Legge 164/90
Istituzione della Commissione Nazionale per la parità
e le pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Istituita dapprima con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri nel 1984 - inottemperanza alle raccomandazioni
contenute nel Programma di azione adottato a Copenaghen dalla Seconda
Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne – la Commissione parità
ha visto definiti i suoi ruoli, competenze, composizioni, durata, disponibilità
finanziaria dalla successiva legge n.164 del 22 giugno 1990 <<norme
sulla composizione e i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell’art.
21 della legge 23 agosto 1988, n.400 >>.
Principali articoli, come modificati successivamente
dal dl 23 ott.1996 n.542:
Articolo 1. (Costituzione della
Commissione)
- Nell’intento di assicurare la piena
realizzazione del precetto di cui all’articolo 3 della Costituzione,
è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione
nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna – indicata
nella presente legge con il termine <<la Commissione>> -
con il compito di promuovere l’uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni
discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e ogni
ostacolo di fatto limitativo della parità in conformità all’articolo
3 della Costituzione.
- La Commissione esprime la rappresentanza
italiana nel Comitato consultivo per la parità di opportunità presso
la Commissione europea, secondo le modalità di cui all’art. 2, comma3,
lettera m).
- La commissione è la struttura di supporto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle relazioni con gli
altri Paesi per quanto riguarda le tematiche femminili.
Articolo 2. ( Competenze della
Commissione)
- La Commissione fornisce al Presidente
del Consiglio dei Ministri il supporto necessario per l’espletamento
dell’attività volta a realizzare la parità fra i sessi e ad assicurare
pari opportunità tra uomo e donna.
- La Commissione cura lo studio e l’elaborazione
e le modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine dell’uguaglianza
tra i sessi, suggerisce le iniziative necessarie per assicurare pari
opportunità tra uomo e donna, assiste il Presidente del Consiglio dei
Ministri nel coordinamento delle amministrazioni statali e locali chiamate
a realizzare iniziative e progetti, nazionali e locali, ispirati alle
medesime finalità.
- La Commissione, per perseguimento delle
sue finalità ed in relazione all’attività degli organismi, anche internazionali,
che si occupano dei problemi della parità:
- formula proposte per il coordinamento
delle politiche sociali, economiche e culturali, al fine di realizzare
la parità di diritti e di opportunità fra uomo e donna;
- formula proposte per il coordinamento
delle iniziative riguardanti la parità, adottate dalle amministrazioni
statali e dagli enti pubblici, nonché per il coordinamento delle
iniziative delle regioni e dei comuni, nel rispetto della loro autonomia;
- promuove e svolge indagini, studi
e ricerche sullo stato di attuazione della parità tra i sessi, anche
in relazione alle norme costituzionali e di legge ordinaria, nonché
alle norme comunitarie ed internazionali;
- segnala al Presidente del Consiglio
dei Ministri eventuali iniziative da assumere nel quadro dell’attuazione
del programma di Governo e della politica istituzionale dello stesso,
per disciplinare normativamente la materia attinente all’uguaglianza
tra i sessi ovvero per conformare l’ordinamento a tale principio;
- fornisce all’Ufficio centrale per
il coordinamento dell’iniziativa legislativa e dell’attività normativa
del Governo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
elementi informativi, documentali e tecnici utili alla elaborazione
degli schemi di atti normativi volti a realizzare la parità tra
i sessi, nel quadro dell’attuazione del programma di Governo e della
politica istituzionale dello stesso;
- indica in rapporti periodici al
Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione ai diversi settori
legislativi, le incongruenze normative registrate con riferimento
all’attuazione del principio della parità fra i sessi, suggerendo
le modifiche ritenute opportune;
- segnala al Presidente del Consiglio
dei Ministri le iniziative ritenute necessarie per conformare l’organizzazione
della pubblica amministrazione alla parità dei sessi, ed in genere
per realizzare l’effettiva parità nell’amministrazione, salvo quanto
previsto dal successivo comma 4;
- indica in rapporti periodici al
Presidente del Consiglio dei Ministri lo stato dell’attuazione della
parità tra i sessi nei vari settori di intervento, segnalando, per
ciascuno di essi, le iniziative ritenute opportune;
- promuove, cura e sollecita la realizzazione
di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne
nella vita politica, sociale ed economica;
- cura la raccolta e la diffusione
delle informazioni concernenti lo stato di attuazione della parità
tra i sessi e la legislazione di particolare interesse per le donne,
anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione, di stampa, e radiotelevisivi,
nonché promuovendo il miglior utilizzo delle fonti sia pubbliche
sia private;
- ove venga richiesta una rappresentanza
della Commissione, indica al Presidente del Consiglio dei Ministri
per la designazione i nominativi per la partecipazione in organismi
internazionali, nazionali e locali riguardanti la parità dei sessi.
- Le competenze della Commissione non
riguardano la materia della parità tra i sessi nell’accesso al lavoro
e sul lavoro.
Articolo 3 (durata e composizione
della Commissione)
- La Commissione dura in carica tre anni
ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio
dei Ministri con proprio decreto su designazione del Ministro per le
pari opportunità, delle quali:
- sette, prescelte nell’ambito delle
associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi
sul piano nazionale;
- undici, prescelte nell’ambito delle
componenti femminili dei partiti politici;
- quattro, prescelte nell’ambito
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
- quattro, prescelte nell’ambito
delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile
più rappresentative sul piano nazionale;
- quattro, prescelte fra le donne
che si siano distinte in attività scientifiche, letterarie e sociali.
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