Articolo 19, comma 1 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29

Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421.

Articolo 19
Incarichi di funzioni dirigenziali.

1.Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi
di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente,anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza,applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103, del codice civile.
(…)omissis