Art. 1. 1. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al
successivo comma 3 e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il
trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai
ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'articolo 23
della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali, con i
sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di
evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del
personale anche attraverso un suo più razionale impiego.
2. L'ammontare del trattamento di
integrazione salariale di cui al comma 1 è determinato nella misura del
cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione
di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non
tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi
aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
solidarietà. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla
contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione
guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed
il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti
retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
3. L'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione, accertata la finalizzazione della riduzione concordata di
orario al riassorbimento della esuberanza di personale, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento della domanda di concessione del trattamento di
integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime su di essa parere
motivato.
4. Il periodo per il quale viene
corrisposto il trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente comma
2, è riconosciuto utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della
determinazione della misura della pensione e del conseguimento di supplemento di
pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i
lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della contabilità
separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al
trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.
5. Ai fini della determinazione delle quote
di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione
le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio
1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a
seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa
integrazione guadagni.
6. Per quanto non previsto dal presente
articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai commi precedenti si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968,
n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2. 1. Nel caso
in cui i contratti collettivi aziendali, stipulati con i sindacati aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di
incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione,
una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e
la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, con
richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore
assunto sulla base dei predetti Contratti collettivi e per ogni mensilità di
retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione
dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici
mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo
di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni
successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per
cento.
2. In sostituzione del contributo di cui al
precedente comma 1, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni
assunti sulla base del presente articolo e con richiesta nominativa, per i primi
tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del
lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è
dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando
la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità
dei lavoratori. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da aziende
ed aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al Testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e
modificazioni, è per essi corrisposto, per il medesimo periodo ed a carico della
gestione indicata al precedente comma 1, un contributo pari al trenta per cento
della retribuzione di cui allo stesso comma.
3. Il contributo di cui ai precedenti commi
1 e 2 è cumulabile con gli sgravi degli oneri sociali di cui al comma precedente
e può essere conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'ammontare
complessivo degli sgravi degli oneri sociali e dei contributi di cui al comma 1
non può comunque superare la somma totale di quanto le aziende sarebbero tenute
a corrispondere, secondo le norme vigenti, in materia di contribuzioni
previdenziali ed assistenziali.
4. Non beneficiano delle agevolazioni di
cui ai commi precedenti i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le
assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di
lavoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
4-bis. Le assunzioni su richiesta
nominativa operate dal datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di
cui al presente articolo non devono determinare una riduzione della percentuale
della manodopera femminile rispetto a quella maschile - ovvero di questa ultima
quando risulti inferiore - nelle unità produttive interessate dalla riduzione
dell'orario, salvo che vi sia carenza, dichiarata dalla Commissione del
collocamento, di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle
qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione con richiesta
nominativa.
5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali
siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al precedente comma 1, che
abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non
più di ventiquattro mesi ed abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione
per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese
successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel
caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di
durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della
riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione
che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di
stipulazione del predetto contratto collettivo e sulla base di clausole, in esso
appositamente inserite, che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione
di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Limitatamente al predetto
periodo di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la
retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento
retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la
disciplina sul cumulo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 30 aprile 1969,
n. 153.
6. Ai fini della individuazione della
retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della
pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi
del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a
tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più
favorevole.
7. I contratti collettivi di cui al
precedente comma 1 devono essere depositati presso l'Ispettorato provinciale del
lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte
dell'Ispettorato del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata
dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. All'Ispettorato provinciale
del lavoro è demandata altresì la vigilanza in ordine alla corretta applicazione
dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei
casi di accertata violazione.
7-bis. I lavoratori assunti a norma del
presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi
e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme ed istituti che
prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e
creditizio.
8. All'onere derivante dall'applicazione
del presente articolo, valutato per l'anno 1984 in lire 20 miliardi, si provvede
mediante utilizzazione, fino a concorrenza dello stesso onere, delle economie di
gestione realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto
dell'attuazione del precedente articolo 1.
Art. 3. 1. I
lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere
assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con
contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non
rinnovabile, dagli Enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che
al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi
dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto
a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo
che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da
quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di
personale.
1-bis. Nelle aree indicate dall'articolo 1
del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nonché in quelle svantaggiate del Centro-Nord
previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti di
formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni.
2. Fra i lavoratori assunti a norma del
comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai
cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso
di carenza di predetto personale dichiarata dall'Ufficio di collocamento si
procede ai sensi del comma 1.
3. I tempi e le modalità di svolgimento
dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti
predisposti dagli Enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla
Commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la delibera della
Commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta
giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione. La Commissione regionale per l'impiego,
nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, delibera, in
coerenza con le finalità formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei
diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed
agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può
essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con
contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più
ambiti regionali i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni,
delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono
soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del
contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali
nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sentita la Commissione centrale per l'impiego.
4. I progetti di cui al comma 3, che
prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti
in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal
Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
secondo le modalità di cui all'articolo 27 della stessa legge. A tal fine le
regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al
secondo comma dell'articolo 24 della legge predetta, da destinare al
finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i
progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente
articolo.
5. Ai contratti di formazione e lavoro si
applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro
subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di
formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di
trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo
indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del
contratto di formazione e lavoro.
6. Per i lavoratori assunti con il
contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli
apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni,
ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste
per la generalità dei lavoratori.
7. Al termine del rapporto il datore di
lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi
conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'Ufficio di collocamento
territorialmente competente.
8. La Commissione regionale per l'impiego
può effettuare controlli, per il tramite dell’Ispettorato del lavoro,
sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.
9. In caso di inosservanza da parte del
datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il
contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data
dell'instaurazione del relativo rapporto.
10. I lavoratori assunti con Contratto di
formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da
leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e
istituti.
11. Il rapporto di formazione e lavoro nel
corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo
indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività
corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare
applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente
previsto dal contratto di formazione e lavoro.
12. I lavoratori che abbiano svolto
attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto
possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di
lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti
alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di
tempo fissati dal presente comma dal medesimo datore di lavoro, il periodo di
formazione è computato nell'anzianità di servizio. La Commissione regionale per
l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni di mercato nonché delle
caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino
ad un massimo di trentasei mesi.
13. Le regioni, nell'ambito delle
disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, attività di formazione professionale che
prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i
lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo
erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno
facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale
attività.
14. Ferme restando le norme relative al
praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1
anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di
formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato
in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i
commi 4 e 6.
15. Ferme restando le altre disposizioni in
materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui
al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca
scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi
possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a
ventiquattro mesi.
16. Il Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione
professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza,
attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari
previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo
tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.
17. Nel caso in cui per lo svolgimento di
determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio,
questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e
lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.
18. I lavoratori iscritti negli elenchi di
cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di
formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui
all'articolo 11 della stessa legge.
Art. 4. 1. La
Commissione regionale per l'impiego è così composta:
dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, o da un Sottosegretario di Stato dello stesso dicastero, da lui
delegato, con funzioni di presidente;
dal direttore dell’Ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione ovvero, in caso di sua assenza od
impedimento, da altro funzionario di pari grado da lui delegato, con funzioni di
presidente;
da un membro della giunta regionale
designato dal presidente della giunta stessa; con funzioni di vice presidente.
Il vice presidente, previa intesa con il presidente, può convocare e presiedere
con la Commissione fissandone l’ordine del giorno;
da due membri designati dal Consiglio
regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;
da sei membri designati dalle associazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
da quattro membri designati dalle
associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni
delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese
cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal
punto di vista occupazionale;
da due membri designati dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi
maggiormente rappresentative sul piano nazionale purché rappresentate nel
CNEL.
2. Per ogni membro effettivo della
Commissione regionale per l'impiego, ad eccezione del presidente e del vice
presidente, viene nominato un supplente.
3. La Commissione regionale per l'impiego è
convocata, oltre che ad iniziativa del presidente e del vice presidente, quando
ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti.
4. Alle riunioni della Commissione
assistono, con facoltà di intervento, il capo dell'Ispettorato regionale del
lavoro, il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, ed un membro, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con funzione di consigliere per l'attuazione dei princìpi di parità di
trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. Espleta le funzioni di
segretario della Commissione un funzionario dell'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di
sezione.
5. In relazione alla materia trattata e
tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro possono essere
chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, o possono chiedere di essere
ammessi a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni
sindacali di categoria o di settore, ovvero il sovrintendente regionale
scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti
nella regione, designati dai rispettivi rettori.
6. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il parere della Commissione centrale per l'impiego,
fissa con decreto le norme che regolano il funzionamento delle Commissioni
regionali per l'impiego. Le predette Commissioni durano in carica tre
anni.
7. Le Commissioni regionali possono
costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi.
Per tali sottocommissioni si applicano le disposizioni contenute nel precedente
comma 5.
8. La Commissione regionale per l'impiego
svolge, oltre i compiti previsti dalla legislazione vigente, quelli attribuiti
dal D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 11 marzo
1970, n. 83, alla Commissione regionale per la manodopera agricola che è
soppressa al momento della costituzione della Commissione di cui al precedente
comma 1.
9. La Commissione regionale per l'impiego,
qualora esistano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge
9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'Ispettorato del lavoro e della
consulenza del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di
trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, può
effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità
nell'accesso al lavoro.
10. E' abrogato l'articolo 1 del
decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella
legge 16 aprile 1981, n. 140.
11. Fino alla costituzione delle
Commissioni di cui al precedente comma 1, le Commissioni regionali in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad esercitare le
proprie funzioni.
Art. 5. 1. I
lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore
rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per
periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno possono
chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione
nella lista dei lavoratori a tempo parziale non è incompatibile con l'iscrizione
nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un
lavoro a tempo parziale può chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o
seconda classe della lista ordinaria nonché nella lista dei lavoratori a tempo
parziale.
2. Il contratto di lavoro a tempo parziale
deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la
distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al
competente Ispettorato provinciale del lavoro.
3. I contratti collettivi, anche aziendali,
possono stabilire:
a) il numero percentuale dei lavoratori
che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei
lavoratori a tempo pieno;
b) le mansioni alle quali possono
essere adibiti lavoratori a tempo parziale;
c) le modalità temporali di svolgimento
delle prestazioni a tempo parziale.
3-bis. In caso di assunzione di personale a
tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori
con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti,
avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
4. Salvo diversa previsione dei contratti
collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con
riferimento a specifiche esigenze organizzative, è vietata la prestazione da
parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello
concordato ai sensi del precedente comma 2.
5. La retribuzione minima oraria da
assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i
lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro
settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art. 7 del D.L.
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre
1983, n. 638, e dividendo l'importo cos¡ ottenuto per il numero delle ore di
orario normale settimanale previsto dal Contratto collettivo nazionale di
categoria per i lavoratori a tempo pieno.
6. Gli assegni familiari spettano ai
lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una
prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di
ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti
di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le
giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore
lavorate nella giornata.
7. Qualora non si possa individuare
l'attività principale per gli effetti dell'art. 20 del testo unico delle norme
sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e
successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti
direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
8 […]
9. La retribuzione da valere ai fini della
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla
contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo
pieno.
10. Su accordo delle parti risultante da
atto scritto, convalidato dall'Ufficio provinciale del lavoro sentito il
lavoratore interessato, è ammessa, fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3
e 3-bis, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale.
11. Nel caso di trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai
fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa
per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e
proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai
periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione
con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
12. Ai fini della qualificazione
dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio
previsti dalle leggi, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482, i lavoratori a
tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in
proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate
nell'azienda, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore
alla metà di quello normale.
13. Il datore di lavoro che assume o
impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al
precedente comma 3 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la
disoccupazione, della somma di L. 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da
ciascuno di essi.
14. Il datore di lavoro che contravvenga
alla disposizione di cui al precedente comma 4 è assoggettato alla sanzione
amministrativa di cui al precedente comma 13. Il datore di lavoro che
contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 è
tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della
somma di L. 300.000.
15. Le disposizioni di cui al presente
articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai
agricoli.
16. A decorrere dal periodo di paga in
corso alla data del 1° gennaio 1984 per i lavoratori occupati nei settori
indicati nel successivo comma 17 in attività ad orario ridotto, non superiore
alle quattro ore giornaliere, i quali non abbiano stipulato il contratto di
lavoro a norma dei commi precedenti, il limite minimo di retribuzione
giornaliera indicato al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.
638, è fissato nella misura del 4 per cento dell'importo del trattamento minimo
mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore
al 1° gennaio di ciascun anno.
17. Le disposizioni di cui al precedente
comma 16 si applicano ai seguenti settori:
a) istruzione ed educazione scolare e
prescolare non statale;
b) assistenza sociale svolta da
istituzioni sociali assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di
beneficenza ed assistenza;
c) attività di culto, formazione
religiosa ed attività similari;
d) assistenza domiciliare svolta in
forma cooperativa;
e) credito, per il solo personale
ausiliario;
f) servizio di pulizia, disinfezione e
disinfestazione;
g) proprietari di fabbricati, per il
solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di
abitazione od altro uso.
18. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale può essere disposta l'applicazione delle disposizioni
di cui al precedente comma 16 ad altri settori in cui l'attività lavorativa è
caratterizzata da un orario non superiore alle quattro ore
giornaliere.
19. Con la medesima decorrenza di cui al
precedente comma 16, per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti
salari medi convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui
al comma 1 dell'art. 7 del predetto decreto-legge non può essere inferiore al 5
per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun
anno.
20. In attesa del riordino generale della
materia nel settore dell'istruzione prescolare, non trova applicazione nel
settore stesso la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, ultimo
periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. La disposizione del
presente comma ha effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio
1984.
Art. 6. 1. I datori
di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali è
prescritta la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di
avviamento per il cinquanta per cento di essi.
2. Le richieste nominative di cui al comma
1 devono essere inoltrate contestualmente alle corrispondenti richieste
numeriche. Nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione di
rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta
successiva.
3. Resta ferma ogni altra disposizione
vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano nel territorio del comune di Campione d'Italia.
5. I lavoratori destinati a svolgere
mansioni di guardia giurata continuano ad essere avviati su richiesta nominativa
purché in possesso di apposita attestazione di idoneità rilasciata dalle
competenti autorità di pubblica sicurezza.
Art. 6-bis. Il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è
abrogato.
Art. 6-ter. Le
funzioni attribuite alla Commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle
Province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalle Commissioni locali
e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23,
e 9, n. 5, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di
attuazione.
Art. 7.
[…]
Art. 8. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.