Articolo 72, comma 11 della Legge 23 dicembre 1998,  n. 448

"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo."

Articolo 72
Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria

(..)
11.E' confermato, per il personale della dirigenza
del ruolo sanitario che abbia optato per l’esercizio della libera professione extramuraria. L’inosservanza del divieto di cui al periodo precedente o la mancata assunzione da parte del Direttore Generale, in conformità alle disposizioni richiamate nel periodo successivo, di tutte le iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia manifestato la relativa opzione il pieno esercizio della libera professione intramuraria costituiscono causa impeditiva per il rinnovo dell’incarico e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell’incarico di Direttore Generale. In particolare il Direttore Generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall’Azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l’utilizzazione di studi professionali privati e altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d’attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata, in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.59. Fino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento si applica le linee guida adottate dal Ministro della sanità, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni,con decreto del 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 5 agosto 1997.

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