Legge 164/90
Istituzione della Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Istituita dapprima con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1984 - inottemperanza alle raccomandazioni contenute nel Programma di azione adottato a Copenaghen dalla Seconda Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne – la Commissione parità ha visto definiti i suoi ruoli, competenze, composizioni, durata, disponibilità finanziaria dalla successiva legge n.164 del 22 giugno 1990 <<norme sulla composizione e i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell’art. 21 della legge 23 agosto 1988, n.400 >>.

Principali articoli, come modificati successivamente dal dl 23 ott.1996 n.542:

Articolo 1. (Costituzione della Commissione)

  1. Nell’intento di assicurare la piena realizzazione del precetto di cui all’articolo 3 della Costituzione, è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna – indicata nella presente legge con il termine <<la Commissione>> - con il compito di promuovere l’uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e ogni ostacolo di fatto limitativo della parità in conformità all’articolo 3 della Costituzione.
  2. La Commissione esprime la rappresentanza italiana nel Comitato consultivo per la parità di opportunità presso la Commissione europea, secondo le modalità di cui all’art. 2, comma3, lettera m).
  3. La commissione è la struttura di supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle relazioni con gli altri Paesi per quanto riguarda le tematiche femminili.

Articolo 2. ( Competenze della Commissione)

  1. La Commissione fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il supporto necessario per l’espletamento dell’attività volta a realizzare la parità fra i sessi e ad assicurare pari opportunità tra uomo e donna.
  2. La Commissione cura lo studio e l’elaborazione e le modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine dell’uguaglianza tra i sessi, suggerisce le iniziative necessarie per assicurare pari opportunità tra uomo e donna, assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri nel coordinamento delle amministrazioni statali e locali chiamate a realizzare iniziative e progetti, nazionali e locali, ispirati alle medesime finalità.
  3. La Commissione, per perseguimento delle sue finalità ed in relazione all’attività degli organismi, anche internazionali, che si occupano dei problemi della parità:
    1. formula proposte per il coordinamento delle politiche sociali, economiche e culturali, al fine di realizzare la parità di diritti e di opportunità fra uomo e donna;
    2. formula proposte per il coordinamento delle iniziative riguardanti la parità, adottate dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, nonché per il coordinamento delle iniziative delle regioni e dei comuni, nel rispetto della loro autonomia;
    3. promuove e svolge indagini, studi e ricerche sullo stato di attuazione della parità tra i sessi, anche in relazione alle norme costituzionali e di legge ordinaria, nonché alle norme comunitarie ed internazionali;
    4. segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri eventuali iniziative da assumere nel quadro dell’attuazione del programma di Governo e della politica istituzionale dello stesso, per disciplinare normativamente la materia attinente all’uguaglianza tra i sessi ovvero per conformare l’ordinamento a tale principio;
    5. fornisce all’Ufficio centrale per il coordinamento dell’iniziativa legislativa e dell’attività normativa del Governo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, elementi informativi, documentali e tecnici utili alla elaborazione degli schemi di atti normativi volti a realizzare la parità tra i sessi, nel quadro dell’attuazione del programma di Governo e della politica istituzionale dello stesso;
    6. indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione ai diversi settori legislativi, le incongruenze normative registrate con riferimento all’attuazione del principio della parità fra i sessi, suggerendo le modifiche ritenute opportune;
    7. segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri le iniziative ritenute necessarie per conformare l’organizzazione della pubblica amministrazione alla parità dei sessi, ed in genere per realizzare l’effettiva parità nell’amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
    8. indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei Ministri lo stato dell’attuazione della parità tra i sessi nei vari settori di intervento, segnalando, per ciascuno di essi, le iniziative ritenute opportune;
    9. promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne nella vita politica, sociale ed economica;
    1. cura la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti lo stato di attuazione della parità tra i sessi e la legislazione di particolare interesse per le donne, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione, di stampa, e radiotelevisivi, nonché promuovendo il miglior utilizzo delle fonti sia pubbliche sia private;
    2. ove venga richiesta una rappresentanza della Commissione, indica al Presidente del Consiglio dei Ministri per la designazione i nominativi per la partecipazione in organismi internazionali, nazionali e locali riguardanti la parità dei sessi.
  4. Le competenze della Commissione non riguardano la materia della parità tra i sessi nell’accesso al lavoro e sul lavoro.

Articolo 3 (durata e composizione della Commissione)

  1. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto su designazione del Ministro per le pari opportunità, delle quali:
    1. sette, prescelte nell’ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
    2. undici, prescelte nell’ambito delle componenti femminili dei partiti politici;
    3. quattro, prescelte nell’ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
    4. quattro, prescelte nell’ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile più rappresentative sul piano nazionale;
    5. quattro, prescelte fra le donne che si siano distinte in attività scientifiche, letterarie e sociali.