Legge 8 febbraio 2006, n. 54
"Disposizioni in materia di separazione dei
genitori
e affidamento condiviso dei figli"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo
2006
Art. 1.
(Modifiche al codice
civile)
1. L’articolo 155 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 155. – (Provvedimenti
riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il
figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun
ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal
primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi
adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento
all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità
che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a
quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro
presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui
ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e
all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli,
degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento
relativo alla prole. La potestà
genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore
interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono
assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è
rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà
separatamente. Salvo accordi
diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice
stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di
realizzare il principio di proporzionalità, da determinare
considerando:
1) le attuali esigenze del
figlio;
2) il tenore di
vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i
genitori; 3) i tempi di permanenza
presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche
di entrambi i genitori; 5) la valenza economica
dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici
ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere
economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il
giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni
oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».
2. Dopo l’articolo 155 del codice
civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 155-bis. – (Affidamento a un solo genitore e
opposizione all’affidamento condiviso). Il giudice può disporre
l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con
provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse
del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi
momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni
indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone
l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto
possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se
la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il
comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei
provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma
l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile. Art. 155-ter. – (Revisione delle disposizioni
concernenti l’affidamento dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere
in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei
figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali
disposizioni relative alla misura e alla modalità del
contributo. Art. 155-quater. –
(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il
godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto
dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella
regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale
titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel
caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa
familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il
provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili
a terzi ai sensi dell’articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la
residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento
interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o
dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. Art. 155-quinquies. – (Disposizioni in favore
dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in
favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un
assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è
versato direttamente all’avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap
grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei
figli minori. Art. 155-sexies.
– (Poteri del giudice e ascolto del minore). Prima dell’emanazione, anche in
via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può
assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone,
inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e
anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice,
sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei
provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi
di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare
riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura
civile)
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 708
del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:
«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può
proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di
consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci
giorni dalla notificazione del provvedimento». 2.
Dopo l’articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il
seguente: «Art. 709-ter. – (Soluzione delle
controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per la
soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio
della potestà genitoriale o delle modalità dell’affidamento è competente il
giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’articolo 710 è
competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice
convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi
inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od
ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può
modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore
inadempiente;
2) disporre il
risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del
minore; 3) disporre il
risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti
dell’altro; 4) condannare il genitore
inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un
minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle
ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento
sono impugnabili nei modi ordinari».
Art. 3.
(Disposizioni penali)
1. In caso di violazione degli obblighi
di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1º
dicembre 1970, n. 898.
Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. Nei casi in cui il decreto di omologa
dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di
scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente
legge, ciascuno dei genitori può richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710
del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge 1º dicembre 1970,
n. 898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni della
presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge
si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o
di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori
non coniugati.
Art. 5.
(Disposizione
finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. |