  Ministro delle finanze, con proprio decreto,
          emana  le  norme di attuazione delle disposizioni di cui al
          comma  5  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  disposizione.  L'attuazione  delle
          disposizioni  di  cui  al comma 5 e' affidata alla Societa'
          finanziaria  industriale  rinascita Sardegna (SFIRS). A tal
          fine  con  apposita convenzione, da definire entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione,   sono   stabilite   le   modalita'   per  il
          trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS.
                 7.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
          articolo,  valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999,
          in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di
          lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
                 8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
                 -  Si  riporta  il  testo  del comma 207 dell'art. 4
          (Finanziamento  agli  investimenti) della legge 24 dicembre
          2003,  n.  350, recante «Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2004)»:
                 «207.  Per  le finalita' di cui al comma 4 dell'art.
          36  della  legge  17 maggio  1999,  n.  144,  il  limite di
          rimborso  al  vettore  o  ai  vettori  aerei selezionati e'
          incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005
          e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006».
             Note all'art. 12.
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della legge
          8 gennaio  1952,  n.  15, recante «Revisione e unificazione
          della    indennita'    di    specializzazione   dovuta   ai
          sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito,
          della    Marina   e   dell'Aeronautica,   specializzati   o
          specialisti»:
                 «Art.   4. - Il   numero   degli   specializzati   o
          specialisti  (personale  a  ferma  speciale)  e degli aiuti
          specializzati  o  aiuto  specialisti (personale di leva) e'
          determinato   annualmente   per  l'Esercito,  la  Marina  e
          l'Aeronautica,  come  forza media con la legge di bilancio.
          Con  la  stessa  legge sara' determinato per ciascuna delle
          tre  Forze  armate  il  numero massimo di sottufficiali che
          potranno    fruire    dell'aumento    dell'indennita'    di
          specializzazione di cui al successivo art. 8».
                 -  Per il testo dell'art. 21 del gia' citato decreto
          legislativo n. 215/2001, vedasi in nota all'art. 10.
                 -  Si  riporta  il testo del comma 1-bis dell'art. 6
          (Ruolo  normale) del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
          298,   recante  «Riordino  del  reclutamento,  dello  stato
          giuridico  e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei
          carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000,
          n. 78»:
                 «1-bis. - La   consistenza  organica  degli  allievi
          ufficiali  dell'Accademia e' determinata annualmente con la
          legge di bilancio».
                 -  Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 9
          della  legge  10 giugno  1964, n. 447, recante «Norme per i
          volontari  dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e
          nuovi  organici  dei  sottufficiali  in servizio permanente
          delle stesse forze armate»:
                 «La  forza  organica  dei  sergenti e dei graduati e
          militari  di  truppa  in  ferma volontaria e in rafferma e'
          determinata annualmente con la legge di bilancio».
                 -  Si riporta il testo del settimo comma dell'art. 2
          del  regio  decreto-legge  1° luglio 1938, n. 1368, recante
          «Modifiche  all'ordinamento  del  C.R.E.M.  ed  allo  stato
          giuridico  dei  sottufficiali  della  regia  marina»,  come
          sostituito  dall'art. 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447
          (Norme  per  i  volontari  dell'Esercito,  della  Marina  e
          dell'Aeronautica  e  nuovi  organici  dei  sottufficiali in
          servizio permanente delle stesse forze armate):
                 «La  forza  organica  dei  sergenti, dei sottocapi e
          comuni  del  Corpo  equipaggi  militari  marittimi in ferma
          volontaria  o in rafferma e' determinata annualmente con la
          legge di bilancio».
                 - Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 27
          della citata legge n. 447/1964 e successive modificazioni:
                 «La   forza  organica  dei  sergenti  e  quella  dei
          graduati  e  militari  di  truppa  in  ferma  volontaria  e
          rafferma e' determinata con la legge di bilancio».
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n.  198, recante «Attuazione
          dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
          riordino  dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento,
          stato  ed  avanzamento  del  personale  non direttivo e non
          dirigente dell'Arma dei carabinieri»:
                 «Art.  4  (Reclutamento  dei carabinieri). - 1. Sono
          consentiti:
                   a) arruolamenti    volontari    come   carabinieri
          effettivi,  con  la  ferma di quattro anni, dei giovani che
          abbiano  compiuto  il  diciassettesimo  e  non  superato il
          ventiseiesimo  anno  di eta', anche se arruolati per leva o
          incorporati  in  altre  armi  o  Forze Armate nonche' nelle
          Forze  di  Polizia, anche ad ordinamento civile. Per coloro
          che hanno gia' prestato servizio militare il limite di eta'
          e' elevato a 28 anni;
                   b) arruolamenti    volontari    come   carabinieri
          ausiliari,   per   la  sola  ferma  di  leva,  dei  giovani
          appartenenti  alla classe che viene chiamata alle armi, nei
          limiti  delle  vacanze  esistenti nei quadri organici e dei
          posti  disponibili  nel contingente determinato annualmente
          con legge di bilancio.
                 2.  Al  termine  della  ferma  di leva i carabinieri
          ausiliari  possono  permanere  in  servizio  a  domanda  in
          qualita'  di  carabinieri  effettivi  previa  verifica  dei
          requisiti  previsti per tale categoria dall'art. 5, escluso
          quello  di  cui  alla  lettera  b), commutando i periodi di
          ferma  in  ferma  quadriennale,  nel  limite  delle vacanze
          organiche  e  fermo  restando  quanto disposto dall'art. 3,
          comma  65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dall'art.
          10,  comma  5,  del decreto del Presidente della Repubblica
          2 settembre 1997, n. 332.
                 Ai  fini  dell'immissione  in  ferma quadriennale si
          provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento
          del grado di preparazione culturale e professionale e sulla
          scorta  della  documentazione caratteristica e matricolare,
          alla  formazione  della graduatoria, ammettendo ad apposito
          corso   integrativo   di  formazione  i  militari  in  essa
          utilmente  collocati.  Il  mancato  superamento  del  corso
          integrativo  comporta  l'automatica rescissione della ferma
          volontaria ed il collocamento in congedo».
                 -  Per  il testo degli articoli 36 e 61-bis del gia'
          citato  regio  decreto n. 2440/1923 vedasi in nota all'art.
          10.
                 -   La   legge   13 settembre  1982,  n.  646,  reca
          «Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
          carattere   patrimoniale   ed   integrazione   alle   leggi
          27 dicembre  1956,  n.  1423»  (Pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 settembre 1982, n. 253).
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto
          legislativo    28 dicembre    1998,    n.    496,   recante
          «Razionalizzazione     delle     procedure     contrattuali
          dell'Amministrazione  della  difesa,  a norma dell'art. 54,
          comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»:
                 «Art.   2  (Disposizioni  in  materia  di  organismi
          consultivi). - 1.  E'  istituito, presso il Ministero della
          difesa,  un  comitato  consultivo presieduto dal segretario
          generale della Difesa.
                 2.  Il  comitato  e' composto dal sottocapo di stato
          maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui delegato,
          da  un dirigente generale del Ministero della difesa, da un
          magistrato  del  Consiglio di Stato, da un magistrato della
          Corte  dei  conti e da due esperti con specifica competenza
          in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale.
                 3.  Alle  riunioni  del  comitato  sono  chiamati  a
          partecipare,  senza  diritto  di  voto,  in  relazione alla
          specificita'    degli    argomenti    in   discussione,   i
          rappresentanti  degli  stati  maggiori  di  forza armata di
          volta  in  volta  interessati e, in qualita' di relatori, i
          direttori generali competenti.
                 4.  I  componenti  sono  nominati  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa.  Con lo stesso decreto il Ministro
          della  difesa  individua  il  vice  segretario generale che
          presiede  il  comitato  in  caso  di assenza, impedimento o
          vacanza  della  carica di segretario generale della Difesa.
          Le  funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del
          segretario generale della Difesa.
                 5.  Il parere del comitato e' richiesto sui progetti
          di   contratto   derivanti   da   accordi  di  cooperazione
          internazionale   in   materia  di  armamenti  e  su  quelli
          attuativi  di  programmi  approvati con legge o con decreto
          del  Ministro della difesa ai sensi dell'art. 1 della legge
          4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato
          all'art.  1  del  decreto  legislativo 19 dicembre 1991, n.
          406, per gli appalti di lavori pubblici.
                 6.  I  pareri  del  comitato  riguardano  i  profili
          tecnici,   amministrativi  ed  economici  dei  progetti  di
          contratto  sottoposti  al  suo  esame  e  la  congruita'  e
          convenienza  dei prezzi stimati da porre a base delle gare,
          o concordati con le imprese appaltatrici.
                 7.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 8 del decreto
          legislativo   12 febbraio   1993,   n.   39,   non  trovano
          applicazione   relativamente   ai   progetti  di  contratto
          relativi   a   sistemi  informativi  militari  a  carattere
          operativo   connessi   con   lo   svolgimento   di  compiti
          concernenti la difesa nazionale».
                 -  Per  il  testo  degli  articoli 20  e 44 del gia'
          citato  regio  decreto n. 263/1928, vedasi in nota all'art.
          10.
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  della legge
          22 dicembre    1932,    n.   1958,   recante   «Norme   per
          l'amministrazione    e    la    contabilita'   degli   enti
          aeronautici»:
                 «Art. 7. - Nello stato di previsione della spesa del
          Ministero  dell'aeronautica e' istituito un capitolo con un
          fondo   a   disposizione   per   sopperire  alle  eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del
          bilancio.
                 I  prelevamenti  di  somme  da  tale  fondo,  con la
          conseguente  iscrizione  nei  capitoli suddetti, sono fatti
          con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla
          Corte dei conti».
                 Il   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          15 novembre  2000,  n. 424, reca «Regolamento recante norme
          sull'organizzazione   ed   il   funzionamento  dell'Agenzia
          industrie   difesa,   a  norma  dell'art.  22  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300»  (Pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2001, n. 17).
             Note all'art. 13.
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  31 della legge
          6 dicembre  1991,  n. 394, recante «Legge quadro sulle aree
          protette», e successive modificazioni:
                 «Art. 31 (Beni di proprieta' dello Stato destinati a
          riserva  naturale). - 1.  Fino  alla  riorganizzazione,  ai
          sensi  dell'art.  9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del
          Corpo  forestale  dello  Stato, le riserve naturali statali
          sono  amministrate  dagli  attuali  organismi  di  gestione
          dell'ex  Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far
          fronte  alle  esigenze  di  gestione delle riserve naturali
          statali  indicate  nel programma, entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della presente legge, ed in attesa
          della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge
          n.  183  del  1989,  la  composizione e le funzioni dell'ex
          Azienda  di  Stato  possono essere disciplinate con decreto
          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri da emanarsi su
          proposta  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto con il
          Ministro  dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio
          delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge
          5 aprile 1985, n. 124.
                 2.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle
          foreste,   di  concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,
          trasmette  al  Comitato  l'elenco delle aree individuate ai
          sensi  del  decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 175
          del   29 luglio   1987,   e  delle  altre  aree  nella  sua
          disponibilita'  con  la proposta della loro destinazione ad
          aree  naturali protette nazionali e regionali anche ai fini
          di  un completamento, con particolare riguardo alla regione
          Veneto   e   alla   regione  Lombardia,  dei  trasferimenti
          effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
                 3.  La gestione delle riserve naturali, di qualunque
          tipologia,  istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano
          o  vengano  a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e'
          affidata all'Ente parco.
                 4.  Le  direttive  necessarie  per la gestione delle
          riserve  naturali  statali  e  per  il raggiungimento degli
          obiettivi    scientifici,   educativi   e   di   protezione
          naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai
          sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349».
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  77 del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59»:
                 «Art.  77  (Compiti  di  rilievo nazionale). - 1. Ai
          sensi  dell'art.  1,  comma  4,  lettera  c),  della  legge
          15 marzo  1997,  n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e
          le  funzioni  in  materia  di  parchi  naturali  e  riserve
          statali,  marine  e  terrestri, attribuiti allo Stato dalla
          legge 6 dicembre 1991, n. 394.
                 2.  L'individuazione,  l'istituzione e la disciplina
          generale  dei  parchi  e  delle riserve nazionali, comprese
          quelle   marine  e  l'adozione  delle  relative  misure  di
          salvaguardia  sulla  base  delle  linee  fondamentali della
          Carta  della  natura,  sono  operati, sentita la Conferenza
          unificata».
                 - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, reca
          «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
          materia   di   agricoltura   e   pesca  e  riorganizzazione
          dell'Amministrazione  centrale»  (Pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129).
                 - La legge 10 febbraio 1992, n. 165, reca «Modifiche
          ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante
          il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
          marittima» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio
          1992, n. 48).
                 - La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca: «Piano per
          la  razionalizzazione  e lo sviluppo della pesca marittima»
          (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1982, n.
          53).
                 -   La   legge   23 dicembre  1999,  n.  499,  reca:
          «Razionalizzazione  degli  interventi nei settori agricolo,
          agroalimentare,  agroindustriale  e  forestale» (Pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305).
                 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 24
          (Fondo   presso   il  Ministero  del  tesoro)  della  legge
          11 febbraio  1992, n. 157, recante «Norme per la protezione
          della   fauna   selvatica   omeoterma  e  per  il  prelievo
          venatorio»:
                 «2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro
          il  31 marzo  di  ciascun anno con decreto del Ministro del
          tesoro,   di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e
          dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
                   a) 4    per   cento   per   il   funzionamento   e
          l'espletamento   dei  compiti  istituzionali  del  Comitato
          tecnico faunistico-venatorio nazionale;
                   b) 1  per  cento  per  il pagamento della quota di
          adesione  dello  Stato italiano al Consiglio internazionale
          della caccia e della conservazione della selvaggina;
                   c) 95  per  cento  fra  le  associazioni venatorie
          nazionali  riconosciute,  in  proporzione  alla rispettiva,
          documentata consistenza associativa».
                 -  Il  decreto  legislativo  18 maggio 2001, n. 227,
          reca «Orientamento e modernizzazione del settore forestale,
          a  norma  dell'art.  7  della  legge  5 marzo  2001, n. 57»
          (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15 giugno 2001, n.
          137, S.O.).
                 -  Il  decreto  legislativo  18 maggio 2001, n. 228,
          reca  «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo,
          a  norma  dell'art.  7  della  legge  5 marzo  2001, n. 57»
          (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  15 giugno 2001, n.
          137, S.O.).
                 -  Il  regolamento  (CE)  n. 1663/95 reca «Modalita'
          d'applicazione  del  regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto
          riguarda  la procedura di liquidazione dei conti del Feaog,
          sezione  garanzia»  (Pubblicato GUCE 8 luglio 1995, n. L158
          entrato in vigore il 15 luglio 1995).
             Note all'art. 15.
                 -  Per  il  testo del secondo comma dell'art. 36 del
          regio decreto n. 2440/1923 vedasi in nota all'art. 10.
                 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 12
          (Fondo   sanitario   nazionale)   del  decreto  legislativo
          30 dicembre   1992,   n.   502,   recante  «Riordino  della
          disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
                 «2.  Una  quota  pari  all'1%  del  Fondo  sanitario
          nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata
          dalla  quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro
          e  del  Ministero  del  bilancio per le parti di rispettiva
          competenza,  e'  trasferita nei capitoli da istituire nello
          stato   di   previsione  del  Ministero  della  sanita'  ed
          utilizzata per il finanziamento di:
                   a) attivita'  di  ricerca  corrente  e finalizzata
          svolta da:
                     1)   Istituto   superiore   di  sanita'  per  le
          tematiche di sua competenza;
                     2)  Istituto  superiore  per la prevenzione e la
          sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
                     3)  istituti  di  ricovero  e  cura  di  diritto
          pubblico   e  privato  il  cui  carattere  scientifico  sia
          riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
                     4)  istituti zooprofilattici sperimentali per le
          problematiche   relative   all'igiene  e  sanita'  pubblica
          veterinaria;
                   b) iniziative  previste  da  leggi nazionali o dal
          Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o  sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali, la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie  e  le  attivita' del Registro nazionale italiano
          dei donatori di midollo osseo;
                   c) rimborsi  alle  unita' sanitarie locali ed alle
          aziende  ospedaliere,  tramite  le regioni, delle spese per
          prestazioni  sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
          trasferiscono  per cure in Italia previa autorizzazione del
          Ministro  della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro degli
          affari esteri.
                 A  decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
          presente  comma  e'  rideterminata  ai  sensi dell'art. 11,
          comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive modificazioni».
                 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 12 dell'art. 5
          (Norme   relative   al   settore   sanitario)  della  legge
          29 dicembre  1990, n. 407 recante «Disposizioni diverse per
          l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993»:
                 «12.  Con  decreto  del  Ministro  della sanita', da
          emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge, sono fissati le tariffe e i
          diritti  spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
          a  richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
          conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore
          economico  delle  operazioni  di  riferimento;  le relative
          entrate  sono  utilizzate per le attivita' di controllo, di
          programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria
          del  Ministero  della  sanita'  e  degli Istituti superiori
          predetti».
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  della legge
          14 ottobre  1999,  n. 362, recante «Disposizioni urgenti in
          materia sanitaria»:
                 «Art.  7  (Incentivazione sperimentale del personale
          non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale
          del    Ministero    della    sanita). - 1.   In   relazione
          all'accresciuta   complessita'  dei  compiti  assegnati  al
          Ministero  della sanita' in materia di vigilanza, ispezione
          e  controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi,
          e  allo  scopo anche di armonizzare i trattamenti economici
          di  tutti  i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario
          di    livello    dirigenziale,    sono    destinate    alle
          sperimentazioni   e   relative   contrattazioni  collettive
          previste  dall'art.  8  del  decreto legislativo 4 novembre
          1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle
          economie  di  gestione,  anche  quote  delle entrate di cui
          all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
          con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti».
                 -   Si   riporta   il   testo  dell'art.  4-bis  del
          decreto-legge  29 dicembre  2000,  n. 393, recante «Proroga
          della   partecipazione   militare   italiana   a   missioni
          internazionali  di  pace, nonche' dei programmi delle Forze
          di   polizia   italiane   in   Albania»,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27:
                 «Art.   4-bis   (Monitoraggio   sanitario). - 1.  E'
          disposta  la  realizzazione di una campagna di monitoraggio
          sulle  condizioni  sanitarie  dei  cittadini italiani che a
          qualunque  titolo  hanno  operato  od operano nei territori
          della  Bosnia-Herzegovina  e  del  Kosovo,  in  relazione a
          missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria,
          nonche'    di    tutto    il   personale   della   pubblica
          amministrazione,   incluso   quello  a  contratto,  che  ha
          prestato  o presta servizio, nei predetti territori, presso
          le  rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati,
          e  dei familiari che con loro convivono o hanno convissuto.
          I  relativi  accertamenti  sanitari  sono  svolti  a titolo
          gratuito  presso  qualsiasi  struttura sanitaria militare o
          civile.
                 2.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  di
          concerto  con  il  Ministro  della difesa e con il Ministro
          dell'interno,   sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabiliti  le  modalita', le
          condizioni  e  i  criteri  per  l'attuazione  del  presente
          articolo  e  per  gli  eventuali  controlli  sulle sostanze
          alimentari importate dai territori indicati al comma 1.
                 3.   Il   Governo  trasmette  quadrimestralmente  al
          Parlamento  una  relazione  del Ministro della difesa e del
          Ministro  della sanita' sullo stato di salute del personale
          militare e civile italiano impiegato nei territori della ex
          Jugoslavia».
                 - Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto-legge
          30 settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti
          per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
          dei  conti  pubblici»,  convertito, con modificazioni dalla
          legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni:
                 «Art.   48   (Tetto   di   spesa   per  l'assistenza
          farmaceutica). - 1.   A  decorrere  dall'anno  2004,  fermo
          restando  quanto  gia'  previsto  dall'art. 5, comma 1, del
          decreto-legge  18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16 novembre  2001, n. 405, in
          materia  di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a
          carico  del  SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva,
          compresa  quella  relativa  al  trattamento dei pazienti in
          regime  di  ricovero  ospedaliero,  e'  fissata, in sede di
          prima   applicazione,  al  16  per  cento  come  valore  di
          riferimento,   a  livello  nazionale  ed  in  ogni  singola
          regione.  Tale  percentuale  puo'  essere rideterminata con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome,  tenuto  conto  di  uno
          specifico  flusso  informativo sull'assistenza farmaceutica
          relativa  ai  farmaci  a  distribuzione  diretta,  a quelli
          impiegati  nelle  varie  forme di assistenza distrettuale e
          residenziale  nonche'  a  quelli  utilizzati  nel  corso di
          ricoveri  ospedalieri,  attivato a decorrere dal 1° gennaio
          2004  sulla  base di Accordo definito in sede di Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province   autonome.  Il  decreto,  da  emanarsi  entro  il
          30 giugno  2004,  tiene  conto  dei risultati derivanti dal
          flusso informativo dei dati.
                 2.  Fermo  restando  che  il farmaco rappresenta uno
          strumento  di  tutela  della salute e che i medicinali sono
          erogati  dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi
          nei  livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire
          l'unitarieta'  delle attivita' in materia di farmaceutica e
          di  favorire  in  Italia  gli  investimenti  in  ricerca  e
          sviluppo,  e'  istituita,  con effetto dal 1° gennaio 2004,
          l'Agenzia  Italiana  del  Farmaco,  di  seguito  denominata
          Agenzia,   sottoposta   alle   funzioni  di  indirizzo  del
          Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
          salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
                 3.  L'Agenzia e' dotata di personalita' giuridica di
          diritto    pubblico    e    di   autonomia   organizzativa,
          patrimoniale,   finanziaria   e   gestionale.  Alla  stessa
          spettano,  oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e
          funzioni  di  alta  consulenza  tecnica  al Governo ed alla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome, in materia di politiche per
          il  farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti
          delle  aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla
          distribuzione,    alla   informazione   scientifica,   alla
          regolazione   della   promozione,   alla  prescrizione,  al
          monitoraggio  del  consumo, alla sorveglianza sugli effetti
          avversi, alla rimborsabilita' e ai prezzi.
                 4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto
          del Ministro della salute:
                   a) il  direttore  generale,  nominato  sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome;
                   b) il  consiglio  di amministrazione costituito da
          un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni e le province autonome, e da quattro componenti
          di  cui due designati dal Ministro della salute e due dalla
          predetta Conferenza permanente;
                   c) il  collegio  dei revisori dei conti costituito
          da  tre  componenti,  di  cui  uno  designato  dal Ministro
          dell'economia  e delle finanze, con funzioni di presidente,
          uno  dal  Ministro  della  salute  e  uno  dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome.
                 5.  L'Agenzia  svolge  i compiti e le funzioni della
          attuale  Direzione  generale  dei farmaci e dei dispositivi
          medici,  con  esclusione delle funzioni di cui alle lettere
          b),  c),  d),  e)  ed  f)  del  comma  3,  dell'art.  3 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   28 marzo   2003,   n.   129.   In  particolare
          all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e regioni
          relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla
          relativa  variazione  annua  percentuale,  e'  affidato  il
          compito di:
                   a) promuovere la definizione di liste omogenee per
          l'erogazione  e di linee guida per la terapia farmacologica
          anche  per  i  farmaci  a distribuzione diretta, per quelli
          impiegati  nelle  varie  forme di assistenza distrettuale e
          residenziale  nonche'  per  quelli  utilizzati nel corso di
          ricoveri ospedalieri;
                   b) monitorare,    avvalendosi    dell'Osservatorio
          sull'impiego    dei    medicinali    (OSMED),    coordinato
          congiuntamente  dal  Direttore  generale dell'Agenzia o suo
          delegato  e  da un rappresentate designato dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome, e, in collaborazione con le regioni e le
          province  autonome,  il  consumo  e  la  spesa farmaceutica
          territoriale  ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e
          la  spesa  farmaceutica  a carico del cittadino. I dati del
          monitoraggio   sono  comunicati  mensilmente  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze;
                   c) provvedere  entro il 30 settembre di ogni anno,
          o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa
          di  cui  al  comma  1,  a  redigere  l'elenco  dei  farmaci
          rimborsabili  dal  Servizio sanitario nazionale, sulla base
          dei  criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare,
          su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata
          nei   vigenti  documenti  contabili  di  finanza  pubblica,
          nonche',  in  particolare, il rispetto dei livelli di spesa
          definiti  nell'Accordo  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  in  data  8 agosto  2001,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
          2001;
                   d) prevedere,  nel  caso  di  immissione  di nuovi
          farmaci  comportanti,  a  parere  della  struttura  tecnico
          scientifica  individuata  dai  decreti  di cui al comma 13,
          vantaggio  terapeutico  aggiuntivo,  in  sede  di revisione
          ordinaria  del  prontuario,  una  specifica  valutazione di
          costo-efficacia,  assumendo  come  termini  di confronto il
          prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica
          omogenea  e il costo giornaliero comparativo nell'ambito di
          farmaci  con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo
          un  premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la
          normativa vigente, nonche' per i farmaci orfani;
                   e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non
          comportanti,  a  parere  della  predetta  struttura tecnico
          scientifica  individuata  dai  decreti  di cui al comma 13,
          vantaggio  terapeutico,  in sede di revisione ordinaria del
          prontuario,  solo  se  il prezzo del medesimo medicinale e'
          inferiore  o uguale al prezzo piu' basso dei medicinali per
          la relativa categoria terapeutica omogenea;
                   f) procedere  in  caso di superamento del tetto di
          spesa  di  cui al comma 1, in concorso con le misure di cui
          alle   lettere  b),  c),  d),  e)  del  presente  comma,  a
          ridefinire,  anche temporaneamente, nella misura del 60 per
          cento  del superamento, la quota di spettanza al produttore
          prevista  dall'art.  1,  comma  40, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662.  La quota di spettanza dovuta al farmacista
          per  i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale
          viene  rideterminata includendo la riduzione della quota di
          spettanza  al  produttore,  che  il  farmacista  riversa al
          Servizio  come  maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40
          per  cento  del  superamento  viene ripianato dalle regioni
          attraverso  l'adozione  di  specifiche  misure  in  materia
          farmaceutica, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
          18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge  16 novembre  2001,  n.  405,  e  costituisce
          adempimento   ai   fini  dell'accesso  all'adeguamento  del
          finanziamento  del  Servizio  sanitario nazionale, ai sensi
          dell'art.  4  del  decreto-legge  15 aprile  2002,  n.  63,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
          n. 112, e successive modificazioni;
                   g) proporre    nuove   modalita',   iniziative   e
          interventi,  anche di cofinanziamento pubblico-privato, per
          promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui
          settori   strategici   del   farmaco  e  per  favorire  gli
          investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo;
                   h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno,
          il   programma  annuale  di  attivita'  ed  interventi,  da
          inviare,  per  il  tramite  del Ministro della salute, alla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome, che esprime parere entro il
          31 gennaio successivo;
                   i) predisporre  periodici  rapporti informativi da
          inviare alle competenti Commissioni parlamentari;
                   l) provvedere, su proposta della struttura tecnico
          scientifica  individuata  dai  decreti  di cui al comma 13,
          entro  il  30 giugno  2004  alla  definitiva individuazione
          delle  confezioni  ottimali  per l'inizio e il mantenimento
          delle  terapie  contro  le patologie croniche con farmaci a
          carico  del  SSN, provvedendo altresi' alla definizione dei
          relativi  criteri  del prezzo. A decorrere dal settimo mese
          successivo  alla  data  di  assunzione del provvedimento da
          parte  dell'Agenzia,  il prezzo dei medicinali presenti nel
          Prontuario  farmaceutico  nazionale,  per  cui  non  si sia
          proceduto   all'adeguamento   delle   confezioni   ottimali
          deliberate dall'Agenzia, e' ridotto del 30 per cento.
                 6.  Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e),
          f)    sono    adottate    con    delibere   del   consiglio
          d'amministrazione,  su  proposta del direttore generale. Ai
          fini  della  verifica  del rispetto dei livelli di spesa di
          cui  al comma 1, alla proposta e' allegata una nota tecnica
          avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.
                 7.  Dal  1° gennaio  2004,  con decreto del Ministro
          della  salute  sono  trasferite  all'Agenzia  le  unita' di
          personale   gia'  assegnate  agli  uffici  della  Direzione
          generale  dei  farmaci  e  dispositivi medici del Ministero
          della  salute,  le  cui competenze transitano alla medesima
          Agenzia.  Il personale trasferito non potra' superare il 60
          per   cento   del  personale  in  servizio  alla  data  del
          30 settembre  2003  presso  la  stessa  Direzione generale.
          Detto   personale  conserva  il  trattamento  giuridico  ed
          economico  in  godimento.  A  seguito del trasferimento del
          personale   sono   ridotte  in  maniera  corrispondente  le
          dotazioni   organiche  del  Ministero  della  salute  e  le
          relative  risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso
          le   suddette   dotazioni   organiche  non  possono  essere
          reintegrate.  Resta confermata la collocazione nel comparto
          di  contrattazione  collettiva  attualmente previsto per il
          personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia
          puo'  assumere,  in  relazione  a  particolari  e  motivate
          esigenze,   cui  non  puo'  far  fronte  con  personale  in
          servizio,   e   nei  limiti  delle  proprie  disponibilita'
          finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con
          contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia
          puo'   altresi'   avvalersi,   nei   medesimi   limiti   di
          disponibilita'  finanziaria,  e  comunque per un numero non
          superiore  a  40  unita',  ai sensi dell'art. 17, comma 14,
          della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  di  personale  in
          posizione   di   comando   dal   Ministero   della  salute,
          dall'Istituto   superiore  di  sanita',  nonche'  da  altre
          Amministrazioni  dello  Stato, dalle regioni, dalle aziende
          sanitarie e dagli enti pubblici di ricerca.
                 8.  Agli  oneri relativi al personale, alle spese di
          funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego
          dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto
          2,    nonche'    per    l'attuazione   del   programma   di
          farmacovigilanza  attiva di cui al comma 19, lettera b), si
          fa fronte:
                   a) mediante  le risorse finanziarie trasferite dai
          capitoli  3001,  3002,  3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,
          3430  e  3431  dello  stato  di  previsione della spesa del
          Ministero della salute;
                   b) mediante    le    entrate    derivanti    dalla
          maggiorazione  del  20  per  cento  delle  tariffe  di  cui
          all'art.  5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407
          e successive modificazioni;
                   c) mediante   eventuali   introiti   derivanti  da
          contratti   stipulati   con   l'Agenzia   europea   per  la
          valutazione  dei  medicinali  (EMEA)  e con altri organismi
          nazionali  ed internazionali per prestazioni di consulenza,
          collaborazione, assistenza e ricerca.
                 9.  Le  risorse  di  cui  al  comma  8,  lettera a),
          confluiscono   nel   fondo  stanziato  in  apposita  unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero   della  salute  e  suddiviso  in  tre  capitoli,
          distintamente  riferiti  agli  oneri di gestione, calcolati
          tenendo  conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali.
                 10.  Le risorse di cui al comma 8), lettere b) e c),
          sono  versate  nello  stato  di previsione dell'entrata del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui
          al comma 9.
                 11.  Per  l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9
          e'   autorizzata   l'apertura   di   apposita  contabilita'
          speciale.
                 12.  A  decorrere  dall'anno  2005, al finanziamento
          dell'Agenzia  si  provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3,
          lettera  d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.
                 13.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro della
          salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica
          e  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le  regioni  e  le  province  autonome,  da  adottare entro
          novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  sono  adottate le
          necessarie  norme  regolamentari  per l'organizzazione e il
          funzionamento  dell'Agenzia,  prevedendo  che l'Agenzia per
          l'esplicazione  delle  proprie  funzioni  si  organizza  in
          strutture  amministrative  e tecnico scientifiche, compresa
          quella  che  assume  le  funzioni tecnico scientifiche gia'
          svolte  dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando
          i  casi  di  decadenza  degli  organi anche in relazione al
          mantenimento   dell'equilibrio  economico  finanziario  del
          settore dell'assistenza farmaceutica.
                 14.  La  Commissione  unica  del  farmaco  cessa  di
          operare  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
          decreto  di  cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento
          di tutte le funzioni gia' svolte dalla medesima Commissione
          da parte degli organi e delle strutture dell'Agenzia.
                 15.   Per   quanto  non  diversamente  disposto  dal
          presente  articolo si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 8  e  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300.
                 16.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
          autorizzato  ad  apportare con propri decreti le occorrenti
          variazioni di bilancio.
                 17.  Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di
          ogni   anno,   producono   all'Agenzia   autocertificazione
          dell'ammontare  complessivo della spesa sostenuta nell'anno
          precedente  per  le  attivita'  di  promozione  rivolte  ai
          medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua
          ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno
          schema approvato con decreto del Ministro della salute.
                 18. Entro  la  medesima  data di cui al comma 17, le
          aziende  farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito
          presso  l'Agenzia,  un contributo pari al 5 per cento delle
          spese autocertificate al netto delle spese per il personale
          addetto.
                 19. Le  risorse  confluite nel fondo di cui al comma
          18 sono destinate dall'Agenzia:
                   a) per  il  50  per cento, alla costituzione di un
          fondo  nazionale  per  l'impiego,  a  carico  del  Servizio
          sanitario  nazionale, di farmaci orfani per malattie rare e
          di  farmaci  che  rappresentano  una  speranza  di cura, in
          attesa  della  commercializzazione, per particolari e gravi
          patologie;
                   b) per il rimanente 50 per cento:
                     1)  all'istituzione,  nell'ambito  delle proprie
          strutture,  di  un  Centro di informazione indipendente sul
          farmaco;
                     2)   alla  realizzazione,  di  concerto  con  le
          Regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite
          strutture  individuate  dalle  Regioni,  con  finalita'  di
          consulenza  e  formazione  continua  dei medici di medicina
          generale e dei pediatri di libera scelta, in collaborazione
          con   le   organizzazioni   di   categorie  e  le  societa'
          scientifiche pertinenti e le universita';
                     3)  alla  realizzazione di ricerche sull'uso dei
          farmaci  ed  in  particolare  di  sperimentazioni  cliniche
          comparative  tra  farmaci,  tese  a  dimostrare  il  valore
          terapeutico   aggiunto,   nonche'   sui  farmaci  orfani  e
          salvavita,  anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle
          universita' ed alle regioni;
                     4)   ad  altre  attivita'  di  informazione  sui
          farmaci,  di  farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e
          di aggiornamento del personale.
                 20.  Al  fine di garantire una migliore informazione
          al  paziente,  a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni
          dei  medicinali  devono contenere un foglietto illustrativo
          ben  leggibile  e  comprensibile,  con  forma  e  contenuto
          autorizzati dall'Agenzia.
                 21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1,
          2,  3,  4,  5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  541,  le  regioni  provvedono,  con
          provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
                   a) pubblicita'  presso  i  medici,  gli  operatori
          sanitari e i farmacisti;
                   b) consegna di campioni gratuiti;
                   c) concessione  di prodotti promozionali di valore
          trascurabile;
                   d) definizione   delle   modalita'   con  cui  gli
          operatori  del Servizio sanitario nazionale comunicano alle
          regioni   la   partecipazione   a   iniziative  promosse  o
          finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici
          di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale.
                 22.  Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 12 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' soppresso.
          E' consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri
          di  libera  scelta la partecipazione a convegni e congressi
          con   accreditamento  ECM  di  tipo  educazionale  su  temi
          pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di
          competenza. Presso tale struttura e' depositato un registro
          con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni
          in  questione  e  tali  dati devono essere accessibili alle
          regioni e all'Agenzia dei farmaci di cui al comma 2.
                 23.  Nel  comma  6  dell'art.  12 del citato decreto
          legislativo  n.  541  del 1992, le parole: «non comunica la
          propria   motivata   opposizione»   sono  sostituite  dalle
          seguenti «comunica il proprio parere favorevole, sentita la
          regione  dove  ha  sede  l'evento». Nel medesimo comma sono
          altresi' soppresse le parole: «o, nell'ipotesi disciplinata
          dal  comma  2,  non  oltre  5 giorni prima dalla data della
          riunione».
                 24.  Nel comma 3 dell'art. 6, lettera b), del citato
          decreto  legislativo  n.  541 del 1992, le parole da: «otto
          membri  a»  fino  a:  «di  sanita»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:   «un  membro  appartenente  al  Ministero  della
          salute,  un  membro  appartenente all'Istituto superiore di
          sanita',  due  membri designati dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome».
                 25.  La  procedura  di  attribuzione dei crediti ECM
          deve prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di
          interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli
          eventi formativi.
                 26.  Il  rapporto di dipendenza o di convenzione con
          le  strutture  pubbliche del Servizio sanitario nazionale e
          con  le strutture private accreditate e' incompatibile, con
          attivita' professionali presso le organizzazioni private di
          cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno
          2003, n. 211.
                 27.  All'art.  11,  comma 1, del decreto legislativo
          24 giugno   2003,   n.  211,  sono  apportate  le  seguenti
          modifiche:
                   a) nel  primo  capoverso le parole: «all'autorita'
          competente»  sono  sostituite  dalle seguenti: «all'Agenzia
          italiana    del    farmaco,   alla   regione   sede   della
          sperimentazione»;
                   b).
                 28.  Con  accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome,  sono  definiti  gli ambiti nazionale e
          regionali  dell'accordo  collettivo  per  la disciplina dei
          rapporti  con  le farmacie, in coerenza con quanto previsto
          dal presente articolo.
                 29.  Salvo  diversa  disciplina regionale, a partire
          dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione
          del   presente   decreto,   il   conferimento   delle  sedi
          farmaceutiche  vacanti  o  di  nuova  istituzione  ha luogo
          mediante  l'utilizzazione  di una graduatoria regionale dei
          farmacisti  risultati  idonei,  risultante  da  un concorso
          unico  regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato
          dalla regione ogni quattro anni.
                 30.  A  decorrere  dalla  data di insediamento degli
          organi  dell'Agenzia,  di  cui al comma 4, sono abrogate le
          disposizioni   di   cui   all'art.   3,  comma  9-ter,  del
          decreto-legge   15 aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 giugno  2002,  n.  112.  A
          decorrere  dalla  medesima  data  sono  abrogate  le  norme
          previste  dall'art.  9,  commi  2  e  3,  del decreto-legge
          8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 8 agosto 2002, n. 178.
                 31.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente
          decreto, all'art. 7, comma 1 del decreto-legge 18 settembre
          2001,  n.  347,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          16 novembre  2001,  n. 405, sono soppresse le parole: «tale
          disposizione  non  si  applica  ai  medicinali  coperti  da
          brevetto sul principio attivo».
                 32.  Dal  1° gennaio  2005,  lo  sconto  dovuto  dai
          farmacisti al Servizio sanitario nazionale in base all'art.
          1,  comma  40,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
          modificato  dall'art.  52, comma 6, della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  si  applica  a  tutti i farmaci erogati in
          regime di Servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per
          l'ossigeno   terapeutico   e  per  i  farmaci,  siano  essi
          specialita'    o    generici,   che   abbiano   un   prezzo
          corrispondente  a  quello  di  rimborso cosi' come definito
          dall'art.  7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001,
          n.   347,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          16 novembre 2001, n. 405.
                 33.  Dal  1° gennaio  2004  i  prezzi  dei  prodotti
          rimborsati    dal   Servizio   sanitario   nazionale   sono
          determinati   mediante   contrattazione   tra   agenzia   e
          produttori  secondo le modalita' e i criteri indicati nella
          Del.CIPE  1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
                 34. Fino all'insediamento degli organi dell'Agenzia,
          le  funzioni  e i compiti ad essa affidati, sono assicurati
          dal  Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono
          assunti con decreto del Ministro della salute.
                 35.  Fino alla data di entrata in vigore del decreto
          di  cui  al  comma  13,  la  Commissione  unica del farmaco
          continua ad operare nella sua attuale composizione e con le
          sue attuali funzioni».
             Note all'art. 18.
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  della legge
          5 agosto  1978,  n. 468 recante «Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»:
                 «Art.  20  (Impegni).  - Il Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  i Ministri e i dirigenti, nell'ambito delle
          attribuzioni  ad  essi  demandate  per  legge, impegnano ed
          ordinano  le  spese  nei  limiti  dei  fondi  assegnati  in
          bilancio.
                 Restano   ferme   le   disposizioni   speciali   che
          attribuiscono  la competenza a disporre impegni e ordini di
          spesa ad organi dello Stato dotati di autonomia contabile.
                 Formano  impegni sugli stanziamenti di competenza le
          sole  somme  dovute  dallo  Stato a seguito di obbligazioni
          giuridicamente perfezionate.
                 Gli   impegni  assunti  possono  riferirsi  soltanto
          all'esercizio in corso.
                 Per le spese correnti possono essere assunti impegni
          estesi  a  carico  dell'esercizio  successivo  ove cio' sia
          indispensabile  per  assicurare la continuita' dei servizi.
          Quando   si   tratti  di  spese  per  affitti  o  di  altre
          continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a
          piu'   esercizi,   a   norma   della   consuetudine,  o  se
          l'amministrazione   ne   riconosca   la   necessita'  o  la
          convenienza.
                 Le   spese  per  stipendi  ed  altri  assegni  fissi
          equivalenti,  pensioni  ed  assegni congeneri sono imputate
          alla  competenza  del bilancio dell'anno finanziario in cui
          vengono disposti i relativi pagamenti.
                 Non  possono  essere  assunti, se non previo assenso
          del  Ministro  del  tesoro,  impegni  per  spese correnti a
          carico  degli esercizi successivi a quello in corso finche'
          il  bilancio  di previsione dell'esercizio in corso non sia
          stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre
          spese  continuative  di  carattere  analogo.  L'assenso del
          Ministro  del tesoro puo' anche essere dato preventivamente
          per  somme  determinate e per singoli capitoli ed esercizi,
          mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti.
                 Per  gli  impegni  di  spesa  in  conto capitale che
          prevedano opere od interventi ripartiti in piu' esercizi si
          applicano le disposizioni dell'art. 11-quater, comma 2.
                 Le   spese   di  annualita'  e  quelle  a  pagamento
          differito  comportano  la  iscrizione  di uno o piu' limiti
          d'impegno.
                 Ciascun  limite costituisce il livello massimo delle
          somme   impegnabili   per   l'attuazione  degli  interventi
          previsti con il provvedimento autorizzativo della spesa.
                 Gli  impegni  assunti  a carico di ciascun limite si
          estendono,  per  importo  pari  all'ammontare degli impegni
          medesimi,   a   partire  dall'esercizio  di  iscrizione  in
          bilancio  di  ogni  limite  d'impegno  e per tanti esercizi
          quante sono le annualita' da pagare.
                 Per  i  pagamenti  derivanti dagli impegni assunti a
          carico  di  ciascun  limite,  saranno  iscritti in bilancio
          stanziamenti  di  importo  pari  al  limite stesso e per la
          durata della spesa autorizzata.
                 Decorsi  i  termini  di  impegnabilita',  di  cui al
          secondo  comma  dell'art.  36 del regio decreto 18 novembre
          1923,  n.  2440,  come risulta modificato dal secondo comma
          dell'art.   4   della  legge  20 luglio  1977,  n.  407,  e
          dall'ottavo  comma  dell'art.  33 della presente legge, gli
          stanziamenti  da  iscriversi  a  carico  del bilancio degli
          esercizi  successivi  saranno determinati in relazione alle
          effettive annualita' da pagare.
                 Chiuso   col  31 dicembre  l'esercizio  finanziario,
          nessuno impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio
          scaduto.  Gli  uffici centrali del bilancio e le Ragionerie
          provinciali   dello   Stato  per  le  spese  decentrate  si
          astengono  dal  ricevere  atti  di  impegno  che  dovessero
          pervenire  dopo  tale data, fatti salvi quelli direttamente
          conseguenti  all'applicazione  di provvedimenti legislativi
          pubblicati nel mese di dicembre».
                 Si  riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 126
          (Soppressione  e  riduzione  di capitoli del bilancio dello
          Stato)   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          24 luglio  1977, n. 616 recante «Attuazione della delega di
          cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»:
                 «Tra  i  capitoli  soppressi ai sensi del precedente
          primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati
          ad  essere  ripartiti  fra  le  regioni  per  le  finalita'
          previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione
          delle  quote  di  tali  fondi  da attribuire alle regioni a
          statuto speciale».
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  della legge
          5 agosto  1981,  n.  416  recante «Disciplina delle imprese
          editrici e provvidenze per l'editoria»:
                 «Art. 13 (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche).
          -  Le  amministrazioni  statali  e  gli  enti  pubblici non
          territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici,
          sono  tenuti  a  destinare  alla  pubblicita'  su  giornali
          quotidiani  e periodici una quota non inferiore al settanta
          per  cento  delle  spese  per  la  pubblicita'  previste in
          bilancio.  Tali  spese  devono  essere iscritte in apposito
          capitolo di bilancio.
                 Per  la  pubblicita' delle amministrazioni di cui al
          comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa
          concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva
          con la testata quotidiana o periodica.
                 La Presidenza del Consiglio dei Ministri impartisce,
          dandone  comunicazione al Garante, le direttive generali di
          massima   alle   amministrazioni   statali   affinche'   la
          destinazione  della pubblicita', delle informazioni e delle
          campagne  promozionali  avvenga senza discriminazioni e con
          criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'.
                 La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri indica
          criteri  per  la  pubblicita'  finalizzata all'informazione
          sulle leggi e sulla loro applicazione, nonche' sui servizi,
          le  strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di
          detta  pubblicita'  tenga  conto delle testate che per loro
          natura  raggiungono  le utenze specificamente interessate a
          dette  leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo
          del lavoro.
                 Le  amministrazioni  statali,  le regioni e gli enti
          locali,  e  gli  enti  pubblici, economici e non economici,
          sono  tenuti  a  dare  comunicazione, anche se negativa, al
          Garante,  delle  erogazioni  pubblicitarie  effettuate  nel
          corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo
          analitico.  Sono  esenti  dall'obbligo  della comunicazione
          negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti».
                 - Le  amministrazioni  e gli enti pubblici di cui al
          primo   comma   non   possono   destinare  finanziamenti  o
          contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o
          periodici  al  di  fuori  di  quelli deliberati a norma del
          presente articolo».
                 - La   legge   26 febbraio   1992,   n.   212   reca
          «Collaborazione   con   i  Paesi  dell'Europa  centrale  ed
          orientale»  (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 6 marzo
          1992, n. 55).
                 - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 reca
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59» (Pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1999,  n.  203, supplemento
          ordinario).
                 - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 reca
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma  dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59»
          (Pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
          205, supplemento ordinario).
                 Si   riporta  il  testo  dell'art.  18  della  legge
          11 febbraio  1994,  n. 109 recante «Legge quadro in materia
          di lavori pubblici»:
                 «Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). -
          1.  Una  somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo
          posto  a  base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
          direttamente  sugli  stanziamenti di cui all'art. 16, comma
          7,  e'  ripartita,  per ogni singola opera o lavoro, con le
          modalita'  ed  i criteri previsti in sede di contrattazione
          decentrata   ed   assunti   in   un   regolamento  adottato
          dall'amministrazione,   tra   il   responsabile  unico  del
          procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
          del  piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
          collaudo  nonche'  tra i loro collaboratori. La percentuale
          effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5  per  cento,  e'
          stabilita  dal  regolamento  in rapporto all'entita' e alla
          complessita'  dell'opera  da  realizzare.  La  ripartizione
          tiene  conto  delle  responsabilita' professionali connesse
          alle  specifiche  prestazioni  da  svolgere. Le quote parti
          della  predetta  somma corrispondenti a prestazioni che non
          sono  svolte  dai predetti dipendenti, in quanto affidate a
          personale    esterno    all'organico   dell'amministrazione
          medesima,  costituiscono  economie. I commi quarto e quinto
          dell'art.  62  del  regolamento approvato con regio decreto
          23 ottobre  1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
          all'art.  2,  comma  2,  lettera  b),  possono adottare con
          proprio provvedimento analoghi criteri.
                 2.  Il  30  per  cento  della  tariffa professionale
          relativa  alla  redazione  di  un  atto  di  pianificazione
          comunque  denominato  e'  ripartito,  con le modalita' ed i
          criteri  previsti  nel regolamento di cui al comma 1, tra i
          dipendenti   dell'amministrazione   aggiudicatrice  che  lo
          abbiano redatto.
                 2-bis.  A  valere  sugli  stanziamenti  iscritti nei
          capitoli  delle  categorie X e XI del bilancio dello Stato,
          le   amministrazioni   competenti   destinano   una   quota
          complessiva  non superiore al 10 per cento del totale degli
          stanziamenti  stessi alle spese necessarie alla stesura dei
          progetti  preliminari,  nonche'  dei progetti definitivi ed
          esecutivi,  incluse  indagini  geologiche  e  geognostiche,
          studi  di  impatto  ambientale  od  altre rilevazioni, alla
          stesura  dei  piani  di  sicurezza e di coordinamento e dei
          piani  generali  di  sicurezza quando previsti ai sensi del
          decreto  legislativo  14 agosto  1996, n. 494, e agli studi
          per     il     finanziamento    dei    progetti,    nonche'
          all'aggiornamento    ed    adeguamento    alla    normativa
          sopravvenuta  dei  progetti  gia' esistenti d'intervento di
          cui  sia  riscontrato  il perdurare dell'interesse pubblico
          alla  realizzazione  dell'opera.  Analoghi criteri adottano
          per  i  propri  bilanci  le regioni e le province autonome,
          qualora  non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e
          le  province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
          comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
          il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
          finanziare  anche  quote  relative  alle  spese  di  cui al
          presente    articolo,   sia   pure   anticipate   dall'ente
          mutuatario.
                 2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto
          di   lavoro   a   tempo  parziale  non  possono  espletare,
          nell'ambito   territoriale  dell'ufficio  di  appartenenza,
          incarichi    professionali    per    conto   di   pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
                 2-quater.  E'  vietato l'affidamento di attivita' di
          progettazione,   direzione  lavori,  collaudo,  indagine  e
          attivita'   di  supporto  a  mezzo  di  contratti  a  tempo
          determinato  od  altre procedure diverse da quelle previste
          dalla presente legge».
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  40  del decreto
          legislativo  30 marzo  2001, n. 165 recante «Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»:
                 «Art.   40   (Contratti   collettivi   nazionali   e
          integrativi).  -  1. La contrattazione collettiva si svolge
          su  tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
          relazioni sindacali.
                 2.   Mediante  appositi  accordi  tra  l'ARAN  e  le
          confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma
          4,   sono   stabiliti   i   comparti  della  contrattazione
          collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
          I  dirigenti  costituiscono  un'area  contrattuale autonoma
          relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli
          enti   pubblici,   gia'   appartenenti   alla  X  qualifica
          funzionale,  i  ricercatori  e  i  tecnologi  degli enti di
          ricerca,  compresi  quelli  dell'ENEA, costituiscono, senza
          alcun   onere   aggiuntivo   di   spesa   a   carico  delle
          amministrazioni  interessate, unitamente alla dirigenza, in
          separata   sezione,   un'area  contrattuale  autonoma,  nel
          rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo
          per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario
          quanto   previsto  dall'art.  15  del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni ed
          integrazioni.  Agli accordi che definiscono i comparti o le
          aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art.
          41,  comma 6. Per le figure professionali che, in posizione
          di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o
          che  comportano  iscrizione  ad albi e per gli archeologi e
          gli  storici  dell'arte aventi il requisito di cui all'art.
          1,  comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonche' per
          gli  archivisti  di  Stato, i bibliotecari e gli esperti di
          cui  all'art.  2,  comma  1,  della medesima legge, che, in
          posizione  di  elevata  responsabilita',  svolgono  compiti
          tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline
          distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
                 3.   La  contrattazione  collettiva  disciplina,  in
          coerenza  con  il  settore privato, la durata dei contratti
          collettivi    nazionali   e   integrativi,   la   struttura
          contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche
          amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
          collettiva   integrativa,   nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio   risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione   collettiva  integrativa  si  svolge  sulle
          materie  e  nei  limiti  stabiliti dai contratti collettivi
          nazionali,  tra i soggetti e con le procedure negoziali che
          questi   ultimi   prevedono;   essa   puo'   avere   ambito
          territoriale   e   riguardare   piu'   amministrazioni.  Le
          pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
          decentrata  contratti  collettivi  integrativi in contrasto
          con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
          che  comportino  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
          programmazione    annuale   e   pluriennale   di   ciascuna
          amministrazione.  Le  clausole  difformi  sono  nulle e non
          possono essere applicate.
                 4.   Le  pubbliche  amministrazioni  adempiono  agli
          obblighi  assunti  con  i  contratti collettivi nazionali o
          integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne
          assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
          ordinamenti.».
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n.  195  recante «Attuazione
          dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
          procedure  per  disciplinare  i  contenuti  del rapporto di
          impiego  del personale delle Forze di polizia e delle Forze
          armate»:
                 «Art.   2  (Provvedimenti).  -  1.  Il  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  di  cui all'art. 1, comma 2,
          concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:
                   A)  per  quanto  attiene  alle Forze di polizia ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
          pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
          difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche
          agricole   e   forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale,
          composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della
          Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
          del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto
          del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle
          disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di
          accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata
          tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale;
          le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative
          forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono
          definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
          della  Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
          predetto  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica
          tiene conto del solo dato associativo;
                   B)  per  quanto  attiene  alle Forze di polizia ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
          Ministri  indicati  nella  lettera a) o i Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
          delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
                 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
          all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
          Ministro  della  difesa,  il  Capo  di Stato maggiore della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica).
                 3.  Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di
          cui  al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti
          di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
          Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
          interessate».
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge
          16 aprile   1987,   n.  183  recante  «Coordinamento  delle
          politiche   riguardanti   l'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
          agli atti normativi comunitari:
                 «Art.  5  (Fondo  di  rotazione). - 1. E' istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
                 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
          di  un  apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
          la Tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate:
                   a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                   b) le   somme   erogate  dalle  istituzioni  delle
          Comunita'  europee  per  contributi  e sovvenzioni a favore
          dell'Italia;
                   c) le  somme da individuare annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                   d) le  somme  annualmente determinate con la legge
          di  approvazione  del  bilancio dello Stato, sulla base dei
          dati di cui all'art. 7.
                 3.  Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748».
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge
          15 marzo  1997,  n.  59,  recante «Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa»:
                 «Art.  7.  - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
          beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
          dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad
          eventuali compiti residui.
                 2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1
          e' acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5,
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          della  Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
          inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli
          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
          delle       organizzazioni      sindacali      maggiormente
          rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati.
                 3.  Al  riordino  delle strutture di cui all'art. 3,
          comma  1,  lettera  d),  si  provvede, con le modalita' e i
          criteri  di  cui  al  comma  4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1,
          della  presente  legge, entro novanta giorni dalla adozione
          di  ciascun  decreto  di  attuazione  di cui al comma 1 del
          presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere
          del  Consiglio  di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
          giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
          ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta
          giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. In sede di prima
          emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di  essi  sia  espresso  il parere della Commissione di cui
          all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro
          trasmissione.  Decorso  tale  termine i regolamenti possono
          essere comunque emanati.
                 3-bis.  Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
          parere  delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
          30 settembre  1998,  un  decreto legislativo che istituisce
          un'addizionale  comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
          e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
                 - Il   capo   I  della  suddetta  legge  n.  59/1997
          comprende gli articoli da 1 a 10.
                 - Il  decreto  legislativo  18 febbraio  2000, n. 56
          reca  «Disposizioni  in  materia  di federalismo fiscale, a
          norma  dell'art.  10  della  legge  13 maggio 1999, n. 133»
          (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n. 62).
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  della legge
          13 maggio  1999, n. 133 recante «Disposizioni in materia di
          perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale»:
                 «Art.  10  (Disposizioni  in  materia di federalismo
          fiscale).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro
          nove  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente
          legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
          finanziamento   delle   regioni   a   statuto  ordinario  e
          l'adozione  di  meccanismi  perequativi  interregionali, in
          base ai seguenti principi e criteri direttivi:
                   a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a
          favore  delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di
          quelli  destinati a finanziare interventi nel settore delle
          calamita'   naturali,   nonche'   di   quelli  a  specifica
          destinazione  per  i  quali sussista un rilevante interesse
          nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti
          soppressi  quelli  destinati al finanziamento del trasporto
          pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
          422,  e  della  spesa  sanitaria  corrente; quest'ultima e'
          computata   al  netto  delle  somme  vincolate  da  accordi
          internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle
          attivita'   degli   istituti   di   ricerca  scientifica  e
          sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali
          o  dal  piano  sanitario  nazionale  riguardanti  programmi
          speciali  di interesse e rilievo nazionale e internazionale
          per  ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei
          servizi  e  alle  tecnologie  e biotecnologie sanitarie, in
          misura  non  inferiore  alla  relativa spesa storica. Fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  2 dell'art. 121 del
          decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   sono
          determinati,  d'intesa  con  la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano,   i   criteri  per  il  raccordo
          dell'attivita'   degli   istituti  di  ricovero  e  cura  a
          carattere  scientifico  con  la  programmazione  regionale,
          nonche'  le  modalita' per il finanziamento delle attivita'
          assistenziali;
                   b) sostituzione  dei  trasferimenti  di  cui  alla
          lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni
          alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione
          dell'addizionale  regionale  all'IRPEF, con riduzione delle
          aliquote  erariali  in  modo  tale  da mantenere il gettito
          complessivo  dell'IRPEF  inalterato;  aumento dell'aliquota
          della  compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale
          non  potra'  comunque essere superiore a 450 lire al litro;
          istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non
          inferiore  al  20 per cento del gettito IVA complessivo. Le
          assegnazioni     alle    regioni    del    gettito    delle
          compartecipazioni,  al  netto  di quanto destinato al fondo
          perequativo   di   cui   alla  lettera  e),  avvengono  con
          riferimento   a   dati  indicativi  delle  rispettive  basi
          imponibili regionali;
                   c) determinazione   delle   esatte   misure  delle
          aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare,
          tenuto  conto  della regolazione delle quote riversate allo
          Stato   ai   sensi  dell'art.  26,  comma  2,  del  decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,   n.  446,  la  copertura
          complessiva dei trasferimenti aboliti;
                   d) previsione   di   meccanismi   perequativi   in
          funzione  della  capacita'  fiscale  relativa ai principali
          tributi  e  compartecipazioni  a  tributi erariali, nonche'
          della  capacita'  di  recupero  dell'evasione fiscale e dei
          fabbisogni  sanitari;  previsione, inoltre, di un eventuale
          periodo  transitorio,  non  superiore  ad  un triennio, nel
          quale  la  perequazione  possa  essere  effettuata anche in
          funzione  della spesa storica; cio' al fine di consentire a
          tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
          funzioni  e  di  erogare  i  servizi  di  loro competenza a
          livelli  essenziali  ed  uniformi  su  tutto  il territorio
          nazionale,    tenendo   conto   delle   capacita'   fiscali
          insufficienti  a  far  conseguire  tali  condizioni e della
          esigenza   di   superare   gli   squilibri  socio-economici
          territoriali;
                   e) previsione  di  istituire  un fondo perequativo
          nazionale   finanziato  attingendo  alla  compartecipazione
          all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando
          a  questa  finalizzazione  anche  quota parte dell'aliquota
          della  compartecipazione  all'accisa  sulla  benzina di cui
          alla medesima lettera b);
                   f) revisione   del   sistema   dei   trasferimenti
          erariali  agli  enti  locali  in funzione delle esigenze di
          perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva
          e   alla   capacita'   fiscale   relativa  all'ICI  e  alla
          compartecipazione    all'IRPEF    non    facoltativa.    La
          perequazione  deve  basarsi  su quote capitarie definite in
          relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e
          infrastrutturali,  nonche'  alle  situazioni  economiche  e
          sociali   e   puo'   essere   effettuata,  per  un  periodo
          transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;
                   g) [previsione   di  un  periodo  transitorio  non
          superiore   al  triennio  nel  quale  ciascuna  regione  e'
          vincolata  ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni
          del  Servizio  sanitario  nazionale,  una spesa definita in
          funzione   della   quota   capitaria  stabilita  dal  piano
          sanitario  nazionale;  la rimozione del vincolo e' comunque
          coordinata  con  l'attivazione  del sistema di controllo di
          cui  alla  lettera  i);  gli  eventuali  risparmi  di spesa
          sanitaria  rimangono  attribuiti  in ogni caso alla regione
          che li ha ottenuti];
                   h) estensione  dei  meccanismi di finanziamento di
          cui  alla  lettera  b)  alla  copertura  degli oneri per lo
          svolgimento  delle  funzioni  e dei compiti trasferiti alle
          regioni,  ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  ad  esito  del  procedimento  di identificazione delle
          risorse  di  cui  all'art. 7 della predetta legge n. 59 del
          1997,  tenuto  conto  dei  criteri  definiti  nelle lettere
          precedenti,  nonche'  dei  criteri  previsti  dall'art. 48,
          comma  11,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto
          applicabile;
                   i) previsione  di  procedure  di monitoraggio e di
          verifica  dell'assistenza  sanitaria  erogata,  in  base ad
          appropriati  parametri  qualitativi e quantitativi, nonche'
          di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche
          condizionando  al loro rispetto la misura dei trasferimenti
          perequativi  e  delle  compartecipazioni; razionalizzazione
          della  normativa  e  delle  procedure  vigenti in ordine ai
          fattori  generatori  della spesa sanitaria, con particolare
          riguardo  alla  spesa  del  personale,  al  fine di rendere
          trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per
          ciascun livello di governo;
                   l) previsione   di   una  revisione  organica  del
          trattamento  e del regime fiscale attualmente vigente per i
          contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria
          versati ad enti o casse, al fine di:
                     1)   riconoscere   un   trattamento  fiscale  di
          prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del
          Servizio   sanitario  nazionale,  come  disciplinati  dalle
          disposizioni  attuative  della  legge  30 novembre 1998, n.
          419;
                     2)  assicurare la parita' di trattamento fiscale
          tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
                     3)   garantire   l'invarianza   complessiva  del
          gettito  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito delle persone
          fisiche;
                   m) coordinamento  della  disciplina da emanare con
          quella  attualmente  vigente  in  materia  per le regioni a
          statuto  speciale,  salvo  i  profili attribuiti alle fonti
          previste dagli statuti di autonomia;
                   n) estensione    anche    alle    regioni    della
          possibilita'  di partecipare alle attivita' di accertamento
          dei  tributi  erariali,  in analogia a quanto gia' previsto
          per  i comuni dall'art. 44 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
                   o) abolizione della compartecipazione dei comuni e
          delle  province  al  gettito  dell'IRAP di cui all'art. 27,
          commi  1,  2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
          n.  446,  e  conseguente rideterminazione dei trasferimenti
          erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da
          garantire  la neutralita' finanziaria per i suddetti enti e
          la   copertura  degli  oneri  di  cui  all'art.  1-bis  del
          decreto-legge  25 novembre  1996,  n.  599, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini
          della  suddetta  rideterminazione  si  fa  riferimento alla
          compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998;
                   p) previa  verifica  della  compatibilita'  con la
          normativa  comunitaria,  facolta'  per le regioni a statuto
          ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle
          benzine,  nei  limiti  della  quota  assegnata  alle stesse
          regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni,
          in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione
          di  misure  di  compartecipazione  regionale  all'eventuale
          aumento  del  gettito della quota statale dell'accisa sulle
          benzine  accertato nelle regioni per effetto della prevista
          riduzione della quota regionale;
                   q) definizione delle modalita' attraverso le quali
          le   regioni  e  gli  enti  locali  siano  coinvolti  nella
          predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
          cui al presente comma;
                   r) previsione,  anche  in  attuazione  delle norme
          vigenti,  di  misure  idonee  al conseguimento dei seguenti
          principi e obiettivi:
                     1)    le    misure   organiche   e   strutturali
          corrispondano  alle  accresciute  esigenze  conseguenti  ai
          conferimenti  operati  con  i decreti legislativi attuativi
          della legge 15 marzo 1997, n. 59;
                     2)  le  regioni  siano coinvolte nel processo di
          individuazione  di  conseguenti  trasferimenti  erariali da
          sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione
          di  tributi  erariali  e  di predisposizione della relativa
          disciplina.
                 2.  L'attuazione  del  comma  1  non deve comportare
          oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato  e per i
          bilanci  del  complesso  delle regioni a statuto ordinario,
          deve   essere  coordinata  con  gli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  relativi  al  patto  di stabilita' interno di cui
          alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente
          con  i  principi  e  i  criteri direttivi di cui alla legge
          30 novembre  1998,  n. 419. Anche al fine del coordinamento
          con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno
          dalla  data  di  entrata  in vigore dei decreti legislativi
          attuativi  della  citata  legge  n.  419  del  1998,  e nel
          rispetto  delle procedure, dei principi e criteri direttivi
          stabiliti  dalla  medesima legge n. 419 del 1998, con uno o
          piu'    decreti    legislativi   possono   essere   emanate
          disposizioni correttive e integrative.
                 3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi di cui al
          comma  1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
          parere  da  parte  delle competenti Commissioni permanenti,
          successivamente   all'acquisizione   degli   altri   pareri
          previsti,  almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza
          prevista  per  l'esercizio  della delega. Le Commissioni si
          esprimono  entro  trenta giorni dalla data di trasmissione.
          Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
          decreti  legislativi,  nel  rispetto dei principi e criteri
          direttivi  previsti  dal  presente articolo e previo parere
          delle  Commissioni  parlamentari competenti, possono essere
          emanate,  con  uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
          integrative o correttive.
                 4.   All'art.   17,   comma   6,   lettera  b),  del
          decreto-legge  23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22 marzo  1995,  n.  85, come
          modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  b-bis),  del
          decreto-legge  2 ottobre  1995,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29 novembre  1995, n. 507, le
          parole:  «ad  eccezione  dei  consumi  di energia elettrica
          relativi   ad  imprese  industriali  ed  alberghiere»  sono
          soppresse.
                 5.  All'art.  4 del decreto-legge 30 settembre 1989,
          n.   332,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          27 novembre  1989, n. 384, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modifiche:
                   a) (omissis);
                   b) il comma 2 e' abrogato.
                 6.  Al  fine  di  agevolare  il raggiungimento degli
          obiettivi  di  cui al Protocollo sui cambiamenti climatici,
          adottato  a  Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica
          prodotta  da  fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di
          autoproduzione  e  per  qualsiasi  uso  in  locali e luoghi
          diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle
          addizionali   erariali  di  cui  al  comma  5.  Agli  oneri
          derivanti  dall'attuazione  del presente comma, pari a lire
          26  miliardi  per  ciascuno  degli  anni  2000  e  2001, si
          provvede,  quanto  a  lire  6 miliardi mediante le maggiori
          entrate  derivanti  dal  comma  5,  e per la parte restante
          mediante  utilizzazione  delle  risorse  di cui all'art. 8,
          comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
                 7.  L'esercizio  di impianti da fonti rinnovabili di
          potenza  elettrica  non  superiore a 20 kw, anche collegati
          alla  rete,  non  e' soggetto agli obblighi di cui all'art.
          53,   comma  1,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata,
          sia  autoprodotta  che  ricevuta  in  conto scambio, non e'
          sottoposta    all'imposta   erariale   ed   alle   relative
          addizionali   sull'energia   elettrica.   L'Autorita'   per
          l'energia  elettrica  e il gas stabilisce le condizioni per
          lo  scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore
          all'esercente dell'impianto.
                 8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo
          26 ottobre  l995, n. 504, all'art. 52, comma 5, lettera a),
          le  parole:  «e  sempreche'  non cedano l'energia elettrica
          prodotta alla rete pubblica» sono soppresse.
                 9 (omissis).
                 10.  Nel  comma  7  dell'art.  17  del decreto-legge
          23 febbraio  1995,  n.  41,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, le parole: «affluiscono
          ad  appositi  capitoli  dell'entrata del bilancio statale e
          restano   acquisite   all'erario»   sono  sostituite  dalle
          seguenti: «sono versate direttamente ai comuni».
                 11.  I trasferimenti alle province sono decurtati in
          misura  pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
          dell'aliquota   di   18   lire   per  kWh  dell'addizionale
          provinciale  sul  consumo di energia elettrica. Nel caso in
          cui  la  capienza  dei trasferimenti fosse insufficiente al
          recupero   dell'intero   ammontare  dell'anzidetto  maggior
          gettito,  si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
          di   devoluzione   dovuta  dell'imposta  sull'assicurazione
          obbligatoria  per la responsabilita' civile derivante dalla
          circolazione  dei  veicoli  a  motore.  I  trasferimenti ai
          comuni  sono  variati in diminuzione o in aumento in misura
          pari    alla    somma   del   maggior   gettito   derivante
          dall'applicazione  delle  aliquote di cui alle lettere a) e
          b)  del  comma  2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre
          1988,  n.  511,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          27 gennaio  1989,  n.  20,  come sostituito dal comma 9 del
          presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
          disposizione  di  cui  al  comma  10 del presente articolo,
          diminuita  del  mancato  gettito  derivante dall'abolizione
          dell'addizionale  comunale sul consumo di energia elettrica
          nei luoghi diversi dalle abitazioni.
                 12.  L'ente  liquidatore  e' tenuto a garantire agli
          enti  locali interessati il diritto di verificare, mediante
          l'accesso  alle  relative  informazioni,  la  procedura  di
          accertamento  e  liquidazione  delle  addizionali  di  loro
          competenza sui consumi di energia elettrica.
                 13.  Le  operazioni  di  conferimento d'azienda o di
          rami   d'azienda   poste  in  essere  in  esecuzione  della
          normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio del 19 dicembre
          1996,  concernente  norme  comuni  per  il  mercato interno
          dell'energia  elettrica,  e  ogni  altra  operazione  della
          medesima   natura  concernente  il  riassetto  del  settore
          elettrico  nazionale  prevista  da  tale  normativa, non si
          considerano   atti  di  alienazione  ai  fini  dell'imposta
          sull'incremento  di valore degli immobili e si applicano ad
          esse  le  disposizioni  dell'art. 3, secondo comma, secondo
          periodo,  e  dell'art.  6,  settimo  comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 643, e
          successive modificazioni.
                 14. Al comma 149, lettera d) dell'art. 3 della legge
          23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato.
                 15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si
          applicano a partire dal 1° gennaio 2000.
                 16.  Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica
          consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per
          ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali:
                   a) per  qualsiasi  uso  in locali e luoghi diversi
          dalle  abitazioni,  con  potenza  impegnata fino a 30 kW: 7
          lire;
                   b) per  qualsiasi  uso  in locali e luoghi diversi
          dalle  abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino
          a 3000 kW: 10,5 lire;
                   c) per  qualsiasi  uso  in locali e luoghi diversi
          dalle  abitazioni,  con  potenza impegnata oltre 3000 kW: 4
          lire.
                 17.  L'art. 60 del testo unico approvato con decreto
          legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504,  si interpreta nel
          senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'art. 52,
          comma  2,  dello stesso testo unico, previste per l'imposta
          di  consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non
          applicabilita'  alle  addizionali  comunali, provinciali ed
          erariali  all'imposta  di  consumo  sull'energia elettrica,
          come  stabilito  dall'art.  6,  comma  4, del decreto-legge
          28 novembre  1988,  n.  511, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali
          comunali  e provinciali all'imposta di consumo sull'energia
          elettrica,  e  dall'art.  4,  comma  3,  del  decreto-legge
          30 settembre  1989,  n. 332, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   27 novembre   1989,  n.  384,  in  tema  di
          addizionali  erariali  all'imposta  di consumo sull'energia
          elettrica.
                 18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                   a) al  comma  5  dell'art.  3  sono  soppresse  le
          parole:  «e,  qualora  non  modificate  entro  il  suddetto
          termine, si intendano prorogate di anno in anno»;
                   b) al  comma  1  dell'art.  37  sono  soppresse le
          parole da: «, nel limite della variazione percentuale» fino
          alla fine del comma».
                 - Si  riporta  il  testo  del  comma  8 dell'art. 24
          (Trattamento economico) del gia' citato decreto legislativo
          n. 165/2001:
                 «8.  Ai  fini  della  determinazione del trattamento
          economico  accessorio le risorse che si rendono disponibili
          ai  sensi  del  comma  7  confluiscono  in  appositi  fondi
          istituiti  presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
          altri compensi previsti dal presente articolo».
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 4 (Mobilita) del
          contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di
          lavoro del personale del comparto Ministeri del 1° febbraio
          1999 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001):
                 «Art.   4   (Assegnazione  temporanea  presso  altra
          amministrazione).  -  1.  Il  dipendente,  a  domanda, puo'
          essere  assegnato  temporaneamente ad altra amministrazione
          anche  di  diverso  comparto  che  ne  faccia richiesta per
          utilizzarne le prestazioni (posizione di «comando»).
                 2.  Le  assegnazioni  temporanee  di  cui al comma 1
          vengono disposte, con il consenso dell'interessato e con le
          procedure  previste attualmente dai rispettivi ordinamenti,
          previa  informazione  alle  organizzazioni sindacali di cui
          all'art.   8,   comma  1  del  CCNL  sottoscritto  in  data
          16 febbraio 1999.
                 3.   Il   personale   assegnato  temporaneamente  in
          posizione di comando presso altra amministrazione, continua
          a    coprire    un    posto   nelle   dotazioni   organiche
          dell'amministrazione  di  appartenenza, che non puo' essere
          coperto  per  concorso  o  per  qualsiasi  altra  forma  di
          mobilita'.
                 4. La posizione di comando cessa al termine previsto
          e  non  puo'  superare la durata di 12 mesi rinnovabili una
          sola volta.
                 5. Alla scadenza del termine massimo di cui al comma
          4,   il   dipendente   puo'  chiedere,  in  relazione  alla
          disponibilita'  di  posti in organico, il passaggio diretto
          all'amministrazione  di  destinazione, secondo le procedure
          di   cui   all'art.   27  del  CCNL  sottoscritto  in  data
          16 febbraio   1999   e  nel  rispetto  di  quanto  previsto
          dall'art.  20, comma 1, lettera c), penultimo periodo della
          legge  n.  488/1999,  che rende prioritarie le procedure di
          mobilita'.   In   caso   contrario  il  dipendente  rientra
          all'amministrazione di appartenenza.
                 6.  Il  comando  puo'  cessare,  prima  del  termine
          previsto  dal  comma  4,  qualora  non prorogato ovvero per
          effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o
          per  il  venir meno dell'interesse dell'amministrazione che
          lo ha richiesto.
                 7.  La  posizione  di  comando puo' essere disposta,
          senza i limiti temporali del comma 4, nei seguenti casi:
                   1)   qualora  norme  di  legge  e  di  regolamento
          prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione
          temporanea,     comunque     denominata,    presso    altra
          amministrazione;
                   2)  per  gli  uffici di diretta collaborazione del
          Ministro e dei Sottosegretari;
                   3)   per   gli  enti  di  nuova  istituzione  sino
          all'istituzione  delle  relative  dotazioni organiche ed ai
          provvedimenti di inquadramento.
                 8.  Il  dipendente  in  assegnazione temporanea puo'
          partecipare    alle    procedure    selettive   predisposte
          dall'amministrazione   di   appartenenza   ai   fini  delle
          progressioni   interne   di   cui   all'art.  15  del  CCNL
          sottoscritto  in  data 16 febbraio 1999 e, qualora consegua
          la  posizione  economica  superiore  cessa  contestualmente
          dall'assegnazione  temporanea. Le iniziative di formazione,
          aggiornamento   e   qualificazione   restano   disciplinate
          dall'art. 26 del citato CCNL.
                 9.  L'assegnazione  temporanea  di  cui  al presente
          articolo  non  pregiudica  la posizione del dipendente agli
          effetti  della  maturazione dell'anzianita' lavorativa, dei
          trattamenti  di  fine lavoro e di pensione e dello sviluppo
          professionale.
                 10.  La  disciplina del presente istituto, anche con
          riferimento  alla  durata di cui al comma 4, decorre per le
          assegnazioni temporanee disposte dal 1° gennaio 2001.
                 11.  I limiti temporali del comma 4 non si applicano
          nei confronti di coloro che gia' si trovano in assegnazione
          temporanea   alla  data  del  31 dicembre  2000.  Per  tale
          personale  le  amministrazioni assumono tutte le iniziative
          per  favorire,  entro  il  31 dicembre  2001  il  passaggio
          diretto di cui al comma 5. Nel caso di impossibilita' sara'
          confermata  la  posizione di comando sino alla revoca dello
          stesso.
                 12.  La  spesa  per  il  personale  di  cui ai commi
          precedenti    e'    a    carico   dell'amministrazione   di
          destinazione.
                 13.  Nulla  e'  innovato  per  la  disciplina  delle
          assegnazioni  temporanee disposte in relazione a specifiche
          esigenze  dell'amministrazione  di  appartenenza  nei  casi
          previsti  da disposizioni di legge o di regolamento qualora
          sia  necessario  assicurare  particolari  e  non  fungibili
          competenze  attinenti  agli  interessi dell'amministrazione
          che  dispone  la  temporanea diversa assegnazione e che non
          rientrano   nei   compiti   istituzionali   della  medesima
          (posizione  di «fuori ruolo»). Dell'assegnazione temporanea
          di  cui  al  presente  comma  viene  data  informazione  ai
          soggetti  sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL del
          16 febbraio 1999».
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  46  della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448  recante  «Disposizioni  per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002)»:
                 «Art.  46  (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
          previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
          fondo  per  gli  investimenti per ogni comparto omogeneo di
          spesa   al   quale   confluiscono   i   nuovi  investimenti
          autorizzati,   con  autonoma  evidenziazione  contabile  in
          allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
                 2.  Con  decreti  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  su  proposta  del Ministro competente, da emanare
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
          bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
                 3.  A  decorrere  dall'anno  2003  il  fondo per gli
          investimenti  di  cui  al  presente  articolo  puo'  essere
          rifinanziato  con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
          lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.
                 4.   In   apposito  allegato  al  disegno  di  legge
          finanziaria  sono analiticamente indicati le autorizzazioni
          di  spesa  e  gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
          dei fondi di cui al presente articolo.
                 5.  I  Ministri competenti presentano annualmente al
          Parlamento,  per  l'acquisizione  del parere da parte delle
          commissioni  competenti,  una  relazione  nella quale viene
          individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
          fondo».
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  72  della legge
          27 dicembre  2002,  n.  289  recante  «Disposizioni  per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003)»:
                 «Art. 72 (Fondi rotativi per le imprese). - 1. Fatte
          salve  le risorse destinate all'attuazione degli interventi
          e  dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme
          iscritte  nei  capitoli  del  bilancio  dello  Stato aventi
          natura  di  trasferimenti  alle imprese per contributi alla
          produzione  e  agli  investimenti  affluiscono  ad appositi
          fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
                 2.  I  contributi a carico dei fondi di cui al comma
          1,   concessi   a   decorrere  dal  1° gennaio  2003,  sono
          attribuiti   secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti  dal
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, d'intesa con il
          Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:
                   a) l'ammontare  della quota di contributo soggetta
          a  rimborso  non  puo'  essere  inferiore  al  50 per cento
          dell'importo contributivo;
                   b) la  decorrenza  del  rimborso  inizia dal primo
          quinquennio  dalla  concessione  contributiva,  secondo  un
          piano  pluriennale  di  rientro  da  ultimare  comunque nel
          secondo quinquennio;
                   c) il  tasso  d'interesse  da applicare alle somme
          rimborsate  viene  determinato in misura non inferiore allo
          0,50 per cento annuo.
                 3.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle
          concessioni,  i  decreti  interministeriali  di  natura non
          regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge. In
          caso  di  inadempienza  provvede  con  proprio  decreto  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri.
                 4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali
          al  rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione
          degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
          al  presente articolo costituiscono norme di principio e di
          coordinamento.   Conseguentemente   gli   enti  interessati
          provvedono   ad   adeguare   i   propri   interventi   alle
          disposizioni di cui al presente articolo.
                 5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo non
          si  applicano ai contributi in conto interessi nonche' alla
          concessione  di incentivi per attivita' produttive disposti
          con  le  procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n.   415,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          19 dicembre  1992,  n. 488, inclusi i patti territoriali, i
          contratti  d'area  e  i  contratti  di  programma,  e  alla
          concessione  di incentivi per la ricerca industriale di cui
          al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonche' alle
          agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215,
          disposte  in attuazione del 5° bando. Al fine di assicurare
          l'invarianza  degli  effetti finanziari, di cui al presente
          articolo,   con   decreto   del  Ministro  delle  attivita'
          produttive,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  per  quanto  riguarda  gli aspetti finanziari, e'
          definita  la  programmazione  temporale,  per  il  triennio
          2003-2005,  degli  adempimenti  amministrativi  di cui alla
          citata legge n. 488 del 1992».
                 - Si  riporta  il  testo  del  comma  5 dell'art. 70
          (Disposizioni  in  materia di asili nido) della gia' citata
          legge n. 448/2001:
                 «5.  Le  amministrazioni  dello  Stato  e  gli  enti
          pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione
          tra   esigenze   professionali  e  familiari  dei  genitori
          lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti
          di  bilancio,  istituire  nell'ambito  dei  propri uffici i
          micronidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla
          cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una
          particolare   flessibilita'   organizzativa  adeguata  alle
          esigenze  dei  lavoratori  stessi,  i  cui  standard minimi
          organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281».
                 - Si riporta il testo dell'art. 2 (Istituzione delle
          Autorita'  per  i  servizi di pubblica utilita) testo della
          legge  14 novembre  1995,  n.  481  recante  «Norme  per la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'.  Istituzione  delle  Autorita' di regolazione dei
          servizi   di   pubblica  utilita»,  come  modificato  dalla
          presente legge:
                 «Art.  2  (Istituzione delle Autorita' per i servizi
          di pubblica utilita). - 1. 39. (omissis).
                 40.  Le  somme  di  cui  al  comma  38,  lettera b),
          afferenti all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
          e  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas sono
          versate direttamente ai bilanci dei predetti enti.
                 41. (omissis)».
             Note all'art. 19.
                 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge
          5 agosto  1978,  n. 468 recante «Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»:
                 «Art.  4  (Bilancio  pluriennale).  - 1. Il bilancio
          pluriennale  di  previsione  e'  elaborato  in  termini  di
          competenza  dal  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il
          Ministro  del bilancio e della programmazione economica, in
          coerenza  con  le  regole  e  gli  obiettivi  indicati  nel
          documento  di programmazione economico-finanziaria, e copre
          un   periodo   non   inferiore  a  tre  anni.  Il  bilancio
          pluriennale espone separatamente:
                   a) l'andamento delle entrate e delle spese in base
          alla   legislazione   vigente   (bilancio   pluriennale   a
          legislazione vigente);
                   b) le  previsioni  sull'andamento  delle entrate e
          delle  spese  tenendo  conto degli effetti degli interventi
          programmati     nel     documento     di     programmazione
          economico-finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).
                 2.  Il  bilancio  pluriennale  e' redatto per unita'
          previsionali   di   entrata  e  di  spesa;  nell'ambito  di
          quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e
          di  conto  capitale  verso  i  principali  settori di spesa
          decentrata.    Il   bilancio   pluriennale   non   comporta
          autorizzazione  a  riscuotere  le  entrate e ad eseguire le
          spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente.
                 3.   Nelle   note   preliminari  che  illustrano  le
          previsioni  complessive  del  bilancio  pluriennale, devono
          essere  motivate  le  eventuali  variazioni  rispetto  alle
          previsioni  contenute  nel precedente bilancio pluriennale,
          indicando   le   variazioni   derivanti   dagli   andamenti
          tendenziali   dell'economia   e   quelle   derivanti  dagli
          interventi programmatici.
                 4. Il bilancio pluriennale e' approvato con apposito
          articolo del disegno di legge di bilancio.
                 La  versione prevista alla lettera a) del comma 1 e'
          integrata  con  gli  effetti  della legge finanziaria e dei
          provvedimenti  collegati  alla  manovra di finanza pubblica
          eventualmente gia' approvati».

      
                               Art. 4.
                 (Stato di previsione del Ministero
                del lavoro e delle politiche sociali
                      e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero   del   lavoro   e  delle  politiche  sociali,  per  l'anno
finanziario  2005,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 4).
   2.  Ai  fini  dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre
1996,  n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      
                               Art. 5.
                 (Stato di previsione del Ministero
              della giustizia e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero   della   giustizia,   per   l'anno  finanziario  2005,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
   2.  Le  entrate  e  le  spese  degli  Archivi notarili, per l'anno
finanziario  2005,  sono  stabilite  in  conformita'  degli  stati di
previsione  annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice
n. 1).
   3.  Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio,  e' utilizzato lo stanziamento della unita' previsionale di
base "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) dellostato di previsione
della  spesa  degli  Archivi notarili. I prelevamenti da detta unita'
previsionale  di  base,  nonche' le iscrizioni alle competenti unita'
previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti
del  Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
della  giustizia.  Tali  decreti  vengono comunicati al Parlamento in
allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  delle somme
versate  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dalle
regioni,  dalle  province,  dai  comuni  e  da  altri enti pubblici e
privati   all'entrata   del  bilancio  dello  Stato,  in  termini  di
competenza  e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento,
per  l'assistenza  e  per  la  rieducazione dei detenuti e internati,
nonche'  per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia
penitenziaria  e  dei  detenuti  e internati nell'ambito delle unita'
previsionali   di  base  "Mantenimento,  assistenza,  rieducazione  e
trasporto  detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del
centro   di   responsabilita'   "Amministrazione   penitenziaria"   e
"Funzionamento"   di   pertinenza   del   centro  di  responsabilita'
"Giustizia  minorile"  dello  stato di previsione del Ministero della
giustizia per l'anno finanziario 2005.

      
                               Art. 6.
           (Stato di previsione del Ministero degli affari
                   esteri e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  2005, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
   2.  E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'oltremare,  per  l'anno finanziario
2005,  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero degli affari
esteri (Appendice n. 1).
   3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato  per  contributi  versati da Paesi esteri in applicazione della
direttiva  77/486/CEE  del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme  stesse  alle pertinenti
unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri per l'anno finanziario 2005 per essere utilizzate
per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
   4.  In  relazione  alle  somme  affluite  all'entrata del bilancio
dell'Istituto   agronomico   per  l'oltremare,  per  anticipazioni  e
rimborsi   di   spese  per  conto  di  terzi,  nonche'  di  organismi
internazionali  o  della  Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e
alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2005.
   5.  Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare,
previe  intese  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita'
esistenti  nei  conti  correnti  valuta  Tesoro  costituiti presso le
rappresentanze   diplomatiche   e  gli  uffici  consolari,  ai  sensi
delIarticolo  5  della  legge  6  febbraio  1985, n. 15, e successive
modificazioni,  e che risultino intrasferibili per effetto di norme o
disposizioni  locali.  Il  relativo controvalore in euro e' acquisito
all'entrata  del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto,
sulla  base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle
pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero  medesimo  per l'anno finanziario 2005, per l'effettuazione
di  spese  relative  a  fitto  di  locali  e  acquisto, manutenzione,
ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari,
a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di
mobili,  suppellettili  e  macchine  d'ufficioe  funzionamento  degli
uffici  all'estero,  nonche' alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi
di trasporto.
   6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  su  proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni
compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati
nelle unita' previsionali di base 9.1.1.0 - Funzionamento - e 9.1.2.2
-  Paesi in via di sviluppo - dello stato di previsione del Ministero
degli  affari  esteri,  relativamente  agli  stanziamenti per l'aiuto
pubblico  allo  sviluppo  determinati  nella  Tabella C allegata alla
legge finanziaria.

      
                               Art. 7.
                 (Stato di previsione del Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
                      e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, per
l'anno   finanziario  2005,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 7).
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e'
autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti,  i  fondi  iscritti
nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondi da ripartire per
oneri   di   personale",   "Fondi  da  ripartire  per  l'operativita'
scolastica"  e  "Scuole  non  statali",  di  pertinenza del centro di
responsabilita'  "Programmazione  ministeriale, gestione ministeriale
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione" dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
   3.  L'assegnazione  autorizzata  a  favore del Consiglio nazionale
delle  ricerche,  per  l'anno  finanziario 2005, e' comprensiva delle
somme  per  il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione
dei  programmi  finalizzati  gia'  approvati  dal CIPE, nonche' della
somma  determinata  nella  misura  massima di 2.582.284 euro a favore
dell'Istituto  di  biologia  cellulare  per  attivita' internazionale
afferente all'area di Monterotondo.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione,  all'unita'
previsionale  di  base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro
di  responsabilita' "Universita', alta formazione artistica, musicale
e  coreutica  e  ricerca  scientifica  e  tecnologica" dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in
relazione  all'articolo  9  del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1996, n. 421,
recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni,  in  termini  di  competenza  e di cassa, tra lo stato di
previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  e  gli  stati  di  previsione  dei  Ministeri interessati in
relazione  al  trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di
progetti per la ricerca.
   6.   In   relazione   all'andamento  gestionale  delle  spese  per
competenze  fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della
scuola,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni  compensative  di bilancio tra i centri di responsabilita'
degli   uffici  scolastici  regionali,  per  i  capitoli  interessati
all'erogazione delle suddette competenze.

      
                               Art. 8.
(Stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e  disposizioni
                              relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  dell'interno,  per l'anno finanziario 2005, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
   2.  Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale
di  base  "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (entrate
extratributarie)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Vigili
del  fuoco,  soccorso  pubblico  e  difesa  civile"  dello  stato  di
previsione dell'entrata per l'anno 2005 sono riassegnate, con decreti
del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, per le spese relative
all'educazione  fisica,  all'attivita'  sportiva  e alla costruzione,
completamento  ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti
il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unita' previsionali di
base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di
servizio"  (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Vigili  del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005.
   3.  Nell'elenco  n.  1,  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'interno,  sono  indicate  le  spese di pertinenza del
centro  di  responsabilita' "Pubblica sicurezza" per le quali possono
effettuarsi,  per  l'anno  finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a
disposizione  di  cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n.
1001,  iscritto  nell'unita'  previsionale di base "Spese generali di
funzionamento".
   4.  Sono  autorizzati  l'accertamento e la riscossione, secondo le
leggi  in  vigore,  delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche'
l'impegno  e  il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario
2005,  in  conformita' degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
   5.  Per  gli  effetti  di  cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni, sono considerate spese
obbligatorie  e  d'ordine  del  bilancio  del Fondo edifici di culto,
quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
   6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro  dell'interno,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni,  in  termini di competenza e di
cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo
edifici  di culto per l'anno finanziario 2005, conseguenti alle somme
prelevate  dal  conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al
predetto    Fondo,   per   far   fronte   alle   esigenze   derivanti
dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n.
222.

      
                               Art. 9.
                 (Stato di previsione del Ministero
             dell'ambiente e della tutela del territorio
                      e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, per l'anno
finanziario  2005,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 9).

      
                              Art. 10.
                 (Stato di previsione del Ministero
                delle infrastrutture e dei trasporti
                      e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  per  l'anno
finanziario  2005,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 10).
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  le  variazioni di competenza e di
cassa  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  ed  in  quello del
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti per gli adempimenti
previsti  dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo 10
del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre  1994,  n.  634,  concernente la disciplina dell'utenza del
servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento
per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
   3.  Il  numero  massimo  degli ufficiali ausiliari del Corpo delle
capitanerie  di  porto  da  mantenere  in  servizio  come forza media
nell'anno  2005,  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma 3, del decreto
legislativo  8  maggio  2001,  n. 215, e successive modificazioni, e'
stabilito  come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a)
e  c)  del  comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera
b)  del  comma  1  dell'articolo  21 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215.
   4.  Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e  le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2005, e'
fissato in 150 unita'.
   5.  Nell'elenco  annesso  allo  stato  di previsione del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  riguardante il Corpo delle
capitanerie  di  porto,  sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi,  per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal fondo a
disposizione  di  cui  agli  articoli  20  e 44 del testo unico delle
disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la
contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
regio   decreto   2  febbraio  1928,  n.  263,  iscritto  nell'unita'
previsionale    di    base    "Spese   generali   di   funzionamento"
(funzionamento)   di   pertinenza   del   centro  di  responsabilita'
"Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.
   6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e  contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6
febbraio  1933,  n.  391,  i  fondi  di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
   7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero  della  difesa  si  applicano,  in quanto compatibili, alla
gestione  dei  fondi  di  pertinenza  del  centro  di responsabilita'
"Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Alle  spese  per  la  manutenzione  ed  esercizio  dei mezzi nautici,
terrestri   ed  aerei  e  per  attrezzature  tecniche,  materiali  ed
infrastrutture  occorrenti  per  i servizi tecnici e di sicurezza dei
porti  e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi
operativi  e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Capitanerie di porto" dello stato di previsione del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, si applicano, per
l'anno  finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923,   n.  2440,  e  successive  modificazioni,  sulla  contabilita'
generale dello Stato.
   8.  Ai  fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396,
il  Ministro  dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a ripartire, con
propri   decreti,   su   altre  unita'  previsionali  di  base  delle
amministrazioni  interessate,  le  disponibilita'  del  fondo per gli
interventi   per   Roma  capitale  iscritto  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base  "Fondo  per  Roma capitale" (investimenti) di
pertinenza  del  centro  di responsabilita' "Infrastrutture stradali,
edilizia e regolazione dei lavori pubblici" dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   9.  Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  nell'ambitodelle  dotazioni di cui all'articolo 7 del
decreto  legislativo  25  luglio  1997,  n. 250, le risorse di cui al
comma  4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come da
ultimo  determinate  dal  comma  207  dell'articolo  4 della legge 24
dicembre   2003,   n.   350,  assumono  una  autonoma  evidenziazione
contabile.

      
                              Art. 11.
                 (Stato di previsione del Ministero
            delle comunicazioni e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  delle  comunicazioni,  per  l'anno  finanziario  2005,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

      
                              Art. 12.
(Stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e disposizioni
                              relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  della  difesa, per l'anno finanziario 2005, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
   2.  Il  numero  massimo  dei graduati di leva aiuto specialisti in
servizio  nell'Esercito,  nella  Marina  militare  e nell'Aeronautica
militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 15,
e' fissato, in termini di forza media, nell'anno 2005, come segue:
   a) Esercito n. 10.787;
   b) Marina n. 1.600;
   c) Aeronautica n. 1.215.
   3.  Il  numero  massimo  degli ufficiali ausiliari da mantenere in
servizio  come forza media nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21,
comma  3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, e' stabilito come segue:
   a)  ufficiali  ausiliari  di  cui alle lettere a) e c) del comma 1
dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
   1) Esercito n. 397;
   2) Marina n. 725;
   3) Aeronautica n. 302;
   4) Carabinieri n. 578;
   b)  ufficiali  ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera
b)  del  comma  1  dell'articolo  21 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215:
   1) Esercito n. 5;
   2) Marina n. 200;
   3) Aeronautica n. 92;
   c)  ufficiali  ausiliari  delle forze di completamento di cui alla
lettera  d)  del  comma  1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215:
   1) Esercito n. 74;
   2) Marina n. 7;
   3) Aeronautica n. 20.
   4.  La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia
dell'Arma  dei  carabinieri,  di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del
decreto  legislativo  5  ottobre 2000, n. 298, e' fissata, per l'anno
2005, in n. 102 unita'.
   5.   La   forza   organica  dei  graduati  e  militari  di  truppa
dell'Esercito  in  ferma  volontaria  a norma dell'articolo 9, ultimo
comma,  della  legge  10  giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno
2005, in n. 1.330 unita'.
   6.  La  forza  organica  dei  sottocapi  e  comuni del Corpo degli
equipaggi  militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo
comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge P luglio 1938, n. 1368,
come  sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447,
e' fissata, per l'anno 2005, in n. 965 unita'.
   7.   La   forza   organica  dei  graduati  e  militari  di  truppa
dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo
comma,della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni,
e' fissata, per l'anno 2005, in n. 593 unita'.
   8.  Il  contingente  di  carabinieri  ausiliari  da  mantenere  in
servizio  di  leva per l'anno finanziario 2005, a norma dell'articolo
4,  comma  1,  lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198, e' fissato, in termini di forza media, in 4.589 unita'.
   9.  Alle  spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi e
organismi  internazionali"  (interventi), specificamente afferenti le
infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento"
(funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa,
si  applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute
nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del
regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
sulla contabilita' generale dello Stato.
   10.   Alle   spese  per  le  infrastrutture  multinazionali  NATO,
sostenute  a  carico  delle  unita'  previsionali  di base "Accordi e
organismi  internazionali" (interventi) dello stato di previsione del
Ministero  della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione
delle  gare  internazionali  emanate  dal  Consiglio  atlantico. Deve
essere  in  ogni  caso  garantita  la  trasparenza delle procedure di
appalto,  di  assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della
legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano
le  disposizioni  dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre
1998, n. 496.
   11.  Negli  elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del
Ministero  della  difesa sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal "Fondo a
disposizione"  di  cui  agli  articoli  20 e 44 del testo unico delle
disposizioni   legislative   concernenti   l'amministrazione   e   la
contabilita'  dei  corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
regio  decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge
22  dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di base
"Spese
   generali   di  funzionamento  di  bilancio  e  affari  finanziari"
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio
e  affari  finanziari"  e  nell'unita'  previsionale  di  base "Spese
generali  di  funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro
di responsabilita' "Arma dei Carabinieri".
   12.  Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme
sull'organizzazione   ed   il  funzionamento  dell'Agenzia  industrie
difesa,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro  della  difesa,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio connesse con l'istituzione e il
funzionamento dell'Agenzia medesima.

      
                              Art. 13.
                 (Stato di previsione del Ministero
                delle politiche agricole e forestali
                      e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero   delle   politiche   agricole   e  forestali,  per  l'anno
finanziario  2005,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 13).
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
tra  gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali  e delle amministrazioni interessate in termini di residui,
competenza  e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre
1991,  n.  394,  e  successive  modificazioni,  dell'articolo  77 del
decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione
del  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
   3.  Per  l'attuazione  della  legge  10  febbraio  1992,  n.  165,
concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n.
41,recante  il  piano  per  la  razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca  marittima,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte
corrente  e  nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione
del  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  per l'anno
finanziario  2005, le variazioni compensative di bilancio, in termini
di   competenza   e  di  cassa,  occorrenti  per  la  modifica  della
ripartizione  dei  fondi  tra  i vari settori d'intervento, di cui al
suddetto piano nazionale della pesca marittima.
   4.  Per  l'anno finanziario 2005 il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  al
trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato
di  previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per
l'anno   medesimo   delle   somme  iscritte  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base  "Interventi  diversi"  -  capitolo  2827 - di
pertinenza  del  centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato"  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze,  secondo  la  ripartizione percentuale indicata all'articolo
24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
ripartire,  con  propri  decreti,  le  somme  iscritte,  per residui,
competenza  e cassa, nell'unita' previsionale di base "Interventi nel
settore   agricolo   e   forestale"   di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'    "Dipartimento    della   qualita'   dei   prodotti
agroalimentari e dei servizi" dello stato di previsione del Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali, in attuazione della legge 23
dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi
nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
   6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001,
n.  227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e
la  modernizzazione  dei  settori  forestale  e agricolo, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro  delle
politiche  agricole  e  forestali,  e'  autorizzato  a ripartire, con
propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali.
   7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  e' autorizzato a
ripartire   con   propri   decreti   le  somme  iscritte  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base "Economia montana e forestale" di
pertinenza  del  centro  di  responsabilita'  "Corpo  forestale dello
Stato"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle politiche
agricole e forestali.
   8.  Per l'anno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, e'
autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione
alle  pertinenti  unita'  previsionali di base afferenti il centro di
responsabilita'   "Corpo   forestale  dello  Stato"  dello  stato  di
previsione  del  Ministero delle politiche agricole e forestali delle
somme   versate   in   entrata  dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura  (AGEA)  a  titolo  di  rimborso al Corpo forestale dello
Stato  per  i  controlli  effettuati ai sensi del regolamento (CE) n.
1663/95 della Cominissione, del 7 luglio 1995.

      
                              Art. 14.
(Stato  di  previsione  del  Ministero  per  i'  beni  e le attivita'
                 culturali e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario
2005,  in  conformita'  dell'annesso  stato di previsione (Tabella n.
14).

      
                              Art. 15.
(Stato  di'  previsione  del  Ministero  della  salute e disposizioni
                              relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  della  salute,per  l'anno finanziario 2005, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
   2.  Alle  spese  di cui all'unita' previsionale di base "Programmi
anti  AIDS"  (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Prevenzione   e   comunicazione"  dello  stato  di'  previsione  del
Ministero  della salute si applicano, per l'anno finanziario 2005, le
disposizioni  contenute  nel secondo comma dell'articolo 36 del regio
decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilita' generale dello Stato.
   3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente
unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero
della  salute  per  l'anno  finanziario  2005, delle somme versate in
entrata  dalle  Federazioni  nazionali  degli  ordini  e  dei collegi
sanitari  per  il  funzionamento  della  Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a  ripartire,  con  propri
decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, i
fondi   per   il   finanziamento   delle   attivita'   di  ricerca  e
sperimentazione   delle   unita'   previsionali   di   base  "Ricerca
scientifica"  (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero
della  salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma
2,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
riassegnare  per  l'anno  finanziario  2005,  con  propri decreti, le
entrate  di  cui  all'articolo  5,  comma 12, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato
di  previsione  del  Ministero  della  salute  per  le  attivita'  di
controllo,  di  programmazione,  di'  informazione  e  di  educazione
sanitaria  del  Ministero  stesso,  nonche'  per  le finalita' di cui
all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
   6.  Ai  fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge
29  dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge
28  febbraio  2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze,
su  proposta  dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa,
e'  autorizzato  a  ripartire,  con propri decreti, tra le pertinenti
unita'  previsionali  di base degli stati di previsione dei Ministeri
della  salute, dell'interno e della difesa il "Fondo da ripartire per
la  realizzazione  di  una  campagna di monitoraggio sulle condizioni
sanitarie     dei     cittadini    italiani    impegnati    nell'area
Bosnia-Erzegovina  e  Kosovo, nonche' per il controllo delle sostanze
alimentari importate dalla predetta area" dell'unita' previsionale di
base  "Missioni  internazionali  di pace" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero
della salute per l'anno finanziario 2005.
   7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro  della  salute,  e'  autorizzato  a  provvedere,  con propri
decreti,  alle  variazioni  di  bilancio  tra  le  pertinenti  unita'
previsionali  di  base  dello stato di previsione del Ministero della
salute per l'anno finanziario 2005, occorrenti per l'attuazione delle
norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni.

      
                              Art. 16.
                    (Totale generale della spesa)

   1.  E' approvato, in euro 645.360.868.034 in termini di competenza
ed  in  euro  663.952.068.372  in termini di cassa il totale generale
della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2005.

      
                              Art. 17.
                    (Quadro generale riassuntivo)

   1.  E'  approvato,  in termini di competenza e di cassa, il quadro
generale  riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario
2005, con le tabelle allegate.

      
                              Art. 18.
                       (Disposizioni diverse)

   1.  Per l'anno finanziario 2005, le spese considerate nelle unita'
previsionali  di base dei singoli stati di previsione per le quali il
Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare,
con    propri    decreti,    variazioni    tra   loro   compensative,
rispettivamente,  per  competenza e cassa, sono quelle indicate nella
tabella A allegata alla presente legge.
   2. Per l'anno finanziario 2005, le spese delle unita' previsionali
di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali
si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma
dell'articolo  20  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, sono quelle
indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
   3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa
per  i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti
capitoli  nell'ambito  delle unita' previsionali di base, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti  capitoli  nelle  pertinenti  unita' previsionali di base,
anche  di  nuova  istituzione,  con propri decreti da comunicare alla
Corte dei conti.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
trasferire,  con  propri decreti, in termini di residui, competenza e
cassa,  dall'unita'  previsionale  di  base  "Fondo  per  i programmi
regionali  di  sviluppo"  (investimenti)  di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
finanziario  2005  alle  pertinenti  unita' previsionali di' base dei
Ministeri  interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto
speciale,  ai  sensi  dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, in termini di competenza e di cassa,
le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di
quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive   modificazioni,   concernente  disciplina  delle  imprese
editrici e provvidenze per l'editoria.
   6.  Ai  fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212,
concernente   collaborazione  con  i  Paesi  dell'Europa  centrale  e
orientale,  il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti  per  la ripartizione delle disponibilita' finanziarie per
settori e strumenti d'intervento.
   7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta dei
Ministri  interessati,  e'  autorizzato  a  trasferire, in termini di
competenza  e  di'  cassa,  con  propri  decreti,  le  disponibilita'
esistenti  su  altre  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
previsione  delle  amministrazioni  competenti  a  favore di apposite
unita'  previsionali  di  base destinate all'attuazione di interventi
cofinanziati  dalla  Unione  europea, nonche' di quelli connessi alla
realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
   8.  Per  l'attuazione  dei provvedimenti di riordino, anche in via
sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui
ai  decreti  legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n.
303,  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,   con   propri   decreti,   comunicati   alle  Commissioni
parlamentari  competenti,  le  variazioni  di' bilancio in termini di
residui,  competenza e cassa, ivi comprese l'individuzione dei centri
di  responsabilita'  amministrativa,  l'istituzione, la modifica e la
soppressione di unita' previsionali di base.
   9.  Su  proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro
dell'economia   e  delle  finanze,  da  comunicare  alle  Commissioni
parlamentari  competenti,  negli  stati di previsione della spesa che
nell'esercizio  200 ed in quello in corso siano stati interessati dai
processi  di  ristrutturazione di cui al comma 8, nonche' previsti da
altre   normative   vigenti,  possono  essere  effettuate  variazioni
compensative,  in  termini  di'  competenza  e di cassa, tra capitoli
delle   unita'   previsionali   di   base   del  medesimo  centro  di
responsabilita' amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni
di  spesa  di  natura  obbligatoria,  per  le spese in annualita' e a
pagamento  differito  e  per  quelle direttamente regolate con legge,
nonche'  tra  capitoli  di  unita'  previsionali di base dello stesso
stato  di  previsione  limitatamente  alle spese di funzionamento per
oneri  relativi  a  movimenti  di personale e per quelli strettamente
connessi con la operativita' delle amministrazioni.
   10.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, in termini di competenza e cassa, le
variazioni  di  bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18
della  legge  Il  febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni,
anche  mediante  riassegnazione  delle  somme  allo  scopo versate in
entrata dalle amministrazioni interessate.
   11.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti, le variazioni di' bilancio connesse
con  l'attuazione  dei  contratti  collettivi nazionali di lavoro del
personale  dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e  successive  modificazioni,  nonche'  degli accordi sindacali e dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto   legislativo   12   maggio   1995,   n.  195,  e  successive
modificazioni,   per   quanto   concerne   il  trattamento  economico
fondamentale ed accessorio del personale interessato.
   12.  Gli  stanziamenti  iscritti in bilancio per l'esercizio 2005,
relativamente  ai  fondi  destinati  all'incentivazione del personale
civile  dello  Stato,  delle  Forze  armate,  del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di  polizia, nonche' quelli per la
corresponsione  del  trattamento  economico  accessorio del personale
dirigenziale,   non  utilizzati  alla  chiusura  dell'esercizio  sono
conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio
successivo.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
   13.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione  delle  amministrazioni  statali  interessate  delle somme
rimborsate  dalla  Commissione  europea  per  spese  sostenute  dalle
amministrazioni   medesime   a   carico   delle   pertinenti   unita'
previsionali  di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al
fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.  183,  e  successivamente  versate  all'entrata del bilancio dello
Stato.
   14.  Al  fine  della  razionalizzazione del patrimonio immobiliare
utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  su proposta del Ministro interessato, e' autorizzato
ad  effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni compensative dalle
unita'  previsionali  "funzionamento", per le spese relative al fitto
di   locali   dei   pertinenti   centri   di   responsabilita'  delle
amministrazioni medesime, alla pertinente unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per   l'acquisto   di   immobili,   anche   attraverso  la  locazione
finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del
Ministero   degli   affari  esteri,  anche  attraverso  la  locazione
finanziaria,  le variazioni compensative sono operate con le predette
modalita'  tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stesso
Ministero degli affari esteri.
   15.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di
previsione   delle   amministrazioni   interessate,   occorrenti  per
l'attuazione  dei  decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri
emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e  successive  modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta
legge 15 marzo 1997, n. 59.
   16.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali
di  base,  anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000, n. 56,
concernente  disposizioni  in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
   17.  Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con i Ministri
interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo
24,  comma  8,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per
accertarne  la  congruenza  con  il  trattamento economico accessorio
erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
   18.  In  relazione  alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma
12,  del  contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di
lavoro  del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16
febbraio  1999,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  142  del  21  giugno  2001, concernente l'assegnazione
temporanea  di  personale  ad  altra  amministrazione in posizione di
comando,  il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni  di bilancio tra le
pertinenti   unita'   previsionali   di  base  delle  amministrazioni
interessate,  occorrenti  per provvedere al pagamento del trattamento
economico  al  personale  comandato  a carico dell'amministrazione di
destinazione.
   19.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  46  della  legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  e successive modificazioni, concernente il
fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze
e'  autorizzato  ad  apportare, con propri decreti da comunicare alle
Commissioni  parlamentari  competenti  e  alla  Corte  dei  conti, le
variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di
responsabilita'  e  le  unita'  previsionali  di  base degli stati di
previsione  interessati delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la
destinazione individuata dal Ministro competente.
   20.   Per  l'anno  finanziario  2005,  al  fine  di  agevolare  il
raggiungimento  degli  obiettivi di finanza pubblica, con decreti del
Ministro  competente  da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il tramite del
rispettivo  Ufficio  centrale  del bilancio, nonche' alle Commissioni
parlamentari  competenti  e  alla  Corte  dei  conti,  possono essere
effettuate   variazioni   compensative   tra  capitoli  delle  unita'
previsionali  del  medesimo  stato  di  previsione della spesa, fatta
eccezione  per 1e autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per
le  spese  in  annualita'  e  a  pagamento  differito  e  per  quelle
direttamente regolate con legge.
   21.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  72  della  legge 27
dicembre  2002,  n.  289,  e  successive modificazioni, concernente i
fondi  rotativi  per  le  imprese,  il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti  variazioni  di  bilancio  negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate.
   22.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione  delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario
2005,  delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle
spese   di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso  le
amministrazioni  statali  ai  sensi  dell'articolo 70, comma 5, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
   23.  Per l'anno finanziario 2005, le unita' previsionali di base e
le   funzioni  obiettivo  sono  individuate,  rispettivamente,  negli
allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
   24.  Il comma 40 dell'articolo 2 della legge 1.4 novembre 1995, n.
481, e' sostituito dal seguente:
   "40.   Le  somme  di  cui  al  comma  38,  lettera  b),  afferenti
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei
predetti enti".

      
                              Art. 19.
                       (Bilancio pluriennale)

   1.  E'  approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della
legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio
pluriennale  dello  Stato  e  delle  aziende autonome per il triennio
2005-2007,  nelle  risultanze  di  cui  alle  tabelle  allegate  alla
presente legge.

      
                                                            TABELLA A

   Unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato
per  l'anno  2005  per  le  quali  il  Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato   ad   effettuare   variazioni   tra  loro
compensative.

   Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
   Tesoro:  3.1.7.3  "Interessi sui titoli del debito pubblico" (cap.
2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 "Interessi sui mutui Crediop e BEI"
(cap.  2230  e  2231); 3.1.7.5 "Oneri accessori" (cap. 2247); 3.1.7.6
"Altri interessi su mutui" (cap. 2256 e 2263).
   Ragioneria   generale   dello   Stato:  4.1.2.1  "Fondo  sanitario
nazionale"  (cap.  2700);  4.1.2.7  "Ripiano deficit spesa sanitaria"
(cap.  2746);  4.1.2.8  "Risorse  proprie Unione europea" (cap. 2750,
2751 e 2752); 4.1.7.1 "Interessi conti di tesoreria" (cap. 3100).
   Politiche  fiscali:  6.1.2.2  "Restituzione e rimborsi di imposte"
(cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4015).
   Politiche  fiscali:  6.1.2.2  "Restituzione e rimborsi di imposte"
(cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4016).
   Stato di previsione del Ministero della giustizia:
   Organizzazione  giudiziaria,  del personale e dei servizi: 3.2.3.1
"Edilizia  di  servizio"  (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 "Attrezzature e
impianti" (cap. 7211 e 7212);
   Amministrazione  penitenziaria:  4.2.3.1  "Edilizia  di  servizio"
(cap.  7300  e  7303); 4.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7321 e
7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7400
e 7401); 5.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7421 e 7422).
   Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
   Gabinetto   e  uffici  di  diretta  collaborazione  all'opera  del
Ministro:  1.1.1.0  "Funzionamento" (cap. 1041); Segreteria generale:
2.1.1.0  "Funzionamento"  (cap.  1121); Cerimoniale diplomatico della
Repubblica: 3.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1170); Ispettorato generale
del  Ministero  e  degli  uffici  all'estero: 4.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1241); Affari
amministrativi,  bilancio  e  patrimonio:  6.1.1.1  "Uffici centrali"
(cap.  1301);  Stampa  e  informazione: 7.1.1.0 "Funzionamento" (cap.
1632);  Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 "Uffici centrali"
(cap.  1703);  Cooperazione  allo  sviluppo:  9.1.1.0 "Funzionamento"
(cap.  2001);  Promozione  e cooperazione culturale: 10.1.1.1 "Uffici
centrali"  (cap.  2401);  Italiani all'estero e politiche migratorie:
11.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3001); Affari politici multilaterali e
diritti  umani:  12.1.1.0  "Funzionamento"  (cap. 3301); Cooperazione
economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 "Funzionamento" (cap.
3601);  Istituto  diplomatico:  14.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3901);
Paesi  dell'Europa: 15.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4003); Paesi delle
Americhe:   16.1.1.0   "Funzionamento"   (cap.   4101);   Paesi   del
Mediterraneo  e  del  Medio  Oriente:  17.1.1.0 "Funzionamento" (cap.
4201);  Paesi  dell'Africa  Sub  Sahariana:  18.1.1.0 "Funzionamento"
(cap.   4301);   Paesi   dell'Asia,   dell'Oceania,  del  Pacifico  e
l'Antartide:   19.1.1.0  "Funzionamento"  (cap.  4401);  Integrazione
europea: 20.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4501).
   Affari  amministrativi,  bilancio  e  patrimonio:  6.1.1.2 "Uffici
all'estero"  (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale:
10.1.1.2  "Istituzioni scolastiche e culturali all'estero" (cap. 2502
e 2503).

      
                                                            TABELLA B

   Unita'   previsionali  di  base  per  le  quali  si  applicano  le
disposizioni  contenute  nel  quinto e settimo comma dell'articolo 20
della legge S agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

   Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
   Tesoro: 3.2.4.4 "Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo"
(cap. 7415).
   Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio:
   Difesa  del  suolo:  6.2.3.4  "Calamita' naturali e danni bellici"
(cap. 8582).
   Stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture e dei
trasporti:
   Trasporti  terrestri:  5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 8054 e
8055).
   Navigazione   e  trasporto  marittimo  ed  aereo:  4.2.3.3  "Opere
marittime e portuali" (cap.7841);
   Infrastrutture   stradali,   edilizia  e  regolazione  dei  lavori
pubblici: 3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7341);
   Infrastrutture   stradali,   edilizia  e  regolazione  dei  lavori
pubblici: 3.2.3.10 "Calamita' naturali e danni bellici" (cap. 7527).
   Stato di previsione del Ministero della difesa:
   Segretariato generale: 3.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7101);
   Gabinetto   e  uffici  di  diretta  collaborazione  all'opera  del
Ministro:   1.2.3.1   "Fondo   unico   da  ripartire  -  investimenti
universita' e ricerca" (cap. 7000).

         ---->   Vedere tabelle da pag. 25 a pag. 123  <----

        ---->   Vedere tabelle da pag. 124 a pag. 222  <----

        ---->   Vedere tabelle da pag. 223 a pag. 321  <----

        ---->   Vedere tabelle da pag. 322 a pag. 373  <----