Legge-quadro sul volontariato
Articolo 1.
Finalità e oggetto della
legge.
1.La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e
la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per
il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2.La presente legge
stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti
fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i
criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Articolo 2.
Attività di volontariato.
1.Ai
fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella
prestata in modo personale, spontaneo
e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini
di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
2.L'attività del volontario non può
essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate
dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni
stesse.
3.La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l'organizzazione di cui fa parte.
Articolo 3.
Organizzazioni di
volontariato.
1.È considerato organizzazione di volontariato
ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si
avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2.Le organizzazioni di
volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al
perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo
solidaristico.
3.Negli accordi degli aderenti,nell'atto costitutivo o nello
statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme
giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la
democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche
associative nonché la gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di
questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti
l'obbligo di formazione del bilancio,
dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti,nonché le
modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti.
4.Le organizzazioni di
volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare
funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse
svolta.
5.Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante
strutture proprie o, nelle forme e
nei modi previsti dalla legge,nell'ambito di strutture pubbliche o con queste
convenzionate.
Articolo 4.
Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di
volontariato.
1.Le organizzazioni di volontariato debbono
assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2.Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i
relativi controlli.
Articolo 5.
Risorse economiche.
1.Le
organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento
della propria attività da:
a)contributi degli aderenti;
b)contributi di
privati;
c)contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d)contributi di
organismi internazionali;
e)donazioni e lasciti testamentari;
f)rimborsi
derivanti da convenzioni;
g)entrate derivanti da attività commerciali e
produttive marginali.
2.Le organizzazioni di volontariato,prive di
personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono
acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento
della propria attività. Possono
inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare
donazioni e, con beneficio d'inventario,lasciti testamentari, destinando i beni
ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità
previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3.I beni di
cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione
dei relativi acquisti si applicano
gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4.In caso di scioglimento,
cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed
indipendentemente dalla loro forma
giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono
devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo
settore, secondo le indicazioni
contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo
le disposizioni del codice civile.
Articolo 6.
Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome.
1.Le
regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei
registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2.L'iscrizione ai registri è
condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per
stipulare le convenzioni e per beneficiare
delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3.Hanno
diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4.Le regioni e le
province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei
registri, al fine di verificare il
permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato
da parte delle organizzazioni
iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal
registro con provvedimento motivato.
5.Contro il provvedimento di diniego
dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6.Le regioni e le province
autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il
volontariato,previsto dall'articolo 12.
7.Le organizzazioni iscritte nei
registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma
1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Articolo 7.
Convenzioni.
1.Lo Stato, le
regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno
sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2.Le
convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle
condizioni necessarie a svolgere con
continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei
diritti e della dignità degli utenti.
Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di
controllo della loro qualità nonché
le modalità di rimborso delle spese.
3.La copertura assicurativa di cui
all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il
quale viene stipulata la convenzione medesima.
Articolo 8.
Agevolazioni fiscali.
1.Gli atti
costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3,
costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo
svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta
di registro.
2.Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato
di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si
considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono
esenti da ogni imposta a carico delle
organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati
3.I proventi derivanti da attività commerciali e
produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui
redditi (ILOR), qualora sia
documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione
di volontariato. I criteri relativi
al concetto di marginalità di cui al periodo precedente, sono fissati dal
Ministro delle finanze con proprio decreto,
di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Articolo 9.
Valutazione
dell'imponibile.
1.Alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.598, come
sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1982, n.954.
Articolo 10.
Norme regionali e delle province
autonome.
1.Le leggi regionali e provinciali devono
salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e
favorirne lo sviluppo.
2.In particolare, disciplinano:
a)le modalità cui
dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni
che formano oggetto dell'attività di
volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate
con le regioni e le province autonome;
b)le forme di partecipazione
consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo
6 alla programmazione degli
interventi nei settori in cui esse operano;
c)i requisiti ed i criteri che
danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione
delle convenzioni,anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d)gli
organi e le forme di controllo,secondo quanto previsto dall'articolo 6;
e)le
condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di
volontariato;
f)la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale
svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto
intervento delle organizzazioni stesse.
Articolo 11
Diritto all'informazione ed accesso ai documenti
amministrativi.
1.Alle organizzazioni di volontariato,
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui
al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241.
2.Ai fini di cui al comma 1 sono
considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle
organizzazioni.
Articolo 12.
Osservatorio nazionale per il
volontariato.
1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali,è istituito
l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli
affari sociali o da un suo delegato e
composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di
volontariato operanti in almeno sei
regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei
mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha i seguenti compiti:
a)provvedere al censimento delle
organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle
attività da esse svolte;
b)promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c)fornire
ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del
volontariato;
d)approvare progetti sperimentali elaborati, anche in
collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e
per favorire l'applicazione di metodologie
di intervento particolarmente avanzate;
e)offrire sostegno e consulenza per
progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f)pubblicare un rapporto biennale sull'andamento
del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g)sostenere,
anche con la collaborazione delle regioni,iniziative di formazione ed
aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h)pubblicare un bollettino
periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla
circolazione delle notizie attinenti
l'attività di volontariato;
i)promuovere, con cadenza triennale, una
Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti
istituzionali,i gruppi e gli operatori interessati.
2.È istituito,presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per gli affari sociali, il
Fondo per il volontariato,
finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del
comma 1.
Articolo 13.
Limiti di applicabilità.
1.È
fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate
nella presente legge, con particolare
riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
protezione civile e a quelle connesse
con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972,
n.772.
Articolo 14.
Autorizzazione di spesa e copertura
finanziaria.
1.Per il funzionamento dell'Osservatorio
nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per
l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso
articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991,1992 e
1993.
2.All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991,
all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle
organizzazioni di volontariato".
3.Le minori entrate derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente
in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991,1992 e 1993. Al relativo onere
si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di
volontariato".
Articolo 15.
Fondi speciali presso le
regioni.
1.Gli enti di cui all'articolo 12,comma 1,del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n.356, devono prevedere nei propri statuti che una
quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e
dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12,
venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di
istituire, per il tramite degli enti
locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato,
e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne
l'attività.
2.Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle
operazioni di ristrutturazione di cui
all'articolo 1 del citato decreto legislativo n.356 del 1990, devono destinare
alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad
un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35,
terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n.967, e successive modificazioni.
3.Le modalità di
attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 16.
Norme transitorie e
finali.
1.Fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per
l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla
data della sua entrata in vigore.
Articolo 17.
Flessibilità nell'orario di
lavoro.
1.I lavoratori che facciano parte di organizzazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto
di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli
accordi collettivi,compatibilmente con l'organizzazione aziendale.