Legge 30 novembre 1998, n. 419
"Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di
organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7
dicembre 1998
Art. 1. (Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sulla
base dei princípi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2.
2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve avvenire nel
rispetto delle competenze trasferite alle regioni con il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59.
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti
finanziari delle disposizioni in esso contenute, il Governo acquisisce il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, nonchè della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi,
rispettivamente, entro quaranta giorni ed entro trenta giorni dalla ricezione
degli schemi stessi. Il parere della Conferenza unificata è immediatamente
trasmesso alle Commissioni parlamentari predette. Sugli schemi di decreto
legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi riflessi sull'organizzazione
del lavoro e sul rapporto di impiego nonchè sull'età pensionabile, sono sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non
comporta complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli
enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
Art. 2. (Princípi e criteri direttivi di delega).
1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo
1, il Governo si atterrà ai seguenti princípi e criteri direttivi: a)
perseguire la piena realizzazione del diritto alla salute e dei princípi e
degli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e successive modificazioni; b) completare il processo di
regionalizzazione e verificare e completare il processo di aziendalizzazione
delle strutture del Servizio sanitario nazionale; c) regolare la
collaborazione tra i soggetti pubblici interessati, tenendo conto delle
strutture equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i cui regolamenti siano
stati approvati dal Ministero della sanità; regolare e distribuire i compiti tra
i soggetti pubblici interessati ed i soggetti privati, in particolare quelli del
privato sociale non aventi scopo di lucro, al fine del raggiungimento degli
obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria; d)
garantire la libertà di scelta e assicurare che il suo esercizio da parte
dell'assistito, nei confronti delle strutture e dei professionisti accreditati e
con i quali il Servizio sanitario nazionale intrattenga appositi rapporti, si
svolga nell'ambito della programmazione sanitaria; e) realizzare la
partecipazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla programmazione ed
alla valutazione dei servizi sanitari; dare piena attuazione alla carta dei
servizi anche mediante verifiche sulle prestazioni sanitarie nonchè la più ampia
divulgazione dei dati qualitativi ed economici inerenti alle prestazioni
erogate; f) razionalizzare le strutture e le attività connesse alla
prestazione di servizi sanitari, al fine di eliminare sprechi e
disfunzioni; g) perseguire l'efficacia e l'efficienza dei servizi
sanitari a garanzia del cittadino e del principio di equità
distributiva; h) definire linee guida al fine di individuare le
modalità di controllo e verifica, da attuare secondo il principio di
sussidiarietà istituzionale e sulla base anche di appositi indicatori,
dell'appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni di prevenzione, di
diagnosi, di cura e di riabilitazione, in modo da razionalizzare la
utilizzazione delle risorse nel perseguimento degli scopi di cui alla lettera
a); i) attribuire, nell'ambito delle competenze previste dal riordino
del Ministero della sanità, operato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, i
compiti e le funzioni tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico
all'Istituto superiore di sanità, all'agenzia per i servizi sanitari regionali e
all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro; l) potenziare il ruolo dei comuni nei procedimenti di
programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale, anche
con la costituzione di un apposito organismo a livello regionale, nonchè nei
procedimenti di valutazione dei risultati delle aziende unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere; prevedere la facoltà dei comuni di assicurare, in
coerenza con la programmazione sanitaria regionale e assegnando risorse proprie,
livelli di assistenza aggiuntivi rispetto a quelli garantiti dalla stessa
programmazione, pur restando esclusi i comuni stessi da funzioni e
responsabilità di gestione diretta del Servizio sanitario nazionale; m)
prevedere la facoltà per le regioni di creare organismi di coordinamento
delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo
17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; n) prevedere tempi,
modalità e aree di attività per pervenire ad una effettiva integrazione a
livello distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali, disciplinando
altresí la partecipazione dei comuni alle spese connesse alle prestazioni
sociali; stabilire princípi e criteri per l'adozione, su proposta dei Ministri
della sanità e per la solidarietà sociale, di un atto di indirizzo e
coordinamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in
sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 14 agosto 1985, che
assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione
sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale; o)
tenere conto, nella disciplina della dirigenza del ruolo sanitario di
strutture del Servizio sanitario nazionale operanti nell'area delle prestazioni
socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, del carattere
interdisciplinare delle strutture stesse e prevedere idonei requisiti per
l'accesso, in coerenza con le restanti professionalità del comparto. Le figure
professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area delle prestazioni
socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono individuate con
regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà
sociale; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base di
criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri
interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione interdisciplinare,
attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie, adeguata alle
competenze delineate nei profili professionali; p) prevedere, in
attuazione dei decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e 31 marzo 1998, n. 80, l'estensione del regime di diritto
privato del rapporto di lavoro alla dirigenza sanitaria, determinando altresí
criteri generali sulla cui base disciplinare, in sede di contrattazione
collettiva nazionale, l'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento
al modello dipartimentale; q) prevedere le modalità per pervenire per
aree, funzioni ed obiettivi, a regime, all'esclusività del rapporto di lavoro,
quale scelta individuale per il solo personale della dirigenza sanitaria in
ruolo al 31 dicembre 1998, da incentivare anche con il trattamento economico
aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, secondo modalità applicative definite in sede di contrattazione collettiva
nazionale di lavoro; r) prevedere la facoltà per le aziende unità
sanitarie locali e per le aziende ospedaliere di stipulare contratti a tempo
determinato per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale relativi a
profili diversi da quello medico a soggetti che non godano del trattamento di
quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici
requisiti; s) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie
locali e per le aziende ospedaliere, esclusivamente per progetti finalizzati e
non sostitutivi dell'attività ordinaria, di stipulare contratti a tempo
determinato di formazione e lavoro con soggetti in possesso del diploma di
laurea o con personale non laureato in possesso di specifici requisiti; t)
rendere omogenea la disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale
dei soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore
sanitario di azienda, nell'ambito dei trattamenti assistenziali e previdenziali
previsti dalla legislazione vigente, prevedendo altresí per i dipendenti privati
l'applicazione dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; u)
ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale delle
aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, prevedendo, tra
l'altro, la certificazione della frequenza di un corso regionale di formazione
in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di durata
non superiore a sei mesi, secondo modalità dettate dal Ministro della sanità,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e semplificare le
modalità di nomina e di revoca dall'incarico rendendole coerenti con il
completamento del processo di aziendalizzazione, con la natura privatistica e
fiduciaria del rapporto e con il principio di responsabilità gestionale;
assicurare il coinvolgimento dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza
nel procedimento di revoca e nel procedimento di valutazione dei direttori
generali, con riguardo ai risultati conseguiti dalle aziende unità sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere, rispetto agli obiettivi della programmazione
sanitaria regionale e locale; prevedere criteri per la revisione del
regolamento, recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 luglio 1995, n. 502, rapportando l'eventuale integrazione del
trattamento economico annuo alla realizzazione degli obiettivi di salute
determinati dalla programmazione sanitaria regionale e stabilendo che il
trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo sia
definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione
collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza
medica ed amministrativa; v) garantire la razionalità e l'economicità
degli interventi in materia di formazione e di aggiornamento del personale
sanitario, prevedendo la periodica elaborazione da parte del Governo, sentite le
Federazioni degli ordini, di linee guida rivolte alle amministrazioni competenti
e la determinazione, da parte del Ministro della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, del fabbisogno di personale delle strutture sanitarie, ai
soli fini della programmazione, da parte del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, degli accessi ai corsi di diploma per le
professioni sanitarie e della ripartizione tra le singole scuole del numero di
posti per la formazione specialistica dei medici e dei medici veterinari, nonchè
degli altri profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario; prevedere
che i protocolli d'intesa tra le regioni e le università e le strutture del
Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da attuare
nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, siano definiti sulla base
di apposite linee guida, predisposte dal Ministro della sanità, d'intesa con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano; prevedere che con gli stessi protocolli siano
individuate le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività
assistenziali, sulla base di parametri predeterminati a livello nazionale, in
coerenza con quanto disposto dal decreto dei Ministri della sanità e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto
1997; z) collegare le strategie e gli strumenti della ricerca
sanitaria alle finalità del Piano sanitario nazionale, prevedendo, d'intesa tra
i Ministri interessati, modalità di coordinamento con la complessiva ricerca
biomedica e strumenti e modalità di integrazione e di coordinamento tra ricerca
pubblica e ricerca privata; aa) ridefinire il ruolo del Piano
sanitario nazionale, nel quale sono individuati gli obiettivi di salute, i
livelli uniformi ed essenziali di assistenza e le prestazioni efficaci ed
appropriate da garantire a tutti i cittadini a carico del Fondo sanitario
nazionale; demandare ad appositi organismi scientifici del Servizio sanitario
nazionale l'individuazione dei criteri di valutazione qualitativa e quantitativa
delle prestazioni sanitarie, disciplinando la partecipazione a tali organismi
delle società scientifiche accreditate, anche prevedendo sistemi di
certificazione della qualità; bb) stabilire i tempi e le modalità
generali per l'attivazione dei distretti e per l'attribuzione ad essi di risorse
definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento
nonchè, nell'ambito della ridefinizione del ruolo del medico di medicina
generale e del pediatra di libera scelta, quelle per la loro integrazione
nell'organizzazione distrettuale, rapportando ai programmi di distretto e agli
obiettivi in tale sede definiti la previsione della quota variabile del compenso
spettante ai suddetti professionisti, correlata comunque al rispetto dei livelli
di spesa programmati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni; cc) riordinare le forme integrative di assistenza
sanitaria, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, precisando che esse si riferiscono a
prestazioni aggiuntive, eccedenti i livelli uniformi ed essenziali di assistenza
definiti dal Piano sanitario nazionale, con questi comunque integrate,
ammettendo altresí la facoltà per le regioni, le province autonome e gli enti
locali e per i loro consorzi di partecipare alla gestione delle stesse forme
integrative di assistenza; dd) stabilire, fermi restando i requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi di cui all'articolo 8, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le
modalità e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione a realizzare strutture
sanitarie; semplificare le procedure per gli interventi di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,
nonchè di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti,
finanziati ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, fino a
prevedere, in caso di inerzia o ritardo immotivato da parte delle aziende e
delle regioni e delle province autonome nell'esecuzione e nel completamento dei
suddetti interventi, la riduzione dei finanziamenti già assegnati e la loro
riassegnazione; ee) garantire l'attività di valutazione e di
promozione della qualità dell'assistenza, prevedendo apposite modalità di
partecipazione degli operatori ai processi di formazione; rafforzare le
competenze del consiglio dei sanitari in ordine alle funzioni di programmazione
e di valutazione delle attività tecnico-sanitarie e assistenziali
dell'azienda; ff) definire i criteri generali in base ai quali le
regioni determinano istituti per rafforzare la partecipazione delle formazioni
sociali esistenti sul territorio e dei cittadini alla programmazione ed alla
valutazione della attività delle aziende sanitarie, secondo quanto previsto
dagli articoli 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; gg)
definire un modello di accreditamento rispondente agli indirizzi del Piano
sanitario nazionale, in applicazione dei criteri posti dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997,
che le regioni attuano in coerenza con le proprie scelte di programmazione,
anche al fine di consentire la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'elenco
delle prestazioni erogate e delle relative liste di attesa, per consentirne una
facile e trasparente pubblicità; hh) definire, ai fini
dell'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, standard
minimi di strutture, attrezzature e personale, che assicurino tutti i
servizi necessari derivanti dalle funzioni richieste in seguito
all'accreditamento; ii) precisare i criteri distintivi e gli elementi
caratterizzanti per l'individuazione delle aziende unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, con particolare riguardo alle caratteristiche
organizzative minime delle stesse ed al rilievo nazionale o interregionale delle
aziende ospedaliere; ll) definire il sistema di remunerazione dei
soggetti erogatori, classificati ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, tenendo in considerazione, per quanto
attiene alle strutture private, la specificità di quelle non aventi fini di
lucro, nel pieno rispetto dei criteri di efficacia e di
efficienza; mm) prevedere, insieme al pagamento a tariffa delle
prestazioni, livelli di spesa e modalità di contrattazione per piani di attività
che definiscano volumi e tipologie delle prestazioni, nell'ambito dei livelli di
spesa definiti in rapporto alla spesa capitaria e tenendo conto delle
caratteristiche di complessità delle prestazioni erogate in ambito territoriale;
prevedere le modalità di finanziamento dei presidi ospedalieri interni alle
aziende unità sanitarie locali; nn) prevedere le modalità e le
garanzie attraverso le quali l'agenzia per i servizi sanitari regionali
individua, in collaborazione con le regioni interessate, gli interventi da
adottare per il recupero dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità
nella gestione dei servizi sanitari e fornisce alle regioni stesse il supporto
tecnico per la redazione dei programmi operativi, trasmettendo le relative
valutazioni al Ministro della sanità; oo) prevedere le modalità e le
garanzie con le quali il Ministro della sanità, valutate le situazioni locali e
sulla base delle segnalazioni trasmesse dall'agenzia per i servizi sanitari
regionali, ai sensi della lettera nn), sostiene i programmi di cui alla
medesima lettera; applica le adeguate penalizzazioni, secondo meccanismi
automatici di riduzione e dilazione dei flussi finanziari in caso di inerzia o
ritardo delle regioni nell'adozione o nell'attuazione di tali programmi, sentito
il parere dell'agenzia; individua, su parere dell'agenzia e previa consultazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, forme di intervento del Governo volte
a far fronte, nei casi più gravi, all'eventuale inerzia delle
amministrazioni; pp) stabilire modalità e termini di riduzione
dell'età pensionabile per il personale della dirigenza dell'area medica
dipendente dal Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda il personale
universitario, della cessazione dell'attività assistenziale nel rispetto del
proprio stato giuridico; prevedere altresí limiti di età per la cessazione dei
rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni; qq) escludere la
stipulazione di nuove convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 8, commi
1-bis e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, prevedendo, nell'ambito del superamento dei rapporti
convenzionali previsti dalle stesse disposizioni, la dinamicità dei requisiti di
accesso ai fini dell'inquadramento in ruolo nonchè la revisione dei rapporti
convenzionali in atto, escludendo, comunque, il servizio medico di continuità
assistenziale; rr) prevedere le modalità attraverso le quali il
dipartimento di prevenzione, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, cui vengono assegnate
nell'ambito della programmazione sanitaria apposite risorse, nel quadro degli
obiettivi definiti dal Piano sanitario nazionale e in base alle caratteristiche
epidemiologiche della popolazione residente, fornisce il proprio supporto alla
direzione aziendale, prevedendo forme di coordinamento tra le attività di
prevenzione effettuate dai distretti e dai dipartimenti delle aziende unità
sanitarie locali; definire le modalità del coordinamento tra i dipartimenti di
prevenzione e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; prevedere
modalità per assicurare ai servizi di sanità pubblica veterinaria delle aziende
unità sanitarie locali autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell'ambito
della struttura dipartimentale.
2. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e
le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione, in
coerenza con il sistema di autofinanziamento del settore sanitario e nei limiti
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, ai princípi
fondamentali dei decreti legislativi attuativi della presente legge.
Art. 3. (Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502).
1. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I
provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento
ai requisiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512,
convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni
comparative". Al medesimo comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le
regioni determinano in via generale i parametri di valutazione dell'attività dei
direttori generali delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli
obiettivi assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare
riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari".
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le
università concordano con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al presente comma, ogni
eventuale utilizzazione di strutture assistenziali private, purché accreditate e
qualora non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via
subordinata, in altre strutture pubbliche".
Art. 4. (Testo unico).
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo
recante un testo unico delle leggi e degli atti aventi forza di legge
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario
nazionale, coordinando le disposizioni previste dai decreti legislativi di cui
all'articolo 1 con quelle vigenti nella stessa materia, ed in particolare con
quelle previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, apportando le opportune modificazioni integrative e correttive
nonché quelle necessarie al fine del coordinamento stesso. Dopo nove mesi dalla
emanazione del decreto legislativo di cui al presente comma, il Governo presenta
alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di
attuazione.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri sono
espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dello schema di decreto legislativo. Il parere reso dalla
Conferenza unificata è immediatamente trasmesso alle competenti Commissioni
parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi all'espressione dei
pareri delle competenti Commissioni parlamentari, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo
alle medesime Commissioni per il parere definitivo, che deve essere reso entro
venti giorni.
Art. 5. (Riordino della medicina penitenziaria).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
sei mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi di riordino della medicina penitenziaria, con l'osservanza dei
seguenti princípi e criteri direttivi: a) prevedere specifiche
modalità per garantire il diritto alla salute delle persone detenute o internate
mediante forme progressive di inserimento, con opportune sperimentazioni di
modelli organizzativi anche eventualmente differenziati in relazione alle
esigenze ed alle realtà del territorio, all'interno del Servizio sanitario
nazionale, di personale e di strutture sanitarie dell'amministrazione
penitenziaria; b) assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza
istituzionalmente demandate all'amministrazione penitenziaria; c)
prevedere l'organizzazione di una attività specifica al fine di garantire un
livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato alle specifiche
condizioni di detenzione o internamento e l'esercizio delle funzioni di
certificazione rilevanti a fini di giustizia; d) prevedere che il
controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone
detenute o internate sia affidato alle regioni ed alle aziende unità sanitarie
locali; e) prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario
nazionale delle risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente
trasferite, iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e
giustizia, nonchè i criteri e le modalità della loro gestione.
2. Entro diciotto mesi dalla scadenza del
termine di cui al comma 1, il Governo adotta, anche con riferimento all'esito
delle sperimentazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. L'esercizio della delega di cui al presente articolo avviene
attraverso l'esclusiva utilizzazione delle risorse attualmente assegnate al
Ministero di grazia e giustizia secondo quanto disposto dal comma 1, lettera
e), e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 6. (Ridefinizione dei rapporti tra università e
Servizio sanitario nazionale).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e
università, attenendosi ai seguenti princípi e criteri direttivi: a)
rafforzare i processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario
nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e
funzionali integrati fra regione e università, che prevedano l'istituzione di
aziende dotate di autonoma personalità giuridica; b) assicurare, nel
quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento
delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della
ricerca; c) assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e le
esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione
dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale.
2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto
dell'articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge. |