DPR 10 dicembre 1997, n.
484 |
Regolamento recante la determinazione dei
requisiti per l’accesso alla
direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per
il personale del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale
CAPO I -DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE
Articolo 1 Requisiti per l’accesso all’incarico di direzione
sanitaria aziendale. 1.L’incarico di direzione sanitaria
aziendale è riservato ai medici di qualifica dirigenziale che abbiano svolto per almeno cinque anni attività di
direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private,
di media o grande dimensione e che abbiano conseguito l’attestato di formazione
manageriale di cui all’articolo 7 previsto per l’area di sanità pubblica.
Costituisce titolo preferenziale il possesso della specializzazione in una delle
discipline dell’area di sanità pubblica. 2.Per gli effetti di cui al comma 1,
la direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie deve aver comportato la diretta responsabilità delle
risorse umane e strumentali affidate al dirigente. 3.L’attività quinquennale
di direzione tecnico-sanitaria per il conferimento dell’incarico di direzione
sanitaria aziendale deve essere stata svolta nei sette anni precedenti il
conferimento dell’incarico. 4.L’accertamento del possesso dei requisiti di
cui al comma 1 è effettuato dal direttore generale dell’azienda sanitaria prima del conferimento
dell’incarico. 5.I corsi di formazione manageriale si svolgono con le
modalità di cui all’articolo 7. I corsi sono riservati ai medici con una anzianità di servizio di almeno tre anni
nella direzione tecnico-sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande
dimensione ovvero ai medici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni. 6.Con decreto del Ministro
della sanità, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono costituiti ed
aggiornati gli elenchi dei medici che hanno
frequentato, con esito positivo, i corsi di formazione manageriale per la
direzione sanitaria aziendale.
Articolo 2 Definizioni. 1.Ai fini del presente
regolamento, per enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione,
si intendono: a)le unità sanitarie
locali, e aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli istituti di
ricovero e cura a carattere
scientifico; gli enti ed istituti di cui all’articolo 4, commi 12 e 13, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni; i
dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici, che svolgono attività
d’interesse sanitario, del Ministero della sanità, delle regioni, delle
province autonome di Trento e di
Bolzano, dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali; le strutture sanitarie
complesse dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, Istituto nazionale previdenza sociale e degli enti pubblici che svolgono
attività sanitaria; b)le case di cura private con un numero di posti letto
non inferiore a duecentocinquanta; le strutture ed i servizi sanitari di
istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un
numero di dipendenti appartenenti
alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a
trecento.
CAPO II -SECONDO LIVELLO DIRIGENZIALE
Articolo 3 Requisiti e criteri per l’accesso al secondo livello
dirigenziale. 1.Ai fini dell’accesso al secondo livello
dirigenziale delle categorie professionali di medici, veterinari, farmacisti,
odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi si intendono
per: a)requisiti le condizioni soggettive ed oggettive minime per poter
partecipare alla selezione di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni; b)criteri le indicazioni concernenti il
colloquio ed i contenuti valutabili del curriculum professionale ai fini della predisposizione dell’elenco dei
candidati ritenuti idonei da parte della Commissione di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.
Articolo 4 Discipline. 1.Gli incarichi di
secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario
possono essere conferiti
esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio superiore di
sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome. 2.Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e comunque non oltre
diciotto mesi dalla data di perfezionamento dell’accordo di cui all’articolo 7,
comma 6, le discipline sono quelle di
seguito indicate:
A)CATEGORIA PROFESSIONALE DEI MEDICI
Area medica e delle specialità mediche: 1)Allergologia e
immunologia clinica 2)Angiologia 3)Cardiologia 4)Dermatologia e
venereologia 5)Ematologia 6)Endocrinologia 7)Gastroenterologia 8)Genetica
medica 9)Geriatria 10)Malattie metaboliche e diabetologia 11)Malattie
dell’apparato respiratorio 12)Malattie infettive 13)Medicina e chirurgia
di accettazione e d’urgenza 14)Medicina fisica e
riabilitazione 15)Medicina interna 16)Medicina dello
sport 17)Nefrologia 18)Neonatologia 19)Neurologia 20)Neuropsichiatria
infantile 21)Oncologia 22)Pediatria 23)Psichiatria 24)Radioterapia 25)Reumatologia 26)Scienza
dell’alimentazione e dietetica
Area chirurgica e delle specialità
chirurgiche 1)Cardiochirurgia 2)Chirurgia generale 3)Chirurgia
maxillo-facciale 4)Chirurgia pediatrica 5)Chirurgia plastica e
ricostruttiva 6)Chirurgia toracica 7)Chirurgia vascolare 8)Ginecologia
e ostetricia 9)Neurochirurgia 10)Oftalmologia 11)Ortopedia e
traumatologia 12)Otorinolaringoiatria 13)Urologia
Area della
medicina diagnostica e dei servizi 1)Anatomia patologica 2)Anestesia e
rianimazione 3)Biochimica clinica 4)Farmacologia e tossicologia
clinica 5)Laboratorio di genetica medica 6)Medicina
trasfusionale 7)Medicina legale 8)Medicina nucleare 9)Microbiologia e
virologia 10)Neurofisiopatologia 11)Neuroradiologia 12)Patologia
clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia) 13)Radiodiagnostica
Area di sanità
pubblica 1)Igiene, epidemiologia e sanità pubblica 2)Igiene degli
alimenti e della nutrizione 3)Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
di lavoro 4)Organizzazione dei servizi sanitari di base 5)Direzione medica
di presidio ospedaliero
B)CATEGORIA PROFESSIONALE DEGLI ODONTOIATRI
che comprende laureati in odontoiatria e protesi dentaria,nonché i
laureati in medicina e chirurgia legittimati all’esercizio della professione di
odontoiatra 1)Odontoiatria
C)CATEGORIA PROFESSIONALE DEI VETERINARI
1)Sanità animale 2)Igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati 3)Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
D)CATEGORIA PROFESSIONALE DEI FARMACISTI
che comprende i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie
farmaceutiche 1)Farmacia ospedaliera 2)Farmaceutica territoriale 3)I
laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche possono, altresì, accedere agli
incarichi di secondo livello
in: a)Biochimica clinica, ricompresa nell’area della medicina diagnostica e
dei servizi; b)Chimica analitica, ricompresa nell’area di chimica.
E)CATEGORIA PROFESSIONALE DEI BIOLOGI
1)Biochimica clinica ricompresa nell area della Medicina diagnostica e
dei servizi 2)Laboratorio,di genetica medica ricompresa nell’area della
medicina diagnostica e dei servizi 3)Microbiologia e virologia ricompresa nell’area della medicina
diagnostica e dei servizi 4)Patologia clinica ricompresa nell’area della
medicina diagnostica e dei servizi 5)Igiene degli alimenti e della nutrizione
ricompresa nell’area di sanità pubblica
F)CATEGORIA PROFESSIONALE DEI CHIMICI
1)Biochimica clinica ricompresa nell’area della medicina diagnostica e
dei servizi 2)Patologia clinica ricompresa nell’area della medicina
diagnostica e dei servizi 3)Igiene degli alimenti e della nutrizione
ricompresa nell’area di sanità pubblica 4)Chimica analitica
G)CATEGORIA PROFESSIONALE DEI FISICI
1)Fisica sanitaria
H)CATEGORIA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI
1)Psicologia 2)Psicoterapia riservata agli psicologi ed ai laureati in
medicina e chirurgia, legittimati all’esercizio dell’attività di
psicoterapia
Articolo 5. Requisiti. 1.L ’accesso al secondo
livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari,
farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, è riservato a
coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti: a)iscrizione all’albo professionale, ove
esistente; b)anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina; c)curriculum ai sensi
dell’articolo 8 in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza ai sensi
dell’articolo 6; d)attestato di formazione manageriale. 2.La
specializzazione è comunque richiesta per le seguenti discipline:anestesia e
rianimazione, medicina nucleare,
radiodiagnostica, radioterapia, neuroradiologia. In luogo della specializzazione
in neuroradiologia sono ammesse le
specializzazioni in radiologia diagnostica, radiodiagnostica, radiologia e
radiologia medica. 3.L’accertamento del possesso dei requisiti di cui ai
commi 1 e 2 è effettuato dalla Commissione di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502, e successive modificazioni. 4.L’iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la
partecipazione alla selezione,fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo
in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
Articolo 6 Specifica attività
professionale. 1.L’aspirante all’incarico di secondo livello
dirigenziale in una delle discipline di cui all’articolo 4 deve aver svolto una specifica attività
professionale nella disciplina stessa dimostrando di possedere: a)per le
discipline ricomprese nell’area chirurgica e delle specialità chirurgiche, una
casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive, non inferiore a
quella stabilita per ogni disciplina con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di
sanità, con riferimento anche agli standard complessivi di addestramento professionalizzante delle relative
scuole di specializzazione; b)per le altre discipline, una casistica di
specifiche esperienze e attività professionali come stabilito, per ogni
disciplina e categoria professionale, con decreto del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio superiore di
sanità. 2.Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico
e devono essere certificate dal
direttore sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo
livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità
sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera. 3.I decreti ministeriali di cui
al comma 1 sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e possono
essere aggiornati periodicamente. 4.Il personale dirigente del ruolo
sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico degli istituti ed enti di cui all’articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali, collocato fuori
ruolo o in aspettativa per l’assolvimento di pubbliche funzioni o per motivi
sindacali, può essere ammesso, previa domanda e fatti salvi i diritti e le
prerogative del personale in servizio
a svolgere presso l’amministrazione di appartenenza prestazioni
lavorative saltuarie,gratuite e senza
alcun onere per l’amministrazione, al fine di acquisire o di evitare di perdere
la specifica attività professionale indicata al comma 1.
Articolo 7 Corsi di formazione
manageriale 1.L’attestato di formazione manageriale si
consegue con la frequenza ed il superamento dei corsi disciplinati dal presente regolamento. L’attestato
ha una validità di sette anni dalla data di rilascio. 2.I corsi sono
riservati al personale dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere,
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed
enti di cui all’articolo 4, commi 12
e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni e degli istituti zooprofilattici sperimentali; il personale deve
possedere una anzianità di servizio, alla data del bando, di almeno cinque
anni. 3.I corsi sono finalizzati alla formazione manageriale, capacità
gestionale, organizzativa e di direzione, del personale della dirigenza del
ruolo sanitario e sono articolati in attività didattiche teoriche e pratiche e nella partecipazione attiva a
seminari. 4.I contenuti,con particolare riferimento all’organizzazione e
gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai bilanci,alla
gestione delle risorse umane ed all’organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle
prestazioni, la metodologia delle attività didattiche teoriche, pratiche e seminariali di ogni corso nonché la
durata, non inferiore a 100 ore, dei corsi stessi sono fissati con decreto
ministeriale, sentito il Consiglio superiore di sanità. Un numero di ore, non
inferiore a 10, di attività didattica
di ciascun corso è dedicato alla sanità pubblica; la relativa attività didattica
è svolta a cura dell’Istituto
superiore di sanità. 5.I corsi sono indetti con periodicità almeno biennale,
dal Ministero della sanità, previa programmazione nazionale sulla base delle
indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 6.Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano previo accordo con il Ministero della
sanità ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281, organizzano e attivano i corsi.Con lo stesso accordo l’Istituto superiore
di sanità organizza ed attiva i corsi dell’area di sanità pubblica. 7.I corsi sono attivati a livello
nazionale, interregionale o regionale, in una o più sessioni e sedi,
a seconda del numero dei candidati al corso
e delle capacità ricettive delle strutture sanitarie ove si svolge l’attività didattica. 8.Il bando indica
l’articolazione del corso, la durata, i contenuti, la metodologia delle attività
didattiche, le sessioni, nonché le modalità di ammissione e assegnazione, il
periodo di svolgimento, i posti e le
sedi del corso. Nelle domande i candidati devono specificare, a pena di
decadenza, la sessione e la sede
preferita. Per motivate esigenze organizzative o in caso di domande superiori
alla capacità delle strutture
didattiche il candidato può essere assegnato ad una sessione o sede diversa da
quella prescelta, o alla sessione successiva. L’assegnazione è disposta in base
al criterio della precedenza in relazione all’età. 9.In ogni sessione di
corsi si può presentare domanda di ammissione per un solo corso. 10.La
mancata frequenza,per qualsiasi motivo, delle attività didattiche teoriche,
pratiche o seminariali per un numero di ore superiore ad un quinto di quelle
globalmente previste per il corso comporta l’esclusione dalla partecipazione al corso. Il periodo di formazione può
essere sospeso per servizio militare, gravidanza e puerperio e malattia, fermo
restando che l’intera sua durata non può essere ridotta e che il periodo di assenza deve essere recuperato
nell’ambito di altro corso anche di altra sessione. 11.Al termine del periodo
di formazione i partecipanti al corso devono sostenere un colloquio davanti ad una commissione composta dai docenti
del corso. Ai candidati che sostengono, con esito positivo, il colloquio è rilasciato, in un unico
esemplare, un attestato di formazione manageriale. In caso di più sessioni dello stesso corso,
l’attestato viene rilasciato contestualmente a tutti i candidati al termine dell’ultima sessione. 12.Per la
realizzazione dei corsi il Ministero della sanità, le regioni e l’Istituto
superiore di sanità si avvalgono
delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici
universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli
istituti ed enti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni, degli istituti zooprofilattici
sperimentali, nonché di altri
soggetti pubblici e privati accreditati e di associazioni e società scientifiche
accreditate,ai fini della formazione, dal Ministero della sanità, sentita la
commissione di cui all’articolo 9, comma 6, in relazione alla documentata rappresentanza e alla diffusione
della struttura organizzativa in
tutto il territorio nazionale.
Articolo 8 Criteri sul colloquio ed il curriculum
professionale 1.La commissione di cui all’articolo 15, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni,
accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione
del curriculum professionale. 2.Il colloquio è diretto alla valutazione delle
capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di
direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere. 3.I contenuti del curriculum
professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attività
professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento: a)alla
tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il
candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate
dalle strutture medesime; b)alla posizione funzionale del candidato nelle
strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione; c)alla tipologia qualitativa e
quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; d)ai soggiorni di
studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con
esclusione dei tirocini obbligatori; e)alla attività didattica presso corsi
di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario
con indicazione delle ore annue di insegnamento; f)alla partecipazione a
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero,
valutati secondo i criteri di cui
all’articolo 9, nonché alle pregresse idoneità nazionali. 4.Nella valutazione
del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione
scientifica strettamente pertinente
alla disciplina,pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla
comunità scientifica. 5.I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al
comma 3, lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni. 6.Prima di procedere al
colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri
di valutazione tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire. La
commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum,
stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva,la idoneità del candidato
all’incarico.
Articolo 9 Corsi di aggiornamento
tecnico-professionale 1.Ai fini dell’articolo 8, la
partecipazione ai corsi di aggiornamento tecnico-professionale, anche
effettuati all’estero, è valutata in base ai
criteri stabiliti dal presente articolo. 2.Ai fini del presente regolamento
si considerano corsi di aggiornamento tecnico-professionale i corsi, i seminari, i convegni ed i congressi che
abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di
ricerca scientifica. 3.I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e
dall’Istituto superiore di sanità, anche unitamente ai corsi di formazione
manageriale. 4.I corsi possono essere, inoltre, organizzati ed attivati,
nell’ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento di propria competenza, dalle unità sanitarie locali,
dalle aziende ospedaliere, dai policlinici universitari, dagli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, dagli istituti ed enti di cui all’articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.502, e successive modificazioni, e dagli istituti zooprofilattici
sperimentali. 5.I corsi possono essere, altresì, organizzati ed attivati
dagli ordini professionali e dalle associazioni e società scientifiche
accreditate. 6.I corsi di cui al presente articolo sono classificati e
valutati, in base a criteri oggettivi, da una apposita commissione scientifica costituita presso
il dipartimento del Ministero della sanità nella cui competenza rientra la materia, presieduta dal
Ministro della sanità o da un suo delegato e composta dal presidente del Consiglio superiore di sanità,
dal direttore del predetto dipartimento e da tre esperti nominati dal Ministro
della sanità e da tre esperti designati dalla conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Per ogni titolare è nominato un
supplente che lo sostituisce in caso
di assenza o impedimento. 7.La commissione può consultare, di volta in volta,
esperti della materia oggetto del corso, scelti nell’ambito di appositi elenchi
predisposti dal Ministero della sanità, sentite le associazioni e le
società scientifiche accreditate. 8.Con
decreto del Ministro della sanità,su proposta della commissione di cui al comma
6, sono definiti,entro novanta giorni
dalla data di costituzione della commissione stessa, i criteri e le
modalità per la classificazione e
valutazione dei corsi con riferimento al contenuto, agli obiettivi, alla
qualità, al tipo di partecipazione
richiesto, alla durata degli stessi, nonché le modalità di certificazione dei
periodi di aggiornamento ossia dei crediti espressi in ore e minuti,riconosciuti
a ciascun corso. Specifici criteri e
modalità sono stabiliti per la valutazione e la certificazione dei corsi tenuti
all’estero. 9.Il Ministero della sanità, conformemente alla proposta della
commissione, accredita, in via preventiva, ogni corso, attribuendo allo stesso
un credito di aggiornamento, espresso in ore e minuti, da indicare negli attestati rilasciati a coloro che
frequentano i corsi. L’accreditamento ed il relativo riconoscimento del credito
di aggiornamento può essere revocato o rideterminato qualora si accerti
la mancanza in tutto o in parte dei
presupposti che hanno determinato l’accreditamento stesso.
Articolo 10 Anzianità di
servizio 1.L’anzianità di servizio utile per l accesso al
secondo livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e
istituti zooprofilattici sperimentali salvo quanto previsto dai successivi
articoli .E’valutato il servizio non
di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad
esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di
borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell’articolo unico del decreto-legge 23
dicembre 1978, n.817, convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n.54. Il triennio di
formazione di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n.761, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle
singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate
le date iniziali e terminali del
periodo prestato in ogni singola disciplina. 2.Per l’accesso alla direzione
sanitaria aziendale l’anzianità di servizio utile può essere maturata anche in
altri enti e strutture sanitarie pubbliche e private di media e grande
dimensione. 3.Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle
specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro
della sanità. 4.Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in
medicina e chirurgia, non ricomprese negli elenchi formati ed aggiornati ai sensi degli articoli 1, comma 2, e
8, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257, sono prese in
considerazione solo se il relativo corso di formazione è iniziato prima dell’anno accademico 1992/1993,
salvo le specializzazioni inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico. A partire
dall’anno accademico 1991/1992 la tipologia delle specializzazioni è quella
indicata nei predetti elenchi. Fermo restando la rilevanza degli indirizzi ed
orientamenti relativi alle specializzazioni il cui corso è iniziato prima
dell’anno accademico 1991/1992, gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui diplomi relativi a
corsi di specializzazione iniziati dopo l’anno accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del
presente regolamento. 5.Nei certificati di servizio devono essere indicate le
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati
prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di
attività.
Articolo 11 Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie
pubbliche. 1.I servizi prestati nelle amministrazioni
pubbliche, negli enti, settori e presidi di seguito indicati sono equiparati alle discipline e ai servizi come
segue: a)consorzi provinciali antitubercolari:malattie dell’apparato
respiratorio; b)ospedali psichiatrici e centri di igiene
mentale:psichiatria; c)presidi multizonali di prevenzione e laboratori di
igiene e profilassi in relazione al settore di attività: 1)microbiologia e
virologia; 2)igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 3)biochimica
clinica; 4)chimica analitica; 5)igiene degli alimenti e della
nutrizione; 6)fisica sanitaria; d)istituti provinciali di assistenza
all’infanzia:pediatria; e)ufficiale sanitario di ruolo in posto specifico o
medico igienista:igiene, epidemiologia e sanità pubblica; igiene degli alimenti e della
nutrizione; organizzazione dei servizi sanitari di base; f)medico
condotto:organizzazione dei servizi sanitari di base; g)funzionario medico
del Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano, dell’Agenzia per
i servizi sanitari regionali: 1)igiene,epidemiologia e sanità
pubblica; 2)direzione sanitaria ospedaliera; 3)organizzazione dei servizi
sanitari di base; h)medico del lavoro o ispettore medico del lavoro:medicina
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; i)medico
scolastico:organizzazione dei servizi sanitari di base; l)funzionari medici
degli ex enti mutualistici: 1)organizzazione dei servizi sanitari di
base; 2)medicina legale; m)funzionari medici dell’I.N.A.I.L. e dell
I.N.P.S.: medicina legale; n)funzionario veterinario del Ministero della
sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell’Agenzia per i servizi
sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali, di strutture
già di pertinenza di comuni, province o loro consorzi: 1)sanità
animale; 2)igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; 3)igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche; o)funzionario chimico del
Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento
e di Bolzano, della Agenzia per i servizi
sanitari regionali, di strutture già di pertinenza di provincie, di comuni o loro consorzi, di presidi multizonali di
prevenzione, degli istituti zooprofilattici sperimentali: igiene degli alimenti e della
nutrizione; p)funzionario farmacista del Ministero della sanità, delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Agenzia per i servizi sanitari regionali o di
ente pubblico o come farmacista presso farmacie di ente pubblico: 1)farmacia
ospedaliera; 2)farmaceutica territoriale; q)funzionario fisico del
Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento
e di Bolzano, della Agenzia per i
servizi sanitari regionali:fisica sanitaria; r)funzionario biologo del
Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento
e di Bolzano, della Agenzia per i
servizi sanitari regionali, degli istituti zooprofilattici sperimentali:
igiene degli alimenti e della
nutrizione; s)biologi dei centri trasfusionali limitatamente alle attività di
analisi immunoematologiche: patologia clinica; t)funzionario psicologo del
Ministero della sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento
e di Bolzano, della Agenzia per i servizi
sanitari regionali: psicologia.
Articolo 12 Servizi prestati presso istituti o enti con
ordinamenti particolari. 1.I servizi e i titoli acquisiti
presso gli istituti,enti ed istituzioni private di cui all’articolo 4,
commi 12 e 13, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, sono
equiparati ai corrispondenti servizi
e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto
dagli articoli 25 e 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761. 2.I servizi prestati
presso gli enti di cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con
i criteri ivi previsti.
Articolo 13 Servizio prestato all’estero 1.Il
servizio prestato all’estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli Stati
membri della Unione europea, nelle
istituzioni e fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso
quello prestato ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n.49, equiparabile a quello prestato dal personale del
ruolo sanitario, è valutato come il
corrispondente servizio prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai
sensi della legge 10 luglio 1960, n.735, e successive modificazioni. 2.Il
servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le
procedure della legge 10 luglio 1960,
n.735, in analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
Articolo 14 Idoneità nazionali. 1.Le idoneità
nazionali conseguite in base al pregresso ordinamento in discipline non più
ricomprese fra quelle di cui all’articolo 4 sono equipollenti come di seguito
indicato: a)Area medica: 1)dermosifilopatia: dermatologia e
venereologia; 2)diabetologia: malattie metaboliche e
diabetologia; 3)dietetica: scienza dell’alimentazione e
dietetica; 4)gastroenterologia ed endoscopia digestiva:
gastroenterologia; 5)pneumologia: malattie dell’apparato
respiratorio; 6)recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e dei
neurolesi:medicina fisica e riabilitazione; b)Area di
chirurgia: 1)chirurgia ed endoscopia digestiva:chirurgia
generale; 2)chirurgia plastica:chirurgia plastica e
ricostruttiva; 3)oculistica: oftalmologia; 4)urologia
pediatrica:urologia; c)Area di medicina diagnostica e dei
servizi: 1)anatomia e istologia patologia:anatomia patologica; 2)medicina
legale e delle assicurazioni sociali:medicina
legale; 3)microbiologia:microbiologia e
virologia; 4)virologia:microbiologia e virologia; 5)radiologia
diagnostica:radiodiagnostica; 6)immunoematologia e servizio
trasfusionale:medicina trasfusionale; d)Area di sanità
pubblica: 1)medicina del lavoro:medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro; 2)igiene e organizzazione dei servizi
ospedalieri:direzione medica di presidio ospedaliero; e)Area di
odontoiatria: 1)odontoiatria e stomatologia:odontoiatria; f)Aree
veterinarie: 1)igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti
di origine animale: a)igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati; b)igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche; 2)sanità animale e igiene dell’allevamento delle produzioni
animali: a)sanità animale; b)igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche; g)Area di farmacia: 1)farmacista dirigente:farmacia
ospedaliera; farmacia territoriale.
Articolo 15 Disposizioni
finali e transitorie 1.Il personale che risulti incaricato ai
sensi dell’articolo 2, commi 1 e 1-septies, del decreto-legge 18 novembre 1996, n.583, convertito, con
modificazioni,d alla legge 17 gennaio 1997, n.4, ed il personale confermato
nell’incarico quinquennale a seguito di verifica ai sensi dell’articolo 15,
comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, è tenuto alla partecipazione
al primo corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 al fine del
conseguimento dell’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera d). Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali, che non ha
optato per l’incarico quinquennale di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni, è esonerato dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera d), al fine della conservazione del posto occupato. 2.Fino
all’espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all’articolo
7, l’incarico di direzione sanitaria
aziendale e gli incarichi di secondo livello dirigenziale sono attribuiti senza
l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire
l’attestato nel primo corso utile.
L’incarico di direzione sanitaria aziendale e gli incarichi di secondo livello
dirigenziale sono attribuiti, fino all’espletamento del primo corso di
formazione manageriale di cui all’articolo 7, con il possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 5, ad esclusione di quello della lettera d) del comma
1. 3.Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 1,
per l ’incarico di secondo livello
dirigenziale si prescinde dal requisito della specifica attività
professionale. 4.Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, coloro che sono in possesso dell’idoneità conseguita in base al pregresso
ordinamento, possono accedere agli
incarichi di secondo livello dirigenziale nella corrispondente disciplina anche
in mancanza dell’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo,
nel caso di assunzione dell’incarico, di acquisire l’attestato nel primo corso
utile. 5.Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, per le
discipline di nuova istituzione l’anzianità di servizio e la specializzazione
possono essere quelle relative ai
servizi compresi o confluiti nelle nuove discipline.
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