LEGGE 20 maggio
1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
Norme sulla tutela della
libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Titolo
I - Della libertà e dignità del lavoratore ART. 1. - Libertà
di opinione. ART. 2. - Guardie
giurate. ART. 3. -
Personale di vigilanza. ART. 4. -
Impianti audiovisivi. ART. 5. -
Accertamenti sanitari. ART. 6. - Visite personali
di controllo. ART. 7. -
Sanzioni disciplinari. ART. 8. - Divieto
di indagini sulle opinioni. ART. 9. - Tutela
della salute e dell'integrità fisica. ART. 10. -
Lavoratori studenti. ART. 11. -
Attività culturali, ricreative e assistenziali. ART. 12. -
Istituti di patronato. ART. 13. -
Mansioni del lavoratore.
Titolo
II - Della libertà sindacale ART. 14. -
Diritto di associazione e di attività sindacale. ART. 15. - Atti
discriminatori. ART. 16. -
Trattamenti economici collettivi discriminatori. ART. 17. -
Sindacati di comodo. ART. 18. -
Reintegrazione nel posto di lavoro.
Titolo
III - Dell'attività sindacale ART. 19. -
Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. ART. 20. -
Assemblea. ART. 21. -
Referendum. ART. 22. -
Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali. ART. 23. -
Permessi retribuiti. ART. 24. -
Permessi non retribuiti. ART. 25. -
Diritto di affissione. ART. 26. -
Contributi sindacali. ART. 27. -
Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Titolo
IV - Disposizioni varie e generali ART. 28. -
Repressione della condotta antisindacale. ART. 29. -
Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali. ART. 30. -
Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali. ART. 31 -
Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. ART. 32. -
Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive
Titolo
V - Norme sul collocamento ART. 33. -
Collocamento. ART. 34. -
Richieste nominative di manodopera.
Titolo
VI - Disposizioni finali e penali ART. 35. - Campo
di applicazione. ART. 36. -
Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli
appaltatori di opere pubbliche. ART. 37. -
Applicazione ai dipendenti da enti pubblici. ART. 38. -
Disposizioni penali. ART. 39. -
Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni. ART. 40. -
Abrogazione delle disposizioni contrastanti. ART. 41 -
Esenzioni fiscali.
TITOLO
I DELLA LIBERTA' E DIGNITA'
DEL LAVORATORE
ART. 1 - Libertà di opinione.
I
lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede
religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di
manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi
della costituzione e delle norme della presente legge.
ART. 2 - Guardie
giurate. Il datore di lavoro può impiegare le guardie
particolari giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del
patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono contestare ai
lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del
patrimonio aziendale. È fatto divieto al datore di lavoro di adibire
alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma,
le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività,
durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche
e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma. In
caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle
disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne
promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il
provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più
gravi.
ART. 3 - Personaledi vigilanza. I
nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza
dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori
interessati.
ART. 4 - Impianti audiovisivi. È
vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per
finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli
impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di
lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le
modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le
apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al
secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna,
l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per
l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i
provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e
terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o,
in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei
lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni
dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
ART. 5. - Accertamenti sanitari. Sono
vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla
infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il
controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto
attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i
quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica
del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di
diritto pubblico.
ART. 6. - Visite personali di
controllo. Le visite personali di controllo sul
lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai
fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità
degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In
tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a
condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano
salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano
con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla
collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono
essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni
di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità
debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze
sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione
interna. In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro,
provvede l' ispettorato del lavoro. Contro i provvedimenti
dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di
lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART.
7. - Sanzioni disciplinari. Le norme disciplinari
relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di
esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse,
devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in
luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia é
stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di
lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza
averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n.
604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino
mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può
essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione
base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci
giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del
rimprovero verbale non possano essere applicati prima che siano trascorsi
cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato
causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di
lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il
lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può
promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione
alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione,
tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di
un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante
di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o,
in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte
del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci
giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il
proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma precedente, la
sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'
autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART.
8. - Divieto di indagini sulle opinioni. E' fatto
divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello
svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo
di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore,
nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoro.
ART. 9. - Tutela della salute e
dell'integrità fisica. I lavoratori, mediante loro
rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di
promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
ART. 10. -
Lavoratori studenti. I lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di
studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza
ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni
di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori
studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di
esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il
datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
ART.
11. - Attività culturali, ricreative e
assistenziali. Le attività culturali, ricreative ed
assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a
maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Le rappresentanze
sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di
controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite
dalla contrattazione collettiva.
ART. 12. - Istituti di
patronato. Gli istituti di patronato e di assistenza
sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere,
su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo
le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. - Mansioni
del lavoratore. L'art. 2103 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione
a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene
definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un
periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre
mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad
un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive. Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO II DELLA LIBERTA'
SINDACALE
ART. 14. - Diritto di
associazione e di attività sindacale. Il diritto di costituire
associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è
garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
ART.
15. - Atti discriminatori. È nullo qualsiasi patto
od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore
alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale
ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore,
discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei
trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero
della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui
al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di
discriminazione politica o religiosa.
ART. 16. -
Trattamenti economici collettivi discriminatori. È vietata la
concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere
discriminatorio a mente dell'art. 15. Il pretore, su domanda dei
lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al
comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno
dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al
pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari
all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.
ART.
17. - Sindacati di comodo. È fatto divieto ai
datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o
sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di
lavoratori.
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ART. 18. - Reintegrazione nel
posto di lavoro. Ferme restando l'esperibilità delle procedure
previste dall'articolo 7 della Legge 15 luglio 1966 n.604, il giudice con
la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi
dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato
senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a
norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o
reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue
dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se
trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto
di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro,
imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel
medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se
ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di
lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui
primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa
riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del
settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro
entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il
computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su
norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna
il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il
licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità
stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del
licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la
misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di
retribuzione globale di fatto. Fermo restando il diritto al
risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore
di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in
sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a
quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore
entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non
abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di
cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo
spirare dei termini predetti . La sentenza pronunciata nel giudizio di
cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva. Nell'ipotesi di
licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta
del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato,
il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con
ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di
prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere
impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che la ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e
sesto comma del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere
revocata con la sentenza che decide la causa. Nell'ipotesi di
licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro
che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza
di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che la ha
pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a
favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta al lavoratore.
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TITOLO III DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART. 19. - Costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali. Rappresentanze sindacali aziendali
possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità
produttiva nell'ambitodelle associazioni sindacali che siano firmatarie di
contratti collettivi di lavoro applicati nella unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento.
ART.
20. - Assemblea. I lavoratori hanno diritto di
riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori
dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di
dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione
collettiva. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei
lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o
congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità
produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del
lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al
datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso
al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la
rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio
del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi
di lavoro, anche aziendali.
ART. 21. - Referendum. Il datore
di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su
materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le
rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di
partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e
alla categoria particolarmente interessata. Ulteriore modalità per lo
svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti
collettivi di lavoro anche aziendali.
ART. 22. -
Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali. Il trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei
candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo
previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le
disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto
e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese
successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i
candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine
dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli
altri.
ART. 23. - Permessi
retribuiti. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi
retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di
lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a)
un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la
stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300
dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la
stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500
dipendenti della categoria per cui è organizzata la
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno
essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b)
e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi
retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun
dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al
primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola
24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART.
24. - Permessi non retribuiti. I dirigenti
sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni
all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al
comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di
regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART.
25. - Diritto di affissione. Le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il
datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti
i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART.
26. - Contributi sindacali. I lavoratori hanno
diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per
le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza
pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
ART.
27. - Locali delle rappresentanze sindacali
aziendali. Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200
dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze
sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale
comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di
essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le
rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne
facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 28. - Repressione della
condotta antisindacale. Qualora il datore di lavoro ponga in essere
comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e
della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli
organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano
interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte
sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al
presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non può
essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il
giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto
che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del
decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con
sentenza immediatamente esecutiva. Il datore di lavoro che non
ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata
nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice
penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza
penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART.
29. - Fusione delle rappresentanze sindacali
aziendali. Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art.
19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui
alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella
ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici
stabiliti dall'art. 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna
delle associazioni sindacali unitariamente rappresentante nella unità
produttiva. Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie
consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del
primo comma dell'art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai
dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione
dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo,
restano immutati.
ART. 30. - Permessi per i dirigenti
provinciali e nazionali. I componenti degli organi direttivi,
provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 hanno
diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro,
per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31
- Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e
nazionali. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento
nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni
pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa
non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima
disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai
precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai
fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura
della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui
al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di
previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino
comunque l'esonero. Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in
caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei
competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano
qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il
trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività
espletata durante il periodo di aspettativa.
ART.
32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive. I lavoratori eletti alla carica di consigliere
comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa
sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il
tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna
decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di
sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta
provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non
retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V NORME SUL COLLOCAMENTO
ART.
33. - Collocamento. La commissione per il
collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è
costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e
frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei
lavoratori più rappresentative. Alla nomina della commissione provvede
il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti
dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine
di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio. La commissione è
presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale,
ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti, in caso
di parità prevale il voto del presidente. La commissione ha il compito
di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle
precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto
comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Salvo il caso
nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento,
nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla
graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al
pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni
chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati. Devono altresì
essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle
ditte. La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta
per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di
quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti
di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è
provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere
convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo
entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta
nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in
duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra
presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale
motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di
lavoro richiedente. Nel caso in cui la commissione neghi la convalida
ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione
di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su
conforme parere della commissione di cui all'art. 25 della legge 29 aprile
1949, n. 264. I turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29
aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso
possono essere modificati dalla sezione. Il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e
di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di
legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale. Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è
occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento
competente. Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il
tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste
dall'art. 38 della presente legge. Le norme contenute nella legge 29
aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla
presente legge.
ART. 34. - Richieste nominative di
manodopera. A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata in vigore
della presente legge, le richieste, nominative di manodopera da avviare al
lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare
del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti
a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati. da stabilirsi
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E
PENALI
ART. 35. - Campo di
applicazione. Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni
dell'art. 18 del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27,
della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le
stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di
cinque dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle
imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel
medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti. Le
norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e
commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici
dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale
occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Ferme restando
le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi
di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge
alle imprese di navigazione per il personale navigante.
ART.
36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati
dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche. Nei provvedimenti
di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello
Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente
un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola
esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro della categoria e della zona. Tale obbligo deve essere
osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che
in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore benefica
delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge. Ogni infrazione al suddetto
obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata
immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la
concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le
opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più
gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del
responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazione finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi
appalto. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di
appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro
comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
ART.
37. - Applicazione ai dipendenti da enti
pubblici. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai
rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che
svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le
disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di
impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia
diversamente regolata da norme speciali.
ART. 38.
-
Disposizioni penali. Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo
comma, lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da
15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e
dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando, per le condizioni
economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi
inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di
aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma,
l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di
condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART.
39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento
pensioni. L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento
pensioni dei lavoratori.
ART. 40. - Abrogazione delle
disposizioni contrastanti. Ogni disposizione in contrasto con le norme
contenute nella presente legge è abrogata. Restano salve le condizioni
dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai
lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni fiscali. Tutti
gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e
per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti
relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo,
imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da
tasse.
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