Articolo 2103, comma 1 del Codice civile |
Articolo 2103.
Mansioni del lavoratore.
Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti
alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non
superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva
ad una altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è
nullo.