Legge 8 marzo 1999, n. 50
Delegificazione e testi unici di
norme concernenti procedimenti amministrativi
Legge di semplificazione 1998
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1999
Art. 1.
(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la
semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della
presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e princìpi e sono emanati
con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme
stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie,
comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e
per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e
semplificazione.
Art. 2.
(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale)
1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le
modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o
gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle
regioni e dagli enti locali.";
b) al comma 4, la parola: "sessantesimo" è sostituita dalla seguente:
"quindicesimo";
c) al comma 5, dopo la lettera g-quinquies), introdotta dall'articolo 1, comma
17, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono aggiunte le seguenti:
"g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di
tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.";
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti
da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al
comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di
modificazione".
2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:
"Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i
procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce
illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di
semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione
della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative
previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle
corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio
contenute nei regolamenti di semplificazione".
Art. 3.
(Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure)
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il
Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito
denominato "Nucleo", composto da 25 esperti nominati con le modalità di cui
all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore
a tre anni, non immediatamente rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra
soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità
nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della
valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefìci, del diritto
comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e
tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle
politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni,
gli esperti possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita; se
appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme
dei rispettivi ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non
possono superare il limite di 12 unità.
2. Ai lavori del Nucleo può, altresì, partecipare, per l'amministrazione
direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato
dal Ministro competente.
3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei
ministri e del Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente
a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino.
4. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso determinato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo
32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Il Nucleo è assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente
di personale pari a 40 unità, oltre a un dirigente generale, che integra la
consistenza organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n.
400. Per il reclutamento di 20 unità del predetto personale si procede con le
procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le
restanti 20 unità e, in sede di prima applicazione della presente legge, tutte
le 40 unità previste, sono individuate attraverso le procedure di mobilità o
nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o
fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unità, con contratto a tempo
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non
superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 4.
(Relazione annuale di semplificazione)
1. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri, o
il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresì il
bilancio complessivo dell'attività di semplificazione, valuta l'efficacia degli
strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la soppressione
di quelli già istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con
strumenti alternativi.
2. La relazione di cui al comma 1 ha per oggetto anche la normativa regionale e
quella comunitaria.
Art. 5.
(Analisi dell'impatto della regolamentazione)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a titolo
sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della
regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti
normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o
interministeriali.
2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione
contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame,
ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.
Art. 6.
(Raccordo istituzionale per la semplificazione legislativa)
1. Al fine di migliorare i metodi di formazione, di attuazione e di conoscenza
delle leggi, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti
organi delle Camere, su richiesta dei rispettivi Presidenti, studi e indagini
sullo stato della legislazione, sugli strumenti di cognizione e sul
coordinamento delle fonti normative, sulle tecniche di valutazione degli effetti
delle politiche legislative e sull'eventuale seguito legislativo delle sentenze
della Corte costituzionale.
Art. 7.
(Testi unici)
1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il 30 giugno
1999 dalle Camere sulla base di una relazione presentata dal Governo, il
programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano
le fattispecie previste e le materie elencate:
a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'articolo 17 del
medesimo codice;
f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale
delle società cooperative, disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997,
n. 266.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre
2001 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori
omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni,
le disposizioni legislative e regolamentari. Fino alla data di entrata in vigore
di una legge generale sull'attività normativa, nella redazione dei testi unici,
emanati ai sensi del comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri e
princìpi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e
procedimentali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da
successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei
limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza
logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il
linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che
restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che
regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle
stesse in apposito allegato al testo unico;
g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in
vigore di ciascun testo unico;
h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia
universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo
diversa disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate
le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai
sensi della lettera e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri,
valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni
dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il
parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che
esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo
unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle
Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Minis |