LEGGE 23 OTTOBRE 1992 n.
421.
DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA
REVISIONE DELLE DISCIPLINE IN MATERIA DI SANITA', DI PUBBLICO
IMPIEGO, DI PREVIDENZA E DI FINANZA TERRITORIALE.
Art. 2.
Pubblico impiego.
- Il governo della repubblica é delegato a emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o
più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla
razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del
pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della
produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine é
autorizzato a:
- prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati
al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e
l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i
rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle
amministrazioni dello stato e degli altri enti di cui agli
articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo
1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto
civile e siano regolati mediante contratti individuali e
collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad
assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in
vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al
presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle
rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del
lavoro nelle amministrazioni;
- prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti
sindacali e della contrattazione compatibili con le norme
costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza
negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria,
mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità
giuridica, sottoposto alla vigilanza della presidenza del
consiglio dei ministri ed operante in conformità alle direttive
impartite dal presidente del consiglio dei ministri; stabilire
che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari
documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa
dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla
sottoscrizione, al governo che dovrà pronunciarsi in senso
positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici
giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata;
prevedere che la legittimità e la compatibilità economica
dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo
della corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine
certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza
rilievi;
- prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro
riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina
di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti
il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai
numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del
giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il
processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla
emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del
compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la
procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata
all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso
di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente
titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base
della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con
atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
- le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli
operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
- gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della
titolarità dei medesimi;
- i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro;
- i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro
consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna
qualifica sono definite previa informazione alle
organizzazioni sindacali interessate maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
- la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attività didattica,
scientifica e di ricerca;
- la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità
tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto
di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
- prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri
dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque
trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
collettivi;
- mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi
ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e
amministrativi, agli avvocati e procuratori dello stato, al
personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti
generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica
e prefettizia;
- prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo
dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere
diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso;
prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più
elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive
capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i
procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo
livello anche mediante norme di riordino della scuola superiore
della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione
di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità
didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;
- prevedere:
- la separazione tra i compiti di direzione politica e
quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti
- nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e
delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi
poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in
particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso
l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle
risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al
fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al
pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;
- la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di
valutazione composti da dirigenti generali e da esperti,
ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati
particolarmente qualificati nel controllo di gestione;
- la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la
rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in
caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti
della gestione;
- i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica
amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in
relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della
quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali
assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche
eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere
previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del
numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso
rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente
norma;
- una apposita, separata area di contrattazione per il
personale dirigenziale non compreso nella lettera e), cui
partecipano le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni
sindacali del personale interessato maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato
riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la
definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative
attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per
la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione
sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali del personale medico maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
- prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa
globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali,
per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente;
prevedere, nel bilancio dello stato e nei bilanci delle altre
amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa
complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo;
prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello stato
sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della
gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente
controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di
controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di
esercizio del controllo stesso;
- prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
contrattazione sia nazionale e decentrata;
- definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento
degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché
sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti
predeterminati dal governo e dalla normativa di bilancio,
prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la
possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto,
ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini,
prevedere che il nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego istituito presso il consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del presidente del
consiglio dei ministri o delle organizzazioni sindacali,
nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con
compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato articolo 10
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e
certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle
rilevazioni effettuate dalla ragioneria generale dello stato,
dal dipartimento della funzione pubblica e dall'istituto
nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di
tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del
dipartimento della funzione pubblica con la ragioneria generale
dello stato;
- prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni
giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico
impiego ecceda i limiti prestabiliti dal governo, che il
ministro del bilancio e della programmazione economica ed il
ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni
dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al
parlamento impegnando governo e parlamento a definire con
procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a
ripristinare i limiti della spesa globale;
- prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in
deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio
temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto
all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la
temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente
alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o
per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che
comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori
l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle
mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità
di detta assegnazione;
- procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono
automatismi che influenzano il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono
trattamenti economici accessori, settoriali, comunque
denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole
contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi
contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali
trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva
ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto
partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione
delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e
misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività
particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per
l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che
siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali
ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o
corrisposti con carattere di generalità per ciascuna
amministrazione o ente; prevedere il principio della
responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione
impropria dei trattamenti economici accessori;
- prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della
pubblica amministrazione possa essere conferito in casi
rigorosamente predeterminati;
In ogni caso, prevedere che
l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno
conferito al personale dipendente da una pubblica
amministrazione incarichi previsti dall'articolo 24 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dell'emanazione dei
decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a
comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale
medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti
incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione
dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso articolo
24;
- al fine del contenimento e della razionalizzazione delle
aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico,
prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la
gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che
contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata
nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i
limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un
apposito accordo stipulato tra il presidente del consiglio dei
ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire
con decreto del presidente del consiglio dei ministri previa
deliberazione del consiglio dei ministri; tali limiti massimi
dovranno essere determinati tenendo conto della diversa
dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni,
della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del
personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i
permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione
delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le
organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione
alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della
normativa vigente nel settore pubblico, la presidenza del
consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica,
sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali
interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche
forniscano al dipartimento della funzione pubblica il numero
complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi
sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti
dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e
permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati
relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni
debbano annualmente fornire alla presidenza del consiglio dei
ministri dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente
collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una
funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati
riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla
relazione annuale da presentare al parlamento ai sensi
dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
- prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione
del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale,
che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere
a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie
protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante
organiche secondo il disposto dell'articolo 6 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di
copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria,
ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno
di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette
ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei
di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi,
stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva
permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la
possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi
presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i
trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di
cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n.
554, siano adottati con decreto del presidente del consiglio dei
ministri e che il personale eccedente, che non accetti la
mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e,
qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi
dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello stato approvato con
decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi
speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui
all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di
transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende
municipalizzate o consortili a società private per effetto di
norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano
alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti
pubblici ed aziende;
- prevedere una organica regolamentazione delle modalità di
accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,
espletando, a cura della presidenza del consiglio dei ministri,
concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego
presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni,
degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei
profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento
dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie
di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo
altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere
attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati
mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di
sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle
sedi di svolgimento dei concorsi;
- prevedere per le categorie protette di cui al titolo i della
legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello stato,
delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli
iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle
graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e
della massima occupazione;
- al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e
delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione
alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che
il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa
essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di
flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili
professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;
- prevedere, con riferimento al titolo di studio,
l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente
soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e
classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per
ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del
predetto personale docente soprannumerario é consentito purché
in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove
richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio
del personale docente in soprannumero e del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli
uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle
qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi
che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle
dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica del ministero della
pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle a e b
allegate al decreto del presidente del consiglio dei ministri 27
luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta
ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive
modificazioni;
- prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di
corsi di riconversione professionale, con verifica finale,
aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base
dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una
maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola
in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione
scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di
insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative
contrattuali l'equiparazione della0mobilità professionale
(passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il
superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla
mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso
di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti
che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno
scolastico;
- prevedere norme dirette alla riduzione graduale
delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per
gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino
al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a
modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, della
legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e
integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico
1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'articolo 14 della
citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette
alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che
autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni
diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere
prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di
utilizzazione del personale della scuola per garantirne
l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso,
in attività di particolare utilità strettamente attinenti al
settore educativo e per fini di istituto anche culturali
previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà
consentire una utilizzazione complessiva di personale non
superiore alle mille unità;
- prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo
siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze
annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per
le diverse attività di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio
1982, n. 270, e successive modificazioni;
- procedere alla revisione delle norme concernenti
il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il
personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario
prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali
solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e
disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad
altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la
limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di
effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla
revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del
personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per
infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali
dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30
aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a
novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della
continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano
servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per
lo svolgimento di altri compiti;
- procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei
criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni
giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione,
efficienza e contenimento complessivo della spesa nello
svolgimento delle procedure di concorso mediante un più
razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior
decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più
frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni
fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai
sensi del decreto del presidente del consiglio dei ministri 10
giugno 1986,pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 190 del 18
agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un
adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei
casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di
insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve
comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli
oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del
personale esonerato dal servizio di insegnamento;
- procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne
l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di
cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i
conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa
selezione per soli titoli;
- prevedere l'individuazione di parametri di
efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai
risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla
effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche
alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento
dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro
superamento;
- prevedere criteri e progetti per assicurare
l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
settori del pubblico impiego;
- prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro
organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei
diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, 241;
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
eletti al parlamento nazionale, al parlamento europeo e nei
consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni
per la durata del mandato. Tale periodo é utile ai fini
dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di
previdenza;
- al fine del completamento del processo di
informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più
razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati,
procedere alla revisione della normativa in materia di
acquisizione dei mezzi necessari; prevedendo altresì la
definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di
efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle
relative competenze e attribuire ad un apposito organismo
funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione
degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di
garantire l'interconnessione dei sistemi informatici
pubblici.
- Le disposizioni del presente articolo e dei decreti
legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell'articolo 117 della costituzione. I principi
desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono
altresì per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma
economico-sociale della repubblica.
- Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in
materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo.
Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di
posti nel pubblico impiego.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il governo trasmette alla camera dei deputati e al
senato della repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui
al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle
commissioni permanenti competenti per la materia di cui al
presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici
giorni dalla data di trasmissione.
- Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati
dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al
comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti
legislativi, fino al 31 dicembre 1993.
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