Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468

Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante delega al Governo per la revisione della disciplina dei lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Acquisito il parere della competente Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Definizione

1. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro.

2. Le attività di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia:

a) lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui all'articolo 2;

b) lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi;

c) lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;

d) prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7.

3. Le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 sono definite mediante la predisposizione di appositi progetti.

4. Fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attività di cui al comma 1 e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività, le regioni possono dettare norme in materia. Le competenze attribuite dal presente decreto alle Commissioni regionali per l'impiego ed agli organismi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono conferite, in base ai criteri e secondo i tempi previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai competenti organismi degli enti locali.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, altresì, al monitoraggio sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente utili.

Art. 2
Lavori di pubblica utilità

1. I progetti di lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori della cura della persona; dell'ambiente, del territorio e della natura; dello sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura; del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

a) cura e assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di persone detenute, nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e emarginazione sociale;

b) raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto;

c) miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;

d) piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo.

2. I progetti di cui al comma 1 sono altresì attivati nei settori ed ambiti previsti dalla legislazione regionale emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

3. Per una più efficace attuazione dei progetti di cui al comma 1, lettera a), i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere affiancati da volontari anziani appartenenti alle associazioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, ai quali può essere corrisposto un rimborso spese a carico degli enti utilizzatori.

4. I progetti di lavori di pubblica utilità prevedono l'impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo e devono, a tal fine, contenere un piano d'impresa relativo alle attività che si intendono promuovere alla fine del progetto. I progetti sono corredati da dichiarazione scritta attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attività stabili nel tempo, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri interessati, anche su proposta delle regioni e degli enti locali. Le medesime agenzie possono accertare i predetti presupposti mediante la documentata fornitura di assistenza tecnica alla definizione del progetto. I soggetti promotori possono modificare, entro sei mesi dall'avvio del progetto, i termini del piano d'impresa, fatti salvi gli impegni occupazionali, per giustificate esigenze intervenute in corso di esecuzione del progetto di lavori di pubblica utilità cui il piano è collegato, previa relativa certificazione ad opera della medesima agenzia di promozione e lavoro che ha già rilasciato la dichiarazione scritta. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'organo che ha approvato il progetto.

5. Ai fini di quanto stabilito nel comma 4, i progetti di lavori di pubblica utilità, predisposti dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dagli enti pubblici economici, sono corredati dalle delibere di cui all'articolo 10, comma 1, recanti gli impegni in ordine alle opzioni ivi previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio.

6. Sulla base delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori stipulano, entro 8 mesi dall'avvio dei progetti, convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa, affidando ad essi direttamente la gestione dei progetti di pubblica utilità. Il soggetto promotore allega, in sede di presentazione del progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo gestore subentra negli obblighi del promotore stabiliti nel presente decreto. Ove la convenzione non venga stipulata il progetto si intende cessato.

7. Nel caso in cui non si realizzino le attività alle condizioni e nei termini previsti nel piano d'impresa, il soggetto promotore rimborserà parzialmente le somme a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relative agli assegni di cui all'articolo 8, comma 3, corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai soggetti impegnati nei progetti di lavori di pubblica utilità, nonché, parzialmente, le somme relative al finanziamento delle spese di cui all'articolo 11, comma 7, lettere c) e d).

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri per definire l'entità degli scostamenti tra il progetto e la sua attuazione, nonché l'entità dei rimborsi di cui al comma 7, comunque non superiori al 50 per cento, e le modalità di utilizzo delle somme rimborsate, ivi compresa la concessione di contributi a fondo perduto a ristorno degli oneri relativi all'attuazione della previsione contenuta nell'art. 8, comma 18, ultimo periodo.

9. Nei casi di cui al comma 4, l'agenzia di promozione di lavoro e di impresa che ha certificato la sussistenza dei presupposti di cui al comma 4, dovrà restituire le somme percepite ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d). Salvo i casi di forza maggiore, qualora si verifichino reiterate situazioni di mancata realizzazione delle attività, per i soggetti promotori sarà prevista la sospensione, per un periodo di due anni, dalla possibilità di presentare nuovi progetti di lavori socialmente utili. Nei medesimi casi, per le agenzie di promozione di lavoro e di impresa che hanno attestato la sussistenza dei presupposti tecnici richiesti, sarà prevista l'esclusione, per un periodo di tre anni, dall'elenco delle agenzie individuate con la procedura di cui al comma 4.

Art. 3
Soggetti promotori dei progetti di L.S.U.

1. I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuati, sentiti i Ministeri interessati per materia, anche su proposta delle regioni e degli enti locali, altri soggetti che possono promuovere progetti di lavori socialmente utili.

2. I progetti promossi dalle cooperative sociali e loro consorzi possono essere approvati quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) l'attività della cooperativa o delle cooperative facenti parte del consorzio, deve essere stata avviata da almeno due anni e deve essere stata assoggettata a revisione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 381 del 1991;

b) il numero dei soggetti da impegnare non deve eccedere il 30 per cento o il 15 per cento dei lavoratori, dipendenti o soci, rispettivamente per le cooperative di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991;

c) non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti la presentazione del progetto di lavori socialmente utili;

d) limitatamente alle cooperative che abbiano già gestito un progetto di lavori socialmente utili, almeno il 50 per cento dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto deve essere stato assunto ovvero esser divenuto socio lavoratore.

3. Per i progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), i soggetti promotori di cui al comma 1 possono utilizzare per l'assistenza tecnica e formativa organismi di comprovata e qualificata competenza nel settore a condizione che siano preventivamente indicati nel progetto presentato.

Art. 4
Soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili

1. Possono essere utilizzati nei lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c):

a) lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste del collocamento;

b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;

c) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;

d) lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore;

e) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore e di area;

f) categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223;

g) persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno come modalità del programma di trattamento.

2. Per i progetti predisposti dall'Amministrazione penitenziaria e dalla giustizia minorile, concernenti attività lavorative destinate ad essere svolte all'interno degli istituti penitenziari e dei servizi minorili, possono essere utilizzate, con esclusione di ogni altro soggetto, persone detenute diverse da quelle di cui alla lettera g) del comma 1, con preferenza per quelle per le quali il termine di espiazione della pena ricada nell'ambito di durata del progetto.

Art. 5.
Procedure per l'approvazione dei progetti di L.S.U.

1. I progetti di lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dai soggetti promotori, sono presentati alle commissioni regionali per l'impiego competenti, che provvedono all'approvazione dei progetti entro 60 giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempreché entro tale termine non venga comunicata, dalla direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, al soggetto proponente la carenza delle risorse economiche necessarie ovvero la richiesta di integrazione di informazioni riguardanti il progetto.

2. I progetti devono essere presentati utilizzando il modello elaborato secondo i criteri di base definiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I progetti relativi a lavori di pubblica utilità devono essere corredati dagli elementi di cui all'articolo 2. I progetti relativi ad attività inserite in interventi formativi, devono essere corredati dal progetto formativo debitamente autorizzato. I progetti relativi ad attività dirette al raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario devono essere corredati dalla dichiarazione dell'organo competente del soggetto proponente circa l'effettivo carattere straordinario degli obiettivi da raggiungere. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei lavori socialmente utili:

a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozione di progetti;

b) per gli enti locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di quanto strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata;

c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonché dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Le commissioni regionali per l'impiego competenti possono stabilire criteri di priorità per l'approvazione dei progetti per i quali si richieda il finanziamento a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; tra le priorità vanno previste la finalizzazione dei progetti all'occupazione stabile dei soggetti utilizzati, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto, lo svolgimento di attività formative, la presenza della convenzione di cui all'articolo 2, comma 6, sin dall'inizio del progetto. A tal fine possono, altresì, fissare dei termini entro i quali consentire la presentazione dei progetti, per potere effettuare una comparazione qualitativa dei progetti medesimi e richiedere informazioni integrative al modello di presentazione.

4. I progetti possono essere redatti sulla base di convenzioni elaborate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali. Le convenzioni contengono il piano generale di svolgimento delle attività di lavori socialmente utili, mentre le modalità di attuazione in ambito locale sono contenute nei singoli progetti da presentare agli organi regionali competenti per l'approvazione. Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai progetti interregionali presentati entro il 31 dicembre 1997.

Art. 6
Procedure per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti

1. Per tutti i soggetti da assegnare alle attività socialmente utili si tiene conto, preliminarmente, della corrispondenza tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e del principio delle pari opportunità.

2. L'assegnazione dei lavoratori non percettori di trattamenti previdenziali ai progetti, è limitata a coloro che aderiscono volontariamente e avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti, secondo i criteri previsti per l'attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. Le commissioni regionali per l'impiego competenti possono deliberare che, in caso di nuclei familiari privi di reddito composti da disoccupati coniugati, conviventi ovvero da orfani di entrambi i genitori ovvero monoparentali con figli e solo ai fini del predetto inserimento, sia riconosciuta una determinata diminuzione del punteggio posseduto, secondo i criteri di cui al citato articolo 16.

3. L'assegnazione ai progetti dei lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti, secondo il maggior periodo residuo di percepimento del trattamento previdenziale, limitatamente ai progetti la cui durata non sia superiore a tale residuo periodo.

4. Per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area, l'assegnazione avviene limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo, fatte salve le qualifiche professionali altamente specializzate o dirigenziali, nella misura massima del 10 per cento.

5. L'assegnazione dei lavoratori secondo i criteri di cui al comma 2, avviene attraverso l'avviamento di un numero di lavoratori pari a tre volte quello richiesto nel progetto, laddove l'ente promotore richieda di effettuare, in tale ambito, una selezione di idoneità al raggiungimento degli obiettivi del progetto, con particolare riferimento alle finalità occupazionali.

6. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, l'assegnazione dei lavoratori può avvenire su richiesta nominativa.

7. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 6, l'organismo gestore, sin dall'inizio del progetto, effettua la selezione di idoneità di cui al comma 5 e può altresì richiedere l'assegnazione nominativa di una parte dei lavoratori, in possesso delle qualifiche maggiormente specializzate.

8. Qualora l'assegnazione riguardi soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 4, che si trovino in condizioni tali rendere difficile l'integrazione sociale oltre che lavorativa, le commissioni regionali per l'impiego competenti possono prevedere il loro inserimento mirato tramite richiesta nominativa.

9. Non possono comunque essere assegnati ai progetti lavoratori che provengano dalla partecipazione ad altri progetti, a meno che non sia trascorso un periodo di almeno 6 mesi dalla conclusione del precedente progetto.

Art. 7
Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono svolgere le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione.

2. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 devono solo inoltrare una richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, specificando la durata delle prestazioni di attività di lavori socialmente utili.

3. Le assegnazioni sono effettuate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, nell'ambito dei lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con priorità per i residenti nei comuni ove si svolgono le prestazioni secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste di prestazioni di durata inferiore al predetto periodo residuo.

4. Ai fini dell'assegnazione, i centri per l'impiego ricevono dalle sedi INPS territorialmente competenti, gli elenchi relativi ai percettori dell'indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione, con l'indicazione della qualifica professionale posseduta, la durata del trattamento e la data di cessazione dello stesso. Analoghe comunicazioni sono effettuate dalle aziende interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero ore, per i quali sia stato emanato il provvedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

5. Le regioni e le commissioni regionali per l'impiego semestralmente effettuano un monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ed eventualmente provvedono a promuovere le opportune iniziative per l'utilizzo dei lavoratori.

Art. 8
Disciplina dell'utilizzo nelle attività

1. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'articolo 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.

3. Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobilità. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.

4. L'assegno per i lavori socialmente utili è cumulabile con i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, iniziate successivamente all'avvio del progetto. Ai fini delle presenti disposizioni, per attività di lavoro occasionale si intendono quelle svolte per il periodo massimo previsto per il mantenimento dell'iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento e nei limiti di lire 7.200.000 lorde percepite, nell'arco temporale di svolgimento del progetto, condizioni risultanti da apposita documentazione. L'assegno è, altresì, cumulabile con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato successivamente all'avvio del progetto, nei limiti di lire 600.000 mensili, opportunamente documentati. L'assegno è, invece, incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno. In tale caso, l'ente utilizzatore potrà valutare la possibilità di autorizzare un periodo di sospensione delle attività di lavori socialmente utili per il periodo corrispondente, dandone comunicazione alla sede INPS territorialmente competente. Le attività di lavoro autonomo o subordinato non devono in ogni caso essere di pregiudizio allo svolgimento delle attività di lavori socialmente utili o incompatibili con le attività medesime, secondo la valutazione del soggetto utilizzatore.

5. L'assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 3. Sono invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma 3, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.

6. L'importo integrativo di cui ai commi 2 e 3 è a carico del soggetto utilizzatore ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza.

7. I lavoratori che usufruiscono del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, se avviati a progetti di lavori socialmente utili con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, possono optare per il trattamento di cui al comma 3 del presente articolo. In caso contrario essi possono essere utilizzati alle medesime condizioni dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale di cui al comma 2 del presente articolo.

8. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 l'assegno viene rivalutato nella misura dell'80 per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

9. I soggetti utilizzatori attuano idonee forme assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento della attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

10. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.

11. Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.

12. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. È facoltà del soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione.

13. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore.

14. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.

15. Alle lavoratrici impegnate nei progetti di lavori socialmente utili che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per i periodi di astensione obbligatoria per maternità, viene corrisposta dall'INPS un'indennità pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Alle lavoratrici viene riconosciuto il diritto a partecipare ai medesimi progetti di lavori socialmente utili che fossero ancora in corso o prorogati al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità.

16. Ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i permessi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

17. L'assegno è erogato anche per le assenze di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

18. I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili possono partecipare, con diritto alla corresponsione dell'assegno, alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali, nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.

19. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Art. 9
Decadenza

1. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività di cui all'articolo 1, da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La perdita del trattamento e la cancellazione sono disposte dal responsabile della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni alla Direzione regionale del lavoro - Settore politiche del lavoro, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni. La partecipazione ad attività di orientamento e di formazione, disposta dai competenti uffici pubblici, costituisce giustificato motivo di rifiuto dell'assegnazione.

2. La perdita del trattamento previdenziale e la cancellazione dalla lista di mobilità di cui al comma 1, non possono essere disposte quando le attività offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea. La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso, può modificare i predetti limiti relativi alla dislocazione geografica dell'iniziativa.

3. La decadenza e la cancellazione di cui al comma 1 operano, inoltre, quando gli enti utilizzatori chiedono, per iscritto, alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura la revoca dell'assegnazione, qualora i soggetti non abbiano partecipato regolarmente alle attività socialmente utili alle quali siano stati assegnati o non abbiano rispettato le condizioni di utilizzo impartite.

4. I soggetti non percettori di trattamenti previdenziali cessano dalla partecipazione alle attività di cui all'articolo 1, nelle ipotesi e con le modalità di cui al comma 3.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, gli organismi utilizzatori possono chiedere, per la residua durata del progetto o della prestazione, la sostituzione con altro lavoratore.

Art. 10
Occupazione dei soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili

1. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della progettazione dei lavori stessi deliberano che, in continuità con i progetti medesimi:

a) promuoveranno la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti in questione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati; tale condizione andrà rispettata per un periodo non inferiore a 60 mesi;

b) affideranno a terzi scelti con procedura di evidenza pubblica, lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.

2. Gli enti interessati possono prevedere che le società miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del socio privato anche sotto forma di cooperative di produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei confronti delle società di capitale, anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione dei progetti di lavori socialmente utili che hanno preceduto la costituzione delle società miste, nonché nei confronti delle agenzie di promozione e di lavoro individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualità di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.

4. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 hanno durata transitoria e saranno sostituite, sulla base dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti gli atti perfezionati a quella data conservano piena validità per tutta la durata in essi prevista.

Art. 11
Fondo per l'occupazione

1. A partire dal 1° gennaio 2000, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili, sono ripartite a livello regionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in relazione al numero delle persone in cerca di prima occupazione e dei disoccupati, secondo la definizione ISTAT, rilevato, come media delle quattro rilevazioni trimestrali per l'anno precedente. Sino al 31 dicembre 1999 la ripartizione viene effettuata secondo l'incidenza della disoccupazione e l'entità delle risorse mediamente assegnate negli anni 1996 e 1997.

2. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non inferiore all'80 per cento delle risorse assegnate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b). A partire dal 1° gennaio 1998, le commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non inferiore al 10 per cento ai progetti di lavori socialmente utili eventualmente presentati sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

3. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego riservano una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate al finanziamento di progetti che prevedano l'utilizzo di soggetti che non siano mai stati impegnati in lavori socialmente utili e che non abbiano fruito di trattamenti previdenziali o di mobilità.

4. Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili. A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con gli stanziamenti previsti a bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri, forfettariamente calcolati, per la corresponsione degli assegni familiari.

5. Le direzioni regionali del lavoro - settore politiche del lavoro e le agenzie per l'impiego possono concordare con le sedi regionali dell'INPS modalità e criteri per il monitoraggio e il flusso informativo relativamente all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate in ambito regionale.

6. I soggetti promotori possono altresì, al momento della presentazione del progetto, indicare l'impegno a destinare risorse per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, ai lavoratori impegnati nel progetto medesimo. In caso di approvazione del progetto, possono versare all'INPS quote mensili per il pagamento degli assegni e per la copertura dei benefici accessori in favore dei lavoratori effettivamente impegnati, ovvero provvedere direttamente alla corresponsione degli assegni versando all'INPS, in un'unica soluzione, gli importi necessari alla copertura dei benefici accessori.

7. Le risorse a carico del Fondo per l'occupazione sono utilizzate:

a) per il pagamento degli assegni in favore dei lavoratori utilizzati e per la copertura dei benefici accessori;

b) per le spese che riguardano la formazione dei lavoratori utilizzati nel limite massimo di lire 1.000.000 pro capite;

c) nel caso di progetti di pubblica utilità, per il finanziamento delle spese relative all'avvio delle società miste ovvero di cooperative e loro consorzi, ovvero di consorzi artigiani, nel limite massimo di lire 5.000.000 pro capite per richieste di contributi relativi alla dotazione di attrezzature;

d) nel caso di progetti di pubblica utilità per le spese relative all'assistenza tecnico-progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa, sino ad un limite massimo di lire 500.000 pro capite.

8. L'erogazione dei contributi di cui al comma 7, lettere c) e d), dovrà comunque prevedere un saldo non inferiore al 50 per cento subordinato alla effettiva realizzazione del piano di impresa.

Art. 12
Disciplina transitoria

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei requisiti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:

a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione;

b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'articolo 9-septies del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;

c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), potrà avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica.

7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma

8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5.

Art. 13
Norme finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente decreto, con particolare riguardo a quelle contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e nell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno valore di principio e di indirizzo per le regioni e per le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai progetti di lavori socialmente utili presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.