Articolo 19, comma 1 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 |
Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421.
Articolo 19
Incarichi di funzioni
dirigenziali.
1.Per il conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto
della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente,anche in
relazione ai risultati conseguiti in precedenza,applicando di norma il criterio
della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio
ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103, del codice
civile.
(…)omissis