Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473
"Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari,
sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, a norma
dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.
662"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998 -
Supplemento Ordinario n. 4
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi per l'adeguamento delle disposizioni sanzionatorie, attualmente
contenute nelle singole leggi di imposta, ai principi e criteri direttivi
stabiliti con il decreto legislativo recante i principi generali della revisione
organica e del completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non
penali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 luglio 1997;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 5 dicembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di
grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Capo I Revisione delle sanzioni in materia di imposta di registro, di
imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sull'incremento di valore
degli immobili e di imposte ipotecaria e catastale.
Art. 1. Sanzioni in materia di imposta di registro
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 55, nel terzo
comma, le parole "delle soprattasse e delle pene pecuniarie" sono sostituite
dalle seguenti: "e delle sanzioni amministrative"; b) l'articolo 69 e'
sostituito dal seguente: "Art. 69 (Omissione della richiesta di
registrazione e della presentazione della denuncia). - 1. Chi omette la
richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste
dall'articolo 19 e' punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al
duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta."; c) l'articolo 71 e'
sostituito dal seguente: "Art. 71 (Insufficiente dichiarazione di
valore). - 1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di
cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un quarto, supera
quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto
comma dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non e'
superiore al quarto del valore accertato."; d) l'articolo 72 e' sostituito
dal seguente: "Art. 72 (Occultazione di corrispettivo). - 1. Se viene
occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione
amministrativa dal duecento al quattrocento per cento della differenza tra
l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato,
detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi
dell'articolo 71."; e) l'articolo 73 e' sostituito dal seguente: "Art. 73
(Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio). - 1. Per
l'omessa presentazione del repertorio ai sensi del primo comma dell'articolo 68,
i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da lire due
milioni a lire dieci milioni. 2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato
le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da
lire un milione a lire quattro milioni. 3. Se la presentazione del repertorio
avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione
non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i pubblici
ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a
sei mesi. 4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del
registro, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sanzione
accessoria prevista dal comma 3."; f) l'articolo 74 e' sostituito dal
seguente: "Art. 74 (Altre infrazioni). - 1. Chi dichiara di non
possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture
contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non
ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell'articolo 63, e'
punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro
milioni."; g) sono abrogati il terzo comma dell'articolo 56 e gli articoli 70
e 75.
Art. 2. Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e
donazioni
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 37, comma 3, la parola
"soprattasse" e' sostituita dalle seguenti: "sanzioni amministrative"; b)
all'articolo 38, comma 1, primo periodo, le parole "delle soprattasse e pene
pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "delle sanzioni
amministrative"; c) all'articolo 39, comma 1, e all'articolo 41, comma 1, le
parole ", delle soprattasse e delle pene pecuniarie" sono sostituite dalle
seguenti: "e delle sanzioni amministrative"; d) l'articolo 50 e' sostituito
dal seguente: "Art. 50 (Omissione della dichiarazione). - 1. Chi
omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la
dichiarazione integrativa e' punito con la sanzione amministrativa dal
centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o riliquidata
d'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da
lire cinquecentomila a lire due milioni."; e) l'articolo 51 e' sostituito dal
seguente: "Art. 51 (Infedelta' della dichiarazione). - 1. Chi omette
l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione
dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passivita' in tutto
o in parte inesistenti, e' punito con sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica,
con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive
attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passivita'
deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero. 2. La sanzione
di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al
maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da
quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, se il valore accertato non supera di
un quarto quello dichiarato. 3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a
dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la
sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. La stessa sanzione si
applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o
dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e
catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella
comunale sull'incremento di valore degli immobili, ovvero nel caso di
inesattezza o di irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e' ridotta
alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni
dalla richiesta dell'ufficio."; f) l'articolo 53 e' sostituito dal
seguente: "Art. 53 (Altre violazioni). - 1. L'erede o il legatario, al
quale sono stati devoluti beni culturali, e' punito, nei casi previsti
nell'articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 32
o dell'articolo 35, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo
ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo 25,
comma 2. 2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48, commi da 2 a 4, o
non adempie all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, e' punito con
la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della
maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce
la violazione. 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel
successivo comma 7, nonche' i concedenti o i depositari, sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni, del pari
applicabile a chi: a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica
dati incompleti o infedeli; b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire
o sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non obbligatori, dei
quali risulti con certezza l'esistenza; c) rifiuta di sottoscrivere
l'attestazione di cui all'articolo 23, comma 3, di consegnare agli obbligati
alla dichiarazione i titoli delle passivita' o non permette che ne sia fatta
copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le
copie autentiche di cui all'articolo 23 e all'articolo 30, comma 1. 4. La
sanzione indicata nei commi 2 e 3 e' raddoppiata per la violazione di obblighi o
di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero
di banche, societa' di credito o di intermediazione o dell'Ente poste italiane.
Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano i legali
rappresentanti delle banche, societa' o enti."; g) l'articolo 54 e'
sostituito dal seguente: "Art. 54 (Determinazione della sanzione
pecuniaria). - 1. Nella determinazione della sanzione commisurata
all'imposta o alla maggiore imposta, questa e' assunta al netto delle riduzioni
e delle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26."; h) l'articolo 52 e'
abrogato.
Art. 3. Sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore
degli immobili
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 643,
recante l'istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 23 e'
sostituito dal seguente: "Art. 23 (Sanzioni per omessa o infedele
dichiarazione). - 1. Per l'omessa dichiarazione prevista dall'articolo 18,
primo e sesto comma, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al
duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. 2. Per l'omessa o infedele
indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione
dell'imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per
cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l'incremento di
valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale gia'
definito ai sensi dell'articolo 6, secondo e quarto comma. 3. La sanzione di
cui al comma 2 non si applica se il valore definitivamente accertato non supera
di un quarto quello dichiarato. 4. L'omessa o infedele indicazione di dati
diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero la mancata allegazione dei documenti
prescritti, e' punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni. 5. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno
richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni."; b) l'articolo 24 e'
abrogato.
Art. 4. Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e
catastale
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 9 e' sostituito dal
seguente: "Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi omette la richiesta di
trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta. 2. Se
l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non
soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e'
stata gia' pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione
amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni."; b) all'articolo
17, nel comma 3, le parole "Le soprattasse e le pene pecuniarie" sono sostituite
dalle seguenti: "Le sanzioni amministrative" e nel comma 5 le parole ",
soprattasse e pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "e sanzioni
amministrative"; c) e' abrogato il comma 3-bis dell'articolo 9,
introdotto dall'articolo 11, comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
Capo II Sanzioni in materia di imposta di bollo, imposta sulle
assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli spettacoli, tasse
sulle concessioni governative e sui contratti di borsa.
Art. 5. Sanzioni in materia di imposta di bollo
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
recante disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nell'articolo 20, secondo comma, nell'articolo 34, primo
comma, e nell'articolo 38, primo comma, le parole "pene pecuniarie" sono
sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative"; b) nell'articolo 22,
primo comma, le parole "soprattasse e pene pecuniarie" sono sostituite dalle
seguenti: "sanzioni amministrative"; c) nell'articolo 31, secondo comma, le
parole "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione
amministrativa"; d) nell'articolo 32, quarto comma, la parola "penalita'" e'
sostituita dalle seguenti: "sanzione amministrativa"; e) nell'articolo 37,
terzo comma, la parola "soprattasse" e' sostituita dalle seguenti: "sanzioni
amministrative"; f) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: "Art. 24
(Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti). - 1.
L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 e' punita, per ogni
atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a
lire quattrocentomila."; g) l'articolo 25 e' sostituito dal
seguente: "Art. 25 (Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed
omessa o infedele dichiarazione di conguaglio). - 1. Chi non corrisponde, in
tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre
al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al
cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta. 2. Salvo quanto
previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le
violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da
due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila. 3. L'omessa
o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma
dell'articolo 15 e' punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento dell'imposta dovuta."; h) l'articolo 26 e' sostituito dal
seguente: "Art. 26 (Violazioni in materia di uso delle macchine
bollatrici). - 1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i
divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 e' punito con la sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni."; i) nell'articolo
33, al primo comma, sono soppresse le parole "e soprattasse" e al quarto comma
sono soppresse le parole "e delle soprattasse"; l) sono abrogati il terzo
comma dell'articolo 22, il primo comma dell'articolo 27 e gli articoli 28, 29 e
34.
Art. 6. Sanzioni in materia di imposta sulle assicurazioni private e
di contratti vitalizi
1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante disposizioni tributarie in
materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: "Art.
24 (Sanzioni). - 1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge
sono punite con le seguenti sanzioni amministrative: a) omessa tenuta e
conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 5, 6,
8 e 14 o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci
milioni; b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad
imposta, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulle partite non
registrate; c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di
assicurazione nei registri dei premi, dal duecento al quattrocento per cento
dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o
dovuta in piu' per differenza di aliquota; d) mancata esibizione dei registri
dei premi nei casi di cui agli articoli 12 e 14 e violazione delle altre
disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da lire due milioni a lire
otto milioni; e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di
assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, dal
duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata,
con un minimo di lire duecentomila; f) inosservanza delle disposizioni di cui
alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 6, da lire duecentomila a
lire un milione; g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui
alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6 e degli originari contratti
prescritti dall'ultimo comma dell'articolo 8, da lire duecentomila a lire un
milione; h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui
agli articoli 9, 11 e 15, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta
sulla somma non denunziata, con un minimo di lire duecentomila; i) infedele
denunzia di cui agli articoli 9, 11, 15, dal duecento al quattrocento per cento
dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire
duecentomila; l) mancata presentazione all'ufficio del registro, prescritta
dall'articolo 10, delle polizze, certificati e delle appendici relative ad
assicurazioni marittime, da lire duecentomila a lire un milione; m)
inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, da
lire duecentomila a lire un milione a carico dell'assicuratore. L'assicuratore
che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi' punito
con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni ed e'
obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta; n)
omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo
20, da lire cinquecentomila a lire due milioni."; b) sono abrogati l'articolo
25 e il primo comma dell'articolo 28.
Art. 7. Sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,
concernente l'imposta sugli spettacoli, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente: "Art. 32
(Sanzioni per mancato pagamento dell'imposta, omessa compilazione o
infedelta' della distinta d'incasso, della dichiarazione e della
contabilizzazione dei proventi). - 1. Nel caso di mancato pagamento
dell'imposta, di mancata o infedele compilazione della distinta d'incasso o
contabilizzazione dei proventi o di omessa presentazione della dichiarazione di
cui all'articolo 13, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al
quattrocento per cento dell'imposta o della maggiore imposta e i tributi
connessi evasi. 2. Nel caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1,
l'ufficio delle entrate, anche su segnalazione del concessionario del servizio
di accertamento e riscossione indicato nell'articolo 13, dispone la sospensione
della licenza, concessione, autorizzazione ovvero dell'attivita' per un periodo
non inferiore a venti giorni e non superiore a tre mesi. 3. Fino
all'attivazione degli uffici delle entrate, la competenza e' attribuita alla
direzione regionale delle entrate."; b) l'articolo 33 e' sostituito dal
seguente: "Art. 33 (Altre violazioni). - 1. Per le violazioni alle
disposizioni di cui agli articoli da 6 a 13 si applica la sanzione
amministrativa: a) da lire centomila a lire un milione per ogni biglietto o
abbonamento venduto senza la preventiva punzonatura; b) da lire duecentomila
a lire un milione per l'uso di dotazioni difformi da quelle prescritte; c) da
lire quattrocentomila a lire ottocentomila per la mancata tenuta dei registri di
carico e scarico; d) da lire duecentomila a lire ottocentomila per la
irregolare tenuta dei registri medesimi."; c) sono abrogati gli articoli 34 e
35, il primo comma dell'articolo 36 ed il primo comma dell'articolo 37; d)
all'articolo 38, nel primo comma, le parole "e delle soprattasse previste dal
presente decreto" sono soppresse.
Art. 8. Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni
governative
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) l'articolo 9 e' sostituito dal
seguente: "Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi esercita un'attivita' per la
quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza
aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa e' punito con la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e,
in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila. 2. Il pubblico ufficiale che
emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato
effettuato pagamento del tributo e' punito con la sanzione amministrativa da
lire duecentomila a lire un milione ed e' tenuto al pagamento del tributo
medesimo, salvo regresso."; b) nell'articolo 10 il primo comma e' abrogato e
al terzo comma le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti:
"sanzioni amministrative"; c) nell'articolo 11, al primo e al terzo comma, le
parole "e delle soprattasse" sono soppresse.
Art. 9. Sanzioni in materia di tasse sui contratti di borsa
1. Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui
contratti di borsa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo
16, nel terzo comma, le parole "con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire
20.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa da lire
duecentomila a lire un milione"; b) nella rubrica del titolo X, le parole
"Disposizioni penali" sono sostituite dalla seguente: "Sanzioni"; c)
all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il primo comma
e' sostituito dal seguente: "Per le violazioni delle disposizioni contenute
negli articoli da 2 a 9, 11, secondo comma, e 13, primo comma, si applica la
sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione"; 2) il terzo
comma e' abrogato; 3) nel sesto comma, le parole "la sanzione amministrativa
di lire 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa da
lire un milione a lire due milioni"; d) all'articolo 20, nel primo comma, le
parole "pena pecuniaria di lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti:
"sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni"; e)
all'articolo 21, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Alle
violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, si applicano
altresi', in quanto compatibili, le disposizioni contemplate nel titolo VI del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.".
3. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e' abrogato.
Capo III Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla
produzione e sui consumi
Art. 10. Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla
produzione e sui consumi
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) negli articoli 303, terzo comma,
secondo periodo, 304, secondo comma, 309, primo comma, e 315, primo comma, le
parole "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione
amministrativa"; b) nell'articolo 307, primo comma, le parole "la pena
stabilita nell'articolo 305 e' aumentata in misura non minore di lire 20.000 e
non maggiore di lire 24.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione
amministrativa stabilita nell'articolo 305 e' aumentata in misura non minore di
lire duecentomila e non maggiore di lire un milione"; c) nell'articolo 314,
primo comma, le parole ", in luogo della sanzione amministrativa, la pena
pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa"; d)
l'articolo 322 e' abrogato; e) all'articolo 325 sono apportate le seguenti
modificazioni: 1) nel terzo comma, le parole "pene pecuniarie" sono
sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative"; 2) nel quarto comma, le
parole da "ovvero all'intendente di finanza" a "pena pecuniaria" sono sostituite
dalle seguenti: "ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la
violazione e' stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento
penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione
amministrativa"; f) all'articolo 326, primo comma, secondo periodo, le parole
da "ovvero all'intendente di finanza" a "pena pecuniaria" sono sostituite dalle
seguenti: "ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione
e' stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per
quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa".
2. Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma,
319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila
e, nel massimo, a lire un milione. La sanzione prevista dall'articolo 314 dello
stesso testo unico e' elevata, nel minimo, a lire cinquecentomila e, nel
massimo, a lire cinque milioni; la sanzione prevista dall'articolo 315 del
medesimo testo unico e' elevata, nel minimo, a lire un milione e, nel massimo, a
lire dieci milioni. Restano ferme le disposizioni contenute nel regio decreto 13
febbraio 1896, n. 65, concernenti violazioni per le quali e' prevista una
sanzione amministrativa.
3. l richiami all'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, presenti
negli articoli 325, quarto comma, e 326, primo comma, primo periodo, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti
alle corrispondenti disposizioni contenute nella disciplina generale sulle
sanzioni amministrative per violazioni alle norme tributarie.
4. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 48, comma 2, primo periodo, dopo le
parole "non giustificate dalla prescritta documentazione,", sono inserite le
seguenti: "in aggiunta al pagamento del tributo"; b) all'articolo 49, il
comma 6, e' sostituito dal seguente: "6. Qualora sia stabilita l'utilizzazione
di documenti di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento
specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni
previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo.".
Capo IV Sanzioni in materia di tributi locali
Art. 11. Sanzioni previste dal testo unico per la finanza
locale
1. Al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14
settembre 1931, n. 1175, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
l'articolo 292 e' sostituito dal seguente: "Art. 292 (Sanzioni
amministrative). - 1. Per l'omessa presentazione delle denunzie di cui
all'articolo 274 si applica la sanzione amministrativa pari all'ammontare del
tributo dovuto. 2. Per la denuncia incompleta o infedele si applica la
sanzione dell'ottanta per cento dell'ammontare della maggiore tassa dovuta. Se
l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione
di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire un milione."; b)
l'articolo 296 e' abrogato.
Art. 12. Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e
diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) l'articolo 23, concernente le sanzioni relative
all'imposta comunale sulla pubblicita', e' sostituito dal seguente: "Art. 23
(Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della
dichiarazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal
cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di
lire centomila. 2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione
amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto
dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla
determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire
cinquecentomila. 3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un
quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,
interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del
diritto, se dovuti, e della sanzione. 4. Sulle somme dovute per l'imposta
sulla pubblicita' e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano
interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto,
con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili;
interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso
dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento."; b) nell'articolo 24,
primo comma, secondo periodo, le parole "si osservano le norme contenute nelle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689" sono sostituite
dalle seguenti: "si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative
per le violazioni delle norme tributarie"; c) l'articolo 53, concernente le
sanzioni relative alla tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, e'
sostituito dal seguente: "Art. 53 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per
l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal
cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire
centomila. 2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta
al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione
attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica
la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila. 3. Le sanzioni indicate
nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere
alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il
pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione. 4. Sulle somme dovute a
titolo di tassa si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento
per ogni semestre compiuto."; d) l'articolo 76, concernente le sanzioni
relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni, e' sostituito
dal seguente: "Art. 76 (Sanzioni ed interessi). - 1. Per l'omessa
presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore
tassa dovuta. 2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione dal
cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o
l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si
applica la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.
La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata
esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo
63, comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta
giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione
incompleta o infedele. 3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte
ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,
interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento. 4. La
contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve
avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui e' commessa la violazione. 5. Sulle somme dovute a titolo di
tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo
nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo
a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna
dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali e' effettuata
l'iscrizione delle somme predette.".
Art. 13. Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di
imprese e di arti e professioni
1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 1989, n. 144, concernente, tra l'altro, l'istituzione
dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, il comma 10 e'
abrogato; b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Sanzioni
ed interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la
sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare del
tributo dovuto, con un minimo di lire duecentomila. 2. Se la denuncia e'
infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
della maggiore imposta dovuta. 3. Se l'omissione o l'errore attengono ad
elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione
amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si
applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di
atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta
giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione
incompleta o infedele. 4. Le sanzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 sono
ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni
tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo,
se dovuto, e della sanzione. 5. La contestazione della violazione non
collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la
violazione. 6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi di
mora nella misura prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge 11 marzo 1988,
n. 67.".
Art. 14. Sanzioni in materia di imposta comunale sugli
immobili
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
concernente le sanzioni e gli interessi relativi all'imposta comunale sugli
immobili, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Sanzioni ed
interessi). - 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia
si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del
tributo dovuto, con un minimo di lire centomila. 2. Se la dichiarazione o la
denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al
cento per cento della maggiore imposta dovuta. 3. Se l'omissione o l'errore
attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la
sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa
sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o
trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di
questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata
compilazione o compilazione incompleta o infedele. 4. Le sanzioni indicate
nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere
alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il
pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 5. La contestazione della
violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'
commessa la violazione. 6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli
interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre
compiuto.".
Art. 15. Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi
1. L'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente
le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi, e' sostituito dal seguente: "31. Per l'omessa presentazione
della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento
per cento del tributo dovuto. Se la dichiarazione e' infedele si applica la
sanzione amministrativa dall'ottanta al centosessanta per cento dell'ammontare
del maggior tributo dovuto, ma se l'errore o l'omissione non incidono sulla sua
determinazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione.
Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in
discarica si applica la sanzione amministrativa commisurata al cinquanta per
cento del tributo relativo all'operazione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto
se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e
della sanzione.".
Art. 16. Norme applicabili
1. Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la
disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme
tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in
corso.
Capo V Sanzioni in materia di tasse automobilistiche e abbonamenti
alle radioaudizioni e alla televisione.
Art. 17. Sanzioni in materia di tasse sul possesso di
autoveicoli
1. Al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e alla tabella
delle infrazioni, allegato numero 2 allo stesso decreto, la parola "soprattassa"
e le parole "pena pecuniaria" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle
seguenti: "sanzione amministrativa" e le parole "soprattasse" e quelle "pene
pecuniarie" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "sanzioni
amministrative".
2. La sanzione prevista nei punti 6 e 7 della tabella delle infrazioni,
allegato numero 2 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e'
determinata nel minimo in lire duecentomila e nel massimo in lire un milione; la
sanzione prevista nei punti 9 e 10 della medesima tabella, e' determinata nel
minimo in lire centomila e nel massimo in lire cinquecentomila; il punto 11
della stessa tabella e' abrogato.
3 E' abrogato l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39.
Art. 18. Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni
1. L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente le
sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni, e' sostituito dal
seguente: "Art. 8 (Sanzioni). - 1. Chiunque omette di contrarre
l'abbonamento all'autoradio ai sensi della presente legge e' soggetto, oltre al
pagamento dell'importo dell'abbonamento dovuto, alla sanzione amministrativa da
lire centomila a lire cinquecentomila.".
Art. 19. Sanzioni in materia di abbonamento alla televisione
1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4
giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 20, nel primo e nel secondo comma, la parola
"soprattassa" e' sostituita dalle parole "sanzione amministrativa"; b) gli
articoli 21 e 23 sono abrogati.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 assorbono quelle comminate per l'omesso o
ritardato pagamento della tassa di concessione governativa prevista
nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, e nell'articolo 8 del presente decreto.
3. La sanzione risultante dalla depenalizzazione dell'ammenda di cui
all'articolo 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e' sostituita con
sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione; le pene
pecuniarie previste dall'articolo 22 del citato regio decreto-legge sono
sostituite con la sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila.
Capo VI Sanzioni relative all'anagrafe tributaria e codice
fiscale
Art. 20. Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice
fiscale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei
contribuenti, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 13 e'
sostituito dal seguente: "Art. 13 (Sanzioni). - 1. E' punito con la
sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni chi: a)
non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui cio' sia
espressamente previsto, richiede piu' volte l'attribuzione del numero del codice
fiscale; b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero
di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo, aver ricevuto la
comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente; c)
non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di
codice fiscale; d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato
da altri soggetti; e) non presenta entro il termine prescritto dall'articolo
21 la richiesta di integrazione degli atti o delle iscrizioni ivi
previste; f) non ottempera in qualita' di pubblico ufficiale alla previsione
disposta dall'articolo 11; g) non restituisce nel termine prescritto i
questionari indicati all'articolo 8. 2. Chi omette le comunicazioni previste
dall'articolo 7, dal terzo comma dell'articolo 16 e dal primo e dal terzo comma
dell'articolo 20 e' punito con la sanzione amministrativa da lire
quattrocentomila a lire dieci milioni; la sanzione e' ridotta alla meta' in caso
di comunicazioni incomplete o inesatte."; b) l'articolo 14 e' sostituito dal
seguente: "Art. 14 (Applicazione della sanzione). - 1. Le sanzioni
amministrative previste nell'articolo 13 sono irrogate dagli uffici delle
entrate o dalle conservatorie dei registri immobiliari. Si applica la disciplina
sul procedimento prevista nelle disposizioni generali sulle sanzioni
amministrative per la violazione di norme tributarie. 2. Fino all'attivazione
degli uffici delle entrate, le sanzioni sono irrogate, in relazione alle
rispettive competenze, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dagli
uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, dagli uffici del
registro.".
Capo VII Disposizioni comuni
Art. 21. Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° aprile 1998.
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