Legge quadro in materia di lavori pubblici
(Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni)
Art.1 - Principi generali
Art. 2 - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
Art. 3 - Delegificazione
Art. 4 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Art. 5 - Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio
Ispettivo e norme finanziarie
Art. 6 - Modifica dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore
dei lavori pubblici
Art. 7 - Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione
Art. 8 - Qualificazione
Art. 9 - Norme in materia di partecipazione alle gare
Art. 10 - Soggetti ammessi alle gare
Art. 11 - Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
Art. 12 - Consorzi stabili
Art. 13 - Riunione di concorrenti
Art. 14 - Programmazione dei lavori pubblici
Art. 15 - Competenze dei consigli comunali e provinciali
Art. 16 - Attività di progettazione
Art. 17 - Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei
lavori e accessorie
Art. 18 - Incentivi e spese per la progettazione
Art. 19 - Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
Art. 20 - Procedure di scelta del contraente
Art. 21 - Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici
Art. 22 - Accesso alle informazioni
Art. 23 - Licitazione privata e licitazione privata semplificata
Art. 24 - Trattativa privata
Art. 25 - Varianti in corso d'opera
Art. 26 - Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
Art. 27 - Direzione dei lavori
Art. 28 - Collaudi e vigilanza
Art. 29 - Pubblicità
Art. 30 - Garanzie e coperture assicurative
Art. 31 - Piani di sicurezza
Art. 31bis - Norme acceleratorie in materia di contenzioso
Art. 32 - Definizione delle controversie
Art. 33 - Segretezza
Art. 34 - Subappalto
Art. 35 - Fusioni e conferimenti
Art. 36 - Trasferimento e affitto di azienda
Art. 37 - Gestione delle casse edili
Art. 37bis - Promotore
Art. 37ter - Valutazione della proposta
Art. 37quater - Indizione della gara
Art. 37quinquies - Società di progetto
Art. 37sexies - Società di progetto: emissione di obbligazioni
Art. 37septies - Risoluzione
Art. 37octies - Subentro
Art. 37novies - Privilegio sui crediti
Art. 38 - Applicazione della legge
Art. 38bis - Deroghe in situazione di emergenza ambientale
Art.1
(Principi generali)
1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa
in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi
a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività,
trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera
concorrenza tra gli operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni
anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti infraregionali da queste finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni
della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale
e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni
a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto
degli obblighi internazionali dello Stato.
3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa
delle regioni in conformità alle norme della presente legge.
4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate
se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.
Art. 2
(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti
di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed
impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture
o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della
presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per
cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma
2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti
pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali,
alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto
pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle
aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis,
115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico,
in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività
la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato
in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli
7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge.
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi
ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici
ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo
superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte
dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto
interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo
dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi
2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della
presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per
concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione
degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite
imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva
93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori
di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai concessionari
di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di
affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per
cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione oppure possono
invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale,
ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi
intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle
convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate
e prorogate ai sensi della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti
ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando
le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19,
commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. è fatto divieto ai soggetti di cui al comma
2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione
al di fuori delle ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento
degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione
al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano
le disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'articolo 8, comma
6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati
aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni
del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei
lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi
di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque regolati
dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti
direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti
all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma
dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni,
o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore
alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse
nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8, non
si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all'articolo 43
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili,
aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi
di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità
giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale
non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta
al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di
direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà
da componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso
a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera
a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2,
lettere b) e c).
Art. 3.
(Delegificazione)
1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente
articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori
pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo
e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative
tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori
pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche
mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure
di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei
lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo,
entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito così denominato,
che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia
di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6.
Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici
introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio
dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi,
la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione
antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria
vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello
schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive
modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il
Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua,
con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia
di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente
legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento,
gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad
eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in
vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta
Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge,
coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione
del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle
altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione
ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro
per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori
aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939,
n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre
alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione
dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento
e il direttore del lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo
7;
d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori,
dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, nonché le modalità per la partecipazione
dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni
di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione
dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma
7;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei
programmi di cui all'articolo 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali
relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo 17,
comma 7;
i) abrogata;
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo,
restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi del Titolo I del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche in deroga agli articoli
16, 19, 20 e 23 della presente legge, fatto salvo quanto specificatamente previsto
con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici;
m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici
di cui all'articolo 21;
n) abrogata;
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo
dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo,
da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità
di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo
28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli
ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera;
le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli
incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche
dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo
30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti,
nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo
articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di
concorrenti di cui all'articolo 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie
prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal
titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione
dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari
di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro
dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari,
funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale.
Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi,
da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la
spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici.
7- bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa,
è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente
legge, per la .disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a
lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata
in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente
vigenti.
7- ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure
di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi
Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale,
sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle
condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate
in materia dalle Organizzazioni Internazionali e dalla Unione Europea.
Art.4
(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma
1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita,
con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito
denominata "Autorità".
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione
ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione
adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze
e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici,
economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il
presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.
Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale
o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici
o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono
collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera
durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel
limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.
4. L'Autorità:
a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia
verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il
pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente
gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella
quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari
e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma
10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio
dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate
di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni
di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici
e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli
interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1
giugno 1939, n. 1089.
6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni
aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra
pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che
ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione,
agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia
interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al
comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie
ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine
a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le
informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità
sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di
ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati
dal segreto d'ufficio.
7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni
se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle
sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni
si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.
I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione
e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione
esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti
medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma
6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti
ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che
dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario,
gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura
generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle
materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi
competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori,
di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei
lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio Ispettivo
per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed
esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa
e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità "Ispettorato
tecnico" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito
centro di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
11. abrogato.
12. abrogato.
13. abrogato.
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed
in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e province autonome. I modi
e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche,
sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi
sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti
compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti
i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti,
le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza,
i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione
e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione
a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti
dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni
aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni,
al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti
e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale,
e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni
interessate.
16.bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei
lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939,
n.1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione
centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente
per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuarsi per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori
sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici
di importo superiore a 150.000 euro, entro trenta giorni dalla data del verbale
di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione
dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario
e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione
del collaudo, l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo inferiore
a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati
di avanzamento. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire
i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione
è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale
e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori
pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.
Art. 5
(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio Ispettivo
e norme finanziarie)
1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni.
2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), è
composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di
livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello
C.
3. abrogato.
4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera
c), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è
costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale
dipendente dall'Autorità; alla copertura del predetto ruolo si provvede
in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al
capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo
decreto. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere
altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale,
didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi
di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento
giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla
copertura dei posti in organico del Servizio Ispettivo, in via prioritaria,
mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo
13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto
nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto dall'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997 , n. 449. Per il restante personale si provvede
in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al
capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché,
in via subordinata, con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo
decreto.
6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio
funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità,
il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro,
disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità
di rendicontazione.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in
lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-bis. L'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie
per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio.
Art. 6
(Modifica dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei
lavori pubblici)
1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché
l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità
di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o
esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di Presidente di sezione
sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo
comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:
a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;
b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle
pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi
entro il 1° gennaio 1996 si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei
lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del
Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri
organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza
delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati
tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui
progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati
per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di
ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre
superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici
di importo inferiore. a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore
sono esercitate dai Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati
regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata
secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore
a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità,
il Provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
al parere dei Consiglio superiore.
5-bis. Le adunanze delle Sezioni e dell'Assemblea generale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed
i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti all'adunanza.
5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro 45
giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento
prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente
l'atto amministrativo da emanare.
Art.7
(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, un responsabile
unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal
programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento
e dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per
i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o
con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia.
L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica
dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento
può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento
del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni
ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e
dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione
degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione
del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure;
segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione
degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili
necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relative alle
principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività
di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento,
coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore
dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la
progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n.494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere
capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico
dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il
reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche
dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione
e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile
del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, a professionisti singoli o associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le
necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni
statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del
responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo
di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni.
7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze,
nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori
pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico
del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni
interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento,
il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima
della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In
caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19,
comma 2, la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse
del concessionario.
(abrogato dalla l. 340/2000, con la seguente dicitura:"salvo
quanto previsto dallarticolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dallarticolo 9, comma 1, della presente legge")
8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto
definitivo successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente
in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa
vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più
breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti
comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al
primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta
ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può
esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano
le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla
osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.
(abrogato dalla l. 340/2000, con la seguente dicitura:"salvo
quanto previsto dallarticolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dallarticolo 9, comma 1, della presente legge")
9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità
dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano
le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
(abrogato dalla l. 340/2000, con la seguente dicitura:"salvo
quanto previsto dallarticolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dallarticolo 9, comma 1, della presente legge")
10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti,
se necessario, chiarimenti e documentazione.
(abrogato dalla l. 340/2000, con la seguente dicitura:"salvo
quanto previsto dallarticolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dallarticolo 9, comma 1, della presente legge")
11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi
nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà
e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo
istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione
rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
(abrogato dalla l. 340/2000, con la seguente dicitura:"salvo
quanto previsto dallarticolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dallarticolo 9, comma 1, della presente legge")
12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza,
la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo
giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della
totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri
di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
(abrogato dalla l. 340/2000, con la seguente dicitura:"salvo
quanto previsto dallarticolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dallarticolo 9, comma 1, della presente legge")
13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato
e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
(abrogato dalla l. 340/2000, con la seguente dicitura:"salvo
quanto previsto dallarticolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dallarticolo 9, comma 1, della presente legge")
14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di
servizi, in armonia con i princìpi di cui al presente articolo, per gli
interventi di competenza regionale e locale.
(abrogato dalla l. 340/2000, con la seguente dicitura:"salvo
quanto previsto dallarticolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dallarticolo 9, comma 1, della presente legge")
15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie
centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per
non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti
all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 8
(Qualificazione)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono
essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità,
della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi,
i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono
sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia,
un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo
di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000
euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di
attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4,
sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima.
Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico
del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi
di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti
qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva
di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi
di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei
confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della
certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di
elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti
di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale
dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità
e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo
9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi
alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle
casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati
in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei
lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione
del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del
sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo
obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità
non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000
ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di
qualificazione;
g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente
previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori
di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione
è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei
requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità
strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà
tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore
ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione relativa
alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia
dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso
dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale individuati
dal suddetto regolamento;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito
la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati
presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio
dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.
5. abrogato.
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da
parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i
contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6, della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai
sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori
dispone la sospensione da 3 a 6 mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma,
della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto
previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate
le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo
di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti
iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000,
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi
criteri.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti
esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3, del presente
articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento
di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti
dai soggetti di cui all'articolo 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
2 e sino al 31 dicembre 1999 l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c)
del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale
dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti
alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative
vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n.
57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle
procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla
presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi
della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni,
e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione
come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle
procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione,
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di
tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle
gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere
i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire
i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata
in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000, la certificazione
di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fideiussoria previste, rispettivamente, dal comma
1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le
imprese certificate, del 50 per cento;
b) nel casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione
la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta
agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti d'ordine
generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie
di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali
e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire
i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori. E' facoltà
dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito
dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta esecuzione
di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della
comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore
cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente i lavori
direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per
effetto di cottimi e subaffidamenti.
11.septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori
e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente
da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.
Art. 9
(Norme in materia di partecipazione alle gare)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31 dicembre 1999
la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì
ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive
modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al
comma 2 del presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990,
n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonché alla determinazione
dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi
al requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti
debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato
centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di
categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole
ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni
in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica
capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica,
dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria
ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per
le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti
a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale
dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale.
Art. 10
(Soggetti ammessi alle gare)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici
i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società
cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi
tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane,
società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui
alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma
di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al
riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge.
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (Geie), ai sensi dei decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13.
1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra
di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando
la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine
di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime
condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare
il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni
economiche offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura
delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore,
scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando
la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando
tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella
domanda dì partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono
all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione
provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di
cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie
di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata,
entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario
e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi
fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova
o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si
procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Art.11
(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure
di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n.55,
o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo
che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi
d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente
in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Art.12
(Consorzi stabili)
1. Si intendono per consorzi stabili quelli in possesso, a norma dell'articolo
11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non meno di tre consorziati
che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito
di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo
di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura
di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei
consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento
stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire
i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità
solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce
inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento
dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione
del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili
e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo
18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della
presente legge.
5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento
dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza
di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione
a più di un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo
4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte
di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle
concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo
3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di
cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento
di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa
consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale
è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno;
al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute
dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con
riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per
la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate.
Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni
caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda
tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una
con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore,
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e
costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo
8, comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti
requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la
somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle
classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita
nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore
alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda
che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o
alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.
Art. 13
(Riunione di concorrenti)
1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee
e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa
a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti,
siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati
ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento
di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a
quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55.
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina
la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione nonché nei
confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di
lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario
o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli
articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario
o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo;
per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti
per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente
ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite
in associazione ai sensi del comma 1.
4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti.
In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno
i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo,
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5-bis. È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione
o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione
o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento
relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture,
impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi
altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono
essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.
In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti
sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee
di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco
delle opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie di
lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito,
non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di
concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambìto della quale
uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori
scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti
e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
Art. 14
(Programmazione dei lavori pubblici)
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo
importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale
e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori,
già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità
e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di
cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e,
quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità
agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali,
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi
dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni
aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
per almeno 60 giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito
di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione,
di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i
quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che,
al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto
di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento
di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali
caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale
e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma
triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti
da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale dì cui al comma 1 è subordinata,
per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore
a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare,
redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per
i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima
sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o
più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione
nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto un soggetto idoneo a certificare
la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono
essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti
locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un
anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione,
e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo
o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni
di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto
e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo
27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante,
e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.310, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n.403, e successive modificazioni.
Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla
base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste
tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco,
fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta
o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi
di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento
da parte di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale
e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti
con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono
trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione
di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli
aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi
al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori
vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo
esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma
11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.
13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei
lavori.
Art.15
(Competenze dei consigli comunali e provinciali)
1. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) I programmi,
le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi
triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali
e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici,
i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe
ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;".
( la legge 8 giugno 1990 n. 142, che questo articolo modificava,
è stata abrogata dal decreto legislativo 267/2000)
Art.16
(Attività di progettazione)
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente
accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo di
assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei
commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora,
in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare,
ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni
da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta
della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, e all'utilizzo dei materiali
provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità
amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti,
nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura
espropriativa.
3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda
tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore
di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale
individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da
realizzare.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai
fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste
in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali,
nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento
delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto;
in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche
delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per
l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari
occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo
degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché
in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali
quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico,
i rilievi ed i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire
i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo
metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che
ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione
e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle
relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati
grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico-estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla
base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali
ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali,
che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni
e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto
esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità,
i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento
di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie
di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione,
stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli
di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza
e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri
relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n.494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche
atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo
in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi,
analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno
carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici,
nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione
dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare
attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità
e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività
di progettazione è autorizzato dal Sindaco del comune in cui i lavori
sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
Art. 17
(Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori
e accessorie)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente
competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono
espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i
comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende
unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e
gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli
24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni
aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge
23 novembre 1939, n.1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore
di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in
quanto compatibili.
g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma
6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera
b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo
di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo
congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. È vietata
la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione
alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di
ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata
nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto
stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili
di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano
altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo
12.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono
firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti,
nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio
presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico
presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino
inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato
ad attività di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione
per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative
per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione
a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché
lo svolgimento di attività tecnico amministrative connesse alla progettazione,
in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti,
ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori
o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità
di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento,
che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono
essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere
affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).
5. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui
all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.
6. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente
tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II,
III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma
dì società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro
quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società
agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività
in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.1815.
Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto
dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di Previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere
versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e
i regolamenti vigenti;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi
V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi
di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica
il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano
la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento
in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo
gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono
possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata
in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera
b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale
di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente
alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo
albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli
indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione
alle quali controfirmano gli elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico
di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce
le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti
nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento
dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto
affidatario.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali
subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti
e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o
collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo
e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo
2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari
di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore
alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti
all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive
modificazioni, le disposizioni ivi previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria
in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità
di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa
alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità
agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del
buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le
modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei
lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti
per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all'affidamento
ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa
verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi
e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare.
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei
compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera
progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista
incaricato sono previste le condizioni e modalità per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della
legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa
la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista
esterno.
12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi
delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma
1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie
professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto
dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario
è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto
previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo,
nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria
la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione
o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia
di pubblicità previste dai commi 10 e 12.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma
4, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità
rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal
caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento
dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei
lavori.
14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati,
ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento,
applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo
in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per
i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli.
Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale
relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri
finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi
per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché
le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori
in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494.
14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad
applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare
si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo
sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per
il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote
fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e
per i capitolati e i contratti.
14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonchè
ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto
dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n.143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n.340. Ogni patto
contrario è nullo.
14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario
non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività
relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi,
a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici
e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per
la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata
la responsabilità del progettista.
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al
medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso
occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività
progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi
i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta
sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti
nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare
le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative
per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei
lavori di loro interesse, direttamente a società di ingegneria di cui
al comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché
almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette
società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione
di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo
si determinano ai sensi dell'articolo 2359 dei codice civile.
Art.18
(Incentivi e spese per la progettazione)
l. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara
di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui
all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro,
con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile
unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra
i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5
per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità
e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto
delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni
da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni
che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.
I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi
criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un
atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità
ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione
aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e
XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi
alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti
definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di
impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza
e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, e agli studi per il finanziamento
dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta
dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare
dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano
per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano
già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere
finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il
ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote
relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale
non possono espletare, nell'ambìto territoriale dell'ufficio di appartenenza,
incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2-quater. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione
lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.
Art.19
(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)
01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici,
salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono
contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e
un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione
dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per
più del 60 per cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.
1.bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara
è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.
1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1,
lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve
avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo
individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare
delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto
ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto
dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese
di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde
dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti
in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di particolare
pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio
con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare
la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unità
progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento
del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità.
1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste
dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono
suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad
altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di
cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'articolo 8, comma
2. L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento
dell'attività di progettazione successiva a livello preliminare.
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità,
qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema
di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei
soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed
al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della
stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta
fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto
la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente
collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione
a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente
e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario,
il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione
alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in
sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in
proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità,
o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera
da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più
a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo
14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga
di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto
alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione
della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.
2-bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario,
può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta
anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del
prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi
alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di
base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono
parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice
a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari
che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio
delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica
dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare
mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite
la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta
revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui
le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli
al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio
del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni
dell'articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto
deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti
e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti
annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato
al termine della concessione.
2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere
destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario
l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo
37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla
approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto
di voto.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato
l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori
pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici
possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati
alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo
ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero
a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del
1865, allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma
1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. È in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare
a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore
a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e
scavi archeologici, nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo
e quelli afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo
che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione
dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto
esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento
all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti l'amministrazione
aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non
assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento
avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando
di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione
dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione
dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della
migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione
dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente,
alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione
risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta
migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate
offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma
2 disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli
immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione.
Art. 20
(Procedure di scelta del contraente)
1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto
o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione
privata ponendo a base di gara un progetto almeno di livello preliminare corredato,
comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini
geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli
elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché le eventuali proposte
di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio
soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa
privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente
legge.
4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti
appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di
euro, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata
componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze
particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento
della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi
dell'articolo 16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione
delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta
ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.
Art.21
(Criteri di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici)
1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata
è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi
posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti
a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori
posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta
a prezzi unitari.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore
in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo più basso di cui al comma
1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui
all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta
media. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da
giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate
nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo
non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Il bando o la lettera
di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni,
nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità
delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui
valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni
richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della
offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi
ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica,
in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo
inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso
pari o superiore a quanto stabilito ai sensi dei primo periodo del presente
comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero
delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione
privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2,
lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria
in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare
rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile
che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche
proposte dall'appaltatore.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l'affidamento
di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi
variabili in relazione all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle
tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il
bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al
comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire
di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del
comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le
norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare
la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura,
è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti
nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta
da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione
od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della
procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza
o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente
hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati
commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni
presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari
coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti
o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto
o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla
data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che,
in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con
dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti
dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali,
scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte dalle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di
rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle
offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del
progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, è disposta
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo
quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei curricula
in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica
di cui all'articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento prezzo
dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri
predeterminati.
Art.22
(Accesso alle informazioni)
1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni
di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice
o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente
in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere
in qualsiasi altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti,
prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato
il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di
gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione
ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare
ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.
2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici
ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo
326 del codice penale.
Art.23
(Licitazione privata e licitazione privata semplificata)
1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi
importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che
siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare
a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli
di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti
che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed
e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente
articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'articolo 10, comma
1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare
domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque
in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si
applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare
gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere
corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia,
con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle
gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto
previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono
a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari.
La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo
a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per
l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di
false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7.
Art. 24
(Trattativa privata)
1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori
pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;
a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro,
nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare,
dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n.827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino
di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi
imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati
dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili
i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati
all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti
in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono
possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante
pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione
del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera
b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno
quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi
della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.
5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo
stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base
di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati
almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati
ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento
di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore
a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti,
singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni
appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti
di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni
da affidare.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000 ECU, fatti
salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a
mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento
per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a
trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto
da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto
esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto
inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano
diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento
nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente
o economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente
per il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione
dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare
il 50 per cento dell'appalto principale.
8. abrogato.
Art.25
(Varianti in corso d'opera)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista
ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti
motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento
di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità
dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui
quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti
o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione
all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti
dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti
dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie
di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo
interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate
al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo
in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione
del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario
iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto
dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.
Art.26
(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli
di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti
dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal
capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali
e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per
le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione
e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere
il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli
altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione
dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale
e il tasso di inflazione programmata nell'anno precedente sia superiore al 2
per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno,
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima
applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai
crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto
di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione
nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per
il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali
e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Art.27
(Direzione dei lavori)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati
in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un
ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente
da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi
di cui al comma 4 dell'articolo 17, l'attività di direzione dei lavori, essa
è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di
cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 4;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale
di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni
di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere
tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.
Art. 28
(Collaudi e vigilanza)
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale
deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non
oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce
altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche
dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di
effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati
ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato
di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di
collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due
anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo
sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare
esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di
ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo
con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque
emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano
da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al
tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici
sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture,
salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile
del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente
ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio
per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione,
anche di natura regolamentare.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere
svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione,
di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.
Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza
con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della
commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica
o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.
7. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27,
comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento
esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei
lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria,
deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato
di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
comma 2, del codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.
Art.29
(Pubblicità)
1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni
sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000
di DSP, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi
di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee;
b) per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, IVA esclusa,
prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, IVA esclusa, prevedere
forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;
d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del
responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per
i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini
e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui
sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori
o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche
nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata, provvedano,
con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione
dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto,
del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori,
dei tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori
designato, nonchè, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione,
dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale
del lavoro;
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per
cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori
sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione
dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere
forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del
presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a
rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione
dei lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e
32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e
delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce
dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento
dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente,
con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma.
2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che
è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma
10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse,
dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate,
senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.
Art.30
(Garanzie e coperture assicurative)
1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici
è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da
prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dall'impegno
del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente
risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto
per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita
entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria
del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove
il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva
è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo
dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo
documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento
dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è
svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente
si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale
ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo
svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,
senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento,
in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette
percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni
di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata
costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento
e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente,
che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2-bis. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1
e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa
che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori
o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia
di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio,
una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile
verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale
o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono
essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del
progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione,
anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti
di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione.
La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo
dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo
inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore
al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni
e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.
La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia
esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni
appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti
dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di
cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa
vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati
progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle
opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, il Governo
regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti
criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve
essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può
essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove
il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti
dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri
soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere
munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti
dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6,
la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo
comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria
possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa
vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori
di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di
esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per
tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore
a 75 milioni di euro.
Art.31
(Piani di sicurezza)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità
e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza
nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa
normativa nazionale di recepimento.
1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna
dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando
questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza,
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero
il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché
il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano
parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri
vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce
quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da
parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano
sull'osservanza dei piani di sicurezza.
2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera,
possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni
al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante,
sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza
di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data,
se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio
1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal
complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere
e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per
queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri
stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni
generali sulle rappresentanze sindacali.
4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con
la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.
Art.31-bis
(Norme acceleratorie in materia di contenzioso)
1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione
di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni
dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo
bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni,
l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà
dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la
definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.
La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile
del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora
da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo
o di regolare esecuzione di cui all'articolo 28. Nell'occasione la proposta
motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto
ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in
possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo
dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria
ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente
all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo,
alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più
diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli
enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale
del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non
provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta
giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a
formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la
relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo.
Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico
dei fondi stanziati per i singoli interventi.
1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1
e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno
facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni
vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo
delle riserve.
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori
per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta
alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti
di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione
è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere componente
della commissione stessa.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici,
per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo
21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi
nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori
pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento
d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere
che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza
per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal
deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata
per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa
per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta
giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici
giorni prima dell'udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori
pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie
relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 32
(Definizione delle controversie)
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal
comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente
legge, qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad
un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici,
istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento,
sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi
del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione
del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo
3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della
camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale
dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per
assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo
princìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia
gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale
d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio
1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire
ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di
appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la
procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi
giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve
le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità
alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento,
a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti
commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella
materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2.
Art. 33
(Segretezza)
1. Le opere destinate ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate
o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto,
nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza
in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti
o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello
Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga
alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei
lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali
debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione
dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1,
nonché le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo
della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla
correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente
comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
Art.34
(Subappalto)
1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito
dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito
dal seguente: "3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e
nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo,
nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste
in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi
categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando
le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di
affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti,
con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n.400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore
al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle
seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti
in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso
la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano
o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo
nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti
ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei
corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione
delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente
per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo,
alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni."
2. abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano
alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non
sia stato ancora pubblicato il bando.
4. abrogato.
Art.35
(Fusioni e conferimenti)
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione
relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto
nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario,
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione,
non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187
e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8
e 9 della presente legge.
2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro
del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla
situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma
1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che
sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti
delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla
legge.
4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni
di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n 382,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.
5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni
effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono
opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.
Art.36
(Trasferimento e affitto di azienda)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche nei casi di trasferimento
o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se
compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione
maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino
estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure
che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità
di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n, 223.
Art. 37
(Gestione delle casse edili)
1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti
sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche
al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa
non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione
collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i
versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso
gli enti nei quali sono stati iscritti.
Art. 37-bis
(Promotore)
1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione
di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione
triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2,
con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte
sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro
tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento,
entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento
territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto
di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito
stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società
di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché
l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e
delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il
regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di
asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute
per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno
di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione
da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento
del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico finanziario.
I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici,
nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 14 della presente
legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche
o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione
non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione.
Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte
di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina
alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla
realizzazione degli interventi proposti.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei
requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,
nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione
di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità
o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia
decisionale.
2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma
1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi
programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili
di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità
di cui all'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede
per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso
avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito
informatico. L'avviso è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici
che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le
amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso
avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata
richiesta di integrazione.
Art.37-ter
(Valutazione della proposta)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte
presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della
qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità
al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della
durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione,
delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse,
del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di
convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione
e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori
che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di
pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire
entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario,
il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più
lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo
37-quater il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata
dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà
aggiudicatario della concessione.
Art.37-quater
(Indizione della gara)
1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter di ogni anno le
amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano
individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni
dell'articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante
procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2,
procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base
di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato
sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori
degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato
dal promotore; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere
fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella
gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un
unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra promotore e questo unico
soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso
qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione
di cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo
di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta
dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma
1, versano, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione
fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma
1, quinto periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b),
il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione
nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma
1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice
prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai
sensi dei comma 3.
5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva
procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario,
lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due
soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute
e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto
periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando
tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi dei comma 3.
6. abrogato.
Art.37-quinquies
(Società di progetto)
1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione
e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità
deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di
costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità
limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale
sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta
è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 37-quater.
La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto
di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.
Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì,
prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società
disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche
nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri
soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti
norme legislative e regolamenti. Restano ferme le disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori
o dei servizi a soggetti terzi.
1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione
del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo
originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione
concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della
pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili
con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale
rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto
può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative
per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera,
liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione
del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
le modalità per la eventuale cessione delle quote della società
di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti
per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire,
nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario
sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso
nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non
abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia
avvenire in qualsiasi momento.
Art.37-sexies
(Società di progetto: emissione di obbligazioni)
1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura
o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione
degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga al limiti di cui all'articolo
2410 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni
sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente
ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del
debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Art. 37-septies
(Risoluzione)
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto
concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico
interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli
ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase
di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della
risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10
per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio
ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento
dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte
di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del
pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
Art. 37-octies
(Subentro)
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili
al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire
la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una
società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà
accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie
sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi
entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea
del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente
concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le
modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
Art.37-novies
(Privilegio sui crediti)
1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici,
di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti
del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto
devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché
gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione,
nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto
dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso
mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare
gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono
essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio
può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti
sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma
3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti
del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
Art.38
(Applicazione della legge)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero per i beni
culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione
dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, può procedere in
deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23, comma 1-bis, limitatamente
all'importo dei lavori, nonché all'articolo 25, fermo restando che le percentuali
di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono essere elevate non oltre il
limite del 20 per cento e che l'importo in aumento relativo alle varianti che
determinano un incremento dell'importo originario del contratto deve trovare copertura
nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Art.38-bis
(Deroghe in situazione di emergenza ambientale)
1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità
e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle
città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale
costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.