Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, che delega il
Governo ad emanare entro centottanta giorni dalla sua entrata in
vigore, un decreto legislativo recante la nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza;
Visto
l'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha
prorogato al 30 settembre 1999 il termine per l'emanazione del
decreto legislativo;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 30 giugno 1999;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di
grazia e giustizia;
Emana
TITOLO
I
Art.
1.
1.
L'amministrazione straordinaria e' la procedura concorsuale della
grande impresa commerciale insolvente, con finalita' conservative
del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o
riconversione delle attivita' imprenditoriali.
Art.
2.
1.
Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle
condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese,
anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che
hanno congiuntamente i seguenti requisiti:
TITOLO
II
CAPO
I
Art.
3.
1.
Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova
in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la
sede principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o piu'
creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale
stato con sentenza in camera di consiglio.
2.
Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle
disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare"), si dovrebbe far luogo
alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla
procedura di concordato preventivo o di amministrazione
controllata.
Art.
4.
1.
La dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa
individuale e' soggetta alle disposizioni degli articoli 10 e 11
della legge fallimentare.
2.
Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione dello stato di
insolvenza si applicano le disposizioni dell'articolo 12 della legge
fallimentare.
Art.
5.
1.
L'imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di
insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno
determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della
valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati
negli articoli 2 e 27.
2.
L'imprenditore deve altresi' depositare presso la cancelleria del
tribunale:
Art.
6.
1.
Il creditore, nel ricorso per la dichiarazione dello stato di
insolvenza, deve eleggere domicilio nella circoscrizione del
tribunale adito.
2.
Se l'elezione di domicilio manca, ovvero e' insufficiente o
inidonea, le notificazioni e le comunicazioni che debbono
effettuarsi al creditore ricorrente nel corso del procedimento sono
eseguite presso la cancelleria del tribunale.
Art.
7.
1.
Prima di provvedere, il tribunale convoca l'imprenditore, il
ricorrente e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ("Ministro dell'industria"), il quale puo'
designare un delegato per la comparizione o far pervenire un parere
scritto. L'audizione puo' essere delegata dal tribunale ad uno dei
componenti del collegio.
2.
Tra la data della comunicazione dell'avviso di convocazione e quella
dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici
giorni liberi. Il termine puo' essere abbreviato dal tribunale, con
decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.
3.
L'avviso di convocazione diretto al Ministro dell'industria contiene
l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, uno o tre
commissari giudiziali, da nominare nel caso di dichiarazione dello
stato di insolvenza. Il numero dei commissari e' stabilito dal
tribunale.
Art.
8.
1.
Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il
tribunale:
2.
La nomina di tre commissari giudiziali e' limitata ai casi di
eccezionale rilevanza e complessita' della procedura.
3.
La sentenza e' comunicata ed affissa nei modi e nei termini
stabiliti dall'articolo 17, primo e secondo comma, della legge
fallimentare, salvo quanto previsto dall'articolo 94 del presente
decreto. A cura del cancelliere, essa e' altresi' comunicata entro
tre giorni al Ministro dell'industria.
Art.
9.
1.
Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza puo'
essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al
tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il
termine decorre per l'imprenditore dalla data della comunicazione e,
per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione.
2.
L'opposizione e' proposta con atto di citazione notificato al
commissario giudiziale e a chi ha richiesto la dichiarazione
dell'insolvenza, nonche' all'imprenditore dichiarato insolvente, se
l'opponente e' soggetto diverso da quest'ultimo.
3.
L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Art.
10.
1.
La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza e'
comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
2.
Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli
organi della procedura.
Art.
11.
1.
L'accertamento della mancanza dei requisiti indicati nell'articolo 2
non comporta la revoca della dichiarazione dello stato di
insolvenza.
2.
Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie
l'opposizione per tale motivo, il tribunale che ha dichiarato lo
stato di insolvenza dispone, con decreto, la conversione della
procedura in fallimento, sempre che questo non sia stato gia'
dichiarato a norma degli articoli 30, 69 e 70.
3.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 2 e 3.
Art.
12.
1.
Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato
di insolvenza provvede con decreto motivato.
2.
Contro il decreto il ricorrente puo', entro quindici giorni dalla
comunicazione, proporre reclamo alla corte di appello, la quale
provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante e
l'imprenditore.
3.
La corte di appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli
atti al tribunale per la dichiarazione dello stato di
insolvenza.
CAPO
II
Art.
13.
1.
Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e' competente
a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il
valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le
quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.
Art.
14.
1.
Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con
decreto.
2.
I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del
giudice delegato al fallimento.
Art.
15.
1.
Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle
sue funzioni, pubblico ufficiale.
2.
In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi
deliberano a maggioranza. La rappresentanza e' esercitata da almeno
due di essi.
3.
Si applicano al commissario giudiziale le disposizioni degli
articoli 37, 38, primo e secondo comma, e 39 della legge
fallimentare, salvo quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, e'
47 del presente decreto.
Art.
16.
1.
Se occorre procedere alla sostituzione del commissario giudiziale il
tribunale richiede al Ministro dell'industria di indicare il nuovo
commissario, stabilendo il termine entro il quale l'indicazione deve
pervenire.
2.
Il tribunale nomina il nuovo commissario in conformita'
dell'indicazione del Ministro, ovvero autonomamente, se
l'indicazione stessa non e' pervenuta nel termine.
Art.
17.
1.
Contro gli atti di amministrazione del commissario giudiziale
chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo al giudice
delegato, che decide con decreto motivato.
2.
Il decreto del giudice delegato e' impugnabile nei modi indicati
dall'articolo 14, comma 2.
CAPO
III
Art.
18.
1.
La sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli
effetti previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge
fallimentare. Si applica, altresi', nei medesimi limiti che nel
fallimento, la disposizione dell'articolo 54, terzo comma, della
legge fallimentare.
2.
Sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti
anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti
dall'imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza
l'autorizzazione del giudice delegato.
Art.
19.
1.
L'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale,
ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza, puo' essere disposto dal tribunale con successivo
decreto.
2.
Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione
e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle
imprese.
3.
Fermo quanto previsto dall'articolo 18, l'affidamento della gestione
al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli
articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare, sostituito al
curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresì al
commissario giudiziale, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare, salva la facolta'
del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri.
4.
Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui e'
affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma
dell'articolo 116 della legge fallimentare. Dell'avvenuto deposito
del conto e della fissazione dell'udienza per la presentazione delle
osservazioni e' data notizia mediante affissione, a cura del
cancelliere; tale formalita' sostituisce la comunicazione ai singoli
creditori prevista dal terzo comma del medesimo articolo 116 della
legge fallimentare.
Art.
20.
1.
I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e
la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello
stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma
dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge
fallimentare.
Art.
21.
1.
Il tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza
o con successivo decreto, adotta i provvedimenti conservativi
opportuni nell'interesse della procedura.
Art.
22.
1.
Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che
vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso
dell'imprenditore insolvente il termine entro il quale devono far
pervenire in cancelleria le loro domande, nonche' le disposizioni
della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano
l'accertamento del passivo.
2.
La comunicazione e' effettuata mediante lettera raccomandata o con
mezzi telematici che diano certezza della ricezione.
CAPO
IV
Art.
23.
1.
Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una
societa' con soci illimitatamente responsabili previsti dagli
articoli 18 e 19, comma 3, si estendono ai soci illimitatamente
responsabili.
2.
Nei confronti del socio receduto o escluso e del socio defunto
l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di insolvenza
e' pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla data
in cui il recesso o l'esclusione sono divenuti opponibili ai terzi e
a quella della morte, sempre che l'insolvenza della societa'
attenga, in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente a
tale data.
3.
Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente
responsabili nelle forme previste dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4.
Contro la sentenza il socio puo' proporre opposizione a norma
dell'articolo 9 nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione.
Art.
24.
1.
Se l'esistenza di un socio illimitatamente responsabile risulta dopo
la dichiarazione dello stato di insolvenza della societa' o di una
impresa individuale, il tribunale estende i relativi effetti nei
suoi confronti con sentenza in camera di consiglio, che e'
comunicata ed affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.
2.
Il tribunale provvede su ricorso dei soggetti indicati nell'articolo
3, comma 1, di altro socio, del commissario giudiziale, ovvero
d'ufficio.
3.
Se la societa' o l'impresa individuale e' stata ammessa alla
procedura di amministrazione straordinaria, il ricorso puo' essere
proposto anche dal commissario straordinario.
4.
Si osservano le disposizioni degli articoli 12 e 23, commi 2, 3 e 4,
sostituita alla dichiarazione dello stato di insolvenza la sentenza
di estensione.
Art.
25.
1.
I provvedimenti di apertura dell'amministrazione straordinaria, di
dichiarazione di fallimento e di conversione delle procedure,
previsti dal presente decreto, si estendono ai soci illimitatamente
responsabili cui sono estesi gli effetti della dichiarazione dello
stato di insolvenza o che, nel caso di conversione del fallimento in
amministrazione straordinaria, sono stati dichiarati falliti.
Art.
26.
1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano alle societa'
cooperative.
TITOLO
III
CAPO
I
Art.
27.
1.
Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono
ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora
presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio
economico delle attivita' imprenditoriali.
2.
Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:
Art.
28.
1.
Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza,
il commissario giudiziale deposita delle cause dello stato di
insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza delle con
dizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria.
2.
Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo delle
attivita' e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
3.
Nel medesimo termine indicato nel comma 1, il commissario giudiziale
trasmette copia della relazione al Ministero dell'industria,
depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione.
4.
Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione e' affisso entro
ventiquattro ore, a cura del cancelliere.
5.
L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato
hanno facolta' di prendere visione della relazione e di estrarne
copia.
Art.
29.
1.
Il Ministero dell'industria, nei dieci giorni successivi alla
ricezione della relazione del commissario giudiziale, deposita in
cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa
dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione
straordinaria. Il tribunale provvede a norma dell'articolo 30 anche
in mancanza del parere, se lo stesso non e' depositato nel
termine.
2.
L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato
possono depositare in cancelleria osservazioni scritte nel termine
di dieci giorni dall'affissione dell'avviso di deposito della
relazione.
Art.
30.
1.
Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione,
tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonche'
degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con
decreto motivato l'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria, se sussistono le condizioni indicate dall'articolo
27. In caso contrario, dichiara con decreto motivato il
fallimento.
2.
I decreti previsti dal comma 1 sono comunicati ed affissi a norma
dell'articolo 8, comma 3. Di essi e' data altresi' comunicazione, a
cura del cancelliere, alla regione ed al comune in cui l'impresa ha
la sede principale.
Art.
31.
1.
Il decreto che dichiara il fallimento nomina il giudice delegato per
la procedura e il curatore. A seguito di esso cessano le funzioni
degli organi nominati con la sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza, salvo quanto previsto dall'articolo 34.
2.
L'accertamento dello stato passivo nel fallimento prosegue sulla
base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza.
Art.
32.
1.
Con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione
straordinaria, il tribunale adotta o conferma i provvedimenti
opportuni ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa,
sotto la gestione del commissario giudiziale, sino alla nomina del
commissario straordinario.
Art.
33.
1.
Contro i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, chiunque vi
abbia interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel
termine di quindici giorni. Il termine decorre, per il Ministro
dell'industria, per l'imprenditore insolvente e per il creditore che
ha richiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza, dalla data
della comunicazione; per ogni altro interessato, dalla data
dell'affissione.
2.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del decreto.
3.
Con il reclamo non possono dedursi motivi che avrebbero potuto o che
possono farsi valere con l'opposizione alla sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza.
4.
La corte di appello provvede in camera di consiglio, sentiti i
soggetti indicati nel comma 1. Prima di provvedere, la corte sente
altresi' il commissario giudiziale, anche se cessato dalle funzioni,
nonche' il commissario straordinario o il curatore, secondo che il
reclamo sia proposto avverso il decreto di apertura della procedura
di amministrazione straordinaria o il decreto che dichiara il
fallimento. Se il commissario straordinario non e' stato ancora
nominato, e' sentito esclusivamente il commissario giudiziale.
5.
La pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza non costituisce motivo di sospensione del
procedimento di reclamo a norma dell'articolo 295 del codice di
procedura civile.
6.
Se la corte accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al
tribunale affinche' adotti i provvedimenti previsti dagli articoli
30, 31 e 32, in conformita' della decisione della corte stessa.
Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti dagli organi della procedura.
Art.
34.
1.
Se i decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, sono emessi mentre
e' in corso il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa
dello stato di insolvenza, il commissario straordinario o il
curatore, secondo che sia stata aperta la procedura di
amministrazione straordinaria o dichiarato il fallimento,
intervengono nel giudizio in sostituzione del commissario
giudiziale.
2.
In mancanza dell'intervento, il giudizio prosegue nei confronti del
commissario giudiziale, salva la facolta' delle parti di chiamare
nel processo il commissario straordinario o il curatore.
3.
Se alla data dei decreti previsti dall'articolo 30, comma 1, non e'
ancora scaduto il termine per proporre opposizione alla sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza, l'atto di opposizione e'
notificato al commissario straordinario, ove nominato, o al
curatore, in luogo del commissario giudiziale.
4.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli altri
giudizi in corso nei quali e' parte il commissario giudiziale.
Art.
35.
1.
L'accertamento del possesso, da parte dell'impresa fallita, dei
requisiti indicati dall'articolo 2 non comporta la revoca della
sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata in base alle
disposizioni della legge fallimentare.
2.
Quando e' passata in giudicato la sentenza che accoglie per tale
motivo l'opposizione prevista dall'articolo 18 della legge
fallimentare, il tribunale che ha dichiarato il fallimento, ove non
sia esaurita la liquidazione dell'attivo, invita con decreto il
curatore a depositare in cancelleria ed a trasmettere al Ministro
dell'industria entro trenta giorni una relazione contenente una
valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste
dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione dell'impresa fallita alla
procedura di amministrazione straordinaria.
3.
Il tribunale, entro trenta giorni dal deposito della relazione, con
decreto motivato dispone la conversione del fallimento in
amministrazione straordinaria, ovvero dichiara che non sussistono le
condizioni per farvi luogo.
4.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
28, commi 4 e 5, 29, 30, comma 2, e 33, sostituito al commissario
giudiziale il curatore.
Art.
36.
1.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla
procedura di amministrazione straordinaria, in quanto compatibili,
le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, sostituito
al commissario liquidatore il commissario straordinario,
CAPO
II
Art.
37.
1.
La procedura di amministrazione straordinaria si svolge ad opera di
uno o tre commissari straordinari, sotto la vigilanza del Ministero
dell'industria, salve le competenze del tribunale e del giudice
delegato nelle materie ad essi affidate.
2.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto
il Ministero puo' avvalersi dell'opera di esperti o di societa'
specializzate, a norma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999,
n. 140.
3.
Il Ministero dell'industria puo' altresi' avvalersi del personale
della Guardia di finanza per le verifiche ed i controlli necessari
ai fini dell'espletamento dell'attivita' di vigilanza e
dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria
competenza.
Art.
38.
1.
Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara
aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto
uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i
commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza e'
esercitata congiuntamente da almeno due di essi.
2.
La nomina di tre commissari e' limitata ai casi di eccezionale
rilevanza e complessita' della procedura.
3.
Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale che ha dichiarato lo
stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonche'
alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di
esso è data altresì pubblica notizia con messi informatici, a cura
del Ministero dell'industria, secondo le modalita' stabilite con il
regolamento previsto dall'articolo 94.
4.
Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del
commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 34.
Art.
39.
1.
Con regolamento del Ministro dell'industria, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, sono stabili i requisiti di
professionalita' e di onorabilita' dei commissari giudiziali e dei
commissari straordinari.
2.
Il Ministro dell'industria stabilisce altresi' preventivamente, con
proprio decreto, i criteri per la scelta degli esperti la cui opera
e' richiesta dalla procedura.
Art.
40.
1.
Il commissario straordinario ha la gestione dell'impresa e
l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci
illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo, per
questi ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo comma,
della legge fallimentare. Per quanto attiene all'esercizio delle sue
funzioni, egli e' pubblico ufficiale.
Art.
41.
1.
Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio
ufficio, con facolta' di delegare ad altri, sotto la propria
responsabilita', le funzioni inerenti alla gestione corrente
dell'impresa. Negli altri casi, la delega puo' essere conferita
soltanto per singole operazioni e con l'autorizzazione del Ministero
dell'industria.
2.
Il commissario puo' essere altresi' autorizzato dal Ministero
dell'industria a farsi coadiuvare da esperti, sotto la propria
responsabilita'.
Art.
42.
1.
Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dell'industria,
sentito il comitato di sorveglianza:
Art.
43.
1.
Il Ministro dell'industria puo' in ogni tempo, su proposta del
comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario
straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi
di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver
invitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni.
Art.
44.
1.
Il commissario straordinario che cessa dal suo ufficio, anche
durante l'amministrazione straordinaria, deve rendere il conto della
gestione a norma dell'articolo 75.
Art.
45.
1.
Entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, il
Ministro dell'industria nomina con decreto un comitato di
sorveglianza, composto da tre o cinque membri. Uno o due di essi, a
seconda che il comitato sia composto da tre o cinque membri, sono
scelti tra i creditori chirografari; i membri residui tra persone
particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitata
dall'impresa o nella materia concorsuale.
2.
Il Ministro nomina, altresi', tra i membri del comitato, il
presidente. 3. Il decreto di nomina del comitato e' comunicato al
tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, nonche' alla
regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale.
4.
I membri del comitato nominati in qualita' di esperti hanno diritto
a compenso secondo le disposizioni del regolamento previsto
dall'articolo 47; gli altri membri al solo rimborso delle spese. Il
compenso e le spese sono liquidati dal Ministero
dell'industria.
Art.
46.
1.
Il comitato di sorveglianza esprime il parere sugli atti del
commissario nei casi previsti dal presente decreto e in ogni altro
caso in cui il Ministero dell'industria lo ritiene opportuno.
2.
Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei
suoi componenti.
3.
Il comitato esprime il parere entro dieci giorni dalla richiesta,
salvo che, per ragioni di urgenza, non sia invitato a pronunciarsi
entro un termine piu' breve, comunque non inferiore a tre
giorni.
4.
Il comitato ed ogni suo membro possono in qualunque momento
ispezionare le scritture contabili e i documenti della procedura e
possono chiedere chiarimenti al commissario straordinario e
all'imprenditore insolvente.
Art.
47.
1.
L'ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al
commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza
ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con
regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
Ministri dell'industria e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2.
I compensi di cui al comma 1 sono a carico dell'impresa sottoposta
alla procedura.
CAPO
III
EFFETTI
Art.
48.
1.
Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione
straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni
esecutive individuali, anche speciali.
Art.
49.
1.
Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti
pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della
sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare
possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se e'
stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei
complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in
fallimento.
2.
I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si
computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla
dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di
fallimento.
Art.
50.
1.
Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario puo'
sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o
periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe
le parti alla data di apertura dell'amministrazione
straordinaria.
2.
Fino a quando la facolta' di scioglimento non e' esercitata, il
contratto continua ad avere esecuzione.
3.
Dopo che e' stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro
contraente puo' intimare per iscritto al commissario straordinario
di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta
giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il
contratto si intende sciolto.
4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
Art.
51.
1.
I diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di
subentro del commissario straordinario nei contratti ancora
ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura
dell'amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni
della sezione IV del capo III del titolo II della legge
fallimentare.
2.
Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di
somministrazione, la disposizione del secondo comma dell'articolo 74
della legge fallimentare non si applica se il somministrante opera
in condizione di monopolio.
3.
Nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono
diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente
puo' chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del
subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora
verificatosi, a norma dell'articolo 55, terzo comma, della legge
fallimentare.
Art.
52.
1.
I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e
la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in
prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1),
della legge fallimentare, anche nel fallimento successivo alla
procedura di amministrazione straordinaria.
CAPO
IV
Art.
53.
1.
L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni
della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il
procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge
fallimentare, sostituito al curatore il commissario
straordinario.
2.
Se e' ammessa all'amministrazione straordinaria una societa' con
soci illimitatamente responsabili si applicano altresi' le
disposizioni dell'articolo 148, terzo, quarto e quinto comma, della
legge fallimentare.
CAPO
V
Art.
54.
1.
Il commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al
decreto di apertura della procedura, presenta al Ministero
dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi
alternativi indicati nell'articolo 27, comma 2.
2.
Il termine previsto dal comma 1 puo' essere prorogato dal Ministero
dell'industria, per una sola volta e per non piu' di sessanta
giorni, se la definizione del programma risulta di particolare
complessita'.
3.
Della presentazione del programma e del provvedimento di proroga del
relativo termine e' data notizia, entro tre giorni, al tribunale che
ha dichiarato lo stato di insolvenza, a cura del commissario
straordinario.
4.
La mancata presentazione del programma nel termine originario o
prorogato costituisce causa di revoca del commissario.
Art.
55.
1.
Il programma e' redatto sotto la vigilanza del Ministero
dell'industria ed in conformita' degli indirizzi di politica
industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unita'
operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei
creditori.
2.
Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello
Stato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.
95, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure
autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle
disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficolta'.
Art.
56.
1.
Il programma deve indicare:
2.
Se e' adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali,
il programma deve altresi' indicare le modalita' della cessione,
segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonche' le previsioni
in ordine alla soddisfazione dei creditori.
3.
Se e' adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il
programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1,
le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di
mutamento degli assetti imprenditoriali, nonche' i tempi e le
modalita' di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani
di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione
mediante concordato.
Art.
57.
1.
L'esecuzione del programma e' autorizzata dal Ministero
dell'industria con decreto, sentito il comitato di sorveglianza,
entro trenta giorni dalla sua presentazione.
2.
Salvo quanto previsto dall'articolo 58, il programma si intende
comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro novanta
giorni dalla presentazione.
3.
Il termine previsto dal comma 2 e' sospeso se il Ministero chiede
chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; ad essi il
commissario straordinario provvede entro trenta giorni dalla
richiesta, a pena di revoca dall'incarico. Ulteriori richieste di
chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto
sospensivo.
4.
I termini di durata del programma stabiliti a norma dell'articolo
27, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione.
Art.
58.
1.
Se il programma prevede il ricorso a finanziamenti o agevolazioni
pubbliche soggetti ad autorizzazione della Commissione europea in
base alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficolta', i termini per l'autorizzazione del programma previsti
dall'articolo 57, commi 1 e 2, decorrono dalla data della decisione
della Commissione stessa.
2.
Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o
se questa non e' concessa nei centoventi giorni successivi alla
presentazione del programma, il commissario straordinario presenta
al Ministero dell'industria un nuovo programma che non preveda il
ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni.
3.
Il commissario straordinario provvede a norma del comma 2 entro
trenta giorni, a pena di revoca dall'incarico. In rapporto al nuovo
programma i termini previsti dall'articolo 57, commi 2 e 3, sono
ridotti della meta'.
Art.
59.
1.
Il commissario straordinario trasmette entro tre giorni copia del
programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga
notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della
scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione.
2.
Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del
programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano
ravvisabili esigenze di riservatezza a norma del comma 1.
L'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato
possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato,
che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni
di riservatezza.
Art.
60.
1.
Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario
straordinario puo' chiedere al Ministero dell'industria, indicandone
le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua
sostituzione con un programma che adotta l'indirizzo alternativo fra
quelli previsti nell'articolo 27, comma 2.
2.
La modifica o la sostituzione e' autorizzata a norma degli articoli
57, comma 1, 58, comma 1, e 59. L'autorizzazione e' inefficace se
interviene dopo la scadenza del termine del primo programma
autorizzato, ovvero, nel caso di sostituzione del programma di
ristrutturazione con un programma di cessione dei complessi
aziendali, se interviene dopo che e' trascorso un anno dalla data di
autorizzazione del primo programma.
3.
Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo
stabilito a norma dell'articolo 27, comma 2, si computa in ogni caso
a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma.
4.
Nel caso di sostituzione di un programma di cessione dei complessi
aziendali con un programma di ristrutturazione, le azioni proposte
dal commissario straordinario in base alle disposizioni della
sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare sono
sospese sino a quando e' in corso l'esecuzione del programma
sostitutivo. Ai fini della fissazione dell'udienza per la eventuale
prosecuzione del processo dopo la sospensione, l'istanza prevista
dall'articolo 297 del codice di procedura civile deve essere
proposta entro sei mesi dalla cessazione dell'esecuzione del
programma stesso.
Art.
61.
1.
Il commissario straordinario compie tutte le attivita' dirette
all'esecuzione del programma autorizzato, fermo quanto stabilito
dall'articolo 42.
2.
Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro
dell'industria una relazione sull'andamento dell'esercizio
dell'impresa e sulla esecuzione del programma.
3.
Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma, il
commissario presenta una relazione finale, con la quale illustra
analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando se gli
obiettivi indicati nell'articolo 27 siano stati o meno
conseguiti.
4.
Le relazioni sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza.
Copia delle medesime e del parere del comitato e' depositata entro
tre giorni dal commissario presso la cancelleria del tribunale, ove
qualunque interessato puo' prenderne visione ed estrarne copia.
Art.
62.
1.
L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformita' delle
previsioni del programma autorizzato, e' effettuata con forme
adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in
conformita' dei criteri generali stabiliti dal Ministro
dell'industria.
2.
La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore
superiore a lire cento milioni e' effettuata previo espletamento di
idonee forme di pubblicita'.
3.
Il valore dei beni e' preventivamente determinato da uno o piu'
esperti nominati dal commissario straordinario.
Art.
63.
1.
Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione
effettuata a norma dell'articolo 62, comma 3, tiene conto della
redditivita', anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio
successivo.
2.
Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio,
l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le
attivita' imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i
livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.
3.
La scelta dell'acquirente e' effettuata tenendo conto, oltre che
dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilita' dell'offerente
e del piano di prosecuzione delle attivita' imprenditoriali da
questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento
dei livelli occupazionali.
4.
Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda
previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il
commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei
lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei
lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche
delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in
materia.
5.
Salva diversa convenzione, e' esclusa la responsabilita'
dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende
cedute, anteriori al trasferimento.
Art.
64.
1.
La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e
delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui
beni trasferiti e' ordinata dal Ministero dell'industria con decreto
nei quindici giorni successivi al trasferimento.
Art.
65.
1.
Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi,
relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione
straordinaria, e' ammesso ricorso al tribunale in confronto del
commissario straordinario e degli altri eventuali interessati.
2.
Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a
reclamo a norma dell'articolo 739 del codice di procedura
civile.
3.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4.
Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro i decreti
di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni, previsti
dall'articolo 64, il tribunale ordina al conservatore dei registri
le rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione
assunta.
Art.
66.
1.
Se alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali,
la cessione non e' ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma
risultano in corso iniziative di imminente definizione, il
commissario straordinario puo' chiedere al tribunale, con
l'autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il comitato
di sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del
programma.
2.
La proroga puo' essere concessa una sola volta e per un periodo non
superiore a tre mesi.
3.
Il tribunale provvede con decreto motivato.
4.
Alla scadenza del termine prorogato, il commissario straordinario
presenta una ulteriore relazione a norma dell'articolo 61, commi 3 e
4.
CAPO
VI
Art.
67.
1.
Ogni quattro mesi a partire dalla data di scadenza del programma di
cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data di deposito del
decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo a norma
dell'articolo 97 della legge fallimentare, se successiva, il
commissario straordinario presenta al giudice delegato un prospetto
delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle
medesime, corredato dal parere del comitato di sorveglianza
2.
Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli
110, secondo e terzo comma, 111, 112, 113, 114, 115 e 117, secondo e
terzo comma, della legge fallimentare.
3.
La ripartizione finale ha luogo dopo l'approvazione del conto della
gestione e la liquidazione del compenso al commissario straordinario
a norma dell'articolo 75.
Art.
68.
1.
In qualunque momento nel corso della procedura, tenuto conto delle
esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, il commissario
straordinario, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con
l'autorizzazione del giudice delegato, puo' distribuire acconti
parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme
che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel
rispetto delle cause legittime di prelazione.
2.
Nella distribuzione degli acconti e' data preferenza ai crediti dei
lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori per le
vendite e somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi
effettuate a favore dell'impresa insolvente nei sei mesi precedenti
la dichiarazione dello stato di insolvenza.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente
dal tipo di programma adottato fra quelli alternativamente previsti
dall'articolo 27, comma 2.
CAPO
VII
SEZIONE
I
Art.
69.
1.
Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di
amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non puo' essere
utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario
straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in
fallimento.
2.
Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario
straordinario ne riferisce al Ministro dell'industria.
Art.
70.
1.
Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o
d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione
straordinaria in fallimento:
Art.
71.
1.
La conversione della procedura di amministrazione straordinaria in
fallimento, a norma degli articoli 69 e 70, e' disposta dal
tribunale con decreto motivato, sentiti il Ministro dell'industria,
il commissario straordinario e l'imprenditore dichiarato
insolvente.
2.
Con il decreto il tribunale nomina il giudice delegato per la
procedura e il curatore; a seguito di esso cessano le funzioni del
commissario straordinario e del comitato di sorveglianza.
L'accertamento dello stato passivo, se non esaurito, prosegue sulla
base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza.
3.
Il decreto e' comunicato e affisso a norma dell'articolo 8, comma
3.
4.
Contro il decreto che dispone la conversione o rigetta la richiesta
del commissario straordinario chiunque vi abbia interesse puo'
proporre reclamo alla corte di appello nel termine di quindici
giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore insolvente ed il
commissario straordinario, dalla comunicazione del decreto e, per
ogni altro interessato, dalla sua affissione.
5.
La corte provvede in camera di consiglio, sentiti il commissario
straordinario, l'imprenditore ed il reclamante. Il decreto che
accoglie il reclamo e' comunicato e affisso a norma del comma
3.
Art.
72.
1.
In tutti i casi in cui e' disposta la conversione della procedura di
amministrazione straordinaria in fallimento, il commissario
straordinario presenta il bilancio della procedura con il conto
della gestione a norma dell'articolo 75.
SEZIONE
II
Art.
73.
1.
Nei casi in cui e' stato autorizzato un programma di cessione dei
complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma,
originario o prorogato a norma dell'articolo 66, e' avvenuta la
integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta
del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la
cessazione dell'esercizio dell'impresa.
2.
Il decreto e' affisso e comunicato al Ministero dell'industria e
all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere.
Contro di esso chiunque vi abbia interesse puo' proporre reclamo
alla corte di appello nel termine di dieci giorni dall'affissione;
la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il
commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto
sospensivo.
3.
A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione
straordinaria e' considerata, ad ogni effetto, come procedura
concorsuale liquidatoria.
4.
La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo e'
effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli 42, 62,
64 e 65.
Art.
74.
1.
La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:
2.
Se e' stato autorizzato un programma di cessione dei complessi
aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude
altresi':
Art.
75.
1.
Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario
sottopone al Ministero dell'industria il bilancio finale della
procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione
del comitato di sorveglianza. Il Ministero ne autorizza il deposito
presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di
insolvenza e liquida il compenso al commissario.
2.
Un avviso dell'avvenuto deposito e', a cura del cancelliere,
comunicato all'imprenditore insolvente e affisso entro tre
giorni.
3.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso
al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per
l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso e, per ogni altro
interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni
dell'articolo 213, secondo comma, secondo e terzo periodo, della
legge fallimentare.
4.
Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che siano proposte
osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono
approvati.
Art.
76.
1.
La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria e'
dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del
commissario straordinario o dell'imprenditore dichiarato insolvente,
ovvero d'ufficio.
2.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, commi 3, 4 e 5.
Art.
77.
1.
Nel caso previsto dall'articolo 74, comma 2, lettera b), il
tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza
dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore,
puo' ordinare la riapertura della procedura di amministrazione
straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel
patrimonio dell'imprenditore esistono attivita' in misura tale da
rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre
garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e
nuovi.
2.
Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza,
pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello,
con la quale:
3.
La sentenza e' comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma
3.
SEZIONE
III
Art.
78.
1.
Dopo il decreto previsto dall'articolo 97 della legge fallimentare,
il Ministero dell'industria, su parere del commissario
straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare
l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al
tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152
della legge fallimentare, se si tratta di societa'.
2.
L'autorizzazione e' concessa tenuto conto della convenienza del
concordato e della sua compatibilita' con il fine conservativo della
procedura.
3.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, secondo, terzo,
quarto e quinto comma della legge fallimentare, sostituito al
commissario liquidatore il commissario straordinario. I termini per
proporre l'appello e il ricorso per cassazione previsti dal quarto
comma dello stesso articolo 214 decorrono dalla comunicazione della
sentenza soggetta ad impugnazione.
Art.
79.
1.
Nell'amministrazione straordinaria di una societa' con soci a
responsabilita' illimitata, ciascuno dei soci ammessi alla procedura
puo' proporre un concordato ai creditori sociali e particolari che
concorrono sul suo patrimonio con l'osservanza delle disposizioni
dell'articolo 78.
TITOLO
IV
CAPO
I
Art.
80.
1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si
intendono:
2.
Agli effetti del comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il rapporto di
controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo
comma, del codice civile.
Art.
81.
1.
Dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura madre, e
fino a quando la stessa e' in corso, le imprese del gruppo soggette
alle disposizioni sul fallimento, che si trovano in stato di
insolvenza, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria
indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti nell'articolo
2.
2.
Le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria
qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio
economico delle attivita' imprenditoriali, nei modi indicati
dall'articolo 27, ovvero quando risulti comunque opportuna la
gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto
idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o
produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli
obiettivi della procedura.
Art.
82.
1.
L'accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione
alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del
gruppo e' effettuato dal tribunale del luogo in cui essa ha la sede
principale con l'osservanza delle disposizioni del titolo II e del
capo I del titolo III.
2.
Il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza
dell'impresa del gruppo puo' essere proposto anche dal commissario
straordinario della procedura madre.
Art.
83.
1.
Al fine di accertare l'esistenza dei rapporti indicati nell'articolo
80, comma 1, lettera b), il tribunale, il Ministero dell'industria
ed il commissario straordinario possono chiedere informazioni alla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa e ad ogni altro
pubblico ufficio. Possono chiedere, altresi', alle societa'
fiduciarie previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 le
generalita' degli effettivi titolari di diritti sulle azioni
intestate a loro nome.
2.
Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla
richiesta.
Art.
84.
1.
Se il decreto che dichiara aperta la procedura madre e' emesso dopo
la sentenza di fallimento di una impresa del gruppo, il tribunale
che ha dichiarato il fallimento ne dispone la conversione in
amministrazione straordinaria, qualora sussistano i presupposti
stabiliti dall'articolo 81 e sempre che non sia gia' esaurita la
liquidazione dell'attivo. Il tribunale provvede su istanza di
chiunque vi abbia interesse o d'ufficio.
2.
Ai fini indicati nel comma 1, il tribunale invita con decreto il
curatore ed il commissario straordinario a depositare in cancelleria
ed a trasmettere al Ministro dell'industria entro trenta giorni una
relazione contenente una valutazione motivata circa la sussistenza
dei presupposti per la conversione.
3.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
28, commi 4 e 5, 29, 30 e 33, sostituiti al commissario giudiziale
il curatore ed il commissario straordinario.
Art.
85.
1.
Alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del
gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura
madre, salva l'eventuale integrazione del comitato di sorveglianza,
anche in eccedenza rispetto al numero massimo dei componenti
stabilito dal comma 1 dell'articolo 45, al fine di assicurare il
rispetto della disposizione prevista dal secondo periodo dello
stesso comma 1 dell'articolo 45.
2.
Le spese generali della procedura sono imputate alle singole imprese
del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
Art.
86.
1.
Se l'impresa del gruppo e' stata ammessa alla procedura di
amministrazione straordinaria nel concorso delle condizioni indicate
nell'articolo 27, il commissario straordinario predispone un
programma secondo uno degli indirizzi alternativi previsti dal comma
2 del medesimo articolo.
2.
Se l'impresa del gruppo e' stata ammessa alla procedura in assenza
delle condizioni indicate nell'articolo 27, ed in considerazione
della opportunita' della gestione unitaria dell'insolvenza
nell'ambito del gruppo, il commissario straordinario predispone un
programma integrativo di quello approvato a norma dell'articolo 57
nell'ambito della procedura madre o in relazione ad altra impresa
del gruppo ammessa alla procedura.
3.
Il commissario provvede a norma dei commi 1 e 2 nei termini
stabiliti dall'articolo 54, ridotti della meta'.
Art.
87.
1.
La conversione in fallimento e la chiusura della procedura madre a
norma degli articoli 11, 69, 70 e 74, comma 1, determinano la
conversione in fallimento della procedura di amministrazione
straordinaria delle imprese del gruppo in rapporto alle quali non
sussistono le condizioni previste dall'articolo 27.
CAPO
II
Art.
88.
1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo si
intendono:
Art.
89.
1.
Il commissario giudiziale, il commissario straordinario e il
curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre la
denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli
amministratori e i sindaci delle societa' del gruppo.
2.
Nel caso di accertamento delle gravi irregolarita' denunciate, il
commissario o il curatore denunciante puo' essere nominato
amministratore giudiziario della societa' del gruppo a norma del
terzo comma dell'articolo 2409 del codice civile.
Art.
90.
1.
Nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli
amministratori delle societa' che hanno abusato di tale direzione
rispondono in solido con gli amministratori della societa'
dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla societa'
stessa in conseguenza delle direttive impartite.
Art.
91.
1.
Fermo quanto stabilito dall'articolo 49, comma 1, il commissario
straordinario ed il curatore dell'impresa dichiarata insolvente
possono proporre l'azione revocatoria prevista dall'articolo 67
della legge fallimentare nei confronti delle imprese del gruppo
relativamente agli atti indicati nei numeri 1), 2) e 3) dello stesso
articolo compiuti nei cinque anni anteriori alla dichiarazione dello
stato di insolvenza, e relativamente agli atti indicati nel numero
4) e nel secondo comma dello stesso articolo compiuti nei tre anni
anteriori.
2.
Al fine dell'esperimento dell'azione il commissario straordinario ed
il curatore possono chiedere le informazioni previste dall'articolo
83.
TITOLO
V
Art.
92.
1.
Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta gli altri
provvedimenti previsti dal presente decreto in composizione
collegiale.
2.
Nell'ambito della procedura regolata dal presente decreto, il
tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nelle cause
relative all'accertamento del passivo previste dagli articoli 98 e
seguenti della legge fallimentare e nelle cause di approvazione del
concordato previste dall'articolo 214, terzo comma, della medesima
legge.
Art.
93.
1.
La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7
ottobre 1969, n. 742, non si applica:
Art.
94.
1.
In tutti i casi in cui il presente decreto prevede, anche mediante
rinvio a disposizioni della legge fallimentare, l'affissione di
atti, provvedimenti, estratti o avvisi, questa e' effettuata
mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile al
pubblico, secondo le modalita' stabilite con regolamento del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
dell'industria e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2.
Il regolamento stabilisce i criteri di imputazione alle imprese
sottoposte alle procedure dei costi del servizio.
TITOLO
VI
Art.
95.
1.
La dichiarazione dello stato di insolvenza a norma degli articoli 3
e 82 e' equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini
dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo
VI della legge fallimentare.
2.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 220 della legge
fallimentare, l'obbligo previsto dall'articolo 16, secondo comma,
numero 3), della medesima legge si intende sostituito dall'obbligo
previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente
decreto.
Art.
96.
1.
Si applicano al commissario giudiziale ed al commissario
straordinario le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 della
legge fallimentare.
2.
Le stesse disposizioni si applicano, altresi', alle persone che
coadiuvano il commissario giudiziale o il commissario straordinario
nell'amministrazione della procedura.
Art.
97.
1.
La facolta' di costituzione di parte civile prevista dall'articolo
240, primo comma, della legge fallimentare e' esercitata, dopo la
dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale
e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria,
dal commissario straordinario.
TITOLO
VII
Art.
98.
1.
Nel numero 2) del primo comma dell'articolo 50-bis del codice di
procedura civile, aggiunto dall'articolo 56 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, le parole "al decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95," sono soppresse.
Art.
99.
1.
Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 203 della legge
fallimentare e' abrogato.
2.
L'articolo 237 della legge fallimentare e' sostituito dal seguente:
"Art. 237. (Liquidazione coatta amministrativa). L'accertamento
giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e
202 e' equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. Nel caso
di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario
liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione
della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e
230.".
Art.
100.
1.
Nel primo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, le parole "societa' in amministrazione straordinaria"
sono sostituite dalle parole "imprese in amministrazione
straordinaria".
Art.
101.
1.
Con regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica adegua le disposizioni
attuative in ordine alle condizioni e modalita' di prestazione della
garanzia dello Stato per i debiti delle imprese in amministrazione
straordinaria, previste dall'articolo 2-bis, terzo comma, del
decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese in difficolta' e alle disposizioni del presente
decreto.
Art.
102.
1.
Le domande dirette a conseguire il pagamento, a carico del Fondo di
garanzia, dei crediti dei prestatori di lavoro subordinato alle
dipendenze di imprese in amministrazione straordinaria e dei loro
aventi causa, previsti dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982,
n. 297 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
80, possono essere presentate dopo l'adozione dei provvedimenti
indicati nell'articolo 2, secondo e terzo comma, della citata legge
n. 297 del 1982.
Art.
103.
1.
Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 37,
comma 3, il Ministero dell'industria, previa intesa con il Ministero
delle finanze, puo' chiedere il distacco presso di esso di un
contingente del personale della Guardia di finanza, nell'ambito
delle vigenti strutture e dotazione organica del Corpo.
Art.
104.
1.
I regolamenti previsti dagli articoli 39 e 47 sono emanati entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'articolo 39 si applicano ai commissari giudiziali ed ai
commissari straordinari i requisiti per la nomina dei curatori
fallimentari.
Art.
105.
1.
Il regolamento previsto dall'articolo 94 e' emanato entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto ed entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla
pubblicazione del regolamento stesso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
2.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nonche' nei
casi di indisponibilita presso gli uffici giudiziari delle dotazioni
necessarie ai fini dell'effettuazione della pubblicita' con mezzi
informatici, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi,
prevista dal presente decreto, e' eseguita con mezzo cartaceo presso
la porta esterna del tribunale; nei casi in cui e' prevista
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 3, un
estratto del provvedimento è inoltre pubblicato nel foglio degli
annunzi legali della provincia a cura del cancelliere.
3.
Il regolamento stabilisce adeguate modalita' di informazione del
pubblico in ordine alla mancata effettuazione dell'affissione con
mezzi informatici da parte dei singoli tribunali per
indisponibilita' delle necessarie dotazioni.
4.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, la pubblicita'
prevista dall'articolo 38, comma 3, secondo periodo, e' eseguita
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Art.
106.
1.
Salvo quanto previsto dal comma 3, le procedure di amministrazione
straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni
anteriormente vigenti, anche per quanto attiene al successivo
assoggettamento ad amministrazione straordinaria delle societa' o
imprese controllate, a direzione unica e garanti a norma
dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n.
95.
2.
La procedura di amministrazione straordinaria si considera in corso
quando, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa,
ancorche' non sia stato ancora emesso il decreto che dispone
l'amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 1, quinto
comma, o dell'articolo 3, secondo comma, del citato decreto-legge n.
26 del 1979.
3.
Alle procedure di amministrazione straordinaria in corso di
applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 46, comma 3,
77 e 78 del presente decreto.
Art.
107.
1.
Con il regolamento previsto dall'articolo 47 sono stabiliti i
criteri di liquidazione del compenso dei commissari straordinari e
dei membri del comitato di sorveglianza nelle procedure di
amministrazione straordinaria in corso alla data del presente
decreto, per quanto attiene alle attivita' espletate successivamente
all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Art.
108.
1.
Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di
interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a
favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad
amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore del
presente decreto, previsti dall'articolo 3 della legge 23 luglio
1991, n. 223, possono essere ulteriormente prorogati alla scadenza,
su proposta del Ministero dell'industria, per un periodo massimo di
dodici mesi, nei limiti di disponibilita' stabiliti dall'articolo 5,
comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274.
2.
La proposta del Ministero dell'industria, prevista dal comma 1,
costituisce criterio di priorita' ai fini della concessione dei
trattamenti ivi indicati.
Art.
109.
1.
Sono abrogati:
2.
E abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente
decreto.
Art.
110. 1. I riferimenti contenuti in norme vigenti, non abrogate esplicitamente o implicitamente dal presente decreto, alle disposizioni del decreto-legge 30 giugno 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. |