Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Articolo 1
Misure in materia di sanità, pubblico impiego,
istruzione,finanza regionale e locale, previdenza e assistenza.
(..)
10.I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio
presso strutture nelle quali l'attività libero professionale intramuraria risulti organizzata e attivata,ai sensi
dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni,
anche secondo le modalità transitorie
dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
tenuti a comunicare al direttore generale, entro il 31 marzo 1997, l'opzione tra
l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria o extramuraria. In
assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per l'esercizio della libera professione
intramuraria. L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione
extramuraria ha valore per un periodo di tre anni
(..)
12.Le direttive impartite dal Presidente
del Consiglio dei ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 50, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e
successive modificazioni ed integrazioni, indicano altresì i criteri per
l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia
optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione costituisce titolo di preferenza
per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di
dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per cento della
componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera
professione extramuraria.
(..)
34-bis.Per il perseguimento degli obiettivi
di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano
specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal Piano stesso. La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
su proposta del Ministro della sanità,individua i progetti ammessi a
finanziamento utilizzando le quote a tal
fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'articolo
9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.