Legge 3 dicembre 1999, n. 493
"Norme per la tutela della salute nelle abitazioni
e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
28 dicembre 1999
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge promuove iniziative dirette a tutelare
la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocività
e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e l'istituzione
di una forma assicurativa contro il rischio infortunistico derivante dal
lavoro svolto in ambito domestico.
Art. 2.
(Riordino della disciplina in materia di sicurezza e prevenzione negli
ambienti di civile abitazione).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dell'ambiente, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni
negli ambienti di civile abitazione, apportando le modificazioni necessarie
per il coordinamento delle disposizioni stesse ed indicando espressamente
tutte le disposizioni abrogate.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché
le competenti Commissioni parlamentari esprimano il proprio parere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
CAPO II
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI CIVILE ABITAZIONE
Art. 3.
(Funzioni del Servizio sanitario nazionale).
1. È compito del Servizio sanitario nazionale promuovere a livello
territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione
e, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, sviluppare
una adeguata azione di informazione ed educazione per la prevenzione delle
cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.
2. Ai fini di cui alla presente legge, è compito del dipartimento
per la prevenzione di ogni unità sanitaria locale, di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile
e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per:
a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocività
e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;
b) l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che
si possono determinare nei predetti ambienti;
c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione
sanitaria nei confronti della popolazione;
d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei
servizi, dei presídi e delle unità operative tesi ad assicurare
le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.
3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si realizza nei limiti
delle risorse già destinate allo scopo nell'ambito del Fondo sanitario
nazionale.
4. Il dipartimento per la prevenzione delle unità sanitarie locali
si avvale dei presídi multizonali di prevenzione o dell'agenzia
regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, ove istituita,
con riferimento ai bacini di utenza più ampi di una singola unità
sanitaria locale.
5. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni, nell'esercizio
delle loro funzioni di indirizzo e di coordinamento, il dipartimento per
la prevenzione operante presso ciascuna unità sanitaria locale
è preposto alla realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, promuove una conferenza nazionale al fine di verificare i
risultati raggiunti, di programmare gli interventi di cui al presente
articolo e di determinare l'entità delle risorse ad essi destinate.
Art. 4.
(Sistema informativo).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, presso l'Istituto superiore di sanità è attivato
un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, dei
dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli
osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le unità
sanitarie locali, per i seguenti obiettivi:
a) la valutazione e l'elaborazione dei predetti dati;
b) la valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione e
di educazione sanitaria messe in atto;
c) la redazione di piani mirati ai rischi più gravi e diffusi
per prevenire i fenomeni e rimuovere le cause di nocività;
d) la stesura di una relazione annuale sul numero degli infortuni
e sulle loro cause.
2. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) trasmette al sistema informativo i dati raccolti nella
gestione dell'assicurazione di cui all'articolo 7. Il comitato amministratore
di cui all'articolo 10, comma 2, trasmette annualmente al Ministro della
sanità proposte in tema di informazione, formazione e assistenza
ai fini della prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.
3. Per la fase di prima attuazione delle disposizioni del presente articolo
è stanziata la somma di lire 4 miliardi per il 1999. Il Ministro
della sanità ripartisce annualmente, con proprio decreto emanato
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le
predette risorse fra le amministrazioni centrali e le regioni.
Art. 5.
(Attività di informazione e di educazione).
1. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, definisce con uno o più decreti, di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione
e per le pari opportunità, le linee guida per l'informazione e
l'educazione alla sicurezza e per la predisposizione di campagne informative
a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli
ambienti di civile abitazione ai sensi della presente legge.
2. Le regioni e le province autonome possono, sulla base delle linee
guida definite ai sensi del comma 1, elaborare programmi informativi e
formativi in relazione agli infortuni negli ambienti di civile abitazione.
I predetti programmi sono rivolti prevalentemente ai giovani ed alle categorie
a maggiore rischio, promuovono la conoscenza delle normative tecniche
di sicurezza e delle soluzioni preventive e assicurano la partecipazione
dei cittadini e delle loro associazioni, con particolare riferimento alle
organizzazioni dei consumatori e alle associazioni ambientaliste, femminili
e familiari più rappresentative.
3. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sullo stato
di attuazione delle disposizioni del presente capo nell'ambito della relazione
sullo stato sanitario del Paese, fornendo altresí elementi di valutazione
dell'efficacia delle attività di formazione e di informazione ed
allegando le proposte formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
CAPO III
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO
Art. 6.
(Finalità e definizioni).
1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito
domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili
vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività.
A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela
dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante
dal lavoro svolto in ambito domestico.
2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:
a) per "lavoro svolto in ambito domestico" si intende
l'insieme delle attività prestate nell'ambito domestico, senza
vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle
persone e dell'ambiente domestico;
b) per "ambito domestico" si intende l'insieme degli
immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il
nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un
condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;
c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva
allorché l'assicurato non svolga altra attività che comporti
l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
Art. 7.
(Assicurazione obbligatoria).
1. È istituita l'assicurazione obbligatoria per la
tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante
dal lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata "assicurazione".
2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL.
3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione all'assicurazione
le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in
via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico.
4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti
nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle
attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai
quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore
al 33 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi
al di fuori del territorio nazionale.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere
del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10 e con le
altre modalità di cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio
finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione
dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio
decreto i provvedimenti necessari.
Art. 8.
(Premi assicurativi).
1. Il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti di
cui all'articolo 7, comma 3, è fissato in lire 25.000 annue, esenti
da oneri fiscali.
2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato
per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso
di entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolarità di redditi lordi propri non superiori a lire
9 milioni annue;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo
lordo non sia superiore a lire 18 milioni annue.
3. Nel caso di mancato pagamento del premio di cui al comma
1 alla scadenza fissata dall'INAIL, è dovuta una somma aggiuntiva
di importo non superiore all'ammontare del premio stesso.
4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge non si applica la disposizione
di cui al comma 3.
5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3 possono
essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi previsti per la riscossione
degli altri premi dovuti all'istituto assicuratore.
Art. 9.
(Prestazioni).
1. La prestazione consiste in una rendita per inabilità permanente,
esente da oneri fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione
della capacità lavorativa nella misura di cui all'articolo 7, comma
4, accertata ai sensi dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed è calcolata
su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima
fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, rivalutabile
ai sensi dell'articolo 116 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.
2. La rendita di inabilità permanente è corrisposta con
effetto dal primo giorno successivo a quello della cessazione del periodo
di inabilità temporanea assoluta, in misura proporzionale rispetto
all'effettiva entità dell'invalidità medesima, secondo i
criteri di cui alle tabelle n. 1 e n. 7 allegate al citato testo unico
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni; per i casi non espressamente previsti,
si provvede mediante valutazione medico-legale, secondo i criteri dell'articolo
78 del medesimo testo unico.
3. All'assicurazione non si applica il principio dell'automaticità
delle prestazioni.
4. In considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione
e delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico, l'INAIL
non esercita il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato e dei
componenti il suo nucleo familiare.
Art. 10.
(Fondo autonomo speciale).
1. Per la finalità di cui all'articolo 7, comma 2,
è istituito presso l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilità
separata, di seguito denominato "Fondo".
2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che dura
in carica tre anni, composto dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL,
da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da un rappresentante del Ministero della sanità e da
sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria comparativamente
più rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il presidente è
eletto tra i membri designati dalle organizzazioni di categoria per un
massimo di due mandati consecutivi.
3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti:
a) avanza proposte in merito all'estensione ed al miglioramento
delle prestazioni di cui all'articolo 9;
b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni,
nonché sull'andamento del Fondo;
c) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi
e di prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al comitato è
di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente
centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati
hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione
dei gravami non sospende il provvedimento;
d) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi
o regolamenti.
4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti
al fondo di riserva, possono essere destinate al perseguimento delle finalità
di cui al comma 5 dell'articolo 7 ovvero al miglioramento delle prestazioni
di cui all'articolo 9. Eventuali ulteriori eccedenze possono essere trasferite
al bilancio dello Stato, per essere assegnate agli stati di previsione
dei Ministeri competenti a perseguire le finalità di cui all'articolo
5, comma 1, relativamente alla realizzazione di campagne informative a
livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti
di civile abitazione.
Art. 11.
(Disposizioni finali).
1. Le modalità di attuazione delle disposizioni degli articoli
da 6 a 10 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione dell'INAIL,
da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I servizi comunali di anagrafe dello stato civile e l'Amministrazione
finanziaria dello Stato collaborano con l'INAIL, secondo modalità
stabilite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze,
per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione
di cui all'articolo 7, comma 3, e per l'accertamento dei requisiti di
cui all'articolo 8, comma 2. Il decreto o i decreti predetti sono emanati
entro lo stesso termine di cui al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, modifica l'entità
del premio assicurativo e i limiti reddituali, rispettivamente previsti
dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, allo scopo di assicurare l'equilibrio
finanziario ed economico del Fondo medesimo.
4. Il comitato amministratore del Fondo è istituito entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'obbligo contributivo di cui all'articolo 8 e il diritto alle prestazioni
di cui all'articolo 9 insorgono dal sesto mese successivo alla data di
emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
determinato in lire 46.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 42.000 milioni
a decorrere dall'anno 2000, si provvede:
a) quanto a lire 24.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 20.800
milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri;
b) quanto a lire 21.500 milioni per l'anno 1999 e a lire 21.200
milioni a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
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