Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale
TITOLO I
AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
CAPO I -NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI
Articolo 1
Requisiti generali di
ammissione
1.Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni,
possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a)cittadinanza italiana,
salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione
europea;
b)idoneità fisica all’impiego:
1)l’accertamento della idoneità
fisica all’impiego -con la osservanza delle norme in tema di categorie protette
-è effettuato, a cura dell’Unità sanitaria locale (U.s.l.) o dell’azienda
ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
2)il personale dipendente da
pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e
26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, è dispensato dalla visita
medica;
c)titolo di studio per l’accesso alle rispettive
carriere;
d)iscrizione all’albo professionale, ove richiesta, per l’esercizio
professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
2.Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo
nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
Articolo 2
Bando di concorso
1.L’assunzione in
servizio è disposta dall’U.s.l.o dall’azienda ospedaliera nei limiti dei
posti vacanti, mediante pubblici
concorsi banditi ed espletati dalle aziende.
2.I bandi di concorso sono
emanati con le procedure e le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n.487, e successive modificazioni e integrazioni.
3.I bandi devono anche indicare
il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di
particolari categorie di cittadini, numero
che non può complessivamente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso.
4.I bandi possono
stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a
risposta sintetica.
5.Al bando
viene allegato uno schema esemplificativo di domanda di ammissione al
concorso.
6.Il bando deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione e della provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione.
7.Il termine per la
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il
trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale.
8.Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro
a data dell’ufficio postale accettante.
Articolo 3
Domande di ammissione ai
concorsi
1.Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti devono
presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono
indicare:
a)la data, il luogo di nascita e la residenza;
b)il possesso
della cittadinanza italiana o equivalente;
c)il comune nelle cui liste
elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o
della cancellazione dalle liste
medesime;
d)le eventuali condanne penali riportate;
e)i titoli di studio
posseduti;
f)la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g)i
servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
2.Alla
domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le
certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli
effetti della valutazione di merito,i vi compreso un curriculum formativo e
professionale, datato e firmato.
3.I titoli devono essere prodotti in
originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente.
4.Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n.761, in presenza
delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo,
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
5.Le
pubblicazioni devono essere edite a stampa.
6.Alla domanda deve essere unito,
in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli
presentati.
7.Nella domanda di ammissione al concorso, l’aspirante deve
indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In
caso di mancata indicazione vale, ad
ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del comma 1.
Articolo 4
Esclusione dai
concorsi
1.L’esclusione dal concorso è deliberata con
provvedimento motivato del direttore generale dell’U.s.l. o dell’azienda ospedaliera, da
notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Articolo 5
Nomina delle commissioni
1.Il
direttore generale, dopo la scadenza del bando di concorso e espletate, ove
previste, le procedure di sorteggio,
nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale
necessario per l’attività della
stessa.
2.Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità
all’articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, e successive modificazioni e
integrazioni.
3.Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ove i
candidati presenti alla prova scritta siano in numero superiore a mille, possono essere nominate, con le stesse
modalità di cui al comma 1 del presente articolo, unico restante il presidente, una o più
sottocommissioni, nella stessa composizione della commissione del concorso, per l’espletamento delle ulteriori fasi,
esclusa la formulazione della graduatoria finale.
4.In relazione al numero delle domande ed alla
sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più locali, per il
lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati appositi comitati, costituiti da
tre funzionari amministrativi dell’U.s.l. o dell’azienda ospedaliera, di cui uno con funzioni di presidente
ed uno con funzioni di segretario.
5.In ciascuno dei locali di esame deve
essere presente almeno uno dei componenti della commissione.
6.Espletato il
lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede
alla consegna degli elaborati,
raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione
esaminatrice del concorso.
7.Il segretario del comitato di vigilanza, durante
lo svolgimento della prova scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della
commissione esaminatrice.
8.Ai componenti della commissione ed ai componenti
del comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali se ed in quanto dovuti, il
rimborso delle spese di viaggio ed il
trattamento economico di trasferta.
9.Per la misura ed i criteri di
attribuzione dei compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici si
applicano le disposizioni generali vigenti in materia.
10.Nelle commissioni
giudicatrici disciplinate dal presente regolamento per ogni componente
titolare va sorteggiato o designato un
componente supplente.
Articolo 6
Commissioni per i sorteggi dei componenti per i
concorsi per le posizioni funzionali del ruolo sanitario.
1.La
commissione di sorteggio è nominata dal direttore generale della U.s.l. o della
azienda ospedaliera ed è composta da
tre funzionari amministrativi della U.s.l. o della azienda ospedaliera,
di cui uno con funzioni di presidente
e uno anche con funzioni di segretario.
2.La commissione deve sorteggiare i
componenti tra gli iscritti nei ruoli nominativi regionali ove esistenti ovvero fra i dirigenti di secondo
livello in servizio presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio della
regione. Ove il numero dei dirigenti sia inferiore a 10, il sorteggio ha luogo
utilizzando anche i nominativi del
personale in servizio presso le strutture ubicate nelle regioni limitrofe,
onde assicurare che il sorteggio
abbia luogo tra un numero di nominativi non inferiore a quello indicato.
3.Le
operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono
essere comunicati,mediante
pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione che deve aver luogo
almeno trenta giorni prima della data
stabilita per il sorteggio.
CAPO II -PROCEDURE CONCORSUALI
Articolo 7
Svolgimento delle prove
1.Il diario
delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 4 serie speciale "Concorsi ed esami ", non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere
comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima
dell’inizio delle prove.
2.Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e
orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
religiose ebraiche o valdesi.
3.Ai candidati che conseguono l’ammissione alle
prove pratica e orale deve essere data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati
almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
4.La
prova orale deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico.
5.Al termine di
ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno
riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
Articolo 8
Concorso per titoli ed esami.
1.Nei
casi in cui l ’ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per
titoli ed esami, la determinazione
dei criteri, per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle
prove di esame. La valutazione dei
titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, va
effettuata prima della correzione
della prova stessa. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso
noto agli interessati prima
dell’effettuazione della prova orale.
2.Per i titoli può essere attribuito un
punteggio fino ad 1/3 di quello complessivo; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli
stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
3.Le prove
d’esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli del presente
regolamento.
4.La votazione complessiva è determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle
prove d’esame, costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove:scritta, pratica ed orale.
Articolo 9
Adempimenti preliminari
1.Prima
dell’inizio delle prove concorsuali, la commissione, in relazione al numero dei
candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale, rendendolo
pubblico.
2.I componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti,
sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai
sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto
applicabili.
3.La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le
modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove
concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove.
4.La commissione, immediatamente prima della prova orale, predetermina
i quesiti da porre ai candidati
mediante estrazione a sorte.
5.All’ora stabilita per ciascuna prova, prima
dell’inizio di ciascuna di esse, il segretario della commissione, eventualmente
coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento dei candidati,
mediante esibizione di un documento personale di identità.
6.La durata delle
singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla
commissione, con l’osservanza delle norme del presente decreto.
Articolo 10
Verbali relativi al concorso
1.Di
ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale
devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.
2.La commissione deve
procedere, alla presenza di tutti i componenti alla determinazione dei
criteri generali per la valutazione dei
titoli, all’esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle
prove scritte, alla effettuazione delle prove pratiche, all’espletamento delle
prove orali, ed alla formulazione
della graduatoria di merito dei candidati.
3.I punteggi relativi alle prove
sono attribuiti con voti palesi;in caso di differenti valutazioni, il punteggio
da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da
ciascun commissario.
4.Le sottocommissioni, per l’ipotesi di cui all’articolo
5, comma 3, effettuano tutte le operazioni concorsuali di cui al comma precedente, esclusa la determinazione dei
criteri generali per la valutazione dei titoli e la formulazione della
graduatoria dei candidati.
5.Al termine dei propri lavori, le
sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti del concorso alla commissione giudicatrice per la formulazione della
graduatoria finale.
6.Ciascun commissario, fermo restando l’obbligo della
firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole,
tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del
concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli
altri componenti della commissione.
Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura
concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere
allegato al verbale.
7.Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro
sei mesi dalla prova scritta.
8.Qualora la commissione di esame si trovi
nell’impossibilità di ultimare i suoi lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere
precisate in motivata relazione da allegare agli atti del concorso.
9.Al termine dei lavori, i verbali,
unitamente a tutti gli atti del concorso, sono rimessi ai competenti uffici
della U.s.l. o dell’azienda ospedaliera per le determinazioni del direttore
generale.
Articolo 11
Criteri di valutazione dei
titoli
1.Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione
dei criteri di massima si effettua prima dell’espletamento della prova scritta;
per la valutazione dei titoli la commissione si deve attenere ai seguenti principi:
a)titoli di carriera:
1)i
periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2)le frazioni di anno sono
valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori
a quindici giorni;
3)nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati
appartenenti a profili professionali diversi da quello medico non si applicano
le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4)in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole
al candidato;
b)pubblicazioni:
1)la valutazione delle pubblicazioni deve
essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione
scientifica, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei
singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione
funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori. Non possono
essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del
candidato;
2)la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una
corretta valutazione:
a)della data di pubblicazione dei lavori in relazione
all’eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria
di punteggi;
b)del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di
dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano
contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta
originalità;
c)curriculum formativo e professionale:
1)nel curriculum
formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti
categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione
professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da
conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti
pubblici;
2)in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi,
convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento
professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.
Per la dirigenza
sanitaria la partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in
materia dal regolamento sull’accesso
al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale. Nel curriculum
sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal
pregresso ordinamento e l’attestato di formazione manageriale disciplinato dal
predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti
concorsi;
3)il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve
essere adeguatamente motivato con
riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo.
La motivazione deve essere riportata
nel verbale dei lavori della commissione.
Articolo 12
Prova scritta:modalità di
espletamento
1.Il giorno stesso ed immediatamente prima della
prova scritta, la commissione al completo predispone una terna di temi o di
questionari a risposte sintetiche, li registra con numeri progressivi, fissando
il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. I temi o i
questionari sono chiusi in pieghi
suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della
commissione e dal segretario.
2.Ammessi i candidati nei locali degli esami,il
presidente della commissione fa procedere all’appello nominale dei candidati e,
previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in
modo che non possano comunicare tra
loro. Indi fa constatare l’integrità della chiusura dei pieghi contenenti
i temi o i questionari e fa sorteggiare, da
uno dei candidati, il tema o il questionario da svolgere.
3.Durante lo
svolgimento della prova scritta, è vietato ai concorrenti di comunicare tra
loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che
con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza per motivi attinenti alle
modalità di svolgimento del concorso.
4.A tutti i candidati viene fornita
carta recante il timbro della U.s.l. o dell’azienda ospedaliera e la
firma di un membro della commissione
esaminatrice. L’uso di carta diversa comporta la nullità della prova.
5.Ai
candidati sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale
colore: una grande munita di
linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
6.Il
candidato, dopo aver svolto il tema, o compilato il questionario, senza apporvi
sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta
grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel
cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, alla presenza di uno
dei componenti della commissione, anche la busta piccola nella grande che
richiude e consegna al presidente
della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il
presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci,
appone trasversalmente sulla busta,
in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della
busta stessa, la propria firma e
l’indicazione della data della consegna.
7.Al termine di ogni giorno di esame
è assegnato alla busta contenente l’elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla
linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la
numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
8.Successivamente
alla conclusione dell’ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro
ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica
busta, dopo aver staccato la relativa
linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione
esaminatrice o dal comitato di
vigilanza con l’intervento di almeno due componenti della commissione stessa
nel luogo, nel giorno e nell’ora di
cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima
prova di esame, con l’avvertimento che
alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere
alle anzidette operazioni.
9.Sono esclusi dal concorso, previa decisione
della commissione esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata
motivatamente, seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
10.Nel caso in cui
risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte,
l’esclusione è disposta nei confronti
di tutti i candidati coinvolti.
11.La commissione esaminatrice può
consentire, in relazione alla natura del compito assegnato, la consultazione di
testi di legge non commentati e di dizionari.
12.Durante lo svolgimento della
prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il
segretario:tale adempimento deve, espressamente, constare dai verbali del
concorso.
13.Durante la prova e fino alla consegna dell’elaborato, il
candidato non può uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.
14.La
commissione, ferme restanti le proprie competenze, per gli adempimenti inerenti
allo svolgimento delle prove può avvalersi del personale messo a disposizione
dall’Azienda ospedaliera scelto tra i propri dipendenti.
Articolo 13
Adempimenti della commissione.
1.I
plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti,
esclusivamente alla presenza della
commissione, quando essa deve procedere all’esame dei lavori relativi a ciascuna
prova d’esame.
2.Al momento di procedere alla lettura e valutazione della
prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede
all’apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell’elaborato e
sulla busta piccola che vi è acclusa.
3.Tale numero è riprodotto su apposito
elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
4.Al termine
della lettura collegiale di tutti gli elaborati e della attribuzione dei
relativi punteggi si procede
all’apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati.
5.Il
numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella
stessa.
6.Nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente
provvede alla distribuzione degli elaborati. L’apertura della busta piccola avverrà dopo l’attribuzione dei
punteggi di tutte le sottocommissioni.
Articolo 14
Valutazione delle prove
d’esame
1.Il superamento di ciascuna delle previste prove
scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
2.Il superamento
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza,espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
3.La valutazione è
effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’articolo 9, comma
3.
Articolo 15
Prova pratica:modalità di
svolgimento
1.L’ammissione alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto all’articolo
14.
2.Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del
suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti che
devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far
effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le medesime modalità previste per la
prova scritta per far procedere al sorteggio della prova oggetto
di
esame.
3.La commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti
apparecchi e materiali necessari per
l’espletamento della prova stessa.
4.Le prove pratiche si svolgono alla
presenza dell’intera commissione, previa l’identificazione dei concorrenti.
Articolo 16
Prova orale
1.L’ammissione alla
prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica del punteggio
minimo previsto dall’articolo 14.
2.L’esame orale si svolge, nel giorno
stabilito, alla presenza dell’intera commissione in sala aperta al pubblico.
CAPO III -GRADUATORIA -NOMINA -DECADENZA
Articolo 17
Graduatoria
1.La commissione, al
termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
E’ escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista
valutazione di sufficienza.
2.La graduatoria viene trasmessa agli uffici
amministrativi della U.s.l. o dell’azienda ospedaliera per i provvedimenti di cui all’articolo
18.
Articolo 18
Conferimento dei posti
1.Il
direttore generale della U.s.l. o dell’azienda ospedaliera, riconosciuta la
regolarità degli atti del concorso,
li approva.
2.La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni e
integrazioni.
3.Sono dichiarati vincitori,nei limiti dei posti
complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile
1968, n.482, o da altre disposizioni
di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di
particolari categorie di
cittadini.
4.Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e successive
modificazioni e integrazioni.
5.La graduatoria di merito, unitamente a quella
dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale
della U.s.l. o dell’azienda ospedaliera, ed è immediatamente efficace.
6.La
graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione.
7.Le
graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi
dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Articolo 19
Adempimenti dei vincitori.
1.I
candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’U.s.l. o dall’azienda
ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare, nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso e in carta legale, a pena di decadenza
nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:
a)i documenti corrispondenti alle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b)certificato generale del casellario
giudiziale;
c)altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva,
precedenza e preferenza a parità di valutazione.
2.I candidati dichiarati
vincitori hanno facoltà di richiedere all’amministrazione che ha bandito
il concorso, entro dieci giorni dalla
comunicazione dell’esito del concorso, l’applicazione dell’articolo 18,
comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n.241.
3.La U.s.l. o l’azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei
requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli
effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
4.Scaduto inutilmente il termine
assegnato per la presentazione della documentazione, la U.s.l. o l’azienda ospedaliera, comunicano di non dar
luogo alla stipulazione del contratto.
TITOLO II NORME GENERALI
RELATIVE ALLA VALUTAZIONE
DEI TITOLI
Articolo 20.
Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio
di ruolo
1.Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi
di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni,a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed
il servizio di cui al settimo comma dell’articolo unico del decreto-legge 23
dicembre 1978, n.817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio
1979, n.54, sono equiparati al servizio di ruolo.
2.I periodi di effettivo
servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai sensi
dell’articolo 22 della legge 24
dicembre 1986, n.958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i
concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche
amministrazioni.
Articolo 21
Valutazione attività in base a rapporti
convenzionali.
1.L’attività ambulatoriale interna prestata a
rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della
sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende
sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione
dell’orario di attività
settimanale.
2.All’attività espletata dai veterinari coadiutori, nominati ai
sensi degli articoli 1,6,7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 ,n.264, e
successive modificazioni è attribuito il punteggio previsto per i servizi
prestati nella posizione iniziale del corrispondente profilo professionale
ridotto del 20 per cento.
Articolo 22
Valutazione servizi e titoli
equiparabili.
1.I servizi e i titoli acquisiti presso gli
istituti, enti ed istituzioni private di cui all’articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie
secondo quanto disposto dagli
articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n.761.
2.I servizi
antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il
25 per cento della rispettiva durata,
con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali
pubblici nella posizione funzionale
iniziale della categoria di appartenenza.
3.Il servizio prestato presso case
di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per
il 25 per cento della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali
pubblici nella posizione funzionale
iniziale della categoria di appartenenza.
4.Il servizio prestato presso
farmacie private aperte al pubblico risultante da atti formali, con iscrizione
previdenziale, è valutato, per il 25 per cento della sua durata, con il
punteggio previsto per la qualifica
di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.
Articolo 23
Servizio prestato all’estero
1.Il
servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione
europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza
scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.49, equiparabile a
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il
corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se
riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio
1960, n.735.
2.Il servizio prestato presso organismi internazionali è
riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n.735, ai fini della valutazione come titolo con i
punteggi indicati al comma 1.
TITOLO III
CONCORSI DI ASSUNZIONE
CAPO I -RUOLO SANITARIO -CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI PER IL PRIMO LIVELLO DIRIGENZIALE DEL RUOLO SANITARIO.
PROFILO PROFESSIONALE: MEDICI
Articolo 24
Concorso, per titoli ed esami per il primo livello
dirigenziale medico Requisiti specifici di ammissione
1.I
requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a)laurea in
medicina e chirurgia;
b)specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso;
c)iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Articolo 25
Commissione esaminatrice
1.La
commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o
dell’azienda ospedaliera ed è
composta da:
a)presidente:
il dirigente del secondo livello dirigenziale
nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di
pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario nell’ambito
dell’area alla quale appartiene la
struttura il cui posto si intende ricoprire;
b)componenti:
due dirigenti
del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina
oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato
nell’articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui
sopra;
c)segretario:
un funzionario amministrativo della U.s.l. o della
azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.
Articolo 26
Prove d’esame.
1.Le prove d’esame
sono le seguenti:
a)prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b)prova
pratica:
1)su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
2)per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con
altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3)la prova pratica
deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c)prova
orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti
connessi alla funzione da conferire.
Articolo 27
Punteggio
1.La commissione
dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a)20 punti per i
titoli;
b)80 punti per le prove d’esame.
2.I punti per le prove d’esame
sono così ripartiti:
a)30 punti per la prova scritta;
b)30 punti per la
prova pratica;
c)20 punti per la prova orale.
3.I punti per la valutazione
dei titoli sono così ripartiti:
a)titoli di carriera:10;
b)titoli
accademici e di studio:3;
c)pubblicazioni e titoli
scientifici:3;
d)curriculum formativo e professionale:4.
4.Titoli di
carriera:
a)servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e
23:
1)servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore,
nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2)servizio in altra posizione
funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3)servizio in
disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui
sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4)servizio prestato
a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per
cento;
b)servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni
nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per
anno.
5.Titoli accademici e di studio:
a)specializzazione nella disciplina
oggetto del concorso, punti 1,00;
b)specializzazione in una disciplina
affine, punti 0,50;
c)specializzazione in altra disciplina, punti
0,25;
d)altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi
di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e)altre lauree, oltre quella richiesta
per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50
per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6.Non è valutabile la
specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
7.La
specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991,
n.257, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a
mezzo punto per anno di corso di
specializzazione.
8.Per la valutazione delle pubblicazioni,dei titoli
scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’articolo 11.
Articolo 28
Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello
dirigenziale odontoiatra Requisiti specifici di ammissione
1.I requisiti
specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a)laurea in odontoiatria
e protesi dentaria,nonché laurea in medicina per i laureati in medicina
e chirurgia legittimati all’esercizio della
professione di odontoiatra;
b)specializzazione nella
disciplina;
c)iscrizione secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio
1985, n.409, al rispettivo albo dell’ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del
bando.
2.La specializzazione fatta valere come titolo legittimante
l’esercizio della professione di odontoiatra non è valida ai fini
dell’ammissione al concorso.
Articolo 29
Commissione esaminatrice
1.La
commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o
dell’azienda ospedaliera ed è
composta da:
a)presidente:
il dirigente del secondo livello dirigenziale
nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla
struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare
l’individuazione è operata dal
direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area
alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende
ricoprire;
b)componenti:
due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno
sorteggiato fra il personale indicato nell’articolo 6, comma 2, ed uno designato
dalla regione, fra il personale di
cui sopra;
c)segretario:
un funzionario amministrativo della U.s.l. o
della azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.
Articolo 30
Prove d’esame.
1.Le prove d ’esame
sono le seguenti:
a)prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b)prova pratica:
su tecniche e
manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per
iscritto;
c)prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Articolo 31
Punteggio
1.La commissione
dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a)20 punti per i
titoli;
b)80 per le prove di esame.
2.I punti per le prove d’esame sono
così ripartiti:
a)30 punti per la prova scritta;
b)30 punti per la prova
pratica;
c)20 punti per la prova orale.
3.I punti per la valutazione dei
titoli sono così ripartiti:
a)titoli di carriera: 10;
b)titoli accademici
e di studio: 3;
c)pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d)curriculum
formativo e professionale: 4.
4.Titoli di carriera:
a)servizi di ruolo
prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1)nel livello dirigenziale a
concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2)in
altra posizione nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3)servizio
prestato in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
4)servizio a tempo pieno
da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per
cento;
b)servizio di ruolo quale odontoiatra presso pubbliche amministrazioni
nelle varie qualifiche secondo i
rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
5.Titoli accademici e di
studio:
a)specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti
1,00;
b)specializzazione in disciplina affine, punti
0,50;
c)specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d)altre
specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra
ridotti del 50 per cento;
e)altre
lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle
previste per l’appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6.Non è
valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di
ammissione.
7.Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti
dall’articolo 11.
PROFILO PROFESSIONALE: FARMACISTI
Articolo 32
Concorso, per titoli ed esami,per il primo livello
dirigenziale farmacista. Requisiti specifici di ammissione.
1.I requisiti
specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a)laurea in farmacia o
in chimica e tecnologie farmaceutiche;
b)specializzazione nella disciplina
oggetto del concorso;
c)iscrizione all’albo dell’ordine dei farmacisti
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del
bando.
Articolo 33
Commissione esaminatrice.
1.La
commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o
dell’azienda ospedaliera ed è
composta da:
a)presidente:
il dirigente del secondo livello dirigenziale
nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di
pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario,
nell’ambito dell’area alla quale
appartiene la struttura il cui posto si intende
ricoprire.
b)componenti:
due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale
indicato nell’articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui
sopra.
c)segretario:
un funzionario amministrativo della U.s.l. o della
azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.
Articolo 34
Prove d’esame.
1.Le prove d’esame
sono le seguenti:
a)prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti di
farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla materia stessa;
b)prova pratica:
tecniche e manualità peculiari della
disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c)prova orale:
sulle materie inerenti alla
disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Articolo 35.
Punteggio
1.La commissione
dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a)20 punti per i
titoli;
b)80 punti per le prove d’esame.
2.I punti per le prove d’esame
sono così ripartiti:
a)30 punti per la prova scritta;
b)30 punti per la
prova pratica;
c)20 punti per la prova orale.
3.I punti per la valutazione
dei titoli sono così ripartiti:
a)titoli di carriera: 10;
b)titoli
accademici e di studio: 3;
c)pubblicazioni e titoli scientifici:
3;
d)curriculum formativo e professionale: 4.
4.Titoli di
carriera:
a)servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e
23:
1)nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella
disciplina, punti 1,00 per anno;
2)in altra posizione funzionale nella
disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3)servizio prestato in disciplina
affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e
del 50 per cento;
b)servizio di ruolo presso farmacie comunali o
municipalizzate:
1)come direttore, punti 1,00 per anno;
2)come
collaboratore, punti 0,50 per anno.
c)servizio di ruolo quale farmacista
presso pubbliche amministrazioni con le varie qualifiche previste dai rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
5.Titoli accademici e di
studio:
a)specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti
1,00;
b)specializzazione in disciplina affine, punti
0,50;
c)specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d)altre
specializzazioni di ciascun gruppo, da valutare con i punteggi di cui sopra
ridotti del 50 per cento;
e)altre
lauree, oltre quella fatta valere come requisito per l’ammissione al concorso,
comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo
di punti 1,00.
6.Non è valutabile
la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
7.Per la
valutazione delle pubblicazioni,dei titoli scientifici e del curriculum
formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo
11.
PROFILO PROFESSIONALE: VETERINARI
Articolo 36
Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello
dirigenziale veterinario. Requisiti specifici di
ammissione.
1.I requisiti specifici di ammissione al concorso
sono i seguenti:
a)diploma di laurea in medicina
veterinaria;
b)specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso;
c)iscrizione all’albo dell’ordine dei veterinari, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Articolo 37.
Commissione esaminatrice
1.La
commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. ed è
composta da:
a)presidente:
il dirigente del secondo livello dirigenziale
nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di
pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario,
nell’ambito dell’area alla quale
appartiene la struttura il cui posto si intende
ricoprire;
b)componenti:
due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale
indicato nell’articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui
sopra;
c)segretario:
un funzionario amministrativo della U.s.l. o della
azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.
Articolo 38
Prove d’esame
1.Le prove d’esame
sono le seguenti:
a)prova scritta:
relazione su argomenti inerenti alla
materia oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla materia stessa;
b)prova pratica:
su tecniche e
manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica
deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c)prova orale:
sulle materie inerenti alla
disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Articolo 39
Punteggio
1.La commissione
dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a)20 punti per i
titoli;
b)80 punti per le prove d’esame.
2.I punti per le prove d ’esame
sono così ripartiti:
a)30 punti per la prova scritta;
b)30 punti per la
prova pratica;
c)20 punti per la prova orale.
3.I punti per la valutazione
dei titoli sono così ripartiti:
a)titoli di carriera:10;
b)titoli
accademici e di studio:3;
c)pubblicazioni e titoli
scientifici:3;
d)curriculum formativo e professionale:4.
4.Titoli di
carriera:
a)servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e
23;
1)nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella
disciplina,punti 1,00 per anno;
2)in altra posizione funzionale nella
disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3)servizio in disciplina affine
ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
4)servizio prestato a
tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per
cento.
b)servizio di ruolo quale veterinario presso pubbliche amministrazioni
nelle varie qualifiche secondo i
rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
5.Titoli accademici e di
studio:
a)specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti
1,00;
b)specializzazione in disciplina affine, punti
0,50;
c)specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d)altre
specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra
ridotti del 50 per cento;
e)altre
lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle
previste per l’appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6.Non è
valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di
ammissione.
7.Per la valutazione delle pubblicazioni dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti
dall’articolo 11.
PROFILO PROFESSIONALE: BIOLOGO
Articolo 40
Concorso,per titoli ed esami, per la posizione
funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di biologo
-Requisiti specifici di ammissione
1.I requisiti specifici di
ammissione al concorso sono i seguenti:
a)diploma di laurea in scienze
biologiche;
b)specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso;
c)iscrizione nell’albo dell’ordine professionale attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Articolo 41
Commissione esaminatrice.
1.La
commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o
dell’azienda ospedaliera ed è
composta da:
a)presidente:
il dirigente del secondo livello dirigenziale
nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura.In caso di
pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario,
nell’ambito dell’area alla quale
appartiene la struttura il cui posto si intende
ricoprire;
b)componenti:
due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale
indicato nell’articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui
sopra;
c)segretario:
un funzionario amministrativo della U.s.l. o della
azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.
Articolo 42
Prove d’esame.
1.Le prove d ’esame per il
concorso per il profilo professionale di biologo:
a)prova
scritta:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a
concorso e impostazione di un piano
di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;
b)prova pratica:
esecuzione di misure strumentali o di
prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;
c)prova
orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti
connessi alla funzione da conferire.
Articolo 43
Punteggio.
1.La commissione
dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a)20 punti per i
titoli;
b)80 punti per le prove d’esame.
2.I punti per le prove d’esame
sono così ripartiti:
a)30 punti per la prova scritta;
b)30 punti per la
prova pratica;
c)20 punti per la prova orale.
3.I punti per la valutazione
dei titoli sono così ripartiti:
a)titoli di carriera:10;
b)titoli
accademici e di studio:3;
c)pubblicazioni e titoli
scientifici:3;
d)curriculum formativo e professionale:4.
4.Titoli di
carriera:
a)servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e
23:
1)servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore,
nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2)servizio in altra posizione
funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3)servizio in
disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui
sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
b)servizio
di ruolo quale biologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche
secondo i rispettivi ordinamenti:punti 0,50 per anno.
5.Titoli accademici e
di studio:
a)specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti
1,00;
b)specializzazione in disciplina affine, punti
0,50;
c)specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d)altre
specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra
ridotti del 50 per cento;
e)altre
lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle
previste per l’appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6.Non è
valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di
ammissione.
7.Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti
dall’articolo 11.
PROFILO PROFESSIONALE: CHIMICO
Articolo 44
Concorso, per titoli ed esami,per la posizione
funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di chimico
-Requisiti specifici di ammissione.
1.I requisiti specifici di
ammissione al concorso sono i seguenti:
a)diploma di laurea in
chimica;
b)specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso;
c)iscrizione nell’albo dell’ordine professionale attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Articolo 45
Commissione esaminatrice
1.La
commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o
dell’azienda ospedaliera ed è
composta da:
a)presidente:
il dirigente del secondo livello dirigenziale
nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla
struttura.In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare
l’individuazione è operata dal
diretto re generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area
alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende
ricoprire;
b)componenti:
due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale
indicato nell’articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui
sopra;
c)segretario:
un funzionario amministrativo della U.s.l. o della
azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.
Articolo 46
Prove d’esame
1.Le prove d ’esame
per il concorso per il profilo professionale di chimico:
a)prova
scritta:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a
concorso e impostazione di un piano
di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;
b)prova pratica:
esecuzione di misure strumentali o di
prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;
c)prova
orale:
sulle materie
inerenti alla disciplina a concorso,nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
Articolo 47
Punteggio
1.La commissione dispone,
complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a)20 punti per i
titoli;
b)80 punti per le prove d’esame.
2.I punti per le prove d’esame
sono così ripartiti:
a)30 punti per la prova scritta;
b)30 punti per la
prova pratica;
c)20 punti per la prova orale.
3.I punti per la valutazione
dei titoli sono così ripartiti:
a)titoli di carriera:10;
b)titoli
accademici e di studio:3;
c)pubblicazioni e titoli
scientifici:3;
d)curriculum formativo e professionale:4.
4.Titoli di
carriera:
a)servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e
23:
1)nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella
disciplina, punti 1,00 per anno;
2)in altra posizione funzionale nella
disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3)servizio in disciplina affine
ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
b)servizio di ruolo
quale chimico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i
rispettivi ordinamenti:punti 0,50 per anno.
5.Titoli accademici e di
studio:
a)specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti
1,00;
b)specializzazione in disciplina affine, punti
0,50;
c)specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d)altre
specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra
ridotti del 50 per cento;
e)altre
lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle
previste per l’appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti
1,00.
6.Non è valutabile la
specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
7.Per la
valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum
formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo
11.
PROFILO PROFESSIONALE: FISICO
Articolo 48
Concorso, per titoli ed esami,per la posizione
funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di fisico
-Requisiti specifici di ammissione
1.I requisiti specifici di
ammissione al concorso sono i seguenti:
a)diploma di laurea in
fisica;
b)specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.
Articolo 49
Commissione esaminatrice
1.La
commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o
dell’azienda ospedaliera ed è
composta da:
a)presidente:
il dirigente del secondo livello dirigenziale
nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura.In caso di
pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario,
nell’ambito dell’area alla quale
appartiene la struttura il cui posto si intende
ricoprire;
b)componenti:
due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale
indicato nell’articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui
sopra;
c)segretario:
un funzionario amministrativo della U.s.l. o della
azienda ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.
Articolo 50
Prove d’esame.
1.Le prove d’esame
per il concorso per il profilo professionale di fisico:
a)prova
scritta:
svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a
concorso e impostazione di un piano
di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
disciplina stessa;
b)prova pratica:
esecuzione di misure strumentali o di
prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;
c)prova
orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti
connessi alla funzione da conferire.
Articolo 51
Punteggio.
1.La commissione
dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a)20 punti per i
titoli;
b)80 punti per le prove d’esame.
2.I punti per le prove d’esame
sono così ripartiti:
a)30 punti per la prova scritta;
b)30 punti per la
prova pratica;
c)20 punti per la prova orale.
3.I punti per la valutazione
dei titoli sono così ripartiti:
a)titoli di carriera:10;
b)titoli
accademici e di studio:3;
c)pubblicazioni e titoli
scientifici:3;
d)curriculum formativo e professionale:4.
4.Titoli di
carriera:
a)servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e
23:
1)nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella
disciplina, punti 1,00 per anno;
2)in altra posizione funzionale nella
disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3)servizio in disciplina affine
ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
b)servizio di ruolo
quale fisico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo
i rispettivi ordinamenti:punti 0,50
per anno.
5.Titoli accademici e di studio:
a)specializzazione nella
disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b)specializzazione in disciplina
affine, punti 0,50;
c)specializzazione in altra disciplina, punti
0,25;
d)altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi
di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e)altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un
massimo di punti 1,00.
6.Non è valutabile la specializzazione fatta valere
come requisito di ammissione.
7.Per la valutazione delle pubblicazioni,dei
titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i
criteri previsti dall’articolo 11.
Nell’ambito del curriculum va valutata
l’iscrizione nell’elenco nazionale degli esperti qualificati con punti 0,250
quale componente del punteggio globale.
PROFILO PROFESSIONALE: PSICOLOGO
Articolo 52
Concorso, per titoli ed esami, per la posizione
funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di psicologo
-Requisiti specifici di ammissione.
1.I requisiti specifici di
ammissione al concorso sono i seguenti:
a)diploma di laurea in
psicologia;
b)specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso;
c)iscrizione nell’albo dell’ordine professionale attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Articolo 53
Commissione esaminatrice
1.La
commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o
dell’azienda ospedaliera ed è
composta da:
a)presidente:
il dirigente del secondo livello dirigenziale
nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura.In caso di
pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario,
nell’ambito dell’area alla quale
appartiene la struttura il cui posto si intende
ricoprire;
b)componenti:
due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale
indicato nell’articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui
sopra;
c)segretario:
un
funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera appartenente
ad un livello non inferiore al
settimo.
Articolo 54
Prove d’esame
1.Le prove d’esame
per il concorso per il profilo professionale di psicologo:
a)prova
scritta:
impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico
presentato dalla commissione sotto
forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per
gli interventi ritenuti necessari o
soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a
concorso;
b)prova pratica:
esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e
discussione sul caso, ovvero:
esame dei risultati di tests diagnostici e
diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c)prova orale:
sulle materie inerenti alla
disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Articolo 55
Punteggio
1.La commissione
dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a)20 punti per i
titoli;
b)80 punti per le prove d’esame.
2.I punti per le prove d’esame
sono così ripartiti:
a)30 punti per la prova scritta;
b)30 punti per la
prova pratica;
c)20 punti per la prova orale.
3.I punti per la valutazione
dei titoli sono così ripartiti:
a)titoli di carriera;10;
b)titoli
accademici e di studio:3;
c)pubblicazioni e titoli
scientifici:3;
d)curriculum formativo e professionale:4.
4.Titoli di
carriera:
a)servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e
23:
1)nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella
disciplina, punti 1,00 per anno;
2)in altra posizione funzionale nella
disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3)servizio in disciplina affine
ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
b)servizio di ruolo
quale psicologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo
i rispettivi ordinamenti:punti 0,50 per anno.
5.Titoli accademici e di
studio:
a)specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti
1,00;
b)specializzazione in disciplina affine, punti
0,50;
c)specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d)altre
specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra
ridotti del 50 per cento;
e)altre
lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle
previste per l’appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6.Non è
valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di
ammissione.
7.Per la valutazione delle pubblicazioni,dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti
dall’articolo 11.
Articolo 56
Specializzazioni e servizi
equipollenti
1.Ai fini dei concorsi disciplinati nel Capo I,
alla specializzazione ed al servizio nella disciplina sono equivalenti la specializzazione ed il
servizio in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi della normativa regolamentare concernente i
requisiti di accesso al 2 livello dirigenziale del personale del servizio
sanitario nazionale.
2.Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data di entrata in vigore del presente decreto è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le aziende ospedaliere
diverse da quella di
appartenenza.
Articolo 57
Discipline con pluralità di
accesso
1.Possono essere indetti concorsi con accesso
riservato a più categorie professionali secondo quanto previsto dalla normativa sui requisiti di
accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.
2.I concorsi in
discipline con accesso riservato a più categorie professionali si svolgono con
le modalità previste per lo specifico
profilo dell’area di appartenenza. I componenti delle commissioni sono sorteggiati e designati fra tutti i dirigenti
delle discipline appartenenti alle diverse categorie interessate; le commissioni
sono integrate tramite sorteggio, in modo da assicurare la presenza di un
membro per ciascuna categoria professionale.
Ove il numero complessivo dei componenti risulti pari è sorteggiato un ulteriore componente fra gli
aventi diritto di tutte le categorie professionali.
CAPO II -RUOLO PROFESSIONALE -CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL LIVELLO DIRIGENZIALE DEL RUOLO PROFESSIONALE.
PROFILO PROFESSIONALE: AVVOCATO
Articolo 58
Concorso, per titoli ed esami, per a posizione
funzionale di dirigente avvocato -Requisiti specifici di
ammissione
1.I
requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a)diploma di
laurea in giurisprudenza;
b)titolo di avvocato;
c)anzianità di cinque anni
di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in
enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo,
ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono
livello di altre pubbliche amministrazioni;
d)iscrizione all’ordine
professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del
bando.
Articolo 59
Commissione esaminatrice.
1.La
commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o della
azienda ospedaliera ed è composta
da:
a)presidente:
il direttore amministrativo della U.s.l. o della azienda
ospedaliera o su delega un responsabile di struttura amministrativa;
b)componenti:
due dirigenti del ruolo
professionale del profilo a concorso, di cui uno scelto dal direttore generale
nell’ambito del personale in servizio presso le U.s.l. o le aziende ospedaliere
situate nel territorio della regione
e uno designato dalla regione;
c)segretario:
un funzionario amministrativo
della U.s.l. o della azienda ospedaliera, appartenente ad un livello
non inferiore al settimo.
Articolo 60
Prove d’esame.
1.Le prove d’esame
sono le seguenti:
a)prova scritta:
svolgimento di un tema in diritto
amministrativo o costituzionale o civile o penale;
b)prova teorico
pratica:
predisposizione di atti riguardanti l’attività di servizio o stesura
di un atto difensionale di diritto e procedura civile o di diritto amministrativo;
c)prova
orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte,nonché su altre materie
richieste nel bando di concorso.
Articolo 61
Punteggio
1.La commissione
dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a)20 punti per i
titoli;
b)80 punti per le prove d’esame.
2.I punti per le prove d’esame
sono cosi ripartiti:
a)30 punti per la prova scritta;
b)30 punti per la
prova pratica;
c)20 punti per la prova orale.
3.I punti per la valutazione
dei titoli sono così ripartiti:
a)titoli di carriera:10;
b)titoli
accademici e di studio:3;
c)pubblicazioni e titoli
scientifici:3;
d)curriculum formativo e professionale:4.
4.Titoli di
carriera:
a)servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore
presso le U.s.l., le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 22 e 23
e presso altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;
b)servizio di
ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a),
punti 0,50.
5.Titoli accademici e di studio:
a)specializzazione di livello
universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti
1,00 per ognuna;
b)altre lauree,oltre quella richiesta per l’ammissione al
concorso purché attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 0,50 per
ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6.Per la valutazione delle
pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale
si applicano i criteri indicati nell’articolo 11.
PROFILI PROFESSIONALI INGEGNERE, ARCHITETTO, GEOLOGO
Articolo 62
Concorso, per titoli ed esami, per a posizione
funzionale di dirigente: ingegnere, architetto, geologo. Requisiti specifici di
ammissione.
1.I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i
seguenti:
a)diploma di laurea rispettivamente in ingegneria nelle branche
specifiche da indicarsi nel bando, in
architettura, in scienze geologiche;
b)abilitazione all’esercizio
professionale;
c)cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla
medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti del
Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali
di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche
amministrazioni;
d)iscrizione ai rispettivi albi professionali, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Articolo 63
Commissione esaminatrice
1.La
commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o della
azienda ospedaliera:
a)presidente:il direttore amministrativo della U.s.l. o
della azienda ospedaliera o su delega un responsabile di struttura riconducibile al settore afferente al
concorso;
b)componenti:
due dirigenti del profilo professionale a
concorso, di cui uno scelto dal direttore generale nell’ambito del personale in servizio presso le U.s.l. o le
aziende ospedaliere situate nel territorio della regione ed uno designato dalla
regione;
c)segretario:
un funzionario amministrativo della U.s.l. o della
azienda ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al
settimo.
Articolo 64
Prove d’esame.
1.Le prove d’esame
per il concorso sono le seguenti:
a)prova scritta:
relazione su argomenti
scientifici relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie
stesse;
b)prova teorico pratica:
esame e parere scritto su di un progetto
o impianto. Per il concorso per la posizione funzionale di geologo: esame e parere scritto sui risultati
di dati oro-idrografici e di laboratorio;
c)prova orale:
colloquio nelle
materie delle prove scritte, nonché su altre materie indicate nel bando di
concorso.
Articolo 65
Punteggio
1.La commissione
dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a)20 punti per i
titoli;
b)80 punti per le prove d’esame.
2.I punti per le prove d’esame
sono così ripartiti:
a)30 punti per la prova scritta;
b)30 punti per la
prova pratica;
c)20 punti per la prova orale.
3.I punti per la valutazione
dei titoli sono così ripartiti:
a)titoli di carriera:10;
b)titoli
accademici e di studio:3;
c)pubblicazioni e titoli
scientifici:3;
d)curriculum formativo e professionale:4.
4.Titoli di
carriera:
a)servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e
23:
1)nel livello a concorso, o nel livello superiore, punti 1,00 per
anno;
2)in posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;
b)servizio
di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni:
1)come direttore o dirigente
o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
2)come ispettore generale o
direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell’ottava
qualifica funzionale, o in qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per
anno;
3)come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale,
o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno.
5.Titoli accademici e di studio:
a)specializzazioni
di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da
conferire, punti 1,00 per ognuna;
b)altre lauree, oltre quella richiesta per
l’ammissione al concorso per la posizione funzionale iniziale, purché attinenti
al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti
1,00.
6.Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti
dall’articolo 11.
CAPO III -RUOLO TECNICO
CONCORSI, PER TITOLI ED ESAMI PER IL LIVELLO DIRIGENZIALE DEL RUOLO TECNICO PROFILO PROFESSIONALE ANALISTA -STATISTICO SOCIOLOGO
Articolo 66
Concorso, per titoli ed esami,per a posizione
funzionale di dirigente analista, statistico, sociologo.
Requisiti specifici di
ammissione.
1..I requisiti specifici di ammissione al concorso per la
posizione funzionale di dirigente analista, statistico, sociologo sono i seguenti:
a)analista:
1)diploma di
laurea in informatica, in statistica, in matematica, in fisica, in ingegneria
nelle branche specifiche da indicarsi nel bando, in economia e commercio o altra
laurea con diploma di scuola universitaria di specializzazione specifica da indicarsi nel
bando;
2)cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima
professionalità prestato in enti del
Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo
livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di
altre pubbliche amministrazioni;
b)statistico:
1)diploma di laurea in
scienze statistiche demografiche e sociali,in scienze statistiche ed attuariali,
in scienze statistiche ed economiche o altra laurea equipollente;
2)cinque
anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato
in enti del Servizio sanitario
nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello,ovvero in
qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche
amministrazioni;
c)sociologo:
1)diploma di laurea in sociologia o laurea
in scienze politiche a indirizzo politico-sociale (sociologico);
2)cinque
anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato
in enti del Servizio sanitario
nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in
qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche
amministrazioni.
3.Iscrizione ai rispettivi albi professionali, ove
esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a
quella di scadenza del bando.
Articolo 67
Commissione esaminatrice
1.La
commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o
dell’azienda ospedaliera ed è
composta da:
a)presidente:
il direttore amministrativo della U.s.l. o
dell’azienda ospedaliera o su delega un responsabile di struttura riconducibile al settore afferente al
concorso;
b)componenti:
due dirigenti del profilo a concorso, di cui uno
scelto dal direttore generale nell’ambito del personale in servizio presso le
U.s.l. o le aziende ospedaliere situate nel territorio della regione ed uno
designato dalla regione;
c)segretario:
un funzionario amministrativo della
U.s.l. o dell’azienda ospedaliera,appartenente ad un livello non inferiore al settimo.
Articolo 68
Prove d’esame.
1.Le prove di esame
per il concorso per la posizione funzionale di dirigente analista sono le
seguenti:
a)prova scritta:
vertente su
argomenti attinenti alla applicazione di tecniche rispettivamente di micro e
macro computerizzazione o soluzione
di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a
concorso;
b)prova teorico pratica:
concernente l’esame di progetti per le
applicazioni di sistemi informatici a livello di unità sanitarie locali o di aziende ospedaliere, con relazione
scritta;
c)prova orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte,
sull’organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di concorso.
2.Le
prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di dirigente
statistico sono le seguenti:
a)prova scritta:
concernente argomenti attinenti alla
indagine epidemiologica ed alla metodologia statistica nel campo sanitario o soluzione di quesiti a risposta
sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;
b)prova teorico
pratica:
vertente su progetti dell’indagine statistica, delle classificazioni
nosologiche e sulle rilevazioni statistiche a livello di U.s.l. o di azienda
ospedaliera, con relazione scritta;
c)prova orale:
colloquio nelle materie
delle prove scritte, sulla organizzazione dei servizi sanitari, nonché su
altre materie indicate nel bando di
concorso.
3.Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di
dirigente sociologo sono le seguenti:
a)prova scritta:
concernente metodologia per la
valutazione di un servizio ed i suoi obiettivi in funzione del suo bacino di utenza o soluzione di quesiti a risposta
sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;
b)prova teorico
pratica:
vertente su valutazione ed interpretazione di questionari e di
risultati di ricerche socio-sanitarie, con relazione scritta;
c)prova orale:
colloquio nelle materie delle
prove scritte, sulla organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie indicate nel bando di
concorso.
Articolo 69
Punteggio
1.La commissione
dispone, complessivamente, di 100 punti cosi ripartiti:
a)20 punti per i
titoli;
b)80 punti per le prove di esame.
2.I punti per le prove di esame
sono così ripartiti:
a)30 punti per la prova scritta;
b)30 punti per la
prova pratica;
c)20 punti per la prova orale.
3.I punti per la valutazione
dei titoli sono così ripartiti:
a)titoli di carriera:10;
b)titoli
accademici e di studio:3;
c)pubblicazioni e titoli
scientifici:3;
d)curriculum formativo e professionale:4.
4.Titoli di
carriera:
a)servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e
23:
1)nel livello dirigenziale a concorso o nel livello superiore, punti 1,00
per anno;
2)nella posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per
anno;
b)servizio di ruolo quale analista o statistico o sociologo presso
pubbliche amministrazioni:
1)come direttore o dirigente o qualifiche
corrispondenti, punti 1,00 per anno;
2)come ispettore generale o direttore di
divisione dei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell’ottavo e nono livello o
qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
3)come assistente,
collaboratore o nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per
anno.
5.Titoli accademici di studio e professionali:
a)specializzazioni di
livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da
conferire, punti 1,00 per ognuna;
b)altre lauree, oltre quella richiesta per
l’ammissione al concorso purché attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna,fino ad un
massimo di punti 1,00.
6.Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli
scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’articolo 11.
CAPO IV -RUOLO AMMINISTRATIVO -CONCORSI,PER TITOLI ED ESAMI, PER IL LIVELLO DIRIGENZIALE DEL RUOLOAMMINISTRATIVO.
PERSONALE AMMINISTRATIVO LAUREATO.
PROFILO PROFESSIONALE:
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Articolo 70
Concorso, per titoli ed esami, per la posizione
funzionale di dirigente amministrativo. Requisiti specifici di
ammissione
1.I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i
seguenti:
a)diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in
economia e commercio o altra laurea equipollente;
b)anzianità di servizio
effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità
prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di
livello settimo, ottavo e ottavo-bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo,
ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
Articolo 71
Commissione esaminatrice.
1.La
commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o
dell’azienda ospedaliera ed è
composta da:
a)presidente:
il direttore amministrativo della U.s.l. o
dell’azienda ospedaliera o, su delega, un responsabile di struttura amministrativa;
b)componenti:
due
dirigenti amministrativi di ruolo di cui uno scelto dal direttore generale
nell’ambito del personale in servizio
presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere situate nel territorio
della regione ed uno designato dalla
regione;
c)segretario:
un funzionario amministrativo della U.s.l. o
dell’azienda ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al
settimo.
Articolo 72
Prove d ’esame.
1.Le prove di
esame sono le seguenti:
a)prova scritta:
su argomenti di diritto
amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica nelle suddette materie;
b)prova teorico pratica:
predisposizione
di atti o provvedimenti riguardanti l’attività del servizio;
c)prova
orale:
vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle
seguenti materie:diritto civile, contabilità di Stato, leggi e regolamenti
concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di
legislazione sociale, elementi di economia
politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.
Articolo 73
Punteggio
1.La commissione
dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a)20 punti per i
titoli;
b)80 punti per le prove di esame.
2.I punti per le prove di esame
sono così ripartiti:
a)30 punti per la prova scritta;
b)30 punti per la
prova pratica;
c)20 punti per la prova orale.
3.I punti per la valutazione
dei titoli sono così ripartiti:
a)titoli di carriera:10;
b)titoli
accademici,di studio:3;
c)pubblicazioni e titoli
scientifici:3;
d)curriculum formativo e professionale:4.
4.Titoli di
carriera:
a)servizio di ruolo nella posizione funzionale del profilo a
concorso o in posizione funzionale superiore o nella medesima professionalità in
posizione funzionale di livello ottavo e ottavo-bis presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche
funzionali di ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, punti
1,00 per anno;
b)servizio di ruolo di medesima professionalità nella
posizione funzionale di settimo livello presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in
qualifiche funzionali di settimo livello di altre pubbliche amministrazioni,
punti 0,50 per anno.
5.Titoli accademici di studio:
a)specializzazioni di livello universitario, in
materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per
ognuna;
b)altre lauree,
oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla
posizione funzionale da conferire,
punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6.Per la valutazione
delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e
professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11.
CAPO V -NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 74
Equipollenze ed affinità
1.Fermo
restando quanto previsto all’articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo,
limitatamente ad un biennio
dall’entrata in vigore del presente decreto, la specializzazione nella
disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono
quelle di cui alla normativa
regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2 livello dirigenziale del
personale del Servizio sanitario
nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento
ministeriale.
Articolo 75
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
e istituti zooprofilattici sperimentali.
1.Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti di
ricovero e cura a carattere
scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali devono adeguare, per la
parte compatibile i propri
regolamenti organici del personale alle disposizioni del presente regolamento
per la disciplina dei concorsi, con
particolare riguardo ai requisiti di ammissione, ai criteri di
valutazione dei titoli, alla
composizione delle commissioni esaminatrici ed alle procedure
concorsuali.
Articolo 76.
Regione Valle
d’Aosta
1.L’ammissione ai concorsi di cui al presente
regolamento da espletarsi nella regione Valle d’Aosta è subordinata al preventivo accertamento
della conoscenza della lingua francese.
2.A tal fine, le commissioni
esaminatrici sono integrate da un esperto di lingua francese nominato dal
direttore generale della U.s.l. o dell’azienda ospedaliera.
Articolo 77
Profili non dirigenziali:applicazione norme
generali
1.Le norme generali di cui ai titoli I e II del
presente decreto si applicano anche, in attesa della nuova disciplina ai sensi dell’articolo 18, comma
1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni, ai
concorsi per i profili non dirigenziali dei ruoli sanitario, tecnico,
professionale e amministrativo, fatta salva la disciplina prevista dal decreto
ministeriale 30 gennaio 1982 per
quanto attiene i requisiti specifici di ammissione nei singoli concorsi, le
commissioni esaminatrici, le prove di esame, la valutazione delle stesse ed i
punteggi relativi alle prove di esame ed ai titoli.
Articolo 78
Concorsi in atto.
1.I concorsi,
per i quali alla data del presente decreto sono iniziate le prove di esame, sono
portati a termine con le procedure vigenti alla data del bando.