LEGGE 24 dicembre 2007, n.244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni in materia di entrata, nonche' disposizioni
concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali,
a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri;
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)
1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da
finanziare e' determinato in termini di competenza in 34.000 milioni
di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2008, e' fissato, in
termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno
finanziario 2008.
2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di
euro, al netto di 7.050 milioni di euro per l'anno 2009 e 3.150
milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il
livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di
euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008
rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare
gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni
e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di
programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti
rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla
riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori
dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della
detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere
permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo
17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in
un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento
della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse
effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2008,
salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di
interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamita'
naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al periodo
precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce
di reddito piu' basse, e' rideterminabile dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della citata legge
n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore
importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui
all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200
euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed e'
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la
destinazione di abitazione principale. Se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a
tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale Al,
A8 e A9".
6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 puo' fissare, a
decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata
dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i
soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la
produzione di energia elettrica o termica per uso domestico,
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e
di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le
modalita' per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente
comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa
coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota
deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di
cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla
quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di
proprieta' o di altro diritto reale su un immobile destinato ad
abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa
coniugale".
7. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 e'
rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli
comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce
il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato
gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il
modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento
compensativo e' erogato per una quota pari al 50 per cento
dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune
entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e
non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli
eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno
successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e
le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' con le quali
possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per
effetto del presente comma.
8. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a
favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote
dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto
degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
9. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 e' premesso il seguente:
"01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione
complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma
non euro 30.987,41" ;
b) al comma 1, le parole: ", rapportata al periodo dell'anno
durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:"
sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente pari a:";
c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) le parole: "A favore dei" sono sostituite dalla seguente:
"Ai";
2) le parole: "qualunque tipo di contratto" sono sostituite dalla
seguente: "contratti";
3) le parole: ", rapportata al periodo dell'anno durante il quale
sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:" sono sostituite
dalle seguenti: "complessivamente pari a:";
d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
"1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i venti e i trenta anni,
che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, per l'unita' immobiliare da destinare a
propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa
dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati
dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre
anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni
ivi previste.
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire
tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione
piu' favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono
rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unita' immobiliare
locata e' adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di
locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare
superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni
di cui agli articoli 12 e 13, e' riconosciuto un ammontare pari alla
quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta
imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' per l'attribuzione del predetto ammontare".
10. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal comma 9 del presente articolo, producono
effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2007.
11. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, alinea, dopo le parole: "lettere e), f), g), h) e
i)," sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli derivanti
dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera
c), fra gli oneri deducibili,";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri
deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai
commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non
rapportate ad alcun periodo nell'anno".
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
13. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo
complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non e' dovuta".
14. La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
15. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori
e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.
La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i
genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta
ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione
compete a quest'ultimo per l'intero importo";
2) al comma 2, le parole: "al comma l" sono sostituite dalle
seguenti: "ai commi 1 e 1-bis";
3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare
superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al
comma 1 del presente articolo nonche' agli articoli 13, 15 e 16,
nonche' delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, e'
riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione
che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita' di
erogazione del predetto ammontare";
4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al
netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo
10, comma 3-bis";
b) all'articolo 13, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui
all'articolo 10, comma 3-bis".
16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota
pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro
per unita' immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi
previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del
patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n.448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che
provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile
entro il 30 giugno 2011.
18. E' prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e
alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di
recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.
19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a
condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in
fattura.
20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353,
358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella
misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute
entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347
si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale
di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione,
sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione e'
riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.
21. Per le finalita' di cui al secondo periodo del comma 20 e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
per il riconoscimento dei benefici di cui al medesimo periodo del
comma 20.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347,
nonche' commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni
in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte
le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli
interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
sostituita, con efficacia dal 1° gennaio 2007, dalla seguente:
"Tabella 3
(Art. 1, comma 345)
---------------------------------------------------------------------
Zona Strutture Strutture opache orizzontali Finestre
Climatica opache ---------------------------- comprensive
verticali Coperture Pavimenti di infissi
---------------------------------------------------------------------
A | 0,72 | 0,42 | 0,74 | 5,0
B | 0,54 | 0,42 | 0,55 | 3,6
C | 0,46 | 0,42 | 0,49 | 3,0
D | 0,40 | 0,35 | 0,41 | 2,8
E | 0,37 | 0,32 | 0,38 | 2,5
F | 0,35 | 0,31 | 0,36 | 2,2"
24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di
trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del
medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione puo' essere ripartita in
un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non
superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata
all'atto della prima detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di
finestre comprensive di infissi in singole unita' immobiliari, e al
comma 346 del medesimo articolo 1, non e' richiesta la documentazione
di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27
dicembre 2006, n. 296.
25. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto
immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti
all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque
denominati, a condizione che l'intervento cui e' finalizzato il
trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula
dell'atto: 1 per cento".
26. All'articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ", ovvero che importano il trasferimento di
proprieta', la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari
attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati
diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale
comunque denominati".
27. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni, il comma 15 e' abrogato.
28. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 si applicano agli
atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati,
alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nonche' alle
scritture private non autenticate presentate per la registrazione a
decorrere dalla stessa data.
29. L'articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il
reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria
che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle
derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi
in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa'
semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun
socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le
perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica
nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e
quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo
e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi
redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei
successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le
perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle
societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui
al comma 3 del medesimo articolo 84".
30. Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza
dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.
31. All'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: "a
favore dei discendenti" sono inserite le seguenti: "e del coniuge".
32. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: "che
esercitano, in conformita' a disposizioni legislative, statutarie o
amministrative, il credito a medio e lungo termine," sono inserite le
seguenti: "e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7,
lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,".
33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56, comma 2, le parole: "non dedotti ai sensi
degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti:
"non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le perdite derivanti
dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8";
b) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
"Art. 61. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi
inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del
comma 1 del presente articolo non da' diritto alla detrazione
dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
15";
c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) all'articolo 66, comma 3, la parola: "96," e' soppressa;
e) all'articolo 77, comma 1, le parole: "33 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "27,5 per cento";
f) all'articolo 83, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In caso di attivita' che fruiscono di regimi di parziale o
totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono
rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i
risultati positivi";
g) all'articolo 84, comma 1:
1) il secondo periodo e' soppresso;
2) al quarto periodo, le parole: "non dedotti ai sensi degli
articoli 96 e 109, commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "non
dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5";
h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: "del 91 per cento,
e dell'84 per cento a decorrere dal 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "del 95 per cento";
i) l'articolo 96 e' sostituito dal seguente:
"Art. 96. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli
oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai
sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in
ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e
proventi assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per
cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La
quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri
finanziari di competenza, puo' essere portata ad incremento del
risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B)
dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di
cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione
finanziaria di beni strumentali, cosi' come risultanti dal conto
economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di
conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi
passivi e gli interessi attivi, nonche' gli oneri e i proventi
assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di
locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli
similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con
esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura
commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da
crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con
la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi
rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli
virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un
punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati
indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal
reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in
tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri
assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi
assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo
lordo di competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle
banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle
societa' che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di
assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa
da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione
nonche' alle societa' capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le
disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle
societa' consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, alle societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo
156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
alle societa' costituite per la realizzazione e l'esercizio di
interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive
modificazioni, nonche' alle societa' il cui capitale sociale e'
sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o
gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e
teleriscaldamento, nonche' impianti per lo smaltimento e la
depurazione.
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di
indeducibilita' assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai
commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico,
dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in
materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1,
comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di
interessi sui prestiti dei soci delle societa' cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla
sezione H del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi
passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un
soggetto puo' essere portata in abbattimento del reddito complessivo
di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al
consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato
operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la
deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di
riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente
all'ingresso nel consolidato nazionale.
8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti
virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere
incluse anche le societa' estere per le quali ricorrerebbero i
requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e
132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del
consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi
passivi e al risultato operativo lordo della societa' estera
corrispondenti a quelli indicati nel comma 2";
l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
m) all'articolo 101, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in
abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi
cinque periodi d'imposta dalla stessa societa' che ha generato le
perdite";
n) all'articolo 102:
1) il comma 3 e' abrogato;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa
concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce
quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura
risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per
l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di
locazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa;
in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui
al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni
ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa se la
durata del contratto non e', rispettivamente, inferiore a undici anni
ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo
164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione
finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del contratto non
sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi
impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo
96";
o) all'articolo 102-bis, il comma 4 e' abrogato;
p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono
sostituiti dai seguenti: "Le spese di rappresentanza sono deducibili
nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di
inerenza e congruita' stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della
destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attivita'
caratteristica dell'impresa e dell'attivita' internazionale
dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni
distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro
50";
q) all'articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: "Gli ammortamenti dei
beni materiali" fino a: ", che hanno concorso alla formazione del
reddito." sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "per la parte
corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96"
sono sostituite dalle seguenti: "per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto
esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi";
3) il comma 6 e' abrogato;
r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: "ventesimo"
e' sostituita dalla seguente: "sedicesimo";
s) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente:
"Art. 122. - (Obblighi della societa' o ente controllante). - 1. La
societa' o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi
del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante
dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
ciascuna delle societa' partecipanti al regime del consolidato e
procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le
disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui
all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di
dichiarazione dei redditi";
t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) e' abrogata;
u) all'articolo 152, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6";
v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
z) dopo l'articolo 139 e' inserito il seguente:
"Art. 139-bis. - (Recupero delle perdite compensate). - 1.
Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato
mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal
realizzo delle partecipazioni nelle societa' consolidate, percepiti o
realizzate dall'ente o societa' consolidante dal periodo d'imposta
successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa
o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il
reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della
societa' estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa
societa' inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante
il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale
di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le
disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per
il coordinamento con gli articoli 137 e 138";
aa) all'articolo 172, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli
interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4
dell'articolo 96".
34. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008. In attesa
della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare,
per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione
nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del
comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo
102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si
applica la riduzione a meta' del coefficiente tabellare prevista dal
comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico, e l'eventuale
differenza non imputata a conto economico puo' essere dedotta nella
dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non
assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera q), numero 1), ha
effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in via transitoria delle
disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e
quinto periodo, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo previgente
alle modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle
eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facolta' di eliminare
il vincolo di disponibilita' gravante sulle riserve in sospensione,
ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri
elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva
con aliquota dell'1 per cento; l'imposta sostitutiva deve essere
versata in unica soluzione entro il termine di versamento
dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre
rettifiche di valore imputati al conto economico a partire
dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal
comma 33, lettera q), numero 1), decorre l'eliminazione delle
deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti
dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti
contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la
possibilita' per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica
di detti componenti in base a corretti principi contabili.
L'eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota
imponibile dei dividendi distribuiti dalle societa' controllate,
conseguente alle modifiche recate dalle lettere s) e t) del comma 33,
ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1°
settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione
dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31
dicembre 2007. L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento
concernenti il regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo,
conseguente alle modifiche recate dalla lettera v) del comma 33, si
applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta
ferma l'applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1, e
138, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986.
35. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di
cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli interessi passivi
relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili
indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del
periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.
36. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
istituita una commissione di studio sulla fiscalita' diretta e
indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre,
entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con
effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla
razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle
differenziazioni esistenti tra attivita' di gestione e attivita' di
costruzione e della possibilita' di prevedere, compatibilmente con le
esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della
politica di sviluppo dell'edilizia abitativa, ferma restando, fino
all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza
ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da
ipoteca su immobili destinati alla locazione.
37. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007
utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2,
primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
puo', entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni
stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di
imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento
di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della
differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione e'
soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva e'
aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del
bene. Per gli immobili, il valore normale e' quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di
imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la
procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore
che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve
versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in
corso alla data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in due rate
di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i
criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al
versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
38. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei
dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' disposta dal
comma 33 del presente articolo, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le
percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68,
comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
39. Con il medesimo decreto di cui al comma 38 sono altresi'
determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.
40. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche
titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali
redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a
condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non
siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o
distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a
formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta gia' versata si
scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o
distribuiti.
41. L'opzione prevista dal comma 40 non e' esercitabile se le
imprese o le societa' sono in contabilita' semplificata. In apposito
prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data
indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non
distribuiti dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime di
cui al comma 40 e delle altre componenti del patrimonio netto. Le
somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale
dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello
stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili
dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi
precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo
degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a
tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si
considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al
termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime
opzionale.
42. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 40 e 41,
con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalita'
dell'opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento
delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento
con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e
in materia di accertamento.
43. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle
regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) assume la natura di
tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, e'
istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto
delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilita' e
crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello
europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle
regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilita'
dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le
basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono
modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonche'
introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione
del presente comma in conformita' all'articolo 3, commi 158 e 159,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
44. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato lo schema di
regolamentotipo regionale recante la disciplina della liquidazione,
dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge
regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente
sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il
regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che
le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate
all'Agenzia delle entrate.
45. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al
regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attivita'
di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori
delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla
legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
46. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di
riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 172, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le modalita', le
condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa'
incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a
seguito di tali operazioni";
b) all'articolo 173, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le modalita', le
condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa'
beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a
seguito di tali operazioni";
c) all'articolo 175:
1) al comma 1, le parole: "di aziende e" e le parole:
"all'azienda o" sono soppresse;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Conferimenti di
partecipazioni di controllo o di collegamento";
d) all'articolo 176:
1) al comma 1, le parole: "a condizione che il soggetto
conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b)" sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il
conferente o il conferitario e' un soggetto non residente, qualora il
conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello
Stato";
3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda
dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle
partecipazioni ricevute a seguito del conferimento e' disciplinata
dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo
delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1,
2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare, nella dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale e' stata posta
in essere l'operazione o, al piu' tardi, in quella del periodo
d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui
maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo
costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi
all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con
aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi
nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei
maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di
euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i
10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta
sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a
partire dal periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata
l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto
periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale
e' ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e
dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva
versata e' scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli
articoli 22 e 79";
4) al comma 3, le parole: "il regime di continuita' dei valori
fiscali riconosciuti" sono sostituite dalle seguenti: "i regimi di
continuita' dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione
sostitutiva" e le parole: "totale" e "parziale" sono soppresse;
5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: "Nelle ipotesi
di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,";
6) il comma 6 e' abrogato.
47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta sostitutiva
introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3), puo' essere richiesta
anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori
valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate
entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti
dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o
del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per
l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per il
coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di
agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di
applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'esercizio
dell'opzione puo' essere subordinato al rispetto di limiti minimi.
L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la
prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e
la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.
48. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle
modifiche recate dalla presente legge, puo' essere recuperata a
tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte
dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del
14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di
euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei
maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. L'applicazione
dell'imposta sostitutiva puo' essere anche parziale e, in tal caso,
deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni
extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative
per la definizione delle modalita', dei termini e degli effetti
dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le disposizioni del
comma 2-ter, secondo periodo, dell'articolo 176 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali,
la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento
e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.
49. L'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali
degli elementi patrimoniali delle societa' aderenti al consolidato
fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a
quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di
rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli
128 e 141 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche
gia' operate, puo' essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle societa' nella misura del 6 per cento.
La disposizione del periodo precedente si applica anche per le
differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del predetto
testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni
attuative.
50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di
separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella
concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
societa' di capitali e degli enti commerciali). - 1. Per i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le
attivita' di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile e'
determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione
di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con
esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12)
e 13), cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali, la base imponibile e' determinata assumendo
le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a
quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in
deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato
classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera
B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonche' i costi,
i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a
norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso
alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in
deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del
conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla
formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti
della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto
economico, i componenti positivi e negativi del valore della
produzione sono accertati secondo i criteri di corretta
qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai
principi contabili adottati dall'impresa";
b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta
delle societa' di persone e delle imprese individuali). - 1. Per i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base
imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi
di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle
rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo
unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di
consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e
immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale
dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel
comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente
decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria,
desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono
comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione
per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si
assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa
ai fini dell'imposta personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilita'
ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della
produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione
e' irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata
con le modalita' e nei termini stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo
2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente
rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti,
secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso provvedimento
direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta
secondo le regole del comma l; anche in questo caso, l'opzione e'
irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile";
c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
banche e di altri enti e societa' finanziari). - 1. Per le banche e
gli altri enti e societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive
modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base
imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci
del conto economico redatto in conformita' agli schemi risultanti dai
provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei
dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale
per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli intermediari,
diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di
investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la
differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati
relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e
la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni
passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento, di
cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra
le commissioni attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale variabile, si assume
la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni
passive dovute a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i
componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella
misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' come
risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i
criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre
2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati
rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale
n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il
comma 4 dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i
quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformita' ai
criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale
europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti
componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali,
nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e' comunque
ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati
nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della
quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a
norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso
alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in
deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via esclusiva o
prevalente, nella assunzione di partecipazioni in societa' esercenti
attivita' diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali
sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione
dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario,
la base imponibile e' determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi
attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri
assimilati";
d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese di assicurazione, la
base imponibile e' determinata apportando alla somma dei risultati
del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei
rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e
le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili
nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per
cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le
spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate
nonche' i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera
b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite
e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione
per quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e
le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni
alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore
della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi
d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un
diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto
economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi' come
risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformita'
ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735
del 1° dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997";
e) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono
cosi' come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi";
f) all'articolo 11:
1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: "pari a
5.000" e "fino a 10.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "pari a 4.600" e "fino a 9.200";
2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al
numero 2) le parole: "di cui all'articolo 81" sono sostituite dalle
seguenti: "nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non
fare o permettere, di cui all'articolo 67";
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
4) al comma 4-bis, le parole: "euro 8.000", "euro 6.000", "euro
4.000" e "euro 2.000" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "euro 7.350", "euro, 5.500", "euro 3.700" e "euro 1.850",
ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)
e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere e'
aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed
euro 525";
5) al comma 4-bis. 1, le parole: "pari a euro 2.000" sono
sostituite dalle seguenti: "pari a euro 1.850";
g) l'articolo 11-bis e' abrogato;
h) all'articolo 16, comma 1, le parole: "l'aliquota del 4,25 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,9 per
cento".
51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base
imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo
109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31
dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo
svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate
nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi
la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente
disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti,
ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del
comma 3 dell'articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare
complessivo e' deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31
dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base
imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre
componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in
applicazione della precedente disciplina.
52. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di
accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non deve essere
piu' presentata in forma unificata e deve essere presentata
direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio
fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalita' di
presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune
disposizioni di coordinamento.
53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle
disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti
d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.
L'ammontare eccedente e' riportato in avanti anche oltre il limite
temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal
terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di
cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.
54. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 56, le
disposizioni del comma 53, primo e secondo periodo, con particolare
riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo,
non si applicano alle imprese ubicate nelle aree delle regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e
Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo
3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea,
con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000:
a) che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 249
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato
regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1°
gennaio 2007.
55. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 54, con
particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca
e sviluppo, e' subordinata alla presentazione all'Agenzia delle
entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza
dei requisiti previsti dal medesimo comma 54.
56. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, e' istituito un Fondo destinato alle finalita' di cui al
comma 54, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi 54 e
55, anche al fine di stabilire le procedure per assicurare il
rispetto del limite di stanziamento di cui al primo periodo.
57. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 54 a 56 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
58. In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa,
conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno
2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di
determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei
principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, tenendo conto delle specificita' delle imprese del settore
bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 1, le parole: "aumentato o diminuito dei
componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono
imputati direttamente a patrimonio" sono soppresse ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per i soggetti che redigono il bilancio
in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei
successivi articoli della presente sezione, i criteri di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio
previsti da detti principi contabili";
b) all'articolo 85, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
"3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali
nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli
strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione";
c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola: "diciottesimo"
e' sostituita dalla seguente: "dodicesimo";
d) all'articolo 89, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e
strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la
negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione
del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti";
e) all'articolo 94, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta
applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali";
f) all'articolo 101:
1) il comma 1-bis e' abrogato;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis,
rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis";
g) all'articolo 103, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione
del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento e' ammessa alle
stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi
1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico";
h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater e' inserito il
seguente:
"3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002";
i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del
comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni
finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati
a conto economico in base alla corretta applicazione di tali
principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le
quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si
considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85,
comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari
alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato
nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti
previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo e' ridotto dei
relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE)
n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla
valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali
principi, delle passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali";
l) all'articolo 112, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico
in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo
anche ai fini fiscali".
59. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, e' abrogato. Resta ferma l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo.
60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di
coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59. In
particolare, il decreto deve prevedere:
a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle
qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in
base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali
di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia
deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia
tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali
delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il
bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili
internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili nazionali;
c) i criteri di coordinamento dei principi contabili
internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina
fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del
trattamento dei costi di aggregazione;
d) i criteri per il coordinamento dei principi contabili
internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;
e) i criteri di coordinamento dei principi contabili
internazionali in materia di cancellazione delle attivita' e
passivita' dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle
perdite e alle svalutazioni;
f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo
alle disposizioni relative alla prima applicazione dei principi
contabili internazionali;
g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali
dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a
diretta riduzione del patrimonio netto;
h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di
ricerca e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuita' dei valori da assumere
ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei
precedenti periodi di imposta.
61. Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi
gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai
comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei
principi contabili internazionali, purche' coerenti con quelli che
sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte
dal comma 8.
62. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE)
n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.
63. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: "Agli effetti delle dichiarazioni e dei
versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle
eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative
al periodo d'imposta precedente, degli enti e societa' diversi da
quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o societa'
controllante si e' avvalso della facolta' di cui al presente comma.
Alle eccedenze detraibili degli enti e delle societa' per i quali
trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30".
64. La disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla
liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.
65. Il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, introdotto dal comma 4-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' soppresso. In
relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma e in
considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti
dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse
finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilita'
speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di
euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella
misura di 450 milioni di euro per l'anno 2008 e di 525 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
66. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 280, secondo periodo, la parola: "l5" e' sostituita
dalla seguente: "40";
b) al comma 281, la parola: "l5" e' sostituita dalla seguente:
"50";
c) il comma 284 e' abrogato.
67. In attuazione del parere motivato della Commissione delle
Comunita' europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 27:
1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "soggetti non
residenti nel territorio dello Stato" sono inserite le seguenti:
"diversi dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter,";
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "azionisti di
risparmio" sono inserite le seguenti: "e dalle societa' ed enti
indicati nel comma 3-ter;
3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "di cui al comma 3"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3 e 3-ter;
4) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
"3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle societa'
e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle societa' negli
Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del
predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo
unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato";
b) all'articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: "al terzo
comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3, 3-bis e 3-ter";
c) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: "commi 1 e 3" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1, 3 e 3-ter".
68. Le disposizioni di cui al comma 67 si applicano agli utili
formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. A tal fine, le societa' ed enti che distribuiscono i
dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle
riserve di utili formatisi a partire dall'esercizio di cui al periodo
precedente e di quelli formati in altri esercizi.
69. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, introdotto dal comma 83, lettera n), del presente articolo,
ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3-ter
dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 67, lettera a), numero
4), del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
70. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni
professionali, funzionale al miglioramento della qualita' dei servizi
forniti alla collettivita' e dell'organizzazione del lavoro, agli
studi professionali associati o alle altre entita' giuridiche, anche
in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro
ma non piu' di dieci professionisti, e' attribuito un credito
d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per
l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni
indicati al comma 73, nonche' per l'ammodernamento, ristrutturazione
e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro
caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono. Nel caso dei medici convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di
organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e
massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di
aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati
con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
71. Il credito d'imposta di cui al comma 70 spetta, con riferimento
alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a
partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta
effettuata e nei successivi dodici mesi.
72. Il credito d'imposta di cui al comma 70, spettante a condizione
che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione
esercitino l'attivita' professionale esclusivamente all'interno della
struttura risultante dall'aggregazione, ovvero, per i servizi di
medicina primaria, a condizioni diverse specificatamente stabilite
con il decreto di cui al comma 70, non si applica alle strutture che
in forma associata si limitano ad eseguire attivita' meramente
strumentali per l'esercizio dell'attivita' professionale.
73. Il credito d'imposta di cui al comma 70 e' commisurato
all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di:
a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche,
macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;
b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie
di servizi.
74. Il credito d'imposta di cui al comma 70, indicato nella
relativa dichiarazione dei redditi, e' utilizzabile in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni.
75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro della giustizia, sono determinate le modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 74 e sono stabilite le
procedure di monitoraggio e di controllo, nonche' specifiche cause di
revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione
delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi
all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in
modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.
76. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 75 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione
europea.
77. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni
di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il
regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e
turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da
esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni
effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla
detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per
la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo
optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia
il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione
sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare
separatamente nella propria contabilita' le operazioni che rientrano
in ciascuno di tali regimi".
78. L'efficacia della disposizione di cui al comma 77 e'
subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle
condizioni dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi
comunitari.
79. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole:
"spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti" sono sostituite
dalle seguenti: "spettacoli di burattini, marionette e maschere,
compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti"; b) alla
tabella C:
1) al numero 3), le parole: "corsi mascherati e in costume," sono
soppresse;
2) al numero 4), le parole: "spettacoli di burattini e marionette
ovunque tenuti" sono sostituite dalle seguenti: "spettacoli di
burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in
costume, ovunque tenuti".
80. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la
normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di
medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta
sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005.
81. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8
dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile
strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta
precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate
sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo
dell'area e al costo del fabbricato.
82. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle
norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118.
83. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione
residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale";
b) all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), secondo periodo, le
parole: "e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239" sono sostituite dalle seguenti:
"e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis";
c) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli
utili provenienti da societa' residenti in Stati o territori diversi
da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo i casi in cui
gli stessi non siano gia' stati imputati al socio ai sensi del
comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia
avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello
secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo
167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'articolo 87";
d) all'articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: "Paesi
o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 167, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis";
e) all'articolo 73:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: "istituiti in Paesi
diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni," sono sostituite dalle
seguenti: "istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis,";
2) al comma 3, terzo periodo, le parole: "istituiti in uno Stato
diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996," sono sostituite dalle seguenti: "istituiti
in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis,";
f) all'articolo 87, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) residenza fiscale della societa' partecipata in uno Stato o
territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente,
l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello
secondo le modalita' di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo
167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin
dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel
medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis";
g) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2
si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo
73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali
soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5,
lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87";
h) all'articolo 110:
1) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti
negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti
ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis. Tale deduzione e' ammessa per le operazioni
intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al citato decreto";
2) al comma 12-bis, le parole: "Stati o territori non
appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati"
sono sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da quelli
individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai
professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato
decreto";
i) all'articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole:
"residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime
fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 167, comma 4" sono sostituite dalle seguenti:
"residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-
bis";
l) all'articolo 167:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: "Stati o territori con
regime fiscale privilegiato" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis";
2) al comma 1, secondo periodo, le parole: "assoggettati ai
predetti regimi fiscali privilegiati" sono sostituite dalle seguenti:
"situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato
decreto";
3) il comma 4 e' abrogato;
4) al comma 5, lettera b), le parole: "dalle partecipazioni non
consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in
cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4"
sono sostituite dalle seguenti: "dalle partecipazioni non consegue
l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis";
m) all'articolo 168:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: "Stati o territori con
regime fiscale privilegiato" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis";
2) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La
norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni
in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato
decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili
organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui
al medesimo decreto";
n) dopo l'articolo 168 e' inserito il seguente:
"Art. 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un adeguato
scambio di informazioni). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono
un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis),
73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico,
nell'articolo 26, commi 1 e 5, nonche' nell'articolo 27, comma 3-ter,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e
9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni,
negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell'articolo 2,
comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli
Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni
e nei quali il livello di tassazione non e' sensibilmente inferiore a
quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87,
comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1,
del presente testo unico, nonche' negli articoli 27, comma 4, e
37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".
84. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26:
1) nel comma 1, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da
societa' o enti, diversi dalle banche, il cui capitale e'
rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote,
l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al
momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia
superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le
obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al
pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;
b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le
obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti";
2) al comma 5, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'aliquota della ritenuta e' stabilita al 27 per cento se i
percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli
di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
b) all'articolo 27, comma 4, lettera b), le parole: "sull'intero
importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a
partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi
all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da societa' ed enti residenti
in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato
testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "sull'intero importo
delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni,
titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai
sensi dell'articolo 65, da societa' ed enti residenti negli Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico";
c) all'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: "in
uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato,
individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti:
"in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
85. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,"
sono sostituite dalle seguenti: "e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";
b) al comma 9, le parole: "e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239," sono
sostituite dalle seguenti: "e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".
86. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, le parole: "effettuati da soggetti non
residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori
aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del
Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999" sono sostituite dalle
seguenti: "effettuati da soggetti residenti in Stati o territori
individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
previsto dall'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917".
87. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917";
b) all'articolo 6, comma 1, alinea, le parole: "Paesi che
consentono un adeguato scambio di informazioni" sono sostituite dalle
seguenti: "Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
c) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) e' abrogata.
88. Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo
quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che
inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
89. La disposizione di cui al comma 83, lettera a), si applica a
partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo
d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
al 31 dicembre 2007.
90. Nel decreto di cui all'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del
comma 83 del presente articolo, sono altresi' inclusi, per un periodo
di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella
Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori che, prima della data di
entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999, e successive
modificazioni, nonche' nei decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001
e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono altresi' inclusi, per il medesimo
periodo, nel decreto di cui al citato articolo 168-bis, gli Stati o
territori di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai
soggetti ivi indicati, nonche' gli Stati o territori di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi
indicati.
91. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2008";
b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2008";
c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2008".
92. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei
redditi e ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP), che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i
presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo
2409-ter, terzo comma, del codice civile, sono puniti, qualora da
tali omissioni derivino infedelta' nella dichiarazione dei redditi o
ai fini dell'IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per
cento del compenso contrattuale relativo all'attivita' di redazione
della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta
effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di
mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o ai fini
dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo,
la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065".
93. Le disposizioni del comma 92 si applicano a partire dal
bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007.
94. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
il primo periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente: "La
dichiarazione delle societa' e degli enti soggetti all'imposta sul
reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del
codice civile o di leggi speciali e' sottoscritta anche dai soggetti
che sottoscrivono la relazione di revisione".
95. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo
15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' ridotta di 2
miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in
termini di minori spese per interessi derivanti dal minor fabbisogno
rispetto a quello previsto con riferimento alla predetta
autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a
90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a
117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni che, al contempo:
a) nell'anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o
collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti
secondo la modalita' riconducibile a un progetto, programma di lavoro
o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ne' erogato somme sotto forma
di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53,
comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di
beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione,
pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000
euro.
97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli
acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei
criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
98. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese,
arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti
minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui
all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di
cui ai commi 96 e 99.
99. Non sono considerati contribuenti minimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano
cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni
edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di
trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa o arti e professioni in forma
individuale che contestualmente partecipano a societa' di persone o
associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero a societa' a responsabilita' limitata di cui all'articolo 116
del medesimo testo unico.
100. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore
aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli
acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi
contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre
operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la
fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che
versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
effettuazione delle operazioni.
101. L'applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta
la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa
rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione,
al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento
e' effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di
pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica
rata e' versata entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a
quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le
successive rate sono versate entro il termine per il versamento a
saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 del presente
articolo. Il debito puo' essere estinto anche mediante compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
102. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui e'
applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene
conto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate
nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si e' ancora
verificata l'esigibilita'.
103. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione,
presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui
l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi ordinari puo'
essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
ovvero puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
104. I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo e' costituito
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel
periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell'esercizio dell'attivita' di impresa o dell'arte o della
professione; concorrono, altresi', alla formazione del reddito le
plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o
all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli
corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare
fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente
a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di
rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato
ai sensi del presente comma.
105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica
un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali
regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese
familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle
quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta
dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di
versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
106. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a
esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei
contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata
in conformita' alle disposizioni del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che
consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue
alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di
efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma
algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro.
In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro,
le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione
del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della
somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del
predetto reddito.
107. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori
a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono
essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei
commi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
108. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del
regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del
reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei
periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero
importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le
condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3
dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di
conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed
emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di
registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione
dei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i
contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da
tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di
numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle
bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I
contribuenti minimi sono, altresi', esonerati dalla presentazione
degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni.
110. I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi
ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con
la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla
scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a
quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In
deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per
il periodo d'imposta 2008 puo' essere revocata con effetto dal
successivo periodo d'imposta; la revoca e' comunicata con la prima
dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata.
111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione
dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni
di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate
al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso
in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al
comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal
caso sara' dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno
solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del
predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il
diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al
medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei
contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento
del limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), comporta
l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.
112. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al
regime previsto dai commi da 96 a 117 a un periodo di imposta
soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni
di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in
base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno gia'
concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi
ancorche' di competenza di tali periodi; viceversa quelli che,
ancorche' di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai
citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del
periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel
corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di
cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per
l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a
quello previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al
comma 115 possono essere dettate disposizioni attuative del presente
comma.
113. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli
studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427.
114. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore
aggiunto e imposta regionale sulle attivita' produttive. In caso di
infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati
attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 che
determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a 117,
le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento
se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello
dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere
applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di
accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di
cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al
comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in
cui l'accertamento e' divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o
i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al
comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale
ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del
comma 111.
115. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a
114. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita' applicative, anche in riferimento
a eventuali modalita' di presentazione della dichiarazione diverse da
quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
116. Sono abrogati l'articolo 32-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a 170, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitato
l'opzione di cui all'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono
applicare le disposizioni di cui ai commi da 96 a 117 del presente
articolo, per il periodo d'imposta 2008, anche se non e' trascorso il
periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla
predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all'ultimo
periodo del predetto articolo 32-bis, comma 7, e' comunicata con la
prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 101 del
presente articolo. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, le parole: "che
applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono
sostituite dalle seguenti: "che applicano, agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto, il regime di franchigia".
117. Le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in
cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello
previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle
disposizioni di cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese
familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, l'acconto e' dovuto dal titolare anche per la quota
imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.
118. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, al comma 2-quater, le parole: "ovvero con altro mezzo idoneo
a indicare il vincolo imposto a fini fiscali" sono soppresse.
119. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti
degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico
dell'Amministrazione finanziaria, e' consentito il pagamento o il
deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A
tale fine e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita'
speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative
somme. Le modalita' di riversamento all'Erario o agli altri enti
beneficiari sono stabilite con successivo decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e
delle finanze.
120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero
dell'economia e delle finanze, il termine di cui all'articolo 64,
comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' prorogato al 31 dicembre 2008
121. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e' inserito il seguente:
"Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale). - 1.
Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai
sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui
all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte
con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9
dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica,
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie
per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per
il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni
assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni,
mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo
giorno del mese successivo a quello di riferimento".
122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono
definite le modalita' attuative della disposizione di cui al
comma 121, nonche' le modalita' di condivisione dei dati tra
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.
123. Con il medesimo decreto di cui al comma 122 si provvede alla
semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui
all'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione
dei dati;
c) possibilita' di ampliamento delle nuove modalita' di
comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse
previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
124. All'articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: "iscritti nell'apposita sezione dell'elenco
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, con le modalita' e criteri di solvibilita' stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti:
"iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni".
125. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, dopo le parole: "polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria" sono inserite le seguenti:
"ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi
(Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni".
126. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
dopo le parole: "polizza fidejussoria o fidejussione bancaria" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia
collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli
articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni".
127. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, e successive modificazioni, dopo le parole: "polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria" sono aggiunte le seguenti:
"ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi
(Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni".
128. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, lettera b), dopo le parole: "la
percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento;" sono aggiunte
le seguenti: "per tutti gli immobili situati in comuni con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dell'1 per
cento;";
b) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: "non
inferiore a 100" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a
50";
c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti
numeri:
"6-bis) alle societa' che nei due esercizi precedenti hanno avuto
un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita';
6-ter) alle societa' in stato di fallimento, assoggettate a
procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta
amministrativa ed in concordato preventivo;
6-quater) alle societa' che presentano un ammontare complessivo del
valore della produzione (raggruppamento A del conto economico)
superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
6-quinquies) alle societa' partecipate da enti pubblici almeno
nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
6-sexies) alle societa' che risultano congrue e coerenti ai fini
degli studi di settore";
d) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "la predetta
percentuale e' ridotta al 3 per cento;" sono aggiunte le seguenti:
"per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la
predetta percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento; per
tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,9 per cento;";
f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in
presenza delle quali e' consentito disapplicare le disposizioni del
presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare
l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis.
4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia
delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione
presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante
servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento,
ovvero a mezzo fax o posta elettronica".
129. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in societa' semplice,
di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, puo' essere eseguito, dalle societa' considerate non
operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007,
nonche' da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di
imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo
periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone
fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni
dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente
data certa anteriore al 1° novembre 2007. Le aliquote delle imposte
sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella
misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.
130. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa, diversi da quelli di cui al
comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che
pur non modificandone l'idoneita' di utilizzo non ne consentono la
commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione
dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle
ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per
la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per
cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati
a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi
dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto".
131. A decorrere dall'anno 2009, le certificazioni fiscali
rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, sono rese disponibili con le stesse modalita' previste per il
cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006.
132. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno
2008, per i soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni e
con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a
euro 516,46 per tredici mensilita', senza conviventi, e' abolito il
pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni
esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di
residenza. Per l'abuso e' irrogata una sanzione amministrativa, in
aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo
compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualita' evasa.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate
le modalita' applicative delle disposizioni di cui al presente comma.
133. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti
contributi sono assegnati alle societa' finanziarie costituitesi a
norma del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in
ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia
interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento
di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400".
134. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei
consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi
possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad
apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve
patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di
altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali
risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di
vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le
eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote
proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per
la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa
delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del
bilancio, e' di competenza dell'assemblea ordinaria.
135. All'articolo 13, comma 55, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo le parole:
"consorziate o socie" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I
contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la
costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi
per lo svolgimento della propria attivita' istituzionale, non
ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici
finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento
degli oneri finanziari puo' essere svolta, in connessione
all'operativita' tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui
all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalita'
all'oggetto sociale tipico, a condizione che:
a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato
esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie e in
connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario
all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore,
che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la
sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione".
136. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno
percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di
prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico
dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2007, l'eventuale
recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in
misura non superiore al quinto e senza interessi.
137. La disposizione di cui al comma 136 non si applica qualora sia
riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i
trattamenti a carico dell'INPS.
138. Per le societa' titolari di concessioni in ambito provinciale
del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall'articolo 1,
comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo stesso
comma 426, anche nei confronti delle societa' titolari delle
precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per
incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove societa'.
139. Decorsi piu' di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le
somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di
interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle
persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul
reddito delle societa' producono, a partire dal 1° gennaio 2008,
interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media
aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci
anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.
140. La quantificazione delle somme sulle quali devono essere
calcolati gli interessi di cui al comma 139 e' effettuata al
compimento di ciascun anno, a partire:
a) dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine
decennale e' maturato anteriormente a tale data;
b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli
altri casi.
141. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'atto di cui al comma 1 puo' essere redatto anche da
dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati
all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal
caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della
riscossione e non e' soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".
142. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "Se" e' sostituita dalle seguenti:
"Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se";
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente
articolo puo' essere effettuato dall'agente della riscossione anche
con le modalita' previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo
stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali
beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e
successivamente procede alla vendita".
143. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter,
10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo
322-ter del codice penale.
144. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le somme
dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1,
se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero
massime di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori
a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di
pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro,
il contribuente e' tenuta a prestare idonea garanzia commisurata al
totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in
misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto
aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva
dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio puo'
autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo
datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di
esclusiva proprieta' del concedente, per un importo pari al doppio
delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura
piena. A tal fine il valore dell'immobile e' determinato ai sensi
dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile puo'
essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata
di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura
civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli
architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o
dei periti industriali edili. L'ipoteca non e' assoggettata
all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del
contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione
dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della
prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la
documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il
beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate
trimestrali di pari importo e' concesso dall'ufficio, su richiesta
del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficolta' dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine
di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo
delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per
cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle
quali il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun
trimestre.
4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la
decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi
e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e' iscritto a
ruolo. Se e' stata prestata garanzia, l'ufficio procede
all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente
e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi
ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla
notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.
5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle
iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 e' eseguita entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata
non pagata.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche
alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi
soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento
euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.
7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo
non e' ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a
ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".
145. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: "cinquanta milioni
di lire" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantamila euro" e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In alternativa alle predette
garanzie, il credito iscritto a ruolo puo' essere garantito
dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio puo'
altresi' autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da
terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di
esclusiva proprieta' del concedente, per un importo pari al doppio
delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile e'
determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore
dell'immobile puo' essere, in alternativa, determinato sulla base di
una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice
di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli
ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei
periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non e'
assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a
carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e
cancellazione dell'ipoteca";
b) al comma 4-bis, dopo le parole: "il fideiussore" sono inserite
le seguenti: "o il terzo datore d'ipoteca" e dopo la parola: "stesso"
sono inserite le seguenti: "ovvero del terzo datore d'ipoteca".
146. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, le parole:
"l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i
ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo" sono sostituite
dalle seguenti: "il quinto mese successivo alla consegna del ruolo".
147. Le disposizioni di cui al comma 144 si applicano a decorrere
dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso,
rispettivamente:
a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e
successive modificazioni;
b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e
successive modificazioni;
c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo
1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della
liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi
di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le
disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.
148. Le disposizioni di cui al comma 146 si applicano ai ruoli
consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° aprile
2008.
149. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per
il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonche' per
le modalita' di computo degli interessi e la determinazione della
decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire
l'organicita' della disciplina relativa al versamento, alla
riscossione e al rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei principi
del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della
specificita' dei singoli tributi.
150. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio
1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli
interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni
tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di
tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse
fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la
determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni.
151. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: "interamente partecipate dallo
Stato" sono sostituite dalle seguenti: "a partecipazione pubblica";
b) al comma 3-ter, le parole da: "stipula" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "procede all'iscrizione a ruolo
dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme
all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639".
152. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: "periodo," sono inserite le seguenti: "nonche'
delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di
aziende o di rami d'azienda effettuate tra agenti della
riscossione,";
b) dopo la parola: "venditore" sono inserite le seguenti: "ovvero
della societa' incorporata, scissa, conferente o cedente";
c) dopo la parola: "cessione" sono inserite le seguenti: ", ovvero
facenti parte del patrimonio della societa' incorporata, assegnati
per scissione, conferiti o ceduti,";
d) dopo la parola: "acquirente" sono inserite le seguenti: "ovvero
della societa' incorporante, beneficiaria, conferitaria o
cessionaria".
153. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il comma 35 e' inserito il seguente:
"35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della
riscossione non possono svolgere attivita' finalizzate al recupero di
somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni
amministrative per violazioni del codice della strada di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data
dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era
stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo".
154. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e
dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e
426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, si interpretano nel senso che la sanatoria produce
esclusivamente effetti sulle responsabilita' amministrative delle
societa' concessionarie del servizio nazionale della riscossione o
dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione
ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da
47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive
modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2
dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999, e
successive modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico.
155. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il
100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il
cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o
servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli
articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha
irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il
versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorche'
irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi
dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione
amministrativa e' pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente
assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro
per le irregolarita' commesse nei primi tre anni di applicazione
delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni
previste nel secondo e terzo periodo, nonche' al pagamento
dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati
all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. E' punito
con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non
emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o
committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8,
applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile".
156. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
"a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter)
dell'articolo 10";
b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole:
"articolo 17, quinto e sesto comma" sono sostituite dalle seguenti:
"articolo 17, quinto, sesto e settimo comma".
157. La disposizione di cui al comma 156, lettera a), si applica
alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008. Resta fermo
quanto gia' stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152
del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del numero
8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1° ottobre 2007 al 29
febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 156, lettera b), si
applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1° gennaio 2008.
158. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la
lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione
del pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi
compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di
telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare
della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla
base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora
determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la
vendita al pubblico in relazione alla quantita' di traffico
telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse
disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono
alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio
dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del
secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione
diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonche' ai commissionari, agli
altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o
alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici
acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi
tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di
imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i
cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche
la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto
l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche
sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico,
predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o
commercializza gli stessi".
159. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la
vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione e la
partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito
con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo
della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza
o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente
o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi,
non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d),
quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che
ha assolto l'imposta e' punito con la sanzione amministrativa pari al
20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto
regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo
comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le
sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente comma sono
aumentate al 40 per cento";
2) al comma 4, le parole: "e 3, primo e secondo periodo," sono
sostituite dalle seguenti: ", 3, primo e secondo periodo, e 3-bis";
3) dopo il comma 9-bis, introdotto dal comma 155 del presente
articolo, e' aggiunto il seguente:
"9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un
documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto
passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non
veritiere, e' punito, salva la responsabilita' del cedente, con la
sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo
dell'acquisto non documentato regolarmente sempreche' non provveda,
entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi
tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un
documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle
eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel
documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta
regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato
dall'ufficio competente";
b) all'articolo 12, dopo il comma 2-quater, e' inserito il
seguente:
"2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 e' disposta anche
nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di
telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali
dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre
distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione
di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell'articolo
6".
160. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 18, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La stessa aliquota si applica altresi' ai finanziamenti
erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di
immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur
ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della
tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte
mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo";
b) all'articolo 20, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le
maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione,
acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo,
della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o
trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque
anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale
di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei
benefici medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la
differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo
comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso
articolo, nonche' a irrogare la sanzione amministrativa nella misura
del 30 per cento della differenza medesima".
161. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
n. 489, e successive modificazioni, le parole: "per il quale non
siano scaduti i termini per la presentazione delle relative
dichiarazioni annuali," sono sostituite dalle seguenti: "per il quale
i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non
siano scaduti da oltre tre mesi,".
162. All'articolo 17, sesto comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
"altro subappaltatore" sono aggiunte le seguenti: ". La disposizione
non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un
contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita'
dei lavori".
163. La disposizione di cui al comma 162 si applica dal 1° febbraio
2008.
164. All'articolo 60-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di
cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia
diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce
nell'esercizio di imprese, arti o professioni, e' responsabile in
solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla
differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonche'
della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio
di imprese, arti o professioni puo' regolarizzare la violazione
versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla
stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha
regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente
competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e
delle fatture oggetto della regolarizzazione".
165. All'articolo 62, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le parole: "ai sensi dell'articolo 41" sono soppresse.
166. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "anno 2007" sono aggiunte le
seguenti: "e per l'anno 2008";
b) alla lettera c), le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
167. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, le parole: "1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"1° gennaio 2008".
168. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.
169. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si
applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2007 ai fini
della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2008 al
31 dicembre 2008.
170. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati,
sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31
dicembre 2007.
171. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per gli otto
periodi d'imposta successivi" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "per i nove periodi d'imposta successivi
l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 l'aliquota e' stabilita
nella misura del 3,75 per cento".
172. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i
benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per
cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonche' alle
imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
173. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2008.
174. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni, le parole: "scientifico
particolarmente rivolte" sono sostituite dalle seguenti: "scientifico
alle attivita' istituzionali del Ministero dell'economia e delle
finanze anche rivolte" e le parole: ", collocata presso due delle
sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale
vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio
nazionale" sono soppresse.
175. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato
nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
176. All'articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Sono
considerate produttive di reddito agrario anche le attivita' di
coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti
di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b)". All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, valutato in un milione di euro
per l'anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005,
n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,
n. 244.
177. All'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In tale
ipotesi, le societa' possono optare per la determinazione del reddito
applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita'
del 25 per cento".
178. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", fatta salva l'opzione per la determinazione del
reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo
le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442".
179. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente
del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con
esclusione delle Forze armate nazionali";
b) alla tabella A, dopo il punto 16, e' aggiunto il seguente:
"16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali
per gli usi consentiti:
Carburanti per motori:
Benzina euro 359,00 per 1.000 litri;
Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri;
Gas di petrolio liquefatto;
(GPL) esenzione;
Gas naturale esenzione.
Combustibili per riscaldamento:
Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri; GPL zero;
Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi".
180. Al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come
combustibile per riscaldamento, per il quale e' applicata l'aliquota
di accisa di cui al punto 16-bis della tabella A allegata al citato
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
non si applicano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale
usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le
utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21
dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.
181. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e'
istituito un fondo con lo stanziamento di euro 104.655.000 a
decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui
prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse
dal Corpo della guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di
porto - Guardia costiera, per gli usi consentiti. Con decreto del
Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del fondo tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato
di previsione del predetto Ministero.
182. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a
decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui
prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per
gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del predetto
Ministero.
183. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e'
istituito un fondo, con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere
dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti
energetici impiegati dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dei
trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione del fondo
tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del predetto Ministero.
184. All'onere derivante dai commi 181, 182 e 183, pari ad euro
115.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 179.
185. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il comma 16 dell'articolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, e'
abrogato; resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione stabilito
dal comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341.
186. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004,
n. 341, e' abrogato.
187. All'articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e'
inserito il seguente:
"7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed
il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati
nella regione per uso autotrazione;".
188. L'efficacia della disposizione di cui al comma 187 decorre dal
1° gennaio 2008.
189. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante
previsione nella legge finanziaria, e' eventualmente rideterminata
l'entita' delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle
benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia
Giulia ai sensi dell'articolo 49, primo comma, numero 7-bis), della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di
finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti tra lo Stato
e la regione.
190. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e successive modificazioni, le parole: "e nell'ambito della
quota dell'accisa a loro riservata" sono soppresse.
191. All'articolo 2, primo comma, della legge 1° dicembre 1948,
n. 1438, recante disposizioni relative all'istituzione di una zona
franca in una parte del territorio della provincia di Gorizia, al
numero 7), le parole: "combustibili liquidi e" sono soppresse. Il
potenziale valore globale delle agevolazioni di cui all'articolo 3,
quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, relativo ai
prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima legge e'
ridotto di euro 50.123.520.
192. Entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e con le
modalita' stabilite dall'articolo 3, quarto comma, della legge 27
dicembre 1975, n. 700, a modificare, coerentemente con quanto
disposto al comma 191, le tabelle A e. B allegate alla medesima legge
vigenti alla data del 1° gennaio 2008. A decorrere dal 1° luglio
2008, in mancanza dell'emanazione del predetto provvedimento della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia,
e' comunque soppresso dalle tabelle A e B allegate alla predetta
legge n. 700 del 1975, nella formulazione in vigore al 1° gennaio
2008, ogni riferimento a prodotti energetici che, in relazione
all'uso cui sono destinati, risultino sottoposti ad accisa.
193. All'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47,
il comma 4 e' abrogato.
194. L'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, e'
abrogato.
195. All'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i
commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.
196. L'articolo 8-bis del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, e'
abrogato.
197. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) e' sostituita dalla
seguente:
"e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20,
ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o
adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni
negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della
salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto
limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria
versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i
contributi versati nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la
deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito";
b) all'articolo 51, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
"a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore
di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i
contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale
in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento
stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non
superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza
sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera
e-ter)".
198. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
della salute di cui all'articolo ,10, comma 1, lettera e-ter), del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' prorogata l'efficacia di quanto
stabilito dal comma 399 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
199. All'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, dopo le parole: "fine assistenziale" sono inserite le
seguenti: "e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale" e
dopo le parole: "dell'articolo 51" sono inserite le seguenti: "e di
quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10".
200. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli
assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per
i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a
quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro
delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarieta'
sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con
riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle
famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle
detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
201. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007.
202. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "7 milioni di lire", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro".
203. All'articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle
concessioni governative; di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: "nonche' a non vedenti"
sono inserite le seguenti: "e a sordi".
204. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro
dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi
da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare
il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
205. All'articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa
dell'imposta di bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto
del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come
modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.51 del 2 marzo 2007, le parole: "euro 42,00" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 17,50".
206. Tra le attivita' incluse nel programma straordinario di cui
all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
comprese le attivita' di formazione e di studio connesse alla riforma
del catasto nonche' al conferimento ai comuni delle funzioni
catastali.
207. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e
grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta
lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico,
fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per
l'autoaggiornamento e per la formazione.
208. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "e successive modificazioni,"
sono inserite le seguenti: "i canoni relativi ai contratti di
ospitalita', nonche' agli atti di assegnazione in godimento o
locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio,
universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza
fine di lucro e cooperative,".
209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e
registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione,
la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture
emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto
forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli
enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o
trasmesse in forma cartacea ne' possono procedere ad alcun pagamento,
nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso
il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e
delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie
strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il gestore del Sistema
di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi
comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro
delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi
informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di
monitoraggio della finanza pubblica.
213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, sono definite:
a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e
periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da
utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture
elettroniche e le modalita' di integrazione con il Sistema di
interscambio;
c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle
amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle
fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209,
limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori
economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di
intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai
sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento
delle attivita' informatiche necessarie all'assolvimento degli
obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per
le piccole e medie imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al
comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilita' di
introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione
esclusiva in forma elettronica.
214. Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le
regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei
bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
215. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, dopo le parole: "ufficio competente" sono inserite
le seguenti: "in via telematica"; b) nel comma 3, primo periodo,
dopo le parole: "ufficio competente," sono inserite le seguenti: "in
via telematica" e le parole: "una dichiarazione contenente i dati
richiesti per" sono soppresse.
216. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
definite le modalita' applicative ed il termine a decorrere dal quale
le disposizioni introdotte dal comma 215 si intendono obbligatorie.
217. All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, le parole: "entro il 31 marzo" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 luglio".
218. Le persone fisiche nonche' le societa' o le associazioni di
cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentano
all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui
redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive
esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta secondo le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico di cui al presente
comma i contribuenti che non hanno la possibilita' di utilizzare il
modello 730 perche' privi di datore di lavoro o non titolari di
pensione.
219. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di
lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi
all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero,
entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al
comma 218, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale
risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del
servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, ai fini della scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle
leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui
all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare,
entro il termine di cui al citato comma 218, apposito modello,
approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, ovvero la certificazione di cui
all'articolo 4, comma 6-ter, del medesimo regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il
tramite di un ufficio della societa' Poste italiane Spa ovvero
avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3
dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
220. L'Agenzia delle entrate, entro il 1° ottobre di ogni anno,
rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle
loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita'
per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.
221. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "se il
percipiente dichiara" e' inserita la seguente: "annualmente" e dopo
le parole: "indica le condizioni di spettanza" sono inserite le
seguenti: ", il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce
delle detrazioni";
b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo e' soppresso.
222. All'articolo 6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le
parole: "contratti di somministrazione di energia elettrica," sono
inserite le seguenti: "di servizi di telefonia, fissa, mobile e
satellitare,".
223. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: "non sono rimborsabili", sono
inserite le seguenti: ", ne' utilizzabili in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni,";
b) il terzo periodo e' soppresso.
224. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di
tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate, nel rispetto
della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese
dell'Unione europea che esercitano le menzionate attivita', i quali
devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente
autorita' del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare
la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla
normativa italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui
all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente
titolare del capitale sociale eserciti sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la societa'
realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo nell'ambito
territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente
decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della
disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri
1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei
servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate
avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica";
b) il comma 6 e' abrogato.
225. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati i casi e le modalita' attraverso le
quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle
entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti
locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita
dal comma 224, lettera a), del presente articolo, possono accedere a
dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo
dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i
beni dei debitori e dei coobbligati.
226. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a
0,9176.
227. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per
gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che
sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data
del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari
derivanti dai commi da 43 a 45 del presente articolo.
228. Per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio
del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa
l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei
periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, e' concesso un credito
d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo
sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per
ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese
commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di
somministrazione di alimenti e bevande.
229. Il credito d'imposta di cui al comma 228, non cumulabile con
altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella
relativa dichiarazione dei redditi. Esso puo' essere fatto valere in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attivita'
produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
230. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 228 spetta
nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno,
secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
231. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissate e modalita' di attuazione dei commi da
228 a 230.
232. L'agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il
limite di cui al comma 228, puo' essere fruita esclusivamente nel
rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea agli aiuti di importanza minore.
233. Agli esercenti attivita' di rivendita di generi di monopolio,
operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei
periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, e' concesso un credito d'imposta
per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di
impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione
degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di
prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.
234. Il credito d'imposta di cui al comma 233, determinato nella
misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi
indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di
1.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo
d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa
dichiarazione dei redditi. Esso puo' essere fatto valere in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
235. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 233 spetta
nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun
anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
236. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissate le modalita' di attuazione dei commi da
233 a 235.
237. L'agevolazione di cui ai commi da 233 a 235, fermo restando il
limite di cui al comma 234, puo' essere fruita esclusivamente nel
rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea agli aiuti di importanza minore.
238. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
239. Gli aiuti comunitari di cui all'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esclusi dal concorso alla
formazione del reddito in base a quanto previsto dalla stessa
disposizione, non concorrono alla formazione del valore della
produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
240. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali
sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici
territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418, nonche' le disposizioni in materia di
agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa
ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo
decreto-legge.
241. E' istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilita' autonoma e
separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le
vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per
esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di
premorte in favore degli eredi.
242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e
si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali
dell'ordinamento.
243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria
dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla
rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura
percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 e' a carico,
per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello
Stato. L'onere a carico dello Stato e' determinato in 30 milioni di
euro per gli anni 2008 e 2009 e in 22 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una
addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle
attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto.
245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 e' istituito,
senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato
amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui
compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al
comma 241, nonche' le procedure e le modalita' di erogazione delle
prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
247. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento
della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei
collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorita' per i
collegamenti tra i porti e la viabilita' stradale e ferroviaria di
connessione, e' attribuito alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul
valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e
negli interporti.
248. La quota spettante ai sensi del comma 247 alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano e' computata, a decorrere
dall'anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante
dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari
a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con
riferimento all'incremento delle riscossioni nei porti e negli
interporti rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal
consuntivo dell'anno precedente.
249. A tal fine e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il
finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti
stradali e ferroviari per i porti. Il fondo e' alimentato dalle somme
determinate ai sensi del comma 247 al netto di quanto attribuito allo
specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, di attuazione dell'articolo 1, comma 990, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo e' ripartito con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, al netto della quota di
gettito eventualmente gia' spettante alla regione o provincia
autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta
comunque l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti
nel territorio regionale.
250. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e sentita l'Associazione dei porti italiani, sono definite le
modalita' attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi
erariali e del trasferimento del fondo di cui al comma 249, nonche' i
criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli
interventi.
251. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole: "dello 0,6
per mille" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,8 per mille".
252. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai fini
dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e
fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori
ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di
normalita' economica di cui al presente comma, approvati con il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76
del 31 marzo 2007, e successive modificazioni, fino all'entrata in
vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche
di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal
presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o
compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al
presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici".
253. Al primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I criteri
selettivi per l'attivita' di accertamento di cui al periodo
precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti
prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese
manifatturiere che svolgono la loro attivita' in conto terzi per
altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento".
254. Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I criteri selettivi per
l'attivita' di accertamento di cui al periodo precedente, compresa
quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei
confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che
svolgono la loro attivita' in conto terzi per altre imprese in misura
non inferiore al 90 per cento".
255. Nel fissare i criteri selettivi di cui all'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato, da ultimo, dal comma 254 del presente articolo, per il
quinquennio 2008-2012 si stabilisce la misura in cui gli uffici
dovranno concentrare l'attivita' di controllo sui contribuenti che
abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50 per cento
del relativo ammontare l'imposta afferente agli acquisti delle
apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico
terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di
gestione.
256. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, la
lettera d) del predetto comma 109 si interpreta nel senso che le
conseguenti attivita' estimali, incluse quelle gia' affidate
all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima".
257. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse
all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme
previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1".
258. Fino alla definizione della riforma organica del governo del
territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime
di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde
pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali,
negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui
trasformazione e' subordinata alla cessione gratuita da parte dei
proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da
destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno
locale e in relazione all'entita' e al valore della trasformazione.
In tali ambiti e' possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura
di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.
259. Ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla
realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo
urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della
qualita' ambientale degli insediamenti, il comune puo', nell'ambito
delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento
di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della
capacita' edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258.
260. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e
delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni dei commi da 167 a 289 del presente
articolo nonche' della presente legge, e' autorizzato in favore del
Corpo della guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.
261. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si
applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore
ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei
dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla
base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la
detrazione dell'imposta e' stata operata in funzione della
percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni
di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota
dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature,
pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di
noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore
alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini
diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo";
b) all'articolo 10 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi
comprese le societa' consortili e le societa' cooperative con
funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel
triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui
all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui
all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a
condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai
predetti consorzi e societa' non superino i costi imputabili alle
prestazioni stesse";
c) all'articolo 13, il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
"In deroga al primo comma:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un
soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e'
limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto
dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile e'
costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un
corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione e' effettuata
da societa' che direttamente o indirettamente controllano tale
soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa' che controlla il predetto soggetto;
b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore
nonche' delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni
di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio
personale dipendente la base imponi-bile e' costituita dal valore
normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un corrispettivo
inferiore a tale valore.
Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o
importazione la detrazione e' stata ridotta ai sensi dell'articolo
19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilita' oggettiva, la base
imponibile e' determinata moltiplicando per la percentuale detraibile
ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei
commi precedenti";
d) all'articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale e'
determinato ai sensi del terzo e del quarto comma del presente
articolo se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano
nell'attivita' propria dell'impresa; diversamente, il valore normale
e' costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni
stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la
prestazione dei servizi stessi.
Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell'articolo 13,
per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume
come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51,
comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, comprensivo delle somme
eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul
valore aggiunto compresa in detto importo";
e) all'articolo 19-bis1:
1) le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
aeromobili e dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in
detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati
come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni
caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni
elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da
diporto nonche' dei relativi componenti e ricambi e' ammessa in
detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e
professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli
stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f)
dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi e'
ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli
non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa,
dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in
ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa nonche' per gli agenti e rappresentanti di
commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli
a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente
adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima
autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non e' superiore a otto;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di
carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto
e veicoli stradali a motore, nonche' alle prestazioni di cui al terzo
comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione,
riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni
stessi, e' ammessa in detrazione nella stessa misura in cui e'
ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a
motore";
2) alla lettera e), le parole: "ed al transito stradale delle
autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" sono soppresse;
3) la lettera g) e' abrogata;
f) nella tabella A, parte III, nel numero 7) la parola: "non" e'
soppressa e il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere
utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari";
g) nella tabella B, le lettere e) e g) sono abrogate.
262. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, i commi da 1 a 3-bis sono abrogati.
263. All'articolo 44, comma 1, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, le parole: "con l'aliquota del 10 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "con l'aliquota ordinaria".
264. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212:
a) le disposizioni di cui al comma 261, lettera b), e al comma 262
si applicano a decorrere dal 1° luglio 2008;
b) le disposizioni di cui al comma 261, lettere c) e d), si
applicano a decorrere dal 1° marzo 2008;
c) le disposizioni di cui al comma 261, lettere a), e), f) e g), e
al comma 263 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. Tuttavia,
per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le
disposizioni di cui alle lettere a), e) e g) del comma 261 si
applicano dal 28 giugno 2007.
265. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve
intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e
23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli
effetti tributari, come presunzioni semplici.
266. Sono definiti "gruppi di acquisto solidale" i soggetti
associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere
attivita' di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei
medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli
aderenti, con finalita' etiche, di solidarieta' sociale e di
sostenibilita' ambientale, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e con esclusione di attivita' di somministrazione e di
vendita.
267. Le attivita' svolte dai soggetti di cui al comma 266,
limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano
commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma,
del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di
imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
268. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 266 e
267, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244.
269. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, al comma 2, dopo le parole: "un quinquennio" la parola: "tre"
e' sostituita dalla seguente: "quattro" e dopo le parole: "lo
scontrino fiscale" sono inserite le seguenti: "compiute in giorni
diversi,".
270. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei
clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate
entro il termine del 15 novembre 2007. 271. Al comma 37-bis
dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
"immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio
2009".
272. Al comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione
del periodo precedente si applica anche ai redditi di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente delle
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004".
273. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo e'
inserito il seguente: "Tali redditi producono effetto fiscale, in
deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione".
274. All'articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole:
"della fiscalita'" sono inserite le seguenti: ", delle cui banche di
dati e' comunque contitolare,".
275. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, e successive modificazioni, la lettera e) e' sostituita
dalla seguente: "e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto
dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96".
276. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto
dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro
delle imprese che comportino qualsiasi mutamento nell'intestazione
catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche,
anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o
trasferimento di diritti reali. Le modalita' attuative delle
disposizioni del presente comma sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia del territorio, adottato d'intesa con il
direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del
Ministero dello sviluppo economico.
277. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata
presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei
soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti
titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il
termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta
richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono
d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di
aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti,
degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
278. L'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 23. - 1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni
quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella
cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio copia del registro generale
d'ordine su supporto informatico o con modalita' telematiche".
279. In deroga all'articolo 2680, primo comma, del codice civile,
fino a quando non sara' data attuazione a quanto stabilito
dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del registro
generale d'ordine viene eseguita dal conservatore.
280. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia del territorio e'
assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4
milioni di euro nell'anno 2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009,
per la corresponsione di incentivi alla mobilita' territoriale e di
indennita' di trasferta al personale dipendente, con particolare
riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali. Al
relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli
interventi di cui ai commi 276 e 277, nonche' con le riduzioni dei
costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia
ipotecaria previste dai commi 278 e 279.
281. Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite
ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e successive modificazioni, per le riscossioni erariali sono
applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le
disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite
ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che
effettuano riscossioni erariali.
282. All'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a):
1) dopo le parole: "quelli che," sono inserite le seguenti:
"dotati di attestato di conformita' alle disposizioni vigenti
rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e";
2) le parole: "gli elementi di abilita' o intrattenimento sono
presenti insieme all'elemento aleatorio" sono sostituite dalle
seguenti: "insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche
elementi di abilita', che consentono al giocatore la possibilita' di
scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco";
b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' essere
prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)".
283. Le disposizioni di cui al comma 282 si applicano alle condotte
e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2008.
284. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le parole: "dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007".
285. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 284, pari
a 350 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro per
l'anno 2009, e' iscritto nel Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
286. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle
condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
287. L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via
previsionale e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune,
a fronte della diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli
immobili che deriva dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotto dal
comma 5 del presente articolo, e' determinato con riferimento alle
aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.
288. A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei
provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di
costruire e' subordinato alla certificazione energetica
dell'edificio, cosi' come previsto dall'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 192 del 2005, nonche' delle caratteristiche
strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al
reimpiego delle acque meteoriche.
289. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al
comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere
prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1
kW per ciascuna unita' abitativa, compatibilmente con la
realizzabilita' tecnica dell'intervento. Per i fabbricati
industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri
quadrati, la produzione energetica minima e' di 5 kW".
290. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa
sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come
combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori
entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni
del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
291. Il decreto di cui al comma 290 puo' essere adottato, con
cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in
misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti
percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro,
indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria; il
medesimo decreto non puo' essere adottato ove, nella media del
semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo,
determinato ai sensi del comma 290, rispetto a quello indicato nel
Documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto di cui
al comma 290 puo' essere adottato al fine di variare le aliquote di
accisa, qualora il prezzo di cui al comma 290 abbia una diminuzione
rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel
Documento di programmazione economico-finanziaria.
292. Il decreto di cui al comma 290, da cui non devono in ogni caso
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi
delle accise.
293. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 290
e' adottato qualora le condizioni di cui al comma 291 ricorrano entro
il 28 febbraio 2008.
294. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di
accisa di cui al comma 290 determini economie sulle autorizzazioni di
spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di
cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
prelevate dalla contabilita' speciale di tesoreria n. 1778 "Agenzia
delle Entrate - Fondi di bilancio" e versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere destinate, a decorrere dal 2008, agli
interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1,
lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
295. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto
pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di
garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale
livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni
precedenti, alle regioni a statuto ordinario e' riconosciuta la
compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per
autotrazione.
296. La compartecipazione di cui al comma 295 e' attribuita
mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura
complessiva indicata nella tabella 1 allegata alla presente legge. A
decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna
regione a statuto ordinario restano determinate nella misura
stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di
gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno
2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere l'importo
complessivo come determinato nella citata tabella 1 allegata alla
presente legge e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in
base al comma 302. Con lo stesso decreto sono individuate le
modalita' di trasferimento delle somme spettanti alle singole
regioni. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere
attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili
determinate ai sensi del primo periodo del presente comma.
297. La compartecipazione di cui al comma 296 sostituisce e, a
decorrere dall'anno 2011, integra le seguenti risorse:
a) compensazione della minore entrata registrata relativamente
alla compartecipazione dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 3,
comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per un importo
annuo pari a 254,9 milioni di euro;
b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per
un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro;
c) compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non
compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui
all'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, per un importo annuo pari a 342,5 milioni
di euro;
d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al
settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e all'articolo 1,
comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo
annuo pari a 480,2 milioni di euro.
298. A decorrere dall'anno 2008, al fine di adeguare le risorse
destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
e successive modificazioni, e' attribuita alle regioni a statuto
ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante
per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del
comma 296 del presente articolo, determinata nella misura di 0,00860
euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920
euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei
rispettivi territori regionali.
299. L'ammontare della quota di compartecipazione di cui al
comma 298 e' versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento
dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto
corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La
ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle somme ad esse
spettanti ai sensi del comma 298 e' effettuata sulla base dei
quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti
di distribuzione di carburanti, come risultanti dai registri di
carico e scarico previsti dall'articolo 25, comma 4, del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere
dalla ripartizione relativa all'anno 2011, le somme spettanti alle
regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 298 possono essere
rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire
con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo stato di
adozione e di applicazione, da parte delle regioni, di quanto
stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui al comma 298 e di quelle
contenute nel presente comma.
300. E' istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio
nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui
partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni
e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema
informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la
verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo
di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono definiti i criteri e le modalita' di
monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi
servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonche' le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta
annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto
pubblico locale.
301. A decorrere dall'anno 2008 non puo' essere previsto alcun
trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato
finalizzato al finanziamento delle spese correnti del trasporto
pubblico locale, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali
degli addetti al comparto successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le
risorse destinate agli enti locali entro quattro mesi dalla data
della loro acquisizione, ferma restando la possibilita' di adottare
una modalita' di versamento di maggior favore per gli stessi enti
locali.
302. Le risorse per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, continuano ad essere
corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dall'anno 2011 si provvede alla
loro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui
al comma 296; a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15
febbraio 2010, e' individuata la somma spettante a ciascuna regione a
statuto ordinario, di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del
decreto di cui al comma 296.
303. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, e' esteso al settore del trasporto pubblico
locale il sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
304. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri
economico-sociali e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno
dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di
113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per
l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni
successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono
destinate alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1031, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e di
cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le
procedure e le modalita' previste da tali disposizioni. Gli
interventi finanziati, ai sensi e con le modalita' della legge 26
febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma,
individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al
completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non
superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi e'
subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla
loro realizzazione, che puo' essere finanziata con le risorse di cui
al presente comma.
305. La ripartizione delle risorse di cui al comma 304 tra le
finalita' ivi previste e' definita con decreto del Ministro dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse
sono ripartite in pari misura tra le finalita' previste. A decorrere
dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalita' di cui
al comma 304 e' effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di
principi di premialita' che incentivino l'efficienza, l'efficacia e
la qualita' nell'erogazione dei servizi, la mobilita' pubblica e la
tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, la lettera d) e' abrogata.
306. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad
un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire
collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di
pendolarismo;
c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) e'
riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo".
307. Al Ministero dei trasporti e' altresi' destinata una quota
pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per la
riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di
sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in
relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le
procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle
Comunita' europee.
308. A decorrere dall'anno 2008 i finanziamenti statali per il
rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico
locale di cui alle disposizioni richiamate nel comma 297 sono
corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal
Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' di cui al
comma 296. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali
del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilita'
interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un
importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione
spetta sempreche' le spese stesse non siano deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il
reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa e' stata
sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2
del medesimo articolo 12.
310. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 1986,
n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987,
n. 18, si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del
medesimo decreto-legge, nonche' quelle che gli enti locali
proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle
perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico
trasporto, ancorche' riferite ad esercizi precedenti al 1982, come
pure quelle provenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei
disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile
1981, n. 151, e successive modificazioni, non rilevano ai fini degli
articoli 61 e 109, comma 5, nonche' dell'articolo 84, comma 1, quarto
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
311. I crediti vantati dalla societa' Ferrovie della Calabria
s.r.l. nei confronti della regione Calabria e rientranti nella
regolazione delle partite debitorie di cui all'articolo 145,
comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi
pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex gestione commissariale
governativa delle Ferrovie della Calabria e, per la parte residua, ad
investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari
gestiti dalla medesima societa'.
312. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 3,
comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20,
comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
dall'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni.
313. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale
attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in
coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e
sociale e con gli obiettivi di sostenibilita' e qualita' territoriale
e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali, tramite l'Agenzia
del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, d'intesa con gli enti territoriali interessati, e nel
rispetto dei piani urbanistici comunali, individua ambiti di
interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di
proprieta' dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere,
in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui
all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410. Il complesso dei programmi di valorizzazione costituisce il
Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali.
314. Il Piano di cui al comma 313 e' proposto dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni
e le attivita' culturali, sentiti i Ministri competenti, ed e'
approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, anche in applicazione delle previsioni del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. In tale Piano, oltre all'individuazione degli
ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le
categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse,
i criteri, i tempi e le modalita' di attuazione dei programmi unitari
di intervento, nonche' ogni altro elemento significativo per la
formazione dei suddetti programmi.
315. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di cui al
comma 313, la regione e gli enti territoriali e locali interessati,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, promuovono la
formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli
interventi, le modalita' di attuazione, le categorie di destinazioni
d'uso compatibili, l'entita' e la modalita' di attribuzione agli enti
territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonche'
ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto
nei programmi medesimi.
316. Per la definizione dei contenuti, finalita', condizioni e
limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione
concorrono le amministrazioni centrali e territoriali interessate,
nonche' tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza
di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, con particolare riguardo
all'identificazione delle modalita' di intervento per gli immobili
soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica,
archeologica e storico-culturale, e ricompresi in aree demaniali, nel
pieno rispetto delle disposizioni contenute nel codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuando gli elementi
necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi
compresi nei programmi unitari di valorizzazione.
317. Ciascun programma unitario di valorizzazione e' approvato con
decreto del presidente della regione o della provincia interessata,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali. I consigli comunali
provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel
rispetto delle forme di pubblicita' e di partecipazione, entro
novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta
approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle
relative leggi regionali, nonche', ove necessario, la relativa
dichiarazione di pubblica utilita' per le opere pubbliche o di
interesse generale in esso comprese.
318. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso,
in relazione alla sua approvazione, puo' assumere, in considerazione
della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore
e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di
iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa
nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione e'
applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge
1° agosto 2002, n. 166.
319. Per la predisposizione degli studi di fattibilita', dei
progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di
supporto del Piano di cui al comma 313 si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio
per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la
ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del
demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonche' per gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalita', fino ad un
importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
320. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-ter, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia
del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento,
riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in
coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica
previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di
favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per
migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31
ottobre 2008, con le stesse modalita' indicate nel primo periodo,
immobili non piu' utilizzati per finalita' istituzionali, da
consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonche'
altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000
milioni di euro";
b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i seguenti:
"13-ter.1. Il programma di cui al comma 13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati, anche
quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione
della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove
ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando
le opere da realizzare;
c) quantifica il costo della costruzione ex novo e
dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del
trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;
d) stabilisce le modalita' temporali delle procedure di
razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del
successivo rilascio dei beni immobili non piu' in uso.
13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni
di piu' ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa,
individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e
13-ter.1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta
riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture
sostitutive. La riallocazione puo' avvenire sia tramite la
trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con
costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformita' con gli strumenti
urbanistici e salvaguardando l'integrita' delle aree di pregio
ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure
negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire
la riallocazione delle predette funzioni e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale la
cui dotazione e' determinata dalla legge finanziaria in relazione
alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1
e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attivita' di
valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio
con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle
porzioni di piu' ampi compendi ancora in uso al Ministero della
difesa, oggetto del presente comma".
321. Per favorire i processi di mobilita' alternativa nei centri
storici di citta' di particolare rilievo urbanistico e culturale gia'
riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanita', e' istituito
un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a
4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.
322. Le banche appositamente convenzionate con il Ministero
dell'economia e delle finanze sono autorizzate alla stipula di
contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro con i titolari di
edifici situati nei centri storici dei comuni con popolazione
inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino
funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale
costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.
323. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la
Cassa depositi e prestiti Spa, con onere per interessi a carico del
bilancio dello Stato, per il recupero e la conservazione degli
edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanita' o
appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
324. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, definisce modalita' e criteri per l'erogazione
del contributo in conto interessi di cui ai commi 322 e 323, al fine
di garantire che all'attuazione dei medesimi commi si provveda nel
limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
325. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore
cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi
dell'articolo 2549 del codice civile, e' riconosciuto per gli anni
2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento,
fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo
d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di
opere cinematografiche riconosciute di nazionalita' italiana ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il
beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del
codice civile.
326. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli
apporti di cui al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per
cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano
d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e
l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.
327. Ai fini delle imposte sui redditi e' riconosciuto un credito
d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al
15 per cento del costo complessivo di produzione di opere
cinematografiche, riconosciute di nazionalita' italiana ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e,
comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per
ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul
territorio italiano di spese di produzione per un ammontare
complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento
del credito d'imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione nazionale di opere di nazionalita' italiana
riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo
annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;
2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione nazionale di opere di nazionalita' italiana,
espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo
di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i
contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la
produzione di opere filmiche di nazionalita' italiana riconosciute di
interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro
1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per
l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate
alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente,
per ciascuno schermo, euro 50.000;
2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i
contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la
produzione di opere cinematografiche di nazionalita' italiana
riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di
euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.
328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui
al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero
di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonche'
di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero
controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
329. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e
per i due periodi d'imposta successivi.
330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3),
e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente
il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia
campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli
utili degli associati non puo' superare il 70 per cento degli utili
derivanti dall'opera filmica.
331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere b),
numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla
data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di
cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione
rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto
delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti
crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rilevano ai
fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
332. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai
commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore
per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei
contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali
contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che,
cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi l'80
per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese
di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione
nazionale del film.
333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332 sono
dettate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il predetto decreto e' adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico.
334. L'efficacia dei commi da 325 a 333 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il
Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono
essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti
realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della
decisione di autorizzazione della Commissione europea.
335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di
postproduzione e' riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i
due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film,
girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana,
su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento
del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite
massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.
336. Le disposizioni applicative del comma 335 sono dettate con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
predetto decreto e' adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico.
337. Il credito d'imposta di cui al comma 335 non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
338. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle
imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di
distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o
nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e
6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di
nazionalita' italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo ed espressione di lingua originale italiana. Tale
beneficio e' concesso solo alle imprese che tengono la contabilita'
ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
339. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle
imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili
dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da
quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con
societa' di produzione e di distribuzione cinematografica, li
impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui
all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, riconosciuti di nazionalita' italiana ai sensi
dell'articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio e'
concesso solo ai soggetti che tengono la contabilita' ordinaria ai
sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
340. Le disposizioni applicative dei commi 338 e 339 sono dettate
con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il
predetto decreto e' adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo
economico.
341. Le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 sono usufruibili
entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni
di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.
342. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e
tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre
migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al
Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, e' assegnato un
contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8
milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno
2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12
del citato decreto legislativo, e' finalizzato a favore degli
interventi di cui al comma 3, lettera c), del citato articolo 12.
343. L'efficacia dei commi da 335 a 339 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il
Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea. L'agevolazione puo' essere
fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente
alla data della decisione di autorizzazione della Commissione
europea.
344. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole: "calcolato
dall'I.N.P.S." sono sostituite dalle seguenti: "risultante al Sistema
informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente
gestito dall'I.N.P.S.";
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente
la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di validita' annuale, concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della
situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorche'
l'ente si avvalga della facolta' riconosciutagli dall'articolo 3,
comma 2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare, entro il
periodo di validita' della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova
dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle
condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo
dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio
nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le
prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove
dichiarazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata ai comuni o ai
centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla
quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio.
Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate
le relative informazioni.
3. E' comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle
entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica
direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione
agevolata.
4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione
economica equivalente in relazione:
a) agli elementi in possesso del Sistema informativo
dell'anagrafe tributaria;
b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la
prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente,
l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici,
individua altresi' l'esistenza di omissioni, ovvero difformita' degli
stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto
Sistema informativo.
6. Gli esiti delle attivita' effettuate ai sensi dei commi 4 e 5
sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura
informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi
del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la
dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonche' in ogni
caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1.
7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di
cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le
amministrazioni pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione
sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della
situazione economica equivalente, nonche' il contenuto della
dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo.
Analoga attestazione e' rilasciata direttamente dall'Agenzia delle
entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le
eventuali omissioni e difformita' di cui al comma 5. La
dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, puo' essere
utilizzata, nel periodo di validita', da ogni componente il nucleo
familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente
decreto.
8. In presenza delle omissioni o difformita' di cui al comma 5, il
soggetto richiedente la prestazione puo' presentare una nuova
dichiarazione sostitutiva unica, ovvero puo' comunque richiedere la
prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione
presentata recante le omissioni o le difformita' rilevate
dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione e' valida ai fini
dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti
erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione. Gli
enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito
servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono
ace ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati
dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione
del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo
7 sesto comma, del decreto del Presidente delle Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di
specifiche omissioni o difformita' rilevate ai sensi del comma 5,
effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di
informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative
procedure automatizzate di colloquio.
10. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di
accertamento della Guardi, di finanza, una quota delle verifiche e'
riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e
patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di
prestazioni, secondo criteri selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti nei cu. confronti emergono
divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati
alla Guardia di finanza al fine di assi. curare il coordinamento e
l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche
per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della
dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonche'
stabilite specifiche attivita' di sperimentazione da condurre in sede
di prima applicazione.
13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia
delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia
di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita' per lo scambio
delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo";
c) all'articolo 4-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni
al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica
equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale che, per l'alimentazione del
Sistema, puo' stipulare apposite convezioni con i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
2) al comma 2, le parole: "comma 7" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 8";
d) all'articolo 6:
1) al comma 2, le parole: "comma 3" e "comma 6" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "comma 2" e "comma 12";
2) al comma 3, le parole: "comma 7" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 8 e 9" e dopo le parole: "gli enti erogatori" sono
inserite le seguenti: ", l'Agenzia delle entrate";
3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: "Istituto
nazionale della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti:
"Agenzia delle entrate";
4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: "dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale" sono inserite le seguenti: ",
dall'Agenzia delle entrate".
345. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un
piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli
precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione
tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano e' autorizzata,
anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a
valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi da 345 a 357, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008,
di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche
di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal
fine l'Agenzia, per la stipula di contratti di formazione e lavoro,
anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 79, della
presente legge, utilizza prioritariamente le graduatorie formate a
seguito di procedure selettive gia' espletate e per le quali il
limite di eta' anagrafica vigente per i contratti di formazione e
lavoro dei soggetti risultati idonei e' riferito alla data di
formazione della graduatoria stessa, ovvero puo' ricorrere alla
mobilita', anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. L'utilizzo delle graduatorie di cui al periodo
precedente e' effettuato mediante la stipula di 750 contratti di
formazione e lavoro con soggetti risultati idonei. Ai fini del
conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e
di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione, l'Agenzia
delle entrate puo' altresi' utilizzare, a valere sulle maggiori
entrate di cui al presente comma, la quota di cui all'articolo 1,
comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per procedere
a nuove assunzioni.
346. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti
e al fine di potenziare le attivita' di accertamento, ispettive e di
contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di
controllo di altre amministrazioni statali, nonche' al fine di
ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo
2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni dei commi da 345 a 357 nonche' della presente legge, e'
autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica
dirigenziale:
a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e attraverso le
procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7 milioni di euro per
l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 26 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010;
b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per
l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010;
c) nel Corpo forestale dello Stato, per 1 milione di euro per
l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite
delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al
passaggio a tali ruoli, con possibilita' di utilizzare le graduatorie
di idonei dei concorsi gia' banditi o conclusi, nonche' per
compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga all'articolo
5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;
d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per
l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010;
e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le
graduatorie formate a seguito di procedure selettive gia' espletate e
per le quali il limite di eta' anagrafica vigente per i contratti di
formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei e' riferito alla
data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla
mobilita', anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge
n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni
di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2010. L'Agenzia delle dogane e' autorizzata a stipulare
contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito
dall'articolo 3, comma 79, della presente legge, in particolare, con
soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non
inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure
indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e
n. 28 del 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di
formazione e lavoro, rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza
area funzionale, F1, per attivita' amministrativo-tributarie, e con
soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle
procedure selettive indette dall'Agenzia delle dogane in data non
anteriore al 1° settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di
collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di
chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di
sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori
statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle
autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera, l'Agenzia
delle dogane puo' stipulare ulteriori contratti di formazione e
lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate
a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con
bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 84
del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, con un punteggio
finale inferiore a 46; in ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie da
parte dell'Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo
del comma 345, e' prioritario rispetto all'utilizzo delle medesime
graduatorie da parte dell'Agenzia delle dogane.
347. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed
alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della
stabilizzazione e' autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed
esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo
indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con
decreto del direttore generale n. 122 del 2005.
348. Al fine di potenziare l'attivita' dell'Alto Commissario per la
prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di
illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui
all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro a
decorrere dall'anno 2008.
349. Per le esigenze di rafforzamento dell'attivita' di contrasto
all'immigrazione clandestina, e' autorizzata, a favore del Ministero
dell'interno, la spesa di 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1
milioni di euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno
2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a
12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno
2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
dei commi da 345 a 357 nonche' della presente legge e, per la
restante parte, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1
milioni di euro per l'anno 2009 e 1,5 milioni di euro per l'anno
2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
350. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
dei commi da 345 a 357 nonche' della presente legge, per il
mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello
svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della
Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione e
all'elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi fiscali,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13
milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e
80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze
di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare
riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario,
indennita' di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e
manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto
fondo tra le unita' previsionali di base del centro di
responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di
previsione.
351. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello
Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie
pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal
1° maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione e'
ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna
commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni
regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento
e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati come componenti, su
domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i vice
presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie
regionali istituite nelle stesse sedi. In difetto di domande, il
Consiglio di presidenza. della giustizia tributaria provvede
d'ufficio entro il 31 marzo 2008. Qualora un componente della
Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di
cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni di
segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni
tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e
di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione
tributaria centrale, nonche' il personale di segreteria, sono
assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento
per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle
sezioni di cui al primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai
componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria
centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non
spetta il trattamento di missione.
352. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria
centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351,
ad eccezione di quelli per i quali e' stato gia' depositato il
dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui
circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione
impugnata.
353. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo
2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di
ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto
delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi
agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le
altre modalita' per l'attuazione dei commi 351 e 352; con uno dei
predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti
eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre
2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di
insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di
valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi
interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera
cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F
allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.
354. Per l'attuazione dei commi 351, 352 e 353, inclusa la
rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni
tributarie, e' autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonche' della presente
legge, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1° maggio
2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della
Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a
norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di
sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.
355. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
dei commi da 345 a 357, e' autorizzata la spesa di 1,75 milioni di
euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6
milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di
magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per
l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati
contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1
milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello
Stato.
356. Le amministrazioni di cui ai commi 345, 346, 349 e 355
trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica un
rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri
sostenuti in relazione alle disposizioni di cui ai commi da 345 a
357.
357. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai
comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' disposto con le modalita' di cui
all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.
358. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato
degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad
esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla
incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere
dall'anno 2007 dalle societa' di cui all'articolo 59, comma 5, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il
potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con
particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualita'
della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli
adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno
specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.
359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e
dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e
monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti,
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30
giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in
deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro
unita'. Ove tale facolta' venga esercitata, a decorrere dalla data
dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal
presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non
generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.
360. Al fine di rafforzare l'attivita' di controllo dell'Agenzia
delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di
facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il
regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le
attivita' di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira
anche ai seguenti criteri:
a) rafforzamento dell'attivita' di controllo in relazione alla
peculiarita' delle tipologie di contribuenti e alle diverse
fattispecie di accertamento;
b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di
efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa,
nonche' facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici,
anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e
telematiche;
c) individuazione dei livelli di responsabilita' relativi
all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e
complessita' degli stessi.
361. Per analoghe esigenze di economicita' e di speditezza
dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei
direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo
della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale,
nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I
siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine
di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e
l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.
362. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse
per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate
tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria
contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, nonche' nelle convenzioni e nei contratti di servizio
triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le agenzie
fiscali, gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento delle
agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in
misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2008 in
applicazione della normativa vigente.
363. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare
su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le
singole operazioni.
364. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabiliti le modalita' di memorizzazione delle singole
operazioni nonche' i criteri, i tempi e le modalita' per la
trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun
apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di
cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di
cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo
provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalita'
di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche
necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonche' le
modalita' di effettuazione dei controlli.
365. Le disposizioni di cui ai commi 363 e 364 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi gia'
immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.
366. In attesa della piena operativita' delle disposizioni di cui
ai commi da 363 a 365, a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Agenzia
delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota
della propria capacita' operativa all'effettuazione di accertamenti
mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 363.
367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una societa'
interamente posseduta dalla societa' di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o piu'
convenzioni in base alle quali la societa' stipulante con riferimento
alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti
definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione
del credito, mediante le seguenti attivita':
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto
all'attivita' di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio
competente;
b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un
mese dal passaggio in giudicato o dalla definitivita' del
provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione
dell'espiazione della pena in istituto;
c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine
per l'adempimento spontaneo.
368. Per assicurare lo svolgimento delle attivita' affidatele, la
societa' stipulante puo' assumere finanziamenti, compiere operazioni
finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il
rispetto delle procedure di evidenza pubblica, societa' con la
partecipazione di privati nonche' stipulare contratti, accordi e
convenzioni con societa' a prevalente partecipazione pubblica ovvero
con societa' private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di
cui al comma 367 individuano le linee guida delle predette operazioni
finanziarie.
369. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, puo'
incaricare la societa' stipulante di svolgere altre attivita'
strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di
cartolarizzazione del credito di cui al comma 367.
370. La remunerazione per lo svolgimento delle attivita' previste
dal comma 367 e' determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo
comma.
371. Lo statuto della societa' stipulante riserva al Ministero
della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di
amministrazione e di controllo.
372. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367,
sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra
disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente
articolo.
373. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367
a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel
quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi
occorrenti per la gestione del servizio da parte della societa'
stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate alle unita' previsionali di base del Ministero
della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad
alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi
straordinari e senza carattere di continuita' a favore del fondo di
produttivita' del personale dell'amministrazione giudiziaria.
374. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 119:
1) dopo le parole: "le societa' per azioni residenti" sono
inserite le seguenti: ", ai fini fiscali,";
2) la parola: "italiani" e' sostituita dalle seguenti: "degli
Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917,";
3) dopo le parole: "non possiedano" sono inserite le seguenti:
"al momento dell'opzione";
4) le parole: "dell'1 per cento", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "del 2 per cento";
b) al comma 120, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del
30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il
regime speciale e' esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto
dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i
requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine";
c) al comma 134, le parole: "Le SIIQ" sono sostituite dalle
seguenti: "I soggetti residenti presso i quali i titoli di
partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati,
direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito
accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento
CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986,
n. 289, nonche' i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi
esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli";
d) dopo il comma 134 e' inserito il seguente:
"134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata
dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, ad eccezione del comma 6".
375. Ai fini della determinazione delle quote di cui all'articolo
1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si
applica l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, corami 1
e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e'
stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei
componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri
senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non puo' essere
superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo
comma dell'articolo 51 della Costituzione.
377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del
decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non
compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato
comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter,
2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a),
19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del
medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive
modificazioni.
378. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui
all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del
20 per cento dal 1° gennaio 2008.
379. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il
patto di stabilita' interno degli enti locali di cui all'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate
come segue:
a) al comma 676, le parole: "per il triennio 2007-2009" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2007-2010";
b) al comma 677, le parole: "2007, 2008 e 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "2007, 2008, 2009 e 2010";
c) dopo il comma 678 e' inserito il seguente:
"678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti
per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati
triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della
manovra";
d) dopo il comma 679 e' inserito il seguente:
"679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle
province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che
presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del
saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, e' pari a zero.
Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681
sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio
2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla
somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra
incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle
entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti";
e) il comma 681 e' sostituito dai seguenti:
"681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno gli enti devono con-seguire un saldo finanziario in termini
di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza
mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente
saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura
annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero
dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel
triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza
mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire
l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di
competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di
competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi
142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto
di stabilita' interno.
681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel
triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capi-tale
derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare,
non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei
prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali,
al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici
per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla
differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite
del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi
dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva.
In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi
programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario
medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza
mista";
f) al comma 683, primo periodo, le parole: "Ai fini del comma 686,
il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e
quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la
gestione di competenza sia per quella di cassa," sono sostituite
dalle seguenti: "Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello
medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per
la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni
2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,";
g) il comma 684 e' sostituito dal seguente:
"684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si
applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere
approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di
entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente
alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti,
sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A
tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilita' interno";
h) il comma 685 e' sostituito dal seguente:
"685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto
dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei
commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del
prospetto dimostrativo degli obiettivi pro-grammatici costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno. La mancata
comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai
sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso
decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno";
i) dopo il comma 685 e' inserito il seguente:
"685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle
associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di
dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti
locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli
enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le
modalita' per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli
impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate
alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del
sistema e' effettuata previa quantificazione dei costi e
individuazione della relativa copertura finanziaria";
l) al comma 686, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento
al patto di stabilita' interno";
m) dopo il comma 686 e' inserito il seguente:
"686-bis. Qualora si registrino preleva-menti dai conti della
tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in
materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti".
380. La facolta' della regione autonoma Valle d'Aosta e della
provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di
stabilita' interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonche'
per gli enti a ordina-mento regionale o provinciale, prevista
all'articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
estesa anche nei confronti delle universita' non statali di cui
all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
381. I contratti di strumenti finanziari anche derivati,
sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima
trasparenza.
382. I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni
ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare sentite la
CONSOB e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle
finanze verifica la conformita' dei contratti al decreto.
383. La regione o l'ente locale sottoscrittore di strumenti
finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver
preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei
medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli
oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attivita'.
384. Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 e' elemento
costitutivo dell'efficacia dei contratti. In caso di contratti
stipulati in violazione di quanto previsto al comma 382 o al
comma 383, viene data comunicazione alla Corte dei conti per
l'adozione dei provvedimenti di competenza.
385. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, puo' essere
assunto a riferimento per il patto di stabilita' interno il saldo
finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e
dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo
articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole
di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso
articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
386. E' prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, gia' prevista per gli anni
2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche
per frazione di anno, l'organo consiliare e' stato commissariato ai
sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si
applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi
negli obiettivi del patto di stabilita' interno.
387. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle
Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
Art. 2.
(Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e
nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine
pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti
energetiche; Competitivita' e sviluppo delle imprese; Diritto
alla mobilita'; Infrastrutture pubbliche e logistica;
Comunicazioni; Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e
innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei
beni e attivita' culturali e paesaggistici; Istruzione
scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali,
solidarieta' sociale e famiglia; Politiche previdenziali;
Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia
dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e
sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche)
1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio sono confermate, per l'anno 2008, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005,
n. 26.
2. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
confermate per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008.
4. Non e' ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a
titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di
imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle
disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta
dall'articolo 42-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i).
5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del
bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti
dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo
31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e
2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30
milioni di euro. A partire dall'anno 2010 i maggiori introiti,
rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle
casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell'articolo 1
del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con
contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima
regione autonoma.
6. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' abrogato ed e' conseguentemente soppressa l'autorizzazione
di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.
7. Dopo l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, e' inserito il seguente:
"Art. 20.2. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). - 1. I
comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per
l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o
quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi
ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblici-tari,
possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle
pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta
percentuale del 10 per cento.
2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro
per anno e per provincia, gia' previsto dall'articolo 20-bis,
comma 2, e' fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal
beneficio".
8. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni
edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere
utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il
finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un
ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione
ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalla
certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il
31 marzo 2008, ferma restando la validita' delle certificazioni
prodotte in precedenza.
10. All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "25 per cento".
11. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' disposto un intervento fino
a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un
contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le
modalita' di riparto ed erogazione dei contributi.
12. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante
apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del
medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento
di attivita' di consulenza legale, difesa e rappresentanza in
giudizio degli enti convenzionati.
13. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte,
in fine, le parole: "e per l'estinzione anticipata di prestiti".
14. Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni operate in
loro favore dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e del decreto-legge
28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, e finalizzate
all'erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in
dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad
intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella
disponibilita' degli enti locali stessi e sono destinate al
finanziamento di spese di investimento.
15. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprieta', a titolo
gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al
momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli
stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni
dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali
difformita' urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui
al citato articolo 4, comma 224, della legge n. 350 del 2003 resta
fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente
presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo
45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' per le
assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla
categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il
trasferimento ai comuni.
16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto di 33,4
milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.
17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi,
sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della
disciplina delle comunita' montane, ad integrazione di quanto
previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente
per il funzionamento delle comunita' montane stesse per un importo
pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al
comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunita'
montane presenti nella regione.
18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei
seguenti principi fondamentali:
a) riduzione del numero complessivo delle comunita' montane, sulla
base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e
in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione
demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite,
dell'acclivita' dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale
con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del
livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e
delle attivita' produttive extra-agricole;
b) riduzione del numero dei componenti degli organi
rappresentativi delle comunita' montane;
c) riduzione delle indennita' spettanti ai componenti degli organi
delle comunita' montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni.
19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione
delle comunita' montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli
interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e
dalle leggi statali e regionali.
20. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al
comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti
effetti:
a) cessano di appartenere alle comunita' montane i comuni
capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione
superiore a 20.000 abitanti;
b) sono soppresse le comunita' montane nelle quali piu' della
meta' dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della
loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il
livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 pei
cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine
sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota
altimetrica inferiore e la superiore non e' minore di 500 metri;
nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello
della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600
metri;
c) sono altresi' soppresse le comunita' montane che, anche in
conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite
da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la
conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile
procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni,
fermi restando gli obiettivi di risparmio;
d) nelle rimanenti comunita' montane, gli organi consiliari sono
composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo
restando che ciascun comune non puo' indicare piu' di un membro. A
tal fine la base elettiva e' costituita dall'assemblea di tutti i
consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo
consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al
massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.
21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al
comma 17 e' accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle
leggi regionali promulgate e delle relative relazioni
tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite
le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si
producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
22. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti
all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in
particolare alla soppressione delle comunita' montane, anche con
riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino
all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline
regionali, i comuni succedono alla comunita' montana soppressa in
tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche
processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i
principi della solidarieta' attiva e passiva.
23. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: "sedici"
e' sostituita dalla seguente: "dodici". La presente disposizione
entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative
locali.
24. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Gli amministratori locali di cui all'articolo 77,
comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "I sindaci, i presidenti
delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui
all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunita' montane e
delle unioni di comuni, nonche' i membri delle giunte di comuni e
province";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I consiglieri di
cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa
non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a
proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali,
assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86".
25. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali,
limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunita'
montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente
capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e
commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un
mese da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un quarto
dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco o
presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita'
e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali";
b) i commi 4 e 6 sono abrogati;
c) al comma 8, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) articolazione dell'indennita' di funzione dei presidenti dei
consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province,
degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per
il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli
assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e
delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di funzione
nella misura massima del 50 per cento dell'indennita' prevista per un
comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di
comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana
della comunita' montana";
d) al comma 11, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le
indennita' di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono
essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci,
ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e
con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono
esclusi dalla possibilita' di incremento gli enti locali in
condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello
stesso, nonche' gli enti locali che non rispettano il patto di
stabilita' in-terno fino all'accertamento del rientro dei parametri.
Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle
di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza e' comunque
subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli
e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita'" e il
terzo periodo e' soppresso.
26. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed
europei, nonche' i consiglieri regionali non possono percepire i
gettoni di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli
enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77,
comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per
spese di indennita' di missione, per la partecipazione ad organi o
commissioni comunque denominate, se tale partecipazione e' connessa
all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le indennita' di funzione non
sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino
al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione
della condizione di incompatibilita', l'indennita' per la carica
sopraggiunta non viene corrisposta".
27. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 e' sostituito dal seguente:
"Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli
amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa
autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti
degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso
di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute, nonche' un rimborso forfetario
onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto
del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese e' effettuata dal
dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della
documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente
sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della
missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune
ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese
di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna
delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche'
per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate".
28. Ai fini della semplificazione della varieta' e della diversita'
delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione
sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni
amministrazione comunale e' consentita l'adesione ad una unica forma
associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e
33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di
organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane
l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni
e' nullo ed e', altresi', nullo ogni atto attinente all'adesione o
allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale
interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle
amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da
leggi nazionali e regionali.
29. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle
seguenti: "250.000 abitanti";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti
possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di
decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione
media delle circoscrizioni non puo' essere inferiore a 30.000
abitanti".
30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste
elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale
comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di
componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni
e sottocommissioni elettorali circondariali e' gratuito, ad eccezione
delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o
decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli
articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive
modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale
deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale
comunale.
31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e' ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione
delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del
presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni
prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti,
per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di
spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro
annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100
milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento
del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di
cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione
residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli
oneri derivanti dai commi 383 e 384.
32. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni
prodotte dagli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa
conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento, il
Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla differenza
riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione
dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno
2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli enti che
hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da
23 a 32, a valere e nei limiti dell'incremento del fondo ordinario di
cui al comma 31.
33. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in
attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le
regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono
all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od
organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in
parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla
contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.
34. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti,
agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi
enti locali nell'ambito della rispettiva potesta' regolamentare e
titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle
svolte dagli enti locali medesimi.
35. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di
amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni
compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonche' dei
consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I
del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive
modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di
cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le
societa' partecipate totalmente anche in via indiretta da enti
locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
36. In alternativa a quanto previsto dal comma 35 ed entro il
medesimo termine, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano d'intesa con lo Stato possono procedere alla soppressione o
al riordino dei consorzi, di cui al medesimo comma 35, facendo
comunque salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai
medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma
di contribuzione di carattere statale o regionale. In caso di
soppressione le regioni adottano disposizioni al fine di garantire
che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli
enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei principi
dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, e delle competenze delle province fissate
dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, disponendo il
subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai
consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei
medesimi consorzi, agli enti subentranti e' attribuita la potesta',
gia' riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all'articolo 59 del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di imporre contributi alle
proprieta' consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le citate
attivita'. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 37, il personale
che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei
consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle
province e dei comuni, secondo modalita' determinate dalle regioni,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in caso
di riordino i contributi consortili devono essere contenuti nei
limiti dei costi sostenuti per l'attivita' istituzionale.
37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 36 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A
tale fine la soppressione di consorzi per i quali si evidenzino
squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie e' subordinata alla
previa definizione di un piano finanziario che individui le
necessarie misure compensative.
38. Per le finalita' di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio
delle rispettive prerogative costituzionali in materia di
organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1°
luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere,
alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la
gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e
della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri
generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:
a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i
principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori
provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini
dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province
e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma
alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni
piu' ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province
interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa,
attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative
tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o
loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;
b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti
dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna
regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e
delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e
manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle
infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali,
nonche' al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici
finali.
39. All'articolo 5 (L) del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "A
decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al periodo
successivo, tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza
rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni
sui flussi di cassa tra il Ministero e la Banca d'Italia. Ai fini
della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con
successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di
trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita'
di movimentazione della liquidita' e di selezione delle controparti";
b) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Sul
predetto conto, nonche' sul conto di tesoreria denominato:
"Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari", non sono
ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure
cautelari";
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il
sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidita' si
applicano le disposizioni del comma 6. (L)";
d) i commi 7 e 9 sono abrogati.
40. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di
cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e
2010.
41. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle
isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici
nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti
a migliorare le condizioni e la qualita' della vita nelle suddette
zone, assegnando priorita' ai progetti realizzati nelle aree protette
e nella rete "Natura 2000", prevista dall'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, ovvero improntati alla sostenibilita' ambientale, con
particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al
risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti,
alla gestione delle acque, alla mobilita' e alla nautica da diporto
ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio
esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla
destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e
delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla
certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a
favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere
ugualmente competitive. All'erogazione del Fondo si provvede sulla
base del Documento triennale unico di programmazione isole minori
(DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori
(ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative
quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni.
42. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore
finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e
ferme restando le contribuzioni per i progetti gia' approvati con i
decreti del Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005,
pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale
n. 284 del 6 dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per la
tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui
all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello
stato di previsione del Ministero dell'interno, sono trasferite al
Fondo di cui al comma 41, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
43. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di
integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione
interregionali, il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le
regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, e'
integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di
euro per gli anni 2009 e 2010.
45. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1282, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che le risorse da
trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle
complessivamente gia' attribuite all'Istituto nazionale della
montagna (IMONT) al 1° gennaio 2007. Tali risorse sono rese
immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta dal
primo periodo del comma 507 dell'articolo 1 della citata legge n. 296
del 2006.
46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le
regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le
regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei
relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la
ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato e' autorizzato ad
anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare
complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidita'
necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati
finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre
2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani
e comunque al netto delle somme gia' erogate a titolo di ripiano dei
disavanzi.
47. Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite
dallo Stato di cui al comma 46, sono tenute a restituire, in un
periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi
cosi' determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio
dello Stato.
48. All'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da
accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni
interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito
del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle
regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come
previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di
appositi contratti, che individuano le condizioni per la
restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle
finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni
interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi
per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la
relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e
della salute.
49. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per
il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che
non hanno rispettato il patto di stabilita' interno in uno degli anni
precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del
Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno
di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal
relativo piano.
50. All'articolo 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi
regionali a favore degli esercenti un'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte
o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i
quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23
febbraio 1999, n. 44".
51. Le agevolazioni di cui al comma 50 si applicano nel limite
massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
regioni interessate, sono adottate le disposizioni attuative del
comma 50 e del presente comma.
52. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni
annuali di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, puo' essere effettuata anche sulla base di intese tra
lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
53. La disposizione di cui al comma 52 si applica anche in
relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e
2006 e sono fatti salvi gli atti gia' compiuti in conformita' ad essa
presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
54. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223.
55. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui
all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le
organizzazioni sindacali, da emanare entro il mese di giugno 2008,
sono individuate tutte le tipologie professionali connesse con lo
svolgiento dell'azione degli uffici all'estero, con l'obiettivo di
razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre
quella relativa all'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modificazioni.
56. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive
modificazioni, viene conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti
nell'esercizio 2008, adeguato con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
57. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai
commi 55 e 56, previa verifica ed accertamento, e' destinata ad
alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel
limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di
cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
che per l'anno 2008 e' integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere
dall'anno 2009 e' integrato di 42,5 milioni di euro.
58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresi', le entrate accertate
ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della citata legge n. 296 del
2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonche' quota parte
delle dotazioni delle unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione
degli uffici all'estero.
59. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato ad
effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
60. Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani nel
mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e
dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai programmi n. 4.8 e
n. 4.9, e' autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di:
a) 12,5 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e
all'assistenza dei connazionali;
b) 5,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative
scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e
perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971,
n. 153.
61. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della
divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche
in connessione con eventi internazionali gia' programmati, e'
autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
62. Per il funzionamento dell'unita' di crisi del Ministero degli
affari esteri in relazione allo svolgimento di interventi a tutela
dei cittadini italiani in situazioni di rischio e di emergenza
all'estero, svolti anche in coordinamento con le unita' di crisi dei
Paesi dell'Unione europea, e' autorizzata, a decorrere dall'anno
2008, la spesa di 400.000 euro.
63. Al fine di assicurare l'adempimento degli impegni
internazionali derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali
in particolare dall'esercizio della presidenza italiana del "G8", il
Ministero degli affari esteri e' autorizzato a procedere, per gli
anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul
Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
64.Per l'organizzazione del vertice "G8" previsto per l'anno 2009
e' stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008.
65. La somma di cui al comma 64 puo' essere in parte utilizzata
anche attraverso un programma, da definire di intesa con la Regione
autonoma della Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture
sociali e servizi civili nel territorio dell'Isola, con particolare
riferimento al comune della Maddalena, in funzione contestuale della
occupazione stabile, della salvaguardia ambientale e della
cooperazione euromediterranea.
66. Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione
n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al
sistema delle risorse proprie delle Comunita' europee, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.
67. Il contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo
(TWAS), di cui alla legge 10 gennaio 2004, n. 17, e' incrementato di
500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008 per sostenere
l'attivita' dell'Inter Academy Medical Panel (IAMP).
68. Per consentire la partecipazione dell'Italia all'Esposizione
universale di Shanghai del 2010 e' autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6
milioni di euro per l'anno 2010.
69. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per il finanziamento del contributo
italiano al Trust Fund presso la Banca europea per la ricostruzione e
lo sviluppo (BERS) e di euro 67.000 per il contributo al Segretariato
esecutivo dell'Iniziativa centro-europea (INCE).
70. Per le politiche generali concernenti le collettivita' italiane
all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e
le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese
la realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, della
Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della
emigrazione italiana, nonche' la valorizzazione del ruolo degli
imprenditori italiani all'estero e le misure necessarie al
rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, e'
autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008.
71. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14
novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 226, cosi' come rideterminati dall'articolo 1,
comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di
30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
72. Allo scopo di continuare ad assicurare le capacita' operative
dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 1238, della citata legge n. 296 del 2006, e' incrementata di
140 milioni di euro per l'anno 2008.
73. La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899,
della citata legge n. 296 del 2006 e' determinata in 20 milioni di
euro per l'anno 2008, dei quali 7 milioni da destinare alla
prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina
militare di Taranto e 1 milione da destinare al rilancio del Polo di
mantenimento pesante nord di Piacenza.
74. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e'
istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento
dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro
per l'anno 2008. Con decreti del Ministro della difesa, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del
fondo tra le unita' previsionali di base del centro di
responsabilita' "Arma dei carabinieri".
75. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare il Nucleo operativo del Corpo forestale dello
Stato di tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
concorre nell'attivita' di prevenzione e repressione dei reati
ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree
naturali protette nazionali e internazionali. Nello svolgimento di
tali compiti, il Nucleo puo' effettuare accessi e ispezioni
amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti
per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Corpo. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
determinato il relativo contingente di personale. Restano, in ogni
caso, ferme le competenze previste per il Comando dei carabinieri per
la tutela dell'ambiente.
76. All'istituzione del Nucleo di cui al comma 75 si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Dalle disposizioni di cui al medesimo comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
77. Gli arruolamenti autorizzati per l'anno 2007 dall'articolo 1,
comma 574, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere
effettuati anche nel 2008.
78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio
e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle
missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui
vengono stoccati munizionamenti, nonche' al personale civile italiano
nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul
territorio nazionale, che abbiano contratto infermita' o patologie
tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili
all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di
nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di
materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli
superstiti nonche' ai fratelli conviventi e a carico qualora siano
gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie,
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2008-2010.
79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalita' per
la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite
massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela
previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302,
23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206.
80. La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1, comma 898,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinata in 10 milioni di
euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.
81. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16
luglio 1997, n. 264, e' ridotta dell'importo di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
82. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008
ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato
su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni
telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o
telematica disposte o autorizzate dall'autorita' giudiziaria, anche
attraverso la razionalizzazione delle attivita' attualmente svolte
dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si
procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
83. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi
complessivi delle attivita' di intercettazione disposte
dall'autorita' giudiziaria.
84. Al fine di garantire la continuita' dei servizi di assistenza e
di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di
provvedimento dell'autorita' giudiziaria, nelle comunita'
dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo
10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale
appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza e'
corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l'indennita' di
turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto
Ministeri, con modalita' e criteri che sono stabiliti in sede di
contrattazione integrativa.
85. Per le finalita' di cui al comma 84 e' autorizzato in favore
del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro
307.000 per l'anno 2008.
86. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilita' (OIC),
fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria,
concorrono le imprese attraverso contributi derivanti
dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria
dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580.
87. Il Collegio dei fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il
fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonche' le quote del
finanziamento di cui al comma 86 da destinare all'Intemational
Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting
Advisory Group (EFRAG).
88. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 86
sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo
stesso decreto sono individuate le modalita' di corresponsione delle
relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.
89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37 (L), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. L'indennita' di espropriazione di un'area edificabile e'
determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando
l'espropriazione e' finalizzata ad attuare interventi di riforma
economico-sociale, l'indennita' e' ridotta del venticinque per cento.
(L)
2. Nei casi in cui e' stato concluso l'accordo di cessione, o
quando esso non e' stato concluso per fatto non imputabile
all'espropriato ovvero perche' a questi e' stata offerta
un'indennita' provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli
otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennita' e'
aumentata del dieci per cento. (L)";
b) all'articolo 45 (L), comma 2, lettera a), le parole: "senza la
riduzione del quaranta per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'articolo
37";
c) all'articolo 20 (L), comma 14, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "L'autorita' espropriante dispone il deposito, entro
trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma
senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45";
d) all'articolo 22 (L), comma 3, le parole: ", senza applicare la
riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma l"
sono soppresse;
e) all'articolo 55 (L), il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di
pubblica utilita', in assenza del valido ed efficace provvedimento di
esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno
e' liquidato in misura pari al valore venale del bene. (L)".
90. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle
di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, come modificati dal comma 89 del presente articolo, si
applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la
determinazione dell'indennita' di espropriazione sia stata condivisa,
ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.
91. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal
1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio
attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle
Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' posto a
carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. La
disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle
assegnazioni di cui all'articolo 33 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, che superano il contingente fissato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo il
divieto di cumulabilita' previsto dall'articolo 3, comma 63, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
92. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 430,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente
generale di pubblica sicurezza e le corrispondenti posizioni di
organico di livello B sono soppresse. I dirigenti che rivestivano la
predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a
decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e
collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario, riassorbibile
all'atto del collocamento a riposo. Agli stessi e' garantito
l'impiego sino alla cessazione del servizio, ai sensi dell'articolo
1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
93. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 42 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, i dirigenti generali
di pubblica sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella
qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17
previsto dal comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti
gli effetti l'anzianita' maturata nella qualifica di dirigente
generale. Ai dirigenti in possesso della predetta anzianita' di
servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d'ufficio per
il raggiungi-mento del limite di eta' prima della nomina a prefetto
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3-bis,
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
94. In corrispondenza del raggiungimento del limite di eta'
previsto per il collocamento a riposo d'ufficio del personale di cui
al comma 92, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza
di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e' incrementato fino
a nove unita'.
95. In relazione alla soppressione della qualifica di dirigente
generale di pubblica sicurezza di livello B, al decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo
scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla
qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami
previsti dall'articolo 7, comma 1, nonche' per l'ammissione allo
scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, e'
definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta della
commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto
determina altresi' i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei
settori d'impiego e presso gli uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori
ad un anno";
b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "dirigente generale di
pubblica sicurezza di livello B" sono soppresse; all'articolo 2, il
comma 8 e' abrogato;
c) all'articolo 11, comma 2, le parole: "e dai dirigenti generali
di pubblica sicurezza di livello B," sono sostituite dalle seguenti:
"e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";
d) all'articolo 13, comma 1, le parole: "dirigente generale di
pubblica sicurezza di livello B e" sono soppresse;
e) all'articolo 58, comma 3, le parole: "e ai dirigenti generali
di pubblica sicurezza di livello B" sono soppresse;
f) all'articolo 59, comma 1, le parole: "e dai dirigenti generali
di livello B" sono sostituite dalle seguenti: "e dai prefetti
provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza";
g) all'articolo 62, comma 3, le parole: "un apposito comitato
composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di
livello B" sono sostituite dalle seguenti: "un comitato composto da
almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";
h) all'articolo 64, comma 2, le parole: "di livello B" sono
soppresse.
96. Dall'attuazione dei commi da 92 a 95 deve risultare confermata
la previsione di un risparmio di spesa di almeno 63.000 euro in
ragione d'anno. Eventuali oneri aggiuntivi sono compensati, negli
anni in cui si dovessero verificare, attraverso corrispondenti
riduzioni delle somme destinate a nuove assunzioni nella qualifica
iniziale dei ruoli interessati e rendendo indisponibili i relativi
posti.
97. Per l'anno 2008 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento
della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e
l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione
delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento
delle posizioni debitorie, con una dotazione di 190 milioni di euro,
di cui 30 milioni di euro per le specifiche necessita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o piu' decreti
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro della
giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e
alla Corte dei conti.
98. Per l'anno 2008 e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro
da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di
funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo
operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture
portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.
99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei
sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto -
Guardia costiera e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
100. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo
1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio
continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle
dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica, o di
quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul
territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di
provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari
degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, e'
istituito, presso il Ministero del'economia e delle finanze, uno
specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008.
101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le procedure
per l'assunzione del personale di cui al comma 100, nonche' per
l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni
interessate.
102. Al fine di rafforzare la legalita' e il miglioramento delle
condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalita'
organizzata di tipo mafioso o similare, e' istituito a decorrere
dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno, il "Fondo per la
legalita'". Al Fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni
mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni.
103. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 102 sono
finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento
delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia,
al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al
recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o
alla realizza zione di strutture pubbliche e alla diffusione della
cultura della legalita'.
104. Le modalita' di accesso al Fondo di cui al comma 102 sono
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo
stesso decreto sono adottate le disposizioni attuative dei commi 102
e 103.
105. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della
criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari
superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563
e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari
superstiti, nonche' ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito
dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti,
sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della
legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.
106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "calcolata in base
all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "in misura
pari all'ultima retribuzione";
b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Ai figli maggiorenni superstiti, ancorche' non conviventi
con la vittima alla data dell'evento terroristico, e' altresi'
attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non
reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998,
n. 407, e successive modificazioni";
c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Ai medesimi soggetti e' esteso il beneficio di cui
all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203";
d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I benefici di cui alla presente legge si applicano anche
agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961,
dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia
al momento dell'evento";
e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: "dall'attuazione
della presente legge" sono inserite le seguenti: ", salvo quanto
previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo".
107. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni
completano gli inter-venti di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi
territori secondo le disposizioni del presente decreto e delle
ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal
Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e
dai commissari delegati";
b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: "alla fine dello stato
di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2012";
c) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Misure per i territori interessati dal sisma del
dicembre 2000) - 1. Alla cessazione dello stato di emergenza
dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha
interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad
applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101 del 22
dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza
n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile";
d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 e' inserito il seguente:
"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di
cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base
delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative
all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquiennio
2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un
quinto per ciascun anno del suddetto quinquiennio";
e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 e' aggiunto
il seguente: "Alla cessazione dello stato di emergenza, per il
quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attivita' previste
dal presente comma, quantificate in 17 milioni di euro, assumendo
come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 sono erogate
annualmente negli importi progressivamente ridotti nella misura di un
quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio";
f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse
giacenti nelle contabilita' speciali istituite ai sensi del comma 3
dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato
per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28
settembre 1997 sono versate nelle contabilita' speciali di cui al
comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da
ultimare.
5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la
prosecuzione e per il completamento del programma di interventi
urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e
Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il
Diparti-mento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con
contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno
degli esercizi 2008, 2009 e 2010".
108. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 107,
lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla
lettera f) del medesimo comma 107.
109. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini
dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3,
dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro
dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile,
dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre
1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908
del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei
pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed
assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28
settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni,
possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato
dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun
tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei
versamenti gia' eseguiti nella misura e con le modalita' da stabilire
nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze.
110. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in
materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali
e contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la
propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006. La definizione
si perfeziona versando l'intera somma dovuta per ciascun contributo e
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a
titolo di capitale e interessi, diminuita al 30 per cento, in due
rate di eguale ammontare, la prima delle quali deve essere versata
entro il 20 gennaio 2008 e la seconda entro il 30 settembre 2008. E
mancato rispetto dei termini previsti dal secondo periodo comporta la
decadenza dal beneficio di cui al presente comma.
111. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 110, informando
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima
dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al
primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati
da apposite relazioni illustrative.
112. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di
soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli
incendi boschivi, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
l'anno 2008 per l'acquisizione, a cura della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della protezione civile, di velivoli
antincendio.
113. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i
termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
114. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni
e delle attivita' produttive dei comuni della regione Veneto colpiti
da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2007, n. 3621, e'
autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per
l'anno 2008.
115. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo
completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle
regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980,
del 1981 e del 1982, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e
successive modificazioni, e' autorizzato un ulteriore contributo
decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da
erogare, alle medesime regioni, secondo modalita' e criteri di
ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
116. Il recupero dei tributi e contributi di cui ai commi 1008 e
1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene
nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
117. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 14 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, dopo le parole:
"avevano la residenza" sono inserite le seguenti: "o la sede
operativa".
118. Al fine di agevolare la ripresa e il rilancio dell'economia
nelle zone colpite dall'eccezionale evento alluvionale e franoso che
ha interessato la provincia di Teramo e, in particolare, i comuni di
Alba Adriatica, di Tortoreto e di Martinsicuro, del 6 ottobre 2007, e
per la realizzazione indifferibile di opere infrastrutturali volte a
prevenire le conseguenze di eccezionali eventi alluvionali, e'
istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010.
119. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono individuate le categorie di beneficiari e
le modalita' per accedere ai finanziamenti a carico del fondo di cui
al comma 118.
120. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in
agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' altresi' destinato al ricambio
generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore
della pesca.
121. Al fine di favorire l'accesso al credito e al mercato dei
capitali da parte delle imprese che operano nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, le disponibilita' del Fondo centrale per il
credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono destinate agli interventi di
cui all'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102.
122. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rifinanziata per l'importo
di 50 milioni di euro per l'anno 2008, quale dotazione del fondo per
la razionalizzazione e la riconversione della produzione
bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio
previsto dalla normativa comunitaria.
123. Le disponibilita' gia' destinate al fondo per le crisi di
mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato, nel limite di 30 milioni di euro, per essere direttamente
riassegnate, per l'anno 2008, ad integrazione della dotazione del
fondo di cui al comma 122.
124. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' aggiunta la seguente lettera:
"f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate
attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock
di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste".
125. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della
legge 24 dicembre 2004, n. 313, e' autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle
disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
126. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori
agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai
sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso
agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati
autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai
sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile
1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione
Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei
ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti
entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie
in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi
pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonche' le
esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
127. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato
e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere
agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale
concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy,
l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari
integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare
riferimento a quelli al dettaglio.
128. I dati aggregati rilevati sono resi.pubblici, almeno con
cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la
stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti
radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia.
129. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei
prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,
effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono
manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai
sensi del comma 127.
130. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
riferisce sugli esiti delle attivita' di controllo di cui al
comma 129 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le
proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure
correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere
agroalimentari.
131. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri
di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonche'
l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso
strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso
i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di
quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.
132. Per le finalita' di cui ai commi da 127 a 131 e' autorizzata
la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
133. Per le attivita' di progettazione delle opere previste
nell'ambito del Piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1,
comma 1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a
valere sull'autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058 per i
medesimi anni ed e' altresi' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per l'anno 2010 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1060, lettera c), della stessa legge. E'
inoltre autorizzato, per la prosecuzione del suddetto Piano,
l'ulteriore contributo di 100 milioni di euro per la durata di
quindici anni a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante
riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di
spesa di cui all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e all'articolo 1, comma 78, lettera b), della legge 23
dicembre 2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse.
134. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed
esercitino prevalentemente le loro attivita' nei comuni montani e
che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino
attivita' di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in
genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in
affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi
non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli
altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni
di legge e anche tramite apposite convenzioni:
a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e
manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la
selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di
consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i
servizi di bonifica e a verde;
b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui
alla lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di
produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e
la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti
rinnovabili di origine agricolo-forestale.
135. Dopo l'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, recante
norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi
nocivi, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai danni e al mancato
reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara
viticola, nota altresi' con il nome di "peronospora", avvenuti nel
2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e
del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare
come avversita' atmosferiche assimilabili a una calamita' naturale,
ai sensi della definizione recata dal numero 8) dell'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive
nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del
regolamento (CE) n. 701 2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001,
e in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti
compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunita'
europea e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui
all'articolo 88, paragrafo 3, del medesimo Trattato, secondo quanto
previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 185712006,
e' autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 50 milioni di euro a
valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che
viene ridotto per un importo di 150 milioni di euro al fine di
compensare gli effetti, da trasferire entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione alla Regione siciliana,
che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli
attacchi della "peronospora", tramite provvedimenti di ripartizione
che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo e al citato
regolamento (CE) n. 185712006".
136. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001n71CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con
particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i
finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del
comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.
137. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli
incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge
n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in
esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, e'
completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
138. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che
la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui
la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento
alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la
persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica
puo' utilizzare in compensazione il credito.
139. Per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater,
comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito
dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura
del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in
consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore
energetico.
140. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi
nazionali, per gli anni successivi al 2009, la quota di cui al
comma 139 puo' essere incrementata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di con-certo con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
141. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre
1995, n. 481, a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del
prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di
combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile
1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio
1992, e successive modificazioni, e' determinato dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura
dei costi nel mercato del gas naturale.
142. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, le parole da: "iniziative a vantaggio dei consumatori" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "progetti a
vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal
Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del
sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie".
143. La produzione di energia elettrica mediante impianti
alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in
data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione,
rifacimento o potenziamento, e' incentivata con i meccanismi di cui
ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalita' e' incentivata la
sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti
energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche
altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalita' di calcolo di
tale quota sono definite, entro no-vanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
144. La produzione di energia elettrica mediante impianti
alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente
legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW),
e' incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un
periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono
utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico e'
regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
145. La produzione di energia elettrica mediante impianti
alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente
legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa
nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati
verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una
tariffa fissa onnicomprensiva di entita' variabile a seconda della
fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un
periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a
legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento
e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti
quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia
elettrica e' remunerata, con le medesime modalita', alle condizioni
economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente
comma puo' essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, assicurando la congruita' della
remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili.
146. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, le parole da: "Il Ministro delle attivita' produttive"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Per il
periodo 2007-2012 la medesima quota e' incrementata annualmente di
0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono
stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni
successivi al 2012".
147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del
soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un
valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi
elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui
al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione netta di
energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il
coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla
tabella 2 allegata alla presente legge, fermo restando quanto
disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da
allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o
contratti quadro oppure di filiere corte.
148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh
elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato
in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio
annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione
dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa
Autorita' entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. E
valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 2 per
le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati,
ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
assicurando la congruita' della remunerazione ai fini
dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili.
149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo
minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di
energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi
aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE,
su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza
nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere
all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un
prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi
registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico
(GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.
150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto
dai commi da 143 a 149. Con tali decreti, che per le lettere b) e c)
del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:
a) sono stabilite le modalita' per assicurare la transizione dal
precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi
da 143 a 157 nonche' le modalita' per l'estensione dello scambio sul
posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di
potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i
diritti di officina elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse
combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II,
sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi
alimentari, industriali ed energetici;
c) sono stabilite le modalita' con le quali gli operatori della
filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a
garantire la provenienza, la tracciabilita' e la rintracciabilita'
della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e
delle tariffe di cui alle tabelle 2 e 3;
d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano
applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in
attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
151. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi,
di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da
fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 fino al
31 dicembre 2007.
152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da
fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31
dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi
da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di
altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o
comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi
con capitalizzazione anticipata.
153. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce:
a) le modalita' di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;
b) le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione delle
tariffe di cui al comma 145, nonche' per il ritiro dei certificati
verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della
componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
154. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
155. Allo scopo di assicurare il funziona-mento unitario del
meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di
cui al comma 143, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a
beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore
unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 147. I
predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo
della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 144.
156. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da
quelli di cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti
certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di
energia elettrica.
157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in
otto anni.
158. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "o altro soggetto istituzionale
delegato" sono sostituite dalle seguenti: "o dalle province
delegate";
b) al comma 3, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico"
sono inserite le seguenti: ", che costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico";
c) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli
impianti offshore l'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dei
trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio
marittimo da parte della competente autorita' marittima";
d) dopo il primo periodo del comma 4 e' inserito il seguente: "In
caso di dissenso, purche' non sia quello espresso da una
amministrazione statale preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la
decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle
regioni, e' rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle
province autonome di Trento e di Bolzano";
e) al secondo periodo del comma 4, le parole: ", in ogni caso,"
sono soppresse e, dopo le parole: "a seguito della dismissione
dell'impianto" sono aggiunte le seguenti: "o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e
recupero ambientale";
f) al comma 5, le parole: "di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere b) e c)";
g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai
medesimi impianti, quando la capacita' di generazione sia inferiore
alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto,
con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate
maggiori soglie di capacita' di generazione e caratteristiche dei
siti di installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'";
h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato
adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida
nazionali".
159. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la
dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione
dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori
e' fornita anche con la prova di avere svolto le attivita' previste
dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1,
comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
160. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, le conseguenti attivita' sono soggette alla disciplina del
medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 e' allegata la seguente
tabella:
"Tabella A (Articolo 12)
| Fonte |Soglie
---------------------------------------------------------------------
1|Eolica................................................ |60 kW
---------------------------------------------------------------------
2|Solare fotovoltaica................................... |20 kW
---------------------------------------------------------------------
3|Idraulica............................................. |100 kW
---------------------------------------------------------------------
4|Biomasse.............................................. |200 kW
---------------------------------------------------------------------
|Gas di discarica, gas residuati dai processi di |
5|depurazione e biogas.................................. |250 kW".
162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica
e' istituito, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il
risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di
euro. Il Fondo e' finalizzato al finanziamento di campagne
informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi
energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare
riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale
sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso
consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza
della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a
spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione standby quando non
sono utilizzati. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e' vietata la
commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi
energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonche' di motori
elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio
decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i
principi e i criteri a cui si devono informare le campagne
informative di cui al presente comma.
163. A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il
territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita
delle lampadine a incandescenza, nonche' l'importazione, la
distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un
dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete
elettrica.
164. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente
alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti
rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive
impartite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
165. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:
"f-bis) sottopongono a termini perentori le attivita' poste a
carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure
sostitutive in caso di inerzia;
f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della
direttiva 2003/541 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14
novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie
insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le
parti;
f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui
la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta
ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;
f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di
adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte
le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete
e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per
autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia
elettrica prodotta;
f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano
ripartiti con le modalita' di cui alla lettera f) e che i costi
associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della
rete;
f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire
la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione
distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti
tramite societa' terze, operanti nel settore dei servizi energetici,
comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili".
166. Il Ministro dello sviluppo economico e' autorizzato ad
emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a
promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica
ulteriori che risultino necessari per la connessione ed il
dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti
alimentati da fonti rinnovabili.
167. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con
proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia
elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere
l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012,
e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.
168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi
in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza
energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi,
provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria
competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo
fissato di cui al comma 167.
169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di
cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico
verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in
corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al
fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne da'
comunicazione con relazione al Parlamento.
170. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni
relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di
provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento
dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il Governo invia un
motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore
inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede
entro gli ulteriori sei mesi con le modalita' di cui all'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
171. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei
comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di
incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi
territori.
172. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo
economico o altri Ministeri interessati e le regioni promuovono lo
sviluppo delle imprese e delle attivita' per la produzione di
impianti, ed apparecchi, e interventi per le fonti rinnovabili e
l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e
medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013.
173. Nell'ambito delle disponibilita' di cui all'articolo 12 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai
fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli
impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali
sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.
174. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e
l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili
sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione
nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e
alla ubicazione dell'impianto, e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo
12 per il complesso degli impianti.
175. All'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al
comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di
gas e' bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni
dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve
avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto";
b) al comma 4, le parole: "nuove scadenze" sono sostituite dalle
seguenti: "nuove gare" e le parole: "limitatamente al periodo di
proroga" sono sostituite dalle seguenti: "fino al nuovo affidamento";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al
comma 1 del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni
di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113,
comma 15-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete".
176. Al fine di garantire lo sviluppo e la continuita' della
ricerca italiana sull'idrogeno e sulle tecnologie ad esso collegate,
come le celle a combustibile, quali componenti ideali di un sistema
energetico sostenibile, in grado di soddisfare la domanda crescente
di energia riducendo gli effetti dannosi per l'ambiente, a livello
locale e globale, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la Piattaforma
italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile,
con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo
incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente
cicli energetici chiusi, ossia basati sull'idrogeno prodotto con
l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e
trasporto e la sua utilizzazione. Sono favorite le applicazioni
trasportistiche dell'idrogeno prodotto con le modalita' di cui al
presente comma, da utilizzare in motori a combustione interna
modificati, alimentati a idrogeno o a miscele metano/idrogeno, ovvero
in celle a combustibile per l' autotrazione.
177. A decorrere dall'anno 2008, al fine di promuovere a livello
internazionale il modello italiano di partecipazione informata del
pubblico ai processi decisionali sull'emissione deliberata di
organismi geneticamente modificati (OGM) e allo scopo di
intraprendere azioni strutturali che favoriscano le filiere
produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da
contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori,
e' istituito un apposito fondo, denominato "Fondo per la promozione
di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da
contaminazioni da organismi geneticamente modificati", presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorita'
nazionale competente in materia. Il Fondo puo' essere gestito anche
in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano
in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e
partecipati di govemance e government dell'innovazione
biotecnologica. Per la gestione del Fondo e' prevista una dotazione
finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008.
178. A decorrere dall'anno 2008, al fine di favorire il dialogo tra
scienza e societa' e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della
formazione avanzata, nel rispetto del principio di precauzione
applicato al campo delle biotecnologie, e' istituito un apposito
fondo, denominato "Fondo per la promozione della ricerca e della
formazione avanzata nel campo delle biotecnologie", presso il
Ministero dell'universita' e della ricerca. Il Fondo puo' essere
gestito anche in convenzione con fondazioni e istituti indipendenti.
Per la gestione del Fondo e' prevista una dotazione finanziaria di 3
milioni di euro per l'anno 2008.
179. Per le finalita' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 421, sono autorizzati contributi quindicennali di 20
milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno
2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese
nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.
180. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, e' autorizzata la spesa di euro 318 milioni per
l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni
per l'anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011
e 2012.
181. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 95, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali
di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per
l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle
imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
182. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al
comma 847, dopo le parole: "da piccole e medie imprese" sono aggiunte
le seguenti: "e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili
ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili".
183. Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile,
le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai
sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive
modificazioni, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate al capitolo 7445 "Fondo per la competitivita'",
piano di gestione 18, e al capitolo 7480 "Fondo rotativo per le
imprese" piano di gestione 05, nell'ambito dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico.
184. Al comma 842 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e turistiche".
185. Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito,
istituito dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, ha personalita' giuridica di diritto pubblico e continua a
svolgere la propria attivita' presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche per agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di
cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri.
186. Il Comitato di cui al comma 185 e' dotato di un fondo comune,
unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in
via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione
patrimoniale e finanziaria del Comitato e' disciplinata da un
regolamento di contabilita' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il
fondo comune e' costituito da contributi volontari degli aderenti o
di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti
deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali e da altri enti
pubblici o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il
Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le
vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo contributi
di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali,
governativi o non governativi, ed ogni altro provento derivante
dall'attivita' del Comitato.
187. In favore del Comitato di cui al comma 185 e' autorizzata per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro da
destinare al suo funzionamento.
188. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa e' autorizzata a rinegoziare i mutui accesi
entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo I
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la
durata complessiva del rimborso. Tale durata non puo' comunque
superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della
prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso
originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento
della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli
eventuali aumenti del costo degli interessi conseguenti
all'allungamento e alla rinegoziazione del mutuo sono a carico dei
singoli beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto
decreto-legge n. 786 del 1985.
189. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 188 si
applicano, se piu' favorevoli, le disposizioni di cui al titolo I del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed ai relativi
regolamenti di attuazione.
190. Per l'attuazione dei commi 188 e 189 e' autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
191. Al comma 6, lettera b), dell'articolo 8-bis del decreto-legge
2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127, le parole: "richieste entro quarantotto mesi
dalla data di avvio dell'istruttoria" sono sostituite dalle seguenti:
". Per i patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre
2007, le relative richieste di rimodulazione possono essere
presentate entro il 31 dicembre 2008.".
192. All'articolo 23 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
le parole: "Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e
di attivita' industriali" sono sostituite dalle seguenti: "Per le
opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli
studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attivita'
industriali".
193. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta
del sistema turistico nazionale, definendo e attuando adeguate
strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai
fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con
appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del
Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite:
a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche
rispetto a cui vi e' necessita' di individuare caratteristiche
similari e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto
delle specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di
fruizione dei contesti territoriali;
b) le modalita' di impiego delle risorse di cui all'articolo 10
della legge 29 marzo 2001, n. 135, per l'erogazione di
"buoni-vacanza" da destinare a interventi di solidarieta' in favore
delle fasce sociali piu' deboli, anche per la soddisfazione delle
esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del
turismo balneare, montano e termale.
194. Al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del
prodotto turistico nazionale mediante la promozione di economie di
scala e il contenimento dei costi di gestione delle imprese del
settore, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite,
nel rispetto delle competenze regionali, le procedure acceleratorie e
di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi
turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Tali procedure
devono privilegiare le azioni finalizzate, tra l'altro, alla
razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti a carico delle
imprese e dei termini di durata dei procedimenti, nonche' a definire
specifici moduli procedimentali idonei a contestualizzare l'esercizio
dei poteri pubblici.
195. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi
delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, provvede ad assicurare il supporto
tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali e
internazionali che intendono promuovere progetti di investimento
volti a incrementare e a riqualificare il prodotto turistico
nazionale, attivando le procedure di cui al comma 194.
196. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura rende noto al pubblico il proprio "ufficio prezzi", che
riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni
dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.
197. Lo svolgimento delle attivita' di verifica di cui al comma 196
puo' essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni e
gli altri enti interessati e la prefettura - ufficio territoriale del
Governo, che individuano anche le modalita' di rilevazione e di messa
a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle
tariffe e dei prezzi rilevati.
198. Ai fini del comma 197, la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, puo' disciplinare, d'intesa con
l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze,
la convenzione tipo e le procedure standard.
199. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il
Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta
ed elaborazione delle informazioni richieste agli "uffici prezzi"
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
cui al comma 196, all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, nonche', quanto ai servizi
di pubblica utilita', alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica, nonche' a renderle note anche in forma comparata e
telematica, avvalendosi del "Portale delle imprese", gestito in rete,
nell'ambito delle proprie risorse dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, che svolge servizio unicamente
informativo e assume il nome di "Portale delle imprese, dei
consumatori e dei prezzi".
200. Il Garante di cui al comma 199 e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero
dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento
delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui ai
commi da 196 a 203 senza compenso e mantenendo le proprie funzioni.
L'incarico ha la durata di tre anni.
201. Il Garante di cui al comma 199 riferisce le dinamiche e le
eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni
di cui ai commi da 196 a 203, al Ministro dello sviluppo economico,
che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e di proposte
normative.
202. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche
nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in
materia di riservatezza dei dati personali.
203. Alle attivita' svolte ai sensi dei commi da 196 al presente
comma le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia'
disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione dei commi da 196
al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
204. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e
4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e' autorizzata la spesa di 6
milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno
2009.
205. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3
della legge 16 marzo 2001, n. 88, e' autorizzata la spesa di 14
milioni di euro per l'anno 2008, di 21 milioni di euro per l'anno
2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010.
206. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo
4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, in applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del
Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa
temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi
asiatici, e' autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2008. Le modalita' di concessione del contributo sono quelle previste
dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2
febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21
aprile 2004.
207. Ai sensi dell'articolo 3 del regola-mento (CE) n. 65911999 del
Consiglio, del 22 marzo 1999, l'efficacia del comma 206 e'
subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea, nonche' alle condizioni o limitazioni eventualmente imposte
dalla stessa nella relativa decisione di autorizzazione.
208. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9
gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, e' ridotta di 15
milioni di euro per l'anno 2008.
209. E fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio
2006, n. 13, e' integrato di 4 milioni di euro per l'anno 2008.
210. A decorrere dal 1° gennaio 2008, e' istituito, presso il
Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a
migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in
atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre
quanto previsto dalla normativa vigente. La dotazione iniziale di
tale fondo e' pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
211. Il fondo di cui al comma 210 ha la funzione di provvedere
all'erogazione di un contributo per attivita' di ricerca e
definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e
ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per
l'individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e
organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano le
emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative sul
trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunita' tecnologiche
praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni gia'
attuate, nonche' per favorire gli investimenti e compensare i
maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e
impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di
gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di
carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in
rapporto alla sua capacita' di trasporto o la riduzione delle
emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto
previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.
212. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce,
con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli indici e gli standard energetici e
ambientali necessari per conseguire le finalita' di cui ai commi 210
e 211, ivi incluse le modalita' di verifica e certificazione da parte
dell'ente tecnico, da definire in coerenza con la normativa
internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e
l'entita' del medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza
energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.
213. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in conformita' con la normativa comunitaria in materia, i criteri di
attribuzione dei benefici di cui ai commi da 210 a 212, nei limiti
delle disponibilita' di cui al comma 210. H contributo non puo'
superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il
raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli
investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard
energetici, con l'eccezione delle attivita' per studi, ricerche e
campagne informative, nonche' per gli impianti terranave dedicati
alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per le quali
viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento e
dei costi operativi.
214. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 212 e 213 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione
della Commissione europea.
215. 11 Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di
accordi con le autorita' portuali e i fornitori di energia elettrica
per l'approvvigionamento di elettricita' alle navi a prezzi
convenzionati e compatibili con le attuali modalita' di
approvvigionamento in porto.
216. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "in traffico
internazionale" sono soppresse.
217. All'articolo 56, comma 1, secondo periodo, del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo le parole: "della predetta sezione I" sono
inserite le seguenti: "e del capo VI del titolo II".
218. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7,
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, non si applicano ai beni mobili
registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non
inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio
di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione
finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) o da una societa' per azioni o a
responsabilita' limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione
prevista dall'articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad
un'impresa che li destini all'esercizio della propria attivita'
abituale.
219. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del
concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in
ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione
del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei
corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle
finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 218 anche
al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio
dello Stato non superi complessiva-mente la somma di 2,7 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008.
220. L'efficacia del comma 218 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il
Ministero dei trasporti provvede a richiedere l'autorizzazione alla
Commissione europea.
221. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della
competitivita' delle navi italiane, i benefici per le imprese di
cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008.
222. Le somme rese disponibili per pagamenti non piu' dovuti
relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 4,
comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive
modificazioni, sono mantenute nel conto residui per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di 25 milioni di
euro per l'anno 2008.
223. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 998, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per l'anno 2009.
224. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema "Alta
Velocita/Alta Capacita'" ricompreso nella Rete transeuropea di
trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione n. 884/2004/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera
del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, e'
determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive
modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento
del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo
dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le
modalita' attuativi.
225. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, relativi all'anno 2007, e' autorizzata un'ulteriore spesa di
30 milioni di euro per l'anno 2008.
226. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' assegnata la somma di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
227. Le imprese che intendono esercitare la professione di
autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei
requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e professionale, ed
iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono
tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra
impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purche'
composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 3, di altra
impresa che cessa l'attivita' di autotrasporto per conto di terzi,
oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma
associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non
inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non
inferiore a 80 tonnellate.
228. Le annualita' relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di
56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di
4.722.845 euro per il 2013.
229. Le somme rese disponibili per pagamenti non piu' dovuti
relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1,
della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni,
sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata
del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 452.311.525
nell'anno 2008.
230. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008,
di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.
231. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7
marzo 2001, n. 51, e' ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere
dal 2008.
232. Al fine di consentire la piena operativita' degli incentivi
alle imprese di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti
a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalita'
stradale a quella marittima, e' autorizzata la spesa di 77 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
233. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno
quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' soppressa.
234. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di
mobilita' e sicurezza derivanti dai programmati lavori di
ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro - Reggio
Calabria e per migliorare la qualita' del servizio di trasporto e di
sicurezza nello Stretto di Messina e' autorizzata la spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno
2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad in
terventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.
235. La programmazione degli interventi di cui al comma 234 e la
ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o piu'
decreti del Ministro dei trasporti e, per gli interventi
infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.
236. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti
all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuati, con
decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari:
a) per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio
Calabria, per assicurare la continuita' territoriale da e per tale
aeroporto nonche' per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba,
per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;
b) per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per
gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
237. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5
dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive
modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2005, n. 21, nonche' al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, e successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per il
triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle
operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge
n. 166 del 2002.
238. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 2004, n. 340, prosegue per un ulteriore triennio, secondo
quanto disposto dal comma 239.
239. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le
politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e
modalita' operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi 237
e 238. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma decorre il periodo di attuazione delle misure di cui ai
medesimi commi 237 e 238.
240. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38
della legge n. 166 del 2002, che residuano dall'attuazione, nel
triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono
utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 237.
241. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38,
comma 7, della legge n. 166 del 2002 prosegue per un ulteriore
triennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonche' agli
articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con
le disposizioni di cui ai commi da 228 a 242.
242. Il triennio di cui al comma 241 decorre dalla data di
sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 38,
comma 7, della legge n. 166 del 2002.
243. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 238 e 241, sul
Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del
trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al
trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le
autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge
n. 166 del 2002, istituito nello stato di previsione del Ministero
dei trasporti, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli
anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse di cui al presente
comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010 e' destinato all' attuazione di quanto disposto al
comma 238. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al
finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38,
comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive
modificazioni, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato
sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.
244. Per il completamento e l'implementazione della rete
immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello
di servizio sulla rete logistica nazionale, e' autorizzato un
contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro
per il 2010.
245. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico
nazionale, gli interventi previsti dal comma 1044 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono rifinanziati nella misura
di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno
2010.
246. Il contributo, previsto all'articolo 1, comma 1044, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovra' essere utilizzato,
prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel
limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20
giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il
Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21
dicembre 2006.
247. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la
sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano
nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e
sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso
l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali
all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attivita'
ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli
uffici ed il personale preposto ad attivita' di sicurezza stradale
degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attivita'
istituzionali, ivi compresa la formazione, e' autorizzata la spesa di
35 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno
2009, di 30 milioni di euro per l'anno 2010, di 49 milioni di euro
per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni
di euro per l'anno 2013.
248. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo
1, comma 1038, della citata legge n. 296 del 2006, e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di
15 milioni di euro per l'anno 2010.
249. E capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle
ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. e'
aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una
spesa complessiva di 30 milioni di euro.
250. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di
risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10
milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di
societa' del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla
realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in
conformita' alla direttiva 2004126/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel
ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non
elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio
energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonche' una
riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.
251. E' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'
ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al
fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle
comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la citta' di Roma, per il
quale e' autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la
tratta Avezzano-Roma.
252. Per consentire il finanziamento dei servizi pubblici
ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza e'
autorizzata la spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e' ridotta per
l'anno 2008 di 14 milioni di euro;
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e' ridotta per l'anno 2008 di 13
milioni di euro;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta per l'anno 2008 di 7
milioni di euro.
253. Il Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine
conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla
media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilita' di
assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonche' le
eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. Il servizio sulle
relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio
economico e' assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei
limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito
delle relazioni per le quali non e' possibile raggiungere
l'equilibrio economico, i servizi di utilita' sociale, in termini di
frequenza, copertura territoriale, qualita' e tariffazione, e che
sono mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di
servizio pubblico.
254. Nelle more della stipula di nuovi contratti di servizio
pubblico tra il Ministero dei trasporti e la societa' Trenitalia
s.p.a., il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere alla societa' le somme previste, per l'anno 2008, dal
bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di
servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla
vigente normativa comunitaria.
255. Per la progettazione e l'avvio ai sensi della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle
linee metropolitane delle citta' di Bologna e di Torino, e'
autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 10
milioni di euro per l'anno 2010. Per la realizzazione della tramvia
di Firenze e' autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per
l'anno 2009.
256. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del
passante grande di Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzato un contributo di 5
milioni di euro per l'anno 2008 e di 4 milioni di euro per l'anno
2009.
257. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle
opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e'
autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99,6
milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
A valere sulle risorse stanziate dai commi 257 e 258, per la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi
quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente
dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli
163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. A valere sulle risorse stanziate dai commi 257 e 258,
per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui
all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2
milioni di euro per l'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli
163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
258. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una
quota fino a 50 milioni di euro e' destinata alla prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, da realizzare con le modalita' di cui al primo
comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche
rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal
Ministero delle infrastrutture.
259. L'Autostrada Nogara-Mare Adriatico e il collegamento dei
sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e
Verona/Padova, opere di competenza della regione Veneto, sono
inseriti, ai soli fini dell'approvazione, nelle procedure previste
dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni.
260. Per il completamento degli interventi relativi alla strada di
grande comunicazione E 78 "due mari" Grosseto-Fano, prevista come
opera strategica di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.
261. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1,
comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la
spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
262. Le quote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'articolo 13,
comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivi
rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 non impegnate al 31
dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte
nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei
rispettivi limiti.
263. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo
11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e' autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di
0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per
l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi
infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a
Pescara nel 2009.
264. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. e' autorizzata a
costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo,
denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).
265. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 264 e le
successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti
s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 71,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
266. Il Fondo di cui al comma 264 e' finalizzato al sostegno
finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, da realizzare mediante:
a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) contratti di concessione di costruzione e gestione o
affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
267. Il Fondo di cui al comma 264, al fine di ridurre le
contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore
dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella
gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del
relativo equilibrio economico-finanziario.
268. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli
indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze
nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con
proprio regolamento limiti, condizioni, modalita' e caratteristiche
della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo
conto della redditivita' potenziale dell'opera e della decorrenza e
durata della concessione o della gestione.
269. Dalle disposizioni di cui ai commi da 264 a 268 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
270. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
271. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo
11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e' autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici
anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica
sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo
di nuoto di Roma nel 2009.
272. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio
funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su
pista del 2012 in provincia di Treviso e' autorizzato un contributo
quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale
concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui
o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca
e' autorizzata ad effettuare.
273. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al
comma 272 e' destinato alla realizzazione di un velodromo nel
territorio della provincia di Treviso, diretto a consentire un
adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale.
Ai fini della definizione delle modalita' di finanziamento e di
realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture
funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva,
l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo di
programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministro per le
politiche giovanili e le attivita' sportive, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.
274. Le somme relative ad eventuali economie, derivanti dalle
risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni
finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la
realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale
di cui al comma 272, possono essere destinate alla copertura di altre
spese preventivamente autorizzate dall'Associazione medesima per la
realizzazione dell'evento.
275. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999,
n. 157, e' ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
276. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' incrementato di 20 milioni di euro, a
decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento
strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico,
nonche' alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici
esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio
sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di
rischiosita'.
277. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 276, il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2
dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e' emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica
istruzione e dell'economia e delle finanze.
278. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con
l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via
prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, e' autorizzata la
spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro
per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 per l'avvio
di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato
con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal
Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati
gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei
competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
279. All'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "20 miliardi di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "23 miliardi di euro".
280. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: "Il maggior importo di cui
alla presente lettera e' vincolato" sono inserite le seguenti: "per
100 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,
finalizzato al potenziamento delle "unita' di risveglio dal coma";
per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,
destinati al potenziamento e alla creazione di unita' di terapia
intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l'esecuzione di
un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto
di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di "massa
tandem", per effettuare screening neonatali allargati, per patologie
metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze
scientifiche efficaci;";
b) nel secondo periodo, le parole: "100 milioni di euro ad
interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate
alle cure palliative" sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di
euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e
l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati
alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie
degenerative neurologiche croniche invalidanti";
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Nella
sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, e' data,
inoltre, priorita' agli interventi relativi ai seguenti settori
assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione
sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie
territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della
salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di
investimento e il monitoraggio della loro attuazione, assicura il
raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella
programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche
attraverso i precedenti programmi di investimento".
281. Per gli interventi di cui ai commi 276, 279 e 280 gli
stanziamenti previsti sono subordinati a verifiche energetiche, sia
che vengano inseriti in accordi di programma, sia in altri programmi
per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; tali interventi devono
prevedere misure significative di efficienza energetica e di
produzione di energia da fonti rinnovabili, nonche' di risparmio
idrico.
282. Per le nuove costruzioni che rientrane fra gli edifici di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, il rilascio del certificato di agibilita' al permesso
di costruire e' subordinato alla presentazione della certificazione
energetica dell'edificio.
283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina
penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e
successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli
istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle
comunita' e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di con-certo
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti,
nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla
legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera
c):
a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le
funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del
Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il
rimborso alle comunita' terapeutiche delle spese sostenute per il
mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui
all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunita' dei
minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorita'
giudiziaria;
b) le modalita' e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in
materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio
sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla
base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di
funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del
Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni
organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle
unita' di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario
nazionale;
c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo
riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni
di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e
in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a
147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato
di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di
euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione
del Ministero della salute;
d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni
strumentali di proprieta' del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del
Ministero della giustizia afferenti alle attivita' sanitarie;
e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie
complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanita'
penitenziaria.
284. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario
nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in
materia di medicina penitenziaria, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia
minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere la
funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e
sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o
convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di
prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici
dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28
settembre 2007.
285. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato
alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si
considerano "residenze d'interesse generale destinate alla locazione"
i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61,
composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un
vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a
25 anni.
286. Le residenze di cui al comma 285 costituiscono servizio
economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione
dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, e sono ricomprese nella definizione di alloggio
sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.
287. Per i fini previsti dai commi 285 e 286 e' istituito, a
decorrere dall'anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
288. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il
quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli
accordi tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e quelle dei
conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili piu'
favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di
abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi
stessi, con possibilita' di deroga al limite minimo dell'aliquota,
deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare
fino all'esenzione dall'imposta.
289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali,
previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i
poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS
S.p.a. possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture dall'ANAS S.p.a. medesima ad un soggetto di diritto
pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato
dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse
interamente partecipato.
290. Le attivita' di gestione, comprese quelle di manutenzione
ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento
tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo
complementari, nonche' della tratta autostradale Venezia-Padova, sono
trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero
scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia
S.p.a., ad una societa' per azioni costituita pariteticamente tra
l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente
partecipato. La societa', quale organismo di diritto pubblico,
esercita l'attivita' di gestione nel rispetto delle norme in materia
di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed e'
sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I
rapporti tra la societa' ed i soggetti pubblici soci sono regolati,
oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni,
sulla base di apposita convenzione. La societa' assume direttamente
gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie
per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra
l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei
contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.a.. Alla societa' e'
fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri
operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente
necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289,
ovvero ad esse direttamente connesse.
291. Per le finalita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e
successive modificazioni, e' autorizzato un contributo quindicennale
di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008.
292. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio
del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, e'
autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008.
293. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini
della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi
2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei
costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri e reso noto sul sito intemet del Dipartimento stesso,
debitamente compilato e certificato dalla societa' di revisione
incaricata della certificazione del bilancio.
294. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei
contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e
all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e'
attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza
dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote
proporzionali all'ammontare del con-tributo spettante a ciascuna
impresa.
295. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le
compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie
applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e
di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella
misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto
dell'IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalita'
e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al
comma 293.
296. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali
dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge
24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009. La
ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano dello stanziamento
annuo e' effettuata entro il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si
procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni
e alle province autonome il 90 per cento della somma gia' assegnata
nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via
definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.
297. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, al primo e al secondo periodo le
parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio".
298. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, alle parole: "Tale contributo" sono
premesse le seguenti: "Fermi restando i limiti all'ammontare dei
contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni,".
299. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle
infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento
degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga
banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per
il tramite della Societa' infrastrutture e telecomunicazioni per
l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di
euro per l'anno 2008.
300. Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1,
commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.
301. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione, di cui
al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e deve riguardare opere prodotte per
almeno la meta' negli ultimi cinque anni" sono soppresse;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale
italiana, ai fini del presente articolo, sono stabiliti con decreto
del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le
attivita' culturali da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e
i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla
codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per
cento del tempo di diffusione, in particolare nelle fasce orarie di
maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui
il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale
italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme
distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni,
riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima
del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento
alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque
prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti
televisivi e i fornitori di programmi in pay per-view soggetti alla
giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei
propri introiti netti annui, cosi' come indicati nel conto economico
dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al
finanziamento, al preacquisto e all'acquisto di opere europee
realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali
introiti sono quelli che il soggetto obbligatori cava da pubblicita',
da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con
soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte
televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui
esso ha la responsabilita' editoriale, inclusi quelli diffusi o
distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di
soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei
suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i
fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il
30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale
italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti
e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle
opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti
al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina
alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi
cinque anni una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi
complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta
radiotelevisiva nonche' i ricavi pubblicitari connessi alla stessa,
al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica
amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di
questa quota, nel contratto di servizio e' stabilita una riserva non
inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al
finanziamento, al preacquisto o all'acquisto di opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e
una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di
animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia.
Per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore, gli
operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili
contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del
mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere
audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal
traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento
indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e
modalita' stabiliti dall'Autorita' con apposito regolamento da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Con particolare riferimento ai programmi in
pay per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione,
gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni caso
commisurati all'effettiva disponibilita' di opere rilevanti, ai sensi
del presente comma, nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno
di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche
italiane, secondo criteri e modalita' stabiliti dall'Autorita' con
apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione. In merito all'obbligo di
programmazione della sottoquota del 20 per cento di opere
cinematografiche di cui al presente comma, e' previsto un periodo
transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e
ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al
suddetto obbligo";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. L'Autorita' adotta entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione un regolamento che definisce le
modalita' di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al
presente articolo nel rispetto dei principi di riservatezza previsti
dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le
sanzioni in caso di inadempienza".
302. All'articolo 51, comma 3, lettera d), del testo unico della
radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "da 1.040 euro a 5.200 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "da 5.165 euro a 51.646 euro";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche nel caso
in cui la pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici sia
gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri
media".
303. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato
postale, migliorando la qualita' dei servizi offerti e preservando il
livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del
servizio universale puo' prorogare gli accordi in essere con
operatori privati gia' titolari di concessione del Ministero delle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156".
304. Le somme disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle
autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31
marzo 2005, n. 56, nel limite massimo rispettivamente di euro 12
milioni e di euro 2 milioni, sono mantenute nel conto dei residui per
essere versate all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008 e
successivamente riassegnate nello stato di previsione del Ministero
del commercio internazionale per essere destinate alle finalita' di
cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
305. Per l'anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle
disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28
maggio 1973, n. 295, quale disponibilita' impegnabile per le
finalita' connesse alle attivita' di credito all'esportazione.
306. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,
n. 295, per le attivita' connesse al pagamento dei contributi agli
interessi previsti in favore dei soggetti di cui all'articolo 15,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' integrato
di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 130 milioni di euro per
l'anno 2009.
307. Per consentire ai centri regionali per i trapianti di cui
all'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di
controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica
della sicurezza della rete trapiantologica, e' autorizzata, a partire
dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al presente
comma sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a
decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
308. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei
fondi di funzionamento, nonche' di organizzare le risorse umane e
logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanita'
pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale per i
trapianti, istituito con legge 1° aprile 1999, n. 91, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle
attivita' di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e
cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre
2005, n. 219, puo':
a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con
amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre
persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o
internazionali;
b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi
istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca
nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalita'
previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi
compresa quella di cui all'articolo 15-septies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
quanto compatibile.
309. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di
trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione
interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla
formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una
prospettiva multidisciplinare e multilaterale, e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per
l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.
310. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9
gennaio 2006, n. 13, e con le modalita' previste dall'articolo 1,
comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
311. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei
trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle
merci dalle strade verso le Autostrade del mare, e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
312. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del
Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla
legge 14 febbraio 1991, n. 46, e' incrementato di 3,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2008.
313. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per
cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo
1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata ai
progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di eta'
inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attivita'
di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della
valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato e' composto da
ricercatori, di nazionalita' italiana o straniera, di eta' inferiore
ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di
indici bibliometrici, quali l' impact factor ed il citation index, e
operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la meta'
non italiani, che svolgono attivita' nei settori disciplinari
relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.
314. L'attuazione del comma 313 e' demandata ad apposito decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
315. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del
comitato di cui al comma 313, quantificato nel limite massimo di
100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui
all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo
dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico
nel territorio soggetto a monopolio.
316. All'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nel primo periodo, le parole: "Per gli anni 2007 e 2008" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2007" e le parole:
"non inferiore al 5 per cento e' destinata, in via sperimentale,"
dalle seguenti: "non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e
al 10 per cento a partire dal 2008 e' destinata".
317. All'articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006, le
parole: "per ciascuno degli anni 2007 e 2008" sono sostituite dalla
seguente: "annui".
318. E' istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008, un Fondo
di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo e'
attivato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
319. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di
base possono chiedere, a valere sul Fondo di cui al comma 318 e
previa conferma della disponibilita' finanziaria, contributi non
superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata
effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.
320. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i
quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi
di cui al comma 319 e le modalita' per la presentazione delle
richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi medesimi,
nonche' per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione
dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della
disponibilita' del Fondo di cui al comma 318.
321. Per le finalita' della difesa del suolo e della pianificazione
di bacino nonche' per la realizzazione degli interventi nelle aree a
rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
adotta piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione
del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei
territori, da attuare d'intesa con le autorita' di bacino
territorialmente competenti, con le regioni e con gli enti locali
interessati, tenuto conto dei piani di bacino. A tal fine sono
utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui
alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, come determinate dalla Tabella F della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma nonche' delle disposizioni di cui ai commi 322, 323, 325, 326,
331 e 332 e' autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno
degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183.
322. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per
la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica
attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e
climalteranti, nonche' per la promozione della produzione di energia
elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono
destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo
annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al
comma 321. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalita' di
utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di
cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti,
pubblici o privati, nonche' mediante l'attivazione di fondi di
rotazione.
323. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per
la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della
produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di
riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere
dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo e'
finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla
formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare per la promozione degli
interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare
nel termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalita' di utilizzo del fondo di
cui al presente comma.
324. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle
interazioni tra i fattori ambientali e la salute, sugli effetti che
gli agenti inquinanti hanno sugli organismi viventi, e in special
modo sull'uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in
materia e di favorire lo studio di progetti volti ad un'efficace
riduzione e al controllo delle emissioni inquinanti, e' istituito un
fondo, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010.
325. Al fine di potenziare le attivita' di vigilanza e controllo in
materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di
sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e' autorizzato ad avvalersi di
strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera. Sono a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli
oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali necessari per lo
svolgimento delle attivita' di cui al presente comma. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di
cui al comma 321.
326. Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale con
particolare riferimento al mare nonche' di assicurare il
funzionamento ordinario dell'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e' assegnata, per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di 10 milioni di euro a
valere sulle risorse di cui al comma 321.
327. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad
elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
autorizzato alla stipula di accordi di programma con altre
amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano
straordinario di telerilevamento, gia' previsto dall'articolo 27
della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di
riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni
ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella
misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
328. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine
protette, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno
2008.
329. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attivita' di
monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie
scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle
diverse aree del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 247,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
330. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del
territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del
turismo, le regioni interessate attuano interventi finalizzati
all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla
riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche,
alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni
culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono
programmati dalla Autorita' di bacino di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle
regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per
l'attuazione degli interventi di cui al presente comma e' autorizzata
la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
331. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare definisce e attiva un programma di interventi di difesa del
suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi
fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema
perifericita' rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per l'anno 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 321.
332. Per le finalita' di mitigazione del rischio idrogeologico, di
tutela e di riqualificazione dell'assetto del territorio e di
incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di
montagna e di collina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare definisce e attiva, sulla base delle richieste
dei comuni e delle comunita' montane, un programma di interventi di
manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti,
privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso
impatto ambientale. Per l'attuazione del presente comma e' previsto
l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008,
alla difesa del suolo ai sensi del comma 321.
333. A decorrere dall'anno 2008, e' istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per
la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica sul
territorio nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le
modalita' di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo
medesimo.
334. Il comma 1284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' sostituito dai seguenti:
"1284. E' istituito un fondo di solidarieta', presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il
finanzia-mento esclusivo di progetti e interventi, in ambito
nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso
possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia
dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo e' alimentato
dalle risorse di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono indicate le modalita' di funzionamento
e di erogazione delle risorse del fondo.
1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una
migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di
acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonche' le emissioni di
anidride carbonica, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e
dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque
meteoriche e della permeabilita' dei suoli urbanizzati. E fondo e'
alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-ter.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare sono disciplinate le modalita' di funzionamento del fondo
e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i
contributi a valere sul fondo medesimo.
1284-ter. E' istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per
ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico
venduta al pubblico. Per materiale plastico si intende il composto
macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione,
policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento
simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica
chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo
di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare
il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il
fondo di cui al comma 1284-bis".
335. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e la
riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica,
per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al
fine di migliorare la qualita' dell'aria nei comuni a maggiore crisi
ambientale, e di tutelare la biodiversita'.
336. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate
all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della
legge 1 ° giugno 2002, n. 120, nonche' ai fini di cui alla delibera
CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma di 2 milioni di euro annui
a valere sul fondo di cui al comma 335 e' destinata all'istituzione e
alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla
gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio.
337. Gli Enti parco nazionali che hanno provveduto alla
rideterminazione della propria dotazione organica in attuazione
dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
possono incrementare le proprie piante organiche entro il limite
massimo complessivo di 120 unita' di personale, da ripartire tra
tutti gli Enti parco, nell'ambito del contributo dello Stato ai sensi
dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
delle ulteriori risorse attribuite ai sensi del comma 338 e delle
altre entrate di cui all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394. Per le finalita' di cui al presente comma, a decorrere
dall'anno 2008 gli Enti parco nazionali sono autorizzati a effettuare
assunzioni di personale anche in deroga alla normativa vigente,
previo esperimento delle procedure di mobilita'.
338. Per le finalita' di cui al comma 337 e' autorizzato un
contributo straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008. Al riparto del contributo tra gli Enti parco
nazionali di cui al comma 337 si provvede con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
339. La commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma,
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni,
nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e istituita presso l'ente cui e' delegata la gestione
dell'area marina protetta, e' composta: da un rappresentante
designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla
regione territorialmente interessata, con funzioni di vice
presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi
territorialmente interessati; da un esperto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un
rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del
reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare; da un esperto designato
dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica
applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni
naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In
attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla
ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine
protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
340. Al fine di potenziare le attivita' di sorveglianza e di tutela
del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza
titolo o in difformita' dalle norme e dagli strumenti urbanistici,
nonche' di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata
demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle
opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' incrementato di ulteriori 10 milioni di
euro per l'anno 2008.
341. All'articolo 27, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Entro i successivi quindici giorni
dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su
ordinanza del sindaco, puo' procedere al sequestro del cantiere".
342. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare un fondo di 2 milioni di euro per l'anno
2008, per l'avvio di un programma di valorizzazione e di recupero
delle ferrovie dismesse.
343. Per l'attuazione del programma di cui al comma 342, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il
Ministro dei trasporti, individua criteri e modalita' per la
realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da
destinare a itinerari ciclo-turistici e avvia progetti di
fattibilita' per la conversione a uso ciclabile delle tratte
ferroviarie dismesse di cui alla tabella 4 annessa alla presente
legge.
344. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Fondo denominato "un centesimo per il
clima" nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione
volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante
acquistato alla pompa per l' autotrazione, nonche' per ogni 6 kW/h di
energia elettrica consumata.
345. A decorrere dal 1° gennaio 2008, per ogni litro di carburante
acquistato e per ogni 6 kW/h di energia elettrica erogati per i quali
sia stata effettuata la contribuzione volontaria e' previsto un
corrispondente contributo aggiuntivo di un centesimo di euro da parte
delle societa' di distribuzione di carburante e di energia elettrica.
Il Fondo di cui al comma 344 e' finalizzato al finanziamento delle
politiche della mobilita' sostenibile, delle fonti energetiche
rinnovabili per ridurre le emissioni di anidride carbonica e al
sostegno delle politiche di contrasto ai cambia-menti climatici.
346. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con proprio decreto, sentite le organizzazioni rappresentative
di categoria, le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le
associazioni dei consumatori, definisce le modalita' di attuazione
della contribuzione volontaria di cui al comma 344 e del contributo
di cui al comma 345 nonche' le modalita' di gestione del Fondo. Con
il medesimo decreto e' istituito un comitato di esperti che ha il
compito di verificare l'attuazione delle finalita' del Fondo di cui
al comma 344. Le spese di funzionamento del comitato di cui al
periodo precedente sono poste a carico delle dotazioni del Fondo "un
centesimo per il clima".
347. Per l'anno 2008, al Fondo di cui al comma 344 e' assegnata una
dotazione di 1 milione di euro ai fini dell'avvio della campagna di
comunicazione del medesimo Fondo.
348. In nessun caso il medico curante puo' prescrivere, per il
trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non e'
autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale
non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni
cliniche di fase seconda. Parimenti, e' fatto divieto al medico
curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per
un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero
riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23
dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano
disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase
seconda.
349. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione
tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, subentrata
nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre
ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale,
sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche gia'
concluse, almeno di fase seconda.
350. Le confezioni di medicinali in corso di validita', ancora
integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di
ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in
possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per
un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una
organizzazione non lucrativa avente finalita' di assistenza
sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o
della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa,
qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto
della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede,
ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza
domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.
351. Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni di
medicinali in corso di validita', ancora integre e correttamente
conservate, ad esclusione di quelle per le quali e' prevista la
conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono
essere consegnate dal detentore che non abbia piu' necessita' di
utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle
regioni e province autonome, aventi finalita' umanitarie o di
assistenza sanitaria.
352. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di
cui ai commi 350 e 351 sono prese in carico da un medico della
struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro
verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi
da 350 al presente comma si applicano anche a medicinali contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope.
353. L'adempimento ai fini dell'accesso agli importi di cui
all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata nell'esercizio 2007,
s'intende rispettato alle seguenti condizioni:
a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per
la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento
degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa
farmaceutica adottate nell'anno 2007, negli importi definiti e
comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2005, ovvero, per le
regioni che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione,
di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il
perseguimento dell'equilibrio economico. La verifica del
conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalle
regioni e' effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli
adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia italiana
del farmaco;
b) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento per
la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell'idoneita'
e della congruita' del processo attuativo dei Piani di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La
predetta verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia
italiana del farmaco.
354. Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e
dell'attivita' dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata
dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori e' autorizzata
l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
355. E' istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per
la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica.
L'iscrizione al suddetto registro e' consentita a coloro che sono in
possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo
equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in
chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come
professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla
salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico puo' essere
inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio
sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento.
Il regolamento di attuazione del presente comma e' emanato, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro della salute.
356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al
decreto del Ministro della salute 26 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione
di "Autorita' nazionale per la sicurezza alimentare" e si avvale di
una sede referente operante nella citta' di Foggia. Restano ferme la
collocazione dell'Autorita' predetta presso il Ministero della salute
e le altre disposizioni del decreto suddetto in quanto compatibili.
Per lo svolgimento delle attivita' e il funzionamento della sede di
Foggia e' autorizzato a favore del Ministero della salute un
contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009
e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010.
357. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM)
e' disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1°
agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua
in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma
di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione
continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti
all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo
5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive
modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio
sanitario nazionale, che svolge attivita' di ricerca e di supporto
nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale
per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti
indicati nel citato accordo del l° agosto 2007, e' costituita con
decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel
predetto accordo. Concorrono, altresi', alla piena realizzazione del
nuovo sistema di ECM gli ulteriori organismi previsti dal citato
accordo, secondo le competenze da esso attribuite.
358. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia di cui
al comma 357 puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di
ruolo in posizione di comando dipendente dal Ministero della salute e
dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per un contingente massimo di quindici unita'. Il
Ministro della salute puo' altresi' disporre presso l'Agenzia, per
periodi massimi di due anni e con le modalita' previste all'articolo
1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non
rinnovabili fino a un massimo di quindici unita' di personale
dipendente dal Ministero della salute. I contributi alle spese
previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini
della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le
spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione
continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato accordo del
1° agosto 2007 nonche' le spese per il personale derivanti
dall'attuazione dei commi da 357 a 360.
359. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 357 di fare fronte
tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti
istituzionali, la dotazione organica del relativo personale e'
determinata in sessanta unita' di personale di ruolo, di cui
quarantotto unita' di personale non dirigente e dodici dirigenti.
L'Agenzia e' autorizzata a procedere alla copertura dei posti di
nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata
dal presente comma e del finanziamento complessivo di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge
19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 358.
360. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, incompatibili con i commi da 357 al presente comma e
le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 5
del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive
modificazioni.
361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici,
affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed
emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto
o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni
di risarcimento danni tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di
180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in
base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le
transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell'ambito della
predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri
transattivi gia' fissati per i soggetti emofilici dal decreto del
Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni
rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro
della salute in data 13 marzo 2002, con priorita', a parita' di
gravita' dell'infermita', per i soggetti in condizioni di disagio
economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
363. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre
2005, n. 229, e' riconosciuto, altresi', ai soggetti affetti da
sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione
dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della
focomelia e della macromelia.
364. Per la copertura degli oneri di cui al con una 361, nonche' al
fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di
euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita
al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi
dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della
tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7
marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi
dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
365. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 364, pari
a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009, e' iscritta nel Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
366. Al fine di assicurare l'espletamento delle attivita' che la
associazione italiana della Croce rossa svolge in regime
convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle
convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime.
In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla
presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura
dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle
convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
367. Nei confronti del personale di cui al comma 366 trovano
applicazione le disposizioni dei commi 90, 92 e 94 dell'articolo 3
della presente legge. Per i soggetti in possesso dei prescritti
requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di
disponibilita' di posti vacanti nell'organico della associazione
italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in
materia di assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento del
personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso
le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali
e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche
amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di
personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un
protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti sedi
istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Con tale protocollo sono anche definiti gli aspetti relativi al
rinnovo delle convenzioni di cui al comma 366, allo scopo di
assicurare la continuita' del servizio attraverso la proroga dei
contratti di lavoro in essere.
368. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di
assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la
riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti
previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di
Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere
personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure
concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a
valere sul fondo di cui al presente articolo".
369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo
svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennita'
speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura
ordinaria, amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 1 della
legge 13 agosto 1980, n. 454, e' riderminata in 400 euro, fino a un
limite massimo di spesa pari a 150.000 euro annui.
370. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e
successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola:
"incruenti" e' soppressa.
371. All'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono a
gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite
convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti
privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari
delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle
adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti".
372. A valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire
istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai
sensi del comma 616, una quota delle medesime risorse pari al 50 per
cento per l'anno 2008 e' destinata alla concessione, con decreto del
Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province
autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni
della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.
373. E' autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di
cui 40 milioni per l'anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni
dal 2009 al 2048 e 34 milioni per l'anno 2049, finalizzata al
sostegno dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo
del millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi
innovativi di finanziamento dello sviluppo, e alla cancellazione del
debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie
internazionali.
374. Per gli anni 2008 e 2009, l'importo di 60,5 milioni di euro
previsto dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione e
il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano
sanitario nazionale e prioritariamente finalizzato:
a) alla sperimentazione del modello assistenziale "case della
salute";
b) alle malattie rare;
c) all'implementazione della rete delle unita' spinali unipolari e
delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;
d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui
luoghi di lavoro;
e) alla promozione di attivita' di integrazione tra dipartimenti
di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
f) all'attuazione del documento programmatico "Guadagnare salute -
rendere facili le scelte salutari", di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007.
375. Al comma 566 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le parole: "purche' abbia superato o superi prove selettive
di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo
della legge 19 gennaio 2001, n. 3, e' rideterminato in euro
30.300.000" sono sostituite dalle seguenti: ", ed accertati i
requisiti specifici professionali e generali di idoneita'. Lo
stanziamento di cui al decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e'
rideterminato, a decorrere dall'anno 2008, in euro 35.300.000".
376. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli
assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p),
primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita.
377. Per le finalita' di cui al comma 376 il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato e' incrementato di 834 milioni di euro per
l'anno 2008. Il predetto incremento e' ripartito tra le regioni con i
medesimi criteri adottati per lo stesso anno.
378. A tal fine il fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, e' ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008.
379. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle
regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualita' ed
appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di
linee guida adottate con accordo stipulato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
380. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione,
la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica
relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al
regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 agosto
1999, n. 332, non puo' superare il livello di spesa registrato
nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Al
fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle
medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate
quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della
salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del
9 per cento.
381. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c),
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
sono escluse le attivita' di informazione ed aggiornamento relative
alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i
programmi regionali di cui al comma 379 ovvero accreditate nei
programmi di educazione continua in medicina.
382. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica,
destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle
regioni, ivi comprese le province autonome e le regioni a statuto
speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna
selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di
interesse comunitario. La gestione del Fondo e' regolata con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute.
383. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali un fondo per la repressione dei reati in danno
agli animali. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento
degli interventi sostenuti dal Nucleo investigativo per i reati in
danno agli animali del Corpo forestale dello Stato.
384. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi 382 e 383 e' attribuita
una somma pari a 1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.
385. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: "nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno
di anidride solforosa e di lire 203.000" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride
solforosa e di euro 209".
386. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell'articolo 3 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotti dall'articolo 1,
comma 1143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai
seguenti: "Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali per i quali non risultino avviate
le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il
termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione
sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e
dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse
finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere
trasferite, con le modalita' di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169,
da una contabilita' speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei
nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile,
nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di
ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, titolari delle
predette contabilita' speciali, sono tenuti a comunicare alla
Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non
siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli
affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi".
387. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate
ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante tutela del
patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 78 del
2001 e' incrementata di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di
proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei
commi 3 e 4 dell'articolo 11 della medesima legge 7 marzo 2001,
n. 78, e' autorizzata la concessione di un contributo quindicennale
di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
388. Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi
archeologici siciliani inseriti nella "Lista del patrimonio mondiale"
dell'UNESCO e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per un
piano triennale di manutenzione straordinaria. La Regione siciliana,
a cui sono trasferite le risorse di cui al presente comma, predispone
entro tre mesi il predetto piano di manutenzione straordinaria.
389. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "una sola volta";
b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) e' abrogata e dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. L'autorita' di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo
scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando
i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una
perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del
patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio
disponibile di analoga gravita'";
c) all'articolo 21, comma 2, le parole: "comunque non superiore a
sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a sei mesi,
rinnovabile una sola volta".
390. Le modifiche di cui al comma 389, lettere a) e c), entrano in
vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri
di amministrazione che abbiano gia' superato il limite del mandato
decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.
391. Le modifiche di cui al comma 389, lettera b), entrano in
vigore dal 1° gennaio 2009 e prendono in considerazione, in sede di
prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.
392. Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni
lirico-sinfoniche e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni
a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed
amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico
funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a
comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero
vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato
non puo' superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.
393. E' istituito presso il Ministero per i beni e le attivita'
culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010 al fine di:
a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni
lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni
lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto
economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo
bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello
indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero
per i beni e le attivita' culturali, nonche' di quelle gia'
sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi
due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.
394. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 393 e'
ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle
differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile,
calcolate nella loro totalita', e delle altre perdite del patrimonio
netto, calcolate nella meta' del loro valore. Il predetto decreto e'
adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione
da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi
dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di
risanamento di cui al comma 393. Decorso tale termine, il decreto e'
comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non
abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di
risanamento.
395. Al fine di incentivare il buon andamento e
l'imprenditorialita' delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo
24, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel
rapporto tra entita' della attivita' consuntivata e costi della
produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonche'
nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e
costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi
precedenti la ripartizione".
396. A decorrere dal 1° gennaio 2008, gli importi dei contributi
statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1,
7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, sono iscritti in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali, la cui dotazione e' quantificata
annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere
dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17
ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
397. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8
della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e' incrementata di 3,4 milioni
di euro.
398. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la
concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui
all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e
straordinaria manutenzione a loro totale carico, le accademie e le
istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento
continuativo di attivita' culturali di interesse pubblico.
399. Le disposizioni di cui al comma 398 si applicano ai contratti
in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in
vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 296 del 2005, anche per le ipotesi in cui alla stessa
data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o
locazione.
400. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al
comma 398 e' subordinata alla previa regolazione dei rapporti
pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura
annua ricognitoria di euro 150, ferme restando acquisite all'erario
le somme gia' corrisposte per importi superiori.
401. All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi
euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere
dal 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione
di spesa recata dalla medesima disposizione.
402. Per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di
Giacomo Puccini e' autorizzato, per l'anno 2008, un contributo
straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione
festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini.
403. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico
delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed
anfiteatri e' stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per i
beni e le attivita' culturali la somma di 1 milione di euro.
404. Al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e
infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un danno al
paesaggio in aree di particolare valenza culturale, paesaggistica e
naturale incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani
UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
il "Fondo per il ripristino del paesaggio", con una dotazione di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010,
finalizzato alla demolizione di immobili e infrastrutture, al
risanamento e ripristino dei luoghi nonche' a provvedere a eventuali
azioni risarcitorie per l'acquisizione di immobili da demolire.
405. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sono individuati gli interventi e le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al comma 404.
406. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al
finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a
valere sul Fondo di cui ai commi da 404 al presente comma.
407. Il comma 102 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, e' sostituito dal seguente:
"102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43".
408. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle
iniziative connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario
dell'Unita' d'Italia e' autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni
di euro per l'anno 2008.
409. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per le spese di funzionamento nonche' per
le attivita' istituzionali del Centro per il libro e la lettura,
istituito presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali con
il compito di promuovere e di realizzare. campagne di promozione
della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e
all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le
attivita' di diffusione del libro e della lettura promosse da altri
soggetti pubblici e privati, nonche' di assicurare il coordinamento
delle attivita' delle altre istituzioni statali operanti in materia e
di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro
collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i
soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' organizzative e di funzionamento del Centro.
410. All'onere derivante dall'attuazione del comma 409, pari a 3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi cor ispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.
411. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da
realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono
adottati i seguenti interventi:
a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione
liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali
passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, e'
subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei
piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo
dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo
conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente
dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad
ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di
diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni
ordine e tipo di sezione;
c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e' sostituito dal seguente:
"Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti
dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del
competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui
al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264
dell' 11 novembre 1998";
d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma 609,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' completato entro il termine
dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto
personale e' attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico
titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite
corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui
e' obbligatorio partecipare.
412. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da
605 a 619 del medesimo articolo, nonche' quelle derivanti dagli
interventi di cui al comma 411, lettere a), b), c) e d), sono
complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno
2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno
2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di
garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio
relativi agli interventi di cui al comma 411, lettere da a) a d), si
applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti
degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico
2008/2009, non puo' superare complessivamente il 25 per cento del
numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto
dell'anno scolastico 2006/2007. D Ministro della pubblica istruzione,
con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, definisce modalita' e criteri per il conseguimento
dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalita'
devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze
rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli
alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni
tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio
nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.
414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di
sostegno e' progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010,
fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una
consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di
sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni
previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di
nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da:
"nonche' la possibilita'" fino a: "particolarmente gravi,", fermo
restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni
diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono
abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le
disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma.
415. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "20.000 unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "30.000 unita'".
416. Nelle more del complessivo processo di riforma della
formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di
assicurare regolarita' alle assunzioni di personale docente sulla
base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente
rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di
precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica
istruzione e dal Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di
quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento puo' essere
comunque adottato, e' definita la disciplina dei requisiti e delle
modalita' della formazione iniziale e dell'attivita' procedurale per
il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari,
con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il
vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. E' comunque fatta
salva la validita' delle graduatorie di cui all'articolo 1,
comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono
abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.
417. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabiliti finalita', criteri e metodi della sperimentazione di un
modello organizzativo volto a innalzare la qualita' del servizio di
istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La
sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e
2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali,
individuati nel medesimo atto di indirizzo.
418. L'atto di indirizzo di cui al comma 417 contiene riferimenti
relativi a:
a) tipologie degli interventi possibili per attuare il
miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della
distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione
del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli
eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla
formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai
parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione
24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell' 11 novembre 1998;
b) modalita' con cui realizzare il coordinamento con le regioni,
gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i
suddetti interventi;
c) obiettivi di miglioramento della qualita' del servizio e di
maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;
d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni
demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per
predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di
cui sopra;
e) modalita' di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti
al fine della quantificazione delle relative economie di spesa
tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;
f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si
rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza
del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;
g) modalita' con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli
interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.
419. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del
comma 417, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito
da rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della
pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle
istituzioni scolastiche statali, con il compito di:
a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla
base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di
cui al comma 417, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli
obiettivi da raggiungere;
b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui
alla lettera a), nonche' proporre gli opportuni adeguamenti annuali
al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle
previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il
raggiungimento degli obiettivi.
420. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di
coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle
amministrazioni competenti. L'organismo paritetico di coordinamento
opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
421. I piani di cui al comma 419 sono adottati fermo restando, per
la parte di competenza, quanto disposto dall'articolo 1, comma 620,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
422. L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa
il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al
comma 419, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e
predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da
inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la
verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la
riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione.
423. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al
comma 422 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle
istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli
obiettivi, per le finalita' di miglioramento della qualita' del
settore della pubblica istruzione.
424. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base del
monitoraggio condotto ai sensi del comma 422 e della valutazione
degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 418, lettera
g), il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione
all'intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato
negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, tenendo
conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.
425. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse
afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del
fondo di cui al comma 423 puo' trovare applicazione l'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.
426. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli
enti locali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli
oneri di funzionamento e per il personale di ruolo dei licei
linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La
dotazione del fondo e' stabilita in 5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2008.
427. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a
decorrere dall'anno 2008, un importo fino ad un massimo del 15 per
cento della predetta autorizzazione di spesa e' finalizzato: ai
servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica
istruzione; all'attivita' di ricerca e innovazione con particolare
riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla
promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia
nell'Europa e nel mondo.
428. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli
adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi
contrattuali del restante personale delle universita', nonche' in
vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio,
di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti
il sistema delle universita', nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca e' istituito un fondo con una
dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550
milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno
2010, comprensiva degli importi indicati all'articolo 3, commi 140 e
146, della presente legge. Tale somma e' destinata ad aumentare il
Fondo di finanziamento ordinario per le universita' (FFO), per far
fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte
residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento
individuate autonomamente dagli atenei.
429. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 428 e'
subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano
programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane
(CRUI). Tale piano e' volto a:
a) elevare la qualita' globale del sistema universitario e il
livello di efficienza degli atenei;
b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso
appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di
personale a vantaggio della ricerca e della didattica;
c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla
base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi
dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per
cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano
effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle
cessazioni;
d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei
considerando, a tal fine, anche quello delle societa' ed enti da essi
controllati;
e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio
degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e
monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'universita' e
della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione
delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli
atenei agli obiettivi del piano.
430. Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il
FFO e' aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010.
431. Nell'ambito del fondo di cui al comma 428 e' riservata la
somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio
2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge,
nonche' all'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30
novembre 2005.
432. Al fine di sostenere l'attivita' di ricerca, il fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2008
destinati, a titolo di contributo straordinario, alle universita' che
hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito
decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio.
433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione
mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, possono partecipare i laureati in medicina
e chirurgia, nonche' gli studenti iscritti al corso di laurea in
medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale
per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo
periodo che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi
alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la
laurea, ove non gia' posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio
dell'attivita' professionale entro la data di inizio delle attivita'
didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente
successiva al concorso espletato.
434. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei
professori universitari precedente la quiescenza e' ridotto a due
anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come
professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in
quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1°
gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari
precedente la quiescenza e' ridotto a un anno accademico e coloro che
alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno
accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno
accademico. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il periodo di fuori
ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza e'
definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in
servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono
posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.
435. Per il triennio 2008-2010, e' autorizzata la spesa annua di 10
milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre
1999, n. 508, e successive modificazioni.
436. E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008
e 2009 quale contributo per il funzionamento del centro di ricerca
CEINGE - Biotecnologie avanzate Scarl di Napoli, a sostegno di
attivita' infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca
e formazione, da destinare secondo le indicazioni del Ministro dello
sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri
Ministeri interessati.
437. E' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale il
Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di
responsabilita' sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le
politiche sociali.
438. Nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di cui al
comma 437, e' finanziato il contributo alla Fondazione per la
diffusione della responsabilita' sociale delle imprese, istituita
dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il
contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' determinato annualmente con decreto del
Ministro della solidarieta' sociale, visto il piano annuale di
attivita' presentato dalla Fondazione.
439. Col medesimo Fondo di cui al comma 437, sono finanziate una
Conferenza nazionale annuale sulla responsabilita' sociale d'impresa,
nonche' le attivita' di informazione, promozione, innovazione,
sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilita' sociale
attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta,
l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione,
con particolare riferimento alle buone prassi in materia.
440. Per l'anno 2008 presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo, denominato "Fondo nazionale per il
risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli
interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica
derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.
441. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli
interventi di cui al comma 440 avvengono secondo le procedure
individuate con i decreti del Ministro della sanita' 14 maggio 1996,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178
del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.
442. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' approvato un
programma decennale per il risanamento di cui ai commi da 440 a 443,
prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici
scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle
caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto
sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di
competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di
competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.
443. Per le finalita' di cui ai commi da 440 al presente comma, il
Fondo di cui al comma 440 e' dotato di risorse finanziarie pari a 5
milioni di euro per l'anno 2008.
444. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, le parole: "non impegnate" sono sostituite dalle
seguenti: "non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi
di programma".
445. Le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscono e
disciplinano l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei
consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro
delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla
normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.
446. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
"Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le
associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti
di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti
richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa
l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla
restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti
nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai
sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di
atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o
di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di
una pluralita' di consumatori o di utenti.
2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche
associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli
interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che
intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo
devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione
all'azione collettiva. L'adesione puo' essere comunicata, anche nel
giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle
conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 e' sempre
ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre
domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione
collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione
collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai
sensi dell'articolo 2945 del codice civile.
3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte
quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilita'
della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di
appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda e'
dichiarata inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando
sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non
ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di
adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice puo'
differire la pronuncia sull'ammissibilita' della domanda quando sul
medesimo oggetto e' in corso un'istruttoria davanti ad un'autorita'
indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a
cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea
pubblicita' dei contenuti dell'azione proposta e da' i provvedimenti
per la prosecuzione del giudizio.
4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base
ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai
singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva
o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli
atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun
consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla
notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una
somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e
depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata
dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.
5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del
comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che
hanno aderito all'azione collettiva. E' fatta salva l'azione
individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione
collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del
comma 1.
6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al
comma 4 o non vi e' stata accettazione nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale
competente ai sensi del comma 1 costituisce un'unica camera di
conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da
restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione
collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno
domanda. La camera di conciliazione e' composta da un avvocato
indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un
avvocato indicato dall'impresa convenuta ed e' presieduta da un
avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti
all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di
conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i
modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori
o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.
In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione
collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale
dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno
degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni,
operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del
citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive
modificazioni".
447. Le disposizioni di cui ai commi da 445 a 449 diventano
efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
448. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura
civile, dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente:
"7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206".
449. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V e'
sostituita dalla seguente: "Accesso alla giustizia".
450. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitivita' del
mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la
facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e
degli immobili su cui gravano le relative ipoteche, ed in
considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie
dello Stato e per l'ampliamento delle possibilita' di scelta dei
consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "un contratto di
mutuo" sono inserite le seguenti: "stipulato o accollato a seguito di
frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005,
n. 122,";
b) all'articolo 8, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Resta salva la possibilita' del creditore originario e del
debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del
contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non
autenticata";
c) all'articolo 8, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento
del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il
cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri
oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente
spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per
l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono
secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a
criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi
connessi";
d) all'articolo 8, comma 4, le parole: "di cui al presente
articolo non comporta" sono sostituite dalle seguenti: "e la
ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano";
e) all'articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: "da contratto
di mutuo" sono inserite le seguenti: "stipulato o accollato a seguito
di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari,";
f) all'articolo 13, comma 8-novies, le parole: "alla scadenza"
sono sostituite dalle seguenti: "all'estinzione".
451. All'articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
"conseguenti a" sono sostituite dalle seguenti: "adottate in
previsione o in conseguenza di".
452. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternita'
come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di
cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.
2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito
durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del
minore nella famiglia della lavoratrice.
3. In caso di adozione internazionale, il congedo puo' essere
fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo
di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli
adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la
durata complessiva del congedo, questo puo' essere fruito entro i
cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.
4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di
cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di
maternita', puo' fruire di un congedo non retribuito, senza diritto
ad indennita'.
5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la
procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza
all'estero della lavoratrice.
6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo puo' essere fruito
entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre
mesi".
453. L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, e' abrogato.
454. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, e' sostituito dal seguente:
"Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di cui
all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla
lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle
medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha
ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la
durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore".
455. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, e' sostituito dal seguente:
"Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale di
cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e
internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale puo' essere fruito dai genitori adottivi e
affidatari, qualunque sia l'eta' del minore, entro otto anni
dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
raggiungimento della maggiore eta'.
3. L'indennita' di cui all'articolo 34, comma 1, e' dovuta, per il
periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni
dall'ingresso del minore in famiglia".
456. L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, e' abrogato.
457. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "100
milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008
e 100 milioni di euro per l'anno 2009";
b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le finalita'
del piano e' autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno
2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro
per l'anno 2009".
458. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi
socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di eta'
fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, e'
istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
459. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di
cui al comma 458, nel rispetto delle disposizioni normative e
regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate
le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e
l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 103.
460. I servizi socio-educativi di cui al comma 458 sono accessibili
anche da minori che non siano figli di dipendenti
dell'Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l'offerta
complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di
cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modificato dal comma 457.
461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti
dei servizi pubblici locali e di garantire la qualita',
l'universalita' e l'economicita' delle relative prestazioni, in sede
di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad
applicare le seguenti disposizioni:
a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una
"Carta della qualita' dei servizi", da redigere e pubblicizzare in
conformita' ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e
con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard
di qualita' e di quantita' relativi alle prestazioni erogate cosi'
come determinati nel contratto di servizio, nonche' le modalita' di
accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e
quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonche' le
modalita' di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante
restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di
inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la
partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei
parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel
contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio
stesso si rivolge, ferma restando la possibilita' per ogni singolo
cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del
rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto
stabilito nelle Carte della qualita' dei servizi, svolto sotto la
diretta responsabilita' dell'ente locale o dell'ambito territoriale
ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed
aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni
singolo cittadino che puo' rivolgersi, allo scopo, sia all'ente
locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei
consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del
funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed
associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami,
nonche' delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei
soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attivita' di cui alle lettere b), c) e d)
siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del
servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera
durata del contratto stesso.
462. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:
"c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunita'
familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in
alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A
tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con
i Ministri della solidarieta' sociale e della salute, promuove, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la
definizione dei criteri e delle modalita' sulla base dei quali le
regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un
programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi
regionali integrati dei servizi alla persona;
c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo
volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti
di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della
pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17,
comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269".
463. Per l'anno 2008 e' istituito un fondo con una dotazione di 20
milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.
464. Per l'anno 2008 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro
al fine di sostenere e potenziare le attivita' di ascolto, consulenza
e assistenza promosse dall'ente morale "S.O.S. - Il Telefono Azzurro
ONLUS" a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso o
maltrattamento.
465. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 100
milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009.
466. Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' abrogato.
467. L'importo dell'indennita' speciale istituita dall'articolo 3,
comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e' stabilito nella
misura di euro 176 a decorrere dal 1° gennaio 2008.
468. Alla concessione e all'erogazione dell'indennita' speciale di
cui al comma 467 si applicano le disposizioni dell'articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
469. Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988,
n. 508, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati
annualmente.
470. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo le parole: "e' determinata" sono inserite le seguenti:
", limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2,
secondo periodo, dello stesso articolo 1".
471. Ai fini di migliorare la qualita' della spesa pubblica,
rendendo possibile una piu' tempestiva e puntuale programmazione
degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, annualmente, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
della solidarieta' sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme
destinate al Ministero della solidarieta' sociale e alle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 50 per
cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in
corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti
soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti
variazioni di bilancio.
472. L'anticipo di cui al comma 471 e' assegnato a ciascun ente
sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto
dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti
cui si applica l'anticipo.
473. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le
politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7,
della legge 8 novembre 2000, n. 328.
474. E' istituito presso il Ministero dei trasporti il "Fondo per
la mobilita' dei disabili", con una dotazione annua pari a 5 milioni
di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla
realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e
all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato
operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme
derivanti da atti di donazione e di liberalita', nonche' gli importi
derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e
privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della
solidarieta' sociale, sentite le rappresentanze delle associazioni di
volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalita' per
il funzionamento del Fondo di cui al presente comma.
475. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa,
con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009.
476. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unita'
immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario,
questi puo' chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non
piu' di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore
a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso,
la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso
prestate e' prorogata di un periodo eguale alla durata della
sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate
riprende secondo gli importi e con la periodicita' originariamente
previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto
fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto
medesimo.
477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo' essere
richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per
l'escussione delle garanzie.
478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o
finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del
mutuatario che intende avvalersi della facolta' prevista dal
comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo,
provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli
onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle
rate del mutuo.
479. Per conseguire il beneficio di cui al comma 476, il mutuatario
deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione
previsto dal comma 480, di non essere in grado di provvedere al
pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e
degli oneri indicati al comma 478.
480. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, sono
stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a
479.
481. Anche al fine di valutare i risultati delle missioni affidate
ai singoli Ministeri con il bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2008, e allo scopo di introdurre il bilancio di
genere per le amministrazioni statali, per l'anno 2008 e' effettuata
una sperimentazione presso i Ministeri della salute, della pubblica
istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita'
e della ricerca.
482. Il Ministro per i diritti e le pari opportunita' stabilisce
con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, i criteri e le metodologie utili alla realizzazione
della sperimentazione di cui al comma 481.
483. Il Ministro per i diritti e le pari opportunita' predispone
corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri
di cui al comma 481 al fine della stesura sperimentale del bilancio
di genere. Per l'attuazione di tali corsi e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per il 2008.
484. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro per i diritti e le pari
opportunita' presenta alle Camere una relazione sui risultati della
sperimentazione di cui al comma 481.
485. E' istituito un fondo per l'inserimento nel programma
statistico nazionale delle rilevazioni statistiche di genere, da
effettuare disaggregando e dando pari visibilita' ai dati relativi a
donne e uomini e utilizzando indicatori sensibili al genere.
486. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura
l'attuazione del comma 485 da parte dei soggetti costituenti il
Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del
comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
487. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 485
a 486 si provvede nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2008.
488. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede
europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli
enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti
immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per
cento dei fondi disponibili.
489. Le somme accantonate per piani di impiego gia' approvati dai
Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte
obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma
ed entro il limite di cui al comma 488. Sono comunque fatti salvi i
procedimenti in corso per opere per le quali siano gia' stati
consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di
valutazione di congruita' tecnico-economica con riferimento
all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi
deputati.
490. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di
realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi
immobiliari o le partecipazioni in societa' immobiliari da essi
acquisite, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16
febbraio 1996, n. 104, e di altre norme speciali in materia, nonche'
del comma 488, non costituiscono disponibilita' depositate a
qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del
limite del 3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della
legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e di quello
eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma dello
stesso articolo 40.
491. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa
valutazione della compatibilita' con gli obiettivi di cui al
comma 488, puo' essere autorizzato il superamento del limite di cui
al medesimo comma 488.
492. A decorrere dal 1° gennaio 2008 non si applicano le
percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle
risorse disponibili.
493. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2008:
a) in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello
sport professionistico (ENPALS);
b) in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
494. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 493, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008
in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 493,
lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 493, lettera b).
495. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 493 e 494 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 493, lettera a), della somma di 910,22 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di
2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
496. Per fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico
della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali,
conseguenti all'emanazione del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, e per
consentire il superamento del momentaneo squilibrio di cassa, la
predetta gestione puo' ricorrere ad anticipazioni dalle altre
gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP).
497. Le anticipazioni di cui al comma 496 possono essere richieste
entro i limiti di 400 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di
150 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010,
ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli
prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi FINPDAP deve
ispirare l'attivita' riguardante la gestione del credito a criteri
che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.
498. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui al
comma 496, e' abrogato il comma 3 dell'articolo 23 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
499. Per realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le
gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP, previsto dal
comma 14 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per
consentire la corretta applicazione dell'articolo 35 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' soppresso il penultimo periodo del comma 3
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni.
500. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della
Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli
invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni
di euro per l'esercizio 2006, sono utilizzate:
a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell'INPS per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza
rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un
ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;
b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la
medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83
milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
501. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo
all'anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del
finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
502. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo
a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del
personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi
dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e gia' iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota
aggiuntiva del contributo del datore di lavoro e' versata, al
relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalita'
previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte
a carico del lavoratore.
503. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota
di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il
personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea,
antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2,
della legge 31 ottobre 1988, n. 480, devono intendersi applicabili i
coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri
attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio
di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato
amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea.
504. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano
agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici
piu' favorevoli gia' liquidati alla data di entrata in vigore della
presente legge.
505. L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si
interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del
medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione
della maggiorazione medesima agli aventi diritto.
506. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti
dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, l'INPS e' autorizzato a definire i predetti
contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti
opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di
contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle
eventuali sanzioni, con possibilita' di rateizzazione fino a venti
rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti
opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano gia' anticipato il
pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, e'
riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle
somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal
momento del pagamento all'INPS fino alla data di entrata in vigore
della presente legge.
507. Le disposizioni di cui al comma 506 si applicano, con le
medesime modalita', anche alle cooperative sociali che hanno un
numero non superiore alle quindici unita' tra soci e lavoratori
dipendenti.
508. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal "Protocollo su
previdenza, lavoro e competitivita' per l'equita' e la crescita
sostenibili" del 23 luglio 2007 e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un
Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite
complessivo di 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520
milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli
anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma e'
assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento
collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010
e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.
509. Per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro,
ai soggetti in cerca di prima occupazione e' riconosciuto un bonus da
spendere per la propria formazione professionale in relazione alle
esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa
finalita' presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a
tempo indeterminato.
510. La disposizione di cui al comma 509 e' attuata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse
del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di
cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come
modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987,
n. 40, e' destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008.
512. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, modalita', termini e
condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di
ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione di cui alla legge
14 febbraio 1987, n. 40, entro il limite massimo di 30 milioni di
euro per l'anno 2008, nell'ambito delle risorse preordinate allo
scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
513. Al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A valere sulle
risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio
2007, i contributi di cui al primo periodo del presente comma sono
erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i
collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca, di cui al comma 6
dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, per le spese documentate relative all'acquisto di un
computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008".
514. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle
indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme connesse
alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, il cui diritto alla percezione
sorge a partire dal 1° aprile 2008, e' ridotto in funzione di una
spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per
attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai
sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione del decreto di cui
al precedente periodo si considera effettuata a titolo di acconto.
Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
515. Dopo il comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica
complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006
resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni,
l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme
versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione
individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR
conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle
informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso
i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente
comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1°
gennaio 2007".
516. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione
delle indennita' di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, con il compito di proporre l'adozione di modifiche
normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del
sistema vigente, a un migliore coordinamento con la disciplina della
previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.
517. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale
contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di
struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
518. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: ", di
100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e
2007 e di 80 milioni di euro per l'anno 2008".
519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni
istituzionali nonche' di completare i processi di stabilizzazione
previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei
requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 519, della medesima
legge, a decorrere dall'anno 2008 il contributo ordinario annuale per
il funzionamento e le attivita' dell'Istituto medesimo e'
incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30
milioni di euro annui dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede
mediante riduzione:
a) per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a decorrere dall'anno 2010, delle risorse del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
520. Le risorse stanziate per l'applicazione dell'articolo 1,
comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 sono
cosi' utilizzate:
a) euro 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessita'
strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando
dei carabinieri per la tutela del lavoro;
b) euro 1.015.000, per l'incremento di organico del Comando dei
carabinieri per la tutela del lavoro, pari a sessanta unita'.
521. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni
per il settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31
dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche
senza soluzione di continuita', dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa
intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese gia'
stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia'
definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato
una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.
522. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del
comma 521 e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del
30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso
di proroghe successive.
523. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali
con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti, e
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel
limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 236 del 1993.
524. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi
delle crisi aziendali per cessazione di attivita', sono destinati 30
milioni di euro per l'anno 2008 alla finalita' di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni, a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
525. Per l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a
quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008" e
dopo le parole: "nonche' di 37 milioni di euro per il 2007" sono
inserite le seguenti: "e di 45 milioni di euro per il 2008".
526. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune
categorie di lavoratori iscritti nella Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono
attivati, in via sperimentale, per l'anno 2008, appositi percorsi di
formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali
prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una
prestazione sottoforma di voucher. Tale prestazione puo', altresi',
essere erogata a copertura di altre attivita' finalizzate al
reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla
strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i
servizi per l'impiego e deve in ogni caso essere vincolata
all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.
527. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti le modalita' di fruizione, le categorie
di soggetti beneficiari nonche' la durata e l'importo della
prestazione di cui al comma 526, nei limiti della spesa complessiva
di 40 milioni di euro per l'anno 2008, a valere, per 20 milioni di
euro, sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi
comunitari del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalita'
stabilite dai citati strumenti.
528. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo presenta alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano un'intesa volta a prevedere l'estensione della
sperimentazione di cui al comma 526 e le modalita' di coordinamento e
di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla programmazione
regionale del Fondo sociale europeo.
529. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce
alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle
disposizioni del comma 526, anche al fine di valutare, nel rispetto
degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a
regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di
cui al comma 526.
530. All'attuazione di quanto previsto dai commi da 526 a 529 si
provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei
fondi comunitari 2007-2013, tenuto conto di quanto previsto dal
comma 527, prioritariamente nell'ambito dei Programmi operativi
nazionali del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalita'
stabilite dai citati strumenti.
531. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". Ai
fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata per l'anno
2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
532. All'articolo 1, comma 2, lettera p), alinea, della legge 3
agosto 2007, n. 123, le parole: ", da finanziare, a decorrere
dall'anno 2008, per le attivita' di cui ai numeri 1) e 2) della
presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per
l'anno 2007 dell'INAIL," sono soppresse.
533. All'articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo
il comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2,
lettera p), e' previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a
decorrere dal 1° gennaio 2008".
534. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 2,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a
decorrere dal 2010.
535. E' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai
programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei
in materia migratoria. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
536. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito
presso il Ministero della solidarieta' sociale dall'articolo 1,
comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrato di 50
milioni di euro per l'anno 2008.
537. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 863, le parole: "di cui 100 milioni per ciascuno degli
anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni
entro il 2015" sono sostituite dalle seguenti: "di cui 100 milioni
per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per
l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno
2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013,
9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015";
b) al comma 866, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le
somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente
impegnabili".
538. Il comma 1152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' sostituito dai seguenti:
"1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della
viabilita' secondaria esistente nella Regione siciliana e nella
regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla societa'
ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a
150 milioni di euro per l'anno 2007 e' assegnata in sede di riparto
delle somme stanziate sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di
tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province
della regione Calabria, in proporzione alla viabilita' presente in
ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalita' di gestione
per l'utilizzo delle predette risorse.
1152-bis. Per le stesse finalita' e nelle medesime proporzioni e
modalita' stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della
Regione siciliana e alle province della regione Calabria sono
assegnate rispettivamente le somme di 350 milioni di euro e di 150
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di
cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione,
per i medesimi anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
539. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di
lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, e' concesso, per gli anni 2008,
2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per
ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici
donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui
all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta e' concesso
nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.
Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
540. Il credito d'imposta di cui al comma 539 spetta per ogni
unita' lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun
mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di
lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
541. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i
soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere
dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con
contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base
occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a
quelle del contratto nazionale.
542. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione
del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
543. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati
non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di
perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne
rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui
all'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE)
n. 2204/2002 della Commissione;
b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali anche con riferimento alle unita' lavorative che non danno
diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel
periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi
da quelli del collocamento a riposo.
544. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un
servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il
credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori
assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita.
545. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i
lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta
inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti
mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il
31 dicembre 2007;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese;
c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non
formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non
inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in
materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti
disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni
dei commi da 539 a 548, e qualora siano emanati provvedimenti
definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta
antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni
decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme
versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle
relative sanzioni.
546. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 539 a 548 i
soci lavoratori di societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori
dipendenti.
547. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, ai fini di cui ai commi da 539 a 548 e' istituito un Fondo
con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548 anche al
fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al
periodo precedente. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad
effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle
disposizioni di cui ai commi da 539 a 548, identificando la nuova
occupazione generata per area territoriale, sesso, eta' e
professionalita'.
548. L'efficacia dei commi da 539 a 547 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
549. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera g) e' aggiunta la
seguente:
"g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e' disposto lo
stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui
per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le
iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore
delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi
strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita
convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a
valere sul Fondo di cui al presente comma".
550. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e'
autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche
in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente
utili, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU), per
l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate
alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU,
nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio,
nonche' dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni,
estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli
incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.
551. Per le finalita' di cui al comma 550, gli enti utilizzatori
possono avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia di
assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della
citata legge n. 296 del 2006, della facolta' di procedere ad
assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A
e B dei soggetti di cui al comma 550, nonche' ad assunzioni a tempo
determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i
profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni
caso attraverso procedure selettive. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale dispone annualmente con proprio decreto, a far
data dall'esercizio 2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 550,
la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle
ASU e alla gestione a regime delle unita' stabilizzate tramite
assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.
552. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
autorizzato, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con
meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno
otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle
regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.
553. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti
dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
con oneri a carico del proprio bilancio, e' autorizzata alla
trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il
personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto
pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale della
Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, e successive
modificazioni, gia' equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge
regionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e
dell'articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana 10
dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato.
554. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o
parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento
delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate
alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:
a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento
lavorativo, dando priorita' ai contratti di lavoro a tempo
indeterminato. La definizione di tale programma e' disciplinata con
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le
regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla
migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al fine di
monitorare il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e le
scelte utili a governare il processo di mobilita' dal sud verso il
nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;
c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up,
definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri
sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario
impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri
e le modalita' per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che
saranno autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della
predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) interventi per lo sviluppo delle attivita' produttive inclusi
in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a
Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del
Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. I
rapporti tra Governo e regione e le modalita' di erogazione delle
predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del CIPE di
assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro;
e) la creazione di un fondo denominato "Fondo per la gestione
delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/
87/CE", da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani
nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4
aprile 2006, n. 216, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione
forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti
di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
g) interventi a sostegno dell'attivita' di ricerca nel sistema
energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel
Mezzogiorno.
555. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 554 a 557, il decreto del Ministro dello sviluppo economico
di cui al comma 554 e' adottato entro il mese di febbraio 2008.
556. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato ad iscrivere, nei
limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di
indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse
alle revoche di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del
finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 554.
557. Il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ripristinato a decorrere
dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.
558. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di
concessioni per l'attivita' di stoccaggio del gas naturale in
giacimenti o unita' geologiche profonde, o comunque autorizzati
all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio
di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i
relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo
compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un
importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacita'
complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.
559. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 558
provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto
tra i seguenti soggetti:
a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo
non inferiore al 60 per cento del totale;
b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per
cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla
popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.
560. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche'
dei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel
raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo".
561. Il comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' sostituito dal seguente:
"340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli
spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle
popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle citta'
caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le
modalita' di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di
abitanti non superiore a 30.000. Per le finalita' di cui al periodo
precedente, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al
finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342".
562. Il comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' sostituito dai seguenti:
"341. Le piccole e micro imprese, come individuate dalla
raccomandazione 20031 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,
che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31
dicembre 2012, una nuova attivita' economica nelle zone franche
urbane individuate secondo le modalita' di cui al comma 342, possono
fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del
Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi
di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione e'
limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo
al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di
cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di
euro 100.000 del reddito derivante dall'attivita' svolta nella zona
franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in
corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo di imposta, di un
importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo
assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema
locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro
300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione
netta;
c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere
dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle
zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per
l'esercizio delle nuove attivita' economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da
lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attivita', nei limiti
di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo
indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici
mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati
risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca
urbana. Per gli anni successivi l'esonero e' limitato per i primi
cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per
l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente
lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di
reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della
zona franca urbana.
341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria
attivita' in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio
2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel
rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.
341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le
imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della
costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali
o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.
341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e
le modalita' di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi
da 341 a 341-ter".
563. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' sostituito dal seguente:
"342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, provvede alla
definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la
individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base
di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado
di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole
zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore
dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle
disposizioni dei commi da 341 a 342 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea".
564. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come
strumento per la formazione della persona e per la tutela della
salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale
per l'impiantistica sportiva, e' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo denominato "Fondo per lo sport di
cittadinanza", al quale e' assegnata la somma di 20 milioni di euro
per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40
milioni di euro per l'anno 2010.
565. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul
territorio delle risorse del Fondo di cui al comma 564 sono adottati
dal Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni.
566. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale,
istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.
567. Per la promozione e la realizzazione di interventi per gli
eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati
mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010,
la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza
internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di ulteriori 3 milioni di
euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.
568. Il contributo al Comitato italiano paraolimpico (CIP) di cui
all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
incrementato di 2 ulteriori milioni di euro per l'anno 2008 e di 1
ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.
569. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano,
entro il 28 febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli
anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un
prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei
propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica
il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
conformemente alle modalita' e allo schema pubblicati sul portale
degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e
di Consip Spa.
570. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di
Consip Spa, individua, sulla base delle informazioni di cui al
comma 569 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al
comma 569, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il sistema di
contabilita' gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi
informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile
per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle
attivita' da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo
delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali
della singola amministrazione, nonche' dei dati di consuntivo.
571. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai
sensi del comma 570 sono messi a disposizione delle amministrazioni
di cui al comma 569, anche attraverso la pubblicazione sul portale
degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e
di Consip Spa, quali utili strumenti di supporto e modelli di
comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attivita' di
programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attivita' di
controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286.
572. In relazione ai parametri di prezzo-qualita' di cui al comma 3
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero
dell'economia e delle finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e
mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di
supporto per la valutazione della comparabilita' del bene e del
servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione
di una misura minima e massima degli stessi.
573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di
razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui
all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e
servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto
dei principi di tutela della concorrenza.
574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei
prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di
beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo
di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti
d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del
valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e
dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda,
nonche' le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di
convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole
di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa,
in qualita' di stazione appaltante ai fini dell'espletamento
dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi
telematici.
575. Le dotazioni delle unita' previsionali di base degli stati di
previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi,
non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare
in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545
milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009
e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione
sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
576. Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documento
di programmazione economico-finanziaria una relazione
sull'applicazione delle misure di cui ai commi da 569 a 575 e
sull'entita' dei risparmi conseguiti.
577. Al fine di garantire una piu' incisiva azione di gestione,
controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del Sistema
pubblico di connettivita' (SPC), il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sostiene i costi
di cui all'articolo 86, comma 2, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fino
alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori
vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili previste dal
comma 585.
578. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione delle
infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le
componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle
infrastrutture applicative, le regioni e gli enti locali, per la
parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il
CNIPA, le componenti progettuali tecniche e organizzative del SPC
nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei
livelli di responsabilita', dei tempi e delle modalita' di
attuazione, nonche' dell'ammontare del relativo onere finanziario.
Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di
infrastrutture nazionali gia' disponibili, i relativi costi sono
individuati nello stesso programma.
579. Nell'ambito del programma sono altresi' individuati i servizi
di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le
amministrazioni si impegnano a realizzare.
580. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80
del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione.
581. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla
base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del
citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che
lo approva in via definitiva.
582. Al fine di salvaguardare e di garantire l'integrita', anche ai
sensi dell'articolo 51 del citato codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, del
patrimonio informativo gestito dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al
fine di garantire la disponibilita' e la continuita' dei servizi
erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica idonee
soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, diverse
amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle
applicazioni informatici nonche' la continuita' operativa dei servizi
informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni
di emergenza.
583. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui
al comma 582, indice conferenze di servizi.
584. Gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorche' confluiti
nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003,
restano prioritariamente destinati al completamento delle attivita'
di informatizzazione della normativa statale vigente e in via
residuale alle restanti attivita' di cui al presente comma. Tali
stanziamenti sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010. Le finalita' di cui al citato articolo 107
della legge n. 388 del 2000 si estendono al coordinamento dei
programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa
regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea
delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e
all'adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione
telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento
dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui
al presente comma sono realizzati in conformita' alle disposizioni
del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e successive modificazioni. La loro attuazione presso tutte le
amministrazioni pubbliche e' coordinata da un responsabile designato
per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
assicurando il collegamento con le attivita' in corso per
l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
con le attivita' delle amministrazioni centrali dello Stato relative
alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei
criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione
dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di
cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale,
rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle
assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Puo'
essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della
segreteria non e' corrisposta alcuna ulteriore indennita' o
emolumento. Il coordinatore delle attivita' di cui al presente comma
trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di
attuazione dei programmi.
585. Per l'attuazione dei commi da 577 a 584 e' autorizzata una
spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di
euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Fermo
restando quanto previsto dal comma 584 per l'utilizzazione degli
importi da esso stanziati, con decreto del Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' e
i tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.
586. Al fine di migliorare l'utilizzazione delle risorse e di
recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore,
e' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un
fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione
di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, avente una
dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio
2008-2010. Il fondo e' finalizzato alla realizzazione dei seguenti
interventi:
a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate di immobili
adiacenti ad uffici delle entrate gia' esistenti, al fine di
concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso
immobiliare per dare vita al Polo finanziario;
b) trasferimento degli uffici giudiziari nell'edificio di Piazza
del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia, per dare vita al
Polo giudiziario.
587. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita' e
le procedure di utilizzo del fondo di cui al comma 586.
588. A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle
autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo
nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile
dello Stato non puo' superare i 1.600 centimetri cubici, escludendo
dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della
sicurezza pubblica e della protezione civile.
589. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di
monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
nonche' delle disposizioni in materia di posta elettronica
certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in
misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza
inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche
amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non
economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario
successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in
corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.
590. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' attuative del comma 589.
591. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative
e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1,
comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire
dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso
alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo
Internet" (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettivita' o da
analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.
2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del
rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al
comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario
successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in
corso per spese di telefonia".
592. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalita' attuative dei commi 2-bis, 2-ter e
2-quater dell'articolo 78 del citato codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 591.
593. In relazione a quanto previsto dai commi 591 e 592, le
dotazioni delle unita' previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono
rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare
complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008,
12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere
dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresi'
adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di
realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a
18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno
2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire
l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di
accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti
riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche
amministrazioni inadempienti.
594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle
proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure
finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano
le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa
verifica di fattibilita', a mezzi alternativi di trasporto, anche
cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con
esclusione dei beni infrastrutturali.
595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresi'
indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di
apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale
debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante
reperibilita' e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento
delle particolari attivita' che ne richiedono l'uso, individuando,
nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati
personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto
utilizzo delle relative utenze.
596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la
dismissione di dotazioni strumentali, il piano e' corredato della
documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione
in termini di costi e benefici.
597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una
relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale
della Corte dei conti competente.
598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con
le modalita' previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo
n. 82 del 2005.
599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri
e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani
triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi
a:
a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione
dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo
diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo,
determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali
proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni
caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore
di terzi;
b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione
dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la
disponibilita', distinguendoli in base al relativo titolo e
determinandone la consistenza complessiva, nonche' quantificando gli
oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per
assicurarne la disponibilita'.
600. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti,
gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai
commi da 588 a 602.
601. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, le parole: "quattro membri", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "due membri".
602. Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e'
costituito dal presidente e da tre membri; fino alla predetta data,
ai fini delle deliberazioni, in caso di parita' di voti, prevale
quello del presidente.
603. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione
dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° luglio 2008:
a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della
Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo.
Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di
Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni
Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare
e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale
relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e
Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli
assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della
corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale
militare della Repubblica;
c) il ruolo organico dei magistrati militari e' fissato in
cinquantotto unita'. I magistrati militari fuori ruolo alla data del
28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile
nello stesso ruolo.
604. Per le stesse finalita' di cui al comma 603, a decorrere dalle
prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura
militare che si terranno dopo l'entrata in vigore della presente
legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1,
lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti,
rispettivamente, da cinque a quattro, di cui almeno uno con funzioni
di cassazione, e da due ad uno, che assume le funzioni di vice
presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica
e' conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio
di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione
rispetto a quella attuale.
605. I procedimenti pendenti al 1° luglio 2008 presso gli uffici
giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o
dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza
avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla
soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 603, si intende
fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne
assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui
agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del
codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in
diversa composizione.
606. In relazione a quanto previsto al comma 603, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) il ruolo organico della magistratura ordinaria e' rideterminato
in 10.151 unita';
b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione
organica di cui al comma 603 transita in magistratura ordinaria
secondo le seguenti modalita' e criteri: nell'ordine di scelta per il
transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello
di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007; i
magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno
diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in
soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa
sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una
delle citta' sede di corte d'appello con conservazione
dell'anzianita' e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti
a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e
semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento
di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data
precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici
giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del
procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di
magistrati rispetto all'organico previsto al comma 603, lettera c), i
trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti
d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e
trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso
gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a
domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme
deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del
Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui
all'ultimo periodo della lettera c) del comma 603 hanno facolta' di
esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria
all'atto del rientro in ruolo;
c) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, viene individuato un
contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della
difesa non inferiore alla meta' di quello impiegato negli uffici
giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603 che transita nei
ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del
ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e
modalita' dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni
legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente
all'esperimento di mobilita' di tipo volontario i trasferimenti
possono essere disposti d'ufficio.
607. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008, le piante
organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data
di soppressione degli uffici operata al comma 603, tenuto conto della
equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati
ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, e'
possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con
assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al
trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in
esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai
trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del
comma 606, lettera b), non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni.
608. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte
di cassazione e' composto dal procuratore generale militare della
Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il
procuratore generale militare e' scelto tra i magistrati che abbiano
esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o
requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di
legittimita'";
b) l'articolo 11 e' abrogato.
609. All'articolo 1 della legge n. 561 del 1988 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: "uno di essi
e' eletto dal Consiglio vice presidente";
b) al comma 2, primo periodo, e' soppressa la parola: "eletto";
c) al comma 4, le parole: "sei componenti, di cui tre elettivi"
sono sostituite dalle seguenti: "cinque componenti, di cui tre
elettivi".
610. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5,
comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la
magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche
di cui al comma 607.
611. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 603 a
610 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in
diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in
relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale
amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del
Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli
organici.
612. All'articolo 262 del codice di procedura penale, dopo il
comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non piu'
soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne
e' stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la
restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo
Stato".
613. All'articolo 676 del codice di procedura penale, al comma 1,
dopo le parole: "alla confisca o alla restituzione delle cose
sequestrate" sono inserite le seguenti: "o alla devoluzione allo
Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis
dell'articolo 262".
614. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 612 e 613 sono destinate agli investimenti per l'avvio e
la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici
giudiziari.
615. A decorrere dall'anno 2008, non si da' luogo alle iscrizioni
di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in
correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello
Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco
n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti
destinati a finanziare le spese della categoria 1 "redditi da lavoro
dipendente".
616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di
previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti
appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel
rispetto delle finalita' stabilite dalle stesse disposizioni
legislative.
617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al
comma 616 e' determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti
riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del
bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi e' effettuata dal
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate
versate. La dotazione dei fondi e' annualmente rideterminata in base
all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31
dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun
anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di
euro.
618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5
per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del
valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa e' ridotto
all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola
manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, e'
ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1
per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del
presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di
indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno
2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno
2010.
619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al
comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a
specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente
denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale,
iscritto nella pertinente unita' previsionale di base della
amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati
alle predette finalita'. Il Ministro competente e' autorizzato, a tal
fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
620. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede
a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento
le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 618 e a
renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del
sito web dell'Agenzia stessa.
621. Il Ministro competente puo' richiedere una deroga ai limiti di
cui al comma 618 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di
sopravvenute ed eccezionali esigenze.
622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti
ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici
inseriti nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli
enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle
aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche' degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai
commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti
previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo
delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse
rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da
615 a 626, e' versata annualmente all'entrata del bilancio dello
Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di
controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.
624. Il fabbisogno di personale e le relative risorse economiche
del CNIPA sono determinate nell'ambito di un piano triennale recante
obiettivi, attivita' e risultati attesi aggiornato annualmente e nei
limiti della dotazione organica stabilita con il regolamento di
organizzazione dello stesso CNIPA. Il piano e' approvato con decreto
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.
625. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e' abrogato.
626. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' abrogato.
627. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale
connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla
sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della
difesa predispone, con criteri di semplificazione, di
razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma
pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di
alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge
18 agosto 1978, n. 497.
628. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 627,
il Ministero della difesa:
a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di
servizio:
1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui
svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante
presenza del titolare nella sede di servizio;
2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in
ragione delle esigenze di mobilita' e abitative;
3) alloggi da assegnare con possibilita' di opzione di acquisto
mediante riscatto;
b) provvede all'alienazione della proprieta', dell'usufrutto o
della nuda proprieta' di alloggi non piu' funzionali alle esigenze
istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi
stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il
conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per
il personale militare e civile del Ministero della difesa non
proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di
vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella
misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo
conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori
di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta
perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli
alloggi dei conduttori delle unita' immobiliari e delle vedove, con
basso reddito familiare, non superiore a quello determinato
annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9,
comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti
familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in
vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT.
Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della
scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti
dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati in apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero della difesa;
c) puo' avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di
alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio,
dell'attivita' di tecnici dell'Agenzia del demanio ed e' esonerato
dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni
normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la
stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b),
sostituiti da apposita dichiarazione;
d) puo' procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli
articoli 153 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con le modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la
possibilita' di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso
non piu' necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con
l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai
sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, nonche' la destinazione
della totalita' dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in
attuazione del programma di cui ai commi da 627 a 631 fino al termine
della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle
vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi
derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle
Forze armate.
629. Il Ministro della difesa, entro otto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di
attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui
al comma 627, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento e' sentito il COCER
e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
630. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 629, sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio
forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con
il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.
631. L'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' abrogato. Gli immobili originariamente individuati
per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato
decreto-legge rimangono nelle disponibilita' del Ministero della
difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.
632. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tali
amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di diretta
collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice
dell'ente".
633. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici
di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore
della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il
personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione,
compresi i dirigenti, e' riassegnato secondo le procedure ordinarie.
634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita,
di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di
migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da
emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del
Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i
Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in
relazione alla destinazione del personale, sono riordinati,
trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi
pubblici statali, nonche' strutture amministrative pubbliche statali,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque
denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con
conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente
riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non
svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in
soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in
liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4
dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando
quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonche'
dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono
attivita' in materie devolute alla competenza legislativa regionale
ovvero attivita' relative a funzioni amministrative conferite alle
regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di
gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli
organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della
funzionalita' dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione,
lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della
singola liquidazione in conformita' alle norme sulla liquidazione
coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato
o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi
pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti
di diritto privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente
competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e
strutture soppressi.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi
al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il
parere e' espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione
degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi
del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine,
eventualmente prorogato, il parere si intende espresso
favorevolmente.
636. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di
cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al
comma 634, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di
cui al medesimo comma 634. Con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le
procedure di cui ai commi 634 e 635, e' stabilita l'attribuzione
delle funzioni degli enti soppressi che devono essere mantenute
all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed
e' disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie,
strumentali e di personale degli enti soppressi.
637. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per
l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 634, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con i Ministri interessati, e' disciplinata la destinazione
delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti
soppressi ai sensi dello stesso comma 634.
638. Sugli schemi di decreto di cui al comma 637 e' acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati.
639. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non
rilevano ai fini fiscali.
640. A decorrere dal 1° gennaio 2008, e' abrogato l'articolo 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad
eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i
regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.
641. A decorrere dalla data di cui al comma 640, dall'attuazione
delle norme previste dai commi da 634 a 642 deve derivare il
miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1,
comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche
degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai
regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28
dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie,
rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento
netto, si applica il comma 621, lettera a), dell'articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006.
642. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuati
e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici
di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929,
n. 2392, e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1° ottobre
1931, n. 1312, e successive modificazioni, che abbiano esaurito il
proprio scopo o fine statutario o che non risultino piu' idonei ad
assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire;
Contenimento e razionalizzazione delle spese valide
per tutte le missioni; Pubblico impiego. Norme finali)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 204 e' sostituito dal seguente:
"204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per
l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa
relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani
di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche
differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato,
elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del
demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e
conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione
complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per
locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili
utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7
per cento e 6 per cento per gli anni successivi";
b) il comma 206 e' sostituito dal seguente:
"206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli
immobili di proprieta' statale in uso alle amministrazioni dello
Stato e' determinato in misura pari al 50 per cento del valore
corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti
dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per
analoghe attivita'; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale e'
incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al
raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato";
c) al comma 207, la parola: "possono" e' sostituita dalla
seguente: "devono";
d) al comma 208, le parole: "nell'atto di indirizzo di cui" sono
soppresse.
2. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa,
in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni di
euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e'
incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008.
4. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le parole: "250 milioni di euro" sono sostituite dalle
seguenti: "400 milioni di euro".
5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto gia' dovuto dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,
una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del
credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri
crediti d'imposta spettanti, e' destinata, nel limite dell'importo di
cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti
finalita':
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e
provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge
7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza
scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e
dell'universita';
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere,
entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un
apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di
una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la
destinazione delle somme ad essi attribuite.
7. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarieta'
sociale, del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei
soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme
stesse nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme non
rendicontate ai sensi del comma 6.
8. Per le finalita' di cui ai commi da 5 a 7 e' autorizzata la
spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.
9. Al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del
processo finalizzato all'erogazione da parte del Ministero della
solidarieta' sociale dei contributi del cinque per mille relativi
agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati 500.000 euro a
valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 10.
10. Al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo le parole: "parti sociali" sono aggiunte le seguenti: "e
alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi
diritto delle quote del cinque per mille relative agli anni
finanziari 2006 e 2007".
11. Per lo svolgimento dell'attivita' di erogazione dei contributi
di cui al comma 9 il Ministero della solidarieta' sociale puo'
stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460,
461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o
indirettamente, il controllo di societa', ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile,
promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche
attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:
a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre,
se composti attualmente da piu' di cinque membri, e a cinque, se
composti attualmente da piu' di sette membri;
b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione
costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite,
senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore
delegato;
c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente
contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia
mantenuta esclusivamente quale modalita' di individuazione del
sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza
titolo a compensi aggiuntivi;
d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti
degli organi societari, ove esistenti, nonche' limitare la
costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai
casi strettamente necessari.
13. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo
rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.
14. Nelle societa' di cui al comma 12 in cui le amministrazioni
statali detengono il controllo indiretto, non e' consentito nominare,
nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della
societa' controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi
deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che
la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla societa'
controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli
amministratori della societa' controllante. Nei casi di cui al
presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli
organi della societa' controllata sono comunque riversati alla
societa' controllante.
15. Le societa' di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la
fornitura di beni e servizi, parametri di qualita' e di prezzo
rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche
amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente le ragioni
dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare
riguardo ai casi in cui le societa' stesse siano soggette alla
normativa comunitaria sugli appalti pubblici.
16. Le disposizioni dei commi da 12 a 18 non si applicano alle
societa' quotate in mercati regolamentati, nonche', relativamente al
comma 12, lettera b), alle societa' di cui all'articolo 1, commi 459
e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
17. Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle
societa' di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto
comma 729, nonche' le altre ad esse relative contenute nella medesima
legge n. 296 del 2006.
18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla
data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto
dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale
dell'amministrazione stipulante.
19. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti
aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente
ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole
compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli
e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilita' erariale per i responsabili dei relativi
procedimenti.
20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle societa'
interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle
pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonche' agli enti
pubblici economici ed alle societa' interamente possedute ovvero
partecipate maggioritariamente da questi ultimi.
21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture
e servizi gia' sottoscritti dalle amministrazioni alla data di
entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i
relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data
del 30 settembre 2007, e' fatto obbligo ai soggetti di cui ai
commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facolta'
sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti
contratti; dalla data della relativa comunicazione opera
esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali,
eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino
alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono
automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate
tra le parti.
22. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il
Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia,
provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti
per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23
affinche' siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le
assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e
le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia
per il miglioramento del relativo servizio. E Presidente del
Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla
Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle
disposizioni dei commi da 19 a 23.
23. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 e'
inserito il seguente:
"15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non
siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del
responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo
risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale,
e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al
comma 10".
24. 1 commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non
impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.
25. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attivita'
dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono
svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore
nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del
commissario, nonche' le dotazioni di mezzi e di personale necessari
al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione
dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilita' che residuano alla fine
della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato.
26. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle
infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi
di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
e' stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del
piano stesso, a norma dell'articolo 13, comma 1-bis, della citata
legge n. 285 del 2000.
27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire societa'
aventi per oggetto attivita' di produzione di beni e di servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali, ne' assumere o mantenere direttamente o indirettamente
partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'. E' sempre
ammessa la costituzione di societa' che producono servizi di
interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali societa'
da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi
livelli di competenza.
28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle
attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera
motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al
comma 27.
29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle
procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le societa' e le
partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.
30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27,
costituiscono societa' o enti, comunque denominati, o assumono
partecipazioni in societa', consorzi o altri organismi, anche a
seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o
decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli
effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle
risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle
funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e
provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria
dotazione organica.
31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione
di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre
dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di
partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i
quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure
di reclutamento, di mobilita' o di riqualificazione del personale,
diminuito delle unita' di personale effettivamente trasferito.
32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle
amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai
commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e
finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle
sezioni competenti della Corte dei conti.
33. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti,
istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero
ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite
nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del 2001
cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.
34. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le
disponibilita' dei fondi da ripartire per i trasferimenti correnti
per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate alle
finalita' di cui alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3
della medesima legge n. 266 del 2005.
35. Il comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' sostituito dal seguente:
"862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti
della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di
scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e
che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore
al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate
entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione e' completata
entro i sei mesi successivi".
36. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, le parole: "settimo esercizio successivo" sono
sostituite dalle seguenti: "terzo esercizio successivo".
37. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le
modalita' di cui al comma 38; si provvede all'analisi ed alla
valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui
all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regolamento di cui
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della
permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 20, terzo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
38. Per le finalita' di cui al comma 37, il Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate,
promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al
comma 37, da attuare in sede di Conferenza permanente prevista
dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere entro il 30
aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo
piu' i presupposti di cui al medesimo comma 37, si dovra' procedere
alla eliminazione.
39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, e' quantificato l'ammontare
degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del
comma 38, che sono conseguentemente versati dalle amministrazioni
interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare
degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi
programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti
positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto
conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da
istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime
per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli gia'
esistenti. L'utilizzazione dei fondi e' disposta con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti
e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato,
inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle
amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai
rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori
all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale
limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti
del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti
gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM),
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorita'
portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti
relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione
della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, le agenzie
fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti
interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di
rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad
interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di
titoli di spesa non andati a buon fine, nonche' i conti istituiti
nell'anno precedente a quello di riferimento.
41. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero
dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 40
per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta
ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, e' disposto con
determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in
deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di
riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli
oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.
42. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al
comma 41 comporta che, nell'anno successivo, possono essere
effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti
perfezionati, nonche' le spese indifferibili la cui mancata
effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni
periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
43. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' abrogato.
44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a
carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito
di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche
amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche
economici, enti di ricerca, universita', societa' non quotate a
totale o prevalente partecipazione pubblica nonche' le loro
controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi
natura nel territorio metropolitano, non puo' superare quello del
primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica
anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai
presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo
di societa' non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle
attivita' di natura professionale e ai contratti d'opera, che non
possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo
percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi,
aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che
consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva
concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti
periodi puo' ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso
noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare
del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web
dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonche' comunicato
al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore
che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono
tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a
dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma
non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere
eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo
restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni,
gli enti e le societa' di cui al primo e secondo periodo del presente
comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla
preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per
le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nel limite massimo di 25 unita', corrispondenti alle
posizioni di piu' elevato livello di responsabilita'. Coloro che sono
legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche
economici ovvero con societa' a partecipazione pubblica o loro
partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso
componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o
societa' con cui e' instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati
di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro
iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai
fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo
cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del
medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di
incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla
Banca d'Italia e alle altre autorita' indipendenti il presente
comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicita' e
trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori
al limite di cui al primo periodo del presente comma.
45. Per la Banca d'Italia e le altre autorita' indipendenti la
legge di riforma delle stesse autorita' disciplina in via generale i
modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nonche' le
retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione
di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al
comma 44.
46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le
autorita' indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di
cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto
disposto dallo stesso comma, non puo' comunque superare il doppio di
quello del primo presidente della Corte di cassazione.
47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai
contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre
2007. Se il superamento dei limiti di cui ai commi 44 e 46 deriva
dalla titolarita' di uno o piu' incarichi, mandati e cariche di
natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non
privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del
comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento
economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte
eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46.
La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo.
Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il
superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti
derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di
piu' incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente
comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo
conferito.
48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla
stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti
i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati
oltre la scadenza prevista.
49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e 48
si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicita' e
trasparenza di cui al comma 44.
50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la
conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI-
Radiotelevisione italiana Spa sono rese note alla Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
51. Il primo, il secondo e il terzo periodo dell'articolo 1,
comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle
fattispecie gia' disciplinate dai periodi soppressi si applicano i
commi 44 e 45.
52. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un
rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni
interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30
settembre 2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi da 44 a 51.
53. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 44 in sede di controllo successivo sulla gestione del
bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni.
54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, le parole da: "pubblicano" fino a: "erogato" sono sostituite
dalle seguenti: "sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i
relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In
caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per
gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita'
erariale del dirigente preposto".
55. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio
o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all'amministrazione puo' avvenire solo nell'ambito di un programma
approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera
b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
56. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita' a quanto stabilito
dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalita' per
l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il
medesimo regolamento e' fissato il limite massimo della spesa annua
per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o
consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari
emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilita' erariale.
57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono
trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.
58. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma
sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa
riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture,
comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato,
fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attivita'
culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della
pubblica incolumita'. Le relative funzioni sono demandate alle
direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di
materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione
statale e' restituito a quella di appartenenza ovvero puo' essere
inquadrato, con le procedure e le modalita' previste dal citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici del
Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati,
tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i
quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa
indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalita'
istituzionali.
59. E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente
pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti
dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e
riguardanti la responsabilita' per danni cagionati allo Stato o ad
enti pubblici e la responsabilita' contabile. I contratti di
assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In
caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che
pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il
beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a
titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare
dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.
60. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al
secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo
quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni
al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive
modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati
e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo".
61. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e'
abrogato. I componenti gia' nominati in attuazione della predetta
disposizione alla data del 1° ottobre 2007 rimangono in carica fino
alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente cessano
dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
terminando dalla medesima data ogni corresponsione di emolumenti a
qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
62. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali
conseguenti all'applicazione dei commi dal 43 al 66 con quelle in
atto e per il potenziamento delle attivita' finalizzate alla
relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e
dei controlli sulla gestione, nonche' per il perseguimento delle
priorita' indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, il
Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del
presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli
uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti
formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale,
nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di
cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi e i programmi da
attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.
63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti,
entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una
relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 62 e
sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva
indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario
del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione.
64. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza
sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei
conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi
formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa
o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi,
un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Presidenza della
Corte dei conti.
65. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", anche tenendo conto, ai fini di referto per il
coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni
redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano
funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a prevalente
capitale pubblico".
66. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "per gli anni 2007 e 2008" sono sostituite dalle
seguenti: "per l'anno 2007";
b) le parole: "nell'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti:
"nell'anno 2008".
67. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di
indirizzo adottato, sentito il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e
valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui
all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si
articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 68. Il
Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in un
allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.
68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette
alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e
finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia
nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva
competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa
svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si
articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla
base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno,
segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al
primo quadrimestre dell'anno in corso:
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai
risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle
priorita' politiche individuate dal Ministro, sia al grado di
realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle
risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformita'
con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attivita' di
controllo interno, nonche' le linee di intervento individuate e
perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttivita' e
l'economicita' delle strutture amministrative e i casi di maggior
successo registrati;
b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni,
con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle
strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o
divenute obsolete;
c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della
progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni
amministrative nonche' della base normativa in relazione alla nuova
struttura del bilancio per missioni e per programmi.
69. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico
nelle amministrazioni dello Stato, entro il mese di gennaio, indica
ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento
dell'attivita' istruttoria di cui al comma 68 e ne riassume gli esiti
complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal
Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del
medesimo comma 68. Allo scopo di consolidare il processo di
ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e
di accrescere le complessive capacita' di analisi conoscitiva e
valutativa, il Comitato tecnico-scientifico per il controllo
strategico nelle amministrazioni dello Stato e i servizi per il
controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza
pubblica, con il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e
con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri nello svolgimento del programma di analisi e
valutazione della spesa di cui al comma 67, per le amministrazioni
che partecipano a tale programma.
70. La Corte dei conti, nell'elaborazione della relazione annuale
al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le
valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al
comma 68, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni
e programmi e delle priorita' indicate dal Parlamento ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
71. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e
118, primo comma, della Costituzione nonche' degli indirizzi
approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di
programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti
di cui ai commi da 33 a 38 e da 634 a 642 dell'articolo 2 della
presente legge, il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, l'adozione di intese ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per
individuare metodi di reciproca informazione volti a verificare
l'esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attivita' e
competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli
territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti
della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 68, nonche'
metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi
finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della
Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome.
72. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. E programma statistico nazionale comprende un'apposita
sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e
sulle societa' pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonche'
sui servizi pubblici. Tale sezione e' finalizzata alla raccolta e
all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica,
settore di attivita', dotazione di risorse umane e finanziarie e
spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonche' ai beni e servizi
prodotti e ai relativi costi e risultati, anche alla luce della
comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e
internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati
utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualita'
percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e
servizi pubblici individuati a rotazione".
73. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 13 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal
comma 72, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una
circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle
pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo
scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e
finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di
cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di
monitoraggio, il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto
legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), appositi standard per il rispetto dei principi di unicita'
del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei
dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di
ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo
dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si
provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate all'articolo 36
della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della Tabella C allegata
alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31
dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
74. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi
pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le
rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono
sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni,
rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera
del Consiglio dei ministri. Su proposta del presidente dell'ISTAT,
sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del
Consiglio dei ministri e' annualmente definita, in relazione
all'oggetto, ampiezza, finalita', destinatari e tecnica di indagine
utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati
la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o
significativita' ai fini della rilevazione statistica, configura
violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle
sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11
confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono
destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal
programma statistico nazionale".
75. La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio
dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07
del 2007 emessa dal tribunale di Milano il 28 giugno 2007, e'
iscritta nell'anno medesimo nel Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul
suddetto Fondo, la medesima somma e' versata all'entrata del bilancio
dello Stato nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore
dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
76. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole: "di provata competenza" sono sostituite
dalle seguenti: "di particolare e comprovata specializzazione
universitaria".
77. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si
applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei
nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999,
n. 144".
78. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le
pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi
delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa
se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre
mesi, fatte salve le sostituzioni per maternita' relativamente alle
autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere
l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.
2. In nessun caso e' ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo
del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed
eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di
altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non
rinnovabile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere
derogate dalla contrattazione collettiva.
5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo
dei lavoratori socialmente utili.
6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a
tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni
pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo
per il triennio successivo alla suddetta violazione.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto,
nonche' agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresi' esclusi i
contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione
ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle
amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e
valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31
dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale
dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994,
n. 10, e gli enti cui e' delegata la gestione ai sensi
dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e
successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa
disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, della durata massima di due anni eventualmente
rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione
legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto
contingente e' fissato in centocinquanta unita' di personale non
dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con
trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente
utilizzati con contratti di lavoro flessibile.
9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilita' interno e
che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle
quindici unita' possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro
flessibile, oltre che per le finalita' di cui al comma 1, per la
sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto
alla conservazione del posto, sempreche' nel contratto di lavoro a
termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa
della sua sostituzione.
10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al
personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili,
al personale infermieristico ed al personale di supporto alle
attivita' infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali
di lavoro flessibile, oltre che per le finalita' di cui al comma 1,
per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio
limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili
esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di
contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di
lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attivita' i cui
oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per
le aree sottoutilizzate. Le universita' e gli enti di ricerca possono
avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di
progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non
risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del
Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento
ordinario delle universita'. Gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo
svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalita'
indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori,
con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma,
per fini diversi determina responsabilita' amministrativa del
dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle
presenti disposizioni e' causa di nullita' del provvedimento".
80. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1,
comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato
dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
ridotto al 35 per cento.
81. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa
e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge
27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese
quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei
ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da
valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate
nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle
tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme
contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di
contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le
amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro
straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle
risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.
83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per
lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di
rilevazione automatica delle presenze.
84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano anche, a
decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e
militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non
fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro
straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e
del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito
delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del
personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi
sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al
maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti
retributivi gia' stabiliti dalla contrattazione decentrata per
fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle
attivita' istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al
comma 134.
85. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per
il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in
materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori".
86. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' ai
sensi dei commi 518, 520 e 528 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 maggio
2008.
87. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
"5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del
personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per
un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi
i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali".
88. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le parole: "non interessate al processo di stabilizzazione
previsto dai commi da 513 a 543," sono soppresse e, dopo il primo
periodo, e' inserito il seguente: "A valere sulle disponibilita' del
fondo di cui al presente comma, il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro e' autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria
di complessive quindici unita' di personale, di cui tre dirigenti di
seconda fascia".
89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela
dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine,
alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi
fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di
Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il
Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono
autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente
entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e
a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse
possono essere destinate anche al reclutamento del personale
proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80
milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con
decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo
2008, secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica
amministrazione e' comunque subordinato all'espletamento di procedure
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte
salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1,
comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e
2009:
a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura
di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di
anzianita' di servizio ivi previsti in virtu' di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla
procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i
requisiti di anzianita' di servizio ivi previsti in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della
possibilita' di accesso alle forme di stabilizzazione di personale
precario, costituisce principio generale e produce effetti anche
nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge.
Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito
dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio,
richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta
nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto
quinquennio.
92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi
del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di
stabilizzazione.
93. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi
dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.
94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei
commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il
30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali,
nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli
anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del
seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti
tempi di maturazione dei presenti requisiti:
a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei
commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1,
commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) gia' utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge, e che alla stessa data abbia gia' espletato attivita'
lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa
amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E' comunque
escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente
lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici
presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' il personale a contratto che svolge compiti di
insegnamento e di ricerca nelle universita' e negli enti di ricerca.
95. Anche per le finalita' indicate dal comma 94, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei
vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente,
possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a
tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste
dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
96. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da
adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione
alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di
cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal
medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la
durata minima delle esperienze professionali maturate presso la
stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non
continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonche' le modalita' di valutazione da applicare in sede di procedure
selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai
soggetti di cui al comma 94, lettera b).
97. Per le finalita' di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui
all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008.
98. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di
polizia di cui al comma 89, le amministrazioni interessate
provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari
delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie
dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano
ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi
riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in
rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai
rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16,
comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono
immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia
di cui al comma 89.
99. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far
fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla
protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del
personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con
contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel
limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per
lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri
continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.
100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti
entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.
101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo
parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno puo' avvenire
nel rispetto delle modalita' e dei limiti previsti dalle disposizioni
vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale
a tempo pieno e' data precedenza alla trasformazione del rapporto di
lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto
richiesta.
102. Per l'anno 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere,
previo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente.
103. Le assunzioni di cui al comma 102 sono autorizzate con la
procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
104. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al
comma 102 possono altresi' procedere ad ulteriori assunzioni nel
limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad
una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine
e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25
milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse
secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
105. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, le parole: "A decorrere dal
l'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno
2011".
106. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di
concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche
amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore
al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non
dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di
lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche
amministrazioni in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla
data del 28 settembre 2007, nonche' il riconoscimento, in termini di
punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni
per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
antecedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a
tale data.
107. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi
di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a
bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400
assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e
servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3, in deroga
alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
108. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative
preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici,
archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero
per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a bandire concorsi
e procedere all'assunzione straordinaria di complessive 100 unita' di
personale di posizione economica Cl, scelte tra architetti,
archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed
amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle
assunzioni.
109. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni
e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui
ai commi 107 e 108 nei limiti della dotazione organica risultante
dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404
dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
110. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 107 a 109,
pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno
2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui al medesimo comma.
111. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e' autorizzato a utilizzare le disponibilita' del Fondo per le crisi
di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro
per l'anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree
naturali protette attraverso l'impiego del personale di cui alla
legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di
stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi da 247 a 251, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di 2 milioni di
euro e' versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnata al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per le finalita' di cui al presente comma. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane
Spa, gia' dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e
delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato Spa, gia' dipendente dall'Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche
amministrazioni e' stato gia' prorogato per l'anno 2007 ai sensi,
rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, puo' essere inquadrato, nei ruoli delle
amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o
presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai
sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti
dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono
prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonche' le Agenzie regionali per l'ambiente
(ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di
stabilita' interno, possono procedere, nei limiti dei posti
disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non
dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1,
comma 519, della medesima legge n. 296 del 2006 selezionato dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai
sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare
l'attuazione del Progetto operativo "Ambiente" e del Progetto
operativo "Difesa del suolo", nell'ambito del Programma operativo
nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il
Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.
114. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare
entro il 30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l'utilizzazione
di personale delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate
da parte di amministrazioni pubbliche, puo' essere inviato in
missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari
con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa amministrazione
proponente, per l'espletamento di compiti che richiedono particolare
competenza tecnica e che non possono essere svolti dal personale
inviato all'estero ai sensi del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, e di altre
specifiche discipline di settore concernenti il Ministero degli
affari esteri.
115. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3) della lettera c), le parole: "puo' essere
valutata" sono sostituite dalle seguenti: "e' verificata";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle procedure di
reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della
presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla
lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il
concorso e' valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483".
116. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', secondo le modalita' di
seguito indicate:
a) nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa
alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di
equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;
b) nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa
alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di
equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;
c) nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa
alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di
equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.
117. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al
comma 116 e' determinato secondo le modalita' ed i criteri di cui al
decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 febbraio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006.
118. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato,
1'Unioncamere fa riferimento alle modalita' individuate nel
comma 116, lettera a).
119. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo
all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia
e' autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22
unita' di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei
concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica
Cl, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della
regione Piemonte. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni
di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia
che provvede all'immissione di detto personale nei ruoli di
destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al
conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in
servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.
120. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Eventuali deroghe
ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilita' per
l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle
seguenti ulteriori condizioni:
a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilita' nell'ultimo
triennio;
b) che il volume complessivo della spesa per il personale in
servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini
dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario;
c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione
residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di
dissesto".
121. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Eventuali deroghe
ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti
condizioni:
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in
servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini
dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente
deficitario, ridotto del 15 per cento;
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione
residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di
dissesto, ridotto del 20 per cento".
122. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "Le rivendite assegnate" sono
inserite le seguenti: "sono ubicate esclusivamente nello stesso
ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso e".
123. Le disposizioni relative al diritto al collocamento
obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o,
in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per
fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle
mutilazioni o infermita' che hanno dato luogo a trattamento di
rendita da infortunio sul lavoro.
124. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la
ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la
funzionalita' degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali,
degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti
di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono
autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della
compatibilita' e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle
richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle
amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei
fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilita', anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso
uffici che presentino consistenti vacanze di organico.
125. Gli accordi di cui al comma 124 definiscono modalita' e
criteri dei trasferimenti, nonche' eventuali percorsi di formazione,
da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche
contrattuali.
126. Per le medesime finalita' e con i medesimi strumenti di cui al
comma 124, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di
contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa
selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in
un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono
definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico
del personale interessato, nonche' i profili finanziari, senza
maggiori oneri per la finanza pubblica.
127. Per le medesime finalita' e con i medesimi strumenti di cui al
comma 124, puo' essere disposta la mobilita', anche temporanea, del
personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di
insegnamento. A tali fini detto personale e' iscritto in un ruolo
speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto
collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili
professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via
provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la
disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili
professionali amministrativi, nonche', con le modalita' di cui al
comma 125, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla
riconversione professionale del personale interessato. Con gli
strumenti di cui al comma 124 vengono disciplinati gli aspetti
relativi al trattamento giuridico ed economico del personale
interessato, nonche' i profili finanziari, senza maggiori oneri per
la finanza pubblica.
128. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici
giudiziari, il Ministero della giustizia e' autorizzato a coprire,
per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso
alle procedure di mobilita', anche intercompartimentale, di personale
appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina
limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilita' sono attivate,
ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 124. La
sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al
trasferimento del proprio personale ai sensi del secondo periodo del
comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni. Parimenti lo stesso Ministero e'
autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici
giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di
personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso
comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
129. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e' istituita la banca dati informatica
finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita',
prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.
130. La banca dati di cui al comma 129 costituisce base dati di
interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
131. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese
ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in
materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione
collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007
dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a
carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di
1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente
disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo
riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dall'articolo 15,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a decorrere
dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.
132. In aggiunta a quanto previsto al comma 131, per il personale
docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto
dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 e'
stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di
euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale
della carriera docente.
133. Per le finalita' indicate al comma 131, le risorse previste
dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in
regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate
per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009
di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente,
di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono stanziati, a
decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche
funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria,
e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in
materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del
lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure
previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.
135. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133, al fine di
migliorare l'operativita' e la funzionalita' del soccorso pubblico,
sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da
destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
136. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico
intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10
milioni di euro.
137. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui
al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di
stabilita' interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono
esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini
del rispetto delle disposizioni del patto di stabilita'.
138. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si
provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari
comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura
retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la
rigorosa attuazione del principio dell'onnicomprensivita' della
retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione
integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini,
nell'ambito del fondo di mobilita' di cui all'articolo 20 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro e' altresi'
destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalita' perequative e
solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilita'
interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilita'
interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad
assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente
comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla
razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli
oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto
di stabilita' interno.
139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui
al comma 131, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria e' incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle
indicate ai commi 137 e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto
previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, i
corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale
2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un
importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58
milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205
milioni di euro e 39 milioni di euro per le universita', ricompresi
nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428.
141. Le somme indicate ai commi 131, 132, 133, 134, 135 e 140
comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
142. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro
dipendente nei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate per il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di
deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di
quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si
attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva,
ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale
delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i
comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti
il personale dipendente.
143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri
posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva
nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro
per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di diritto
pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per
l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
145. Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono
posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il
personale delle universita', incluso quello di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori
oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui
all'articolo 2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla
quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai
parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri,
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati
disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze
comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
147. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola
relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la
posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e
amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione
della legge 3 maggio 1999, n. 124.
148. Per fare fronte alla notevole complessita' dei compiti del
personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via
prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di
immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali e'
incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
149. E' stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di
9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia
relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dalla
presente legge.
150. Agli oneri derivanti dai commi 148 e 149 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
151. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di
parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per
l'anno 2010.
152. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
153. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge
5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
154. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
155. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di
cui al comma 154, le amministrazioni e gli enti pubblici possono
assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei
limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
156. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti
finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla
presente legge.
157. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 487.309.000 euro per l'anno
2008, di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2010.
158. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 150 milioni di
euro per l'anno 2008.
159. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 550, limitatamente
a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si
provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato
dalla Tabella D allegata alla presente legge.
160. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro, di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, e'
incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.
161. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori
spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte
corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.
162. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di
coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
163. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative norme d'attuazione.
164. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad
eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e al
comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di
pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1817):
Disegno di legge risultante dallo stralcio -
deliberato dall'Aula nella seduta del 4 ottobre 2007 -
dell'art. 4, commi da 23 a 26, che formano l'atto S.1817
bis; dell'art. 5, commi da 27 a 30 che formano l'atto
S.1817 ter; dell'art. 5, comma 33, che forma l'atto
S.1817 quater; dell'art. 10, comma 1, lettera n), capoverso
690 bis che forma l'atto S. 1817 quinquies; dell'art. 17
che forma l'atto S.1817 sexies; dell'art. 19 che forma
l'atto S.1817 septies; dell'art. 20, commi 6 e 7, che
formano l'atto S.1817 octies; dell'art. 28, comma 2, che
forma l'atto S.1817 novies; dell'art. 32, comma 1,
lettera b) che forma l'atto S.1817 decies; dell'art. 36,
comma 1, che forma l'atto S.1817 terdecies; dell'art. 34,
comma 20, che forma l'atto S.1817 duodecies; dell'art. 34,
comma 19, che forma l'atto S.1817 undecies; dell'art. 46,
comma 6, che forma l'atto S.1817 quaterdecies; dell'art.
48, comma 2, che forma l'atto S.1817 quinquiesdecies;
dell'art. 51, comma 1, che forma l'atto
S.1817 sexiesdecies; dell'art. 73 che forma l'atto
S.1817 septiesdecies; dell'art. 80 che forma l'atto
S.1817 duodevicies, presentato dal Ministro dell'economia e
finanze (Padoa Schioppa) il 1° ottobre 2007.
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 4 ottobre 2007 con i pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
delle questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il
16, 17, 23, 24, 26, 29, 30, 31 ottobre 2007; l'1 e
7 novembre 2007.
Relazione annunciata il 5 novembre 2007 (relatore
sen. Legnini - atto S.1817-A).
Esaminato in aula il 17 ottobre 2007; il 5, 6, 7, 8,
12, 13, 14 novembre 2007 ed approvato il 15 novembre 2007.
Camera dei deputati (atto n. 3256):
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede
referente, il 19 novembre 2007 con pareri delle commissioni
I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e
questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il
21, 27 novembre 2007; il 3, 4, 6, 7 dicembre 2007.
Relazione annunciata l'8 dicembre 2007 (relatori on.
Ventura e on. Ricci - atto C.3256-A).
Esaminato in aula il 10, 11, 12, 13, 14 dicembre 2007
ed approvato, con modificazioni, il 15 dicembre 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1817-B):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 16 dicembre 2007 con pareri delle Commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
delle questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il
17 e 18 dicembre 2007.
Esaminato in aula il 19, 20 dicembre 2007 ed
approvato il 21 dicembre 2007.
Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 12 gennaio 2008 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, riguardante il testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, e ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del relativo regolamento di
attuazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Allegati
----> Vedere tabelle e allegati da pag. 213 a pag. 224 <----
----> Vedere prospetto e tabelle da pag. 225 a pag. 318 <----