Legge 23 dicembre
1978, n. 833 Vigente alla G.U.
15/10/2002 n. 242 (in Suppl.
ordinario alla Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 360). - Istituzione del servizio
sanitario nazionale (1) (2) (3) (4) (5).
(1) Il d.lg. 29 aprile 1998, n. 124
ha riordinato il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie
e del regime di esenzioni a norma dell'articolo 59, comma 50, l. 27 dicembre
1997, n. 449, prevedendo l'abrogazione (art. 8) di tutte le precedenti norme in
materia di partecipazione alla spesa sanitaria e di esenzione dalla stessa non
esplicitamente confermate. Pertanto il presente provvedimento deve intendersi
soppresso nella parte in cui disciplina tali forme di partecipazione ed
esenzione a far data dal 1º maggio 1998. (2) Con dd.p.r. 10 dicembre 1997,
nn. 483 e 484, sono stati approvati i regolamenti recanti, rispettivamente, la
disciplina concorsuale per il reclutamento del personale dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale e la determinazione dei requisiti per l'accesso
alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso
al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale. (3) La denominazione "professione sanitaria
ausiliaria" contenuta nel presente provvedimento nonché in ogni altra
disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria"
ex art. 1, l. 26 febbraio 1999, n. 42. (4) A decorrere dalla data di nomina
del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive
all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono
trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale
ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del
governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.). (5) In luogo di Ministro/Ministero
per le politiche agricole leggasi Ministro/Ministero delle politiche agricole e
forestali, ex d.p.r. 13 settembre 1999.
TITOLO I IL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
Capo I PRINCIPI ED
OBIETTIVI
Articolo 1 I principi.
La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività
mediante il servizio sanitario nazionale. La tutela della salute fisica e
psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona
umana. Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle
funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla
promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di
tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e
secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del
servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle
regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei
cittadini. Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed
il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi,
centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività
comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della
collettività. Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini
istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti
dalla presente legge.
Articolo 2 Gli obiettivi.
Il
conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato
mediante: 1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di
un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità; 2) la
prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di
lavoro; 3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le
cause, la fenomenologia e la durata; 4) la riabilitazione degli stati di
invalidità e di inabilità somatica e psichica; 5) la promozione e la
salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di
lavoro; 6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di
origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché
la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo
della loro alimentazione integrata e medicata; 7) una disciplina della
sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci
e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia
terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto; 8) la formazione
professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del
personale del servizio sanitario nazionale. Il servizio sanitario nazionale
nell'ambito delle sue competenze persegue: a) il superamento degli squilibri
territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese; b) la sicurezza del
lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per
prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire
nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi
necessari; c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la
tutela della maternità e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori
di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di
salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità
perinatale ed infantile; d) la promozione della salute nell'età evolutiva,
garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di
istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola
materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti
handicappati; e) la tutela sanitaria delle attività sportive; f) la tutela
della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le
condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione; g) la tutela della
salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi
psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di
discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle misure
terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei
disturbati psichici; h) (Omissis) (1). (1) Lettera soppressa dal d.p.r. 5
giugno 1993, n. 177.
Capo II COMPETENZE
E STRUTTURE
Articolo 3 Programmazione di obiettivi e di prestazioni
sanitarie.
Lo Stato, nell'ambito della
programmazione economica nazionale, determina, con il concorso delle regioni,
gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale. La legge dello Stato,
in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53,
fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque,
garantite a tutti i cittadini.
Articolo 4 Uniformità delle
condizioni di salute sul territorio nazionale.
Con legge dello Stato
sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute
uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative sanzioni
penali, particolarmente in materia di: 1) inquinamento dell'atmosfera, delle
acque e del suolo; 2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di
lavoro; 3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di
attrezzature e di mezzi personali di protezione; 4) tutela igienica degli
alimenti e delle bevande; 5) ricerca e sperimentazione clinica e
sperimentazione sugli animali; 6) raccolta, frazionamento, conservazione e
distribuzione del sangue umano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale (1), sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti
massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione
relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni
sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell'ambiente esterno. (1) Ora
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome.
Articolo 5 Indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative regionali.
La funzione di indirizzo e coordinamento
delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad
esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della
programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della
spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e
comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si
provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con
il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1). Fuori
dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge,
l'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di
volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi
nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei
ministri, d'intesa con il Ministro della sanità quando si tratti di affari
particolari. Il Ministro della sanità esercita le competenze attribuitegli
dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle
regioni. In caso di persistente inattività degli organi regionali
nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattività relativa alle
materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori
previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il compimento degli
atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale. Il Ministro
della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi
reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie
funzioni. (1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome.
Articolo 6 Competenze dello
Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative
concernenti: a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale,
marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; l'assistenza
sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli
stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni
internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti; b) la profilassi
delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione
obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e
le epizoozie; c) la produzione, la registrazione, la ricerca, la
sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i prodotti chimici
usati in medicina, i preparati farmaceutici, i preparati galenici, le specialità
medicinali, i vaccini, gli immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le
anatossine e i prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e
medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso veterinario; d) la
coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio
all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la
vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le
attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n.
685; e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti
dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi; f)
l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei
coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella
produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle
caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a
contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti
destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari; g) gli
standars dei prodotti industriali; h) la determinazione di indici di qualità
e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari; i) la produzione,
la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme
di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico; k) i
controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nucleare e
sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive; l) il
prelievo di parti di cadavere, la loro utilizzazione e il trapianto di organi
limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644; m) la
disciplina generale del lavoro e della produzione ai fini della prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; n) l'omologazione
di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; o) l'Istituto
superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519,
ed alla presente legge; p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla presente legge; q) la
fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli
operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei
corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole,
nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie
ausiliarie; r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari
prestati in Italia e all'estero dagli operatori sanitari ai fini dell'ammissione
ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi; s) gli ordini e i collegi
professionali; t) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque
minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo
sanitario; u) la individuazione delle malattie infettive e diffusive del
bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo
di abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti
di infezione o di contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori
in materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi
attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei
prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla
produzione e la commercializzazione di questi ultimi prodotti; v)
l'organizzazione sanitaria militare; z) i servizi sanitari istituiti per le
Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle
condizioni del personale dipendente.
Articolo 7 Funzioni delegate
alle regioni.
È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni
amministrative concernenti: a) la profilassi delle malattie infettive e
diffusive, di cui al precedente articolo 6 lettera b); b) l'attuazione degli
adempimenti disposti dall'autorità sanitaria statale ai sensi della lettera u)
del precedente articolo 6; c) i controlli della produzione, detenzione,
commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose; d) il
controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il
deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività
ambientale; e) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti
dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi. Le regioni
provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le
vaccinazioni obbligato e in base ad un programma concordato con il Ministero
della sanità. Il Ministero della sanità provvede, se necessario, alla
costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi
profilattici e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni
per esigenze particolari di profilassi e cura delle malattie infettive,
diffusive e parassitarie. Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui
al presente articolo mediante sub-delega ai comuni. In relazione alle
funzioni esercitate dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e
dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il Governo è
delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti per ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel rispetto
dei seguenti criteri: a) si procederà ad una nuova distribuzione degli uffici
nel territorio, anche attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da
attuare il più efficiente ed ampio decentramento delle funzioni; b) in
conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti
dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché le dotazioni organiche dei ruoli delle
carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori,
prevedendo, per la copertura dei posti vacanti, concorsi a base
regionale. L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate
nel quarto comma, in deroga all'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1º gennaio
1981.
Articolo 8 Consiglio sanitario nazionale. (Omissis)
(1).
(1) Consiglio soppresso dall'art. 3, d.lg. 30 giugno 1993, n.
266.
Articolo 9 Istituto superiore di sanità.
L'Istituto
superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario
nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia
scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanità e collabora con le unità
sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di
queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le
informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attività di
consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente
articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere
g), k), m) e n). Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto
superiore di sanità sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5. L'Istituto per
l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facoltà di accedere agli
impianti produttivi nonché ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli
accertamenti e i controlli previsti dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1973,
n. 519. Tale facoltà è inoltre consentita all'Istituto su richiesta delle
regioni. L'Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro
della sanità, organizza, in collaborazione con le regioni, le università e le
altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione
ed aggiornamento in materia di sanità pubblica per gli operatori sanitari con
esclusione del personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed
aggiorna periodicamente l'Inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato
dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la
valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente;
predispone i propri programmi di ricerca tenendo conto degli obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali
programmi sono approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale (1). L'Istituto svolge l'attività di ricerca avvalendosi
degli istituti pubblici a carattere scientifico e delle altre istituzioni
pubbliche operanti nel settore; possono inoltre esser chiamati a collaborare
istituti privati di riconosciuto valore scientifico. (Omissis)
(2). (Omissis) (3). (Omissis) (4). (1) Ora Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome. (2) Comma abrogato
dall'art. 24-bis, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980,
n. 33. (3) Sostituisce il secondo comma dell'art. 4, l. 7 agosto 1973, n.
519. (4) Sostituisce la lettera b) del primo comma dell'art. 13, l. 7 agosto
1973, n. 519.
Articolo 10 L'organizzazione
territoriale.
Alla gestione unitaria della tutela della salute si
provvede in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete
completa di unità sanitarie locali. L'unità sanitaria locale è il complesso
dei presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o associati, e delle
comunità montane i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai
compiti del servizio sanitario nazionale di cui alla presente legge. Sulla
base dei criteri stabiliti con legge regionale i comuni, singoli o associati, o
le comunità montane articolano le unità sanitarie locali in distretti sanitari
di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di
primo livello e di pronto intervento.
Articolo 11 Competenze
regionali.
Le regioni esercitano le funzioni legislative in materia
di assistenza sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni amministrative
proprie o loro delegate. Le leggi regionali devono in particolare conformarsi
ai seguenti principi: a) coordinare l'intervento sanitario con gli interventi
negli altri settori economici, sociali e di organizzazione del territorio di
competenza delle regioni; b) unificare l'organizzazione sanitaria su base
territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze delle singole
situazioni regionali; c) assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e
relativi benefici. Le regioni svolgono la loro attività secondo il metodo
della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione democratica,
in armonia con le rispettive norme statutarie. A tal fine, nell'ambito dei
programmi regionali di sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa
consultazione degli enti locali, delle università presenti nel territorio
regionale, delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle forze sociali
e degli operatori della sanità, nonché degli organi della sanità militare
territoriale competenti. Con questi ultimi le regioni possono
concordare: a) l'uso delle strutture ospedaliere militari in favore delle
popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie e per altri scopi che si
ritengano necessari; b) l'uso dei servizi di prevenzione delle unità
sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni
igienico-sanitarie dei militari. Le regioni, sentiti i comuni interessati,
determinano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, che debbono
coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei servizi
sociali. All'atto della determinazione degli ambiti di cui al comma
precedente, le regioni provvedono altresì ad adeguare la delimitazione dei
distretti scolastici e di altre unità di servizio in modo che essi, di regola,
coincidano (1). (1) A decorrere dal 1º settembre 2001, le disposizioni di cui
al presente articolo inerenti i distretti scolastici, sono da intendersi
abrogate e sostituite, se incompatibili, con quelle di cui agli articoli da 1 a
7 del d.lg. 30 giugno 1999, n. 233 (art. 8, d.lg. 233/1999,
cit.).
Articolo 12 Attribuzione delle province.
Fino
all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie locali spetta alle
province approvare, nell'ambito dei piani sanitari regionali, la localizzazione
dei presidi e servizi sanitari ed esprimere parere sulle delimitazioni
territoriali di cui al quinto comma del precedente articolo
11.
Articolo 13 Attribuzione dei comuni.
Sono attribuite
ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed
ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle
regioni. I comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma
singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le
attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale. I comuni,
singoli o associati, assicurano, anche con riferimento alla L. 8 aprile 1976, n.
278, e alle leggi regionali, la più ampia partecipazione degli operatori della
sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei rappresentanti
degli interessi originari definiti ai sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132, e
dei cittadini, a tutte le fasi della programmazione dell'attività delle unità
sanitarie locali e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al
controllo della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio
sanitario nazionale agli obiettivi dei piani sanitari triennali delle regioni di
cui all'art. 55. Disciplinano inoltre, anche ai fini dei compiti di educazione
sanitaria propri dell'unità sanitaria locale, la partecipazione degli utenti
direttamente interessati all'attuazione dei singoli servizi.
Articolo
14 Unità sanitarie locali.
L'ambito territoriale di attività di
ciascuna unità sanitaria locale è delimitato in base a gruppi di popolazione di
regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle
caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona. Nel caso di
aree a popolazione particolarmente concentrata o sparsa e anche al fine di
consentire la coincidenza con un territorio comunale adeguato, sono consentiti
limiti più elevati o, in casi particolari, più ristretti. Nell'ambito delle
proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare: a)
all'educazione sanitaria; b) (Omissis) (1); c) alla prevenzione
individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche; d) alla
protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica e alla tutela
del diritto alla procreazione cosciente e responsabile; e) all'igiene e
medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni
ordine e grado; f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; g) alla medicina
dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive; h)
all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e
ambulatoriale; i) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica,
ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche; l)
all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche; m) alla
riabilitazione; n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle
farmacie; o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e
commercio degli alimenti e delle bevande; p) alla profilassi e alla polizia
veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati
ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione,
sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle
malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e
sanità animale, sui farmaci di uso veterinario; q) agli accertamenti, alle
certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio
sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla
lettera z) dell'articolo 6. (1) Lettera abrogata dal d.p.r. 5 giugno 1993, n.
177.
Articolo 15 Struttura e funzionamento delle unità sanitarie
locali.
L'unità sanitaria locale, di cui all'articolo 10, secondo
comma, della presente legge, è una struttura operativa dei comuni, singoli o
associati, e delle comunità montane. Organi della unità sanitaria locale
sono: 1) l'assemblea generale (1); 2) il comitato di gestione e il suo
presidente (1); 3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei
quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla regione (2). La legge
regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del collegio
(2). Il collegio dei revisori è tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui
all'art. 50, secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla
gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da trasmettere
alla regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro (2). L'assemblea
generale è costituita: a) dal consiglio comunale se l'ambito territoriale
dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di
esso; b) dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni, costituita ai
sensi dell'art. 25 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, se l'ambito territoriale
dell'unità sanitaria locale corrisponde a quello complessivo dei comuni
associati; c) dall'assemblea generale della comunità montana se il suo ambito
territoriale coincide con quello dell'unità sanitaria locale. Qualora il
territorio dell'unità sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte
della comunità montana, l'assemblea sarà integrata da rappresentanti di tali
comuni. In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il comune può
stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali dell'attività
delle unità sanitarie locali e quando il territorio di queste coincide con
quello delle circoscrizioni può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri
che gli sono conferiti dalla presente legge. L'assemblea generale
dell'associazione dei comuni di cui alla lettera b) del presente articolo è
formata da rappresentanti dei comuni associati, eletti con criteri di
proporzionalità. Il numero dei rappresentanti viene determinato con legge
regionale. La legge regionale detta norme per assicurare forme di preventiva
consultazione dei singoli comuni sulle decisioni di particolare rilievo
dell'associazione dei comuni. L'assemblea generale elegge, con voto limitato,
il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente. Il comitato
di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unità sanitaria
locale. Gli atti relativi all'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi,
dei piani e programmi che impegnino più esercizi, della pianta organica del
personale, dei regolamenti, delle convenzioni, sono predisposti dal comitato di
gestione e vengono approvati dalle competenti assemblee generali. Le
competenze del comitato di gestione e del suo presidente sono attribuite
rispettivamente, alla giunta e al presidente della comunità montana, quando il
territorio di questa coincide con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria
locale. La legge regionale detta norme per l'organizzazione, la gestione e il
funzionamento delle unità sanitarie locali e loro servizi e, in particolare
per: 1) assicurare l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi dell'unità
sanitaria locale, il loro coordinamento e la partecipazione degli operatori,
anche mediante l'istituzione di specifici organi di consultazione tecnica; 2)
prevedere un ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, articolato
distintamente per le responsabilità sanitaria ed amministrativa e collegiale
preposto all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i
servizi e alla direzione del personale. Per il personale preposto all'ufficio di
direzione dell'unità sanitaria locale le norme delegate di cui al terzo comma
del successivo articolo 47, devono prevedere specifici requisiti di
professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di
organizzazione sanitaria; 3) predisporre bilanci e conti consuntivi da parte
delle unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dal primo comma
dell'articolo 50; 4) emanare il regolamento organico del personale dell'unità
sanitaria locale e le piante organiche dei diversi presidi e servizi, anche con
riferimento alle norme di cui all'articolo 47; 5) predisporre
l'organizzazione e la gestione dei presidi e dei servizi multizonali di cui al
successivo articolo 18, fermo il principio dell'intesa con i comuni interessati.
Il segretario della comunità montana assolve anche alle funzioni di segretario
per gli atti svolti dalla comunità montana in funzione di unità sanitaria locale
ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo (3). La legge
regionale stabilisce altresì norme per la gestione coordinata ed integrata dei
servizi dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel
territorio (4). (1) Vedi, ora, il d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502. (2) Gli
attuali commi secondo, terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma
secondo per effetto dell'art. 13, l. 26 aprile 1982, n. 181. (3) Periodo
aggiunto dall'art. 8, l. 23 marzo 1981, n. 93. (4) Vedi, ora, d.lg. 30
dicembre 1992, n. 502.
Articolo 16 Servizi
veterinari.
La legge regionale stabilisce norme per il riordino dei
servizi veterinari a livello regionale nell'ambito di ciascuna unità sanitaria
locale o in un ambito territoriale più ampio, tenendo conto della distribuzione
e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione
animale, della dislocazione e del potenziale degli impianti di macellazione, di
lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine
animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della
zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli alimenti di
origine animale. La legge regionale individua anche le relative strutture
multizonali e ne regola il funzionamento ai sensi dell'articolo 18 (1). (1)
Vedi, ora, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.
Articolo 17 Requisiti e
struttura interna degli ospedali.
Gli stabilimenti ospedalieri sono
strutture delle unità sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui
all'articolo 19, primo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132. Le Regioni
nell'ambito della programmazione sanitaria disciplinano con legge
l'articolazione dell'ordinamento degli ospedali in dipartimenti, in base al
principio dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e
complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri ed extra
ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti territoriali, nonché a
quello della gestione dei dipartimenti stessi sulla base della integrazione
delle competenze in modo da valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale
disciplina tiene conto di quanto previsto all'articolo 34 della presente legge
(1). (1) Vedi, ora, d.lg. 30 dicembre 1992, n. 502.
Articolo
18 Presidi e servizi multizonali.
La legge regionale individua,
nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i servizi sanitari
ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le finalità specifiche perseguite e
per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività
prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una unità
sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione. La stessa legge
attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma
alla unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme
particolari per definire: a) il collocamento funzionale ed il coordinamento
di tali presidi e servizi con quelli delle unità sanitarie locali interessate,
attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di
gestione; b) gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le
procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza
operativa; c) la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto
di gestione generale dell'unità sanitaria locale competente per
territorio; d) la composizione dell'organo di gestione dell'unità sanitaria
locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento
alle specifiche esigenze della gestione (1). (1) Vedi, ora, d.lg. 30 dicembre
1992, n. 502.
Capo III PRESTAZIONI E FUNZIONI
Articolo
19 Prestazioni delle unità sanitarie locali.
Le unità sanitarie
locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di
riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i
livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
3. Ai cittadini è assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del
luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi
sanitari. Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscritti in
appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unità sanitaria locale nel
cui territorio hanno la residenza. Gli utenti hanno diritto di accedere, per
motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da
quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria
locale. I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle
località ove prestano servizio con le modalità stabilite nei regolamenti di
sanità militare. Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno
diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si
trovano.
Articolo 20 Attività di prevenzione.
Le
attività di prevenzione comprendono: a) la individuazione, l'accertamento ed
il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli
ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in
materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di
cui all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri
di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati
anche mediante collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione
prodotti, installati o utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in
attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14 (1); b) la comunicazione
dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di
luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli
organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli
strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze
sindacali; c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori
di rischio ed al risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione
delle norme di legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate
ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 7
(1); d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di
comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche
tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente; e) la
profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a
prevenirne l'insorgenza; f) la verifica, secondo le modalità previste dalle
leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei
progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le
esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa
della salute della popolazione e dei lavoratori interessati. Nell'esercizio
delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di prevenzione le unità
sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la
tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri
servizi di igiene sia dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo
articolo 22, sia degli operatori che, nell'ambito delle loro competenze tecniche
e funzionali, erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione. Gli
interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare
la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del
lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base
di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il
datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi
collettivi applicati nell'unità produttiva. (1) Le parole tra parentesi sono
state soppresse dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Articolo
21 Organizzazione dei servizi di prevenzione.
In relazione agli
standards fissati in sede nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti,
con decorrenza 1º gennaio 1980, i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato
del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di
salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616. Per la tutela della salute dei lavoratori [e la
salvaguardia dell'ambiente] le unità sanitarie locali organizzano propri servizi
[di igiene ambientale e] di medicina del lavoro anche prevedendo, ove essi non
esistano, presidi all'interno delle unità produttive (1). In applicazione di
quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali
addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e
servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti
la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni
ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della
legislazione sulla sicurezza del lavoro. Al personale di cui al comma
precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro
dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9,
D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. Contro i provvedimenti adottati dal personale
ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso
ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il presidente della
giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato. (1) Le parole tra
parentesi sono state soppresse dal d.p.r. 5 giugno 1993, n.
177.
Articolo 22 Presidi e servizi multizonali di
prevenzione.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dal d.p.r. 5
giugno 1993, n. 177.
Articolo 23 Delega per la istituzione
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979,
su proposta del Ministero della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e
dell'agricoltura e foreste (1), un decreto avente valore di legge ordinaria per
la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, da porre alle dipendenze del Ministro della sanità. Nel suo organo di
amministrazione, sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste
(1) ed i suoi programmi di attività sono approvati dal CIPE, su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale
(2). L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri
direttivi: a) assicurare la collocazione dell'Istituto nel servizio sanitario
nazionale per tutte le attività tecnico-scientifiche e tutte le funzioni
consultive che riguardano la prevenzione delle malattie professionali e degli
infortuni sul lavoro; b) prevedere le attività di consulenza
tecnico-scientifica che competono all'Istituto nei confronti degli organi
centrali dello Stato preposti ai settori del lavoro e della
produzione. All'istituto sono affidati compiti di ricerca, di studio, di
sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro in stretta connessione con l'evoluzione tecnologica degli
impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi, nonché di
determinazione dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai
fini della omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi, di strumenti e
di mezzi personali di protezione e dei prototipi. L'Istituto svolge,
nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, attività di consulenza
nelle materie di competenza dello Stato di cui all'art. 6, lettere g), i), k),
m), n), della presente legge, e in tutte le materie di competenza dello Stato e
collabora con le unità sanitarie locali tramite le regioni e con le regioni
stesse, su richieste di queste ultime, fornendo, le informazioni e le consulenze
necessarie per l'attività dei servizi di cui agli articoli 21 e 22. Le
modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto sono disciplinate
nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e di coordinamento di cui
all'articolo 5. L'Istituto ha facoltà di accedere nei luoghi di lavoro per
compiervi rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri compiti
istituzionali. L'accesso nei luoghi di lavoro, è inoltre consentito, su
richiesta delle regioni, per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente
comma. L'Istituto organizza la propria attività secondo criteri di
programmazione. I programmi di ricerca dell'Istituto relativi alla prevenzione
delle malattie e degli infortuni sul lavoro sono predisposti tenendo conto degli
obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte delle
regioni. L'Istituto, anche ai fini dei programmi di ricerca e di
sperimentazione, opera in stretto collegamento con l'Istituto superiore di
sanità e coordina le sue attività con il Consiglio nazionale delle ricerche e
con il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Esso si avvale inoltre della
collaborazione degli istituti di ricerca delle università e di altre istituzioni
pubbliche. Possono essere chiamati a collaborare all'attuazione dei suddetti
programmi istituti privati di riconosciuto valore scientifico. L'Istituto cura
altresì i collegamenti con istituzioni estere che operano nel medesimo
settore. Le qualifiche professionali del corpo dei tecnici e ricercatori
dell'Istituto e la sua organizzazione interna, devono mirare a realizzare
l'obiettivo delle unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti
interdisciplinari. L'Istituto collabora alla formazione ed all'aggiornamento
degli operatori dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie
locali. L'Istituto provvede altresì ad elaborare i criteri per le norme di
prevenzione degli incendi interessanti le macchine, gli impianti e le
attrezzature soggette ad omologazione, di concerto con i servizi di protezione
civile del Ministero dell'interno. Nulla è innovato per quanto concerne le
disposizioni riguardanti le attività connesse con l'impiego pacifico
dell'energia nucleare. (1) Ora Ministero delle politiche agricole e
forestali. (2) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome.
Articolo 24 Norme in materia di
igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro [e di vita] e di omologazioni
(1).
Il Governo è delegato ad emanare, [entro il 31 dicembre 1979,]
su proposta del Ministro della sanità con il decreto dei Ministri competenti, un
testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina
generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di omologazioni,
unificando e innovando la legislazione vigente tenendo conto delle
caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e l'integrità
fisica dei lavoratori, secondo i principi generali indicati nella presente legge
(1). L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri
direttivi: 1) assicurare l'unitarietà degli obiettivi della sicurezza negli
ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto anche delle indicazioni della CEE e
degli altri organismi internazionali riconosciuti; 2) prevedere l'emanazione
di norme per assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa
ai progressi tecnologici e alle conoscenze derivanti dalla esperienza diretta
dei lavoratori; 3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche
obbligatori, di formazione antinfortunistica e prevenzionale; 4) prevedere la
determinazione dei requisiti fisici e di età per attività e lavorazioni che
presentino particolare rischio, nonché le cautele alle quali occorre attenersi e
le relative misure di controllo; 5) definire le procedure per il controllo
delle condizioni ambientali, per gli accertamenti preventivi e periodici sullo
stato di sicurezza nonché di salute dei lavoratori esposti a rischio e per
l'acquisizione delle informazioni epidemiologiche al fine di seguire
sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro; 6)
stabilire: a) gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la
realizzazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e l'impiego di
macchine, componenti e parti di macchine utensili, apparecchiature varie,
attrezzature di lavoro e di sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali
di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo
ed extra lavorativo, anche domestico; b) i criteri e le modalità per i
collaudi e per le verifiche periodiche dei prodotti di cui alla precedente
lettera a); 7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli
ambienti di lavoro al fine di consentirne l'agibilità, nonché l'obbligo di
notifica all'autorità competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di
trasformazione e di modifica di destinazione di impianti e di edifici destinati
ad attività lavorative, per controllarne la rispondenza alle condizioni di
sicurezza; 8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di programmare il
processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della
sicurezza del lavoro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione degli
impianti e la determinazione dei rischi e dei mezzi per diminuirli; 9)
stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la osservanza delle
disposizioni in materia di sicurezza del lavoro; 10) stabilire le precauzioni
e le cautele da adottare per evitare l'inquinamento, sia interno che esterno,
derivante da fattori di nocività chimici, fisici e biologici; 11) indicare i
criteri e le modalità per procedere, in presenza di rischio grave ed imminente,
alla sospensione dell'attività in stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto
d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature e
prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio
accertate; 12) determinare le modalità per la produzione, l'immissione sul
mercato e l'impiego di sostanze e di prodotti pericolosi; 13) prevedere
disposizioni particolari per settori lavorativi o per singole lavorazioni che
comportino rischi specifici; 14) stabilire le modalità per la determinazione
e per l'aggiornamento dei valori-limite dei fattori di nocività di origine
chimica, fisica e biologica di cui all'ultimo comma dell'art. 4, anche in
relazione alla localizzazione degli impianti; 15) prevedere le norme
transitorie per conseguire condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro
esistenti e le provvidenze da adottare nei confronti delle piccole e medie
aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti ai requisiti di sicurezza e
di igiene previsti dal testo unico; 16) prevedere il riordinamento degli
uffici e servizi della pubblica amministrazione preposti all'esercizio delle
funzioni riservate allo Stato in materia di sicurezza del lavoro; 17)
garantire il necessario coordinamento fra le funzioni esercitate dallo Stato e
quelle esercitate nella materia dalle regioni e dai comuni al fine di assicurare
unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio
nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del
lavoro; 18) definire per quanto concerne le omologazioni: a) i criteri
direttivi, le modalità e le forme per l'omologazione dei prototipi di serie e
degli esemplari unici non di serie dei prodotti di cui al precedente numero 6),
lettera a), sulla base di specifiche tecniche predeterminate, al fine di
garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza; b) i requisiti
costruttivi dei prodotti da omologare; c) le procedure e le metodologie per i
controlli di conformità dei prodotti al tipo omologato. Le norme delegate
determinano le sanzioni per i casi di inosservanza delle disposizioni contenute
nel testo unico, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni e
comportanti comunque, nei casi più gravi, l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire 10 milioni. Sono escluse dalla delega le norme in materia di
prevenzione contro gli infortuni relative: all'esercizio di servizi ed impianti
gestiti dalle ferrovie dello Stato, all'esercizio di servizi ed impianti gestiti
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, all'esercizio dei trasporti
terrestri pubblici e all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed
interna; nonché le norme in materia di igiene del lavoro relative al lavoro a
bordo delle navi mercantili e degli aeromobili. (1) Rubrica e comma così
modificati dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 177.
Articolo
25 Prestazioni di cura.
Le prestazioni curative comprendono
l'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e
farmaceutica. Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e
infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che
domiciliare. L'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal
personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante
nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino. La
scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al comma
precedente. Il rapporto fiduciario può cessare in ogni momento, a richiesta
dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere
motivata. Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di
diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli
ambulatori e i presidi delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte,
ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge
(1). Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici,
da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge
(1). L'utente può accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel
termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare
la richiesta di accesso alle prestazioni stesse. In tal caso l'unità sanitaria
locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione sulla
richiesta stessa. L'autorizzazione non è dovuta per le prescrizioni, relative a
prestazioni il cui costo, in base alla normativa vigente, è a totale carico
dell'assistito (1) (2). Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del
medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato
immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche di cui
al sesto comma equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o
strutture convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria locale appone sulla
richiesta la relativa annotazione (1). Le unità sanitarie locali attuano
misure idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorità
nell'ambito delle loro strutture (1). Le prestazioni specialistiche possono
essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la
riduzione dei ricoveri ospedalieri (1). I presidi di diagnostica strumentale
e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione,
dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi
caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema
tipo emanato ai sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge
(1). L'assistenza ospedaliera è prestata di norma attraverso gli ospedali
pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel territorio della
regione di residenza dell'utente. Nell'osservanza del principio della libera
scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri
istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di
programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i casi in cui
è ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in
strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio
territorio, nonché i casi nei quali potranno essere consentite forme
straordinarie di assistenza indiretta. (1) Gli attuali commi dal sesto al
dodicesimo così sostituiscono gli originari commi sesto e settimo per effetto
dell'art. 3, d.l. 26 novembre 1981, n. 678, conv. in l. 26 gennaio 1982, n.
12. (2) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, d.l. 30 maggio 1994,
n. 325, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 467.
Articolo 26 Prestazioni
di riabilitazione.
Le prestazioni sanitarie dirette al recupero
funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie
locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in
grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con
istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni,
aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema
tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale (1). Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e
nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art.
3. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale (1), sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i
criteri per la sua revisione periodica. (1) Ora Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Articolo
27 Strumenti informativi
Le unità sanitarie locali forniscono
gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. Il libretto
sanitario riporta i dati caratteristici principali sulla salute dell'assistito
esclusi i provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui al
successivo articolo 33. L'unità sanitaria locale provvede alla compilazione ed
all'aggiornamento del libretto sanitario personale, i cui dati sono
rigorosamente coperti dal segreto professionale. Tali dati conservano valore ai
fini dell'anamnesi richiesta dalla visita di leva. Nel libretto sanitario sono
riportati a cura della sanità militare gli accertamenti e le cure praticate
durante il servizio di leva. Il libretto è custodito dall'interessato o da
chi esercita la potestà o la tutela e può essere richiesto solo dal medico
nell'esclusivo interesse della protezione della salute dell'intestatario. Con
decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1),
è approvato il modello del libretto sanitario personale comprendente le
indicazioni relative all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle
condizioni di vita e di lavoro. Con lo stesso provvedimento sono determinate
le modalità per la graduale distribuzione a tutti i cittadini del libretto
sanitario, a partire dai nuovi nati. Con decreto del Ministro della sanità,
sentiti il Consiglio sanitario nazionale (1), le organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e le associazioni
dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai quali, con le
modalità di adozione e di gestione previste dalla contrattazione collettiva,
saranno costituiti i registri dei dati ambientali e biostatistici, allo scopo di
pervenire ai modelli uniformi per tutto il territorio nazionale. I dati
complessivi derivanti dai suindicati strumenti informativi, facendo comunque
salvo il segreto professionale, vengono utilizzati a scopo epidemiologico
dall'Istituto superiore di sanità oltre che per l'aggiornamento ed il
miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle unità sanitarie locali,
delle regioni e del Ministero della sanità. (1) Ora Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Articolo
28 Assistenza farmaceutica.
L'unità sanitaria locale eroga
l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti
pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate
secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48. Gli assistiti
possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di
ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di
specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario
nazionale. L'unità sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi
quelli di cui all'articolo 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai
successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni
farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle
farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali,
negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale
disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante materiale sanitario da
parte delle unità sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, nonché il
coordinamento dell'attività delle farmacie comunali con i servizi dell'unità
sanitaria locale.
Articolo 29 Disciplina dei farmaci.
La
produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri
coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione
sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della
produzione. Con legge dello Stato sono dettate norme: a) per la disciplina
dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio dei farmaci,
per i controlli di qualità e per indirizzare la produzione farmaceutica alle
finalità del servizio sanitario nazionale; b) per la revisione programmata
delle autorizzazioni già concesse per le specialità medicinali in armonia con le
norme a tal fine previste dalle direttive della Comunità economica
europea; c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta
metodologia per la valutazione dei costi; d) per la individuazione dei
presidi autorizzati e per la definizione delle modalità della sperimentazione
clinica precedente l'autorizzazione alla immissione in commercio; e) per la
brevettabilità dei farmaci; f) per definire le caratteristiche e disciplinare
la immissione in commercio dei farmaci da banco; g) per la regolamentazione
del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli
informatori scientifici; h) per la revisione e la pubblicazione periodica
della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in armonia con le norme
previste dalla farmacopea europea di cui alla legge del 22 ottobre 1973, n.
752.
Articolo 30 Prontuario farmaceutico.
(Omissis)
(1). (1) L'art. 8, l. 24 dicembre 1993, n. 537, ha abolito, a decorrere dal
1º gennaio 1994, il Prontuario farmaceutico di cui al presente
articolo.
Articolo 31 Pubblicità ed informazione scientifica sui
farmaci.
Al servizio sanitario nazionale spettano compiti di
informazione scientifica sui farmaci e di controllo sull'attività di
informazione scientifica delle imprese titolari delle autorizzazioni alla
immissione in commercio di farmaci. È vietata ogni forma di propaganda e di
pubblicità presso il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo della
presentazione di ricetta medica e comunque di quelli contenuti nel prontuario
terapeutico approvato ai sensi dell'articolo 30. Sino all'entrata in vigore
della nuova disciplina generale dei farmaci di cui all'articolo 29, il Ministro
della sanità determina con proprio decreto i limiti e le modalità per la
propaganda e la pubblicità presso il pubblico dei farmaci diversi da quelli
indicati nel precedente comma, tenuto conto degli obiettivi di educazione
sanitaria di cui al comma successivo e delle direttive in materia della Comunità
economica europea. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario
nazionale (1), viste le proposte delle regioni, tenuto conto delle direttive
comunitarie e valutate le osservazioni e proposte che perverranno dall'Istituto
superiore di sanità e dagli istituti universitari e di ricerca, nonché
dall'industria farmaceutica, predispone un programma pluriennale per
l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di
educazione sanitaria e detta norme per la regolamentazione del predetto servizio
e dell'attività degli informatori scientifici. Nell'ambito del programma di
cui al precedente comma, le unità sanitarie locali e le imprese di cui al primo
comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono informazione scientifica
sotto il controllo del Ministero della sanità. Il programma per
l'informazione scientifica deve, altresì, prevedere i limiti e le modalità per
la fornitura ai medici chirurghi di campioni gratuiti di farmaci. (1) Ora
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome.
Articolo 32 Funzioni di igiene e sanità pubblica e di
polizia veterinaria.
Il Ministro della sanità può emettere ordinanze
di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di
polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a
parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme
per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di
vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già
esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e
dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il
trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono
emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla
regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio
comunale. Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti
preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le
attività di istituto delle forze armate che, nel quadro delle suddette misure
sanitarie, ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità. Sono
altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle
leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.
Articolo 33 Norme
per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e
obbligatori.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma
volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente
previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della
Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e
politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico
e del luogo di cura. Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori
sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità
sanitaria, su proposta motivata di un medico. Gli accertamenti e i
trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari
pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere
pubbliche o convenzionate. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari
obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative
rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è
obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti
trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di
educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità. Nel corso
del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con
chi ritenga opportuno. Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca
o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il
trattamento sanitario obbligatorio. Sulle richieste di revoca o di modifica
il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica
sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o
modificato.
Articolo 34 Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori per malattia mentale.
La legge regionale,
nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali
per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura
dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative
relative alla salute mentale. Le misure di cui al secondo comma dell'articolo
precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia
mentale. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle
malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali
extraospedalieri di cui al primo comma. Il trattamento sanitario obbligatorio
per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di
degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere
urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo
e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare
tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che
dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo
comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve
essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma. Nei casi
di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali
generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle
strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i
servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I
servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel
numero fissato dal piano sanitario regionale.
Articolo
35 Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori
in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela
giurisdizionale.
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da
emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma,
corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e
dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero,
tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il
comune. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le
informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto
motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione
al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Se
il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal
sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data
comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare
nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di
cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini
stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al
consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento
sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di
ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico
della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta
motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al
giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e
secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile
del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a
comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in
continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo
del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta
impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal
ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice
tutelare. Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i
provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il
patrimonio dell'infermo. La omissione delle comunicazioni di cui al primo,
quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni
effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di
un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio. Chi è
sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse,
può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il
provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta
giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del
presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata
convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario
obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in
giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di
mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere
presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il
presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto
in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché
al pubblico ministero. Il presidente del tribunale, acquisito il
provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il
pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia
tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il presidente
del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e
raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i
successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del
processo non è soggetta a registrazione.
Articolo 36 Termalismo
terapeutico.
Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto
terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi di servizi di cui al
presente articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e privati,
riconosciute ai sensi dell'art. 6, lett. t), e convenzionate ai sensi dell'art.
44 sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui
all'art. 53 e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma
dell'art. 3. La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione
sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della
riabilitazione, e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario
delle altre aziende termali. (Omissis) (1). Le aziende termali già facenti
capo all'EAGT e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione
agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'art. 113 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, e dall'art. 1-quinquies della L. 21 ottobre 1978, n. 641,
sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel
cui territorio sono ubicate. La destinazione agli enti locali delle attività,
patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il
31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
successivi articoli 65 e 67. (1) Comma abrogato dall'art. 15, l. 31 dicembre
1991, n. 412.
Articolo 37 Delega per la disciplina dell'assistenza
sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini del comune di Campione d'Italia
ed al personale navigante.
Il Governo è delegato ad emanare entro il
31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, uno o più
decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione
dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, secondo i principi
generali della presente legge e con l'osservanza dei seguenti criteri
direttivi: a) dovrà essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta
o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi
diritto, ivi compresi, per i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto
il periodo di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attività
lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali
garantite da leggi locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai
livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo
comma dell'articolo 3; b) dovranno essere previste particolari forme e
procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione
dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici, ai loro familiari
aventi diritto, nonché ai contrattisti stranieri, che prestino la loro opera
presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni scolastiche e
culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di
assistenza tecnica; c) dovranno essere previste specifiche norme per
disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune
di Campione d'Italia per gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti
dal secondo comma dell'articolo 3, non possono essere erogati dall'unità
sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa della sua eccezionale
collocazione geografica. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza
sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza stessa in virtù di
trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità
sottoscritti dall'Italia, nonché in attuazione della legge 2 maggio 1969, n.
302. Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare,
su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i [Ministri della marina
mercantile, dei trasporti] (1), degli affari esteri, un decreto avente valore di
legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al
personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi
generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge,
tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale (2) (1) Ora
Ministro dei trasporti e della navigazione. (2) La Corte costituzionale, con
sentenza 16 luglio 1999, n. 309, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente articolo, nella parte in cui, a favore dei cittadini italiani che
si trovano temporaneamente all'estero, non appartengono alle categorie indicate
nell'articolo 2 del d.p.r. 31 luglio 1980, n. 618 e versano in disagiate
condizioni economiche, non prevede forme di assistenza sanitaria gratuita da
stabilirsi dal legislatore.
Articolo 38 Servizio di assistenza
religiosa.
Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario
nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della
libertà di coscienza del cittadino. A tal fine l'unità sanitaria locale
provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica
d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri
culti d'intesa con le rispettive autorità religiose competenti per
territorio.
Articolo 39 Cliniche universitarie e relative
convenzioni.
Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e della
facoltà di medicina, per i rapporti tra regioni ed università relativamente alle
attività del servizio sanitario nazionale, si applicano le disposizioni di cui
ai successivi commi. Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle
rispettive funzioni istituzionali, le regioni e l'università stipulano
convenzioni per disciplinare, anche sotto l'aspetto finanziario: 1) l'apporto
nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla realizzazione degli
obiettivi della programmazione sanitaria regionale; 2) l'utilizzazione da
parte delle facoltà di medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento, di
idonee strutture delle unità sanitarie locali e l'apporto di queste ultime ai
compiti didattici e di ricerca dell'università. Tali convenzioni una volta
definite fanno parte dei piani sanitari regionali di cui al terzo comma
dell'articolo 11. Con tali convenzioni: a) saranno indicate le strutture
delle unità sanitarie locali da utilizzare ai fini didattici e di ricerca, in
quanto rispondano ai requisiti di idoneità fissati con decreto interministeriale
adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione e della
sanità; b) al fine di assicurare il miglior funzionamento dell'attività
didattica e di ricerca mediante la completa utilizzazione del personale docente
delle facoltà di medicina e l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero
laureato e di altro personale laureato e qualificato sul piano didattico,
saranno indicate le strutture a direzione universitaria e quelle a direzione
ospedaliera alle quali affidare funzioni didattiche integrative di quelle
universitarie. Le strutture a direzione ospedaliera cui vengono affidate le
suddette funzioni didattiche non possono superare il numero di quelle a
direzione universitaria. Le indicazioni previste nelle lettere a) e b) del
precedente comma sono formulate previo parere espresso da una commissione di
esperti composta da tre rappresentanti della università e tre rappresentanti
della regione. Le convenzioni devono altresì prevedere: 1) che le cliniche
e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono attualmente gestiti
direttamente dall'università, fermo restando il loro autonomo ordinamento,
rientrino, per quanto concerne l'attività di assistenza sanitaria, nei piani
sanitari nazionali e regionali; 2) che l'istituzione di nuove divisioni,
sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca che
comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico delle regioni debba
essere attuata d'intesa tra regioni ed università. In caso di mancato accordo
tra regioni ed università in ordine alla stipula della convenzione o in ordine
alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al comma
precedente si applica la procedura di cui all'art. 50, L. 12 febbraio 1968, n.
132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale (1) e la 1ª sezione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione. Le convenzioni di cui al secondo comma
vanno attuate, per quanto concerne la utilizzazione delle strutture
assistenziali delle unità sanitarie locali, con specifiche convenzioni, da
stipulare tra l'università e l'unità sanitaria locale, che disciplineranno sulla
base della legislazione vigente le materie indicate nell'art. 4 del D.P.R. 27
marzo 1969, n. 129. Le convenzioni previste dal presente articolo sono
stipulate sulla base di schemi tipo da emanare entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, approvati di concerto tra i Ministri della pubblica
istruzione e della sanità, sentite le regioni, il Consiglio sanitario nazionale
(1) e la 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. (1)
Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome.
Articolo 40 Enti di ricerca e relative
convenzioni.
Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche
universitarie, e di cui all'articolo 39 della presente legge, potranno essere
stipulate tra le regioni e gli enti di ricerca i cui organi svolgano attività
finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, al fine di
disciplinare la erogazione da parte di tali organi di prestazioni sanitarie a
livello preventivo, assistenziale e riabilitativo, nonché la utilizzazione del
personale degli enti di ricerca secondo i fini della presente
legge.
Articolo 41 Convenzioni con istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica.
Salva la vigilanza
tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per
territorio, nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il
regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di
cui all'art. 1, L. 26 novembre 1973, n. 817. Salva la vigilanza
tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per
territorio, nulla è innovato alla disciplina vigente per quanto concerne
l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato entro il 31 dicembre 1979,
si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV
Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformità, sentite
le regioni interessate, per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai
principi di cui alla presente legge. I rapporti delle unità sanitarie locali
competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo
comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della L. 12 febbraio
1968, n. 132, nonché l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine
militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni di
cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformità a
schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1). Le regioni,
nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali, devono
tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo. (1) Ora Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome.
Articolo 42 Istituti di ricovero e di cura a carattere
scientifico.
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli
istituti che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono
specifiche attività di ricerca scientifica biomedica. Il riconoscimento del
carattere scientifico di detti istituti è effettuato con decreto del Ministro
della sanità di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite le
regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale (1). Detti istituti
per la parte assistenziale sono considerati presìdi ospedalieri multizonali
delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati. Nei confronti
di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle regioni le funzioni
che esse esercitano nei confronti dei presìdi ospedalieri delle unità sanitarie
locali o delle case di cura private a seconda che si tratti di istituti aventi
personalità giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalità
giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai competenti
organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo
degli istituti. Per gli istituti aventi personalità giuridica di diritto
privato sono stipulate dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla
base di schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1), che tengano
conto della particolarità di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le
regioni sono regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della
presente legge. Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi
personalità giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attività
assistenziali è esercitato nelle forme indicate dal primo comma dell'articolo
49. L'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni
regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata con specifico
riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro della ricerca scientifica
(2). (Omissis) (3). (Omissis) (3). (Omissis) (3). (Omissis)
(3). (1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e
le province autonome. (2) Ora Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica. (3) Comma abrogato dall'art. 8, d.lg. 30 giugno
1993, n. 269.
Articolo 43 Autorizzazione e vigilanza su istituzioni
sanitarie.
La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la
vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle
di cui all'articolo 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere
classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle
convenzionate di cui all'articolo 26, e sulle aziende termali e definisce le
caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere
onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate
dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme
le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5. Gli istituti,
enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto
la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le
istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi
ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle
unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da
presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali,
a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai
fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unità sanitaria
locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario
preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con
le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni. Le
convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità a
schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1) e devono prevedere fra
l'altro forme e modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con
quelli delle unità sanitarie locali. Sino all'emanazione della legge
regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli artt. 51, 52 e 53, primo
e secondo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro
della sanità in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art. 51 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236,
nonché gli artt. 194, 195, 196, 197 e 198 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero
della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente
della giunta regionale. (1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome.
Articolo 44 Convenzioni
con istituzioni sanitarie.
Il piano sanitario regionale di cui
all'articolo 55 accerta la necessità di convenzionare le istituzioni private di
cui all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle già
convenzionate. La legge regionale stabilisce norme per: a) le convenzioni
fra le unità sanitarie locali e le istituzioni private di cui all'articolo
precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo
la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai
corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali; b) le
convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende termali di cui
all'articolo 36. Dette convenzioni sono stipulate dalle unità sanitarie
locali in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito
il Consiglio sanitario nazionale (1). Le Convenzioni stipulate a norma del
presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti per territorio hanno
efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie locali del territorio
nazionale. (1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome.
Articolo 45 Associazioni di
volontariato.
È riconosciuta la funzione delle associazioni di
volontariato liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al
conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale. Tra le
associazioni di volontariato di cui al comma precedente sono ricomprese anche le
istituzioni a carattere associativo, le cui attività si fondano, a norma di
statuto, su prestazioni volontarie e personali dei soci. Dette istituzioni, se
attualmente riconosciute come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB), sono escluse dal trasferimento di cui all'art. 25 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616. A tal fine le predette istituzioni avanzano documentata istanza
al presidente della giunta regionale che con proprio decreto procede, sentito il
consiglio comunale ove ha sede l'istituzione, a dichiarare l'esistenza delle
condizioni previste nel comma precedente. Di tale decreto viene data notizia
alla commissione di cui al sesto comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza
pubblica dette istituzioni restano disciplinate dalla L. 17 luglio 1890, n.
6972, e successive modifiche e integrazioni. I rapporti fra le unità
sanitarie locali e le associazioni del volontariato ai fini del loro concorso
alle attività sanitarie pubbliche sono regolati da apposite convenzioni
nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria
regionale.
Articolo 46 Mutualità volontaria.
La
mutualità volontaria è libera. È vietato agli enti, imprese ed aziende
pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni
mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni
integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario
nazionale.
Capo IV PERSONALE
Articolo 47 Personale
dipendente.
Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità
sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal
presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico
impiego. In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13,
la gestione amministrativa del personale delle unità sanitarie locali è
demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale
dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo. Il Governo è
delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente del
Consiglio, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle
categorie interessate uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per
disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo
stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi: 1) assicurare un unico ordinamento del
personale in tutto il territorio nazionale; 2) disciplinare i ruoli del
personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo; 3) definire le
tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle
amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate
mediante le unità sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di
previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di
cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70; 4) garantire con
criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attività professionale
per i medici e veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, degli
istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti
scientifici di ricovero e cura di cui all'articolo 42. Con legge regionale sono
stabiliti le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività; 5)
prevedere misure rivolte a favorire particolarmente per i medici a tempo pieno
l'esercizio delle attività didattiche e scientifiche e ad ottenere, su
richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico; 6)
fissare le modalità per l'aggiornamento obbligatorio professionale del
personale; 7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento
economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere
economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture
convenzionate con quelli del personale delle unità sanitarie locali. Ai fini
di una efficace organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali, le
norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'articolo 117,
ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere: 1) criteri generali per
la istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi
regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi,
servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il personale in servizio presso
le unità sanitarie locali sarà collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli
e criteri fissati con decreto del Ministro della sanità. Tali ruoli hanno valore
anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi; 2) criteri
generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio
regionale; 3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo
nazionale unico, della mobilità del personale; 4) disposizioni per
disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su
richiesta delle unità sanitarie locali, e per la efficacia delle graduatorie da
utilizzare anche ai fini del diritto di scelta i posti messi a concorso; 5)
disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole unità sanitarie
locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto. I
decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresì
norme riguardanti: a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici
concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro
attività o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all'articolo 41 o in
quelle convenzionate a norma dell'articolo 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai
sensi dell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica numero 130
del 26 marzo 1969; b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni
possono riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto
di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto
convenzionale nonché le modalità ed i criteri per i relativi concorsi; c) le
modalità ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del
precedente comma, previo concorso riservato, del personale non di ruolo addetto
esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non
successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e
istituzioni ospedaliere pubbliche. Le unità sanitarie locali, per
l'attuazione del proprio programma di attività e in relazione a comprovate ed
effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione
della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono
essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della
specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette
strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno. In
riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti vacanti
prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno. Il trattamento economico e
gli istituti normativi di carattere economico del rapporto di impiego di tutto
il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata
triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La delegazione
del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti, è
costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale
e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la
commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al
comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali
adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e
dovuti atti deliberativi. È fatto divieto di concedere al personale delle
unità sanitarie locali compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere e
natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico
previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la
parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, è fatta
salva l'indennità di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in
contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la
responsabilità personale degli amministratori. Il Ministero della difesa può
stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni
professionali presso la organizzazione sanitaria militare da parte del personale
delle unità sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto
personale.
Articolo 48 Personale a rapporto
convenzionale.
L'uniformità del trattamento economico e normativo del
personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio
nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli
accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria.
La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli
accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti
designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui
all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti
designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti organi locali adottano entro
30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti
deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono
prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina
generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero
dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di
ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico
per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi
unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati
esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla
convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a
tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni
del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di
favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle
prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico
e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i
medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri
impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano
al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di
esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le
attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella
convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e
delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a
particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa
domanda motivata alla unità sanitaria locale; 6) l'incompatibilità con
qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto
invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal
precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a
seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni
esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate
a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i
pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per
gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle
ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle
prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i
pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse
dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo
sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte
dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni,
compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per la loro
irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e
fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le
forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone
particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore
distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalità per assicurare
l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le
modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o
impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di
collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle
strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e
di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici per la parte di
loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di
rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si
estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori
professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del
presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si
estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di
riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati
con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con
tutte le farmacie di cui all'articolo 28. È nullo qualsiasi atto, anche
avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o
sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli
organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con
ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. È
altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di
cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma
comportano la responsabilità personale degli amministratori. Le federazioni
degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle
trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le
rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli
aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi
affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e collegi professionali sono
tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle
convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico
i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi
inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni
applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle
disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne
denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla
competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita
la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli
iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti
di cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sarà
riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie
professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo
prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le
modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n.
289.
Capo V CONTROLLI, CONTABILITÀ E
FINANZIAMENTO
Articolo 49 Controlli sulle unità sanitarie
locali.
Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è
esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui all'art.
55, L. 10 febbraio 1953, n. 62, integrati da un esperto in materia sanitaria
designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del
tesoro nelle forme previste dagli artt. 59 e seguenti della medesima legge
(1). I provvedimenti vincolati della unità sanitaria locale attinenti allo
stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente indicati
nell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati
dal coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi al
comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono
assoggettati al controllo del comitato regionale di controllo (2). Il
comitato di gestione, d'ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori,
nell'esercizio del potere di autotutela può entro 20 giorni dal ricevimento,
annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente (2). Gli
atti delle unità sanitarie locali sono nulli di diritto se per la relativa spesa
non è indicata idonea copertura finanziaria (3). Le modificazioni apportate
in sede di riordinamento delle autonomie locali alla materia dei controlli sugli
atti e sugli organi dei comuni e delle province s'intendono automaticamente
estese ai controlli sulle unità sanitarie locali. I controlli di cui ai commi
precedenti per le regioni a statuto speciale per le province autonome di Trento
e di Bolzano si esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti. I
comuni singoli o associati e le comunità montane presentano annualmente, in base
ai criteri e principi uniformi predisposti dalle regioni, allegata al bilancio
delle unità sanitarie locali, una relazione al presidente della giunta regionale
sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel
corso dell'esercizio. Il presidente della giunta regionale presenta
annualmente al consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed
efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile degli
impegni assunti sulla quota assegnata alla regione degli stanziamenti per il
servizio sanitario nazionale. Tale relazione deve essere trasmessa ai Ministri
della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, con allegato
un riepilogo dei conti consuntivi, per singole voci, delle unità sanitarie
locali (4). (1) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono
l'originario comma primo per effetto dell'art. 13, l. 26 aprile 1982, n.
181. (2) Comma aggiunto dall'art. 16, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv.
in l. 11 novembre 1983, n. 638. (3) Comma prima modificato dall'art. 16, d.l.
12 settembre 1983, n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638 e poi così
sostituito dall'art. 17, l. 22 dicembre 1984, n. 887. (4) Vedi, ora, d.lg. 30
dicembre 1992, n. 502.
Articolo 50 Norme di
contabilità.
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente
legge le regioni provvedono con legge a disciplinare l'utilizzazione del
patrimonio e la contabilità delle unità sanitarie locali in conformità ai
seguenti principi: 1) la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni
deve risultare corrispondente ai principi della contabilità pubblica previsti
dalla legislazione vigente; 2) i competenti organi dei comuni, singoli o
associati, e delle comunità montane interessati cureranno l'effettuazione di
periodiche verifiche di cassa, con ritmo almeno bimestrale, al fine
dell'accertamento di eventuali disavanzi da comunicare immediatamente ai sindaci
o al presidente della comunità competenti per l'adozione dei provvedimenti di
cui all'ultimo comma del presente articolo; 3) i bilanci devono recare
analitiche previsioni tanto in termini di competenza quanto in termini di
cassa; 4) i predetti bilanci, in cui saranno distinte le gestioni autonome e
le contabilità speciali, devono essere strutturati su base economica; 5) i
conti consuntivi devono contenere una compiuta dimostrazione, oltre che dei
risultati finanziari, di quelli economici e patrimoniali delle gestioni; 6)
le risultanze complessive delle previsioni di entrata e di spesa nonché dei
conti consuntivi delle unità sanitarie locali, devono essere iscritte
rispettivamente nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni
singoli o associati o delle comunità montane. I bilanci di previsione e i conti
consuntivi delle unità sanitarie locali debbono essere allegati alle contabilità
degli enti territoriali cui si riferiscono; 7) gli stanziamenti iscritti in
entrata ed in uscita dei bilanci comunali o delle comunità montane per i compiti
delle unità sanitarie locali debbono comprendere i relativi affidamenti
regionali che non possono essere utilizzati in alcun caso per altre
finalità; 8) i contratti di fornitura non possono essere stipulati con
dilazioni di pagamento superiore a 90 giorni; 9) alle unità sanitarie locali
è vietato, anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di
indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte del tesoriere pari a un
dodicesimo dello scoperto autorizzato; 10) l'obbligo di prevedere,
nell'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, l'adeguamento della
classificazione economica e funzionale della spesa, della denominazione dei
capitoli delle entrate e delle spese nonché dei relativi codici, ai criteri
stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione
interregionale di cui all'art 13 L. 16 maggio 1970, n. 281, da emanarsi entro il
30 giugno 1980. Fino all'emanazione del predetto decreto del Presidente della
Repubblica, l'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, per quanto
attiene al presente obbligo, dovrà essere conforme ai criteri contenuti nelle
leggi di bilancio e di contabilità delle rispettive regioni di appartenenza
(1). Le unità sanitarie locali debbono fornire alle regioni rendiconti
trimestrali, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza del
trimestre, in cui si dia conto dell'avanzo o disavanzo di cassa nonché dei
debiti e crediti dei bilanci già accertati alla data della resa del conto
anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso il
termine di cui al n. 8) del primo comma non sono stati effettuati pagamenti per
forniture. Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le regioni sono
tenute a provvedere all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi
30 giorni (2). La regione a sua volta fornirà gli stessi dati ai Ministeri
della sanità e del tesoro secondo un modello di rilevazione contabile delle
spese del servizio sanitario nazionale impostato uniformemente nell'ambito
dell'indirizzo e coordinamento governativo. Ove dalla comunicazione di cui al
numero 2) del primo comma, ovvero dalla rendicontazione trimestrale prevista dal
secondo comma del presente articolo, risulti che la gestione manifesta un
disavanzo complessivo, e ciò anche avendo riguardo ai debiti e crediti di
bilancio, i comuni, singoli o associati, le comunità montane sono tenuti a
convocare nel termine di 30 giorni i rispettivi organi deliberanti al fine di
adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di
gestione della unità sanitaria locale. (1) Numero aggiunto dall'art. 9, d.l.
30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33. (2) Periodo
aggiunto dall'art. 10, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. in l. 29 febbraio
1980, n. 33.
Articolo 51 Finanziamento del servizio sanitario
nazionale.
Il fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento
del servizio sanitario nazionale è annualmente determinato con la legge di cui
al successivo articolo 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in
distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da
iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero
del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica
(1). Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (2), tenuto
conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e
sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente
e per la spesa in conto capitale. Tali indici e standards devono tendere a
garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al
secondo comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,
eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le
regioni. Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto
disposto dall'art. 43, D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7, L.
6 ottobre 1971, n. 853. All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del
tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno
per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro
assegnate ai sensi del presente articolo. In caso di mancato o ritardato
invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di
cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente
comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote
dell'esercizio precedente (3). Le regioni, sulla base di parametri numerici
da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il
livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità
sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese
correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per cento per interventi
imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di prestazioni
uniformi nell'intero territorio regionale. Per il riparto della quota loro
assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni
provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario
nazionale. Con provvedimento regionale all'inizio di ciascun trimestre, è
trasferita alle unità sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di
cui all'articolo 18, la quota ad esse spettante secondo il piano sanitario
regionale. Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione
dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od
autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse
non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a
fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione
e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma. (1) Comma così
modificato dall'art. 1, l. 23 ottobre 1985, n. 595. (2) Ora Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome. (3) Comma aggiunto dall'art. 6, l. 7 agosto 1982, n.
526.
Articolo 52 Finanziamento per l'esercizio finanziario
1979.
Per l'esercizio finanziario 1979 l'importo del fondo sanitario
nazionale, parte corrente, da iscrivere nel bilancio dello Stato è determinato,
con riferimento alle spese effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle
regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, dagli enti, casse, servizi
e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione ai sensi dell'art. 12-bis,
D.L. 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto
1974, n. 386, e da ogni altro ente pubblico previsto dalla presente legge, per
l'esercizio delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale. Ai
fini della determinazione del fondo sanitario nazionale per l'esercizio 1979,
sulle spese impegnate nel 1977 vengono riconosciute in aumento: a) le
maggiorazioni derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali,
regolamentari o legislative vigenti per quanto riguarda la spesa del personale,
compreso quello il cui rapporto è regolato da convenzioni; b) la
maggiorazione del 7 per cento delle spese impegnate per la fornitura di beni e
servizi per ciascuno degli anni 1978 e 1979; c) le maggiorazioni derivanti
dalle rate di ammortamento dei mutui regolarmente contratti negli anni 1978 e
precedenti e non compresi negli impegni dell'anno 1977. Fatte salve le
necessità finanziarie degli organi centrali del servizio sanitario nazionale e
degli enti pubblici di cui al primo comma, alla ripartizione del fondo fra le
regioni si provvede per l'esercizio 1979, anche in deroga al disposto
dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro del
tesoro di concerto con il Ministro della sanità, assumendo come riferimento la
spesa rilevata nelle singole regioni, secondo quanto è previsto dal presente
articolo, maggiorata in base alle disposizioni di cui al precedente comma. Le
regioni, tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 61 e sulla
base degli atti ricognitivi previsti dall'art. 7, L. 4 agosto 1978, n. 461,
assicurano, con periodicità trimestrale i necessari mezzi finanziari agli enti
che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario
nazionale fino all'effettivo trasferimento delle stesse alle unità sanitarie
locali. Agli enti medesimi si applicano anche, nel periodo considerato, le
disposizioni di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'art. 50. Gli enti
e le regioni, per la parte di rispettiva competenza, sono tenuti agli
adempimenti di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 50. Ove dai rendiconti
trimestrali risulti che la gestione manifesti un disavanzo rispetto al piano
economico contabile preso a base per il finanziamento dell'ente, la regione
indica tempestivamente i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il
conto di gestione.
TITOLO
II PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Articolo
53 Piano sanitario nazionale.
Le linee generali di indirizzo e le
modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario
nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformità agli
obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente
l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che
esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali (1). Il piano
sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1) (2). Il piano sanitario
nazionale è sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione
con atto non legislativo (1). Contestualmente alla trasmissione da parte del
Governo al Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo presenta al
Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini
della applicazione del piano sanitario nazionale, sia le norme per il
finanziamento pluriennale del servizio sanitario nazionale, rapportate alla
durata del piano stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al
fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente legge e dei
criteri di ripartizione alle regioni (1). Il Parlamento esamina ed approva
contestualmente il piano sanitario nazionale, le norme precettive di
applicazione e le norme di finanziamento pluriennale (1). Il Governo adotta i
conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario
nazionale (2), il cui parere si intende positivo se non espresso entro sessanta
giorni dalla richiesta (1). Il piano sanitario nazionale ha di norma durata
triennale e può essere modificato nel corso del triennio con il rispetto delle
modalità di cui al presente articolo (1). Il piano sanitario nazionale, le
disposizioni precettive e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente
quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso
dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne
l'approvazione entro il 10 settembre dell'anno stesso (1). Le regioni
predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il successivo
mese di novembre (1). Il piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo
della sua durata: a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento
a quanto disposto dall'articolo 2; b) (Omissis) (3); c) gli indici e gli
standards nazionali da assumere per la ripartizione del fondo sanitario
nazionale tra le regioni, al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale
un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso una destinazione
delle risorse per settori fondamentali di intervento, con limiti differenziati
per gruppi di spese correnti e per gli investimenti, prevedendo in particolare
gli indici nazionale e regionali relativi ai posti letto e la ripartizione
quantitativa degli stessi. Quanto agli investimenti il piano deve prevedere che
essi siano destinati alle regioni nelle quali la dotazione di posti letto e gli
altri presidi e strutture sanitarie risulti inferiore agli indici normali
indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della priorità di
investimento il piano tiene conto anche delle disponibilità, nelle varie
regioni, di posti letto, presidi e strutture sanitarie di istituzioni
convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni investimento (se
non per completamenti e ristrutturazioni dimostrate assolutamente urgenti ed
indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti letto e di altri presidi
e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti indici; d) gli indirizzi
ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione della quota regionale
ad esse assegnata fra le unità sanitarie locali; e) i criteri e gli indirizzi
ai quali deve riferirsi la legislazione regionale per la organizzazione dei
servizi fondamentali previsti dalla presente legge e per gli organici del
personale addetto al servizio sanitario nazionale; f) le norme generali di
erogazione delle prestazioni sanitarie nonché le fasi o le modalità della
graduale unificazione delle stesse e del corrispondente adeguamento, salvo
provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi; g) gli
indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al successivo
articolo 55, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione degli obiettivi
di cui alla precedente lettera a); h) gli obiettivi fondamentali relativi
alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto al servizio sanitario
nazionale, con particolare riferimento alle funzioni tecnico-professionali,
organizzative e gestionali e alle necessità quantitative dello stesso; i) le
procedure e le modalità per verifiche periodiche dello stato di attuazione del
piano e della sua idoneità a perseguire gli obiettivi che sono stati
previsti; l) le esigenze prioritarie del servizio sanitario nazionale in
ordine alla ricerca biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della
salute. (Omissis) (4). (Omissis) (4). (1) Gli attuali commi dal primo
al nono così sostituiscono i primi quattro commi per effetto dell'art. 1, l. 23
ottobre 1985, n. 595. (2) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome. (3) Lettera abrogata dall'art. 1,
l. 23 ottobre 1985, n. 595. (4) Comma abrogato dall'art. 6, d.lg. 30 giugno
1993, n. 266.
Articolo 54 Primo piano sanitario
nazionale.
Il piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982
deve essere presentato al Parlamento entro il 30 aprile 1979. Fino
all'approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre investimenti
per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di presidi sanitari
(1). Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite, su richiesta
delle regioni, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale (2). (1) Comma aggiunto dall'art. 13, d.l. 30 dicembre
1979, n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33. (2) Comma aggiunto
dall'art. 5, d.l. 30 aprile 1981, n. 168, conv. in l. 27 giugno 1981, n.
331.
Articolo 55 Piani sanitari regionali.
Le regioni
provvedono all'attuazione del servizio sanitario nazionale in base ai piani
sanitari triennali, coincidenti con il triennio del piano sanitario nazionale,
finalizzati alla eliminazione degli squilibri esistenti nei servizi e nelle
prestazioni nel territorio regionale. I piani sanitari triennali delle
regioni, che devono uniformarsi ai contenuti ed agli indirizzi del piano
sanitario nazionale di cui all'articolo 53 e riferirsi agli obiettivi del
programma regionale di sviluppo, sono predisposti dalla giunta regionale,
secondo la procedura prevista nei rispettivi statuti per quanto attiene alla
consultazione degli enti locali e delle altre istituzioni ed organizzazioni
interessate. I piani sanitari triennali delle regioni sono approvati con legge
regionale almeno 120 giorni prima della scadenza di ogni triennio. Ai
contenuti ed agli indirizzi del piano regionale debbono uniformarsi gli atti e
provvedimenti emanati dalle regioni.
Articolo 56 Primi piani
sanitari regionali.
Per il triennio 1980-1982 i singoli piani
sanitari regionali sono predisposti ed approvati entro il 30 ottobre 1979 e
devono fra l'altro prevedere: a) l'importo delle quote da iscrivere per ogni
anno del triennio nel bilancio della regione con riferimento alle indicazioni
del piano sanitario nazionale; b) le modalità per attuare, nelle unità
sanitarie locali della regione, l'unificazione delle prestazioni sanitarie
secondo quanto previsto dal quarto comma, lettera f), dell'articolo 53; c)
gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli organi di gestione delle unità
sanitarie locali nella fase di avvio del servizio sanitario
nazionale.
Articolo 57 Unificazione dei livelli delle prestazioni
sanitarie.
Con decreti del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale
(1), da emanarsi in conformità a quanto previsto dal piano sanitario nazionale
di cui all'articolo 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei modi
stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti
enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni
autonome degli enti previdenziali. Con decreti del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro e della sanità, ed anche in conformità a quanto previsto dalla lettera
f), quarto comma dell'articolo 53, si provvede a disciplinare l'adeguamento
della partecipazione contributiva degli assistiti nonché le modalità e i tempi
di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture
mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo. Sono comunque
fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e
protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore
degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei ciechi, dei sordomuti e
degli invalidi civili. Nulla è innovato alle disposizioni del D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria
curativa e riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla
iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge, agli
invalidi del lavoro, ferma restando, altresì, l'esclusione di qualunque concorso
di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale è
disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione
delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali
gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per
realizzare le finalità medico-legali di cui all'articolo 75 della presente
legge. (1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le province autonome.
Articolo 58 Servizio epidemiologico e
statistico.
Nel piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 sono
previsti specifici programmi di attività per la rilevazione e la gestione delle
informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la
programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi
sanitari. I programmi di attività, per quanto attiene alle competenze
attribuitegli dal precedente articolo 27, sono attuati dall'Istituto superiore
di sanità. Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui al primo comma,
provvedono ai servizi di informatica che devono essere organizzati tenendo conto
delle articolazioni del servizio sanitario nazionale. Con decreto del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (1), sono
dettate norme per i criteri in ordine alla scelta dei campioni di rilevazione e
per la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano nazionale e
regionale. (1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome.
Articolo 59 Riordinamento del
Ministero della sanità.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato
dall'art. 10, d.lg. 30 giugno 1993, n. 266.
Articolo
60 Costituzione del Consiglio sanitario nazionale.
(Omissis)
(1). (1) (1) Consiglio soppresso dall'art. 3, d.lg. 30 giugno 1993, n.
266.
Articolo 61 Costituzione delle unità sanitarie
locali.
Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge e secondo le norme di cui al precedente Titolo I, individuano gli
ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, ne disciplinato con legge i
compiti, la struttura, la gestione, l'organizzazione, il funzionamento e
stabiliscono i criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in
distretti sanitari di base. Con provvedimento da adottare entro il 31
dicembre 1979 secondo le norme dei rispettivi statuti le regioni costituiscono
le unità sanitarie locali. Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui al
comma precedente, adottano disposizioni: a) per il graduale trasferimento ai
comuni, perché siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei
beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici
di cui, a norma della presente legge, vengano a cessare i compiti nelle materie
proprie del servizio sanitario nazionale; b) per l'utilizzazione presso i
servizi delle unità sanitarie locali del personale già dipendente dagli enti od
uffici di cui alla precedente lettera a) che a norma della presente legge, è
destinato alle unità sanitarie locali, nonché per il trasferimento del personale
medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei
provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma,
punto 4 del precedente articolo 15; c) per la gestione finanziaria dei
servizi di cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di costituzione
delle unità sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa
consentiti per le attribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi
e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilità in ordine
alla stessa. Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al
secondo comma del presente articolo, la tutela sanitaria delle attività sportive
nelle regioni che non abbiano emanato proprie norme in materia, continuerà ad
essere assicurata, con l'osservanza dei principi generali contenuti nella legge
26 ottobre 1971, n. 1099 e delle normative stabilite dalle singole federazioni
sportive riconosciute dal CONI, secondo i propri regolamenti.
Articolo
62 Riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionali e di
malattie infettive e diffusive.
Il Governo, entro due anni
dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della
sanità, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato, nel rispetto dei principi
stabiliti dalla presente legge, a modificare, integrare, coordinare e riunire in
testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale, ivi
compresa la zooprofilassi e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le
vaccinazioni obbligatorie, e le altre norme specifiche, tenendo conto dei
principi, delle disposizioni e delle competenze previsti dalla presente legge.
Sino all'emanazione del predetto testo unico, si applicano in quanto non in
contrasto con le disposizioni della presente legge, le norme del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le altre disposizioni vigenti in
materia.
Articolo 63 Assicurazione obbligatoria.
A
decorrere dal 1º gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie è obbligatoria
per tutti i cittadini. I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono
tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono
assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni
sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM. A partire dalla data di
cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo
della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un
contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi
seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate
nel precedente comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via
giudiziale della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi
provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sarà stabilita la
procedura di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il
mancato versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel
decreto di cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i
datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1969
(1). Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non
soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal
decreto di cui all'art. 37 della presente legge (1). Con decreto del Ministro
della sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il
Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale (2), è stabilita
la quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo.
Detta quota è calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio
procapite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo
comma (3). (Omissis) (4). (Omissis) (4). Per il mancato versamento o
per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste per tali
casi nel titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. (1) Gli attuali commi
terzo e quarto così sostituiscono l'originario terzo comma per effetto dell'art.
15, d.l. 1º luglio 1980, n. 285, conv. in l. 8 agosto 1980, n. 441. (2) Ora
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome. (3) Comma così modificato dall'art. 15, d.l. 1º luglio 1980, n.
285, conv. in l. 8 agosto 1980, n. 441. (4) Comma soppresso dall'art. 15,
d.l. 1º luglio 1980, n. 285, conv. in l. 8 agosto 1980, n. 441.
TITOLO III NORME
TRANSITORIE E FINALI
Articolo 64 Norme
transitorie per l'assistenza psichiatrica.
La regione nell'ambito del
piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali
psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al
loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di
completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà
cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere
ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati
ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento
psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà
comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980 (1). Entro la stessa data devono
improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di
cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica (1). È in ogni
caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli
attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali
generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e
utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o
neuro-psichiatriche. La regione disciplina altresì con riferimento alle norme
di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei
beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza
(IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni
provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la
destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto
ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali
presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono d'intesa. La
regione, a partire dal 1º gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui
all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei
casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche
psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine
di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie
locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle
strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove
necessario, l'assunzione per concorso di altro personale indispensabile al
funzionamento di tali presidi. Sino all'adozione dei piani sanitari regionali
di cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono
ordinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, al fine di
garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale,
e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione
e di provvedimenti delegati di cui all'art. 47 le attribuzioni in materia
sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli
ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5
e dall'art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128. Sino all'adozione dei piani
sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all'art. 6 del D.L. 8
luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n.
386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti dalle
IPAB o da altri enti pubblici e dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali
concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da
ciascun ente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Tra gli
operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, sono compresi gli infermieri di cui all'art. 24 del regolamento
approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando quanto previsto dalla
lettera a) dell'art. 6 della presente legge la regione provvede
all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella
previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove
funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute
mentale delle unità sanitarie locali. Restano in vigore le norme di cui all'art.
7, ultimo comma, L. 13 maggio 1978, n. 180. (1) Termine prorogato dall'art.
3, d.l. 30 aprile 1981, n. 168, conv. in l. 27 giugno 1981, n.
331.
Articolo 65 Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie
locali, di beni già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni
sanitarie soppressi.
In applicazione del progetto di riparto previsto
dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa
con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni
mobili ed immobili che le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi
sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi sono
trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di
destinazione alle unità sanitarie locali (1). Con legge regionale sono
disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente comma, il
reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o
trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi
sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi
connessi. Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i
commissari liquidatori di cui alla citata L. 29 giugno 1977, n. 349, che
provvedono altresì al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle
attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali. I
rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle Direzioni generali degli enti
soppressi sono realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi dell'art. 77
ad eccezione dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che è
attribuito al patrimonio dello Stato. (Omissis) (2). Le Regioni assegnano
parte dei beni di cui al precedente comma in uso all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le
esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76 della
presente legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le
esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo i piani concordati
con le Amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza
e funzionalità (3). (1) Comma così sostituito dall'art. 21, d.l. 12 settembre
1983, n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638. (2) Comma abrogato
dall'art. 5, l. 23 aprile 1981, n. 155. (3) Comma aggiunto dall'art. 5, l. 23
aprile 1981, n. 155.
Articolo
66 Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di
pertinenza di enti locali.
Sono trasferiti al patrimonio del comune
in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie
locali: a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle
province o a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari,
[compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e
profilassi] (1); b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti
ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di
igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma
dell'art. 64, nonché degli altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi
sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti
locali. I rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria
attribuite alle unità sanitarie locali sono trasferiti ai comuni competenti per
territorio. È affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni
mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari
dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in
materia igienico-sanitaria. Le regioni adottano gli atti legislativi ed
amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti
commi per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti e degli
istituti di cui alle lettere a) e b) del primo comma. Ai trasferimenti di cui
al presente articolo si provvede con le modalità e nei termini previsti
dall'articolo 61. Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini gli enti
ed istituti di cui alle lettere a) e b), del primo comma perdono, ove l'abbiano,
la personalità giuridica. Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo
di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il
reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi
sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonché
la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi. (1) Le parole
tra parentesi sono state soppresse dal d.p.r. 5 giugno 1993, n.
177.
Articolo 67 Norme per il trasferimento del personale degli
enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse.
Entro il 30
giugno 1979, in applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma
dell'art. 4, L. 29 giugno 1977, n. 349, il Ministro della sanità di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il
Consiglio sanitario nazionale (1) e le organizzazioni sindacali confederali
rappresentate nel CNEL, stabilisce i contingenti numerici, distinti per
amministrazione od enti e per qualifica, del personale da iscrivere nei ruoli
regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali, e del
personale da assegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e ad
altri enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, per le
seguenti esigenze: a) per il fabbisogno di personale relativo ai servizi
delle unità sanitarie locali e per i compiti di cui agli articoli 74, 75 e
76; b) per la copertura dei posti in organico degli enti pubblici anzidetti,
riservati ai sensi dell'art. 43, L. 20 marzo 1975, n. 70, così come risultano
dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della suddetta legge. I medici
ed i veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono trasferiti al
servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli di cui all'articolo 47, salvo
diversa necessità della regione. I contingenti numerici di cui al primo comma
comprendono anche il personale dipendente, alla data del 1º dicembre 1977, dalle
associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'articolo 40, L. 12
febbraio 1968, n. 132; detto personale, per il quale viene risolto ad ogni
effetto il precedente rapporto, sarà assunto presso le amministrazioni di
destinazione previo accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 47,
fatta eccezione per quello rappresentato dal limite di età. Entro il 31
dicembre 1979 i commissari liquidatori di cui alla L. 29 giugno 1977, n. 349,
dispongono, su proposta formulata dalle regioni previa intesa con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, il
comando del personale presso le unità sanitarie locali, nell'ambito dei
contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di
valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale (1). Entro la stessa
data i commissari liquidatori di cui alla L. 29 giugno 1977, n. 349, dispongono,
su proposta del Ministro della sanità, previa intesa con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, con riferimento ai
contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di
valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale (1), il comando del
personale presso enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle
statali. Allo scadere dell'anno del comando di cui ai due precedenti commi
tutto il personale comandato sia ai sensi della presente legge, che delle leggi
17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, comunque utilizzato dalle
regioni, è trasferito alle stesse, alle unità sanitarie locali ed alle
amministrazioni ed enti presso cui presta servizio in una posizione giuridica e
di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente o gestione di
provenienza alla data del trasferimento stesso secondo le tabelle di
equiparazione previste dal terzo comma, n. 3, dell'articolo 47. Il personale
non comandato ai sensi dei precedenti commi è assegnato provvisoriamente nei
ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618, con le procedure e i criteri di cui all'art.
1-quaterdecies della L. 21 ottobre 979, n. 641, nella posizione giuridica e di
livello funzionale ricoperta all'atto dell'assegnazione. A tutto il personale
assegnato in via transitoria ai ruoli unici ai sensi della presente legge e
della L. 21 ottobre 1978, n. 641, continua ad applicarsi fino alla data
dell'inquadramento definitivo nei ruoli unificati dei dipendenti civili dello
Stato il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle
leggi e dagli ordinamenti degli enti o delle gestioni di provenienza. Il
personale già comandato presso amministrazioni statali ai sensi dell'art. 6, L.
29 giugno 1977, n. 349, è trasferito ai ruoli unici di cui al comma precedente
ed è assegnato, a domanda, all'amministrazione presso la quale presta servizio,
unitamente a quello già assegnato ai sensi dell'art. 6, L. 23 dicembre 1975, n.
638. Fino a sei mesi dall'entrata in funzione delle unità sanitarie locali è
consentita la possibilità di convenzionare con le limitazioni previste dall'art.
48, terzo comma, n. 4), i medici dipendenti degli enti di cui agli artt. 67, 68,
72, 75 già autorizzati in base alle vigenti disposizioni. (1) Ora Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome.
Articolo 68 Norme per il trasferimento del personale di
enti locali.
Con legge regionale entro il 30 giugno 1979 è
disciplinata l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma,
numero 1), dell'art. 47 del personale dipendente dagli enti di cui alle lettere
a) e b) del primo comma dell'articolo 66 nonché dai comuni che risulti addetto
ai servizi sanitari trasferiti, in modo continuativo da data non successiva al
30 giugno 1977, salvo le assunzioni conseguenti a concorsi pubblici espletati
fino alla entrata in vigore della presente legge. Con la medesima legge e con
gli stessi criteri e modalità di cui al primo comma, è parimenti iscritto nei
ruoli regionali di cui al precedente comma, il personale tecnico-sanitario,
trasferito e già inquadrato nei ruoli della regione, proveniente da posti di
ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso, presso gli uffici sanitari
comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e
altri servizi degli enti locali, che ne faccia richiesta, alla regione di
appartenenza, entro 120 giorni dall'emanazione del decreto governativo di cui
all'articolo 47 della presente legge. Parimenti il personale
tecnico-sanitario assunto dalle regioni per i servizi regionali può essere
inquadrato, se ne faccia richiesta entro i termini anzidetti, nel servizio
sanitario nazionale, con le disposizioni di cui allo stesso articolo 47, comma
quinto, lettera c). Il personale di cui ai precedenti commi è assegnato alle
unità sanitarie locali, nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a
quella ricoperta nell'ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione
previste dall'articolo 47, terzo comma, numero 3). Sino all'entrata in vigore
del primo accordo nazionale unico di cui al nono comma dell'articolo 47 al
personale in oggetto spetta il trattamento economico previsto dall'ordinamento
vigente presso gli enti di provenienza, ivi compresi gli istituti
economico-normativi previsti dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431 e 21 giugno 1971,
n. 515, e dai decreti applicativi delle medesime, nonché dall'articolo 13 della
legge 29 giugno 1977, n. 349.
Articolo 69 Entrate del fondo
sanitario nazionale.
A decorrere dal 10 gennaio 1979, in relazione a
quanto disposto negli articoli 51 e 52, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato: a) i contributi assicurativi di cui all'art. 76; b) le somme
già destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle province, dai
comuni e loro consorzi, nonché da altri enti pubblici al finanziamento delle
funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non inferiore a quelle
accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento; c) i proventi ed i
redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unità
sanitarie locali; d) gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione
contro la tubercolosi gestite dall'INPS e da altri enti
mutuo-previdenziali; e) i proventi derivanti da attività a pagamento svolte
dalle unità sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonché da
recuperi, anche a titolo di rivalsa. Le somme di cui alla lettera b) possono
essere trattenute, a compensazione, sui trasferimenti di fondi dello Stato a
favore degli enti ivi indicati. Sono altresì versate all'entrata del bilancio
dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti, per l'anno 1979, dal
patrimonio degli enti ospedalieri e degli enti, casse, servizi e gestioni
autonome in liquidazione, di cui all'art. 12-bis, D.L. 8 luglio 1974, n. 264,
convertito nella L. 17 agosto 1974, n. 386. I versamenti al bilancio dello
Stato devono essere effettuati: per i contributi assicurativi di cui alla
lettera a) entro i termini previsti dall'articolo 24 della legge finanziaria;
per le somme di cui alla lettera b) entro 15 giorni dal termine di ogni
trimestre nella misura di 3/12 dello stanziamento di bilancio; per i proventi ed
i redditi di cui alle lettere c) ed e), nonché di quelli di cui al terzo comma
entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre; per gli avanzi di cui alla lettera
d) entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci consuntivi della
gestione. Alla riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo
e non versate allo Stato nei termini previsti, nonché ai relativi interessi di
mora, provvede l'Intendenza di finanza, secondo le disposizioni del testo unico
14 aprile 1910, n. 639, relativo alla procedura coattiva per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato. Cessano di avere vigore, con effetto
dal 10 gennaio 1979, le norme che prevedono la concessione di contributi dello
Stato ad enti, organismi e gestioni il cui finanziamento è previsto dalla
presente legge.
Articolo 70 Scorporo dei servizi sanitari della
Croce Rossa italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione.
Con
effetto dal 1º gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale (1), sono trasferiti ai comuni competenti per
territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi di
assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce Rossa italiana (CRI), non
connessi direttamente alle sue originarie finalità, nonché i beni mobili ed
immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa
individuazione del relativo contingente. Per il trasferimento dei beni e del
personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli
65 e 67. Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro della difesa, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria
per il riordinamento della Associazione della Croce Rossa italiana con
l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 1) l'organizzazione
dell'Associazione dovrà essere ristrutturata in conformità del principio
volontaristico della Associazione stessa; 2) i compiti dell'Associazione
dovranno essere rideterminati in relazione alle finalità statutarie ed agli
adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e
dagli organi della Croce Rossa internazionale alle società di Croce Rossa
nazionali; 3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarietà
del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale; 4) le cariche
dovranno essere gratuite e dovrà essere prevista l'elettività da parte dei soci
qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito
dell'Associazione. (1) Ora Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome.
Articolo 71 Compiti delle
Associazioni di volontariato.
I compiti di cui all'articolo 2,
lettera b), del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n.
1256, possono essere svolti anche dalle Associazioni di volontariato di cui al
precedente articolo 45, in base a convenzioni da stipularsi con le unità
sanitarie locali interessate per quanto riguarda le competenze delle
medesime.
Articolo 72 Soppressione dell'Ente nazionale per la
prevenzione degli infortuni - ENPI - e dell'Associazione nazionale per il
controllo della combustione - ANCC.
Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, il
commercio e l'artigianato e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, è dichiarata l'estinzione dell'Ente
nazionale por la prevenzione degli infortuni (ENPI) e dell'Associatione (ANCC) e
ne sono nominati i commissari liquidatori. Ai predetti commissari liquidatori
sono attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i compiti e le funzioni che la legge
29 giugno 1977, n. 349, attribuisce ai commissari liquidatori degli enti
mutualistici. La liquidazione dell'ENPI e dello ANCC è disciplinata ai sensi
dell'articolo 77. A decorrere dal 1º gennaio 1980 i compiti e le funzioni
svolti dall'ENPI e dalla ANCC sono attribuiti rispettivamente ai comuni, alle
regioni e agli organi centrali dello Stato, con riferimento all'attribuzione di
funzioni che nella stessa materia è disposta dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
e dalla presente legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto superiore per la
prevenzione e per la sicurezza del lavoro sono individuate le attività e le
funzioni già esercitate dall'ENPI e dall'ANCC attribuite al nuovo Istituto e al
CNEN. A decorrere dalla data di cui al precedente comma, al personale,
centrale e periferico, dell'ENPI e dell'ANCC si applicano le procedure
dell'articolo 67 al fine di individuare il personale da trasferire all'Istituto
superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro e da iscrivere nei ruoli
regionali per essere destinato ai servizi delle unità sanitarie locali e in
particolare ai servizi di cui all'articolo 22. Si applicano per il
trasferimento dei beni dell'ENPI e dell'ANCC le norme di cui all'articolo 65 ad
eccezione delle strutture scientifiche e dei laboratori centrali da destinare
all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del
lavoro.
Articolo 73 Trasferimento di personale statale addetto alle
attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro.
In riferimento a
quanto disposto dall'articolo 21, primo comma, con provvedimento del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, il personale tecnico e sanitario,
centrale e periferico, degli Ispettorati del lavoro addetto alle sezioni
mediche, chimiche e ai servizi di pretezione antinfortunistica, viene comandato,
a domanda e a decorrere dal 1º gennaio 1980, presso l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi delle unità
sanitarie locali e, in particolare, nei presidi di cui all'articolo 22. Per
il provvedimento di cui al primo comma si adottano, in quanto applicabili, le
procedure di cui all'articolo 67.
Articolo 74 Indennità economiche
temporanee.
A decorrere dal 1º gennaio 1980 e sino all'entrata in
vigore della legge di riforma del sistema previdenziale l'erogazione delle
prestazioni economiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti
disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni
autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n.
386, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, è
attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terrà
apposita gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi di
legge relativi a tali prestazioni è devoluta all'INPS ed è stabilita con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del
tesoro. Resta ferma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) la gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, con compiti
limitati all'erogazione delle sole prestazioni economiche. Entro la data di
cui al primo comma con legge dello Stato si provvede a riordinare la intera
materia delle prestazioni economiche per maternità, malattia ed
infortunio.
Articolo 75 Rapporto con gli enti
previdenziali.
Entro il 31 dicembre 1980, con legge dello Stato sono
disciplinati gli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di
medicina legale attribuite alle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo
14, lettera q). Sino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente
comma gli enti previdenziali gestori delle assicurazioni invalidità, vecchiaia,
superstiti, tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul lavoro e malattie
professionali conservano le funzioni concernenti le attività medico-legali ed i
relativi accertamenti e certificazioni, nonché i beni, le attrezzature ed il
personale strettamente necessari all'espletamento delle funzioni stesse, salvo
quanto disposto dal comma successivo. Fermo restando il termine sopra
previsto gli enti previdenziali di cui al precedente comma stipulano convenzioni
con le unità sanitarie locali per utilizzare i servizi delle stesse, ivi
compresi quelli medico-legali, per la istruttoria delle pratiche
previdenziali. Le gestioni commissariali istituite ai sensi dell'art. 12-bis
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di
conversione 17 agosto 1974, n. 386, in relazione ai compiti di assistenza
sanitaria degli enti previdenziali di cui al secondo comma cessano secondo le
modalità e nei termini di cui all'art. 61. Gli enti previdenziali di cui al
presente articolo, fino alla data indicata nel primo comma, applicano al
personale medico dipendente dagli stessi gli istituti normativi previsti
specificamente per i medici dalle norme delegate di cui all'articolo
47.
Articolo 76 Modalità transitorie per la riscossione dei
contributi obbligatori di malattia.
Fino al 31 dicembre 1979 gli
adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione e al recupero in via
giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi
connessa restano affidati agli enti mutualistici ed altri istituti e gestioni
interessati, posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n.
349. A decorrere dal 1º gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione
degli oneri sociali tali adempimenti sono affidati all'INPS, che terrà
contabilità separate per ciascun degli enti o gestioni soppressi e vi provvederà
secondo le norme e le procedure in vigore per l'accertamento e la riscossione
dei contributi di propria pertinenza. (Omissis) (1). I contributi di
competenza degli enti di malattia dovranno affluire in apposito conto corrente
infruttifero di tesoreria intestato al Ministro del tesoro, mediante versamento
da parte dei datori di lavoro e degli esattori od enti, incaricati della
riscossione a mezzo ruolo, con bollettino di conto corrente postale o altro
idoneo sistema stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano salve le sanzioni
penali previste in materia dalla vigente legislazione. Per l'attuazione dei
nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai sensi del presente articolo,
l'INPS, sia a livello centrale che periferico, è tenuto ad avvalersi di
personale degli enti già preposti a tali compiti. Le competenze fisse ed
accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS. A decorrere
dal 1º gennaio 1980 vengono affidati all'INPS gli adempimenti previsti da
convenzioni già stipulate con l'INAM ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311,
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere
nazionale. (1) Comma abrogato dall'art. 23-quinquies, d.l. 30 novembre 1979,
n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980, n. 33.
Articolo
77 Liquidazione degli enti soppressi e ripiano delle loro
passività.
Fermo restando quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo 60, alla liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni
autonome di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, si provvede,
entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle
direttive emanate, in applicazione dell'art. 4, quarto comma, L. 29 giugno 1977,
n. 349, dal comitato centrale istituito con lo stesso articolo (1). Prima che
siano esaurite le operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e
gestioni autonome di cui al precedente comma, i commissari liquidatori
provvedono a definire tutti i provvedimenti da adottarsi in esecuzione di
decisioni degli organi di giustizia amministrativa non più suscettibili di
impugnativa. Entro lo stesso periodo i commissari liquidatori provvedono, ai
soli fini giuridici, alla ricostruzione della carriera dei dipendenti che,
trovandosi in aspettativa per qualsiasi causa, ne abbiano diritto al termine
della aspettativa in base a norme di legge o regolamentari. Le gestioni di
liquidazione che non risultano chiuse nel termine di cui al primo comma sono
assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di
cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. I commissari liquidatori delle
gestioni di cui al terzo comma cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno
successivo alla data di assunzione delle gestioni stesse da parte dell'ufficio
liquidazioni. Entro tale termine essi devono consegnare all'ufficio liquidazioni
medesimo tutte le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il
rendiconto della loro intera gestione. Le disponibilità finanziarie delle
gestioni di cui al terzo comma sono fatte affluire in apposito conto corrente
infruttifero di tesoreria dal quale il Ministro del tesoro può disporre
prelevamenti per la sistemazione delle singole liquidazioni e per la copertura
dei disavanzi di quelle deficitarie. Eventuali disavanzi di liquidazione, che
non è possibile coprire a carico del conto corrente di cui al quinto comma,
saranno finanziati a carico del fondo previsto dall'art. 14, L. 4 dicembre 1956,
n. 1404, per la cui integrazione il Ministro del tesoro è autorizzato ad
effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario con la osservanza delle
norme di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Agli oneri derivanti dalle
predette operazioni finanziarie si provvede per il primo anno con una
corrispondente maggiorazione delle operazioni stesse per gli anni successivi con
appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro. Per le esigenze della gestione di
liquidazione di cui al terzo comma si applica il disposto dell'art. 12, quarto
comma, L. 4 dicembre 1956, n. 1404. (1) Termine prorogato dall'art. 1, d.l.
1º luglio 1980, n. 285, conv. in l. 8 agosto 1980, n. 441.
Articolo
78 Norme fiscali.
I trasferimenti di beni mobili ed immobili
dipendenti dall'attuazione della presente legge, sono esenti, senza limiti di
valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore,
ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie o natura.
Articolo 79 Esercizio delle deleghe
legislative.
Le norme delegate previste dalla presente legge sono
emanate, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno
e del bilancio e della programmazione economica e degli altri Ministri, in
ragione delle rispettive competenze indicate nei precedenti articoli, adottando
la procedura complessivamente prevista dall'art. 8, L. 22 luglio 1975, n. 382.
Per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 23, 24, 37, 42, 47 e 59 in
luogo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art.
52, L. 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni e integrazioni, i
pareri sono espressi da una apposita commissione composta da 10 deputati e 10
senatori nominati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, dai
Presidenti delle rispettive Camere.
Articolo 80 Regioni a statuto
speciale.
Restano salve le competenze statutarie delle regioni a
statuto speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme
altresì le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano
secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal D.P.R. 31
agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nel rispetto, per quanto
attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla
ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle
lingue italiana e tedesca. Per il finanziamento relativo alle materie di cui
alla presente legge nelle due province si applica quanto disposto dall'articolo
78 del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relativi parametri (1). Al
trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle
regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonché alle
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvederà con le procedure
previste dai rispettivi statuti. Appositi accordi o convenzioni regolano i
rapporti tra la Regione Valle d'Aosta e l'Ordine Mauriziano per quanto riguarda
la utilizzazione dello Stabilimento di ricovero e cura di Aosta. (1) Il terzo
periodo del primo comma del presente articolo è stato abrogato dall'art. 27, l.
27 dicembre 1983, n. 730.
Articolo 81 Assistenza ai mutilati e agli
invalidi civili.
Il trasferimento delle funzioni amministrative in
materia di assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e
invalidi di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dei
sordomuti e ciechi civili diventa operativo a partire dal 1º luglio
1979.
Articolo 82 Variazioni al bilancio dello Stato.
Il
Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 83 Entrata in vigore
della legge.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le disposizioni di
cui ai Capi II, III e V del Titolo I, e quelle di cui al Titolo III avranno
effetto dal 1º gennaio 1979.
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